Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 600 del 30/03/2016
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------
600a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
(Pomeridiana)
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI
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(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 601 e 613 del 31 marzo e 21 aprile 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).
Si dia lettura del processo verbale.
AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 marzo.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,36).
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (Approvato dalla Camera dei deputati)
(157) BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,36)
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1870
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1870, già approvato dalla Camera dei deputati, e 157.
Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1870, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati approvati gli articoli 6, 7 e 8 e hanno avuto inizio le votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 9.
Passiamo all'emendamento 9.218, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
PETRAGLIA (PD). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 16,56).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.218, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.219.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.219, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.220, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.220, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.221, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.222, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 9.223, presentato dal senatore Campanella.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.224, presentato dal senatore Di Biagio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.225, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.226, presentato dal senatore Campanella, identico all'emendamento 9.227, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.228, presentato dal senatore Campanella, identico agli emendamenti 9.229, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori, e 9.230, presentato dai senatori Marino Luigi e Di Biagio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.231, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.232, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.232, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole: «allo sviluppo».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.233.
Passiamo all'emendamento 9.234, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e su cui il relatore ha espresso un invito al ritiro. Senatore Lepri, conferma il suo parere?
LEPRI, relatore. Sì, signor Presidente, confermo l'indicazione di invito al ritiro e, qualora non venga ritirato, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Senatrice Bignami, accetta l'invito al ritiro del relatore?
BIGNAMI (Misto-MovX). No, signor Presidente, e ne chiedo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.234, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.235, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.235, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.236, presentato dal senatore Campanella, identico all'emendamento 9.237, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.238, presentato dai senatori Zizza e Bruni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.239, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori, identico all'emendamento 9.240, presentato dal senatore Di Biagio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.241, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.242, presentato dal senatore Campanella, identico all'emendamento 9.243, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.244, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «attività finanziarie».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 9.245 e 9.246.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.247, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.248, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
ENDRIZZI (M5S). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.248, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.249, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «le fondazioni».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 9.250 e 9.251.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.252, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.253 è improcedibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.254, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.255, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.255, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.256, presentato dal senatore Campanella, identico all'emendamento 9.257, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.258, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bruni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.259, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.260, presentato dal senatore Campanella, identico all'emendamento 9.261, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.262, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.263, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.264, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.265, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.265, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.266, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.267, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.268, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
ENDRIZZI (M5S). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.268, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.269, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.270, presentato dal senatore Di Biagio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.271, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Senatore Di Biagio, accoglie l'invito al ritiro dell'ordine del giorno G9.100?
DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Senatore Panizza, accoglie la richiesta di riformulazione dell'ordine del giorno G9.101?
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Senatore Panizza, accoglie la richiesta di riformulazione dell'ordine del giorno G9.102?
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
DALLA ZUANNA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA ZUANNA (PD). Signor Presidente, vorrei segnalare che nella precedente votazione ho votato erroneamente: intendevo esprimere un voto favorevole e non contrario.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.0.100, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9, ed ai relativi subemendamenti.
BIGNAMI (Misto-MovX). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Gli emendamenti 9.0.100/1, 9.0.100/2 e 9.0.100/3 sono inammissibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/4, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 9.0.100/5, presentato dai senatori Calderoli e Consiglio, e 9.0.100/6, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 9.0.100/7 è stato ritirato.
Gli emendamenti da 9.0.100/8 a 9.0.100/16 sono inammissibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/17, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.0.100/18, presentato dai senatori Calderoli e Consiglio, fino alla parola «intervento».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.0.100/19.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/20, presentato dai senatori Calderoli e Consiglio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.100/21.
GUERRA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUERRA (PD). Intervengo per sottolineare l'importanza dell'emendamento che riguarda la Fondazione Italia sociale. Esso è volto ad evitare che questa fondazione sia alimentata anche da risorse pubbliche, a parte la dotazione iniziale di un milione di euro. Non si tratta di essere contrari al fatto che vi possano essere partnership tra pubblico e privato, ma all'idea che risorse pubbliche siano gestite da soggetti terzi, anche e specialmente quando vanno a favore del terzo settore. Il modo in cui il settore pubblico eroga risorse al terzo settore avviene attraverso procedure di evidenza pubblica e di bandi trasparenti e non si affida alla discrezionalità di un soggetto terzo. Le risorse pubbliche nel campo delle politiche sociali innovative devono essere, a nostro avviso, indirizzate attraverso i segmenti istituzionali (Regione e Comuni).
Ben venga dunque questa fondazione, a fianco delle altre che già esistono, ma che trovi i fondi non da risorse pubbliche.
PRESIDENTE. I senatori Fornaro, Bencini, Pegorer, Gatti e Ricchiuti aggiungono la propria firma all'emendamento.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/21, presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.100/22, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 9.0100/23, presentato dai senatori Calderoli e Consiglio, e 9.0100/24, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/25, presentato dal senatore Torrisi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/26, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori, identico all'emendamento 9.0.100/27, presentato dai senatori Calderoli e Consiglio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/28, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 9.0.100/29, presentato dai senatori Calderoli e Consiglio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
TORRISI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TORRISI (AP (NCD-UDC)). Sull'emendamento 9.0.100/25 - mi scuso per non aver seguito l'esito della votazione - il Governo aveva espresso un parere contrario, ma era disponibile ad accoglierlo come ordine del giorno.
PRESIDENTE. Il Governo si era espresso in tal senso su un altro emendamento, il 9.0.100/33.
L'emendamento 9.0.100/30 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/31, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/32, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Senatore Torrisi, accoglie la proposta di ritirare l'emendamento 9.0.100/33 e di trasformarlo in un ordine del giorno?
TORRISI (AP (NCD-UDC)). Sì, accolgo la proposta.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.0.100/33 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/34, presentato dai senatori Bonfrisco e Bruni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/35, presentato dai senatori Bonfrisco e Bruni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/36, presentato dai senatori Bonfrisco e Bruni.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 9.0.100/37 e 9.0.100/38 sono assorbiti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/39, presentato dai senatori Calderoli e Consiglio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/40, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/41, presentato dai senatori Calderoli e Consiglio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.0.100/42, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori, fino alle parole «e all'aggiornamento».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.0.100/43.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/44, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/45, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/46, presentato dai senatori Calderoli e Consiglio, identico all'emendamento 9.0.100/47, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.0.100/48, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «per materia».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.0.100/49.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/50, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/51, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/52, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/53, presentato dai senatori Calderoli e Consiglio, identico all'emendamento 9.0.100/54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/55, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.0.100/56 , su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
ENDRIZZI (M5S). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.0.100/56, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «commi 6».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 9.0.100/57 a 9.0.100/59.
Passiamo all'emendamento 9.0.100/60, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
SANTANGELO (M5S). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/60, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.0.100/63, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
SANTANGELO (M5S). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/63, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.0.100/61, identico all'emendamento 9.0.100/62, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/61, presentato dai senatori Calderoli e Consiglio, identico all'emendamento 9.0.100/62, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/64, presentato dai senatori Calderoli e Consiglio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/65, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100/66, presentato dai senatori Calderoli e Consiglio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Gabriele Faggella» di San Fele, in provincia di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1870 e 157 (ore 17,19)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.100.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, noi del Gruppo FI-PdL XVII voteremo contro questo emendamento aggiuntivo che istituisce la Fondazione Italia sociale. Effettivamente non sentiamo la necessità di un ulteriore organismo statale che, se si riesce a capire qualcosa dal vago testo che ci viene sottoposto, dovrebbe essere una sorta di grande fratello, di supercontrollore, di IRI del terzo settore. Era già sufficiente l'IRI del tempo antico e anche del tempo più recente, ma in questo caso si istituisce un ente a capo di un settore che dovrebbe essere caratterizzato dalla spontaneità, dalla gratuità e dalla libertà. Naturalmente dovrebbe percepire dei finanziamenti e da quello che si capisce dovrebbe gestirli in un modo del tutto arbitrario; inoltre, il peggio è che, anche se ho letto più di una volta questo testo, non si riesce a capire come dovrebbe funzionare detta fondazione: tutto è demandato a uno statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentiti alcuni Ministri. Mi chiedo, quindi, se stiamo scherzando.
Con l'emendamento in esame stiamo approvando un nuovo organismo dello Stato, della cui strutturazione non abbiamo la minima idea, tranne che un componente dell'organo di governo (che, data la formulazione talmente vaga, non si capisce neanche come si chiamerà) è designato dal Consiglio nazionale del terzo settore; di tutto il resto non abbiamo idea.
Per inciso sottolineo che vengono usate parole di una lingua diversa dalla nostra, che invece credo abbia tutte le possibilità per esprimere un concetto come quello di crowdfunding, che per esempio potrebbe essere indicato come raccolta diffusa o finanziamento collettivo; credo che quest'ultima dicitura sarebbe la più normale, anziché usare parole che si possono interpretare come fa comodo.
Infine, c'è da dire che questa Fondazione Italia sociale usa un nome già utilizzato: portano infatti questo nome sia un movimento che si dice partito politico, sia un organo d'informazione, e non sono propriamente nell'ambito di quel centrosinistra che dovrebbe esprimere questa maggioranza di Governo, ma molto a destra; uno si dice organo del socialismo nazionale; ma dal contesto sembra più del nazionalsocialismo che del socialismo nazionale e non so se anche questo piace.
Tuttavia, al di là dei nomi, l'istituzione di questa fondazione è veramente inaccettabile, anche perché di essa non si sa nulla se non che sarà sotto il totale controllo del Governo. Se l'Esecutivo vuole erogare dei finanziamenti, perché non lo fa su sua responsabilità? Forse per ridurre ulteriormente i pochi strumenti di controllo e di verifica per il Parlamento e per il Paese nei confronti dell'attività di questa fantomatica fondazione.
Aggiungo che tale fondazione è stata tirata fuori all'ultimo momento, nell'ultima fase del lavoro in Commissione, dove era stato svolto un lavoro ampio anche se non condiviso, altrimenti anche noi avremmo votato a favore di questo testo e lo avrebbero fatto anche le altre forze dell'opposizione, ma perlomeno il lavoro è stato partecipato. Ebbene, dal cilindro del Governo viene fuori questa fondazione, cosa inaccettabile sia per il modo in cui viene proposta, sia per il modo in cui si presenta il testo ed anche per le finalità, sia pur vaghe, prospettate.
Peraltro, questa fondazione ha il suo costo, per ora limitato, anche se il costo vero sta nell'ulteriore mancanza di trasparenza introdotta con questa fantomatica agenzia, l'ennesimo carrozzone per distribuire soldi in modo del tutto arbitrario, dato che i criteri qui stabiliti non sono tali e neppure sappiamo come sarà concepito lo statuto o formato il personale dell'altrettanto fantomatico organismo dirigente di questa fondazione.
Insomma, una vera porcheria, buttata lì, nell'ambito di un provvedimento già piuttosto confuso, con una delega in bianco al Governo, totalmente estranea a quel che dovrebbe approvare un Parlamento. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, non ripeterò le considerazioni poc'anzi esposte dal senatore Malan, che in buona parte condivido. Cercherò di non annoiarvi e di dire soltanto ciò che ritengo necessario e, modestamente, originale.
Qui si istituisce per legge una fondazione che ha le caratteristiche di un ente privato che tuttavia riceverà finanziamenti pubblici e già questo mi sorprende. Ma come ente privato, essa potrà procedere ad assunzioni senza bando ed avrà tutta la libertà, l'autonomia e la possibilità di viaggiare a fari spenti - ed è qui forse da trovarsi la spiegazione che cercava il senatore Malan - perseguendo le politiche ed utilizzando bene la leva clientelare fornite dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Mi chiedo chi sarà il presidente di questa fondazione, chi comporrà il consiglio di amministrazione. Qualcuno già dice che ci sarà quel Vincenzo Manes che - se non ricordo male - con oltre 60.000 euro ha finanziato la fondazione politica del Presidente del Consiglio. E se non sarà lui saranno altri dell'entourage fedeli alla Leopolda.
Me lo suggerisce anche un altro fatto: con un curioso lapsus si dice che lo statuto della Fondazione sarà approvato «con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sodali». «Sodali»! Signori, qui stiamo parlando di un crogiuolo clientelare, che nulla ha a che vedere con le virtù del terzo settore. Stiamo parlando di uno strumento elettorale, uno strumento per muovere capitali. Da questo testo non capisco che cosa impedirà a questa fondazione di finanziare, ad esempio, i progetti della fondazione di Matteo Renzi. Non vedo in che modo la discrezionalità possa essere frenata.
Dovrà essere presentata una relazione sull'effettivo impatto sociale e occupazionale conseguito, ma sarà facile dimostrare e opinare, perché non c'è nulla: questa non è nemmeno una delega, è una norma ed è così vaga ed inconsistente che pensar male non soltanto è possibile, diventa quasi un dovere prudenziale.
Ricordo che questo testo in Commissione è stato presentato e poi ritirato. Ce lo ritroviamo ora in veste di emendamento quando, proprio per la sua natura di norma, forse meritava di essere presentato per tempo e di essere discusso in maniera meno frettolosa di quanto oggi sia consentito fare. E forse, questo testo meritava anche di essere discusso esaminando un disegno di legge e non una legge delega, che diventa, alla fine, semplicemente un cavallo di Troia per veicolare interessi politici di parte.
Ho sentito tanti colleghi indignarsi per questo e promettere battaglia, ma non vedo il calor bianco che mi sarei aspettato e me ne rammarico. Continuo a dire che questa non è solo un'occasione mancata per fare del bene al Paese, ma diventa un tradimento delle intenzioni e, dunque, invito l'Assemblea a votare contro l'emendamento in esame. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Malan).
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, voteremo contro l'emendamento 9.0.100, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo, per diverse ragioni. In primo luogo consideriamo l'istituzione della Fondazione Italia sociale del tutto estranea all'oggetto del disegno di legge in esame, che riguarda il terzo settore. È chiaro che nessuno avrebbe potuto vietare al Governo di istituire l'ennesima fondazione pubblica, con lo scopo di raccogliere fondi, soprattutto tra i colossi della finanza, ma questa è un'operazione differente dal terzo settore e dalla discussione svolta in questi giorni. L'una è un'operazione di solidarietà filantropica, l'altra è un'operazione di solidarietà, caratterizzata dalla partecipazione attiva dei cittadini. Lo abbiamo detto in tutte le nostre discussioni: se c'è un elemento che caratterizza oggi il terzo settore e quindi lo distingue anche da altre forme particolari - da ciò deriva anche la nostra contrarietà in materia di impresa sociale - è proprio la partecipazione attiva dei cittadini, che in maniera collettiva partecipano ad attività di solidarietà, culturali o ricreative. E questa è un'altra questione.
C'è dunque una forte differenza culturale tra la solidarietà attiva, con la partecipazione diretta dei cittadini, e quella che potremmo definire come una grande operazione di carità filantropica. Si tratta di una profonda differenza culturale e noi avremmo preferito - come abbiamo detto in precedenza - che il Governo non avesse presentato questa norma all'interno del disegno di legge, ma che avesse fatto una scelta diversa, magari intervenendo attraverso una proposta di legge autonoma. Ciò anche perché, inserendo l'istituzione della Fondazione Italia sociale all'interno del disegno di legge in esame - anche se in questo caso le risorse pubbliche ammontano soltanto ad un milione di euro - è chiaro che l'operazione che il Governo mette in campo, in termini anche di impegno politico, è di raccogliere la maggior parte delle risorse, anche provenienti da privati, in favore della Fondazione Italia sociale. Vediamo dunque in tale fondazione una sorta di cavallo Troia, che rischia sicuramente di rendere più debole - non vorrei usare il verbo «ammazzare» - tutto il terzo settore e di drenare la maggior parte delle risorse.
Si pone anche un problema di merito, che vogliamo sottolineare ancora una volta. Se questa era l'idea principale del Governo e della Presidenza del Consiglio, che ha anche un incarico specifico per occuparsi della Fondazione Italia sociale, non capiamo per quale ragione abbiamo dovuto scoprire dell'intenzione di dar vita a tale importante istituzione soltanto una settimana fa, con la presentazione dell'emendamento in Assemblea, senza passare da una discussione in Commissione, almeno in Senato, visto che alla Camera dei deputati non si è mai discusso dell'istituzione di una fondazione pubblica. Anche dal punto di vista del metodo abbiamo dunque moltissimi dubbi e, per questi motivi, dichiariamo il nostro voto contrario. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).
GUERRA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
GUERRA (PD). Intervengo in dissenso dal Gruppo, per dichiarare che non potrò votare a favore dell'emendamento in esame. In relazione a quanto ho detto prima a sostegno del subemendamento da me presentato, il fatto che non sia stata accolta la proposta di non veicolare anche risorse pubbliche, attraverso questa nuova fondazione, non mi permette infatti di votare a favore dell'emendamento. (Applausi del senatore Endrizzi).
PRESIDENTE. Si tratta di un dissenso presunto, senatrice Guerra.
CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, qui sorge proprio il dubbio se venga prima l'uovo o la gallina. Sembra quasi che questa legge delega sia stata fatta su misura per calarvi all'interno un emendamento di questo tipo. Un emendamento che abbiamo considerato subito, già nella prima versione che poi è stata ritirata in Commissione, come irragionevole e non avente nulla a che fare con gli obiettivi prefissati dal disegno di legge in esame.
Con questo emendamento si interviene per istituire l'ennesimo carrozzone, o baraccone pubblico, finanziato sempre con i soldi pubblici dei contribuenti, senza che siano definiti in modo chiaro ed esplicito compiti e funzioni.
Con questo emendamento si delega a un decreto ministeriale l'approvazione dello statuto della Fondazione, senza fissare principi e criteri direttivi puntuali e si prevede inoltre lo stanziamento di un milione di euro per la dotazione iniziale per l'anno 2016, cifra non da poco. La libertà di agire come vuole di chi guiderà questo carrozzone è sicuramente impressionante. La parola d'ordine sarà sicuramente: appalti.
Noi siamo ovviamente contrari, come abbiamo già sostenuto in Commissione. È un emendamento che non trova ragione di esistere in una legge come questa. Probabilmente ci sarà anche un problema legato alle capacità delle associazioni di essere competitive, perché con una fondazione di questo tipo vengono chiaramente meno le capacità di concorrenza delle altre ONLUS.
Per questo motivo, noi siamo assolutamente contrari a questo emendamento.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100, presentato dal Governo, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 10.
LEPRI, relatore. Il parere è contrario sugli emendamenti 10.200 e 10.201.
Invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 10.202 (testo 2), in quanto assorbito dall'emendamento 5.274, del relatore, altrimenti il parere è contrario.
BOBBA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Zeller, primo firmatario dell'emendamento 10.202 (testo 2), se accetta l'invito al ritiro.
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 10.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 10.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.201, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 10.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 11.
LEPRI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
BOBBA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.200.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato da senatori Molinari e Vacciano.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.201, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.202, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Tit.200.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento Tit.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
BRUNI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNI (CoR). Signor Presidente, secondo i più recenti dati disponibili, in Italia operano oltre 6 milioni di volontari e 300.000 enti del terzo settore. I centri di servizio per il volontariato sono 74 (72 quelli aderenti al coordinamento nazionale) e nel 2013 hanno offerto servizi a 43.000 organizzazioni e 23.364 cittadini, promosso 5.576 interventi a favore del volontariato e coinvolto ben 154.492 studenti. Hanno erogato, inoltre, 29.708 ore di formazione e 12.981 servizi di orientamento e consulenza.
A loro oggi questo disegno di legge deve dare risposte e avrebbe dovuto darne sicuramente di più di quelle che, fino a questo momento, con gli emendamenti approvati, sono state fornite.
Noi crediamo che le aspettative di quanti operano nel mondo del volontariato in relazione ad una riforma del terzo settore, richiesta da tempo anche in virtù di mutate esigenze sociali, siano state ampiamente disattese. Nonostante le modifiche apportate alla Camera, il testo risulta ancora ampiamente deficitario dei principi e criteri direttivi necessari per una corretta, univoca e non arbitraria identificazione degli enti del terzo settore, che ne tracci con chiarezza la distinzione rispetto alle imprese e agli enti con finalità lucrative nel rispetto dei principi di certezza del diritto e di leale concorrenza.
Questo, affinché agevolazioni e sgravi tributari siano assicurati solo alle organizzazioni che perseguono esclusivamente finalità di promozione del bene collettivo, elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale. Ma tanto più non è proponibile oggi che il disegno di legge delega viene presentato a quest'Assemblea con la sorpresa finale, quella che ha destato le preoccupazioni delle ultime ore, ossia l'introduzione, attraverso l'emendamento, della Fondazione Italia sociale che pur è stata corretta, rispetto all'iniziale previsione, con gli emendamenti discussi fino a qualche minuto fa.
L'ottimo relatore Lepri ha cercato di attutire e ridimensionare la portata di quell'emendamento e di migliorare complessivamente il disegno di legge; ciò nonostante restano diversi rilievi negativi, attinenti sia il metodo sia il merito della riforma.
Nel metodo non si può non rilevare che il confronto con il variegato e molteplice mondo del terzo settore è stato certamente compresso nei tempi e nella qualità dell'interlocuzione e non si è tenuto debito conto di tutte le proposte e i suggerimenti provenienti dai veri attori del settore, cui, poi, questa riforma è realmente dedicata. Il disegno di legge evidenzia particolari difetti anche nel merito delle scelte operate dal Governo e rifinite nel precedente passaggio alla Camera.
Oggi quest'Assemblea rischia di perdere ancora un'occasione preziosa per fornire risposte più precise e concrete alle migliaia di volontari che si attendono di vedere riconosciuti e sostenuti i principi e i valori che ispirano il loro lavoro. Eppure, proprio dal Forum nazionale del terzo settore è arrivata forte la richiesta di una riforma condivisa con i suoi destinatari (per questo parlavo prima di problemi di metodo che riguardavano un maggior confronto).
Diversi i correttivi che andavano introdotti nel disegno di legge in discussione.
Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 17,45)
(Segue BRUNI). Prima di tutto, come dicevo poc'anzi, bisognava meglio definire e tracciare l'ipotesi di quella fondazione sociale così come tratteggiata nell'emendamento, seppur modificata con i subemendamenti.
In una fase estremamente critica per l'associazionismo, legata soprattutto alla difficoltà di reperire risorse adeguate per la realizzazione dei progetti con finalità di carattere sociale, certamente la scelta di istituire per legge una fondazione, attraverso anche una start-up, poteva creare una fase di disorientamento, e così è stato nel corso della discussione, prima in Commissione e poi in Aula. Sono nate in tal modo diverse perplessità.
I rischi di questa operazione potevano essere uno il contrario dell'altro: il primo, pensare che la fondazione potesse attrarre un flusso considerevole di donazioni private, anche perché una fondazione che nasce sotto l'egida del Governo, o comunque di una maggioranza parlamentare quale che sia - non per forza quella attuale, ma anche un'eventuale maggioranza futura diversa dall'attuale - può sicuramente «drogare» la partecipazione dei soggetti alla stessa fondazione.
Il rischio opposto è creare l'ennesimo organismo a beneficio di pochi eletti, finanziato con denaro pubblico, che può alimentare il novero di quegli enti inutili che la politica dovrebbe fare a meno di inventare in questi tempi di crisi. Altre ancora possono essere le criticità della riforma da evidenziare in questo ultimo scorcio di dibattito.
Nel disegno di legge non si fa alcun cenno ad una previsione di semplificazione della procedura di acquisizione dello status di organizzazione non governativa, come pure ad una revisione del sistema di gestione dei beni confiscati alla mafia, in quanto si ritiene che il Governo debba adottare una maggiore razionalizzazione della gestione degli stessi beni.
Uno dei maggiori problemi resta quello di consentire anche ad associazioni di nuova costituzione e gestite da giovani la possibilità di accedere all'acquisizione del bene per poter avviare un'attività no profit. Si continua a creare forte confusione tra la stabile e prevalente attività di impresa e le attività tese al solo autofinanziamento delle associazioni, che rappresentano la vera forma di autosostentamento delle stesse. Viene attribuito anche scarso rilievo al profilo partecipativo che, invece - come sostengono giustamente le associazioni di volontariato -, è il motore dell'attivazione dei cittadini e un prerequisito per tutto il terzo settore.
Il disegno di legge, inoltre, differenzia lo status di volontario non in base alle attività svolte, bensì in relazione alla tipologia di organizzazione in cui opera, rischiando in tal modo di creare una differenza tra volontari di serie A e volontari di serie B.
L'introduzione del Consiglio nazionale del terzo settore può rappresentare una positiva innovazione come luogo di incontro e di raccordo con le istituzioni, ma non deve categoricamente sovrapporsi agli organismi di rappresentanza del terzo settore. Non ci convincono, peraltro, le parti che riguardano la distribuzione degli utili, il tema della sussidiarietà attraverso il coinvolgimento di cittadini, imprese, investitori e operatori del settore no profit e una diversa partecipazione alla fiscalità. Anche qui ci sarebbe da dire molto di più.
Noi riteniamo che si debba procedere ad una revisione completa attraverso una verifica puntuale di tutti gli enti/associazioni iscritti all'albo del 5 per mille. Sono migliaia le associazioni iscritte a questo registro, gestito dall'Agenzia delle entrate, che ottengono, come sappiamo, proventi derivanti dal cinque per mille senza effettivamente provare il reimpiego di questi proventi per utilità sociale (si aprirebbe tutta una discussione sull'effettiva utilità del gettito del 5 per mille). Inoltre, occorrerebbe rendere più efficiente l'erogazione dei fondi, comunque sempre esigui.
Le finalità indicate nel disegno di legge delega erano tutte condivisibili nel complesso; abbiamo detto, infatti, in diversi interventi, che auspicavamo una riforma del terzo settore e che condividevamo la ratio originaria sulla necessità di riforma dello stesso. Tuttavia, molte di queste aspettative sono state tradite.
Questa riforma doveva servire a fare chiarezza e a riorganizzare compiutamente i centri servizio del volontariato, la cui funzione solidaristica viene modificata e addirittura in alcuni casi stravolta, creando una confusione di ruoli. Doveva servire a semplificare, sostenere e favorire il volontariato, proteggendolo dagli abusi, dalle cattive prassi e dalle infiltrazioni illegali; molte di queste cose sono state solo annunciate e non si sono poi concretizzate.
