Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00114

Atto n. 1-00114

Pubblicato il 21 giugno 2007
Seduta n. 173

FINOCCHIARO , RUSSO SPENA , SALVI , PALERMI , FORMISANO , BARBATO , CUSUMANO , RIPAMONTI , PETERLINI , BENVENUTO , BARBOLINI , BONADONNA , PECORARO SCANIO , FUDA , THALER AUSSERHOFER , PEGORER , ROSSI Paolo , RUBINATO , ZANDA , BATTAGLIA Giovanni , TECCE , PINZGER

Il Senato,

premesso che:

la politica economica e fiscale del Governo sta ottenendo dei risultati positivi sul fronte del sostegno alla ripresa e su quello del controllo della finanza pubblica;

uno degli obiettivi strategici di tale politica è rappresentato dalla lotta all’evasione e alla frode fiscale per il recupero di imponibile evaso al fine di trovare nuove risorse da destinare alla progressiva riduzione del prelievo tributario su famiglie, imprese e lavoratori, in un quadro coerente di più generali azioni per il welfare e il sostegno alle fasce deboli della popolazione, come i giovani precari e i pensionati; in tale contesto costituisce un elemento rilevante la riduzione del livello di pressione fiscale a carico delle imprese, con particolare attenzione a quelle di dimensioni minori, in particolare artigiane e del lavoro autonomo;

una politica fiscale rigorosa, che intenda attuare con determinazione la lotta all’evasione fiscale – azione necessaria per riportare equità nel sostegno del carico fiscale – impone un sistema di regole certe ed eque che non possono essere continuamente cambiate, ed un’amministrazione finanziaria efficiente che garantisca coerenza, prevedibilità ed equilibrio nei rapporti con il cittadino;

tenuto conto che:

il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha innovato la disciplina delle modalità di accertamento dei redditi basato sugli studi di settore, successivamente integrata con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'introduzione di specifici “indici di coerenza di normalità economica”;

a partire dal periodo di imposta 2006 le norme attuative sono state comunicate dall’Agenzia delle entrate con inspiegabile ritardo solo il 22 maggio e il 13 giugno 2007;

considerato che:

gli studi di settore sono e devono rimanere uno strumento di ausilio e supporto per compiere le attività di controllo ed accertamento della regolarità delle dichiarazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, in una logica che in modo inequivocabile respinge ogni forma di catastizzazione o di reintroduzione surrettizia della minimum tax;

il loro necessario aggiornamento e revisione si deve fondare, a tutela dello stesso contribuente, sulla raccolta sistematica di dati sia di carattere fiscale che aziendale; l’analiticità, la sistematicità e la flessibilità degli studi di settore ne devono garantire l’adeguatezza alle trasformazioni strutturali dell’economia italiana, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese e in generale i lavoratori autonomi;

la revisione degli studi di settore, così come la loro realizzazione, trae origine da un confronto serio e trasparente con le associazioni di categoria;

tenuto, inoltre, conto che:

il DPEF 2007-2011 approvato il 26 luglio 2006, dato atto che “il carico fiscale e quello tributario gravano principalmente sull’economia legale; al netto dell’economia sommersa, la pressione tributaria raggiunge livelli estremamente elevati”, enuncia che “la politica fiscale del Governo è orientata a raggiungere tre obiettivi fondamentali, strettamente correlati ed in forte sinergia tra loro: equità, sviluppo e semplificazione degli adempimenti per cittadini e imprese”. In particolare, per il perseguimento di tali obiettivi si indicano azioni di “diminuzione della pressione fiscale” correlate ai risultati della lotta all’evasione e all’elusione, di alleggerimento del carico fiscale sulle “imprese e i lavoratori impegnati nella produzione e nelle sfide poste dalla competizione internazionale”, di riduzione “al minimo” degli “adempimenti richiesti a famiglie e imprese” e di qualificazione e riorganizzazione dell’amministrazione tributaria “per essere posta al servizio dei contribuenti”;

