Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00514

Atto n. 4-00514

Pubblicato il 9 luglio 2013, nella seduta n. 62
Risposta pubblicata

MINZOLINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il servizio civile, già nel recente passato, si era dimostrato essere un settore non esente a condizionamenti ed a illegittimità;

con la pubblicazione del bando del 20 settembre 2011 per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di servizio civile, dopo la pubblicazione della graduatoria, il Codacons ha da subito impugnato la stessa evidenziando molteplici illegittimità;

infatti, in merito al ricorso n. 8373/11 presso il Tar Lazio, il decreto n. 3864/11 del Tar, autoesecutivo, ha intimato l'amministrazione ad ammettere con riserva i progetti di Adoc e Codacons;

il decreto cautelare emesso ex art. 56 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, e successive modificazioni, è stato, poi, confermato con l'ordinanza n. 04142/2011 con cui il Tar ha recepito le censure mosse dalle citate associazioni statuendo che l'Ufficio per il servizio civile nazionale (UNSC) del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri non ha correttamente esercitato il potere-dovere di consentire, ai fini dell'ammissione a valutazione dei progetti presentati, la regolarizzazione della documentazione;

a tale statuizione si è giunti a seguito di una lunga vicenda dalla quale si è appreso, in virtù e grazie agli svariati accessi agli atti compiuti dalle ricorrenti, che la Commissione ha operato in una maniera tale da determinare una lapalissiana ed illegittima disparità di trattamento in ordine alla previsione del prontuario, relativa alla possibilità/diritto di sanare alcune irregolarità dell'istanza di presentazione o alla documentazione allegata al progetto;

in tale contesto, evidenti sono state le disparità di trattamento rispetto altre associazioni (ad esempio progetti Arci e Caritas);

quindi, se nel 2011 l'atteggiamento discriminatorio riguardo al Codacons portò a provvedimenti abnormi che furono sospesi dal Tar (con ordinanza n. 4142/11, emessa nel citato ricorso iscritto al n. 8373/11) che dispose la ammissione con riserva dei progetti Codacons e Adoc alla valutazione e alla successiva ammissione dei gravi errori da parte della pubblica amministrazione e alla concessione dei volontari, anche con l'attuale bando l'illegittimità compiuta dal Dipartimento è grave;

preso atto della circostanza che l'ultimo accreditamento avvenuto era quello del 2009, il Codacons aveva richiesto formalmente la riapertura di tale procedura, chiedendo, contestualmente, stante l'imminente scadenza del nuovo bando per il servizio civile di essere accreditata autonomamente, avendo dimostrato di aver già subito i doverosi accertamenti;

con provvedimento prot. 27350/4.29.10.5 del 17 ottobre 2012, il Dipartimento ha rigettato la richiesta di accreditamento autonomo del Codacons, nonché l'istanza da questo presentata ed avente ad oggetto il sollecito a riaprire la procedura di accreditamento;

avverso tale provvedimento, ed il bando per il 2012, è stato presentato ricorso al Tar Lazio iscritto al n. 9268/2012;

sempre in merito all'ultimo bando, poiché il paragrafo 5 della circolare dell'UNSC 17 giugno 2009 sull'accreditamento prevede che "Gli enti già accreditati come sedi di attuazione di un altro ente non possono chiedere di essere accreditati autonomamente, ovvero quali sedi di attuazione di progetto di altro ente nell'albo nazionale o in un altro albo, salvo che alleghino alla richiesta l'assenso dell'ente titolare dell'accreditamento, impegnandosi nel contempo a concludere eventuali progetti in corso o finanziati", il Codacons, avendo ottenuto l'autorizzazione di Adoc, che tra l'altro aveva deciso di non presentare per l'anno in corso il progetto di servizio civile, ha partecipato con Amesci con un diverso progetto;

anche tale domanda è stata rigettata, e tale diniego è stato impugnato al Tar Lazio con il ricorso iscritto al RG 319/13;

molteplici sono stati gli incontri stragiudiziali finalizzati a stimolare un quanto mai doveroso revirement da parte del Dipartimento, ma né l'istanza di riapertura della procedura di accreditamento avanzata dal Condacons né quella di Amesci di presentazione di un progetto con il Codacons, sono state accolte, costringendo entrambe le associazioni, separatamente, a ricorrere al Tar Lazio (RG n. 319/13 e n. 9268/2012);

