Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 440 del 15/06/2022
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Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2595)
Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
(Oggetto e procedimento)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:
a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo princìpi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi princìpi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;
b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità;
c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza;
d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente capo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
EMENDAMENTI
1.1
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «direttivi e semidirettivi» inserire le seguenti parole: «delle verifiche di professionalità, degli avanzamenti di carriera e dei meccanismi di promozione dei magistrati».
1.2
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, di scegliere le funzioni giudicanti o requirenti, previo concorso per titoli ed esami;».
1.3
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo nei primi tre anni dall'ingresso in magistratura di esercitare le sole funzioni giudicanti;».
1.4
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «alla», inserire le seguenti: «composizione e»;
b) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
«c-bis) alla modifica del sistema disciplinare;
c-ter) alla modifica del sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura»
c) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
1.5
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «ed inoltre per garantire che i componenti non magistrati partecipino alla trattazione ed alle decisioni relative a tutti gli affari trattati;».
1.6
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Ritirato
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari» inserire le seguenti: «, prevedendo l'esclusione della possibilità per i magistrati di ricoprire incarichi in posizione di fuori ruolo dall'organico della magistratura, salvo quanto previsto dagli artt. dal 15 al 20».
Conseguentemente:
Sopprimere l'articolo 5.
Sostituire l'articolo 19 con il seguente:
«Art. 19. - (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi di governo non elettivi) - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, che saranno individuate dai rispettivi organi di autogoverno fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dall'assunzione.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge».
1.7
Respinto
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, in termini di eccezionalità e assoluta limitatezza del fenomeno».
1.8
Respinto
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi».
1.9
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) alla modifica dei criteri di attribuzione e passaggio delle funzioni giudicanti e quelle requirenti e viceversa nel senso di limitare le facoltà di passaggio di funzioni».
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il decreto legislativo recante modifica della disciplina dei criteri di attribuzioni e passaggio di funzioni dei magistrati ordinari, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) che il parere del consiglio giudiziario rilasciato al CSM al fine di disporre assegnazione e passaggio di funzione sia vincolante. Al detto parere sia espressamente acclusa una valutazione della componente dell'avvocatura i cui membri del consiglio giudiziario devono prendere parte alla votazione del detto parere.
b) il passaggio di cui al comma 3 di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, nº 160 sia limitato ad un numero non superiore a due nell'intera carriera a distanza di un tempo congruo e non inferiore a 10 anni e motivato da esigenze non esclusivamente dipendente dalla richiesta dell'interessato ma confacente al miglior impiego delle risorse professionali della magistratura e sulla base delle attitudini, dell'anzianità di servizio. Che inoltre le osservazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia sempre richiesto da parte del presidente di corte d'Appello o dal Procuratore generale presso la stessa Corte».
1.10
Respinto
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «trasmessi alle Camere» inserire le seguenti: «, entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,» e sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».
1.11
Respinto
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti parole: «sessanta giorni».
1.13
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «e non oltre un anno».
1.14
Respinto
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Separazione delle funzioni)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;
b) prevedere che le commissioni del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni;
c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante».
Conseguentemente, all'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 11, comma 2, le parole: ''riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti'' sono soppresse»;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole da: «all'interno dello stesso distretto» fino alla fine del comma sono soppresse;
3) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi;
sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: ''salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura'' sono soppresse».
3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.
4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa» sono soppresse.
5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, all'articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.
Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 2.
Approvato
(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere espressamente l'applicazione dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi; prevedere il divieto di contemporanea pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive;
b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;
c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salva, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni caso l'anonimato; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;
d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive;
e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura, salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico nonché alla natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;
f) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;
g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;
h) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;
i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;
l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che, in ogni caso, sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;
m) prevedere che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.
2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il presidente della corte di appello trasmetta le proposte tabellari corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;
c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.
3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo restando il possesso della valutazione di professionalità richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;
b) prevedere che, a fronte dell'equivalenza dei presupposti specifici richiesti per l'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità, sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di giudice presso una corte di appello per almeno quattro anni;
c) prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;
d) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;
e) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: « inidoneo », « discreto », « buono » o « ottimo », il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;
f) prevedere che il parere di cui alla lettera e) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;
g) quanto alle pubblicazioni, prevedere che la commissione debba tenere conto della loro rilevanza scientifica;
h) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;
i) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;
l) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme;
m) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di « ottimo » dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
n) prevedere l'applicazione dei princìpi di cui al comma 1, lettera a), ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.
EMENDAMENTI
2.1
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) ai fini dell'idoneità ad assumere incarichi direttivi e semidirettivi, prevedere un concorso per esami a cadenza quadriennale che preveda un esame teorico-pratico scritto e orale, cui possano accedere i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; stabilire, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta, e siano volte inoltre ad accertare la capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;».
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) alla lettera d), dopo la parola: «semidirettivi» aggiungere le seguenti: «tra coloro che sono risultati idonei ai concorsi di cui alla lettera 0a)» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del rispetto dei termini processuali e dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio;»
b) alla lettera e), sopprimere le parole da: , «salvo che» fino alla fine della lettera;
c) alla lettera f), alle parole: «conservare il criterio dell'anzianità» premettere le seguenti: «prevedere che il punteggio ottenuto nel concorso di cui alla lettera 0a) sia uno degli elementi da prendere in considerazione».
2.3
Ritirato
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura,», aggiungere le seguenti: «fin dall'avvio degli stessi procedimenti»;
b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) prevedere una preclusione generale che vieti il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a chi è stato collocato fuori ruolo nei 2 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o semidirettiva;».
2.4
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «e prevedere il divieto di contemporanea presentazione da parte del magistrato di domanda di assegnazione per incarico direttivo e semidirettivo».
2.5
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e».
2.6
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «proceda sempre all'audizione dei candidati» inserire le seguenti: «o ad una prova scritta consistente nella redazione di un elaborato scritto» e sopprimere le parole da: «l'audizione di almeno tre di essi» sino a «dell'indicazione di tutti i suoi componenti».
2.7
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole da: «salvo, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato,» fino alle seguenti: «tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti;».
2.8
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) prevedere che l'audizione sia accompagnata dalla trattazione di un caso pratico di natura ordinamentale, elaborato dalla commissione competente, il cui esito sarà oggetto di valutazione secondo criteri ponderati;».
2.9
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio».
2.10
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) prevedere che, alla cessazione della durata dell'incarico elettivo presso il Consiglio superiore della magistratura, il magistrato per la durata di cinque anni non possa avanzare domanda per un ufficio direttivo, né semidirettivo, salvo il caso in cui l'incarico sia stato ricoperto in precedenza, né possa avanzare domanda per accedere alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano state ricoperte in precedenza».
2.11
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) prevedere che il magistrato che abbia cessato di far parte del Consiglio Superiore della Magistratura non possa proporre domanda per un ufficio direttivo o semi direttivo, salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semi direttivo sia stato ricoperto in precedenza, né può propone domanda per accedere alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano già state ricoperte in precedenza».
2.12
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) prevedere che ai magistrati assegnati alle sedi di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, che ivi siano rimasti per quattro anni si dia priorità nell'assegnazione degli incarichi semidirettivi qualora abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e nell'assegnazione degli incarichi direttivi qualora abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità».
2.13
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) prevedere meccanismi premiali di natura non solo economica, ma anche di progressione di carriera e di assegnazione di incarichi direttivi o semidirettivi per quei magistrati che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni ulteriori a quelli di prima nomina, incarichi presso uffici in sedi disagiate;».
2.14
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) prevedere, in sede di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché per l'attribuzione di priorità nella assegnazione di sedi in caso di trasferimento a richiesta, meccanismi premiali di natura non solo economica, per i magistrati che, per almeno 5 anni ulteriori a quelli di prima nomina, abbiano ricoperto incarichi requirenti o giudicanti presso sedi disagiate e storicamente afflitte da notevole ''turn over'';».
2.15
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «se non in via residuale, a parità delle altre condizioni».
2.16
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) prevedere per i magistrati fuori ruolo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi.».
2.17
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) attribuire rilievo all'anzianità quale criterio autonomo di valutazione, da affiancare agli altri indicatori;».
2.18
Respinto
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «residuale a parità di valutazione risultante dagli» con le seguenti: «concorrente con gli».
2.20
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta».
2.21
Ritirato
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «prima di cinque anni dall'assunzione», inserire le seguenti: «e prima di un anno dalla cessazione».
2.22
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) stabilire una preclusione al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi a chi sia stato collocato fuori ruolo almeno nei quattro anni precedenti;».
2.23
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Respinto
Al comma 1, lettera l) sopprimere la parola: «reiterata».
2.24
Respinto
Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «e indicare la figura di un coordinatore, individuato, previo interpello, fra i magistrati che hanno manifestato disponibilità; prevedere che l'attribuzione delle funzioni semidirettive, sempre revocabile in caso di risultati inadeguati, sia sottoposta alla valutazione del consiglio giudiziario».
2.25
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
«n-bis) prevedere ai fini del presente articolo una definizione normativa del termine ''merito'' individuandone i parametri di misura sulle capacità professionali, le competenze personali, i risultati conseguiti, la competenza sociale e la leadership».
Conseguentemente, alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: «, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio Superiore della magistratura,».
2.26
Ritirato
Al comma 2, all'alinea, alle parole: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1» premettere le seguenti: «Fermo restando le attribuzioni del Procuratore della Repubblica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, titolare esclusivo dell'azione penale,».
2.27
Ritirato
Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) garantire l'effettività del divieto per i magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, e altresì l'obbligo per il procuratore della Repubblica di segnalazione al consiglio giudiziario delle condotte dei magistrati del suo ufficio che si pongano in contrasto con tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.».
2.28
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Respinto
Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati» aggiungere le seguenti: «a cui va dato un congruo termine per esprimere il proprio parere».
2.29
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) prevedere che il Parlamento in seduta comune, ogni 5 anni, decida i criteri di priorità nella trattazione degli affari e dei procedimenti;».
2.30
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) prevedere nell'ambito delle assegnazioni degli affari alle singole sezioni e ai singoli collegi e giudici un meccanismo di trattazione delle udienze secondo il quale, qualora non sia possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, questo sia proseguito perentoriamente nel giorno seguente non festivo, ferma la possibilità del giudice di prevederne la sospensione per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non superi i dieci giorni esclusi i festivi,».
2.31
Ritirato
Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, e che tale opzione sia vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».
2.32
Ritirato
Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) prevedere il riordino degli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e contabile al fine di introdurre quale unico organo di autogoverno il Consiglio superiore della magistratura;».
2.33
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «degli esiti» con le seguenti: «nei tempi di trattazione».
2.34
Ritirato
Al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
«d-bis) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto: ''dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense'';
d-ter) prevedere che l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, venga abrogato».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «30 gennaio 1941, n. 12;» inserire le seguenti: «modifiche della composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione;».
2.36
Ritirato
Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura», inserire le seguenti: «con provvedimento motivato» e sostituire le parole: «per eccezionali e comprovate ragioni» con le seguenti: «ove presenti evidenti elementi di irrazionalità da indicarsi specificamente».
2.37
Respinto
Al comma 3, lettera i), aggiungere in fine le parole: «, con decisione motivata».
2.38
Ritirato
Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26».
Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.
2.39
Ritirato
Al comma 3, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, in maniera vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».
Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.
