Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 895 del 11/10/2017
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------
895a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
(Antimeridiana)
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Presidenza della vice presidente DI GIORGI,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente GASPARRI
e del presidente GRASSO
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente DI GIORGI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.
PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.
Sul processo verbale
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).
Discussione dei disegni di legge:
(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (Approvato dalla Camera dei deputati)
(2211) PANIZZA. - Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,37)
Approvazione del disegno di legge n. 2681
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2681, già approvato dalla Camera dei deputati, e 2211.
Il relatore, senatore Pagliari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
PAGLIARI, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, chiedo fin d'ora l'autorizzazione a depositare la relazione scritta.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
PAGLIARI, relatore. Signora Presidente, intervengo brevemente solo per ringraziare l'apparato della Commissione giustizia e tutti i suoi componenti, a partire dal Presidente, perché sul provvedimento al nostro esame si è realizzata una condivisione di obiettivi di cui va dato atto a tutti. Il provvedimento è infatti ritenuto importante, per quanto perfettibile, e tutte le forze politiche hanno voluto consentirne una rapida approvazione, ritirando gli emendamenti e accettando di convertire alcune questioni in ordini del giorno che il Governo si è impegnato a prendere in considerazione. Ciò ha permesso di snellirne l'iter e ci consente oggi di arrivare senza molti emendamenti e ordini del giorno a questo appuntamento.
Ribadisco il mio ringraziamento nei confronti di tutte le forze politiche per la loro collaborazione, che ci consente di licenziare un provvedimento atteso dall'Unione europea e dal mondo produttivo, segnando al contempo una svolta nella disciplina dell'insolvenza. Si tratta infatti di un provvedimento che, a differenza del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pone al centro il superamento della crisi dell'insolvenza e non il tema del debito e della sua punizione. È una procedura che, a partire dalla fase preventiva dell'allerta, si sviluppa tutta nella logica di ricercare... (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di diminuire il brusìo. Faccio fatica anche io ad udire il relatore.
PAGLIARI, relatore. Ripeto, è una procedura che si sviluppa nella logica di ricercare fino in fondo tutte le possibilità di superare la crisi in funzione di salvare le attività imprenditoriali, i posti di lavoro e le famiglie stesse degli imprenditori, evitando le drammatiche conseguenze che il fallimento comportava secondo la disciplina prevista dal citato regio decreto.
Concludo qui il mio intervento e consegno la relazione scritta. (Applausi dei senatori Giletti e Lumia).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, una riforma di tutte le procedure concorsuali era richiesta da tempo, perché la normativa è diventata farraginosa e complessa a seguito dei vari interventi che si sono susseguiti in materia. Una riforma è necessaria anche al fine di creare una normativa più sintetica, organica.
D'ora in poi non si parlerà più in termini di «fallimento», visto che uno degli obiettivi della legge delega è proprio eliminare tale definizione, quasi che in essa vi sia una connotazione fortemente negativa. Ricordiamo cosa significava anni fa essere falliti: la perdita dei diritti civili, non poter votare e subire una forma di ostracismo da parte della comunità.
Oggi, infatti, questo disegno di legge non solo prevede l'eliminazione di tale connotazione negativa, ma agevola e incentiva una trattazione della crisi d'impresa nell'ottica della continuità aziendale. Ciò è importante perché il fallimento, a volte, consegue a cattive gestioni delle imprese, forse anche dolose o con finalità di bancarotta fraudolenta; altre, invece, deriva dalla crisi economica e da difficoltà di gestione derivanti dalla configurazione del mercato al giorno d'oggi.
Garantire la continuità aziendale significa eliminare l'aspetto punitivo, che doveva esserci nella procedura concorsuale, e agevolare quindi la possibilità di recupero dell'impresa. Abbiamo sollevato solo una piccola perplessità, che forse non è nemmeno così piccola, per quanto riguarda le competenze del nuovo tribunale del fallimento, che diventerà il tribunale delle imprese. Nella legge delega sono inseriti criteri che permetteranno un accorpamento delle attuali competenze dei tribunali fallimentari, che insistono in tutti i capoluoghi di provincia, che saranno così concentrate in alcuni tribunali. È stato sollevato da parte dell'Avvocatura il seguente problema: ciò creerà diverse difficoltà, perché l'accorpamento non sarà totale, ma riguarderà alcuni tipi di procedure e non altre, con conseguenti problemi d'interpretazione e applicazione pratica. Non da ultimo, possono esservi problemi attinenti al carico di lavoro negli attuali tribunali delle imprese e tale sovraccarico, in questo caso, è difficilmente sopportabile.
Il disegno di legge delega dovrebbe essere praticamente a costo zero, ma nessun tipo di riforma della giustizia può avvenire a costo zero. Occorre un aumento degli organici o comunque una ridefinizione dei medesimi al fine di permettere la trattazione delle procedure. Questi accorpamenti e questa concentrazione delle attività del tribunale dei fallimenti presso alcuni tribunali, a discapito di altri, crea una forma di distacco tra i professionisti e i cittadini rispetto alla magistratura. Tale distacco non fa bene, soprattutto in materia di diritto fallimentare, dove forse non è nemmeno opportuno.
Le procedure concorsuali, come si sa, sono difficili e complesse. Consapevoli di tali problemi, abbiamo proposto emendamenti che intendono essere almeno indicativi del problema. Sono stati presentati ordini del giorno, che noi del Gruppo della Lega Nord chiediamo di sottoscrivere. La questione delle competenze deve essere rivalutata.
La riforma è arrivata, ma un po' tardi. Avevamo a disposizione cinque anni, eppure ci troviamo in queste ultime battute a cercare di varare una riforma della legge fallimentare che non si sa nemmeno se andrà a buon fine, considerati i ristretti margini. Vedremo nel corso dell'esame degli articoli se c'è la possibilità di apportare miglioramenti al testo e ci riserviamo quindi di esprimere il nostro orientamento sul provvedimento in sede di dichiarazione di voto. (Applausi del senatore Candiani).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-Misto-CP-S). Signora Presidente, il mio intervento si collega in parte ad alcune delle considerazione fatte dalla collega Stefani.
Il provvedimento in esame è assai complesso e ha l'obiettivo di semplificare, se possibile, la normativa vigente. Tuttavia, la semplificazione non può essere fatta senza considerare la necessità di mantenere chiarezza nelle disposizioni, evitando in modo assoluto che possano essere ambigue. Infatti, tenuto conto dei temi affrontati nel provvedimento, si rischia di determinare conseguenze non positive per il sistema delle imprese e, soprattutto, per quelle coinvolte nella procedura fallimentare.
Detto questo, l'altro aspetto che voglio sottolineare riguarda la gestione in sede giudiziaria dei procedimenti fallimentari. L'operazione di semplificazione, con l'accentramento in un unico tribunale delle attività giudiziarie, è fortemente contestata da alcune curie, in modo particolare da quelle della Sardegna. Le cito perché il presidente dell'Ordine degli avvocati ha manifestato in modo molto chiaro la contrarietà a quest'operazione di accorpamento e, conseguentemente, anche all'esclusione di agire con la competenza di tutti gli altri tribunali in una Regione in cui quest'operazione di accentramento è già stata fatta per ragioni di natura economica e alcuni territori sono stati già interessati da procedure di soppressione delle sedi giudiziarie. Ricordo che stiamo parlando di una Regione molta vasta, dove alle difficoltà che sicuramente le imprese incontrano per sopravvivere si aggiungono quelle connesse al trattamento delle questioni fallimentari, che ovviamente danneggiano ancora di più coloro che finiscono dentro questa procedura.
Tutto questo viene fatto dal provvedimento senza prevedere un congruo periodo di transizione, anche se c'è un accenno all'ipotesi di una deroga nelle situazioni in cui, sotto il profilo logistico, non si riesce ancora a risolvere il problema di funzionamento dei tribunali.
Io penso che, per quanto riguarda la Sardegna (lo dico anche al Governo), non sia pensabile passare da un regime all'altro in modo improvviso, ma che questo passaggio debba essere accompagnato da una riorganizzazione, nonché da uno sviluppo degli organici della magistratura, perché altrimenti si rischia di intasare ancora una volta alcune linee di attività giudiziaria a danno della nostra economia, dell'interesse dei cittadini e anche dei lavoratori interessati da quelle procedure.
Inoltre, ritengo si debba pensare anche al personale delle nostre sedi giudiziarie, che è notevolmente insufficiente. I problemi della nostra giustizia riguardano molto gli strumenti operativi in suo possesso: il personale della magistratura, gli organici dei magistrati, ma anche gli organici del personale delle sedi giudiziarie di tutta Italia. Pertanto, quando si fanno operazioni di questo genere (poiché sappiamo, purtroppo, che le riforme, per essere vere, non possono essere fatte con i fichi secchi), è necessario mettere risorse finanziarie, sapere dove si va a toccare il problema e come si fa a risolverlo effettivamente.
Concludo dicendo al relatore e al Governo che presenterò un ordine del giorno sulla questione della Sardegna, che spero sia accolto; con tale ordine del giorno si chiede che sostanzialmente il Governo pensi a gestire la fase di transizione, senza creare le disfunzioni che in altre circostanze abbiamo dovuto successivamente affrontare, perché non avevamo pensato prima a come strutturare le sedi, potenziare gli organici della magistratura, le sedi giudiziarie con personale ausiliario e tecnico professionalmente competente, compresi i livelli dirigenziali, in modo da poter consentire a quelle sedi di svolgere la propria attività, soprattutto quando tali sedi sono frutto di una riforma che incide profondamente sull'attività e sulle procedure processuali.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.
FALANGA (ALA-SCCLP). Signora Presidente, intervengo brevemente perché pare che ci sia un'esigenza, avvertita da tutti i Gruppi politici, di licenziare senza modificazioni questo testo che ci è pervenuto dalla Camera, sicché possa essere legge di qui a pochi giorni e contribuire a un processo di ammodernamento di tutto il sistema delle nostre imprese anche al fine di rendere più attuale la soluzione dei problemi relativi a condizioni di insolvenza delle medesime.
Uno dei miei primi impegni in Parlamento, nel 2001, atteneva proprio alla legge fallimentare. Da avvocato mi stupivo di come, nel 2000 (e ancora nel 2002 e nel 2003), potesse essere vigente una legge di epoca fascista, del 1942, che prevedeva, ovviamente in rapporto a quel tempo, disposizioni che andavano in direzione della tutela delle imprese. Ma i tempi erano cambiati e noi nel 2000 parlavamo ancora di responsabilità dell'imprenditore che, in caso di fallimento, veniva visto come un soggetto che doveva "morire": non si faceva la distinzione tra la morte dell'impresa e quella dell'imprenditore. Ad esempio, un imprenditore che, non certamente per ipotesi di condotte delittuose quali ad esempio la bancarotta fraudolenta, aveva sbagliato il prodotto immesso sul mercato o non era stato pagato dai suoi clienti, viveva una condizione di insolvenza e pertanto veniva sanzionato dalla citata legge del 1942 con alcune previsioni: non poter esercitare il diritto di voto o non poter più avere rapporti commerciali di qualsivoglia natura. Era il soggetto a "morire" e non l'impresa.
Nel 2003 o nel 2004 (non ricordo bene l'anno), ero alla Camera e fui relatore della riforma del diritto fallimentare. Ricordo che intervenimmo per eliminare quanto meno quel profilo sanzionatorio penale che accompagnava l'imprenditore nella procedura che lo vedeva fallito; si intervenne anche attribuendo maggiori poteri al curatore fallimentare. L'assurdo era che, con i poteri molto limitati del curatore fallimentare, "alla morte" dell'imprenditore si accompagnava la morte dell'impresa, che veniva venduta dopo anni, quando ormai le strumentazioni erano divenute obsolete e non c'era la possibilità di una riattivazione dell'impresa, sia pur con altri soggetti. Questo perché la norma prevedeva una serie di limitazioni anche nelle attività del curatore.
Oggi arriva in Aula, dopo l'approvazione alla Camera, questo disegno di legge delega sul quale - ce ne siamo resi conto tutti - in Commissione giustizia erano stati presentati degli emendamenti, anche ragionevoli. Però ci siamo resi conto che il provvedimento aveva una certa urgenza e che l'eventuale modificazione di una parte di esso, pur migliorativa, ne avrebbe determinato la decadenza. Questo va assolutamente scongiurato.
Il Governo è delegato ad adottare provvedimenti che vanno a modificare innanzitutto il profilo lessicale: non si parlerà più di fallimento, anche perché esso è legato proprio alla suddetta norma del 1942, ma di liquidazione giudiziale. Questo sembra niente, ma sostanzialmente è importante che si cominci ad allontanare dalla figura del soggetto imprenditore, titolare di un'impresa che vive una crisi economica, quella considerazione della collettività e della società che lo vede come fallito. La parola «fallito» è divenuta nel nostro lessico un termine direi quasi denigratorio e offensivo.
C'è un punto sul quale avrei avuto piacere di intervenire: i compensi. Ricordo una sentenza della Corte costituzionale che destò in me uno stupore straordinario. Venne infatti sollevata una questione di incostituzionalità della norma che prevedeva che, quando nel fallimento non c'è la massa attiva, il curatore fallimentare non percepisce alcun compenso, ma ai consulenti dei giudici, a prescindere dal valore della controversia, vengono pagati i compensi attraverso le casse dell'erario. Ma la Corte costituzionale rispose in una maniera che da giovane avvocato io definii «cultura da supermercato» perché la Corte disse: qual è il problema? È prassi nei tribunali che, quando a un curatore o a un professionista si affida una curatela che non ha attivo, per cui non percepisce alcun compenso, in genere gli si affida un'altra procedura che presenta l'attivo e dalla quale può recuperare i compensi. La definii cultura da supermercato, perché era quasi come dire: prendi due e paghi uno. Non mi piacque questa sentenza perché, con tutto il rispetto che ho sempre nutrito e nutro per la Corte costituzionale, mi fece scoraggiare nell'andare avanti nel mio lavoro di interpretazione delle norme di legge.
Oggi eliminiamo dalle procedure concorsuali di amministrazione straordinaria per le grandi imprese il fallimento di ufficio - lo diciamo nel testo - e chiediamo al Governo di adottare provvedimenti. Va bene, però attenzione! Voglio sottolineare che al Senato abbiamo un disegno di legge di delega al Governo per la rivisitazione e la modifica della normativa relativa alle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in crisi. Pertanto, il Governo deve fare attenzione nell'emanare i decreti relativi a questa delega, perché deve creare un esatto coordinamento con l'altro testo, che attiene alle grandi imprese in crisi. Non so quale potrà essere la soluzione - sarà il Governo a studiarla - però, quando una grande impresa in crisi viene posta in amministrazione straordinaria, i commissari devono procedere, in applicazione dell'attuale legge, alla realizzazione di un programma. La norma attuale ne prevede due: il risanamento o la cessione. Nel caso in cui il programma non possa essere attuato, c'è automaticamente il fallimento di ufficio dichiarato dal tribunale fallimentare. Si dice che il fallimento non c'è più e che il Governo deve evitarlo. Non potrà più esserci la liquidazione giudiziale d'ufficio nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria. Qualcosa, però, dovrà pure prevedersi, altrimenti si avvia il programma di amministrazione straordinaria - che, allo stato, prevede una durata di due anni, prorogabili per altri sei mesi (quindi, due anni e sei mesi) - e, alla fine, se il programma non si realizza, i creditori non vengono tutelati.
Mi dicono di tagliare. Il collega della Lega, senatore Candiani, quando parla esige da tutti noi la massima attenzione; quando intervengono gli altri mostra segni di insofferenza che rinvio al mittente.
Concludo perché, tutto sommato, al di là dei rilievi e delle osservazioni che il senatore Caliendo e altri hanno fatto in Commissione, credo sia preminente e prevalente l'urgenza di licenziare questo testo. Sarà poi il Governo, con i decreti legislativi, ad adottare e a recepire le pregevoli osservazioni che i colleghi hanno mosso sia in Commissione che in Assemblea.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, mi preme innanzitutto rassicurare il senatore Falanga in merito all'apprezzamento che viene riservato alla sua eloquenza, che riempie sempre molto bene questo emiciclo.
Signora Presidente, tornando invece sul tema, siamo molto desiderosi di vedere attuato il contenuto e i desiderata che sono all'origine di questo provvedimento di legge, che è molto importante.
Il nostro Paese sta vivendo una crisi economica molto forte e da prolungato tempo, che produce ovviamente sconquasso tra le imprese. Il tema del diritto fallimentare o, in questo caso, delle crisi e delle situazioni di insolvenza è enorme: si va, purtroppo, dalla piccola circostanza di paese, dove l'artigiano si trova di fronte a una situazione insormontabile, fino ad arrivare alle grandi crisi industriali, come quelle che stiamo vivendo e vedendo in questi giorni con l'ILVA o altrove. Si tratta di realtà estremamente differenti ed è anche difficile accostarle.
In tutto questo, però, vi è una necessità e riguarda chi si trova, e non dolosamente, ma per impossibilità sopravvenute, in questa situazione. Distinguiamo - ed è cosa doverosa - i professionisti del fallimento, che purtroppo in ogni realtà esistono, dalle situazioni nelle quali gente onesta si trovi disgraziatamente a vivere condizioni di insolvenza e di incapacità ad affrontare i debiti che un mercato instabile rende pesanti come macigni. L'obiettivo deve essere rivolto a questi ultimi soggetti che operano nel mercato e che, rischiando in proprio, si trovano nell'incapacità di assolvere agli impegni presi.
Queste crisi devono essere risolte senza che vi sia nocumento sociale per chi vi resta coinvolto. Penso al caso delle cooperative edilizie, delle costruzioni, degli operatori che costruiscono la casa utilizzando anche gli anticipi dati da chi in quella casa dovrà andarci ad abitare: quando questi soggetti vanno incontro a situazioni di insolvenza o di difficoltà, a quel punto è una catastrofe non solo per loro, ma anche per tutti coloro che vi sono collegati. Chi perde la casa su cui ha investito tutti i risparmi non riesce più a trovare una soluzione per uscirne. Si tratta di situazioni veramente complicate.
Discutiamo, quindi, di un provvedimento importante, su cui sollecito il Governo, anche se questo potrebbe apparire paradossale, alle 10,10 di oggi, 11 ottobre, dopo che ieri è mancato il numero legale, il Governo è andato sotto e c'è un contesto di instabilità; tuttavia è importante, perché nel testo è prevista una delega che deve essere attuata in dodici mesi. Se il Governo attuerà la delega velocemente o se lascerà passare il tempo, scavalcando la prossima legislatura, può fare la differenza.
Non voglio meditare sul merito e sul contenuto della delega; è responsabilità del Governo attuarla. Ma certamente sui tempi bisogna essere chiari e netti: i tempi devono essere stretti. Non si può attendere ulteriormente nel dare soluzioni alternative rispetto a quello che oggi brutalmente si chiama fallimento.
Abbiamo un sistema normativo farraginoso, composto da sovrapposizioni e stratificazioni che nel tempo hanno reso tutto più frammentario; anziché rendere le soluzioni più facili, le hanno rese più complicate.
Giova ricordare che le radici della stessa legge fallimentare risalgono al regio decreto n. 267 del 1942. La Commissione Rordorf da qualche tempo ha completato le proprie considerazioni e le ha affidate al Parlamento tramite il Governo, con questo disegno di legge. Vedo che sopra il testo - giova ricordarlo - vi sono le firme del ministro Orlando e, ancora, del ministro Guidi. Governo, di tempo ne è passato parecchio! Su questi provvedimenti bisogna essere molto più veloci.
Ci sono delle criticità, che sono state sollevate dagli avvocati e ovviamente dalle parti sociali. Siamo convinti che non sia ancora il provvedimento ideale, ma siamo certi che questo possa essere un provvedimento utile, se nelle deleghe il Governo terrà conto di tutte le considerazioni emerse dagli ordini degli avvocati, dai civilisti, dai penalisti, dai professionisti, da tutti coloro che sono interessati e che sappiamo hanno indirizzato al Governo le proprie riflessioni.
Non si può considerare, ancora oggi, il fallimento come una sciagura sociale. Siamo in una condizione nella quale il rischio di versare in una situazione di insolvenza è, purtroppo, all'ordine del giorno per qualsiasi impresa. Considerare la possibilità che chi si trova ad operare nell'impresa possa uscirne a testa alta, senza che vi sia discredito sociale e tracollo economico, è doveroso, per consentire una ripresa e, soprattutto, la tenuta sociale ed economica delle imprese più piccole. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Filippin. Ne ha facoltà.
FILIPPIN (PD). Signora Presidente, onorevoli senatori e senatrici, la delega al Governo oggi alla nostra attenzione, composta di 16 articoli che nascono dall'esperienza e dalle proposte della cosiddetta Commissione Rordorf, si occupa di crisi di impresa, una disciplina estremamente delicata, perché riguarda il funzionamento del tessuto economico del nostro Paese, nei momenti in cui proprio quel tessuto si trova in difficoltà. I tempi appena passati e la crisi che ha colpito l'Italia - e non solo - hanno dimostrato la necessità di adeguare la normativa, sia sostanziale che processuale, allo scopo di affrontare al meglio le difficoltà dell'impresa, preservando, per quanto possibile, la capacità produttiva del sistema.
L'obiettivo del disegno di legge al nostro esame, l'Atto Senato 2681, è dunque quello di intervenire in modo organico su una disciplina che risale, nei suoi capisaldi, alla legge del 1942, che certamente è stata modificata, anche in modo significativo, nel corso di questi anni - ricordo in particolar modo la modifica del 2005 - e che, tuttavia, ha scontato con tali modifiche la compromissione della sua omogeneità e della sua organicità. Siamo in un'epoca in cui la rapidità, la velocità e la dinamicità dei fenomeni economici sono tali che spesso il legislatore è incapace di tenerne il passo: tentare di rispondere a tale dinamismo con una disciplina puntuale rischia di essere fatica inutile e priva di effetti, se non dannosa per quella ricchezza che si vorrebbe preservare. Si deve allora giungere - ed è questo l'obiettivo della riforma - a discipline organiche, entro le quali sia possibile individuare principi chiari, che possano offrire agli interpreti, anche di fronte a fenomeni nuovi, la possibilità di ricavare la norma da applicare al caso concreto, in modo che non sia necessario rincorrere in continuazione i fenomeni economici, ma sia possibile, per l'appunto, da principi chiari, entro leggi omogenee e con una propria coerenza interna, ricavare quelle regole che consentano agli interpreti di intervenire, anche a fronte delle modifiche repentine della società e dell'economia.
Questo è, quindi, il grande obiettivo che va assegnato alla riforma organica della disciplina della crisi di impresa, parte nevralgica e delicata del nostro sistema giuridico, proprio perché interessa il sistema economico, nel momento in cui affronta le situazioni di difficoltà.
Il disegno di legge delega al nostro esame si pone però un secondo obiettivo: quello di cercare un nuovo equilibrio, più corretto, tra gli interessi, spesso contrapposti, presenti nella disciplina delle crisi di impresa e delle procedure concorsuali. Sappiamo infatti che in tale disciplina è presente l'interesse dei creditori, che, ovviamente, hanno diritto alla soddisfazione, nel maggior importo possibile, delle loro ragioni di credito e in tempi più veloci possibili. È inoltre presente l'interesse della società, dell'impresa in stato di crisi, che riguarda l'impresa in sé, ma anche il tessuto economico complessivo generale, che è interessato a non disperdere i valori rappresentati da quell'impresa, primo fra tutti quello occupazionale.
È anche presente l'interesse delle imprese sane ad evitare che il prolungarsi della crisi di imprese in stato di decozione, che rimangono sul mercato, alteri il funzionamento del mercato a danno delle imprese che, invece, lavorano senza condizioni di crisi. Se, infatti, lasciamo sul mercato troppo a lungo imprese che, invece, sono in condizione di pre-insolvenza o, comunque, di crisi conclamata, rischiamo di alterare anche il meccanismo di funzionamento del mercato.
La legge fallimentare, come è stato detto, negli ultimi dieci anni ha subito diversi rimaneggiamenti, ma i ripetuti interventi normativi, motivati il più delle volte dal dissesto di singole imprese e quindi da necessità occasionali, erano non sempre connotati dal requisito dell'urgenza, per cui è diventato sempre più necessario intervenire con una disciplina che portasse una razionalizzazione del sistema delle procedure.
Il provvedimento di cui oggi discutiamo è innovativo sotto diversi profili e ruota attorno ad alcuni principi cardine che sono riassumibili nei seguenti punti: la centralità del fenomeno dell'insolvenza anche nella sua accezione di crisi rispetto alla qualificazione soggettiva del debitore, consentendo in tal modo a tutti i debitori di poter accedere agli istituti finalizzati alla sistemazione dei debiti; gestione della crisi e dell'insolvenza del gruppo; prevenzione dell'insolvenza sin dai primi segnali di crisi nell'ottica della conservazione dei valori aziendali; responsabilizzazione degli organi di governance e dell'imprenditore; residualità della liquidazione, intesa come ultimo strumento per comporre la crisi; sostituzione del termine «fallimento» con quello di «insolvenza».
Con questo provvedimento sono state introdotte soluzioni che, fino ad oggi, erano sconosciute nel nostro ordinamento. Una delle novità più rilevanti della riforma è l'introduzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, che assolvono all'importante funzione di far emergere in maniera tempestiva lo stato di crisi di chi non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. Nell'ottica di incentivare l'emersione anticipata dalla crisi e, dunque, il momento in cui si riscontra la probabilità di futura insolvenza, l'articolo 4 delega il Governo ad introdurre le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi.
Questa procedura rappresenta un momento di rafforzamento delle possibilità di successo di un programmato e strutturato percorso di risanamento; un percorso che l'impresa, specie se di piccole dimensioni, in tempi che non devono essere lunghissimi, dovrebbe intraprendere facendosi affiancare da soggetti professionisti del settore con esperienza e provata professionalità. Non solo, ma è fondamentale che, in questo quadro, anche la magistratura sia in grado di espletare in maniera esaustiva il proprio ruolo, data anche la natura chiaramente specialistica delle competenze giuridiche in ambito di procedure concorsuali.
Si prevede, inoltre, il coinvolgimento di molti enti pubblici, come gli enti di riscossione e di previdenza che diventano parte attiva nel monitorare in modo costruttivo l'andamento economico-finanziario dell'imprenditore. È fondamentale che siano portati alla luce tempestivamente comportamenti che, a lungo andare, si rivelerebbero estremamente dannosi per l'azienda, anche per impedire che - con il tempo - l'impossibilità di far fronte, da parte dell'azienda, alle proprie obbligazioni, abbia un effetto domino su tutti gli altri soggetti con i quali essa opera, a cominciare dai creditori e proseguendo naturalmente con i lavoratori e con tutte quelle imprese che fanno da satellite alle imprese in crisi.
