Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 618 del 28/04/2016
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
ORELLANA, BATTISTA, FUCKSIA, DE PIETRO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LANIECE - Al Ministro della giustizia - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
l'8 aprile 2016, un giudice togato della I sezione del tribunale civile di Busto Arsizio (Varese), Giuseppe Limongelli, avrebbe respinto una richiesta di "concessione provvisoria di esecuzione dell'ingiunzione" ad un creditore, il cui legale aveva presentato documentazione, solo per via telematica, nonostante tale modalità sia prevista dalla legge;
il giudice, oltre ad eccepire che "la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto", avrebbe aggiunto che "va ordinato all'opposto di produrre in cartaceo i documenti allegati al monitorio e quelli allegati alla comparsa di risposta, in quanto per i primi non ha accesso telematico al procedimento monitorio e per i secondi il giudice, per decidere, usa sottolineare ed utilizzare brani rilevanti dei documenti nonché, piegare le pagine dei documenti così da averne pronta disponibilità quando riflette su una decisione così da non perdere il filo", e ancora, "non può il giudice sottolineare lo schermo del computer, ovvero porre orecchiette allo schermo del computer per segnalare le pagine rilevanti dei documenti e non ritiene di sottoporre come costo allo Stato le copie dei medesimi";
il dottor Limongelli avrebbe ordinato, dunque, "all'opposto di depositare in cartaceo i documenti allegati a monitorio e comparsa di risposta";
considerato che:
come riportato dagli organi di stampa, la decisione del giudice di Busto Arsizio ha scatenato aspre polemiche nel mondo degli avvocati, i quali da tempo denunciano l'ostruzionismo di buona parte della magistratura in relazione al processo civile telematico;
la norma che ha esteso a gran parte dell'attività processuale l'obbligo di deposito telematico è entrata definitivamente in vigore il 30 dicembre 2014 (decreto-legge n. 90 del 2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014); ad oggi, però, l'attivazione del processo telematico non è ancora uniforme sul territorio nazionale;
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il giudice può richiedere, in casi eccezionali, la documentazione in formato cartaceo, previa una specifica motivazione di sostegno; nel caso evidenziato, però, appare molto debole la motivazione addotta dal giudice, che rifiuta di esaminare i contenuti del fascicolo processuale, poiché, essendo stati redatti in formato telematico, non sono conformi alle sue abitudini di lavoro;
l'ordinanza del giudice del tribunale di Busto Arsizio è a parere degli interroganti emblematica delle resistenze dei magistrati all'informatizzazione del sistema giudiziario: nel documento ufficiale dell'Associazione nazionale magistrati del 28 febbraio 2014, si segnalava che l'esigenza di consultare tutti i documenti sul terminale avrebbe comportato seri rischi per la salute dei magistrati e, successivamente, il Consiglio superiore della magistratura, il 12 giugno 2014, invocava il mantenimento, anche su supporto cartaceo, dei fascicoli, per un adeguato lasso temporale, motivandolo con l'insufficienza di risorse umane e materiali;
tenuto conto che:
in una nota diffusa alla stampa il 23 aprile 2016, il tribunale di Busto Arsizio prende le distanze dalla motivazione "inutilmente colorita" utilizzata dal giudice Limongelli circa la necessità di disporre dei documenti in formato cartaceo e si professa "un convinto assertore della bontà del PCT e della sua ineliminabile funzione di assicurare mezzi utili alla velocizzazione del processo con il conseguente miglioramento dell'attività di avvocati, giudici e cancellieri";
episodi come quello di Busto Arsizio dimostrano che, nonostante sia trascorso più di un decennio dalla prima legge approvata in materia di informatizzazione della giustizia, tale processo ancora non trova una piena ed efficace attuazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se non intenda rimuovere gli ostacoli alla piena diffusione del processo civile telematico (PCT), favorendo corsi di alfabetizzazione informatica e aggiornamento, sia per i magistrati, sia per il personale delle procure e delle cancellerie, anche al fine di assicurare la snellezza, la ragionevole durata del processo e una definitiva eliminazione dell'utilizzo dei supporti cartacei in ambito giudiziario;
se non intenda, altresì, verificare la corretta applicazione dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei tribunali italiani, così da evitare che vi sia una disomogeneità sul territorio nazionale.
