Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 123 del 19/06/2019

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (1315)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 35

All'articolo 1:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei livelli essenziali di assistenza».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «1° ottobre 2007, n. 159,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «previa intesa con la Regione,» sono inserite le seguenti: «nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie,»;

al comma 5:

il quarto periodo è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente comma è subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 7»;

al comma 6, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'adozione dell'atto aziendale di cui al comma 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce un'Unità di crisi speciale per la Regione con il compito di effettuare, entro tre mesi dalla sua istituzione, visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie. L'Unità di crisi è composta da dirigenti del Ministero della salute, che operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate, e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei servizi diagnostici. Entro trenta giorni da ciascuna visita ispettiva, l'Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario ad acta una relazione sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando gli eventuali scostamenti dagli standard necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza e gli interventi organizzativi necessari al loro ripristino. Ai componenti dell'Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2019, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14»;

al comma 7, primo periodo, ovunque ricorra, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;

al comma 9, le parole: «nel presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 4:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di decadenza ai sensi del comma 1 e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016».

All'articolo 5:

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

All'articolo 6:

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla stipula di tale protocollo d'intesa restano in vigore le norme e le procedure vigenti»;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La convenzione può essere stipulata anche per l'attuazione degli interventi già inseriti negli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «, comma 1,» sono soppresse, dopo le parole: «il Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, sentito il Presidente dell'ANAC,», le parole: «alle lettere a) e b) del medesimo articolo 32, comma 1, nei confronti delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «al medesimo articolo 32, comma 1, lettere a) e b), e comma 8, nei confronti delle imprese e dei soggetti privati» e le parole: «al Presidente dell'ANAC e» sono soppresse.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS)» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)».

All'articolo 11:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni» e le parole: «indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «indirizzi regionali»;

al terzo periodo, le parole: «decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;

al comma 3, le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo:

1) le parole: "il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica" sono soppresse;

2) le parole: "per il medesimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica";

b) al sesto periodo, le parole: "del blocco automatico del turn over e" sono soppresse;

c) al settimo periodo, le parole: "dei predetti vincoli" sono sostituite dalle seguenti: "del predetto vincolo".

4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente:

"2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106".

4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le parole: "sicurezza degli alimenti" sono aggiunte le seguenti: "e, specificamente, in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; d) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti"»;

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Nelle more della formazione della sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma 4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma 4-quinquies del presente articolo.

5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista dal primo periodo del presente comma per le regioni commissariate può essere estesa alle regioni sottoposte ai piani di rientro».

All'articolo 12:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso" sono sostituite dalle seguenti: "I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso";

b) al comma 548, dopo le parole: "dei medici", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e dei medici veterinari";

c) dopo il comma 548 sono aggiunti i seguenti:

"548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;

b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;

e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni"»;

al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «in relazione al corso 2020-2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono soppresse;

al comma 4, lettera b), le parole: «possono prevedere limitazioni del massimale degli assistiti in carico, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero»;

al comma 5, la lettera a) è soppressa;

al comma 6:

alla lettera a), le parole: «sulla base di accordi regionali e aziendali» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di accordi regionali o aziendali» e dopo le parole: «anche di personale infermieristico» sono inserite le seguenti: «e dello psicologo»;

alla lettera b), capoverso m-quater), le parole: «conseguenti alla eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «alternative volte a compensare l'eventuale».

All'articolo 13:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: "alternative terapeutiche" sono aggiunte le seguenti: "; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità"»;

al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, a tutela della salute pubblica, sono istituite, a supporto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, le figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'incremento di due posti di funzione dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono adeguati la dotazione organica, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma».

All'articolo 14:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, commi 5 e 6-bis, e 9, comma 3, pari a 682.500 euro per l'anno 2019 e a 792.500 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per la copertura finanziaria del piano di rientro aziendale di cui all'articolo 5, comma 6, del presente decreto, è vincolata, a valere sulle contabilità speciali di cui al medesimo comma, una quota parte del riparto già spettante alla Regione Calabria ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Al fine di garantire il riparto tra le regioni, gli effetti previsti dal citato articolo 9-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, s'intendono altresì prodotti qualora l'importo di cui al comma 3 del medesimo articolo, computato e accertato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, risulti versato entro il 30 maggio 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Regione Calabria, è stabilito l'ammontare della quota vincolata di cui al secondo periodo»;

al comma 2, le parole da: «Relativamente al Capo I» fino a: «e del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del Capo I, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 5, e 8, nonché dal comma 1».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo reca disposizioni speciali per la Regione Calabria inerenti al raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale, nonché dei livelli essenziali di assistenza.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

Zaffini, Rauti

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere gli articoli da 1 a 10.

1.2

Siclari, Rizzotti, Binetti, Mangialavori, Stabile

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 10.

1.3

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Precluso

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.

1.4

Siclari, Rizzotti, Binetti, Mangialavori, Stabile

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. La Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2018. Tale debito in carico allo Stato, viene rimborsato dalla regione Calabria anche tramite incremento delle addizionali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2048».

G1.100

Zaffini, Rauti

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria individuando tra i requisiti di straordinarietà e urgenza, che «il punteggio complessivo per il 2017 della cosiddetta griglia LEA si attesta per la Regione Calabria su un punteggio pari a 136 che, secondo i parametri di riferimento fissati dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA) (range 25-225; positivo a 160), risulta sotto la soglia di adempienza e in preoccupante flessione rispetto alla precedente annualità. A tale specifico riguardo, non può non darsi rilievo alle recentissime valutazioni effettuate in occasione della periodica riunione congiunta di verifica del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e del Comitato LEA per il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di rientro della regione Calabria, che ha avuto luogo il 4 aprile 2019, che, dunque, recano la più attendibile ed aggiornata rappresentazione dello stato della sanità calabrese»;

            con una lettera indirizzata ai parlamentari calabresi, l'ex Commissario ad acta per il rientro dal debito sanitario della Regione Calabria, Massimo Scura, ha rappresentato le proprie perplessità circa le motivazioni del decreto-legge, contestandone integralmente i contenuti fino a ritenerlo ingiustificato in quanto: «I Lea 2018 hanno superato il valore 161. Come ha confermato il dirigente generale del dipartimento, Antonio Belcastro, durante un convegno a Catanzaro, non erano stati inviati i flussi a Roma da parte delle aziende sanitarie. Mancano ancora i dati della prevenzione che valgono altri 6-10punti. Pertanto il valore 2018 va da 167 a 177» e ancora che: «Lo stesso disastro, provocato dal mancato inoltro dei dati, si era verificato nel 2016 e nel 2017.» e quindi che: «...il livello dei Lea effettivo era di 153,5 nel 2016 e di 161 nel 2017»;

            l'ex Commissario Scura contesta, altresì, la correttezza dei dati inerenti la mobilità extraregionale e la vera entità del disavanzo finanziario;

            le accuse dell'Ing. Scura, nominato nel 2015 dal Consiglio dei ministri Commissario ad acta per il rientro dal debito sanitario della Regione Calabria, non possono essere sottovalutate considerato il ruolo ricoperto dal medesimo per molti anni,

        impegna il Governo:

            a verificare la reale erogazione dei LEA raggiunti dalla Regione Calabria negli anni 2016, 2017, 2018.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale)

1. Il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nominato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di seguito denominato «Commissario ad acta», entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, almeno ogni sei mesi, è tenuto ad effettuare una verifica straordinaria sull'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. La verifica è volta altresì ad accertare se le azioni poste in essere da ciascun direttore generale sono coerenti con gli obiettivi di attuazione del piano di rientro, anche sotto il profilo dell'eventuale inerzia amministrativa o gestionale. Il Commissario ad acta, nel caso di valutazione negativa del direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede motivatamente, entro quindici giorni dalla formulazione della predetta contestazione e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016, a dichiararne l'immediata decadenza dall'incarico, nonché a risolverne il relativo contratto. In caso di valutazione positiva, al direttore generale si estendono le disposizioni relative alle attribuzioni ed ai compiti dei commissari straordinari di cui all'articolo 3, comma 6, nonché all'articolo 5, comma 1.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

Rizzotti, Binetti, Siclari, Stabile, Mangialavori

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Commissario ad actaprovvede entro giorni 30 dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire, a mero scopo consultivo, la Consulta dei Sindaci dei territori in cui ricadono i suddetti Presidi Ospedalieri».

2.2

Bini, Collina, Boldrini, Stefano

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «previa» inserire le seguenti: «specifica e motivata».

2.3

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «provvede motivatamente» inserire le seguenti: «, con specifico riferimento alle ragioni avanzate dall'interessato,».

2.4

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171».

2.5

Zaffini, Rauti

Respinto

Al comma 1 aggiugere in fine, il seguente periodo: «Gli esiti della verifica sono comunicati al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari, alla Regione Calabria e pubblicati sul sito internet istituzionale del Commissario ad acta».

G2.100

Zaffini, Rauti

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

            l'articolo 2 del citato provvedimento prevede che: «Il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario ... è tenuto ad effettuare una verifica straordinaria sull'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie ... Il Commissario ad acta, nel caso di valutazione negativa del direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede motivatamente, entro quindici giorni dalla formulazione della predetta contestazione e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016, a dichiararne l'immediata decadenza dall'incarico, nonché a risolverne il relativo contratto;

            la norma non prevede alcuna forma di pubblicità circa gli esiti delle valutazioni;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di garantire adeguate forme di pubblicità, prevedendo, in capo al Commissario ad acta, l'obbligo di comunicare gli esiti della verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 135 del 2019 al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Regione Calabria e di pubblicare gli stessi esiti sul proprio sito web istituzionale.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

1. In caso di valutazione negativa del direttore generale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il Commissario ad acta, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un Commissario straordinario. In mancanza d'intesa entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. Quando risulti nominato dalla Regione, in luogo del direttore generale, un commissario regionale che, a qualsiasi titolo, ne svolge le funzioni, questi decade alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.

3. Fino alla nomina del Commissario straordinario, si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, settimo periodo, del decreto legislativo n. 502 del 1992. In mancanza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, l'ordinaria amministrazione è garantita dal dirigente amministrativo più anziano per età preposto ad unità operativa complessa, ovvero, in subordine, a unità operativa semplice.

4. Può essere nominato un unico Commissario straordinario per più enti del servizio sanitario regionale.

5. L'ente del Servizio sanitario della Regione corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 472.500 annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente comma è subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 7.

6. Entro sei mesi dalla nomina, il Commissario straordinario adotta l'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, approvato dal Commissario ad acta, al fine di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno.

6-bis. Ai fini dell'adozione dell'atto aziendale di cui al comma 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce un'Unità di crisi speciale per la Regione con il compito di effettuare, entro tre mesi dalla sua istituzione, visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie. L'Unità di crisi è composta da dirigenti del Ministero della salute, che operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate, e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei servizi diagnostici. Entro trenta giorni da ciascuna visita ispettiva, l'Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario ad acta una relazione sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando gli eventuali scostamenti dagli standard necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza e gli interventi organizzativi necessari al loro ripristino. Ai componenti dell'Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2019, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.

7. Entro nove mesi dalla nomina e, successivamente, almeno ogni nove mesi, il Commissario ad acta provvede alla verifica delle attività svolte dal Commissario straordinario, per le cui modalità si rinvia, in quanto applicabili, all'articolo 2, comma 1. In caso di valutazione negativa, il Commissario ad acta dispone la decadenza immediata dall'incarico del Commissario straordinario e provvede alla relativa sostituzione.

8. L'incarico di Commissario straordinario è valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016.

9. I Commissari straordinari restano in carica fino al termine di cui all'articolo 15, comma 1, e comunque fino alla nomina, se anteriore, dei direttori generali individuati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, in esito a procedure selettive, che sono avviate dalla Regione decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

Collina, Boldrini, Bini, Stefano

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.2

Zaffini, Rauti

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «su proposta del Commissario ad acta» inserire le seguenti: «sentita l'ANAC».

3.3

Rizzotti, Siclari, Binetti, Stabile, Mangialavori

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «questi decade alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «in caso di valutazione negativa scaturente dal non raggiungimento degli obiettivi, questi decade entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.4

Zaffini, Rauti

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Commissario straordinario è scelto, esclusivamente, nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale».

3.5

Zaffini, Rauti

Precluso

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Commissario straordinario è scelto nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale».

3.6

Mangialavori, Siclari, Binetti, Rizzotti, Stabile

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è scelto», sopprimere la seguente: «anche».

3.7

Boldrini, Collina, Bini, Stefano

Id. em. 3.6

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è scelto», sopprimere la seguente: «anche».

3.8

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, De Falco

Id. em. 3.6

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è scelto», sopprimere la seguente: «anche».

3.9

Mangialavori, Siclari, Rizzotti, Binetti, Stabile

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in quiescenza».

3.10

Bini, Collina, Boldrini, Stefano

Id. em. 3.9

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in quiescenza».

3.11

Zaffini, Rauti

Id. em. 3.9

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in quiescenza».

3.12

Rizzotti, Siclari, Binetti, Stabile, Mangialavori

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «più anziano per età preposto ad unità», con le seguenti: «più anziano nella direzione di unità».

3.13

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, De Falco

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere il comma 4.

        Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».

3.14

Zaffini, Rauti

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.15

Siclari, Binetti, Rizzotti, Stabile, Mangialavori

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.16

Rizzotti, Siclari, Binetti, Mangialavori, Stabile

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «Può essere nominato», con le seguenti: «Non può essere nominato».

3.17

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «per più enti» con le seguenti:«per non più di due enti territorialmente contigui».

3.18

Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari, Mangialavori

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. I Commissari Straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, nelle Aziende Sanitarie Provinciali, provvedono ad istituire, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e secondo le modalità operative indicate dal Commissario ad Acta, le Unità di Cure Primarie, a cui dovranno afferire i pazienti interessati da patologie classificabili come codici bianchi. Le misure di cui al presente comma, si attuano nell'ambito delle risorse della regione».

3.19

Zaffini, Rauti

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. L'ente del Servizio sanitario della Regione Calabria corrisponde al Commissario straordinario il compenso determinato sulla base dei seguenti criteri:

            a) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione inferiore a 200.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 136.000;

            b) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione compresa tra 200.000 abitanti e 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 156.000;

            c) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione superiore a 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari ad Euro 166.000;

            d) per le Aziende Ospedaliere e Universitarie fino a 600 posti letto il compenso lordo massimo pari ad euro 136.000;

            e) per le Aziende Ospedaliere e Universitarie con posti letto superiori a 600 ma inferiori ad 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 146.000;

            f) per le Aziende Ospedaliere e Universitarie con posti letto superiori a 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 166.000.

        Agli importi calcolati sulla base dei precedenti criteri possono essere aggiunte indennità di risultato nella misura massima del 20 per cento del compenso in caso di conseguimento degli obiettivi prefissati dalla Programmazione Regionale.

        I compensi dei Direttori Sanitari e dei Direttori Amministrativi devono essere calcolati sulla base dei criteri precedenti con la riduzione del 20 per cento del compenso lordo massimo previsto per i Direttori Generali ed i Commissari straordinari delle rispettive Aziende. L'indennità di risultato aggiuntiva dovrà essere ugualmente decurtata del 20 per cento».

3.20

Siclari, Mangialavori, Binetti

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Un eventuale compenso aggiuntivo potrà essere erogato al Commissario straordinario solo a condizione che all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria si siano ottenuti la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la diminuzione della migrazione sanitaria passiva e l'aumento del numero delle prestazioni sanitarie in Calabria».

3.21

Zaffini, Rauti

Respinto

Al comma 5 sopprimere le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».

3.22

Siclari, Binetti, Mangialavori, Stabile, Rizzotti

Id. em. 3.21

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».

3.23

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, De Falco

Id. em. 3.21

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».

3.24

Collina, Bini, Boldrini, Stefano

Ritirato

Al comma 5, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

3.25

Siclari, Rizzotti, Binetti, Stabile, Mangialavori

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Commissario straordinario,», inserire le seguenti: «al raggiungimento degli obiettivi,».

3.26

Collina, Bini, Boldrini, Stefano

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «della verifica di cui al comma 7» con le seguenti: «sui risultati raggiunti in relazione all'incremento dei livelli essenziali di assistenza».

3.27

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, De Falco

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il compenso aggiuntivo di cui al presente comma è erogato in relazione al superamento degli obiettivi stabiliti in particolare in materia di riduzione delle liste di attesa e all'effettivo incremento anche qualitativo dei livelli essenziali di assistenza».

3.28

Siclari, Binetti, Rizzotti, Mangialavori

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre»;

            b) sopprimere il comma 8;

            c) al comma 9, ultimo periodo, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

3.29

Siclari, Stabile, Rizzotti, Binetti, Mangialavori

Respinto

Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «dirigenti del ministero della Salute», inserire le seguenti: «e rappresentanti della Regione,».

3.30

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, De Falco

Respinto

Al comma 6-bis, terzo periodo, sostituire le parole da:«Commissario straordinario» fino alla seguente: «evidenziando» con le parole:«Commissario straordinario, al Commissario ad acta, nonché al Ministro della salute e alle competenti Commissioni parlamentari; una prima relazione e le successive con cadenza trimestrale sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando le criticità che hanno provocato».

3.31

Zaffini, Rauti

Respinto

Al comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: «l'Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario ad acta» inserire le seguenti: «nonché al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Regione Calabria».

3.32

Rizzotti, Binetti, Siclari, Mangialavori

Respinto

Sopprimere il comma 8.

3.33

Zaffini, Rauti

Id. em. 3.32

Sopprimere il comma 8.

G3.100

Zaffini, Rauti

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

            l'articolo 3 prevede che: «2. Il Commissario straordinario è scelto ... fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, ... anche in quiescenza»,

        impegna il Governo:

            a voler vigilare a che il Commissario ad acta, che procede alla nomina del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del presente decreto, lo scelga prioritariamente tra i soggetti non in quiescenza iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e che in ogni caso, qualora intenda optare per la nomina di soggetti in quiescenza, si assicuri che l'incarico sia svolto a titolo gratuito, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale)

1. Il Commissario straordinario o il direttore generale verifica periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dalla nomina ovvero dalla valutazione positiva effettuata dal Commissario ad acta, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario o il direttore generale li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016.

1-bis. Nei casi di decadenza ai sensi del comma 1 e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

EMENDAMENTI

4.1

Zaffini, Rauti

Respinto

Al comma 1-bis dopo le parole: «l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale» inserire le seguenti: «nonché sul sito internet istituzionale della Regione Calabria e del Commissario ad acta.».

4.2

Zaffini, Rauti

Respinto

Al comma 1-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Gli incarichi affidati sono comunicati al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari, alla Regione Calabria, all'ANAC e pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Calabria e del Commissario ad acta».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Dissesto finanziario degli enti del Servizio sanitario regionale)

1. Entro novanta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario, anche avvalendosi, ai sensi degli articoli 8 e 9, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e del Corpo della Guardia di finanza, effettua una verifica generale sulla gestione dell'ente cui è preposto. Laddove emergano gravi e reiterate irregolarità nella gestione dei bilanci, anche alla luce delle osservazioni formulate dal collegio sindacale o delle pronunce della competente sezione regionale della Corte dei conti, ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione, il Commissario straordinario propone al Commissario ad acta di disporre la gestione straordinaria dell'ente, alla quale sono imputate, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2018.

2. Alla gestione straordinaria provvede un Commissario straordinario di liquidazione nominato dal Commissario ad acta, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fra dirigenti o funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, in servizio o in quiescenza, dotati di idonea esperienza nel campo finanziario e contabile, ovvero fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei ragionieri. Al Commissario straordinario di liquidazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo, terzo e quarto periodo.

3. Con successivo decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito il compenso del Commissario straordinario di liquidazione, il cui onere è posto a carico della massa passiva dell'ente per il quale sia stata disposta la gestione straordinaria ai sensi del comma 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Per la gestione straordinaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VIII della Parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente al 31 dicembre 2018, dell'articolo 248, commi 2, 3 e 4, e dell'articolo 255, comma 12, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. È data facoltà al Commissario ad acta di nominare un unico Commissario straordinario di liquidazione per uno o più enti del Servizio sanitario regionale che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1.

6. Entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario di liquidazione presenta al Commissario ad acta, che l'approva entro i successivi novanta giorni, il piano di rientro aziendale, contenente la ricognizione della situazione economico-finanziaria dell'ente, nonché l'indicazione delle coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nei limiti delle risorse disponibili. A tali fini è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali di tesoreria unica, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, intestate alla gestione straordinaria di cui al comma 2.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 4.

5.2

Zaffini, Rauti

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.3

Siclari

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.4

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, De Falco

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

5.5

Binetti, Rizzotti, Siclari, Mangialavori

Ritirato e trasformato nell'odg G5.5

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, secondo periodo:

                1) dopo le parole: «reiterata incapacità di gestione,», inserire le seguenti: «tali da non consentire il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili esistenti nei confronti dell'ente con le modalità ordinarie,»;

                2) sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2018», con le seguenti: «fino all'annualità cui è riferibile detto stato di incapacità finanziaria»;

            b) al comma 4:

                1) al secondo periodo, sostituire le parole: «anteriormente al 31 dicembre 2018», con le seguenti: «anteriormente all'anno cui si riferisce il dissesto»;

                2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove non si debba provvedere ai sensi del successivo comma 6 secondo periodo»;

            c) al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di manlevare gli assistiti del SSN da ogni loro obbligazione verso gli erogatori per le prestazioni sanitarie ricevute in regime di accreditamento, verrà garantito l'integrale pagamento dei relativi corrispettivi».

G5.5 (già em. 5.5)

Binetti, Rizzotti, Siclari, Mangialavori

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria",

        premesso che:

            l'articolo 5 del decreto-legge in oggetto prevede espressamente di estendere la disciplina in materia di dissesto degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000, articolo 244 e seguenti) alla azienda sanitaria provinciale;

            di detta disciplina, però, vengono tradite le premesse e le finalità atteso che il dissesto di un ente può essere dichiarato solo se esistono nei confronti dell'ente medesimo crediti di cui non si possa far validamente fronte e non un semplice disordine contabile. In pratica, si tratta a tutti gli effetti di enti che dichiarano il fallimento, e non anche di enti che necessitano, semplicemente, di un riordino contabile;

            qualora emergano irregolarità nella gestione dei bilanci, gravi e reiterate, desumibili anche dalle osservazioni formulate dal collegio sindacale o dalle pronunce della competente sezione regionale della Corte dei conti, oppure una ripetuta ed evidente incapacità di gestione, prevede che il Commissario straordinario propone al commissario ad acta di disporre la gestione straordinaria dell'ente: a tale gestione sono imputate, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2018;

            a quanto sopra si aggiunga che la sussistenza di un eventuale disordine nella tenuta delle scritture obbligatorie, e della impossibilità di ricostruire la contabilità dell'ente, da asseverare all'esito dell'intervento di organismi specifici, non potrà che estendere i propri effetti agli anni cui detto disordine è riferibile e non certo dilatarsi de plano al 31 dicembre 2018,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere, per le aziende che hanno erogato prestazioni sanitarie e che vantano crediti certi, un meccanismo di pagamento delle predette prestazioni, previa esibizione di idonea documentazione che attesti la veridicità dei crediti medesimi, ciò a salvaguardia del cittadino, beneficiario finale di detta prestazione, che dovrà essere sollevato da qualsivoglia possibile conseguenza negativa derivante dal mancato pagamento della prestazione di cui lo stesso ha beneficiato.

