Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03231

Atto n. 3-03231 (in Commissione)

Pubblicato il 18 ottobre 2016, nella seduta n. 702
Trasformato

MORONESE , PAGLINI , PUGLIA , DONNO , GIARRUSSO , MARTON , SANTANGELO , CRIMI , MANGILI , BERTOROTTA , SERRA , ENDRIZZI , CASTALDI , SCIBONA , CAPPELLETTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -

Premesso che:

il Comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), nel corso di questi ultimi anni, ha notificato al commissario delegato del Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, organo della Presidenza del Consiglio dei ministri, appositi avvisi di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per le annualità dal 2004 al 2009, riferite in particolare ad un impianto industriale di produzione di combustibile da rifiuto;

avverso tali notifiche sono stati esperiti i rispettivi atti di impugnazione in sede tributaria, dinanzi alla commissione tributaria provinciale e regionale nonché dinanzi alla Corte di cassazione;

nella sentenza n. 262/17/12 del 6 luglio 2012, riferita all'avviso di accertamento per l'ICI 2004, la commissione tributaria regionale di Napoli riconosce la legittimazione passiva del commissario del Governo per l'emergenza rifiuti della regione Campania, considerato tra l'altro che lo stesso contratto n. 52 del 2001 stipulato tra il commissario di Governo e la Fisia s.p.a. prevede, all'art. 29, che "gli impianti di produzione CDR saranno ubicati nei siti indicati dal Commissario delegato su aree da espropriare che rimarranno di proprietà del Commissario delegato";

tra le motivazioni per il mancato pagamento addotte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei diversi atti processuali emerge la presunta ricorrenza dell'ipotesi di esenzione prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, articolo 7, comma 1, lettera a), e successive modificazioni, secondo il quale sono esenti dall'imposta "gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali";

come emerge tuttavia, in ultima istanza, da diverse sentenze della Corte di cassazione, l'esenzione prevista spetta solo nel caso in cui gli immobili siano destinati in maniera diretta ed immediata ad una funzione che può essere svolta esclusivamente dallo Stato o dagli altri enti pubblici, mentre non spetta se gli immobili vengono utilizzati per servizi che sono svolti o possono essere svolti da altri soggetti in quanto le finalità istituzionali sono proprie dello Stato e degli enti pubblici mentre i servizi pubblici possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate o altri enti e società;

considerato che:

nel caso di specie, l'impianto era stato destinato fin dal 2001 ad attività di natura industriale che era stata svolta con scopo di lucro da un soggetto diverso dallo Stato, la Fisia Italimpianti SpA prima e la Fibe SpA dopo. La Corte di cassazione con separate sentenze ha accolto i ricorsi del Comune di Santa Maria Capua Vetere e in sostanza ha riconosciuto l'obbligo della Presidenza a pagare l'imposta comunale per gli anni dal 2004 al 2009;

in particolare, la V sezione civile della Corte con le sentenza n. 10483, n. 10484, n. 10485, n. 10486, n. 10487 e n. 10488 del 4 maggio 2016 ha risolto la problematica riferita alle annualità ICI rispettivamente del 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, sostanzialmente negando l'ipotesi di esenzione;

come si evince dalla sentenza n. 10483, la stessa commissione tributaria regionale aveva accertato che con contratto n. 52 del 2001 il commissario del Governo aveva convenuto con Fisia Italimpianti SpA l'affidamento a quest'ultima del servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle province di Benevento, Avellino, Caserta e Salerno e che l'affidataria aveva la disponibilità per tutta la durata del contratto delle aree, che rimanevano di proprietà del commissario delegato, con obbligo di provvedere alla realizzazione degli impianti impiegando mezzi finanziari propri;

si legge nella citata sentenza n. 10483: "Dunque la gestione in esclusiva del servizio di smaltimento rifiuti era stata affidata alla società che agiva con scopo di lucro, per il che si deve ritenere che il servizio pubblico esercitato in regime di concessione da parte di società privata esulasse dall'ambito dell'agevolazione in quanto non configurava svolgimento di compiti istituzionali nel senso precisato";

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

nonostante il Comune di Santa Maria Capua Vetere, a seguito delle sentenze, abbia riavviato le attività di accertamento, con il supporto di Equitalia SpA, per la riscossione delle somme non pagate, ad oggi la Presidenza del Consiglio dei ministri risulterebbe inadempiente relativamente alla procedura di pagamento;

le somme complessivamente dovrebbero ammontare per il 2004 a 575.492 euro, per il 2005 a 586.519 euro, per il 2006 a 579.291 euro, per il 2007 a 78.536 euro, per il 2008 a 51.313 euro per il 2009 a 50.229 euro;

le cartelle esattoriali emesse da Equitalia, su richiesta del Comune, per gli importi menzionati nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, risalgono all'anno 2012; sembrerebbe che Equitalia abbia provveduto nel 2013 a un sollecito, ma dal 2013 ad oggi, nonostante le sentenze della Corte di cassazione, non avrebbe messo in atto alcuna azione utile alla riscossione di quanto dovuto né dato riscontro alle varie richieste di aggiornamento da parte del Comune di S. Maria Capua Vetere;

considerato infine che, a parere degli interroganti, è di particolare importanza per un Comune di piccole dimensioni recuperare un credito nel più breve tempo possibile, sarebbe pertanto utile che Equitalia garantisca un equo trattamento affinché il procedimento di riscossione e i relativi tempi per la riscossione siano i medesimi per il soggetto sia privato che pubblico,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano i tempi previsti per i pagamenti dei rispettivi avvisi di accertamento, considerando che i termini di scadenza risulterebbero ampiamente scaduti;

quali siano i motivi per cui non si procederebbe al pagamento, ottemperando agli obblighi previsti per legge, considerando che non sussiste l'ipotesi dell'esenzione di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992;

se non ritenga opportuno avviare un dialogo istituzionale con il Comune coinvolto, al fine di definire la soluzione più congrua;

quali azioni urgenti intenda intraprendere, per pervenire alla definizione del problema, adempiendo alle obbligazioni pecuniarie nei confronti del Comune di Santa Maria Capua Vetere, peraltro, ad avviso degli interroganti, già sofferente per i continui tagli dei trasferimenti decisi dal Governo e già fortemente penalizzato dai ritardati rimborsi delle spese anticipate per le strutture giudiziarie per gli anni 2011-2015 ex legge n. 392 del 1941.