Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 440 del 15/06/2022

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

440a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022

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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,

indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,35).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dei disegni di legge:

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2119) GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 15,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2595, approvato dalla Camera dei deputati, e 2119.

Il relatore, senatore Ostellari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, l'Atto Senato che ci apprestiamo a esaminare, già approvato dalla Camera dei deputati, contiene una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, e introduce nuove norme immediatamente precettive in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Quanto alla relazione da un punto di vista tecnico non vi voglio annoiare e rimando al documento che depositerò. Tuttavia, volevo fare con voi una riflessione, partendo da quanto ha sottolineato anche il nostro presidente Mattarella: il Consiglio superiore della magistratura costituisce un presidio fondamentale voluto dalla nostra Costituzione a garanzia dell'indipendenza e autonomia dell'ordinamento giudiziario e dell'ordine giudiziario, costituisce un ruolo di garanzia imprescindibile nell'ambito dell'equilibrio democratico, non per favorire la condizione dei magistrati, ma per garantire che la giurisdizione non subisca alcun tipo di condizionamento.

Purtroppo, invece, il Consiglio superiore della magistratura è stato travolto dagli scandali, che hanno scosso le fondamenta del sistema della giustizia. La giustizia non è solo sentenze, provvedimenti, atti o scadenze, ma è molto di più: rappresenta il livello di civiltà e testimonia la qualità della democrazia di uno Stato. Non c'è solo il rischio per una più o meno ristretta platea di persone, magari impegnate in attività politica, di finire al centro di inchieste stravaganti e dispendiose, che magari alla fine portano solo all'omicidio politico di chi le subisce. C'è un grave, gravissimo deficit di democrazia all'interno dei rapporti e dei poteri democratici del nostro Paese. (Brusio).

Presidente, le chiedo la cortesia di richiamare i colleghi.

PRESIDENTE. Ha ragione, presidente Ostellari. Sa che io sono sempre molto solerte in questo.

Colleghi, vi chiedo di abbassare moltissimo il volume della voce, se non addirittura di non parlare. Stiamo ascoltando il presidente Ostellari che sta svolgendo la relazione su questo importante provvedimento, tra l'altro esponendo alcuni punti di vista di cui credo sia opportuno, ciascuno per il suo orientamento, prendere nota.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, come dicevo, c'è un grave, gravissimo deficit dei rapporti tra i poteri democratici del nostro Paese.

Cari colleghi, la Lega non sta puntando il dito contro qualcuno, non ce l'ha né con i giudici e nemmeno con il Governo. Chiedo ai rappresentanti, anche del Partito Democratico, di smetterla di usare i provvedimenti per piantare bandierine ideologiche o per creare polemiche. (Brusìo).

PRESIDENTE. Presidente Ostellari, chiaramente non la voglio interrompere, ma lei sta comunque rappresentando tutta la Commissione e anche la maggioranza che sostiene questo provvedimento. Adesso sta svolgendo la relazione, dopo potrà fare queste considerazioni, altrimenti diventa un po' complicato.

OSTELLARI, relatore. Presidente, rappresento la maggioranza e ho detto questa cosa proprio per il rispetto che nutro per la mia funzione e per la Commissione giustizia che mi onoro di rappresentare. Quindi, chiedo che i rappresentanti politici tutti siano rispettosi del lavoro del Parlamento e delle Commissioni.

Semplicemente qui si è posto un tema e si chiede che questa Assemblea non fugga davanti agli interrogativi degli italiani e dei magistrati che lavorano, la stragrande maggioranza dei quali lavora in silenzio. Si è chiesto semplicemente di lavorare in Commissione, di poter essere liberi di rappresentare, all'interno della Commissione, le idee di tutti; questo è il lavoro che è stato fatto, garantendo la trasparenza, lo spazio e quindi il lavoro a beneficio di un provvedimento.

In veste di relatore (l'ho fatto in Commissione e lo faccio anche in Assemblea) chiedo che il Parlamento abbia il coraggio di guardare in faccia i problemi e di aumentare il livello di civiltà e di qualità della democrazia nel nostro Paese. Forse per qualcuno è importante licenziare velocemente le riforme (e non mi riferisco ovviamente alla ministra Cartabia); io credo che, invece, siano importanti il dibattito, l'approfondimento e la possibilità di essere liberi all'interno del lavoro che deve essere garantito nel nostro Parlamento. Credo che riforme come questa abbiano la necessità di essere fatte bene: non velocemente, ma bene; non in fretta, ma con coscienza e scienza. Credo che un surplus di approfondimento, come è stato chiesto da tanti, e uno sforzo di dialogo e di collaborazione facciano bene a questa riforma, ai nostri magistrati, ai cittadini e anche al futuro del nostro Paese. Questa è la riflessione che intendevo fare.

In conclusione, auguro buon lavoro al Senato, affinché sia dato ampio spazio al dibattito, come siamo abituati a fare per provvedimenti che caratterizzano in positivo il nostro Paese. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.

DAL MAS (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, quello oggi in discussione è un provvedimento importante quanto sofferto: è la legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario, di riforma del processo civile, di riforma del processo penale, nonché di modifica della crisi di impresa. Si tratta di una serie di interventi che questo Governo ha messo in piedi. Piaccia o non piaccia, in un anno e poco più il Governo Monti e il ministro Cartabia, appoggiati da questa maggioranza, hanno creato queste condizioni. (Commenti). Volevo dire Governo Draghi: è un lapsus calami.

In realtà, la questione è viziata dal fatto che pochi giorni fa gli italiani sono stati chiamati a votare su un referendum che, qualora avesse visto il prevalere dell'affermazione del voto popolare, avrebbe comunque modificato parte (almeno attraverso tre quesiti) di alcuni provvedimenti contenuti nel disegno di legge oggi al nostro esame. Io dico che il presente disegno di legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario contiene degli aspetti positivi: limita il sistema delle porte girevoli, limita ed impone una riduzione dei cosiddetti magistrati fuori ruolo che occupano i Ministeri (il magistrato ministeriale è quasi un ossimoro) e comunque stabilisce anche dei limiti ben precisi, dei paletti molto stringenti alla possibilità di passare dalla magistratura alla politica e ritornare immediatamente, come se nulla fosse, in magistratura. Sicuramente queste misure ci sono e sono scritte nella riforma, che contiene le nuove norme per l'elezione del CSM, che viene anche ampliato nel numero (al riguardo confesso la mia perplessità), ma con un sistema elettorale che certamente non è quello che qualcuno divisava o che avrebbe divisato, perché probabilmente era più favorevole. Se gli italiani non sono andati a votare per questo referendum, lo si deve alla faccia di ciò che è successo, e cioè allo strapotere della magistratura, ma anche a ciò che Cossiga ha detto: la faccia di Palamara non poteva essere un elemento di garanzia di questo sistema. Vogliamo capirlo o no? (Applausi).

Avremmo pensato che il tema della giustizia si sarebbe risolto nella pura e semplice semplificazione di ciò che succedeva all'hotel Champagne, come se fosse qualcosa di non noto; purtroppo era qualcosa di straordinariamente noto per gli addetti ai lavori e questa è l'Italia. Se Montesquieu nell'opera «De l'esprit des lois» citava la separazione dei poteri, noi sappiamo che nel nostro Stato c'è l'unicità dei poteri. L'unicità dei poteri dei magistrati è un fatto indubbio, ma la colpa è della politica, che dal 1992 non ha saputo fare nulla. Abbiamo contrapposto giustizialismo e garantismo secondo una concezione che non è sostenibile, perché i cosiddetti giustizialisti sono divisibili quantomeno in due categorie: quelli che pongono l'accento su esigenze securitarie, anche comprensibili, e quelli che hanno, invece, posto l'accento sull'aspetto morale, cioè il fatto che c'è una classe dominante che vive di privilegi ed una classe che non li ha. È giusto dal punto di vista sostanziale, ma è assolutamente sbagliato nel messaggio dell'«uno vale uno». Lo dico agli amici del MoVimento 5 Stelle e sarebbe anche il caso che talvolta anche da parte loro incominciasse un mea culpa e un'autocritica rispetto a ciò che hanno fatto e a cosa hanno fatto con il provvedimento cosiddetto spazza corrotti, con la riforma della prescrizione. Sono tutti aspetti a cui finalmente questo Governo è riuscito a porre un freno, non dimentichiamocelo. (Applausi).

Siamo veramente sicuri e convinti? Agli amici della Lega dico che sono stato un raccoglitore di firme, ho costruito e partecipato a banchetti per raccolta di firme per il referendum, ma probabilmente non abbiamo centrato i temi che stanno nella carne viva della questione della giustizia. È bene ricordare - signor Sottosegretario, lei questi numeri li conosce bene - che ci sono sei milioni di cause pendenti in Italia, un panpenalismo esasperato, 6.000 norme incriminatrici oltre alle norme del codice penale e anche a quelle sul funzionamento del rito, cioè del codice di procedura penale. Abbiamo pensato che qualsiasi problema si risolva solo ricorrendo alla via penalistica e sappiamo che il risultato è stato l'indeterminatezza della norma e la violazione del principio di legalità e di tipicità. Il traffico di influenze, ad esempio, è un reato che non spaventa nemmeno Chiara Ferragni, che è una nota influencer. Siamo sinceri: abbiamo costruito un sistema penale sull'ipotesi che qualsiasi problema in Italia avrebbe trovato una soluzione nell'inasprimento della pena, in un'esigenza carceraria e non pensando ai veri problemi della giustizia. Qual è stato, quindi, il rischio? Quanto all'unicità del potere del magistrato, Montesquieu diceva che sarebbe un dramma se in una sola persona si sommasse la figura di chi fa le leggi, di chi le applica e di chi deve giudicare sui diritti. Ebbene, queste tre figure le ritroviamo in una sola, perché i magistrati sono nei Ministeri, fanno le leggi, le applicano perché sono nell'Esecutivo e poi esercitano anche una funzione giurisdizionale. Ma la soluzione del problema non era nei referendum e nei quesiti referendari, che ponevano alcune questioni sostanziali importanti come la legge Severino, ignorate e snobbate da una TV di Stato che non ha saputo guardare ai diritti fondamentali: penso alla sospensione dopo la sentenza di primo grado o all'applicazione retroattiva sulla base del principio che, trattandosi di norma di matrice amministrativa, era applicabile retroattivamente; un mostro giuridico che qualcuno è riuscito a sostenere e con il quale sono andatati avanti per anni.

Chiedo scusa se sto abusando della vostra pazienza, ma sto esaurendo i già pochi argomenti che fanno parte delle mie scarse conoscenze. Le definisco scarse perché purtroppo ci siamo abituati ad un linguaggio deludente. Non so se sia conseguenza dei social, non so a chi dare la colpa o se sia colpa di qualcuno, ma non c'è più la cultura dell'approfondimento in questo Paese; c'è solo la cultura di chi insegue i sondaggi, non di chi è leader ma di chi è follower e noi continuiamo ad andare avanti così. Pensavamo che su alcuni quesiti avremmo risolto il problema, ma è impossibile spiegare la separazione delle carriere, è impossibile spiegare i meccanismi di votazione all'interno del CSM, è stato impossibile perché non è stato dato spazio ai promotori del "sì" per spiegare quanto fosse necessario modificare questo sistema.

Abbiamo un processo penale che, come ha ricordato un noto magistrato, è una carrozzeria della Ferrari montata su una Cinquecento, un rito accusatorio messo all'interno di un sistema costituzionale che non regge, che non sta in piedi. Penso all'obbligatorietà dell'azione penale: mi spiegate perché esiste ancora l'obbligatorietà dell'azione penale, quando il 60 per cento dei procedimenti finiscono in archiviazione? Ricorriamo a norme che sono indeterminate e quindi, essendo indeterminate, non generali e astratte come vorrebbero il diritto generale e la teoria generale del diritto, consentono di aprire provvedimenti anche laddove non c'è il benché minimo straccio di prova, laddove l'articolo 125 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, che quasi sempre ignoriamo, a partire da noi avvocati, perché non siamo convinti di questo, dovrebbe impedire che si prosegua un'azione penale laddove non ci sono i presupposti.

Credo che questo provvedimento debba essere licenziato così com'è. Probabilmente non viviamo nel migliore dei mondi possibili e forse questa è la peggiore delle riforme possibili in questo momento, perché scontenta tutti e quindi accontenta tutti. Scontenta i magistrati, che pensano di avere vinto ma non hanno vinto, perché gli italiani non sono andati a votare. Avrebbero vinto quelli che inneggiavano a non andare a votare, perché inneggiavano ad andare al mare. Qui le condizioni sono diverse. Ma la riforma scontenta, evidentemente, anche parte dell'avvocatura.

È però una riforma che nel complesso consente a questo Paese di andare avanti, di affrontare le sfide che ha davanti: prima di tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza e la ricostruzione progressiva di questo Paese. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.

PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, Gramsci, nei «Quaderni dal carcere», scriveva che il momento dell'egemonia è essenziale nella sua concezione statale e nella valorizzazione di un fronte culturale. Si può dire che i partiti sono gli elaboratori delle nuove intellettualità integrali e totalitarie. Per raggiungere l'egemonia occorre conquistare le aree di maggiore influenza culturale: la scuola, in tutti i suoi gradi, i giornali, le riviste, l'attività libraria, le istituzioni scolastiche, oltre, ovviamente, alla magistratura. Questi sono i «Quaderni dal carcere» di Antonio Gramsci; sono stati scritti all'incirca cento anni fa. La scuola, secondo Gramsci, insieme ai giornali, alle riviste, all'attività libraria e alla magistratura, è uno strumento per raggiungere l'egemonia. E per Gramsci, l'egemonia e il totalitarismo sono essenzialmente la stessa cosa, fatta eccezione per l'uso della violenza fisica.

Quando le forze che si ispirano al marxismo, poi comunismo, poi democrats, poi liberals, oggi PD, compiono operazioni di egemonia, come quelle che abbiamo sentito nelle intercettazioni tra Palamara, Lotti, Zingaretti, Minniti e molti altri esponenti del PD, non fanno, dunque, nient'altro che realizzare un progetto egemonico, una strategia scritta a chiare lettere cento anni fa.

Noi magari non abbiamo letto Gramsci, ma vi assicuro che loro lo hanno fatto. Dunque, è velleitario e anche un po' ingenuo prendersela perché le azioni di Governo di centrodestra vengono regolarmente frustrate dall'azione di una parte della magistratura politicizzata. Le parole di Palamara su Salvini, che va comunque colpito anche se non c'entra nulla, risuonano, da ultimo, anche nelle ultime udienze delle aule di Milano, dove si celebra l'ennesimo processo contro Silvio Berlusconi, accusato da ultimo di immoralità che, se forse è un peccato, non è certo un reato.

Ma dico ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che le stesse situazioni si sono venute a creare nei processi contro Virginia Raggi e contro Chiara Appendino. Oppure, rivolgendomi ai colleghi di Italia Viva, nei processi contro i genitori di Renzi. Tutti processi magari conclusi con assoluzioni, ma che sono serviti allo scopo di gettare l'ombra sull'avversario politico. Questa è l'egemonia: eliminazione dell'avversario.

I totalitarismi lo facevano col carcere, con il lager, con il gulag, con il plotone d'esecuzione; l'egemonia lo fa così, con i processi politici, con la demolizione mediatica, la ridicolizzazione dell'avversario, l'uso strumentale dell'istruzione, dell'educazione e della cultura per dare la morte civile a chi si opponga al pensiero liberal.

Il risultato non cambia. Quando, e non sono pochi, qualcuno cede al suicidio davanti a una tale mole di pressione, poi scorrono lacrime di coccodrillo. Alcuni se ne vanno dalla politica, altri ancora vengono costretti al silenzio: il sistema funziona molto bene.

Il problema, però, cari colleghi, e mi rivolgo soprattutto a chi siede alle mie spalle, non sono loro. In fin dei conti, loro sono coerenti con se stessi: portano avanti la stessa strategia da cento anni. Il problema siamo noi, cioè le altre forze politiche.

Saremo o no capaci di costruire un apparato normativo in grado di garantire l'indipendenza di uno dei più formidabili poteri che lo Stato Leviatano abbia preteso per sé, cioè la magistratura? A leggere questa riforma, onestamente, cari colleghi, non posso che rispondere negativamente. I passi sono stati timidi, a volte inutili, spesso di facciata. Certo, si potrebbe dire, e lo diremo, che è meglio di niente. Sul rapporto tra magistratura e politica, però, non si è avuto il coraggio di essere chiari: chi entra in un partito, da candidato o da eletto poco importa, non può più essere considerato imparziale.

Invece abbiamo ancora le porte girevoli. Sulla separazione delle carriere le parole di Falcone, contrariamente a quanto sostenuto ieri in Commissione dalla collega Cirinnà e dal collega Grasso, sono chiarissime e sono state pronunciate nel 1991, dopo e non prima la riforma del 1989. Diceva Falcone: «un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi di prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa». Occorrono quindi esperienze, competenze, capacità e preparazione, anche tecnica, per perseguire l'obiettivo. Il pubblico ministero «nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere», come invece allora, ma anche oggi, «una specie di para giudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nelle carriere, viene bollato come nemico dell'indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell'azione penale, desideroso di porre il pm sotto il controllo dell'Esecutivo. È veramente singolare che si voglia confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione dei pm con questioni istituzionali totalmente distinte». Invece noi, a distanza di oltre trent'anni da queste parole, abbiamo ancora le due figure completamente indistinte e mescolate.

La responsabilità civile sarebbe la vera riforma della magistratura perché finalmente porterebbe il cittadino, che di professione fa il magistrato - quindi non è un magistrato, ma fa il magistrato - allo stesso livello di tutti gli altri cittadini che fanno altre professioni, ma che sono cittadini. In fin dei conti questa è l'unica professione di fatto completamente irresponsabile sotto il profilo economico. Ciò non può che alimentare il rischio che questa irresponsabilità coinvolga anche ogni altro profilo. Dopo un'assoluzione, dopo un processo portato avanti con dolo o con colpa, chi ha sbagliato dovrebbe pagare e questo non accade. Eppure di tutto questo non vi è traccia nella riforma, nonostante il referendum del 1987, quello sì, vinto dall'80 per cento dei partecipanti, che non fu mai trasformato in una legge. Quella volontà popolare è rimasta sulla carta.

Per quanto riguarda il Consiglio superiore della magistratura, mi pare evidente che l'unica soluzione di fronte alle chat e alle cene all'hotel Champagne, sia quella del sorteggio, magari temperato. La soluzione prospettata dalla riforma che voteremo, presenta tabelle dei distretti elettorali che non saranno neanche scritte dal Parlamento, ma - guarda caso - da quegli stessi magistrati fuori ruolo di cui abbiamo conservato le funzioni in modo essenzialmente compiacente alle correnti che sicuramente si faranno sentire per la definizione dei collegi elettorali.

In conclusione, Presidente, siamo soddisfatti? No, faremo di meglio quando vinceremo le lezioni nel prossimo anno; per ora ci accontentiamo. Noi abbiamo presentato emendamenti a questa riforma, li abbiamo mantenuti, li voteremo con convinzione e invitiamo le altre forze politiche a fare altrettanto. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

PEPE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, vorrei fare alcune riflessioni sul dibattito che si è creato in queste ore e in questi giorni a proposito della riforma al nostro esame. Abbiamo sempre detto, come Lega, che siamo favorevoli ad una riforma integrale, organica e incisiva del sistema giudiziario e abbiamo sempre detto che, all'indomani dell'approvazione alla Camera dei deputati, avremmo lavorato in questa Camera per migliorare la cosiddetta riforma Cartabia. Lo abbiamo sempre detto, perché la Lega è stata coerente con se stessa, è stata trasparente nei confronti degli italiani ed è stata anche corretta nei confronti degli alleati che in questo momento compongono la maggioranza che sostiene il Governo Draghi. Abbiamo sempre detto che la riforma, così come uscita dalla Camera dei deputati, non ci dà soddisfazione e che avremmo provato, così come faremo, a migliorarla presso il Senato. Per chi è malfidato - e la cosa mi dispiace - c'è la rassegna stampa del 22 aprile, in cui si dice chiaramente che la volontà della Lega è quella di migliorare la riforma Cartabia al Senato; lo dice il "Corriere della Sera", lo dice "Libero", lo dice "la Repubblica", lo dice "La Stampa" e lo dice "Il Sole 24 Ore".

E non è vero nemmeno - come qualcuno ha voluto far credere questa mattina - che la volontà di mantenere gli emendamenti al testo sia una reazione al referendum. Lo avevamo detto dall'inizio, perché avevamo un convincimento forte e consolidato sin dall'inizio e l'unico effetto che ha suscitato il referendum è stato rafforzarlo. Il referendum è stato di per sé una grande e straordinaria vittoria, in quanto è stato un esercizio democratico, che noi abbiamo voluto, insieme a tanti altri soggetti politici e della società civile italiana; altri lo decantano, ma evidentemente poi al momento pratico non riescono a dargli il giusto valore. È stato un grande successo anche perché i "sì" hanno prevalso di gran lunga sui "no" e quei 10 milioni di italiani che si sono recati alle urne meritano rispetto e considerazione. (Applausi). In questo momento, l'unico modo per dare rispetto e considerazione è portare avanti quegli emendamenti, per migliorare il testo che è uscito dalla Camera.

Dico per inciso - mi permetto di farlo perché, prima di me, lo hanno detto persone molto più autorevoli di me, che appartengono a un mondo diverso dal mio, ovvero Violante e Spataro - che l'unico vero fallimento in questa vicenda è rappresentato dallo sciopero incomprensibile dei magistrati. Questo è stato l'unico vero fallimento, che ha segnato uno spartiacque tra un vecchio modo di intendere il rapporto tra la magistratura e il Paese e un nuovo modo di intendere quel rapporto, che evidentemente è stufo della vecchia logica e della vecchia interpretazione.

Quindi noi siamo contro la riforma Cartabia? No, per niente. Noi siamo favorevoli a che si riformi la giustizia, altrimenti non avremmo promosso il referendum. Diciamo però che la riforma dev'essere degna di questo nome: deve essere una riforma più incisiva, una riforma vera. Non ci accontentiamo dell'equilibrismo che questa maggioranza innaturale comunque impone, perché noi dobbiamo dar conto al nostro Paese e dobbiamo dar conto agli italiani. Quella del CSM - come ha detto prima il collega Simone Pillon - è una riforma scialba, che in realtà non annulla le correnti e non annulla il potere delle correnti. Siamo convinti, ancora oggi, che la via maestra perché ciò accada sia il sorteggio, integrale e temperato. Andiamo sulla logica del sorteggio, perché è l'unica strada che ci consente di spezzare il legame tra le correnti e la magistratura.

Sulla valutazione dei giudici va bene che ci sia un fascicolo annuale e non più quadriennale, ma va anche bene che a pronunciarsi sulla valutazione non siano soltanto i membri togati dei consigli giudiziari, ma anche i membri laici (docenti universitari e avvocati). Sulla separazione delle funzioni avremmo voluto e vogliamo più coraggio (e lo faremo in questo dibattito, oggi in quest'Aula), perché si decida dall'inizio del percorso lavorativo e professionale se si sta dalla parte della magistratura requirente o se si sa dalla parte della magistratura giudicante. (Applausi).

Anche sulle porte girevoli siamo d'accordo, perché riteniamo che chi fa politica debba rimanere fuori dalla magistratura. Chi decide di appartenere a un partito o movimento politico decide, in maniera legittima, di non essere più imparziale e abbracciare un'ideologia, un mondo e determinate logiche che non gli consentono più di essere magistrato. Questo, che purtroppo il testo su cui stiamo lavorando non prevede, deve valere non solo per chi ha l'onore e l'onere di essere eletto all'indomani di una campagna elettorale, ma anche per chi vuole semplicemente candidarsi. Il momento del discrimine è non l'elezione, ma la candidatura: in quel momento si manifesta la volontà di appartenere a un'area politica, piuttosto che a un'altra.

Siamo soddisfatti dello stop alle nomine a pacchetto e anche della riduzione del numero dei magistrati che - lo dico con rispetto - vengono "parcheggiati" presso i Ministeri. Avremmo però voluto più coraggio, incisività e organicità. Qualcuno dice: facciamo presto, perché ce lo chiede l'Europa e perché dobbiamo attuare il PNRR. È vero e questa volontà va rispettata. Tuttavia, come ha detto prima il presidente Ostellari, l'Europa ci chiede non solo di fare presto, ma anche di fare bene e meglio rispetto a quanto è stato fatto in passato. Diciamo di più: dobbiamo riformare il sistema giustizia perché ce lo chiedono l'Italia e gli italiani da decenni (e non da qualche mese, come l'Europa) affinché il nostro Paese sia all'altezza della sua storia e della sua grande civiltà.

Per questo motivo non possiamo sciupare quest'occasione storica, che non si ripresenterà in questa legislatura. Certamente lo faremo nella prossima, quando ci sarà una maggioranza di centrodestra più coraggiosa, omogenea e con una visione diversa e più sana del sistema giustizia.

Rivolgo un ultimo appello a quest'Assemblea. Parliamo di giustizia, cioè di quel pezzettino del nostro sistema Paese che giudica, in alcuni casi, la nostra libertà e, in altri, il nostro patrimonio. Sfruttiamo quest'occasione storica per fare una vera e reale riforma che gli italiani vogliono e per la quale ci hanno dato fiducia. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa riforma nasce male e si sviluppa peggio. Nasce male perché si fonda su un presupposto molto triste, ossia il tradimento, da parte della principale forza politica presente in questo Parlamento, di 11 milioni di elettori che mai avevano dato mandato agli eletti di sedersi al tavolo con Forza Italia e PD per rivoltare sottosopra la giustizia. Questi elettori, anzi, avevano dato un grande mandato per far sì che il nostro Paese diventasse più giusto e non fosse più quello con il più basso indice di libertà di stampa e il più alto in termini di corruzione in Europa.

Con queste premesse e con un falso (ossia che ce lo chiede l'Europa), questa riforma arriva in Aula. Ripeto che si tratta di un falso, perché l'Europa chiedeva di rendere efficiente la giustizia e non di stravolgere l'ordinamento giudiziario.

L'Europa non chiedeva di dare la possibilità ai partiti, che sono nati dopo Tangentopoli e che su quella scia hanno continuato, di prendersi una rivincita sui magistrati. Non chiedeva questo l'Europa: invece, è stata fatta una pessima riforma del processo penale, che non accorcerà i tempi della giustizia, ma che semplicemente cancellerà la giustizia nel nostro Paese. Non ci sarà giustizia, con i processi liquidati in appello.

Chiediamoci dunque il perché di questa riforma. Essa viene fatta perché si coglie l'occasione di aver sottomesso il principale partito di opposizione per prendersi qualche rivincita sui magistrati. La scusa è il disastro Palamara, ma è una scusa, perché non si affrontano e, anzi, si peggiorano le condizioni che hanno portato a tale disastro, né si affronta con coraggio, come sarebbe stato invece necessario ed opportuno, la questione delle correnti, che da questa riforma verranno facilitate nel controllare il CSM. Non si affronta nemmeno il nodo del rapporto fra la politica e la magistratura: si tratta di un nodo davvero molto delicato, che ha creato molti problemi nel nostro Paese. Viene da sorridere, pensando che uno degli elementi più forti, ovvero la determinazione dei collegi elettorali, sulla base dei quali si voterà per il CSM, viene addirittura sottratto al Parlamento, per riconsegnarlo mani e piedi proprio alle correnti, che lottizzavano non solo il CSM, ma anche il Ministero della giustizia, in cui c'era Fulvietto, come capo di Gabinetto dell'allora ministro Bonafede. Ci ricordiamo come lo chiamava Palamara: Fulvietto. Ebbene, consegniamo al Ministero della giustizia la possibilità di prevedere quali siano i collegi elettorali e quindi li consegniamo esattamente a quel sistema che la riforma dice di combattere.

Cosa sta combattendo, dunque, questa riforma? Essa sta combattendo l'autonomia e l'indipendenza del magistrato, che viene messa in discussione, trasformando il magistrato in un burocrate, che si deve occupare di processi da poco per non danneggiare la sua carriera, che si deve occupare delle statistiche e che deve stare attento a non disturbare i potenti, che possono permettersi grandi collegi difensivi e di poter ribaltare in tanti modi le decisioni dei giudici. Ebbene, questi giudici verranno valutati proprio sulla base del fatto che non si saranno uniformati ai propri colleghi: meno si saranno uniformati e più saranno penalizzati. Dobbiamo dunque ricordare, visto che tanti "coccodrilli", anche presenti in quest'Aula, ricordano ogni anno i magistrati che hanno perso la vita nella lotta contro le mafie, che quei magistrati erano proprio quelli che non si uniformavano al cattivo andazzo dei propri colleghi: si tratta di magistrati il cui sacrificio viene offeso con questa riforma, magistrati come Giovanni Falcone, che con questa riforma non avrebbero avuto nessuna possibilità di operare. Questo è il segno della riforma al nostro esame.

Per questo motivo Italexit è assolutamente contrario a questa riforma, che è addirittura inemendabile e che non ha nessun collegamento col PNRR, ma molto ha a che fare con la corruzione del nostro Paese. (Applausi). Come Paese pagheremo carissimo questa riforma, e non solo come un'occasione mancata, ma come l'occasione in cui il Parlamento avrebbe potuto veramente discutere - cosa che non ha potuto fare, e si è visto - nelle Aule del Senato di una vera riforma che tenesse lontani Palamara e gli altri maneggioni dalla politica e dalla magistratura. Questo fanno i maneggioni come Palamara: occupando il CSM e occupando manu militari, coi propri sodali, il Ministero della giustizia e le stanze degli uffici legislativi della politica, mettono le mani su un potere decisionale che spetta a queste Assemblee, che invece sono state defraudate ancora una volta da questa cattiva politica.

Non ci si venga a raccontare che ce lo chiede l'Europa; non ce lo chiede l'Europa, assolutamente. Qua si cerca di mettere la museruola ai giudici, che non potranno più raccontare nemmeno delle loro inchieste; le racconteranno soltanto gli inquisiti, gli indagati e gli arrestati, sempre grazie alle riforme passate tramite il tradimento degli italiani. Ebbene, questa riforma farà cadere sulla giustizia il macigno della fine delle grandi indagini: nessun magistrato potrà più farle; addirittura, si arriverà all'interferenza massima nell'autonomia della magistratura, che è quella del potere politico nell'organizzazione delle procure, che dev'essere ovviamente portata a conoscenza.

Non è soltanto un'operazione verticistica del procuratore, e noi sappiamo con Palamara che cosa vuol dire controllare pochi magistrati invece di avere un potere diffuso, orizzontale o autonomo. Avere pochi magistrati da controllare, i procuratori, è molto più facile da gestire per un sistema alla Palamara. Bene, addirittura anche questo sistema verticistico passerà dal Ministero della giustizia, quindi dalla politica, che indicherà quali siano gli obiettivi da percorrere.

Per tutto questo diciamo no a questa riforma. (Applausi).

PRESIDENTE. Colleghi, prima di dare la parola al Senatore Urraro - che mi perdonerà - faccio la seguente comunicazione all'Assemblea.

Com'è noto, da domani viene meno l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree in occasione delle sedute dell'Assemblea, delle Commissioni e degli altri organi collegiali, nonché nel corso dei convegni e delle iniziative aperte al pubblico.

Naturalmente, ciò non fa venir meno la possibilità per ciascun senatore, ove lo ritenga, di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che continueranno a essere resi disponibili - questo è importante - con le ordinarie modalità.

È iscritto a parlare il senatore Urraro. Ne ha facoltà.

URRARO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, l'intervento odierno di cui si discute è assai rilevante per l'ordinamento giudiziario vigente, sia con riferimento alla materia strettamente ordinamentale, e dunque alle modalità di elezione e funzionamento del CSM, sia quanto al sistema organizzativo della stessa magistratura.

Le innovazioni oggetto della discussione presentano profonde implicazioni tra la proposta sulla tenuta di fondamentali principi e diritti costituzionalmente garantiti; la precisione del modello di organizzazione nella definizione di ruoli, compiti e attribuzioni, infatti, dev'essere rispettosa delle prerogative costituzionali assegnate agli attori essenziali del servizio giustizia: la magistratura, ma anche l'avvocatura.

Riforma dell'ordinamento giudiziario, nuove norme in materia ordinamentale, organizzativa, disciplinare, ricollocamento in ruolo dei magistrati e costituzione e funzionamento del CSM: la riforma mira ai criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, alla revisione del numero degli incarichi semidirettivi, alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e soprattutto al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili; in particolare, ai principi e ai criteri direttivi per la revisione, secondo principi di trasparenza e valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Il testo su cui abbiamo ampiamente discusso anche nella lunga interlocuzione in Commissione - e ringrazio tutti i colleghi per l'impegno - detta principi per lo svolgimento di procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi, dalla pubblicità delle stesse al divieto per ciascun magistrato di presentare contemporaneamente più di due domande, all'ordine di definizione dei procedimenti e alle stesse audizioni dei candidati. Interviene sulla valutazione delle attitudini e del merito degli stessi candidati. Il legislatore delegato, in ogni caso, dovrà tener conto delle specifiche competenze richieste per l'incarico al quale il candidato aspira, considerando le esperienze fatte in posizione di fuori ruolo solo se idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni direttive e semidirettive.

Di non poco conto sono i principi e i criteri direttivi per la riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari, disciplinando anche la documentazione che il presidente della Corte d'appello dovrà allegare ai progetti inviati al Consiglio superiore della magistratura e semplificando anche le fasi successive di approvazione.

Il provvedimento individua principi e criteri direttivi per la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Un punto chiaro su cui ci siamo soffermati, anche con interventi migliorativi in ordine alla valutazione di professionalità dei magistrati, è quello che contiene, all'articolo 3, determinati principi e criteri direttivi di merito molto chiari sul funzionamento dei consigli giudiziari, nei quali è esteso il ruolo dei componenti laici ed è soprattutto consentito agli avvocati di esprimere un voto unitario sul magistrato in verifica. Lo stesso articolo attiene anche ai criteri di valutazione della professionalità, tra i quali sono inseriti il rispetto dei programmi annuali di gestione dei procedimenti e l'esito degli affari nelle successive fasi del giudizio; alla semplificazione della procedura di valutazione in caso di esito positivo della stessa; al rapporto tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità, stabilendo che i fatti accertati in via definitiva in sede disciplinare debbano comunque essere oggetto di valutazione ai fini della progressione della carriera; all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi; agli effetti sulla progressione economica e sull'attribuzione delle funzioni di reiterati giudizi non positivi.

È chiaro il riferimento anche a un intervento sulla disciplina dell'accesso stesso in magistratura, dettando principi nuovi e criteri direttivi che sono volti ad abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. Si lavorerà pertanto per consentire lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai laureandi in giurisprudenza per prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di preparazione al concorso destinati a coloro che abbiano svolto il tirocinio formativo, oltre a coloro che abbiano prestato la propria attività nell'ambito dell'ufficio del processo, in attuazione del grosso investimento previsto dal PNRR.

L'articolo 5 detta principi molto chiari in ordine alla disciplina dei fuori ruolo, tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Bisognerà individuare - su questo punto ci siamo particolarmente spesi - tra i vari incarichi extragiudiziari quelli che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e quelli che possono essere svolti ponendosi in aspettativa, dettando una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere anche a livello internazionale, garantendo un complessivo ridimensionamento dell'istituto del collocamento fuori dal ruolo organico, riducendo il numero dei magistrati - e siamo intervenuti specificamente sul punto - che possono accedervi e contenendo tanto la durata del periodo, quanto la tipologia degli incarichi che essi potranno assumere. Bisognerà prevedere quindi che il magistrato possa essere collocato fuori ruolo solo dopo aver svolto funzioni giudiziarie per almeno un certo numero di anni e consentire il collocamento fuori ruolo solo quando l'incarico che il magistrato intende assumere risulti necessario per il suo specifico grado di preparazione, per la sua competenza e per la sua esperienza e l'incarico stesso corrisponda a un interesse specifico dell'amministrazione, dovendo valutare l'organo di autogoverno eventuali ricadute dell'incarico su imparzialità e indipendenza dello stesso magistrato.

