Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02408
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Atto n. 4-02408
Pubblicato il 1 luglio 2014, nella seduta n. 272
MATTESINI , GIACOBBE , PAGLIARI , PUGLISI , PEZZOPANE , SOLLO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che il decreto n. 353 del 22 maggio 2014 del Ministro in indirizzo definisce la costituzione di graduatorie di circolo e d'istituto, i titoli ed i requisiti di accesso e le fasce delle graduatorie;
considerato che:
i PAS (percorsi abilitanti speciali) sono percorsi di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno 3 anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
il TFA (tirocinio formativo attivo) è un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale, istituito dalle università, che attribuisce, all'esito di un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento;
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) è l'organo nazionale della scuola istituito allo scopo di rappresentarne le varie componenti. Si tratta di un organo consultivo che esprime pareri obbligatori ma non vincolanti di natura tecnica;
tenuto conto che:
il decreto ministeriale citato assegna al titolo PAS un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello previsto per il TFA, penalizzando in tal modo tutti i docenti che optano per il primo percorso di abilitazione sia per l'inserimento in graduatoria sia per i futuri concorsi a cattedre;
le due abilitazioni possono essere considerate equipollenti poiché istituite dallo stesso decreto, nonostante esso sia stato soggetto di successive modifiche;
il decreto ministeriale sancisce una sperequazione di punteggio tra i PAS ed i TFA;
il PAS non prevede esami di ammissione bensì l'accesso libero per coloro che possono vantare almeno 3 anni di servizio, ma prevede esami, frequenza quotidiana e una tesi finale, con costi da sostenere per l'iscrizione non inferiori a quelli per i TFA;
solo dopo numerose proteste e manifestazioni avvenute in tutta Italia in seguito alla pubblicazione del decreto, gli insegnanti frequentanti il PAS hanno ottenuto l'inserimento in seconda fascia delle graduatorie d'istituto al pari degli abilitati con il TFA;
per quanto risulta agli interroganti, per l'emanazione del decreto ministeriale n. 353 del 2014 non vi è stata nessuna preventiva e opportuna concertazione, e soprattutto è stata omessa la fase di recepimento dei pareri, non vincolanti ma obbligatori, del CNPI;
considerato, inoltre, che:
agli abilitati TFA il decreto garantisce 42 punti, di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per il solo superamento delle prove di accesso, mentre agli abilitati con i PAS vengono riconosciuti solamente 6 punti;
per quanto risulta agli interroganti dal prossimo anno scolastico 2014/2015, tutte le scuole con disponibilità di incarichi annuali attingeranno i nominativi dalle nuove graduatorie ex decreto ministeriale n. 353 del 2014, in cui gli insegnanti precari PAS, sebbene dotati di numerosi anni di servizio, occuperanno posizioni di rincalzo che offriranno minori possibilità di reclutamento. Si innescherà così un pericoloso rimescolamento delle cattedre, che è in contraddizione con il tentativo annunciato dal Governo di porre fine al precariato nel mondo della scuola,
si chiede si sapere:
quali siano le motivazioni e i presupposti sulla base dei quali il decreto ministeriale n. 353 del 2014 segna una così profonda disparità tra gli abilitati TFA e gli abilitati PAS;
se, e con quali misure, il Ministro in indirizzo intenda riportare una situazione di doverosa equità tra titoli e percorsi equipollenti quali PAS e TFA;
se, e con quali misure, ritenga opportuno intervenire nelle modalità di reclutamento del personale, garantendo così assoluta trasparenza e certezza delle regole.