Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 919 del 20/12/2017

Allegato A

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Riforma organica del Regolamento del Senato (Doc. II, n. 38)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 1

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di Gruppi parlamentari)

     1. Gli articoli 5, 13, 14, 15, 16-bis, 18 e 27 sono così modificati:

"Art. 5.

Il comma 2-quater è soppresso".

"Art. 13.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1- bis. I Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico»".

"Art. 14.

Al comma 4, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati».

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle regioni speciali il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti»".

"Art. 15.

Al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti»".

"Art. 16-bis.

Al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso.

Il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nel caso in cui un Gruppo parlamentare non sia più costituito nella legislatura successiva gli eventuali avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato, salvo l'accantonamento per far fronte ad eventuali spese e contenziosi. Si considera ricostituito, in ogni caso, anche il Gruppo parlamentare che, nella legislatura successiva, assuma una denominazione parzialmente diversa da quella assunta nella precedente legislatura, previa intesa tra i rispettivi Presidenti dei Gruppi interessati»".

"Art. 18.

Al comma 1, dopo la parola: «Senatori» sono inserite le seguenti: «in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari».

Al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due».

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta»".

"Art. 27.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico»".

EMENDAMENTI

1.1

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 5.», premettere il seguente:

        Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Caratteri della funzione di Senatore)

        1. I Senatori esercitano le loro funzioni in rappresentanza della Nazione con disciplina ed onore.

        2. Il Senato assicura trasparenza e pubblicità alle attività svolte dai Senatori, senza pregiudizio alcuno dell'autonomo esercizio del mandato parlamentare e della loro libertà di espressione».

        Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 5.» inserire il seguente:

«Art. 12.

        Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce princìpi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare. Il Codice reca in particolare:

            a) norme finalizzate a garantire che i comportamenti dei Senatori risultino improntati a princìpi di onestà, integrità, trasparenza, responsabilità, diligenza ed esemplarità, a tutela del buon nome del Parlamento italiano e delle istituzioni repubblicane, nonché a criteri di serietà e di rispetto dell'altro e, nella gestione e nell'utilizzo di risorse pubbliche, di sobrietà, di trasparenza ed efficienza;

            b) norme miranti a disciplinare l'attività di rappresentanza degli interessi svolta nei confronti dei membri del Senato della Repubblica, intendendo con detta attività quella professionalmente diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti e richieste di incontri;

            c) norme e procedure finalizzate ad assicurare trasparenza e pubblicità alle posizioni e alle attività finanziarie dei senatori ed a prevenire e rimuovere situazioni di conflitto di interessi;

            d) le procedure di accertamento delle infrazioni al Codice e di erogazione delle sanzioni disciplinari, comprensive, oltre che delle sanzioni stabilite dal presente regolamento, anche di sanzioni pecuniarie, applicabili su deliberazione del Consiglio di Presidenza, e dell'ammonizione, direttamente applicabile dal Presidente del Senato;

            e) l'istituzione di un apposito organo, denominato 'Comitato consultivo per l'attuazione del Codice di condotta', con il compito di esprimere pareri in materia di interpretazione e di applicazione del Codice stesso''».

1.1 (testo 2)

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

Approvato

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 5.», inserire il seguente:

«Art. 12.

        Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce princìpi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare.».

1.100 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) al capoverso: «Art. 13», al comma 1,-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari».

        Conseguentemente, all'articolo 27, al comma 3-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari».

        b) al capoverso: «Art. 14»:

            1) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I senatori di diritto e a vita e i senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo»;

            2) al comma 5, sostituire la parola: «speciali» con le seguenti: «di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione»;

            3) al comma 6, sostituire le parole: «salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista» con le seguenti: «salvo quanto previsto».

        c) al capoverso: «Art. 15» al comma 2, dopo le parole: «del Senato» inserire le seguenti: «la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonché» e al comma 3, premettere le seguenti parole: «Salvo il caso previsto all'articolo 14, commi 4, penultimo periodo e 5,»;

        d) dopo capoverso «Art. 18», inserire il seguente:

«Art. 19.

        Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «appartenenti ai Gruppi di opposizione».

        e) al capoverso «Art. 21», al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «e il rapporto tra maggioranza e opposizione».

1.2

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», comma 1-bis, aggiungere in fine, le seguenti parole:«e vengono indette, nel più breve tempo possibile, nuove elezioni a cui possono partecipare anche i membri decaduti.».

1.3

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.100 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

        «1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica ai Vice Presidenti e ai Senatori Segretari espulsi dal proprio Gruppo di appartenenza».

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 27.», dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

        «3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica ai componenti dell'Ufficio di Presidenza espulsi dal proprio Gruppo di appartenenza».

1.4 (testo 2)

ZELLER

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I senatori di diritto e a vita e i senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun gruppo».

1.7

MUSSINI, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «È prerogativa esclusiva del singolo Senatore la scelta di aderire o non aderire più a un Gruppo e tale intenzione deve essere manifestata direttamente ed esclusivamente alla Presidenza del Senato dall'interessato.».

1.6

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.100 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 14.» ovunque ricorrano, le parole:«dieci Senatori», sono sostituite dalle seguenti:«quattordici senatori».

1.9

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 4 sostituire le parole da:«e deve rappresentare» fino alla fine del comma con le seguenti:«All'interno del Gruppo misto non è ammessa la costituzione di componenti autonome».

1.8

BUEMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 4, sostituire le parole:«e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati» con le seguenti: «, i quali, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, devono versare in una delle seguenti condizioni:

            a) appartenere al medesimo partito o movimento politico, nelle cui liste o sotto il cui contrassegno sono stati eletti;

            b) appartenere a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti nella medesima lista elettorale o collegati sotto il medesimo contrassegno o nel medesimo riquadro della scheda;

            c) coincidere, in tutto o in parte, con gli appartenenti a partiti o movimenti politici che, pur avendo presentato alle elezioni del Senato separatamente candidati con liste autonome o separati contrassegni, conseguendo l'elezione di senatori, dichiarino di valersi della facoltà di cui all'articolo 15, comma 3;

            d) aver cessato di appartenere ad una delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) e costituire un gruppo parlamentare, composto da almeno altri nove senatori che versino nella medesima condizione».