(4-05729)
CROSIO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
da notizie riportate da autorevoli organi di stampa, si apprende che si sono riscontrate delle irregolarità circa la questione dei lingotti d'oro dati in premio ai concorrenti in alcune trasmissioni televisive della RAI che sembrerebbero profilare una frode sia per i concorrenti che per l'emittente di servizio pubblico;
il valore dei gettoni dati in premi ai concorrenti è nettamente inferiore a quello dichiarato nella vincita originaria: innanzitutto, perché la Zecca sostiene che la fusione dell'oro causi una riduzione del peso del 2 per cento (quindi 20 grammi ogni chilo) senza alcuna spiegazione ufficiale logica, secondariamente, perché sull'importo iniziale viene sottratto il costo dell'IVA che, a ben vedere, invece non sarebbe dovuta;
la normativa comunitaria, infatti, nella direttiva 98/80/CE (oggi art. 344 direttiva 112/2006/CE) considera oro da investimento «l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli»;
quest'ultimo è quindi esente da IVA, come stabilito al numero 11), lett. a) , dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale riceve nel nostro ordinamento la normativa comunitaria, definendo, allo stesso modo, l'oro da investimento come «l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli»;
i gettoni d'oro dati in premio presentano esattamente queste caratteristiche, ma, quando vengono consegnati, il Poligrafico dello Stato avverte i concorrenti che invece l'imposta è dovuta;
l'altra questione, che interessa i concorrenti, ma sopratutto la RAI (facendo profilare l'emittente di servizio pubblico quale seconda parte lesa), attiene alla purezza dell'oro: questo, infatti, acquistato e pagato dalla RAI come oro 999, quindi come oro purissimo, è risultato invece essere, in alcuni casi, oro 995, come attestato anche da un laboratorio specializzato accreditato dal Ministero dell'economia e delle finanze per le analisi legali presso cui una concorrente ha portato ad analizzare i gettoni d'ori ricevuti in premio;
secondo le notizie di stampa divulgate dalla stessa RAI, l'emittente pubblica compra ogni anno dai 6 ai 10 milioni di euro di gettoni d'oro dalla Zecca che a sua volta si rifornisce del metallo in lingotti sul mercato, da anni e senza alcun bando di gara, proprio da Banca Etruria. La Zecca ha dichiarato, a questo proposito, che la Banca Etruria è quella che offre l'oro a prezzo più basso e aggiungendo che, secondo le procedure, si controlla in ingresso solo il 20 per cento dell'oro e che questo è sempre risultato oro 999;
a quanto risulta all'interrogante, ancora una volta la Banca Etruria si rende protagonista di procedure poco chiare. Non si spiega come questo istituto sia sempre interessato da questioni non trasparenti, in cui spesso riesce ad avvantaggiarsi, se non attraverso l'ipotesi che i vertici della banca toscana siano molto vicini ad alcuni ambienti di Governo che permetterebbero loro, e alla stessa banca, di restare impuniti per aver venduto titoli subordinati, senza le dovute procedure informative adeguate, a clienti non esperti che poi hanno perso i loro risparmi, di abusare di informazioni per ricavare plusvalenze in operazioni anomale e, ora, di vendere un bene (tra l'altro di lusso) di valore inferiore a quello del prezzo corrisposto, in assenza, inoltre, di ogni procedura pubblica di affidamento pubblico,
si chiede di sapere:
per quale motivo l'oro dei gettoni dati in premio sia soggetto ad un calo del 2 per cento e se sia vero che la RAI acquista dalla Zecca i gettoni già coniati;
in base a quale norma sia stato richiesto il pagamento dell'IVA se i gettoni dati in premio rientrano, proprio per le loro caratteristiche, nella categoria dell'oro per investimento che dovrebbe invece esserne esente in ottemperanza a quanto stabilito nella normativa sia comunitaria che interna;
se corrisponda al vero il fatto che non siano mai state esperite gare d'appalto per l'acquisto dell'oro per coniare i gettoni dati in premio e quale sia la procedura che ha portato alla scelta di Banca Etruria come fornitore unico ed esclusivo;
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario controllare la purezza di tutto l'oro eventualmente già acquistato da parte delle Zecca presso Banca Etruria e se non ritenga necessario modificare le procedure di controllo sulla purezza dell'oro, appurato che viene controllato soltanto il 20 per cento dell'oro fornito.
