Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 618 del 28/04/2016
Azioni disponibili
Allegato B
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Borioli, Bubbico, Buemi, Candiani, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Consiglio, Corsini, Della Vedova, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Gentile, Granaiola, Lezzi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagliari, Palermo, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Martini, per attività di rappresentanza del Senato; Dalla Tor, Micheloni, Montevecchi e Mussini, per attività della 7ª Commissione permanente e del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Caleo, per attività della 13a Commissione permanente; Amidei, Chiti, Collina e Molinari, per attività della 14ª Commmissione permanente; Arrigoni e Orellana, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Presidente del Consiglio dei ministri
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (2345)
(presentato in data 28/04/2016)
C.3540 approvato dalla Camera dei deputati.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Di Giorgi Rosa Maria, Marcucci Andrea, Puglisi Francesca, Ferrara Elena, Idem Josefa, Martini Claudio, Tocci Walter, Zavoli Sergio, Fedeli Valeria, Lanzillotta Linda, Amati Silvana, Saggese Angelica, Lepri Stefano, Astorre Bruno, Cantini Laura, Cardinali Valeria, Cociancich Roberto, Collina Stefano, Corsini Paolo, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Cuomo Vincenzo, D'Adda Erica, Del Barba Mauro, Dalla Zuanna Gianpiero, Esposito Stefano, Fabbri Camilla, Fasiolo Laura, Fattorini Emma, Favero Nicoletta, Giacobbe Francesco, Ginetti Nadia, Granaiola Manuela, Lai Bachisio Silvio, Mattesini Donella, Moscardelli Claudio, Orru' Pamela Giacoma Giovanna, Padua Venera, Pagliari Giorgio, Parente Annamaria, Pezzopane Stefania, Puppato Laura, Ranucci Raffaele, Santini Giorgio, Scalia Francesco, Silvestro Annalisa, Susta Gianluca, Tomaselli Salvatore, Vattuone Vito
Misure per tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO (2346)
(presentato in data 21/04/2016);
senatrice Munerato Emanuela
Istituzione di una zona franca per lo sviluppo economico e sociale del Polesine (2347)
(presentato in data 22/04/2016);
senatrice Ginetti Nadia
Disposizioni in materia di insegnamento di Cultura Costituzionale, Educazione civica e Cittadinanza europea (2348)
(presentato in data 26/04/2016);
senatori Borioli Daniele Gaetano, Zavoli Sergio, Caleo Massimo
Disposizioni per le celebrazioni del centenario della nascita di Fausto Coppi e per l'istituzione della Rete museale dei campionissimi del ciclismo italiano (2349)
(presentato in data 27/04/2016);
senatore De Poli Antonio
Istituzione dell'albo della figura professionale dell'osteopata (2350)
(presentato in data 27/04/2016);
senatori Romani Maurizio, Bencini Alessandra
Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, nonché dei loro familiari (2351)
(presentato in data 27/04/2016);
senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio
Disposizioni in materia di flessibilità in uscita dei lavoratori ed azioni per creare lavoro (2352)
(presentato in data 27/04/2016);
senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, De Biasi Emilia Grazia, D'Anna Vincenzo, Romano Lucio, Bianconi Laura
Disposizioni in favore delle persone che soffrono di incontinenza (2353)
(presentato in data 28/04/2016);
senatori De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Mineo Corradino, Petraglia Alessia
Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di clausole sociali del bando di gara e degli avvisi (2354)
(presentato in data 28/04/2016);
senatori Pezzopane Stefania, Napolitano Giorgio, Zavoli Sergio, Corsini Paolo, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Fasiolo Laura, Favero Nicoletta, Maturani Giuseppina, Orru' Pamela Giacoma Giovanna, Puglisi Francesca, Puppato Laura, Tocci Walter, Tronti Mario, Vaccari Stefano, Valentini Daniela
Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio (2355)
(presentato in data 28/04/2016).
Disegni di legge, ritiro
La senatrice Alessandra Bencini ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Bencini ed altri. - "Disposizioni in materia di nuove pensioni e azioni per creare lavoro" (2329).
Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea:
comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride - La risposta dell'Unione europea" (JOIN (2016) 18 definitivo) (Atto comunitario n. 131), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 4ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale" (COM (2016) 176 definitivo) (Atto comunitario n. 132), alle Commissioni riunite 8ª e 10ª e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Iniziativa europea per il cloud computing . Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa" (COM (2016) 178 definitivo) (Atto comunitario n. 133), alle Commissioni riunite 8ª e 10ª e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Digitalizzazione dell'industria europea. Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale" (COM (2016) 180 definitivo) (Atto comunitario n. 134), alle Commissioni riunite 8ª e 10ª e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione dell'Unione europea per l'eGovernment 2016-2020. Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione" (COM(2016) 179 definitivo) (Atto comunitario n. 135), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 8ª e 14ª;
relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale (COM(2016) 204 definitivo) (Atto comunitario n. 136), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª.
Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 aprile 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 27 giugno 2016.
Le Commissioni 2a e 6a potranno formulare le proprie osservazioni alla 1a Commissione entro il 7 giugno 2016.
L'atto è altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro il medesimo termine del 27 giugno 2016.
Governo, trasmissione di atti
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 aprile 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, copia del decreto ministeriale 18 marzo 2016, recante rideterminazione dell'importo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette e ripartizione dei prezzi di vendita delle sigarette ai quali applica l'onere fiscale minimo, nonché della relativa relazione tecnica.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Atto n. 753).
Con lettere in data 21 aprile 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Pavarolo (Torino), Ofena (L'Aquila), Trasquera (Verbano-Cusio-Ossola), Gambarana (Pavia), Roseto Valfortore (Foggia), Maddaloni (Caserta).
Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di documenti
Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 15 aprile 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto p), della legge 12 luglio 2011, n. 112, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nell'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. CCI, n. 4).
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 aprile 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ravenna, per gli esercizi 2013-2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 381).
Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni
Il Difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 19 aprile 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Doc. CXXVIII, n. 38).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05699 della senatrice D'Adda ed altri.
Interpellanze
FUCKSIA, GIBIINO, ICHINO, CENTINAIO, VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) veniva fondata il 23 aprile 1882 da un'assemblea composta da scrittori, musicisti, commediografi ed editori dell'epoca: del primo consiglio direttivo della Società italiana degli autori facevano parte nomi storici, quali Giuseppe Verdi, Giosuè Carducci, Francesco De Sanctis ed Edmondo De Amicis;
regolamentata dalla legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore che, al titolo quinto, attribuisce alla SIAE in forma esclusiva, l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta e indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, la SIAE vanta un regime di monopolio, che, di fatto, dura da oltre 130 anni nel nostro Paese e che poteva essere interrotto, aprendo le porte alla liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore e delle licenze a esse connesse, recependo la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;
in particolare, l'art. 5, comma 2 della direttiva recita: «I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. A meno che non abbia ragioni oggettivamente giustificate per rifiutare la gestione, l'organismo di gestione collettiva è obbligato a gestire tali diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti, purché la gestione degli stessi rientri nel suo ambito di attività»;
il 30 marzo 2016, nel corso di un'audizione presso le commissioni riunite VII e XIV della Camera, il Ministro in indirizzo ha dichiarato che nella direttiva non è presente alcuna indicazione su come i singoli Stati devono organizzarsi, ma vengono riportati semplicemente alcuni principi che devono essere rispettati. Perciò, la questione potrebbe trovare soluzione attuando una profonda riforma della SIAE e non procedendo verso la liberalizzazione, bloccando di conseguenza la possibilità a più società di competere sullo stesso terreno dei diritti d'autore che decideranno di scegliere i singoli autori, nonostante già dalla precedente Legislatura si era attestata la propensione verso la completa liberalizzazione del sistema, sull'onda degli scandali che hanno interessato la SIAE;
le critiche contro la SIAE, vanno dalla modalità di gestione dei diritti d'autore, ai bilanci in rosso, all'esercizio del monopolio in Italia. La ripartizione dei diritti d'autore presenta evidenti squilibri, poiché avviene attraverso logiche e dinamiche oscure, imperscrutabili ed inique: i criteri di ripartizione del diritto d'autore maturato, si basano infatti su un sistema 'a campione', aleatorio e facilmente manipolabile, dimostrabile dai dati diffusi secondo i quali il 65 per cento degli artisti registrati alla Siae, alla fine dell'anno, percepisce in ripartizione dei diritti meno di quanto versa all'ente per la quota di iscrizione, a vantaggio degli artisti e degli autori legati a major di rilievo;