Ma l'innovazione non si ferma alla fase preventiva di allerta, finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e alla sua risoluzione assistita, come ricordava poc'anzi anche il senatore Falanga. Anche il vocabolario cambia, perché nessuno potrà essere più apostrofato come «fallito» e scomparirà anche la parola «fallimento» e la relativa procedura, che verrà sostituita dal termine «liquidazione giudiziale». Si semplificano le regole processuali, prevedendo l'unicità della procedura destinata all'esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; si individua il tribunale competente in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando le procedure di maggiori dimensioni al tribunale delle imprese (sezione specializzata a livello del distretto di corte d'appello).
Consentitemi un commento, per così dire, fuori argomento: lo sforzo di specializzazione, cioè di risposta competente e veloce al problema, deve essere compiuto proprio da tutto il mondo della giustizia e della giurisdizione. Lo sforzo è stato chiesto all'avvocatura, ma uguale necessità deve essere anche a carico della magistratura; e spesso tale sforzo non viene fatto.
Come dicevo, si elimina la procedura fallimentare sostituendola con quella della liquidazione giudiziale. Cambia dunque anche la procedura, con l'eliminazione di quella fallimentare e con il curatore che diventa il "dominus" di quella nuova con poteri rafforzati e il possibile sbocco di un concordato di natura liquidatoria. In sede di chiusura della procedura di liquidazione, al curatore potrà, inoltre, essere affidata la fase di riparto dell'attivo tra i creditori, fatta salva la possibilità degli interessati di proporre opposizione.
Dovrà, inoltre, essere data priorità alla trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come ultima ratio. Rivisitata anche la disciplina dei privilegi, ritenuta ormai obsoleta, e previsto un sistema di garanzie mobiliari non possessorie.
Nella delega si facilita l'accesso ai piani di risanamento e agli accordi di ristrutturazione del debito; si rivisita, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, la normativa sul concordato preventivo, considerato ad oggi lo strumento più funzionale tra quelli vigenti; si elimina come procedura concorsuale la liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa; si prevede una esdebitazione di diritto per le insolvenze di minori dimensioni; si modifica la normativa sulle crisi da sovraindebitamento; colmando una lacuna dell'attuale legge fallimentare, si introduce, infine, una specifica disciplina di crisi e insolvenza dei gruppi di imprese.
Concludo, auspicando che, grazie al lavoro comune di Governo e Parlamento, e ringrazio qui ancora una volta i colleghi senatori che hanno privilegiato la rapida approvazione alla propria legittima aspirazione a migliorare il testo, si possa licenziare un testo che finalmente porti chiarezza e omogeneità nella disciplina fallimentare, un testo in cui non ritroviamo più la parola fallimento, che fa tanta paura, ma che fornisca a tutti gli attori che gravitano intorno ad un'impresa validi strumenti per superare il momento di difficoltà e continuare ad essere protagonisti nel mondo imprenditoriale e volano per l'economia del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, mi rivolgo alla senatrice Filippin per dirle che io capisco come a voi ex bersaniani, poi neorenziani e vedremo ora cosa uscirà dalle prossime... (Commenti del senatore Buemi e dal Gruppo PD).
Stai calmo, Buemi! Vai un attimo al bar! Ti prendi una valeriana e ti calmi un attimo! (Commenti dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di stare tranquilli. Senatore Buemi, lasci parlare il senatore Lucidi, che invito comunque, nel suo intervento, a non attaccare direttamente colleghi appena intervenuti.
LUCIDI (M5S). Signora Presidente, dicevo appunto alla senatrice Filippin: voi, che siete abituati a cambiare nome e anche colori (per cui un'auto verde della Forestale diventa un'auto dei Carabinieri), anche in questo caso ci avete un po' messo lo zampino, perché, su uno stile derivante da un approccio molto globalizzato, che è molto vicino a quello del vostro ministro Calenda, abbiamo usato un po' un metodo cinese.
Credo che quasi tutti sappiamo, infatti, che nella lingua cinese la parola crisi non esiste, quindi l'ideogramma che i nostri amici cinesi usano per identificare la crisi in realtà, significa nuove opportunità. Quindi, secondo lei noi stiamo facendo questo. Però, alla base delle amministrazioni straordinarie, dei concordati fallimentari, delle liquidazioni, ci sono delle persone e ci sono delle famiglie. E io non credo che a queste famiglie e a queste persone basti semplicemente cambiare il nome a quello che sta avvenendo per poter portare un'onda di ottimismo. E perché dico questo? Lo dico perché il Ministero dello sviluppo economico, che non è qui presente come titolare del provvedimento, ma ci sta dentro con tutte le scarpe, ha un ruolo fondamentale nella gestione delle amministrazioni delle crisi di impresa. (Commenti del senatore Manconi.).
Un punto fondamentale, che ormai non attiene più al provvedimento, è il fatto che è stata sottratta al controllo parlamentare la gestione dell'amministrazione straordinaria e ciò si inserisce nel solco di quelle azioni tese a rendere quanto più autoritario possibile il Governo rispetto alla nostra funzione parlamentare.
Le amministrazioni delle crisi d'impresa, le liquidazioni e i concordati fallimentari gravano non soltanto sui cittadini, ma direttamente sulle imprese. Citiamo qualche dato: il caso Mediobanca è costato a noi cittadini 4 miliardi. L'amministrazione della Parmalat, con Enrico Bondi e il suo staff, ci è costata 32 milioni di euro. Guarda caso, proprio in questo provvedimento si inserisce una norma, quella che poi è stata varata con decreto ministeriale dal ministro Calenda, per nominare una commissione di esperti che scelga i suoi commissari. Tra i tre esperti c'è il già citato Enrico Bondi.
In questo alveo si inserisce il tema dei concordati fallimentari e dei compensi d'oro dei commissari e dei consulenti. Non sto qui a riprendere tutto il discorso e le polemiche, anche di natura giudiziaria, che si sono scatenate per i tribunali fallimentari. Cito su tutti un caso importante che è stato gestito dal Ministero, motivo per il quale era inserita nel provvedimento la norma per la riappropriazione da parte del Parlamento della gestione di determinate crisi. La mia terra è stata colpita dalla crisi del gruppo ex Novelli, che è stata poi gestita dal Ministero. Il Ministero ha un suo tavolo di gestione delle crisi d'impresa denominato UGV (Unità per la gestione delle vertenze delle imprese in crisi), con oltre 120 tavoli aperti per aziende con oltre 500 dipendenti. Ebbene, proprio in quel tavolo è avvenuta la cessione dell'azienda a un nuovo soggetto e sono state fornite garanzie di continuità lavorativa, aziendale e altre prospettive. Quelle garanzie, fornite con il beneplacito del Ministero riunito a quel tavolo e con la partecipazione delle Regioni e dei Comuni afferenti a quel territorio, sono state completamente disattese. Il risultato - che si inserisce in un elenco tristemente più lungo di fallimenti - è che, a dispetto di quelle prospettive, fornite circa dieci mesi fa, si è arrivati addirittura al pre-fallimento di due aziende. Questo per accendere un ulteriore faro su questo mondo.
L'altro tema che vorrei portare alla vostra attenzione in discussione generale, colleghi, è quello delle sedi specializzate, ma deve essere analizzato facendo riferimento all'iter che ha portato al riordino della geografia giudiziaria dei nostri tribunali. È chiaro infatti che tale questione si inserisce in un percorso avviato alcuni anni fa. Chiedere la specializzazione in una disciplina come il diritto fallimentare e, soprattutto, secondo criteri che consentirebbero solo a poche città di disporre di una sezione specializzata nel diritto fallimentare (stiamo parlando di circa otto magistrati e sono pochi i tribunali che possono permettersi una specializzazione di questo tipo), significa ancora una volta allontanare ulteriormente la giustizia non dal cittadino questa volta, ma dal mondo delle imprese, svincolandolo dal suo radicamento nel territorio. Credo che invece sia fondamentale che determinate questioni possano essere accessibili perché, lo ripeto, se riduciamo il numero delle sezioni fallimentari in modo così drastico, stiamo coinvolgendo anche le imprese, i cittadini e i lavoratori che, molto spesso, diventano creditori e quindi sono parte attiva nei contenziosi e negli altri procedimenti. L'accorpamento potrebbe sembrare apparentemente uno snellimento e una ottimizzazione, ma tutto questo va scapito del cittadino e delle imprese che dovranno rivolgersi a sezioni specializzate che molto probabilmente si troveranno lontano da quelle che dovrebbero essere le loro sedi naturali.
Per questi motivi con un ordine del giorno abbiamo chiesto di ripensare questo provvedimento e di prevedere, in futuro, che la norma al nostro esame possa essere in qualche modo "glissata" per un motivo fondamentale. Infatti questo nuovo passaggio (che, lo ripeto, non deve essere considerato come svincolato e come un provvedimento a sé stante), si inserisce nell'alveo di quella riforma della geografia giudiziaria che è iniziata con la chiusura di un numero elevato di tribunali e che ha colpito tutti i nostri territori. Chiunque di noi, infatti, è stato intercettato da questo problema, perché ognuno di noi ha un suo territorio che vuole ovviamente, giustamente e legittimamente tutelare.
È chiaro che il provvedimento al nostro esame darà un duro colpo a tutti i tribunali rimasti in vita con grande dignità, quindi lo riteniamo sbagliato quando chiede l'accorpamento di tutte le sezioni fallimentari. Allo stesso tempo, però, chiediamo che vi sia un'apertura, ad esempio per quanto avviene già nel settore agrario, con sezioni che siano magari non specializzate e non composte soltanto da magistrati ma che abbiano competenze specifiche ed aperte anche a consulenze e quant'altro.
Per quanto riguarda la specializzazione, tale questione non è relativa solo al numero di magistrati che la sezione può mettere o no a disposizione. Infatti, a tale proposito, si sta commettendo lo stesso errore compiuto quando è stato approvato il riordino della geografia giudiziaria: stiamo, cioè, prescindendo dal bacino di utenza del tribunale stesso. Se non inseriamo un criterio numerico relativo al bacino della geografia giudiziaria di un determinato tribunale, non facciamo un lavoro completo. Infatti molti tribunali che sono già stati penalizzati, sono stati accorpati, non sono stati forniti di sufficienti risorse in termini di cancelleria ma soprattutto di magistrati, hanno ereditato un bacino di utenza molto grande. A mio parere, quindi, questo è un altro criterio che avremmo dovuto considerare in questo provvedimento. Non basta, quindi, soltanto un criterio oggettivo sugli attori fondamentali della sezione fallimentare, ma serve considerare anche il bacino di utenza. (Applausi dal Gruppo M5S).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Sora, in provincia di Frosinone, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2681 e 2211 (ore 10,35)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, il disegno di legge delega che oggi andremo ad approvare rappresenta, pur con qualche aspetto ancora migliorabile, una novità positiva. Innanzitutto perché tiene conto che la crisi economica che ha attanagliato il nostro Paese per molti anni ha provocato molte situazioni di crisi aziendali che, non sempre colpevolmente, hanno portato alla richiesta di adesione al concordato preventivo, alle dichiarazioni di liquidazione coatta o di vero e proprio fallimento.
Per questo giudichiamo positiva la volontà del provvedimento di promuovere ogni iniziativa che porti l'azienda ad evitare il fallimento. A partire dalla sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale", alla sostituzione della dichiarazione di fallimento d'ufficio con i concetti di stato di crisi e di insolvenza, all'introduzione di una fase preventiva di allerta volta ad anticipare l'emersione della crisi, concepita come strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, destinata a sfociare in una composizione assistita della crisi. Così come la possibilità per il debitore di rivolgersi al tribunale per chiedere misure protettive per concludere l'accordo stragiudiziale e la previsione di misure premiali per l'imprenditore che si rivolge alla procedura di allerta.
Bene quindi tutte le misure che incentivino gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, così come accogliamo positivamente i principi e i criteri fissati per la riforma del concordato preventivo e la disciplina dei compensi dei professionisti incaricati delle procedure.
Tra le deleghe affidate al Governo con questo provvedimento vi è anche la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e il sistema dei privilegi e delle garanzie. Un ambito strettamente connesso con il cosiddetto concordato preventivo, che adesso diventa solo concordato in continuità, materia sulla quale io, ed altri colleghi, siamo intervenuti in passato con diverse iniziative per chiedere una revisione dello strumento, ed evitare i suoi abusi o un utilizzo distorto, a danno dei creditori. Mi riferisco in particolare al cosiddetto concordato in bianco, utilizzato troppo spesso come escamotage per dilazionare nel tempo i pagamenti ai creditori, se non addirittura per eluderli, attraverso la costituzione di new company che rilevavano l'attività.
I dati che abbiamo la dicono lunga su come molti operatori hanno utilizzato il concordato a cui hanno avuto accesso in maniera indiscriminata e senza filtro alcuno, aziende che da un lato volevano solo dilazionare o eludere i pagamenti, altre che invece erano già decotte e non risanabili in alcun modo.
È giusto quindi intervenire per rivisitare a fondo uno strumento che, per quanto nato con le più nobili intenzioni, ha prodotto situazioni sconcertanti. Sconcertanti perché, attraverso il concordato, in molti casi, il più furbo o il più incapace si è rifatto o ha scaricato le sue difficoltà sulla pelle dell'onesto. L'azienda che era in crisi, in alcuni casi semplicemente per una sua cattiva e dissennata gestione, si è rifatta sull'azienda che produceva, che lavorava, che sapeva gestirsi in maniera accorta e responsabile.
Come autonomisti siamo intervenuti molte volte sull'argomento sia attraverso ordini del giorno che con emendamenti approvati nell'iter di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare.
Da ultimo ho presentato il disegno di legge n. 2211, oggi all'ordine del giorno e incorporato di fatto nel provvedimento in discussione, perché forti anche del confronto con le associazioni imprenditoriali e con settori importanti del mondo dell'artigianato, siamo convinti che il concordato meriti una più robusta e complessiva rivisitazione.
In definitiva, dobbiamo rendere il concordato in continuità uno strumento equilibrato tra diritti dei creditori e necessità di non disperdere importanti patrimoni aziendali, perché quello che è accaduto in questi anni è qualcosa di inaccettabile.
Il Governo avrà dodici mesi per varare i decreti attuativi. Pur condividendo il concordato in continuità, ci auguriamo che sia soddisfatto un limite minimo dei creditori ante concordato, perché anche oggi sono purtroppo in atto speculazioni micidiali con creditori che non vengono pagati e aziende che rilevano le ditte in difficoltà, che producono utili notevoli. Credo allora che anche i diritti dei creditori prima del concordato debbano essere maggiormente soddisfatti rispetto a quanto lo sono oggi e che questa ingiustizia debba essere quanto più possibile rimossa grazie al provvedimento al nostro esame. (Applausi del senatore Bondi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
PAGLIARI, relatore. Signora Presidente, vorrei fare alcune brevi considerazioni.
La prima di esse è emersa in alcuni interventi, ma vorrei fosse molto chiara, al netto di alcune osservazioni che sono arrivate dal dibattito e che hanno teso a banalizzare il concetto.
La riforma al nostro esame è impostata su un criterio assolutamente rivoluzionario rispetto al quadro precedente. La crisi d'impresa non è assunta sotto il profilo della penalizzazione dell'imprenditore, le cui responsabilità verranno accertate. L'obiettivo che si pone la nuova legge fallimentare è quello di cercare di verificare tutte le possibilità per superare la crisi, per evitare che il Paese perda un'unità imprenditoriale e che si perdano posti di lavoro. Credo che questo sia assolutamente decisivo e penso che chi ha frequentato i tribunali sappia cosa vuol dire questo rispetto all'attuale procedura fallimentare. Con quest'ultima il debitore diventa un «appestato», non ha più il diritto di parola e deve subire tutte le conseguenze di una procedura che mira ad accertare le responsabilità e non si occupa, se non in misura secondaria, dell'impresa e del suo destino.
Nella logica di questo provvedimento, invece, partendo dallo stato di crisi, si cerca di verificare le condizioni per salvare l'impresa e quindi, in prospettiva, anche le chance che l'imprenditore andato in crisi deve avere nella sua vita futura, senza rimanere penalizzato da una vicenda come il fallimento, che può avvenire anche a prescindere da responsabilità personali. Se queste ci saranno, poiché la legge manterrà esattamente l'impianto dei reati fallimentari già in vigore, non vi sarà sconto, ma un approccio più moderno e corrispondente alla situazione attuale. E da tale punto di vista, voglio assicurare che nell'ambito dei decreti delegati sarà valutato adeguatamente il tema delle conseguenze per l'imprenditore, con una sottolineatura forte tra l'insolvenza imputabile all'imprenditore e quella dovuta invece a cause superiori al governo della situazione da parte sua. Credo che l'esempio sia estremamente attuale, nel senso che stiamo uscendo da una crisi decennale che, in alcuni settori, ha determinato il fallimento di innumerevoli imprese per fattori che non dipendevano dalla loro gestione (uno tra gli altri, il settore dell'edilizia, a seguito della contrazione intervenuta nel comparto).
Sotto questo profilo garantisco che non vi sarà alcun buonismo e che, in relazione agli ordini del giorno presentati - che il Governo intende accettare, come potrà dire più autorevolmente di me lo stesso Sottosegretario - si avrà grande attenzione a bilanciare adeguatamente le responsabilità proprio in questa prospettiva.
C'è un secondo tema che è stato evidenziato: quello delle circoscrizioni dei tribunali. I pareri che verranno espressi sugli ordini del giorno incentrati su quest'argomento chiariranno che le prospettive aperte con i decreti delegati, in accoglimento di questi stessi ordini del giorno, daranno un'attuazione bilanciata al tema.
Voglio aggiungere infine un elemento, tra i tanti altri che ci sarebbero, che mi sembra molto importante. In questo provvedimento viene introdotta in modo organico la disciplina del fallimento dei gruppi di imprese. Per chi opera nel settore e si occupa di quest'attività, si tratta di una questione molto importante, perché il fallimento del gruppo di imprese consente in qualche misura di limitare la portata del gioco delle scatole cinesi, in quanto comporta il coinvolgimento delle imprese dello stesso gruppo e una trattazione congiunta del loro fallimento può consentire di evidenziare gli intrecci, le operazioni illecite e le responsabilità trasversali all'interno del gruppo di imprese. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, onorevoli senatori, intervengo molto velocemente per ringraziare sia i membri della Commissione per il lavoro svolto, sia tutti i Gruppi parlamentari che hanno consentito di realizzare l'obiettivo di portare in Aula questa riforma e procedere alla sua approvazione.
Anche dagli interventi svolti questa mattina nel corso della discussione generale emerge una sostanziale condivisione dell'approccio culturale che caratterizza questa riforma che - ricordiamoci - interviene su un regio decreto del 1942 e consente il superamento dello stigma del fallimento, introducendo novità molto importanti che sia il relatore che altri senatori hanno evidenziato e su cui non mi soffermo.
Desidero solo dire che il Governo condivide alcuni dei punti di criticità emersi durante la discussione generale, in particolare con riferimento alla necessità di trovare un equilibrato contemperamento tra le esigenze di specializzazione e quelle di prossimità e adeguata rispondenza nei tempi della nuova strutturazione territoriale, nonché di considerare l'esigenza di distinguere le conseguenze in base al comportamento dell'imprenditore. Ora, con l'esame degli ordini del giorno, cercheremo di precisare meglio questi aspetti con l'accoglimento di alcune proposte che vanno proprio in questa direzione.
Concludo con il ringraziamento all'Assemblea, perché l'approvazione della riforma oggi consente al Governo di esercitare la delega in tempi compatibili con la fine della legislatura.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2681, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Procediamo alla votazione dell'articolo 1.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PAGLIARI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100, a condizione che sia introdotta la seguente riformulazione, che riguarda il dispositivo. Nel primo capoverso del dispositivo si chiede di sostituire le parole «consentano di eliminare o, quantomeno, di attenuare la responsabilità degli amministratori» con le parole «introducano nell'ordinamento misure di tipo premiale in relazione alla responsabilità degli amministratori». Si chiede inoltre di sopprimere il secondo punto del dispositivo.
Esprimo poi parere favorevole sull'ordine del giorno G2.101 (testo 2), a condizione che sia introdotta la seguente riformulazione. Al punto g) delle premesse, sostituire le parole «includendo quelli con il circondario di almeno 200.000 abitanti» con le parole «e, salvo circostanziate e specifiche ragioni, con un circondario non inferiore a 200.000 abitanti». La stessa correzione va apportata al primo capoverso del dispositivo, dove c'è la stessa frase, che si chiede di sostituire con le parole che ho appena letto.
Esprimo inoltre parere contrario sull'ordine del giorno G2.102.
Esprimo poi parere favorevole sull'ordine del giorno G2.103, a condizione che sia introdotta la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di individuare i tribunali competenti alla trattazione delle procedure concorsuali ordinarie relative agli imprenditori cosiddetti sopra soglia in un numero significativamente superiore a quelli presso i quali è istituita la sezione specializzata in materia di impresa e in via tendenziale in numero non inferiore a due per ciascun distretto di corte d'appello, al fine di impedire che la riforma comporti un rallentamento dei tempi delle procedure conseguente ad un esponenziale e non proporzionato incremento del numero di procedure assegnate a tribunali di grandi dimensioni tale da non essere gestibile con le risorse date».
Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno G2.104.
LO MORO (Art.1-MDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO MORO (Art.1-MDP). Signora Presidente, aggiungo la firma all'ordine del giorno G2.103 e accolgo la riformulazione proposta dal relatore.
PRESIDENTE. Senatore Caliendo, lei è d'accordo con le proposte di riformulazione avanzate dal relatore?
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, per quanto concerne l'ordine del giorno G2.100, vorrei far notare che tale ordine del giorno era già stato accolto in Commissione, così come è formulato, sia dal relatore che dal Governo (non so se il relatore se ne è dimenticato). Quindi chiederei di riconsiderare la proposta di riformulazione.
Per quanto concerne l'ordine del giorno G2.101 (testo 2), sono favorevole alla riformulazione proposta dal relatore. Vorrei però invitare il Governo e il relatore a tener conto del fatto che nell'ordine del giorno G2.103 (testo 2) del senatore Casson si tratta della stessa questione: sarebbe quindi opportuno che su entrambi venisse espresso lo stesso parere.
Apprezzo ciò che ha detto il relatore, ma - se ho ben capito - introdurre il principio di due tribunali per distretto, sia pure indicativamente, sembra quasi voler seguire la stessa logica di errore che portò ai famosi tre tribunali per distretto nella revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Penso che la riformulazione del dispositivo da parte del relatore, che io accetto per quanto riguarda il mio ordine del giorno, possa essere estesa anche all'ordine del giorno presentato dal senatore Casson, in modo da avere un'unica risposta. Diversamente, avremo un Parlamento che dà due o tre interpretazioni diverse alla stessa questione.
PRESIDENTE. Sentiamo il senatore Pagliari in merito a queste osservazioni.
PAGLIARI, relatore. Signora Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.100, se esso è già stato approvato in Commissione penso che dobbiamo mantenere la formulazione proposta in quella sede. Però, visto che esso è già stato accolto in Commissione, pregherei il senatore Caliendo di ritirarlo, in quanto inutile.
Per quanto concerne gli ordini del giorno G2.101 (testo 3) e G2.103 (testo 2), le due formulazioni in realtà non sono in contraddizione tra loro. Infatti, in un ordine del giorno si fa riferimento ad una misura non inferiore a 200.000 abitanti, nell'altro ad un numero di tribunali non inferiore a due per ciascun distretto di Corte d'appello. Quindi le due previsioni non sono sostanzialmente in contrasto. Ad ogni modo non ho alcuna difficoltà ad uniformare le due formulazioni, vorrei però sottolineare che se uniformiamo, rispetto alle preoccupazioni del mondo degli avvocati andiamo a restringere la prospettiva. Da un lato, abbiamo il criterio del «non inferiore a 200.000 abitanti»; dall'altro, il criterio minimo dei due tribunali per ogni Corte d'appello. Io sinceramente eviterei di cancellare uno dei due criteri, perché non sono tra loro in contrasto e incompatibili. Dopodiché, ripeto, se si vuole provare a unificare i due concetti e a introdurli entrambi nello stesso ordine del giorno, si può fare. Ma a me sembra però che rispetto ai desiderata vi siano due criteri entrambi positivi.
ASTORRE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ASTORRE (PD). Signora Presidente, se il senatore Caliendo è d'accordo, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G2.101 (testo 3).
GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signora Presidente, anch'io chiedo di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G2.101 (testo 3).
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, chiediamo anche noi, con il permesso del senatore Caliendo, di poter aggiungere la firma agli ordini del giorno G2.100 e G2.101 (testo 3).
RUTA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUTA (PD). Signora Presidente, vorrei soltanto far presente che credo sia vero quanto sostiene il relatore Pagliari, ossia che gli ordini del giorno non sono incompatibili tra loro. Chiedo comunque di poter sottoscrivere l'ordine del giorno G2.103 (testo 2) del senatore Casson, che delimita in maniera chiara le modalità di individuazione dei tribunali competenti. Ma credo che le due proposte possano essere condensate in un unico ordine del giorno.
Ha ragione il relatore Pagliari. Se faremo questo sforzo, credo che tutti avremo una ragione ancora più chiara di un indirizzo che possiamo dare al Governo per la delega. Andremmo esattamente nella direzione giusta, perché credo sia unanimemente condivisa l'esigenza di non concentrare solo sui grandi tribunali, poiché sarebbe un rallentamento. Questa mi sembra una razionalizzazione positiva.
LUCIDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S). Signora Presidente, anch'io chiedo, se è possibile, di sottoscrivere l'ordine del giorno G2.101 (testo 3).
ROSSI Luciano (AP-CpE-NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSI Luciano (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, se il senatore Caliendo accetta, vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno G2.101 (testo 3) che indubbiamente merita un'attenzione e mi sembra, dalle impressioni che stiamo raccogliendo, che il Governo possa riservare ulteriori migliori attenzioni.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, sottoscriviamo l'ordine del giorno G2.103 (testo 2) del senatore Casson e chiediamo, se è possibile, di realizzare un ordine del giorno unico, al quale ovviamente si trasferirebbe tale sottoscrizione.
