Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01191
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Atto n. 3-01191 (con carattere d'urgenza)
Pubblicato il 4 settembre 2014, nella seduta n. 305
PUPPATO , FEDELI , PEZZOPANE , PALERMO , CANTINI , LO GIUDICE , CATTANEO , RICCHIUTI , GOTOR , ROMANI Maurizio , PUGLISI , ORELLANA , MATTESINI , FASIOLO , GIACOBBE , ESPOSITO Stefano , ALBANO , IDEM , BATTISTA , AMATI , VALENTINI , CIRINNA' , CUOMO , FERRARA Elena , ZIN , ANITORI , DIRINDIN , DE PIETRO , BIGNAMI - Al Ministro della salute. -
Premesso che:
con sentenza n. 162 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", nella parte in cui stabilisce, per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili. La medesima sentenza ha dichiarato, altresì, l'illegittimità costituzionale: dell'articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3"; dell'articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3", nonché dell'articolo 12, comma 1, che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro chiunque, a qualsiasi titolo, utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente;
la pronuncia di illegittimità non determinerebbe un vuoto normativo. Infatti, come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza «Nessuna lacuna sussiste in ordine ai requisiti soggettivi, poiché la dichiarata illegittimità del divieto non incide sulla previsione recata dall'art. 5, comma 1, di detta legge, che risulta ovviamente applicabile alla PMA di tipo eterologo (come già a quella di tipo omologo); quindi, alla stessa possono fare ricorso esclusivamente le "coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi"»;
la Corte costituzionale ha, inoltre, chiarito che: «Dalle norme vigenti è, dunque, già desumibile una regolamentazione della PMA di tipo eterologo che, in relazione ai profili ulteriori rispetto a quelli sopra approfonditi, è ricavabile, mediante gli ordinari strumenti interpretativi, dalla disciplina concernente, in linea generale, la donazione di tessuti e cellule umani, in quanto espressiva di principi generali pur nelle diversità delle fattispecie (in ordine, esemplificativamente, alla gratuità e volontarietà della donazione, alle modalità del consenso, all'anonimato del donatore, alle esigenze di tutela sotto il profilo sanitario, oggetto degli artt. 12, 13, comma 1, 14 e 15 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane"). In relazione al numero delle donazioni è, poi, possibile un aggiornamento delle Linee guida, eventualmente anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma tenendo conto dell'esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto»;
nel mese di luglio, coerentemente alla pronuncia, la Regione Toscana ha deliberato le linee guida per l'autorizzazione della somministrazione della procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo nelle strutture sanitarie regionali;
considerato che:
in data 8 agosto il Consiglio dei ministri ha deciso di demandare la discussione sulla PMA di tipo eterologo ad un disegno di legge parlamentare, motivando la predetta decisione con la necessità di discuterne in sede parlamentare e senza restrizioni di tempo stante la delicatezza etica dei temi trattati;
con ordinanza del 14 agosto la prima sezione civile del Tribunale di Bologna ha accolto 2 ricorsi presentati da 2 coppie anteriormente alla sentenza della Consulta, autorizzando il centro di PMA SiSMer e Tecnobios del capoluogo emiliano a somministrare il trattamento per la fecondazione eterologa;
il Tribunale di Bologna ha confermato l'immediata operatività della sentenza n. 162 della Corte costituzionale. Infatti, si legge che: «Le osservazioni svolte dalla Corte costituzionale sono convincenti, non solo per l'autorevolezza della fonte e la speciale posizione che essa occupa, ma anche per la puntualità dei riferimenti normativi. (...) È agevole dunque individuare le norme della l. n. 40/2004 direttamente applicabili anche ai casi di accesso alla PMA con donazione di gameti mentre per gli ulteriori profili da quelle norme non direttamente regolati può farsi riferimento, in via interpretativa, alla "disciplina concernente, in linea generale, la donazione di tessuti e cellule umani, in quanto espressiva di principi generali pur nelle diversità delle fattispecie" (così Corte Cost., 10 giugno 2014, n. 162)»;