Per questi motivi, pur ribadita - come dicevo - la condivisione della necessità della riforma, riaffermiamo comunque i rilievi negativi fin qui illustrati e prendiamo atto che c'è stato in limine mortis, con gli ultimi emendamenti, qualche segno di attenzione, anche per un subemendamento del nostro Gruppo. Ma nel complesso, avendo data ampia espressione di non condivisione rispetto a tutti gli articoli del disegno di legge, non possiamo che confermare il nostro voto complessivamente contrario, pur apprezzando gli sforzi fatti nel corso del dibattito e dell'esame degli emendamenti. (Applausi dal Gruppo CoR).
CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, è già una sorpresa che su questo provvedimento non sia stata messa la fiducia. Come abbiamo avuto modo di spiegare nell'illustrazione delle nostre pregiudiziali, il disegno di legge del quale concludiamo l'esame presentava diversi profili di incostituzionalità, come abbiamo ribadito più volte. «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti»; così recita testualmente l'articolo 76 della Costituzione. Ma anche questo è andato in cavalleria.
In ragione della complessità della materia trattata dalla delega, i principi e i criteri direttivi alla base di tale provvedimento ci sono apparsi e ci appaiono ancora talmente ampi e generalistici da far presupporre l'impossibilità effettiva di rispettare la legge di delegazione, producendo nei fatti un eccesso di delega che, se sottoposta al giudizio della Corte costituzionale, chiaramente con occhi di un certo tipo, ne comporterebbe sicuramente ed inevitabilmente una dichiarazione di illegittimità.
Il presente disegno di legge prevede soluzioni inadeguate, come quella di accentrare le competenze a livello statale, istituendo un registro unico ed affidando all'Agenzia delle entrate e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il controllo sull'andamento delle attività, senza del resto istituire nessun organo specifico di vigilanza. Esso contiene inoltre interventi disomogenei rispetto al contesto della riforma, che prevede la trasformazione del servizio civile in servizio civile universale, senza dichiarare cosa in realtà si intende con questo aggettivo. Si tratta della mera enunciazione di un significante, senza che ad esso sia associato un significativo significato univoco.
Le disposizioni nell'ambito del servizio civile ci appaiono sganciate dal contesto del disegno di legge delega e non organiche. A conferma di ciò, ove sono indicati i criteri e i principi direttivi generali non si fa alcun riferimento al tema della revisione del servizio civile, né vengono citati gli articoli 52 e 11 della Costituzione, che rappresentano la struttura portante dell'istituto. Se il Governo poi ipotizza di esercitare questa delega in bianco per normare magari la partecipazione di extracomunitari a questa comunità, esso viola secondo noi palesemente il rispetto della sovranità nazionale e il concetto stesso di identità che devono invece caratterizzare un istituto come quello del servizio civile, nato dalla volontà di istituire un sistema alternativo alla leva obbligatoria.
La previsione di un registro unico del terzo settore, al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale, oltre ad apparire in contrasto con il rispetto delle prerogative delle Regioni, ai sensi anche della disciplina costituzionale prevista dal Titolo V, non definisce la natura giuridica dell'iscrizione e quale sia l'ambito soggettivo degli enti obbligati alla registrazione.
Ci saremmo aspettati, signor Presidente, una riforma in grado, da un lato, di restituire al terzo settore la dignità della sua missione, volta, nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, ad assorbire il gap di intervento statale sulle questioni di impatto sociale e, dall'altro lato, di garantire formule di controllo e vigilanza sulla degenerazione che nel tempo hanno investito il mondo del no profit.
Per quanto riguarda il servizio civile, siamo ancora più perplessi. Forse non tutti sanno che da almeno sette anni oltre il 90 per cento degli enti di servizio civile sono monitorati, gestiti e controllati non dallo Stato centrale bensì dalle Regioni. Stiamo parlando della totalità degli enti locali, perché il servizio civile, checché ne dicano molti cosiddetti esperti, è svolto almeno nel 50 per cento dei casi presso gli enti locali e dalla miriade di organizzazioni no profit a dimensione regionale e subregionale.
Ci sembra tra l'altro assurdo che lo Stato si illuda di riuscire a controllare, da qualche scrivania di qualche dipartimento della Presidenza del Consiglio, migliaia di realtà locali, di sapere in quale realtà c'è bisogno reale di attivare posizioni di servizio civile. Il controllo lo si fa stando sul territorio, operando su di esso, e in questo le Regioni rappresentano sicuramente lo strumento migliore e più adatto; altrimenti accadrà quanto già accaduto in passato, ossia uno spreco di risorse pubbliche. Nel recente passato sono state decine le interrogazioni parlamentari che hanno denunciato abusi, sprechi ed omissioni nel piccolo mondo del servizio civile, quasi sempre ad opera di realtà che teoricamente dovevano essere controllate da qualche soggetto seduto a qualche scrivania dei palazzi romani.
Mantenere l'attuale quadro di delega alle Regioni fa bene allo Stato, ai territori della nostra comunità, ma soprattutto fa bene ai nostri ragazzi, ma tutto ciò, anche se ci siamo stracciati le vesti per indicarlo in parecchi emendamenti, non è stato accolto.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Signora Presidente, abbiamo fatto un lavoro certosino e abbiamo sì presentato parecchi emendamenti ma nel merito. C'è una questione che arriverà sempre ad essere al centro del dibattito su questa legge, ed è legata agli appalti. Questo sarà il leitmotiv che porterà questa legge ad essere revisionata molto presto. Il no profit è diventato nel tempo una colonna portante nel nostro Paese: 4 milioni di volontari e 10 milioni di lavoratori (incluso l'indotto) sono un proficuo esempio di tutela della cultura e dei servizi sociali.
Una riforma era necessaria: questo ce lo siamo detti già da qualche anno, perché questo documento gira da un po'. Sicuramente serviva una riforma che avrebbe dovuto rendere più agile e moderno il mondo delle associazioni, che oggi è ancora un mare magnum eterogeneo. Ma la legge delega che il Governo sta imponendo al Parlamento di riforma ha solo il nome, perché pare che in alcuni passaggi il no profit venga trasformato in profit.
Non vorremmo che il punto di arrivo sia sempre la parola «appalti», come ho ricordato prima; per non parlare della conseguenza sleale che alcune cooperative e ONLUS potrebbero fare nei confronti di altre aziende godendo di fiscalità agevolata; e l'avrete notato negli emendamento che abbiamo presentato. Ne abbiamo presentati parecchi anche sul tema del servizio sociale aperto alla questione immigrati, che probabilmente il Governo metterà subdolamente in atto, e la nostra preoccupazione ci vede assolutamente contrari a questo eventuale sotterfugio.
Consideriamo uno scippo la sottrazione alle Regioni della competenza in materia di servizio civile: una sfida alle richieste presentate dalla Conferenza Stato-Regioni per poter organizzare il servizio a livello locale. Anche questa è una questione che ci ha lasciati sicuramente perplessi.
Signora Presidente, non vorrei che la pausa pasquale abbia fatto passare in secondo piano le difficoltà che il Governo e la maggioranza hanno avuto in Assemblea la settimana scorsa.
Il sottosegretario Pizzetti ha chiesto e ottenuto dall'Assemblea l'accantonamento dell'articolo 6 e, di conseguenza, il voto sull'articolo 7. Il Governo è stato apostrofato come pasticcione. Il provvedimento passerà alla storia di questa Aula per l'ingresso ufficiale in maggioranza di un altro Gruppo, non senza polemiche. Questa sì che è un'opera solidaristica e sociale.
Terzo Settore, terzo sistema, no profit, senza scopo di lucro, non governativo e non imprenditoriale sono alcune delle espressioni e dei modi per identificare tutta questa realtà che, all'interno del nostro sistema socioeconomico, si colloca a metà Stato e Regioni.
Noi ci siamo posti anche un altro problema: viviamo in presenza di terrorismo, con venti di guerra, immigrazione controllata, crisi economica, provvedimenti del Governo inutili e adatti solo a posizionare qualche bandierina nello scacchiere delle cose inutili da fare e ci siamo chiesti, parallelamente a questo: dove sono un piano industriale, sull'energia, una strategia per l'Europa? Nulla di tutto ciò e allora abbiamo sperato che questa legge fosse buona. Avrebbe potuto rilanciare un terzo settore che è di importanza vitale e a cui troppe volte si demandano questioni cui dovrebbe provvedere lo Stato diversamente. Io vengo da una Regione dove il volontariato è l'ABC per tantissime persone dello stare in una società complessa, articolata e soprattutto frizzante sotto tutti gli aspetti. Credo che forse si sia persa un'altra occasione per fare una legge. Negli 11 articoli si è cercato di infilarci un po' di tutto e questo sicuramente non ha aiutato soprattutto la presa di posizione che il nostro Gruppo ha avuto sull'emendamento che riguarda la Fondazione Italia sociale. È possibile che dopo due anni che questo testo gira, che è stato anche modificato alla Camera, si arrivi ad un emendamento del Governo - ma è il buon Renzi che ci mette mano - che commissiona proprio la Fondazione Italia sociale, che non si capisce bene a cosa servirà? Qualcuno l'ha paragonata alle fondazioni francesi. Non facciamo inutili paragoni: la Francia è un'altra questione, un'altra storia, un altro sistema e ha un altro volontariato. Secondo il nostro Gruppo, questo non è assolutamente un paragone da fare. Abbiamo visto, purtroppo nella nostra triste realtà, come dietro alla collaborazione e al voler aiutare gli altri, ci sia semplicemente un voler approfittare e guadagnare sulle spalle di parecchi soggetti. Ci fa anche specie che questa questione non sia stata presa in considerazione dal Governo. Quello che veramente ci ha stupito e addolorato è che la risposta dello Stato centrale e del partito principale responsabile di quel verminaio di Mafia Capitale sia stata di ricondurre tutto al centro e nelle mani del solito dirigente ministeriale di controllo.
È chiaro che noi a questa cosa non ci stiamo e il voto della Lega Nord è sicuramente e convintamente contrario. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e le studentesse del Liceo classico, linguistico e delle scienze umane statale «Francesco De Sanctis» di Trani, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Benvenuti e benvenute al Senato. (Applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1870 e 157 (ore 18,03)
MAZZONI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZONI (AL-A). Signora Presidente, il terzo settore è diventato sempre più centrale nell'economia e nella società italiana negli ultimi venti anni. Oggi al no profit si assegnano compiti essenziali sul lavoro, la sanità, l'housing e la cultura. Con una spesa pubblica decrescente e con uno Stato ipertrofico ma inefficiente, l'assolvimento di questi compiti diventa per molti aspetti cruciale.
L'obiettivo di questa riforma è ambizioso, perché prevede di costruire un nuovo modello di welfare partecipativo, fondato su una governance sociale allargata per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione proprio dell'economia sociale e delle attività svolte dal terzo settore che, non a caso, è l'unico comparto che negli anni della crisi è riuscito a crescere. Dunque, un serio riordino delle regole che lo disciplinano può creare nuove opportunità di lavoro, facendo finalmente decollare l'impresa sociale.
Dieci anni fa il Governo Berlusconi varò una serie di provvedimenti per il terzo settore - penso all'introduzione del beneficio del 5 per mille e alla cosiddetta legge del buon samaritano - per arrivare ai provvedimenti sulle start-up innovative a vocazione sociale. Tutti questi provvedimenti andavano nella giusta direzione, perché rimettevano in mano alle associazioni del terzo settore e alle imprese sociali la possibilità di essere protagoniste del loro destino e collocavano a pieno titolo le imprese sociali all'interno del terzo settore.
Credo sia però utile chiedersi perché una così buona legge ha prodotto meno effetti positivi di quanto si poteva sperare. Il primo motivo va ricercato nell'impossibilità di distribuire utili. È infatti illogico pensare che anche le imprese tradizionalmente profit (come le società per azioni o le società a responsabilità limitata) possano rinunciare a qualsiasi forma di remunerazione del capitale. Si è inoltre dimostrato erroneo impedire ogni forma di agevolazione dal punto di vista dell'IVA e di altri vantaggi che il regime ONLUS consente e che, invece, le imprese sociali non possono adottare. Ebbene, questa riforma, togliendo tali vincoli, dà finalmente piena cittadinanza al concetto di impresa sociale nel terzo settore, introducendo la possibilità anche per le società a responsabilità limitata o società per azioni di remunerare il capitale esattamente nel limite previsto per le cooperative a mutualità prevalente, sostanzialmente per mantenere il valore reale del capitale.
Nel disegno di legge delega in esame vi è, insomma, il tentativo di allargare il concetto di finanza e, di conseguenza, il concetto di profitto. Il fatto che chi mette soldi possa ricevere dividendi calibrati alla dimensione e alla realtà di un settore, insieme così atipico e così centrale, può rappresentare un elemento in grado di orientare il flusso di investimenti verso il no profit e rappresenta anche il tentativo di andare nella direzione di un uso responsabile del denaro da parte dei cittadini, delle imprese e degli investitori che devono essere aiutati con meccanismi di incentivo fiscale.
Il lungo e articolato dibattito che si è svolto in Assemblea sull'articolo 6 è stato dunque in alcune parti surreale, perché l'impresa sociale fu inclusa nel terzo settore già dieci anni fa da un Governo di centrodestra. Ebbene, qui si valorizza la realtà del terzo settore consentendogli di mutuare forme organizzative tipiche delle aziende. È innegabile che finora il mondo del no profit abbia visto spesso le buone intenzioni fare premio sulla necessità dell'efficienza ed è altrettanto innegabile che i vantaggi, anche di tipo fiscale, molto spesso abbiano condotto a casi ambigui, nei quali no profit era la forma, ma non la sostanza.
C'è il rischio che con la nuova normativa queste ambiguità divengano strutturali? A noi sembra il contrario, e cioè che il provvedimento in esame faccia finalmente chiarezza, anche perché il vincolo è per tutti quello della mutualità prevalente, consentendo così di eliminare sovrapprofitti che avrebbero snaturato la vocazione del terzo settore.
I concetti veri su cui dobbiamo basarci per valutare il provvedimento in esame sono quindi essenzialmente due: la misurabilità dell'efficacia delle azioni poste in essere dalle associazioni del terzo settore e il dato della trasparenza. Da questo punto di vista, forse questa è un'occasione mancata, in quanto sembra essere giunta l'ora di tagliare antichi cordoni ombelicali e vecchi collateralismi politici con una parte del mondo delle cooperative che ha lucrato vantaggi spesso male usati, che hanno finito per danneggiare l'intero mondo del terzo settore. Non mi riferisco solo all'esempio più eclatante, ossia allo scandalo di Mafia Capitale, ma anche alla mala gestione dei centri di identificazione ed espulsione (CIE) o alle licenze per locali camuffati da ONLUS. Non a caso, il mondo del sociale è entrato di prepotenza nel mirino dell'Autorità nazionale anticorruzione.
Inoltre, quella in esame è una delega troppo ampia per il Governo e, oltretutto, poco finanziata, perché si carica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una massa di nuovi compiti, ma non gli si assegnano le risorse adeguate.
Un altro punto critico è l'assenza della figura di un'autorità garante del terzo settore che abbia ampi poteri di controllo e garanzia su enti, procedure di affidamento e spese. Le funzioni di controllo e monitoraggio vengono assegnate allo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tuttavia, senza risorse economiche funzionali a questo obiettivo, i controlli rischiano di rimanere una mera enunciazione di principio. Allo stesso modo, pare non sufficientemente sostenuto il servizio civile universale.
Infine, il Governo ha presentato in 1a Commissione e poi in Assemblea un emendamento che di fatto istituisce l'IRI del terzo settore con la Fondazione Italia sociale. Si tratta di una vera e propria IRI del terzo settore, una sorta di filtro tra chi in Italia si occupa di sociale e chi lo vuole finanziare. Una materia di natura privatistica che diviene regia pubblica non può che suscitare dubbi e l'emendamento del Governo mostra un'impostazione fortemente accentratrice, una chiara tendenza al dirigismo.
Rispetto al testo presentato in Commissione sono scomparsi gli apporti dello Stato, ma i soggetti pubblici sono rimasti e questo è in contraddizione con quanto sostenuto dal relatore, il quale aveva detto che, se si intende incentivare la donazione da parte di privati, imprese e cittadini, sarebbe irragionevole consentire la destinazione di risorse anche da parte di soggetti pubblici. Su questo punto, dunque, i margini di ambiguità restano molti ed è assolutamente indispensabile che il decreto con cui si darà vita alla fondazione passi dal Parlamento e sia prevista una valutazione oggettiva dell'impatto sociale delle sue iniziative.
Tuttavia nel complesso - come ho già detto - il disegno di legge delega in esame va nella giusta direzione e, quindi, avrà il voto favorevole del Gruppo AL-A. (Applausi dal Gruppo AL-A).
*QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signora Presidente, colleghi senatori, consentitemi di introdurre questa dichiarazione di voto riferendomi a un aneddoto di tipo familiare. Durante queste vacanze di Pasqua la mia seconda figlia di diciassette anni mi ha detto che, finito il liceo, vorrebbe iscriversi a una facoltà chiamata "economia sociale". Ho cercato di convincerla che l'economia è una e che ogni impresa economica ha un connotato sociale, anche il laboratorio di una start-up di giovani studenti, così come una grande multinazionale. Chiunque dia lavoro, produca beni o servizi per i cittadini, chiunque si sforzi ogni giorno di stare al passo con una concorrenza sempre più agguerrita in un mondo sempre più globalizzato, chiunque cerchi di emergere puntando all'eccellenza svolge un ruolo sociale, perché contribuisce allo sviluppo del territorio e di una comunità, sia questa intesa come il suo vicinato, sia intesa come mercato internazionale. Dunque ogni impresa economica ha una funzione sociale, perché il profitto non è lo sterco del diavolo e perché chi intraprende, se lo fa secondo le regole e la legge, dà occupazione e consente la circolazione delle risorse.
Ciò detto, cos'è una legge che tutela l'impresa sociale? Nel 2006, con questa etichetta di impresa sociale si era inteso assegnare una sorta di riconoscimento di merito a quelle imprese che, con qualsivoglia status giuridico, operavano in determinati settori considerati di utilità sociale e per questo avrebbero potuto avvalersi anche di lavoro volontario, coinvolgendo persone disabili e rinunciando alla tradizionale spartizione degli utili che rappresenta il core business dell'attività imprenditoriale. Sono passati dieci anni da allora e io credo che l'esperienza - colleghi prima di me si sono riferiti a fatti di cronaca a tutti noti - ci conferma ciò che in quest'Aula ha espresso molto chiaramente il senatore Luigi Marino quando ha sostenuto che l'impresa sociale nel nostro Paese è stata sostanzialmente un fallimento a causa della sua natura ambigua e bipolare.
Dunque, cosa avremmo dovuto fare noi legislatori in questa occasione? Io credo che noi avremmo dovuto ancor più porre un discrimine garantendo che l'impresa sociale effettivamente sia quella senza finalità di lucro.
Avremmo dovuto, cioè, comprimere fino a tentare di annullare quella sorta di zona grigia che ha rappresentato il fallimento e anche il terreno di coltura del malaffare. Ciò avrebbe consentito di salvaguardare nella sua vera dimensione e nella sua vera essenza il volontariato, che è parte integrante del nostro tessuto culturale e delle nostre tradizioni, ed è anzi un patrimonio - lo possiamo dire oggi, nel cuore di una lunga crisi che è durata ormai più delle guerre mondiali dello scorso secolo - senza il quale il nostro Paese avrebbe faticato a reggersi, e la cui importanza è diventata ancor maggiore nel difficile frangente che abbiamo attraversato.
In tempi di crisi economica e di sempre minore disponibilità di fondi pubblici, il terzo settore ha svolto e svolge un ruolo complementare, se non addirittura suppletivo, nel fornire ai cittadini welfare e servizi indispensabili, soprattutto per ciò che concerne gli strati più deboli della società. Il no profit, insomma, è il luogo in cui meglio prende corpo il principio di sussidiarietà orizzontale tutelato dall'articolo 118 della nostra Carta costituzionale. Proprio per questo ne avremmo dovuto salvaguardare lo spirito, mentre credo, signora Presidente, che questo disegno di legge sia andato in direzione assolutamente opposta.
Anziché valorizzare il volontariato nella sua essenza, anziché partire dal fatto che l'elemento distintivo della economia sociale è la mancanza di profitto ed il reinvestimento di tutti gli utili, siamo andati oggettivamente ad allargare quella zona grigia e l'abbiamo fatto prevalentemente rinunziando alle nostre prerogative di legislatori. L'abbiamo fatto quando abbiamo pensato di poter risolvere il problema dando una delega al Governo, ancor peggio una delega volutamente generica, confusa, elaborata ad arte per lasciare all'Esecutivo la massima libertà di agire come più ritiene utile, forse anche come più ritiene elettoralmente conveniente. Insomma, una nuova forzatura e, se si vuole, un nuovo arretramento del Parlamento.
Abbiamo arretrato, abbiamo allargato la zona grigia anche dicendo apertamente di non voler specificare che queste attività sono prive di scopo di lucro. Al contrario, nella delega abbiamo detto che è consentita una redistribuzione degli utili, magari per garantire qualche posto all'interno di queste strutture. E di fronte a tutto ciò noi crediamo di poterci salvare l'anima dicendo che gli amministratori devono rispettare il vincolo di destinare gli utili prevalentemente - sottolineo «prevalentemente» - al raggiungimento di obiettivi sociali?
Siamo ingenui se pensiamo che i cittadini non si rendano conto di cosa si celi dietro espressioni così generiche e così volutamente ambigue. Ed oltre che ingenui, siamo anche ipocriti, perché in questo modo stiamo offendendo sia chi fa sana impresa, sia chi svolge volontariato vero.
Non solo: secondo alcune proposte contenute nell'articolo 7, si vorrebbero escludere anche le imprese con finti scopi sociali dalle normali attività ispettive, cui i nostri imprenditori sono ogni giorno sottoposti.
Signora Presidente, di fronte a questo passa persino in secondo piano quel servizio civile universale, istituito dall'articolo 8 del disegno di legge in esame per servire la nazione non in armi e poi magari averne un vantaggio in un concorso per entrare all'interno di una cooperativa o di una ONLUS. In questo caso, davvero, la demagogia rischia di sfociare nel ridicolo, perché, signor Presidente, la resistenza non in armi, nella storia, è stata fatta da cittadini inermi, che si sono battuti contro le dittature, nelle piazze e senza aver fatto alcun servizio civile universale. Essa è stata fatta da quei cittadini costretti dalle guerre a difendere il fronte interno, nello scorso secolo e persino in quello attuale. A fronte di questo, stiamo assistendo francamente a una vergognosa ipocrisia, che segna ancor di più e ancora una volta il cedimento anche culturale dell'Occidente, di fronte ai conflitti che veramente viviamo in questo secolo. Il servizio civile non in armi è stato fatto da quell'archeologo che, a Palmira, ha perso la vita per salvare la nostra civiltà. (Applausi). Il servizio civile non in armi è stato fatto da quanti non cedono alla demagogia di un pacifismo di bassa lega, ma si rendono conto di quali sono, effettivamente, i conflitti e i rischi che sta correndo la nostra libertà.
Ecco, signora Presidente, è tutto molto generico, molto ipocrita e molto superficiale. Credo dunque, cari colleghi, che questa legge renderà ancor più difficile per i nostri cittadini alzarsi ogni mattina per andare a sollevare le saracinesche dei propri negozi o dei propri stabilimenti e garantire posti di lavoro, stipendi e futuro alle proprie famiglie e a quelle dei loro dipendenti, tra mille difficoltà economiche e burocratiche, affannati da una pressione fiscale ancora troppo alta, se essi scopriranno che, anche grazie a quanto abbiamo fatto in quest'Aula, il loro vicino potrà lucrare sotto una finta etichetta sociale e potrà beneficiare di vantaggi fiscali e previdenziali, forse di incentivi economici, e probabilmente anche dell'impunità in caso di violazioni in tema di sicurezza o dei diritti dei lavoratori.
Signora Presidente, questo sarà tutto molto sociale, ma non ci piace e per questo voteremo contro il disegno di legge in esame. (Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL) e dei senatori Bignami e D'Ambrosio Lettieri).
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore giunge finalmente a conclusione, dopo una lunga discussione e un confronto articolato, che ne ha protratto per mesi e mesi l'esame. La proposta che adesso andremo a votare costituisce certamente una risposta organica - anche se non del tutto esaustiva - alle esigenze del volontariato e dell'associazionismo, che rappresentano da sempre realtà che rispondono a principi di solidarietà sociale e di equità, attraverso servizi e funzioni, che concorrono a formare un sistema di welfare diffuso e partecipato. Era particolarmente sentita l'esigenza di un quadro normativo organico e unitario, che fosse in grado di costituire un riferimento semplificato e al tempo stesso rafforzato e che restituisse capacità di sviluppo al mondo del volontariato, del no profìt, delle fondazioni e delle imprese sociali. Con il voto del Senato, si rinnova quindi, entro un quadro dinamico e flessibile, il rapporto indispensabile fra le istituzioni e quello che possiamo definire un ampio ed efficace insieme di reti di solidarietà.
Sotto il profilo sostanziale, l'esercizio della delega si prefigura sempre più come una fase del procedimento legislativo. La definizione e l'approvazione dei principi di indirizzo sono sì un'espressione vincolante della rappresentanza e della volontà parlamentare, ma tuttavia rinviano all'adozione dei decreti attuativi la condizione decisiva affinché il processo di formazione della legge non si arresti.
L'approvazione della legge delega è - per così dire - l'atto politico qualificato e propulsivo, sulla base del principio di autonomia del Parlamento che delibera e delega, ma la cui validità ed efficacia normativa dipendono dall'effettivo contenuto e dai tempi dei relativi decreti attuativi.
La mia preoccupazione è che gli impegni assunti, certamente notevoli e numerosi - penso, ad esempio, all'annunciata revisione in materia tributaria, magari ad un vero e proprio codice ad hoc che tenga finalmente conto delle peculiarità del settore, ma anche alla riforma del servizio civile nazionale - siano effettivamente adottati entro i tempi opportuni, affinché principi e indirizzi della delega abbiano la più efficace attuazione possibile.