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, anche il sottoscritto e gli altri colleghi del Gruppo sono tentati, come ha fatto il collega Lucidi, di chiedere di aggiungere la propria firma agli ordini del giorno G2.101 (testo 3) e G2.103 (testo 2). Però, se è possibile ritagliarci un tempo perché il Governo e i relatori riconsiderino la situazione, che evidentemente è uno dei punti cruciali visto che c'è un interesse diffuso alla questione della geografia giudiziaria dei nuovi tribunali che si occuperanno delle nuove procedure concorsuali, inviterei il Governo e la maggioranza a modificare la loro valutazione - con qualche leggerissima riformulazione - sull'ordine del giorno G2.102, a prima firma del senatore Lucidi. Tale ordine del giorno mira a mantenere le competenze attuali presso i tribunali italiani sopravvissuti alla prima "ondata desertificatrice" degli ultimi Governi, con una previsione di ampliamento e adeguamento degli organici dei magistrati e del personale anche con componenti non togati aventi certe caratteristiche. Se il Governo, con l'accettazione degli ordini del giorno riformulati dei senatori Casson e Caliendo, prende questo impegno - per quanto possa valere un ordine del giorno - di trovare soluzioni alternative prendendo in considerazione la popolazione residente nel circondario o il numero di tribunali per corte d'appello, forse sarebbe il caso di riconsiderare il tutto adesso e mantenere le competenze territoriali come sono attualmente, prevedendo misure ragionevoli di adeguamento del personale.
Non chiedo, pertanto, di aggiungere la mia firma agli ordini del giorno che stanno raccogliendo tanto consenso, seppur condivisibili per alcune parti, ma sosterrei, per il Gruppo del Movimento 5 Stelle, l'opportunità di "far proprio" l'ordine del giorno G2.102 e di chiederne l'accoglimento.
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei apporre la mia firma all'ordine del giorno G2.101 (testo 3).
DE PIETRO (Misto-FdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PIETRO (Misto-FdV). Signora Presidente, anche io vorrei apporla mia firma agli ordini del giorno G2.101 (testo 3) del senatore Caliendo e G2.103 (testo 2) del senatore Casson. Credo che si associ a questa richiesta anche la senatrice Bignami.
URAS (Misto-Misto-CP-S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-Misto-CP-S). Signora Presidente, nel chiedere a nome mio e del collega Stefano di sottoscrivere gli ordini del giorno G2.101 (testo 3) e G2.103 (testo 2), vorrei però spendere una parola a favore dell'unificazione, se possibile, del dispositivo, perché forse riusciremmo a ottenere una formulazione in grado di aiutare le diverse situazioni presenti nel nostro Paese. Dico ciò perché si tratta di argomenti di questo genere con una rappresentazione semplificata dell'Italia, ma non è così.
Ci sono Regioni che hanno concentrati in poco spazio milioni di abitanti - come, ad esempio, Roma e Milano - e ci sono situazioni in cui, invece, gli abitanti sono "spalmati" in territori vasti, peraltro poco serviti sotto il profilo delle reti di trasporto locale e in grande difficoltà da questo punto di vista.
L'ottica che aveva prima lo Stato - lo Stato costituzionale - era quella di avvicinare il servizio al cittadino, non di obbligare il cittadino ad avvicinarsi al servizio; questo principio, che è sacrosanto e che noi dovremmo ricondurre a norma in ogni cosa che facciamo, probabilmente, anche in questa circostanza, non siamo riusciti ad attuarlo.
Pertanto, sottoscrivo, insieme al collega Stefano, i due ordini del giorno, che mi sembrano un passo in avanti verso una specificazione, ma se fosse possibile fare una riformulazione che ricomprenda questo concetto forse sarebbe meglio.
FLORIS (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-PdL XVII). Signora Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia sottoscriviamo l'ordine del giorno del collega Caliendo, G2.101 (testo 3).
FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALANGA (ALA-SCCLP). Signora Presidente, per la verità ho apprezzato anche l'intento di qualche collega di fare in modo che i due ordini del giorno, il G2.101 (testo 3) del senatore Caliendo e il G2.103 (testo 2) del senatore Casson, possano essere riuniti in un unico ordine del giorno. Devo tuttavia rilevare che tra i due ordini del giorno c'è una differenza così sostanziale che non rende possibile un'ipotesi di tal genere.
Il senatore Casson propone di implementare l'organico dei giudici delle sezioni fallimentari già attualmente esistenti con la partecipazione, all'interno, di figure professionali quali avvocati che abbiano maturato una certa esperienza e dottori commercialisti che avessero gli stessi requisiti. Ebbene, penso che tutto ciò incida in maniera molto sostanziale sulle composizioni dei collegi dei tribunali delle sezioni fallimentari; tra l'altro, al di là della competenza tecnica, una procedura fallimentare, come noi sappiamo, è ricca di eccezioni, che sono di natura squisitamente processuale e che esigono una competenza specifica, non già soltanto in materia commerciale, ma anche in materia di diritto processuale civile.
Ora, prevedere un'implementazione, come suggerisce il senatore Casson, per un verso, a me pare di difficile realizzazione; per altro, non si può lasciare la competenza attuale ai tribunali, così come oggi sono. Probabilmente manca l'esperienza sul territorio negli uffici giudiziari; ci sono poi piccoli tribunali che non hanno un organico tale da poter garantire l'istituzione di una sezione specializzata in materia fallimentare.
Prevedere, invece, come fa il senatore Caliendo, di sollecitare il Governo a individuare quei tribunali che possano garantire una elevata professionalità e un'adeguata istituzione delle sezioni fallimentari mi sembra la via più ragionevole.
Pertanto, con tutto il Gruppo ALA-Scelta Civica, chiediamo al senatore Caliendo di autorizzarci ad apporre la nostra firma sull'ordine del giorno G2.101 (testo 3). È indubbio, infatti, che l'ordine del giorno a firma Caliendo è di facile attuazione e va nella direzione più ragionevole e più celere, che il Governo potrà poi seguire con i relativi provvedimenti da emanare.
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, intervengo solo al fine di sgomberare i dubbi sulla discussione in corso. Non so se l'ordine del giorno a prima firma del senatore Casson sia stato sottoscritto da qualche altro collega del suo Gruppo. Vorrei però ricordare ai colleghi che dovessero aver aderito, che quell'ordine del giorno, così come riformulato, è stato sostanzialmente svuotato dal principio basilare, che è comune anche all'ordine del giorno da noi presentato, ovvero quello di mantenere i tribunali esistenti. L'ordine del giorno presentato dal senatore Casson, così svuotato, ha perso dunque la sua concreta significatività, pur rimanendo un ordine del giorno. Questo è il motivo per cui invito i colleghi, che hanno dichiarato di voler sottoscrivere tale ordine del giorno, a riflettere sul fatto che non si sta ragionando più sul testo dell'ordine del giorno che possiamo leggere nel fascicolo che ci è stato distribuito, ma sulla riformulazione proposta dal Governo e che mi pare sia stata accettata, una volta che l'ordine del giorno è stato fatto proprio dalla senatrice Lo Moro.
Intervengo dunque ancora una volta e poi mi taccio - non per sempre, ma almeno per una mezz'oretta - affinché rimanga testimonianza, nei Resoconti della seduta odierna, che chi sta sostenendo la necessità di mantenere inalterate le attuali competenze territoriali dei tribunali esistenti, in tema di procedure relative alle crisi di impresa e al fallimento, è il Movimento 5 Stelle.
A tal fine ripropongo per l'ultima volta un invito al Governo - evidentemente non per far torto ai senatori Caliendo e Casson - affinché si possa riconsiderare la possibilità di salvare tali competenze, che è poi la questione che interessa chi sta intervenendo in questa sede. (Applausi dal Gruppo M5S).
CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei ricordare al senatore Buccarella che il testo originario dell'ordine del giorno a firma del senatore Casson, di cui è in discussione un testo riformulato, prendeva spunto, anzi copiava, un emendamento a firma del senatore Lumia e di altri senatori del Partito Democratico, che mirava ad introdurre la possibilità di mantenere tutti i tribunali. Su quell'emendamento del Partito Democratico la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, perché non ci sarebbe stata la possibilità di una copertura finanziaria per tutti i tribunali. A quel punto, nel corso dell'esame in Commissione, ho riscontrato che non avevo la possibilità di ricevere appoggi sul mio ordine del giorno e ho tenuto conto della possibilità che si affermasse un principio di allargamento, quanto più è possibile, delle sezioni per l'impresa, perché altrimenti ci si riduce in un vicolo troppo stretto.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,15)
(Segue CALIENDO). Questa è la logica per cui siamo arrivati al testo riformulato e mi auguro che il Governo - per questo sono intervenuto in precedenza - dia un' unica risposta all'ordine del giorno a firma del senatore Casson e al mio: altrimenti, se così non fosse, si porrebbe probabilmente qualche problema. Se avremo un'unica risposta, il problema non si pone. Credo infatti nell'impegno del relatore e in particolare del Governo a tener conto di quegli elementi che consigliano di aumentare il numero dei tribunali addetti alla trattazione dei procedimenti in questione.
PAGLIARI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, intervengo rapidamente per dire che se i due presentatori accettano, rispettivamente, di integrare l'uno il criterio dell'altro nei propri ordini del giorno, si possono uniformare i due testi.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non accolgo questa proposta.
PAGLIARI, relatore. Rimane allora tutto com'è.
PRESIDENTE. Mi sembra di capire che il parere del Governo sia contrario su tutti gli emendamenti.
CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti.
Preciso al senatore Caliendo, come già ci siamo detti in Commissione, che il Governo condivide lo spirito dell'ordine del giorno G2.100, che sostanzialmente mira ad introdurre specifiche conseguenze premiali o sanzionatorie a seconda del comportamento dell'imprenditore. L'importante è che sia chiaro che non parliamo di due distinte procedure, ma solo di conseguenze premiali o sanzionatorie. Con questa specificazione, il Governo può accogliere l'ordine del giorno, come era già avvenuto in Commissione.
PRESIDENTE. Quindi mantenendo il testo invariato, così come è stato proposto dal senatore Caliendo?
CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì.
BUCCARELLA (M5S). È stato riformulato inserendo il termine «premiale» non il termine «sanzionatorio».
CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo è disposto poi ad accogliere l'ordine del giorno G2.101 (testo 3), mentre sull'ordine del giorno G2.102 il parere rimane contrario, perché nega il criterio della specializzazione del giudice, che è un criterio peraltro richiesto anche in sede europea. Il parere del Governo è quindi favorevole sugli ordini del giorno G2.101 (testo 3) e G2.103 (testo 2), per i quali condividiamo la riformulazione proposta dal relatore, in quanto tentano di contemperare l'esigenza della specializzazione con quella della prossimità del giudice.
Sull'ordine del giorno G2.104, presentato dal senatore Uras, il parere del Governo è contrario, in quanto si chiede di lasciare invariati gli attuali criteri di distribuzione territoriale delle sedi. Il Governo chiede al senatore Uras di condividere invece gli ordini del giorno G2.101 (testo 3) e G2.103 (testo 2), che vanno incontro alla stessa esigenza e cercano di contemperarla con l'esigenza di specializzazione, che è quella contenuta nella delega.
PRESIDENTE. Senatore Uras, accoglie l'invito del Governo?
URAS (Misto-Misto-CP-S). Signor Presidente, abbiamo già accolto tale invito, sottoscrivendo i due ordini del giorno G2.101 (testo 3) e G2.103 (testo 2). Ovviamente il tema che si pone è noto: se noi trattiamo l'Italia come se fosse una cosa unica e non riusciamo a capire che c'è una diversità territoriale, che c'è una diversa condizione rispetto ai processi di spopolamento, che c'è una diversa condizione rispetto all'organizzazione dei servizi generali, noi non rispettiamo il senso dell'articolo 5 della Costituzione, che impone allo Stato di operare il decentramento dei servizi pubblici per garantire l'uguaglianza tra i cittadini del nostro Paese.
PRESIDENTE. Quindi accoglie l'invito al ritiro dell'ordine del giorno da parte del Governo?
URAS (Misto-Misto-CP-S). Sì, lo accolgo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.
MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.27, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
BUCCARELLA (M5S). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Chiedo al presentatore dell'ordine del giorno G2.100 se insiste per la votazione.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.101 (testo 3), presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.102, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.103 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'ordine del giorno G2.104 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
Sull'ordine del giorno G4.1, del senatore Cappelletti e altri, il parere è favorevole a condizione che sia introdotta la seguente riformulazione. Si chiede di sostituire il dispositivo con: «impegna il Governo ad assicurare, in conformità agli strumenti offerti dalla disciplina vigente, il monitoraggio della fase preventiva anche delle società quotate in mercati regolamentati e delle imprese definite grandi dalla normativa UE».
L'ordine del giorno G4.2 può essere accolto come raccomandazione con questa riformulazione del dispositivo: «Raccomanda al Governo di valutare anche l'eventualità di prevedere un limite temporale di sei mesi e comunque breve per individuare le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi».
CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Cappelletti se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G4.1 e, contestualmente, anche l'accoglimento dell'ordine del giorno G4.2 nel nuovo testo come raccomandazione.
CAPPELLETTI (M5S). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.12, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.1 (testo 2), presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G4.2 (testo 2) è accolto come raccomandazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 5.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G6.19.
CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.19.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.19, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno presentato.
CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 7.3 mira a introdurre in maniera normativa un criterio di rotazione per le nomine, da parte dei professionisti, delle varie curatele o delle procedure disciplinate dall'articolo 7.
È un emendamento che vuole incidere su quelle realtà, così frequenti nei nostri tribunali, per cui troppo spesso, al di là degli inevitabili criteri di valutazione discrezionale della nomina di questo o quel professionista, di questo o quello studio specializzato nelle materie di cui si tratta, si assiste a una sorta di incancrenimento di equilibri di nomina all'interno dei singoli fori, che sarebbe opportuno scoraggiare con criteri ben più chiari che impongano una rotazione nell'affidamento degli incarichi.
L'emendamento, nella sua lettera a-ter), prevede anche che sia pubblicato un elenco su Internet e che i professionisti nominati siano sottoposti a valutazione da parte del tribunale in modo da poter garantire anche la qualità del servizio reso.
Forse poc'anzi il relatore faceva cenno alla possibilità di accogliere un ordine giorno, gli chiedo quindi se può intervenire brevemente. Ricordo che abbiamo approvato in Commissione alcuni ordini del giorno, parte dei quali, almeno quelli proposti dal nostro Gruppo, miravano in questa direzione. Fatta salva la dichiarazione di voto favorevole, chiedo al relatore di intervenire sul punto.
PAGLIARI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, un ordine del giorno sul principio di rotazione come indicato nell'emendamento 7.3 potrebbe essere accolto. Preciso solo che l'ordine del giorno non deve riferirsi al tribunale, perché l'albo è nazionale.
Vanno bene i criteri della rotazione e della pubblicità, quindi se il senatore Buccarella accetta di trasformare l'emendamento 7.3 in ordine del giorno, il mio parere è favorevole.
PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accetta di trasformare l'emendamento 7.3 in ordine del giorno, previa la modifica proposta dal relatore?
BUCCARELLA (M5S). Sì, Presidente. Sarebbe interessante sapere con quale premessa l'ordine del giorno sarebbe accolto, se di un impegno al Governo o di un impegno «a valutare l'opportunità di considerare eventualmente».
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi in proposito.
CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G7.3 con l'impegno «a valutare l'opportunità di» e con la precisazione fatta da relatore. L'albo, infatti, non è più tenuto dai singoli tribunali ma è un albo unico nazionale.
PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accetta dunque la formulazione proposta?
BUCCARELLA (M5S). Sì, Presidente, e chiedo la votazione dell'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.3, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.1, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 9.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che invito il presentatore ad illustrare.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno perché è stato già accolto in Commissione, sia dal Governo che dal relatore.
PRESIDENTE. Dunque l'ordine del giorno G10.100 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 10.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 11.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 12.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 13.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 14.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 15.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 16.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, intervengo solamente per dichiarare il mio voto favorevole.
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, come già rilevato in sede di discussione generale, il disegno di legge al nostro esame prevede e contempla ipotesi e previsioni sulle quali non è possibile esprimere un voto contrario.
Di certo, vi è il superamento del concetto di fallimento come istituto meramente punitivo. Ricordiamo che le procedure concorsuali nascevano in origine con l'unico obiettivo di assicurare la cosiddetta par condicio creditorum. Il fallimento interveniva proprio al fine di permettere che tutti i creditori potessero essere trattati in egual maniera e poter così soddisfarsi sui beni dell'azienda fallita. Vi era una connotazione fortemente negativa e quasi punitiva: essere falliti si traduceva anche in una forma di eliminazione dalla vita sociale.
Oggi, soprattutto con il disegno di legge di delega al nostro esame, c'è il superamento di tale concetto e, come avvenuto in recenti e meno recenti provvedimenti legislativi che hanno modificato la legge fallimentare, l'obiettivo di privilegiare e favorire un percorso di continuità aziendale. Il disegno di legge prevede infatti di dare priorità alle proposte che comportano il superamento della crisi, anche in sede di concordato.
Di certo un plauso può venire per la previsione, che per certi versi è contenuta in due istituti già esistenti nel nostro ordinamento, volta ad attivare procedure di composizione assistita delle crisi, da effettuarsi presso gli organismi di composizione all'interno delle camere di commercio. Apro qui una parentesi per dire che forse non sappiamo come la norma prevista dall'articolo 4 possa poi integrarsi nell'ordinamento, tuttavia non può che essere vista di buon grado, anche se desta perplessità il fatto che questo tipo di intervento debba avvenire a costo zero. Infatti, come previsto nell'ultimo articolo del disegno di legge, parrebbe che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non si comprende allora come questi organismi possano vivere se non con autotassazioni o altre forme di pagamento; sul punto, ai posteri l'ardua sentenza.
Rilevo poi che stiamo parlando di una legge delega e tali leggi nascondono grandi misteri e grandi incertezze. Poi, in sede di applicazione e di emanazione dei decreti legislativi mai si sa quale possa essere la sorte. Le leggi delega hanno nascosto tante insidie e anche qui ci troviamo con una norma come questa, che avrebbe la presunzione di ristabilire l'impianto della legge fallimentare, che è stata oggetto di plurime modifiche, le quali ne hanno provocato la disorganicità e la difficoltà di lettura.
Ci vogliamo soffermare però sugli aspetti critici del disegno di legge, come già è stato evidenziato precedentemente, in sede di discussione generale, e com'è emerso durante la votazione degli emendamenti e la discussione degli ordini del giorno.
C'è un problema che riguarda la competenza di quello che vorrebbe essere il nuovo tribunale dei fallimenti, quasi tutto concentrato presso le sedi dei tribunali delle imprese. Non possiamo tacere sul fatto che già durante i lavori della Commissione presieduta dal dottor Rordorf, che suggerì l'impianto di questa nuova legge, era sorto il problema di come riuscire a contemperare i due diversi interessi: da una parte, avere una magistratura specializzata in diritto fallimentare e suggerire quindi un percorso di concentrazione del tribunale; dall'altra, assicurare quel contatto che c'è sempre stato fra l'avvocatura, i cittadini e il tribunale dei fallimenti, così come dislocato nelle varie sedi provinciali, con il rischio - ed è per questo che si è fatta questa scelta, che non condividiamo - di appesantire il carico di lavoro che già insiste presso il tribunale delle imprese.
Ricordiamo alcuni dati, che per certi versi possono anche inquietare. Attualmente le sezioni specializzate hanno un carico di lavoro che sta aumentando sempre più. Nel 2016, rispetto all'anno precedente, c'è stato un 20 per cento di procedimenti in più (il 72 per cento in più rispetto al 2013). Se per un verso si comprende che il tribunale delle imprese funziona, nel senso che la gente vi fa ricorso (anche se, tra l'altro, è molto costoso, visto che il contributo unificato per radicare una causa è il doppio rispetto a una domanda di pari valore in un tribunale ordinario), dall'altro verso i tempi della definizione purtroppo hanno subìto rallentamenti. Se nel 2014 il 74 per cento delle cause era concluso in un anno, nel 2016 - cioè solo due anni dopo - si è già calati al 57 per cento. È questa, la problematica. Non andiamo forse a caricare il tribunale e ad appesantirlo di procedimenti che andranno a vertere quasi esclusivamente sul tribunale? Ma soprattutto, come tra l'altro è stato evidenziato negli ordini del giorno, dividere le varie competenze, come si vuol fare nel disegno di legge, fra il tribunale dei fallimenti, che andrà quindi nei capoluoghi di Regione oppure nei tribunali più importanti, e, per quelle che restano, il tribunale ordinario, non potrà creare problemi applicativi o più problemi rispetto a quelli che si vogliono risolvere?
In buona sostanza, ci troviamo di fronte a queste consuete, continue problematiche che riguardano la distribuzione dei carichi. Lo abbiamo visto anche in sede di riorganizzazione della geografia giudiziaria: per cercare di snellire, si è appesantito; per cercare di risolvere, si sono creati ulteriori problemi.
Poi, alla fine, in Italia si accetta tutto e si fa passare un po' tutto, però le nostre esitazioni sul disegno di legge, nonostante la votazione e l'accoglimento degli ordini del giorno, permangono; anzi, forse sono state ulteriormente confermate dalla votazione e dalle decisioni sugli ordini del giorno. Se leggiamo bene, gli ordini del giorno sono tutti volti a invitare il Governo a rivedere e rivalutare la distribuzione delle competenze presso il tribunale delle imprese, futuro tribunale quindi anche dei fallimenti; se tutti siamo stati d'accordo e se tutti li abbiamo votati, significa che la legge ha un problema. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Quindi significa che si sarebbe dovuta modificare la legge su quel punto, altrimenti non si vede perché ci sia un accordo globale sugli intenti e non ci possa essere lo stesso accordo globale quando invece è ora di modificare la legge. Questo conferma che, vedrete, in sede di esecuzione dei decreti legislativi non si terrà minimamente conto degli ordini del giorno, degli impegni assunti e del voto di oggi, come spesso accade. Quindi, si tratterà solo di parole al vento, mentre, come purtroppo è stato evidenziato anche da voci provenienti dall'avvocatura e dal mondo di coloro che lavorano nell'ambito dei fallimenti, problemi ci potranno essere. Occorre una vicinanza, come abbiamo sempre detto. Oggi parliamo di autonomia, come stiamo facendo noi in Lombardia e in Veneto per il referendum, ma per certi versi continuiamo a insistere: anche la vicinanza del presidio di giustizia agli utenti è un modo per controllare la giustizia e verificare ciò che c'è attorno a un tribunale fallimentare; mettere chilometri di distanza significa non solo aggravare i costi, ma anche creare una distanza di verifica e controllo.
Alla fine, parliamo di fallimenti e una conclusione la dobbiamo tirare anche noi, perché siamo ormai alla fine della legislatura. Nel colpire le aziende con i fallimenti, si colpisce il territorio. L'aumento esponenziale dei fallimenti registrato negli ultimi anni denuncia il fatto che viviamo una gravissima crisi economica che colpisce le nostre aziende e il fallimento non significa solo far perdere denaro agli imprenditori, ma anche togliere posti di lavoro ai lavoratori. Se l'azienda fallisce quindi, è fallito anche il nostro sistema economico. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
E nella riforma che viene proposta noi non vediamo una soluzione, perché trovare dei provvedimenti nel campo ordinamentale... (Il microfono si disattiva automaticamente).
Dobbiamo superare un problema ordinamentale e pensare a come trovare delle soluzioni per risolvere la crisi del nostro sistema. È inutile parlare di riformare queste norme: stiamo qui a discutere sugli ordinamenti e sui codici quando fuori le nostre aziende stanno veramente fallendo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che il rispetto dei tempi, magari anche rinunciando a una parte dei minuti a disposizione, ci consentirebbe di votare questa mattina.
Il primo iscritto per intervenire in dichiarazione di voto era il senatore Falanga, che non vedo in Aula e quindi si intende abbia rinunciato e collabori in questo senso.
LO MORO (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO MORO (Art.1-MDP). Signor Presidente, raccoglierò senz'altro il suo invito a essere breve.
In premessa annuncio il voto favorevole del Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista. Del resto, i nostri colleghi della Camera dei deputati hanno votato favorevolmente nel febbraio 2017 e non ci sono ragioni ostative al voto favorevole al provvedimento, nonostante il cambiamento che nel frattempo è intervenuto nella nostra collocazione.
Entrando nel merito del provvedimento, dico subito che, trattandosi di una legge delega, il giudizio si dà sul contenuto della delega e sui principi, perché, come qualcuno ha detto poco fa, certamente non abbiamo oggi garanzie su come sarà attuata la delega, anche se è previsto testualmente all'articolo 1 del disegno di legge che i decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - i tre Ministeri importanti - e dovranno essere sottoposti al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti.
Ho fatto riferimento a questi tre Ministeri, perché ciò aiuta anche l'inquadramento del provvedimento. Infatti, si tratta non soltanto di un fatto procedurale e di giustizia, ma anche di una modifica fondamentale che sostituisce quasi totalmente - immagino, alla fine, interamente - il regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942, emanato quindi ben settantacinque anni fa, in una direzione di cui si sentiva veramente bisogno sul territorio e in tutti i tribunali italiani. Si tratta di una modifica di non poco conto, non solo per l'ampiezza della modifica, ma anche per l'approccio culturale e di politica giudiziaria.
Qualcuno ha già ricordato il superamento del concetto di fallimento; io direi che è il concetto di fallito ad essere superato. Chi ha avuto occasione di dichiarare dei fallimenti sa quanto era difficile dire ad una persona che era fallita, magari non alle tante persone che con quel fallimento poi concretizzavano ipotesi di bancarotta fraudolenta o quant'altro, ma alle persone che avevano avuto realmente delle difficoltà, spesso a gestire imprese individuali, quindi senza alcuno schermo e senza alcuno scudo. Come tutti ricorderanno, fino a qualche anno fa al fallimento seguivano una serie di conseguenze veramente discutibili, che facevano e fanno riferimento a un'altra epoca: non solo un disvalore sociale, ma anche, ad esempio, l'impossibilità di avere l'elettorato attivo e passivo. Ora questo concetto viene meno e non si tratta di un fatto formale o nominalistico, ma di un fatto sostanziale.
Quello che cambia con questa delega al Governo, e che dovrà cambiare poi con i decreti legislativi, è proprio l'ottica: non si tratta più di penalizzare l'imprenditore che non ce la fa, ma di mantenere le conseguenze del caso (anche le più gravi, nel caso di imprenditori disonesti) e al contempo di tutelare le aziende e quindi i lavoratori. Ecco perché facevo riferimento al concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Quando si dichiarava e si dichiara un fallimento, con la legge tuttora vigente, la prima operazione che svolge il curatore è quella di quantificare i crediti privilegiati dei lavoratori ma poi, in realtà, si consacra, in quello stesso momento, la fine dello stato di occupato. Non è una cosa di particolare importanza avere un credito privilegiato, quando la procedura significa la fine di un lavoro.