1.5

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.100 (testo 2)

Al comma 1, capoverso: «Art. 14.», ovunque ricorrano le parole:«o movimento politico» e: «o movimenti politici», sono soppresse.

1.10

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.100 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «, che abbia presentato» fino alla fine del comma.

1.13

DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 14.», apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4 sopprimere il periodo: «È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati»;

            b)al comma 5 premettere le parole: «I senatori che rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese e che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati in almeno quindici regioni,».

1.11

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso: «Art. 14.», comma 4, ultimo periodo dopo le parole:«presentati alle elezioni», inserire le seguenti:«nazionali ovvero europee».

1.12

MUSSINI, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 14.», dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno 5 senatori. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi del Senato. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente del Senato avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione al Consiglio di Presidenza».

1.14

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI, FUCKSIA (*), BIGNAMI (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 15.», comma 3, sopprimere le parole:«solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.15

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI, BIGNAMI (*)

Id. em. 1.14

Al comma 1, capoverso: «Art. 15.», al comma 3 sopprimere le parole:«solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.16

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Le parole da: «Al comma» a: «almeno» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 3, dopo le parole:«già costituiti»aggiungere le seguenti: «, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 40 Senatori provenienti dal medesimo Gruppo».

1.17

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Precluso

A comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 3, dopo le parole:«già costituiti» aggiungere le seguenti:«, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 30 Senatori provenienti dal medesimo Gruppo»

1.18

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 3, dopo le parole:«già costituiti» aggiungere le seguenti: «, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 20 Senatori provenienti dal medesimo Gruppo».

1.19

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 15» al comma 3, dopo le parole:«già costituiti» aggiungere le seguenti: «, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 10 Senatori provenienti dal medesimo Gruppo».

1.21

MUSSINI, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso: «Art. 15.» inserire il seguente:

«Art. 16.

        Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente''».

1.22

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 16-bis» con il seguente:

        «Art. 16-bis. - 1. Le risorse necessarie per il funzionamento del Gruppo sono calcolate e attribuite direttamente ed esclusivamente ai senatori che ne fanno parte in una quota stabilita dal bilancio interno. Gli stessi, in base a quanto stabilito dallo Statuto del Gruppo, provvedono al suo finanziamento con quote mensili identiche per tutti i senatori. Le quote di finanziamento da parte di ciascun senatore non possono comunque eccedere i 6.000 euro mensili.

        2. Il Gruppo parlamentare approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilità che disciplina le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento ai contributi trasferiti dal Senato ai parlamentari aderenti al Gruppo e destinati alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

        3. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

        4. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della società di revisione di cui al comma 2.

        5. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare on line, nel proprio sito internet liberamente accessibile, ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza.

        6. Il controllo di conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati sia nel rispettivo sito internet di ciascun Gruppo sia in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato di cui all'articolo 16.

        7. L'erogazione dei contributi ai parlamentari da devolvere al Gruppo è controllata dai Senatori Questori.

        8. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 5 e 6.

        9. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 1, perde il diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16.

        Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, perde il diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le decadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori, e comportano altresì l'obbligo di restituire, secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, le somme a carico del bilancio del Senato ricevute tramite i senatori e non rendicontate.

        10. Con il regolamento di contabilità di cui al comma 2, il Consiglio di Presidenza approva altresì la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura. Qualora a fine legislatura i contributi di cui all'articolo 16, percepiti dal Gruppo, una volta saldati tutti gli impegni economici in essere, non siano stati interamente spesi, essi vengono ripartiti equamente tra tutti i senatori del gruppo che li devolvono in opere o servizi di interesse generale o di pubblica utilità. In nessun caso il vincolo di destinazione dei fondi può essere violato.

        11. Le risorse del Gruppo non utilizzate vengono conguagliate nel periodo compreso tra lo scioglimento delle Camere e l'insediamento delle nuove.

        12. Qualora un senatore abbandoni di propria volontà il Gruppo di appartenenza, lascia allo stesso la quota che si era impegnato a versare fino al termine della legislatura.

        13. Qualora un senatore venga espulso dal Gruppo in violazione del divieto di mandato imperativo oppure contravvenendo allo Statuto del Gruppo parlamentare, come depositato in Senato, il Gruppo viene sciolto, condannato al pagamento di una sanzione corrispondente all'ammontare di 6.000 euro per ogni mese di permanenza del senatore espulso dal Gruppo che lo porta in dote al nuovo Gruppo d'appartenenza. Qualora un Gruppo espelli più di tre senatori componenti violando le norme sopra citate, il Gruppo è automaticamente sciolto e i suoi componenti sono iscritti d'ufficio al Gruppo misto».

1.23

BOTTICI, SANTANGELO, BUCCARELLA

Approvato

Al comma 1, al capoverso «Art. 16-bis», al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove il Gruppo ricostituito intenda subentrare nel patrimonio del Gruppo della precedente legislatura, è tenuto, a cura del suo Presidente e del suo Tesoriere, ad istituire un idoneo accantonamento a copertura di eventuali oneri a carico del Gruppo della precedente legislatura».

1.24

BOTTICI, SANTANGELO, BUCCARELLA

V. testo corretto

Al comma 1, al capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        «10-bis. Il Consiglio di Presidenza approva la disciplina del trattamento economico delle tipologie di rimborsi spese spettanti ai Senatori prevedendo, in ogni caso, la rendicontazione analitica delle spese sostenute e la restituzione al bilancio del Senato della quota non spesa.

        10-ter. Per i Senatori che si avvalgono di collaboratori, il Consiglio di Presidenza fissa termini e modalità affinché i compensi stabiliti in loro favore vengano versati direttamente dall'amministrazione del Senato, defalcandone l'importo dallo specifico rimborso spese spettante al Senatore».