Il mio appello, dunque, è - e non potrebbe essere altrimenti - di procedere ad una rapida elaborazione e definizione dei decreti relativi agli indirizzi approvati con il voto sul disegno di legge delega, senza dover attendere il limite temporale dei dodici mesi previsto. Il settore attende, infatti, da anni segnali concreti di novità.
Il Governo, sulla scorta anche dell'emendamento presentato dal relatore, sappia poi distinguere e riconoscere il vero volontariato e la sua validità sociale, da realtà che, in particolare nel volontariato organizzato che usufruisce di risorse pubbliche, appaiono estranee alle ragioni e al molo sociale del terzo settore.
Vi sono tre ragioni costitutive della riforma del terzo settore che - a mio giudizio - devono essere in primo piano. La prima ragione è che una semplificazione del quadro normativo, entro una normativa nel contempo più cogente e omogenea, accresce opportunità e diritti; opportunità del mondo del volontariato e dell'associazionismo ad avere una legislazione alternativa ai vincoli esclusivamente burocratici che oggi rendono difficile, se non impossibile, la vita delle associazioni e delle organizzazioni che operano nel volontariato e nel no profìt.
Si introducono così le basi per una crescita entro condizioni sostenibili del terzo settore; condizioni che rappresentano un rafforzamento dei diritti di cittadinanza, e dunque di partecipazione, a un sistema di welfare che, sia sotto il profilo economico che sul piano culturale, sia contraddistinto dall'obiettivo fondamentale di includere e non escludere i cittadini, secondo un approccio e un'offerta più mirati alla persona, quasi su misura e non standardizzati, e - come il disegno di legge ribadisce - con un'attenzione particolare alle persone e anche ai lavoratori più svantaggiati e bisognosi di tutela.
È anche per queste ragioni che, nel mio impegno parlamentare, ho sempre ritenuto il terzo settore come una priorità: non soltanto come sistema integrato di servizi sociali e culturali, ma come possibilità di risposta, di accoglimento di istanze e aspettative che, altrimenti, avrebbero un ruolo ingiustamente marginale o, in ultima analisi, non riconosciuto nel nostro sistema economico e sociale.
Penso al rapporto pubblico-privato, in favore di una regolazione più complessa dei soggetti sociali ed economici, che possa sostenere, nell'ambito delle risorse disponibili, una rete di tutele altrimenti negate.
La seconda ragione è nell'impegno parlamentare che ho avuto su questi temi. Le nostre proposte, in parte presentate in occasione dell'esame della legge di stabilità o di altri provvedimenti attinenti del Governo, al di là delle motivazioni avverse relative alla sola copertura finanziaria, avevano esattamente l'obiettivo di ridurre vincoli; dare opportuna attenzione ai modelli flessibili e, per questa ragione, così ampiamente presenti sul territorio; valorizzare la ricerca e la programmazione delle compatibilità possibili per assicurare un quadro di prospettiva, e non esclusivamente contingente, alle forme di sostegno sociale ed economico garantite dal volontariato o dall'associazionismo.
Purtroppo non ho ottenuto finora molta attenzione dal Governo, ma anzi posso dire che molte delle esigenze del settore no profìt sono state sottovalutate, probabilmente perché ritenute ingiustamente marginali.
La terza ragione è che il modello di governance e di convivenza rappresentato dai territori di montagna - del Trentino nel mio caso - è un esempio di quanto il terzo settore abbia e possa avere una storia e un ruolo strategico sotto il profilo economico, sociale e culturale.
Il volontariato e l'associazionismo sono state le realtà che hanno garantito più opportunità di accesso all'economia e alla cultura, in ragione della diffusione capillare nel territorio, che è una risorsa del carattere distintivo del terzo settore e della sua unicità, come è la realtà del Trentino e dei suoi paesi di montagna.
Non a caso il disegno di legge prevede anche la possibilità di promuovere la cultura del volontariato nelle scuole.
Per questa ragione ho presentato in particolare due ordini del giorno che sono stati accolti, con qualche modifica, dal relatore e dal Governo e per questo li ringrazio. Il primo - e su questo il sottosegretario Bobba si è già attivato e lo ringrazio - ha lo scopo di attuare una complessiva razionalizzazione delle modalità di richiesta della partecipazione al riparto del 5 per mille dell'IRPEF a carico di ONLUS, cooperative sociali, organizzazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni non governative, enti del volontariato, organizzazioni di promozione sociale, e valutare, eventualmente, la possibilità di sanare situazioni pregresse relativamente a istanze concernenti il 5 per mille per le quali, vista la complessità del sistema, è stata omessa la presentazione dell'istanza cartacea prevista dalle norme in vigore.
Il secondo ordine del giorno ha l'obiettivo di fornire un'interpretazione chiarificatrice dei collaboratori tecnici, comprendendo tra questi coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento dell'attività bandistica. Mi auguro che il Governo dia al più presto un'interpretazione, per non bloccare questo settore, che è vitale per la crescita culturale dei nostri territori, soprattutto dei più isolati.
Ai medesimi criteri e obiettivi di crescita delle associazioni di volontariato, intese come ONLUS, erano ispirate le mie proposte di estendere l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro; di prevedere, al di sotto dei 30.000 euro, l'esonero dalla dichiarazione dei redditi per le associazioni dilettantistiche, in primo luogo per le pro loco; di stabilire l'esonero dal pagamento dei diritti di autore per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale che siano responsabili dell'organizzazione di iniziative a scopo puramente benefico; la possibilità di detrarre fiscalmente i costi per i corsi di formazione artistica a favore dei giovani allievi in campo musicale o coreutico. Si tratta di proposte che richiamano e ripropongono i contenuti di un disegno di legge presentato in questa legislatura a mia prima firma.
Prendo atto dei vincoli derivanti dalle compatibilità finanziarie che oggi impediscono un loro accoglimento nel provvedimento di delega, ma ritengo sia importante che tali proposte siano riprese in altri provvedimenti del Governo.
La disponibilità del sottosegretario Bobba a un confronto aperto nel corso dell'esame della delega, che ho apprezzato, così come del relatore Lepri, nel corso dello scrupoloso e attento lavoro in Commissione, ci fanno ben sperare.
Dichiarando il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE, mi auguro che finalmente il terzo settore, in tutte le sue articolazioni, possa ottenere l'attenzione che merita. Questo è un mondo che troppo spesso si è sentito dimenticato e che finalmente deve trovare la giusta dignità, per le persone che riesce a coinvolgere, per i numerosi esempi di responsabilità e sensibilità che fornisce, ogni giorno e dappertutto, soprattutto ai giovani, per aiutarli a diventare cittadini attivi, ma anche per la professionalità che ha raggiunto, per le economie che ha saputo realizzare e per i posti di lavoro che ha creato. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Lepri).
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, arriviamo dopo un lungo iter, anche in Commissione, al voto finale sul disegno di legge delega di riforma del terzo settore, che - lo dico con chiarezza - si aspettava da molto tempo. Era, infatti, chiaro a tutti come vi fosse un'assoluta necessità di dar vita a una nuova legislazione che riordinasse e armonizzasse le varie leggi e norme di settore che si erano stratificate nel tempo, e non solo per questo.
Credo anche - è stata soprattutto questa la convinzione che ci ha guidato nel lavoro delle ultime settimane e mesi - che sarebbe stato assolutamente necessario fare un lavoro non solo di riordino e armonizzazione, ma anche di vero e proprio rilancio di tutto il mondo del terzo settore, che è quanto ci chiedono le svariate associazioni.
Vorrei ricordare in questa sede i dati, che forse, anche nella discussione di questi giorni, non sono stati tenuti ben presenti. Stiamo parlando di quasi 300.000 associazioni, cooperative, enti di volontariato, ONLUS e di moltissimi dipendenti. Stiamo parlando, tra l'altro, di 600.000 dipendenti diretti, 300.000 esterni: un mondo che ha dato, in tutti questi anni, un contributo enorme anche allo sviluppo del nostro Paese, uno strumento fondamentale - lo voglio qui ricordare - di grande inclusione sociale. E, soprattutto, l'elemento che forse è stato un po' dimenticato e messo da parte è che il terzo settore è stato impegnato a creare nuove cittadinanze, nuovi diritti, nuove consapevolezze civiche; è stato al fianco di molti esclusi. Contemporaneamente, ha creato un'economia, certamente con problemi e contraddizioni, ma in un mondo in cui il sistema del welfare - lei lo sa meglio di me, Presidente - in questi anni si è sempre più indebolito. A tal proposito, noi dovremmo ripensare complessivamente e integrare il riordino del terzo settore con un lavoro serio, che però non si affronta, sul nostro sistema del welfare.
Le nostre preoccupazioni nell'affrontare detta riforma si sono inserite anche in questa direzione, spesso perché abbiamo notato meccanismi che tendevano ad approcciarsi per indirizzare questo mondo non tanto nell'integrazione del welfare quanto addirittura in un meccanismo di vera e propria sostituzione (lo vedremo sulla questione della fondazione).
Perché ho fatto questa premessa? Perché le cose che ho detto avrebbero reso necessario mettere in campo un lavoro di un certo tipo. Mi permetto infatti di dire che, visto il tempo trascorso da quando è stato presentato ad oggi - sono passati circa due anni - un lavoro così importante di riordino e riforma si poteva assolutamente affrontare senza la delega. Lo dico perché, purtroppo, non possiamo dimenticare tutte le deleghe che abbiamo avuto fino ad oggi e le difficoltà molto forti che abbiamo riscontrato, rispetto all'attuazione dei principi e degli obiettivi indicati nella delega, all'interno dei decreti delegati. Questo è un vizio di fondo che rimane anche nel provvedimento in esame.
In molti casi le indicazioni e gli obiettivi - alcuni dei quali magari anche condivisibili - sono tuttavia di natura generica e, quindi, le nostre preoccupazioni rimangono assolutamente intatte. Ciò significa - lo dico anche al relatore - che noi continueremo a seguire questo provvedimento in modo molto puntuale e preciso, proprio e soprattutto nella parte che riguarderà gli schemi dei decreti legislativi.
Voglio accentuare questo ragionamento perché ci siamo visti respingere una serie di emendamenti, come quelli sulla fondazione (quindi sull'emendamento del Governo), che semplicemente chiedevano di fare la relazione delle attività al Parlamento. Questo è per noi un elemento di preoccupazione enorme, perché nei tre anni trascorsi abbiamo visto, purtroppo, una dilatazione estrema dell'uso della delega per cui qui si legifera o con decreti-legge seguiti dalla fiducia o con il sistema della delega.
Ci sarebbe stata grande disponibilità anche di quest'Assemblea, e ancor di più della Commissione - ma credo di tutto il Parlamento - ad approvare un testo che entrasse davvero nel merito rinunciando al sistema della delega. Non siamo più in grado di mettere in campo riforme in queste Aule parlamentari? Io credo che siamo ancora in grado di farlo, e penso che le deleghe continue non facciano bene neanche alla nostra legislazione.
Il lavoro compiuto in Commissione ha permesso di migliorare il testo. Noi abbiamo sempre sottolineato - per esempio - come il terzo settore sia fatto di partecipazione, di autorganizzazione e, quindi, come l'elemento associativo, partecipativo e democratico sia molto più forte. Al riguardo il testo della Camera era molto lacunoso laddove nel lavoro svolto al Senato questo elemento è stato assolutamente recuperato.
Voglio anche spendere qualche parola - ho sentito argomentazioni che non condivido affatto - sull'articolo 8, su cui noi - per esempio - abbiamo espresso un voto a favore. Si è presentato il ripristino del servizio civile universale addirittura come un escamotage per poter avere la preferenza nei concorsi pubblici, svilendo in tal modo completamente l'esperienza degli anni passati del servizio civile. Esso ha formato tante giovani generazioni facendogli comprendere cosa significa la difesa non armata della patria e del nostro Stato e cosa significa far riferimento ai valori costituzionali.
Questo lo volevo dire con molta chiarezza, perché, tra i molti elementi per cui è necessario criticare questo provvedimento, io non credo si debba utilizzare un tipo di retorica che ho trovato anche nell'intervento del senatore Quagliariello, il quale - mi permetto di sottolinearlo - continua a parlare di pacifismo strumentale, di approccio ideologico e di pacifismo opportunista. Questo dovevo dirlo e voglio che rimanga assolutamente agli atti. Disconoscere quello che è stato e quello che potrà essere il valore del servizio civile universale credo sia un errore, proprio per i nostri valori costituzionali.
Ci sono però delle questioni, in questo disegno di legge delega, che noi non condividiamo affatto. Arrivo subito alla questione dell'articolo 6. Per quanto, rispetto al testo della Camera, siano stati introdotti degli ulteriori elementi di chiarificazione, penso che non sia stato fatto il necessario lavoro di chiarezza e di divisione netta tra il concetto di impresa sociale e il concetto di impresa che ha come scopo la libera ricerca del profitto. Credo che non si dovesse scrivere «prevalentemente», ma che si dovesse essere molto chiari su quel punto, dicendo e ribadendo con molta chiarezza che tutti gli utili devono essere riutilizzati per gli scopi ad oggetto sociale, cioè per gli scopi statutari dell'impresa stessa. Forse sarebbe stato meglio escludere l'articolo 6 da questo provvedimento, perché non si fa un favore alle imprese sociali vere se si continua a permettere che anche nell'impresa sociale possa essere immesso l'elemento del profitto e della ripartizione degli utili, per quanto piccolo e per quanto ridotto. Credo che questo sia stato l'elemento più critico e voglio sottolinearlo.
L'ultima questione riguarda l'introduzione, da parte del Governo, di un aspetto che non c'entrava assolutamente nulla. Come ha detto la mia collega Petraglia, la fondazione per finalità filantropiche si poteva fare da un'altra parte; penso e continuo a ritenere che essa non dovesse trovare cittadinanza all'interno di questo provvedimento. Ci sono due pericoli. Innanzitutto, come vedremo, essa svolgerà un ruolo negativo dal punto di vista del dumping, per quanto riguarda proprio il fatto di drenare tutte le risorse a disposizione delle associazioni, in un momento difficile. L'abbiamo detto tutti: perché bisognava intervenire per rilanciare il terzo settore? Perché siamo in una situazione difficile dal punto di vista sociale ed economico e quindi non bisognava fare concorrenza sleale alle piccole e medie associazioni che vivono del contributo dei privati. L'altro pericolo - che è tutto insito, per quanto il testo sia stato modificato rispetto a quello che era stato presentato in Commissione - è che questa fondazione addirittura prende le risorse, le redistribuisce per le proprie finalità e, tra l'altro, rischia ancora una volta di essere un elemento sostitutivo del welfare; esattamente il contrario di quello che, come abbiamo detto fin dall'inizio, doveva essere lo scopo del riordino e di una riforma seria del terzo settore. Si tratta poi di una fondazione che nasce comunque con delle risorse che sono pubbliche, perché, per farla nascere, vengono stanziate delle risorse. Credo che questo elemento della fondazione abbia creato ulteriori problemi, alcuni dei quali erano già presenti nell'impostazione del disegno di legge di delega.
Noi abbiamo quindi tentato di dare il nostro contributo; abbiamo ottenuto certamente dei risultati di miglioramento rispetto al testo che proveniva dalla Camera; rimangono però a nostro avviso degli elementi molto critici che ho sottolineato. Per questo non possiamo che esprimere un voto di astensione. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e della senatrice Bernini).
TORRISI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TORRISI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, signor sottosegretario Bobba quello di cui abbiamo discusso e che approveremo oggi è un provvedimento importante che in Italia si attende da molto tempo. Il disegno di legge delega sulla riforma del cosiddetto terzo settore, approvato quasi due anni fa dal Consiglio dei ministri, è finalmente pronto per essere votato da quest'Aula. Si tratta di un provvedimento che dà mandato al Governo di attuare una revisione della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo no profit, le fondazioni e le imprese sociali.
Come sappiamo, il concetto di terzo settore deriva dalla considerazione dell'esistenza, nel sistema economico e sociale, di un primo settore (ovvero lo Stato) e di un secondo settore (ovvero il mercato). Esso inquadra l'insieme di attività produttive che non rientrano né nella sfera dell'impresa capitalistica tradizionale, poiché non ricercano un profitto, né in quella delle pubbliche amministrazioni; ovvero abbraccia tutte quelle realtà che all'interno del nostro sistema socio-economico si collocano a metà tra Stato e mercato. Detto più semplicemente, gli attori del terzo settore operano nell'assistenza sociale, nella sanità, nella cultura, nello sport, nella cooperazione internazionale e nel volontariato; esse sono realtà che hanno natura giuridica privata (pensiamo alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e non governative, alle ONLUS) che promuovono le loro attività senza fine di lucro.
Il terzo settore ha registrato negli anni una costante crescita, nonostante l'ultima crisi economica europea che ben conosciamo. L'ISTAT ha censito oltre 300.000 organizzazioni no profit: una rete socio-economica che impegna 681.000 addetti, 271.000 lavoratori esterni e 6.000 lavoratori temporanei, mentre i volontari sono oltre 4,8 milioni. Date queste cifre, ci troviamo quindi di fronte ad una realtà importante e virtuosa del nostro Paese. Un settore che rappresenta addirittura il primo erogatore dei servizi per i cittadini; basti pensare che il mondo del no profit rappresenta il 4 per cento del PIL.
Nel 2014 si è svolta una consultazione pubblica sulle direttrici della riforma indetta dal Governo, e il disegno di legge successivamente presentato (sempre dal Governo) ha tenuto conto dei risultati ottenuti attraverso la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
L'anno scorso, il 9 aprile, la Camera ha approvato un testo migliorato che è arrivato all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato, che, con ulteriori emendamenti, ha rafforzato l'obiettivo di fondo della riforma, ovvero creare un quadro normativo che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, come singoli o in formazioni sociali di aggregazione, per tradurre i margini di crescita e occupazione dell'economia sociale in opportunità concrete per il settore e per il Paese in generale.
Il riordino e la razionalizzazione degli incentivi economici e degli altri strumenti di sostegno mirano anche ad uniformare e coordinare una normativa di settore che nel tempo si è stratificata in modi anche disomogenei, per formare un quadro non più rispondente alle esigenze di regolazione e governo di queste fondamentali esperienze sociali.
Diverse per struttura organizzativa (associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, comitati, cooperative sociali, associazioni ed enti di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, società di mutuo soccorso, imprese sociali e ONLUS), le realtà del terzo settore hanno in comune alcune caratteristiche fondamentali, tra le quali, come già sottolineato, l'assenza di scopo di lucro, il che si traduce nell'obbligo di reinvestire gli utili nelle attività istituzionali, e la natura giuridica privata.
Entrando brevemente nel merito del disegno di legge sottolineo i punti più qualificanti che il Gruppo parlamentare di Area Popolare ha sostenuto. Innanzitutto la revisione normativa che dovrà riguardare il terzo settore con la redazione di un apposito codice del terzo settore che preveda una disciplina unitaria; in modo condivisibile è previsto che le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche e le fondazioni bancarie siano escluse.
Pertanto, con questo provvedimento si mira a riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo.
Ma, onorevoli colleghi, non si può parlare di terzo settore senza avere ben presenti due concetti chiave che il disegno di legge valorizza: quello di solidarietà e quello di sussidiarietà. La solidarietà ha come suo significato principale una forma di impegno personale etico-sociale a favore degli altri. D'altra parte, siamo tutti consapevoli come la solidarietà possa esprimersi solo integrandosi con le politiche sociali del Paese in una convergenza trasparente ed efficace. Proprio per questo il Governo, riformando il terzo settore, dovrà individuare le attività di interesse generale che, svolte attraverso il più ampio accesso da parte degli interessati, presentino anche i requisiti per godere delle agevolazioni previste dalla normativa. Queste attività, individuate tenendo conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e differenziate in base al tipo di ente, sono gli elementi che, come detto, caratterizzano lo spirito e la finalità del provvedimento.
Affinché il meccanismo di solidarietà sociale funzioni in modo virtuoso devono altresì essere stabiliti parametri e regole di funzionamento degli enti del terzo settore: questi dovranno essere organizzati e amministrati secondo principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione di associati e lavoratori, trasparenza, economicità gestionale e non potranno distribuire utili.
Per quanto concerne la sussidiarietà, va nella giusta direzione la previsione secondo la quale deve essere valorizzato il coinvolgimento degli enti del terzo settore nella fase di programmazione territoriale dei servizi socio-assistenziali e di tutela dei beni culturali, con affidamento di servizi di interesse generale, valutando poi i risultati conseguiti.
Un altro elemento caratterizzante il terzo settore è certamente il volontariato. Sul punto la riforma prevede una ricognizione e un riordino normativo che favorisca partecipazione, democraticità e gratuità delle attività di questi enti. Il volontariato viene inteso anche come promozione da parte dei giovani di iniziative solidaristiche, le cui competenze acquisite dovranno essere riconosciute in ambito scolastico e lavorativo. Ma, la riforma riguarda anche l'impresa sociale, la quale dovrà essere inquadrata come organizzazione privata che svolge attività d'impresa per finalità anch'esse civiche, solidaristiche e di utilità sociale, destinando i propri utili prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie e favorendo il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività ed auspichiamo che i decreti attuativi chiariscano in modo netto il suo oggetto, per evitare situazioni opache, anche raccogliendo sollecitazioni e perplessità evidenziate nel dibattito.
Il disegno di legge, come già accennato, riforma anche il servizio civile, finalizzato alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, che rappresenterà, come ha affermato il presidente della Repubblica Mattarella, «un luogo concreto di protagonismo dei giovani (...) dove matura la loro piena cittadinanza, intesa come diritti e doveri, e dove possano crescere le loro opportunità». Si parla di opportunità di crescita, di conoscenza, di acquisizione di competenze per entrare nel mercato del lavoro. Ben 100.000 giovani ogni anno potranno accedervi e spetterà quindi allo Stato programmare ed organizzare, con il coinvolgimento delle Regioni, i piani specifici da parte di enti locali ed enti di terzo settore, i quali potranno attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie.
Un'ulteriore misura di razionalizzazione riguarda la registrazione di tali enti: sarà istituito un registro unico del terzo settore, al quale tutti gli enti che si avvalgano «prevalentemente o stabilmente» di fondi pubblici e privati, raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni e fondi europei dovranno, dovranno obbligatoriamente iscriversi.
Ma la più forte e sentita considerazione che ci induce a votare favorevolmente questo provvedimento riguarda la cosiddetta questione sociale, che viene affrontata in questo disegno di legge. Viviamo un'epoca nella quale cresce il numero dei poveri e dei disoccupati soprattutto giovani, e nello stesso tempo, le istituzioni pubbliche fanno sempre più fatica a garantire prestazioni sociali di accettabile livello a tutti i cittadini. Oggi non si può dire che lo Stato, come previsto dalla Costituzione, faccia tutto il suo dovere per promuovere le condizioni sociali ed economiche e le condizioni amministrative ed istituzionali che rendono effettivo il diritto al lavoro. Proprio la questione sociale deve pertanto rimanere al centro dell'attenzione del dibattito politico, per l'importanza dei problemi che riassume, che affronta e che in molti casi prova a risolvere.
Signora Presidente, con questa legge si mettono in moto le risorse migliori del Paese, le sue migliori energie, quella disponibilità a partecipare ad iniziative che contribuiscono al bene comune. L'essere umano è fatto per il dono, ma si devono favorire le condizioni perché si realizzi. Questa è la legge che vuole valorizzare e responsabilizzare la parte migliore della nostra Italia, che ogni giorno lavora gratuitamente e spontaneamente nelle nostre comunità, per portare aiuto ai bisognosi, a quelli che non hanno una casa, che sono privi di generi alimentari, agli anziani abbandonati, ai malati cronici senza assistenza domiciliare, e che per prima accorre quando si verificano calamità naturali. L'obiettivo finale è realizzare un'offerta integrata di interventi e servizi al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Un aiuto adeguato e mirato può mettere tante persone in condizione di uscire dallo stato di emergenza.
Il terzo settore non è soltanto un impegno professionale, ma costituisce anzitutto una forma di missione e vocazione personale che si affianca alle attività lavorative ed extralavorative e agli impegni di vita e di famiglia, rappresentando veramente un servizio concreto per la comunità.
Signora Presidente, per quanto detto finora, concludo dichiarando il voto favorevole del Gruppo Area Popolare (NCD-UDC). (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, cittadini, prima di passare ai contenuti del disegno di legge delega in esame, c'è una domanda importante cui vorremmo una risposta: ma questa legge chi l'ha scritta? Faccio questa domanda perché le firme apparenti sono quelle del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro Poletti, ma è evidente che non è stata fatta da loro (o, almeno, non solo da loro).
Molti tra esponenti del Governo e colleghi di quest'Assemblea hanno legami e interessi con questo mondo ricco e diversificato. Ci sono però altri soggetti dietro le quinte: forse quel Vincenzo Manes, super consulente di Matteo Renzi, nonché finanziatore con 62.000 euro della sua Fondazione Open. Si tratta della stessa persona che parla di «una nuova IRI del sociale (...)», ossia «un grande fondo in cui confluiranno denaro pubblico, soldi privati e contributi di enti e fondazioni». Fondazioni che non si sa mai dove sono, cosa sono e chi sono. Guarda caso, durante l'iter di esame del provvedimento il Governo ha presentato un emendamento che va esattamente in questa direzione, apprestandosi di fatto ad appaltare la fondazione delle fondazioni nel terzo settore - mi riferisco a quella che hanno voluto chiamare Fondazione Italia sociale - al recinto dorato della Leopolda.
Cosa proponevamo noi? Semplice: sostituire l'istituzione di questa fondazione con la reintroduzione dell'Agenzia per il terzo settore, cancellata dal Governo Monti.
