Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07849
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Atto n. 4-07849
Pubblicato il 19 luglio 2017, nella seduta n. 862
ARACRI , CASSINELLI , AURICCHIO , SERAFINI , MAURO Mario , MAURO Giovanni , COMPAGNONE , PALMA , FALANGA , AUGELLO , MANDELLI , LIUZZI , PERRONE , CARRARO , SIBILIA , ROSSI Mariarosaria , MARIN , RAZZI , RIZZOTTI , GIOVANARDI , CUOMO , GAMBARO , DAVICO , GASPARRI , CALIENDO , CENTINAIO , CONSIGLIO , ARRIGONI , ALICATA , GIRO , CALDEROLI , AZZOLLINI , MALAN , MAZZONI , CROSIO , IURLARO , CERONI , PELINO , SCOMA , PICCOLI , D'AMBROSIO LETTIERI , ZIZZA , DE SIANO , AIELLO , FAZZONE , FLORIS , AMIDEI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
il professor Cascetta, coordinatore della struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avrebbe dichiarato che non sussisterebbero motivi di incompatibilità tra quanto da lui svolto all'interno della struttura tecnica di missione e quanto egli andrà a svolgere all'interno della Società metropolitana di Napoli, nonché della Rete autostrade del mare (RAM);
l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190 del 2012, prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti";
la norma introduce un divieto temporalmente e soggettivamente circoscritto, prevedendo che, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, quei dipendenti che, nel corso degli ultimi 3 anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione stessa, non possano svolgere alcuna attività lavorativa o professionale, autonoma o subordinata, presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi sottoscritti nell'esercizio di quei poteri;
l'allegato 1 del piano nazionale anticorruzione (PNC) delimita il campo di applicazione della norma a "coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura";
parrebbe evidente che le considerazioni esposte dal professor Cascetta non hanno alcuna consistenza, in quanto nel codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche e integrazioni, all'art. 201, alla struttura tecnica di missione competono direttamente o indirettamente gli strumenti di pianificazione e programmazione;
si rammenta che al Documento di economia e finanza 2016 allo stesso non è stato allegato un documento pluriennale di programmazione (DPP) come previsto dallo stesso art. 201 in sostituzione dell'allegato infrastrutture ma un più generico e meno vincolante documento definito "Connettere l'Italia"; tale documento sarebbe stato redatto e sottoscritto proprio dal professor Cascetta,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato del cambiamento della struttura tecnica di missione nel passaggio tra il decreto legislativo n. 50 del 2016 e il decreto legislativo n. 56 del 2017, e se sia a conoscenza della inutilità della struttura tecnica di missione nel nuovo codice degli appalti come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017;
se ritenga che l'incarico di amministratore unico della RAM per la gestione degli investimenti nei porti di cui il professor Cascetta dà notizia sulla stampa sia coerente con le funzioni ed i compiti finora svolti dallo stesso all'interno della nuova struttura tecnica di missione;
se non ritenga almeno eticamente inopportuna l'accettazione, da parte del professor Cascetta, della nomina di amministratore delegato della Società metropolitana di Napoli.