2.40
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 3 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«n-bis) adottare norme di modifica dell'assetto ordinamentale della magistratura per escludere la possibilità per i magistrati di passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2
2.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Delega al Governo per la riforma della giustizia tributaria)
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a emanare uno o più decreti legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricondurre l'intero sistema della giustizia tributaria sotto l'egida esclusiva del Ministero delle Giustizia, al fine di garantire il rispetto effettivo dei principi di terzietà e imparzialità nel giudizio tributario;
b) prevedere appositi percorsi di selezione mediante concorso e professionalizzazione funzionale dei magistrati tributari al fine di non sottrarre unità di personale giudicante e inquirente alla giustizia penale, civile e amministrativa. Prevedere l'incompatibilità di tale funzione con altre funzioni amministrative e giurisdizionali;
c) individuare forme e modalità di raccordo con il Ministero dell'Economia, garantendo l'imparzialità e l'indipendenza del giudice tributario;
d) eliminare i meccanismi di premialità sugli accertamenti e inserire meccanismi di premialità a seguito di sentenza passata in giudicato;
e) escludere l'inversione dell'onere della prova nel giudizio tributario;
f) prevedere la sospensione dell'esecuzione sino alla pronuncia di sentenza definitiva».
ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 3.
Approvato
(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;
b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;
c) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati, nelle seguenti ulteriori valutazioni: « discreto », « buono » o « ottimo » con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;
d) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
e) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;
f) prevedere, in ogni caso, l'esclusione, ai fini delle valutazioni di professionalità, dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché di quelli svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso organi elettivi sovranazionali;
g) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;
h) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge:
1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;
2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;
i) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:
1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;
2) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;
3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;
4) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio;
l) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità prevedendo:
1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;
2) che, nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive.
EMENDAMENTI
3.1
Ritirato
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) prevedere, in materia di elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari, che l'elettorato passivo sia riservato ai magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità».
3.2
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e votare le deliberazioni relative all'esercizio di tutte le competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari;».
3.3
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «introdurre la facoltà» fino a: «di assistere alle» con le seguenti: «i componenti avvocati e professori universitari partecipano alle discussioni e votano nelle».
3.4
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di assistere alle deliberazioni» con le seguenti: «e alle deliberazioni con diritto di voto».
3.5
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di assistere alle» con le seguenti: «, con diritto di voto, alle».
3.6
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di assistere alle» con le seguenti: «e di esprimere parere sulle».
3.7
Ritirato
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «con attribuzione alla componente degli avvocati» fino alla fine della lettera.
3.8
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «con attribuzione alla componente» fino alla fine del periodo.
3.9
Ritirato
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sopprimere le parole: «alla componente degli avvocati» e, dopo le parole: «ordine degli avvocati» inserire le seguenti: «o il professore o i professori del consiglio giudiziario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, ne»;
b) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) prevedere che le segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), possano essere effettuate anche dal professore o dai professori di cui alla lettera a)».
3.10
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «un voto unitario sulla base del contenuto delle».
3.12
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «unitario» con le seguenti: «per ciascuna componente».
3.13
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione» con le seguenti: «nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato, anche in seguito a quelle ad esso inoltrate da ogni singolo avvocato iscritto all'ordine medesimo, le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione».
3.14
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;
a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia così composto:
1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;
2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;
3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;
4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;
a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 del venga abrogato».
3.15
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) prevedere che i membri togati dei consigli giudiziari, oltre quelli di diritto, vengano nominati tramite sorteggio tra tutti i magistrati del singolo distretto di competenza, secondo le proporzioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2006, con contemporanea abrogazione di tutte le norme di natura elettorale».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera i), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
«2-bis) nella redazione di cui al precedente numero il consiglio giudiziario deve tenere conto anche della solidità dei provvedimenti adottati dal singolo magistrato e dell'esito di eventuali impugnazioni avverso gli stessi».
3.19
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «a campione,» con le seguenti: «tutta la documentazione dell'intera attività del magistrato nel triennio precedente la valutazione e».
3.22
Ritirato
Al comma 1, lettera h), capoverso 1), sopprimere le seguenti parole: «la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio,».
3.23
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, lettera i), numero 1), dopo le parole: «svolta dal magistrato» inserire le seguenti: «e dell'ufficio del processo che coadiuva il magistrato».
3.25
Ritirato
Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo le parole: «statistiche comparate» inserire le seguenti: «anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio».
3.26
Ritirato
Al comma 1, lettera i), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tale fine, prevedere che le statistiche siano individuali e analitiche, con suddivisione per tipi di procedimenti definiti, contengano i tempi di definizione dei procedimenti suddivisi per fasce di difficoltà, con indicazione della tempistica media su base nazionale, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni anche con riferimento alle formule delle stesse, e indichino il numero di rinvii delle udienze o i casi di nullità, distinguendo ove siano addebitabili a disfunzioni della cancelleria o del magistrato in qualità di responsabile dell'andamento del suo ufficio; prevedere che tali statistiche siano pubbliche e facilmente accessibili a tutti i cittadini».
3.27
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, lettera i), numero 3) sopprimere le parole da: «esaminati il rapporto» fino a: «spontaneamente prodotti dall'interessato».
3.29
Ritirato
Al comma 1, lettera i), numero 4), dopo le parole: «oggetto di valutazione» inserire le seguenti: «per una sola volta».
ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 4.
Approvato
(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;
b) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;
c) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera b) del presente comma oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari;
d) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei princìpi costituzionali e dell'Unione europea;
e) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
EMENDAMENTI
4.1
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificate».
4.2
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) prevedere che possano accedere al concorso per magistrato ordinario esclusivamente gli avvocati da almeno cinque anni e che, all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sia prevista l'assegnazione alle funzioni giudicanti e, solo dopo la prima valutazione di professionalità, possa esercitarsi l'opzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;».
4.3
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «possano essere immediatamente ammessi» con le seguenti: «e frequentato una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) possano essere ammessi».
4.4
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificati».
4.5
Ritirato
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «anche in sede decentrata» inserire le seguenti: «in coordinamento con il Consiglio nazionale forense, scuola di formazione superiore congiunta».
4.6
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:
«d) prevedere che l'accesso al concorso per magistrato avvenga all'esito di un percorso post-laurea propedeutico ed obbligatorio la cui frequenza sia riservata ai laureati in giurisprudenza con corso di laurea almeno quadriennale. Si preveda la possibilità di frequentare alternativamente un percorso biennale di cui all'articolo 16 decreto legislativo n. 398 del 1997 o la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alternativamente, prevedere l'accesso al concorso a coloro che abbiano conseguito il titolo di Avvocato da almeno 5 anni oppure, abbiano svolto funzioni per un biennio di Vice Procuratore Onorario, Giudice Onorario di Tribunale;
d-bis) in alternativa, prevedere che la Scuola superiore per la Magistratura organizzi in sede decentrata e previo corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario con prove intermedie, stabilendo che i costi di frequenza immediata ammissione a partecipare al concorso con obbligo siano a carico dei partecipanti ma proporzionali alla situazione reddituale;
d-ter) prevedere che il percorso di cui alle lettere a) e b) consenta l'espressione di una valutazione che incida in misura non superiore ad un quarto rispetto alla valutazione delle prove d'esame. Prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborato scritti rispettivamente vertenti sul diritto civile penale ed amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione;
d-quater) prevedere che la prova scritta abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica del candidato e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale, sul diritto amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;
d-quinquies) prevedere che la prova orale verta anche su un colloquio in lingua straniera previsto dall'articolo 1 comma 4, lettera m) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
d-sexies) prevedere la possibilità di partecipare al concorso senza limitazione di tentativi».
Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis.», aggiungere infine il seguente periodo: «Al concorso si accede a seguito della frequenza di un percorso post laurea di durata almeno biennale».
4.7
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) prevedere come requisito obbligatorio per accedere al concorso per il ruolo di magistrato ordinario la positiva conclusione dello stage presso gli uffici giudiziari o del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per coloro che frequentano le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche, o le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Prevedere contestualmente il libero accesso allo stage presso gli uffici giudiziari o al tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato mediante la soppressione dei requisiti di punteggio agli esami o nel voto di laurea attualmente previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69».
4.8
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) prevedere tra i requisiti per l'accesso al concorso per magistrato ordinario un tirocinio, della durata di diciotto mesi, propedeutico ed obbligatorio che preveda l'affiancamento ad un magistrato, il quale redigerà una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante. La relazione deve indicare specifiche attitudini e competenze. Essa sarà oggetto di valutazione della commissione esaminatrice del concorso per l'accesso ai ruoli della magistratura;».
4.9
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) prevedere la preclusione per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso le scuole private che offrono corsi di preparazione al concorso in magistratura.».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4
4.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche in materia di illeciti disciplinari)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;
b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.».
4.0.2
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure propedeutiche alla separazione delle carriere)
1. Al fine di addivenire alla separazione delle carriere, dall'entrata in vigore della presene legge, sono banditi distinti concorsi per l'accesso alla magistratura per la funzione inquirente e per la funzione giudicante».
4.0.3
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Criteri di modifica in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adottare il sistema del voto singolo trasferibile attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i seguenti principi:
1) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro;
2) i magistrati elettori della Corte suprema di Cassazione con funzioni di legittimità e della Procura Generale presso la stessa Corte ricevono tre schede per votare in ciascuno dei tre collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23. Ciascun altro magistrato elettore riceve due schede per votare nei collegi b) e c) di cui al medesimo comma 2 Ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei candidati per i quali esprime il voto, in ordine decrescente di preferenza che coincide con l'ordine di scrittura. Possono espresse preferenze in numero non superiore al numero di magistrati da eleggere;
3) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata una quota di elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto: quota di elezione = (numero dei voti validi+1)/(numero dei seggi+1). Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano la quota di elezione;
4) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che hanno conseguito i minor numero di voti, i quali sono progressivamente eliminati;
b) è trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento delle eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti agli altri candidati. Al termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione di un candidato, sono proclamati eletti i candidati cui voti, così determinati, raggiungono o superano la quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti i seggi non siano stati assegnati a candidati che abbiano raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.».
Conseguentemente, all'articolo 31, capoverso «Art. 23», il comma 2 è così sostituito:
«2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.».
ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 5.
Approvato
(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interessi tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro;
b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario, amministrativo e contabile possa essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali i rispettivi organi di autogoverno debbano tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto i profili dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;
d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera c) sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;
e) prevedere che il magistrato, al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, possa essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;
f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno;
g) stabilire che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, prevedendo la possibilità di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risulti necessario un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;
i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.
2. Lo schema del decreto o gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, secondo la procedura indicata all'articolo 1, commi 2 e 3.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
5.1
Ritirato
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «vice capo di gabinetto,» inserire le seguenti: «capo dell'ufficio legislativo».
Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 1, dopo le parole: «vice capo dell'ufficio di gabinetto» inserire le seguenti: «capo dell'ufficio legislativo».
5.2
Ritirato
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «direttore dell'ufficio di gabinetto» inserire le seguenti: «, capo ufficio legislativo».
Conseguentemente all'articolo 20, dopo le parole: «vicecapo dell'ufficio di gabinetto,» inserire le seguenti: «di capo ufficio legislativo,».
5.3
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro (*)
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di incarichi di capo dell'ufficio legislativo o vice capo dell'ufficio legislativo di un Ministero».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Balboni e i restanti componenti del Gruppo FdI, il senatore Giarrusso e i restanti componenti del Gruppo Misto-IpI-PVU.
5.4
Respinto
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «interesse dell'amministrazione di appartenenza;» inserire le seguenti: «prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo per incarichi apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;».
Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: «gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;».
5.6
Ritirato
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; prevedere in ogni caso che presso gli uffici legislativi del Ministero della giustizia la quota di magistrati non possa superare il 30 per cento del personale in essi impiegato.».
5.7
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) prevedere che per gli incarichi svolti in posizione di fuori ruolo non possano essere riconosciute indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico già spettante.».