da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 7 aprile 2016, emerge che la SIAE versa in profondo dissesto economico per oltre 900 milioni di euro. Tra i motivi del dissesto, come denunciava già nel 2012 Sergio Rizzo sul "Corriere della Sera", il carattere eccessivamente a conduzione familiare: ben 527 dei 1.257 assunti a tempo indeterminato vantano legami di famiglia o di conoscenza; i benefit connessi alle cariche; 189 cause di lavoro in 5 anni, che hanno colpito l'ente; la presenza di circa 605 agenzie sul territorio, che incassano poco e hanno dimensioni risibili; il problema del pagamento degli assegni di quiescenza, che ha costretto l'ente ad attingere dalle proprie casse; la decisione di immettere parte del proprio patrimonio immobiliare in un fondo, in cambio della metà del valore per l'ammontare di 256 milioni di euro, come scriveva "Libero" nel gennaio 2012; inoltre, l'Aduc, associazione di tutela dei consumatori, ricorda la vicenda dell'investimento della SIAE nei titoli della Lehman Brothers di oltre 40 milioni di euro andati in fumo, per cui le royalty incassate per conto dei titolari dei diritti, sono andate perdute;
l'istituto "Bruno Leoni" ha elaborato uno studio dal quale è emerso che i costi e le inefficienze generate dal monopolio della SIAE nel nostro Paese producono uno spreco di oltre 13 milioni di euro l'anno, che potrebbe essere agevolmente eliminato o, almeno, ridotto, liberalizzando il mercato;
per risanare i conti e procedere all'elaborazione di un nuovo statuto, la SIAE è stata sottoposta a commissariamento nel 2011 (decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2011), sotto la guida di Gian Luigi Rondi, al quale è seguito il presidente e cantautore Gino Paoli che, dopo essere stato accusato di aver nascosto al Fisco 800.000 euro nella dichiarazione dei redditi del 2009 relativa al 2008, si è dimesso nel febbraio 2015, cedendo la presidenza a Filippo Sugar, figlio della cantante Caterina Caselli e del discografico Piero Sugar, egli stesso editore dell'omonima casa discografica "Sugar";
in sede di audizione presso la VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, il 3 febbraio 2016, Filippo Sugar ha difeso la posizione monopolista della società nel settore dei diritti di autore e a vantaggio degli interessi discografici di famiglia, nonostante le disposizioni della direttiva 2014/26/UE, anche attraverso argomentazioni non veritiere, come emergerebbe da un articolo de "il Fatto Quotidiano", pubblicato l'8 febbraio 2016;
difendere il monopolio SIAE potrebbe non garantire la libertà di scegliere società di tutela alternative alla SIAE, poiché ne eserciterebbe comunque il controllo: un caso eclatante è rappresentato dalla lettera di manleva SIAE, che obbliga l'autore non iscritto alla SIAE, o i cui brani non sono depositati e perciò non soggetti a tutela della società, a presentare l'autocertificazione presso l'ufficio territoriale di riferimento, in cui attesta che il repertorio musicale non è depositato negli archivi SIAE, pagando alla società un corrispettivo per ogni esibizione dal vivo;
decidere di intraprendere un percorso che possa essere una via di mezzo tra il mantenere il monopolio SIAE e riconoscere piattaforme di gestione diverse dalla SIAE non è una soluzione, e gli autori legati alle netlabel, produzioni indipendenti o autoprodotte, non ne trarrebbero alcun riconoscimento professionale e vantaggi; in questo modo, andrebbero in perdita le produzioni creative, artistiche e culturali cosiddette «dal basso», che al contrario andrebbero supportate e incentivate;
con una lettera aperta pubblicata su diversi organi di stampa, oltre 300 tra aziende, imprenditori, startupper e investitori italiani nel campo del digitale, esortano il Governo di liberalizzare il settore dei diritti musicali;
il mancato recepimento della direttiva citata determina, oltre al rischio di sottoporre l'Italia all'ennesima procedura di infrazione, una situazione di evidente incertezza che potrebbe comportare uno stallo del mercato dei diritti d'autore, con conseguenti danni, soprattutto per i titolari dei diritti;
pertanto, sono necessarie ed urgenti delle iniziative da parte del Governo per dare idoneamente attuazione alla direttiva,
si chiede di sapere:
quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo sui fatti esposti in premessa;
quali siano i motivi per i quali non abbia ancora assunto le iniziative di competenza per il recepimento della direttiva 2014/26/UE e se e quali iniziative intenda adottare per escludere una procedura di infrazione;
se non ritenga opportuno istituire un Tavolo tecnico per dare attuazione, in modo opportuno e adeguato, alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE, in particolare, privando la SIAE del monopolio, affinché nel settore si operi concretamente in regime di concorrenza;
se non intenda istituire una commissione ministeriale volta a monitorare lo stato della SIAE, al fine di verificarne la gestione, le attività, nonché il funzionamento degli organi sociali, accertando, per quanto di competenza, eventuali responsabilità nel settore.
