Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 795 del 29/03/2017

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (2705) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (2705 )

(Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Emendamento 1.900 (testo corretto) (in formato PDF)

.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DA 1 A 23 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)

1. Sono istituite presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

Articolo 2.

(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti)

1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 3 per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. È considerata positivamente, per le finalità di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese. Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale organizzate a norma del secondo periodo del presente comma. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del presente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.

2. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro la scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.

3. Con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sono stabilite le modalità con cui è assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine è autorizzata la spesa di 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017.

Articolo 3.

(Competenza per materia delle sezioni specializzate)

1. Le sezioni specializzate sono competenti:

a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;

d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia.

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica.

Articolo 4.

(Competenza territoriale delle sezioni)

1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate secondo il seguente criterio:

a) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Bari è competente la sezione specializzata di Bari;

b) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna e Marche è competente la sezione specializzata di Bologna;

c) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Brescia è competente la sezione specializzata di Brescia;

d) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Sardegna è competente la sezione specializzata di Cagliari;

e) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa: è competente la sezione specializzata di Catania;

f) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Calabria è competente la sezione specializzata di Catanzaro;

g) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Toscana e Umbria è competente la sezione specializzata di Firenze;

h) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Basilicata e del distretto della Corte di appello di Lecce è competente la sezione specializzata di Lecce;

i) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Milano è competente la sezione specializzata di Milano;

l) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani: è competente la sezione specializzata di Palermo;

m) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Lazio e della Regione Abruzzo è competente la sezione specializzata di Roma;

n) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Campania e Molise è competente la sezione specializzata di Napoli;

o) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è competente la sezione specializzata di Torino;

p) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto è competente la sezione specializzata di Venezia.

2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale è stata dichiarata la revoca o la cessazione.

3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede.

4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida.

5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.

Articolo 5.

(Competenze del Presidente della sezione specializzata)

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Capo II

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE INNANZI ALLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI NONCHÈ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARl DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PERSONA INTERNAZIONALMENTE PROTETTA E DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CONNESSI AI FENOMENI DELL'IMMIGRAZIONE. MISURE DI SUPPORTO AD INTERVENTI EDUCATIVI NELLA MATERIA DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA

Articolo 6.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate nell'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3-bis. Salvo quanto previsto ai commi 3-ter e 3-quater, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. In caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione.

3-ter. Quando il richiedente è accolto o trattenuto nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono notificati, in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta ovvero la consegna di copia dell'atto al richiedente sia impossibile per irreperibilità dello stesso, il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

3-quater. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento possono altresì eseguirsi, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata a tal fine indicato dal richiedente. L'atto o il provvedimento è notificato nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia per immagine del documento cartaceo. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non è consegnabile per causa imputabile al destinatario, la comunicazione si intende eseguita nel momento in cui nella casella di posta elettronica della Commissione territoriale diviene disponibile l'avviso di mancata consegna a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3-quinquies. Quando la notificazione è eseguita ai sensi dei commi 3-bis, secondo periodo, 3-ter, quarto periodo, e 3-quater, terzo periodo, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

3-sexies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Allo stesso modo si procede quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni ad un indirizzo di posta elettronica certificata. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

3-septies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3-ter, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.»;

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (Verbale del colloquio personale). - 1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. L'interprete, subito dopo la conclusione del colloquio, verifica la correttezza della trascrizione ed apporta le correzioni necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o di traduzione, delle quali è, in ogni caso, dato atto in calce al verbale di trascrizione.

2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.

3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.

5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.

6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

7. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.»;

d) all'articolo 32, comma 4, le parole: «salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «salvo gli effetti dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4»;

e) all'articolo 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalità di cui all'articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia.»;

f) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 19 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 35-bis»;

2) al comma 2-bis, le parole: «dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13»;

g) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c).

4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).

6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.

8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata.

9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.

10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando la videoregistrazione non è resa disponibile ovvero l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.

17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto.

18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.».

Articolo 7.

(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150)

1. Al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo ove dimora il ricorrente» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora»;

b) all'articolo 17, comma 2, le parole: «, in composizione monocratica,» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

c) l'articolo 19 è abrogato;

d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.- (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia). - 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;

e) all'articolo 20, comma 2, le parole: «in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

Articolo 8.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3, le parole: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione»;

2) al comma 5 le parole, ovunque ricorrano, «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n.121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quarto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.»;

c) all'articolo 14:

1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,»;

4) al comma 6, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;»;

d) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale). - 1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.

3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n, 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.».

Articolo 9.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" è apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]"»;

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.»;

b) all'articolo 29:

1) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta»;

2) al comma 8, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

Articolo 10.

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007. n. 30)

1. All'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'interessato è trattenuto in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.».

Articolo 11.

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione)

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.

Articolo 12.

(Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 a decorrere dall'anno 2018.

Articolo 13.

(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018.

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare)

1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 101.500 per l'anno 2017, di euro 207.060 per l'anno 2018, di euro 242.604 a decorrere dall'anno 2019.

Capo III

MISURE PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA NONCHÈ PER IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DEL TRAFFICO DI MIGRANTI

Articolo 15.

(Rifiuto di ingresso)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal Direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.».

2. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera q-quater), è inserita la seguente: «q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).».

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo)

1. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-quinquies) è inserita la seguente:

«m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155:».

Articolo 17.

(Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente:

«Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletica sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.».

Articolo 18.

(Misure di contrasto dell'immigrazione illegale)

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.».

2. Per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

Articolo 19.

(Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.»;

b) all'articolo 16, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.».

3. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Nei centri di cui al presente comma il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri è autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019.

4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI --- Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20.

(Relazione del Governo sullo stato di attuazione)

1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

Articolo 21.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere d), f) e g), 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), 8, comma 1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c), e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) ed e), le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le modalità in vigore prima della predetta data.

4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera a), b) ed e), 11, comma 3, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90;

b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario;

c) quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 101.500 euro per l'anno 2017, per 207.060 euro per l'anno 2018 e per 242.604 euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

01.1 (testo 2)

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Al Capo I premettere il seguente:

«Capo 01

Art. 01.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

        1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 26 luglio1998, n. 286.

        2. In considerazione dell'abrogazione di cui al comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

        all'articolo 13, comma 3-septies abrogare le parole "di cui all'articolo 10-bis";

        all'articolo 13, comma 5 abrogare il penultimo periodo;

        all'articolo 14-ter, comma 3, sopprimere il secondo periodo;

        all'articolo 16, comma 1, abrogare le parole "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis";

        all'articolo 16, comma 1-bis sopprimere le parole "di cui all'articolo 10-bis».

01.3

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'articolo premettere i seguenti:

«Art. 01.

(Finalità della presente legge)

        1. Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 52: "la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino", in osservanza dei principi di cui all'articoli 1, 2, 3 e 10 della Costituzione, la presente legge è finalizzata a prevedere intereventi ordinari e straordinari per garantire la sicurezza dei cittadini, la salvaguardia e la tutela del territorio nazionale minacciato da un eccezionale afflusso migratorio, motivato da particolari condizioni di instabilità politica negli Stati confinanti e nei Paesi del Nord Africa di sponda mediterranea.

Art. 02.

(Dichiarazione dello stato di salvaguardia della sicurezza del territorio nazionale)

        1. Nelle more di un intervento strutturale e strategico, coordinato a livello dell'Unione Europea, per far fronte a condizioni di pericolo per la sicurezza del territorio nazionale, dovute ad un eccezionale afflusso migratorio verso l'Italia o dovute ad una accertata recrudescenza di fenomeni criminali riconducibili ad una massiccia presenza di immigrati clandestini sul territorio italiano o finalizzate al contrasto di associazioni criminali straniere, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri delibera lo stato di salvaguardia della sicurezza del territorio nazionale, determinandone la durata in stretto riferimento alla qualità degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di salvaguardia del territorio nazionale al venir meno dei relativi presupposti.

        2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

        3. Gli interventi emanati in deroga alle leggi vigenti ai sensi del comma 2 devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

        4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 ,2 e 3, istituisce una Commissione speciale coordinata dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'interno e dal Ministro degli esteri, formata dal capo della polizia e dai capi di stato maggiore delle forze armate.

        5. La commissione provvede, entro e non oltre 10 giorni dalla sua costituzione, ad elaborare un piano strategico di interventi finalizzati a scongiurare l'emergenza ed atti a salvaguardare la sovranità nazionale e la difesa della Patria.

        6. Il piano strategico può prevedere interventi anche in deroga ai trattati internazionali.

        7. La Commissione di cui al comma 4 ai fini di cui all'articolo 1 può prevedere il ricorso all'utilizzo delle Forze Armate:

            a) per il controllo delle linee di confine e delle linee costiere;

            b) per operazioni navali atte ad intercettare e fermare le navi che trasportano immigrati clandestini in acque internazionali, in prossimità del limite dell'acque territoriali degli Stati stranieri interessati dalle partenze;

            c) per il contrasto alle associazioni criminali di matrice straniera che operano nel territorio italiano;

            d) per azioni di contrasto alle associazioni criminali che gestiscono la tratta di persone;

            e) previa stipula o revisione di accordi bilaterali con i Paesi interessati, per l'allestimento di centri di identificazione per gli immigrati nei luoghi interessati dalle partenze dei flussi migratori;

        f) per operazioni speciali con l'obiettivo di localizzazione, identificazione ed espulsione immediata degli immigrati clandestini presenti nel territorio italiano;

1.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sopprimere il Capo I.

        Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

1.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 1. - (Competenze del giudice di pace in materia di protezione internazionale) - 1. Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per l'esame delle relative domande in prima istanza ai giudici di pace.

        2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali in ogni distretto di Corte di Appeno sezioni specializzate in materia di protezione internazionale».

        Conseguentemente sono apportate le seguenti modifiche ai successivi articoli:

        1) all'articolo 9 comma 2 del codice di procedura civile le parole: «allo stato e», sono soppresse;

        2) all'articolo 3:

            a) al comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

            b) i commi 2 e 4 sono soppressi.

        3) all'articolo 5 il comma 1, è così modificato: «Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale».

        4) all'articolo 6:

            a) al comma 1, lettera a) ovunque ricorrano la parola o le parole: «commissione territoriale» o commissioni territoriali sono sostituite dalle parole: «giudice di pace circondariale» o «giudici di pace circondariali»;

            b) le lettere b), c) e d) sono abrogate;

            c) al comma 1, lettera e), è così sostituito:

        «Art. 33. - (Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta). - 1. Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32. 2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-bis;

            d) al comma 1, lettera g), è così sostituito:

        «dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti:

"Art. 35-bis.

(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)

        1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di procedura civile.

        2. m caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione.

        3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza.

        4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

        5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la domanda.

        6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-bis del codice di procedura civile.

        7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo.

        8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta.

        9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda.

        10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 35-ter.

(Casi di inammissibilità della domanda)

        1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi:

            a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

            b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine;

            c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251»;

            e) le parole: Tribunalé e Tribunalì, ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio' e Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio"'»;

        5) All'articolo 7:

            a) il comma 1, lettera a), è soppresso;

            b) il comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea»;

            c) al comma 1, lettera d) ed e), sono abrogate;

        6) All'articolo 8:

            a) comma 1, lettera b), n. 2), le parole: «Tribunale» sono sostituite dalle parole: «Ufficio del giudice di pace» e le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» sono soppresse;

            b) comma 1, lettera b), n. 4), è così modificato: «il comma 7 è sostituito dal seguente:

        «7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta»;

            c) comma 1, lettera c), è così sostituito: le parole: «Tribunali in composizione monocratica» e «Tribunale in composizione monocratica», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «giudici di pace circondariale competenti per territorio» e «giudice di pace circondariale competente per territorio».

        7) All'articolo 10:

            a) al comma 1, lettera a), le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» sono soppresse;

        8) All'articolo 11, comma 3, le parole: «a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0.10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni» sono soppresse;

        9) All'articolo 12:

            a) le parole: «uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale» sono sostituite con «Uffici circondariali del Giudice di Pace»;

            b) le parole: «Ministero dell'Interno» sono sostituite con: «Ministero della Giustizia»;

            c) le parole: «appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno» sono sostituite con «da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici giudiziari del distretto».

        10) All'articolo 17:

            a) al comma 3, le parole: «il Tribunale» sono sostitute da: «il Giudice di Pace circondariale» e le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» sono soppresse.

1.2

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale). - 1. Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale ai giudici di pace.

        2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali di ogni distretto di Corte di Appello sezioni specializzate in materia di protezione internazionale».

        Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

        1) all'articolo 9 comma 2 del codice di procedura civile le parole: «allo stato e», sono soppresse;

        2) all'articolo 3:

        a) al comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

            b) i commi 2 e 4 sono soppressi.

        3) all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

        «Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge ai Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale».

        4) all'articolo 6:

            a) al comma 1, lettera e), è così sostituito:

        «Art. 33. - (Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta). - 1. Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32.

        2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-bis.»;

        b) al comma 1, lettera g) è così sostituito:

        «dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti:

"Art. 35-bis.

(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)

        1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di procedura civile.

        2. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione.

        3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza.

        4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

        5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la domanda.

        6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-bis del codice di procedura civile.

        7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo.

        8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta.

        9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda.

        10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 35-ter.

(Casi di inammissibilità della domanda)

        1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi:

            a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

            b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine;

            c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

            d) le parole: 'TribunalÈ e 'Tribunali', ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio' e Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio"'»;

        5) all'articolo 7:

        a) il comma 1, lettera a) è soppresso;

            b) il comma 1, lettera b) sono soppresse le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea»;

            c) al comma 1, lettera d) ed e) sono abrogate;

        6) all'articolo 8:

            a) comma 1, lettera b), numero 2), le parole: «Tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio del giudice di pace circondariale» e le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» sono soppresse;

            b) comma 1, lettera b), numero 4), è così modificato:

        «il comma 7 è sostituito dal seguente:

        "7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta"»;

        c) comma 1, lettera c) è così modificato, le parole: «Tribunali in composizione monocratica» e: «Tribunale in composizione monocratica», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «giudici di pace circondariali competenti per territorio» e: «giudice di pace circondariale competente per territorio»;

        7) all'articolo 10:

            a) al comma 1, lettera a), le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» sono soppresse;

        8) all'articolo 11:

            a) al comma 3, le parole: «a un punteggio di anzianità aggiuntivo paria 0.10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni» sono soppresse;

        9) all'articolo 12:

            a) le parole: «uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale» sono sostituite con le seguenti: «Uffici circondariali del Giudice di Pace», ovunque ricorrono;

            b) le parole: «Ministero dell'Interno» sono sostituite con le seguenti: «Ministero della Giustizia»;

            c) le parole: «appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno» sono sostituite con le seguenti: «da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici giudiziari del distretto»;

        10) all'articolo 17, comma 3:

            a) le parole: «il Tribunale» sono sostitute da: «il Giudice di Pace circondariale» e le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» sono soppresse;

1.3

SIMEONI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). - 1. Sono istituite presso i tribunali ordinari del capoluogo del distretto di corte di appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera Circolazioni dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

        Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). - 1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

        2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

        Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il primo comma con il seguente:

        «Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alla sezione specializzata istituita nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

1.6

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). - 1. Sono istituite presso le sedi dei tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dei paesi dell'Unione europea senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

        Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate con sede nei tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello nel cui territorio il richiedente ha la residenza o il domicilio o la dimora».

1.7

BUCCARELLA, CIOFFI, MONTEVECCHI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). - 1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

        2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, all'uopo utilizzando i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

        1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

        2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 13, comma 3-septies sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-bis" ;

            b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

            c) all'articolo 14-ter nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

            d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis";

            e) all'articolo 16, comma 1-bis sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-bis"».

1.8

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari al milione di euro per l'anno 2017 e a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando:

            a) per l'anno 2017 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

            b) a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

1.9

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

        2. L'istituzione delle sezioni specializzate di cui al comma 1 avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, anche in considerazione. delle minori spese per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento a tali sezioni di funzioni in precedenza spettanti ai giudici amministrativi e ai giudici di pace e-dalla mancata apertura e dall'archiviazione dei procedimenti penali concernenti l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286».

1.13

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. - (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea) - 1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.».

1.14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. - (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea) - 1. Sono istituite presso ciascun tribunale ordinario le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.».

1.201

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1 Sono istituite presso i le Corti d'Appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

        1-bis. Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel Distretto di Corte d'Appello nel cui territorio ha la residenza, o in mancanza il domicilio effettivo o la dimora abituale, il ricorrente ovvero, qualora questo non si trovi nel territorio dello Stato Italiano, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

        1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 25 milioni di euro a decorrere per l'anno 2017 e in 50 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo Interventi Strutturali di politica economica».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

        Conseguentemente, ove ricorrano, sostituire la parola: «tribunale» o «tribunali» con le seguenti: «Corte d'Appello».

1.202

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. Sono istituite presso i tribunali dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

        1-bis. Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel Distretto di Corte d'Appello nel cui territorio ha la residenza, o in mancanza il domicilio effettivo o la dimora abituale, il ricorrente ovvero, qualora questo non si trovi nel territorio dello Stato Italiano, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

        1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 25 milioni di euro a decorrere per l'anno 2017 e in 50 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo Interventi Strutturali di politica economica».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.18 (testo 2)

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «i tribunali» fino alla fine, con le seguenti: «ciascuna delle 26 Corti di appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

        Conseguentemente:

        all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «per controversie», con le seguenti: «per il giudizio di primo grado nelle controversie»;

        all'articolo 4 sopprimere il comma 5.

1.203

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sostituire le parole da: «i tribunali ordinari di Bari» fino a: «Venezia» con le seguenti: «presso le Corti d'Appello»;

            b) aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel Distretto di Corte d'Appello nel cui territorio ha la residenza, o in mancanza il domicilio effettivo o la dimora abituale, il ricorrente ovvero, qualora questo non si trovi nel territorio dello Stato Italiano, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

        Conseguentemente, ove ricorrano sostituire la parola: «tribunale» o «tribunali» con le seguenti: «Corte d'Appello».

1.204

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). - 1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di tribunali immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

        2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, all'uopo utilizzando i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis».

        Conseguentemente dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

        1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

        2. In considerazione dell'abrogazione di cui al comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 13, comma 3-septies abrogare le parole: "di cui all'articolo 10-bis";

            b) all'articolo 13, comma 5, abrogare il penultimo periodo;

            c) all'articolo 14-ter, comma 3, sopprimere il secondo periodo;

            d) all'articolo 16, comma 1, abrogare le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis";

            a) all'articolo 16, comma 1-bis, sopprimere le parole: "di cui all'articolo 10-bis"».

        Conseguentemente, all'articolo 19 sopprimere il comma 3

1.205

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sostituire le parole da: «di Bari» fino a: «Venezia» con le seguenti: «dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello»;

            b) aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel Distretto di Corte d'Appello nel cui territorio ha la residenza, o in mancanza il domicilio effettivo o la dimora abituale, il ricorrente ovvero, qualora questo non si trovi nel territorio dello Stato Italiano, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.21

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «di Bari» fino a:«Venezia» con le seguenti: «dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello».

1.19

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Sostituire le parole: «Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia» con le seguenti: «ogni distretto di Corte di Appello».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 13 e 14.

1.22

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «Cagliari» inserire la seguente: «Caltanissetta».

        Conseguentemente:

            all'articolo 4, comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «Enna»;

            all'articolo 4, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «Agrigento, Caltanissetta»;

            all'articolo 4, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna è competente la sezione specializzata di Caltanissetta».

1.206

LUMIA

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «Cagliari», inserire la seguente: «, Caltanissetta».

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera l), sopprimere la parola: «Caltanissetta» e, dopo la lettera l), inserire la seguente:

            «l-bis) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della provincia di Caltanissetta è competente la sezione specializzata di Caltanissetta».

1.23

ALBANO, VACCARI, FASIOLO, ANGIONI, D'ADDA, CALEO, FAVERO

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «Lecce», inserire la seguente: «Genova».

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alla lettera o) sopprimere la parola: «Liguria», e, dopo la lettera «o)» inserire la seguente:

            «o-bis) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Liguria è competente la sezione specializzata di Genova».

1.24

RUSSO

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «Torino» inserire la seguente: «Trieste».

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1:

        - dopo la lettera o) inserire la seguente:

            «o-bis) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è competente la sezione specializzata di Trieste;»;

        - alla lettera p) sopprimere le parole: «Friuli-Venezia Giulia,».

1.25

FASIOLO, FAVERO, MARAN, FRAVEZZI, ORELLANA, SILVESTRO, PEZZOPANE, TOMASELLI, COCIANCICH, PADUA

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «Torino», inserire la seguente: «, Trieste».

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alla lettera p), sopprimere lo parola: «Friuli-Venezia Giulia», e, dopo lo lettera p), inserire lo seguente:

            «p-bis) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è competente la sezione specializzata di Trieste».

1.207

MARIN, PICCOLI, AMIDEI, BERTACCO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche» con le seguenti: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né spostamenti di risorse umane e strumentali da altri uffici o servizi».

2.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: «, in collaborazione» a: «rifugiati».

2.4

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati» inserire le seguenti: «con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri,».

2.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Nazioni unite per i rifugiati» inserire le seguenti: «con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri,».

2.5

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati» inserire le seguenti: «con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri,».

2.6

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, GOTOR, PEGORER, RICCHIUTI, FORNARO, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati» inserire le seguenti: «, con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Emojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie-del diritto degli stranieri,».

2.7

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «per i rifugiati,» inserire le seguenti: «nonché con l'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali, con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,».

2.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri, all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».

2.9

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Precluso

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

2.10

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, quarto periodo sostituire le parole: «considerata positivamente» con le seguenti: «considerato requisito necessario».

2.13

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, DIRINDIN, CORSINI, GOTOR, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» inserire le seguenti: «o della lingua francese».

2.17

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della lingua inglese», aggiungere le seguenti: «e della lingua francese».

2.19

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: «o francese».

2.20

SIMEONI

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: «Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata,», fino alla fine del comma.

2.21

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «specifiche sessioni dedicate», inserire le seguenti: «al diritto d'asilo, agli aspetti relativi alla condizione delle persone in stato di vulnerabilità e disagio psico-fisico, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri, nonché».

2.23

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».

2.25

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».

2.26

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».

2.27

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, GRANAIOLA, RICCHIUTI, DIRINDIN, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «e alla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana».

2.201

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Gli organici degli uffici giudiziari nei quali sono costituite le sezioni specializzate, sono aumentati di un numero pari al numero dei magistrati assegnati alla sezione specializzata. All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

2.28

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli organici degli uffici giudiziari nei quali sono costituite le sezioni specializzate, sono aumentati di un numero pari al numero dei magistrati assegnati alla sezione specializzata».