G5.5 (testo 2)

Binetti, Rizzotti, Siclari, Mangialavori

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria",

        premesso che:

            l'articolo 5 del decreto-legge in oggetto prevede espressamente di estendere la disciplina in materia di dissesto degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000, articolo 244 e seguenti) alla azienda sanitaria provinciale;

            qualora emergano irregolarità nella gestione dei bilanci, gravi e reiterate, desumibili anche dalle osservazioni formulate dal collegio sindacale o dalle pronunce della competente sezione regionale della Corte dei conti, oppure una ripetuta ed evidente incapacità di gestione, prevede che il Commissario straordinario propone al commissario ad acta di disporre la gestione straordinaria dell'ente: a tale gestione sono imputate, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2018;

            a quanto sopra si aggiunga che la sussistenza di un eventuale disordine nella tenuta delle scritture obbligatorie, e della impossibilità di ricostruire la contabilità dell'ente, da asseverare all'esito dell'intervento di organismi specifici, non potrà che estendere i propri effetti agli anni cui detto disordine è riferibile e non certo dilatarsi de plano al 31 dicembre 2018,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere, per le aziende che hanno erogato prestazioni sanitarie e che vantano crediti certi, un meccanismo di pagamento delle predette prestazioni, previa esibizione di idonea documentazione che attesti la veridicità dei crediti medesimi.

________________

(*) Accolto dal Governo

5.6

Collina, Bini, Boldrini, Stefano

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione» inserire le seguenti: «tale da produrre conseguenze sul piano degli assetti contabili ed economici».

5.7

Bini, Collina, Boldrini, Stefano

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e di altre amministrazioni dello Stato» fino alla fine del periodo.

5.8

Mangialavori, Siclari, Rizzotti, Binetti, Stabile

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o in quiescenza,».

5.9

Boldrini, Collina, Bini, Stefano

Id. em. 5.8

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o in quiescenza».

5.10

Siclari

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, hanno la natura di credito privilegiato di primo grado, anche ai fini della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni».

5.11

Siclari

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, devono essere pagati entro 180 giorni dall'apertura della gestione straordinaria ovvero devono essere certificati ai fini della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni».

5.12

Zaffini

Respinto

Sopprimere il comma 4.

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Commissariamento degli enti del Servizio sanitario regionale».

5.13

Mangialavori, Siclari, Rizzotti, Stabile

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario di liquidazione di cui al comma 2, adotta per gli enti di cui al comma 1, le medesime disposizioni di cui all'articolo 255 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di garantire le risorse necessarie per il risanamento degli stessi.».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria)

1. Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria.

2. Per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Commissario ad acta stipula un protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h) del medesimo decreto legislativo a cui si adeguano gli enti del Servizio sanitario della Regione. Fino alla stipula di tale protocollo d'intesa restano in vigore le norme e le procedure vigenti.

3. Al fine di assicurare la coerenza e la fattibilità degli interventi individuati dagli atti di programmazione previsti dalla legislazione vigente, ed, in ogni caso, nell'ambito delle risorse da questi assegnate, il Commissario ad acta predispone un Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione. Il Piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali. Con l'approvazione del Piano sono revocate le misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione.

4. Per i progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato ancora definito il livello di progettazione richiesto per l'attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori, gli enti del Servizio sanitario della Regione possono avvalersi, previa convenzione, di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza, nonché delle altre strutture previste all'uopo da disposizioni di legge. La convenzione può essere stipulata anche per l'attuazione degli interventi già inseriti negli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Per garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, è autorizzata per la Regione, per l'anno 2019, la spesa di euro 82.164.205 per l'ammodernamento tecnologico, in particolare per la sostituzione e il potenziamento delle tecnologie rientranti nella rilevazione del fabbisogno 2018-2020 del Ministero della salute, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente comma, fino a concorrenza del predetto importo a carico dello Stato e al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.1

Zaffini, Rauti

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

Collina, Boldrini, Bini, Stefano

Respinto

Sopprimere il comma 1.

6.3

Zaffini, Rauti

Id. em. 6.2

Sopprimere il comma 1.

6.4

Zaffini, Rauti

Respinto

Al comma 1 sopprimere la parola: «esclusivamente».

6.5

D'Alfonso, Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».

6.6

Zaffini, Rauti

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione» inserire le seguenti: «dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria ovvero da».

6.7

Mangialavori, Siclari, Rizzotti, Binetti, Stabile

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Pubblica amministrazione, ovvero», inserire le seguenti: «della Stazione unica appaltante regionale o, in caso di impossibilità di quest'ultima,».

6.8

Rizzotti, Siclari, Stabile, Binetti, Mangialavori

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni», con le seguenti: «il commissario ad acta è autorizzato a stipulare convenzioni, anche in forma aggregata, con la stazione unica appaltante SUA della Regione Calabria».

6.9

Mangialavori, Siclari, Rizzotti, Binetti, Stabile

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni», con le seguenti: «previa convenzione, della Stazione Unica Appaltante (SUA) della regione Calabria».

6.10

Collina, Boldrini, Bini, Stefano

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare una razionalizzazione dei costi, il Commissario ad actaassicura l'aggregazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi, individuando a tal fine una unica struttura amministrativa aziendale o regionale supportata, ove occorra, dal personale proveniente dalle altre aziende o anche da altre amministrazioni pubbliche, selezionato sulla base di criteri di competenza ed esperienza».

6.11

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, De Falco

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «stipula» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.12

Zaffini, Rauti

Respinto

Al comma 3 dopo le parole: «il Commissario ad actapredispone» inserire le seguenti: «di concerto con la Regione Calabria».

6.13

Binetti, Stabile, Siclari, Rizzotti, Mangialavori

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «predispone,» inserire le seguenti: «con il supporto di Agenas e delle Associazioni scientifiche operanti in materia di edilizia sanitaria,».

6.14

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, De Falco

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «predispone» inserire le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.15

Zaffini, Rauti

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «d'intesa con la RegioneCalabria».

6.16

Bini, Collina, Boldrini, Stefano

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «d'intesa con la Regione».

6.17

Zaffini, Rauti

Respinto

Sopprimere il comma 4.

6.18

Siclari, Rizzotti, Binetti, Stabile, Mangialavori

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i centri ospedalieri di primo livello della rete ospedaliera regionale sono accorpati alle Aziende Ospedaliere di rispettivo riferimento territoriale. Il Commissario ad acta provvede con propri decreti a definire entro tale termine le modalità operative di tale accorpamento».

6.19

Zaffini, Rauti

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «la spesa di euro 82.164.205» con le seguenti: «la spesa di euro 200.000.000».

6.20

Rizzotti, Siclari, Binetti, Stabile, Mangialavori

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della Regione Calabria e garantire il diritto esigibile dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2019 e 2020, per la sensibile riduzione della mobilità sanitaria passiva e delle liste d'attesa, e per un piano per la stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, anche in deroga alla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma, si attuano in deroga della previsione di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto.

        5-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

6.23

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza, per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del turn over e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

6.22

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, De Falco

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del turn over e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

6.21

Siclari, Rizzotti, Stabile, Binetti, Mangialavori

Ritirato e trasformato nell'odg G6.21

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Considerato lo stato di criticità di parte delle strutture sanitarie pubbliche della regione, anche conseguenti ai limiti imposti al turn-over e all'attuazione del piano di rientro e la necessità di garantire comunque i livelli di assistenza ai cittadini, al solo fine di garantire il raggiungimento dei Livelli Minimi di Assistenza per la Specialistica Ambulatoriale, il cui fabbisogno minimo è stato definito dal Commissario ad acta con DCA 32/2017, la Regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, la Regione Calabria provvederà ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria».

G6.21 (già em. 6.21)

Siclari, Rizzotti, Stabile, Binetti, Mangialavori

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35,

        premesso che:

            alcune strutture sanitarie pubbliche della Regione Calabria versano in uno stato di criticità anche conseguente ai limiti imposti al turn-over e all'attuazione del piano di rientro;

            con decreto del Commissario ad acta n. 32 del 2017 è stato definito il fabbisogno minimo dei livelli minimi di assistenza per la specialistica ambulatoriale;

            si rendono opportune misure volte a consentire alla Regione Calabria di poter garantire i livelli di assistenza ai cittadini;

            sarebbe auspicabile prevedere che la Regione Calabria, in deroga ai limiti di spesa annui, previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possa eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie, provvedendo a misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria, per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a consentire per la Regione Calabria una deroga ai limiti di spesa annua previsti dalla normativa vigente, al fine di programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie e garantire il raggiungimento dei livelli minimi di assistenza per la specialistica ambulatoriale. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, la Regione Calabria provvederà ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria

________________

(*) Accolto dal Governo

G6.100

Zaffini, Rauti

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

            l'articolo 6 prevede che «Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria;

            tale norma rischia di penalizzare le imprese calabresi del settore sanitario in quanto costrette a qualificarsi su piattaforme elettroniche per le quali non sono, attualmente, accreditate;

            in tal modo si determina un danno economico a carico delle imprese che non potranno partecipare alle gare indette da CONSIP e dalla altre centrali di committenza sino al completamento del loro iter di qualificazione,

        impegna il Governo:

            a garantire che le imprese che attualmente sono qualificate a partecipare alle gare indette dalla SUA calabrese possano partecipare, senza nessuna ulteriore procedura di qualificazione, alle gare indette da CONSIP e dalle altre Centrali di Committenza per conto degli enti del servizio sanitario calabrese.

G6.101

Zaffini, Rauti

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

            l'articolo 6 prevede che «Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria;

            la norma non contempla il ricorso alla Stazione Unica calabrese che, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ha garantito l'espletamento delle procedure di gara per conto degli enti del servizio sanitario calabrese;

            la decisione del Governo svilisce le competenze della SUA calabrese allorquando tanto il MEF quanto l'Autorità nazionale anticorruzione hanno avuto modo di apprezzare, nel corso delle rispettive verifiche, la correttezza delle procedure adottate,

        impegna il Governo:

            a favorire la continuità delle attività della Stazione Unica Appaltante calabrese a favore degli enti del servizio sanitario regionale della Calabria.

ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Misure straordinarie di gestione delle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito della prevenzione della corruzione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il Commissario straordinario, sentito il Presidente dell'ANAC, propone al Prefetto, alternativamente, una delle misure di cui al medesimo articolo 32, comma 1, lettere a) e b), e comma 8, nei confronti delle imprese e dei soggetti privati che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale, in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dandone contestuale informazione al Commissario ad acta.

Articolo 8.

(Supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, fornisce supporto tecnico e operativo al Commissario ad acta e ai Commissari straordinari.

2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'AGENAS può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 2.000.000 per l'anno 2019 e di euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.022.000 per l'anno 2019 ed a euro 2.044.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

EMENDAMENTO

8.1

Bini, Collina, Boldrini, Stefano

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la selezione di tale personale, l'AGENAS si avvale di procedure selettive pubbliche e adotta criteri selettivi sulla base dei titoli di studio inerenti l'attività da svolgere. I curricula dei candidati assunti sono pubblicati online sul sito istituzionale dell'AGENAS in una sezione apposita intitolata con riferimento al presente decreto».

ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Ulteriori disposizioni in tema di collaborazione e supporto ai Commissari)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Commissario ad acta, i Commissari straordinari e i Commissari straordinari di liquidazione possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute stipula apposita convenzione con la Guardia di finanza, con la quale sono stabilite le modalità operative della collaborazione e le procedure di ristoro degli oneri sostenuti dal Corpo, anche a norma dell'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante applicazione di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 160.000 per l'anno 2019 e di euro 320.000 per l'anno 2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 10.

(Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Nel caso in cui siano adottati i provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto. In tali casi, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente di cui all'articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, fermi restando i compiti e le prerogative ad essa assegnati dalla legislazione vigente, opera in coerenza con l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nonché di quelli dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2000, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di cui all'articolo 145, primo comma, del medesimo decreto legislativo, può avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto competente per territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.

3. Per le finalità di cui all'articolo 3 del presente decreto, i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo e di cui all'articolo 4, comma 1, decorrono dall'insediamento della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del menzionato decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero, se la Commissione è già insediata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tali casi la Commissione straordinaria adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 6, e dall'articolo 4, sentito il Commissario ad acta.

4. Nel caso in cui gli enti del Servizio sanitario regionale siano interessati dai provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2000 segnala al Commissario ad acta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina del dissesto finanziario di cui all'articolo 5. Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, decorre dalla data di insediamento della Commissione ovvero, se già insediata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI

10.1

Zaffini

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 10. - (Aziende sanitarie commissariate) - 1. La Commissione straordinaria per la gestione dell'ente, fermi restando i compiti e le prerogative ad essa assegnati dalla legislazione vigente, opera in coerenza con l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nonché di quelli dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari.

        2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Commissione straordinaria può avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto competente per territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.».

10.2

Siclari, Stabile, Rizzotti, Binetti, Mangialavori

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ma soprattutto al fine di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria».

10.3

Siclari, Stabile, Rizzotti, Binetti, Mangialavori

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. È possibile anche il commissariamento dei soli dipartimenti, settori e unità operative nei quali siano stati riscontrati condizionamenti o infiltrazioni da parte della criminalità organizzata».

10.4

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, la Commissione straordinaria provvede alla immediata rotazione di tutto il personale, assicurando l'esercizio di funzioni o mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1-bis. Il Ministro della salute presenta alle Camere, a cadenza bimestrale, una relazione in merito agli atti assunti ed alle attività svolte in attuazione del presente Capo I, nonché ai relativi effetti, con particolare riguardo all'impatto sul livello conseguito dei livelli essenziali di assistenza.».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SALUTE

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del comma 1, la spesa è considerata, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. La predetta spesa è considerata al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti del servizio sanitario in conformità a quanto è previsto dal comma 1.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo:

1) le parole: «il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica» sono soppresse;

2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica»;

b) al sesto periodo, le parole: «del blocco automatico del turn over e» sono soppresse;

c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto vincolo».

4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106».

4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; d) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti».

5. Nelle more della formazione della sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma 4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma 4-quinquies del presente articolo.

5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista dal primo periodo del presente comma per le regioni commissariate può essere estesa alle regioni sottoposte ai piani di rientro.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11.1

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, De Falco

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni è determinata nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale».

        Conseguentemente:

a) all'articolo 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati i commi 3, 3-bis e 3-ter.

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2020, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

        1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

        1-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione di cui ai commi 1-bis e 1-ter».

11.2

Bini, Collina, Boldrini, Stefano

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. A decorrere dal 2019, il valore della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al fabbisogno di personale pro capite di ciascuna di esse, anche in considerazione del blocco delle assunzioni di nuovo personale cui sono state sottoposte le regioni che hanno stipulato un Accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico».

11.3

Collina, Boldrini, Bini, Stefano

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il corrispondente valore della spesa sostenuta nell'anno 2004, o, se superiore a tale ammontare, il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

11.4

Stabile, Binetti, Rizzotti, Siclari, Mangialavori

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.5

Collina, Boldrini, Bini, Stefano

Precluso

Al comma 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati in quanto già a carico della finanza pubblica.».

11.6

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Precluso

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati».

11.7

Bini, Collina, Boldrini, Stefano

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. È istituito un fondo perequativo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019, al fine di garantire l'assunzione di nuovo personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al periodo precedente in proporzione al fabbisogno di personale pro capite di ciascuna di esse.

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11.8

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi da 521 a 536, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''diminuito dell'1,4 per cento'' sono soppresse.

        1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del ''Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza'' di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11.9

Siclari, Rizzotti, Binetti, Mangialavori

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Per la regione Calabria, fino al raggiungimento del livello minimo dei LEA, fissato in 160, non trova applicazione il limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale».

11.10

Boldrini, Collina, Bini, Stefano

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Le regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e che sono risultate adempienti negli anni 2017 e 2018 dall'accertamento effettuato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali degli accordi sanitari di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 per un importo pari al 25 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente».

11.11

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «previo accordo» con le seguenti: «previa intesa».

11.12

Siclari, Testor, Rizzotti, Binetti, Mangialavori

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Per le finalità del presente articolo, ove le Regioni certifichino la necessità di coprire le posizioni resesi vacanti nell'ambito delle posizioni sanitarie di cui al comma 3, le stesse, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, possono consentire l'accesso al Servizio sanitario nazionale in qualità di dipendenti, ai medici laureati ed abilitati all'esercizio professionale, anche senza specializzazione, consentendo agli stessi la possibilità di conseguire, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, il diploma di specializzazione necessario agli sviluppi professionali e di carriera, mediante modalità alternative alle attuali impiegando il personale medico così specializzato anche per i servizi attivati nell'ambito delle cure primarie. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 settembre 2019, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale sono stabilite le modalità di individuazione delle aree mediche che necessitano copertura nonché le modalità applicative dei relativi percorsi formativi».

11.13

Stabile, Dal Mas, Rizzotti

Respinto

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

        «4-bis. A decorrere dall'anno 2019, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano alle Regioni e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.».

11.14

Stabile, Rizzotti, Binetti, Siclari

Improponibile

Dopo il comma 4-quinquies inserire i seguenti:

        «4-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 sostituire le parole: ''al 31 dicembre 2017'' con le seguenti: ''31 dicembre 2019''.

        4-septies. All'onere derivante dal comma 4-sexies, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

11.15

Mangialavori, Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile

Respinto

Sopprimere il comma 5-bis.

11.16

Siclari

Respinto

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

        «5-ter. Espletate le procedure di assunzione, qualora continuino a rilevarsi carenze di organico del personale sanitario è possibile, a domanda degli interessati, mantenere in servizio i medici ed il personale paramedico fino al compimento del 70 esimo anno di età. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 2 milioni per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del presente decreto-legge».

G11.100

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Ritirato

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (A.S. 1315)»;

        premesso che:

            l'articolo 11 del decreto-legge in esame recita: «A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito di livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza coni piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

            l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, recita: «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.»;

            il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

            l'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 impedisce di fatto il recupero di risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati;

            occorre superare il tetto fissato dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN);

        considerato che:

            l'articolo 23 è tra l'altro inserito nelle disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed il blocco è previsto «nelle more» di attuazione di un meccanismo contrattuale di cui al comma 1, ed ha pertanto un carattere temporaneo;

            la dinamica contrattuale, peraltro, utilizza risorse che sono già negli stipendi, e quindi nel FSN;

            l'articolo 23, comma 2, prevede altresì che il tetto vige fino all'avvenuta armonizzazione contrattuale dei fondi accessori, con il rischio che, in presenza di un blocco contrattuale, la vigenza della disposizione possa trasformarsi in un taglio radicale senza una previsione del riutilizzo delle risorse;

            la norma in questione sta già determinando notevole contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

            la Sezione Autonomie Corte dei Conti si è già pronunciata enunciando il seguente principio di diritto: «Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, (come è l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità, RIA, di chi va in pensione) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»,

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire l'incremento del fondo legato alla Ria dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

G11.104

Stabile, Rizzotti, Binetti

Respinto

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (A.S. 1315)»;

        premesso che:

            l'articolo 11 del disegno di legge in epigrafe recita «A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito di livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza coni piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n.191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre2018.»;

            l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 recita «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.»;

            il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

            l'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 impedisce di fatto il recupero di risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati;

            occorre superare il tetto fissato dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN);

        considerato che:

            il decreto legislativo n. 75 del 2017 non è una legge di bilancio, non prevede coperture o risparmi collegati;

            l'articolo 23 è tra l'altro inserito nelle disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo n. 75 del 2017 ed il blocco è previsto «nelle more» di attuazione di un meccanismo contrattuale di cui al comma 1, ed ha pertanto un carattere temporaneo;

            la dinamica contrattuale, peraltro, utilizza risorse che sono già negli stipendi, e quindi nel FSN;

            l'articolo 23 al comma 2 prevede altresì che il tetto vige fino all'avvenuta armonizzazione contrattuale dei fondi accessori, con il rischio che, in presenza di un blocco contrattuale, la vigenza della disposizione possa trasformarsi in un taglio radicale senza una previsione del riutilizzo delle risorse;

            la norma in questione sta già determinando notevole contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

            la Sezione Autonomie Corte dei Conti si è già pronunciata enunciando il seguente principio di diritto: «Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, (come è l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità, RIA, di chi va in pensione) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.»,

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire l'incremento del fondo legato alla Ria dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

G11.105

Stabile, Rizzotti, Siclari, Binetti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (A.S. 1315)»;

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) recita «La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

            la norma eccede la propria competenza in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) riserva - e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma - alla contrattazione tra Aran e Confederazioni sindacali;

            tale tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle Regioni, degli Enti Locali, dei ruoli PTA del SSN e i segretari comunali e provinciali, a nulla rilevando la mancata attuazione della delega ex legge n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, Regioni ed Enti Locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;

            l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbero trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ13/7/2016 e dunque correttamente tale CCNO ne ha previsto la collocazione nell'Area funzioni locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di Regioni e Comuni;

            si confonde l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PTA e che nulla a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dalla legge n. 229 del 1999;

        considerato che:

            la disposizione ha natura ordinamentale e quindi non può essere considerata ammissibile in una norma di carattere finanziario come la legge di bilancio;

            la disposizione espropria prerogative esclusive della contrattazione e si condiziona la stessa;

            la disposizione lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN;

            la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (in sigla PTA) del SSN nell'Area Sanità non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui - come prevedibile - condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;

            dalle motivazioni suesposte si evince la necessità di garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5000 unità impegnate in funzioni strategiche (avvocati, ingegneri tecnici/gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, ecc.), a causa della confluenza nell'Area Sanità - che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario - per una mera questione matematica (numeri assoluti e 5 per cento di rappresentatività), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie Organizzazioni rappresentative;

            pertanto il comma 687 è da intendersi quale conferma della competenza in capo all'apposito accordo ARAN - Confederazioni Sindacali in materia di definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione,

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti ad abrogare il comma 687 dell'articolo 1 legge della 145 del 30 dicembre 2018 od in alternativa ad apportare modifiche al dettato normativo dell'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, prevedendo che tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, siano definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza e che una apposita area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e un'area dirigenziale riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G11.101

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Respinto

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (S1315)»;

        premesso che:

            l'articolo 11 del presente decreto-legge opera una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;

            l'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) recita «La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

            la norma eccede la propria competenza in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) riserva - e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma - alla contrattazione tra Aran e Confederazioni sindacali;

            tale tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle Regioni, degli Enti Locali, dei ruoli PTA del SSN e i segretari comunali e provinciali, a nulla rilevando la mancata attuazione della delega ex lege n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, Regioni ed Enti Locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;

            l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbero trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ 13/7/2016 e dunque correttamente tale CCNQ ne ha previsto la collocazione nell'Area Funzioni Locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di Regioni e Comuni;

            si confonde l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PTA e che nulla a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dalla legge n. 229 del 1999;

        considerato che:

            la disposizione espropria prerogative esclusive della contrattazione;

            la disposizione lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal DPR 761/79 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN;

            la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (in sigla PTA) del SSN nell'Area Sanità non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui - come prevedibile - condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;

            dalle motivazioni suesposte si evince la necessità di garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5000 unità impegnate in funzioni strategiche (avvocati, ingegneri tecnici/gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, ecc.), a causa della confluenza nell'Area Sanità - che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario - per una mera questione matematica (numeri assoluti e 5 per cento di rappresentatività), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie Organizzazioni rappresentative;

            pertanto il comma 687 è da intendersi quale conferma della competenza in capo all'apposito accordo ARAN - Confederazioni Sindacali in materia di definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione,

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti ad abrogare il comma 687 dell'articolo 1 legge della 145 del 30 dicembre 2018 od in alternativa ad apportare modifiche al dettato normativo dell'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, siano definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza e che una apposita area dirigenziale riguardi la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e un'area dirigenziale riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

G11.102

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, De Falco

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            nel provvedimento in esame, tra gli articoli del Capo II (11 - 13), recanti disposizioni urgenti in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale, di formazione sanitaria, di carenza di farmaci e di riparto del fondo sanitario nazionale, l'articolo 11, nei commi da 1 a 4, opera una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;

            il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento (limite di spesa previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009);

            tali valori possono essere incrementati annualmente a livello regionale di un importo pari al 5 per cento dell'incremento, rispetto all'esercizio precedente, del Fondo sanitario regionale e, dal 2021 tale incremento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN;

        tenuto conto che:

            la misura risolutiva da adottare sarebbe quella di abolire la previsione di riduzione dell'1,4 per cento del livello di spesa per il personale sanitario rispetto al dato del 2004, introdotta nell'ordinamento come contenimento della spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva;

            i vincoli di spesa del personale sanitario previsti con il tetto dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento - limite poi portato all'1,3 per cento, sempre della spesa 2004, con la legge di bilancio per il 2018 come misura di flessibilità - hanno indebolito la sanità pubblica e aggravato una condizione di emergenza, consentendo solo assunzioni temporanee senza una seria programmazione, con conseguenti disagi organizzativo-gestionali per l'offerta sanitaria e una cronica carenza di personale del SSN;

            la previsione normativa definita all'articolo 11, pur presentando alcuni aspetti positivi, appare non essere risolutiva, non riducendo le disparità per il complesso della spesa del personale sanitario tra le Regioni non in Piano di Rientro e quelle in Piano. Del resto, rileva la Corte dei Conti nel Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica, che «in base alla modifica concordata (e inserita nel DL 35/2019 - Decreto Calabria) non si prevede la corresponsione di risorse aggiuntive ma, prendendo a riferimento la spesa del 2018, è stabilita una nuova misura per il vincolo di spesa (fino a che il meccanismo dei tetti non sarà sostituito da uno fondato su nuovi standard per il fabbisogno per il personale), che risulta naturalmente più favorevole per quelle Regioni che hanno mantenuto un livello superiore al complesso della spesa (quindi le Regioni non in Piano) rispetto a quelle che invece hanno dovuto mantenere un profilo più stringente»,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di rimuovere il limite imposto nel 2014, ridotto dell' 1,4 per cento, quale tetto di spesa per il personale sanitario, avendo cura nello specifico di risolvere problemi di equità con tutte le Regioni, per ridurre il divario in particolare con quelle più in difficoltà come nel Sud.