La modifica quindi non è lessicale, né quando si parte dal fallimento per arrivare alla liquidazione giudiziale, né quando si parte dallo stato di insolvenza per arrivare invece alla definizione dello stato di crisi, che ovviamente viene prima dello stato di eventuale futura insolvenza. Dunque c'è il tentativo di salvare le imprese ed è un tentativo che mette tutti i debitori sullo stesso piano. È importante che nella delega sia stato chiarito - e chi ha pratica di fallimenti sa che questo è un punto molto insidioso - che non si tratterà più tanto di distinguere tra un debitore e un altro, con casistiche su cui la giurisprudenza ha dovuto fare strada e aiutare i tribunali fallimentari a capire chi avevano davanti, quanto di poter assoggettare alla procedura di accertamento dello stato di crisi, e quindi di insolvenza, ogni categoria di debitore. Anche questo è un punto di qualità. Segnalerò soltanto i punti che mi sembrano di particolare qualità e non tratterò ovviamente tutto l'argomento nei pochi minuti che ho a disposizione.
Un altro punto che credo sia molto importante e che è contenuto nello stesso articolo 2 è quello che prevede l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un albo dei curatori. Diceva bene prima il senatore Buccarella, parlando della necessità che anche questo albo sia gestito con giudizio e con trasparenza, prevedendo delle rotazioni, ma io non sarei troppo rigida in tutto questo, perché l'affidamento degli incarichi è attribuito a un tribunale e nei tribunali di frontiera, rispetto a fallimenti difficili e complessi, rispetto a fallimenti di imprese gestite al di fuori della legalità o da soggetti che, magari con lo scudo della legalità, gestiscono imprese finanziate con soldi riciclati, spesso è difficile anche trovare dei curatori. Quindi ben venga l'albo, perché questo eviterà che sul territorio si faccia incetta di fallimenti ed eviterà tante storture che abbiamo visto sul territorio. Ben vengano anche i criteri, ma con una certa elasticità mentale, perché sappiamo che si tratta di patologie delle imprese, si tratta di stati di crisi e di insolvenza, si tratta di imprese che non vanno bene. Sappiamo anche - e lo sa bene la legge delega, quando precisa che rimangono inalterati i reati fallimentari - che nella maggior parte dei casi, quelli che più hanno affaticato non solo i tribunali, ma anche l'economia italiana, si tratta di fallimenti di teste di legno, di imprese gestite per conto di altri e di imprese con cui si fa riciclaggio o autoriciclaggio. Quindi ben venga anche una certa duttilità.
Un altro elemento di pregio, sempre sul piano soggettivo, mi sembra quello dell'articolo 3, che parla di gruppi di imprese. Nella casistica giudiziaria infatti la difficoltà era spesso quella di colpire le scatole cinesi, che qualcuno citato in quest'Aula, e di colpire il soggetto giusto. Infatti, organizzando le imprese in maniera artificiosa, si poteva evitare il fallimento dell'impresa che deteneva il comando anche dal punto di vista manageriale, della governance ed economico, dichiarando invece fallite imprese che erano completamente vuote.
L'elemento che qui manca è evidente dallo stesso titolo del provvedimento: «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza». In realtà, guardando con favore all'allargamento della disciplina ai gruppi di imprese, dobbiamo dire che l'elenco non è completo perché, nonostante il contenuto sia molto esaustivo, stringente su molti principi e meno su altri, ci sono imprese che sfuggono a questo provvedimento e a questa delega, che forse sono quelle che giustificavano il concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Mi riferisco ai gruppi societari più grandi, ed oggi in Italia ne abbiamo tanti in crisi, un esempio per tutti è Alitalia, che sfuggono a questo provvedimento, perché esso non riguarda l'amministrazione straordinaria.
Visto che il tempo a mia disposizione è quasi terminato, vorrei soffermarmi su un ultimo punto. L'articolo 12 risolve problemi sul territorio molto rilevanti, perché fa prevalere il concetto dell'affidamento. A mio parere, la professione del notaio è andata via via perdendo la sua efficacia, con tutte le norme che hanno circoscritto i poteri e i doveri di questo tipo di professionisti. Secondo me le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, di cui all'articolo 12, dà risposte importanti. Infatti, molto spesso, negli stadi fallimentari, abbiamo assistito a gente che di fatto è fallita in proprio ed ha perso ogni patrimonio, perché aveva investito i propri risparmi in appartamenti che non sono mai stati costruiti.
Complessivamente il nostro giudizio è positivo. Manca qualche norma, che d'altra parte non rientrava nella legge fallimentare, bensì nella legge n. 95 del 1979, ma voteremo favorevolmente.
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, accettando l'invito ad essere sintetico, esprimo il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie, Partito Socialista Italiano e MAIE, consapevole di portare a termine un provvedimento importante.
Noi esprimiamo un giudizio molto positivo: si tratta di una buona legge, attesa da anni, che cambia completamente l'impostazione normativa passando da una fase sanzionatoria nei confronti delle imprese in difficoltà e da un atteggiamento negativo a un completo ribaltamento dell'impostazione, avendo come punto di riferimento principale il mantenimento in vita dell'impresa, in quanto non soltanto patrimonio dei possessori e degli imprenditori, ma anche patrimonio e ricchezza del Paese.
C'è da considerare tra le misure importanti previste, anche se penalizzante nei confronti delle piccole imprese, l'introduzione dell'obbligo del revisore dei conti anche per le imprese minori, quelle che hanno più di dieci dipendenti e più di 2 milioni di fatturato annuo, e l'adozione del criterio dell'azione preventiva, in modo tale da evitare le crisi e portare anche le piccole imprese, che spesso sono carenti da questo punto di vista, a una gestione efficiente e razionale, in linea con i princìpi di buon governo dell'impresa.
Certamente, rimane il punto critico della scelta dei curatori e degli amministratori giudiziari perché sicuramente manca la valutazione di un criterio di equità di peso degli incarichi e, in questo senso, si auspica che il Governo, attraverso la delega, eserciti una puntuale regolamentazione della materia onde evitare azioni non conformi al principio fondamentale della terzietà dell'azione del giudice rispetto agli incarichi, in modo tale da evitare favoritismi che anche le cronache hanno messo in risalto.
La situazione penale, dal punto di vista della responsabilità degli amministratori, rimane invariata.
Si tratta, complessivamente, di un buon provvedimento, al di là delle critiche che sono state mosse, più spinte da una posizione pregiudiziale che da una questione di merito. Credo che il Paese avesse bisogno da tempo di questa legge e oggi noi, approvando il testo che ci è arrivato dalla Camera, concludiamo un iter di cui tutti dobbiamo essere onorati, perché dotiamo il nostro ordinamento, pur nelle difficoltà di questa legislatura, di un provvedimento sicuramente indispensabile per rendere il nostro Paese moderno anche da questo punto di vista. (Applausi del senatore Longo Fausto Guilherme).
FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per un annuncio di voto.
FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, non so cosa significhi annuncio di voto.
Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.
Prendo atto, Presidente, che ella in questo momento ha introdotto un nuovo tipo d'intervento limitato all'annuncio di voto, semplicemente perché quando sono stato chiamato era sotto l'arco di quella porta.
PRESIDENTE. Togliamo la voce al senatore Falanga, perché sta smentendo la realtà dei fatti. La possibilità di intervenire era una cortesia che le è stata rivolta, ancorché non fosse presente quando è stato chiamato. È tutto agli atti. Registriamo la sua dichiarazione di voto favorevole.
FALANGA (ALA-SCCLP). Adesso lei mi toglie la parola per non consentirmi di dire che lei non presiede in maniera rispondente.
PRESIDENTE. Censuro la sua posizione, senatore Falanga. È pregato di essere in Aula quando deve intervenire.
FALANGA (ALA-SCCLP). Ero in Aula, sotto quella porta e lei dovrebbe guardare tutta l'Aula, non solo i suoi colleghi della Lega!
PRESIDENTE. Guardo tutta l'Aula.
FALANGA (ALA-SCCLP). Deve guardare tutta l'Aula.
ALBERTINI (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBERTINI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alternativa Popolare.
Il tempo a disposizione, sia pure dimezzato, mi consentirà qualche commento sui tratti salienti del disegno di legge che stiamo approvando.
Il primo argomento di positività è uno scenario e, cioè, si costituisce con l'intervento un corpus iuris completo in materia di fallimento. Fino ad ora gli interventi erano stati dettati in diverse circostanze, soprattutto dalle emergenze, e non avevano una complessiva razionalità e organicità. A questo si pone rimedio con la disposizione di legge che stiamo approvando. La ratio è stata ampiamente dibattuta, ma mi fa piacere poterla rimarcare: la possibilità, pur in presenza di crisi aziendale, di proseguire l'attività dell'azienda, superando la crisi, con una serie di interventi che partono dalla procedura di allerta per affrontare la crisi medesima con l'istituzione di una procedura particolarmente interessante e utile e, cioè, la composizione assistita per favorire il superamento dell'insolvenza. Il fallimento è sostituto dalla gestione della crisi d'insolvenza. La legge fallimentare risale al 1942, novellata poi nel 2006 e modificata diverse volte, ben sette da allora. Il quadro, quindi, è composito.
Questa normativa, oltre che per il profilo che ho detto all'inizio, ossia la congruità dell'insieme degli atti normativi, si presenta rispettosa dei principi elaborati dall'Europa e dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale.
È istituito, come rimarcato da altri colleghi e mi preme sottolinearlo, il concordato di gruppo, argomento di grande rilievo per evitare casi distorsivi, già verificatisi, di aziende che facevano fallire una componente dell'insieme, in danno ai creditori, conservando completamente l'utilità dell'operazione, senza subirne le conseguenze.
La composizione assistita è forse la vera novità di questo intervento. Prevede un monitoraggio preventivo, in modo da contenere i danni e salvare l'azienda. Il concordato preventivo è oggetto di attenzione; è stato finalmente espunto dalla legislazione il concordato liquidatorio puro, ammesso solo quando il debitore proponente apporta anche altre risorse esterne, oltre a quelle esistenti, con un apprezzabile incremento del patrimonio, che consenta comunque il soddisfacimento di almeno il 20 per cento della massa creditoria inevasa.
È stato, poi, meglio regolamentato il concordato in continuità aziendale, prevedendo il concordato misto, con una connessione tra la continuità aziendale e una contemporanea liquidazione parziale delle insolvenze.
È stata riservata una particolare attenzione ai poteri del curatore, che è il vero dominus della liquidazione giudiziaria, con precise norme che ne rinforzano e ne chiariscono il ruolo.
È previsto anche il diritto di informazione del debitore, che nella legislazione vigente era, invece, ignaro di quanto accadeva al suo patrimonio, consentendogli quindi di rimanere in contatto con la realtà che ha creato, ancorché vulnerata da crisi aziendale, nell'ipotesi che possa riappropriarsene in termini positivi, dopo aver soddisfatto i propri impegni.
La materia della composizione della crisi e dell'indebitamento risale alla legge n. 3 del 2012 e ha avuto, in termini di esperienza, risultati piuttosto lacunosi. Infatti la norma in esame, di cui ci assumiamo la responsabilità con il voto favorevole, prevede una revisione dell'intero sistema dei privilegi, che ha portato, negli ultimi dieci anni, a una stratificazione normativa, quindi a una difficoltà da parte di chi deve gestire l'intero impianto e a una difficoltà per i creditori chirografari ad essere soddisfatti.
Segnalo poi l'inserimento, all'articolo 11-bis (è un dettaglio significativo), del controllo di legalità da parte del notaio, soprattutto per rimediare alla disapplicazione della garanzia fideiussoria a favore dei promittenti acquirenti dell'immobile, che non era sostanzialmente applicata.
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 12,10)
(Segue ALBERTINI). Proprio per prevenire i disastri irreparabili delle società, è inserito altresì l'obbligo, anche per le società a responsabilità limitata, di nominare organi di controllo nel caso in cui vi sia un'incongruità di rapporto tra il patrimonio della società e l'indebitamento.
Infine, l'ultimo aspetto, quello forse più innovativo e più importante, anche de iure condendo: l'istituzione di un giudice specializzato, che possa seguire, per competenza, esperienza, funzionalità, capacità di intervento, con più appropriata professionalità i casi di questo genere. Occorre in proposito segnalare al Governo che l'Assemblea si è espressa ampiamente a favore in questa direzione.
Il tribunale delle imprese ha funzionato ed è una delle riforme più significative che abbiamo introdotto durante questa legislatura. È proprio in questo scenario e in questo contesto che devono essere individuate le risorse organizzative, professionali, gestionali del sistema giustizia per l'affidamento al giudice specializzato della gestione dei casi di insolvenza, affinché possa utilmente essere applicata questa norma che, ripeto, come dicevo all'inizio, ha il nostro pieno accordo e il nostro voto favorevole. (Applausi del senatore Dalla Tor).
MINEO (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MINEO (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, condivido quanto detto in bella forma dalla senatrice Lo Moro e ciò mi permetterà di essere ancora più breve nel mio intervento. Sinistra italiana voterà a favore del provvedimento in esame, perché una forza di opposizione non vota contro per partito preso. Si tratta di un disegno di legge delega ed è vero che i Governi in questa legislatura hanno esagerato, abusando delle leggi di delega. In questo caso, però, la delega deriva dal lavoro ben svolto, nel 2015, da una commissione ministeriale. Quindi, le indicazione date al Governo sono passabilmente chiare ed è funzionale alla democrazia che il Governo le ponga in essere e che il Parlamento, come naturale, controlli. Anche la delega, se usata in maniera corretta e non abusata, è infatti uno strumento indispensabile della democrazia.
Venendo al merito, c'è nel provvedimento uno sforzo semantico, per cui il fallimento ora si chiama liquidazione giudiziale. Potrei fare dell'ironia su questo riformismo semantico, ispirato da un politicamente corretto buonista, che nel nostro Paese sta dilagando. Ho controllato di recente atti che mi riguardano e ho notato che la parola divorzio viene sempre sostituita con degli eufemismi. Resta il fatto che il divorzio è divorzio e il fallimento è fallimento. Posso però capire che, in questo caso, si sia voluto scindere il termine fallimento dal concetto di colpa, perché è vero che, soprattutto in periodi di crisi come questo, il fallimento o l'insolvenza non sempre derivano da una colpa dell'imprenditore, ma possono essere motivati da altre ragioni. Quando però la colpa c'è, essa va perseguita e può essere perseguita dai provvedimenti in questo momento in vigore. Se non l'avete già letto, vi consiglio la lettura di un bell'articolo scritto a quattro mani e firmato da Sarzanini e Fubini, sul "Corriere della sera", che parla di una richiesta di risarcimento per 400 milioni di euro a 35 dirigenti di Banca Etruria; questa, però, è un'altra storia.
Venendo al merito del provvedimento in esame, voglio citare solo due ragioni per votare a favore. La prima è che, nella delega al Governo, vengono confermate le tutele all'occupazione e al salario dei lavoratori e anche ai loro diritti in caso di cambio della proprietà. La seconda è che si insiste sulla specializzazione del magistrato, che è fondamentale in questo tipo di processi, e si esplicita la necessità di un rafforzamento degli uffici giudiziari all'uopo preposti. È una cosa che diciamo spesso e il Ministro lo sa, perché ci ha sentito dirlo in Commissione: auspico dunque che si provveda effettivamente. Dichiaro quindi il voto favorevole di Sinistra italiana. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle ha condiviso l'impianto generale e l'approccio del disegno di legge in esame, volto a riformare tutta la disciplina dei fallimenti e delle procedure concorsuali, condividendo la volontà di allontanarsi dallo stigma dell'imprenditore fallito, quella figura figlia della legislazione degli anni Quaranta, che, come è stato anche richiamato da chi mi ha preceduto, definiva addirittura il fallimento come morte civile. Condividendo l'impianto generale, anche in sede di presentazione e illustrazione degli emendamenti in Assemblea, abbiamo evidenziato un vulnus, che ci preoccupa molto e che è relativo alla necessità, secondo il nostro punto di vista, di conservare le competenze per le procedure concorsuali agli attuali tribunali ordinari. Sul punto avevamo proposto, mantenendo l'attuale competenza territoriale e funzionale, di poter integrare i collegi anche con membri non togati, naturalmente aventi specifici requisiti di competenza tecnica, di esperienza e, soprattutto, di indipendenza, anche rispetto a situazioni di conflitto di interessi, scelti tra gli iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili o tra soggetti che abbiano comunque svolto funzioni di direzione, controllo e amministrazione di società per azioni e che, per tali ragioni, possiedono comprovate capacità gestionali.
Purtroppo questo nostro invito, rappresentato anche nell'ordine del giorno, non è stato compiutamente accolto dal Governo. Vedremo se gli ordini del giorno che sono stati accolti, volti a limitare la portata desertificatrice - l'ennesima - del provvedimento avranno poi applicazione concreta.
Quello che ci preoccupa, in una visione d'insieme, è che con quanto disposto dal disegno di legge in esame, anche tenendo presente il disegno di legge di riforma del processo civile - se avrà un esito effettivo in norma, ma che per adesso è ancora fermo in Commissione - che prevede, come sappiamo, l'ampliamento della competenza delle sezioni specializzate dei tribunali delle imprese, si possa venire a creare una situazione di maggiore difficoltà per l'intero sistema giustizia. In quel disegno di legge di riforma del processo civile, infatti, si prevede un aumento delle competenze del giudice onorario ed è facile immaginare che vi sarà un intasamento di molti tribunali circondariali cosiddetti medio-grandi, mentre quelli medi e piccoli finiranno per avere sostanziali cali nel contenzioso e nelle pendenze e c'è da temere che con la prossima non auspicata e denegata riforma della geografia giudiziaria, nella quale già si prevede che non necessariamente un capoluogo di Provincia debba essere sede di tribunale, molti tribunali avranno pendenze destinate a ridursi e perciò sarà gioco facile dire che non servono più e che devono essere chiusi.
L'approccio degli ultimi Governi, a partire da quello Monti, non solo di quello attuale, di risolvere il problema giustizia con misure volte a scoraggiare la tutela dei diritti, ricorre ogni volta che si parla di provvedimenti come questo, avente natura ordinamentale oltre che processuale. Noi, pertanto, riproponiamo questa tematica perché è la realtà che ci viene rappresentata dai territori, dai tribunali, dalla voce delle imprese e dei cittadini, che lamentano questo aspetto.
La desertificazione giudiziaria, l'aumento dei costi dell'accesso alla giustizia civile ed amministrativa sono stati e sono, purtroppo, tuttora precisi obiettivi politici con cui questi Governi mirano a risolvere il problema dell'arretrato, del contenzioso e dei possibili procedimenti di infrazione avviati dall'Unione europea. Noi cerchiamo di contrastare questa politica legislativa e temiamo che il disegno di legge oggi in esame sia un altro tassello che si inserisce in questo quadro e a farne le spese, com'è inevitabile che accada, saranno ancora una volta i soggetti più deboli, le piccole imprese e magari proprio quelle che stanno ancora attendendo, da parte dello Stato, il pagamento delle proprie fatture (non ricordo, in questo momento, a quanto ammonta la somma, in miliardi di euro, che le imprese italiane stanno ancora attendendo dallo Stato).
In questo quadro complessivo, è stato inserito un ulteriore cuneo, con la disposizione relativa ai tribunali, che rischia di scardinare in maniera definitiva l'equilibrio delicato dell'offerta e della domanda di giustizia sul territorio italiano e per questo motivo noi non potremo votare favorevolmente il disegno di legge in esame. Annuncio pertanto il voto di astensione del Gruppo del Movimento 5 Stelle. (Applausi dal Gruppo M5S).
CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Ministro, questo disegno di legge, che ha trovato anche la nostra collaborazione e il nostro appoggio, si basa su alcuni concetti fondamentali.
In particolare, non solo noi sostituiamo il termine fallimento con il termine liquidazione giudiziale, ma vi è una attenzione particolare a quella che, signor Ministro, era una interpretazione forzata della magistratura negli anni Settanta quando, anziché dichiarare il fallimento rispetto alla crisi economica, risolveva la situazione con l'amministrazione controllata per avere, né più né meno, una possibilità di recupero della residua capacità lavorativa.
Questa è la logica del disegno di legge al nostro esame, in base al quale non si può non tener conto del fatto che, nonostante durante la prolungata fase della crisi economica l'attività degli amministratori fosse stata svolta con diligenza, si era però arrivati allo stato di insolvenza. Ben diversa la situazione di negligenza degli amministratori, ancorché vi sia la crisi economica.
Nella legge, quindi, vi è anche un contributo a risolvere la crisi di insolvenza; per fare ciò, però, occorre aver presenti due concetti, signor Ministro. Da un lato, è affermata la competenza territoriale, che è riferita al centro dei maggiori interessi del debitore.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,22)
(Segue CALIENDO). Dall'altro se si vuole veramente intervenire nelle situazioni che rappresentano anche possibilità di composizione della crisi dell'azienda, occorre non concentrare tutto nel tribunale delle imprese. Signor Ministro, la concentrazione nel tribunale delle imprese significherebbe, né più né meno, una deficienza di intervento giudiziario rispetto a quanto oggi viene assicurato.
Per tale motivo io ho apprezzato, e come Gruppo di Forza Italia apprezziamo, la disponibilità espressa con il vostro parere favorevole al nostro ordine del giorno, ancorché con una riformulazione, che tiene conto della necessità di individuare tribunali diversi rispetto al tribunale delle imprese: da un lato, per non rallentare l'attività del tribunale delle imprese - finora questo tribunale ha funzionato bene; se noi lo graviamo di ulteriori compiti, il problema diventerà ancora peggiore - dall'altro lato, perché avendo il provvedimento la funzione di risolvere la crisi tenendo conto anche di situazioni ambientali, è necessaria una distribuzione delle competenze capace di mantenere integra l'efficienza del tribunale delle imprese ma allo stesso tempo di garantire con la prossimità delle decisioni giudiziarie, che vi sia una partecipazione effettiva a quell'accertamento di possibili risoluzioni della crisi che occorre privilegiare.
Io non dirò molto altro, perché gli emendamenti e gli ordini del giorno discussi questa mattina dimostrano che, quando vi è, indipendentemente dalla posizioni politiche di maggioranza e opposizione, la consapevolezza di operare nell'interesse del Paese, ci si adegua a determinate valutazioni confidando nella legittimità dell'impegno che il Governo ha assunto affinché si verifichino determinato situazioni.
Con questo auspicio e con questa certezza che voi risponderete all'impegno assunto, noi voteremo favorevolmente al disegno di legge. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP-CpE-NCD e ALA-SCCLP).
LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUMIA (PD). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, un'altra riforma arriva alla meta. Una riforma importante e strutturale; una meta attesa da anni: forse da troppi anni.
Le procedure fallimentari, colleghi, erano legate a un altro mondo, sia economico che sociale che di assetto istituzionale. Eravamo legati alla legge fascista del regio decreto n. 267 del 1942, al quale sono state poi apportate delle modifiche nel corso degli anni. L'ultima modifica che abbiamo licenziato è quella della legge n. 3 del 27 gennaio 2012.
Queste modifiche, cari colleghi, non hanno sortito alcun effetto positivo.
Presidenza del presidente GRASSO (ore 12,26)
(Segue LUMIA). Anzi, hanno causato sconnessioni e hanno reso sterile la capacità di adeguamento ai reali cambiamenti che nel mondo, via via, si sono prodotti.
Fallimenti e suicidi sono stati il tragico leitmotiv della crisi di questi anni. Come affrontare la crisi, anche dal punto di vista delle procedure concorsuali? Quale filo tenere in questo labirinto difficile e complesso?
Ed ecco la riforma: una riforma che finalmente interviene in modo sistematico sulle procedure concorsuali ed è finalmente in grado di confrontarsi con la brutta bestia della globalizzazione. La globalizzazione è in noi, demonizzarla non serve; subirla è sbagliato e ingiusto. La sfida aperta è governare la globalizzazione con regole moderne e capaci di fornire agli operatori economici un quadro armonizzato, almeno a livello europeo.
Come il Ministro sa, nei vari summit e incontri a cui partecipa l'approvazione del provvedimento al nostro esame è stata sollecitata come prioritaria. Per questo il risultato di oggi qualifica il lavoro parlamentare e l'azione di Governo, così come la chiusura di questa legislatura.
Cari colleghi, il paradigma del fallito viene messo finalmente da parte: il fallito come stigma, come colonna infame, come problema dei problemi che ha una sola soluzione: essere cancellato nella sua dignità o addirittura, il suicidio come estrema ratio. Ebbene, tutto questo viene messo da parte.
La crisi di questi anni ci dà infatti due insegnamenti: il primo è che molte delle crisi sono di tipo strutturale e attengono alla capacità dell'impresa di stare al passo con l'economia e le trasformazioni produttive. Ci dà anche un altro segnale importante e un altro insegnamento: l'impresa è un bene in sé. Ha un valore e si costruisce all'interno delle sue forze e delle sue qualità. L'impresa mette addirittura in discussione l'antico conflitto imprenditore‑lavoratore e immette all'interno delle sue dinamiche la capacità di cooperare e investire insieme, anche attraverso una condivisione delle responsabilità, dei profitti e delle perdite.
Per queste ragioni la riforma è strutturale. Sposta l'asse delle procedure concorsuali sulla prevenzione, perché occorre individuare il male prima che si concretizzi; occorre individuare le vie di uscita prima che producano un danno rilevante all'impresa e, quindi, all'imprenditore e ai livelli occupazionali.
Bisogna accompagnare la crisi: avere più vie di governo e più trasparenza intorno alle procedure concorsuali, perché abbiamo avuto diversi segnali, estremamente negativi, nei tribunali fallimentari. Occorrono più magistrati specializzati e una migliore definizione delle competenze territoriali: una capacità, in sostanza, di presentare al nostro Paese un livello di riforma in grado di saper gestire al meglio l'evoluzione e la fuoriuscita dalla crisi che stiamo riscontrando nelle ultime settimane e mesi.
Per questo abbiamo dato importanza all'approvazione di questa strutturale e importante riforma. Ringrazio il relatore e tutti i Gruppi, perché in Commissione giustizia abbiamo lavorato insieme, e il Governo ha saputo recepire, attraverso gli ordini del giorno, alcuni punti che possono qualificare la legge in fase di approvazione delle deleghe.
Ecco perché noi del Partito Democratico, che al disegno di legge al nostro esame abbiamo dato moltissima rilevanza, lo voteremo con un sì convinto e anche compiaciuto. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro della giustizia, onorevole Orlando. Ne ha facoltà.
ORLANDO, ministro della giustizia. Signor Presidente, volevo ringraziare il relatore, la Commissione e tutti coloro che sono intervenuti.
Sottolineo come questa riforma sia davvero di portata epocale - e io non uso mai questi termini - per una ragione molto semplice: l'impianto della normativa che riguarda il fallimento risale ancora al 1942 con un meccanismo distorto che ha macinato, nel corso di questi anni, molte risorse sia in termini di capacità imprenditoriali sia in termini di risorse legate ai beni materiali. Credo che con questo provvedimento si riesca non soltanto a rivedere, com'è stato detto, lo stigma, che spesso non è più giustificato in una economia globalizzata, ma a non sprecare neanche capacità imprenditoriale. Si può essere buoni imprenditori e avere avuto una prima esperienza imprenditoriale non felice.
