Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05477
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Atto n. 4-05477
Pubblicato il 16 marzo 2016, nella seduta n. 593
DONNO , BERTOROTTA , SANTANGELO , PUGLIA , MORONESE , PAGLINI , CASTALDI , GIARRUSSO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -
Premesso che:
secondo quanto diffuso dal sito internet "il fattoalimentare" del 13 marzo 2016, l'azienda Ferrero procedeva al ritiro in Germania di 2 lotti di crema spalmabile "Nutella". Nello specifico, "l'azienda ha diramato un avviso per informare i consumatori che sulle etichette dei vasetti di Nutella da 1 kg mancano le indicazioni corrette riferite a tre ingredienti allergenici (nocciole latte in polvere e soia)";
nel sito tedesco "nutella-info", contenente l'avviso, veniva inoltre specificato che i lotti di crema alle nocciole ritirata risultavano essere 2, ovvero: L032 con data di scadenza: 31 gennaio 2017 e L033 con data di scadenza: 2 gennaio 2017;
durante l'esercizio 2013-2014, il gruppo Ferrero registrava un fatturato consolidato in crescita pari a 8,4 miliardi di euro. Il prodotto, dunque, risulta essere ampiamente consumato, anche dalle fasce giovani di età, evidentemente esposte a gravi rischi;
considerato che:
secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, "per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all'informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano";
inoltre, all'articolo 9 del regolamento, riguardo all'elenco delle indicazioni obbligatorie, viene menzionato "qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata";
nella pagina web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico è riportato che: "il Regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti mentre troverà applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale";
all'uopo, riguardo alle modalità di indicazione degli allergeni, è specificato che "qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo" e che quale soggetto responsabile "viene individuato l'operatore responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l'operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione";
secondo quanto precisato dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, rientrano tra gli allergeni: i cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro); i crostacei e prodotti a base di crostacei; le uova e prodotti a base di uova; il pesce e prodotti a base di pesce; le arachidi e prodotti a base di arachidi; la soia e prodotti a base di soia; il latte e prodotti a base di latte; la frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti); il sedano e prodotti a base di sedano, la senape e prodotti a base di senape; i semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; l'anidride solforosa e solfiti; i lupini e prodotti a base di lupini; i molluschi e prodotti a base di molluschi;
considerato, inoltre, che nel "Piano di lavoro pluriennale 2014-2016" dell'Efsa (European food safety authority), tra i punti salienti in ambito di valutazione del rischio per il 2014, risulta essere inserita la "valutazione del rischio dagli allergeni negli alimenti",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non intendano, nelle competenti sedi europee, sollecitare un adeguato piano di controlli alimentari, nonché un potenziamento del collegato apparato sanzionatorio, in un'ottica di rafforzamento delle prescrizioni racchiuse nella vigente normativa, al fine di tutelare la salute dei consumatori, specie delle fasce più giovani, nonché la qualità e la trasparenza informativa dei prodotti immessi in commercio in Italia e nell'intero territorio comunitario;
se non considerino, nell'ambito delle proprie competenze, di dover intervenire affinché si scongiuri, in Italia come nel resto d'Europa, la sistematica violazione delle vigenti norme in materia di sicurezza alimentare, in spregio dell'imprescindibile azione di salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.