Importanti sono anche le modifiche su cui siamo intervenuti in merito all'ordinamento giudiziario in materia di organizzazione degli uffici di giurisdizione e di incompatibilità di sede per ragioni di parentela o di coniugio o di tramutamenti ad altra sede o ufficio.

Si interviene sulla norma del 1941, prevedendo che le tabelle degli uffici giudicanti siano adottate per un quadriennio (attualmente sono previste per un triennio). Si aggiunge un ulteriore punto, prevedendo che il dirigente dell'ufficio verifichi che la distribuzione dei ruoli e dei carichi garantisca obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio, assicurando costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio e tra tutti i magistrati delle sezioni e dei collegi.

In conclusione, si tratta di una riforma significativa, che pone il tema del rapporto tra poteri. Non è la riforma che avevamo auspicato e da ciò derivano i nostri interventi migliorativi, che anche nel seguito illustreremo. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, ci stiamo occupando, com'è noto, del disegno di legge delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM. Il testo che stiamo esaminando prende spunto dal testo Bonafede (Atto Camera 2681), che però è stato modificato in parti significative dagli emendamenti presentati dal ministro Cartabia e approvati nel Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2022 e ulteriormente subemendato da interventi normativi votati alla Camera.

Di certo questa non è la nostra riforma, non è la riforma che il MoVimento 5 Stelle avrebbe voluto. Infatti, il testo definitivo, che giunge oggi all'attenzione dell'Assemblea del Senato, segna importanti passi indietro rispetto al più incisivo e coraggioso testo dell'ex ministro Bonafede; testo che - lo ricordo - fu osteggiato in ogni modo da precisi settori politici e - ne sono convinto - fu una delle cause della caduta dei precedenti Governi. (Applausi).

Tuttavia, grazie alla caparbietà del MoVimento 5 Stelle, sono presenti in questo provvedimento aspetti importanti, come ad esempio lo stop alle cosiddette porte girevoli tra magistratura e politica. Tutti hanno il diritto di partecipare alle competizioni elettorali o di avere ruoli di governo, anche i magistrati ovviamente. Ma se un magistrato entra in politica (e ne siamo felici), venendo eletto dai cittadini oppure nominato dal Governo, quando finisce il proprio mandato non può tornare nelle aule dei tribunali e questo per garantire la terzietà e l'imparzialità di chi opera in questo settore così strategico per il Paese e anche per garantire i cittadini, che chiedono giustizia giusta e celere.

Alcune ulteriori restrizioni sono previste anche per quei magistrati che si candidano, ma non vengono eletti. Il tutto - lo ribadisco con forza - senza alcun intento, se non quello di assicurare il bene supremo dell'indipendenza della magistratura e della terzietà dei magistrati, che sono ambedue capisaldi dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle.

Voglio rimarcare altri aspetti importanti, che riguardano l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi. Uno di questi prevede che l'assegnazione di tali incarichi si decida in base all'ordine cronologico delle scoperture, in modo da evitare le cosiddette nomine a pacchetto, cioè scongiurando il realizzarsi di eventuali accordi spartitori tra le diverse correnti di magistrati. Anche questo aspetto è stato ripreso dal testo originario dell'ex ministro Bonafede.

Inoltre, viene dato un peso importante alla formazione dei magistrati, prevedendo appositi corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, sia prima, sia dopo l'accesso alla nuova funzione, dando al contempo valore al possesso di caratteristiche specifiche e rilevanti nel decidere l'assegnazione di tali incarichi.

Inoltre, si migliora la trasparenza delle procedure di selezione, con la pubblicazione sul sito Intranet del CSM (noi del MoVimento 5 Stelle avevamo invece richiesto la pubblicazione sul sito Internet del CSM) di tutti i dati del procedimento, nonché dei vari curricula, proprio per dare la trasparenza che i cittadini richiedono e meritano. Per quanto riguarda, invece, le pubblicazioni scientifiche dei magistrati, grazie a un nostro subemendamento presentato alla Camera la commissione esaminatrice dovrà tenerne conto, con speciale riguardo alla rilevanza scientifica della stessa.

Un altro aspetto a nostro giudizio importante, su cui si interviene, è quello che riguarda le modalità e i tempi di accesso alla magistratura, con l'obiettivo specifico di ridurre i tempi tra la laurea dell'aspirante magistrato o magistrata e l'immissione in ruolo, abbandonando l'attuale modello del concorso di secondo grado. Ricordo infatti che con la riforma dell'ordinamento giudiziario del 2006 il concorso in magistratura è divenuto di secondo grado; prima, infatti, potevano partecipare al concorso i laureati in giurisprudenza semplicemente dopo il completamento degli studi universitari.

Il testo in esame riprende in buona parte l'originario disegno di legge Bonafede, prevedendo una serie di aspetti che elenco in maniera veloce: l'accessibilità al concorso direttamente dopo la laurea, come ho detto, decadendo l'obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione; la valorizzazione dei tirocini formativi, prevedendo la possibilità di iniziarli dopo il superamento dell'ultimo esame del corso di laurea, quindi senza aspettare la laurea finale, e l'attribuzione alla Scuola superiore della magistratura, come accennavo prima, dell'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per tirocinanti, anche in sedi decentrate. Il testo prevede anche la facoltà di svolgere i corsi di preparazione al concorso in sedi decentrate per chi abbia svolto attività a tempo determinato presso l'ufficio del processo per l'attuazione degli obiettivi del PNRR; sono poi previsti tre elaborati scritti (civile, penale e amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea), che devono essere finalizzati ad accertare le capacità di inquadramento teorico-sistematico del candidato. Infine, è prevista la riduzione delle materie orali, ma con l'aggiunta del diritto della crisi e dell'insolvenza.

Questa riforma è il risultato di un faticosissimo compromesso tra le diverse visioni politiche che contraddistinguono l'attuale composita maggioranza di Governo ed è frutto di un lungo lavoro, che peraltro ha lasciato parzialmente insoddisfatti noi del MoVimento 5 Stelle, ma anche altre forze politiche. Noi ovviamente preferivamo la riforma Bonafede, da cui l'attuale testo ha preso spunto, ricalcandolo almeno in alcune parti.

Tuttavia, vista questa premessa, non si capisce il comportamento della Lega che, dopo aver approvato questo testo alla Camera, ha deciso di mettere in scena una specie di farsa in Commissione giustizia al Senato, presentando emendamenti che dal nostro punto di vista avrebbero peggiorato di gran lunga questo testo, ottenendo una semplice bocciatura. Lo stesso, peraltro, ha fatto Italia Viva, in questo senso alleata della Lega in Parlamento, così come nella fallimentare campagna referendaria sulla giustizia di qualche giorno fa, di cui abbiamo visto i risultati. (Applausi). Queste due forze politiche hanno provato a ideologizzare il dibattito in una visione punitiva nei confronti della magistratura, ma gli italiani hanno rispedito al mittente questo maldestro tentativo.

Tra l'altro, viene da osservare che, se non si ha la forza politica di raccogliere 500.000 firme per la proposizione dei referendum, ma si ricorre all'intervento di alcuni Consigli regionali, è difficile immaginare che milioni di cittadini vadano a votare, specie se si chiede loro di abolire sostanzialmente la legge Severino, cioè di consentire l'elezione di soggetti che hanno ricevuto condanne, seppur non ancora definitive. Infatti, gli italiani sono rimasti a casa, certificando una vera e propria catastrofe politica di chi li ha proposti e registrando la più bassa percentuale di votanti nella storia di referendum. Evidentemente, però, c'è chi, come Renzi per esempio, non si rassegna e li perde uno dietro l'altro.

Eppure, tutti noi sappiamo, dentro e fuori da questo Parlamento, che la magistratura ha bisogno di interventi importanti, perché ci sono diverse cose che ancora non funzionano. Quei quesiti referendari, però, riuscivano nell'impresa di essere del tutto fuori luogo, fuori contesto e fuori fuoco rispetto agli obiettivi reali e talvolta erano assai dannosi per la legalità e per la giustizia nel nostro Paese.

L'istituto del referendum popolare è fondamentale per la nostra democrazia e ha scritto pagine importantissime della storia repubblicana. Questo istituto è stato sempre usato per affrontare tematiche alte che, stimolavano e coinvolgevano le coscienze dei cittadini. Sarebbe stato importante, per esempio, affrontare il tema del fine vita, visto che in Parlamento in questa legislatura - come anche nelle precedenti - non si riesce a trovare una posizione condivisa da una qualsiasi maggioranza. Il referendum non va svilito nel tentativo di operare un taglia e cuci di norme nell'esclusivo interesse di alcuni settori politici e non nell'interesse dei cittadini. Spero che una cosa del genere non si ripeta mai più. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

ABATE (CAL-Alt-PC-IdV). Signor Presidente, colleghi e colleghe, oggi stiamo discutendo il disegno di legge n. 2595 approvato dalla Camera, che delega il Governo a riformare l'ordinamento giudiziario e ad adeguare l'ordinamento giudiziario militare ed introduce norme immediatamente precettive in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e di ricollocamento in ruolo dei magistrati e soprattutto di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Esso è articolato in sei capi e 43 articoli.

Naturalmente non potrò soffermarmi su tanti punti, ma cercherò di fare alcune modeste considerazioni e riflessioni su alcuni di essi. Vale ricordare che questo disegno di legge fu presentato alla Camera nel settembre 2020 dall'allora ministro Bonafede; poi - ahimè - il Governo cambiò, subentrò quello attuale (quello dei migliori, per capirci) e la ministra Cartabia ha apportato tutta una serie di modifiche al provvedimento, frutto anche del lavoro della Commissione cosiddetta Luciani. Purtroppo, un giurista e politico dei tempi passati - sono reminiscenze dell'università, queste - Pietro Calamandrei, diceva che quando la politica entra nella stanza della giustizia, la giustizia se ne esce dalla finestra. Considero questa frase quanto mai attuale, tenendo presente anche il pericoloso clima e il pericoloso assetto politico che in questo preciso momento storico si sono venuti a creare, in cui il democratico dibattito politico è stato completamente azzerato e - cosa ancora più grave e pericolosa per la democrazia e per la sopravvivenza dei principi fondamentali della nostra Costituzione - il margine di azione del Parlamento italiano sull'attività legislativa, potere che gli riconosce la Costituzione, è stato completamente massacrato e assassinato, consentitemi il termine, da un Governo assolutista e accentratore.

Come ho detto in altra occasione, siamo - ma soprattutto siete - in tempo: fermatevi. Vi state rendendo responsabili di uno scempio in tutti i settori, che sta portando la nostra Nazione su un baratro senza precedenti. Fermatevi, con un voto contrario a questo provvedimento, che non contiene norme che risolveranno la questione delle correnti nel Consiglio superiore della magistratura, ma contiene solo ed esclusivamente precetti che legheranno le mani della magistratura e soprattutto - perché ce n'è - di quella sana, che esercita e amministra la giustizia in Italia in nome del popolo italiano. Soprattutto vi prego, colleghi, risparmiateci ipocriti interventi che criticano questo provvedimento, ma che poi concedono a questo Governo voti favorevoli e fiducie ad oltranza.

Non io, egregio Presidente, perché potrei essere qui l'ultima voce che i cittadini hanno mandato in quest'Aula, ma un profilo autorevole, un grande rappresentante della magistratura in Italia quale il procuratore Nicola Gratteri, proprio in merito a questa riforma, afferma che essa, insieme a tutte le altre del ministro Cartabia, che sono deleterie, è una sorta di vendetta che arriva dopo trent'anni. E continua, definendo questa riforma una offesa ai pubblici ministeri. Anziché bloccare il passaggio delle carriere da una funzione all'altra, sarebbe opportuno facilitare il passaggio tra le procure e tribunali, affinché si abbia una competenza completa del magistrato.

Altra importante criticità è rappresentata dal controllo esterno sul lavoro dei magistrati nelle valutazioni di professionalità, riconoscendo il diritto di voto agli avvocati nei consigli giudiziari. Per inciso, nella vita cerco di fare l'avvocato, quindi conosco bene determinate situazioni. Situazione alquanto anomala questa, perché si consente la valutazione di una categoria da parte di altra categoria, che spesse volte integra anche dei gravi casi di incompatibilità.

Tutto questo in violazione dei principi costituzionali dell'autonomia, della indipendenza e della terzietà della magistratura. A nulla è valso il documento che i magistrati hanno redatto. Non solo non sono stati considerati, ma nemmeno ascoltati. Mi devo limitare per questioni di tempo (altrimenti ci sarebbe da parlare anche per ventiquattro ore) o, questi due punti per affermare che quello al nostro esame è un provvedimento grossolano che va collegato alle altre riforme della Cartabia, quale la riforma del processo penale, come un tentativo di piegare la magistratura alla politica di turno, violando così il principio sacro, costituzionale, che vuole la magistratura libera e indipendente.

Onorevoli colleghi, questa è la democrazia in questo momento. Questo è quello che il Parlamento dimostra al popolo italiano in ginocchio, affamato, degradato e venduto all'Europa. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, affronto questa discussione con una vena di rammarico. Noi di Italia Viva abbiamo fortemente voluto il Governo Draghi: è un fatto notorio; abbiamo sostenuto il Governo Draghi, fatto altrettanto notorio, e continuiamo a sostenere il Governo Draghi anche oggi in questa sede.

Sono, però, rammaricato e dispiaciuto. Italia Viva ha cercato di portare avanti delle proposte, con un dialogo che fosse costruttivo; di portare avanti una riforma che cogliesse nel segno; di portare avanti alcune proposte che sicuramente avrebbero potuto incidere sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, quindi portando una ventata di novità nella magistratura in genere.

Abbiamo portato queste proposte per dare una risposta concreta e decisiva a questo Governo Draghi, nel quale oggettivamente crediamo, ma non abbiamo avuto alcuna soddisfazione. Nella sostanza, non c'è stato possibile incidere in alcun modo. I nostri emendamenti hanno ricevuto parere negativo; pur se qualche volta abbiamo sentito dire che erano condivisibili, non andavano bene. Poi mi riferirò anche a qualcuno degli aspetti che riescono a connotare in maniera assolutamente sintomatica questa riforma.

La nostra responsabilità oggi l'abbiamo confermata. Oggi abbiamo ritirato tutti gli emendamenti che avevamo proposto. Erano i più numerosi: mi pare fossero circa 86, ma non ricordo con precisione. Li abbiamo ritirati per un senso di responsabilità e anche - devo dire - per il rispetto che dobbiamo al presidente Draghi, per quello che ha fatto già per il nostro Paese, per quello che sta continuando a fare e, sono certo, per quello che farà in un momento tra l'altro di una difficoltà estrema sotto tutti i profili, considerate le contingenze che si stanno presentando in continuazione. Abbiamo manifestato questo senso di responsabilità anche per ossequio al presidente Mattarella che, anche in occasione del suo reinsediamento, ha chiesto con forza di procedere all'approvazione di questa riforma, considerata la grandissima difficoltà nella quale il Consiglio superiore della magistratura ha operato negli ultimi anni, come è stato richiamato da tanti colleghi che mi hanno preceduto.

È doveroso dire però una cosa in questa sede perché rimanga agli atti, perché un domani noi possiamo dire che ve l'avevamo detto, perché domani possiamo richiamare gli errori che noi stiamo evidenziando da quando ormai è stata introdotta questa riforma, che viene chiamata riforma Cartabia, ma che io oggettivamente ho difficoltà a definire così per il rispetto che devo alla ministra Cartabia e per la stima che nutro nei suoi confronti. Ho difficoltà a chiamarla Cartabia perché questa è semplicemente la riscrittura di quello che era stato proposto, con qualche correzione e qualche modifica apportata a quella che era la cosiddetta riforma Bonafede. Eppure ciò è strano due volte perché ci hanno messo fretta, non potevamo perdere tempo per l'incalzare delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura. Questo però lo sapevamo da un anno e mezzo. Eppure, nonostante questo, si è cercato di abbreviare e accorciare i tempi, incaricando la cosiddetta commissione Luciani. Cosa ha fatto il professor Luciani? Non sono io che debbo dirlo, ma è un fatto notorio. Il professore è una persona di assoluto valore e stimabile. Tale commissione, voluta dalla ministra Cartabia, è arrivata ad alcune conclusioni assolutamente straordinarie. Mi domando perché l'ha voluta la ministra Cartabia se poi tutte le conclusioni sono state disattese e si è ripreso in mano semplicemente quello che era il testo, riveduto e corretto, con qualche passata di bianco, che però si scrosta molto facilmente, rispetto a quella che era del mai rimpianto ministro Bonafede.

Si è detto che questa riforma avrebbe dovuto ristabilire un equilibrio anche fra i poteri dello Stato. Le riforme in tema di giustizia, come abbiamo ripetuto mille volte, non devono mai essere punitive, ma soprattutto non devono mai cedere alle suggestioni. La delicatezza dei temi che trattiamo ha indotto taluno ad introdurre elementi di confusione e devo dire che, proprio poco fa, mi è parso che l'orologio di qualche collega si sia fermato al 2018 e non si sia accorto di quello che è capitato in Italia anche nel corso delle ultime elezioni. La smetterei con i toni trionfalistici e accusatori; non è stata Italia Viva a mistificare la realtà e non lo sarà mai. Chi mistifica la realtà, anche in tempi recenti, sono coloro che si sono pronunciati ripetutamente a ogni piè sospinto, anche con il referendum (visto che è stato citato poco fa) sulla riforma di una delle esigenze cautelari che è cosa diversa dalla custodia cautelare. Si è detto che con quel referendum si voleva abolire la custodia cautelare. Ho ascoltato tantissime sciocchezze, mi piange però il cuore che vengano dette in quest'Aula, se non altro per la sua sacralità e per il rispetto che dovremmo averne anche fra noi. Dovremmo smetterla con questo modo di fare e cercare di lavorare tutti quanti insieme per conseguire un risultato che sia utile. Ho paura che questa riforma di utile avrà davvero poco. Vedete, infatti, la politica anche di fronte al potere giudiziario non può mai arretrare, deve dare un'impronta, deve collaborare per costruire e creare percorsi nuovi. In molte circostanze, da parte nostra che rappresentiamo il potere legislativo, è stata chiesta una collaborazione in questo senso. È successo infatti che la magistratura stessa ha ovviato rispetto all'incapacità della politica di dare risposte e talvolta lo ha fatto con circolari raccolte anche nel provvedimento al nostro esame. Non abbiamo fatto altro allora che introdurre nella nostra legislazione il contenuto di alcune circolari che erano del CSM. Mi riferisco, per esempio, al tema dell'organizzazione giudiziaria in materia di tabelle; mi riferisco ai temi in materia di conferma degli incarichi direttivi e in materia di valutazione della professionalità. Questo è un tema molto dibattuto, per esempio; si è discusso molto sul perché si debba mantenere il vecchio sistema, ma non voglio introdurre questo argomento perché ci sarebbe davvero tantissimo da dire e il tempo, purtroppo, è sempre tiranno.

Valutando quello che è stato fatto con questa riforma, non si può sostenere qualcosa di diverso rispetto al fatto che questa non è una riforma con la "R" maiuscola, come pretendiamo di farla passare. È una mini riforma, ma soprattutto è una riforma totalmente inutile. Questa è la verità vera. Negli ultimi due o tre anni (sappiamo esattamente da quando) abbiamo parlato e abbiamo ripetuto più volte: basta con il carrierismo dei magistrati e basta con il sistema correntizio. Molto bene. Il sistema che questa normativa sta introducendo premia il carrierismo e le correnti. Anche nella valutazione dei magistrati, di cui parlavo testé, è evidente che interverranno ancora una volta le correnti più forti, che saranno in condizione di determinare una valutazione positiva o negativa dei magistrati.

Certo, non possiamo non dire che sicuramente non nuoce ai cittadini. Ma certamente non giova granché, anche nel sistema europeo. Come dicevo, agevola e favorisce il carrierismo dei magistrati, agevola e favorisce il sistema correntizio. Diciamo che è in continuità con il sistema che era stato introdotto in precedenza. Certamente, con questo sistema, saranno prevedibili i nomi di coloro che saranno eletti nel CSM, ciò che effettivamente volevamo evitare. Avevamo proposto una sorta di estrazione a sorte temperata, ma non è stata accolta nemmeno quella. Si pensava che ci fossero dubbi di costituzionalità, ma noi non concordiamo neanche su questo fatto.

Per ribadire il dato essenziale di questa riforma, credo che basti riferirsi al contenuto dell'articolo 5, laddove si creano alcune incompatibilità, perché si è detto che, quando qualcuno viene distaccato fuori ruolo, una volta che finisce il periodo non può rientrare. Io apprezzo molto il collega Giacomo Caliendo, che, con la sua consueta correttezza, ha reiteratamente detto che si è trattato di una dimenticanza. Io purtroppo sono meno benevolente rispetto al senatore Caliendo e credo che quella non sia stata una dimenticanza, ma sia stata una svista voluta, con l'intento di escludere i capi dell'ufficio del legislativo dall'elenco delle incompatibilità. Così in questo modo - e passerà in questa maniera, ma spero che vi si possa porre rimedio in un secondo tempo, con un emendamento o con un sistema qualsiasi - si favoriranno tutti coloro che si trovano a svolgere le funzioni di capo del legislativo, che, lungi dal tornare a fare i magistrati, una volta che avranno finito in quel ruolo, avranno la possibilità di andare a ricoprire il ruolo di capo del legislativo.

Questo è un segnale estremamente chiaro e molto profondo di cosa significhi questa riforma, che - torno a dire - non è certamente una riforma che faccia bene ed è una riforma che porta una firma ben definita.

Mi dispiace, perché abbiamo perso un'occasione. La stessa ministra Cartabia ha perso un'occasione straordinaria per lasciare un'impronta che fosse indelebile nella storia del nostro Stato, nella storia della separazione dei poteri e nella storia della magistratura. Ci abbiamo rinunziato. Noi - ripeto - lo stiamo facendo con grande responsabilità; l'abbiamo fatto per senso di responsabilità e per i motivi che ho enunciato poco fa. Però certamente non possiamo tacere. L'auspicio è che, da qui al periodo futuro, ci sia un'effettiva assunzione di responsabilità sui temi cardine del nostro sistema democratico; sono stati il cardine fino ad oggi e lo devono essere ancora, perché noi vogliamo credere nella magistratura, nonostante le storture a cui abbiamo assistito e di cui anche oggi abbiamo avuto dei segnali. Noi vogliamo continuare a credere nella magistratura sana, quella di coloro che lavorano dalla mattina alla sera, che stanno lì al buio delle loro stanze, qualche volta anche correndo rischi serissimi. Noi crediamo in quella magistratura e vogliamo che la si smetta con la strumentalizzazione del potere giudiziario a favore di pochi. Questo è l'auspicio.

Speriamo che questo sia il primo passaggio e che un domani si riesca davvero a mettere mano a una riforma che in questo momento - torno a dire - mi pare davvero inutile. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo a esaminare e votare una riforma che sarà completamente inutile per molte parti, o - addirittura - otterrà l'effetto contrario a quello che, a parole, viene prospettato. Sarà quindi una riforma dannosa che non affronta e risolve nessuno dei temi centrali che sono oggi al centro della discussione sulla politica che riguarda la giustizia e, soprattutto, non risolve il grave deficit di credibilità che si è creato a causa delle note vicende che hanno coinvolto vertici della magistratura e della politica.

L'opinione pubblica non ha ormai più fiducia nella magistratura e non credo proprio che con questa riforma si riuscirà a invertire questa tendenza. Ormai, purtroppo, in questo Parlamento quello che approva un ramo non può essere toccato dall'altro. Quello che approva la Camera, non può essere toccato al Senato.

In Commissione giustizia abbiamo esaminato tanti pregevoli emendamenti che, al di là di quelli più politicamente sensibili, in molti casi contribuivano a risolvere evidenti difetti di carattere tecnico e giuridico. Eppure, sono stati tutti quanti respinti.

Poco fa è intervenuto il collega Cucca. Fratelli d'Italia ha votato tutti (o quasi tutti, tranne forse uno o due) gli emendamenti proposti dal collega Cucca, che erano certamente pregevoli. Non riusciamo però a comprendere la ragione per cui ieri abbiamo svolto ore e ore di discussione in Commissione giustizia per poi vedere, oggi, il ritiro di tutti questi emendamenti da parte non soltanto di Italia Viva, anche di Forza Italia e altri Gruppi. Della serie: vorrei ma non posso.

Cari colleghi, noi siamo qui per svolgere una funzione legislativa che non può rispondere al criterio del «vorrei ma non posso». Infatti, volendo, c'era il tempo di fare alcuni interventi "chirurgici" in questa normativa che fa acqua da tutte le parti e si sarebbe potuti tornare alla Camera per la terza definitiva lettura. (Applausi).

La verità è che gli equilibri interni alla maggioranza sono molto precari e rivolti sempre al compromesso al ribasso. Il collega Cucca ha prima fatto riferimento all'esigenza che almeno in una legge sull'ordinamento giudiziario non risulti che qualcuno è più uguale degli altri. Penso, ad esempio, al capo dell'ufficio legislativo che viene escluso dalle incompatibilità pur avendo un ruolo politico preminente rispetto a tante altre figure che, invece, vengono inserite nell'elenco delle incompatibilità. Orwell ci ha insegnato che quando uno è più uguale degli altri, siamo vicini a una dittatura. Non è stato affrontato nessuno dei problemi che più stanno a cuore all'opinione pubblica e, soprattutto, agli addetti ai lavori che vedono ormai una giustizia che non è più in grado di svolgere appieno il suo compito. Nessuno di questi problemi è stato affrontato. Il principale è la commistione, la contiguità, lo scambio di favori tra politica e magistratura. (Applausi). Attenzione, però: quando si parla di commistione tra politica e magistratura si usa un eufemismo, perché bisognerebbe essere più precisi e parlare di commistioni tra alti vertici di un determinato partito politico, che si chiama Partito Democratico (Applausi), e vertici di una determinata componente della magistratura, perché questo è quello che ci consegnano le intercettazioni che sono state da tutti noi lette e studiate e i libri intervista, il primo e il secondo, che Palamara ha scritto a quattro mani con il direttore Sallusti. Mi riferisco alla commistione tra un partito politico, che in verità ha questa tradizione da sempre - il collega Pillon citava Gramsci a proposito - e una determinata componente della magistratura, che è il braccio di quel partito politico all'interno della magistratura.

Onorevoli colleghi, come si può pensare che il problema dello strapotere del Partito Democratico all'interno della magistratura e il problema dello strapotere di una determinata corrente della magistratura si possano risolvere escludendo che il magistrato che si candida al CSM debba raccogliere le firme? Il problema non sono le firme, ma sono i voti: il magistrato a chi va a chiedere i voti se non alle correnti (Applausi), attraverso un accordo trasversale di do ut des? Il sistema elettorale che in questo disegno di legge viene disegnato, paradossalmente - ma forse non tanto, perché chi lo ha scritto sono gli stessi magistrati che sono all'interno del Ministero della giustizia - enfatizza e moltiplica all'ennesima potenza il potere contrattuale delle correnti (Applausi), perché istituzionalizza la possibilità di accordi tra liste e tra candidati. C'è una eterogenesi dei fini, evidentemente, perché se il fine era quello di togliere potere alle correnti, onorevoli colleghi, con questo nuovo sistema elettorale aggiungete invece potere alle correnti.

Abbiamo cercato in tutti i modi, con i nostri emendamenti di cui poi parleremo, quando entreremo nel merito e nella discussione dei singoli elementi, di disegnare un sistema diverso e alternativo, come quello del sorteggio, magari con un sorteggio previa selezione o con una elezione previo sorteggio: ci sono tante soluzioni che possiamo trovare, per fare sì che il potere contrattuale delle correnti, il loro strapotere, venga tolto di mezzo. La vera domanda da porsi, però, è quanti davvero vogliono questo. Sappiamo infatti molto bene che, nel momento in cui ad esempio si tratta su tutte le più importanti cariche all'interno delle procure italiane, conta avere voce in capitolo sulla nomina di un procuratore capo alla procura di Roma, di Milano, di Napoli o in un'altra delle procure più importanti d'Italia. Un partito che ha procure amiche è certamente favorito rispetto ad un partito che non ha procure amiche. Questo spiega anche perché, in certi casi, le indagini vanno avanti in tempi da record e in altri casi le indagini non vanno proprio mai avanti. (Applausi).

Non è con il disegno di legge al nostro esame e con questo sistema elettorale che si risolve il problema dello strapotere delle correnti e della politica nella magistratura. Non è poi con la soluzione che avete adottato per porre termine all'altro fenomeno molto discutibile delle porte girevoli che si risolve il problema. Onorevoli colleghi, quando un magistrato si candida, non ha nessuna rilevanza se venga eletto o meno. Nel momento in cui si candida, si schiera. E nel momento in cui si schiera perde quell'immagine di imparzialità che deve avere chi giudica; e il cittadino, quando vede che è un magistrato si è schierato, non si pone il problema se sia stato eletto o meno; si pone il problema - sapendo che l'orientamento politico del cittadino sottoposto a giudizio è un altro - se quel giudice sia davvero in grado di spogliarsi della sua ideologia, della sua appartenenza politica, e di giudicarlo serenamente.

A tempo perso faccio l'avvocato e vi garantisco che molte volte la prima domanda che mi fa il cliente non è se quel giudice è bravo, competente o rapido nelle decisioni, se studia le carte oppure fa le cose in modo approssimativo. No. La prima cosa che mi chiede è se quel giudice è di destra o di sinistra. La risposta, purtroppo, è abbastanza facile (Applausi) perché, se anche esiste qualche giudice di destra, pensa bene prudentemente di starsene abbastanza defilato.

Dunque, chi si schiera, eletto o meno, non deve tornare a svolgere funzioni giurisdizionali: questa è la vera svolta. (Applausi). In questo senso vanno gli emendamenti di Fratelli d'Italia.

Nel ringraziarla per il tempo che mi ha concesso, Presidente, concludo con un'ultima considerazione.

Colleghi, la cifra con cui si può leggere l'intero disegno di legge sapete dov'è? Nell'articolo 21, che innalza da 24 a 30 i componenti del CSM. Ma come? Abbiamo votato una riforma costituzionale con cui abbiamo ridotto del 37,5 per cento i componenti del Parlamento (Applausi) e innalziamo di un quarto i componenti del CSM? (Applausi). Attenzione, non parlo solo dell'articolo 21 e dei sei componenti in più; parlo dell'articolo 26 - ne parlerò meglio quando entreremo nel merito degli emendamenti - perché esso, in ragione dell'aumento previsto dall'articolo 21, innalza i contratti di collaborazione continuativa dagli attuali 26 a 62. Se non è un regalo alle correnti questo, ditemi voi cos'è! (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA (Misto). Signor Presidente, colleghi, credo che anche la distrazione con cui si segue questo dibattito...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Morra, chiedo ai colleghi di Fratelli d'Italia se possono consentire la prosecuzione del dibattito, perché le loro voci stanno addirittura coprendo quella dell'oratore.

Prego, senatore, il tempo le rimane intatto. (Brusio).

Colleghi, per cortesia, vi chiedo di consentire la prosecuzione del dibattito. (Commenti). Quando presiedo io non vi capita; non è così.

La Presidenza è assolutamente serena e tranquilla e vuole garantire a quest'Assemblea di discutere serenamente, a cominciare dall'opposizione verso la quale è sempre molto attenta. Quindi, invito a moderare termini e toni.

Prego, senatore Morra.

MORRA (Misto). Signor Presidente, la ringrazio, ma vorrei far capire al collega che non ho cessato io di parlare, ma sono stato invitato dalla Presidenza a tacere per ottenere un pochino più di decoro.

PRESIDENTE. Esatto. Sottolineo che sono stata io. Prego. (Commenti).

MORRA (Misto). Sì, ma vorrei far capire questo e vorrei poter parlare senza dover alzare la voce.

PRESIDENTE. Senatore Morra, si rivolga alla Presidenza, per cortesia.

MORRA (Misto). Vorrei far capire a chi soprattutto potrà ascoltare da casa queste parole quanto poco interessi al Parlamento la riforma della giustizia. Un tempo su queste leggi delega... (Commenti).

PRESIDENTE. Mi perdoni di nuovo. Come sapete molto bene, la mascherina è richiesta se si ha una persona vicino. Di fronte non c'è nessuno e neanche vicino. Intanto l'ha già indossata. Andiamo avanti, prego senatore Morra. Le chiedo la cortesia di indossarla, così magari riusciamo a proseguire.

MORRA (Misto). Debbo ricordare a me stesso che in precedenza altri colleghi sono intervenuti parlando senza il dispositivo e nessuno ha fatto rilevare niente.

Adesso, vorrei semplicemente sottolineare all'Assemblea come questo dibattito sia viziato da una sostanziale ipocrisia, dettata dal fatto che a parole tantissimi, per non dire tutti, ritengono che forse il problema fondamentale da risolvere affinché si possa restituire fiducia nei confronti dell'istituzione Stato è quello della giustizia.

Badate, poc'anzi qualcuno, anche ironizzando, commentava ricordando che ai cinque quesiti referendari hanno risposto pochissimi elettori, circa un quinto. Ma io vado oltre: quanti sono gli italiani che hanno votato per eleggere le loro amministrazioni comunali e i loro sindaci? Perché questo è il segnale della crisi delle istituzioni. E se noi abbiamo, come faceva capire Corrado Alvaro, la percezione che sia inutile provare a cambiare, noi veniamo afflitti dalla disperazione, quella disperazione che è tipica di chi, leggendo il libro di Luca Palamara o l'ultimo libro di Matteo Renzi, scopre tante nefandezze che hanno investito anche il mondo della politica e constata che tanto nulla cambia.

Allora, scusatemi, vi pare normale che i trojan, per quanto siano programmati per rimanere accesi fino alla mezzanotte, vengano a spegnersi prima di un'importante cena fra il dottor Palamara e l'allora procuratore capo della Repubblica di Roma? Vi pare normale? Il dottor Pignatone, certamente. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatore Morra, le ricordo, ovviamente, che si assume la responsabilità delle sue affermazioni.

MORRA (Misto). Io ho domandato se pare normale che si spenga all'improvviso il trojan: se questo costituisce il motivo per essere perseguito penalmente perseguitimi.

PRESIDENTE. Benissimo.

MORRA (Misto). Allora, il 23 maggio scorso abbiamo ricordato con grande ipocrisia Falcone e Borsellino, ma gli stessi Falcone e Borsellino hanno dovuto fare la guerra all'interno della magistratura per ribadire che alcune linee d'azione contro la criminalità organizzata di stampo mafioso non potevano essere oggetto di mercimonio e tutti hanno ricordato la figura di Giammanco. Ma senza andare indietro nel tempo, coloro che osannavano pochi giorni fa Falcone e Borsellino replicano le stesse dinamiche e gli stessi schemi con cui alcuni magistrati, coraggiosamente, stanno provando a far giustizia; far giustizia non è una cosa semplice, anzi, e fare ingiustizia è qualcosa da cui dovremmo essere tutti distanti. Quando in Commissione antimafia mi sono trovato alla mia destra Giuseppe Gulotta, che ha scontato ventun'anni di detenzione a seguito di un cosiddetto errore giudiziario, io ho avuto accanto a me un essere umano che è stato segnato dalla - debbo usare le parole con attenzione - cattiveria di uno Stato che, per salvaguardare qualcuno, massacra gli innocenti.

Io sono stanco di assistere ad una gestione politicizzata della giurisdizione. Ma da cosa nasce questa mia stanchezza? Tutti sappiamo che se un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura è designato da questo Parlamento, allora gioco forza è il peso della politica o della partitocrazia che determina le scelte del governo autonomo della magistratura, perché è su quel terzo che poi si modellano le correnti stesse. A me da cittadino non spaventa il fatto che il magistrato abbia una sensibilità politica, ma che quella sensibilità politica possa orientare e dirigere l'esercizio dell'azione penale e non soltanto. Queste sono cose che tutti sappiamo, perché tutti abbiamo anche capito, come ci hanno detto i magistrati Gratteri, Di Matteo e tanti altri, che per esempio la riforma attuale del metodo di elezione dei membri elettivi togati del CSM, esattamente come ribadiva poc'anzi il senatore Balboni, non soltanto non evita, ma neanche riduce e addirittura potenzia lo strapotere delle correnti, con meccanismi elettorali che incentivano accordi e cordate.

