Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 089 del 19/07/2023
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
89aSEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023
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Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del presidente LA RUSSA
e del vice presidente GASPARRI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CASTELLONE
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).
Si dia lettura del processo verbale.
STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo M5S ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Sulla scomparsa di Andrea Purgatori
VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERINI (PD-IDP). Signora Presidente, credo che sia giusto partecipare all'Assemblea una notizia che è giunta inaspettata e che anche per questo è particolarmente dolorosa: poco fa, dopo una breve e fulminante malattia, è morto a Roma il giornalista Andrea Purgatori. Ci sarà modo per ricordare il suo ruolo e la sua figura, però credo che sia un lutto che colpisce tutti, perché Andrea Purgatori è stato uno dei più bravi giornalisti italiani. A lui si devono tante inchieste su teatri di guerra, tante inchieste sui fenomeni del terrorismo, della criminalità organizzata e su grandi fatti di cronaca. Se diciamo «il muro di gomma» lo si deve a lui, perché indagò sull'aereo abbattuto sopra il cielo di Ustica dopo alcuni anni e scoprì, con il giornalismo d'inchiesta, la verità su quel muro di gomma che era stato costruito attorno a quella tragedia. A lui si deve la sceneggiatura del bellissimo film «Fortapàsc», che ricorda l'assassinio da parte della camorra del giovane giornalista Giancarlo Siani; a lui si deve, per esempio, la sceneggiatura del film «Il giudice ragazzino», sul giudice Rosario Livatino. Si è occupato della trasmissione televisiva «Atlantide», ha scritto tante inchieste per il «Corriere della Sera» e anche per «la Repubblica».
Andrea Purgatori ha onorato il giornalismo, il giornalismo d'inchiesta. Egli era inoltre un cittadino del mondo, anche per la sua esperienza e formazione americana. Quando uno come lui se ne va si ha una grave perdita, ma il suo lavoro e le sue inchieste rimarranno a irrobustire la libera informazione e il giornalismo di inchiesta. Per questo ho ritenuto, signora Presidente, di dire queste parole, perché penso davvero che sia una di quelle notizie dolorose, ma assolutamente da condividere anche in consessi come questo. (Applausi).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Verini. La Presidenza si associa al cordoglio espresso nei confronti della famiglia.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici (Relazione orale)(ore 10,09)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 651.
Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà.
CATTANEO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signora Presidente, colleghi, membri del Governo, devo ammettere che non capisco proprio gli argomenti che portano il Governo italiano a volersi intestare il triste vanto di essere il primo al mondo a vietare preventivamente i prodotti a base di carne coltivata, prodotti che stiamo ancora studiando, per i quali si stanno raccogliendo dati scientifici, a cui stanno contribuendo i ricercatori delle nostre università (l'Università di Trento, Tor Vergata, l'Università di Napoli, l'Università di Torino).
A pensarci è un corto circuito pazzesco, perché qui si tratta di vietare le applicazioni di quello che stiamo ancora studiando. Ma, se stiamo studiando, significa che non sappiamo; non sappiamo l'impatto, non sappiamo la percezione del pubblico, le ricadute, la qualità. Se non so, come faccio a decidere che non li voglio? Qual è la qualità legislativa di una simile decisione? Se il fastidio è nel chiamare questi prodotti "carne", mi associo a quanto detto ieri dal senatore Spagnolli: trattandosi di alimenti che sembrano analoghi, sotto il profilo nutrizionale, alla carne da macellazione, possiamo chiamarli in altro modo, se questa è la condizione per non proibirli.
Oggi con voi vorrei trattare di sei elementi contradditori relativi a questo primato mondiale italiano del divieto alla carne coltivata. Il primo elemento riguarda la sorprendente esclusione degli studiosi dalle audizioni su una materia che ha forti componenti scientifiche e tecnologiche. Vedete, sono in Senato da dieci anni e continuo a credere che studiare sia l'elemento indispensabile per capire la realtà e le sue evoluzioni e per prendere decisioni individuali e collettive che riguardano la vita di tutti noi. Già ieri la collega Aurora Floridia ha denunciato come le Commissioni 9a e 10a, nell'esaminare il disegno di legge, abbiano limitato le audizioni in presenza, escludendo incredibilmente gli studiosi e i ricercatori del Paese attivi in questo ambito, ai quali è stato chiesto di inviare delle memorie scritte, quando sarebbe stato utile ascoltarli, sentirli, frequentarli e capire cosa vedono in quella direzione, sulla quale stanno spendendo la loro vita. Per nulla? Per niente? Avranno delle motivazioni. Perché non ascoltarli? Fanno parte del nostro Paese e delle nostre università.
Tra l'altro, pensate che proprio gli studiosi italiani non auditi sono quelli che hanno scritto un mese fa su «Nature Biotechnology» un articolo che ha proposto alla comunità scientifica mondiale di contribuire a costruire sulla carne coltivata un consenso scientifico volto a evitare eventuali, anche se del tutto improbabili, fughe in avanti, che possano porre problemi di ordine sanitario o bioetico. Quindi ci si interroga insieme.
La senatrice Floridia ha ricordato ieri come l'aggettivo "sintetico" sia del tutto inappropriato per descrivere i prodotti di cui stiamo discutendo oggi. Quindi il termine va emendato e davvero spero che tutti noi staremo attenti a non riproporre questa trappola linguistica.
Come secondo punto vorrei analizzare con voi la motivazione per la quale il principio di precauzione, invocato a fondamento della legge in discussione, sia aberrante rispetto a quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento europeo del 2002. Il principio di precauzione ha ragione d'essere quando fondato su basi empiriche, che affrontano l'analisi del potenziale impatto con dati quantitativi, con un calcolo del rischio, con una comparazione rispetto ai benefici e con le potenziali alternative disponibili, il tutto all'interno di un arco di tempo scientificamente ragionevole. Se ci sono motivi validi o potenziali rischi, la messa in atto di procedure precauzionali può essere di grande aiuto sociale. Ma attenzione, il principio di precauzione non può essere usato o sbandierato come una clava, come uno strumento retorico per sollevare paure irrazionali o guidate da gruppi di interesse. A tale proposito cito per tutti la memoria agli atti delle Commissioni inviata dall'Associazione nazionale dei biotecnologi: i prodotti per i quali si intravede un rischio che possa prefigurare l'attivazione del principio di precauzione in Europa oggi non esistono e - sempre secondo quella memoria - il report della FAO di aprile e le consultazioni dell'EFSA di maggio indicano sicuramente vari rischi per la salute, ma sono rischi analoghi o paragonabili a quelli dei cibi naturali già in commercio. Parliamo in ogni caso di rischi che possono essere indagati e gestiti in fase autorizzativa sui novel food.
L'altro aspetto che la memoria dell'Associazione nazionale dei biotecnologi ricorda è che i divieti in via di introduzione non rispettano i principi di proporzionalità, di non discriminazione e di coerenza, così come non prevedono analisi di vantaggi, oneri e modalità di esame e riesame della valutazione scientifica che ha portato all'invocazione del principio di precauzione, che non può diventare un principio di limitazione.
Anche ieri, sempre su questo, vari senatori hanno sottolineato come la legge sia inutile oggi, perché vieta qualcosa che è già vietato, e sarà inutile domani, se e quando l'EFSA, così come ha fatto la Food and drug administration per alcuni prodotti, darà il nullaosta ad alcuni di questi prodotti e su tale base la Commissione europea ne autorizzerà il commercio all'interno dell'Unione e, una volta autorizzati, sappiamo bene che non potranno essere fermati alla frontiera.
L'esito dell'inserimento del principio di precauzione è che con questa legge e con questo principio le nostre imprese non potranno produrre una serie di elementi, non potranno cimentarsi, non potranno innovare. Non è vero che non si blocca la ricerca, perché si sta dicendo ai ricercatori che il prodotto del loro lavoro non ha futuro nel Paese nel quale sono impegnati a fare ricerca.
Il terzo punto riguarda le narrazioni terroristiche sui bioreattori e sulle staminali pericolose. Il senatore Spagnolli ieri, a proposito delle narrazioni sulla carne coltivata che si produce in bioreattori, ha ricordato che anche yogurt, birra e vino, anche a livello casalingo, si producono in bioreattori. Aggiungo che, grazie ai bioreattori, oggi abbiamo l'insulina, ma anche i vaccini e gli anticorpi monoclonali che ogni giorno salvano migliaia di vite.
Sempre il senatore Spagnolli ieri ricordava che per spaventare i cittadini si sono dipinte le biotecnologie a base di cellule staminali come pericolose. Attenzione, qui si entra proprio nel mio campo di lavoro: le staminali sono cellule che vengono usate in totale sicurezza sui malati, che vengono studiate da decenni, che dieci-quindici anni fa presentavano rischi sui quali la ricerca si è cimentata, annullandoli con lo studio e con la comprensione dei loro meccanismi di funzionamento e oggi queste cellule sono usate per trattare malattie umane (cornea, pelle, sangue e molto altro). Perché dovremmo dunque averne paura, quando sarà uno scienziato di Trento o di Roma ad usarle per fare una crocchetta di pollo come quella dei fast food che il nostro corpo digerisce in poche ore?
Il quarto punto che voglio segnalare è l'incredibile errore nella nota introduttiva del disegno di legge che cita a sproposito articoli scientifici. Viene infatti richiamato un articolo pubblicato sul «British medical journal» nel 2019, che riporta un aumentato rischio cardiovascolare in seguito al consumo di alimenti processati e ultralavorati, ma - attenzione! - ci si rifà a prodotti da carne da macellazione, ottenuti con metodi tradizionali. Si tratta quindi di insaccati da carne macellata. Ricordo che gli insaccati sono in categoria 1, secondo lo IARC, quella più pericolosa e sicuramente cancerogena. Tuttavia, nessuno immagina di vietarli, perché - ed è giusto ricordarlo sempre ai cittadini - è la dose che fa il veleno, quindi la frequenza e la quantità del consumo.
In ultimo, il quinto punto che mi porta a discutere con voi è la discriminazione che il disegno di legge opera tra aragoste e bovini: per le prime la carne coltivata è consentita, per i secondi è vietata. Il divieto per la carne coltivata vale solo per gli animali vertebrati, ma possiamo produrre carne da echinodermi, ricci di mare, cefalopodi e molluschi. Forse i rischi paventati per carne coltivata da aragoste non esistono? Se i bioreattori sono pericolosi, forse pensiamo che coltivare carne da aragoste nei bioreattori non possa avere gli stessi rischi? Perché per le aragoste il principio di precauzione dovrebbe cadere? Forse la pasta con i ricci di mare coltivata può avere la grazia di essere considerata made in Italy, o forse i pescatori diretti di cozze, calamari, polpi, aragoste e ricci non godono presso il Governo di sufficiente ascolto? O magari sono semplicemente più attrezzati a guardare al futuro e all'innovazione come fattore di sviluppo. Credo che il Governo debba fornire le ragioni tecniche alla base di questa differenziazione.
Infine, ultimo punto, vi è la libertà di scegliere come nutrirsi. Questo disegno di legge, a mio avviso, si configura come un ennesimo arretramento scientifico, economico e culturale del nostro Paese, che mortifica i nostri ricercatori, tarpa le ali ai nostri imprenditori più innovativi, limita la libertà di scelta dei cittadini che vorrebbero poter provare, se certificati come sicuri, questo tipo di prodotti. Non sono pochi questi cittadini: ho sentito ieri nella discussione ripetere che "solo" il 18 per cento dei cittadini italiani vorrebbe consumare prodotti a base di carne coltivata. Ebbene, stiamo parlando di 10 milioni di italiani a cui questa maggioranza sta per limitare ideologicamente la libertà di scelta alimentare. Trovo sia offensivo e paternalistico considerare i cittadini come eterni bambini in svezzamento, rispetto ai quali lo Stato si arroga il diritto di decidere cosa possano assaggiare e cosa no, in nome di un richiamo improprio ad un principio di precauzione applicato in maniera tombale, quando invece per sua natura è temporaneo e rivedibile.
In conclusione, il mio e il nostro dovere nelle istituzioni è difendere i cittadini da chi li ritiene incapaci di comprendere i benefici della ricerca, difendere gli studiosi da chi ne disconosce il lavoro e l'eccellenza, difendere gli imprenditori da chi vuole limitare la loro libertà di impresa, cioè quella di svolgere nelle loro aziende e con i loro soldi le attività che ritengono, quando queste non nuocciono ai cittadini.
Da studiosa e da senatrice, sento anche il dovere di manifestare la mia ferma opposizione a una deriva culturale pilotata da portatori di interesse del mondo agroalimentare, che vogliono impedire a nuovi attori economici di affacciarsi sul loro stesso mercato, facendo dell'Italia il campione mondiale del terrore della conoscenza. Questa è una responsabilità che graverà su questa istituzione parlamentare e su quanti tra noi, a sprezzo di ogni ragionevolezza e - mi sia consentito - anche del ridicolo, sceglieranno di assecondare con il proprio voto una narrazione avulsa dalla realtà. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, invece noi della Lega ringraziamo il Governo per essere intervenuti tempestivamente sull'ultima trovata green della finanza mondiale, ossia questa carne sintetica, che adesso, per renderla più digeribile all'opinione pubblica nazionale e mondiale, chiamano "carne coltivata". Già la parola "green" più la sento e più mi fa venire l'orticaria, quindi va bene un intervento da parte del Governo, perché posso capire che ci siano alcune lobby internazionali che naturalmente intendono fare affari con la transizione energetica e con la scusa del cambiamento climatico. Non è che mi stupisce o ci stupiscono queste cose. Sappiamo che il mondo è mosso prevalentemente da interessi economici, dal cosiddetto dio denaro, quindi di cosa ci dobbiamo stupire? Lo sappiamo. Come non ci dobbiamo neanche stupire che queste multinazionali sostanzialmente finanzino delle azioni volte a spingere gli Stati nazionali a investire su queste nuove tematiche. Non è una novità e l'abbiamo detto più volte che anche i cosiddetti ecoteppisti che vanno a parlare dell'ambiente non sono certo giovanotti veramente animati da questo spirito ambientalista. Anche perché poi abbiamo scoperto - e l'abbiamo letto sui giornali - che appartengono ad una rete internazionale (Applausi) finanziata da un fondo californiano con sede a Beverly Hills, creato da un ex collaboratore di Bill Gates. Quindi complimenti all'anima ambientalista di questi giovanotti.
Del resto, l'abbiamo sentito dire anche dal collega Cantalamessa, che ieri ha citato il forum di Davos, dove Klaus Schwab, uno dei promotori di questa organizzazione privata di alto livello (sostanzialmente un governo mondiale non eletto), ha dichiarato che, mentre l'umanità si dirige ulteriormente verso un futuro post carbonio, il popolo deve accettare che il mangiare carne e la proprietà privata sono cose semplicemente insostenibili. Ecco, il fatto che questo Governo non si faccia dettare l'agenda politica da questi signori (Applausi) è un fatto politico rilevante. Grazie al cielo, c'è un Governo di centrodestra.
Certamente va premesso - ed è sacrosanto, lo dico - l'insegnamento che va fatto a tutti, a partire dai ragazzi, ossia che bisogna rispettare l'ambiente, che esso va tutelato, che bisogna diversificare le fonti energetiche, investire nelle fonti rinnovabili, rispettare la natura prendendosi cura del proprio territorio, cercando di ridurre i consumi e i materiali più inquinanti: è tutto sacrosanto, giusto e ho detto più volte che sono contento che nelle scuole si insegni questo. Però, vedete, non si può pensare e addirittura credere che il cambiamento climatico sia un fenomeno del tutto nuovo e che sia tutta responsabilità dell'uomo, come se l'irradiazione solare, i cicli planetari (che sono sostanzialmente i cicli astronomici legati alle variazioni solari), il peso delle orbite non abbiano alcuna influenza.
A proposito di scienza - visto che si parla molto di scienza in quest'Aula - sembra che il periodo caldo romano, quello medievale, la piccola glaciazione, il processo di ritirata dei ghiacciai, non siano mai esistiti. Ecco il clima della Terra è sempre cambiato e ce lo dice il senatore a vita Carlo Rubbia, fisico italiano e vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1984, senatore a vita dal 2013, per il quale chiedo un applauso forte (Applausi), perché dobbiamo anche ricordarci di chi ha studiato, è in quest'Aula e dovrebbe insegnare a tutti.
Si vuol far credere addirittura che fra poco non ci sarà più il cibo disponibile, che saremo costretti a vivere in zone desertificate a causa del riscaldamento globale. Tra l'altro, l'Europa è causa dell'8 per cento delle emissioni di CO₂ nel mondo, mentre tutti gli altri continenti sostanzialmente se ne disinteressano. A proposito, a me hanno sempre insegnato che la CO₂ è alla base della vita, non è un inquinante e, anzi, ha effetti positivi per le foreste tanto decantate e per l'agricoltura. (Applausi). Si vuol fare credere che se in Europa compreremo solo auto elettriche, se andremo tutti a 30 chilometri orari, se metteremo i pannelli fotovoltaici ovunque e se rinunceremo soprattutto a mangiare la carne, perché gli allevamenti bovini inquinano, e mangeremo invece un bel panino con la carne sintetica o con gli insetti, salveremo il Pianeta. Perdonatemi, ma è semplicemente contro ragione e contro ogni logica; questo sì che è semplicemente ridicolo.
Ma non mi preoccupano certi discorsi fatti in quest'Aula, poiché la politica la conosciamo bene da tantissimo tempo. Quello che mi preoccupa invece è che questa nuova religione - perché di religione si tratta e non di scienza - venga insegnata nelle nostre scuole ai nostri ragazzi. Che vada avanti il Governo, perché questo non è solo un aspetto di un provvedimento, ma un aspetto culturale che va assolutamente contrastato. (Applausi). Complimenti al Governo, ai relatori e a tutta la maggioranza per il coraggio che abbiamo avuto di denunciare questa ennesima vergogna green. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zambito. Ne ha facoltà.
ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo. Devo ammettere, signor Ministro, da ricercatrice, prima ancora che da senatrice, che ciò di cui stiamo discutendo oggi, in quest'Aula, gode indubbiamente di un fascino particolare. Forse, lo aggiungo per l'ennesima volta, si poteva e si doveva affrontare questo argomento in un altro modo. Onorevoli colleghi, non lo dico perché mossa dalla certezza che quanto stiamo discutendo abbia delle evidenze scientifiche comprovate e incontrovertibili, ma perché, se nel corso della nostra storia avessimo affrontato l'innovazione tecnologica e scientifica così come oggi la state affrontando, l'Italia sarebbe arrivata sempre seconda a qualsiasi altro Paese. (Applausi).
C'è da dire, per amore di verità, che il populismo ci ha fatto arrivare secondi più e più volte, proprio su argomenti e questioni simili a quella che stiamo affrontando oggi. Lo ha fatto quando si è trattato di discutere di OGM, della commercializzazione della cosiddetta farina di insetti, quando si è dovuto affrontare il tema della xylella. In tutti questi casi, la totale assenza di serietà e di attenzione verso la ricerca, ma aggiungerei anche l'utilizzo di questi temi in termini propagandistici, ha generato un dibattito il più delle volte non all'altezza della situazione, animato dalla contrapposizione ideologica, che non dovrebbe appartenere alle istituzioni che ci onoriamo di rappresentare, ma che dovrebbe portarci a fare lo sforzo di non fermarci all'apparenza, bensì di esaminare in profondità la natura delle cose.
Onorevoli colleghi, quando è stato incardinato il provvedimento in esame, ho letto con attenzione, come sempre mi capita di fare, la relazione illustrativa che precede l'articolato. Devo confessarvi che in quella relazione ho trovato tutte le ragioni per le quali questo provvedimento, a mio avviso, risulta essere totalmente privo di senso. Cito testualmente: «Gli alimenti sintetici sono oggetto di numerosi studi e conseguenti applicazioni di tipo sperimentale, non solo in laboratorio, ma anche in aziende che stanno realizzando tali prodotti». «In alcuni Paesi extraeuropei sono in fase avanzata gli studi finalizzati alla produzione a fini commerciali di tali alimenti. Negli Usa, la Food and drug administration ha dato l'ok alla cosiddetta carne sintetica, alla prima carne di pollo prodotta in laboratorio, cioè una carne che si produce facendo sviluppare in laboratorio cellule animali. Tale circostanza potrebbe portare a una richiesta di commercializzazione di tale prodotto sul mercato europeo».
Approfitto per ricordare all'Assemblea e a chi ci segue da casa che non esiste alcun prodotto sintetico, quando si parla di questa materia. Almeno su questo aspetto la maggioranza ci ha ascoltati e ha accolto l'emendamento che modifica sia il testo che il titolo ed ha corretto, infatti, in tutto l'articolato, il termine «carne sintetica» con il termine corretto, che è «carne coltivata» o «a base di colture cellulari». Sempre nella relazione viene specificato che «va sottolineato che, da numerosi studi condotti da esperti e pubblicati su riviste di levatura internazionale, emerge come solo poche ricerche abbiano affrontato, brevemente, gli aspetti di sicurezza della carte coltivata e, più in generale, del cibo cosiddetto sintetico. Infatti, viene evidenziato come l'impatto della lavorazione sugli aspetti relativi all'ottenimento di un profilo nutrizionale ottimale sia ancora oggetto di ricerca» scientifica.
Al netto delle posizioni che ognuno di noi può avere, rispetto alle ricerche e al lavoro di analisi su questa tipologia di prodotti alimentari, a me pare però chiara una cosa: stiamo parlando di prodotti su cui la scienza e la ricerca stanno effettuando studi, indagini e analisi. Lo scrivete chiaramente, come ho ricordato, lo mettete nero su bianco, prima di citare una sfilza di studi contrari a questa pratica. Forse è per giustificare il senso di questo provvedimento. Quanto stiamo discutendo è oggetto di una ricerca che si sta compiendo a livello internazionale e che indubbiamente avrà una proiezione futura che vedrà coinvolta, com'è giustamente scritto nella relazione, prima ancora che l'Italia, l'Unione europea.
Vorrei ricordare ciò che hanno già detto tutti i miei colleghi: la carne coltivata, così come tutti i novel food, è soggetta a una valutazione fatta dall'Agenzia per la sicurezza alimentare, l'EFSA, che autorizza la commercializzazione solo se accerta che il profilo nutrizionale e quello di rischio sono analoghi ai prodotti già autorizzati. In pratica, se questi prodotti dovessero essere autorizzati dall'EFSA, questa discussione sarebbe del tutto inutile, come qualsiasi discussione riguardante l'approvazione e la commercializzazione di un farmaco, che, come tutti sappiamo, spetta all'EMA.
Vorrei fermarmi un attimo e chiedervi: che senso ha questo provvedimento? Non voglio entrare nel merito della questione, cosa che farò a breve. Voglio capire le ragioni che spingono un Governo a formulare un provvedimento di questo genere. Vedete, se ci fosse stato un pericolo concreto all'orizzonte, forse vi avremmo anche seguiti. Ma noi siamo di fronte ad una situazione nella quale la ricerca sta andando avanti, nella quale gli eventuali progressi sarebbero in capo ad enti e istituzioni sovraordinate e sovranazionali, nella quale l'Europa già vieta ciò che voi volete vietare con questo provvedimento e nella quale, nel caso in cui l'Europa dovesse autorizzare questi prodotti, il divieto previsto dal provvedimento andrebbe in frantumi perché in contrasto con i trattati europei.
Ecco, di fronte a tali premesse io vi chiedo: perché questo provvedimento? Credo che la risposta, in realtà, sia molto semplice. Voi avete la necessità di agitare e fissare, per l'ennesima volta, una bandierina. Io quasi preferirei che raccontaste questo; che ci diceste chiaramente che, dopo aver rinominato il Ministero dell'agricoltura Ministero della sovranità alimentare, avevate il bisogno di continuare ad alimentare uno storytelling che piace ad un mondo affine al vostro, che vi permetta di riempire le pagine dei giornali e di nascondere che, da mesi a questa parte, non abbiamo mezza risposta concreta ai veri problemi che gli italiani stanno vivendo in questi mesi! (Applausi).
E nessuna risposta state dando agli allevatori, con questo provvedimento. Ma su questo dirà meglio, dopo di me, il collega Franceschelli. Io dico chiaramente che è un gran peccato, perché in quest'Aula potevamo discutere seriamente delle eventuali opportunità o degli eventuali pericoli derivanti da una pratica come quella della carne coltivata. Lo avremmo fatto dialogando, innanzitutto, con allevatori e coltivatori, con la comunità scientifica, con chi quotidianamente lavora in questo ambito. Lo avremmo fatto provando a spiegar loro la complessità di questa materia, provando a costruire insieme una strategia che non danneggiasse la nostra economia, ma che quanto meno permettesse all'Italia di non isolarsi.
Proprio questo, infatti, è il pericolo più grande: con questo provvedimento si otterrà solo di fermare gli investimenti e la ricerca nel nostro Paese. Quale investitore, infatti, sceglierebbe l'Italia per fare ricerca, a fronte delle sanzioni previste in questo provvedimento? Il risultato sarà molto semplice e lo abbiamo già visto in passato. Faranno ricerca al confine, negli Stati europei dove Governi seri non sentono il bisogno di vietare ciò che è già vietato o di normare ciò che non si conosce.
Il risultato sarà scontato: mentre tutto il mondo potrà elaborare dati e fare ricerca, noi diciamo un secco no ideologico. E lo facciamo il nome della difesa del made in Italy. Mi sento di dire che, forse, è esattamente il contrario, perché noi distruggiamo completamente la possibilità di far nascere un'imprenditoria italiana nel settore.
Concludo, signor Presidente, con una nota.
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,41)
(Segue ZAMBITO). A me piacerebbe moltissimo avere la certezza che questa maggioranza sembra avere su un tema sul quale gli studi sono ancora in embrione. Il mio spirito da ricercatrice mi spinge ad avere un atteggiamento che non precluda la possibilità di conoscere, sapere, comprendere, approfondire e imparare e lo dico avendo stima e rispetto delle preoccupazioni di intere filiere, di amministratori locali e dei colleghi di maggioranza e opposizione, relative ai risvolti che la questione potrebbe avere. Tuttavia, se dovessi usare una frase che sintetizza il mio pensiero, prenderei senz'altro in prestito quella usata dalla senatrice Cattaneo in occasione di un interessantissimo convegno organizzato proprio qui in Senato: «Studiare è meglio che vietare» (Applausi),e lo sottolineo.
Non devo certo ricordare quanto lustro abbia dato e continui a dare al mondo della ricerca la senatrice a vita Cattaneo in rappresentanza del nostro Paese, ma direi che dentro il titolo di quel convegno possa essere sintetizzato bene quello che forse sarebbe il caso di fare prima di lanciarsi in fantasiose iniziative: studiare, capire e agire. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.
SCURRIA (FdI). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il Governo, nelle persone del ministro Lollobrigida e del sottosegretario La Pietra, presenti in quest'Aula - anche per rispondere alla collega che mi ha preceduto - per aver svolto il loro ruolo, che non è consistito tanto nel produrre un testo di legge, quanto nell'ascoltare. Ascoltare è il primo dovere della politica e per mettere a punto questo provvedimento abbiamo ascoltato i due milioni di cittadini che hanno firmato la petizione di Coldiretti contro i cibi sintetici; abbiamo ascoltato i 3.200 Comuni italiani che hanno approvato gli ordini del giorno contro carne e alimenti sintetici; abbiamo ascoltato le Regioni - non solo quelle governate dal centrodestra - che hanno approvato iniziative legislative contro il cibo sintetico, anche quella Regione in cui fino a poco tempo fa faceva l'assessore l'attuale leader del Partito Democratico, che ha votato in favore di un ordine del giorno contro il cibo sintetico. (Applausi). Come funziona? Quando è il centrodestra che promuove questa iniziativa, non si può fare; quando invece si è liberi di ascoltare le voci dei territori, ovviamente li si ascolta.
Vediamoli, allora, tutti i motivi che ci portano a dire che questo provvedimento va approvato e va nella direzione giusta. Abbiamo già sentito parlare delle certezze sulla salute. Ebbene, non abbiamo certezze che gli alimenti sintetici siano salutari, anzi, tra le tante fonti che anche la senatrice a vita Cattaneo e altri colleghi citavano, ci siamo dimenticati però di citare la FAO e l'Organizzazione mondiale della sanità, che dicono alcune cose particolari e specifiche e non sono il presidente Meloni o il ministro Lollobrigida a dirle. Ebbene, questi importanti organismi internazionali ci dicono che attenzione particolare merita l'uso di componenti biologici come fattori di crescita e ormoni da origine animale o non animale, in quanto queste molecole biologicamente attive potrebbero interferire con il metabolismo e sono state associate allo sviluppo di alcuni tumori. Leggo testualmente dallo studio di FAO e OMS per non sembrare di parte: «L'identificazione del pericolo è solo il primo passo di un processo formale di valutazione del rischio. Per condurre ad un'adeguata valutazione dei rischi per gli alimenti a base di cellule è essenziale raccogliere una quantità sufficiente di dati e di informazioni scientifiche necessari per la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio». Ribadisco che non è il Governo a dircelo, ma sono l'Organizzazione mondiale della sanità e la FAO.
È giusto quindi rifarsi a uno dei principi europei fondamentali, che è quello della precauzione, per cui in assenza di evidenze scientifiche è giusto fermarsi, studiare, come dice qualcuno, ma intanto vietare la commercializzazione di questi prodotti all'interno del nostro Paese. (Applausi).
Quanto al tema dell'ambiente, mettiamoci in testa una volta per tutte che gli agricoltori e gli allevatori sono la tutela del territorio e del nostro ambiente: dove non ci sono agricoltura e allevamento, inizia il degrado del territorio. Farinetti ci ricordava - e forse qualcuno ne ha memoria più di me - che i contadini sono i designer del panorama, perché dove non ci sono non c'è panorama e non c'è territorio che cresce bene. Dove diminuisce il lavoro nei campi si perde qualità e specificità.
Un altro elemento da sottolineare è la qualità. Per noi la bellezza del mondo sta nella diversità e non nella standardizzazione e nell'omologazione. (Applausi). La cerchiamo, questa diversità, nei nostri cibi, l'andiamo a cercare in ogni Regione, in ogni territorio e in Italia vengono milioni di turisti a cercare questo. Immaginiamoci quante persone verranno a cercare hamburger e bistecche tutte uguali, con lo stesso sapore dal Giappone alla Spagna.
La nostra carne è frutto di quello che mangiano i nostri animali, rispetto a dove pascolano, rispetto a quello che respirano e a dove vivono, rispetto alle 7.000 specie vegetali che in Italia, e solo in Italia, nascono e crescono. In quale laboratorio volete trovare tutta questa ricchezza? Dove volete trovare questa specificità? Tutto questo, infatti, è figlio della nostra unica biodiversità. È grazie a questa diversità che l'accesso all'alimentazione in Italia è aperto a tutti, perché qualunque cittadino in Italia si può rivolgere ad un produttore che conosce, di cui apprezza la qualità, dove può andare a cercare e trovare anche un risparmio economico, però mangiando bene. In questo non siamo gli Stati Uniti, dove pochi mangiano bene ed altri, soprattutto i più poveri, sono costretti ad attingere a cibi assolutamente non di qualità, con terribili conseguenze sulla salute: le percentuali sull'obesità americana non ve le devo certo raccontare io.
E ancora, l'Italia si basa sulla filiera di produzione: c'è chi coltiva, chi alleva e pesca, c'è chi trasforma, magari in più processi, e c'è chi distribuisce. Ognuno ha e gestisce una parte del valore che questo processo determina. Il laboratorio garantisce solo il grande produttore, chi produce su larga scala e rifornisce direttamente il mercato. Noi in Italia rischiamo di scardinare un processo sociale tipicamente italiano, che parte dalla terra e arriva alla tavola, da chi coltiva a chi compra. Chi produce su larga scala e rifornisce direttamente il mercato non ha di queste preoccupazioni. Lo dico anche ai nostri colleghi di centrosinistra: con il provvedimento in esame c'è un'attenzione fondamentale al concetto di democrazia.
Come ci ricorda Confagricoltura, se mettiamo una bandierina nei Paesi in cui l'agricoltura è più diffusa e distribuita sul territorio, lì il processo democratico sarà più sviluppato (Applausi), perché non è possibile ricattare nessuno sulla base del cibo e delle forniture alimentari. Nessuno può essere escluso dal mangiare, nessuno può essere ricattato per fame. Questa non è una visione fantasiosa: guardate quello che sta succedendo col grano proprio in questi giorni e in queste ore in Ucraina, dove la Russia, negando l'accesso ad alcune vie di rifornimento, tiene o cerca di tenere alcuni Paesi legati a sé sulla base di un ricatto alimentare. Siamo proprio sicuri di voler regalare questi poteri - o, almeno, questa possibilità - a laboratori (a quali laboratori, peraltro?) di qualche contadino, di qualche impresa agricola oppure delle grandi multinazionali che, attraverso le loro produzioni massificate, invaderanno il mercato e distruggeranno ogni tipicità?
Quanto ai vostri interrogativi sulla ricerca, noi siamo per una ricerca libera, che possa svolgere il suo ruolo senza influenze delle multinazionali e che possa liberamente indagare sicuramente sulla validità degli alimenti sintetici, ma anche capire i giusti tempi e le loro criticità. È opportuno che la ricerca possa concentrarsi, direi anche e soprattutto, per aiutare i Paesi in via di sviluppo, mettendoli nelle condizioni di avere una loro autonomia agricola e alimentare.
Concludo allora il mio intervento da dove l'ho cominciato e mi rivolgo ai colleghi forse ancora incerti, in particolare tra i banchi dell'opposizione. Ascoltate non Marco Scurria, ma le organizzazioni degli agricoltori, ascoltate i territori, ascoltate i cittadini, ascoltate soprattutto il buon senso, perché sarebbe retorico citare gli oltre 5.000 prodotti tipici italiani che amiamo, regaliamo, assaggiamo e valutiamo e di cui siamo orgogliosi quando andiamo all'estero, perché sappiamo che sono rappresentativi della nostra identità culturale e nazionale. Infatti, se la superficie del nostro Paese è pari solo allo 0,5 per cento di quella di tutto il mondo, in questo 0,5 per cento c'è una ricchezza che non si trova in nessun'altra parte del mondo.
In quasi tutte le nostre Regioni abbiamo tipicità superiori ad interi Stati europei e non abbiamo proprio bisogno di laboratori che sfornano carni, alimenti e mangimi senza sapore e forse anche senza senso. La collega prima diceva che rischiamo di arrivare secondi; invece con questo provvedimento l'Italia e la nostra Nazione arrivano primi, perché mettono un paletto sulla corretta alimentazione e sulla corretta ricerca scientifica. Se Feuerbach ci ricordava che siamo quello che mangiamo, io, noi, non vogliamo essere uomini sintetici. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Cantù.
CANTU', relatrice. Signora Presidente, i diversi punti di vista che sono emersi sono tutti degni di nota, ma, contrariamente a chi sostiene che è meglio studiare anziché vietare, noi siamo dell'idea che sia meglio studiare molto approfonditamente e circostanziatamente prima di autorizzare. Difatti, siamo dell'idea che gli scienziati e la scienza in generale restino la più straordinaria opportunità di sviluppo della vita, a partire dalla salute. È proprio per questo che dobbiamo proteggerli dal compiere frettolosi passi in avanti (Applausi), contribuendo con azioni e cautele concrete ad evitare di commettere errori. È una prospettiva in cui, in un Paese come il nostro, nel quale c'è una certa diffidenza per l'innovazione artificiale in campo alimentare, sapere che il legislatore ha privilegiato precauzionalmente la tutela della salute contribuisce a sensibilizzare e a promuovere sani stili di vita. Perciò portiamo convintamente in approvazione, stante la sua adeguatezza, il testo in esame, auspicando che vi sia una condivisione più ampia della maggioranza di Governo. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Carlo.
DE CARLO, relatore. Signora Presidente, cercherò di essere breve e non sintetico (Applausi), visto che il provvedimento di questo tratta e noi questo non amiamo di sicuro. (Commenti). Mi sono riservato soltanto la replica, anche perché la collega Cantù era stata particolarmente esaustiva nella relazione e nella presentazione del documento.
Ho ascoltato tutti gli interventi, soprattutto quelli dell'opposizione, per cercare di capire se il nostro era veramente un provvedimento così assurdo come lo si tentava di dipingere oppure se, al termine della discussione, ne sarei uscito ancora più convinto. Credo che, anche volendo fare l'avvocato del diavolo di me stesso o del provvedimento del Governo, le motivazioni addotte in tanti interventi non abbiano fatto altro che rafforzare in me la convinzione che questo provvedimento non solo è giusto e non solo è doveroso, ma segna anche la visione di questo Governo rispetto a quello che questa Nazione vuole essere oggi e anche domani.
Quante volte, colleghi dell'opposizione, ci siamo sentiti dire o abbiamo detto anche noi che la politica deve avere una visione che guardi ai prossimi vent'anni e non al contingente? Spesso, sempre. E quante volte ci siamo sentiti dire che la politica - lo dico da sindaco - deve ascoltare i territori, altrimenti non serve a nulla? Allora, delle due l'una: o abbiamo sempre detto una serie di corbellerie e oggi quindi dovremmo smentirle, oppure ci sono entrambe le cose.
C'è una visione - che può piacere o no a tutta l'opposizione o a una sua parte - per la quale noi crediamo fortemente che questa Nazione abbia fondato non solo la sua popolarità, ma la sua grandissima attrattiva nel mondo sul fatto di essere unica e di rappresentare gli oltre 8.000 diversi campanili, che non sono solo municipi, ma anche stili di vita, culture e colture in cui si sostanzia la nostra grande biodiversità.
Noi siamo sempre stati diversisti anche quando qualcuno preferiva appiattirsi non solo sul gusto, ma sulle abitazioni: tutti abbiamo visto e ammirato il modello sovietico dall'altra parte della barricata e, probabilmente, anche chi lo ammirava preferiva vivere da questa parte del mondo e non da quella, tanto faceva schifo il modello che era stato proposto. (Applausi). Noi eravamo diversisti anche allora: noi il Karl-Marx-Hof a Vienna non l'avremmo mai costruito; sicuramente non avremmo mai costruito nemmeno il chilometro di Corviale (Applausi); noi non avremmo costruito quel tipo di architettura che poneva l'uomo non al centro dell'ambiente, ma come un mero consumatore: guarda caso la stessa cosa che vorrebbe fare quello che questo provvedimento contrasta.
Noi siamo cittadini consapevoli. Qualcuno dice che con questo provvedimento trattiamo i cittadini come bambini che hanno bisogno di essere educati. Dall'altra parte, però, ci spiegano come educare quei bambini, dando una visione sola, quella del politically correct. (Applausi).
Noi crediamo che i cittadini siano cittadini, prima che consumatori, e consumatori consapevoli. Faccio notare tra l'altro che si sono espressi 1.300 sindaci trasversalmente - non solamente sindaci di Fratelli d'Italia, della Lega, degli amici Civici d'Italia o di Forza Italia - e addirittura nei consigli comunali ho sentito gli interventi di autorevoli esponenti dell'opposizione provenienti da Regioni i cui Governatori si sono espressi immediatamente a favore del provvedimento: Giani, Bonaccini, De Luca o Emiliano.
Tutti costoro - come si è detto ieri - sono pregni di retorica classica e oscurantista? Sono retrogradi? Sono dilettanti? Usano una terminologia arcana? Sono irragionevoli? Pongono le loro Regioni in posizione isolazionistica? Si danno la zappa sui piedi? Lo chiedo a voi, perché non ho questa risposta: io posso parlare delle Regioni di centrodestra che hanno votato orgogliosamente questo provvedimento perché ci credono e di coloro che oggi le rappresentano - che vanno da Forza Italia a Fratelli d'Italia - i quali continuano a portarlo avanti. (Applausi). Questa è una differenza di coerenza.
Ho sentito parlare di cortocircuito. Non è questo forse un cortocircuito? Quando state sui territori, dite che hanno ragione gli agricoltori e quelli che, come gli agricoltori, non vogliono recidere un elemento fondamentale, che in questa Nazione si amplifica, ossia il legame inscindibile che c'è tra la terra e il piatto.
Signori, in Italia noi non ci cibiamo; noi mangiamo, apprezziamo e sulla tavola portiamo non solo la nostra cultura, ma anche grande parte della nostra socialità. È a tavola che avvengono i più grandi accordi; è a tavola che diamo il meglio di noi stessi quanto a cultura, capacità e genio e per questo siamo ammirati in tutto il mondo. Vengono a vedere le nostre bellezze e vengono a vivere, anche solo per quindici giorni, così come viviamo noi, apprezzando i nostri prodotti. (Applausi).
Vogliamo veramente arrivare a qualcosa di costruito in laboratorio in qualsiasi parte del mondo? Nessuno degli attuali benpensanti fautori o sostenitori di qualche lobby di scienziati può pensare che quello che poi è il frutto della ricerca potrà venire messo a terra nella nostra Nazione, dove i costi di produzione sono più alti e il costo del lavoro non è sicuramente competitivo, anche se ci abbiamo lavorato, rispetto ad altre Nazioni. Quei cibi verranno prodotti dove costa meno, dove non c'è alcun legame con il territorio e dove non c'è forse neanche alcun controllo.
Oscurantisti noi, poi? Innanzitutto, partirei da un altro presupposto: se noi siamo quelli contro la ricerca, perché abbiamo dovuto aspettare che arrivasse Fratelli d'Italia al Governo per adottare due provvedimenti importanti come il carbon farming, cioè la capacità riconosciuta alle piante di trattenere la CO2, e, meglio ancora, il provvedimento sulle tecniche di evoluzione assistita (TEA)? Se voi non eravate così oscurantisti, perché la stragrande maggioranza del Parlamento nella scorsa legislatura non è riuscita a farlo, nonostante ci fosse un ministro del MoVimento 5 Stelle che era favorevole alle tecniche di evoluzione assistita? Perché? Forse l'oscurantismo alberga in qualcuno di voi. Siete voi gli oscurantisti (Applausi), siete voi che alla ricerca non credete e la adattate solo ai vostri fini personali o di chi vi sostiene, non certo noi. L'abbiamo dimostrato in sei mesi di governo: TEA e carbon farming, provvedimenti adottati subito.
Non siamo forse noi quelli che dall'opposizione hanno pungolato i Governi, tutti quelli della precedente legislatura, per dire che il nutri-score, anche se era sottoscritto e firmato da oltre 300 scienziati o pseudotali, era una baggianata pazzesca e non aveva alcuna evidenza scientifica? (Applausi). Non siamo stati forse noi a portare in Aula quel provvedimento, anche grazie alla lungimiranza dell'allora ministro Patuanelli, che lo fece votare all'unanimità da tutto il Parlamento? Siamo oscurantisti noi? Lì, a quei 300 scienziati abbiamo risposto che dicevano una sonora baggianata: abbiamo avuto il coraggio di dirglielo, come Parlamento. Oggi invece sembra che, se qualche scienziato è contrario alla carne coltivata, sintetica o come la chiamate, noi diventiamo automaticamente oscurantisti. No, non lo siamo, mi dispiace, lo abbiamo stradimostrato.
Pertanto non mi resta altro che augurarmi che non solo la maggioranza che, anche nei suoi interventi, ha addotto questo tipo di motivazioni per votare il provvedimento in esame, ma anche, in fondo, le menti illuminate di questa opposizione possano capire che qui non è in discussione soltanto la salute pubblica. Guardate che il principio di precauzione significa avere cautela e, visto che dobbiamo studiare prima e che studiare è meglio che vietare, ebbene, anche leggere è meglio che non farlo: non c'è un passaggio di questo provvedimento, infatti, che vieta la ricerca. Sarebbe bastato leggere il provvedimento, probabilmente. Io mi illudo che l'abbiate fatto, ma se l'avete fatto e non avete scorto che non c'è un passaggio contro la ricerca, forse avete letto male o forse qualcuno vi ha suggerito male le posizioni da tenere. Buon lavoro a tutti. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
LOLLOBRIGIDA, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi, senatori e senatrici, che sono intervenuti in questo dibattito. Mi scuso per non essere stato presente ieri in Aula, ma, senatrice Cattaneo, mi trovavo nella città di Vigo, in Spagna, a dare attenzione a coloro che lei richiamava nel suo intervento: i pescatori.
Si insedia la Presidenza spagnola nel Consiglio dell'Unione europea. Un problema importante trattato ieri è stato quello della decarbonizzazione. Abbiamo espresso la posizione dell'Italia, che è quella di garantire una sostenibilità ambientale tendenziale che non sacrifichi, com'è successo in questi ultimi trent'anni, le nostre marinerie. Quindi le persone libere, quelle a cui faceva riferimento, anche del mondo della pesca, non solo vengono attenzionate dal nostro Governo, ma cerchiamo di capire a livello nazionale e internazionale come riuscire a coniugare i loro interessi con prospettive generali di salvaguardia dell'ambiente - che richiamiamo tutti come necessarie - con una caratteristica che ci vede a volte differenziarci da chi in termini ideologici ha affrontato questi temi. Noi riteniamo - e lo affermo anche in questa sede autorevole, la più autorevole - che i primi ambientalisti del nostro territorio siano proprio agricoltori, pescatori e allevatori (Applausi), perché traggono banalmente la loro possibilità di vivere da quello che qualcuno pensa che nel tempo abbiano voluto distruggere o inquinare. Non mi riferisco ovviamente a qualcuno tra i presenti, perché so che questo consesso è autorevole da tanti punti di vista, certamente politico e istituzionale per definizione, ma anche per capacità di comprendere fino in fondo tutte le argomentazioni. È per questo che si dibatte e si approfondisce, credo in termini non ideologici, collega, ma esattamente il contrario.
È stato già ricordato come questa legge sia frutto di un meccanismo che in democrazia credo sia estremamente virtuoso, ossia quello di sussidiarietà: si parte dal popolo, si passa per le istituzioni del territorio, si arriva in Parlamento e si cerca di comporre un indirizzo che sia omogeneo alla volontà dei cittadini. Noi siamo rappresentanti dei cittadini e potremmo normare anche privandoci di quel sostegno che la Costituzione assegna, per altre funzioni, alle amministrazioni locali e alle Regioni, ma abbiamo scelto di non farlo: abbiamo scelto invece di agire esattamente in linea con quanto esplicitamente chiesto dalle istituzioni più prossime al cittadino.
La sussidiarietà è una bella cosa e allora mi chiedo, quando distinguiamo il "noi" e il "voi", se facciamo riferimento a un posizionamento che esula dalla connotazione che ci vede sedere in banchi assegnati ai partiti. Mi stupisce infatti il tono di accusa verso fantomatici oscurantisti, accusa rivolta all'altra parte dell'emiciclo, senza renderci conto che tra tali presunti oscurantisti che vogliono vietare questi cibi, sulla base di una presunta ignoranza, ci sono autorevolissimi esponenti anche dei partiti che muovono questa accusa.
Ho qui l'ordine del giorno della Regione Toscana, su carta intestata del Partito Democratico, che vede anche la firma di Fratelli d'Italia (ma dopo gli esponenti del Partito Democratico, tutti). Ebbene, è stato votato all'unanimità e chiede di vietare le produzioni di «cibi sintetici» (Applausi), così esplicitati: cambiamo e diciamo «coltivati», però lì è riportata dal Partito Democratico tale dizione. Si fa riferimento esplicitamente a quelli che sarebbero i poteri forti dai quali alcuni si lasciano condizionare. Non credo però che il Partito Democratico toscano sia condizionato da Coldiretti, seppur richiamata esplicitamente nel testo, così come viene richiamata nel testo della Regione Campania e nel testo della Regione Emilia Romagna. Graziano Delrio, che ha presieduto una delle componenti più importanti del nostro quadro istituzionale, l'Associazione nazionale Comuni, sa quanto siano preparati i nostri amministratori locali, i nostri sindaci. Non credo che siano stati superficiali quando, in più di 3.000 Comuni e in maniera trasversale, hanno fatto le medesime richieste. Credo che siano degni di rispetto e non vadano definiti oscurantisti, ignoranti e nemici della ricerca.
Lo ricordava il collega De Carlo poc'anzi e l'hanno fatto già altri colleghi: non c'è una sola virgola in questo disegno di legge che inviti non a fare ricerca; anzi, la ricerca per noi è un elemento cardine del dibattito e ci mette in condizione oggi di muovere con chiarezza, per quello che ci riguarda, un invito a fare ricerca, possibilmente attraverso le grandi e nobili istituzioni pubbliche che abbiamo in questa Nazione, a cominciare dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea). (Applausi). L'Italia è una Nazione libera sulla ricerca: dobbiamo mantenere questa consapevolezza e invertire quella fascinazione verso Nazioni in cui la ricerca è affidata al privato. Il privato fa il suo mestiere, a volte nell'interesse dei cittadini, altre volte nell'interesse esclusivamente delle azioni della multinazionale che rappresenta. Credo che purtroppo questo sia il caso di molti che finanziano alcune ricerche al fine di condizionare il mercato e di indirizzare lo sviluppo, per esempio nel campo alimentare, di settori che avvantaggiano alcuni e depotenziano altri. (Applausi).
Non è un caso che negli Stati Uniti ci sia un modello differente dal nostro rispetto, ad esempio, all'alimentazione. Si faceva riferimento al regolamento europeo che ci permette oggi di normare in quest'Aula. Ringrazio il collega Schillaci, autorevolissimo scienziato (su questo credo ci siano pochi dubbi), medico, rettore dell'università di Tor Vergata, preside della facoltà di medicina, autorevolissimo rappresentante della comunità scientifica, che ha fatto appello esattamente a quel principio di precauzione previsto nel regolamento, che indica nella European Food safety authority (EFSA) il soggetto che può o non può autorizzare il novel food.
È lo stesso regolamento in cui si sancisce, in maniera inequivocabile, che in Europa, se non siamo certi e se non sappiamo - lei stessa, senatrice Cattaneo, insieme a molti altri colleghi ha affermato che ancora non sappiamo - allora può darsi che ci siano rischi. Il diritto di precauzione ci permette dunque di normare e di dire che, finché non siamo certi che una cosa sia salubre per i cittadini italiani, preferiamo che non venga commercializzata e importata in questa Nazione (Applausi), il che non vieta la ricerca, in nessun modo.
Sono stati trattati tanti argomenti intorno a questo tema, ma cerchiamo di togliere di mezzo il "noi" e il "voi", avendo comune rispetto per i nostri rappresentanti del territorio, per le istituzioni democratiche e per le milioni di firme raccolte su questo argomento, tra le quali, evidentemente, non ci sono solo quelle degli imprenditori agricoli o degli allevatori, ma anche quelle di persone che acquistano e consumano, che hanno voluto dare un segnale. Tra quelle firme ce ne sono alcune di autorevolissimi rappresentanti italiani ed europei di molti dei partiti qui presenti, non solo del Partito Democratico. Ad esempio, in Regione Calabria è passata la mozione all'unanimità, con il voto di tutti, compresi il MoVimento 5 Stelle e altre forze politiche rappresentative, con cui si chiede esplicitamente al Governo - anzi, per la precisione, viene citato il Ministero - di agire per vietare, quindi esattamente in linea con quanto ha fatto il Governo, non volendo rappresentare una parte politica. Certamente noi del centrodestra abbiamo le nostre opinioni, che abbiamo sottoposto agli elettori. La composizione della maggioranza, dopo il 25 settembre, è direttamente omogenea al voto popolare: era qualche anno che non accadeva (Applausi) e ce ne vogliamo assumere la responsabilità. Onorevoli colleghi, non posso credere che i vostri rappresentanti, in sede locale, abbiano sottoscritto atti senza conoscerne il contenuto: lo escludo categoricamente. Devo allora immaginare che, quando lo facevano, speravano che non ci fosse un Governo a raccogliere la loro istanza. Li voglio ringraziare e dir loro che abbiamo fatto esattamente quello che ci hanno chiesto (Applausi): lo vogliamo ribadire e rivendicare con orgoglio, per varie ragioni.
C'è quindi la vicenda della rappresentanza democratica; c'è la vicenda della ricerca, perché ripeto che non c'è alcun elemento in questo senso e anzi vogliamo che si faccia ricerca, per capire fino in fondo e per essere certi di tutto quello che può servire alla medicina; sulla vicenda dell'alimentazione aprirò un capitolo a parte, perché credo che il cibo non sia solo carburante e che ci sia confusione su questo. Non mi convinco che il cibo sia solo carburante e non mi convinco nemmeno che gli esseri umani siano solo consumatori. (Applausi). Siamo anche consumatori e siamo anche acquirenti. Prima di essere questo, però, siamo esseri umani, cittadini e persone che, a differenza di un oggetto che consuma, hanno una soggettività di scelta, data dalla capacità di discernimento unica, propria degli esseri umani, così preponderante sugli altri elementi che compongono la sfera del pianeta. Nel momento in cui guardiamo qualcosa, anche il cibo, siamo capaci di decidere e dobbiamo farlo sulla base di alcuni elementi. A mio avviso, l'elemento prioritario resta quello qualitativo, che oggi è discutibilmente applicabile a un sistema di produzione come quello finora messo in campo sulle produzioni di carni coltivate, o sintetiche, o di synthetic food. (Applausi). Scelga lei il termine, onorevole collega: credo sia molto secondario, come ha dimostrato la maggioranza, approvando l'emendamento che ridefinisce il nome. Non credo sia questo il tema.
Anche sull'elemento della produzione sono state raccontate un po' di fandonie, nel senso che questa è una produzione molto rispettosa degli animali. Lei, professoressa, credo conosca i protocolli di produzione e sa che sulla vicenda delle produzioni di carne sintetica i vari passaggi prevedono pratiche particolarmente invasive, se non violente, nei confronti degli animali, comprese l'estrazione di liquido fetale e l'estrazione cellulare da animale vivo, con una serie di rischi di patologie. Non lo dico io, perché nella mia posizione non posso che far riferimento a testi che garantiscano l'autorevolezza di un'espressione scientifica e quindi faccio riferimento alla già direttrice dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, Maria Caramelli, oggi coinvolta nell'ambito del Ministero della salute: vi è il rischio derivante da alcune patologie riscontrabili solo in animali morti, come quella da prioni, e il rischio di trasmissione di eventuali patologie collegate a queste metodologie invasive è particolarmente alto per quanto riguarda gli animali.
Esse quindi non sono, come qualcuno dice, nell'ottica del pieno rispetto della vita di ogni essere vivente, che noi invece abbiamo, ma che delineiamo e decliniamo nell'ambito di una naturale evoluzione della convivenza, che l'uomo ha visto con gli altri esseri viventi del pianeta, anche in termini alimentari, con una serenità che non credo possa essere messa in dubbio da affermazioni che, a mio avviso, sono in aperto contrasto con la logica.
Vi è un terzo elemento sul quale noi vogliamo intervenire. Sì, c'è del vero in questo. Noi vogliamo dare, attraverso questa norma, anche un indirizzo di natura politica: questo è vero. Per noi l'agricoltura, l'allevamento e la pesca sono elementi centrali. Noi non abbiamo normato sulla pesca semplicemente perché, al momento debba presentazione del disegno di legge, non era ancora noto che ci fosse un'evoluzione così accelerata della produzione di pesci sintetici: cercheremo di correggere questo ambito.
Qualcuno sottolineava che oggi, in alcune Nazioni, già viene commercializzata la carne sintetica di pollo o di bovino, a costi eccezionali, con precauzioni quale quella di far sottoscrivere, in alcuni luoghi, un'autorizzazione legata all'assunzione di responsabilità sugli effetti futuri che questo cibo possa produrre su chi lo assume. È una precauzione che di solito nei ristoranti italiani non viene in essere, perché nel tempo si è stabilito che la nostra alimentazione sia mediamente piuttosto sana.
