Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 618 del 28/04/2016
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ORELLANA, BATTISTA, FUCKSIA, DE PIETRO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LANIECE - Al Ministro della giustizia - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
l'8 aprile 2016, un giudice togato della I sezione del tribunale civile di Busto Arsizio (Varese), Giuseppe Limongelli, avrebbe respinto una richiesta di "concessione provvisoria di esecuzione dell'ingiunzione" ad un creditore, il cui legale aveva presentato documentazione, solo per via telematica, nonostante tale modalità sia prevista dalla legge;
il giudice, oltre ad eccepire che "la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto", avrebbe aggiunto che "va ordinato all'opposto di produrre in cartaceo i documenti allegati al monitorio e quelli allegati alla comparsa di risposta, in quanto per i primi non ha accesso telematico al procedimento monitorio e per i secondi il giudice, per decidere, usa sottolineare ed utilizzare brani rilevanti dei documenti nonché, piegare le pagine dei documenti così da averne pronta disponibilità quando riflette su una decisione così da non perdere il filo", e ancora, "non può il giudice sottolineare lo schermo del computer, ovvero porre orecchiette allo schermo del computer per segnalare le pagine rilevanti dei documenti e non ritiene di sottoporre come costo allo Stato le copie dei medesimi";
il dottor Limongelli avrebbe ordinato, dunque, "all'opposto di depositare in cartaceo i documenti allegati a monitorio e comparsa di risposta";
considerato che:
come riportato dagli organi di stampa, la decisione del giudice di Busto Arsizio ha scatenato aspre polemiche nel mondo degli avvocati, i quali da tempo denunciano l'ostruzionismo di buona parte della magistratura in relazione al processo civile telematico;
la norma che ha esteso a gran parte dell'attività processuale l'obbligo di deposito telematico è entrata definitivamente in vigore il 30 dicembre 2014 (decreto-legge n. 90 del 2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014); ad oggi, però, l'attivazione del processo telematico non è ancora uniforme sul territorio nazionale;
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il giudice può richiedere, in casi eccezionali, la documentazione in formato cartaceo, previa una specifica motivazione di sostegno; nel caso evidenziato, però, appare molto debole la motivazione addotta dal giudice, che rifiuta di esaminare i contenuti del fascicolo processuale, poiché, essendo stati redatti in formato telematico, non sono conformi alle sue abitudini di lavoro;
l'ordinanza del giudice del tribunale di Busto Arsizio è a parere degli interroganti emblematica delle resistenze dei magistrati all'informatizzazione del sistema giudiziario: nel documento ufficiale dell'Associazione nazionale magistrati del 28 febbraio 2014, si segnalava che l'esigenza di consultare tutti i documenti sul terminale avrebbe comportato seri rischi per la salute dei magistrati e, successivamente, il Consiglio superiore della magistratura, il 12 giugno 2014, invocava il mantenimento, anche su supporto cartaceo, dei fascicoli, per un adeguato lasso temporale, motivandolo con l'insufficienza di risorse umane e materiali;
tenuto conto che:
in una nota diffusa alla stampa il 23 aprile 2016, il tribunale di Busto Arsizio prende le distanze dalla motivazione "inutilmente colorita" utilizzata dal giudice Limongelli circa la necessità di disporre dei documenti in formato cartaceo e si professa "un convinto assertore della bontà del PCT e della sua ineliminabile funzione di assicurare mezzi utili alla velocizzazione del processo con il conseguente miglioramento dell'attività di avvocati, giudici e cancellieri";
episodi come quello di Busto Arsizio dimostrano che, nonostante sia trascorso più di un decennio dalla prima legge approvata in materia di informatizzazione della giustizia, tale processo ancora non trova una piena ed efficace attuazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se non intenda rimuovere gli ostacoli alla piena diffusione del processo civile telematico (PCT), favorendo corsi di alfabetizzazione informatica e aggiornamento, sia per i magistrati, sia per il personale delle procure e delle cancellerie, anche al fine di assicurare la snellezza, la ragionevole durata del processo e una definitiva eliminazione dell'utilizzo dei supporti cartacei in ambito giudiziario;
se non intenda, altresì, verificare la corretta applicazione dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei tribunali italiani, così da evitare che vi sia una disomogeneità sul territorio nazionale.
(4-05729)