2.29

SIMEONI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.202

MARIN, PICCOLI, AMIDEI, BERTACCO

Precluso

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo:«A tal fine è autorizzata la spesa di 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017».

G2.100

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto legge in esame all'articolo 2 prevede alcune disposizioni concernenti i giudici componenti delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

            al comma 1 viene previsto che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una specializzazione sulla materia; Sarebbe proficuo per la preparazione dei giudici che tali corsi fossero organizzati con la collaborazione dei soggetti che si occupano direttamente della questione migratoria e dei diritti delle persone coinvolte nel fenomeno, al fine di consentire un'adeguata conoscenza dei meccanismi alla base dello stesso;

            una conoscenza che può essere pienamente raggiunta soltanto qualora i suddetti corsi indaghino a fondo su tutti gli aspetti della migrazione, sulle sue cause e sui diritti da tutelare nel senso più ampio,

        impegna il Governo:

            a prevedere, in successivi provvedimenti normativi, la partecipazione ai corsi di soggetti quali l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, l'Agenzia europea dei diritti fondamentali, l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, il Garante dei detenuti e delle persone sottoposte a restrizioni della libertà, nonché qualificati esperti in diritto degli stranieri;

            a garantire che tali corsi prevedano specifiche sessioni dedicate alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri, all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.

3.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) per le materie previste dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 236/1998 in materia di convalida e proroga dei trattenimenti degli stranieri espulsi e respinti nei centri di permanenza e di ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal prefetto, di convalida degli allontanamenti, di convalida delle misure accessorie personali all'espulsione con partenza volontaria;

            b) per le materie previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 286/1998 circa i provvedimenti in materia di ingresso e soggiorno, per le materie previste dall'articolo 13, comma 11, decreto legislativo n. 286/1998 dei ricorsi contro le espulsioni ministeriali per motivi di ordine pubblico e sicurezza, sui ricorsi contro le decisioni di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di protezione internazionale, sui ricorsi contro i dinieghi della cittadinanza per motivi di sicurezza nazionale o della concessione della cittadinanza, sui ricorsi contro la cessazione o limitazione delle misure di accoglienza dei richiedenti asilo previste dal decreto legislativo n. 142/2015 e in generale sui ricorsi avverso le decisioni prese nell'ambito dell'applicazione del Regolamento UE 604/2013 nonché sui ricorsi avverso il mancato rilascio dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

        b-bis) per la materia dei ricorsi contro i respingimenti, di azioni civili e dei ricorsi sui rigetti contro i provvedimenti di diniego della concessione della cittadinanza».

3.3

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza».

3.5

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

1. Al comma l, lettera b), sopprimere le parole: «per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza».

3.7

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

            Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la lettera c-ter) del comma 1, dell'articolo 11 e le parole: ", in particolare di carattere umanitario o" dell'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

3.8

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.9

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

            «e-bis) per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

            e-ter) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            e-quater) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            e-quinquies) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            e-sexies) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            e-septies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

            e-octies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».

3.10

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GOTOR, FORNARO, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al  comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:

            «f) per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

            g) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            h) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            i) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            l) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            m) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

            n) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».

3.11

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

            «f) per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

            g) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            h) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            i) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            l) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            m) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

3.14 (testo 2)

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «per le controversie» con le seguenti: «per il giudizio di primo grado nelle controversie».

3.16

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «incluse le controversie riguardanti la revoca dell'accoglienza ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i ricorsi avverso le decisioni prese nell'ambito dell'applicazione del Regolamento UE 604/2013 e i ricorsi avverso il mancato rilascio dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».

3.18

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Alla fine del comma 2 dell'articolo 3, aggiungere le seguenti parole: «e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.21

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.22

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.201

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e dello stato di cittadinanza italiana».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «dello stato di apolidia» inserire le seguenti: «ed in materia di cittadinanza italiana», e dopo le parole: «rito sommario di cognizione.» aggiungere il seguente periodo: «Il ricorrente può chiedere di essere ascoltato dal giudice, il quale può disporre l'assunzione di prove testimoniali.».

3.23

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

3.24

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.25

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.26

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.27

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale».

4.1

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel territorio in cui ha sede l'autorità che ha adottati il provvedimento».

4.3

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel territorio in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento».

4.5

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate delle Corti di appello in ragione del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, compreso nel territorio di ciascuna Corte».

4.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Nel caso di eventuali conflitti di competenza tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate dello stesso Tribunale, l'assegnazione è decisa dal presidente del tribunale».

4.200

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. La ripartizione di funzioni tra sezioni specializzate e ordinarie dello stesso Tribunale, non implica l'insorgenza di una distinzione di competenza, in quanto suddivisioni interne del medesimo ufficio giudiziario. Ove non siano istituite le sezioni specializzate la questione di competenza è decisa ai sensi degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura civile».

4.9

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» inserire le seguenti parole: «o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 52, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.10

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» inserire le seguenti parole: «o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 5.2, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.11

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» inserire le seguenti: «o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 5.2, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

5.1

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «del tribunale» con le seguenti: «della Corte d'appello»

5.0.1

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Adeguamento delle piante organiche)

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudizi ari, relativamente al personale di magistratura, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, entro i limiti del ruolo organico di cui alla Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991., n. 71.

        2. Dalle disposizioni del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e all'attuazione delle medesime si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

6.5

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GOTOR, FORNARO, PEGORER, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 3, alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda dì protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico l'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale; circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice sì pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o; in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice"».

6.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 3, comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico l'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice"».

6.1

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'ufficio di polizia di frontiera, o l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente, esegue la notificazione, mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, della fissazione dell'audizione del richiedente presso la Commissione territoriale competente. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, ne è dato atto nella relazione di notificazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie."».

        2) Al comma 1, alla lettera a), capoverso «comma 3-bis», l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «In caso di irreperibilità del richiedente gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, rimangono depositati per la notifica presso l'ufficio di polizia di frontiera o l'ufficio della questura competente, in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati».

        Conseguentemente la lettera b) è soppressa.

6.2

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'ufficio di polizia di frontiera, o l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente, esegue la notificazione, mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, della fissazione dell'audizione del richiedente presso la Commissione territoriale competente. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, ne è dato atto nella relazione di notificazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie".».

        Conseguentemente la lettera b) è soppressa.

6.3

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

            «0a) L'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

        "1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.

        2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11 comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.

        4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.

        5. E assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.

        6. É prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione".».

6.9

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

        «3-bis. Salvo quanto previsto ai commi 3-ter e 3-quater, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. In caso di irreperibilità del richiedente la notificazione degli atti e dei provvedimenti avviene con deposito presso la Questura territorialmente competente in base al domicilio dichiarato dal richiedente, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati».

6.14

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-ter», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica si intende effettuata».

6.15

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, CORSINI, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-ter», sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

        «Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultima domicilio dichiarato e comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica sì intende effettuata».

6.201

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: «Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica si intende effettuata».

6.11

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «3-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di irreperibilità del richiedente gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, rimangono depositati per la notifica presso l'ufficio di polizia di frontiera o l'ufficio della questura competente, in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati».

6.16

BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-ter», primo periodo, dopo le parole: «in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo», inserire le seguenti: «in lingua italiana ed in inglese o francese, a seconda della nazionalità del soggetto destinatario dello stesso».

6.18

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-quinquies), alla fine del periodo, dopo la parola: «territoriale», aggiungere le seguenti: «e nel caso di rifiuto o irreperibilità del richiedente la domanda di protezione internazionale sarà dichiarata infondata».

6.19

MANCONI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «3-septies».

6.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «3-septies».

6.21

CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «3-septies».

6.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 4 inserire il seguente:

        "4-bis. Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo, la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse, un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ed essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse"».

6.27

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) all'articolo 12, comma l-bis, le parole: «alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «alla presenza di almeno due componenti della Commissione».

6.28

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso: «Art. 14», con il seguente:

        «Art. 14. - (Verbale del colloquio personale). - 1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in modo accurato e circostanziato in lingua italiana can l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni casa tramite interprete. L'interprete, subito dopo la conclusione del colloquio, verifica la correttezza della trascrizione ed apporta le correzioni necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione e di traduzione, delle quali è, in ogni caso, dato atto in calce al verbale di trascrizione.

        2. Nella procedura di cui al comma l, il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.

        3. Il verba1e della trascrizione è sottoscritto dal presidente e dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, dall'interprete e dal richiedente.

        4. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

        5. Il richiedente riceve copia della trascrizione in una lingua italiana e in una lingua a lui comprensibile.

        6. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 10 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione e al verbale di trascrizione.

        7. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

        8. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente, eventualmente assistita a proprie spese da un avvocato, e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atte nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesse e non ostano a che l'autorità decidente adatti una decisione.

        9. Il richiedente, eventualmente assistito dal suo avvocato, ha accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alle registrazioni prima che la Commissione abbia adottato una decisione.

        10. Le specifiche tecniche di cui al comma 6 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali».

6.29

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma l, lettera c), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con 1'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.31

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole: «e trascritto in lingua italiana» sono inserite le seguenti: «e in inglese o francese».

6.202

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1» comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.33

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Alla lettera c), capoverso «Art. 14» comma 1, secondo periodo, le parole: «in ogni caso» sono sostituite con le seguenti: «ove necessario».

6.35

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, lettera c), al capoverso «Art. 14», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Nella procedura di cui al comma 1, il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato»;

        b) al comma 7, dopo le parole: «dal richiedente», inserire le seguenti: «, eventualmente assistito a proprie spese da un avvocato,»;

            c) dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Il richiedente, eventualmente assistito dal suo avvocato, ha accesso al verbale o alla trascrizione e, se del case, alle registrazioni prima che la Commissione abbia adottato una decisione».

6.38

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, lettera c) al capoverso: «Art. 14», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, dall'interprete e dal richiedente.»;

            b) al comma 4, dopo le parole: «in lingua italiana», aggiungere le seguenti: «o in una lingua a lui comprensibile»;

            c) al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al verbale di trascrizione.».

6.39

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 14», comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste».

6.41

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, GOTOR, PEGORER, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 14», comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste».

6.203

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1» comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste».

6.42

SERRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 3, le parole: «tre anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».

6.43

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 3, dopo le parole: «in cui sono stati formati» inserire le seguenti: «, nonché sono adottate adeguate soluzioni tecniche affinché per la documentazione video sia garantita la riservatezza e l'accesso unicamente ai soggetti autorizzati, sia limitata la diffusione e sia protetta da eventuali intrusioni informatiche».

6.44

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 3, dopo le parole: «in cui sono stati formati» inserire le seguenti: «, nonché sono adottate adeguate soluzioni tecniche per la tutela dei documenti dai reati informatici».

6.45

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», al comma 3, aggiungere infine le parole: «garantendo, altresì, la sicurezza delle registrazioni al fine di evitare che attacchi mirati alle copie informatiche delle videoregistrazioni stesse mettano in pericolo la sicurezza dei richiedenti asilo a rischio di persecuzione».

6.46

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al richiedente e al suo difensore è garantita l'immediata disponibilità della videoregistrazione».

6.47

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 4, dopo le parole: «trascrizione in lingua italiana» inserire le seguenti: «e in inglese o francese e nella lingua utilizzata dal soggetto richiedente per lo svolgimento del colloquio».

6.48

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 4, dopo le parole: «trascrizione in lingua italiana» inserire le seguenti: «e in inglese o francese».

6.52

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio».

6.53

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio».

6.54

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14» dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        «4-bis. Il richiedente ha la facoltà di rifiutare la videoregistrazione del colloquio per gravi ragioni di salute, religiose o per timori persecutori».

        Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.55

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», il comma 5 è sostituito con il seguente:

        «5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio».

6.56

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», il comma 5 è sostituito con il seguente:

        «5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio».

6.59

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. La videoregistrazione di cui al precedente comma costituisce argomento di prova ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 comma secondo del codice civile».

6.60

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della video registrazione. Sulla istanza decide la Commissione territoriale».

        Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» inserire le seguenti: «o nelle circostanze di cui al n. 6-bis del comma precedente».

6.61

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14.», comma 7, dopo le parole: «motivi tecnici,» inserire le seguenti: «ovvero qualora alla videoregistrazione si opponga motivatamente l'interessato».

6.63

CASSON, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difiicoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilita del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente».

6.64

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art.14», comma 7, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente».

6.204

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14.» al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente».

6.205

MARIN, PICCOLI, AMIDEI, BERTACCO

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14.», al comma 8 sostituire le parole: «da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo» con le seguenti: «da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo».

6.206

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c)inserire la seguente:

            «c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

                "c) il richiedente ha commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere"».

6.67

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) all'articolo 32 il comma 3 è abrogato.

        Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 5, comma 6, le parole: "salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitarie o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano", sono sostituite dalle seguenti: "salvo che si tratti di minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del minore adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77"».

6.68

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) all'articolo 32 il comma 3 è soppresso.

        E conseguentemente all'articolo 3, comma 1 la lettera d) è soppressa.

6.207

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d)con la seguente:

            «d) all'articolo 32, comma 1, lettera b) dopo le parole: "decreto legislativo" aggiungere le seguenti: »o il richiedente nel corso della procedura abbia commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere"».

6.69

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

        Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera b), numero 4).

        Conseguentemente all'articolo 19, sopprimere il comma 3.

6.70

ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.89

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis» ovunque ricorra, dopo la parola: «entro» è inserita la seguente: «perentoriamente».

6.71

BERTOROTTA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 2, dopo le parole: «e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale», sono aggiunte le seguenti: «o anche per mezzo di posta elettronica certificata ad uno degli indirizzi risultanti dai pubblici registri.».

6.72

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera g) capoverso «Art. 35-bis. - (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

        "3. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato".».

        Conseguentemente al comma 13 gli ultimi quattro periodi sono soppressi.

6.73

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 3, la lettera d) è soppressa.

        Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere. il comma 3.

6.75

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 3, la lettera d) è soppressa.

6.77

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis. - (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)», al comma 3, sono aggiunte le seguenti lettere:

            «d-bis) da parte di un soggetto che abbia commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere;

            d-ter) da parte di un soggetto che abbia rifiutato di ricevere atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale o si sia reso irreperibile per la loro comunicazione e notifica di cui all'articolo 11, commi 3 e seguenti;

        d-quater) da soggetto nei cui confronti sia stata adottato un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale;».

6.78

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis. - (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)», il comma 4 è soppresso.

6.80

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 6, le seguenti parole sono soppresse: «rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale».

6.83

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», al comma 7, le parole: «al giudizio di primo grado» sono sostituite con le seguenti: «al giudizio delle sezioni specializzate».

6.84

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO, FORNARO, PEGORER, GOTOR, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 8, sostituire le parole: «entro venti giorni dalla notificazione del ricorso», con le seguenti: «fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al Giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione».

6.208

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis.» comma 8, sostituire le parole: «entro venti giorni dalla notificazione del ricorso» con le seguenti: «fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione».

6.87

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 8, sostituire le parole: «entro venti giorni dalla notificazione del ricorso» con le seguenti: «fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione».

6.209

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 10 con il seguente:

        «10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato».

        Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.90

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sopprimere i commi 10 e 11».

        Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.91

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:

        «10. Il giudizio relativo al riconoscimento della protezione internazionale non può prescindere dalla personale comparizione della parte.».

        Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.93

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, alla lettera g), capoverso «Art.35-bis», sostituire il comma 10 con il seguente:

        «10. Il giudice, si ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.».

6.94

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 10, con il seguente:

        «10. Il giudice se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulente tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato fissa l'udienza per la comparizione delle parti».

6.95

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MUSSINI, MINEO

Precluso

Al comma 1, alla lettera g), sostituire il comma 10, con il seguente:

        «10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già dì elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.».

6.97

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera g) capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 10 con il seguente:

        «10. Il giudice, salvo che ritenga di disporre di elementi di prova sufficienti per riconoscere lo status di rifugiato al ricorrente, fissa l'udienza per la comparizione delle parti in contradditorio tra loro per:

            a) l'audizione dell'interessato;

            b) l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti;

            c) l'assunzione dei mezzi di prova disposti d'ufficio».

6.98

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 10 alinea sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

            «c-bis) su richiesta motivata delle parti»;

            b) sostituire il comma 11 con il seguente:

        «11. L'udienza è disposta ai fini dell'audizione del richiedente in ogni caso quando la videoregistrazione non è prodotta in giudizio, l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti, o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio».

        Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.101

MANCONI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso »Art. 35-bis», comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

            a) all'alinea sopprimere la parola: «esclusivamente»;

            b) dopo la lettera c) aggiungere in fine la seguente lettera:

            «c-bis) riceve richiesta motivata dalle parti».

6.102

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 10, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «su richiesta dell'interessato ovvero».

6. 210

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera, g)capoverso «Art. 35-bis» comma 10, alinea sostituire la parola: «esclusivamente», con le seguenti: «su istanza delle medesime per gravi e fondati motivi, ovvero».

6.211

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera, g)capoverso «Art. 35-bis» comma 10, alinea sostituire la parola: «esclusivamente», con le seguenti: «su istanza del ricorrente, ovvero».

6.212

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis. - (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)», al comma 10 sopprimere le lettere a)e c).

6.105

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al capoverso «Art 35-bis)» comma 10, è aggiunta la seguente lettera:

            «c-bis) riceve motivata richiesta di audizione da parte dell'interessato, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato».

6.106

BERTOROTTA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 10, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            «c-bis) ritenga sussistenti i gravi motivi richiesti dall'interessato ai fini della fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti».

6.107

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, lettera g), al capoverso: «Art. 35-bis», dopo il comma 10, è inserito il seguente:

        «10-bis. L'udienza è sempre disposta dal giudice quando il procedimento riguarda i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h-bis)».

6.108

SERRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera g) capoverso «Art. 35-bis» il comma 11 è soppresso.

6.109

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», il comma 11  è sostituito con il seguente:

        «11. L'udienza è necessariamente disposta quando la videoregistrazione non risulti effettuata o comunque non sia resa disponibile ovvero quando l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado. Per lo svolgimento dell'udienza può essere delegato uno dei membri del Collegio».

6.111

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», il comma 11  è sostituito con il seguente:

        «11. L'udienza è disposta ai fini dell'audizione del richiedente in ogni caso quando la videoregistrazione non è prodotta in giudizio, l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio».

6.113

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché su istanza del richiedente».

6.114

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 13 con il seguente:

        «13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato, ovvero se non è stato presentato reclamo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazionne è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per ii ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato dispone la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.115

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 35-bis", sostituire il comma 13 con il seguente:

        «13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adattarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità,nelle forme di cui al presente periodo, La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.116

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, alla lettera g), capoverso «Art. 35-bis», il comma 13 è sostituito dal seguente:

        «13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto de1 reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato: ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto-legge decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Il termine per proporre. La procura alle reti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.120

MANCONI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», il comma 13 è sostituito dal seguente:

        «13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adattarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Il termine per proporre. La procura alla reti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.121

SERRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera g) capoverso «Art. 35-bis» il comma 13 è sostituito con il seguente:

        «13. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della pronuncia, con decreto che rigetta il ricorso, ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o protezione temporanea per motivi umanitari. Contro il decreto che rigetta la domanda è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Tribunale in composizione collegiale della stessa sezione specializzata, cui non partecipa il magistrato che ha emesso il decreto reclamato. Il Tribunale in composizione collegiale decide con decreto sul reclamo entro tre mesi dalla presentazione del ricorso. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e del provvedimento cautelare di cui al comma 4 viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo o se è stato presentato ma rigettato. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni a decorre dalla comunicazione del decreto, anche alla parte non costituita, che ha deciso sul reclamo, a cura della cancelleria. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso innanzi al tribunale e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al Tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi per riconoscere la sussistenza del pericolo attuale del verificarsi di un danno grave alla persona del ricorrente nel paese di rimpatrio, il presidente della sezione specializzata del Tribunale che ha emesso il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è proposto ricorso per cassazione, dispone, su istanza di parte, da presentare entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per Cassazione, o d'ufficio, la sospensione dell'efficacia del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale. Il presidente della sezione decide entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta con decreto non impugnabile».

6.122

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma l, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», al comma 13, primo periodo, le parole «il tribunale» sono sostituite con le seguenti: «la Corte d'appello».

6.123

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera, g)capoverso «Art. 35-bis» comma 13, sostituire ovunque ricorra la parola: «decreto», con a la seguente: «ordinanza».

6.124

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», al comma 13, il secondo periodo è soppresso.

6.126

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 13 le parole da: «Quando sussistono fondati motivi» fino a «impugnabile» sono sostituite con le seguenti: «La proposizione del ricorso in cassazione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3».

6.127

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma l, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», al comma 13, ottavo periodo, le parole: «il giudice» sono sostituite con le seguenti: «la Corte d'appello».

6.128

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», il comma 14 è soppresso.

6.129

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», il comma 14 è soppresso.

6.130

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, lettera g), al capoverso: «Art. 35-bis», il comma 14 è soppresso.

6.131

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», il comma 14 è soppresso.

6.134

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sopprimere il comma 14.

6.135

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sopprimere il comma 15.

6.136

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», al comma 17, primo periodo, le parole: «il giudice», sono sostituite con le seguenti: «la Corte d'appello».

6.138

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

            «g-bis) sostituire l'articolo 10-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con il seguente:

"Art. 10-bis.

(Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera)

        1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.

        2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11, comma 6, del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.

        4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.

        5. É assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.

        6. É prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione"».

6.139

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

            «g-bis) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: "può individuare periodicamente i", sono sostituite dalle seguenti: "trasmette l'elenco predisposto con cadenza trimestrale dal Ministero dell'Interno, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, dei paesi di origine o parte di tali Paesi considerati sicuri, ai sensi dell'articolo 37 e dell'allegato I della direttiva 2013/32/ UE, ai fini dell'articolo 28-bis e dei" e consegu

            g-ter) all'articolo 28-bis, al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

        "d) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma dell'articolo 5, comma 1-bis;

            e) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;

            f) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o lo cittadinanza;

            g) il richiedente ha rilasciata dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente lo sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE;

            h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale entro 120 giorni dal suo ingresso;

            i) all'articolo 18-bis, al comma 3, le parole: fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo', sono sostituite con le seguenti: "per un massimo di ulteriori sette giorni"».

6.140

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

        «g-bis) all'articolo 23-bis, sostituire la parola: "sospende l'esame della" con: "rigetta la" e, aggiungere dopo la parola: "domanda", le seguenti: ",dandone immediata comunicazione alle competenti autorità per gli adempimenti di cui agli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e il comma 2 è soppresso».

