Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 795 del 29/03/2017

MAZZONI (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (ALA-SCCLP). Signora Presidente, il decreto-legge al nostro esame ha in tutta evidenza lo scopo di far uscire dall'approccio emergenziale un fenomeno ormai strutturale come quello dell'immigrazione per distribuire in modo più omogeneo e meno invasivo i migranti che arrivano sul territorio nazionale.

Nel solo 2016 gli sbarchi dalla rotta del Mediterraneo sono stati più di 181.000 e i dati dei primi mesi del 2017 indicano una tendenza continua all'aumento. Dunque, qualcosa si doveva necessariamente fare, e il nuovo Ministro dell'interno ha dimostrato un approccio al problema molto più incisivo rispetto ai precedenti Governi. Questo in assenza di un sostegno reale dell'Unione europea che, facendosi scudo del regolamento di Dublino, ha di fatto disatteso tutti gli impegni di relocation assunti nei tanti e inutili vertici che hanno portato solo a una serie interminabile di direttive rivelatesi poi punitive per gli Stati di primo approdo come l'Italia e la Grecia.

La ratio di questo decreto-legge va quindi nella direzione auspicata da gran parte dell'opinione pubblica, nel senso di accogliere chi ne ha diritto, accelerando il processo decisionale sulle richieste di asilo e rendendo più certi i tempi di rimpatrio per i migranti che non hanno diritto alla protezione internazionale. Nel triennio 2014 - 2016 il tempo medio per le decisioni delle commissioni territoriali, che pure sono nel frattempo aumentate, è stato di duecentosessanta giorni di attesa, molto più alto di quanto avviene negli altri Stati europei. Un lasso di tempo lunghissimo, al quale va aggiunto quello determinato dai ricorsi, in presenza di un incremento delle domande di asilo di più del 60 per cento. Nel 2016, infine, i migranti ospitati nelle diverse tipologie dei nostri centri di accoglienza erano circa 176.000, il 70 per cento in più rispetto al 2015.

Questo decreto arriva quindi in una situazione molto complessa, che ha trovato un parziale miglioramento grazie all'accordo con l'ANCI che prevede l'ospitalità a tre migranti ogni 1.000 abitanti e secondo il quale i Comuni che aderiscono al sistema SPRAR godono della cosiddetta clausola di salvaguardia per cui i prefetti non possono più concentrare centinaia di migranti in territori molto piccoli. Qualcosa dunque si sta facendo, e riconosciamo al ministro Minniti l'impegno che sta mettendo nel gestire un quadro che ha implicazioni sociali, di integrazione e di sicurezza, molto rilevanti.

Ma anche questo provvedimento, purtroppo, rischia di cadere nelle maglie dell'incostituzionalità, come hanno rilevato molti esperti auditi in Commissione. Partiamo dalle sezioni specializzate: c'è stato un apprezzamento generalizzato per l'istituzione di queste sezioni, una scelta volta a rafforzare la specializzazione e le competenze di coloro che sono chiamati a valutare le domande di protezione internazionale. Ma l'intento di assicurare una giurisdizione unica e specializzata in capo alla magistratura ordinaria appare contraddetto in modo irrazionale dalla mancata concentrazione nel nuovo giudice di altre competenze concernenti le stesse materie che invece oggi restano disperse tra giudice di pace, giudice amministrativo e giudice ordinario. Noi abbiamo già sezioni speciali nei nostri tribunali: quelle delle imprese ad esempio, ma sono sezioni istituite per materia. Qui, invece, siamo di fronte a sezioni specializzate per una categoria di persone, i migranti cosiddetti irregolari, per i quali è già prevista, e solo per loro, la detenzione amministrativa.

Il punto è, insomma, che l'efficienza del sistema non può andare a detrimento delle garanzie di una categoria di persone, i richiedenti asilo, che godono secondo l'articolo 10 della Costituzione di un diritto soggettivo pieno, perché il diritto di asilo viene considerato come un diritto inalienabile della persona umana.

