Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 896 del 11/10/2017

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

896a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017

(Pomeridiana)

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Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,

indi del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Presidenza del presidente GRASSO (ore 16,34)

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,36).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Commissione giustizia non ha concluso l'esame del disegno di legge sugli orfani di crimini domestici.

Passiamo pertanto all'esame del successivo argomento all'ordine del giorno.

Discussione dei disegni di legge:

(2208) Deputato BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2230) MUSSINI. - Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato

(Relazione orale)(ore 16,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2208, già approvato dalla Camera dei deputati, e 2230.

Il relatore, senatore Maran, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MARAN, relatore. Signor Presidente, il testo che è stato approvato dalla Commissione si compone di due articoli e reca disposizioni in materia di tutela dei lavoratori pubblici o privati che segnalino o denuncino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro.

Con l'espressione anglosassone whistleblowing - così viene definita tale pratica - si indica un importante strumento nella lotta alla corruzione che permette di scoprire e, quindi, perseguire illeciti che vengano commessi all'interno delle società. Il whistleblower, infatti, è un soggetto che decide spontaneamente di segnalare le violazioni di cui sia a conoscenza, che siano passate, presenti o future. È di facile intuizione come tale fenomeno assuma una sempre maggiore rilevanza, soprattutto nello scoprire frodi che altrimenti sarebbero molto difficili da individuare.

Il whistleblowing è ampiamente conosciuto e regolato negli Stati Uniti - ad esempio - dove, proprio grazie alla collaborazione di singoli individui, la Security and exchange commission (SEC), un ente governativo che si occupa del controllo dei mercati, ha intrapreso numerose azioni nei confronti di varie compagnie, azioni che hanno portato a sanzioni multimilionarie in capo ai trasgressori. Gli Stati Uniti tutelano da tempo coloro che collaborano alla denuncia di comportamenti fraudolenti o irregolari, permettendone quindi la sanzione. Diverse leggi americane si occupano di regolamentare il whistleblowing, prevedendo tutta una serie di vantaggi e garanzie a favore dei singoli whistleblower; alcune di queste leggi assumono grande rilevanza anche in Italia e in tutto il mondo, in ragione del loro carattere transnazionale.

Non solo in America esistono svariate leggi che regolamentano questo istituto. La sua tutela risulta molto più ampia e dettagliata, prevedendo tutta una serie di vantaggi e garanzie a favore dei singoli whistleblower, ed è compresa in una strategia complessiva volta addirittura a incentivare il fenomeno. Il sistema americano prevede - ad esempio - anche misure robuste di premi a favore di coloro che segnalano violazioni e illeciti.

Nonostante il whistleblowing sia uno strumento efficace nella lotta alla corruzione, il nostro ordinamento si occupa del fenomeno solamente in modo indiretto e asistematico, e non trova ancora una specifica regolamentazione nel sistema giuridico italiano. Il disegno di legge in discussione tenta, quindi, di apprestare una prima tutela al fenomeno del whistleblowing, senza pretendere di raggiungere subito i risultati di altre legislazioni, cercando di introdurre miglioramenti nella situazione presente. Naturalmente tradurre e trasporre gli istituti di cultura anglosassone nella situazione e nell'ordinamento italiano non è sempre così semplice. E non è facile neanche forzare i limiti finanziari, e a tale proposito riferirò anche dei pareri della Commissione bilancio che ha bocciato l'ipotesi di istituire un fondo apposito.

Nello specifico, l'articolo 1 modifica l'attuale disciplina riferita ai lavoratori pubblici di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre l'articolo 2 concerne i lavoratori del settore privato.

La riforma, pur confermando il principio di tutela già in vigore, in base al quale l'autore della segnalazione o della denuncia non può essere sottoposto a misure aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, presenta una serie di elementi di novità.

L'ambito di applicazione della disciplina è esteso ai lavoratori pubblici diversi dai lavoratori dipendenti (collaboratori o consulenti), nonché ai lavoratori, collaboratori e consulenti degli enti pubblici economici, a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai lavoratori e ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione pubblica. Le disposizioni previste si applicano alle segnalazioni effettuate nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione.

Riguardo ai possibili soggetti destinatari della segnalazione, la novella sostituisce il riferimento al superiore gerarchico con quello al responsabile della prevenzione della corruzione: figura presente in ogni pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012. Resta ferma l'ipotesi di segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

In merito al principio di tutela, si prevede che l'adozione di misure ritenute ritorsive sia comunicata in ogni caso all'ANAC, da parte dell'interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che questa informi il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia per le determinazioni di competenza. A tale proposito, si ricorda che la norma vigente prevede, invece, che l'interessato o i sindacati segnalino le misure ritenute discriminatorie al Dipartimento della funzione pubblica.

Si introduce, per il caso di adozione di una misura discriminatoria, una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, a carico del responsabile che abbia adottato la misura, fermi restando gli altri profili di responsabilità e tenuto conto della dimensione dell'ente a cui si riferisce la segnalazione.

Si introduce l'inversione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa, confermando la nullità degli atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore. E, qualora ne venga accertato l'illegittimo licenziamento, si dispone il reintegro nel posto di lavoro, anche con ordinanza ingiuntiva del tribunale, oltre al risarcimento per eventuali danni morali, economici o di carriera subiti nonché al rimborso delle spese legali sostenute. La sussistenza di una misura discriminatoria è accertata dall'ANAC, che è altresì competente a irrogare la relativa sanzione.

Si modifica anche la tutela della riservatezza circa l'identità dell'autore della segnalazione, limitando la vigente deroga al principio di riservatezza al caso in cui la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, purché la contestazione sia fondata, anche solo parzialmente, sulla segnalazione e solo in presenza di consenso da parte dell'interessato. Si conferma, invece, che alle segnalazioni in oggetto non si applica la disciplina sul diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241 del 1990.

È affidata all'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la predisposizione di linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni che garantiscano la riservatezza del dipendente segnalante. Sono previsti meccanismi sanzionatori per i casi sia di assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, sia di adozione di procedure non conformi a quelle previste dalla normativa. Sul punto, sulla base dei lavori svolti in Commissione, sono introdotte specifiche sanzioni qualora venga accertato il mancato svolgimento di attività di verifica delle segnalazioni ricevute da parte del responsabile, applicando a quest'ultimo una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Medesima sanzione è prevista nei casi di assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, ovvero nei casi di adozione di procedure non conformi a quelle predisposte dall'ANAC. Come è facilmente intuibile, la scelta di aumentare le sanzioni nei casi di assenza delle procedure per la segnalazione e nei casi di mancato riscontro delle segnalazioni ricevute è dovuta alla volontà di prevenire condotte omissive che avrebbero effetti diretti sulla funzionalità e sull'efficacia della segnalazione stessa.

L'applicazione delle tutele non è garantita nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la medesima segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

L'articolo 2 del disegno di legge estende al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti, attraverso modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001. In particolare, è integrata la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati. La disciplina concerne gli enti, società e associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici. In base a questa normativa, essi sono responsabili per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. La responsabilità di quest'ultimo è esclusa qualora ricorrano alcune condizioni, tra cui l'adozione e l'attuazione di modelli di organizzazione e gestione aventi determinati requisiti. Le novelle all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 integrano i requisiti stabiliti per i suddetti modelli.

Nello specifico, essi devono contemplare, a carico di coloro che a qualsiasi titolo dirigano o collaborino con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Si prevedono canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e le relative sanzioni nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. È previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione.

Si specifica, inoltre, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Infine, anche per il settore pubblico, si sancisce la nullità dei licenziamenti o di altre misure ritorsive o discriminatorie, adottati nei confronti del segnalante, ivi compreso il mutamento di mansioni, e si pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova che le misure organizzative adottate successivamente alla segnalazione siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Molte cose - il dibattito in Commissione l'ha evidenziato e immagino che altrettanto farà quello in Aula - si potranno aggiustare, anche alla luce dell'esperienza concreta, ma si tratta indubbiamente di un passo avanti.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, presento una questione pregiudiziale sul provvedimento in esame, premettendo che noi riteniamo che la corruzione e la violazione della legge nell'ambito della pubblica amministrazione a danno dell'Erario pubblico siano reati gravi da perseguire con efficacia e determinazione. Tuttavia, in nome della lotta alla corruzione o dei reati nell'ambito della pubblica amministrazione, non si possono introdurre norme contrarie al buon senso e alla nostra Costituzione.

La nostra Costituzione prevede che l'iniziativa economica sia libera, salvo il fatto che non possa essere in contrasto con l'interesse pubblico. Con le norme approvate dall'altro ramo del Parlamento - e meno male che l'altra Camera non sia l'unico ramo del Parlamento, come lo sarebbe stato se fosse passato il referendum dello scorso 4 dicembre - è sufficiente una segnalazione, ad esempio, all'Autorità nazionale anticorruzione per garantire il posto, per un tempo indeterminato, a chiunque abbia rapporti economici con le pubbliche amministrazioni. Poiché il provvedimento ha il nobile proposito di proteggere coloro che forniscono elementi utili a individuare irregolarità nell'ambito della pubblica amministrazione e da eventuali ritorsioni coloro che mettono in atto dalle segnalazioni, si prevede che tali persone non possano essere in alcun modo rimosse, tanto meno licenziate o essere addirittura oggetto di misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione. Tuttavia, da nessuna parte è precisato quale sia l'ambito di tale tutela. In realtà, se una persona segnala irregolarità del suo dirigente, e quest'ultimo lo trasferisce o gli dà una mansione non consona, già oggi sono previste delle tutele. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore abbassate il tono della voce.

