Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00800
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Atto n. 3-00800
Pubblicato il 11 marzo 2014, nella seduta n. 205
DI BIAGIO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -
Premesso che:
l'attività venatoria è disciplinata dalla legge quadro n. 157 del 1992, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", attuativa della direttiva 79/409/CEE, come modificata dalla direttiva 2009/147/CE, nonché dalle direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, a cui vanno ad aggiungersi le specificità normative afferenti alle singole regioni;
tale sistema normativo si fonda su tre capisaldi ai sensi dell'art.1 della legge n. 157 del 1992, vale a dire che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, che l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna e non arrechi danno alle attività agricole, e che le Regioni sono demandate dell'emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela della fauna, conformemente alla legge statale, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie;
l'art. 18, come modificato dall'art. 42 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria per il 2009), individua le specie di fauna selvatica ed i periodi in cui è consentito l'abbattimento. Alle Regioni è consentito, purché i termini siano comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo, di modificare i periodi in cui è consentito l'abbattimento, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
la legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013), art. 26, è intervenuta successivamente rettificando l'integrazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/147/CE, cosiddetta "direttiva uccelli", in particolare in merito alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell'avifauna e di introdurre un meccanismo che renda più stringente l'adozione delle delibere sulla caccia in deroga, e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l'adozione delle stesse delibere con atto amministrativo;
il quadro normativo, così delineato, vieta l'attività venatoria, per ogni singola specie, nel periodo di nidificazione e durante il rientro al luogo di nidificazione, in concomitanza con le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
ai sensi della legge quadro, spetta alle Regioni dunque la determinazione della disciplina in materia di gestione della fauna selvatica, attraverso l'adozione di misure necessarie a tutela delle specie e determinandone quindi il corretto stato di conservazione attraverso misure che limitino i periodi prestabiliti per la caccia di alcuni animali, salvaguardando la fauna che versa in uno sfavorevole stato di conservazione;
in data 12 dicembre 2013 il Tar del Lazio ha pronunciato sentenza di rigetto di un ricorso proposto da alcune associazioni ambientaliste contro la Regione Lazio volto all'annullamento del decreto T00163 del 3 luglio 2013 del Presidente della Regione attraverso cui è stato adottato il "Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2013/14", di cui l'allegato A indica le specie ammesse al prelievo, il carniere giornaliero e stagionale, il numero delle giornate settimanali di caccia, le norme per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende turistico-venatorie, l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, nonché le norme per l'esercizio della caccia nelle zone di protezione speciale;
appare opportuno evidenziare che, il calendario venatorio della stagione 2013-2014 è stato sospeso a seguito della richiesta cautelare avanzata dalle associazioni ambientaliste ricorrenti, con ovvie conseguenze in termini di mancato esercizio dell'attività venatoria da parte degli interessati, che tra l'altro avevano già contribuito al versamento della tassa regionale per l'esercizio venatorio;
si sottolinea che il decreto regionale, oggetto di ricorso, dispone che venga sanzionata e condannata qualunque pratica di caccia che non rispetti le predette normative, delineando un impianto legislativo che, in armonia con la disciplina nazionale, rappresenta un chiaro riferimento per l'esercizio di un'attività venatoria corretta;
malgrado ciò, tra le maglie dell'impianto normativo sono stati rintracciati degli aspetti sui quali è stato costruito il ricorso;
tra le accuse delle associazioni ambientaliste vi sarebbe quella secondo cui la Regione Lazio avrebbe emanato un calendario senza tenere in considerazione i precetti dell'Ispra; inoltre il piano faunistico venatorio regionale risulterebbe risalire al 1998, perciò scaduto dal 2003. A ciò si aggiunge tra le accuse che "malgrado la sussistenza di una precisa indicazione dell'Ispra, la Regione Lazio avrebbe altresì omesso di sottoporre il calendario venatorio a valutazione di incidenza, con riguardo alla caccia nelle Zone di protezione speciale";
di contro, invece, la sentenza del Tar ha sottolineato che la Regione Lazio "ha dato dimostrazione di aver attentamente esaminato le osservazioni dell'ISPRA e, per quelle alle quali ha ritenuto di non aderire, ha esaustivamente fornito le relative argomentazioni, con riguardo ai periodi ed alle modalità di caccia". Nello specifico la sentenza sottolinea il "riferimento ai risultati di studi svolti da organi aventi riconoscimento a livello europeo e/o studi riferiti alla specifica realtà regionale, che evidenziano le peculiarità legate al territorio del Lazio";
il riferimento agli studi citati dalla sentenza è al documento "Key concepts" della direttiva 79/409/CEE, ufficialmente adottato dalla Commissione europea, che riporta indicazioni per singola specie e per singolo Paese, nonché le date di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prepuziale, nonché della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione;
per quanto invece riguarda la presunta mancata valutazione di incidenza, con riguardo alla caccia nelle zone di protezione speciale del calendario venatorio, appare opportuno segnalare che la direttiva "Habitat" (direttiva 92/43/CEE) dispone che siffatta procedura avvenga soltanto per il piano faunistico venatorio, che non è stato invece impugnato nel ricorso;
proprio in considerazione del peculiarità regionale, la Regione Lazio, secondo quanto riportato dalla sentenza "avendo limitato la chiusura dell'attività venatoria al 31 gennaio, mentre in diversi stati europei per molte specie il limite va oltre tale data, si sarebbe dimostrata rispettosa ed anche più attenta alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio faunistico regionale";
appare evidente che per ragioni che afferiscono agli interessi, per quanto talvolta legittimi, di alcune realtà associative spesso si creano, come nel caso delineato, le condizioni per limitare e condizionare il corretto prosieguo di alcune attività, come quelle venatorie, che per quanto possano essere condivisibili o meno, se esercitate in maniera armonica e coerente con i dettami di legge meriterebbero di essere sempre tutelate e garantite segnatamente quando in capo all'operatore di settore sussiste uno specifico diritto legittimato e rafforzato dal pagamento di una tassa regionale specifica per l'attività venatoria;
nel caso di specie, le obiezioni, oggetto di ricorso al Tar, delle associazioni ambientaliste non tengono ulteriormente conto del margine discrezionale afferente alle singole Regioni, in virtù di quella peculiarità territoriale ed ambientale che dovrebbe sottendere la normativa regionale pur nel pieno rispetto delle disposizioni della legge quadro e dei dettami europei,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di intervenire sulle criticità che ancora condizionano la disciplina relativa all'esercizio delle attività venatoria, segnatamente per quanto attiene al raccordo tra la normativa nazionale e quella regionale, la cui sussistenza legittima il definirsi di condizioni di impasse operativa come quella descritta, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività venatoria qualora questa venga esercitata nel pieno rispetto della legge e dunque nella piena tutela dell'ambiente e della fauna, e al fine di garantire l'adeguamento della normativa alle peculiarità territoriale ed ambientale delle singole regioni.