Vi è poi l'elemento di natura politica, questo sì, che è la difesa della qualità del nostro settore. Noi crediamo nella qualità: l'Italia è la Nazione della qualità. Non abbiamo grande capacità di competere sui mercati internazionali nella quantità, ma nella qualità rappresentiamo l'eccellenza. E non ce lo diciamo da soli, ma lo dicono i dati dell'export italiano: 60 miliardi dell'agroalimentare e 120 miliardi di italian sounding, cioè di individui che, in maniera irregolare e potenzialmente anche illegale (come speriamo di dimostrare), vendono in altre nazioni prodotti che si richiamano alla nostra qualità, alla percezione della qualità delle persone che li consumano e che tolgono a noi risorse importanti, come imprese, e tolgono benessere ai cittadini che consumano cibi prodotti in Italia.
Sempre parlando di dati empirici, qualcuno mi ha contestato un'affermazione. Io stimo tantissimo gli Stati Uniti. Ci hanno aiutato a riconquistare la libertà. Ci proteggono a livello internazionale. Almeno finché, nella ridefinizione della NATO, l'Europa non riuscirà ad avere un ruolo più incisivo, sono loro i protagonisti delle vicende internazionali. Gli Stati Uniti, però, una cosa non possono insegnarci: a mangiare. (Applausi).
Non lo dico come dato sciovinista, ma con un'affermazione che si collega ai dati relativi agli effetti del loro sistema alimentare sulla popolazione e sui dati scientifici che emergono quando si va a confrontare non solo la longevità (che, per fortuna, ci vede tra i popoli che vivono di più sul pianeta e questo forse con l'alimentazione qualcosa c'entra), ma anche un dato inquietante, che vede, negli Stati Uniti, il 77 per cento della popolazione in sovrappeso, rispetto al nostro 36 per cento. L'obesità è al 32 per cento, rispetto a percentuali anche quattro volte inferiori nella nostra Italia.
Lì è successo quello che noi dobbiamo evitare. Siamo una Nazione molto fortunata, dove la qualità è stata trasmessa grazie sicuramente alla comunità scientifica, ma, ancora prima, dalle mamme e dalle nonne, che tante volte, da ragazzini, ci spiegavano cosa faceva bene e cosa faceva male, sulla base di un'esperienza centenaria. In altre Nazioni questo non è accaduto, perché sono state condizionate da logiche di mercato e da una comunicazione molto forte.
Ho letto l'allarmante ricerca di un'università statunitense che spiega come sui bambini delle classi meno agiate negli Stati Uniti influisca talmente tanto l'elemento del condizionamento alimentare che i massimi livelli di obesità si riscontrano proprio in quella fascia. Noi, invece, abbiamo un'educazione alimentare interclassista: spesso le persone meno abbienti si trovano a mangiare meglio delle persone più ricche, perché acquistano, per ragioni di prezzo, dal produttore o dal trasformatore e quello corrisponde alla qualità. Questo non avviene nelle altre Nazioni come gli Stati Uniti, dove invece chi è molto ricco o ricco mangia bene e chi è povero o molto povero si trova ad avere del cibo che non si può definire - non è un termine scientifico - spazzatura, ma che è sicuramente standardizzato e ipertrasformato che produce effetti nefasti sugli organismi. Tale dato ha a che fare con questo tipo di produzione, perché non è vero che la scelta di produrre i cibi in laboratorio sia neutra. Non avete richiamato il tema - qualche autorevole collega a dire il vero l'ha fatto, ma in alcuni interventi di ieri che ho avuto modo di riascoltare - che in termini di sicurezza alimentare, avendo noi una popolazione in crescita esponenziale, ci dobbiamo preoccupare di come riuscire a risolvere il problema dell'alimentazione del pianeta. Questo è un elemento forte che vede l'Italia protagonista perché ha una sua posizione, che ha rivendicato nel G7 e che sarà oggetto della Presidenza del prossimo anno del G7 in questo settore, che ha sostenuto alla FAO e che ribadirà in quella sede. Noi dobbiamo affrontare il tema della sicurezza alimentare, con la convinzione, però, che non basta parlare di cibo per tutti, ma occorre parlare di buon cibo per tutti. (Applausi).
Questo tipo di argomentazione è molto differente, perché non accettiamo la logica di una società anche mondiale divisa in due, tra i ricchi che continueranno a mangiare bene e a mangiare sano, e i poveri ai quali dare prodotti ipertrasformati, massivi e standardizzati. Non lo accettiamo culturalmente né economicamente. Crediamo che sia una cosa sbagliata. Se in tale norma c'è un aspetto da manifesto politico, è proprio il fatto che siamo per questo tipo di modello di sviluppo e legittimamente si deve porre l'attenzione al riguardo. Se dobbiamo avere non cibo per tutti, ma buon cibo per tutti, le Nazioni occidentali, a partire dalla ricerca, devono concentrarsi - come noi abbiamo fatto - su delle tecnologie di evoluzione avanzata - sulle tecnologie ad esse applicabili alle quali si è rivolto per troppo tempo con logica predatoria l'Occidente e riuscire con loro a collaborare per una crescita comune. Mi riferisco all'Africa, ad esempio, dove si trova il 60 per cento dei terreni arabili mondiali, nel cui sottosuolo c'è acqua e dove c'è la possibilità di incentivare le produzioni in termini quantitativi e qualitativi. Orientiamo lì, per quello che ci riguarda, il massimo dell'impegno della ricerca; mettiamo a disposizione le nostre tecnologie, le nostre imprese. Ringrazio il presidente Meloni che si sta ponendo, verso quei Paesi, con questo tipo di approccio. E ringrazio le numerose imprese che si sono messe a disposizione per aiutare a far crescere quel Continente, cercando di risolvere a monte un problema che spesso ci troviamo ad affrontare a valle, aiutando e lavorando con l'Africa. Non ci arrendiamo infatti all'idea, che qualcuno per troppo tempo ha propagandato, che gli africani debbano lavorare per noi: noi vogliamo lavorare con loro per crescere insieme e la potenzialità sul cibo da questo punto di vista è un elemento centrale. (Applausi).
È stata contestata anche la sovranità alimentare come concetto. Ma la sovranità alimentare consiste nel continuare a decidere come si vuole produrre e quello che si vuole mangiare: una scelta che viene messa in discussione sempre più da aggressioni che tentano di condizionare le persone che acquistano e consumano. Questo Parlamento all'unanimità ha contrastato il nutri-score, un'etichettatura che per ragioni oggettive è esclusivamente finalizzata al condizionamento e non all'informazione. L'Italia non ha paura della ricerca, non ha paura della trasparenza: quando le persone conoscono, anche attraverso l'etichetta, che cosa mangiano, come viene prodotto, come viene trasformato, come lo si riesce a presentare, comprano italiano. Non avremmo, quindi, ragione di nasconderci, ma il nutri-score è un'etichetta condizionante e, per capirlo, basterebbe considerare l'esito che pone il parmigiano reggiano e l'olio d'oliva tra i prodotti potenzialmente dannosi per la salute. Certo, il quantitativo eccessivo di un prodotto alimentare può essere potenzialmente dannoso per la salute, ma lo è anche l'acqua se si supera di qualche litro la quantità consentita.
Mi avvio a concludere il mio intervento su questo tipo di argomentazione per non turbare la discussione di quest'Assemblea. Tuttavia a differenza di quanto si è detto, non solo accetto il confronto e il dibattito, ma l'altra sera ci siamo incontrati con la senatrice insieme ad altri ricercatori e abbiamo discusso di questo argomento, anche se la sede era impropria. Penso sarà utile continuare a ragionarne, avendo però posto un elemento a monte di questa discussione che dà un'idea e un indirizzo in linea con le assemblee democratiche, con la volontà della maggioranza del Paese e della maggioranza di questo consesso parlamentare - ma spero non solo di essa - che ci permetta di discutere, di approfondire la ricerca, di fare delle valutazioni di senso più generale, che ci permettano di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Tutto questo deve avvenire senza criminalizzare gli allevatori - come qualcuno ha tentato di fare - senza criminalizzare gli agricoltori, perché sono quelli che manutengono il territorio. Infatti, dove non c'è agricoltura e dove non c'è allevamento, viene giù tutto in senso letterale, e non da altri punti di vista. Inoltre l'obiettivo della sostenibilità ambientale deve viaggiare in parallelo con quello della sostenibilità produttiva, perché entrambe garantiscono l'equilibrio sociale.
Nelle sue scelte l'Italia è tutt'altro che isolata: sul piano internazionale, in ogni contesto nel quale ci presentiamo - le dimostrazioni di questi giorni esulano dal mio ruolo e non le citerò, ma sono davanti agli occhi di tutti - su questi temi siamo protagonisti in Europa in un sistema di alleanze che divide i Paesi che vogliono cibo di qualità da quelli invece che immaginano che il cibo sia solo carburante (Applausi), dove, quindi, l'unico interesse è standardizzare, facilitare la produzione, distruggere le filiere produttive virtuose che abbiamo e che disegnano un equilibrio del valore ripartito tra tanti, accentrando le risorse e magari spostando le produzioni ove è più facile.
La Francia sta cambiando le sue posizioni anche sul nutri-score. Tuttavia, all'ingresso di un suo supermercato importante, cioè Carrefour - lo cito perché ci sono stato - sono posizionate delle bottiglie di plastica grandi, a differenza di quanto accade nei nostri supermercati dove noi troviamo la verdura, per una sensazione di fresco nel percorso, secondo la nostra strategia commerciale. Lì ci sono delle bottiglie di colore diverso con sopra scritto: «This is food», perché non si capirebbe mai che quello è cibo. Non servono gli occhi, l'olfatto o il tatto: lo si può capire solo dalla grande scritta «This is food». È la prima cosa che si vede nel supermercato: una grande «A» del nutri-score che ne designa la qualità; poi si trovano il parmigiano e l'olio con la lettera «D» e gli altri prodotti non solo italiani, come il caprino biologico prodotto in Francia catalogato con la lettera «D».
Questo diventa un elemento di condizionamento e noi non vogliamo andare verso una società di questa natura, che marginalizza le produzioni agricole, intensifica le produzioni standardizzate e magari le delocalizza. Se qualcuno può produrre cibo anche nei bioreattori, non lo fa in questo Paese in cui rispettiamo i diritti dei lavoratori e la sostenibilità ambientale (Applausi). Lo va a fare in altre parti del mondo, dove vengono sfruttati i lavoratori, abbattendo i costi di produzione e di distribuzione - tutto è uguale ed è più facile - e accentrando il valore aggiunto nelle mani di pochi.
A noi questo modello non piace e allora, se da una parte rivendichiamo la piena coerenza di questo testo normativo, dall'altra rivendichiamo anche che in esso ci sia un indirizzo di natura politica a difesa delle nostre imprese e delle nostre aziende, ma anche - mi permetto di dirlo - del futuro benessere dell'umanità, che passa per il buon cibo e non invece per i condizionamenti di chi immagina di fare business sullo sfruttamento delle fasce più povere della popolazione. (Applausi).
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.
ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per illustrare i due emendamenti più significativi, 1.8 e 1.10 (l'emendamento 1.10 per la verità è a prima firma del senatore Franceschelli). Ho ascoltato con molta attenzione le parole del Ministro, soprattutto quando ha richiamato il documento che è stato sottoscritto dalle Regioni, dai sindaci, eccetera. Quel documento, quel manifesto di Coldiretti l'ho firmato anche io, signor Ministro, e l'ho firmato convintamente, perché in esso c'era scritto esattamente quello che noi abbiamo scritto nell'emendamento 1.10, che è stato bocciato in Commissione. (Applausi).
L'emendamento 1.10 dice che, oltre a preservare il patrimonio agroalimentare, dovrebbero essere riconosciuti «la giusta remunerazione degli agricoltori e allevatori, lo sviluppo progressivo dell'agroecologia, in particolare nelle aree interne del Paese, l'incentivazione e la valorizzazione degli allevamenti estensivi, anche al fine di ridurre il quantitativo delle importazioni di alimenti e mangimi per gli allevamenti di provenienza estera e premiare il consumo di foraggio di provenienza nazionale, di migliorare il benessere animale e la sostenibilità ambientale, nonché l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione delle varietà locali». Perché non è stato approvato questo emendamento, che dice esattamente quello che era scritto nel manifesto della Coldiretti? Perché non ce lo prende, signor Ministro? Ce lo prenda. Ce lo prenda l'emendamento, così siamo felici. (Applausi).
Ho ascoltato anche le sue parole in merito alla questione della valorizzazione della ricerca e le ho molto apprezzate. Io peraltro non ho mai usato nel mio intervento la parola "oscurantismo", mai. Ho semplicemente detto che la ricerca deve andare avanti, perché è una risorsa importante di questo Paese. Infatti, abbiamo presentato un emendamento che propone di inserire nel testo che è necessario garantire «la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze». Abbiamo presentato questo emendamento anche perché, quando abbiamo svolto le audizioni in Commissione, la stessa Coldiretti è intervenuta e ha sottolineato che non avrebbe mai voluto che la ricerca si fermasse. L'ha ammesso oggi anche lei, signor Ministro, per cui basta approvare questo emendamento e lei sarà conseguente con le parole che ha appena pronunciato. E noi lo apprezzeremmo moltissimo. (Applausi).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
CANTU', relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e, al netto della valutazione che rimettiamo ovviamente alla proponente, chiedo di trasformazione l'emendamento 1.8 in un ordine del giorno, il cui testo è il seguente: «impegna il Governo ad assicurare la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica, considerata la coerenza dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze».
PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, il parere è contrario anche sugli ordini del giorno?
CANTU', relatrice. Sì, signor Presidente.
LOLLOBRIGIDA, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Senatrice Zambito, intende accettare la proposta formulata dalla relatrice e dal rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento 1.8 e di trasformarlo in ordine del giorno?
ZAMBITO (PD-IDP). D'accordo, signor Presidente. È meglio di niente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, fino alle parole «degli stessi», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.101, 1.102 e 1.103.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.8 non verrà posto ai voti.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CANTU', relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e ordini del giorno.
LOLLOBRIGIDA, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «dicembre 2017».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.101 e 2.102.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dal senatore Mazzella da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.102, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.103, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.104, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.105, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.106, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.107.
SIRONI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIRONI (M5S). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi della maggioranza apprezzandone determinati aspetti. In particolare, mi riconosco assolutamente nell'italianità e nell'apprezzamento delle nostre tradizioni, specialmente di quelle alimentari e culinarie.
L'ordine del giorno G2.107 in realtà va proprio nella direzione di tentare di ripristinare le nostre tradizioni originarie. Tutti ricorderete che nei vari cascinali si ammazzava il maiale all'inizio dell'inverno per poter avere sostentamento, la domenica si ammazzava la gallina e quant'altro. Quindi, l'apporto alimentare proteico di derivazione animale era rarefatto, nel senso che era un alimento prezioso di cui ci si nutriva con un intercalare piuttosto lungo nel tempo.
Attualmente, con gli allevamenti intensivi e la produzione industriale, non ci ritroviamo più il gallo, la gallina e il maiale, ma ci ritroviamo banalmente delle vaschette di plastica coperte da un cellophane con all'interno un pezzo di un qualcosa che non necessariamente sappiamo da dove arriva. Visto e considerato che è piuttosto comodo alimentarsi in questo modo, se ne fa un uso spropositato e anche controproducente per la nostra salute. In sostanza, quella che era la nostra tradizione alimentare e culinaria italiana è andata a farsi benedire, in conseguenza della produzione industriale e degli allevamenti intensivi, che mettono a disposizione una quantità eccessiva e a buon prezzo di un alimento dannoso per la salute se consumato in misura eccessiva.
L'ordine del giorno in esame, che non necessariamente vuol trovare giustificazione alla carne coltivata - non è questo il punto - prova a risalire alle ragioni che dicono: facciamo ricerca in questo senso, perché gli allevamenti intensivi innanzitutto sono eticamente poco condivisibili. Non so se avete mai visto le immagini delle povere mucche sospese, che sono lì all'ingrasso e bloccate. Insomma, si parla di rispetto degli animali: se rispettiamo un cane, un gatto, un cavallo, perché non dobbiamo portare rispetto a una mucca, a un vitello e a un maiale? Gli allevamenti intensivi sono controproducenti dal punto di vista etico. Inoltre, le emissioni degli escrementi causano gravi danni all'ambiente, perché hanno emissioni di CO₂ alte.
L'ordine del giorno G2.107, nel rispetto della tradizione italiana di cui vado orgogliosissima tanto quanto voi che state seduti dall'altra parte, va nel senso di promuovere una campagna alimentare educativa finalizzata a una riduzione del consumo di carne, volta al raggiungimento di un complessivo, equilibrato e non eccessivo apporto di proteine animali. Tutto questo andrebbe a favore di tante circostanze: intanto la tutela della salute degli italiani, affinché non mangino troppa carne; la riduzione degli allevamenti intensivi; il ripristino dei terreni per lo stoccaggio di CO₂. Questa è la prima parte dell'ordine del giorno, che mi sembra condivisibile anche ai fini della salute.
La seconda parte riguarda la verifica della possibilità di convertire in forestazione parte dei terreni agricoli destinati alla coltura di cereali per l'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti e, parallelamente, per ridurre la quantità di impianti destinati agli allevamenti intensivi, garantendone maggiore sostenibilità ambientale. Ritengo che ciò sia condivisibile anche partendo dai vostri presupposti etici e morali che avete citato oggi in Aula. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento G2.107, presentato dalla senatrice Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
MAZZELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, ho ascoltato tutti gli interventi con molta attenzione, sia in Commissione che in Assemblea. Ricordo che quello in esame era un tema importante in Commissione, esaminato inizialmente in sede redigente. Grazie al voto delle opposizioni, abbiamo trasformato l'esame dalla sede redigente a quella referente, per portare il dibattito in Assemblea, dargli la giusta visibilità anche pubblica e fare in modo che a tale visibilità pubblica corrispondesse anche una coerenza pubblica delle affermazioni che si fanno in Assemblea.
Richiamo dunque i senatori e il ministro Lollobrigida alla coerenza e alla onestà intellettuale. Ho sentito dire in Aula, dal ministro Lollobrigida, che l'Italia non ha paura della ricerca: sono parole sue. Il senatore De Carlo ha affermato che non c'è passaggio che vieta la ricerca in questo disegno di legge. Ancora, il Ministro ha affermato che la ricerca per noi è un elemento cardine, in particolare se si tratta di ricerca pubblica.
Ebbene, l'emendamento 2.0.100, al comma 3, prevede che: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare, all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, alle emissioni di CO₂ (...)» e, ascoltatemi bene, all'«analisi e gli impatti sulla salute umana». Questo emendamento, secondo quanto previsto dal comma 7, non dà adito a oneri a carico della finanza pubblica.
Mi domando come si possa affermare che è interesse della maggioranza e del Governo la ricerca pubblica sull'importante elemento della transizione alimentare, verso la quale siamo comunque portati ad andare (Commenti). Sì, onorevole senatore De Caro: quando 260 Nazioni nel mondo legiferano andando in una determinata direzione e un'unica Nazione va nella direzione opposta, è probabile che si vada verso una transizione alimentare.
Detto questo, signor Presidente, domando ai nostri colleghi, attraverso la sua onorevole persona: come si fa ad essere così tanto incoerenti e a affermare che l'Italia non ha paura della ricerca scientifica e che non si inserisce all'interno di questo disegno di legge alcun passaggio che vieta la ricerca scientifica (Applausi) e poi, quando si parla di bandi di ricerca scientifica pubblici, del Ministero della salute, bocciate questo emendamento? Come è possibile?
Già in altre occasioni l'ho detto: quando si porta in Assemblea un provvedimento, è compito nostro leggere gli emendamenti. Già in altre occasioni ho detto che forse le forze di maggioranza non leggono gli emendamenti, ma votano, come tutti quanti, pigiando il dito così... (Commenti). No, senatrice, mi oppongo a questa visione corporativista. Le chiedo correttamente di essere, attraverso la Presidenza, visto che sono stato chiamato in causa da una senatrice della Lega...
PRESIDENTE. Si rivolga sempre con fiducia alla Presidenza.
MAZZELLA (M5S). Assolutamente, signor Presidente, io mi rivolgo sempre a lei e con grande fiducia. Io però mi rivolgo, attraverso di lei, anche alla maggioranza. Mi rivolgo con fiducia al ministro Lollobrigida.
Signor Ministro, perché vieta la ricerca pubblica? Lei sta vietando la ricerca pubblica. Perché la vieta? Ci spieghi perché vieta la ricerca pubblica su questo elemento. (Applausi). Questo è il tema. Io chiedo un ripensamento su questo articolo. Chiedo un ripensamento a tutti. Chiedo un ripensamento a quest'Aula. Altrimenti, quando usciremo da quest'Aula, sapremo che la ricerca pubblica in Italia non si può fare.
DE CARLO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CARLO, relatore. Signor Presidente, intanto ricordo al collega che mi chiamo De Carlo e non De Caro. Evidentemente, la vicinanza con i banchi del Partito Democratico mi ha fatto perdere una "L" e pensare che io fossi l'ex deputato e sindaco del Partito Democratico.
PRESIDENTE. È anche Presidente dell'Anci, per la verità.
DE CARLO, relatore. Signor Presidente, quella è un'aggravante. Desidero solo tranquillizzare il collega Mazzella. È vero, siamo coerenti: non abbiamo messo alcun divieto alla ricerca. Il Ministro è stato addirittura più esplicito e ha detto che quella ricerca andrà fatta dai centri pubblici.
Deve essere, quindi, ricerca pubblica e questo emendamento, semmai, ne limita la portata, perché dice che è a costo zero. Ma come possiamo noi fare ricerca senza dare risorse al CREA? Questo emendamento chiede che la ricerca la si faccia a costo zero. Io, invece, ritengo che i nostri scienziati e i nostri operatori, per la ricerca che fanno, debbano essere pagati: perché costituiscono un settore importante e, in secondo luogo, perché comunque questo Governo crede nella ricerca e destinerà le risorse disponibili. Lei, invece, senatore Mazzella, vorrebbe non pagare gli scienziati. Complimenti!
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.101, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CANTU', relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.
LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 3.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, e 3.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CANTU', relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.100 e contrario sull'emendamento 4.101.
LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Cantalamessa.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CANTU', relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 5.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.102, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.103, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CANTU', relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 6 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 6.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, e 6.101, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.101, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.102, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.103, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.104, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.105, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.106, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.107, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti Tit.100 e Tit.101 sono preclusi.
Passiamo alla votazione finale.
BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, a solo una settimana dall'approvazione in quest'Aula del disegno di legge che celebrava l'agricoltura contadina, la sua valorizzazione e il suo primato nell'economia nazionale e che ci ha visti votare convintamente per la sua approvazione, questo ulteriore provvedimento a tutela del nostro patrimonio enogastronomico nazionale non può che trovarci in piena sintonia. Un plauso sentito va, dunque, al ministro Lollobrigida per aver dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti di un tema di primaria importanza, a cui mai e poi mai nessuna deroga deve essere accordata.
Mi riferisco, signora Presidente, al tema della salute animale e umana, che il provvedimento in discussione intende salvaguardare. (Brusio).
PRESIDENTE. Senatrice, mi scusi se la interrompo. Colleghi, siamo in fase di dichiarazioni di voto, quindi vi invito a decidere definitivamente se intendete rimanere in Aula, in questo caso quasi in silenzio; altrimenti, se intendete lasciare l'Aula, vi invito a farlo sempre in silenzio, perché diversamente non possiamo proseguire con l'intervento della senatrice Biancofiore.
BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signora Presidente, ho particolarmente apprezzato l'accorata replica del ministro Lollobrigida, perché in tutte le sue parole traspariva l'amore per l'Italia, per la nostra produzione enogastronomica, per quelli che lui stesso ha definito essere i primi ambientalisti, cioè gli agricoltori, gli allevatori e i pescatori.
Non possiamo che essere d'accordo, signor Ministro, e veramente grazie per aver sottolineato sempre, in ogni suo passaggio su questo testo e anche nella sua azione quotidiana, il fatto che la parola "qualità" coincida, per lei e per tutti noi, per questa maggioranza, con il nostro Paese, cioè con l'Italia.
Vietare la produzione e l'immissione sul mercato italiano di alimenti sintetici, oggetti del provvedimento al nostro esame, non poteva che essere quindi la naturale conseguenza dell'azione di questo Governo di centrodestra. Un'azione fondata sul rispetto delle tradizioni italiane, sulla salvaguardia dell'economia nazionale, sul made in Italy e sulla sovranità alimentare, come recita appunto, e non a caso, il nome del Ministero che ha voluto promuovere questa iniziativa legislativa.
Vede, Presidente, l'abbiamo detto a gran voce in quest'Aula solo pochi giorni fa: l'Italia è da sempre un Paese a vocazione agricola. L'agricoltura è un vero e proprio motore dell'Italia e del suo tessuto socio-economico; ma soprattutto per noi l'agricoltura è vita, è amore per la nostra terra ed è quindi garanzia di cibo sano e di qualità, non del junk food e del nutri-score. Ogni singola Regione italiana esprime più biodiversità della maggior parte degli altri Paesi al mondo. Questo si traduce in una cucina italiana che valorizza i prodotti tipici dei territori regionali, una cucina considerata il nostro ambasciatore nel mondo e candidata come patrimonio UNESCO.
In quest'ottica il cibo sintetico va nella direzione opposta a quella che è la nostra vocazione di alimentazione. Lo dico - e il Ministro lo sa bene - da animalista, che evidentemente non ama gli allevamenti intensivi e che più che altro consiglia a lei, Ministro, di farsi sempre interprete della salvaguardia del benessere animale e del trattamento degli animali. Ma lei - e la ringrazio ancora una volta - oggi ha ben spiegato in quest'Aula, nella sua prolusione, che anche con il cibo sintetico, purtroppo, gli animali non vengono salvaguardati; lo sono di più con i nostri allevamenti. (Applausi). La nostra alimentazione è basata invece sulla valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche nazionali, simbolo di alta qualità e identificative dei territori e delle tradizioni nazionali.
Dare il via libera al cibo sintetico nel nostro Paese - il "cibo Frankenstein", come lo chiama spesso il Ministro e che condivido - significherebbe esporsi al rischio concreto che l'agricoltura venga ridimensionata, con ovvie conseguenze sulle aree interne e con il loro progressivo spopolamento, che è uno dei problemi del nostro Paese. Lo dico con tono accorato, venendo da una Regione, il Trentino-Alto Adige, dove proprio dell'agricoltura e della salvaguardia dell'ambiente si è fatto invece un pregio; è per questo che da noi lo spopolamento non avviene.
Il cibo sintetico finirebbe per costare di più in termini di sostenibilità ambientale, senza alcuna certezza di migliore salute e nutrizione per i cittadini. Viene allora spontaneo chiedersi: cui prodest? Lo ha spiegato bene il Ministro poc'anzi: prodest agli investitori privati e alle multinazionali, che evidentemente non hanno lo stesso accorato interesse per i cittadini che possiamo avere noi, che siamo i legislatori pubblici. Se è vero, come è vero, che gli alimenti sintetici sono stati oggetto di numerosi studi e conseguenti applicazioni di tipo sperimentale, non solo in laboratorio, ma anche in aziende che stanno realizzando tali prodotti, e se è vero, come è vero, che in alcuni Paesi extraeuropei addirittura sono in fase avanzata gli studi finalizzati alla produzione commerciale di tali alimenti e che negli Stati Uniti la Food and drug administration ha dato l'ok alla carne sintetica, ovvero la prima carne di pollo prodotta in laboratorio facendo sviluppare cellule animali, allora, onorevoli colleghi senatori, abbiamo di fronte un rischio non da poco.
Ben presto si potrà arrivare ad una richiesta di commercializzazione di tali prodotti e di carne sintetica sul mercato europeo. Non a caso il rischio della diffusione di alimenti sintetici sul mercato europeo è cresciuto sensibilmente dopo il via libera da parte americana. Un rischio che questo Governo ha ritenuto di non dover correre, in assenza anche di una normativa europea comune sul tema, ritenendo al contrario che fosse quanto mai necessario procedere ad un'attenta valutazione prima della loro eventuale immissione sul mercato italiano. Infatti con questo disegno di legge viene sancito il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare cibi o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.
Voglio dire anch'io, come il ministro Lollobrigida, che sono americanista da sempre. Ho avuto addirittura l'onore di essere scelta per il prestigioso International visitor leadership program dall'ambasciata americana. Di sicuro, però, anche in quell'occasione, essendo ospite del Governo degli Stati Uniti d'America, non ho potuto che constatare come gli stessi Stati Uniti riconoscano l'eccellenza del nostro agroalimentare e dei nostri prodotti e che da loro, ovviamente, l'Italia non può prendere lezioni di produzione alimentare.
Signor Presidente, non possiamo ignorare che da numerosi studi scientifici, ancora una volta condotti da esperti e pubblicati su riviste di levatura internazionale, è emerso come solo poche ricerche abbiano affrontato, seppur brevemente, gli aspetti di sicurezza della carne coltivata e, più in generale, del cibo cosiddetto sintetico.
La ricerca e la sperimentazione degli alimenti sintetici sembrano quindi essere ancora in una fase embrionale tale per cui oggi non si è nelle condizioni, soprattutto scientifiche, come è stato detto, di poter verificare quale sarà l'effetto che il consumo di alimenti sintetici potrebbe generare sulla salute umana. Per questo, come ha detto prima il Ministro, in alcuni ristoranti viene chiesta l'assunzione diretta e personale di responsabilità.
Al contrario, un consumo maggiore di alimenti ultralavorati è stato associato a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari, coronariche e cerebrovascolari e direi anche degenerative e anche questo purtroppo è scientificamente provato (e lo posso dire per esperienza diretta).
Alla luce di tutto questo e, sottolineo, in assenza, al momento, di una normativa specifica in campo europeo, bene hanno fatto ancora una volta il Governo e il ministro Lollobrigida a intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi legati alla salute e al patrimonio culturale. Questo è il dovere dei legislatori italiani; questo è il dovere del Governo italiano, vale a dire, soprattutto, tutelare la salute dei cittadini.
Se si dovesse imporre sui mercati la produzione di cibi sintetici, ci sarebbero maggiore disoccupazione, più rischi per la biodiversità e prodotti che, a nostro avviso, non garantirebbero benessere. Questo non significa avere un atteggiamento persecutorio, ma solo una forte volontà di tutela del patrimonio enogastronomico nazionale, della salute e del benessere umano, ma anche di quello animale che, come ho detto, a me sta particolarmente a cuore, quale diritto costituzionale.
Il disegno di legge in esame va perciò nella giusta direzione, vale a dire quella di assicurare il massimo livello di tutela della salute umana, degli interessi dei cittadini, nonché di preservare il nostro patrimonio agroalimentare quale insieme di prodotti di espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica sul territorio per l'interesse nazionale cui tutti in quest'Aula dovremo sempre badare e che tutti dovremo tenere nel cuore.
Il nostro Paese, quale culla della tradizione agroalimentare mediterranea, deve continuare a promuovere stili di vita sani e stili alimentari naturali fondati sulla qualità e sulla tradizione. Un prodotto sintetico e ingegnerizzato non può sostituire la dieta mediterranea, non salva l'ambiente, perché consuma più acqua ed energia di molti allevamenti tradizionali, non aiuta la salute, perché non c'è garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare; inoltre, non è accessibile a tutti, poiché, come ho detto prima, è nelle mani di grandi multinazionali.
A nostro avviso, basterebbero queste semplici ragioni a far propendere quest'Assemblea per un'approvazione unanime di questo provvedimento, che ha il merito di certificare, senza se e senza ma, la salvaguardia delle nostre produzioni nazionali nel settore zootecnico e della salute umana e animale, senza evitare qualsiasi tipo di sperimentazione, com'è stato detto, e di ricerca.
Per tutte queste ragioni, signora Presidente, annuncio convintamente il sostegno del mio Gruppo a questo provvedimento importantissimo per l'Italia per il nostro Paese, per la nostra qualità, per le nostre produzioni. (Applausi).
FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, colleghe, colleghi, signori rappresentanti del Governo, oggi siamo qui a votare un provvedimento che, come ho già avuto modo di illustrare ieri in quest'Aula, appare nella sua illogicità immotivatamente contrario a qualsiasi avanzamento scientifico in tema di sostenibilità alimentare, ambientale, economica e sociale.
È un provvedimento fazioso e - sì, lo ribadisco anche oggi - oscurantista, che rigetta a priori e senza alcun fondato motivo le istanze di innovazione e progresso che pure ci vengono suggerite a livello internazionale dalla comunità scientifica e dal mercato.
Non volevo farlo, signor Presidente, ma mi sento chiamata in causa dal presidente De Carlo e dal ministro Lollobrigida, perché qui sta nascendo un grande malinteso. Lo ribadisco ancora: non sono gli agricoltori e gli allevatori ad essere retrogradi, per i quali anzi nutro e nutriamo la massima stima e rispetto; sono le politiche agricole e agroalimentari proibizionistiche e conservatrici ad esserlo, quelle messe in campo da questo Governo, che si è addirittura spinto a colpire un prodotto non ancora in commercio in Europa. Sono politiche che stanno frenando il progresso comunque in atto. Parliamo di un settore di eccellenza composto da migliaia di piccole aziende, di cui andiamo orgogliosi, ad oggi costretto a fronteggiare, senza il concreto sostegno di questo Governo, sia le conseguenze derivanti dalla crisi climatica, sia le necessarie sfide di internazionalizzazione, sostenibilità e digitalizzazione.
Tornando al merito della questione, come si può definire questo disegno di legge, che con pregiudizio criminalizza la produzione e la commercializzazione di prodotti di cui il mercato italiano ancora non dispone? Amareggia e preoccupa la visione cupa ed eccessiva, offerta dalla maggioranza di Governo, circa i fantomatici rischi che il consumo della carne coltivata può comportare sulla salute dell'uomo.
In questo delicato periodo storico, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra troviamo irresponsabile l'atteggiamento di chiusura e di scetticismo portato avanti dall'Esecutivo Meloni nei confronti della ricerca e della sperimentazione. Sin dalla sua nascita, il Governo Meloni è infatti abituato a cavalcare la paura del nuovo, dell'ignoto e del diverso, pur di portare avanti le proprie istanze conservatrici, che sono fuori tempo massimo.
Il Governo, in palese difficoltà argomentative, invece di entrare nel merito, non si fa problemi a imbavagliare il diritto alla rappresentanza di ogni Gruppo parlamentare o di stravolgerne le parole. Basti pensare anche solo all'utilizzo di una terminologia tendenziosa e scientificamente imprecisa: la scelta di utilizzare la dicitura "carne sintetica" e non quella corretta di "carne coltivata" è di per sé identificativo dell'opera di manipolazione operata da questo Esecutivo, volto a instillare nel consumatore l'impropria convinzione che la carne coltivata sia un prodotto sintetico creato in laboratorio, un cibo finto che rimanda nell'immaginario collettivo alla plastica, alla resina o al petrolio e per questo dannoso alla salute.
Ribadiamo, infatti, come i presupposti pericoli connessi alla sperimentazione di cibi a base cellulare, contrariamente alle tesi sostenute dalla maggioranza, non trovi alcun riscontro scientifico. Non c'è riscontro che supporti l'esistenza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare derivanti dal consumo di carne a base di cellule coltivate. Tra i tanti report segnalo lo studio «Food safety aspects of cell-based food», compiuto dalla FAO e pubblicato a marzo 2023, ma non ci può essere, dato che la carne coltivata non è ancora in commercio. Diversamente, ciò non si può sostenere per la cosiddetta carne tradizionale, il cui abuso può essere causa di gravi patologie per l'organismo umano.
Anche qui è bene sottolineare, differentemente da come siamo abituati a pensare, come il massivo consumo di carne convenzionale non sia nemmeno completamente ascrivibile al tradizionale modello alimentare italiano, come pure il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare si impegna a sostenere. Il consumo di carne, infatti, ha conosciuto una prima forte espansione solo a partire dagli anni Ottanta, per effetto della rivalutazione di modelli alimentari legati alla dieta mediterranea, dunque come conseguenza dell'affermazione di un comportamento consumistico differente dal passato.
Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra non mettiamo in discussione la sacrosanta esigenza di tutelare il patrimonio agroalimentare italiano (Applausi), che ci contraddistingue e ci valorizza a livello internazionale e per i quali - ripeto - nutriamo massima stima e rispetto.
Ciò che intendiamo esprimere in questo intervento è che la produzione della carne coltivata non minerebbe in alcun modo questo patrimonio. È infatti dannoso, oltre che scorretto, fomentare l'idea che l'arrivo sul mercato della carne coltivata soppianti la commercializzazione dei prodotti di eccellenza tradizionalmente distribuiti dalle virtuose aziende italiane.
Insomma, aprendo all'opportunità di condurre studi sulla produzione di cibi a base di cellule coltivate, non saremo messi davanti a un atteggiamento del Governo di aut-aut quanto più di et-et. In questo modo, non solo si favorirebbe la nascita e lo sviluppo di un nuovo tipo di industria, più sostenibile e avente ricadute positive anche in termini di occupazione, ma al contempo si riconoscerebbe in capo al consumatore anche un più ampio diritto di scelta. Non è da sottovalutare infatti la percentuale di consumatori che ad oggi, per ragioni etiche, ambientali o anche strettamente sanitarie, potrebbe ragionevolmente intravedere in questi nuovi prodotti una valida alternativa alla carne convenzionale.
Approvare oggi questo disegno di legge significa di fatto bloccare il progresso scientifico dell'Italia, rallentare il processo di transizione ecologica, privare di opportunità economiche le aziende e gli imprenditori che mirano a conquistare nuove fette di mercato, e non da ultimo generare attrito fra due comparti: rispettivamente, quello dell'agricoltura tradizionale e quello futuro della carne coltivata, che coesistendo potrebbero costituire una delle possibili soluzioni all'insostenibilità del sistema alimentare attuale.
Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,27)
(Segue FLORIDIA Aurora). Negare tutto questo preventivamente e unicamente sulla base di malferme intenzioni oscurantiste - lo ripeto, oscurantiste - non è certamente degno del Paese che siamo e che siamo chiamati a rappresentare. Per questo motivo, a nome dell'Alleanza Verdi e Sinistra, annuncio convintamente il nostro voto contrario. (Applausi).
UNTERBERGER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UNTERBERGER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signor Presidente, signor Ministro, già il titolo di questo provvedimento è pura propaganda. Prendete una possibile innovazione, la spogliate degli elementi di merito e la riempite di paure, con il solo scopo di presentarvi come quelli che proteggono i cittadini. Parlate di carne sintetica o addirittura di "carne Frankenstein", quando qui di sintetico non c'è nulla; anzi, si tratta di carne a tutti gli effetti. Addirittura portate il Parlamento a discutere del divieto di vendita di un qualcosa che non esiste, visto che in Europa al momento non c'è neppure una richiesta per autorizzare la carne coltivata, con l'aggravante che quando nei prossimi anni l'EFSA ne autorizzerà il commercio l'Italia in ogni caso non potrà vietarne la vendita. Pertanto, più che eroi che salvano il Paese, ricordate Don Chisciotte che combatte contro i mulini a vento.
Come se non bastasse, vietate per i prodotti vegetali di usare la denominazione dei tipici prodotti della carne. Questo quando tutti sanno che, per fermare il cambiamento climatico, si deve limitare il consumo e la produzione di carne. Vorrei ricordare che gli allevamenti intensivi impattano sull'ambiente con il 30 per cento di utilizzo di suolo e circa l'8 per cento di acqua dolce, generando il 17 per cento di gas serra del pianeta. L'80 per cento degli antibiotici prodotti nel mondo servono per tenere in vita 5 miliardi di capi di bestiame di grossa taglia e 12 miliardi di polli e affini allevati nel mondo. Per non parlare delle enormi sofferenze di questi animali, che sono esseri senzienti, mentre invece sono ridotti a materiale per la produzione standardizzata agroalimentare: secondo tanti, è uno dei più grandi crimini commessi dall'umanità.
Dite che vi fa senso la carne prodotta in un ambiente sterile, ma avete mai visto le immagini dei maiali negli allevamenti intensivi che per tutta la vita non riescono neppure a girarsi, dei conigli che non riescono a stendersi, delle mucche che per tutta la vita non vedono la luce del sole, dei vitelli trasportati per migliaia di chilometri fino in Nord Africa, dove vengono abbattuti secondo i riti locali? Tutto questo non vi fa senso? Dove sono gli animalisti del centrodestra che vanno sulle barricate per la vita di un orso o di un lupo e non dicono nulla su un prodotto che potrebbe salvare la vita di miliardi di animali? (Commenti). Sì, la senatrice Biancofiore, ad esempio. (Commenti).
PRESIDENTE. Senatrice, si rivolga sempre alla Presidenza, per favore.
UNTERBERGER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Adesso all'orizzonte si prospetta una possibile soluzione che non comporta la sofferenza e l'uccisione di miliardi di esseri senzienti, che non consuma suolo, che potrà ridurre le emissioni di CO2 del 96 per cento, il consumo di acqua fino al 95 per cento e di energia dal 7 al 45 per cento. Anche se è ancora in fase di sperimentazione, i benefici legati alla carne coltivata sono così importanti che provocheranno una rivoluzione nel nostro modo di mangiare e aiuteranno a sfamare un mondo che presto raggiungerà i 10 miliardi di abitanti. Voi invece cercate di fermare il futuro, ma la ricerca sulla carne coltivata andrà avanti in altri Paesi, incoraggiata e sostenuta dai Governi. Singapore, Stati Uniti, Israele e Olanda sono all'avanguardia di questa innovazione. Solo l'Italia rimane indietro. Eppure sulle cellule staminali e sulla produzione dei bioreattori è all'avanguardia e potrebbe diventare leader nella produzione di questo nuovo prodotto, visto che già oggi fornisce agli Stati Uniti e a Singapore la tecnologia per la produzione di carne coltivata.
Onorevoli colleghi, parlate di precauzione e di tutela del patrimonio agroalimentare, ma per la precauzione ci pensa l'EFSA, che ammette un cibo solo se è sicuro per la salute, così come succede con ogni medicinale. Poi non si capisce perché i protagonisti dell'eccellenza italiana alimentare dovrebbero temere la carne coltivata: è ovvio che non farà concorrenza alle produzioni di qualità. Poi non dimentichiamo che l'Italia importa il 50 per cento della carne che consuma. È proprio sullo sviluppo della qualità che dovrebbe concentrarsi il sostegno all'agroalimentare, il quale può essere solo avvantaggiato da un'alternativa a quegli allevamenti intensivi che riscaldano il pianeta, colpendo soprattutto le agricolture del Mediterraneo.
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,36)
(Segue UNTERBERGER). Insomma, onorevoli colleghi, la vostra miopia infliggerà un danno immenso all'economia italiana. Nel mondo, le startup che lavorano sulla carne coltivata sono passate da 13 a 171 in soli sei anni ed entro il 2030 il giro d'affari potrebbe essere di 25 miliardi di dollari. Con il vostro marketing della paura fate perdere una grande opportunità, quella di produrre carne coltivata made in Italy. Signor Ministro, non dite che non vietate la ricerca, perché è chiaro che la fermate se vietate il possibile risultato.
Signor Presidente, il provvedimento in esame è una mozione di sfiducia cinica e cruenta al mondo della ricerca e alla capacità del sistema agroalimentare di far crescere la sua qualità. Non si difende il made in Italy costruendo barriere sulla sabbia. Stavolta non siete i primi a fare qualcosa, ma l'unico Governo che prova a fermare il vento con le mani. E questo dovrebbe farvi riflettere. (Applausi).
FREGOLENT (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (Az-IV-RE). Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci sono due visioni diverse di cosa si può considerare allevamento made in Italy. C'è chi dice che bisogna andare verso la ricerca di nuove forme di produzione di cibo, perché in un mondo in cui aumentano le persone e aumentano i nuovi nati - non in Italia, non in Europa, non in Occidente, ma nel resto del mondo sì - ci sarà sempre più bisogno di determinati alimenti, quindi la loro carenza sarà maggiore e dunque bisogna trovare un modo alternativo alla natura per dar da mangiare a tutti. C'è chi pensa, invece, che la natura deve venire prima di esperimenti futuribili, perché è sempre stato così nella storia del mondo; che la scienza deve venire incontro agli agricoltori, agli allevatori, per migliorare la qualità delle razze in oggetto, per migliorare la resistenza delle colture nei confronti dei cambiamenti climatici, ma che sempre di natura si deve parlare.
Chi le parla ha un compito alquanto complicato, perché una parte del nostro Gruppo, una componente rappresentata in Azione-Italia Viva-RenewEurope, non avendo assicurazione sulla ricerca applicata si asterrà. Chi le parla, invece, rappresentando Italia Viva, pensa che nel testo non ci sia il divieto alla ricerca, ma che si preveda un divieto preventivo alla vendita di alimenti di cui non si conosce ancora la portata. In seguito ad una ricerca puntigliosa, che nel nostro Paese deve avvenire, perché noi siamo i migliori ricercatori, probabilmente si potrà anche cambiare idea. Perché, però, agiamo in anticipo? Perché siamo oscurantisti?
Io penso ai 600.000 allevatori che, nel nostro Paese, hanno una tutela delle loro razze, ognuna considerata la migliore rispetto alle altre. Chi le parla viene dal Piemonte, dove probabilmente veniamo svezzati a carne cruda appena riusciamo a dire la parola mamma. Io, però, sono stata eletta in Emilia. Ho visitato gli allevamenti emiliani, anche quelli del Consorzio Vacche Rosse che produce il mitico parmigiano.
Addirittura, un allevatore, di cui non farò il nome perché non mi sembra corretto, nel farmi visitare con orgoglio la sua stalla, mi mostrava come al mattino venivano massaggiate e lavate, una per una, per garantire meno stress nella produzione di latte e maggiore qualità. E quando mi chiedeva se avessi fatto colazione e io, da cittadina metropolitana, rispondevo di sì, perché intendevo che avevo preso il caffè, con che orgoglio mi diceva che quella era la colazione di noi malati delle città, mentre loro, in campagna, facevano un altro tipo di colazione.
Apriva, quindi, la forma di parmigiano, alle 9 del mattino, con il suo aceto balsamico. Il mio stomaco alle 9 del mattino era un po' arrabbiato, ma era parte di un mondo in cui quella dimensione era tutto. E se io gli avessi detto: se prendo un pezzettino della carne della tua mucca, un pezzo di siero, vado in una laboratorio e lo unisco con un biodigestore, io produco una fettina, mi avrebbe guardato anche con un po' di fastidio.
I suoi figli non fanno il mestiere dell'allevatore, perché è faticoso. L'ultima volta che sono stata nel mio collegio, quando l'ho invitato a venirmi a trovare lui mi ha detto che gli dispiaceva ma doveva produrre il fieno per l'allevamento. Erano le 7 di sera e lui era ancora lì. Io mi sentivo stanca perché faceva caldo e lui tutto il giorno era stato lì.
Ora, chi dice che in questo provvedimento non si sta parlando di questo, lo fa forse pensando a un futuro alla Blade Runner, che io spero non arrivi mai. Lo spero per il mio amico Andrea, che con orgoglio mi ha aperto la forma di parmigiano alle 9 del mattino, facendomi prendere quattro chili e mezzo in tre settimane, perché nella sua concezione di vita quella realtà è ciò che ha sempre visto. Ed è impensabile che oggi io possa pensare di sostituire il suo prodotto con qualcosa di chimico, che poi chimico non è.
Non è vero, infatti, che è un qualcosa di chimico. È naturale: noi abbiamo preso le cellule staminali e vi abbiamo messo dei nutrienti, perché, non essendoci una mucca che mangia foraggio, abbiamo dovuto mettere delle vitamine, altrimenti, di per sé, quella carne non avrebbe gli stessi nutrimenti. L'abbiamo creata a nostra immagine e somiglianza, come possiamo pensare di creare a nostra immagine e somiglianza una bistecca 3D.
Ma che gusto ha? Ha il gusto della mia carne piemontese? Ha il gusto della carne toscana, che è diversa? Ha il gusto della carne dell'alpeggio delle mie montagne: la transumanza, la bellezza di sentire il dondolio dei campanacci? Chi va a fare una passeggiata e vede le mucche, avendole sempre viste disegnate e mai naturali, quando le vede dice che sono qualcosa di bello? Che sapore avranno quei formaggi creati in laboratorio? Avranno il gusto della viola, quando riescono a mangiarla, e della lavanda? Perché adesso si fanno mangiare anche i fiori, in modo tale che i formaggi abbiano un sapore diverso.
I 60 miliardi di export che l'Italia realizza l'America non li può vantare, se non quando copia i nostri prodotti, così l'Olanda, che prende i cibi dal resto del mondo e li porta nel resto del mondo. Siamo proprio uguali agli olandesi, che creano quel formaggio giallo-arancione che non ha nessun sapore? Vantiamo sempre le eccellenze e le biodiversità della nostra agricoltura. Si va in Olanda per i fiori, ma si viene in Italia per la bellezza naturale e per il cibo, non ho mai sentito nessuno che andasse in Olanda, negli Stati Uniti o in Giappone per il cibo: si va in quei Paesi perché è giusto conoscerne le culture, ma si viene in Italia per la bellezza paesaggistica e per la bellezza naturale. Appena i Paesi in via di sviluppo diventano ricchi chiedono il made in Italy e quando non riescono a realizzarli imitano i nostri prodotti, chiedono i nostri prosciutti, i nostri formaggi, il nostro vino, il nostro olio, le nostre nocciole, la nostra crema spalmabile, anche quando non hanno il pane. In Cina la Ferrero vende tantissimi Ferrero Rocher, perché non avendo il pane non possono spalmare la Nutella, ma il cioccolatino che ha l'involucro dorato ai ricchi cinesi piace molto. Perché, allora, dire che quella bistecca fatta in laboratorio ha lo stesso valore di una vita di sacrifici e di competenze come quelle che hanno i nostri allevatori e produttori?
La ricerca ci deve essere. Personalmente, signor Ministro, sarei stata meno timida nell'accettare alcuni emendamenti che favorivano la ricerca, giusto per togliere gli alibi a chi oggi non voterà a favore di un provvedimento che va invece incontro alla nostra agricoltura e ai nostri allevatori.
Per questo motivo, noi di Italia Viva voteremo a favore del provvedimento, i colleghi di Azione, proprio per il mancato accoglimento di quell'emendamento sulla ricerca, si asterranno, ma credo che da domani la ricerca che oggi parla di futuro parli anche con quegli allevatori che hanno paura di perdere il posto di lavoro. Prima di prendere una posizione, tendenzialmente leggo sempre, proprio per evitare che i miei pregiudizi e la mia cultura - i miei genitori erano contadini, quindi vengo da quel mondo, anche se io sono un animale metropolitano e non potrei spacciarmi per quello che non sono - possano arrivare prima dei miei giudizi. Ebbene, in alcuni documenti scientifici che ho letto si afferma che non si conoscono bene i danni sulla salute di questi prodotti sintetici, ma quelli che sono a favore della ricerca sostengono che quei prodotti non conterrebbero gli antibiotici che ci sono invece nella carne, come se si dovesse dare per scontato che in tutte le carni ci siano gli antibiotici, ma nella produzione italiana, per fortuna, c'è un tale controllo che questo non avviene. Non ci dicono, invece, che cosa accade con tutti quegli intingoli chimici di cui abbiamo parlato prima. Altri dicono che questo serve per tutelare l'ambiente, ma ci sono alcuni studi che invece sostengono che attualmente questa produzione causi un'alta emissione di CO2. Quello che però mi ha stupita è che a un certo punto in alcuni documenti si dica che certamente ci saranno delle conseguenze dal punto di vista del lavoro. Si spendono due righe per parlare di una cultura tradizionale e storica che ha fatto del nostro Paese un'eccellenza mondiale. Certo, ci saranno delle conseguenze sul lavoro, come in ogni atto che noi facciamo.
L'altro giorno guardavo un servizio su Rai 3, della trasmissione «Indovina chi viene a cena», in cui si parlava di un accordo siglato tra Europa e Marocco, che sicuramente è stato un ottimo accordo e ha evitato chissà quanti immigrati. Questo accordo, però, ha fatto sì che le arance marocchine invadessero i mercati di tutta Europa. Ovviamente i lavoratori in Marocco vengono pagati molto di meno e quindi veramente le arance marocchine, che vengono prodotte con meno attenzione rispetto a quelle siciliane, hanno invaso l'Europa e i nostri agricoltori siciliani hanno avuto un nocumento da un accordo che era nato per un fine positivo: evitare la povertà in Marocco. Ogni atto che facciamo, quindi, ha delle conseguenze.
Proprio per questa ragione non me la sento di andare contro il mio romantico Andrea, che è fiero di aprire la forma di formaggio e massaggia la mucca con l'acqua, perché penso che debba essere tutelato lui per primo. Poi, quando un giorno scopriremo che tutta questa carne è carne e che non arreca danni alla salute, lasceremo che il consumatore, dopo essere stato informato, scelga se salvare Andrea o salvare un laboratorio chimico; sarà la scelta del consumatore, per oggi io salvo Andrea. (Applausi).
PAROLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAROLI (FI-BP-PPE). Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, non si può non essere d'accordo con l'intervento della senatrice Fregolent, che in fondo ha evocato quello che tutti noi abbiamo vissuto, viviamo, condividiamo. Come ha giustamente detto il Ministro nella sua replica, infatti, questo è il nostro Paese, un Paese in cui si mangia. In discussione non c'è solo il tema della nutrizione, che chiaramente non può essere sottovalutato, tuttavia si dice che in molti Paesi del mondo ci si nutre, mentre in Italia il mangiare ha a che fare con la cultura, con la famiglia, con i valori. Questo non possiamo negarlo, dobbiamo portarlo avanti, riconoscerlo e conservarlo, perché fa parte del patrimonio del nostro Paese.
Con il disegno di legge in esame il Governo propone proprio di tutelare il patrimonio agroalimentare italiano, perché rappresenta la nostra società, la nostra cultura, la nostra economia, un complesso di valori che viene giustamente riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. È bene che anche le modifiche al testo apportate in Commissione introducano alcuni divieti: innanzitutto quello di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati e prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, cioè i mangimi sintetici. Chi non è intimorito anche da questi termini? Abbiamo infatti a che fare con un futuro che dobbiamo affrontare (perché dobbiamo farlo), tuttavia che la carne sintetica venga prodotta attraverso un procedimento biotecnologico, estraendo e poi lavorando cellule staminali da animali adulti o da embrioni di animali a me qualche timore lo infonde. Credo che in tutti noi ci sia qualche preoccupazione e sorga anche una grande domanda rispetto ciò che noi e i nostri figli dovremo affrontare. È dunque positivo che in questo testo, che sostanzialmente riporta le tesi del Governo, ci siano dei divieti come quello diretto agli operatori del settore alimentare e dei mangimi.
In Commissione è stato poi introdotto il divieto di utilizzare la denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, così come quello di utilizzare nomi che fanno riferimento alle specie animali, alla loro morfologia o anatomia. Allo stesso modo non potranno essere utilizzati nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali, questo perché noi non siamo assolutamente contro la ricerca, anzi abbiamo fatto vedere che si stanziano anche dei fondi perché la ricerca possa proseguire.
