Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 074 del 31/05/2023

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108-376-B)

ARTICOLI DA 1 A 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)

1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera a), del predetto Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani)

1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.

2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

3. Per i lavoratori frontalieri ai quali si applica il comma 1 del presente articolo la contribuzione figurativa è riconosciuta secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, calcolata come se l'importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5. Salvo quanto previsto al comma 4, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal lavoratore frontaliere come definito all'articolo 2, lettera b), del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo allo stesso, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Ripartizione della compensazione finanziaria)

1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.

2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.

2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non può eccedere la quota del 3 per cento.

6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 10 della presente legge nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.

Art. 12.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle intese conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge in materia di telelavoro e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, si considerano effettuati nell'altro Stato.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2023.

3. Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtù della ratifica dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché in considerazione delle disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999. L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.

ORDINI DEL GIORNO

G12.1

Romeo, Garavaglia

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

        il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, stabilisce all'Articolo 2 (Definizioni generali) che: "b) l'espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:

                    i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,

            ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

            iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;" e nel Protocollo aggiuntivo conviene che: "2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.";

        ritenuto che l'interpretazione delle precedenti definizioni, complice anche un'estesa e scarsa consapevolezza in capo agli attuali frontalieri con permesso G a rientro settimanale di non poter accedere quali soggetti coinvolti, sia al vecchio che al nuovo accordo agevolativo, la qual cosa comporta il certo alto rischio di contenzioso per il passato, il presente e il futuro, nonché un fattore di "discrimine" tra i cosiddetti permessi "G" giornalieri e settimanali,

        tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

        a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di consentire senza dubbio l'estensione del nuovo accordo, del vecchio accordo e del regime transitorio a tutti i lavoratori frontalieri con permesso "G" per persone provenienti da Paesi UE/AELS (sia con rientro giornaliero che con massimo settimanale).

        a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di chiarire senza dubbio che tutti i lavoratori frontalieri italiani con permesso di lavoro in Svizzera rilasciato entro il 31/12/2023, restano soggetti alle regole stabilite dall'accordo del 1976, precedente a quello in ratifica.

G12.1 (testo 2)

Romeo, Garavaglia

Accolto

Il Senato,

        premesso che:

        il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, stabilisce all'Articolo 2 (Definizioni generali) che: "b) l'espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:

                    i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,

            ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

            iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;" e nel Protocollo aggiuntivo conviene che: "2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.";

        ritenuto che l'interpretazione delle precedenti definizioni, complice anche un'estesa e scarsa consapevolezza in capo agli attuali frontalieri con permesso G a rientro settimanale di non poter accedere quali soggetti coinvolti, sia al vecchio che al nuovo accordo agevolativo, la qual cosa comporta il certo alto rischio di contenzioso per il passato, il presente e il futuro, nonché un fattore di "discrimine" tra i cosiddetti permessi "G" giornalieri e settimanali,

        tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

        disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di consentire senza dubbio l'estensione del nuovo accordo, del vecchio accordo e del regime transitorio a tutti i lavoratori frontalieri con permesso "G" per persone provenienti da Paesi UE/AELS (sia con rientro giornaliero che con massimo settimanale).

        disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di chiarire senza dubbio che tutti i lavoratori frontalieri italiani con permesso di lavoro in Svizzera rilasciato entro il 31/12/2023, restano soggetti alle regole stabilite dall'accordo del 1976, precedente a quello in ratifica.

G12.2

Romeo, Garavaglia

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

        in tema di c.d. smart working, causa le restrizioni facenti seguito alla pandemia da Covid-19, l'applicazione flessibile delle norme dell'UE sull'assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione EFTA è stata applicata fino al 30 giugno 2022;

            il 14 giugno 2022 i membri della Commissione amministrativa dell'UE per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale hanno deciso di prolungare questa applicazione flessibile delle regole di assoggettamento in fase transitoria e fino al 31 dicembre 2022;

            nel novembre 2022 tale ultima scadenza citata è stata nuovamente prorogata sino al 30 giugno 2023;

            la portata applicativa delle flessibili regole in caso di smart working sono e sono state estese in modo corrispondente anche all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e alla Convenzione c.d. AELS e quindi si applicano anche alla Svizzera;

            la modalità lavorativa c.d. in telelavoro si è nel frattempo ampiamente diffusa in tutta Europa ed il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale non può che tenere conto anche di questo nuovo ed innovativo sviluppo del mercato del lavoro;

        ritenuto che: in un contesto di concreta evoluzione innovativa della normativa in tema di c.d. Frontalierato tra Italia e Svizzera con l'ormai prossima entrata in vigore del "nuovo" accordo tra Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana in tema di eliminazione delle doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera e facendo seguito alla mancata stabilizzazione tecnico-normativa dell'accordo sullo smart working con forti dubbi interpretativi circa i conseguenti obblighi fiscali e/o previdenziali sia da parte delle Aziende operanti per mezzo di forza lavoro facente capo ai due citati Stati che da parte degli stessi lavoratori;

            sia auspicabile affrontare con opportuno anticipo la prossima scadenza prevista in tale ambito, prendendo decisioni prima del 30 giugno 2023,

            tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

        ad affrontare e definire, con opportuno anticipo prima della scadenza del 30.06.2023, con i competenti organismi ed amministrazioni europee, italiane e con la Confederazione Svizzera, la tematica dello smart working, ed il conseguente trattamento previdenziale e fiscale da applicarsi ai cittadini residenti in Italia e che lavorano in Svizzera come frontalieri ancorché in modalità smart working (transitoriamente ed ante nonché post entrata in vigore del "nuovo accordo" sul Frontalierato Italia - Svizzera, anche in previsione applicativa previdenziale e fiscale bilaterale);

            a stabilire che per lo smart working effettuato tra il 1 febbraio 2023 e il 30 giugno 2023, restano vigenti le condizioni dell'accordo tra Italia e Svizzera, scaduto il 30 gennaio 2023.

G12.2 (testo 2)

Romeo, Garavaglia

Accolto

Il Senato,

        premesso che:

        in tema di c.d. smart working, causa le restrizioni facenti seguito alla pandemia da Covid-19, l'applicazione flessibile delle norme dell'UE sull'assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione EFTA è stata applicata fino al 30 giugno 2022;

            il 14 giugno 2022 i membri della Commissione amministrativa dell'UE per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale hanno deciso di prolungare questa applicazione flessibile delle regole di assoggettamento in fase transitoria e fino al 31 dicembre 2022;

            nel novembre 2022 tale ultima scadenza citata è stata nuovamente prorogata sino al 30 giugno 2023;

            la portata applicativa delle flessibili regole in caso di smart working sono e sono state estese in modo corrispondente anche all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e alla Convenzione c.d. AELS e quindi si applicano anche alla Svizzera;

            la modalità lavorativa c.d. in telelavoro si è nel frattempo ampiamente diffusa in tutta Europa ed il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale non può che tenere conto anche di questo nuovo ed innovativo sviluppo del mercato del lavoro;

        ritenuto che: in un contesto di concreta evoluzione innovativa della normativa in tema di c.d. Frontalierato tra Italia e Svizzera con l'ormai prossima entrata in vigore del "nuovo" accordo tra Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana in tema di eliminazione delle doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera e facendo seguito alla mancata stabilizzazione tecnico-normativa dell'accordo sullo smart working con forti dubbi interpretativi circa i conseguenti obblighi fiscali e/o previdenziali sia da parte delle Aziende operanti per mezzo di forza lavoro facente capo ai due citati Stati che da parte degli stessi lavoratori;

            sia auspicabile affrontare con opportuno anticipo la prossima scadenza prevista in tale ambito, prendendo decisioni prima del 30 giugno 2023,

            tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

        ad affrontare e definire, con opportuno anticipo prima della scadenza del 30.06.2023, con i competenti organismi ed amministrazioni europee, italiane e con la Confederazione Svizzera, la tematica dello smart working, ed il conseguente trattamento previdenziale e fiscale da applicarsi ai cittadini residenti in Italia e che lavorano in Svizzera come frontalieri ancorché in modalità smart working (transitoriamente ed ante nonché post entrata in vigore del "nuovo accordo" sul Frontalierato Italia - Svizzera, anche in previsione applicativa previdenziale e fiscale bilaterale);

            a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di stabilire che per lo smart working effettuato tra il 1° febbraio 2023 e il 30 giugno 2023 restano vigenti le condizioni dell'accordo tra Italia e Svizzera, scaduto il 30 gennaio 2023.

G12.3

Romeo, Garavaglia

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

        il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, rispetto al «lavoratore frontaliere» fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;

            l'economia nei territori di confine tra Italia e Svizzera è molto interconnessa, risultando tuttavia la Svizzera godere di un sistema di regole storicamente più attraente, competitivo e remunerativo per lo sviluppo delle attività economiche rispetto al territorio italiano confinante;

            questa situazione ha portato via via nel tempo ad un impoverimento delle attività economiche insediate nelle aree di confine italiane;

            parallelamente l'aeroporto intercontinentale della Malpensa rappresenta anche per l'economia del Canton Ticino un riferimento importante per quanto riguarda i trasporti ad ampio raggio e la spedizione di merci;

        ritenuto che sia necessario garantire anche all'economia dei territori italiani di confine  regole equivalenti o comunque prossime a quelle dei i territori svizzeri di confine, in modo tale da rendere più omogenea la capacità di competere dei territori confinanti,

            tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

        ad attivare strumenti adeguati a rendere più omogenea la capacità di competere dei territori di confini italiani rispetto a quelli svizzeri, attraverso l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) delle aree di confine per le province di Verbano Cusio Ossola, Varese, Como, Sondrio.

        attivare una zona logistica speciale (ZLS) o equivalenti regimi regolatori per l'area economica prossima all' aeroporto intercontinentale della Malpensa.

G12.3 (testo 2)

Romeo, Garavaglia

Accolto

Il Senato,

        premesso che:

        il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, rispetto al «lavoratore frontaliere» fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;

            l'economia nei territori di confine tra Italia e Svizzera è molto interconnessa, risultando tuttavia la Svizzera godere di un sistema di regole storicamente più attraente, competitivo e remunerativo per lo sviluppo delle attività economiche rispetto al territorio italiano confinante;

            questa situazione ha portato via via nel tempo ad un impoverimento delle attività economiche insediate nelle aree di confine italiane;

            parallelamente l'aeroporto intercontinentale della Malpensa rappresenta anche per l'economia del Canton Ticino un riferimento importante per quanto riguarda i trasporti ad ampio raggio e la spedizione di merci;

        ritenuto che sia necessario garantire anche all'economia dei territori italiani di confine  regole equivalenti o comunque prossime a quelle dei i territori svizzeri di confine, in modo tale da rendere più omogenea la capacità di competere dei territori confinanti,

            tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre rispettivamente:

        strumenti adeguati a rendere più omogenea la capacità di competere dei territori di confini italiani rispetto a quelli svizzeri, attraverso l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) delle aree di confine per le province di Verbano Cusio Ossola, Varese, Como, Sondrio.

        una zona logistica speciale (ZLS) o equivalenti regimi regolatori per l'area economica prossima all' aeroporto intercontinentale della Malpensa.

G12.4

Garavaglia, Romeo

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

        i territori di confine italo-svizzeri di lingua e cultura italiana dispongono di due principali strumenti di dialogo e collaborazione transfrontaliera, il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 (Interreg), orientato alla progettualità grazie all'importante dotazione finanziaria, e la Comunità di lavoro Regio Insubrica, maggiormente orientata al dialogo politico e alla collaborazione sul piano tecnico. Inoltre, su un piano bilaterale, il Cantone Ticino ha firmato una Dichiarazione di intenti sulla cooperazione con la Regione Lombardia (2015) e Piemonte (2017) che fungono da supporto programmatico per la collaborazione transfrontaliera nell'area insubrica;

            la Comunità di lavoro Regio Insubrica, è stata costituita il 19 gennaio 1995 a Varese, dal Cantone Ticino e dalle Province di Como, di Varese e del Verbano Cusio Ossola, alle quali si sono aggiunte nel 1997 le Province di Lecco e Novara. Si tratta di un'associazione di diritto privato svizzero, conforme all'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di Madrid del Consiglio d'Europa. Nel dicembre del 2015 le Regioni Lombardia e Piemonte sono diventate membro a pieno titolo della Regio Insubrica;

            gli statuti della Comunità sono stati adeguati ed attualmente il Cantone e le due Regioni costituiscono, per il tramite dell'Ufficio Presidenziale (UP), l'organo decisionale della Comunità di lavoro. Le suddette Province rimangono membro del Comitato Direttivo (CD), assieme alla Città di Lugano, e mantengono un importante ruolo consultivo nonché di contiguità con il territorio. Oltre ai due organi precitati, la Regio registra anche la partecipazione di Comuni, Enti pubblici e privati radicati sul territorio, e si avvale di 4 tavoli tecnici permanenti, a loro volta suddivisi da gruppi di lavoro tematici; la Regio Insubrica, in conformità al proprio statuto, non ha competenze giuridiche proprie. Essa si adopera per promuovere il dialogo e la cooperazione transfrontaliera. Al di là degli indubbi meriti e delle iniziative e progetti sostenuti, in passato si lamentava la mancanza di una base istituzionale forte e di finanziamenti adeguati che le permettessero di diventare a pieno titolo uno strumento operativo della politica transfrontaliera;

            la Regione Insubrica è una delle regioni più belle, laboriose e ricche d'Europa e sancisce una fusione tra italicità - matrice comune di tutto il suo territorio - ed elveticità, creando un connubio unico di valori, modi di sentire, pensare e operare simili o altrimenti fortemente complementari e con un potenziale altissimo ancora inespresso; la Regio Insubrica opera nella convinzione che l'integrazione, attraverso la cooperazione, delle grandi risorse del territorio insubrico e la sua evoluzione in uno spazio funzionale, potranno liberare nuove risorse e nuove energie e dare nuove prospettive di crescita a chi vive, lavora e trascorre il suo tempo libero in questa regione. Nell'era della globalizzazione, la Regio individua nello sviluppo di una realtà locale forte e interconnessa e di una mentalità transnazionale moderna e aperta, una risposta atta ad assicurare alla Regione Insubrica anche nel futuro, l'importante ruolo di ponte tra il Nord ed il Sud dell'Europa,

        impegna il Governo:

        a sostenere ogni richiesta di collaborazione per ridare impulso alle attività della stessa istituzione al fine di incentivare la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini, e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti.

