Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 795 del 29/03/2017

DE CRISTOFARO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

i lavori di miglioramento degli arredi, della qualità urbana ed il recupero del centro urbano di Foglianise (Benevento), che rientra tra i comuni ad alto rischio sismico, hanno suscitato numerose polemiche tra i cittadini e causato più di un esposto da parte di consiglieri comunali dell'opposizione;

la fase programmatoria dell'intervento è stata del tutto disattesa;

il finanziamento è avvenuto su un progetto del 2009, in cui erano presenti alcuni lavori riferiti all'area piazza Sant'Anna già finanziati con fondi POR 2000-2006 e realizzati nel 2010, il cui impegno di spesa era nettamente inferiore a quello accordato. In seguito alla richiesta regionale (nota prot. n. 2014 del 16 gennaio 2014) di adeguamento dei prezzi, il progetto approvato e finanziato si trasformava in una nuova progettazione del tutto autonoma priva di qualsiasi legame con quella finanziata dalla Regione;

da una lettura congiunta è inoltre riscontrabile un'evidente incoerenza tra il progetto in possesso della Regione con quello appaltato, il cui inizio dei lavori è avvenuto in assenza dell'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori. Il progetto, il cui importo complessivo di circa 2.400.000 euro, finanziato per intero dalla Regione Campania nell'ambito delle iniziative per l'accelerazione della spesa, presenta diverse anomalie riguardanti: l'incompletezza e la scarsa qualità progettuale; la non conformità del progetto agli strumenti urbanistici; l'incompleta e omissiva verifica di coerenza e uniformità dei livelli progettuali;

l'iter procedurale per la selezione di ammissibilità al finanziamento attuato dal dirigente ratione materiae della Regione non è lineare né trasparente; la gara stessa presenta dei lati opachi che andrebbero chiariti dall'amministrazione e dai soggetti che per l'amministrazione hanno promosso e gestito la gara di appalto;

già prima della gara, circolava voce che indicava nell'impresa Lombardi la ditta vincitrice, facendo presumere già allora un possibile accordo e turbativa in atto: una congettura che si è dimostrata concreta quando si è potuto riscontrare che, delle tre imprese partecipanti, due di queste, l'impresa Lombardi costruzioni Srl e l'impresa Paribello Srl, avevano presentato un'offerta migliorativa le cui relazioni tecniche contenevano un testo quasi identico sia nella punteggiatura sia nei vari errori di battitura, facendo presumere un'unica provenienza per le due offerte: un evidente elemento di turbativa, che tuttavia non è stato rilevato dalla commissione di gara esaminatrice delle offerte, il cui presidente era anche progettista dei lavori e capo dell'ufficio tecnico comunale;

la maggior parte delle gare di appalto per lavori tenutesi nel Comune di Foglianise ha visto abitualmente all'interno delle commissioni di gara, tra i commissari, "alcuni tecnici di ruolo di comuni limitrofi";

considerato, inoltre, che, per quanto risulta:

con processo verbale sotto riserva di legge, nelle more della stipula e registrazione del contratto d'appalto, in data 18 settembre 2014 iniziavano i lavori, e man mano che il cantiere avanzava, traspariva in modo netto il rapporto di subalternità e accondiscendenza dell'impresa rispetto all'apparato tecnico amministrativo e politico, tanto che, a fine dicembre 2014 e all'inizio dell'anno successivo, l'impresa stessa su ordinanze del sindaco pro tempore G. Mastrocinque e in assenza delle necessarie coperture di bilancio demoliva 6 alberi centenari (platani orientali). Il costo di tale demolizione, non prevista in progetto, è stato in seguito inserito illegittimamente nella contabilità dei lavori di arredo che si stavano realizzando e indebitamente pagato;

i lavori sono proseguiti in assenza di qualsiasi controllo ovvero con il tacito consenso dei soggetti preposti: alcuni lavori previsti nel progetto non sono stati realizzati (area di parcheggio in area privata, pavimentazione via Generosa Frattasi eccetera), altri invece, non previsti (pila e area scoperta fontana e lavatoi), sono stati realizzati; altri ancora hanno subito variazioni;

si appalesano seri dubbi e perplessità sull'effettiva attivazione dell'iter procedurale per la bonifica e la dismissione dell'impianto del vecchio distributore di carburante (costituito da 4 serbatoi interrati contenenti sostanze di origine petrolifera e gabbiotto di acciaio e alluminio), tra cui la progettazione della caratterizzazione, la relazione del progetto di bonifica, la relazione di chiusura del procedimento, la progettazione di tutte le attività previste, la documentazione che non è nella disponibilità del Comune, che comunque aveva l'obbligo di vigilare anche sulla corretta procedura di gestione e smaltimento degli ulteriori rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere che la normativa di riferimento, decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto codice dell'ambiente, art. 184, comma 3, lettera b), qualifica come "rifiuti speciali", e per i quali, secondo quanto previsto e riportato nella relazione tecnica allegata all'offerta migliorativa, sarebbero stati recuperati mediante impianto mobile in cantiere privo della prevista ed obbligatoria autorizzazione rilasciata dalla Provincia di pertinenza;