G11.103

Binetti, Siclari, Rizzotti, Mangialavori

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35,

        premesso che:

            come è facile comprendere, non si possono assicurare i Livelli essenziali di Assistenza (LEA) senza un'adeguata e qualificata presenza del personale sanitario stabilmente inserito delle strutture ospedaliere e nei servizi territoriali;

            a legislazione vigente il vincolo alla spesa del personale è ancorato alla spesa storica dell'anno 2004, ridotta dell'1,4 per cento, e questo vincolo ha creato condizioni oggettivamente difficili per l'organizzazione dei servizi nell'intero SSN, determinando nel corso degli anni il bocco del turn over e di conseguenza la carenza diffusa di personale sanitario;

            occorre tenere conto che proprio nel blocco delle assunzioni legato a valutazioni di ordine economico, risiede la ragione principale per cui oggi lamentiamo una scarsità di medici, e di medici specialistici, nelle diverse strutture del SSN;

            bisogna considerare, inoltre, che l'applicazione del decreto «Quota 100» può favorire, peraltro come previsto dallo spirito stesso della norma, il pensionamento anticipato di medici e altro personale sanitario, visibilmente stressato da condizioni di lavoro tutt'altro che ottimali, con l'aggravamento della situazione personale e lavorativa da parte di chi continuerà a lavorare nei diversi servizi ospedalieri e territoriali;

            a tutto ciò si aggiunge anche, in alcuni casi, la carenza specifica di medicinali, che crea difficoltà oggettive per i malati, e nel caso dei cosiddetti farmaci orfani genera situazioni non solo drammatiche per i singoli pazienti che ne hanno bisogno, ma anche una oggettiva situazione di disparità anti-costituzionale tra i pazienti;

            esistono alcune regioni che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del SSN senza alcun apporto a carico del bilancio dello stato, per cui il blocco del turn over stabilito dalla legge n. 311 del 2004 non si applicherà a loro; regioni in cui i medicinali non mancano, dove la qualità dei servizi è realmente di buon livello;

            occorre valutare tutto ciò come una condizione reale di un regionalismo differenziato già in atto; con i suoi aspetti positivi e con le sue ombre, per cui a fronte della competenza dei rispettivi amministratori regionali, esistono altre regioni in cui i servizi sanitari sono assai meno soddisfacenti; il personale è insufficiente, con il rischio aggiuntivo medici ed infermieri, o altri tecnici, si spostino verso le altre regioni in cui si lavora meglio e si ricava la soddisfazione di ottenere risultati migliori,

        impegna il Governo:

            a valutare attentamente se nelle Regioni in cui da tempo è in atto il blocco del turn over, il personale è insufficiente e fortemente stressato, con le conseguenze che ne derivano, c'è anche una dichiarata carenza di farmaci, le tecnologie sono meno aggiornate, non occorra un radicale capovolgimento della situazione, che non si limiti al cambiamento o al commissariamento del DG, ma che consideri almeno la necessità di garantire personale adeguato e competente;

            a valutare la necessità di garantire anche in strutture in deficit di bilancio che arrivino i medicinali necessari in modo tempestivo e che siano aggiornate le tecnologie, nella certezza che i risultati positivi arriveranno dopo, grazie anche ad un monitoraggio centralizzato da parte dell'AGENAS, che valuterà anche l'attività del DG e i risultati che otterrà.

G11.103 (testo 2)

Binetti, Siclari, Rizzotti, Mangialavori

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35,

        premesso che:

            come è facile comprendere, non si possono assicurare i Livelli essenziali di Assistenza (LEA) senza un'adeguata e qualificata presenza del personale sanitario stabilmente inserito delle strutture ospedaliere e nei servizi territoriali;

            a legislazione vigente il vincolo alla spesa del personale è ancorato alla spesa storica dell'anno 2004, ridotta dell'1,4 per cento, e questo vincolo ha creato condizioni oggettivamente difficili per l'organizzazione dei servizi nell'intero SSN, determinando nel corso degli anni il bocco del turn over e di conseguenza la carenza diffusa di personale sanitario;

            occorre tenere conto che proprio nel blocco delle assunzioni legato a valutazioni di ordine economico, risiede la ragione principale per cui oggi lamentiamo una scarsità di medici, e di medici specialistici, nelle diverse strutture del SSN;

            bisogna considerare, inoltre, che l'applicazione del decreto «Quota 100» può favorire, peraltro come previsto dallo spirito stesso della norma, il pensionamento anticipato di medici e altro personale sanitario, visibilmente stressato da condizioni di lavoro tutt'altro che ottimali, con l'aggravamento della situazione personale e lavorativa da parte di chi continuerà a lavorare nei diversi servizi ospedalieri e territoriali;

            a tutto ciò si aggiunge anche, in alcuni casi, la carenza specifica di medicinali, che crea difficoltà oggettive per i malati, e nel caso dei cosiddetti farmaci orfani genera situazioni non solo drammatiche per i singoli pazienti che ne hanno bisogno, ma anche una oggettiva situazione di disparità anti-costituzionale tra i pazienti;

            esistono alcune regioni che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del SSN senza alcun apporto a carico del bilancio dello stato, per cui il blocco del turn over stabilito dalla legge n. 311 del 2004 non si applicherà a loro; regioni in cui i medicinali non mancano, dove la qualità dei servizi è realmente di buon livello;

            occorre valutare tutto ciò come una condizione reale di un regionalismo differenziato già in atto; con i suoi aspetti positivi e con le sue ombre, per cui a fronte della competenza dei rispettivi amministratori regionali, esistono altre regioni in cui i servizi sanitari sono assai meno soddisfacenti; il personale è insufficiente, con il rischio aggiuntivo medici ed infermieri, o altri tecnici, si spostino verso le altre regioni in cui si lavora meglio e si ricava la soddisfazione di ottenere risultati migliori,

        impegna il Governo:

            a valutare la necessità di garantire anche in strutture in deficit di bilancio che arrivino i medicinali necessari in modo tempestivo e che siano aggiornate le tecnologie, nella certezza che i risultati positivi arriveranno dopo, grazie anche ad un monitoraggio centralizzato da parte dell'AGENAS, che valuterà anche l'attività del DG e i risultati che otterrà.

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(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.1

Stabile, Rizzotti, Binetti, Siclari

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

11.0.2

Stabile, Rizzotti, Binetti, Mangialavori, Siclari

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        All'articolo 40, comma 2 del d.lgs. 165/2001 apportare le seguenti modifiche:

            a) al primo capoverso sostituire le parole: ''non più di quattro separate aree'' con le seguenti: ''non più di cinque separate aree'',

            b) al secondo capoverso eliminare le parole: ''o sezione contrattuale di un'area'' e dopo le parole: ''e successive modificazioni'' aggiungere le seguenti: '',e un'area dirigenziale riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni''».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12.

(Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale)

1. Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: «I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso»;

b) al comma 548, dopo le parole: «dei medici», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e dei medici veterinari»;

c) dopo il comma 548 sono aggiunti i seguenti:

«548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;

b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;

e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1o gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni».

3. Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022, e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti.

4. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole «corso di rispettiva frequenza» sono inserite le seguenti: «fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»;

b) al comma 2, le parole «possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo» sono sostituite dalle seguenti: «prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo».

5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 24, comma 3, sono abrogate le lettere d) ed e).

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b-quinquies) dopo le parole «sulla base di accordi regionali o aziendali» sono aggiunte le seguenti: «, potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico e dello psicologo, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente: «m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati.».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

12.1

Collina, Boldrini, Bini, Stefano

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del mese di luglio 2021» con le seguenti: «del mese di luglio 2020».

        Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

12.2

Binetti, Rizzotti, Siclari, Mangialavori, Stabile

Respinto

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a) dopo le parole: «medici veterinari» inserire le seguenti: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi»,

            b) alla lettera b) dopo le parole: «medici veterinari» inserire le seguenti: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».

12.3

Boldrini, Collina, Bini, Stefano

Id. em. 12.2

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), dopo le parole: «medici veterinari» inserire le seguenti: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi»,

            b) alla lettera b), dopo le parole: «medici veterinari» inserire le seguenti: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».

12.4

Bini, Boldrini, Collina, Stefano, Malpezzi

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

12.5

Bini, Boldrini, Collina, Stefano, Malpezzi

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c) con il seguente comma:

        «2-bis. Sulla base di un elenco delle strutture sanitarie con carenze di organico predisposto da ciascuna regione, i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso svolgono presso le suddette strutture le attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato, ivi ultimando il percorso formativo con la supervisione dei direttori delle scuole di specializzazione e con l'affiancamento di tutor qualificati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368».

12.6

Collina, Boldrini, Bini, Stefano

Respinto

Al comma 2, lettera c), capoverso 548-bis, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, sostituire le parole: «di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547» con le seguenti: «esclusivamente di specializzandi iscritti all'ultimo anno di corso»,

            b) dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'assunzione è concordata fra le Università e le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano interessate»;

            c) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Detto periodo è computato all'interno del periodo complessivo massimo di diciotto mesi da svolgersi in strutture esterne alla scuola di specializzazione universitaria»;

            d) dopo il sesto periodo, inserire il seguente: «Il progetto formativo è deliberato dal Consiglio della scuola di specializzazione universitaria».

12.7

Stabile, Rizzotti, Binetti, Siclari

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modificazioni:

            a) il comma 365 è abrogato;

            b) al comma 366, dopo la parola: ''coreutica'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.''».

12.9

Binetti, Stabile, Siclari, Rizzotti, Mangialavori

Sost. id. em. 12.7

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modificazioni:

            a) il comma 365 è abrogato;

            b) al comma 366, dopo la parola: ''coreutica'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.''».

12.11

Collina, Boldrini, Bini, Stefano

Sost. id. em. 12.7

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. L'articolo 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola: ''coreutica'' aggiungere le seguenti parole: '', nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale''».

12.12

Boldrini, Collina, Bini, Stefano

Sost. id. em. 12.7

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. L'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: ''coreutica'' aggiungere le seguenti parole: '', nonché del personale del ruolo sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale''».

12.8

Stabile, Rizzotti, Binetti, Siclari

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Il secondo capoverso dell'articolo 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: ''Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale del ruolo sanitario, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale''.».

12.10

Boldrini, Collina, Bini, Stefano

Id. em. 12.8

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Le previsioni di cui al comma 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale del ruolo sanitario, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale''».

12.13

Collina, Bini, Boldrini, Stefano

Respinto

Sopprimere il comma 3.

12.14

Testor, Siclari, Stabile

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso, nonché i laureati in medicina e chirurgia non ancora abilitati. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».

12.15

Siclari, Binetti, Stabile, Mangialavori

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».

12.16

Bini, Collina, Boldrini, Stefano

Precluso

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022 del corso di formazione specifica in medicina generale e fino al 31 dicembre 2021, per ciascuna procedura concorsuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e risultati idonei al predetto concorso, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, accedono al corso organizzato dalla Regione presso la quale hanno partecipato al concorso, tramite graduatoria riservata senza borsa di studio.».

        Conseguentemente, al medesimo comma:

            a) sopprimere il terzo periodo;

            b) sostituire il quinto periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2022, 2020, in relazione al corso 2020-2023 e 2021, in relazione al corso 2021- 2024; si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni e le Province autonome sulla base della quota di accesso al riparto del Fondo Sanitario Nazionale.».

12.17

Collina, Boldrini, Bini, Stefano

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «i laureati in medicina e chirurgia» fino alla fine del comma con le seguenti: «, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni».

12.18

Testor, Siclari

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, consentono ai laureati in medicina e chirurgia di accedere al servizio sanitario pubblico, seguendo un percorso formativo finalizzato all'acquisizione della specialità presso le aziende sanitarie stesse. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di svolgimento del percorso formativo per l'acquisizione della specializzazione.».

12.19

Testor, Siclari, Stabile, Rizzotti

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 9 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Gli incarichi a tempo determinato dei medici di medicina generale, per i settori dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e per l'assistenza ai turisti, nei casi di carente disponibilità, possono essere conferiti ai soggetti di cui al comma 1, anche prescindendo dai limiti temporali previsti dalla disciplina contrattuale per i medici non iscritti nelle graduatorie regionali vigenti.''.»

12.20

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al terzo anno del corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato».

12.21

Bini, Boldrini, Collina, Stefano

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. In considerazione della carenza di medici di medicina generale, che si prevede in aumento per i prossimi anni, e nelle more di una riprogrammazione dei fabbisogni e della formazione dei medici di medicina generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fino all'anno 2024 l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito anche ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale».

12.22

Collina, Bini, Boldrini, Stefano

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Il Ministro della Salute con apposito decreto per 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le attività che possono essere esercitate dai medici con iscrizione al corso di formazione specialistica di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale».

12.23

Bini, Boldrini, Collina, Stefano

Respinto

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

        «6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b-quinquies) dopo le parole: ''sulla base di accordi regionali e aziendali'' sono aggiunte le seguenti: ''potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico, nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti/incarichi di infermiere di famiglia/di comunità e di psicologo di cure primarie senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;'';

            b) dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente:

            ''m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure conseguenti alla eventuale rinuncia agli incarichi assegnati''.

        6-bis. Al fine di incentivare e valorizzare la funzione didattica del Servizio sanitario nazionale e garantire immediata disponibilità di professionisti sanitari contrastando il ricorso a forme di esternalizzazione delle attività assistenziali e di intermediazione di personale, ogni Azienda sanitaria, sede di formazione universitaria dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione di ostetrica, è autorizzata ad assumere, al termine di ogni anno accademico con contratti di formazione-lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del CCNL integrativo 2001 gli abilitati alle suddette professioni che si siano laureati nell'Ateneo con cui la stessa Azienda ha stipulato il relativo protocollo di intesa, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili derivanti dal piano assunzionale.

        6-ter. Quanto previsto nel precedente comma può essere applicato al personale appartenente al profilo professionale di operatore socio-sanitario se formato nelle sedi delle Aziende sanitarie sede di corsi di laurea delle professioni sanitarie».

12.24

Siclari, Rizzotti, Stabile, Binetti, Mangialavori

Respinto

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «dei modelli organizzativi», con le seguenti: «di unità organizzative elementari».

12.25

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Id. em. 12.24

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «dei modelli organizzativi» con le seguenti: «di unità organizzative elementari».

12.27

Bini, Collina, Boldrini, Stefano

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dello psicologo» inserire le seguenti: «nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità e di psicologo di cure primarie».

12.26

Rizzotti, Binetti, Siclari, Mangialavori

Precluso

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dello psicologo», inserire le seguenti: «nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità».

12.28

Collina, Boldrini, Bini, Stefano

Respinto

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «a saldi invariati».

12.29

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica vengono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti.''.

        6-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

        ''521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68.40 milioni di euro per l'anno 2020, di 91.80 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.''».

12.30

Boldrini, Collina, Stefano

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, nonché con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2021, per la disciplina di ''Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza'' ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione a causa della recente attivazione della scuola e dell'eseguità delle borse di studio previste annualmente».

12.31

Boldrini, Collina, Bini, Stefano

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stia svolgendo la propria attività con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, anche se non in possesso della specializzazione specifica può essere ammesso anche come soprannumero laddove prevista, presso la scuola di specializzazione e l'intera attività di tirocinio è svolta presso la medesima azienda ospedaliera.».

12.32

Siclari, Rizzotti, Binetti, Mangialavori

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

        «6-bis. In deroga alle limitazioni normative vigenti, nella regione Calabria, è autorizzata l'assunzione di tutto il personale sanitario, medico e paramedico, necessario all'innalzamento dei LEA.

        6-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

12.33

Siclari, Rizzotti, Binetti, Mangialavori

Ritirato e trasformato nell'odg G12.33

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. In tutte le Università della regione Calabria è sospeso, per il periodo di 5 anni, l'accesso programmato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 10 anni, ad accesso libero. Tale disposizione si applica per i residenti della regione Calabria e per coloro i quali si impegnino a prestare la propria attività professionale per 10 anni all'interno della Regione Calabria.».

G12.33 (già em. 12.33)

Siclari, Rizzotti, Binetti, Mangialavori

Respinto

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35,

        premesso che:

            al fine di garantire la presenza e incentivare la permanenza di medici chirurghi e di medici specialisti nella Regione Calabria, sarebbe opportuno prevedere in tutte le università della Regione Calabria la sospensione, per il periodo di 5 anni, dell'accesso programmatico alla facoltà di medicina e chirurgia;

            per la medesima finalità, sarebbe altresì auspicabile che le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie siano, per il periodo di 10 anni, ad accesso libero, per i residenti della Regione Calabria e per coloro i quali si impegnino a prestare la propria attività professionale per 10 anni all'interno della Regione Calabria,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare misure nella direzione di cui in premessa.

G12.100

Zaffini, Rauti

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

            il comma 2 dell'articolo 12 del citato decreto impatta sul corretto funzionamento delle Scuole di Specializzazione di area medica, con rischio di perdita della validità del titolo rilasciato dalle Università per mancato rispetto delle direttive europee in materia di standard formativi degli specializzandi;

            la norma così formulata provoca danni difficilmente riparabili alla formazione degli Specialisti del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale,

        impegna il Governo:

            - a valutare l'opportunità che l'assunzione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 12 sia effettuata da aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale ricomprese nella rete formativa di qualità, da concordarsi tra le università e le Regioni/Province autonome interessate;

            - ad assicurare che il progetto formativo sia deliberato dal Consiglio della Scuola, di cui fanno parte i responsabili delle UOC ospedaliere del SSR coinvolti nella rete formativa, unico garante del percorso complessivo dello specializzando in coerenza con quanto previsto dagli ordinamenti e dalle Tabelle formative delle Scuole;

            - a garantire che il periodo di un anno di contratto sia computato all'interno del periodo complessivo massimo di 18 mesi da svolgersi in strutture esterne alla Scuola.

G12.100 (testo 2)

Zaffini, Rauti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

            il comma 2 dell'articolo 12 del citato decreto impatta sul corretto funzionamento delle Scuole di Specializzazione di area medica, con rischio di perdita della validità del titolo rilasciato dalle Università per mancato rispetto delle direttive europee in materia di standard formativi degli specializzandi;

            la norma così formulata provoca danni difficilmente riparabili alla formazione degli Specialisti del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale,

        impegna il Governo:

            - a valutare l'opportunità che l'assunzione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 12 sia effettuata da aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale ricomprese nella rete formativa di qualità, da concordarsi tra le università e le Regioni/Province autonome interessate;

            - ad assicurare che il progetto formativo sia deliberato dal Consiglio della Scuola, di cui fanno parte i responsabili delle UOC ospedaliere del SSR coinvolti nella rete formativa, unico garante del percorso complessivo dello specializzando in coerenza con quanto previsto dagli ordinamenti e dalle Tabelle formative delle Scuole;

            - a valutare la possibilità di garantire che il periodo di un anno di contratto sia computato all'interno del periodo complessivo massimo di 18 mesi da svolgersi in strutture esterne alla Scuola.

________________

(*) Accolto dal Governo

G12.101

Binetti, Siclari, Rizzotti, Mangialavori

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35,

        premesso che:

            in sede di esame del decreto legge n. 35 del 2019, nella seduta del 30 maggio 2019, la Camera dei Deputati, ha approvato modifiche all'articolo 12 del testo che permettono di assumere medici specializzandi, con una serie di condizioni che possono essere così sintetizzate:

                1. fino al 31 dicembre 2021 ed entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione di medici specializzandi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle loro esigenze formative. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi;

                2. i medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

                3. gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale. Con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati;

                4. in questo periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, ma il trattamento economico a esclusivo carico dell'azienda non può essere inferiore a quello previsto dal contratto di formazione specialistica;

                5. a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548»;

            in questo modo però si crea una doppia evidente disparità di trattamento: tra gli stessi medici specializzandi, a seconda del luogo in cui si svolgono le attività di pratica specialistica e tra gli specializzandi e i medici già in possesso del titolo di specializzazione. Questi ultimi, infatti, pur avendo già conseguito il titolo di specializzazione, si vedono equiparati a coloro i quali non sono ancora in possesso del suddetto titolo;

            inoltre, il conferimento di incarichi dirigenziali a medici non ancora in possesso della relativa specializzazione può compromettere la qualità delle prestazioni sanitarie erogate e quindi può incidere sui LEA che devono essere garantiti in maniera uniforme sul territorio. Un conto infatti è svolgere attività medica all'interno di una rete formativa, che non mira alla sostituzione del personale di ruolo, altra cosa è chiamare uno specializzando a sopperire alle carenze del sistema sanitario, imponendogli di farsi carico di responsabilità che non è in grado di gestire;

            a tutto ciò si aggiunge il rischio di dequalificare la formazione specialistica medica e le stesse strutture pubbliche sanitarie, che diventerebbero analoghi ai SUBURBAN HOSPITALS Statunitensi, luoghi di cura ove avviene l'apprendistato più che la formazione dei giovani laureati;

            in realtà il vero problema non è la carenza di Medici, ma quella di Specialisti e le carenze di Organico delle Strutture Sanitarie possono essere affrontate attraverso altre strade:

                a) rispetto e qualificazione delle rete formativa, con invio degli specializzandi dell'ultimo anno, quindi già quasi formati, presso le Strutture Sanitarie con carenze di organico, con percorso formativo concordato tra i Direttori delle Scuole e Tutor qualificati presso le strutture di destinazione;

                b) prevedere contratti di collaborazione a medici neolaureati;

                c) aumentare il numero delle borse, investendo sulle specialità a maggiore criticità di organico. Certamente la strada maestra non è quella di dequalificare la specializzazione in apprendistato,

        impegna il Governo:

            a valutare nuove possibili soluzioni finalizzate a prevedere: a) l'aumento del numero delle borse delle Scuole di specializzazione nelle aree in cui è maggiore il fabbisogno, secondo le segnalazioni della Direzione programmazione; b) una migliore modulazione della rete formativa prevista per gli specializzandi con più lunghi periodi di pratica in grandi ospedali, per stimolarne lo spirito di iniziativa; c) la riduzione drastica dei tempi di attesa in cui il giovane specialista, dopo oltre 10 anni di formazione intensa, resta in attesa di un contratto di lavoro vero e proprio.