MALAN (FI-PdL XVII). La ringrazio, signor Presidente.

Si scrive che, in ogni caso, qualunque sia l'ambito nel quale una persona fa una denuncia, questa non possa subire alcun tipo di provvedimento. Inoltre, non si precisa se debba trattarsi di un provvedimento individuale e, quindi, può trattarsi anche di un provvedimento collettivo. Supponiamo che nell'ambito della riorganizzazione degli uffici - lo prevedono anche le norme sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione approvata in questa legislatura - qualcuno si trovi in un ufficio che venga accorpato a un altro e, dunque, verosimilmente venga spostato anche dal punto di vista geografico con evidente disagio. Una persona che ha il lavoro vicino a casa non è contento, di essere spostato, in altro luogo. In applicazione di questo provvedimento, è sufficiente che un qualsiasi lavoratore facente parte di tale ufficio faccia una segnalazione anche vaga - può essere del tipo: «Ho sentito un mio dirigente accennare a rapporti con un certo imprenditore, che ha rapporti, a sua volta, con la pubblica amministrazione e sospetto che quel tal dirigente potrebbe avere instaurato un rapporto di corruttela o concussione con questo imprenditore» - per salvarsi e salvare - si suppone - l'intero ufficio dall'accorpamento e da qualunque disagio. Noi auspichiamo che non ci siano disagi per alcun lavoratore e, in particolare, che non ce ne siano per uno della pubblica amministrazione in quanto dipende direttamente dello Stato. Ma possiamo organizzare gli uffici in questo modo? Possiamo dire - come è scritto nel testo - che la medesima disciplina si applica anche ai collaboratori e ai consulenti con qualsivoglia tipologia di contratto e incarico, nonché ai lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica? Può accadere che una persona - per esempio - di un'impresa di pulizie, assunta temporaneamente da un'azienda che lavora per una pubblica amministrazione, faccio una segnalazione, magari generica, di un possibile reato contro la pubblica amministrazione di una qualsivoglia amministrazione pubblica, che può anche non essere quella presso la quale lavora. Non si capisce neppure come si possa applicare. Vuol dire che questo lavoratore deve essere stabilizzato fintantoché il giudice non stabilirà l'infondatezza della sua segnalazione? Qui abbiamo veramente una grave limitazione della libertà d'impresa. Abbiamo uno stravolgimento delle regole.

Fortunatamente, perché l'ha deciso saggiamente il popolo italiano, c'è ancora il bicameralismo; usiamo per bene questa opportunità cambiando, come minimo, a fondo questo provvedimento. Purtroppo vedo che in Commissione i cambiamenti sono stati molto pochi e francamente - a mio parere - non decisivi, nonostante la buona volontà del relatore e dei componenti della Commissione competente. Ecco perché proponiamo di non procedere con l'esame del provvedimento, la cui efficacia - temo - si manifesta in particolare nel settore privato. Si corre il rischio che non ci siano più episodi di corruzione nel settore privato, perché esso trasferirà tutte le attività altrove, in altri Paesi. È vero che ci sono Paesi con norme il cui titolo somiglia a quelle in esame, ma in essi i provvedimenti del giudice vengono emanati spesso in pochi giorni. Negli Stati Uniti d'America, Paese già citato, se uno fa una segnalazione di siffatto tipo che si dimostra infondata, automaticamente ne subisce le conseguenze in modo pesante e le tutele per i lavoratori in generale sono assai più scarse. Pertanto, perde il lavoro. È remotissima la possibilità di segnalazioni infondate o strumentali. Invece, abbiamo una sorta di stabilizzazione. Mentre con i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, introdotti dal jobs act, in pratica non c'è più una forte tutela contro il licenziamento, nel provvedimento in esame c'è una tutela: basta fare un'accusa, anche generica, contro la propria amministrazione. Questo, per un verso, è ingiusto e, per un altro, rischia di determinare una paralisi degli uffici pubblici, della cui eccessiva efficienza mi pare nessuno si sia lamentato, essendo molti lodevolmente efficienti. Se però ogni passo può essere soggetto a delazione o calunnia strumentate a stabilizzare il proprio posto di lavoro, addirittura di un collaboratore temporaneo di una ditta esterna, non ci sarà alcun dirigente che prenderà decisioni. Se i dirigenti pubblici non prenderanno decisioni, non verranno date autorizzazioni per nuove attività industriali, commerciali e imprenditoriali o non potranno avere luogo nuovi investimenti sia dello Stato che da parte di privati. Altro che tutela dei lavoratori.

Rischiamo di far sparire centinaia di migliaia di posti di lavoro in nome di un principio di pangiustizialismo che, invece, dovrebbe orientarsi su un aspetto molto semplice: quando c'è il reato, deve essere punito e chi lo segnala deve essere tutelato. Questa dovrebbe essere la norma, molto semplice, che in grandissima parte già esiste; qualcosa probabilmente poteva essere aggiunto attraverso un provvedimento specifico, ma non una norma di siffatto tipo, che rischia di paralizzare l'attività sia della pubblica amministrazione che delle aziende private che per essa lavorano.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

*ICHINO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, vorrei far presente al collega Malan che non è vero il presupposto del suo intervento. La norma dice che sono vietati gli atti di ritorsione o discriminatori motivati direttamente o indirettamente dalla segnalazione. Questa non è altro che la specificazione di un principio generale del nostro ordinamento, contenuto già nell'articolo 15 dello statuto dei lavoratori, nella legge n. 121 del 1991 e, ancora, nelle leggi di recepimento delle direttive europee che hanno imposto una serie di norme antidiscriminatorie, che vietano qualsiasi provvedimento che sia adottato per rappresaglia contro un comportamento lecito del dipendente o del collaboratore (perché il principio di non discriminazione non è limitato all'ambito del diritto del lavoro subordinato).

Dunque la norma che il collega Malan denuncia non è altro che una specificazione, in riferimento a questa materia, di un principio che già esiste nel nostro ordinamento e che già potrebbe applicarsi nel caso specifico anche se questa disposizione non venisse introdotta da questo disegno di legge.

Per altro verso, invito i colleghi a considerare la situazione di grave imbarazzo in cui si trova il dipendente, di un'amministrazione pubblica o di un'impresa privata, che, per ragione dello svolgimento dei propri compiti, venga a conoscenza di una qualche notizia che potrebbe essere la punta dell'iceberg di una pratica illecita, di una malversazione, di un episodio di corruzione, ma potrebbe anche non esserlo. Il lavoratore, il dipendente, l'impiegato oggi non è in grado di procedere in alcun modo. Infatti, se per ipotesi la notizia fosse coperta da segreto aziendale, d'ufficio o professionale (articolo 622 del codice penale) e si rivelasse, poi, non corrispondente a un episodio di malversazione, indipendentemente dalla sua buona o cattiva fede, il dipendente potrebbe essere in futuro perseguito per violazione, appunto, dell'obbligo di segreto.

Il disegno di legge offre al dipendente che si trovi in questa scomoda e difficile situazione lo strumento appropriato, cioè il canale riservato attraverso cui comunicare la notizia, senza che la rivelazione possa provocare danno al soggetto attivo dell'obbligo di segreto professionale, aziendale o d'ufficio, a un organo che fungerà da filtro e saprà distinguere ciò che merita di essere approfondito e ciò che invece non ha rilievo; e chi avrà comunicato la notizia sarà protetto nella sua identità, nel senso che la fonte della notizia verrà tenuta segreta, ma non per questo godrà di un trattamento privilegiato nel rapporto di lavoro.

Se, poi, ci fossero discriminazioni o rappresaglie, cioè ritorsioni per avere egli utilizzato uno strumento previsto dalla normativa proprio per questo fine, il dipendente sarebbe protetto contro tali atti discriminatori. In questo vedo soltanto il perfezionamento di una disciplina generale del segreto professionale, aziendale o d'ufficio, che oggi, su questo tema, lascia una zona di incertezza, una zona grigia, nella quale troppo spesso l'indeterminatezza della regola di comportamento favorisce un silenzio che nasce da una malintesa prudenza, dalla paura di possibili conseguenze.

Il disegno di legge mira a favorire il comportamento corretto del cittadino, del dipendente, dell'impiegato pubblico che vuole fare la propria parte anche senza sapere fino in fondo quali sono le conseguenze della sua rivelazione, ma con la preoccupazione - per questo è necessario il filtro di cui stiamo discutendo - di non recare danno laddove la notizia possa portare un danno ingiusto a qualcuno. (Applausi dal Gruppo PD).

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, colleghi, viviamo per il momento in un Paese democratico, in Stato di diritto e credo che dovremmo cercare di evitare di incamminarci lungo la china dello Stato di polizia. Nel nostro ordinamento, per il cittadino onesto che si trovi di fronte a un possibile non rispetto delle norme penali sono già previste garanzie e, ovviamente, le procedure che possono consentire al cittadino leale, che collabora con lo Stato, la segnalazione del fatto e le tutele conseguenti.

