Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00056
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Atto n. 2-00056 (procedura abbreviata)
Pubblicato il 18 luglio 2013, nella seduta n. 72
PEPE , GIARRUSSO , BUCCARELLA , AIROLA , CAPPELLETTI , BLUNDO , BENCINI , BERTOROTTA , BIGNAMI , BOTTICI , BULGARELLI , CAMPANELLA , CASALETTO , CATALFO , CIAMPOLILLO , CIOFFI , COTTI , CRIMI , DONNO , FUCKSIA , GAETTI , LEZZI , LUCIDI , MANGILI , MARTELLI , MOLINARI , MONTEVECCHI , MORRA , MUSSINI , PAGLINI , PETROCELLI , PUGLIA , SANTANGELO , SCIBONA , SERRA , SIMEONI , TAVERNA , VACCIANO , MASTRANGELI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -
Premesso che:
la Corte di cassazione (I sezione), con la sentenza n. 12060 del 2013 ha sollevato, in via incidentale e su richiesta di parte, questione dì legittimità costituzionale verso numerose disposizioni della legge elettorale vigente n. 270 del 2005 (cosiddetto Porcellum);
la Suprema corte ha rilevato un profilo di incostituzionalità, relativo all'impossibilità per l'elettore di esprimere la preferenza e di indicare il nominativo di un candidato deputato e di un candidato senatore, evidenziando il contrasto con gli artt. 56, comma 1, e 58, comma primo, della Costituzione laddove, rispettivamente per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, essi stabiliscono che il suffragio debba essere diretto oltre che universale, e con l'art. 48, comma secondo, che indica la libertà quale caratteristica del voto;
in relazione ai parametri invocati, la Corte di cassazione ha rilevato che l'espressione "suffragio diretto" presuppone una scelta da parte dell'elettore, con conseguente incostituzionalità del "voto indiretto", «in qualsiasi forma esso possa essere consegnato dal legislatore»;
in particolare, il richiamo al carattere libero del voto, enunciato solennemente nell'art. 48, comma secondo, della Costituzione, è utilizzato come ulteriore parametro dalla Cassazione nella sua ordinanza di rimessione per sostenere l'incostituzionalità della mancata preferenza ad opera dell'elettore;
la libertà del voto è stata sempre intesa quale divieto di indebiti condizionamenti esterni che incidano sulla sua determinazione e quale necessità di offrire all'elettore la scelta tra più liste concorrenti. Per la Corte costituzionale (sent. n. 203/1975), sono e devono essere libere le modalità e le procedure di formazione della volontà dei partiti o dei gruppi politici occasionali, mentre l'elettore deve essere lasciato libero nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato attraverso il voto di preferenza, sicché non risulta conforme all'art. 48, comma secondo, della Costituzione la normativa che disponga il "sistema delle liste bloccate";
considerato che:
la sentenza è stata depositata il 17 maggio 2013 ed è stata iscritta nel ruolo reg. gen. 144 del 2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2013, n. 25);
gli interpellanti auspicano che la Corte costituzionale si pronunci rapidamente sulle due questioni di costituzionalità riguardanti il sistema elettorale;
rilevato che:
l'Avvocatura dello Stato svolge il suo patrocinio dinanzi alla Corte costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale di leggi o atti aventi forza di legge promossi in via incidentale in altro giudizio. In tali giudizi dinanzi alla Corte costituzionale l'Avvocatura dello Stato rappresenta e difende il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da questi delegato per la partecipazione al giudizio (art. 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87);
la legge vigente assicura all'Avvocatura dello Stato autonomia ed indipendenza rispetto ai soggetti pubblici che fruiscono dell'attività consultiva e della difesa giudiziale, posta comunque a presidio dei primari valori giuridici dell'ordinamento statuale inteso nella sua unitarietà; la mancanza di un collegamento settoriale con singole branche dell'amministrazione colloca l'attività di tutela legale affidata all'Avvocatura nella dimensione generale dell'esercizio della funzione pubblica, più che in quella del singolo giudizio o affare amministrativo. I suoi uffici, posti sotto l'immediata direzione dell'Avvocato generale, dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
si chiede di sapere se il Governo stia valutando l'opportunità, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, di intervenire nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale al fine di sostenere, attraverso apposite deduzioni, le ragioni dell'illegittimità costituzionale della legge n. 270 del 2005.