Pochi giorni fa la trasmissione «Report» ci ha fatto capire qualcosa, in funzione di una precisa azione strategica che si è tentato di attuare fin dalla riforma Castelli e che poi è andata in porto con la riforma Mastella, attraverso la gerarchizzazione di un potere che doveva essere diffuso e capillare, ma libero e indipendente. Attraverso questa gerarchizzazione per cui il capo dell'ufficio ha potere di avocare a sé e di penalizzare anche il magistrato che cerca di indagare, basta controllare sette o otto procure per controllare l'azione giudiziaria. Ci siamo mai chiesti perché Palamara non riceveva mai richieste per poter esser messo a capo di uffici giudiziari considerati periferici? Perché tutti quanti volevano controllare Roma, Palermo, Milano, Perugia? Queste sono cose che dobbiamo capire, perché, ex articolo 11 del codice di procedura penale, con questi meccanismi si può controllare anche l'operato dei colleghi.

Signor Presidente, c'è sfiducia nei confronti dello Stato, perché il cittadino non avverte più la protezione di un'amministrazione della giustizia che, non guardando in faccia nessuno, penalizza anche il potente. Qualcuno di voi potrebbe ricordare quanto è avvenuto a Taranto, ove, attraverso il fare di alcuni avvocati e di alcuni magistrati, si impediva che il diritto alla salute dei cittadini tarantini potesse essere salvaguardato, ma la stessa cosa adesso si sta disvelando per Priolo e qualcuno ricorderà anche che c'è la terra dei fuochi, su cui forse si doveva essere molto più attenti. Noi dovremmo avere il coraggio di far capire che se proprio vogliamo che il Parlamento indichi membri laici di designazione parlamentare nel Consiglio superiore della magistratura, magari ridurre da un terzo a un decimo la componente significherebbe ben altro. Stesso discorso per la burocratizzazione della funzione giurisdizionale: se il magistrato viene valutato in funzione del numero di fascicoli che porta a sentenza, tra fascicolo complesso - che potrebbe anche far gemmare altre ipotesi di reato, per cui con stralcio si potrebbero fare altre indagini - e fascicolo decisamente lineare, univoco e semplice, il magistrato che non vuole avere problemi, che asseconda la volontà di normalizzazione del potere e che sceglie quindi il fascicolo più leggero e più debole, risulterà alla fine più bravo e il cittadino avrà meno giustizia.

Se è questo quello che vogliamo, possiamo anche votare la riforma che è al voto oggi. Io non la voterò. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, parlerò come Capogruppo in Commissione giustizia del Partito Democratico, perché condivido con il presidente Ostellari che sia fondamentale restituire dignità al Parlamento e che ognuno rispetti il proprio ruolo. I relatori ricevono un mandato dalla Commissione, presentano la relazione sui lavori della Commissione e poi c'è la discussione politica a cui partecipo in qualità di senatore del Partito Democratico.

Signor Presidente, penso che non dobbiamo dividerci tra di noi su un punto, possiamo avere idee diverse sulle cause e magari sulle soluzioni, ma la giustizia in questo Paese non funziona, funziona male, non è in grado di dare le risposte che i cittadini si aspettano e questo ci ha spinti, come diceva il senatore Dal Mas nel suo intervento, in questo anno, a mettere in...(Applausi). L'applauso è sempre per la serie rispetto del Parlamento quando fa comodo, sì.

La giustizia non funziona e di questo abbiamo provato a farci carico in questa legislatura, soprattutto negli ultimi due anni e abbiamo messo in campo riforme importanti per risolvere i problemi concreti della giustizia visti dalla parte dei cittadini, soprattutto guardando a quelli che hanno problemi seri di fronte ad una giustizia in cui i processi durano troppo, i tempi sono troppo incerti, una giustizia che ha problemi organizzativi molto seri, in cui non sempre sono garantiti i diritti. Lo abbiamo fatto in parte con la riforma del processo penale, con la riforma del processo civile, l'abbiamo fatto utilizzando i soldi del PNRR per assumere 18.000 persone da inserire nelle sedi giudiziarie, negli uffici del processo e per affiancare i magistrati al fine di rendere il loro lavoro più rapido e ridurre gli arretrati. L'abbiamo fatto investendo sulla digitalizzazione delle strutture giudiziarie; lo abbiamo fatto - cosa che abbiamo dimenticato tutti - con il provvedimento sulla presunzione di innocenza, che ha già cambiato un certo modo di presentare gli imputati di fronte all'opinione pubblica, l'abbiamo fatto modificando e migliorando la norma sull'abuso d'ufficio. Abbiamo fatto cose importanti quindi, ma voglio sottolineare che abbiamo fatto cose concrete, riforme che aggrediscono i nodi veri della giustizia, non chiacchiere.

C'è un problema molto serio tra quelli che definiscono il non funzionamento della giustizia. Certo, c'è un problema di credibilità: di credibilità del sistema, della stessa magistratura, su cui sicuramente hanno avuto un impatto molto negativo gli scandali e le vicende cui si è fatto riferimento.

Pertanto la presente riforma è fondamentale proprio in questo senso, per iniziare a restituire credibilità al sistema giudiziario. Non è per l'Europa che dobbiamo fare le riforme, ma per noi, per il nostro Paese, per restituire credibilità alla giustizia.

Interveniamo sul CSM, interveniamo sull'ordinamento giudiziario, affrontiamo e miglioriamo l'ordinamento, anche rispetto ai temi proposti dal referendum. I temi proposti dagli ultimi tre referendum, infatti, trovano una risposta dentro la riforma di cui stiamo parlando.

Questa legge è frutto del lavoro del Governo e della maggioranza. Un lavoro approvato con i voti di tutta la maggioranza e l'astensione di Italia Viva. Questa legge non soddisfa tutti, ma è un punto di equilibrio, un punto positivo di equilibrio, che interviene e fa fare un passo avanti, accrescendo le responsabilità della magistratura, riformando il sistema elettorale del CSM, intervenendo sul passaggio di funzioni riducendole a una sola, introducendo nuovi criteri di valutazione. È oggettivamente meglio dell'esistente.

Sui referendum, alla fine non mi interessa sapere chi ha vinto e chi ha perso. Mi interessa rilevare che dal referendum emerge un messaggio chiaro: i cittadini chiedono al Parlamento di fare le riforme. E questa è la riforma possibile e necessaria oggi, visto che, non è solo possibile, ma il rischio che non si riesca ad eleggere il CSM con le nuove regole, se oggi noi non approviamo questo testo così com'è, è un rischio reale.

Perciò abbiamo detto che questa è l'unica legge possibile: possibile in questo Parlamento, possibile con questa maggioranza. Oggi c'è un testo che credo vada approvato così com'è. Oggi abbiamo questa opportunità. Possiamo scegliere se buttarla via e lasciare le cose come stanno, oppure migliorare l'esistente. (Applausi).

Tutti i Gruppi, in misura diversa, hanno ammesso che questa legge ha migliorato e migliora l'esistente. Ho sentito in molti interventi che non si è contro di essa. Registro però un tentativo di modificarla, ben sapendo che questo significherebbe affossarla. Migliorarla è un'aspirazione legittima che credo debba fare i conti con il possibile. Tutti vorremmo fare meglio, visto che questa è una riforma fatta trovando un equilibrio tra una maggioranza molto ampia. Se però questo vuol dire rinunciare alla riforma, facendola restare così come è, io dico che si sbaglia.

C'è però di più in questa vicenda; è una riforma importante, proposta dal Governo, su cui la maggioranza ha costruito equilibrio e condivisione. È sul merito che si è costruito un accordo e quindi un vincolo di maggioranza su quell'accordo e sul merito c'è. Nessuno mette in discussione la libertà di dibattere e di criticare. Certamente non saremo noi a mettere in discussione né il Governo né la maggioranza. Voglio chiarirlo: non saremo noi. Non ci interessa neppure rispondere alle oscenità che ho sentito dire sul Partito Democratico in questa Aula in diversi interventi. (Applausi). Noi pensiamo un'altra cosa e diciamo che ci dobbiamo assumere tutti la responsabilità, la maggioranza si deve assumere le responsabilità che le competono. C'è una difficoltà? Può darsi, ma ognuno si assuma le proprie responsabilità. Per noi non può e non deve mai venire meno la responsabilità verso il Paese e verso il Governo.

A proposito delle citazioni di Gramsci, Enrico Berlinguer diceva che c'è un partito di lotta e un partito di Governo. Purtroppo, caro Pillon, non ho mai conosciuto un partito di Governo che fa l'opposizione. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi, stiamo per approvare una normativa estremamente importante e vorrei fare un ringraziamento ai miei colleghi di Commissione, in modo particolare ai miei colleghi di Forza Italia per il lavoro che è stato fatto, a cominciare dai senatori Caliendo e Dal Mas. È stata sicuramente una partita complessa, pur arrivando già con un'istruttoria ben fatta.

Credo che sulla questione vadano puntualizzati solo alcuni aspetti. Il primo: quando parliamo di leggi delega (quella al nostro esame è la terza o la quarta che stiamo affrontando) non possiamo mai vederla o concepirla senza il quadro generale di quanto si sta facendo da un anno e mezzo a questa parte nel settore della giustizia. Abbiamo approvato la legge delega di riforma del processo civile, la legge delega di riforma del processo penale, il decreto-legge sulla composizione negoziata della crisi. Abbiamo affrontato il decreto legislativo che applicava la normativa sull'insolvenza. Abbiamo affrontato tutta la partita del PNRR e anche del piano complementare che riguarda i prestiti per l'edilizia penitenziaria. C'è poi la digitalizzazione, con l'obiettivo specifico del processo telematico, ed è in arrivo la giustizia tributaria (provvedimento assegnato alle Commissioni 2a e 6a), che è un punto nodale, come ha sempre ricordato il senatore Caliendo, perché, se non leviamo di mezzo tutti i processi che ha la Corte di cassazione, non andiamo da nessuna parte in termini di riduzione dei tempi.

Questo è il quadro, e chiudo con questo argomento. Un quadro che non viene dal nulla, ma da risoluzioni votate dal Parlamento e che si sono tradotte, grazie soprattutto al Governo Draghi, nel PNRR e in una serie di riforme che stiamo facendo. Certo, quando si fanno le riforme tutte insieme, queste non accontentano mai nessuno; ma sarebbe strano il contrario. I migliori accordi, come diciamo noi avvocati, si fanno quando tutte le parti escono scontente dal tavolo e questo è un po' quanto stiamo venendo. Ma non dobbiamo dimenticare da dove venivamo. Abbiamo aperto la legislatura all'insegna del disprezzo più totale per le garanzie costituzionali di base; abbiamo aperto la legislatura con lo "spazza corrotti", con il fine processo mai, che, sebbene siano state in parte corrette, già adesso si capisce che non hanno concluso assolutamente niente (vi dico la sincera verità).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,47)

(Segue MODENA). Grazie al cambio di passo nell'ambito del Governo e anche al fatto che il Presidente della Repubblica ha stimolato più volte il Parlamento da questo punto di vista, si è cercato di imboccare una direzione diversa. Alcuni colleghi hanno ricordato alcuni aspetti positivi con riferimento a questa normativa. Personalmente ritengo che l'articolo 13 sia uno di quelli più rilevanti; mi riferisco alle modifiche in materia di progetti organizzativi delle procure, che consentono al Parlamento di dare delle indicazioni specifiche e dei criteri generali con riferimento alle notizie di reato da trattare con precedenza, in ragione del numero complessivo degli affari da trattare. Queste, secondo me, sono innovazioni rilevanti, perché molto spesso, nei piani organizzativi fatti a livello territoriale dalle procure e dai presidenti dei tribunali, non sempre c'è un'oculatezza gestionale e organizzativa e ciò è alla base di tutta una serie di problematiche.

Sicuramente è una legge delega importante, perché prevede la possibilità di dare principi e criteri direttivi per quanto attiene agli incarichi; mi riferisco alle tabelle organizzative, che sono il vero punto centrale dell'organizzazione e degli incarichi. È sicuramente importante il fatto che si affrontino vecchi totem, cioè i fuori ruolo oppure, per esempio, le nomine a pacchetto. In sostanza, non è la nostra riforma, come molte altre forze politiche hanno detto. Se l'avessimo fatta in un regime diverso a livello di maggioranza e minoranza, sicuramente sarebbe stata una riforma diversa. Ma è una direzione giusta, una direzione esatta, per la quale ci siamo impegnati su un doppio fronte: nel momento in cui abbiamo firmato il PNRR e nel momento in cui abbiamo applaudito, nel modo che tutti ricordiamo, il presidente Mattarella quando ci ha detto che questa norma doveva essere fatta.

Desidero soffermarmi brevemente sulla terza questione. Mi accorgo, con una vena di tristezza perché non è una cosa che mi dà grande soddisfazione, che nel corso degli anni il campo dei garantisti si è andato ad ampliare. Prima eravamo solo noi di Forza Italia, che abbiamo avuto un Presidente perennemente sotto attacco della magistratura, il quale ha detto cose che oggi ho sentito ripetere in quest'Assemblea e che è andato avanti con una forza e una determinazione straordinarie. Si sono poi man mano unite tante altre forze politiche e persone che hanno dovuto provare sulla loro pelle cosa significa una carriera politica stroncata da un'azione giudiziaria leggermente avventata. Non voglio dire che abbiamo un primato da questo punto di vista, perché sarebbe scorretto in questa fase, ma penso che se si fosse ascoltato di più il presidente Silvio Berlusconi nel momento in cui faceva delle battaglie per il Paese, oggi saremmo forse un pezzo avanti in ciò che oggi affrontiamo. (Applausi). Consentitemi di dirlo - chiaramente non mi rivolgo a nessuno dei presenti - perché lo penso sempre quando ascolto la necessità di cambiare i rapporti tra la politica e la giustizia. Ci sono state tanta strada e forse anche delle orecchie molto sorde.

Per questo riteniamo oggi che si sia imboccata una strada equilibrata che può portare a dei miglioramenti. Per tale ragione, abbiamo collaborato e pensiamo che il provvedimento vada licenziato al più presto. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, fa un po' specie discutere oggi della riforma dell'ordinamento giudiziario e del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura a firma dell'ex ministro Bonafede, in quanto durante il Governo Conte II questo percorso si è bloccato. Con questa delega abbiamo - o, meglio, avevamo - la possibilità di mettere un paletto e un punto fermo nel percorso di riforma democratica di questo Paese.

Partiamo dalla riforma dell'ordinamento giudiziario. Perché dobbiamo riformare l'ordinamento giudiziario? È evidente: se qualcosa non va bene, va riformato. C'è ancora qualcuno che, opponendosi a determinati passaggi di riforma, sostiene che le cose tutto sommato vanno bene e che bisogna semplicemente limarne alcune. Noi diciamo, invece, che le cose non vanno per niente bene. Ci sono evidenti errori, lungaggini e distorsioni nel mondo della giustizia. Ci sono dei passaggi che vanno contro il diritto e noi, come patria del diritto, abbiamo il dovere di eliminare errori, lungaggini e distorsioni. Abbiamo approvato la riforma del processo penale e la riforma del processo civile perché ce lo chiedeva l'Europa per allinearci alle richieste del PNRR, ma anche - l'ho già detto e lo ripeto - perché non eravamo e non siamo in grado di reggere l'inefficienza della macchina della giustizia così come oggi è improntata. Qual è la morale di questi passaggi di riforma che abbiamo affrontato fino ad oggi? Abbiamo varato delle riforme - questo è evidente - e credo che siamo arrivati vicino alla meta, ma ci è mancata un'ultima iarda. Ci è mancata nel processo penale, ci è mancata nel processo civile e credo ci manchi anche in questa riforma. Logiche di equilibrio, di Governo e di bilanciamento di poteri, non necessariamente costituzionali, hanno portato a riforme o "riformine". Non metto minimamente in dubbio l'impegno e la volontà del ministro Cartabia - purtroppo non è qui presente oggi, ma ci sarà domani - che vanno comunque ricordati: ha portato infatti in Assemblea una serie di provvedimenti che il suo predecessore e l'allora presidente del Consiglio Conte non sono riusciti a portare e di questo dobbiamo comunque dare atto. Non possiamo però nemmeno tacere il fatto che eravamo - e lo siamo ancora - in un momento in cui si poteva e, aggiungo, si doveva fare di più.

Qui passiamo all'altro punto fondamentale del provvedimento in esame, che è l'analisi del CSM e delle regole che fanno funzionare questo organo. Premetto che chi utilizza strumentalmente l'argomento per cui chi vuole mettere in dubbio le regole attuali del CSM mette in dubbio il principio di indipendenza della magistratura è evidente che mente sapendo di mentire, perché nessuno - né io, né il mio Gruppo - ha mai messo in dubbio questo tipo di principio. Troppe volte, in modo strumentale, abbiamo visto che, anche solo sollevando la questione, viene detto che si è contro l'indipendenza della magistratura e quindi contro la magistratura, la giustizia e il diritto. Non è assolutamente vero: sono polemiche strumentali che rimandiamo al mittente. Ci siamo visti mettere alla berlina perché si voleva semplicemente discutere e approfondire il problema, ma non mettiamo in dubbio, come ho già detto prima, l'autonomia nel giudicare dei magistrati. Voglio però ricordare che i magistrati sono persone come noi e che, come tali, hanno talenti e difetti, come tutti hanno vite e difficoltà. Chi però decide di fare il magistrato - ricordiamo che si decide di fare il magistrato - ha un compito più grande, ovvero quello di amministrare la giustizia e di decidere della vita delle persone. La giustizia è infatti amministrata nel nome del popolo e la legge è uguale per tutti: queste sono frasi che conosciamo tutti e sono principi che tutti dovremmo avere consolidati nel nostro bagaglio pre-politico. Ricordo però un professore di istituzioni di diritto romano, che al primo anno di giurisprudenza, alle prime lezioni, ci disse che tutti sanno che la legge non è uguale per tutti. È questo il punto di tensione che con queste riforme dobbiamo riuscire ad approfondire e, per far sì che la giustizia sia uguale per tutti davvero, dobbiamo anche incidere su un organo come il CSM che - lo ricordo - è un organo di rilievo costituzionale e ha il compito di mantenere disciplinarmente alto il livello dei magistrati. Disciplina: ricordiamo questa parola. Le vicende ormai stranote, che abbiamo visto, letto e ascoltato nei libri e nei telegiornali hanno sollevato infiniti dubbi e riflessioni sul corretto funzionamento del CSM, ma non possiamo fare nemmeno una Commissione d'inchiesta, perché quando abbiamo voluto sollevare la questione è stato detto che non si poteva.

Cosa facciamo dunque per riformare il CSM? Anche in questo caso facciamo un percorso importante, iniziamo un discorso legislativo, ci avviciniamo alla meta, ma anche in questo caso ci fermiamo a pochi passi. Ricordo a tutti che il CSM è organo di rilevanza costituzionale e non è ultra-costituzionale. Qualcuno ha detto che non possiamo modificare talune norme, perché sono di livello costituzionale e come giurista dico che ha pienamente ragione. Faccio però il passaggio da giurista a politico e mi chiedo perché non siamo andati ad incidere più profondamente su questa riforma. Abbiamo visto che se c'è la volontà politica, possiamo modificare tutto in poco tempo. Ecco la chiave di tutto: se c'è la volontà. (Richiami del Presidente). Concludendo, signor Presidente, temo che per qualcuno qui dentro la volontà non ci sia, forse per pigrizia, forse per comodità o forse per convenienza.

Qual è la morale? Non voglio sembrare irriverente nei confronti di questo Parlamento, ma lo studente si è applicato, ma poteva fare di più! Il popolo ringrazia, e come lo fa? Non andando più a votare, non volendo più esprimersi perché tanto, come ha ricordato anche il senatore Morra, non cambia nulla. E di questa disaffezione siamo tutti responsabili.

Quindi, quando lo strumento di democrazia diretta, che è stato una bandiera di una notevole parte politica qui rappresentata, viene deriso, anche quando abbiamo cercato e ottenuto di portare il popolo a votare su determinate tematiche sulle quali altrimenti non si sarebbe potuto esprimere, ricordo per correttezza che le 500.000 firme c'erano, lo ricordo per tutti; quindi, ridicolizzare lo strumento referendario è ridicolizzare il popolo, quel popolo che con la democrazia diretta si voleva portare avanti e riconoscere. Invece, facendo in questo modo, anche chi si esprime all'interno di quest'Aula, denigrando lo strumento di democrazia diretta com'è il referendum abrogativo, va contro i propri stessi principi, ma questa è una questione che decideranno gli elettori.

Concludo, Presidente. Ricordiamoci le priorità, che sono gli ingiusti detenuti, i diritti riconosciuti ma negati nel concreto.

Se abbiamo ancora un po' di dignità, cambiamo, e facciamolo ora. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lomuti. Ne ha facoltà.

LOMUTI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea oggi è chiamata a deliberare sul progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM, così come modificato dopo un lungo e intenso lavoro prima del Governo e poi del Parlamento, nello specifico della Camera dei deputati, dove si è raggiunto un compromesso tra le forze politiche che compongono questo Parlamento, cioè maggioranza e opposizione.

La riforma che meglio ci rappresentava, come ha già riportato nel precedente intervento il mio collega Pellegrini, era quella dell'ex ministro della giustizia Alfonso Bonafede: per noi era quello il testo da approvare per una riforma incisiva dell'ordinamento giudiziario e del CSM. Eppure, su quella riforma sono intervenuti gli emendamenti del Governo e anche noi abbiamo dovuto ingoiare bocconi amari, ma non siamo disponibili ad accettare ulteriori compromessi qui in Senato.

Voglio anzitutto ricordare quel che c'è di buono, le nostre battaglie, le nostre vittorie, quelle del MoVimento 5 Stelle, in questa riforma, quella forse più importante, di cui tanto si parla, che segna finalmente un confine netto e chiaro tra politica e magistratura: parlo del cosiddetto stop delle porte girevoli. Questa è una battaglia vinta dal MoVimento 5 Stelle. (Applausi). Come sempre, però, abbiamo dovuto lottare, incontrando le solite, forti resistenze.

Come ho detto, Presidente, non è la riforma dei nostri sogni, non lo diciamo.

Il testo che siamo chiamati e esaminare oggi ha visto anche nostre proposte di modifica. Per questo abbiamo presentato diversi emendamenti: dalla cancellazione dell'illecito disciplinare nei casi di dichiarazioni fornite dagli organi di stampa in quanto assegnataria ai titoli dell'azione disciplinare: un potere di controllo e condizionamento, a nostro avviso, amplissimo sul procuratore della Repubblica. In secondo luogo, per noi si pone ai limiti al diritto di cronaca previsto dall'articolo 21 della Costituzione.

C'è poi la proposta relativa alla soppressione del fascicolo per la valutazione del magistrato, e infine la separazione delle funzioni. Vigileremo affinché la separazione delle funzioni non determini una separazione di fatto delle carriere.

Sul tema abbiamo presentato diversi emendamenti volti a ripristinare in maniera graduata la situazione ex ante. Il MoVimento 5 Stelle si schiererà sempre a favore dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura che non può assolutamente - e non deve - essere posta sotto il controllo della politica a proprio piacimento.

Con senso di responsabilità, e consapevoli del fatto che questo è il compromesso ultimo da rispettare per l'impegno preso da tutti noi, maggioranza e opposizione, abbiamo rinunciato alle nostre proposte di modifica.

Peccato che altre forze non lo abbiano fatto e forse qualche motivo lo troviamo in quanto è accaduto domenica scorsa - è utile ricordarlo a questa Assemblea - con il referendum sulla giustizia, che a suo modo ha scolpito nella storia della Repubblica un dato molto importante, un primato: la più bassa affluenza a un referendum, peraltro su una materia molto importante. Non si è raggiunto nemmeno il 21 per cento; eppure c'erano 978 Comuni che andavano al voto, di cui 26 capoluoghi di Provincia o di Regione. I quesiti, tra l'altro sulla legge Severino e sull'abrogazione delle misure cautelari inerenti il pericolo di reiterazione del reato, hanno quasi visto vincere il «no». Sulla legge Severino addirittura il «no» ha raggiunto il 46 per cento, quindi non canterei tutta questa vittoria con quell'affluenza bassissima.

Non è vero che i quesiti erano incomprensibili, non è vero che non sia stata data pubblicità; non è nemmeno vero che i cittadini non hanno preferito andare al voto. Semplicemente i cittadini hanno bocciato quei quesiti referendari nel merito e questo è accaduto. Evidentemente, la lezione che era stata impartita ai proponenti di quesiti referendari maldestri, quella del 4 dicembre 2016 sulla riforma della Costituzione, non è servita a nulla. Gli altri tre quesiti, invece, erano compresi nei contenuti della riforma in discussione e non con operazioni di abrogazioni, con un "taglia e cuci", ma in virtù di quella che deve essere la riforma della giustizia, cioè una visione organica nel suo complesso.

Un ulteriore tema è quello relativo alla riforma sulla legge elettorale (Il microfono si disattiva automaticamente). È stata disciplinata per mezzo dell'approvazione degli emendamenti governativi. Il nostro giudizio non è pienamente favorevole, preferivamo quella contenuta nel testo Bonafede, ma sicuramente è migliorativa rispetto a quella che ha consentito a noti soggetti come Palamara di gestire nomine e eletti al Consiglio superiore della magistratura. Presidente, c'è una scadenza alle porte: i togati a luglio, o in caso di proroga a settembre, dovranno andare a comporre la nuova consigliatura e non ci possiamo permettere di mantenere inalterata la legge elettorale.

In conclusione, Presidente, colleghi, il testo presenta delle luci e delle ombre. Tuttavia, rappresenta il miglior accordo possibile con l'attuale maggioranza. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del provvedimento, gli emendamenti 2.0.1, 6.0.2, 8.0.1, 11.0.5 e 11.6.

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 2595, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, su tutti gli emendamenti mi rimetto al voto dell'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto che vale per tutti gli emendamenti, salvo un ulteriore intervento. Quando lei riterrà di darmi la parola, la farò.

PRESIDENTE. Se vuole può farla subito.

CUCCA (IV-PSI). Ribadendo il contenuto del mio intervento in discussione generale e considerato l'atteggiamento che manteniamo verso una riforma che reputiamo totalmente inutile, annuncio che su tutte le votazioni degli emendamenti ci asterremo. Il Gruppo Italia Viva esprimerà un voto di astensione su tutto quanto verrà proposto in Aula. Vorrei che si mettesse a verbale che per tutte le votazioni ci sarà, da parte di Italia Viva, un voto di astensione. Interverrò successivamente per un altro emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, fino alle parole «prevedendo l'obbligo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.3.

L'emendamento 1.4 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.3 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.5 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.9 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.12 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.17 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, questo emendamento mira a contenere l'eccesso di discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura, spiraglio attraverso il quale penetra il peso dell'appartenenza correntizia e ideologica, sbilanciando il giudizio ed esponendo alla censura del giudice amministrativo le decisioni del CSM. Appare infatti opportuno valorizzare maggiormente il criterio dell'anzianità, rendendolo non residuale come fa questa norma, ma quantomeno concorrente con quello delle attitudini e del merito. Si tratta non di un ritorno al passato, bensì di tener conto dell'esperienza acquisita sul campo unitamente al merito e non disgiuntamente da esso. La direzione di un ufficio giudiziario richiede non soltanto il possesso di un bagaglio di tipo tecnico, che sia verificato attraverso prove solo tecniche e teoriche riservate alla Scuola superiore della magistratura, ma anche e soprattutto capacità di gestione dei rapporti con tutti gli interlocutori dell'amministrazione della giustizia e di controllo dei processi decisionali che solo una fruttuosa e provata esperienza è in grado di assicurare. Con questo emendamento pensiamo quindi di ridurre il potere discrezionale delle nomine e di valorizzare ulteriormente quello dell'anzianità. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.21 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.22, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.24, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.25, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 2.26 e 2.27 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.28, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.29, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 2.30, 2.31 e 2.32 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.33, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 2.34, 2.35 e 2.36 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.37, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 2.38 e 2.39 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.40, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

CRUCIOLI (CAL-Alt-PC-IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (CAL-Alt-PC-IdV). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Due questioni: in primo luogo, non si vedono i voti sul tabellone e i nostri voti non vengono riportati; in secondo luogo, non si sente quando lei chiama gli articoli.

PRESIDENTE. Senatore Crucioli, sull'ultimo punto credo che possa aver ragione. Io, però, vedo i voti sul tabellone. Quindi, io ho problemi di voce, ma lei ha problemi di vista.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, il nostro emendamento 3.3 riguarda la questione relativa all'esercizio del diritto di voto degli avvocati e dei professori universitari all'interno dei consigli giudiziari, tema che è stato posto anche al voto degli italiani domenica scorsa.

Con il nostro emendamento, noi vogliamo far sì che, innanzitutto, anche i professori universitari possano esercitare il diritto di voto. Non si capisce perché gli avvocati, seppure con un voto unitario deliberato dal Consiglio dell'ordine, possano esercitare il diritto di voto quando si esprimono valutazioni in ordine al magistrato e non lo possano fare i professori universitari.

Di più: non comprendiamo perché l'avvocato debba essere vincolato a un voto unitario, e cioè un voto prestabilito in altra sede al di fuori del consiglio giudiziario. L'avvocato deve avere il diritto di esprimere il proprio voto secondo la propria coscienza, senza dover rispondere ad altri che non alla propria coscienza, come avviene in tutti i consigli democratici.

Non comprendiamo nemmeno la resistenza della magistratura nei confronti di questa norma, perché in democrazia tutti quanti dobbiamo essere sottoposti a un giudizio. Questa pretesa corporativa e medievale della magistratura di poter essere l'unica a esprimere un giudizio su se stessa è veramente fuori del tempo.

Non si capisce perché operatori del diritto, che calcano ogni giorno le aule dei tribunali e conoscono perfettamente i problemi dell'organizzazione della giustizia, della gestione della giustizia, dell'attività giurisdizionale, non possano esprimere un loro voto. Per questo abbiamo proposto l'emendamento in esame e chiediamo all'Aula di esprimere un voto favorevole, perché è un principio alla base di ogni principio democratico.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 3.9 e 3.10 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 3.13 e 3.14 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 3.16 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 3.20, 3.21 e 3.22 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.27, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 3.28 e 3.29 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, con l'emendamento 4.3 ribadiamo che il reclutamento basato esclusivamente sulle conoscenze apprese all'università non è sufficiente a garantire quella competenza necessaria ad assumere un ruolo così importante come quello di magistrato. In base alla norma che stiamo per votare sarebbe sufficiente la laurea quadriennale, e cioè anche quella del vecchio ordinamento, per partecipare al concorso da magistrato. Questo comporterebbe la cancellazione definitiva di esperienze come quella delle scuole professionali di specializzazione legale.

Per questa ragione proponiamo che, per partecipare al concorso di magistrato, si debba anche dimostrare di aver frequentato una scuola di specializzazione per le professioni legali. Voglio ricordare che è sotto gli occhi di tutti l'esito veramente deludente degli ultimi concorsi di magistratura, dai quali emerge come i giovani candidati molto spesso siano sprovvisti anche delle elementari nozioni, addirittura a volte anche della capacità di scrivere correttamente una frase compiuta in lingua italiana senza errori, e non dico di grammatica, ma almeno di sintassi. Per questa ragione noi crediamo che, per garantire quell'alto livello che ha sempre contraddistinto i nostri magistrati, sia necessario ripristinare e mantenere la possibilità, anzi l'obbligo di frequenza della scuola di specializzazione. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, con questo emendamento proponiamo che i magistrati in servizio non possano svolgere un ruolo didattico e organizzativo presso le scuole private che offrono corsi di preparazione al concorso in magistratura. Ci sembra chiaramente un conflitto di interessi che un magistrato in servizio debba occuparsi di tenere lezioni a coloro che intendono partecipare ai corsi di magistrato.

Reputiamo questo un elementare principio di trasparenza e imparzialità, che credo l'Aula dovrebbe valutare positivamente. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 4.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 4.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, con l'emendamento 4.0.2 noi introduciamo - poi ci sarà tutta un'altra serie di emendamenti che rafforzerà questa nostra proposta - il principio che il nostro ordinamento giudiziario debba avviarsi verso la separazione delle carriere. Quindi, per cominciare ad adottare misure propedeutiche in questo senso, con l'emendamento in esame chiediamo che, dall'entrata in vigore della presente legge, siano banditi due distinti concorsi per l'accesso alla magistratura, uno per la funzione inquirente e uno per la funzione giudicante.

La funzione inquirente e la funzione giudicante rispondono a requisiti, norme, forma mentis e abito mentale assolutamente distinti e distanti tra loro. Un conto è il pubblico ministero, che deve ricercare ogni prova, certo anche quelle a favore dell'indagato, ma ogni prova, e quindi rappresentarsi ogni situazione, anche la più inverosimile, per arrivare ad accertare la verità; egli sostanzialmente deve essere animato da una cultura che definirei una cultura del sospetto, esattamente il contrario del giudice. Il giudice deve essere invece, come vuole la nostra Costituzione, assolutamente imparziale e deve giudicare avendo di fronte un'accusa e una difesa che hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri, le stesse facoltà e prerogative. E allora si capisce molto bene che un giudice che giudica, avendo fatto la stessa carriera magari con il collega pubblico ministero; avendo fatto il concorso insieme; avendo svolto il ruolo di uditore giudiziario insieme; avendo una sorta di comunanza e anche di colleganza professionale, anche non volendo, potrebbe non riuscire a spogliarsi completamente della cultura che ha acquisito nel suo percorso professionale; a maggior ragione se magari fino a un anno prima, sia pure in un altro distretto e in un'altra Regione, svolgeva il ruolo di pubblico ministero.

La forma mentis, la cultura e la mentalità del pubblico ministero sono assolutamente incompatibili con quelle del giudice. Sappiamo bene che, quando si acquisisce una mentalità, poi, anche se in modo inconscio e inconsapevole, si continua a rispondere a essa.

Potrei capire un giudice che va a fare il pubblico ministero, ma mai e poi mai si può accettare un pubblico ministero che va a fare il giudice. È pertanto necessario avviare un percorso di separazione delle due funzioni e, poi, delle due carriere. Per questa ragione, sosteniamo questo nostro emendamento. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 4.0.3 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, per gli emendamenti mi rimetto all'Assemblea, per l'ordine del giorno al parere del Governo.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

Sono favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione a condizione che dalla premessa vengano espunte le parole da «la lettura» fino alle parole «alla giurisdizione» e con il seguente dispositivo: «a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti delle disposizioni di attuazione del criterio di delega sulla durata massima degli incarichi fuori ruolo per lo svolgimento di incarichi in ambito internazionale al fine di verificarne le ricadute sulle attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero della giustizia e delle rappresentanze italiane all'estero».

PRESIDENTE. Senatrice Lonardo, accoglie la proposta avanzata dal Governo?

LONARDO (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

BALBONI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, chiedo di aggiungere all'emendamento in esame la firma mia e dei senatori del mio Gruppo, perché stiamo parlando proprio di quella incongruenza di cui ho discusso nel mio intervento in discussione generale.

Siamo di fronte al fatto, stigmatizzato anche dal collega Cucca, per cui c'è qualcuno più uguale degli altri. Stiamo parlando delle incompatibilità per il fuori ruolo e, stranamente, sono tutti incompatibili - anche figure meno importanti del capo ufficio legislativo e del vice capo dell'ufficio legislativo di un Ministero - ma, guarda caso, il capo dell'ufficio legislativo, che evidentemente ha scritto questa norma, non è incompatibile. Non può esserci uno più uguale degli altri di fronte alla legge.

Per questa ragione, sosteniamo convintamente l'emendamento dei colleghi Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe e Urraro. Ci rammarichiamo che analoghi emendamenti a prima firma dei senatori Caliendo e Cucca siano stati ritirati, in quanto si tratta di una disparità di trattamento assolutamente inaccettabile e anche incostituzionale, perché viola apertamente l'articolo 3 della Costituzione. (Applausi).