        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 16-bis, aggiungere le seguenti parole: «e dei rimborsi spese spettanti ai Senatori».

1.24 (testo corretto)

BOTTICI, SANTANGELO, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, al capoverso «Art. 12», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Il Consiglio di Presidenza approva la disciplina del trattamento economico delle tipologie di rimborsi spese spettanti ai Senatori prevedendo, in ogni caso, la rendicontazione analitica delle spese sostenute e la restituzione al bilancio del Senato della quota non spesa.

        1-ter. Per i Senatori che si avvalgono di collaboratori, il Consiglio di Presidenza fissa termini e modalità affinché i compensi stabiliti in loro favore vengano versati direttamente dall'amministrazione del Senato, defalcandone l'importo dallo specifico rimborso spese spettante al Senatore».

1.25

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, sostituire le parole da:«dopo le parole: ''senatori''» fino alla fine del comma con le seguenti:«le parole: ''di dieci Senatori'' sono sostituite dalle seguenti: ''da un rappresentante per Gruppo''».

        Conseguentemente, il comma 2 è soppresso.

1.26

BATTISTA, CAMPANELLA, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18.», dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

        «3-ter. Spetta altresì alla Giunta l'individuazione delle regole al fine del monitoraggio delle presenze in Commissione e in Assemblea».

1.27

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e si indicono immediatamente nuove elezioni per l'attribuzione delle cariche vacanti».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

TRONTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. l'articolo 20 è così modificato:

            a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. I Regolamenti della biblioteca e dell'Archivio storico prevedono disposizioni volte a promuovere, nel rispetto dei criteri di efficienza, differenziazione ed economicità, l'integrazione e il coordinamento con gli omologhi uffici e servizi della Camera dei deputati, al fine di sviluppare le attività e i servizi del Polo bibliotecario parlamentare e di predisporre iniziative di condivisione e comune conservazione degli archivi storici'';

            b) alla Rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Polo bibliotecario parlamentare''».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di Commissioni permanenti)

     1. Gli articoli 21, 22, 23, 28, 34, 35, 36, 40, 43, 46, 47 e 144 sono così modificati:

"Art. 21.

Al comma 1, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e le parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis» sono soppresse.

Al comma 4, le parole: «o eletto Presidente della 14ª Commissione» sono soppresse.

Il comma 4-bis è soppresso.

Al comma 5, le parole: « 2, 4 e 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: « 2 e 4»".

"Art. 22.

Dopo le parole: «11ª - Lavoro» sono inserite le seguenti: «pubblico e privato»".

"Art. 23.

Al comma 1, la parola: «comunitari» è sostituita dalla seguente: «europei», la parola: «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «negli affari comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «negli affari europei».

Al comma 2, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea».

Al comma 3, le parole: «norme comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «norme dell'Unione europea» e le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea»".

"Art. 28.

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «ascoltare o discutere» sono inserite le seguenti: «informative o»".

"Art. 34.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35 o in sede redigente ai sensi dell'articolo 36»".

"Art. 35.

Al comma 1, dopo le parole: «bilanci e consuntivi» sono inserite le seguenti: «nonché per quelli di cui all'articolo 126-bis».

Al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione»".

"Art. 36.

Al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione»".

"Art. 40.

Al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».

Al comma 11, le parole: «annuale e pluriennale e nella legge finanziaria» sono soppresse.

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 126-bis, se la Commissione competente in sede referente introduce disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, prima della votazione per il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea deve trasmettere i testi delle disposizioni approvate alla 5ª Commissione permanente, che esprime il proprio parere nel termine di quindici giorni di cui all'articolo 39 e comunque prima dell'inizio della discussione in Assemblea. In caso di mancata espressione del parere, la 5ª Commissione si pronuncia sul testo in stato di relazione»".

"Art. 43.

Al comma 3-bis, la parola: «anche» è soppressa e le parole: «la 14a Commissione permanente» sono sostituite dalle seguenti: «tale Commissione»".

"Art. 46.

Al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informative del Governo, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 105, comma 2, hanno luogo presso le Commissioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento».

Al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Le Commissioni».

Al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento»".

"Art. 47.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento»".

"Art. 144.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'articolo 29, comma 2-bis, gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, le relazioni informative del Governo sulle procedure europee di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa dell'Unione europea. La 14ª Commissione permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.»

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza. Spetta alla 14ª Commissione permanente la verifica del rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai Trattati europei. Il Presidente del Senato, nell'atto di assegnazione, indica i termini finali per la Commissione competente e per la 14ª Commissione, e ne dà comunicazione al Senato.

1-ter. Su richiesta della 14ª Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 1-bis.».

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell'Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea. »

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14ª Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.»

Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la 14a Commissione permanente può chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-bis, qualora sia decorso per l'esame assegnato alla Commissione competente il termine finale.

5-ter. Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o, nel caso della deliberazione di cui al comma 5-bis, il parere approvato dalla 14a Commissione permanente, abbiano riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo, o un quinto dei componenti la Commissione può richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'articolo 55, comma 6.»

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti dell'Unione europea, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 3.».

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea è richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione.

6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il Presidente del Senato può richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 14a Commissione»".

EMENDAMENTI

2.1

FLORIS, MOLINARI, ORELLANA, ANITORI, URAS

Ritirato

Al comma 1, sopprimere i capoversi «Art. 21.» e«Art. 43.».

2.2

MUSSINI, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 21.».

2.20 (già 1.20)

MUSSINI, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 21.» dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Dopo tale assegnazione lo spostamento da una commissione permanente a un'altra avviene, nel rispetto della proporzionalità e dei criteri fissati dal precedente comma, esclusivamente su richiesta del singolo Senatore fatta pervenire alla Presidenza del Senato».

2.3

MALAN

Approvato

Al capoverso«Art. 21.», al termine del comma 3, è inserito il seguente periodo: «Il Senatore componente del Governo, quando lo rappresenta in una Commissione, può sostituire uno dei senatori del suo gruppo, incluso quello che lo sostituisce».