G12.4 (testo 2)

Garavaglia, Romeo

Accolto

Il Senato,

        premesso che:

        i territori di confine italo-svizzeri di lingua e cultura italiana dispongono di due principali strumenti di dialogo e collaborazione transfrontaliera, il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 (Interreg), orientato alla progettualità grazie all'importante dotazione finanziaria, e la Comunità di lavoro Regio Insubrica, maggiormente orientata al dialogo politico e alla collaborazione sul piano tecnico. Inoltre, su un piano bilaterale, il Cantone Ticino ha firmato una Dichiarazione di intenti sulla cooperazione con la Regione Lombardia (2015) e Piemonte (2017) che fungono da supporto programmatico per la collaborazione transfrontaliera nell'area insubrica;

            la Comunità di lavoro Regio Insubrica, è stata costituita il 19 gennaio 1995 a Varese, dal Cantone Ticino e dalle Province di Como, di Varese e del Verbano Cusio Ossola, alle quali si sono aggiunte nel 1997 le Province di Lecco e Novara. Si tratta di un'associazione di diritto privato svizzero, conforme all'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di Madrid del Consiglio d'Europa. Nel dicembre del 2015 le Regioni Lombardia e Piemonte sono diventate membro a pieno titolo della Regio Insubrica;

            gli statuti della Comunità sono stati adeguati ed attualmente il Cantone e le due Regioni costituiscono, per il tramite dell'Ufficio Presidenziale (UP), l'organo decisionale della Comunità di lavoro. Le suddette Province rimangono membro del Comitato Direttivo (CD), assieme alla Città di Lugano, e mantengono un importante ruolo consultivo nonché di contiguità con il territorio. Oltre ai due organi precitati, la Regio registra anche la partecipazione di Comuni, Enti pubblici e privati radicati sul territorio, e si avvale di 4 tavoli tecnici permanenti, a loro volta suddivisi da gruppi di lavoro tematici; la Regio Insubrica, in conformità al proprio statuto, non ha competenze giuridiche proprie. Essa si adopera per promuovere il dialogo e la cooperazione transfrontaliera. Al di là degli indubbi meriti e delle iniziative e progetti sostenuti, in passato si lamentava la mancanza di una base istituzionale forte e di finanziamenti adeguati che le permettessero di diventare a pieno titolo uno strumento operativo della politica transfrontaliera;

            la Regione Insubrica è una delle regioni più belle, laboriose e ricche d'Europa e sancisce una fusione tra italicità - matrice comune di tutto il suo territorio - ed elveticità, creando un connubio unico di valori, modi di sentire, pensare e operare simili o altrimenti fortemente complementari e con un potenziale altissimo ancora inespresso; la Regio Insubrica opera nella convinzione che l'integrazione, attraverso la cooperazione, delle grandi risorse del territorio insubrico e la sua evoluzione in uno spazio funzionale, potranno liberare nuove risorse e nuove energie e dare nuove prospettive di crescita a chi vive, lavora e trascorre il suo tempo libero in questa regione. Nell'era della globalizzazione, la Regio individua nello sviluppo di una realtà locale forte e interconnessa e di una mentalità transnazionale moderna e aperta, una risposta atta ad assicurare alla Regione Insubrica anche nel futuro, l'importante ruolo di ponte tra il Nord ed il Sud dell'Europa,

        impegna il Governo:

        a tenere conto delle richieste di collaborazione che dovessero pervenire per ridare impulso alle attività della stessa istituzione al fine di incentivare la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini, e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti.

G12.5

Garavaglia, Romeo

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

        dopo i primi atti di cooperazione del 1996, Svizzera e Italia, il 14 ottobre 2013 a Roma, con la firma della versione riveduta e corretta dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale, rafforzano ulteriormente la cooperazione di polizia con un nuovo Accordo bilaterale che sostituisce quello in vigore dal 1998;

            il nuovo Accordo prevede una serie di misure che consentono alle autorità inquirenti svizzere e italiane di rendere più efficace la lotta comune contro la criminalità transfrontaliera;

            l'Accordo agevola in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità svizzere e italiane, il coordinamento di misure congiunte e il distaccamento di unità di intervento, consentendo a queste ultime di partecipare a operazioni condotte da agenti dell'altra parte contraente;

            lo stesso prevede l'assistenza reciproca in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi. In virtù del nuovo Accordo, entrato in vigore il 01.11.2016, Svizzera e Italia hanno altresì la possibilità di formare pattuglie miste e di svolgere servizi di scorta oltre frontiera. Le norme relative alle osservazioni e agli inseguimenti transfrontalieri sono infine più ampie rispetto alle pertinenti disposizioni dell'accordo di Schengen;

            il CCPD, Centro di Cooperazione Polizia Doganale, di Chiasso è istituito sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali. Il CCPD è composto da agenti delle due parti ed è a disposizione delle autorità competenti;

            il Centro opera nel rispetto del diritto nazionale dei due stati (Italia e Svizzera) ed entro i limiti delle disposizioni contenute nell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale e nell'Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irregolare. Il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d'informazione in materia di polizia e doganale. Il coordinamento della sorveglianza alla frontiera comune e di altre operazioni in cui sono coinvolti i servizi delle parti. La riammissione dei cittadini delle parti e di Stati terzi in situazione irregolare,

        impegna il Governo:

        ad attivarsi, sia negli ambiti previsti dagli Accordi, sia aggiornando quelli attualmente in vigore, affinché venga implementata ulteriormente l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti.

G12.5 (testo 2)

Garavaglia, Romeo

Accolto

Il Senato,

        premesso che:

        dopo i primi atti di cooperazione del 1996, Svizzera e Italia, il 14 ottobre 2013 a Roma, con la firma della versione riveduta e corretta dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale, rafforzano ulteriormente la cooperazione di polizia con un nuovo Accordo bilaterale che sostituisce quello in vigore dal 1998;

            il nuovo Accordo prevede una serie di misure che consentono alle autorità inquirenti svizzere e italiane di rendere più efficace la lotta comune contro la criminalità transfrontaliera;

            l'Accordo agevola in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità svizzere e italiane, il coordinamento di misure congiunte e il distaccamento di unità di intervento, consentendo a queste ultime di partecipare a operazioni condotte da agenti dell'altra parte contraente;

            lo stesso prevede l'assistenza reciproca in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi. In virtù del nuovo Accordo, entrato in vigore il 01.11.2016, Svizzera e Italia hanno altresì la possibilità di formare pattuglie miste e di svolgere servizi di scorta oltre frontiera. Le norme relative alle osservazioni e agli inseguimenti transfrontalieri sono infine più ampie rispetto alle pertinenti disposizioni dell'accordo di Schengen;

            il CCPD, Centro di Cooperazione Polizia Doganale, di Chiasso è istituito sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali. Il CCPD è composto da agenti delle due parti ed è a disposizione delle autorità competenti;

            il Centro opera nel rispetto del diritto nazionale dei due stati (Italia e Svizzera) ed entro i limiti delle disposizioni contenute nell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale e nell'Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irregolare. Il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d'informazione in materia di polizia e doganale. Il coordinamento della sorveglianza alla frontiera comune e di altre operazioni in cui sono coinvolti i servizi delle parti. La riammissione dei cittadini delle parti e di Stati terzi in situazione irregolare,

        impegna il Governo:

        ad attivarsi affinché venga implementata ulteriormente l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti.

G12.6

Marton

V. testo 2

Il Senato,

         in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

        a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,

       b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-B);

        premesso che:

        il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecuzione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani;

       in particolare l'articolo 12 reca disposizioni in materia di telelavoro, stabilendo che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile e duratura che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità smart working fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato. Viene, inoltre, stabilito che la disposizione abbia efficacia a partire dal 1° febbraio 2023;

      conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativo alle doppie imposizioni, la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole;

      in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali introdotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalieri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile;

      il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole inerente le modalità di lavoro da remoto è cessato il 31 gennaio 2023;

      alla fine del mese di aprile 2023, il Governo Italiano e la Confederazione svizzera hanno trovato un accordo per prolungare il lavoro da remoto in via transitoria fino al 30 giugno di quest'anno;

      premesso, inoltre, che:

      l'assegno unico e universale, creato per riconoscere il diritto a un contributo statale a chiunque avesse uno o più figli a prescindere dal reddito (che ha sostituito dal 1° marzo 2022 altre tipologie di sostegno economico alle famiglie), non è stato esteso ai lavoratori frontalieri;

      ciò ha portato gli Stati confinanti con l'Italia, tra cui la Svizzera, a bloccare il riconoscimento della propria quota di assegno familiare a circa ottantamila frontalieri che hanno figli a carico e si recano al lavoro in territorio elvetico, prevalentemente in Canton Ticino;

      considerato che:

      ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno riorganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdurano da oltre due anni fatta eccezione per il periodo di tempo compreso tra febbraio 2023 e aprile 2023 quando l'accordo era cessato prima del rinnovo provvisorio;

      la notizia della cessazione del telelavoro a partire da luglio 2023 causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte impatto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri;

      secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di frontalieri era pari a 374.304 di cui 89.742 provenienti dall'Italia. Di questi, la maggior parte risiedono nelle province di Como e Varese;

      la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di esternalità positive, in primo luogo benefici in termini di welfare, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consentendo di abbattere le emissioni inquinanti;

      considerato, inoltre, che:

      problemi di ordine contabile, relativi al riconoscimento dell'assegno familiare ai lavoratori frontalieri con figli a carico, impediranno l'erogazione della somma che era stata percepita in passato dai lavoratori stessi fino a quando è stato introdotto in Italia l'assegno unico e universale,

      impegna il Governo:

      ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disciplini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri in modo da renderlo strutturale per il periodo successivo a giugno 2023;

      ad attivarsi nelle sedi opportune al fine di risolvere le problematiche sottese al riconoscimento e all'elargizione del beneficio economico dell'assegno unico ai frontalieri aventi tale diritto.

G12.6 (testo 2)

Marton

Accolto

Il Senato,

         in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

        a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,

       b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-B);

        premesso che:

        il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecuzione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani;

       in particolare l'articolo 12 reca disposizioni in materia di telelavoro, stabilendo che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile e duratura che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità smart working fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato. Viene, inoltre, stabilito che la disposizione abbia efficacia a partire dal 1° febbraio 2023;

      conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativo alle doppie imposizioni, la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole;

      in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali introdotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalieri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile;

      il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole inerente le modalità di lavoro da remoto è cessato il 31 gennaio 2023;

      alla fine del mese di aprile 2023, il Governo Italiano e la Confederazione svizzera hanno trovato un accordo per prolungare il lavoro da remoto in via transitoria fino al 30 giugno di quest'anno;

      premesso, inoltre, che:

      l'assegno unico e universale, creato per riconoscere il diritto a un contributo statale a chiunque avesse uno o più figli a prescindere dal reddito (che ha sostituito dal 1° marzo 2022 altre tipologie di sostegno economico alle famiglie), non è stato esteso ai lavoratori frontalieri;

      ciò ha portato gli Stati confinanti con l'Italia, tra cui la Svizzera, a bloccare il riconoscimento della propria quota di assegno familiare a circa ottantamila frontalieri che hanno figli a carico e si recano al lavoro in territorio elvetico, prevalentemente in Canton Ticino;

      considerato che:

      ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno riorganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdurano da oltre due anni fatta eccezione per il periodo di tempo compreso tra febbraio 2023 e aprile 2023 quando l'accordo era cessato prima del rinnovo provvisorio;

      la notizia della cessazione del telelavoro a partire da luglio 2023 causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte impatto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri;

      secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di frontalieri era pari a 374.304 di cui 89.742 provenienti dall'Italia. Di questi, la maggior parte risiedono nelle province di Como e Varese;

      la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di esternalità positive, in primo luogo benefici in termini di welfare, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consentendo di abbattere le emissioni inquinanti;

      considerato, inoltre, che:

      problemi di ordine contabile, relativi al riconoscimento dell'assegno familiare ai lavoratori frontalieri con figli a carico, impediranno l'erogazione della somma che era stata percepita in passato dai lavoratori stessi fino a quando è stato introdotto in Italia l'assegno unico e universale,

      impegna il Governo:

      ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disciplini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri;

      a valutare l'opportunità di attivarsi nelle sedi opportune al fine di risolvere le problematiche sottese al riconoscimento e all'elargizione del beneficio economico dell'assegno unico ai frontalieri aventi tale diritto.

ARTICOLI DA 13 A 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Tavolo interministeriale)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

Art. 14.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 8, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di euro per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:

a) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 15.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (660)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « su delega di questi » sono sostituite dalle seguenti: « su sua delega », le parole: « il sud » sono sostituite dalle seguenti: « il Sud » e dopo le parole: « delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato », il terzo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole: « Presidenza del Consiglio » sono inserite le seguenti: « dei ministri »;

al comma 3, dopo la parola: « Commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « Le predette risorse » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « previa rimodulazione delle stesse » sono inserite le seguenti: « ai sensi del comma 5 »;

al comma 5, le parole: « Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 » e dopo le parole: « finanza pubblica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 7, le parole: « mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa » sono sostituite dalle seguenti: « mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa »;

al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente »;

al comma 9, le parole: « dei predetti interventi » sono sostituite dalle seguenti: « degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8 »;

al comma 10, al secondo periodo, le parole: « n. 303 del 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 luglio 1999, n. 303 », dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Dipartimento può avvalersi altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « cui di » sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, » sono inserite le seguenti: « fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, », le parole: « per gli utilizzi idrici » sono sostituite dalle seguenti: « sugli utilizzi idrici » e le parole: « istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11 » sono sostituite dalle seguenti: « istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto »;

al comma 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione »;

al comma 4, dopo le parole: « su richiesta delle regioni » sono inserite le seguenti: « o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente »;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « in via d'urgenza » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e, al secondo periodo, le parole: « Conferenza Stato-regioni » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » e dopo le parole: « il provvedimento incide » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « unità di livello dirigenziale non generale » sono sostituite dalle seguenti: « unità di personale dirigenziale di livello non generale » e le parole: « personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario » sono sostituite dalle seguenti: « personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario », al quinto periodo, dopo le parole: « decreto legislativo n. 303 del 1999, » sono inserite le seguenti: « scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi, » e, all'ottavo periodo, dopo le parole: « la spesa di » è inserita la seguente: « euro »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo » e dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, » sono inserite le seguenti: « del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, » e, al secondo periodo, dopo le parole: « 24, commi 1 e 3, del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « comma 3, e comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 8 », dopo le parole: « all'articolo 22 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al », dopo le parole: « all'articolo 5 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al » e dopo le parole: « all'articolo 9 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS n. 35/2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso »;

al comma 3:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi »;

al secondo periodo, dopo la parola: « individuano » sono inserite le seguenti: « , in conformità a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, » e dopo le parole: « suddetti interventi, » sono inserite le seguenti: « ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilità.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: "nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto," sono inserite le seguenti: "e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto".