GIARRUSSO (Misto-IpI-PVU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, chiedo anzitutto, a nome della componente Italexit per l'Italia, di apporre la firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, vedo segni di assenso da parte del senatore Pillon.

GIARRUSSO (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, la componente Italexit per l'Italia voterà a favore dell'emendamento in esame perché - come abbiamo detto nell'intervento in discussione generale - quella al nostro esame è una brutta riforma, scritta da coloro i quali non dovevano metterci le mani. Qui probabilmente c'è addirittura la firma, perché nel testo del provvedimento è "scappato", al capo e al vice capo dell'ufficio legislativo del Ministero, di scrivere le proprie incompatibilità nella riforma. Un lapsus: mentre scrivevano, signor Presidente, è venuto loro difficile scrivere che erano incompatibili a fare quello che facevano.

Quindi, la componente Italexit per l'Italia voterà a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Pillon e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 5.6 e 5.7 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.11 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 5.13 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.14, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.15.

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, quello in esame è forse uno dei temi più delicati tra quelli affrontati fino ad ora.

Sappiamo che, in base alla legislazione attuale, possono essere messi fuori ruolo 200 magistrati, oltre a 20 magistrati amministrativi. Quindi 220 magistrati, sui circa 9.000 in servizio, oggi possono essere messi fuori ruolo per andare a svolgere ruoli apicali, direttivi o semi-direttivi, all'interno dei Ministeri, soprattutto all'interno del Ministero della giustizia, degli organi costituzionali, internazionali e quant'altro. Nell'articolo 5, che - come sappiamo - è un articolo di delega e non è immediatamente precettivo, a un certo punto si dice, alla lettera h) del comma 1, che uno degli obiettivi che dovrà poi perseguire il Governo col decreto legislativo è ridimensionare il numero dei magistrati fuori ruolo. Non dice però di quanto: dell'1 per cento, del 2 per cento, del 10 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento? Nessuno è in grado di saperlo. Mi sembra una delega troppo ampia, che lascia una discrezionalità eccessiva al Governo, che potrebbe ritenere di avere adempiuto questa delega anche riducendo di poche unità il numero dei magistrati fuori ruolo.

Onorevoli colleghi, pensate che di tutti i ruoli di vertice, apicali, all'interno del Ministero della giustizia, uno soltanto è ricoperto da un funzionario che non è magistrato. Sono tutti magistrati! Ritengo che, se un giovane vuole fare il magistrato, studia per diventare magistrato, vince il concorso da magistrato, sia giusto che vada a fare il magistrato. Se invece vuole fare il funzionario pubblico all'interno del Ministero, c'è una carriera apposita per questo. (Applausi). I magistrati devono fare i magistrati, anche perché, purtroppo, viviamo una carenza cronica del ruolo della magistratura. (Applausi).

Se mi consente, Presidente, illustrerei contemporaneamente anche l'emendamento successivo, il 5.16, perché è un altro caso di qualcuno che è sempre più uguale degli altri.

Sappiamo che alla Camera c'è stata una battaglia importante su questo argomento, purtroppo persa. Sappiamo che il magistrato fuori ruolo somma gli emolumenti che percepisce in qualità di magistrato - li continua a percepire anche mentre è fuori ruolo - alle indennità che percepisce per la funzione che va a svolgere all'interno del Ministero o dell'altro organo; somma i due redditi. È un privilegio assolutamente inaccettabile.

Quante volte in quest'Aula abbiamo sentito la retorica sulle persone che non arrivano a fine mese, giustamente (Applausi), per criticare giustamente gli eccessi, le pensioni d'oro, gli stipendi dei politici. E oggi che abbiamo l'occasione di dare un piccolo taglio e di fare un'azione moralizzatrice, tutti contrari! Tutti contrari, anche quelli che volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, zitti e muti contro questo vergognoso privilegio. (Applausi). Zitti e muti, perché non sia mai che l'approvazione di questo emendamento possa creare qualche perturbazione nel Governo e si vada a votare qualche mese prima, e di 100 e più che siete ritorniate in quattro o cinque. Allora, zitti e muti su tutto, anche su un'evidente e inaccettabile ingiustizia come questa.

Noi diciamo una cosa molto semplice: il magistrato che vuole andare fuori ruolo - è lui che decide di andarci - sceglie se continuare a prendere lo stipendio da magistrato o se prendere le indennità previste per il ruolo che va a svolgere. Sommarle è veramente inaccettabile. Chi vota contro questo emendamento - a mio modesto parere - dovrebbe evitare in futuro certa retorica contraddetta anche adesso nei fatti. (Applausi).

GIARRUSSO (Misto-IpI-PVU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, a nome del Gruppo Italexit, chiedo di poter sottoscrivere gli emendamenti 5.15 e 5.16, se il collega Balboni è d'accordo.

Riteniamo di condividere assolutamente il senso e l'opportunità dell'emendamento che dimezza i fuori ruolo e soprattutto l'analisi fatta dal collega Balboni sulla presenza di magistrati al Ministero della giustizia nel 99 per cento dei ruoli apicali. Dobbiamo anche chiederci se quanto avviene nella giustizia non sia frutto di questa fattispecie, e cioè di personale assunto per un ruolo, quello della giurisdizione, che viene distaccato a fare altro al Ministero che, evidentemente, sotto questo profilo, in questi ultimi anni non ha brillato.

Quindi, condividiamo l'emendamento 5.15 così come condividiamo il 5.16 relativo all'accumulo di prebende ed emolumenti, che in questo momento di grande crisi ci sembra cosa assolutamente inopportuna.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 5.17 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.16, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G5.200 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame emendamento 6.0.1, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.0.1.

PRESIDENTE. Comunico che sull'emendamento 6.0.1 è stata presentata da parte del prescritto numero di senatori una richiesta di votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento. La Presidenza ritiene ammissibile lo scrutinio segreto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.1.

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, come le avevo annunciato e la ringrazio per avermi dato la parola, dichiaro anche su questo emendamento, con votazione a scrutinio segreto, il voto di astensione da parte dei dieci componenti del Gruppo di Italia Viva, esattamente per le medesime motivazioni che ho esposto in precedenza.

VALENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, mi permetto di intervenire su questo emendamento, che trovo particolarmente significativo. È significativo, delicato e importante e mi permetto di rivolgermi all'Assemblea e in maniera accorata a ciascuno di noi, alla coscienza di ciascuno di noi, che è chiamato a fare i conti con quello che votiamo in quest'Aula e con quello che con questo voto accade fuori da quest'Aula.

Ricordo a tutti noi che parliamo di abolire non la carcerazione preventiva, ma tutte le misure cautelari che il nostro ordinamento prevede molto spesso a tutela di soggetti vittime di reati abituali, contemperando sostanzialmente interessi contrapposti, che sono, da un lato, la garanzia dell'indagato o dell'imputato e, dall'altro, la sicurezza della vittima: è una scelta che l'ordinamento ha fatto. Voglio dirlo da donna che si è sempre ascritta in una cultura profondamente garantista e che crede che siamo tutti innocenti in questo Paese fino al terzo grado di giudizio: se il nostro ordinamento ha previsto alcune misure o alcune circostanze nelle quali è possibile contemperare interessi contrapposti, forse qualche ragione c'è.

Vorrei portare la discussione fuori da quest'Aula a quello che sta accadendo in queste ore, in questi giorni, nel nostro Paese. Soltanto negli ultimi dieci giorni, dal 5 giugno ad oggi, sono state ammazzate dieci donne. Sono state ammazzate, nella stragrande maggioranza dei casi, perché non sono state applicate nella misura corretta misure cautelari che pure era possibile e - dico di più - doveroso applicare, guardando con occhi competenti, specializzati e formati le circostanze che avevamo davanti. Lo vediamo e lo studiamo insieme in Commissione d'inchiesta sul femminicidio e ogni giorno ciascuno di noi parlamentari in quest'Aula, di fronte a una donna ammazzata per mano di un uomo, lamenta una cultura della violenza, l'incapacità dello Stato di intervenire e l'inefficienza del sistema. (Brusio. Richiami del Presidente). Ognuno di noi si affanna a fare dichiarazioni su una donna ammazzata e noi abbiamo un compito, come Commissione parlamentare d'inchiesta: abbiamo fatto un'indagine e ci siamo chiesti che cos'è che non funziona e cos'è che impedisce all'ordinamento oggi di tutelare in maniera adeguata una donna che pure ha denunciato, si è rivolta allo Stato e ha chiesto di essere protetta.

Come abbiamo detto fin dal primo momento, è inaccettabile che una donna che si rivolge allo Stato non solo spesso non trovi uno Stato efficiente, ma rischi di morire ammazzata, nonostante la richiesta di aiuto. Lo abbiamo visto e abbiamo detto che è evidente che la battaglia è innanzitutto di carattere culturale: sarà sempre così e anche questo mio intervento conferma tale impostazione. Attenzione: questa battaglia culturale interviene nel nostro Paese che, lo ricordo, sostanzialmente colpevolizza le donne, giustifica gli uomini, ancora non crede alle donne e pensa che una donna che ha subito violenza se la sia andata a cercare o, quantomeno, non abbia fatto tutto quanto in suo potere per evitarlo.

Questa stessa cultura alberga nelle aule di giustizia quando, di fronte alla possibilità di applicare una misura cautelare, molto spesso il giudice, ma anche gli avvocati, come anche chi deve aiutare il giudice a valutare la pericolosità sociale di quel soggetto, è tutto sommato sempre portatore di tali stereotipi e pregiudizi e di una cultura che alberga dentro la società e che arriva nelle aule di giustizia. Altrimenti, non si spiegherebbe e non si potrebbe spiegare perché una donna sia stata ammazzata dopo tante denunce, semplicemente perché il giudice ha valutato di scarcerare quell'uomo, perché lo ha ritenuto non pericoloso dal punto di vista sociale. Quel giudice ha valutato non pericoloso il comportamento. Ovviamente non voglio gettare la croce sul singolo giudice, ma quell'operatore della giustizia era stato chiamato a valutare la pericolosità sociale di un indagato e di un soggetto che in quel caso era stato addirittura condannato in primo grado e aveva una pena che era stata oggetto di appello, per cui nei suoi confronti era stata emessa una misura sostanzialmente cautelare. Rispetto a quelle misure cautelari, a un certo punto il giudice di appello ha riconosciuto la possibilità di praticare la sospensione condizionale della pena e lo ha messo in libertà. Quell'uomo, messo in libertà, ha ammazzato quella donna.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

VALENTE (PD). Mi hanno detto che avevo dieci minuti.

PRESIDENTE. Ne ha cinque e sono passati. Non ce ne sono dieci, ma cinque per la dichiarazione di voto.

VALENTE (PD). Dico semplicemente che oggi in Italia nei confronti di tantissimi reati abituali, come sono sicuramente quelli legati alla violenza, abbiamo la necessità che le misure cautelari vengano adottate di più. Non parliamo di carcerazione preventiva custodiale in carcere, ma di tutte le misure cautelari, come il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dell'uomo maltrattante dalla casa dalla donna. Parliamo di tantissime misure che metterebbero in sicurezza la donna, per questo chiederei a ciascuno di noi di mettersi una mano sulla coscienza. (Commenti).

PRESIDENTE. Senatrice, concluda il suo intervento. Siamo arrivati a sette minuti.

VALENTE (PD). Approvando questo emendamento, noi sostanzialmente rischiamo di esporre le donne non solo a più violenza, ma alla possibilità di essere ammazzate più facilmente.

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente,vorrei associarmi alla collega Valente e ricordare che la questione non riguarda solo le donne, ma la tutela di tutta la società nei confronti di soggetti gravemente indiziati di aver commesso un reato, in presenza del pericolo della reiterazione. È ovvio che occorrono misure cautelari per tutelare tutta la società di fronte a quei soggetti e devo dire che mi meraviglio veramente che proprio il partito del law and order, di quelli che vogliono metterli dentro e buttare la chiave e di quelli che si lamentano degli extracomunitari che sono criminali ai quali non succede niente, voglia abolire il pericolo di reiterazione del reato come causa di una misura cautelare. (Applausi). È veramente un'assurdità e non riesco a capire in base a quale ragionamento si possa proporre di abolire questa fattispecie. (Applausi).

BONGIORNO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, durante la campagna referendaria, ho sentito una serie di affermazioni non opinabili, ma semplicemente false. Credo che su tante cose possiamo essere d'accordo o meno, ma poi esiste una linea di confine tra verità e falsità.

In questo emendamento, noi replichiamo esattamente il testo che era previsto per il referendum. Ebbene, quello che noi vogliamo è, solo ed esclusivamente in relazione ad alcuni - e sottolineo alcuni (Applausi) - reati, limitare gli abusi di custodia cautelare. Mi dispiace, quando una donna sbaglia clamorosamente a leggere un testo. (Applausi). Questo testo non attiene assolutamente alla violenza sulle donne; questo testo non attiene assolutamente allo stalking, e sa perché? Perché li abbiamo esclusi. Leggete e poi parlate: è una vergogna che diciate cose campate in aria. (Applausi. Commenti).

LA RUSSA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, la ringrazio per essersi accorto della mia richiesta di dichiarazione di voto.

Chi è stato attento sui risultati referendari si sarà reso conto che sui primi due quesiti la distanza tra i sì e i no è stata molto diversa da quella che si è registrata sugli altri tre quesiti. Dato per assodato che a sinistra chi ha votato no abbia votato no su tutti e cinque, abbiamo ritenuto - magari sbagliando - che il no ai primi due quesiti referendari espresso da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia sia stato ascoltato da una parte di coloro che hanno deciso di andare a votare, anche perché dai sondaggi è emerso molto chiaramente che Fratelli d'Italia è stato tra i partiti i cui elettori hanno maggiormente partecipato al referendum, rispetto anche agli stessi proponenti.

Su questo emendamento, quindi, siamo nettamente contrari e non per le ragioni che ho sentito qui, non per la questione che la collega ha ben espresso, ovvero che possano essere - almeno solo parzialmente - usati strumentalmente, ma perché riteniamo che la materia della custodia cautelare vada affrontata in maniera più profonda. Andrebbe cioè non soltanto riproposto il testo necessariamente sintetico del quesito referendario - non ne facciamo una colpa ai proponenti - ma, una volta che il referendum non c'è, il modo per modificare il tema della custodia cautelare, a nostro avviso, non può essere sic et simpliciter uguale al testo referendario, quindi il nostro no sostanziale a questo testo viene ribadito con trasparenza.

C'è però un dato di contrapposizione in quest'Aula, anche attraverso gli argomenti che ho sentito per giustificare il no, che ci fa immaginare che non si voglia affrontare più compiutamente questo tema, come invece desidera Fratelli d'Italia.

Ci sorprende per esempio - devo dirlo agli amici di Forza Italia - che il partito di Silvio Berlusconi voti diversamente dalla Lega, che ha proposto il referendum, ma che nella storia si è espressa sempre in maniera più cauta su questo tema rispetto a Forza Italia. Fratelli d'Italia, nel ribadire il no al testo e la necessità di un dibattito più approfondito sui guasti dell'attuale normativa della custodia cautelare, che spesso ha creato inutili sofferenze e che in altri casi riteniamo invece assolutamente giustificata, non vuole in questo caso unirsi semplicemente al no espresso dalla sinistra - e ho sentito con quali argomenti - e neanche partecipare con un sì o con un no a una strana divisione del centrodestra su questo tema tra chi partecipa pure al Governo, e verso entrambi abbiamo rispetto. Non vogliamo cioè, in questo caso, dividere e dividerci all'interno del centrodestra su un tema sul quale abbiamo una sensibilità comune di fondo, cioè quella di volerlo riesaminare.

Allora, signor Presidente, pur essendo, lo ribadisco, assolutamente contrari al testo, necessariamente sintetico, del quesito referendario, noi non parteciperemo al voto, al fine di stimolare una vera e approfondita fase di dibattito attorno al tema della custodia cautelare.

MALPEZZI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento, ai sensi dell'articolo 113, comma 4-bis: non per contestare la scelta, che lei ha fatto, di ritenere ammissibile e legittima la richiesta di voto segreto, ma per sottolineare l'anomalia di quello che sta succedendo in quest'Aula, anche nella richiesta.

Sappiamo che, soprattutto quando ci sono provvedimenti che sono portati dal Governo, il voto segreto è uno strumento delle opposizioni per mettere in difficoltà il Governo stesso che esse non sostengono. E io devo sottolineare con rammarico il fatto che, invece, questa richiesta venga da una forza che dice di voler sostenere questo Governo e che, nell'altro ramo del Parlamento, ha poi votato questa riforma, cercando quindi di portarla a compimento, cosa che invece qui sembra non voler fare. Dico anche però, signor Presidente, che l'anomalia l'abbiamo vista dall'inizio di questo dibattito.

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, questo però non è un richiamo al Regolamento e lei lo sa bene.

MALPEZZI (PD). Mi perdoni, signor Presidente, ma questo fatto va sottolineato. L'anomalia è che il relatore, senatore Ostellari, che non più tardi di stanotte, ha ricevuto mandato dalla Commissione a riferire favorevolmente su questo provvedimento, ha deciso, pur non dimettendosi, di mantenere questo ruolo senza esercitarlo.

Dal nostro punto di vista, anche questo dev'essere stigmatizzato, perché lo riteniamo un fatto grave, nonché una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento tutto. (Applausi).

PRESIDENTE. Lo si potrà fare in sede di dichiarazione di voto, senatrice Malpezzi.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, troviamo abbastanza inaccettabili queste accuse nei nostri confronti, anche perché il Partito Democratico per tutta la campagna referendaria ha sottolineato la necessità che le riforme le facesse il Parlamento. (Applausi). Bene, questo è il Parlamento e non il Governo. E il Parlamento, con il voto segreto, è libero di decidere quello che meglio crede per quanto riguarda il futuro nel campo della giustizia, solo in questa occasione; così, almeno, abbiamo capito tutti quanti qual è la motivazione vera della nostra richiesta. (Applausi).

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.1 modifica il comma 1, lettera c), dell'articolo 274 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari, sopprimendo in particolare la parte in cui si prevede la possibilità di disporre tali misure per delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

L'eventuale approvazione o meno dell'emendamento determinerebbe, pertanto, ricadute significative sotto il profilo generale delle misure limitative della libertà personale, di cui all'articolo 13 della Costituzione, quali appunto le misure cautelari. Si tratta dunque di una deliberazione atta a incidere sui rapporti civili disciplinati da tale norma costituzionale, in base a quanto stabilito dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento.

Questo non l'ha deciso il vice presidente Calderoli, ma la Presidenza del Senato.

Procediamo pertanto alla votazione dell'emendamento 6.0.1.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 6.0.2 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

Mi consenta però una precisazione. Siccome c'è qualcuno che cerca di creare lo scontro - e mi riferisco all'intervento della presidente Malpezzi - penso che sia assolutamente scorretto non ricordare che il relatore di un provvedimento si può rimettere all'Assemblea, è tra le sue facoltà. Tali facoltà sono previste dal nostro Regolamento a tutela di tutti. Io non sono qui per rispondere a qualche parte politica nella mia funzione. Ho prima ricordato a me stesso e ricordo ancora a voi e a tutti coloro che cercano la polemica che io non mi faccio tirare la giacchetta da nessuno. (Applausi). Svolgo quindi il mio ruolo e lo porto fino al termine nel rispetto nel rispetto del Regolamento e delle mie prerogative.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.1.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, siccome il relatore ha voluto sottolineare la questione, è bene però che sia chiaro che può accadere, come abbiamo visto in alcuni provvedimenti, che i relatori prima esprimano parere favorevole e poi esprimano voto contrario. Abbiamo visto di tutto. È certamente nelle facoltà del relatore, in alcuni casi, di avere un parere diverso da quello del Governo, rimettendosi, all'Assemblea oppure addirittura di dare un parere diverso da quello del Governo.

Il problema, però, Presidente, è un po' diverso: il relatore si sta rimettendo all'Assemblea su tutti gli emendamenti. Si doveva dimettere da relatore, allora. (Applausi). Quando un relatore non è in grado di esprimere nemmeno un parere su un emendamento, è previsto dal nostro Regolamento che si possa dimettere.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, il mandato al relatore viene dato da un voto in Commissione. (Commenti). Scusate, per puntualizzare: abbiamo 184 votazioni e ne abbiamo fatte 61.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 8.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato l'emendamento 9.1, successivamente ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 9.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.1 e 10.2 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 10.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 11.200 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Pillon e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 11.3 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 11.6, 11.7, 11.8 e 11.9 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.10, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, identico all'emendamento 11.11, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.12, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 11.0.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.2, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori, identico all'emendamento 11.0.100, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 11.0.3 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 11.0.5 e 11.0.6 sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti, successivamente ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori, fino alle parole «sono soppresse.».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12.0.100.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 13.2 e 13.3 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.5, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, fino alle parole «cinque anni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 15.4.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.6, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.7, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori a illustrare.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, inizia ora l'esame degli articoli che, in teoria, dovrebbero porre rimedio al deprecabile fenomeno delle cosiddette porte girevoli. Si tratta di magistrati che si candidano alle elezioni o che assumono ruoli di Governo o comunque incarichi importanti all'interno di organi esecutivi di valenza politica.

Gli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia a questo e agli articoli successivi mirano tutti - è inutile entrare nel dettaglio - a un obiettivo molto chiaro. Come ho detto in discussione generale, il magistrato che decide di candidarsi o che assume incarichi all'interno di organismi politici si spoglia - secondo noi, per sempre - di quel ruolo di imparzialità che dovrebbe garantire che tutti i cittadini sottoposti a un giudizio vengano trattati in modo uguale. Quando andiamo in tribunale, c'è scritto: «La legge è uguale per tutti».

È chiaro che un magistrato che si è candidato e schierato, anche se non eletto, ha assunto un'etichetta politica e non può più avere un'immagine di imparzialità. A nostro parere, che venga eletto o no, non deve più tornare a svolgere una funzione giurisdizionale; può svolgere altre funzioni all'interno dell'ordinamento giudiziario, ma non giurisdizionali. Oppure può essere posto fuori ruolo e svolgere incarichi fuori ruolo, ma - lo ripeto - non deve più svolgere funzioni giurisdizionali, né giudicanti, né inquirenti. A questo mirano tutti i nostri emendamenti. Affinché la magistratura recuperi credibilità, occorre dare un segno di discontinuità rispetto a quanto si è verificato fino a oggi. È inutile negare che, purtroppo, gli scandali nei quali anche recentemente la magistratura è stata coinvolta hanno scosso l'opinione pubblica, tanto che tutti coloro che devono presentarsi di fronte a un giudice, anziché chiedersi se è uno che legge le carte, preparato ed equilibrato, la prima cosa che si chiedono è quale idea politica abbia e se loro, avendo un'idea diversa dal giudice, corrono il rischio di essere discriminati a causa di questa opinione.

Vogliamo quindi dare un taglio netto con il passato: se uno ha la vocazione del magistrato, lo faccia. Per parlare di me, anche se non lo faccio mai, da ragazzo mi sarebbe piaciuto fare il concorso in magistratura e forse avevo anche le competenze per farlo, visti i risultati che ho ottenuto all'esame da avvocato, ma ho scelto di fare l'avvocato, perché volevo fare politica. Fin da ragazzo avevo questa "malattia" e, sapendo che, per fare politica, non avrei dovuto trovarmi nelle condizioni di essere criticato, non ho voluto fare il magistrato, ma l'avvocato, proprio perché volevo fare politica. (Brusìo).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate tranquilla l'Assemblea, in modo che il senatore Balboni possa intervenire: lo dico anche al rappresentante del Governo.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, trattandosi di funzioni fra loro completamente diverse, chi fa il magistrato deve fare il magistrato e chi fa il politico deve fare il politico. Se il magistrato improvvisamente viene fulminato sulla via di Damasco, lasci la magistratura e potrà sempre iscriversi all'ordine degli avvocati. (Applausi).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 18.2 e 18.3 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.1 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.2, presentato dal senatore Pillon e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti da 19.4 a 19.8 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dal senatore Pillon e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.2, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 20.3 e 20.5 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.6, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti da 20.7 a 20.11 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.12, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 20.13 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.15, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti da 20.200 a 20.16 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.1, presentato dal senatore Urraro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento 21.1 (testo 2) è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.2, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

CIRIANI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (FdI). Signor Presidente, intervengo su questo articolo, e in generale su tutti gli articoli che abbiamo molto frettolosamente votato, perché riguarda forse la parte più importante del disegno di legge, e cioè la riforma del CSM. Credo di aver ascoltato, in quest'Aula e fuori da quest'Aula, in televisione, in questi anni, che qualcuno ha chiamato la lunga guerra dei trent'anni tra politica e magistratura, centinaia di denunce vibranti da parte dei colleghi, soprattutto del centrodestra, sull'uso politico della magistratura e sulla politica entrata nelle indagini per colpire gli avversari. Quante volte abbiamo lamentato questo e quante volte abbiamo denunciato il fatto che la politica doveva riprendersi un ruolo e una dignità, sapendo rispondere e riformare la giustizia.

Ebbene, alla fine le proteste sull'uso politico della magistratura, sul correntismo, sulle indagini fatte per carriera che poi sfociano in nulla, non hanno prodotto nulla; l'indignazione non produce nulla, perché stiamo votando una riforma che è poco più che acqua calda. Il cuore della politica nella magistratura nasce dal fatto che c'è la politica all'interno del Consiglio superiore della magistratura. Quindi, se noi non eliminiamo la politica all'interno del Consiglio superiore della magistratura, tutto il resto è perfettamente inutile. Dobbiamo esserne consapevoli, dovete esserne consapevoli soprattutto voi che spesso avete denunciato gli attacchi della magistratura alla politica, sin dai tempi in cui il presidente Berlusconi ricevette un avviso di garanzia a Napoli, nel 2007, appena dopo essersi insediato come Presidente del Consiglio.

Mi domando: a cosa sono serviti tutti questi anni di battaglia politica, se poi, alla prova dei fatti, le riforme che si mettono in campo e si votano sono poco più che acqua calda? Il problema è che se non si introduce il sorteggio, tutte le altre formule che si possono inventare non servono ed evitare il correntismo. Non lo dico io, lo ha detto il dottor Palamara in audizione, sia in Commissione giustizia che in Commissione antimafia, laddove ha dichiarato che soltanto il sorteggio può interrompere, bloccare e sconfiggere il cancro della politica all'interno della magistratura sotto forma di corrente. Questa riforma che votate non serve a tale scopo, perché il CSM continuerà, con le formule che voi avete scelto, con lo strumento della politica a favorire delle carriere e a designare le nomine e continuerà, sempre con lo strumento della politica all'interno della magistratura a non colpire con sanzioni disciplinari quei magistrati che fanno il loro mestiere non per amore di verità, ma per amore di fazione politica.

Quindi, ripeto ancora una volta: il nostro voto è favorevole a questo emendamento, ma contrario agli articoli, perché purtroppo con grande amarezza riscontriamo che tanti anni di battaglia non sono serviti davvero a nulla. Ancora una volta ripeto che, se non si interviene nella politica all'interno del CSM, la politica continuerà a irraggiarsi dal Consiglio superiore della magistratura in tutte le procure, perché saranno convinti di avere ancora una volta vinto la battaglia contro la politica e poter ancora una volta impunemente svolgere il loro ruolo non di magistrati, ma di agenti politici e di parte, con la certezza di essere al sicuro e che nessuno mai riuscirà a colpirli.

Questa è la battaglia che abbiamo condotto per tanti anni e non possiamo sottrarci adesso che c'è finalmente la possibilità di dare un segnale. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.1, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.1, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale è stato presentato l'emendamento soppressivo 26.1 e l'emendamento 26.2, successivamente ritirato.

Passiamo dunque alla votazione del mantenimento dell'articolo.

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, chiedo scusa se disturbo; i colleghi dicono basta, ma io penso di dover fare il mio dovere; se poi loro non lo vogliono fare è un problema loro. (Applausi).

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in dichiarazione di voto sull'articolo 26 perché, avendo noi proposto un emendamento soppressivo (come giustamente lei ha precisato), non si vota la proposta di modifica, ma il mantenimento dell'articolo, pertanto noi voteremo contro questo articolo che aumenta in modo spropositato il numero dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa all'interno del CSM. Si tratta di quel regalo alle correnti di cui ho parlato in discussione generale. Noi aumentiamo del 20 per cento il numero dei componenti del CSM, quando abbiamo votato la riduzione del numero dei parlamentari nella misura del 37 per cento; la logica avrebbe voluto che, se il tema era il contenimento della spesa, si facesse una riduzione corrispondente anche degli altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, come nel caso del CSM. Non dico che sarebbe stato il caso di praticare una riduzione del 37,7 per cento, ma magari di un quarto o di un quinto come proponiamo noi con i nostri emendamenti. Il tema, infatti, non è soltanto il maggior costo relativo all'aumento del numero dei consiglieri, ma, come capisce chiunque legga l'articolo 26, quello delle spese connesse all'enorme aumento anche del personale corrispondente. Oggi il limite massimo delle assunzioni esterne è di 26 (guarda caso), approvando questo articolo il numero diventa pari a 62, più del doppio. Mi interrogo quindi sulla logica del contenimento della spesa. Se questo non è un regalo alle correnti, ditemi voi cos'è, perché io modestamente non riesco a trovare altra risposta. Per queste ragioni annuncio il voto contrario di Fratelli d'Italia sull'articolo 26. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.1, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 27.2 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.3, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 27.0.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale è stato presentato l'emendamento 30.1, successivamente ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.2, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.5, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 31.6 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.7, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.8, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 31.9 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.10, presentato dal senatore Pillon e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.11, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.12, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.0.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea su tutti gli emendamenti.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.2, presentato dal senatore Giarrusso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.3, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 32.4 e 32.5 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.6, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.7, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea su tutti gli emendamenti.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 33.2 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.3, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 33.4 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 35, sul quale è stato presentato l'emendamento 35.1, successivamente ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame emendamento 35.0.1, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 35, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 36, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 38, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 38.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 38.0.1 e 38.0.2 sono stati ritirati

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 39.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.1, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.2, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.3, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.4, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.5, presentato dai senatori Balboni e Ciriani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.7, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.8, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.9, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.10, presentato dai senatori Balboni e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 40.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 41.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 42.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 43.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 16 giugno 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,53).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2595)

Capo I

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:

a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo princìpi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi princìpi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;

b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità;

c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza;

d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente capo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

EMENDAMENTI

1.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «direttivi e semidirettivi» inserire le seguenti parole: «delle verifiche di professionalità, degli avanzamenti di carriera e dei meccanismi di promozione dei magistrati».

1.2

Balboni, Ciriani

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, di scegliere le funzioni giudicanti o requirenti, previo concorso per titoli ed esami;».

1.3

Balboni, Ciriani

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo nei primi tre anni dall'ingresso in magistratura di esercitare le sole funzioni giudicanti;».

1.4

Cucca

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «alla», inserire le seguenti: «composizione e»;

        b) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

          «c-bis) alla modifica del sistema disciplinare;

            c-ter) alla modifica del sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura»

        c) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.5

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «ed inoltre per garantire che i componenti non magistrati partecipino alla trattazione ed alle decisioni relative a tutti gli affari trattati;».

1.6

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Ritirato

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari» inserire le seguenti: «, prevedendo l'esclusione della possibilità per i magistrati di ricoprire incarichi in posizione di fuori ruolo dall'organico della magistratura, salvo quanto previsto dagli artt. dal 15 al 20».

        Conseguentemente:

        Sopprimere l'articolo 5.

        Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

        «Art. 19. - (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi di governo non elettivi) - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, che saranno individuate dai rispettivi organi di autogoverno fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio.

        2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dall'assunzione.

        3. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

1.7

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, in termini di eccezionalità e assoluta limitatezza del fenomeno».

1.8

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi».

1.9

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis) alla modifica dei criteri di attribuzione e passaggio delle funzioni giudicanti e quelle requirenti e viceversa nel senso di limitare le facoltà di passaggio di funzioni».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il decreto legislativo recante modifica della disciplina dei criteri di attribuzioni e passaggio di funzioni dei magistrati ordinari, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) che il parere del consiglio giudiziario rilasciato al CSM al fine di disporre assegnazione e passaggio di funzione sia vincolante. Al detto parere sia espressamente acclusa una valutazione della componente dell'avvocatura i cui membri del consiglio giudiziario devono prendere parte alla votazione del detto parere.

            b) il passaggio di cui al comma 3 di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, nº 160 sia limitato ad un numero non superiore a due nell'intera carriera a distanza di un tempo congruo e non inferiore a 10 anni e motivato da esigenze non esclusivamente dipendente dalla richiesta dell'interessato ma confacente al miglior impiego delle risorse professionali della magistratura e sulla base delle attitudini, dell'anzianità di servizio. Che inoltre le osservazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia sempre richiesto da parte del presidente di corte d'Appello o dal Procuratore generale presso la stessa Corte».

1.10

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «trasmessi alle Camere» inserire le seguenti: «, entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,» e sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.11

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti parole: «sessanta giorni».

1.12

Balboni, Ciriani

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.13

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «e non oltre un anno».

1.14

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

Cucca

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Separazione delle funzioni)

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

            b) prevedere che le commissioni del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni;

            c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante».

        Conseguentemente, all'articolo 10:

        al comma 1:

        alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 11, comma 2, le parole: ''riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti'' sono soppresse»;

        sostituire la lettera b) con la seguente:

            b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti» sono soppresse;

            2) al comma 3, le parole da: «all'interno dello stesso distretto» fino alla fine del comma sono soppresse;

            3) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi;

        sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: ''salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura'' sono soppresse».

        3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

        4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa» sono soppresse.

        5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, all'articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

        Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere espressamente l'applicazione dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi; prevedere il divieto di contemporanea pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive;

b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;

c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salva, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni caso l'anonimato; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive;

e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura, salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico nonché alla natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;

f) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;

g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;

h) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;

l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che, in ogni caso, sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;

m) prevedere che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il presidente della corte di appello trasmetta le proposte tabellari corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;

c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo restando il possesso della valutazione di professionalità richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;

b) prevedere che, a fronte dell'equivalenza dei presupposti specifici richiesti per l'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità, sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di giudice presso una corte di appello per almeno quattro anni;

c) prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;

d) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

e) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: « inidoneo », « discreto », « buono » o « ottimo », il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;

f) prevedere che il parere di cui alla lettera e) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;

g) quanto alle pubblicazioni, prevedere che la commissione debba tenere conto della loro rilevanza scientifica;

h) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;

i) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;

l) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme;

m) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di « ottimo » dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

n) prevedere l'applicazione dei princìpi di cui al comma 1, lettera a), ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.

EMENDAMENTI

2.1

Cucca

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) ai fini dell'idoneità ad assumere incarichi direttivi e semidirettivi, prevedere un concorso per esami a cadenza quadriennale che preveda un esame teorico-pratico scritto e orale, cui possano accedere i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; stabilire, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta, e siano volte inoltre ad accertare la capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;».

        Conseguentemente, al medesimo comma 1:

            a) alla lettera d), dopo la parola: «semidirettivi» aggiungere le seguenti: «tra coloro che sono risultati idonei ai concorsi di cui alla lettera 0a)» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del rispetto dei termini processuali e dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio;»

            b) alla lettera e), sopprimere le parole da: , «salvo che» fino alla fine della lettera;

            c) alla lettera f), alle parole: «conservare il criterio dell'anzianità» premettere le seguenti: «prevedere che il punteggio ottenuto nel concorso di cui alla lettera 0a) sia uno degli elementi da prendere in considerazione».

2.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «intranet».

2.3

Cucca

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura,», aggiungere le seguenti: «fin dall'avvio degli stessi procedimenti»;

        b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) prevedere una preclusione generale che vieti il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a chi è stato collocato fuori ruolo nei 2 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o semidirettiva;».

2.4

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «e prevedere il divieto di contemporanea presentazione da parte del magistrato di domanda di assegnazione per incarico direttivo e semidirettivo».

2.5

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e».

2.6

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «proceda sempre all'audizione dei candidati» inserire le seguenti: «o ad una prova scritta consistente nella redazione di un elaborato scritto» e sopprimere le parole da: «l'audizione di almeno tre di essi» sino a «dell'indicazione di tutti i suoi componenti».

