Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00476

Atto n. 1-00476

Pubblicato il 28 settembre 2011, nella seduta n. 612
Esame concluso nella seduta n. 618 dell'Assemblea (06/10/2011)

ADERENTI , BOLDI , CAGNIN , MONTANI , MARAVENTANO , RIZZI , VALLARDI , MAZZATORTA , DIVINA

Il Senato,

premesso che:

la Commissione europea, il 20 giugno 2011, ha presentato (ai sensi dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati ai fini medici speciali (COM (2011)353 def.);

la Commissione europea intende rivedere le disposizioni in materia di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare (ottenuta attraverso uno speciale processo di fabbricazione al fine di soddisfare le esigenze nutrizionali di categorie specifiche della popolazione) contenute nella direttiva 2009/39/CE designata come "direttiva quadro sui prodotti dietetici";

lo scopo della proposta di regolamento è quello di armonizzare, semplificare ed aggiornare le norme applicabili alla composizione e all'etichettatura di categorie specifiche di alimenti, con l'obiettivo di fornire ai consumatori prodotti adeguati sotto il profilo nutrizionale, nonché informazioni dettagliate;

tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante, tra l'altro, l'abrogazione (prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 della proposta) del regolamento (CE) n. 41/2009, la cui entrata in vigore era peraltro prevista a partire dal 1° gennaio 2012, quale norma specifica sulla composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, prospettando, "per ragioni di semplificazione", l'inclusione della disciplina dei prodotti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso nell'ambito del regolamento (CE) n. 1924/2006, destinato alla commercializzazione ed etichettatura dei prodotti alimentari ad uso corrente con la conseguente equiparazione;

tale intervento riguarderebbe un'ampia categoria di prodotti destinati a chi è affetto da celiachia e che ha, quindi, la necessità di eliminare totalmente e per tutta la vita il glutine dalla propria dieta;

i celiaci sono una categoria "sensibile" di consumatori poiché la celiachia è "un'intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale" (articolo 1 della legge 4 luglio 2005, n. 123, "recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia");

attualmente in Italia risulta affetta da celiachia una persona su 100 e l'intervento della Commissione, anche se volto a semplificare la vita al consumatore generico, rischia invece di complicarla ad alcune categorie vulnerabili di cittadini, come i celiaci, riducendo le garanzie di sicurezza dei prodotti dietetici senza glutine che attualmente sono sottoposti al regime di notifica in tutto il territorio europeo;

attualmente i prodotti "senza glutine" (cioè con contenuto di glutine inferiore a 20ppm) sono considerati prodotti "dietetici" e godono di una specifica normativa che ne garantisce la sicurezza per il consumatore celiaco in termini di assenza di glutine. Una delle principali conseguenze di questa proposta è quella di cancellare la definizione di "prodotto dietetico" e ridurre la dicitura "senza glutine" ad un'etichetta generica della normativa sull'etichettatura degli alimenti, come indicazione nutrizionale benefica, con vantaggio nutrizionale fisiologico o per la salute, riferito alla generalità dei consumatori;

di fatto si andrà ad abrogare il registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine (decreto legislativo n. 111 del 1992), che rappresenta un sostegno fondamentale ai celiaci in quanto raccoglie i prodotti erogabili a carico del Sistema sanitario nazionale (legge n. 123 del 2005);

pertanto la proposta abolisce il concetto di alimenti dietetici e istituisce un nuovo quadro contenente disposizioni generali soltanto per un numero limitato di categorie ben definite di alimenti, giudicati essenziali per alcuni gruppi vulnerabili della popolazione: ad esempio, alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti da utilizzare sotto la sorveglianza di un medico;

la distinzione tra persone sane e persone che hanno problemi di salute impone una differenza di disciplina. Per le prime può valere la disciplina generica di tutela del consumatore, per le seconde, occorre una disciplina specifica che, per le persone affette da celiachia come nel caso di specie, appare già correttamente individuata nel citato regolamento (CE) n. 41/2009 che la proposta di regolamento intende abrogare. Ne consegue che, abrogando detto regolamento, si corre il rischio di un arretramento sostanziale nella tutela delle persone affette da celiachia. Le esigenze di tutela della salute dovrebbero comportare non solo di mantenere la vigenza del regolamento (CE) n. 41/2009, ma anche eventualmente di elevarne il rango nell'ambito delle fonti del diritto dell'Unione europea;

le Commissioni 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) e 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato, chiamate a esprimersi sulla proposta di regolamento, ai sensi del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, hanno rispettivamente formulato un parere motivato contrario ed osservazioni contrarie con specifico riferimento alle norme applicabili ai prodotti per celiaci (Doc. XVIII, n. 104),

impegna il Governo a sostenere nelle competenti sedi comunitarie la contrarietà al contenuto della proposta di regolamento (COM (2011)353 def.), espressa nei pareri motivati dalle Commissioni parlamentari del Senato, poiché non tiene sufficientemente in considerazione la necessità di tutelare la salute di alcune categorie di consumatori "sensibili", come quella dei celiaci, che andrebbero altresì incontro a gravi rischi per la salute se detto regolamento fosse accolto appieno, giacché sarebbe indebolita la tutela che fino ad oggi è garantita da una disciplina normativa nazionale stringente sotto il profilo sia dei requisiti che dei controlli.