5.5
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Al comma 1, lettera e), aggiungere infine, le seguenti parole: «e della funzionalità dell'ufficio, da assicurare anche mediante previsioni di tempestiva sostituzione del magistrato da collocare fuori ruolo;».
5.9
Ritirato
Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «cinque anni», e le parole: «dieci anni» con le seguenti: «sette anni»;
b) sopprimere le parole: «gli organi del Governo e»;
c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e possono essere ricollocati in ruolo decorsi ulteriori due anni in posizione di studio, in distretto diverso da quello di assegnazione».
5.10
Ritirato
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «, salvo che per gli incarichi» fino alla fine del periodo.
5.12
Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe
Respinto
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvo quanto previsto dalla lettera i) del presente articolo».
5.13
Ritirato
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvo quanto previsto dalla lettera i) del presente articolo».
5.14
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
«h) ridurre il numero massimo di magistrati ordinari collocati fuori ruolo nel senso di limitarne l'impiego a non più di 50 unità complessive di cui 30 per le destinazioni di Ministero della Giustizia, l'Ispettorato Generale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Camera dei deputati, gli altri Ministeri, le autorità indipendenti, le Commissioni Parlamentari, gli organismi internazionali, la scuola superiore della Magistratura. Stabilire tassativamente che tale limite sia inderogabile».
5.15
Respinto
Alla lettera h) aggiungere in fine il seguente periodo: «determinare il numero massimo in misura non superiore alle cento unità per i magistrati ordinari e a dieci unità per i magistrati amministrativi;».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Giarrusso e i restanti componenti del Gruppo Misto-IpI-PVU.
5.17
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:
«h-bis) prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta;
h-ter) prevedere che i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della lettera h-bis) siano utilizzati per garantire un maggiore accesso agli incarichi di livello dirigenziale da parte di persone di comprovata qualificazione professionale, non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione.».
5.16
Respinto
Dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) il magistrato collocato fuori ruolo deve scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura e la corresponsione del compenso che gli compete per l'incarico ottenuto».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Giarrusso e i restanti componenti del Gruppo Misto-IpI-PVU.
G5.200
V. testo 2
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2595 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»,
premesso che:
l'articolo 5 detta principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili; in particolare, alla letterai), viene stabilito che il legislatore delegato dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale;
la lettura dell'art.5, comma 1, lettera i) della delega va considerata con l'architettura della relazione di accompagnamento al decreto che sottolinea la specialità di detti numericamente limitati incarichi, la ratio dell'intervento riformatore nel suo complesso (non incidendo la disposizione in esame sul numero dei magistrati fuori ruolo -che in questo ambito è davvero esiguo-), e il parere già espresso dal CSM sulla delega, al Capitolo II (Disciplina del collocamento fuori ruolo, che ha riconosciuto l'opportunità del superamento del limite decennale soltanto in questo specifico settore);
nessuno degli ordinamenti dei principali Paesi Membri dell'UE, così come il Regno Unito, contempla, per incarichi come quelli in esame, un limite temporale massimo. Detta regola di principio corrisponde infatti a elementari ragioni di logica: ed invero, proprio la divergenza da simili assonanze ordinamentali rischierebbe di esporre il Paese che preveda regole difformi ad una minore incisività nella partecipazione ai relativi consessi che richiedono la massima esperienza;
va ancora sottolineato il dato che, i principali ordinamenti giuridici europei (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna con il Regno Unito) considerano i magistrati operanti in ambito internazionale come collocati "in ruolo". Una simile determinazione, anche da parte del legislatore delegato, sarebbe sufficiente a risolvere in radice ogni questione interpretativa;
solo la crescente specializzazione degli attori internazionali in questo settore garantisce competitività nei lavori multilaterali e contribuisce a curare allo stesso tempo, sia l'interesse nazionale, sia lo sviluppo di una Rule of Law globale: la stessa leale collaborazione del nostro Paese ai processi multilaterali e sovranazionali depone per l'assicurazione della massima continuità nell'esercizio delle funzioni in esame, in linea con lo spirito di convinta partecipazione ai processi di armonizzazione normativa, di cooperazione internazionale ed assistenza tecnica in materia di giustizia e sicurezza;
la proposta lettura della disposizione tiene in giusta considerazione la ratio stessa del termine massimo previsto dalla c.d. legge "Severino" per gli incarichi fuori ruolo, che era quella di evitare porte girevoli tra giustizia e politica (che non è logicamente evocabile nel caso degli incarichi internazionali che implicano un'elevata specializzazione tecnica e linguistica e non sono di diretta collaborazione con i Vertici dei Ministeri né hanno natura amministrativa, permanendo nel settore strettamente giuridico e di supporto alla giurisdizione),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di confermare, nell'esercizio della delega, la deroga al limite massimo decennale per i soli incarichi fuori ruolo in ambito internazionale svolti dai magistrati in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Giustizia e le Rappresentanze italiane all'estero, esclusivamente impegnati nell'esercizio di attività di diplomazia giuridica, relazioni e cooperazione internazionali.
G5.200 (testo 2)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2595 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»,
premesso che:
l'articolo 5 detta principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili; in particolare, alla lettera i), viene stabilito che il legislatore delegato dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti delle disposizioni di attuazione del criterio di delega sulla durata massima degli incarichi fuori ruolo per lo svolgimento di incarichi in ambito internazionale, al fine di verificarne le ricadute sulle attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero della giustizia e delle rappresentanze italiane all'estero.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 6.
Approvato
(Coordinamento con le disposizioni vigenti)
1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6
6.0.1
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche in materia di procedura penale)
1. All'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), al comma 1, lettera c), le parole: ''o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.'' sono soppresse.».
6.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni per la riattivazione dei tribunali)
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis.
(Riattivazione dei tribunali)
1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo I del presente decreto riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.
2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.
3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, inserendovi i tribunali subprovinciali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui al citato allegato 1.
4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.
Art. 8-ter.
(Piante organiche)
1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-bis, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati ai sensi del medesimo articolo e alla loro copertura.".
2. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Capo II
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 7.
Approvato
(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)
1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
« Art. 115. - (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.
3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.
4. A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo ».
EMENDAMENTO
7.1
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 115», comma 1, sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «dodici anni».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7
7.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 5 agosto 1998, n. 303)
1. Alla legge 5 agosto 1998, n. 303 regolatrice della nomina di professori universitari e avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: ''a un decimo'' sono sostituite con le seguenti: ''a un quinto'';
b) all'articolo 2, comma 3, lettera a) sono abrogate le seguenti parole: ''da parte di professore d'università'';
c) all'articolo 2, comma 3, è abrogata la lettera c).».
7.0.2
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di nomina del Comitato direttivo dei dodici della Scuola superiore della magistratura)
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 gennaio 2006 n. 26, è sostituito dal seguente:
''Art. 6. - (Nomina) 1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati, anche in quiescenza, quattro scelti dal Consiglio Universitario Nazionale fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.
2. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.
3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.''».
ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 8.
Approvato
(Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, comma 1, la parola: « triennio », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « quadriennio »;
b) all'articolo 7-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi »;
c) all'articolo 18, secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: « La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente: »;
d) all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:
« La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati »;
e) all'articolo 194:
1) dopo le parole: « altre funzioni » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni »;
f) l'articolo 195 è abrogato.
EMENDAMENTI
8.1
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «La ricorrenza in concreto della incompatibilità di sede è verificata» inserire le seguenti: «anche in relazione alla professione di dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente,».
Conseguentemente,
al primo comma del medesimo articolo, aggiungere infine le seguenti parole: «, dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente»;
al secondo comma, lettera a), sostituire le parole: «della professione forense» con le seguenti: «delle professioni di cui al comma precedente», e nella medesima lettera a), dopo le parole: «una porzione minore della professione» sopprimere la seguente: «forense».
8.2
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere il primo periodo.
8.3
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) all'articolo 192, sesto comma, le parole: ''salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura'' sono soppresse.».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8
8.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
''1-quinquies-bis). I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche in mancanza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale ovvero qualora non ricorrano le situazioni di cui al comma 1-bis, purché sia fornita la prova certa dell'assenza di collegamenti attuali del condannato o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi.'';
b) al comma 2, sostituire le parole: ''per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto'' con ''dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo'';
c) al comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo;
d) sopprimere il comma 3;
e) al comma 3-bis:
1) sostituire la parola: ''distrettuale'' con ''della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza'';
2) sopprimere le parole: ''competente in relazione al luogo detenzione o internamento''».
ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 9.
Approvato
(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità)
1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, quale già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie ».
EMENDAMENTO
9.1
Ritirato
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono soppresse le parole da: ''o quando'', fino a: ''piena indipendenza e imparzialità''».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9
9.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: ''con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa,'' sono sostituite dalle seguenti: ''con esclusione dei periodi di aspettativa o di congedo straordinario per causa diversa da infermità o dalla fruizione di permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei periodi''».
ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 10.
Approvato
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive)
1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;
b) all'articolo 26-bis, comma 1:
1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;
2) dopo le parole: « mirati allo studio » sono inserite le seguenti: « della materia ordinamentale, »;
3) dopo le parole: « competenze riguardanti » sono inserite le seguenti: « la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici »;
c) all'articolo 26-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite »;
d) all'articolo 26-bis, comma 2:
1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;
2) le parole: « alle capacità organizzative » sono sostituite dalle seguenti: « alle materie oggetto del corso »;
e) all'articolo 26-bis, comma 3, dopo la parola: « valutazione » sono inserite le seguenti: « , le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis »;
f) all'articolo 26-bis, comma 4, le parole: « Gli elementi di valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « I dati di cui al comma 3 »;
g) all'articolo 26-bis, comma 5:
1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;
2) dopo la parola: « formazione » sono aggiunte le seguenti: « in data non risalente a più di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda »;
h) all'articolo 26-bis, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva ».
EMENDAMENTI
10.1
Ritirato
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Al concorso per esami sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni''»;
b) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato esclusivamente all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e dopo aver esercitato la funzione giudicante almeno fino alla prima valutazione di professionalità''.».
Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
10.2
Ritirato
Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis.», sostituire le parole: «tre settimane, anche non consecutive» con le seguenti: «tre mesi, anche non consecutivi».
10.3
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis.», sostituire la parola: «tre» con la seguente: «otto».
10.4
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi sono tenuti da dirigenti degli uffici giudiziari, con una formazione e competenze propriamente manageriali, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi degli uffici.».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10
10.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)
1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2, la parola: ''assicura'' è sostituita dalla seguente: ''coordina'' e, dopo le parole: ''azione penale'', sono inserite le seguenti: ''vigila sull''';
3) il comma 4 è abrogato;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni'';
5) al comma 6, lettera a), dopo le parole: ''dell'ufficio'' sono inserite le seguenti: ''e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio'';
6) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;'';
7) al comma 6, lettera c), la parola: ''assegnazione'' è sostituita dalla seguente: ''attribuzione'';
b) l'articolo 2 è abrogato;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: ''dal magistrato'' fino a: ''comma 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''o da un magistrato dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione'';
2) al comma 2, le parole: ''dell'articolo 1, comma 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''del comma 1'';
d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;
e) all'articolo 6, comma 1, le parole: ''poteri di direzione, controllo e organizzazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''poteri di coordinamento e organizzazione''».
ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 11.
