Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03017
Azioni disponibili
Atto n. 4-03017
Pubblicato il 18 novembre 2014, nella seduta n. 353
ORRU' , PUGLISI , SOLLO , SPILABOTTE , PEZZOPANE , PUPPATO , FABBRI , SCALIA , GIACOBBE , MATTESINI , LO GIUDICE , DI GIORGI , MOSCARDELLI , FERRARA Elena , PAGLIARI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi) e ITP (insegnanti tecnico-pratici) che lavorava nelle scuole e che negli anni '70 era alle dipendenze degli enti locali, è stato trasferito in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantendo il completo riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza;
il citato articolo 8 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figure professionali, collocando il personale ATA al comma 2 e quello ITP al comma 3;
i criteri di inquadramento adottati dal Ministero risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, con la quale il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza;
il 20 luglio 2000 è stato sottoscritto un accordo tra sindacati e Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) che a giudizio degli interroganti ha stravolto le disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, determinando l'inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge), bensì in base a quanto percepito nell'ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a quantificare l'entità dello stipendio stesso. Questo accordo, oltre a introdurre un non meglio identificato principio della «temporizzazione», determina l'obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie;
lo stesso accordo ARAN, sempre in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, al punto 6 dell'articolo 2 sancisce che: «Agli ITP e agli assistenti di cattedra appartenenti alla VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»;
considerato che:
il contenzioso determinatosi dopo l'applicazione dell'accordo ARAN ha visto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca soccombente in quasi tutte le sentenze dei tribunali, delle corti di appello e in Cassazione. Tale accordo è stato smentito in quanto ritenuto privo di natura normativa, ripristinando così, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza;
la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), articolo 1, comma 218, ha disconosciuto tuttavia i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti locali;
nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell'articolo 1, comma 218, ed in conseguenza della nuova legge la Corte di cassazione, smentendosi, ha dato torto ai lavoratori;
va peraltro ricordato che il suddetto comma 218 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP. Questo infatti recita: «Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento dell'atto del trasferimento». A riprova che il personale ITP sia stato escluso dalla legge finanziaria per il 2006, la quale faceva riferimento solo al personale ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale (che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti di appello), si sono unicamente riferite al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA e non quello ITP, di cui al comma 3 dell'articolo 8. Nella legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), si rimandava la soluzione dell'annosa questione, alla contrattazione collettiva nella stipula dell'allora successivo contratto collettivo nazionale;
con una sentenza emessa il 7 giugno 2001, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che, in seguito al comma 218 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, i lavoratori si sono visti negare il diritto ad un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre, la giurisprudenza, a loro favorevole fino a quel momento, aveva fatto maturare nei lavoratori un «legittimo affidamento» e di conseguenza l'aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell'ingerenza della legge nella giurisprudenza;
con successiva sentenza n. C-108/10 del 6 settembre 2011, la grande sezione della Corte di giustizia europea ha definitivamente confermato la correttezza delle richieste del personale, sancendo l'illegittimità di un inquadramento comportante «un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario»;
nei due rami del Parlamento sono state presentate numerose interrogazioni, interpellanze e nella XVI Legislatura alla Camera è stata approvata la risoluzione 8-00196 conclusiva del dibattito avuto in XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), durante il quale il Governo pro tempore si era impegnato affinché, entro tempi brevi, si giungesse ad un'equilibrata risoluzione della vicenda,
si chiede di sapere in quale modo i Ministri in indirizzo intendano intervenire per risolvere la questione degli ITP, al fine di garantire e riconoscere loro il giusto inquadramento, essendo esclusi dal comma 218 della finanziaria per il 2006 ed avendo diritto a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999.