La fondazione pubblico-privata che vuole introdurre il Governo sarebbe invece l'ennesima mangiatoia e centro di potere in cui piazzare uomini vicini a Renzi e dalla quale gestire i flussi di finanziamenti, senza bandi o concorsi, nei confronti di progetti del terzo settore. Con il disegno di legge in esame il Parlamento delega formalmente il Governo, ma su commissione di terze parti nel retroscena. Scusate se questa ipotesi vi offende, ma è passato ancora troppo poco tempo ed è ancora vivo in me il ricordo del sottosegretario Baretta quando si scoprì che il decreto legislativo sul gioco d'azzardo era scritto da Italo Volpe dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Detto questo (che non mi sembra cosa da poco), entriamo nel merito del provvedimento. Di questa riforma - chiamiamola così - vanno rilevati anche alcuni aspetti positivi, come il nuovo codice del terzo settore, il registro unico degli enti del terzo settore, e i numerosi miglioramenti, come per esempio la previsione di regimi sanzionatori di cui non si parlava compiutamente. Ma, come fate da tre anni a questa parte, prima con Berlusconi e oggi con Verdini, le due cose buone che riuscite a mettere in fila servono solo ad andare in televisione a prendere in giro gli italiani (Applausi dal Gruppo M5S), dicendo che sicuramente si poteva fare meglio, ma che qualcosina avete fatto; come se ci fosse un'entità astratta che vi trattiene dal fare bene una cosa giusta dall'inizio alla fine.
No, non c'è una entità astratta, ma un obiettivo concreto: veicolare interessi clientelari e di controllo del consenso attraverso mezzi normativi improntati esteriormente a finalità filantropiche. (Applausi del senatore Castaldi). Detto in soldoni, si tratta di cavalli di Troia. È stato così per quell'obbrobrio di riforma elettorale che avete prodotto: con il pretesto fasullo di ridurre i costi (che non avete ridotto), avete consegnato la democrazia ai potentati partitocratici. È stato così per la "cattiva scuola" e per la "deforma" del mercato del lavoro. Predicate male e razzolate malissimo.
Sul disegno di legge in esame votiamo contro per metodo, perché non se ne può più di deleghe al Governo che ha espropriato il Parlamento e ridotto la Repubblica parlamentare ad un parcheggio riservato ai clienti.
Si tratta di deleghe fumose, ambigue, su cui finisce addirittura una norma bella e finita, come quella che istituisce quella fondazione di secondo livello che nemmeno nella maggioranza - vivaddio! - è riuscita a risultare digeribile. L'Agenzia per il terzo settore che noi proponevamo sarebbe dovuta essere un organismo indipendente, costituito con lo scopo di coordinare le diverse realtà del terzo settore, fare da raccordo con gli enti locali, vigilare sui flussi finanziari; ma nello stesso tempo doveva essere sottratta alla cannibalizzazione della politica.
La spina dorsale del terzo settore è etica, non finanziaria; è improntata a pluralità, sussidiarietà, vicinanza al territorio (anzi ai territori), non basata sulla spinta aggregativa in holding finanziate da privati che apre poi a speculazioni lucrative sulla gestione dei diritti civili e sociali. Invece lo avete fatto includendo il fine di lucro, la remunerazione del capitale d'investimento, aprendo il terzo settore alla finanza, senza limiti al conflitto d'interessi, alla presenza negli organi di controllo delle cooperative e di queste organizzazioni di privati ed enti pubblici. Ci sono, dunque, anche grandi problemi di contenuto.
Servivano certo strumenti, ma altrettanto pressante era garantire che essi fossero indipendenti dal controllo politico. Non è solo una questione estetica: questa delega in mano al Governo rischia di peggiorare l'economia sociale del Paese: tante piccole realtà verranno stritolate a causa della posizione dominante garantita a pochi soggetti vicini al Governo. Inoltre, questi stessi saranno limitati nella loro indipendenza attraverso la discrezionalità nel dirigere gli investimenti e i finanziamenti. Con il disegno di legge in esame volevate addirittura cooptare i centri servizio volontariato ad una funzione spuria a vantaggio degli operatori economici del mercato.
Del resto, non si escludono esplicitamente dal terzo settore - come chiedeva il Movimento 5 Stelle - le fondazioni politiche, cioè quella terra di mezzo in cui i soldi delle aziende private si incontrano con la politica. Non ho bisogno di spiegarvi di cosa si tratti, lo sapete benissimo; anzi, molti di voi ne sono addirittura a capo, come nel caso di Altero Matteoli con la Fondazione della libertà per il bene comune, di Gaetano Quagliariello con la Fondazione Magna Carta, di Maurizio Gasparri con la Fondazione Italia protagonista, fino ad arrivare a Roberto Formigoni, cui fa capo la Fondazione Europa e civiltà, che si dichiara solo lombarda e dunque è sottratta al controllo statale. Impossibile poi in questa sede non parlare della già citata Fondazione Open, che riunisce gli intimi del Presidente del Consiglio, come il sottosegretario Luca Lotti, il braccio destro Marco Carrai e ovviamente il ministro Maria Elena Boschi. Signora Presidente, il patrimonio della Fondazione Open è lievitato in poco tempo passando dai 20.000 euro iniziali agli oltre 2,8 milioni di euro. Se il Presidente del Consiglio fosse altrettanto interessato al Paese quanto lo è alla sua fondazione, vedremmo qualcosa di meglio. Tuttavia, evidentemente non è così e con questa delega ci troviamo di fronte allo schiacciamento dell'esperienza partecipativa e sociale del terzo settore nella dimensione imprenditoriale e privatistica, come è stato sancito con l'articolo che istituisce l'impresa sociale e include in essa anche le finalità di lucro e redistribuzione degli utili, ovviamente con l'avallo del sistema politico e la circolazione di denaro in doppia direzione, in partita di giro, nei rapporti che conosciamo.
Signora Presidente, noi non crediamo in questa visione di società che hanno Matteo Renzi e i suoi amici. Crediamo in una comunità improntata sulla partecipazione, sulla meritocrazia, sulla trasparenza, sulla libertà; libertà anche dal malaffare però, dalle clientele, dalle lobby, dalla criminalità organizzata e dai venditori di riforme "un tanto al chilo".
Avevamo ben chiaro cosa si doveva premiare e cosa si doveva scongiurare. Avevamo l'occasione di dire al Paese che degenerazioni come quelle viste con Mafia Capitale non sarebbero più capitate, perché questi strumenti normativi lo avrebbero impedito, avrebbero impedito di dubitare di un settore virtuoso per colpa di poche mele marce.
Si è persa un'occasione e, signora Presidente, in politica l'omissione è colpa. (Applausi dal Gruppo M5S).
GALIMBERTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALIMBERTI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghi, oggi abbiamo dinanzi a noi un disegno di legge delega al Governo sul terzo settore, scritto e modificato dal Governo stesso. A questo punto mi chiedo come mai non sia stato scelto lo strumento del decreto-legge, magari da blindare con una questione di fiducia.
Tuttavia, questa scelta è anche peggio, perché l'Assemblea decide scientemente di ratificare una delega talmente vasta e generica, più simile ad una raccomandazione che ad un provvedimento vincolante. Quindi il Senato legifera per non legiferare: un vero paradosso legislativo. Siamo chiamati a rinunciare totalmente alla nostra funzione principale a favore di un Esecutivo che più volte ha dimostrato la sua incapacità nell'uso delle deleghe; una spoliazione di potere che naturalmente non scandalizza maggioranza e company, che certamente approveranno il disegno di legge senza battere ciglio.
Ma tornando al cuore del provvedimento, esso tratta del terzo settore: un mondo vario, multiforme, situato in posizione intermedia tra pubblico e privato di cui rappresenta il naturale collante, totalmente differente dal mondo di mezzo passato all'orrore delle cronache. Proprio in virtù di questa sua multiformità, si presentava non solo necessario, ma fondamentale un intervento regolatorio che semplificasse il panorama del no profit, che facesse maggiore chiarezza sul tema, soprattutto alla luce degli sviluppi penali che sempre più investono il mondo del no profit, e definisse limiti e confini specifici all'opera dei soggetti che costituiscono tale comparto.
L'istituzione di un testo unico contenente tutte le norme del terzo settore, previsto dal provvedimento in esame è la giusta risposta a questa necessità ma, purtroppo, è anche l'unica nota positiva della delega, che per il resto è il solito pasticcio cui ci ha abituati un Esecutivo bravo nei titoli ed inconcludente nella sostanza. Titoli come quelli che abbiamo imparato negli ultimi due anni, come quando questo Esecutivo ha definito «riforma» un provvedimento, che nasconde solo un riordinamento legislativo il cui reale beneficiario è unicamente ed esclusivamente Palazzo Chigi: basti pensare alla riforma costituzionale, a quella della scuola e - non ultima - alla riforma del sistema bancario.
La motivazione di tale interesse ce la offrono i numeri del terzo settore: parliamo di un giro d'affari pari a 64 miliardi di euro, in costante aumento negli ultimi anni, e di un contributo lavorativo di 4,7 milioni di volontari, 681.000 dipendenti, 270.000 lavoratori esterni e 5.000 lavoratori temporanei. Nel tessuto produttivo italiano il no profit occupa pertanto una posizione significativa, con il 6,4 per cento delle unità economiche attive. Si capisce bene, quindi, il ruolo sostitutivo che il terzo settore ha rispetto alla erogazione dei servizi di welfare, laddove lo Stato, le Regioni e i Comuni continuano a latitare e a diminuire i propri servizi sociali a causa dei continui tagli lineari operati dalle più recenti leggi di finanza pubblica.
Questo disegno di legge, come detto, avrebbe dovuto favorire le buone pratiche e contrastare gli illeciti; invece rappresenta solo un intervento utile al Governo per fare cassa e aumentare le proprie competenze e il potere su questo settore, aumentando la confusione, con la creazione di un modello di impresa sociale ibrido, che di sociale rischia di avere ben poco. Mi riferisco, in particolare, a quanto contenuto nell'articolo 6, che prevede che l'impresa sociale destini i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali. Ebbene, con la scelta dell'avverbio «prevalentemente» si crea una dicotomia per cui imprese che, avendo nel proprio oggetto sociale la creazione di un impatto materiale positivo sulla società erano vincolate a perseguire tale scopo, potrebbero d'ora innanzi esercitare legalmente un'attività di impresa capitalistica, pur continuando ad usufruire di finanziamenti pubblici. Si rischia di avallare con legge dello Stato una concorrenza sleale tra diverse tipologie di impresa del Paese.
Ad aggravare questa situazione vi è l'articolo 7, che attribuisce le funzioni di controllo e monitoraggio del settore al Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante la promozione di forme di autocontrollo degli enti del settore: quindi creiamo una sorta di uroboro, per cui il controllato garantisce il suo stesso operato. Si tratta di una lacuna o di una disattenzione? No, si tratta di una scelta consapevole del Governo per aggirare ogni forma di controllo effettivo: prova ne è il reiterato rifiuto di modificare tale sistema includendo la collaborazione dell'Agenzia delle entrate o del jolly governativo, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Sono queste le decisioni che rivelano come sia evidente che l'Esecutivo preferisce un settore dai confini indeterminati e fumosi. L'indeterminatezza, tuttavia, non si riscontra nell'attribuzione alla Presidenza del Consiglio del coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività delle associazioni e dei soggetti del terzo settore. Si tratta di un accentramento di potere che Forza Italia non condivide e che riteniamo favorisca solo un maggiore appesantimento della struttura dello Stato centrale a scapito della competenza regionale in materia, riconosciuta dalla stessa Costituzione, e del principio di sussidiarietà. È dunque un tentativo di far diventare il terzo settore un terreno di caccia del Governo, palesatosi con il folle emendamento, in cui si prevede la creazione, con fondi pubblici, della Fondazione Italia sociale, presentato prima in Commissione, ma ritirato a causa della forte resistenza delle opposizioni, per essere poi nuovamente riproposto in quest'Aula e approvato pochi minuti fa, con solo una manciata di voti.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,10)
(Segue GALIMBERTI). Si tratta di una fondazione pubblico-privata, una nuova IRI del terzo settore, che riproduce fedelmente lo stile di Palazzo Chigi e della sinistra, abituata a creare carrozzoni di carattere clientelare per consentire ai Premier di rastrellare finanziamenti per gestirli a proprio piacimento, senza bandi o concorsi, finanziando solo i soggetti di proprio interesse: l'ennesimo poltronificio statale, un po' come il futuro Senato.
Ancora una volta, questo Governo ha dato conferma di come l'utilizzo del potere sia esclusivamente indirizzato al perseguimento dei propri scopi e non a favorire la reale ripresa del nostro Paese ed è per questo motivo e per le criticità esposte in precedenza che annuncio il voto contrario di Forza Italia. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).
COLLINA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLLINA (PD). Signor Presidente, senatrici e senatori, il dibattito svolto in quest'Aula, ma prima di questo anche quello svolto nell'Aula della Camera, ha dimostrato una ricchezza di esperienze che costituisce un solido vissuto, condiviso tra molti di noi. Il terzo settore ha trovato in questi anni spazi per uno sviluppo quasi tumultuoso, che ha mostrato tante potenzialità con esperienze di crescita e consolidamento, ma ha evidenziato anche la fragilità di esperienze piccole e frammentate.
Il tempo dedicato al lavoro di confronto e di ascolto che è stato fatto in occasione di questa delega ci ha fatto capire quanto questo settore aspettasse questo provvedimento, ma anche quanto questo provvedimento fosse in qualche modo visto con preoccupazione.
Si tratta di un mosaico che restituisce una vasta complessità, certo, ma restituisce pure la consapevolezza che occorre esercitare oggi la responsabilità per dare risposte che adeguino gli strumenti legislativi su alcuni aspetti, ne chiariscano altri e che soprattutto aprano nuove opportunità. Il volontariato vive di motivazioni forti che non possono trovare nel contesto legislativo elementi di preoccupazione, e la delega crea quel quadro che mancava per dare fiducia, pur rimandando alle varie leggi di settore, che vengono comunque riconosciute valide nella loro specificità e che comporranno parti del codice del terzo settore.
Ma è proprio in questa sorta di dualismo fatto di miglioramento degli assetti attuali e di predisposizione a cogliere nuove possibilità che la delega si muove, perché ogni complessità porta con sé problemi e opportunità. Se oggi pensassimo solo ad adeguare un sistema di norme ad un mondo come quello del volontariato sarebbe sicuramente riduttivo per un mondo che, seguendo la gratuità, si evolve velocemente e non può che aprire nuove strade.
Muovendomi su questa falsariga sottolineo alcuni aspetti di complessità, a partire dalle storie differenti che si sono sviluppate sul territorio nazionale. Il più volte richiamato articolo 118 della Costituzione è stato declinato nei diversi modi in cui le singole Regioni hanno coordinato l'attuazione della sussidiarietà. Pure i singoli modelli sociali e culturali che costituiscono la ricchezza del nostro Paese, hanno determinato differenze importanti tra i vari territori nell'organizzazione del terzo settore. Infine, gli spazi di integrazione che si sono sviluppati tra enti locali, terzo settore e tessuto imprenditoriale, nelle varie parti d'Italia hanno dato vita a contesti diversi. Per esempio, tanta cooperazione sociale è la naturale evoluzione del volontariato che sa affrontare le sfide della qualità, degli accreditamenti, della professionalità, contribuendo a dare risposte appropriate in un quadro di sussidiarietà dove l'ente pubblico non si disfa dei servizi perché poco capace, ma al contrario, proprio perché ente pubblico capace ed efficiente, sa organizzare la gestione integrata dei servizi.
Sempre sul fronte dell'imprenditoria sociale la delega scioglie alcuni vincoli della disciplina attuale (il decreto legislativo n. 155 del 2006) che potranno permettere ad un maggior numero di organizzazioni di acquisire la qualifica. Al contempo gli strumenti innovativi per le imprese sociali dovranno essere presto agibili e di semplice utilizzo per essere messi in campo, a fronte di una serie di bisogni emergenti: ad esempio, le nuove povertà che possono essere affrontate con percorsi mirati di reinserimento lavorativo che attivino le persone e le sfide demografiche, l'invecchiamento della popolazione e la richiesta crescente di servizi residenziali e domiciliari.
L'imprenditoria sociale e i settori in cui opera è già oggi una fonte di occupazione giovanile. Può diventare una miniera di posti di lavoro per i giovani, ad esempio, nel settore del turismo sociale e dell'agricoltura sociale, sopratutto nel Mezzogiorno. Allo stesso modo le diverse storie regionali dei centri di servizio per il volontariato rapportate al tessuto associativo, con la delega si aprono ad un futuro capace di sostenere l'articolazione attuale e ad accogliere le novità che stanno già nascendo.
Un altro elemento di complessità è la gamma dimensionale caratterizzante il nostro terzo settore, fatto spesso di piccole entità capaci di capillarità ma non sempre di organicità, con deboli reti di secondo livello che ora vengono riconosciute e valorizzate attraverso il Consiglio nazionale del terzo settore. La disomogeneità della forma organizzativa e societaria degli enti di terzo settore a volte crea instabilità. Con la delega vengono chiarite bene le differenze tra le diverse formule organizzative del terzo settore, obiettivo centrale che il Governo aveva sottolineato. Con i decreti delegati si dovranno riscrivere le regole che si applicano in un'ottica di chiarezza e semplicità e dovranno mettere in campo strumenti innovativi adeguati a fornire risposte ai bisogni emergenti cui oggi complessivamente il terzo settore fa fronte.
I controlli dovranno essere sostanziali e non formali o macchinosi. Da questo punto di vista è importante che i decreti definiscano a monte le regole in modo chiaro e semplice, in particolare sulla disciplina fiscale. Sotto questo profilo è centrale e decisivo il nuovo codice degli appalti su cui il Parlamento sta lavorando.
Un pensiero specifico va ai giovani. Una riforma del terzo settore che non sapesse fare spazio ai giovani sarebbe un fallimento, anche pensando a quello che è sotto i nostri occhi e cioè il progressivo aumento dell'età media della popolazione, anche quella dei volontari. Pensare ai giovani significa immaginare che la gratuità di cui sono capaci deve potere scrivere nuove storie, percorrere nuove strade, occuparsi di nuovi bisogni, arricchire di sensibilità le nostre comunità, trasformare lo slancio in competenze. Un esempio su tutti che l'attualità ci propone come un link chiaro ed evidente è rappresentato dalla lotta allo spreco alimentare, con un progetto di legge da poco approvato alla Camera: un nuovo ambito di impegno di volontariato e non solo che incontra l'attenzione proprio dei giovani.
Qui si innesta la riforma del servizio civile universale: è uno degli aspetti su cui il Governo ha puntato di più. Ora la riforma deve essere il volano per focalizzare le politiche giovanili su questo istituto che per l'attivazione dei NEET (giovani NEET not in education, employment or training) si è rivelato, in questi anni, uno strumento eccezionale.
Nello specifico delle modifiche apportate rispetto al testo Camera, segnalo la modifica della definizione di terzo settore, che diventa una categoria giuridica.
Importante è anche l'inserimento volto a «garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».
Vi è inoltre la revisione totale del sistema dei centri servizio volontariato, a cui possono concorrere tutti gli enti del terzo settore, salvo le cooperative sociali e le imprese sociali, e il superamento del sistema degli osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del terzo settore, quale organismo unitario di consultazione degli enti di terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizza il ruolo delle reti associative di secondo livello.
Cambia la qualificazione dell'impresa sociale e se ne chiarisce la collocazione all'interno del terzo settore, superando, opportunamente, la definizione f) della Camera, che individuava l'impresa sociale per l'obiettivo di «generare un impatto sociale positivo», collocando invece in modo appropriato le tematiche dell'impatto nell'articolo 7.
Per i settori, ora è previsto che saranno individuati all'interno delle attività di interesse generale complessive per il terzo settore, che saranno definite nei decreti legislativi.
Cambia la formulazione della distribuzione degli utili nelle imprese sociali con una formula più precisa e coerente
È prevista la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati, tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione.
È inserito l'obbligo di bilancio ex codice civile per le imprese sociali. Laddove un ente del libro primo del codice civile assuma la qualifica di impresa sociale si sottopone agli stessi obblighi fondamentali di trasparenza contabile propri delle imprese.
Avviandomi a concludere, aggiungo che è fondamentale che gli oneri burocratici che tutte le organizzazioni esistenti dovranno affrontare per far fronte alle novità della riforma siano semplificati al massimo e non siano onerosi per il terzo settore.
Se affrontiamo il capitolo delle risorse messe in campo, è opportuno richiamare le principale scelte fatte dal Governo Renzi. Con la legge di stabilità 2015 abbiamo stabilizzato il 5 per mille con una dotazione di 500 milioni di euro ed abbiamo innalzato a 30.000 euro all'anno (rispetto ai precedenti 2.065 euro) l'importo massimo detraibile dall'imposta lorda, per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle ONLUS e dei soggetti a queste assimilati.
Un decreto MISE dell'anno scorso istituisce «un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale». Con questo decreto, scritto dal MISE di concerto col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si interviene con un nuovo meccanismo di finanziamento agevolato sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, con una capienza fissata in 200 milioni di euro.
Con la legge di stabilità 2016 abbiamo già inserito le dotazioni per l'attuazione della riforma che approveremo tra poco: 140 milioni di euro per il 2016 che diventano 190 nel 2017 e nel 2018. Infine il fondo progetti per le associazioni di volontariato istituito all'articolo 9 e finanziato all'articolo 10 con 17 milioni di euro per il 2016.
Infine riguardo alla Fondazione Italia sociale che è stata oggetto di vari interventi in questa Aula mi preme sottolineare unicamente un aspetto che mi sembra si possa evincere senza titubanze. Infatti con questo strumento non si cambia il segno della riforma, entrando a gamba tesa sul terzo settore e facendo concorrenza sleale rispetto ai soggetti che raccolgono risorse private. Si mette invece in campo uno strumento che cerca da una parte di recuperare risorse che oggi nessuno riesce a recuperare, per metterle da un'altra parte, a disposizione di progetti di ampie dimensioni. Per fare questo occorre un soggetto strutturato e credibile, che consenta a questa tipologia di donatori, che oggi nessuno riesce ad attivare, di rendersi parte attiva nel campo sociale.
Questa riforma interviene ad aggiungere un altro tassello al processo di modernizzazione che stiamo imprimendo al Paese. Se mi permettete di muovermi sul filo di un doppio senso, dico che la nostra società è vero che ha bisogno di adeguare le proprie istituzioni, è vero che deve diventare più competitiva nel suo tessuto produttivo, è vero che deve investire nella scuola, ma, come tutte le società che vogliono fare investimenti, deve essere capitalizzata. Ecco, con questa riforma facciamo un aumento di capitale sociale dell'Italia.
Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.
È approvata.
Dispongo la controprova. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
È approvata.
Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1870, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).
Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 157.
LEPRI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEPRI, relatore. Signor Presidente, vorrei rivolgere un velocissimo, ma non formale ringraziamento a tutti i colleghi, per la fiducia che mi è stata concessa, e un ringraziamento particolare ai membri della 1a Commissione e alla sua Presidente. Vorrei inoltre formulare un riconoscimento, di nuovo non formale, della grande professionalità che tutti i collaboratori del Senato hanno dimostrato anche questa volta. (Applausi dal Gruppo PD).
BOBBA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOBBA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, mi unisco ai ringraziamenti del relatore, a cominciare da lui stesso, dalla Presidente della Commissione e da tutti coloro che hanno operato. È stato un lavoro - come qualcuno dei senatori ha ricordato - che non è stato per nulla compresso. C'è stata una fase di ascolto delle organizzazioni e dei soggetti del terzo settore, c'è stato un lavoro importante alla Camera e un lavoro altrettanto importante qui al Senato. La delega ne esce migliorata, chiarita, più puntuale e più indirizzata all'obiettivo cruciale che il Governo si poneva: quello di realizzare quanto contenuto nell'articolo 118 della Carta costituzionale riformata nel 2001, cioè quindici anni fa, secondo cui le istituzioni tutte, a cominciare dal Senato, «favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».
Questo è il cuore della riforma e questo sarà l'indirizzo essenziale dei decreti attuativi, che daranno operatività all'insieme di questo provvedimento approvato oggi dal Senato. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in considerazione del fatto che alla conclusione della seduta di Assemblea alcune Commissioni devono riunirsi per l'esame del decreto-legge sul credito cooperativo, rinvio la discussione dei restanti punti all'ordine del giorno ad altra seduta.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
URAS (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URAS (Misto). Signor Presidente, intervengo per segnalare che ancora una volta la Sardegna è vittima di una piaga criminale ormai intollerabile, che colpisce con attentati vigliacchi i beni, le case e le persone che si dedicano all'amministrazione pubblica. È una piaga che è stata alimentata in questi anni dall'aggressione sistematica, puntuale e sempre più feroce verso la politica e che non fa distinzioni tra coloro che dedicano la propria esistenza all'interesse generale e coloro che, invece, approfittano della politica per ottenere illeciti arricchimenti.
Tanti amministratori locali onesti, tanti sindaci di piccoli Comuni, tanti giovani consiglieri comunali, nelle terre del disagio e dello svantaggio, rischiano puntualmente la propria vita per dedicarsi all'interesse generale, per sostenere nei modi più utili possibili i diritti dei cittadini che amministrano. In questi giorni c'è una recrudescenza fortissima in Sardegna: sono state colpite amministrazioni locali prevalentemente dell'area del nuorese e delle zone interne della Sardegna.
In questa legislatura, attraverso la Commissione ben diretta e governata dalla collega Lo Moro con grande impegno e con grande garbo, abbiamo affrontato il problema delle intimidazioni e degli attentati agli amministratori locali della Sardegna e di tutto il resto d'Italia, e abbiamo definito e approvato unanimemente in quest'Aula alcune proposte che sono state avanzate al Governo. Tali proposte sono contenute nella relazione conclusiva dei lavori di quella Commissione, ma sono ancora sostanzialmente inattuate e non ancora recepite dal Governo attraverso atti concreti e disposizioni normative. Queste proposte noi le riproponiamo al Governo e lo faremo con un'iniziativa congiunta di diversi parlamentari della Sardegna, per richiamare anche il ministro Alfano ad un'attenzione che aveva promesso e che ancora noi non registriamo, in modo particolare nella nostra Sardegna.
Questo è il senso del mio intervento, che vuole concludersi con l'espressione di solidarietà mia e del mio Gruppo verso tutti gli amministratori locali della Sardegna, e non solo, che hanno subito intimidazioni e attentati in questi giorni. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e dalla senatrice Mussini).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Uras. La Presidenza si associa alla sua solidarietà.
CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, colleghi, in Sicilia accadono fatti inquietanti che, senza un'attenta informazione, ma soprattutto senza il coraggio di quegli amministratori che alzano la testa e denunciano, resterebbero nascosti nei meandri della burocrazia. Accade che a Furnari, in provincia di Messina, un terreno di proprietà della Regione Siciliana, che nel 1991 era stato stimato per un valore di 300 milioni di vecchie lire, venticinque anni dopo, nel 2016, venga svenduto per meno di 4.000 euro. Accade che la fortunata acquirente sia imparentata con il responsabile del procedimento dell'ufficio del genio civile di Messina. Accade che il procedimento in questione risulti vistosamente viziato da plurime irregolarità e illegittimità denunciate per tempo. Accade, infine, che, a seguito della denuncia, del sindaco di Furnari, la storia è stata portata alle cronache da una nota trasmissione televisiva e soltanto allora il governatore siciliano Rosario Crocetta sembra essersi accorto della vicenda. Accade che lo stesso Crocetta abbia subito annunciato grandi azioni di verifica della regolarità delle procedure, ma accade anche che l'avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell'amministrazione regionale da lui guidata, lo abbia smentito nei fatti giustificando la svendita dell'immobile.
Quello di Furnari, colleghi, non è affatto un caso isolato. Anche nei Comuni di Porto Empedocle e Stromboli si registrano compravendite tra la Regione Siciliana e soggetti privati a seguito di pagamenti di somme irrisorie. Il legame di parentela tra i protagonisti della vicenda è quanto mai inquietante e non sorprende che il governatore Crocetta, ancora una volta con le spalle al muro, abbia scelto di nuovo il gioco delle tre carte. Ancora, Crocetta racconterà della mano destra che non sa quello che fa la sinistra, ma questa volta stiamo avvisando noi il Governo nazionale per tempo. Anche a Stromboli e Porto Empedocle la Regione ha svenduto a privati in cambio di somme risibili.
Nessuno finga domani di non sapere. Abbiamo presentato un'interrogazione per chiedere al Governo cosa intenda fare in merito.
BLUNDO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BLUNDO (M5S). Signor Presidente, colleghi, in prossimità del 7° anniversario del tragico terremoto che ha colpito L'Aquila il 6 aprile 2009, in cui persero la vita 309 persone, il grande inganno della commissione grandi rischi è ancora presente purtroppo nella mente degli aquilani, al punto che è si è svolta questo pomeriggio una manifestazione per ricordare quella buffonata mediatica con la quale il 30 marzo 2009 il team degli scienziati, sotto l'insipiente guida del comandante Bertolaso, rassicurò erroneamente la popolazione sui rischi e pericoli di imminenti gravi scosse sismiche. Non si può assolutamente allarmare, ma non si può neppure rassicurare.
Guido Bertolaso, vergognosamente tornato sulla scena politica di Roma con la sua candidatura a sindaco, fortemente voluta dal "berlusconiano" Berlusconi, è imputato nel processo grandi rischi bis e ha un'imputazione per reati di omicidio colposo plurimo e lesioni per quella telefonata che fece all'ex assessore regionale abruzzese alla protezione civile, nella quale preannunciava la famosa riunione del 30 marzo come un passaggio unicamente mediatico per rassicurare la popolazione da eventuali rischi di scosse sismiche. Passaggi mediatici che ha imparato anche il signor Renzi.
La telefonata, secondo l'accusa, ebbe l'effetto di indurre gli scienziati partecipanti alla medesima riunione a sostenere che la necessità di evitare gli allarmismi e valutare con superficialità il reale rischio di quello che sarebbe accaduto era cosa necessaria. Il signor Bertolaso ha più volte annunciato nelle ultime settimane di non volere scappare dal processo, ma di ritenere doveroso sottoporsi al pieno giudizio del tribunale di L'Aquila. Allora, agli annunci finora non sono seguito i fatti visto che ancora non ha depositato alcun atto formale.
Sono d'accordo con la collega Pezzopane sulla richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta sull'operato della commissione grandi rischi, ma il primo atto dovuto è il deposito della rinuncia alla prescrizione, che va fatto presso la cancelleria del tribunale aquilano, come viene sbandierato in tutte le trasmissioni. La collega, all'epoca anche lei accanto ai politici del territorio, si faccia dunque portavoce di questa necessità.
Per quanto tempo ancora Bertolaso ha intenzione di prendere in giro i cittadini romani? (Applausi dal Gruppo M5S).
GRANAIOLA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, intervengo ancora una volta - questa è la terza - sulla questione della meningite di gruppo C in Toscana.
È notizia di oggi che una donna di cinquantotto anni, che abita a Santa Croce sull'Arno, è grave. La donna si era vaccinata il 2 marzo scorso per il meningococco di tipo C e attualmente è ricoverata nei locali di terapia intensiva dell'ospedale «San Giuseppe» di Empoli.
Sono state avviate immediatamente le procedure per la profilassi, ma i numeri in Toscana cominciano a essere preoccupanti: 18 casi di meningite di tipo C dall'inizio del 2016 e 4 decessi. Nel 2015, sempre in Toscana, i casi sono stati 38 e le morti 7. I casi di meningite non si arrestano. La Regione Toscana sta facendo il massimo e l'assessore Saccardi continua giustamente a rinnovare l'appello a vaccinarsi, ma occorrerebbe promuovere le vaccinazioni non solo attraverso un appello, ma anche incentivando i medici con un ulteriore compenso e i centri vaccinali ampliando gli orari delle vaccinazioni e incrementando le risorse. Soprattutto, occorrerebbe che l'Istituto superiore di sanità desse immediatamente il via a un'indagine retrospettiva e prospettica sull'andamento nella fascia più colpita dei portatori sani attraverso tamponi faringei, ma anche uno studio più preciso e ben definito.
Infine, mi corre l'obbligo di ringraziare l'ambulatorio medico del Senato per aver raccolto l'appello che avevo fatto nel precedente intervento. Per i senatori toscani che vogliono vaccinarsi presso l'ambulatorio medico è disponibile il vaccino. Mi sembra che questa sia un'iniziativa davvero lodevole e importante.
PRESIDENTE. Ringraziamo tutti il presidio medico e il direttore Marini perché questa è una cosa importante.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, siamo preoccupati perché solo qualche giorno fa all'assemblea annuale di Confcooperative veniva descritta un'Umbria in difficoltà, che non riesce ad agganciare la ripresa, ma soprattutto ci sono dati statistici che testimoniano di un declino marcato: -8 per cento rispetto al PIL delle altre Regioni italiane.
È proprio di queste ore la notizia che il collegamento Roma-Perugia gestito da Etihad, ovvero da Alitalia, sarà soppresso e sostanzialmente portato a zero. Questo ci preoccupa molto perché una Regione operosa verrà completamente tagliata fuori e dimenticata dal sistema dei collegamenti nazionali. Per muoversi durante la giornata, se non si usa l'auto non ci sono mezzi veloci per raggiungere altre capitali europee: per andare a Roma in treno occorrono due ore e mezza se va bene; muoversi in auto con la strada E45 è una peripezia e il collegamento aereo dall'aeroporto situato nella località Sant'Egidio verrà eliminato.
Pertanto siamo molto preoccupati e vorremmo capire dal Ministro competente (e lo faremo con atti di sindacato ispettivo nei prossimi giorni) qual è la strategia nazionale degli aeroporti, quale strategia c'è sui collegamenti, perché di fronte a una Regione che rimane fuori dal principale collegamento nodale a livello aeroportuale, che non ha collegamenti dal punto di vista ferroviario e ha difficoltà di trasporto viario, viene da chiedersi se siamo in Italia o nel Terzo mondo.
Non ci sono politiche in atto da parte della Regione e non si vedono politiche da parte dello Stato e del Governo. Su queste materie occorre essere chiari: o si fanno collegamenti oppure si resta tagliati fuori e il PIL non può che precipitare. Vogliamo delle certezze; vogliamo chiarezza da parte del Ministro.
FLORIS (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la ringrazio per la sua gentilezza nell'avermi dato la parola anche se non lo avevo chiesto in anticipo. Desidero sostenere quanto poc'anzi riferito dal senatore Uras, ovvero la necessità di portare all'esame dell'Assemblea il disegno di legge predisposto a seguito del lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e che recepisce le sue indicazioni.
Io ritengo infatti che sia un momento concreto per essere vicini agli amministratori che hanno subito attentati, rispetto alle tante parole di solidarietà che vengono spese in questo momento da parte di tutto l'apparato politico, a cominciare dal Presidente della Repubblica, dal Presidente della Regione Sardegna, dal Presidente del Consiglio regionale, da noi senatori e sicuramente da tutta la classe politica. Domani, però, questi amministratori saranno di nuovo soli, quindi ritengo che una legge, formulata a seguito delle risultanze emerse dal lavoro di una Commissione d'inchiesta che bene conosce queste problematiche, possa essere foriera di quell'iniziativa che deve tendere a smascherare chi ha compiuto attentati che spesso rimangono nell'ombra. (Applausi del senatore Uras).
Per la risposta scritta ad interrogazioni
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei sollecitare lo svolgimento di alcune interrogazioni. La prima è la 4-04474, riguardante il caso dell'impresa di vigilanza privata «La Sicurezza» Srl che, peraltro, è una di quelle aziende da me attenzionate nel settembre 2015 al prefetto di Napoli, che oggi mi dà quindi in un certo senso ragione. Sollecito pertanto i Ministri competenti a dare risposta a tale interrogazione.
C'è un'altra interrogazione che ad oggi non ha ancora ricevuto risposta. So benissimo che, come accaduto più volte, anche se non ricevono risposta, con le interrogazioni si avvia un procedimento amministrativo. Tuttavia, non è stato fatto nulla con riferimento all'interrogazione che sto richiamando, che riguarda il collocamento obbligatorio. Ricordo a tutti noi che esistono degli elenchi contenenti i nominativi delle persone socialmente svantaggiate o per handicap personale.
Nella Provincia di Napoli abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di anomalie. Ricordo che l'attuale Governo ha cambiato la normativa, cui noi ci siamo opposti. La normativa attuale prevede che le aziende scelgano a caso, o comunque nominativamente, le persone, mentre prima bisognava attingere da un elenco. Mi è stato segnalato che ci sono persone che da anni (non due o tre, ma venti anni) non vengono chiamate e altre che invece sono state chiamate nonostante siano lì da meno anni.
Per questo motivo, è stata presentata l'interrogazione 4-02094, a cui speriamo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dia risposta, perché vogliamo verificare se ci sono state anche delle trastole all'interno dei software che gestiscono le liste.
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 31 marzo 2016
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 31 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 19,47).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (1870 )
ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 9.
Approvato
(Misure fiscali e di sostegno economico)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;
b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;
c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g);
e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1;
f) previsione, per le imprese sociali:
1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;
i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;
m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.
2. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e previsione di adeguate campagne di comunicazione e sensibilizzazione riguardo alla valenza sociale delle attività dei soggetti beneficiari dell'istituto medesimo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma1, lettera c), aggiungere, infine, le parole: «, escludendo dal beneficio della destinazione del cinque per mille le imprese sociali a cui è concesso distribuire utili o avanzi di gestione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c)».
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) prevedere che l'istituto di cui alla lettera c), assegnato dal contribuente a favore del proprio comune per il sostegno alle attività sociali, sia da questi destinato prioritariamente alle attività sociali svolte dagli enti del Terzo settore operanti nel proprio territorio».
ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di cui alla lettera c)», con le seguenti: «di cui alle lettere b) e c)».
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «massima trasparenza», inserire le parole: «con l'obbligo di pubblicare i bilanci sul proprio portale informatico utilizzando uno schema standard di facile funzione e».
Sost. id. em. 9.222
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «massima trasparenza» inserire le seguenti: «e obbligo di pubblicare i bilanci sul proprio portale informatico, utilizzando uno schema standard di facile fruizione».
Respinto
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «massima trasparenza» inserire le seguenti: «e obbligo di pubblicazione dei bilanci».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle conseguenze sanzionatorie», inserire le seguenti: «anche economiche».
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) previsione dell'esclusione dall'elenco degli enti accreditati per il riparto del 5 per mille nel caso di uso illegittimo delle somme percepite oltre che il rimborso delle stesse».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Id. em. 9.226
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) previsione dell'esclusione dall'elenco degli enti accreditati per il riparto del 5 per mille nel caso di uso illegittimo delle somme percepite oltre che il rimborso delle stesse».
Respinto
Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «semplificati».
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti: «, privilegiando strumenti di semplificazione degli obblighi formali e sostanziali».
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Id. em. 9.228
Al comma 1, lettera e), sopprimere la parole: «semplificati» e aggiungere, in fine, le seguenti: «privilegiando strumenti di semplificazione degli obblighi formali e sostanziali».
Id. em. 9.228
Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «semplificati» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo:«, privilegiando strumenti di semplificazione degli obblighi formali e sostanziali».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1;», con le seguenti: «distinguendo delle differenti attività civiche e solidaristiche».
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Le parole da: "Al comma" a: "allo sviluppo;»." respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) conferma della non imponibilità ai fini IVA degli acquisti di beni effettuati da Organizzazioni non governative e destinati all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo;».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Alla legge 28/12/2015, n. 208 il comma 638 è sostituito dal seguente:
"638. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15,201 milioni di euro per l'anno 2016 ed è incrementato di 29,604 milioni di euro per l'anno 2017, di 80,504 milioni di euro per l'anno 2018, di 167,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 170,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 167,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 176,794 milioni di euro per l'anno 2022, di 187,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 240,894 milioni di euro per l'anno 2027 e di 216,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028"».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) conferma della non imponibilità ai fini IVA degli acquisti di beni effettuati da Organizzazioni non governative e destinati all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo».
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, D'ALI', MANDELLI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e) inserire le seguente:
«e-bis) applicazione dell'aliquota IVA agevolata ai fini dell'acquisto di mezzi per il trasporto dei disabili, per le associazioni no profit ed onlus, come previsto dai rispettivi statuti. Le associazioni posso acquistare massimo due mezzi ogni dieci anni con i benefici di cui al precedente periodo. Tale disposizione determina il recupero integrale dell'aliquota IVA non agevolata da parte dello Stato solo e soltanto, nel caso in cui i mezzi di cui al precedente periodo, vengano ceduti prima dei cinque anni della data di acquisto a soggetti privi dei requisiti di cui alla legge numero 104 del 5 febbraio del 1992».
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera f), con le seguenti:
«f) previsione della possibilità per gli Enti del Terzo settore di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; f-bis) previsione, per le imprese sociali, di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Alla legge 28/12/2015, n. 208 il comma 638 è sostituito dal seguente:
"638. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10,201 milioni di euro per l'anno 2016 ed è incrementato di 34,604 milioni di euro per l'anno 2017, di 85,504 milioni di euro per l'anno 2018, di 172,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 175,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 172,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 181,794 milioni di euro per l'anno 2022, di 192,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 240,894 milioni di euro per l'anno 2027 e di 221,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028"».
Respinto
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «portali tematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative» con la seguente:«crowdfunding».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Id. em. 9.236
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «portali tematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative» con la seguente:«crowdfunding».
Respinto
Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo le parole: «start-upinnovative» aggiungere le seguenti: «a vocazione sociale».
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: «misure agevolative volte», inserire le parole: «anche».
Id. em. 9.239
Al comma 1, lettera f) numero 2), dopo la parola: «volte» inserire la seguente: «anche».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, lettera f), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese che abbiano dato garanzia di effettivo perseguimento delle finalità sociali e del rispetto dei principi di trasparenza e di d democraticità».
Respinto
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:
«2-bis) di norme che evitino operazioni speculative e di qualsiasi natura sulle quote di partecipazione al capitale di rischio».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Id. em. 9.242
Al comma 1, lettera f), aggiungere, infine, il seguente numero:
«2-bis) di norme che evitino operazioni speculative e di qualsiasi natura sulle quote di partecipazione al capitale di rischio».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Le parole da: «Al comma» a: «finanziarie» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera f), aggiungere, infine, il seguente numero:
«2-bis) della preclusione della possibilità di investire in attività finanziarie riconducibili all'acquisto di obbligazioni».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Precluso
Al comma 1, lettera f), aggiungere, infine, il seguente numero:
«2-bis) della preclusione della possibilità di investire in attività finanziarie riconducibili all'aquisto di prodotti derivati».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Precluso
Al comma 1, lettera f), aggiungere, infine, il seguente numero:
«2-bis) della preclusione della possibilità di investire in attività finanziarie riconducibili all'acquisto di titoli».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) accesso al fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti di un importo massimo per il 2015 di 10 milioni dì euro».
ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Le parole da: «Al comma» a: «escluse le fondazioni» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «all'articolo 1, comma 1,», aggiungere le seguenti: «escluse le fondazioni bancarie, le fondazioni e le associazioni riconosciute o non riconosciute che hanno lo scopo di valorizzare, con iniziative di studio, ricerca e comunicazione, le culture politiche di riferimento dei soci fondatori di coloro che nel tempo contribuiscano alloro funzionamento 0, comunque, vi aderiscano, nonché le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi, anche a titolo gratuito, in favore di partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne, ovvero in favore di membri del Governo, del Parlamento, delle giunte e dei consigli regionali,».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Precluso
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «all'articolo 1, comma 1,», aggiungere le seguenti: «escluse le fondazioni e le associazioni riconosciute o non riconosciute che hanno lo scopo di valorizzare, con iniziative di studio, ricerca e comunicazione, le culture politiche di riferimento dei soci fondatori e di coloro che nel tempo contribuiscano al loro funzionamento o, comunque, vi aderiscano, nonché le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi difettivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi, anche a titolo gratuito, in favore di partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne, ovvero in favore di membri del Governo, del Parlamento, delle giunte e dei consigli regionali,».
BERTOROTTA, ENDRIZZI, PUGLIA, SERRA
Precluso
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «all'articolo 1, comma 1,», aggiungere le seguenti: «escluse le fondazioni bancarie».
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «Consiglio Nazionale del Terzo settore», sono aggiunte le seguenti: «associative nazionali maggiormente rappresentative».
Improcedibile
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) previsione della possibilità per gli enti di cui all'articolo 1 di porre in essere iniziative di raccolta fondi, in sinergia e compatibilmente alle attribuzioni istituzionali dell'Ente Nazionale per il Microcredito, al fine di contribuire al perseguimento di soluzioni innovative sui temi occupazionali».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) riconoscimento delle Mutue Auto Gestioni (Mag) nell'ambito dei soggetti di cui alla presente legge, per il ruolo svolto riguardo la finanza mutualistica e solidale, il ruolo sociale da esse svolto per le collettività di riferimento, nonché sotto il profilo della formazione, della mutualità, della cultura e dell'assistenza tecnica all'avvio ed allo sviluppo di realtà non profit».
Respinto
Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «promozione», inserire le seguenti: «ferma restando la modalità del bando pubblico».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Id. em. 9.256
Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «promozione», inserire le seguenti: «ferma restando la modalità del bando pubblico».
Respinto
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «di cui all'articolo 1, anche», inserire le seguenti: «di nuova costituzione purché gestiti da giovani di età non superiore ai 40 anni o».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «tra loro», inserire le seguenti: «per lo svolgimento delle attività istituzionali».
Respinto
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «tra loro, », inserire le seguenti: «ad esclusione delle imprese sociali e delle fondazioni bancarie».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Id. em. 9.260
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «tra loro», inserire le seguenti: «ad esclusione delle imprese sociali e delle fondazioni bancarie».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata», inserire le seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 47, comma 3, lettera c), e all'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «minacciati dagli effetti dell'inquinamento antropico».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) assegnazione delle scuole, a titolo gratuito fatti salvi i consumi, in orari non dedicati alla didattica, mediante apposite convenzioni, agli enti del terzo settore attivi nella promozione dell'educazione di qualità e nel contrasto alla dispersione scolastica. Nelle convenzioni è espressamente stabilita l'assenza di oneri per l'istituto scolastico e per la finanza pubblica».
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
Al comma 1, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, anche attraverso la stabilizzazione di quanto già disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «attività istituzionali e di quelle connesse», inserire le seguenti: «a supporto del raggiungimento dei propri fini istituzionali».
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
Al comma I, lettera m), dopo le parole: «vincolo di non prevalenza delle attività connesse», inserire le seguenti: «garantendo il rapporto attualmente vigente rispetto alle suddette attività istituzionali».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente;
«m-bis) previsione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una costante attività di monitoraggio, valutazione ed implementazione delle misure indicate al presente comma. Lo stesso Ministero entro il 31 marzo di ogni anno invia alle Commissioni competenti per materia una relazione riguardo all'effettivo svolgimento delle funzioni indicate al presente comma. Tale attività non comporta alcun onere aggiuntivo per le finanze pubbliche».
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
«m-bis) previsione di misure volte a uniformare e semplificare la disciplina in materia successoria e di lasciti a favore degli enti del terzo settore».
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
«m-bis) previsione di adeguati controlli e costante attività di monitoraggio dell'operatività degli enti del Terzo settore con riferimento all'attuazione delle misure agevolative e di sostegno economico di cui al presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
«m-bis) introduzione per gli enti di cui all'articolo l del principio di cassa come principio contabile gene e nonché dell'obbligo della tracciabilità finanziaria di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti il cui ammontare sia superiore a 516 euro».
Ritirato
Il Senato,
in sede di discussione dell'Atto Senato 1870-A «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale»;
premesso che:
l'articolo 9 del provvedimento in esame reca i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il legislatore delegato al fine di introdurre misure fiscali agevolative e di sostegno economico agli enti del Terzo settore, riordinare e armonizzare la relativa disciplina tributaria e le forme di fiscalità di vantaggio;
l'inquadramento fiscale dei servizi resi dagli Enti Autorizzati ai sensi della legge n. 476 del 1998 mostra profili di ambiguità interpretativa in ragione del fatto che, malgrado l'attività di supporto sul versante delle adozioni internazionali, svolta da una associazione accreditata a servizio dei minori, si configuri come attività beneficiante del regime di esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stando alla circolare 43/2004 dell'Agenzia delle entrate nonché al parere dell'Avvocatura generale dello Stato n. Cs. 29067/04 Sez. 1, del 30 luglio 2004 l'inquadramento fiscale dei servizi resi dagli Enti Autorizzati ai sensi della legge n. 476 del 1998 sembra continuare a detenere profili non chiari;
infatti la posizione di recente avuta dall'Agenzia delle Entrate verso gli enti autorizzati, ha stabilito che debbano pagare le imposte da cui sono stati esenti finora in ragione del fatto che «le adozioni internazionali» sarebbero «finalizzate all'esclusivo interesse delle famiglie richiedenti e non dei minori adottati»;
in disaccordo rispetto al suddetto orientamento, vale la pena sottolineare che le indicazioni e le raccomandazioni della stessa Commissione Adozioni Internazionali (CAI) sono state negli anni costantemente orientate a suggerire che l'eventuale rapporto associativo tra la coppia e gli enti non assumesse il carattere di obbligatorietà e di automatismo all'atto del conferimento dell'incarico per la procedura di adozione internazionale;
di conseguenza non sussisterebbe alcun inevitabile vincolo di natura commerciale tra gli enti e le famiglie anche in ragione del fatto che anche qualora vi fosse una sorta di «associazione» con l'ente questo sia avvenuto indipendentemente dallo svolgimento della procedura adottiva;
per sua natura l'attività svolta dagli enti nell'ambito delle adozioni internazionali dovrebbe avere natura di attività non commerciale ai sensi dell'articolo 148 del TUIR che circoscrive però tale definizione alle attività svolte degli associati o partecipanti, rapporto che, come detto, non sussiste in modo automatico e diffuso per gli enti;
anche per quanto riguarda la configurazione dell'Imposta sul valore aggiunto, anche in questo caso le attività svolte dagli enti nell'ambito delle adozioni internazionali dovrebbero essere considerate non commerciali ai sensi dell'articolo 4, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 633/724. Infatti la non applicazione dell'imposta sul valore aggiunto discende dalla natura del rapporto associativo tra i beneficiari della prestazione e l'Ente che la eroga, rapporto che, non è scontato nel caso degli enti nei confronti delle coppie conferenti l'incarico: il decreto del Presidente della Repubblica infatti considera non commerciali le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici rese ai soci, associati o partecipanti;
sussistendo, quindi, un rapporto non associativo tra le coppie e gli enti, appare peraltro evidente che, sotto tutti gli altri aspetti previsti dalla normativa fiscale (sia la normativa ai sensi del TUIR, sia quella afferente il decreto del Presidente della Repubblica 633/72) le prestazioni rese alle coppie adottive dagli enti verso il pagamento di corrispettivi specifici sono svolte nell'ambito delle attività istituzionali degli Enti medesimi;
a tal riguardo la peculiarità dell'autorizzazione rilasciata agli enti con l'iscrizione all'Albo di cui alla legge 476/98 e l'obbligatorietà per le coppie di ricorrere all'assistenza di tali enti, rinforza la natura istituzionale e non commerciale delle attività di assistenza;
infine i requisiti richiesti per essere iscritti all'Albo e stabiliti dall'articolo 39-ter della legge 184/83 assicurano la rispondenza degli enti ai requisiti soggettivi richiesti agli Enti Associativi dall'articolo 148, comma 8 del TUIR, peraltro del tutto analoghi a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 633/72 all'articolo 4, settimo comma;
taluni dubbi interpretativi sono destati dall'inclusione delle attività svolte dagli enti tra quelle previste per le Imprese Sociali, che sollecitano l'opportunità di una precisazione o interpretativa o normativa al fine di esorcizzare proprio il sorgere di dubbi applicativi;
nel complesso sarebbe opportuno introdurre alcune precisazioni di rango normativo, che tengano conto del fatto che le prestazioni svolte dagli enti si collocano anche al di fuori del mandato formalmente conferito dalle coppie ai medesimi, come ad es. le attività di post adozione o relative ad alcune componenti accessorie del mandato d'incarico (es. per i servizi resi in Italia) resa dagli enti a favore di altri Enti nell'ambito delle intese di cui all'articolo 11 della delibera 13/2008/SG del 28/10/2008; che l'attività svolta dagli enti di cui alla legge 476/98 risulta ricompresa tra quelle previste per le Imprese Sociali; che per alcune categorie di enti (es. le Cooperative o le stesse Imprese Sociali) le prestazioni non possono essere considerate svolte al di fuori dell'attività d'impresa e che le attività di adozione internazionale rientrano fra quelle previste per le Imprese Sociali;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di avviare gli opportuni interventi normativi, anche nell'ambito dei decreti legislativi di cui al provvedimento in esame, tesi a rendere certa e non contestabile la natura non commerciale delle prestazioni rese dagli Enti accreditati a favore delle coppie adottive.