(2-00382)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
ORELLANA, BATTISTA, FUCKSIA, DE PIETRO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LANIECE - Al Ministro della giustizia - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
l'8 aprile 2016, un giudice togato della I sezione del tribunale civile di Busto Arsizio (Varese), Giuseppe Limongelli, avrebbe respinto una richiesta di "concessione provvisoria di esecuzione dell'ingiunzione" ad un creditore, il cui legale aveva presentato documentazione, solo per via telematica, nonostante tale modalità sia prevista dalla legge;
il giudice, oltre ad eccepire che "la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto", avrebbe aggiunto che "va ordinato all'opposto di produrre in cartaceo i documenti allegati al monitorio e quelli allegati alla comparsa di risposta, in quanto per i primi non ha accesso telematico al procedimento monitorio e per i secondi il giudice, per decidere, usa sottolineare ed utilizzare brani rilevanti dei documenti nonché, piegare le pagine dei documenti così da averne pronta disponibilità quando riflette su una decisione così da non perdere il filo", e ancora, "non può il giudice sottolineare lo schermo del computer, ovvero porre orecchiette allo schermo del computer per segnalare le pagine rilevanti dei documenti e non ritiene di sottoporre come costo allo Stato le copie dei medesimi";
il dottor Limongelli avrebbe ordinato, dunque, "all'opposto di depositare in cartaceo i documenti allegati a monitorio e comparsa di risposta";
considerato che:
come riportato dagli organi di stampa, la decisione del giudice di Busto Arsizio ha scatenato aspre polemiche nel mondo degli avvocati, i quali da tempo denunciano l'ostruzionismo di buona parte della magistratura in relazione al processo civile telematico;
la norma che ha esteso a gran parte dell'attività processuale l'obbligo di deposito telematico è entrata definitivamente in vigore il 30 dicembre 2014 (decreto-legge n. 90 del 2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014); ad oggi, però, l'attivazione del processo telematico non è ancora uniforme sul territorio nazionale;
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il giudice può richiedere, in casi eccezionali, la documentazione in formato cartaceo, previa una specifica motivazione di sostegno; nel caso evidenziato, però, appare molto debole la motivazione addotta dal giudice, che rifiuta di esaminare i contenuti del fascicolo processuale, poiché, essendo stati redatti in formato telematico, non sono conformi alle sue abitudini di lavoro;
l'ordinanza del giudice del tribunale di Busto Arsizio è a parere degli interroganti emblematica delle resistenze dei magistrati all'informatizzazione del sistema giudiziario: nel documento ufficiale dell'Associazione nazionale magistrati del 28 febbraio 2014, si segnalava che l'esigenza di consultare tutti i documenti sul terminale avrebbe comportato seri rischi per la salute dei magistrati e, successivamente, il Consiglio superiore della magistratura, il 12 giugno 2014, invocava il mantenimento, anche su supporto cartaceo, dei fascicoli, per un adeguato lasso temporale, motivandolo con l'insufficienza di risorse umane e materiali;
tenuto conto che:
in una nota diffusa alla stampa il 23 aprile 2016, il tribunale di Busto Arsizio prende le distanze dalla motivazione "inutilmente colorita" utilizzata dal giudice Limongelli circa la necessità di disporre dei documenti in formato cartaceo e si professa "un convinto assertore della bontà del PCT e della sua ineliminabile funzione di assicurare mezzi utili alla velocizzazione del processo con il conseguente miglioramento dell'attività di avvocati, giudici e cancellieri";
episodi come quello di Busto Arsizio dimostrano che, nonostante sia trascorso più di un decennio dalla prima legge approvata in materia di informatizzazione della giustizia, tale processo ancora non trova una piena ed efficace attuazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se non intenda rimuovere gli ostacoli alla piena diffusione del processo civile telematico (PCT), favorendo corsi di alfabetizzazione informatica e aggiornamento, sia per i magistrati, sia per il personale delle procure e delle cancellerie, anche al fine di assicurare la snellezza, la ragionevole durata del processo e una definitiva eliminazione dell'utilizzo dei supporti cartacei in ambito giudiziario;
se non intenda, altresì, verificare la corretta applicazione dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei tribunali italiani, così da evitare che vi sia una disomogeneità sul territorio nazionale.
(4-05729)
CROSIO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
da notizie riportate da autorevoli organi di stampa, si apprende che si sono riscontrate delle irregolarità circa la questione dei lingotti d'oro dati in premio ai concorrenti in alcune trasmissioni televisive della RAI che sembrerebbero profilare una frode sia per i concorrenti che per l'emittente di servizio pubblico;
il valore dei gettoni dati in premi ai concorrenti è nettamente inferiore a quello dichiarato nella vincita originaria: innanzitutto, perché la Zecca sostiene che la fusione dell'oro causi una riduzione del peso del 2 per cento (quindi 20 grammi ogni chilo) senza alcuna spiegazione ufficiale logica, secondariamente, perché sull'importo iniziale viene sottratto il costo dell'IVA che, a ben vedere, invece non sarebbe dovuta;
