Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 563 del 20/01/2016
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DE POLI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
con l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 è stato istituito il ruolo direttivo speciale della polizia di Stato: "1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche: vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario del ruolo direttivo speciale; commissario capo del ruolo direttivo speciale; vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale"; il nuovo ruolo direttivo avrebbe dovuto essere costituito con 5 concorsi annuali, a partire dal 2001 e fino al 2005, per un totale di 1.300 posti riservati agli ispettori della Polizia di Stato, con anzianità di servizio, secondo le previsioni di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo decreto legislativo;
in seguito, nella legge del 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) l'articolo 1, comma 261, ha stabilito che «fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni»;
in questo modo si stabilisce che, in via transitoria, fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 in materia di prima applicazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato;
la normativa in questione ha altresì previsto, sempre in via transitoria, la possibilità di soddisfare le esigenze di carattere funzionale dell'amministrazione, mediante l'affidamento agli ispettori superiori, sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, sostituti commissari, delle funzioni di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale;
le suddette disposizioni di legge non sono state realizzate, poiché il Ministero dell'interno non ha mai bandito alcun concorso per la copertura della prevista dotazione organica del ruolo direttivo speciale, come viceversa è accaduto per le altre forze di Polizia ad ordinamento militare, quali Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria, recando così serio nocumento economico e di carriera agli appartenenti alla Polizia di Stato, con la grave conseguenza che, in molti uffici o unità organiche, gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono costretti a svolgere, non soltanto le funzioni proprie del ruolo direttivo, ma, nei casi di assenza o impedimento del titolare dell'ufficio, anche quelle di vice-dirigente o addirittura di dirigente; e ciò senza che tale ufficio sia stato previamente individuato con decreto del capo della Polizia;
di recente, su questa grave anomalia, si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5251/2015, ha osservato che, nella fattispecie, "non si ravvisa l'obbligo dell'Amministrazione, nella specie il Ministero dell'interno, di provvedere nei confronti del privato in quanto nel caso in esame l'amministrazione anzidetta se pure vincolata nell'"an" ad assumere l'invocato provvedimento non lo è nel 'quando'; di conseguenza, essendo la materia riservata al potere discrezionale dell'Amministrazione, nessun vincolo almeno nel 'quando', sussisterebbe in capo al Ministero dell'interno di emissione dell'invocato provvedimento», tuttavia ha di seguito precisato che, "logicamente, ciò non vuol dire che l'Amministrazione dell'Interno possa "sine die" rimanere inerte ed esimersi dal disciplinare gli adempimenti stabiliti dalla legge",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione nelle opportune sedi legislative, affinché sia sanato tale vulnus all'interno di un apparato dello Stato, che sempre e comunque, ma soprattutto in tempi travagliati come quelli odierni, ricopre un ruolo fondamentale per la democrazia.
(4-05107)