________________

(*) Accolto dal Governo

G12.102

Rizzotti, Binetti

Respinto

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (S1315)»;

        premesso che:

            l'articolo 12 reca disposizioni sulla formazione in materia sanitaria;

            la Medicina estetica è un'area formativa in forte ascesa ed espansione, che si pone ormai come prima scelta di giovani medici neo laureati. Diventare medico estetico, offre l'opportunità di inserirsi in un contesto professionale molto denso e ricco di offerte, distinguendosi come professionista seriamente preparato ed eticamente responsabile;

            attualmente in Italia esistono due grandi scuole quadriennali, la Scuola internazionale di medicina estetica della Fondazione Fatebenefratelli di Roma e la Scuola superiore post universitaria Agorà-Società italiana di medicina ad indirizzo estetico, a Milano;

            entrambi questi percorsi di formazione consentono l'iscrizione ai Registri della medicina estetica, iniziativa solo di alcuni Ordini dei medici provinciali,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di riconoscere la medicina estetica tra le specializzazioni delle scuole post-laurea dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12 E ORDINE DEL GIORNO

12.0.1

Boldrini, Collina, Bini, Stefano

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure a sostegno della formazione specialistica)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

        ''521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2019, di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.''.

        2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019'', allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

12.0.2

Bini, Collina, Boldrini, Stefano

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure a sostegno della formazione specialistica)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

        ''521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 62,50 milioni di euro per l'anno 2019, di 85,90 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.''.

        2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

12.0.3

Collina, Bini, Boldrini, Stefano

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in materia di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21 /CE, 98/63/CE e 99/46/ CE che modificano la direttiva 93/16/CE)

        1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        ''1-bis. I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica sono vincolate al finanziamento di ulteriori contratti.

        1-ter. Gli importi stanziati per ogni singolo contratto di cui al comma 1 per cui l'avente titolo per qualsiasi motivo rinuncia sono destinati alla stipula di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero di quelli già definiti annualmente. Il Ministro della salute, di concerto con il Miur, definisce, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità attuative del presente comma.''».

12.0.4

Zaffini, Rauti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Personale degli enti del Servizio sanitario)

        1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: ''ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti''».

12.0.100

Gallone, Rizzotti

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.100

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 12-bis.

(Istituzione delle scuole di specializzazione in senologia)

     1. Le università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, scuole di specializzazione in senologia.

     2. Sono ammessi alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 i soggetti titolari di diploma di laurea in medicina e chirurgia.

     3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in senologia è soggetta alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999.

     4. La durata minima dei corsi delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 è di quattro anni.»

G12.0.100 (già em. 12.0.100)

Gallone, Rizzotti

Respinto

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria",

        premesso che:

            occorre dare un giusto e adeguato riconoscimento alla cura delle malattie del seno, considerandone la complessità della materia, il tasso di alta mortalità nelle donne affette da tale tipo di patologie e le ripercussioni sul piano sociale;

            per fare ciò bisogna riconoscere la chirurgia senologica, quale branca specialistica distinta dalla chirurgia generale, entro cui è compresa attualmente,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito della professione medica, branca chirurgica, il riconoscimento della figura di medico specialista senologo, nonché l'istituzione, nelle università degli studi statali e non statali, delle scuole di specializzazione in senologia.

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale)

01. All'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «alternative terapeutiche» sono aggiunte le seguenti: «; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità».

1. All'articolo 34, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «quattro» e all'articolo 148, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006, le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».

1-bis. Al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, a tutela della salute pubblica, sono istituite, a supporto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, le figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'incremento di due posti di funzione dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono adeguati la dotazione organica, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma.

2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2018 e per l'anno 2019».

EMENDAMENTI

13.1

Siclari, Rizzotti, Binetti, Mangialavori

Respinto

Dopo il comma 01, inserire il seguente:

        «01-bis. In caso di violazione del blocco temporaneo delle esportazioni e dell'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente, come previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 01 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva, al contravventore la sanzione è raddoppiata».

13.2

Rizzotti

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole da: «All'articolo 34, comma 6» fino a: «''quattro'' e».

13.3

Bini, Boldrini, Collina, Stefano

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 34, comma 6, del citato decreto legislativo, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Il termine non si applica alle comunicazioni di carenza temporanea della disponibilità di medicinali ed alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto''».

13.4

Siclari, Rizzotti, Binetti, Stabile, Mangialavori

Respinto

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

        «1-ter. Al fine di migliorare la distribuzione dei medicinali ai cittadini residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, in detti comuni le regioni sono tenute a distribuire per il tramite delle farmacie aperte al pubblico, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti direttamente dalle strutture del SSN secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 8, comma 1, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie».

13.5

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Respinto

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

        «1-ter. Il Direttore amministrativo è selezionato dagli elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore amministrativo. Il Direttore tecnico-scientifico è individuato in un apposito elenco costituito mediante decreto del Ministro della salute. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico cessano dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, per decorrenza dei termini e comunque entro sessanta giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore generale, fatta salva la possibilità di conferma».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.1

Boldrini, Bini, Collina, Stefano

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 13-bis.

(Borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza)

        1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette borse di studio.

        2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

13.0.2

Bini, Boldrini, Collina, Stefano

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 13-bis.

(Borse di studio per la formazione specialistica dei medici)

        1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette borse di studio.

        2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del ''Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza'' di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

13.0.3

Siclari, Rizzotti, Binetti, Mangialavori

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

        1. La violazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori sanitari determina l'applicazione degli interessi di mora ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che vengono applicati dopo 90 giorni dalla fornitura».

13.0.4

Siclari, Rizzotti, Binetti, Mangialavori

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria dà piena e completa attuazione al Decreto del commissario ad acta n. 65 del 1 marzo 2018, all'Accordo integrativo regionale per la medicina generale, all'Attivazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), a strumenti idonei alla riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, al governo clinico della cronicità come disposto dal piano nazionale della cronicità, all'attivazione di screening oncologici e delle vaccinazioni come previsto dal piano nazionale vaccini, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e della spesa farmaceutica e ambulatoriale».

13.0.5

Rizzotti, Stabile, Siclari, Gallone, Toffanin, Testor

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 13-bis.

(Disposizioni in tema di punti nascita delle aree montane)

        1. Al fine di garantire sicurezza e qualità dei servizi sanitari legati al percorso nascita, nelle aree montane gli standard minimi in termini di volumi di prestazioni fissati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, possono essere derogati.

        2. Con propri atti, le regioni possono definire:

            a) il limite dimensionale minimo in termini di volume di prestazioni effettivamente erogate per il mantenimento del punto nascita;

            b) le misure organizzative ritenute necessarie a garantire il massimo livello di sicurezza e di qualità delle prestazioni al l'interno della rete dei servizi regionali.

        3. In via prioritaria le regioni possono disporre, nelle aree montane, e sulla base di motivate valutazioni di carattere geografico, logistico e infrastrutturale, la riapertura di punti nascita preesistenti e chiusi per effetto dell'applicazione dei vigenti standard minimi».

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLI 14 E 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 14.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, commi 5 e 6-bis, e 9, comma 3, pari a 682.500 euro per l'anno 2019 e a 792.500 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per la copertura finanziaria del piano di rientro aziendale di cui all'articolo 5, comma 6, del presente decreto, è vincolata, a valere sulle contabilità speciali di cui al medesimo comma, una quota parte del riparto già spettante alla Regione Calabria ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Al fine di garantire il riparto tra le regioni, gli effetti previsti dal citato articolo 9-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, s'intendono altresì prodotti qualora l'importo di cui al comma 3 del medesimo articolo, computato e accertato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, risulti versato entro il 30 maggio 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Regione Calabria, è stabilito l'ammontare della quota vincolata di cui al secondo periodo.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del Capo I,fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 5, e 8, nonché dal comma 1 del presente articolo, la Regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta, del Commissario straordinario, del Commissario straordinario di liquidazione, del Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie e del personale impiegato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi incarichi, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II del presente decreto, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al Capo I si applicano per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I direttori generali degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria eventualmente nominati dalla Regione nei trenta giorni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dalle loro funzioni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sono, in ogni caso, revocate le procedure selettive dei direttori generali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'incarico di commissario ad acta e di subcommissario è valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.».

EMENDAMENTO

15.1

Binetti, Rizzotti, Siclari, Mangialavori

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Articolo 15-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 20 E 21 GIUGNO 2019

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4 E 5

(6-00065) n. 1 (19 giugno 2019)

Patuanelli, Romeo.

Approvata

Il Senato,

            in occasione della riunione del Consiglio europeo che avrà luogo a Bruxelles il 20 e 21 giugno prossimi venturi e del Vertice euro del 21 giugno prossimo, in cui i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri affronteranno un cospicuo numero di argomenti iscritti all'ordine del giorno e ascoltate le comunicazioni del Presidente del Consiglio,

        premesso che:

            il Consiglio europeo di giugno è il primo dopo la tornata elettorale europea dello scorso maggio e segnerà l'inizio della partita per la definizione del nuovo assetto delle istituzioni europee, soprattutto per quanto riguarda l'adozione della nuova Agenda strategica per l'Unione 2019-2024 e le nomine del prossimo ciclo istituzionale;

            l'Italia dovrà giocare un ruolo centrale in questa fase quale Paese fondatore dell'Unione europea sia nella determinazione degli equilibri della nomina del nuovo Presidente della Commissione europea, sia nell'attribuzione degli incarichi da commissario europeo;

            in vista delle trattative per la composizione della nuova Commissione europea, il nostro Paese non potrà non porre in essere tutte le azioni per lavorare alla costruzione del più largo consenso possibile a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia, nell'ambito del rinnovo delle cariche istituzionali di vertice dell'Unione europea;

            anche il Vertice euro è il primo dopo la tornata elettorale europea, e prevede all'ordine del giorno il tema dell'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM), considerando in particolare i tre temi dello strumento di bilancio per la zona euro, della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES), e dei progressi compiuti nel rafforzamento dell'Unione bancaria;

        considerato che:

            il nuovo Parlamento europeo avrà un primo banco di prova con cui dovrà misurarsi, vale a dire la definitiva approvazione, d'accordo con il Consiglio europeo, del bilancio a lungo termine dell'Unione, il cosiddetto quadro finanziario pluriennale con cui si decide non solo il contributo degli Stati membri al bilancio europeo, ma soprattutto come saranno spese le risorse nei sette anni compresi tra il 2021 e il 2027;

            rimane ancora aperta la possibilità di limitare gli effetti dei tagli previsti pari al 5 per cento dei settori tradizionali del bilancio europeo vale a dire la Politica agricola comune e del 7 per cento per la politica di coesione, ponendo nel negoziato la massima attenzione ai criteri per l'assegnazione dei fondi che oltre al prodotto interno lordo pro capite come criterio principale dovrà tenere conto anche di altri fattori come ad esempio la disoccupazione (in particolare giovanile), per pervenire ad un quadro legislativo e finanziario il più possibile aderente agli interessi nazionali;

            nonostante il comparto agricolo abbia subito negli ultimi anni sostanziali cambiamenti per fattori macroeconomici e tensioni geopolitiche con una drastica riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli e una concorrenza spesso sleale dai Paesi terzi, anche a causa dell'assenza di una politica di difesa europea in materia agro-alimentare, il futuro assetto della Politica agricola comune è stato delineato partendo da una consistente riduzione sia dei pagamenti diretti, sia delle dotazioni del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale;

            si rende pertanto necessario un impegno del Governo volto ad assicurare il mantenimento di adeguate risorse finanziarie, supportate da un sistema di incentivi che agevoli il raggiungimento degli obiettivi, in grado di garantire un equo reddito ai produttori agricoli, con misure in grado di promuovere la competitività del settore, nonché misure sostenibili della gestione dei rischi legati ai cambiamenti climatici in atto e al rispetto dell'ambiente, tenendo in debito conto il contributo della PAC alle tematiche climatico-ambientali, alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2013 e dell'Accordo di Parigi;

        tenuto conto che:

            i leader europei nel corso del Consiglio europeo torneranno sulla questione dei cambiamenti climatici in vista del vertice sull'azione per il clima convocato dal Segretario generale delle Nazioni Unite per il prossimo 23 settembre 2019;

            l'Unione europea sta compiendo importanti in passi avanti nella realizzazione degli obiettivi ambientali al 2030, ma per fornire un maggiore impulso e rafforzate certezze agli investitori appare necessaria la presentazione di una strategia a lungo termine che, in linea con gli Accordi di Parigi, definisca una serie di obiettivi chiave e misure di intervento, e valuti la possibilità di scorporare gli investimenti pubblici nel settore "green" dal computo dei parametri utili al pareggio di bilancio e del rapporto deficit-PIL, per rendere l'economia e il sistema energetico dell'UE più competitivi, sicuri, omogenei e sostenibili;

            in ultimo il Consiglio europeo dibatterà delle conclusioni relative alle raccomandazioni specifiche per Paese 2019 nel quadro del semestre europeo, presentate dalla Commissione europea lo scorso 5 giugno, indirizzando tutti gli Stati membri dell'UE agli orientamenti in materia di politica economica per i prossimi 12-18 mesi;

            il rallentamento economico globale sta avendo un impatto sulla congiuntura economica in Europa e necessita pertanto di una risposta europea, con un rafforzamento in particolare della domanda interna e con un impulso alla crescita attraverso maggiori investimenti e riforme coraggiose;

            allo stesso tempo persistono differenze significative tra i Paesi, le regioni e i gruppi di popolazione, per questo tra i temi decisivi per il futuro dell'Europa per i prossimi anni c'è quello dell'occupazione, della crescita e della competitività, orientato alla realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali e alla salvaguardia dell'equità del mercato del lavoro;

            nella prospettiva del prossimo ciclo istituzionale e della nuova agenda politica dell'UE, il sostegno alla crescita, al lavoro e all'inclusione sociale dovrà essere al centro dell'azione di Governo, affinché si lavori alla costruzione di una vera strategia industriale europea, capace di creare crescita e occupazione e di tutelare le imprese, con particolare riguardo alle PMI, principale motore del tessuto produttivo italiano ed europeo;

            nel febbraio scorso la Commissione europea, nelle sue valutazioni, ha concluso che 13 Stati membri presentavano squilibri (Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Spagna, Paesi Bassi, Romania e Svezia) e che tre di essi registravano squilibri eccessivi (Cipro, Grecia e Italia), richiedendo un monitoraggio specifico e continuo nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici;

            nel Rapporto sul debito, inviato alla Commissione lo scorso 31 maggio, il Governo ha presentato i cosiddetti fattori rilevanti per il mancato rispetto della riduzione del rapporto debito-PIL nel 2018. In chiave prospettica, sono state anche fornite stime e valutazioni che indicano che nell'anno in corso l'Italia rispetterà i dettami del Patto di stabilità e crescita (PSC);

            nell'ultima valutazione del mese di giugno la Commissione europea ha adottato relazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei confronti di Belgio, Francia, Italia e Cipro, in cui esamina la conformità di questi Paesi con i criteri relativi al disavanzo e al debito previsti dal trattato. Per l'Italia, la relazione conclude che è giustificata una procedura per disavanzi eccessivi per il debito;

            il quadro di sorveglianza macroeconomica definito dal Regolamento (UE) n. 1176 del 2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici richiede esplicitamente che la sostenibilità del sentiero di sviluppo di un Paese sia monitorata avendo riguardo a una pluralità di indicatori, fra cui assumono rilievo il livello di indebitamento del settore privato, l'evoluzione dei flussi di credito al settore privato, e l'evoluzione della disoccupazione;

            la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e alla Banca centrale europea recante il quarto rapporto sulla riduzione dei crediti deteriorati e le ulteriori riduzioni del rischio nell'Unione bancaria COM(2019) 278 definitiva dà atto del rilevante ed efficace sforzo compiuto dal nostro Paese sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati;

            è opportuno sostenere l'inclusione, nelle condizionalità previste dal MES e da eventuali ulteriori accordi in materia monetaria e finanziaria, di un quadro di indicatori sufficientemente articolato, compatibile con quello sancito dal Regolamento (UE) n. 1176 del 2011, dove si consideri quindi fra l'altro anche il livello del debito privato, oltre a quello pubblico, la consistenza della posizione debitoria netta sull'estero, e l'evoluzione, oltre che la consistenza, delle sofferenze bancarie, onde evitare che il nostro Paese sia escluso a priori dalle condizioni di accesso ai fondi cui contribuisce,

       impegna, quindi, il Governo:

            1) in vista del nuovo ciclo istituzionale e del conseguente avvicendamento alle cariche istituzionali di vertice dell'UE, a lavorare alla costruzione del più largo consenso possibile fra i partner europei, a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia, assicurando che la presenza italiana ai vertici istituzionali dell'Unione sia adeguata al peso politico del nostro Paese;

            2) con specifico riguardo alla posizione del futuro Commissario italiano, ad avviare le necessarie interlocuzioni con gli Stati membri al fine di ambire ad un portafoglio di prioritario interesse strategico per il Paese, in un ambito in cui l'Unione europea ha competenze esclusive;

            3) in vista della definizione del nuovo quadro finanziario pluriennale, a negoziare una ridefinizione degli stanziamenti destinati alla politica di coesione e alla Politica agricola comune per l'UE-27, tali da scongiurare tagli al finanziamento delle politiche tradizionali, e garantire un'assegnazione equa delle risorse ai diversi Stati membri, in una prospettiva di sostegno e di sviluppo dell'agricoltura italiana, e di difesa strategica della qualità del nostro comparto agricolo, considerata la centralità del settore primario nelle sfide della sicurezza alimentare globale e rispetto ai cambiamenti climatici, nonché di rafforzamento della convergenza economica e sociale all'interno dell'Unione;

            4) ad adottare iniziative per potenziare, estendere e rendere più efficace ed efficiente la gestione dei fondi europei che sostengono le politiche di welfare degli Stati membri, nei settori dove si rendono maggiormente necessari, prevedendo, da un lato, appositi stanziamenti destinati al contrasto della povertà e all'inclusione sociale per uno sviluppo equo, condiviso, con lo scopo di contrastare in maniera efficace la disoccupazione e migliorare il contesto imprenditoriale;

            5) in tema di cambiamenti climatici, a farsi promotore presso le competenti sedi europee di ogni iniziativa finalizzata alla decarbonizzazione dell'economia fissando come obiettivo l'impatto climatico zero entro il 2050, fermo restando la necessità di conseguire tale obiettivo attraverso un percorso condiviso e sostenibile anche sul piano economico ed energetico, come indicato dalla strategia a lungo termine dell'UE per la riduzione delle emissioni di gas serra, contenuta nella comunicazione "Un pianeta pulito per tutti Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" del 28 novembre 2018;

            6) ad attuare, nelle opportune sedi competenti e nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di gas ad effetto serra concordate a livello internazionale ed europeo, tenendo conto dei benefici ambientali, sociali ed economici connessi alla riduzione delle emissioni, se inserite all'interno di un progetto condiviso di sviluppo sostenibile;

            7) in merito alle recenti decisioni della Commissione europea sulla situazione macroeconomica nazionale, a favorire uno spirito di piena collaborazione e dialogo con le istituzioni europee, assicurando che venga preservata la sostenibilità delle finanze pubbliche in un quadro di non aumento e di progressiva riduzione della pressione fiscale, nel segno della sostenibilità sociale e senza attuare manovre recessive, al fine di scongiurare l'effettivo avvio di una procedura di infrazione per debito eccessivo;

            8) ad adottare iniziative per porre in essere adeguate politiche economiche in cui venga coniugata da un lato la flessibilità economica per il rilancio degli investimenti infrastrutturali e dall'altro la diminuzione strutturale delle tasse sul lavoro, necessarie per la ripresa della produttività e dell'occupazione;

            9) ad avviare un dibattito nelle istituzioni europee al fine di riformare il Patto di stabilità e di crescita, prevedendo tra gli altri l'esclusione degli investimenti produttivi, inclusi quelli in capitale umano, dal computo dei parametri utili al pareggio di bilancio e del rapporto deficit-PIL, e la revisione del riferimento al saldo strutturale, indicatore la cui natura pro-ciclica è riconosciuta a livello internazionale, al fine di sostenere crescita, lavoro e inclusione sociale, investendo nella politica industriale aperta alle nuove tecnologie, nella ricerca e nell'innovazione, nelle infrastrutture materiali e digitali, nella cultura, rilanciando l'economia e uscendo dalle spirali recessive;

            10) in ordine all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, a confermare l'impegno ad opporsi ad assetti normativi che finiscano per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti e automatici, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci;

            11) più specificamente, in ordine alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità, a non approvare modifiche che prevedano condizionalità che finiscano per penalizzare quegli Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di investimenti, e che minino le prerogative della Commissione europea in materia di sorveglianza fiscale;

            12) a promuovere, in sede europea, una valutazione congiunta dei tre elementi del pacchetto di approfondimento dell'Unione economica e monetaria - la riforma del trattato del Meccanismo europeo di stabilità (MES), dello Schema europeo di garanzia sui depositi (EDIS), e del budget dell'area euro -, riservandosi di esprimere la valutazione finale solo all'esito della dettagliata definizione di tutte le varie componenti del pacchetto, favorendo il cosiddetto "package approach", che possa consentire una condivisione politica di tutte le misure interessate, secondo una logica di equilibrio complessivo;

            13) a rendere note alle Camere le proposte di modifica al trattato ESM, elaborate in sede europea, al fine di consentire al Parlamento di esprimersi con un atto di indirizzo e, conseguentemente, a sospendere ogni determinazione definitiva finché il Parlamento non si sia pronunciato.

(6-00066) n. 2 (19 giugno 2019)

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Moles, Rizzotti, Ronzulli, Vitali, Pichetto Fratin, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Gasparri, Ghedini, Giro, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Quagliariello, Romani, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin.