6.141

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esame preliminare degli aspiranti richiedenti asilo o altra forma di tutela internazionale)

        1. Al fine di agevolare le procedure di richiesta ed eventuale concessione dello status di rifugiato o di altra forma di tutela internazionale, si procede in alto mare ad un primo esame della credibilità delle singole candidature su navi della Marina Mercantile appositamente noleggiate dallo Stato e schierate in acque internazionali, lungo le rotte maggiormente percorse dai migranti irregolari diretti verso le coste italiane.

        2. La valutazione della credibilità delle candidature è operata da commissioni miste, di composizione militare e civile, dotate delle necessarie competenze giuridiche, linguistiche e geografiche.

        3. Coloro la cui domanda non appaia manifestamente infondata potranno essere sbarcati in un porto italiano, seguendo il criterio della prossimità geografica. Per coloro i quali invece apparirà palesemente destituita di fondamento, verrà disposto l'immediato respingimento accompagnato verso le coste del paese sorgente.

        4. Il noleggio delle navi appartenenti alla Marina Mercantile avverrà alla condizione economicamente meno onerosa per lo Stato».

G6.100

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge in esame all'articolo 6 prevede diverse disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;

            in particolare, il comma 1 modifica il comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, disponendo che la Commissione territoriali effettuino per posta le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente e che, in caso di inidoneità del domicilio, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione;

            tale nuova disciplina relativa alle notificazioni rischia di prestarsi a disfunzioni ed abusi nelle situazioni di irreperibilità o di revoca delle condizioni di accoglienza rendendo ineffettivo il diritto alla difesa, poiché è dalla notificazione della decisione della Commissione che decorrono i termini per l'impugnazione della stessa;

            per garantire una maggiore garanzia del richiedente protezione internazionale, nei casi di irreperibilità sarebbe opportuno che la decisione della Commissione Territoriale rimanga disponibile ai fini della notifica presso la questura competente per un periodo di tempo successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo, intendendosi notificata allo scadere di suddetta data;

        impegna il Governo:

            a prevedere che in caso di irreperibilità o di revoca dell'accoglienza lo straniero abbia comunque un termine dall'adozione del provvedimento per chiederne la consegna direttamente presso la Questura.

G6.101

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge in esame all'articolo 6 prevede diverse disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;

            è evidente come, in riferimento al tema della trasparenza amministrativa, una corretta informazione costituisca una garanzia sia per il richiedente che per l'amministrazione pubblica;

            per tale ragione sarebbe necessario prevedere in ogni Commissione territoriale un sistema

            stabile d'informazione per i richiedenti asilo, con modalità e prassi già diffuse in alcune Commissioni;

            allo stesso modo sarebbe opportuno rafforzare le garanzie relative alla trascrizione in un verbale del colloquio cui è sottoposto il richiedente, la cui correttezza viene, secondo il testo del decreto, monitorata e verificata soltanto dall'interprete;

        impegna il Governo:

            ad assicurare, attraverso futuri interventi normativi, che le Commissioni territoriali garantiscano ai richiedenti asilo un servizio informativo anche con assistenza di interprete, che renda possibile la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ed essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse;

            ad apportare le opportune correzioni alla procedura in modo da prevedere che la correttezza di quanto riportato nel verbale del colloquio del richiedente presso la Commissione sia verificata da una pluralità di soggetti, tra cui lo stesso membro della Commissione che abbia svolto il colloquio, l'interprete nonché il richiedente protezione internazionale.

G6.102

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge in esame all'articolo 6 prevede diverse disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;

            in particolare, al comma 1 vengono inserite alcune disposizioni circa la possibilità di videoregistrare il colloquio con la Commissione, colloquio che verrà successivamente utilizzato anche dal Giudice in sede di ricorso giurisdizionale;

            è evidente come la videoregistrazione assurga a un ruolo fondamentale nella procedura, divenendo un elemento centrale anche delle successive valutazioni dei magistrati, e come, dunque, debbano essere previste stringenti limiti e garanzie all'utilizzo della stessa;

            appare eccessiva l'assolutezza delle previsioni anche qualora motivi ostativi gravi potrebbero impedirlo, nonché la mancanza di adeguate garanzie per chi potrebbe ritenersi più facilmente perseguitabile grazie alla diffusione della videoregistrazione;

        impegna il Governo:

            a garantire, con interventi normativi successivi, l'immediata disponibilità della videoregistrazione a chi ne sia sottoposto e al suo difensore, anche estraendone copia, assicurando la completa sicurezza delle registrazioni al fine di evitare che attacchi mirati alle copie informatiche delle stesse mettano in pericolo la sicurezza dei richiedenti asilo a rischio di persecuzione;

            a consentire al richiedente protezione internazionale la possibilità di rifiutare la videoregistrazione del colloquio per gravi ragioni di salute fisica o psichica certificate da struttura sanitaria, per difficoltà connesse a esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente, ovvero allorché il richiedente stesso vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari.

G6.103

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame dell'articolo 6,

        premesso che:

            - L'attività di informazione a favore dei richiedenti asilo presso i valichi di frontiera, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, rappresenta un requisito essenziale per assicurare l'effettivo accesso alla procedura d'asilo;

            - la direttiva 2013/32/UE, in linea con la menzionata giurisprudenza, all'articolo 8, ha stabilito che «qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo.»;

            - in base alla direttiva l'informazione dovrebbe essere fornita anche a coloro per i quali ci sono elementi che inducano a pensare che possano avere necessità di protezione internazionale. Al contrario, la direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano con una formulazione più restrittiva e non in linea con il dettato della normativa comunitaria. L'attuale articolo 10-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, infatti, prevede che «Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»,

        impegna il Governo:

            a prevedere la modifica dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in linea con la richiamata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, al fine di garantire, ai valichi di frontiera, a coloro per i quali ci sono elementi che inducano a pensare che possano avere necessità di protezione internazionale, tutte le informazioni relative all'accesso alla procedura d'asilo e in particolare a assicurare:

                1) la disponibilità presso i valichi di frontiera di materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale;

                2) che il personale della polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo, avvalendosi ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo Il comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

                3) che la volontà di chiedere protezione internazionale non debba essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza;

                4) che i servizi di assistenza tengano conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1;

                5) l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore;

                6) la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione.

7.1

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire la lettera a), con la seguente:

            «a) all'articolo 16, comma 2, le parole: "il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente" sono sostituite dalle seguenti: "la Corte d'appello sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"»;

            b) sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) all'articolo 17, comma 2, le parole: "il tribunale in composizione monocratica," sono sostituite dalle seguenti: "la Corte d'appello sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"»;

            c) sostituire la lettera e), con la seguente:

            «e) all'articolo 20, comma 2, le parole: "il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza" sono sostituite dalle seguenti: "la Corte d'appello sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato"».

7.2

MANCONI

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

            «a) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea".

            b) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

7.4

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

        «d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

        "Art. 19-bis. - (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana). - 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

        2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.5

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

            «d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-bis.

(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana)

        1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

        2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.7

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, GOTOR, PEGORER, FORNARO, CORSINI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

            «d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-bis.

(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana)

        1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniati.

        2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione; protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

        «d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-bis.

(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana)

        1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

        2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.10

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», le parole: «dal rito sommario di cognizione.» sono sostituite con le seguenti «dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

7.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnova bile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello status di apolide.

        2-ter. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello status di apolide».

7.13

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello status di apolide.

        2-ter. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato il permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello status di apolide».

7.15

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, GRANAIOLA, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere  le seguenti:

            «d-bis) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2 È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"«.

            d-ter) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».

7.16

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

            «d-bis) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea".

            d-ter) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

G7.100

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame dell'articolo 7,

        premesso che:

            - l'articolo 7 del decreto in esame, modificando il decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, introduce un nuovo articolo 19-bis che disciplina la procedura giudiziaria per il riconoscimento dello status di apolide;

            - al fine di assicurare che le procedure di determinazione dell'apolidia siano eque, efficaci e in linea con le finalità della Convenzione del 1954 sullo status degli apolidi, lo Stato dovrebbe consentire la permanenza di un individuo sul proprio territorio nelle more del procedimento di determinazione dello status di apolide;

            - occorre intervenire ulteriormente nella materia regolarizzando la procedura attraverso la quale gli apolidi possano veder riconosciuto il proprio status in particolare con l'introduzione di specifiche salvaguardie procedurali in linea con gli standard internazionali e con le linee Guida dell'UNHCR in materia di determinazione dello status di apolide, al fine di salvaguardare le persone apolidi dal rischio di un'espulsione e di una detenzione arbitraria, nelle more del riconoscimento formale dello status per via giudiziaria;

        impegna il Governo:

            ad adottare i necessari provvedimenti al fine di garantire, in linea con quanto sancito dalla Corte di Cassazione (sentenza 426212015), che l'onere della prova sia attenuato e condiviso nell'esame delle controversie in materia di accertamento dello status di apolide e che vi sia la previsione esplicita del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnova bile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello status di apolide alla persona apolide formalmente riconosciuta, successivamente al quale prevedere il rilascio di un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnova bile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello status di apolide.

8.1

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo 5-bis:

        "Art. 5-bis. - (Iscrizione anagrafica e cancellazione) - 1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

        2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

        3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-bis comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

        4. Restano immutate tutte le altre diposizioni di cui alla legge n. 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223".».

8.2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) all'articolo 5, aggiungere il seguente comma 3-bis "Il responsabile del centro o della struttura è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune di ogni variazione relativamente alla dimora dei richiedenti accolti, ai sensi del precedente comma, per l'immediata cancellazione dell'iscrizione anagrafica degli stessi, secondo le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla conversione del presente decreto legge".».

8.3

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) all'articolo 5, aggiungere il seguente comma 3-bis "L'iscrizione anagrafica di cui ai precedenti commi è temporanea e ha durata di tre mesi, trascorsi i quali si procede d'ufficio alla sua cancellazione, in mancanza della richiesta di rinnovo che deve essere formulata non meno di 30 giorni prima della scadenza da parte dell'interessato. La semplice iscrizione anagrafica non costituisce presupposto per il rilascio della carta di identità, la quale può essere rilasciata solo successivamente all'accoglimento della domanda di protezione internazionale".».

8.5

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

8.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

8.7

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

8.9

CASSON, GRANAIOLA, RICCHIUTI, DIRINDIN, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 1).

8.10

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera b), punto 1) sopprimere le parole da: «quando» a: «espulsione».

8.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

        «1-bis) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda e, in caso di decisione di rigetto della Commissione territoriale, per consentire l'eventuale presentazione del relativo ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"».

8.13

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, lettera b), n.2), le parole: «tribunale sede» sono sostituite con le seguenti: «Corte d'appello sede».

8.16

BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3, dopo le parole: «e la possibilità di udire quanto vi viene detto» sono inserite le seguenti: «nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa di cui, rispettivamente, agli articoli 111 e 24 della Costituzione».

8.18

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 3) è inserito il seguente:

        «3-bis) Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda e, in caso di decisione di rigetto della Commissione Territoriale, per consentire l'eventuale presentazione del relativo ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"».

8.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

8.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

        «4) il comma 7 è soppresso».

8.22

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera b), il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) il comma 7 è abrogato».

8.23

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 4), le parole da: «, nonché», a «proposto» sono soppresse.

8.25

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti lettere:

        «b-bis) all'articolo 8, comma 1 è sostituito dal seguente: "Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui agli articoli 14 e 11".

        b-ter) all'articolo 8, aggiungere il seguente comma 3: "Lo straniero è accolto nelle strutture di cui al comma 2 ai fini dell'espletamento delle operazioni di primo soccorso ed assistenza, nonché di identificazione ed accesso alle informazioni di cui all'articolo 10-bis del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La permanenza è comunque limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di cui al primo periodo, alla valutazione delle condizioni di salute ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17. Sono garantiti i servizi alla persona per l'espletamento delle funzioni di cui al primo e secondo paragrafo"».

8.29

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis). All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Nei centri di cui agli articoli 8, 9, 11 e 14 sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti"».

8.30

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) all'articolo 13, alla fine del periodo, dopo le parole: "presente decreto" aggiungere le seguenti: "e l'immediata cancellazione dell'iscrizione anagrafica di cui al precedente articolo 5, secondo le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla conversione del presente decreto legge"».

8.31

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, lettera c), n. 4), le parole: «tribunale sede» sono sostituite con le seguenti: «Corte d'appello sede».

8.34

CASSON, LO MORO, CORSINI, MIGLIAVACCA, PEGORER, SONEGO, FORNARO, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) l'articolo 15, comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.35

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato."».

8.36

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) l'articolo 15, comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.201

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) l'articolo 15, comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.37

LEPRI, DALLA ZUANNA, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI BIAGIO, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ICHINO, LUMIA, MARAN, MARCUCCI, MOSCARDELLI, ORRU', PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, RUSSO, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SUSTA, VALDINOSI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

        "Art. 15-bis. - (Attività di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). - 1. Nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14 e seguenti, e in alternativa alle strutture ivi previste per l'accesso al sistema di accoglienza territoriale, l'attività di accoglienza nei confronti dei richiedenti, successiva alle misure di cui all'articolo 9, può essere svolta anche dai seguenti soggetti:

            a) famiglie, in forma singola o associata;

            b) enti del Terzo settore di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, autorizzati dalle Prefetture ad operare in deroga all'oggetto sociale previsto nel loro statuto, in quanto aventi finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale.

        2. L'attività di accoglienza di cui al comma 1 deve essere realizzata in forma diffusa, evitando ogni forma di concentrazione delle persone ospitate e può essere attuata anche in forma integrata con gestioni miste. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), ospitano i richiedenti in numero limitato, in misura non superiore a tre per ogni struttura di accoglienza, salvo casi motivati o in cui il nucleo familiare accolto sia più numeroso. Il programma di accoglienza deve essere basato su un progetto personalizzato, definito con le Prefetture.

        3. Il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni nazionali con le reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, lettera p), della legge 6 giugno 2016, n. 106, in quanto autorizzate ad operare in rappresentanza degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, lettera b). In sede di attuazione delle convenzioni, in conformità alla valutazione del singolo caso, le Prefetture possono precisare le modalità di realizzazione delle stesse"».

        Conseguentemente:

            a) al medesimo articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri per l'autorizzazione al funzionamento dei soggetti che svolgono l'attività di accoglienza di cui al comma 1 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base di requisiti strutturali e gestionali minimi, nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del suddetto articolo 15-bis; per la valutazione dei requisiti di reputazione delle famiglie autorizzate a svolgere attività di accoglienza; per la formazione e la tenuta di albi, nazionali e regionali, distinti per tipologia di soggetto che svolge l'attività di accoglienza; per l'attività di controllo costante sul rispetto degli standard previsti dallo stesso decreto».

8.38

DI BIAGIO

Precluso

Dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) all'articolo 18 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        "6. È garantita la promozione di piani di accoglienza familiare temporanea dei minori non accompagnati, che consentano il coinvolgimento delle famiglie resesi disponibili all'accoglienza, attraverso gli enti e associazioni qualificate ed esperte nell'ambito delle procedure di affido».

8.40

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», al comma 1, sostituire le parole da: «all'implementazione» sino alla fine del comma con le seguenti: «a favorire, per i richiedenti protezione internazionale, la partecipazione su base volontaria ad attività sociali, culturali, di formazione, al fine di facilitare l'integrazione degli stessi».

8.202

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», al comma 1 sostituire le parole da: «all'implementazione» sino alla fine del comma con le seguenti:«a favorire, per i richiedenti protezione internazionale, la partecipazione su base volontaria ad attività sociali, culturali, al fine di facilitare l'integrazione degli stessi».

8.41

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, lettera d) paragrafo «Art. 22-bis. - (partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)» al comma 1 la parola: «richiedenti» è sostituita con le seguenti: «cittadini stranieri a cui è stata riconosciuta la».

8.42

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Alla lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 1, la parola: «richiedenti» è sostituita con le seguenti: «titolari di».

8.203

MARIN, PICCOLI, AMIDEI, BERTACCO

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», sopprimere le parole: «, su base volontaria,».

8.43

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis. - (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale).» al comma 1 dopo le parole: «base volontaria» sono aggiunte le seguenti: «e a titolo gratuito».

8.46

SACCONI

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art 22-bis», comma 1, dopo le parole: «in favore delle collettività locali», inserire le seguenti: «nonché di concorso ai lavori di manutenzione e di gestione dei servizi interni ai locali che li ospitano,».

8.44

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis. - (partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale).» al comma 1, dopo le parole: «normative vigenti» aggiungere le seguenti: «solo in caso di necessità, previa verifica e accertamento della mancanza di cittadini residenti a svolgere le medesime attività».

8.45

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, lettera d) al paragrafo «(Art. 22-bis. - Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)» al termine del comma 1 dopo le parole: «normative vigenti» sono aggiunte le seguenti: «, senza alcun onere o spesa a carico del comune interessato».

8.204

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 1, dopo le parole: «normative vigenti», aggiungere le seguenti: «dando in ogni caso priorità ai cittadini italiani aventi diritto all'accesso a tali tipologie di attività lavorative».

8.49

LEPRI, DALLA ZUANNA, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI BIAGIO, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ICHINO, LUMIA, MARAN, MARCUCCI, MOSCARDELLI, ORRU', PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, RUSSO, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SUSTA, VALDINOSI

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prefetti, d'intesa con gli organi di vigilanza preposti a funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, operano e vigilano affinché, ad eccezione delle attività riguardanti la necessaria e personale cura da parte dei richiedenti dei luoghi in cui abitano, i campi d'impiego non sostituiscano lavori svolti normalmente da lavoratori retribuiti, pubblici o privati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

8.48

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, lettera d), al paragrafo «(Art. 22-bis - Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)» al termine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «I comuni sono esentati da qualsiasi onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni dei richiedenti coinvolti, il cui obbligo rimane totalmente a carico dello Stato».

8.50

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Alla lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Tali attività non possono sostituire rapporti di lavoro o forniture già esistenti, anche se temporanei».

8.51

LEPRI, DALLA ZUANNA, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI BIAGIO, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ICHINO, LUMIA, MARAN, MARCUCCI, MOSCARDELLI, ORRU', PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, RUSSO, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SUSTA, VALDINOSI

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Ai fini di cui al comma l, i soggetti che svolgono attività di accoglienza propongono ai richiedenti, fino all'esito delle domande di protezione internazionale, lo svolgimento di lavori di utilità sociale, senza alcuna forma retributiva o previdenziale, diretta o indiretta, salvo la copertura delle spese assicurative per i rischi di infortunio e per le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi; garantiscono lo svolgimento dei suddetti lavori utilizzando parte delle risorse loro riconosciute, sulla base di elementi precisati da progetti personalizzati. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo l5-bis propongono ai richiedenti di essere impegnati direttamente nell'ambito delle loro attività. L'attestazione, da parte dei soggetti che svolgono attività di accoglienza, dello svolgimento di lavori di utilità sociale, costituisce motivazione aggiuntiva per la concessione di permessi per motivi umanitari».

        Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma l, lettera d), capoverso «Art. 22», comma 1-bis, valutati in misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previa riprogrammazione del CIPE, della quota relativa al cofinanziamento nazionale riguardante il Fondo europeo per i rifugiati, al fine della successiva assegnazione alla nuova frnalità di spesa di cui all'articolo 8, comma l, lettera d), capoverso «Art. 22», comma 1-bis.».

8.52

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 22-bis. - (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)», sopprimere i commi 2 e 3.

8.53

SERRA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 2, leparole: «e le organizzazioni del terzo settore» sono soppresse.

8.54

SIMEONI

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», sopprimere il numero 3.

8.55

SERRA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 3, le parole: «, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore,» sono soppresse.

8.56

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Alla lettera d), al capoverso «Art. 22-bis», comma 3, il secondo periodo è soppresso.

8.57

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera d) capoverso «Art. 22-bis», è aggiunto il seguente periodo: «I prefetti inviano annualmente al Ministero dell'interno una relazione contenente i dati sul monitoraggio dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo».

        Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, aggiungere le seguenti parole: «nonché alle relazioni dei prefetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d)».

8.59

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», sono aggiunti, infine, i seguenti:

        «3-bis. L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 8, comma 2, 9, 11, 14,19 e 19-bis non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.

        3-ter. Verifiche specifiche sull'applicazione della presente norma verranno poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 20, comma 1».

8.60

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 8, comma 2; 9, 11, 14, 19 e 19-bis non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.

        3-ter. Verifiche specifiche sull'applicazione del comma 3-bis verranno poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 20, comma 1».

8.205

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

        «3-bis. L'accoglienza della richiesta di protezione internazionale e di asilo non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.

        3-ter. Verifiche specifiche sull'applicazione del comma 3-bis verranno poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 20, comma 1».

8.61

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 3, alla lettera d), al capoverso «Art. 22-bis», è inserito il seguente:

        «3-bis. L'attuazione del presente articolo non può comportare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

8.62

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, infine, la seguente:

            «d-bis) all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.64

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, FORNARO, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            «d-bis) all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete; se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.65

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            «d-bis) all'articolo 23, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.206

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            «d-bis) all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

G8.100

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            - il decreto legge in esame all'articolo 8 prevede diverse disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, trattenimento dei migranti e ricorsi giurisdizionali in materia;

            - le disposizioni non sembrano riconoscere la necessità di operare dei distinguo sulla base dei fattori di vulnerabilità dei soggetti al centro della procedura, così da modulare la normativa e le tutele attorno alla condizione di migranti;

            - ogni migrante è una persona con una specifica storia e le procedure connesse con il riconoscimento della protezione internazionale dovrebbero essere in linea con le necessità dello stesso;

        impegna il Governo:

            - a garantire che il trattenimento degli stranieri sia una misura eccezionale da attuarsi solo in funzione di uno scopo legittimo sulla base delle condizioni della persona, intervenendo affinché il trattenimento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quello di cui al nuovo articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (ex articolo 17 del presente decreto) sia escluso per le persone vulnerabili sulla base di un esame individuale, riconoscendo i fattori di vulnerabilità come parte dell'analisi sui criteri di necessità e proporzionalità del trattenimento ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Direttiva Accoglienza.

G8.101

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame dell'articolo 8,

        premesso che:

            - è da apprezzare la previsione dell'introduzione dell'articolo 22-bis al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al fine di disciplinare la partecipazione dei richiedenti la protezione internazionale in attività di utilità sociale, favorendo in tal modo il contatto tra le comunità dei richiedenti asilo e quella locale, agevolando anche per tale via un processo di rafforzamento dei percorsi d'integrazione;

        impegna il Governo:

            - a prevedere l'introduzione di alcuni principi di salvaguardia, come l'esclusione della subordinazione della concessione della richiesta di asilo all'adesione alle attività di utilità sociale e l'introduzione di un'attività di monitoraggio, al fine, di evitare che la meritoria misura possa prestarsi ad eventuali abusi.