(4-05730)
Maurizio ROSSI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
la situazione viaria della città di Genova e del ponente ligure è da anni critica a causa della carenza di infrastrutture ferroviarie (è noto il binario unico in zona Andora) e autostradali;
queste carenze infrastrutturali comportano gravi criticità di traffico tanto che, in diversi orari di ogni giorno, il tratto Pegli-Genova risulta totalmente congestionato da mezzi privati in transito e commerciali sia in transito che in entrata ed uscita dal porto di Genova;
la soluzione è stata individuata, da oltre un decennio, nella costruzione della "gronda di Genova" che libererebbe dal traffico la viabilità autostradale intorno alla città alleggerendo tutto il traffico verso e dal ponente (lunedi 25 aprile, come anche tutte le domeniche estive, la coda in autostrada ha raggiunto i 50 chilometri);
l'obiettivo del sistema portuale Genova-Savona è di un forte incremento del traffico dei container, cosa che lascia presagire un ulteriore aumento di traffico su gomma, essendo pura utopia credere ad un traffico solo su ferro;
il turismo della regione, uno dei pochi dati positivi per la Liguria, necessita di collegamenti che migliorino e facilitino la mobilità dei turisti, oggi penalizzati sia su ferro che via autostrada;
l'attuale blocco dell'iter dei lavori per la costruzione della gronda di Genova deve trovare immediata soluzione;
l'iter amministrativo per la costruzione della gronda, oggi inspiegabilmente fermo, inizialmente era stato ben impostato. Infatti, sul tema si svolse un débat publique che all'epoca coinvolse la popolazione genovese. Questo istituto, utilizzato forse per la prima volta in Italia, fu accolto favorevolmente dalla città e consentì di "non far calare dall'alto" una scelta politica così importante e invasiva per la viabilità e per il territorio. Venne così deciso il tracciato dell'opera in modo condiviso;
durante le prime fasi dell'iter amministrativo dei lavori della gronda, risultava che la necessità finanziaria per i lavori fosse già nella disponibilità della società Autostrade, grazie ad aumenti tariffari concordati e subito applicati su tutto il territorio nazionale;
sembra che la società Autostrade abbia recentemente chiesto una proroga di 7 anni della sua concessione, legando la necessità di detta proroga proprio alla realizzazione della gronda di Genova;
considerato che:
il viadotto Polcevera dell'autostrada A10, chiamato ponte Morandi, è un'imponente realizzazione lunga 1.182 metri, costituita su 3 piloni in cemento armato che raggiungono i 90 metri di altezza che collega l'autostrada Genova-Milano al tratto Genova-Ventimiglia, attraversando la città sulla val Polcevera;
recentemente, il ponte è stato oggetto di un preoccupante cedimento dei giunti che hanno reso necessaria un'opera straordinaria di manutenzione senza la quale è concreto il rischio di una sua chiusura;
se non si predispone immediatamente una nuova strategia stradale di più ampio respiro del capoluogo ligure, i mancati lavori di realizzazione della gronda sommati alla possibile futura chiusura totale o parziale del ponte Morandi determinerebbero inevitabilmente il collasso dell'intero sistema viario genovese,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi per i quali il necessario iter amministrativo per la costruzione della gronda di Genova è fermo da anni e quale sia il cronoprogramma fissato per proseguire celermente nell'opera;
a quanto ammontino le somme ad oggi percepite attraverso gli aumenti autostradali concordati all'epoca con società Autostrade;
se le disponibilità finanziarie, finalizzate alla costruzione della gronda di Genova e incassate in anticipo da società Autostrade, siano state utilizzate per altre finalità o se siano state accantonate per la realizzazione dell'opera;
se corrispondano al vero le notizie che società Autostrade avrebbe chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proroga della sua concessione a livello nazionale per 7 anni, adducendo come primaria motivazione proprio la necessità di costruire la gronda di Genova;
se corrisponda al vero che società Autostrade sostiene che la costruzione della gronda di Genova abbia un costo che la obbligherebbe, in mancanza di una proroga di 7 anni, ad aumentare le tariffe autostradali sul territorio nazionale del 30 per cento, mentre, ottenendo la proroga, potrebbe contenere l'aumento tariffario entro il 5 per cento;
