Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 498 del 05/08/2015
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------
498a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2015
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Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente FEDELI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.
AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
Sul processo verbale
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,39).
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,40)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2021, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale, ha avuto luogo la discussione generale e il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.
È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.
FALANGA (AL-A). Signora Presidente, non mi soffermerò a segnalare i profili di incostituzionalità del decreto-legge, perché questi aspetti sono stati già esaminati ed illustrati in sede di esame del disegno di legge di conversione in Commissione giustizia e poi qui in Aula dai rappresentanti di tutte le forze politiche, in maniera più esplicita da parte da parte dei rappresentanti di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle, in maniera più camuffata ed ipocrita anche da parte di qualche rappresentante del Partito Democratico.
Siamo infatti di fronte ad una sorta di uovo di Colombo. L'intendimento, la ratio della norma, qual è? È quella di dare esecuzione a una sentenza della Corte costituzionale, ovvero a un suggerimento della Corte stessa che, in tema di sequestro giudiziario di attività produttive di strategico interesse nazionale, afferma un po' salomonicamente (come soventemente avviene, peraltro) che il Parlamento in questa materia può intervenire. E così è stato. Ebbene, ci sarebbero stati tutti i caratteri dell'urgenza per un provvedimento di tale genere. Ma quando, in sede d'esame del disegno di legge alla Camera dei deputati, a questa norma di fondo, principale (la vera ratio del provvedimento), è stata aggiunta una serie di interventi sulle procedure concorsuali, sul fallimento, sulla figura del curatore fallimentare e sul processo di esecuzione si è compiuta una operazione che fa svilire ovvero fa venir meno quel carattere di urgenza che legittima e abilita il Governo ad adottare un decreto-legge.
Che cosa si è fatto, dunque? Con riguardo alla norma, certamente io, anche a nome del mio Gruppo, posso dichiarare tranquillamente di aderire e di condividere la necessità di un intervento che andasse a realizzare un'armonia tra la misura cautelare del sequestro giudiziario da parte del giudice in ipotesi di reati che attengono alla sicurezza dei lavoratori, da un lato, l'esigenza nazionale di non interrompere la produzione, dall'altro, e, comunque, che garantisse questo contemperamento anche con il profilo occupazionale e la sicurezza dei lavoratori. Si può infatti aderire alla previsione che il provvedimento cautelare di sequestro non interrompa l'attività produttiva, imponendo nel contempo all'impresa e all'imprenditore di adottare un piano, che deve essere poi presentato ai vari organismi, all'INAIL e al giudice procedente, al fine di ovviare, ovvero eliminare, quelle condizioni di pericolo per la salute dei lavoratori.
Per quanto riguarda tutte le altre norme, signor Vice Ministro, ella, in Commissione giustizia, ha svolto un intervento dichiarando di limitare il suo intervento soltanto al profilo economico-finanziario; ma qui parliamo di norme che vanno a modificare l'ordinamento e la procedura civile. Io sono stato relatore della riforma societaria alla Camera dei deputati, nel 2003-2004, ma erano enormi le discussioni che facevamo con la dottrina per individuare le strade più corrette e più armonicamente inseribili nell'ambito dell'assetto ordinamentale.
Concludo affermando che noi non possiamo non criticare l'arroganza con cui si interviene a modificare norme della procedura civile e norme del processo esecutivo, peraltro anche introducendo problemi che attengono a profili ordinamentali del servizio giustizia. Non possiamo condividere l'atteggiamento del Governo che, per un verso, tenta di risolvere un problema - e, forse, ci riesce e in questo senso avrebbe avuto il nostro assenso per il problema relativo, come dicevo, al sequestro delle aziende - e, per altro verso, butta dentro al decreto-legge un mare di norme, che vanno a modificare l'assetto ordinamentale, che sono scriteriate, tecnicamente sbagliate e che noi, come Gruppo di Alleanza Liberalpopolare-Autonomia, non possiamo sicuramente confortare.
Per questi motivi non possiamo dare il nostro assenso a questo provvedimento del Governo. (Applausi del senatore Barani).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (CRi). Signora Presidente, illustri colleghi, noi Conservatori, Riformisti prendiamo atto della volontà del Governo di comprimere per la quarantaquattresima volta il dibattito parlamentare attraverso il voto di fiducia. Ci dispiace molto, anche perché questo decreto-legge aveva e ha una sua grande importanza, e attraverso un dibattito sereno e rispettoso in quella normale dialettica - così dovrebbe essere tra Governo e Parlamento - si sarebbero potute apportare certamente modificazioni significative e positive. Ne è prova il fatto che sono stati presentati da tutti i Gruppi solo 175 emendamenti, sicuramente tutti volti a migliorare il testo e appena 39 ordini del giorno. Non c'era alcuna difficoltà a sviluppare questa discussione, votare gli emendamenti e licenziare il testo senza particolari fibrillazioni, anche perché questo decreto-legge ha come data ultima il 29 agosto.
Il Presidente del Consiglio, che dichiara e crede di essere uno stacanovista, certamente non si sarebbe lasciato intimorire dal compiere un lavoro in pieno periodo feriale, da qui a qualche giorno, nell'interesse della Nazione. Avrebbe avuto anche l'occasione per migliorare la sua comunicazione su Twitter e poter twittare sull'efficienza di un Governo e di un Parlamento, che lui ritiene positiva, quando invece gli italiani hanno cominciato a scontarne gli effetti negativi. Noi siamo proprio tra quei 63 milioni di italiani che non seguono i tweet del Presidente del Consiglio e che, al contrario, ritengono conclusa, per aver perso completamente la sua capacità e la sua efficacia, un'esperienza di Governo che era partita invece con tanto strombazzare. Ecco perché ci ritroviamo a votare un decreto con la fiducia, facendo decadere tutte le proposte emendative.
Noi Conservatori, Riformisti a questo testo abbiamo ritenuto di poter presentare solo tre emendamenti e due ordini del giorno. I temi che abbiamo trattato in questi emendamenti hanno suscitato molta attenzione, soprattutto fuori da questo Parlamento, cioè tra quelle persone e quei settori economici che ne erano legittimamente interessati. Già, perché due dei nostri emendamenti riguardavano la compensazione delle accise per le quali già si era ottenuto uno speciale trattamento, denominato privilegio, nel 2012. Come ben sanno gli operatori, tale privilegio ha una sua logica solo nel momento in cui il fallimento del cliente risulta economicamente capiente al fine di restituire al fornitore il corrispondente importo. Infatti, nelle procedure concorsuali che si concludono senza effetti positivi - ahimè - per i creditori anche sotto il profilo del recupero delle imposte da questi già corrisposte allo Stato, questi subiscono un ulteriore danno per le loro imprese. Noi abbiamo l'ossessione, in ogni intervento legislativo, di cercare la strada per sostenere ed aiutare la vita delle imprese, perché questa determina quanto lavoro potrà esserci per i nostri cittadini.
Se non aveste apposto la fiducia e se il nostro emendamento fosse stato accolto, si sarebbe prevista la compensazione di accisa esattamente con le modalità già in vigore per la compensazione dell'IVA. Pertanto, si sarebbero potute recuperare le accise indipendentemente dalla consistenza economica del fallimento del cliente. Si tratta di una questione molto importante, che riguarda soprattutto quel settore energia già così penalizzato nel nostro Paese da un carico fiscale drammatico che non ha eguali nel mondo. In questo modo avremmo potuto sollevare le imprese di questo settore almeno da una stortura che si è voluta introdurre. Dopo aver conquistato nel 2012 il particolare trattamento, questo viene tolto perché evidentemente bisogna penalizzare la vita delle imprese e non favorirla.
Un'altra questione che intendevamo affrontare riguarda il processo telematico, che è una realtà tesa a snellire i procedimenti, eliminare i costi di gestione degli archivi e, dunque, rendere efficiente la macchina della giustizia o almeno provarci. Il nostro emendamento era volto all'eliminazione, per quanto possibile, del materiale cartaceo che resta, depositabile in forme diverse solo se il presidente del tribunale ne autorizza il deposito o nei casi in cui il giudice autorizza il deposito degli atti processuali e dei documenti con modalità non telematiche.
Signora Presidente, reintrodurre di nuovo il deposito del materiale cartaceo, ancorché facoltativo, rischia ora di fermare, o almeno di rallentare, il processo virtuoso che le tecnologie informatiche stanno determinando in favore di una gestione dei procedimenti per una giustizia più efficiente. Sappiamo - lo sa benissimo il vice ministro Morando - che questo è uno degli elementi, insieme al più complessivo dato dell'incertezza del diritto, che scoraggia e penalizza quegli investitori stranieri che tanto invochiamo, ma che non arrivano nel nostro Paese. Se si potesse loro domandare la ragione, la risposta sarebbe, da parte di tutti, la seguente: «Nel vostro Paese lo Stato di diritto non è garantito, soprattutto dal punto di vista fiscale, ma nemmeno in quella procedura, in quel giusto processo che ogni Paese ha diritto ad avere e che invece voi non avete». Eppure la ragionevole durata dei processi è uno dei principi fondamentali delle previsioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; tra le libertà fondamentali c'è anche quella economica, la cosiddetta libertà di intrapresa. Tuttavia, a noi piace applicare i principi comunitari solo quando vanno bene al sistema della burocrazia, mentre quando vanno bene ai cittadini ce ne dimentichiamo.
Infatti arriviamo ad avere comportamenti e previsioni diverse persino sui magistrati della Corte dei conti. Ricordo che i magistrati della Corte dei conti in organico sono 640 ma, nel luglio 2015, ne risultano in servizio 427. Sempre alla medesima data del luglio 2015, il numero dell'organico della magistratura onoraria aggregata per i diversi ruoli è di 10.227 unità, di cui 2.793 vacanti. Ora, senza entrare nel dettaglio della ripartizione tra i posti vacanti, tra magistratura onoraria e magistratura contabile si gioca la gran parte delle questioni che attengono alla vita dei cittadini. E allora noi crediamo che con questo testo, quando all'articolo 18 i magistrati della Corte dei conti vengono trattenuti in servizio sino al completamento della procedura di reclutamento in atto, ma solo fino al 30 giugno, si crei un'evidente disparità rispetto alla magistratura ordinaria, che invece ha una data diversa. La differente data di cessazione dell'incarico, a parità di requisito, secondo noi viola alcuni articoli della Costituzione, ma soprattutto mette in evidenza che ci sono due trattamenti diversi tra il magistrato ordinario e il magistrato contabile. Per questo l'ordine del giorno che abbiamo proposto chiedeva al Governo di adottare un provvedimento omogeneo, volto a garantire anche alla magistratura contabile onoraria il mantenimento in servizio con le medesime previsioni di quella ordinaria. Queste erano le minime richieste, rispetto ad un decreto-legge ampio, amplissimo, sul quale invece il Senato avrebbe dovuto e potuto lavorare portando il suo contributo al miglioramento del testo, quando invece gli è stato impedito.
Eppure il tempo per lavorare c'era, signora Presidente, e l'ho detto prima. Ma forse qualcuno è già in vacanza, al contrario di milioni di italiani che quest'anno, in virtù delle ristrettezze che pagano a causa di una crisi economica che nessun decreto è in grado d'invertire e che soprattutto non può essere invertita da un Presidente del Consiglio come Renzi, andranno a pagare le tasse con quei soldi, invece di andare in vacanza: andranno a pagare le tasse, per quella pressione fiscale che ancora l'altro giorno la Corte dei conti ci ricordava essere ormai insopportabile e insostenibile per le imprese e per le famiglie.
Ecco perché noi voteremo certamente contro la fiducia a questo decreto. C'era l'occasione di migliorare la vita delle aziende, delle famiglie e dei cittadini e ancora una volta è andata perduta. Varrà un tweet del Presidente del Consiglio? Forse sì, ma certo questo non basterà più agli italiani. (Applausi dei senatori Airola e Pagnoncelli).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, intervengo a nome del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE per ribadire la nostra sostanziale condivisione su questo decreto-legge presentato dal Governo, che è stato positivamente modificato dalla Camera dei deputati.
Il provvedimento interviene in particolare sul diritto fallimentare, introducendo alcune modifiche soprattutto procedurali, snellendo gli adempimenti, regolamentando meglio i tempi. È un primo passo significativo, ma è ovvio che la materia, soprattutto per la sua complessità e per le tante casistiche diverse che in particolare la crisi ha provocato, avrebbe bisogno di una rivisitazione complessiva e ben più approfondita. Il decreto-legge introduce anche norme per aumentare il personale degli uffici giudiziari e mi auguro che questo possa contribuire a rendere più efficienti e soprattutto più veloci i nostri procedimenti.
Nel mio intervento di ieri mi sono soffermato su alcune disposizioni che interessano da vicino il mondo produttivo e soprattutto quello delle piccole e piccolissime imprese. Mi riferisco al procedimento del concordato preventivo, che ha provocato e sta provocando danni enormi a moltissime imprese sane da parte di altre aziende che ricorrono al concordato non per salvaguardare la continuità aziendale, ma semplicemente per ritardare o eludere i pagamenti nei confronti dei creditori. Troppo spesso troviamo imprenditori che alla fine del concordato si ritrovano con una percentuale di rimborso pari a zero euro. In buona sostanza, troppo spesso imprenditori incapaci o spregiudicati hanno scaricato su aziende serie le loro difficoltà, costringendole alla chiusura o all'indebitamento permanente, anche con la connivenza di commercialisti e banche e con una certa leggerezza da parte dell'autorità giudiziaria.
La Camera dei deputati, anche su sollecitazione degli autonomisti (ricordo in particolare il nostro ordine del giorno approvato al Senato sul codice degli appalti), ha introdotto modifiche rilevanti e significative, imponendo finalmente un minimo di serietà e di rigore alla procedura concordataria, istituita con scopi nobili per garantire la continuità aziendale o evitare le lunghe procedure fallimentari, ma poi sfruttata anche per evitare o dilazionare i pagamenti e costituire new company che probabilmente faranno la fine delle aziende originarie decotte. Si tratta della previsione, nei concordati liquidatori, di una percentuale minima del 20 per cento di soddisfacimento dei crediti chirografari, della vincolatività in ogni caso della percentuale offerta, della disciplina delle offerte concorrenti per superare il cosiddetto concordato bloccato, con l'automaticità dell'apertura di una procedura competitiva.
Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono assolutamente positive, ma non sono sufficienti. Abbiamo voluto segnalare, in un ordine del giorno purtroppo decaduto per la fiducia, ma anche nel mio intervento di ieri, alcune proposte precise e necessarie perché il concordato preventivo possa essere utile all'obiettivo per cui era stato creato e cioè per preservare la continuità aziendale, garantendo per quanto possibile i diritti dei creditori. Bisogna prevedere, nei casi in cui la percentuale di pagamento ai chirografari sia inferiore alla percentuale dichiarata nel piano, il fallimento automatico in ipotesi di revoca, rinuncia o mancata omologa. Occorre impedire, alle imprese in concordato in continuità, sino al provvedimento di omologa, di partecipare agli appalti pubblici. Occorre prevedere la possibilità di pagare direttamente i subappaltatori, nel caso di aziende coinvolte in procedure concorsuali e che hanno contratti con enti pubblici. Occorre introdurre espressamente l'esclusione della prededuzione per compensi professionali inerenti l'assistenza su concordati in bianco, poi rinunziati o dichiarati inammissibili. Infine, bisogna estendere la revocatoria ad ogni caso di concordato in bianco a cui è seguito il fallimento.
Ne ho parlato anche ieri con i rappresentati del Governo e mi auguro che queste richieste, che arrivano con forza dal mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa abbiano tutta la considerazione che meritano. Ritengo sia in gioco la loro stessa sopravvivenza, soprattutto in un momento di crisi e di difficoltà, che merita particolare attenzione. Da parte mia, già nei prossimi giorni, presenterò un'articolata proposta di legge, che mi auguro sia poi valutata positivamente dal Parlamento. (Applausi del senatore Berger).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, intervengo rapidamente per annunciare il voto contrario della componente SEL del Gruppo Misto, anche perché ancora una volta il Governo è ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza su un provvedimento a nostro avviso eterogeneo, che non può nemmeno essere integralmente applicato, visto che contiene disposizioni che a loro volta hanno la necessità di una serie di decreti applicativi. Abbiamo l'impressione che stiamo legiferando su materie complesse, senza però aver valutato sufficientemente l'impatto che avranno sul sistema che si vuole modificare, e invece si dovrà ricorrere ad ulteriori modifiche, mentre avremmo dovuto legiferare su una normativa di sistema, in grado di garantire la certezza del diritto. Stiamo infatti parlando, in questo caso specifico, di materie molto significative, che ineriscono al sistema imprenditoriale italiano e ai lavoratori, coinvolti nelle procedure fallimentari delle imprese.