Allo stesso modo non siamo preoccupati. Prima ho sentito un intervento in cui si diceva che così l'Italia rimane indietro. No, l'Italia rimane avanti, dove è e dove vuole restare, con la qualità dei propri prodotti, dei propri allevamenti, del proprio cibo e del proprio patrimonio culturale ed enogastronomico. Non confondiamo il tema della ricerca, alla quale siamo favorevoli, con quella parificazione e confusione alla quale diciamo di no con chiarezza. È vero che bisogna dare da mangiare a tutti, però dobbiamo anche spiegare a tutti che le tradizioni, che fanno parte di un patrimonio di centinaia di anni, non possono essere cancellate. Io vengo da una provincia in cui lo spiedo bresciano è intoccabile; le peppole e i fringuelli fanno parte della vita di più generazioni e ancora facciamo fatica a spiegare perché non possiamo più consumarle, ma in cambio alcuni in Europa ci dicono che possiamo mangiare le cavallette e gli insetti. Questa cosa ancora non l'abbiamo capita, non la digeriamo e non la digeriremo mai. Ma anche in questa direzione dobbiamo andare, perché possano essere tutelate le nostre origini e le nostre tradizioni. E allora va bene che siano definite le autorità preposte ai controlli e che siano previste le sanzioni e le modalità per applicarle ai produttori che trasgrediscono.
Apro una piccola parentesi. Nessuna intenzione di mettere all'indice vegetariani o vegani, posto che ciascuno fa le scelte dietetiche e salutistiche che ritiene più opportune. Lo scopo evidente è quello di proteggere la produzione di carne, quella vera, quella tradizionale, non quella "artificiale" (perdonatemi il termine), perché la carne italiana e la sua commercializzazione vanno tutelate. Significa anche dare una più puntuale riconoscibilità ai prodotti alimentari che andiamo ad acquistare. Questo vale per tutti, come diceva la collega che mi ha preceduto. In un futuro, quando ci sarà anche la carne artificiale, sarà la scelta di ciascuno che indirizzerà i consumi, ma nella chiarezza, nella trasparenza e nella conoscibilità, non nella confusione o addirittura nella parificazione, perché pari non sono questi prodotti.
Questa riconoscibilità, che deve essere data ai prodotti alimentari che andremo ad acquistare e a consumare e che i nostri figli andranno a consumare, deve essere fatta adeguatamente. I vegetariani potranno continuare ad acquistare i prodotti, stando attenti a seguire le denominazioni che verranno date dai produttori di questi alimenti, ci mancherebbe. Ma bene fa il Governo - e noi sosteniamo questa azione - a tutelare la carne e i suoi produttori. Salvaguardiamo i produttori italiani, affinché producano e continuino a produrre carni sempre migliori e di qualità, ricordando le raccomandazioni di chi (la ricerca ed altri) ci invita a un consumo non eccessivo di carne animale, ci mancherebbe. Ma, allo stesso tempo, certamente non demonizziamo chi cerca in altri alimenti le proteine e le vitamine così importanti per la nostra alimentazione.
Concludendo, poniamo una pietra miliare di chiarezza. C'è stato chi ha detto che questo provvedimento potrebbe essere pleonastico, inutile o eccesivo. Non è vero. Noi vogliamo dire chiaramente ai nostri produttori che li difendiamo e vogliamo dire chiaramente ai nostri concittadini che difendiamo la chiarezza e l'origine dei consumi alimentari nel nostro Paese, difendiamo quella tradizione che permette al nostro Paese di essere ai massimi livelli nel mondo in materia di alimentazione. Questo va difeso e questo lei deve fare, signor Ministro. Bene che l'abbia fatto e bene che il lavoro in Commissione sia andato in questa direzione. I senatori di Forza Italia sono ben convinti della bontà e della ratio dell'insieme di queste norme che il Governo ha messo in atto, quindi voteremo a favore del disegno di legge al nostro esame. (Applausi).
MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO (M5S). Signora Presidente, quasi mi dispiace dover interrompere questo clima idilliaco che si è creato tra la maggioranza e una parte della cosiddetta opposizione.
Signor Ministro, un po' di realtà, purtroppo, anche a dispetto della sua lunga e devo dire appassionata requisitoria, va riportata in quest'Aula, perché rimane un dato di fatto: questo provvedimento rappresenta davvero un oltraggio al Paese e a questo Parlamento, che è stato tenuto impegnato per settimane a lavorare su un testo bandiera, forse il peggiore tra quelli prodotti finora dall'insediamento di questo Governo, a partire dal famigerato decreto rave.
Si tratta di un manifesto di ignoranza intriso di malafede, Ministro, e io non credo che alla sua intelligenza questo sfugga. Lascia davvero attoniti il fatto che un Governo, che dovrebbe difendere i propri cittadini dalle fake news si faccia invece promotore di fake news (Applausi) e contribuisca quindi ad alimentare quel clima complottista che sempre più purtroppo in Italia impedisce un dibattito sereno e serio sugli argomenti.
State vietando, infatti, ciò che ancora non esiste, ma che tutti i dati ci dicono che potenzialmente diventerà una fetta enorme del mercato italiano, internazionale e mondiale.
Proviamo dunque a fare un po' di chiarezza, perché avete anche scelto deliberatamente di utilizzare termini scientificamente scorretti e quindi falsi, che inducono in errore.
Proviamo a capire di che cosa parliamo. Stiamo parlando del processo produttivo della cultivated meat, la carne coltivata, che prevede la coltura di cellule isolate a partire da una piccola parte prelevata da un animale vivo, tramite prelievo di sangue o biopsia effettuata in anestesia locale, senza necessità di macellazione dell'animale stesso. Dal materiale ottenuto dal campione si isolano le cellule staminali e si ricreano in situazioni controllate le condizioni di crescita che fisiologicamente le cellule avrebbero all'interno del corpo dell'animale. Una volta ottenuto il quantitativo adeguato di cellule, esse sono lasciate maturare perché possano sviluppare e differenziarsi in cellule muscolari, in tessuto adiposo, in tessuto connettivo.
Le quattro fasi del processo produttivo della carne colturale, come indicato dalla ricerca della FAO e dell'OMS citata anche in quest'Aula e pubblicata a marzo 2023, sono rappresentate dall'approvvigionamento delle cellule, dalla produzione, dalla raccolta e dal trattamento alimentare. Questo è il processo che viene definito come agricoltura cellulare e le cellule vengono coltivate in un brodo ricco di nutrienti necessari a facilitarne la proliferazione. Questo brodo non contiene qualche sostanza magica o chimica o chissà che cosa, ma contiene acqua, proteine, carboidrati, grassi, vitamine e minerali.
La carne coltivata, ciò di cui stiamo parlando oggi, esiste attualmente in Europa solo a livello sperimentale, come lei sa bene, Ministro, mentre è già in commercio soltanto in USA, Singapore e in Israele. Si prevede, però, che l'introduzione sul mercato internazionale avverrà sì gradualmente, ma molto velocemente e sarà già disponibile su larga scala nel 2030.
La carne colturale è la sfida scientifica del prossimo decennio, quella sfida che con questo divieto preventivo, che voi istituite, state facendo perdere all'Italia. (Applausi). Altro che difesa degli interessi della Nazione.
È vero che è ancora in fase sperimentale, ma alcune stime sul suo potenziale esistono già, sono fornite dalla Mosa Meat, ma anche da nostri ricercatori, ricercatori italiani dell'università di Trento. Tali stime dicono che sono necessarie tra le due e le dieci settimane per ottenere un prodotto cellulare completo e, poiché la crescita delle cellule è esponenziale, da un singolo ciclo produttivo sarà possibile coltivare 100.000 hamburger.
Ci vogliono diciotto mesi per allevare un bovino, come lei sa, signor Ministro, dal quale vengono ricavati circa 1.500 hamburger. Da un campione biologico di un grammo sarà possibile quindi produrre 10.000 chilogrammi di carne di manzo: ciò significa che stiamo guardando ad una potenziale prospettiva per cui, prelevando dei campioni di cellule da sole 150 mucche, si potrà soddisfare l'intera attuale domanda di carne. Questo è il mercato potenziale cui si sta guardando.
Quest'anno ci sono 156 startup mappate; soltanto nel 2021 erano 107. Anche questo indica una grossa crescita di questo settore. In Italia c'è una sola startup che si occupa di coltura cellulare, la Bruno Cell, che nel 2021 ha partecipato, insieme a un'azienda statunitense, a un bando dell'ESA, l'Agenzia spaziale europea, per esplorare la possibilità di utilizzare la carne coltivata nello spazio. Infatti, signori miei, le ambizioni umane di colonizzare la luna e di compiere viaggi su Marte sono fondate anche sulla possibilità di avere un costo affrontabile per trasportare le derrate alimentari e avere la possibilità di coltivarle in situ è qualcosa cui il settore aerospaziale sta guardando, un altro settore dal quale state coscientemente tagliando fuori l'Italia, nuovamente alla faccia dei patrioti. (Applausi).
Però, Ministro, c'è molto di più: io l'ho sentita addirittura parlare di volontà popolare. Allora, mi consenta, perché è chiaro che lei faceva riferimento a quella famosa petizione di soggetti direttamente interessati ad impedire lo sviluppo di questo settore. Ebbene, quella famosa petizione ha raccolto - sì - circa mezzo milione di firme, che però rappresentano il 30 per cento dei loro iscritti e lo 0,8 per cento della popolazione italiana. Quello che lei ha fatto e questo Governo ha fatto non è stato ascoltare la volontà popolare, ma è stata un'azione lobbistica istituzionale. (Applausi). Nient'altro che un'azione lobbistica istituzionale a danno di quelli che sono i veri interessi del futuro di questo Paese.
Ancora, questo provvedimento illiberale rischia di essere anche incostituzionale per due ragioni: per la violazione dell'articolo 9 e per la violazione dell'articolo 41 della Costituzione. L'articolo 9 della nostra Costituzione, comma 1, dice che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». Ho sentito sia lei, Ministro, che il presidente De Carlo affermare, a ragione, che in questo provvedimento non c'è alcun divieto di ricerca, ma se voi impedite - come fate con questo provvedimento - qualunque interesse di investitori pubblici e privati ad investire in questo tipo di ricerca, perché non c'è sbocco e non c'è il mercato per i prodotti di questa ricerca, voi la state soffocando. Quindi, affermare che non c'è il divieto, significa ancora una volta prendere in giro noi e anche i vostri elettori. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, non la voglio ovviamente interrompere, infatti l'ho fatta terminare. Non è una questione di tempi, ma quando lei usa il termine «lobbismo», devo ricordare, a lei come ad altri, che si assume la responsabilità delle sue affermazioni.
MAIORINO (M5S). Il lobbismo non è una associazione a delinquere, andiamo a vedere sul vocabolario. È perfettamente lecito, però va detto.
PRESIDENTE. Non andiamo fuori tema.
MAIORINO (M5S). Respingo il suo appunto, Presidente. Non è una parolaccia e non è neanche un crimine.
PRESIDENTE. Non apra un dibattito, poi avremo modo di riflettere. Diciamo che questa Presidenza interviene anche prima, non solo se c'è turpiloquio. Prosegua; le integro il tempo che le ho sottratto.
MAIORINO (M5S). Dicevo dell'articolo 41 della Costituzione, che - come noto - tutela l'iniziativa economica privata, che è libera. Ora è evidente che questo provvedimento sta invece stroncando l'iniziativa economica privata sulla base di un pregiudizio, perché non c'è alcuna dimostrazione scientifica che questo prodotto sia dannoso alla salute. Noi sappiamo che l'articolo 41 prevede che l'impresa privata è libera, purché non danneggi la salute e l'ambiente. Voi non potete affermare che lo faccia, quindi di fatto state impedendo la libera impresa nel nostro Paese.
Ancora, ciò che si sa di questo possibile prodotto è, anzi, che possa far bene all'ambiente, alla salute umana e al benessere degli animali; tutti gli indicatori vanno da questa parte e non il contrario, come affermate voi. Vedete, la vostra tattica ormai la conosciamo molto bene: voi accusate gli altri di essere ideologici, mentre non c'è nulla di più ideologico di questo divieto che ha - ribadisco - il suo unico fondamento in una politica di stampo "di interesse di pochi", perseguita in maniera metodica da questo Governo, a danno dei molti.
C'è un'altra verità che noi e anche voi conosciamo molto bene ed è che il settore zootecnico nazionale è responsabile del 70 per cento di tutte le emissioni derivanti dal settore agroalimentare e ogni anno alleva e uccide in Italia - io sono saltata dalla sedia quando ho letto questo dato, che confesso non conoscevo - 630 milioni di animali. Se voi pensate veramente che questo sia un sistema alimentare sostenibile significa che non avete presente davvero quali sono i dati reali.
Mi avvio alle conclusioni. Ho sentito durante questa surreale discussione in Aula la maggioranza vantarsi di essere all'avanguardia. Questa maggioranza è forse all'avanguardia, ma è all'avanguardia della retroguardia. Prendete in giro i vostri elettori promettendo di poter far tornare il mondo indietro a prima della rivoluzione tecnologica e a prima della rivoluzione industriale; probabilmente, ispirandovi ai vostri valori, vorreste tornare indietro anche a prima della Rivoluzione francese, prima che fosse sancita l'uguaglianza di tutti gli esseri umani e fossero definiti i diritti universali della persona. (Applausi).
Affermate - sto per terminare, ma questo è davvero importante per definire la cifra di questo provvedimento - che i consumatori vanno tutelati e non truffati, quindi volete imporre un vocabolario vietando l'utilizzo di alcune parole e segnatamente quelle che si riferirebbero a prodotti di carne e che non possono essere usati invece per prodotti a base vegetale. Vietare delle parole viene fatto soltanto in sistemi dittatoriali e retrogradi (Applausi); non viene fatto nelle democrazie avanzate. Questa è follia.
Aggiungo come nota quasi personale che bevo latte sintetico da venticinque anni, mi nutro di bistecche a base vegetale da quindici, e le mie analisi, facendo i dovuti scongiuri, sono perfette. Quindi mentite sapendo di mentire.
Voglio chiudere con un ringraziamento alla Lega antivivisezione italiana (LAV), alla Bruno Cell, ossia l'unica startup in Italia che sta studiando il processo di produzione della carne coltivata, e ai tanti, tanti docenti universitari che stanno dando il loro contributo perché, al di là della tossica cortina fumogena di fake news propalate da questo Governo che - quella sì - fa male alla salute di questo Paese (Applausi), gli italiani possano accedere a fatti e dati reali.
Il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, voterà decisamente contro questa vostra vergogna. (Applausi).
BERGESIO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGESIO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, c'è un attacco in corso al made in Italy a tavola e lo si evince anche da una parte dei senatori presenti in quest'Aula, che espone il nostro Paese a un rischio eccezionale e mai visto prima. Noi siamo in trincea e dobbiamo difendere in ogni modo la salute degli italiani e la nostra economia. Ricordo a chi non conosceva i numeri prima di oggi che la filiera zootecnica italiana vale 55 miliardi di euro e conta un totale di 550.000 addetti; non ci sono solo animali macellati, ma anche addetti che - lo ripeto - sono 550.000. Tutto questo viene messo a rischio da carne, latte e pesce sintetici.
Ricordo che, secondo un sondaggio Censis, l'84 per cento degli italiani si è dichiarato contrario all'idea di cibi prodotti in laboratorio: dalla carne, al latte, ai formaggi, al pesce. Ma il rischio esiste ed è alto, tant'è vero che recentemente la Food and drug administration americana ha sdoganato i polli sintetici, e l'EFSA potrebbe anche autorizzare entro la fine dell'anno in Europa i cibi prodotti dalla clonazione di cellule staminali. Inoltre, in Danimarca si sta introducendo il latte sintetico e in Germania sono pronti i pesci e il sushi realizzati in laboratorio. Il made in Italy a tavola, messo a rischio dalla diffusione del cibo sintetico, vale quasi quasi un quarto del prodotto interno lordo nazionale: 740.000 aziende agricole, 70.000 industrie alimentari, 330.000 realtà della ristorazione, 230.000 punti vendita al dettaglio e 10.000 agricoltori impegnati in Campagna Amica con la vendita diretta.
Per questo motivo condivido totalmente lo scopo del provvedimento fortemente voluto da questo Governo. Ringrazio il ministro Lollobrigida, il sottosegretario La Pietra, il sottosegretario D'Eramo e anche i due presidenti di Commissione Zaffini e De Carlo, che hanno affrontato con determinazione e capacità questo argomento (Applausi), perché vogliamo dichiarare l'Italia come la prima Nazione libera dal cibo sintetico, intervenendo precauzionalmente a livello nazionale per tutelare gli interessi legati alla salute delle persone e al patrimonio gastronomico e agroalimentare del nostro Paese. Ne sappiamo ancora troppo poco e lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di questi alimenti sintetici.
Lo scopo di questo disegno di legge sta tutto nell'articolo 2, che stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare e distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, in base al quale, se viene individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio.
Il provvedimento prevede anche sanzioni amministrative per chi viola questi divieti. Fondamentale è l'emendamento - lo dico all'Assemblea - del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, di cui sono firmatario e il cui primo firmatario è il collega Gian Marco Centinaio, che ha condiviso l'emendamento con tutto il Gruppo, per la messa al bando del meat sounding, ulteriore artificio utilizzato per avallare e diffondere l'impostazione che si sta facendo sempre più strada, cioè quella di confondere e ingannare i cittadini e dar loro l'impressione che finto equivalga a vero, convincendoli che stiano acquistando prodotti che contengono anche proteine di origine animale, quando invece non è così. Di conseguenza, gli italiani non troveranno più sugli scaffali dei nostri supermercati etichette con nomi fuorvianti, come bistecca di soia o di tofu, hamburger veg, mortadella vegana o altro. Con questa modifica si vieta infatti l'utilizzo di nomi che fanno riferimento alla carne e ai suoi derivati, per prodotti trasformati, che invece contengono esclusivamente proteine vegetali.
Con il nostro emendamento vogliamo assicurare il diritto ad una informazione corretta dei cittadini, per tutelare la loro salute e i loro interessi, ma riconosciamo e difendiamo anche il valore culturale, socio-economico e ambientale dei nostri prodotti zootecnici e delle imprese produttrici. Siamo convinti infatti che chi vende prodotti con etichette ambigue compie una concorrenza sleale e anche per questo, con la nuova norma, rischierà pesanti sanzioni. Le terminologie alimentari - lo dico anche perché c'è un'industria importante nel campo vegano, vegetariano, eccetera - sono fondamentali. Sappiamo bene che nel nostro Paese i prodotti a base vegetale sono ricavati da materie agricole comuni, come i legumi, i cereali, i semi o le verdure, o dalle loro proteine isolate. Sono prodotti con ingredienti ritenuti unanimemente sicuri da tutte le autorità preposte alla sicurezza alimentare e che nulla hanno a che fare con i cibi sintetici, da laboratorio o da insetti. (Applausi). Perciò tuteliamo questi prodotti, ma un'etichettatura corretta può salvare il tutto.
I cibi sintetici, poi, non sono cibi, ma sono "prodotti Frankenstein", ingegnerizzati e realizzati con processi più simili a quelli di produzione dei farmaci e come tali devono essere valutati e sottoposti quindi al medesimo processo di verifica, molto più approfondito di quello del novel food. È da mettere in conto che stava passando in Europa, sul piano ambientale, il tentativo di assimilare le stalle alle nostre fabbriche: in realtà è il cibo artificiale ad avere un ulteriore impatto negativo. Una ricerca dell'università della California ha infatti elaborato un dato statistico, secondo cui la carne sintetica produce una quantità di anidride carbonica, emessa per ogni chilogrammo prodotto, da 4 a 25 volte superiore alla carne bovina tradizionale. Inoltre la carne coltivata non solo emette più CO2, ma consuma anche più acqua, come è stato detto in precedenza, e usa più combustibili. Viene quindi da chiedersi perché l'Europa e anche una parte dei parlamentari del nostro Paese spingono così tanto sulla carne sintetica. I motivi per cui l'Europa sta facendo questo sono sostanzialmente due. Intanto alcune lobby produttive, tra le quali magnati e multinazionali, hanno puntato i loro investimenti in questo settore, che comincia con la carne e via via si estenderà a molte altre produzioni, che difendiamo con la nostra sovranità produttiva. Addirittura nei giorni scorsi abbiamo assistito a Facebook che ha bloccato la campagna informativa di chi parlava contro il cibo sintetico, dicendo che doveva utilizzare il termine "carne coltivata". Il secondo motivo è che questo tipo di produzioni rientra in una filosofia che è più vicina alla cultura angloamericana.
C'è un abisso tra i sistemi di valori legati al cibo, come ha detto bene prima il Ministro: da una parte, quello dei Paesi mediterranei, Italia in testa, dove il cibo fa parte della cultura nazionale: è una tradizione, un'identità, un piacere da condividere a tavola. Al contrario, nei Paesi anglosassoni il cibo è considerato esclusivamente per la sua utilità. Dirò di più: in certi Paesi al mondo veniva considerato, già negli ultimi anni, come una commodity.
Questo non va bene, perché così si toglie la territorialità, si toglie la capacità di essere vicino alla gente che il cibo lo produce e perché così non difendiamo più chi lavora per produrre cibo sano e genuino. Ecco perché ho iniziato il discorso affermando che il nostro Paese è in trincea, una trincea che va difesa dalle follie dell'Unione europea e dall'attacco dei grandi interessi che mirano solo al profitto.
Dobbiamo difendere il benessere dei cittadini e la nostra economia, di cui l'agroalimentare rappresenta una fetta importante, ma anche la nostra cultura, la nostra identità, la nostra storia, che altrimenti non verrà più difesa. A questo proposito, voglio citare Ippocrate: fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. È tutto qui.
Noi siamo di fronte a un bivio. Conosciamo i benefici della dieta mediterranea, del cibo vero, del cibo naturale, la medicina che da millenni si prende cura di noi italiani, mentre non siamo certo sicuri degli effetti del cibo sintetico. Allora sia chiaro che noi scegliamo la dieta mediterranea, perché questo è il nostro cibo. Ciò che deve indirizzare l'azione di chi siede in queste aule è la tutela del benessere della popolazione italiana e credo sia chiara la scelta che noi siamo chiamati a compiere. Ebbene, per la difesa della nostra cultura e delle tradizioni di tutti i cittadini italiani, il Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà a favore di questo provvedimento, che indica lo stop al cibo sintetico e al meat sounding. (Applausi).
FRANCESCHELLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signora Presidente, signor Ministro, innanzitutto ringrazio tutti i membri delle Commissioni. Il decreto-legge in esame, oggi rinominato in virtù anche di un emendamento proposto dal Partito Democratico ed approvato in Commissione, fa sì che noi abbiamo una riformulazione puntuale.
Il modello che noi vogliamo è la definizione esatta di ciò che facciamo, con una corretta definizione, non solo terminologica, ma che si deve riportare anche su tutte le etichette che definiscono le caratteristiche del prodotto. E come lo facciamo e lo chiediamo nell'etichettatura, dobbiamo farlo anche negli atti che siamo chiamati ad emanare.
Oggi più che mai, a fronte di una serie di fattori inerenti ad una più marcata globalizzazione del mercato, sia per quanto attiene alla vendita che alla produzione, si impone sempre con maggior forza, l'esigenza di migliorare il percorso della trasparenza sull'origine del prodotto, le sue qualità, i metodi di produzione, la sostenibilità, affinché ci sia la dovuta chiarezza e consapevolezza da parte del consumatore. Questo è uno strumento di valorizzazione dei nostri prodotti, perché i consumatori possono scegliere e scegliere consapevolmente ciò che sono chiamati a consumare.
Un principio, questo, che è condiviso dalle imprese e dai consumatori, che dimostrano una sempre maggiore, più attenta e crescente attenzione verso le filiere corte, alla qualità della produzione e alla sostenibilità ambientale. Il termine sostenibilità lo useremo spesso, perché è un elemento che dà valore ai prodotti e non è alternativo al prodotto stesso.
Si condivide il principio ricorrente di chi, giustamente, ritiene che l'attenzione agli aspetti immateriali del rapporto con il cibo, alle persone che ci sono dietro e che ci mettono la faccia, il lavoro e la fatica, alle caratteristiche organolettiche, all'equità della distribuzione dei margini economici lungo la filiera, ai territori e al rispetto degli ecosistemi, siano tutti aspetti ormai divenuti intrinseci nell'alimentazione umana in quanto tale.
Da qui non si torna indietro. Essi rappresentano valori condivisi dalla società in generale e non più la riserva simbolica di una nicchia ristretta di consumatori. Queste parole sono mutuate dal mondo agricolo, ma le facciamo nostre e credo che siano la luce e la via che dobbiamo perseguire nell'assunzione dei nostri provvedimenti.
Tutto ciò, del pari, non deve però comportare una diminuzione degli standard in materia di sicurezza alimentare e dei soggetti chiamati a garantirla. In questa materia, un ruolo fondamentale lo riveste l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Non ci si può sostituire a quest'autorità, a questi strumenti di controllo.
Nella fattispecie, ancora nessun dossier per la carne coltivata è stato depositato presso detto ente. La nostra posizione - lo voglio chiarire a nome del Gruppo - non è equivoca, ma è chiara e indiscussa ed è allineata anche con quella dei nostri amministratori, che condividono la ratio della norma. (Applausi). È la ratio indicata in tutti gli atti che sono passati dalle Commissioni, che è quella di sostegno alle produzioni locali, di filiera, tradizionali e sostenibili, le quali rappresentano la nostra storia, la cultura, la cucina, la tradizione dei nostri territori, i quali molto spesso, come già detto da altri, sono conosciuti nel mondo non solo per le bellezze storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche, ma anche per le loro produzioni. Tutto questo, però, non si contrappone a un'idea di futuro, di modernità dell'agricoltura e anche di evoluzione merceologica. Questo è il tema su cui spingere per valorizzare le produzioni, cioè far crescere la qualità e la sostenibilità della nostra agricoltura nella modernizzazione; le produzioni devono essere remunerate con il giusto prezzo per le imprese e per i lavoratori. Ci dev'essere una marginalità, oggi messa sempre più in discussione anche dall'andamento delle produzioni, conseguente ai cambiamenti climatici. Lo abbiamo detto durante la discussione sul provvedimento sull'agricoltore custode: la cerealicultura è un settore essenziale, che vive un momento drammatico a causa delle rese, dei prezzi, della speculazione; è un momento drammatico che vivono gli allevamenti, che vive il vigneto Italia, che quest'anno è falcidiato da gravi malattie che fanno sì che un simbolo, un valore, un prodotto e un fatturato siano veramente messi a rischio.
Ma com'è nato tutto questo? È nato dall'esigenza di valorizzare le nostre denominazioni di origine, che sono circa 850. Sono circa 300 i consorzi, nati decine di anni fa da persone che non avevano nemmeno una formazione culturale, ma che sentivano l'esigenza di stare insieme per valorizzare questi prodotti. (Applausi). Queste persone, con la loro unità di intenti, hanno portato avanti quella qualità, quell'idea, quel sogno che hanno fatto bene alle loro attività, ma hanno fatto bene anche ai nostri territori e oggi fanno sì che possiamo dire di essere fieri del nostro made in Italy.
Dobbiamo migliorare la filiera e molte sono le azioni da compiere, che elencherei, senza dover dettare la linea, ma solo a titolo di contributo: bisogna agire sulla cultura della nutrizione e del benessere alimentare, con un'educazione alimentare anche nelle scuole e nelle mense delle scuole, come avviene in molti Comuni, che vanno incentivati; bisogna operare sulla normativa, affinché sia rispettosa della trasparenza e della corretta informazione; bisogna operare sulla valorizzazione e promozione territoriale dei consorzi, perché ci sia sempre maggiore integrazione tra prodotto, territorio e cultura; bisogna esplorare i nuovi mercati e l'e-commerce, che ha salvato i nostri produttori anche nel periodo del Covid.
Per fare tutto questo, però, bisogna mettere a punto un piano infrastrutturale potente da calare sui territori, affinché tutte le imprese agricole siano messe nelle condizioni di dialogare con il mondo e non siano isolate e confinate all'interno dei loro poderi. (Applausi). Questo è un tema che solleviamo tutte le volte, è un tema di competitività che necessita delle risposte che noi speriamo possano essere date.
Bisogna lavorare sull'ammodernamento delle imprese agricole, sull'agricoltura di precisione e anche sulla ricerca. Il miglioramento passa dalla transizione ecologica, che migliori il benessere animale e favorisca gli allevamenti estensivi e l'agricoltura di qualità, tema che attiene molto alla ricerca e alla gestione delle immissioni. Ci sono molte startup che stanno anche avendo risultati innovativi e promettenti e vanno sostenute. Bisogna ridurre lo spreco del riuso delle acque reflue e non; bisogna sviluppare e migliorare le varietà, nel rispetto dell'autonomia varietale. Questo sarà un tema essenziale, perché dal miglioramento della resistenza idrica e dalla malattia delle varietà passeranno molte delle nostre sfide conseguenti anche alla necessità di adeguarsi ai cambiamenti climatici, che stanno creando condizioni spesso a noi sconosciute e che mettono in difficoltà i nostri agricoltori.
Bisogna passare dall'efficientamento delle aziende (è positivo il provvedimento sull'agrivoltaico), ma con dei limiti, perché non sia lo strumento per il consumo del suolo e la cementificazione dei suoli (Applausi) e non metta in discussione le scelte che i territori hanno fatto venti o trent'anni fa, quando hanno deciso di vivere la loro ruralità, il loro paesaggio, la loro storia e la loro cultura. Che non si acceda a queste misure per fare speculazione energetica, perché questo non sarà ammesso e non sarà possibile. (Applausi).
Bisogna valorizzare la biodiversità produttiva, valorizzando anche i settori che talvolta sembrano essere minori. Penso al tema degli impollinatori, magari residuale, ma essenziale per la vita dei nostri territori e delle nostre produzioni. Penso altresì al tema della ricerca meccanica e gestionale per l'agricoltura di precisione, al tema della ricerca nella medicina veterinaria e al tema dello sviluppo e della ricerca nel settore dei prodotti fitosanitari e degli erbicidi: quando la ricerca supererà gli attuali erbicidi (parliamo del glifosato e di altri), rispetto ai quali sappiamo tutti che sono in campo autorevoli ricercatori e moltissime risorse, potremo dire che potremo cambiare l'agricoltura e che andremo verso un'agricoltura più sostenibile anche nell'ambito biologico. (Applausi).
Dico questo perché nella stesura del testo in Commissione è mancata la parola «ricerca» (Applausi) e sono molto contento che dalla discussione parlamentare odierna, con gli interventi del Ministro, delle opposizioni e della maggioranza, questo tema sia uscito fuori e si sia fatta chiarezza. Noi però siamo legislatori e i legislatori traducono il loro voto nell'espressione legislativa, in una legge, i cui contenuti sono scritti, non rimangono negli intenti. Per questo, sarebbe stato opportuno lavorare in maniera più attenta, anche fermandoci, a un certo punto; talvolta, infatti, quando c'è un problema, noi in 9a Commissione siamo abituati a fermarci, riflettere e confrontarci, per poi ripartire. Pensando sempre di andare dritti senza mai volgere la testa a destra o a sinistra, a volte si rischia di prendere una strada che poi non porta il risultato sperato. Noi siamo stati collaborativi sul disegno di legge sull'agricoltore custode, perché ci crediamo: è quello il metodo di affrontare le questioni e le discussioni.
Per questo concludo il mio intervento dicendo che la ricerca è una parte dell'agricoltura, che non può esistere senza ricerca; allo stesso modo, la sostenibilità e l'ambiente sono parti dell'agricoltura, ma gli agricoltori sono essi stessi sentinelle dell'ambiente. L'agricoltura si deve avvalere anche di un piano di gestione faunistica, non distinguendo tra l'agricoltore e chi gestisce il sistema faunistico venatorio. Intendo dire che un sistema marcia bene se marcia unito, se non ci si divide e se sui provvedimenti talvolta ci si ferma, si fa un po' di chiarezza rispetto agli equivoci e si portano in fondo per il bene del Paese.
Per questo, con lo spirito che ci contraddistingue, concludo il mio intervento dicendo che il Gruppo Partito Democratico, come credo tutta l'Assemblea, è a fianco dei nostri agricoltori (c'è oggi e ci sarà sempre); esprimo quindi un voto di astensione, con la consapevolezza che un percorso potrà essere fatto, perché comunque la nostra agricoltura sia sostenuta, valorizzata nella sua storia, nella sua cultura, nella sua tradizione, nella sua biodiversità e nel valore che ci ha fatto dire di essere orgogliosi del made in Italy, grazie al lavoro delle donne e degli uomini che nel tempo ci hanno creduto e di cui oggi siamo beneficiari e dobbiamo essere custodi. (Applausi).
ZAFFINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAFFINI (FdI). Signora Presidente, ringrazio i ministri Lollobrigida e Schillaci, quanti hanno lavorato alla sintesi di questo testo legislativo; ringrazio altresì i numerosi consigli regionali e comunali che si sono espressi al riguardo.
Devo anche ringraziare, attraverso lei, signora Presidente, la collega Maiorino. Diciamo che, se non esisteva, bisognava inventarla, nel senso che il pericolo vero...
PRESIDENTE. No, senatore Zaffini.
ZAFFINI (FdI). Che ho fatto? Ho detto "grazie".
PRESIDENTE. Allora, intanto lei si rivolge alla Presidenza.
ZAFFINI (FdI). Ho detto "grazie" attraverso di lei, Presidente.
PRESIDENTE.Senatore Zaffini, gli spunti polemici, come lei sa...
ZAFFINI (FdI). Posso parlare? Posso spiegare, Presidente?
PRESIDENTE. Mi ascolti un momento. Colgo l'occasione per dire all'Assemblea che abbiamo tutto il tempo, che, come a tutti voi, viene reintegrato. Vorrei chiarire all'Assemblea che la polemica, ovviamente, fa parte del Parlamento e della discussione, quindi questa Presidenza ne è garante. Parlarsi però singolarmente o, in un qualche modo, denigrare componenti di quest'Assemblea non lo ammetto, né da parte sua, né da parte di nessun altro, tant'è vero che ho richiamato la senatrice Maiorino. Lei avrà quindi tutti gli argomenti e sicuramente la vis per introdurre la giusta polemica ed emozione nel suo intervento. La prego di continuare e la ringrazio anche.
ZAFFINI (FdI). Grazie, Presidente, perché posso continuare. Vorrei spiegare il motivo del mio ringraziamento.
Il problema per noi della maggioranza, collega Maiorino, è che, condividendo molto spesso in toto i provvedimenti che vengono dal nostro Governo, come questo, si perde l'energia necessaria per sostenere il dibattito in Aula, condividendo completamente il provvedimento. Ci viene quindi naturale considerare poi scontato il nostro intervento in Aula. I suoi interventi invece, collega Maiorino, che hanno un carico...
PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatore Zaffini, lei che è anche Presidente di Commissione.
ZAFFINI (FdI). Presidente, se lei mi fa parlare, io parlo. Se lei pensa che io debba dire quello che dice lei, allora mi fermo. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Zaffini, come sa, si può parlare. Si rivolga alla Presidenza e vedrà che tutto procederà benissimo.
ZAFFINI (FdI). Posso continuare? Non so: se qualcuno mi autorizza, continuo; grazie.
Dicevo dell'aggettivazione esasperata negli interventi che ho ascoltato: posso citare "oscurantisti contro il progresso", posso citarlo, sì? "Bloccate la ricerca scientifica" (questo ce lo dice il Gruppo dei Verdi, fra l'altro, quindi non è solo la Maiorino, ma anche qualcun altro); "oltraggio al Paese"; "un testo di ignoranza istituzionale" e, in chiusura della dichiarazione di voto, "il MoVimento 5 Stelle voterà contro questa vergogna".
Allora, Presidente, io capisco che lei tenti di tenere il dibattito in Aula possibilmente più su toni politici e meno su toni di insulto. Queste affermazioni sono però uscite dall'opposizione, non dai banchi della maggioranza e tanto meno dai banchi di Fratelli d'Italia. Quando io ringrazio, lo faccio sentitamente, perché ci dà modo, come maggioranza, di trovare gli argomenti e l'energia necessaria per sostenere il dibattito d'Aula. Quindi grazie di esistere, dicevo.
Ora, per riportare un attimino il dibattito sul necessario livello di cultura, ricordo a me stesso e ai colleghi che l'unico protocollo fino a qui approvato, quello della Food and drug administration (FDA) americana, quello dell'azienda Upside Food, è un protocollo di produzione di carne cosiddetta sintetica, o anche detta carne coltivata, perché consiste in una coltura cellulare che inizia con il prelievo di cellule muscolari e di fibroblasti da un animale vivo. Le cellule vengono fatte crescere per selezionare quelle più adatte a proliferare in cellule staminali, ovvero cellule che hanno una grande capacità di proliferazione e di trasformazione in tipi differenti di cellule, quali quelle muscolari. Per farle crescere, le si alimenta con un mezzo nutritivo, che è il siero fetale bovino, molto prezioso, in quanto contiene fattori di crescita, ormoni e chelanti. Va sottolineato che l'uso del siero fetale di vitello, passaggio chiave per la produzione industriale di questo protocollo, non è sicuramente un metodo cruelty free, cioè non è indolore per la sua estrazione, né rassicura sul rischio di trasmissione di malattie come quelle da prioni, impossibili da diagnosticarsi in vita. Per nutrire le cellule si aggiungono amminoacidi, acidi grassi, zucchero, oligoalimenti e sali. Nelle diverse fasi di coltivazione, vengono aggiunti tripsina di maiale, nonché antibiotici e antimicotici, allo scopo di prevenire contaminazioni batteriche e fungine. Infine, per raggiungere l'immortalizzazione delle cellule di pollo - perché questo protocollo attiene alla produzione di carne di pollo - viene introdotto un cisgene, cioè un gene negativo che fa parte del corredo genetico del donatore.
È evidente che siamo di fronte a un cibo molto processato, un "cibo Frankenstein", come ha detto un nostro collega, per la presenza di numerosi farmaci e additivi, la partecipazione di tre specie animali e, infine, l'introduzione di un gene.
Nel momento della lavorazione industriale è plausibile che il prodotto andrebbe a complicarsi ulteriormente, con la necessità di utilizzare diversi additivi per conseguirne il gusto e l'aspetto desiderati. I diversi passaggi evidenziano che possibili contaminazioni da parte di virus e batteri provenienti dalle fonti animali di origine oppure ambientali su un prodotto sintetico riprodotto in larga scala potrebbero ampliarsi a quantità impressionanti.
Ho dato lettura di questi dati tecnici e scientifici per illustrare ai colleghi che questo tipo di produzione va molto oltre quello che viene definito in Europa come nuovo cibo, perché è in realtà più un farmaco che un cibo: non a caso, il testo di legge è firmato dal nostro Ministro dell'agricoltura e dal nostro Ministro della salute.
Il principio di precauzione che ho sentito più volte evocare ci induce a raccontare correttamente questa formula di produzione e a rivendicare ad oggi - e qui tranquillizzo anche rispetto ad alcune affermazioni che venivano probabilmente pronunciate come accuse, vale a dire "testo bandiera" o "provvedimento ideologico" - la possibilità che il Governo e la maggioranza segnino un confine rispetto a quello che il nostro elettorato, cioè gli italiani, considerano giusto o sbagliato.
Questo processo di produzione, ad oggi l'unico validato dalle autorità competenti, non ci tranquillizza rispetto alla necessaria precauzione e rispetto al fatto che, viceversa, dobbiamo difendere le nostre produzioni nazionali - cosa che facciamo e che faremo - il nostro stile di vita, la nostra alimentazione, la nostra industria zootecnica ed agricola, nonché le nostre produzioni e il nostro interesse nazionale. (Applausi).
Quindi sì, è un testo bandiera; sì, è la nostra bandiera, che fa chiarezza rispetto a quello che reputiamo giusto - e su cui investiamo le istituzioni parlamentari per decidere sui provvedimenti adatti - e quello che reputiamo sbagliato.
Quello in esame è certamente un testo che attiene all'interesse nazionale e alla difesa delle nostre produzioni, così com'è vero che attiene alla nostra sicurezza alimentare.
Mi consenta, signora Presidente, di fare un parallelismo riguardo al dibattito, che parecchi dei presenti magari ricorderanno, sugli organismi geneticamente modificati. Tanti passaggi del dibattito odierno mi ricordano quello sugli OGM e sulla necessità di fare le pannocchie di mais lunghe un metro. Ricordo all'epoca gli interventi di autorevoli esponenti dei Verdi, come ad esempio, uno per tutti, Carlo Ripa di Meana, che fece un'autentica battaglia di vita contro gli OGM, perché giustamente difendeva le produzioni nazionali e la nostra capacità di stare nella nostra natura e nei nostri schemi di alimentazione.
Mi sorprende che oggi tutto questo sia ribaltato e che quel pezzo di politica e i rappresentanti di quel partito, che all'epoca giustamente difendevano la natura e il verde, oggi ci dicano che siamo oscurantisti e retrogradi e che fermiamo il processo. Ma quale processo? Scusate, il progresso. Io non lo reputo un progresso: un protocollo di produzione come quello che vi ho letto, che - lo ricordo - è l'unico oggi approvato dagli organismi regolatori mondiali, cioè la Food and drug administration, non è progresso, ma alta tecnologia alimentare; è ingegnerizzazione del cibo. Non ci appartiene o, quantomeno, non ci appartiene oggi, in questo momento storico. Non so domani quello che accadrà. Questa è una legge: se il progresso - che voi definite tale - veramente progredisce su percorsi maggiormente rassicuranti, che rispecchiano il principio di cautela, come per tutte le leggi essa sarà in quel momento riconsiderata e riaffrontata, ma ad oggi il quadro che ci si presenta è questo ed è altamente preoccupante.
Chiudo, dichiarando ovviamente il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ma anche ribadendo il ringraziamento, Presidente, nei confronti del ministro Lollobrigida, del ministro Schillaci e - attraverso lei - anche nei confronti della collega Maiorino. (Applausi).
PRESIDENTE. Abbiamo raggiunto l'allineamento retorico.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali».
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).(Applausi).
Onorevoli colleghi, in relazione ai lavori della 5a Commissione, sospendo i lavori fino alle ore 16,30.
(La seduta, sospesa alle ore 13,43, è ripresa alle ore 16,38).
Presidenza del presidente LA RUSSA
Seguito della discussione del disegno di legge:
(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (Relazione orale)(ore 16,39)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 755.
Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore.
Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.
Onorevoli colleghi, anche se la 5a Commissione permanente ha concluso i propri lavori, stiamo aspettando che venga effettuata la stesura materiale del parere.
Nel frattempo, la Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.0.200 (già 1.0.2) e 18.201.
Procediamo dunque all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 8.2 aumenta da 10 a 20 milioni, per gli anni dal 2023 al 2031, i fondi per monitorare gli ambienti chiusi sulla presenza del radon. Parliamo di scuole, di asili e anche di atenei e uffici. Provengo da una Regione in cui il radon è molto presente. Pertanto, trattandosi di un gas conclamato come cancerogeno, chiedo che si riveda la posizione riguardo a questo emendamento.
Perché - ci chiediamo - non attingere i fondi dalle cosiddette riserve speciali? Capisco sia un impegno finanziario pesante, ma qui si tratta di prevenzione nell'ambito della salute.
LOREFICE (M5S). Signor Presidente, colleghi, intervengo sull'emendamento 8.0.201, per il quale devo ringraziare il collega Scurria, che l'aveva presentato in Commissione, per poi essere «costretto» al ritiro, se posso usare questo termine.
Questo è un emendamento di buon senso.
PRESIDENTE.Senatore Lorefice, forse il termine «costretto» non è proprio il più adatto.
LOREFICE (M5S). Signor Presidente, mi rimetto alla sua clemenza per l'uso di termini impropri.
Questo emendamento tratta di Rete Natura 2000, creata anche a seguito di diverse direttive dell'Unione europea, e di come permetta di tutelare il grande patrimonio biologico della nostra Nazione.
Pertanto, questo emendamento ha un interesse di portata sicuramente nazionale, ma anche europea. D'altronde, signor Presidente, lei ci sta facendo fare una illustrazione preventiva degli emendamenti, senza che noi conosciamo ancora i pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Pertanto, non posso che limitarmi a un'illustrazione per grandi linee.
PRESIDENTE. Senatore Lorefice, mi scusi se la interrompo, ma voglio dirle che il Regolamento prevede che l'illustrazione avvenga prima che siano espressi i pareri da parte di relatore e Governo. Pertanto, ciò è normale e non vi è alcuna forzatura in tal senso.
LOREFICE (M5S). Signor Presidente, mi permetto di invitare i membri del Governo presenti, il ministro Ciriani e la sottosegretaria Castiello, che ci ha assistiti durante tutta l'attività di trattazione, a porre la giusta attenzione su questo provvedimento, anche se, trattandosi di un disegno di legge oneroso, attendiamo anche gli esiti della Commissione bilancio e del Ministero dell'economia e delle finanze sui profili di copertura. Riteniamo che il tema sia importante e che la maggioranza abbia l'opportunità di dimostrare con i fatti di tenere all'ambiente, alla natura e alla protezione degli ecosistemi. (Applausi).
MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, intendo illustrare il complesso degli emendamenti all'articolo 9-bis, che contiene una serie di norme particolarmente importanti che intervengono sull'annosa e complessa vicenda dell'ex Ilva, della quale ci siamo occupati non più di quattro mesi fa.
Devo dire che ci aspettavamo che il Governo presentasse un nuovo emendamento dopo il decreto di quattro mesi fa, ma non ci aspettavamo che questo avvenisse così presto e materializzando una serie di norme che oggi stiamo discutendo e che tra poco dovremo votare. Voglio mettere subito in evidenza che c'è un enorme problema di metodo, dal momento che non è possibile affrontare un tema così cruciale e per qualche verso drammatico come la vicenda dell'ex Ilva con un emendamento presentato all'ultimo momento dal Governo - dal ministro Fitto - con un tempo ridottissimo per poter presentare subemendamenti. E tutto ciò senza la possibilità di un reale confronto e di un reale coinvolgimento del Parlamento e, per esempio, della Commissione industria, che pure lungamente ha discusso di questo provvedimento qualche mese fa, e senza soprattutto alcun confronto con il territorio, con le istituzioni locali, con le organizzazioni sindacali, dell'impresa e con i cittadini.
Vi è, però, soprattutto un enorme problema di merito, perché l'emendamento dimostra ancora una volta, da parte del Governo, una totale mancanza di visione e un'assenza totale di politica industriale per un comparto fondamentale come quello della siderurgia. Insieme a questo, ancora una volta non viene compresa la dimensione del problema Taranto per poter determinare un processo industriale innovativo, un processo serio di transizione ecologica.
Devo ammettere, signor Presidente, che è sempre sgradevole citare sé stessi e io di solito non amo farlo. In questo caso, però, non posso esimermi, perché quattro mesi fa avevamo posto una serie di questioni che oggi si dimostra assolutamente vera. Mi riferisco al fatto che si trattava di un provvedimento di corto respiro che si limitava a stanziare risorse pubbliche di fronte a una situazione debitoria pregressa e però c'era il rischio di bruciarne ancora, per via di una gestione che ogni giorno appare più discutibile e inadeguata. Il decreto-legge di qualche mese fa - ricordo la discussione che ci fu in quest'Aula - avrebbe dovuto rappresentare per il Governo una svolta, la possibilità di una continuità aziendale. Tuttavia, alla luce di quello che stiamo vedendo e anche delle norme che oggi vengono presentate, la situazione è più grave di quella di quattro mesi fa: gli investimenti non ci sono stati e le scelte di allora oggi si sono rivelate un autentico fallimento. Noi allora avevamo proposto un percorso del tutto diverso, una soluzione alternativa e credibile rispetto allo scenario che si era venuto a creare.
Avevamo chiesto di presentare un accordo di programma anche per dare un riconoscimento pubblico legislativo alla sofferenza della vicenda che ha riguardato Taranto nel corso di questi anni. Ma quell'accordo di programma, che pure era stato evocato dal ministro Urso, è rimasto lettera morta. Avevamo chiesto un piano di investimenti che però non c'è stato, anzi si continua a ricorrere alla cassa integrazione. Avevamo chiesto di realizzare una nuova governance, ma non c'è stata neanche questa, e anzi con il decreto-legge in esame è stata rafforzata quella attuale. Avevamo chiesto di affrontare fino in fondo la sfida ambientale, perché elettrificazione e decarbonizzazione sono le strade che possono consentire a Taranto di ritornare centrale in Europa nella produzione di acciaio green.
Oggi, con le norme che sono state presentate, c'è il rischio di tornare indietro rispetto a tutto questo e di non affrontare quegli obiettivi di bonifica, di risanamento ambientale, di tutela della salute, di salvaguardia dei livelli occupazionali, di formazione dei lavoratori ai nuovi processi produttivi che sarebbe stato necessario fare.
Non solo. Allora avevamo chiesto di limitare lo scudo penale, anzi di evitarlo o almeno di limitare la sua ampiezza ai fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute. Con questi emendamenti quello scudo penale viene ampliato e viene reso possibile anche per le opere del piano di decarbonizzazione. Si tratta di un vero e proprio schiaffo alla città di Taranto e ai suoi cittadini.
Possiamo inoltre parlare di norme non concordate con il territorio, con le istituzioni locali, e che si configurano per quelle che sono, e cioè un accordo del Governo, forse un accordo del ministro Fitto con ArcelorMittal, esautorando completamente i ministri Urso e Pichetto Fratin che fino allora si sono occupati di questa materia (Applausi). Infatti, il piano per la decarbonizzazione viene centralizzato a Palazzo Chigi.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore. La invito a concludere.
MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, mi sembrava di avere dieci minuti.
PRESIDENTE. Vorrei pregarla di concludere il suo intervento in tempo per la commemorazione.
MARTELLA (PD-IDP). In conclusione davvero, la cosa più grave è che il piano per la decarbonizzazione venga assegnato alla società di gestione, e cioè a quel socio privato che tanto l'ha osteggiato. Sarebbe anche importante che il ministro Fitto prima o poi ci dicesse che cosa sarà del PNRR e se le risorse legate al piano di decarbonizzazione verranno spostate al fondo di coesione, perché, se così fosse, ci vorranno anni in più, almeno due, se le cose dovessero andare bene.
Concludo dicendo che noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che va ancora una volta nella direzione di correggere quello che il Governo ha proposto, perché vorremmo evitare che tutto questo si concludesse in un'ennesima occasione mancata, con il rischio di dover ritornare sulla questione. (Applausi).
Sul 31° anniversario dell'assassinio del giudice Paolo Borsellino
e degli agenti della scorta
PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Senatrici e senatori, oggi, a quest'ora, trentuno anni fa, Paolo Borsellino cessava di vivere. Paolo Borsellino, un grande eroe italiano, un uomo che ha dedicato la propria vita al bene della comunità nazionale, affrontando a testa alta la criminalità organizzata, senza mai tirarsi indietro, senza mai cercare ribalte mediatiche. Il suo insegnamento è patrimonio comune e rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per tutti coloro che credono nei valori della legalità e della giustizia. Quel 19 luglio del 1992, insieme a Paolo Borsellino, persero la vita anche gli agenti della scorta, servitori dello Stato: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, che è anche la prima donna della Polizia a perdere la vita in servizio.
Personalmente, per i valori che hanno sempre ispirato il mio impegno in politica e anche per il mio particolare attaccamento alla Sicilia, vivo quel 19 luglio come una profonda ferita, che non si rimargina. Ma sono certo che non è solo mio questo sentimento, il sentimento per un vile attacco al cuore dello Stato, di fronte al quale il nostro Paese seppe però trovare la forza di reagire con orgoglio, coraggio e dignità. Sono tanti i giovani che, da quel 19 luglio, da quella rabbia, da quell'indignazione, si sono avvicinati all'impegno civico per sconfiggere la criminalità in tutti i campi. Si rafforzò la convinzione che le mafie sono un cancro da combattere con determinazione, senza sconti, giorno dopo giorno.
Le idee di Paolo Borsellino devono andare avanti con il nostro impegno, con le gambe delle nuove generazioni. Quella di Paolo Borsellino è un'eredità pesante, ma importante, importantissima, che voglio riassumere con le sue stesse parole: «La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità».
Oggi con le nostre coscienze, con il cuore, con tutte le nostre storie di vita e di politica, pur diverse, sono certo, certissimo, che ci sentiamo tutti idealmente in questo momento presenti in via D'Amelio a onorare Paolo Borsellino. Sono esattamente trascorsi da pochi secondi i tempi, il minuto esatto in cui scoppiò quella tragica bomba, ed è in concomitanza di questo momento che vi prego di rivolgere un pensiero e osservare un minuto di silenzio per Paolo Borsellino e per tutti i caduti di mafia. (Il Presidente e l'Assemblea osservano un minuto di silenzio).
Vi ringrazio veramente di cuore. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 755 (ore 17,01)
TURCO (M5S). Signor Presidente, intervengo in merito a una serie di emendamenti che abbiamo presentato per cercare di correggere quanto proposto dal Governo: mi riferisco prettamente al tema e alla questione dell'Ilva.
Il Governo aveva già introdotto una serie di norme come lo scudo penale e un finanziamento di 680 milioni di euro senza pretendere garanzie, assicurando una continuità senza introdurre delle tutele ambientali e sanitarie.
In questo provvedimento, però, signor Presidente, il Governo si è veramente superato per una serie di ragioni, innanzitutto calpestando la Costituzione e dimenticando che ci sono due diritti costituzionali, il diritto alla salute e il diritto dell'ambiente, che vengono completamente schiacciati dal provvedimento nella sua interezza, calpestando altresì la dignità di un territorio che è stato considerato dall'ONU un territorio di sacrificio.
Con il provvedimento in esame, gettato lì, senza averlo condiviso prima con le istituzioni territoriali e sociali e senza la possibilità di discuterlo in maniera esaustiva nella Commissione competente, il Governo condanna per altri dodici anni a una produzione esclusivamente a carbone, aumentando peraltro la produzione sino a 8 milioni, attivando tutti gli altiforni e senza introdurre alcuna tutela ambientale e sanitaria.
Il Governo si supera tuttavia anche nell'ambito della reintroduzione dello scudo penale, perché va oltre quello che aveva già introdotto in termini di scudo penale sugli amministratori a marzo, ed estende lo scudo penale anche al dopo decarbonizzazione. Questa è una vera e propria assurdità: è come se la decarbonizzazione non servisse a nulla, dato che si introduce poi lo scudo penale anche per il periodo post-decarbonizzazione.
Il Governo però va oltre, signor Presidente, perché con questo provvedimento consente la continuità produttiva anche in caso di confisca e, quindi, il diritto a uccidere, sia per lo scudo penale, sia per la possibilità di proseguire la produzione anche quando termineranno i tre gradi di giudizio e ci sarà quindi la confisca dello stabilimento. Il Governo - lo ripeto - con questo provvedimento dà diritto a continuare a produrre e, quindi, a uccidere.
Sul tema poi della decarbonizzazione, signor Presidente, con questo provvedimento il Governo dimostra tutta la sua incapacità a gestire il PNRR, nel cui ambito erano stati destinati 1,2 miliardi alla decarbonizzazione dell'Ilva, che doveva essere realizzata entro il 2026. Con il provvedimento in esame chiaramente il Governo elimina dal PNRR la decarbonizzazione dell'Ilva e la definanzia.
Noi chiediamo due cose importanti al Governo: innanzitutto, come si andrà a finanziare la decarbonizzazione dell'Ilva, dato che il progetto di decarbonizzazione viene escluso dal PNRR e, in secondo luogo, quali saranno i tempi della decarbonizzazione, perché nel PNRR il territorio aveva la certezza che entro il 2026 la decarbonizzazione doveva realizzarsi.
