Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01352

Atto n. 3-01352 (in Commissione)

Pubblicato il 28 ottobre 2014, nella seduta n. 340

AMATI , D'ADDA , DALLA ZUANNA , DI GIORGI , FASIOLO , FEDELI , GIACOBBE , GRANAIOLA , IDEM , LO GIUDICE , LUCHERINI , MATTESINI , MORGONI , ORRU' , PADUA , PAGLIARI , PARENTE , PEZZOPANE , PUPPATO , SCALIA , SOLLO , VALENTINI - Ai Ministri della giustizia e dell'interno. -

Premesso che:

la tratta di esseri umani non solo costituisce una seria violazione dei diritti fondamentali, ma è anche una delle attività più lucrose delle reti della criminalità organizzata transnazionale;

dalle indagini emerge che l'attività criminale ha inizio nel Paese di origine delle vittime, che vengono minacciate o indotte con l'inganno a seguire i trafficanti, e sottoposte a violenze fisiche e psichiche, per essere poi trasferite attraverso diversi Paesi prima di giungere al luogo di destinazione, dove subiscono diverse forme di sfruttamento, ivi inclusi lo sfruttamento sessuale, del lavoro, accattonaggio forzato;

le reti criminali dei trafficanti nei Paesi d'origine o di transito sono strettamente collegate con quelle che esercitano lo sfruttamento sul territorio d'arrivo;

il quadro legislativo italiano è caratterizzato da una progressiva stratificazione normativa nell'ambito della quale rilevano: il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone", che estende alla tratta di esseri umani l'intera legislazione antimafia, bilancia l'aspetto repressivo con quello sociale e di protezione delle vittime, individua e penalizza diverse attività attraverso le quali la tratta può avere inizio e svilupparsi e attribuisce alle Direzioni distrettuali antimafia la competenza delle indagini, trattandosi di fatti commessi dalla criminalità organizzata; la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"; la legge 2 luglio 2010, n. 108, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"; il codice penale che contempla diverse fattispecie di reato, quali: la tratta di donne e minori commessa all'estero (art. 537), la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), la tratta di persone (art. 601), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (art. 602), l'ipotesi del fatto commesso all'estero (art. 604); il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI", che rafforza e arricchisce il già esistente sistema nazionale antitratta e novella gli articoli 600 e 601 del codice penale in un'ottica di rafforzamento dello strumento di repressione del crimine;

considerato che:

la Direttiva 2011/36/UE adotta un approccio integrato, basato sulla protezione delle vittime, l'azione penale contro i trafficanti, nonché la prevenzione del fenomeno;

la comunicazione del 19 giugno 2012 al Parlamento europeo e al Consiglio "Strategia dell'Unione europea per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012 - 2016)" include fra le priorità l'intensificazione dell'azione di repressione degli autori dei reati di tratta e delle misure di prevenzione del fenomeno;

il 17 ottobre 2014 la commissaria europea agli affari interni Cecilia Malmstrom ha presentato i nuovi documenti redatti dalla Commissione sul tema, fra cui il secondo rapporto Eurostat sulla tratta degli esseri umani, basato sui dati ricevuti dalle autorità dei 28 Stati membri;

per quanto riguarda, invece, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, ratificata nel 2010, lo scorso 18 settembre 2014 è stato pubblicato il primo rapporto sulla situazione relativa alla tratta di esseri umani in Italia, redatto dal GRETA, il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani, cui è affidato il monitoraggio delle misure implementate a livello nazionale per attuare le disposizioni della convenzione;

rilevato che:

dai dati forniti dall'Italia e pubblicati nei rapporti Eurostat del 2013 e del 2014 sulla tratta degli esseri umani relativi, rispettivamente, agli anni 2008-2010 e 2010-2012, si apprende che:

le vittime di tratta identificate dalle autorità italiane sono state 1.624 nel 2008, 2.421 nel 2009, 2.381 nel 2010, 1.560 nel 2011 e 2.631 nel 2012. In particolare, per il 2012 è disponibile anche il dato dei minori di 18 anni, 193 sul totale di 2.631 vittime;

sulla base di quanto comunicato ad Eurostat dalle autorità italiane, come specificato nel rapporto 2014, i dati forniti sono inferiori al numero reale, riportando solo le vittime di tratta che hanno già ottenuto il riconoscimento ufficiale del proprio status;

sulla base dei dati forniti ad Eurostat dalla Direzione centrale della Polizia criminale presso il Ministero dell'interno, i sospetti autori dei reati di tratta (di cui all'art. 601 del codice penale) sono stati: 541 nel 2008, 360 nel 2009, 151 nel 2010, 75 nel 2011 e 152 nel 2012, e non sono stati forniti dati disaggregati rispetto alla forma di sfruttamento;

il numero di sospetti autori di reati di tratta perseguiti è stato di: 156 nel 2008, 49 nel 2009, 209 nel 2010, 159 nel 2011 e non è stato fornito alcun dato per il 2012;