Approvato
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)
1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: « fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m) »;
2) alla lettera n), dopo le parole: « delle norme regolamentari » sono inserite le seguenti: « , delle direttive »;
3) dopo la lettera q) è inserita la seguente:
« q-bis) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato; »;
4) alla lettera v), le parole: « la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 2-bis e 3 »;
5) dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:
« ee-bis) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;
ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; »;
6) alla lettera gg), le parole: « fuori dei casi consentiti » sono sostituite dalle seguenti: « in assenza dei presupposti previsti » e dopo le parole: « grave ed inescusabile » sono aggiunte le seguenti: « ; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti »;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera e), dopo la parola: « indirettamente, » sono inserite le seguenti: « per sé o per altri, »;
c) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
« l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera l-bis) »;
d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:
« Art. 3-ter. - (Estinzione dell'illecito) - 1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.
2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere applicato una sola volta »;
e) all'articolo 12:
1) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
« g-bis) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis); »;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »;
3) al comma 4, dopo le parole: « particolare gravità » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nei casi in cui ai fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera gg), sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale »;
f) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:
« Art. 25-bis. - (Condizioni per la riabilitazione) - 1. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
2. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità, la riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui ai medesimi commi 1 e 2, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante ».
EMENDAMENTI
11.1
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
«1-bis) alla lettera q), le parole: ''il triplo dei'' sono sostituite dalle seguenti: ''una volta e mezza i''.».
11.200
Lomuti, Maiorino, Piarulli, Gaudiano, D'Angelo
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).
11.2
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «, delle direttive» con le seguenti: «, delle direttive del capo dell'Ufficio».
11.3
Ritirato
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:
«5-bis) alla lettera gg) dopo le parole: ''grave ed inescusabile'' sono aggiunte le seguenti: ''; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale''».
11.4
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Costituisce, in ogni caso, illecito disciplinare ogni altro comportamento in concreto lesivo del prestigio della magistratura.''».
11.5
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)
1. A seguito delle violazioni di cui all'articolo 2, lettere a), g) e q) della presente legge, il magistrato responsabile sarà passibile, in ordine di gravità dell'illecito, di:
a) Trasferimento di natura peggiorativa, seguendo le tabelle delle Circoscrizioni Giudiziarie;
b) Perdita di anzianità di servizio da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni per illecito."».
11.6
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis. Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
''Art. 2-bis.
(Performance)
1. Costituiscono oggetto di valutazione negativa sulla performance e sulla professionalità per il conferimento di uffici direttivi i seguenti comportamenti:
a) omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;
b) omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
d) la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.''».
11.7
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) all'articolo 14:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.'';
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3-bis. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare.''».
11.8
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
«e-bis) all'articolo 14:
1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura'';
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede'';
3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3-bis. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare'';
e-ter) all'articolo 16:
1) il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
''5-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.
5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-bis con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.'';
e-quater) all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:
''2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-bis, formula l'incolpazione chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.''».
11.9
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
«e-bis) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura.'';
e-ter) all'articolo 16:
1) il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
''5-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.
5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-bis con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.'';
e-quater) all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:
''2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-bis, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.''».
11.10
Respinto
Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».
11.11
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Id. em. 11.10
Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».
11.12
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 25-bis.», al comma 3, dopo le parole: «la settima valutazione di professionalità» inserire le seguenti: «e per coloro i quali nel momento in cui l'illecito è stato commesso abbiano rivestito incarichi direttivi o semidirettivi,».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11
11.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modificazioni in materia di responsabilità civile dei magistrati)
1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2,
1) alla rubrica, la parola: ''grave'' è soppressa;
2) al comma 1, la parola: ''grave'' è soppressa;
3) i commi 2, 3 e 3-bis sono abrogati;
b) all'articolo 9, comma 3, la parola: ''grave'' è soppressa.».
11.0.2
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)
1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: ''contro lo Stato'' sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 2, le parole: ''contro lo Stato'' sono soppresse;
c) all'articolo 6, comma 1, le parole: ''non può essere chiamato in causa ma'' sono soppresse;
d) all'articolo 16, comma 4, le parole: ''in sede di rivalsa,'' sono soppresse;
e) all'articolo 16, comma 5, le parole: ''di rivalsa ai sensi dell'articolo 8'' sono soppresse».
11.0.100 (già 9.0.3)
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Id. em. 11.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)
1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: ''contro lo Stato'' sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 2, le parole: ''contro lo Stato'' sono soppresse;
c) all'articolo 6, comma 1, le parole: ''non può essere chiamato in causa ma'' sono soppresse;
d) all'articolo 16, comma 4, le parole: ''in sede di rivalsa,'' sono soppresse;
e) all'articolo 16, comma 5, le parole: ''di rivalsa ai sensi dell'articolo 8'' sono soppresse.».
11.0.3
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)
1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: ''contro lo Stato'' sono soppresse;
b) all'articolo 4, i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) l'articolo 6 è abrogato;
d) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;
e) l'articolo 8 è abrogato;
f) l'articolo 16 è abrogato».
11.0.4
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)
1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica dell'articolo 7 con il seguente: ''Art. 7. Giudizio amministrativo-contabile'';
b) sostituire l'articolo 7, comma 1, con i seguenti commi:
''1. Il Tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, trasmette la sentenza, quando sia definitiva e irrevocabile, al Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti per l'esercizio delle sue attribuzioni.
1-bis. A tal fine, il Presidente del Tribunale di cui al comma precedente, trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei Conti che, con decreto da notificarsi al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio
1-ter. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.
1-quater. Quando la Corte riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.
1-quinquies. Le decisioni della Corte sono trasmesse a cura del Procuratore regionale della Corte dei Conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.
1-sexies. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte sono applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.'';
c) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono soppressi.».
11.0.5
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 366 del Codice Civile)
1. L'articolo 366 del Codice Civile è sostituito dal seguente:
''Art. 366
1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
2. Il Tribunale deve decidere su tutte le domande proposte dalle parti; il Tribunale, sentite le parti costituite, può disporre misure diverse da quelle richieste dalle parti stesse. I provvedimenti emessi se incidenti sulle potestà genitoriali o sulla libertà di movimento del genitore o del figlio, sono sempre ricorribili per Cassazione, anche se emessi in sede cautelare o esecutiva. Se richiesto da una delle parti, debbono essere sentite a testimone le autorità che hanno redatto rapporti riguardanti il minore o la situazione genitoriale, ammettendo, se richiesto dalle parti, prova contraria sulle circostanze dedotte. Gli accertamenti tecnici, se richiesto delle parti, debbono essere svolti con le modalità previste dall'articolo 191 del Codice di procedura Civile, In ogni caso, negli accertamenti richiesti dal Tribunale alle autorità pubbliche, deve essere sempre garantita la partecipazione di un consulente nominato dalle parti. Terminata l'istruttoria, che può essere delegata ad un giudice istruttore, il Tribunale invita le parti al deposito di memorie difensive in vista della decisione, ovvero fissa udienza di discussione. Le controversie relative al diritto di eseguire il titolo esecutivo, ovvero al modo di eseguire lo stesso, sono decise, dal Tribunale che ha emesso il provvedimento, secondo il disposto degli articoli 615 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
3. Nei casi di urgente necessità, le parti o il PM possono chiedere al Tribunale l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. In tal caso il Tribunale delega un Giudice cui è affidata la trattazione del procedimento. Si applica l'articolo 669-sexies del Codice di procedura Civile. I termini per l'integrazione del contraddittorio sono stabiliti dal Giudice. La cancelleria provvede alla notifica del decreto di fissazione udienza. Il provvedimento di accoglimento o rigetto fissa l'udienza collegiale per la trattazione a cognizione piena del ricorso. Avverso il provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto, si applica il reclamo previsto dall'articolo 669-terdecies del Codice di procedura Civile.
4. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.''».
11.0.6
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti per far fronte alle esigenze della ricostruzione e dell'emergenza pandemica)
1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: ''a decorrere dal 14 settembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 14 settembre 2024''.
2. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 12.
Approvato
(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)
1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: « per i quali, » sono inserite le seguenti: « in ragione dello stanziamento deliberato »;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura »;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: « con cadenza di norma annuale » sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: « Il concorso è bandito » sono sostituite dalle seguenti: « Il concorso, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno » e dopo le parole: « numero dei posti » sono aggiunte le seguenti: « tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis »;
c) all'articolo 13:
1) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non può in alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. » e nell'ultimo periodo le parole: « secondo e terzo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto e sesto »;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché per il conferimento delle funzioni requirenti di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo. Per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione »;
d) all'articolo 35, comma 1, al primo periodo, le parole: « da 10 a 13 » sono sostituite dalle seguenti: « da 10 a 15 » e, al secondo periodo, la parola: « 14 » è sostituita dalla seguente: « 16 » e la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due ».
2. I magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera c), hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni nonché richiedere il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dal presente articolo, a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.
EMENDAMENTI
12.1
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 11, comma 2, le parole: ''riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti'' sono soppresse».
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: ''il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti'' sono soppresse;
2) al comma 3, le parole da: ''all'interno dello stesso distretto'' fino alla fine del comma sono soppresse;
3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati».
- sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: ''salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura'' sono soppresse.
2-bis. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.
2-ter. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: ''nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa'' sono soppresse.
2-quater. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso».
12.3
Ritirato
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) al comma 3, secondo periodo, le parole: ''per non più di quattro volte'' sono sostituite dalle seguenti: ''per non più di due volte''».
Conseguentemente:
sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano ai magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».
12.4
Ritirato
Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «per una sola volta,» fino alle seguenti: «in occasione di successivi trasferimenti» con le seguenti: «, sempre, il passaggio dalle funzioni giudicanti penali alle funzioni giudicanti civili e viceversa.».
12.5
Ritirato
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano ai magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12
12.0.1
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche in materia di carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)
1. All'articolo 192, comma 6, del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: '', salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura'' sono soppresse.
2. All'articolo 18, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, il comma 3 è soppresso.
3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 le parole: ''nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa'' sono soppresse.
4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, le parole: ''riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti'' sono soppresse;
b) all'articolo 13, alla rubrica, le parole: ''e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa'' sono soppresse;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: ''il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,'' sono soppresse;
d) all'articolo 13 i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, le parole: ''Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.'' sono soppresse.».
Conseguentemente:
all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, sopprimere la lettera b);
- sopprimere il comma 2.
12.0.100 (già 9.0.2)
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche in materia di carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)
1. All'articolo 192, comma 6, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: '', salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura'' sono soppresse.
2. All'articolo 18, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, il comma 3 è soppresso.
3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 le parole: ''nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa'' sono soppresse.
4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, le parole: ''riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti'' sono soppresse;
b) all'articolo 13, alla rubrica, le parole: ''e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa'' sono soppresse;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: ''il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,'' sono soppresse;
d) all'articolo 13 i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, le parole: ''Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.'' sono soppresse.».
ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 13.
Approvato
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
« 6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai princìpi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:
a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b);
b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;
c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;
d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;
e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;
f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;
g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentire la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio ».
EMENDAMENTI
13.1
Respinto
Al comma 1, capoverso «6.», lettera a), sostituire le parole: «tenendo conto dei» con le seguenti: «osservando pedissequamente i».
13.2
Ritirato
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) al capoverso «6.», lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge»;
2) al capoverso «7.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati» e le parole: «e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».
13.3
Ritirato
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) al capoverso «6.», lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge»;
2) al capoverso «7.», sopprimere le seguenti parole: «e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».
13.4
Respinto
Al comma 1, capoverso «6.», dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) effettivi e stringenti meccanismi di valutazione delle professionalità, idonei a individuare anche le specifiche attitudini dei magistrati;».
13.5
Respinto
Al comma 1, sostituire il capoverso «7.» con il seguente:
«7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è sottoposto a valutazione periodica da parte del Consiglio giudiziario, integrato dai rappresentati del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura.».
ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 14.
Approvato
(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: « tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, » sono sostituite dalle seguenti: « con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché »;
b) al comma 2, dopo le parole: « degli obiettivi fissati per l'anno precedente » sono inserite le seguenti: « anche in considerazione del programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, »;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
« 5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.
