Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 525 del 20/10/2015
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Interrogazioni
NUGNES, BOTTICI, DONNO, CAPPELLETTI, MORONESE, CIOFFI, PUGLIA, MORRA - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
Enel è un'azienda multinazionale produttrice e distributrice di energia elettrica e di gas. Venne istituita come ente pubblico alla fine del 1962, nel 1992 trasformata in società per azioni e nel 1999, in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in Italia, privatizzata. Lo Stato, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, resta comunque il principale azionista e, a maggio 2015, deteneva il 25,50 per cento del capitale sociale;
la nuova struttura organizzativa del gruppo Enel, al 31 luglio 2014, predisposta dall'amministratore delegato, è basata su una matrice divisioni e geografie che si articola in: a) divisioni, cui è affidato il compito di gestire e sviluppare gli asset, ottimizzandone le prestazioni ed il ritorno sul capitale investito, nelle varie aree geografiche di presenza del gruppo; b) regioni e paesi, cui è affidato il compito di gestire, nell'ambito di ciascun Paese di presenza del gruppo, le relazioni con organi istituzionali ed autorità regolatorie locali, nonché le attività di vendita di energia elettrica e gas, fornendo altresì supporto in termini di attività di staff e altri servizi alle divisioni; c) funzioni globali di servizio, cui è affidato il compito di gestire le attività di information and communication technology (ICT) e gli acquisti a livello di gruppo; d) funzioni di holding, cui è affidato il compito di gestire i processi di governance a livello di gruppo;
la divisione infrastrutture e reti del gruppo Enel gestisce gran parte della rete di distribuzione elettrica nazionale e offre soluzioni integrate di prodotti e servizi per l'elettricità e il gas ai suoi 31 milioni di clienti italiani;
la funzione global ICT del gruppo Enel garantisce alle aziende del gruppo un costante aggiornamento e un'ottimale utilizzazione delle più avanzate tecnologie informatiche, sia nella gestione dei processi industriali sia a supporto delle attività di staff;
considerato che:
"Amazon Inc." è un'azienda di commercio elettronico statunitense con sede a Seattle, nello stato di Washington. È stata tra le prime grandi imprese a vendere merci su internet ed è una delle aziende simbolo della bolla speculativa delle dot-com riguardante internet alla fine degli anni '90; Amazon web services, a partire dal 2006, è un servizio offerto alle aziende;
con il termine inglese cloud computing (nuvola informatica) si indica un paradigma di erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on demand attraverso internet, a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili; tali risorse non vengono pienamente configurate e messe in opera dal fornitore appositamente per l'utente, ma gli sono assegnate, rapidamente e convenientemente, grazie a procedure automatizzate; quando l'utente rilascia la risorsa, essa viene similmente riconfigurata nello stato iniziale e rimessa a disposizione nel pool di risorse condiviso con gli altri utenti;
Amazon web services (AWS) offre alle aziende servizi per infrastrutture IT sotto forma di servizi web, secondo un modello ora noto come cloud computing. Uno dei principali vantaggi del cloud computing è l'opportunità di eliminare gli investimenti iniziali in infrastrutture, sostituendoli con costi variabili contenuti, che variano in relazione alle esigenze dell'azienda. Oggi AWS offre una piattaforma infrastrutturale che già serve centinaia di migliaia di clienti in 190 Paesi del mondo, grazie a data center situati negli USA, in Europa, in Brasile, a Singapore, in Giappone e in Australia;
considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:
ancora in data 20 settembre 2015 si sono verificati alcuni problemi nel data center AWS situato in North Virginia, sul quale poggia l'area US-East 1 della piattaforma cloud; le difficoltà riscontrate dal data center hanno mandato offline o causato evidenti disagi a vari servizi del provider e di noti portali che "risiedono" nell'area US-East 1, tra i quali Reddit, Netflix, IMDB;
nel 2014 AWS ha reso disponibile il suo data center a Francoforte, a seguito delle richieste di molti clienti tedeschi (specie del settore pubblico) di avere il cloud di riferimento dislocato in Germania; in pratica, a valle del caso definito "Wikileaks", anche altri Paesi, quali gli stessi Usa, ma anche Russia, Brasile ed altri, impongono, perfino da un punto di vista legale, che dati strategici non escano dai propri confini nazionali;
Amazon ha inoltre reso noti i dati del terzo trimestre dell'anno 2014 che hanno fatto registrare una perdita più ampia delle stime, nonostante ricavi in rialzo del 20 per cento; gli investimenti continuano a pesare sull'ultima riga di bilancio così che, nel periodo terminato il 30 settembre 2015, il passivo è stato pari a 427 milioni di dollari (95 centesimi per azione) contro la perdita da 41 milioni (9 centesimi per azione) dello stesso periodo del 2014;
considerato altresì che:
il trasferimento di dati personali da Paesi appartenenti alla UE verso Paesi "terzi" è vietato, in linea di principio (articolo 25, comma 1, della direttiva 95/46/CE), a meno che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato"; in deroga a tale divieto, il trasferimento verso Paesi terzi è consentito anche nei casi menzionati dall'articolo 26, comma 1, della direttiva (consenso della persona interessata, necessità del trasferimento ai fini di misure contrattuali o precontrattuali, interesse pubblico preminente, eccetera), nonché sulla base di strumenti contrattuali che offrano garanzie adeguate (articolo 26, comma 2, della direttiva);