2.7

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole da: «salvo, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato,» fino alle seguenti: «tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti;».

2.8

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) prevedere che l'audizione sia accompagnata dalla trattazione di un caso pratico di natura ordinamentale, elaborato dalla commissione competente, il cui esito sarà oggetto di valutazione secondo criteri ponderati;».

2.9

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

            «d) prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio».

2.10

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

            «d-bis) prevedere che, alla cessazione della durata dell'incarico elettivo presso il Consiglio superiore della magistratura, il magistrato per la durata di cinque anni non possa avanzare domanda per un ufficio direttivo, né semidirettivo, salvo il caso in cui l'incarico sia stato ricoperto in precedenza, né possa avanzare domanda per accedere alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano state ricoperte in precedenza».

2.11

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

            «d-bis) prevedere che il magistrato che abbia cessato di far parte del Consiglio Superiore della Magistratura non possa proporre domanda per un ufficio direttivo o semi direttivo, salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semi direttivo sia stato ricoperto in precedenza, né può propone domanda per accedere alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano già state ricoperte in precedenza».

2.12

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) prevedere che ai magistrati assegnati alle sedi di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, che ivi siano rimasti per quattro anni si dia priorità nell'assegnazione degli incarichi semidirettivi qualora abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e nell'assegnazione degli incarichi direttivi qualora abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità».

2.13

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

            «d-bis) prevedere meccanismi premiali di natura non solo economica, ma anche di progressione di carriera e di assegnazione di incarichi direttivi o semidirettivi per quei magistrati che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni ulteriori a quelli di prima nomina, incarichi presso uffici in sedi disagiate;».

2.14

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

            «d-bis) prevedere, in sede di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché per l'attribuzione di priorità nella assegnazione di sedi in caso di trasferimento a richiesta, meccanismi premiali di natura non solo economica, per i magistrati che, per almeno 5 anni ulteriori a quelli di prima nomina, abbiano ricoperto incarichi requirenti o giudicanti presso sedi disagiate e storicamente afflitte da notevole ''turn over'';».

2.15

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «se non in via residuale, a parità delle altre condizioni».

2.16

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

            «e-bis) prevedere per i magistrati fuori ruolo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi.».

2.17

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

            «f) attribuire rilievo all'anzianità quale criterio autonomo di valutazione, da affiancare agli altri indicatori;».

2.18

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «residuale a parità di valutazione risultante dagli» con le seguenti: «concorrente con gli».

2.19

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «, a campione,».

2.20

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

            «h-bis) prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta».

2.21

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «prima di cinque anni dall'assunzione», inserire le seguenti: «e prima di un anno dalla cessazione».

2.22

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

            «i-bis) stabilire una preclusione al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi a chi sia stato collocato fuori ruolo almeno nei quattro anni precedenti;».

2.23

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera l) sopprimere la parola: «reiterata».

2.24

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «e indicare la figura di un coordinatore, individuato, previo interpello, fra i magistrati che hanno manifestato disponibilità; prevedere che l'attribuzione delle funzioni semidirettive, sempre revocabile in caso di risultati inadeguati, sia sottoposta alla valutazione del consiglio giudiziario».

2.25

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

            «n-bis) prevedere ai fini del presente articolo una definizione normativa del termine ''merito'' individuandone i parametri di misura sulle capacità professionali, le competenze personali, i risultati conseguiti, la competenza sociale e la leadership».

        Conseguentemente, alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: «, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio Superiore della magistratura,».

2.26

Cucca

Ritirato

Al comma 2, all'alinea, alle parole: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1» premettere le seguenti: «Fermo restando le attribuzioni del Procuratore della Repubblica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, titolare esclusivo dell'azione penale,».

2.27

Cucca

Ritirato

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) garantire l'effettività del divieto per i magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, e altresì l'obbligo per il procuratore della Repubblica di segnalazione al consiglio giudiziario delle condotte dei magistrati del suo ufficio che si pongano in contrasto con tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.».

2.28

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati» aggiungere le seguenti: «a cui va dato un congruo termine per esprimere il proprio parere».

2.29

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) prevedere che il Parlamento in seduta comune, ogni 5 anni, decida i criteri di priorità nella trattazione degli affari e dei procedimenti;».

2.30

Cucca

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) prevedere nell'ambito delle assegnazioni degli affari alle singole sezioni e ai singoli collegi e giudici un meccanismo di trattazione delle udienze secondo il quale, qualora non sia possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, questo sia proseguito perentoriamente nel giorno seguente non festivo, ferma la possibilità del giudice di prevederne la sospensione per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non superi i dieci giorni esclusi i festivi,».

2.31

Cucca

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, e che tale opzione sia vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».

2.32

Cucca

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) prevedere il riordino degli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e contabile al fine di introdurre quale unico organo di autogoverno il Consiglio superiore della magistratura;».

2.33

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «degli esiti» con le seguenti: «nei tempi di trattazione».

2.34

Cucca

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

            «d-bis) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto: ''dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense'';

            d-ter) prevedere che l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, venga abrogato».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «30 gennaio 1941, n. 12;» inserire le seguenti: «modifiche della composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione;».

2.35

Cucca

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

2.36

Cucca

Ritirato

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura», inserire le seguenti: «con provvedimento motivato» e sostituire le parole: «per eccezionali e comprovate ragioni» con le seguenti: «ove presenti evidenti elementi di irrazionalità da indicarsi specificamente».

2.37

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 3, lettera i), aggiungere in fine le parole: «, con decisione motivata».

2.38

Cucca

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

            «l-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26».

        Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.

2.39

Cucca

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera l), inserire la seguente:

            «l-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, in maniera vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».

        Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.

2.40

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 3 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «n-bis) adottare norme di modifica dell'assetto ordinamentale della magistratura per escludere la possibilità per i magistrati di passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

Balboni, Ciriani

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega al Governo per la riforma della giustizia tributaria)

        1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a emanare uno o più decreti legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) ricondurre l'intero sistema della giustizia tributaria sotto l'egida esclusiva del Ministero delle Giustizia, al fine di garantire il rispetto effettivo dei principi di terzietà e imparzialità nel giudizio tributario;

            b) prevedere appositi percorsi di selezione mediante concorso e professionalizzazione funzionale dei magistrati tributari al fine di non sottrarre unità di personale giudicante e inquirente alla giustizia penale, civile e amministrativa. Prevedere l'incompatibilità di tale funzione con altre funzioni amministrative e giurisdizionali;

            c) individuare forme e modalità di raccordo con il Ministero dell'Economia, garantendo l'imparzialità e l'indipendenza del giudice tributario;

            d) eliminare i meccanismi di premialità sugli accertamenti e inserire meccanismi di premialità a seguito di sentenza passata in giudicato;

            e) escludere l'inversione dell'onere della prova nel giudizio tributario;

            f) prevedere la sospensione dell'esecuzione sino alla pronuncia di sentenza definitiva».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;

b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;

c) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati, nelle seguenti ulteriori valutazioni: « discreto », « buono » o « ottimo » con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;

d) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;

f) prevedere, in ogni caso, l'esclusione, ai fini delle valutazioni di professionalità, dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché di quelli svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso organi elettivi sovranazionali;

g) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;

h) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge:

1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;

2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;

i) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:

1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

2) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;

3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;

4) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio;

l) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità prevedendo:

1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;

2) che, nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive.

EMENDAMENTI

3.1

Maiorino

Ritirato

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

            «0a) prevedere, in materia di elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari, che l'elettorato passivo sia riservato ai magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità».

3.2

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e votare le deliberazioni relative all'esercizio di tutte le competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari;».

3.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «introdurre la facoltà» fino a: «di assistere alle» con le seguenti: «i componenti avvocati e professori universitari partecipano alle discussioni e votano nelle».

3.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di assistere alle deliberazioni» con le seguenti: «e alle deliberazioni con diritto di voto».

3.5

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di assistere alle» con le seguenti: «, con diritto di voto, alle».

3.6

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di assistere alle» con le seguenti: «e di esprimere parere sulle».

3.7

Maiorino

Ritirato

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «con attribuzione alla componente degli avvocati» fino alla fine della lettera.

3.8

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «con attribuzione alla componente» fino alla fine del periodo.

3.9

Cucca

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), sopprimere le parole: «alla componente degli avvocati» e, dopo le parole: «ordine degli avvocati» inserire le seguenti: «o il professore o i professori del consiglio giudiziario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, ne»;

        b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) prevedere che le segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), possano essere effettuate anche dal professore o dai professori di cui alla lettera a)».

3.10

Grasso

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «un voto unitario sulla base del contenuto delle».

3.11

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «unitario».

3.12

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «unitario» con le seguenti: «per ciascuna componente».

3.13

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione» con le seguenti: «nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato, anche in seguito a quelle ad esso inoltrate da ogni singolo avvocato iscritto all'ordine medesimo, le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione».

3.14

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

            «a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

            a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia così composto:

                1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

                2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

                3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

                4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

            a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 del venga abrogato».

3.15

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis) prevedere che i membri togati dei consigli giudiziari, oltre quelli di diritto, vengano nominati tramite sorteggio tra tutti i magistrati del singolo distretto di competenza, secondo le proporzioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2006, con contemporanea abrogazione di tutte le norme di natura elettorale».

        Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera i), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

            «2-bis) nella redazione di cui al precedente numero il consiglio giudiziario deve tenere conto anche della solidità dei provvedimenti adottati dal singolo magistrato e dell'esito di eventuali impugnazioni avverso gli stessi».

3.16

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.18

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «, a campione,».

3.19

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «a campione,» con le seguenti: «tutta la documentazione dell'intera attività del magistrato nel triennio precedente la valutazione e».

3.20

Maiorino

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.21

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.22

Grasso

Ritirato

Al comma 1, lettera h), capoverso 1), sopprimere le seguenti parole: «la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio,».

3.23

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 1), dopo le parole: «svolta dal magistrato» inserire le seguenti: «e dell'ufficio del processo che coadiuva il magistrato».

3.24

Maiorino

Ritirato

Al comma 1, lettera i), sopprimere i numeri 2) e 3).

3.25

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo le parole: «statistiche comparate» inserire le seguenti: «anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio».

3.26

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera i), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tale fine, prevedere che le statistiche siano individuali e analitiche, con suddivisione per tipi di procedimenti definiti, contengano i tempi di definizione dei procedimenti suddivisi per fasce di difficoltà, con indicazione della tempistica media su base nazionale, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni anche con riferimento alle formule delle stesse, e indichino il numero di rinvii delle udienze o i casi di nullità, distinguendo ove siano addebitabili a disfunzioni della cancelleria o del magistrato in qualità di responsabile dell'andamento del suo ufficio; prevedere che tali statistiche siano pubbliche e facilmente accessibili a tutti i cittadini».

3.27

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 3) sopprimere le parole da: «esaminati il rapporto» fino a: «spontaneamente prodotti dall'interessato».

3.28

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).

3.29

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera i), numero 4), dopo le parole: «oggetto di valutazione» inserire le seguenti: «per una sola volta».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;

b) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;

c) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera b) del presente comma oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari;

d) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei princìpi costituzionali e dell'Unione europea;

e) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

EMENDAMENTI

4.1

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificate».

4.2

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) prevedere che possano accedere al concorso per magistrato ordinario esclusivamente gli avvocati da almeno cinque anni e che, all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sia prevista l'assegnazione alle funzioni giudicanti e, solo dopo la prima valutazione di professionalità, possa esercitarsi l'opzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;».

4.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «possano essere immediatamente ammessi» con le seguenti: «e frequentato una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) possano essere ammessi».

4.4

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificati».

4.5

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «anche in sede decentrata» inserire le seguenti: «in coordinamento con il Consiglio nazionale forense, scuola di formazione superiore congiunta».

4.6

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

            «d) prevedere che l'accesso al concorso per magistrato avvenga all'esito di un percorso post-laurea propedeutico ed obbligatorio la cui frequenza sia riservata ai laureati in giurisprudenza con corso di laurea almeno quadriennale. Si preveda la possibilità di frequentare alternativamente un percorso biennale di cui all'articolo 16 decreto legislativo n. 398 del 1997 o la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alternativamente, prevedere l'accesso al concorso a coloro che abbiano conseguito il titolo di Avvocato da almeno 5 anni oppure, abbiano svolto funzioni per un biennio di Vice Procuratore Onorario, Giudice Onorario di Tribunale;

            d-bis) in alternativa, prevedere che la Scuola superiore per la Magistratura organizzi in sede decentrata e previo corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario con prove intermedie, stabilendo che i costi di frequenza immediata ammissione a partecipare al concorso con obbligo siano a carico dei partecipanti ma proporzionali alla situazione reddituale;

            d-ter) prevedere che il percorso di cui alle lettere a) e b) consenta l'espressione di una valutazione che incida in misura non superiore ad un quarto rispetto alla valutazione delle prove d'esame. Prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborato scritti rispettivamente vertenti sul diritto civile penale ed amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione;

            d-quater) prevedere che la prova scritta abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica del candidato e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale, sul diritto amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;

            d-quinquies) prevedere che la prova orale verta anche su un colloquio in lingua straniera previsto dall'articolo 1 comma 4, lettera m) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

            d-sexies) prevedere la possibilità di partecipare al concorso senza limitazione di tentativi».

        Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «Al concorso si accede a seguito della frequenza di un percorso post laurea di durata almeno biennale».

4.7

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

        «d) prevedere come requisito obbligatorio per accedere al concorso per il ruolo di magistrato ordinario la positiva conclusione dello stage presso gli uffici giudiziari o del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per coloro che frequentano le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche, o le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Prevedere contestualmente il libero accesso allo stage presso gli uffici giudiziari o al tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato mediante la soppressione dei requisiti di punteggio agli esami o nel voto di laurea attualmente previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69».

4.8

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

        «d) prevedere tra i requisiti per l'accesso al concorso per magistrato ordinario un tirocinio, della durata di diciotto mesi, propedeutico ed obbligatorio che preveda l'affiancamento ad un magistrato, il quale redigerà una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante. La relazione deve indicare specifiche attitudini e competenze. Essa sarà oggetto di valutazione della commissione esaminatrice del concorso per l'accesso ai ruoli della magistratura;».

4.9

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

        «e-bis) prevedere la preclusione per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso le scuole private che offrono corsi di preparazione al concorso in magistratura.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

Cucca

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche in materia di illeciti disciplinari)

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;

            b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.».

4.0.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure propedeutiche alla separazione delle carriere)

        1. Al fine di addivenire alla separazione delle carriere, dall'entrata in vigore della presene legge, sono banditi distinti concorsi per l'accesso alla magistratura per la funzione inquirente e per la funzione giudicante».

4.0.3

Cucca

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Criteri di modifica in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati)

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) adottare il sistema del voto singolo trasferibile attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i seguenti principi:

                1) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro;

                2) i magistrati elettori della Corte suprema di Cassazione con funzioni di legittimità e della Procura Generale presso la stessa Corte ricevono tre schede per votare in ciascuno dei tre collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23. Ciascun altro magistrato elettore riceve due schede per votare nei collegi b) e c) di cui al medesimo comma 2 Ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei candidati per i quali esprime il voto, in ordine decrescente di preferenza che coincide con l'ordine di scrittura. Possono espresse preferenze in numero non superiore al numero di magistrati da eleggere;

                3) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata una quota di elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto: quota di elezione = (numero dei voti validi+1)/(numero dei seggi+1). Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano la quota di elezione;

                4) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che hanno conseguito i minor numero di voti, i quali sono progressivamente eliminati;

            b) è trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento delle eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti agli altri candidati. Al termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione di un candidato, sono proclamati eletti i candidati cui voti, così determinati, raggiungono o superano la quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti i seggi non siano stati assegnati a candidati che abbiano raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.».

        Conseguentemente, all'articolo 31, capoverso «Art. 23», il comma 2 è così sostituito:

        «2. L'elezione si effettua:

            a) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

            b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

            c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interessi tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro;

b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario, amministrativo e contabile possa essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali i rispettivi organi di autogoverno debbano tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto i profili dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;

d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera c) sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;

e) prevedere che il magistrato, al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, possa essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;

f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno;

g) stabilire che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, prevedendo la possibilità di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risulti necessario un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;

i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.

2. Lo schema del decreto o gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, secondo la procedura indicata all'articolo 1, commi 2 e 3.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

Caliendo, Dal Mas

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «vice capo di gabinetto,» inserire le seguenti: «capo dell'ufficio legislativo».

        Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 1, dopo le parole: «vice capo dell'ufficio di gabinetto» inserire le seguenti: «capo dell'ufficio legislativo».

5.2

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «direttore dell'ufficio di gabinetto» inserire le seguenti: «, capo ufficio legislativo».

        Conseguentemente all'articolo 20, dopo le parole: «vicecapo dell'ufficio di gabinetto,» inserire le seguenti: «di capo ufficio legislativo,».

5.3

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di incarichi di capo dell'ufficio legislativo o vice capo dell'ufficio legislativo di un Ministero».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Balboni e i restanti componenti del Gruppo FdI, il senatore Giarrusso e i restanti componenti del Gruppo Misto-IpI-PVU.

5.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «interesse dell'amministrazione di appartenenza;» inserire le seguenti: «prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo per incarichi apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;».

        Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: «gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;».

5.6

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; prevedere in ogni caso che presso gli uffici legislativi del Ministero della giustizia la quota di magistrati non possa superare il 30 per cento del personale in essi impiegato.».

5.7

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) prevedere che per gli incarichi svolti in posizione di fuori ruolo non possano essere riconosciute indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico già spettante.».

5.5

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere infine, le seguenti parole: «e della funzionalità dell'ufficio, da assicurare anche mediante previsioni di tempestiva sostituzione del magistrato da collocare fuori ruolo;».

5.9

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «cinque anni», e le parole: «dieci anni» con le seguenti: «sette anni»;

        b) sopprimere le parole: «gli organi del Governo e»;

        c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e possono essere ricollocati in ruolo decorsi ulteriori due anni in posizione di studio, in distretto diverso da quello di assegnazione».

5.10

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «, salvo che per gli incarichi» fino alla fine del periodo.

5.11

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «gli organi del Governo e».

5.12

Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvo quanto previsto dalla lettera i) del presente articolo».

5.13

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvo quanto previsto dalla lettera i) del presente articolo».

5.14

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

        «h) ridurre il numero massimo di magistrati ordinari collocati fuori ruolo nel senso di limitarne l'impiego a non più di 50 unità complessive di cui 30 per le destinazioni di Ministero della Giustizia, l'Ispettorato Generale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Camera dei deputati, gli altri Ministeri, le autorità indipendenti, le Commissioni Parlamentari, gli organismi internazionali, la scuola superiore della Magistratura. Stabilire tassativamente che tale limite sia inderogabile».

5.15

Balboni, Ciriani (*)

Respinto

Alla lettera h) aggiungere in fine il seguente periodo: «determinare il numero massimo in misura non superiore alle cento unità per i magistrati ordinari e a dieci unità per i magistrati amministrativi;».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Giarrusso e i restanti componenti del Gruppo Misto-IpI-PVU.

5.17

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

            «h-bis) prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta;

            h-ter) prevedere che i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della lettera h-bis) siano utilizzati per garantire un maggiore accesso agli incarichi di livello dirigenziale da parte di persone di comprovata qualificazione professionale, non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione.».

5.16

Balboni, Ciriani (*)

Respinto

Dopo la lettera h) inserire la seguente:

        «h-bis) il magistrato collocato fuori ruolo deve scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura e la corresponsione del compenso che gli compete per l'incarico ottenuto».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Giarrusso e i restanti componenti del Gruppo Misto-IpI-PVU.

G5.200

Lonardo, Romani

V. testo 2

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge n. 2595 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»,

        premesso che:

            l'articolo 5 detta principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili; in particolare, alla letterai), viene stabilito che il legislatore delegato dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale;

            la lettura dell'art.5, comma 1, lettera i) della delega va considerata con l'architettura della relazione di accompagnamento al decreto che sottolinea la specialità di detti numericamente limitati incarichi, la ratio dell'intervento riformatore nel suo complesso (non incidendo la disposizione in esame sul numero dei magistrati fuori ruolo -che in questo ambito è davvero esiguo-), e il parere già espresso dal CSM sulla delega, al Capitolo II (Disciplina del collocamento fuori ruolo, che ha riconosciuto l'opportunità del superamento del limite decennale soltanto in questo specifico settore);

            nessuno degli ordinamenti dei principali Paesi Membri dell'UE, così come il Regno Unito, contempla, per incarichi come quelli in esame, un limite temporale massimo. Detta regola di principio corrisponde infatti a elementari ragioni di logica: ed invero, proprio la divergenza da simili assonanze ordinamentali rischierebbe di esporre il Paese che preveda regole difformi ad una minore incisività nella partecipazione ai relativi consessi che richiedono la massima esperienza;

            va ancora sottolineato il dato che, i principali ordinamenti giuridici europei (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna con il Regno Unito) considerano i magistrati operanti in ambito internazionale come collocati "in ruolo". Una simile determinazione, anche da parte del legislatore delegato, sarebbe sufficiente a risolvere in radice ogni questione interpretativa;

            solo la crescente specializzazione degli attori internazionali in questo settore garantisce competitività nei lavori multilaterali e contribuisce a curare allo stesso tempo, sia l'interesse nazionale, sia lo sviluppo di una Rule of Law globale: la stessa leale collaborazione del nostro Paese ai processi multilaterali e sovranazionali depone per l'assicurazione della massima continuità nell'esercizio delle funzioni in esame, in linea con lo spirito di convinta partecipazione ai processi di armonizzazione normativa, di cooperazione internazionale ed assistenza tecnica in materia di giustizia e sicurezza;

            la proposta lettura della disposizione tiene in giusta considerazione la ratio stessa del termine massimo previsto dalla c.d. legge "Severino" per gli incarichi fuori ruolo, che era quella di evitare porte girevoli tra giustizia e politica (che non è logicamente evocabile nel caso degli incarichi internazionali che implicano un'elevata specializzazione tecnica e linguistica e non sono di diretta collaborazione con i Vertici dei Ministeri né hanno natura amministrativa, permanendo nel settore strettamente giuridico e di supporto alla giurisdizione),

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di confermare, nell'esercizio della delega, la deroga al limite massimo decennale per i soli incarichi fuori ruolo in ambito internazionale svolti dai magistrati in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Giustizia e le Rappresentanze italiane all'estero, esclusivamente impegnati nell'esercizio di attività di diplomazia giuridica, relazioni e cooperazione internazionali.

G5.200 (testo 2)

Lonardo, Romani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge n. 2595 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»,

        premesso che:

            l'articolo 5 detta principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili; in particolare, alla lettera i), viene stabilito che il legislatore delegato dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti delle disposizioni di attuazione del criterio di delega sulla durata massima degli incarichi fuori ruolo per lo svolgimento di incarichi in ambito internazionale, al fine di verificarne le ricadute sulle attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero della giustizia e delle rappresentanze italiane all'estero.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche in materia di procedura penale)

        1. All'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), al comma 1, lettera c), le parole: ''o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.'' sono soppresse.».

6.0.2

Balboni, Ciriani

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la riattivazione dei tribunali)

        1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-bis.

(Riattivazione dei tribunali)

        1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo I del presente decreto riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.

        2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.

        3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, inserendovi i tribunali subprovinciali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui al citato allegato 1.

        4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.

Art. 8-ter.

(Piante organiche)

        1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-bis, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati ai sensi del medesimo articolo e alla loro copertura.".

        2. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.

        3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Capo II

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Art. 115. - (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.

3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.

4. A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo ».

EMENDAMENTO

7.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 115», comma 1, sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «dodici anni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

Cucca

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 5 agosto 1998, n. 303)

        1. Alla legge 5 agosto 1998, n. 303 regolatrice della nomina di professori universitari e avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, le parole: ''a un decimo'' sono sostituite con le seguenti: ''a un quinto'';

            b) all'articolo 2, comma 3, lettera a) sono abrogate le seguenti parole: ''da parte di professore d'università'';

            c) all'articolo 2, comma 3, è abrogata la lettera c).».

7.0.2

Cucca

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di nomina del Comitato direttivo dei dodici della Scuola superiore della magistratura)

        1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 gennaio 2006 n. 26, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 6. - (Nomina) 1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati, anche in quiescenza, quattro scelti dal Consiglio Universitario Nazionale fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.

        2. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.

        3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.''».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis, comma 1, la parola: « triennio », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « quadriennio »;

b) all'articolo 7-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi »;

c) all'articolo 18, secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: « La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente: »;

d) all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati »;

e) all'articolo 194:

1) dopo le parole: « altre funzioni » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni »;

f) l'articolo 195 è abrogato.

EMENDAMENTI

8.1

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «La ricorrenza in concreto della incompatibilità di sede è verificata» inserire le seguenti: «anche in relazione alla professione di dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente,».

        Conseguentemente,

        al primo comma del medesimo articolo, aggiungere infine le seguenti parole: «, dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente»;

        al secondo comma, lettera a), sostituire le parole: «della professione forense» con le seguenti: «delle professioni di cui al comma precedente», e nella medesima lettera a), dopo le parole: «una porzione minore della professione» sopprimere la seguente: «forense».

8.2

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere il primo periodo.

8.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) all'articolo 192, sesto comma, le parole: ''salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura'' sono soppresse.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1

Balboni, Ciriani

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

        ''1-quinquies-bis). I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche in mancanza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale ovvero qualora non ricorrano le situazioni di cui al comma 1-bis, purché sia fornita la prova certa dell'assenza di collegamenti attuali del condannato o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi.'';

            b) al comma 2, sostituire le parole: ''per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto'' con ''dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo'';

            c) al comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo;

            d) sopprimere il comma 3;

            e) al comma 3-bis:

                1) sostituire la parola: ''distrettuale'' con ''della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza'';

                2) sopprimere le parole: ''competente in relazione al luogo detenzione o internamento''».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità)

1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, quale già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie ».

EMENDAMENTO

9.1

Cucca

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono soppresse le parole da: ''o quando'', fino a: ''piena indipendenza e imparzialità''».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

Cucca

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia)

        1. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: ''con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa,'' sono sostituite dalle seguenti: ''con esclusione dei periodi di aspettativa o di congedo straordinario per causa diversa da infermità o dalla fruizione di permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei periodi''».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

b) all'articolo 26-bis, comma 1:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) dopo le parole: « mirati allo studio » sono inserite le seguenti: « della materia ordinamentale, »;

3) dopo le parole: « competenze riguardanti » sono inserite le seguenti: « la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici »;

c) all'articolo 26-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite »;

d) all'articolo 26-bis, comma 2:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) le parole: « alle capacità organizzative » sono sostituite dalle seguenti: « alle materie oggetto del corso »;

e) all'articolo 26-bis, comma 3, dopo la parola: « valutazione » sono inserite le seguenti: « , le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis »;

f) all'articolo 26-bis, comma 4, le parole: « Gli elementi di valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « I dati di cui al comma 3 »;

g) all'articolo 26-bis, comma 5:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) dopo la parola: « formazione » sono aggiunte le seguenti: « in data non risalente a più di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda »;

h) all'articolo 26-bis, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva ».

EMENDAMENTI

10.1

Cucca

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Al concorso per esami sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni''»;

        b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) all'articolo 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato esclusivamente all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e dopo aver esercitato la funzione giudicante almeno fino alla prima valutazione di professionalità''.».

        Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

10.2

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis.», sostituire le parole: «tre settimane, anche non consecutive» con le seguenti: «tre mesi, anche non consecutivi».

10.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis.», sostituire la parola: «tre» con la seguente: «otto».

10.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi sono tenuti da dirigenti degli uffici giudiziari, con una formazione e competenze propriamente manageriali, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi degli uffici.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1

Cucca

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

        1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1:

                1) il comma 1 è abrogato;

                2) al comma 2, la parola: ''assicura'' è sostituita dalla seguente: ''coordina'' e, dopo le parole: ''azione penale'', sono inserite le seguenti: ''vigila sull''';

                3) il comma 4 è abrogato;

                4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni'';

                5) al comma 6, lettera a), dopo le parole: ''dell'ufficio'' sono inserite le seguenti: ''e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio'';

                6) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            ''b) i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;'';

                7) al comma 6, lettera c), la parola: ''assegnazione'' è sostituita dalla seguente: ''attribuzione'';

            b) l'articolo 2 è abrogato;

            c) all'articolo 3:

                1) al comma 1, le parole: ''dal magistrato'' fino a: ''comma 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''o da un magistrato dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione'';

                2) al comma 2, le parole: ''dell'articolo 1, comma 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''del comma 1'';

            d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

            e) all'articolo 6, comma 1, le parole: ''poteri di direzione, controllo e organizzazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''poteri di coordinamento e organizzazione''».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m) »;

2) alla lettera n), dopo le parole: « delle norme regolamentari » sono inserite le seguenti: « , delle direttive »;

3) dopo la lettera q) è inserita la seguente:

« q-bis) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato; »;

4) alla lettera v), le parole: « la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 2-bis e 3 »;

5) dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:

« ee-bis) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;

ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; »;

6) alla lettera gg), le parole: « fuori dei casi consentiti » sono sostituite dalle seguenti: « in assenza dei presupposti previsti » e dopo le parole: « grave ed inescusabile » sono aggiunte le seguenti: « ; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti »;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera e), dopo la parola: « indirettamente, » sono inserite le seguenti: « per sé o per altri, »;

c) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;

l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera l-bis) »;

d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

« Art. 3-ter. - (Estinzione dell'illecito) - 1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.

2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere applicato una sola volta »;

e) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis); »;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »;

3) al comma 4, dopo le parole: « particolare gravità » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nei casi in cui ai fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera gg), sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale »;

f) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

« Art. 25-bis. - (Condizioni per la riabilitazione) - 1. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

2. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità, la riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui ai medesimi commi 1 e 2, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante ».

EMENDAMENTI

11.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

            «1-bis) alla lettera q), le parole: ''il triplo dei'' sono sostituite dalle seguenti: ''una volta e mezza i''.».

11.200

Lomuti, Maiorino, Piarulli, Gaudiano, D'Angelo

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

11.2

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «, delle direttive» con le seguenti: «, delle direttive del capo dell'Ufficio».

11.3

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

            «5-bis) alla lettera gg) dopo le parole: ''grave ed inescusabile'' sono aggiunte le seguenti: ''; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale''».

11.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Costituisce, in ogni caso, illecito disciplinare ogni altro comportamento in concreto lesivo del prestigio della magistratura.''».

11.5

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)

        1. A seguito delle violazioni di cui all'articolo 2, lettere a), g) e q) della presente legge, il magistrato responsabile sarà passibile, in ordine di gravità dell'illecito, di:

            a) Trasferimento di natura peggiorativa, seguendo le tabelle delle Circoscrizioni Giudiziarie;

            b) Perdita di anzianità di servizio da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni per illecito."».

11.6

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis. Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

''Art. 2-bis.

(Performance)

        1. Costituiscono oggetto di valutazione negativa sulla performance e sulla professionalità per il conferimento di uffici direttivi i seguenti comportamenti:

            a) omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;

            b) omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

            c) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

            d) la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.''».

11.7

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) all'articolo 14:

                1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.'';

                2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare.''».

11.8

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

            «e-bis) all'articolo 14:

                1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura'';

                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede'';

                3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare'';

            e-ter) all'articolo 16:

                1) il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:

        ''5-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

        5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-bis con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.'';

            e-quater) all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

        ''2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-bis, formula l'incolpazione chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.''».

11.9

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

            «e-bis) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura.'';

            e-ter) all'articolo 16:

                1) il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:

        ''5-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

        5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma 5-bis con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.'';

            e-quater) all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

        ''2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-bis, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.''».

11.10

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

11.11

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Id. em. 11.10

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

11.12

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 25-bis, al comma 3, dopo le parole: «la settima valutazione di professionalità» inserire le seguenti: «e per coloro i quali nel momento in cui l'illecito è stato commesso abbiano rivestito incarichi direttivi o semidirettivi,».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.1

Cucca

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modificazioni in materia di responsabilità civile dei magistrati)

        1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 2,

                1) alla rubrica, la parola: ''grave'' è soppressa;

                2) al comma 1, la parola: ''grave'' è soppressa;

                3) i commi 2, 3 e 3-bis sono abrogati;

            b) all'articolo 9, comma 3, la parola: ''grave'' è soppressa.».

11.0.2

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

        1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, le parole: ''contro lo Stato'' sono soppresse;

            b) all'articolo 4, comma 2, le parole: ''contro lo Stato'' sono soppresse;

            c) all'articolo 6, comma 1, le parole: ''non può essere chiamato in causa ma'' sono soppresse;

            d) all'articolo 16, comma 4, le parole: ''in sede di rivalsa,'' sono soppresse;

            e) all'articolo 16, comma 5, le parole: ''di rivalsa ai sensi dell'articolo 8'' sono soppresse».

11.0.100 (già 9.0.3)

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Id. em. 11.0.2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

        1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, le parole: ''contro lo Stato'' sono soppresse;

            b) all'articolo 4, comma 2, le parole: ''contro lo Stato'' sono soppresse;

            c) all'articolo 6, comma 1, le parole: ''non può essere chiamato in causa ma'' sono soppresse;

            d) all'articolo 16, comma 4, le parole: ''in sede di rivalsa,'' sono soppresse;

            e) all'articolo 16, comma 5, le parole: ''di rivalsa ai sensi dell'articolo 8'' sono soppresse.».

11.0.3

Cucca

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

        1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, le parole: ''contro lo Stato'' sono soppresse;

            b) all'articolo 4, i commi 1 e 2 sono abrogati;

            c) l'articolo 6 è abrogato;

            d) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;

            e) l'articolo 8 è abrogato;

            f) l'articolo 16 è abrogato».

11.0.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

        1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) sostituire la rubrica dell'articolo 7 con il seguente: ''Art. 7. Giudizio amministrativo-contabile'';

            b) sostituire l'articolo 7, comma 1, con i seguenti commi:

        ''1. Il Tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, trasmette la sentenza, quando sia definitiva e irrevocabile, al Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti per l'esercizio delle sue attribuzioni.

        1-bis. A tal fine, il Presidente del Tribunale di cui al comma precedente, trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei Conti che, con decreto da notificarsi al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio

        1-ter. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

        1-quater. Quando la Corte riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.

        1-quinquies. Le decisioni della Corte sono trasmesse a cura del Procuratore regionale della Corte dei Conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.

        1-sexies. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte sono applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.'';

            c) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono soppressi.».

11.0.5

Balboni, Ciriani

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 366 del Codice Civile)

        1. L'articolo 366 del Codice Civile è sostituito dal seguente:

''Art. 366

        1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

        2. Il Tribunale deve decidere su tutte le domande proposte dalle parti; il Tribunale, sentite le parti costituite, può disporre misure diverse da quelle richieste dalle parti stesse. I provvedimenti emessi se incidenti sulle potestà genitoriali o sulla libertà di movimento del genitore o del figlio, sono sempre ricorribili per Cassazione, anche se emessi in sede cautelare o esecutiva. Se richiesto da una delle parti, debbono essere sentite a testimone le autorità che hanno redatto rapporti riguardanti il minore o la situazione genitoriale, ammettendo, se richiesto dalle parti, prova contraria sulle circostanze dedotte. Gli accertamenti tecnici, se richiesto delle parti, debbono essere svolti con le modalità previste dall'articolo 191 del Codice di procedura Civile, In ogni caso, negli accertamenti richiesti dal Tribunale alle autorità pubbliche, deve essere sempre garantita la partecipazione di un consulente nominato dalle parti. Terminata l'istruttoria, che può essere delegata ad un giudice istruttore, il Tribunale invita le parti al deposito di memorie difensive in vista della decisione, ovvero fissa udienza di discussione. Le controversie relative al diritto di eseguire il titolo esecutivo, ovvero al modo di eseguire lo stesso, sono decise, dal Tribunale che ha emesso il provvedimento, secondo il disposto degli articoli 615 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

        3. Nei casi di urgente necessità, le parti o il PM possono chiedere al Tribunale l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. In tal caso il Tribunale delega un Giudice cui è affidata la trattazione del procedimento. Si applica l'articolo 669-sexies del Codice di procedura Civile. I termini per l'integrazione del contraddittorio sono stabiliti dal Giudice. La cancelleria provvede alla notifica del decreto di fissazione udienza. Il provvedimento di accoglimento o rigetto fissa l'udienza collegiale per la trattazione a cognizione piena del ricorso. Avverso il provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto, si applica il reclamo previsto dall'articolo 669-terdecies del Codice di procedura Civile.