Non possiamo accettare di creare una normativa che incoraggi e faciliti regolamenti di conti piuttosto che segnalazioni improprie, con un sovraccarico per l'organizzazione giudiziaria di attività che devono essere necessariamente puntuali e approfondite, perché altrimenti potrebbero portare a gravi lesioni dei diritti dei cittadini sospettati.

Conseguentemente, non posso che essere favorevole alla questione pregiudiziale avanzata dal collega Malan e annuncio sin d'ora il mio voto favorevole, perché credo che dobbiamo ancora accettare l'idea che i cittadini onesti sono in grado di svolgere la propria funzione senza avere protezioni particolari che potrebbero indurre invece cittadini disonesti a imboccare la strada del regolamento di conti, della vendetta e di tante altre situazioni che, purtroppo, possono coinvolgere l'essere umano.

Un Paese democratico, un Paese che in cui lo Stato di diritto è saldo non ha bisogno di norme di questo genere. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

MUSSINI (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto). Signor Presidente, direi che fin dalle prime battute di questo concerto cui assistiamo oggi vediamo subito qual è il punto, qual è il termine, qual è esattamente il perimetro sul quale dovremo batterci. Dico «batterci» perché credo che, a questo punto, siamo arrivati a un nodo cruciale del discorso generale che in questa legislatura è stato sfiorato più volte, toccato, modificato, peggiorato, e che riguarda una condizione che - volere o volare - dobbiamo ammettere esiste nel nostro Paese e che gli stessi discorsi che abbiamo appena sentito manifestano stare nella nostra cultura: chi fa una segnalazione è prima di tutto un sicofante, un delatore. Risparmiamoci tutta la tiritera sul nome, la mancata traduzione e tutte le difficoltà; fatto sta che in questo Paese per chi fa una segnalazione c'è immediatamente una definizione: il delatore.

Intanto, credo che nelle parole dei senatori Malan e Buemi si annidi un grosso equivoco e cioè confondere la segnalazione con la denuncia. Quando parliamo di segnalazione parliamo di elementi, che in lingua inglese - purtroppo è sempre a quella lingua che ci dobbiamo riferire - vengono chiamati red flag, ovvero quella sorta di eventi spia o eventi sentinella che, pur senza mettere nelle mani di colui che li osserva tutti gli elementi di un' istruttoria, che evidentemente non si ha la capacità di costruire, possono offrire chiare indicazioni su fatti che stanno accadendo. Peraltro, la segnalazione potrebbe anche non portare all'identificazione di un reato, come ad esempio è accaduto nel caso di Antoine Deltour, che con il cosiddetto scandalo Luxleaks ha messo in evidenza gli accordi fiscali di 340 multinazionali. Non si trattava in quel caso di un reato, ma di un gesto profondamente immorale, che è andato a danno della corretta fiscalità di molti Paesi, tra i quali anche l'Italia, cui ha sottratto risorse.

Rimanendo sul punto delle risorse e a quello che il senatore Malan non dice, e a quello che il senatore Maran ha solo accennato quando ha parlato di ciò che accade negli Stati Uniti, forse varrebbe la pena di aggiungere che negli Stati Uniti è proprio il meccanismo del whistleblowing che ha permesso di recuperare grandi e importanti quantità di denaro, che erano state sottratte al pubblico beneficio.

Quello al nostro esame è un disegno di legge di tutela. Il senatore Buemi ha detto che oggi il cittadino onesto non ha alcuna difficoltà a fare il suo mestiere di cittadino onesto: questo non è vero, perché siamo circondati da esempi di cittadini onesti che, nella migliore delle ipotesi, si sono trovati a pagare un carissimo prezzo.

Questo è un comportamento che coinvolge soprattutto i giovani, che arrivano in un luogo di lavoro credendo in un mondo pulito e quando si trovano di fronte a comportamenti scorretti che danno loro l'idea, spesso fondatamente, che sotto ci sia una malversazione o un comportamento scorretto se non addirittura un reato, lo denunciano, perché pensano in tal modo di poter dare un aiuto al loro Paese.

È difficile oggi, per un cittadino onesto, fare delle denunce, perché non essendoci tutte le tutele che il disegno di legge in esame vuole attuare, ciò che immediatamente gli accade è di essere oggetto di ritorsioni. Anche questo è vero: non possiamo nasconderci dietro ai discorsi paludati di chi non ammette che la realtà è diversa. Senatore Buemi, la realtà è diversa: oggi il cittadino che oggi lavora in un ufficio e vede un suo superiore commettere delle scorrettezze, non sa a chi rivolgersi e deve tacere per non perdere il lavoro e le sicurezze familiari.

Credo davvero che chi oggi pensa che questo sia un provvedimento che crea uno Stato di polizia, come ha detto il senatore Buemi, non lo deve aver letto e non deve aver preso nota di tutte le sue caratteristiche, che a mio modo di vedere, come vedremo meglio nella discussione generale, dovrebbero essere decisamente implementate e in tal senso ho presentato degli emendamenti.

In questo momento ciascuno di noi si deve mettere davanti alla realtà: con gli strumenti fino ad oggi messi in campo, compresi la legge n. 190 del 2012 e il modello del decreto legislativo n. 231 del 2001, non siamo ancora riusciti ad affrontare in modo serio la corruzione.

Si tratta di un'opera di prevenzione per la quale dobbiamo invocare la responsabilità di ogni singolo che compone questo popolo, ma dobbiamo anche metterlo nelle condizioni di essere sicuro di non pregiudicare le sua salute, quella della sua famiglia e i suoi mezzi per sopravvivere.((Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Bignami).

COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, a differenza di chi mi ha preceduto, ritengo che la questione posta dal collega Malan sia, oltre che legittima, sotto vari aspetti doverosa. Esistono o non esistono nel nostro ordinamento garanzie e procedure di tutela per chi segnala reati o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro? Secondo questa proposta, non ci sarebbero o sarebbero insufficienti e lacunose. Se così fosse, il nostro ordinamento - ha ragione il collega Buemi - non sarebbe affatto quello di uno Stato di diritto e la nostra organizzazione costituzionale presenterebbe lacune e incertezze di proporzioni enormi.

Io non penso che sia così; ho invece la netta sensazione che, attraverso queste misure, abbandoniamo un terreno di garanzie e procedure di tutela per inoltrarci in quello scivolosissimo e, sotto certi aspetti, ripugnante delle protezioni "particolari". Metto la parola particolari tra virgolette, ritenendo che non sia questo il momento per inoltrarci in profili di legislazione comparata tra gli Stati Uniti d'America e il nostro Paese, perché allora il discorso deve investire non solo l'ambito dell'ordinamento ma anche i tempi.

La senatrice Mussini sostiene che si tratta di fissare una distinzione tra semplici segnalazioni e vere e proprie denunce, ma qual è tale confine? Io non so se la collega Mussini lo ricorda, io lo ricordo e con me, in quest'Aula, dovrebbero ricordarlo altri: all'epoca delle cosiddette mani pulite ci fu un imprenditore molto brillante (mi pare che fosse allora amministratore delegato della FIAT), il quale si recò dai magistrati del pool di Milano con un memoriale che conteneva 70-80 nomi. (Applausi del senatore Buemi). Su quei 70-80 nomi, largamente oggetto di indiscrezioni giornalistiche, nei successivi 70-80 giorni il "benemerito" pool di Milano prese provvedimenti di custodia cautelare. Fu quello un momento molto brutto e ripugnante della nostra storia nazionale. Vada poi, se ci riesce, in sede di ricostruzione storica, magari aiutata dall'immancabile dottor senatore onorevole Di Pietro, in trasmissioni televisive a ribadire che una cosa sono le semplici segnalazioni e una cosa sono le denunce vere e proprie.

Prendiamo ad esempio l'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione. Mi dispiace che ciò sia sfuggito a un collega attentissimo su queste questioni, come il senatore Ichino. Si parla di «uno o più canali che consentano ai soggetti indicati (…), a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte».

A norme di questo genere mi si dice che si era già pensato nel passaggio tra la Russia e l'Unione Sovietica. Appunto: per abbattere la Rivoluzione democratica di febbraio e realizzare la Rivoluzione leninista dei Soviet. (Commenti del senatore Buccarella).

Ma mi si consenta di aggiungere in questa sede un'altra preoccupazione, che mi sembra davvero strano che quest'Assemblea non si ponga, e che il relatore ha in qualche modo bypassato: come è possibile che questo testo arrivi in Aula senza essere passato per la Commissione giustizia?

Signor Presidente, i motivi per i quali associarci alle preoccupazioni e alla questione pregiudiziale avanzata dal senatore Malan a giudizio del nostro Gruppo sono molteplici. Di qui, il nostro voto favorevole e la nostra gratitudine al collega Malan per l'attenzione che ha dato a questo testo. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e FL (Id-PL, PLI)).