gli operatori economici sprovvisti di abilitazioni di sicurezza, che, in fase di partecipazione ad una gara o di esecuzione di un contratto, abbiano la necessità di gestire dati classificati "riservato", devono: darne comunicazione al DIS-UCSe (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza-Ufficio centrale per la segretezza), inviare al DIS-UCSe il modello A.5.1 e osservare le prescrizioni in materia di trattazione informatica di informazioni classificate "riservato", nel caso in cui le informazioni classificate debbano essere trattate con sistemi informatici;
la divisione infrastrutture e reti di Enel utilizza applicativi informatici che consentono funzioni quali la telegestione, il telecontrollo e le telemisure, sfruttando database contenenti dati riservati, nonché strategici, quali i singoli misuratori di energia, cabine primarie e secondarie, eccetera;
ad oggi la funzione ICT di Enel garantisce la totalità dei servizi informatici alla divisione infrastrutture e reti; tali servizi e dati relativi sono allocati nei due data center di Sesto S. Giovanni (Milano) e Pozzuoli (Napoli);
la funzione ICT di Enel ha già avviato processi di migrazione di applicativi e dati di società del gruppo verso il cloud computing di AWS, eludendo anche una serie di interrogativi posti dalle organizzazioni sindacali al riguardo;
Enel, per l'allocazione dei suoi dati e delle sue applicazioni, ha scelto quale data center di AWS quello situato a Francoforte, ma gli ultimi accadimenti relativi alla "truffa Volkswagen" pongono in serio dubbio anche l'affidabilità contrattuale di aziende con sede in Germania,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano che dati ed applicazioni di Enel - infrastrutture e reti siano di interesse strategico e rilevanti in merito alla sicurezza nazionale;
se considerino, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di dover impedire, come già accade in altre nazioni, anche europee, che applicazioni e dati di interesse nazionale possano essere esportate ed utilizzate al di fuori del territorio nazionale;
se, per quanto di competenza, intendano bloccare o meno il progetto di esternalizzazione dei servizi informatici della divisione infrastrutture e reti di Enel.
(3-02295)
CENTINAIO - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'interno - Premesso che:
il Ministro dell'interno, con decreto 16 marzo 2012, ha approvato, ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi;
il piano straordinario biennale, a cui le imprese turistico-alberghiere devono adeguarsi, per poter proseguire l'attività ricettiva, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, fissata per il 29 aprile 2012, ed indica il programma di adeguamento alle norme antincendio da realizzare nel rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dal Titolo II dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994, integrato dal decreto ministeriale 6 ottobre 2003, e delle misure integrative di gestione della sicurezza, di cui al comma 3 del medesimo decreto 16 marzo 2012;
il decreto ministeriale 9 aprile 1994, integrato dal decreto ministeriale 6 ottobre 2003, stabilisce obiettivi ambiziosi e di difficile applicazione da parte delle imprese turistiche alberghiere; lo stesso, alla luce dei risultati raggiunti nell'edilizia, in termini di sicurezza antincendio, grazie anche all'impiego di nuove tecnologie, appare oltre tutto non più rispondente ai primari obiettivi di garanzia della salvaguardia delle persone e della tutela dei beni contro i rischi di incendio; andrebbe pertanto, a parere dell'interrogante, modificato e semplificato;
la normativa di riferimento, proprio a causa delle oggettive difficoltà da parte delle strutture alberghiere ad uniformarsi, nei termini, alle prescrizioni per la prevenzione incendi è stata più volte prorogata. Da ultimo, il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", all'articolo 4, comma 2, ha prorogato al 31 ottobre 2015 il termine di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture alberghiere con oltre 25 posti letto, in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale;
molte imprese alberghiere hanno da tempo avviato i lavori di adeguamento alla normativa antincendio, ma è evidente che, dati i ristretti tempi, non riusciranno per la data del 31 ottobre 2015 a completare le opere richieste, anche perché gli interventi richiedono la chiusura di intere strutture o di parti di esse, che in un momento così particolare e straordinario, con l'imminente apertura del giubileo straordinario, avrebbe soltanto l'effetto di produrre disservizi ai turisti e gravi danni all'industria alberghiera italiana;
l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosce alle imprese alberghiere un credito di imposta del 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere architettoniche, nel triennio 2014-1026;
le disposizioni applicative sono state adottate con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 7 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2015, n. 138. Le procedure per il recupero delle spese per l'anno 2014 sono state attivate soltanto nel mese di ottobre 2015; sarebbe dunque maggiormente opportuna l'adozione di una proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni relative della normativa antincendio delle strutture alberghiere, permettendo loro di programmare al meglio gli investimenti necessari all'adeguamento della normativa medesima;