9.1

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Il questore procede al rinnovo del titolo di soggiorno, acquisito il parere positivo della competente Commissione territoriale".».

9.2

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

            «0a) all'articolo 5:

        1) dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

        "9-ter. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato allo straniero o all'apolide che nei cinque anni precedenti la richiesta sia stato condannato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Allo straniero o all'apolide titolare di permesso di soggiorno, che venga condannato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato per la durata di cinque anni dalla data di esecuzione della pena".».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

9.3

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

            «0a) sopprimere, negli articoli, ovunque ricorrano, le parole: "motivi umanitari".

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

9.5

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) all'articolo 19:

        2) al comma 2, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo: "Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero o dell'aploide, questo è sottoposto tempestivamente a idonea visita socio sanitaria e a tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero o apolide non accompagnato a sottoporsi alle indagini fa venire meno la presunzione della minore età"».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

9.6

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) all'articolo 19:

        1) al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: "d) delle donne in stato di gravidanza e, previo esame del DNA (acido desossiribonucleico), delle donne nei sei mesi successivi alla nascita del minore cui si accompagnano"».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

9.8

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, GOTOR, FORNARO, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

        «2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

        "8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego; l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata"».

9.200

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

            a) al n. 1) premettere il seguente:

        «01) al comma 3, lettera b) apportare le seguenti modifiche:

            i) al primo periodo, sostituire le parole: "aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale" con la seguente: "raddoppiato";

            ii) al secondo periodo, sostituire la parola: "doppio" con la seguente: "quadruplo";

            b) dopo il n. 2), inserire il seguente:

        "2-bis) Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        "8-bis. Qualora dal ricongiungimento, derivino per il nucleo familiare condizioni reddituali o patrimoniali che danno diritto a provvidenze pubbliche, ovvero di beni o servizi pubblici di pubblica utilità, tali diritti sono attribuiti, a parità di condizioni, in via prioritaria ai cittadini italiani".».

9.201

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:

        «2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

        "8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla-osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata".».

9.202

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis, dopo l'articolo 39-bis, è aggiunto il seguente:

        "Art. 39-ter. - (Disposizioni per i medici extracomunitari) - 1. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione Europea, che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni e non costituisce titolo valutabile nella procedura di riconoscimento professionale del titolo extracomunitario ai fini dello stabilimento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso".».

9.12

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti lettere c), d), e):

        «c) all'articolo 13 al comma 13-bis:

        1) sono sostituite le parole: "da uno a quattro anni" con le seguenti: "da tre a otto anni", e le parole: "da uno a cinque anni", con le seguenti: "da tre a dieci anni".

        2) infine è aggiunto il seguente periodo: "In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario".

            d) all'articolo 16:

        1) al comma 1 sono sostituite le parole: "entro il limite di due anni e" con le seguenti: "entro il limite di tre anni e, ove la pena sia inferiore ad anni due, e".

        2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma della presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-bis del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione".

        3) al comma 5, primo periodo sono sostituite le parole: "due anni", con le seguenti: "tre anni".

        4) al comma 8 sono sostituite le parole: "della pena", con le seguenti: "della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario".

            e) all'articolo 22, comma 12 le parole: "da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a dieci anni e con la multa di 50.000 euro per ogni lavoratore impiegato"».

9.14

BIANCONI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) dopo l'articolo 39-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 39-ter.

(Disposizioni per i medici extracomunitari)

        1. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione Europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministro della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni e non costituisce titolo valutabile nella procedura di riconoscimento professionale del titolo extracomunitario ai fini dello stabilimento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative, nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso"».

9.15

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            «c) all'articolo 12:

        "1) al comma 1, le parole: 'da uno a cinque anni' sono sostituite dalle seguenti: 'da cinque a dieci anni'.

        2) al comma 3, le parole: 'da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro', sono sostituite dalle seguenti: 'da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro'.

        3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:

            'f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

            g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

            h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto'.

        4) Il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

        '3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma, si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo'.

        5) il comma 3-ter è soppresso.

        6) al comma 3-quater le parole: 'ai commi 3-bis e 3-ter', sono sostituite dalle seguenti: 'al comma 3-bis'.

        7) al comma 3-sexies le parole: 'commi 3, 3-bis e 3-ter', sono sostituite dalle seguenti: 'commi 3 e 3-bis"'».

9.18

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

        "Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno".

        1-ter. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera m-sexies) e 135, comma 1, lettera i), del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

        1-quater. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" e "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

        1-quinquies. Nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 il comma 5-ter è abrogato».

9.19

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, MUSSINI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, RICCHIUTI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

        «2. Il comma 10 dell'articola 6 del decreto legislativa 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

        "Contro i provvedimenti di respingimento avvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso avvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno".

        3. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, commo 1, lettera m-sexies) e 135, comma 1, lettera i) del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

        4. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" e "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

        5. Nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 5-ter è abrogato».

9.20

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Il comma 10 dell'articolo 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

        "Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorse al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno".

        1-ter. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera m-sexies) e 135, comma 1, lettera i) del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

        1-quater. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" e "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

        1-quinquies. Nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 il comma 5-ter è abrogato».

G9.100

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge n. 2705 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»,

        premesso che:

            una maggiore integrazione dei cittadini stranieri che vivono regolarmente nel nostro paese e che intendano far arrivare propri familiari sul territorio nazionale, al fine del ricongiungimento, necessita che i richiedenti tale ricongiungimento si trovino in condizioni economiche e patrimoniali tali da poter provvedere ai bisogni dei propri familiari, senza che ciò si traduca in un ulteriore onere a carico della finanza pubblica;

            l'eventuale ricongiungimento, ove implichi per i cittadini stranieri il riconoscimento di provvidenze pubbliche, ovvero di beni o servizi pubblici o di pubblica utilità, non debba, a parità di condizioni andare a discapito di quelle fasce di cittadini italiani, che già si confrontano con gravi situazioni di disagio ed emarginazione economico-sociali,

        impegna il Governo:

            a prevedere adeguate misure atte a modificare le attuali condizioni economiche previste per i ricongiungimenti, come, ad esempio l'aumento del reddito percepito dal richiedente che intenda ricongiungersi con un familiare, ad un importo almeno doppio di quello dell'assegno sociale, ovvero, l'aumento sino al quadruplo di tale assegno, nelle ipotesi di ricongiungimenti con uno o più figli minori di quattordici anni di età;

            a prevedere, altresì, adeguate misure che, ove dal ricongiungimento derivino per il nucleo familiare condizioni reddituali o patrimoniali che danno diritto a provvidenze pubbliche, ovvero alla fruizione di beni o servizi pubblici o di pubblica utilità, garantiscano in via prioritaria ai cittadini italiani, a parità di condizioni con gli stranieri, la fruizione di tali diritti.

9.0.1

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.1

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».

        Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

        2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150"».

10.3

CASSON, LO MORO, GRANAIOLA, MIGLIAVACCA, SONEGO, GOTOR, PEGORER, FORNARO, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" sono sostituite dalle parole: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione; protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

10.6

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) le parole: "tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "Corte d'appello, sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

10.8

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.13

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «2. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadinì dell'unione europea.

        2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150"».

10.0.1

COLLINA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Iscrizione anagrafica e cancellazione)

        1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

        2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo al responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

        3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-bis comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

        4. Restano immutate tutte le altre diposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223».

11.1

SIMEONI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

        Conseguentemente, all'Art. 22, comma 1, dopo la parola: «11,» sopprimere le parole: «comma 3,».

12.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, apportare le seguenti modifiche:

        1) al comma 3, sostituire le parole: "un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall'UNHCR." con le seguenti: "un funzionario della carriera prefettizia, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da un rappresentante designato dall'UNHCR e da un rappresentante delle associazione e degli enti di tutela dei migranti. Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice dai componenti della Commissione, tra i membri della Commissione stessa.

        2) al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

12.3

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «altamente qualificato», aggiungere le seguenti: «, con il ruolo di componente a tutti gli effetti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale»;

            b) sostituire la cifra: «250» con «400»;

            c) sostituire le parole: «2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «4.106.460,8 euro per l'anno 2017 e di 16.425.840 a decorrere dall'anno 2018».

        Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «quanto a 3.239.424 euro per l'anno 2017, a 9.295.147 euro per l'anno 2018, a 8.939.482 euro per l'anno 2019 e a 8.809.079 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 14.490 euro a decorrere dall'anno 2017».

12.4

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Sostituire le parole: «per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico» con le seguenti: «al fine di accelerare la fase dei colloqui per l'esame delle richieste di protezione internazionale».

12.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di carattere specialistico» inserire le seguenti: «che abbia, in particolare, la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri, nonché la documentata conoscenza delle lingue straniere» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La Commissione nazionale per il diritto di asilo predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato e, previa fermazione e costante aggiornamento disposto dalla Commissione stessa, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni, in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».

12.6

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «250 unità» con le seguenti: «500 unità»,

        Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «2.566.538 euro» e «10.266.150 euro» rispettivamente con le seguenti: «5.133.076 euro» e «20.532.300».

        Conseguentemente, all'articolo 22, al comma 1, apportare le seguenti variazioni:

            a) all'alinea, sostituire le parole: «8.293.766 euro»; «25.990.691 euro»; «31.450.766 euro» e «31.320.363 euro» rispettivamente con le seguenti: «10.860.304 euro»; «36.256.841 euro»; «41.716.916 euro» e «41.586.513 euro»;

            b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) quanto a 2.566.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione, in misura lineare, delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

12.7

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «250 unità» con le seguenti: «500 unità».

        Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «2.566.538 euro» e «10.266.150 euro» rispettivamente con le seguenti: «5.133.076 euro» e «20.532.300».

        Conseguentemente, all'articolo 22, al comma 1, apportare le seguenti variazioni:

            a) all'alinea, sostituire le parole: «8.293.766 euro»; «25.990.691 euro»; «31.450.766 euro» e «31.320.363 euro» rispettivamente con le seguenti: «10.860304 euro»; «36.256.841 euro»; «41.716.916 euro» e «41.586.513 euro»;

            b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) quanto a 2.566.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

12.8

DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

        «1-bis. Ai fini del migliore espletamento dei compiti di cui al comma 1, è prevista la formazione periodica dei componenti della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali di cui al comma l, in materia di salute e migrazioni erogata dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà, di seguito INMP. Le modalità di erogazione della formazione saranno disciplinate da appositi protocolli tra 1'INMP e le singole Commissioni.

        1-ter. Al fine di consentire il pieno espletamento dei compiti e delle funzioni assegnate all'lNMP in materia di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti svantaggiate, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        1-quater. All'articolo 17, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il finanziamento delle attività dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ivi comprese quelle di formazione periodica dei componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in materia di salute e migrazioni, sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento".

        1-quinquies. Dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

            b) nella rubrica, dopo le parole: «per il diritto di asilo», aggiungere in fine le seguenti: «e disposizioni per l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà»;

12.9

SERRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

        «1-bis. Ai fini della selezione del personale mediante procedura concorsuale di cui al comma 1, costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso la comprovata esperienza e preparazione in materia di diritto d'asilo, diritto dell'immigrazione e diritti umani, nonché la documentata conoscenza della lingua inglese e della lingua francese.

        1-ter. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 28 gennai 2008 n. 25, stabilisce i criteri per l'organizzazione di corsi periodici per l'aggiornamento e la formazione costante del personale di cui al precedente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione della permanenza dei requisiti richiesti.

        1-quater. Ai fini dell'assunzione del personale delle Commissioni territoriali, il Ministro dell'interno, con propria direttiva, dispone i criteri organizzativi volti a garantire, nei casi in cui la richiesta di protezione internazionale provenga da un richiedente di sesso femminile, la presenza, al momento del colloquio, di una donna tra i membri della Commissione».

12.11

CASSON, CORSINI, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «2. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.

        3. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggirnamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione dclle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».

12.12

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.

        1-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».

12.13

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

        «1-bis. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata competenza ed esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese.

        1-ter. Il personale selezionato deve partecipare alle sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25».

12.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Per la selezione del personale di cui al comma l sono criteri di ammissibilità l'esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese.

        1-ter. Il personale selezionato deve partecipare-alle sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».

12.201

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per la selezione del personale di cui al comma 1 sono criteri di ammissibilità l'esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese».

12.19

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a supporto del contingente di personale attualmente operativo presso gli uffici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché a supporto del personale assunto con le procedure concorsuali di cui al precedente comma, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, con mansioni di assistente amministrativo appartenente alla seconda area funzionaIe dell'amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di 340 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale così assunto ha il compito di coadiuvare i collegi giudicanti della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali, svolgendo in particolare le seguenti attività:

            a) attività di collaborazione in compiti di natura tecnica o amministrativa;

            b) attività di aggiornamento e cura per la corretta conservazione di atti e fascicoli;

            c) attività di preparazione o formazione di atti per il corretto svolgimento del procedimento di esame delle domande di protezione internazionale, con particolare riguardo ai momento del colloquio con il richiedente;

            d) assistenza del collegio giudicante, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali.

        Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

        Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «quanto a 6.699.494 euro per l'anno 2017, a 13.135.457 euro per l'anno 2018, a 12.779.792 euro per l'anno 2019 e a 12.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 16.785 euro a decorrere dall'anno 2017».

12.17

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 2, primo periodo, le parole: "massimo di venti", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno una per ogni provincia"».

12.18

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: "da un funzionario della Polizia di Stato", sono sostituite dalle seguenti: "da un funzionario delle Forze di polizia avente qualifica pari o superiore a quella di cui all'articolo 632, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66";

            b) al quinto periodo, le parole: "da un funzionario", sono sostituite dalle seguenti: "da uno o più funzionari".».

G12.100

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            - il decreto legge in esame all'articolo 12 introduce disposizioni per l'assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

            - il provvedimento nel suo complesso assegna alla decisione presa in sede di Commissione un valore fondamentale, essendo eliminato il grado di appello e costituendo la videoregistrazione del colloquio l'elemento centrale della decisione del giudice in sede di ricorso;

            - tali Commissioni, tuttavia, per la loro composizione non sono in grado di garantire una piena indipendenza e autonomia, essendo costituite da componenti del Ministero dell'interno o degli Enti locali, ossia da un funzionario della carriera prefettizia, da un funzionario della Polizia di Stato e da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con soltanto un rappresentante designato da un organo di tutela dei migranti, l'UNHCR;

            - tra l'altro, il Presidente della Commissione, ossia il funzionario della carriera prefettizia, dispone di una sorta di voto doppio da applicarsi qualora la Commissione si trovi in uno stato di impasse;

        impegna il Governo:

            a rivedere la composizione delle Commissioni territoriali in modo da garantirne una maggiore autonomia e indipendenza dagli organi politici, rafforzando la presenza di organismi e associazioni di tutela dei migranti.

G12.101

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame dell'articolo 12,

        premesso che:

            - è da apprezzare la previsione del reclutamento aggiuntivo di funzionari specializzati da adibire ai compiti di riconoscimento della protezione internazionale presso le Commissioni territoriali;

            - occorre puntare ad una sempre maggiore professionalizzazione e specializzazione nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale che non può avvenire se non attraverso una complessiva riforma della procedura e l'introduzione di un organismo dedicato e competente a valutare le domande di asilo;

        impegna il Governo:

            - a prevedere l'introduzione di presupposti specifici di ammissibilità alla procedura di selezione del personale, come una documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto d'asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza almeno della lingua inglese o francese, oltre alla frequenza obbligatoria, come già previsto per i giudici delle sezioni specializzate, ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale.

13.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Il Ministero della giustizia è autorizzato, nel biennio 2017-2018, ad assumere un contingente di personale amministrativo della qualifica di assistente giudiziario, a tempo indeterminato, nel limite massimo di ulteriori 250 unità, nell'ambito della procedura selettiva prevista dall'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 177 del 2016.

        3-ter. Le procedure di cui al comma 3-bis, sono disposte in-deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-quater è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

        3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è autorizzata la spesa di euro 1.422.657 per l'anno 2017 e di euro 8.409.486 a decorrere dall'anno 2018, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

        Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di personale amministrativo della qualifica di assistente giudiziario».

13.3

SERRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, i seguenti:

        «3-bis. Ai fini della selezione del personale di cui al comma 1, costituisce requisito essenziale la comprovata conoscenza dei processi e delle dinamiche psicologiche delle persone, in particolare minori, in stato di vulnerabilità e disagio psico-fisico.

        3-ter. Ai fini della selezione del personale funzionario della professionalità di mediatore culturale, costituisce requisito essenziale la documentata conoscenza delle dinamiche di accoglienza, di integrazione sociale, culturale ed economica, nonché dei diversi codici linguistici e culturali.».

13.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale l'uniformità dei percorsi formativi per l'espletamento della professionalità di mediatore culturale, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, specifiche linee guida sulle competenze, capacità e conoscenze di base necessarie per l'espletamento della professionalità di mediatore culturale».

13.5

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede a determinare le sedi a cui assegnare i candidati risultanti vincitori delle procedure concorsuali di cui al comma 1».

G13.100

DI BIAGIO

Precluso

Il Senato,

            in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

        premesso che:

            uno dei tratti più drammatici correlato ai flussi migratori verso l'Europa afferisce agli sbarchi di minori non accompagnati rientranti nella fattispecie di cui al Regolamento concernente i compiti del Comitato per i Minori Stranieri, D.P.C.M. del9 dicembre 1999, n. 535, che attualmente si configura come uno degli aspetti più delicati del versante della gestione dell'emergenza dei flussi migratori nel mediterraneo, avendo acquistato dei tratti di maggiore complessità negli ultimi mesi;

            secondo i dati UNHCR aggiornati al 30 novembre 2016, i minori giunti nel nostro paese sono già oltre 27mila;

            al momento è all'esame della Camera per la terza lettura una proposta di legge che modifica la normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l'obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti dei minori e garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale;

            sarebbe auspicabile valutare la promozione di piani di accoglienza familiare temporanea che consentano il coinvolgimento delle famiglie che attualmente attraverso gli enti e associazioni qualificate ed esperte nell'ambito delle procedure di affido si sono rese disponibili all'affido, esorcizzando l'ipotesi di proliferazione di strutture di accoglienza per minori dove i livelli di attenzione e di controllo non possono essere garantiti, dove i meccanismi di integrazione sono deboli ed in riferimento ai quali i costi a carico dello Stato risultano particolarmente difficili da sostenere sul medio-lungo periodo;

        impegna il Governo:

            a garantire la promozione di piani di accoglienza familiare temporanea dei minori non accompagnati, che consentano il coinvolgi mento delle famiglie resesi disponibili all'accoglienza, attraverso gli enti e associazioni qualificate ed esperte nell'ambito delle procedure di affido.

G13.101

DI BIAGIO

Precluso

Il Senato,

            in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

        premesso che:

            il provvedimento in esame sottolinea l'importanza della figura professionale di mediatore culturale, necessaria - tra le altre cose - per l'espletamento di funzioni ed iniziative volte ad ottimizzare la mission di cui al presente provvedimento;

            la figura del mediatore interculturale, è nata dall'esigenza di creare un ponte tra l'utente straniero presente sul territorio italiano e le strutture pubbliche, ed è di particolare importanza per il processo d'integrazione in una società moderna in cui sono presenti moltissimi cittadini immigrati;

            al momento non esiste un percorso formativo codificato e organico, pertanto l'acquisizione delle competenze specifiche necessarie per la figura del mediatore interculturale è regolamentata talvolta a livello locale e lasciata spesso all'iniziativa di soggetti privati al di là di una cornice regolamentare univoca e chiara;

            impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere un sistema di regolamentazione nazionale della figura del mediatore interculturale, con l'individuazione di una disciplina unica e chiara che preveda eventualmente l'istituzione dell'Albo dei mediatori interculturali e dell'Albo delle associazioni di mediazione interculturale.

G13.102

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Precluso

Il Senato,

        in sede di esame del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;

        premesso che:

            l'articolo 13 del provvedimento in oggetto, «al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova», prevede l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale;

        considerato che:

            per «mediatore culturale» si intende persona bilingue che svolge azione di mediazione tra due appartenenti a comunità linguistiche differenti. Tuttavia, nel caso della mediazione, l'interpretariato linguistico «deve dare conto di variabili e sfumature che nella comunicazione interpersonale vanno ricercate nelle differenze culturali, etniche, religiose, di genere e di vissuto, in particolare quello migratorio» (cfr. Ministero della Giustizia, Linee di indirizzo per il riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale). Ne deriva che la conoscenza e la mediazione linguistica appaiono condizione necessaria ma non sufficiente per svolgere ciò che deve essere considerata la vera e propria «mediazione culturale»: un intervento calibrato e intelligente volto a mediare tra lingue e culture diverse, anche attraverso quei «saperi informali» e non scritti, entro un percorso di facilitazione dell'accesso ai servizi sul territorio, di sensibilizzazione e comprensione delle usanze e dei comportamenti sociali di un popolo, di consapevolezza culturale e civile;

            il mediatore culturale opera principalmente nell'accoglienza di primo e secondo livello, in ambienti come scuole e ospedali, negli uffici per l'immigrazione, nei servizi pubblici, nelle questure e in carcere, presso Asl e medici di base e presso le associazioni no-profit e organizzazioni umanitarie, aiutando la persona immigrata ad ambientarsi entro una nuova realtà;

            la figura professionale del «mediatore culturale» è una figura relativamente nuova e tuttavia ha assunto una importanza crescente, negli ultimi due decenni, alla luce dell'insistito riproporsi o del permanere di guerre e conflitti, con conseguente venir meno di diritti umani e civili, e di forti instabilità in diverse aree del pianeta, tutti aspetti che hanno determinato l'intensificarsi dei flussi migratori;

        valutato che:

            non trattandosi di figura professionalmente «normata» esistono diversi percorsi per aspirare a diventare mediatori culturali: si va dall'offerta formativa di alcune Università con riferimento a corsi interfacoltà di «mediazione culturale», a Master di primo e secondo livello o a corsi formativi organizzati dalle Regioni di formazione e avviamento al lavoro;

            nonostante siano state stilate dal Ministero della Giustizia Linee di indirizzo per il riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale, esse mettono esplicitamente in rilievo numerose criticità, fra cui prioritariamente l'assenza di uniformità nei percorsi formativi;

        impegna il Governo:

            ad assumere ogni provvedimento utile, anche a carattere normativo, finalizzato a:

            - armonizzare e rendere omogenea, d'intesa con le Regioni, la formazione e i diversi percorsi di accesso alla qualifica;

            - valutare tutte le tipologie di percorso formativo affermatesi fin qui nella prassi, al fine di stabilire pari dignità ed equipollenza fra il livello dell'alta formazione universitaria, della formazione professionale e delle strategie di formazione permanente che consentano periodi di integrazione e aggiornamento delle competenze.