Anche il nuovo rito per i ricorsi giurisdizionali in materia di protezione internazionale appare carente sotto il profilo della legittimità costituzionale. La previsione di un unico grado di merito nel quale l'udienza è solo un'eventualità e ha forma camerale, per molti costituzionalisti viola il principio del contraddittorio e della pubblicità del processo, garantiti dall'articolo 111 della Costituzione. L'eliminazione dell'appello non viola certo la Costituzione, ma rappresenta sicuramente un'anomalia nell'ordinamento italiano, in cui la garanzia del doppio grado di merito è prevista anche per controversie civili di ben minor valore rispetto all'accertamento se sussista o meno in capo allo straniero un fondato rischio di persecuzione in caso di rientro nel proprio Paese. L'eliminazione dell'appello, inoltre, finirà per gravare pesantemente sui carichi della Corte di cassazione.

Passando ad un altro punto, l'uso della videoregistrazione per l'audizione del richiedente asilo, potenzialmente sostitutivo dell'audizione dello straniero da parte del giudice, non è conforme all'obiettivo indicato dal legislatore dell'Unione europea, il cui diritto valorizza la valutazione piena e diretta del giudice di tutte le fonti di prova per cui sarebbe sempre essenziale l'ascolto diretto e personale del richiedente, essendo spesso le sue dichiarazioni gli unici elementi su cui si basa la domanda. A questo proposito - questo è un punto su cui riflettere dal punto di vista pratico - la norma secondo cui l'audizione davanti al giudice sarà invece dovuta se nel ricorso al tribunale la parte invocherà «elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado» rischia addirittura di incoraggiare tattiche difensive strumentali, finalizzate a ottenere la fissazione dell'udienza: mentre oggi il cambiamento di versione dalla fase amministrativa a quella giudiziaria è ragionevolmente considerato un elemento di minore attendibilità del racconto di persecuzione, in futuro questa valutazione non sarà possibile, perché giustificata dall'esercizio di una facoltà difensiva prevista dalla legge. Così lo straniero avrà interesse a mentire nel ricorso al tribunale pur di ottenere di essere ascoltato dal giudice su quanto raccontato alla commissione. Il pericolo, insomma, è quello di allungare i tempi invece di accorciarli.

Faccio, signora Presidente, due considerazioni conclusive sulle occasioni perse nella conversione in legge di questo decreto: i centri permanenti per il rimpatrio hanno cambiato nome rispetto ai CIE, ma di fatto sono la prosecuzione dei rimpatri forzati di questi ultimi anni, il cui numero è risultato quasi indipendente sia dalla durata della detenzione che dal numero dei posti disponibili. In questo senso è sbagliata la scelta di non fornire alcuna disciplina di questi centri definiti punti di crisi, per il cui funzionamento si rinvia a testi normativi (come la cosiddetta legge Puglia del 1995) che non contengono alcuna precisazione sulla natura giuridica di questi luoghi e sulle funzioni che vi si svolgono, in violazione della riserva di legge in materia di stranieri e della riserva assoluta di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale. A causa della limitata regolamentazione della loro funzione, questi punti di crisi rischiano di introdurre un elemento di incoerenza nella complessa architettura del sistema d'accoglienza italiano.

Ultimo punto critico, già sottolineato da chi mi ha preceduto, è la decisione di non inserire nel decreto-legge l'abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegali, puniti quali mere contravvenzioni, che hanno inutilmente accresciuto il numero dei procedimenti penali, peraltro quasi mai giunti a conclusione senza ottenere alcuna dissuasione dell'immigrazione irregolare, che anzi è aumentata. L'abrogazione avrebbe recepito ciò che già prevedeva la legge delega sulla depenalizzazione e accoglieva un auspicio più volte formulato davanti alle Camere dallo stesso Ministro della giustizia. Ma inspiegabilmente il Presidente della Commissione giustizia ha dichiarato questi emendamenti inammissibili o ultronei al testo.

Per tutti questi motivi il nostro voto sarà contrario.