l'abuso del Dipartimento non si è limitato a tale inammissibile inerzia, ma, in merito alla posizione del Codacons, non ha, a giudizio dell'interrogante gravemente, considerato che l'UNSC stesso, con l'allora direttore Borea, aveva in passato già accreditato il Codacons, che quindi, comunque e liberamente, avrebbe potuto presentare con Amesci un progetto;

il paragrafo 6.1, "Tempi di presentazione delle richieste", della circolare 17 settembre 2009, prevede che "L'Ufficio, previa intesa con le Regioni e Province autonome, rende noto le date di riapertura della presentazione delle richieste di accreditamento e di adeguamento con avviso a firma del Direttore Generale";

tale previsione disciplina due precipue situazioni, ovvero l'adeguamento e la procedura di accreditamento, mentre nulla dispone in ordine alla diversa procedura relativa alla richiesta di cambio delle sedi da parte di un ente accreditato;

la normativa di settore impone, quindi, l'obbligo in capo alle autorità ministeriali, regionali e alle Province autonome di assolvere il dovere di attuare le finalità costituzionali del servizio civile, per il tramite dell'impegno a provvedere alla riapertura periodica delle procedure di accreditamento e adeguamento, con costanza, e soprattutto nei casi in cui sia pacifica l'esigenza di individuare enti meritevoli di concorrere per la realizzazione di progetti per il servizio civile;

l'impegno del servizio civile deve essere assolto anche mediante l'avvio costante di istruttorie finalizzate ad appurare quelle criticità, in termini di effettività, trasparenza ed efficienza, delle associazioni nelle campagne per il servizio civile;

momento fondamentale di realizzazione dell'effettività è quello delle richieste di cambio della sede di ente iscritto nell'albo nazionale, specie laddove le nuove sedi risultano già accreditate e non sussistono i limiti previsti dal paragrafo 5 della circolare 2009;

ciononostante l'ultimo accreditamento è fermo al 2009;

un ritardo nella riapertura di tali termini costituisce una circostanza gravissima in quanto fa venir meno la finalizzazione, per come si chiarisce anche nelle premesse della circolare del 2 febbraio 2006, della procedura di accreditamento che consiste perciò nell'accertamento del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi adeguati e delle competenze e risorse specificamente destinate al servizio civile nazionale richiesti agli enti;

proprio grazie all'apporto del Codacons il Tar Lazio, con la recente ordinanza n. 1564/13, depositata in data 11 aprile 2013, ha accertato e riconosciuto l'obbligo della pubblica amministrazione di pronunciarsi sulle procedure de quo, così argomentando: "si evince che anche la richiesta di adeguamento di un precedente accreditamento necessita della riapertura del procedimento ad opera della Amministrazione", e quindi, disponendo che: "La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti";

il Codacons con una recente diffida ex art. 1 e art. 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ha denunciato, ulteriormente, l'incredibile ed illegittima stasi in ordine alla procedura di accreditamento/aggiornamento, che non può essere assolutamente giustificata tramite asserite future novelle legislative, e la stessa procedura non può essere piegata al fine di utilizzare il servizio civile come strumento finalizzato all'attribuzione di finanziamenti pubblici a specifici enti. Lo stesso Dipartimento (si veda la memoria del Dipartimento nel ricorso al Tar n. 319/13), nel giustificare la mancata riapertura della procedura, adduce l'esistenza di un disegno di legge che avrebbe dovuto modificare le procedure stesse per acconsentire di poter concorrere al servizio civile solo a "quegli enti che dimostrino una effettiva condivisione delle finalità del servizio civile";

il principio del buon andamento della pubblica amministrazione impone, anziché di proseguire con "sprechi pubblici" mediante pubblicazioni di bandi nella consapevolezza che i destinatari, verosimilmente, non sarebbero stati reclutati con procedura valida, di riaprire gli accreditamenti e gli aggiornamenti, assicurando quell'"effettiva condivisione delle finalità del servizio civile";

nel corso degli anni si è assistito ad una distribuzione dei volontari e dei progetti ammessi non sufficientemente equilibrata;

non vi è alcuna preclusione alla riapertura degli accreditamenti a causa di una presunta proliferazione delle associazioni;

negli anni vi è stata una "preferenza" in termini di maggior numero di volontari destinati, ad alcune (poche e sempre le stesse) associazioni rispetto alle altre;