2.4

COCIANCICH, FLORIS, MOLINARI, ORELLANA, ANITORI, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23.» inserire le seguenti parole: «Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono avere accesso alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea.

        1-ter. Specifici membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno titolo a partecipare in qualità di rappresentanti. Essi sono designati nella misura di uno per ciascun Gruppo parlamentare del Senato che ha rappresentanti al Parlamento europeo e sono nominati dal Presidente del Senato. La nomina produce effetti sino alla scadenza più ravvicinata tra il termine della legislatura e le successive elezioni europee.

        1-quater. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di cui al comma 1-ter hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione, proponendo argomenti da inserire all'ordine del giorno e riferendo sulla propria attività al Parlamento europeo. Possono altresì formulare osservazioni con riguardo alle deliberazioni della Commissione.

        1-quinquies. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento dei lavori della Commissione stessa con le attività dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia''».

2.100 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) al capoverso: «Art. 23», al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea».

        Conseguentemente, alla rubrica del Capo VI, sopprimere le parole: «, DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE»;

        b) al capoverso: «Art. 40», sopprimere il comma 12-bis;

        c) al capoverso: «Art. 144», al comma 5, ultimo periodo dopo le parole: «alla 1» inserire le seguenti: «e alla 3» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del periodo.

2.30 (già 2.0.2)

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Improponibile

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 23.» inserire il seguente:

«Art. 25.

(Nomina di organi collegiali)

        1. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        ''5-bis. Ogni volta che il Senato debba procedere all'elezione di membri di collegi, entro il ventunesimo giorno antecedente la seduta in cui è prevista l'elezione, il Presidente del Senato trasmette alla Commissione competente per materia i nominativi pervenuti e i curricula dei candidati, che sono immediatamente pubblicati sul sito Internet del Senato. La Commissione procede alle audizioni dei candidati e presenta all'Assemblea, entro il settimo giorno antecedente lo svolgimento dell'elezione, una relazione. Sono ammesse relazioni di minoranza''».

2.5

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la sola votazione finale», con le seguenti: «per la votazione degli articoli e la votazione finale».

        Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 36.» al comma 1 sostituire le parole: «la votazione finale», con le seguenti: «la votazione degli articoli e la votazione finale».

2.6

SANTANGELO, BUCCARELLA, CRIMI, BERTOROTTA

V. testo 2

Dopo il capoverso «Art. 28.», inserire il seguente:

«Art. 33.

(Pubblicità dei lavori delle Commissioni)

        1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.

        2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative ad argomenti per i quali vige il vincolo del segreto.

        3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e la pubblicità dei lavori è assicurata attraverso la loro trasmissione sui canali digitali, sul sito internet del Senato, nonché attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa».

        Conseguentemente, al comma 1, alinea, dopo la parola: «28», inserire la seguente: «33».

2.6 (testo 2)

SANTANGELO, BUCCARELLA, CRIMI, BERTOROTTA

Approvato

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 28», inserire il seguente:

«Art. 33.

        1. All'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è abrogato;

            b) sostituire il comma 4, con il seguente:

        ''Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi''».

2.7

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 34.» sopprimere il comma 1-bis.

2.9

BUCCARELLA, SANTANGELO, CRIMI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 34», sostituire il comma 1-bis con il seguente:

        «1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede redigente ai sensi dell'articolo 36».

2.8

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 34.», sostituire il comma 1-bis con il seguente:

        «1-bis. I disegni di legge possono essere assegnati in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35 o redigente ai sensi dell'articolo 36, solo in seguito a voto positivo dell'Assemblea».

2.10

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso: «Art. 35.», sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, l'esame in Commissione è preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informatori a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo»;

            b) al comma 2, le parole: «il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se un terzo dei componenti del Senato o la maggioranza dei componenti della».

2.11

MALAN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 35.», sostituire le parole da: «Al comma 2» al termine con la seguente: «2. Identico».

2.12

MALAN

Ritirato

Sopprimere il capoverso «Art. 36.».

        Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la parola: «36».

2.13

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso: «Art. 36.», apportare le seguenti modifiche:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Fatta eccezione per quelli in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, i disegni di legge sono assegnati direttamente in sede redigente alla competente Commissione per la formulazione degli articoli da sottoporre all'Assemblea. Dell'assegnazione il Presidente dà comunicazione al Senato. In tal caso l'Assemblea riserva a sé la discussione sulle linee generali, l'approvazione o il rigetto, senza emendamenti e con dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del disegno di legge, con dichiarazioni di voto»;

            b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «per alzata di mano» sono sostituite dalle seguenti: «con votazione nominale con scrutinio simultaneo con dispositivo elettronico»;

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta un terzo dei componenti del Senato o la maggioranza dei componenti della Commissione o quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione».

2.40 (già 2.0.1)

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il capoverso «Art. 36» inserire il seguente:

«Art. 37.

        La rubrica è sostituita dalla seguente: ''(Trasferimento di un disegno di legge dalla sede redigente alla sede deliberante o referente)'', e il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta all'unanimità la Commissione in sede redigente, trasferisce in sede deliberante o referente un disegno di legge precedentemente deferito alla stessa Commissione in sede redigente''».

            b) dopo il capoverso «Art. 40.» inserire i seguenti:

«Art. 41.

(Procedura delle Commissioni in sede deliberante)

        Il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Tutti i Senatori devono essere avvertiti della convocazione della Commissione in sede deliberante. La Commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informatori fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiano contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione''.

Art. 42.

(Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea)

        Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

        ''5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore, un rappresentante per ciascun gruppo e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti articolo per articolo, senza emendamenti, e per l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono proponibili nei limiti di cui all'articolo 93.