se corrispondano al vero le notizie che il Governo abbia già chiesto una deroga in sede europea per l'eventuale gara da effettuare per l'assegnazione delle nuove concessioni autostradali, al fine di evitare di ricorrere proprio all'istituto della gara. Questo al fine di accogliere la richiesta di proroga della società Autostrade che è strettamente legata alla costruzione della gronda di Genova;
se non si ravvisi, prima di procedere con eventuali richieste di deroga, la necessità di fare il punto della situazione con gli enti locali del territorio ligure e la società Autostrade, al fine di evitare che i lavori della costruzione della gronda di Genova possano essere strumentalmente utilizzati al solo fine di ottenere un'ulteriore proroga di 7 anni su tutto il territorio nazionale. Infatti, l'eventuale proroga non tutelerebbe di certo dal rischio, poi, di non portare a compimento i lavori stabiliti, perché, senza le opportune garanzie, il concessionario potrebbe motivare la mancata realizzazione dell'opera con ipotetiche colpe imputabili alle amministrazioni locali. Cosa già accaduta in questi anni e che ha un fondo di assoluta verità;
quali garanzie di realizzazione dei lavori siano state presentate dalla società Autostrade anche in considerazione del fatto che, negli anni, le continue richieste di modifiche e inserimenti di nuovi tratti autostradali da parte degli enti locali liguri spesso sono state causa, motivo o alibi per il concessionario autostradale per non iniziare neppure l'opera principale;
stante la richiesta di proroga della concessione, se società Autostrade ritenga di mettere a norma di sicurezza, secondo gli standard europei, la rete autostradale ligure, con particolare riguardo proprio al tratto tra Voltri e Genova che comprende l'uscita per l'aeroporto e il ponte Morandi, ad oggi fuori dalle normative comunitarie così come altre parti delle autostrade liguri;
quale sia in dettaglio l'attuale situazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte Morandi, quali siano gli interventi che ancora devono essere realizzati e se gli interventi saranno tali da comportare gravi disagi alla circolazione della città e quale sia la tempistica di fine lavori;
se corrisponda al vero che il ponte Morandi, viste le attuali condizioni di criticità, potrebbe venir chiuso almeno al traffico pesante, entro pochi anni, gettando la città nel totale caos.
(4-05731)
ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MARTON - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
la comunità cinese d'Italia è cresciuta rapidamente nel primo decennio del XXI secolo. Secondo dati forniti dall'Istat, al 31 dicembre 2010, i cinesi residenti in Italia erano 209.934, pari allo 0,34 per cento del totale della popolazione residente in Italia; quindi, la comunità cinese è la quarta per numero di residenti, dietro a quelle romena, albanese e marocchina. Il dato non comprende i numerosi cinesi che vivono illegalmente in Italia o quelli che hanno acquisito la cittadinanza italiana;
in generale, soprattutto nelle grandi città dove risiedono le comunità cinesi più numerose, contrasti e differenze tendono inevitabilmente ad amplificarsi, specie laddove le attività economiche cinesi entrano in concorrenza con quelle italiane, com'è accaduto a Prato nel settore tessile, ma anche in altri territori italiani, in particolare in Veneto;
secondo una elaborazione del Centro Sintesi, su dati Infocamere, tra il 2009 e il 2014 gli imprenditori veneti sono calati del 7 per cento, mentre quelli stranieri sono aumentati del 14 per cento e quelli cinesi sono aumentati addirittura del 40 per cento, a fronte di una media nazionale del 36 per cento;
particolarmente interessata dal fenomeno risulta essere la provincia di Padova, città nella quale, grazie all'azione congiunta delle forze dell'ordine, sono state controllate le attività degli "ingross" cinesi, rivelando, in più di una circostanza, attività operanti in dispregio della legge e una forte penetrazione del commercio cinese in un'area un tempo regno del made in Italy;
considerato che, a parere degli interroganti:
sarebbe opportuno rafforzare gli interventi legati alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e della legalità del commercio, anche attraverso un potenziamento delle misure di carattere ispettivo da parte degli enti a ciò preposti, nonché incrementando le risorse assegnate all'attività ispettiva, considerando che tali risorse hanno subito negli anni una costante riduzione nel più ampio programma di riduzione della spesa pubblica;
