Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 246 del 27/11/2024

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria (915-916-942-980-1002)

 

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia (915)

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie (916)

Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima (942)

Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie (980)

Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria (1002)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Finalità e princìpi generali)

1. Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione, in coerenza con gli investimenti previsti della Missione 6 - Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presente legge è volta alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università.

EMENDAMENTO

1.100

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione».

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto dell'autonomia delle università.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;

b) individuare criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 che siano commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università;

c) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e definire i medesimi corsi garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;

d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;

e) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla lettera c) solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai fini del proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera c), da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonché di quelli definiti ai sensi della lettera c) anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;

f) in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN, determinato dal Ministero della salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente, individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c), anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualità della formazione, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale;

g) individuare le modalità atte a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera d) con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione post lauream, tenendo conto del numero delle carenze di organico registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale;

h) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;

i) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

l) operare un riordino dell'offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e dei corsi di cui alla lettera c) del presente comma, nonché dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente a standard di qualità elevati;

m) prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un'attività di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di tutor, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private accreditate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

n) promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, da svolgere all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della lettera c) del presente comma;

o) promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, percorsi extracurriculari di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 in collaborazione con le università, ai quali possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado; prevedere, altresì, che tali percorsi non siano afferenti all'ambito scolastico e non attribuiscano crediti o punteggi al percorso curricolare né ai fini dell'esame di Stato.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere h), m) e n) del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Limitatamente a quanto previsto dalla lettere f) e g) del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e della finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere n) e o) del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

6. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

2.2

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

2.4

Zambito, Camusso, Furlan, Rando, Verducci

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) prevedere il superamento, a decorrere dal primo anno accademico successivo all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, della prova di ammissione di cui all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;».

     Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «primo semestre» con le seguenti: «primo anno» e le parole: «secondo semestre» con le seguenti: «secondo anno».

2.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «al primo semestre dei» con la seguente: «ai»;

          b) al comma 2, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), h) m);

          c) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

2.5

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Respinto

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «primo semestre» con le seguenti: «primo anno» e le parole: «secondo semestre» con le seguenti: «secondo anno».

2.100

Crisanti

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «che tengano conto in via prioritaria della scelta dello studente e, in subordine,».

2.9

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          «b-bis) prevedere che i corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, oggetto di insegnamento nel primo semestre di cui alla lettera b), non possano essere svolti o somministrati in alcuna forma da università telematiche, anche se legalmente riconosciute;».

2.101 (già 2.16)

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

          «c-bis) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia comunque subordinata al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari (CFU) stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, svolti in forma scritta secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, previo svolgimento di un test di verifica finale in forma scritta concernente le materie degli insegnamenti del percorso formativo del primo semestre. Il test di verifica finale, di cui al periodo precedente, può essere svolto, negli anni successivi, dagli studenti che non sono stati ammessi al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, nonché dagli studenti che hanno conseguito i CFU richiesti in altri corsi di studio e che intendono accedere ai medesimi corsi di laurea di cui al comma 1».

2.19

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

          «c-bis) valutare eventuali equipollenze degli esami di profitto sostenuti dagli studenti, già iscritti secondo il precedente ordinamento, al fine del riconoscimento dei CFU e della definizione di parametri e criteri per l'allineamento tra i diversi piani di studio».

2.102 (già 2.10)

Zambito, Zampa, D'Elia, Camusso, Crisanti, Furlan, Rando, Verducci

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

          «d) prevedere che, nell'ambito del numero di posti disponibili determinati in sede di programmazione del numero di accessi ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario, possano accedere al secondo anno di corso gli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno e che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili;».

     Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «primo semestre» con le seguenti: «primo anno» e le parole: «secondo semestre» con le seguenti: «secondo anno».

2.103 (già 2.12)

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «svolti secondo standard uniformi».

2.104

Crisanti

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «svolti secondo standard uniformi, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale» con le seguenti: «al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo anno, a una graduatoria nazionale redatta sulla base della media degli esami di profitto, alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, nonché a un test nazionale che valuti l'abilità logica di coloro che hanno conseguito tutti i CFU;»

2.105 ([già 2.13 (testo corretto)])

Sbrollini

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «svolti secondo standard uniformi nonché alla» con le seguenti: «e al superamento di un esame nazionale, in coerenza con i posti messi a disposizione dalle università e secondo la conseguente».

2.106 (già 2.14)

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «svolti secondo standard uniformi» con le seguenti: «con una votazione pari o superiore alla mediana e al superamento di un test nazionale,».

2.107 (già 2.18)

Crisanti

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che una quota non inferiore al 10 per cento delle posizioni utili siano riservate agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro;».

2.108

Crisanti

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione dello studente a una sede di propria scelta o vicino alla propria residenza è subordinata alla sua posizione nella graduatoria.»

2.109

Crisanti

Respinto

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di cui alla lettera c)» inserire le seguenti: «, ad eccezione dei corsi che prevedano l'iscrizione con il numero chiuso» e dopo le parole: «corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, ad eccezione dei corsi che prevedano l'iscrizione con il numero chiuso,».

2.110 (già 2.24)

Sbrollini

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN,».

2.111 (già 2.25)

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN,» con le seguenti: «sulla base del numero programmato conseguente al fabbisogno di professionisti determinato dal SSN, in conformità a quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264,».