        5-bis. L'Assemblea può altresì deliberare il rinvio in Commissione in sede redigente di uno o più articoli del disegno di legge ai fini di un nuovo esame, fissando con apposito ordine del giorno i tempi per il nuovo esame ed i criteri informatori cui la Commissione dovrà attenersi. In tal caso, 1'Assemblea riprende l'esame a conclusione dei lavori della Commissione e procede alla votazione degli articoli nel testo definito dalla Commissione nonché alla votazione finale ai sensi del presente articolo''».

            c) dopo il capoverso «Art. 47.» inserire i seguenti:

«Art. 50.

(Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni)

        Al comma 1, dopo la parola: ''relazioni'' è inserita la seguente: '', risoluzioni'' e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''riferire al Senato'' sono inserite le seguenti: ''e comunque sulle materie di loro competenza''.

Art. 139-bis.

(Pareri delle Commissioni su atti del Governo)

        Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        ''5-bis. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione procede all'audizione del candidato proposto dal Governo. I curricula dei candidati sono pubblicati sul sito internet del Senato. Sono ammessi pareri di minoranza''».

2.31 (già 2.0.3)

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 36.» inserire il seguente:

«Art. 39.

(Procedura per l'espressione dei pareri)

        Al comma 2, le parole: ''a quello del termine originario'' sono sostituite dalle seguenti: ''a sette giorni''.

        I commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

        ''3. Il parere è espresso per iscritto. In casi di urgenza, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.

        Il parere scritto è stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea''.

        Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. I pareri delle Commissioni 1, 2, 5 e 14, ove specificamente formulati, si intendono presentati come emendamenti nella Commissione che procede all'esame in sede referente, redigente o deliberante. Ove da esse sia espresso un parere contrario su emendamenti, questi possono essere posti in votazione in Commissione soltanto ove ne faccia richiesta un quarto della Commissione medesima''».

2.14

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 47», con il seguente:

        «Art. 47. - (Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni). - 1. In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

        2. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.

        3. Le medesime richieste, nonché domande di informazioni ed osservazioni nelle materie di loro competenza, possono essere rivolte alle società a partecipazione statale, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alle Autorità indipendenti, alla Corte di cassazione, ai Commissari straordinari, ai soggetti rappresentativi di interessi costituzionalmente tutelati nonché ai rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie territoriali. A tal fine le Commissioni possono procedere all'audizione dei rappresentanti dei medesimi soggetti.

        4. Delle audizioni informali si redige e si pubblica un riassunto. La documentazione lasciata dagli auditi è comunque pubblicata sul sito della Commissione».

2.15

COCIANCICH, FLORIS, MOLINARI, ORELLANA, ANITORI, URAS

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 144.», capoverso «5-ter.», premettere il seguente periodo: «Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 14 Commissione permanente.».

        Conseguentemente, sopprimere le parole: «Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o,» e sostituire le parole: «il parere approvato dalla 14 Commissione permanente, abbiano», con le seguenti: «qualora il parere approvato dalla 14 Commissione permanente abbia».

2.15 (testo 2)

COCIANCICH, FLORIS, MOLINARI, ORELLANA, ANITORI, URAS

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 144.», capoverso «5-ter.», premettere il seguente periodo: «Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 14a Commissione permanente.».

        Conseguentemente:

    a) al capoverso «1-bis» sopprimere le parole: «Il Presidente del Senato, nell'atto di assegnazione, indica i termini finali per la Commissione competente e per la 14a Commissione, e ne dà comunicazione al Senato»;

    b) al capoverso «5-bis» sopprimere le parole: «, qualora sia decorso per l'esame assegnato alla Commissione competente il termine finale»;

    c) al capoverso «5-ter» sopprimere le parole: «Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o,» e sostituire le parole: «il parere approvato dalla 14a Commissione permanente, abbiano», con le seguenti: «qualora il parere approvato dalla 14a Commissione permanente abbia»;

    d) spostare dal comma 5-ter, come modificato, le parole: «la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 14a Commissione permanente.» al comma 5-bis, prima delle seguenti: «La 14a Commissione permanente» e al medesimo comma 5-ter, come modificato, sopprimere le parole: «nelle ipotesi di cui al comma 1-bis».

2.16

FLORIS, MOLINARI, ORELLANA, ANITORI, URAS

Assorbito

Al comma 1, capoverso «Art. 144.», capoverso«5-ter.», sopprimere le parole: «Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o,» e sostituire le parole:«il parere approvato dalla 14 Commissione permanente, abbiano», con le seguenti: «qualora il parere approvato dalla 14 Commissione permanente abbia».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 3

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei lavori)

     1. Gli articoli 49, 53, 55, 60, 74, 77, 78, 89, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 102, 102-bis, 103, 105, 107, 109, 113, 114, 119, 151-bis e 161 sono così modificati:

"Art. 49.

L'articolo 49 è soppresso".

"Art. 53.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. Per l'attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati».

Al comma 3, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «I disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel programma dei lavori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha già avuto inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi»".

"Art. 55.

Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario l'Assemblea si riunisce di regola una sola volta».

Al comma 3, la parola: «sulle» è sostituita dalle seguenti: «possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle».

Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell'articolo 53, comma 3, debbono essere posti in votazione»".

"Art. 60.

Al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non può essere richiesta la verifica del numero legale».

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico»".

"Art. 74.

Al comma 3 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge è iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 1, secondo periodo»".

"Art. 77.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare che deve essere discusso dall'Assemblea, può essere avanzata la richiesta, da parte di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in Assemblea. Il Presidente, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato»".

"Art. 78.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o dieci Senatori possono presentare una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo può presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal deferimento del disegno di legge. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive».

Il comma 4 è soppresso".

"Art. 89.

Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci» e, ovunque ricorra, la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»".

"Art. 92.

Al comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»".

"Art. 93.

Al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 78, comma 3,» e dopo le parole: «da un Senatore» sono inserite le seguenti: «per ciascun Gruppo parlamentare».

Al comma 5 le parole: «, che ha luogo per alzata di mano» sono sostituite dalle seguenti: «nominale con scrutinio simultaneo.».

Al comma 6 le parole: «; tuttavia,» sono sostituite dalle seguenti: «. Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di una proposta di questione sospensiva.» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge»".

"Art. 96.