Tra l'altro, si modificano anche alcune parti del diritto fallimentare per decreto-legge, mentre, come sappiamo, sono in corso i lavori delle Commissioni per elaborare proposte per interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali, istituite presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia.
Entro molto rapidamente nel merito, con cinque osservazioni, su cinque punti che ci sembrano significativi, che peraltro pensiamo avremmo potuto affrontare meglio se ci fosse stato concesso più tempo per migliorarle. La prima riguarda il concordato preventivo, una possibilità concessa agli imprenditori per evitare il fallimento e salvaguardare l'attività produttiva e occupazionale, per altro in un periodo segnato da una grave crisi economica. L'obiettivo del concordato era quello di mantenere in vita il nostro sistema produttivo e di garantire appunto di continuare la produzione, ma il concordato preventivo ha a sua volta generato altri problemi, mettendo in conflitto i due diversi interessi del debitore e del creditore, che a sua volta rischia di essere trascinato nel fallimento.
Ci sembra dunque che le soluzioni proposte dal decreto-legge siano un passo del tutto insufficiente per dare soluzione al problema della riscossione dei crediti: le offerte alternative per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo, la proposta di concordato alternativo, la chiusura accelerata della procedura di fallimento, la definizione di finanza interinale sono tutti provvedimenti che puntano a facilitare la possibilità per il creditore di recuperare almeno una parte dei propri debiti, ma l'obbiettivo di rendere i procedimenti in materia concorsuale maggiormente efficaci, attraverso il potenziamento degli strumenti di semplificazione delle soluzioni realizzate, a nostro parere sembrano troppo attenti a salvaguardare gli interessi dei creditori.
Noi, in verità, abbiamo anche proposto alcuni emendamenti che puntavano a ristabilire che, laddove ci fossero offerte e proposte concorrenti, uno degli elementi decisivi su cui effettuare la valutazione avrebbe dovuto essere quello della tenuta occupazionale dell'azienda. Dal nostro punto di vista, il criterio dovrebbe essere sempre quello che, a fronte della valutazione tra due offerte, sia da preferire quella che dà maggiori garanzie occupazionali, e ci dispiace che questo criterio non sia stato accolto.
Il secondo punto riguarda le procedure esecutive. Il decreto-legge introduce importanti novità in materia di esecuzione civile, ispirate all'obiettivo di rafforzare i meccanismi di riscossione del credito, ispirata ad un'evidente scelta a favore del creditore rispetto agli interessi del debitore. E contestualmente prevede anche due misure di protezione della posizione del debitore, introducendo un limite alla pignorabilità di stipendi e pensioni ed elevando il numero massimo di rate concesse in caso di conversione del pignoramento su istanza del debitore dagli attuali diciotto a trentasei mesi. Anche su questo avevamo presentato degli emendamenti per bilanciare lo squilibrio che il decreto opera nei confronti dei creditori e pensiamo che avremmo dovuto tutelare maggiormente quei soggetti che versano in condizioni di obiettivo disagio economico, quali - ad esempio - quelli che sono coinvolti in procedure esecutive che vedono coinvolta la prima casa. In Italia ci sono diverse migliaia di famiglie potenzialmente coinvolte in procedure di esecuzione immobiliare sulla prima casa e si tratta ovviamente di situazioni di vita reale molto delicate e complesse, che avrebbero dovuto essere salvaguardate e che invece il decreto-legge - colpevolmente, a nostro avviso - non prende in considerazione.
Il terzo punto riguarda la deducibilità dei crediti bancari. Si tratta di una materia che il Governo ha voluto inserire in questo decreto, perché evidentemente il provvedimento sta molto a cuore al sistema bancario. È una norma che meriterebbe un'attenta riflessione da parte del Parlamento perché, mentre favorisce la riscossione dei crediti da parte delle banche, potrebbe però provocare effetti gravi per il mercato, in particolare per quello immobiliare. Si potrebbero, infatti, verificare diversi fenomeni negativi, innanzitutto a partire dal fatto che le aziende, una volta venuto meno il sostegno del credito bancario, potrebbero trovarsi costrette a ricorrere al fallimento e, dall'altra parte, si potrebbe verificare il risultato opposto rispetto alla valorizzazione dei crediti in sofferenza, e cioè massicce vendite forzate di case d'abitazione, magazzini e capannoni industriali.
Noi riteniamo che ci sia, in questo meccanismo, un vero e proprio regalo alle banche - l'ennesimo - dato anche e soprattutto dalla norma sulla disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite sui crediti che, in particolare, consentono la deducibilità in un unico esercizio. Insomma, in buon sostanza, si permette alle banche di poter decidere se mettere o meno a perdita un credito e, quindi, sostanzialmente di pagare meno tasse.
Il quarto punto inerisce ai tirocinanti della giustizia. Viene prevista una proroga di dodici mesi per i soggetti che possono far parte dell'ufficio per il processo. Certamente è meglio di niente, ma non ci pare sufficiente. Da tempo proponiamo che il Governo dia stabilità ai tirocinanti della giustizia, che peraltro sono figure indispensabili per favorire lo smaltimento dell'arretrato. Noi pensiamo che la proroga di dodici mesi sia troppo esigua per garantire l'efficientamento costante dell'amministrazione della giustizia e sia troppo poco l'ordine del giorno come vaga assunzione d'impegno che il Governo concede al Parlamento, che in qualche modo chiude questa norma.
Infine, per quanto riguarda l'ILVA, è stato già detto moltissimo nella pregiudiziale di costituzionalità che è stata presentata ieri dalla nostra Capogruppo e anche nel corso di altri interventi svolti da senatori del Gruppo Misto Sinistra, Ecologia e Libertà. A me interessa rilevare solo un dato, e cioè che in ogni democrazia dovremmo avere come caposaldo essenziale il tema dell'equilibrio dei poteri. C'è una preoccupazione molto forte da parte nostra - e non è certo la prima volta che ne parliamo - e cioè che si corra il rischio che il potere esecutivo prenda il sopravvento sul potere legislativo. Lo abbiamo denunciato tante volte in questi mesi, ma purtroppo argomenti del genere sembrano essere poco stringenti in Parlamento, perché troppo poco discutiamo di questo vulnus che invece attraversa il dibattito politico del nostro Paese da molti mesi a questa parte.
Per queste ragioni, il giudizio complessivo che diamo su questo decreto-legge è negativo e, quindi, ovviamente non voteremo la fiducia. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.
BOTTICI (M5S). Signora Presidente, come già illustrato dagli altri colleghi, in questo decreto-legge ci sono dei profili di incostituzionalità e mi auguro che qualcuno li sollevi davanti alla Corte costituzionale. Non è possibile che ogni decreto emanato da questo Governo sia incostituzionale. Non siete buoni a farli e, quindi, smettetela, una volta per tutte.
Con l'articolo 2 del provvedimento si introduce alla legge fallimentare l'articolo 163-bis per prevedere che possano essere presentate offerte alternative per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo o di specifici beni. Che cosa accade? In realtà è difficile spiegarvelo, perché mi chiedo in quanti in quest'Aula abbiano cognizione di quanto sta succedendo con la riforma del processo fallimentare, visto che non è una materia così semplice.
Il 28 gennaio 2015, il ministro Orlando ha nominato una commissione competente, presieduta dal presidente della I sezione civile della Corte di cassazione, il presidente Rordorf, che aveva tempo fino al 31 dicembre 2015 per fare la riforma del processo fallimentare. Ma andava fatta con cognizione di causa, non così a caso, mettendo i pezzi uno di qua e uno di là. Vi dovete rendere conto che non siete buoni: mettete toppe su toppe e fate ancora più casini di quelli che non abbiamo. (Applausi dal Gruppo M5S).
Il popolo non ha bisogno di questo. Le aziende non hanno bisogno di questo. Se un imprenditore in concordato ha già fatto degli accordi, non gli si deve togliere la possibilità di cedere la propria azienda, perché i creditori possono fare delle offerte alternative. Allora diamo più aiuto alle imprese, che - lo ripeto e continuerò a ripetere in quest'Aula - pagano lo stipendio a tutti noi oppure diamo aiuto ai creditori, che poi sono le banche?
Il problema in Italia è rappresentato dalle banche. Non è vero che, se queste riusciranno a portare a perdita i crediti che non riescono ad incassare, daranno maggiori finanziamenti. Non è vero, è una balla, è una bugia enorme. (Applausi delle senatrici Paglini e Bulgarelli). Non è così, perché già oggi non li elargiscono. A loro serve invece la possibilità di detrarsi le perdite per salvarsi, come sempre. E questo perché i grandi governanti dell'Italia, tra cui non vi è certo il premier Renzi, che è un ometto piccolo, hanno deciso che ci devono mangiare, che le banche devono mangiare il popolo italiano.
Mi auguro veramente che qualcuno fuori sollevi, per ogni decreto-legge che firmate, l'incostituzionalità. In questo provvedimento avete inserito di tutto e avete rimandato all'anno prossimo il processo amministrativo telematico che sarebbe dovuto partire il 1° luglio. L'avete deciso voi, e non qualcun altro. Siete riusciti a farlo, e chissà perché. Vi rendete conto che non siete in grado di governare questo popolo e il Paese?
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.
BOTTICI (M5S). Sì, signora Presidente.
Con l'articolo 12 si prevede l'introduzione nel codice civile dell'articolo 2929-bis, in cui si definisce una forma semplificata di tutela esecutiva, sempre a vantaggio del creditore. Si stabilisce infatti che il titolare di un credito, sorto prima dell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo, possa procedere ad esecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto. Date dunque la possibilità al creditore di espropriare il bene, prima che vi sia la sentenza: questo fate. (Commenti della senatrice Bencini). Per favore, collega, sto parlando.
PRESIDENTE. Per cortesia, colleghe.
Senatrice Bottici, la invito a terminare il suo intervento. È già fuori tempo di tre minuti.
BOTTICI (M5S). Sì, Presidente.
Questo dunque è quello che siete in grado di fare, ossia mettere toppe su toppe, per cui il nostro Paese ormai è diventato un Arlecchino. Abbiamo già avuto un Premier che anni fa ci ha fatto vergognare profondamente con tutto il mondo. E, allora, vi chiedo, per favore, di mollare le poltrone e di dare finalmente una possibilità al popolo italiano di risorgere e di mostrare al mondo intero che gli italiani sono brava gente. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.
Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2021, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
FALANGA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALANGA (AL-A). Signora Presidente, ho ascoltato l'intervento della collega rappresentante del Movimento 5 Stelle e condivido una delle ultime considerazioni che ha svolto. Mi riferisco al fatto che con questo provvedimento si voglia introdurre la possibilità di escutere e aggredire un bene prima ancora che vi sia una sentenza passata in giudicato. Forse è sfuggito alla collega che quel bene - attenzione - non è nella disponibilità e nella proprietà del debitore: si va, cioè, ad aggredire un bene che è di proprietà di un terzo, che ha acquistato quel bene e che presumibilmente con l'azione revocatoria rientrerà nel patrimonio del debitore.
Per questo, nel mio precedente intervento sul provvedimento, ho fatto riferimento alle fatiche e al lavoro che, come relatore della riforma del diritto societario alla Camera, durante la XIV legislatura (2001-2006), ho dovuto mettere in campo per realizzare una riforma che fosse sistematica, organica e avesse come finalità l'adeguamento delle norme del diritto societario e della legge fallimentare del 1942. Quindi, la modifica di quelle norme si rendeva necessaria per adeguarle all'evoluzione dei tempi e al sistema economico, bancario e commerciale internazionale. E ciò venne fatto alla luce degli studi offerti dalla dottrina italiana tutta. Ricorderete la famosa Commissione Vaccarella, Arieta, Costantino, tutti dottrinari che, in tema di modifica della riforma del diritto societario, diedero il loro contributo.
Il decreto‑legge al nostro esame oggi ha come finalità la risoluzione del problema dell'ILVA di Taranto e - come dicevo poc'anzi - l'attuazione del suggerimento della Corte costituzionale, secondo la quale è necessario intervenire quando vi è un provvedimento cautelare dell'autorità giudiziaria per contemperare - dice la Corte - l'esigenza di dare esecuzione ad un provvedimento del giudice con quella di garantire l'occupazione e la sicurezza dei lavoratori.
Signor Vice Ministro, se il Governo si fosse limitato solo a questo provvedimento, in tutta onestà io credo che, a prescindere dalle determinazioni cui sarebbe giunto il Gruppo cui appartengo, avrei espresso il mio voto favorevole. Ma in questo caso si coglie l'occasione di un'esigenza - direi anche urgente - solo per introdurre norme scriteriate, e la collega che mi ha preceduto ne ha evidenziata una. Qualcuno del Governo e dei suoi uffici legislativi, deve spiegarmi come sia possibile immaginare che il creditore, con l'atto di precetto, debba avvertire il debitore che può avvalersi degli accordi di negoziazione assistita. Qualcuno di voi sa che il precetto ha una durata limitata nel tempo ai fini della sua efficacia? E, se il debitore dichiara di voler aderire all'accordo, ovvero di voler avviare la procedura di accordo, l'efficacia del suddetto precetto rimane sospesa? Non lo avete detto. Se rimane sospesa, avete tradito la ratio della norma che vuole un'accelerazione dei procedimenti per adeguarli ai tempi degli altri Paesi europei. In tal caso, con un'attività dilatoria, il debitore dichiara di voler aderire all'accordo, che però, poi, non viene raggiunto. Ci troviamo di fronte, quindi, solo apparentemente a particolari che finiranno per disturbare la Cassazione e i giudici di merito.
Voi la dovete smettere. Noi legislatori dobbiamo smettere di affidare all'autorità giudiziaria l'esatta interpretazione della norma per la nostra incapacità di produrre norme chiare. Questo è il punto. Io non so se le facciamo poco chiare perché vogliamo liberarci dal peso della responsabilità di una decisione chiara e netta o se vogliamo rimanere in un ambito grigio che consente ambiguità.
Devo fare cenno anche agli ordini del giorno presentati dai colleghi del Partito Democratico. Ad esempio, l'ordine del giorno presentato dai colleghi Lumia, Capacchione ed altri che impegnano il Governo, ai fini della defiscalizzazione e per incentivare le procedure di definizione del procedimento, ad elevare i 250 euro previsti a cifra più alta. Per la verità, questi ordini del giorno - a mio avviso - si potrebbero anche evitare. Si fa più bella figura a tacere, come ha fatto in Commissione giustizia l'autorevolissimo vice ministro Morando quando, all'inizio del suo intervento, ebbe a dire che sarebbe intervenuto soltanto per quanto atteneva ai contenuti di natura economico-fiscale del provvedimento e non ad altro.
Ma la Commissione si deve rapportare a ciò, visto che il tema centrale era la modifica. Solo apparentemente il tema era la questione dell'ILVA, ma sostanzialmente si modificavano le procedure concorsuali. Si dice che noi realizziamo un profilo di concorrenza, ammettendo, per i creditori che superino con il loro credito la misura del 10 per cento, la possibilità di presentare un concordato concorrenziale. Capite tutto questo che cosa significa?
Noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento assurdo, del quale, però, condivido alcune norme, quali quelle relative all'albo nazionale dei curatori, ai requisiti del curatore, all'accelerazione del processo e all'inserimento del personale delle ex Province (sono risorse umane). Sono tutti interventi che condivido.