la normativa comunitaria, infatti, nella direttiva 98/80/CE (oggi art. 344 direttiva 112/2006/CE) considera oro da investimento «l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli»;
quest'ultimo è quindi esente da IVA, come stabilito al numero 11), lett. a) , dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale riceve nel nostro ordinamento la normativa comunitaria, definendo, allo stesso modo, l'oro da investimento come «l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli»;
i gettoni d'oro dati in premio presentano esattamente queste caratteristiche, ma, quando vengono consegnati, il Poligrafico dello Stato avverte i concorrenti che invece l'imposta è dovuta;
l'altra questione, che interessa i concorrenti, ma sopratutto la RAI (facendo profilare l'emittente di servizio pubblico quale seconda parte lesa), attiene alla purezza dell'oro: questo, infatti, acquistato e pagato dalla RAI come oro 999, quindi come oro purissimo, è risultato invece essere, in alcuni casi, oro 995, come attestato anche da un laboratorio specializzato accreditato dal Ministero dell'economia e delle finanze per le analisi legali presso cui una concorrente ha portato ad analizzare i gettoni d'ori ricevuti in premio;
secondo le notizie di stampa divulgate dalla stessa RAI, l'emittente pubblica compra ogni anno dai 6 ai 10 milioni di euro di gettoni d'oro dalla Zecca che a sua volta si rifornisce del metallo in lingotti sul mercato, da anni e senza alcun bando di gara, proprio da Banca Etruria. La Zecca ha dichiarato, a questo proposito, che la Banca Etruria è quella che offre l'oro a prezzo più basso e aggiungendo che, secondo le procedure, si controlla in ingresso solo il 20 per cento dell'oro e che questo è sempre risultato oro 999;
a quanto risulta all'interrogante, ancora una volta la Banca Etruria si rende protagonista di procedure poco chiare. Non si spiega come questo istituto sia sempre interessato da questioni non trasparenti, in cui spesso riesce ad avvantaggiarsi, se non attraverso l'ipotesi che i vertici della banca toscana siano molto vicini ad alcuni ambienti di Governo che permetterebbero loro, e alla stessa banca, di restare impuniti per aver venduto titoli subordinati, senza le dovute procedure informative adeguate, a clienti non esperti che poi hanno perso i loro risparmi, di abusare di informazioni per ricavare plusvalenze in operazioni anomale e, ora, di vendere un bene (tra l'altro di lusso) di valore inferiore a quello del prezzo corrisposto, in assenza, inoltre, di ogni procedura pubblica di affidamento pubblico,
si chiede di sapere:
per quale motivo l'oro dei gettoni dati in premio sia soggetto ad un calo del 2 per cento e se sia vero che la RAI acquista dalla Zecca i gettoni già coniati;
in base a quale norma sia stato richiesto il pagamento dell'IVA se i gettoni dati in premio rientrano, proprio per le loro caratteristiche, nella categoria dell'oro per investimento che dovrebbe invece esserne esente in ottemperanza a quanto stabilito nella normativa sia comunitaria che interna;
se corrisponda al vero il fatto che non siano mai state esperite gare d'appalto per l'acquisto dell'oro per coniare i gettoni dati in premio e quale sia la procedura che ha portato alla scelta di Banca Etruria come fornitore unico ed esclusivo;
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario controllare la purezza di tutto l'oro eventualmente già acquistato da parte delle Zecca presso Banca Etruria e se non ritenga necessario modificare le procedure di controllo sulla purezza dell'oro, appurato che viene controllato soltanto il 20 per cento dell'oro fornito.
(4-05730)
Maurizio ROSSI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
la situazione viaria della città di Genova e del ponente ligure è da anni critica a causa della carenza di infrastrutture ferroviarie (è noto il binario unico in zona Andora) e autostradali;
queste carenze infrastrutturali comportano gravi criticità di traffico tanto che, in diversi orari di ogni giorno, il tratto Pegli-Genova risulta totalmente congestionato da mezzi privati in transito e commerciali sia in transito che in entrata ed uscita dal porto di Genova;
la soluzione è stata individuata, da oltre un decennio, nella costruzione della "gronda di Genova" che libererebbe dal traffico la viabilità autostradale intorno alla città alleggerendo tutto il traffico verso e dal ponente (lunedi 25 aprile, come anche tutte le domeniche estive, la coda in autostrada ha raggiunto i 50 chilometri);
l'obiettivo del sistema portuale Genova-Savona è di un forte incremento del traffico dei container, cosa che lascia presagire un ulteriore aumento di traffico su gomma, essendo pura utopia credere ad un traffico solo su ferro;
il turismo della regione, uno dei pochi dati positivi per la Liguria, necessita di collegamenti che migliorino e facilitino la mobilità dei turisti, oggi penalizzati sia su ferro che via autostrada;
l'attuale blocco dell'iter dei lavori per la costruzione della gronda di Genova deve trovare immediata soluzione;