accanto ai maggiori stanziamenti, risulta importante affiancare i controlli ispettivi e le verifiche incrociate su dati ulteriori che potrebbero segnalare situazioni sospette, ad esempio facendo attenzione ai consumi anomali dell'energia elettrica nelle ore notturne in determinate zone della città o alla stipula di contratti per la fornitura di energia elettrica con aumento della potenza a 4,5 o 6 chilowatt per contratti domestici in aree industriali,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano opportuno adottare iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di incrementare le risorse assegnate all'attività ispettiva, potenziando in tal modo i controlli in materia di sicurezza sul lavoro, immigrazione e adempimenti fiscali per le aziende gestite da personale di origine cinese, al fine di verificare se rispettino gli standard minimi di pubblica sicurezza e siano in regola con gli adempimenti contabili previsti dal nostro ordinamento;
se intendano adottare provvedimenti di competenza, anche di carattere normativo, volti alla repressione degli illeciti, in riferimento all'intera filiera della produzione e del commercio, nonché dello sfruttamento della manodopera cinese;
quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano adottare, affinché sia assicurato un adeguato livello di efficienza dei reparti della Guardia di finanza, con particolare riferimento a quelli che operano in Veneto, garantendo un adeguato apporto di risorse, uomini e mezzi al Corpo di Polizia tributaria nella regione;
se intendano intervenire con iniziative di competenza per garantire le attività di prevenzione e contrasto alla contraffazione, all'evasione fiscale, all'immigrazione clandestina, alle frodi fiscali e alle truffe ai danni dello Stato, anche valutando controlli che comprendano la verifica di consumi anomali dell'energia elettrica.
(4-05732)
GIARRUSSO, BERTOROTTA, SANTANGELO, PAGLINI, DONNO, MORONESE, SERRA, LEZZI, CASTALDI, COTTI, BLUNDO, PUGLIA - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:
la gestione governativa "Ferrovia Circumetnea" (FCE) di Catania è un ente strumentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e lo stesso ente, a seguito dell'entrata in vigore dall'art. 21, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, è stato affidato alla diretta amministrazione della Direzione generale per i sistemi di trasporto ed impianti fissi e il trasporto pubblico locale, nella persona del direttore in carica ingegner Virginio Di Giambattista;
a giudizio degli interroganti, è noto, e supportato da copiosa ed unanime giurisprudenza, che il rapporto di lavoro alle dipendenze di una gestione governativa avrebbe sempre integrato un rapporto di pubblico impiego in quanto riferito direttamente allo Stato ed alla sua organizzazione pubblicistica;
risulta agli interroganti che, con ordine di servizio n. 62 pubblicato il 29 maggio 2014, la FCE ha adottato un "Regolamento per gli sviluppi professionali del personale di ruolo", nel cui corpo tra le norme generali, è stato espressamente previsto che "La copertura dei posti vuoti in organico viene affermata mediante la promozione di agenti in servizio e l'assunzione di elementi esterni (...) L'assunzione di elementi esterni è consentita dopo l'espletamento delle prove concorsuali interne tra il personale di ruolo in servizio";
è altresì noto che, in applicazione del Regolamento interno, l'amministrazione ha bandito decine di concorsi interni, riservando esclusivamente al personale di ruolo tutti i posti disponibili nelle piante organiche che sono state adottate dal 2012 ad oggi;
tale circostanza suscita perplessità negli interroganti, in considerazione della espressa previsione di rango costituzionale contenuta nell'art. 97, per la quale è espressa prescrizione che nelle pubbliche amministrazioni si accede esclusivamente per pubblico concorso e, ancora, per il dettato di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che limita la facoltà di riserva dei posti disponibili al personale interno, in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi a condizione che i posti liberi siano superiori ad uno;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
contro siffatte determinazioni sono stati proposti contro l'amministrazione 3 distinti ricorsi innanzi al TAR della Sicilia, sezione di Catania, al fine di ottenere l'annullamento di altrettanti ordini di servizio, perché emanati in evidente violazione dei principi normativi in materia circa la necessaria riserva all'esterno dei posti messi a concorso;