Ma perché non si deve avere una collaborazione più proficua con il Parlamento, per evitare taluni errori - mi consentirete di dire con assoluta tranquillità - anche di natura tecnica? Ci sono, infatti, errori per i quali mi domando: ma che fa l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri? È un ufficio governato da una signora che - per carità - avrà diretto il traffico fiorentino nella maniera più eccelsa (Applausi della senatrice Bottici), ma che con i provvedimenti di legge ha poco a che vedere. (Applausi dal Gruppo M5S). Lo vogliamo dire o no? E non si offenda alcuno, perché io non mi offendo quando mi accusano di essere ignorante in una determinata materia o in un determinato argomento. Ho, infatti, la consapevolezza di avere la conoscenza di altre cose che l'interlocutore che mi chiama ignorante probabilmente non conosce. Non si offenda alcuno, quindi, ma i provvedimenti devono essere corretti, stilati e redatti in maniera tale da non prestarsi, poi, a disturbi presso la Corte costituzionale o altri soggetti.
PRESIDENTE. Senatore Falanga, la invito a concludere.
FALANGA (AL-A). Concludo tornando all'argomento principale, su cui mi ha stimolato l'intervento della collega del Movimento 5 Stelle. Il povero proprietario del bene non vede forse limitato e compresso il diritto costituzionale della proprietà? Non farà, forse, ricorso alla Corte costituzionale sostenendo che gli è stato aggredito un bene, il suo diritto di proprietà, in mancanza di un provvedimento giudiziario?
Allora, a nome del Gruppo di Alleanza Liberalpopolare, noi non possiamo esprimere la fiducia, pur con la caratteristica della responsabilità che ha accompagnato, accompagna e accompagnerà i lavori del nostro Gruppo. In questo caso siamo costretti a dire: signori del Governo, non potete chiedere la fiducia su un provvedimento del genere. Vi avrei votato perfino la fiducia su un provvedimento che avesse trattato soltanto l'argomento relativo all'ILVA. Ma non possiamo votare la fiducia su un provvedimento che va scriteriatamente a modificare le norme ordinamentali del fallimento e del processo esecutivo, con interventi che non hanno né testa, né coda.
Nella giornata di ieri mi sono confrontato in questa materia con qualche dottrinario, che non sapeva come rispondere alle mie domande.
PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere. Ha superato di quattro minuti il tempo a sua disposizione.
FALANGA (AL-A). Ho finito. "Che cosa devo dirti, caro Ciro?" Così mi è stato risposto. Ed è la stessa cosa che io dico a voi: signori colleghi, che cosa devo dirvi? Mi limito semplicemente a dire che la fiducia noi non la votiamo. (Applausi del senatore Pagnoncelli).
ZIZZA (CRi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZIZZA (CRi). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, con il decreto-legge oggi all'esame siete intervenuti per adottare norme in materia fallimentare, civile, processuale e civilistica, ivi inclusa la modifica delle norme di attuazione del codice di procedura civile.
Insomma, volevate migliorare il sistema giudiziario e invece ci avete dato, come spesso accade, un decreto che porta in grembo un tema che, con queste materie, ha poco a che vedere.
Avete pensato bene di inserire una norma fiscale in un provvedimento che riguarda la giustizia. E già: l'ennesimo regalo alle banche, quelle per cui questa maggioranza continua a chinare lo sguardo, restando accondiscendente alle volontà dei banchieri. Ci ricordiamo bene la vicenda "Banca Italia", il regalo concesso che ha fruttato miliardi sempre ai soliti amici, i vostri amici. Come ricordiamo bene lo sconto fiscale di 17 miliardi fatto due anni fa in legge di stabilità, sempre agli stessi amici, i vostri amici.
E così, non contenti, d'ora in poi le banche potranno portare in detrazione i propri crediti deteriorati in un solo anno. Qual era l'urgenza di adeguarsi velocemente a questa materia? Qualche dubbio ci viene.
Il bello di questo Governo, signora Presidente, è che i regali sono sempre a senso unico. Il Governo fa regali alle banche, come in questo caso, visto che parliamo di circa sei miliardi di euro (dovrebbe essere questa la cifra del nuovo sconto fiscale che verrà messo a punto).
In questo provvedimento non vi è alcuna norma che possa garantire un maggiore impegno da parte degli istituti di credito in sostegno alle famiglie. Non vi è alcuna disponibilità ad elargire credito ad imprese per incentivare investimenti e produttività. Insomma, della ripresa economica, quella reale e non quella che il presidente Renzi racconta tutti i giorni, non si vede niente.
Così in questo fantastico decreto-legge, avete inserito diversi pezzi per allungare il brodo, pezzi estranei tra loro, come il dissequestro dell'altoforno delle acciaierie dell'ILVA, l'ottavo provvedimento che va in questa direzione.
Stiamo giocando al piccolo chimico. Avete scomposto l'ultimo decreto per infilarlo in questo provvedimento senza pensare di fare seri investimenti, perché la miseria che ci avete elemosinato per un problema così serio è addirittura insufficiente a garantire le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. Ripeto che nessun investimento serio, nessuno sforzo ad investire è stato fatto, ma addirittura non siete stati neanche capaci di riportare in cassa i soldi della famiglia Riva.
Onorevoli membri del Governo, su questo provvedimento, che ci avete propinato con i requisiti di necessità ed urgenza, la revisione dell'età pensionabile del personale di magistratura è talmente urgente che c'è tempo fino al 31 dicembre 2016, quando invece si poteva adottare un decreto ad hoc.
Signora Presidente, l'unica cosa per la quale abbiamo riscontrato la necessità e l'urgenza per il bene del Paese è l'importanza di avere un Governo che sappia garantire le famiglie e i lavoratori; un Governo che sappia contribuire al rilancio economico sostenendo le aziende nello sviluppo, incentivando investimenti e produttività: insomma tutto quello che il presidente Renzi fino ad ora ancora non ha fatto.
Questo provvedimento, se solo si fosse potuta svolgere una serena discussione parlamentare - non compressa dall'ennesimo voto di fiducia imposto dalla fretta di chiudere bottega - si sarebbe potuto migliorare. E tutti, compreso il nostro Gruppo, avevamo degli emendamenti che potevano migliorarlo.
O, ancora, si pensi alla previsione di pari dignità alle magistrature ai fini del collocamento a riposo dei magistrati contabili e onorari rispetto a quanto previsto nel decreto per la magistratura ordinaria.
Per tutti questi motivi e per tanti altri, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti si esprimerà in modo contrario sulla questione di fiducia. (Applausi dal Gruppo CRi).
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, signor vice ministro Morando, colleghi, siamo consapevoli che la ricerca della perfezione è nemica del bene e, pertanto, voteremo la fiducia al Governo su questo provvedimento.
Si tratta di un provvedimento atteso, necessario ed urgente per tentare di mettere il nostro Paese, per la parte che riguarda in particolare il sistema giudiziario, in linea con gli altri Paesi più avanzati nel settore della giustizia che concerne l'economia e, in particolare, le situazioni di criticità, i fallimenti e i concordati preventivi. Si cerca, quindi, di inserire il nostro Paese - come dicevo prima - tra quelli che sanno affrontare, con strumenti adeguati e celermente, le situazioni critiche che non possono aspettare i tempi di una burocrazia e di un procedimento farraginoso, complesso e incerto.
Quindi, da questo punto di vista, noi esprimiamo il nostro giudizio positivo, anche se forse qualcosa di più si poteva fare. Ma, di fronte all'impellenza di situazione gravi, come quella dell'ILVA e di tante altre aziende italiane che hanno bisogno di una risposta rispetto alle criticità che stanno vivendo, noi non possiamo far mancare il nostro contributo e voto positivo. Certo, si poteva fare di più e, forse, si poteva fare meglio. Ci sono elementi che lasciano ancora incerti dal punto di vista della valutazione. Forse ci vorrà il tempo per valutare gli impatti degli stessi nelle situazioni concrete. In ogni caso, è un passo in avanti importante e allora, utilizzando un vecchio adagio per cui «piuttosto di niente, è meglio piuttosto», il nostro voto per questo provvedimento non mancherà. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD).
DE PIN (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PIN (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)). Signora Presidente, onorevoli colleghi, mesi orsono Renzi aveva promesso la fine del bicameralismo perfetto, affermando di voler essere «l'ultimo Presidente del Consiglio a chiedere la fiducia a quest'Aula».
Ebbene, signor Presidente dei Consiglio, oggi le faccio i migliori auguri per la 50a fiducia chiesta al Parlamento. È un primato che le spetta di diritto, come spetta a questo Parlamento il record negativo per non aver saputo dirle di no per almeno cinquanta volte su provvedimenti fondamentali per il Paese: decreti fiscali, anticrisi, incentivi, sicurezza, sanità, scuola, intercettazioni, scudo fiscale, sviluppo, enti locali e - oggi - riforma delle procedure concorsuali, in particolare con le norme sui fallimenti e persino sull'ILVA, inserite in testi così corposi che sicuramente è più facile scrivere che leggere con un senso compiuto.
Grazie signor Presidente per aver troncato, soffocato, imbavagliato e praticamente soppresso il dibattito politico, in particolare nel Senato della Repubblica. Quest'Aula, grazie a questa acquiescenza scontata, reiterata e goffamente prestata ad ogni richiesta, si candida all'inutilità costituzionale, senza soffrire troppo questa eutanasia etica e politica. Nulla di scontato perché ciò che è ovvio non è scontato. Ma lei, signor Presidente, in questo compleanno dell'incostituzionalità tiene a battesimo la devastazione sistematica del sistema giudiziario, con l'innesto indolore e surrettizio di diversi corpi estranei nel malandato corpus giuridico, con l'intento dichiarato di volerlo riformare, mentre è semplicemente ingessato ed ormai incapace di muovere in direzioni diverse da quelle da lei volute. È penosa questa acquiescenza nella sua abitudinarietà così ripetitiva e rassegnata. È tragico questo crepuscolo istituzionale tinto di velluti rossi mentre danza sulle note stonate del pifferaio fiorentino. I fratelli Grimm non avrebbero saputo far di meglio.
Lei conduce oramai un Senato, incantato dalle mille promesse che non manterrà, al suo epilogo certo ed incassa voti, fiducie, insulti e sberleffi senza battere ciglio, con quell'espressione immobile tipica dei burattini di legno.
Sembra che in quest'Aula non sia stato ben compreso che a duecento promesse devono corrispondere almeno cento delusioni per ragioni tecniche e di spazio istituzionale almeno. Sembra che solo il domani sia per la prima volta una certezza, visto che l'oggi è disperato e perduto. Sembra che tutto cambi, mentre continua a essere e restare terribilmente uguale a se stesso.
Lei riforma la forma, mai la sostanza: innesta, toglie e cuce, ma in fondo trucca bene cadaveri legislativi impresentabili e al dunque esige - non chiede - la cinquantesima fiducia. Lei, signor Presidente del Consiglio, distorce e deforma ogni principio di buon governo e trasforma all'occorrenza parlamentari in assessori e, se non ci riesce, li fonde in una figura unica e certamente ibrida: un poco assessori ed un poco senatori, praticamente degli "assessonatori". Il campionario geneticamente modificato ha prodotto riforme "gasparrizzate", province delocalizzate e sparpagliate, scuole diroccate e strade dissestate. È persino riuscito a ferire a morte il sistema sanitario.
Soltanto cinquanta fiducie e già tutti questi risultati: riesce a far impallidire il Governo Monti, che ha svenduto la nostra sovranità. Quando certamente giungeremo a cento, avremo esaurito tutta la fiducia possibile, quella nelle istituzioni, e avremo finalmente colto il senso profondo della devastazione istituzionale che lei ha condotto con ammirevole coerenza fino all'estremo.
Lei, signor Presidente del Consiglio, rateizza ulteriormente i pignoramenti, aumenta le quote di stipendio e di pensione pignorabili, rende meno costoso l'acquisto delle migliaia di immobili pignorati dei cittadini inermi, oppure migliora il sistema giudiziario, inteso come ghigliottina civica per i cittadini esausti ed esangui, ma più a lungo debitori, comminando con la certezza del diritto un ergastolo creditizio a tutti gli italiani. Sono tutti a rischio di diventare debitori per sempre, ma con la garanzia della rateizzazione: sempre più rate, case pignorate a prezzi sempre più bassi, vendite certe, incassi minimi ma celeri e tutti più poveri.
Auguri Presidente, a lei e a tutti gli italiani che non l'hanno votata. Cento di questi giorni, gli ultimi di quest'Assemblea confusa e smarrita, che concede fiducia al dissesto programmatico che lei comanda.
C'è poi il tema dell'ILVA, ovvero lo scandalo nello scandalo, l'ecomostro che continua ad uccidere i suoi operai, liquefatti in un contesto surreale che sopravvive a colpi di decreto, ostaggio delle banche e dei creditori, autorizzato per legge ad inquinare ed immunizzato a tutti i provvedimenti giudiziari. È la prima applicazione di quel famigerato avverbio sugli ecoreati. Qui lo voglio ricordare: abusivamente. Ripeto: abusivamente.
Oggi l'ILVA non inquina più per legge, perché è semplicemente autorizzata a farlo e quindi non c'è reato. Tutto ciò nonostante le lotte dei Verdi, cui appartengo, combattute a livello locale e nazionale, le azioni giudiziarie, i sequestri, le autorizzazioni non concesse, le richieste di adeguamento cumulabili o frantumabili a seconda delle esigenze, affinché la somma e la cifra politica siano sempre quelle desiderate.
Siamo di fronte a differimenti, rinvii e proroghe che non tengono in alcun conto la salute pubblica e la sicurezza degli operai, mentre ci confermano con amarezza che i livelli di inquinamento sono certamente quelli illegali: illegali ma non abusivi, almeno per un anno, o forse per un anno ancora e ancora uno, all'infinito.
Comincia ad essere più chiaro il quadro delle riforme di Renzi e più esauriente il termine «abusivamente». Lei, presidente Renzi, che con ragionata prepotenza ha imposto al Paese enormi sacrifici, iniettato inganni e mentito reiteratamente e spudoratamente, meriterebbe almeno di condividere la sorte dei tarantini, costretti dai suoi decreti a respirare i veleni. La contingenza invece, l'aiuta a ripristinare maggioranze, a comprimere dissensi e modellare gruppi, mentre incanta trionfalmente il Parlamento. Tutto questo, Presidente, non può meritare la mia fiducia e meno che mai il voto favorevole dei Verdi, che avverseranno il suo scriteriato disegno dentro e fuori l'Aula, con tutte le forze disponibili.
Per questo motivo, voterò in senso assolutamente contrario al provvedimento in esame. (Applausi della senatrice Casaletto).
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, ci troviamo di fronte all'ennesimo provvedimento in materia di giustizia che viene affrontato con il sistema del decreto-legge, cosa che - come abbiamo esposto anche in sede di discussione generale - troviamo assolutamente deleteria e dannosa per tutto il sistema dell'ordinamento giudiziario. Parlare di un decreto‑legge su queste norme significa imporre dei tempi che non permettono di certo un'analisi approfondita di una tematica come quella contenuta in questo provvedimento (la materia del diritto fallimentare e dell'esecuzione civile). Abbiamo già rilevato, quando abbiamo proposto la questione pregiudiziale di costituzionalità, che non vi sono nemmeno i requisiti di necessità e urgenza. Se si ritiene che sia necessario innovare sul processo, tuttavia non vi sono certamente gli estremi perché sia emanato un decreto-legge.
Stiamo parlando tra l'altro di una materia, quella affrontata dal decreto, assolutamente disomogenea, come nel caso del diritto fallimentare, che ha subito modifiche almeno tre volte negli ultimi quattro anni. Si interviene con questo provvedimento anche in materia di esecuzione civile - un'altra materia delicatissima - senza permettere a noi tutti, sia in Commissione giustizia che in quest'Aula, di eliminare alcune difficoltà e alcuni passi che sollevano non poche perplessità. Si pensi poi che l'esecuzione civile è quella parte del processo che, quando un avvocato si trova costretto ad affrontarla, sta a significare che la causa è persa. Quando ci si trova a dover agire in esecuzione, significa dover arrivare all'extrema ratio di procedere con un iter tra l'altro laborioso, estremamente costoso e che a volte non ha effetti positivi.
Dispiace poi che questo Governo abbia voluto utilizzare questo strumento impositivo - non nel senso proprio di tale aggettivo ma nel senso che ce lo impone - tenendo conto che alla Camera vi è già un provvedimento all'esame della Commissione contenente una delega al Governo per l'efficienza del processo civile. In tale provvedimento si potevano benissimo inserire questi interventi normativi e magari si poteva valutare la possibilità di inserirne degli altri. Noi stessi del Gruppo della Lega Nord, ad esempio, abbiamo presentato in sede emendativa in Commissione la questione dell'impignorabilità della prima casa, questione tra l'altro già all'esame della Commissione giustizia in Senato, con dei disegni di legge che riteniamo debbano essere approfonditi, perché sono veramente molto interessanti.