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
numerose associazioni, tra le quali Onlus, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, enti del volontariato, fondazioni, sono escluse dal riparto del 5 per mille dell'IRPEF semplicemente per aver omesso l'invio cartaceo con raccomandata o pec - che deve essere ripetuto ogni anno entro una data scadenza - di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà relativa ai dati del presidente ed in merito all'indicazione dell'albo/elenco di iscrizione, peraltro dopo aver adempiuto correttamente all'iscrizione telematica per poter usufruire della predetta destinazione;
sarebbe pertanto necessario prevedere una complessiva razionalizzazione delle modalità di richiesta della partecipazione al riparto del 5 per mille dell'Irpef a carico di onlus, cooperative sociali, organizzazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni non governative, enti del volontariato, organizzazioni di promozione sociale;
sarebbe, inoltre, importante sanare situazioni pregresse relativamente ad istanze relative al 5 per mille per le quali, vista la complessità del sistema, è stata omessa la presentazione dell'istanza telematica o di quella cartacea prevista dalle norme in vigore,
impegna il Governo ad attuare una complessiva razionalizzazione delle modalità di richiesta della partecipazione al riparto del 5 per mille dell'Irpef a carico di onlus, cooperative sociali, organizzazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni non governative, enti del volontariato, organizzazioni di promozione sociale e valutare, eventualmente, la possibilità di sanare situazioni pregresse relativamente ad istanze relative al 5 per mille per le quali, vista la complessità del sistema, è stata omessa la presentazione dell'istanza telematica o di quella cartacea prevista dalle norme in vigore.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
numerose associazioni, tra le quali Onlus, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, enti del volontariato, fondazioni, sono escluse dal riparto del 5 per mille dell'IRPEF semplicemente per aver omesso l'invio cartaceo con raccomandata o pec - che deve essere ripetuto ogni anno entro una data scadenza - di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà relativa ai dati del presidente ed in merito all'indicazione dell'albo/elenco di iscrizione, peraltro dopo aver adempiuto correttamente all'iscrizione telematica per poter usufruire della predetta destinazione;
sarebbe pertanto necessario prevedere una complessiva razionalizzazione delle modalità di richiesta della partecipazione al riparto del 5 per mille dell'Irpef a carico di onlus, cooperative sociali, organizzazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni non governative, enti del volontariato, organizzazioni di promozione sociale;
sarebbe, inoltre, importante sanare situazioni pregresse relativamente ad istanze relative al 5 per mille per le quali, vista la complessità del sistema, è stata omessa la presentazione dell'istanza telematica o di quella cartacea prevista dalle norme in vigore,
impegna il Governo ad attivare una complessiva razionalizzazione delle modalità di richiesta della partecipazione al riparto del 5 per mille dell'Irpef e valutare, eventualmente, la possibilità di sanare situazioni pregresse relativamente ad istanze relative al 5 per mille per le quali, vista la complessità del sistema, è stata omessa la presentazione dell'istanza telematica o di quella cartacea prevista dalle norme in vigore.
________________
(*) Accolto dal Governo
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recita: «le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere ammnistrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;»;
lo spirito con il quale è stato aggiunto il periodo «Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche» è, chiaramente, quello di aiutare i corsi istituiti dalle bande musicali, dato che senza nuove leve questi gruppi sparirebbero nel giro di pochi anni;
nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, coloro che insegnano uno strumento musicale in detti corsi sono dei soci che svolgono altra attività lavorativa. Se si dovessero pagare le tasse per tali corsi, allora i costi aumenterebbero a dismisura e le bande musicali non potrebbero più permetterseli;
lo stesso dicasi per coloro che percepiscono proventi in virtù del loro impegno ad insegnare uno strumento musicale o a svolgere musica d'insieme, facendo suonare in gruppo gli allievi, od anche che avvicinano i bambini fin dalla tenera età al mondo della musica facendo fare loro la propedeutica musicale (quindi giochi, danze, canto, movimento ecc.);
a tali soggetti, viene applicato un tetto esentasse di 7.500,00 euro annui per le loro collaborazioni con le bande musicali. Se tale tetto lo si supera, allora (giustamente) le tasse vengono pagate;
diverso è il caso di chi lo fa per professione, visto che se collabora con una banda musicale emette regolare fattura;
infine c'è un altro caso, meno rilevante ma altrettanto importante. Se, per esempio, per un servizio musicale in una banda viene a mancare all'improvviso uno strumentista, se ne deve cercare un altro che lo sostituisca, altrimenti non si riesce ad effettuare il servizio. In questo caso, il sostituto è uno strumentista di altra banda, al quale vanno rimborsate almeno le spese di trasporto. Vale, pertanto, lo stesso discorso di cui sopra e cioè paga le tasse sia la banda che lo strumentista su una cifra irrisoria? Di sicuro lo strumentista chiamato in sostituzione non accetterebbe più;
considerato che:
sembrava che la volontà fosse chiara nel testo, invece vi è il rischio concreto, già ventilato in varie parti d'Italia, che l'applicazione di tale comma non venga riconosciuta alle Bande Musicali,
impegna il Governo a fornire un'interpretazione chiarificatrice dei «collaboratori tecnici», ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprendendo tra questi coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento dell'attività bandistica, corentica e filodrammatica, intendendo per tali i bandisti, i coreuti, gli attori e i loro formatori.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recita: «le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere ammnistrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;»;
lo spirito con il quale è stato aggiunto il periodo «Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche» è, chiaramente, quello di aiutare i corsi istituiti dalle bande musicali, dato che senza nuove leve questi gruppi sparirebbero nel giro di pochi anni;
nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, coloro che insegnano uno strumento musicale in detti corsi sono dei soci che svolgono altra attività lavorativa. Se si dovessero pagare le tasse per tali corsi, allora i costi aumenterebbero a dismisura e le bande musicali non potrebbero più permetterseli;
lo stesso dicasi per coloro che percepiscono proventi in virtù del loro impegno ad insegnare uno strumento musicale o a svolgere musica d'insieme, facendo suonare in gruppo gli allievi, od anche che avvicinano i bambini fin dalla tenera età al mondo della musica facendo fare loro la propedeutica musicale (quindi giochi, danze, canto, movimento ecc.);
a tali soggetti, viene applicato un tetto esentasse di 7.500,00 euro annui per le loro collaborazioni con le bande musicali. Se tale tetto lo si supera, allora (giustamente) le tasse vengono pagate;
diverso è il caso di chi lo fa per professione, visto che se collabora con una banda musicale emette regolare fattura;
infine c'è un altro caso, meno rilevante ma altrettanto importante. Se, per esempio, per un servizio musicale in una banda viene a mancare all'improvviso uno strumentista, se ne deve cercare un altro che lo sostituisca, altrimenti non si riesce ad effettuare il servizio. In questo caso, il sostituto è uno strumentista di altra banda, al quale vanno rimborsate almeno le spese di trasporto. Vale, pertanto, lo stesso discorso di cui sopra e cioè paga le tasse sia la banda che lo strumentista su una cifra irrisoria? Di sicuro lo strumentista chiamato in sostituzione non accetterebbe più;
considerato che:
sembrava che la volontà fosse chiara nel testo, invece vi è il rischio concreto, già ventilato in varie parti d'Italia, che l'applicazione di tale comma non venga riconosciuta alle Bande Musicali,
impegna il Governoa valutare l'opportunità di fornire un'interpretazione chiarificatrice dei «collaboratori tecnici», ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprendendo tra questi coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento dell'attività bandistica, corentica e filodrammatica, intendendo per tali i bandisti, i coreuti, gli attori e i loro formatori.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PAGLINI
Inammissibile
All'emendamento 9.0.100, sostituire l'articolo 9-bis, con il seguente:
«Art. 9-bis. - (Agenzia indipendente per il Terzo settore). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita un'Agenzia indipendente per il Terzo settore. I componenti dell'Agenzia sono nominati tra i componenti dei Ministeri interessati, dell'Agenzia delle entrate, dell'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e tra le associazioni per la tutela dei contribuenti e dei consumatori maggiormente rappresentative.
2. All'Agenzia di cui al comma precedente sono attribuite le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare».
Conseguentemente:
a) all'articolo 4, lettera i), sostituire le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», con le seguenti: «l'Autorità di cui all'articolo 7»;
b) sopprimere l'articolo 7;
c) all'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-bis comma 1, valutati in euro 6.000.000 a decorrere dal 2016 si provvede:
a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2016 mediante riduzione del 0,2 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali e famiglia, Politiche per il lavoro, Tutela della salute;
b) quanto a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, SERRA
Inammissibile
All'emendamento 9.0.100, sostituire l'articolo 9-bis con il seguente:
«Art. 9-bis. - (Agenzia indipendente per il Terzo settore). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita un'Agenzia indipendente per il Terzo settore. I componenti dell'Agenzia sono nominati tra i componenti dei Ministeri interessati, dell'Agenzia delle entrate, dell'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e tra le associazioni per la tutela dei contribuenti e dei consumatori maggiormente rappresentative. I componenti dell'Agenzia sono individuati in base al criterio di maggiore esperienza professionale nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 nell'ambito del Terzo settore. I componenti dell'Agenzia non percepiscono alcun compenso e qualora siano già dipendenti di amministrazioni pubbliche mantengono il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza.
2. All'Agenzia di cui al comma precedente sono attribuite le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare».
Conseguentemente:
a) all'articolo 4, lettera i), sostituire le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», con le seguenti: «l'Autorità di cui all'articolo 1»;
b) sopprimere l'articolo 7;
c)all'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-bis comma 1, valutati in euro 6.000.000 a decorrere dal 2016 si provvede:
a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2016 mediante riduzione del 0,2 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali e famiglia, Politiche per il lavoro, Tutela della salute;
b) quanto a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
Inammissibile
All'emendamento 9.0.100, sostituire l'articolo 9-bis con il seguente:
«Art. 9-bis. - (Osservatorio nazionale per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale. I componenti dell'Osservatorio sono nominati tra i componenti dei Ministeri interessati, dell'Agenzia delle entrate, dell'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e tra le associazioni per la tutela dei contribuenti e dei consumatori maggiormente rappresentative. I componenti dell'Osservatorio sono individuati in base al criterio di maggiore esperienza professionale nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 nell'ambito del Terzo settore. I componenti dell'Osservatorio non percepiscono alcun compenso e qualora siano già dipendenti di amministrazioni pubbliche mantengono il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza.
2. All'Osservatorio di cui al comma precedente sono attribuite le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare».
Conseguentemente:
a)all'articolo 4, lettera i), sostituire le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», con le seguenti: «l'Osservatorio di cui all'articolo 7»;
b)sopprimere l'articolo 7;
c)all'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-bis comma 1, valutati in euro 6.000.000 a decorrere dal 2016 si provvede:
a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2016 mediante riduzione del 0,2 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali e famiglia, Politiche per il lavoro, Tutela della salute;
b) quanto a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 1.
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, PAGLINI
Sost. id. em. 9.0.100/4
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», sopprimere il comma 1.
GUERRA, DIRINDIN, GRANAIOLA, LO GIUDICE
Ritirato
All'emendamento 9.0.100 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a. al primo periodo, sostituire le parole da: «È istituita la »Fondazione Italia Sociale«» fino a: «competenze gestionali,», con le seguenti: «Al fine di garantire e sostenere» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, è istituito, per l'anno 2016, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per l'Innovazione" - di seguito Fondo-».
b. sopprimere il secondo periodo.
2) sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:
«2. AI Fondo possono accedere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, che partecipino a specifiche procedure di selezione pubblica indette annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281- sono adottate le "Linee guida" per la gestione e l'erogazione delle risorse del Fondo.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono, in particolare, stabiliti:
a) le priorità nell'assegnazione delle risorse e le tipologie di interventi ammissibili a
finanziamento;
b) i criteri di valutazione e di selezione degli interventi finanziabili;
c) gli strumenti e le modalità per favorire la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding;
d) i sistemi di monitoraggio dello stato di attuazione dei singoli interventi finanziati nonché gli strumenti di valutazione dell'effettivo impatto conseguito».
3) sostituire il primo periodo del comma 7 con il seguente: «La dotazione del Fondo è pari ad un milione di euro.»;
4) sopprimere il comma 8.
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 9-bis con la seguente: «Fondo per l'Innovazione».
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Inammissibile
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «- di seguito Fondazione -», aggiungere le seguenti: «con sede a Venafro (IS),».
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Inammissibile
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «- di seguito Fondazione -», aggiungere le seguenti: «con sede a Portocannone (CB),».
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Inammissibile
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «- di seguito Fondazione -», aggiungere le seguenti: «con sede a Rignano sull'Arno (FI)».
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Inammissibile
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «- di seguito Fondazione -», aggiungere le seguenti: «con sede a Milano, Foro Buonaparte 54,».
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Inammissibile
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «- di seguito Fondazione -», aggiungere le seguenti: «con sede a Milano, Foro Buonaparte 44,».
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Inammissibile
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «- di seguito Fondazione -», aggiungere le seguenti: «con sede a Firenze, Via Giorgio Saviane 6,».
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Inammissibile
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «- di seguito Fondazione -», aggiungere le seguenti: «con sede a Firenze, Via dei Barucci 2,».
Inammissibile
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «- di seguito Fondazione -», aggiungere le seguenti: «con sede a Catania, via Pietro Carrera, 23».
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CATALFO, PAGLINI
Inammissibile
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «- di seguito Fondazione -», aggiungere le seguenti: «con sede a Firenze, viale fratelli Rosselli 5».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CATALFO, PAGLINI
Respinto
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale» con le seguenti: «da finalità civiche e solidaristiche, dall'assenza di scopo di lucro, dalla produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale».
Le parole da: «All'emendamento» a: «intervento» respinte; seconda parte preclusa
All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo la parola:«svantaggiati» inserire le seguenti: «tenendo conto quale criterio prioritario di intervento la cittadinanza italiana».
Precluso
All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo la parola:«svantaggiati» inserire le seguenti: «tenendo conto quale criterio prioritario di intervento la residenza continuativa da almeno cinque anni in Italia».
Respinto
All'emendamento 9.0.100, al comma 1, sopprimere le parole da:«, nel rispetto del principio di prevalenza» fino alle parole: «pubblico ed».
GUERRA, DIRINDIN, GRANAIOLA, LO GIUDICE (*)
Respinto
All'emendamento 9.0.100, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «prevalenza dell'impiego» con le seguenti: «esclusivo impiego di»;
2) al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: «pubbliche e».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Fornaro, Pegorer, Gatti, Ricchiuti e Bencini
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 2.
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, CATALFO, PAGLINI
Sost. id. em. 9.0.100/22
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», sopprimere il comma 2.
Respinto
All'emendamento 9.0.100, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di contribuire al perseguimento di soluzioni innovative ai temi occupazionali, la Fondazione può porre in essere iniziative di raccolta fondi finalizzati a favorire l'accesso al credito degli operatori economici appartenenti a fasce svantaggiate, in sinergia e conformemente alle attribuzioni istituzionali dell'Ente Nazionale per il Microcredito».
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 3.
Respinto
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «pubbliche e».
Sost. id. em. 9.0.100/28
All'emendamento 9.0.100, al comma 3, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «pubbliche e».
GUERRA, DIRINDIN, GRANAIOLA, LO GIUDICE
Ritirato
All'emendamento 9.0.100, comma 3, sopprimere la letterab).
BERTOROTTA, CATALFO, CRIMI, SERRA
Respinto
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», al comma 3, sopprimere la lettera b).
Respinto
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis» al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «, anche con» fino alla fine della lettera.
Ritirato e trasformato nell'odg G9.0.133
All'emendamento 9.0.100, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «, favorendo l'accesso al credito degli operatori economici appartenenti a fasce svantaggiate, in sinergia e conformemente alle attribuzioni istituzionali dell'Ente Nazionale per il Microcredito».
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1870,
impegna il Governo a considerare l'accesso al credito degli operatori economici appartenenti a fasce svantaggiate, anche in sinergia e conformemente alle attribuzioni istituzionali dell'Ente Nazionale per il Microcredito.
________________
(*) Accolto dal Governo
Respinto
All'emendamento 9.0.100, capoverso «Art. 9-bis(Fondazione Italia Sociale)», comma 3, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «e di altri strumenti di finanza sociale per la valorizzazione dell'interazione solidale tra le persone, le imprese e le istituzioni del territorio e per l'integrazione nei processi di sviluppo locale».
Respinto
All'emendamento 9.0.100, capoverso «Art. 9-bis. (Fondazione Italia Sociale)», comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di altri strumenti di finanza sociale quale parte integrante nei processi di sviluppo locale».
Approvato
All'emendamento 9.0.100, capoverso «Art. 9-bis. (Fondazione Italia Sociale)», comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di altri strumenti di finanza sociale».
Assorbito
All'emendamento 9.0.100, capoverso «Art. 9-bis. (Fondazione Italia Sociale)», comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di altri strumenti di finanza etica e sociale per la valorizzazione dell'interazione solidale tra le persone, le imprese e le istituzioni del territorio e per l'integrazione nei processi di sviluppo locale».
Assorbito
All'emendamento 9.0.100, capoverso «Art. 9-bis. (Fondazione Italia Sociale)», comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di altri strumenti di finanza etica e sociale quale parte integrante nei processi di sviluppo locale».
Respinto
All'emendamento 9.0.100 al comma 3, sopprimere la lettera c).
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
All'emendamento 9.0.100, al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) la nomina in tutti gli organi, in una percentuale non inferiore ad un terzo del totale, di esponenti del terzo settore espressi dalle loro organizzazioni di rappresentanza».
Respinto
All'emendamento 9.0.100, al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «su proposta delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p)».
BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, SERRA
Le parole da: «All'emendamento» a: «all'aggiornamento;» respinte; seconda parte preclusa
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
«c-bis) un modello di organizzazione di cui al dlgs 231/2001 nonchè la nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento;
c-ter) che non possano ricoprire cariche negli organi della Fondazione:
1) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c.;
2) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956 n. 1423, o della legge 31.5.1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3) chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;
4) chiunque sia stato condannato per danno erariale.
c-quater) che i componenti gli organi della Fondazione non possano essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei cinque anni precedenti la nomina;».
CRIMI, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Precluso
All'emendamento 9.0.100, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) un modello di organizzazione di cui al dlgs 231/2001 nonchè la nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento».
BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, SERRA
Respinto
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) che non possano ricoprire cariche negli organi della Fondazione:
1) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c.;
2) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956 n. 1423 o della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni salvi gli effetti della riabilitazione;
3) chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile per delitto non colposo salvi gli effetti della riabilitazione;
4) chiunque sia stato condannato per danno erariale».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, CATALFO, PAGLINI
Respinto
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis» al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) che i componenti gli organi della Fondazione non possano essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei cinque anni precedenti la nomina;».
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Id. em. 9.0.100/46
All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 4.
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Le parole da: «All'emendamento» a: «per materia.» respinte; seconda parte preclusa
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri vincolanti delle commissioni competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto non può essere adottato».
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Precluso
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri vincolanti delle commissioni competenti per materia».
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Respinto
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», al comma 4, secondo periodo dopo le parole:«i pareri», inserire la seguente: «vincolanti».
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Respinto
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Respinto
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:«Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto non può essere adottato».
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Id. em. 9.0.100/53
All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 5.
BERTOROTTA, CATALFO, CRIMI, SERRA
Respinto
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:«Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sull'operato della Fondazione e verifica l'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito dalle attività della Fondazione stessa».
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Le parole da: «All'emendamento» a: «commi 6» respinte; seconda parte preclusa
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», sopprimere i commi 6 e 7.
Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del comma.
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Precluso
All'emendamento 9.0.100 sopprimere il comma 6.
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Precluso
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», sopprimere il comma 6.
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Respinto
All'emendamento 9.0.100, sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:
«6. Alla Fondazione non si applicano le misure agevolative e di sostegno economico di cui all'articolo 9 nonché le disposizioni vigenti relative ad agevolazioni fiscali per donazioni nonché liberalità in denaro o in natura, erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e fondazioni, ed in particolare, le norme di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.80, nonché le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 1, lettera g); 15, comma 1, lettera i-bis e 15, comma 1.1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA, PAGLINI
Respinto
All'emendamento 9.0.100, paragrafo «Art. 9-bis», sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole da «nonché» fino alla fine del comma.
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Id. em. 9.0.100/61
All'emendamento 9.0.100 sopprimere il comma 7.
Respinto
All'emendamento 9.0.100, al comma 7, sostituire le parole: «un milione di euro», con le seguenti parole: «centomila euro».
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
All'emendamento 9.0.100 dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. La Fondazione ha l'obbligo di inviare annualmente una relazione al Parlamento sulla propria attività».
Il Governo
Approvato nel testo emendato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Fondazione Italia Sociale)
1. È istituita la "Fondazione Italia Sociale" - di seguito Fondazione - con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti di Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti più svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero.
3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei compiti, prevede:
a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding;
b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito;
c) la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, lettera f).
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministri del lavoro e delle politiche sodali e il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto della Fondazione. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.
5. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.
6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
7. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali di cui al comma 1, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione di cui al comma 7».
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10.
Approvato
(Disposizioni finanziarie e finali)
1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015. A tal fine la somma di 10 milioni di euro di cui al secondo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017 al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettera c), si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.
EMENDAMENTI
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Per la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, a integrazione delle risorse assegnate annualmente in sede di legge di stabilità, si provvede per un limite massimo di 150 milioni di euro nei limiti delle maggiori risorse derivanti dai commi 3-ter e 3-quater.
3-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".
3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. A integrazione delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, e fino a concorrenza delle risorse eventualmente ancora necessarie a soddisfare tutte le scelte annualmente espresse dai contribuenti relative alla destinazione del cinque per mille, si provvede per un limite massimo di 150 milioni di euro nei limiti del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai successivi commi 3-ter e 3-quater.
3-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".
3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "misura del 95 per cento"».
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN, PANIZZA
V. testo 2
Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:
«4-bis. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall'articolo 6 della Costituzione, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta di un proprio registro unico del Terzo settore, nonché le funzioni di vigilanza, monito raggio e controllo pubblico di cui agli articoli 4 e 7 della presente legge, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN, PANIZZA
Ritirato
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:
«4-bis. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall'articolo 6 della Costituzione, la provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta di un proprio registro unico del Terzo settore nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui agli articoli 4 e 7 della presente legge, nel rispetto dei princìpi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
4-ter. Agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis vi provvede la provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 11.
Approvato
(Relazione alle Camere)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m).
EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «sino all'entrata in funzione dell'Autorità Garante per il Terzo Settore».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «e sull'applicazione delle regole in materia di appalti e in materia di rapporti di lavoro».
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, aggiungere infine le parole: «, indicando altresì l'elenco degli enti del Terzo settore per i quali è stata disposta la cancellazione dal Registro di cui all'articolo 4 comma 1, lettera i)».
EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
Respinto
Sostituire il titolo con il seguente: «Delega al Governo per la riforma delle normative sul Terzo settore sull'impresa sociale e sulla disciplina del Servizio civile universale».
PROPOSTA DI COORDINAMENTO
Il Relatore
Approvata
Art. 3
Al comma 1, lettera a), come modificata dall'emendamento 3.217, sostituire le parole: «nonché prevedendo per tali enti una disciplina per la conservazione del patrimonio» con le seguenti: «; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti».
Art. 4
A seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.274, al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «registro unico del Terzo settore» con le seguenti: «Registro unico nazionale del Terzo settore».
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1870
Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato (157 )
ARTICOLI
Art. 1.
1. Il titolo della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente: «Norme in materia di organizzazioni di volontariato».
Art. 2.
1. L'articolo 1 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. -- (Finalità e oggetto della legge). -- 1. La Repubblica italiana, in attuazione dei princìpi fondamentali di solidarietà, di uguaglianza e di sussidiarietà di cui agli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce il valore sociale e favorisce la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, disciplina i profili civilistici e fiscali delle organizzazioni di volontariato».
Art. 3.
1. All'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «il perseguimento delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;
b) al comma 2, le parole: «entro limiti» sono sostituite dalle seguenti: «in base a criteri».
Art. 4.
1. All'articolo 3 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «considerato» è soppressa;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sono considerate organizzazioni di volontariato gli enti di coordinamento e le associazioni di organizzazioni di volontariato. Per enti di coordinamento e associazioni di organizzazioni di volontariato si intendono quei soggetti i cui enti coordinati o soci o le cui articolazioni territoriali siano organizzazioni di volontariato.
1-ter. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale, le associazioni che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi degli associati e tutte le associazioni che abbiano finalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1.»;
c) al comma 2, le parole: «dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico» sono sostituite dalle seguenti: «delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Negli accordi istitutivi, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:
a) l'assenza di fini di lucro;
b) la democraticità della struttura, con particolare riguardo all'affidamento delle cariche associative su base elettiva e delle cariche collegiali su base a maggioranza elettiva, indipendentemente dalle modalità di svolgimento delle elezioni;
c) la gratuità delle cariche associative;
d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti;
e) l'obbligo di formazione del rendiconto.»;
f) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In relazione alla struttura complessa o alle finalità perseguite da talune organizzazioni di volontariato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12, consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 3, lettera b).
3-ter. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione di volontariato, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'organizzazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione».
Art. 5.
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 266 del 1991, le parole da: «dell'industria» fino a: «legge» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
Art. 6.
1. All'articolo 5 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, dell'Unione europea, delle regioni, degli enti locali, dei fondi speciali di cui all'articolo 15, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e alla copertura delle spese di gestione;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) entrate derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) rendite derivanti da patrimoni;
i) ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, comma 1.»;
b) al comma 4, le parole: «identico o» sono soppresse.
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. -- (Registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale). -- 1. Ai fini di cui agli articoli 12 e 17, comma 1-bis, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -- direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, il registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale.
2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato che, direttamente o attraverso i propri enti coordinati o soci, ovvero le proprie articolazioni territoriali, siano iscritte in almeno sette regioni e presenti in almeno venti province.
3. Con proprio decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo».
Art. 8.
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 266 del 1991 è abrogato.
