Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02792
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Atto n. 3-02792 (con carattere d'urgenza)
Pubblicato il 20 aprile 2016, nella seduta n. 611
PUPPATO , FEDELI , PUGLISI , CIRINNA' , DE PETRIS , SPILABOTTE , VALENTINI , AMATI , BIGNAMI , ORRU' , SCAVONE , PEZZOPANE , IDEM , ALBANO , RICCHIUTI , BOCCHINO - Ai Ministri della salute e della giustizia. -
Premesso che:
l'11 aprile 2016 il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa ha nuovamente riconosciuto la violazione da parte dell'Italia dei diritti delle donne che, alle condizioni prescritte dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, intendano interrompere la gravidanza, nonché la violazione dei diritti dei medici non obiettori di coscienza, a causa dell'elevato e crescente numero di medici obiettori di coscienza e della disorganizzazione degli ospedali e delle Regioni;
in particolare, il Comitato europeo ha riconosciuto la violazione dell'articolo 11 della Carta sociale europea in materia di diritto alla salute delle donne, che non riescono ad accedere alle condizioni previste dalla legge n. 194 del 1978 al trattamento di interruzione della gravidanza, nonché la violazione del principio di non discriminazione in ragione della discriminazione di ordine economico e territoriale che si determina a seconda delle condizioni personali delle donne;
in aggiunta a quanto detto, è stata, inoltre, riconosciuta la violazione dei diritti dei medici non obiettori di coscienza rispetto agli articoli 1, comma 2, in materia di diritto al lavoro e 26, comma 2, in materia di diritto alla dignità sul lavoro della Carta sociale europea;
a tal riguardo, si evidenzia come la Carta sociale europea insieme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituisca il sistema di riconoscimento e garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo, al cui rispetto l'Italia è tenuta alla luce del dettato dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione;
rilevato che:
in Italia negli ultimi anni il tasso di obiezione di coscienza tra i ginecologi ha raggiunto oramai livelli altissimi, con valori che sono passati dal 38,6 per cento nel 2005 al 46,5 per cento nel 2013. Le maggiori differenze si riscontrano a livello regionale. I picchi sono al Centro-Sud, con percentuali di obiezione tra i ginecologi superiori all'80 per cento: in Molise (93,3 per cento), nella provincia autonoma di Bolzano (92,9 per cento), in Basilicata (90,2 per cento), in Sicilia (87,6 per cento), in Puglia (86,1 per cento), in Campania (81,8 per cento), nel Lazio e in Abruzzo (80,7 per cento). 4 ospedali pubblici su 10 non applicano la legge n. 194: dalla relazione emerge infatti che nel 2013, a livello nazionale, il numero totale delle strutture che effettuano le interruzioni volontarie di gravidanza corrisponde solo al 60 per cento del totale delle strutture con reparto di ostetricia e ginecologia (era il 64 per cento nel 2012);
inoltre, secondo la Libera associazione italiana dei ginecologi per l'applicazione della legge 194 (LAIGA), i dati ministeriali, aggiornati al 2013, sarebbero sottostimati e non terrebbero nella dovuta considerazione l'evoluzione dei prossimi anni. Infatti, come riportato da diverse indagini, l'età media dei ginecologi è superiore ai 50 anni, pertanto, nei prossimi anni, si corre il rischio di un drastico calo del numero dei medici non obiettori, per effetto del pensionamento di quelli attualmente in servizio. In conclusione, la LAIGA ha stimato che nel giro di 5 anni rimarrebbero poco più di un centinaio di ginecologi non obiettori per l'intero territorio nazionale;
a fronte del quadro esposto, in maniera sempre più crescente, le donne che richiedono l'interruzione volontaria di gravidanza sono costrette ad emigrare in altre regioni e in certi casi all'estero, con accresciuti oneri economici;
considerato, inoltre, che:
l'articolo 9 della legge n. 194 dopo aver previsto, al comma 1, che: "Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione", al successivo comma 4, dispone che: "Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale";
pertanto, la legge n. 194 del 1978, oltre a prevedere la tutela di scelte individuali, contempla anche delle responsabilità pubbliche. L'obiezione di coscienza viene configurata, infatti, come un diritto della persona, ma non della struttura, che ha anzi l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie garantite dalla legge. Molte strutture ospedaliere, per garantire l'applicazione della legge, ricorrono, quindi, a specialisti esterni convenzionati con il Sistema sanitario nazionale ed assunti esclusivamente per le interruzioni di gravidanza (medici Sumai) o a medici "a gettone", con un significativo aggravio di spesa per il Sistema sanitario nazionale;
a fronte dell'impossibilità materiale di accedere alla prestazione dell'interruzione volontaria di gravidanza conseguono, inoltre, una serie di effetti pericolosi per la salute stessa della donna. Infatti, negli ultimi anni, si assiste ad un incremento, in special modo tra le donne straniere residenti nel nostro Paese, dell'odioso fenomeno dell'"aborto clandestino", che proprio la legge n. 194 aveva contribuito a ridurre al minimo. Tali prestazioni clandestine, oltre che svolte negli studi medici di professionisti, in maniera sempre più crescente vengono controllate dalla criminalità organizzata, che intravede, sia nelle prestazioni chirurgiche, che nello "spaccio" di medicinali abortivi o presunti tali, una grande occasione di guadagno illecito;
a quanto detto si aggiunga che l'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67", dispone che: "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda". Conseguentemente l'importo della sanzione è stato rideterminato da 5.000 a 10.000 euro, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 5, lett. a), del medesimo articolo;
tale depenalizzazione ha coinvolto, altresì, la fattispecie di cui all'articolo 19 della legge n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", che, al comma 2, puniva con la multa, fino a 51 euro, la donna che si sottopone ad interruzione volontaria della gravidanza, senza l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 5 o 8 della legge;
pertanto, a seguito delle nuove disposizioni in materia di depenalizzazione, qualora una donna si sottoponesse ad interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità di cui alla già citata legge n. 194 del 1978, si troverebbe ora esposta ad un trattamento sanzionatorio significativamente aggravato,
si chiede di sapere:
se il Ministro della salute non ritenga di dover intervenire, con la massima urgenza, al fine di garantire la piena applicazione della legge n. 194 del 1978 sull'intero territorio nazionale, nel rispetto del principio di autodeterminazione della libertà delle donne in materia di maternità responsabile e del riconoscimento della libera scelta e del diritto alla salute delle donne, assumendo tutte le iniziative necessarie, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate anche all'assunzione di personale non obiettore, al fine di garantire il servizio di interruzione volontaria di gravidanza;
se, in particolare, il Ministro della giustizia non intenda intraprendere, con la massima sollecitudine, le necessarie iniziative, al fine di modificare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta alla donna che ricorra, nei primi 3 mesi, ad interruzione volontaria della gravidanza in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 o 8 della legge n. 194 del 1978, stanti le evidenti criticità del quadro italiano.