Respinta

Il Senato,

        udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri,

        premesso che:

            il 20 e 21 giugno 2019, nella riunione del Consiglio europeo si affronteranno i seguenti temi: prossimo ciclo istituzionale, quadro finanziario pluriennale, cambiamenti climatici, altri punti;

        con riferimento al prossimo ciclo istituzionale nel quale il Consiglio europeo prenderà le opportune decisioni sulle nomine e adotterà l'Agenda strategica per l'Unione 2019-2024:

            la Commissione europea ha presentato il 1° marzo 2017 il Libro bianco sul futuro dell'Europa nel quale si delineano le principali sfide e opportunità nei prossimi dieci anni, anche in vista del 60° anniversario dei Trattati di Roma, il 25 marzo 2017, in occasione del quale si è poi svolto il vertice dei Capi di Stato e di Governo che ha adottato la dichiarazione di Roma;

            la dichiarazione adottata a Roma dai 27 Capi di Stato e di Governo il 25 marzo 2017 ha ribadito l'unità dell'Europa e la sua indivisibilità, pur affermando che: "agiremo congiuntamente, a ritmi e con intensità diversi se necessario, ma sempre procedendo nella stessa direzione, come abbiamo fatto in passato, in linea con i trattati e lasciando la porta aperta a coloro che desiderano associarsi successivamente";

            tenuto conto dell'esito delle elezioni del Parlamento europeo, l'agenda strategica per l'UE 2019-2024 costituisce l'occasione giusta per superare le sfide e cogliere le opportunità che attendono oggi l'Europa che in un decennio di cambiamenti ha dimostrato sì di essere in grado di tenere fede alla promessa di pace e stabilità, tuttavia non ha saputo rispondere ad alcune istanze che provenivano da svariati settori sociali;

            delineare un'agenda che favorisca il progresso economico e sociale difendendo nel contempo l'integrità del mercato interno, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali, deve rappresentare una delle maggiori priorità per il nostro Paese in sede comunitaria;

            in questi ultimi anni sono mancate alcune risposte per delineare un'Europa in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile e un'Europa determinata a combattere ancor di più il terrorismo e la criminalità organizzata;

            l'Agenda strategica per l'Unione, oltre a tenere presente tali situazioni dovrà contemplare la prospettiva che solo attraverso un'Europa più forte sulla scena mondiale si potranno attrarre nuovi investimenti e determinare nuovi equilibri economici in particolare con i maggiori partner internazionali come gli Stati Uniti, la Cina e la Federazione Russa;

            con le elezioni del Parlamento europeo del 23-26 maggio 2019 e con il cambio di leadership nelle istituzioni dell'UE, è il momento di stabilire orientamenti politici nuovi e nuove priorità;

        con riferimento alla questione del quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027:

            esso dovrà tenere conto dell'uscita del Regno Unito dall'UE;

            a seguito dell'uscita del Regno Unito, potrebbero essere richiesti maggiori sforzi finanziari ai Governi dei restanti 27 Stati membri; secondo stime della Commissione europea, infatti, l'uscita del Regno Unito dall'UE potrebbe produrre una riduzione nel bilancio annuale tra i 10 e i 12 miliardi di euro annui, corrispondente a circa il 10 per cento;

            in questo quadro, la principale sfida per il futuro bilancio dell'UE sarà assicurare un adeguato finanziamento sia per le cosiddette politiche tradizionali dell'UE (politica di coesione e politica agricola comune, che assorbono circa il 70 per cento dell'attuale QFP), sia per una serie di nuove priorità che sono emerse negli ultimi anni e che necessitano per il futuro di maggiori risorse (gestione del fenomeno migratorio, sfide per la sicurezza interna ed esterna dell'UE, rafforzamento della cooperazione tra Stati membri in materia di difesa);

            quello del QFP è quindi un banco di prova fondamentale per capire se davvero si è in grado di andare avanti sul processo di integrazione oppure se, viceversa, si intende scegliere la strada di un'Europa che sempre più fa riferimento alla dimensione degli Stati membri;

            è necessario intervenire ed investire in quei fattori la cui messa in discussione a seguito della crisi degli anni scorsi ha determinato il dilagare dell'euroscetticismo; l'Europa riparte se si è in grado di ricostruire la "voglia d'Europa" tra i suoi concittadini: non solo e non più soltanto unione monetaria e rispetto dei parametri finanziari, ma anche identità, rispetto delle proprie radici e capacità di guardare e costruire il futuro comune; serve quindi un'Unione europea riformata nelle sue istituzioni, flessibile, capace di stare dietro al cambiamento, unita nelle diversità territoriali che devono rappresentare non un ostacolo, ma un'opportunità di sviluppo per l'intero continente;

            particolare attenzione in sede di revisione del QFP dovrà essere prestata al finanziamento della ricerca, dell'innovazione e dell'agenda digitale, all'aumento delle risorse in bilancio per le politiche giovanili, per la gestione delle frontiere e la sicurezza interna;

            un capitolo a parte dovrà essere dedicato al sostegno delle piccole e medie imprese;

        con riferimento ai cambiamenti climatici:

            l'Accordo di Parigi, approvato il 12 dicembre 2015 nella XXI sessione della Conferenza delle parti della Convenzione sul clima, è stato un importante passo in avanti in un percorso ancora molto lungo e accidentato per contrastare il surriscaldamento globale;

            nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Convenzione sul clima, UNFCCC), l'accordo ha compreso elementi per una riduzione progressiva delle emissioni globali di gas serra e si è basato, per la prima volta, su principi comuni validi per tutti i Paesi senza distinzione tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo;

            uno degli obiettivi principali è stato quello di orientare i flussi finanziari privati e statali verso uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici;

            in particolare, sono stati decisi i criteri con cui misurare le emissioni di anidride carbonica (CO2) e valutare le misure per contrastare il cambiamento climatico dei singoli Paesi;

            una tempestiva cooperazione internazionale, la solidarietà e un coerente e costante impegno a favore di un'azione comune rappresentano l'unica soluzione per onorare la responsabilità collettiva di preservare l'intero pianeta e la sua biodiversità per le generazioni presenti e future;

            l'8 gennaio 2019, è stata resa nota la proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) inviata a Bruxelles dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture;

            come previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2018/1999/UE, il documento sarà oggetto di discussione in sede europea nei prossimi mesi, per arrivare a una versione definitiva entro la fine del 2019;

            il Piano, strutturato secondo 5 dimensioni - decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività - può rappresentare per il nostro Paese un passaggio importante;

            il PNIEC contiene gli obiettivi per l'energia e il clima che gli Stati membri si impegnano a raggiungere entro il 2030; il documento dovrebbe anche indicare le politiche, le misure e le relative coperture economiche attraverso le quali, credibilmente, si intendono raggiungere tali obiettivi;

            cogliere questa possibilità, non significa rallentare il processo infrastrutturale e tecnologico - come molti vorrebbero - quanto piuttosto programmare investimenti in grandi opere - come il TAV e l'ammodernamento della rete ferroviaria - che incrementano la competitività del Paese, tenendo presente l'impatto ambientale del trasporto su gomma, soprattutto per quanto riguarda le merci;

            occorrono azioni per la rigenerazione delle grandi città in un'ottica di efficientamento energetico e della rete metro-ferro-tranviaria, un programma di gestione del ciclo dei rifiuti e in sinergia tra Stato e privati;

            il 23 settembre 2019, è stato convocato a New York dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres un vertice sull'azione per il clima che si baserà sulle azioni da intraprendere in sette campi: transizione verso le energie rinnovabili, finanziamento dell'azione climatica e della tariffazione del carbonio, riduzione delle emissioni dell'industria, ricorso a soluzioni basate sulla natura, città sostenibili e azioni a livello locale, resilienza al cambiamento climatico;

            l'auspicio che trasmettiamo al Governo è che l'Unione europea si presenti al vertice con una visione unitaria volta a stabilire regole chiare, ispiri l'azione degli altri partner mondiali e promuova un'azione sinergica tra tutti gli attori coinvolti;

        con riferimento alle raccomandazioni specifiche per Paese, di fronte a un peggioramento delle prospettive macroeconomiche, affrontare gli squilibri macroeconomici dell'Italia resta un obiettivo di fondamentale importanza;

            le iniziative legislative adottate dall'attuale Governo in questo ultimo anno hanno dimostrato tutta la loro inefficacia in funzione del rilancio dell'economia e dei consumi;

            misure in deficit si sono susseguite senza una strategia di lungo respiro comportando un notevole peggioramento dei conti pubblici ed il rischio nei prossimi mesi di assistere ad una manovra correttiva che inevitabilmente comporterebbe un aumento della pressione fiscale per contenere l'eccessivo deficit prodotto;

            mercoledì 29 maggio ultimo scorso il Governo italiano ha ricevuto una lettera della Commissione europea che chiede chiarimenti sulla mancata riduzione del debito;

            la lettera, in sostanza, dichiara che le previsioni economiche fatte dal governo - e sulle quali si basavano i conti relativi all'ultima legge di bilancio - sono state smentite dai fatti, soprattutto in relazione alla crescita economica, con conseguenze sul deficit e sul debito e quindi "alla luce dei dati economici definitivi, è confermato che l'Italia non ha rispettato la regola del debito nel 2018";

            il commissario agli affari economici Moscovici ha recentemente affermato che "Il primo problema riguarda il 2018. L'impegno italiano era una riduzione del deficit strutturale dello 0,3 per cento del prodotto interno lordo. Il risultato finale è stato un peggioramento dello 0,1 per cento del PIL. Il solo modo per compensare questo risultato sarebbe di presentare per il 2019 e il 2020 cifre, impegni e prospettive estremamente promettenti. Sulla base dei dati oggi a nostra disposizione, non è così per il 2019, un anno per il quale si prevede un peggioramento del saldo strutturale, mentre nell'accordo siglato nel dicembre scorso il Governo italiano si impegnava a evitare un deterioramento del deficit strutturale. Per il 2020, poi, prevediamo un deficit nominale in ulteriore aumento, al 3,5 per cento del PIL e un debito pubblico al 135 per cento del PIL. Non sono cifre compatibili con le regole di bilancio, e non sono neppure buone per l'Italia: non consentono alcuna crescita economica, producono un peggioramento delle finanze pubbliche, non convincono i mercati";

            il vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha pubblicamente affermato che: " le misure varate dal governo Conte hanno danneggiato l'economia italiana e vanno riconsiderate. Una soluzione per evitare la procedura non può che passare da una correzione sostanziale dei conti 2019 e da impegni credibili sul 2020";

            in particolare, la riduzione dell'elevato rapporto debito pubblico-PIL del nostro Paese richiede che politiche macroeconomiche e di bilancio orientate alla stabilità vadano di pari passo con investimenti maggiori e più mirati e con riforme strutturali ambiziose che consentano di aumentare la debole produttività e la crescita potenziale;

            questi sforzi sono fondamentali anche per garantire la fiducia dei mercati, finanze pubbliche sane, una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e della giustizia, un miglior funzionamento del sistema di istruzione e del mercato del lavoro, un contesto più favorevole alle imprese e un più solido settore bancario;

            è necessaria una profonda modifica del Patto di stabilità e crescita, posto che i suoi obiettivi troppo stringenti hanno portato a un rallentamento della crescita economica dell'intera area europea a 28;

            Paesi come, ad esempio, la Spagna, peraltro appena uscita dalla procedura d'infrazione per deficit eccessivo, hanno beneficiato negli anni addietro di aiuti europei diretti al salvataggio delle proprie banche; la Spagna ha peraltro un rapporto debito aggregato-PIL (Stato, imprese, banche e famiglie) vicino al 370 per cento, la Francia, verso la quale non sono previste procedure d'infrazione, ha un rapporto deficit-PIL superiore a quello italiano, addirittura un rapporto debito aggregato-PIL vicino al 400 per cento, mentre l'Italia nei confronti della quale la Commissione europea vorrebbe aprire una procedura d'infrazione per debito pubblico eccessivo ha un rapporto debito aggregato-PIL di circa il 350 per cento, poiché registra un bassissimo livello di debito privato;

        considerato che:

            la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 ha evidenziato le priorità nei vari settori di attività dell'Unione: le questioni istituzionali, per un'Europa più forte e più vicina ai suoi cittadini, le politiche macroeconomiche, le politiche sulla migrazione, il mercato interno e la competitività, le politiche sociali, azioni finalizzate al raggiungimento di un equo ed efficiente sistema di imposizione fiscale nell'UE, la politica estera e di sicurezza comune;

            il periodo 2018-2019 ha visto il prolungarsi in Italia di una recessione economica causata anche dalla diminuzione di domanda interna; il 10 giugno ultimo scorso, l'Istat ha rilevato che ad aprile 2019 l'indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dello 0,7 per cento rispetto a marzo e che, nella media del trimestre febbraio-aprile, permane una variazione positiva (+0,7 per cento) rispetto al trimestre precedente; l'indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale, di rilievo, solo per l'energia (+3,6 per cento); diminuzioni si registrano, invece, per i beni strumentali (-2,5 per cento) e, in misura più lieve, per i beni intermedi (-0,7 per cento) e i beni di consumo (-0,5 per cento);

            l'11 giugno ultimo scorso, il ministro dell'economia e delle finanze Tria, durante l'informativa svoltasi in Senato in merito all'avvio di una procedura per disavanzi eccessivi nei confronti dell'Italia nonché sugli esiti dell'Ecofin del 17 maggio 2019, ha reso noti i fattori rilevanti indicati nel documento inviato dalla Commissione europea in risposta alla lettera del 29 maggio ultimo scorso, evidenziando che " il mancato conseguimento del miglioramento in termini strutturali, pari allo 0,3 per cento del PIL, è stato principalmente legato a fattori imprevisti. A fronte di un rallentamento dell'economia, la correzione del saldo di bilancio nominale per la componente ciclica è peggiorata, anziché migliorare. Inoltre si è verificato un imprevisto aumento di alcuni trasferimenti in conto capitale e alcune componenti temporanee sono state riviste al rialzo. Per il 2019, la revisione al ribasso delle previsioni di crescita ha portato la previsione del deficit nominale al 2,4 per cento. Il deficit strutturale stimato nel DEF è atteso peggiorare di solo 0,1 punti percentuali, portandosi quindi all'1,5 per cento del PIL".

            secondo il Governo, le differenze tra le previsioni del DEF e quelle della Commissione per il 2019 sono causate da condizioni cicliche, ma dati economici incontrovertibili come il peggioramento di 0,2 punti percentuali del saldo di finanza pubblica strutturale e un output gap negativo dell'1,6 per cento nel 2019 denotano l'irresponsabilità dell'Esecutivo nella gestione dei conti pubblici;

            la Commissione europea ritiene pertanto che "sia motivata l'apertura di una procedura per deficit eccessivo, in ragione del non rispetto della regola del debito";

            il Ministro ha evidenziato inoltre che per il 2020 il fattore di divergenza principale tra la Commissione e l'Italia riguarda le clausole di salvaguardia per le quali il Governo ha ipotizzato una riforma fiscale, senza tuttavia escludere categoricamente la loro attivazione;

            l'ipotesi di un aumento dell'IVA, se non adeguatamente smentita, causa nei mercati ulteriore elemento di preoccupazione e la sua attuazione comporterebbe inevitabilmente una contrazione dei consumi interni con conseguente rallentamento del prodotto interno lordo;

            è necessario che l'Unione europea (Commissione, Parlamento e Consiglio) valuti con attenzione l'opportunità di calibrare i necessari interventi verso un contenimento della spesa pubblica in funzione della             situazione socio-economica dei singoli Stati, che cioè si valuti se standardizzate strategie economiche e finanziarie possano, se applicate uniformemente nei singoli Stati, impedire la loro crescita e causare recessione, disoccupazione ed aumento del debito;

         tenuto conto che:

            con riferimento alle imprese, l'incidenza delle aziende finanziariamente fragili è aumentata; l'elevata incertezza circa i tempi, l'intensità della ripresa economica e le difficili condizioni di accesso al credito (in particolare per le piccole e medie imprese) rimangono fonti di rischio; ciò penalizza particolarmente le nostre piccole e medie imprese che sono caratterizzate da una scarsa capacità di accesso ai mercati finanziari e da un indebitamento più elevato, soprattutto nei confronti delle banche o istituti creditizi;

            particolare attenzione nell'agenda politica europea meritano gli obiettivi per la crescita e la lotta alla disoccupazione, in particolare quella giovanile, cui l'Unione deve fornire risposte adeguate e in tempi celeri, per evitare che le stringenti regole economiche finora imposte agli Stati membri siano vanificate e aumenti il distacco tra cittadini e istituzioni europee;

            è assolutamente necessario assumere ogni utile iniziativa in seno alle istituzioni europee volta a dare priorità al reperimento di significative risorse da destinare ad una sistematica riduzione del costo del lavoro;

        con riferimento alle relazioni esterne:

            rimane aperta la questione delle sanzioni economiche alla Federazione Russa in seguito all'annessione della penisola della Crimea;

            l'Italia, dopo la Germania, è il primo partner commerciale della Federazione Russa e le limitazioni sul commercio con essa stanno creando un grave danno a diversi settori produttivi;

            il superamento delle sanzioni consentirebbe di allargare la coalizione dei Paesi contro il terrorismo e di favorire processi distensivi,

        impegna il Presidente del Consiglio dei ministri a porre all'attenzione del Consiglio europeo i seguenti elementi:

        con riferimento al prossimo ciclo istituzionale:

            nomina di personalità politico-istituzionali che antepongano gli interessi dell'Europa a quelli di parte e dei singoli Stati di appartenenza;

            un'agenda che favorisca il progresso economico e sociale difendendo nel contempo l'integrità del mercato interno tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali;

            affermare una nuova visione del ruolo dell'Europa come motore di sviluppo e di iniziativa politica;

            l'armonizzazione delle normative interne degli Stati membri, ed un ulteriore sviluppo delle politiche sociali;

            la necessità di modificare le politiche stringenti e spesso illogiche da un punto di vista contabile del Patto di stabilità, per trasformarlo in un autentico Patto per la crescita, l'occupazione e la formazione, al fine di evitare all'Italia una procedura di infrazione per il debito eccessivo, a fronte dell'impegno del Governo italiano a riqualificare la spesa pubblica nel suo complesso, riducendo quella corrente, a partire dalle spese di parte corrente e improduttiva ridisegnando l'articolato sistema italiano di spesa fiscale:

            a) sostituendo il parametro del rapporto debito pubblico-PIL, ora riferito al solo bilancio pubblico, con quello di debito aggregato (Stato, imprese, banche e famiglie), in rapporto al prodotto interno lordo;

            b) escludendo dal calcolo del debito la parte relativa all'indebitamento netto utilizzato sinora dall'Italia per la stabilizzazione del proprio sistema bancario, posto che gli altri Paesi europei hanno affrontato la crisi delle proprie banche ricorrendo agli aiuti europei;

            c) per quanto riguarda il rapporto deficit-PIL, escludendo dai limiti di spesa in rapporto al PIL la parte di spesa pubblica dedicata agli investimenti e la spesa in ricerca e innovazione, inclusa quella derivante da agevolazioni pubbliche che hanno generato investimenti nel settore privato;

            pieno coinvolgimento dell'Italia nella politica europea, nel dialogo euro-mediterraneo, nei rapporti con l'Est;

            costruzione di una politica energetica europea che valorizzi la posizione strategica del nostro Paese all'interno degli scenari geopolitici e delle grandi reti di approvvigionamento e distribuzione energetica;

            accelerazione delle 4 unioni fondamentali: politica, economica, bancaria e fiscale;

            la necessità e l'urgenza di delineare una strategia europea sull'immigrazione che preveda la condivisione da parte di tutti gli Stati membri di una più equa ripartizione dei migranti e di misure omogenee di protezione dei confini esterni;

        con riferimento al quadro finanziario pluriennale:

            in relazione alla necessità espressa dalla Commissione europea che "il bilancio sia sufficientemente flessibile in modo da poter essere efficacemente impiegato in situazioni di emergenza", l'avvio di una trattativa nelle sedi competenti per addivenire ad una più idonea ripartizione dei fondi e dei capitoli di bilancio dell'Unione europea da destinare alle opere infrastrutturali;

            la necessità di prevedere che una quota importante del QFP sia indirizzata al contrasto dei flussi migratori;

            la revisione del quadro di finanziamenti per l'agricoltura, che così come concepito nell'ipotesi di budget iniziale sarebbe troppo penalizzante per l'Italia;

        con riferimento alle questioni ambientali:

            piani di investimento per la rigenerazione delle grandi città in termini di efficientamento energetico, anche della rete metro-ferro-tranviaria;

            un coerente programma di gestione del ciclo dei rifiuti in sinergia tra Stato e privati;

            l'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al fine di implementare strumenti che riducano la quantità di Co2 immessa nell'atmosfera;

        con riferimento a questioni specifiche di politica estera:

            eliminare o ridurre fortemente le sanzioni economiche nei confronti della Russia, promuovendo un nuovo accordo soddisfacente per la Federazione Russa e per l'Ucraina, ma anche per l'Unione europea, che porti alla normalizzazione dei rapporti.

(6-00067) n. 3 (19 giugno 2019)

Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini.

Respinta

Il Senato,

        udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla riunione del Consiglio europeo dei prossimi 20 e 21 giugno,

         premesso che:

            il Consiglio europeo dovrà prendere decisioni circa le nomine delle principali cariche dell'UE relative al prossimo ciclo istituzionale ed adottare l'Agenda strategica dell'UE per il 2019-2024;

            i membri della Commissione europea sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo, e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza;

            nella scorsa Legislatura, l'allora governo Renzi compì una scelta politicamente suicida ottenendo per l'Italia il ruolo di Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, affidato all'onorevole Federica Mogherini, e tale scelta ha consegnato l'Italia all'irrilevanza politica nel mandato appena terminato;

            l'Italia rappresenta ancora una delle economie più forti e dinamiche dell'Unione e per troppi anni le nostre imprese, soprattutto le micro, piccole e medie imprese, sono state investite da direttive e Regolamenti comunitari che le hanno spesso penalizzate rispetto ai concorrenti degli altri Stati membri o di Stati terzi;

            risulta, quindi, di particolare importanza che l'Italia possa vantare nel prossimo mandato un Commissario con un significativo portafoglio economico, tale da poter incidere sulle politiche comunitarie in modo da difendere e sostenere il tessuto produttivo nazionale, pur nell'ambito del rispetto dei Trattati;

            risulta altresì di rilevanza strategica per gli Stati ad alto debito pubblico, tra cui l'Italia, poter continuare a godere di una politica espansiva da parte della Banca centrale europea, al fine di mettere al riparo i suddetti Stati e i loro rispettivi tessuti economico-sociali da possibili nuovi attacchi speculativi sui debiti sovrani;

            lo schema per l'Agenda strategica dell'UE per il periodo 2019-2024, presentato al vertice informale di Sibiu, lo scorso 28 maggio, prevede tra le tematiche principali quella della protezione dei cittadini e delle libertà e quella dello sviluppo della base economica e dell'individuazione di un modello europeo per il futuro;

            con riferimento al primo tema, l'Agenda dovrebbe affrontare le questioni connesse alla garanzia della sicurezza dell'UE, delle frontiere, della lotta al terrorismo, della lotta alla migrazione illegale e della riforma del sistema di asilo;

            con riferimento allo sviluppo della base economica e all'individuazione di un modello europeo per il futuro, l'Agenda propone, tra l'altro, di rafforzare il mercato unico, anche attraverso investimenti infrastrutturali;

            parallelamente però il nuovo riparto prevede a titolo compensativo alcuni risparmi, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti complessivi a favore della Politica agricola comune (PAC) e della politica di coesione che subirebbero una riduzione del 5 per cento a prezzi correnti rispetto al periodo 2014-2020, il che equivale a una riduzione di circa il 12 per cento a prezzi costanti del 2018, e, secondo il Parlamento europeo, il taglio sarebbe ancora più consistente e ammonterebbe addirittura al 15 per cento;

            il rapporto della Commissione sulle raccomandazioni specifiche per Paese sottolinea come l'economia europea sia in crescita per il settimo anno consecutivo e continuerà a espandersi sia quest'anno che il prossimo;

            per quanto riguarda la correzione degli squilibri macroeconomici, si registrano taluni progressi ma occorrono ulteriori interventi, come nel caso specifico dell'Italia, che, insieme a Cipro e Grecia, forma il trio di Paesi per i quali è stata rilevata la presenza di squilibri eccessivi;

            il programma nazionale di riforma 2019 affronta solo in parte le questioni strutturali sollevate dalle raccomandazioni specifiche per Paese del 2018, e spesso non contiene indicazioni precise né sui nuovi impegni né sul relativo calendario di attuazione;

            i principali obiettivi delle raccomandazioni 2019-2020 riguardano l'incoraggiamento degli Stati membri ad aumentare il proprio potenziale di crescita modernizzando le rispettive economie e rafforzandone ulteriormente la resilienza; il mantenimento di politiche di bilancio nazionali differenziate per rafforzare la sostenibilità di bilancio complessiva della zona euro e degli Stati membri; il rafforzamento dei sistemi fiscali e previdenziali e nella lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva; la creazione di un clima di fiducia delle imprese, di prevedibilità, certezza giuridica e rispetto dello Stato di diritto, al fine di un ulteriore rilancio degli investimenti;

            la raccomandazione per l'Italia (COM(2019)512), oltre a riprendere diverse tematiche del documento orizzontale in tema di mercato del lavoro e di investimenti, invita ad adottare provvedimenti nel 2019 e nel 2020 volti a:

            • assicurare una riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria netta dello 0,1 per cento nel 2020, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 per cento del PIL; utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico-PIL; spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati; contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, potenziando i pagamenti elettronici obbligatori anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti; attuare pienamente le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica e creare margini per altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita;

            • ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale e migliorare l'efficacia della lotta contro la corruzione, riformando le norme procedurali al fine di ridurre la durata dei processi penali;

            • favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, migliorando l'efficienza e la qualità degli attivi, continuando la riduzione dei crediti deteriorati e diversificando la provvista, e migliorare il finanziamento non bancario per le piccole imprese innovative;

            il debito pubblico in aprile è salito di 14,8 miliardi rispetto a marzo, toccando il nuovo record di 2.373,3 miliardi; l'aumento riflette, secondo il rapporto "Finanza pubblica, fabbisogno e debito" di Bankitalia, l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (11,6 miliardi, a 58,5) e il fabbisogno del mese (2,8 miliardi);

            Bankitalia ha precisato che gli scarti e i premi all'emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno nel complesso aumentato il debito ad aprile di ulteriori 0,4 miliardi. Il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 13,9 miliardi, quello delle amministrazioni locali di 0,9 miliardi, mentre il debito degli enti di previdenza è rimasto pressoché invariato;

            in particolare, il taglio sulla politica agricola, pari a un valore complessivo di venti miliardi, colpirà per 1,8 miliardi il settore in ambito nazionale;

            tale previsione è insostenibile per imprese che in Italia rappresentano un settore strategico attraverso produzioni d'eccellenza e la promozione del made in Italy nel mondo;

            inoltre, l'agricoltura si è dimostrata essere un settore anticiclico, la cui occupazione è cresciuta anche durante gli anni della crisi, con un aumento del 3,5 per cento dal 2008 al 2016 a fronte di un crollo del 13,6 per cento dell'industria, soprattutto grazie al fenomeno del ritorno alla terra di molti giovani;

            secondo un'analisi effettuata dalla Coldiretti, infatti, quasi un'impresa su dieci condotta da giovani opera in agricoltura in Italia (8,4 per cento), dove sono presenti ben 51.123 aziende guidate da under 35, che operano in attività che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l'agricoltura sociale per l'inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l'agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili,

        impegna il Governo:

            ad indirizzare i propri sforzi diplomatici all'ottenimento di un significativo portafoglio economico per il Commissario europeo di nomina italiana;

            ad assicurare che la nuova governance della Banca centrale europea garantisca la continuità e sostenga politiche espansive atte a sostenere l'economia dei Paesi maggiormente indebitati;

            a dichiararsi disponibile, in sede di trattativa con la Commissione europea sull'eventuale procedura di infrazione per deficit eccessivo, a ritirare il provvedimento sul reddito di cittadinanza e a ricalibrare la spesa in deficit verso investimenti virtuosi orientati alla crescita;

            a sostenere in sede europea la necessità di scorporare dal calcolo del deficit le spese per investimenti, per la prevenzione dei rischi idrogeologici e sismici, e quelle per la sicurezza, e ad introdurre una maggiore flessibilità nella individuazione delle circostanze eccezionali di cui all'articolo 81 della Costituzione;

            ad assumere iniziative urgenti, anche di carattere normativo, volte a contrastare la concorrenza fiscale sleale tra Stati membri e il fenomeno delle delocalizzazioni intracomunitarie;

            a realizzare una politica economica basata sulla difesa del lavoro, dell'industria e dell'agricoltura italiani da concorrenza sleale e da normative europee che possono penalizzare l'Italia, e volta a sostenere la produzione industriale e agricola riconoscibile come marchio Italia e la graduale riconversione della produzione esposta alla concorrenza indiscriminata;

            ad adottare politiche industriali efficienti volte a fronteggiare la minaccia all'economia e alla sicurezza del Paese attraverso la tutela delle aziende italiane di rilevanza strategica o ad elevato contenuto tecnologico, spesso permeabili a manovre esterne indirizzate ad assumerne il controllo;

            a sostenere l'introduzione di "dazi di civiltà" nei confronti dei prodotti di Stati terzi che non rispettano i nostri standard salariali, di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, per evitare un pericoloso dumping sociale in Europa e contrastare fenomeni di concorrenza sleale;

            ad adottare iniziative volte a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e attenuare il ritardo delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni insulari;

            ad avviare negoziati in ambito europeo per rivedere l'impostazione del complesso dei vincoli derivanti dal fiscal compact, al fine di avviare una politica di crescita sostenibile e di ripresa economica e produttiva, con l'impegno da parte italiana a utilizzare la maggiore flessibilità unicamente in investimenti pubblici e sicurezza.