13.0.2

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«13-bis.

(disposizioni in materia di mediatori interculturali)

        1. Al fine di far fronte alle indifferibili esigenze di supporto alle dinamiche di gestione dei flussi migratori, all'incremento delle domande di protezione internazionale e alla necessità di massimizzare le modalità di confronto ed ascolto dei migranti, il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le organizzazioni datoriali e sindacali nonché le organizzazioni non lavorative di utilità sociali (ONLUS) operanti nel settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione dell'Albo dei mediatori interculturali e dell'Albo delle associazioni di mediazione interculturale, al fine di prevedere un sistema di regolamentazione nazionale della figura del mediatore interculturale.

        2. L'esercizio della professione di mediatore interculturale è consentito previa iscrizione all'Albo dei mediatori culturali istituito ai sensi del comma 1, la cui gestione è demandata al Ministero dell'interno. L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

            a) laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o linguistiche o titolo equipollente riconosciuto dalla normativa vigente e dagli accordi bilaterali internazionali; in alternativa, è riconosciuta la possibilità di iscriversi all'Albo a coloro che, pur non in possesso di un titolo di studio riconosciuto in Italia, dimostrano di essere in possesso di conoscenze idonee ed equivalenti acquisite nei rispettivi Paesi di origine;

            b) conoscenza della lingua e della cultura italiane e di almeno una lingua e una cultura di un Paese di origine dei cittadini immigrati presenti regolarmente nel territorio nazionale;

            c) in via transitoria e per sei mesi dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi, è riconosciuta la possibilità di iscriversi all'Albo di cui al comma 1, ai soggetti che hanno maturato una comprovata esperienza presso enti pubblici o privati.

        3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-201-9, nell'ambito del programma "Fondi- di riserve speciali" dalla missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

13.0.3

ALBERTINI, STEFANI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

        1. Sostituire l'articolo 1235 del Codice della Navigazione con il seguente:

        " Art. 1235. - (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) - 1. Agli effetti dell'articolo 57 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudizi aria:

            a) gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'accertamento dei reati previsti dal presente Codice e dalle leggi speciali marittime, nonché, in concorso con le forze di polizia, con riferimento ai reati comuni commessi nel porto. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna sono ufficiali di polizia giudizi aria con riferimento ai reati previsti dal presente Codice, nonché ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ufficio ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudizi aria sono attribuite all'ufficio ENAC nella cui circoscrizione di competenza l'aeroporto è compreso;

            b) i comandanti delle navi o degli aeromobili, con riferimento ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonchè in relazione agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria;

            c) i consoli, riguardo ai reati previsti dal presente Codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;

            d) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano, sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato, sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.

        Sono agenti di polizia giudiziaria, con riferimento ai reati previsti dal presente Codice, nonchè in relazione ai reati comuni commessi nel porto, i sottocapi e comuni del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

        Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

        Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda.

        Nell'ambito delle attività di ricerca e soccorso alla vita umana in mare e di vigilanza e controllo rivolto all'accertamento, dei reati previsti dal presente codice e dalle altre leggi speciali marittime, il personale del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera provvede, in particolare, all'accertamento dei reati commessi in violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine ai sensi delia legge 30 luglio 2002, n.189"».

13.0.200

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

        1. All'articolo 1235 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), primo comma, premettere al n. 1, il seguente:

        01. apportare le seguenti modifiche:

            a) al primo comma, premettere il seguente:

        "01. gli ufficiali ed i sottufficiali del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e delle operazioni di soccorso di migranti effettuate in alto mare, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali";

            b) dopo il secondo comma, inserire il seguente:

        secondo-bis. Sono agenti di polizia giudiziaria i graduati e i militari di truppa del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e delle operazioni di soccorso di migranti effettuate in alto mare, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internaziona».

14.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.2

DI BIAGIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 14. - 1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano nonché, per agevolare la funzionalità operativa, in quei Paesi dove è registrato un incremento delle domande di rilascio visti, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di sessanta unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 606500 per l'anno 2017, di euro 1.242.360 per l'anno 2018, di euro 1.455.624 a decorrere dall'anno 2919.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma dell'articolo 154 del è sostituito dal seguente: "È fatto obbligo alle rappresentanze diplomatiche o, in assenza, agli uffici consolari di prima classe di accertare con regolarità, di concerto con le rappresentanze sindacali in sede, dandone comunicazione ai competenti uffici, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo, assicurando in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati";

        b) al primo comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, e successive modificazioni, la parola: ", principalmente" è soppressa».

14.3

MICHELONI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Per il potenzia mento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.000 per l'anno 2017, di euro 414.120 per l'anno 2018, di euro 485.208 a decorrere dall'anno 2019».

        Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c), le parole da: «101.500 euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «203.00 euro per l'anno 2017, per 414.120 euro per l'anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall'anno 2019».

14.200

LATORRE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, l'autorizzazione di spesa per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è incrementata di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al personale dell'Arma dei Carabinieri, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1, del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno».

        Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c),sostituire le parole da: «101.500 euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019».

G14.100

DI BIAGIO

Precluso

Il Senato,

            in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

        premesso che:

            l'articolo 14 del provvedimento in esame prevede l'incremento del contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per le necessità di potenziamento della presenza della rete diplomatica e consolare nel medesimo continente, connesse anche all'emergenza in materia di immigrazione;

            l'incremento di operatività sul versante della gestione dei flussi migratori anche in un'ottica di interfaccia tra Paesi di transito e destinatari dei flussi, rende auspicabile massimizzare in termini di risorse umane e strumentali, le capacità di intervento e monitoraggio delle nostre rappresentanze;

            la suddetta esigenza ben tracciata nel portale dell'articolo 14 pur limitandosi alla fattispecie del territorio africano, prevede uno stanziamento in termini di risorse umane e finanziarie, irrisorio rispetto ai reali bisogni di cui anche alla mission del presente provvedimento,

            sarebbe auspicabile anche incrementare le potenzialità dei centri per il rilascio visti presso le rappresentanze diplomatico-consolari italiane, segnata mente in quelle aree dove è notevole la domanda di visti e maggiore l'esigenza di approfondimento e istruttoria corre lata, finalizzati alla gestione dei profili in entrata;

        impegna il Governo:

            ad incrementare il numero dei lavoratori del contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano e in quei Paesi, europei ed extra europei, dove si registra un aumento di operatività, anche in ragione dell'incremento della domanda di rilascio visti, al fine di incrementare la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare.

14.0.1

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività polizia locale)

        1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: "nonché al personale della polizia locale". Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le Regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'Inail.

        2. Ai fini della piena attuazione degli obiettivi di cui al comma 18 della presente legge, l'articolo 57 del codice di procedura penale è così modificato:

        1) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

        "b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al collocamento e controllo, gli addetti al controllo appartenenti alla Polizia Locale ai sensi della legge n. 65 del 1986, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle funzioni;".

        2) al comma 2, lettera b) le parole: «nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti della polizia locale ai sensi della legge n. 65 del 1986, anche al di fuori dei territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle proprie funzioni".

        3. All'articolo 9 comma 1 della legge 10 aprile 1981, n. 121, le parole: ", agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11." sono così modificate: "e agli ufficiali di polizia locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 e agli agenti di polizia locale debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11.".

        4. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare nei servizi di tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della polizia locale a copertura delle dotazione organiche esistenti.».

14.0.2

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti richiedenti protezione internazionale)

        1. È istituito il Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.

        2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA -SAIA, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

        3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25«, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici. l suoi dati vengono inseriti nel Registronazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno.».

        4. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        "1-bis. Il rilascio della Carta di identità allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato ai fini di protezione internazionale è di esclusiva competenza dell'Ufficio territoriale del Governo.

        1-ter. il prefetto competente per territorio verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, vincolando la sua durata al permesso di soggiorno.

        1-quater. Ove lo straniero non disponga di dimora abituale, la residenza anagrafica è fissata presso la sede dell'Ufficio territoriale del Governo competente. Il Prefetto individua a tal fine apposite sedi ove collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"».

14.0.3

COLLINA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

        1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo il comma 371, è inserito il seguente:

        "371-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti di finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"».

16.2

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 17. - (Disposizioni per l'identificazione e le informazioni da fornire ai cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare) - 1. Le attività di soccorso di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione di soggiorno irregolare comprendono una completa informazione, in lingua comprensibile, della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e dei suoi diritti, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 20 13/32/UE e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'informazione deve essere accurata, fatta attraverso un mediatore culturale, in lingua comprensibile e fornita immediatamente dopo che il richiedente abbia ricevuto un primo aiuto e sia stato posto in condizioni di ricevere le informazioni medesime in modo consapevole. L'attività informativa può essere fornita dallo Stato o da soggetti terzi di provata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con lo Stato, garantendo che a tali soggetti non siano contestualmente affidate attività di monitoraggio o garanzia, nello stesso centro di prima accoglienza o in altri centri di eguale natura.

        2. In mancanza delle informazioni di cui al comma 1 ogni eventuale provvedimento di respingimento o di espulsione deve intendersi nullo.

        3. Le operazioni di identificazione sono effettuate da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nelle ipotesi, nei modi, nei limiti e nei termini previsti dalla legge per la generalità dei cittadini nonché dal Regolamento n. 603/2013 che istituisce EURODAC.

        4. Alle organizzazioni e alle persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 2013/32/UE è garantito l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. È garantito altresì l'accesso alle strutture di accoglienza o di trattenimento ad enti indipendenti che monitorino l'effettivo rispetto del diritto all'informazione. Tali organizzazioni hanno accesso a tutti i luoghi in cui sono presenti o transitano gli: stranieri. L'accesso ai centri e alle singole parti di questi non può essere sottoposto a: previa autorizzazione. Tali organizzazioni, in occasione dei loro accessi, possono altresì fornire informazioni direttamente ai richiedenti asilo. Tali organizzazioni non possono svolgere in convenzione con la pubblica amministrazione; sul territorio italiano, le attività di cui al comma 2-ter dell'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE ovvero altre attività in convenzione con pubblica Amministrazione nei centri di primo soccorso di cui all'articolo 8 comma 2 o di prima accoglienza di cui all'articolo 9 della direttiva 20 13/32/UE o nei centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 decreto legislativo n. 286 del 1998.

        5. Per evitare il riprodursi delle criticità nei centri di accoglienza previsti dal decreto-legge 30 ottobre 995, n. 51, convertito in legge 29 dicembre 1995, n. 573, che si riferiva ad una emergenzialità circoscritta in termini geografici e temporali, risulta necessario fissare dei termini massimi di acceglienza (24 ore), dei minimi standard di accoglienza e una modalità legittima di istituzione dei centri medesimi».

17.4

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1 nel testo del nuovo articolo 10-ter del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 dopo le parole: «punti di crisi», sono aggiunte le seguenti parole: «8, in mancanza, presso la locale Questura».

17.6

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter» dopo le parole: «punti di crisi», sono inserite le seguenti: «o, in mancanza, presso la locale Questura».

17.7

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art-10-ter» secondo periodo, dopo le parole: «punti di crisi», sono inserite le seguenti parole «o, in mancanza, presso la locale Questura».

17.9

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter.», apportare le seguenti modificazioni:

        «a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        "1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

        1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

        1-quater. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale-qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

        1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale contente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

        1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura.

        1-septies. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto, salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3".

            b) al comma 2, inserire in fine il seguente periodo:

        "Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies"».

17.11

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.10-ter», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere 1'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

        1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protzione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi futodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

        1-quater. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

        1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale contente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

        1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura.

        1-septies. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto, salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3»

        Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2 aggiungere il seguente periodo:

        «Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies».

17.13

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1 nel testo del nuovo articolo 10-ter del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

        «1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fomitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento del colloquio, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

        1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste al presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e ridentificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

        1-quater. Il colloquio indicato nel comma l è svolto da ufficiali o agenti dipubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favare degli stranieri.

        1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale cantente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

        1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura

        1-septies. Nei confronti della straniero che non abbia manifestato la valontà di presentare domanda di protezione internazianale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali pravvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3».

17.14

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le limitazioni di cui al comma 1, capoverso art. 10-ter, comma 3, non si applicano alle persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

17.15

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», alla fine del comma 2 è inserito il seguente periodo: «Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies».

17.17

ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, capoverso: «Art. 10-ter», sopprimere il comma 3.

17.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», sopprimere il comma 3.

17.19

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al capoverso «Art. 10-ter», comma 3, al primo periodo, sopprimere la parola: «reiterato».

17.20

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter» al comma 3, primo periodo la parola: «reiterato» è soppressa.

17.21

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter» al comma 3, al secondo periodo le parole: «caso per caso» sono soppresse.

17.22

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al capoverso «Art. 10-ter», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «caso per caso,».

17.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

17.24

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter» al comma 3, le parole che vanno da: «Si applicano» a: «Unione Europea» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

17.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli stranieri richiedenti protezioni internazionale nonché alle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

17.26

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «è competente alla convalida il tribunale» con le seguenti: «è competente alla convalida la Corte d'appello».

17.27

CASSON, DIRINDIN, CORSINI, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Dopo il comma 4 del nuovo articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 alla fine del comma 2 è inserito il seguente comma:

        «4-bis. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto di diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgono in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

17.30

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto del diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale e ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

17.31

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sostituire il secondo comma con il seguente:

        "Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 48 ore"».

17.32

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sostituire il secondo comma con il seguente:

        "Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 36 ore"».

17.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

        1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

        1-quater. Il colloquio indicato nel comma l è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

        1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale contente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

        1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura».

18.1

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso 9-septies dopo le parole: «del medesimo Ministero dell'interno» sono aggiungere in fine, le seguenti parole: «, nonché con le centrali operative della polizia locale».

        Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge anche in rapporto all'efficace operatività della polizia locale sul territorio, in relazione agli accertamenti necessari e nell'ambito delle politiche per la sicurezza e gestione del territorio, alla legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) All'articolo 9 comma 1 le parole: ", agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11". Sono così modificate: "e agli ufficiali di polizia locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo Il e agli agenti di polizia locale debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11"».

18.2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo il comma 9-septies, aggiungere il seguente:

        «9-octies. Nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e delle operazioni di soccorso di migranti effettuate in alto mare, il comandante dell'unità navale militare operante, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, può procedere, in luogo del sequestro di cui al comma 9-quater, all'affondamento del natante utilizzato per il trasporto, nei casi eccezionali in cui tale misura risulti indispensabile per fronteggiare un pericolo concreto ed attuale per la salvaguardia della vita umana degli stranieri soccorsi o dell'equipaggio dell'unità navale ovvero per la sicurezza della navigazione e non siano praticabili in concreto altri interventi, assicurando, ove possibile, ogni fonte di prova. Il comandante dell'unità navale militare che ha proceduto all'affondamento informa, senza ritardo, il pubblico ministero competente, trasmettendo, entro le quarantotto ore successive, il verbale delle operazioni compiute. Il verbale contiene l'indicazione delle circostanze di fatto che hanno legittimato il ricorso all'affondamento. La misura dell'affondamento prevista dal presente comma si applica solo ai natanti di stazza lorda (GT) inferiore a cinquecento».

18.3

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: "nonché al personale della polizia locale". Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.  232.

        Le Regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'Inail».

18.4

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2017, 3,25 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per l'anno 2019».

        Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto, le dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, in misura lineare, per un ammontare pari a 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

18.200

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2017, 3,25 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per l'anno 2019».

        Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, valutati nel limite massimo di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, per 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

18.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di incrementare la dotazione organica dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia in misura pari ad almeno il 20 per cento del ruolo organico assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla rideterminazione delle piante organiche delle direzioni distrettuali antimafia, così come determinato dall'allegato 1 di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.201

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a potenziare il contingente di magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia, fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.202

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a potenziare il contingente di magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia, fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a potenziare il contingente di magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia, fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria».

18.9

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 496 del Codice penale è aggiunto, in [me, il seguente periodo: "La condanna dello straniero o apolide per la dichiarazione mendace determina la revoca del permesso di soggiorno per un periodo di cinque anni dalla data di deposito della sentenza nella cancelleria del giudice che la ha pronunciata".».

18.10

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 496 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condanna dello straniero o apolide per la dichiarazione mendace determina l'impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno alla sua scadenza per un periodo di 5 anni".».

G18.100

SERRA, BERTOROTTA

Precluso

Il Senato

            In sede di esame del disegno di legge n. 2705, che dispone la conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;

        rilevato che:

            il massiccio fenomeno migratorio che sta interessando l'intera area europea e che nell'Italia e nella Grecia vede i paesi maggiormente esposti al primo impatto sulle rotte dei trafficanti di uomini, è caratterizzato da una reazione politica, sociale e mediatica orientata a una lettura del fenomeno in chiave di assoluta emergenza. In molti paesi europei il fenomeno è vissuto con reazioni tipiche dello «stato di emergenza nazionale o stato di crisi» con risposte governative curate soprattutto dagli apparati di sicurezza e di polizia;

            in Italia la situazione è decisamente complessa. Allo stato attuale la risposta all'arrivo dei migranti irregolari che giungono dalla costa sud del mediterraneo, è assicurata da una moltitudine di Istituzioni centrali e periferiche in assoluta autonomia e nella pressoché totale mancanza di concertazione e coordinamento centrale. L'attuale gestione dei migranti sul territorio nazionale e le attività realizzate all'estero in materia di contenimento dei flussi migratori, non sembrano dare una risposta adeguata e quantomeno coordinata e concertata ad un fenomeno che presenta rilevanti aspetti di complessità;

            rilevata la frammentazione di competenze e funzioni in ordine alla gestione dei migranti, che riguarda, a vario titolo, una pluralità di istituzioni tra le quali il Ministero degli Affari Esteri - con le Direzioni Generali Affari Politici, Italiani all'Estero e Politiche Migratorie, Europa, Cooperazione allo Sviluppo - e l'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo; il Ministero degli Interni, con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione; la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri; le Prefetture e le Questure sul territorio; il Ministero della Difesa, con Esercito e Marina; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Guardia Costiera e Autorità Portuali; il Ministero della Giustizia; il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca; il Ministero della Salute con La Direzione della Prevenzione Sanitaria, oltre alle Aziende Sanitarie sul territorio; il Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali; il sistema delle Autonomie locali, dal livello regionale a quello comunale; la Croce Rossa Italiana; l'associazione dei comuni italiani e la Conferenza Stato Regioni;

            alle citate istituzioni va aggiunta una lunga lista di interlocutori appartenenti alle Organizzazioni del Privato Sociale, della Società Civile e del Mondo del Volontariato nazionale che gestiscono su incarico delle istituzioni territoriali e centrali diversi centri di raccolta, punti di arrivo degli sbarchi, centri per minori non accompagnati, centri di assistenza sanitaria, nonché le Agenzie delle Nazioni Unite, segnatamente UNHCR e OIM, e le Organizzazioni Umanitarie Internazionali, quali Medicine sans Frontiere, Save the Children Fund, Oxfam, Emergency ed altri. A questo lungo elenco di gruppi e associazioni che - a diverso titolo e con diversi livelli di responsabilità - contribuiscono alla gestione del fenomeno in Italia, si aggiunge il complesso mondo della Cooperazione Internazionale e di quanti seguono programmi di sviluppo e di emergenze umanitarie finalizzati al contenimento e al controllo del movimento dei profughi nei paesi di origine e in quelli di transito, nonché gli accordi di rimpatrio e riammissione che vengono sottoscritti attraverso l'UE, o direttamente con gli Governi. Appare evidente che siamo di fronte ad un universo variegato che sembra non rispondere a una precisa strategia e politica in materia di migrazioni ma piuttosto a logiche legate ai singoli dicasteri, oltre che a strategie e interessi squisitamente locali;

        considerato che:

            assume quindi particolare rilievo, in questo variegato quadro di competenze, il ruolo di monito raggio e di verifica affinché le diverse istituzioni siano coerenti e rispondano alle linee d'indirizzo politico discusse e approvate in aula, in modo che siano elaborati documenti, informazioni e dati che rappresentino l'intero scenario del fenomeno. Ciò imporrebbe la creazione di una «Cabina di regia» o una «Struttura di missione» - peraltro più volte annunciata ma al momento ancora non esaustivamente compiuta - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale snodo di sintesi e di monitoraggio dell'attività delle varie componenti del sistema, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto in esame;

        impegna il Governo:

            ad implementare le forme di coordinamento pubblico, controllo e verifica, valutando, in particolare la realizzazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una struttura permanente che - nel rispetto delle diverse competenze istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'uopo utilizzando e rafforzando gli organismi esistenti - possa effettivamente svolgere i fondamentali compito di coordinamento, informazione e costante monitoraggio delle attività compiute sul territorio nazionale e all'estero in materia di migrazione da tutti i diversi attori del sistema, anche al fine di fornire alle competenti commissioni parlamentari un quadro conoscitivo esaustivo e aggiornato del fenomeno, di razionalizzare gli interventi, evitare sovrapposizioni e duplicazioni di ruoli e conseguire un cospicuo contenimento dei costi nonché un potenziamento dell'efficacia e della qualità dei servizi resi.

G18.200

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

        esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

            rilevato che il programma di ricollocazione, c.d. «Relocation», adottato dall'Unione Europea nell'ambito dell'Agenda Europea sulla Migrazione del 3 maggio 2015 e divenuto operativo nel settembre del medesimo anno per effetto delle Decisioni del Consiglio Europeo n. 1523 e n. 1601, prevedeva, in parziale deroga al Regolamento «Dublino III» (1.604/2013), una prima fase per la redistribuzione di circa 40 mila richiedenti protezione internazionale da Italia e Grecia in altri Stati membri dell'Unione entro il 26 settembre 2017;

            preso atto che secondo quanto stabilito possono beneficiare del ricollocamento solo i richiedenti protezione internazionale «in clear need of protection», ossia appartenenti a determinate nazionalità, o apolidi, per le quali il tasso di riconoscimento della protezione internazionale, sulla base dei dati Eurostat dell'ultimo quadrimestre, è pari o superiore al 75 per cento, cioè siriani, iracheni e eritrei;

            rilevato infine che al 27 febbraio 2017 risultano ricollocati dall'Italia solo 3.703 richiedenti protezione internazionale e che le nazionalità dei richiedenti indicate nel piano di ricollocamento europeo non risultano, secondo i dati disponibili al 31.12.2016, tra quelle dichiarate al momento del foto segnalamento per asilo politico né tra quelle dei richiedenti asilo, dove ai primi posti tra i paesi di origine vi sono Nigeria, Pakistan, Gambia, Senegal e Costa d'Avorio,

        impegna il Governo:

            ad adottare idonee iniziative nelle opportune sedi al fine di procedere ad una revisione degli accordi adottati in ambito europeo per estendere la possibilità del ricollocamento a richiedenti protezione internazionale di altre nazionalità rispetto a quelle già individuate dal piano europeo.