Al comma 1 le parole: «ciascun Senatore» sono sostituite dalle seguenti: «un Senatore per ciascun Gruppo».

Il comma 2 il primo periodo è soppresso".

"Art. 98.

L'articolo 98 è soppresso".

"Art. 99.

Al comma 3 la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «tre»".

"Art. 100.

Al comma 3 le parole da: «almeno ventiquattro ore» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari».

Il comma 4 è soppresso.

Al comma 9 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo sono illustrati nel loro complesso da parte di un Senatore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti.». Al secondo e al terzo periodo le parole : «la discussione» sono sostituite dalle seguenti: «l'illustrazione».

Il comma 12 è soppresso".

"Art. 102.

Al comma 5 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La proposta può essere avanzata da un Senatore per Gruppo, che può illustrarla per non più di tre minuti. Su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione»".

"Art. 102-bis.

Al comma 1 la parola: «ultimo» è sostituita dalla seguente: «terzo».

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5a Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti della 5a Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate»".

"Art. 103.

Al comma 1 le parole: «ciascun senatore» sono sostituite dalle seguenti: «un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare».

Al comma 5 le parole: «per alzata di mano» sono sostituite dalle seguenti: «con scrutinio nominale simultaneo».

Al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i disegni di legge approvati in sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di coordinamento prima della votazione finale in Assemblea»".

"Art. 105.

La rubrica è sostituita dalla seguente: «(Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione - Informative del Presidente del Consiglio dei Ministri)».

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea»".

"Art. 107.

Al comma 1 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario».

Al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale».

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresì considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale»".

"Art. 109.

Il comma 1 è soppresso.

Al comma 2, primo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque» e la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci». Al secondo periodo, le parole: «Uguale facoltà è riconosciuta ai» sono sostituite dalle seguenti: «Per le dichiarazioni di voto finali, il termine è di dieci minuti ed i» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, possono intervenire per non più di tre minuti.».

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali è previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto»".

"Art. 113.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale può essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 114. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da venti Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione».

Al comma 4 le parole: «relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai» sono sostituite dalle seguenti: «che incidono sui».

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere proposta, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto».

Al comma 6, le parole: «finanziaria o» sono soppresse".

"Art. 114.

Al comma 1 alla parola: «effettuate» sono premesse le seguenti: «di regola» e la parola: «per» è sostituita dalle seguenti: «al fine di»".

"Art. 119.

La rubrica è sostituita dalla seguente: « (Indizione delle votazioni nominali elettroniche)».

Al comma 1 le parole: «dal preavviso dato dal Presidente» sono sostituite dalle seguenti «dall'inizio della seduta».

Il comma 2 è soppresso".

"Art. 151-bis.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Una volta alla settimana parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale, connotate da urgenza o particolare attualità politica, nell'ambito di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.».

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un Senatore per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dalla Presidenza. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie o interpellanze.».

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia in relazione alle interrogazioni presentate.».

Il comma 3 è soppresso.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà d'illustrarla per non più di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti.».

Il comma 5 è soppresso.

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, le interrogazioni a risposta immediata possono svolgersi in Commissione. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzare almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi»".

"Art. 161.

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta. Se il voto del Senato è favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorità della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri.

3-ter. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame ai sensi degli articoli 8, 97 e 102-bis.

3-quater. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo può precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del Regolamento, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dalla 5a Commissione permanente»".

EMENDAMENTI

3.1

LUCIDI, BUCCARELLA, SANTANGELO

Improponibile

Al capoverso«Art. 49.», premettere il seguente:

«Art. 48.

        All'articolo 48 del Regolamento, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: ''e amministratori di Enti pubblici'' con le seguenti: ''nonché amministratori e rappresentanti di Enti pubblici e di società a partecipazione pubblica''».

        Conseguentemente al comma 1, alinea, dopo le parole: «Gli articoli», inserire la seguente: «48».

3.2

Mario MAURO

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 49.».

        Conseguentemente, nella rubrica sopprimere il numero: «49».

3.4

MALAN

Ritirato

Al comma 1, al capoverso «Art. 53.», comma 2, sostituire le parole:«sono riservate» con le seguenti: «sono di norma riservate».

3.3

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 53.», sostituire le parole da:«I disegni di legge» fino alla fine del periodo con le seguenti:«Alla discussione degli atti di sindacato ispettivo è dedicata una seduta ogni quindici giorni con orario continuato dalla mattina alla sera».

3.5

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, il capoverso: «Art. 53.», al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Di norma i giorni dedicati ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, non devono essere coincidenti con i giorni riservati ai lavori dell'Assemblea. A tal fine l'attività delle Commissioni deve essere svolta prioritariamente nei giorni in cui non è prevista attività dell'Assemblea.».

3.6

MALAN

Ritirato

Al comma 1, capoverso: «Art. 55.», sostituire le parole da:«Al comma 2» a:«una sola volta» con le seguenti: «2. Identico».

3.7

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, il capoverso: «Art. 60.», al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «on line».

3.9

SERRA

Ritirato

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «60», inserire la seguente: «70,».

        Dopo il capoverso «Art. 60», inserire il seguente:

«Art. 70.

        Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. È consentita la presenza in Aula dei figli delle Senatrici durante il periodo di allattamento''».

        Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di Ingresso degli estranei nell'Aula. Ammissione dei figli delle Senatrici in Aula. Ammissione nelle tribune».

3.8

SERRA

V. testo 3

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «60», inserire la seguente: «70,».

        Dopo il capoverso «Art. 60», inserire il seguente:

«Art. 70.

        Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Il Presidente può consentire la presenza in Aula dei figli delle Senatrici durante il periodo di allattamento''».

        Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di ingresso degli estranei nell'Aula. Ammissione dei figli delle Senatrici in Aula. Ammissione nelle tribune».

3.8 (testo 3)

SERRA, LEZZI, BUCCARELLA, SANTANGELO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 60» inserire il seguente:

«Art. 70.