5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.
5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:
a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;
b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.
5-quinquies. La segnalazione dei ritardi di cui al comma 5-quater può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti ».
2. In sede di prima applicazione della presente legge, per il settore penale, il programma di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.
EMENDAMENTI
14.2
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso «5-ter», sopprimere le parole: «e comunque a fronte di andamenti anomali».
14.3
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso al capoverso «5-quater», lettera b), sopprimere la parola: «rilevante».
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE
ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 15.
Approvato
(Eleggibilità dei magistrati)
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico; in tal caso si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.
5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.
EMENDAMENTI
«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE
Art. 15.
(Eleggibilità dei magistrati)
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome, se prestano servizio o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nelle regioni nella quali è compresa la circoscrizione elettorale.
2. I magistrati di cui al comma 1 non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco odi consigliere comunale se prestano servizio o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.
5. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche ai magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale o collocati fuori del ruolo organico; in tali casi si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale o prima del collocamento fuori ruolo.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma I, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.
7. I magistrati non possono assumere le cariche indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.
Art. 16.
(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di Sottosegretario regionale e di Assessore regionale o comunale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, Sindaco o Assessore comunale, se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.
Art. 17.
(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati a cariche elettive o cessati da cariche elettive)
1 I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono stati candidati alla carica elettiva o che abbiano ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, di assessore comunale o di consigliere comunale, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18.
(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge».
15.2
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «non sono eleggibili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico ed ivi inclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili a cariche politiche o istituzionali di alcuna sorta, nazionali o sovranazionali se in rappresentanza dell'Italia, se non a dieci anni dall'assoluta cessazione della propria attività giudiziaria».
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 sarà preclusa in caso di comprovata presenza di anche solo un illecito disciplinare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.»;
sopprimere i commi 3, 4 e 5.
15.3
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».
Conseguentemente,
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni»;
al comma 2 sostituire, le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».
15.4
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Precluso
Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «cinque».
15.5
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Respinto
Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «e dove prestano servizio da fuori ruolo al momento dell'elezione.».
15.6
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Respinto
Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «da almeno 4 mesi.».
15.7
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».
ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 16.
Approvato
(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.
EMENDAMENTI
16.1
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. - (Divieto di incarichi elettivi o di governo per i membri della magistratura) - 1. I magistrati non possono ricoprire cariche elettive politiche o incarichi di governo. I magistrati eletti a tutti i livelli devono rassegnare le dimissioni dalla magistratura entro 10 giorni.
2. Sono esclusi dal divieto gli incarichi di consulenza non retribuita a favore delle commissioni parlamentari».
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 17, 18, 19 e 20.
:
16.2
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «non sono collocati in aspettativa senza assegni» con le seguenti parole: «non sono cessati dalle funzioni o non sono collocati in aspettativa senza assegni da almeno due anni».
16.4
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli incarichi di Governo nazionale vengono assegnati mediante procedura di interpello finalizzata a raccogliere la disponibilità di tutti i magistrati interessati.».
ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 17.
Approvato
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)
1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.
Art. 18.
Approvato
(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti)
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.
2. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie.
3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi.
4. I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
EMENDAMENTI
18.1
Respinto
Sostituire gli articoli 18 e 19 con il seguente:
«Art. 18. - (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e dei magistrati candidati e non eletti) - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica ai magistrati candidati e non eletti a decorrere dalla proclamazione del risultato elettorale.».
18.2
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.».
Conseguentemente,
- sopprimere il comma 2;
- sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle competizioni elettorali indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»;
- sopprimere il comma 4;
- alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «in ruolo».
18.3
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole da: «sono destinati» fino alla fine del comma, con le seguenti:
«a) non possono essere riassegnati alle funzioni che esercitavano all'atto di accettazione della candidatura;
b) non possono essere assegnati ad un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte della circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.».
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. I limiti e i divieti di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 2, lettera b), hanno una durata pari al restante periodo di esercizio della funzione giurisdizionale prima del collocamento in quiescenza. Il divieto di cui al comma 2, lettera a), ha una durata di 10 anni. I limiti e i divieti di cui al comma 3 hanno una durata di 3 anni.».
ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 19.
Approvato
(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi)
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
EMENDAMENTI
19.1
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 19. - (Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale nonché di Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di presidente o di componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare) - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche ovvero i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico possono optare per essere:
a) ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della procura generale presso la Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti, con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi e, in ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio;
b) inquadrati nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni;
c) inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.
2. Il comma 1 non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti.».
19.2
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
Respinto
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Per un periodo di tre anni dalla data di cessazione del mandato di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco e di consigliere comunale, di componente elettivo del Consiglio superiore della magistratura, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati in ruolo secondo le modalità di cui al comma 1-bis. Per il predetto triennio, e per un ulteriore periodo di tre anni, i magistrati, di cui al primo periodo, non possono assumere incarichi direttivi e semi direttivi.
1-bis. I magistrati di cui al comma 1 sono destinati, dai rispettivi organi di autogoverno, allo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione ovvero caratterizzate da basso tasso di giurisdizionalità. In alternativa, i magistrati amministrativi e contabili, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, possono essere ricollocati in ruolo ma con funzioni meramente consultive. A titolo esemplificativo l'applicazione del primo periodo, nei confronti dei magistrati ordinari, può comportare l'attribuzione di funzioni, nell'ambito del contenzioso civile, in ordine ai procedimenti in materia di:
a) mantenimento dei figli di cui all'articolo 316-bis del codice civile;
b) determinazione dell'assegno provvisorio per alimenti di cui all'articolo 446 del codice civile;
c) sequestro conservativo di cui all'articolo 671 del codice di procedura civile;
d) sequestro giudiziario di cui all'articolo 670 del codice di procedura civile;
e) sequestro liberatorio di cui all'articolo 687 del codice di procedura civile;
f) provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 e seguenti del codice di procedura civile.».
19.3
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «mandato» inserire le seguenti: «o di un periodo di collocamento fuori ruolo superiore a 3 anni».
19.4
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «al termine del mandato,» inserire le seguenti: «nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche e i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti».
19.5
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «con esclusione degli incarichi di diretta collaborazione, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni».
19.6
Ritirato
Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole da: «, ovvero sono ricollocati in ruolo» fino alla fine del periodo.
19.7
Ritirato
Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorso un periodo di due anni in posizione di studio e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».
19.8
Ritirato
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti».
ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 20.
Approvato
(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
EMENDAMENTI
20.1
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
Respinto
Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
«1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, collocati fuori ruolo per l'assunzione di:
a) incarico di capo, vice capo dell'ufficio di gabinetto e direttore dell'ufficio di gabinetto di Ministro o Sottosegretario di Stato;
b) incarico di capo della segreteria di un Ministro o Sottosegretario di Stato;
c) incarico di capo dell'ufficio legislativo o vice capo dell'ufficio legislativo dei Ministeri;
d) incarico di capo e vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
e) incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
f) incarico di capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri;
g) uno degli incarichi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), quando svolto presso i consigli e le giunte regionali;
h) carica di componente del Governo ad eccezione del Presidente del consiglio dei ministri;
i) carica di assessore non eletto nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano;
j) carica di assessore comunale non eletto.
2. Per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di cessazione dall'incarico di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) o dal termine del mandato di cui alle lettere h), i) e j) del comma 1, i magistrati di cui al comma 1, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati in ruolo secondo le modalità di cui al comma 3 Per il predetto triennio e per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati, di cui al primo periodo, non possono assumere incarichi direttivi e semi direttivi.
3. I magistrati di cui al comma 1 sono destinati, dai rispettivi organi di autogoverno, allo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione ovvero caratterizzate da basso tasso di giurisdizionalità. In alternativa, i magistrati amministrativi e contabili, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, possono essere ricollocati in ruolo ma con funzioni meramente consultive. A titolo esemplificativo l'applicazione del primo periodo, nei confronti dei magistrati ordinari, può comportare l'attribuzione di funzioni, nell'ambito del contenzioso civile, in ordine ai procedimenti in materia di:
a) mantenimento dei figli di cui all'articolo 316-bis del codice civile;
b) determinazione dell'assegno provvisorio per alimenti di cui all'articolo 446 del codice civile;
c) sequestro conservativo di cui all'articolo 671 del codice di procedura civile;
d) sequestro giudiziario di cui all'articolo 670 del codice di procedura civile;
e) sequestro liberatorio di cui all'articolo 687 del codice di procedura civile;
f) provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 e seguenti del codice di procedura civile.».
20.2
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: «per l'assunzione di incarichi» inserire le seguenti: «di componente delle Autorità amministrative indipendenti, comunque denominate, nonché di Segretario generale, Direttore generale o Capo di Gabinetto presso le medesime Autorità amministrative indipendenti,»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti» con le seguenti: «, anche giurisdizionali, in materie diverse da quelle riconducibili agli ambiti di competenza dell'ultimo incarico svolto.».
20.3
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «vice capo dell'ufficio di gabinetto» inserire le seguenti: «capo dell'ufficio legislativo».
20.5
Ritirato
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «un anno decorrente» con le seguenti: «tre anni decorrenti»;
b) sostituire le parole da: «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero» fino a: «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» con le seguenti: «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».
20.6
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «un anno decorrente» con le seguenti: «tre anni decorrenti».
20.7
Ritirato
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «un anno decorrente» con le seguenti: «due anni decorrenti»;
b) sostituire le parole da: «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero» fino a: «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» con le seguenti: «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».
20.9
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole da: «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero» fino a: «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» con le seguenti: «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».
20.11
Ritirato
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, decorso un periodo di due anni in posizione di studio fuori ruolo e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».
20.12
Respinto
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».
20.13
Ritirato
Al comma 2, dopo le parole: «assessore comunale» inserire le seguenti: «in comune con meno di 15.000 abitanti».
20.200
Ritirato
Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di due anni dalla data dell'assunzione.»
20.201
Ritirato
Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di due anni dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni dovute alla assunzione di un altro incarico non giurisdizionale in posizione di fuori ruolo o aspettativa.»
20.202
Ritirato
Al comma 3, sopprimere le parole: «, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione».
20.203
Ritirato
Al comma 3, sostituire le parole: «volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione» con le parole: «dovute alla assunzione di un altro incarico non giurisdizionale in posizione di fuori ruolo o aspettativa».
20.16
Ritirato
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli incarichi ivi previsti decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20
20.0.1
Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di candidabilità e possibilità di ricoprire cariche elettive e di Governo)
1. Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è abrogato.».
Capo IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 21.
Approvato
(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)
1. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: « sedici » è sostituita dalla seguente: « venti » e la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci »;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
« All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza ».
EMENDAMENTI
«Capo IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Art. 21.
(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)
1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».
Art. 22.
(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)
1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Delle Commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare sorteggiati a norma dell'articolo 4, comma 3.
Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e di sostituito procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti supplenti della sezione disciplinare sorteggiati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge.
I componenti delle singole Commissioni sono individuati annualmente mediante sorteggio».
Art. 23.
(Modifica della composizione della sezione disciplinare)
1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Composizione della sezione disciplinare) - 1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita a una sezione disciplinare, composta da sei componenti effettivi e cinque supplenti.
2. La sezione delibera mediante due collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che presiede il collegio, e due eletti dai magistrati.
3. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto della sezione; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono individuati dal Consiglio superiore tra i propri membri tramite sorteggio.
4. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore; un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
5. I componenti supplenti sono: un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
6. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi, ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore, diventano componenti supplenti.
7. Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
8. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione o da un suo delegato in servizio presso il medesimo ufficio».
