Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 795 del 29/03/2017
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ANITORI (AP-CpE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANITORI (AP-CpE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto vorrei ringraziare la Presidenza per l'opportunità che mi ha concesso di intervenire.
Il provvedimento su cui siamo chiamati a confermare la fiducia al Governo assume una valenza fondamentale se viene inquadrato in un ragionamento ampio e risalente nel tempo. L'Italia è stata, per gran parte della sua storia, terra di emigrazione, e molte terre dalle quali prima si scappava dalla fame oggi sono fra le più potenti locomotive dello sviluppo italiano ed europeo.
Tuttavia, lo sviluppo della normativa italiana sull'immigrazione sembra sia rimasta fedele alla prima impostazione, quella dell'Italia come terra di emigranti.
Fino alla metà degli anni Ottanta, infatti, l'entrata di stranieri in Italia era regolata da leggi risalenti al periodo fascista. Questo stato di cose si poneva in netta antitesi con i dettami costituzionali, espressi dall'articolo 10, comma 2, il quale recita che «La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali».
La prima legge della Repubblica italiana in materia fu la legge n. 943 del 1986, la quale affrontava il tema dell'immigrazione, peraltro solo in relazione alla tematica del lavoro, in maniera emergenziale e non organica. Per avere la prima vera legge organica in materia di immigrazione, anch'essa dettata da motivazioni emergenziali, si dovrà attendere il 1990 e la legge Martelli, la quale introduceva per la prima volta in Italia interventi di tipo sociale nei confronti degli immigrati, delineando un sistema di entrata dei migranti basato sulla programmazione dei flussi d'ingresso mediante la previsione di quote massime.
Per quasi tutti gli anni Novanta si andò avanti con la struttura adottata dalla legge Martelli, fino al 1998, anno in cui venne approvata la legge n. 40 del 1998, cosiddetta Turco-Napolitano: questa legge, la prima in Italia riguardante l'immigrazione e non approvata in situazione di emergenza, sebbene lontana dalla perfezione, si mostrò comunque come la più coerente e organica in materia d'immigrazione approvata fino ad allora. Fra i punti positivi che è possibile ascriverle ci fu la previsione di delega per l'approvazione del decreto legislativo che creò il cosiddetto Testo unico sull'immigrazione, il quale riordinava la materia in tutte le sue componenti e che, nonostante le numerose modifiche intervenute a modificarlo negli anni, è ancora in vigore.
Il decreto che oggi siamo chiamati a convertire in legge cerca di mettere un po' di chiarezza in tutto questo sistema, nell'ottica di una maggiore razionalità, efficacia e celerità dei procedimenti di tipo giurisdizionale.
Il macrotema dei massicci flussi migratori esplosi negli ultimi anni coinvolge, in varie dimensioni e per vari motivi, quasi tutti i Paesi del nostro mondo. L'Italia è al centro di uno dei maggiori crocevia di tali flussi e deve costantemente aggiornare sul piano funzionale il proprio modello di accoglienza e trattamento dei migranti. Tale evoluzione quotidiana serve per stare al passo con i tempi e dare risposte concrete sia alle richieste umanitarie dei migranti, sia a quelle di convivenza pacifica ed equilibrata della società che li riceve.
In questo processo dobbiamo tenere fermi ed essere guidati da alcuni principi, come quello enunciato all'articolo 10, comma 3, della nostra Costituzione, che recita: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». Pertanto, tutti coloro che non possono beneficiare nel proprio Paese delle libertà democratiche garantite nel nostro hanno diritto di chiedere asilo in Italia. Ciò prevale anche su tutte le convenzioni internazionali che comunque riconoscono un diritto d'asilo, anche se a condizioni più restrittive. Ma il nostro Paese e la nostra Costituzione, che è stata definita la più bella del mondo, garantiscono questo tipo di diritto.
D'altra parte, il legislatore deve tenere in conto che il sistema di accoglienza non può prescindere da alcune caratteristiche, come l'efficienza dei passaggi burocratici, la sostenibilità sociale dell'inclusione, la sicurezza (anche quella percepita) della popolazione e la determinazione delle destinazioni ultime che i migranti intendono raggiungere e quest'ultimo è un punto che impone un'urgente revisione del Regolamento di Dublino.