l'adeguamento alla normativa antincendio ha un costo elevatissimo per le imprese alberghiere e se pure esse volessero conformarsi entro il termine del 31 ottobre 2015, in questo periodo di crisi finanziaria e di difficoltà delle banche ad erogare mutui, quasi certamente dovrebbero rinunciarvi per evidente impossibilità economica a provvedervi;
l'attuale situazione deriva dal fatto che l'Italia, a suo tempo, ha recepito in toto la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti, senza porsi il problema delle effettive modalità di applicazione. Il fatto che molti albergatori non siano ancora riusciti ad adeguare le proprie attività alle disposizioni del decreto ministeriale 9 aprile 1994 rende ancora più evidente quanto la citata normativa sia, per gli alberghi esistenti, impossibile da attuare;
altri Paesi europei hanno recepito la medesima raccomandazione solo per le nuove strutture, permettendo a quelle esistenti di adeguarsi solo in occasione di ristrutturazioni, modifiche o ampliamenti che sono periodicamente necessari, anche alla luce dell'accertata sicurezza delle strutture alberghiere esistenti;
recentemente, la stessa Commissione europea, ponendosi il problema della disapplicazione della propria raccomandazione sulla sicurezza antincendio negli alberghi, ha annunciato l'intenzione di una revisione della stessa in un'ottica di maggiore flessibilità,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo vogliano adottare le necessarie iniziative legislative per l'immediato differimento, almeno di anno, del termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, in favore delle strutture alberghiere con oltre 25 posti letto, considerata l'impossibilità da parte degli operatori di adeguarsi alla normativa nei brevi tempi indicati;
se sia nelle intenzioni dei Ministri promuovere un tavolo di confronto con gli operatori di settore, affinché si possa giungere ad una revisione dei requisiti di sicurezza antincendio, di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994, integrato dal decreto ministeriale 6 ottobre 2003, volta ad introdurre maggiore flessibilità nel raggiungimento dei prescritti livelli di sicurezza, con interventi differenziati a seconda delle caratteristiche delle strutture alberghiere.
(3-02296)
CAMPANELLA, BOCCHINO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
sabato 10 ottobre 2015, una violenta tromba d'aria si è abbattuta sulla città di Licata (Agrigento), causando ingenti danni sia alle strutture agricole (tunnel, serre, capannoni, recinzioni e muretti di contenimento), sia alle colture (200 ettari) oltre che ad alcune attività artigianali e commerciali della città;
la tromba d'aria sarebbe entrata dal mare da 3 diversi versanti, investendo con la sua furia distruttrice i campi del Pisciotto, della piana di Licata, di contrada Comuni, della Muddrafa (e tanti altri);
le zone interessate dall'evento calamitoso insistono su un territorio caratterizzato da agricoltura intensiva per la produzione di primaticci che, essendo state colpite mentre si trovavano nella fase di piena produzione ed a pochi giorni dal raccolto, hanno subito la distruzione della produzione, vanificando gli investimenti fin qui effettuati e compromettendo l'intera annata agraria;
l'evento di portata eccezionale in pochi minuti ha messo in ginocchio l'economia licatese, già fortemente penalizzata dalla crisi economica degli ultimi anni, in virtù del fatto che le aziende agricole interessate (di dimensioni piccole e piccolissime), spesso a conduzione familiare, hanno una ridotta capacità finanziaria e patrimoniale e, quindi, non sono in grado di sopportare i danni subiti che, in alcuni casi, sono davvero ingenti;
considerato che:
le attività agricole che insistono nella zona colpita costituiscono parte fondamentale del reddito complessivo di quelle comunità, trattandosi di produzioni pregiate di un'agricoltura evoluta e d'avanguardia;
centinaia di famiglie sono ridotte sul lastrico e non hanno la disponibilità economica per ricostruire le strutture andate distrutte;
la Giunta regionale, presieduta dal vicepresidente Mariella Lo Bello, dopo le istanze sollecitate dai Comuni, dai cittadini e dagli agricoltori, ha già deliberato, per tali zone ed altre della Sicilia anch'esse interessate da violenti fenomeni atmosferici che hanno provocato danni e perdite nelle popolazioni colpite, la dichiarazione dello stato di calamità naturale;
tale deliberazione ha permesso di inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza, finalizzato all'adozione di interventi e sostegni di natura straordinaria;
il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), istituito con decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, oltre ad avere come obiettivo la promozione di interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni, prevede interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi calamitosi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione;
quali iniziative intenda assumere, nei limiti delle proprie competenze, al fine di consentire agli imprenditori agricoli delle zone fortemente colpite dall'ondata di maltempo in provincia di Agrigento di essere risarciti del danno subito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare, dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
se non ritenga utile effettuare un sopralluogo nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, al fine di accertare la gravità dei danni subiti dal comparto agricolo;
se non ritenga di adottare iniziative di natura straordinaria, affinché le aziende agricole che hanno subito danni e perdite non siano costrette alla chiusura, con i gravi effetti che ciò avrebbe sull'intera economia del territorio, e non vedano compromessa l'intera annata agraria.
(3-02297)