Oggi, con questo provvedimento, abbiamo una doppia incertezza: non abbiamo più le risorse a disposizione (1,2 miliardi) e non abbiamo più i tempi della decarbonizzazione. Con questo provvedimento, Presidente, noi già prevediamo che il Governo concederà il riesame AIA (Autorizzazione integrata ambientale) che scadrà il 23 agosto. Con quel riesame noi stiamo dando la certezza che si produrrà solo ed esclusivamente a carbone.
In conclusione, ci sono altri due aspetti da considerare: non viene inserita alcuna tutela ambientale e sanitaria, perché anche con la decarbonizzazione noi non condizioniamo l'Autorizzazione integrata ambientale a una valutazione preventiva del danno sanitario e ambientale. Vi è poi il tema della giustizia, quello di aver depotenziato anche la magistratura. Vorremmo denunciarlo, perché in alcuni passi dell'emendamento governativo si toglie il potere alla magistratura di intervenire, laddove vi è una fabbrica che produce morte e malattia. Quindi, anche il conflitto di poteri tra Esecutivo e magistratura viene acuito con questo provvedimento, dando la possibilità allo stesso Presidente del Consiglio di andare a impugnare una sentenza della magistratura.
Per tutte queste ragioni noi abbiamo presentato una serie di emendamenti e ci auguriamo che vengano ascoltati e accolti dal Governo. (Applausi).
Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,07)
BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, sarò rapidissima nell'illustrare l'emendamento 12.200, che riguarda il potenziamento dell'organico dei Vigili del fuoco.
Con questo emendamento chiedo che venga posta attenzione alla situazione, in particolare delle isole minori della Sicilia, perché una quota di questo organico che verrà impiegato, assunto a tempo indeterminato, possa essere riservato alle isole minori della Sicilia che attualmente non dispongono di un presidio continuo sul territorio. Sto parlando di isole che si trovano anche a due ore e mezzo di navigazione che, non avendo a disposizione un presidio dei Vigili del fuoco per tutto l'anno, nei periodi in cui ne sono sfornite, rischiano veramente di essere abbandonate. Le popolazioni di quei luoghi rischiano di essere abbandonate a se stesse nell'affrontare emergenze per le quali non hanno la possibilità di rivolgersi a un presidio sul territorio. Tenuto conto che i periodi dell'anno in cui il presidio non è presente sono proprio quelli in cui le condizioni metereologiche sono particolarmente avverse, è facile immaginare in che situazione si potrebbero trovare gli abitanti dell'isola, quando per esempio vengono sospese le navigazioni per le condizioni del mare.
Vorrei quindi invitare il Governo e la maggioranza a valutare l'opportunità di riservare una quota del numero di Vigili del fuoco che verranno integrati per le isole minori della Sicilia. (Applausi).
ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 18.204 interviene su una modifica approvata in Commissione che introduce all'articolo 10 del testo unico sull'immigrazione il nuovo comma 1-bis, che dispone come contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata per gli stranieri che si presentino sprovvisti dei requisiti per l'ingresso sia ammesso il ricorso al TAR. L'emendamento riporta la giurisdizione sui restringimenti al giudice ordinario, come d'altronde è già oggi, perché così ha stabilito la Corte di cassazione a Sezioni unite nel 2014. La scelta del Governo verso il giudice amministrativo, che è il giudice della violazione degli interessi legittimi, invece che al giudice ordinario della sezione peraltro specializzata in materia di immigrazione del tribunale, non è corretta. Il respingimento può infatti avvenire anche nei confronti dello straniero titolare di diritti soggettivi di ingresso, quali: libertà di circolazione e soggiorno per i familiari extra Unione europea di cittadini dell'Unione, diritto di asilo, diritto di salute (per esempio, visti d'ingresso per cure mediche), diritto all'unità familiare. (Applausi).
L'emendamento 19.0.200, invece, riguarda il settore della vendita diretta a domicilio, che in Italia costituisce un comparto in continua espansione, capace di ritagliarsi un ruolo sempre più rilevante all'interno del tessuto economico e occupazionale italiano, con un fatturato nel 2021 di 2,64 miliardi di euro, per circa 700.000 incaricati. La direttiva n. 2161 del 2019 sulla protezione dei consumatori ha prolungato da quattordici a trenta giorni il diritto di recesso solo per i contratti conclusi durante visite a domicilio non richieste, attraverso pratiche commerciali o di vendita aggressiva o ingannevoli. Nel gennaio 2023, il decreto legislativo n. 206 del 2005 ha recepito nell'ordinamento italiano la citata direttiva e conseguentemente ha aggiornato il codice del consumo. Tuttavia, in fase di recepimento, il legislatore ha scelto di prolungare a trenta giorni il termine di recesso per tutti i contratti stipulati, nel contesto di visite a domicilio non richieste, senza alcuna distinzione rispetto alle modalità con cui questi sono svolti. È una scelta che va in senso contrario, quindi, sia al dettato europeo in materia, sia alle richieste unitarie di tutto il settore.
La proposta in esame, quindi, allinea le disposizioni nazionali a quelle europee, richiamando più chiaramente gli articoli del codice del consumo in materia di vendite aggressive e ingannevoli. Questo è un emendamento proposto dalla maggioranza. A noi è piaciuto e non abbiamo compreso perché non lo si voglia più votare da parte della maggioranza, visto che amplia i diritti dei consumatori. (Applausi).
DURNWALDER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signor Presidente, vorrei riformulare il mio emendamento 22.4 e uniformarlo agli emendamenti 22.201 e 22.202.
NATURALE (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G25.200.
Questo ordine del giorno va su una linea parallela a quella del Governo nel voler difendere il made in Italy in campo ortofrutticolo, in quanto il settore è fortemente penalizzato dalle importazioni e da una contrattazione sfavorevole al primo produttore agricolo, che vede spesso, anzi quasi sempre, purtroppo, i prezzi di vendita non riuscire a coprire nemmeno i costi di produzione.
Ne parliamo sempre, ma è necessario vedere l'interesse e l'intenzione del Governo a risolvere in qualche maniera delle problematiche ormai da tutti riconosciute. In questo ordine del giorno si puntualizza quali sono gli interventi auspicabili, come un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli alle piattaforme commerciali, favorendo gli accordi con la grande distribuzione, necessari per far sì che il prezzo possa essere equo per tutta la filiera. Quindi, parlare di filiere significa parlare anche del loro controllo, affinché il prezzo e gli utili siano distribuiti in maniera equa su tutta la filiera. Altrimenti la produzione va a discapito della qualità, della sostenibilità ambientale e anche della copertura e della coltivazione dei campi, perché si tratta di una professione che può essere facilmente abbandonata, visti i cambiamenti climatici e le continue perdite di raccolto, che portano davvero a non avere un reddito nemmeno basilare per coprire i costi di produzione.
Per valorizzare la produzione nazionale è necessario dunque tener conto di questi aspetti. Quindi è pratica sleale anche lasciare i produttori agricoli alla mercé del mercato internazionale, che non vede garantiti i costi, anche per la manodopera differente e i costi di gestione, che in Italia sono superiori rispetto all'estero. Occorre inoltre favorire l'integrazione di attività caratterizzate dalla prossimità territoriale, per evitare costi inutili di trasporto, anche per rispetto dell'ambiente.
Il mio è un suggerimento al Governo, che spero voglia accogliere questo ordine del giorno, per dare un segnale importante al settore primario. (Applausi).
Sulla grazia concessa dal Presidente egiziano a Patrick Zaki
SENSI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, è arrivata in questo istante la notizia alle agenzie che il presidente egiziano al-Sisi avrebbe proceduto al conferimento della grazia per Patrick Zaki. (Applausi. L'Assemblea si leva in piedi).
Signor Presidente, vorrei esternare la gioia, se posso, di tutto il Senato per questo risultato e vorrei ringraziare tutti coloro che si sono adoperati in questi anni, mesi, giorni e nelle ultime ore perché tale esito avvenisse. Ci tenevo quindi a rappresentarlo al Senato. (Applausi).
TERZI DI SANT'AGATA (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TERZI DI SANT'AGATA (FdI). Signor Presidente, desidero, a nome di Fratelli d'Italia, associarmi con ogni calore a questa grande notizia, che è arrivata - come ha detto il senatore Sensi - grazie all'impegno, soprattutto, di tantissime persone, organizzazioni non governative, associazioni, opinione pubblica, che sono quelle che hanno poi sostenuto, da sempre, anche la conclusione, purtroppo troppo tardi, della vicenda che ha riguardato il nostro connazionale mai dimenticato, neanche per un secondo, Giulio Regeni.
Vorrei, in particolare, rivolgere un segnale di forte, attento e doveroso riconoscimento all'azione svolta dal Governo italiano, dal Governo del presidente Meloni, in questi mesi, e nelle ultime ore, che certamente fa seguito a un'azione diplomatica attenta, spesso non compresa (anche con la volontà di non comprendere), ma che, con la sobrietà e la riservatezza con cui si portano avanti le vere azioni negoziali, ha portato a un tale risultato.
Era da qualche giorno che si parlava di questo segno di grazia. Adesso si sgombra un'enorme nuvola nei rapporti fra Italia ed Egitto. Ed è veramente con grande soddisfazione che il Gruppo Fratelli d'Italia sottolinea l'importanza di un passo da parte egiziana così decisivo, ma così condiviso, senza clamori, senza battere pugni sul tavolo, senza alzare troppo le voci, ma facendosi valere in modo serio e determinato nei rapporti fra Stati, nei rapporti fra Governi. È una situazione questa che rischiava di creare delle difficoltà per il ruolo e la difficile presenza del nostro Paese nel Mediterraneo orientale e che finalmente si è risolta e non possiamo che compiacercene.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, voglio unire la voce del nostro Gruppo a quella di tutti gli altri dell'intero Senato e credo del Paese, perché tutta l'Italia è stata in pena e in pensiero per Patrick Zaki, un ragazzo egiziano che correva dei rischi serissimi nel suo Paese; certamente un ragazzo che abbiamo tutti in qualche modo adottato, le cui sorti non erano più soltanto un puro fatto di politica interna nel quale non ci si poteva intromettere. Era sicuramente interesse dell'Italia, volontà dell'Italia che fosse restituito alla sua vita, alla sua famiglia, alle persone che gli vogliono bene e anche alla sua Università di Bologna.
Voglio riconoscere anch'io il lavoro del Governo e soprattutto il lavoro della Farnesina, il lavoro dei diplomatici della Farnesina che sempre, qualunque sia il Governo, di destra o sinistra, si distinguono sempre per essere tra i migliori del mondo. Voglio ringraziare personalmente l'ambasciatore Quaroni e tutto il suo team al Cairo, che hanno seguito il caso.
Voglio dire, però, che certamente questa soluzione positiva migliora e alleggerisce i rapporti tra Italia e l'Egitto, che sono stati colpiti - diciamocelo chiaramente - dalla sentenza improvvisa di ieri, uno schiaffo in faccia al nostro Paese. Questo, però, non deve far rallentare il lavoro perché si giunga alla verità per Giulio Regeni. (Applausi).
Non pensino il presidente al-Sisi e l'ambasciata egiziana qui a Roma che questo esito positivo, del quale ovviamente ci compiacciamo, abbia risolto anche l'altra questione, perché la necessità di giustizia per Giulio Regeni è importante. È importante che finalmente gli atti della procura di Roma siano recapitati a chi li deve ricevere e che il percorso della giustizia non si fermi.
Quindi, ben tornato Patrick, ma giustizia per Giulio Regeni. (Applausi).
PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, anch'io, a nome del mio Gruppo, esprimo la felicità per questa notizia. Abbiamo seguito, nella scorsa legislatura, come Commissione per i diritti umani, il caso di Patrick Zaki; abbiamo avuto modo di parlare anche con il nostro ambasciatore in Egitto e abbiamo cercato di essere di aiuto nella gestione di questa difficile vicenda, anche perché è stato veramente difficoltoso coniugare la necessità di mantenere accesi i riflettori con quella di non urtare la sensibilità di un Paese che poteva sentirsi per questo messo sotto attacco.
Oggi, quindi, si conclude questo percorso, anche se effettivamente di situazioni come quelle di Zaki ve ne sono molte a livello mondiale e sono convinta che la Commissione per i diritti umani, nel momento in cui riavvierà il proprio lavoro, cercherà di portare il proprio contributo per far sì che i diritti umani possano essere rispettati in ogni parte del mondo. (Applausi).
LICHERI Ettore Antonio (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LICHERI Ettore Antonio (M5S). Signor Presidente, anche a nome del MoVimento 5 Stelle mi unisco alle felicitazioni per questa bellissima notizia che vuol essere il compimento di una lunga corsa. È quindi giusto plaudire a chi ha tagliato il traguardo, ma è giusto plaudire a un Paese intero, che in tutti questi anni, fin dal primo giorno di detenzione, ha adottato questo ragazzo. (Applausi). Penso all'ambasciatore Michele Quaroni, al quale veramente dobbiamo dedicare un applauso, perché ha lavorato veramente di fino, come ha detto il presidente Terzi di Sant'Agata. (Applausi). Penso anche alla Commissione per i diritti umani, alla nostra senatrice Montevecchi, che aveva veramente portato avanti e sostenuto la causa di Patrick Zaki. Credo che questo sia uno di quei casi in cui un Paese intero si unisce laddove c'è un'ingiustizia e dove questa viene cancellata proprio dall'unità del Paese. (Applausi).
CRAXI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, intervengo anch'io per ringraziare la nostra diplomazia che, con il suo lavoro svolto in silenzio ma con efficacia - perché in casi del genere non aiuta il clamore della stampa - è riuscita in questo risultato.
Vorrei anche rivendicare l'azione della Commissione esteri e difesa del Senato, che è andata in missione in Egitto qualche mese fa. (Applausi). Era con me il vice presidente Licheri e abbiamo indicato agli egiziani esattamente questa strada. Ringraziamo il Governo egiziano per la saggia decisione presa.
Provo ad aggiungere una riflessione. Molto spesso noi occidentali dimentichiamo che per quei Paesi i diritti umani significano accesso all'acqua, alle cure e all'alimentazione e dimentichiamo che vi è una distanza abissale fra il livello di sviluppo di quei Paesi e quello del nostro. Talvolta ci rivolgiamo a quei Paesi con una certa aria di supponenza, cercando di spiegare loro come gira il mondo. Credo, però invece che, se ci sedessimo al loro fianco, facendo un lavoro graduale, come quello svolto con grande intelligenza dalla nostra diplomazia, riusciremmo a ottenere il rispetto dei diritti umani che chiediamo. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, anche noi del Gruppo Verdi e Sinistra ci associamo alla contentezza per questa notizia. Vorrei anch'io ringraziare la diplomazia che ha lavorato per un tale risultato.
Detto questo, però, credo sia molto importante anche il fatto che in questi anni molti di noi non hanno mai mollato la presa sul tema e hanno continuato a portare avanti la battaglia, facendo in modo che Patrick non si sia mai sentito solo. Questo ce lo ha detto lui stesso e, quindi, va ricordato.
In momenti del genere molto spesso tutti gioiamo e ci uniamo ed è un fatto importante. Questo risultato, però, è frutto di una battaglia che è stata portata avanti e che deve continuare, perché non bisogna mai dimenticare che quello stesso Governo e quello stesso Presidente non ci hanno dato la possibilità di dare una giusta risposta a quanto è avvenuto rispetto all'uccisione di Giulio Regeni. Noi dobbiamo quindi continuare a chiedere giustizia e verità e per questo sottolineo l'importanza del fatto che oggi quest'Assemblea, che si unisce per la bella notizia, debba mantenere l'unità per continuare la battaglia perché giustizia sia fatta, in particolare per la famiglia Regeni. (Applausi).
BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, intervengo brevemente per ringraziare tutto il Parlamento e in particolare l'opposizione per questa bella pagina di unità nazionale e parlamentare, per il riconoscimento dato a questo Governo per aver portato avanti e realizzato il sogno di riportare a casa Patrick Zaki.
Vorrei altresì ringraziare il collega Scalfarotto per aver ricordato il caso di Giulio Regeni; purtroppo ieri qualche "voce dal sen fuggita" aveva dato la colpa della sentenza contro Patrick Zaki al Governo italiano, ma oggi la risposta migliore l'ha data il momento di unità nazionale registrato in Parlamento. (Applausi).
MUSOLINO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSOLINO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signor Presidente, anche io a nome del Gruppo per le Autonomie mi unisco all'espressione di soddisfazione e contentezza per il provvedimento di grazia nei confronti di Patrick Zaki. Rivolgo altresì un grande ringraziamento alla diplomazia italiana, che ancora una volta ha dato una grande prova di sé nella capacità di tessere i rapporti, di mantenere salda l'attenzione e la concentrazione, fino ad arrivare a un risultato tanto atteso quanto a volte anche insperato, proprio perché le condizioni della detenzione avevano fatto temere il peggio e poi invece ci sono stati, per fortuna, gli arresti domiciliari fino al provvedimento finale.
Ringrazio, ovviamente, anche il Presidente egiziano per il provvedimento adottato che arriva a un giorno dalla condanna e ciò significa che sostanzialmente Zaki non farà carcere e anche questo è importante.
Non posso tuttavia non osservare, anche facendo seguito all'intervento della senatrice Craxi, che i Paesi del Nord Africa sono la nostra naturale controparte, sono dei partner commerciali importanti, sono strategicamente rilevanti sull'asse del Mediterraneo. Con loro dobbiamo cercare sempre di più di ragionare e discutere di diritti umani, ma anche di politiche commerciali, di strategie sui flussi migratori e quindi lavorare sinergicamente con loro per lo sviluppo del Mediterraneo, nel rispetto dei diritti di tutti. (Applausi).
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,32)
CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, naturalmente in attesa della ufficializzazione di quanto ci è stato comunicato tramite agenzie e dei commenti che spettano innanzitutto al Presidente del Consiglio e al Ministro degli affari esteri, non posso che aggiungermi ai sentimenti di felicità, di sollievo e di compiacimento che sono stati espressi nell'Aula del Senato da tutti i Gruppi parlamentari.
Questo che si profila è il ritorno a casa di un ragazzo a cui tutti abbiamo tenuto ed è un grande successo del Governo, ma in realtà anche degli Esecutivi precedenti, di tutti coloro che hanno lavorato per la soluzione di questo caso umanitario. (Applausi). Ringrazio pertanto quanti, in particolare del corpo diplomatico, non hanno mai smesso di lavorare in silenzio, con grande tenacia e continuità. Se sarà confermato, come speriamo, questo è un grande successo del Governo, ma in realtà dell'Italia e del Paese intero.
Auspicando ancora una volta che questa notizia possa essere presto ufficializzata e confermata anche attraverso i canali diplomatici, aspettiamo - se lo vorrà - presto Patrick Zaki in Italia. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza si associa ai sentimenti di soddisfazione espressi da tutti i Gruppi, augurandosi che le vicende abbiano il più concreto e rapido epilogo nel senso delle notizie che ci sono pervenute.
La Presidenza esprime anche apprezzamento per l'azione che certamente sia i Governi precedenti che l'attuale Governo, con il presidente Meloni e il vice presidente Tajani, hanno svolto per assicurare un tale risultato.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 755 (ore 17,35)
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.200.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Garavaglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.0.200 è improponibile.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-bis, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-bis.0.200, presentato dalla senatrice Valente e da altre senatrici, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-bis.0.201, presentato dalla senatrice Valente e da altre senatrici, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-bis.0.202, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.2 e 8.3 e parere favorevole sugli emendamenti 8.200, 8.0.200, se riformulato secondo le indicazioni della 5a Commissione, e 8.0.201, se riformulato come l'emendamento 8.0.200 (testo 2).
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.200, presentato dal senatore Matera e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Sull'emendamento 8.0.200 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato ad alcune modifiche, accolte dal presentatore. Su questo stesso emendamento il senatore Scurria ha chiesto di poter aggiungere la propria firma.
Anche sull'emendamento 8.0.201 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato a una riformulazione che lo modifichi nella versione dell'emendamento 8.0.200 come riformulato. Chiedo al presentatore dell'emendamento 8.0.201, senatore Lorefice, se intende accogliere la proposta di riformulazione.
LOREFICE (M5S). Sì, signor Presidente.
PIRRO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRRO (M5S). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'emendamento 8.0.201 (testo 2).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.200 (testo 2), presentato dai senatori Zanettin e Scurria, identico all'emendamento 8.0.201 (testo 2), presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.200, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, fino alle parole «presente codice";».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.201.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.202.
LOREFICE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOREFICE (M5S). Signor Presidente, vorrei invitare i colleghi a leggere questo emendamento, che abbiamo già discusso ampiamente in Commissione.
Tale emendamento va a impattare soltanto su quelle zone che sono classificate come zona scolastica e zona residenziale urbana, come previsto dal codice della strada, nonché su quelle aree nelle quali sono presenti ospedali e attività sanitarie in genere.
Pertanto, rispetto ai due precedenti che avevano un impatto più ampio, specialmente in quelle viabilità cosiddette di scorrimento (quelle previste dal codice della strada a 70 chilometri orari), questo emendamento fa venir meno anche le osservazioni portate dal Governo e dalla Sottosegretaria per appoggiare o avvalorare la contrarietà.
Invito quindi i rappresentanti del Governo a valutare con attenzione questo emendamento, solo per la parte della lettera b-bis), perché stiamo parlando di ridurre non solo la velocità, ma anche le emissioni inquinanti alla cui riduzione ricordo che l'articolo in questione è legato. La procedura di infrazione va a impattare in particolare in aree del Nord Italia, come la Pianura Padana; parliamo nello specifico di qualità dell'aria in prossimità di scuole, ospedali e edifici di culto, dove ci sono bambini. L'impatto sulla salute delle persone è generale, ma in questo caso parliamo di istituzioni scolastiche, anche scuole primarie, dove ci sono dei minori.
Pertanto, vi chiedo se è possibile rivedere o accogliere l'emendamento 9.202, o proporre eventuali riformulazioni che possano rendere accoglibile la nostra proposta. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.202, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-bis, già illustrati, sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9-bis.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-bis.200, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «commi 1».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9-bis.201.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-bis.202, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, fino alle parole «lettera a)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 9-bis.203 a 9-bis.205.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.206, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-bis.207, presentato dal senatore Turco, fino alle parole «medesima lettera;».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9-bis.208.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.209, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, identico all'emendamento 9-bis.210, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.211, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.212, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.213, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.214, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.215, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.216, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-bis.217, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «numero 2)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9-bis.218.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.219, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.220, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.221, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.222, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19-bis.223, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19-bis.224, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori, identico all'emendamento 19-bis.225, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.226, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.227, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.228, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.229, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.230, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.231, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.232, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.233, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.234, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.235, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.236, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.237, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.238, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.239, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori, identico all'emendamento 9-bis.240, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.241, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.242, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.243, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori, identico agli emendamenti 9-bis.244, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, e 9-bis.245, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.246, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.247, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, identico agli emendamenti 9-bis.248, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, e 9-bis.249, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.250, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.251, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.252, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.253, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.254, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.255, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.256, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.257, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, identico agli emendamenti 9-bis.258, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori, e 9-bis.259, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.260, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.0.200, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.0.201, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10, ad eccezione dell'emendamento 10.0.200, sul quale il parere è favorevole, con la seguente richiesta di correzione formale del comma 6 dell'articolo 10-bis. Si chiede, cioè, di inserire la frase: «al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto» in luogo di: «al più tardi entro la data di pubblicazione del decreto-legge convertito con la presente legge».
CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Chiedo al primo firmatario dell'emendamento 10.0.200. senatore Bergesio, se accetta la richiesta di correzione formale testé illustrata dal relatore.
BERGESIO (LSP-PSd'Az). Sì. signor Presidente.
MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo di poter prendere visione della modifica apportata.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta e invita gli Uffici a far pervenire a tutti i Gruppi il testo della correzione formale richiesta sull'emendamento 10.0.200.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dal senatore Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.200 (testo corretto).
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle all'emendamento 10.0.200 (testo corretto) e per ringraziare i presentatori e chi ha redatto il testo, che in qualche modo agevola la risoluzione di un problema annoso che tutti ben conosciamo. (Applausi).
PRESIDENTE. La modifica, quindi, è stata opportuna.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.200 (testo corretto), presentato dal senatore Bergesio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, già illustrati, sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, riguardo agli emendamenti 11.2, 11.200, 11.201, 11.202 e 11.203, c'è un invito al ritiro oppure il parere è contrario. Si tratta di una materia che è stata già oggetto di un emendamento presentato in 4a Commissione e sostenuto da sei Gruppi politici e che quindi il relatore ritiene definitivo, come la soluzione migliore per risolvere il problema.
PRESIDENTE. Anche la 5a Commissione ha fatto delle osservazioni nel parere su questi emendamenti.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Mi pare che il parere della 5a Commissione andasse proprio in questo senso. In ogni caso, lascio a lei la verifica, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sugli emendamenti 11.202 e 11.203 la 5a Commissione comunica che il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 11.200 e 11.201, ai quali evidentemente la stessa Commissione dà un parere non ostativo.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, è proprio questo il senso del parere che ho testé espresso.
PRESIDENTE. Lei sostiene che è stato già approvata in un'altra sede una proposta recante un principio analogo.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. In 4a Commissione è stato approvato un emendamento sottoscritto da sei Gruppi politici e dunque vale quell'emendamento.
PRESIDENTE.L'invito al ritiro è quindi dovuto al fatto che il principio sarebbe stato già affermato da un emendamento che è stato approvato.
Poiché non ho modo di verificarlo in questo momento, do credito alle parole del relatore, e poi i presentatori decideranno se ritirare o meno i propri emendamenti.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
LOMBARDO (Az-IV-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, intervengo solo per fare un po' di chiarezza.
Il relatore chiede di ritirare gli emendamenti e noi ritiriamo le proposte 11.2, 11.203 e 11.8 con l'avvertenza che a volte l'ottimo rischia di essere nemico del bene. Pertanto, per salvaguardare la riformulazione che prima veniva citata e che - lo ricordo - è stata approvata all'unanimità da parte di tutti i Gruppi, noi ritiriamo la richiesta che a nostro avviso andava fatta - poi lo spiegherò in dichiarazione di voto - e cioè di anticipare al 2023 e al 2024 il risultato buono che noi abbiamo raggiunto nella riformulazione.
Noi ritiriamo quindi gli emendamenti come richiesto e ovviamente auspichiamo, in una sorta di patto tra gentiluomini, che allo stesso modo la maggioranza proceda a ritirare i propri emendamenti.
PRESIDENTE. Il senatore Lombardo ha quindi ritirato l'emendamento 11.2. Chiedo pertanto ai presentatori se accolgono l'invito al ritiro degli emendamenti 11.200 e 11.201.
BUCALO (FdI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.200.
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.201.
PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, intende accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento 11.202?
MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, noi non ritiriamo l'emendamento 11.202, perché nel racconto fatto dal Presidente della 4a Commissione, che è anche relatore, manca una parte. Mi trovo inoltre a dovermi esprimere - lo dico già in anticipo al presidente Calandrini - sul commento rispetto alle riformulazioni che la 5a Commissione ha fatto degli emendamenti 11.202 e 11.203.
Procedo con ordine. È vero che tutti i Gruppi hanno presentato emendamenti su questa materia, che è il tentativo di provare a mettere ordine al personale precario Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). È anche vero, però, che non tutti i Gruppi hanno seguito le stesse indicazioni, né hanno raccontato le stesse soluzioni delle vicende che vive il personale Afam. Noi siamo stati contenti, quando il Governo ha proposto una riformulazione, partendo dagli emendamenti del senatore Lombardo, che però comprendevano anche il testo presentato dal Partito Democratico a prima firma del senatore Verducci, che da tempo segue la questione, e che erano completamente diversi dalle proposte di altre forze della maggioranza. A noi, però, è andato bene perché, partendo dal testo del senatore Lombardo, si è arrivati a una riformulazione che abbiamo considerato accettabile, a patto che - e questo il Presidente relatore lo sa - il relatore si impegnasse in un ulteriore emendamento, che poteva trovare l'accordo di tutte le forze politiche, che è quello nella versione degli emendamenti 11.202 e 11.203.
Noi abbiamo presentato quei testi per precauzione, facendo un ragionamento del seguente tenore: è vero che il relatore ci ha promesso che avrebbe fatto il possibile, ma tutto può succedere. Ora è successo quello che noi non avremmo mai voluto vedere: da un accordo fatto, e quindi da un tentativo di lavorare insieme in Commissione, si è arrivati a un'ottima sintesi, rispetto alla quale mancava un piccolissimo traguardo in merito all'efficacia a partire dall'anno scolastico 2023-2024. A questo punto, ci troviamo con la bella sorpresa non solo di non avere l'emendamento del relatore su questo tema, ma di avere anche parere contrario sul testo; inoltre, la Commissione bilancio ha riformulato gli emendamenti 11.202 e 11.203 sulla base di altri due emendamenti che sono diversi dagli accordi che erano stati fatti.
Allora, io penso che al netto di tutto - e apprezzo le parole del collega Lombardo, che vuole portare a casa il risultato, e lo comprendo, perché nel testo il risultato c'è - esista anche una correttezza quando si lavora insieme, perché abbiamo bisogno di fidarci gli uni degli altri. Questa correttezza noi ve l'abbiamo manifestata, ma da parte vostra non c'è stata. (Applausi). Anzi, c'è stata una duplice scorrettezza, e mi dispiace dirlo. Quindi, non ritiriamo l'emendamento. (Applausi).
PRESIDENTE. È una sua facoltà, ovviamente.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.202, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 11.203 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.6, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.9 (testo 2), presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 11.8 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.10, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.11, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.1 e 12.200.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MALPEZZI (PD-IDP). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, si tratta di un emendamento che dà un incremento di dotazione al personale dei Vigili del fuoco. Ora, io penso che questo tema sia caro a tutti; c'è un'infrazione in corso anche su questo. Il Governo in questa direzione avrebbe dovuto fare uno sforzo. Ritengo che l'emendamento sia molto importante e dimostri anche l'impegno che il Governo vuole mettere a favore delle forze dei Vigili del fuoco. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 12.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
BEVILACQUA (M5S). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, vorrei solo ricordare che, con il voto contrario a questo emendamento, state dicendo "no" ai cittadini delle isole minori della Sicilia a un presidio permanente sulle loro isole, che per questioni di logistica sono nettamente svantaggiate in caso di emergenza. Non essendoci un presidio costante sull'isola, quella popolazione la abbandoniamo a se stessa. Quindi, prendetevi le responsabilità di questo voto contrario. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.200, presentato dai senatori Bevilacqua e Lorefice.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.0.2 e 13.0.1.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.0.2, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, fino alle parole «"31 dicembre 2026"», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 13.0.1.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1 (testo corretto), presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, fino alle parole: "2023-2024»;", su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 14.3 e 14.200.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.6.
MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, questo emendamento a me preme molto e avrei pensato di trovare una grande alleanza tra tutte le forze politiche presenti in Senato, perché è semplicissimo.
Esso prevede di sostituire le parole «le predette scuole statali e paraggiate» con le seguenti: «le scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione».
L'articolo al quale la proposta emendativa fa riferimento, infatti, cerca di rispondere all'infrazione sulla ricostruzione di carriera dei docenti, che ha un percorso molto tortuoso e che il Governo non sana, dimostrando purtroppo, con la bocciatura anche dei due emendamenti precedenti, non solo di non volerlo sanare, ma anche di andare incontro ad altre infrazioni. Ha infatti stabilito che la ricostruzione della carriera del personale della scuola avverrà secondo regole che vanno a toccare i diritti acquisiti, perché si cambia completamente il calcolo. Non so se è stato considerato quale sarà il costo di tutti i ricorsi che verranno fatti, ma di questo parleremo.
L'emendamento in realtà chiede che anche le scuole paritarie - non sono le scuole pareggiate, perché il termine "pareggiate" è precedente alla legge n. 62 del 2000, che ha istituito la parità - vengano inserite a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione, facendo godere agli insegnanti delle scuole paritarie o che hanno prestato servizio anche nelle scuole paritarie gli stessi diritti riconosciuti agli altri insegnanti in termini di ricostruzione di carriera.
Se la maggioranza vota contro questo emendamento, che modifica una dicitura che - lo ripeto - non c'è più, perché le scuole pareggiate sono un'altra cosa dal 2000 in avanti, si certifica che le scuole paritarie sono di serie B, non volendo che possano godere dei diritti riconosciuti dalla legge n. 62 del 2000. (Applausi).
Siccome il tema è complicato, avevo chiesto in Commissione di poterlo approfondire, offrendolo alla maggioranza, di cui conosco la sensibilità. Posso dire infatti che, quando siamo stati capaci di lavorare insieme, anche nelle leggi di bilancio, abbiamo costruito proposte emendative comuni e trasversali.
Mi chiedo dunque per quale motivo non ci sia ora la volontà di modificare questo termine, inserendo tutte le scuole certificate all'interno del sistema nazionale di istruzione; diversamente, rischiamo altri ricorsi, ma, soprattutto, una classificazione tra scuole che non penso sia più accettabile.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.7, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.201, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.10, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 15.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, abbiamo un altro elemento di grande criticità: all'interno di questo provvedimento si cerca di sanare un'ulteriore infrazione in cui è incorsa l'Italia. È l'infrazione che riguarda il bonus docente che era stato attribuito solo al personale di ruolo e non al personale precario.
Che cosa ha detto l'Europa? Attenzione: noi dobbiamo riconoscere tutti gli insegnanti esattamente allo stesso modo. Questa - ve lo dico - era una riflessione che era nata anche quando abbiamo approvato la legge n. 107 del 2015, cosiddetta buona scuola, senza che ce lo dicesse nessuno. E avevamo istituito questa norma, la cosiddetta carta docente, che garantisce 500 euro ad ogni docente per l'autoformazione. Avevamo detto di partire dal personale di ruolo, anche perché - prevengo qualsiasi critica - siamo stati gli unici che hanno assunto personale di ruolo docente per 100.000 unità: il più grande piano di assunzione.
Oggi l'Europa ci dice che è necessario che i 500 euro vengano dati anche al personale precario. Cosa fa il Governo? Non considera tutto il personale precario, ma considera quello che è sulle cattedre libere dal 1° settembre al 31 agosto, non considerando invece tutti i docenti che fanno supplenza anche dal 1° settembre al 30 giugno, e sono tante cattedre e tanti lavori che potremmo considerare completi e per tutto l'anno scolastico.
Allora, penso che la maggioranza anche qui, onde evitare nuovi ricorsi e nuovi contenziosi e quindi di dover far pagare il Paese, dovrebbe appoggiare questo emendamento e votare a favore.
CALANDRINI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, vorrei chiarire un aspetto alla collega Malpezzi, perché conosce la stima che ho nei suoi confronti. Ha detto però un'inesattezza rispetto al tema della Commissione.
Sono saltato in un certo senso dalla sedia quando ha detto che la 5a Commissione non si può permettere di riformulare. Non è corretto quello che lei ha detto.
Stavo rileggendo il resoconto: noi abbiamo espresso sugli emendamenti 11.202 e 11.203 parere non ostativo condizionato, ex articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 11.200 e 11.201, ma la riformulazione si accetta in Aula, perché la nostra Commissione dà solo pareri finanziari. Quindi, non è corretto dire che la 5a Commissione ha consentito la riformulazione degli emendamenti, perché le ricordo che noi siamo in sede consultiva e non referente. Quindi, non possiamo toccare nulla in quella Commissione. Questo per chiarezza anche rispetto ai colleghi, altrimenti si rischia di dire cose che poi non sono vere nella realtà. (Applausi).
MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Lei era intervenuta. Si è riaperta una discussione sull'articolo 11. Se vuole può parlare un minuto, ma comprenda che è un po' irrituale sia parlare dell'articolo 11, sia che lei riprenda la parola.
MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola anche se si tratta di un altro articolo.
Comprendo il presidente Calandrini, che ha voluto precisare e ha chiesto il tempo di avere il resoconto.
Presidente Calandrini, magari colga l'occasione per ascoltare non dico me, ma quanto è stato detto in Aula quando si è parlato di questi emendamenti. Si trattava di due emendamenti rispetto ai quali ci veniva chiesto di riformulare le nostre proposte emendative, e quindi con una condizionalità ad avere il nulla osta, qualora fossero stati riformulati in quel modo. Sono due emendamenti completamente diversi. Lei può dirmi "non lavoriamo nel merito", ma non era accettabile questo tipo di interpretazione qui in Aula non da lei, ma da chi avrebbe dovuto dirci come mai non ha presentato l'emendamento in quanto relatore. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.4, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.200, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.2, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 18.201 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.202, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.203, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.204, presentato dalla senatrice Rojc.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.4 (testo 2), presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.5, presentato dalla senatore Rojc e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.6, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 18-bis, già illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 18-bis.200.
PRESIDENTE.Relatore, a questo punto, per non complicarci la vita, le chiedo anche il parere sull'emendamento riferito all'articolo 18-ter, già illustrato.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 18-ter.200.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18-bis.200, presentato dalle senatrici Malpezzi e Rojc.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18-ter.200, presentato dalle senatrici Malpezzi e Rojc.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 19, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 19.0.200 e parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G19.200. (Commenti).
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, sull'emendamento Scurria, trasformato in ordine del giorno, il Governo dà un parere favorevole, previa riformulazione dell'impegno, di cui do lettura: «a valutare l'opportunità di prevedere forme sempre più avanzate di tutela dei consumatori da pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli».
PRESIDENTE. Il presentatore accetta la riformulazione dell'ordine del giorno. (Commenti). L'ordine del giorno è pubblicato nell'annesso: penso che lo abbiate anche voi, colleghi.
MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Senatrice Malpezzi, vuole intervenire sull'ordine del giorno o sull'emendamento?
MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, voglio intervenire sull'ordine del giorno.
Può essere che mi sfugga qualcosa e quindi mi rimetto alla somma conoscenza dei meccanismi del Senato e del Regolamento. In Commissione, l'emendamento del senatore Scurria l'abbiamo fatto nostro, dopo che la maggioranza non lo ha ritirato, avendo avuto il parere contrario. Non riesco a capire come questo emendamento possa essere diventato un ordine del giorno del senatore Scurria e, quindi, mi rifaccio eventualmente a meccanismi che mi sfuggono e chiedo scusa. Non riesco però a capire come mai questo sia diventato un ordine del giorno di un senatore che quell'emendamento - mi spiace dirlo - non l'aveva più, perché non lo aveva ritirato e trasformato in ordine del giorno. Mi affido però alla grande conoscenza dei meccanismi regolamentari della Presidenza.
SCURRIA (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCURRIA (FdI). Signor Presidente, intervengo solo per spiegare, anche se penso che il relatore lo abbia già fatto.
C'è l'emendamento 19.0.200, a prima firma della senatrice Malpezzi, e quindi penso vada in votazione. Dopodiché, c'è un ordine del giorno, a firma mia e di altri senatori. Questo è tutto.
PRESIDENTE. Con una riformulazione chiesta dal Governo.
SCURRIA (FdI). Signor Presidente, la riformulazione è stata chiesta e accettata.
PRESIDENTE. C'è stata anche una riformulazione ed è una procedura assolutamente consueta.
MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Senatrice Malpezzi, non può diventare un dibattito tra me e lei.
MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, non voglio risultare antipatica e petulante, ma non riesco a capire: l'ordine del giorno Scurria è figlio di quale emendamento? Noi in Commissione non abbiamo avuto la riformulazione? È stato presentato qui l'ordine del giorno, a partire da quale emendamento?
PRESIDENTE. Non è la trasformazione di un emendamento, ma è un ordine del giorno.
MALPEZZI (PD-IDP). Presentato per l'Assemblea.
PRESIDENTE. È un ordine del giorno presentato per l'Assemblea: si può fare. È stato stampato e distribuito nell'annesso e penso che lei ce l'abbia. È una facoltà che abbiamo, come parlamentari.
MALPEZZI (PD-IDP). Su un emendamento che oggi è presente nel fascicolo, che il presentatore, dopo il parere contrario del Governo, non ha ritirato, perché non ha fatto in tempo a trasformarlo in ordine del giorno in quella sede? Quindi voterà contro il suo emendamento e voterà un ordine del giorno?
Era per capire e per essere lineari: ora c'è linearità.
PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, per la Presidenza si tratta di un ordine del giorno ammissibile, che non deve essere figlio per forza di cose di un atto o di un emendamento della Commissione, perché l'Assemblea fa il suo esame. C'è stato un parere, il Governo ha anche condizionato il parere favorevole a una riformulazione che il presentatore ha accettato. Quindi, in termini parlamentari è una procedura assolutamente corretta; poi l'Assemblea decide.
MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, ha parlato tutte le volte che lo ha chiesto e anche di più.
LOMBARDO (Az-IV-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Il senatore Lombardo, su questo punto, ha chiesto di parlare solo adesso.
LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, devo intervenire, altrimenti sembra che la senatrice Malpezzi racconti una cosa della quale non siamo stati testimoni.
Il punto politico è che qui non abbiamo un ordine del giorno presentato al posto di un emendamento. Abbiamo semplicemente un ordine del giorno che viene presentato in Aula. Il punto politico che stava segnalando la senatrice Malpezzi è che il proponente dell'emendamento voterà probabilmente contro il suo stesso emendamento. Questo è semplicemente un punto politico, perché era un suo emendamento che è stato presentato nel testo. È solo per dare chiarezza rispetto a quello che è avvenuto in Commissione.
PRESIDENTE. Senatore Lombardo, lei dovrebbe avere imparato che l'ordine del giorno è cosa diversa da un emendamento, perché è un auspicio, la cui formula è: «impegna il Governo a valutare l'opportunità»; poi, il Governo ha posto delle condizioni.
È un qualcosa di molto diverso: un conto è un emendamento e un conto è un ordine del giorno. Altrimenti non avremmo, nel Regolamento, la distinzione tra emendamenti e ordini del giorno, che hanno una valenza meno incisiva degli emendamenti. Ci sono la formula «a valutare l'opportunità» e poi la riformulazione: insomma, credo che tutti sappiamo che gli ordini del giorno sono cosa diversa dagli emendamenti; dopodiché, siamo qua nell'esercizio della nostra attività e non per spiegare il Regolamento.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.200 (testo 2), non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.200, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 22.4, 22.200, 22.201 e 22.202 hanno tutti lo stesso obiettivo di migliorare ed estendere il programma di metanizzazione verso i piccoli centri e comunità montane che possono essere in difficoltà.
Il parere è favorevole per tutti e quattro gli emendamenti, con la riformulazione che li rende identici.
PRESIDENTE. Quindi, il parere è favorevole a tutti gli emendamenti, nel testo riformulato. Mi par di capire che al momento solo il senatore Durnwalder abbia accettato la riformulazione per l'emendamento 22.4.
Chiedo agli altri presentatori se accettano la riformulazione nel senso indicato dalla Commissione bilancio.
SATTA (FdI). Signor Presidente, la accetto.
DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, forse non ho capito e mi sbaglio io, ma l'emendamento 22.201 era stato approvato in Commissione e, quindi, sono gli altri che si sono uniformati.
PRESIDENTE. Quanto lei sta dicendo è corretto, per cui adesso dobbiamo stare attenti a cosa mettiamo in votazione per far sì che testi analoghi siano realmente analoghi. Quindi, il suo emendamento è già conforme alla modifica auspicata.
Il senatore Zanettin ha già manifestato di accettare l'invito alla riformulazione dell'emendamento 22.202.
A questo punto, per far capire all'Assemblea e a ciascuno di noi cosa stiamo facendo, essendo state accettate queste riformulazioni, abbiamo dei testi identici. In questo caso posso porre in votazione gli emendamenti 22.200 (testo 2), 22.4 (testo 2), 22.201 e 22.202 che risultano identici per effetto dell'accettazione della riformulazione da parte dei presentatori.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.200 (testo 2), presentato dal senatore Satta e da altri senatori, identico agli emendamenti 22.4 (testo 2), presentato dal senatore Durnwalder, 22.201, presentato dal senatore Dreosto e da altri senatori, e 22.202, presentato dal senatore Zanettin.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.200, presentato dal senatore Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.201, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, identico all'emendamento 24.202, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.9, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.203, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, identico all'emendamento 24.204, presentato dal senatore Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.19, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, identico all'emendamento 24.20, presentato dal senatore Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24-ter, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24-ter.200, presentato dal senatore Basso.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24-ter.201, presentato dal senatore Basso.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 25, già illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno G25.200?
NATURALE (M5S). Sì, signor Presidente, insistiamo per la votazione.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.200, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 25-bis.0.200 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione finale.
DE POLI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE POLI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, colleghi, oggi all'esame dell'Assemblea c'è un importante provvedimento che a una prima lettura può risultare poliedrico e omnibus, ma in realtà è uno strumento normativo estremamente utile per l'Italia. Parliamo del decreto-legge salva infrazioni che - come si evince dal nome stesso - ha l'obiettivo di scongiurare o quantomeno ridurre le procedure di infrazione già avviate da parte dell'Unione europea nei confronti dell'Italia e di evitare l'apertura di nuovi procedimenti rispetto a quelli già esistenti. Ringrazio il Ministro e il Governo che hanno proposto questo provvedimento che abbiamo esaminato in Commissione nelle ultime settimane.
Al momento le procedure di infrazione contro l'Italia attualmente in essere sono 82; con il decreto-legge in esame si interviene per chiudere otto processi di infrazione ed evitarne altri 12. Le procedure sulle quali si interviene afferiscono a diverse materie. Per questioni di brevità non spetta al sottoscritto citarle tutte, ma vorrei evidenziarne solo alcune: dalle agevolazioni in materia di imposta di registro per l'acquisto della prima casa, per cui varrà il criterio non più di cittadinanza, ma di residenza, alla disciplina del personale volontario a tempo determinato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle disposizioni che riguardano le modifiche al codice della strada. In questa fattispecie, fra l'altro, si prevede che Regioni e Province autonome, sentiti i prefetti, possano disporre la riduzione della velocità nelle strade extraurbane, nei tratti che attraversano centri abitati o in prossimità di queste. Viene inoltre data ai Comuni la possibilità di stabilire il tempo di permanenza massima nelle zone a traffico limitato (ZTL).
Sono queste le misure su cui vorrei soffermarmi e che certamente vanno nella direzione di ridurre lo smog e quindi di migliorare la qualità dell'aria. Siamo di fronte a una rivoluzione culturale. Come ha pubblicamente detto il ministro Pichetto Fratin, si modifica il codice della strada non solo per motivi di sicurezza stradale, ma anche - come in questo caso - per ragioni legate alla tutela dell'ambiente.
Un altro dispositivo normativo sempre in materia di ambiente è quello che prevede divieti sugli abbruciamenti dei residui agricoli proprio per limitarne l'impatto sulla qualità dell'aria.
Se non fossimo intervenuti con il presente decreto-legge, l'Italia avrebbe rischiato un nuovo deferimento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea e purtroppo al pagamento delle relative sanzioni.
Cambiando completamente settore, alcune disposizioni previste dagli articoli 11, 14 e 15 riguardano rispettivamente il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle istituzioni AFAM, il riconoscimento per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola immesso in ruolo dall'anno scolastico 2023-2024 e l'estensione del riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, per un importo di 500 euro a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale sul posto vacante e disponibile. Sono norme che rappresentano un passo in avanti nella giusta direzione, una prima risposta importante per il personale del comparto della scuola, in ottemperanza alle disposizioni europee.
Concludo il mio intervento con un passaggio sullo sport. Siamo ben consapevoli di quanto l'attività sportiva svolga un ruolo chiave nelle nostre comunità come strumento di crescita oltre che di promozione del benessere e di uno stile di vita sano. Colleghi, come sapete, una disposizione prevista dal decreto-legge in esame modifica una norma della legge di bilancio: gli utili delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) non concorreranno a formare il reddito imponibile IRES o IRAP, a condizione che gli stessi utili siano destinati allo sviluppo di attività statutarie non commerciali. Credo sia un passo in avanti importante, anche perché - come ha detto il ministro per lo sport e i giovani Abodi - lo sport è la difesa immunitaria sociale delle nostre comunità (Applausi) ed è il migliore antidoto per promuovere inclusività e benessere sociale.
Inoltre, con questo provvedimento fra l'altro si stabilisce - e questa, a nostro avviso, è una novità di estremo rilievo - una metodologia di lavoro a livello istituzionale, attraverso il coordinamento con l'Unione europea e un confronto preventivo con la Commissione, che evita l'apertura di procedure di infrazione.
Per queste ragioni, come Gruppo Civici d'Italia-UDC-Coraggio Italia-MAIE, annunciamo il nostro voto favorevole. (Applausi).
CUCCHI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCHI (Misto-AVS). Signor Presidente, Governo, colleghi, credo che oggi stiamo perdendo l'ennesima occasione per sanare alcune criticità, seppure vi siano degli elementi positivi che, come Alleanza Verdi e Sinistra, non disconosciamo.
Per esempio, l'articolo 11 tratta delle disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (procedura di infrazione n. 2014/4231). Si tratta di una norma particolarmente attesa, in quanto prevede il pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo sia del personale amministrativo che del personale docente. Con tali modifiche, a decorrere dal 14 giugno 2023, a tutto il personale che abbia svolto servizio a tempo determinato o in un ruolo inferiore per più di quattro anni tale servizio deve essere valutato per intero e non per i due terzi, per la parte eccedente i quattro anni. Naturalmente il provvedimento non riguarda eventuali arretrati degli anni precedenti, per i quali la strada rimane quella del contenzioso.
Inoltre, è disposta l'estensione dell'imposta di registro agevolata prima casa per l'acquirente che si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o lavorava prima del trasferimento.
Novità, inoltre, ci sono anche nel settore dello sport. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali.
Tuttavia, risulta non ancora centrato il diritto di veder riconosciuta, al personale degli enti di ricerca, l'anzianità di servizio pre-ruolo svolta anche con contratti atipici. Pertanto, sarebbe stato opportuno modificare il provvedimento, senza alterare la finanza pubblica, prima della legge di bilancio, impegnandosi subito per le stabilizzazioni.
Avevamo chiesto, come altri Gruppi, di prevenire il probabile avvio di ulteriori procedure di infrazione attraverso la progressiva stabilizzazione del personale precario con almeno tre anni di servizio, tenendo altresì conto - da un lato - delle modifiche in tema di reclutamento previste dall'istituzione dell'abilitazione artistica nazionale e - dall'altro - delle notevoli responsabilità organizzative attribuite alle singole istituzioni AFAM.
Abbiamo chiesto che la carta di 500 euro l'anno prevista per l'aggiornamento dei docenti fosse concessa anche al personale docente a tempo, non distinguendo tra docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (termine del 31 agosto) e docenti con supplenza annuale su posto non vacante, ma di fatto disponibile fino al termine delle attività didattiche (termine del 30 giugno). Si tratta di oltre 130.000 posti, la maggior parte dei quali attiene ai contratti conferiti su posti dati in deroga sul sostegno, che sono in continuo aumento. Pertanto, al fine di evitare ulteriori discriminazioni e conseguenti contenziosi, crediamo sia necessario estendere il beneficio della carta elettronica a tutto il personale docente con supplenza annuale, sia esso su posto vacante, sia esso su posto non vacante, ma disponibile fino al termine delle attività didattiche. Ricordiamoci, colleghi, che gli insegnanti sono gli eroi del nostro tempo e non è giusto continuare a non valorizzarli.
Non ultimo, abbiamo chiesto che la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del sito dell'Ilva di Taranto rimanessero in seno al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (non più della transizione ecologica) e non alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I criteri di valutazione ambientale andrebbero definiti dal Ministero dell'ambiente e andrebbe rafforzato il finanziamento economico del processo di decarbonizzazione, che resta fermo al limite di 150 milioni di euro.
L'assenza ancora una volta di risposte certe, con la previsione di risorse e l'adeguamento dei fabbisogni per realizzare le stabilizzazioni nella pubblica amministrazione, non può che vederci in totale disaccordo.
Pertanto annuncio il voto contrario del mio Gruppo sul provvedimento in esame. (Applausi).
LOMBARDO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, ci troviamo ormai in pochi a discutere la conversione in legge di un decreto importante sotto vari profili e sotto diversi punti di vista.
Perdonatemi se, prima di entrare nel merito del provvedimento, farò un preambolo sul metodo. Non solo purtroppo ci troviamo davanti all'ennesimo decreto-legge e all'ennesima decretazione d'urgenza che comprime le prerogative di quest'Aula e della funzione dei parlamentari, ma lo strumento principale perché l'Italia si adegui agli obblighi derivanti dall'Unione europea esiste ed è la legge, secondo quanto prevede la stessa legge n. 234 del 2012.
Pertanto, come ribadito dal presidente della 4a Commissione Terzi Di Sant'Agata, mi auguro che il Governo si prenderà l'impegno di adottare la legge europea e la legge di delegazione europea, evitando la decretazione d'urgenza quando bisogna adeguarsi a degli obblighi europei. (Applausi).
Andiamo adesso nel merito del provvedimento, un provvedimento corposo che riguarda 38 articoli, di più dei 27 originali. Ci sono diverse cose positive, altre meno.
Innanzitutto con questo provvedimento noi chiudiamo diverse procedure di infrazione e di pre-infrazione e ci adeguiamo anche a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, riportando l'Italia a metà classifica dal punto di vista dei Paesi che si adeguano agli obblighi europei. Si tratta quindi di un passaggio importante e meritorio. Cito però il collega, senatore Filippo Sensi, quando in Commissione ha detto che è un provvedimento lardellato di discrezionalità politica.
Dico questo perché in Commissione più volte ho chiesto al ministro Pichetto Fratin e al ministro Fitto come mai sia stata scelta la chiusura di alcune procedure di infrazione e non di altre. Scelte di questo tipo dovrebbero essere fatte sulla base non solo di ciò che è possibile chiudere attraverso un negoziato, ma anche della gravità delle infrazioni, alle quali ricordo che, ex articolo 260 del TFUE, alla dichiarazione di doppia condanna segue il pagamento da parte dell'Italia di sanzioni pecuniarie per mancato adeguamento agli obblighi europei. Su questo arriverò poi nella parte delle conclusioni a come - a mio avviso - dovrebbe essere legata invece la fase discendente, che è quella della quale stiamo parlando, con la fase ascendente, ma lo dirò alla fine.
Che cosa c'è dentro questo provvedimento? Ci sono tante cose. Ci sono temi come quello dell'Ilva, sul quale mi limito a dire che è la terza volta in nove mesi che il Governo interviene sull'Ilva e, siccome ogni volta che il Governo ha detto che era la volta risolutiva, suggerirei di avere un po' di precauzione quando si tratta dell'Ilva (Applausi), perché probabilmente con questo provvedimento non chiuderemo la procedura, o meglio chiuderemo la procedura, ma forse non risolveremo il tema che purtroppo riguarda tante persone.
Come Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope abbiamo votato contro un provvedimento che chiedeva la limitazione della velocità a 20 chilometri orari, massimo 30, e sapete perché lo abbiamo fatto? Quando si insegue l'ideologia green, si rischia di fare una cosa che non va, né per la tutela ambientale, né per la sicurezza delle persone. (Applausi).
Abbiamo votato a favore dei Vigili del fuoco e sarà difficile per la maggioranza spiegare perché il voto invece è stato contrario su un emendamento della senatrice Malpezzi.
Abbiamo votato a favore di un emendamento dei giudici onorari, perché non è possibile che persone che svolgono la funzione giurisdizionale, pur non avendo vinto un concorso da magistrato ordinario, quindi col titolo di giudici onorari, non abbiano riconosciute le tutele in termini di maternità, di paternità e di profili pensionistici. Questa è una vergogna. (Applausi).