5-quater. Alle attività previste al comma 5-ter la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il comma 3 è abrogato.

5-sexies. Al fine di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), con particolare ma non esclusivo riferimento all'investimento 3.3, "Rinaturazione dell'area del Po", di cui alla missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.

5-septies. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento o con l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico) - 1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota (1) della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;

c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;

d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione ».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « d'intesa con la regione territorialmente competente » sono inserite le seguenti: « e sentita l'Autorità di bacino competente, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « inerenti la sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti alla sicurezza », le parole: « Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256 » sono sostituite dalle seguenti: « Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014 », la parola: « , statale » è soppressa e le parole: « nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59 » sono sostituite dalle seguenti: « nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorità di bacino, che individui: a) la superficie interessata dalle operazioni; b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario" ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al »;

al capoverso e-sexies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , realizzabili anche mediante un unico bacino »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia ».

All'articolo 7:

al comma 2, quinto periodo, le parole: « di cui al terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al quarto periodo ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica) - 1. In considerazione dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria) - 1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta di autorizzazione è notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorità nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorità nazionale competente invia copia della notifica all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorità nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorità nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura è data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.

3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.

4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.

5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 10:

al comma 1:

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) il comma 3 è abrogato »;

alla lettera d), le parole: « di intesa con la Conferenza unificata » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39" »;

al comma 2:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: "con valori superiori ai valori-limite di emissione" sono inserite le seguenti: "o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non peggiori di quelle prelevate" sono inserite le seguenti: "o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione";

0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126" »;

alla lettera b), capoverso 1.2.3-bis:

al punto (1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento) è pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore »;

al punto (2) sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101, » e le parole: « di cui all'articolo 101 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al medesimo articolo 101 »;

al punto (3), dopo le parole: « procedimenti di dissalazione » sono inserite le seguenti: « , in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, »;

dopo il punto (3) è aggiunto il seguente:

« (3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacità sino a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tabella 3, le parole: "solidi speciali totali" sono sostituite dalle seguenti: "solidi sospesi totali" »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera b):

all'alinea, le parole: « dopo l'articolo 63, » sono sostituite dalle seguenti: « nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo l'articolo 63 »;

al capoverso Art. 63-bis, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176 ».

All'articolo 12:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Regio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto »;

alla lettera a), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) al primo periodo, le parole: "da 4.000 euro a 40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio";

2) al secondo periodo, le parole: "da 400 euro a 2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio" »;

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « od ente » sono sostituite dalle seguenti: « o un ente », dopo le parole: « con personalità giuridica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro » sono sostituite dalle seguenti: « le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « un piano di comunicazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, dopo le parole: « Il piano di cui al comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e dopo le parole: « le amministrazioni centrali » sono inserite le seguenti: « e le Autorità di bacino ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 1.

(Cabina di regia per la crisi idrica)

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.

2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.

4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse, previa rimodulazione delle stesse ai sensi del comma 5, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.

6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaiamento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto di cui al presente comma è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa.

8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:

a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurne le dispersioni. Ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

d) nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;

e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Dipartimento può avvalersi altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

01.1

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

        1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

        2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3,  quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.

        3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

        a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

        b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

        c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

        d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

        e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

        f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

        g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.;

         h) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai fini del rispetto degli impegni dell'Italia presi alla Cop26 di Glasgow, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il 30 settembre 2023, presenta, altresì, un Piano, con relativo cronoprogramma, per l'eliminazione progressiva, a decorrere dal 2026, dei sussidi diretti ambientalmente dannosi e dei finanziamenti diretti a progetti a favore delle fonti fossili che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni.».

1.1

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

         «1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. In ragione della tematica affrontata alle sedute della Cabina di regia sono invitati, i Ministri interessati e i Presidenti delle Regioni interessate. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.».

1.3

Martella, Fina

Respinto

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: "dal Presidente dell'ANCI o suo delegato".

1.100

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo dopo la parola: "delegato" inserire le parole: "e i comuni  nonché il Presidente dell'ANCI o uno o più Sindaci da lui delegati";

        b) al secondo periodo, sostituire le parole: "possono essere invitati" con le parole: "sono invitati".

1.101

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al secondo periodo sostituire le parole: «possono essere invitati» con le seguenti: «partecipano»;

        b) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Quando si trattano materie che interessano gli enti locali partecipano il Presidente dell'Anci e il Presidente dell'Unione delle province italiane. Alle sedute partecipano, altresì, i rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali e dei Consorzi di bonifica e irrigazione, quando si trattano materie attinenti alle loro attività.».

1.9

Sabrina Licheri, Di Girolamo, Nave

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «possono essere invitati» con le seguenti: «partecipano».

1.11

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:

a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realiz­zazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adegua­mento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurne le dispersioni;

b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione pre­viste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investi mento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resi­lienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'econo­mia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti at­tuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

d) nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del pre­sente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi ur­genti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o dif­formità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cro­noprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;

e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie dispo­nibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimenta­ zione delle banche dati esistenti.

9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle infor­mazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono eser­citate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consu­lenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autoriz­zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Com­missari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle atti­vità espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli inter­ venti ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle even­tuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la tra­smissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Di­partimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei mi­nistri».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

1.12

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        "2-bis. Ai fini delle funzioni esercitate dalla Cabina di regia, di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il supporto scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche e altre istituzioni tecnico-scientifiche, istituisce protocolli di raccolta dati e modelli previsionali per la stima delle risorse idriche, dei consumi reali e della domanda potenziale.".

1.13

Fina, Martella

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Cabina di regia" inserire le seguenti: ", con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni";

         b) al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) verifica e coordina l'adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica;".

1.14

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "la Cabina di regia" inserire le seguenti: ", con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni,".

1.15

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: "nel breve termine" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2024" e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023".

1.17

Martella, Fina

Sost. id. em. 1.15

Al comma 3 sostituire le parole: "nel breve termine" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".

        Conseguentemente, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", già entro il 31 dicembre 2023".

1.20

Fina

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tra tali interventi è esclusa la realizzazione di nuove dighe lungo i corsi d'acqua naturali".

1.102

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto dello stato di avanzamento delle opere e della prossimità al loro completamento, nonché della situazione di crisi idrica a livello territoriale. Il programma degli interventi individuati è coordinato con le altre iniziative già intraprese ai fini del contrasto degli effetti della scarsità idrica, nonché con gli interventi e le opere relative alle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, evitando l'interruzione del loro processo attuativo, e confluisce, quale aggiornamento e integrazione, nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

        b) al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di consulenti esperti nel campo dell'ecologia fluviale e dell'idromorfologia».

1.25

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. La ricognizione delle opere effettuata dalla Cabina di regia, di cui al comma 3, confluisce quale integrazione e aggiornamento, nel "Piano nazionale di interventi nel settore idrico, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

1.29

Fina, Martella

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato".

1.30

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Id. em. 1.29

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato".

1.32

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, si prevedrà quale parametro di premialità la presenza di opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei".

1.33

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le rimodulazioni dei finanziamenti non possono avvenire tra una Regione e l'altra, né derogare dalle regole specifiche dei singoli programmi di finanziamento, nonché dal rispetto dei tempi di attuazione dei progetti PNRR".  

1.35

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «Consiglio dei ministri, » aggiungere la seguente: «adottato» e dopo le parole: «delle finanze, » aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

1.36

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 5, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

1.37

Martella, Fina

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: "Il decreto di cui al comma 5", inserire le seguenti: "è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e".

1.38

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Sost. id. em. 1.37

Al comma 6, dopo le parole: "Il decreto di cui al comma 5" inserire le seguenti: "è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997".

1.39

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

       a) dopo le parole: "anche attraverso" inserire le seguenti: "la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le";

       b) sopprimere le parole: "la realizzazione delle".

1.40

Trevisi, Nave

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «all'articolo 114» inserire le seguenti: «e all'articolo 117 comma 2-quater».

1.42

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 6 sostituire le parole: «per i profili finanziari» con le seguenti: «per materia».

1.43

Sabrina Licheri, Nave, Sironi, Naturale

Respinto

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.48

Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Di Girolamo, Lorefice

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, per quanto concerne l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale e idroelettrico, individua, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti territorialmente competenti in materia di risorse idriche, gli eventuali ostacoli alla riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche e adotta misure per il raggiungimento del valore medio, su scala nazionale, di soglie di perdita inferiori al 25 per cento, in termini di parametri percentuali, e al di sotto di 12 mc/km/gg, in termini di parametri specifici lineari;».

1.49

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;».

1.51

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca, Di Girolamo, Fregolent, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 8, lettera d) sostituire le parole da: «in caso di dissenso, diniego» fino a: «dei medesimi» con le seguenti: «in caso di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione, idoneo a precludere la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) e al comma 3».

        Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 2.

1.52

Basso, Naturale, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) promuove studi e analisi, in collaborazione con enti di ricerca, università e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per individuare soluzioni innovative che possano supportare lo sviluppo di reti di monitoraggio avanzate sulle infrastrutture idriche, di nuove tecnologie per un'agricoltura di precisione e di un uso più efficace dei dati tramite il machine learning e l'intelligenza artificiale che dovranno essere integrati con la scienza agronomica.".

1.53

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

        «e-bis) svolge attività di coordinamento tra le diverse regioni per uniformare i criteri per indire i bandi di gara per i rinnovi delle concessioni delle grandi derivazioni per uso idroelettrico in applicazione dell'articolo 11-quater della legge 11 febbraio 2019, n. 12, e perseguire gli impegni sottoscritti nel PNRR».

1.58

Di Girolamo, Nave, Fina, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «cabina di regia» inserire le seguenti: «e alle Commissioni parlamentari competenti per materia».

G1.1

Sironi

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

        premesso che:

        l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto tale cabina di regia debba effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica;

        considerato che:

        un efficace e tempestivo monitoraggio delle risorse idriche superficiali e sotterranee risulta necessario per determinare i migliori e più opportuni interventi da realizzare;

            per rendere efficace e attuale tale monitoraggio, esiste una cartografia geologica nazionale, il cui aggiornamento e adeguamento è attualmente affidato al progetto CARG con la realizzazione delle carte geologiche scala 1/50.000;

            purtroppo tale cartografia geotematica di affiancamento alla base geologica è ancora fortemente carente in Italia, con una copertura non omogenea del territorio nazionale, anche a causa di una problematica riguardo al necessario e opportuno finanziamento;

            risulta necessario un maggiore finanziamento del progetto CARG, in modo tale da avere disponibili i fogli di cartografia idrogeologica in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale,

        impegna il Governo a:

        intraprendere azioni per incrementare le risorse stanziate per la realizzazione del progetto CARG, garantendo così l'omogeneità della copertura cartografica idrogeologica su tutto il territorio nazionale.

G1.1 (testo 2)

Sironi

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

        premesso che:

        l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto tale cabina di regia debba effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica;

        considerato che:

        un efficace e tempestivo monitoraggio delle risorse idriche superficiali e sotterranee risulta necessario per determinare i migliori e più opportuni interventi da realizzare;

            per rendere efficace e attuale tale monitoraggio, esiste una cartografia geologica nazionale, il cui aggiornamento e adeguamento è attualmente affidato al progetto CARG con la realizzazione delle carte geologiche scala 1/50.000;

            purtroppo tale cartografia geotematica di affiancamento alla base geologica è ancora fortemente carente in Italia, con una copertura non omogenea del territorio nazionale, anche a causa di una problematica riguardo al necessario e opportuno finanziamento;

            risulta necessario un maggiore finanziamento del progetto CARG, in modo tale da avere disponibili i fogli di cartografia idrogeologica in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

        intraprendere azioni per incrementare le risorse stanziate per la realizzazione del progetto CARG, garantendo così l'omogeneità della copertura cartografica idrogeologica su tutto il territorio nazionale.

G1.2

Sironi

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

        premesso che:

        l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tale cabina di regia debba effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica;

        considerato che:

        un efficace e tempestivo monitoraggio delle risorse idriche superficiali e sotterranee risulta necessario per determinare i migliori e più opportuni interventi da realizzare,

        impegna il Governo:

        a definire procedure per il potenziamento della rete di monitoraggio e l'aggiornamento sistematico dei dati quali-quantitativi relativi alle risorse idriche superficiali e sotterranee.

G1.3

Sironi

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

        premesso che:

        l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto le amministrazioni competenti debbano comunicare alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti;

            tali risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione;

        considerato che:

        risulta utile e opportuno prevedere parametri di premialità per la realizzazione di interventi nel settore idrico che prevedano opere atte all'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei, in modo tale da incentivare tali interventi,

        impegna il Governo a:

        prevedere parametri di premialità in presenza di opere atte all'incremento della infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei.

G1.3 (testo 2)

Sironi

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

        premesso che:

        l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto le amministrazioni competenti debbano comunicare alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti;

            tali risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione;

        considerato che:

        risulta utile e opportuno prevedere parametri di premialità per la realizzazione di interventi nel settore idrico che prevedano opere atte all'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei, in modo tale da incentivare tali interventi,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, l'introduzione quale parametro di premialità di opere atte all'incremento della infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 2.

(Superamento del dissenso e poteri sostitutivi)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), alla gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera b), senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai sensi del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

EMENDAMENTO

2.1

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «commi 1, 5, 5-bis e 6, » inserire le seguenti: «terzo e».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 3.

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)

1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito « Commissario ». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto. Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.

3. Il Commissario, inoltre:

a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;

b) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;

d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;

f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto le6gislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;

h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia.

4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su richiesta delle regioni o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente , informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario può adottare in via d'urgenza i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni su cui il provvedimento incide nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. Il Commissario può operare con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di personale dirigenziale di livello non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al presente comma può avvalersi altresì fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano, altresì, fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

EMENDAMENTI

3.1

Sabrina Licheri, Di Girolamo

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.100

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: "dei dati" fino a: "del presente decreto" con le seguenti: "delle informazioni fornite alla Cabina di regia dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni".

3.5

Fina, Martella

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "territorio nazionale" inserire le seguenti: "prioritariamente nei bacini distrettuali ove sussiste una emergenza idrica".

3.6

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Id. em. 3.5

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "territorio nazionale," inserire le seguenti: "prioritariamente nei bacini distrettuali ove sussiste una emergenza idrica".