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, colleghi, non posso credere che qualcuno qui dentro ritenga la corruzione qualcosa di diverso da una serpe che va schiacciata. Abbiamo a che fare con il pericolo, con il nemico più grande e più grave della pubblica amministrazione, dello Stato italiano e del popolo italiano nel suo complesso. Non posso pensare che qui si ritenga che le persone, le società o le aziende o i pubblici ufficiali oggetto di segnalazione siano parti lese, quando sappiamo benissimo che chi denuncia riceve minacce. Lo abbiamo visto finanche nel mondo dell'università: guai a te se ti presenti al concorso, perché finisce la tua carriera! (Applausi dal Gruppo M5S).

È dunque a queste persone che noi dobbiamo dare tutela, agli eroi che mettono la faccia per l'interesse di tutti. Non posso pensare che si ribalti, con un teorema artificioso, il ruolo di chi deve essere tutelato con quello di chi deve essere combattuto. Quando si schiaccia una serpe senz'altro questa si contorce: cerchiamo di fare in modo che sia la serpe a contorcersi e non qualcuno qui dentro a sollevare equilibrismi, artifizi, cavilli per negare l'evidenza.

Abbiamo un pilastro della lotta anticorruzione: far emergere il malaffare. Un altro pilastro è che si celebrino con certezza i processi. Un altro pilastro ancora è che si comminino pene efficaci. Il Movimento 5 Stelle ha presentato proposte importanti su tutti e tre i fronti: la riforma della prescrizione e il DASPO ai politici corrotti. Ma qui dobbiamo agire sul precursore di queste possibilità, cioè sul fatto che ai cittadini sia data la possibilità di conoscere ciò che accade. E non spetta a chi segnala certificare se si tratta di un fatto con rilevanza penale o meno, spetta alla magistratura ed è nel rispetto di queste competenze che il cittadino deve essere messo nelle condizioni di dire quello che sa, rimettendo ad altri il compito di valutare. Ma se questi viene vessato, viene messo di fronte a una museruola preventiva e non ha le tutele dopo che gli spettano di diritto, come avviene in altri Paesi, allora noi blocchiamo sul nascere tutta questa catena di interventi contro la corruzione. Non solo, allora, rimaniamo un Paese che è indietro rispetto ad altri su una normativa virtuosa, ma questo Paese è destinato ad arretrare.

Ora andremo a votare su questa pregiudiziale e noi la respingeremo con decisione e si vedrà, da questo, anche chi ha cuore o meno il bene del Paese. (Applausi dal Gruppo M5S).

SACCONI (AP-CpE-NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, ho molto a cuore il bene del Paese e per questo voterò a favore della questione pregiudiziale, riferita a un provvedimento che è mera traduzione, dal common law al nostro ordinamento legislativo, di una disciplina priva di certezze, soprattutto per la continuità dell'amministrazione pubblica. (Applausi del senatore Giovanardi).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Malan.

Non è approvata.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, per i principi esposti poc'anzi, credo sia bene che ognuno ci metta la faccia. Per questo chiediamo che si proceda alla controprova su quello che si è appena votato. (Commenti dal Gruppo PD).

MANCONI (PD). Ottima idea!

BORIOLI (PD). Eccola, la faccia!

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata. (Applausi del senatore Castaldi).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho votato a favore della questione pregiudiziale perché il provvedimento in esame, secondo il nostro Regolamento, doveva essere esaminato in Commissione giustizia, ma da un rapido accertamento con la Commissione, per il momento solo telefonico, ho appurato che, nonostante all'interno del disegno di legge siano previste sanzioni amministrative introdotte per il tramite di emendamenti, questi ultimi non sono mai pervenuti in Commissione giustizia.

Non abbiamo quindi potuto fare una valutazione di tali proposte e ciò a prescindere dall'imprecisione del secondo comma dell'articolo 1, la cui comprensione risulta impossibile. Se lei, Presidente, lo legge vedrà l'impossibilità di comprensione. Esso recita: «Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2», che è quello che sto leggendo. È veramente incomprensibile. Forse ci si riferisce alla legge n. 190 del 2012, citata nell'articolo 1. Il testo è tutto così, non è leggibile. Tra l'altro, sulle sanzioni amministrative lei mi insegna che ci deve essere il parere della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, ci sarà eventualmente la possibilità di correggere gli errori che lei stesso ha rappresentato.

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, benché non apprezzi la durezza dell'intervento del collega Endrizzi, ma se non rispettiamo qua il principio di legalità e se la Commissione giustizia viene scavalcata su provvedimenti che hanno a che fare con la giustizia, siamo noi per primi a ledere il principio di legalità.

Quando leggo cose come la denuncia di «violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente» nell'articolo riferito al settore privato mi domando cosa vuol dire? Che cosa c'entrano la corruzione e gli illeciti? (Applausi ironici del senatore Castaldi). Se fossimo stati in Commissione giustizia avrei chiesto cosa volesse dire la denuncia di una violazione del modello di organizzazione e gestione dell'ente: perché, un dipendente privato può segnalare una violazione della gestione dell'ente, scavalcando anche il sindacato? Ma di cosa stiamo parlando?

Perché non abbiamo avuto l'occasione in Commissione giustizia di esaminare un provvedimento, che io vedo adesso per la prima volta? Come membro della Commissione giustizia non ho avuto la possibilità, che il Regolamento del Senato mi garantisce, di poter approfondire un argomento così importante. Altro che lezioni di legalità! Cominciamo a rispettare qua la legalità. (Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)).

PRESIDENTE. A noi risulta che la Commissione giustizia, in sede consultiva, non abbia fornito un parere. Comunque, adesso c'è la possibilità di fare tutto. (Commenti del senatore Giovanardi). È stato assegnato in sede consultiva. Controllate, per favore.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Ho accertato ora che l'emendamento che riguardava la sanzione amministrativa non è mai pervenuto alla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. In ogni caso, si trova in Aula.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, «Che fai, ricorso? Però così ti giochi la carriera». Questo pare...

COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). Presidente, il fascicolo della Commissione non lo riporta.

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Non c'è scritto che è andato in Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, non ha la parola. Le ho detto che è stato assegnato.

CALIENDO (FI-PdL XVII). A noi non è pervenuto!

PRESIDENTE. Comunque si trova in Aula, senatore Giovanardi. Adesso procediamo con la discussione generale, così come ho disposto. Prego, senatrice Montevecchi.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiaramente la prego gentilmente di non scalare questi minuti da quelli previsti per il mio intervento.

Riprendo: «Che fai, ricorso? Però così ti giochi la carriera». Questo sembra abbia detto il professor Pasquale Russo a Philip Laroma il 21 marzo 2013 in una conversazione telefonica.

Questo accadeva all'interno di un ateneo, quello di Firenze, dove pare ci fosse un professore che tentava di garantire ad un proprio pupillo un posto come docente nel futuro concorso. Nonostante nel 2012 sia stato introdotto, con la legge Severino, l'istituto del whistleblowing e quindi sia stata riconosciuta la figura del whistleblower, in realtà, dal 2012 ad oggi permangono delle criticità, che fanno sì che, a tutt'oggi, chi all'interno degli atenei, con coraggio, intende denunciare fatti di corruzione, di malversazione, di nepotismo, si sente ancora scoraggiato dal farlo. Infatti, prima dell'approdo del disegno di legge in quest'Aula ancora si doveva mettere mano ad un miglioramento delle tutele previste per chi ha il coraggio di denunciare queste attività illecite all'interno degli atenei. Tanto che quando scoppia il caso, che investe anche atenei di altre Regioni italiane, tra cui l'ateneo della mia città, Bologna, gli studenti intervistati, seppure indignati, si sono dimostrati rassegnati, proprio perché ormai questi fatti dilagano, sono normale amministrazione.

Questo costume porta con sé un carico pesante, perché significa togliere ai nostri giovani ogni prospettiva, significa togliere ai nostri giovani il futuro, la possibilità di sperare di poter fare carriera all'interno dei nostri atenei sulla base del proprio merito e non su meccanismi di clientela o di filiazione e cooptazione. (Applausi dal Gruppo M5S).

Per questa ragione, oggi siamo lieti che, seppur perfettibile, questo testo sia finalmente approdato in Aula per essere esaminato e, noi ci auguriamo, anche approvato, perché questo significa avere a cuore il futuro dei nostri giovani, oltre che riconoscere il merito delle persone che con coraggio mettono in discussione sé stessi, la propria famiglia, il proprio posto di lavoro, quindi la propria stabilità, pur di portare avanti, con grande senso civico, l'attività non di spie ma di segnalazione, di chi fischia - nel significato letterale del termine - per segnalare che qualcosa non va.

Mi auguro che questo disegno di legge, che porta la firma di diversi nostri colleghi, possa finire il proprio iter in questa legislatura e spero davvero che non si faccia alcunché per affossarlo, perché il tentativo di affossare questo disegno di legge, lo ribadisco, sarebbe il tentativo di togliere a tante persone la tutela e il coraggio per poter denunciare, che stanno alla base di una bonifica di certi ambienti, come quello universitario, che sono fondamentali non solo per la formazione personale dei nostri giovani, ma anche per il futuro stesso di questo Paese, perché da quelle aule escono i nostri migliori cervelli e hanno diritto a fare una carriera dignitosa basata sul merito e dare gloria a questo nostro Paese. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, colleghi, finalmente arriva in prossimità dell'approvazione un testo di legge che è fondamentale per combattere un male endemico del nostro Paese, quello di una corruzione diffusa che ha ulcerato i tessuti più molli della pubblica amministrazione venendo anche a danneggiare gangli che con la pubblica amministrazione entravano in rapporto, cioè i gangli dell'economia privata, perché la corruzione, e questo lo sappiamo, non è più un problema della cosiddetta PA, ma è un problema di tutti quei soggetti che, entrando in rapporto con la PA, vengono ad essere infettati dalle malattie della pubblica amministrazione stessa.