Il decreto-legge in esame affronta proprio molte delle questioni finora nominate. Vengono dettate disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, con l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di migrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione europea. L'esame in sede di Commissioni riunite ha consentito di ampliare l'elenco delle sedi di queste sezioni specializzate, portandole a un numero corrispondente a quello delle sedi di corte d'appello in Italia, quindi a 26. I magistrati assegnati a queste sezioni dovranno dimostrare di possedere, acquisire e mantenere aggiornate particolari competenze in materia di immigrazione, anche tramite appositi corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Prevedere un livello estremamente alto di specializzazione per tali magistrati, garantendo anche la loro formazione continua, risponde all'esigenza di disporre di professionisti preparati ad affrontare e risolvere i problemi che nella quotidianità si stanno oggi presentando nel rapporto con i migranti.
Inoltre, ricordo che le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, in precedenza decise con rito sommario di cognizione, saranno trattate con rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale. Sono fatti salvi, comunque, casi particolari in cui il giudice deve sempre valutare quando l'udienza si debba comunque tenere.
L'esame in sede referente ha migliorato il testo originario anche sul fronte della ricorribilità alla Corte di cassazione per i provvedimenti del tribunale, introducendo misure che evitano un uso dilatorio di tale tutela, anche al fine di scongiurare un ingolfamento del funzionamento della Corte.
Altro importantissimo obiettivo delle novelle legislative è quello di favorire la celerità e la certezza del regime delle notificazioni e di agevolare lo svolgimento dei colloqui, utilizzando la videoregistrazione, anche secondo metodi a tutela della privacy dei migranti, introdotti in sede di esame nelle Commissioni.
Rispetto all'altro ordine di obiettivi che ho ricordato in precedenza, relativo alle esigenze di sicurezza e pacifica convivenza sociale, ricordo due norme. La prima prevede che chi abbia irregolarmente varcato il confine o sia stato salvato in mare venga condotto in appositi punti di crisi presso i centri di prima accoglienza e che sia sottoposto al rilevamento delle impronte e alla fotosegnalazione. La seconda norma impone che il richiedente protezione internazionale in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento sia trattenuto nel centro dove è ospitato quando si ritenga che la domanda sia stata presentata solo per ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento stesso.
Parallelamente, mi piace ricordare la disposizione assolutamente virtuosa che introduce prospettive di impiego dei migranti che, volontariamente, possono contribuire a iniziative di utilità sociale per le collettività locali che li ospitano. L'avviamento al lavoro e il sentirsi parte di una comunità costituiscono fattori fondamentali per il pieno rispetto dei diritti umani dei migranti e, allo stesso tempo, rappresentano il deterrente a quelle situazioni di emarginazione ed esclusione alla base delle tensioni sociali che registriamo nelle aree più impattate dal fenomeno migratorio.
Il provvedimento, d'altra parte, potenzia gli organismi amministrativi che esaminano le domande di protezione internazionale e prevede l'assunzione di funzionari con professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale per sostenere interventi educativi e di inserimento al lavoro.
Potrei citare molte altre disposizioni positive, come quella che prevede una nuova ipotesi di rito abbreviato in caso di ricorsi di chi è stato espulso per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale e per motivi di prevenzione del terrorismo; o ancora l'interconnessione delle banche dati ministeriali e delle Forze dell'ordine o la sospensione dei tributi per le imprese e i lavoratori autonomi dell'isola di Lampedusa, territorio da sempre al centro della pressione migratoria.
Per concludere, colleghi, il provvedimento risponde in modo urgente a problematiche legate alla gestione del fenomeno migratorio che sono diventate sempre più complesse negli ultimi mesi. Le norme introdotte dal Governo e perfezionate con il prezioso lavoro delle Commissioni riunite 1a e 2a, i cui componenti ringrazio sentitamente, rappresentano soluzioni efficaci ed equilibrate nell'assicurare un effettivo coordinamento degli interventi da organizzare nei confronti dei migranti in arrivo, nel garantire le tutele e i diritti degli stessi e nell'offrire ai cittadini delle aree più esposte al fenomeno migratorio la testimonianza che lo Stato è presente ed è al loro fianco.
Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alternativa popolare al provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo AP-CpE).