Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02301
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Atto n. 4-02301
Pubblicato il 10 giugno 2014, nella seduta n. 258
SERRA , FUCKSIA , CASTALDI , MORRA - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -
Premesso che:
la Federazione italiana tennis (FIT), fondata a Firenze il 18 maggio 1910, è un soggetto con personalità giuridica di diritto privato riconosciuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e opera sotto la vigilanza tecnica, amministrativa e funzionale dello stesso; si tratta di un'associazione senza fini di lucro autorizzata a disciplinare, regolare e gestire lo sport del tennis e del beach tennis nel territorio nazionale e a rappresentarlo in campo internazionale;
la FIT opera sotto la vigilanza del CONI e agisce con autonomia tecnica, organizzativa e gestionale nel rispetto dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; agisce, inoltre, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi del Comitato internazionale Olimpico e dello stesso CONI, vista e considerata la rilevanza pubblicistica di alcuni aspetti dell'attività sportiva svolta;
l'associazione non persegue fini di lucro, tuttavia, nell'anno 2007 ha costituito tre società partecipate con fini di lucro, ed in particolare la Fit Servizi Srl, la Mario Belardinelli ADS e la Sportcast Srl;
inoltre risulta agli interroganti che la FIT, recentemente, ha acquistato 5 appartamenti di pregio da destinare alle sedi dei comitati regionali (Toscana, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Veneto);
lo scopo precipuo dell'attività dell'associazione è lo sviluppo e la promozione del tennis e del beach tennis attraverso varie attività, tra cui vi è la formazione degli atleti e la tutela della loro salute, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze in grado di alterare le loro naturali prestazioni, la diffusione della cultura sportiva, solo per citarne alcune tra quelle indicate all'art.2 dello statuto della federazione;
considerato che per quanto risulta agli interroganti:
sussisterebbero, nonostante gli scopi societari, alcuni fatti, che se confermati, rappresenterebbero delle storture nella gestione degli stessi fini: tra questi si annovererebbe la mancata convocazione dei giovani tennisti più meritevoli, ma privi di mezzi, alle manifestazioni federali, convocazione subordinata alla partecipazione, a titolo oneroso, ad attività nei centri estivi federali. In tal modo si opererebbe un'evidente sperequazione ai danni dei ragazzi provenienti da famiglie che non sono in grado di affrontare gli esborsi economici necessari per frequentare i corsi;
la FIT avrebbe costituito una società col precipuo scopo di gestire il canale televisivo "Supertennis" a cui la stessa FIT avrebbe erogato, in tre anni, circa 15 milioni di euro di contributi; inoltre, il canale televisivo, trasmetterebbe i suoi programmi in Sardegna attraverso frequenze del digitale terrestre acquistate dal gruppo editoriale "Unione sarda", di cui è vicepresidente colui che fino a marzo 2014 è stato presidente del canale televisivo stesso;
considerato inoltre che:
le risorse economiche attraverso cui la FIT persegue i suoi scopi sono in parte di provenienza pubblica, circa il 25 per cento, di cui circa il 90 per cento elargite dal CONI. Ne deriva che le obbligazioni derivanti dalla stipula dei contratti di compravendita degli immobili indicati sarebbero state, verosimilmente, adempiute anche con risorse erogate dal CONI, oltre che con somme provenienti dalle quote corrisposte dai tesserati. Tali somme, quindi, sarebbero state distratte da quelle che sono le attività primarie della FIT, ovvero la promozione della cultura e del tennis e del beach tennis;
risulta agli interroganti che nel luglio 2010 il consiglio federale della FIT statuiva con propria delibera che l'accesso alle manifestazioni giovanili nazionali (ad esempio coppa Belardinelli, coppa d'inverno) doveva essere subordinato alla frequenza, a titolo oneroso, dei centri estivi FIT. Tale scelta, a parere degli interroganti, va a detrimento dei giovani privi di mezzi, sebbene meritevoli,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;
se, nell'ambito delle proprie competenze, abbia adottato dei provvedimenti, o intenda adottarne, al fine di chiarire la sussistenza o meno della violazione delle disposizioni di carattere normativo che disciplinano i soggetti giuridici tra i quali è annoverata anche la FIT;
se risulti se il CONI abbia autorizzato la costituzione delle società richiamate;
se risulti che la gestione delle risorse economiche a disposizione della FIT sia congrua agli scopi perseguiti.