Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00100

Atto n. 1-00100

Pubblicato il 8 luglio 2013, nella seduta n. 60

MUSSINI , FATTORI , SIMEONI , ROMANI Maurizio , FUCKSIA , TAVERNA , BENCINI , BOTTICI , SERRA , GIROTTO , DE PIETRO , CATALFO , DONNO , SANTANGELO , CAMPANELLA , PAGLINI , LUCIDI , BOCCHINO

Il Senato,

premesso che:

il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70, recante "Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico", stabilisce all'articolo 1 che "l'infermiere pediatrico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica";

la figura professionale dell'infermiere pediatrico è stata disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009 che ha provveduto al riordino delle lauree delle professioni sanitarie per adeguarle agli standard europei;

il decreto ministeriale 27 luglio 2000 stabilisce che "Il titolo di vigilatrice d'infanzia (...) è equipollente (...) al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al decreto 17 gennaio 1997, n. 70 del Ministro della sanità, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";

la legge 19 luglio 1940, n. 1098, recante "Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice", stabilisce al comma 1 dell'articolo 9 che "Il possesso del diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza all'infanzia presso asili nido, brefotrofi, ospedali, o reparti ospedalieri infantili e presso ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia";

la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali", al comma 1 dell'articolo 4, stabilisce che "Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie (...) i relativi ordini professionali" (così modificato dall'art. 1 della legge 17 ottobre 2007, n. 189);

tale delega, oggi scaduta, non è mai stata esercitata dal Governo e pertanto, ad oggi, rimane vigente la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici dell'infanzia che prevede la figura della vigilatrice d'infanzia e non quella dell'infermiere pediatrico, sebbene dichiarata equipollente;

i concorsi pubblici banditi per il ruolo di infermiere pediatrico risultano molto limitati, nonostante siano numerosi i posti vacanti, mentre molto più numerosi risultano gli infermieri demandati a mansioni di infermiere pediatrico,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative di competenza al fine di pervenire all'istituzione degli ordini professionali per le professioni sanitarie infermieristiche, ivi compresa quella dell'infermiere pediatrico;

2) ad adottare, di concerto con le Regioni, ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad incentivare e privilegiare l'inserimento di infermieri pediatrici nell'assistenza in area pediatrica da parte delle aziende sanitarie, anche introducendo un'opportuna regolamentazione dei concorsi pubblici banditi per infermieri che consenta di riservare una percentuale di posti agli infermieri pediatrici, là dove nelle strutture siano presenti unità operative dedicate all'assistenza pediatrica;

3) ad istituire, di concerto con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, uno specifico percorso formativo integrativo della durata di un anno rivolto agli infermieri pediatrici che consenta loro di acquisire le nozioni e la possibilità di partecipare ai concorsi rivolti agli infermieri;

4) ad agevolare, anche attraverso opportuni sgravi fiscali, l'assunzione di infermieri pediatrici con precise mansioni da parte dei pediatri di libera scelta (PLS);

5) a prevedere, nell'ambito delle aggregazioni funzionali territoriali introdotte dal decreto-legge n. 158 del 2012 e di concerto con le Regioni, la figura dell'infermiere pediatrico come punto di riferimento per l'educazione alla salute e una prima assistenza di base per il bambino e la famiglia, specie nei territori sprovvisti di un numero sufficiente di pediatri;

6) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a promuovere l'assistenza domiciliare integrata, facendovi operare anche l'infermiere pediatrico, al fine di assicurare un'assistenza continua al bambino affetto da patologia cronica al di fuori dell'ambito ospedaliero, con un sicuro risparmio nei costi del Servizio sanitario nazionale.