(6-00068) n. 4 (19 giugno 2019)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia.

Respinta

Il Senato,

        sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno;

        premesso che:

            all'ordine del giorno del Consiglio europeo sono previsti i seguenti argomenti:

            prossimo ciclo istituzionale;

            quadro finanziario pluriennale

            cambiamenti climatici;

            i leader dell'UE dibatteranno inoltre delle raccomandazioni specifiche per Paese e prenderanno atto della relazione in merito alla disinformazione e le elezioni redatta dalla presidenza in cooperazione con la Commissione e l'Alto Rappresentante;

        osservato che:

            risulta evidente che la riunione del Consiglio europeo è il momento finale di un processo politico nel quale pochi margini avanzano per discutere o rimettere in discussione quanto è stato già deciso oppure non accettato;

            non ha un'utilità concreta, quindi, affidare indirizzi su specifici argomenti a risoluzioni approvate dal Parlamento nell'imminenza del Consiglio europeo. Tali indirizzi e orientamenti del Parlamento andrebbero manifestati e approvati in un momento precedente, quando ancora sia possibile vincolare o indirizzare le scelte del Governo in ambito europeo;

        considerato che:

            il 9 maggio scorso i leader dell'UE, riuniti a Sibiu (Romania) per discutere della prossima Agenda strategica dell'UE per il periodo 2019-2024, hanno adottato la dichiarazione di Sibiu;

            il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha presentato al vertice informale di Sibiu uno schema per l'Agenda strategica dell'UE per il periodo 2019-2024, che dovrebbe essere approvata dal Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019, articolato in quattro tematiche principali:

        proteggere i cittadini e le libertà;

        sviluppare la base economica: il modello europeo per il futuro;

        costruire un futuro più verde più equo più inclusivo;

        promuovere i valori e gli interessi dell'Europa nel mondo;

        osservato che:

            l'evidenza crescente dei cambiamenti climatici pone minacce senza precedenti per la biosfera, la disponibilità e l'approvvigionamento di alimenti e di acqua, le condizioni di vita e lo sviluppo economico. Le conseguenze a breve termine possono destabilizzare la comunità internazionale e costituire il movente per la crescita esponenziale dei flussi migratori, nonché contribuire ad alimentare tensioni o conflitti che già si manifestano con evidenza sullo scenario internazionale;

            oltre all'aumento medio globale della temperatura dell'atmosfera desta particolare preoccupazione per il nostro Paese il trend osservato nell'area mediterranea, con un incremento superiore a quello globale, ed un'anomalia registrata nel 2018 dal Consiglio nazionale delle ricerche pari a 1,58 gradi centigradi al di sopra della media storica, un evidente incremento dei fenomeni metereologici estremi, dei fenomeni di desertificazione e dei disastri naturali, con costi crescenti per la comunità nazionale;

            l'Accordo di Parigi sul clima, raggiunto il 12 dicembre 2015 da 195 Paesi nell'ambito della Cop 21 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, definisce l'obiettivo da raggiungere nel contenere l'aumento della temperatura media globale entro un grado e mezzo rispetto al livello precedente alla rivoluzione industriale, nonché garantire un processo di monitoraggio e revisione periodica degli obiettivi necessario a indirizzare i singoli contributi nazionali verso l'obiettivo condiviso;

            il procedimento attuativo dell'Accordo di Parigi ha evidenziato ritardi ed esplicite resistenze di alcuni dei principali Paesi responsabili delle emissioni climalteranti e la più recente Conferenza sul clima (COP24) tenutasi a Katowice nel dicembre 2018 ha purtroppo confermato la scarsa efficacia ad oggi degli impegni assunti, in un contesto normativo non sufficiente vincolante rispetto alla gravità dell'evoluzione climatica in corso;

            attraverso il suo quadro 2030 per il clima e l'energia, l'Unione europea si è impegnata a conseguire entro il 2030 l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 40 per cento al di sotto dei livelli del 1990, migliorare l'efficienza energetica del 27 per cento (obiettivo indicativo da rivedere nel 2020), e aumentare la quota di consumo finale di energia proveniente da fonti rinnovabili del 27 per cento.;

            il Parlamento europeo, con una specifica risoluzione legislativa, ha indicato in proposito obiettivi per il 2030 più ambiziosi, con una quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale di energia pari al 30 per cento e un aumento del 40 per cento dell'efficienza energetica;

            l'Italia deve rendersi protagonista di una efficace iniziativa in sede europea finalizzata ad accelerare la transizione energetica e il graduale superamento dei combustibili fossili, con l'obiettivo di adeguare la risposta della comunità internazionale al drammatico livello di rischio che la comunità scientifica, ormai in maniera unanime, ha evidenziato nella progressione del riscaldamento climatico con i ritmi attuali. Sinora, nonostante negli scorsi anni una parte della maggioranza di Governo abbia richiesto a gran voce un cambiamento incisivo nelle politiche ambientali del nostro Paese, l'atteggiamento di massima è risultato piuttosto timido, contraddittorio e, in alcuni casi, del tutto insoddisfacente;

            il movimento internazionale dei giovani, che nella giornata del 15 marzo scorso ha dato vita allo sciopero per il clima "Climate strike", costituisce un elemento di rinnovata attenzione verso la questione chiave del cambiamento climatico, in grado finalmente di smuovere le coscienze, a partire da quella generazione che rischia di scontare conseguenze irrimediabili per il proprio futuro;

            il Parlamento della Gran Bretagna, nella seduta del 1° maggio scorso, ha ritenuto di dare una risposta di eccezionale rilievo alle sollecitazioni che provengono dall'opinione pubblica, con l'approvazione di una mozione che dichiara lo stato di emergenza climatica ed ambientale del Regno Unito, ed afferma che "il riconoscimento del devastante impatto che un clima reso variabile ed estremo potrebbe avere sulla società, deve impegnare il Governo ad accrescere l'ambizione degli obiettivi per raggiungere zero emissioni prima del 2050";

            risulta ormai evidente che il raggiungimento di tali obiettivi richiede una profonda conversione ecologica dell'economia, leva indispensabile per promuovere il cambiamento, a partire da un radicale mutamento negli usi dell'energia e da un "Green New Deal" in grado di coniugare traguardi di ecosviluppo e di giustizia sociale, non pregiudicando i cicli naturali di cui l'essere umano è parte integrante;

        considerato che:

            il Consiglio europeo, nel contesto del semestre europeo, discuterà anche delle raccomandazioni specifiche per Paese;

            la Commissione europea ha pubblicato il 27 febbraio scorso il winter package (pacchetto d'inverno) del Semestre europeo concernente l'analisi della situazione economica e sociale negli Stati membri. Quanto ai principali contenuti, le Relazioni evidenziano che l'Italia rientra tra i Paesi che presentano "squilibri eccessivi" (insieme a Cipro e alla Grecia).L'attuale fase di prospettico deterioramento del quadro macroeconomico internazionale e la strutturale debolezza dell'economia italiana richiederebbero l'implementazione di coraggiose politiche atte a contrastare la fase depressiva del ciclo e, contestualmente, a sostenere la produttività e la crescita potenziale. I tassi di disoccupazione rimangono superiori alla media UE, e desta preoccupazione la dinamica delle assunzioni guidate principalmente da contratti a tempo determinato con una durata mediana inferiore a 12 mesi;

            il 29 maggio scorso, nell'ambito della sorveglianza delle politiche di bilancio prevista dal Semestre europeo, la Commissione europea ha inviato al Ministro dell'economia e delle finanze italiano una lettera in cui evidenzia che l'Italia non ha compiuto progressi sufficienti nell'ottemperare alla regola del debito per il 2018;

            il 5 giugno scorso, sulla base dei Programmi di stabilità o di convergenza e dei Programmi nazionali di riforma, la Commissione europea ha adottato, nell'ambito del "pacchetto di primavera" del Semestre europeo, le proposte di raccomandazioni di politica economica specifiche per 27 Stati membri per i prossimi 12-18 mesi che verranno adottate nel mese di luglio dal Consiglio. Nel testo approvato dalla Commissione UE vengono indirizzate all'Italia cinque raccomandazioni riguardanti: gli aggiustamenti di bilancio, la fiscalità e l'economia sommersa (I); intensificazione degli sforzi volti a combattere il lavoro sommerso (II); focalizzazione degli interventi di politica economica connessi agli investimenti in materia di ricerca, innovazione e la qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali (III); durata dei processi e misure anticorruzione (IV); crediti deteriorati, settore bancario e accesso delle imprese alle fonti di finanziamento (V);

            secondo la Commissione UE, nel 2019 l'Italia si conferma fanalino di coda con il suo PIL a 0,1 per cento, seguita dalla Germania (0,5 per cento) mentre la media UE, è prevista all'1,2 per cento. E' anche l'unico Paese UE dove gli investimenti sono negativi: -0,3 per cento sull'anno precedente. Anche l'occupazione è negativa nel 2019 (-0,1 per cento), unico segno meno in UE. Dunque le politiche di rilancio della domanda interna (reddito di cittadinanza e Quota 100) hanno avuto un impatto molto limitato;

            nel 2019, il prodotto interno lordo dell'Italia calcolato a prezzi costanti sarà ancora inferiore di ben 54,2 miliardi di euro rispetto a quello del 2008: 1.615 miliardi rispetto ai 1.669 miliardi di allora. Sommando algebricamente le variazioni positive e negative delle variazioni annuali del PIL, il totale reca il segno negativo: -3,2 per cento. Nel confronto, la Francia ha aumentato il PIL del 12 per cento, la Germania del 16 per cento e la Spagna del 9,6 per cento. C'è dunque un problema, per noi, di crescita negativa;

            secondo la Commissione europea, mentre l'Italia rispetta attualmente il criterio del disavanzo (ma non per il 2020, a politiche invariate), non ha, invece, rispettato il parametro di riduzione del debito nel 2018 (registrandosi uno scostamento del 7,6 per cento del PIL) né lo rispetterebbe, sulla base sia dei piani del Governo italiano sia delle previsioni della Commissione stessa, nel 2019 (con uno scostamento pari al 5,1 per cento del PIL nelle previsioni del Governo e del 9 per cento nelle previsioni della Commissione) e nel 2020 (con uno scostamento rispettivamente del 4,5 per cento e del 9,2 per cento del PIL);

            la relazione conclude che la regola del debito, come definita nel Trattato e nel regolamento (CE) n. 1467 del 1997, debba considerarsi come non rispettata e che, pertanto, una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito sia giustificata;

            il nuovo quadro di riforma della governance economica dell'UE, adottato nel novembre 2011 mediante il cosiddetto six pack, e richiamato nel fiscal compact, rafforza il controllo della disciplina di bilancio attraverso l'introduzione di una regola numerica che specifica il ritmo di avvicinamento del debito al valore soglia del 60 per cento del PIL. La regola stabilisce che, per la quota del rapporto debito-PIL in eccesso rispetto al livello del 60 per cento, il tasso di riduzione debba essere pari a 1/20 all'anno nella media dei tre precedenti esercizi (versione backward-looking della regola sul debito);

            una regola assurda e irrealizzabile, non solo per l'Italia, secondo la quale sostanzialmente il debito pubblico andrebbe abbattuto ogni anno mediamente in ragione di un ventesimo della differenza tra il valore attuale del debito e l'obiettivo del 60 per cento del PIL. Un obiettivo che non ha, oltretutto, alcun fondamento scientifico. Abbattere a quel ritmo il debito al 60 per cento del PIL significherebbe per l'Italia sperimentare almeno due decenni di politiche di lacrime e sangue, che produrrebbero la desertificazione economica e sociale del Paese;

            gli ultimi Governi italiani - incluso quello attuale - hanno impostato una battaglia di interesse solo italiano al fine di ottenere un po' più di flessibilità sul disavanzo, di fatto sul disavanzo corrente: si chiede di far crescere il disavanzo per finanziare in debito non già investimenti pubblici, generatori di crescita, ma maggiori spese correnti. Il nostro Governo dovrebbe viceversa battersi insieme ad altri sia per attivare pienamente la procedura relativa agli squilibri macroeconomici di cui è responsabile la Germania, che per ottenere uno spazio maggiore per gli investimenti pubblici nel patto di stabilità;

            secondo l'Esecutivo, allo stato attuale delle conoscenze, si può ritenere che l'indebitamento netto (deficit) della pubblica amministrazione nel 2019 sarà sensibilmente inferiore alla previsione della Commissione, la quale pone il deficit di quest'anno al 2,5 per cento del PIL, contro il 2,4 previsto dal Governo nel DEF;

            partendo dalla previsione del DEF (che incorpora il blocco di 2 miliardi di spesa pubblica, previsto nel caso in cui il deficit nominale superi il 2 per cento del PIL), vanno calcolati le maggiori entrate tributarie e contributive (0,17 per cento PIL), maggiori entrate non tributarie (utili e dividendi) per ulteriori 0,13 punti, e gli effetti delle minori spese derivanti da accantonamenti prudenziali riguardanti le più cospicue misure adottate dal Governo nel corso dell'anno. Complessivamente l'indebitamento netto si attesterebbe al 2,1 per cento del PIL. Migliorerebbe in misura corrispondente il saldo strutturale, con effetto compensativo ancora più marcato rispetto al gap registrato nel 2018;

            lo scenario programmatico di finanza pubblica per i prossimi tre anni descritto nel Programma di stabilità e approvato dal Parlamento traccia una discesa dell'indebitamento netto fino all'1,5 per cento del PIL nel 2022, con un miglioramento complessivo del saldo strutturale di quasi 0,8 punti percentuali. L'avanzo primario raggiungerebbe il 3,1 per cento su base strutturale nel 2022. Per il 2020, il Governo intende conseguire un miglioramento di 0,2 punti percentuali nel saldo strutturale di bilancio. In base alle ultime previsioni ufficiali, il disavanzo nominale scenderà di 0,3 punti percentuali in confronto al 2019;

            dalla firma del Trattato di Maastricht del 1992, l'Italia ha accumulato avanzi primari per 676 miliardi di euro. Ciò significa che le entrate fiscali sono state superiori alle spese, ma il sacrificio non è bastato, perché gli avanzi sono stati bruciati dalla spesa per interessi sul debito pubblico, che nello stesso periodo è stata di 1.924 miliardi. Il punto è che occorre intervenire soprattutto sul denominatore, sulla crescita. Le politiche austeritarie sono senza via d'uscita;

            la politica del rigore fiscale non ha portato ad alcun risultato positivo in termini di risanamento finanziario, ma ha provocato guasti profondi all'economia reale. E l'intero sistema economico italiano si è piantato, dopo le crisi bancarie. Come se non bastassero gli effetti costrittivi dell'avanzo primario, anche il credito all'economia è crollato: gli impieghi a favore del settore privato, famiglie ed imprese, sono passati dai 1691 miliardi del 2011 ai 1435 miliardi di aprile scorso: sono 256 miliardi in meno. Una enormità, visto l'effetto demoltiplicatore;

            esiste una crescente consapevolezza nel nostro continente che il quadro attuale delle regole macroeconomiche produce squilibri crescenti tra centri e periferie. La Commissione europea insiste nell'indicare una strada errata all'Italia e all'Europa, al termine della quale rischia di esservi l'implosione dell'eurozona;

            il Governo italiano dovrebbe provare a raccogliere consenso intorno a una serie di temi di grande rilievo: la proposta che gli investimenti vadano scorporati dal calcolo dei vincoli europei; la possibilità che l'introduzione di eurobond possa essere funzionale agli investimenti nelle regioni in ritardo di sviluppo o colpite da shock negativi; la possibilità che la Banca centrale europea possa dichiararsi disponibile a intervenire in caso di crisi del debito sovrano, riscoprendo la sua funzione di prestatore di ultima istanza;

            le risposte per ora pervenute dal Governo sono confuse e basate su una previsione di maggiori entrate contributive e risparmi rispetto alle misure del reddito di cittadinanza e di Quota 100, ma si tratta di previsioni aleatorie che alimentano ulteriore caos e incertezza ed espone il Paese ad una crisi di credibilità che vediamo già riverberarsi nelle tensioni sullo spread;

            il Paese ha bisogno di tutto meno che di una nuova guerra contro l'Europa a soli fini di propaganda elettorale. Restiamo, dunque, favorevoli a un confronto serrato, se necessario, sulla dannosità delle politiche di austerity imposte dal pensiero neoliberista in questi anni e di regole attente solo ai parametri del debito e non, ad esempio, ai tassi di disoccupazione. L'obiettivo comune e condiviso di Unione europea e Italia dovrebbe essere più crescita, accompagnata da più occupazione e meno diseguaglianza. La crescita, meglio se attraverso le misure delineate dalla proposta di un Green New Deal, e non l'austerità può abbattere il debito. L'Italia è un grande Paese e può farcela anche da sola a condizione che con l'Europa si imposti un rapporto di reciproco rispetto e non una guerra mediatica costante e quotidiana. Una campagna elettorale infinita, dentro e fuori il Governo, non solo non ha aiutato, ma ha fortemente danneggiato l'immagine e la credibilità dell'Italia nei confronti dei mercati;

        tenuto conto che:

            il Consiglio europeo del 21 e 22 marzo ha auspicato un rafforzamento degli sforzi coordinati per affrontare gli aspetti interni ed esterni della disinformazione, per proteggere le elezioni nazionali ed europee in tutto il territorio dell'Unione, e ha altresì invitato con urgenza gli operatori privati - piattaforme online e social network sopra tutti - a dare piena attuazione al Codice di condotta dell'UE e ad assicurare standard più elevati di responsabilità e trasparenza;

            in data 17 maggio 2019 la Commissione europea ha pubblicato le relazioni e le analisi dei progressi compiuti nell'aprile 2019 da Facebook, Google e Twitter nella lotta contro la disinformazione. Le tre piattaforme online sono firmatarie del codice di buone pratiche contro la disinformazione e si sono impegnate a riferire mensilmente sulle azioni già realizzate in vista delle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019,

         impegna il Governo:

            1) sul rapporto tra Presidenza del Consiglio dei ministri e il Parlamento in merito alle riunioni del Consiglio europeo:

            a svolgere le comunicazioni del Presidente del Consiglio in Parlamento almeno due o tre settimane prima della data di convocazione di ogni Consiglio europeo;

        2) per quanto concerne il prossimo ciclo istituzionale:

      a) a svolgere un ruolo forte e deciso di indirizzo verso gli altri componenti del Consiglio dell'Unione europea affinché la scelta del Presidente della Commissione europea sia fatta nel rispetto del Parlamento europeo e degli elettori europei e non si discosti dalle indicazioni fornite in occasione delle recentissime consultazioni elettorali, e che la scelta del nuovo Presidente della BCE esprima la volontà di dare continuità alle politiche monetarie espansive fin qui seguite dalla Banca centrale;

       b) a lavorare per porre le basi di un percorso che porti sempre più verso politiche di condivisione del debito, di emissione di titoli comuni e di co-decisione effettiva delle politiche europee tra Consiglio dell'Unione e Parlamento europeo;

     c) ad operare affinché il bilancio comunitario possa aumentare al fine di sostenere concrete politiche a favore dell'occupazione e del lavoro, a favore di una politica economica europea coerente con lo sviluppo dell'area euro, che definisca le politiche tese, anche attraverso l'emissione di euro bond, ad aumentare la domanda e, in particolare, gli investimenti in settori strategici in grado di creare occupazione, sviluppo sostenibile e coesione sociale;