l'iter amministrativo per la costruzione della gronda, oggi inspiegabilmente fermo, inizialmente era stato ben impostato. Infatti, sul tema si svolse un débat publique che all'epoca coinvolse la popolazione genovese. Questo istituto, utilizzato forse per la prima volta in Italia, fu accolto favorevolmente dalla città e consentì di "non far calare dall'alto" una scelta politica così importante e invasiva per la viabilità e per il territorio. Venne così deciso il tracciato dell'opera in modo condiviso;
durante le prime fasi dell'iter amministrativo dei lavori della gronda, risultava che la necessità finanziaria per i lavori fosse già nella disponibilità della società Autostrade, grazie ad aumenti tariffari concordati e subito applicati su tutto il territorio nazionale;
sembra che la società Autostrade abbia recentemente chiesto una proroga di 7 anni della sua concessione, legando la necessità di detta proroga proprio alla realizzazione della gronda di Genova;
considerato che:
il viadotto Polcevera dell'autostrada A10, chiamato ponte Morandi, è un'imponente realizzazione lunga 1.182 metri, costituita su 3 piloni in cemento armato che raggiungono i 90 metri di altezza che collega l'autostrada Genova-Milano al tratto Genova-Ventimiglia, attraversando la città sulla val Polcevera;
recentemente, il ponte è stato oggetto di un preoccupante cedimento dei giunti che hanno reso necessaria un'opera straordinaria di manutenzione senza la quale è concreto il rischio di una sua chiusura;
se non si predispone immediatamente una nuova strategia stradale di più ampio respiro del capoluogo ligure, i mancati lavori di realizzazione della gronda sommati alla possibile futura chiusura totale o parziale del ponte Morandi determinerebbero inevitabilmente il collasso dell'intero sistema viario genovese,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi per i quali il necessario iter amministrativo per la costruzione della gronda di Genova è fermo da anni e quale sia il cronoprogramma fissato per proseguire celermente nell'opera;
a quanto ammontino le somme ad oggi percepite attraverso gli aumenti autostradali concordati all'epoca con società Autostrade;
se le disponibilità finanziarie, finalizzate alla costruzione della gronda di Genova e incassate in anticipo da società Autostrade, siano state utilizzate per altre finalità o se siano state accantonate per la realizzazione dell'opera;
se corrispondano al vero le notizie che società Autostrade avrebbe chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proroga della sua concessione a livello nazionale per 7 anni, adducendo come primaria motivazione proprio la necessità di costruire la gronda di Genova;
se corrisponda al vero che società Autostrade sostiene che la costruzione della gronda di Genova abbia un costo che la obbligherebbe, in mancanza di una proroga di 7 anni, ad aumentare le tariffe autostradali sul territorio nazionale del 30 per cento, mentre, ottenendo la proroga, potrebbe contenere l'aumento tariffario entro il 5 per cento;
se corrispondano al vero le notizie che il Governo abbia già chiesto una deroga in sede europea per l'eventuale gara da effettuare per l'assegnazione delle nuove concessioni autostradali, al fine di evitare di ricorrere proprio all'istituto della gara. Questo al fine di accogliere la richiesta di proroga della società Autostrade che è strettamente legata alla costruzione della gronda di Genova;
se non si ravvisi, prima di procedere con eventuali richieste di deroga, la necessità di fare il punto della situazione con gli enti locali del territorio ligure e la società Autostrade, al fine di evitare che i lavori della costruzione della gronda di Genova possano essere strumentalmente utilizzati al solo fine di ottenere un'ulteriore proroga di 7 anni su tutto il territorio nazionale. Infatti, l'eventuale proroga non tutelerebbe di certo dal rischio, poi, di non portare a compimento i lavori stabiliti, perché, senza le opportune garanzie, il concessionario potrebbe motivare la mancata realizzazione dell'opera con ipotetiche colpe imputabili alle amministrazioni locali. Cosa già accaduta in questi anni e che ha un fondo di assoluta verità;
quali garanzie di realizzazione dei lavori siano state presentate dalla società Autostrade anche in considerazione del fatto che, negli anni, le continue richieste di modifiche e inserimenti di nuovi tratti autostradali da parte degli enti locali liguri spesso sono state causa, motivo o alibi per il concessionario autostradale per non iniziare neppure l'opera principale;
stante la richiesta di proroga della concessione, se società Autostrade ritenga di mettere a norma di sicurezza, secondo gli standard europei, la rete autostradale ligure, con particolare riguardo proprio al tratto tra Voltri e Genova che comprende l'uscita per l'aeroporto e il ponte Morandi, ad oggi fuori dalle normative comunitarie così come altre parti delle autostrade liguri;
quale sia in dettaglio l'attuale situazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte Morandi, quali siano gli interventi che ancora devono essere realizzati e se gli interventi saranno tali da comportare gravi disagi alla circolazione della città e quale sia la tempistica di fine lavori;
se corrisponda al vero che il ponte Morandi, viste le attuali condizioni di criticità, potrebbe venir chiuso almeno al traffico pesante, entro pochi anni, gettando la città nel totale caos.