G18.201

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

        esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

            rilevato che in Italia, secondo i dati forniti dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, al 31 dicembre 2016 tra i principali paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale vi è il Pakistan, al secondo posto dopo la Nigeria, con ben 13.510 domande d'asilo registrate lo scorso anno;

            preso atto che, benché il Pakistan sia la seconda nazione per numero di richieste di protezione internazionale, secondo le informazioni fornite dal Dipartimento della pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere, con riguardo alle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, risulta che nel 2016 gli immigrati di origine pakistana sono stati solo 2.773 (1.901 nel 2015), un numero quindi decisamente inferiore rispetto alle domande di asilo;

            rilevato altresì che, nonostante la proclamata interruzione della rotta balcanica, dal consistente divario tra il numero degli arrivi registrati al momento degli sbarchi e quello delle domande di asilo presentate, si deduce chiaramente che la maggior parte degli immigrati di nazionalità pakistana che nel 2016 hanno formulato richiesta di protezione internazionale in Italia sono dunque arrivati via terra, probabilmente percorrendo la già nota rotta balcanica, dopo aver attraversato altri paesi europei, per giungere, infine, in Italia,

        impegna il Governo:

            ad adottare specifiche e idonee misure per contrastare l'ingresso irregolare via terra di immigrati dagli altri stati europei confinanti, Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, mediante capillari e opportuni controlli alle frontiere terrestri, in particolar modo, con l'Austria e la Slovenia, entrambi paesi aderenti allo Spazio Schengen.

G18.202

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

        esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione iIIegale»;

            rilevato che secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento della pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, nel 2016 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare sono stati complessivamente 41.473, in aumento rispetto a quelli rintracciati il precedente anno, 34.107 nel 2015;

            preso atto che le richieste dell'Italia di riammissione attive in paesi terzi accolte sono state solo 1.738 nel 2015 e 2.629 nel 2016, mentre quelle dei Paesi terzi di riammissione passive in Italia accolte sono state di gran lunga superiori e per la precisione 26.023 nel 2015 e 23.234 nel 2016;

            rilevato infine che l'articolo 7 del Regolamento UE 604/2013 dispone una gerarchia tra i criteri per la determinazione dello stato competente all'esame di una richiesta di protezione internazionale di cui ai successivi articoli e che quello del paese di ingresso e/o soggiorno previsto dall'articolo 13 è al quarto posto,

        impegna il Governo:

            ad adottare opportune e tempestive iniziative al fine di potenziare i controlli con i paesi confinanti, Slovenia, Austria, Svizzera e Francia, e incrementare le riammissioni nei paesi terzi degli stranieri rintracciati in posizione irregolare.

G18.203

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

        esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

            rilevato che la direttiva europea 2008/115 pone in capo agli stati membri precisi obblighi per il rimpatrio e l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e prevede il trattenimento degli stessi in appositi centri fino a diciotto mesi onde consentire l'identificazione e l'avvio delle procedure di espulsione per rendere effettivo il loro rimpatrio;

            preso atto che recentemente la Commissione europea ha raccomandato agli stati membri di adottare misure immediate al fine di procedere all'effettivo e rapido rimpatrio degli immigrati irregolari, tra cui lo snellimento delle procedure burocratiche e legislative;

            rilevato infine che tra le nazionalità maggiormente rappresentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del Toro ingresso irregolare via mare vi sono quella nigeriana, pakistana, gambiana, senegalese e ivoriana, e che, ad esempio, nel 2016 su 18.542 domande di asilo di cittadini nigeriani ben 13.066 hanno ricevuto un diniego dalle Commissioni territoriali esaminatrici, altri 755 sono risultati irreperibili, mentre, sempre nello stesso anno, risultano solo 760 quelli rimpatriati su 1.937 rintracciati,

        impegna il Governo:

            a stipulare e rendere operativi gli accordi bilaterali di riammissione con i paesi di origine che risultano tra le nazionalità maggiormente rappresentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del loro ingresso irregolare dai confini marittimi, terrestri e aerei.

G18.204

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

        esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

            rilevato che è proprio da una direttiva comunitaria, precisamente la numero 2008/115 recepita nel decreto legislativo 286/98, che discende il preciso obbligo in capo agli stati membri dell'UE di allontanare dal proprio territorio i cittadini non comunitari irregolari e di procedere alloro effettivo rimpatrio, successivamente all'avvio delle procedure di espulsione e alloro trattenimento in appositi centri;

            preso atto che, dal 01.01.2016 al 31.12.2016, gli immigrati registrati allo sbarco sulle nostre coste sono stati 181.436 mentre le istanze di protezione internazionale formalizzate dalle questure con il modello c.d. C3 sono state 123.600 e che, sempre nello stesso anno di riferimento, sono stati 51.170 gli immigrati che hanno ricevuto un diniego a seguito dell'esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali competenti, altri 3.084 sono risultati irreperibili, mentre gli stranieri irregolari rimpatriati sono stati solo 8.446 di cui però 2.629 oggetto di riammissioni passive in Paesi Terzi;

            rilevato infine che recentemente la stessa commissione europea ha sollecitato gli stati membri ad adottare una serie di misure, tra cui il trattenimento «in centri chiusi» degli immigrati irregolari in attesa di essere trasferiti verso i loro Paesi di origine, al fine di evitare così fughe per sottrarsi all'effettivo rimpatrio e conseguenti movimenti secondari,

        impegna il Governo:

            a garantire che la capienza effettiva dei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sia tale da garantire il trattenimento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui ingresso o soggiorno sia irregolare presenti sul territorio nazionale e ad aumentare il periodo di trattenimento nei centri di detenzione amministrativa fino a 18 mesi, in linea con l'articolo 15 commi 5 e 6 della direttiva 2008/115.

G18.205

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

        esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

            rilevato che le recenti raccomandazioni adottate dalla Commissione europea si sono rese necessarie a fronte dei tassi di rimpatrio registrati in generale tra i paesi membri, inadeguati ed eccessivamente bassi, e che tra questi, secondo i dati dell'ufficio statistico europeo, l'Italia risulta il paese che rimpatria meno: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, dei 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;

            preso atto che il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, rispetto alle domande avanzate è passato dal 13 per cento nel 2013 al 5 per cento nel 2015 e poi anche nel 2016 e, in generale, il numero delle domande accolte, ossia alle quali è stata riconosciuta una delle tre forme di protezione (status di rifugiato, protezione sussidiaria e umanitaria) è drasticamente diminuito, passando dal 60,9 per cento nel 2013 al 40,2 per cento registrato nel 2016;

            rilevato, infine, che la chiusura della maggior parte dei Centri di Identificazione ed Espulsione (5 su 9) l'abbassamento del tempo massimo di trattenimento con legge 161/2014 da diciotto mesi a novanta giorni, hanno, di fatto, vanificato le procedure di espulsione, esponendoci non solo ad eventuali rilievi per infrazione della normativa comunitaria ma, soprattutto, a pericoli per la sicurezza interna, stante la presenza di migliaia di clandestini solo individuati tramite i rilievi dattiloscopici ma non identificati che attualmente circolano liberamente sui nostri territori;

        impegna il Governo:

            a destinare adeguate risorse al Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni al fine di procedere all'effettivo allontanamento e rimpatrio degli stranieri irregolari e clandestini.

G18.206

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

        esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

            rilevato che dal 01.01.2016 al 31.12.2016 gli immigrati che hanno fatto ingresso illegale dai confini marittimi sono stati 181.436 mentre le istanze di protezione internazionale sono state in numero inferiore, ossia 123.600 e che, sempre nello stesso anno di riferimento, su 91.102 richieste di asilo esaminate 51.170 hanno ricevuto un diniego da parte delle Commissioni territoriali, mentre altri 3.084 richiedenti sono risultati irreperibili;

            preso atto che nei primi mesi del 2017, e precisamente al 10.03.2017 gli immigrati giunti illegalmente via mare sono stati 15.843 con un incremento, nello stesso periodo di riferimento, del +66,84 per cento rispetto al 2016 e +73,77 per cento rispetto al 2015 e, quindi, con un trend in crescita esponenziale, mentre nei Centri di cui all'articolo 14 del25 luglio 1998, n. 286 le presenze registrate al 24.01.2017 sono state soia. 285, inferiori rispetto a quelle al 30.12.2016 quando erano, comunque, solo 288;

            rilevato, infine, che gli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano dal 01.01.2017 al 15.02.2017 sono stati solo 5.296 e che, nello stesso periodo di riferimento, nel 2016, erano 5.118, di cui quelli effettivamente allontanati sono stati 2.388 nel 2017 e 2.202 nel 2016;

        impegna il Governo:

            ad adottare le più opportune e tempestive iniziative al fine di individuare tutti i cittadini di paesi terzi presenti sul territorio nazionale il cui ingresso o soggiorno sia irregolare e di garantire il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

G18.207

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE, MARIN, PICCOLI, GIBIINO

Precluso

Il Senato,

        in sede di discussione del disegno di legge n. 2705 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»,

        impegna il Governo:

            a promuovere accordi bilaterali volti ad agevolare il trasferimento dei detenuti provenienti dai Paesi che fanno registrare il maggior flusso di immigrazione verso l'Italia, e, più in generale, con quei Paesi i cui cittadini registrano un alto tasso di presenza nelle carceri italiane;

            ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad incentivare l'utilizzo delle procedure previste dalla Convenzione di Strasburgo;

            ad adoperarsi, presso le sedi internazionali, per invitare i Paesi non firmatari ad aderire alla Convenzione di Strasburgo;

            a promuovere ogni iniziativa volta a semplificare le procedure di trasferimento dei detenuti stranieri, anche attraverso la promozione della conoscenza dello strumento del trasferimento e il confronto con gli organi giudiziari competenti nazionali e dei Paesi i cui cittadini hanno il più elevato tasso di presenza negli istituti penitenziari, come l'Albania e la Romania;

            ad informare annualmente il Parlamento in merito ai dati relativi all'attuazione di accordi bilaterali per il rimpatrio dei detenuti stranieri, nonché in riferimento all'utilizzo delle procedure previste dalla Convenzione di Strasburgo.

G18.208

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE, MARINELLO, MARIN, PICCOLI, GIBIINO

Precluso

Il Senato,

        nel corso dell'esame dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

        impegna il Governo:

            ad accertare quali imbarcazioni entrano nelle acque territoriali libiche per recuperare i migranti o segnalano la propria presenza mediante telecomunicazioni o dispositivi luminosi a trafficanti di persone e scafisti perché questi possano mettere in mare le persone che intendono trasportare in Italia;

            ad addebitare alle organizzazioni le quali gestiscono le imbarcazioni che tengono i comportamenti suddetti i costi dell'accoglienza delle persone da esse trasportate;

            ad escludere rigorosamente tali organizzazioni e quelle che con esse collaborano non occasionalmente da ogni tipo di attività di accoglienza di immigrati in qualsiasi modo retribuita a carico della finanza pubblica.

G18.209

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE, MARINELLO, MARIN, PICCOLI, GIBIINO

Precluso

Il Senato,

        nel corso dell'esame «dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

        impegna il Governo:

            a rispettare l'area di intervento prevista dall'operazione Triton, salvo su specifica segnalazione di persone in pericolo;

            ad accertare successivamente il comportamento delle ONG che effettuano tali segnalazioni e, in particolare, se esse siano in contatto con i trafficanti di esseri umani.

G18.210

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE, MARIN, PICCOLI, GIBIINO

Precluso

Il Senato,

        nel corso dell'esame dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

        impegna il Governo:

            a prendere le opportune iniziative, ove necessario anche promuovendo la modifica di norme internazionali:

            - affinché, in tutti i casi possibili, le persone soccorse nel mare Mediterraneo vengano portate nel porto sicuro più vicino e non necessariamente in Italia;

            - al fine di ottenere che le persone soccorse nel mare Mediterraneo vadano eventualmente accolte nei paesi cui appartengono le imbarcazioni che li soccorrono.

G18.211

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE, MARIN, PICCOLI

Precluso

Il Senato,

        nel corso dell'esame dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

            considerati con preoccupazione i dati forniti dall'ISTAT sulla denatalità, in contrasto con il crescente numero di immigrati che sbarcano in Italia,

        impegna il Governo:

            a programmare misure stabili a favore delle famiglie italiane in modo tale che per ogni minore esse ricevano benefici pari ad almeno un quarto del costo dell'accoglienza di un singolo immigrato.

18.0.11

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni concernenti la polizia locale)

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

        "L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale autorizzati, ai sensi dell'articolo 11, con apposito regolamento di attuazione.

        È escluso, per i sottoufficiali e agenti di polizia locale di cui al terzo comma del presente articolo, l'accesso ai dati e alle informazioni secretati di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

        Il regolamento di cui al terzo comma garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti d'identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi penali pendenti riguardanti persone e cose.

        Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di cui al terzo comma".

        2. Il regolamento di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore nella presente legge.

        3. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"».

18.0.12

BUCCARELLA, CIOFFI, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

        1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

        2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 13, comma 3-septies sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-bis";

            b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

            c) all'articolo 14-ter nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

            d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis;

            e) all'articolo 16, comma 1-bis sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-bis".

        3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.

        4. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono resi disponibili per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché ai fini delle operazioni di respingimento, espulsione e rimpatrio di cui al presente decreto-legge».

18.0.14

BUCCARELLA, CIOFFI, MONTEVECCHI, CRIMI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

        1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

        2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 13, comma 3-septies sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-bis";

            b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

            c) all'articolo 14-ter nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

            d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis";

            e) all'articolo 16, comma 1-bis sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-bis".

        3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applica bili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni».

18.0.15

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegale)

        1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

        2. In considerazione dell'abrogazione prevista nel comma 1 nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 13, comma 3-septies sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-bis";

            b) all'articolo 13, comma 5, è abrogato il penultimo periodo;

            c) all'articolo 14-ter nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

            d) all'articolo 16; nel comma 1, sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis;

            e) all'articolo 16, comma 1-bis, sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-bis".

        3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili e norme vigenti in materia di espulsioni.».

18.0.17

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

        1. l'articolo 10-bis del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

        2. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili nelle norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni».

        Conseguentemente al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 13, comma 3-septies sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-bis»;

            b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

            c) all'articolo 14-ter nel comma 3 è abrogato l'ultimo periodo;

            d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: «nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis»;

        e) all'articolo 16, comma 1-bis sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-bis».

18.0.100

GUERRA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, RICCHIUTI, PEGORER, SONEGO, GATTI, FORNARO, GOTOR

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

        1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 10-bis è abrogato».

19.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sopprimere l'articolo.

19.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 1.

19.3

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza», inserire le seguenti parole: «non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'articolo 403 del c.c.».

19.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 2.

19.5

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Sopprimere il comma 2.

19.7

CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

19.8

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «di ulteriori 15 giorni» con le seguenti: «, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori quattordici mesi».

19.9

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «di ulteriori 15 giorni» con le seguenti: «, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori otto mesi».

19.10

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 2, lettera a) sostituire «15» con «90».

19.11

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 2, lettera a) sostituire «15» con «60».

19.12

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

        «b-bis) all'articolo 14, comma 5 al quinto sostituire la parola "novanta giorni" con "centottanta giorni" e inserire il seguente periodo: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».

19.13

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

        «b-bis) all'articolo 14, comma 5 al quinto sostituire la parola "novanta giorni" con "centottanta giorni" e inserire il seguente periodo: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giomi fino ad un termine massimo di ulteriori sei mesi"».

19.14

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

        «b-bis) all'articolo 14, comma 5 al quinto sostituire la parola "novanta giorni" con "centottanta giorni"».

19.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 3.

19.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. Per interventi strutturali finalizzati al miglioramento qualitativo della vivibilità dei centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo le spese di realizzazione dei centri è autorizzata, inoltre, la spesa di 13 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dei progetti della rete del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati è autorizzata, la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. Per interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei luoghi di accoglienza inseriti nei progetti della rete del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati è autorizzata, inoltre, la spesa di 13 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo l, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.19

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture», aggiungere le seguenti: «con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a duecentocinquanta».

19.20

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture», aggiungere le seguenti: «con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a duecento».

19.21

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture», aggiungere le seguenti: «con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a cento cinquanta».

19.22

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture», aggiungere le seguenti: «e una loro capienza effettiva tale da garantire il trattenimento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui ingresso o soggiorno sia irregolare presenti».

19.200

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui è dato specifico conto nella relazione di cui all'articolo 20».

19.23

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, CORSINI, RICCHIUTI, GOTOR, FORNARO, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente:

        «A tal fine, il Comune può avvalersi di strutture per l'autonomia di piccole dimensioni, concepite per accogliere minori prossimi alla maggiore età, valutati individualmente dai servizi sociali come idonei per essere avviati progressivamente alla vita autonoma attraverso un accompagnamento educativo mirato. Le Regioni, nell'ambito delle loro competenze di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali si impegnano a promuovere, anche sperimentalmente, strutture con tali caratteristiche su tutti i territori definendone i requisiti strutturali e organizzativi».

19.24

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 3, al secondo periodo sostituire le parole: «La dislocazione dei», con le seguenti: «L'individuazione dei siti e delle aree ove saranno dislocati i», e  sostituire la parola: «sentito», con le seguenti: «d'intesa con» e dopo la parola: «interessata», aggiungere le seguenti: «e con i Sindaci dei comuni interessati».

19.25

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il presidente della regione interessata», con le seguenti: «sentita la regione interessata».

19.26

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il presidente della regione interessata», con le seguenti: «d'intesa con la regione interessata».

19.27

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il presidente della regione interessata», con le seguenti: «acquisito il parere del consiglio regionale».

19.29

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «il presidente della regione interessata,», inserire le seguenti: «previo parere dei sindaci dei comuni interessati» e dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Nell'individuazione dei siti e delle aree sulle quali dislocare i centri nonché nelle procedure di trasferimento dei migranti nel territorio dei rispettivi comuni, è richiesto il parere vincolante dei sindaci dei comuni interessati».

19.30

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «privilegiando» con le seguenti: «esclusivamente presso».

19.32

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

        «I membri del Parlamento e, per i territori di competenza, i consiglieri regionali possono ispezionare, senza autorizzazione, i centri di cui al presente comma, al fine di acquisire tutte le informazioni relative alla struttura e verificarne le condizioni, ed incontrare altresì, durante le visite, il personale e le persone presenti nei centri medesimi. L'autorizzazione non è altresì necessaria per coloro che accompagnano le persone sopraindicate per ragioni del loro ufficio».

19.201

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Nei centri di cui al presente comma» inserire le seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e».

19.202

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere le seguenti parole:«e i membri del Parlamento, i consiglieri regionali della regione in cui ha sede il centro, nonché coloro che li accompagnano per ragioni del loro ufficio possono accedervi in qualsiasi momento, senza autorizzazione, al fine di verificare i requisiti della struttura e le condizioni di trattenimento anche attraverso incontri con il personale e le persone presenti nei centri medesimi».

19.33

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, dopo il terzo periodo inserire i seguenti: «L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) vigila sulle procedure di gara per gli appalti di lavori di adeguamento e ristrutturazione dei centri di nuova istituzione di cui al presente comma, nonché sulle modalità di affidamento dei medesimi centri e sulla relativa gestione da parte degli enti gestori, e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. Al fine di garantire forme e modalità per la verifica degli adempimenti contrattuali da parte degli enti gestori, ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati, ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto, tutti gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente comma vengono comunque trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative. L'Anac trasmette annualmente al Governo e al Parlamento apposita elazione sull'attività svolta dagli enti gestori dei centri e segnala fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici».

19.34

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro dell'interno adotta, con proprio decreto, le iniziative idonee a garantire che le stazioni appaltanti, nell'affidamento dei servizi per la gestione dei centri di cui al presente comma, assicurino il rispetto della normativa vigente in materia di aggiudicazione di contratti pubblici e il rispetto dei principi di concorsualità, trasparenza, economicità, "par condicio" e buona amministrazione, anche in situazioni di estrema urgenza o di emergenza, e favoriscano la massima partecipazione, attraverso l'utilizzo di accordi-quadro che consentano di individuare preventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, un elenco di possibili erogatori dei servizi con i quali stipulare apposite convenzioni finalizzate a far fronte alle esigenze di accoglienza. Il Ministro dell'interno adotta altresì le opportune iniziative volte a garantire azioni di monito raggio della corretta esecuzione dei contratti e ad assicurare la verifica periodica dell'efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni fornite, nonché del raggiungimento degli obiettivi previsti».

19.35

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Nei centri di cui al presente comma è consentito l'accesso ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

19.36

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle regioni nel cui territorio sia presente un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'istituzione di nuovi centri ai sensi del presente articolo determina la chiusura dei centri già esistenti».

19.37

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I centri di nuova istituzione non possono essere gestiti da soggetti privati».

19.38

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei centri di nuova istituzione di cui al presente articolo, il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni sindacali di categoria, ad incrementare il personale di polizia in servizio presso i centri medesimi, a fronte della corrispondente riduzione dell'utilizzo del personale di polizia per funzioni di notificazione e altri servizi connessi alla fase di ricorso giudiziario già prevista dal presente decreto-legge. Con il medesimo decreto di cui al presente comma viene stabilita, per il personale di polizia impiegato presso i centri di nuova istituzione, una indennità specifica di servizio, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 141 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.39

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. La gestione dei centri di cui al presente articolo è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottar si entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità relative alla gestione esclusivamente pubblica dei centri di cui al presente articolo».

19.42

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. La gestione dei centri di nuova istituzione non può essere affidata a soggetti, enti o associazioni che gestiscano centri di accoglienza».

19.43

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione».