Avevamo proposto degli interventi per incentivare misure alternative al processo, visto che abbiamo un problema di sovraccarico dei ruoli giudiziari; c'era questa possibilità, dal momento che un articolo del decreto-legge prevede un modicissimo incentivo, con un credito di imposta veramente irrisorio, quando noi invece ne abbiamo proposto uno molto più efficace.
In realtà, signori, quando si parla di problemi e di tematiche come quelle della giustizia, questi devono essere affrontati con norme facilmente interpretabili, che devono entrare a far parte ed essere assimilate nell'ordinamento. Se invece si continua ad intervenire in maniera discontinua, si crea una frattura nello stesso ordinamento, nonché una difficoltà nell'interpretazione e nell'applicazione da parte degli stessi operatori del diritto.
In questo provvedimento troviamo interventi assolutamente disomogenei e confusi, che vanno dal diritto fallimentare al diritto dell'esecuzione civile; poi si parla della magistratura e si parla di TAR. Si arriva addirittura a prevedere l'abrogazione di un'abrogazione, come nel caso della soppressione delle sedi del TAR, su cui avevamo espresso delle assolute perplessità. Adesso ci si trova di fronte ad una difficoltà concreta da parte dello stesso Governo e si cerca di ovviare al problema con questo provvedimento. Si prevede poi una norma, in questo complesso, come quella che riguarda l'ILVA, su cui ormai non ci possiamo certo nascondere. Si tratta di una norma che interviene puntualmente, alla faccia del generale e astratto, prevedendo un dissequestro legale. Si tratta dunque di un provvedimento della magistratura su cui il legislatore si trova ad intervenire, tra l'altro con difficoltà non da poco.
Stiamo infatti parlando dell'ILVA, ovvero di una struttura su cui Renzi ha deciso di fare un investimento e di giocarsi una carta. Occorre però rendersi conto che questa struttura sta operando in totale dispregio delle norme sulla sicurezza sul lavoro e che si arriva ad una norma come quella contenuta nel provvedimento in esame, che prevede un termine - tra l'altro abbastanza irrisorio e che non so mai quanto potrà essere rispettato - per introdurre delle procedure e dei sistemi, anche provvisori, volti a tutelare questi lavoratori. Forse ci stiamo prendendo in giro: forse l'ILVA rappresenta davvero un tipico caso di italianità. Quando si arriva ad una situazione tale, cercare di sanare una struttura come questa diventa un compito - ahimè - meno raggiungibile: forse tematiche come queste dovrebbero essere affrontate molto più a monte.
Dunque, nel provvedimento in esame si parla di TAR, dell'ILVA, ma anche del processo civile telematico: non si può parlare in uno stesso provvedimento di temi così disparati. A proposito del processo telematico, ricordo che sarebbe dovuto essere un rimedio per il sistema di gestione burocratica e amministrativa del processo. Con tutti i problemi che ci sono nelle cancellerie e quant'altro, sembrava che potesse essere un obbiettivo da perseguire, una risorsa e la soluzione dei problemi, ma la norma contenuta nel provvedimento in esame va praticamente ad annullare i vantaggi stessi del processo telematico. Se infatti ci impongono nuovamente il deposito del cartaceo, a cosa serve il processo telematico, se in contemporanea si utilizza il vecchio sistema, che oltretutto richiede personale di cancelleria, il quale prima si trova a dover sviluppare il processo telematico e poi deve sistemare i depositi? Alla fine non si approda proprio ad un bel nulla.
Nel calderone del decreto-legge troviamo poi un'altra norma sorprendente: in un momento come quello attuale, in cui abbiamo un problema di carichi e di organici nei tribunali, in cui si è parlato anche della riforma delle geografia giudiziaria e in cui siamo arrivati ad avere grossi problemi di gestione e di smaltimento dell'arretrato, si pensa bene di prevedere un'applicazione straordinaria dei magistrati per l'emergenza connessa ai procedimenti di riconoscimento dello status di rifugiato. Andiamo dunque a sottrarre della magistratura, che potrebbe operare per le famiglie, per le imprese, applicandosi ai procedimenti del diritto di famiglia e ai procedimenti che riguardano gli italiani, per cercare di affrontare una situazione che falsamente si dice emergenziale, perché ormai sta diventando sistematica e patologica. C'è un problema di gestione dell'accoglienza e della post-accoglienza, che sono andate assolutamente in tilt, ma ciò che si prevede è invece un'applicazione straordinaria di magistrati.
Signori, abbiamo dei dati che provengono dal tribunale di Milano: nel 2013 ci sono stati venti ricorsi in materia di riconoscimento dello status di richiedenti asilo; nel 2014 tali ricorsi sono stati 630 e nel 2015 si presume che si possa arrivare addirittura a 3.500 ricorsi, ma è assodato che il 90 per cento di essi non venga accolto. Si tratta di un'attività improba, che va a gravare sul sistema giudiziario, per avere degli esiti assolutamente irrisori. Un'applicazione, come si dice, di una magistratura su una tematica in cui, alla fine, ci troviamo ad avere il 90 per cento dei ricorsi respinti. Per non parlare, tra l'altro, di questa sottrazione, che noi riteniamo assolutamente ingiusta, di personale a quello che è il vero contenzioso, ad un problema della giustizia italiana, che è ben noto al Ministero, al nostro ministro Orlando ed a tutti, per poi alla fine arrivare con dei provvedimenti come questo decreto-legge che sulla giustizia non interviene, ma va soltanto a creare un caos.
Di fronte ad un provvedimento mediocre, si adotta un sistema d'autorità, infatti stiamo parlando della quarantaquattresima fiducia che ha chiesto questo Governo, sulla quale noi non possiamo assolutamente esprimerci in modo favorevole, perché non potremo mai dare la fiducia. Sollecitiamo anzi ad evitare di ricorrere nuovamente ad uno strumento che dovrebbe essere uno strumento straordinario e che sta diventando invece un procedimento ordinario.
Io, insieme ai miei colleghi, vi chiedo il rispetto di quest'Assemblea e la possibilità che il Parlamento ed i parlamentari svolgano veramente il loro lavoro, che è quello di legiferare e non di obbedire al Governo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Mussini).
MUSSINI (Misto-MovX). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, gli aspetti relativi al metodo sono stati già ampiamente sottolineati ed è evidente l'incostituzionalità di questo decreto-legge che è eterogeneo e non urgente, salvo che per la parte più inquinata, che sarebbe quella dell'ILVA, che poteva veramente essere risparmiata.
Nel merito, il provvedimento risulta complicato e contraddittorio, non solo all'apparenza, ma per molti versi anche concretamente.
Una parte riguarda in modo specifico la giustizia e mi fa piacere che sia presente il Sottosegretario, perché vorrei fare un parallelo con quanto è stato dichiarato con grande orgoglio dal ministro Orlando a gennaio nella sua relazione sulla giustizia: adesso qui, in filigrana, troviamo tutta una serie di elementi che sono l'ammissione - che naturalmente però deve scomparire dai riflettori - dell'incapacità di investire veramente nella realizzazione soprattutto di quell'aspetto organizzativo della giustizia che è stato più volte sottolineato come primo vero grande problema. Pensiamo solo alla vicenda del processo telematico: il processo telematico avrebbe richiesto investimenti sulla strumentazione e sulla formazione e naturalmente questi investimenti che sarebbero dovuti arrivare non sono arrivati, per cui adesso ci ritroviamo alla toppa della copia cartacea, un'ammissione di incapacità.
Un altro aspetto che mi preme mettere in rilievo è che a lungo è stato chiesto di aumentare e migliorare gli organici della giustizia e la vicenda dei tirocinanti non è semplicemente percepibile come bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Il senatore Lo Giudice si congratulava per il fatto che ai tirocinanti fosse stata data la possibilità di fare un anno in più, ma se si va a vedere cosa accade veramente, si vede che questi tirocinanti che hanno svolto il loro tirocinio che ovviamente, nel pensiero comune, avrebbe dovuto essere una sorta di premessa, uno strumento per dare competenze più concrete, una volta terminato il loro tirocinio, legittimamente avrebbero potuto pensare di vedere un Ministero che finalmente facesse le assunzioni e provvedesse alla stabilizzazione di tutto il personale necessario. Invece, ai tirocinanti viene data la grandissima possibilità di fare un anno in più, con una ricchissima borsa di studio - al quarto anno di lavoro in un'amministrazione - di ben 400 euro mensili.
Questo per me è il flash di un film già visto, la costruzione di un battaglione di precari che ho visto costruire nella scuola e l'ho visto costruire attraverso tutta una serie di vane promesse, come quella dell'ottenimento di titoli preferenziali per i concorsi, ma quali? Il dubbio è che per la giustizia stia accadendo quello che è successo per la scuola.
Oltre che su queste vicende relative alla giustizia, mi vorrei concentrare anche su un altro aspetto, perché in questo provvedimento ci sono alcuni elementi che sono stati propagandati - e giustamente - come un aiuto alle banche e durante la discussione generale ho posto delle domande al vice ministro Morando. Il vice ministro Morando si è anche cortesemente speso nell'illustrazione, anche molto didattica - devo dire la verità - e per me molto utile, di quanto fosse importante che ripartisse il credito in questo Paese. Visto che non sono esperta del settore specifico, mi sono studiata la cosa per cercare di capire come esattamente si stanno aiutando le banche. Non avendo il tempo di addentrarmi a lungo, vorrei richiamare un aspetto che mi sta particolarmente a cuore, perché riguarda anche una realtà economica come quella della mia Regione.
Vediamo che viene affrontato il tema del concordato, che sicuramente è uno strumento utilizzato per le aziende in crisi. Il concordato liquidatorio in continuità sostanzialmente non viene toccato, anzi viene favorito, perché viene offerta la possibilità di un maggiore credito (ma ricordiamoci che anche questo diventa uno strumento di aiuto per gli istituti di credito). Viene introdotto il concordato competitivo e viene limitato fortemente il concordato liquidatorio.
Gli aspetti interessanti sono vari. Prima di tutto, ai professionisti, che già hanno una responsabilità penale che così viene ulteriormente allargata, viene dato il compito di attestare la garanzia del 40 per cento dei creditori chirografari. Intanto in questo modo lo Stato di fatto abdica alle sue funzioni di controllo e ne trasferisce il controllo ad altri. Questo non succede solo qui, ma anche nel concordato liquidatorio, dove si rafforza la capacità di analisi della situazione, precisando tutte le informazioni che il commissario giudiziale deve dare, ivi compresi i maggiori vantaggi che ci sarebbero nel caso in cui, invece di procedere al concordato, si passasse a un fallimento. Si chiede al suddetto commissario anche di esporsi, dando delle garanzie, a quantificare i creditori e la capacità di soddisfare i creditori. È chiaro che si assegnano ai professionisti una serie di compiti importanti, complessi e delicati. Bisognerà vedere se questi professionisti saranno in grado di farlo; bisognerà intravedere di quali strumenti si dovranno dotare per poterlo fare; bisognerà vedere chi potrà fare questa operazione.
Passiamo al concordato competitivo. Ricordiamo intanto che il concordato è uno strumento usato dalle aziende in una fase di difficoltà, non in una fase di insolvenza. Il concordato competitivo vuol dire che qualcuno può fare la proposta di un piano di concordato diversa da quella fatta dall'imprenditore. Cerchiamo di capirci. I creditori sono divisi tra creditori più strutturati, che hanno sicuramente delle competenze e maggiori professionalità al loro interno per poter intervenire e fare delle proposte di concordato, e poi tutta una serie di altri creditori, che prevalentemente sono i fornitori, ossia soggetti che non hanno queste capacità, e ai quali peraltro nel concordato è stata tolta la facoltà del silenzio‑assenso tagliandoli fuori dalla possibilità di essere coinvolti nel processo di definizione del concordato.
Quindi chi è facilitato? Chi è aiutato? Chi è che potrà avere la possibilità di fare queste proposte? Ovviamente sono le banche. È evidente qual è la visione che il Governo ha sul concordato, e cioè, come è già stato sottolineato da alcuni colleghi, si percepisce il concordato come uno strumento utilizzato dai furbetti che, invece di dichiarare fallimento, fanno delle procedure di concordato per sottrarsi a tutti gli aspetti negativi in più che ci sono all'interno del fallimento.
A parte il fatto che non è affatto così, perché non tutti coloro che attivano la procedura di concordato sono imprenditori disonesti - c'è chiaramente un pregiudizio negativo sugli imprenditori, visto che alcuni scelgono questa procedura per mantenere comunque il loro profilo di imprenditori e perché tutto vorrebbero, piuttosto che fallire - voglio aggiungere anche un'altra cosa e cioè che è un segno dello Stato che si ritira. Scoprire il giochetto di chi fa questo concordato per non fallire, con tutti i vantaggi che poi ne ricaverebbe, non può essere addossato - come viene fatto con questo provvedimento - al professionista che in sessanta giorni dovrebbe fare da solo, senza tutte le strutture che dovrebbero essere garantite, quello che la Guardia di finanza fa in anni di lavoro con tutto l'apparato. A questo punto ci si sarebbe aspettati che il provvedimento per essere coerente entrasse nel merito di una maggiore integrazione e di una maggiore presenza dello Stato nel sostegno all'attività di questi operatori economici per quello che riguarda l'amministrazione finanziaria e gli organi di polizia. Così invece non è.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.
MUSSINI (Misto-MovX). Le chiedo un minuto in più, Presidente, visto che siamo in anticipo.
PRESIDENTE. Le ho già concesso un minuto in più; siamo al secondo, poi sarò costretta a toglierle la parola.
MUSSINI (Misto-MovX). Una serie di creditori saranno così tagliati fuori dalla scelta della strada da intraprendere. È chiaro che questa è una scelta politica, che non è però condivisibile per numerose ragioni. Prima di tutto c'è un pregiudizio sfavorevole verso gli imprenditori in crisi, mentre c'è un pregiudizio favorevole per gli istituti di credito. Emerge come interlocutore privilegiato il creditore che professionalmente è più attrezzato e che di fatto risulta essere sempre - in questo provvedimento come negli altri - quello che sta più a cuore all'Esecutivo, lo abbiamo visto fine troppe volte.
Non è questo però che a nostro parere lo Stato deve fare nelle situazioni di crisi; deve piuttosto essere in grado di perseguire coloro che adottano delle procedure in modo truffaldino, mettendo però poi tutti nella condizione di interagire in modo equilibrato.
Non si perde occasione per privilegiare i poteri forti, quelli della finanza, tra l'altro in una situazione di crisi che è stata creata e malgestita proprio da loro, primi responsabili, ai quali peraltro, vice ministro Morando, non viene chiesto assolutamente nulla, adottandosi qui un modello ibrido, che è la cosa più sorprendente e contraddittoria. Non viene chiesto nulla perché non si può chiedere: il modello è ibrido perché non c'è un libero mercato, ma piuttosto uno scenario di figli e di figliastri, in cui si concedono privilegi e vie preferenziali ad alcuni - quelli che hanno il ricattatorio potere economico e politico per chiedere e per imporre - e si trascurano altri, come i piccoli imprenditori, gli artigiani, i lavoratori - siano essi gli imprenditori o i fornitori dell'impresa in crisi - che oggi in questo provvedimento sono messi una volta di più ai margini.
PRESIDENTE. La prego, senatrice, concluda.
MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, siccome è la quarantaquattresimafiducia, la prego di lasciarmi esprimere tutto il mio fastidio.
PRESIDENTE. Senatrice Mussini, c'è un problema di rispetto dei tempi: lei è al quindicesimo minuto. La invito perciò a rispettare, come tutti gli altri, i tempi che le sono stati assegnati.
MUSSINI (Misto-MovX). Un atteggiamento fideistico quello del senatore Marino: le banche dovranno dimostrare di meritare questi aiuti. Infatti, proprio le banche. Non ci scalda per niente il cuore questa fede, perché dovremo contare sulla riconoscenza delle banche che da anni, non solo non rispondono quando l'economia reale batte alla loro porta, ma che prima hanno concorso allo sfacelo, facendo credito in modo incauto e indiscriminato, pensando di far cassa con dei tassi di interesse che le sentenze dicono che sono stati tassi di interesse... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
PRESIDENTE. Senatrice Mussini, se vuole, la Presidenza la autorizza a consegnare la restante parte del suo intervento.