3.101

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «previa intesa con i presidenti di regione e i rappresentanti di province e comuni e degli altri soggetti attuatori partecipanti alla Cabina di regia» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Ispra»;

        b) al comma 3, lettera c), sostituire la parola: «provvede» con le seguenti: «acquisisce, dalle regioni territorialmente competenti, tenuto conto degli atti adottati dalle autorità competenti, i dati relativi»;

        c) al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata;»

3.10

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole:

        "A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.".

3.11

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale» e dopo le parole: «nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico» inserire le seguenti: «, di ogni disposizione di legge».

3.12

Sabrina Licheri, Nave, Sironi, Naturale, Di Girolamo

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nell'esercizio dei poteri di cui al secondo periodo è comunque garantito il rispetto dei limiti ecologici di prelievo dai corpi idrici e degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla direttiva 2000/60/CE e agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della gerarchia degli usi di cui all'articolo 167 del medesimo decreto legislativo.»;

        b) al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: «secondo» inserire le seguenti: «e terzo».

3.13

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 3, all'alinea, dopo la parola: «inoltre» inserire le seguenti: «, anche mediante, per quanto di competenza, la collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

3.16

Di Girolamo, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: «. Le domande di concessione rilasciate negli ultimi dieci anni sono pubblicate sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

3.17

Di Girolamo, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

        «b-bis) costituisce, gestisce e aggiorna una banca dati pubblica, anche in collaborazione con i concessionari delle singole derivazioni, contenente anche i dati operativi di flussi giornalieri, portate istantanee e della eventuale generazione idroelettrica;».

3.18

Di Girolamo, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

         «b-bis) definisce, di concerto con le autorità competenti, i criteri di priorità per stabilire gli interventi necessari al contrasto della severità idrica;».

3.19

Di Girolamo, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

3.20

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 3, lettera c), premettere le seguenti parole: «previa stima del bilancio idrico nelle sezioni di interesse, del quadro complessivo delle perdite, nonché previa acquisizione, tesa alla eliminazione dei rischi, di ogni ulteriore opportuno dato informativo di carattere tecnico-scientifico,».

3.24

Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

        «c-bis) verifica l'immediata e obbligatoria installazione da parte dei concessionari delle singole derivazioni di strumenti di misurazione istantanea e registrazione dei flussi derivati e non, nei punti di derivazione e di restituzione;».

3.26

Di Girolamo

Respinto

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta le immediate ed opportune azioni correttive».

3.28

Fina

Respinto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera f) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "verifica che tali interventi siano coerenti gli indirizzi e le previsioni dei programmi di gestione dei sedimenti relativi ai corrispondenti bacini idrografici, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove tali programmi di gestione dei sedimenti non siano ancora stati elaborati, ne promuove la realizzazione, almeno a scala di sottobacino.";

       b) dopo la lettera h) aggiungere la seguente: "h-bis) coordina la realizzazione da parte delle regioni e province autonome di un'attività diffusa di verifica quantitativa del rispetto del deflusso ecologico".

3.32

Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera g) inserire la seguente:

        «g-bis) individua le ex aree di cava non altrimenti utilizzabili che possono essere adibite alla laminazione delle piene e/o allo stoccaggio di acque piovane o di emungimento delle falde idriche ubicate nei pressi di fiumi e zone antropizzate vallive a rischio idrogeologico;».

3.33

Di Girolamo

Respinto

Al comma 3 sostituire la lettera h) con la seguente: «h) collabora con le regioni e con Ispra al fine di supportarle nell'esercizio delle relative competenze in materia».

3.34

Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Di Girolamo

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

        «h-bis) assicura, di concerto con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, adeguate forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza ai processi decisionali aventi un impatto in materia ambientale, di igiene, di salute pubblica e di sicurezza alimentare, definendo altresì i luoghi e le modalità della partecipazione popolare, delle associazioni e degli enti interessati.».

3.35

Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

        "h-bis) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione.".

3.102

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 3.35

Dopo il comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

        "h-bis). acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione."

3.37

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. Al fine di integrare le misure previste al comma 3, lettera e), del presente articolo il Commissario, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dei gestori del servizio idrico integrato, adotta il meccanismo incentivante di qualità tecnica, ai sensi della deliberazione 917/2017/R/IDR, definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.".

3.38

Di Girolamo, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. La realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, nonché degli affidamenti, deve avvenire nel rispetto delle previsioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalla legislazione ad esso connessa.».

3.43

Nave, Sabrina Licheri, Sironi, Naturale, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

        «5-bis. Ai fini del presente articolo, per fronteggiare esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili, il Commissario, previo parere dell'ente territoriale competente, può disporre la riduzione temporanea dei prelievi e delle captazioni delle concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.

        5-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non può essere rilasciata alcuna concessione riguardante lo sfruttamento, l'imbottigliamento o l'utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei al consumo umano in assenza di valutazioni aggiornate sui livelli di severità idrica in atto in ciascun distretto idrografico o qualora ricorrano situazioni di deficit idrico delle acque destinate all'uso potabile».

3.103

Di Girolamo

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: ", scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi,"

3.104

Rosa, Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Tubetti

Approvato

Al comma 7, dopo le parole: «legge 12 dicembre 2019, n.141,» inserire le seguenti: «del Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10, articolo 21 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 1, comma 844, lett. a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234,».

3.50

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Improponibile

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Allo scopo di agevolare la raccolta di ulteriori dati per alimentare e arricchire le relative banche utili alla struttura commissariale, le comunicazioni previste dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 464, relative a studi ed indagini nel sottosuolo, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, di profondità superiore ai trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie sub-orizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, eseguite nel territorio della Repubblica fino al 31 dicembre 2022 e non trasmesse all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, entro i termini previsti dal medesimo articolo 1 della legge n. 464 del 1984, devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2023. A tali comunicazioni non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464, per le ipotesi di ritardata trasmissione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sarà emanato dal Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, su proposta del Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, apposito regolamento recante le modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo e per la successiva trasmissione dei dati raccolti alla struttura commissariale.».

3.105

Minasi, Cantalamessa, Bizzotto, Germanà, Potenti

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con d.P.C.M. 16 aprile 2021, per l'intervento relativo alla "messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera", è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione in conformità con le procedure di cui all'art.4, comma 3-bis, del medesimo decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55. L'eventuale raccordo con ACEA ATO2 è disciplinato da convenzione senza oneri per il Commissario.»

3.0.1

Sabrina Licheri, Nave, Sironi, Naturale, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Catasto concessioni di derivazione acque pubbliche su scala distrettuale)

        1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati e delle informazioni sulle concessioni di derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche sul territorio nazionale, anche ai fini della gestione e del coordinamento delle emergenze connesse al fenomeno della scarsità idrica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024 per l'istituzione di un catasto telematico su scala distrettuale, interconnesso e interoperabile con i catasti regionali, mediante una ricognizione dei punti di prelievo dell'acqua dai corpi idrici, dei punti di restituzione dell'acqua a valle dell'utilizzo, delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni, dei valori di portata concessi, del periodo di prelievo, delle tipologia di uso, della scadenza dei titoli concessori o dei permessi, nonché dei dati sulla ripartizione idrica tra i diversi usi.

        2. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 1, sono individuati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.2

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

      «Art. 3-bis.

     (Interventi urgenti in materia di riduzione delle perdite idriche)

        1. Al fine di ridurre le perdite delle reti civili, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i pareri dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dei gestori del servizio idrico integrato, stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un obiettivo nazionale di riduzione delle perdite idriche e introduce un meccanismo incentivante che premi i gestori che massimizzano il riuso delle acque depurate.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai predetti interventi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della metà.

2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche di cui al comma 1, le procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. Qualora l'autorità competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS n. 35/2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

3. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano, in conformità a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3. Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici.

4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

5. Al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, in deroga all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

5-bis. Gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilità.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: « nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, » sono inserite le seguenti: « e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto »;

b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto ».

5-quater. Alle attività previste al comma 5-ter la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il comma 3 è abrogato.

5-sexies. Al fine di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), con particolare ma non esclusivo riferimento all'investimento 3.3, « Rinaturazione dell'area del Po », di cui alla missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.

5-septies. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento o con l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.100

Paita, Fregolent

Respinto

Al comma 1, dopo le parole «lettera b)» inserire le seguenti: «e all'articolo 10».

4.2

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 sopprimere il secondo periodo;

        b) al comma 3 sostituire le parole: «sentite le regioni» con le seguenti: «di concerto con le regioni».

4.5

Fina, Martella

Respinto

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario.".

4.13

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», inserire le seguenti: «nonché sulla base di opportuni studi idrogeologici, geochimici, idraulici e biologici».

4.17

Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Di Girolamo

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della disciplina in materia di tutela paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico nonché di tutela della salute e della pubblica incolumità».

4.19

Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alla realizzazione delle operazioni di sghiaiamento e di sfangamento delle dighe sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.101

Sabrina Licheri, Nave, Sironi, Naturale, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 5-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «5-quater. Al fine di dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

        5-quinquies. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.102

Di Girolamo

Respinto

Sopprimere il comma 5- quinquies.

4.103

Fazzone

V. testo 2

Aggiungere in fine il seguente comma:

         «5-septies. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

        "Articolo 9-ter

            (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

        1. Ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3.

        2. Il titolare della concessione di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, presenta istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3 e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi rispettivamente dalla data di presentazione dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con le attività di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

        3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.".».

4.103 (testo 2)

Fazzone (*)

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

         «4-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

        "Articolo 9-ter

             (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

        1. Ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3.

        2. Il titolare della concessione di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, presenta istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3 e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi rispettivamente dalla data di presentazione dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con le attività di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

        3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584."».

_______________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Cantalamessa e i restanti componenti del Gruppo LSP-PSd'Az, e il senatore De Carlo e i restanti componenti del Gruppo FdI.

G4.1

Damante

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

        premesso che:

        il provvedimento in esame introduce "misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica";

        in particolare, l'articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi,

        considerato che:

        il decreto-legge in esame rappresenta una misura emergenziale che si affianca a ulteriori interventi normativi e regolatori che si sono susseguiti negli anni per contrastare l'emergenza idrica e, più in generale, per il potenziamento infrastrutturale del comparto;

        sulle infrastrutture idriche si è concentrata la Corte dei Conti. Secondo quanto emerge dall'analisi - approvata con Delibera n. 14/2023/CCC - che il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti ha condotto sullo stato di implementazione delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura idrica in tutto il territorio nazionale, ammontano a 2 miliardi di euro i finanziamenti PNRR per i 124 progetti finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue;

         le criticità riscontrate dalla Corte dei conti, già nella fase della pianificazione, riguardano il rapporto tra l'individuazione dei sistemi idrici complessi e le singole opere da realizzare. La continuità, a livello nazionale, dell'approvvigionamento idrico e l'effettiva attenuazione delle dispersioni non sono garantiti dai singoli interventi manutentivi o di ripristino, necessariamente limitati a specifiche aree, ma da un sistema complessivo di opere individuato preventivamente, che consenta la corretta misurabilità dell'obiettivo e delle singole fasi attuative;

         la Corte ha evidenziato come negli "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" (Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l'investimento risenta di notevole incertezza nella concreta definizione degli obiettivi, in quanto non sono stati affrontati aspetti essenziali quali l'individuazione dei sistemi idrici integrati complessi da rafforzare entro marzo 2026, la coerente definizione degli obiettivi "nazionali" di rafforzamento di opere idriche non incluse nei venticinque sistemi idrici, l'utilizzo ottimale dell'ampio budget disponibile (2 mld di euro);

        preso atto che:

        l'istruttoria condotta su alcune opere rende certa l'esclusione di un intervento (A3-27 Diga Bosa) e probabile quella di ulteriori tre interventi (A3-16 Diga Timpa di Pantaleo, A3-30 Diga Rosamarina, A3-31 Diga Olivo). Non risulta in atto la predisposizione di una graduatoria relativa ad altre proposte progettuali, ammissibili ma non selezionate, da cui attingere ai fini dell'eventuale scorrimento in sostituzione degli interventi esclusi. Ciò rappresenta senza dubbio un passo indietro che colpisce quelle aree del Sud che più avrebbero necessità di tali infrastrutture;

        dall'analisi emerge che, in numerosi casi, i soggetti attuatori hanno ammesso che il progetto presenta problemi di copertura - prevalentemente a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia ma anche «in ragione di nuove "rimodulazioni progettuali" - tale da imporre il ricorso a significativi finanziamenti aggiuntivi. Esemplificativo, in questo senso, è il caso dell'intervento A3-30 Diga Rosamarina, laddove il soggetto attuatore ha rimodulato le previsioni di costo complessivo dagli 8 mln di euro iniziali a ben 25,9 mln; o, ancora, il caso dell'intervento Canale Fosso Vecchio, nel quale si registra il passaggio da 37 mln a 61 mln; o, infine, il caso della Diga Olivo, da 20 mln a 33,8 mln. L'insorgenza di problematiche nell'approvvigionamento delle risorse economiche integrative, per queste opere, potrebbe evidentemente costituire motivo di esclusione delle stesse dalla linea di finanziamento»;

        il notevole ritardo, rispetto al cronoprogramma degli interventi, con cui il Ministero delle infrastrutture ha avviato il monitoraggio diretto sui soggetti attuatori in modo sistematico ha indotto la Magistratura contabile a raccomandare al Ministero stesso un'assunzione più incisiva dei poteri di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo per assicurare l'effettiva governance sull'investimento;

        la Corte dei conti segnala altresì come alquanto singolare sia il fatto che i riscontri istruttori forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti seguitino ad anelare ulteriori semplificazioni e commissariamenti, come via necessaria per attuare l'investimento, trascurando che queste misure dovrebbero costituire la extrema ratio piuttosto che un rimedio fisiologico per realizzare obiettivi sostanzialmente ordinari ed in gran parte risalenti nel tempo,

        impegna il Governo:

        a dare seguito al percorso correttivo indicato dalla Corte dei Conti, individuando stringenti tempistiche entro cui deve essere completato l'incremento della sicurezza delle opere selezionate dal decreto ministeriale 517 del 2021, tenuto conto che non possono essere movimentate risorse così ingenti per la messa in sicurezza, pari a 2 miliardi di euro, per sole 33 opere idriche rispetto alle 124 inizialmente previste, ed esercitando con maggior rigore l'attività di monitoraggio degli interventi.