19.44

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «Ministero dell'Interno», con le seguenti: «Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

19.203

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «la spesa di euro 19.125.000», fino alla fine del comma, con le seguenti:«la spesa di 30 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma si provvede:

            a) quanto a 19.125.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del programma F AMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020;

            b) quanto a 5.875.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, 11, 232;

            c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, per 5 milioni di euro per l'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

19.45

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «la spesa di euro 19.125.000», fino alla fine del comma, con le seguenti: «la spesa di 30 milioni di euro». All'onere derivante dal presente comma si provvede:

            a) quanto a 19.125.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020;

            b) quanto a 10.875.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

        

19.47

RUSSO

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Le attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettera r), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, si intendono adempiute mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219.

        5-ter. AI decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 4, comma 1, lettera h), è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Associazione subentra in tutti i rapporti con la Direzione Generale per la Motorizzazione, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 138, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

            b) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

            c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. La gestione separata di cui al comma 2 si conclude il 31 dicembre 2017 con un atto del Presidente dell'Ente di ricognizione della massa attiva e passiva, che confluisce nella procedura di cui all'articolo 8, comma 2. I residui attivi e passivi riferiti alle relazioni interne fra le unità in cui l'Ente si articolava fino al 31 dicembre 2013 si intendono estinti a titolo definitivo con conseguente cancellazione delle relative partite contabili.";

            d) all'articolo 4, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;

            e) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

        "A far data dallo gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Ai fini di cui al precedente periodo, l'amministratore dell'Ente, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) del presente decreto, assume le funzioni di commissario liquidatore e il collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), assume quelle di comitato di sorveglianza. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione Iiquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine dello gennaio 2018 per il trasferimento anche in sovrannumero e per il contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore".

        5-quater. Il personale dipendente dell'Ente, appartenente all'area professionale e medica, che non abbia trovato collocazione nel comparto di appartenenza, può accedere in mobilità, anche in soprannumero, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca e, per quanto riguarda i medici, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP). Detto personale può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se in possesso di specializzazione in disciplina diversa. La mobilità di cui al presente comma è finanziata a valere sulle risorse derivanti dalle facoltà di assunzione delle amministrazioni di destinazione».

19.48

BERNINI

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Le attività di cui all'articolo 1 comma 4 lettera f) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, si intendono adempiute mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005 n 219.

        5-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 4, al comma 1, lettera h) alla fine aggiungere il seguente periodo: "L'Associazione subentra in tutti i rapporti con la Direzione Generale per la motorizzazione istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizione di cui all'articolo 138, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";

            b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

        "1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili: da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

            c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "La gestione separata di cui al comma 2 si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. Le massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui all'articolo 8 comma 2. I residui attivi e passivi riferiti alle relazioni interne fra le unità in cui l'Ente si articolava fino al 31 dicembre 20 13 si intendono estinti a titolo definitivo con conseguente cancellazione delle relative partite contabili. 'Conseguentemente sono abrogati i commi 4,5 e 6.";

            e) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A far data dal 10 gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato Regio Decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'argano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine e del 10 gennaio 20 18 per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore".

        5-quater. Il personale dipendente dell'Ente, appartenente all'area professionale e medica, che non abbia trovato collocazione nel comparto di appartenenza, può accedere in mobilità, anche in soprannumero, nell'ambito della dirigenza delle-professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca e, per quanto riguarda i medici, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà. Detto personale potrà essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se in possesso di specializzazione in disciplina diversa. Resta fermo che la mobilità di cui al presente comma è finanziata a valere sulle risorse derivanti dalle facoltà di assunzione delle amministrazioni di destinazione».

19.49

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «5-bis. È istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, un Organismo di controllo con il compito di verificare e monitorare il corretto adempimento di quanto previsto dalle convenzioni che disciplinano la gestione dell'accoglienza dei migranti richiedenti asilo da parte dei gestori dei centri, nonché la qualità dei servizi, i livelli di assistenza e accoglienza e la gestione contabile nei centri governativi, soprattutto di accoglienza temporanea.

        5-ter. L'Organismo si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del Corpo dì polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

        5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Organismo».

19.50

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, i centri di cui al presente articolo devono in ogni caso assicurare la necessaria assistenza dello straniero, il pieno rispetto della sua dignità e gli strumenti atti a rendere effettiva la libertà di corrispondenza con l'esterno. Durante la permanenza dei centri, il trattamento delle persone straniere deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, tenendo conto, per quanto attiene alla assegnazione e alle modalità di convivenza, anche delle caratteristiche derivanti dalla provenienza, dal sesso, dall'età e dalla religione professata dalla persona. Deve essere assicurata e periodicamente verificata la tutela della salute psicofisica delle persone trattenute, favorendo per quanto possibile la loro collaborazione alle attività dei centri, nel rispetto delle cautele imposte dalla legge».

19.51

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «5-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. Se il parere non è reso, il prefetto è autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate».

19.52

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. Il questore decide la destinazione al centro le cui caratteristiche sono più idonee ad ospitare le persone di cui si dispone il trattenimento, sulla base di protocolli che il Ministro dell'Interno, anche al fine di assicurare un trattamento dignitoso alle persone, trasmette a ciascuna questura sul territorio».

G19.200

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

        in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

        premesso che:

            nel summit euro-turco svoltosi il 29 novembre 2015 venne deciso di concedere alla Turchia un finanziamento pari a tre miliardi di euro, allo scopo di indurla a bloccare il deflusso dei migranti irregolari che dalla sua frontiera con la Grecia risalivano per la dorsale balcanica, fino a raggiungere la Slovenia, l'Italia, l'Austria e la Germania;

            erano parte del pacchetto disposto in favore della Turchia anche importanti, per quanto discutibili, condizioni politiche, la cui attuazione si è in effetti rivelata più problematica, anche a causa della recrudescenza del terrorismo interno allo Stato turco;

            il finanziamento originario, in una successiva occasione, al termine del Consiglio Europeo svoltosi tra il 17 ed il 18 marzo del 2016, è stato ulteriormente incrementato di altri tre miliardi di euro;

            i risultati ottenuti sono stati incoraggianti, dal momento che gli afflussi di migranti provenienti dalle coste e dalla frontiera terrestre turche si sono considerevolmente ridotti;

            mentre la dorsale balcanica dei flussi migratori irregolari è stata in qualche modo prosciugata, non accenna invece a diminuire il numero dei migranti che attraversano le acque del Mediterraneo, partendo dalle coste della Libia ed, in minor misura, dell'Egitto e della Tunisia per riversarsi sulle coste del nostro Paese,

        impegna il Governo:

            ad adoprarsi a chiedere in tutte le sedi competenti che l'Unione Europea metta a disposizione dei paesi rivieraschi del Mediterraneo un ammontare di risorse paragonabile a quello concesso alla Turchia, affinché agiscano per bloccare gli afflussi migratori illegali diretti verso l'Europa.

G19.201

CAPPELLETTI, CRIMI, MONTEVECCHI, GIARRUSSO

Precluso

Il Senato,

        in sede di esame del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

        considerato che:

            il decreto in esame contiene una molteplicità di disposizioni, che incidono sui diversi sistemi normativi che disciplinano i vari aspetti del fenomeno dell'immigrazione ma più segnatamente sui meccanismi processuali vigenti concernenti i procedimenti di impugnativa dei provvedimenti adottati dalle Commissioni territoriali in materia di riconoscimento della protezione internazionale, laddove i maggiori ritardi e i problemi strutturali vengono registrati in una fase diversa da quella giurisdizionale;

            in particolare il novellato articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 presenta profili di criticità che riguardano sia la compatibilità di tale procedimento con il pieno rispetto del diritto di difesa e del diritto alla pubblicità del giudizio, sia le ricadute che le modifiche introdotte dal decreto legge possono determinare sul funzionamento della Corte di cassazione, come ben evidenziato dalla Sezione Cassazione dell'Associazione Nazionale Magistrati e dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione che hanno proposto specifici correttivi sul merito;

            rilevanti dubbi di legittimità sono stati sollevati in relazione al principio della pubblicità del giudizio fissato dall'articolo 6 CEDU, stante la mera eventualità della comparizione delle parti in primo grado, l'abolizione del secondo grado, il giudice e la forma camerale richiamata. Oltre ad essere evidente la disarmonia di tale meccanismo - soprattutto per effetto del combinato disposto di più norme contenute nel decreto in oggetto - con il sistema processuale vigente, risulta particolarmente complesso inquadrare il medesimo nella pluralità dei sistemi adottati dagli altri paesi europei per fronteggiare i medesimi fenomeni, con il rischio che la parcellizzazione delle procedura vada in danno dei richiedenti aventi pieno titolo o, per converso, che l'Italia sia sottoposta a procedure di infrazione comunitarie,

        impegna il Governo:

            ad assumere, nelle sedi competenti, tutte le iniziative volte alla definizione di un quadro comunitario il più possibile omogeneo, al fine di pervenire alla armonizzazione dei meccanismi di trattazione delle situazioni oggetto del presente decreto-legge;

            ad assicurare in ogni caso che, ai fini della speditezza delle procedure, già durante l'eventuale permanenza in carcere delle persone interessate alle procedure di rimpatrio, respingimento o espulsione di cui al presente decreto siano adottate tutte le misure atte ad individuare i paesi di provenienza, in modo che il giudice possa disporre della pienezza delle informazioni ai fini delle valutazioni di sua competenza, valutando tale omissione ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare;

            ad assicurare che, nella fase di permanenza nelle strutture di cui al presente decreto, siano adottate misure organizzative atte a non confondere le persone provenienti dalle strutture carcerarie con quanti sono stati destinatari di un semplice rigetto della domanda di asilo o protezione internazionale.

G19.101

MARINELLO

Precluso

Il Senato,

            in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;

        premesso che:

            il decreto, in particolare il Capo III prevede delle misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti, volte a garantire tempi rapidi per l'espulsione degli immigrati irregolari;

            i flussi dei migranti sulle coste italiane hanno subito un'accelerazione rilevante, nonostante le operazioni europee messe m campo;

        considerato che:

            il numero dei migranti disposto a rischiare la vita per attraversare il Mediterraneo cresce di anno in anno, ma cala il numero di chiamate di soccorso arrivate alle forze dell'ordine italiane dai telefoni satellitari a bordo delle carrette del mare;

            il rapporto 2017 dell'agenzia europea Frontex fornisce una spiegazione della nuova tendenza: sempre più spesso i trafficanti fanno soccorrere i gommoni dalle navi delle organizzazioni umanitarie che si sono aggiunte a quelle militari nella missione di salvare i migranti. Le operazioni in mare in cui sono coinvolte le navi umanitarie sono cresciute dal 5 al 40 per cento. E nei mesi tra luglio e novembre 2016 gli interventi delle organizzazioni sono stati più numerosi delle chiamate di soccorso dei telefoni satellitari al Centro di coordinamento del soccorso marittimo;

        impegna il Governo:

            al fine di evitare comportamenti non appropriati delle organizzazioni non governative, a valutare l'opportunità di adottare tutte le intese e gli accordi internazionali necessari con i Paesi del mediterraneo e le medesime organizzazioni non governative per:

            a) evitare una sovrapposizione dei compiti delle Ong con le missioni internazionali in cui partecipa l'Italia, quali Eunavfor Med o Frontex;

            b) sottoporre le azioni delle Organizzazioni non governative al coordinamento del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, subordinando all'approvazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto tutte gli interventi e le tratte delle imbarcazioni delle Ong, qualora il porto di approdo sia in territorio italiano;

            c) evitare di sussidiare con finanziamenti pubblici le attività di soccorso delle Ong non autorizzate dal Corpo delle Capitanerie di porto, qualora il porto di approdo sia in territorio italiano;

            d) indurre le Organizzazioni non governative a condurre i migranti salvati nei pressi delle coste africane nel porto più vicino e sicuro, evitando in tal modo l'insicuro attraversamento del Mediterraneo.

G19.102

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale» (dd1270S);

        premesso che:

            il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge in esame prevede una nuova denominazione dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE), in «Centri di permanenza per i rimpatri». Al comma 3 del medesimo articolo si prevede un ampliamento ed una distribuzione sull'intero territorio nazionale di tali centri. Le correlative iniziative sono assunte dal Ministro dell'interno d'intesa con quello dell'economia e finanza. La dislocazione di tali Centri è disposta sentito il Presidente della Regione interessata, puntando ad una ubicazione esterna ai centri urbani ed in strutture di proprietà pubblica idonee, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione,

        impegnano il Governo:

            a vigilare affinché le stazioni appaltanti garantiscano un adeguato livello di pubblicità e trasparenza delle procedure di aggiudicazione per gli appalti di lavori di adeguamento e ristrutturazione dei centri di permanenza per i rimpatri, nonché il controllo sull'imparzialità delle medesime procedure;

            ad assicurare un efficace attività di monito raggio e controllo sulla regolare esecuzione del contratto di appalto da parte dell'ente gestore del centro di permanenza per i rimpatri;

            a garantire la verifica della sussistenza dei requisiti dei soggetti affidatari della gestione dei centri, con particolare riferimento al possesso di garanzie di moralità professionale, e della qualità delle prestazioni erogate dai medesimi soggetti;

            a garantire, nella scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190 del 2012, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla predetta disciplina.

G19.103

SIMEONI, Maurizio ROMANI, FUCKSIA, VACCIANO, MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, DE PIETRO

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

            premesso che, come si legge all'articolo 19 del decreto-legge in esame, sono previste misure volte a garantire l'ampliamento della rete dei centri di permanenza temporanea e assistenza, individuando specifici criteri per la loro identificazione. Tuttavia, anche e soprattutto alla luce delle numerose vicende scandalistiche e giudiziarie che coinvolgono la gestione dei summenzionati centri, occorre urgentemente operare una revisione della normativa vigente affinché detti centri siano disciplinati in maniera organica e sistematica;

            preso atto che, ad oggi, le strutture di prima accoglienza sono gestite dalle Prefetture in forza delle disposizioni della legge 30 dicembre 1995 n. 563 e del relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996. L'articolo 3 della legge in esame prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze. Dette strutture, organizzate come centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA), oppure centri di identificazione ed espulsione (CIE), sono destinate a garantire un primo soccorso limitato al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità dello straniero e la legittimità della sua permanenza nel territorio italiano. L'accoglienza è garantita direttamente o tramite affidamento del servizio in convenzione con enti, associazioni o cooperative. L'affidamento deve avvenire sulla base di procedure di evidenza pubblica volte a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza e ad assicurare la selezione di soggetti in possesso di adeguati requisiti soggettivi e di capacità tecnica e professionale. In caso di particolari situazioni di emergenza, il Ministero dell'Interno ha fornito indicazioni operative alle Prefetture con la circolare n. 14906 del 17.12.2014, nel senso di esplorare in via prioritaria la disponibilità degli enti locali ad assicurare servizi secondo quanto previsto nelle linee guida dello SPRAR (Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati istituito con la legge 30 luglio 2002, n. 189);

            rilevato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha reiteratamente affrontato la questione dell'affidamento dei servizi di accoglienza, con le deliberazioni n. 25/2012 e n. 7/2014; ancora, con l'entrata in vigore della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, alla revisione del titolo II del libro primo del codice civile, nonché al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale relativa al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

            in particolare, agli articoli 3 e 4 sono statuiti obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente: di disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione; di individuazione di specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nonché di riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione;

            infine, un ulteriore effetto distorsivo del corretto funzionamento nella gestione dei centri di accoglienza deriva dal ricorso a proroghe delle convenzioni in atto o ad affidamenti diretti, per far fronte alle necessità di accoglienza in situazioni di estrema urgenza o emergenza. Pertanto, attesa la particolare natura e complessità delle prestazioni da erogare nell'ambito dei servizi di accoglienza,

        impegna il Governo:

            ad adottare entro i termini previsti dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, i decreti legislativi di competenza;

        a provvedere ad una disciplina organica e sistematica di tutti gli aspetti relativi agli affidamenti dei centri di accoglienza ad enti, associazioni o cooperative;

            a richiamare l'attenzione delle amministrazioni sull'importanza e sulla necessità del monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in relazione agli esiti e agli scostamenti tra quanto preventivato e quanto fornito.

G19.202

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

        premesso che:

            l'articolo 19, reca disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri e, al comma 4, al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato - anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa - autorizza, in favore del Ministero dell'interno, per il solo anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020;

            il programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione è stato approvato in via definitiva dalla Commissione europea con decisione 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato e approvato con decisione 9608 del 16 dicembre 2015. La dotazione finanziaria complessiva per il periodo 2014-2020 è dì 630 milioni, di cui la metà derivanti da finanziamento comunitario e l'altra metà da finanziamento nazionale. Al 2015 risultavano impegnati 102 milioni, pari al 16 per cento del totale, come emerge dalla Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per il 2015, volume II, tomo II, cap. Ministero dell'Interno, pag. 233;

            impegnano il governo ad adottare le necessarie misure per garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, mediante una programmazione pluriennale di detti interventi e delle relative risorse necessarie per farvi fronte, almeno fino al periodo 2020, in linea con il periodo di programmazione 2014/2020 cofinanziato dall'Unione europea destinando risorse corrispondenti alle stime previste.

19.0.1

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam)

        1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, e al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli imam in Italia, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3,8, 19 e 20 della Costituzione, sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli imam.

        2. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato "Registro".

        3. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

        4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori norme necessarie per la sua attuazione.

        5. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autenticate di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.

        6. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità:

            a) l'indicazione della denominazione e della sede della moschea;

            b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;

            c) la dichiarazione di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia;

            d) l'elenco della documentazione allegata.

        7. Alla domanda di iscrizione sono allegate:

            a) una relazione contenente:

        1) l'esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea;

        2) l'indicazione, qualora i princìpi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento;

        3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, le generalità del titolare;

        4) l'autorità religiosa da cui l'ente dipende;

        5) l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi consistenza numerica dei fedeli;

            b) copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;

            c) dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

        8. La domanda è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

        9. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.

        10. In particolare, la prefettura-ufficio territoriale del Governo, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:

            a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;

            b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

            c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

        11. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

        12. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.

        13. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.

        14. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe presso la medesima e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.

        15. Chi esercita la funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanzia tori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.

        16. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione atte stante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

        17. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura

        del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro.

        18. E istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli imam, di seguito denominato "Albo".

        19. Chi intende esercitare la funzione di imam o funzioni analoghe chiede l'iscrizione all'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata. al possesso dei seguenti requisiti:

            a) residenza e domicilio in Italia;

            b) conoscenza della lingua italiana;

            c) maggiore età;

            d) assenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati;

            e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui all'articolo 9;

            f) conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del-processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;

            g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005;

            h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui all'articolo 9.

        20. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.

        21. In qualsiasi momento il prefetto mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.

        22. Nel caso in cui chi è iscritto all'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede aI Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo.

        23. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.

        24. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione all'Albo.

        25. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Commissione per l'Albo degli imam, di seguito denominata "Commissione", competente per tutte le

        questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La Commissione collabora con le istituzioni e con le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del mare Mediterraneo.

        26. La Commissione ha carattere interreligioso ed è composta da dieci membri nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

        27. La Commissione ha il compito di:

            a) esaminare le domande di iscrizione all'Albo ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;

            b) promuovere iniziative atte a elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti all'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

        28. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 2 dell'articolo 7, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e di studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.

        29. I criteri e le modalità-per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, d'intesa con la Commissione e in accordo con le università interessate.

        30. Al termine del corso di formazione e di studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di imam nelle moschee italiane.

        31. I soggetti ai quali si applica la presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili ai sensi delle disposizioni della presente legge».

19.0.2

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire i seguenti

«Art. 19-bis.

(Modifiche al testo unico immigrazione decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. al fine di rendere le procedure di espulsione maggiormente efficaci, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) All'articolo 13:

        1) comma 13-bis, sono sostituite le parole: "da uno a quattro anni" con le seguenti: "da tre a otto anni" e le parole: "da uno a cinque anni", con le seguenti: "da tre a dieci anni".

        2) Al comma 13-bis, in fine è aggiunto il seguente periodo: "In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario».

            b) All'articolo 16:

        1) al comma 1 sono sostituite le parole: "entro il limite di due anni e« con le seguenti: "entro il limite di tre anni e, ove la pena sia inferiore ad anni due, e".

        2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma della presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-bis del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione".

        3) Al comma 5, primo periodo sono sostituite le parole: "due anni", con le seguenti: "tre anni" .

        4) Al comma 8 sono sostituite le parole: "della pena", con le seguenti: "della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario".

        5) All'articolo 22, comma 12 le parole: "da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a dieci anni e con la multa di 50.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Art. 19-ter.

(Sospensione straordinaria dell'applicazione di alcune disposizioni di cui al testo unico immigrazione decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui all'articolo 1 comma 1:

            a) le disposizioni di cui al comma 5, articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non si applicano;

            b) le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applicano solo nei territori dove non vi siano condizioni di emergenza abitativa relative ai cittadini italiani;

            c) Le disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applicano solo agli stranieri titolari della carta di soggiorno;

            d) Le quote di ingresso annualmente definite con decreto di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono sospese».

19.0.3

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Iscrizione anagrafica e cancellazione)

        1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli artt. 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

        2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare normale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

        3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-bis, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

        4. Restano immutate tutte le altre diposizioni di cui alla legge n. 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

19.0.4

CASSON, DIRINDIN, CORSINI, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

        2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui sì sono verificati i fatti.

        3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-bis comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

        4. Restano immutate tutte le altre disposizioni di cui alla legge n. 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

19.0.5

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Concorso dello Stato per garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati)

        All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione».

19.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Minori non accompagnati)

        1. Le disposizioni di cui alla presente legge-non sono dirette ai minori non accompagnati, cui si applica la specifica disciplina».

20.1

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: «di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «di ogni anno»;

            b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al periodo precedente è integrata da una relazione redatta dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con il contributo di associazioni od enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed esperti del diritto dello straniero».

20.2

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché al numero delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, effettuate a fronte delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 19, comma 4».

20.3

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla relazione è accluso un dossier statistico dettagliato, contenente:

            a) i dati numerici relativi ai migranti giunti sul territorio italiano, con riferimento alle nazionalità di provenienza;

            b) i dati numerici relativi alle richieste di protezione internazionale, con specifici riferimenti gli esiti delle procedure, al numero dei casi pendenti e ai rinnovi dei permessi di soggiorno rilasciati ai richiedenti protezione;

            c) i costi sostenuti dallo Stato analiticamente considerati, con riferimento specifico alle attività di primo soccorso, alla gestione dei centri di permanenza, alle operazioni di rimpatrio, al funzionamento delle Commissioni territoriali e alle spese di giustizia.».