vi è un netto sbilanciamento in favore di talune associazioni, attive certamente nel servizio civile, ma in alcuni casi anche "troppo" legate alla politica, che beneficiano di un numero di volontari nettamente superiore a quelli che vengono destinati alle altre (che, nella maggioranza dei casi, non superano mai il centinaio);

in termini percentuali, sia nel 2010 che nel 2011, più del 60 per cento dei progetti finanziati sono stati presentati da sole 8 associazioni, a fronte delle 136 iscritte all'albo nazionale;

e, di conseguenza, alle stesse associazioni è stata destinata più della metà dei volontari (58,86 per cento nel 2010 e 56,68 per cento nel 2011);

è evidente che tale situazione vada a discapito di tutti gli altri soggetti accreditati, ai quali viene conseguentemente assegnato un numero inferiore di volontari, oppure che sono costretti a vedere esclusi i propri progetti dal finanziamento;

una simile distribuzione dei giovani non rispecchia le finalità del servizio civile, pensato per i volontari quali occasione per la crescita, che non può essere inteso come ghiotta occasione per accaparrarsi volontari e quindi forza-lavoro;

in tale quadro, le esigenze di economicità poste dal Dipartimento a presidio del proprio immobilismo, a ben vedere, rilevano nel senso opposto;

in altre parole, l'attuale riduzione dei finanziamenti impone, oggi ancor più di ieri, di permettere solo agli enti "meritevoli" di accedere al servizio civile, e ciò può verificarsi solo riaprendo l'accreditamento/aggiornamento e consentendo ad enti, come il Codacons, che hanno mutato le proprie strategie, di non restare imbrigliati in vecchi accordi, ma di poter concorrere in maniera libera e svincolata;

recentemente, immediatamente dopo la notifica della diffida ex decreto legislativo n. 198 del 2009, il Codacons è stato avvisato dell'imminente ispezione per verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti per l'accreditamento, in merito ai progetti avviati con Adoc ed ormai in fase di definizione;

e poiché il Codacons in passato, anche molto recente, aveva già subito tali accertamenti, non comprendendo i criteri utilizzati dal Dipartimento a tal fine, lo stesso ha presentato un'istanza finalizzata a conoscere i criteri per procedere alla verifica, chiedendo se vi sia un nesso tra numero di volontari e numero di interventi di verifica,

si chiede di sapere:

se al Presidente del Consiglio dei ministri risulti che l'Ufficio intenda attivarsi al fine di ottemperare all'ordinanza n. 1564/13 del Tar Lazio, depositata in data 11 aprile 2013, e quindi a dare immediato avvio alle procedure di accreditamento/adeguamento, di cui al paragrafo 6.1 della circolare 17 settembre 2009;

se non ritenga opportuno procedere alla sostituzione dell'attuale direttore del Dipartimento, constatato il relativo immobilismo, e in particolare procedere alla nomina di un commissario straordinario, al fine di avviare con celerità le procedure di accreditamento;

se risulti che l'atteggiamento ostruzionistico confluito, da ultimo, nell'accertamento ispettivo imposto al Codacons per la data dell'8 luglio 2013, sia espressione di una sorta di reazione all'attività di denuncia e di contestazione giudiziale che l'associazione dei consumatori ha da anni avviato e dalla quale sono emerse illegittimità all'interno del sistema del servizio civile;

quali misure intenda adottare al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del servizio civile, ovvero assicurare la realizzazione di attività e servizi, operate con il coinvolgimento dei giovani cittadini, a favore delle fasce deboli, della tutela del patrimonio storico e artistico della nazione, della coesione sociale e dell'integrazione culturale, esprimendo, in senso compiuto e moderno, il dovere di difesa della patria con mezzi ed attività non militari;

quali misure intenda adottare al fine di garantire che la proposta del servizio civile rivolta ai giovani costituisca effettivamente un momento di crescita personale e di miglioramento delle capacità dei giovani;

se non ritenga opportuno che l'obbligo di provvedere ad una riapertura periodica ed annuale della procedura di accreditamento venga definito espressamente con previsione di una sanzione ogni volta in cui non verrà rispettato;

quali misure intenda prendere per arginare il rischio che a concorrere al servizio civile siano sempre le stesse associazioni, inibendo, invece, a nuove realtà associative, oppure a nuove strategie, di poter accedere agli avvisi pubblici.