Ora, io ricordo a me stesso che sarebbe il caso di ascoltare chi combatte da tanto, tanto tempo questi fenomeni corruttivi che sono, come diceva poc'anzi la mia collega Montevecchi, quei fenomeni che fanno rassegnare coloro che non debbono rassegnarsi. Benissimo, da tempo tanti magistrati ancora in attività scrivono fornendo dei suggerimenti in base alle esperienze che loro stessi hanno vissuto e uno dei magistrati che mi sembra più degli altri abbia lavorato a questi problemi indicando soluzioni è, per esempio, uno di quelli che non stanno tanto simpatici né alla mia sinistra, né alla mia destra, e cioè Piercamillo Davigo. (Brusio).

Sento commenti. Sì, forse c'è qualcuno cui duole, che soffre nel sentire certi nomi, nomi che a me ricordano quanto sia doveroso combattere per la giustizia. Quando ricordo gli insegnamenti e le riflessioni molto, molto amare di Piercamillo Davigo ma anche di altri, non soltanto quelli che facevano parte del pool di mani pulite ma anche di quelli che in tante procure, molto meno famose, hanno avuto difficoltà a combattere fenomeni di corruzione, io ricordo che il problema è di natura culturale perché, come ribadiva la senatrice Mussini, qui la segnalazione viene considerato da tanti, da troppi, come delazione: che fai, parli? Che fai, denunci? Che fai, segnali?

Allora, noi dobbiamo metterci in testa una cosa: la corruzione è un fenomeno endemico e massivo ed è possibile quando gode di coperture tali per cui tutti quanti volgono lo sguardo altrove.

Una vicenda emblematica proprio di questa perniciosità e di questa endemicità del fenomeno è quella di tale Andrea Franzoso, che ha denunciato, all'interno di Ferrovie Nord, qualcosa che non andava e che poi ha pagato caro ed amaro questo suo esser ligio nei confronti della giustizia. Non può essere che chi denuncia e chi segnala venga lasciato solo, dovendosi magari anche sobbarcare oneri legali, che chi non è fortunato dovrà sottrarre al bilancio familiare per portare avanti una battaglia di civiltà che è di tutti. Questo è stato capito da ordinamenti giuridici che non lasciano soli i cittadini che denunciano, piuttosto li affiancano e li tutelano. Anche perché, caro Presidente, lei insegna che chi effettua una segnalazione non corre alcun problema, perché una segnalazione non è una denuncia, ma chi effettua una denuncia, che poi si dovesse ravvisare falsa e infondata, commette lui stesso un reato e pertanto deve essere particolarmente analitico, preciso e filologico allorquando comunica a chi di dovere certe cosine.

L'Italia è il Paese dell'omertà, è il Paese in cui è normale che anche in quest'Aula si violi il Regolamento, votando, per esempio, per i colleghi assenti, senza che tutto questo crei problemi e dia scandalo. Se vogliamo ripristinare una cultura della giustizia che sia effettiva e solida, se vogliamo, per esempio, come ribadiva il senatore Endrizzi, parlare di certezza del diritto, dobbiamo fare in modo che le regole, anche quelle inadeguate e approssimative (perché le regole sono figlie di noi essere umani e quindi sovente possono essere sbagliate), vadano comunque rispettate, fermo restando che chi sposa la filosofia della disobbedienza civile può anche acconsentire di andare contro la regola accettando, parimenti, di andare incontro alla sanzione prevista per chi infrange la regola.

E allora ben venga, seppur a conclusione di legislatura, un testo, magari non perfetto e in alcuni casi da affinare, che finalmente pone al centro non tanto chi segnala, quanto piuttosto la doverosità per il cittadino e per il lavoratore di far emergere situazioni anomale, irregolari e - mi lasci usare questo termine - bastarde.

Questo Paese è stanco di dover ricordare eroi, che altrove non sono tali perché non sono soli, ma sono accompagnati da frotte, da stuoli di cittadini che hanno coscienza di cosa sia dovere fare e segnalare - perché il termine whistleblower questo significa: il segnalatore - non è affatto essere delatori. Nell'antica Atene lo psicofante era un fetente e un traditore e magari in alcune zone del nostro Paese, ove vige una cultura criminale - e lei queste zone le conosce meglio del sottoscritto - sa che non parlare è la cosa che tutti augurano a tutti.

Ma in certi casi bisogna parlare e, di conseguenza, ben venga il provvedimento in esame, al di là delle pregiudiziali, a mio avviso pretestuose, che sono state eccepite, perché per quanti difetti possa avere esso rimuove una criticità, un'assenza che ci pone tra gli ultimi Paesi al mondo quanto a Paesi che vogliono combattere la corruzione.

Se tutti, da destra a sinistra, capissimo la necessità di promuovere certe battaglie, questo sarebbe un Paese in cui il Movimento 5 Stelle non avrebbe ragion di esistere. Ma se questo è, è perché per troppi decenni questa legislazione è stata annunciata, magari anche con un tweet, e poi negata.

Portiamo dunque a termine il lavoro e, lasciando stare le polemiche d'Aula, cerchiamo un pochino di concludere un onere che ci darà molti onori, perché permettere ai cittadini di far giustizia non è affatto una cosa sciocca e neanche banale. (Applausi dal Gruppo M5S).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo allieve, allievi e docenti dell'Istituto tecnico economico «Luigi Amabile» di Avellino, che seguono i nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2208 e 2230 (ore 17,43)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, sarà poi la collega Stefani, in fase di dichiarazione di voto, ad articolare meglio le ragioni del nostro voto. Sta di fatto che probabilmente questo provvedimento non risponde alle esigenze per cui era nato; esigenze che - è giusto ricordarlo - sono un po' figlie delle indicazioni della Commissione europea, che ancora una volta in materia di corruzione ci segnala come l'Italia legiferi sotto forma di repressione, ma non in forma preventiva. Quindi è un richiamo che più volte è suonato come campanello d'allarme, ma che probabilmente non abbiamo avuto la capacità di interpretare nel giusto modo.

Con il termine anglosassone whistleblowing - oramai siamo pieni di termini inglesi e ci mancava anche questo, ma diciamo che ho imparato una parola nuova - si indica quel fenomeno per il quale il singolo individuo fornisce informazioni circa la violazione di una legge, collaborando così alla punizione dei comportamenti dei trasgressori. Esso viene considerato uno strumento di particolare aiuto alla lotta alla corruzione, che, come si è già detto, probabilmente non ha fine in questo Paese.

Questo disegno di legge prevede innanzitutto una modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che già tutela il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Denunciare forse è una parola forte, ma che viene esplicitata come segnalazione in buona fede quando il soggetto sia mosso dalla ragionevole convinzione che la condotta illecita si stia verificando. Si cerca di proporre un rafforzamento dell'anonimato del singolo e di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalatore. Vengono previste sanzioni amministrative pecuniarie nel caso in cui l'ente ricorra a trattamenti discriminatori nei confronti del dipendente denunciante.

La maggiore novità di questo provvedimento è la parte che riguarda la tutela del dipendente o collaboratore che segnala condotte illecite nel settore privato. Qui la modifica viene fatta al decreto legislativo n. 231 del 2001. In particolare, è previsto il dovere da parte di chi riveste funzioni di direzione dell'ente, nonché di chi collabora a qualsiasi titolo con l'ente stesso, di presentare segnalazioni di illeciti che ritengono si siano verificati. La norma prevede il divieto delle misure discriminatorie nei confronti di questi whistleblower, la cui violazione comporta una denuncia all'Ispettorato del lavoro, ed è chiaramente nullo il licenziamento e i mutamenti di mansioni ritenuti ritorsivi nei confronti del segnalatore.

Questi due articoli cercano di dare seguito applicativo alla cosiddetta legge Severino, che pure aveva contemplato l'articolo 1, comma 51, che prevede l'obbligo per ogni pubblica amministrazione di dover tutelare il dipendente che segnali illeciti all'interno dell'ambiente di lavoro. La legge Severino enunciava un principio, ma non creava gli strumenti utili alla sua concretizzazione. L'Autorità nazionale anticorruzione sta cercando di dare concretezza alle previsioni già contemplate, ma palesa anche i limiti dei poteri nel gestire i casi di discriminazione, arrivando a sostenere che essa può mettere in campo un'attività per il futuro e non per il passato.