        1. Al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: ''Per esigenze specifiche, anche connesse all'allattamento dei figli, il Consiglio di Presidenza può deliberare deroghe''».

3.11

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 74.», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

3.10

MALAN

Ritirato

Al comma 1, al capoverso «Art. 74», comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «secondo periodo».

3.12

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 77», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Ogni senatore ha diritto ad aver discusso in Commissione, per ogni legislatura, almeno un disegno di legge, a sua prima firma, se avallato dal Presidente del gruppo».

3.100 (testo 2)

Il Relatore

V. testo 3

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) al capoverso: «Art. 78» al comma 3:

            1) al primo periodo, dopo le parole: «possono presentare», inserire le seguenti: «in Assemblea»;

            2) al quarto periodo, premettere le parole: «La discussione congiunta e» e sostituire le parole da: «entro il settimo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario»,

        b) al capoverso: «Art. 105», al comma 1-bis aggiungere il seguente periodo: «Il Presidente o la Conferenza dei Capigruppo possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri».

        c) al capoverso: «Art. 107», comma 2-bis, aggiungere il seguente periodo: «Ai senatori elettivi, ai senatori di diritto e a vita, nonché ai senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2».

3.100 (testo 3)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        0a) al capoverso: «Art. 55», al comma 5, aggiungere le seguenti parole: «o svolti»,

        a) al capoverso: «Art. 78» al comma 3:

            1) al primo periodo, dopo le parole: «possono presentare», inserire le seguenti: «in Assemblea»;

            2) al quarto periodo, premettere le parole: «La discussione congiunta e» e sostituire le parole da: «entro il settimo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario»,

        b) al capoverso: «Art. 105», al comma 1-bis aggiungere il seguente periodo: «Il Presidente o la Conferenza dei Capigruppo possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri»,

        c) al capoverso: «Art. 107», comma 2-bis, aggiungere il seguente periodo: «Ai senatori elettivi, ai senatori di diritto e a vita, nonché ai senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2».

3.13

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso: «Art. 89.», comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».

3.14

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso: «Art. 93», al comma 7 è sostituito dal seguente:

        «7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva nei confronti degli articoli e, nel caso dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, degli emendamenti, sono poste in votazione come emendamenti soppressivi degli articoli e come reiezione degli emendamenti cui sono riferite».

3.30 (già 3.0.2)

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Improponibile

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 96», inserire il seguente:

        «Art. 97. - (Dichiarazioni di improponibilità o di inammissibilità) - 1. Al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Sono improponibili, in sede di esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, emendamenti recanti deleghe legislative, ancorché riferiti al disegno di legge di conversione stesso''».

3.15

Mario MAURO

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 98.».

        Conseguentemente, nella rubrica sopprimere il numero «98».

3.16

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

Ritirato

Al comma 1, il capoverso «Art. 100.», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati in formato elettronico e sottoscritti dal proponente alla Presidenza nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari»;

            b)il comma 6 è sostituito dal seguente:

        «6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione. Nel caso in cui la Commissione si avvalga della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, purché strettamente nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti e corredati da relazione tecnica, il Presidente ne rinvia l'esame al fine di consentire l'esame della Commissione che ha esaminato il disegno di legge e comunque della Commissione competente per materia. In detta Commissione, nonché in Assemblea, è ammessa la presentazione di emendamenti a detti emendamenti nonché di emendamenti ad essi strettamente correlati, previa fissazione di un congruo termine».

3.17

MALAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 100.», dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Su ciascun provvedimento, ogni gruppo non può presentare un numero di emendamenti superiore a quello dei suoi componenti moltiplicato per venti, con un massimo di cinquecento. Non sono ammissibili articoli ed emendamenti che riassumano il contenuto di altri articoli».

3.18

MALAN

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 100.», comma 9, sostituire le parole da:«Gli emendamenti presentati» fino alle parole: «non più di dieci minuti» con le seguenti: «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, incluso quelli che propongono di inserire uno nuovo dopo di esso o di premetterne uno al primo, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori, ciascuno dei quali può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti elevabili a dieci se è l'unico intervento del gruppo, e si conclude con l'intervento di non più un senatore per ogni gruppo per non più di cinque minuti».

        Conseguentemente sopprimere le parole da «Al secondo e al terzo periodo» fino alla fine.

3.18 (testo 2)

MALAN

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 100.», comma 9, sostituire le parole da:«Gli emendamenti presentati» fino alle parole: «non più di dieci minuti» con le seguenti: «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, incluso quelli che propongono di inserire uno nuovo dopo di esso o di premetterne uno al primo, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti».

3.19

BATTISTA, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 107.», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. La rilevazione della presenza ai fini amministrativi (corresponsione della diaria) viene attestata solo dai senatori che esprimono un voto mediante procedimento elettronico».

3.20

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 109.», sopprimere il comma 2-bis.

3.21

MALAN

V. testo 2

Al capoverso «Art. 109.», comma 2-bis, sostituire le parole: «tale limite si applica anche al Gruppo misto», con le seguenti: «al Gruppo misto si applicano i limiti di tempo previsti, distribuibili tra più senatori».

3.21 (testo 2)

MALAN

Approvato

Al capoverso «Art. 109.», al comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora vi sia più di una richiesta di intervento da parte di senatori appartenenti al Gruppo misto, il termine può essere ampliato a quindici minuti, da distribuire tra i predetti senatori».

3.23

MALAN

Respinto

Al capoverso«Art. 114.», sopprimere le parole: «, alla parola: ''effettuate'' sono premesse le seguenti: ''di regola'' e».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

BUCCARELLA, SANTANGELO, CRIMI

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni sul contenuto dei disegni di legge)

        1. Dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:

''Art. 72-bis.

(Contenuto dei disegni di legge)

        1. Il contenuto dei disegni di legge deve essere omogeneo e corrispondente al titolo.

        2. Il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta se i disegni di legge rechino disposizioni estranee al loro oggetto. In tal caso, sentita, ove occorra, la 1 Commissione permanente il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni''».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 4

Approvato

(Disposizioni di coordinamento)

     1. All'articolo 40, comma 5, le parole: «ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma».

     2. Agli articoli 120, 125, 125-bis, 126, 126-bis, 127, 128 e 129, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «di bilancio, il documento di economia e finanza».

