Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 336 del 22/10/2014

DI BIAGIO - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:

l'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, stabilisce che «per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali (...) è subordinata alla verifica (...) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal primo gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;

il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri con circolare n. 5 del 21 novembre 2013, al punto 3.1 ha evidenziato che «Sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, c'è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali»;

il Tar del Lazio, con la sentenza 3 dicembre 2013 n. 10375, ha statuito che la disposizione richiamata, è «di applicazione, quanto ad ambito oggettivo, indistintamente a tutte le Amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo»;

il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 23 dicembre 2013, n. 6209, ha ribadito il principio secondo cui, in presenza di una graduatoria concorsuale vigente, lo scorrimento della stessa deve costituire la regola generale per l'amministrazione che intende assumere;

sebbene il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia stato autorizzato a bandire ogni anno, dal 2010 al 2014, un contingente non superiore a 35 posti, ex articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, tale norma è norma di mera autorizzazione, pertanto, pur fissando un limite massimo, non fissa in alcun modo un limite minimo ovvero un obbligo di emanazione di nuovi bandi;

tale previsione legislativa va infatti letta in combinato disposto con la già citata normativa intercorsa di cui al decreto-legge n. 101 del 2013, in particolare l'articolo 4, comma 3, lettera b), per cui un nuovo bando di concorso deve essere emanato previo accertamento dello scorrimento delle graduatorie vigenti;

con decreto ministeriale 5015 n. 169-bis del 4 aprile 2014, il Ministero ha bandito un concorso per 35 posti di segretario di legazione, sottraendosi di fatto alla previsione di cui alla circolare n. 5 del 21 novembre 2013 che lo obbliga, nel bandire nuovi concorsi, al preliminare scorrimento delle vigenti graduatorie;

al riguarda si evidenzia come già in precedenza, prima dell'emanazione del decreto-legge n. 101 del 2013, precisamente nel 2011, il Ministero abbia operato lo strumento dello scorrimento graduatorie degli idonei, mettendo a bando solo 29 posti su 35 autorizzati, dopo aver fatto scorrere la graduatoria del 2010;

lo scorrimento delle graduatorie prima di effettuare una nuova selezione, oltre ad avere evidenti finalità di risparmio, è anche un meccanismo di buon senso che il Ministero ha adottato prima ancora che fosse obbligatorio;

risulta all'interrogante che alcuni degli idonei dei concorsi banditi dal Ministero per segretario di legazione negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno presentato ricorso, ancora pendente, al TAR, in quanto, pur utilmente compresi nelle graduatorie tuttora valide ed efficaci, il Ministero non ha proceduto allo scorrimento delle graduatorie ai fini della copertura dei posti a concorso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano correttamente applicata la normativa, alla luce degli elementi esposti;

quali iniziative, per quanto di loro competenza, intendano adottare per garantire il diritto allo scorrimento della graduatoria sancito dalla normativa di cui al decreto-legge n. 101 del 2013 degli "idonei non vincitori" del precedente concorso.

(4-02881)