G4.2

Sironi, Nave

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

        premesso che:

        il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario incentivare l'adozione su larga scala del cosiddetto "sistema idrico duale", intesa come realizzazione di reti distinte di distribuzione idrica (rete per acqua potabile e acqua non potabile);

        considerato che:

        recenti indagini ISTAT evidenziano che nel nostro Paese vengono consumati per l'utilizzo domestico più di 150 litri di acqua al giorno per abitante. Esclusi gli usi per l'igiene personale, per l'alimentazione e per la lavastoviglie, che necessitano di acqua potabile, i rimanenti usi, che rappresentano circa il 50 per cento del consumo totale, possono anche essere effettuati utilizzando acqua non potabile;

        questo fabbisogno giornaliero può essere fornito dal recupero delle acque piovane, attraverso l'adozione di pratiche edilizie che consentano di intercettare le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e riutilizzarle, sia per uso civile che industriale, attraverso l'installazione di sistemi di captazione, filtro ed accumulo, oltre alla realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque da utilizzarsi per l'alimentazione degli scarichi della rete fecale, per innaffiare aree verdi e orti, per gli usi antincendio, per il lavaggio di autovetture, e altri usi compatibili;

         tale sistema di recupero delle acque piovane permetterebbe, inoltre, un notevole abbattimento dei costi in bolletta, con un conseguente notevole beneficio per famiglie e consumatori;

         l'assunto basilare è che recupero e riutilizzo di acqua piovana aiutano a ridurre il prelievo idrico e al tempo stesso a contenere gli episodi di piena rovinosa in caso di precipitazioni estreme, risultando i conseguenti benefici tanto più apprezzabili in tempo di siccità e durante il verificarsi di fenomeni provocati dai cambiamenti climatici;

         per la promozione e incentivazione alla realizzazione su larga scala di interventi che prevedano il sistema idrico duale, sia negli edifici pubblici che privati, risultano necessarie l'adozione di misure di incentivazione rivolte sia ai privati che agli enti locali,

        impegna il Governo a:

        a) adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione di interventi infrastrutturali per la realizzazione del sistema idrico duale per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti;

         b) valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento utile, incentivi fiscali per i cittadini con conseguente semplificazione delle procedure di autorizzazione tecnica.

G4.3

Sabrina Licheri, Nave, Sironi, Naturale, Di Girolamo

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

        premesso che:

        l'articolo 4 introduce disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui, finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

        considerato che:

        la rilevanza che il piano nazionale stralcio riveste per gli interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI);

            in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,

        impegna il Governo:

        a dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) aventi tra le proprie finalità l'incremento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e la riduzione le dispersioni di risorse idriche.

G4.4

Sironi, Di Girolamo, Sabrina Licheri

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

        premesso che:

        l'articolo 4 introduce disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui, finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

        considerato che:

                    le acque sotterranee sono una componente importante del ciclo dell'acqua sulle terre emerse e sono molto più abbondanti delle acque dolci superficiali che comprendono fiumi, laghi e bacini artificiali;

            esse, riguardano circa il 30% delle acque dolci sul pianeta rispetto a circa il 68 % contenuto nei ghiacciai, mentre fiumi e laghi coprono solo il 2%;

                        considerato, inoltre, che:

                    senza l'acqua sotterranea la crisi idrica che stiamo attraversando avrebbe già messo in ginocchio la nostra economia;

                        il passaggio virtuoso che va innescato in risposta alle difficoltà rese evidenti dalle recenti variazioni climatiche è quello di rendere i serbatoi sotterranei equivalenti a delle "banche dell'acqua" a cui attingere in caso di scarsità idrica e da ricaricare nei momenti di abbondanza di acque di superficie;

            considerato, in fine, che:

        nessun intervento sarebbe possibile senza la presenza di strumenti conoscitivi ufficialmente condivisi, basati su studi, rilievi scientifici e monitoraggi eseguiti direttamente sul territorio,

        impegna il Governo:

        a prevedere misure economico- finanziarie volte a realizzare un programma di raccolta dati e  studi idrogeologici nonché di prelievo e utilizzo sostenibile delle acque sotterranee.

G4.5

Sigismondi, De Priamo, Rosa, Farolfi, Tubetti

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660);

        premesso che:

        l'articolo 4 del provvedimento in esame introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

        considerato che:

        la disciplina dello speciale collaudo degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) è definita dai vigenti articoli 6, 13, 14 e 15 del "Regolamento dighe" approvato con D.P.R. 1363/1959 e, per quanto riguarda i connessi "invasi sperimentali", anche dall'art.24, co.3, lett. f), del D.P.R. 85/1991;

            indicazioni operative sono inoltre state dettate con la Circ. LL.PP. 352/1987;

            valutato inoltre che:

        in attesa e in coordinamento con l'aggiornamento della regolamentazione tecnico-amministrativa in materia di sbarramenti di ritenuta ai sensi dell'art.2 del D.L. 507/1994, nonché in attesa della revisione delle norme tecniche sulle dighe di cui al D.M. 26/6/2014, occorrerebbe consentire l'emanazione di apposite Linee guida volte ad armonizzare il procedimento di collaudo delle "grandi dighe", previsto dall'art. 14 del Regolamento approvato con D.P.R. 1363/1959, con i principi generali in materia di collaudi e, in particolare, di collaudi di sicurezza disciplinati dalle norme emanate successivamente al suddetto Regolamento o, nello specifico, del collaudo statico, cui il collaudo speciale in questione è assimilabile, come da costanti pareri resi dal Consiglio Superiore dei LL.PP.,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

        adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le dighe aventi le caratteristiche definite dall'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, apposite linee guida, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volte a definire i compiti della Commissione di collaudo speciale di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363. Tali Linee guida definiscono, altresì, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei componenti della Commissione di cui al periodo precedente, determinati fino al numero massimo di tre, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi, delle spese e degli oneri accessori, rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché alla durata dell'impegno richiesto in rapporto a quella degli invasi sperimentali di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959. Le linee guida sono aggiornate a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 507 del 1994;

            prevedere che i compensi dei componenti della Commissione di collaudo, calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, richiamato dall'articolo 1, comma 2, dell'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non possono superare, con riferimento al singolo componente:

                a) l'importo pari all'80 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo delle opere non superiore a 10 milioni di euro;

                    b) l'importo pari al 60 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo delle opere pari a 100 milioni di euro e calcolato mediante interpolazione lineare per importi complessivi delle opere compresi tra 10 e 100 milioni di euro;

                    c) l'importo pari al 40 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo pari o superiore a 200 milioni di euro e calcolato mediante interpolazione lineare per importi complessivi delle opere compresi tra 100 e 200 milioni di euro;

            istituire presso la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio delle attività delle Commissioni di collaudo nominate e per proporre iniziative straordinarie volte alla conclusione dei relativi procedimenti, ove di accertata durata superiore a dieci anni.

G4.6

Minasi, Germanà, Potenti, Cantalamessa, Bizzotto

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

            valutata la necessità di introdurre misure di semplificazione per il settore delle rinnovabili a supporto degli interventi per il contrasto della crisi idrica del Paese;

            in particolare per quanto concerne la realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, è necessario un intervento di semplificazione sui termini per l'ottenimento dell'istanza di concessione e dell'autorizzazione di VIA,

        impegna il Governo:

        ad adottare tutti gli atti che si rendano necessari alla semplificazione e allo snellimento delle procedure per favorire la realizzazione e la conseguente entrata in esercizio degli impianti solari flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali.

G4.7

Rapani, Sigismondi, Rosa, De Priamo, Farolfi, Tubetti

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (AS 660),

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

            prevedere che ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione sia pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti per un termine di 30 giorni; qualora non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni;

            stabilire che l'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione provvisoria rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Tale concessione provvisoria non consente la realizzazione di nessuna opera e lo sfruttamento delle aree ma permette solo l'avvio e le istruttorie dei procedimenti autorizzativi.

ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 4-bis.

(Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico)

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota (1) della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;

c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;

d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione.

EMENDAMENTI

4-bis.100

Di Girolamo

Respinto

Sopprimere l'articolo 4-bis.

4-bis.0.100

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)

        1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

        2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

        3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede: a) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; c) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

4-bis.0.101

Fina, Martella

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Progettazione di fattibilità di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità)

        1. Alla progettazione delle infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità finanziate con le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 259 del 29 agosto 2022, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

4-bis.0.102

Di Girolamo, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini irrigui)

        1.Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla siccità, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, realizza, anche mediante apposite convenzioni e con il supporto delle agenzie regionali per la protezione e l'ambiente, una mappatura nazionale sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, delle:

        a) sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui originano le sorgenti;

            b) dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili;

            c) dei bacini imbriferi delle aree di ricarica della falda;

            d) degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi,

            di acque per fini potabili e civili, presenti in ciascun territorio.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a cinque milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4-bis.0.103

Sironi, Di Girolamo, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui)

        1.Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui, si istituisce, per l'anno 2023, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione pari a dieci milioni di euro per la realizzazione di un programma urgente di studi

            idrogeologici nonché di prelievo e utilizzo sostenibile delle acque sotterranee tramite pozzi da utilizzare per fini potabili, civili e irrigui.

        2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 5.

(Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica)

1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente e sentita l'Autorità di bacino competente, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti alla sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante « Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014 e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante « Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile », pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004.

3. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario può fissare un termine per l'effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il Commissario, sentito l'ente concedente, può attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione.

3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorità di bacino, che individui: a) la superficie interessata dalle operazioni; b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.2

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 premettere il seguente: «01. Per l'individuazione degli invasi ove sono prioritari gli interventi di rimozione dei sedimenti, il Commissario, avvalendosi del supporto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero infrastrutture e trasporti e dell'ISPRA, e in coordinamento con le Regioni e le province autonome e con le Autorità di Bacino distrettuali, provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al censimento standardizzato degli invasi di rilievo nazionale e regionale, completo delle informazioni sulle condizioni strutturali in termini di sicurezza, sullo stato di vetustà di strutture e organismi di manovra, sul grado di interrimento, sul regime idrologico e sul trasporto solido a monte e a valle.»;

            b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provvede alla regolazione» con le seguenti: «monitora le attività preposte alla regolazione»;

            c) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Per le» con le seguenti: «Per il monitoraggio delle»;

            d) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «può altresì autorizzare la riduzione temporanea» con le seguenti: «monitora lo stato di attuazione delle attività preposte alla riduzione temporanea».

5.1

Fina, Martella

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sopprimere i commi 1 e 2;

            b) al comma 3 sostituire le parole: "Per il conseguimento delle medesime finalità di cui a comma 1, il Commissario" con le seguenti: "Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente," e sopprimere le seguenti parole: "di cui al comma 1".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Misure per garantire l'efficiente utilizzo della risorsa idrica contenuta in invasi".

5.5

Di Girolamo

Respinto

Sopprimere il comma 2.

5.7

Martella, Fina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 3 sostituire le parole: "può fissare un termine" con le seguenti: "vigila sul rispetto del termine" e dopo le parole: "sentito l'ente concedente, può" inserire le seguenti: "prevedere una sanzione pecuniaria definita nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, fissare un termine ulteriore ad adempiere nel caso di scadenza di quello previsto negli atti di cui al periodo precedente; nel caso di persistenza dell'inerzia, può".

5.8

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Precluso

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire le parole: "può fissare un termine" con le seguenti: "vigila sul rispetto del termine";

        b) dopo le parole: "l'ente concedente, può" inserire le seguenti: "prevedere una sanzione pecuniaria definita nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5 e fissare un termine ulteriore ad adempiere nel caso di scadenza di quello previsto negli atti di cui al periodo precedente; nel caso di persistenza dell'inerzia,".

5.9

Nave, Sironi, Naturale

Respinto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo sostituire le parole: «può fissare» con la seguente: «fissa»;

        b) al secondo periodo sostituire le parole: «può attivare» con la seguente: «attiva» e le parole: «può procedere» con la seguente: «procede».

5.17

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        "3-bis. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, i pozzi e le opere assimilabili per il prelievo di acqua potabile ai fini domestici sono realizzabili solo previa comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.".

G5.1

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

        premesso che:

        il decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

        il provvedimento reca disposizioni volte a prevedere sostanzialmente un'estensione dell'approccio commissariale e a disporre nuovi interventi infrastrutturali;

        il Commissario straordinario, previsto dal decreto-legge, va ad aggiungersi ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, ai quelli per accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, al Commissario unico nazionale per la depurazione, ai Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica;

         l'approccio seguito dal provvedimento appare inefficace nell'affrontare in modo ordinario e pianificato la gestione delle acque;

        considerato che:

        nell'ambito della Giornata mondiale dell'acqua 2023 (World Water Day), Legambiente ha diffuso il decalogo per il risparmio idrico in città, ricordando che a livello nazionale l'anno appena passato ha fatto scattare una serie di allerte e stati di emergenza che non è più possibile ignorare: l'inverno 2021-22 è stato dichiarato dalla Società Meteorologica Italiana "tra i più estremi mai registrati in termini di caldo e deficit di precipitazioni", il deficit pluviometrico complessivo relativo al 2022 è stato del 30 per cento, i casi di danni dovuti alla siccità sul territorio italiano registrati dall'Osservatorio CittàClima di Legambiente sono passati dai 6 del 2021 ai 28 del 2022 (+367 per cento);

          l'associazione ambientalista ha presentato il dossier "Accelerare il cambiamento: la sfida dell'acqua passa dalle città", in cui sottolinea che il problema della siccità è stato affrontato sempre in maniera emergenziale, cercando di dare risposte ad una domanda, quella di come sia possibile immagazzinare più acqua possibile per soddisfare tutti i nostri bisogni, invece che chiedersi se sia sostenibile il nostro modello di utilizzo dell'acqua e, di conseguenza, di come dovremmo ridurre la nostra impronta idrica in tutti i settori e per tutti gli usi. Ne è un esempio concreto la discussione sulla realizzazione di nuovi invasi, che non rappresenta una risposta adeguata all'emergenza né di oggi né dei prossimi 15 o 20 anni, essendo molto lunghi i tempi per poter realizzare opere di tale imponenza. Inoltre, non vengono adeguatamente considerati gli impatti che queste opere hanno sull'ecosistema fluviale, andando ad intaccare sia la quantità di acqua rilasciata che la loro qualità ecologica;

        con riferimento agli invasi, secondo il dossier di Legambiente, "piuttosto che costruirne di nuovi, avrebbe più senso indirizzare delle risorse economiche per terminare, collaudare o svuotare dai sedimenti depositati i grandi invasi esistenti in Italia che, secondo i dati forniti da Ispra, sono 531 (di cui solo 374 in esercizio, mentre 7 risultano ancora in costruzione, 76 in attesa di collaudo, 41 a invaso limitato e 33 fuori esercizio temporaneo)";

        anche in merito alla realizzazione di impianti di desalinizzazione al fine di avere una maggiore quantità di acqua a disposizione non è sostenibile se si pensa possa essere la soluzione continua e strutturale di approvvigionamento idrico per il Paese. È una soluzione da prendere in considerazione solo in casi di necessità e in determinati periodi dell'anno e solo per realtà particolari, come possono essere le piccole isole. Sono, infatti, elevati tanto i costi economici quanto quelli energetici e ambientali associati a questa tecnologia. I residui del trattamento, ad esempio, sono costituiti da diversi "metri cubi di melma ipersalina ricca di anti-incrostanti, metalli e cloruri: per ogni litro di acqua desalinizzata c'è un residuo di 1,5 litri di salamoia - a concentrazione variabile, in funzione della salinità dell'acqua di partenza. Tutto questo richiede, quindi, una gestione e un trattamento suppletivo che va considerato a valle della sola produzione di acqua";

        valutato che:

