Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01857
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Atto n. 3-01857 (in Commissione)
Pubblicato il 16 aprile 2015, nella seduta n. 432
PUGLISI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
con la riforma universitaria e i successivi decreti attuativi, è stato adottato un sistema di accreditamento periodico nelle università di corsi di laurea, che prevede il rispetto di criteri di qualità a garanzia del percorso didattico degli studenti. In particolare, si prevede che gli atenei soddisfino specifici requisiti minimi di docenza per lo svolgimento dei singoli corsi di laurea, muovendo dal presupposto che condizione essenziale per garantire la qualità della didattica sia la presenza di un numero sufficiente di docenti qualificati;
l'università italiana, ancora dotata di risorse insufficienti rispetto agli standard internazionali, ha subito dal 2009 una riduzione dei finanziamenti pubblici, nonché una riduzione del numero dei docenti, a seguito delle misure di blocco del turnover;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto 27 marzo 2015, n. 194, a fronte delle misure di parziale blocco del turnover, nonché delle perduranti difficoltà finanziarie, tali da determinare una contrazione dell'offerta formativa, ha ritenuto di integrare in via transitoria i requisiti minimi per l'accreditamento dei corsi di laurea, così come definiti dal decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47, e successive modificazioni. Tale decreto recepisce i criteri e i parametri stabiliti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;
le nuove disposizioni, in vigore fino all'anno accademico 2017/2018, pur non modificando i requisiti minimi di docenza, consentono il ricorso: a docenti non strutturati fino a un terzo del numero previsto; docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché docenti incaricati con oneri finanziari a carico di imprese o fondazioni, o altri soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
conseguentemente, le predette disposizioni hanno determinato l'avvio di corsi aggiuntivi in diversi atenei mediante il ricorso a personale non incardinato al fine di soddisfare le esigenze di docenza dei corsi esistenti, senza tuttavia alcuna previsione di requisiti quali, ad esempio, il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;
considerato che a giudizio dell'interrogante le disposizioni finiscono con il formalizzare l'impossibilità de facto di salvaguardare simultaneamente la sostenibilità dell'offerta formativa e il rispetto di adeguati requisiti qualitativi di docenza, senza garantire una reale inversione di tendenza nel finanziamento e nelle politiche di reclutamento nell'università italiana,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni che hanno indotto il Ministro in indirizzo ad adottare disposizioni in deroga a quanto disposto dalle delibere ANVUR, che avevano disposto condizioni maggiormente stringenti per il ricorso alla deroga ai requisiti minimi di docenza;
se ritenga le misure adottate idonee a garantire in ogni caso sufficienti standard qualitativi nonché a scongiurare un ulteriore accrescimento di corsi privi della necessaria dotazione di risorse umane e materiali;
se non ritenga altresì di adottare le opportune iniziative al fine di sanare la perdurante insufficienza della dotazione organica di diversi atenei, a discapito sia degli studenti che dei diversi atenei che negli ultimi anni hanno compiuto notevoli sforzi al fine di razionalizzare la propria offerta didattica;
quali iniziative intenda intraprendere a fronte dell'eventuale proposta di apertura di corsi aggiuntivi da parte di atenei, che intendano avvalersi in maniera estesa di docenti non incardinati per i corsi esistenti.