Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 733 del 13/12/2016

CANDIANI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

il codice penale (art. 290) prevede per il reato di vilipendio nei confronti delle Camere, del Governo e della magistratura una pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro;

viceversa, per gli stessi atti posti in essere nei confronti del Presidente della Repubblica è prevista una pena detentiva da un anno a cinque anni (art. 278);

ciò è probabilmente dovuto al fatto che, in origine, il reato era previsto nei confronti della "sacra" persona del re;

con l'avvento della Repubblica, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ad avviso dell'interrogante, hanno pari, se non maggiore, dignità rispetto al Capo dello Stato, in quanto sono tutti organi costituzionali, ma il Parlamento è immediata rappresentanza della democrazia, essendo esso direttamente eletto dai cittadini, mentre il Capo dello Stato è eletto indirettamente,

si chiede di sapere se, stante quella che appare all'interrogante un'irragionevole differenza sanzionatoria, il Governo intenda porvi rimedio, assumendo iniziative normative al fine di una riforma sul punto.

(4-06743)