Art. 9.
1. All'articolo 8 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «fiscali» sono aggiunte le seguenti: «e altre agevolazioni»;
b) al comma 1, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;
c) al comma 2, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Fatto salvo quanto disposto con il decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, i criteri relativi al concetto di marginalità di cui al primo periodo sono fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
e) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-ter. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri può indicare tra i messaggi di utilità sociale che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere quelli ricevuti dall'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della presente legge, qualora rientrino nei criteri generali prefissati dalla medesima Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della citata legge n. 150 del 2000».
Art. 10.
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:
«1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
Art. 11.
1. L'articolo 12 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. -- (Osservatorio nazionale per il volontariato). -- 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro medesimo o da un suo delegato e composto da dieci membri scelti fra le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6-bis, da dieci membri scelti fra le altre organizzazioni di volontariato, anche in considerazione degli ambiti in cui esse operano, da due esperti, da un membro in rappresentanza dei centri di servizio di cui all'articolo 15-ter e da un membro in rappresentanza dei comitati di gestione di cui all'articolo 15-bis. Alle sedute dell'Osservatorio, in relazione a specifiche tematiche, possono essere invitati altri membri, i quali partecipano senza diritto di voto, ed in particolare un membro designato dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, un membro designato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali.
2. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, resta in carica tre anni. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Osservatorio adotta apposito regolamento.
3. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri consultivi non vincolanti e formula osservazioni e proposte agli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali nelle materie di sua competenza;
b) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguano analoghe finalità, in particolare con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, con la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e con l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio di ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000;
c) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;
d) approva progetti di particolare rilevanza nazionale elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-bis, sulla base dei criteri fissati con direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato per queste finalità;
e) offre sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblica, in concomitanza con lo svolgimento della Conferenza di cui alla lettera i), un rapporto sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostiene, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione e di aggiornamento;
h) promuove iniziative di informazione e di comunicazione e altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
4. Al finanziamento dei compiti di cui al comma 3 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata una spesa annua nel limite massimo di 3.500.000 euro».
Art. 12.
1. All'articolo 13 della legge, le parole da: «, con particolare riferimento» fino alla fine del comma sono soppresse.
Art. 13.
1. All'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondi speciali di ambito territoriale regionale»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme:
a) nella misura del 50 per cento in favore del fondo speciale di cui all'articolo 15-bis, costituito presso l'ambito territoriale regionale in cui gli enti abbiano sede legale;
b) nella misura del 30 per cento in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti;
c) nella misura del 20 per cento in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettere a) e b).
3. Con proprio decreto, sentiti l'Osservatorio e l'Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo fra i fondi speciali costituiti nell'ambito territoriale regionale, tenuto conto, fra l'altro, della dotazione dei fondi costituiti nell'ambito territoriale regionale, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di ciascuna regione».
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. -- (Comitati di gestione). -- 1. Per ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati ai comitati di gestione dagli enti di cui all'articolo 15, nonché gli importi attribuiti sulla base della ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c). Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore al 60 per cento per i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter e nella misura restante per le spese di attività di cui al comma 4, lettera g), del presente articolo, e per quelle di funzionamento del comitato di gestione.
2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, organismo di natura privatistica, composto da:
a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali o provinciali in materia;
c) un membro nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
d) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15;
e) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;
f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.
3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. Il comitato di gestione può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.
4. Il comitato di gestione:
a) istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;
b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio e ne pubblicizza l'esistenza;
c) iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a);
d) esercita il controllo e adotta sanzioni nei confronti dei centri di servizio;
e) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;
f) ripartisce annualmente, tra i centri di servizio istituiti presso la regione, una quota non inferiore al 60 per cento delle somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve, in ogni caso, permettere ai centri di servizio lo svolgimento dei propri compiti;
g) ripartisce annualmente tra le organizzazioni di volontariato, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali anche in forma associata, tramite i centri di servizio, la quota restante, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, delle somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali.
Art. 15-ter. -- (Centri di servizio per il volontariato). -- 1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali e nel registro di cui all'articolo 6-bis.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo, nonché agli articoli 15 e 15-bis sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. Alle spese per il funzionamento dei comitati di gestione e dei centri di servizio si provvede con le risorse individuate con il decreto del Ministro del tesoro, 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997».
2. Il decreto di cui all'articolo 15-ter, comma 3, della legge n. 266 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15.
1. L'articolo 16 della legge n. 266 del 1991 è abrogato.
Art. 16.
1. All'articolo 17 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 6-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I membri degli organi di direzione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6-bis hanno diritto a permessi non retribuiti, nella misura e alle condizioni disposte dai contratti collettivi».
Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Disegno di legge n. 1870:
sull'emendamento 9.0.100/34, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Bertacco, Bubbico, Buemi, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Cociancich, Colucci, Corsini, Crosio, D'Ali', De Biasi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gentile, Giacobbe, Ichino, Lezzi, Messina, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Padua, Palermo, Pepe, Perrone, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Sacconi, Sciascia, Serafini, Serra, Stucchi, Turano, Vicari, Zavoli e Zin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, Razzi e Verducci, per attività della 3ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Maran, cessa di farne parte il senatore Zanda;
3a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Zanda, cessa di farne parte il senatore Maran.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Campanella Francesco, De Petris Loredana, Bocchino Fabrizio
Disposizioni concernenti l'impiego e il trattamento fiscale dei prodotti contenenti elevati livelli di acidi grassi saturi, zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali (2300)
(presentato in data 30/3/2016);
senatore Manconi Luigi
Norme per l'adozione coparentale (2301)
(presentato in data29/3/2016);
senatrice Puglisi Francesca
Misure a sostegno della diffusione della lettura, della promozione del libro e delle piccole e medie imprese editoriali (2302)
(presentato in data 23/3/2016);
senatori Marino Mauro Maria, Lepri Stefano, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Cuomo Vincenzo, Del Barba Mauro, Esposito Stefano, Favero Nicoletta, Giacobbe Francesco, Micheloni Claudio, Moscardelli Claudio, Orru' Pamela Giacoma Giovanna, Pagliari Giorgio, Pezzopane Stefania, Ruta Roberto, Scalia Francesco, Spilabotte Maria
Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico, con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento (2303)
(presentato in data 23/3/2016);
senatori Pelino Paola, Romani Paolo, Minzolini Augusto, Boccardi Michele, Caliendo Giacomo, Piccoli Giovanni, Bertacco Stefano, Amidei Bartolomeo, Malan Lucio, Alicata Bruno, D'Ali' Antonio, Marin Marco, Gibiino Vincenzo, Floris Emilio, Giro Francesco Maria, Fabbri Camilla, Marcucci Andrea, Vaccari Stefano, Verducci Francesco, Romano Lucio
Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone (2304)
(presentato in data 23/3/2016);
senatore Buemi Enrico
Nuovo libro primo del codice civile, recante norme sul diritto della persona (2305)
(presentato in data 22/3/2016).
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (2288)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.3261 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 30/03/2016);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Dep. Lenzi Donata ed altri
Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (2290)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.1716 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.3057, C.3163, C.3167, C.3191, C.3196, C.3237, C.3248, C.3274);
(assegnato in data 30/03/2016 ).
Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 marzo 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 287).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 9 maggio 2016. Le Commissioni 1a, 5a, 10a, 12a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il termine del 29 aprile 2016.
Governo, trasmissione di documenti
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 marzo 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4).
Mozioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Gibiino ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00541 del senatore Galimberti ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Astorre ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05480 del senatore Scalia ed altri.
Mozioni
ZIZZA, BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, MILO, PERRONE, TARQUINIO - Il Senato,
premesso che:
i dati e le analisi presentati l'8 ottobre 2015 in VIII Commissione permanente (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei deputati dal Cresme e dal Servizio studi della Camera sugli effetti del credito di imposta per ristrutturazioni e risparmio energetico certificano come le misure introdotte, e via via potenziate, abbiano rappresentato una straordinaria misura anticiclica, soprattutto dal 2008 al 2015;
la medesima relazione precisa che dal 1° gennaio 1998, grazie alle prime detrazioni fiscali introdotte dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (detrazione del 41 per cento poi scesa al 36 per cento e successivamente ripristinata al 41 per cento) al 2015, con la proroga delle misure previste dalla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47, tali incentivi hanno attivato investimenti pari a 207 miliardi di euro (una media di 11 miliardi di euro all'anno a valori correnti), di cui 178 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio (ristrutturazioni) e poco meno di 30 miliardi la riqualificazione energetica;
sempre il rapporto del Cresme e del Servizio studi della Camera mette in evidenza come gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica abbiano interessato dal 1998 al 2015 oltre 12,5 milioni di interventi. Si tratta di un dato di rilevante impatto, se si considera che, secondo il censimento dell'Istat, le famiglie in Italia sono 24,6 milioni, e che le abitazioni sono, sempre secondo l'Istat, 31,2 milioni, mentre, sotto il profilo dell'occupazione, gli investimenti veicolati dalle misure di incentivazione fiscale hanno avuto un impatto importante che, nel periodo 2008-2015 (ovvero dall'inizio della crisi), ha riguardato oltre 2 milioni di occupati, con una media di 111.000 occupati diretti all'anno. Il bilancio delle misure attivate è, nel complesso, senza dubbio estremamente positivo. Infatti, oltre al profilo occupazionale evidenziato, l'incidenza delle agevolazioni appare particolarmente rilevante tra il 2011 e 2015, nonostante la fase di crisi che ha colpito pesantemente il settore dell'edilizia: le stime infatti evidenziano una quota di lavori incentivati pari a 116 miliardi di euro, 79 miliardi nel solo triennio 2013-2015 (i dati del Cresme sono aggiornati ai primi 8 mesi del 2015);
il documento del Cresme e del Servizio studi della Camera mette poi in evidenza come per il periodo preso in esame dallo studio, calcolando i minori introiti legati agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e, dall'altro, considerando la quota di gettito per lo Stato, derivante dai consumi e dagli investimenti mobilitati dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati (quota ricavata dalla Matrice di contabilità sociale) si determina un saldo positivo per lo Stato di 10,5 miliardi di euro, che potrebbero salire a poco più di 15 miliardi di euro, ricomprendendo gli effetti positivi su famiglie e imprese;
infine con la legge n. 208 del 2015, le misure fiscali sono state ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 2016. Infatti con la legge di stabilità per il 2016 si è voluto dare attuazione alle note contenute nella relazione dell'8 ottobre 2015, tra le quali l'estensione delle misure fiscali anche agli istituti autonomi per le case popolari (art. 1, comma 87) e l'estensione delle misure fiscali alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (art. 1, comma 88);
accanto alle misure fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici, capaci di produrre positivi effetti in termini di risparmio energetico e dunque di vantaggio economico, tanto per le famiglie, quanto per le pubbliche amministrazioni, non possono non essere annoverati i contratti di Servizio Energia, quando destinati agli usi finali e, in particolare, per l'uso "domestico", che necessitano di essere maggiormente incentivati, anche attraverso l'applicazione di una aliquota IVA agevolata al 10 per cento;
considerato che:
le misure fiscali sino ad oggi attivate sono dunque risultate estremamente positive e 2 soli dati basterebbero a collocarle tra quelle misure che dovrebbero essere rese strutturali, a vantaggio dell'intero sistema Paese: gli effetti in termini di emersione dei redditi e dell'occupazione "irregolare" e la riduzione dei consumi energetici e conseguentemente delle emissioni di anidride carbonica, con innegabili effetti positivi per l'ambiente e per i conti pubblici;
le misure fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici, e più in generale quelle previste con la legge n. 208 del 2015, andrebbero stabilizzate anche nell'ottica di un più vasto adeguamento del patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato al contenimento dei consumi energetici e all'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili;
per i contratti di servizio energia destinati agli usi finali e, in particolare, per l'uso "domestico", già nel parere del luglio 2014 reso dalla Camera dei deputati allo schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modificava le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abrogava le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, al punto 18, si legge: "all'articolo 14 si chiarisca che nei contratti di prestazione energetica, di cui all'allegato 2 del decreto n. 115 del 2008, stipulati con la pubblica amministrazione deve essere applicata l'IVA agevolata indipendentemente dai combustibili utilizzati e che la nozione di contratto di servizio energia deve essere interpretata nel senso di fornitura di servizi e non di fornitura di combustibile al cliente";
il parere così espresso dalla Camera in materia di applicazione IVA ai contratti di servizio energia ha, senza dubbio, rappresentato un importante passo in avanti sotto il profilo del corretto inquadramento ai fini IVA di tale tipologia contrattuale, seppur limitata al comparto pubblico;
nonostante la precisazione resa nel parere della Camera del luglio 2014, relativamente ai contratti di servizio energia stipulati con la pubblica amministrazione, ad oggi permane l'incertezza venutasi a creare tra gli operatori in tema di aliquota IVA da applicare ai contratti di servizio energia, nei casi di uso finale domestico dell'energia erogata. Infatti, alcuni soggetti, anche di diritto pubblico (Provincia di Napoli e Provincia di Modena) danno della norma citata un'interpretazione di maggior favore per il soggetto di imposta, chiedendo al fornitore l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata (10 per cento), mentre l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, che ha fornito una «propria lettura della norma» in risposta ad alcuni interpelli, "impone" l'applicazione dell'aliquota IVA al 22 per cento. Tale diverso orientamento, applicato anche al settore privato, che incide sul costo finale del servizio, causando evidenti discriminazioni tra operatori di uno stesso comparto e sconcerto tra i soggetti passivi di imposta, dovrebbe essere corretto favorendo un'interpretazione univoca della norma, dunque anche per il settore privato, al fine di evitare sperequazioni di trattamento verso gli utenti finali siano essi privati cittadini o pubbliche amministrazioni, auspicabilmente nella direzione di promuovere gli interventi di efficienza energetica, focus strategico già previsto dalla SEN (Strategia energetica nazionale) nel 2013,
impegna il Governo:
1) a dare stabilità, anche prevedendo nella predisposizione del Documento di economia e finanza la decorrenza dall'anno 2016 dell'agevolazione fiscale del 65 per cento, di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, e successive modificazioni ed integrazioni, come previsto dalla legge n. 208 del 2015;
2) a chiarire, anche in considerazione dei vantaggi energetici che ne derivano, e come previsto nel parere reso nel luglio 2014 dalla Camera dei deputati allo schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modificava le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abrogava le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, che nei contratti di prestazione energetica, di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008, sia stipulati con la pubblica amministrazione che con soggetti privati, debba essere applicata l'IVA agevolata al 10 per cento, indipendentemente dai combustibili utilizzati e che la nozione di contratto di servizio energia debba essere interpretata nel senso di fornitura di servizi e non di fornitura di combustibile al cliente.
(1-00547)
Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, FUCKSIA, BIGNAMI, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, VACCIANO, SIMEONI - Il Senato,
premesso che:
con l'espressione "sottrazione internazionale di minori" si indica l'allontanamento di un minore dal Paese nel quale questo ha la residenza abituale, senza che vi sia stato consenso da parte di uno dei soggetti che esercita la responsabilità genitoriale;
la sottrazione internazionale dei minori è un fenomeno crescente, per molteplici cause che lo alimentano, in primis per il consistente aumento di matrimoni o di convivenze tra cittadini di diverse nazioni, prodotte anche dall'incremento dei flussi migratori. Queste unioni, purtroppo, a volte sono caratterizzate da una conflittualità legata a differenze culturali e religiose, e, nei casi più estremi, arrivano fino alla sottrazione del figlio da parte di uno dei 2 genitori, allo scopo di portarlo con sé nel proprio Paese di origine;
è bene ricordare che l'interesse del minore deve essere prioritario (art. 3 della Convenzione ONU; preambolo della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980), ed è a quello che si deve mirare nella redazione di qualunque provvedimento normativo;
anche mantenere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambe le figure genitoriali, anche dopo una eventuale separazione o divorzio (art. 9.3 della Convenzione ONU; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) rientra tra le previsioni del prioritario interesse del minore;
la sottrazione internazionale dei minori può essere "attiva", ovvero quando il minore viene illecitamente condotto dall'Italia all'estero o non è ricondotto in Italia, quale Paese di residenza abituale, a seguito di un soggiorno all'estero; o "passiva", ovvero quando viene trasferito illegittimamente in Italia, provenendo da un diverso Paese;
la sottrazione può avvenire ad opera di un genitore, in assenza di legittimazione da parte di un giudice, immediatamente prima cioè della separazione o dell'interruzione della convivenza. In tal caso si può ritenere che l'attività del genitore sia espressione di un progetto altamente premeditato. La sottrazione è attuata spesso con l'inganno, e non è immediatamente riconoscibile;
tipica è la motivazione di partire con i figli per un periodo di vacanze nel proprio Paese d'origine, per poi non fare più ritorno. Ma la sottrazione può anche avvenire ad opera del genitore affidatario, dopo la separazione o l'interruzione di convivenza; le motivazioni che spingono a sottrarre i figli per condurli all'estero possono essere sia di carattere emotivo-relazionale che pratico-economico. La sottrazione avviene altresì ad opera di un genitore non affidatario, che vuole riacquistare l'esercizio della responsabilità genitoriale, anche senza un provvedimento del giudice;
l'assenza di una normativa ad hoc, le difficoltà dei rapporti diplomatici, in particolare con alcuni Paesi, nonché modalità e tempistiche dilatate e inadeguate determinano una difficoltà di approccio alla risoluzione delle problematiche dei casi di sottrazione internazionale dei minori sulla quale occorre disporre interventi più efficaci;
considerato che:
con la legge n. 64 del 1994, l'Italia si è adeguata alla disciplina internazionale della tutela minorile attraverso la ratifica e l'esecuzione della Convenzione europea di Lussemburgo e della Convenzione de L'Aja, redatte a maggio e ottobre 1980. In particolare gli articoli 3, 6 e 7 regolano lo svolgimento dei compiti assegnati all'autorità centrale designata; la competenza funzionale e territoriale del giudice investito delle procedure convenzionali; l'intervento del pubblico ministero; l'attività che il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni è tenuto a svolgere per assicurare l'applicazione delle disposizioni convenzionali e l'esecuzione delle decisioni;
la normativa internazionale prevede, dunque, non soltanto degli obblighi reciproci di uniformità del diritto o di riconoscimento delle decisioni giudiziarie od amministrative, ma anche una cooperazione attiva a tutela dei minori in fattispecie che presentano elementi di estraneità;
l'uniformità delle procedure previste dalle convenzioni, direttamente dipendenti dal recepimento delle stesse nei singoli Stati, rappresenta di fatto lo scoglio maggiore nell'applicazione delle garanzie a tutela dei minori contenute negli accordi internazionali. In particolare le eccezioni al rimpatrio del minore sottratto, disciplinate dall'art. 13 della Convenzione de L'Aja del 1980, sono soggette ad interpretazioni raramente univoche, soprattutto in considerazione del fatto che la mancanza di obblighi di dimostrare le situazioni "intollerabili o pericolose" lascia un ampio margine di discrezionalità da parte degli organi giudiziari degli Stati nella valutazione delle reali circostanze in cui il minore si troverebbe in caso di rimpatrio;
la Convenzione de L'Aja non solo non è direttamente applicabile, ma è di tutta evidenza come l'incisività delle norme ivi contenute sia direttamente dipendente dal numero di Paesi che vi aderiscono e, successivamente, ne recepiscono la disciplina. Nel corso del 2015 hanno aderito Albania, Andorra, Armenia, Marocco, Russia, Seychelles e Singapore, mentre il Giappone ha aderito nel 2014. Estremamente difficile dunque la gestione dei casi di sottrazione di minori nei Paesi che non hanno firmato o ratificato la convenzione, nei quali spesso mancano le autorità con cui poter aprire un tavolo diplomatico sul tema;
anche la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 si occupa della sottrazione di minori, ed è stata ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991. Nel ribadire il principio del superiore interesse del minore, la Convenzione indica la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali, o l'adesione ad accordi esistenti, come strumento per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero;
uno strumento giuridico sicuramente più incisivo, in quanto direttamente applicabile, ma solo tra i Paesi europei firmatari, è il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003, il cosiddetto regolamento Bruxelles II, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1347/2000. Il regolamento interviene in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e integrando la Convenzione de L'Aja in materia di sottrazione di minori. In particolare stabilisce la competenza del giudice del Paese ove il minore risiedeva, prima della sottrazione e l'esecutività delle decisioni emesse dal giudice competente provviste del cosiddetto certificato standard (titolo esecutivo europeo). Rappresenta, dunque, un significativo passo in avanti nella costituzione di una disciplina comune europea in materia di diritto di famiglia;
rilevato che:
il 17 novembre 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato le "Linee guida per una giustizia a misura di minore", i cui principi ispiratori per la legislazione italiana sono stati: il principio della partecipazione, l'interesse superiore del minore, il rispetto della dignità, la protezione dalla discriminazione e il principio dello stato di diritto (comprendente il diritto a leggi chiare, definite e pubblicizzate, il diritto alla presunzione d'innocenza, il diritto a un equo processo e il diritto all'assistenza legale);
l'impianto operativo introdotto dalla Convenzione de L'Aja si fonda sull'azione delle autorità centrali, organi amministrativi, che hanno il compito di cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti dei rispettivi Stati, al fine di assicurare l'immediato ritorno dei minori sottratti illecitamente;
in Italia il ruolo di autorità centrale è svolto dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, nei casi di sottrazione attiva e passiva, che coinvolgano minori, sia italiani che stranieri, avvenuti tra l'Italia e uno dei Paesi firmatari della Convenzione. Il Dipartimento per la giustizia minorile svolge inoltre la funzione di autorità centrale per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II);
per i casi che non trovano esecuzione a mezzo della Convenzione de L'Aja e per i casi che coinvolgano Stati non aderenti alla Convenzione di Bruxelles è competente la Direzione generale degli italiani all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
infine, presso le ambasciate italiane nel mondo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, il console generale svolge la funzione di giudice tutelare per i minori italiani residenti nel suo territorio di competenza;
nel nostro ordinamento l'art. 574-bis del codice penale che definisce il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, appare uno strumento poco efficace nel garantire una tutela sufficiente. La collocazione della norma nella sezione codicistica inerente ai delitti contro la famiglia pone al centro della tutela la responsabilità di uno dei genitori a discapito della libertà del minore, il cui consenso non ha infatti una funzione discriminante ma meramente attenuante;
è opinione diffusa che un inasprimento delle sanzioni penali potrebbe costituire un deterrente più convincente per chi fosse intenzionato a trasferire illecitamente un minore all'estero, o renderebbe comunque applicabili strumenti maggiormente efficaci di ricerca della prova quali le intercettazioni telefoniche e ambientali;
nel 1987 è stata creata la figura del mediatore europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori, il cui ruolo consiste nel contribuire al raggiungimento di soluzioni reciprocamente accettabili nell'interesse superiore del minore. Appare evidente la necessità di migliorare il coordinamento tra le 2 figure cardine della materia: autorità centrali e ufficio del mediatore europeo. Quest'ultimo, infatti, fornisce ai genitori un'assistenza tesa alla ricerca di una via alternativa all'azione giudiziaria (una conciliazione o una risoluzione alternativa per risolvere la controversia) potenzialmente lesiva per gli interessi del minore e potrebbe svolgere un importante ruolo diplomatico nel coordinamento di procedure complesse tra le autorità coinvolte negli Stati membri,
impegna il Governo:
1) a sostenere iniziative e soluzioni normative che riconoscano il minore quale vittima della sottrazione attraverso l'inserimento della fattispecie di reato nell'ambito dei delitti contro la persona e la libertà personale;
2) a promuovere il potenziamento del quadro sanzionatorio mediante l'innalzamento del massimo edittale di pena previsto dall'art. 574-bis del codice penale, ovvero prevedere l'ammissibilità, per i procedimenti relativi a tale reato, di misure restrittive della libertà personale e della custodia cautelare;
3) a promuovere, in ambito comunitario, ogni iniziativa utile a rafforzare il ruolo del mediatore europeo ed a migliorarne il coordinamento e la comunicazione con le autorità centrali degli Stati membri, anche attraverso il potenziamento della figura del mediatore nazionale, che possa svolgere un ruolo di supporto, accompagnando e rappresentando le famiglie nei contenziosi;
4) a favorire, attraverso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la stipula di nuovi accordi bilaterali con gli Stati aderenti e non aderenti alla Convenzione de L'Aja introducendo sanzioni certe per i Paesi inadempienti;
5) a sostenere l'istituzione di un fondo dedicato al gratuito patrocinio per le vittime di sottrazione, come sostegno alle spese per le procedure giudiziarie all'estero.
(1-00548)
Interrogazioni
BOTTICI, BUCCARELLA, FATTORI, DONNO, BERTOROTTA, TAVERNA, SANTANGELO, LUCIDI, PUGLIA, COTTI, MORONESE, CASTALDI, PAGLINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che con un comunicato stampa del 22 novembre 2015 la commissione UE informò di aver autorizzato il piano di salvataggio italiano di Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze viene riportata una lettera, datata 19 novembre 2015, inviata dai membri della Commissione europea, Hill e Vestager, per chiarire la posizione della Commissione sull'utilizzo dei sistemi di garanzia dei depositi per la ricapitalizzazione degli istituti di credito;
rispondendo all'interrogazione P-016041-15 dell'eurodeputato Zanni, il commissario Vestager ha affermato che "Prima dell'autorizzazione, il 22 novembre 2015, degli aiuti di Stato a favore delle quattro banche menzionate dall'onorevole deputato, la Commissione e le autorità italiane hanno ampiamente discusso dell'eventualità di ricorrere al sistema di garanzia dei depositi (DGS) per la ricapitalizzazione delle banche in dissesto", lasciando così intendere che le comunicazioni tra Commissione UE e Governo italiano sarebbero state molteplici;
considerato inoltre che da numerose fonti di stampa (tra le altre, "il Fatto Quotidiano" e "il manifesto" del 23 marzo 2016) si è appreso che le informazioni contenute nella lettera dei commissari Hill e Vestager, riportata sul sito del Ministero dell'economia non sarebbe esaustiva della posizione della Commissione europea su diversi aspetti relativi al piano di salvataggio delle banche menzionate; sarebbero state, in particolare, omesse le informazioni riguardanti la data del 30 aprile 2016, quale termine ultimo per la cessione della banca-ponte e il fatto che le sofferenze delle 4 banche sarebbero state cedute alla bad-bank ad un prezzo significativamente inferiore al loro reale valore di mercato,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quale sia il testo integrale di tutte le comunicazioni intercorse tra i membri della Commissione europea e il Governo italiano nei giorni precedenti e successivi il varo del piano di salvataggio delle 4 banche;
se corrisponda a verità l'indicazione del 30 aprile 2016 quale termine ultimo per la cessione e per il regolare funzionamento della banca-ponte e che cosa accadrebbe se non si riuscisse a cedere la banca-ponte entro tale data;
per quali ragioni sarebbe stato sottostimato il valore delle sofferenze cedute alla bad-bank e chi potrebbe trarre vantaggio da tale sottovalutazione.
