Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00051

Atto n. 1-00051

Pubblicato il 21 novembre 2006
Seduta n. 78

DE PETRIS , MARCORA , NARDINI , PIGNEDOLI , MASSA , LIOTTA , GASBARRI , RANDAZZO , DE ANGELIS , BOSONE , RIPAMONTI , PECORARO SCANIO , DONATI , BULGARELLI , BATTAGLIA Giovanni , LADU , MONGIELLO , FERRANTE , GALARDI , VITALI , BINETTI , MONTINO , FONTANA , PAPANIA , FILIPPI , RUBINATO , SODANO , DI SIENA , CARLONI , VALPIANA , PICCIONI , BASSOLI , SILVESTRI , TIBALDI , TOFANI , CAPRILI , PELLEGATTA , TURIGLIATTO , BAIO , DIVINA , TECCE , PETERLINI , TREU , BENVENUTO , THALER AUSSERHOFER , MANNINO , LEGNINI , POLLASTRI , BALDASSARRI , COSSUTTA , GRILLO , IZZO , RAMPONI , BARBATO , CUSUMANO

Il Senato,

premesso che:

il diritto all’informazione viene considerato uno dei pilastri su cui si fondano la protezione e la promozione degli interessi dei consumatori;

la più recente legislazione nazionale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è caratterizzata dalla crescente attenzione verso le attese del consumatore in termini di conoscenza, sicurezza alimentare e ricerca di prodotti di qualità;

nel settore agroalimentare, per la stessa peculiarità del suo oggetto, l’alimento, e cioè il bene che si radica maggiormente nelle specificità delle colture e dei territori, i consumatori manifestano un maggior bisogno di conoscenza sull’origine dei prodotti, risultando l’indicazione geografica determinante nelle scelte di acquisto;

con la legge 3 agosto 2004, n. 204, è stato sancito il principio dell’indicazione obbligatoria nell’etichettatura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari, demandando a successivi decreti interministeriali la definizione delle relative modalità riferite a ciascuna filiera agroalimentare;

in tale ottica, l’articolo 1-ter della citata legge n. 204 individua negli oli di origine vergini ed extravergini il prodotto su cui operare “prioritariamente”, tenuto conto dell’elevato numero di casi di contraffazione che si registrano nel settore;

la Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea, con comunicazione del 13 ottobre 2006, ha chiesto, tramite la Rappresentanza permanente per l’Italia “se le autorità italiane competenti hanno intenzione di procedere all’abrogazione formale della legge in parola”, prospettando l’avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 226 del Trattato UE, pur avendo la disciplina comunitaria già introdotto l’obbligo di origine in etichetta per produzioni agroalimentari di notevole rilevanza,

impegna il Governo:

a non assumere iniziative dirette all’abrogazione della legge 3 agosto 2004, n. 204;

ad adoperarsi per sostenere in sede comunitaria tale provvedimento che non persegue scopi di tutela commerciale, e che si pone come strumento per favorire il corretto esercizio della libertà del consumatore di effettuare una scelta consapevole, come prevenzione della contraffazione, nonché come importante fattore di sviluppo per l’impresa agroalimentare nazionale che fonda sulla qualità e sulla distinzione i suoi vantaggi competitivi;

ad emanare il decreto sulla definizione dei criteri per l’indicazione obbligatoria nell’etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini del luogo di coltivazione e di molitura delle olive;

ad intervenire in tutte le istanze dell’Unione europea per estendere l’etichettatura di origine ai prodotti agroalimentari ancora non soggetti a tale obbligo.