il Tribunale di Bologna ha, altresì, ritenuto valevole di merito il concetto temporale e quindi l'urgenza, che, nel caso in specie, può risultare dirimente della possibilità o meno di avere un figlio, per la coppia parzialmente sterile o con difficoltà al concepimento naturale;
si specifica, inoltre, che non vi è alcun vuoto tecnico o regolamentare; infatti, la struttura convenuta nel giudizio dovrà semplicemente attenersi, in mancanza di direttive regionali o nazionali, alle direttive mediche più "aggiornate e accreditate", ovvero quelle emanate dalle società scientifiche e dai protocolli medici sanitari;
conseguentemente appare agevole pervenire alle medesime conclusioni anche in relazione ai centri presenti su tutto il territorio nazionale. I medesimi, infatti, appaiono già dotati di adeguati strumenti normativi e tecnici per somministrare il trattamento di PMA di tipo eterologo. I centri di fecondazione medicalmente assistita a seguito del recepimento della direttiva 2004/23/CE e successive direttive 2006/86/CE e 2006/17/CE, rispettivamente recepite con i decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010, e successive modificazioni, oggi sono configurati come istituti dei tessuti e per operare devono attenersi alle normative vigenti e sono sottoposti a controlli annuali;
considerato, inoltre, che:
qualora il Parlamento ritenga di procedere all'approvazione di una nuova disciplina in materia, nonostante la Corte costituzionale abbia espressamente chiarito di non ravvisare alcun vuoto normativo, difficilmente i lavori parlamentari potranno concludersi in tempi brevi. Pertanto, nelle more dell'approvazione della disciplina si verrebbe a configurare una diversità di trattamento da regione a regione e da struttura a struttura, a seconda che i Governi regionali e le direzioni delle strutture stesse decidano di attenersi alle indicazioni della Corte costituzionale e del Tribunale di Bologna o, invece, di aspettare l'esito dell'iter parlamentare. L'incertezza che verrebbe a determinarsi produrrebbe, pertanto, disparità di trattamento tra pazienti di diverse aree regionali, con il conseguente incremento della mole di contenzioso sollevato nei tribunali;
in virtù della legge n. 40 del 2004 i fondi per le tecniche di procreazione assistita distribuiti alle Regioni di anno in anno diventano più esigui, determinando, già per le tecniche consentite antecedentemente al 9 aprile 2014, una disparità di trattamento e generando un federalismo sanitario nella procreazione medicalmente assistita. Pertanto l'inserimento delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita nei LEA attiene al riconoscimento del carattere di patologia all'infertilità e sterilità e riguarda le tecniche, sia omologhe che eterologhe in risposta anche alla risoluzione del Parlamento europeo del 21 febbraio 2008 sul futuro demografico dell'Europa, che "rileva che l'infertilità è una patologia riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (...), invita pertanto gli Stati membri a garantire il diritto delle coppie all'accesso universale al trattamento contro l'infertilità";
l'articolo 7 della legge n. 40 del 2004 dispone che il Ministro della salute, previo parere del Consiglio superiore di sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisca con proprio decreto le linee guida, aggiornate periodicamente (almeno ogni 3 anni) in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica. Le linee guida sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate e attualmente risalgono al 2008,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga di adoperarsi con urgenza in merito ai fatti esposti e in particolare se il Ministro in indirizzo non ritenga di procedere con la massima sollecitudine all'aggiornamento delle linee guida di cui all'articolo 7 della legge n. 40 del 2004, contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, al fine di garantire, il rispetto delle decisioni assunte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014, nonché la tutela delle libertà di cui agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione che, come chiarito espressamente nella sentenza, non possono essere limitate dalla discrezionalità politica del legislatore, come invece accaduto negli ultimi 10 anni.