Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01112

Atto n. 3-01112 (in Commissione)

Pubblicato il 16 luglio 2014, nella seduta n. 280

PUGLISI - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 25 novembre 2010 sono pervenute alla Procura della Repubblica di Brindisi 2 note in cui il procuratore di Brindisi e il procuratore per i minorenni di Lecce stigmatizzavano duramente il comportamento di chi aveva affidato congiuntamente una minore, nata dall'unione di una coppia separata consensualmente, ad entrambi i genitori, stabilendo liberi incontri tra il padre e la figlia minore, nonostante il padre della minore fosse indagato per il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale;

in seguito, avendo la Procura di Brindisi archiviato il procedimento ex articolo 609-bis del codice penale, la Procura per i minorenni di Lecce ha iniziato un percorso di incontri protetti tra il padre e la minore, poi sospesi in quanto è stato ritenuto competente il Tribunale civile di Brindisi, a cui sono stati inviati gli atti con l'invito a far riprendere l'ordinario calendario di incontri tra il padre e la minore;

ripristinato il diritto di visita del padre, lo stesso ripetutamente ha tentato di prelevare la bambina, ma la madre, signora R.G., di fronte al disagio e alla paura manifestato dalla bambina di recarsi presso il padre, si è rifiutata di eseguire gli adempimenti stabiliti dal Tribunale, richiedendo incontri protetti tra padre e figlia;

nel mese di gennaio 2012 il padre della minore incardinava un giudizio di revisione delle disposizioni della separazione dinanzi al Tribunale ordinario di Brindisi;

all'udienza del 23 gennaio 2012, nonostante il Tribunale fosse stato informato del disagio della minore nell'incontrare liberamente il padre, ha ripristinato l'ordinario diritto di visita del padre, stabilendo che potesse tenere con sé la figlia minore in determinati giorni con pernottamento presso la sua abitazione;

in seguito il Tribunale civile di Brindisi affidava la minore ai servizi sociali e al consultorio familiare della città, disponendo un progetto di mediazione della coppia, al fine di consentire il ripristino dei rapporti tra i genitori;

nonostante "gli elementi valutativi di segno contrario" riferiti dal centro per la famiglia del Comune di Brindisi, il Tribunale con provvedimento del 3 giugno 2013 disponeva che gli incontri tra il padre e la minore potessero proseguire regolarmente;

sulla scorta della relazione effettuata in una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale ordinario di Brindisi, depositata il 10 ottobre 2013, il Tribunale civile di Brindisi, prima che si definisse il giudizio di opposizione pendente dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale penale di Brindisi che, sulla scorta di nuovi elementi probatori, stava riesaminando le imputazioni del padre per il reato ex articolo 609-bis del codice penale, affidava in via esclusiva la minore al padre collocandola presso di lui e regolando i diritti di visita da parte della madre;

il presidente del Tribunale di Brindisi, dopo aver convocato il padre della signora R.G., affinché costringesse la figlia a consegnare la bambina al padre, emetteva un secondo provvedimento in data 19 dicembre 2013, con cui sospendeva alla madre della minore anche il diritto di visita, disponendo che l'esecuzione del provvedimento fosse attuato dal centro per la famiglia di Brindisi in collaborazione col servizio minori della Questura di Brindisi;

a fronte di tali gravi provvedimenti la madre della minore presentava esposto al Ministero della giustizia, il quale delegava il Dipartimento di giustizia minorile ad eseguire un'ispezione presso il Tribunale di Brindisi ed apriva il procedimento prot. 33U030114, ispezione tuttora in corso;

considerato che:

avverso i 2 provvedimenti emessi dal Tribunale civile di Brindisi, veniva proposto reclamo dinanzi alla Corte di appello di Lecce e contestualmente veniva depositato ricorso ex articolo 351 del codice di procedura civile con il quale si chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione dei decreti. In data 18 febbraio 2014 veniva fissata la discussione del ricorso ex articolo 351 del codice di procedura civile dinanzi al collegio della Corte d'appello di Lecce con conseguente rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività dei decreti;

in data 27 maggio 2014 veniva discusso il merito del reclamo presentato alla Corte d'appello di Lecce e la corte, a scioglimento della riserva presa all'udienza, chiedeva la produzione dell'originale di una cartolina postale con cui la difesa del padre asseritamente avrebbe comunicato il provvedimento alla madre della minore, rinviando all'udienza del 4 ottobre 2014;

il pubblico ministero di Brindisi inviava al Tribunale minorile di Lecce richiesta di apertura di procedimento ex artt. 330-333 del codice civile, sul presupposto che la madre della minore era oggetto di diversi giudizi per il reato ex art. 388 del codice penale, riferendo falsamente che la stessa, successivamente ai provvedimenti del Tribunale civile di Brindisi, aveva sottratto la bambina al padre per condurla in luogo sconosciuto;

in ultimo, il procedimento veniva assegnato e, nell'udienza del 10 giugno 2014, data l'abnormità della situazione, in cui una bambina che per 7 anni aveva vissuto con la propria mamma, era stata di fatto resa orfana di madre per decreto, si riteneva opportuno non solo chiedere un immediato aggiornamento da parte dei servizi sociali coinvolti sulle sorti della bambina di cui ormai da 5 mesi la madre non ha più notizie, ma si riteneva opportuno ripetere gli accertamenti sulla capacità genitoriale di entrambi i genitori;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

la condizione della bambina è connotata dalla gravità del conflitto nella coppia genitoriale e, soprattutto, dagli atteggiamenti e dai comportamenti della figura paterna;

durante il soggiorno della minore nella casa paterna, il padre è stato oggetto di gravi atti intimidatori da parte di ignoti che hanno dato prima fuoco alla sua auto e, successivamente, hanno sparato colpi di pistola sull'uscio della sua abitazione;

vi sono state una serie di superficialità legate, a titolo esemplificativo, alla mancanza di indagini in ordine alla congruità dell'abitazione del padre ad accogliere la figlia minore, nonché di responsabilità decisionali da parte dei giudici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del caso descritto;

se non ritenga opportuno un intervento fattivo per il recupero della verità, sollecitando l'ispezione in corso nei confronti della Procura presso il Tribunale penale di Brindisi, nei confronti del Tribunale ordinario di Brindisi, e disponendo una nuova visita ispettiva diretta a verificare l'appropriatezza dell'iter procedurale che ha portato alla situazione attuale, dinanzi agli organi citati e nei confronti della Corte d'appello di Lecce, nonché di riferire in merito ai risultati della stessa visita.