Vediamo qual è il senso di questo disegno di legge. Veramente non l'ho proprio trovato un senso a questo provvedimento, forse perché un senso non ce l'ha; e non voglio certo parafrasare una canzone di Vasco Rossi. Non l'ho trovato perché sia nel testo unico del pubblico impiego che nel diritto del lavoro i dipendenti che denunciano reati non possono essere né sanzionati, né licenziati, né tantomeno mobbizzati e, se ciò avvenisse, chi lo fa, correttamente, viene punito per il reato. Chi lo fa commette, a sua volta, chiaramente degli illeciti disciplinari.

A mio modesto avviso, credo ci siano già tutte le norme per punire i reati di abusi sia nel settore pubblico che in quello privato. Forse lo fate in buonafede - espressione che spesso è stata abusata in questo provvedimento - o, forse, come vi ha già ricordato il Gruppo Lega Nord alla Camera, lo fate per andare sui giornali domani mattina perché qualcuno di voi possa apporvi la propria firma. Con questo provvedimento si crea un potere forte e uno squilibrio tra chi accusa e chi si trova costretto a difendersi, squilibrio troppo a favore del dipendente o di alcuni dipendenti. Già solo questo dimostra la poca bontà del provvedimento stesso. Ne risulta che chi viene accusato può ricorrere solo con gli strumenti del codice penale e civile.

Signor Presidente, per quanto riguarda la premialità, denunciare è un dovere: perché chi lo fa dovrebbe essere premiato? E se l'accusato poi - magari molto poi - venisse scagionato, che ne é di lui? Sarà massacrato sicuramente. Signor Presidente, cosa facciamo? Diamo un premio anche a lui per il maltolto che ha subito? Inoltre, perché la segretezza non vale anche per chi è accusato?

In funzione preventiva, passa anche il concetto di buonafede del denunciante. Ebbene, ritengo che questo concetto di buonafede sia troppo aleatorio.

Il testo è partito malino alla Camera, poi è stato migliorato in Commissione e in Aula, ma probabilmente non era nemmeno necessario.

Signor Presidente, mi consenta di esprimere un ultimo concetto. Se il provvedimento è pensato per diffondere la cultura della legalità nel pubblico e ora anche nel privato, probabilmente non ci siamo. Non si può perseguire questo nobilissimo obiettivo con gli incentivi come se stessimo parlando di pannelli solari.

Signor Presidente, se ci fosse uno di questi provvedimenti sui whistlebloweri, pensi cosa succederebbe in quest'Aula con il senatore Ciampolillo sulla questione delle tessere. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (ALA-SCCLP). Signor Presidente, mi consenta una precisazione: nell'antica Grecia c'era il sicofante o delatore prezzolato e non lo psicofante, che forse è un neologismo e una figura più adatta ai nostri tempi.

Detto questo, vorrei fare alcune considerazioni il più possibile oggettive. In Italia già oggi vige il principio per cui il pubblico dipendente che venga a conoscenza sul posto di lavoro, nell'esercizio delle sue funzioni, di un reato ha l'obbligo di denunciarlo. Un testo di legge già in vigore stabilisce che, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria. Questa è la legge Severino, che il Parlamento ha approvato quattro anni fa. Il primo problema che ci pone il disegno di legge che stiamo esaminando oggi è quello della sua effettiva necessità. Stiamo facendo un doppione? La domanda mi sembra lecita perché si potrebbe fare riferimento, oltre che alla legge Severino, anche al decreto legislativo n. 165 del 2001 per quanto riguarda la pubblica amministrazione, al decreto legislativo n. 231 del 2001 per quanto riguarda l'impresa privata e alla normativa che ha istituto l'Autorità nazionale anticorruzione, che già aveva inquadrato il problema e dato una regolamentazione abbastanza articolata a questa materia.

Insomma, ci sono già tutte le norme per tutelare il civismo positivo e per punire i reati o gli abusi, sia nel settore pubblico, sia nel settore privato.

Secondo punto: si è introdotto in questa proposta di legge il principio dell'obbligatorietà della denuncia anche nei confronti del cittadino privato. Il nostro ordinamento non prevede che il privato cittadino sia obbligato a denunciare i reati di cui sia venuto a conoscenza. Se assisto a un furto non ho il dovere di andare dai carabinieri, tranne nel caso in cui si tratti di reati contro la personalità dello Stato.

Nel caso del pubblico impiegato non c'è invece delazione, perché è lo Stato stesso che si difende ed esercita un diritto-dovere nel proprio interesse. Il privato, invece, non ha questo diritto dovere e quando si arriverà all'applicazione concreta di questo provvedimento si porrà il problema della sua costituzionalità.

Ma c'è un altro problema in materia di applicabilità di queste norme nell'ambito delle strutture economiche private. È chiaro che nelle aziende molto piccole una norma di questo genere aggiunge una serie di obblighi che comportano oneri non indifferenti sul piano economico, per cui sarebbe opportuno almeno limitarne l'applicabilità alle aziende maggiori o a quelle che utilizzano capitali di rischio.

Più in generale, è difficile accettare che per chi denuncia venga prevista una sorta di premialità, mentre c'è poco o nulla a garanzia del denunciato. Se denunciare è un dovere, perché chi lo fa deve essere premiato? E per chi è accusato, se venisse poi prosciolto, quale premio è previsto? Nessuno.

E se in funzione preventiva si parla di buona fede del denunciante, questo è un concetto troppo aleatorio ed è abbastanza complicato specificare la colpa grave sul piano giuridico. Si può davvero sostenere che la buona fede è esclusa soltanto quando c'è la colpa grave? Ad esempio, in entrambi gli articoli, il primo e il secondo, cosa significa che il denunciante ritiene altamente probabile che la condotta illecita o l'abuso si sia verificato? Siamo di fronte all'inversione dell'onere della prova, che è un'autentica aberrazione giuridica.

Noi stiamo innestando, insomma, un meccanismo di delazione vero, di accusa segreta, che non produrrà nessun effetto sul denunciante, ma che invece sul denunciato produrrà un effetto catastrofico: la pendenza di questo procedimento impedirà a questo denunciato qualsivoglia tipo di movimento, che sia di carriera, di progressione (a parte i danni personali).

Troppe volte abbiamo visto presunti colpevoli sottoposti alla gogna mediatica o a procedimenti giudiziari, dai quali sono stati poi completamente scagionati. Ci vorrebbe anche una lista più specifica di reati e bisognerebbe prevedere degli strumenti più adeguati per tutelare i denunciati.

Questo disegno di legge nasce sull'illusione che, incentivando la delazione, si possa migliorare l'etica pubblica.

Infine, la questione ANAC. L'ANAC è di fatto un giudice collaterale a tutti gli altri giudici. Oggi non contano più i TAR, non conta più il giudice penale; l'ANAC è capace, con un suo provvedimento, di giudicare oltre i TAR, oltre il Consiglio di Stato, oltre il giudice penale. Anche su questo dovremmo fare una profonda riflessione in un sistema che è fondato costituzionalmente su organi di giurisdizione precodificati e preindicati. (Applausi dei senatori Compagna e Pagnoncelli).

PRESIDENTE. Come preannunciato, i nostri lavori terminano alle ore 18.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 12 ottobre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 17,56).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Broglia, Bubbico, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Della Vedova, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Esposito Stefano, Gentile, Giacobbe, Latorre, Mancuso, Mattesini, Micheloni, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romani Maurizio, Rubbia, Stucchi e Turano.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Guerrieri Paleotti, per attività della 5a Commissione permanente; Mucchetti, Susta (dalle ore 18), per attività delle Commissioni permanenti riunite 6a e 10a; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro, Lucherini, Orellana e Santangelo, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa; Marino Luigi, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); Di Biagio e Mirabelli, per partecipare a incontri internazionali.

Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettere in data 4 ottobre 2017, ha inviato le relazioni - approvate dalla Commissione stessa nella seduta del 4 ottobre 2017:

sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) (Doc. XVI-bis, n. 15);

sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2015 dell'Ente nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) (Doc. XVI-bis, n. 16).

Commissione parlamentare per la semplificazione, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, con lettera in data 4 ottobre 2017, ha inviato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale, approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 27 settembre 2017 (Doc. XVII-bis, n. 11).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Petraglia Alessia, De Petris Loredana, Bocchino Fabrizio, Barozzino Giovanni, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Mineo Corradino

Abolizione del numero chiuso o programmato per l'immatricolazione presso le università (2937)

(presentato in data 10/10/2017).

Governo, trasmissione di atti

Con lettere in data 30 settembre e 6 ottobre 2017 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Alife (Caserta), Soiano del Lago (Brescia), Valentano (Viterbo) e Guiglia (Modena).

Parlamento europeo, trasmissione di atti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 4 ottobre 2017, ha inviato la relazione di metà legislatura 2016 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali dell'Unione europea (Atto n. 1094).

Il documento è trasmesso, ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alle Commissioni permanenti 3ª e 14ª.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Granaiola e Dirindin hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08206 del senatore Campanella.