        è di tutta evidenza la necessità di sviluppare un approccio nuovo sistemico e integrato, una strategia idrica nazionale per dare vita ad una nuova governance dell'acqua non più rimandabile, che abbia come obiettivo non solo l'accumulo per affrontare i periodi di carenza, ma soprattutto la ricerca di soluzioni in termini di ottimizzazione, riduzione e gestione della risorsa idrica;

          a riguardo, il "decalogo urbano" di Legambiente raccoglie una serie di azioni e alcuni strumenti utili ed efficaci da poter replicare in ogni città, e che potrebbero essere realizzati velocemente e con costi, in alcuni casi, del tutto sostenibili, partendo da una pianificazione nazionale per installare sistemi di recupero delle acque meteoriche sugli edifici delle città, a partire da quelli pubblici (scuole, uffici, ospedali etc.) e da quelli residenziali, in maniera graduale ma costante, con obiettivi da raggiungere chiari e precisi, in modo da recuperare almeno il 20 per cento delle acque meteoriche entro il 2025, il 35 per cento entro il 2027 e il 50 per cento entro il 2030;

          le acque recuperate e opportunamente trattate potrebbero essere utilizzate per usi non alimentari, quali l'irrigazione di aree a verde (parchi, giardini, orti), il lavaggio di aree pavimentate (strade, parcheggi) e di autovetture, l'alimentazione di lavatrici e delle cassette di risciacquo dei WC, il riempimento di piscine, l'alimentazione di vasche antincendio e di sistemi di climatizzazione passiva/attiva;

            tra le azioni individuate da Legambiente si segnalano: gli interventi sui regolamenti edilizi, per fare in modo che tutti gli interventi di ristrutturazione degli edifici e di nuova costruzione siano già pensati per recuperare, riutilizzare e risparmiare l'acqua, stabilendo l'obbligo sia di recupero delle acque piovane per tutti gli usi compatibili, sia di installazione di sistemi di risparmio idrico, ma anche introducendo incentivi per il trattamento e recupero delle acque grigie; il ricorso ai Criteri Ambientali Minimi per spingere alla raccolta delle acque piovane, l'impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua e l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico ridotto; la realizzazione di infrastrutture e tetti verdi, apportando molteplici aspetti positivi in ambito urbano tra cui l'ombreggiamento, la mitigazione dell'effetto isola di calore; l'ammodernamento della rete idrica, in modo da evitare le perdite di rete e gli sprechi; l'efficientamento della depurazione delle acque reflue urbane; il ricorso alle migliori innovazioni tecnologiche per il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse; la tutela dei corpi idrici e dei loro ecosistemi, scaricando solo quello che può essere assorbito dall'ambiente naturale; il coinvolgimento dei cittadini,

        impegna il Governo:

        ad adottare un nuovo approccio sistemico e integrato per migliorare concretamente la gestione della risorsa idrica nel nostro Paese volto a:

        - indirizzare adeguate risorse economiche per terminare, collaudare o svuotare dai sedimenti depositati i grandi invasi esistenti in Italia;

         - definire una pianificazione nazionale per installare sistemi di recupero delle acque meteoriche sugli edifici delle città, a partire da quelli pubblici e da quelli residenziali;

         - a promuovere le soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solutions, NBS) quale mezzo efficace, ecologicamente ed economicamente, per ripristinare la vegetazione nelle aree urbane ed un corretto deflusso delle acque, contribuendo alla sostenibilità e resilienza delle città, così da ridurre l'incidenza di inondazioni e alluvioni, mitigare l'effetto isola di calore urbano e ridurre l'inquinamento atmosferico;

          - a favorire l'adozione da parte degli Enti locali di regolamenti edilizi che promuovano il risparmio idrico, il recupero delle acque meteoriche e di quelle grigie, il ripristino e il mantenimento della permeabilità dei suoli, sia in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici sia di drenaggio urbano sostenibile;

          - a sostenere la riconversione del sistema di irrigazione, la diffusione di sistemi agroalimentari meno idroesigenti e l'uso di pratiche virtuose che permettano di allievare i problemi legati all'assenza di precipitazioni, nonché all'abbondanza ed alla concentrazione delle stesse, anche attraverso il ricorso all'agroforestazione.

G5.2

Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

        premesso che:

        l'articolo 5 reca misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica. In particolare, la disposizione disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio;

            una efficace risposta alla crisi idrica è rappresentata dalla attuazione di fattive strategie di recupero delle acque meteoriche e dalla diffusione di un approccio innovativo in campo agricolo, anche in termini di tecniche di irrigazione;

        considerato che:

        in Italia, mediamente, le precipitazioni annuali ammontano a circa 300 miliardi di metri cubi di acqua, di cui solamente 58 miliardi sono effettivamente utilizzabili, a causa della distribuzione non omogenea delle piogge e dell'evaporazione;

            in questo contesto, i dati pluviometrici relativi a 109 città capoluogo di provincia nel 2023, anno in cui le piogge sono state anche inferiori alle medie storiche di riferimento, ammontano a circa 13 miliardi di metri cubi di acqua piovana. Acqua caduta sui tetti, sull'asfalto e sul cemento che viene rapidamente convogliata nelle fognature o nei corsi d'acqua e che costituisce uno spreco di risorsa enorme. I citati 13 miliardi di metri cubi di acqua, infatti, corrispondono a circa il 40% dei prelievi medi annui di acqua in Italia (circa 33 miliardi di metri cubi). Un volume che è il doppio di quello contenuto nei 374 grandi invasi in esercizio, che ammonta a circa 6,9 miliardi di metri cubi;

            al di fuori dell'ambiente urbano, si deve inoltre garantire la presenza di aree naturali all'interno delle aziende agricole, funzionali non solo alla tutela della biodiversità degli agroecosistemi ma anche alla ritenzione idrica. Le strategie per la "Biodiversità 2030" e "From farm to fork" nell'ambito del New Green Deal prevedono di destinare almeno il 10% della superficie agricola al mantenimento di aree naturali, per garantire la produzione e la stabilizzazione di importanti servizi ecosistemici, compresi quelli relativi al ciclo dell'acqua;

            unitamente alle predette azioni, è fondamentale incentivare l'utilizzo di strumenti e di tecniche digitali per l'irrigazione di precisione. La tecnologia e l'innovazione applicate anche nel comparto primario - dalle stazioni meteo ai sensori di umidità del terreno fino a sistemi basati su IoT (Internet of Things) e intelligenza artificiale - possono infatti ridurre fino al 20% i consumi di acqua rispetto ai sistemi tradizionali. Strumenti e tecniche che hanno ancora una diffusione molto scarsa del nostro Paese,

        impegna il Governo a:

        prevedere, mediante opportune previsioni normative, la destinazione di adeguate risorse  per il sostegno di progetti sperimentali pilota, volti a migliorare lo stoccaggio delle acque piovane e il risparmio idrico nonché lo sviluppo di sistemi e tecniche di irrigazione di precisione.

5.0.1

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per gli interventi urgenti di contrasto alla scarsità idrica)

        1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica di cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

        2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

        a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

        b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, per la raccolta di acque piovane, non alimentati tramite sollevamento meccanico e che non intercettino corsi d'acqua naturali o prevedano come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

        c) per la realizzazione di interventi di tutela, miglioramento e ripristino di ecosistemi acquatici finalizzati a mitigare gli impatti su di essi determinati dalle alterazioni della disponibilità idrica e a incrementare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici;

        d) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

        e) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

        3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

        4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

        a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

        b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

        c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

        d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

        e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

        f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

        g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

5.0.3

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

        1. Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. II medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

        3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

        a) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

        b) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

        c) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.6

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

        1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 6.

(Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo)

1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e-quinquies) è aggiunta la seguente:

« e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino ».

1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.1

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

Di Girolamo

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.3

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.4

Fina

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e-quinquies) è aggiunta la seguente: "e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, fino a un massimo di 1000 metri cubi. Tali vasche dovranno essere realizzate senza uso di cemento e con materiali naturali locali, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali; le corrispondenti superfici, inoltre, non possono concorrere al raggiungimento delle percentuali minime previste per il set-aside"».

6.100

Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, alle parole: «All'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380,» premettere le seguenti: «Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

6.13

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Al comma 1, lettera e-sexies), aggiungere in fine le seguenti parole:« realizzate su fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.».

6.101

Sironi

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1- bis. I pozzi con pompaggio dell'acqua dalla falda (o con pompe sommerse) devono essere alimentati con pannelli fotovoltaici ed eventualmente con batterie di accumulo».

6.102

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

        "1-ter. Si considera compresa tra gli interventi di cui alla lettera A.19) dell'allegato A annesso al  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, la  realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume  massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, a condizione che le stesse  siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzate in scavo direttamente sul suolo  agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati  cementizi o altri materiali di natura edilizia."

6.103

Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

        «1-ter. Ai fini del percepimento dei contributi riguardanti la Politica agricola comune (PAC), la superficie utilizzata per realizzare le vasche di cui al comma 1, si intende ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).».

G6.1

Sironi, Nave

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

        premesso che:

        il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario;

        l'articolo 6 del provvedimento in esame ha ad oggetto le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo;

        considerato che:

        la realizzazione di vasche cementificate, soprattutto negli invasi più piccoli, produce l'effetto di un elevato aumento della temperatura dell'acqua, con formazioni di condizioni anossiche, fioriture algali e sviluppo di cianotossine, tutti fattori che compromettono il successivo utilizzo di queste acque;

       risulta la necessità di un impegno affinché questa tipologia di invaso possa essere realizzata con vasche non cementificate con fondo di terra compattata e alberi e arbusti sugli argini, in modo tale da evitare l'atrofizzazione dell'acqua, garantendo, allo stesso tempo, la presenza di biodiversità ambientale;

       oltre il 97 per cento delle riserve di acqua dolce accessibile del mondo si trovano negli acquiferi, una delle risorse più importanti del pianeta. In un quadro preoccupante di riscaldamento globale, la necessità di gestire queste importanti fonti di approvvigionamento idrico si fa pressante. L'eccessivo sfruttamento delle acque sotterranee derivato da pratiche domestiche, agricole e industriali ha portato a un diffuso stato di degrado delle falde. Pertanto, la ricarica delle falde freatiche attraverso l'introduzione di acque piovane, superficiali e riciclate è di crescente importanza e la realizzazione di vasche non cementificate permetterebbe sicuramente tale maggiore ricarica,

       impegna il Governo:

       ad adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione per la realizzazione di vasche non cementificate di raccolta di acque piovane per uso agricolo, con fondo di terra compattata e strutturazione mediante terrapieno, e utilizzo di vegetazione arborea sugli argini.

G6.2

Sironi

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

        premesso che:

        l'articolo 6 rubricato "Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo"

            l'importanza che rivestono gli acquiferi per affrontare l'emergenza della scarsità idrica,

             impegna il Governo:

        a promuovere l'utilizzo di pannelli fotovoltaici o con batterie di accumulo per alimentare il pompaggio dell'acqua dalla falda dai pozzi ( o con pompe sommerse).

G6.3

Fregolent

Respinto

Il Senato,

            in sede di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

        premesso che:

        le fasi alluvionali risultano alternate a periodi di prolungata siccità, capaci di compromettere significativamente l'agricoltura e la tenuta delle colture;

            per limitare le pesanti conseguenze che la situazione climatica sta disegnando per l'Italia, si deve affrontare subito il problema e gestire al meglio una situazione di emergenza, coordinando le inevitabili scelte nel rispetto delle priorità di legge; è necessario dare il via ad interventi per aumentare le riserve d'acqua: dall'efficientamento delle opere esistenti alla realizzazione di nuovi bacini multifunzionali;

            dinanzi a una siccità strutturale e senza precedenti negli ultimi decenni appare urgente, del pari, incentivare gli imprenditori agricoli a realizzare vasche di raccolta di acque meteoriche, sì da garantire scorte d'acqua sufficienti per affrontare, anche solo parzialmente, i periodi siccitosi,

        impegna il Governo:

        ad istituire un apposito fondo volto a incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche da parte degli imprenditori agricoli.

G6.4

Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Di Girolamo

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

        premesso che:

        l'articolo 6 include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato nell'attività edilizia libera ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

            nello specifico, il citato articolo modifica l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 380 che reca i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). La disposizione richiamata disciplina l'attività edilizia libera, elencando gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

            dunque, per effetto dell'articolo in esame viene inserita nell'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle normative di settore, le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato (nuova lettera "e-sexies)" del comma 1 dell'articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

        considerato che:

        con riferimento alla realizzazione delle predette vasche di raccolta delle acque è imprescindibile il rispetto di condizioni e modalità tesi ad escludere una trasformazione significativa del paesaggio rurale e, nello stesso tempo, a garantire la conservazione della diversificazione degli habitat naturali del sito, particolarmente necessari per perseguire la conservazione di numerose specie vegetali e animali;

            la menzionata tipologia di invaso, dunque, deve essere caratterizzata da un alto tasso di naturalità, con una strutturazione eco-compatibile che escluda effetti negativi rispetto al paesaggio e all'ambiente circostante. L'obiettivo è quindi quello di scongiurare forme di intervento che, mediante l'utilizzo di cemento o di altri materiali edilizi impattanti, non farebbero altro che acuire il già drammatico problema del consumo di suolo,

        impegna il Governo:

        a prevedere che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e che siano realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale impermeabilizzato, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.

6.0.1

Franceschelli, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)

        1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche, realizzate senza impermeabilizzazione permanente del suolo, finalizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

        2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.