Ma vorrei concentrare l'attenzione su due provvedimenti che mi stanno molto a cuore. Il primo riguarda il tabacco riscaldato: siamo soddisfatti che in sede di Commissione politiche europee del Senato sia stato sciolto il nodo relativo alla norma sul tabacco riscaldato per l'estensione del divieto di immissione sul mercato di prodotti con aromi caratterizzanti. È bene recepire correttamente le indicazioni dell'Unione europea, ma perché è importante farlo per noi? Questo ha un notevole impatto per la manifattura e l'agricoltura italiana. Ricordiamo che nella filiera agroindustriale del tabacco riscaldato made in Italy lavorano 40.000 persone, per la realizzazione di prodotti altamente innovativi, con un forte radicamento su territori che conosco molto bene, perché questo stabilimento si trova a Valsamoggia e ho presenziato alla sua inaugurazione quando il Presidente del Consiglio era Matteo Renzi.
C'è un'altra norma sulla quale voglio soffermare la mia attenzione e lo faccio rivolgendomi ai portavoce dei precari dell'alta formazione artistica e musicale che sono qui e ci stanno ascoltando, perché è un impegno che mi sono preso con loro e che ho cercato di portare avanti al massimo delle mie capacità. Qual è il tema, signor Presidente? L'Unione europea ci dice che non possiamo abusare di un contratto a tempo determinato, evitando la stabilizzazione di persone che lavorano nell'alta formazione artistica e musicale. Cosa abbiamo ottenuto? Voglio ringraziare pubblicamente il presidente della Commissione Giulio Terzi di Sant'Agata, le senatrici della maggioranza che sono presenti qui in Aula, anche la senatrice Bucalo e tutte le persone che sono intervenute. Quando ho detto prima che a volte l'ottimo è nemico del buono, volevo dire che noi qui abbiamo corretto un errore fatto con il decreto ministeriale n. 180 del 2023, che apriva a tutti la possibilità di partecipare a questi concorsi. Era un errore sotto diversi punti di vista, perché non conteneva la valorizzazione di chi continua a lavorare in un precariato endemico e strutturale nell'alta formazione artistica e musicale. Noi a queste persone dovevamo dire che non solo l'Italia ha sbagliato nell'abusare del contratto a tempo determinato, ma è stata causa di quella precarizzazione endemica che oggi andiamo a risolvere. (Applausi). L'avremmo risolto in modo pieno se avessimo anticipato tutto questo al 2023.
Tuttavia, piuttosto che tornare indietro rispetto al testo che all'unanimità, nel riconoscimento delle prerogative della funzione parlamentare, abbiamo ottenuto, mi sono sentito, in accordo con il presidente Terzi di Sant'Agata, di ritirare il mio emendamento, perché la parola data ha un valore nel momento in cui la nostra priorità doveva essere salvaguardare quel testo 2 che è merito di tutti se abbiamo approvato in Commissione. (Applausi).
Qual è il nodo, Presidente, rispetto a questo tema? Che cosa manca? Manca il regolamento per l'abilitazione nazionale: è questo che manca. E l'idea di prevedere un concorso riservato per chi ha svolto queste attività non è solo un messaggio di fiducia nella politica e nelle istituzioni, e di dignità del lavoro svolto, ma ha anche un altro significato che per me è molto importante: riconoscere che chi lavora nell'alta formazione musicale non è un semplice divulgatore di sapere e di conoscenza, bensì un creatore di sapere e di conoscenza (Applausi), e come tale non deve essere attratto al sistema scuola, ma deve essere inserito nel sistema dell'università. È questo il punto che oggi noi affermiamo. Dobbiamo dire a tutte queste persone - sono tante, sono 1.700 che attendono questa risposta - che dovranno aspettare altri sei mesi; sì, purtroppo non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo adesso. Credo però che, dopo un'attesa fatta di decine di anni, aspettare sei mesi in qualche modo sia un male minore.
Signor Presidente, annuncio a nome di Azione e Italia Viva il voto di astensione. Avremmo voluto votare favorevolmente. Ringrazio il Presidente per aver fatto svolgere alla Commissione politiche europee la sua vera attività. Se fosse stato dato l'ok e il parere conforme sul tema dei Vigili del fuoco, sul tema dell'anticipazione del 2023, sul tema dei giudici onorari, avremmo potuto esprimerci in maniera positiva. Però - e con questo concludo - non è semplicemente lavorando sulla fase discendente degli obblighi dell'Unione europea che noi otterremo tutto ciò: occorre lavorare nella fase ascendente.
Voglio concludere con una citazione di un compianto sindaco di Bologna, che si chiamava Renzo Imbeni e che, se la politica italiana fosse stata più furba, l'avrebbe visto come Presidente del Parlamento europeo. Egli diceva che la sovranità nazionale si esercita consapevolmente nelle sedi europee e sovranazionali. Quando saremo arrivati ad assumere obblighi come direttive, regolamenti e decisioni, esercitando consapevolmente quella sovranità, allora probabilmente non avremo più bisogno di decreti salva infrazioni, perché vorrà dire che avremo imparato a difendere e a esercitare compiutamente quella sovranità a livello europeo. (Applausi).
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, la finalità del provvedimento in esame - come è stato ribadito da molti degli oratori che mi hanno preceduto - è di ridurre il numero di infrazioni, posto che al momento dell'insediamento del Governo Meloni il numero di procedure pendenti nei confronti del nostro Paese era di 83, di cui 39 per violazioni del diritto dell'Unione e 24 per mancato recepimento di direttive. È per questa ragione che il Governo ha adottato lo strumento del decreto-legge: per diminuire questa lunga lista di inadempienze. Fino ad oggi ne sono state chiuse 11, mentre nel frattempo altre 10 si sono aggiunte a quelle precedenti. Ecco quindi che le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia oggi sono 82, mentre la media europea è di 66.
Con il disegno di legge in esame è stato però possibile anche adottare provvedimenti necessari a fronte degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. Quindi la finalità è quella di ridurre il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia ed evitare l'apertura di nuove procedure, ovvero che si aggravino quelle esistenti.
Di fronte alle 82 infrazioni aperte, il decreto-legge, dopo le opportune interlocuzioni del Governo con la Commissione europea, prevede di portare alla chiusura di otto procedure di infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato. Oltre a ciò, è prevista l'attuazione diretta di sei atti normativi dell'Unione europea.
Anche le misure introdotte in Commissione prevedono ulteriori interventi in materia di adempimento di obblighi europei. Come ha detto ieri il nostro Presidente e anche relatore Terzi di Sant'Agata, si arriva così complessivamente a 35 procedure risolte positivamente: questo porta l'Italia a raggiungere la media europea e a non trovarsi nella parte più negativa.
Il decreto-legge in esame serve anche ad evitare possibili sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea; ricordiamo che dalle sentenze di condanna derivano anche sanzioni. Il valore delle sanzioni nei confronti del nostro Paese è arrivato a circa 1 miliardo di euro: una cifra assai ingente a carico del bilancio dello Stato. Evitare nuove contenziosi e nuove sanzioni avrà quindi anche un impatto positivo sui conti pubblici, posto che comunque il nostro ordinamento è tenuto ad adeguarsi a quello comunitario.
Questi dati così significativi ci consentono di sottolineare lo spirito autenticamente europeista di questo Governo, a fronte di chi invece alla vigilia paventava delle posizioni sovraniste che ci avrebbero posto in contrasto con gli organismi europei.
Durante l'esame in Commissione sono state accolte alcune proposte del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE. Un emendamento riguarda le assunzioni straordinarie dell'AFAM, per cui, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono indire procedure di reclutamento straordinario.
Un altro tema che abbiamo affrontato è quello della ricetta medico-veterinaria cartacea, che può affiancare quella elettronica in determinate circostanze. Il Governo ha recepito questa problematica, accogliendo un nostro ordine del giorno.
Un altro punto accolto dal Governo è quello del tabacco riscaldato, per il quale sono state recepite alcune puntualizzazioni normative, relative a lavorazione, presentazione e vendita. Quest'ultimo è un importante intervento normativo, al fine di recepire in modo corretto un provvedimento comunitario particolarmente importante per la filiera del made in Italy, che punta alla sostenibilità delle produzioni e dei consumi. La norma va anche nella giusta direzione di non scoraggiare l'innovazione nel comparto, con produzioni che guardino anche a un minor impatto sulla salute pubblica. È una norma che il nostro Gruppo ha voluto e che ha visto l'accordo di tutta la maggioranza, insieme al Governo, che in questi giorni ha lavorato con la Commissione, per definire la migliore formulazione possibile per trasporre quella direttiva delegata e per garantire una normativa nazionale chiara ed efficace, tenuto conto che l'Italia aveva espresso forti perplessità a Bruxelles sulla base delle definizioni di tale norma, anche relativamente al rispetto delle procedure decisionali unionali. Siamo soddisfatti di questa norma nazionale, che conferma l'attenzione di Forza Italia e della maggioranza all'allineamento agli obblighi comunitari, garantendo nel contempo la necessaria tutela del comparto produttivo nazionale e ponendo quindi una forte attenzione anche al corretto modo in cui recepiamo in Italia le norme che ci arrivano da Bruxelles.
Complessivamente, nel decreto-legge sono state trattate molte altre tematiche. Mi permetto di soffermarmi da ultimo, ratione materiae, sull'articolo 18-bis in tema di mandato di arresto europeo, inserito per adeguare l'ordinamento interno alle più recenti interpretazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea. La disposizione interviene prevedendo la possibilità di rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, affinché la pena sia eseguita nello Stato membro di residenza, anche con riguardo ai cittadini di Paesi terzi che dimorino o risiedano in Italia da almeno cinque anni. Ciò in quanto, secondo la Corte, è legittimo che lo Stato membro di esecuzione persegua il reinserimento sociale nei confronti delle persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento.
Signor Presidente, mi permetta, a conclusione del mio intervento, di ringraziare il presidente della Commissione Terzi di Sant'Agata, per il lavoro e il contributo, e anche il dottor Capuano e i collaboratori della 4a Commissione per il lavoro svolto e per la dedizione dimostrata, a supporto del nostro lavoro. Quindi confermo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE al provvedimento in esame. (Applausi).
LOREFICE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOREFICE (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi: mi rivolgo almeno ai pochi colleghi rimasti in Aula ad ascoltare le dichiarazioni di voto. Signor Presidente, le chiedo un attimo di attenzione e approfitto della presenza del Ministro per i rapporti con il Parlamento, per mettere in evidenza ancora una volta l'uso improprio della decretazione d'urgenza.
Come ben sappiamo, all'interno dell'ordinamento nazionale c'è la legge n. 234 del 2012, che regolamenta per bene due leggi: la legge europea e la legge di delegazione europea. Pertanto, anche grazie all'innovazione apportata alla fine del 2021, con emendamenti del mio Gruppo politico a prima firma del senatore Licheri, siamo riusciti a prevedere nel nostro sistema normativo nazionale, due leggi europee l'anno e due leggi di delegazioni europea. Ora, per i ritardi del Governo in carica, ci troviamo a dover invece affrontare delle problematiche complesse, quali quelle legate alle procedure di infrazione in generale, con un decreto-legge che non ha neanche i requisiti dell'urgenza. Diciamo che ci sono dei precedenti, ma che risalgono alla XVII legislatura. Il Senato della Repubblica ha anche aggiornato il suo Regolamento, ma in Commissione ho ascoltato alcune giustificazioni, volte a dare un assist a questa scelta, che secondo noi non solo è inappropriata, ma continua a mortificare il Parlamento.
Nella scorsa legislatura c'era il collega Fazzolari, ora Sottosegretario alla Presidenza, che si alzava ogni qualvolta ne aveva l'opportunità, in Aula e in Commissione, additando gli allora Governi di turno perché comprimevano troppo la discussione in Aula. Voi cosa state facendo? Avete utilizzato una via impropria, quando c'è già la possibilità.
Pertanto, al di là di poter accettare, siamo a 10 mesi dall'inizio del nuovo Governo e ci auguriamo che, nel giro di breve tempo, il Governo ci porti la legge europea, all'interno della quale dovremmo andare ad affrontare temi complessi, ma con il Regolamento del Senato avremo la possibilità di farlo anche in maniera più snella. Ma è sicuro che, in questo modo, voi ci impedite di dare un contributo fattivo, perché è nell'interesse di tutti lavorare al meglio e trovare le migliori soluzioni possibili per evitare che le procedure di infrazione si trasformino in un peso economico per la Nazione.
Signor Presidente, membro del Governo, presidente Terzi di Sant'Agata, io ho fatto un'analisi attenta di tutti quelli che sono gli articoli e anche gli emendamenti contenuti nel decreto. Stranamente, al contrario di quello che ha detto anche il collega Zanettin, si parla quasi esclusivamente di precontenziosi, perciò solo due articoli, il 7 e l'8, hanno a che fare con sentenze. (E non è il film "Il 7 e l'8" di Picarra e Picone!).
Ricordo all'Aula - e i colleghi che seguono la questione lo sanno meglio di me - che vi è il precontenzioso, poi c'è la sentenza, ma solo dopo la seconda sentenza di condanna lo Stato membro deve sborsare soldi. Ripeto che il 90 per cento degli articoli riguarda un precontenzioso, mentre abbiamo tante altre procedure di infrazione, tra cui quella sui reflui industriali, dove invece abbiamo anche sentenze doppie, dove già paghiamo un bel po' di soldi (circa 60 milioni di euro l'anno). Dobbiamo puntare l'attenzione più su quello che sui precontenziosi. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo già prevenire? Bene. Lavoriamo anche sulla prevenzione, ma facciamolo nelle sedi deputate e fate lavorare per bene i parlamentari perché noi siamo pagati per questo.
Se mi permettete, passo a fare alcuni appunti su alcuni ordini al giorno che sono stati accolti in Commissione e di questo ringrazio sia il relatore che i colleghi ma anche i membri del Governo. Sono i temi che seguo dalla passata legislatura ed uno è legato all'incompatibilità tra professione dell'agente immobiliare e quella del mediatore creditizio. Noi eravamo riusciti, nella legge europea 2019-2020, che abbiamo chiuso nel 2021, a risolvere il problema legato all'infrazione. Solo che alla fine della scorsa legislatura, a Camere chiuse, sostanzialmente, con un colpo di mano è stata fatta una modifica che ha riaperto quella procedura.
Ora con questo ordine del giorno, mi permetto, tramite il Presidente, di ricordare al ministro Ciriani e al Presidente della mia Commissione, di stare attenti, perché ora il Governo si è impegnato con il primo testo utile, a porvi rimedio: io attendo con pazienza.
Il secondo ordine del giorno è quello legato alle cliniche odontoiatriche e ad un'annosa questione, che è legata all'ordinamento italiano che, in generale, dà la possibilità alle associazioni tra professionisti di fare una società finalizzata a massimizzare, a migliorare e rendere più efficace ed efficiente la propria azione. Per quanto riguarda l'odontoiatria in generale e le autodefinite - non c'è un termine preciso - cliniche odontoiatriche, in Italia le società di capitale si possono permettere di avere a libro paga - perché di questo si tratta - a partita IVA, i dentisti, e di pagarli poco e male.
La finalità di una società che ha a capo un membro di capitale è il profitto, mentre noi vogliamo che nelle società di quella fattispecie, perciò in generale quando si tratta di salute pubblica, sia messa al centro sempre la salute dei pazienti e per noi la via maestra è solo quella di creare società tra professionisti, perché gli odontoiatri sono anche tenuti a rispettare un codice deontologico. Ringrazio in particolare la sottosegretaria Castiello, perché è riuscita, anche in corso di seduta, a riformulare e accogliere un ordine del giorno pieno, in cui si impegna il Governo a porre rimedio nel primo provvedimento utile. Vi ringrazio per questo, ma il tema è trasversale. Penso che la salute sia un interesse e un obiettivo comune a tutti noi. (Applausi).
Il terzo ordine del giorno è legato a un altro tema importante. Ho sentito anche il Ministro di riferimento dire che ha a cuore la carriera dei ricercatori e dei tecnici degli enti pubblici di ricerca. Anche in questo caso, poiché dobbiamo pensare a evitare la fuga dei cervelli, la loro ricostruzione di carriera è importante. Abbiamo su questo delle procedure di infrazione con le quali ci hanno bacchettato più volte, non ci possiamo permettere di tenere delle menti eccelse con contratti a termine rinnovati per decenni, perché è ingiusto e immorale. Sono certo che il Governo abbia a cuore anche questa problematica, quindi anche in questo caso, occorrendo una copertura finanziaria, mi auguro che avremo la possibilità, specialmente nella legge di bilancio, di lavorare per i nostri ricercatori e per le nostre eccellenze, per evitare di dover parlare di fuga di cervelli: lavoriamo per quelli che abbiamo e teniamoceli stretti. Ministro Ciriani, conto su di lei per arrivare a un obiettivo comune.
Vorrei concludere su un tema spinoso, quello dell'ex Ilva, su cui è stata fatta una forzatura immane, con un emendamento arrivato ieri pomeriggio, con i testi per presentare i subemendamenti, e abbiamo dovuto chiudere senza risolvere la procedura di infrazione: si continua a bacchettare la popolazione di Taranto, perché non si risolve né il problema ambientale, né quello della salute. Costringiamo quei territori a dover scegliere se morire di fame o morire di cancro. Non possiamo trattare in questo modo quei territori, siti di interesse nazionale per le bonifiche. Io vengo da Gela e quelle manifestazioni le ho vissute e le vivo sulla mia pelle. Parlare con i genitori di bambini malformati è una cosa terrificante. Non giochiamo con la salute della gente. (Applausi).
In conclusione, vi posso soltanto dire che dobbiamo stare attenti. Il MoVimento 5 Stelle, proprio per questo emendamento, voterà contro il provvedimento, perché è ingiusto e immorale che si lucri sulla salute e sull'ambiente. (Applausi).
MURELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signor Ministro, l'Europa è un'organizzazione complessa, con un sistema legislativo molto articolato. Questo sistema è stato messo in atto per garantire che gli Stati membri seguano le stesse regole e norme, in modo da creare un mercato unico e garantire la tutela dei diritti dei cittadini europei. Mercato unico significa armonizzazione delle legislazioni nazionali per permettere alle nostre imprese di essere competitive sul mercato globale. Questo è il primo punto su cui lavorare per creare il vero mercato unico che è stato istituito nel 1993. Ad oggi, però, non funziona così. Dobbiamo farci concorrenza tra di noi nello stesso mercato europeo con un dumping fiscale e salariale.
Questo sistema è diventato così complesso e ingombrante che sta diventando sempre più difficile per gli Stati membri conformarsi al diritto dell'Unione e inoltre sta portando a un aumento del numero di procedure di infrazione, che sono costose e dispendiose in termini di tempo per tutti gli interessati. Per risolvere questo problema è necessario semplificare il sistema legislativo dell'Europa, ridurre il numero di norme e regolamenti e rendere più semplice per gli Stati membri conformarsi al diritto dell'Unione. La tendenza, invece, sembra andare in direzione contraria, soprattutto viste le nuove tematiche, come quella ambientale, o cosiddetta green, e la transizione industriale: ci sono decine di regolamenti che impongono specifici limiti, spesso inapplicabili, viste le peculiarità dei diversi Stati membri, e che porteranno ad un inesorabile aumento delle procedure di infrazione e a storture del mercato interno.
Presenteremo un pacchetto di aiuti per le piccole e medie imprese, che comprenderà una proposta per un insieme unico di norme fiscali per fare affari in Europa, sarà chiamato Befit e renderà più facile fare affari nella nostra Unione. Lo ha annunciato direttamente la presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo del settembre 2022. Queste sono promesse, che ad ora hanno solo avuto l'annuncio a giugno del 2023 di un contributo nazionale nel bilancio europeo versato dagli Stati e basato sul risultato lordo di gestione delle società. Ciò significa che non si tassano direttamente le imprese, ma gli Stati, tra cui l'Italia, dovranno dare un contributo in base al reddito che le stesse aziende avranno all'interno dell'anno fiscale. Sono quindi oneri aggiuntivi in più per il nostro Paese.
Gli oneri delle direttive europee, specialmente quelli del pacchetto Fit for 55, vanno a gravare sulle nostre aziende, specialmente le piccole e medie imprese che rappresentano il 99 per cento del tessuto imprenditoriale europeo. Le direttive europee vanno inoltre a gravare sulle nostre famiglie e sulle nostre amministrazioni pubbliche. Per queste ragioni, provvedimenti come quello in esame sono importanti per interrompere le procedure di infrazione e per non spendere ulteriormente soldi degli italiani per il mancato rispetto di queste direttive.
Vi porto ora alcuni esempi delle norme che abbiamo approvato con il decreto-legge salva infrazioni. Si intende dare attuazione alla direttiva europea che prevede il divieto di immissione sul mercato di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e dei prodotti del tabacco contenenti aromi, che consentono di identificare l'odore e il gusto dei prodotti del tabacco interessati e la loro intensità di fumo. Da tale divieto, già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare, erano esonerati i prodotti del tabacco riscaldato. All'interno dello stesso emendamento sono state quindi anche introdotte delle previsioni in tema di etichettatura, al fine di informare correttamente i consumatori sui rischi collegati al fumo. Successivamente è stato approvato un emendamento sul servizio di interrompibilità del carico elettrico che, oltre ad accogliere le forti preoccupazioni del sistema industriale, si pone in linea con quanto espresso dalla Commissione europea, che ha chiesto di rivedere il meccanismo, anche prevedendo l'abrogazione delle norme in questione in occasione della naturale scadenza della procedura.
Per quanto riguarda le quote latte, oggi abbiamo approvato direttamente in Aula un nuovo criterio di ricalcolo per il supplemento del latte per i soggetti destinatari di una sentenza definitiva che abbia annullato l'imputazione di prelievo supplementare e disposto il ricalcolo. Abbiamo inoltre disposto che, in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021, la riduzione degli interessi e dei costi a cui ha diritto il consumatore non si applica direttamente ai costi che siano stati qualificati come una tantum.
Per quanto riguarda i precari degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (i famosi AFAM), in Commissione abbiamo approvato un emendamento per cui a decorrere dall'anno accademico 2024-2025 i posti che residuano dalle immissioni in ruolo sono assegnati con una procedura concorsuale straordinaria. Con il Governo abbiamo provato ad anticipare tale disposizione all'anno accademico 2023-2024, ma siamo al 19 luglio, quindi è impossibile approvare questa procedura concorsuale per l'anno accademico che sta per iniziare.
Sempre in materia di scuola, sul riconoscimento del servizio pre-ruolo, al solo fine della partecipazione a procedure selettive, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se è stato svolto ininterrottamente dal 10 febbraio allo scrutinio finale.
Avviandomi alla conclusione del mio intervento, vorrei fare una sottolineatura e una precisazione. In Commissione abbiamo ritirato l'emendamento per il riconoscimento di carriera delle scuole paritarie perché necessita di una copertura.
Questo Governo ha fatto tanto, anche nell'ultimo decreto PA2. Conosciamo il problema delle scuole paritarie e naturalmente di tutti gli insegnanti. Tutti gli insegnanti devono essere uguali all'interno del sistema scolastico nazionale. Il problema naturalmente necessita di una copertura e quindi abbiamo valutato con il Governo di affrontare direttamente questa tematica nel prossimo provvedimento utile.
Questi sono solo alcuni degli esempi di infrazioni corrette in questo decreto. Ma le battaglie nella Commissione politiche europee continuano ogni settimana, con pareri contrari motivati contro direttive europee insensate contro il nostro sistema nazionale. Il più evidente è stato quello che abbiamo approvato il 19 aprile, quando abbiamo inviato alla Commissione europea, sulla proposta di regolamento degli imballaggi, un parere naturalmente contrario con delle osservazioni, perché andava direttamente contro il sistema Italia, che è basato su un sistema di riciclo. L'Italia è stata il primo Paese europeo che ha direttamente attivato la procedura nove anni prima; ha raggiunto gli obiettivi nove anni prima rispetto a una direttiva europea che imponeva di raggiungerli nel 2025.
Di conseguenza possiamo concludere che l'Europa è un'istituzione che incarnava il sogno iniziale di uno spazio di convivenza pacifica per i popoli europei, ma si è trasformata negli anni in un mostro burocratico, caratterizzato da una mania regolamentare. Tali caratteristiche contribuiscono ad alimentare la diffidenza che i cittadini europei hanno verso le istituzioni comunitarie, viste come lontane dalla realtà e soprattutto inconciliabili con le differenti necessità e peculiarità degli Stati membri. È tempo di cambiare e i cittadini lo hanno capito, dando segnali forti nei Governi nazionali; lo faranno sicuramente anche alle prossime elezioni europee. (Applausi).
SENSI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, signor Ministro, senatrici e senatori, il decreto-legge salva infrazioni, che discutiamo oggi, è una risposta sbagliata a una domanda sbagliata. Non lo dico - credetemi - perché sono all'opposizione e, per definizione e liturgia, si critica a prescindere qualsiasi provvedimento proposto dalla maggioranza. Ci sta, è il gioco delle parti, ne sa qualcosa il Gruppo Fratelli d'Italia: coerentemente all'opposizione nel corso della scorsa legislatura, opposizione facile, ma nitida, sulla quale Giorgia Meloni ha costruito tanta parte del suo successo elettorale e la sua lunga marcia verso Palazzo Chigi. Ne sa qualcosa però anche il suo junior partner, la Lega, - permettetemi questo punto politico - che ha pagato salatissimo, a mio modo di vedere, esattamente il contrario, cioè la mancanza di coerenza, l'appoggio intermittente a Governi di segno opposto e una linea di difficile comprensione per gli elettori. Infatti ha vinto Meloni e non Salvini.
Ma torniamo, Presidente, al metodo del provvedimento: una risposta sbagliata a una domanda sbagliata, dicevo. Chiedersi come fare a evitare o a chiudere e a sanare le procedure di infrazione non è la domanda giusta, secondo me, che sarebbe invece: qual è il veicolo più efficace e utile, quello adatto, il più congeniale per sanare le procedure di infrazione? (Applausi).
E qui veniamo alla risposta sbagliata, perché in realtà lo strumento per questo tipo di finalità e per questa esigenza esiste ed è uno dei pochissimi appannaggio della Commissione alla quale appartengo, la affari europei, che, ramo cadetto, maneggia due provvedimenti principalmente: la legge di delegazione e la legge europea. Tuttavia, Ministro - per il suo tramite, Presidente - della legge europea, lo strumento fatto apposta per questo tipo di finalità, ancora nessuna traccia - forse, si vedrà - depauperando, anzi espropriando la Commissione, dunque il Parlamento, di provvedimenti che fanno la spola e la navetta tra istituzioni europee ed istituzioni italiane e che - ripeto - sarebbero identitari, come usa dire a destra, del lavoro di questa Commissione.
Mi chiedo: ma se i due provvedimenti cardine del nostro lavoro di commissari vengono meno, che ci stiamo a fare? (Applausi). A che serve la Commissione affari europei, che pure nella scorsa legislatura abbiamo difeso con le unghie e con i denti, rivendicando lo specifico europeo in Parlamento? Dite di essere convertiti all'Europa? Fate funzionare la Commissione affari europei, fatela lavorare. Consentiteci di usare gli strumenti a nostra disposizione, dateci la legge europea.
Sul merito, Presidente, ieri nel lavoro in Commissione (vado in ordine sparso) abbiamo visto la maggioranza negare maggiori risorse e investimenti ai Vigili del fuoco. Inviterei chiunque di voi, i più scettici sul cambiamento climatico, a uscire da questa bella Aula climatizzata e a farsi un giro per strada, dove vivono le persone e arde l'estate più bollente di sempre. Rivolgo la mia, la nostra solidarietà ai Vigili del fuoco (Applausi), chiamati a lavorare sulle forze in quest'estate rovente. Sappiate che i vostri fondi non sono stati bollinati; nell'Italia dei roghi, la destra scommette sul ponentino, magari funziona.
Abbiamo visto la maggioranza votare contro il riconoscimento dei docenti delle scuole paritarie, dopo anni e anni, con la destra che si stracciava le leggendarie vesti sulle paritarie. (Applausi). Ieri in Commissione - come ha ricordato benissimo la senatrice Malpezzi - neanche la terminologia gli andava bene.
Per la destra, sappia che, se insegni in una scuola paritaria, sei un docente di serie B, vali di meno: rassegnati. (Applausi).
Abbiamo visto la maggioranza trasferire al TAR il diritto di un ricorrente di fronte a un provvedimento di respingimento alla frontiera ad avere un pronunciamento di un giudice ordinario, uno slittamento sul piano dei diritti con conseguenze assai rilevanti, una delle misure più insultanti di questo decreto-legge, l'amministrativizzazione di un diritto e penso alla battaglia che ha fatto per noi Tatiana Rojc sul tema dei visti, con un emendamento che è sparito, diciamo così. (Applausi).
Sull'Ilva poi - lo abbiamo detto, lo ha detto il senatore Martella a più riprese nella discussione degli emendamenti - il provvedimento è totalmente slegato dal merito, calato all'ultimo minuto in Commissione, figlio di nessuno, tanto che sotto c'è uno scontro tra il ministro Fitto, il plenipotenziario della premier che mi spiace non sia presente, e il ministro Urso, uscito scornato da questa decisione del Governo, ma questa ve la vedete fra voi. (Applausi).
Quello che invece impatta sugli italiani è un provvedimento che, non solo il Partito Democratico, ma le istituzioni territoriali di Taranto ritengono un colpo di mano, con pesanti effetti sul tema della decarbonizzazione, il solito accentramento nelle mani del solito ministro Fitto - ma quante ne vuole, Ministro, quante ne vuole? (Applausi) - e con una sconfessione di quanto fatto l'altro ieri sotto il Governo Draghi, con la maggioranza che - ricordo - contava anche Forza Italia e la Lega: «Franza o Spagna», recita l'adagio. (Applausi).
Passando dal merito alla politica, signor Presidente, veniamo al punto di sofferenza maggiore di questo Governo, vale a dire esattamente l'Europa e questo provvedimento discrezionale, erratico, rabberciato - se ne farà una ragione il presidente Terzi Di Sant'Agata, che ieri ne difendeva la coerenza e ha tutta la mia solidarietà umana - ne è la fotografia più chiara e senza filtri.
Certo la natura di questa destra sta lì, per la sua storia, per una classe dirigente che mi pare un po' in difficoltà - per usare un eufemismo - nel salto dimensionale e quindi ogni tanto, spesso, anzi, riemerge, si riaffaccia e - come si dice a Roma, dalle mie parti - si ripropone come i peperoni.
Non voglio però rimproverarvi una metamorfosi repentina e spregiudicata e non penso certo che alcuni guai con l'Europa e con il mainstream europeo nascano tutto d'un botto con il Governo Meloni: sarei più stupido che ingiusto. Tuttavia, scusatemi, per amore di verità - non è un inciso, ma è il punto sull'Europa - credo, ad esempio, che l'affidamento della responsabilità del PNRR, passato dal MEF al ministro Fitto, sia stato sbagliato, perché in tutta Europa è il Ministero delle finanze a gestire il PNRR (Applausi). Gli affari europei, infatti, non avevano e non hanno ancora il personale, i decreti, le risorse, la forza e l'autorevolezza di andare in Europa come dovrebbe andare un Paese come l'Italia.
Lo dico con grande rispetto e considerazione personale per il ministro Fitto - mi dispiace, ministro Ciriani, che non sia presente - sempre capace peraltro di scaricare a terra gli eroici furori dell'opposizione, con una retorica languida, rotonda, che qui funziona e molto, lo ammetto, non so però quanto a Bruxelles. Avere perso tutti questi mesi è stato un danno per il Paese, un'inutile perdita di tempo che si è scaricata e si scaricherà, non solo sulle rate del Piano, ma sulla sua efficacia e sulla sua utilità complessiva.
Non sto dicendo che sia una gigantesca unica occasione perduta, tutt'altro; però, se posso, vi abbiamo dato una disponibilità sincera a collaborare in Parlamento e a fare il massimo perché il PNRR sia e possa ancora essere uno straordinario successo. Non si tratta solo di venire ogni tanto in Aula o in Commissione a scambiarci malizie o convenevoli; si tratta di riconoscere che questo Piano è uno sforzo collettivo e un'opportunità straordinaria per il nostro Paese.
Posso dire, Ministro, che nella vostra narrazione - oso dire nel vostro impegno - questa spinta, questa urgenza è completamente assente?
Posso dire che, nel fastidio verso le critiche, vedo una piccata versione del lasciateci lavorare, che non serve a nessuno, non a noi, non a voi e, soprattutto, non agli italiani?
Posso dire che, se il commissario Hahn vi chiede di correre sull'attuazione, la cabina di regia non è esattamente la risposta giusta?
La scommessa comune dovrebbe essere la stessa: presto e bene, se possibile con uno sforzo quotidiano a far comprendere come dietro l'ostico acronimo PNRR si nascondano il parco sotto casa, la fibra per vedere i film, i mezzi per spostarsi in città e fuori, le strade, il rinnovamento delle scuole, gli asili nido (Applausi) che liberano il tempo delle persone, ma non lo state facendo, non lo vedo, Ministro: beato lei, se lo vede, noi no.
Oggi questa responsabilità è vostra, ve l'hanno consegnata gli italiani, che capiscono bene che perdere tutte queste opere, dilapidarle, sprecarle sarebbe una catastrofe nazionale, un fallimento, non solo italiano, ma europeo.
La stanga richiamata dal presidente Mattarella per tutti è esattamente questa, come stanno facendo altri Paesi, valorizzando e andando a vendere in giro per il mondo le trasformazioni rese possibili dal PNRR come occasione di investimento, di conversione, di crescita intelligente.
Dovreste e dovremmo avere la fame del Dopoguerra, la lena del boom, la capacità di risalire degli italiani, unica al mondo. Quello che vediamo, Ministro, sono mezze scuse, statistiche per dire che anche gli altri sono nelle peste, vaghe rassicurazioni, disturbo verso le critiche e i richiami, pletoriche riunioni in sala verde, ma non funziona così a Bruxelles. Non funziona così, ma non per un complotto globalista o per colpa degli eurocrati, che anzi mi pare si dispongano ad aiutare e molto, ma per la vostra difficoltà, la vostra lentezza, la vostra reticenza a entrare in gioco, a difendere - come fanno i grandi Paesi - i nostri interessi, quelli dei cittadini, in maniera decisa, concreta, collaborativa e intelligente.
Signor Ministro, in Europa abbiamo un gentiluomo che si chiama Paolo Gentiloni. (Applausi). Ho avuto il raro privilegio di collaborare con lui a Palazzo Chigi. Conosco il suo decoro, la sua dignità, il suo senso delle istituzioni e il suo sentimento per l'Italia. Ieri, in un'intervista a un vostro Sottosegretario, uno di quelli (non pochi) che vi fa e ci fa danno, ho letto un suo scomposto attacco al nostro Commissario italiano. Va bene, manca l'ABC, ma se non si distingue tra le persone e le istituzioni che quelle persone rappresentano, tra amici e nemici, non state facendo un buon servizio al vostro Governo, all'Italia e agli italiani. Fidatevi. (Applausi).
Potrei stare qui a ricordare i ritardi, la terza rata, la quasi certezza della quarta rata che arriverà nel 2024: non è questo il problema. Quello che dico è che non potete stare a mezza costa, europeisti ma riluttanti, sospesi tra il prima lepenista e le sirene dei popolari europei. Se il vostro cambiamento è autentico, dimostratelo. Avete lo strumento giusto, il PNRR, il MES - mi scuserà il senatore Borghi - e il negoziato sul Patto, la solidarietà Atlantica. Ma, se venite risucchiati dal passato, sarete pietrificati e sarà una catastrofe per tutti. Credere nell'Europa; per essere credibili in Europa bisogna crederci nell'Europa.
Signor Presidente, concludo: cominciate a fidarvi del Parlamento e dei suoi strumenti, come la legge europea. Prendete impegni, invece di porre mano alla decretazione d'urgenza, perché la perdita di tempo che questo comporta è un danno che non possiamo permetterci, perché l'orizzonte di un Paese come il nostro è più ampio di così, più largo di così, più alto di così, perché siamo un grande Paese e in Europa contiamo.
A nome del Partito Democratico, signor Presidente, per tutto questo, annuncio la nostra astensione sul provvedimento. Per le norme sull'Ilva dovremmo votare decisamente contro, così come per tante norme sbagliate sulla scuola, ma siamo una forza responsabile, abbiamo di fronte la scure delle infrazioni e faremo, come sempre, la nostra parte. (Applausi).
SATTA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SATTA (FdI). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, per prima cosa permettetemi un ringraziamento al relatore, al presidente Terzi di Sant'Agata, al Governo, ai membri della Commissione politiche europee e agli uffici tutti per il proficuo lavoro di questi giorni in 4a Commissione.
Il disegno di legge che ci accingiamo a votare concerne la conversione in legge del cosiddetto decreto salva infrazioni, che prevede l'adozione di provvedimenti necessari a fronte di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012. La finalità del decreto-legge è appunto nella necessità di ridurre al più presto il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia e l'urgenza di evitare l'apertura di nuove procedure o l'aggravamento di quelle già esistenti.
Ricordo che al momento dell'insediamento del Governo Meloni il numero delle procedure di infrazioni pendenti era di 83, a fronte di una media europea di 73. Da allora ne sono state chiuse ben 11, mentre altre 10 sono state aperte in relazione a risalenti situazioni di non conformità. Alla data odierna, dunque, il numero delle procedure aperte nei confronti dell'Italia, come risulta dalla banca dati EUR-Infra, è di 82, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 20 per mancato recepimento delle direttive, a fronte di una media europea di 66.
Con il decreto-legge in esame si procede quindi a stabilire disposizioni normative che consentiranno di agevolare la chiusura di un rilevante numero (circa 35) di procedure di infrazione, nonché di prevenirne di nuove, consentendo in numerosi casi di evitare di incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie a carico del bilancio statale. Si tratta di una quota di adempimenti ben superiore ad analoghi interventi effettuati in passato e tutti fanno seguito a positive interlocuzioni con la Commissione europea, ad ulteriore dimostrazione del costante e proficuo dialogo che il nostro Governo sta portando avanti con successo con le istituzioni europee. Quindi, un ottimo lavoro del Ministero degli affari europei e del ministro Fitto in particolare, il quale anche in questa circostanza ha dimostrato la sua competenza e al quale, anche per la sua costante disponibilità al confronto parlamentare, va il nostro apprezzamento.
Entrando nel dettaglio dell'articolato, ricordo che esso si compone di 27 articoli interessanti varie tematiche, con importanti provvedimenti spesso attesi da anni. Vorrei citare l'articolo che reca modifiche di carattere tecnico alla disciplina bancaria, introducendo un termine entro cui effettuare la valutazione sull'incapacità della banca di adempiere ai rimborsi dei depositi per cause connesse alla sua situazione finanziaria: si tratta quindi di un'ulteriore tutela dei risparmiatori.
Cito poi la norma che prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa i soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro i quali abbiano risieduto e svolto la propria attività in Italia: è un esempio di una disposizione che va a sanare una procedura che risale al 2014.
Ricordo pure quanto previsto in tema di pubblicità nel delicato settore sanitario, per garantire una comunicazione funzionale e allo stesso tempo che non possa determinare un ricorso improprio a trattamenti sanitari con messaggi a carattere attrattivo e suggestivo. Questo sempre a tutela sempre dell'interesse dei pazienti.
Vorrei poi evidenziare anche le importanti norme di carattere ambientale, a dimostrazione della concreta e mai ideologica attenzione di questa maggioranza per l'ambiente e la salute. In particolare, ricordo gli articoli che recano: l'istituzione dei fondi per l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media del radon - il gas nobile prodotto dal decadimento dell'uranio naturale, altamente cancerogeno - superi nell'aria il livello di riferimento; la definizione delle priorità di intervento, come pure la prevenzione e il contenimento del radon negli ambienti chiusi. Menziono inoltre le misure in materia di circolazione stradale, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, con le modifiche del codice della strada. Le novità introdotte dal Governo riguardo l'Ilva di Taranto consentono di proseguire nell'attività di modernizzazione dello stabilimento siderurgico (a differenza di quanto strumentalmente sostenuto da qualche opposizione), in attuazione del piano di risanamento ambientale e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, coniugando la continuità dell'attività produttiva con la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e lavoratori.
Anche sulle tematiche del lavoro troviamo importanti novità: l'attesa normativa per il personale a tempo determinato delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, con un risultato peraltro condiviso con l'opposizione; il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 350 vigili e 200 operatori, conformando così la legislazione italiana alle disposizioni europee in materia di lavoro a tempo determinato per la categoria del personale discontinuo del Corpo. Sempre con riguardo ai Vigili del fuoco, ricordo le disposizioni sull'assetto del personale volontario, con una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle assunzioni straordinarie nella qualifica di Vigili del fuoco, a favore degli iscritti nella graduatoria dei volontari discontinui. (Applausi).
Sul tema della scuola ricordo le importanti e attese disposizioni in materia di riconoscimento del servizio effettivamente prestato per tutto il personale delle istituzioni scolastiche; le disposizioni in materia di carta elettronica del docente, con l'estensione del beneficio cui è associato un bonus di 500 euro anche ai docenti con contratto di supplenza annuale.
Significativi poi i provvedimenti previsti in materia di giustizia e sicurezza: tra questi, l'attuazione del regolamento dell'Unione sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.
Cito ancora le disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti per consentire l'interoperatività dei sistemi informativi europei per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza.
Di rilievo anche le disposizioni sul settore energetico, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Abbiamo introdotto una norma finalizzata ad assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano, che consente di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse, a tutela quindi dell'utenza. Sempre sull'energia, segnalo il riordino della normativa sull'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Infine, menziono la norma a tutela dei produttori agricoli in materia di pratiche commerciali sleali tra imprese della filiera agricola ed alimentare.
In conclusione, colleghi, questo importante provvedimento conferma la volontà del Governo di ridurre significativamente il numero complessivo delle procedure di infrazione pendenti sull'Italia (Applausi), avvicinandoci alla media europea di procedure per Stato membro. Il Governo è impegnato e determinato in questa direzione, come risulta anche dalla contestuale approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge di delegazione europea, trasmesso per l'esame alla Camera dei deputati. È importante sottolineare come ogni disposizione contenuta sia stata concordata preventivamente con la Commissione: un'ulteriore prova di un dialogo costruttivo e costante con le istituzioni europee. (Applausi).
Certamente, colleghi, questo provvedimento rappresenta un altro tassello di un complicato lavoro che il nostro Governo sta svolgendo con autorevolezza in Europa. A tal proposito, permettetemi di evidenziare la recente firma del Memorandum d'intesa fra l'Unione europea e la Tunisia.
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 19,59)
(Segue SATTA). È un risultato, un successo, fortemente voluto e ottenuto dal nostro Presidente del Consiglio (Applausi), che rappresenta solo una parte di un'ampia strategia di accordi tra Unione europea e Nazioni africane, in cui si coniughi la cooperazione sul contrasto ai trafficanti a una forte accelerazione nei rapporti economici e nelle politiche di approvvigionamento di energia sostenibile. Così pure la recente importante apertura della Commissione al progetto della zona economica speciale per tutto il Mezzogiorno, in una prospettiva di lavoro e sviluppo del nostro meridione, non più di assistenza improduttiva.
Quindi, onorevoli colleghi, a dispetto di quanti prevedevano un'Italia esclusa ed emarginata in Europa, con il Governo Meloni l'Italia è protagonista, a testa alta e con le carte in regola (Applausi). È per questi motivi che annuncio il convinto voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano».
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B) (Applausi).
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
MAZZELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scorso weekend ho fatto visita a un mio concittadino gravemente malato, affetto da lesioni cerebrali causate da un'ischemia e con seri problemi cardiaci. Si chiama Andrea. Ebbene, nonostante le avverse condizioni di salute, nella morsa di un caldo cocente che sta flagellando l'Italia, quest'uomo, sotto sfratto a breve, dovrà abbandonare la propria abitazione, contando solo su una pensione di 300 euro al mese. Si è avvicinato a me e mi ha detto: «Cosa devo fare per sopravvivere? Sono solo e disperato». Mi ha implorato più volte, spiegandomi che ha spesso fatto richiesta di un alloggio popolare, senza ricevere alcuna risposta.
Ebbene, la sua storia è solo un tassello di un puzzle più grande, che unisce lungo lo stesso solco migliaia di cittadini della mia terra. Basti pensare che, solo negli ultimi mesi, oltre 500 famiglie di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, hanno fatto domanda per ottenere un alloggio di edilizia pubblica popolare, il che accende un riflettore sull'emergenza abitativa che investe l'area vesuviana. A ciò si aggiunge lo stato di pericolo in cui vivono migliaia di residenti, costretti a vivere in case o palazzi fatiscenti, pericolanti e degradati. Purtroppo è notizia di pochi giorni fa che più di 80 persone sono state costrette ad abbandonare la propria abitazione a seguito di un crollo che ha visto protagonista un edificio di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli: un episodio drammatico, che fortunatamente non ha provocato vittime, ma ha creato un'ulteriore emergenza abitativa.
Onorevoli colleghi, l'emergenza abitativa è una realtà che va affrontata con soluzioni rapide e concrete, nel rispetto dei tanti cittadini che versano in condizioni di povertà. Per questo motivo sto lavorando ad un disegno di legge che reca proprio l'obiettivo di introdurre nuovi strumenti di sostegno alla rifunzionalizzazione delle aree marginali e alla lotta contro l'emergenza abitativa. Onorevoli colleghi, fare finta che certi problemi non esistano, indossando i paraocchi, non aiuta a risolverli, ma li amplifica. Per questo motivo, già nelle prossime settimane presenterò la mia proposta di legge. (Applausi).
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, voglio ricordare anch'io la figura di Andrea Purgatori, il giornalista che purtroppo ci ha lasciati, questa mattina, dopo una breve malattia. Andrea Purgatori è stato un personaggio importante, non soltanto per l'informazione italiana, ma penso per tutti gli italiani.
Le sue inchieste e il suo lavoro giornalistico sono stati probabilmente parte della nostra educazione civile, e non soltanto della nostra informazione, toccando spesso questioni che hanno interrogato il nostro Paese e che spesso hanno lasciato appunto la nostra comunità nazionale senza risposte, e per questo sono venuti incontro a un bisogno che spesso il Paese aveva.
La sua inchiesta sulla strage di Ustica, per esempio, credo che non soltanto sia stata un esemplare momento di informazione, ma abbia anche costituito un vero e proprio baluardo a difesa della verità e a difesa dei fatti. La voce di Purgatori, la sua capacità di condurci dentro la complessità e dentro anche i misteri di quelle vicende, di quella vicenda in particolare ma non solo, sono servite a dare a tutti noi anche una certa sicurezza rispetto alle scuse e alle menzogne evidenti che venivano avanzate da più parti.
Quindi, credo che il suo sia stato un lavoro fondamentale per la nostra comunità nazionale e per la nostra coscienza civile. Voglio ricordare anche il suo impegno ambientalista. Purgatori è stato anche presidente di Greenpeace. Però, c'è una cosa che vorrei in particolare sottolineare: tutto questo lavoro così intenso, questo lavoro così ficcante, questo lavoro così efficace è sempre stato svolto da Purgatori con un estremo garbo, con un'estrema civiltà, con un modo di porsi rispetto agli ascoltatori estremamente rispettoso. (Applausi).
Nel grandissimo rumore, nel grandissimo can can che è la nostra televisione, mi permetto di dire che spesso anche i programmi di approfondimento giornalistici fanno a gara per alzare il volume al massimo e per ottenere la massima attenzione sulla forza del rumore e non sulla forza dei fatti; aver perso quindi un civil servant, un servitore del nostro senso di civiltà, che ha portato avanti con la tenacia, con l'approfondimento e con lo studio il suo lavoro e non facendo leva sullo scandalo, sul rumore e sul fracasso, io credo che sia stato un duro colpo per il Paese, perché abbiamo perso non soltanto un grande lavoro di qualità, ma anche una lezione di stile e una lezione di civiltà del dibattito, che mai come in questo momento ci mancherà. Quindi, addio Purgatori, ci mancherai. (Applausi).
PRESIDENTE. Grazie, senatore Scalfarotto, avevamo già avuto modo di ricordare Andrea Purgatori nella mattinata. Naturalmente l'Assemblea si unisce al cordoglio della famiglia e anche alle considerazioni relative al giornalismo di Purgatori.
CASTELLONE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLONE (M5S). Signora Presidente, anche io esprimo cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Andrea Purgatori. Oggi il nostro Paese perde una voce libera e coraggiosa; perde un uomo che era tante cose. Andrea Purgatori era un giornalista d'inchiesta, inviato storico del «Corriere della sera», autore di reportage, regista, sceneggiatore, scrittore, conduttore di trasmissioni televisive. È stato anche - come ricordava il collega Scalfarotto - presidente di Greenpeace.
Andrea si è occupato di tante inchieste su temi scottanti. Si è occupato di mafia, di terrorismo negli anni di piombo, si è occupato del caso Moro, della strage di Ustica. Ha raccontato tante guerre e, per questa sua capacità, per questo suo coraggio, anche per il rigore nelle sue inchieste, per il rigore con cui cercava la verità, Andrea ha ottenuto tanti premi: il Nastro d'Argento nel 1992 per il film «Il muro di gomma» sulla strage di Ustica, il premio Hemingway di giornalismo nel 1993, il Globo d'Oro nel 1994 e nel 2009, il premio Amidei per il film «Fortapàsc», che parlava di Giancarlo Siani.
Oggi Andrea manca alla sua famiglia e ai suoi colleghi. Andrea mancherà a chi, come me, è cresciuto con quella sua voce calma e rassicurante, che ti guidava verso la verità.
Andrea mancherà ai tanti giovani giornalisti che in lui avevano un modello da seguire e ai tanti giovani che con lui hanno condiviso tante battaglie ambientaliste. Andrea mancherà soprattutto ai suoi colleghi e al giornalismo di inchiesta, che è sempre fondamentale per la ricerca della verità, indipendentemente dal potente di turno. Anche per lui noi, come forza politica, continueremo a difendere il giornalismo di inchiesta. (Applausi).
PRESIDENTE. La ringrazio per questa sottolineatura sul giornalismo di inchiesta, senatrice Castellone, che in questa fase storica è quanto mai opportuna.
NICITA (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, qualche giorno fa, dopo circa ventiquattro anni, la corte d'assise ha condannato due responsabili per l'omicidio di Emanuele Scieri, giovane allievo paracadutista siracusano che fu trovato morto il 16 agosto 1999 e rispetto al quale una vicenda complessa di silenzi e di reticenze che è durata anni e che è passata per diverse archiviazioni è stata poi illuminata da una Commissione parlamentare fortemente voluta dal Partito Democratico, ma estesa poi a tutte le altre forze politiche, che con fatica, con 45 audizioni e il lavoro instancabile della sua Presidente, l'onorevole Sofia Amodio, ha portato ad una mole di evidenze tecniche che oggi, per riconoscimento esplicito del procuratore che se n'è occupato, hanno permesso di conseguire una prima condanna.
In quella circostanza - mi piace ricordarlo anche oggi, per una triste coincidenza con la morte di Andrea Purgatori - emerse con grande forza la reticenza che spesso abbiamo quando c'è un muro di gomma rispetto a una verità che in qualche modo un potere pubblico vuole nascondere. In quel caso, riguardava il nonnismo e la violenza nel mondo militare e uno degli aspetti tragici che poi quella Commissione d'inchiesta rivelò fu la circostanza che probabilmente sarebbe stato possibile salvare quel giovane allievo, in quanto le condizioni fisiche in cui versava a seguito della caduta dalla torre, che era stata indotta appunto da alcune azioni violente di nonnismo, permettevano di salvare quella vita, visto che la morte probabilmente è sopravvenuta, com'è stato riconosciuto, dopo diverse ore.
Questa vicenda ci lascia un insegnamento, ossia che, intanto, bisogna insistere - e questo lo si deve a quella Commissione di inchiesta, ma ai familiari e a tutti gli amici, ai giornalisti di inchiesta e a tutti coloro che combattono contro i muri di gomma - ma anche l'idea che uno Stato e una Patria sono forti anche quando rivelano le proprie fragilità e anche quando hanno il coraggio di dimostrare una verità scomoda; anzi, lì forse sono più Stato e più Patria che altrove.
Mi preme allora ricordare qui che in quella pressoché unanime decisione della commissione di giustizia, ci fu solo un'astensione giustificata dalla motivazione, secondo la dichiarazione del portavoce, che in quel caso si trattasse in realtà di un pregiudizio della sinistra nei confronti della brigata Folgore. Queste furono le parole dell'allora portavoce di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, che mi dispiace non sia qui presente, che non votò e si astenne dalle conclusioni di quella commissione che invece oggi ha portato ad una prima verità giudiziaria.
Quello che ci resta e che va ricordato a quest'Assemblea è che quando queste persone muoiono e ciò accade in un contesto di omertà, i familiari e coloro che volevano loro bene si pongono il problema non solo e non tanto dell'ingiustizia e della verità, ma soprattutto di dare un senso alla loro morte e di dire a quelle persone che sono importanti, specialmente quando di fronte hanno un forte potere che tende a ostacolare quella verità.
Questo è il messaggio prezioso: si può e si deve difendere la Patria anche riportando in vita la dignità delle persone che ne sono vittime, in questo caso Emanuele Scieri, figlio amato, siracusano, mai dimenticato, giovane allievo paracadutista, ragazzo italiano, patriota. (Applausi).
MARTON (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON (M5S). Signora Presidente, so che questa è una gentile concessione cui non avrei diritto, quindi la ringrazio doppiamente.
Vorrei dar voce al sindaco di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, da cui provengo. Egli mi ha inviato dei messaggi tra il disperato e l'avvilito e vorrei leggere quello di venerdì scorso e poi quello di questa mattina. Il primo è del seguente tenore: Buongiorno senatore Marton, invio anche a lei la nota che la direzione lavori pubblici mi ha girato oggi. In sintesi, il Ministero dell'università e della ricerca (MIUR), tramite la ministra, collega Bernini, ha fatto slittare una graduatoria su messa a norma della scuola e ci viene finanziata con fondi PNRR una riqualificazione di oltre 500.000 euro. Ottima notizia, se non fosse che abbiamo circa settanta giorni per progettare, bandire gara e assegnare. È una follia, siamo a fine luglio. Nel frattempo, va considerato che è cambiato il codice degli appalti e la nostra centrale unica di committenza non farà gare fino alla fine di settembre.
Sono passati due giorni e oggi mi ha riscritto dicendomi quanto segue: Buongiorno Bruno, il MIUR mi ha risposto che non ci saranno proroghe e saremo costretti a non accettare il finanziamento. Sarebbe bastata una proroga e avremmo potuto sistemare la scuola.
L'intervento precedente del senatore Sensi faceva proprio riferimento a questo. Il PNRR dà finanziamenti che servono proprio per le persone, per le scuole, per la carne viva delle persone. Disporre uno slittamento di queste liste e non dare poi il tempo fisico per progettare e bandire le gare è veramente una follia che noi parlamentari non possiamo permetterci e dovremmo fare in modo che il Governo possa dare una proroga affinché i fondi del PNR vadano in porto come si deve. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 20 luglio 2023
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 20 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 20,13).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali (651)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 1.
Approvato
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nonché le disposizioni dell'Unione europea e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
1.100
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.
Art. 1-bis.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)
1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
Art. 1-ter.
(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.
Art. 1-quater.
(Etichettature)
1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.