Interrogazioni

LANGELLA, Eva LONGO, D'ANNA, IURLARO, FALANGA, AURICCHIO, PICCINELLI, PAGNONCELLI, MAZZONI, COMPAGNONE, SCAVONE, VERDINI, BARANI, MILO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

in data 5 giugno 1995 è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 4 agosto 1995, l'ente parco nazionale del Vesuvio;

l'ente ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

l'ente parco investe territorialmente 13 comuni, tutti ricadenti nella città metropolitana di Napoli: Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, San Giuseppe vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma vesuviana, Terzigno, Torre del Greco, Trecase;

l'ente parco ha il compito di tutelare la flora e la fauna dell'area territoriale protetta anche attraverso provvedimenti che favoriscano, riorganizzino e ottimizzino la promozione di attività economiche e integrative compatibili con le finalità precedenti;

ha realizzato nel corso del triennio 2001-2003 "a "sentieristica del parco nazionale del Vesuvio" ossia l'allestimento e la messa in sicurezza di un numero complessivo di 9 camminamenti escursionistici (secondo la classificazione del CAI): 6 sentieri-natura circolari (n. 1, 2, 3, 4, 5 e 8), un sentiero-educativo (n. 9), un sentiero-agricolo (n. 7) e un sentiero-panoramico (n. 6);

di questi, il sentiero n. 6, denominato "strada Matrone" che insiste sul territorio del comune di Boscotrecase, è l'unico sentiero panoramico degli itinerari del parco nazionale e si inerpica, anche con un tratto asfaltato, fino al gran cono del Vesuvio;

considerato che:

a seguito dei noti e numerosi incendi che hanno colpito il parco del Vesuvio, i danni riportati dal tratto asfaltato del sentiero "strada Matrone" impediscono il transito, rendendo così inaccessibile il varco sud-est del cratere;

a distanza di oltre 2 mesi da quei tragici incendi che hanno martoriato le pinete del vulcano, non è ancora stato posto in essere da parte del consiglio direttivo del parco alcun intervento di ripristino della pavimentazione asfaltata della strada panoramica;

a fronte dell'interdizione del traffico veicolare, si è venuta a creare purtroppo una difficile situazione di crisi economica e anche occupazionale, dal momento che gli operatori che svolgevano il proprio servizio a diverso titolo sulla strada Matrone (accompagnamento dei turisti, biglietteria, trasporto eccetera) sono rimasti inoccupati e privi di reddito;

rilevato che:

l'ente parco è stato a giudizio degli interroganti inaccettabilmente inerte nell'occuparsi dell'esecuzione dei lavori necessari per la riapertura della strada Matrone;

nessuna notizia è pervenuta fino ad oggi in merito all'ubicazione dei vecchi bus "unimog", né dei nuovi bus ecologici, dati in gestione ad una cooperativa privata per accompagnare i turisti sulle pendici del Vesuvio;

il Comune di Ercolano, invece, attualmente ha avuto in comodato d'uso dalla Città metropolitana di Napoli l'ultimo tratto di strada che porta al cratere e gestisce il flusso con ordinanze riguardanti l'accesso al gran cono. Da questa situazione trae un vantaggio esclusivo anche di natura economica dal momento che la gestione dei flussi turistici è regolata da un accurato tariffario per parcheggi e servizi navetta;

val la pena di evidenziare il nocumento che subiscono gli accessi al cratere non solo del comune di Boscotrecase, ma anche quelli di Boscoreale, Ottaviano, Terzigno e Somma vesuviana,

si chiede sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle circostanze e quali azioni intenda porre in essere nei confronti del parco del Vesuvio al fine di garantirne l'efficienza, l'efficacia e il corretto svolgimento dei compiti, atteso che l'ente è preposto anche alla stabilizzazione, ripristino e manutenzione della viabilità;

se non ritenga necessario e non più rinviabile venire incontro alle esigenze del territorio che imputano all'inagibilità della "strada Matrone" l'acuirsi della crisi economica del territorio;

quali iniziative intenda intraprendere affinché i Comuni con strade di accesso al gran cono possano godere delle stesse opportunità ad oggi offerte esclusivamente al Comune di Ercolano.

(3-04044)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, SIMEONI, BENCINI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

il gruppo Pittini è da oltre mezzo secolo una realtà di riferimento per il settore siderurgico e della metallurgia degli acciai per l'edilizia e l'industria, con una produzione annua di circa 3 milioni di tonnellate. Gli stabilimenti del gruppo coprono l'intero ciclo produttivo: dalla materia prima (rottame) al prodotto finito con le produzioni di billette, vergelle e tondi laminati per cemento armato in barre ed in rotoli;

da circa 60 anni esperienza e know how dei dipendenti rappresentano la vera forza del gruppo, presente con i propri prodotti in oltre 50 nazioni. L'azienda, che produce un fatturato di oltre un miliardo di euro annuo ed occupa direttamente 1.700 dipendenti, di cui 250 al Sud, distribuiti nelle 17 unità produttive, in Italia e all'estero, ha un indotto occupazionale che ammonta a circa 7.000 persone;

l'azienda si presenta quindi come esempio di eccellenza del nostro sistema produttivo, consolidatosi negli anni proprio grazie all'elevata competenza di dipendenti e management, chiamati a confrontarsi in un settore riconosciuto come tra i più competitivi;

nel mese di luglio 2017, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato sanzioni per più di 140 milioni di euro alle principali imprese siderurgiche operanti nei mercati del tondino di acciaio per cemento armato e della rete elettrosaldata;

tra le imprese multate, per ben 43,5 milioni di euro, vi è anche la "Ferriere nord" del gruppo Pittini, con sede a Osoppo (Udine), ma con stabilimenti anche a Verona, che nello scorso mese di febbraio aveva annunciato un progetto per il rilancio del Galtarossa di Verona, storico stabilimento siderurgico, con l'obiettivo di trasformarlo in un'acciaieria "4.0", grazie a un piano di investimenti da 100 milioni di euro in 3 anni e alla messa in pratica di politiche lavorative incentrate sul ricambio generazionale e sull'alternanza tra scuola e lavoro;

a giudizio delle interroganti sconcertante è che i funzionari incaricati dell'Autorità avrebbero provveduto semplicemente a comunicare ai vertici di Ferriere nord la multa di 43,5 milioni di euro senza alcuna motivazione o spiegazione rendendosi poi irreperibili, pare per ferie;

in seguito alla sanzione la società si è vista subito costretta, tra l'altro, a congelare il piano di investimenti, con tutte le gravi ricadute del caso;

ad avviso delle interroganti, la delibera Antitrust sembra non tenere nel dovuto conto la reale situazione e la struttura del mercato di riferimento, con le sue peculiari caratteristiche, e la situazione del gruppo Pittini in particolare. Si è trattato, a quanto pare, di un procedimento condotto senza alcuna prova concreta e dimostrabile dell'esistenza di comportamenti sanzionabili;

la sanzione inflitta dall'Autorità antitrust rischia quindi di colpevolizzare ingiustamente e mettere in crisi non solo Ferriere nord, ma un intero comparto industriale, in un settore, quello siderurgico, già provato da quasi 10 anni di crisi significativa a livello nazionale ed europeo;

a giudizio delle interroganti non è accettabile e risulta incomprensibile che nel nostro Paese, a fronte di una sanzione irrogata di una tale entità e gravità di ricadute, emessa senza alcuna motivazione a fondamento dell'accusa, ascritta a presunta concorrenza sleale, i funzionari incaricati si siano resi indisponibili con i vertici dell'impresa a chiarimenti di sorta, sottraendosi a qualsiasi assunzione di responsabilità;

il gruppo Pittini ha subito pesanti danni economici e sta sostenendo ingenti spese legali per opporsi all'irrogazione della sanzione e alla decisione dell'Autorità in tutte le opportune sedi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione e delle pesanti conseguenze che la sanzione irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sta producendo per il gruppo Pittini, per tutti i lavoratori impiegati, l'indotto collegato, oltre che per l'intero comparto siderurgico;

quali misure urgenti di competenza intenda adottare al fine di verificare la responsabilità e la fondatezza delle decisioni adottate con la citata delibera e delle modalità descritte con le quali la sanzione sarebbe stata irrogata;

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per impedire il perpetuarsi del grave pregiudizio economico in atto.