        3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 7.

(Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui al comma 1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al quarto periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 è predisposto dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto.

4. Le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

________________

N.B. Per l'Allegato A si rinvia all'Atto Senato 660.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.4

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

All'Allegato A, Parte B, Sezione 2, lettera F) "Sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale" inserire infine le seguenti parole: "I sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale devono prevedere l'utilizzo di idonee strumentazioni, ivi incluso l'uso di piezometri di controllo quali - quantitativo, e comprendere tutte le attività di monitoraggio previste per il sistema di riutilizzo delle acque: individuazione di procedure e protocolli per il controllo della qualità del sistema e per il sistema di monitoraggio ambientale.".

7.5

Fregolent, Lombardo

Respinto

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2023».

7.8

Fregolent, Lombardo

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

7.9

Franceschelli, Fina

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2023» inserire le seguenti: «, e fino al 31 dicembre 2025 qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità della acque A,».

7.11

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine il seguente periodo: «Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A al presente decreto, il riutilizzo delle acque reflue per usi irrigui in agricoltura può essere altresì autorizzato, dalla regione o dalla provincia autonoma, fino al 31 dicembre 2024, qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità delle acque A.».

7.13

Trevisi, Di Girolamo

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741), coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto».

7.14

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Sost. id. em. 7.13

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la Regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto.".

7.15

Di Girolamo

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «è predisposto» inserire le seguenti «, entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza, ».

7.16

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica recepisce e pubblica il Piano preliminare di gestione dei rischi ad integrazione del piano, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020. Il Piano preliminare di gestione dei rischi è redatto dai gestori del servizio idrico integrato e definisce dati sulla disponibilità di risorse idriche, dei consumi reali e dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua".

7.17

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce e predispone, per ogni bacino idrografico, i Piani di bilancio idrico con misure di gestione della siccità da adottare per la pianificazione territoriale e il rinnovo delle concessioni idriche.".

7.18

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale e l'Azienda sanitaria territorialmente coinvolte, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di tutela ambientale, di igiene e di sicurezza alimentare, adottano un piano di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate del riutilizzo delle acque reflue di cui al comma 1.».

7.19

Lorefice, Di Girolamo, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

        «4-bis. I criteri per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui ad uso irriguo sono stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente».

G7.1

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

        premesso che:

        l'articolo 7 del disegno di legge in esame consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;

        la norma richiamata, oltre a rilevare la crisi idrica in atto, evidenzia la necessità sempre più urgente di una gestione razionale e sostenibile dei suoli;

        secondo l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il 28 per cento del territorio italiano presenta segni di desertificazione. Un problema, quest'ultimo, che ha diverse declinazioni e che non si estrinseca solamente nella mancanza d'acqua;

        il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agrari (CREA) ha reso noto che, in Italia, il contenuto di carbonio organico nei terreni è in media pari all'1 per cento. Tale indice è sintomatico di suoli disfunzionali, proni alla desertificazione, meno capaci di trattenere acqua e nutrienti, oltre che afflitti da una minore capacità produttiva;

       sul punto, gli ultimi dati disponibili evidenziano che tra il 2012 e il 2020 sono stati persi quasi 3 milioni di tonnellate di carbonio organico contenuto nei primi 30 centimetri di suolo;

       il carbonio organico è una componente misurabile della materia organica del suolo che svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista fisico, chimico e biologico. Essa contribuisce, infatti, al ricambio dei nutrienti, alla capacità di scambio cationico, alla tenuta strutturale, alla ritenzione e alla disponibilità idrica oltre che al degrado degli inquinanti;

       considerato che:

       il solo aumento dell'1 per cento di sostanza organica nel suolo potrebbe migliorare la capacità di trattenere acqua di quasi 300 metri cubi per ettaro;

       la superficie agricola italiana è di circa 17 milioni di ettari, ed il beneficio che si potrebbe trarre dal ripristino della salute del suolo permetterebbe di accumulare preziose risorse di acqua, da restituire alle piante nei periodi di siccità, ma anche da trattenere durante le precipitazioni. Un suolo sano, infatti, aiuta anche a ridurre i picchi di piena;

        il trattenimento di carbonio organico nel suolo contribuisce inoltre alla riduzione delle emissioni di gas serra, mitigando il cambiamento climatico,

        impegna il Governo:

        ad adottare, su base nazionale, un piano di ripristino della salute del suolo, con la finalità di promuovere una gestione sostenibile delle produzioni agrarie, contrastare la desertificazione, limitando ogni possibile impatto negativo che ostacoli il processo di mantenimento e di accrescimento della quantità di carbonio nel suolo.

G7.2

Di Girolamo, Bevilacqua, Lorefice

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660);

        premesso che:

        tra le misure volte a favorire l'uso efficiente delle risorse idriche citate all'articolo 3 e all'articolo 7 del testo del decreto riguardanti, rispettivamente, l'attribuzione al Commissario straordinario delle attività di verifica e di coordinamento nell'ambito dell' "adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4 con particolare riguardo, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 146 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all' installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano" e all'articolo 7 riguardante le semplificazioni ai fini dell'autorizzazione, fino al 31 dicembre 2023, per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, nel rispetto delle prescrizioni minime di qualità delle acque affinate e dei principali elementi caratterizzanti il Piano di gestione dei rischi connessi a detto riutilizzo individuati dal medesimo decreto-legge n. 39 del 2023 (Allegato A), ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 202018;

        considerato che:

        l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua, la riduzione di acque reflue non trattate e l'aumento del reimpiego sicuro delle acque sono gli elementi che - sulla base delle linee strategiche d'azione per il quadriennio 2022-2025 definite da Arera - costituiranno la base  di un rinnovato quadro regolatorio in continuità con le traiettorie di sviluppo già tracciate e in coerenza con i traguardi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

         si rammenta che con la riforma dei corrispettivi applicabili agli utenti dei servizi idrici (adottato con la deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR - TICSI), l'Autorità ha definito regole di articolazione tariffaria tese a incentivare comportamenti efficienti in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente, nel rispetto dei seguenti criteri: i) progressività, a partire (per le utenze domestiche residenti) dal consumo eccedente il quantitativo essenziale di acqua; ii) differenziazione dell'uso della risorsa idrica, in osservanza del principio "chi inquina paga"; iii) diversificazione del corrispettivo per incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente;

          in sede di definizione delle regole per il contenimento della morosità (deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR) l'Autorità ha attribuito all'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, il compito di promuovere - ove tecnicamente fattibile - l'installazione di un misuratore per ogni singola unità;

        al riguardo, sono state, tra l'altro, disciplinate specifiche modalità per la copertura di incentivi all'utenza (secondo condizioni non discriminatorie) volti a sostenere interventi finalizzati ad ottenere una più puntuale misurazione dei consumi, ed è stato richiesto - con riferimento alle nuove costruzioni - che l'Ente di governo dell'ambito provveda all'inserimento nei Regolamenti di utenza della previsione di stipulare, ove tecnicamente possibile, un distinto contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare;

       con riguardo al riutilizzo, il metodo tariffario varato dall'ARERA per il periodo 2020- 2023 (MTI-3, adottato con la deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR) ha esplicitato, tra l'altro, una serie di prime misure tese a valorizzare interventi. Inoltre, proprio nel rispetto del principio "chi inquina paga" disposto dall'Autorità ha definito i criteri per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (alla luce del loro possibile impatto ambientale);

       considerato, inoltre, che:

        riuso dell'acqua trattata, attività con riferimento alla quale, oltre alla copertura dei costi, è riconosciuto uno sharing potenziato dei margini a favore del gestore in presenza di misure innovative, caratterizzate da multisettorialità che rispondono a specifici obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale;

      il potenziale delle misure regolatorie sopra richiamate sembra ancora non sfruttato pienamente, anche a causa degli oneri autorizzativi e della molteplicità dei soggetti coinvolti;

      considerato, in fine, che:

      le disposizioni urgenti contenute nel provvedimento in esame finalizzate a fronteggiare la crisi idrica - che anticipano in parte l'attuazione del Regolamento eurounitario -, potrebbero contribuire ad accrescere l'efficacia della pratica del riuso, garantendo una gestione razionale e sostenibile della risorsa;

      al fine di scongiurare il rischio di non utilizzare le acque reflue depurate provenienti dagli impianti già autorizzati per l'uso irriguo;

      valutata l'attuale e persistente siccità,

      impegna il Governo:

      ad adottare ulteriori iniziative finalizzate alla facilitazione delle procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 7 del decreto, al fine di prevedere un Piano di gestione del rischio preliminare redatto dai gestori in collaborazione con gli altri soggetti interessati secondo le migliori conoscenze disponibili al momento della presentazione della istanza.

G7.3

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Il Senato,

       in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

     premesso che:

     l'articolo 7 del presente decreto reca disposizioni in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo. In particolare, si prevede che al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020;

     il regolamento (UE) 2020/741 stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull'utilizzo sicuro delle acque affinate (acque reflue urbane depurate) nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche;

     per quanto concerne le «acque reflue urbane» l'articolo 3 del suddetto regolamento rimanda alla definizione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 91/271/CEE che definisce "acque reflue urbane" le acque domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche. La stessa direttiva definisce per acque reflue industriali, qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento;

   l'articolo 74 del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" prevede una serie di definizioni tra cui: acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (lettera g);  acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (lettera h);acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (lettera i);

      considerato che: 

      le acque reflue sono le acque utilizzate nelle attività umane, domestiche, industriali o agricole, che per questo motivo contengono sostanze organiche e inorganiche che possono recare danno alla salute e all'ambiente. Queste tipologie di acque, dopo il loro utilizzo devono essere sottoposte a interventi di depurazione costantemente monitorati;

      le acque reflue se non trattate adeguatamente possono causare danni seri alla flora e alla fauna. La non corretta gestione e del monitoraggio delle acque reflue domestiche, scarichi abusivi nelle reti fognarie e presidi depurativi non conformi alla direttiva comunitaria (91/271), possono causare in alcune circostanze problemi per la salute e l'igiene pubblica;

        considerati i numerosi sversamenti di reflui non conformi alla normativa vigente documentate anche dalle attività di indagine del Nucleo operativo ambientale;

       considerato inoltre che:

        l'articolo 7 del presente decreto stabilisce che l'autorizzazione per il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata;

        il riuso delle acque reflue deve prevedere un controllo e un monitoraggio periodico per garantire la sicurezza del riutilizzo al fine di raggiungere un certo grado di qualità, soprattutto igienico-sanitaria,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di adottare un piano di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, mediante la collaborazione di enti territorialmente competenti in materia e che tenga conto anche delle sostanze inquinanti provenienti dai reflui industriali, nonché adottare opportune misure di contrasto degli sversamenti abusivi.

G7.4

De Priamo, Della Porta, Sigismondi, Rosa, Farolfi, Tubetti

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660);

        premesso che:

        l'articolo 7 del provvedimento in esame consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

        al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, affidare al Commissario straordinario il rilascio entro 30 giorni dell'autorizzazione al riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;

            affidare alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto e ai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, la predisposizione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741, ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima.

ARTICOLO 7-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 7-bis.

(Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica)

1. In considerazione dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

EMENDAMENTI

7-bis.0.100

Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo 7-bis., inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

        1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7-bis.0.101

Fregolent, Lombardo

Improponibile

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

            (Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)

        1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi relativi alla realizzazione di impianti atti al recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili attraverso appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.

        2. La detrazione di cui al comma precedente spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

7-bis.0.102

Fregolent, Lombardo

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)

        1. Nelle nuove costruzioni, anche ai fini del rilascio del titolo edilizio, devono essere previste soluzioni progettuali ed impiantistiche che consentano il recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse, per gli usi compatibili, attraverso la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.»

7-bis.0.103

Fregolent, Lombardo

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Fondo per la realizzazione di impianti irrigui di nuova generazione)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per la concessione di contributi agli agricoltori, finalizzati alla realizzazione di impianti irrigui o fertirrigui di precisione, ovvero realizzati con nuove tecniche di irrigazione.

        2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche tecniche richieste per gli impianti finanziabili e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7-bis.0.104

Naturale, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo)

        1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per il contrasto alla scarsità idrica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e della foreste sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.».

7-bis.0.105

Fregolent, Lombardo

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)

        1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

        2. La regione, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro.

        4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7-bis.0.106

Franceschelli, Fina, Manca

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)

        1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

        2. La Regione, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

        4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-bis.0.107

Franceschelli, Fina, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7 -ter.

(Sostegno alle imprese agricole esposte alla scarsità idrica)

        1. Al fine di sostenere le imprese agricole esposte agli effetti della scarsità idrica, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che subiscono danni dalla siccità e che non beneficiano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 e ai termini di cui al comma 5 del medesimo articolo 5.

        2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 8.

(Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi)

1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi individuati dal Commissario, all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « manutenzione di opere » sono aggiunte le seguenti: « inclusi gli invasi »;

b) alla lettera c):

1) al primo periodo, dopo le parole: « livellamento di opere in terra » sono aggiunte le seguenti: « ; i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « additivi per scavo meccanizzato, » sono inserite le seguenti: « nonché fitofarmaci, ».

EMENDAMENTI

08.1

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 08

(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)

        1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tali fondi dovranno essere utilizzati anche per il completamento della redazione dei Programmi di Gestione dei Sedimenti, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

         2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

        3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

        a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

        b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

        c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

        d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.1

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

        "2-bis) al secondo periodo, in fine, sono inserite le seguenti parole: «e purché siano rispettate, anche per quanto concerne i profili relativi alle caratterizzazioni integrative, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 ottobre 2022, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2023.»".

8.2

Franceschelli, Fina, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui attuazione è demandata agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. Tali invasi dovranno essere a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, e destinati ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e alla creazione di nuovi siti di potenziale valenza ecologica; dovranno inoltre essere destinati esclusivamente alla raccolta di acque piovane, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

        1-ter. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1-bis, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

        a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

        b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;              

        c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

        1-quater. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di  potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1-bis definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali.

            1-quinquies. Il piano straordinario di cui al comma 1-bis è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome.

            1-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

        a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

        b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

        c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

        d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.3

Franceschelli

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        « 1-bis. In considerazione della situazione di scarsità idrica in atto, al fine di accelerare le operazioni di manutenzione straordinaria degli invasi e di incrementare i volumi di accumulo di risorse a scopo potabile e irriguo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, sono definite le procedure semplificate, da attuare da parte dei soggetti gestori o concessionari, in relazione alle attività di rimozione ed estrazione dei sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento che riducono la capacità di accumulo degli invasi e di gestione del materiale estratto a seguito dei predetti interventi di manutenzione straordinaria.».