non è stato compilato il formulario di trasporto per i rifiuti inerti prodotti la cui tracciabilità è poco trasparente; degli altri rifiuti speciali prodotti in cantiere, provenienti da scavi, tagli e demolizioni, nel formulario dei trasporti non se ne ravvisa traccia: mancherebbero all'appello gli ulteriori rifiuti prodotti in cantiere pari a 4.420,87 metri cubi;

ulteriori operazioni illecite sono documentabili in relazione alle operazioni di rimozione e di smaltimento dei rifiuti pericolosi, costituiti da 4 serbatoi interrati che comportano sicuramente sia la formazione di rifiuti liquidi, fondami e sostanze per il lavaggio dei serbatoi, sia rifiuti solidi, quali il serbatoio stesso e le tubazioni di collegamento all'impianto;

pesanti anomalie si riscontrano altresì nel contenuto dell'appalto: le tavole di disegno concernenti i particolari costruttivi risultano insufficienti e le tavole di disegno delle piante e sezioni, prive di quote e misure, sono troppo generiche, tanto da mettere in discussione l'appaltabilità dell'opera stessa, tali da comportare un'indeterminatezza dei lavori da eseguire, esponendo l'impresa appaltatrice all'esecuzione di opere non prevedibili dal testo contrattuale;

i lavori in cantiere, tra ordinanze sindacali, ordini di servizio, sospensioni e riprese dei lavori illegittimi, sono andati avanti in modo disordinato, senza indicazioni, in assenza di un progetto esecutivo cantierabile e con la realizzazione di opere e lavorazioni non previste in progetto, che avrebbero dovuto essere sanate sia da un punto di vista urbanistico che ambientale: infatti, con delibera di Giunta comunale n. 106 del 21 dicembre 2015 è stata approvata una variante in corso d'opera e sanatoria ambientale, che presenta vari profili d'illegittimità, essendo priva del necessario obbligatorio consenso e della successiva approvazione da parte del responsabile del procedimento, il quale ha omesso anche di redigere l'obbligatoria relazione di cui all'art. 161, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

nella perizia di variante sono stati introdotti, inoltre, lavori già realizzati e mai autorizzati dal direttore dei lavori, per i quali era stato richiesto accertamento di compatibilità ambientale, il cui parere è stato rilasciato da una commissione per il paesaggio illegittima;

la variante approvata inoltre è illegittima perché, nel variare complessivamente tutte le lavorazioni presenti nel progetto originario, implicitamente ha rielaborato anche le quantità di lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive ed ha trasformato così in sede consuntiva l'appalto a corpo in un appalto a misura;

era obbligatorio l'affidamento del collaudo in corso d'opera, così come previsto dall'art. 141, comma 7, lett. a), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dall'art. 215, comma 4, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: la nomina del collaudatore è avvenuta solo in data 1° luglio 2015 e non già, come previsto obbligatoriamente dalla normativa in materia (art. 216, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) per il collaudo in corso d'opera, entro e non oltre 30 giorni dalla data d'inizio lavori, avvenuta in data 18 settembre 2014, e pertanto non oltre il 18 ottobre 2014;

visto ancora che, a quanto rtisulta:

all'impresa Lombardi Srl è stato pagato e liquidato un importo di 143.765,49 euro per la fornitura e posa in opera di 33 pali di illuminazione in luogo degli effettivi 27 collocati nell'area d'intervento. È stata quindi pagata indebitamente la fornitura e posa in opera di 5 pali in più rispetto a quelli previsti in progetto, per un maggiore importo di 26.139,18 euro;

la pavimentazione dei marciapiedi in pietra perla con superficie puntellata, che nelle previsioni di progetto doveva avere uno spessore 5-7 centimetri, in fase di esecuzione è stata sostituita da una analoga per qualità cromatica e forma ma di spessore 2,5-3 centimetri, molto inferiore a quello previsto, e anche qui con un indebito vantaggio per l'impresa;

non è stata effettuata la fornitura e posa in opera di 3 cestini porta rifiuto e pali per un importo di circa 312 euro, il cui pagamento è stato liquidato completamente;

considerato che:

le opere non rispetterebbero le leggi che regolano la materia edilizia e la normativa sismica di riferimento;

la realizzazione di tali opere strutturali è avvenuta in assenza di tutti gli elaborati previsti dalla normativa che regola la materia dei lavori pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e in assenza della prescritta denuncia dei lavori e dell'obbligatorio rilascio dell'autorizzazione sismica;

si riporta solo una parte di tutti gli atti illegittimi e delle anomalie, documentate, che si ritengono messe in atto dall'amministrazione di Foglianise nelle opere di recupero del centro urbano,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano, nell'ambito delle proprie prerogative, di dover effettuare gli opportuni accertamenti in relazione al contenuto della gara d'appalto e alle sue modificazioni in corso d'opera; all'esecuzione delle opere, che non potevano essere collaudate in quanto non ancora ultimate; alle evidenti illegittimità e alle negligenze nell'andamento dei lavori, che, ad avviso dell'interrogante, coinvolgono tutto il personale tecnico interno ed esterno all'amministrazione; alle modalità della bonifica e dello smaltimento dei rifiuti; all'eventuale violazione della normativa urbanistica e paesaggistica dei lavori; alla sussistenza di eventuali profili di rilevanza penale dei fatti riportati.

(4-07288)