Conseguentemente, i predetti articoli risultano così modificati:

"Art. 120.

Al comma 3 le parole: «finanziaria e su quelli» sono soppresse".

"Art. 125.

Le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio, il documento di economia e finanza»".

"Art. 125-bis.

Al comma 1 le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economia e finanza».

Conseguentemente, alla rubrica, le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economia e finanza»".

"Art. 126.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il disegno di legge di bilancio è deferito alla 5a Commissione permanente per l'esame generale, nonché alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarlo per le parti di sua competenza.».

Al comma 3 la parola: «finanziaria» è sostituita dalle seguenti: «di bilancio».

Al comma 4 la parola: «finanziaria» è sostituita dalle seguenti: «di bilancio».

Al comma 5 le parole: «congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio».

Al comma 8 le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio».

Al comma 9, primo periodo, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio è presentato» e le parole : «del disegno di legge finanziaria» sono soppresse.

Al secondo periodo le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio è trasmesso».

Al comma 10, la parola: «congiunto» è soppressa e le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio».

Al comma 11 le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono soppresse e le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» con le seguenti: «di bilancio»".

"Art. 126-bis.

Ai commi 1, 2-bis e 2-ter, le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economia e finanza»".

"Art. 127.

Alla rubrica sostituire le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria» con le seguenti: «di bilancio»".

"Art. 128.

Al comma 1 sostituire le parole: «al disegno di legge finanziaria» con le seguenti: «alla prima sezione del disegno di legge di bilancio».

Al comma 2 sostituire le parole: « al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» con le seguenti: « alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio».

Al comma 6 sostituire le parole da: «di approvazione» fino a «come definito alla» con le seguenti: «di bilancio che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all'oggetto della legge di bilancio in base alla».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria» con le seguenti: «di bilancio»".

"Art. 129.

Al comma 1 sostituire le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria si svolge un'unica» con le seguenti: «bilancio si svolge una».

Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione» e al secondo periodo dopo le parole: «all'approvazione» sono inserite le seguenti: «della prima sezione» e la parola: «finanziaria» è soppressa.

Al terzo periodo, le parole:« del disegno di legge di approvazione di bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della seconda sezione».

Al quarto periodo, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «bilancio».

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando il disegno di legge di bilancio è trasmesso dalla Camera dei deputati, sono ammissibili, per la seconda sezione, solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni della prima sezione. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli della prima sezione. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni alla seconda sezione conseguenti all'approvazione della prima sezione in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di leggedi bilancio così eventualmente modificato.».

Al comma 4, primo periodo, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «bilancio».

Al secondo periodo, le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «della prima sezione».

Al comma 6 le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «bilancio».

Conseguentemente, alla rubrica, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «bilancio»".

     3. L'articolo 137 è soppresso.

     4. All'articolo 144-bis le parole: «legge comunitaria» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «legge europea e di delegazione europea».

Conseguentemente, l'articolo 144-bis risulta così modificato:

"Art. 144-bis.

La rubrica è sostituita dalla seguente: «(Assegnazione ed esame dei disegni di legge europea, di delegazione europea e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)».

Al comma 1 la parola: «comunitaria e la relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «europea, di delegazione europea e le relazioni annuali».

Al comma 2 primo periodo le parole: «scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14a Commissione permanente» sonosoppresse e all'ultimo periodo le parole: «del disegno» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni»; al quarto periodo le parole: «della relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali»; al quinto periodo le parole: «della relazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni».

Al comma 3 primo periodo le parole: «del disegno di legge comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni di legge europea e di delegazione europea».

Al comma 4 la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea».

Al comma 6, primo periodo, le parole: «comunitaria ha» sono sostituite dalle seguenti: «europea e di delegazione europea può avere» e le parole: «della relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali»; al secondo periodo le parole: «sulla relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «sulle relazioni annuali»; al terzo periodo le parole: «del disegno di legge comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni di legge europea e di delegazione europea» e le parole: «della relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali».

Al comma 7 la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea»".

     5. All'articolo 144-ter, le parole: «delle Comunità europee» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «dell'Unione europea».

EMENDAMENTO

4.1

BATTISTA, ORELLANA

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 125.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutti i predetti documenti relativi devono essere trasmessi al Senato esclusivamente in formato PDF, ove necessario mediante l'utilizzo della firma digitale, con testo ricercabile ed estraibile ai fini delle successive elaborazione da parte degli uffici parlamentari».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

(Disposizioni finali)

        A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma».

4.0.101

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Entrata in vigore)

        Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XVIII legislatura.».

4.0.1

MALAN

Assorbito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. La presente riforma del Regolamento del Senato entra in vigore con l'inizio della XVIII Legislatura».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

Coordinamento conseguente all'approvazione dell'emendamento 2.5

            Al comma 1, capoverso "Art. 28" le parole: «e la deliberazione dei singoli articoli di» sono sostituite dalla seguente: «dei» e al capoverso "Art. 36", al comma 1, sopprimere le parole: «per la deliberazione dei singoli articoli» e alle parole: «votazione degli articoli» è premessa la seguente: «sola».

        Conseguentemente, inserire il seguente capoverso:

«Art. 42»

            Al comma 2, le parole: «e approva» sono soppresse; al comma 4 la parola: «l'approvazione» è sostituita dalla seguente: «l'esame»; al comma 5 alle parole: «l'approvazione finale» sono premesse le seguenti: «la sola votazione degli articoli e».

        Coordinamento conseguente all'approvazione dell'emendamento 2.15 (testo 2)

            Al comma 1, capoverso "Art. 144", al comma 5-ter come modificato, sopprimere le parole: «Nel caso della deliberazione di cui al comma 5-bis»

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