20.4

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. È costituito presso il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un comitato di esperti sul monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, avente anche il compito di analizzare dati e informazioni sulle migliori prassi per la gestione dei procedimenti in materia di protezione internazionale. Il comitato, sulla base del lavoro svolto, formula proposte di intervento e progetti, ove opportuno anche in forma di modifiche alla legislazione vigente, volte ad assicurare il pieno rispetto delle garanzie processuali dei richiedenti protezione internazionale. Le proposte del comitato di cui al presente comma sono allegate alla relazione di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato, al quale partecipano anche giuristi di comprovata competenza in materia di diritto di asilo, diritti umani e diritto processuale civile. La partecipazione alle attività del comitato non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese di qualunque natura».

G20.200

LO MORO, MIGLIAVACCA

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2705 (Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale),

        premesso che:

            il decreto-legge in corso di conversione rappresenta un serio tentativo di velocizzazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e di revisione della normativa di contrasto della immigrazione illegale;

            il provvedimento approfondisce e innova su alcuni punti, dalla istituzione delle Sezioni specializzate alla competenza per materia e alla procedura, dal potenziamento delle commissioni territoriali alla disciplina delle attività amministrative e di notifica, dalla previsione della possibilità dei richiedenti protezione internazionale di partecipare ad attività di utilità sociale alle modifiche in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale in caso di permesso di soggiorno e riconoscimento di protezione riconosciuti da due Stati membri UE diversi; dall'applicazione straordinaria di magistrati all'assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali; mentre altri punti sono trattati nel provvedimento per aspetti specifici, in un quadro normativo che avrebbe avuto bisogno di interventi urgenti e che rimane invece immodificato;

            su alcuni di questi punti sono stati presentati specifici emendamenti mentre su altri occorre intervenire acquisendo preventivamente elementi e dati nella disponibilità del governo;

            tra le questioni da affrontare appare urgente intervenire in particolare in materia di flussi regolari, regolamentazione degli hot-spot, centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE);

            in particolare, non è sostenibile oltre il blocco totale dell'immigrazione che, senza fermare l'arrivo in Italia di migranti economici, espone gente che fugge dalla miseria e dalla fame a sacrifici inenarrabili e al rischio della vita per la ricerca di condizioni di vita migliori per sé e per la propria famiglia;

            per gli hot-spot non può continuarsi a fare riferimento a normative nate in contesti emergenziali lontani nel tempo, ed in particolare alla cd. legge Puglia del 1995;

            la condizione degli ex CIE, come fotografata, in particolare, dal rapporto prodotto nel gennaio 2017 dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato richiede una revisione totale della normativa, anche alla luce degli scandali che si continuano a registrare in relazione all'affidamento della gestione dei Centri;

            su tale tema, che pure sono all'attenzione del Ministero dell'Interno, tanto che si è addivenuti alla previsione di un contratto tipo elaborato con la collaborazione dell'ANAC, serve un cambiamento radicale che rafforzi e giustifichi il cambio del nome da Centri di identificazione ed espulsione a Centri di permanenza per i rimpatri,

        impegna il Governo:

            a intervenire, per quanto di competenza, sulle materie sopra segnalate e, contestualmente, a fornire al Parlamento notizie e dati che consentano o almeno agevolino l'iniziativa parlamentare.

G20.201

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

        esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

            rilevato che, secondo gli ultimi dati del Ministero dell'interno, sebbene nel corso dell'anno 2016 gli immigrati che hanno fatto ingresso illegalmente via mare nel territorio italiano siano stati 181.439, con un incremento del 17,94 per cento rispetto al precedente anno, e le richieste di asilo siano state 123.600, con un aumento del 47,20 per cento rispetto al 2015, tuttavia gli esiti positivi alle domande si sono mantenuti costanti nei due anni, ossia solo al 5 per cento è stato riconosciuto lo status di rifugiato, al 14 per cento la protezione sussidiaria, al 21 per cento quella umanitaria, mentre i rigetti sono aumentati passando dal 53 per cento a ben il 58 per cento nel 2016;

            preso atto che nonostante la diminuzione del numero delle domande accolte, invece, gli immigrati richiedenti protezione internazionale presenti nel sistema di accoglienza sono passati da 22.118 nel 2013 a 103.792 nel 2015 fino a 176.554 nel 2016 con un trend in crescita esponenziale;

            rilevato che il costo per la gestione degli immigrati è passato da 1.609 milioni di euro del 2013 (di cui solo 101 quale contributo dall'Unione europea) a 3.994 milioni di euro nel 2016 (di cui 112 dalla UE),

        impegna il Governo:

            a presentare con cadenza annuale al Parlamento una relazione dettagliata sul numero degli ingressi di cittadini stranieri nel territorio italiano dai confini terrestri, marittimi e aerei, sull'esito delle richieste di protezione internazionale presentate ed esaminate e degli eventuali ricorsi giurisdizionali avverso le decisioni adottate dalla competente autorità esaminatrice, infine sui costi conseguenti alle politiche adottate in materia di immigrazione e asilo.

20.0.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Commissione tecnica permanente)

        1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro del lavoro, il Ministro della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che procede:

            a) al monitoraggio delle situazioni di crisi e instabilità politica negli Stati confinanti e nei Paesi del Nord Africa di sponda mediterranea che potrebbero determinare un eccezionale afflusso migratorio verso l'Italia;

        b) al monitoraggio dei dati relativi ai reati commessi da cittadini immigrati;

            c) al fine di applicare efficacemente le disposizioni dicci al comma3, articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, alla compilazione e all'aggiornamento di una lista di Paesi UE fortemente interessati dal fenomeno migratorio verso l'Italia, con relativo studio del fenomeno per individuare le reali motivazioni ed avviare, attraverso accordi bilaterali con gli Stati interessati, modalità di accesso alle banche dati della pubblica sicurezza per schedare e identificare preventivamente i cittadini comunitari che rappresentano un rischio per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza interna;

         d) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente nel nostro Paese e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari e comunitari, nonché sui rimpatri;

            e) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno, alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori e all'elaborazione di misure atte ad incentivarne i rimpatri;

            f) all'analisi della capacità recettiva del Paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento alla disponibilità di posti di lavoro nei diversi settori occupazionali, di alloggi, e rispetto alla reale sostenibilità dei costi e dei servizi garantiti;

            g) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

            h) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

            i) al monitoraggio dei reali effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis (accordo di integrazione) così come disciplinato dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179;

            j) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei- flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad una immigrazione di qualità, includendo nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare».

20.0.2

COLLINA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

        1. I centri di prima accoglienza finanziati dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) e le strutture ricettive temporanee attivate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 19, già attivati alla data del 10 giugno 2017, continuano a svolgere la loro funzione di centri di prima accoglienza come centri governativi ai sensi dei comma 1 del citato articolo 19, previo censimento e verifica del possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 19 e della loro conformità alla normativa regionale. Tali attività di verifica sono svolte dall'unità operativa attiva presso il Ministero dell'Interno».

20.0.4

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

        1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Nelle ipotesi di reato di cui alla lettera b) del comma 1 e nelle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore.";

            b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        "a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16, commi 1, lettera a), b), primo periodo, c), d), d-bis) e comma 2. In questi casi la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore;"».

21.2

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 349 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

        "4. Se taluna delle persone indicate nel presenta articolo rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 24 ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 36 ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un-convivente.

        4-bis. Nel caso si tratti di persona straniera o apolide, trascorso il termine di cui al precedente comma senza che si sia potuto identificarla ma è certo il Paese di origine, questa è tradotta presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, per il trattenimento se minore di età e per l'espulsione se maggiorenne. L'espulsione non può avvenire se lede garanzie previste da Convenzioni e protocolli internazionali e la persona rimane presso il centro di permanenza per i rimpatri.

        4-ter. La legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 2-bis"».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.3

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 349 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

        "4. Se taluna delle persone indicate nel presenta articolo rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 24 ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 48 ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed m tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

        4-bis. Nel caso si tratti di persona straniera o apolide, trascorso il termine di cui al precedente comma senza che si sia potuto identificarla ma è certo il Paese di origine, questa è tradotta presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, per il trattenimento se minore di età e per l'espulsione se maggiorenne. L'espulsione non può avvenire se lede garanzie previste da Convenzioni e protocolli internazionali e la persona rimane presso il centro di permanenza per i rimpatri.

        4-ter. La legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 2-bis."».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.4

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. L'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

        "6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.5

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto, infine, il seguente comma:

        "2-bis. Allo straniero che incorre in una delle ipotesi delittuose previste dall'articolo 16 commi 1, lettera a), b), primo periodo, c), d), d-bis) e comma 2, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 nei 5 anni successivi dalla data della sua concessione è disposta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, la revoca della stessa con le medesime modalità previste per la sua concessione."».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.0.1

COLLINA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Agevolazioni fiscali per i Comuni che accolgano richiedenti protezione internazionale)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai Comuni che accolgano richiedenti protezione internazionale non si applicano le disposizioni di cui:

            a) all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

            b) all'articolo 6, commi 8, 9, 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

            c) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con madificazioni, dalla legge 6 agosto 2012, n. 133;

            d) all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

        2. I programmi e i provvedimenti statali che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale».

22.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera b), conseguentemente alla lettera c), sostituire le parole: «1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «8.109.032 euro per l'anno 2017, a 25.805.957 euro per l'anno 2018, a 31.266.032 euro per l'anno 2019 e a 31.135.629 euro a decorrere dall'anno 2020» e sostituire le parole: «6.785 euro a decorrere daIl'anno 2017» con le seguenti: «6.416.323 euro per l'anno 2017, 22.677.285 euro per l'anno 2018 e 28.493.025 euro a decorrere dall'anno 2019».

1.10000 testo 2/1

CRIMI, BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 1.1000 (testo 2) delle Commissioni, sostituire le parole: «nè incrementi di dotazioni organiche», con le seguenti: «. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, relativamente al personale di magistratura, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, entro i limiti del ruolo organico di cui alla Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71.».

1.10000 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). - Sono istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale ha sede la Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

        All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazione organiche».

        Conseguentemente:

            all'articolo 2, comma 3 la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565»;

            all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato»;

            all'articolo 22, comma 1, la parola: «8.293.766» è sostituita dalla seguente: «8.299.546», la parola: «25.990.691» è sostituita dalla seguente: «25.996.471», la parola: «31.450.766» è sostituita dalla seguente: «31.456.546», la parola: «31.320.363» è sostituita dalla seguente: «31.326.143»;

            all'articolo 22, comma 1, lettera c), la parola: «1.699.494» è sostituita dalla seguente: «1.705.274», la parola: «3.135.457» è sostituita dalla seguente: «3.141.237», la parola: «2.779.792» è sostituita dalla seguente: «2.785.572», la parola: «2.649.389» è sostituita dalla seguente: «2.655.169», la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565».

2.11/1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 2.11, sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

2.11

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» aggiungere le seguenti: «o della lingua francese».

3.17 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole:«e dello stato di cittadinanza italiana».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «dello stato di apolidia» inserire le seguenti: «ed in materia di cittadinanza italiana».

3.2000/1

CRIMI, BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 3.2000, capoverso «4-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

3.2000 [id. a 3.27 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            al comma 4 prima delle parole: «In deroga» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,»;

            dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

        «4-bis. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».

6.2000/1

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

All'emendamento 6.2000, al capoverso «3-septies» al secondo periodo dopo le parole: «quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione» aggiungere le seguenti: «o quando l'interessato chieda di essere ascoltato».

6.2000/2

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

All'emendamento 6.2000, al capoverso «3-septies» al terzo periodo, dopo le parole: «Il procedimento è definito con decreto» sopprimere le seguenti: «non reclamabile» e dopo il terzo periodo inserire il seguente:«Il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione.».

6.2000/3

BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 6.2000, comma 3-septies, terzo periodo, sopprimere la parola: «non».

6.2000/4

BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 6.2000, sopprimere il comma 3-novies.

6.2000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

            «0a) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        ''3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

        3-ter. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

        3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile.

        3-quinquies. Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.

        3-sexies. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo.

        3-septies. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto da effettuarsi a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di Cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

        3-octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (VE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

        3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai precedenti commi.

        3-decies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

        3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai precedenti commi, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza''».

        Conseguentemente,

        all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (VE) n. 604/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013»;

        all'articolo 21, comma 1, le parole: «6, comma 1, lettere» sono sostituite dalle seguenti: «6, comma 1, lettere 0a)».

6.3000/1

SERRA

Precluso

All'emendamento 6.3000, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

        ''3. Le Commissioni territoriali trasmettono in ogni caso gli atti e i provvedimenti emanati nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, entro cinque giorni dall'adozione, all'ufficio della questura territorialmente competente che ne cura la consegna al destinatario. La notifica degli atti e dei provvedimenti s'intende eseguita se nel termine di quindici giorni dal momento della loro trasmissione il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o il provvedimento o di sottoscrivere la ricevuta comprovante l'avventa notificazione o risulti irreperibile. L'ufficio di questura territorialmente competente mediante messaggio di posta elettronica certificata, comunica l'esito della notifica indicando il giorno e l'ora alla Commissione territoriale competente.

        3-bis. Ai fini della decadenza dai termini aventi ad oggetto le impugnazioni nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale, nei casi di incolpevole mancata conoscenza della trasmissione degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma, il richiedente è ammesso a provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento''».

6.3000/2

SERRA

Precluso

All'emendamento 6.3000 sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Nelle ipotesi di irreperibilità del richiedente nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 142 e nei casi di allontanamento ingiustificato dai centri di accoglienza e di revoca delle condizioni di accoglienza come disposto dagli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione s'intende eseguita dal momento della consegna dell'avviso di ricevimento alla Commissione territoriale della impossibilità della notificazione. Ai fini della decadenza dai termini aventi ad oggetto le impugnazioni nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale è fatta salva la facoltà del richiedente di ritirare il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale presso l'ufficio della questura territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla decisione''».

6.3000/3

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 6.3000, alla lettera a), comma 3-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di rifiuto o irreperibilità del richiedente la domanda di protezione internazionale sarà comunque dichiarata inammissibile»

6.3000/4

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

All'emendamento 6.3000, lettera a), capoverso «3-ter», ultimo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

6.3000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

            «a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

        ''3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto di sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

        3-bis. Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate nell'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni.

        3-ter. Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale perviene l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita.

        3-quater. Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

        3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo allo stesso modo si procede quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni ad un indirizzo di posta elettronica certificata al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

        3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge''.

            b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11''».

        Conseguentemente all'articolo 21, comma 3, le parole: «fino al novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al centottantesimo giorno».

6.29 (id. a 6.30)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», il comma 1 è sostituito con il seguente:

        «1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.4000 testo 3/1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 6.4000 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

            1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo sia stata formulata l'istanza di non avvalersi della stessa»;

            2) alla lettera b), sopprimere le parole da: «l'interessato» fino a: «introduttivo e» e le parole da: «sulla» fino a: «ricorrente»;

            3) sopprimere la lettera c).

6.4000 testo 3/2

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 6.4000 (testo 3), alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo sia stata formulata l'istanza di non avvalersi della stessa».

6.4000 testo 3/3

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 6.4000 (testo 3), alIa lettera b) sopprimere le parole da: «l'interessato» fino a: «introduttivo e» e le parole da: «sulla» fino a:«ricorrente».

6.4000 testo 3/4

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

All'emendamento 6.4000 (testo 3), apportare le seguenti modifiche:

            a)alla lettera b), sostituire la parola: «e», con la seguente: «o»;

            b) sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti, o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio»;

            c)dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) l'interessato chieda di essere ascoltato».

6.4000 testo 3/5

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 6.4000 (testo 3), sopprimere la lettera c).

6.4000 testo 3/6

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

All'emendamento 6.4000 (testo 3), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

            «c-bis) l'interessato chieda di essere ascoltato».

6.4000 testo 3/7

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

All'emendamento 6.4000 (testo 3), aggiungere, in finem il seguente periodo: «Il giudizio relativo al riconoscimento della protezione internazionale deve avvenire, comunque, con udienza pubblica».

6.4000 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 11, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 11 con il seguente: «L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

            a) la videoregistrazione non è disponibile;

            b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

            c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado».

6.60 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della video registrazione. Sulla istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile».

        Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» inserire le seguenti: «o nelle circostanze di cui al n. 6-bis del comma precedente».

6.125

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 13, il sesto periodo è sostituito con il seguente:«La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima».

8.1 testo 2/1

CRIMI, BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 8.1 (testo 2), comma 2, premettere le seguenti parole: «Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed».

8.1 testo 2/2

STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 8.1 (testo 2), aI comma 1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 2, sostituire la parola: «venti», con la seguente: «dieci».

8.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, la seguente lettera:

            «a-bis) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo:

        ''Art. 5-bis. - (Iscrizione anagrafica). - 1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.

        2. È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

        3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica della revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituiscono motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.».

8.17

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), terzultimo periodo, le parole: «quarto periodo del presente comma», sono sostituite con le seguenti: «quinto periodo del presente comma».

8.27

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: ''le cui condizioni di salute'', sono inserite le seguenti: ''o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,''».

8.28

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: ''le cui condizioni di salute'', sono inserite le seguenti: ''o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,''».

8.39/1

CRIMI, BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 8.39, lettera a), sostituire la parola: «con», con la seguente: «o».

8.39/2

SACCONI

Precluso

All'emendamento 8.39, alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dopo le parole ''in favore delle collettività locali''», sono inserite le seguenti: «nonché di concorso ai lavori di manutenzione e di gestione dei servizi interni ai locali che li ospitano,».

8.39

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis. (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con i Comuni», sono inserite le seguenti: «e con le regioni e le province autonome»;

            b) al comma 2, dopo le parole: «con i Comuni», sono inserite le seguenti: «, con le regioni e le province autonome»;

            c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i Comuni», sono inserite le seguenti: «, le regioni e le province autonome»;

            d) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dai Comuni», sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dalle province autonome».

10.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, lettera b), terzultimo periodo, le parole: «secondo periodo», sono sostituite con le seguenti: «terzo periodo del presente comma».

11.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

        Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019».

12.2/1

CRIMI

Precluso

All'emendamento 12.2, prima delle parole: «al fine», inserire la seguente: «anche».

12.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «esigenze di servizio», aggiungere le seguenti: «al fine di accelerare la fase dei colloqui».

12.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017», con le seguenti: «la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017».

12.100 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. In relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.».

        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno.».

14.3 testo 4/1

CRIMI, BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 14.3 (testo 4), primo periodo, dopo le parole: «continente africano,», inserire le seguenti: «per le finalità di cui al presente decreto-legge,».

14.3 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro per l'anno 2018, di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro per l'anno 2020, di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro per l'anno 2022, di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro per l'anno 2024, di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall'anno 2026».

        Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1:

            all'alinea, le parole: «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 8.395.266 euro per l'anno 2017, a 26.197.751 euro per l'anno 2018, a 31.661.967 euro per l'anno 2019, a 31.535.788 euro per l'anno 2020, a 31.540.097 euro per l'anno 2021, a 31.544.492 euro per l'anno 2022, a 31.548.974 euro per l'anno 2023, a 31.553.546 euro per l'anno 2024, a 31.558.210 euro per l'anno 2025 e a 31.562.967 euro a decorrere dall'anno 2026»;

            alla lettera c), le parole: «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020», sono sostituite con le seguenti: «quanto a 1.800.994 euro per l'anno 2017, a 3.342.517 euro per l'anno 2018, a 3.022.396 euro per l'anno 2019 e a 2.891.993 euro a decorrere dall'anno 2020» e le parole da: «101.500 euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «203.000 euro per l'anno 2017, per 414.120 euro per l'anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall'anno 2019».

14.4 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018».

        Conseguentemente all'articolo 22, comma 1:

            all'alinea, le parole: «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 10.793.766 euro per l'anno 2017, a 30.990.691 euro per l'anno 2018, a 36.450.766 euro per l'anno 2019 e a 36.320.363 euro»;

            alla lettera c), le parole: «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.199.494 euro per l'anno 2017, a 8.135.457 euro per l'anno 2018, a 7.779.792 euro per l'anno 2019 e a 7.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020» e le parole da: «101.500 euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019».

19.15

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2», con le seguenti: «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2».

19.28/1

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN

Precluso

All'emendamento 19.28, aggiungere, in fine, il seguente capovero: «Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        ''3-bis. Per i primi tre anni di utilizzo, per le strutture destinate all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di requisiti strutturali, di prevenzione incendi e di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 1º agosto 2011, n. 151, nonché le ulteriori norme e direttive in materia applicabili alle strutture con capacità ricettiva fino a 25 persone, si applicano fino ad una capacità ricettiva di 50 persone''».

19.28

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sentita il presidente della regione», inserire le seguenti: «e della provincia autonoma».

19.32 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Nei centri di cui al presente comma», inserire le seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e».

19.42 (testo 2)

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di garantire ed assicurare un miglior livello qualitativo del servizio e una miglior tutela dei diritti delle persone ospitate, per l'affidamento della gestione dei centri di permanenza per i reimpatrii a soggetti, enti o associazioni costituisce titolo preferenziale la dotazione di personale formato alle funzioni connesse alla specifica natura dei centri di permanenza per i rimpatri. Per favorire lo sviluppo di competenze connesse alla qualità e alla specificità del servizio, nonché il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, oltre che per scoraggiare operazioni di concentrazione o la creazione di rendite di posizione volte ad impedire l'accesso a nuovi operatori, la gestione dei centri di permanenza per i reimpatrii è affidata a società, enti o associazioni che non gestiscano già centri di accoglienza, salvo il caso che al bando non abbiano partecipato soggetti rispondenti al suddetto requisito».

19.47 testo 3/1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Improponibile

All'emendamento 19.47 (testo 3), al comma 5-bis, sopprimere le parole da: «all'articolo 4», fino a: «sono soppresse».

19.47 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Improponibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Al fine di rafforzare le attività socio-sanitarie ed assistenziali a favore dei migranti e richiedenti asilo e la capacità ricettiva dell'Associazione della Croce rossa italiana nei confronti titolari di protezione umanitaria, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

            all'articolo 1, comma 4, lettera r), dopo le parole: ''norme statutarie'', aggiungere: ''mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219'';

            all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.'';

            all'articolo 8, comma 2: il primo periodo è sostituito dai seguenti: ''A far data dal 1º gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato Regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, dal ministero vigilante, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 sono abrogati. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1º gennaio 2018 sottoindicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017 i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla conclusione della liquidazione,''; al secondo periodo le parole ''Alla medesima data'' e le parole ''salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria.'' sono soppresse».

19.0.7 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Minori non accompagnati)

        1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati».

21.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c)», con le seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b)».

21.0.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa)

        1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

22.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017», con le seguenti: «pari a 8.493.766 euro per l'anno 2017».

22.300

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»

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