(4-05731)
ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MARTON - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
la comunità cinese d'Italia è cresciuta rapidamente nel primo decennio del XXI secolo. Secondo dati forniti dall'Istat, al 31 dicembre 2010, i cinesi residenti in Italia erano 209.934, pari allo 0,34 per cento del totale della popolazione residente in Italia; quindi, la comunità cinese è la quarta per numero di residenti, dietro a quelle romena, albanese e marocchina. Il dato non comprende i numerosi cinesi che vivono illegalmente in Italia o quelli che hanno acquisito la cittadinanza italiana;
in generale, soprattutto nelle grandi città dove risiedono le comunità cinesi più numerose, contrasti e differenze tendono inevitabilmente ad amplificarsi, specie laddove le attività economiche cinesi entrano in concorrenza con quelle italiane, com'è accaduto a Prato nel settore tessile, ma anche in altri territori italiani, in particolare in Veneto;
secondo una elaborazione del Centro Sintesi, su dati Infocamere, tra il 2009 e il 2014 gli imprenditori veneti sono calati del 7 per cento, mentre quelli stranieri sono aumentati del 14 per cento e quelli cinesi sono aumentati addirittura del 40 per cento, a fronte di una media nazionale del 36 per cento;
particolarmente interessata dal fenomeno risulta essere la provincia di Padova, città nella quale, grazie all'azione congiunta delle forze dell'ordine, sono state controllate le attività degli "ingross" cinesi, rivelando, in più di una circostanza, attività operanti in dispregio della legge e una forte penetrazione del commercio cinese in un'area un tempo regno del made in Italy;
considerato che, a parere degli interroganti:
sarebbe opportuno rafforzare gli interventi legati alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e della legalità del commercio, anche attraverso un potenziamento delle misure di carattere ispettivo da parte degli enti a ciò preposti, nonché incrementando le risorse assegnate all'attività ispettiva, considerando che tali risorse hanno subito negli anni una costante riduzione nel più ampio programma di riduzione della spesa pubblica;
accanto ai maggiori stanziamenti, risulta importante affiancare i controlli ispettivi e le verifiche incrociate su dati ulteriori che potrebbero segnalare situazioni sospette, ad esempio facendo attenzione ai consumi anomali dell'energia elettrica nelle ore notturne in determinate zone della città o alla stipula di contratti per la fornitura di energia elettrica con aumento della potenza a 4,5 o 6 chilowatt per contratti domestici in aree industriali,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano opportuno adottare iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di incrementare le risorse assegnate all'attività ispettiva, potenziando in tal modo i controlli in materia di sicurezza sul lavoro, immigrazione e adempimenti fiscali per le aziende gestite da personale di origine cinese, al fine di verificare se rispettino gli standard minimi di pubblica sicurezza e siano in regola con gli adempimenti contabili previsti dal nostro ordinamento;
se intendano adottare provvedimenti di competenza, anche di carattere normativo, volti alla repressione degli illeciti, in riferimento all'intera filiera della produzione e del commercio, nonché dello sfruttamento della manodopera cinese;
quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano adottare, affinché sia assicurato un adeguato livello di efficienza dei reparti della Guardia di finanza, con particolare riferimento a quelli che operano in Veneto, garantendo un adeguato apporto di risorse, uomini e mezzi al Corpo di Polizia tributaria nella regione;
se intendano intervenire con iniziative di competenza per garantire le attività di prevenzione e contrasto alla contraffazione, all'evasione fiscale, all'immigrazione clandestina, alle frodi fiscali e alle truffe ai danni dello Stato, anche valutando controlli che comprendano la verifica di consumi anomali dell'energia elettrica.
(4-05732)
GIARRUSSO, BERTOROTTA, SANTANGELO, PAGLINI, DONNO, MORONESE, SERRA, LEZZI, CASTALDI, COTTI, BLUNDO, PUGLIA - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:
la gestione governativa "Ferrovia Circumetnea" (FCE) di Catania è un ente strumentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e lo stesso ente, a seguito dell'entrata in vigore dall'art. 21, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, è stato affidato alla diretta amministrazione della Direzione generale per i sistemi di trasporto ed impianti fissi e il trasporto pubblico locale, nella persona del direttore in carica ingegner Virginio Di Giambattista;
a giudizio degli interroganti, è noto, e supportato da copiosa ed unanime giurisprudenza, che il rapporto di lavoro alle dipendenze di una gestione governativa avrebbe sempre integrato un rapporto di pubblico impiego in quanto riferito direttamente allo Stato ed alla sua organizzazione pubblicistica;
risulta agli interroganti che, con ordine di servizio n. 62 pubblicato il 29 maggio 2014, la FCE ha adottato un "Regolamento per gli sviluppi professionali del personale di ruolo", nel cui corpo tra le norme generali, è stato espressamente previsto che "La copertura dei posti vuoti in organico viene affermata mediante la promozione di agenti in servizio e l'assunzione di elementi esterni (...) L'assunzione di elementi esterni è consentita dopo l'espletamento delle prove concorsuali interne tra il personale di ruolo in servizio";
è altresì noto che, in applicazione del Regolamento interno, l'amministrazione ha bandito decine di concorsi interni, riservando esclusivamente al personale di ruolo tutti i posti disponibili nelle piante organiche che sono state adottate dal 2012 ad oggi;