Art. 1-quinquies.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)
1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
Art. 1-sexies.
(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)
1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-septies.
(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)
1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-octies.
(Mangimi)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili ed in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea, ai mangimi destinati agli animali da allevamento e di affezione.
Art. 1-novies.
(Controlli e sanzioni)
1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
1.101
Nave, Sabrina Licheri, Naturale, Mazzella, Guidolin, Pirro
Precluso
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.
Art. 1-bis.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)
1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
Art. 1-ter.
(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.
Art. 1-quater.
(Etichettature)
1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.
Art. 1-quinquies.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)
1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-sexies.
(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)
1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-septies.
(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)
1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-octies.
(Controlli e sanzioni)
1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
1.102
Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Precluso
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.
Art. 1-bis.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)
1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
Art. 1-ter.
(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.
Art. 1-quater.
(Etichettature)
1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.
Art. 1-quinquies.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)
1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 1-sexies.
(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)
1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-septies.
(Controlli e sanzioni)
1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
1.103
Mazzella, Guidolin, Pirro, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Precluso
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.
Art. 1-bis.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)
1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
Art. 1-ter.
(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.
Art. 1-quater.
(Etichettature)
1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.
Art. 1-quinquies.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)
1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-sexies.
(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)
1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-septies.
(Controlli e sanzioni)
1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
1.104
Pirro, Mazzella, Guidolin, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Respinto
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 1.
(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)
1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:
a) alla sicurezza alimentare;
b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
c) alle emissioni di C02 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.
2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".
3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.
Art. 2.
(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)
1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.
2. La Commissione nazionale ha il compito di:
a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;
b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;
c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;
d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;
e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1.
4. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 1. L'elenco è consultabile sul sito web del Ministero della salute.
5. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Art. 3.
(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.
2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.
3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.».
1.8
Zambito, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Ritirato e trasformato nell'odg G1.8
Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare» inserire le seguenti: «la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze,»
G1.8
Zambito, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Non posto in votazione (*)
Il Senato
impegna il Governo ad assicurare la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica, considerata la coerenza dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze.
________________
(*) Accolto dal Governo
1.9
Zambito, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini» inserire le seguenti: «a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015, l'educazione ad una sana e corretta alimentazione, a partire dalle scuole, la valorizzazione delle produzioni di alta qualità, a partire dalle varietà locali, e il contenimento dei consumi e degli sprechi pro capite,»
1.10
Franceschelli, Zambito, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «a preservare il patrimonio agroalimentare» inserire le seguenti: «attraverso la giusta remunerazione degli agricoltori e allevatori, lo sviluppo progressivo dell'agroecologia, in particolare nelle aree interne del Paese, l'incentivazione e la valorizzazione degli allevamenti estensivi, anche al fine di ridurre il quantitativo delle importazioni di alimenti e mangimi per gli allevamenti di provenienza estera e premiare il consumo di foraggio di provenienza nazionale, di migliorare il benessere animale e la sostenibilità ambientale, nonché l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione delle varietà locali, e».
1.11
Zambito, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «a preservare il patrimonio agroalimentare» inserire le seguenti: «attraverso lo sviluppo degli accordi di filiera e la valorizzazione dei distretti rurali e dei distretti del cibo al fine di favorire l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione dalle produzioni locali, e».
1.12
Zambito, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a favorire la riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni di gas climalteranti del settore agroalimentare e la mitigazione del fenomeno della resistenza agli antimicrobici».
1.13
Zambito, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «Ai fini della presente legge si applicano» inserire le seguenti: «le disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2283 del 25 novembre 2015 e».
G1.100
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);
premesso che:
il provvedimento in esame è volto all'introduzione - nell'ordinamento interno - di un generalizzato divieto di produzione e di immissione sul mercato nazionale di alimenti e mangimi sintetici;
l'articolo 1, in particolare, indica al comma 1 le finalità della proposta normativa e al comma 2 chiarisce le definizioni utilizzate. Sul punto, le finalità che la proposta intende perseguire sono orientate alla tutela di interessi di vario tipo e precisamente la salute umana e il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia; tale seconda finalità viene qualificata come di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
nel contesto delle azioni di tutela del patrimonio agroalimentare rientra anche la protezione degli animali in allevamento ed il loro benessere;
considerato che:
gli animali che vengono allevati intensivamente sono spesso confinati in spazi ristretti, senza possibilità di muoversi e senza accesso alle condizioni di vita naturali. In alcuni casi, essi sono sottoposti a pratiche di selezione genetica che ne aumentano la crescita e la produttività, ma che causano - al contempo - problemi di salute e di benessere. La selezione genetica, inoltre, porta inevitabilmente alla perdita della diversità all'interno di una popolazione animale, rendendola più vulnerabile alle malattie e alle sfide ambientali;
l'obiettivo delle selezioni in campo zootecnico è quello di ottimizzare la produzione industriale delle razze animali con caratteristiche desiderabili ai fini della macellazione. Di converso, l'impatto sull'ambiente delle pratiche di allevamento ha una incidenza particolarmente rilevante soprattutto per quanto concerne la gestione dei rifiuti, la deforestazione e l'inquinamento delle acque. I rifiuti derivanti dalle attività di gestione, infatti, spesso si riversano in fiumi e laghi, causando la morte di pesci e di altri animali acquatici;
sul punto, il settore agricolo è responsabile del 10,3 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea. Quasi il 70 % di esse proviene dal settore dell'allevamento e consiste di gas a effetto serra diversi dalla CO2 (metano e protossido di azoto);
considerato che:
i polli "broiler" sono frutto di una selezione genetica, crescono con estrema velocità e sviluppano eccessivamente petto e cosce, le parti destinate al mercato. Il loro organismo, dunque, non è in grado di sorreggere il peso innaturale raggiunto in breve tempo, con conseguenti problemi ai muscoli, agli arti, alle vie respiratorie e al cuore. I menzionati animali, a causa del fisico artificialmente modificato, mostrano non solo patologie cardiocircolatorie, ma anche ascite, dermatiti, oltre che serie difficoltà a raggiungere acqua e cibo in autonomia. Il fenomeno relativo agli alterati processi di crescita è esemplificato da una comparazione tra i dati del passato con quelli odierni. Fino agli anni '50, infatti, i polli raggiungevano il peso di 1,2 kg in 112 giorni. Ora, invece, in soli 35-45 giorni raggiungono il peso di 2,5 kg;
i tori "blu belga", frutto di un'azione selettiva iniziata nella metà del XIX secolo, mostrano un eccezionale sviluppo delle masse muscolari, con un rendimento della macellazione che può essere pari o superiore al 70%. Uno dei principali problemi legati alla muscolatura massiccia dei tori blue belga è la distocia, ovvero la difficoltà nel parto. A causa delle dimensioni accentuate, infatti, il parto di un vitello blue belga comporta numerose complicazioni, sia a danno della madre, sia a danno del vitello stesso. I tori in questione, inoltre, sono frequentemente soggetti a malattie muscolari, come la miopatia, che può causare la morte improvvisa. Questa malattia, nello specifico, è stata associata alla mutazione del gene della miostatina, che controlla la crescita muscolare dei bovini e, in generale, di altre specie;
considerato, altresì, che:
anche fuori dal territorio europeo, numerose pratiche di allevamento intensivo per l'ottenimento di carni o di pesci destinati all'alimentazione umana hanno suscitato accesi dibattiti, specie per l'improprio utilizzo di tecniche per accelerarne la crescita;
negli ultimi anni, sono diventate popolari i video e le immagini di allevamenti cambogiani che ritraggono suini di grandi dimensioni, con una accentuata massa muscolare, soprannominati dai media "maiali hulk". Questi suini, appartenenti alla razza "duroc", selezionati per la capacità di crescere rapidamente, hanno difficoltà respiratorie, problemi articolari e muscolari, oltre che numerosi disturbi legati all'obesità quali diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari;
il salmone "AquAdvantage", commercializzato negli Stati Uniti, attraverso una modifica genetica, cresce più rapidamente rispetto agli altri ed è pronto per il mercato in massimo 18 mesi, in luogo dei consueti 32 mesi. Nonostante sia previsto l'allevamento in vasche a terra e senza comunicazione con corsi d'acqua, numerose associazioni ambientaliste e di consumatori oltreoceano, temono che gli eventi atmosferici eccezionali possano provocare delle fughe accidentali di uova dall'impianto di produzione dedicato, con gravi conseguenze per le popolazioni ittiche selvatiche. A questo si aggiungono le comprensibili preoccupazioni legate all'innaturale veloce accrescimento del salmone, tali da bollare l'esemplare come "pesce Frankenstein";
valutato che:
le anzidette pratiche di allevamento, con particolare riferimento a quelle perpetrate all'interno dei confini unionali, appaiono palesemente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riconosce gli animali quali "esseri senzienti";
sul punto, la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti prescrive, in particolare, che agli animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili;
per quanto concerne il diritto interno ed i princìpi della nostra Carta fondamentale, durante la XVIII Legislatura, attraverso la proposta avanzata dal gruppo parlamentare MoVimento 5 stelle, culminata con la pubblicazione della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, è stato introdotto il riconoscimento dei diritti degli animali in Costituzione. All'articolo 9, infatti, è ora esplicitato - nero su bianco - che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali;
tenuto conto che:
il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) definisce una strategia articolata che individua nel Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQBNA), approvato con decreto interministeriale 2 agosto 2022, uno degli elementi chiave per accelerare il processo di transizione verso un modello allevatoriale più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità delle produzioni agroalimentari, contrastare il fenomeno dell'antimicrobico resistenza (AMR) e rendere più trasparente il mercato agroalimentare;
il SQNBA prevede l'adesione volontaria da parte degli allevatori ad un disciplinare di produzione caratterizzato da una serie di impegni che vanno oltre i pertinenti limiti minimi di legge, e che prendono a riferimento la sanità animale, la biosicurezza, la gestione dell'intera fase allevatoriale e le emissioni nell'ambiente;
più in generale, la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica rappresenta uno dei punti cardine alla base della nuova PAC del periodo 2023-2027, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché della strategia "Farm to Fork", che si pone l'obiettivo di far transitare, nel medio periodo, tutti i produttori verso una produzione alimentare sostenibile;
quest'ultima strategia, nello specifico, prevede una riduzione del 50 percento entro il 2030 delle vendite complessive nell'Unione europea di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura, oltre che un riesame della normativa in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici;
il miglioramento del benessere degli animali si traduce in un conseguente miglioramento delle condizioni negli allevamenti, della qualità degli alimenti, ed ha significativi riverberi positivi nella preservazione della biodiversità,
impegna il Governo a:
1) promuovere efficaci strategie di tutela per gli animali destinati all'alimentazione umana, anche in aderenza alla disciplina dell'Unione europea, in un'ottica di progressivo e costante innalzamento della salubrità e della qualità delle produzioni agroalimentari e di riduzione delle emissioni climalteranti;
2) assumere urgenti iniziative al fine di garantire agli animali allevati a fini alimentari un trattamento orientato ad evitare in qualsiasi modo dolore, stress e sofferenze inutili e di prevenire problematiche che possano direttamente ricadere nella sfera della tutela della salute pubblica;
3) intensificare le operazioni di controllo nel settore zootecnico, inclusive dell'esame degli aspetti ambientali, fisici, comportamentali e psicologici, al fine di verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni in materia di benessere animale, dalla fase dell'allevamento fino a quella del trasporto e della macellazione;
4) supportare e finanziare la ricerca di alternative sostenibili all'allevamento intensivo e alle pratiche di selezione, nonché studi volti alla diminuzione dell'uso di antibiotici negli allevamenti e alla prevenzione della diffusione di batteri resistenti nell'ambiente e nell'uomo;
5) prevedere, conformemente alla disciplina unionale, dei meccanismi incentivanti tesi a sostenere la transizione ecologica del settore agricolo ed attualizzare le risposte del comparto primario alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute;
6) adottare iniziative orientate a favorire una maggior consapevolezza dei consumatori e delle imprese di trasformazione in termini di idonea qualificazione dei consumi dei prodotti di origine animale e, al contempo, di bilanciato soddisfacimento delle esigenze nutrizionali e delle preferenze alimentari, per il perseguimento di obiettivi di equità e sostenibilità;
7) favorire, nelle opportune sedi istituzionali europee, l'introduzione nelle etichettature dei prodotti di indicazioni relative al benessere degli animali, con l'intento di migliorare la trasmissione del valore lungo la filiera alimentare;
8) sostenere, nelle opportune sedi, una revisione della legislazione sul benessere degli animali, aggiornandola alle attuali pratiche di selezione genetica, al fine di scoraggiare, in un'ottica preventiva, simili condotte lesive delle condizioni di salute negli allevamenti.
G1.101
Pirro, Mazzella, Guidolin, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);
premesso che:
l'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità del provvedimento, recante disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia. Il valore di tale processo è riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
considerato che:
il patrimonio agroalimentare italiano costituisce, dunque, uno dei punti di forza del nostro Paese; esso si compone di prodotti qualitativamente molto competitivi che soddisfano le aspettative di tipicità e reputazione, raggiungendo i più svariati mercati internazionali e registrando ottimi successi commerciali. Il detto patrimonio, dunque, ha una chiara valenza sociale e culturale oltre che economica;
alla protezione delle menzionate produzioni è necessario accostare anche un adeguato sostegno per le imprese che investono in moderni sistemi di valorizzazione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale;
al riguardo, infatti, i recenti incrementi dei prezzi delle derrate alimentari, la riduzione delle scorte, i cambiamenti climatici rendono sempre più urgente l'individuazione di adeguati interventi per contenere gli impatti negativi su tutta la filiera agroalimentare, considerando anche le proiezioni di crescita della popolazione mondiale;
il miglioramento dell'efficienza produttiva e qualitativa, la riduzione dei costi aziendali, l'ottimizzazione degli input e la riduzione degli impatti ambientali, la creazione di opportunità imprenditoriali, sono solo alcune delle potenzialità scaturenti dalla diffusione tecnologica nel comparto primario. Esse devono trovare pronta realizzazione a livello interno al fine di sviluppare il tessuto economico nazionale, considerato nella sua globalità,
impegna il Governo a:
promuovere, mediante lo stanziamento di idonee risorse, misure di sostegno a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 2.
Approvato
(Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati)
1. Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
2.100
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 2.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)
1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
Art. 2-bis
(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.
Art. 2-ter.
(Etichettature)
1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.».
2.101
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Precluso
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 2.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)
1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
Art. 2-bis.
(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.».
2.102
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)
1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.».
2.8
Franceschelli, Zambito, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. È vietato agli operatori del settore alimentare di impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali, fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di loro inclusione nell'elenco dei novel food previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015 del 25 novembre 2015.
1-bis. Agli operatori del settore dei mangimi è vietato vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati che non rispettino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.».
2.9
Franceschelli, Zambito, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Al comma 1, alle parole: «Sulla base del principio» premettere le seguenti: «Fatte salve le attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati».
2.10
Franceschelli, Zambito, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «del 28 gennaio 2002» inserire le seguenti: «previo accertamento presso le competenti sedi istituzionali europee dell'assenza di contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito dall'articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell'UE».
2.11
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «è vietato» con le seguenti: «è consentito».
2.13
Zambito, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di inclusione dei medesimi nell'elenco dei novel food previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015».
2.103
Mazzella, Guidolin, Pirro, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Respinto
Alla rubrica, sostituire le parole: «costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati» con le seguenti: «derivati da colture cellulari».
G2.100
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Disposizioni in materia di divieto e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (AS 651-A),
premesso che;
nella sezione "Documenti acquisiti in Commissione", il contributo scritto dei Professori Luciano Conti, Stefano Biressi e altri, trasmesso alle Commissioni 9a e 10a riunite, evidenzia criticità rispetto agli aspetti di sicurezza del provvedimento in discussione e soprattutto la mancanza di una valutazione dell'impatto sulla ricerca e competitività del Paese;
i prodotti di carne a base di cellule coltivate sono equiparati ai cosiddetti "novel foods", ossia tutti quei prodotti e sostanze alimentari che prima di poter entrare in commercio in un Paese sono sottoposti ad uno scrupoloso, attento e scientifico iter di valutazione sia delle caratteristiche nutrizionali sia della loro sicurezza alimentare da parte degli enti regolatori preposti;
l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, ente deputato ad esprimersi in materia di sicurezza alimentare, non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;
con l'emergere dei primi processi di produzione di alimenti a base cellulare si sono incrementate le opportunità di progresso scientifico come lo sviluppo di linee cellulari stabili, la sostituzione del siero bovino fetale, la produzione su larga scala nei bireattori ed altri sviluppi tecnologici maturati nell'ambito dell'ingegneria dei tessuti;
l'eventuale marginalizzazione dell'Italia in questo settore scientifico e l'esclusione come Paese da un'industria con alte prospettive di sviluppo economico costituiscono una fonte di forte preoccupazione da parte della comunità scientifica;
considerato che:
la mancanza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare per i potenziali consumatori è ribadita in modo evidente nelle conclusioni riportate in un documento pubblicato a marzo 2023 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (FAO) in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
i pericoli associati alla generazione di tumori, all'utilizzo di ormoni, dei fattori di crescita, degli antibiotici e dei bireattori non sono stati identificati dalla FAO e dalla OMS;
la carne coltivata, termine utilizzato dai ricercatori scientifici, non richiede test clinici perché non è un farmaco ma dell'applicazione dello stesso principio che regolamenta gli integratori alimentari potrebbe risultare più salutare, in quanto il controllo sulle cellule e sui nutrienti potrebbe consentire una riduzione dei grassi saturi e un aumento dei livelli di antiossidanti;
l'evidenza scientifica prodotta dall'analisi del ciclo di vita (LCA) mostra che l'impatto ambientale della carne coltivata è minore rispetto alle carni convenzionali degli allevamenti intensivi e anche tenendo conto degli ambiziosi obiettivi di rendere gli attuali allevamenti più sostenibili;
la ricerca scientifica gioca un ruolo chiave nel rendere economicamente, tecnologicamente ed ambientalmente sostenibile la produzione e la commercializzazione della carne a base coltivata,
impegna il Governo:
a prevedere una revisione del testo attuale del provvedimento legislativo in discussione che tenga in considerazione le ragioni scientifiche in materia di sicurezza alimentare nonché della necessità di innovazione e ricerca del Paese;
valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di non limitare l'attività di ricerca scientifica per la carne coltivata che rappresenta la base di un progredire in termini di sostenibilità ambientale, innovazione industriale, sviluppo economico, sociale e tecnologico.
G2.101
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Disposizioni in materia di divieto e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (AS 651-A),
premesso che;
la mancanza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare per i potenziali consumatori è ribadita in modo evidente nelle conclusioni riportate in un documento pubblicato a marzo 2023 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (FAO) in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, ente deputato ad esprimersi in materia di sicurezza alimentare, non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;
l'eventuale marginalizzazione dell'Italia in questo settore e l'esclusione come Paese da un'industria con alte prospettive di sviluppo economico costituiscono una fonte di forte preoccupazione da parte della comunità scientifica;
considerato che:
l'utilizzo generico del principio di precauzione all'interno del provvedimento legislativo non trova fondamento in quanto non esistono in commercio i prodotti alimentari a base di cellule coltivate che si intendono vietare e pertanto non esiste nessun rischio, neanche potenziale, che ne può prefigurare l'attivazione;
il divieto generalizzato è in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito all'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che vieta agli Stati Membri di attivare misure volte a provocare una preclusione totale o parziale agli scambi delle merci;
l'evidenza scientifica prodotta dall'analisi del ciclo di vita (LCA) mostra che l'impatto ambientale della carne coltivata è minore rispetto alle carni convenzionali degli allevamenti intensivi che per ridurre il danno ambientale sugli ecosistemi naturali hanno l'opportunità di trasformare le pratiche intensive con l'integrazione della coltivazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;
vietare sia l'importazione che la produzione di intere classi di prodotti ha ripercussioni in termini di danni economici e di mancate opportunità di crescita economica per le aziende e gli imprenditori italiani coraggiosi e visionari che mirano a conquistare nuovi mercati,
impegna il Governo:
a prevedere una revisione del testo attuale del provvedimento legislativo in discussione che tenga in considerazione le ragioni economiche e di sicurezza alimentare nonché della necessità di innovazione tecnologica e di sviluppo sostenibile del Paese.
G2.102
Nave, Sabrina Licheri, Naturale, Mazzella, Guidolin, Pirro
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);
premesso che:
l'articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;
il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002. Il richiamato regolamento stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
il citato articolo 7 prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;
le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio individuato per la vita o per la salute e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente;
considerato che:
il principio di precauzione è uno dei cardini della legislazione europea in tema di sicurezza ed è citato esplicitamente nell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). All'uopo, la Commissione Europea, con la Comunicazione COM(2000) 1 final, ha chiarito in modo puntuale come esso debba essere inteso ed invocato. Tale Comunicazione esplicita le situazioni e le modalità con cui può essere attivato ovvero in presenza di un'ipotesi di rischio potenziale. La sua attivazione, inoltre, avviene a seguito di una valutazione scientifica le cui conclusioni mostrino come non sia impossibile ottenere il livello di protezione previsto in altro modo. Qualora fosse questo il caso, la sua adozione deve seguire dei principi di proporzionalità, non discriminazione, coerenza, l'esame dei vantaggi e degli oneri, l'esame della valutazione scientifica;
valutato che:
l'invocazione generica del principio di precauzione all'interno del disegno di legge in esame non trova fondamento anche perché, ad oggi, non esistono in commercio i prodotti che si intendono vietare e, pertanto, non esiste alcun rischio, nemmeno potenziale, che ne possa prefigurare l'attivazione;
le valutazioni scientifiche disponibili - quali, ad esempio, il report FAO e le consultazioni condotte dall'EFSA sul tema - non indicano rischi per la salute che non possano essere indagati e gestiti in fase autorizzativa ai sensi del Regolamento "Novel Food";
le azioni previste dalla norma non rispettano i principi di proporzionalità, non discriminazione, coerenza, così come non prevedono una analisi dei vantaggi e degli oneri, né modalità di esame e riesame della valutazione scientifica che ha portato all'invocazione del menzionato principio,
impegna il Governo a:
stante il preminente interesse relativo alla salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e del benessere animale, garantire un corretto equilibrio interpretativo del principio di precauzione, conformemente agli orientamenti comuni di cui alla "Comunicazione (COM(2000) 1 final) sul principio di precauzione".
G2.103
Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);
premesso che:
l'articolo 2 introduce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;
considerato che:
il predetto divieto generalizzato, così come formulato all'articolo 2 del testo in esame, oltre a non avere alcuna attualità in termini applicativi, appare in contrasto con conseguimento della libertà di circolazione dei beni all'interno dell'Unione europea;
sul punto, infatti, vale la pena evidenziare che attualmente non pendono richieste autorizzatorie per l'immissione nell'Unione europea di carne o di mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, cd. "coltivati";
valutato che:
a livello unionale, la libera circolazione delle merci è garantita attraverso l'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative e dal divieto di adottare misure di effetto equivalente. I principi del riconoscimento reciproco, l'eliminazione delle barriere fisiche e tecniche e la promozione della standardizzazione sono ulteriori elementi introdotti per portare avanti il completamento del mercato interno;
l'adozione del nuovo quadro legislativo nel 2008 ha rafforzato la libera circolazione delle merci, il sistema di vigilanza del mercato dell'UE e il marchio CE,
impegna il Governo a:
al fine di evitare possibili future segmentazioni del mercato, garantire una corretta interpretazione nonché applicazione del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, affrontando attivamente al riguardo gli ostacoli interni e impedendo che ne sorgano di nuovi.
G2.104
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);
premesso che:
il provvedimento in esame è volto all'introduzione - nell'ordinamento interno - di un generalizzato divieto di produzione e di immissione sul mercato nazionale di alimenti e mangimi sintetici;
l'articolo 2, in particolare, introduce, sulla base del principio di precauzione previsto dalla normativa europea, il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, di vendere, di detenere per vendere, di importare, di produrre per esportare, di somministrare o di distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.
considerato che:
tra i responsabili delle principali attività ad alto impatto ambientale del settore agricolo figurano gli allevamenti intensivi - in particolare quello dei bovini - che, in base a stime della FAO, generano il 14,5% delle emissioni totali di gas serra;
è del tutto evidente che, specie per quanto concerne la carne, l'attuale modello produttivo non è parametrato alle cogenti esigenze del nostro pianeta, il quale sta attraversando una crisi climatica senza precedenti. È prioritario, dunque, individuare - in una visione ineluttabilmente anticipatoria - ogni possibile soluzione innovativa, eco-compatibile e non dannosa per la salute umana che possa produrre benefici ambientali;
al riguardo, nell'ambito di "Orizzonte Europa", il programma di finanziamento dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione (2021-2027), la Commissione sostiene la ricerca per migliorare le conoscenze sui potenziali impatti ambientali e sanitari di carni e prodotti ittici coltivati. Nel programma di lavoro 2023-2024 del polo tematico 6, ha preso il via un tema di ricerca da 7 milioni di euro, con l'obiettivo di sviluppare una base conoscitiva oltre che fattuale sui potenziali aspetti di sostenibilità della carne e dei prodotti ittici coltivati;
se è vero che è indispensabile una maggiore conoscenza e comprensione circa la capacità dell'agricoltura cellulare di rappresentare una fonte idonea di proteine, contribuendo in tal senso al raggiungimento degli obiettivi della strategia «Farm to fork», è altrettanto innegabile la necessità di non precludere all'Italia - in maniera del tutto aprioristica - l'accesso ai potenziali benefici di un settore nascente che ha tutti i requisiti per avere grande rilevanza a livello globale, oltre che promettenti risvolti per la sostenibile ottimizzazione delle risorse naturali;
valutato che:
secondo il diritto unionale, per "nuovo alimento" si intende un alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione europea prima del 15 maggio 1997. Ciò comprende una vasta gamma di prodotti, tra cui gli alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata. Nella menzionata esplicitazione, dunque, rientrerebbe anche la carne coltivata;
partendo dall'anzidetta definizione, sotto il profilo procedurale, il Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, definisce le regole per l'immissione dei nuovi alimenti sul mercato dell'Unione europea, fornendo un elevato livello di tutela per la salute umana e gli interessi dei consumatori. La procedura di autorizzazione di riferimento, dietro richiesta della Commissione, può comportare il coinvolgimento della Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Sono invece soggetti ad una disciplina diversificata gli alimenti geneticamente modificati, agli alimenti usati come enzimi, additivi e aromi e i solventi da estrazione;
tenuto conto che:
in risposta ad un'interrogazione parlamentare, in data 24.11.2022, la Commissione europea ha asserito che "poche imprese attive nella produzione di carne/latte sintetico hanno ricevuto finanziamenti dell'UE per la ricerca e l'innovazione" e che "non sono previsti finanziamenti al di fuori di Orizzonte Europa per sostenere il progresso in questo settore";
in data 31.03.2023, il portavoce per la Salute dell'Esecutivo Ue, Stefan de Keersmaecker, ha dichiarato che la Commissione europea non ha ricevuto richieste per mettere sul mercato dei tipi di "cultured meat", la carne coltivata in laboratorio, nell'Unione europea;
stante l'assoluta assenza di richieste autorizzatorie a livello unionale, l'intervento legislativo proposto in Italia dal Governo in carica appare del tutto infondato, inappropriato sia a livello sostanziale, sia a livello temporale, oltre che potenzialmente lesivo delle prospettive di sviluppo nel territorio nazionale di un settore alimentare, oltre che delle iniziative di approfondimento conoscitivo, di studio e di ricerca;
tenuto conto, altresì, che:
a livello extra-europeo, la carne coltivata è oggetto di esame e valutazione da parte di altri Stati. La Food and Drug Administration (FDA) ha dato il via libera alla start up californiana "Upside Foods", per quanto riguarda i nuggets di carne di pollo coltivata, e alla società "GOOD Meat", per i processi di coltivazione di pollo e di altra carne da cellule animali senza sfruttamento o macellazione. Ancora prima degli Stati Uniti, Singapore ha autorizzato la commercializzazione di alimenti a base di carne coltivata, diventando il primo Paese al mondo ad approvare la vendita commerciale delle alternative proteiche alla carne tradizionale;
tenuto conto, infine, che:
la Fondazione "Umberto Veronesi", in data 31.03.2023, mediante un contributo sulla carne coltivata, ha reso noto che "dal punto di vista nutrizionale non sono presenti degli aspetti negativi da considerare. Dal punto di vista della sicurezza alimentare, crescendo in un ambiente controllato si riduce il rischio di malattie di origine animale e non c'è la necessità di impiegare antibiotici. Oltre a questo, diventa possibile confezionare un alimento in un unico luogo, evitando contaminazioni esterne",
impegna il Governo a:
1) promuovere ogni percorso scientifico innovativo - compreso quello attinente alla carne ed ai mangimi coltivati - volto ad apportare vantaggi all'ecosistema, al benessere degli animali e alla salute umana, in un'ottica di necessaria salvaguardia degli attuali assetti economici del settore primario e dei relativi livelli di redditività, nonché di attivo coinvolgimento degli operatori del comparto agroalimentare nei processi transitivi;
2) al fine di sostenere fattivamente l'evoluzione e lo sviluppo socio-economico del Paese oltre che una conveniente informazione a beneficio della collettività, fornire a livello nazionale la necessaria base fattuale di conoscenze, pratiche ed esperienze, relative alla carne ed ai mangimi coltivati, attraverso la divulgazione pubblica di studi e ricerche;
3) lungi dall'appoggiare forme di chiusura ai limiti dell'embargo commerciale e produttivo, sostenere i segnali e le opportunità del settore relativo alla carne e ai mangimi coltivati, attraverso l'adozione di opportune misure in termini di investimenti e di adeguati finanziamenti per l'allagamento del quadro conoscitivo in tema di novel food, con particolare riferimento ai profili di sicurezza alimentare, di monitoraggio dei processi di produzione, preparazione e trattamento, di valutazione degli eventuali effetti dannosi per la salute umana, nonché di analisi e gestione della possibilità di rischi;
4) adottare soluzioni innovative nel raggiungimento degli obiettivi della strategia «Farm to fork», attraverso la virtuosa coniugazione di azioni tese a diminuire le emissioni di gas a effetto serra, il consumo del suolo e l'abuso della vitale risorsa dell'acqua, con la difesa della sanità pubblica, degli interessi dei cittadini e la preservazione del patrimonio agroalimentare.
G2.105
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);
premesso che:
l'articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;
le menzionate produzioni si pongono quali strade innovative rispetto ai metodi tradizionali - sia di tipo intensivo, sia di tipo estensivo - di allevamento;
considerato che:
secondo il rapporto «Agroecologia e politica agricola comune (PAC)» del 2020 del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, l'agroecologia rappresenta un approccio integrato, sviluppato dal 1920 e affermatosi a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, che applica contemporaneamente concetti e principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti da input esterni (materia ed energia), attraverso l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita;
l'agroecologia, dunque, costituisce un modello in grado di soddisfare i principali requisiti di sostenibilità del sistema agroalimentare, nonché un sistema in grado di assicurare - nello stesso tempo - la produzione di cibo in linea con il rispetto dell'ambiente, della salute e dei diritti degli agricoltori e dei consumatori. Per tale ragione, il paradigma dell'agroecologia è sempre più celebrato dal mondo produttivo, dalle istituzioni, dai ricercatori e da molteplici soggetti, individui o organizzazioni, attivamente coinvolti nelle iniziative del comparto primario;
valutato che:
l'uso indiscriminato, e spesso abusato, di pesticidi rappresenta un fattore di rischio elevato per l'ecosistema;
il glifosate, ad esempio, è notoriamente tossico per l'ambiente e per la vita acquatica. Tra le precauzioni d'uso dei diserbanti basati sul principio attivo del glifosate vi è invero il tassativo divieto di irrorare i bordi dei corsi d'acqua e delle zone umide, a causa della connessa accertata tossicità, anche a basse concentrazioni, sugli organismi acquatici. Eppure, le irrorazioni con questo principio attivo - che vengono effettuate lungo le strade, le linee ferroviarie o in campo agricolo - non si fermano di certo di fronte a canali e a collettori posti ai lati dei tracciati. È ormai ampiamente dimostrato come la perdita della biodiversità, causata dall'uso dei pesticidi, incida sulla produttività agricola. Inoltre, l'uso dei pesticidi contribuisce a provocare il fenomeno della desertificazione dei suoli, esponendo le scarpate sottoposte al diserbo (a causa della destrutturazione fisica e microbiologica del terreno) a frane e smottamenti, e al conseguente elevato rischio di incidenti stradali durante gli eventi piovosi e nelle ore notturne;
secondo gli ultimi dati ufficiali, un quinto del territorio italiano è a rischio desertificazione, mentre secondo i dati aggiornati dell'Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione sull'ambiente ed il territorio, in alcuni territori del Sud del Paese il quadro è ancora più preoccupante, con una media del processo di desertificazione tra il 30 e il 50 per cento in regioni come la Sardegna, le Marche, l'Emilia-Romagna, l'Umbria, l'Abruzzo e la Campania, e addirittura del 70 per cento in Sicilia;
la realtà agricola organizzata secondo criteri di eco-compatibilità costituisce il campo di indagine più appropriato per dare avvio a un rinnovamento culturale nella direzione dello sviluppo sostenibile. In questo contesto, l'agricoltura biologica ha un ruolo rilevante: secondo il "Rodale Institute", tale metodo usa il 45 per cento in meno di energia rispetto a quello convenzionale e fa un uso più efficiente dell'energia stessa, al contrario - ancora una volta - dei sistemi agricoli convenzionali che producono il 40 per cento in più di gas serra. I suoli biologici, inoltre, hanno una funzione di serbatoio di carbonio (cd. carbon sink), che è mediamente quantificabile in 0,5 tonnellate per ettaro/l'anno. In questo senso, l'agricoltura biologica offre agli agricoltori opzioni significative sia nelle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, sia in quelle di adattamento ai citati mutamenti;
considerato, altresì, che:
nel comparto zootecnico, l'applicazione dei principi dell'agroecologia comporta l'inclusione dell'allevamento in un processo di economia circolare all'interno delle aziende agricole, nel rispetto del loro benessere e dell'ambiente circostante,
impegna il Governo a:
promuovere, in tutto il territorio nazionale, la progressiva conversione ad un modello rurale di tipo «agroecologico», inteso come un sistema di produzione che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e transdisciplinare, applica i concetti e i princìpi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, mediante l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita.
G2.106
Pirro, Mazzella, Guidolin, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);
premesso che:
la rubrica dell'articolo 2 reca espressamente il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;
considerato che:
sulle tematiche affrontate dal disegno di legge in parola, l'Esecutivo in carica ha adottato un atteggiamento strumentale, teso a penalizzare a priori le possibilità di mercato di un prodotto con potenziali caratteristiche positive;
nello specifico, vale la pena evidenziare che ad oggi, a livello unionale non è stata autorizzata la produzione e commercializzazione dei beni alimentari e mangimistici oggetto del disegno di legge in esame. Attualmente, infatti, i prodotti alimentari cell-based non sono commercializzati nell'Unione europea. Tali prodotti prima di poter essere immessi sul mercato dell'Unione europea devono essere sottoposti ad una procedura autorizzativa da parte della Commissione europea;
una volta presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione di uno o più prodotti appartenenti a specifiche categorie, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) effettua una valutazione della sicurezza includendo eventuali considerazioni nutrizionali. L'autorizzazione eventualmente rilasciata dall'EFSA ha per oggetto, in ogni caso, solo lo specifico prodotto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione e non può quindi essere estesa a prodotti similari o affini,
impegna il Governo a:
lungi dall'avallare forme di strumentalizzazione conoscitiva, promuovere campagne istituzionali tese a garantire, a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base divulgativa di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica in tema di alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.
G2.107
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 651-A, recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali"
premesso che:
con tale disegno di legge, all'articolo 2, viene sancito il divieto di impiegare, nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare, cibi o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;
considerato che:
tra le motivazioni che muovono la ricerca verso la produzione di carne coltivata vi sono ragioni etiche ma anche ragioni di tutela ambientale e della salute delle persone;
l'allevamento intensivo è una delle fonti più inquinanti dell'ambiente, sia in riferimento alle emissioni di gas in atmosfera, sia per il riversamento di liquami nei terreni e nelle acque e richiede l'utilizzo di enormi quantità di acqua;
le colture di cereali destinati all'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti richiedono grandi spazi che vengono sottratti alla forestazione ai fini della mitigazione della presenza di inquinanti nell'aria;
l'eccessivo consumo di carne è dannoso per la salute dell'uomo e l'attuale offerta di carne supera quella che dovrebbe essere la risposta alla corretta domanda coerente con una dieta alimentare equilibrata,
impegna il Governo a:
a) promuovere una campagna alimentare educativa finalizzata ad una riduzione del consumo di carne volto al raggiungimento di un complessivo equilibrato e non eccessivo apporto di proteine animali;
b) verificare la possibilità di convertire in forestazione parte dei terreni agricoli destinati alla coltura di cereali per l'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti e parallelamente ridurre la quantità di impianti destinati agli allevamenti intensivi garantendone maggiore sostenibilità ambientale.
2.0.100
Mazzella, Pirro, Guidolin, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Respinto
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 2-bis.
(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)
1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.
2. La Commissione nazionale ha il compito di:
a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;
b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;
c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;
d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;
e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.
3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati con particolare riguardo:
a) alla sicurezza alimentare;
b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
c) alle emissioni di C02 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 3.
5. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 2-ter. L'elenco è consultabile sul sito web del Ministero della salute.
6. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Art. 2-ter.
(Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati)
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio e la ricerca di alimenti e mangimi coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".
2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.0.101
Pirro, Mazzella, Guidolin, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)
1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:
a) alla sicurezza alimentare;
b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
c) alle emissioni di C02 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.
2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".
3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.».
2.0.4
Mazzella, Pirro, Guidolin, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.
2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.
3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui al comma 4 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.
4. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati.».
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 3.
Approvato
(Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di:
a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un'anatomia animale;
c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma sulla composizione dell'alimento.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell'alimento.
EMENDAMENTI
3.100
Naturale, Mazzella, Sabrina Licheri, Nave, Pirro, Guidolin, Maiorino
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
3.101
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 4.
Approvato nel testo emendato
(Autorità per i controlli e modalità di applicazione delle sanzioni)
1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione e sanità dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri (CUFA), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge. Le autorità di cui al primo periodo svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.
3. Per le violazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 sono quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia.
EMENDAMENTI
4.100
Approvato
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in relazione ai potenziali rischi per la salute umana sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.».
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 5.
Approvato
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che vìolino le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l'applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. Alle medesime sanzioni è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di cui agli articoli 2 e 3.
2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
5.100
Maiorino, Naturale, Mazzella, Sabrina Licheri, Nave, Pirro, Guidolin
Respinto
Sopprimere l'articolo.
5.102
Zambito, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Al comma 1, alle parole: «Salvo che il fatto costituisca reato» premettere le seguenti: «Fino alla data di autorizzazione al consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di inclusione dei medesimi nell'elenco dei novel food previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015».
5.103
Franceschelli, Zambito, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano, in ogni caso, alle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.».
G5.100
Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);
premesso che:
l'articolo 5 delinea il trattamento sanzionatorio - consistente in vari tipi di sanzioni amministrative - per la violazione dei divieti posti dagli articoli 2 e 3 del presente provvedimento;
nel documento depositato dal Comando Carabinieri per la tutela della salute in occasione del ciclo di audizioni del testo in esame sono esplicitate talune osservazioni, anche con riferimento al richiamato articolo;
considerato che:
l'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;
al riguardo, il concetto di provvisorietà di cui al menzionato articolo 7 apparirebbe non pienamente in linea con la finalità espressa dall'articolo 1 del disegno di legge in esame di "preservare il patrimonio agroalimentare", considerato, quest'ultimo, come bene giuridico permanente e sottoposto a tutela di natura non provvisoria;
inoltre, il richiamo all'articolo 7 del regolamento 178/2002 imporrebbe un esplicito riferimento al "riesame entro un periodo di tempo ragionevole" delle misure adottate e quindi delle restrizioni previste dal disposto normativo, mentre nella proposta di legge in esame, all'articolo 5, si fa riferimento al rinvio ed aggiornamento delle sole sanzioni;
considerato, inoltre, che:
le due finalità espresse nell'articolo 1 del testo in esame, da una parte la tutela della salute umana e dall'altra la tutela degli interessi dei cittadini, nonché la salvaguardia del patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, potrebbero causare ambiguità sulla determinazione dell'Autorità competente a cui inoltrare il rapporto dei controlli, individuabile per materia, nel Ministero della salute (con le sue articolazioni territoriali, ASL, etc.) o nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
a ciò si aggiunge il fatto che, nella proposta in esame, ferme restando le prerogative di ciascun soggetto deputato al controllo, non si ravvisa l'individuazione di un organismo di coordinamento nel caso di coinvolgimento di diverse Autorità competenti;
valutato, infine, che:
nel documento depositato dal Comando Carabinieri per la tutela della salute in occasione del ciclo di audizioni del testo in esame, con particolare riguardo all'articolo 4 del testo originario, ora articolo 5, venivano rilevate criticità in ordine alle modalità di calcolo della sanzione amministrativa connessa con il "fatturato totale annuo realizzato nell'anno precedente" nel caso in cui il trasgressore sia una azienda di nuova costituzione e, pertanto, senza alcun riferimento al fatturato precedente;
veniva, inoltre, rilevato che a seguito dell'applicazione dei criteri sanzionatori previsti dal comma 1 dell'articolo 4 del testo originario, ora articolo 5, "potrebbero crearsi situazioni di disparità afflittive con particolare riguardo al minimo edittale, pari a euro 10 mila o 10% del fatturato nel caso in cui questo sia superiore a euro 60 mila. Infatti, aziende con fatturato inferiore ai 60.000 euro potrebbero pagare una sanzione amministrativa (pari a euro 10 mila) più afflittiva rispetto alle aziende con fatturato superiore ai 60.000 euro ma inferiore ai 100 mila euro";
sempre con riferimento all'articolo 4, il comma 2 del testo originario, ora articolo 5, comma 2, dispone che "per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso";
tale assunto, secondo le osservazioni del Comando Carabinieri per la tutela della salute presuppone che all'agente contravventore siano già state imposte, all'atto accertativo, quanto meno delle prescrizioni/diffide ad adempiere; concede ampia discrezionalità all'autorità competente (e quindi all'organo accertatore), sull'entità della sanzione da applicare. Quanto esplicitato potrebbe comportare: disparità di trattamento sanzionatorio in ragione di valutazioni dell'operatore basate su elementi "non oggettivi"; dare origine ad una serie di ricorsi amministrativi a seguito della presunta inesatta applicazione della somma contestata; sottoporre l'organo accertatore ad eventuali giudizi di responsabilità contabile;
nella stesura di proposte legislative di iniziativa governativa come quella in esame e, in generale, nella definizione di contenuti destinati ad avere efficacia legislativa nell'ordinamento, ivi inclusi quelli di tenore sanzionatorio, sarebbe opportuno scongiurare eventuali possibili problematiche di tipo interpretativo,
impegna il Governo:
ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte, in sede applicativa, a chiarire le problematiche di tipo interpretativo di cui in premessa che, oltre a sovraccaricare inopinatamente il volume operativo delle Autorità diversamente coinvolte, hanno la potenzialità di porre gli stessi destinatari delle suddette norme in una condizione di disparità afflittiva e di sostanziale incertezza dispositiva.
ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 6.
Approvato
(Rinvio alla legge n. 689 del 1981 e modalità di aggiornamento delle sanzioni)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
EMENDAMENTI
6.101
Maiorino, Naturale, Mazzella, Sabrina Licheri, Nave, Pirro, Guidolin
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
6.0.100
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo per gli allevamenti sostenibili)
1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del Made in Italy, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».
6.0.101
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)
1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.0.102
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Rifinanziamento fondo nazionale per la suinicoltura)
1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».
6.0.103
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)
1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
6.0.104
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)
1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
6.0.105
Pirro, Mazzella, Guidolin, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Clausola di mutuo riconoscimento)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 2 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.»
6.0.106
Mazzella, Guidolin, Pirro, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni della presente legge, notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.».
6.0.107
Mazzella, Guidolin, Pirro, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata alla procedura di notifica alla Commissione Europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.».
ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 7.
Approvato
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE
Tit.100
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro
Precluso
Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari».
Tit.101
Mazzella, Guidolin, Pirro, Sabrina Licheri, Naturale, Nave
Precluso
Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali» con le seguenti: «derivati da colture cellulari».
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (755)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera b), numero 2), le parole: « n. 2) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) »;
alla lettera c), numero 1), sostituire le parole: « banca in liquidazione coatta amministrativa » con le seguenti: « previsto dalla Sezione III » e le parole: « o verso la quale » con le seguenti: « , o della banca per la quale ».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
« Art. 1-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i princìpi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023) - 1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i princìpi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63. Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.
3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.
5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto ».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: « Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1, » sono sostituite con le seguenti: « All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla ».
All'articolo 3:
alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
« Art. 3-bis. (Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015) - 1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee) è inserita la seguente:
"ee-bis) 'ritiro': qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura";
b) all'articolo 18, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni";
c) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882" ».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto ».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: « dopo la parola: "vecchiaia," è inserita la seguente: "anticipata," » sono sostituite dalle seguenti: « dopo la parola: "superstiti" sono inserite le seguenti: "o alla pensione anticipata" ».
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso 525, le parole: « decreto legge » sono sostituite dalla seguente: « decreto-legge » e le parole: « che possano » sono sostituite dalle seguenti: « che possa ».
All'articolo 7:
al comma 2, la parola: « adottato » è soppressa e alle parole: « entro centoventi giorni » sono premesse le seguenti: « da adottare ».
All'articolo 8:
al comma 1 e alla rubrica, la parola: « indoor », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « in ambienti chiusi »;
al comma 2, le parole: « Il Fondo è assegnato » sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate » e la parola: « provincie » è sostituita dalla seguente: « province »;
al comma 3, dopo le parole: « al 2031 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».
All'articolo 9:
al comma 1:
all'alinea, la parola: « nuovo » è soppressa;
alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: « circolazione stradale, » sono sostituite dalle seguenti: « circolazione stradale e ».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
« Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299) - 1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma";
b) all'articolo 3, comma 1:
1) al decimo periodo, le parole: "con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato";
2) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: "I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. È fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo".
2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti:
"1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione.
1-octies. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;
b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;
c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;
d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;
e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.
Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-septies.
1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-octies, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.
1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-octies, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo".
3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";
b) all'articolo 53, comma 1-ter, le parole: "commi 1-bis.1 e 1-bis.2," sono sostituite dalle seguenti: "commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,".
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano altresì alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e quelle di salvaguardia dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, è ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-octies ».
All'articolo 10:
al comma 5, dopo le parole: « dell'allegato X » sono inserite le seguenti: « alla parte quinta » e le parole: « e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « , per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità ».
All'articolo 11:
al comma 1, dopo le parole: « 485, comma 1, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al » e le parole: « ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024" » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 »;
al comma 2, dopo le parole: « 569, comma 1, del » sono inserite le seguenti: « citato testo unico di cui al » e le parole: « ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024" » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 »;
al comma 3, le parole: « dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
"9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura" »;
alla rubrica, le parole: « Istituzioni di alta formazione » sono sostituite dalle seguenti: « istituzioni dell'alta formazione ».
All'articolo 12:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « predetto Corpo » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;
al comma 5, dopo le parole: « commi 3 e 4 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « dall'anno 2032 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».
All'articolo 13:
al comma 1, lettera b):
l'alinea è sostituito dal seguente: « nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente: »;
al capoverso Art. 12-bis, comma 2, dopo le parole: « le disposizioni » sono inserite le seguenti: « del regolamento »;
al comma 3, le parole: « n. 139 del 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 8 marzo 2006, n. 139, »;
al comma 5, dopo le parole: « all'articolo 12 » e « dell'articolo 12 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto ».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1), le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 »;
alla lettera b), capoverso 1, le parole: « riconoscimento di cui al presente capo » sono sostituite dalle seguenti: « riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione »;
alla lettera c), capoverso 1, le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive" »;
al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;
al comma 3, le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 », le parole: « dall'anno 2026 e a quelli » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni », le parole: « dall'anno scolastico 2023-24 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 » e le parole: « per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024 ».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: « e disponibile" » sono sostituite dalle seguenti: « e disponibile ».
All'articolo 17:
al comma 2, le parole: « paragrafo 1, » sono soppresse;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 »;
al comma 4, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « , ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche, »;
al comma 5, dopo le parole: « euro 200.000 » è inserita la seguente: « annui »;
alla rubrica, le parole: « regolamento UE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) ».
All'articolo 18:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto »;
alla lettera a):
al numero 1), capoverso 1, le parole: « del 12 novembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « del 12 settembre 2018 »;
al numero 2), capoverso 1-quinquies, alinea, le parole: « Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento (UE) 2017/2226 »;
al numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: « Capo VI » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « codice del processo amministrativo di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al »;
alla lettera b), alle parole: « la comunicazione » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « ai viaggi"; » sono sostituite dalle seguenti: « ai viaggi,"; »;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: "i requisiti richiesti" sono inserite le seguenti: "dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio" »;
alla lettera d):
al numero 1), dopo le parole: « n. 68 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « punto 19 » sono sostituite dalle seguenti: « punto 19), »;
al numero 3):
al capoverso 2-quater, dopo le parole: « regolamento (UE) 2017/2226 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
al capoverso 2-quinquies, primo periodo, le parole: « pertinenti il singolo caso » sono sostituite dalle seguenti: « pertinenti al singolo caso »;
al comma 2, alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al regolamento di cui al decreto »;
al comma 3, dopo le parole: « dall'articolo 17, » è inserita la seguente: « rispettivamente, » e le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) »;
al comma 4, la parola: « punti » è sostituita dalla seguente: « numeri »;
al comma 6, le parole: « lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonché alle lettere c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d) ».
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
« Art. 18-bis. - (Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo) - 1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18-bis:
1) al comma 2, le parole: "la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano";
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione";
b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari) - 1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.
2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis".
Art. 18-ter. - (Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione - Caso ARES (2023) 2033572) - 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana" sono aggiunte le seguenti: "che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" ».
All'articolo 20:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso 3-bis:
le parole: « 3-bis. 1. Il giudice » sono sostituite dalle seguenti: « Art. 3-bis. - 1. Il giudice »;
al comma 1, le parole: « normativa unionale » sono sostituite dalle seguenti: « normativa dell'Unione europea »;
al comma 3:
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2 »;
alla lettera c):
all'alinea, le parole: « , primo comma » sono soppresse;
al numero 2), le parole: « 3 aprile 2011, n. 71 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 febbraio 2011, n. 71 ».
All'articolo 21:
al comma 1, lettera a), capoverso 18, dopo le parole: « regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « coerenti alle » sono sostituite dalle seguenti: « coerenti con le » e le parole: « e accumuli.". » sono sostituite dalle seguenti: « e accumuli"; »;
al comma 1, lettera b), dopo le parole: « è abrogato » sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 »;
al comma 2, dopo le parole: « regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », la parola: « europea » è soppressa e le parole: « 5 agosto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 6 ottobre 2022 ».
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
« Art. 22-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019) - 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: "o a prezzo fisso" sono sostituite dalle seguenti: "e a prezzo fisso";
b) all'articolo 18:
1) il comma 4 è abrogato;
2) al comma 7, la lettera c) è abrogata.
Art. 22-ter. - (Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022) - 1. All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-bis è abrogato ».
All'articolo 23:
al comma 1:
all'alinea sono premesse le seguenti parole: « Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), ».
alla lettera b), al numero 1), capoverso e), dopo le parole: « i prodotti » il segno di interpunzione « , » è soppresso e, al numero 3), capoverso n), la parola: « tecnica;"' » è sostituita dalla seguente: « tecnica;" »;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "4 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 9" »;
alla lettera d), numero 1), dopo le parole: « n. 185 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
alla lettera h):
al numero 3), le parole: « fino a: internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « fino a: "internazionale »;
al numero 4), le parole: « assoggettare"' fino a » sono sostituite dalle seguenti: « assoggettare" fino a: »;
al numero 5), la parola: « a » è sostituita dalle seguenti: « fino a: » e le parole: « servizi di"' » sono sostituite dalle seguenti: « servizi di" »;
al numero 6), capoverso 7, le parole: « paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, »;
alla lettera i):
al numero 1), all'alinea, dopo le parole: « il comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e, al capoverso, le parole: « L'autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « 1. L'autorizzazione »;
al numero 3), le parole: « uso e » sono sostituite dalla seguente: « e »;
dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
« 4-bis) il comma 8 è abrogato »;
alla lettera l):
al numero 1), le parole: « è soppresso.; » sono sostituite dalle seguenti: « è soppresso; »;
al numero 2), le parole: « a "una volta" » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla fine del comma »;
dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
« 3-bis) il comma 8 è abrogato »;
alla lettera m), le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il comma 6 è abrogato »;
alla lettera q), dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « , lettera a) »;
alla lettera r), il numero 1) è sostituito dal seguente:
« 1) al comma 1, le parole: "dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'operatore"; »;
alla lettera s), capoverso Art. 18:
al comma 2, dopo la parola: « autorizzazione » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
al comma 3, dopo le parole: « L'operatore che » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 4, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
« c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2 »;
alla lettera t):
dopo il numero 5) è inserito il seguente:
« 5-bis) il comma 3 è abrogato »;
al numero 6), capoverso 5, dopo le parole: « cinque anni » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « e di esibizione » sono sostituite dalle seguenti: « e all'esibizione »;
alla lettera u):
al numero 2), dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
al numero 3), capoverso 3-bis, alinea, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
« 3-bis) il comma 4 è abrogato »;
la lettera aa) è soppressa;
alla rubrica, la parola: « Adattamento » è sostituita dalla seguente: « Adeguamento ».
All'articolo 24:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 84 del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al »;
alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: « n. 1071/2009 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, », dopo la parola: « autocarri » è inserita la seguente: « , trattori », le parole: « ed in proprietà » sono sostituite dalle seguenti: « e di proprietà » e dopo le parole: « avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea » sono aggiunte le seguenti: « , incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate »;
la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
« c) al comma 4:
1) all'alinea, la parola: ", inoltre," è soppressa;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t";
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) i veicoli destinati al trasporto di cose";
4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive";
c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:
a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.
4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:
a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.
4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti" »;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481" »;
dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
« e-bis) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.
7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731";
e-ter) al comma 8, le parole: "Alla suddetta violazione" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis" »;
i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;
al comma 6, le parole: « di cui all'articolo 3-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3 bis ».
Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
« Art. 24-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782) - 1. Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Organismo di controllo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Organismo";
b) all'articolo 1:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale";
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782";
c) all'articolo 2, comma 1:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonché le seguenti:";
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)";
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130";
4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) Organismo: organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento";
d) all'articolo 3, comma 1, le parole: "L'Organismo di controllo, di cui all'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti: "L'Organismo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Essa è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) 2021/782";
e) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo può:
a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;
b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai tour operator e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;
c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino";
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non satisfattiva ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo";
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione";
f) all'articolo 5:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981";
2) al comma 5, dopo le parole: "la sicurezza" sono inserite le seguenti: "della circolazione";
3) al comma 6, le parole: "interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio" sono sostituite dalle seguenti: "interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio";
g) l'articolo 6 è sostituito dai seguenti:
"Art. 6. - (Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Non è ritenuta prossima la modalità di vendita posta a una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.