MUSSINI (Misto-MovX). Sì, Presidente.
ALBERTINI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBERTINI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, noi dichiariamo la nostra adesione a questo provvedimento, ancorché il voto di fiducia potrebbe esimerci dall'entrare in dettagli di merito per l'approvazione dello stesso, in quanto è omnicomprensivo della fiducia che il mio Gruppo dà al Governo. Non è questo però il caso di esimerci dal fare qualche puntualizzazione, anche se non lo farò analiticamente perché, dopo ore di discussione, il provvedimento nel suo insieme è stato analizzato, con i favorevoli e i contrari, in maniera molto puntuale.
Esprimerò pertanto solo dei concetti quadro non entrando, se non in qualche singola posizione, in punti specifici.
Quando il ministro Orlando espose i risultati del suo periodo di Governo, traendo ispirazione dalle condotte adottate per ulteriori impulsi di miglioramento, fece tra le altre osservazioni la seguente, che lascia sorpresi tutti e che induce a ritenere questo provvedimento urgente e necessario. Venne rappresentata una circostanza numerica aleatoria, molto indeterminata. Si disse che il contenzioso, il quadro di incongruità - diciamo così - di non conoscenza, il blocco economico riguardante le situazioni concorsuali e fallimentari del nostro Paese si aggirava su valori di beni materiali e immateriali dai 17 ai 45 miliardi di euro. Già l'indeterminatezza di cifre così imponenti sta ad indicare quanto sia necessario e opportuno intervenire per porre rimedio ad una situazione di cui non si riescono a definire neanche i contorni.
Quindi questo provvedimento ha, necessariamente anche per queste ragioni, i caratteri di urgenza e di necessità che esprime la qualità stessa del provvedimento - il decreto-legge - ed è necessario che sia votato con convinzione e determinazione perché interviene su scenari molto dedicati e complessi del nostro Paese: il sistema giustizia, con tutte le sue criticità, e il mondo delle imprese che soffrono più di altre, essendo peraltro anche il motivo più importante nella nostra condizione economica della crisi globale.
Noi interveniamo con questo provvedimento, non solo in sede fallimentare ma anche collateralmente, con provvedimenti piuttosto analitici, anche sul processo civile e sulla procedura, cioè sul diritto processuale civile. Questo provvedimento è figlio, per certi versi, anche del decreto-legge n. 132 del 2014 che aveva determinato i trasferimenti in sede arbitrale di molti procedimenti civili pendenti per ridurne l'ampiezza e il numero; prevede agevolazioni per il reperimento di risorse finanziarie per gli imprenditori in crisi per consentire di evitare l'irreparabile momento del fallimento, migliora l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata e induce anche all'ammodernamento delle forme di pubblicità per portare a conoscenza dei cespiti che possono essere valorizzati per evitare, appunto, procedure conclusive in sede fallimentare e per mettere sul mercato beni che le imprese possono esitare per compensare le loro voragini economiche se sono in situazioni di crisi. Si fa tutto ciò attraverso l'introduzione di un portale nazionale telematico che può allargare lo spettro di interesse all'acquisto di questi beni anche oltre le sedi nazionali, pur non impedendo, anzi consentendo, che tale pubblicità venga fatta anche nei media locali che sono forse più attenti e sensibili di altri a cogliere gli interessi economici del territorio.
Vengono anche migliorate le procedure concorsuali, quelle esecutive. Vi sono misure fiscali che tendono all'agevolazione dei provvedimenti di giurisdizione volontaria dell'arbitrato, per ridurre, come si diceva, l'entità e il numero dei processi civili pendenti. Viene diffuso, anche in sede di giustizia contabile, il processo telematico.
Presidenza del presidente GRASSO (ore 11,14)
(Segue ALBERTINI). Vi è poi una norma su cui mi soffermo, perché credo sia estremamente importante, che assume un quadro di rapporto delicatissimo tra funzione della magistratura e funzioni del potere esecutivo e del potere legislativo, quella che consente la prosecuzione delle attività d'impresa negli stabilimenti in cui è stato dichiarato, con un provvedimento cautelare dell'attività giudiziaria, il sequestro dei manufatti e degli impianti quando l'interesse nazionale dell'impresa lo renda necessario e quando il provvedimento cautelare trovi la sua ragione in interventi sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. Con questa norma, che consente la prosecuzione dell'attività, si opera un razionale e appropriato bilanciamento tra interessi, tutti meritevoli di tutela: l'attività produttiva, l'occupazione, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la tutela dei luoghi di lavori.
I dodici mesi che vengono consentiti all'impresa per proseguire l'attività, pur in presenza di un sequestro cautelativo, ove questa presenti un piano inerente ad eliminare le stesse causali che hanno determinato l'intervento cautelativo di sequestro, è una forma di razionalità e un opportuno intervento di bilanciamento di interessi. Su questo punto, qualcuno dei colleghi - e anche la stessa magistratura - ha sollevato degli interrogativi di costituzionalità. Richiamo in questa sede solo e soltanto - mi basta questo argomento, a mio modo di vedere, per tacitare queste polemiche - la sentenza della Corte costituzionale del 2013, n. 85, nella quale si attesta la legittimità, perfino la necessità, dell'intervento del legislatore per consentire l'attività produttiva compatibile con i provvedimenti cautelari, con le condizioni che in precedenza ho brevemente descritto.
Vi sono, poi, altri interventi che riguardano l'efficienza della giustizia, la questione dei tirocinanti e del loro recupero.
Per quanto riguarda l'emergenza dell'immigrazione, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di distaccare fino a venti magistrati nei territori e nei distretti dove il fenomeno del controllo dei rifugiati e dell'espansione dell'emigrazione rende più necessaria la tutela giuridica. Viene, quindi, distaccata a queste funzioni, ossia alla considerazione dello status giuridico di rifugiato, una quota significativa di professionalità giurisdizionali.
Infine, vi è la disciplina unificata per le pensioni di tutta la magistratura, sia onoraria che delle varie articolazioni della medesima, in favore di un ricambio generazionale.
Insomma, un insieme di provvedimenti che può essere al di sotto dei nostri desideri e forse anche delle necessità che vorremmo soddisfatte, ma immensamente meglio dello stato fallimentare - è il caso di dirlo - in cui ci siamo trovati con i numeri del contenzioso e il blocco economico del sistema con riferimento alle procedure cautelari. È un intervento necessario, urgente, cui diamo convinta la nostra motivata fiducia. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC).
CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, lo scorso anno in questo periodo presi la parola in dichiarazione di voto proprio in occasione della fiducia posta dal Governo su un decreto‑legge. Coniai in quell'occasione la definizione di «fiducia balneare»: intendevo la fiducia che viene posta dal Governo su un provvedimento, non tanto per evitarne la decadenza, quanto per consentire ai parlamentari di andare al mare. Oggi la storia si ripete identica, perché questo decreto-legge giunge a scadenza a fine agosto. Ci sarebbe, quindi, tutto il tempo per discuterlo, per emendarlo e per migliorarlo.
Ma un dibattito approfondito su questo decreto-legge consentirebbe al Paese di acquisire una maggiore consapevolezza della sua portata. Meglio, quindi, per maggioranza e Governo, che se ne parli il meno possibile; meglio chiudere il dibattito con la fiducia, approfittando della distrazione stagionale, estiva; meglio dedicare le prossime settimane ad andare al mare piuttosto che a migliorare questo decreto. Il Movimento 5 Stelle, lo sapete, voterà contro la fiducia a questo Governo per evidenti motivi politici, ma anche perché non condividiamo, nel merito, molti dei punti salienti del provvedimento che ci accingiamo a votare.
Innanzitutto, è solo l'ultimo regalo alle banche, almeno per ora, fatto da Matteo Renzi. In pratica, questo decreto-legge consente alle banche di dedurre dai loro bilanci, in un solo anno, le perdite dei crediti non riscossi. Pensate che solo fino a circa un anno e mezzo fa potevano farlo sì, ma solo in diciotto anni. Poi Letta portò il termine a cinque anni e ora Renzi lo porta ad un solo anno. Verrebbe da dire: "champagne", se fossimo banchieri.
Le sofferenze bancarie stanno crescendo di 20 miliardi all'anno. Se venissero messe tutte a perdita, questa iniziativa ci costerebbe sette miliardi. Certo, il decreto-legge prevede anche delle ottimistiche misure compensative. Ma sono ottimistiche, per l'appunto.
Per capire meglio, con i Governi Letta e Renzi sta avvenendo questo: avete presente quando un cliente non vi paga, e voi, titolari di una piccola azienda, rischiate di vedere andare all'aria il lavoro di tutta una vita? Pensate che meraviglia potrebbe essere se quel credito poteste portarlo in deduzione dalle tasse, magari tutto in una volta. Ma questo non è possibile. Non è possibile per le aziende, non è possibile per le famiglie, non è possibile per i comuni cittadini, ma per le banche invece sì. (Applausi dal Gruppo M5S).
Insomma, ci risiamo. Assistiamo all'ennesimo regalo alle banche. Finora ne abbiamo contati cinque. Il primo sono stati i 7,5 miliardi del decreto IMU-Bankitalia, più i cospicui dividendi annuali di quasi mezzo miliardo di euro distribuiti alle banche. Il secondo è stato il tentativo - per fortuna solo un tentativo - di affossare le norme sull'anatocismo. Il terzo è la garanzia dello Stato sui derivati. Il quarto è la riduzione, fatta dal Governo Letta, da diciotto a cinque degli anni per la deduzione delle perdite. Il quinto è stato la privatizzazione delle popolari. E adesso arriva la maxi offerta per dedurre le perdite e quindi ridurre le tasse dovute sui crediti non riscossi.
La scusa è sempre la stessa e l'abbiamo sentita numerose volte: dare maggiori possibilità alle banche di dare credito a imprese e famiglie. Ma se è vero che questo provvedimento è cosi imbottito di buone intenzioni, allora perché il provvedimento stesso non prevede espressamente alcun vincolo all'emissione di maggior credito? (Applausi dal Gruppo M5S).
Sarebbe bastato, ad esempio: in primo luogo, limitare il beneficio alle banche più virtuose, ossia quelle che dedicano almeno il 60-70 per cento dei loro impieghi per crediti verso famiglie e imprese. In secondo luogo, limitare il credito di imposta in proporzione all'aumento di credito erogato verso famiglie e imprese. In terzo luogo, riservare il credito di imposta solo alle banche che accettano di contenere premi e stipendi dei supermanager entro un determinato valore massimo, pari per esempio allo stipendio del presidente della Repubblica (e scusate se è poco). Infine, limitare il credito di imposta solo alle perdite dovute a crediti non riscossi coperti da garanzie reali, per ovviare all'annoso problema dei fidi facili erogati, come spesso succede, proprio ai politici, oppure ai loro amici imprenditori o ai parenti, rigorosamente sempre senza garanzie reali (tanto sarà poi facile mettere a perdita questi crediti e farsi rimborsare dai cittadini).
Per dirla tutta, poi, non tutti gli istituti di credito se la passano così male da necessitare un intervento e aiuti di Stato. Cito Unicredit perché sono usciti adesso i conti del semestre. In particolare, per il secondo trimestre 2015 c'è un utile di 453 milioni di euro, in rialzo del 12,4 per cento sull'anno precedente. Il primo trimestre si era chiuso con un risultato di 512 milioni di utile. L'intero semestre dovrebbe dunque sfiorare il miliardo di utili. Per l'intero anno la previsione è chiudere quindi con 2,25 miliardi di utili. Insomma, è un quadro che mi sembra giustifichi ben poco la gara forsennata ad aggiungere incentivi ad incentivi di Stato, ovviamente rigorosamente pagati dai cittadini.
Il Movimento Cinque Stelle voterà contro la fiducia a questo Governo, anche per altri motivi. L'articolo 19, per esempio, recante disposizioni in materia di processo civile telematico, prevede il rischio dell'acquisizione della copia cartacea - la cosiddetta copia di cortesia - degli atti depositati con modalità telematica. Sembra incredibile, eppure è vero. Il Ministro della Giustizia indicherà con decreto le modalità di acquisizione. Non credo sia necessario aggiungere altro. Stiamo andando indietro come i gamberi. Anziché procedere verso la dematerializzazione, verso la modernità, verso la digitalizzazione - ne parlavamo fino a ieri qui in merito alla riforma della pubblica amministrazione - disponiamo per decreto il perfetto contrario, cioè il deposito della copia cartacea, inviata con modalità telematica.
Il Movimento Cinque Stelle voterà contro la fiducia a questo Governo perché un voto favorevole rappresenterebbe un pugno allo stomaco di tutti i cittadini della città di Taranto, ai suoi tanti malati di cancro, ma soprattutto alle tante vittime del nostro Paese per incidenti sul lavoro. Per tutti loro non esisterà più certezza del diritto; perfino la sicurezza sul lavoro con questo decreto diviene una variabile funzionale a discutibilissime valutazioni di opportunità politica. Il Movimento Cinque Stelle voterà contro la fiducia anche perché il decreto in esame rappresenta un ulteriore affronto all'autonomia ed all'indipendenza della magistratura, i cui provvedimenti d'ora in poi potranno essere «serenamente» fatti perdere di efficacia grazie ad una legge ad hoc. Mi riferisco naturalmente all'annullamento del sequestro preventivo degli impianti dell'Ilva per la violazione delle leggi sulla sicurezza del lavoro, ottenuto non per ricorso giurisdizionale, che si sarebbe dovuto seguire, ma scandalosamente per atto normativo.
Il Movimento Cinque Stelle non darà la fiducia su questo decreto-legge, perché é privo dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza, ma soprattutto di omogeneità. Signor Sottosegretario, cosa c'entra l'ILVA nella riforma della procedura fallimentare? Forse se fosse stata oggetto di un separato provvedimento non avrebbe avuto le medesime chance di approvazione? Avrebbe trovato forse l'opposizione del Presidente della Repubblica? Con riferimento alla necessità ed urgenza ci chiediamo poi: se provvedimenti come l'incentivo fiscale al ricorso alla negoziazione assistita, il ricollocamento del personale delle Province, la sospensiva del collocamento a riposo dei magistrati (che sono tutti contenuti in questo decreto) sono effettivamente necessari ed urgenti - e secondo voi lo sono perché li avete inseriti nel decreto-legge - perché non li avete votati approvando gli emendamenti del Movimento Cinque Stelle, che andavano esattamente nella stessa direzione, quando quegli stessi provvedimenti relativi a questi specifici punti sono stati presentati e discussi in Aula? Mi riferisco a emendamenti presentati in Aula e in Commissione mesi e mesi fa. (Applausi della senatrice Mangili). Forse, in verità, non sono così necessari e urgenti e l'unica vera necessità ed urgenza di questo decreto-legge, per maggioranza e Governo, é proprio quella di aiutare le banche e l'ILVA. Gli interessi di cittadini ed imprese, ancora una volta, possono aspettare.
Ma tutto questo non avviene per incompetenza. Al contrario, il provvedimento in esame è l'ulteriore riprova che questo Governo e questa maggioranza seguono un piano ben preciso, cioè continuare ad essere un buon investimento per le lobby.
Per questo motivo, noi del Movimento 5 Stelle, insieme a tutti cittadini italiani, vogliamo togliervi, ma per sempre, la fiducia. (Applausi dal Gruppo M5S).
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà no alla fiducia posta su questo provvedimento.
Andando al merito del testo al nostro esame, esso affronta questioni sicuramente importanti e alcune - pochissime - da affrontare doverosamente nell'immediato. Mi riferisco, per esempio, alla questione dell'ILVA, ma anche al tema del diritto fallimentare. Si tratta di questioni importanti e, proprio per questo, andrebbero affrontate nel modo appropriato e non con un decreto‑legge varato scientemente a ridosso della pausa estiva.
Ricordo a chi si scandalizza per la pausa estiva, che tra non molto inizieremo, che il Parlamento tedesco ci saluta già da ben un mese di ferie, perché programma i propri lavori anziché farli sempre sull'onda dell'emergenza, come invece si ama fare da noi.