(3-04043)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VOLPI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

secondo quanto riportato da "Sardinia Post", non si fermano gli sbarchi di migranti in Sardegna. Nei primi giorni di ottobre 2017 si è assistito all'arrivo di quasi 300 immigrati. Per la stragrande maggioranza si tratta di uomini di nazionalità algerina. Pochissimi i subsahariani. Secondo "il Fatto Quotidiano", con la rotta libica del Mediterraneo centrale, sempre più insicura e pericolosa, la via algerina diventa una possibile opzione per i migranti irregolari diretti in Italia. I numeri segnano già un aumento: se nel 2016 gli sbarchi sono stati 1.106, ad oggi sono 1.310;

in seguito ai continui sbarchi di migranti, si è registrato sul territorio un notevole aumento dei fenomeni di microcriminalità, di cui parlano diversi organi di informazione locale. Come riporta "Cagliari Casteddu on line", una ragazza sarda sarebbe stata inseguita, aggredita, rapinata a Cagliari da due maghrebini. Ad un'altra donna sarebbe stata rubata la borsetta ed il ladro, giovane algerino, è stato arrestato. Un gambiano e un senegalese avrebbero fatto incursione in una profumeria di Cagliari e, con un paio di forbici, minacciato la titolare, facendo man bassa di merce per un valore di 300 euro. Due algerini, invece, sarebbero stati sorpresi nel porto di Cagliari, mentre tentavano di rubare dentro alcune barche private. Decisivo l'intervento degli agenti che hanno scongiurato il furto. La "Nuova Sardegna", edizione di Cagliari, riporta del raid notturno di 4 algerini nella zona del porto con due giovani extracomunitari (uno del Mali e l'altro algerino) rapinati, malmenati e uno di loro accoltellato. Gli autori sono stati arrestati dai Carabinieri ed accusati di rapina aggravata e lesioni gravi;

risse, scippi e palpeggiamenti, spesso perpetrati da extracomunitari non efficacemente controllati dalle forze dell'ordine, rappresentano episodi sempre più frequenti nelle zone della movida cittadina. Da qui l'allarme lanciato da Confesercenti Cagliari in seguito alle segnalazioni da parte delle attività che vivono il problema dell'ordine pubblico e della sicurezza di cittadini e commercianti nelle zone di richiamo della vita notturna cagliaritana;

gli episodi spesso non vengono denunciati e stanno rendendo il territorio poco sicuro e poco adatto allo sviluppo turistico e imprenditoriale che, invece, la città vuole perseguire. In assenza di un'adeguata attività di sorveglianza da parte di Polizia e Carabinieri, le attività commerciali della zona si trovano a dover fare il controllo del territorio senza averne la competenza. Ecco perché gli esercenti hanno scelto di mobilitarsi, ipotizzando di pagare, ad esempio, degli steward che controllino e garantiscano la sicurezza, nella piazza, di notte;

le volanti e i falchi della Polizia intervengono come possono, ma i mezzi son pochi e spesso anche inadeguati nelle operazioni, poiché con le zone pedonali create è difficile per loro intervenire. Avrebbero bisogno di bici, scooter ed altri mezzi di cui, purtroppo, non dispongono,

si chiede di sapere se si intenda sollecitare urgentemente risposte forti e puntuali alle richieste della popolazione, sia da parte dell'amministrazione comunale, che da parte delle forze dell'ordine, promuovendo un miglioramento delle risorse messe a disposizione di queste ultime per l'esercizio del loro ruolo ed un rafforzamento delle relative attività di controllo, con un pattugliamento costante e capillare, in particolar modo nelle ore notturne, delle aree maggiormente frequentate dai clandestini. Appare infatti inaccettabile che, a seguito di tutti gli investimenti ed il lavoro effettuato dagli imprenditori, essi vengano lasciati soli a fare fronte a situazioni di rischio, la cui gestione va al di là dei loro compiti.

(4-08230)

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:

la "Taverna della Catena" è un monumento storico situato nella frazione di Vairano scalo del comune di Vairano Patenora (Caserta), presso il quale il 26 ottobre 1860 è avvenuto lo storico incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, anche se passato alla storia con il nome di "incontro di Teano";

tale riconoscimento è avvenuto con atto pubblico di Stato, proprio per l'unicità del luogo e per la sua straordinaria rilevanza storica, con decreto del 6 aprile 1967 del Ministero della pubblica istruzione in cui è sancito: "l'edificio sito in Vairano Patenora e denominato "Taverna Catena" viene dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1089 del 1939 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela perché elemento dominante del quadro naturale sulla scena del quale si svolse lo storico incontro con cui si concluse il processo unitario del Risorgimento Nazionale tra Vittorio Emanuele II ed il generale Giuseppe Garibaldi";

il bene rappresenta, altresì, un simbolo di identificazione della collettività locale, tanto che lo stesso Comune, come risulta da svariati documenti, ha avviato un progetto per la trasformazione dell'immobile in un museo e in un centro di documentazione risorgimentale e che ha avuto anche l'apprezzamento della Presidenza della Repubblica; simbolo anche di storia, riflessione e analisi sulla "questione meridionale", poiché l'edificio, per due giorni, è stato carcere sofferente di Antonio Gramsci;

oggi, però, uno dei simboli più significativi del periodo risorgimentale versa in un mortificante e preoccupante stato di abbandono, di degrado e di incuria anche per gli abusi edilizi che ha dovuto subire, con l'avallo, purtroppo, anche della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Caserta e Benevento che con la nota prot. n. 21103 del 7 dicembre 1987 ha espresso parere favorevole alla richiesta di sanatoria presentata per lavori abusivi; tale nota è stata poi giustamente annullata dalla IV sezione del TAR Campania con sentenza del 12 ottobre 2005 n. 19204/05 Reg. Sent.;

tenuto conto che il complesso monumentale necessita oggi di un adeguato puntellamento e opere di sostegno e risanamento volte a scongiurare l'imminente quanto fatale crollo delle strutture interne, laterali e retrostanti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga di dovere intervenire tempestivamente, promuovendo la progettazione di un piano di recupero complessivo del monumento al fine di restituirlo nel più breve tempo possibile alla collettività, locale e nazionale;

se non voglia prontamente intervenire, sollecitando la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Caserta e Benevento, impedendo il perpetrare della gestione, ad avviso degli interroganti disastrosa, di questo particolare bene storico italiano, avviando da subito il dovuto confronto con il Comune di Vairano Patenora.

(4-08231)

CENTINAIO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

pochi giorni fa, all'istituto alberghiero di Monserrato, nell'hinterland di Cagliari, un'insegnante ha rimproverato uno studente 14enne, perché utilizzava il cellulare. Il ragazzo avrebbe reagito contro la professoressa aggredendola e colpendola con un pugno al viso. La docente è caduta a terra ed è svenuta per alcuni secondi per cui è stato chiesto l'intervento di un'ambulanza, fortunatamente l'insegnante aggredita è stata medicata in ospedale e giudicata guaribile in 3 giorni;

la dirigente scolastica ha convocato gli organi collegiali per prendere i dovuti provvedimenti disciplinari nei confronti del responsabile;

a detta della preside, il nuovo anno scolastico 2017/2018 si sarebbe aperto con qualche problema, soprattutto fra i nuovi studenti che arrivano dalle medie, perché ci sono alcuni elementi che sembrano non avere nessun tipo di sensibilità;

questi episodi sono il risultato di una scuola che a parere dell'interrogante ha dimenticato, fin dalla primaria, di insegnare valori. Fin dai primi anni di scuola si fanno verifiche, test Invalsi, si valutano le performance, si tende a selezionare i migliori ed etichettare i peggiori, dimenticando di trascorrere del tempo con i ragazzi a parlare di ciò che accade. Non si "perde" più tempo ad ascoltarli, così molti si isolano, prendendo le distanze da una scuola che non apprezzano, che rifiutano e la loro protesta passa per prima cosa dalla disubbidienza alle regole, utilizzando magari un cellulare o distruggendo e imbrattando arredi o altro ancora,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo sul gravissimo fatto accaduto;

se ritenga importante e quindi se intenda promuovere la realizzazione, da parte delle scuole, di occasioni di riflessione per gli insegnanti sul ruolo della scuola come scuola di vita per i ragazzi, una scuola non solo basata sui risultati da conseguire, ma soprattutto scuola di valori da apprendere e da condividere, affinché simili episodi, generati spesso dalla cultura dell'esclusione e da gravi carenze educative, non si ripetano.

(4-08232)

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

l'annuale rapporto Ocse "Education at a glance" fornisce lo specchio dell'istruzione nel nostro Paese: scarso numero di laureati, tasso di abbandono degli studi, livello di impreparazione dei nostri studenti e dei nostri insegnanti rispetto agli altri Paesi europei;

quello che emerge è anche la sottovalutazione e la sottoutilizzazione del capitale umano femminile, un capitale con ottimi livelli di scolarità primaria e secondaria;

dal rapporto emerge che le donne accedono alle università più degli uomini (55 per cento contro il 45), che ci sono più donne laureate di uomini (59 per cento a 41), superando anche la media Ocse (pari al 57 per cento), ma che, nonostante ciò, i tassi di occupazione sono più elevati nei settori in cui la maggior parte degli studenti è di sesso maschile, le retribuzioni delle laureate sono il 72 per cento di quelle dei laureati;

nonostante quindi gli ottimi risultati scolastici e migliore formazione accademica, le donne continuano ad avere maggiori problemi di ingresso nel mercato del lavoro;

secondo le statistiche a 5 anni da una laurea magistrale, gli uomini vantano un contratto a tempo indeterminato per il 58 per cento dei casi, mentre le donne si fermano al 48 per cento; a parità di condizioni lavorative, lo stipendio medio maschile è di 1.624 euro, mentre quello femminile si ferma a 1.354 euro,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Governo intenda adottare per invertire il trend delineato, al fine di incentivare l'occupazione femminile e contrastare ogni fenomeno di discriminazione che ancora penalizza le donne nella retribuzione, nella carriera professionale ed in ogni altro aspetto del rapporto di lavoro.

(4-08233)

Avviso di rettifica

Nei Resoconti stenografici, rispettivamente della 893a seduta pubblica del 10 ottobre 2017, a pagina 46, e della 894a seduta pubblica del 10 ottobre 2017, a pagina 109, rispettivamente alla terzultima riga del primo capoverso e alla penultima riga del primo capoverso, sostituire le parole: "la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)" con le seguenti: "la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)".