3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle condizioni generali di trasporto.
Art. 6-bis. - (Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il tour operator, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro";
h) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo può ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva";
i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati;
l) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:
"Art. 20. - (Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 20-bis. - (Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo) - 1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonché agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.
Art. 20-ter. - (Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste dall'Organismo) - 1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle violazioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. L'Organismo adegua i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 24-ter. - (Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273) - 1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta" ».
All'articolo 25:
al comma 1, lettera b), capoverso c), dopo le parole: « sempre considerato breve » sono inserite le seguenti: « . Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni ».
Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
« Art. 25-bis. - (Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato) - 1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) è inserita la seguente:
"j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione";
b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";
c) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua" sono sostituite dalle seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".
2. All'articolo 39-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
"e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte ».
All'articolo 26:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « , a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede »;
alla lettera b), le parole: « 200.000 euro a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, »;
alla lettera c), dopo le parole: « per l'anno 2029, a » è inserita la seguente: « euro » e dopo le parole: « dall'anno 2032 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
alla lettera d), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e la parola: « corrispondete » è sostituita dalla seguente: « corrispondente »;
al comma 2, le parole: « , con propri decreti, ad apportare » sono sostituite dalle seguenti: « ad apportare, con propri decreti, ».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 1.
(Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA)
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:
« 3-bis. Quando è disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace. »;
b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis:
1) alla lettera a), dopo le parole: « 96-bis.2, rimborsi » sono inserite le seguenti: « in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o »;
2) alla lettera c), le parole: « se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi » sono sostituite dalle seguenti: « se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2) »;
c) all'articolo 96-bis.1:
1) al comma 1, dopo le parole: « previsto dalla Sezione III » sono inserite le seguenti: « , o della banca per la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01 »;
2) al comma 5, lettera c), le parole: « compensazione di eventuali debiti » sono sostituite dalle seguenti: « compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti » e dopo le parole: « si producono gli effetti del provvedimento » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello »;
d) all'articolo 96-bis.2:
1) al comma 1 è premesso il seguente:
« 01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca è al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non è adottato se la Banca d'Italia ha già adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1. »;
2) al comma 1, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 83, comma 1 », ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « , ovvero del provvedimento di cui al comma 01 »;
3) al comma 4, dopo le parole: « gli effetti del provvedimento » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 01 o di quello »;
4) al comma 5, le parole: « rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi effettuati. Quando la banca è in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza ».
EMENDAMENTI
1.200
Garavaglia, Pellegrino, Murelli, Centinaio, Claudio Borghi, Matera, Nastri, Scurria, Satta
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato"».
1.0.200
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-ter.
(Modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118. Procedura d'infrazione 2018/2175)
1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è abrogato.»
ARTICOLI DA 1-BIS A 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 1-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i princìpi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023)
1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i princìpi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63. Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.
3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.
5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2.
(Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)
1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla nota II-bis), comma 1, lettera a), le parole: « se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano » sono sostituite dalle seguenti: « se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10,95 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Articolo 3.
(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. ».
Articolo 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015)
1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee) è inserita la seguente:
« ee-bis) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura »;
b) all'articolo 18, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni »;
c) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882 ».
EMENDAMENTI
3-bis.0.200
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 3-ter.
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 631 è sostituito dai seguenti:
"631. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni.
631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni."
2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, l'articolo 25 è abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.
4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro pe l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»
3-bis.0.201
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 3-ter.
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 631 è inserito il seguente: "631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni."
2. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è soppresso.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.
4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro pe l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»
3-bis.0.202
Valente, Malpezzi, Bazoli, Rojc
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 3-ter.
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, con diritto all'indennità corrisposta nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
3. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro pe l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»
ARTICOLI DA 4 A 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 4.
(Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075)
1. All'articolo 18, comma 1, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne. ».
Articolo 5.
(Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)
1. All'articolo 18, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, dopo la parola: « superstiti » sono inserite le seguenti: « o alla pensione anticipata ».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3,024 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,097 milioni di euro per l'anno 2024, in 3,286 milioni di euro per l'anno 2025, in 3,574 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,097 milioni di euro per l'anno 2027, in 4,773 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,258 milioni di euro per l'anno 2029, in 5,624 milioni di euro per l'anno 2030, in 5,694 milioni di euro per l'anno 2031 e in 5,765 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 26. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 è sostituito dal seguente:
« 525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. ».
Articolo 7.
(Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)
1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 26.
EMENDAMENTI
7.1
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni";
b) al comma 3, sostituire le parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025" con le seguenti: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025".
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: "50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025," con le seguenti: "55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025,";
b) dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: "d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."
7.2
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «entro 120 giorni» con le seguenti: «entro 90 giorni».
ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 8.
(Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)
1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon in ambienti chiusi e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell'aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede ai sensi dell'articolo 26.
EMENDAMENTI
8.2
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro"
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031," con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 60.344.537 per l'anno 2023, a euro 98.141.617 per l'anno 2024, a euro 108.949.185 per l'anno 2025, a euro 89.846.599 per l'anno 2026, a euro 90.116.134 per l'anno 2027, a euro 90.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 90.770.245 per l'anno 2031,";
b) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"
8.3
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni";
b) al comma 3, sostituire le parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031" con le seguenti: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031".
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: "euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031" con le seguenti: "55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025, a euro 84.846.599 per l'anno 2026, a euro 85.116.134 per l'anno 2027, a euro 85.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.770.245 per l'anno 2031,"
b) dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: "d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
8.200
Matera, Nastri, Pellegrino, Satta, Scurria
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «finalizzato a finanziare», inserire le seguenti: «la progettazione e», e dopo le parole: «prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi», inserire le seguenti: «, in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante,».
8.0.200
V. testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)
1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»
8.0.200 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)
1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle Regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»
8.0.201
V. testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 8-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)
1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare l'attuazione delle misure di conservazione e programmi specifici di verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2023.
2. Al fine di coordinare le attività di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'assistenza tecnica in favore delle Regioni e Province Autonome per il l corretto utilizzo del fondo, nel limite di 100.000 euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
8.0.201 (testo 2)
Lorefice, Bevilacqua, Pirro (*)
Id. em. 8.0.200 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)
1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle Regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 9.
(Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.
1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.
1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).
1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142. »;
b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
« 9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti. ».
EMENDAMENTI
9.200
Di Girolamo, Lorefice, Bevilacqua
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
«b-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice";
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I limiti divelocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.".»
9.201
Di Girolamo, Lorefice, Bevilacqua
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
«b-bis) all'articolo 142, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice».
9.202
Di Girolamo, Lorefice, Bevilacqua
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
«b-bis) all'articolo 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 58-bis) e 58) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici».
ARTICOLO 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 9-bis.
(Disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)
1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma »;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) al decimo periodo, le parole: « con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato »;
2) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: « I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. È fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo ».
2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti:
« 1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione.
1-octies. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;
b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;
c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;
d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;
e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.
Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-septies.
1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-octies, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.
1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-octies, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo ».
3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 »;
b) all'articolo 53, comma 1-ter, le parole: « commi 1-bis.1 e 1-bis.2, » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, ».
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano altresì alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e quelle di salvaguardia dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, è ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-octies ».
EMENDAMENTI
9-bis.200
Cucchi, Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Sopprimere i commi 1 e 2.
9-bis.202
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
b) sopprimere i commi da 2 a 6.
9-bis.203 (
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1-bis.1:
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;
b) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono soppresse;
c) al quinto periodo, le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile»;
2) il comma «1-bis.2» è abrogato;
c) sopprimere i commi da 3 a 6."
9-bis.204
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1-bis.1:
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;
b) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono sostituite dalle seguenti: «o per l'ambiente»;
c) al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» sono premesse le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «è realizzato».
2) al comma «1-bis.2»:
a) le parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale,» sono soppresse;
b) le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma sono soppresse;
c) sopprimere i commi da 3 a 6."
9-bis.206)
Sensi, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Martella
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: "in caso di confisca degli impianti" fino alla fine del periodo.
9-bis.207
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "1-octies, 1-novies e 1-decies" con le seguenti: "1-octies e 1-novies" e sopprimere le parole da: "Ai fini" fino alla fine della medesima lettera;
b) al comma 2:
1) al capoverso "1-septies", sopprimere le seguenti parole: "anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo";
2) al capoverso "1-octies" sostituire le parole da: "non impedisce il trasferimento" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro";
3) sopprimere i capoversi 1-novies e 1-decies;
c) sopprimere i commi da 3 a 6.
9-bis.208
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "1-octies, 1-novies e 1-decies" con le seguenti: "1-octies e 1-novies" e sopprimere le parole da: "Ai fini" fino alla fine della medesima lettera;
b) al comma 2:
1) al capoverso 1-septies", sopprimere le seguenti parole: "anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, il recupero, le attività di bonifica e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, è posto a carico del condannato ovvero dell'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali è stata disposta la confisca o del soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito. In tali casi è interdetta la prosecuzione dell'attività."
2) al capoverso "1-octies" sostituire le parole da: "non impedisce il trasferimento" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro";
3) sopprimere i capoversi 1-novies e 1-decies;
Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 6.
9-bis.210
Cucchi, Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni
Id. em. 9-bis.209
Al comma 1, sopprimere la lettera b)
9-bis.211
Sensi, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Martella
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1)
9-bis.212
Boccia, Martella, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "sentito" con le seguenti: "d'intesa con";
b) sopprimere i commi da 2 a 6.
9-bis.213
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: "Presidente del Consiglio dei ministri" fino a: "delle finanze" con le seguenti: "Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"
9-bis.214
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi, Martella
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del" con le seguenti: "Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con"
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia" con le seguenti: "Ministro dell'economia"
9-bis.215
Malpezzi, Rojc, Franceschini, Sensi, Martella
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: "e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione"
9-bis.216
Sensi, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Martella
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: "del gestore dello stabilimento ovvero"
9-bis.217
Martella, Boccia, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1-bis. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, , entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, della regione Puglia, della provincia e del comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.
1-ter. Il Tavolo di cui al comma 1-bis è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;
b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;
c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto e indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti;
d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;
e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;
f) riperimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;
g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;
h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;
i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;
l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;
m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;
n) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;
o) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma."
9-bis.218
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi, Martella
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2)
9-bis.219
Malpezzi, Rojc, Franceschini, Sensi, Martella
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: "con il decreto di cui al decimo periodo" con le seguenti: "con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy"
9-bis.220
Sensi, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Martella
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sopprimere le parole da: "che contiene" fino alla fine del periodo
9-bis.221
Malpezzi, Rojc, Franceschini, Sensi, Martella
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: "E' fatta salva la facoltà" fino alla fine del periodo.
9-bis.222
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi, Martella
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: "nel decreto di cui al medesimo decimo periodo" con le seguenti: "con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy"
9-bis.223
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1.1. I progetti di decarbonizzazione di cui al comma 1 sono integrati con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 1.2, lettera a), del presente decreto.
1.2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:
«b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;
b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;
c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIIAS,».".»
9-bis.226
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi, Martella
Respinto
Al comma 2, sopprimere il capoverso "1-septies"
9-bis.227
Sensi, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Martella
Respinto
Al comma 2, capoverso "1-septies", sostituire le parole da "è autorizzato" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "non è autorizzato a proseguire l'attività quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo"
9-bis.228
Malpezzi, Rojc, Franceschini, Sensi, Martella
Respinto
Al comma 2, capoverso "1-septies", sopprimere le parole da: "anche quando" fino alle parole: "divenuto definitivo"
9-bis.229
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi, Martella
Respinto
Al comma 2, sopprimere il capoverso "1-octies"
9-bis.230
Malpezzi, Rojc, Franceschini, Sensi, Martella
Respinto
Al comma 2, capoverso "1-octies", sostituire le parole da "non impedisce il trasferimento" fino alla fine della lettera e) con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro"
9-bis.231
Sensi, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Martella
Respinto
Al comma 2, sopprimere il capoverso "1-novies"
9-bis.232
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi, Martella
Respinto
Al comma 2, capoverso "1-novies", dopo le parole: "il corrispettivo della cessione" inserire la seguente: "interamente"
9-bis.233
Boccia, Martella, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinto
Al comma 2, sopprimere il capoverso «1-decies»
9-bis.234
Sensi, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Martella
Respinto
Al comma 2, capoverso "1-decies", dopo le parole: "è effettuata" inserire le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"
9-bis.235
Malpezzi, Rojc, Franceschini, Sensi, Martella
Respinto
Al comma 2, il capoverso "1-decies", sopprimere le parole: "e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR"
9-bis.236
Boccia, Martella, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinto
Al comma 2, capoverso «1-decies», sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «d'intesa con»
9-bis.237
Respinto
Al comma 2, capoverso "1-decies", dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Il comitato assicura il necessario coordinamento con la Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente e può avvalersi, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, del supporto tecnico dell'Ispra, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
9-bis.238
Malpezzi, Rojc, Franceschini, Sensi, Martella
Respinto
Al comma 2, capoverso "1-decies" sopprimere l'ultimo periodo.
9-bis.246
Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi, Martella
Respinto
Al comma 4, sopprimere le parole da: "non ancora definitivi" fino alla fine del comma
9-bis.250
Martella, Boccia, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. Al decreto - legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: "su richiesta della medesima" sono aggiunte le seguenti: ", al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.";
b) l'articolo 7 è abrogato."
9-bis.251
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. Gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono abrogati."
9-bis.252
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. L'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è abrogato."
9-bis.253
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.»."
9-bis.254
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Chiunque agisca al fine di dare» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque dia»;
b) dopo le parole: «un provvedimento» sono inserite le seguenti: «del giudice»."
9-bis.255
Martella, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole da "si applicano" fino alla fine del comma con le seguenti: "non si applicano per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute."
9-bis.256
Respinto
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.».
9-bis.258
Boccia, Martella, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Id. em. 9-bis.257
Sopprimere il comma 6
9-bis.260
Martella, Boccia, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinto
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All'articolo 8, decreto - legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.
1-bis. Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS."»
9-bis.0.200
Martella, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-ter.
(Sostegno alle imprese dell'indotto)
1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9-bis.0.201
Martella, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-ter
(Sostegno alle imprese fornitrici)
1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il le e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.».
ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 10.
(Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.
4. Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.
5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui al comma 1, nonché di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le autorità competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per le finalità previste dal comma 5, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale.
7. Le attività e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi in considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualità dell'aria e di sviluppo rurale. I provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2022, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027 assicurano una priorità al finanziamento di tali attività.
8. La disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
EMENDAMENTI
10.2
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari, di sicurezza, nonché per ragioni agronomiche specifiche, con particolare riferimento ad emergenze fitosanitarie, individuate dalle singole Regioni, e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre».
b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nelle zone individuate ai sensi del comma 1 le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto possono prevedere specifiche deroghe nei mesi autunnali e invernali».
10.4
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «da euro 300 a euro 3.000» con le seguenti: «da euro 1000 a euro 10.000».
10.7
Naturale, Lorefice, Bevilacqua
Respinto
Al comma 5:
a) dopo la parola «filiere» inserire la seguente: «ecocompatibili»;
b) sostituire le parole «e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti.» con le seguenti: «e per altre finalità sostenibili, come la produzione di materiali e prodotti a basso impatto ambientale.»
10.5
Naturale, Lorefice, Bevilacqua
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole da: «per fini energetici» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
10.9
Respinto
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con dotazione pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per favorire l'acquisto di macchinari e strumenti dedicati."
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032" con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 54.344.537 per l'anno 2023, a euro 92.141.617 per l'anno 2024, a euro 102.949.185 per l'anno 2025, a euro 83.846.599 per l'anno 2026, a euro 84.116.134 per l'anno 2027, a euro 84.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 84.770.245 per l'anno 2031, a euro 75.364.752 annui a decorrere dal 2032";
b) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"
10.0.200
Bergesio, De Carlo, Centinaio, Murelli, Claudio Borghi
V. testo corretto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)
1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.
2. Per le finalità di cui al comma precedente Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti da Agea. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:
a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;
b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 4 ter, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2003 n. 119, sono sostituiti dai seguenti:
b1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;
II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;
III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;
IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso;
Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.
b2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto;
II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;
III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;
IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;
V. tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale.
Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.
3. In sede di ricalcolo Agea applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 536/1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.
4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prive di effetto e vengono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8 quinquies comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies.
6. Possono, altresì, accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3, i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione del decreto legge convertito con la presente legge, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, escludendo dall'applicazione della presente norma coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successi provvedimenti sia amministrativi che di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33 alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quatere8-quinquies, del medesimo decreto-legge.
7. A questo fine, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i produttori interessati presentano ad AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'Autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso; deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.
8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare ad AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione, e il procedimento giurisdizionale pendente viene dichiarato estinto a spese compensate con decreto del Presidente del Collegio giudicante, ovvero del Giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che venga fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il Giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.
9. Qualora AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.
10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiari falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, è punito ai sensi degli articoli 483 comma 1 e 640 bis del codice penale.
11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata, decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione degli interessi previsti nel comma 3 di tre punti percentuali.
12. Nei contenziosi pendenti che non vengano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nella eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti nel comma 2.
13. I termini di cui al comma 3-ter, dell'art. 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»
10.0.200 (testo corretto)
Bergesio, De Carlo, Centinaio, Murelli, Claudio Borghi
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)
1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.
2. Per le finalità di cui al comma precedente Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti da Agea. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:
a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;
b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 4 ter, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2003 n. 119, sono sostituiti dai seguenti:
b1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;
II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;
III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;
IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso;
Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.
b2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto;
II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;
III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;
IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;
V. tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale.
Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.
3. In sede di ricalcolo Agea applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 536/1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.
4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prive di effetto e vengono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8 quinquies comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies.
6. Possono, altresì, accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3, i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, escludendo dall'applicazione della presente norma coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successi provvedimenti sia amministrativi che di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33 alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quatere8-quinquies, del medesimo decreto-legge.
7. A questo fine, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i produttori interessati presentano ad AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'Autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso; deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.
8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare ad AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione, e il procedimento giurisdizionale pendente viene dichiarato estinto a spese compensate con decreto del Presidente del Collegio giudicante, ovvero del Giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che venga fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il Giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.
9. Qualora AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.
10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiari falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, è punito ai sensi degli articoli 483 comma 1 e 640 bis del codice penale.
11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata, decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione degli interessi previsti nel comma 3 di tre punti percentuali.
12. Nei contenziosi pendenti che non vengano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nella eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti nel comma 2.
13. I termini di cui al comma 3-ter, dell'art. 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»
ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 11.
(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)
1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024.
2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 569, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024.
3. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
« 9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura ».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 26.
EMENDAMENTI
11.2
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ai fini del computo del servizio di insegnamento prestato si applicano le modalità di cui all'articolo 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»
11.200
Bucalo, Pellegrino, Iannone, Matera, Scurria, Nastri, Satta, Murelli, Zanettin, Salvitti
Ritirato
Al comma 3-bis, capoverso «9-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire i primi due periodi con i seguenti: «A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono riservare, all'interno delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, posti ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.»;
b) sopprimere i periodi quinto, sesto e ottavo.
11.201
Ritirato
Al comma 3-bis, capoverso «9-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire i primi due periodi con i seguenti: «A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono riservare, all'interno delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, posti ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.»;
b) sopprimere i periodi quinto, sesto e ottavo.
11.202
Malpezzi, Verducci, D'Elia, Rojc, Sensi
Respinto
Al comma 3-bis, capoverso "9-ter", sostituire le parole: "2024/2025" con le seguenti: "2023/2024"
11.203
Ritirato
Al comma 3-bis, capoverso comma «9-ter», sostituire le parole: «2024/2025» con le seguenti: «2023/2024».
11.6
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Al fine di prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea, all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale";
b) le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2023".
4-ter. Dopo articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:
"4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
4-sexies Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.".»
11.9 (testo 2)
Verducci, D'Elia, Malpezzi, Rojc, Sensi
Respinto
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il comma 4-ter è soppresso.»
11.8
Ritirato
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter, le parole: "per titoli ed esami" sono sostituite con le seguenti: "per titoli ed esame orale" e le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "entro il 30 settembre 2023";
b) dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:
"4-ter.1. La selezione pubblica di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
4-ter.2. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
4-ter.3. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.
4-ter.4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e comunque entro il periodo di vigenza delle graduatorie di cui al precedente comma, le stesse sono aggiornate - con le stesse modalità attuative previste dalle presenti disposizioni - con l'inserimento di coloro che abbiano nel frattempo maturato i requisiti previsti dal comma 4-ter.1 del presente articolo."»
11.10
Malpezzi, Verducci, D'Elia, Rojc, Sensi
Respinto
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. Al personale con contratto a tempo determinato che occupa posti del personale docente e tecnico amministrativo delle istituzioni AFAM, liberi e vacanti e sui quali sono autorizzate le facoltà assunzionali in base alla vigente normativa di settore, è riconosciuta, a decorrere dall'a.a. 2022/23, la medesima progressione di carriera del personale con contratto a tempo indeterminato.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4-quater.
4-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»
11.11
Malpezzi, Verducci, D'Elia, Rojc, Sensi
Respinto
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono soppressi il quinto, il sesto e il settimo periodo.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4-quater.
4-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»
ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 12.
(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)
1. Al fine di garantire gli attuali standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, le dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore sono incrementate rispettivamente di 350 e di 200 unità. Conseguentemente, la dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rideterminata secondo i suddetti incrementi.
2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 è autorizzata, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° ottobre 2023. Le medesime assunzioni avvengono mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le assunzioni nella qualifica di operatore, le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite con apposito bando per accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.
4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4, pari complessivamente ad euro 6.070.780 per l'anno 2023, a euro 23.232.796 per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 24.814.310 per l'anno 2027, a euro 25.269.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421 per l'anno 2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 26.
6. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa alla annualità 2023, avvengono, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria dei concorsi pubblici banditi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
EMENDAMENTI
12.1
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "350 e di 200 unità" con le seguenti: "400 e di 250 unità";
b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 6.342.996 per l'anno 2023, di euro 26.806.941 per l'anno 2024, di euro 28.357.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 28.676.003 per l'anno 2027, di euro 29.214.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 29.449.043 per l'anno 2031 e di euro 30.151.643 annui a decorrere dall'anno 2032."
c) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 833.927 per l'anno 2023 e di euro 650.000 annui a decorrere dall'anno 2024.";
d) sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 7.176.923 per l'anno 2023, a euro 27.456.941 per l'anno 2024, a euro 29.007.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 29.326.003 per l'anno 2027, a euro 29.864.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 30.099.043 per l'anno 2031 e a euro 30.801.643 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26.".
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032" con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 51.450.680 per l'anno 2023, a euro 92.365.762 per l'anno 2024, a euro 103.411.871 per l'anno 2025, a euro 84.309.285 per l'anno 2026, a euro 84.627.827 per l'anno 2027, a euro 85.166.181 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.400.867 per l'anno 2031, a euro 76.103.467 annui a decorrere dal 2032";
b) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto ad euro 1.106.143 per l'anno 2023, ad euro 4.224.145 per l'anno 2024, ad euro 4.462.686 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ad euro 4.511.693 per l'anno 2027, ad euro 4.594.517 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ad euro 4.630.622 per l'anno 2031, e a euro 4.738.715 a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"
12.200
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.".
ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 13.
(Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)
1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale. »;
b) nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
« Art. 12-bis (Disposizioni per il personale volontario). - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6. ».
2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola « fuoco » sono aggiunte le seguenti: « iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ».
3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché delle eventuali assunzioni in deroga previste dalla vigente normativa.
4. In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si applicano al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del presente decreto e comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuità dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, nominato allievo vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.
EMENDAMENTI
13.0.2
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Procedura di infrazione n. 2014/4231)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
3. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è soppresso.
4. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.
5. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
6. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 8.
8. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»
13.0.1
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Rojc, Malpezzi, Sensi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Procedura di infrazione n. 2014/4231)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
3. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
4. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.
5. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
6. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.»
ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 14.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 485:
1) al comma 1, dopo le parole « Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, » sono aggiunte le seguenti « immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, » e le parole « per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo » sono soppresse;
2) al comma 3, le parole « e negli stessi limiti fissati dal » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, le parole « e negli stessi limiti » sono soppresse;
b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione. »;
c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici. ».
1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: « Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive ».
2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, pari a euro 1.518.396 per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.
EMENDAMENTI
14.1 (testo corretto)
Barbara Floridia, Lorefice, Bevilacqua
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso 1), sopprimere le seguenti parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;
b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento computato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124".».
14.3
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;
b) Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera».
14.200
Malpezzi, D'Elia, Verducci, Rojc, Sensi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al momento della prestazione» aggiungere le seguenti: «fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera»;
c) al comma 1, lettera c), capoverso "1.", aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 146, punto 8), del CCNL Scuola 2006-2009.».
14.6
Malpezzi, D'Elia, Verducci, Rojc, Lombardo
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «e le parole "le predette scuole statali e pareggiate" sono sostituite dalle seguenti: "le scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione"»
14.7
Malpezzi, D'Elia, Verducci, Rojc
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3 con il seguente:
«3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Al personale docente di ogni ordine e grado, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo."»
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, lettera c), capoverso «1.», aggiungere in fine il seguente periodo: «Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo.»;
b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3), e lettera c), valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3-ter.
3-ter. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»
14.10
Malpezzi, D'Elia, Verducci, Rojc
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo le parole "vacanti e disponibili" inserire le seguenti "ovvero senza titolare".».
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3-ter.
3-ter. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»
ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 15.
(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843)
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.
EMENDAMENTI
15.3
Malpezzi, D'Elia, Verducci, Rojc, Sensi
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "annuale su posto vacante e disponibile" inserire le seguenti: "o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche";
b) dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni."
1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-quater.
1-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»
15.4
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni e al personale Ata della scuola.»
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1 e 1 bis, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n.107 è incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26 e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
ARTICOLI DA 16 A 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 16.
(Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)
1. Alle formalità previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, provvede il Ministero della giustizia. A tal fine, il Ministero della giustizia, verificata l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, vi appone la formula esecutiva.
Articolo 17.
(Adeguamento al regolamento (UE) 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)
1. Gli attestati rilasciati ai cittadini dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei requisiti di sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, sono carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559.
2. Gli attestati di cui al comma 1 sono prodotti e forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.), secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, lettera b), e 6 del regolamento (UE) 2019/1157.
3. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e l'IPZS S.p.A. sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione ai comuni e le relative modalità. Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
4. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 642, nonché, ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche, i diritti fissi e di segreteria che restano di spettanza del comune.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000 per l'anno 2023 e a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Articolo 18.
(Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità, nonché del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validità. »;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. L'ingresso in Italia può avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
1-ter. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.
1-quater. L'autorità di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo può essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane in corso di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita.
1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono:
a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226. »;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 è richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS (European travel information ad authorisation system) in attuazione del Capo VI del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unità nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia sono:
a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240. »;
b) all'articolo 5, al comma 8-bis, dopo le parole: « contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso » sono inserite le seguenti: « , la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi » e dopo le parole: « al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, » sono inserite le seguenti: « di un'autorizzazione ai viaggi, »;
c) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: « i requisiti richiesti » sono inserite le seguenti: « dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e »;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio »;
d) all'articolo 13:
1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « legge 28 maggio 2007, n. 68, » sono inserite le seguenti: « ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata ovvero se lo straniero è un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, »;
2) al comma 2-ter, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « In tali casi, lo straniero può essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. »;
3) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:
« 2-quater. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter.
2-quinquies. L'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter è disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti al singolo caso. L'autorità di frontiera informa altresì lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorità di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potrà far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni.
2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma 2-ter è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio. »;
4) al comma 14-bis, dopo le parole « divieto di cui al comma 13 » sono inserite le seguenti « , anche nel caso di espulsione disposta dal giudice, ».
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo è abrogato.
3. L'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR - Common Identity Repository), istituito dall'articolo 17, rispettivamente, dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
4. I decreti di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), capoverso 1-quinquies, e 3), capoverso 2-ter, sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.
EMENDAMENTI
18.200
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «1-quinquies» con i seguenti:
«1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4) del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.
1-sexies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica».
18.2
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso "2-ter" con i seguenti:
"2-ter. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.
2-quater. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica".
18.201
Improponibile
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente articolo:
"Art. 4-quater
(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari).
1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:
a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 1, 1.1 e 1-bis dell'articolo 19 o si trova ;
b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso o che una sua domanda di protezione internazionale non sia stata definitivamente rigettata in tali Stati, che non sia in tali Stati titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;
c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;
d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.
2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti alle categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed enti italiani che presentino adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare ai sensi del presente comma e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti. Il decreto e i protocolli di intesa devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.
3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne presenti domanda di rilascio al consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova, esclusi gli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen e il Regno Unito, e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:
a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero
b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.
4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo d'intesa coi Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate da essi individuate che comportino l'invio in via telematica ad apposito recapito telematico della rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supporto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali per l'esame di tali domande decisi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La decisione è comunicata mediante atto scritto e motivato che deve pervenire anche per le vie brevi o in via telematica allo straniero o all'apolide interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda di visto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della ricevuta di ricevimento di tale domanda nelle ipotesi indicate nella lettera a) del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera b) del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali senza che la Commissione abbia inviato il suo parere negativo il visto deve essere rilasciato. I termini indicati nei tre periodi precedenti sono prorogati di ulteriori quindici giorni dall'invio all'interessato dell'eventuale richiesta indicata nel comma 4 di fornire documentazione aggiuntiva o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 3 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.
7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.
8. Lo straniero o l'apolide a cui è rilasciato ai sensi del comma 1 il visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari presenta domanda di protezione internazionale all'ufficio di polizia di frontiera presso un valico di frontiera internazionale sito in territorio italiano, che deve indicare nella domanda di visto. Qualora non disponga in Italia di sufficienti mezzi di sussistenza ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, neppure sulla base dell'eventuale sostentamento fornito nell'ambito dei programmi umanitari indicati nel comma 2 o dai soggetti che hanno favorito la domanda presentata ai sensi del comma 3, il consolato italiano deve farne immediata segnalazione anche per le vie brevi al Ministero dell'interno e al Servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione istituito ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, i quali provvedono al suo accompagnamento fin dall'ingresso ad una struttura di accoglienza afferenti a tale sistema. La competente Questura provvede in via prioritaria all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e alla verbalizzazione della domanda, la quale è esaminata in via prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio, n. 25, anche tenendo conto delle dichiarazioni fatte nella domanda del visto e della documentazione ad essa allegata, delle segnalazioni fatte dagli organismi internazionali o europei e dell'eventuale parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo."»
Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)».
18.202
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).
18.203
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, lettera c), numero 2) sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:
«1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al giudice ordinario competente per territorio. La procura al difensore può essere rilasciata con autentica sottoscrizione da parte del medesimo.»
18.204
Respinto
Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso " 1-bis", sostituire le parole: «al tribunale amministrativo regionale» con le seguenti: «alla sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in composizione monocratica»
18.4 (testo 2)
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo l'articolo 14-bis è inserito il seguente articolo:
"Art. 14-ter
(Modulistica)
1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste dal testo unico e dal presente regolamento ai fini delle richieste di proroga dei visti di ingresso, delle presentazioni della dichiarazione di presenza e delle domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i documenti che gli interessati devono produrre o allegare o inviare, anche telematicamente, ai competenti uffici per ognuna delle tipologie di domande, sono definiti in modo uniforme e conforme alle norme europee e alle norme internazionali generalmente riconosciute o a trattati o convenzioni internazionali, la cui ratifica è stata autorizzata con legge, mediante un apposito decreto del Ministro dell'interno, che deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale".
Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: "e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)".
18.5
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, d'intesa col Garante per la protezione dei dati personali, sono integrate e aggiornate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di:
a) definire le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226;
b) definire le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240;
c) provvedere alla completa ed effettiva attuazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) al fine di garantire uniformità di procedure e di modalità di rilascio di tutti i tipi di visti di ingresso.»
Conseguentemente:
- nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: "e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)";
- al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-quinquies", sopprimere la lettera c);
- al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso "2-ter", sopprimere la lettera c).
18.6
Respinto
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "All'Unità nazionale ETIAS (European travel information and authorisation system) presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, entro il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno sono in ogni caso assegnate le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento efficiente e tempestivo di tutte le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente articolo."
ARTICOLO 18-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 18-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo)
1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18-bis:
1) al comma 2, le parole: « la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano »;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione »;
b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
« Art. 19. - (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari) - 1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.
2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis ».
EMENDAMENTO
ARTICOLO 18-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 18-ter.
(Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione-Caso ARES (2023) 2033572)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana » sono aggiunte le seguenti: « che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo »;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ».
EMENDAMENTO
ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 19.
(Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 185 è sostituito dal seguente:
« 185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i princìpi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali. »;
b) il comma 187 è abrogato.
EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO
G19.200
Scurria, Matera, Nastri, Pellegrino, Satta
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 755, di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,
premesso che:
in Commissione è stato discusso un emendamento che prevede l'inserimento di un nuovo articolo 19-bis nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. Tale articolo modifica l'articolo 52, comma 1-bis, del Codice del consumo, aggiungendo dopo le parole «prodotti ai consumatori», le seguenti: «al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli», e sopprimendo l'ultimo periodo;
considerato che:
secondo l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'attuazione delle politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere forme sempre più avanzate di tutela dei consumatori da pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli, prolungando i termini di recesso nei casi in cui il contratto sia concluso nel contesto di visite non richieste.
G19.200 (testo 2)
Scurria, Matera, Nastri, Pellegrino, Satta
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 755, di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,
premesso che:
in Commissione è stato discusso un emendamento che prevede l'inserimento di un nuovo articolo 19-bis nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. Tale articolo modifica l'articolo 52, comma 1-bis, del Codice del consumo, aggiungendo dopo le parole «prodotti ai consumatori», le seguenti: «al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli», e sopprimendo l'ultimo periodo;
considerato che:
secondo l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'attuazione delle politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere forme sempre più avanzate di tutela dei consumatori da pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli.
________________
(*) Accolto dal Governo
19.0.200
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 19-bis.
1. All'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "prodotti ai consumatori", sono aggiunte le seguenti: "al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli";
b) l'ultimo periodo è soppresso».
ARTICOLI DA 20 A 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 20.
(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019) 3110724)
1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis; »;
b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
« Art. 3-bis. - 1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa dell'Unione europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.
2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.
3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2 »;
c) all'articolo 4:
1) le parole: « dal precedente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 3 »;
2) le parole: « 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 » sono sostituite dalle seguenti: « 34 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis »;
d) all'articolo 12, secondo comma, dopo le parole: « obblighi alimentari » sono inserite le seguenti: « , di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile », e dopo le parole: « discendenti di età minore ovvero » sono inserite le seguenti: « portatori di handicap grave o ».
Articolo 21.
(Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO)
1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 18 è sostituito dal seguente:
« 18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei criteri tecnici definiti dalla società Terna S.p.A. coerenti con le esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli »;
b) il comma 19 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. La società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, può implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022.
Articolo 22.
(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-bis è abrogato.
EMENDAMENTI
22.200
Satta, Zedda, Scurria, Matera, Nastri, Pellegrino
V. testo 2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 22
(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4- bis. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni:
a) da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
b) che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015;
c) appartenenti alla regione Sardegna;
non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli.
Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.
Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".»
22.200 (testo 2)
Satta, Zedda, Scurria, Matera, Nastri, Pellegrino
Approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile.".».
22.4
V. testo 2
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni già metanizzati e da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli. Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.".»
22.4 (testo 2)
Id. em. 22.200 (testo 2)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile.".».
22.201
Dreosto, Murelli, Claudio Borghi, Centinaio, Testor
Id. em. 22.200 (testo 2)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile.".».
22.202
Id. em. 22.200 (testo 2)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile.".».
ARTICOLI DA 22-BIS A 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 22-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: « o a prezzo fisso » sono sostituite dalle seguenti: « e a prezzo fisso »;
b) all'articolo 18:
1) il comma 4 è abrogato;
2) al comma 7, la lettera c) è abrogata.
Articolo 22-ter.
(Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022)
1. All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-bis è abrogato.
Articolo 23.
(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)
1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24:
1) le parole « regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso« sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) »;
2) le parole: « regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) »;
3) il numero: « III-bis » è sostituito dal seguente: « IV »;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
« e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso; »;
2) alla lettera f), dopo la parola: « prodotti » sono aggiunte le seguenti: « di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso »;
3) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
« n) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica; »;
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: « 4 e 8 » sono sostituite dalle seguenti: « 4, 5 e 9 »;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: « Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « L'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, »;
2) al comma 2, le parole: « uso e » sono sostituite dalle seguenti: « uso listati e »;
3) al comma 2-bis è aggiunto il seguente periodo: « Per le medesime attività, l'Autorità competente può altresì avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185. »;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: « per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito » sono sostituite dalle seguenti: « per le autorizzazioni in materia »;
2) al comma 2, la parola: « individuali » è soppressa;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
« 2-bis. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto. »;
4) al comma 3, le parole: « dello sviluppo economico » e « dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « delle imprese e del made in Italy » e « della cultura »;
5) al comma 5, dopo le parole: « si svolgono », sono inserite le seguenti: « con modalità telematiche o »;
f) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole da: « a duplice uso, » fino a « cooperazione internazionale, » sono sostituite dalle seguenti: « a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali è vietato, a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità competente, »;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: « all'Agenzia delle dogane e dei monopoli » sono sostituite dalle seguenti: « alle altre amministrazioni di cui al comma 1 »;
g) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate dall'Autorità competente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. »;
h) all'articolo 9:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. L'Autorità competente può subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonché di quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso. »;
2) al comma 2, le parole: « al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, » sono soppresse;
3) al comma 3, le parole da: « a questi collegati » fino a: « internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica »;
4) al comma 5, secondo periodo, le parole da: « è da assoggettare » fino a « all'intermediario » sono sostituite dalle seguenti: « o di assistenza tecnica è da assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorità competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore »;
5) al comma 6, le parole da: « all'esportatore » fino a: « esportazione o » sono sostituite dalle seguenti: « all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o della prestazione di servizi di »;
6) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l'Autorità competente. »;
7) al comma 8, le parole da: « dell'esportatore » fino a « internazionale, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 7, comunica la stessa », e le parole: « l'esportatore o l'intermediario interessati devono presentare » sono sostituite dalle seguenti: « l'operatore presenta »;
i) all'articolo 10:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o più beni fisici o intangibili o ad una o più operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non è superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe. »;
2) al comma 2, le parole: « dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'operatore »;
3) al comma 3, lettera d), le parole: « e per i prodotti a duplice uso non listati » sono soppresse;
4) al comma 4, la parola: « , timbrata » è soppressa;
4-bis) il comma 8 è abrogato;
l) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: « analoghe autorizzazioni » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzazioni individuali » e il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 2, le parole da: « tre anni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe. »;
3) al comma 5, lettera c), le parole: « uso o » sono sostituite dalle seguenti: « uso listati o »;
3-bis) il comma 8 è abrogato;
m) all'articolo 12, al comma 1, le parole: « , dei prodotti a duplice uso non » sono soppresse e il comma 6 è abrogato;
n) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: « e di prodotti a duplice uso non » sono soppresse e le parole: « allegato III c » e « allegato II octies » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « allegato III, sezione C, » e « allegato II, sezione I, »;
2) al comma 2, dopo le parole: « a duplice uso » è inserita la seguente: « listati »;
3) al comma 5, le parole: « dei commi 4 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 4 »;
o) all'articolo 14:
1) al comma 1 le parole: « alle lettere c) e d) dell'articolo 12 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d), »,
2) al comma 3, le parole: « dell'originale » sono soppresse;
p) all'articolo 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorità competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto. »;
q) all'articolo 16, comma 3, lettera a), le parole: « nella parte 2 dell'Allegato II- bis » sono sostituite dalle seguenti: « nell'allegato II, sezione A, parte 2, »;
r) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: « dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'operatore »;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dall'Autorità competente, » è inserita la seguente: « anche »;
3) al comma 4, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, dopo la parola: « esportati, » è aggiunta la seguente: « importati, »;
s) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
« Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso). - 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.
3. L'operatore che, nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:
a) omette di comunicare all'Autorità competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;
b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;
c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2 »;
t) all'articolo 19:
1) al comma 1, alinea, le parole: « da due a sei anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei anni e »;
2) al comma 1, lettera a) le parole da: « 4-bis » a « 4-sexies » sono sostituite dalle seguenti: « 5, 6, 7, 8 e 9 »;
3) al comma 1, lettera b) il numero: « 4-bis » è sostituito dal seguente: « 5 »;
4) al comma 1, lettera c) le parole: « 6-bis e 7-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « 13 e 18 »;
5) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000. »;
5-bis) il comma 3 è abrogato;
6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
« 4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2;
d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4.
5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e all'esibizione della stessa su richiesta dell'Autorità competente. »;
u) all'articolo 20:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:
a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;
c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. »
2) al comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e le parole: da uno a quattro anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro anni e »;
3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2. »;
3-bis) il comma 4 è abrogato;
v) all'articolo 21:
1) al comma 1, le parole « da due a sei anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei anni e »;
2) al comma 2, le parole « da uno a quattro anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro anni e »;
z) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
« Art. 21-bis (Confisca obbligatoria).-1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. »;
bb) nelle premesse:
1) dopo le parole: « Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso » sono inserite le seguenti: « Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) »;
2) dopo le parole: « Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti » sono inserite le seguenti: « Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) ».
Articolo 24.
(Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada)
1. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. È ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. »;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, può utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate. »;
c) al comma 4:
1) all'alinea, la parola: « , inoltre, » è soppressa;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t »;
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) i veicoli destinati al trasporto di cose »;
4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive »;
c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:
a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.
4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:
a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.
4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti »;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4 la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481. »;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3. ».
e-bis) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
« 7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.
7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 »;
e-ter) al comma 8, le parole: « Alla suddetta violazione » sono sostituite dalle seguenti: « Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis ».
5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
6. Ai fini di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile è individuata quale punto di contatto nazionale.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
EMENDAMENTI
24.200
Respinto
Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso lettera "a)" con il seguente:
«a) i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose di qualsiasi massa complessiva a pieno carico, tuttavia ai soggetti che li utilizzino per uso proprio non possono essere locati veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 6 t;»
24.201
Respinto
Al comma 1, lettera c-bis), capoverso «4-ter», lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa».
24.202
Lorefice, Di Girolamo, Bevilacqua
Id. em. 24.201
Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "4-ter", alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa.».
24.9
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: "nonché" inserire le seguenti: "i controlli da effettuare ai fini di cui al presente articolo e".
24.203
Respinto
Al comma 1, lettera e-bis), dopo le parole: "a tale uso", inserire le seguenti: "o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6,".».
24.204
Id. em. 24.203
Al comma 1, lettera e-bis), capoverso comma "7", dopo le parole: «a tale uso» inserire le seguenti: «o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla Direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6;».
24.19
Respinto
Sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.".
24.20
Id. em. 24.19
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.»
ARTICOLI 24-BIS E 24-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 24-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782)
1. Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « Organismo di controllo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Organismo »;
b) all'articolo 1:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale »;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782 »;
c) all'articolo 2, comma 1:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: « Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonché le seguenti: »;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) »;
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 »;
4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
« e) Organismo: organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento »;
d) all'articolo 3, comma 1, le parole: « L'Organismo di controllo, di cui all'articolo 30 » sono sostituite dalle seguenti: « L'Organismo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Essa è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) 2021/782 »;
e) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento »;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo può:
a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;
b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai tour operator e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;
c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino »;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non satisfattiva ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo »;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione »;
f) all'articolo 5:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981 »;
2) al comma 5, dopo le parole: « la sicurezza » sono inserite le seguenti: « della circolazione »;
3) al comma 6, le parole: « interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio » sono sostituite dalle seguenti: « interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio »;
g) l'articolo 6 è sostituito dai seguenti:
« Art. 6. - (Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Non è ritenuta prossima la modalità di vendita posta ad una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.
3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle condizioni generali di trasporto.
Art. 6-bis. - (Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il tour operator, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro »;
h) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo può ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva »;
i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati;
l) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:
« Art. 20. - (Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 20-bis. - (Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo) - 1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonché agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.
Art. 20-ter. - (Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste dall'Organismo) - 1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle violazioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. L'Organismo adegua i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 24-ter.
(Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273)
1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta ».
EMENDAMENTI
24-ter.200
Respinto
Al comma 1, capoverso "3", dopo le parole: «per i settori speciali», inserire le seguenti: «nella misura strettamente necessaria,».
24-ter.201
Respinto
Al comma 1, capoverso "3", dopo le parole: «qualora sussistano i relativi presupposti» inserire le seguenti: «di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.».
ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 25.
(Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI.)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. »;
b) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni »;
c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituto dal seguente:
« 1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale. ».
ORDINE DEL GIORNO
G25.200
Naturale, Lorefice, Bevilacqua
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano";
premesso che:
l'articolo 25 reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, riguardante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari";
il citato decreto legislativo n. 198 del 2021 ha introdotto norme finalizzate a contrastare e impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, nonché a garantire un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, a partire dalla individuazione di un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e di un elenco di pratiche che autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci tra le parti al momento della conclusione dell'accordo di fornitura;
considerato che:
il settore ortofrutticolo, frammento di rilievo dell'agricoltura nazionale, risulta caratterizzato da stagionalità e deperibilità molto marcate, forti fluttuazioni dei prezzi e da un considerevole frazionamento produttivo. Componenti che - unitamente alla crisi climatica in atto - limitano fortemente la capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento e pongono in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti stessi;
più, in generale, il comparto agricolo continua a soffrire forti criticità produttive. A ciò si aggiungono una notevole dipendenza dai processi biologici, l'esposizione a fattori meteorologici, la volatilità dei prezzi all'origine che si è andata amplificando negli anni nonché oscillazioni sempre maggiori delle produzioni che, inevitabilmente, si riverberano sui costi;
per quanto riguarda la catena del valore dei prodotti freschi, secondo i report di Ismea Mercati, su 100 euro di beni acquistati dal consumatore, il profitto per gli imprenditori agricoli è pari a 22 euro a cui, però, è necessario sottrarre ammortamenti e salari. La conseguenza è che l'utile finale per gli operatori del comparto risulta pari a 6,3 euro. Al contempo, l'utile per i settori commercio e trasporto è di 16,9 euro e quello degli altri settori si attesta a 6,8 euro;
nella filiera agricola e alimentare, i soggetti attivi nelle diverse fasi della produzione, della trasformazione, del marketing, della distribuzione e della vendita al dettaglio, dispongono dunque di un maggior potere contrattuale rispetto agli agricoltori che rivestono un ruolo di "contraenti deboli" nelle relazioni commerciali;
ne deriva la necessità di rafforzare i meccanismi di supporto per gli agricoltori, spesso costretti a piegarsi dinanzi alle distorsioni del mercato e a cedere i propri prodotti a prezzi eccessivamente ridotti, con inevitabili ripercussioni negative dal punto di vista della tenuta occupazionale, del benessere animale e della sostenibilità ambientale;
a fare maggiormente le spese di un siffatto quadro sono i micro produttori locali e le piccole imprese che, privi di peso negoziale, spesso patiscono le conseguenze nefaste delle attuali asimmetrie del mercato;
sul punto, rafforzare il corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa anche incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza,
impegna il Governo a:
1. stanti le particolari congiunture economiche, storiche e politiche, adottare ogni misura volta a rafforzare un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli sulle piattaforme commerciali, favorendo - anche per il tramite degli strumenti già esistenti - gli accordi con la grande distribuzione organizzata e sostenendo azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;
2. incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agroalimentare, assicurando l'equilibrio nelle posizioni di forza commerciale, la modernizzazione e l'innovazione e preservando un tessuto rurale dinamico;
3. perseguire, con ulteriori impulsi propositivi, la valorizzazione della produzione nazionale, favorendo la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, la competitività del sistema produttivo interessato e conciliando, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale con quella economica;
4. innovare le metodologie di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli in modo da tenere conto: del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi stimato sulla base dei dati forniti annualmente dagli enti e dagli istituti diversamente interessati, e in modo da tenere altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi;
5. in un'ottica di organizzazione sistematica della crescita sostenibile dei mercati agricoli, potenziare iniziative volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare.
ARTICOLO 25-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 25-bis.
(Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)
1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j), è inserita la seguente:
« j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione »;
b) all'articolo 8, comma 7, le parole: « ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare » sono sostituite dalle seguenti: « ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare »;
c) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole: « I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua » sono sostituite dalle seguenti: « I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua »;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua ».
2. All'articolo 39-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
« e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione ».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte ».
EMENDAMENTO
25-bis.0.200
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-ter.
(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.)
1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:
"j-bis) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione.
b) all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" con le seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";
c) all'articolo 12:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";
2) al comma 1, sostituire le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua", con le seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".
2. all'articolo 39-bis, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire la lettera e-bis) con la seguente:
"e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione."
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte.»
ARTICOLI 26 E 27 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 26.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031 e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile";
b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a euro 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 27.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 651 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100 (già 1.2), 1.101 (già 1.3), 1.102 (già 1.4), 1.103 (già 1.5), 1.104 (già 1.6), 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.0.100 (già 2.0.1), 2.0.101 (già 2.0.2), 2.100 (già 2.3), 2.101 (già 2.4), 2.0.4, 4.101, 5.100, 5.101, 5.102 (già 4.2), 6.100, 6.101, 6.0.100 (già 5.0.1), 6.0.101 (già 5.02), 6.0.102 (già 5.053), 6.0.104 (già 5.0.6) e 6.0.105 (già 5.0.7).
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 651
Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il disegno di legge prevede, in assenza di una specifica regolamentazione eurounitaria, disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;
il disegno di legge è corredato dell'analisi tecnico-normativa e non dell'analisi di impatto della regolamentazione, pur recando la relazione illustrativa il riferimento a studi di impatto del settore zootecnico sull'ambiente e a studi sui rischi per la salute derivanti dal consumo di carne rossa;
nell'analisi tecnico-normativa si afferma, in particolare, che è "per nulla verificato quale sarà l'effetto che il consumo di alimenti sintetici potrebbe generare sulla salute umana";
l'assenza di una specifica disciplina europea relativa alla produzione e alla immissione sul mercato di alimenti sintetici ha indotto il Governo a intervenire a livello nazionale, secondo il principio di precauzione, a tutela degli interessi connessi alla salute e al patrimonio zootecnico e culturale;
l'analisi di impatto della regolamentazione andrebbe presentata anche con riferimento alle modifiche e integrazioni apportate dalle Commissioni riunite 9a e 10a in sede referente;
in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.
Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 755 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3-bis.0.200 (già 3.0.2), 3-bis.0.201 (già 3.0.1), 3-bis.0.202 (già 3.0.3), 8.2, 8.3, 9-bis.217 (già 9.0.100/19), 9-bis.223 (già 9.0.100/26), 9-bis.237 (già 9.0.100/41), 9-bis.250 (già 9.0.100/53), 9-bis.0.200 (già 9.0.100/64), 9-bis.0.201 (già 9.0.100/65), 10.9, 11.2, 1 1.6, 11.9 (testo 2), 11.8, 11.10, 11.11, 12.1, 12.200, 13.0.1, 13.0.2, 14.1 (testo corretto), 14.3, 14.200, 14.7, 14.10, 15.3, 15.4, 18.2, 18.200, 18.201 e 18.6.
Sull'emendamento 8.0.200, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
- al comma l, dopo le parole: «da parte delle Regioni», siano soppresse le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano,»;
- al comma 2, dopo le parole: «tra le regioni», siano soppresse le seguenti: «e le province autonome di Trento e Bolzano».
Sull'emendamento 8.0.201, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella versione dell'emendamento 8.0.200, come sopra riformulato.
Sull'emendamento 10.0.200, il parere è non ostativo nel presupposto che, in base alle osservazioni pervenute all'Agenzia delle entrate, non sono stati scontati effetti in termini di previsioni di entrata in relazione alle fattispecie oggetto della proposta emendativa.
Sugli emendamenti 11.202 e 11.203, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 11.200 e 11.201.
Sugli emendamenti 22.200 e 22.4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 22.201 e 22.202.
Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 755:
sugli emendamenti 9.200 (1a parte) e 9-bis.223, la senatrice Rossomando avrebbe voluto esprimere un voto di astensione mentre sugli emendamenti 18.200 e 9-bis.215, avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
sull'emendamento 24-ter.201, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Centinaio, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rando, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.
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Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Zanettin Pierantonio, Bongiorno Giulia
Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphones e memorie digitali (806)
(presentato in data 19/07/2023);
senatori Bevilacqua Dolores, Pirro Elisa, Mazzella Orfeo, Trevisi Antonio Salvatore, Di Girolamo Gabriella, Lorefice Pietro
Disposizioni in materia di definizione di età pediatrica e ampliamento della competenza assistenziale dei medici pediatri di libera scelta fino al compimento del diciottesimo anno d'età (807)
(presentato in data 19/07/2023);
Ministro della giustizia
Ministro della difesa
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (808)
(presentato in data 19/07/2023).
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Gov. Meloni-I: Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Adolfo
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (795)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 19/07/2023);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Sen. Gasparri Maurizio
Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla pensione ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (539)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 19/07/2023).
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 18 luglio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (n. 53).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 18 luglio 2023 - alla 1ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª, 5ª e 10ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 1ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 19 luglio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (n. 54).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.
Governo, trasmissione di atti
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera dell'11 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2020, per il progetto "FOOD4RESILIENCE - assistenza al miglioramento della sicurezza alimentare per il rafforzamento della resilienza della popolazione in stato di bisogno - Siria". Il predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Francesco Vaia, dirigente medico inquadrato presso l'IRCCS IFO di Roma.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione di nomina concernente la conferma del prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura (n. 13).
Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1a e alla 2a Commissione permanente.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione di nomina del dottor Mauro Mazza a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024 (n. 14).
Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 luglio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione di nomina del Prefetto dott.ssa Maria Luisa Pellizzari a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse (n. 15).
Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1a Commissione permanente.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 17 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per l'anno 2022.
Alla relazione sono allegati il Budget preventivo 2022, con relativa pianta organica, e il bilancio di esercizio 2022.
La predetta documentazione è trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 196).
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro (COM(2023) 364 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale (COM(2023) 369 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di progetto di bilancio rettificativo n. 3 del bilancio generale 2023: aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e altri adeguamenti tecnici inclusi l'istituzione e il finanziamento per il 2023 del nuovo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa e della normativa europea sui chip (COM(2023) 406 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sullo Stato di diritto 2023 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2023) 800 definitivo), alla 1a e alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro di valutazione UE della giustizia 2023 (COM(2023) 309 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.
Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento
La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:
sentenza n. 149 del 7 giugno 2023, depositata il successivo 18 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (Doc VII, n. 34) - alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente.
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 luglio 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del Demanio per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. XV, n. 109).
Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento
La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 18 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 42/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni»".
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 195).
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento
La Commissione europea ha trasmesso, in data 18 luglio 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (COM(2023) 359 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 7a;
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali (COM(2023) 244 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 luglio 2023.