2.112 (già 2.27)

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 2, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «individuare le modalità», inserire le seguenti: «, nonché le necessarie risorse a supporto, anche finalizzate all'erogazione di borse di studio e per gli alloggi universitari,»;

          b) dopo le parole: «di iscrizioni» inserire le seguenti: «sia al primo sia»;

          c) dopo le parole: «di cui alla lettera c)» sopprimere la seguente parola: «anche».

2.113 (già 2.28)

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «ricettive delle Università», inserire le seguenti: «, nonché degli ospedali e dei laboratori,».

2.114 (già 2.29)

Sbrollini

Respinto

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma la previsione di una quota di iscrizioni soprannumerarie volta a non precludere la formazione di coloro che non intendono rispondere al fabbisogno di personale del SSN, bensì a esigenze maturate, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività degli enti del Terzo settore, ovvero in strutture collocate al di fuori del territorio nazionale».

2.115

Crisanti

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

       «f-bis) prevedere, al secondo anno, un'analisi sulla sostenibilità della revisione delle modalità di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia con particolare riferimento all'offerta formativa, al necessario potenziamento dell'organico e al costo aggiuntivo derivante a decorrere dal sesto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo;»

2.116 (già 2.31)

Zambito, Camusso, Furlan, Rando, Verducci, Castellone, D'Elia, Zampa

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

      «g) adeguare i posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione;».

2.117 (già 2.32)

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «le modalità», inserire le seguenti: «e le risorse»

2.118 (già 2.36)

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, verificata la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi derivante dal suddetto allineamento;».

2.119 (già 2.35)

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo che il suddetto allineamento possa essere realizzato dalle università che non rispettino i requisiti necessari ai fini della positiva valutazione periodica da parte dell'ANVUR;».

2.120 (già 2.34)

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Precluso

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo che il suddetto allineamento possa essere realizzato anche dalle università telematiche;».

2.121 (già 2.37)

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

          «h) revisionare la determinazione del fabbisogno di personale del SSN e introdurre un sistema di monitoraggio, in collaborazione con il Ministero della Salute, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze, nonché allineare i posti dei corsi di laurea delle Università all'effettivo fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;»

2.122 (già 2.39)

Zambito, Zampa, D'Elia, Camusso, Furlan, Rando, Verducci

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

       «l) operare un riordino dell'offerta formativa dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, al fine di assicurare che nel corso del primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico, escludendo l'erogazione di tali insegnamenti in modalità telematica, nonché qualunque forma di collaborazione con università telematiche;».

     Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «primo semestre» con le seguenti: «primo anno» e le parole: «secondo semestre» con le seguenti: «secondo anno».

2.123 (già 2.41)

Zambito, Zampa, D'Elia, Camusso, Furlan, Rando, Verducci

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

       «l-bis) accertare il fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del SSN, ai fini della successiva approvazione da parte del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri;».

2.124 (già 2.42)

Zambito, Zampa, D'Elia, Camusso, Furlan, Rando, Verducci

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

      «l-bis) prevedere incentivi, anche in termini di erogazione di borse di studio a ciò specificamente destinate, volti a favorire il trasferimento degli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, a partire dal secondo anno di corso, presso le università aventi sede nelle regioni in cui maggiore sia il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie, con l'impegno a proseguire il corso di studi e l'attività professionale in quei territori;».

2.125 (già 2.43)

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «dirigenti medici e sanitari» inserire le seguenti: «, che siano professori di ruolo o professori a contratto,».

2.126 (già 2.44)

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

2.127 (già 2.45)

Zambito, Zampa, D'Elia, Camusso, Furlan, Rando, Verducci, Sbrollini

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

       «n) organizzare, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, corsi di orientamento per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del SSN, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri;».

2.128

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

2.129 (già 2.48)

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole da: «la cui frequenza» fino alla fine della lettera.

2.130 (già 2.50)

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «dei CFU», inserire le seguenti: «- nella quota parte massima di un sesto -».

2.131 (già 2.51)

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

2.132

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

2.133 (già 2.55)

Verducci, D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Rando, Pirondini, Aloisio, Castellone, Castiello, Zambito

Respinto

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: «in collaborazione con le università» con le seguenti: «erogati dalle università che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accreditamento a livello europeo e internazionale».

2.134 (già 2.56)

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «le università» inserire le seguenti: «, ad esclusione delle università telematiche,».

2.135 (già 2.59)

D'Elia, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «sentito il Ministro della salute» inserire le seguenti: «, nonché sentiti il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e il Consiglio Universitario Nazionale (CUN).»

G2.23

Zambito, Camusso, Furlan, Rando, Verducci, Sbrollini, Castellone, Aloisio

V. testo 2

Il Senato,

        in sede di discussione del testo unificato relativo ai disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002, recante "Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria",

     impegna il Governo

        a potenziare la programmazione del numero di accessi ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, del fabbisogno di personale medico-sanitario.

G2.23 (testo 2)

Zambito, Camusso, Furlan, Rando, Verducci, Sbrollini, Castellone, Aloisio (*)

Accolto

Il Senato,

        in sede di discussione del testo unificato relativo ai disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002, recante "Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria",

     impegna il Governo

        a garantire un accesso programmato, progressivo e sostenibile al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, in coerenza con il fabbisogno del personale medico-sanitario del Servizio sanitario nazionale (SSN).  

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(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Patton e gli altri componenti del Gruppo Aut (SVP-PATT, Cb).

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifiche di coordinamento)

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge si provvede, altresì, alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché alla modifica o all'abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.