        4. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.''».

11.0.6

Balboni, Ciriani

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti per far fronte alle esigenze della ricostruzione e dell'emergenza pandemica)

        1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: ''a decorrere dal 14 settembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 14 settembre 2024''.

        2. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: « per i quali, » sono inserite le seguenti: « in ragione dello stanziamento deliberato »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « con cadenza di norma annuale » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « Il concorso è bandito » sono sostituite dalle seguenti: « Il concorso, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno » e dopo le parole: « numero dei posti » sono aggiunte le seguenti: « tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis »;

c) all'articolo 13:

1) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non può in alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. » e nell'ultimo periodo le parole: « secondo e terzo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto e sesto »;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché per il conferimento delle funzioni requirenti di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo. Per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione »;

d) all'articolo 35, comma 1, al primo periodo, le parole: « da 10 a 13 » sono sostituite dalle seguenti: « da 10 a 15 » e, al secondo periodo, la parola: « 14 » è sostituita dalla seguente: « 16 » e la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due ».

2. I magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera c), hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni nonché richiedere il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dal presente articolo, a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.

EMENDAMENTI

12.1

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) all'articolo 11, comma 2, le parole: ''riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti'' sono soppresse».

        Conseguentemente:

        - al medesimo comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, le parole: ''il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti'' sono soppresse;

            2) al comma 3, le parole da: ''all'interno dello stesso distretto'' fino alla fine del comma sono soppresse;

            3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati».

        - sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: ''salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura'' sono soppresse.

        2-bis. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

        2-ter. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: ''nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa'' sono soppresse.

        2-quater. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso».

12.2

Grasso

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12.3

Maiorino, Piarulli

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

        «1) al comma 3, secondo periodo, le parole: ''per non più di quattro volte'' sono sostituite dalle seguenti: ''per non più di due volte''».

        Conseguentemente:

        sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano ai magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

12.4

Maiorino

Ritirato

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «per una sola volta,» fino alle seguenti: «in occasione di successivi trasferimenti» con le seguenti: «, sempre, il passaggio dalle funzioni giudicanti penali alle funzioni giudicanti civili e viceversa.».

12.5

Maiorino

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano ai magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.1

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche in materia di carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)

        1. All'articolo 192, comma 6, del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: '', salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura'' sono soppresse.

        2. All'articolo 18, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, il comma 3 è soppresso.

        3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 le parole: ''nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa'' sono soppresse.

        4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 11, comma 2, le parole: ''riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti'' sono soppresse;

            b) all'articolo 13, alla rubrica, le parole: ''e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa'' sono soppresse;

            c) all'articolo 13, comma 1, le parole: ''il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,'' sono soppresse;

            d) all'articolo 13 i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

        5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, le parole: ''Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.'' sono soppresse.».

        Conseguentemente:

        all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

        - al comma 1, sopprimere la lettera b);

        - sopprimere il comma 2.

12.0.100 (già 9.0.2)

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche in materia di carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)

        1. All'articolo 192, comma 6, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: '', salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura'' sono soppresse.

        2. All'articolo 18, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, il comma 3 è soppresso.

        3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 le parole: ''nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa'' sono soppresse.

        4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 11, comma 2, le parole: ''riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti'' sono soppresse;

            b) all'articolo 13, alla rubrica, le parole: ''e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa'' sono soppresse;

            c) all'articolo 13, comma 1, le parole: ''il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,'' sono soppresse;

            d) all'articolo 13 i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

        5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, le parole: ''Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.'' sono soppresse.».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai princìpi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b);

b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;

c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;

d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;

f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;

g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentire la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio ».

EMENDAMENTI

13.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «6.», lettera a), sostituire le parole: «tenendo conto dei» con le seguenti: «osservando pedissequamente i».

13.2

Grasso

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        1) al capoverso «6.», lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge»;

        2) al capoverso «7.», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati» e le parole: «e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

13.3

Grasso

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        1) al capoverso «6.», lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge»;

        2) al capoverso «7.», sopprimere le seguenti parole: «e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

13.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «6.», dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) effettivi e stringenti meccanismi di valutazione delle professionalità, idonei a individuare anche le specifiche attitudini dei magistrati;».

13.5

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «7.» con il seguente:

        «7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è sottoposto a valutazione periodica da parte del Consiglio giudiziario, integrato dai rappresentati del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura.».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: « tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, » sono sostituite dalle seguenti: « con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché »;

b) al comma 2, dopo le parole: « degli obiettivi fissati per l'anno precedente » sono inserite le seguenti: « anche in considerazione del programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, »;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.

5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.

5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;

b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.

5-quinquies. La segnalazione dei ritardi di cui al comma 5-quater può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti ».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per il settore penale, il programma di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.

EMENDAMENTI

14.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.2

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «5-ter», sopprimere le parole: «e comunque a fronte di andamenti anomali».

14.3

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso al capoverso «5-quater», lettera b), sopprimere la parola: «rilevante».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Eleggibilità dei magistrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico; in tal caso si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.

5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.

EMENDAMENTI

15.1

Grasso

Ritirato

Sostituire il Capo III con il seguente:

«Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE

Art. 15.

(Eleggibilità dei magistrati)

        1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome, se prestano servizio o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nelle regioni nella quali è compresa la circoscrizione elettorale.

        2. I magistrati di cui al comma 1 non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco odi consigliere comunale se prestano servizio o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe.

        3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

        4. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.

        5. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche ai magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale o collocati fuori del ruolo organico; in tali casi si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale o prima del collocamento fuori ruolo.

        6. Fermo restando quanto previsto dal comma I, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.

        7. I magistrati non possono assumere le cariche indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.

Art. 16.

(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

        1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di Sottosegretario regionale e di Assessore regionale o comunale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, Sindaco o Assessore comunale, se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.

        2. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 17.

(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati a cariche elettive o cessati da cariche elettive)

        1 I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono stati candidati alla carica elettiva o che abbiano ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, di assessore comunale o di consigliere comunale, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

        2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)

        1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

        2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

        3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

15.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «non sono eleggibili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico ed ivi inclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili a cariche politiche o istituzionali di alcuna sorta, nazionali o sovranazionali se in rappresentanza dell'Italia, se non a dieci anni dall'assoluta cessazione della propria attività giudiziaria».

        Conseguentemente:

        sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 sarà preclusa in caso di comprovata presenza di anche solo un illecito disciplinare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.»;

        sopprimere i commi 3, 4 e 5.

15.3

Balboni, Ciriani

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

        Conseguentemente,

        al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni»;

        al comma 2 sostituire, le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

15.4

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Precluso

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «cinque».

15.5

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «e dove prestano servizio da fuori ruolo al momento dell'elezione.».

15.6

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «da almeno 4 mesi.».

15.7

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.

EMENDAMENTI

16.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 16. - (Divieto di incarichi elettivi o di governo per i membri della magistratura) - 1. I magistrati non possono ricoprire cariche elettive politiche o incarichi di governo. I magistrati eletti a tutti i livelli devono rassegnare le dimissioni dalla magistratura entro 10 giorni.

        2. Sono esclusi dal divieto gli incarichi di consulenza non retribuita a favore delle commissioni parlamentari».

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 17, 18, 19 e 20.

            :

16.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «non sono collocati in aspettativa senza assegni» con le seguenti parole: «non sono cessati dalle funzioni o non sono collocati in aspettativa senza assegni da almeno due anni».

16.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno 2 anni».

16.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Gli incarichi di Governo nazionale vengono assegnati mediante procedura di interpello finalizzata a raccogliere la disponibilità di tutti i magistrati interessati.».

ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 18.

Approvato

(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.

2. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie.

3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

4. I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

EMENDAMENTI

18.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Sostituire gli articoli 18 e 19 con il seguente:

        «Art. 18. - (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e dei magistrati candidati e non eletti) - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

        2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

        3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica ai magistrati candidati e non eletti a decorrere dalla proclamazione del risultato elettorale.».

18.2

Cucca

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.».

        Conseguentemente,

        - sopprimere il comma 2;

        - sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle competizioni elettorali indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

        - sopprimere il comma 4;

        - alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «in ruolo».

18.3

Caliendo, Dal Mas

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole da: «sono destinati» fino alla fine del comma, con le seguenti:

            «a) non possono essere riassegnati alle funzioni che esercitavano all'atto di accettazione della candidatura;

            b) non possono essere assegnati ad un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte della circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.».

        Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. I limiti e i divieti di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 2, lettera b), hanno una durata pari al restante periodo di esercizio della funzione giurisdizionale prima del collocamento in quiescenza. Il divieto di cui al comma 2, lettera a), ha una durata di 10 anni. I limiti e i divieti di cui al comma 3 hanno una durata di 3 anni.».

18.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

19.1

Cucca

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 19. - (Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale nonché di Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di presidente o di componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare) - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche ovvero i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico possono optare per essere:

            a) ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della procura generale presso la Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti, con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi e, in ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio;

            b) inquadrati nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni;

            c) inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.

        2. Il comma 1 non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti.».

19.2

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. Per un periodo di tre anni dalla data di cessazione del mandato di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco e di consigliere comunale, di componente elettivo del Consiglio superiore della magistratura, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati in ruolo secondo le modalità di cui al comma 1-bis. Per il predetto triennio, e per un ulteriore periodo di tre anni, i magistrati, di cui al primo periodo, non possono assumere incarichi direttivi e semi direttivi.

        1-bis. I magistrati di cui al comma 1 sono destinati, dai rispettivi organi di autogoverno, allo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione ovvero caratterizzate da basso tasso di giurisdizionalità. In alternativa, i magistrati amministrativi e contabili, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, possono essere ricollocati in ruolo ma con funzioni meramente consultive. A titolo esemplificativo l'applicazione del primo periodo, nei confronti dei magistrati ordinari, può comportare l'attribuzione di funzioni, nell'ambito del contenzioso civile, in ordine ai procedimenti in materia di:

            a) mantenimento dei figli di cui all'articolo 316-bis del codice civile;

            b) determinazione dell'assegno provvisorio per alimenti di cui all'articolo 446 del codice civile;

            c) sequestro conservativo di cui all'articolo 671 del codice di procedura civile;

            d) sequestro giudiziario di cui all'articolo 670 del codice di procedura civile;

            e) sequestro liberatorio di cui all'articolo 687 del codice di procedura civile;

            f) provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 e seguenti del codice di procedura civile.».

19.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «mandato» inserire le seguenti: «o di un periodo di collocamento fuori ruolo superiore a 3 anni».

19.4

Cucca

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «al termine del mandato,» inserire le seguenti: «nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche e i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti».

19.5

Cucca

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «con esclusione degli incarichi di diretta collaborazione, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni».

19.6

Cucca

Ritirato

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole da: «, ovvero sono ricollocati in ruolo» fino alla fine del periodo.

19.7

Cucca

Ritirato

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorso un periodo di due anni in posizione di studio e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».

19.8

Cucca

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti».

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

20.1

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Respinto

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

        «1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, collocati fuori ruolo per l'assunzione di:

            a) incarico di capo, vice capo dell'ufficio di gabinetto e direttore dell'ufficio di gabinetto di Ministro o Sottosegretario di Stato;

            b) incarico di capo della segreteria di un Ministro o Sottosegretario di Stato;

            c) incarico di capo dell'ufficio legislativo o vice capo dell'ufficio legislativo dei Ministeri;

            d) incarico di capo e vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

            e) incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

            f) incarico di capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri;

            g) uno degli incarichi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), quando svolto presso i consigli e le giunte regionali;

            h) carica di componente del Governo ad eccezione del Presidente del consiglio dei ministri;

            i) carica di assessore non eletto nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano;

            j) carica di assessore comunale non eletto.

        2. Per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di cessazione dall'incarico di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) o dal termine del mandato di cui alle lettere h), i) e j) del comma 1, i magistrati di cui al comma 1, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati in ruolo secondo le modalità di cui al comma 3 Per il predetto triennio e per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati, di cui al primo periodo, non possono assumere incarichi direttivi e semi direttivi.

        3. I magistrati di cui al comma 1 sono destinati, dai rispettivi organi di autogoverno, allo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione ovvero caratterizzate da basso tasso di giurisdizionalità. In alternativa, i magistrati amministrativi e contabili, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, possono essere ricollocati in ruolo ma con funzioni meramente consultive. A titolo esemplificativo l'applicazione del primo periodo, nei confronti dei magistrati ordinari, può comportare l'attribuzione di funzioni, nell'ambito del contenzioso civile, in ordine ai procedimenti in materia di:

            a) mantenimento dei figli di cui all'articolo 316-bis del codice civile;

            b) determinazione dell'assegno provvisorio per alimenti di cui all'articolo 446 del codice civile;

            c) sequestro conservativo di cui all'articolo 671 del codice di procedura civile;

            d) sequestro giudiziario di cui all'articolo 670 del codice di procedura civile;

            e) sequestro liberatorio di cui all'articolo 687 del codice di procedura civile;

            f) provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 e seguenti del codice di procedura civile.».

20.2

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1 dopo le parole: «per l'assunzione di incarichi» inserire le seguenti: «di componente delle Autorità amministrative indipendenti, comunque denominate, nonché di Segretario generale, Direttore generale o Capo di Gabinetto presso le medesime Autorità amministrative indipendenti,»;

        b) al comma 2, sostituire le parole: «non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti» con le seguenti: «, anche giurisdizionali, in materie diverse da quelle riconducibili agli ambiti di competenza dell'ultimo incarico svolto.».

20.3

Caliendo, Dal Mas

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «vice capo dell'ufficio di gabinetto» inserire le seguenti: «capo dell'ufficio legislativo».

20.5

Cucca

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire le parole: «un anno decorrente» con le seguenti: «tre anni decorrenti»;

        b) sostituire le parole da: «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero» fino a: «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» con le seguenti: «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.6

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «un anno decorrente» con le seguenti: «tre anni decorrenti».

20.7

Cucca

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire le parole: «un anno decorrente» con le seguenti: «due anni decorrenti»;

        b) sostituire le parole da: «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero» fino a: «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» con le seguenti: «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.9

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero» fino a: «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» con le seguenti: «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.10

Cucca

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

20.11

Cucca

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, decorso un periodo di due anni in posizione di studio fuori ruolo e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».

20.12

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

20.13

Cucca

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «assessore comunale» inserire le seguenti: «in comune con meno di 15.000 abitanti».

20.15

Balboni, Ciriani

Respinto

Sopprimere il comma 3.

20.200

Rojc

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di due anni dalla data dell'assunzione.»

20.201

Rojc

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di due anni dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni dovute alla assunzione di un altro incarico non giurisdizionale in posizione di fuori ruolo o aspettativa.»

20.202

Rojc

Ritirato

Al comma 3, sopprimere le parole: «, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione».

20.203

Rojc

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione» con le parole: «dovute alla assunzione di un altro incarico non giurisdizionale in posizione di fuori ruolo o aspettativa».

20.16

Cucca

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli incarichi ivi previsti decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.1

Urraro, Pillon, Pepe, Emanuele Pellegrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di candidabilità e possibilità di ricoprire cariche elettive e di Governo)

        1. Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è abrogato.».

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « sedici » è sostituita dalla seguente: « venti » e la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza ».

EMENDAMENTI

21.1 (testo 2)

Grasso

Ritirato

Sostituire il Capo IV con il seguente:

«Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 21.

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

        1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».

Art. 22.

(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

        1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «Delle Commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare sorteggiati a norma dell'articolo 4, comma 3.

        Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e di sostituito procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti supplenti della sezione disciplinare sorteggiati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge.

        I componenti delle singole Commissioni sono individuati annualmente mediante sorteggio».

Art. 23.

(Modifica della composizione della sezione disciplinare)

        1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

        «Art. 4. - (Composizione della sezione disciplinare) - 1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita a una sezione disciplinare, composta da sei componenti effettivi e cinque supplenti.

        2. La sezione delibera mediante due collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che presiede il collegio, e due eletti dai magistrati.

        3. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto della sezione; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono individuati dal Consiglio superiore tra i propri membri tramite sorteggio.

        4. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore; un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

        5. I componenti supplenti sono: un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

        6. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi, ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore, diventano componenti supplenti.

        7. Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

        8. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione o da un suo delegato in servizio presso il medesimo ufficio».

Art. 24.

(Modifiche alla disciplina della validità delle deliberazioni del Consiglio)

        1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»;

            b) al secondo comma, le parole: «maggioranza di voti» sono sostituite dalle seguenti: «maggioranza dei presenti».

Art. 25.

(Modifiche alla composizione della segreteria)

        1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) al comma 1, le parole: «, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale» sono soppresse;

            b) al comma 2:

            1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo concorso aperto a tutti i magistrati indetto dal medesimo Consiglio»;

            2) il quarto periodo è soppresso;

            c) il comma 3 è abrogato;

            d) al comma 7, le parole: «e dei dirigenti di segreteria» sono sostituite dalle seguenti: «e dei magistrati che ne fanno parte»;

            e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura».

Art. 26.

(Modifiche in materia di personale dell'ufficio studi e documentazione)

        1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

Art. 27.

(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

        1. All'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «quadriennio».

Art. 28.

(Modifiche alla Composizione della commissione per il conferimento degli incarichi direttivi)

        1. All'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: «eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento».

Art. 29.

(Modifiche alle Disposizioni relative alle attribuzioni del Ministro della giustizia)

        1. All'articolo 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministro della giustizia, fermo quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e dall'articolo 11 della presente legge».

Art. 30.

(Modifica alle disposizioni in materia di destinazione di magistrati al Ministero)

        1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni vigenti in materia».

Art. 31.

(Modifiche in materia di attribuzioni speciali del Consiglio superiore della magistratura)

        1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

            «1) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dai magistrati; in caso di mancata convalida, procede alla sostituzione del componente per scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 26, comma 3, lettere a) e c);

            2) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dal Parlamento; in caso di mancata convalida, ne da comunicazione ai Presidenti delle due Camere;».

Art. 32.

(Modifiche in materia di  convocazione dei corpi elettorali)

        1. L'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

Art. 33.

(Modifiche in materia di eleggibilità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento)

        1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: «La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere dei dieci componenti del Consiglio superiore»;

            b) al secondo comma, le parole: «preveduta nel comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal primo comma»;

            c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

        «I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti».

Art. 34.

(Modifiche in materia di elezione dei componenti del Consiglio eletti dai magistrati)

        1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

        «Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati) - 1. I venti magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura sono eletti con un sistema a due livelli che si esplica in due fasi successive.

        2. Nella prima fase, in ciascun ufficio giudiziario i magistrati aventi i requisiti di cui all'articolo 24, con voto personale e segreto, eleggono al proprio interno uno o più delegati alle assemblee della seconda fase. Il numero dei delegati da eleggere è individuato sulla base dell'organico dell'ufficio nel seguente modo: il numero di magistrati elettori è diviso per dieci e tale quoziente, con arrotondamento all'intero più prossimo, rappresenta il numero di delegati da eleggere. I candidati possono esporre ai magistrati elettori le motivazioni e le linee di azione della propria candidatura in assemblee all'uopo convocate nella medesima giornata di votazione.

        3. Nella seconda fase, i delegati si riuniscono in diciotto assemblee per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore, che eleggono al proprio interno un componente del Consiglio superiore ciascuna. L'ambito territoriale cui si riferiscono tali assemblee è indicato dal Ministro della giustizia almeno tre mesi prima della scadenza del precedente Consiglio, tenendo conto della continuità territoriale con riferimento a uno o più distretti di corte d'appello limitrofi e di una numerosità media di cinquanta delegati eletti nella prima fase.

        4. Un'ulteriore assemblea elegge due componenti del Consiglio superiore e riunisce, anche in deroga al limite di numerosità del comma 3, i delegati eletti negli uffici giudiziari la cui territorialità è nazionale, ossia i delegati eletti dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della procura generale presso la stessa Corte, dell'ufficio del massimario e del ruolo, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

Art. 35.

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

        1. All'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

        «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità»;

            b) alla lettera d), dopo la parola: «servizio» sono inserite le seguenti: «per un periodo superiore a sei mesi»;

            c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

        «e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura».

Art. 36.

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

        1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

        «Art. 25. - (Calendario delle elezioni, uffici elettorali e candidature) - 1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura indice le elezioni tre mesi prima della scadenza del Consiglio uscente; fissa la data unica di svolgimento delle assemblee dei delegati per l'elezione dei nuovi componenti al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Consiglio uscente.

        2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari. L'ufficio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età.

        3. L'ufficio centrale elettorale redige il calendario delle votazioni indicando una o più date comprese tra il decimo e il quattordicesimo giorno precedente la data di votazione di cui al comma 1. La scelta dell'ora e del luogo delle votazioni di primo e secondo livello è demandata alla funzione apicale di ciascun ufficio.

        4. L'ufficio elettorale centrale costituisce per ciascuna assemblea di votazione, di primo e di secondo livello, uno o più seggi. I seggi sono composti da tre magistrati che prestano servizio nell'ufficio dove si svolge l'elezione e che non abbiano subito sanzioni disciplinari. Il seggio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età. Con gli stessi criteri, per ciascun seggio sono nominati altresì tre magistrati supplenti.

        5. Le candidature a delegato di primo livello devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale entro venti giorni precedenti la data di votazione. Alle candidature, presentate in forma scritta o per via telematica certificata, devono essere allegate una dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni e un numero di sottoscrizioni di magistrati in servizio presso l'ufficio cui si riferisce la candidatura non inferiore a tre e non superiore a dieci. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura. Dalla predetta dichiarazione di accettazione deve risultare, sotto la responsabilità del candidato, che non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

        6. Scaduto il termine di cui al comma 5, nei sette giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta il numero delle candidature presentate, verifica che ciascun candidato possieda i requisiti indicati all'articolo 24 e trasmette il risultato delle verifiche alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura e ai candidati interessati. L'elenco dei candidati alla funzione di delegato di primo livello è pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici con congruo anticipo rispetto alla data delle votazioni e pubblicato a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

        7. Le candidature a componente del Consiglio superiore devono essere presentate all'assemblea di secondo livello nel giorno della votazione, entro tre ore dall'inizio dell'assemblea stessa. Ciascuna candidatura, presentata in forma scritta, deve essere sottoscritta da un numero di delegati all'assemblea cui ci si riferisce non inferiore a quattro e non superiore a otto. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura».

Art. 37.

(Modifiche in materia di votazioni e scrutinio)

        1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

        «Art. 26. - (Votazioni e scrutinio) - 1. Alle operazioni di voto per ciascuna elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio superiore è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a dieci ore. I seggi elettorali presiedono alle operazioni di voto redigendone apposito verbale.

        2. Le operazioni di voto nelle due fasi avvengono con le seguenti modalità:

            a) ogni elettore riceve una sola scheda vidimata da un componente del seggio;

            b) ogni elettore esprime il proprio voto scrivendo sulla scheda il nome e il cognome, o solo il cognome, di un solo candidato;

            c) sono bianche le schede prive di voto valido;

            d) sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile;

            e) è nullo il voto espresso per magistrati non inseriti nell'elenco dei candidati cui si riferisce la votazione.

        3. Al termine delle votazioni, il seggio elettorale procede allo scrutinio e in particolare:

            a) inserisce, per ciascuna fase, i candidati in una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti riportati;

            b) per la prima fase, individua i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero previsto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, e trasmette l'elenco dei delegati eletti all'ufficio centrale elettorale;

            c) per la seconda fase, verifica che i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti in ciascuna assemblea abbiano raggiunto la maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei votanti; nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza qualificata indicata, si procede, nella medesima giornata, a un'ulteriore votazione a cui accedono i primi tre delegati nel rispetto della graduatoria di cui alla lettera a). In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano; il seggio trasmette infine l'esito dello scrutinio all'ufficio centrale elettorale.

        4. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio nell'assemblea di cui è parte».

Art. 38.

(Modifiche in materia di assegnazione dei seggi)

        1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

        «Art. 27. - (Assegnazione dei seggi) - 1. L'ufficio centrale elettorale dichiara eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto comunicato dai seggi elettorali».

Art. 39.

(Modifiche in materia di contestazioni delle operazioni di voto)

        1. All'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto»;

            b) al comma 2, le parole: «La commissione centrale elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio centrale elettorale».

Art. 40.

(Modifiche in materia di reclami sulle elezioni)

        1. All'articolo 29 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: «al Consiglio superiore» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte suprema di cassazione»;

            b) al secondo comma, le parole: «Il Consiglio superiore» sono sostituite dalle seguenti: «La Corte suprema di cassazione».

Art. 41.

(Modifiche in materia di incompatibilità)

        1. All'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente:

        «I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono ricoprire le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti»;

            b) al quarto comma le parole: «addetti al Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio presso il Ministero della giustizia o che lo siano stati nel biennio precedente l'elezione del nuovo Consiglio superiore».

Art. 42.

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti
eletti dai magistrati)

        1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

        «Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati) - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal candidato non eletto che lo segue nella graduatoria risultante dalle operazioni di cui all'articolo 26, comma 3, lettere a) e c), altrimenti, entro un mese, è nuovamente convocata l'assemblea di circoscrizione, con i medesimi delegati, che provvede a una nuova elezione, secondo le modalità previste dall'articolo 26».

Art. 43.

(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio)

        1. All'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente:

        «Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai princìpi relativi al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

        2. Il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura è adeguato alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

(Disposizioni di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195)

        1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole: «Ministero di grazia e giustizia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della giustizia»;

            b) le parole: «Ministro per la grazia e giustizia» e «Ministro di grazia e giustizia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

            c) all'articolo 9, secondo comma, le parole: «Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

            d) all'articolo 17, primo comma, le parole: «Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 45.

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale, disposizioni transitorie e finanziarie)

        1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui alla presente legge.

        2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano svolgersi, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il termine di cui al predetto articolo 25, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.

        3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo IV non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

21.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «venti» con la seguente: «dodici» e la parola: «dieci» con la seguente: «quattro».

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (Commissioni) - 1. Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511 ».

EMENDAMENTI

22.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. La composizione delle Commissioni e la nomina degli incarichi di presidenza e vicepresidenza devono rispettare la proporzione dei componenti eletti tra i magistrati e quelli eletti dal Parlamento ed assicurare, per i componenti eletti tra i magistrati, il pluralismo conseguente ai risultati elettorali».

22.2

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I Presidenti delle commissioni curano, almeno semestralmente, l'interlocuzione con le commissioni Giustizia di Camera e Senato.».

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) »;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità, di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio ».

EMENDAMENTI

23.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: «un componente eletto dal Parlamento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede il Collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito o che sono destinati all'ufficio del massimario o del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo».

        Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso, sostituire le parole da: «un componente eletto dal Parlamento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti.».

23.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano» con le seguenti: «due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita».

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette ».

EMENDAMENTO

24.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1 sostituire la parola: «quattordici» con la seguente: «otto» e la parola: «sette» con la seguente: «tre».

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Approvato

(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)

1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - (Composizione della segreteria) - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.

2. Il segretario generale è designato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati; l'incarico è conferito con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina, il segretario generale e il vicesegretario generale sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria e la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.

3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.

4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero non superiore a diciotto componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti della segreteria è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito a ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni.

5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

EMENDAMENTO

25.1

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «previo concorso per titoli» con le seguenti: «previo esperimento di una prova articolata in un elaborato scritto ed un colloquio».

        Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei titoli e colloquio» con le seguenti: «consistente in un elaborato scritto ed un colloquio».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 25

25.0.1

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Abolizione dell'immunità per i consiglieri del CSM)

        1. L'articolo 32-bis della legge 24 marzo 1958 n. 195 è abrogato.».

ARTICOLO 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (Contratti di collaborazione continuativa) - 1. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente e per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.

2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

3. Qualora i collaboratori di cui ai commi 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 del presente articolo hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

6. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

8. I tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonché i relativi compensi devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.

9. Agli adempimenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il segretario generale ».

EMENDAMENTI

26.1

Balboni, Ciriani

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

26.2

Cucca

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «trentadue unità» con le seguenti: «ventisei unità».

        Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole: «dodici» con le seguenti: «tre».

ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27.

Approvato

(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)

1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ai professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e agli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

EMENDAMENTI

27.1

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «dei titoli e colloquio» con le seguenti: «consistente in un elaborato scritto ed un colloquio».

27.2

Cucca

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «magistrati ordinari», inserire le seguenti: «, amministrativi e contabili».

27.3

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-bis», settimo periodo, dopo le parole: «Agli avvocati» aggiungere la seguente: «assegnati».

27.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. Dopo l'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, aggiungere il seguente articolo:

''Art. 7-ter.

        1. La nomina dei magistrati addetti alla segreteria generale del Consiglio superiore della Magistratura (CSM) e all'Ufficio studi di cui agli articoli 7 e 7-bis, avviene per sorteggio tra i candidati che abbiano partecipato all'interpello e che siano stati giudicati idonei dagli organi competenti del CSM.

        2. I criteri e parametri per la valutazione di idoneità sono stabiliti dal CSM, nei modi previsti per l'adozione di regolamenti interni di organizzazione.

        3. Il CSM definisce un elenco di idonei almeno triplo dei posti da coprire. La mancata estrazione non impedisce la partecipazione a successivi interpelli.''».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 27

27.0.1

Cucca

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche in materia di attribuzioni del Consiglio superiore della Magistratura)

        1. All'articolo 10, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, sono abrogate le parole da: '', l'amministrazione della giustizia'' a: ''predette materie'';

            b) al comma 3, le parole: ''su ogni altra materia ad esso attribuita'', sono sostituite dalle parole: ''esclusivamente sulle materie ad esso attribuite''».

27.0.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

        1. All'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

        ''I componenti della commissione di scrutinio vengono individuati tramite sorteggio tra tutti i magistrati assegnati da almeno due anni alla Suprema Corte di Cassazione''».

ARTICOLI DA 28 A 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Approvato

(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

1. Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « biennio », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « quadriennio ».

Art. 29.

Approvato

(Regolamento generale)

1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 7) è sostituito dal seguente:

« 7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio ».

Art. 30.

Approvato

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parità di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione ».

EMENDAMENTO

30.1

Grasso

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

        '' I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.''».

ARTICOLO 31 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

Approvato

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati) - 1. L'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c), sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.

4. In ognuno dei collegi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi ».

EMENDAMENTI

31.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Sopprimere l'articolo.

31.2

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati) - 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio Superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in un numero di collegi corrispondenti ai Distretti di Corte d'Appello.

        2. Il procedimento elettorale si svolge in un unico turno. In ogni collegio si eleggono 4 magistrati di cui; 3 in rappresentanza delle funzioni giudicanti ed un rappresentante per le funzioni requirenti.

        3. I magistrati candidabili presentano la propria candidatura sottoscritta da almeno 10 e non più di venti magistrati presentatori che appongono la propria firma autenticata od apposta mediante sottoscrizione digitale.

        4. In ogni collegio l'elettore esprime quattro preferenze. Tra i magistrati così eletti nei singoli collegi sono scelti attraverso sorteggio i venti membri togati del Consiglio nel rispetto di quota di 1/3 in rappresentanza dei magistrati delle funzioni requirenti. Ove non disciplinato, le modalità di convocazione, voto, scrutinio e dichiarazione degli eletti sono individuate con Decreto del Ministro della Giustizia da emanarsi entro mesi 3 dal giorno fissato per le elezioni''».

        Conseguentemente:

        - all'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera d);

        - all'articolo 33 al comma 3, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «cui sono apposte in calce le sottoscrizioni di cui all'articolo 23, comma 3»;

        - all'articolo 33, al comma 5, ovunque ricorra, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «quattro»;

        - all'articolo 33, al comma 7, ovunque ricorra, sopprimere le parole: «lettera c».

        - all'articolo 34 sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto indicando sulla scheda il nominativo di un candidato, oppure due se di diverso genere»;

        - all'articolo 35, al comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 2, sopprimere le parole: «lettere a), b), c)» e, alla lettera c), dopo le parole: «di cui all'articolo 23, comma 2» sopprimere le seguenti: «lettere c»;

        - all'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 3;

        - all'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», comma 4, sopprimere le parole: «lettere a), b) e c)» e sostituire le parole: «i due candidati» con le seguenti: «i quattro candidati».

        - all'articolo 35. comma 1, capoverso «Art. 27», comma 4, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

31.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 1, sostituire le parole da: «venti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene in un doppio turno di scelta secondo le modalità previste dal presente articolo.».

        Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 23», apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 2, sostituire le lettere b), c) e d) con le seguenti:

            «b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

            c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.»;

        2) i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:

        «3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

            a) dodici magistrati per il collegio sub a) del comma 2;

            b) ventiquattro magistrati per il collegio sub b) del comma 2;

            c) sessanta magistrati per il collegio sub c) del comma 2.

        4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.

        5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio Superiore della Magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal CSM uscente».

        3) all'articolo 32, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

        «2-bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

        ''e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'articolo 32, comma 2.''».

        4) all'articolo 33, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

        ''1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, secondo comma.

        2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

        3. Effettuata l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, comma 2, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che i magistrati estratti esercitino le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo agli stessi alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24. Trasmette quindi immediatamente l'elenco degli estratti alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura.

        4. Contro il provvedimento di esclusione, che è sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso per ottenere l'esonero di cui all'articolo 23, comma 5, è proposto entro tre giorni al CSM che si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso, anche nella sola Commissione competente. I magistrati esonerati dal CSM sono sostituiti entro tre giorni dall'Ufficio Elettorale mediante estrazione nell'ambito del medesimo collegio di appartenenza.

        5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.''»;

        5) dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Durata della carica)

        1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: ''non sono immediatamente rieleggibili'' sono sostituite dalle seguenti: ''non sono rieleggibili anche ove abbiano ricoperto il mandato per un periodo inferiore a quello previsto dal presente comma''».

31.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 1, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «sedici».

        Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 2:

        - sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

            «b) in un collegio unico nazionale per sette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia»;

        - alla lettera d), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».

31.5

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 1, dopo le parole: «magistratura avviene» inserire le seguenti: «mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati,».

        Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

        «2. L'elezione si effettua su base collegiale, mediante un turno di votazione per la composizione dell'elenco dei candidati estraibili a sorte e nella successiva estrazione a sorte dei candidati che saranno proclamati eletti.;

        3. Le operazioni di estrazione a sorte dei candidati da proclamare eletti sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un decreto del Ministro della giustizia.».

31.6

Cucca

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), sostituire le parole: «due magistrati» con le seguenti: «tre magistrati»;

        b) alla lettera b), sostituire le parole: «cinque magistrati» con le seguenti: «quattro magistrati».

31.7

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

        Conseguentemente

        Alla lettera d), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro».

31.8

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire le lettere b), c) e d) con le seguenti:

            «b) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

            c) in un collegio unico nazionale, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.».

        Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

        «3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

            a) 12 magistrati per il collegio sub a) del comma 2;

            b) 24 magistrati per il collegio sub b) del comma 2;

            c) 60 magistrati per il collegio sub c) del comma 2

        4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.

        5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio superiore della magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura uscente».

31.9

Cucca

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 23» apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

            1. sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

            «b) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

            c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.».