Il provvedimento, inoltre, contiene un intervento positivo sull'utilizzo dei beni e sulle procedure, com'è stato ricordato. Vi è una focalizzazione su un punto che considero fondamentale: la ricerca della conservazione dell'attività d'impresa. Questo è un punto fondamentale per il nostro Paese. Noi ci allineiamo all'indicazione europea, ma lo facciamo tenendo conto delle peculiarità del nostro sistema e dell'esigenza di costruire strumenti di autoanalisi per le imprese che, essendo spesso di carattere familiare, non sempre hanno quell'articolazione interna in grado di valutare le effettive condizioni finanziarie.
Le procedure di allerta, per le quali, nell'esercizio della delega, avremo una particolare attenzione per tenere conto delle peculiarità del nostro sistema, consentono una autoanalisi rispetto all'andamento dell'attività imprenditoriale.
Vorrei fare un'ultima considerazione: mi dispiace che non vi sia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle che si è caratterizzato politicamente sul tema dell'attenzione a chi è incappato nella crisi. Considero il passaggio dall'idea del fallito all'idea che proponiamo con questa legge non solo un cambiamento semantico, ma un diverso trattamento giuridico che credo vada considerato adeguatamente. Però, se vogliamo fare in modo che si superi la situazione di grave opacità e di scarsa specializzazione che spesso ha accompagnato i procedimenti fallimentari, dobbiamo lavorare sulla specializzazione. Non possiamo far sì che piccolissimi tribunali siano chiamati ad occuparsi di fallimenti che hanno dimensioni sproporzionate rispetto alla loro capacità di intervento reale e su questo punto non considero una desertificazione il fatto che si debbano fare magari 50 chilometri in più per rivolgersi ad una sede giudiziaria dove vi sia effettivamente una specializzazione in grado di dare una risposta.
Considero tutt'uno con la legge che stiamo approvando due provvedimenti che abbiamo già assunto e la legge ne consente un terzo: la partenza del registro dei crediti e dei debiti e il portale delle vendite. Per la prima volta in Italia abbiamo un portale unico di tutte le vendite che interessano i beni sottoposti a procedura di carattere fallimentare. È un passaggio fondamentale, perché significa avere dei prezzi omogenei nella valutazione dei beni, dopo anni nei quali lo stesso bene poteva essere valutato 5 in una Regione e 20 in un'altra Regione. Adesso abbiamo un ulteriore passaggio che sarebbe davvero il salto di qualità e che stiamo cercando di realizzare: costruire un mercato parallelo di tutti i beni sottoposti alle procedure fallimentari.
PRESIDENTE. Signor Ministro, la ringrazio per il suo intervento, ma dovrebbe limitarsi ai ringraziamenti. Un suo intervento sul merito potrebbe riaprire il dibattito. (Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut).
ORLANDO, ministro della giustizia. Concludo, signor Presidente. Considero questo passaggio, cioè la costruzione di un mercato parallelo, un ulteriore salto di qualità che credo sia nell'interesse delle imprese e del nostro Paese. Mi auguro che tutte le forze politiche raccolgano questo richiamo. (Applausi dal Gruppo PD).
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, anche se comprendo e posso già anticipare il senso del suo intervento,ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei rilevare, non perché torni utile la prossima volta per il ministro Orlando, perché non credo ricoprirà ancora a lungo questa carica, che simili interventi si fanno in fase di replica.
In caso contrario, l'articolo 99, comma 2, del Regolamento del Senato prevede l'apertura di un dibattito a cui possono partecipare un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti, ovvero un'ora e quaranta minuti. Un intervento del genere alle 12,35 è quindi improvvido. Sarebbe stato meglio che esso fosse avvenuto in fase di replica. Visto comunque che la durata della legislatura è ormai in scadenza, modello yogurt, sono buono e non avanzo questa richiesta. (Applausi della senatrice Repetti).
CRIMI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Signor Presidente, chiedo la parola per un richiamo al Regolamento. Noi non accettiamo l'irrituale intervento del Ministro, perché poteva anche arrivare prima e fare la replica al momento opportuno anziché delegare il Sottosegretario. Non lo accettiamo perché il suo intervento non è stato un ringraziamento, ma un'analisi politica sulle dichiarazioni di voto.
Chiediamo pertanto di poter intervenire per replicare a quanto detto dal Ministro; il collega Buccarella è pronto a replicare e invito anche gli altri Gruppi interessati a replicare al Ministro e alle eventuali sue accuse rivolte ai Gruppi che hanno deciso di non votare. Chiedo pertanto formalmente l'intervento da parte del mio Gruppo nella persona del senatore Buccarella. (Applausi della senatrice Moronese).
PRESIDENTE. L'articolo 99, comma 2, del Regolamento è stato già illustrato dal senatore Calderoli. Comprendiamo l'esigenza di intervenire e quindi ha facoltà di parlare il senatore Buccarella, tenendo però presenti le circostanze e i tempi necessari per replicare.
BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, si tratta di una replica dovuta, visto che il Ministro, entrando nel merito, ha fatto delle osservazioni precise, citando il nostro Gruppo con riferimento alla critica da noi mossa e al motivo per il quale il nostro voto non è stato favorevole, pur condividendo gran parte degli obiettivi, probabilmente in parte anche raggiunti e raggiungibili da parte del disegno di legge. Faccio cioè riferimento alla geografia giudiziaria e ai piccoli tribunali.
Signor Ministro, lei ha fatto riferimento alla necessità che, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, i tribunali troppo piccoli potrebbero farsi carico di competenze e di procedure concorsuali, magari di particolare complessità o portata sociale, con un organico, competenze e professionalità da parte dei magistrati che potrebbero non essere all'altezza. Se ho compreso bene, questo è il significato.
Allo stesso tempo, replico affermando anzitutto che l'ordine del giorno da noi presentato è frutto, come sempre accade quando si parla di argomenti tecnici e specifici, non solo dell'esperienza diretta di chi parla e di altri componenti del Gruppo, ma anche di input qualificati provenienti dall'esterno; in tal caso non ho difficoltà a fare riferimento all'organismo congressuale forense, che ha sollevato l'argomentazione che ho provato a rappresentare in Assemblea. Mi riferisco cioè alla necessità che si mantengano i tribunali ordinari attuali, venendo incontro alle possibili problematiche cui lei, Ministro, faceva riferimento, con un potenziamento di personale anche non togato, quindi anche non magistrati, in situazioni di massima trasparenza, di assenza di conflitto di interessi e di garanzia di professionalità e capacità; questa misura potrebbe verosimilmente far sì che il rischio che lei paventava possa non sussistere.
A fronte di quest'impegno da parte del Governo, anche organizzativo e legislativo, ci sarebbe, sull'altro piatto della bilancia, la possibilità di dire alle nostre imprese, soprattutto a quelle piccole e in difficoltà, che c'è una giustizia che, almeno nei momenti più delicati della crisi d'impresa, è anche fisicamente vicina.
Signor Ministro, come me e come gli operatori del mondo del diritto, saprà quanto stia facendo male a questo Paese la lontananza fisica dei luoghi in cui si amministra la giustizia. Si tratta di uno degli elementi che stanno contribuendo al senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni e del Governo. Ecco perché ho voluto approfittare del fatto che lei è entrato nel merito, dando soddisfazione ad alcuni punti, per avere la possibilità di rappresentarle quanto ho cercato di dire e che, me ne rendo conto, non è oggetto né di emendamenti né di ordini del giorno approvati nel senso da noi auspicato.
Mi auguro però che ciò possa essere oggetto di riflessione per chi comanderà il Dicastero nei prossimi mesi, auspicabilmente qualcuno che possa essere più libero di muoversi e di tutelare le imprese e il diritto di accesso alla giustizia, magari del Movimento 5 Stelle. (Applausi dal Gruppo M5S).
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, approfitto di questa riapertura della discussione per precisare alcuni aspetti, perché forse, durante la mia dichiarazione di voto, non l'ho fatto pienamente.
Anche noi del Gruppo della Lega Nord ci asterremo dal voto sul provvedimento. Dispiace che l'astensione al Senato abbia un valore diverso da quello che ha alla Camera dei deputati, dove il Gruppo della Lega Nord si è già astenuto. In realtà, il nostro voto di astensione non vuol essere propriamente una contrarietà a gran parte del provvedimento. Come abbiamo detto in sede di discussione generale, ci sono parti che sicuramente condividiamo, come l'idea di mutare la natura della procedura fallimentare, per abbandonare quel senso punitivo con cui nacque nel '42, privilegiando invece soprattutto l'aspetto della continuità aziendale. Questo è un passaggio assolutamente rilevante.
È importante distinguere i fattori che hanno portato al fallimento e all'insolvenza. Quest'ultima può nascere per questioni di mala gestio dell'impresa, da operazioni fraudolente e anche da cattive interpretazioni del mercato; purtroppo, però, come si è visto negli ultimi anni, i fallimenti sono anche una conseguenza dei mutamenti del mercato: alcuni settori sono implosi, non hanno avuto un adeguato sviluppo e purtroppo hanno visto morire molte delle aziende che vi operavano.
Nel provvedimento c'è però un passaggio delicato, sul quale abbiamo molto discusso, tanto che tutti gli ordini del giorno presentati sia dai colleghi del Movimento 5 Stelle sia dai colleghi Caliendo e Casson erano volti a rivedere l'impianto delle competenze del tribunale del fallimento, chiamiamolo così, che verrà a coincidere con quello delle imprese. Quel passaggio è importante. Ricordiamo che già attualmente, come si diceva prima, i tribunali delle imprese hanno avuto un aggravio e sicuramente un aumento delle pratiche attuali, dovuto anche al fatto che alcune modifiche normative hanno imposto che la procedura venga trattata davanti al tribunale delle imprese. Il dato preoccupante non è l'aumento delle pratiche e dei procedimenti in corso presso il tribunale delle imprese, ma i tempi per l'adozione delle decisioni, che nello spazio di due anni purtroppo sono aumentati.
Poiché la mano destra deve sapere cosa fa la sinistra, si tenga poi presente la vostra riforma del processo civile, che, mi dispiace esprimermi in questi termini, si è totalmente arenata in queste Aule, nonostante fosse importante e sentita, perché era un'occasione per rivedere l'impianto del codice civile. Ricordiamo che in quella riforma è previsto un grande aumento delle competenze dei tribunali delle imprese, cui non corrisponde un aumento degli organici, né del numero delle sezioni specializzate.
Dobbiamo considerare l'eventualità che diventi legge la riforma del processo civile che prevede l'aumento delle competenze del tribunale delle imprese. Non è detto che ciò non avvenga: sicuramente non avverrà in questa legislatura, ma si suppone che il disegno di legge, vista la fase avanzata di trattazione, verrà ripresentato nella nuova legislatura che inizierà a breve. Aumentare le competenze del tribunale delle imprese e, in più, aggiungere le competenze sulle procedure concorsuali non potrà che generare un aggravio.
Come si è visto nel corso dei lavori in Assemblea, c'era l'occasione di intervenire. Tutti gli ordini del giorno sono stati approvati all'unanimità o quasi (forse l'unanimità non c'è stata più per qualche voto scappato, che per una questione di volontà). Tuttavia, gli ordini del giorno avrebbero dovuto essere emendamenti, così da poter apportare modifiche al contenuto del provvedimento. Sappiamo qual è il valore dell'ordine del giorno che, purtroppo, a volte - o forse sempre - viene disatteso. Già stiamo parlando di una legge delega (e, quindi, abbiamo delle difficoltà a pensare che ci saranno i decreti legislativi attuativi) e ora ci troviamo con degli ordini del giorno che vincoleranno poco e si potrà procedere come se nulla sia stato fatto. Con il provvedimento in esame si è persa l'occasione di rivedere e ben calibrare la competenza.
Per questa ragione, auspichiamo un ulteriore approfondimento di questa tematica da parte di tutti, anche se sappiamo che ormai è tardivo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2681, nel suo complesso. (Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2211.
Sull'ordine dei lavori
Giunta per il Regolamento, convocazione
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che, su richiesta motivata dei Gruppi Articolo 1 - Movimento democratico e progressista e Sinistra Italiana, la chiusura della seduta pomeridiana di oggi sarà anticipata alle ore 18.
La Giunta per il Regolamento è convocata al termine di questa seduta di Assemblea.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, onorevoli colleghi, approfitto del fatto che ieri era la Giornata mondiale della salute mentale per parlare del tema delle malattie mentali, tenendo presente che il 25 per cento del totale delle giornate di lavoro perse è legato alla depressione.
Era già dimostrato che l'assenza dal lavoro e il precariato sono associati a un maggior rischio di depressione. Su oltre 28 milioni di lavoratori, circa 6 milioni di italiani - uno su cinque - soffrono di stress da lavoro, con prevalenza delle donne. Oltre 3.200.000 sono le donne lavoratrici con problemi stress-collegati e disagi psichici. Di queste, circa un milione soffre di una condizione clinicamente rilevante e meritevole di un'attenzione specialistica, 500.000 per disturbi di ansia, 230.000 di insonnia e 220.000 di depressione. Tra i fattori determinanti vi sono le forti pressioni lavorative, le barriere culturali che rendono la carriera manageriale della donna più difficoltosa e impegnativa, ma soprattutto gli incarichi legati alla vita quotidiana e il ruolo di care giver all'interno della famiglia.
La depressione è oggi la seconda malattia invalidante al mondo e si stima che nel 2030 sarà al primo posto, con altissimi costi sociali e un forte impatto economico.
In base a tutto quello che ho affermato, ho apprezzato il disegno di legge Lorenzin, che prevede, tra le altre cose, che biologi e psicologi entrino a pieno titolo nelle professioni sanitarie. Vorrei che questo dettaglio non passasse inosservato e mi auguro che sia l'inizio di una piccola rivoluzione culturale attorno ad alcuni temi che mi sono estremamente cari. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento drammatico dei casi di depressione, oltre alla nascita di una serie di disturbi il cui minimo comune denominatore è quasi sempre lo stress. Il mondo di oggi ha evidentemente impostato dei ritmi che non per tutti e non sempre sono compatibili con una vita serena e con il ragionevole livello di benessere di cui ognuno ha bisogno per vivere.
In questa era di velocità, relazioni superficiali, rabbia e guerre ideologiche è la mente a farne le spese, il nostro cervello, le nostre idee e i nostri sogni. Da un punto di vista clinico, questo può facilmente portare a un degrado delle condizioni psicofisiche che, se non viene individuato e curato in tempo, può assumere una quantità impressionante di forme, tutte negative. Il suicidio, estrema e tragica conseguenza di certi disturbi depressivi, è la parola che si tende a evitare, ma che indica un qualcosa che esiste e che è da combattere. Allo stesso modo, anche l'alimentazione come abitudine è andata sbiadendo, si è adattata ai ritmi imposti dalla società, quando invece avrebbe dovuto essere il contrario. Un sano rapporto con il cibo è estremamente più possibile se anche questo si accompagna a una condizione psicologica serena.
Quindi la depressione, in tutte le sue accezioni, è ancora oggi al centro di un dibattito culturale più che scientifico. Gli addetti ai lavori sanno perfettamente di cosa si tratta e conoscono la patologia e la gravità della situazione; tutti gli altri, però, spesso non la riconoscono come tale. Un soggetto depresso passa per una persona svogliata o che sta attraversando solo un periodo.
L'inserimento di certe figure tra le professioni sanitarie è una presa di coscienza importante, a cui mi auguro possa seguirne una più sottile, ma anche più importante, sociale e culturale. (Applausi delle senatrici Bencini, Bignami e Idem).
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.
La seduta è tolta (ore 12,54).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (2681)
ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Approvato
(Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonché dei princìpi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.
Art. 2.
Approvato
(Princìpi generali)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti princìpi generali:
a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;
b) eliminare l'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato;
e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge;
f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea;
g) dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa;
h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
i) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; prevedere una procedura telematica alternativa, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, individuando le modalità e i termini di accesso agli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senza altra formalità; prevedere che, al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche, l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC per un anno decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese;
l) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;
m) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i princìpi stabiliti dalla presente legge;
n) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata:
1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;
2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e);
3) individuando tra i tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori:
3.1) il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;
3.2) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni;
3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni;
3.4) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;
3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 3.2), 3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;
3.6) il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;
3.7) la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui al numero 3.6);
o) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;
p) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera o), è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera n).
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera n), alinea, dopo le parole: «con adeguamento» inserire le seguenti: «e potenziamento».
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Respinto
Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 3).
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Respinto
Al comma 1, lettera n) numero 3), sopprimere i punti da 3.1) a3.5).
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera o).
CALIENDO (*)
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2681, recante Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,
premesso che:
tra i principi generali della riforma, il disegno di legge delega stabilisce che il termine «fallimento» venga sostituito con l'espressione «liquidazione giudiziale» (articolo 2);
il disegno di legge di delega contiene, altresì, un rinvio alla disciplina della responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori e del patrimonio societario, stabilita nel codice civile;
in particolare, nell'ambito della nuova procedura di liquidazione giudiziale, vengono demandati al curatore gli obblighi di avviare o proseguire, nei confronti degli amministratori, le azioni di responsabilità, differenziate a seconda della tipologia di struttura societaria (società di capitali, società cooperative, ovvero società di persone - articolo 7, comma 5);
si ritiene indispensabile che venga codificata a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi (ossia a condizioni oggettive e sfavorevoli di mercato), e quella prodottasi a seguito di negligenza nell'attività da parte degli amministratori;
la difficoltà legata alla congiuntura economica può essere comprovata da specifici indici di affidabilità del debitore quali, ad esempio, l'esercizio durevole dell'attività, la solidità patrimoniale, nonché la regolarità nel versamento di imposte e contributi previdenziali ed assistenziali, criteri peraltro già utilizzati dal Legislatore nell'ambito della disciplina dei rimborsi IVA superiori a 30.000 euro, per definire i contribuenti «virtuosi», che non devono prestare la garanzia fideiussoria ai fini del recupero del credito IVA (articolo 38-bis, comma 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
sarebbe opportuno, altresì, definire con maggiore chiarezza le ipotesi di responsabilità degli amministratori, che sarebbero perseguiti solo in caso di effettivi e comprovati comportamenti illeciti, con la completa esclusione da qualsiasi addebito nel caso in cui, invece, il dissesto dell'impresa sia causato da fattori economici oggettivi e non dipenda da «leggerezze» nella gestione patrimoniale dell'impresa;
ciò è particolarmente importante poiché la vastità e gravità della crisi economica del nostro Paese ha già provocato un numero altissimo di fallimenti, con il rischio reale e gravissimo di bloccare ogni «vocazione imprenditoriale» anche per il prossimo futuro, con gli immaginabili effetti drammatici non solo sull'economia generale del Paese ma anche e soprattutto sulle concrete capacità di ripresa occupazionale, che potrebbe venirne irrimediabilmente compromessa;
al riguardo, ferme restando le necessarie garanzie a tutela dei creditori, si ritiene opportuno contemperare tale aspetto con quanto sottolineato più volte anche dalla Commissione Europea, che ha richiamato l'urgenza di un diverso trattamento del cosìddetto «fallimento onesto»;
inoltre, si richiama l'attenzione sul fatto che eventuali profili di responsabilità per gli amministratori possono sorgere in conseguenza dell'attuale crisi dei valori immobiliari, spesso aggravata da un sistema di perizie tecnico-estimative che tendono a sottovalutare, sistematicamente, il valore degli immobili, secondo una logica da asta fallimentare; tale prassi, oltre a peggiorare la situazione patrimoniale di moltissime imprese, che si vedono costrette ad avviarsi verso procedure fallimentari, espone gli amministratori a responsabilità, anche di carattere penale, per non aver, essi stessi, proceduto a simili svalutazioni;
peraltro, le difficoltà in cui si trovano oggi anche le imprese più virtuose sono dovute in larga parte anche alle politiche di austerità avviate dallo Stato negli ultimi anni. Ciò ha prodotto le conseguenze più negative proprio nei confronti dei soggetti economicamente più solidi, che hanno cercato di resistere alla crisi con responsabilità, e che stanno affrontando anche il rischio di azioni penali legate al mancato pagamento delle imposte, con limitazioni anche per quel che riguarda l'esercizio dei diritti civili (ad es. interdizione dallo svolgimento di specifiche attività d'impresa, ecc ... ),
impegna il Governo:
nell'esercizio della delega di cui articolo 1 del disegno di legge in esame, a valutare l'opportunità di individuare strumenti che consentano di eliminare o, quantomeno, di attenuare la responsabilità degli amministratori, che nella prolungata fase della crisi hanno agito con diligenza per la salvaguardia della continuità d'impresa;
a valutare l'opportunità di individuare misure volte a codificare a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi, con l'ausilio di criteri oggettivi, e quella prodottasi a seguito di negligenza nell'attività da parte degli amministratori.
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Stefani e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2681, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,
premesso che:
- la Commissione ha ritenuto di licenziare per l'Assemblea il testo del disegno di legge n. 2681 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza) nella sua integralità, con lo scopo di propiziarne la approvazione definitiva, ma accompagnandolo con ordini del giorno che - in luogo degli emendamenti ritirati - indichino con precisione al governo i punti rimasti maggiormente problematici, impegnandolo, secondo la disponibilità dallo stesso manifestata, ad emettere norme modificative che recepiscano le soluzioni indicate dalla Commissione stessa, con provvedimento urgente e preferibilmente nel contesto della imminente Legge di Stabilità;
- tra i punti di maggior rilievo e che presentano assoluta e prioritaria necessità di riformulazione, vi è quello relativo alla competenza dei tribunali alla trattazione delle procedure concorsuali, posto che una non agibile previsione delle competenze andrebbe comunque a compromettere l'attuazione anche delle parti più penetranti e innovative nel merito della legge delega;
- in particolare la ipotizzata suddivisione delle competenze tra Sezioni specializzate in materia di impresa, operanti presso i Tribunali dei capoluoghi di distretto, e gli altri Tribunali esistenti, sarebbe destinata ad innescare più problemi di quanti vorrebbe risolverne; mentre è tassativamente da escludere la distinzione tra Tribunali abilitati a trattare le procedure relative ad imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2) della lettera n), comma 1, articolo 2, e Tribunali non abilitati, cosa che introdurrebbe un ulteriore inopportuno episodio di asimmetria nel sistema delle competenze con aggregazioni arbitrarie e pregiudizievoli, ma soprattutto dalla logica organizzativa irrealistica, considerato che soltanto pochi grandissimi Tribunali, peraltro questi già forniti di specifica Sezione fallimentare, sarebbero in grado di rispondere agli attuali criteri di delega («Pianta organica di ciascun Tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia»), laddove quasi tutti i Tribunali italiani non lo sarebbero se non in forme simulate e nella sostanza violative del testo della legge delega così come ora previsto;
- il ragionevole contemperamento della realtà organizzativa con le esigenze di specializzazione può meglio essere conseguito, lasciando invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza in capo a tutti i tribunali ordinari, ma adeguando gli organici e soprattutto prevedendo la nomina di componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza (esigenza evidenziata anche dall'emendamento n.2/26 al testo, a firma Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice), aspetto che risulterebbe effettivamente innovativo e capace di integrare le competenze magistratuali con quelle di importanti e ben coinvolgibili settori professionali della società civile,
impegna il Governo ad adottare, nei tempi più ravvicinati e preferibilmente già nel contesto della Legge di Stabilità, un provvedimento normativo che, recependo nel merito il presente ordine del giorno (e il consonante richiamato emendamento alla legge delega), mantenga le vigenti competenze sulle crisi d'impresa, insolvenza e fallimento, in capo a tutti i Tribunali esistenti, adeguando omogeneamente gli organici di magistrati e personale, nonché prevedendo presso ciascuno l'operatività di apposite Sezioni integrate con componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, scelti tra coloro che sono o sono stati iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o tra i soggetti che abbiano già svolto funzioni di direzione, controllo ed amministrazione di una società per azioni.
V. testo 3
Il Senato,
premesso che:
a) il disegno di legge in esame delega il Governo a riformare le discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, ponendo criteri e principi direttivi, da un lato, volti a riordinare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali;
b) all'articolo 2 del disegno di legge si prevede, tra le altre disposizioni, di investire sulla specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale;
c) il principio adottato nel disegno di legge mira a perseguire l'obiettivo della specializzazione del giudice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, riservando le relative competenze ad alcuni tribunali da individuare sulla base di parametri concorrenti, mantenendo ferma la competenza diffusa in relazione alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di consumatori, professionisti e imprenditori cosiddetta sotto soglia;
d) i criteri di delega che guidano l'obiettivo della specializzazione sono diversi in relazione, per un verso, alle procedure di amministrazione straordinaria e, per l'altro, a tutte le altre procedure non da sovraindebitamento; in particolare, nel disegno di legge si propone di attribuire la competenza per le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese ai tribunali ove ha sede la sezione specializzata in materia di impresa e la competenza relativa alle procedure concorsuali riguardanti gli imprenditori cosiddetti sopra soglia ad un più elevato numero di tribunali, da individuare a cura del legislatore delegato sulla base di parametri predeterminati;
e) ferma la condivisibile esigenza di assicurare un giudice specializzato per le procedure concorsuali è opportuno però che la riforma non produca inefficienze a carico del sistema giustizia, generando un esponenziale incremento del numero delle procedure assegnate a tribunali di medie-grandi dimensioni, tale da non essere gestibile con le risorse date;
f) è dunque necessario che in sede di individuazione dei tribunali cui riservare la predetta competenza si tenga conto innanzi tutto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), e cioè di recepire al fine della competenza territoriale la nozione di «centro degli interessi principali del debitore», nonché di parametri adeguati, in grado di individuare gli uffici effettivamente idonei, anche con l'eventuale adeguamento degli organici dei magistrati, in modo da garantire che la sottrazione della materia alla competenza degli uffici di piccole dimensioni, non sia adeguatamente compensata da un significativo incremento dell'efficienza del servizio giustizia in una materia così importante per la competitività del Paese;
g) è indispensabile pertanto assicurare che il legislatore delegato operi attenendosi ad indici predeterminati, tali da consentire di attribuire la competenza sulle procedure concorsuali «ordinarie» ad un numero di tribunali significativamente superiore a quelli in cui ha sede la sezione specializzata in materia di impresa, includendo quelli con il circondari di almeno 200.000 abitanti, non solo per il sostanziale rispetto di quanto previsto dalla citata lettera f) ai fini della competenza territoriale, ma anche per evitare che la riforma si traduca in un rallentamento dei tempi delle procedure dovuto ad un non proporzionato rapporto tra il numero dei procedimenti e le risorse materiali e di personale disponibili presso i predetti uffici;
h) ai fini di quanto previsto dalla lettera g), è dunque necessario che l'individuazione dei predetti uffici sia fatta precedere da una approfondita fase di monitoraggio e analisi dei dati disponibili;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di individuare i tribunali competenti alla trattazione delle procedure concorsuali ordinarie relative agli imprenditori cosiddetti sopra soglia in un numero significativamente superiore a quelli presso i quali è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, includendo quelli con il circondario di almeno 200.000 abitanti, al fine di assicurare un proporzionato rapporto tra i flussi dei procedimenti sopravvenuti e le risorse date nonché un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di prossimità e quelle di specializzazione;
a procedere, in sede di attuazione della delega, ad un'approfondita analisi dei dati connessi agli indici predeterminati dal legislatore delegante per la concentrazione della competenza in materia nonché, in particolare, ad una analitica valutazione di impatto della regolazione, in modo da escludere il prodursi di inefficienze a carico del servizio giustizia;
a provvedere, infine, ad una successiva costante attività di monitoraggio della regolazione introdotta allo scopo di valutare l'opportunità di procedere ad interventi di revisione con i previsti decreti delegati correttivi.