Tra queste emergenze c'è l'aver ricevuto dalla Camera dei deputati, a poche ore dalla pausa estiva, questo provvedimento che disciplina temi che andavano affrontati con disegni di legge. Per esempio, gran parte delle norme in esame potevano essere inserite nel disegno di legge di delega al Governo sul processo civile che, per l'appunto, è in discussione in Commissione e su cui speriamo si farà un lavoro proficuo. Inserire in questo provvedimento ogni sorta di norme, pur sotto il cappello già molto ampio del titolo, non solo non facilita la discussione e rende inefficace l'esame del provvedimento (anche nell'ipotesi in cui fosse più ampio), ma rischia di andare contro la Costituzione stessa.
Sappiamo che pochi mesi fa sono state abrogate delle norme del lontano 2005 perché erano state inserite in un provvedimento di altro argomento, rendendolo non omogeneo. Occorre fare attenzione, perché tutte le norme contenute nel provvedimento - ce ne sono di importanti - rischiano di essere azzerate un domani, magari dopo dieci anni, dalla Corte costituzionale, con tutte le conseguenze e i problemi molto complessi che possono insorgere.
Ci sono norme che si autodenunciano per la totale mancanza dei requisiti di urgenza. Penso, ad esempio, all'articolo 14, comma 2, lettera a) laddove si legge: «La disposizione di cui al presenta comma perde efficacia se il decreto dirigenziale non è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Pertanto, si adotta un decreto-legge il 27 giugno sulla base di un presupposto di straordinaria necessità ed urgenza, ma poi, se il decreto dirigenziale (che si può adottare quando si vuole, nei dodici mesi successivi) non viene adottato, la disposizione perde la sua efficacia. Non sarebbe stato più normale presentare un disegno di legge ordinario e prevedere un termine per l'adozione del decreto dirigenziale inferiore a dodici mesi?
Allo stesso modo, l'articolo 16 contiene una serie di norme interessanti volte a spalmare su dieci anni la deducibilità di determinati oneri. Tuttavia, ai sensi del comma 7 «le disposizioni (...) si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015». Un'altra disposizione analoga parla addirittura del 31 dicembre 2016. Mi domando allora: non c'era il tempo di fare un esame come si deve, magari intervenendo in modo ampio, tenendo presente che è la terza volta che si interviene sulle questioni riguardanti il diritto fallimentare nel giro di pochi mesi, cosa che davvero non è pratica? Si dice sempre, con grande generosità, che dobbiamo semplificare e snellire, ma poi, nell'ambito dello snellimento, si cambia tre volte la norma nel giro di pochi mesi, facendo sì che coloro che devono lavorare debbano passare la maggior parte del tempo ad aggiornarsi sulle nuove leggi piuttosto che lavorare, per cui creiamo un ostacolo. In questo senso, bisognerebbe fare molte più vacanze di queste, perché, se tutto quello che facciamo è produrre delle norme, che poi correggono altre norme, che a loro volta correggono altre norme, è meglio che ci prendiamo una pausa e poi lavoriamo come si deve, anziché dare vita a questa sovrapproduzione.
Anche all'articolo 23 vi sono norme interessanti, là dove si dice che le disposizioni contenute in questo testo acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito Internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste (...). È urgentissimo, però è talmente urgente che, di qui a qualche settimana o mese, verrà pubblicato un documento decorsi sessanta giorni dal quale poi finalmente entrerà in vigore la norma. Anche qui c'era tempo di fare un'altra cosa.
Un altro passaggio molto interessante è quello dall'articolo 20, che riguarda il TAR. L'anno scorso, con le solite procedure d'urgenza, era stata presa una decisione, nell'ambito di questa furia accorpatrice. È un po' difficile far funzionare meglio gli uffici, cosa che invece dovrebbe essere il primo obiettivo dell'Esecutivo. Il Governo si chiama Esecutivo perché dovrebbe eseguire e far funzionare la macchina dello Stato; non dovrebbe occuparsi esclusivamente di occupare le Aule parlamentari con i suoi decreti‑legge, ma dovrebbe per l'appunto governare, cioè tenere il timone. L'etimologia della parola "governo" indica colui che pilota la nave e che dovrebbe farla muovere invece di occuparsi solo delle regole sulle quali la nave si regge. Ebbene, anziché far funzionare bene gli uffici, si accorpa, si unifica e chi se ne importa dell'articolo 5 della Costituzione, che prevede il più ampio decentramento di tutti i servizi che dipendono dallo Stato. No, noi accorpiamo tutto! E quindi si è proceduto alla chiusura degli uffici periferici del TAR, a condizione che il Governo procedesse ad un certo adempimento. Siccome il Governo non lo ha fatto, questo articolo ne prende atto e dice di lasciar perdere e di non sopprimere un bel nulla. Il risultato è che questi uffici in tutti questi mesi, prevedendo di dover essere accorpati, trasferiti e unificati, hanno lavorato ancora un po' peggio del solito. Si conosce l'interpretazione scherzosa della parola TAR: c'è chi dice che vuol dire "tardi arriva il responso". In questi mesi si è aumentata questa tendenza nella previsione di accorpare, ma poi non si è accorpato.
Forse sarebbe stato bene prevedere un articolo di questo genere anche riguardo ai molti tribunali soppressi, che hanno portato a spese certe per gli enti locali, che devono mandare i propri funzionari in tribunali sempre più lontani e con trasporti sempre più difficili, e a disagio certissimo per i cittadini - con relativi costi - ai quali si chiede ad ogni piè sospinto un certificato penale o altri certificati. Se poi diamo retta agli emendamenti dei colleghi del Movimento 5 Stelle, bisognerebbe esibire il certificato penale ogni volta che si apre bocca. Ebbene, questo certificato penale bisogna andarlo a prendere in tribunali sempre più lontani. Allora, tutto sommato meno male che si è tornati indietro su questo punto, perché almeno questo inutile e probabilmente addirittura costoso accorpamento degli uffici del TAR sarebbe stato negativo.
Infine, se per caso avessimo avuto qualche dubbio, votiamo contro perché è stata posta la fiducia dal Governo. Ci dispiace dirlo, perché si tratta del Governo del nostro Paese e noi vogliamo innanzitutto che l'Italia vada meglio e cammini, perché questo è il nostro obiettivo, e che si produca benessere per i cittadini. Ma purtroppo il nostro Governo non lo sta facendo. E non lo diciamo solo noi. Il nostro Governo non ha la fiducia dell'OCSE, del Fondo monetario internazionale, dell'ISTAT, dello SVIMEZ, della Corte dei conti e persino della Banca centrale europea.
Abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile al massimo livello, al 12,7 per cento, mentre la disoccupazione giovanile è al 44 per cento. Ricordiamo i manifesti del Partito Democratico che quattro anni fa chiedevano le dimissioni di Berlusconi, perché nel momento della crisi internazionale c'era una disoccupazione giovanile al 29 per cento. Ora - ripeto - siamo al 44 per cento: di chi chiede le dimissioni, il Partito Democratico? Peraltro, si dice che la disoccupazione è al suo massimo dal 1977, ma ricordiamo che si prende come riferimento tale anno solo perché è dal 1977 che si effettua un calcolo e una rilevazione della disoccupazione paragonabili a quella di oggi. In realtà, siamo al massimo della disoccupazione, per quel che ne so io, almeno dai tempi di Diocleziano.
È difficile avere fiducia in chi produce risultati come questi, magari dicendo che è colpa di chi c'era prima. Dopo aver governato per un anno e mezzo, forse qualche effetto lo si sarebbe dovuto ottenere, specialmente quando si è a favore del "cambio di passo" e dell'"Italia che cambia verso". Infatti qualche effetto, purtroppo, si vede. Ad esempio, il debito pubblico ha superato di slancio i 2.200 miliardi di euro, superando di oltre 300 miliardi di euro il livello raggiunto quando si dovette dimettere l'ultimo Governo espressione degli elettori, cioè il Governo Berlusconi. Il Fondo monetario internazionale prevede che saremo agli ultimi posti nell'Unione europea per il tasso di sviluppo e attualmente siamo certi che siamo meglio solo di Grecia e Cipro e che siamo circa come la Finlandia. Davvero, purtroppo, non abbiamo fiducia in questo Governo, né riteniamo di votare a favore del provvedimento in esame: pertanto voteremo "no" in modo convinto. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUMIA (PD). Signor Presidente, il Partito Democratico vota sì al decreto-legge e vota sì alla fiducia.
È normale che quando si presenta un decreto-legge complesso come questo, l'opposizione contesti ed è normale che l'opposizione non voti la fiducia al Governo. Ciò che non mi convince è il taglio che l'opposizione dà quando dice no al decreto-legge e naturalmente esprime un no alla fiducia. Il no che abbiamo ascoltato anche in questa Assemblea si può riassumere in questo modo: è un no che vuole lasciare il Paese così com'è. È un no che rappresenta un punto di vista conservativo sulle dinamiche economiche, istituzionali e, nel nostro caso, giudiziarie del Paese.
Non penso che questo no, legato ad un' idea conservativa, sia la migliore medicina per curare i mali gravi del nostro Paese, che, semmai, ha bisogno di più innovazione, di più riforme e di più coraggio: c'è bisogno di aprire strade nuove, di scrutare nuovi orizzonti, con una dedizione alle riforme e all'innovazione, che mai abbiamo avuto nella nostra storia recente. Ecco perché la nostra è una valutazione che esprime non solo un "sì", ma anche una visione diversa e alternativa a quella che ci viene proposta dall'opposizione. Più crisi, vuol dire più riforme. Più crisi, vuol dire più opportunità per affrontare temi mai affrontati nel nostro Paese. Questi sono il taglio e la tensione che a maggior ragione dovrebbero caratterizzare il legislativo. Una Camera e un Senato come i nostri, che trascurino i tempi della decisione, non farebbero bene alla democrazia. La decisione non è un limite, non è una pietra d'inciampo, ma una risorsa primaria di una moderna democrazia.
Ecco perché non guardiamo con sospetto al decreto-legge; semmai siamo chiamati a quei cambiamenti regolamentari per fare in modo che l'iniziativa legislativa propria delle Camere sia in grado di tenere il passo di un Paese che deve cambiare e deve farlo velocemente.
Colleghi, l'esempio più eclatante è quello della legge fallimentare: ricordo a tutti che tale normativa è contenuta in un regio decreto del 1942 e innovare la legge fallimentare è il minimo che si possa fare. Anzi, dovremmo avere più coraggio e affrontare la legge fallimentare con un piglio di maggiore portata innovativa. È chiaro che la legge fallimentare del 1942 ha una sua sistematicità e delle fondamenta ben solide, ma - vivaddio! - un po' di cambiamento le fa bene ed è quello che ha voluto fare il Governo con il decreto-legge in esame.
Ci sono diverse norme che mettono in condizione la legge fallimentare di rispondere maggiormente all'esigenza di un bilanciamento, che deve essere ancora più dinamico, tra la tutela dei creditori e l'esigenza delle imprese, chiamando ad una maggiore responsabilità le professioni che intervengono nel procedimento fallimentare, le stesse banche, gli stessi istituti di credito.
Per quanto riguarda le procedure esecutive e la questione tanto discussa della materia fiscale a favore delle banche, colleghi, va detto che le sofferenze maggiori sono in capo alle piccole imprese, alle imprese artigiane ed alle famiglie. Dare alle banche la possibilità di dedurre in un anno i crediti inesigibili che vanno in sofferenza in cambio di un miglioramento della loro attività di credito è una buona strada. Non mi piace l'altra strada che l'opposizione qui profilava di legare il credito alle garanzie reali: abbiamo sempre detto che quando un artigiano ha una buona idea, quando dei giovani imprenditori hanno buone idee, le banche devono rischiare, devono investire, devono dare il credito a quell'idea e a quel progetto, senza farsi garantire dalla casa, dal terreno, dalle proprietà, perché questo non è degno di un Paese moderno. Così facendo, si penalizza chi non possiede questi beni e invece noi dobbiamo costringere le banche ad investire in tale direzione.
Colleghi, anche in questo decreto-legge si affrontano alcune questioni che sono di necessità e d'urgenza per il nostro sistema giudiziario. Ne cito alcune, a cominciare dal trattenimento in servizio dei magistrati ordinari. Fa bene questo Governo a chiedere un'innovazione, anzi in Commissione giustizia presto proporremo una modalità diversa e più veloce di accesso dei giovani alla professione di magistrato. Naturalmente questo va fatto in modo ordinato, senza creare scompensi, per cui aver deciso di scaglionare dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il collocamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti per la pensione, siano attualmente trattenuti nei ruoli, dà la possibilità al CSM di procedere in modo ordinato al conferimento degli incarichi direttivi che si renderanno vacanti.
Così, colleghi, non è forse necessario ed urgente intervenire in quei territori dove c'è l'afflusso degli immigrati e dove è necessario garantire le richieste di protezione internazionale, in particolare in tema di rifugiati? Con questo provvedimento si dà la possibilità di dislocare, con delle applicazioni incentivate, venti magistrati e penso che questo possa far bene alla Sicilia, alla Calabria e a quelle altre Regioni che stanno affrontando sulle proprie spalle questo esodo bilico che constatiamo giorno per giorno.
Sul processo telematico, anche in Commissione abbiamo chiesto che non si vada indietro e così sarà, perché se è vero che per quanto riguarda il processo amministrativo telematico si proroga di un anno la possibilità di inserirsi, è anche vero che si inseriscono nel processo amministrativo diverse altre funzioni telematiche che vanno nella direzione giusta. Abbiamo chiesto al Ministro un chiarimento per quanto riguarda le copie di cortesia cosiddette cartacee, che devono essere depositate in cancelleria. Smentisco tutti quelli che qui hanno detto che il Governo fa un passo indietro leggendo il comunicato del Ministero di giustizia di ieri: Roma, 4 agosto 2015 «In altri termini, il decreto ministeriale sul processo civile telematico detterà alle cancellerie le regole per le modalità di acquisizione e conservazione del materiale cartaceo e indicherà in maniera esplicita che le copie di cortesia oggetto dei vari protocolli non saranno più gestite e accettate dalle cancellerie».
Quindi, cari colleghi, si va avanti sul processo telematico e si estende anche al processo contabile, perché questa è la strada maestra. Va detto - buon intenditore capirà - che in Commissione giustizia proprio il Partito Democratico ha presentato un ordine del giorno che impegna il Governo a procedere senza tentennamenti lungo la strada del processo telematico.
Per quanto riguarda la negoziazione assistita, ricordo che proprio in quest'Aula gli scettici, sempre con uno spirito più attento alla conservazione che all'innovazione, ci dicevano che poteva andare bene fare un tentativo, ma che il ricorso a quella procedura doveva essere incentivato. Ebbene, in questo decreto-legge si prevede un'incentivazione per chi ricorrerà alla negoziazione assistita e si apre una strada in grado di far affrontare veramente quegli alti numeri che il relatore Casson indicava (quantificandoli potenzialmente in ben 80.000 procedimenti annui), e di deflazionare realmente il nostro circuito giudiziario, rendendolo più attento alle velocità e ai tempi che, da un punto di vista reale e costituzionale, sono la vera sfida del nostro processo.
Per quanto riguarda i precari, abbiamo dato una risposta abbastanza intelligente, perché quelli bravi, quelli competenti, quelli che hanno dei talenti, devono essere utilizzati nella parte innovativa che è stata inserita, ossia l'ufficio del processo: in tale ufficio debbono andarci i talenti e le qualità. Tutti gli altri conserveranno un titolo e potranno farlo valere nei concorsi che si faranno. Pertanto, non ci saranno più introduzioni dequalificate, ma ci sarà la possibilità di fare un'esperienza retribuita, con la possibilità per i migliori di essere inseriti all'interno dell'ufficio del processo, che diventerà la punta di diamante dell'innovazione organizzativa del nostro sistema giudiziario.
Rimane la questione dell'ILVA di Taranto. Colleghi, l'errore che non bisogna fare, che sarebbe veramente madornale, è quello di mettere in conflitto il diritto alla salute, sacro e inviolabile, con il diritto al lavoro; una moderna democrazia non fa questo errore; un Governo e un Parlamento non creano un conflitto tra queste due dimensioni.