Art. 24.
(Modifiche alla disciplina della validità delle deliberazioni del Consiglio)
1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»;
b) al secondo comma, le parole: «maggioranza di voti» sono sostituite dalle seguenti: «maggioranza dei presenti».
Art. 25.
(Modifiche alla composizione della segreteria)
1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale» sono soppresse;
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo concorso aperto a tutti i magistrati indetto dal medesimo Consiglio»;
2) il quarto periodo è soppresso;
c) il comma 3 è abrogato;
d) al comma 7, le parole: «e dei dirigenti di segreteria» sono sostituite dalle seguenti: «e dei magistrati che ne fanno parte»;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura».
Art. 26.
(Modifiche in materia di personale dell'ufficio studi e documentazione)
1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
Art. 27.
(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)
1. All'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «quadriennio».
Art. 28.
(Modifiche alla Composizione della commissione per il conferimento degli incarichi direttivi)
1. All'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: «eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento».
Art. 29.
(Modifiche alle Disposizioni relative alle attribuzioni del Ministro della giustizia)
1. All'articolo 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministro della giustizia, fermo quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e dall'articolo 11 della presente legge».
Art. 30.
(Modifica alle disposizioni in materia di destinazione di magistrati al Ministero)
1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni vigenti in materia».
Art. 31.
(Modifiche in materia di attribuzioni speciali del Consiglio superiore della magistratura)
1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dai magistrati; in caso di mancata convalida, procede alla sostituzione del componente per scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 26, comma 3, lettere a) e c);
2) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dal Parlamento; in caso di mancata convalida, ne da comunicazione ai Presidenti delle due Camere;».
Art. 32.
(Modifiche in materia di convocazione dei corpi elettorali)
1. L'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.
Art. 33.
(Modifiche in materia di eleggibilità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento)
1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere dei dieci componenti del Consiglio superiore»;
b) al secondo comma, le parole: «preveduta nel comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal primo comma»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti».
Art. 34.
(Modifiche in materia di elezione dei componenti del Consiglio eletti dai magistrati)
1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati) - 1. I venti magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura sono eletti con un sistema a due livelli che si esplica in due fasi successive.
2. Nella prima fase, in ciascun ufficio giudiziario i magistrati aventi i requisiti di cui all'articolo 24, con voto personale e segreto, eleggono al proprio interno uno o più delegati alle assemblee della seconda fase. Il numero dei delegati da eleggere è individuato sulla base dell'organico dell'ufficio nel seguente modo: il numero di magistrati elettori è diviso per dieci e tale quoziente, con arrotondamento all'intero più prossimo, rappresenta il numero di delegati da eleggere. I candidati possono esporre ai magistrati elettori le motivazioni e le linee di azione della propria candidatura in assemblee all'uopo convocate nella medesima giornata di votazione.
3. Nella seconda fase, i delegati si riuniscono in diciotto assemblee per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore, che eleggono al proprio interno un componente del Consiglio superiore ciascuna. L'ambito territoriale cui si riferiscono tali assemblee è indicato dal Ministro della giustizia almeno tre mesi prima della scadenza del precedente Consiglio, tenendo conto della continuità territoriale con riferimento a uno o più distretti di corte d'appello limitrofi e di una numerosità media di cinquanta delegati eletti nella prima fase.
4. Un'ulteriore assemblea elegge due componenti del Consiglio superiore e riunisce, anche in deroga al limite di numerosità del comma 3, i delegati eletti negli uffici giudiziari la cui territorialità è nazionale, ossia i delegati eletti dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della procura generale presso la stessa Corte, dell'ufficio del massimario e del ruolo, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».
Art. 35.
(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)
1. All'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità»;
b) alla lettera d), dopo la parola: «servizio» sono inserite le seguenti: «per un periodo superiore a sei mesi»;
c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura».
Art. 36.
(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)
1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 25. - (Calendario delle elezioni, uffici elettorali e candidature) - 1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura indice le elezioni tre mesi prima della scadenza del Consiglio uscente; fissa la data unica di svolgimento delle assemblee dei delegati per l'elezione dei nuovi componenti al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Consiglio uscente.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari. L'ufficio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età.
3. L'ufficio centrale elettorale redige il calendario delle votazioni indicando una o più date comprese tra il decimo e il quattordicesimo giorno precedente la data di votazione di cui al comma 1. La scelta dell'ora e del luogo delle votazioni di primo e secondo livello è demandata alla funzione apicale di ciascun ufficio.
4. L'ufficio elettorale centrale costituisce per ciascuna assemblea di votazione, di primo e di secondo livello, uno o più seggi. I seggi sono composti da tre magistrati che prestano servizio nell'ufficio dove si svolge l'elezione e che non abbiano subito sanzioni disciplinari. Il seggio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età. Con gli stessi criteri, per ciascun seggio sono nominati altresì tre magistrati supplenti.
5. Le candidature a delegato di primo livello devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale entro venti giorni precedenti la data di votazione. Alle candidature, presentate in forma scritta o per via telematica certificata, devono essere allegate una dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni e un numero di sottoscrizioni di magistrati in servizio presso l'ufficio cui si riferisce la candidatura non inferiore a tre e non superiore a dieci. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura. Dalla predetta dichiarazione di accettazione deve risultare, sotto la responsabilità del candidato, che non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.
6. Scaduto il termine di cui al comma 5, nei sette giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta il numero delle candidature presentate, verifica che ciascun candidato possieda i requisiti indicati all'articolo 24 e trasmette il risultato delle verifiche alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura e ai candidati interessati. L'elenco dei candidati alla funzione di delegato di primo livello è pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici con congruo anticipo rispetto alla data delle votazioni e pubblicato a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
7. Le candidature a componente del Consiglio superiore devono essere presentate all'assemblea di secondo livello nel giorno della votazione, entro tre ore dall'inizio dell'assemblea stessa. Ciascuna candidatura, presentata in forma scritta, deve essere sottoscritta da un numero di delegati all'assemblea cui ci si riferisce non inferiore a quattro e non superiore a otto. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura».
Art. 37.
(Modifiche in materia di votazioni e scrutinio)
1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 26. - (Votazioni e scrutinio) - 1. Alle operazioni di voto per ciascuna elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio superiore è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a dieci ore. I seggi elettorali presiedono alle operazioni di voto redigendone apposito verbale.
2. Le operazioni di voto nelle due fasi avvengono con le seguenti modalità:
a) ogni elettore riceve una sola scheda vidimata da un componente del seggio;
b) ogni elettore esprime il proprio voto scrivendo sulla scheda il nome e il cognome, o solo il cognome, di un solo candidato;
c) sono bianche le schede prive di voto valido;
d) sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile;
e) è nullo il voto espresso per magistrati non inseriti nell'elenco dei candidati cui si riferisce la votazione.
3. Al termine delle votazioni, il seggio elettorale procede allo scrutinio e in particolare:
a) inserisce, per ciascuna fase, i candidati in una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti riportati;
b) per la prima fase, individua i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero previsto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, e trasmette l'elenco dei delegati eletti all'ufficio centrale elettorale;
c) per la seconda fase, verifica che i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti in ciascuna assemblea abbiano raggiunto la maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei votanti; nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza qualificata indicata, si procede, nella medesima giornata, a un'ulteriore votazione a cui accedono i primi tre delegati nel rispetto della graduatoria di cui alla lettera a). In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano; il seggio trasmette infine l'esito dello scrutinio all'ufficio centrale elettorale.
4. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio nell'assemblea di cui è parte».
Art. 38.
(Modifiche in materia di assegnazione dei seggi)
1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - (Assegnazione dei seggi) - 1. L'ufficio centrale elettorale dichiara eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto comunicato dai seggi elettorali».
Art. 39.
(Modifiche in materia di contestazioni delle operazioni di voto)
1. All'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto»;
b) al comma 2, le parole: «La commissione centrale elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio centrale elettorale».
Art. 40.
(Modifiche in materia di reclami sulle elezioni)
1. All'articolo 29 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «al Consiglio superiore» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte suprema di cassazione»;
b) al secondo comma, le parole: «Il Consiglio superiore» sono sostituite dalle seguenti: «La Corte suprema di cassazione».
Art. 41.
(Modifiche in materia di incompatibilità)
1. All'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono ricoprire le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti»;
b) al quarto comma le parole: «addetti al Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio presso il Ministero della giustizia o che lo siano stati nel biennio precedente l'elezione del nuovo Consiglio superiore».
Art. 42.
(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti
eletti dai magistrati)
1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati) - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal candidato non eletto che lo segue nella graduatoria risultante dalle operazioni di cui all'articolo 26, comma 3, lettere a) e c), altrimenti, entro un mese, è nuovamente convocata l'assemblea di circoscrizione, con i medesimi delegati, che provvede a una nuova elezione, secondo le modalità previste dall'articolo 26».
Art. 43.
(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio)
1. All'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai princìpi relativi al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
2. Il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura è adeguato alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 44.
(Disposizioni di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195)
1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «Ministero di grazia e giustizia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della giustizia»;
b) le parole: «Ministro per la grazia e giustizia» e «Ministro di grazia e giustizia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
c) all'articolo 9, secondo comma, le parole: «Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;
d) all'articolo 17, primo comma, le parole: «Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze».
Art. 45.
(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale, disposizioni transitorie e finanziarie)
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui alla presente legge.
2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano svolgersi, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il termine di cui al predetto articolo 25, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo IV non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
21.2
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «venti» con la seguente: «dodici» e la parola: «dieci» con la seguente: «quattro».
ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 22.
Approvato
(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)
1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
« Art. 3. - (Commissioni) - 1. Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511 ».
EMENDAMENTI
22.1
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La composizione delle Commissioni e la nomina degli incarichi di presidenza e vicepresidenza devono rispettare la proporzione dei componenti eletti tra i magistrati e quelli eletti dal Parlamento ed assicurare, per i componenti eletti tra i magistrati, il pluralismo conseguente ai risultati elettorali».
22.2
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I Presidenti delle commissioni curano, almeno semestralmente, l'interlocuzione con le commissioni Giustizia di Camera e Senato.».
ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 23.
Approvato
(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)
1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque »;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) »;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
« I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio »;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità, di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio ».
EMENDAMENTI
23.1
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: «un componente eletto dal Parlamento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede il Collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito o che sono destinati all'ufficio del massimario o del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso, sostituire le parole da: «un componente eletto dal Parlamento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti.».
23.2
Respinto
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano» con le seguenti: «due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita».
ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 24.
Approvato
(Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)
1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette ».
EMENDAMENTO
24.1
Respinto
Al comma 1 sostituire la parola: «quattordici» con la seguente: «otto» e la parola: «sette» con la seguente: «tre».
ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 25.
Approvato
(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)
1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
« Art. 7. - (Composizione della segreteria) - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
2. Il segretario generale è designato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati; l'incarico è conferito con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina, il segretario generale e il vicesegretario generale sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria e la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.
3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.
4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero non superiore a diciotto componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti della segreteria è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito a ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni.
5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».
EMENDAMENTO
25.1
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «previo concorso per titoli» con le seguenti: «previo esperimento di una prova articolata in un elaborato scritto ed un colloquio».
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei titoli e colloquio» con le seguenti: «consistente in un elaborato scritto ed un colloquio».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 25
25.0.1
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Abolizione dell'immunità per i consiglieri del CSM)
1. L'articolo 32-bis della legge 24 marzo 1958 n. 195 è abrogato.».
ARTICOLO 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 26.
Approvato
(Modifica al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura)
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:
« Art. 3. - (Contratti di collaborazione continuativa) - 1. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente e per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.