        3) in materia di regole di bilancio europee:

            a) a sostenere con forza l'aggiornamento delle regole che disciplinano l'Unione economica e monetaria (UEM) per sanzionare e attivare pienamente la procedura relativa agli squilibri macroeconomici ad iniziare dai surplus commerciali, per ottenere uno spazio maggiore per gli investimenti pubblici nel patto di stabilità, nonchè per rafforzare l'efficacia e la capacità di perseguire obiettivi comuni a partire dell'incremento dell'occupazione, al fine di superare le notevoli diseguaglianze territoriali economiche e sociali, determinate dalla, sin qui, colpevole trascuratezza del necessario ripensamento del funzionamento dell'UEM;

            b) a sostenere in sede europea l'opposizione all'incorporazione definitiva del fiscal compact nell'ordinamento giuridico europeo ed il contestuale avvio di un suo superamento ad iniziare dall'introduzione di una golden rule ovvero la possibilità di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese di investimento nazionali, spese per ricerca, sviluppo e innovazione, ad esclusione di quelle militari;

            c) ad adottare iniziative per soprassedere in questa fase all'istituzione di un Ministero del tesoro unico dell'eurozona nei termini proposti dalla Commissione e rifiutare la trasformazione del Meccanismo europeo di stabilità in Fondo monetario europeo dotato dei poteri di sorveglianza dei bilanci nazionali e dei connessi automatismi per la ristrutturazione dei debiti sovrani;

            d) ad adottare iniziative volte all'introduzione tra gli indicatori utilizzati, ai fini della verifica del rispetto delle regole europee, anche del criterio del saldo commerciale, puntando alla riduzione almeno al 3 per cento del limite massimo per il saldo positivo e negativo di bilancia commerciale di ciascun Paese membro e la contestuale predisposizione di un apparato sanzionatorio analogo a quello già previsto in caso di mancato rispetto per i deficit di bilancio eccessivi e dei vigenti parametri di natura fiscale;

            e) a proporre la ridefinizione del ruolo della Banca centrale europea come prestatrice di ultima istanza;

            f) a proporre una soluzione condivisa per la gestione dei titoli di Stato comprati dalle banche centrali nazionali nell'ambito del QE in una prospettiva di stabilizzazione dei debiti pubblici;

            g) a proporre l'emissione di titoli di debito europei garantiti mutualmente da tutti gli Stati membri ovvero l'introduzione di nuovi strumenti finanziari per l'emissione di titoli garantiti da obbligazioni sovrane (sovereign bond-backed securities);

            h) a promuovere l'adozione di nuove direttive per il raccordo delle normative fiscali nazionali, soprattutto per quanto riguarda l'IVA, al fine di recuperare il gap di evasione attuale, altissimo per l'Italia, pari a oltre 35 miliardi e per scongiurare i meccanismi di elusione;

            i) a sostenere l'armonizzazione delle regole fiscali tra i vari Paesi UE, in particolare per quanto concerne la tassazione delle società, e l'abolizione dei paradisi fiscali UE, tra i quali l'Olanda, Lussemburgo, Irlanda, Malta e Cipro, che hanno stretto accordi riservati con le multinazionali, facendo perdere a Italia, Francia, Spagna e Germania, secondo i calcoli di Oxfam, un gettito fiscale pari nel 2015 a circa 35 miliardi di euro;

            l) a proporre che l'eurozona si doti di un piano di investimenti pubblici mirato a interventi medio-piccoli, attivabili rapidamente e modulabili in modo coerente con le esigenze del ciclo economico, come progetti di riqualificazione e ripristino del territorio, delle periferie urbane, della sostituzione di edifici sismicamente insicuri ed energivori con edifici sicuri e «verdi»;

            m) a proseguire con forza, in sede europea, l'azione in corsa per l'adozione di nuove forme di tassazione dell'industria digitale a livello europeo e a sostenere l'introduzione di una vera ed incisiva «Tobin tax» che assicuri un gettito rilevante e limiti in modo drastico le speculazioni finanziarie, di una web tax, anche dopo la bocciatura della proposta avanzata dalla Commissione in seno all'Ecofin, e di un'imposta unica a livello europeo sul reddito delle imprese, in modo da evitare che alcuni Paesi si comportino come paradisi fiscali interni alla Unione europea e, tramite una parte del gettito derivante delle imposte sopra citate, ad adottare iniziative per finanziare l'introduzione di un'indennità europea di disoccupazione;

            n) a rifiutare le proposte di ulteriori vincoli al possesso di titoli di Stato nei bilanci degli istituti di credito e della previsione di ulteriori incrementi dei requisiti minimi di capitale delle banche per la gestione degli NPL;

            o) a promuovere il completamento accelerato dell'Unione bancaria europea tramite, in particolare, una garanzia comune europea dei depositi bancari e l'attivazione della garanzia fiscale per il fondo di risoluzione delle banche;

            p) a sostenere l'adozione di un salario minimo europeo come richiesto da diversi leaders europei;

        4) in materia di cambiamenti climatici:

            a formalizzare al Consiglio europeo la richiesta di una forte accelerazione degli obiettivi concernenti la riduzione delle emissioni di gas ad affetto serra, l'incremento delle energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica, con l'obiettivo di dimezzare le emissioni climalteranti entro il 2030 ed azzerarle entro il 2050, promuovendo un conseguente investimento crescente delle politiche europee verso un Green New Deal che deve tradursi in obiettivi coerenti di sviluppo costante dell'economia circolare;

            ad assumere ogni idonea iniziativa finalizzata all'introduzione in sede europea di una più efficace e stringente regolamentazione delle emissioni derivanti dall'intero parco degli autoveicoli e dal trasporto aereo, nonché procedere quanto prima all'introduzione di una normativa comune finalizzata alla totale eliminazione dei gas fluorurati (gas F) dannosi per il clima;

            a procedere congiuntamente con l'obiettivo di eliminare dal quadro normativo dei Paesi membri tutte le attuali sovvenzioni ai combustibili fossili, introducendo contestualmente forme di tariffazione del carbonio finalizzate all'introduzione graduale su scala europea di una carbon tax, unitamente ad una più stringente regolamentazione del sistema di scambio di quote (ETS);

            ad operare al fine di ottenere l'esclusione di tutti gli investimenti per i piani di mitigazione e di adattamento per il contrasto ai cambiamenti climatici dalle regole a cui devono sottostare i bilanci pubblici dell'eurozona;

            a farsi promotore di una iniziativa comune dei Paesi membri affinché l'Unione europea si appresti ad esercitare un ruolo trainante nell'ambito del Climate action summit convocato a New York dal Segretario generale dell'ONU per il prossimo 23 settembre. In tale occasione i leader saranno chiamati a presentare contributi nazionali aggiornati (INCD) e più ambiziosi entro il 2020, in linea con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 45 per cento nel prossimo decennio e di azzeramento netto delle stesse entro il 2050, ponendo la questione dei cambiamenti climatici come priorità e filo conduttore dei rapporti bilaterali e multilaterali dell'Unione;

         5) in materia di disinformazione:

            a garantire la trasparenza, intensificare gli sforzi per ampliare la cooperazione con i verificatori di fatti in tutti gli Stati membri, lottare contro i falsi account, ad avviare delle procedure per contrastare i comportamenti ingannevoli e dannosi. In particolare, è necessario che le piattaforme online attuino interamente gli impegni di più vasta portata assunti nel quadro del codice di buone pratiche, soprattutto cooperando con i media tradizionali allo sviluppo di indicatori di trasparenza e affidabilità per le fonti di informazione, in modo che gli utenti possano fruire di un'equa scelta di informazioni pertinenti e verificate.

(6-00069) n. 5 (19 giugno 2019)

Marcucci, Pittella, Alfieri, Malpezzi, Mirabelli, Stefano, Valente, Ferrari, Collina, Bini, Cirinnà, Astorre, Bellanova, Biti, Boldrini, Bonifazi, Cerno, Comincini, Cucca, D'Alfonso, D'Arienzo, Faraone, Fedeli, Ferrazzi, Garavini, Giacobbe, Ginetti, Grimani, Iori, Laus, Magorno, Manca, Margiotta, Marino, Assuntela Messina, Misiani, Nannicini, Parente, Parrini, Patriarca, Pinotti, Rampi, Renzi, Richetti, Rojc, Rossomando, Sbrollini, Sudano, Taricco, Vattuone, Verducci, Zanda.

Respinta

Il Senato,

        premesso che,

            nel prossimo Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019, i capi di Stato e di Governo esamineranno importanti questioni inerenti il futuro dell'Unione europea, e in particolare la nuova Agenda strategica per l'Unione europea 2019-2024, il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, i cambiamenti climatici, le raccomandazioni specifiche ai Paesi membri, la disinformazione e le minacce ibride. Il 21 giugno i leader dell'UE si riuniranno, inoltre, per il Vertice euro, nel suo formato esteso a 27 Stati membri, per discutere della riforma dell'Unione economica e monetaria. Tali riunioni coincidono con il momento storico della definizione del nuovo assetto istituzionale dell'Unione europea. Esse si svolgono, infatti, a pochi giorni dalle elezioni del mese di maggio 2019, dall'insediamento dei nuovi eletti e dalla formazione della nuova maggioranza al Parlamento europeo, e durante le trattative per la definizione della nuova compagine della Commissione europea e per l'individuazione dei futuri presidenti del Parlamento, del Consiglio e della BCE;

            a tutti questi appuntamenti il Governo italiano arriva, per la prima volta, totalmente impreparato, diviso al proprio interno e in una posizione di preoccupante isolamento politico. Il Ministro competente per gli affari europei, che dovrebbe curare le trattative, i rapporti con le istituzioni europee e gli analoghi ministri degli altri Stati membri, a quattro mesi di distanza dalle dimissioni di Paolo Savona, non è stato ancora designato. Gli altri ministri in carica disertano sistematicamente i tavoli europei a cui dovrebbero partecipare attivamente, danneggiando in modo irreparabile gli interessi del nostro Paese. Sulle fondamentali questioni all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo, il Governo arriva con proposte ancora in fase di preparazione e in una situazione di estrema debolezza in ragione della pendente proposta di apertura della procedura d'infrazione per debito eccessivo;

            contrariamente all'atteggiamento dell'Italia, gli altri governi stanno curando i singoli passaggi che portano alla formazione del nuovo assetto istituzionale dell'Unione europea e alla definizione delle linee strategiche e programmatiche che riguardano il futuro dell'Europa. Sul fronte istituzionale, l'asse franco-tedesco, il blocco socialdemocratico ispanico-portoghese e quello dei Paesi rigoristi sono parte attiva nella cruciale partita della nuova composizione della Commissione europea. Il Governo italiano, abbandonato anche dai principali partner di riferimento del blocco sovranista, non è in grado di incidere minimamente, o peggio non è interpellato o preso a riferimento, sulle possibili candidature alla Presidenza del Commissione europea, alla BCE ed al Parlamento europeo, e sulla ripartizione degli incarichi commissariali. A differenza di quanto avvenuto in passato, inoltre, non sono state ancora avanzate nostre candidature commissariali credibili sulle quali far convergere l'assenso degli altri Paesi. L'Italia, che lascia la stagione che si sta concludendo con 3 italiani ai vertici delle istituzioni europee, avrà un solo commissario e sicuramente non di particolare rilevanza;

            nel nuovo Parlamento europeo, i rappresentanti italiani eletti dallo schieramento politico che sostiene il Governo in carica si accingono ad avere un ruolo del tutto marginale nella legislatura che sta per prendere avvio, come certificato dalla composizione dei nuovi gruppi parlamentari a Strasburgo. I 28 eletti della Lega hanno aderito al gruppo "Identity e Democracy", nel quale sono confluiti soltanto una parte degli eletti del blocco sovranista e formato da 73 membri, che nel Parlamento europeo sarà destinato all'opposizione. Ad oggi i 14 eletti del Movimento 5 Stelle non hanno trovato sponde per la formazione di un gruppo parlamentare e anch'essi sono destinati a restare fuori dalla maggioranza parlamentare UE. Pertanto, per la prima volta nella storia del Parlamento europeo, il Governo italiano non avrà interlocutori nella maggioranza parlamentare e posizioni di influenza nella Commissione europea. In sintesi, il Governo italiano è destinato nei prossimi mesi, per rinunce proprie e inutili tensioni, a svolgere un ruolo di totale insignificanza politica e decisionale nelle sedi istituzionali europee;

            a tale situazione si è arrivati nel breve volgere di un anno, con una grave perdita di prestigio internazionale e di posizioni coerenti con il nostro status di Paese fondatore dell'Unione europea e di seconda potenza manifatturiera europea. Fino ad un anno fa, l'Italia è stata in prima fila nella battaglia per la tutela e la promozione dello stato di diritto e delle libertà fondamentali all'interno dell'Unione, la democratizzazione della governance e delle procedure dell'Unione europea e per la modifica sostanziale delle politiche di austerità, riuscendo a ottenere una significativa flessibilità in favore degli investimenti e delle riforme e a invertire il ciclo recessivo della nostra economia. Un patrimonio prezioso di credibilità politica, internazionale ed europea, faticosamente costruito, che è stato rapidamente dilapidato dal Governo con inutili tensioni ed iniziative scoordinate perseguite con costanza, a partire dallo scontro sul tema dei migranti della scorsa estate, cui hanno fatto seguito il duro confronto sulla legge di bilancio, le posizioni espresse sul Venezuela, in dissenso con la maggioranza dei Paesi europei, il contrasto continuo con i commissari e con alcuni Paesi membri e, da ultimo, con l'acceso e irresponsabile scontro sull'apertura della procedura d'infrazione per debito eccessivo;

         considerato che,

            lo scenario economico nel quale si svolge il prossimo Consiglio europeo risulta condizionato da nuove incertezze e rischi. Lo slancio espansivo dell'economia mondiale, successivo al periodo di crisi economica e finanziaria del 2007, ha recentemente subito un deciso rallentamento, in gran parte determinato dalla brusca frenata del commercio internazionale nel 2018 e nei primi mesi del corrente anno. L'indebolimento della crescita globale è diffuso ed interessa aree che rappresentano oltre il 70 per cento dell'economia globale, con particolare riguardo alle economie emergenti. Tuttavia, le proiezioni più recenti prefigurano una ripresa dalla seconda metà dell'anno, sostenuta da politiche economiche espansive nei principali Paesi;

            il rallentamento della crescita globale si riflette sull'area dell'euro, nonostante la maggiore apertura agli scambi commerciali internazionali rispetto agli Stati Uniti e al Giappone. I dati più recenti indicano un'evoluzione più debole del PIL rispetto alle attese per via del rallentamento della domanda estera, che si riflette sulla crescita dei Paesi europei maggiormente integrati nelle catene globali del valore (Germania, Francia, Italia e Spagna), cui si aggiungono alcuni fattori specifici a livello di Paese e di settore. Sebbene ci si attenda miglioramenti, la dinamica espansiva del prodotto è stimata pari a poco più del 1 per cento nel 2019 e del 1,5 per cento nel 2020. Tale situazione conferma che è ancora necessario un ampio grado di accomodamento monetario. Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso, infatti, di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento della BCE almeno fino all'estate del 2019 e in ogni caso finché necessario per assicurare stabilità nell'area euro;

            in questo quadro, il nostro Paese si trova ad affrontare un clima di crescente instabilità i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento del PIL, diminuito dello 0,2 per cento nel terzo trimestre e dello 0,1 per cento nel quarto trimestre del 2018. Considerando l'intero anno la crescita nel 2018 è stata dello 0,9 per cento, poco più della metà di quella del 2017. Anche se nel primo trimestre del 2019 il Pil ha segnato un lieve aumento, vi è un diffuso consenso intorno a previsioni di crescita per il corrente anno molto inferiori a quella, già modesta, del 2018, che oscillano tra lo 0,1 e lo 0,2 per cento;

            la stagnazione dell'economia italiana è accompagnata da un grave peggioramento dei principali indicatori di finanza pubblica, a partire dal debito pubblico che è tornato a crescere superando nuovamente la soglia del 132 per cento, nonché dall'andamento dello spread, stabilmente al di sopra dei 250 punti base, e della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. Forte preoccupazione destano, poi, i dati sulla produzione industriale e sul fatturato, che nel corso dei primi mesi del 2019 hanno registrato un andamento altalenante, con un live incremento nei primi due mesi dell'anno cui hanno fatto seguito due mesi consecutivi di flessione. Da molti osservatori, l'Italia è vista attualmente come l'anello debole dell'area euro;

       rilevato che,

            al centro del dibattito del prossimo Consiglio europeo vi saranno importanti questioni che riguardano il futuro del nostro Paese. Il 21 giugno prossimo, senza il sostegno aperto di altri Stati membri e in un clima di forte tensione alimentato dalle ripetute dichiarazioni di autorevoli ministri ed esponenti della maggioranza, il Governo italiano dovrà raggiungere un difficile accordo con le istituzioni e i partners europei volto ad evitare l'apertura della procedura d'infrazione per debito eccessivo, a seguito della proposta della Commissione europea formulata ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del TFUE. Una procedura, finora, mai aperta verso uno Stato membro UE, a dimostrazione della grave situazione in cui è stato portato il Paese;

            dopo numerosi richiami ad una maggiore attenzione ai conti pubblici, sistematicamente disattesi dal governo Conte, in particolare con la legge di bilancio 2019, finanziata in gran parte con il ricorso al deficit, lo scorso 5 giugno, la Commissione europea, nel "Rapporto sull'osservanza delle regole di bilancio" ha rilevato che l'Italia non ha conseguito l'obiettivo di riduzione del saldo strutturale per il 2018, pari allo 0,3 per cento del PIL. Inoltre, nel 2019, sulla base dei dati disponibili, è in atto una forte deviazione dal sentiero di convergenza verso l'obiettivo di medio termine, mentre per il 2020-2022 è atteso un sensibile aumento del livello del debito programmato. Si tratta di tre gravi situazioni che hanno indotto la Commissione a proporre nei confronti dell'Italia l'avvio della procedura d'infrazione;

            tale proposta è stata approvata in data 12 giugno dal Comitato economico e finanziario dell'Unione europea e in data 14 giugno, l'Ecofin, riunitosi nel Lussemburgo, ha richiesto formalmente al nostro Paese di fornire, entro i successivi 7 giorni, ossia entro il 21 giugno, in concomitanza con lo svolgimento del prossimo Consiglio europeo, un piano credibile di interventi per il risanamento dei conti pubblici per un ammontare pari allo 0,5 per cento del PIL, di fatto ritenendo insufficienti e non credibili i dati forniti durante la riunione stessa dal nostro Ministro dell'economia e delle finanze;

            in risposta alle richieste dell'Ecofin, il Governo italiano sta predisponendo una semplice lettera con dati dettagliati sulle previsioni di risparmio relative al reddito di cittadinanza e Quota 100 e sulle maggiori entrate tributarie in corso di anno, ritenendo tali risorse sufficienti a contenere il disavanzo al 2,1 per cento, ad evitare una manovra correttiva in corso di anno e a convincere l'UE a bloccare la procedura di infrazione. L'obiettivo dichiarato del Governo non è, pertanto, quello di predisporre nell'immediato un piano di interventi, ma al contrario di ottenere un percorso ordinario di gestione del disavanzo e del debito. Nel frattempo, autorevoli membri del Governo annunciano per ottobre prossimo una "manovra trumpiana" che prefigura la creazione di ulteriore disavanzo per finanziare misure come la flat tax, il salario d'ingresso e le misure per la famiglia, chiudendo di fatto ogni possibilità di dialogo costruttivo con l'Europa nei prossimi giorni;

            la situazione, allo stato attuale, senza la piena assunzione da parte del governo Conte degli impegni richiesti dalle istituzioni europee, rischia di compromettere seriamente, nel breve volgere di pochi giorni, il futuro del nostro Paese, gettando via tutti gli sforzi compiuti nel corso di questi anni per risanare i conti pubblici e rilanciare l'economia, con conseguenti pesanti ricadute sui risparmi dei cittadini e sulla competitività delle imprese italiane per i prossimi dieci anni. Uno scenario, quello descritto, da scongiurare e che prefigura, in prospettiva, una possibile e drammatica uscita del nostro Paese dall'Unione europea, come d'altronde più volte lasciato intendere da esponenti della maggioranza che sostiene il Governo;

         per quanto attiene all'Agenda strategica:

            il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha presentato al vertice informale di Sibiu del 28 maggio scorso uno schema per l'Agenda strategica dell'UE per il periodo 2019-2024 articolato in quattro tematiche principali: 1) proteggere i cittadini e le libertà; 2) sviluppare la base economica: il modello europeo per il futuro; 3) costruire un futuro più verde, più equo, più inclusivo; 4) promuovere i valori e gli interessi dell'Europa nel mondo;

            in prospettiva, la discussione sulla prossima Agenda strategica dovrebbe essere incentrata sulla realizzazione di un mercato unico più profondo ed equo, in grado di mettere al centro lo sviluppo di una legislazione adeguata, efficace e moderna, capace di produrre norme puntuali dal punto di vista della difesa dei consumatori e della concorrenza, dello sviluppo economico, industriale e degli investimenti, dell'occupazione e della salvaguardia dei diritti dei lavoratori, della tutela dell'ambiente. È tempo, inoltre, di iniziare a pensare ad un mercato unico in una visione integrata, in cui il mercato dei beni e servizi ed il mercato digitale siano considerati come un'unica entità, che deve essere ulteriormente sviluppata, dotata di norme moderne e considerata parte integrante e fondamentale dello sviluppo economico dell'area europea;

        con riferimento alla protezione dei cittadini e delle libertà, l'Agenda dovrebbe affrontare le tematiche connesse alla garanzia della sicurezza dell'UE, a partire dalle frontiere e dalla lotta al terrorismo e alle minacce ibride e informatiche; alla salvaguardia della democrazia, a partire dalla tutela dello stato di diritto e alla lotta alla disinformazione; alle sfide connesse alla migrazione, prevedendo la lotta alla migrazione illegale e la riforma del sistema di asilo, nonché alla protezione dei valori europei e delle libertà, partendo dalla protezione delle libertà individuali e da un maggiore coinvolgimento dei cittadini e della società civile;

            tutti temi, questi, sui quali il Governo ha dimostrato di non agire in sintonia con i partner europei. In particolare sul tema connesso alla sfida delle migrazioni, la lotta alla migrazione illegale e la riforma del sistema di asilo, la posizione dell'attuale Esecutivo ha prodotto un progressivo isolamento del nostro Paese;

            riguardo al tema della revisione della legislazione europea sull'asilo, nota è al riguardo l'indisponibilità degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle e della Lega alla modifica del Trattato di Dublino;

            per quanto concerne il tema dei migranti, la crescente campagna da parte del Ministro dell'interno contro il sistema di accoglienza e solidarietà dei migranti, che ha avuto per obiettivo il tentativo di criminalizzare l'opera delle organizzazioni non governative, addirittura chiamate dal suo collega Di Maio "Taxi del mare", la chiusura dei porti ed il vero e proprio "sequestro" per giorni di uomini donne e bambini, in precarie condizioni di salute, ai quali è stato impedito di scendere per giorni, ha creato un crescendo di tensioni a livello europeo;

            com'è noto l'intera campagna elettorale del ministro Salvini, in occasione delle recenti elezioni europee, è stata quasi interamente incentrata sulla questione dei migranti, cosa che lo ha portato ad essere estremamente presente nelle piazze e sui social network, ma assente a 6 riunioni su 7 dei Ministri degli interni della UE. Anche l'ultima, tenutasi il 7 giugno scorso a Lussemburgo, è stata ancora una volta disertata dal ministro Salvini, laddove i punti all'ordine del giorno riguardavano questioni delicate ed importanti quali la riforma della direttiva sui rimpatri, il tema dei fondi europei per gli affari interni nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, e le misure antiterrorismo alle sfide future che attendono i Paesi dell'Unione europea su migrazione e asilo;

            con riferimento allo sviluppo della base economica e all'individuazione di un modello europeo per il futuro, l'Agenda si propone il rafforzamento del mercato unico, una maggiore strategia industriale e l'UEM; gli investimenti nel futuro, a partire da istruzione, innovazione e ricerca, nonché investimenti infrastrutturali e promozione di un'agricoltura sostenibile; la promozione di condizioni di parità tra gli attori economici, partendo dalla lotta alla concorrenza sleale e dalla sicurezza delle catene di approvvigionamento, nonché la necessità di accogliere pienamente la transizione digitale, sviluppando l'intelligenza artificiale e garantendo connettività e accesso ai dati;

            per quanto riguarda la costruzione di un futuro più verde più equo e più inclusivo, l'Agenda si propone di garantire energia sostenibile, sicura e a prezzo accessibile, favorendo, in particolare, un'accelerazione della transizione energetica, aumentando l'indipendenza energetica e investendo nella mobilità del futuro; promuovere l'inclusività, attraverso una lotta alle disuguaglianze e le disparità, anche attraverso la politica di coesione, e un'adeguata protezione sociale; salvaguardare l'ambiente e il clima, mirando alla neutralità climatica e salvaguardando la biodiversità; salvaguardare il modo di vivere europeo, attraverso il sostegno alle comunità nella gestione della transizione verde, la protezione dei consumatori e della salute e investendo nella cultura;