Approvato
Il Senato,
premesso che:
a) il disegno di legge in esame delega il Governo a riformare le discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, ponendo criteri e principi direttivi, da un lato, volti a riordinare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali;
b) all'articolo 2 del disegno di legge si prevede, tra le altre disposizioni, di investire sulla specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale;
c) il principio adottato nel disegno di legge mira a perseguire l'obiettivo della specializzazione del giudice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, riservando le relative competenze ad alcuni tribunali da individuare sulla base di parametri concorrenti, mantenendo ferma la competenza diffusa in relazione alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di consumatori, professionisti e imprenditori cosiddetta sotto soglia;
d) i criteri di delega che guidano l'obiettivo della specializzazione sono diversi in relazione, per un verso, alle procedure di amministrazione straordinaria e, per l'altro, a tutte le altre procedure non da sovraindebitamento; in particolare, nel disegno di legge si propone di attribuire la competenza per le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese ai tribunali ove ha sede la sezione specializzata in materia di impresa e la competenza relativa alle procedure concorsuali riguardanti gli imprenditori cosiddetti sopra soglia ad un più elevato numero di tribunali, da individuare a cura del legislatore delegato sulla base di parametri predeterminati;
e) ferma la condivisibile esigenza di assicurare un giudice specializzato per le procedure concorsuali è opportuno però che la riforma non produca inefficienze a carico del sistema giustizia, generando un esponenziale incremento del numero delle procedure assegnate a tribunali di medie-grandi dimensioni, tale da non essere gestibile con le risorse date;
f) è dunque necessario che in sede di individuazione dei tribunali cui riservare la predetta competenza si tenga conto innanzi tutto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), e cioè di recepire al fine della competenza territoriale la nozione di «centro degli interessi principali del debitore», nonché di parametri adeguati, in grado di individuare gli uffici effettivamente idonei, anche con l'eventuale adeguamento degli organici dei magistrati, in modo da garantire che la sottrazione della materia alla competenza degli uffici di piccole dimensioni, non sia adeguatamente compensata da un significativo incremento dell'efficienza del servizio giustizia in una materia così importante per la competitività del Paese;
g) è indispensabile pertanto assicurare che il legislatore delegato operi attenendosi ad indici predeterminati, tali da consentire di attribuire la competenza sulle procedure concorsuali «ordinarie» ad un numero di tribunali significativamente superiore a quelli in cui ha sede la sezione specializzata in materia di impresa e, salvo circostanziate e specifiche ragioni, con un circondario non inferiore a 200.000 abitanti, non solo per il sostanziale rispetto di quanto previsto dalla citata lettera f) ai fini della competenza territoriale, ma anche per evitare che la riforma si traduca in un rallentamento dei tempi delle procedure dovuto ad un non proporzionato rapporto tra il numero dei procedimenti e le risorse materiali e di personale disponibili presso i predetti uffici;
h) ai fini di quanto previsto dalla lettera g), è dunque necessario che l'individuazione dei predetti uffici sia fatta precedere da una approfondita fase di monitoraggio e analisi dei dati disponibili;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di individuare i tribunali competenti alla trattazione delle procedure concorsuali ordinarie relative agli imprenditori cosiddetti sopra soglia in un numero significativamente superiore a quelli presso i quali è istituita la sezione specializzata in materia di impresa e, salvo circostanziate e specifiche ragioni, con un circondario non inferiore a 200.000 abitanti, al fine di assicurare un proporzionato rapporto tra i flussi dei procedimenti sopravvenuti e le risorse date nonché un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di prossimità e quelle di specializzazione;
a procedere, in sede di attuazione della delega, ad un'approfondita analisi dei dati connessi agli indici predeterminati dal legislatore delegante per la concentrazione della competenza in materia nonché, in particolare, ad una analitica valutazione di impatto della regolazione, in modo da escludere il prodursi di inefficienze a carico del servizio giustizia;
a provvedere, infine, ad una successiva costante attività di monitoraggio della regolazione introdotta allo scopo di valutare l'opportunità di procedere ad interventi di revisione con i previsti decreti delegati correttivi.
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(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Astorre, Giovanardi, Stefani e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut, Lucidi, Luciano Rossi, Rizzotti, De Pietro, Bignami, Uras, Stefano, Floris e i restanti componenti del Gruppo FI-PdL XVII, Falanga e i restanti componenti del Gruppo ALA-SCCLP
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n.2681, recante Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza
considerato che:
tra i punti di maggior rilievo che presentano prioritaria necessità di riformulazione, figura quello relativo alla competenza dei tribunali alla trattazione delle procedure concorsuali, posto che una non agibile previsione delle competenze andrebbe a compromettere l'attuazione della legge delega. In particolare, la ipotizzata suddivisione delle competenze tra Sezioni specializzate c.d. delle Imprese, operanti presso i Tribunali dei capoluoghi di distretto, e gli altri Tribunali esistenti, sarebbe destinata ad innescare più problemi di quanti vorrebbe risolverne. La distinzione tra Tribunali abilitati a trattare le procedure relative ad imprese diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), numeri 1) e 2) e Tribunali non abilitati, introdurrebbe una ulteriore ed inopportuna asimmetria nel sistema delle competenze, con aggregazioni arbitrarie e pregiudizievoli, fondate su una logica organizzativa irrealistica. Infatti, soltanto i pochi Tribunali giù grandi - peraltro già forniti di specifica Sezione fallimentare - sarebbero in grado di rispondere agli attuali criteri di delega, che fanno riferimento alla «Pianta organica di ciascun Tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia», laddove quasi tutti i Tribunali italiani non vi rientrerebbero se non in forme simulate e, nella sostanza, violative del testo della legge delega così come ora previsto;
il ragionevole contemperamento della realtà organizzativa con le esigenze di specializzazione può meglio essere conseguito lasciando invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza in capo a tutti i tribunali ordinari, ma adeguando gli organici e, soprattutto, prevedendo la nomina di componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, aspetto che risulterebbe effettivamente innovativo e capace di integrare le competenze magistratuali con quelle di importanti e ben coinvolgibili settori professionali della società civile,
impegna il Governo ad adottare, nel primo provvedimento utile, apposita modifica normativa che, nell'ambito della legge delega, mantenga le vigenti competenze sulle crisi d'impresa, insolvenza e fallimento, in capo a tutti i Tribunali esistenti, adeguando omogeneamente gli organici di magistrati e personale, nonché prevedendo presso ciascuno l'operatività di apposite Sezioni integrate con componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, scelti tra coloro che sono o sono stati iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o tra i soggetti che abbiano già svolto funzioni di direzione, controllo ed amministrazione di una società per azioni.
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (AS 2681),
premesso che:
l'articolo 2, contenente i princìpi generali su cui si fonda l'intervento normativo, conferisce delega al Governo affinchè siano individuati tra i Tribunali esistenti quelli competenti aIla trattazione delle procedure concorsuali diverse da quelle relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione nonchè relative a consumatori, professionisti e imprenditori dal ridotto profilo dimensionale di cui alla lettera e) del medesimo articolo 2;
considerato che:
l'esercizio di tale delega, con riguardo a fattispecie di procedure concorsuali concernenti imprenditori «non piccoli», finirebbe per attribuirne la competenza solo ad alcuni Tribunali a scapito dei restanti, le cui sezioni fallimentari oggi operano nel rispetto degli ordinari criteri di competenza;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di lasciare inalterati i vigenti criteri di attribuzione della competenza fallimentare ai Tribunali esistenti, al fine di evitare l'effetto negativo di concentrazione solo su alcuni uffici giudiziari della materia concorsuale che appesantirebbe ulteriormente il carico di lavoro di tali sedi giudiziarie principali. A tal fine si potrebbero implementare gli organici delle esistenti sezioni fallimentari dei Tribunali prevedendo la nomina di componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, scelti tra coloro che sono o sono stati iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o tra i soggetti che abbiano già svolto funzione di direzione, controllo ed amministrazione di una società per azioni e che per tali ragioni possiedano comprovate capacità gestionali, a condizione che non siano stati dichiarati falliti.
CASSON (*)
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (AS 2681),
premesso che:
l'articolo 2, contenente i princìpi generali su cui si fonda l'intervento normativo, conferisce delega al Governo affinchè siano individuati tra i Tribunali esistenti quelli competenti aIla trattazione delle procedure concorsuali diverse da quelle relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione nonchè relative a consumatori, professionisti e imprenditori dal ridotto profilo dimensionale di cui alla lettera e) del medesimo articolo 2;
considerato che:
l'esercizio di tale delega, con riguardo a fattispecie di procedure concorsuali concernenti imprenditori «non piccoli», finirebbe per attribuirne la competenza solo ad alcuni Tribunali a scapito dei restanti, le cui sezioni fallimentari oggi operano nel rispetto degli ordinari criteri di competenza,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di individuare i tribunali competenti alla trattazione delle procedure concorsuali ordinarie relative agli imprenditori cosiddetti sopra soglia in un numero significativamente superiore a quelli presso i quali è istituita la sezione specializzata in materia di impresa e, in via tendenziale, in numero non inferiore a due per ciascun distretto di Corte di appello, al fine di impedire che la riforma comporti un rallentamento dei tempi delle procedure conseguente ad un esponenziale e non proporzionato incremento del numero delle procedure assegnate a tribunali di grandi dimensioni, tale da non essere gestibile con le risorse date.
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(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Lo Moro, Ruta, De Petris e i restanti componenti del Gruppo Misto-SI-SEL, De Pietro, Bignami, Uras, Stefano
Ritirato
Il Senato, in sede di discussione dell'Atto Senato 2681 contenente "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza",
premesso che:
- il testo del disegno di legge n. 2681 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza) determina al Capo I, articolo 2, nuovi criteri di determinazione degli uffici giudiziari competenti a provvedere sulle istanze di liquidazione giudiziale (nuova denominazione delle procedure fallimentari) nonché sulle procedure più importanti relative a società e imprese rilevanti o gruppi di imprese, che porterebbe a fissare la competenza delle suddette questioni nei tribunali delle imprese, mentre la trattazione delle altre procedure (meno rilevanti) verrebbero ripartite tra un numero ridotto di tribunali, dotati di una pianta organica adeguata e scelti sulla base di parametri oggettivi (numero dei magistrati addetti, numero delle imprese operanti nel circondario, flussi di procedure registrate negli ultimi anni);
- in sostanza quindi, appare emergere la volontà di privilegiare la cosiddetta specializzazione dell'ufficio giudiziario distrettuale, a discapito degli altri uffici giudiziari di più ridotta dimensione, con evidenti ripercussioni negative per le realtà sociali ed economiche di determinati territori, ed in particolar modo nei confronti delle loro imprese e dei loro professionisti, che sarebbero costretti a spostamenti lunghi anche centinaia di chilometri per raggiungere l'ufficio giudiziario distrettuale, come avverrebbe per esempio in Sardegna, nella cui regione l'ufficio giudiziario distrettuale avrebbe sede a Cagliari, città difficilmente raggiungibile a causa della dislocazione periferica del capoluogo e a causa della mancanza di adeguate infrastrutture e necessari collegamenti di trasporto pubblico;
considerato che i rischi connessi al detto accentramento non sembra possano dirsi mitigati dall'attribuzione di apposita delega al Governo volta ad una solo teorica possibilità di prevedere alcuni uffici circondariali cui mantenere le competenze per le procedure concorsuali di "media" rilevanza, posto che la previsione concede la possibilità ai soli territori e tribunali in regola con i requisiti del numero degli addetti all'ufficio, del numero delle imprese presenti nel territorio, ai flussi delle procedure risultati negli ultimi anni, così pervenendo all'ulteriore conseguenza di incrementare le differenziazioni tra le aree più ricche del Paese e le altre più povere,
impegna il Governo a verificare le possibili disfunzioni derivanti a tutte le categorie di lavoratori coinvolte e all'utenza cittadino-impresa dall'attribuzione al solo ufficio giudiziario distrettuale di tutte le questioni attinenti alla materia di delega, e a valutare l'opportunità di definire un congruo periodo di proroga lasciando invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza in capo a tutti i tribunali ordinari, fino all'adeguamento degli organici attraverso il reclutamento di magistrati togati e non togati forniti di specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, nonché del necessario personale ausiliario.
Capo II
PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CRISI E DELL'INSOLVENZA
ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 3.
Approvato
(Gruppi di imprese)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene, per la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti nonché di cui all'articolo 2545-septies del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
b) prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali;
c) attribuire all'organo di gestione della procedura il potere di richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, nonché di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate;
d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;
e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero;
f) stabilire il principio di postergazione del rimborso dei crediti di società o di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile, fatte salve deroghe dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.
2. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono essere previsti:
a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;
b) la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa;
c) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
d) l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;
e) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
f) i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonché per ogni altro controinteressato.
3. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:
a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo;
b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo;
c) l'attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, del potere di:
1) azionare rimedi contro operazioni antecedenti l'accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un'altra impresa del gruppo, in danno dei creditori;
2) esercitare le azioni di responsabilità di cui all'articolo 2497 del codice civile;
3) promuovere la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale;
4) nel caso in cui ravvisi l'insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo ovvero promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese;
d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale, in conformità alla disposizione dell'articolo 7, comma 10, lettera d).
Art. 4.
Approvato
(Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo disciplina l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare i casi in cui le procedure di cui al presente articolo non trovano applicazione, in particolare prevedendo che non si applichino alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea;
b) prevedere l'istituzione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi; prevedere che l'organismo nomini un collegio composto da almeno tre esperti, di cui uno designato, tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno designato, tra gli iscritti al predetto albo, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al medesimo albo, da associazioni di categoria; attribuire al predetto organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale; prevedere che l'organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera d) dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera; prevedere che il collegio, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, verifichi se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori; prevedere che, qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza, l'organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza medesima;
c) porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi, da individuare secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera h), e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di cui alla lettera b);
d) imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all'organismo di cui alla lettera b), il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; definire l'inadempimento di importo rilevante sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell'impresa, che considerino, in particolare, l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo; prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui alla presente lettera e che effettuerà la segnalazione agli organi di controllo della società e all'organismo di cui alla lettera b), se entro i successivi tre mesi il debitore non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale;
e) stabilire che l'organismo di cui alla lettera b), a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;
f) determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di cui alla lettera b), non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione;
g) consentire al debitore che abbia presentato l'istanza di cui alla lettera b) o che sia stato convocato ai sensi della lettera e) di chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso, disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicità, competenza a emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori o quando il collegio di esperti di cui alla lettera b) riferisce che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi medesima;
h) prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera b) o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi all'articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore ha proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità;
i) regolare i rapporti tra la procedura di composizione assistita della crisi avviata ai sensi della lettera b) e il procedimento iniziato a norma della lettera d), prevedendo, in particolare, che, ricevuta la comunicazione dell'organismo di cui alla lettera b), il creditore qualificato sospenda la segnalazione; prevedere che l'organismo di cui alla lettera b) dia comunicazione ai creditori pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato innanzi ad esso; stabilire il termine, adeguatamente contenuto e decorrente dalla data di ricezione della predetta comunicazione o da quando sono decorsi sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla lettera b), entro il quale il creditore pubblico qualificato effettua la segnalazione di cui alla lettera d), qualora il debitore, prima della scadenza del termine stesso, non abbia avviato la procedura di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tre esperti,» sostituire le parole: «di cui uno designato, tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno designato, tra gli iscritti al predetto albo, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al medesimo albo, da associazioni di categoria;» con le seguenti: «individuati, nel rispetto del principio della rotazione, dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale in cui l'imprenditore ha sede, tra gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno dieci anni di esercizio professionale, iscritti ai rispettivi albi istituiti presso gli ordini del circondario in cui l'imprenditore ha sede».
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono», con le seguenti: «soggetto a responsabilità dirigenziale».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, anche stabilendo il numero di mesi di scadenze inadempiute da segnalare».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «i componenti di questi ultimi», inserire le seguenti: «e il revisore legale».
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nel più breve tempo possibile», con le seguenti: «entro sei mesi».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;
considerato che:
l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. In particolare, il comma 1, lettera a), prevede l'individuazione delle imprese alle quali non si applica la disciplina della procedura di allerta. In particolare, il provvedimento in esame esclude la fase preventiva per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese definite grandi dalla normativa UE,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di monitorare severamente anche la fase preventiva per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese definite grandi dalla normativa UE.
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Approvato
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;
considerato che:
l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. In particolare, il comma 1, lettera a), prevede l'individuazione delle imprese alle quali non si applica la disciplina della procedura di allerta. In particolare, il provvedimento in esame esclude la fase preventiva per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese definite grandi dalla normativa UE,
impegna il Governo ad assicurare, in conformità agli strumenti offerti dalla disciplina vigente, il monitoraggio della fase preventiva anche delle società quotate in mercati regolamentati e delle imprese definite grandi dalla normativa UE.
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;
considerato che:
l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Segnatamente, al comma 1, lettera e), è prevista la convocazione immediata del debitore e - se previsti - degli organi di controllo della società da parte dell'organismo di composizione al fine di individuare, nel più breve tempo possibile, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi,
impegna il Governo a prevedere un limite temporale pari a sei mesi entro il quale individuare le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi.
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;
considerato che:
l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Segnatamente, al comma 1, lettera e), è prevista la convocazione immediata del debitore e - se previsti - degli organi di controllo della società da parte dell'organismo di composizione al fine di individuare, nel più breve tempo possibile, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi,
raccomanda al Governo di valutare anche l'eventualità di prevedere un limite temporale di sei mesi e comunque breve per individuare le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 5.
Approvato
(Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, al fine di incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria nonché i relativi effetti, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) estendere la procedura di cui all'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;
b) eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182-bis, né richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo;
c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile;
d) estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;
e) prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;
f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.
Art. 6.
Approvato
(Procedura di concordato preventivo)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l'ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; è assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari;
c) procedere alla revisione della disciplina delle misure protettive, specialmente quanto alla durata e agli effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;
d) fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché determinare l'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura; prevedere altresì che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto articolo 161 siano prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell'articolo 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942;
e) individuare i casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, è obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne;
f) determinare i poteri del tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale;
g) sopprimere l'adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche per l'esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonché adottare un sistema di calcolo delle maggioranze anche «per teste», nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
h) disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;
i) integrare la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale; agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché alla decorrenza e alla durata nell'ipotesi di sospensione; alla competenza per la determinazione dell'indennizzo e ai relativi criteri di quantificazione;
l) integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo:
1) che il piano può contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto;
2) che tale disciplina si applica anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
3) che tale disciplina si applica anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato;
m) prevedere una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria;
n) riordinare la disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento;
o) stabilire i presupposti per l'estensione degli effetti esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;
p) prevedere il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori;
q) disciplinare il trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo anche in presenza di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel caso di procedura riguardante società, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali, in conformità ai princìpi dettati dal codice civile;
b) imporre agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto in assemblea, con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela, in sede concorsuale, dei soci;
c) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura:
1) l'opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria;
2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi degli articoli 2500-bis e 2504-quater del codice civile;
3) non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria della società.
ORDINE DEL GIORNO
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Respinto
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;
considerato che:
al comma 1, lettera m), è prevista una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria,
impegna il Governo a valutare la possibilità di escludere la possibilità, per il tribunale, di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria.
ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 7.
Approvato
(Procedura di liquidazione giudiziale)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
2. Il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore:
a) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure;
b) definendo i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore;
c) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione;
d) chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di cui all'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita;
e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società nonché idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli stessi e dei terzi interessati.
3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le funzioni del comitato dei creditori possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità del silenzio-assenso.
4. La procedura di liquidazione giudiziale è potenziata mediante l'adozione di misure dirette a:
a) escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continua ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;
b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell'articolo 69-bis, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. Ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità, il Governo prevede la legittimazione del curatore a promuovere o a proseguire:
a) per le società di capitali e per le società cooperative, l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge;
b) l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima;
c) per le società di persone, l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.
6. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti è integrata:
a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso l'esercizio provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura;
b) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere personale che non proseguano con il consenso della controparte;
c) dettando un'autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.
7. La disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato è coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo.
8. Il sistema di accertamento del passivo è improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a:
a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;
b) introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica;
c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità;
d) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;
e) attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;
g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo di cui al comma 9.
9. L'obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura è perseguito:
a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione;
b) garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato:
1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema;
2) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e di compensazione;
3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, certificata dall'ente di cui al numero 1);
4) dalla presenza di uno o più fondi per la gestione dei beni invenduti;
c) introducendo misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente medesimo sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto, con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia.
10. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di cui al presente articolo, sono adottate misure dirette a:
a) affidare la fase di riparto al curatore, fatta salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice;
b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per l'esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure esecutive, nonché le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale; prevedere in particolare che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai predetti procedimenti e che, con il decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari, il tribunale disponga sulle modalità del rendiconto e del riparto supplementare nonché sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al curatore sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di procedimenti giudiziari;
c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore convochi l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale significativa del capitale sociale;
d) disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Ritirato e trasformato nell'odg G7.3
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) prevedendo che le nomine a curatore debbano essere stabilite a rotazione, a partire da un elenco di professionisti, che abbiano comunicato al tribunale la disponibilità;
a-ter) stabilendo che l'elenco sia pubblicato periodicamente nel sito internet del tribunale e che i professionisti siano sottoposti annualmente a valutazione da parte del tribunale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia;».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Approvato
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2681,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 7.3, nel presupposto che con la riforma l'albo sarà nazionale.
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA
Respinto
Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: «agevolare» con le seguenti: «prevedere un unico e più ampio termine per».
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «alla sola ipotesi in cui l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, fissando in tal caso un termine dalla cessazione dell'impedimento».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Respinto
Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: «, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive».
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA
Respinto
Al comma 10, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo».
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA
Respinto
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;
considerato che:
l'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento;
al comma 10 è previsto che, al fine di accelerare la chiusura della procedura, sono adottate misure dirette (tra le altre) adisciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo,
impegna il Governo a valutare la possibilità di incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale anche dello stesso debitore nel caso in cui non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo.
ARTICOLI DA 8 A 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 8.
Approvato
(Esdebitazione)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura;
b) introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;
c) prevedere anche per le società l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.
Art. 9.
Approvato
(Sovraindebitamento)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;
b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore;
c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità;
d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;
e) prevedere che nella relazione dell'organismo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
f) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;
g) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;
h) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero;
i) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo;
l) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;
m) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.
Art. 10.
Approvato
(Privilegi)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione.
ORDINE DEL GIORNO
Ritirato
Il Senato
in sede di esame del disegno di legge AS 2681, recante Il Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,
premesso che:
l'articolo 10 del disegno di legge in esame delega il Governo a ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale che ad oggi non sono più attuali, e che non tengono conto dell'evoluzione nel tempo dei rapporti economici e delle relative obbligazioni fra le parti contraenti;
alla luce dell'annunciata revisione della disciplina dei privilegi, emerge la necessità di ridimensionare la pretesa dello Stato, rivedendo i privilegi relativi ai crediti erariali, tanto più necessaria ove questa si manifesti, con modalità spesso vessatorie, nei confronti dei soggetti che si trovano, a causa della crisi, in una condizione di obiettiva difficoltà a mantenere quella continuità aziendale che costituisce il presupposto per l'esercizio di qualsiasi attività;
si ritiene, quindi, che durante le procedure d'insolvenza, vada in ogni caso tutelato il principio della continuità aziendale accanto a quello relativo alla salvaguardia dell'interesse dell'Erario al soddisfacimento del debito;
occorre prevedere una misura percentuale entro la quale i crediti relativi ai tributi (erariali e non), continuano ad essere privilegiati, mentre la parte restante confluisce tra i crediti chirografari,
impegna il Governo nell'esercizio della delega di cui articolo 1 del disegno di legge in esame, a valutare l'opportunità di individuare misure che consentano di rimodulare i privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali, mediante l'introduzione di una soglia predeterminata di soddisfacimento del credito.
ARTICOLI DA 11 A 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 11.
Approvato
(Garanzie non possessorie)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) regolamentare una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;
b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, nonché la regolazione del concorso conseguente all'eventualità di plurime annotazioni; subordinare le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in denaro, determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro;
c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei princìpi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;
d) consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l'obbligo di restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;
e) prevedere forme di pubblicità e di controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera d), regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali, adottare misure di protezione del debitore consumatore, nonché forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore non spossessato ovvero abbiano acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 12.
Approvato
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabilire che l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
b) prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la nullità relativa del contratto, nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Art. 13.
Approvato
(Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza.
2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.
Art. 14.
Approvato
(Modifiche al codice civile)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, in particolare prevedendo:
a) l'applicabilità dell'articolo 2394 alle società a responsabilità limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394-bis;
b) il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
c) l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell'articolo 2484;
d) la possibilità di sospensione dell'operatività della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e all'articolo 2545-duodecies, nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi;
e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilità promossa contro l'organo di amministrazione della società fondata sulla violazione di quanto previsto dall'articolo 2486;
f) l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 2409 alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo;
g) l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità;
h) prevedere che, se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, il tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese;
i) prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa, per la società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei limiti di cui alla lettera g).
Art. 15.
Approvato
(Liquidazione coatta amministrativa)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti:
1) dalle leggi speciali in materia di banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate;
2) dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all'accertamento di irregolarità e all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità;
b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell'allerta e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7.
2. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16.
Approvato
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera o), e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), per le quali sono previste specifiche autorizzazioni di spesa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui alla presente legge, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo (2211)
ARTICOLI DA 1 A 10
Capo I
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 1.
(Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane)
1. Al numero 5) dell'articolo 2751-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti,» sono soppresse;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane unitamente alla presenza di ricavi non superiori a euro 5.000.000 costituiscono requisiti necessari e sufficienti ai fini dell'attribuzione della qualifica di impresa artigiana. Il limite di ricavi può essere soggetto ad aggiornamento periodico;».
Capo II
MODIFICHE AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 2.
(Compensi per i curatori fallimentari)
1. All'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:
a) al 10 per cento al 12 per cento quando l'attivo non superi 16.227,08 euro;
b) dall'8 per cento al 10 per cento sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
c) dall'6,50 per cento al 7,50 per cento sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
d) dal 5 per cento all'6 per cento sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
e) dal 3,5 per cento al 4,5 per cento sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
f) dal 2 per cento al 3 per cento sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
g) dallo 0,45 per cento all'0,90 per cento sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
h) dallo 0,30 per cento allo 0,45 per cento sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,10 per cento allo 0,45 per cento sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,03 per cento allo 0,23 per cento sulle somme eccedenti tale cifra».
Art. 3.
(Disposizioni in materia di revocatoria fallimentare)
1. All'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
a) al numero 1), le parole: «nell'anno anteriore alla» sono sostituite dalle seguenti: «nei diciotto mesi prima della»;
b) al numero 2), le parole: «nell'anno anteriore alla» sono sostituite dalle seguenti: «nei diciotto mesi prima della»;
c) 3), le parole: «nell'anno anteriore alla» sono sostituite dalle seguenti: «nei diciotto mesi prima della»;
d) al numero 4), le parole: «entro sei mesi anteriori alla» sono sostituite dalle seguenti: «nei diciotto mesi prima della»;
e) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
Art. 4.
(Decadenza dall'azione e computo dei termini)
1. All'articolo 69-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«I termini di cui al secondo comma decorrono a prescindere dalla distanza temporale fra concordato preventivo e fallimento, anche in caso di concordato cosiddetto in bianco».
Art. 5.
(Ordine di distribuzione delle somme)
1. Al secondo comma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successivi modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Sono esclusi dalla prededuzione i compensi professionali inerenti assistenza su concordati in bianco poi rinunziati, dichiarati inammissibili per qualsiasi motivo o su cui non viene presentato il piano».
Art. 6.
(Contributo per le spese di giustizia)
1. Al sesto comma dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successivi modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In caso di mancato deposito della proposta, del piano o della documentazione entro il termine fissato, il giudice, con decreto motivato, può stabilire una somma che l'imprenditore deve versare a titolo di contributo per le spese di giustizia, da destinare al Fondo unico giustizia».
Art. 7.
(Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura)
1. All'articolo 173 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni :
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La disposizione di cui al primo comma si applica anche nel caso in cui sia evidente l'impossibilità di raggiungere la percentuale minima prevista dall'articolo 160, comma quarto, così come in ipotesi di rilevante superamento del termine di adempimento previsto nel ricorso per concordato. In tali casi il commissario giudiziale deve riferirne immediatamente al tribunale».
b) al secondo comma dopo le parole: «su istanza» sono inserite le seguenti: «di qualsiasi debitore o»;
c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«In ipotesi di revoca, rinuncia o mancata omologazione del concordato il tribunale provvede con decreto e, su istanza di qualsiasi debitore, del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18».
Capo III
MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163
Art. 8.
(Requisiti di ordine generale)
1. All'articolo 38, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui a decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163, dopo le parole: «concordato preventivo,» sono inserite le seguenti: «di concordato in continuità,».
Art. 9.
(Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro)
1. All'articolo 118 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove l'affidatario sia in concordato o in fallimento, la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto delle prestazioni alle singole subappaltatrici».
Capo IV
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, n. 74
Art. 10.
(Omesso versamento di ritenute certificate)
1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-bis è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma l il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure previste dagli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva ed incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte»;
b) all'articolo 10-ter è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure previste dagli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva ed incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte».
________________
N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 268 1
Allegato B
Testo integrale della relazione orale del senatore Pagliari sul disegno di legge n. 2681
Signor Presidente, illustro i disegni di legge in titolo, soffermandomi specificamente sul disegno di legge n. 2681 già approvato dalla Camera dei deputati; esso si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi. Il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali; il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e di insolvenza e infine il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.
Più dettagliatamente l'articolo 1 delega il Governo ad emanare - entro dodici mesi dall'entrata in vigore della nuova legge - uno o più decreti legislativi per riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e il sistema dei privilegi e delle garanzie.
Nell'esercizio della delega il Governo deve "tenere conto" della normativa dell'Unione Europea, nonché dei principi della model law, elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale - UNCITRAL.
La disposizione delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, prevedendo anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L'articolo 2, che individua i principi generali sui quali si fonda la riforma, interviene anzitutto sul lessico della riforma, prevedendo la sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale". Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi la dichiarazione di fallimento d'ufficio e distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza.
Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza. Per la disciplina del nuovo modello processuale il disegno di legge prevede puntuali criteri di delega.
L'articolo 3 detta principi e criteri direttivi per la disciplina della crisi del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che, anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi procedenti.
In particolare, la disposizione detta una serie di principi generali relativi all'insolvenza di una o più imprese appartenenti a un gruppo societario. In primo luogo, il Governo è delegato a definire il concetto di "gruppo di imprese", ai fini dell'applicazione delle procedure concorsuali, modellandone la definizione su quelle, previste dal codice civile, di direzione e coordinamento e di gruppo cooperativo paritetico. Il legislatore delegato dovrà inoltre introdurre una presunzione semplice di assoggettamento a tale direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo.
Il Governo dovrà inoltre: prevedere a carico delle imprese appartenenti al gruppo specifici obblighi dichiarativi nonché, se redatto, il deposito del bilancio consolidato di gruppo; consentire all'organo di gestione della procedura concorsuale di rivolgersi alla CONSOB o a qualsiasi altra autorità pubblica in possesso di informazioni al fine di verificare l'esistenza di collegamenti di gruppo o di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle azioni o quote; prevedere che i finanziamenti all'impresa in crisi provenienti da altre società o imprese del gruppo siano in sede di rimborso posposti di grado (postergati) se sussistono i presupposti per la postergazione.
La disposizione individua poi specifici principi e criteri direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo. In particolare, il Governo dovrà prevedere un'unica autorità giudiziaria competente a gestire la procedura, un unico commissario giudiziale e il deposito in un unico fondo per le spese di giustizia; il piano unitario di risoluzione della crisi dovrà essere predisposto sulla base di criteri definiti dal legislatore delegato, che potranno prevedere operazioni organizzative e contrattuali intragruppo finalizzate alla continuità aziendale, garantendo tutela ai soci e ai creditori di ciascuna singola impresa del gruppo; dovranno essere escluse dal voto le imprese del gruppo che vantino crediti verso le altre imprese assoggettate alla procedura.
Infine l'articolo detta principi e criteri direttivi per la gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo. Anche per questa procedura si prevede un solo giudice delegato e un solo curatore, ma si specifica che i comitati dei creditori restano distinti (uno per ciascuna impresa del gruppo).
Con l'articolo 4 il disegno di legge delega prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi.
Essa è concepita quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Lo strumento prevede, in caso di mancata collaborazione dell'imprenditore, una dichiarazione pubblica di crisi. In particolare, la procedura di allerta dovrà essere disciplinata dal Governo nel rispetto di una serie di principi, fra i quali, l'attribuzione della competenza per l'assistenza al debitore nella procedura a un apposito organismo di composizione della crisi presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; la previsione, a carico di alcuni creditori pubblici qualificati dell'obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione "il perdurare di inadempimenti di importo rilevante"; la possibilità per il debitore di rivolgersi alla sezione specializzata del tribunale per chiedere "misure protettive" necessarie a concludere l'accordo stragiudiziale e la previsione di misure premiali per l'imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta o che tempestivamente si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi.
L'articolo 5 detta principi e criteri direttivi volti all'incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi.
Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato a estendere l'applicazione delle convenzioni di moratoria anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari, fermo restando il requisito della conclusione dell'accordo con creditori che rappresentino almeno il 75 per cento del passivo riconducibile a una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee; modificare la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti eliminando o riducendo il limite del 60 per cento dei crediti oggi richiesto per poter omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti; estendere gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai soci illimitatamente responsabili, come avviene nel concordato preventivo.
L'articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo. Il Governo dovrà prevedere proposte che abbiano natura liquidatoria quando siano ritenute, per l'apporto di risorse esterne, necessarie a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20 per cento dei crediti chirografari; riformare le misure protettive, con particolare riferimento alla loro durata, prevedendone la revocabilità su ricorso degli interessati; ridefinire le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità; disciplinare, inoltre, l'entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore, parametrandoli all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura. I crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato potranno essere considerati prededucibili solo quando la procedura è aperta dal tribunale; rivedere l'attuale disciplina dei rapporti pendenti, con riferimento alla loro possibile sospensione e scioglimento, al ruolo del commissario giudiziale, alla competenza per la determinazione dell'indennizzo; integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo che il piano possa prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati, di durata anche superiore all'anno. La disposizione inoltre detta ulteriori specifici principi e criteri direttivi per il concordato preventivo delle società. La riforma è volta, in particolare, a individuare una disciplina maggiormente dettagliata per questi concordati che, pur rappresentando oggi la maggioranza dei casi, non trovano nella vigente legge fallimentare una autonoma considerazione.
L'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento.
Il primo principio di delega è riferito al potenziamento dei poteri del curatore, la cui azione si vuole rendere più efficace grazie ad una serie di misure.
Nella stessa ottica di potenziamento si prevede la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire specifiche azioni giudiziali. In sede di chiusura della procedura di liquidazione, al curatore potrà, inoltre, essere affidata la fase di riparto dell'attivo tra i creditori, fatta salva - in tal caso - la possibilità degli interessati di proporre opposizione davanti al giudice.
Un altro criterio di delega concerne - nelle procedure concorsuali di minore complessità - la possibilità di sostituire le funzioni del comitato dei creditori con forme di consultazione telematica dei creditori, anche nelle forme del silenzio assenso.
Una specifica serie di principi e criteri direttivi riguarda l'integrazione della disciplina dei rapporti giuridici pendenti.
Per quanto riguarda gli effetti della procedura di liquidazione sui rapporti di lavoro subordinati in corso, un ulteriore criterio direttivo prevede il coordinamento di tale disciplina con la normativa vigente in tema di diritto del lavoro in relazione a licenziamenti, forme assicurative e di integrazione salariale, il TFR e le modalità di insinuazione al passivo. Per quanto riguarda la liquidazione dell'attivo fallimentare, si intendono introdurre procedure improntate alla massima trasparenza ed efficienza da perseguire anche grazie all'ausilio delle più moderne tecnologie.
L'ultima serie di principi e criteri direttivi concerne misure acceleratorie volte a una rapida chiusura della procedura.
L'articolo 8 detta principi e criteri direttivi per riformare l'istituto dell'esdebitazione. Il Governo, nell'esercizio della delega dovrà prevedere che il debitore possa chiedere l'esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale o, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall'apertura della procedura stessa. I presupposti perché l'istituto sia applicato dal giudice sono la collaborazione con gli organi della procedura e l'assenza di frode o malafede; per le insolvenze di minore portata, l'istituto dell'esdebitazione possa applicarsi di diritto, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale.
L'articolo 9 detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012. In particolare, il Governo dovrà, nell'esercizio della delega, prevedere che la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento sia applicabile anche ai soci illimitatamente responsabili e che debba essere assicurato il coordinamento delle procedure relative a più membri della stessa famiglia; disciplinare procedure che consentano la prosecuzione delle attività già svolte dal debitore o la loro eventuale liquidazione, anche su istanza del debitore stesso prevedendo come obbligatoria, esclusivamente per il debitore-consumatore, la soluzione liquidatoria nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore; introdurre misure protettive simili a quelle previste per il concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori o d'ufficio in caso di atti di frode; consentire l'esdebitazione delle persone giuridiche, con modalità e procedure semplificate, escludendo tale beneficio solo se ricorrono ipotesi di frode accertata o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; consentire, in caso di frode o inadempimento, ai creditori e al PM di richiedere la conversione della procedura di sovraindebitamento in procedura liquidatoria
L'articolo 10 delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, nell'ottica di una loro riduzione. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà ridurre i privilegi generali e speciali (in particolare, quelli di natura retentiva), adeguare, di conseguenza, l'ordine delle cause legittime di prelazione.
L'articolo 11 detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema delle garanzie reali non mobiliari. Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato, fra le altre: a regolamentare una forma di garanzia mobiliare non possessoria, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione; e a prevedere che il soggetto costituente la garanzia, salvo diverso accordo delle parti, abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei princìpi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione.
L'articolo 12 delega il Governo ad adottare disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. La finalità dell'intervento normativo risiede, in particolare, nella necessità di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria
L'articolo 13 stabilisce principi e criteri direttivi di delega, volti a disciplinare i casi in cui la liquidazione giudiziale si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale (sequestro e confisca). Nell'esercizio della delega il Governo deve adottare disposizioni di coordinamento, da un lato, con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza e, dall'altro, con la disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, e in particolare con le misure cautelari previste da tale normativa, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.
L'articolo 14 autorizza il Governo, nell'esercizio della delega, ad apportare alcune modifiche al codice civile. Il Governo, fra le altre, dovrà prevedere l'applicabilità dell'articolo 2394 del codice civile, relativo alla responsabilità degli amministratori delle società per azioni verso i creditori sociali, anche alle società a responsabilità limitata; affermare nel codice civile il dovere dell'imprenditore e degli organi della società di creare strutture interne all'impresa tali da consentire una tempestiva rilevazione dello stato di crisi, per potere altrettanto tempestivamente attivarsi per adottare uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale previsti dalla riforma; integrare l'elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali, includendovi anche l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale; definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l'articolo 2486, recando danni alla società e ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale; estendere i casi nei quali per le società a responsabilità limitata è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo comunque la nomina obbligatoria quando la società - per due esercizi consecutivi - presenta alcuni requisiti dimensionali.
L'articolo 15 detta principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell'istituto. Finalità della delega è, in particolare, quella di ricondurre anche il fenomeno della crisi e dell'insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta nell'alveo della disciplina comune, limitando tale istituto speciale alle sole ipotesi in cui la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative alle seguenti imprese: banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate, e nelle quali la necessità di liquidare l'impresa costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza volto ad accertare e a sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione.
L'articolo 16 reca disposizioni di carattere finanziario.
In conclusione, ricordo che il disegno di legge in titolo è stato approvato dalla Camera dei deputati a larga maggioranza essendo ampiamente condiviso da quasi tutte le forze politiche; peraltro una rapida approvazione del testo in esame è sollecitata dall'Unione europea che ritiene essenziale la riforma delle procedure di crisi d'impresa e dell'insolvenza ai fini della ripresa economica del Paese. Auspico pertanto che l'Assemblea possa svolgere rapidamente l'esame del testo già approvato dalla Camera dei deputati.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Broglia, Bubbico, Cattaneo, Chiavaroli, Dalla Zuanna, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Esposito Stefano, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Latorre, Mancuso, Micheloni, Monti, Mucchetti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romani Maurizio, Rubbia, Sangalli, Stucchi e Turano.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Guerrieri Paleotti, per attività della 5a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro, Lucherini, Orellana e Santangelo, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa; Marino Luigi, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); Di Biagio e Mirabelli, per partecipare a incontri internazionali.
Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, con lettera in data 10 ottobre 2017, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:
6a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore D'Alì;
13a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore D'Alì.
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 11/10/2017 la 1ª Commissione permanente Aff. costituzionali ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
Dep. Businarolo Francesca ed altri
"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (2208)
(presentato in data 22/01/2016)
C.3365 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1751, C.3433);
sen. Mussini Maria
"Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato" (2230)
(presentato in data 04/02/2016).
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 ottobre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione "Rossini Opera Festival, per l'esercizio 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 568).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Ginetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08193 della senatrice Orrù ed altri.
Interrogazioni
D'AMBROSIO LETTIERI - Al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il quartiere "Libertà" di Bari, caratterizzato da alta densità abitativa, con scuole e attività produttive, ospita anche molti immigrati extracomunitari che, quotidianamente, si rendono protagonisti di numerosi episodi di violenza;
in particolare, come denunciato da diversi organi di informazione locali, un folto gruppo di extracomunitari, in specie nei fine settimana, si reca in un locale del quartiere, verosimilmente per pregare, ma finisce, in realtà, per ubriacarsi e lasciarsi andare a scene di inaudita violenza;
le violenze, che si protraggono per tutta la notte, spesso sono accompagnate anche da atti di vandalismo e contrari al pubblico decoro;
i cittadini baresi residenti nel quartiere vivono "prigionieri" nelle loro abitazioni, in quanto, per motivi di sicurezza, non si sentono liberi e sicuri;
la situazione ha ormai superato i tratti dell'emergenza e rappresenta il decadimento delle regole più elementari di civiltà e rispetto della civile convivenza;
premesso, inoltre, che:
la città metropolitana di Bari tutta vive una continua fase emergenziale, a causa non solo della recrudescenza criminale, mai sopita, ma anche a causa della presenza di un ingente numero di extracomunitari accolti con modalità e strumenti a giudizio dell'interrogante poco appropriati;
la cittadinanza tutta, posta di fronte ad oggettive difficoltà, si sente abbandonata dalle istituzioni e da tempo invoca maggiore legalità e sicurezza;
il personale delle forze dell'ordine e degli organi giudiziari presenti in loco, nonostante il costante impegno quotidianamente profuso, non sembra riuscire a tenere sotto controllo e gestire la diffusa, grave e persistente situazione di illegalità;
preso atto che, secondo indiscrezioni di stampa, il quartiere "Libertà" potrebbe essere scelto per ospitare anche un nuovo centro di accoglienza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto riportato;
quali siano le sue valutazioni riguardo alla gestione posta in essere dalle istituzioni locali in materia di sicurezza, legalità e accoglienza;
se ritenga di dover approntare un tavolo di consultazione che coinvolga le istituzioni locali e le forze dell'ordine e della magistratura per mettere a punto un'adeguata strategia, che riporti la legalità e il rispetto delle regole nella città di Bari;
se risulti la composizione dell'organico del personale in servizio presso i presidi delle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia locale) presenti nella città di Bari (particolarmente di quelle dislocate nel citato quartiere) e se detto organico sia sufficiente e atto a fronteggiare le ordinarie esigenze connesse con il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza;
se risulti il numero e la composizione dell'organico del personale in servizio presso gli uffici giudiziari presenti nella città di Bari e se detto organico sia sufficiente per lo svolgimento delle ordinarie attività giudiziarie;
quali strumenti concreti intenda porre in essere, al fine di restituire alla cittadinanza barese la tranquillità propria di ciascun consesso civile e dare adeguate risposte ai cittadini giustamente esasperati;
se corrisponda al vero l'indiscrezione riguardante la creazione di un nuovo centro di accoglienza per immigrati nel rione "Libertà";
se risulti che l'amministrazione comunale del capoluogo barese abbia previsto o predisposto un progetto di manutenzione e decoro urbano, nonché adeguati investimenti per la riqualificazione delle aree maggiormente degradate del capoluogo pugliese, con particolare riferimento al quartiere Libertà.
(3-04040)
D'ANNA, PEPE - Al Ministro della salute - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
da notizie pubblicate in rete, si apprende che due medici di Nuova Delhi, Jacob Puliyel, pediatra e C. Sathyamala, epidemiologo, avrebbero pubblicato, sulla rivista scientifica "Indian journal of medical ethics", un articolo in cui sosterrebbero di aver scoperto il tentativo, da parte di un'azienda multinazionale farmaceutica, di nascondere morti improvvise nei neonati dopo la somministrazione di un vaccino;
il vaccino in questione, "Infanrix hexa", che combina vaccini contro difterite, tetano, pertosse, epatite B, polio e influenza di tipo B, è prodotto da GlaxoSmithKline (GSK) ed è stato introdotto in Europa nell'ottobre 2000;
nel loro articolo, i due autori dichiarano di aver scoperto il tentativo di occultamento, analizzando i dati riportati nei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) relativi al vaccino che il produttore deve fornire regolarmente all'Agenzia europea per i medicinali (EMA);
ancora, secondo quanto riportato nell'articolo, i due medici sostengono di aver scoperto che nell'ultima relazione sulla sicurezza del vaccino "Infanrix hexa" presentata da GSK (2015), non sono stati riportati i casi di decesso già evidenziati in precedenza dalla stessa azienda farmaceutica nel rapporto del 2012;
Jacob Puliyel e C. Sathyamala sostengono che se questi dati non fossero stati manipolati, i decessi dopo la somministrazione del vaccino, sarebbero stati significativamente superiori rispetto a quanto previsto per il caso e il produttore avrebbe dovuto segnalare all'EMA che il proprio vaccino era, probabilmente, la causa di tali morti in eccesso;
l'azienda farmaceutica sostiene che gli studi evidenziano come i decessi avrebbero avuto luogo, anche se ai bambini non fosse stato somministrato il vaccino. Tuttavia, nel loro articolo, Puliyel e Sathyamala sottolineano che dalla loro analisi dei dati, l'83 per cento dei decessi riportati è avvenuto nei primi 10 giorni dalla somministrazione del vaccino e solo il 17 per cento è avvenuto dal decimo al ventesimo giorno in poi, sottolineando che: "Se si trattasse di morti coincidenti, non si sarebbero tutte raggruppate immediatamente dopo la vaccinazione, ma sarebbero state distribuite uniformemente nel periodo di 20 giorni";
gli autori sottolineano ancora come lo Hexavac, un vaccino simile fabbricato da Sanofi Pasteur e introdotto sul mercato nel 2000, sia stato ritirato dal mercato europeo nel 2005, a causa di decessi sospetti avvenuti nei primi 2 giorni dalla somministrazione;
Jacob Puliyel e C. Sathyamala sottolineano che l'autorità regolatoria indiana "Drug controller general of India" dovrebbe riconsiderare l'attuale politica di approvazione automatica di tutti i farmaci autorizzati negli Stati Uniti e in Europa;
considerato che:
il vaccino "Infanrix hexa" risulta immesso in commercio anche in Italia, e vive sono le preoccupazioni di tanti sulla possibilità che il vaccino sia pericoloso;
se risultasse confermata, come riportato nell'articolo, la manipolazione dei dati clinici, appare ragionevole mettere in dubbio la validità degli studi posti a base delle autorizzazioni all'immissione in commercio di tutti i vaccini,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali fatti e se non ritenga necessario approfondire quanto riportato dall'autorevole rivista segnalata;
quali provvedimenti o azioni intenda porre in essere, nell'ambito dei propri compiti tesi alla tutela della salute, al fine di scongiurare i rischi connessi alla somministrazione dei vaccini in Italia, una volta verificata l'attendibilità del contenuto dell'articolo.
(3-04041)
VICARI, CONTE, DALLA TOR - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
l'ANPAL servizi SpA, già Italia lavoro, è una società in house dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie;
la società ha bandito a giugno 2017 un concorso per il conferimento di incarichi di collaborazione (oltre 600);
la selezione, effettuata tramite una fase di screening dei curricula ed un colloquio, si è basata sulle norme di un regolamento interno che attribuisce un potere ampiamente discrezionale alle commissioni, e, quindi, non pienamente coerente con i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità a cui dovrebbe attenersi un organismo di diritto pubblico come ANPAL servizi;
le graduatorie ad oggi pubblicate rendono evidente che molti collaboratori, nonostante abbiano svolto l'attività per anni presso la stessa azienda nello stesso ruolo ed ambito per il quale partecipano al concorso, e nonostante siano sotto contratto (fino al 31 luglio 2017) al momento della selezione, risultano o esclusi o classificati come idonei non vincitori, vedendosi superati in graduatoria da risorse con titoli ed esperienze inferiori o provenienti da settori aziendali completamente diversi;
tale situazione ha comportato numerosissime segnalazioni di anomalie con istanze di accesso agli atti (per le quali non sempre l'azienda ha fornito i documenti concorsuali in maniera completa puntuale e trasparente), nonché numerosissime richieste di riesame in autotutela, a cui non risulta che l'azienda abbia dato riscontro;
stante la situazione, ad agosto i sindacati hanno richiesto ed effettuato un incontro con l'amministratore unico ed il responsabile delle risorse umane sulle criticità emerse dal processo di selezione;
considerato che, per quanto risulta:
si sarebbero verificate numerose difformità nelle selezioni già a partire dallo screening dei curricula dei partecipanti al concorso; infatti, le singole commissioni avrebbero adottato valutazioni altamente discrezionali e differenti, così da determinare anomalie nella valutazione;
sarebbero stati dati valutazioni altamente discrezionali e punteggi anomali sulla formazione specialistica relativa alle attività di interesse nonché sulle esperienze specifiche maturate nell'ambito del settore di attività (al fine di ricoprire un determinato ruolo in una specifica area d'intervento di ANPAL servizi), come espressamente richieste e richiamate sia dal regolamento che da ciascun avviso di selezione;
inoltre sarebbero state effettuate delle valutazioni altamente discrezionali e dati punteggi anomali sulla conoscenza delle lingue straniere e sull'utilizzo di strumenti informatici, basando le valutazioni solo su quanto dichiarato nel curriculum, e quindi senza né attestazioni né riscontri effettivi in fase di selezione che facessero emergere competenze specialistiche nell'uso dei programmi informatici o conoscenze effettive delle lingue straniere;
la fase del colloquio sembra ricalcare la conduzione della fase di screening dei curricula, con punteggi discrezionali assegnati e punteggi anomali sia relativamente all'approfondimento delle conoscenze e delle capacità dichiarate nel curriculum,sia sui quesiti tecnici e valutazione motivazionale, quest'ultimo punteggio assegnato senza alcuna tecnica di valutazione della motivazione ma solo sulla piena discrezionalità della commissione (da tenere in considerazione che la valutazione della motivazione, in molti casi, risulta determinante per il posizionamento in graduatoria);
risulta pertanto necessario pervenire ad una regolamentazione dei concorsi da parte dell'ANPAL Servizi S.p.A. più trasparente, equa e che possa consentire di selezionare il personale per merito e non sulla base di valutazioni che, a parere degli interroganti, non rispondono a criteri di assoluta correttezza;
tenuto conto, infine, che:
il Ministro in indirizzo, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata 3-03282 presso l'Aula della Camera dei deputati il 4 ottobre 2017 e relativa alla questione, non ha fornito elementi nuovi od ulteriori che potessero giustificare o rendere interpretabili le anomalie descritte. In particolare, il Ministro ha prodotto e letto una nota informativa della stessa ANPAL, in cui quest'ultima non forniva alcuna spiegazione circa le modalità con cui sono state condotte le selezioni e con cui è stata formata la relativa valutazione, e si limitava a riaffermare di aver agito nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
nella nota ANPAL riportata dal Ministro è stato affermato, inoltre, che il regolamento della procedura selettiva è stato concordato con l'ente vigilante, quindi con lo stesso Ministero. Tale regolamento, tra le altre disposizioni, prevede che i criteri di valutazione delle prove orali vengano definiti da ogni singola commissione esaminatrice, a propria discrezione, e quindi resi noti al candidato con la stessa comunicazione con cui viene avvisato che ha superato la prima fase di screening dei curricula. È evidente come nella gestione dell'intera procedura ci siano profili di incongruenza con le basilari norme di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa, che renderebbero pienamente giustificato l'intervento in vigilanza del Ministro del lavoro, considerando anche l'anomalo ammontare di richieste di accesso agli atti e di ricorsi di candidati o esclusi o classificati come idonei non vincitori;
l'azienda, noncurante dei numerosi ricorsi di accesso agli atti e richieste di riesame dei candidati esclusi o non correttamente posizionati, per quanto a conoscenza degli interroganti, sembra voler procedere alle contrattualizzazioni; l'accelerazione in tale ambito sembra "far finta che non sia accaduto nulla". Il tutto sembra assolutamente non congruo per una struttura vigilata da un ente pubblico;
l'attuale fase conclusiva della procedura sembra rappresentare l'ultimo momento utile per un intervento ministeriale che faccia chiarezza sull'intera vicenda, prima dell'attivazione dei contratti prevista, da comunicazioni sindacali, per il 16 ottobre 2017,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per rivedere le procedure di selezione del personale di ANPAL Servizi SpA, al fine di prevedere concorsi rispondenti ai principi di trasparenza, imparzialità ed effettiva conoscenza e competenza del personale assunto, dal momento che la valutazione dei candidati, effettuata nelle modalità sopra indicate, ha consentito di fatto una valutazione troppo discrezionale delle commissioni, non idonea e non adatta per una struttura di derivazione ministeriale;
quali iniziative intenda porre in essere al fine di vigilare sulla regolarità delle procedure selettive che agli interroganti appaiono non eque ed addirittura penalizzanti nei confronti di alcuni lavoratori.