2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
3. Qualora i collaboratori di cui ai commi 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 del presente articolo hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
6. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
8. I tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonché i relativi compensi devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.
9. Agli adempimenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il segretario generale ».
EMENDAMENTI
26.1
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.
26.2
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «trentadue unità» con le seguenti: «ventisei unità».
Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole: «dodici» con le seguenti: «tre».
ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 27.
Approvato
(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)
1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ai professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e agli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».
EMENDAMENTI
27.1
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «dei titoli e colloquio» con le seguenti: «consistente in un elaborato scritto ed un colloquio».
27.2
Ritirato
Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «magistrati ordinari», inserire le seguenti: «, amministrativi e contabili».
27.3
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, capoverso «3-bis», settimo periodo, dopo le parole: «Agli avvocati» aggiungere la seguente: «assegnati».
27.4
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Dopo l'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, aggiungere il seguente articolo:
''Art. 7-ter.
1. La nomina dei magistrati addetti alla segreteria generale del Consiglio superiore della Magistratura (CSM) e all'Ufficio studi di cui agli articoli 7 e 7-bis, avviene per sorteggio tra i candidati che abbiano partecipato all'interpello e che siano stati giudicati idonei dagli organi competenti del CSM.
2. I criteri e parametri per la valutazione di idoneità sono stabiliti dal CSM, nei modi previsti per l'adozione di regolamenti interni di organizzazione.
3. Il CSM definisce un elenco di idonei almeno triplo dei posti da coprire. La mancata estrazione non impedisce la partecipazione a successivi interpelli.''».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 27
27.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifiche in materia di attribuzioni del Consiglio superiore della Magistratura)
1. All'articolo 10, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono abrogate le parole da: '', l'amministrazione della giustizia'' a: ''predette materie'';
b) al comma 3, le parole: ''su ogni altra materia ad esso attribuita'', sono sostituite dalle parole: ''esclusivamente sulle materie ad esso attribuite''».
27.0.2
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
1. All'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
''I componenti della commissione di scrutinio vengono individuati tramite sorteggio tra tutti i magistrati assegnati da almeno due anni alla Suprema Corte di Cassazione''».
ARTICOLI DA 28 A 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 28.
Approvato
(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)
1. Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « biennio », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « quadriennio ».
Art. 29.
Approvato
(Regolamento generale)
1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 7) è sostituito dal seguente:
« 7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio ».
Art. 30.
Approvato
(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)
1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
« I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parità di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione ».
EMENDAMENTO
30.1
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
'' I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.''».
ARTICOLO 31 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 31.
Approvato
(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)
1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
« Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati) - 1. L'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.
2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c), sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.
4. In ognuno dei collegi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi ».
EMENDAMENTI
31.2
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
''Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati) - 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio Superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in un numero di collegi corrispondenti ai Distretti di Corte d'Appello.
2. Il procedimento elettorale si svolge in un unico turno. In ogni collegio si eleggono 4 magistrati di cui; 3 in rappresentanza delle funzioni giudicanti ed un rappresentante per le funzioni requirenti.
3. I magistrati candidabili presentano la propria candidatura sottoscritta da almeno 10 e non più di venti magistrati presentatori che appongono la propria firma autenticata od apposta mediante sottoscrizione digitale.
4. In ogni collegio l'elettore esprime quattro preferenze. Tra i magistrati così eletti nei singoli collegi sono scelti attraverso sorteggio i venti membri togati del Consiglio nel rispetto di quota di 1/3 in rappresentanza dei magistrati delle funzioni requirenti. Ove non disciplinato, le modalità di convocazione, voto, scrutinio e dichiarazione degli eletti sono individuate con Decreto del Ministro della Giustizia da emanarsi entro mesi 3 dal giorno fissato per le elezioni''».
Conseguentemente:
- all'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera d);
- all'articolo 33 al comma 3, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «cui sono apposte in calce le sottoscrizioni di cui all'articolo 23, comma 3»;
- all'articolo 33, al comma 5, ovunque ricorra, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «quattro»;
- all'articolo 33, al comma 7, ovunque ricorra, sopprimere le parole: «lettera c».
- all'articolo 34 sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto indicando sulla scheda il nominativo di un candidato, oppure due se di diverso genere»;
- all'articolo 35, al comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 2, sopprimere le parole: «lettere a), b), c)» e, alla lettera c), dopo le parole: «di cui all'articolo 23, comma 2» sopprimere le seguenti: «lettere c»;
- all'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 3;
- all'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», comma 4, sopprimere le parole: «lettere a), b) e c)» e sostituire le parole: «i due candidati» con le seguenti: «i quattro candidati».
- all'articolo 35. comma 1, capoverso «Art. 27», comma 4, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
31.3
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 1, sostituire le parole da: «venti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene in un doppio turno di scelta secondo le modalità previste dal presente articolo.».
Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 23», apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, sostituire le lettere b), c) e d) con le seguenti:
«b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.»;
2) i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:
«3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:
a) dodici magistrati per il collegio sub a) del comma 2;
b) ventiquattro magistrati per il collegio sub b) del comma 2;
c) sessanta magistrati per il collegio sub c) del comma 2.
4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.
5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio Superiore della Magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal CSM uscente».
3) all'articolo 32, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
''e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'articolo 32, comma 2.''».
4) all'articolo 33, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:
''1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, secondo comma.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
3. Effettuata l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, comma 2, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che i magistrati estratti esercitino le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo agli stessi alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24. Trasmette quindi immediatamente l'elenco degli estratti alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura.
4. Contro il provvedimento di esclusione, che è sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso per ottenere l'esonero di cui all'articolo 23, comma 5, è proposto entro tre giorni al CSM che si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso, anche nella sola Commissione competente. I magistrati esonerati dal CSM sono sostituiti entro tre giorni dall'Ufficio Elettorale mediante estrazione nell'ambito del medesimo collegio di appartenenza.
5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.''»;
5) dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
«Art. 35-bis.
(Durata della carica)
1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: ''non sono immediatamente rieleggibili'' sono sostituite dalle seguenti: ''non sono rieleggibili anche ove abbiano ricoperto il mandato per un periodo inferiore a quello previsto dal presente comma''».
31.4
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 1, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «sedici».
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 2:
- sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
«b) in un collegio unico nazionale per sette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia»;
- alla lettera d), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».
31.5
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 1, dopo le parole: «magistratura avviene» inserire le seguenti: «mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati,».
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
«2. L'elezione si effettua su base collegiale, mediante un turno di votazione per la composizione dell'elenco dei candidati estraibili a sorte e nella successiva estrazione a sorte dei candidati che saranno proclamati eletti.;
3. Le operazioni di estrazione a sorte dei candidati da proclamare eletti sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un decreto del Ministro della giustizia.».
31.6
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «due magistrati» con le seguenti: «tre magistrati»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «cinque magistrati» con le seguenti: «quattro magistrati».
31.7
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».
Conseguentemente
Alla lettera d), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro».
31.8
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire le lettere b), c) e d) con le seguenti:
«b) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
c) in un collegio unico nazionale, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.».
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
«3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:
a) 12 magistrati per il collegio sub a) del comma 2;
b) 24 magistrati per il collegio sub b) del comma 2;
c) 60 magistrati per il collegio sub c) del comma 2
4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.
5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio superiore della magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura uscente».
31.9
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 23» apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
1. sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
«b) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.».
2. Sopprimere la lettera d).
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. I collegi di cui al comma 2, lettera c), sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
Conseguentemente:
1. All'articolo 33 comma 1, capoverso «Art. 25» apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
1. al primo periodo, sostituire le parole: «a sei» con le seguenti: «al doppio dei seggi assegnati»;
2. al secondo periodo, sopprimere la parola: «sei»;
3. al terzo periodo, sostituire le parole: «pari al triplo» con le seguenti: «pari al quadruplo» e sopprimere le parole: «di sei»;
4. all'ultimo periodo, dopo le parole: «si procede» inserire le seguenti: «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»;
b) sopprimere il comma 7;
c) al comma 8, sopprimere le parole: «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»;
d) al comma 11, sopprimere le parole: «estratti a sorte» ovunque ricorrano e dopo le parole: «tra l'estrazione» inserire le seguenti: «e l'ammissione della candidatura».
2. All'articolo 34 comma 1, capoverso «Art. 26» sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a) e b). Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».
3. All'articolo 35 comma 1, capoverso «Art. 27», sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
«2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: a) conteggia le schede e ne determina il totale; b) identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; c) determina il totale delle schede valide; d) per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; e) per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali; f) determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; g) proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.
3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera e) del medesimo comma, la commissione centrale elettorale: a) verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; b) calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: ''(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)''; c) se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera b), e così via; d) proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere a), b) e c), hanno superato il quoziente elettorale; e) prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.
4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere b) e c), e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.
5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.
5-bis. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.
5-ter. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-bis, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».
31.10
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c), sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. La revisione dei singoli collegi territoriali, di cui alle tabelle A e B, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della giustizia, da emanarsi ogni cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in modo tale da continuare a garantire il duplice requisito per cui i collegi, tendenzialmente:
a) sono formati in base alla continuità territoriale tra i distretti che li compongono;
b) sono composti dal medesimo numero di elettori. A tal fine, i magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo; i magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.».
Conseguentemente, alla legge sono allegate le seguenti tabelle:
TABELLA A
(Collegi di cui all'articolo 23, comma 2 lettera b)
Collegio 1
Distretti di: Torino, Milano, Brescia, Trento, Bolzano, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, L'Aquila, Campobasso, Potenza, Cagliari, Sassari.
Collegio 2
Distretti di: Roma, Corte di Cassazione, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta, Palermo, Catania.
TABELLA B
(Collegi di cui all'articolo 23, comma 2 lettera c)
Collegio 1
Distretti di: Torino, Milano, Brescia, Trento, Bolzano, Trieste, Venezia.
Collegio 2
Distretti di: Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, L'Aquila, Campobasso, Potenza, Cagliari, Sassari.
Collegio 3
Distretti di: Corte di Cassazione, Roma, Napoli.
Collegio 4
Distretti di: Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta, Palermo, Catania.
31.11
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. I collegi di cui al comma 2, lettere b) e c), sono composti da uffici giudiziari, di dimensioni tendenzialmente omogenee, e sono estratti a sorte e adottati con decreto del Ministro della giustizia emanato entro il termine di cui all'articolo 25, comma 7-bis. I collegi di cui al comma 2, lettera c), sono individuati mediante la seguente procedura:
a) formazione di 6 maxi gruppi corrispondenti ai distretti delle seguenti corti di appello: 1 Milano, 2 Torino, 3 Roma, 4 Napoli, 5 Palermo, 6 Catania;
b) smembramento degli ulteriori distretti di corte d'appello per uffici giudiziari che li compongono;
c) raggruppamento degli uffici giudiziari di cui alla lettera b) ordinati in via decrescente per dimensioni di pianta organica;
d) ulteriore suddivisione degli uffici di cui alla lettera b) in altri 4 mini gruppi contenenti: 1) gli uffici giudiziari metropolitani composti da 100 unità di personale di magistratura in su, 2) gli uffici giudiziari grandi composti da 50 a 99 unità, 3) gli uffici giudiziari medio grandi composti da 21 a 49 unità, 4) gli uffici giudiziari piccoli composti da 9 a 20 unità;
e) per ciascuno dei maxi gruppi di cui alla lettera a) estrazione da ciascuno dei 4 mini gruppi di cui alla lettera d) di un ufficio giudiziario e abbinamento al maxi gruppo fino alla composizione di complessivi 6 collegi elettorali territoriali.
I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.».
Conseguentemente:
- All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «due» con le seguenti: «tre» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ad all'Ufficio del Massimario».