Colleghi, sappiamo bene che quando si crea questo conflitto il rischio evidente è che a farne le spese sarà il diritto alla salute. Questo non deve accadere, ecco perché la misura che il decreto-legge prevede, stabilita dalla nostra Corte costituzionale, è di prevedere che anche di fronte a misure cautelari si possa procedere a mantenere in piedi le attività produttive, senza sacrificare il diritto al lavoro e, nello stesso tempo, procedendo in modo mirato, con tempi certi e precetti ben stabiliti, a tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Dividere, strumentalizzare, creare un conflitto, che non esiste nella coscienza dei lavoratori del territorio, tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro, è un errore madornale. Penso che questa strada delicata, difficile, complessa quanto si voglia, vada guardata con favore e alimentata perché è un obiettivo nobile intorno a cui un Parlamento si può qualificare senza paura di essere smentito.
Onorevoli colleghi, ecco perché vogliamo dire sì al decreto‑legge, sì alla fiducia, sapendo che molte delle proposte contenute nell'ambito del provvedimento che ci apprestiamo a convertire non ci colgono di sorpresa, perché sono risposte maturate all'interno delle Commissioni sia della Camera che del Senato, nell'ambito di un lavoro certosino che è stato fatto.
Vorrei concludere citando un'introduzione fatta alla Camera all'articolo 21‑septies, che per le crisi da sovraindebitamento parla della possibilità di dare alle associazioni antiracket e antiusura la facoltà di contribuire ad agevolare il recupero del sovraindebitamento per fare in modo che le imprese vittime dell'usura e delle estorsioni possano uscirne a testa alta, non con dei vantaggi spropositati, ma attraverso le regole delle imprese, le regole buone e sane del mercato. Ho fatto questo cenno per dire che sono tutte proposte e soluzioni maturate e benvolute all'interno delle nostre Commissioni del Parlamento.
Per queste ragioni, noi diciamo sì anche nel merito alle proposte avanzate in questo decreto-legge. Siamo pronti, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, a tenere in piedi il dialogo, perché il Paese ha bisogno di riforme e di innovazioni, che sono la migliore cura per fare grande l'Italia, in un momento in cui tutti gli indicatori ci dicono chiaramente che il Paese, seppur lentamente, si è messo in movimento. Un Paese che cresce del 30 per cento nella capacità di attrarre investimenti ha bisogno dell'energia di tutti, dell'energia anche innovativa del nostro Parlamento, e noi non ci tiriamo indietro quando c'è da innovare e riformare. Se mai sfidiamo il Governo a fare di più e a non tornare indietro. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2021, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori membri del Governo, che hanno rappresentato improrogabili impegni istituzionali.
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.
(I predetti senatori rispondono all'appello).
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Santangelo).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Santangelo.
AMATI, segretario, fa l'appello.
Rispondono sì i senatori:
Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Astorre, Augello, Azzollini
Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi
Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Casson, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Compagna, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo
D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Dirindin, D'Onghia
Esposito Giuseppe
Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi
Gatti, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti
Ichino, Idem
Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia
Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Maturani, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti
Naccarato, Nencini
Olivero, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Quagliariello
Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Tronti, Turano
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.
Rispondono no i senatori:
Airola, Alicata, Amidei, Amoruso, Aracri, Auricchio
Barani, Barozzino, Bellot, Bernini, Bertorotta, Bisinella, Bocca, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Buccarella, Bulgarelli
Caliendo, Campanella, Cappelletti, Caridi, Carraro, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Compagnone, Conti, Cotti
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano, Di Maggio, Donno
Fasano, Fattori, Ferrara Mario, Floris, Fucksia
Gaetti, Galimberti, Gambaro, Gasparri, Ghedini, Giarrusso
Iurlaro
Lezzi, Liuzzi, Longo Eva, Lucidi
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Messina, Minzolini, Molinari, Montevecchi, Moronese, Munerato, Mussini
Orellana
Paglini, Pagnoncelli, Pelino, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli
Razzi, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria, Ruvolo
Santangelo, Scavone, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Serra, Sibilia, Simeoni, Stefano
Tarquinio
Uras
Vacciano, Villari
Zizza, Zuffada.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2021, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 264 |
| Senatori votanti | 263 |
| Maggioranza | 132 |
| Favorevoli | 159 |
| Contrari | 104 |
Il Senato approva.
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 83.
Auguro a tutti buone vacanze. Vi ringrazio del lavoro che avete svolto tutti insieme e vi consiglio di riposarvi per poter riprendere con rinnovata energia la nuova sessione di lavoro.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
AMATI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMATI (PD). Signor Presidente, domani è il 6 agosto. Il 6 agosto di settant'anni fa in 150.000 morirono immediatamente dopo la deflagrazione della bomba nucleare lanciata su Hiroshima e, tre giorni dopo, su Nagasaki. Le vittime, nei mesi e negli anni successivi, furono decine di migliaia.
Le armi nucleari sono indiscriminate, disumane, inaccettabili. La loro stessa esistenza va contro ogni principio del diritto internazionale umanitario.
La garanzia del loro non utilizzo non può essere lasciata alla prassi, seppure consolidata. Abbiamo bisogno di dotarci di strumenti internazionali che ne garantiscano la totale messa al bando, sotto il controllo di un'istituzione internazionale.
Le devastanti conseguenze umanitarie dei bombardamenti nucleari furono immediatamente evidenti e sono alla base di numerose risoluzioni dell'ONU, a partire dalla prima nel 1946, e di importantissimi strumenti internazionali, come il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP). Eppure, paradossalmente, solo di recente sono entrate nell'agenda politica internazionale.
Gli effetti catastrofici e persistenti dell'utilizzo delle armi nucleari, volontario o accidentale, sono tali che nessun Paese, gruppo di Paesi o organizzazione internazionale, potrebbe mai affrontarne adeguatamente le conseguenze.
I recenti progressi a livello internazionale e nazionale si fondano su un cambiamento di prospettiva, una maggiore attenzione verso la dimensione umanitaria dell'utilizzo di particolari tipi di armi e dei rischi connessi alla limitata regolamentazione del commercio delle armi.
Lavoro da tempo su questi temi, con il fondamentale contributo delle organizzazioni della società civile. Penso all'incontro organizzato con il presidente Grasso e la premio Nobel per la pace Jody Williams sul tema dei robot killer, in collaborazione con la Campagna internazionale per il bando delle mine antiuomo e la Rete italiana disarmo, agli importanti passi avanti fatti nella messa al bando delle mine antiuomo e delle bombe a grappolo, alla ratifica del Trattato sul commercio delle armi.
Voglio ricordare, in particolare, la mozione sul Trattato di non proliferazione nucleare, presentata in collaborazione con i rappresentati della Rete italiana disarmo e dei Beati i costruttori di pace.
La Conferenza sul Trattato di non proliferazione nucleare del 2014 aveva visto la partecipazione dei sopravvissuti agli orrori di Hiroshima e Nagasaki. L'universalizzazione e il rafforzamento dei regimi di non proliferazione e di disarmo nucleare rappresentano una priorità per la comunità internazionale e per l'Italia.
Per questo, nella mozione 2291 dello scorso anno chiedevamo che l'Italia assumesse un ruolo di primo piano perché, durante la Conferenza di revisione del 2015, si arrivasse ad un accordo su uno strumento che garantisse la totale messa al bando di queste armi. Noi non abbiamo discusso quella mozione, e anche quest'anno, a maggio, la Conferenza si è conclusa senza che venisse approvato un documento finale.
Ritengo, quindi, importante che la riflessione dedicata oggi alle vittime di Hiroshima e Nagasaki sia anche un'occasione per ricordare a tutti noi che abbiamo la responsabilità fondamentale di imparare dall'esperienza e di agire di conseguenza. È necessario che ad ogni occasione opportuna si ribadisca l'impegno per il rafforzamento del Trattato di non proliferazione nucleare come pietra angolare del regime globale di non proliferazione nucleare e che si acceleri in ogni modo il processo di disarmo, anche mediante la negoziazione e la conclusione di trattati multilaterali.
Potremo concretamente e veramente onorare la memoria delle vittime solo mettendo al bando armi che non rappresentano altro che la costante minaccia di una distruzione irreparabile.
DE BIASI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BIASI (PD). Signor Presidente, nell'odierna seduta antimeridiana la Commissione igiene e sanità del Senato ha approvato, in via definitiva, in sede deliberante, il disegno di legge che reca «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie».
È un provvedimento che risponde ai bisogni di molte persone, molte delle quali sono bambini, e che soprattutto, accanto alla diagnosi, e alla cura anche precoce, affronta il tema della solitudine delle famiglie, che sono state lasciate in alcuni momenti troppo sole e nella disperazione.
Il testo definisce la possibilità di istituire servizi specifici, attività di formazione per medici, familiari, operatori sociali e, soprattutto, per le persone affette da questa che non è una malattia, ma uno stato d'essere, affronta il tema della socialità e della creatività come possibilità di cura e di inserimento nella società, nonché tutti quegli interventi che servono a riaprire la comunicazione tra queste persone e il mondo.
È una legge quadro - si è discusso molto di questo - una legge ordinamentale, e lavoreremo affinché i principi in essa affermati vengano, poi, adeguatamente tradotti dalle Regioni in politiche attive e vi siano i finanziamenti adeguati nei livelli essenziali di assistenza e nei piani sanitari regionali.
È un tema di straordinaria importanza, per il quale abbiamo lavorato in modo collettivo, con la leale collaborazione della Camera dei deputati e del Governo, pur nell'autonomia del Parlamento, e con le Commissioni parlamentari - la Commissione bilancio e la Commissione affari costituzionali - che hanno con noi collaborato per sveltire l'iter del provvedimento. Posso dire, signor Presidente, che il richiamo del Presidente della Repubblica a elaborare in fretta una legge sull'autismo è stato un monito a cui abbiamo risposto con tempi davvero straordinari. E voglio ringraziare anche lei, signor Presidente, per tutta la collaborazione straordinaria che ci ha fornito. Da oggi le famiglie interessate non saranno più sole.
Permettetemi di ringraziare anche i due relatori, senatore Romano e senatrice Padua, e tutte le associazioni che abbiamo incontrato: è una legge condivisa perché nata dall'incontro con tante associazioni, con tanti familiari, con tante persone.
I volti dei bambini autistici che, di fronte alla possibilità di comunicare, perdono anche quell'aggressività che talvolta rischia di diventare isolamento sociale, credo siano il modo migliore con cui le istituzioni possono augurare a tutti i cittadini italiani, e soprattutto alle famiglie coinvolte delle serene vacanze. (Applausi dal Gruppo PD).
BELLOT (Misto-Fare!). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, nella tarda serata di ieri, nel bellunese, e in particolare nelle zone del Cadore, nei Comuni di Cortina d'Ampezzo, San Vito, Auronzo, Borca di Cadore e nella Valle del Boite, si è abbattuta una bomba d'acqua, creando danni ingenti e morte. Il Comune di San Vito è stato il più colpito, e in questo momento è stata data la conferma di due vittime, due turisti stranieri, e probabilmente è stato trovato anche un terzo corpo.
Si tratta di un evento improvviso, tanto forte, quanto assolutamente devastante, per un territorio che ha già dimostrato, in questo periodo, una grande fragilità. L'8 luglio, nella zona di Acquabona, a Cortina, si era verificata una frana, per non parlare, poi, delle frane registrate nella zona di Santo Stefano e di Coltrondo e delle grandi nevicate dei precedenti inverni.
È una situazione che vede un territorio fragile, coinvolto in continue devastazioni, che hanno causato non solo vittime, alle cui famiglie rivolgiamo le nostre condoglianze, ma anche una debolezza dal punto di vista economico e territoriale. Ricordiamo che è un territorio di montagna che vive di turismo e che vorrebbe poter vivere e lasciar vivere i suoi cittadini, che già si trovano a doversi confrontare con altre difficoltà e con risorse sempre più risicate.
È per questo che chiedo al Governo che vi sia la volontà di stanziare subito degli aiuti per far fronte ai danni registrati; aiuti che, però, siano messi immediatamente nella disponibilità degli amministratori locali che vogliono ripristinare un territorio che ha la forza di alzare la testa, ma al quale deve essere dato il diritto e la possibilità di reagire. Ripeto che devono essere dati assolutamente un aiuto economico e risorse straordinarie per poter intervenire immediatamente, e ovviamente mi rivolgo anche alla Regione perché, con la stessa contestualità, dichiari lo stato di emergenza per poter poi arrivare ad attivarsi per ricevere le risorse.
Da ultimo, mi sia concesso un ringraziamento ai volontari, alla Protezione civile, a tutto quel mondo fondamentale per le nostre aree montane e che da subito, al momento dell'accaduto, è intervenuto per ripristinare la sicurezza necessaria ad un territorio che versa ancora in uno stato di precarietà e dove si ha paura che possano verificarsi altre bombe d'acqua o acquazzoni, che riporterebbero ulteriori detriti a fondo valle.
DONNO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Ciao Michele, noi, il tuo gruppo e tutte le persone che ti hanno conosciuto vogliamo salutarti così.
Ci troviamo in una serata calda e umida davanti ad una tastiera a dover raccontare in poche righe chi era Michele. Michele sognava con noi un mondo equo, con stesse possibilità per tutti. Sognavamo una Bitetto senza le morti di tumore e con i parchi dove far giocare i bambini in totale libertà e sicurezza. Michele era un imprenditore onesto che, puntualmente, a fine mese, prima di riscuotere il suo stipendio, pensava a saldare gli stipendi dei suoi dipendenti. Con Michele un incontro di studio non cominciava se non c'era almeno una birra e un panzerotto. Con Michele si litigava se al posto delle bottiglie di vetro c'erano quelle di plastica. Con Michele i fumatori del gruppo avevano vita breve perché, per ogni cicca, ci multava per aver inquinato o per aver sporcato la sede del meetup.
Michele non era un eroe o un semplice attivista. Michele era un compagno di viaggio, un amico, un fratello per molti di noi: si è sempre speso con tutte le sue forze per noi attivisti, per il nostro portavoce e per il Movimento 5 Stelle.
Siamo convinti che, ovunque sia, continuerà con noi a lavorare per il bene della nostra piccola grande città.
Sentiamo il dovere di ringraziare Michele per il dono del suo altruismo e del suo servizio. In alto i cuori!
Sulla mancata risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo
AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quelli che sono rimasti in Aula ma anche quelli che sono andati via, è tanto che aspettavo questo momento. E lei, presidente Grasso, si chiederà perché.
Ai Vice Presidenti che l'hanno sostituita al momento dei numerosi interventi che ho avuto modo di esporre all'attenzione di quest'Aula io ripetevo, e ripeterò ora a lei, sempre la stessa cosa. Perché non si risponde alle interrogazioni e alle interpellanze? Perché, signor Presidente?
Vorrei parafrasare una notissima canzone di Domenico Modugno, "L'uomo in frac". É giunta mezzanotte, diceva la canzone. E qui è giunto mezzogiorno. Si spengono le luci, i senatori sono andati via, ma il problema rimane. E rimane da più di due anni e mezzo, signor Presidente, al punto che sono arrivato a credere che l'antica locuzione latina repetita iuvant non sia più vera. Dobbiamo allora dire, a quanti si accingono a studiare i testi antichi e in qualche modo dovessero ripetere questo modo di dire, che non è vero.
Il mio continuo ripetere e ripetermi in questa richiesta ormai vana - anche questa volta depositerò l'elenco delle mie interrogazioni e di tutte quelle che ad oggi non hanno ricevuto risposta - è per dire che non è accettabile che si risponda mediamente ad una interpellanza e ad una interrogazione in una percentuale di 1 a 10. Non è ammissibile.
Questo istituto è fondamentale per il nostro ruolo. È nella dignità del parlamentare poter chiedere al Governo, ai Ministri e al Presidente del Consiglio perché nel territorio succedono certi eventi. È non assolutamente giusto che non otteniamo risposta.
Sono trascorsi cinque mesi dalla presentazione della mia interpellanza con la quale chiedevo per quale motivo non si risponde alle interpellanze. Sono arrivato al punto - mi sia concesso dirlo - di presentare la madre di tutte le interpellanze, raccogliendo la firma di quasi 60 senatori in pochissimo tempo. Abbiamo bisogno davvero di risposte, signor Presidente, e non per noi ma per i cittadini.