il TAR, con ordinanze n. 853, n. 854 e n. 855 del 2014, in totale accoglimento dei proposti ricorsi, ha statuito che "il Collegio ritiene che il ricorso sia assistito dal prescritto requisito del fumus boni juris in quanto: a) come indicato dal ricorrente, in forza della vigente normativa, il numero dei posti riservati ai concorrenti interni non può superare il 50 per cento dei posti messi a concorso; b) ne consegue che nella ipotesi in cui il concorso sia bandito per un unico posto, va garantita la partecipazione al concorso stesso sia dei concorrenti interni che di quelli esterni";
i pronunciamenti cautelari sono stati confermati dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana adito in appello dalla FCE, con ordinanze n. 144, n. 145 e n. 146 del 2015;
inoltre, con ordine di servizio n. 13 del 9 marzo 2015 la FCE, preso atto dei pronunciamenti cautelari di primo e secondo grado, nonché dell'illegittimità della propria condotta, disponeva la sospensione "per analogia" di tutte le altre procedure concorsuali interne bandite non ancora definite (ordini di servizio numeri dall'84 al 90, dal 92 al 95 e 98 e 101);
considerato inoltre che:
invece, successivamente, la gestione governativa FCE, rivedendo la propria legittima determinazione, riteneva di espletare e concludere i suddetti concorsi nominando ed assumendo i relativi vincitori, a pochi giorni dalla definizione del merito del contenzioso pendente innanzi al TAR;
definendo i giudizi nel merito, il TAR della Sicilia, sezione di Catania, con sentenze n. 1515, n. 1516 e n. 1517 del 2015, in totale accoglimento dei ricorsi proposti, annullava gli ordini di servizio impugnati, atteso che "le Gestioni Commissariali Governative sono tenute ad osservare il disposto dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 150/2009, a mente del quale: a) ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, d. lgs n. 165/2001, introdotto dall'art. 62 decreto legislativo N. 150/2009, le Amministrazioni pubbliche, con decorrenza dall'1 gennaio 2010, devono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (primo comma); b) l'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle Amministrazioni (secondo comma)";
con tali pronunce, il TAR disponeva, altresì, la "disapplicazione" della "disposizione regolamentare adottata dalla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea con ordine di servizio n. 62 in data 29 maggio 2014, secondo cui "l'assunzione di elementi esterni è consentita dopo l'espletamento delle prove concorsuali interne fra il personale di ruolo in servizio", in quanto tale previsione contrasta con il menzionato disposto dell'art. 24 d.lgs. n. 150/2009 (...) In applicazione del citato art. 24, invero, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto consentire la partecipazione alla procedura concorsuale anche ai soggetti esterni, atteso che, nell'ipotesi in cui la selezione sia bandita per un unico posto, va garantita la partecipazione sia dei concorrenti esterni che di quelli interni in ossequio alla previsione secondo cui il numero di posti riservati ai concorrenti interni non può mai superare il 50% dei posti messi a concorso";
considerato altresì che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana adito in sede cautelare dalla FCE ai fini della sospensione degli effetti delle sentenze rese dal TAR con ordinanze n. 97, n. 98 e n. 99 del 5 febbraio 2016, anticipando una "prospettica infondatezza" nel merito, ha rigettato tutti gli appelli proposti;
considerato infine che, a giudizio degli interroganti, sembra palese che le censure di illegittimità mosse dal giudice amministrativo in primo e secondo grado riguardino tutti gli altri ordini di servizio e conseguenti concorsi interni espletati dalla Ferrovia Circumetnea, quand'anche non espressamente impugnati innanzi alle autorità competenti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano di dover attivare procedure ispettive di competenza, al fine di verificare la correttezza delle procedure adottate o se siano stati violati i principi generali in materia di accesso al pubblico impiego;
se non intendano svolgere alcuna azione ispettiva, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, volta a verificare i principi di buona e corretta amministrazione dove, a giudizio degli interroganti con una discutibile norma, si pone nel ruolo di controllore e controllato di una amministrazione dello Stato l'ingegner Virginio Di Giambattista, che risulta agli interroganti noto alle cronache per essere stato coinvolto, seppure non da indagato, nell'inchiesta "Sistema" avviata dalla Procura di Firenze che portò Ercole Incalza, detto Ercolino, all'arresto per presunti reati nell'affidamento di appalti di opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture.
(4-05733)