Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 618 del 28/04/2016

GIARRUSSO, BERTOROTTA, SANTANGELO, PAGLINI, DONNO, MORONESE, SERRA, LEZZI, CASTALDI, COTTI, BLUNDO, PUGLIA - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:

la gestione governativa "Ferrovia Circumetnea" (FCE) di Catania è un ente strumentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e lo stesso ente, a seguito dell'entrata in vigore dall'art. 21, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, è stato affidato alla diretta amministrazione della Direzione generale per i sistemi di trasporto ed impianti fissi e il trasporto pubblico locale, nella persona del direttore in carica ingegner Virginio Di Giambattista;

a giudizio degli interroganti, è noto, e supportato da copiosa ed unanime giurisprudenza, che il rapporto di lavoro alle dipendenze di una gestione governativa avrebbe sempre integrato un rapporto di pubblico impiego in quanto riferito direttamente allo Stato ed alla sua organizzazione pubblicistica;

risulta agli interroganti che, con ordine di servizio n. 62 pubblicato il 29 maggio 2014, la FCE ha adottato un "Regolamento per gli sviluppi professionali del personale di ruolo", nel cui corpo tra le norme generali, è stato espressamente previsto che "La copertura dei posti vuoti in organico viene affermata mediante la promozione di agenti in servizio e l'assunzione di elementi esterni (...) L'assunzione di elementi esterni è consentita dopo l'espletamento delle prove concorsuali interne tra il personale di ruolo in servizio";

è altresì noto che, in applicazione del Regolamento interno, l'amministrazione ha bandito decine di concorsi interni, riservando esclusivamente al personale di ruolo tutti i posti disponibili nelle piante organiche che sono state adottate dal 2012 ad oggi;

tale circostanza suscita perplessità negli interroganti, in considerazione della espressa previsione di rango costituzionale contenuta nell'art. 97, per la quale è espressa prescrizione che nelle pubbliche amministrazioni si accede esclusivamente per pubblico concorso e, ancora, per il dettato di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che limita la facoltà di riserva dei posti disponibili al personale interno, in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi a condizione che i posti liberi siano superiori ad uno;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

contro siffatte determinazioni sono stati proposti contro l'amministrazione 3 distinti ricorsi innanzi al TAR della Sicilia, sezione di Catania, al fine di ottenere l'annullamento di altrettanti ordini di servizio, perché emanati in evidente violazione dei principi normativi in materia circa la necessaria riserva all'esterno dei posti messi a concorso;

il TAR, con ordinanze n. 853, n. 854 e n. 855 del 2014, in totale accoglimento dei proposti ricorsi, ha statuito che "il Collegio ritiene che il ricorso sia assistito dal prescritto requisito del fumus boni juris in quanto: a) come indicato dal ricorrente, in forza della vigente normativa, il numero dei posti riservati ai concorrenti interni non può superare il 50 per cento dei posti messi a concorso; b) ne consegue che nella ipotesi in cui il concorso sia bandito per un unico posto, va garantita la partecipazione al concorso stesso sia dei concorrenti interni che di quelli esterni";

i pronunciamenti cautelari sono stati confermati dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana adito in appello dalla FCE, con ordinanze n. 144, n. 145 e n. 146 del 2015;

inoltre, con ordine di servizio n. 13 del 9 marzo 2015 la FCE, preso atto dei pronunciamenti cautelari di primo e secondo grado, nonché dell'illegittimità della propria condotta, disponeva la sospensione "per analogia" di tutte le altre procedure concorsuali interne bandite non ancora definite (ordini di servizio numeri dall'84 al 90, dal 92 al 95 e 98 e 101);

considerato inoltre che:

invece, successivamente, la gestione governativa FCE, rivedendo la propria legittima determinazione, riteneva di espletare e concludere i suddetti concorsi nominando ed assumendo i relativi vincitori, a pochi giorni dalla definizione del merito del contenzioso pendente innanzi al TAR;

definendo i giudizi nel merito, il TAR della Sicilia, sezione di Catania, con sentenze n. 1515, n. 1516 e n. 1517 del 2015, in totale accoglimento dei ricorsi proposti, annullava gli ordini di servizio impugnati, atteso che "le Gestioni Commissariali Governative sono tenute ad osservare il disposto dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 150/2009, a mente del quale: a) ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, d. lgs n. 165/2001, introdotto dall'art. 62 decreto legislativo N. 150/2009, le Amministrazioni pubbliche, con decorrenza dall'1 gennaio 2010, devono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (primo comma); b) l'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle Amministrazioni (secondo comma)";

con tali pronunce, il TAR disponeva, altresì, la "disapplicazione" della "disposizione regolamentare adottata dalla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea con ordine di servizio n. 62 in data 29 maggio 2014, secondo cui "l'assunzione di elementi esterni è consentita dopo l'espletamento delle prove concorsuali interne fra il personale di ruolo in servizio", in quanto tale previsione contrasta con il menzionato disposto dell'art. 24 d.lgs. n. 150/2009 (...) In applicazione del citato art. 24, invero, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto consentire la partecipazione alla procedura concorsuale anche ai soggetti esterni, atteso che, nell'ipotesi in cui la selezione sia bandita per un unico posto, va garantita la partecipazione sia dei concorrenti esterni che di quelli interni in ossequio alla previsione secondo cui il numero di posti riservati ai concorrenti interni non può mai superare il 50% dei posti messi a concorso";

considerato altresì che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana adito in sede cautelare dalla FCE ai fini della sospensione degli effetti delle sentenze rese dal TAR con ordinanze n. 97, n. 98 e n. 99 del 5 febbraio 2016, anticipando una "prospettica infondatezza" nel merito, ha rigettato tutti gli appelli proposti;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti, sembra palese che le censure di illegittimità mosse dal giudice amministrativo in primo e secondo grado riguardino tutti gli altri ordini di servizio e conseguenti concorsi interni espletati dalla Ferrovia Circumetnea, quand'anche non espressamente impugnati innanzi alle autorità competenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano di dover attivare procedure ispettive di competenza, al fine di verificare la correttezza delle procedure adottate o se siano stati violati i principi generali in materia di accesso al pubblico impiego;

se non intendano svolgere alcuna azione ispettiva, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, volta a verificare i principi di buona e corretta amministrazione dove, a giudizio degli interroganti con una discutibile norma, si pone nel ruolo di controllore e controllato di una amministrazione dello Stato l'ingegner Virginio Di Giambattista, che risulta agli interroganti noto alle cronache per essere stato coinvolto, seppure non da indagato, nell'inchiesta "Sistema" avviata dalla Procura di Firenze che portò Ercole Incalza, detto Ercolino, all'arresto per presunti reati nell'affidamento di appalti di opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture.

(4-05733)