Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02562
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Atto n. 3-02562 (in Commissione)
Pubblicato il 9 febbraio 2016, nella seduta n. 574
BOCCHINO , CAMPANELLA , MUSSINI , MOLINARI , VACCIANO , FUCKSIA , MINEO , SIMEONI , ROMANI Maurizio - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
martedì 22 dicembre 2015, nella sede del Centro sperimentale di cinematografia di Roma, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini e il Ministro dei beni culturali, delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, hanno firmato il decreto per l'equipollenza alla laurea per le scuole di cinema e audiovisivo, teatro, musica, danza e letteratura di rilevanza nazionale;
l'art.1, comma 21, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" prevede, infatti, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sia disciplinato il riconoscimento dell'equipollenza rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
tra gli istituti formativi che saranno riconosciuti rientrano il già citato Centro di cinematografia, la Scuola di ballo dell'Accademia Teatro alla Scala, le Scuole civiche di Milano (compresa quella di musica), l'Accademia pianistica di Imola e la Scuola di scrittura Holden di Alessandro Baricco;
tenuto conto inoltre che:
attraverso il sistema menzionato, le accademie e i conservatori, come ad esempio la "Silvio D'Amico" o l'Accademia nazionale di danza o molte altre pregevoli Istituzioni artistiche e musicali pubbliche di Milano, Roma o Napoli dovrebbero, al fine di conseguire il biennio ordinamentale (ancora sperimentali nello statale) o un diploma di specializzazione, necessariamente recarsi, così come previsto all'art. 4, comma 1, lettera h) del decreto attuativo, presso una delle scuole civiche di Milano o presso le altre scuole menzionate, realizzando il paradosso del pubblico che si rivolge al privato;
il rischio assolutamente realistico è che moltissimi studenti che oggi frequentano i conservatori o le accademie si trasferiscano nelle scuole private indicate, al fine di conseguire il titolo che nel pubblico non riescono ad ottenere, a causa di ritardi colpevoli e assolutamente ingiustificati dell'amministrazione;
considerato che:
in base al decreto, verrà istituita una commissione tecnico-consultiva, in carica per 3 anni e composta da membri interni dei 2 Ministeri, che esprimerà "parere obbligatorio" sulle richieste di riconoscimento avanzate dalle scuole e dalle istituzioni formative, che dovranno rispondere a criteri specifici, tra cui l'esistenza da più di 10 anni nell'ambito formativo e l'autosufficienza finanziaria da un decennio. Il riconoscimento passerà dunque per la verifica dei requisiti, affidata a membri tutti interni ai 2 Ministeri o affidati ad uno dei membri dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca);
la scelta dei membri della commissione impone profonde riflessioni sulla imparzialità di tali soggetti e sulla trasparenza dell'agire ministeriale, in quanto i membri così individuati potrebbero non essere scevri da pressioni o indicazioni che ne inficerebbero la loro capacità di valutazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non ritenga opportuno intervenire con ogni iniziativa, anche di carattere normativo, per modificare la composizione della commissione tecnico-consultiva, in modo tale che sia composta da esperti di riconosciuta fama internazionale ed indipendenti dal Ministero in modo tale da fugare ogni dubbio sulla validità delle deliberazioni della commissione stessa;
se non ritenga opportuno intervenire, con ogni iniziativa di propria competenza, al fine di mettere le accademie ed i conservatori pubblici nelle condizioni di rilasciare un titolo di studio pienamente ordinamentale al termine del biennio, con la massima sollecitudine, per non generare evidenti disparità con le istituzioni private, oggetto del decreto, per l'equipollenza alla laurea per le scuole di cinema e audiovisivo, teatro, musica, danza e letteratura di rilevanza nazionale e con le altre istituzioni europee.