8.9

Lorefice, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

         «1-bis. All'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: «da tremila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a cinquantamila euro».

8.0.1

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)

        1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, nonché per favorire gli interventi finalizzati alla ricarica degli acquiferi nel sottosuolo nei periodi di surplus idrico, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

        2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

        3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

        a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

        b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

        c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

        d) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

        e) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

        g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione)

1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e », sono inserite le seguenti: « comunque solo ».

EMENDAMENTI

9.1

Di Girolamo, Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Id. em. 9.1

Sopprimere l'articolo.

9.5

Lorefice, Naturale, Nave, Di Girolamo, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e purché sia garantita la gestione dei rischi correlati al loro utilizzo nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi».

9.7

Basso

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "nell'impianto di depurazione" sono inserite le seguenti: "o nell'impianto per il trattamento dei fanghi mediante processo per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore".».

9.9

Martella

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Per le finalità di cui agli articoli 192 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche a tutela delle acque superficiali e sotterranee, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, volto a contribuire al finanziamento delle attività degli enti locali relative alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e di caratterizzazione, alla messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati, eseguite in danno dei soggetti obbligati, fermo restando il recupero delle somme anticipate.

        1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, e quelle per l'esercizio del Fondo medesimo.

        1-quater. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo hanno precedenza i piccoli comuni e quelli nel cui territorio si trovano siti posti sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito dell'accertamento dell'esistenza di un deposito abusivo di rifiuti, anche all'interno di strutture edilizie, in violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

        1-quinquies. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria)

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta di autorizzazione è notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorità nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorità nazionale competente invia copia della notifica all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorità nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorità nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura è data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.

3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.

4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.

5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

9-bis.100

Cattaneo, Unterberger, Musolino, Patton, Spagnolli (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, fino al 31 dicembre 2024,».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Patuanelli e Castellone.

G9-bis.1

Naturale

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

        premesso che:

        l'articolo 9-bis introduce disposizioni urgenti in materia di genetica agraria;

            nello specifico, l'articolo in questione, disciplina, fino al 31 dicembre 2024, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali con la finalità di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità;

        considerato che:

        le menzionate tecniche consentono di migliorare le varietà tradizionali e tipiche senza ricorrere all'incrocio che, rimescolando tutti i geni, ne fa inevitabilmente perdere le caratteristiche di tipicità;

            nello specifico, la tecnica dell'editing del genoma mediante mutagenesi sito-diretta, permette una precisa modifica del DNA senza l'introduzione di nuovo materiale genetico, ed è definita, dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nucleasi sitospecifica di tipo 1 (SDN-1) e nucleasi sitospecifica di tipo 2 (SDN-2);

            per cisgenesi, poi, si intende l'inserzione di materiale genetico, ad esempio un gene, proveniente da un organismo donatore della stessa specie o di una specie affine sessualmente compatibile. Il materiale genetico è inserito senza modificazioni. Anche la variazione nel numero di copie di uno stesso gene, con lievi modifiche, fa parte della normale biodiversità presente in ogni specie. Lo stesso processo può essere ottenuto mediante incrocio e selezione, ma con tempi molto più lunghi e minore precisione;

            considerato, altresì, che:

        riguardo le predette attività è necessario garantire, specie in termini preventivi, un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente, anche per quanto concerne la copertura dei rischi derivanti dalle eventuali contaminazioni accidentali,

        impegna il Governo:

        con riferimento alle attività concernenti l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con le tecniche di editing genomico, a valutare l'introduzione di opportune previsioni relative alla copertura dei rischi derivanti dalle eventuali contaminazioni accidentali in campo aperto di terreni attigui.

9-bis.0.100

Patton, Spagnolli, Durnwalder, Musolino

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis-1.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

        1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 6 è soppresso;

            b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

9-bis.0.101

Patton, Spagnolli, Durnwalder, Musolino

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

        1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 6 è soppresso.»

9-bis.0.102

Patton, Spagnolli, Durnwalder, Musolino

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

        1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 10.

(Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, » sono sostituite dalle seguenti: « gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA » e il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4, dopo le parole: « Ministro della salute, », sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » e le parole: « nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 » sono soppresse;

d-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 ».

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: « con valori superiori ai valori-limite di emissione » sono inserite le seguenti: « o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non peggiori di quelle prelevate » sono inserite le seguenti: « o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione »;

0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 »;

a) alla parte seconda:

1) all'Allegato II, il punto 17-ter è soppresso;

2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), è inserita la seguente:

« s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s; »;

b) alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 è inserito il seguente:

« 1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE

(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, è pari a ΔSalmax@#5%. L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento) è pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore.

(2) Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101, si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonché i valori limite di emissione (VLE) di cui al medesimo articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76.

(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione, in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, è permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.

(3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacità sino a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali »;

b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tabella 3, le parole: « solidi speciali totali » sono sostituite dalle seguenti: « solidi sospesi totali ».

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

10.1

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.2

Lorefice

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.3

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.4

Lorefice, Di Girolamo, Naturale

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Modifica alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

        1.Alla legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione)

        1. Al fine di garantire una maggiore organicità nella costruzione e gestione degli invasi e degli impianti di desalinizzazione e al fine di contrastare il fenomeno della scarsità idrica tutelando gli ecosistemi, è istituito il Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione, di seguito "il Piano". Il Piano è definito dall'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici e disciplina:

           a)  il censimento degli impianti di desalinizzazione di rilievo nazionale e regionale, completo di tutte le informazioni in merito alle condizioni strutturali degli impianti di desalinizzazione esistenti, in termini di sicurezza, stato di vetustà delle strutture;

            b) le migliori pratiche per la costruzione e la gestione degli impianti, aggiornate con cadenza quinquennale».

     b) all'articolo 12, comma 3:

          1)  alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque solo in seguito agli interventi sulla rete idrica che dimostrino una riduzione delle perdite per almeno il 40 per cento»;

          2) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

              «a-bis) tutti gli impianti di desalinizzazione devono avere, già in sede progettuale, caratteristiche tecniche tali da conseguire la neutralità energetica»;

             a-ter) gli impianti di desalinizzazione in esercizio vanno adeguati, entro il 2040, mediante processi di ristrutturazione e modernizzazione al fine di ottimizzare la produzione e conseguire la neutralità energetica;

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.5

Di Girolamo, Naturale, Nave

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare  le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere il comma 1.

        b) al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.6

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Precluso

Sopprimere il comma 1.

10.7

Fina

Precluso

Sopprimere il comma 1.

10.9

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» con le seguenti: «tutti gli impianti di desalinizzazione».

10.10

Lorefice, Di Girolamo, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

10.100

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «il comma 3 è abrogato» con le seguenti: «al comma 3, la lettera c) è soppressa».

10.13

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina

Respinto

Sopprimere il comma 2.

10.14

Di Girolamo

Respinto

Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.3- bis SPECIFIHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE", al numero (1), alle parole: "con riferimento agli scarichi», premettere le seguenti: «Fermo restando il rispetto del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio,»

10.15

Di Girolamo

Respinto

Al comma 2, lettera b), capoverso "1.2.3-bis. SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE", al numero (1) sostituire la parola «50» con la seguente «25».

10.17

Sironi, Di Girolamo, Lorefice, Naturale

Respinto

Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE», dopo il numero (1) aggiungere il seguente:

        «1- bis) Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al precedente numero (1), devono situarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla linea di costa laddove la profondità del fondo marino e comunque dove c'è alto ricambio di acqua sufficiente a disperdere i reflui prodotti dal processo di dissalazione e che non creino impatti ambientali negativi agli ecosistemi marini e marino- costieri».

10.101

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Inammissibile

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

        "2-ter. All'articolo 4 del decreto 2 maggio 2016, n.100 è apportata la seguente modificazione: a) al comma 3 le parole «non intendono» sono sostituite dalle parole «non necessitano di»;

         2-quater. Le Regioni e le Province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l'art. 4 comma 2 del decreto 2 maggio 2016, n. 100 sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1 lettera a) e b) art. 4 dello stesso decreto.

        2-quinquies. Per le ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei, possono essere utilizzate le acque reflue depurate che rispettino i requisiti previsti dall'art. 3 comma 2 lettera a) del decreto 2 maggio 2016, n. 100."

        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei".

10.102

Paita, Fregolent

Respinto

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

        «2-bis.1. Al fine di favorire, finanziare e incentivare la realizzazione degli impianti di desalinizzazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e funzionamento del predetto fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 2, Componente 4, del PNRR, , secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia».

10.103

Paita, Fregolent

Respinto

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

        «2-bis.1. Per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono dimezzati. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo».

G10.1

Paita

Respinto

Il Senato,

            in sede di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

        premesso che:

        il 2022 si è classificato come l'anno più caldo di sempre con temperature superiori alla norma di 0,76 gradi rispetto alla media storica e precipitazioni dimezzate con un calo del 45 per cento. A giugno si sono registrate temperature medie superiori di ben 2,88 gradi rispetto alla media su valori vicini al massimo registrato nel 2003, con una siccità che ha causato danni per oltre 3 miliardi di euro nelle campagne ma anche sull'ambiente, dagli incendi triplicati allo scioglimento dei ghiacciai, di cui la tragedia della Marmolada è il più drammatico esempio;

            la perdurante scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose degli ultimi anni ha cagionato una riduzione dei deflussi superficiali e delle riserve idriche, condizionando la capacità di ricarica delle falde superficiali, i cui effetti risultano amplificati anche a causa delle diffuse criticità strutturali che caratterizzano gli impianti e la rete di distribuzione idrica nazionale, con perdite che superano addirittura il 40 per cento;

            in Italia gli investimenti nel settore idrico, infatti, equivalgono a circa 49 euro pro capite, meno della metà della media europea di 100 euro pro capite;

            l'insufficiente livello di investimento si verifica anche perché il 53 per cento degli operatori è di ridotte dimensioni, con conseguenti limitate capacità di spesa, e il 40 per cento non copre tutto il processo di gestione della risorsa idrica ma solamente alcune fasi, portando ad evidenti difficoltà nella pianificazione degli investimenti stessi;

            in questo contesto si rende sempre più indispensabile realizzare impianti di desalinizzazione che possano garantire una fonte stabile e affidabile di approvvigionamento idrico, sia ad uso umano che agricolo e industriale, aprendo dunque all'utilizzo del 97 per cento delle risorse idriche mondiali che sono appunto acque marine;

            la costruzione di detti impianti appare una priorità per assicurare la sostenibilità del prossimo futuro e il suo finanziamento appare del tutto coerente con gli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,

        impegna il Governo:

            a utilizzare quota parte delle risorse del PNRR per finanziare un piano di realizzazione di impianti di desalinizzazione che possano assicurare approvvigionamenti idrici, sul medio-lungo periodo, su tutto il territorio nazionale.

10.0.1

Martella, Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Giacobbe, La Marca

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Risparmio idrico)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 61, dopo le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

        b) al comma 62, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 11.

(Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « la conferenza operativa », sono aggiunte le seguenti: « , l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici »;

b) nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente:

« Art. 63-bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici). - 1. Presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche "osservatorio permanente", che costituisce un organo dell'Autorità e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

4. L'osservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresì, le modalità di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino distrettuale. ».

5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176 ».

EMENDAMENTI

11.1

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «diffusione» inserire la seguente: «pubblica».

11.10 (testo corretto)

Trevisi, Sironi, Naturale, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63 -bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici)», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «. Le misure di cui al presente comma, non possono derogare alla direttiva Quadro Acqua (2000/60/CE) ovvero alla parte terza del decreto legislativo 152 del 2006.».

11.100

Fina, Martella

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3 sostituire le parole: "le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8" con le seguenti: "le misure cautelari, anche di tipo inibitorio, con caratteri ed efficacia analoghi a quelli delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7";

        b) al comma 4 sostituire le parole: "dai rappresentanti" con le seguenti: "da rappresentanti, adeguatamente delegati,";

        c) dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti: "5-ter. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l'Osservatorio provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, l'Osservatorio acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, l'Osservatorio assegna all'Ente gestore un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

        5-quater. Per le finalità di cui al comma 6, l'Osservatorio, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.

        5-quinquies. Al fine di assicurare quanto richiesto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.

        5-sexies. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di questo territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo ordinario di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016 pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio.".

11.4

Lorefice

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'osservatorio permanente è integrato da esperti aventi diritto di voto appartenenti ad ISPRA, CREA, ANBI, CNR, ENEA ed Autorità di bacino interregionali e regionali. Per le sole attività istruttorie è ammessa la partecipazione senza diritto di voto di associazioni ed altri istituti, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo.».

11.101

Irto

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

     «5-ter. Al fine di assicurare quanto previsto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare accordi o convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.».

11.0.3

Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)

        1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso.».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 12.

(Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe)

1. All'articolo 17 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « da 4.000 euro a 40.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio »;

2) al secondo periodo, le parole: « da 400 euro a 2.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente. ».

2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: « sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento è una società o un ente con personalità giuridica, le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro ».

EMENDAMENTI

12.3

Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al fine di consentire il completamento, entro il 31 dicembre 2023, della cartografia geologica e geotematica, ivi compresa quella idrogeologica, nell'ambito del progetto CARG, è stanziata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2023.  Ai relativi oneri, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        1-ter. Al fine di predisporre misure finalizzate alla salvaguardia delle riserve di acqua nelle falde sotterranee, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisisce da ogni ente competente i dati relativi ai pozzi censiti realizzati ai fini dell'estrazione di acqua da falde sotterranee per uso potabile ed irriguo e per l'identificazione di aree idonee alla realizzazione di interventi di ricarica della falda. I dati acquisiti sono utilizzati:

        a)  per la predisposizione di una mappa nazionale dei pozzi di estrazione di acqua da falde sotterranee regolarmente censiti ed autorizzati;

        b) per la definizione di linee guida finalizzate a garantire il corretto prelievo, uso e mantenimento delle riserve di acqua delle falde sotterranee per le future generazioni, e ad evitare gli sprechi o gli utilizzi impropri di tali risorse;

         c) per la definizione di un programma di interventi di ricarica della falda, da integrare nella pianificazione di bacino.».

12.5

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 2 sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «altresì».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 13.

(Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è approvato un piano di comunicazione, nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali e le Autorità di bacino coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.

EMENDAMENTO

13.1

Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Fina

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «superficiale e sotterranea e del ciclo dell'acqua».

ARTICOLI 13-BIS E 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 13-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.