            2. Sopprimere la lettera d).

        b) sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. I collegi di cui al comma 2, lettera c), sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

        Conseguentemente:

        1. All'articolo 33 comma 1, capoverso «Art. 25» apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

            1. al primo periodo, sostituire le parole: «a sei» con le seguenti: «al doppio dei seggi assegnati»;

            2. al secondo periodo, sopprimere la parola: «sei»;

            3. al terzo periodo, sostituire le parole: «pari al triplo» con le seguenti: «pari al quadruplo» e sopprimere le parole: «di sei»;

            4. all'ultimo periodo, dopo le parole: «si procede» inserire le seguenti: «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»;

        b) sopprimere il comma 7;

        c) al comma 8, sopprimere le parole: «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»;

        d) al comma 11, sopprimere le parole: «estratti a sorte» ovunque ricorrano e dopo le parole: «tra l'estrazione» inserire le seguenti: «e l'ammissione della candidatura».

        2. All'articolo 34 comma 1, capoverso «Art. 26» sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a) e b). Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».

        3. All'articolo 35 comma 1, capoverso «Art. 27», sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

        «2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: a) conteggia le schede e ne determina il totale; b) identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; c) determina il totale delle schede valide; d) per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; e) per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali; f) determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; g) proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.

        3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera e) del medesimo comma, la commissione centrale elettorale: a) verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; b) calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: ''(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)''; c) se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera b), e così via; d) proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere a), b) e c), hanno superato il quoziente elettorale; e) prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.

        4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere b) e c), e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.

        5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

        5-bis. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.

        5-ter. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-bis, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».

31.10

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c), sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. La revisione dei singoli collegi territoriali, di cui alle tabelle A e B, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della giustizia, da emanarsi ogni cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in modo tale da continuare a garantire il duplice requisito per cui i collegi, tendenzialmente:

            a) sono formati in base alla continuità territoriale tra i distretti che li compongono;

            b) sono composti dal medesimo numero di elettori. A tal fine, i magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo; i magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.».

        Conseguentemente, alla legge sono allegate le seguenti tabelle:

TABELLA A

(Collegi di cui all'articolo 23, comma 2 lettera b)

        Collegio 1

        Distretti di: Torino, Milano, Brescia, Trento, Bolzano, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, L'Aquila, Campobasso, Potenza, Cagliari, Sassari.

        Collegio 2

        Distretti di: Roma, Corte di Cassazione, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta, Palermo, Catania.

TABELLA B

(Collegi di cui all'articolo 23, comma 2 lettera c)

        Collegio 1

        Distretti di: Torino, Milano, Brescia, Trento, Bolzano, Trieste, Venezia.

        Collegio 2

        Distretti di: Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, L'Aquila, Campobasso, Potenza, Cagliari, Sassari.

        Collegio 3

        Distretti di: Corte di Cassazione, Roma, Napoli.

        Collegio 4

        Distretti di: Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta, Palermo, Catania.

31.11

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. I collegi di cui al comma 2, lettere b) e c), sono composti da uffici giudiziari, di dimensioni tendenzialmente omogenee, e sono estratti a sorte e adottati con decreto del Ministro della giustizia emanato entro il termine di cui all'articolo 25, comma 7-bis. I collegi di cui al comma 2, lettera c), sono individuati mediante la seguente procedura:

            a) formazione di 6 maxi gruppi corrispondenti ai distretti delle seguenti corti di appello: 1 Milano, 2 Torino, 3 Roma, 4 Napoli, 5 Palermo, 6 Catania;

            b) smembramento degli ulteriori distretti di corte d'appello per uffici giudiziari che li compongono;

            c) raggruppamento degli uffici giudiziari di cui alla lettera b) ordinati in via decrescente per dimensioni di pianta organica;

            d) ulteriore suddivisione degli uffici di cui alla lettera b) in altri 4 mini gruppi contenenti: 1) gli uffici giudiziari metropolitani composti da 100 unità di personale di magistratura in su, 2) gli uffici giudiziari grandi composti da 50 a 99 unità, 3) gli uffici giudiziari medio grandi composti da 21 a 49 unità, 4) gli uffici giudiziari piccoli composti da 9 a 20 unità;

            e) per ciascuno dei maxi gruppi di cui alla lettera a) estrazione da ciascuno dei 4 mini gruppi di cui alla lettera d) di un ufficio giudiziario e abbinamento al maxi gruppo fino alla composizione di complessivi 6 collegi elettorali territoriali.

        I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.».

        Conseguentemente:

        - All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «due» con le seguenti: «tre» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ad all'Ufficio del Massimario».

        - All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia.».

        - All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sostituire la lettera c) la seguente: «c), in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed all'Ufficio del Massimario.».

        - All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, sopprimere la lettera d).

        - All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23», aggiungere infine il seguente comma: «4-bis. I magistrati eleggibili non possono candidarsi nel collegio elettorale all'interno del quale è presente l'ufficio giudiziario dove esercitano le funzioni giudiziarie. Il limite si estende all'intero territorio regionale ove è posto il Distretto o i Distretti giudiziari che comprende l'ufficio giudiziario di appartenenza; i magistrati appartenenti agli uffici di cui al comma 2 lettera a) possono candidarsi nei relativi collegi.».

        - All'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera a).

        - All'articolo 32, comma 1, sopprimere la lettera d).

        - All'articolo 33, comma 1, sopprimere il comma 7.

        - All'articolo 33, comma 1, dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il Ministero della Giustizia forma i sei collegi elettorali di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) e c) mediante l'estrazione degli uffici giudiziari che ne fanno parte.».

        - All'articolo 33, comma 1, al comma 8 sostituire le parole: «nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2» con le seguenti: «per il singolo collegio cui sono stati abbinati» e sopprimere le parole: «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»;

        - All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, al comma 2, sopprimere la lettera c).

        - All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, al comma 2, sopprimere il comma 3.

        - All'articolo 35, comma 1, capoverso Art. 27, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nel collegio indicato all'articolo 23, comma 1, lettera a) i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati all'art. 23, comma 1, lettera c) la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i dodici candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati dall'articolo 23, comma 1, lett. b), la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i cinque candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi.».

31.12

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23», al comma 3, sostituire le parole: «con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni» con le seguenti: «con legge dello Stato».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 31

31.0.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 31-bis.

(Divieto di rieleggibilità)

        1. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

Art. 31-ter.

(Durata della carica)

        1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppressa la parola ''immediatamente''.».

ARTICOLO 32 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 32.

Approvato

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « con la sola esclusione » fino a: « non » sono sostituite dalle seguenti: « ai quali » e le parole: « e dei » sono sostituite dalle seguenti: « ad esclusione dei »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo »;

c) al comma 2:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità »;

2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo »;

3) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura;

e-ter) i magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo »;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 possono candidarsi esclusivamente nel collegio nel cui territorio è compreso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), possono candidarsi esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte ».

EMENDAMENTI

32.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

        «1-bis. Fra tutti i magistrati che hanno diritto di voto vengono sorteggiati sessanta tra i magistrati che esercitano funzioni giudicanti presso gli uffici di merito, ventiquattro tra i magistrati che esercitano funzioni inquirenti presso gli uffici di merito e dodici fra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità. Fra i candidati sorteggiati verranno eletti i sedici componenti del Consiglio Superiore della Magistratura secondo le modalità previste dall'articolo 23.».

        Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 1), capoverso sostituire le parole: «conseguito la terza valutazione di professionalità» con le seguenti: «compiuto almeno otto anni di servizio e ottenuto il riconoscimento della seconda valutazione di professionalità.».

32.2

Giarrusso

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il punto 1).

32.3

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «b)» sostituire la parola: «terza» con la seguente: «quinta».

32.4

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «b)», sostituire la parola: «terza» con la seguente: «quarta»

32.5

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

        «1-bis) dopo la lettera b), inserire la seguente:

        ''b-bis) i magistrati che, al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito una alta valutazione di professionalità, nonché i magistrati che facciano parte o abbiano fatto parte nel quadriennio precedente del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura;''».

32.6

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

        «2-bis) la lettera e) è sostituita con la seguente:

        ''e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'art. 32, comma 2.''».

32.7

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso «e-ter», aggiungere il seguente:

        «e-quater) i magistrati collocati fuori ruolo anche nel quadriennio precedente alla convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura».

ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 33.

Approvato

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 25. - (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature) - 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti prescritti ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i tre giorni successivi al ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.

5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità a essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo o del quinto periodo non consenta di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procede senza ulteriore integrazione.

6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.

7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera c). Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è garantita la rappresentanza di genere e non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di ventiquattro ore e, in mancanza, rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.

8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari compresi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione ».

EMENDAMENTI

33.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 2, dopo la parola: «nomina» inserire le seguenti: «tramite sorteggio»;

        Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 9, dopo la parola: «nomina» inserire le seguenti: «tramite sorteggio».

33.2

Cucca

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «devono essere presentate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 2-bis, e che non siano collocati fuori ruolo, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), articolo 23, comma 2, lettera b) e articolo 23, comma 2, lettere c) e d) . Entro i successivi cinque giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un numero pari al quintuplo dei magistrati eleggibili in ciascuno dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, di cui i primi due terzi costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, si procede secondo le modalità di cui al comma 5.»

        Conseguentemente, al medesimo capoverso:

            a) sopprimere il comma 4;

            b) al comma 5:

                1) sostituire il primo periodo con il seguente: «Espletate le procedure di cui al comma 3, quando non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, entro tre giorni procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio.»

                2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e»;

                3) al terzo periodo, sopprimere le parole: «per raggiungere il numero minimo di sei o»;

                4) all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «del primo periodo o»;

            c) al comma 6, sostituire le parole: «commi 4 e 5» con le seguenti: «commi 3 e 5».

33.3

Pepe, Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25», sopprimere il comma 7.

        Conseguentemente:

        - al comma 8 sopprimere le parole: «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati».

        - All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 2 sopprimere la lettera e).

        - All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 3.

        - All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b)» con le seguenti: «che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento».

        - All'articolo 35, comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 4 sopprimere il terzo periodo.

33.4

Cucca

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 11, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «estratti a sorte» e, dopo le parole: «tra l'estrazione» inserire le seguenti: «e l'ammissione della candidatura».

ARTICOLI 34 E 35 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 34.

Approvato

(Modifiche in materia di votazioni)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 26. - (Votazioni) - 1. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.

4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.

5. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.

6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.

7. Sono bianche le schede prive di voto.

8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

9. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6 ».

Art. 35.

Approvato

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. - (Scrutinio e dichiarazione degli eletti) - 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio.

2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:

a) il totale dei voti validi;

b) il totale dei voti per ciascun candidato;

c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo.

3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:

a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare;

b) alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti, si procede per sorteggio.

4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo. Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.

5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.

6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale ».

EMENDAMENTO

35.1

Cucca

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 27», sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

        «2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: a) conteggia le schede e ne determina il totale; b) identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; c) determina il totale delle schede valide; d) per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; e) per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali; f) determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; g) proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.

        3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera e) del medesimo comma, la commissione centrale elettorale: a) verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; b) calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: ''(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)''; c) se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera b), e così via; d) proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere a), b) e c), hanno superato il quoziente elettorale; e) prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.

        4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere b) e c), e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.

        5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

        5-bis. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.

        5-ter. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-bis, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».

        Conseguentemente:

        1. All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23» apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

                1. sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

            «b) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.»

                2. Sopprimere la lettera d).

            b) sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. I collegi di cui al comma 2, lettera c), sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

        2. All'articolo 33 comma 1, capoverso «Art. 25» apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

                1. al primo periodo, sostituire le parole: «a sei» con le seguenti: «al doppio dei seggi assegnati»

                2. al secondo periodo, sopprimere la parola: «sei»

                3. al terzo periodo, sostituire le parole: «pari al triplo» con le seguenti: «pari al quadruplo» e sopprimere le parole: «di sei»

                4. all'ultimo periodo, dopo le parole: «si proceda» inserire le seguenti: «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»

            b) sopprimere il comma 7

            c) al comma 8, sopprimere le parole: «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»

            d) al comma 11, sopprimere le parole «estratti a sorte» ovunque ricorrano e dopo le parole «tra l'estrazione» inserire le seguenti «e l'ammissione della candidatura».

        3. All'articolo 34 comma 1, capoverso «Art. 26» sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a) e b). Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 35

35.0.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche in materia di durata della carica)

        1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

        ''I magistrati eletti nel Consiglio superiore non possono rimanere in carica oltre l'età di collocamento a riposo, raggiunta la quale verranno sostituiti secondo le indicazioni dell'articolo 39 della presente legge''».

ARTICOLO 36 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 36.

Approvato

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati) - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio ».

EMENDAMENTI

36.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 39», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dal magistrato» fino alla fine del periodo con le seguenti: «mediante estrazione a sorte tra i restanti candidati eletti nella lista del collegio di riferimento».

        Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole da «con le modalità» fino alla fine del periodo con le seguenti: «mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati con voto personale, diretto e segreto».

36.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 39», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stesse regole di cui al presente articolo si applicano anche in caso di cessazione dalla carica del magistrato eletto nelle elezioni suppletive».

ARTICOLI 37 E 38 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 37.

Approvato

(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

Art. 38.

Approvato

(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

38.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura,».

        Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «due» con la seguente: «cinque».

38.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non» con le seguenti: «, né».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 38

38.0.1

Piarulli

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 38-bis.

(Procedimento di verifica dei requisiti di eleggibilità dei membri laici)

        1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla verifica dei requisiti di eleggibilità con delibera motivata, acquisito il parere obbligatorio rispettivamente del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale forense''».

38.0.2

Cucca

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Testo unico)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario, nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

        2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge.».

ARTICOLI 39 E 40 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39.

Approvato

(Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 31 della presente legge, è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 33 della presente legge, è adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 195 del 1958 è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della citata legge n. 195 del 1958 è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della medesima legge n. 195 del 1958 può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.

3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.

Capo V

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Art. 40.

Approvato

(Oggetto, princìpi e criteri direttivi, procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 8 a 38 della presente legge, in quanto compatibili.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili;

b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;

c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale;

d) prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare;

e) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;

f) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per il rilascio del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

EMENDAMENTI

40.1

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione,».

40.2

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «in quanto applicabili».

40.3

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedere relativamente al concorso in materia di accesso alla magistratura militare l'ulteriore requisito della qualità di militare in servizio, in congedo o della riserva, di assimilato ai militari o di iscritto ai corpi civili militarmente ordinati (Croce Rossa, S.M. Ordine di Malta);».

40.4

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis) a prevedere la soppressione della procura generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, con corrispondente riduzione del ruolo organico della magistratura militare e l'assegnazione dei magistrati di quell'ufficio ai posti vacanti di altri uffici, o in subordine ad altri uffici in sovrannumero riassorbibile; prevedere che le funzioni del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione in materia disciplinare siano attribuite al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione;».

40.5

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

            «c-bis) prevedere la soppressione della Procura generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, con corrispondente assegnazione della magistratura militare ai posti vacanti di altri uffici o ad altri uffici in sovrannumero e assegnazione delle funzioni del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione in materia disciplinare al procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione; prevedere la modifica della composizione del Consiglio della Magistratura Militare, prevedendo in luogo del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione un terzo membro togato elettivo;».

40.7

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «in quanto compatibile».

40.8

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 2, lettera e) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e che, in luogo del Procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, sia prevista la nomina di un secondo componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, per equilibrare la composizione del Consiglio quanto alla componente di nomina politica;».

40.9

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi» con le seguenti: «Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio della magistratura militare che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi».

        Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sentito il Consiglio della magistratura militare» fino alla fine del periodo.

40.10

Balboni, Ciriani

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «trasmessi alle Camere» inserire le seguenti: «, entro il centoventesimo giorno antecedente il temine di scadenza della delega,» e sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ARTICOLI DA 41 A 43 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 41.

Approvato

(Disposizioni finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV della medesima legge il regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195, e il regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi della medesima legge n. 195 del 1958.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora il regolamento di amministrazione e contabilità non sia stato adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 37 della presente legge, si applica in ogni caso il limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 42.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 43.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2595 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.1, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.24, 2.32, 2.0.1, 3.18, 3.19, 3.26, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.0.2, 5.5, 5.17,

6.0.2, 7.0.2, 9.0.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.0.6, 13.5, 15.1, 16.4, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 20.11, 20.13, 20.15, 20.16, 21.1, 21.1 (testo 2), 31.3, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 33.4, 35.1, 40.4 e 40.5.

Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 2595:

sull'articolo 4, la senatrice Valente avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 10.4, il senatore Ferrazzi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 20.1, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Auddino, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Bonifazi, Borgonzoni, Bossi Umberto, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, D'Angelo, Damiani, De Poli, Di Girolamo, Di Marzio, Donno, Endrizzi, Faggi, Ferro, Floridia, Galliani, Gallone, Ghedini, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Mollame, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pinotti, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Quagliariello, Ronzulli, Saccone, Santangelo, Sciascia, Segre, Sileri, Taverna, Turco e Vanin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cucca e Pacifico, per attività di rappresentanza del Senato; Arrigoni, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Pizzol e Romano.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettera del 6 giugno 2022, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare - ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) (n. 395).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 14 giugno 2022 - alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4ª Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro dell'istruzione, con lettera del 7 giugno 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 396).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 14 giugno 2022 - alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1198).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 10 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Doc. CCVII, n. 5).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 13 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la relazione - per la parte di sua competenza - sull'attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Doc. CLXI, n. 3).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 13 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 11a Commissione permanente (Doc. CXCIV, n. 4).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 13 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione dell'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, riferita al 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Doc. CCLI, n. 4).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica (COM(2022) 236 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

- Relazione della Commissione - Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Finlandia - Relazione preparata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2022) 630 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risparmio energetico nell'UE (COM(2022) 240 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2023 (COM(2022) 253 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

- Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2022 (COM(2022) 265 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

- Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Polonia a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering (COM(2022) 263 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

- Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Strategia UE di mobilitazione esterna per l'energia in un mondo che cambia (JOIN (2022) 23 definitivo), alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2023 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2022) 266 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Sesta relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2022) 243 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Consiglio - Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo - Fondo europeo di sviluppo (FES): esecuzione finanziaria 2021 e previsione 2022 - 2025 (COM(2022) 264 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 140 del 26 aprile 2022, depositata il successivo 7 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 6a Commissione permanente (Doc. VII, n. 156).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 9 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 12/2022/G - "I processi di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni centrali e il ruolo della Scuola nazionale dell'Amministrazione". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Atto n. 1197).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 10 giugno 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 il regolamento (UE)2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE)2015/1814 - (COM(2022) 231 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 giugno 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore De Bertoldi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03344 del senatore Calandrini.

Il senatore Morra ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03374 della senatrice Corrado ed altri.

La senatrice Rauti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03385 della senatrice Drago.

Interrogazioni

DURNWALDER, UNTERBERGER Julia, STEGER, LANIECE - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

l'articolo 13-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio e dei controlli in materia di incentivi nel settore elettrico e termico erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE), di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

il nuovo sistema sanzionatorio prevede che, in deroga alle disposizioni sulla decadenza dagli incentivi e al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE disponga la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento, in ragione dell'entità della violazione e che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definisca la disciplina dei controlli di cui al comma 5, lettera c-bis), dell'articolo 42; nell'attuale compagine governativa si tratta di una competenza del Ministro della transizione ecologica;

considerato che:

dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio, ad oggi non è stato ancora emanato il decreto attuativo sulla disciplina dei controlli, nonostante esso sia stato annunciato più volte come di imminente pubblicazione da parte dei rappresentati del Governo che, di volta in volta, sono stati chiamati a rispondere alle diverse interrogazioni parlamentari presentate sul tema;

il citato decreto è di fondamentale importanza, in quanto non solo permetterebbe di evitare futuri contenziosi giudiziari, ma anche di ridurre i contenziosi giudiziari attualmente pendenti, consentendo quindi ai produttori, tramite la decurtazione degli incentivi, di continuare comunque con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia illustrare le ragioni di tale ritardo e se sia a conoscenza dei tempi ulteriormente necessari per l'adozione del decreto attuativo, di cui all'articolo 42, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

(3-03387)

QUARTO, L'ABBATE Patty, PAVANELLI Emma, PISANI Giuseppe - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

l'Italia ha un territorio geologicamente fragile, perché ubicato in un contesto geodinamico molto attivo e complesso. Ciò determina terremoti di grande energia, un vulcanesimo di tipo esplosivo, dissesti idrogeologici, amplificati dal cambiamento climatico in atto, emissioni di gas tossici;

questi fenomeni naturali, data la notevole vulnerabilità del costruito e l'intensa antropizzazione del Paese, determinano un rischio molto elevato, che spesso vede soccombere il territorio, con distruzione e vittime;

la strategia vincente è la mitigazione, riduzione e prevenzione dei rischi. Ma per far ciò è indispensabile una dettagliata conoscenza geologica del territorio, tra l'altro necessaria anche per la gestione sostenibile delle risorse naturali e delle energie rinnovabili;

rilevato che:

esiste il progetto CARG, cartografia geologica e geotematica, coordinato dall'ISPRA, per la realizzazione della carta geologica in scala 1:50.000 con relativa banca dati;

tale progetto è iniziato alla fine degli anni '80, ed ha subito poi forti ritardi, per un'incomprensibile interruzione ventennale dei relativi fondi;

i finanziamenti sono ripresi con la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) e implementati nelle due successive, con una dotazione di 31 milioni di euro fino a tutto il 2022: ciò ha permesso all'ISPRA una vigorosa ripresa, con la stipula di 48 convenzioni con tutte le Regioni, con le università e il CNR, e l'avvio di ben 69 fogli geologici;

considerato che:

date le strutture di ricerca disponibili, occorrono almeno dieci anni per completare il progetto CARG che, se non sarà finanziato con la prossima legge di bilancio, subirà un intollerabile ritardo, se non il rischio di un deleterio arresto;

il 26 aprile 2022 il Senato ha approvato un ordine del giorno (G2 testo 2 al Doc. XXIV, n. 64-A) che impegna il Governo a individuare, nel prossimo disegno di legge di bilancio, i fondi necessari per il completamento del progetto CARG, con relativa cartografia tematica idrogeologica, con l'impegno di spesa, a legislazione vigente, di 20 milioni di euro all'anno, dal 2023 al 2033,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per il completamento del progetto CARG.

(3-03388)

CORRADO Margherita, ANGRISANI Luisa, GRANATO Bianca Laura, LANNUTTI - Al Ministro della cultura. - Premesso che:

un articolo di "GiornaleNews" dell'11 giugno 2022 ha dato risalto alla notizia dell'annullamento, da parte del Ministero della cultura, di alcuni vincoli gravanti su "metà dell'area oggetto di scavi e ricerche archeologiche" che, in territorio di Maddaloni (Caserta), è interessata sia da opere afferenti all'alta velocità Napoli-Bari, sia da lavori di Autostrade per l'Italia, finanziati con quasi 20 milioni di euro, tesi alla realizzazione di uno svincolo della A30 Caserta-Salerno, quello di "Maddaloni-Interporto" (con relativo casello autostradale, avviato fin nel 2005), per i quali il Comune è ente attuatore, e che, dichiarano, completate entro due settimane le prospezioni ancora in corso, saranno ultimati entro 12 mesi lavorativi (consegna 1° luglio 2023);

il cronoprogramma dei lavori, ritenuti strategici per l'area interportuale di Maddaloni e Marcianise, nonché per l'intera provincia di Caserta, aveva subito effettivamente molte modifiche, nell'ultimo biennio, anche a motivo dell'avvicendamento delle ditte incaricate da Autostrade per l'Italia di eseguire le indagini archeologiche prescritte dalla competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, e delle pause a ciò connesse (si veda "Blocco lavori per svincolo autostradale di Maddaloni-Interporto, i sindacati scrivono alle istituzioni" su "casertaweb.com"; "Bloccati lavori per l'autostrada a Maddaloni, vertice in Prefettura" su "edizionecaserta.net"; "Casello autostradale sull'A30. Comune sollecita ripresa lavori dell'area pedaggi" su "GiornaleNews"; "Casello autostradale Maddaloni sull'A30. Il sindaco De Filippo: 'Pretesa e ottenuta la ripresa dei lavori'" su "GiornaleNews"; "Maddaloni, sospesi i lavori per il nuovo svincolo dell'autostrada A30" su "Vivi Campania");

in merito alle emergenze archeologiche, il citato articolo di "GiornaleNews" riferisce alquanto confusamente che: "Resta da completare la ricognizione finale sulle tracce dell'antica chiesa di Santa Fede, delle molte tombe rurali e altre emergenze come tracce di carro e una fornace. Ancora a lavoro archeologi e per l'attività di catalogazione, scavo e rilievi antropologici" (si veda "Casello autostradale Maddaloni-Interporto. Revocati gran parte dei vincoli. Ripartono i lavori a pieno regime");

considerato che:

le informazioni raccolte in loco dai cittadini più attenti alla tutela del patrimonio culturale coincidono solo in parte con quanto riferito dalla stampa: le verifiche archeologiche svolte avrebbero portato alla luce una necropoli del V secolo a.C. con tombe a camera e a cassa (alcune completamente affrescate) dotate di corredi funerari; vasti tratti dell'Appia antica, una basilica paleo-cristiana (IV-V sec.) con annessa necropoli, una fornace, tratti di mura urbiche forse appartenenti all'antica città di Calatia e altri resti monumentali;

su quanto sopra vige un riserbo comprensibile data la delicatezza delle operazioni in corso, ma così ferreo da suscitare il dubbio, altrettanto legittimo, che l'ufficio di tutela territoriale del Ministero intenda evitare che la comunità possa avanzare pretese in ordine alle decisioni da assumere in materia di tutela conservativa delle emergenze archeologiche, sacrificando gli interessi della collettività a quelli delle grandi società di infrastrutturazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di fare chiarezza in ordine alla natura, alla cronologia e alla rilevanza scientifica di tutti i resti antichi messi in luce nel corso dei lavori e di precisare l'ammontare della spesa affrontata per la loro discoperta;

se possa illustrare la ratio delle scelte della Soprintendenza per le province di Caserta e Benevento in ordine alla strategia d'indagine, alla tutela, alla conservazione ed eventualmente alla fruizione degli edifici e dei resti monumentali messi in luce, precisando se e come s'intenda garantire la convivenza nelle vestigia antiche con l'opera nuova prevista senza danneggiare o addirittura sacrificare quei beni culturali appena acquisiti al patrimonio dello Stato.

(3-03389)

SBROLLINI Daniela, FARAONE - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:

con l'articolo 13 della direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, è stato introdotto l'obbligo per gli Stati membri di garantire "un'adeguata rimunerazione" alle formazioni relative alle specializzazioni mediche;

gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982, ma l'Italia l'ha recepita con ben 8 anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo n. 257 del 1991;

lo Stato italiano dava seguito alla suddetta direttiva con il decreto legislativo n. 257, che riconosceva una borsa di studio ai medici specializzandi solo per gli anni dal 1991 in poi, non prevedendo nulla per gli specializzandi degli anni precedenti;

solo nel 1999, con la legge n. 370, il legislatore è intervenuto tenendo in considerazione anche i medici specializzandi degli anni dal 1983 al 1991, concedendo, però, la borsa di studio solo a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 11, commi 2 e 3 (sostanzialmente aver frequentato un corso di specializzazione per l'intera durata legale del corso di formazione, con impegno di servizio a tempo pieno e con il mancato svolgimento concomitante di qualsiasi attività libero-professionale esterna, o attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario nazionale), avessero anche fatto ricorso al TAR e avessero beneficiato di una positiva sentenza irrevocabile in tal senso;

considerato che:

sul tema è, di recente, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, ha riconosciuto, non solo che l'"adeguata rimunerazione" degli specializzandi decorra dal 1° gennaio 1983, cioè dal primo giorno di mora dell'amministrazione italiana nel recepimento della direttiva 82/76/CEE, ma anche che tale diritto valga altresì per i mesi di specializzazione precedenti al 1° gennaio 1983, ove la specializzazione sia poi continuata dopo tale data, confermando, pertanto, la spettanza della borsa di studio anche per i medici iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982;

a questo aspetto, si aggiunge la posizione assunta dalla Commissione europea in occasione dello stesso procedimento, la quale ha affermato che l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 370 del 1999 si pone in contrasto con le norme dei Trattati (in particolare con gli artt. 288 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea e 4 par. 3 Trattato dell'Unione europea), in quanto prevede che non si dia luogo al pagamento di interessi e di importi per rivalutazioni monetarie;

il requisito richiesto dall'articolo 11 della legge n. 370 del 1999, relativo all'esistenza di un precedente giudizio amministrativo conclusosi favorevolmente, per molti anni ha, di fatto, impedito l'esercizio delle azioni volte al conseguimento del diritto all'adeguata rimunerazione per i medici specializzandi degli anni 1983-1991, che non avessero fatto ricorso e ottenuto sentenza positiva di riconoscimento dello stesso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di dare piena attuazione alla direttiva 82/76/CEE e dar seguito alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Commissione europea, evitando la possibile infrazione dello Stato italiano rispetto alle decisioni assunte presso le istituzioni europee, e consentendo ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad un'adeguata rimunerazione.

(3-03390)

NASTRI, CIRIANI - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

il conflitto russo-ucraino e la forte dipendenza europea dal gas russo hanno imposto ai Paesi membri dell'Unione europea un sollecito adattamento delle politiche energetiche allo scopo di ridurre la dipendenza dalla Russia;

in Italia è in corso una gravissima emergenza legata all'incremento dei costi energetici per le famiglie e per le imprese;

la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti di gas hanno assunto un'importanza tanto più strategica in relazione alla guerra in Ucraina da indurre il Governo ad avviare interlocuzioni con diversi Stati, al fine di stipulare nuovi accordi volti a ridurre la dipendenza dal gas russo;

secondo dati recenti, il fabbisogno di gas naturale dell'Italia è di circa 70 miliardi di metri cubi di gas e di questi solo 4,5, quindi poco meno del 6 per cento, sono estratti in Italia, che pur possiede ricchi giacimenti di metano, il componente principale del gas naturale, il meno inquinante tra i combustibili fossili;

le riserve, stando ai numeri ufficiali contenuti nel piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), ammontano a circa 90 miliardi di metri cubi, concentrate principalmente nella pianura Padana, nel mar Adriatico, in Basilicata e in Sicilia, ma sono ferme da anni, non sfruttate, inutilizzate a causa dei limiti e dei divieti derivanti dalla moratoria del blocco a trivellazioni ed estrazione entro le 12 miglia, oltre ai tempi della burocrazia;

il riconoscimento del gas naturale come fonte energetica "ponte" verso la transizione ecologica costituirebbe un'opportunità storica per i giacimenti nazionali di gas, che potrebbero essere estratti in tempi sufficientemente brevi, al pari di altri Stati come la Croazia che, in quanto confinante, attinge copiosamente ai nostri medesimi giacimenti;

invece, appena due giorni fa, martedì 14 giugno, i parlamentari europei del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle si sono opposti alla proposta della Commissione di includere il gas nell'elenco tassonomico delle fonti energetiche finanziabili, votando a favore di un'"opinion" (un'obiezione) che andrà in votazione alla prossima assemblea plenaria del Parlamento europeo;

il Ministro in indirizzo ha già riconosciuto che l'attuale situazione di crisi energetica internazionale è particolarmente grave per il nostro Paese a causa delle "scelte sbagliate del passato" per cui "abbiamo deciso che era meglio comprare all'estero il gas invece di utilizzare il nostro" e "abbiamo fatto 'una politica implosiva'" per cui "nel 2000 producevamo 20 miliardi di metri cubi di gas, oggi ne produciamo solo 4,5";

si ritiene necessario rimuovere subito tutte le barriere burocratiche e ideologiche che impediscono l'estrazione di gas naturale dai giacimenti di cui l'Italia è ricca, essendo l'autosufficienza energetica fondamentale anche sul fronte della sicurezza nazionale, non potendosi accettare una dipendenza totale da Paesi esteri,

si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito alla posizione, sostenuta in sede europea anche dai parlamentari rappresentanti di alcuni dei partiti che sostengono la maggioranza del Governo, volta ad escludere l'inserimento del gas tra le fonti energetiche finanziabili e se, comunque, il Governo abbia intenzione d'incrementare la produzione nazionale di gas rinnovando le autorizzazioni per i giacimenti già esplorati e procedendo a nuove esplorazioni, rivedendo i divieti vigenti al fine di ridurre quanto più possibile la dipendenza energetica da Stati stranieri.

(3-03391)

FERRARI, MALPEZZI Simona Flavia, BITI Caterina, TARICCO, BOLDRINI Paola - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

l'ondata di estremo calore che ha investito l'Italia nell'ultimo mese rappresenta solamente la coda di un'annata meteorologica estremamente complicata per il nostro Paese, e che ha avuto e sta avendo ripercussioni gravi su ambiente e agricoltura, lasciando presagire un ulteriore peggioramento nella stagione estiva alle porte;

in particolare, appare gravissima la situazione nel bacino del Po, colpito da una siccità eccezionale nonostante le piogge del mese di maggio 2022, motivata essenzialmente dal susseguirsi di una serie di eventi eccezionali e senza precedenti per complessità e concomitanza di fattori di criticità;

da gennaio ad oggi, infatti, un accumulo nevoso ai minimi storici per tutto il periodo, il livello idrometrico dei laghi costantemente prossimo ai minimi e una costante depressione della falda freatica, unito a temperature assai più elevate della media stagionale del periodo, hanno determinato un'emergenza idrica di portata significativa, aggravata nell'ultimo mese dall'ulteriore incremento delle temperature e tale da comportare il rischio di un evento calamitoso di estrema gravità;

l'ondata di calore che ha investito il nostro Paese ha disciolto le riserve nevose e le falde si confermano in uno stato di progressiva depressione; le scarse precipitazioni nevose dell'inverno e le alte temperature di maggio hanno compromesso totalmente l'accumulo nevoso, che si è quasi esaurito anche alle quote più elevate; l'accumulo di riserva idrica nei laghi prealpini è al minimo storico: il lago Maggiore, ad esempio, a fronte di una capacità di invaso di 150 centimetri risulta essere a 15 centimetri; le falde in ambito risicolo, bacino fondamentale per tutto il bacino padano dal momento che svolgono una funzione di accumulo e rilascio naturale di quasi un miliardo di metri cubi, faticano a riprendersi, compromettendo quindi l'andamento di riuso della risorsa che rappresenta il 30 per cento della disponibilità irrigua in ambito risicolo;

i dati raccolti dai soggetti istituzionali preposti, nonché dalle associazioni ambientaliste e di categoria del settore agricolo e agroalimentare, hanno confermato una situazione eccezionale ed in ulteriore peggioramento: in particolare, i bollettini mensili dell'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po, che fornisce, oltre ai dati sulle portate, livelli idrometrici, pioggia e temperature, intrusione salina, accumuli nevosi e accumulo idrico nei laghi e negli invasi montani, anche gli scenari attuali e di tendenza della severità idrica, nonché uno studio specifico sulla genesi della siccità 2022 elaborato da Confagricoltura Pavia, con uno sguardo precipuo sugli effetti della siccità sull'agricoltura dell'area;

lo stesso osservatorio permanente sulle crisi idriche, convocato a fine maggio e ancora il 10 giugno dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dal Ministero della transizione ecologica e la cui prossima riunione è prevista per il 21 giugno, ha dichiarato la gravità degli attuali livelli di siccità, definita "la peggior crisi da 70 anni ad oggi", nonostante le precipitazioni di maggio sul bacino del Po che non hanno potuto colmarne l'assenza negli ultimi mesi, anche considerando che l'andamento nel trimestre febbraio-aprile risulta simile all'andamento estivo medio del periodo giugno-agosto, lasciando presagire l'esigenza di affrontare la stagione estiva con strumenti eccezionali;

risulta infatti estremamente complesso, nell'attuale situazione, colmare il deficit idrico accumulatosi nell'assenza prolungata di piogge con il conseguente impoverimento della falda acquifera sotterranea, che, sommatasi all'innalzamento delle temperature, ha comportato il mancato accumulo di depositi nevosi e nei laghi; anche il sopraggiungere delle piogge, che sempre più spesso in questi anni si sono manifestate in precipitazioni concentrate in poche ore con effetti distruttivi sul territorio, mette in luce come una delle aree più densamente popolate e area di produzione agricola essenziale per l'economia e la sufficienza agroalimentare del Paese sia minacciata direttamente dagli effetti distruttivi del cambiamento climatico;

considerato che:

il cambiamento climatico in atto, la particolare gravità di quanto avvenuto nei primi mesi di quest'anno nel distretto del Po e l'evoluzione ultima che ha visto gli indicatori idro-meteo-climatici assimilabili a quelli della stagione estiva, più che a quella primaverile, hanno avuto serie ripercussioni sull'ecosistema, mettendo in serio pericolo l'habitat naturale, e rischiano di compromettere ampie quote di produzione agricola in tutto il bacino padano;

in tale situazione, un'ulteriore preoccupazione per il comparto agricolo era data dalla necessità di rendere operativo, anche a ragione degli impegni europei in materia, un sistema di gestione delle acque fondato sul "deflusso ecologico" (il volume d'acqua necessario affinché l'ecosistema continui a prosperare e fornire i servizi necessari) che si innesterà sul "deflusso minimo vitale", introdotto per garantire il razionale utilizzo delle risorse idriche superficiali e profonde salvaguardando le caratteristiche chimico-fisiche del corpo idrico; l'evoluzione della normativa europea si è innestata infatti nel quadro emergenziale descritto, richiedendo strumenti operativi adeguati a garantire l'ecosistema ma non creare criticità eccessive sul comparto agricolo;

in tal senso è andato d'altronde il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che in sede di conversione ha visto l'introduzione di un nuovo articolo 21-bis che prevede che, per contemperare le esigenze di tutela ambientale e di produzione agroalimentare e garantire la gestione integrata quali-quantitativa e il razionale utilizzo delle risorse idriche, le autorità di bacino distrettuale procedano al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024 e al monitoraggio, alla raccolta dati e alle sperimentazioni connesse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia valutando di proporre l'adozione dello stato di calamità per la siccità che sta colpendo il bacino padano, garantendo altresì lo stanziamento di opportune risorse per fronteggiare la situazione eccezionale e strumenti di attenuazione dei potenziali danni all'ambiente, alle imprese agricole e alla produzione agroalimentare;

se, considerata l'emergenza idrica in atto, intenda costituire un tavolo di gestione dell'emergenza anche con finalità di mappatura, nel quale siano rappresentati oltre ai Ministeri direttamente interessati (oltre a quello della transizione ecologica, quelli delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) anche le plurime esigenze del territorio, dall'Autorità di bacino per il Po, le Regioni, gli enti regolatori laghi prealpini, l'Associazione nazionale della bonifica, le associazioni agricole maggiormente rappresentative, i rappresentanti dei gestori degli invasi idroelettrici alpini;

se, nell'ambito delle proprie competenze, stia valutando opportune iniziative al fine di supportare le sperimentazioni previste dall'articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito dalla legge n. 51 del 2022, nonché di favorire l'adozione di specifiche deroghe sulle concessioni di derivazione d'acqua pubblica, così da consentire, in caso di aumenti di portata nei corsi d'acqua pubblica in conseguenza di piogge, di derivare transitoriamente portate fino alla massima capacità dei corpi idrici derivati, e di adottare protocolli straordinari di rilascio delle portate invasate nei bacini idroelettrici così da attenuare l'assenza di accumulo nevoso;

quali urgenti iniziative intenda porre in essere al fine di garantire l'adozione in tempi stretti di ogni necessario provvedimento finalizzato a prevenire ulteriori criticità ed attenuare gli effetti dell'attuale grave stato di siccità.