Mozioni
DI GIROLAMO, PIRRO, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, DE ROSA - Il Senato,
premesso che:
il trattato di Città del Capo è un trattato multilaterale adottato nell'ambito della conferenza diplomatica tenutasi a Città del Capo tra il 29 ottobre e il 16 novembre 2001 e promossa dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), alla quale hanno partecipato 68 Paesi e 14 organizzazioni internazionali. Il trattato è composto dalla convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali (Convention on international interests in mobile equipment) e da tre protocolli riguardanti, rispettivamente, il materiale aeronautico, il materiale rotabile ferroviario ed i beni spaziali;
sia la convenzione che i protocolli hanno lo scopo di offrire un quadro normativo omogeneo per la registrazione delle proprietà, interessi di sicurezza, locazioni e contratti condizionali di vendita, nonché diversi strumenti giuridici in caso di insolvenza per le convenzioni di finanziamento;
tale quadro giuridico internazionale mira, come indicato nella relazione della Commissione delle Comunità europee (Commissione CE, SEC (2002) 1308, Bruxelles 3 marzo 2003), a "facilitare l'offerta di finanziamento dei beni aeronautici, aeromobili o parti di essi, attraverso la creazione di una garanzia internazionale particolarmente forte a favore dei creditori (venditori a credito, organismi finanziari che hanno finanziato tali beni) che accorda loro la prelazione assoluta su tali beni in un registro internazionale";
con la costituzione della garanzia internazionale, i finanziatori, attraverso l'iscrizione nel registro telematico internazionale, godono della possibilità di recuperare i beni aeronautici, ovvero gli aeromobili che, attraverso le loro organizzazioni, vengono dati in locazione (finanziaria od operativa, dry lease) alle compagnie aeree per consentire loro di effettuare i servizi di trasporto. La garanzia internazionale consente ai finanziatori, nell'accezione più ampia di veri e propri finanziatori o di locatori di aeromobili, una prelazione assoluta su tali beni anche in caso di insolvenza del debitore, ovvero della compagnia aerea;
la convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2004 ed è stata firmata da 28 Paesi, mentre il protocollo riguardante gli aspetti inerenti al materiale aeronautico (Protocol on matters specific to aircraft equipment) è entrato in vigore il 1° marzo 2006 ed è stato ratificato inizialmente da otto Paesi, ai quali se ne sono successivamente aggiunti altri per un totale di 46 Paesi;
l'Italia ha firmato sia la convenzione che il protocollo sul materiale aeronautico il 6 dicembre 2001, ma non ha ratificato, ad oggi, tali strumenti. Ciò comporta che, nel mercato italiano, i finanziamenti di aeromobili, sia che si tratti di leasing finanziario o di dry lease, hanno costi più alti: i vettori aerei operanti in Italia non possono, infatti, accedere alla regolamentazione finanziaria relativa alle garanzie internazionali iscritte nel registro telematico, e laddove ciò avvenga sono costretti a registrare, per espressa richiesta del finanziatore (lessor), gli aeromobili in Paesi che hanno ratificato la convenzione e il protocollo, anziché nel registro aeronautico nazionale (RAN);
il 29 aprile 2009 si è concluso il procedimento di adesione da parte dell'Unione europea che, con decisione del Consiglio, ha reso possibile l'entrata in vigore nell'ordinamento europeo della convenzione e del protocollo sul materiale aeronautico a partire dal successivo 1° agosto;
considerato che:
gli articoli da 8 a 15 della convenzione e gli articoli IX e XVI del protocollo sul materiale aeronautico disciplinano l'efficacia e l'opponibilità ai terzi della garanzia iscritta nel registro internazionale e, in particolare, stabiliscono i rimedi di cui il creditore dispone per recuperare il possesso del bene anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del debitore;
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione, l'iscrizione al registro telematico, e la conseguente applicazione del regime di opponibilità ed efficacia a favore del soggetto erogatore del finanziamento che ha provveduto ad iscrivere la relativa garanzia, è possibile solo se il debitore è situato in uno Stato contraente;
l'articolo IV, paragrafo 1, del protocollo dispone inoltre che la convenzione si applichi anche agli elicotteri e alle cellule di aeromobili facenti parte di un aeromobile immatricolato nel registro degli aeromobili di uno Stato contraente che sia lo Stato di immatricolazione, o qualora l'immatricolazione venga effettuata in applicazione di un accordo in forza del quale saranno registrati;
rilevato che:
il protocollo disciplina, all'articolo XI, le modalità di restituzione del materiale aeronautico che costituisce la garanzia del creditore per insolvenza del debitore ma, specifica chiaramente al paragrafo 1, che l'articolo possa essere applicato solo qualora uno Stato contraente che sia la giurisdizione principale dell'insolvenza abbia effettuato una dichiarazione in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo XXX;
all'atto dell'adesione, l'Unione europea non ha effettuato la specifica dichiarazione prevista dagli articoli XI e XXX, paragrafo 3, del protocollo sul materiale aeronautico, lasciando agli Stati membri la competenza sull'eventuale ratifica e recepimento della disciplina per i casi di insolvenza. Nelle more di tale recepimento si devono applicare le previsioni contenute nel regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, come sostituito dal regolamento (UE) 2015/848;
considerato, infine, che:
la normativa internazionale consente ai proprietari di aeromobili e ai lessor di costituire sugli aeromobili dati in locazione ai vettori garanzie mobiliari che permettono al creditore di rimanere in possesso dell'aeromobile, consentendone dunque l'attività imprenditoriale nel settore aeronautico;
il mancato recepimento da parte dell'Italia dell'articolo XI del protocollo sul materiale aeronautico rappresenta uno dei maggiori ostacoli che i lessor e le imprese costruttrici di aeromobili rilevano, al fine di consentire ad una compagnia aerea in possesso di licenza italiana di operatore aereo di registrare l'aeromobile nel RAN gestito dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
la difficoltà a ratificare da parte dell'Italia è probabilmente dovuta al fatto che la convenzione è caratterizzata da meccanismi che possono discostarsi dai tradizionali principi del nostro ordinamento in tema di garanzie a favore dei creditori. Proprio in ragione della differenza tra gli ordinamenti di common law e civil law, la convenzione ha previsto un meccanismo di ratifica suscettibile di consentire agli ordinamenti di civil law, quale quello italiano, di aderire con alcune riserve;
affinché la disciplina possa trovare applicazione nel nostro ordinamento occorrerà, inoltre, adeguare le norme contenute nel codice della navigazione (di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni);
l'articolo 760 del codice, in particolare, richiede un'attesa dell'aeromobile in Italia di 60 giorni nel caso di richiesta di cancellazione dello stesso dal RAN, termine a tutela dei creditori entro il quale possono far valere i loro diritti proponendo la loro opposizione alla cancellazione all'ENAC, costringendo, di fatto, gli operatori del settore a rivolgersi alle autorità di aviazione civile di altri Paesi UE, che hanno procedure più rapide per le attività amministrative di registrazione e cancellazione anziché rivolgersi ad ENAC,
impegna il Governo:
1) a presentare alle Camere il disegno di legge di ratifica della convenzione di Cape Town e del relativo protocollo aeronautico, firmati a Cape Town il 16 novembre 2001, attivando in particolare ogni azione utile al recepimento della disciplina relativa ai rimedi per i casi di insolvenza di cui all'articolo XI del protocollo, concernente le garanzie internazionali su beni mobili strumentali, mediante specifica dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 3, del protocollo, con le eventuali riserve e dichiarazioni previste;
2) a provvedere al corrispondente riordino e adeguamento delle disposizioni contenute nel codice della navigazione in relazione alle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal registro aeronautico nazionale.
(1-00064)
Interrogazioni
BIANCOFIORE - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che nel periodo estivo, nonostante costituisca ormai reato nel nostro Paese, torna tristemente alla ribalta il fenomeno degli abbandoni degli animali domestici con relativo profluvio di denunce via social network, servizi televisivi e giornalistici che aiutano, ma non agiscono;
considerato che:
secondo l'ultimo rapporto Assalco 2023, gli animali domestici censiti nel nostro Paese ammontano a 65 milioni su 58 milioni di italiani;
nel 2022 sono stati 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di partire in vacanza solo in estate con il proprio animale da compagnia, dovendo superare difficoltà inaudite e indegne per una società civile avanzata;
divieti di accesso alle spiagge, ai siti archeologici, ai musei, ai cinema, ai parchi a tema e le restrizioni per il trasporto aereo rendono difficile per i padroni di animali d'affezione spesso partire o comunque poter trascorrere serenamente le proprie vacanze in loro compagnia con grave danno per il Paese, visto l'ingente flusso di danaro, peraltro, che gli animali domestici fanno girare;
secondo la rivista "Forbes", nel 2023 si stima che la pet economy genererà nel mondo oltre 370 milioni di euro;
con riguardo alle spiagge esiste un quadro frammentario e disomogeneo, per il quale rilevano in questa sede le ordinanze della Capitaneria di porto, che incidono sull'accessibilità delle spiagge, vietando l'accesso degli animali domestici a stabilimenti di balneazione privati in diverse zone litoranee e su queste vengono formulate le relative ordinanze comunali;
ciò, nonostante la libera disponibilità di molti balneari, ai quali la caduta dei divieti consentirebbe nuovi introiti utili, specie dopo la crisi che ha attanagliato la categoria, come il pagamento di un ticket e di tutti i relativi servizi come cucce, crocchette, sdraio, ciotole;
su quest'ultimo punto, a seguito di una ricognizione, per verificare l'effettiva sussistenza e reale incidenza di tali ordinanze di balneazione, sarebbe opportuno adottare una linea generale che, pur tenendo in debita considerazione le esigenze di igiene e tutela della sicurezza già garantita spesso dalla presenza di cani bagnini, sia intelligentemente permissiva;
tra gli esempi virtuosi che non trovano il divieto della Capitaneria di porto si segnala il caso della maggioranza degli stabilimenti balneari della Toscana, in particolare alcuni degli stabilimenti più noti della Versilia sono totalmente pet friendly, e così del Friuli-Venezia Giulia, regioni caratterizzate da una legge regionale ad hoc;
per quanto riguarda il trasporto di animali in aereo si rileva come non esistano regole generali comuni per l'accesso degli stessi a seguito del passeggero; ogni compagnia, infatti, può stabilire caratteristiche diverse, ad esempio, per la tipologia e le dimensioni del trasportino o per il numero degli animali accettati in cabina, ma lascia basiti che l'accesso sia consentito in base al peso, anche se di razza piccola con una sorta di body shaming anche per i nostri cuccioli o peggio si possa considerare così com'è oggi, l'animale riconosciuto internazionalmente come essere senziente, un bagaglio a mano da riporre sotto ai propri piedi e chiuso in un trasportino di massimo 55 centimetri di plastica rigida, anche per viaggi intercontinentali;
ciò nonostante, la maggior parte dei padroni chiede di poter acquistare il posto al fianco come già avviene per i treni, abolendo l'obbligo di stiva che si rivela un vero e proprio patibolo per gli animali. Troppe infatti le morti verificatesi nelle stive, dove l'animale viene lasciato solo, senza conoscere i rumori dell'aeroplano, spesso al freddo e comunque alla stregua sempre di un bagaglio;
sul punto si evidenza come sia intervenuta la regolamentazione di tipo pattizio e volontaristico della IATA (International air transport association) che ha dettato delle linee guida estremamente rilevanti (anche preso atto del numero di aderenti all'organizzazione) sull'ammissibilità degli animali in aereo;
non essendoci alcun divieto o quadro normativo restrittivo, parrebbe utile l'avvio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di sensibilizzazione e incentivazione rivolta alle compagnie aeree, innanzitutto italiane, ma anche internazionali, che accettino di trasportare gli animali in condizioni adatte alle loro sensibilità, in modo da ampliare la platea dell'offerta, delle modalità di trasporto e del flusso turistico;
visti:
l'articolo 9, terzo comma, della Costituzione;
la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale dell'UNESCO di Parigi 15 ottobre 1978;
la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione animali da compagnia e pet therapy del 6 febbraio 2003;
l'accordo Stato-Regioni e Province autonome in materia di benessere degli animali;
la legge 4 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in generale, intenda favorire l'accessibilità degli animali d'affezione alle spiagge e al trasporto aereo con provvedimenti immediati "salva estate" per molti cittadini per i quali i propri animali sono veri e propri familiari e sollecitare campagne di sensibilizzazione rivolte alla IATA e alle singole compagnie aeree per consentire un trasporto civile e non crudele degli animali d'affezione, in linea con le leggi internazionali, europee e la Costituzione italiana.
(3-00594)
BARCAIUOLO, BALBONI, FAROLFI, LISEI, SPINELLI - Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. - Premesso che:
le eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna hanno richiesto l'adozione di misure urgenti e straordinarie a tutela delle famiglie e delle imprese colpite;
con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 3 maggio 2023, è stata disposta la mobilitazione straordinaria del servizio nazionale a supporto della Regione Emilia-Romagna, mentre con delibere del Consiglio dei ministri 4 maggio e 23 maggio 2023, è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in relazione al territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con un iniziale stanziamento per complessivi 30 milioni di euro, per far fronte alle prime e più urgenti necessità;
il Governo ha anche adottato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, e il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, contenente disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023;
l'articolato di cui al decreto-legge n. 88 del 2023 è stato trasfuso in apposito emendamento governativo al decreto-legge n. 61 del 2023, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera dei deputati;
considerato che:
le gravi conseguenze prodotte dagli eventi calamitosi sui territori interessati, sulle famiglie, sulle imprese e sui beni pubblici e privati richiedono interventi straordinari di assistenza alla popolazione e per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione delle aree interessate;
i Comuni inseriti nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023 solo in parte coincidono con la porzione del territorio regionale dell'Emilia-Romagna colpito dagli eventi alluvionali del maggio 2023,
si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per assicurare l'assistenza alle famiglie e alle imprese, nonché la ricostruzione pubblica e privata nei territori non compresi nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023 ma colpiti dagli eventi calamitosi del maggio 2023.
(3-00595)
GERMANÀ, ROMEO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
il rilancio degli interventi infrastrutturali e in generale degli affidamenti pubblici rappresenta, specialmente nell'attuale fase congiunturale, un fattore decisivo per il rilancio di settori vitali dell'economia e per una più rapida uscita dalla crisi; la ripresa in termini accelerati degli interventi per la realizzazione, la manutenzione e la messa in sicurezza di opere pubbliche e di interventi di rigenerazione urbana può assicurare un contributo rilevantissimo anche per le prospettive occupazionali. Inoltre, la ripresa delle opere pubbliche offre un'occasione preziosa per riallineare il nostro Paese ai maggiori partner europei quanto a dotazione infrastrutturale, in modo da colmare un divario che negli ultimi anni si è progressivamente accentuato;
semplificazione della disciplina dei contratti e dei requisiti di partecipazione alle gare, maggiore flessibilità nel delineare le modalità degli affidamenti da parte delle stazioni appaltanti, rimodulazione della responsabilità contabile-amministrativa e, soprattutto, divieto assoluto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie, detto "gold plating", sono stati alcuni tra i principi della delega che il Parlamento ha conferito al Governo per la riforma del codice dei contratti pubblici, realizzata con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
l'attuazione di questi principi attraverso un nuovo codice dei contratti pubblici ha portato a un complessivo snellimento delle procedure, grazie all'introduzione di misure come la riduzione delle fasi progettuali, la semplificazione dei procedimenti approvativi, la flessibilità nel ricorso al partenariato pubblico-privato, la qualificazione delle stazioni appaltanti, la revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici e la liberalizzazione dell'appalto integrato e del subappalto;
la revisione del sistema degli appalti pubblici costituisce l'obiettivo cardine della riforma 1.10 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e riveste un'importanza cruciale per il sistema economico e sociale del Paese;
in passato le riforme del codice dei contratti pubblici sono state associate a periodi di forte instabilità negli affidamenti pubblici, a causa delle incertezze legate al nuovo quadro regolatorio e alla mancata adozione di tutti gli atti attuativi necessari a garantire la piena operatività delle nuove regole;
il nuovo codice dei contratti pubblici è entrato in vigore il 1° marzo 2023 e ha acquisito efficacia il 1° luglio 2023, al fine di garantire pieno rispetto alle milestone M1C1-73 e M1C1-74 del PNRR;
il monitoraggio sull'attuazione delle nuove regole appare di fondamentale importanza specialmente in una fase quale quella attuale caratterizzata da un significativo rilancio degli investimenti sulle opere pubbliche legato, in particolare, alle risorse disponibili nell'ambito del PNRR e del PNC,
si chiede di sapere se, dal 1° luglio 2023, i dati disponibili relativi all'attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo al rilascio dei CIG e alla qualificazione delle stazioni appaltanti, consentano di essere ottimisti sull'operatività delle nuove regole e quali iniziative siano stati assunte dal Ministero al fine di chiarirne la portata applicativa rispetto agli affidamenti del PNRR.
(3-00596)
PIRONDINI - Al Ministro della cultura. - Premesso che:
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, la procedura per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche prevede che l'accordo sottoscritto dalle parti collettive sia "sottoposto al controllo della Corte dei conti previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia";
a far tempo dal marzo 2014, in occasione dell'ultimo tentativo di rinnovo, le parti collettive hanno sottoscritto un accordo; tuttavia, a seguito dei rilievi avanzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, le medesime parti collettive, apportando alcune modifiche, ne hanno sottoscritto una nuova versione nel 2018, che veniva sottoposto all'esame del Ministero dell'economia e successivamente della Corte dei conti per i controlli previsti dalla normativa;
successivamente la Direzione generale dello spettacolo del Ministero della cultura, con nota del gennaio 2019, prot. n. 90, ha informato le parti collettive dell'avvenuto controllo degli organi preposti rammentando il necessario coinvolgimento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
valutato che:
a tutt'oggi il risultato di tale procedura è che l'accordo collettivo di rinnovo di un contratto collettivo nazionale sottoscritto in prima istanza nel 2014, e quindi nuovamente nel 2018, non trova applicazione ed è privo di efficacia giuridica;
il mancato rinnovo della contrattazione collettiva fa sì che, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, trovi ancora applicazione il contratto collettivo sottoscritto il 1° giugno 2000, al netto di pochi istituti contrattuali successivamente modificati;
considerato che:
i parametri contrattuali che sottostanno a tale assetto contrattuale appaiono ormai del tutto inadeguati alle numerose riforme che, dal 2000 a oggi, hanno totalmente riscritto la disciplina della gran parte degli istituti giuslavoristici nell'ordinamento italiano;
si rischia, in tal modo, di vanificare l'istituto stesso della contrattazione collettiva che invece è fortemente radicato nella gerarchia delle fonti che disciplinano il rapporto di lavoro;
considerato infine che:
con recente pronunciamento della Corte di cassazione a sezioni unite n. 5542 del 22 febbraio 2023 quest'ultima ha rimarcato il carattere "pubblicistico" delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei rapporti di lavoro di cui sono titolari aumentando le incertezze sulla disciplina che regolamenta il rapporto di lavoro dei dipendenti;
è noto come sia stata avviata e posta in essere, da ultimo, una trattativa con Ministero, Direzione generale dello spettacolo e parti sociali sul rinnovo del contratto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo voglia farsi interprete e promotore del rinnovo contrattuale nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche assicurando il reperimento delle risorse e un'adeguata copertura finanziaria;
quali azioni intenda intraprendere, altresì, per garantire che detto rinnovo, una volta sottoscritto dalle parti collettive, abbia tempi certi di entrata in vigore;
quali azioni intenda intraprendere, d'intesa con il Governo, per fare chiarezza sulla natura "privatistica" o "pubblicistica" dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e sulla conseguente disciplina applicabile.
(3-00597)
UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, DURNWALDER, MUSOLINO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
gli organi di polizia locale dei comuni, in particolare di quelli a forte presenza turistica, lamentano l'inesigibilità delle sanzioni pecuniarie per i verbali emessi per violazione del codice della strada da parte di locatari di veicoli a noleggio senza conducente provenienti dall'estero;
l'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in tema di responsabilità solidale per le infrazioni, prevede attualmente che, nell'ipotesi di noleggio, il locatario (quindi il turista), e non il proprietario (quindi la società di locazione), risponde solidalmente con l'autore della violazione;
il testo previgente dell'articolo 196, sulla cui interpretazione vi è giurisprudenza concorde (ex plurimis, Cassazione n. 1845/2018 e n. 9675/2019), nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituiva al proprietario, ma lo aggiungeva a quello: la ratio della norma in questione era quella di rendere più agevole la posizione dell'amministrazione che contestava la violazione, poiché nel caso di noleggio "il rapporto di locazione riguarda solo il locatore ed il locatario ed il nominativo di quest'ultimo è noto solo al locatore" (Cassazione n. 1845/2018);
la norma, come sostenuto dalla Corte di cassazione, intendeva assicurare, "attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione" (Cassazione n. 9675/2019);
la modifica normativa intervenuta ai sensi dell'articolo 1, lettera g-ter, del decreto-legge n. 121 del 2021, che esclude la responsabilità del proprietario, di fatto comporta un'esclusione delle società di locazione dalla responsabilità solidale in caso di infrazioni, con conseguenti perdite per i Comuni che, non essendo in possesso dei dati relativi ai locatari dei veicoli o essendo in possesso di dati errati trasmessi dalle società di noleggio, non sono in grado di notificare le violazioni e quindi di esigere il pagamento delle sanzioni, specie quando si tratta di persone provenienti dall'estero;
considerato altresì che la condotta evasiva illustrata va avanti ormai da diversi anni e, mentre prima era supportata da una circolare del Ministero dell'interno (circolare 15 gennaio 1994 n. 300/A/48507/113/2), che, a parere degli interroganti, inspiegabilmente escludeva da ogni responsabilità le imprese locatrici, secondo una interpretazione dell'art. 196 del codice della strada più volte rigettata dalla giurisprudenza in materia, adesso è addirittura suffragata dalla legge che, per effetto di una esclusione di responsabilità dei soggetti coinvolti, rende i Comuni inermi di fronte alle violazioni commesse sul proprio territorio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica illustrata e se non intenda, in sede di esame del già annunciato disegno di legge del Governo sulla sicurezza stradale, intervenire in modifica dell'articolo 196 del codice della strada, al fine di ripristinare la ratio della norma in materia di responsabilità solidale, di fatto oggi vanificata, eventualmente anche attraverso la previsione di un meccanismo che obblighi le società di noleggio, che sono le uniche ad essere in possesso dei dati personali e delle carte di credito dei locatari, ad effettuare per loro conto il pagamento delle sanzioni, con addebito diretto degli importi eventualmente corrisposti ai Comuni sugli strumenti di pagamento prestati a garanzia del contratto di locazione.
(3-00598)
PAITA, GELMINI, RENZI, BORGHI Enrico, CALENDA, FREGOLENT, LOMBARDO, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
il trasporto ferroviario, inclusa l'alta velocità, registra negli ultimi mesi criticità di carattere strutturale;
i guasti, malfunzionamenti e incidenti sono all'ordine del giorno, con conseguenti disagi per i passeggeri che sono costretti a subire deviazioni, cancellazioni e ritardi che spesso superano i 60 minuti;
sull'alta velocità il ritardo rappresenta ormai una costante cronica: più del 40 per cento dei treni non giunge a destinazione in orario, accumulando ritardi per circa 1.600 ore ogni mese;
cittadini e turisti si trovano costretti a organizzare i propri spostamenti dando per scontato l'insorgere di problemi sulla tratta, con inesorabili ripercussioni sulla mobilità e sul benessere dei passeggeri in termini di stress;
spesso tali disagi non danno nemmeno diritto a rimborsi o indennizzi, poiché le condizioni di riconoscimento risultano talmente difficoltose che in qualche modo confermano la consapevolezza, da parte degli operatori, che il ritardo in partenza e all'arrivo rappresenta una caratteristica ormai strutturale del trasporto su ferro;
in questa prima fase della stagione estiva queste difficoltà si stanno ulteriormente aggravando, con pregiudizio sia per l'immagine del Paese, che per l'economia in generale, soprattutto alla luce delle numerose rinunce al viaggio derivanti dall'accumulo di ritardi;
la situazione è peraltro aggravata da altri fattori, come le condizioni critiche del trasporto pubblico non di linea: file interminabili ai posteggi dei taxi (spesso sotto il sole) dovute a una carenza di mezzi denunciata da anni e che pregiudica viabilità e benessere cittadino, con tempi di attesa indegni per delle grandi città;
anche il trasporto aereo versa in condizioni critiche: ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni sono ormai ipotesi costanti, che contribuiscono a rendere ancor più disfunzionale il sistema di trasporto del Paese nel suo complesso;
le gravi criticità rilevate in questi mesi si riverberano sulla vita dei cittadini che fanno affidamento sugli spostamenti soprattutto per le proprie esigenze primarie, impattando sulla qualità della vita e sull'economia in generale;
il fatto che nel 2023 l'Italia, una delle principali economie europee e mete del turismo mondiale, non possa fare affidamento su una mobilità ferroviaria, aerea e non di linea affidabile, adeguata e performante appare un assurdo inaccettabile: il corretto funzionamento del trasporto e la garanzia di mobilità rappresenta una priorità ineludibile, per lavoratori, imprese, cittadini, turisti e il Paese nel suo complesso,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia assumere per scongiurare la cronicizzazione dei ritardi e dei disagi sulle tratte ferroviarie, incluse quelle dell'alta velocità, nonché sul piano delle gravi carenze registrate nella mobilità nazionale a livello di trasporto pubblico locale non di linea e aereo.
(3-00599)
RONZULLI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, ZANETTIN - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che la stagione estiva è iniziata e presenta una grande affluenza turistica italiana e straniera soprattutto nei luoghi di mare e nei laghi, con milioni di presenze e migliaia di natanti nelle nostre acque, si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda aumentare il controllo e il presidio di sicurezza sui grandi laghi, con particolare riferimento all'operato della guardia costiera.
(3-00600)
MANCA, BOCCIA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA - Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. - Premesso che:
il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, è confluito nell'emendamento del Governo (n. 20.0100) presentato, alla Camera, al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
complessivamente, i due provvedimenti del Governo stanziano risorse del tutto insufficienti per affrontare le problematiche emergenziali e le rilevanti criticità legate agli interventi da porre in essere per avviare, in tempi rapidi, la ricostruzione dei territori colpiti dai fenomeni alluvionali, la ripartenza del settore imprenditoriale e produttivo e la definizione degli indennizzi alle famiglie;
rispetto agli impegni dichiarati dal Governo, allo stato attuale ancora non è stato definito un quadro chiaro e definitivo, in termini economici, finanziari e programmatici, del processo di ricostruzione; ciò rischia di creare un preoccupante e dannoso conflitto tra le istituzioni centrali e locali nella definizione delle misure necessarie per la ripresa delle attività nei territori alluvionati, nonché nell'individuazione degli interventi infrastrutturali, idraulici e idrogeologici, finalizzati alla messa in sicurezza del territorio;
a seguito del terremoto del 2012, in Emilia-Romagna è stato fin da subito definito un quadro chiaro degli obiettivi strategici da raggiungere, con il pieno coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali impegnati nei vari e complessi processi decisionali, per affrontare in maniera efficiente, efficace e rapida lo stato d'emergenza; la nomina del presidente della Regione a commissario straordinario ha reso tale processo più semplice. Delineare un modello di gestione dell'emergenza alluvione tenendo conto dell'esperienza maturata, che ha rappresentato un esempio virtuoso nel panorama nazionale, avrebbe sicuramente reso più agevole la ricostruzione;
al contrario, la scelta da parte dell'Esecutivo di procedere alla nomina di un commissario straordinario per la ricostruzione non individuato, come da prassi, nella figura del presidente della Giunta regionale del territorio colpito, oltre a rallentare l'iter degli interventi emergenziali e per la ricostruzione, non risulta collegata alla definizione di una cornice normativa capace di creare la necessaria sinergia tra la struttura commissariale e il complesso delle amministrazioni locali e regionali impegnate nella ricostruzione, con il rischio serio di generare ulteriori fasi di stallo e rallentamenti nell'opera di ricostruzione. Inoltre, la nomina del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi dal 1° maggio 2023, nella persona del generale Figliuolo, è avvenuta a oltre due mesi dagli eventi, il 6 luglio scorso, lasciando nel frattempo irrisolte svariate emergenze;
considerato che:
la sola Emilia-Romagna ha quantificato in circa 9 miliardi di euro i danni subiti a causa dell'alluvione, stimando in circa 2 miliardi di euro le risorse necessarie per approntare i primissimi interventi;
ad oggi non è stata ancora affrontata, né sono state prospettate soluzioni ed interventi per fronteggiare la drammatica situazione di dissesto idrogeologico che ha colpito l'intero arco appenninico emiliano-romagnolo in conseguenza degli eventi alluvionali conseguenti al cambiamento climatico;
particolare preoccupazione destano le disposizioni in materia di ricostruzione privata, sia per il mancato riconoscimento del ristoro al 100 per cento dei danni subiti, sia per l'insufficiente dotazione di risorse per tale finalità. La dotazione del fondo per la ricostruzione è di soli 2,5 miliardi e lo stanziamento di competenza per il 2023 ammonta a soli 908 milioni di euro, tra l'altro sottraendole anche al fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Allo stato attuale, nessun importo è stato definito per la ricostruzione pubblica per gli anni a venire;
sul fronte delle imprese vi è un'emergenza preoccupante, soprattutto per alcuni comparti fondamentali per l'economia nazionale per il consistente contributo al PIL, a partire da quello agricolo, che ha subito danni impressionanti, quantificati in circa 2 miliardi di euro; l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna ha quantificato in termini percentuali, pari al 42 per cento, la superficie agricola colpita dagli eventi alluvionali, con oltre 41.000 lavoratori interessati e circa 21.000 aziende agricole coinvolte;
per quanto riguarda l'agroalimentare, complessivamente le unità locali delle aziende alimentari e delle bevande presenti nei comuni coinvolti sono oltre 2.800 e sfiorano il 40 per cento del totale regionale. Gli addetti sono più di 23.000, quasi il 39 per cento del totale regionale del comparto; le coltivazioni ortofrutticole e vitivinicole colpite dall'alluvione rappresentano il 45 per cento circa della superficie ortofrutticola regionale, pari a quasi 80.000 ettari; un impatto notevole lo ha subito anche il settore zootecnico, con il coinvolgimento di allevamenti di suini, ovini, faraone, tacchini, polli, bovini, cavalli;
per l'annualità 2023, le risorse per la ripresa delle attività manifatturiere sono del tutto insufficienti anche solo per affrontare le prime emergenze di riattivazione dei cicli produttivi con macchinari e infrastrutture efficienti,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di velocizzare le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione di tutti quegli interventi infrastrutturali, di natura idraulica, idrogeologica, di messa in sicurezza del territorio, relativi alle reti di collegamento viarie e non solo, necessari a favorire una rapida ripresa e ripartenza delle attività economiche seriamente compromesse dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori emiliano-romagnoli e non solo;
quali iniziative intenda assumere al fine di garantire che siano stanziate tutte le risorse finanziarie necessarie, a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2024, per affrontare le conseguenze del dissesto idrogeologico dell'arco appenninico emiliano romagnolo e per la ricostruzione privata e pubblica, essendo le risorse attualmente stanziate dal Governo per tali finalità del tutto insufficienti;
se in relazione alla ricostruzione privata intenda attivarsi per garantire il riconoscimento del ristoro al 100 per cento dei danni subiti per i beni mobili e immobili, per ristorare gli enti locali che hanno già anticipato somme per tale finalità, e per semplificare e rendere immediate le procedure degli indennizzi e dei ristori;
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per garantire agli enti territoriali coinvolti dall'alluvione, a partire dai piccoli comuni della fascia appenninica emiliano-romagnola, l'assunzione o la messa a disposizione di personale qualificato e di supporto alle attività di competenza, al fine di garantire un immediato rafforzamento della capacità amministrativa ed operativa degli enti medesimi;
quali provvedimenti intenda assumere, oltre a quanto previsto nei decreti-legge richiamati in premessa, per salvaguardare e garantire una rapida ripartenza delle attività imprenditoriali, soprattutto del comparto agricolo, non solo con riferimento ai danni immediatamente rilevati, ma anche includendo nelle prossime previsioni di stanziamento le conseguenze delle perdite di produttività futura e per scongiurare la chiusura di attività fondamentali per l'economia nazionale, a causa dei danni ai mezzi e alle strutture.
(3-00601)
MARTELLA, ZAMPA - Al Ministro della salute. - Premesso che:
come denunciato dal Movimento per la sanità pubblica del Veneto, a seguito della richiesta di aiuto da parte dei genitori, un ragazzo di 13 anni è stato ricoverato nel reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Chioggia (Venezia) a causa della mancanza di un'accoglienza alternativa compatibile con la sua età;
per un mese il ragazzo stato è stato in un reparto psichiatrico per adulti, luogo oggettivamente incompatibile con la sua età, secondo quanto prescritto dal servizio sanitario nazionale, che vieta il ricovero in promiscuità con adulti;
purtroppo, quanto accaduto a Chioggia non rappresenta un'eccezione, ma risulta essere una costante su tutto il territorio regionale;
considerato che:
i giovani pazienti con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie sono di fatto lasciati soli a causa della carenza di servizi offerti dalla ULSS;
la Regione ha annunciato, in più occasioni, l'intenzione di istituire un reparto di neuropsichiatria infantile in ogni ULSS, ma ciò a tutt'oggi non è stato fatto con i conseguenti e prevedibili gravi disagi per i pazienti e le loro famiglie;
il crescente e allarmante numero di pazienti in età adolescenziale e pre adolescenziale con problemi psichici, dipendenze e manifestazioni antisociali necessiterebbe di un notevole potenziamento dei servizi pubblici per la loro presa in carico, nella consapevolezza dell'importanza dell'individuazione precoce dei fattori di rischio di disagio psicologico, in un'ottica non solo di cura, ma anche di prevenzione;
è necessario che la Regione dia finalmente applicazione a quanto previsto dalle schede sanitarie del 2019, dotandosi di un congruo numero di posti di neuropsichiatria infantile con spazi adeguati e compatibili con l'età dei giovani pazienti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e se non ritenga doveroso, in base alle proprie prerogative e competenze, attivarsi al fine di verificare quanto accaduto e di evitare che simili incresciose situazioni si ripetano;
quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di potenziare, nell'ambito del SSN, i servizi di neuropsichiatria infantile assicurando adeguata copertura e presa in carico di pazienti, che purtroppo risultano essere in numero crescente.
(3-00602)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
TERNULLO - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
il presidente della federazione armatori siciliani, Fabio Micalizzi, ha reso noto che in data 18 luglio 2023 il peschereccio "Orizzonte", della marineria di Siracusa, è stato "attaccato in acque internazionali" da "una motovedetta libica", che ha "esploso contro numerosi colpi di mitra";
dalle notizie dallo stesso riportate risulta che "L'equipaggio e il comandante del peschereccio sono stati miracolosamente in grado di mettersi in salvo, ma l'imbarcazione è ingovernabile";
il presidente Micalizzi ha evidenziato la necessità di fornire un intervento tempestivo ed adeguato per salvare il peschereccio e garantire la sicurezza di tutti i membri dell'equipaggio, comunicando che sul posto sta per arrivare una nave militare italiana;
secondo quanto riferito, il peschereccio sarebbe in balia del mare per la rottura del timone, danneggiato dai colpi di mitra. L'equipaggio avrebbe difficoltà a comunicare, perché non sarebbe più in possesso delle schede dei telefonini che sarebbero state sequestrate da militari libici. Anche il telefono satellitare sarebbe al momento inutilizzabile;
dopo il lancio dell'allarme da parte del peschereccio, sul posto sarebbe arrivato per una prima ricognizione un elicottero italiano e dovrebbe arrivare anche una nave militare italiana. Risulta altresì all'interrogante che Nino Moscuzza, armatore dell'Orizzonte, "ha lanciato un appello disperato alla Federazione armatori siciliani per chiedere aiuto e attenzione da parte delle autorità italiane e dello Stato dopo che il suo peschereccio è stato oggetto di un gravissimo attacco in acque internazionali";
il presidente della FAS si è riservato il diritto di denunciare le autorità libiche e i membri dell'equipaggio della motovedetta, che risulta essere stata donata dall'Italia, per questo gravissimo attacco;
tale atto di violenza senza precedenti ha scosso profondamente la comunità marittima siciliana e richiede una risposta decisa e immediata da parte delle istituzioni italiane e internazionali, nella convinzione che il sostegno e la solidarietà di tutta la comunità sono essenziali per aiutare Nino Moscuzza e l'equipaggio del peschereccio in questa situazione critica;
la cooperazione tra tutte le parti coinvolte è fondamentale per garantire la sicurezza e la giustizia in questa delicata vicenda,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;
se, ciascuno per quanto di competenza, ritengano di intervenire rapidamente per risolvere la grave situazione e garantire la sicurezza dei pescatori italiani in acque internazionali.
(3-00593)
DI GIROLAMO - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
la nascita del gruppo Stellantis, avvenuta nel gennaio 2021 con la fusione dei gruppi Fiat Chrysler automobiles (FCA) e PSA, ha creato un soggetto rafforzato ma, allo stesso tempo, ha subito destato forti preoccupazioni sul futuro di tutta la filiera italiana dei fornitori e subfornitori;
sono note, ad esempio, le vicende del luglio 2021 relative al licenziamento via e-mail dei 422 dipendenti dello stabilimento GKN di Campi Bisenzio (Firenze), azienda leader nella produzione di semiassi ed elementi di trasmissione per il settore automotive, che per l'80 per cento riforniva la filiera FCA;
in Abruzzo il settore automotive rappresenta una rilevante risorsa economica-occupazionale, con i suoi 25.000 addetti, 8 miliardi di euro di fatturato e oltre il 15 per cento del PIL industriale;
a Sulmona (L'Aquila) l'azienda più importante, in termini di occupazione, è la Marelli, produttrice di sistemi di sospensione, che conta circa 550 dipendenti più l'indotto, e il suo maggior cliente, che copre l'80 per cento della produzione, è la ex Sevel di Atessa (ora Stellantis);
da un incontro fra le organizzazioni sindacali ed il management dell'azienda è emerso che la stessa prevede di aumentare di 45 unità il numero di esuberi nei prossimi 12 mesi. Pertanto nel 2023 si conteranno 90 esuberi, che saliranno a 135 nel 2024. Questo comporterà il prolungamento del contratto di solidarietà per tutto il prossimo anno;
per quanto riguarda il plant di Sulmona, fra Ducato e Auto, nel 2024 si prevede di produrre 200.000 autovetture in meno;
lo scorso 10 luglio diverse sigle sindacali hanno proclamato 4 ore di sciopero e un presidio presso lo stabilimento per richiamare l'attenzione di Governo e Regione sulla crisi della fabbrica Marelli di Sulmona, che rischia di avere pesanti ripercussioni sull'intero tessuto socio-economico abruzzese,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e delle reali intenzioni del committente e in particolare se vi sia la possibilità di garantire la continuità del rapporto con la ex Sevel per le commesse del nuovo Ducato;
se e come intenda adoperarsi per la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi della Marelli di Sulmona.
(3-00603)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CRISANTI, RANDO - Ai Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca. - Premesso che:
la Costituzione italiana, all'articolo 10, primo comma, prevede che "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", e al secondo comma stabilisce che "La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali";
l'Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722, ha provveduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;
la Convenzione di Ginevra all'articolo 22 prevede al primo paragrafo che "gli Stati contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso", mentre al secondo stabilisce che "per ciò che riguarda l'insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l'ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all'estero, l'esenzione delle tasse scolastiche e l'assegnazione di borse di studio, gli Stati contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale";
il fondamento giuridico del sistema europeo di asilo è sancito dall'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che attribuisce all'Unione europea lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea, finalizzata ad offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il principio di non respingimento; tale politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, al protocollo 31 gennaio 1967 e agli altri trattati pertinenti;
premesso, altresì, che:
il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 39, concernente le disposizioni in materia di autorizzazione in corso di validità, previste dai commi 4-bis e 4-ter dello stesso articolo, prevede che "le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale (...) ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva";
l'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), oltre a riconoscere alle commissioni territoriali la funzione di esaminare le domande di protezione internazionale, stabilisce, al comma 2, che "la commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi", e al comma 3, prevede che "Qualora la commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente. In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando: a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto; b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente; c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione";
l'articolo 28 disciplina i casi di trattazione prioritaria dell'esame delle domande;
nonostante la normativa in materia preveda la possibilità in casi straordinari di prolungare i termini da parte della commissione territoriale, la tendenza ad esaminare le pratiche va oltre i termini fissati dall'articolo 27;
in alcuni casi, le domande ricevono risposta anche dopo per due o tre anni e questo gravissimo ritardo pregiudica, a volte in modo non rimediabile, la possibilità per giovani richiedenti di continuare gli studi e di conseguire una laurea,
si chiede sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative urgenti intendano adottare al fine di garantire il diritto allo studio ai richiedenti la protezione internazionale, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione e dalla Convenzione di Ginevra.
(4-00580)
CANTALAMESSA - Ai Ministri dell'interno e per lo sport e i giovani. - Premesso che:
esistono pagine di chat on line alle quali si accede in maniera completamente anonima;
non è necessario registrarsi, non occorre indirizzo e-mail, né numero di telefono, né è necessario fornire un nome, basta digitare l'URL per iniziare una conversazione on line con sconosciuti e senza autorizzazione di alcun tipo;
ufficialmente l'utilizzo di questi siti per chat on line è consentito ai maggiori di 13 anni, ma il limite è facilmente aggirabile dal momento in cui basta premere un bottone in cui si garantisce la supervisione di un adulto e comunque non è richiesta alcuna verifica dell'account;
basta scegliere tra "solo testo", "solo video" o versione ibrida per entrare in un mondo del proibito dove un 12enne può imbattersi in un utente di 60 anni;
la BBC ha riportato come basti accedere un po' di volte ad alcune di queste piattaforme, attivando la modalità video, per vedere scene di sesso o atti di masturbazione di sconosciuti;
i primi a denunciare le piattaforme sono stati gli psicologi, dopo aver segnalato casi di minori coinvolti in abusi sessuali on line: sembra che dopo due minuti, in media, dall'inizio della conversazione l'utente si trovi catapultato in una "sex chat";
solo un mese fa, su "il Resto del Carlino" si riportava la vicenda di un 40enne arrestato dalla squadra mobile di Ancona e sospettato di pedofilia ai danni di una 13enne: i due erano entrati in contatto proprio grazie ad una di queste chat;
lo sfruttamento sessuale di minori da parte di tali siti è stato oggetto di un'indagine del relatore speciale delle Nazioni Unite;
a luglio 2020, il "New York Times" aveva pubblicato un articolo in cui denunciava la popolarità di uno di questi siti e contava circa 26 milioni di visite mensili; a gennaio 2021, secondo la società di dati "Semrush" le visite erano salite a 54 milioni e solo su "TikTok" i video taggati con questi siti contano 11 miliardi di visualizzazioni;
considerato che:
quello di questi siti è un mondo quasi completamente estraneo agli adulti, ma notissimo ai giovanissimi;
la preoccupazione di polizia ed esperti è già stata ampiamente denunciata;
sono diversi gli youtuber italiani che pubblicizzano queste chat,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza si intenda assumere allo scopo di approfondire la conoscenza dei siti ampiamente utilizzati in Italia, e se si intenda valutare eventualmente l'adozione di misure di limitazione dell'utilizzo di tali siti di chat, con particolare riguardo al loro impiego su dispositivi in dotazione ai minorenni.
(4-00581)
DE POLI - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
il 13 gennaio 2023 è stato emanato il decreto direttoriale n. 23, con cui sono state approvate le regole applicative del decreto ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022 recante disposizioni per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;
il pacchetto normativo riguarda il PNRR, missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", componente 2 "energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile";
precisamente, l'investimento 1.4, sviluppo del biometano, secondo i criteri per promuovere l'economia circolare;
ritenuto che:
con l'assegnazione di contributi in conto capitale per gli investimenti e tariffe incentivanti per la produzione netta di biometano, per oltre 1,7 miliardi di euro, si è stimato di promuovere una capacità produttiva di circa 2 miliardi di metri cubi all'anno entro il 2024, 10 volte in più rispetto la produzione del 2018;
il valore strategico delle energie rinnovabili nelle sue forme più ampie dall'eolico al biometano rimane di assoluto "interesse nazionale", quale apporto imprescindibile anche in considerazione delle oscillazioni dei prezzi energetici conseguenti al variare degli equilibri geopolitici mondiali in continua evoluzione;
"l'impulso alla produzione di biometano vada nella direzione di accelerare il processo di decarbonizzazione dell'economia, contribuendo alla nostra sicurezza energetica anche con una produzione nazionale rinnovabile, legata alla forte vocazione agricola di una parte consistente del nostro territorio";
osservato che:
il report di "Renantis" sull'andamento dei prezzi dell'energia mostra una riduzione del 50 per cento del prezzo del gas nel primo trimestre 2023, ma si prevedono rincari in estate;
a fine inverno 2023, il livello degli stoccaggi di gas in Europa risultava pari al 55 per cento, lo stesso raggiunto durante il periodo di lockdown;
la considerevole quantità di gas immagazzinata faciliterà, quindi, il processo di approvvigionamento, iniziato ad aprile, in vista del prossimo inverno;
tuttavia, il PUN (il prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana) sarà probabilmente influenzato dalla riduzione del prezzo dal gas e dalla ridotta domanda industriale;
nonostante, i prezzi siano ancora superiori alla soglia dei 100 euro al megawattora, a marzo è diminuito, infatti, ha raggiunto i 136,3 euro al megawattora, rispetto ai 308,7 dello stesso mese nel 2022, con una diminuzione di oltre il 55 per cento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga utile intervenire assicurando ai piccoli e medi produttori privati di biogas che abbiano fatto gli investimenti utili a sostenere la domanda nazionale dei bisogni energetici in sinergia con la SNAM di ottenere gli aiuti previsti per loro intervenendo in modo più celere ed efficace possibile nell'attuazione della recente normativa, soprattutto per quanto attiene alla definizione dei prezzi minimi garantiti che per prassi avviene solitamente entro 180 giorni dall'approvazione della norma di riferimento;
se non ritenga utile garantire i sostegni finanziari e contributivi necessari non solo in vista del prossimo inverno 2024, ma di un arco temporale più lungo e determinato in modo da certificare concretamente già dalla programmazione l'autonomia e la sicurezza energetica più ampie possibili per il Paese.
(4-00582)
LICHERI Sabrina - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
per velocizzare il conseguimento degli obiettivi contenuti nel piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", con particolare riferimento all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, sono state portate avanti delle politiche di semplificazione e deregolazione delle procedure di concessione delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di energia rinnovabile. Da ultimo, in questo senso sono intervenuti gli articoli dal 47 al 49-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, così come convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
in particolare, seppure alcune disposizioni contengono un riferimento al coinvolgimento del Ministero della cultura nel caso in cui le aree interessate dalla richiesta di autorizzazioni dalla costruzione degli impianti di produzione di energia rinnovabile ricadono nelle tutele previste dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, persistono delle gravi problematiche di conciliazione e di coordinamento con le politiche di valorizzazione culturale, paesaggistica e ambientale qualora queste ultime vengano deliberate a vario titolo dalle Regioni o dagli enti locali;
considerato che:
nelle aree interne della Sardegna, con particolare riferimento alla località della Marmilla, l'Unione dei Comuni "Marmilla" ha più volte sottolineato il mancato coordinamento tra l'indiscriminata autorizzazione degli impianti eolici o fotovoltaici e le politiche di valorizzazione delle risorse culturali, naturali, paesaggistiche e rurali delineate con il progetto di sviluppo territoriale "Turismo e Vita in Marmilla", approvato dalla Giunta della Regione Sardegna con deliberazione n. 53/21 del 29 ottobre 2018 e sottoscritto in data 5 novembre 2018 tra la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna e l'Unione di Comuni della Marmilla, che prevede una strategia di sviluppo locale finalizzata ad incrementare l'attrattività del territorio delle 18 amministrazioni comunali coinvolte;
il progetto di sviluppo territoriale, essendo incentrato sulla valorizzazione, ambientale, paesaggistica, naturale e rurale, necessita di una preservazione dei territori anche dalla costruzione indiscriminata degli impianti di produzione di energia rinnovabile in quanto suscettibili di pregiudicare la tutela delle attività agraria e dell'ecosistema naturale e paesaggistico;
valutato che:
i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni "Marmilla", per quanto concerne l'adozione di un processo di transizione energetica, si sono già attivati e si stanno attivando per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, coerentemente con i fabbisogni delle rispettive comunità e orientandosi verso uno sviluppo equo e sostenibile così come richiesto dagli stessi obiettivi del PNRR che hanno condotto a una deregolamentazione delle procedure per la concessione delle autorizzazioni necessarie per la costruzione di impianti di produzione di energia rinnovabile;
il processo di transizione ecologica non può avvenire mediante una sua imposizione nei confronti dei cittadini ma, per essere accettato e sostenuto, richiede un coinvolgimento della cittadinanza nonché una condivisione con gli enti territoriali interessati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della presenza di casi di inconciliabilità tra la realizzazione indiscriminata di impianti di produzione di energia rinnovabile e i fabbisogni turistici, culturali, produttivi e di sviluppo sostenibile dei singoli territori;
quali iniziative urgenti, anche di natura legislativa, intenda porre in essere al fine di garantire che la costruzione di impianti di produzione di energia rinnovabile non ostacoli la tutela paesaggistica, culturale e naturale dei territori che versano in una condizione analoga a quella descritta;
se non ritenga di favorire, in ossequio al principio di leale collaborazione, meccanismi di coordinamento, concertamento e dialogo tra enti locali, amministrazioni regionali, stakeholder e amministrazioni centrali al fine di coinvolgere i cittadini nei processi decisionali concernenti la costruzione di impianti di produzione di energia rinnovabile.
(4-00583)
LICHERI Sabrina - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
la Fluorsid S.p.A. è un'azienda italiana, attiva nell'industria chimica e mineraria, impiegata nella produzione e nella vendita di fluoroderivati per la filiera dell'alluminio, con sedi produttive ad Assemini (Cagliari) e Treviglio (Bergamo), nonché in Norvegia e Regno Unito;
con riferimento alla sede di Macchiareddu (Cagliari), nel 2017, nell'ambito dell'inchiesta avviata dal pubblico ministero Marco Nocco, il giudice per le indagini preliminari Cristina Ornano ha emanato decreto con il quale si contestava alla Fluorsid: 1) grave contaminazione dell'aria per effetto della dispersione di polveri nocive provenienti dallo stabilimento; 2) grave contaminazione del suolo ascrivibile anzitutto alla diffusione delle polveri; 3) contaminazione delle falde acquifere di metalli pesanti e composti inorganici; 4) contaminazione da fluoro degli allevamenti nella località; 5) l'interramento e lo sversamento di rifiuti pericolosi quali fluorsilicati, fanghi acidi, amianto, olii, rifiuti di varia natura, nonché la lavorazione all'aperto di sostanze velenose all'ingestione come la criolite; 6) lo sversamento di cloruro, nonché il reiterato sversamento di fanghi acidi nella laguna di Santa Gilla;
conseguentemente, il giudice ha emanato un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dirigenti e dipendenti della Fluorsid con l'accusa di disastro ambientale a causa del medesimo interramento e sversamento di sostanze nocive. In particolare, sono stati evidenziati valori dei metalli pesanti nelle falde acquifere 3.000 volte superiore ai livelli consentiti;
il 16 maggio 2017, su disposizione della Procura della Repubblica e del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha posto sotto sequestro preventivo alcune aree degli impianti industriali in località Macchiareddu e, a seguito della collaborazione di alcuni indagati, sono state scoperte ulteriori discariche abusive di rifiuti industriali, successivamente sottoposte a sequestro penale;
nel dicembre 2018 dopo la conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica, 10 indagati hanno raggiunto un accordo con il pubblico ministero per chiudere la vicenda penale con un patteggiamento. Contestualmente, la Fluorsid, costituitasi parte civile, ha deciso di accollarsi il costo integrale delle bonifiche ambientali per un totale di 22 milioni di euro;
il piano delle bonifiche da 22 milioni è stato considerato dal Tribunale di Cagliari, insieme alle multe pagate dagli indagati, un "ravvedimento operoso";
considerato che:
notizie recenti evidenziano come l'Ispettorato ripartimentale di Cagliari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, con comunicazione inviata in data 9 febbraio 2023 al commissario straordinario del Comune di Assemini, al sindaco di Uta, al sindaco di Monastir e al sindaco della città metropolitana di Cagliari, ha richiesto alle amministrazioni destinatarie di diffidare il responsabile della contaminazione dei siti in questione ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'esercizio delle eventuali attività sostitutive previste dall'articolo 250 dello stesso decreto legislativo. Inoltre, l'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, con comunicazione n. 211/22F del 21 marzo 2023, ha richiesto alla Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'attivazione dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152, al fine di porre in essere tutti gli interventi necessari per la conclusione delle bonifiche, anche avvalendosi dell'ISPRA o degli altri soggetti, pubblici o privati, anche coordinati tra loro;
risulta all'interrogante che nell'aprile 2023 l'autorità competente in materia forestale avrebbe inviato una comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai sindaci di Assemini, Uta e Monastir, alla Regione autonoma della Sardegna, alla Città metropolitana di Cagliari e alla Procura della Repubblica di Cagliari, sollecitando l'avvio delle bonifiche mai effettuate, malgrado siano passati anni dalla sentenza del tribunale e dai patteggiamenti per disastro ambientale;
valutato che:
ad oggi, per quanto a conoscenza dell'interrogante, non risultano essere stati attivati i poteri sostitutivi in capo al Ministero, né tanto meno i poteri sostitutivi attribuiti agli enti locali;
l'omissione dell'avvio delle bonifiche delle aree interessate, alla luce dei danni ambientali accertati dal Tribunale di Cagliari, comporterebbe una reiterazione del pregiudizio arrecato dalla Fluorsid all'ambiente e ai cittadini residenti nelle aree circostanti o geograficamente limitrofe alla località in cui ha sede l'impianto stesso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quale sia lo stato di avanzamento delle bonifiche disposte dal Tribunale di Cagliari;
quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire la salvaguardia ambientale;
per quali ragioni, ad oggi, non siano stati ancora attivati i poteri sostitutivi come richiesto dal servizio Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Cagliari;
se non intenda dare immediatamente seguito alla richiesta dell'Ispettorato di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
(4-00584)
GUIDOLIN, MAZZELLA, SIRONI - Ai Ministri dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
nella notte tra giovedì e venerdì 7 luglio 2023, intorno alle ore 1.20, la residenza sanitaria assistenziale "Casa dei coniugi", di proprietà del Comune di Milano e gestita dalla cooperativa Proges, ha preso fuoco;
l'incendio, nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, ha provocato 6 morti e 81 feriti, di cui 2 in terapia intensiva ricoverati al policlinico di Milano;
le prime ricostruzioni del pubblico ministero affermano che l'incendio è scaturito da un letto della stanza 605, l'unica ad essere stata direttamente interessata dalle fiamme; le vittime sono infatti gli ospiti della suddetta stanza e di quelle adiacenti, saturate dal fumo;
circa 150 persone, a causa dell'incendio, dovranno essere ricollocate in altre strutture; di queste, 80 sono inquilini di un altro padiglione che, anche se non interessato direttamente dall'incendio, è stato dichiarato inagibile dai Vigili del fuoco,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto accaduto;
se esista un monitoraggio nazionale sullo stato degli edifici volti ad ospitare anziani in modo permanente e sul rispetto delle norme di sicurezza, affinché episodi come quello descritto non abbiano a ripetersi;
visti i numerosi casi di abusi e cattiva gestione delle RSA, se non si ritenga opportuno rivedere e aggiornare le linee guida nazionali per gli accreditamenti presso le Regioni.
(4-00585)