(3-02717)
MONTEVECCHI, LEZZI, BERTOROTTA, PUGLIA, SCIBONA, TAVERNA, LUCIDI, MORONESE, DONNO, SERRA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, MORRA, GIARRUSSO - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il 15 marzo 2016 si è aperta a Cannes la più importante kermesse immobiliare del mondo; il Mipim (Marché international des professionnels de l'immobilier) vanta la presenza di 89 Paesi, 350 stand e 21.000 operatori del settore immobiliare;
tra i presenti alla manifestazione vi sono anche esponenti del nostro Paese, privati e pubblici, che utilizzano la visibilità della fiera per cercare di "fare cassa", mettendo in vendita i "tesori di famiglia" quali un faro, un castello, un'ex caserma, eccetera;
gli operatori pubblici del settore immobiliare hanno deciso di presenziare al Mipim, complice anche la condizione economica del nostro Paese, al fine di promuovere la vendita degli immobili made in Italy;
l'Agenzia del demanio si presenta alla kermesse immobiliare con il suo direttore Roberto Reggi; Invimit (Investimenti immobiliari italiani) partecipa con il proprio amministratore delegato Elisabetta Spitz, che risulta essere l'unica vera habitué della manifestazione;
considerato che:
nel Documento di economia e finanza (DEF) del 2015, il Governo aveva previsto un incasso di circa 2 miliardi di euro dalla vendita dei beni immobili pubblici, mentre sono stati venduti beni immobili per circa 715 milioni di euro; a giudizio degli interroganti quindi, appare chiaro che il Governo stia pensando di fare cassa raddoppiando le vendite al fine di raggiungere le previsioni triennali del 2015-2017;
il conto generale dello Stato aggiornato al dicembre 2014, che comprende sia il demanio disponibile sia quello indisponibile, dunque anche i beni appartenenti al patrimonio artistico, ammonterebbe a circa 47.386 immobili, per un valore stimato pari a 59,7 miliardi di euro; tra i beni messi in vendita ci sarebbero anche luoghi di particolare pregio artistico, storico e culturale, ma che, dato lo stato di abbandono in cui si trovano, nessuno, neppure i Comuni e le Regioni ove essi sono situati, sono disponibili ad acquistarli;
considerato inoltre che:
in data 29 luglio 2015, durante l'audizione in 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, relativa all'indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali, l'ingegner Reggi riferiva che «Il patrimonio statale di interesse culturale gestito dall'Agenzia del demanio è oggetto costante di analisi e individuazione delle migliori forme di utilizzazione degli immobili, che in un'ottica di rigenerazione urbana, con un'azione congiunta con il Ministero della difesa, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli enti territoriali e in generale con le Amministrazioni interessate, faccia rivivere beni non utilizzati»;
il direttore precisava: «Con il progetto "Valore Paese" l'Agenzia promuove iniziative di sviluppo immobiliare che mirano ad incrementare il valore economico e sociale del patrimonio immobiliare dello Stato e degli Enti locali con una forte valenza strategica per lo sviluppo dei territori. In particolare, il progetto Valore Paese - Dimore è dedicato alla valorizzazione di beni di pregio, localizzati in aree strategiche da riutilizzare per finalità turistiche e culturali. Di recente, nell'ambito di Valore Paese - Dimore è stato avviato il progetto "Fari", iniziativa promossa in cooperazione con il Ministero della difesa, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico nonché con gli Enti territoriali interessati. Scopo principale del percorso di valorizzazione è sottrarre i fari al degrado in cui versano, avviarli a rigenerazione contribuendo ad attivare le economie locali a beneficio della cittadinanza»;
inoltre, l'ingegner Reggi ha ricordato che «Ad oggi, sono attivi 226 Tavoli Tecnici con i Comuni richiedenti e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per definire i Programmi di valorizzazione con finalità culturali. Su un totale di 132 Programmi di valorizzazione presentati dagli Enti locali, si è arrivati all'approvazione di 87 programmi e l'iter di trasferimento si è concluso per 46 immobili, che sono stati devoluti definitivamente ai Comuni»;
considerato che:
l'indagine conoscitiva conferma che: «Ulteriori strumenti volti al recupero, riuso, valorizzazione e gestione efficiente del patrimonio immobiliare pubblico, che coinvolgono l'Agenzia del demanio, sono forniti dal decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Sblocca Italia) (…). All'Agenzia del demanio è attribuito il compito di valutare e gestire le richieste delle Amministrazioni comunali; alle Amministrazioni invece è attribuito un ruolo attivo nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso la presentazione di proposte progettuali. I Comuni possono così stimolare operazioni di partenariato istituzionale, funzionali al soddisfacimento delle esigenze dei territori, sia in termini di riutilizzi per finalità di interesse pubblico (social housing), sia in termini di individuazione di nuove funzioni»;
inoltre, l'articolo 24 del decreto-legge n. 133 del 2014 fornisce ai cittadini strumenti di partecipazione per il recupero di immobili e aree inutilizzate e in generale per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano previa definizione da parte dei Comuni dei criteri e delle condizioni di realizzazione degli interventi, inclusa l'esenzione per un periodo limitato per specifici tributi e per attività individuate in ragione dell'esercizio sussidiario posto in essere dai cittadini,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano chiarire quali siano stati i criteri secondo i quali sono stati individuati beni immobili rispetto ad altri;
se non intendano valutare ipotesi alternative alla vendita, che consentano di lasciare alla pubblica fruizione luoghi di particolare pregio artistico, storico e culturale, avvalendosi anche del lavoro svolto nella 7a Commissione del Senato in relazione all'indagine conoscitiva "Mappa dell'abbandono dei luoghi culturali".
(3-02718)
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PICCINELLI, RIZZOTTI, FUCKSIA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
il decreto ministeriale 9 luglio 2009 ha previsto l'equiparazione tra diplomi di lauree vecchio ordinamento in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche, lauree specialistiche in Farmacia (LS 14) e lauree magistrali in Farmacia e Farmacia industriale (LM/13), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
i laureati in Farmacia possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nelle seguenti discipline: Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia generale e dell'apparato masticatorio, Scienze naturali chimiche e biologiche, Chimica agraria, Chimica e tecnologie chimiche, Scienze degli alimenti ed Educazione tecnica;
nonostante il riconoscimento di tale equiparazione, i laureati in Farmacia del vecchio ordinamento hanno, allo stato attuale, accesso ad un numero di classi di insegnamento inferiore rispetto a quello previsto per i laureati del nuovo ordinamento;
il regolamento di revisione delle classi di concorso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, nel riformulare le classi di concorso per l'insegnamento, ha, infatti, lasciato inalterata la situazione di ingiustificata disparità esistente;
la tabella A del decreto, infatti, prevede che i laureati in Farmacia vecchio ordinamento, ex decreto ministeriale n. 39 del 1998, possano insegnare le seguenti classi di concorso: A-34 (scienze e tecnologie chimiche), A-31 (scienza degli alimenti), A-15 (discipline sanitarie); i laureati del nuovo ordinamento possono, invece, accedere alle predette classi di concorso A-34, A-15, A-31, oltre che alle A-50 (scienze naturali, chimiche e biologiche) e A-60 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado);
considerato che:
i piani di studio ed i percorsi formativi di entrambi gli ordinamenti, vecchio e nuovo, si presentano sostanzialmente simili, tanto che il decreto ministeriale 9 luglio 2009 ha riconosciuto la piena equivalenza dei relativi diplomi di laurea, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
non si comprende, di conseguenza, il motivo per cui i laureati con il vecchio ordinamento continuino ad avere un accesso più limitato alle classi di insegnamento;
la questione è stata sottoposta in più occasioni all'attenzione del Ministro in indirizzo, il quale, tuttavia, non ha provveduto a rimuovere tale situazione di disparità,
si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per ampliare le classi di insegnamento a cui possono accedere i laureati con il vecchio ordinamento e rimuovere la discriminazione esistente rispetto ai laureati in Farmacia con il nuovo ordinamento, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 luglio 2009, anche attraverso una modifica del regolamento di revisione delle classi di concorso approvato dal Consiglio dei ministri.
(3-02719)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CAMPANELLA, BOCCHINO - Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
in data 23 settembre 2011, con nota prot. n. 0.03.03/27533, sezione Demanio, il comandante della Capitaneria di porto di Milazzo trasmetteva alla Regione Siciliana, Dipartimento regionale territorio e ambiente, Servizio IX -Demanio Marittimo, copia dell'istanza avanzata dalla ditta Scardino Federico e Giuffrè Loredana, tendente ad ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima, della superficie di 21.672 metri quadrati, identificata al catasto terreni al foglio 1, particelle 789-250-739-740-788-951-877-742- 41, per realizzare un parco tematico in contrada "Siena" del comune di Furnari;
successivamente, con nota del 9 febbraio 2012, assunta al numero di protocollo 129 (ARTA 2614/ FUR 085), il dirigente dell'ufficio Demanio marittimo di Milazzo, trasmetteva al Comune di Furnari, in duplice copia, avviso, in pari data, con richiesta di affissione all'albo pretorio del Comune per 30 giorni, "allo scopo di presentare istanze in concorrenza o osservazioni a chiunque ne avesse interesse al fine di tutelare i loro eventuali diritti, in attuazione dell'art. 3 Decreto Assessoriale n. 32/GAB del 19.04.2010";
a fronte di detta richiesta di concessione, il Comune, con nota assunta al prot. 2203 del 15 marzo 2012, nel proporre specifica opposizione e fermo diniego, evidenziava che, nell'area oggetto della richiesta di concessione, non era ammessa alcuna edificazione, neppure a carattere provvisorio, sussistendo specifici divieti ed incompatibilità derivanti dalle previsioni dello strumento urbanistico e del regolamento edilizio vigenti, nonché espressi divieti derivanti dal regime vincolistico;
veniva ulteriormente evidenziato che la richiesta di concessione era relativa ad un'area del demanio marittimo (arenile) di assoluto interesse da parte dell'ente, sulla quale insisteva un parco urbano costiero, finanziato con fondi regionali e di uso pubblico e che l'eventuale rilascio della concessione in capo ai richiedenti avrebbe comportato lo stravolgimento dell'impianto pianificatorio programmato dall'amministrazione comunale deducente, con ineludibili effetti negativi sul delicato sistema ambientale e paesaggistico;
a quanto risulta agli interroganti, il Comune di Furnari, pur avendo manifestato un interesse pubblico contrario all'uso privato nei termini anzidetti dell'area, non sarebbe stato informato della conclusione e dell'esito del procedimento da parte della pubblica amministrazione regionale;
con atto di compravendita dell'11 settembre 2014, stipulato in Barcellona Pozzo di Gotto in notar Antonella Giambò, il terreno, ricadente nel comune di Furnari, identificato al catasto terreni dell'ente medesimo al foglio 1 particelle n. 739, are 74,89; n. 740 are 64,61; n. 788 are 12,40; 789 are 44,50, erano state trasferite dalla Regione Siciliana a favore del signor Scardino Federico e della signora La Rocca Franca per il prezzo complessivo di 3.944,80 euro;
per la stipula del suddetto atto, in qualità di rappresentante della Regione Siciliana, risulta essere stata delegata dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro della Ragioneria generale la dottoressa Cangemi Ninfa;
la Ragioneria Generale, Servizio patrimonio, con decreto del dirigente del servizio del 19 novembre 2014 approvava l'atto di vendita, rogato dal notaio dottoressa Antonella Giambò, per la somma complessiva di 3.944,80 euro;
da un accertamento effettuato dal Comune di Furnari, finalizzato all'impugnazione dell'atto di compravendita, risulterebbe che il signor Scardino Federico e la signora La Rocca Franca, con nota del 2 aprile 2013, avevano chiesto all'Assessorato regionale dell'economia del Servizio patrimonio e, per conoscenza, all'ingegnere capo del Genio civile di Messina, l'acquisto o in subordine la concessione del terreno agricolo ricadente nel comune di Furnari, identificato a catasto terreni nelle medesime particelle riportate che, successivamente, sono poi tutte indistintamente divenute oggetto di compravendita nel citato atto in notar Antonella Giambò;
secondo quanto denunciato dal sindaco di Furnari, dottor Mario Foti, il terreno oggetto dell'impugnata compravendita sarebbe stato acquistato dai signori Scardino Federico e La Rocca Franca per il modico ed irrisorio importo di 3.944,80 euro, e ciò sulla scorta della stima effettuata dal responsabile del procedimento dell'ufficio del Genio civile di Messina, architetto Antonella Giuffrè, con un procedimento vistosamente viziato da plurime irregolarità ed illegittimità;
risulterebbe, infatti, che detto valore di stima è di gran lunga inferiore ai valori di stima svolti per la medesima area da parte dell'Intendenza di finanza di Messina che nell'anno 1991 lo stimava per un valore di circa 300 milioni di lire;
a parere degli interroganti, appare singolare la circostanza che il dirigente tecnico l'ufficio del Genio civile di Messina, architetto Antonella Giuffrè, dapprima quantificava il canone annuo di locazione dell'area in 3.944,80 euro; poi successivamente, re melius perpensa, lo ridetermina in soli 394,48 euro, stabilendo che il prezzo di vendita in 3.944,80 euro è pari esattamente a quello precedentemente stabilito per l'affitto;
a quanto risulta agli interroganti, l'architetto Giuffrè, dipendente presso il Genio civile di Messina ed estimatrice del bene demaniale oggetto di questa strana alienazione, sarebbe la sorella della signora Loredana Giuffrè, la stessa persona che aveva fatto richiesta all'ufficio del Demanio di Milazzo di istanza di concessione in uso per la stessa area, per la quale il Comune di Furnari aveva espressa formale opposizione;
risulta inoltre agli interroganti che:
l'attuale acquirente, Franca La Rocca, sarebbe moglie del dottor Vincenzo Venuto, un professionista di Barcellona Pozzo di Gotto, testimone di nozze del signor Franco Armando Lopes e della signora Loredana Giuffrè, quest'ultima sorella dell'architetto Antonella Giuffrè, responsabile del procedimento incardinatosi presso l'ufficio Genio civile di Messina;
il signor Franco Armando Lopes, cognato dell'architetto Antonella Giuffrè, risulta invece essere fratello del dottor Salvatore Lopes, ex sindaco di Furnari fino allo scioglimento degli organi elettivi da parte del Presidente della Repubblica, colpito da provvedimento restrittivo nell'operazione "Torrente", condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina ed imputato nel procedimento penale iscritto, pendente presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, unitamente ad alcuni esponenti della cosiddetta cosca dei Mazzarroti;
allorquando l'amministrazione regionale riceve una richiesta di concessione demaniale marittima procede, ai sensi dell'art. 3 del decreto assessoriale n. 32 del 19 aprile 2010, a richiederne l'affissione presso l'albo pretorio del Comune ove è ubicata l'area per giorni 30, mediante un avviso con termine per istanze in concorrenza e/o osservazione;
a parere degli interroganti, la stima del valore del terreno per la compravendita non poteva operarsi secondo i criteri scelti dagli uffici del Genio civile di Messina, perché regolamentavano esclusivamente i criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali e non quelli relativi alla vendita di un bene demaniale;
secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, comma 1, lettera m), l'attribuzione del Demanio marittimo è riservata alle esclusive competenze dell'Assessorato territorio e ambiente e non all'Assessorato regionale dell'economia, che, in questo caso, risulterebbe non competente, né per la concessione del bene demaniale, né, a maggior ragione, per la vendita;
risulta agli interroganti che la domanda presentata dagli acquirenti in data 2 aprile 2013 difetti dei requisiti anche per la concessione in uso, tenuto conto che, oltre a non contenere le finalità di utilizzo e le iniziative progettuali di promozione dell'immobile, risulta sprovvista del certificato antimafia, così come richiesto in tutti i rapporti negoziali che i privati contraggono con la pubblica amministrazione;
a parere degli interroganti appare illegittimo ed assolutamente sospetto che il procedimento di stima sia stato effettuato secondo i valori agricoli medi, senza aver tenuto conto delle precedenti valutazioni e dei valori di mercato, così come sancito con sentenza n. 181 del 2011 della Corte costituzionale;
a quanto denunciato dal Comune di Furnari, l'amministrazione pubblica regionale avrebbe illegittimamente proceduto alla vendita dell'area, violando i principi di trasparenza, eguaglianza, imparzialità e di non discriminazione, non comunicando allo stesso Comune la nota che autorizzava la vendita a trattativa privata, così come previsto all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997, che prevede espressamente: "Nella cessione dei beni patrimoniali e demaniali della Regione è data facoltà di prelazione agli enti locali nel cui territorio di competenza detti beni ricadono. L'ente acquirente è tenuto a non cedere il bene acquisito per un periodo non inferiore ad anni dieci";
risulta inoltre agli interroganti che la dottoressa Cangemi Ninfa, funzionaria delegata dalla Ragioneria generale, abbia partecipato alla stipula di altri atti di compravendita sospetti, per la vendita di alcuni terreni siti nei comuni di Stromboli e di Porto Empedocle; anche in questi casi le compravendite avvenivano tra la Regione Siciliana ed i soggetti privati con pagamenti di importi irrisori;
considerato inoltre che:
a quanto risulta agli interroganti, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, nel costituirsi nel giudizio introitato dal Comune di Furnari (che vede come altri convenuti la presidenza della Regione, l'Assessorato all'economia e l'Assessorato territorio e ambiente), contro Scardino Federico e La Rocca Franca, acquirenti dell'immobile demaniale, nel sostenere una tesi assolutamente risibile e priva di pregio ha, di fatto, giustificato la "svendita" dell'area, sconfessando alcune dichiarazioni fatte nei giorni scorsi dallo stesso presidente della Regione, Rosario Crocetta, che annunciava azioni esemplari dopo i dovuti accertamenti (annullamento degli atti di compravendita e giuste punizioni a carico di eventuali responsabili);
a giudizio degli interroganti, sussiste tutta una serie di violazioni di legge, di comportamenti illegittimi e di fattispecie aventi rilevanza penale che, oltre alla nullità degli atti di compravendita, necessitano dei dovuti chiarimenti affinché chi fa parte dell'amministrazione pubblica ed effettua operazioni contrarie alla legge non resti impunito,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano avviare gli opportuni approfondimenti istruttori per verificare se siano da ravvisarsi ipotesi di danno erariale e di responsabilità penale, anche di soggetti appartenenti all'amministrazione pubblica della Regione Siciliana, adottando, per quanto di competenza, ogni provvedimento conseguente nei confronti degli eventuali responsabili.
(4-05556)
MANCONI, MAZZONI - Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Considerato che:
l'accordo del 18 marzo 2016 raggiunto a Bruxelles tra i capi di Stato e di Governo dell'Unione europea e la Turchia introduce nuove procedure che vanno a incidere sull'insieme delle norme europee in materia d'asilo, a cominciare dalla direttiva 2013/32/UE;
come ben evidenziato in un documento del 23 marzo dall'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), l'accordo prevede il respingimento forzato verso la Turchia dei richiedenti asilo giunti in Grecia attraverso il territorio turco dopo che la loro domanda di asilo è stata dichiarata inammissibile dalle autorità greche. La direttiva 2013/32/UE (direttiva procedure), all'art. 33, stabilisce che la domanda di asilo può essere considerata inammissibile solo a seguito di un esame individuale che conduca a stabilire che il richiedente asilo possa essere riammesso in un Paese terzo definibile "paese di primo asilo" o "paese terzo sicuro";
queste due nozioni sono meglio specificate agli artt. 35 e 38; richiedono dei requisiti dettagliati che in alcun modo possono essere riscontrati nel caso della Turchia innanzitutto poiché quel Paese non offre una "protezione sufficiente" ai richiedenti asilo tale da poter essere definita un Paese di primo asilo (art. 35), né offre "la possibilità di chiedere lo status di rifugiato" o di "ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra" tali da potersi qualificare come Paese terzo sicuro (art. 38);
qualificando la Turchia come "paese di primo asilo" o "paese terzo sicuro", è altissimo il rischio di una sommaria valutazione delle domande di asilo, che saranno rapidamente considerate inammissibili per poi procedere alla riammissione di quelle persone in Turchia, senza che sia garantito il principio del rimedio effettivo;
per quanto riguarda i cittadini stranieri giunti in Grecia dopo aver attraversato il territorio turco che non abbiano presentato la domanda di asilo, l'accordo prevede la possibilità che vengano respinti forzatamente verso la Turchia: viene introdotto un meccanismo che richiama molto da vicino quello del respingimento collettivo, pur essendo previsto l'esame individuale di ogni singolo caso. Il rischio è che venga violato il divieto di respingimenti collettivi sancito dall'art. 4 del protocollo IV addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
considerato inoltre che:
nelle ore e nei giorni successivi all'accordo, moltissime organizzazioni internazionali hanno espresso forti contrarietà verso il contenuto dell'accordo. In particolare UNHCR e Medici senza frontiere hanno deciso di non supportare più le attività all'interno degli hotspot in Grecia poiché questi centri sono diventati strutture di detenzione finalizzate a operazioni di espulsione in massa, senza che si tenga conto dei bisogni umanitari o di protezione dei richiedenti asilo e dei migranti;
poche ore dopo la firma dell'accordo, Amnesty international ha denunciato e documentato il rimpatrio forzato dalla Turchia, il 18 marzo, di una trentina di richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan, dopo che la loro richiesta d'asilo era stata respinta dalle autorità turche. L'organizzazione per i diritti umani aveva già denunciato questa pratica in un rapporto del dicembre 2015: nei mesi scorsi rifugiati e richiedenti asilo erano stati fermati alla frontiera occidentale turca, trattenuti senza assistenza legale e poi sottoposti a rimpatrio forzato dopo essere stati costretti a firmare dichiarazioni di "ritorno volontario". Di fatto i profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Iraq vengono sottoposti a rimpatrio forzato nei Paesi di origine senza accesso alla difesa legale né alla procedura d'asilo;
nell'accordo tra Unione europea e Turchia non c'è alcun riferimento a situazioni di questo genere né c'è alcuna garanzia che questi episodi non possano ripetersi,
si chiede di sapere:
a quale tipologia di atto corrisponda formalmente l'accordo tra i capi di Stato e di Governo e la Turchia, non essendo riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dal diritto europeo e se non sia necessaria una ratifica di quell'atto da parte dei Parlamenti dei singoli Stati membri;
quali azioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché venga rispettato quanto previsto dalla normativa europea sull'asilo, a partire dall'individualità dell'esame della domanda di asilo, lasciando al richiedente asilo la possibilità concreta di accedere effettivamente alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e di esprimere ogni sua ragione e di esercitare un reale diritto di difesa;
su quali basi la Turchia può essere considerata un "paese terzo sicuro" di fronte alla non completa accettazione di quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra e, più in generale, di fronte alle frequenti e ripetute violazioni dei diritti umani in quel Paese.
(4-05557)
CARDIELLO - Ai Ministri dell'interno e della difesa - Premesso che:
la piana del Sele è una vasta pianura che si estende a sud della città di Salerno e interessa il territorio di 11 comuni: Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Capaccio, Eboli, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, Serre. Tale area geografica è caratterizzata dalla presenza di un settore primario particolarmente sviluppato, agricolo, vivaistico e dell'allevamento, caratterizzato da significativi livelli occupazionali di natura stagionale di immigrati in condizione di irregolarità;
i comuni con la più alta incidenza percentuale di popolazione straniera sono quelli di Capaccio, Eboli ed Albanella, in cui si registrano i livelli più alti di imprese ed occupati nel settore primario;
nelle rovine dell'ex opificio Apof, sulla strada statale 18, a pochi chilometri da Santa Cecilia, circa in 100, tra marocchini e algerini, di fede musulmana, vivono in condizioni di povertà e degrado estremo tra rifiuti pericolosi. Più volte è stato chiesto lo sgombero dell'area e di ricollocare ove possibile gli immigrati che vi abitano;
il 25 marzo 2016 a Bellizzi, cittadina della piana del Sele, è stato arrestato il 40 enne algerino Djamal Eddin Ouali in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità del Belgio il 6 gennaio, per i reati di partecipazione a un'organizzazione dedita al falso documentale e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ouali è accusato di essere implicato in una rete di falsari di documenti, utilizzata anche da terroristi implicati nelle stragi di Parigi e Bruxelles;
secondo alcune indiscrezioni, la polizia è sulle tracce di una seconda persona vicina a Djamal Eddin Ouali, che lo avrebbe accompagnato di recente;
solo attraverso un censimento degli immigrati presenti nella piana del Sele è possibile individuare tra questi quelli che effettivamente sono impegnati nel lavoro stagionale del settore agricolo e quelli invece privi di occupazione che spesso sono coinvolti in azioni delittuose,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano adottare iniziative per avviare un censimento delle presenze di extracomunitari nella piana del Sele, in modo da avere un controllo efficacie del territorio;
se intendano prevedere l'intervento dell'Esercito soprattutto lì dove vi sono strutture che accolgono irregolarmente gli immigrati, al fine di sgomberare le aree occupate abusivamente e effettuare un controllo del territorio così come avviene nell'ambito dell'operazione "Strade sicure-Terra dei fuochi".
(4-05558)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):
3-02717, della senatrice Bottici ed altri, sull'autorizzazione al piano di salvataggio di 4 banche italiane da parte della Commissione europea;
7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02718, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla sdemanializzazione e vendita di beni immobili di pregio nella "Mipim" di Cannes;
3-02719, del senatore Mandelli ed altri, sulla disparità di trattamento tra laureati in Farmacia vecchio e nuovo ordinamento per l'accesso all'insegnamento.