tale circostanza suscita perplessità negli interroganti, in considerazione della espressa previsione di rango costituzionale contenuta nell'art. 97, per la quale è espressa prescrizione che nelle pubbliche amministrazioni si accede esclusivamente per pubblico concorso e, ancora, per il dettato di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che limita la facoltà di riserva dei posti disponibili al personale interno, in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi a condizione che i posti liberi siano superiori ad uno;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
contro siffatte determinazioni sono stati proposti contro l'amministrazione 3 distinti ricorsi innanzi al TAR della Sicilia, sezione di Catania, al fine di ottenere l'annullamento di altrettanti ordini di servizio, perché emanati in evidente violazione dei principi normativi in materia circa la necessaria riserva all'esterno dei posti messi a concorso;
il TAR, con ordinanze n. 853, n. 854 e n. 855 del 2014, in totale accoglimento dei proposti ricorsi, ha statuito che "il Collegio ritiene che il ricorso sia assistito dal prescritto requisito del fumus boni juris in quanto: a) come indicato dal ricorrente, in forza della vigente normativa, il numero dei posti riservati ai concorrenti interni non può superare il 50 per cento dei posti messi a concorso; b) ne consegue che nella ipotesi in cui il concorso sia bandito per un unico posto, va garantita la partecipazione al concorso stesso sia dei concorrenti interni che di quelli esterni";
i pronunciamenti cautelari sono stati confermati dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana adito in appello dalla FCE, con ordinanze n. 144, n. 145 e n. 146 del 2015;
inoltre, con ordine di servizio n. 13 del 9 marzo 2015 la FCE, preso atto dei pronunciamenti cautelari di primo e secondo grado, nonché dell'illegittimità della propria condotta, disponeva la sospensione "per analogia" di tutte le altre procedure concorsuali interne bandite non ancora definite (ordini di servizio numeri dall'84 al 90, dal 92 al 95 e 98 e 101);
considerato inoltre che:
invece, successivamente, la gestione governativa FCE, rivedendo la propria legittima determinazione, riteneva di espletare e concludere i suddetti concorsi nominando ed assumendo i relativi vincitori, a pochi giorni dalla definizione del merito del contenzioso pendente innanzi al TAR;
definendo i giudizi nel merito, il TAR della Sicilia, sezione di Catania, con sentenze n. 1515, n. 1516 e n. 1517 del 2015, in totale accoglimento dei ricorsi proposti, annullava gli ordini di servizio impugnati, atteso che "le Gestioni Commissariali Governative sono tenute ad osservare il disposto dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 150/2009, a mente del quale: a) ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, d. lgs n. 165/2001, introdotto dall'art. 62 decreto legislativo N. 150/2009, le Amministrazioni pubbliche, con decorrenza dall'1 gennaio 2010, devono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (primo comma); b) l'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle Amministrazioni (secondo comma)";
con tali pronunce, il TAR disponeva, altresì, la "disapplicazione" della "disposizione regolamentare adottata dalla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea con ordine di servizio n. 62 in data 29 maggio 2014, secondo cui "l'assunzione di elementi esterni è consentita dopo l'espletamento delle prove concorsuali interne fra il personale di ruolo in servizio", in quanto tale previsione contrasta con il menzionato disposto dell'art. 24 d.lgs. n. 150/2009 (...) In applicazione del citato art. 24, invero, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto consentire la partecipazione alla procedura concorsuale anche ai soggetti esterni, atteso che, nell'ipotesi in cui la selezione sia bandita per un unico posto, va garantita la partecipazione sia dei concorrenti esterni che di quelli interni in ossequio alla previsione secondo cui il numero di posti riservati ai concorrenti interni non può mai superare il 50% dei posti messi a concorso";
considerato altresì che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana adito in sede cautelare dalla FCE ai fini della sospensione degli effetti delle sentenze rese dal TAR con ordinanze n. 97, n. 98 e n. 99 del 5 febbraio 2016, anticipando una "prospettica infondatezza" nel merito, ha rigettato tutti gli appelli proposti;
considerato infine che, a giudizio degli interroganti, sembra palese che le censure di illegittimità mosse dal giudice amministrativo in primo e secondo grado riguardino tutti gli altri ordini di servizio e conseguenti concorsi interni espletati dalla Ferrovia Circumetnea, quand'anche non espressamente impugnati innanzi alle autorità competenti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano di dover attivare procedure ispettive di competenza, al fine di verificare la correttezza delle procedure adottate o se siano stati violati i principi generali in materia di accesso al pubblico impiego;
se non intendano svolgere alcuna azione ispettiva, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, volta a verificare i principi di buona e corretta amministrazione dove, a giudizio degli interroganti con una discutibile norma, si pone nel ruolo di controllore e controllato di una amministrazione dello Stato l'ingegner Virginio Di Giambattista, che risulta agli interroganti noto alle cronache per essere stato coinvolto, seppure non da indagato, nell'inchiesta "Sistema" avviata dalla Procura di Firenze che portò Ercole Incalza, detto Ercolino, all'arresto per presunti reati nell'affidamento di appalti di opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture.
(4-05733)