è stato sottoscritto il 14 dicembre 2006 un “Protocollo” tra le organizzazioni rappresentative delle piccole imprese dell’artigianato, del commercio e dei servizi e il Governo, che esplicitamente stabilisce che l’aggiornamento degli studi di settore deve avvenire in termini condivisi;

tale Protocollo prevede in sede di revisione degli studi di settore l’individuazione di nuovi specifici indici di coerenza (cosiddetti “indicatori di normalità economica”) con la partecipazione degli esperti delle categorie interessate; per il periodo d’imposta 2006 gli indici di coerenza dovranno essere “selettivi ed equi” con l’obiettivo di individuare in modo trasparente i soggetti che, con elevata probabilità, hanno indicato dati che non rappresentano correttamente la realtà;

il Governo ha confermato, da ultimo i giorni 8 e il 19 giugno, che l’obiettivo che si vuole raggiungere con gli “indicatori di normalità economica” è quello di “contrastare taluni comportamenti fraudolenti”; che per i controlli sulle dichiarazioni del 2007, che saranno effettuati a partire dalla fine del 2008, si applicheranno, se più favorevoli ai contribuenti, gli studi revisionati; che queste innovazioni sono "sperimentali" per consentire al contribuente che non si sia adeguato in dichiarazione, di poter chiedere nell’eventuale contraddittorio dell’accertamento con adesione, l’applicazione dello studio a lui più favorevole tra quello del 2006 e quello a regime;

le revisioni programmate per il 2007 di 65 studi settore sono già iniziate con la partecipazione delle categorie interessate e tali revisioni hanno l'obiettivo di individuare indicatori di normalità economica specifici e propri,

apprezza:

la decisione del Governo di prevedere il pagamento delle imposte entro il 9 luglio 2007 senza il pagamento della maggiorazione dello 0,40 per cento per tutti i soggetti per i quali si rendono applicabili gli studi di settore, in modo da consentire ai contribuenti e agli intermediari fiscali di conoscere e valutare le innovazioni in tema di studi di settore,

impegna il Governo:

a dare corso e concreta attuazione agli obiettivi ed azioni di politica fiscale enunciati nel DPEF 2007-2011 e a destinare in via prioritaria le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, permanenti ed eccedenti gli obiettivi di risanamento, “a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale”, come previsto dall’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria attraverso l’approntamento di un sistema fiscale improntato al riconoscimento del primato dei diritti del cittadino contribuente, composto di regole più semplici e certe, di aliquote più adeguate e proporzionate;

ad interpretare come "sperimentale" la disposizione recata dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: l'introduzione degli indicatori di normalità economica deve avvenire con l'ausilio irrinunciabile delle associazioni di categoria interessate, restituendoli alla funzione originaria (protocollo del 14 dicembre) di segnali di anomalia meritevoli di approfondimento;

a disporre che gli indicatori di normalità economica, individuati successivamente con decreto ministeriale 20 marzo 2007, data la loro natura sperimentale, vengano utilizzati in conformità allo spirito del Protocollo firmato con le categorie, al fine della costruzione delle liste selettive di controllo, senza nessun automatismo accertativo;

a prevedere, sentite le associazioni di categoria interessate, l'emanazione di ulteriori istruzioni applicative per individuare criteri oggettivi al fine di meglio identificare le situazioni di marginalità economica per le quali non si rendono applicabili gli indicatori di normalità economica;

ad emanare direttive per una visibile e forte azione di informazione e formazione volta a migliorare il contraddittorio tra i contribuenti e gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate in materia di studi di settore nella prospettiva di introdurre una cultura della consulenza e della collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti;

a valutare la possibilità di rivedere la disciplina relativa all’obbligo di presentazione dell’elenco clienti-fornitori nel senso di esonerare da tale adempimento, per il periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti arti e professioni;

a fissare la scadenza per l’invio telematico del modello Unico al 30 settembre 2007 stanti le numerose novità e aggravi di adempimenti introdotti dalla recente normativa e dalle circolari applicative emanate con notevole ritardo il 22 maggio e il 12 giugno 2007, e considerata altresì la concomitanza della pausa feriale nel mese di agosto;

a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria attraverso uno scrupoloso rispetto dello Statuto del contribuente, rafforzando gli strumenti di consultazione preventiva con le associazioni di categoria e le organizzazioni rappresentative degli intermediari fiscali.