- All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia.».
- All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire la lettera c) la seguente: «c), in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed all'Ufficio del Massimario.».
- All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sopprimere la lettera d).
- All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», aggiungere infine il seguente comma: «4-bis. I magistrati eleggibili non possono candidarsi nel collegio elettorale all'interno del quale è presente l'ufficio giudiziario dove esercitano le funzioni giudiziarie. Il limite si estende all'intero territorio regionale ove è posto il Distretto o i Distretti giudiziari che comprende l'ufficio giudiziario di appartenenza; i magistrati appartenenti agli uffici di cui al comma 2 lettera a) possono candidarsi nei relativi collegi.».
- All'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera a).
- All'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera d).
- All'articolo 33, comma 1, sopprimere il comma 7.
- All'articolo 33, comma 1, dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il Ministero della Giustizia forma i sei collegi elettorali di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) e c) mediante l'estrazione degli uffici giudiziari che ne fanno parte.».
- All'articolo 33, comma 1, al comma 8 sostituire le parole: «nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2» con le seguenti: «per il singolo collegio cui sono stati abbinati» e sopprimere le parole: «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»;
- All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, al comma 2, sopprimere la lettera c).
- All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, al comma 2, sopprimere il comma 3.
- All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nel collegio indicato all'articolo 23, comma 1, lettera a) i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati all'art. 23, comma 1, lettera c) la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i dodici candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati dall'articolo 23, comma 1, lett. b), la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i cinque candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi.».
31.12
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 23», al comma 3, sostituire le parole: «con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni» con le seguenti: «con legge dello Stato».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 31
31.0.1
Respinto
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 31-bis.
(Divieto di rieleggibilità)
1. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.
Art. 31-ter.
(Durata della carica)
1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppressa la parola ''immediatamente''.».
ARTICOLO 32 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 32.
Approvato
(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)
1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: « con la sola esclusione » fino a: « non » sono sostituite dalle seguenti: « ai quali » e le parole: « e dei » sono sostituite dalle seguenti: « ad esclusione dei »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo »;
c) al comma 2:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità »;
2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo »;
3) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
« e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura;
e-ter) i magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo »;
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 possono candidarsi esclusivamente nel collegio nel cui territorio è compreso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), possono candidarsi esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte ».
EMENDAMENTI
32.1
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:
«1-bis. Fra tutti i magistrati che hanno diritto di voto vengono sorteggiati sessanta tra i magistrati che esercitano funzioni giudicanti presso gli uffici di merito, ventiquattro tra i magistrati che esercitano funzioni inquirenti presso gli uffici di merito e dodici fra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità. Fra i candidati sorteggiati verranno eletti i sedici componenti del Consiglio Superiore della Magistratura secondo le modalità previste dall'articolo 23.».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 1), capoverso sostituire le parole: «conseguito la terza valutazione di professionalità» con le seguenti: «compiuto almeno otto anni di servizio e ottenuto il riconoscimento della seconda valutazione di professionalità.».
32.3
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «b)» sostituire la parola: «terza» con la seguente: «quinta».
32.4
Ritirato
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «b)», sostituire la parola: «terza» con la seguente: «quarta»
32.5
Ritirato
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:
«1-bis) dopo la lettera b), inserire la seguente:
''b-bis) i magistrati che, al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito una alta valutazione di professionalità, nonché i magistrati che facciano parte o abbiano fatto parte nel quadriennio precedente del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura;''».
32.6
Respinto
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:
«2-bis) la lettera e) è sostituita con la seguente:
''e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'art. 32, comma 2.''».
32.7
Respinto
Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso «e-ter», aggiungere il seguente:
«e-quater) i magistrati collocati fuori ruolo anche nel quadriennio precedente alla convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura».
ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 33.
Approvato
(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)
1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
« Art. 25. - (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature) - 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.
3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti prescritti ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i tre giorni successivi al ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.
5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità a essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo o del quinto periodo non consenta di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procede senza ulteriore integrazione.
6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.
7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera c). Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è garantita la rappresentanza di genere e non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di ventiquattro ore e, in mancanza, rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.
8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari compresi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione ».
EMENDAMENTI
33.1
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 2, dopo la parola: «nomina» inserire le seguenti: «tramite sorteggio»;
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 9, dopo la parola: «nomina» inserire le seguenti: «tramite sorteggio».
33.2
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «devono essere presentate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 2-bis, e che non siano collocati fuori ruolo, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), articolo 23, comma 2, lettera b) e articolo 23, comma 2, lettere c) e d) . Entro i successivi cinque giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un numero pari al quintuplo dei magistrati eleggibili in ciascuno dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, di cui i primi due terzi costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, si procede secondo le modalità di cui al comma 5.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
a) sopprimere il comma 4;
b) al comma 5:
1) sostituire il primo periodo con il seguente: «Espletate le procedure di cui al comma 3, quando non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, entro tre giorni procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio.»
2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e»;
3) al terzo periodo, sopprimere le parole: «per raggiungere il numero minimo di sei o»;
4) all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «del primo periodo o»;
c) al comma 6, sostituire le parole: «commi 4 e 5» con le seguenti: «commi 3 e 5».
33.3
Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 25», sopprimere il comma 7.
Conseguentemente:
- al comma 8 sopprimere le parole: «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati».
- All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 2 sopprimere la lettera e).
- All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 3.
- All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b)» con le seguenti: «che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento».
- All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 4 sopprimere il terzo periodo.
33.4
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 11, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «estratti a sorte» e, dopo le parole: «tra l'estrazione» inserire le seguenti: «e l'ammissione della candidatura».
ARTICOLI 34 E 35 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 34.
Approvato
(Modifiche in materia di votazioni)
1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
« Art. 26. - (Votazioni) - 1. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.
3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.
4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.
5. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.
6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.
7. Sono bianche le schede prive di voto.
8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.
9. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6 ».
Art. 35.
Approvato
(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)
1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
« Art. 27. - (Scrutinio e dichiarazione degli eletti) - 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio.
2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:
a) il totale dei voti validi;
b) il totale dei voti per ciascun candidato;
c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo.
3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:
a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare;
b) alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti, si procede per sorteggio.
4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo. Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.
5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.
6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale ».
EMENDAMENTO
35.1
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 27», sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
«2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: a) conteggia le schede e ne determina il totale; b) identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; c) determina il totale delle schede valide; d) per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; e) per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali; f) determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; g) proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.
3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera e) del medesimo comma, la commissione centrale elettorale: a) verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; b) calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: ''(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)''; c) se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera b), e così via; d) proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere a), b) e c), hanno superato il quoziente elettorale; e) prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.
4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere b) e c), e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.
5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.
5-bis. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.
5-ter. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-bis, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».
Conseguentemente:
1. All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23» apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
1. sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
«b) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.»
2. Sopprimere la lettera d).
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. I collegi di cui al comma 2, lettera c), sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»
2. All'articolo 33 comma 1, capoverso «Art. 25» apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
1. al primo periodo, sostituire le parole: «a sei» con le seguenti: «al doppio dei seggi assegnati»
2. al secondo periodo, sopprimere la parola: «sei»
3. al terzo periodo, sostituire le parole: «pari al triplo» con le seguenti: «pari al quadruplo» e sopprimere le parole: «di sei»
4. all'ultimo periodo, dopo le parole: «si proceda» inserire le seguenti: «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»
b) sopprimere il comma 7
c) al comma 8, sopprimere le parole: «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»
d) al comma 11, sopprimere le parole «estratti a sorte» ovunque ricorrano e dopo le parole «tra l'estrazione» inserire le seguenti «e l'ammissione della candidatura».
3. All'articolo 34 comma 1, capoverso «Art. 26» sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a) e b). Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 35
35.0.1
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Modifiche in materia di durata della carica)
1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
''I magistrati eletti nel Consiglio superiore non possono rimanere in carica oltre l'età di collocamento a riposo, raggiunta la quale verranno sostituiti secondo le indicazioni dell'articolo 39 della presente legge''».
ARTICOLO 36 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 36.
Approvato
(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)
1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
« Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati) - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio ».
EMENDAMENTI
36.1
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 39», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dal magistrato» fino alla fine del periodo con le seguenti: «mediante estrazione a sorte tra i restanti candidati eletti nella lista del collegio di riferimento».
Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole da «con le modalità» fino alla fine del periodo con le seguenti: «mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati con voto personale, diretto e segreto».
36.2
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 39», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stesse regole di cui al presente articolo si applicano anche in caso di cessazione dalla carica del magistrato eletto nelle elezioni suppletive».
ARTICOLI 37 E 38 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 37.
Approvato
(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)
1. Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
« Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».
Art. 38.
Approvato
(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)
1. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
EMENDAMENTI
38.1
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura,».
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «due» con la seguente: «cinque».
38.2
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non» con le seguenti: «, né».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 38
38.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 38-bis.
(Procedimento di verifica dei requisiti di eleggibilità dei membri laici)
1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla verifica dei requisiti di eleggibilità con delibera motivata, acquisito il parere obbligatorio rispettivamente del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale forense''».
38.0.2
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 38-bis.
(Testo unico)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario, nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.
2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge.».
ARTICOLI 39 E 40 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 39.
Approvato
(Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)
1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 31 della presente legge, è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 33 della presente legge, è adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 195 del 1958 è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della citata legge n. 195 del 1958 è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della medesima legge n. 195 del 1958 può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.
Capo V
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
Art. 40.
Approvato
(Oggetto, princìpi e criteri direttivi, procedimento)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 8 a 38 della presente legge, in quanto compatibili.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili;
b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;
c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale;
d) prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare;
e) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;
f) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per il rilascio del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.
EMENDAMENTI
40.1
Respinto
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione,».
40.3
Respinto
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedere relativamente al concorso in materia di accesso alla magistratura militare l'ulteriore requisito della qualità di militare in servizio, in congedo o della riserva, di assimilato ai militari o di iscritto ai corpi civili militarmente ordinati (Croce Rossa, S.M. Ordine di Malta);».
40.4
Respinto
Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) a prevedere la soppressione della procura generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, con corrispondente riduzione del ruolo organico della magistratura militare e l'assegnazione dei magistrati di quell'ufficio ai posti vacanti di altri uffici, o in subordine ad altri uffici in sovrannumero riassorbibile; prevedere che le funzioni del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione in materia disciplinare siano attribuite al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione;».
40.5
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:
«c-bis) prevedere la soppressione della Procura generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, con corrispondente assegnazione della magistratura militare ai posti vacanti di altri uffici o ad altri uffici in sovrannumero e assegnazione delle funzioni del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione in materia disciplinare al procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione; prevedere la modifica della composizione del Consiglio della Magistratura Militare, prevedendo in luogo del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione un terzo membro togato elettivo;».
40.8
Respinto
Al comma 2, lettera e) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e che, in luogo del Procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, sia prevista la nomina di un secondo componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, per equilibrare la composizione del Consiglio quanto alla componente di nomina politica;».
40.9
Respinto
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi» con le seguenti: «Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio della magistratura militare che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi».
Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sentito il Consiglio della magistratura militare» fino alla fine del periodo.
40.10
Respinto
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «trasmessi alle Camere» inserire le seguenti: «, entro il centoventesimo giorno antecedente il temine di scadenza della delega,» e sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».
Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
ARTICOLI DA 41 A 43 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 41.
Approvato
(Disposizioni finali)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV della medesima legge il regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195, e il regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi della medesima legge n. 195 del 1958.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora il regolamento di amministrazione e contabilità non sia stato adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 37 della presente legge, si applica in ogni caso il limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Art. 42.
Approvato
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 43.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.