(3-03392)

LOREFICE - Al Ministro dello sviluppo economico. -

(3-03393)

(Già 4-07073)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, BERGESIO, PERGREFFI Simona, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO Valeria - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

con il pacchetto "Fit for 55" formalizzato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di rivedere gran parte della legislazione attualmente vigente in materia di clima ed energia, l'Unione europea si è posta l'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni delle auto di nuova immatricolazione del 55 per cento al 2030 rispetto al 2021 e del 100 per cento al 2035;

in occasione dell'informativa presentata in Parlamento in vista della riunione dei Ministri dell'energia e dell'ambiente del G7 di Berlino di maggio 2022, il Ministro in indirizzo ha riferito di un forte impegno dei Paesi G7 per supportare la decarbonizzazione del settore trasporti, quale contributo significativo alla riduzione delle emissioni per mantenere il rialzo della temperatura entro gli 1,5 gradi centigradi;

il Ministro ha ribadito la posizione italiana a favore di una veloce decarbonizzazione del settore automobilistico, evidenziando tuttavia la necessità di identificare tempistiche diversificate tra veicoli leggeri e veicoli pesanti, al fine di consentire di avviare una transizione ambiziosa ma giusta, tarata sulle specificità nazionali relativamente allo sviluppo delle necessarie infrastrutture, all'adattamento del sistema produttivo alle nuove tecnologie, all'importanza di puntare anche su altri combustibili sostenibili e tecnologie innovative;

tuttavia, relativamente al pacchetto di misure del Fit for 55, il Parlamento europeo nella recente seduta dell'8 giugno 2022 ha approvato il divieto di vendita, a partire dal 2035, di auto a combustione interna, ritenendo tale decisione un contributo prioritario alla riduzione del 55 per cento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030, in vista del raggiungimento della neutralità climatica dell'Unione al 2050 dettata dalla tabella di marcia del green deal europeo;

ciò comporterà che nell'immediato futuro sarà consentita la sola vendita delle auto elettriche in Europa, considerate dalla UE una soluzione praticamente esclusiva al trasporto sostenibile dell'Unione, a giudizio degli interroganti dimostrando un approccio ideologico e demagogico alla transizione ecologica;

considerato che:

la filiera dell'automotive italiano vale il 5,6 per cento del PIL nazionale e impiega oltre 250.000 addetti, rappresentando un'eccellenza sullo scenario mondiale, anche in termini di avanguardia e innovazione tecnologica e quindi di sostenibilità ambientale, ed è evidente che la misura comporterà un'alterazione notevole nel settore e nelle economie dei Paesi;

nel percorso verso il full electric dell'automotive, l'Europa è ancora lontana dall'essere indipendente dalle economie extra UE, per quanto concerne la disponibilità di materie prime, la loro capacità di trasformazione e di creazione di tutti i componenti necessari alla costruzione del veicolo, ivi incluse le batterie, con il concreto rischio di incentivare il mercato di componenti e materie prime da Paesi extra UE, quali la Cina, all'avanguardia nel settore elettrico e titolare di gran parte delle concessioni minerarie di minerali critici e terre rare;

è evidente altresì la necessità di applicare i principi di life cicle assessment, per valutare gli impatti ambientali di tutto il ciclo di vita dei veicoli adibiti al trasporto su strada, dalla produzione all'utilizzo allo smaltimento nonché del principio di neutralità tecnologica per garantire un approccio realistico e flessibile all'utilizzo e alla promozione delle tecnologie disponibili nel settore dell'automotive,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto a livello nazionale ed europeo per contrastare l'approccio ideologico intrapreso dalla UE per il raggiungimento della neutralità climatica attraverso misure drastiche e utopistiche nel settore dell'automotive elettrico, e per favorire una vera transizione ecologica sostenibile e graduale a garanzia della tenuta del sistema economico del Paese.

(3-03394)

BERNINI Anna Maria, GALLONE Maria Alessandra, GALLIANI, GIAMMANCO Gabriella, MALLEGNI, MANGIALAVORI, RIZZOTTI Maria, RONZULLI Licia, AIMI, ALDERISI Francesca, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI Paola, BOCCARDI, CALIENDO, CALIGIURI Fulvia Michela, CANGINI, CESARO, CRAXI Stefania Gabriella Anastasia, DAL MAS, DAMIANI, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MESSINA Alfredo, MODENA Fiammetta, PAGANO, PAPATHEU Urania Giulia Rosina, PAROLI, PEROSINO, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE Laura, TIRABOSCHI Maria Virginia, TOFFANIN Roberta, VITALI, VONO Gelsomina - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

la transizione verso la mobilità elettrica al ritmo previsto dal pacchetto detto "Fit for 55", deciso a livello europeo, renderà difficile gestire la trasformazione del settore auto e della sua forza lavoro senza traumi, prevedendo che i nuovi veicoli messi in commercio, e in particolare le autovetture, dovranno emettere nel 2030 il 55 per cento di anidride carbonica in meno rispetto ai livelli del 2021, mentre nel 2035 il taglio delle emissioni dovrà arrivare al 100 per cento, con la conseguenza che da quella data i produttori potranno immettere sul mercato solamente modelli elettrici o a idrogeno;

gli obiettivi di riduzione di anidride carbonica proposti dalla Commissione europea mettono a rischio oltre 500.000 posti di lavoro nel settore dei motori in Europa, mentre in Italia il comparto è costituito da oltre 5.500 imprese e impiega circa 274.000 addetti, pari al 7 per cento della forza lavoro del manifatturiero italiano;

inoltre l'elettrificazione della mobilità comporta il rischio di creare dipendenze dalle importazioni di materie prime e batterie prodotte al di fuori della UE senza reciprocità delle regole;

occorre prevedere norme più aperte al contributo di tutte le tecnologie e della ricerca per la transizione ecologica dei veicoli, includendo i carburanti alternativi derivati da idrogeno e prodotti con energia elettrica rinnovabile;

è necessario correggere l'impegno dell'Europa per la messa a bando entro il 2035 delle auto con motori a combustione interna, con l'obiettivo di conciliare l'ambizione europea sui target ambientali con la salvaguardia della sostenibilità industriale, occupazionale e sociale, tenendo presente che è opportuno lasciare le scelte anche all'economia di mercato, alle imprese e alla contrattazione tra le parti sociali, piuttosto che imporre percorsi troppo rigidi per legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda porre all'attenzione delle istituzioni europee la necessità di un arco temporale più ampio per affrontare il passaggio verso il green deal europeo e orientare le decisioni verso un mix coerente col principio della neutralità tecnologica, che consenta di tutelare la filiera dell'automotive nazionale, promuovendo perciò proposte che consentano una transizione sostenibile anche in termini sociali ed industriali e prevedano target realisticamente raggiungibili per il settore, ponendo pertanto, ove occorra, il proprio veto in sede europea a decisioni in contrasto con questa impostazione;

se non intenda individuare percorsi alternativi al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e allo sviluppo di politiche in grado di rinnovare la filiera dell'automotive, scongiurando i licenziamenti e impedendo la delocalizzazione di importanti aziende e al contempo implementando processi di ricerca e sviluppo che favoriscano la riconversione degli impianti delle aziende nei settori del powertrain tradizionale ed incentivando contestualmente le realtà dalle forti potenzialità aziendali, che già operano nei settori della guida autonoma, dei motori elettrici, della connettività, delle batterie e del fuel cell e infine rafforzando i consorzi per il ritiro e lo smaltimento delle batterie elettriche delle automobili al termine del ciclo di vita.

(3-03395)

PILLON - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

il 13 maggio 2022 è stato presentato il rapporto sulla "vittimizzazione secondaria", in cui si è fatto più volte richiamo all'ordinanza di Cassazione n. 9691/22 del 24 marzo scorso che ha previsto il rinvio in appello del caso che riguarda il signor Apadula, la signora Massaro e suo figlio, cassando l'allontanamento del minore dalla madre dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, provvedimento preso dal Tribunale dei minori di Roma dopo 8 anni in cui la signora Massaro non ottemperava ai provvedimenti impedendo la frequentazione del padre al bambino;

non si sono citati i passaggi dell'ordinanza in cui si precisava che la bigenitorialità è diritto del minore da attuarsi, che il padre non è mai stato violento come comprovato dalle risultanze istruttorie, che la signora Massaro è invitata caldamente ad un percorso psicologico per accettare il diritto del figlio ad avere due e non uno genitore;

nel luglio 2021, mentre era in corso l'esecuzione di un ordine di rintraccio del minore, alcuni parlamentari si sono schierati in favore della signora Massaro, dichiarando che avrebbero fatto tutto quanto in loro potere e forse oltre, facendo addirittura il nome del bambino;

nel caso Massaro il pubblico ministero è stato rappresentato in Cassazione dalla dottoressa Francesca Ceroni, che aveva trattato il caso Massaro nella Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, sulla scorta della documentazione proveniente dalla signora Massaro, con gli avvocati della quale, il 25 novembre 2021, aveva inoltre partecipato ad una trasmissione organizzata dall'agenzia di stampa DIRE;

il giorno 4 settembre 2021, successivamente alla notifica del ricorso per Cassazione, il dottor Rosario Caiazzo (giudice relatore dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 9691/2022) ha partecipato ad un convegno sulla violenza domestica in cui, tra gli altri, era relatrice la dottoressa Maria Serenella Pignotti, consulente tecnico di parte della signora Massaro;

la commistione tra la politica e gli stessi magistrati che si sono occupati del caso Apadula-Massaro ha ingenerato nel signor Apadula la netta impressione che gli stessi magistrati avessero aderito pubblicamente a una precisa corrente di pensiero, contrassegnata ideologicamente e politicamente, impressione a giudizio dell'interrogante confermata dai fatti,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire acché la magistratura appaia sempre indipendente nella valutazione del singolo caso senza dare mai l'impressione di aderire a correnti ideologiche o politiche di qualsiasi natura, se ritenga che, con riferimento ai casi di denunce che si rivelano infondate e strumentali, si debbano prevedere modifiche alla normativa, e come ritenga di intervenire per garantire il superiore interesse del minore a ricevere educazione, cura e accudimento da entrambi i genitori.

(3-03396)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BOCCARDI - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:

in relazione alle prossime sfide che la stazione appaltante Rete ferroviaria italiana dovrà affrontare nei prossimi anni, a partire dalla gestione delle risorse del PNRR, da cui dipenderà la credibilità dell'Italia nel prossimo futuro, diventa rilevante porre attenzione sull'efficacia e l'efficienza del processo di affidamento e approvvigionamento delle gare in carico alla stazione stessa per garantire l'impiego rapido e razionale delle risorse;

la sicurezza dei passaggi a livello rappresenta un fattore estremamente critico per il sistema ferroviario italiano;

a quanto consta all'interrogante, già in ripetute occasioni ANSFISA ha opportunamente sollecitato RFI e le altre società del gruppo Ferrovie a provvedere a porre in essere tutte le misure idonee per la messa in sicurezza dei passaggi a livello,

si chiede di sapere:

quali iniziative stia ponendo in essere il Ministro in indirizzo relativamente alla messa in sicurezza dei passaggi a livello, all'upgrade tecnologico e all'impiego di idonei sistemi di sicurezza automatici per la rilevazione di ostacoli nell'area dell'attraversamento stradale a passaggio a livello chiuso per il transito dei treni;

in particolare, vista la criticità e il potenziale rischio di imprevedibili incidenti sui passaggi a livello, spesso con conseguenze drammatiche, quale sia il motivo per cui una tecnologia innovativa già esistente sia ad oggi impiegata in maniera quasi irrilevante rispetto all'elevato numero di attraversamenti stradali che insistono sulla rete ferroviaria italiana;

se tali iniziative siano inquadrate in un approccio di piano "accelerato", coerentemente a quello che RFI sta operando con altri investimenti tecnologici come dimostrato dall'impegno economico previsto dall'implementazione della tecnologia ERTMS.

(3-03397)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ANGRISANI Luisa, GIANNUZZI Silvana, LA MURA Virginia, SBRANA Rosellina, LEZZI Barbara, NUGNES Paola, ABATE Rosa Silvana, MORONESE Vilma, LANNUTTI, CRUCIOLI, GRANATO Bianca Laura - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

il 14 luglio 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico è stata presieduta dal viceministro Alessandra Todde una riunione per il caso Whirlpool, nella quale l'azienda avrebbe dovuto esprimersi circa l'opportunità di accedere alle 13 settimane di cassa integrazione; in quella data, tuttavia, è stato annunciato dall'azienda l'avvio tempestivo della procedura di licenziamento collettivo, terminato, dopo una lunga trattativa, con una proposta di trasferimento verso lo stabilimento di Cassinetta, in provincia di Varese, o con dimissioni volontarie, con incentivo di 85.000 euro a dipendente;

il viceministro Alessandra Todde aveva ribadito, con le organizzazioni sindacali, la disponibilità a considerare alternative per l'industrializzazione del sito di Napoli, evidenziando come le 13 settimane di cassa integrazione avrebbero favorito un percorso già avviato in collaborazione con Invitalia, implementando un piano industriale volto a scongiurare l'impoverimento del territorio e conservando le attività produttive e salvaguardando l'occupazionale. Le organizzazioni sindacali avevano rimarcato come fosse vigente già un precedente accordo (2018), chiedendo alle istituzioni di permetterne il rispetto, in primo luogo con l'investimento nella sede di Napoli;

il 5 agosto 2021, dunque, veniva annunciato un progetto di hub della mobilità sostenibile come una proposta industriale in grado di risolvere la vertenza ed evitare i licenziamenti, con una soluzione a cui il Governo, secondo le dichiarazioni del viceministro, stava lavorando già ai tempi in cui era ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli;

il 23 settembre 2021 Invitalia ha fornito una prima illustrazione del progetto di hub della mobilità sostenibile atto alla reindustrializzazione e al rilancio dello stabilimento di Napoli e l'azienda ha annunciato che avrebbe reso disponibili da subito gli asset aziendali presenti sul sito di Napoli;

il 28 settembre 2021 Invitalia ha dichiarato di aver avuto interlocuzioni con l'azienda e il costituendo consorzio e che si sarebbe proceduto a stretto giro al sopralluogo tecnico sul sito di Napoli. Il 15 ottobre 2021, in seguito, si è chiesto alla Whirlpool di concedere ulteriori proroghe alla procedura di licenziamento collettivo, atte a definire il progetto di riconversione industriale. L'azienda, tuttavia, si rammaricava che i progetti presentati fossero ancora in una fase abbozzata e non compatibile con le proprie esigenze, ritenendo, quindi, conclusa la procedura di licenziamento collettivo;

considerato che:

Invitalia ha comunicato che il consorzio si sarebbe costituito entro il 15 dicembre 2021 e, congiuntamente, sarebbe stato pronto anche il piano industriale con riguardo alla continuità occupazionale;

i Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, confrontandosi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, si erano impegnati ad individuare strumenti idonei per tutelare la continuità occupazionale;

il 20 dicembre 2021 sono stati illustrati i punti dell'hub denominato "Sistema hub per la smart mobility", ovvero "hub sostenibile; investimento previsto parte privata circa 200 milioni di euro; cantierabilità del sito di via Argine per fine luglio 2022; assunzioni di tutti i lavoratori entro 18 mesi dalla cantierabilità con 2/3 del bacino entro 12 mesi dalla cantierabilità; mantenimento RAL esistenti";

il Ministero del lavoro aveva anche illustrato la gestione unitaria dell'intero bacino dei lavoratori per i percorsi di formazione e riqualificazione professionale; nel frattempo, le organizzazioni sindacali avevano richiesto, tra l'altro, alle istituzioni e consorzio: l'assorbimento di tutto il bacino; il mantenimento dei trattamenti economici e normativi di provenienza del bacino; la continuità territoriale presso il sito di via Argine; un percorso definito entro il tempo della fruizione degli ammortizzatori sociali; la verifica su coerenza industriale, sostenibilità finanziaria e affidabilità nelle relazioni industriali delle imprese coinvolte tramite contratto di rete;

il 23 marzo 2022 è stata confermata la validità del progetto hub mobilità e la presentazione delle aziende e i relativi progetti industriali legati al consorzio: capofila Adler, e a seguire Midsummer, Envision, Garnet Service S.r.l.; la Whirlpool, allo stesso tempo, si è impegnata a vendere a prezzo simbolico l'immobile di via Argine;

le organizzazioni sindacali chiedevano unanimemente chiarimenti urgenti rispetto alla disponibilità di Whirpool circa il superamento dei problemi strutturali ed ambientali, e risposte chiare circa la cumulabilità delle indennità di formazione con la NASPI, l'illustrazione di tutti i progetti delle aziende aderenti al consorzio e in quale modo Invitalia potesse rappresentare un soggetto di garanzia verso gli impegni presi;

valutato, infine, che ad oggi, dopo il 23 marzo 2022 e nonostante la promessa di ulteriore incontro al 13 aprile 2022 poi rinviato a data da destinarsi, non si hanno ancora certezze sull'attività del consorzio e non è ancora quantificabile la rassicurazione che ci sia l'occupazione per tutti i lavoratori già licenziati (e circa la collocazione di questi ultimi presso il sito di via Argine), al termine di una trattativa che ha visto, durante le consultazioni presso il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro Andrea Orlando garantire la continuità occupazionale e il ministro Giancarlo Giorgetti affermare che si sarebbe individuato un contenitore unico per risolvere questo problema,

si chiede di sapere:

che cosa sia emerso dal sopralluogo nel sito di Napoli e, laddove vi siano stati ostacoli e impedimenti, se i Ministri in indirizzo possano chiarirli e possano fornire una data definitiva per la loro risoluzione;

se non vi siano ostacoli alla cumulabilità delle indennità di formazione con la NASPI;

se sia possibile procedere al più presto all'illustrazione di tutti i progetti delle aziende aderenti al consorzio;

quali siano le modalità specifiche attraverso cui Invitalia possa rappresentare un soggetto di garanzia verso gli impegni presi.

(4-07143)

LANNUTTI, ANGRISANI Luisa, LA MURA Virginia, GRANATO Bianca Laura - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

nel 1997, l'INPGI ha avviato il trasferimento del proprio patrimonio immobiliare al fondo "Giovanni Amendola", di proprietà dell'Istituto stesso, che, a sua volta, l'ha dato in gestione a InvestiRe Iimobiliare SGR, una società privata di proprietà della banca Finnat, della famiglia Nattino;

la InvestiRe ha predisposto un piano di dismissione che coinvolge complessivamente 650 milioni di euro di patrimonio, per un totale 69 indirizzi, 1.564 abitazioni, 57 negozi e 76 uffici;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

la giornalista della RAI, Maria Grazia Mazzola, inviata di punta del TG1, mentre realizzava l'ultimo speciale sull'anniversario della strage di Capaci, si è ritrovata con la casa, di proprietà del fondo dell'INPGI, venduta a sua insaputa dopo 30 anni di affitto. Mazzola aveva esercitato il diritto di prelazione, assistita dall'avvocato Vincenzo Perticaro, e aveva chiesto nelle more una proroga in attesa della visione dei relativi documenti, oltre a voler conoscere le condizioni in alternativa dell'eventuale nuovo contratto di locazione. La giornalista non ha ricevuto alcuna risposta e dopo tre mesi, a metà maggio, ha invece ricevuto una raccomandata dell'INPGI che le comunicata l'avvenuta vendita, il 9 maggio, del suo alloggio;

quello di Mazzola non è un caso isolato. Il Sindacato degli inquilini alloggi INPGI (SIAI) ha segnalato negli ultimi 2 mesi decine di casi analoghi. Le varie società immobiliari, che si occupano delle vendite per conto di InvestiRe, in alcuni casi delegherebbero i portieri ad avvisare i giornalisti inquilini INPGI di imminenti visite di ipotetici compratori, soprattutto in zone considerate appetibili;

considerato inoltre che:

a fine 2020, i rogiti stipulati erano pari a 343,3 milioni di euro, pertanto l'obiettivo iniziale di vendite indicato dall'INPGI insieme a InvestiRe è stato ampiamente disatteso, in quanto sono state fatte vendite per circa la metà dell'importo previsto a fine 2020, che doveva essere di 700 milioni di euro. La previsione era stata poi aggiornata dalla stessa InvestiRe a 650 milioni di euro;

stando agli ultimi dati disponibili, gli alloggi messi in vendita sono stati finora 1.564, ovvero i tre quarti del patrimonio, nel corso di cinque tranche (ne erano state varate quattro, ma se n'è aggiunta un'altra a settembre 2018): un fallimento, dunque, soprattutto imputabile ai valori siderali di partenza. Il SIAI aveva infatti proposto di agire partendo dai reali prezzi di mercato, come fotografati dall'osservatorio OMI dell'Agenzia delle entrate, che è la base per tutti gli operatori del settore. INPGI-InvestiRe, invece, ha preferito adottare un sistema, a giudizio degli interroganti, opaco, che di fatto ha portato a valori spesso superiori a quelli di mercato, benché sia previsto per gli inquilini degli immobili in vendita uno sconto del 25 per cento. Inoltre, in questa campagna di dismissione non è stata rispettata la decisione presa dal consiglio di amministrazione il 14 giugno 2016 di non vendere i gioielli del patrimonio, e quindi di attenersi a valori unitari per ogni alloggio comunque non superiori ai 500.000 euro, e di non cedere immobili su cui l'INPGI avesse investito forti risorse per ristrutturazioni ed "efficientamento energetico". Condizioni del tutto ignorate. Due esempi su tutti: per via Sanzeno a Roma, una traversa di via Cortina d'Ampezzo, si è partiti dal prezzo folle di 4.900 euro a metro quadro. La vendita è proseguita nonostante ci fosse una sola proposta d'acquisto su 30 alloggi. Questi valori hanno determinato il fallimento di tutte le cessioni nelle aree limitrofe (via Misurina, via Courmayeur, eccetera), con una perdita di molti milioni di euro e con il persistente paradosso di non poter dare in affitto gli alloggi vuoti, perché appartenenti al patrimonio in dismissione. Il secondo caso riguarda un gioiello, via Novelli a Parioli-piazzale delle Muse. Non ne era prevista la vendita, perché l'immobile era stato appena valorizzato con un cappotto termico e altri interventi per un costo per l'Istituto superiore al milione di euro. Ebbene, è stato inserito nella quarta tranche di vendite;

considerato infine che l'esercizio di prelazione per l'acquisto dell'immobile condotto o abitato, nel pieno delle trattive precontrattuali, viene sempre più spesso disatteso se non ostacolato dall'INPGI, come è successo per la giornalista Maria Grazia Mazzola, e nonostante l'ente sia stato già condannato in diverse occasioni all'ostensione della documentazione afferente agli immobili ricompresi nel programma di dismissione patrimoniale (si veda TAR Lazio, Roma, n. 1179372019, Consiglio di Stato, sezione III, n. 4771/2020),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se intenda intervenire, per quanto di competenza, vista la condotta lesiva dei diritti e degli interessi dei reali soggetti che dovrebbero beneficiare degli alloggi dell'ente, e cioè i giornalisti, e soprattutto in vista del passaggio previsto il 31 luglio 2022 dell'INPGI all'INPS.

(4-07144)

LANNUTTI, ANGRISANI Luisa - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

il 12 maggio 2022 la Procura di Torino ha emesso 11 misure cautelari (tre in carcere, quattro agli arresti domiciliari e altrettanti con obblighi di firma) nei confronti di partecipanti al corteo studentesco svoltosi a Torino il 18 febbraio 2022 nell'ambito della mobilitazione nazionale studentesca contro l'alternanza scuola-lavoro e di commemorazione per i giovani Lorenzo e Giuseppe che hanno perso la vita mentre erano impegnati nei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), il primo schiacciato da una trave d'acciaio in una fabbrica siderurgica e il secondo a seguito di un incidente stradale, mentre si trovava sul furgoncino della ditta;

tra gennaio e febbraio 2022 si sono svolte numerose manifestazioni studentesche in molte città contro i PCTO introdotti con la "Buona scuola" (legge n. 107 del 2015) e in particolare a Torino, Milano, Napoli le forze dell'ordine si sono scontrate con i manifestanti e a seguito delle cariche della Polizia sono rimasti feriti diversi studenti;

la dura e sproporzionata reazione delle forze dell'ordine contro gli studenti alle manifestazioni del 23 e del 28 gennaio 2022 è stata fortemente criticata. Lo stesso Ministro dell'interno nei giorni successivi giudicò "incresciose" le manganellate agli studenti e dichiarò che le immagini disponibili erano a disposizione della magistratura affinché fosse nelle piene condizioni di accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità, anche quelle eventuali della Polizia;

durante la successiva manifestazione del 18 febbraio 2022 a Torino si sono nuovamente verificate tra manifestanti e forze dell'ordine delle tensioni davanti alla sede dell'Unione industriale. Agli studenti raggiunti dalle undici misure cautelari vendono contestati dei reati riferibili a quei disordini;

considerato che:

le persone raggiunte dal provvedimento di custodia cautelare si trovano private della loro libertà, alcune addirittura in carcere da settimane, per fatti accaduti 3 mesi fa;

il 27 maggio 2022, il Tribunale del riesame ha riformato l'ordinanza, disponendo l'obbligo di firma quotidiana per tre su quattro studenti prima ai domiciliari, diminuendo la frequenza dell'obbligo di presentazione per altri tre su quattro già sottoposti all'obbligo di firma, ha disposto la carcerazione preventiva per una delle persone indagate, dell'età di 20 anni, e ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione e visite per altri due studenti, Emiliano e Jacopo, inizialmente sottoposti a carcerazione preventiva;

pur rispettando l'iter giudiziario e il lavoro della magistratura, che stabilirà eventuali responsabilità individuali, l'applicazione di tali misure cautelari, per di più a mesi di distanza, risulta all'interrogante totalmente sproporzionata, considerando anche che le persone colpite sono molto giovani e incensurate;

ciò che è accaduto, e continua ad accadere ai danni degli studenti e delle studentesse che hanno deciso legittimamente di manifestare per la tragica e violenta morte di loro coetanei e per chiedere di fermare i PCTO, desta molta preoccupazione a causa dell'atteggiamento assunto sia dalle forze dell'ordine durante le manifestazioni di piazza, per i cui comportamenti non risulta peraltro avviato alcun procedimento disciplinare, sia da parte della magistratura che, come a Torino, ha fatto ricorso a provvedimenti di custodia cautelare apparentemente non necessari;

gli importanti temi posti dal movimento studentesco vanno ascoltati e raccolti dalle istituzioni, non silenziati e repressi facendo apparire tali mobilitazioni come provenienti da piccole frange violente e non rappresentative,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non intenda promuovere, per quanto di competenza e nei limiti dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, alla luce dei fatti richiamati, la più ampia riflessione sull'istituto della custodia cautelare e sui connessi aspetti applicativi, anche al fine dell'eventuale adozione di iniziative normative al riguardo, considerando peraltro, nel caso specifico, che un tale utilizzo delle misure cautelari appare all'interrogante potenzialmente lesivo dei diritti degli indagati e l'auspicio è quello che il ricorso a tali misure venga ridotto soltanto a casi e a periodi temporali in cui la stessa appaia davvero indispensabile.

(4-07145)

GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

Covisian-Almaviva, società di call center dell'ex compagnia di bandiera Alitalia, è attualmente interessata da una vertenza che riguarda 543 operatori palermitani a rischio di licenziamento;

stando a quanto riferito agli interroganti, a ottobre 2021, ITA Airways, attuale compagnia di bandiera a totale partecipazione statale, ha siglato un accordo commerciale per la gestione del servizio clienti con l'aggiudicatrice Covisian, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, garante dell'operazione resa possibile grazie all'applicazione della clausola sociale, con la relativa rinuncia del 30 per cento dello stipendio da parte dei lavoratori;

stando a quanto risulta agli interroganti, l'accordo sarebbe inspiegabilmente saltato ad aprile 2022, con conseguente apertura della procedura di licenziamento con la quale si comunicava ai 221 lavoratori precedentemente assunti in Covisian che dal successivo 1° maggio sarebbero stati definitivamente licenziati entro poche settimane e che i restanti 308 lavoratori di Almaviva, ancora in cassa integrazione a zero ore, non sarebbero stati più assorbiti e, anzi, il 31 maggio sarebbe stata avviata anche per loro la procedura di licenziamento;

il 9 giugno, al tavolo convocato presso il Ministero fra le parti sociali, sembrerebbe che ITA si sia resa disponibile ad assumere 100 lavoratori entro il 2022 e ulteriori 100 entro il 2023, secondo specifiche condizioni contrattuali, e altrettanto avrebbe fatto Covisian che potrebbe assumerne 136 entro l'anno in corso e 186 entro il prossimo mentre Almaviva garantirebbe il mantenimento del posto di lavoro e la cassa integrazione per i lavoratori durante il processo;

stando a quanto riferito agli interroganti, però, c'è il rischio concreto che le proposte avanzate da ITA e Covisian non garantiscano la continuità occupazionale di tutti i lavoratori attuali e infatti non sarebbe stata ancora assicurata una soluzione per salvaguardare tutte le persone coinvolte,

si chiede di sapere:

se e in che modo il Ministro in indirizzo intenda vigilare e assicurare continuità lavorativa a tutti gli oltre 500 lavoratori coinvolti e condizioni contrattuali eque, in linea con i contratti collettivi nazionali del lavoro;

in che tempi ritenga che le parti interessate possano giungere a un accordo definitivo.

(4-07146)

TRENTACOSTE, GAUDIANO Felicia, PUGLIA, RUSSO Loredana, L'ABBATE Patty, PAVANELLI Emma, DONNO Daniela, LOREFICE - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

in data 30 marzo 2022, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della transizione ecologica l'avviso pubblico "per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle Città metropolitane da finanziare nell'ambito del PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 'Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano'";

l'avviso prevede a parere degli interroganti un'arbitraria esclusione degli iscritti nell'albo professionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati competenti nelle attività oggetto di incarico, nonostante lo stesso avviso all'art. 9, comma 3, reciti che "I progetti devono essere timbrati e firmati da un tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali", pertanto con l'effetto di determinare un'infondata riserva di attività in capo ai predetti soggetti;

in data 5 aprile, ravvisata tale "esclusione", il collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ha provveduto a inviare al Ministero una nota con la quale si chiedeva la possibilità di incontrare i rappresentanti del Ministero stesso per individuare una soluzione condivisa relativamente alla problematica;

considerato che:

fra le competenze professionali tipiche degli agrotecnici e agrotecnici laureati espressamente previste ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 6 giugno 1986, n. 251, si riscontrano, fra l'altro, le seguenti: "l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata"; "la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane";

il 19 maggio, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha pronunciato il decreto n. 03186/2022, su ricorso proposto dal collegio nazionale, contro il Ministero della transizione ecologica (non costituito in giudizio) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del suddetto avviso pubblico;

considerato, infine, che tale esclusione, oltre a penalizzare ingiustamente, a parere degli interroganti, un ordine professionale che possiede le giuste competenze per le azioni richieste dall'avviso del Ministero, compromette, attraverso la sospensiva decisa dal TAR del Lazio, gli obiettivi del PNRR, rallentando l'iter amministrativo e progettuale connesso al bando,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda adottare le opportune iniziative affinché sia fatta chiarezza sulla vicenda, nonché ristabilito l'accesso al bando per l'ordine nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

(4-07147)

DESSÌ, PETROCELLI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

in data 13 giugno 2022, davanti alla sede dell'ambasciata cubana a Roma, alcuni manifestanti hanno insultato violentemente le autorità cubane, nonostante la presenza dei militari dell'Esercito italiano posti alla sicurezza dell'edificio;

la registrazione della manifestazione avveniva sui profili sui social network dei manifestanti. A quanto risulta agli interroganti sarebbero stati allertati dalla sede diplomatica cubana: il capitano N.B., responsabile del posto di guardia dell'Esercito dinanzi all'ambasciata; il comandante dei Carabinieri S.L.D.; il funzionario di pubblica sicurezza M.L. e il dottor G.P. del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A loro sarebbe stato manifestato un invito urgente all'azione per garantire la sicurezza della sede, del personale diplomatico e dei visitatori;

risulta agli interroganti che sarebbero intervenute due pattuglie di polizia, che non avrebbero interrotto la manifestazione non autorizzata, definendola "estemporanea";

considerato che l'attuale fase conflittuale geopolitica, che vede l'Italia particolarmente esposta anche dal punto di visto bellico, dovrebbe consigliare una maggiore attenzione alla protezione di tutte le sedi diplomatiche internazionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali misure intenda adottare per evitare il ripetersi di simili episodi di tensioni che danneggiano l'immagine dell'Italia a livello internazionale.

(4-07148)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente(Giustizia):

3-03396 del senatore Pillon, su un noto caso di affidamento di minore;

10ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-03393 del senatore Lorefice, sull'area di crisi industriale complessa di Gela (Caltanissetta).

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-03326 della senatrice Lunesu.