            con riferimento alla promozione dei valori e degli interessi dell'Europa nel mondo, l'Agenda propone di difendere gli interessi dell'UE attraverso un'affermazione degli interessi europei in campo economico, la garanzia della coerenza delle politiche esterne, la promozione della pace e della stabilità del vicinato, nonché la promozione degli investimenti e della cooperazione nel settore della difesa; promuovere regole globali volte a mantenere e sviluppare l'ordine multilaterale, perseguire una politica commerciale solida, ambiziosa ed equilibrata; proiettare i valori dell'UE, al fine di promuovere l'Europa quale modello di cooperazione, adoperarsi per realizzare pace e stabilità a livello mondiale e promuovere la democrazia e i diritti umani; affrontare le sfide globali, assumendo un ruolo guida a livello mondiale nella lotta contro i cambiamenti climatici, cooperando con i Paesi partner in materia di migrazione e promuovendo lo sviluppo sostenibile;

       per quanto attiene al quadro finanziario pluriennale:

            nel maggio 2018, la Commissione europea ha adottato il pacchetto di proposte sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, predisposto per un'Unione europea a 27 in considerazione del previsto recesso del Regno Unito, comprendente in particolare proposte sulle spese (regolamento relativo al QFP) e sulle entrate (decisione sulle risorse proprie);

            il quadro delineato dal pacchetto sul QFP, integrato nei giorni successivi dalle proposte relative ai vari programmi e strumenti per la concreta messa in opera del bilancio UE, prevede stanziamenti pari a 1.135 miliardi di euro in termini di impegni, pari all'1,11 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE a 27, che si traducono in 1.105 miliardi di euro in termini di pagamenti, ovverol'1,08 per cento del RNL dell'UE a 27;

            l'aumento di risorse rispetto all'attuale QFP 2014-2020 (959,9 miliardi di impegni e 908,4 miliardi di pagamenti), richiederà, anche in considerazione del recesso del Regno Unito, maggiori sforzi agli Stati membri dell'Unione a 27; tuttavia, tenendo conto dell'integrazione all'interno del bilancio UE del Fondo europeo di sviluppo, che nell'attuale QFP è collocato fuori bilancio con una dotazione di 30,5 miliardi finanziati direttamente dagli Stati membri, l'ordine di grandezza del nuovo QFP resterebbe in linea con quello dell'attuale bilancio pluriennale;

            diversa invece l'architettura del nuovo QFP rispetto a quella del QFP attuale, fondata sugli obiettivi della strategia Europa 2020, ed in particolare la diversa ripartizione degli stanziamenti tra le varie rubriche e programmi. La Commissione ha proposto maggiori finanziamenti per i settori considerati prioritari e ad alto valore aggiunto europeo: ricerca, innovazione e agenda digitale (+60 per cento rispetto all'attuale QFP); giovani (con un raddoppio dei fondi Erasmus e il rafforzamento del Corpo europeo di solidarietà); migrazione, gestione delle frontiere esterne e asilo (+154,7 per cento); difesa e sicurezza interna (nuovo Fondo europeo per la difesa); azione esterna (+69 per cento); clima e ambiente;

            parallelamente, è stata proposta una riduzione delle risorse per la politica agricola comune (PAC) e nella spesa destinata alle politiche di coesione; in particolare, la dotazione del Fondo di coesione subirebbe una flessione, ma quella del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) salirebbe e quella del Fondo sociale europeo si attesterebbe a 101 miliardi (unendo, nel nuovo Fondo sociale europeo Plus, diversi programmi già esistenti a vario titolo connessi alle politiche sociali e di integrazione); si avrebbe un maggiore ruolo della politica di coesione nel sostenere le riforme economiche, unendo per l'assegnazione dei fondi al criterio del PIL pro capite nuovi criteri: il tasso di disoccupazione giovanile, il basso livello di istruzione, i cambiamenti climatici e il grado di integrazione dei migranti;

            importante altresì l'introduzione di un nuovo meccanismo che protegga il bilancio dell'UE dai rischi finanziari e di nuovi strumenti di bilancio a sostegno della stabilità della zona euro, e il rafforzamento del legame tra i finanziamenti UE e lo Stato di diritto, con la previsione di sanzioni nei confronti degli Stati membri nei quali si siano riscontrate carenze generalizzate che incidano o rischino di incidere sul principio di sana gestione finanziaria o sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

            per quanto riguarda le entrate, invece, la Commissione ha proposto di confermare le tre risorse proprie esistenti (risorse proprie tradizionali costituite da dazi doganali sulle importazioni da Paesi terzi e prelievi sullo zucchero, risorsa propria basata sull'IVA, risorsa complementare basata sul RNL), e di istituire altre tre nuove risorse proprie (20 per cento delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni, un'aliquota di prelievo del 3 per cento applicata alla nuova base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro);

            nell'iter che porterà alla approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale, il primo a pronunciarsi è stato il Parlamento europeo, nel maggio 2018, con l'approvazione a larga maggioranza di una risoluzione nella quale tra l'altro si esprimono timori sul possibile indebolimento delle principali politiche di solidarietà dell'UE, e si avanzano una serie di richieste: mantenere i livelli attuali di finanziamento per le politiche tradizionali (PAC e Coesione); aumentare la dotazione di Erasmus +, i finanziamenti alle PMI, le risorse dotazione per la ricerca e l'innovazione e per l'ambiente; incrementare in modo sostanziale gli investimenti attraverso il Meccanismo per collegare l'Europa e garantire finanziamenti supplementari per sicurezza, migrazione e relazioni esterne; complessivamente dunque portare il nuovo QFP all'1,3 per cento del RNL dell'UE a 27;

            il Parlamento ha espresso inoltre la sua volontà di definire un QFP più ambizioso a vantaggio dei cittadini, e procedere a questo fine a intensi negoziati con il Consiglio; i negoziati si sono in effetti protratti per lunghi mesi su numerosi dossier, sia sul regolamento QFP sia sui programmi di spesa settoriali in tutti i settori di intervento; anche il Consiglio "Affari generali" ha lungamente lavorato sul QFP, preparando lo schema di negoziato; il Consiglio europeo del dicembre 2018 ha tenuto il primo importante scambio di opinioni sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 sulla base di tale stato dei lavori;

            dopo l'insediamento del nuovo Parlamento, l'intenzione è quella di giungere ad un accordo entro l'autunno 2019; è quindi essenziale che nel corso del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno prossimi si proceda con decisione alla definizione di un quadro comune e condiviso, garantendo al contempo il mantenimento di alti standard e l'esistenza di adeguate risorse che permettano l'investimento nelle politiche sociali, il miglioramento generale della condizione sociale ed economica dei cittadini europei in forme di concreta solidarietà europea, sull'essenziale tema dell'ambiente e del clima, sui giovani, su una politica verso le migrazioni condivisa e che comprenda il tema della prima accoglienza e dell'integrazione di lungo periodo;

            si confronteranno nel prossimo Consiglio le posizioni nettamente distinte sulla dotazione complessiva del prossimo QFP, con una polarizzazione tra un gruppo di Paesi favorevoli a incrementarla e altri che insistono per un bilancio ridotto e che finanzi le nuove priorità e i settori che possono supportare maggiormente la competitività europea tramite maggiori tagli alle politiche tradizionali; essenziale dunque garantirsi una forte posizione negoziale che permetta alleanze con gli Stati membri che chiedono risorse sufficienti per finanziare non solo le nuove priorità (migrazioni, difesa, sicurezza) e i settori fondamentali per la competitività dell'UE (ricerca e innovazione, infrastrutture, spazio, digitale), ma anche le politiche tradizionali (PAC e politica di coesione), mantenendo le dotazioni di queste ultime almeno al livello dell'attuale QFP 2014-2020;

            sarà importante altresì, per il nostro Paese, che sia garantito che il bilancio sia sufficientemente flessibile, così da poter essere efficacemente impiegato in situazioni di emergenza (disoccupazione giovanile, disastri naturali, crisi migratorie); in quanto alla questione della condizionalità, sarebbe fondamentale che il nostro Paese garantisse l'accordo su forme di condizionalità legata alla solidarietà europea, in particolare per quanto riguarda la distribuzione dei migranti;

         per quanto attiene al tema dei cambiamenti climatici:

            il pianeta si trova di fronte a profondi mutamenti climatici. In assenza di azioni concrete e rigorose decisioni di contrasto, tali fenomeni potrebbero portare, entro pochi anni, ad un punto di non ritorno; gli effetti del riscaldamento globale sono sotto l'occhio di tutti: le temperature aumentano, l'andamento delle precipitazioni sta variando, sono sempre più frequenti le inondazioni, lo scioglimento dei ghiacciai avanza rapidamente con conseguente innalzamento del livello dei mari;

            gli interventi volti ad affrontare i cambiamenti climatici e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra sono da sempre una priorità dell'Unione europea, tesa a garantire la transizione del continente verso un'economia ad alta efficienza energetica e a basse emissioni di carbonio; la UE e i suoi Stati membri sono stati in effetti in prima fila negli accordi internazionali per il clima: dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), al Protocollo di Kyoto, al nuovo Accordo di Parigi del 2015;

            nella Conferenza sul clima di Katowice (COP24) del dicembre 2018, nella quale pure non si è potuto segnare il raggiungimento di impegni vincolanti per l'attuazione dell'Accordo di Parigi, si è quanto meno addivenuti ad adottare un corpo di regole per l'implementazione dell'Accordo di Parigi, in materia di trasparenza, finanziamenti, mitigazione e adattamento; il Consiglio europeo tenutosi nello stesso mese di dicembre si è poi impegnato per la fissazione, entro il 2020, di una strategia a lungo termine per l'UE, in linea con l'Accordo di Parigi, per mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale al di sotto dei 2°C, proseguendo gli sforzi di limitarlo a 1,5°C; nel quadro europeo di azione, un passaggio fondamentale sarà la presentazione da parte degli Stati membri dei progetti di Piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNEC), e l'approvazione, nella versione definitiva, entro dicembre 2019, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNEC);

            per il 2020, in virtù dell'Accordo di Parigi, gli Stati membri dell'ONU sono destinati a valutare il progresso dell'Accordo di Parigi e presentare nuovi impegni tesi a realizzare gli obiettivi che hanno concordato; a tali fini, il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha convocato il 23 settembre prossimo il nuovo Vertice sul clima, che dovrà rilanciare gli impegni di tutti gli stakeholder - governi, istituzioni internazionali, settore privato e società civile - sulla questione del cambiamento climatico, che abbia maggiori ambizioni su temi come la mitigazione, l'adattamento, l'innovazione e le finanze per far fronte al cambio climatico; al Vertice sul clima seguirà una riunione dei Capi di Stato e di Governo nel primo forum politico d'alto livello sullo sviluppo sostenibile dall'adozione dell'Agenda 2030;

            il vertice di settembre riveste una importanza cruciale: si è ad un momento decisivo per tentare di fermare un cambio climatico senza controllo;  da anni le autorità scientifiche a livello mondiale, non sufficientemente ascoltate, evidenziano con studi e report accurati la gravità della situazione e le possibili conseguenze del cambiamento climatico sulla vita della popolazione mondiale; in particolare, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) ha ripetutamente lanciato l'allarme sugli effetti irreversibili dei cambiamenti climatici, invitando gli Stati ad assumere decisioni urgenti, considerando la stretta relazione tra l'attività umana e il cambiamento climatico;

            è necessario portare avanti, a livello europeo e internazionale, una strategia che indichi la centralità della crisi climatica ed ecologica quale occasione per la trasformazione dei processi produttivi basata sulla green economy, passando da modelli di produzione e consumo lineari al modello circolare che veda coinvolti il sistema dei trasporti, la rigenerazione delle città, la produzione alimentare, la qualità dei prodotti e dei processi industriali, e realizzando innovazione ecologica in tutti i settori industriali, nei servizi, nell'agricoltura, con l'uso efficiente dell'energia e delle materie prime, e una corretta gestione del ciclo dei rifiuti; bisogna fare di più senza ulteriori rinvii e tentennamenti e l'azione deve essere rapida, decisiva e congiunta; vi è l'obbligo collettivo e morale nei confronti delle generazioni future di fare tutto ciò che è possibile per fermare i cambiamenti climatici e per rispondere ai loro perniciosi effetti; in tale processo, l'Italia deve assumere a livello europeo un ruolo guida;

         per quanto attiene alla Brexit:

            a seguito delle elezioni del Parlamento europeo e delle dimissioni di Theresa May da Primo Ministro inglese, si mantiene quel quadro confuso e problematico dei rapporti tra l'Unione europea e la Gran Bretagna che non riesce a segnare alcun passo avanti, con cui l'attuale Governo deve confrontarsi, con proposte adeguate, a differenza di quanto fatto fino ad oggi;

            anche l'esito delle elezioni europee non fornisce una chiave univoca di interpretazione né chiarisce la posizione della Gran Bretagna: il Brexit Party di Farage, nato poco prima del voto per sfruttare la fallimentare gestione parlamentare della questione Brexit, ha ottenuto in effetti oltre il 31 per cento dei voti, ma complessivamente il voto ha garantito la tenuta dei partiti pro-remain, facendo avanzare LibDem e Verdi; la Gran Bretagna alle urne sembra dunque mantenere una forte divisione sulla questione Brexit;

            resta assolutamente incerto il futuro delle relazioni tra l'UE e la Gran Bretagna; anche l'eventuale insediamento di un governo guidato da Boris Johnson, il più veemente sostenitore del no deal, non modificherà i rapporti entro il Parlamento britannico e la situazione di impasse rischia di verificarsi ancora ed ancora; in effetti, sembra difficile immaginare a breve un altro voto del Parlamento su Brexit, e il successo elettorale del Brexit party, insieme alle dimissioni del primo ministro May, rendono difficile prevedere un voto favorevole all'accordo;

           in vista della nuova proroga al 31 ottobre 2019 del termine per chiudere il processo di recesso, il nuovo Primo Ministro britannico potrebbe tentare di negoziare un nuovo accordo con l'Unione europea, al fine di ottenerne l'approvazione da parte del Parlamento, anche se il timing non sembra favorevole, in particolare a causa dei tempi tecnici necessari per l'insediamento della nuova Commissione europea; resta sullo sfondo la possibilità seppure remota di un nuovo referendum,

         impegna il Governo:

            ad attivarsi nelle sedi istituzionali europee, a partire dal prossimo Consiglio europeo, al fine di ottenere, nell'interesse dell'Italia e degli altri Paesi membri, riforme e impegni concreti da realizzare nel corso dell'attuale legislatura per ridurre le disuguaglianze esistenti tra economie e tra cittadini europei e per ridare un senso di marcia all'Unione europea più incentrato sugli aspetti sociali. A tal fine, ad ottenere da subito impegni concreti per superare le questioni divisive che negli scorsi anni hanno rappresentato un ostacolo alla crescita dell'Europa e in particolare: per la revisione degli strumenti della governance economica; per il varo di un bilancio quinquennale che punti al rilancio degli investimenti da scomputare dal deficit al fine del rispetto dei parametri; per la realizzazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e il rispetto degli accordi di Parigi sulla lotta al cambiamento climatico; per l'adozione di un social compact che crei le condizioni per migliorare l'accesso al lavoro, in particolare dei giovani; per la revisione del Regolamento di Dublino sulle migrazioni e l'asilo, con programmi di ricollocazione vincolanti, pena la perdita di fondi europei per gli inadempienti;

            a promuovere l'adozione, da parte dell'UE, di misure volte a garantire maggiori standard democratici all'interno degli Stati membri con particolare riferimento alla tutela dei diritti civili, alla libertà di stampa e alla formazione delle classi dirigenti e rappresentative, sia nelle formazioni politiche che parlamentari;

         sul fronte dell'economia e della governance:

            ad adottare, con urgenza, tutte le iniziative e gli interventi necessari ad evitare l'apertura da parte dell'Unione europea della procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti del nostro Paese;

            a promuovere in sede europea una nuova governance economica dell'Unione, anche attraverso una revisione delle regole di bilancio volta a conferire una maggiore centralità alla crescita economica, agli investimenti pubblici, all'occupazione, alle riforme e all'inclusione sociale in un percorso sostenibile di riduzione del debito pubblico e a promuovere la nascita di una vera e propria fiscal stance europea, in grado di incidere sulla subottimalità di politiche fiscali esclusivamente nazionali - ad esempio favorendo maggiori investimenti da parte di Paesi in strutturale ed ampio surplus delle partite correnti -, al fine anche di favorire le politiche di convergenza macroeconomica;

            a sollecitare l'istituzione di un vero e proprio Ministro delle finanze incardinato nella Commissione europea, e sottoposto al controllo democratico del PE;

            a proseguire nel sostenere il rafforzamento del mercato unico e il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, orientando le discussioni e le decisioni all'equilibrio tra stabilità e crescita, tra rischi di mercato e rischi di credito e tra mutualizzazione e riduzione dei rischi nei mercati finanziari, in particolare per accelerare il contestuale completamento dell'Unione bancaria, condizione imprescindibile per il rafforzamento dell'UEM;

            a sostenere la revisione del trattato del Meccanismo europeo di stabilità (MES) con l'obiettivo di migliorare l'efficacia degli strumenti esistenti, evitando di attribuire al MES i compiti di sorveglianza macroeconomica già esercitati dalla Commissione europea;

            al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria, a rilanciare il negoziato per il sistema europeo di garanzia dei depositi, che può essere introdotto con la necessaria gradualità, ma che va incardinato e deve svilupparsi sia sul piano del sostegno alla liquidità sia su quello dell'assorbimento delle perdite e a migliorare la proposta della Commissione europea che introduce una funzione di stabilizzazione macroeconomica per l'area euro;

            ad adoperarsi affinché si prosegua nel lavoro per la costruzione di un mercato unico europeo pienamente efficiente, anche in considerazione delle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'UE, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri, procedendo sulla strada della costruzione di norme omogenee superando l'attuale frammentazione normativa nel mercato dei beni e servizi; a sostenere l'adozione di norme moderne ed efficaci capaci di considerare il mercato unico in tutte le sue forme, ricomprendendo anche quelle sviluppate sulle piattaforme digitali, ferma restando la difesa dei diritti dei lavoratori e dei consumatori; 

            a sostenere l'implementazione di una politica industriale comune orientata alla crescita e allo sviluppo del mercato unico europeo in particolare nei settori in cui si rilevano degli svantaggi competitivi, favorendo le sinergie fra gli apparati industriali dei paesi dell'Unione al fine di potenziare l'integrazione di filiere e catene di valore, nell'ambito delle sfide industriali, energetiche, ambientali che hanno un impatto non solo sulle imprese, ma anche sulla vita dei cittadini, e tutelando l'interesse nazionale in un'ottica costruttiva e di collaborazione attiva fra gli Stati membri;

         in materia di bilancio europeo:

            a sostenere l'esigenza di implementare ulteriormente le risorse a favore della politica agricola comune con risorse finanziare almeno pari a quelle stanziate nel QFP in corso chiedendo, pertanto, di mantenere i livelli di finanziamento per PAC e politica di coesione per l'UE a 27 "almeno al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali"; di triplicare l'attuale dotazione del programma Erasmus +; di raddoppiare i finanziamenti destinati alle PMI; di incrementare almeno del 50 per cento l'attuale dotazione per la ricerca e l'innovazione, portandola a 120 miliardi di euro; di raddoppiare la dotazione del programma LIFE, incrementare in modo sostanziale gli investimenti attraverso il Meccanismo per collegare l'Europa e garantire finanziamenti supplementari per sicurezza, migrazione e relazioni esterne, portando il nuovo QFP all'1,3 per cento del RNL dell'UE a 27;

            a garantire che nel nuovo QFP sia affermato il principio della condizionalità in particolare legata alle politiche di solidarietà europea e al rispetto dei valori e dei principi democratici fondanti l'Unione;

         per quanto concerne le nomine delle principali cariche dell'UE:

            ad adoperarsi al fine di garantire una adeguata e autorevole rappresentanza dell'Italia nelle posizioni apicali delle maggiori istituzioni europee;

            ad indicare un candidato donna ed un candidato uomo per ogni posto da Commissario, affinché la composizione della prossima Commissione europea assicuri l'equa rappresentanza di genere;

            a garantire l'equilibrio di genere nel processo di rinnovo delle cariche istituzionali, al fine di assicurare la rappresentanza delle donne ai vertici delle istituzioni dell'Unione europea;

            a contribuire alla istituzione di un Consiglio dei ministri per l'eguaglianza di genere la cui missione sia quella di garantire i diritti delle donne e le pari opportunità tra donne e uomini in Europa; nonché quella di assicurare l'applicazione dell'approccio gender mainstream a tutte le politiche dell'UE, fornendo indicatori intersezionali e valutazioni d'impatto ex-ante ed ex-post;

         relativamente ai cambiamenti climatici:

            a favorire il raggiungimento da parte dell'Unione, con ogni necessaria azione a livello europeo ed internazionale, di un ruolo di leadership a livello globale affinché, nelle prossime riunioni internazionali in materia di cambiamenti climatici ed in particolare nel vertice sul clima del 23 settembre 2019, sia raggiunto il traguardo dell'adozione di un quadro normativo vincolante e condiviso per l'attuazione dell'Accordo di Parigi, anche attraverso la dichiarazione dello "stato di emergenza ambientale e climatica" che permetta con un'azione globale di giungere ad un reale cambio di direzione in tutti i settori dell'economia, tale da consentire in tempi rapidi e certi, nel rispetto delle indicazioni scientifiche entro un accordo internazionale, la transizione energetica verso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e la progressiva decarbonizzazione dell'economia;

            ad agire in sede di Consiglio al fine di garantire la fissazione di orientamenti sulla direzione generale e sulle priorità politiche in materia di cambiamenti climatici, per permettere la compiuta realizzazione entro il 2020 di quella strategia politica in materia di cambiamenti climatici a lungo termine, equa sul piano sociale ed efficiente dal punto di vista dei costi, che sia perfettamente in linea con l'Accordo di Parigi e con gli eventuali nuovi impegni internazionali;

            ad adoperarsi affinché gli obiettivi fissati a livello europeo in materia di politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici siano poi concretamente e puntualmente portati avanti da ciascuno Stato membro e nelle relazioni commerciali dell'Unione, favorendo, da un lato, l'incremento delle risorse del bilancio europeo per clima e ambiente, dall'altro prevedendo meccanismi che impegnino, salvo l'eventuale applicazione di misure sanzionatorie, gli Stati membri all'immediato abbandono dei combustibili fossili più inquinanti;

         in materia di disinformazione e minacce ibride:

            a sostenere l'adozione di norme comuni in materia di disinformazione e minacce ibride, in sintonia con quanto stabilito dal Piano d'azione della Commissione europea, al fine di favorire la libera informazione e la difesa del diritto dei cittadini a disporre di notizie certe e non inquinate da ingerenze esterne capaci di manipolare l'orientamento dell'opinione pubblica e il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali. In particolare, ad assicurare l'appoggio ad ogni opportuna misura di carattere europeo relativa alla resistenza dei sistemi democratici dell'Unione contro gli attacchi informatici e le attività illegali nel cyberspazio, garantendo, anche attraverso la sua azione in sede europea, che sia raggiunto il giusto equilibrio tra una efficace azione di contrasto alla disinformazione e alle attività illegali nel cyberspazio e la tutela dei diritti fondamentali quali la libertà di espressione, il rispetto della vita privata dei cittadini e la tutela dei dati personali, con una attenzione particolare a social network e piattaforme digitali;

         per quanto attiene alla Brexit:

            ad assumere ogni iniziativa politica per il raggiungimento di una posizione unitaria in sede di Consiglio europeo affinché si lavori alacremente a scongiurare l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea senza alcun accordo, pur non cedendo ad eventuali pretese ulteriori, ed anzi a verificare la praticabilità della permanenza della Gran Bretagna nell'UE, garantendo per questa via le priorità del nostro Paese, in particolare a tutela del folto numero di cittadini italiani residenti nel Regno Unito, al mantenimento delle garanzie sociali, lavorative, sanitarie e di libera circolazione già previste dal diritto comunitario vigente             a favore dei nostri connazionali e dei cittadini europei tutti, alla tutela delle imprese italiane che si troverebbero esposte in caso di Brexit e di no deal a pesanti ricadute economiche;

         per quanto attiene alle relazioni esterne:

            ad attivarsi a promuovere i valori e gli interessi dell'Europa nel mondo, con particolare attenzione alla tutela e alla promozione dei valori della democrazia, dello stato di diritto nonché alla protezione dei valori europei nelle relazioni con i Paesi terzi .