sulla base dei dati del casellario giudiziale del Ministero della giustizia forniti ad Eurostat, il numero di individui condannati per reati di tratta è stato di: 4 nel 2008, 17 nel 2009, 0 nel 2010, 0 nel 2011 e nessun dato è stato fornito per il 2012;

per quanto riguarda il monitoraggio relativo alla Convenzione del Consiglio d'Europa, nel rapporto sull'Italia pubblicato il 18 settembre 2014, sulla base dei dati forniti dalle autorità italiane il GRETA esprime preoccupazione per lo scarso numero di sentenze comminate sulla base del reato di tratta di persone e raccomanda all'Italia di rafforzare gli sforzi per garantire che i crimini di tratta di esseri umani per tutte le forme di sfruttamento siano oggetto di indagini proattive e perseguiti in maniera tempestiva ed efficace;

è interessante sottolineare che, confrontando i dati del rapporto Eurostat 2014 e quelli del rapporto del GRETA, forniti in entrambi casi dalle autorità italiane, emerge una difformità per quanto riguarda il numero di individui condannati per reati di tratta negli anni 2010 e 2011: nessuna condanna sulla base dei dati forniti dall'Eurostat e, rispettivamente, 14 e 9 condanne sulla base dei dati forniti dal GRETA;

il rapporto sulla missione in Italia della special rapporteur delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, pubblicato il 1° aprile 2014 e relativo alla missione svolta nel periodo 12-20 settembre 2013, evidenziava che: "La legge contempla pene severe per reati connessi alla tratta. Ciononostante, le sentenze di colpevolezza sono scarse (...). Il basso numero di individui cui è stata comminata una sentenza di colpevolezza, rispetto al numero di procedimenti avviati, è sintomo delle difficoltà che emergono durante lo svolgimento dei processi";

già nel 2010, il sostituto procuratore nazionale antimafia pro tempore Giusto Sciacchitano segnalava che, "per aggredire le organizzazioni criminali vanno sviluppati contemporaneamente i due volet: quello della repressione contro i trafficanti e quello della prevenzione e della tutela della vittime; ognuno da solo non è sufficiente. (...). A fronte del fenomeno che appare sempre più dilagante, i procedimenti ex art. 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta), 602 (l'acquisto e l'alienazione di schiavi) del codice penale sono relativamente pochi (...). Tra i reati specifici è contestato quasi esclusivamente l'art. 600 c.p. pochissimo l'art. 601 e quasi per nulla l'art. 602 c.p.";

come evidenziato nel rapporto sulla missione in Italia dello special rapporteur nel rapporto del GRETA e sulla base dell'evidenza dei dati forniti dall'Eurostat, il numero di condanne per reati di tratta continui ad essere incredibilmente esiguo a fronte del numero di procedimenti avviati, del numero di sospetti autori di questi reati e a fronte del numero di vittime identificate segnalato dalle autorità italiane;

l'efficacia dell'azione penale e dell'attività investigativa e giudiziaria costituisce uno degli strumenti fondamentali per la repressione e la prevenzione del fenomeno, nonché per garantire alle vittime un giusto risarcimento;

un quadro normativo formalmente adeguato ma inefficace ostacola, di fatto, la realizzazione dei diritti delle vittime di tratta degli esseri umani, oltre a creare un contesto di relativa impunità per gli autori di questa violazione dei diritti fondamentali,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito ai fatti esposti e, in particolare, se non ritengano che i dati siano un indicatore preoccupante di scarsa efficacia dell'azione penale di repressione della tratta di esseri umani;

quale sia la causa della difformità tra i dati relativi alle condanne sulla base del reato di tratta (di cui all'art. 601 del codice penale) forniti dall'Eurostat e quelli forniti dal GRETA e quali siano i dati confermati;

se non ritengano opportuno, come suggerito dallo special rapporteur e dal rapporto GRETA e come stabilito dalla direttiva 2011/36/UE, adoperarsi per l'avvio di corsi di formazione specifica per il personale giudiziario e delle forze dell'ordine che si trova ad affrontare presunti casi di tratta degli esseri umani;

se non ritengano altresì opportuno adoperarsi, per quanto di competenza, al fine di promuovere un approccio multidisciplinare nelle indagini relative a presunti casi di tratta degli esseri umani, coinvolgendo il maggior numero di professionalità e operatori con competenze specifiche, ivi incluse le organizzazioni non governative attive nel settore o gli ispettorati del lavoro;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere, anche alla luce della natura transnazionale del fenomeno, al fine di rafforzare la collaborazione con le autorità di altri Paesi nel corso di indagini in relazione ai casi di tratta degli esseri umani;

se ritengano opportuno promuovere indagini finanziarie collegate a casi di tratta degli esseri umani, come sollecitato dalla strategia UE per eradicare la tratta di esseri umani e ribadito in numerose occasioni dall'EU anti-trafficking coordinator.