Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01260

Atto n. 3-01260

Pubblicato il 7 ottobre 2014, nella seduta n. 324

IDEM , FEDELI , LANZILLOTTA , GUERRA , PUPPATO , PUGLISI , LO GIUDICE , CIRINNA' , LO MORO , DEL BARBA , FATTORINI , RICCHIUTI , ALBANO , LAI , FASIOLO , GOTOR , SOLLO , SPILABOTTE , MATTESINI , FERRARA Elena , AMATI , SCALIA , BORIOLI , RUTA , PEZZOPANE , VACCARI , PEGORER , GIACOBBE , VALENTINI , FABBRI , ZANONI , DIRINDIN , MANASSERO , ORRU' , PADUA , COLLINA - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -

Premesso che:

il 1° agosto 2014, nel corso del semestre europeo presieduto dall'Italia, è entrata in vigore la convenzione del Consiglio europeo per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. Gli Stati che l'hanno ratificata, tra i quali anche l'Italia che è stata tra i primi Paesi con la legge 27 giugno 2013, n. 77, sono vincolati a mettere in atto servizi e politiche volti all'eradicazione del fenomeno;

l'art. 23 della convenzione stabilisce che «le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo»;

l'art. 8 prevede che siano destinate «adeguate risorse finanziarie e umane per la corretta applicazione delle politiche integrate, misure e programmi per prevenire e combattere tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, incluse quelle svolte da organizzazioni non governative e dalla società civile»;

nella seduta del 10 luglio 2014 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito un'intesa, ex articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legga 15 ottobre 2013, n. 119, sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014 di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne;

in Italia sono operanti 352 centri anti-violenza e case rifugio, come documentato dall'associazione nazionale dei centri antiviolenza "Donne in Rete contro la violenza" (D.i.Re);

considerato che:

sebbene l'articolo 25 della Convenzione di Istanbul disponga che «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali», nel nostro Paese la rete dei centri antiviolenza è largamente sottodimensionata e sottofinanziata, nonché lontana dagli standard europei;

la legge n. 119 del 2013 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 93 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, non ha indicato i criteri qualitativi che distinguono e caratterizzano i centri antiviolenza e tale lacuna potrebbe portare le Regioni ad includere nella mappatura dei centri antiviolenza anche centri privi di adeguate competenze;

l'articolo 5 del decreto-legge prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità elabori, avvalendosi del contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", disponendo a tal fine lo stanziamento 10 milioni di euro per l'anno 2013;

inoltre, il comma 1 dell'articolo 5-bis dispone l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per un ammontare di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per il 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

successivamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014, stabilendo le modalità di riparto per il biennio 2013-2014 dei fondi per la tutela contro la violenza, pari ad un totale di circa 16.449.385 euro, 10 milioni di euro per il 2013 e 6.449.385 euro per il 2014, ha destinato il 33 per cento dell'importo complessivo all'istituzione di nuovi centri antiviolenza, permettendo la creazione di sole 79 nuove strutture finanziate, di cui 23 in Lombardia, 18 nel Lazio, 17 in Campania, 12 in Sicilia e in Veneto, con un contributo unitario pari a 71.772 euro;

la restante parte dei fondi risulta, invece, così ripartita: l'80 per cento, ovvero 8.816.870,35 milioni, per il «finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli»; il 20 per cento, ovvero 2.204.217,6 milioni, è ripartito in parti uguali tra i centri antiviolenza e le case rifugio esistenti, pubblici e privati;

considerato infine che:

l'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza per il riparto delle risorse finanziarie stanziate, risorse in precedenza erogate direttamente a ciascun centro;

l'articolo 3, comma 4, stabilisce che: «Con successiva intesa (...) sono stabiliti i requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere anche per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre 2013, n. 119»;

in mancanza di una chiara e puntuale definizione dei requisiti che, come esposto, sono rimandati a successiva intesa, ad oggi, come documentato da vari organi di stampa, risultano operativi in Italia numerosi centri non in grado di fornire prestazioni e servizi adeguati. Fatto questo che ha portato numerosi e autorevoli realtà dell'associazionismo, tra cui Telefono rosa nazionale, l'UDI (Unione donne in Italia), nonché la stessa Rete Dire a manifestare apertamente e pubblicamente grandissima preoccupazione,

si chiede di sapere:

quali tavoli di concertazione il Governo intenda istituire al fine di dare definitiva attuazione in tempi rapidi al piano nazionale antiviolenza;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga altresì opportuno, al fine di un contenimento degli sprechi, in un'ottica di revisione della spesa pubblica, nonché nell'ottimizzazione dei servizi e degli strumenti a tutela della violenza contro le donne: a) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; b) adottare annualmente strumenti per ripartire tra le Regioni le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne e del numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio pubblici e privati già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione UE Expert Meeting sulla violenza contro le donne (Finlandia, 8-10 novembre 1999) e come sancito dall'intesa in Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014; c) prevedere espressamente strumenti di monitoraggio ex post al fine di valutare i livelli essenziali dei servizi forniti da ciascun centro; d) stabilire ex ante soglie standard di servizi, professionalità e qualifiche del personale addetto, quali requisiti vincolanti per l'apertura di nuovi centri.