(3-04042)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
Fausto Guilherme LONGO - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:
a partire dal 1° maggio 2012, accogliendo le aspettative della collettività italiana per una riforma improntata alla razionalizzazione e al miglioramento dell'erogazione dei servizi consolari, le circoscrizioni consolari che fanno capo ai consolati italiani in Brasile sono state modificate secondo il seguente schema: consolato di San Paolo: non subisce variazioni; consolato di Curitiba: non subisce variazioni; consolato di Porto Alegre: non subisce variazioni; consolato di Belo Horizonte: Stato di Minas Gerais; consolato di Rio de Janeiro: Stati di Rio de Janeiro e Espirito Santo; consolato di Recife: Stati di Pernambuco, Maranhão, Piaui', Bahia, Ceara', Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe; cancelleria consolare di Brasilia: Stati di DF, Goias, Tocantins, Para', Amapa', Roraima, Amazonas;
pertanto, da tale data tutti gli utenti sono stati favoriti potendosi rivolgere al consolato competente in base al loro Stato di residenza;
considerato che:
all'interrogante è giunta notizia di un'ulteriore modifica delle circoscrizioni consolari in Brasile, e cioè dell'istituzione di un consolato a Vitória, capitale dello Stato di Espírito Santo, e di un altro a Florianópolis, capitale dello Stato di Santa Catarina;
essendo altamente diffusa la popolazione italo-brasiliana in queste due capitali, sarebbe veramente utile la presenza di altri due consolati, al fine di assicurare maggiormente ai nostri connazionali la tutela dei diritti ed il miglioramento dei servizi,
si chiede di sapere:
se sia in itinere l'istituzione di circoscrizioni consolari a Vitória e a Florianópolis oppure se si tratti di semplici agenzie consolari;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di favorire la costituzione di circoscrizioni consolari.
(4-08221)
PUGLIA, DONNO, CASTALDI, GIARRUSSO, NUGNES, CAPPELLETTI, PAGLINI, SANTANGELO, MORONESE - Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
Penisolaverde SpA, preposta alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani, è una società partecipata dai Comuni di Sorrento, detentore di 13.684 azioni ordinarie del valore di 70.609,44 euro, e di Piano di Sorrento, che detiene 6.316 azioni ordinarie per un valore di 32.590,56 euro;
il consiglio di amministrazione è composto dal presidente Maria Silvana Puzone Bifulco, dal vicepresidente Roberto Attanasio e dal consigliere Michele Gargiulo. I sindaci sono il presidente del collegio sindacale, Giovanni Iaccarino, i titolari Michele Esposito e Maria Giuseppa Pollio, i supplenti Torquato Galasso e Antonella Galano;
l'amministratore delegato è il dottor Luigi Cuomo, cugino del sindaco di Sorrento, avvocato Giuseppe Cuomo. La sua nomina è avvenuta il 30 luglio 2003, dopo la proposta del socio HERA SpA di nominare consigliere Cuomo, attribuendogli le cariche di vicepresidente e di amministratore delegato;
successivamente, il dottor Luigi Cuomo ha ricevuto la nomina di responsabile tecnico, la quale sembrerebbe che sia stata effettuata per chiamata diretta, senza bando pubblico, anche alla luce del fatto che tuttora, nonostante le reiterate richieste da parte del rappresentante del MoVimento 5 Stelle, consigliere Salvatore Mare, non sia stato fornito l'atto di nomina del 4 dicembre 2006;
a parere degli interroganti, ulteriori dubbi sorgono relativamente alla legittimità dell'incarico a direttore generale del dottor Luigi Cuomo, giacché, come si evince dall'atto di nomina del 6 agosto 2015, è stato designato in quanto individuato fra le figure apicali dei dipendenti a tempo indeterminato della società, ma se la precedente nomina a responsabile tecnico risultasse illegittima, di conseguenza lo sarebbe anche l'incarico a direttore generale, poiché il dottor Cuomo non rientrerebbe fra le figure apicali;
considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:
in sede di esame e approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2016, all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Piano di Sorrento del 24 maggio 2017, il consigliere Mare poneva risalto circa la nota informativa del responsabile finanziario del Comune di Piano di Sorrento, dottor Vincenzo Limauro, datata 2 maggio 2017, dove si evidenziava che i crediti dichiarati da Penisolaverde SpA non trovavano corrispondenza con i residui passivi comunali dell'anno 2016, con una differenza sul rendiconto comunale di poco inferiore a 400.000 euro;
inoltre, alla richiesta del rappresentante del MoVimento 5 Stelle di avere copie degli ultimi 3 controlli analoghi a quello citato, il direttore generale, dottor Luigi Cuomo, rispondeva via e-mail che non vi sono verbali di controllo analogo in forma scritta; se ne dedurrebbe, a parere degli interroganti, che quest'ultimo non sia mai stato effettuato, nonostante il Comune abbia l'obbligo di esercitare tale diritto trattandosi di una società "in house ";
il Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 168/2005, ritiene che il rapporto di "controllo analogo" si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario. Solo in tale evenienza, l'affidamento diretto della gestione del servizio è consentito senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie, regole recepite dal comma 3 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
inoltre, se la società è partecipata da più enti pubblici aventi interessi omogenei, per la realizzazione in Comune di servizi affidati in house , l'attività di controllo deve essere esercitata da detti enti collettivamente (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2418/2002). Quindi tale inadempienza potrebbe far venire meno la condizione posta, delegittimando il Comune ad "affidare direttamente" a una società partecipata la gestione di un servizio pubblico;
questo troverebbe riscontro, tra l'altro, in quanto stabilito, in merito a un affidamento diretto del servizio di igiene urbana a una società in house controllata congiuntamente da 53 Comuni, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione di Pescara, con la sentenza n. 344 del 7 ottobre 2016, per cui senza la presenza di controllo analogo non è possibile affidare direttamente un servizio a una società a totale controllo pubblico,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative di competenza intendano assumere, affinché siano disposti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti, facendo luce sull'intera gestione della società, anche al fine di comprendere l'esatta ripartizione degli oneri ricadenti sulle amministrazioni, oltre alle politiche di assunzione di personale, nonché valutati eventuali profili di illiceità e, nel caso, individuati i responsabili per procedere nei loro confronti.
(4-08222)
BATTISTA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
sono pervenute molteplici segnalazioni da parte di personale militare della Guardia costiera inerenti ad alcune procedure operate dal comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto in tema di trasferimenti del personale da una sede all'altra;
il personale della Guardia costiera è da sempre caratterizzato da un alto spirito di abnegazione nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, non ultimo quello predominante della salvaguardia della vita umana in mare operato anche in condizioni di mare e di tempo ai limiti delle capacità operative dei mezzi navali e della sopportazione fisica del personale operante;
lo strumento che il comando generale adotta per regolamentare i trasferimenti del personale militare (ufficiali, sottufficiali, graduati e truppa) è la circolare "Pers. 1", che stabilisce, tra l'altro, fatte salve le insindacabili esigenze di servizio, la permanenza massima presso talune sedi di servizio in 3, 5 e 15 anni. Ci sono, inoltre, tipologie di comandi marittimi che, per loro caratteristica e scarsa richiesta di domande in ingresso, non prevedono periodi di permanenza massima. In ragione dei suddetti criteri, fatte salve le insindacabili esigenze di servizio, il personale viene trasferito in altra sede con innumerevoli e condivisibili disagi personali e familiari;
tenuto conto che le lamentele pervenute, inoltre, sottolineano come a taluni militari, in particolar modo sottufficiali e graduati, verrebbe proposto di fare istanza di trasferimento presso una sede disagiata, esplicitamente individuate dalla citata circolare "Pers. 1", paventando la possibilità, in caso di rifiuto, di non ritornare presso la sede di residenza della propria famiglia o addirittura di essere trasferito ancora più lontano; di contro, si assiste a movimenti d'autorità, a spese dello Stato, di personale in comandi limitrofi a quello preferito o vicino alla residenza del proprio nucleo familiare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga contrario ad ogni logica di buon senso trasferire con tali modalità il personale militare, soprattutto quello più anziano, imponendo scelte familiari drastiche con sicure ripercussioni sulla serenità personale e familiare e se non ritenga che tali modalità non comportino discrasie nel corretto ricorso al criterio della rotazione;
se non ritenga opportuno intervenire urgentemente al fine di impedire lo sperpero di ingenti somme di denaro per il trasferimento cosiddetto d'autorità, "legge 100" più le varie altre indennità, in luogo di privilegiare le istanze di militari in servizio presso sedi viciniori, militari magari più giovani, che potrebbero accettare più agevolmente, nell'ottica di una carriera ancora tutta da espletare;
se infine non voglia fornire i dati dei costi dei trasferimenti d'autorità del personale degli anni 2015, 2016 e 2017 e di contro il numero di istanze di trasferimento di altro militare che avrebbero consentito il ripianamento dei posti vacanti a costo zero.
(4-08223)
SAGGESE - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
con la delibera 395/15/CONS, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha approvato il regolamento che disciplina un modello di recapito a giorni alterni degli invii postali rientranti nel servizio universale;
il regolamento definisce i criteri che devono essere rispettati per individuare i comuni interessati dalla misura, in virtù delle particolari circostanze, anche di natura geografica, che caratterizzano l'ambito del recapito postale sul territorio italiano;
l'attuazione del recapito a giorni alterni è stato avviato in tre fasi successive, a partire rispettivamente da ottobre 2015, da aprile 2016 e da febbraio 2017;
nello specifico, la consegna viene effettuata a giorni lavorativi alterni, dal lunedì al venerdì su base bisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì in una settimana, martedì e giovedì in quella successiva);
il piano andrà a regime a inizio 2018 e riguarderà circa 5.300 comuni, nei quali risiede circa il 23 per cento degli italiani, di cui ben 126 nella sola provincia di Salerno;
considerato che:
la consegna a giorni alterni dà priorità alla corrispondenza più importante, come raccomandate, avvisi di Equitalia, assicurate, telegrammi, quotidiani e settimanali in abbonamento e pacchi "Amazon";
là dove il modello è stato avviato, si sono registrati caos e disagi per cittadini, imprese ed istituzioni locali, con bollette e posta ordinaria recapitati in notevole ritardo, anche di decine di giorni, e con montagne di posta in giacenza all'interno degli uffici postali;
il piano determina una palese disparità di trattamento tra i cittadini delle aree interne e quelli delle città dove questo sistema non verrà applicato;
la riorganizzazione dei servizi che Poste italiane effettua sul territorio dovrebbe essere fortemente condivisa con le istituzioni locali, al fine di essere il meno gravosa possibile, anche da un punto di vista economico, soprattutto per quei cittadini (fasce deboli in primis) che non usano servizi telematici; si ricorda che la mancata consegna di bollette potrebbe comportare interessi di mora o addirittura sospensione del servizio;
è proprio di questi giorni l'approvazione in via definitiva del disegno di legge AS 2541, recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni", le cui finalità sono proprio quelle di garantire e assicurare alcuni servizi essenziali negli enti locali più piccoli;
il piano, oltre al grosso malessere nei cittadini che tale servizio produce, comporta dei disagi per il personale del recapito di Poste italiane, che minaccia ripetutamente di organizzare giornate di sciopero a causa dell'enorme carico di lavoro, dovuto al taglio del personale che il riassetto implica (per la sola provincia di Salerno circa 36 unità), all'ansia di non raggiungere i risultati richiesti dall'azienda,;
le soluzioni trovate dall'azienda, volte a sostituire il personale titolare di zona con personale a tempo determinato, in modo particolare nei periodi estivi, hanno infine comportato ulteriori ritardi, causati dalla scarsa conoscenza del territorio da parte del personale in sostituzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire, al fine di bloccare o quanto meno rivedere il piano, evitando ulteriori disagi a cittadini, imprese ed enti territoriali;
se non ritenga, per quanto di competenza, di attivarsi prontamente presso l'Agcom, per valutare la sussistenza delle condizioni per prorogare l'autorizzazione, considerate le criticità evidenziate e la coerenza dei risultati ottenuti da Poste italiane, alla luce di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della citata delibera Agcom n. 395/15/CONS.
(4-08224)
SANTANGELO, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA, CRIMI, MARTON, DONNO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
con decreto legislativo n. 165 del 1999 è stata istituita l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore dei contributi stabiliti dalla politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;
con il regolamento (CE) n. 1698/2005, l'Unione europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo un sistema di aiuti per potenziare e migliorare la competitività delle aziende agricole, nello specifico attraverso la sovvenzione di metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale;
per la Regione Siciliana la stessa AGEA, in qualità di organismo pagatore, si occupa dell'esecuzione di tutti gli adempimenti affidati dalla normativa europea e nazionale, così come previsto dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 1999, nelle Regioni in cui detti organismi pagatori non risultano costituiti;
considerato che:
la domanda unica è lo strumento che consente agli agricoltori di accedere ai pagamenti previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009, deve essere presentata all'organismo pagatore, direttamente o per il tramite di un centro di assistenza agricola, entro il 15 maggio di ogni anno;
il pagamento dovrebbe esser effettuato, come previsto dall'art. 29 dello stesso regolamento, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo;
considerato inoltre che:
l'AGEA, in qualità di organismo pagatore, è in notevole ritardo con l'erogazione dei pagamenti per la Sicilia relativi alle annualità 2015 e 2016 del bando biologico 2015. Tale situazione sta creando ulteriori danni alle aziende siciliane, nonché determinando la chiusura di alcune aziende che avevano investito molte risorse in tale forma di agricoltura;
il sito on line "siciliaagricoltura", nell'articolo "Agea, una macchina che va a rilento" del 18 luglio 2017, informa che «nel mese di giugno scorso il settimanale Terra e Vita ha lanciato un sondaggio sul giudizio di funzionamento di AGEA; la stessa testata, nella presentazione dei risultati, giustamente, dice che: "Abbiamo semplicemente voluto verificare fra i nostri lettori che sono intervenuti spontaneamente sul sito, quale fosse l'opinione sul funzionamento di Agea". Il risultato ha evidenziato che oltre l'80 per cento degli intervistati considera negativo o molto negativo l'operato di Agea. Individuando nei seguenti punti la debolezza dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura? Al primo posto (53 per cento) i ritardi nei pagamenti, al secondo (51 per cento) i software non funzionanti, al terzo (45 per cento) l'eccesso di burocrazia, al quarto (30 per cento) la carenza di comunicazione con gli agricoltori e infine al quinto posto (5 per cento) i controlli inefficaci»;
la Sicilia è al top in Italia per quanto riguarda gli imprenditori agricoli. È infatti la seconda regione italiana per numero di aziende agricole (219.000), preceduta solo dalla Puglia (oltre 275.000) e poi seguita dalla Calabria (138.000), dalla Campania (137.000) e dal Veneto (121.000), è inoltre una delle regioni con il maggior numero di attività agricole biologiche d'Italia;
considerato altresì che:
ad oggi, per le domande di contributo ammesse, AGEA ha erogato pagamenti parziali rispetto alle somme indicate nell'elenco previsto;
nel corso dell'audizione svolta presso la XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati, il direttore dell'AGEA, lo scorso 17 maggio 2017, ha affermato che i ritardi nei pagamenti sono dovuti al sistema SIN (sistema informativo nazionale per lo sviluppo in agricoltura) e ai partner industriali di quest'ultimo e che entro il mese di settembre 2017 tutti i pagamenti relativi al bando biologico 2015 sarebbero stati erogati;
risulta agli interroganti che Phil Hogan, a nome della Commissione del Parlamento europeo, ha risposto all'interrogazione E-007661/2016, in data 12 gennaio 2017, affermando che la Commissione monitora attentamente, attraverso indagini di conformità, la qualità del sistema di gestione e di controllo applicato dagli Stati membri e che tali indagini possono comportare azioni correttive o preventive da parte della Commissione, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, quali l'applicazione di rettifiche finanziarie o di sospensioni, e possono anche determinare richieste agli Stati membri di attuare piani d'azione correttivi;
considerato infine che:
gli imprenditori agricoli siciliani sono allo stremo, sia a causa della siccità che ha colpito il territorio sia perché attraverso il mancato finanziamento da parte di AGEA si vedono negato un diritto che spetta loro per legge;
le aziende siciliane che sono in attesa di ricevere il contributo previsto nella misura 11.1 e 11.2 del bando biologico 2015 sono circa 4.000,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali provvedimenti intenda attuare per accelerare l'erogazione dei pagamenti relativi alle misure 11.1 e 11.2 del bando biologico 2015 da parte di AGEA;
quante siano le domande ammesse al contributo AGEA relativamente alle annualità 2015 e 2016 per singola regione e quante le domande evase in termini di erogazione del contributo previsto;
quali siano i motivi dei ritardi verificatisi nei pagamenti da parte di AGEA relativi alle annualità 2015 e 2016 del bando biologico 2015, inserito nel programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 11;
se intenda attivarsi presso AGEA affinché provveda all'immediata erogazione dei contributi destinati alle imprese agricole beneficiarie, che avevano investito molte risorse in tale forma di agricoltura.
(4-08225)
GASPARRI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
il tonno rosso continua a essere molto richiesto sul mercato ittico internazionale, anche se negli ultimi anni è diventato sempre più raro e costoso;
a quanto si è appreso da organi di stampa, l'ICCAT (International commission for the conservation of atlantic tunas) dovrebbe aumentare le quote di pesca del tonno rosso in modo significativo;
nel regolamento (UE) n. 2017/127, per il tonno rosso (artt. 16, 17 e 18 e allegati ID e IV) viene confermato quanto già indicato nella raccomandazione ICCAT, che prevedeva il quantitativo di pesca per il triennio 2015-2017: il totale di catture ammissibili per l'Italia ammonta a 3.304,82 tonnellate;
attualmente le quote di mercato sono ripartite in modo a giudizio dell'interrogante troppo sbilanciato nei confronti dei grossi gruppi industriali, e un aumento delle quote penalizzerebbe ulteriormente i piccoli pescatori;
la pesca del tonno rappresenta per molte famiglie di piccoli pescatori l'unica risorsa di sostentamento,
si chiede di sapere:
se quanto esposto in premessa corrisponda al vero e se, quindi, sia in atto un aumento delle quote per la pesca del tonno che penalizzi le piccole realtà di pescatori;
se il Ministro in indirizzo non ritenga, qualora fosse deliberato un aumento, che queste nuove quote debbano essere ripartite tra gli addetti alla piccola pesca che attualmente non ne hanno beneficiato; e se intenda considerare l'opportunità di costituire un tavolo di confronto aperto alla rappresentanza della piccola pesca, per affrontare le criticità del settore, la gestione delle quote e il sistema sanzionatorio.
(4-08226)
RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA - Al Ministro della salute - Premesso che:
nel corso degli anni, nel nostro Paese la malaria è divenuta la malattia tropicale più frequentemente importata;
i dati epidemiologici relativi al periodo 2011-2015 mostrano 3.633 casi di malaria denunciati, di cui l'89 per cento con diagnosi confermata, e quasi tutti sono casi di importazione;
tra i contagiati, il 20 per cento sono cittadini italiani, che hanno contratto la malaria in viaggio per lavoro, per turismo o volontariato o missione religiosa; ben l'80 per cento sono stranieri, di cui 81 per cento immigrati regolari residenti in Italia;
ad oggi non esiste un farmaco antimalarico che sia in grado di prevenire l'infezione malarica nel 100 per cento dei casi e che sia esente da effetti indesiderati;
negli ultimi anni, tuttavia, la diffusione della malaria nel mondo è stata ridotta grazie all'attuazione di programmi di prevenzione e controllo promossi dall'Organizzazione mondiale della sanità e la trasmissione di malaria autoctona in Europa risulta eradicata;
nell'aggiornamento al Documento di economia e finanza, il Governo ha previsto che la spesa per il Servizio sanitario nazionale si ridurrà dal 6,6 per cento del Pil del 2017, al 6,4 per cento nel 2019 e al 6,3 per cento nel 2020, percentuali che scenderanno oltre il 6,5 per cento, soglia fissata dall'Organizzazione mondiale della sanità, sotto la quale si ridurranno la qualità dell'assistenza, l'accesso alle cure e l'aspettativa di vita delle persone;
un dossier del Ministero della salute evidenzia la situazione del deficit degli ospedali italiani e un debito di 1,5 miliardi di euro, oltre alla carenza delle strutture sanitarie e all'insufficienza dell'assistenza ai malati che non rispetta i livelli essenziali;
in particolare, si rilevano problemi nella notifica dei casi malarici e lentezza con cui questi ultimi vengono comunicati al Ministero, oltre 6 mesi dalla diagnosi effettuata dal presidio ospedaliero,
si chiede di sapere:
quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire condizioni di sicurezza sanitaria e nello specifico in riferimento ai programmi di prevenzione e controllo antimalarica;
se non ritenga urgente intervenire sui servizi sanitari locali per una maggiore sensibilizzazione circa la segnalazione tempestiva dei casi di malaria, che consentirebbe di avere un sistema di monitoraggio più efficace e un aggiornamento più affidabile della situazione epidemologica nel nostro Paese, elementi indispensabili ed essenziali a fornire indicazioni adeguate per la prevenzione di questa malattia e a ottimizzare le misure di controllo.
(4-08227)
CAMPANELLA, CORSINI, CASSON, GRANAIOLA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
nella giornata di lunedì 9 ottobre 2017 un incidente sul lavoro alla diga Furore di Naro, in provincia di Agrigento, ha causato la morte di 2 operai, che stavano effettuando lavori all'interno di una cisterna;
il Presidente della Repubblica, in occasione della 67a giornata delle vittime per gli infortuni sul lavoro, aveva lanciato un monito sugli incidenti mortali sul lavoro: "Troppo numerosi sono i casi di aziende che risultano non in linea con gli standard di sicurezza, ed è inconcepibile che tra le vittime di infortunio sul lavoro vi siano ragazzi giovanissimi. Il lavoro irregolare deve essere contrastato in tutti i modi: la legislazione è puntuale, sta a tutti gli interlocutori attuarla e rispettarla";
uno degli strumenti per prevenire gli infortuni sul lavoro è l'Ispettorato del lavoro, che attraverso i propri ispettori ha la facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, comprese quelle sui processi di lavorazione;
considerato che:
a quanto risulta agli interroganti, in Sicilia gli ispettori del lavoro sono ridotti al lumicino e da anni restano inascoltati nelle loro richieste di potenziamento;
a Palermo, su 53 ispettori previsti, solo 4 unità risultano operative, motivo per il quale una denuncia ha un tempo d'attesa previsto di 2 anni;
a quanto risulta agli interroganti, mentre a livello nazionale si cercano soluzioni con la costituzione dell'INL (Ispettorato nazionale del lavoro), in cui sono stati unificati gli uffici competenti di INPS e INAIL, in Sicilia ogni misura utile a rafforzare il sistema regionale è rimasta inattuata, dando così il via libera al lavoro nero e al mancato rispetto delle normative sulla sicurezza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare o promuovere al fine di verificare le condizioni in cui sono costretti ad operare gli ispettori del lavoro in Sicilia.
(4-08228)
D'AMBROSIO LETTIERI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il decreto legislativo n. 92 del 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, ha introdotto una disciplina ad hoc per l'esercizio delle attività commerciali dei "compro oro";
tale decreto ha suscitato numerose perplessità fra gli operatori di settore;
tra le principali novità, vi è la norma che limita l'uso del contante a 500 euro introdotta, secondo le intenzioni del legislatore, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni e la riconducibilità al disponente;
premesso, inoltre, che tale norma sull'utilizzo restrittivo del contante nelle transazioni di compravendita di oggetti preziosi usati, in particolare, oltre a mettere in serio pericolo la tenuta delle attività commerciali, potrebbe, al contrario, secondo la denuncia delle associazioni di categoria, favorire il ricorso a pratiche commerciali illecite e fuori dalle norme;
ritenuto che:
le attività di riciclaggio paventate dal legislatore non rappresentano, purtroppo, un potenziale rischio solo per le attività commerciali dei "compro oro";
l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, e successive modificazioni e integrazioni, dispone, per le categorie di impresa, il limite di 3.000 euro per l'utilizzo del contante,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga di dover promuovere l'istituzione di un tavolo tecnico con le associazioni di categoria al fine di chiarire e fornire un'adeguata interpretazione delle misure previste nel decreto legislativo n. 92 del 2017;
quali siano le valutazioni in merito alla richiesta avanzata dalle associazioni di categoria di procedere all'innalzamento del limite all'uso del contante anche alle attività commerciali dei "compro oro".
(4-08229)
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea
L'interrogazione 3-04001, della senatrice D'Adda ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
11ª Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-04042, della senatrice Vicari ed altri, sulla validità delle procedure di selezione del personale Anpal nel 2017.
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 4-08147 della senatrice Vicari.