Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03405
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Atto n. 3-03405 (in Commissione)
Pubblicato il 18 gennaio 2017, nella seduta n. 742
SERRA , MONTEVECCHI , SANTANGELO , CAPPELLETTI , GIARRUSSO , PAGLINI - Ai Ministri per gli affari regionali, dei beni e delle attività culturali e del turismo e della giustizia. -
Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
nella legge finanziaria regionale sarda n. 297/S/A dell'11 gennaio 2016 venivano introdotte disposizioni per la modifica della legislazione regionale vigente in materia di usi civici. Le disposizioni di riforma della materia in questione trovavano seguito anche nella legge regionale n. 26 del 2016 recante "Disposizioni urgenti in materia di usi civici. Modifiche all'articolo 18-bis della legge regionale n. 12 del 1994". In particolare, la legge introduce il comma 7-bis all'articolo 18-bis della legge regionale n. 12 del 1994, quest'ultimo introdotto con la legge regionale n. 18 del 1996;
con il recente intervento legislativo, il legislatore regionale, in virtù di un disegno di legge di iniziativa della Giunta, adottato con la delibera n. 57/153 del 25 ottobre 2016, ha inteso adottare una legge che spieghi i suoi effetti su tutti i circa 400.000 ettari di demanio civico esistenti nell'intera regione Sardegna;
con la legge, la Giunta ha inteso proporre una sdemanializzazione di tutti i terreni appartenenti al demanio civico sardo, peraltro, tra i più estesi tra tutte le regioni italiane. Con la novella e, dunque, con la declassificazione dei terreni ad uso civico, adottata con decreto assessoriale, di cui al comma 7 dell'articolo 18-bis della legge regionale n. 12 del 1994, la perdita della tutela paesaggistica (aree tutelate per legge), di cui all'articolo 142, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), risulta sospesa fino alle verifiche di competenza da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, svolte nell'ambito degli accordi congiunti con la Regione, al fine di operare la copianificazione paesaggistica;
considerato che, a parere degli interroganti, non si comprende, sotto il profilo giuridico, come possano le aree ad uso civico sdemanializzate, con decreto assessoriale, continuare ad essere tutelate con vincolo paesaggistico, pur avendo perso la qualificazione sancita dal decreto legislativo n. 42 del 2004, che costituisce il presupposto della tutela;
considerato inoltre che:
con ricorso in via principale alla Corte costituzionale, ex art. 127 della Carta fondamentale, il Governo Renzi, previa delibera del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2016, impugnava i commi 24, 25, 26, 27 dell'articolo 4 della legge regionale sarda n. 5 del 2016 (in quanto valutate violative degli articoli 9 e 117, comma secondo, lett. s), che riconoscono potestà legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) che, tra gli altri effetti, prevede la proroga dei termini (da uno a due anni) di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 18 del 1996, dall'entrata in vigore della legge, per la presentazione della richiesta di declassificazione dei terreni ad uso civico da parte dei Comuni interessati;
con sentenza n. 210 del 9 luglio del 2014, la Corte costituzionale si pronunciava dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge regionale sarda 2 agosto 2013, recante "Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, dei beni paesaggistici e di impianti eolici", "nella parte in cui non prevede la tempestiva comunicazione del piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l'apposizione di diversi vincoli, e affinché in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del piano paesaggistico regionale". La norma, a parere del giudice delle leggi, viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di conservazione ambientale e paesaggistica;
considerato altresì che:
i terreni ad uso civico, sebbene abbiano assunto nel corso dei secoli la funzione precipua di assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività (legnatico, ghiandatico, pascolo, solo per citarne alcuni) hanno acquisito espressamente più di recente, in virtù della legge n. 431 del 1985 e del decreto legislativo n. 42 del 2004, anche la funzione di tutela, salvaguardia e conservazione dell'ambiente; materia, come già detto, di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
il Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2016 si determinava a non impugnare la legge regionale n. 26 del 2016, nonostante i vizi di legittimità costituzionale ragionevolmente sussistenti rispetto agli articoli 9 e 117, primo comma, lettera s), della Carta costituzionale e nonostante le analogie presenti, quanto meno in parte, in ordine ai vizi costituzionali della legge regionale n. 5 del 2016 oggetto di gravame davanti alla Consulta da parte del Governo Renzi;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
tale scelta governativa, pur nonostante la mutata funzione precipua degli usi civici sul piano economico sociale, potrebbe, astrattamente, riproporre le conseguenze deleterie, se non nella forma, ma nella sostanza, dell'editto delle Chiudende adottato da Vittorio Emanule I nel 1823, che consentì di sottrarre alla disponibilità collettiva, spesso illecitamente dando origine a gravi abusi, numerose terre destinate ad uso civico;
tra le terre demaniali vincolate ad uso civico vi sono i territori più vari, si va dalla campagna, alla collina fino al mare. Modificare la natura giuridica di queste terre, con un provvedimento onnicomprensivo, sottraendole alla loro principale vocazione, ovvero lo svolgimento di una funzione pubblica e sociale e di tutela ambientale non pare corretto. Sarebbe ragionevole, invece, regolamentare la materia operando delle scelte di carattere limitato e particolare e legate ad interventi di riordino, attraverso l'adozione di istituti come la permuta, l'alienazione, il trasferimento dei diritti di uso civico. Sdemanializzare secondo la logica della normativa regionale, significa creare i presupposti normativi affinché quelle terre vengano acquistate in futuro da soggetti privati e distratte per usi diversi rispetto alle loro naturali funzioni,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda rivalutare le scelte operate, nonché adottare provvedimenti di competenza, anche di carattere normativo;
se intenda, e in che modo, scongiurare il rischio che una riforma con una portata estremamente generale della materia degli usi civici della Regione Sardegna, in luogo di una più ragionevole e di mero riordino, attraverso gli strumenti più opportuni, possa costituire in futuro un danno non solo per la collettività, sotto il profilo economico sociale, ma, soprattutto, un pericolo per la tutela e salvaguardia del bene paesaggistico ed ambientale.