Quindi, io chiedo veramente in maniera accorata e sentita - e mi ripeterò continuamente - che lei, signor Presidente, si faccia portavoce presso i Ministri e il Presidente del Consiglio affinché si dia risposta. Cogliamo l'occasione in questa pausa estiva, in questo giusto momento di riposo, per stabilire che, quando a settembre ci rivedremo, ci metteremo un po' di impegno per dare risposta alle tante domande svolte che ancora non l'hanno avuta.
PRESIDENTE. Senatore Amidei, la Presidenza si impegna ad un sollecito concreto, sperando che questa sia la volta buona e arrivi qualche risposta.
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 8 settembre 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 8 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 13,06).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (2021)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)
Articolo 1.
1. Il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. L'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
(*) Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83
All'articolo 1, comma 1:
alla lettera a), le parole: «commi secondo e terzo,» sono sostituite dalle seguenti: «commi secondo e terzo»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) al quinto comma, primo periodo, le parole: "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma del presente articolo"».
All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 163-bis:
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni»;
al secondo comma, il primo periodo è soppresso e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere.».
All'articolo 3:
al comma 1, lettera c), secondo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.»;
al comma 5, lettera a), secondo periodo, le parole: «il proprio dissenso» sono sostituite dalle seguenti: «il proprio voto»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"»;
al comma 6, ultimo capoverso, primo periodo, le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi».
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. -- (Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa). -- 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 160 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis";
b) all'articolo 161:
1) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: "adempimento della proposta" sono aggiunte le seguenti: "; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore";
2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.";
c) all'articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie";
d) all'articolo 165, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni";
e) all'articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.";
f) all'articolo 178, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale"».
All'articolo 5, comma 1:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al secondo comma, le parole: "durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento" sono soppresse»;
alla lettera b):
all'alinea, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
il primo capoverso è soppresso;
il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
«Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera a), le parole: «di tale termine» sono sostituite dalle seguenti: «del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36"».
All'articolo 7, comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 39, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.";
0b) all'articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) all'articolo 169 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo"».
All'articolo 8, comma 1:
alla lettera b), primo periodo, le parole: «contratti in corso di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti»;
alla lettera c), le parole: «articolo 161,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 161».
All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 182-septies:
alla rubrica, le parole: «con intermediari finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «con intermediari finanziari»;
al secondo comma, il quarto periodo è soppresso;
al quarto comma, alinea, terzo periodo, dopo le parole: «previo accertamento» sono inserite le seguenti: «, avvalendosi ove occorra di un ausiliario,»;
al quinto comma, la parola: «questa» è sostituita dalle seguenti: «la convenzione di moratoria»;
al sesto comma, le parole: «relazione del professionista ai sensi dell'articolo 67» sono sostituite dalle seguenti: «relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67»;
al settimo comma, le parole: «può essere imposta» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere imposti»;
dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:
«La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma».
All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera b), numero 2), capoverso, le parole: «Su istanza» sono sostituite dalle seguenti: «Anche su istanza»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 495, il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma"»;
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 521-bis:
1) al primo comma, le parole: "Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue" sono sostituite dalle seguenti: "Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o, in mancanza, a quello più vicino";
2) al quarto comma, dopo le parole: "accertano la circolazione dei beni pignorati" sono inserite le seguenti: "o comunque li rinvengono" e le parole: "autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il" sono sostituite dalle seguenti: "più vicino al";
3) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice"»;
alla lettera g), capoverso, le parole: «, oltre alla pubblicità disposta dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice»;
dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:
«m-bis) all'articolo 548:
1) al primo comma, dopo le parole: "di assegnazione" sono inserite le seguenti: "se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo";
2) al secondo comma, le parole: ", primo comma," sono soppresse;
m-ter) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo."»;
alla lettera p), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568,» sono inserite le seguenti: «l'offerta minima,»;
alla lettera s):
al numero 2), le parole da: «Se la gara» fino a: «per primo» sono sostituite dalle seguenti: «Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione»;
al numero 3), le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi» e dopo le parole: «nell'offerta stessa.» è aggiunto il seguente capoverso:
«Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588»;
dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:
«cc-bis) all'articolo 591-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.";
cc-ter) l'articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo:
"Titolo IV-bis -- DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA
Art. 614-bis. -- (Misure di coercizione indiretta). -- Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile";
alla lettera ee), capoverso Art. 631-bis, dopo le parole: «dal giudice» sono inserite le seguenti: «per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo» e le parole: «delle disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni»;
alla lettera ff), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) al secondo comma, al primo periodo, le parole: "o alle quali le stesse possono accedere" e le parole: "nel pubblico registro automobilistico" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento."»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all'articolo 155-quater, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice"»;
alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma"»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) dopo l'articolo 159-bis è inserito il seguente:
"Art. 159-ter. -- (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore). -- Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni";
a-ter) all'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima"»;
alla lettera c), capoverso 161-quater, primo comma, le parole: «del creditore procedente» sono sostituite dalle seguenti: «del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo» e le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
alla lettera d), le parole: «dopo l'articolo 169-quinquies, è inserito il seguente: «169-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «nel capo II del titolo IV, dopo l'articolo 169-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 169-sexies» e dopo le parole: «Alle domande» sono inserite le seguenti: «di iscrizione all'elenco»;
al comma 2, capoverso Art. 16-novies, comma 5, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al comma 3:
alla lettera a), al secondo periodo, le parole: «dell'articolo 530, quarto comma, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.»;
alla lettera c), le parole: «coordinatore l'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «coordinatore dell'ufficio».
All'articolo 15, comma 1:
all'alinea, le parole: «Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «Nel titolo I della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo l'articolo 18 è aggiunto, in fine,»;
al capoverso Art. 18-bis, comma 1, quinto periodo, le parole: «beni diversi da quelli di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma».
All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffici per il regolare svolgimento dell'attività di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016».
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis. -- (Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria). -- 1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio a quest'ultima data.
Art. 18-ter. -- (Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione). -- 1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015, 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1) è premesso il seguente:
«01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma."»;
al numero 1), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità»;
dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
«1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "dal comma 9-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 16-decies";
1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente."»;
il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) al comma 9-bis:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: "presenti nei fascicoli informatici" sono inserite le seguenti: "o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche" e dopo le parole: "firma digitale del cancelliere" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "di attestazione di conformità all'originale";
2.2) al secondo periodo, dopo la parola: "difensore," sono inserite le seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,"»;
dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
«2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.";
2-ter) dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente:
"9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica"»;
alla lettera b):
all'alinea, le parole: «dopo l'articolo 16-octies» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 16-novies, introdotto dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto»;
al capoverso Art. 16-decies:
alla rubrica, la parola: «notificati» è sostituita dalle seguenti: «e dei provvedimenti»;
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53,» sono sostituite dalle seguenti: «processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme»;
al secondo periodo, le parole: «dell'atto notificato» sono sostituite dalle seguenti: «o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento»;
il terzo periodo è soppresso;
al capoverso Art. 16-undecies:
al comma 1, le parole: «dall'articolo 3-bis, comma 2, della» sono sostituite dalla seguente: «dalla»;
al comma 3, le parole: «e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente» sono sostituite dalle seguenti: «e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, le parole: "attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono sostituite dalle seguenti: "attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"»;
al comma 2, dopo le parole: «di euro 1 milione» è inserita la seguente: «annui»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: "comunicazione telematica," sono inserite le seguenti: "ivi incluso il Ministero della giustizia,";
b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole: "di concerto con" sono inserite le seguenti: "il Ministro della giustizia e con"».
All'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico:
a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le parole: "Le parti" sono inserite le seguenti: ", ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi,";
b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente:
"2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2";
c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 è abrogato;
d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 è abrogato;
e) l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato 2 è sostituito dal seguente:
"3. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria".
1-ter. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, all'articolo 54, comma 2, dell'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto", a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014».
Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. -- (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile). -- 1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:
"2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del presente articolo"».
L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. -- (Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia). -- 1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia."».
Nel titolo IV, dopo l'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 21-bis. -- (Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione). -- 1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticità della stessa.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21-ter. -- (Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). -- 1. Il comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dai seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.
1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.
1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione".
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21-quater. -- (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria). -- 1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.
Art. 21-quinquies. -- (Disposizioni in materia di uffici giudiziari). -- 1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 21-sexies. -- (Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo). -- 1. Dopo il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente:
"99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di cui al comma 99 e la durata dell'incarico del commissario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente".
Art. 21-septies. -- (Garanzie dell'accordo o del piano del consumatore). -- 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore".
Art. 21-octies. -- (Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario). -- 1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività di impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.
3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.
4. Il piano è trasmesso al comando provinciale dei vigili del fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure e delle attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data».
Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché altre disposizioni in materia di giustizia».
All'articolo 22, comma 2, le parole: «possono essere annualmente destinate» sono sostituite dalle seguenti: «resesi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario,».
All'articolo 23:
al comma 1 è premesso il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
al comma 6, le parole: «all'articolo 12, comma 1, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12 e»;
al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «quando il giudice» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato»;
al comma 10, le parole: «Le disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni» e dopo le parole: «alle vendite disposte» sono inserite le seguenti: «dal giudice o dal professionista delegato»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016».
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Titolo I
INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI
Capo I
FACILITAZIONE DELLA FINANZA NELLA CRISI
Art. 1.
(Finanza interinale)
1. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola «autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo»;
b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.»;
c) al terzo comma, dopo la parola «ipoteca» sono aggiunte le seguenti: «o a cedere crediti».
c-bis) al quinto comma, primo periodo, le parole: «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma del presente articolo».
Capo II
APERTURA ALLA CONCORRENZA NEL CONCORDATO PREVENTIVO
Art. 2.
(Offerte concorrenti)
1. Dopo l'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente:
«Art. 163-bis (Offerte concorrenti). - Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni.
Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.
Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.
Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.
La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.».
2. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita con la seguente: «Cessioni»;
b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.»
c) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.».
Art. 3.
(Proposte concorrenti)
1. All'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola «procedura» sono aggiunte le seguenti: «e proposte concorrenti»;
b) al secondo comma, numero 2), la parola «trenta» è sostituita con la seguente «centoventi»;
c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.
Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.
Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.».
2. All'articolo 165 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.
La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis».
3. All'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, primo periodo, la parola: «dieci» è sostituita con la seguente: «quarantacinque»;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.».
4. All'articolo 175 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole «e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto.»;
b) il secondo comma è soppresso;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.»;
d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.».
5. All'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.»;
b) al quarto comma, dopo le parole «quarto grado,» sono aggiunte le seguenti: «la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché».
5-bis. All'articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
6. All'articolo 185, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.».
Art. 4.
(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa)
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 160 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis»;
b) all'articolo 161:
1) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «adempimento della proposta» sono aggiunte le seguenti: «; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore»;
2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.»;
c) all'articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie»;
d) all'articolo 165, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni»;
e) all'articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.»;
f) all'articolo 178, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale».
Capo III
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CURATORE FALLIMENTARE
Art. 5.
(Requisiti per la nomina a curatore)
1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento» sono soppresse;
b) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma.
È istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.».
2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015.
Art. 6.
(Programma di liquidazione)
1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola «inventario,» sono aggiunte le seguenti: «e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.»;
b) al secondo comma, è aggiunta la seguente lettera: «; f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.»;
c) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.»;
d) al terzo comma, dopo la parola «curatore» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107,» e dopo la parola «professionisti» sono aggiunte le seguenti: «o società specializzate»;
e) dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: «Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.».
1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36».
Art. 7.
(Chiusura della procedura di fallimento)
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 39, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.»;
0b) all'articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia»;
a) all'articolo 118, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.»;
b) all'articolo 120 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.».
b-bis) all'articolo 169 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo».
Capo IV
CONTRATTI PENDENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO
Art. 8.
(Contratti pendenti)
1. All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «in corso di esecuzione» sono sostituite dalla seguente: «pendenti»;
b) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.»;
c) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.».
Capo V
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI E CONVENZIONE DI MORATORIA
Art. 9.
(Crisi d'impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari)
1. Dopo l'articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente:
«Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria). -- Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.
L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.
Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.
Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:
a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;
b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.
Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.
In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma».
Art. 10.
(Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria)
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 236:
1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»;
2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria»;
3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»;
b) all'articolo 236-bis, primo comma, dopo le parole «182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies».
Capo VI
RATEIZZAZIONE DEL PREZZO
Art. 11.
(Rateizzazione del prezzo)
1. All'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.».
Titolo II
INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE
Capo I
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 12.
(Modifiche al codice civile)
1. Al codice civile, dopo l'articolo 2929 è inserita la seguente Sezione:
Sezione I-bis.
Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito
«Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). -- Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.».
Capo II
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E AD ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 13.
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 480, secondo comma, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.»;
b) all'articolo 490, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche".»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.»;
c) all'articolo 495, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.»;
c-bis) all'articolo 495, il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma»;
d) all'articolo 497, primo comma, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
d-bis) all'articolo 521-bis:
1) al primo comma, le parole: «Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in mancanza, a quello più vicino»;
2) al quarto comma, dopo le parole: «accertano la circolazione dei beni pignorati» sono inserite le seguenti: «o comunque li rinvengono» e le parole: «autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il» sono sostituite dalle seguenti: «più vicino al»;
3) dopo il sesto comma è inserito il seguente: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice»;
e) all'articolo 530:
1) al settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente.»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.»;
f) all'articolo 532:
1) al primo comma, le parole: «può disporre» sono sostituite dalla parola: «dispone», e dopo le parole: «di competenza» sono inserite le seguenti: «iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice»;
2) al secondo comma, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.»;
g) l'articolo 533, secondo comma, è sostituito dal seguente:
«Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice.»;
h) all'articolo 534-bis le parole: «può, sentiti gli interessati, delegare» sono sostituite dalla parola: «delega»;
i) all'articolo 534-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, primo periodo, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «o il commissionario possono»;
2) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «del professionista» sono inserite le seguenti: «o del commissionario»;
3) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.»;
l) all'articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.»;
m) all'articolo 546, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.»;
m-bis) all'articolo 548:
1) al primo comma, dopo le parole: «di assegnazione» sono inserite le seguenti: «se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo»;
2) al secondo comma, le parole: «, primo comma,» sono soppresse;
m-ter) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.».
n) all'articolo 567:
1) al secondo comma, la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
2) al terzo comma, la parola «centoventi», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
o) l'articolo 568 è sostituito dal seguente:
«Art. 568. - (Determinazione del valore dell'immobile). -- Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.
Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.»;
p) all'articolo 569:
1) al primo comma, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici», e le parole da: «convocandolo» sino a: «il giuramento» sono sostituite dalle seguenti: «che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione», e la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «novanta»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.»;
q) all'articolo 571, secondo comma, le parole da: «al prezzo determinato» alle parole: «articolo 568» sono sostituite dalle seguenti: «di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza»;
r) all'articolo 572 il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.
Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588.»;
s) all'articolo 573:
1) al primo comma, dopo la parola: «invita» sono inserite le seguenti: «in ogni caso»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione»;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.
Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588»;
t) all'articolo 574, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.»;
u) all'articolo 587, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.»;
v) all'articolo 588, primo comma, le parole: «dell'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'udienza fissata per la vendita» e sono soppresse le parole: «all'incanto» e «per mancanza di offerte»;
z) all'articolo 589, primo comma, le parole: «determinato a norma dell'articolo 568» sono sostituite dalle seguenti: «base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata.»;
aa) all'articolo 590, primo comma, le parole «all'incanto» sono soppresse;
bb) all'articolo 591:
1) alla rubrica la parola «nuovo» è soppressa;
2) al primo comma, la parola «nuovo» è soppressa e dopo la parola «incanto» sono aggiunte le seguenti: «, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568»;
3) secondo comma, le parole da «di un quarto» sino a «precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al precedente fino al limite di un quarto»;
4) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'articolo 590.»;
cc) all'articolo 591-bis:
1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice dell'esecuzione,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto al secondo comma,» le parole: «può, sentiti gli interessati, delegare» sono sostituite dalla seguente: «delega»;
2) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.»;
3) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1) la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «primo»;
b) al punto 7, dopo le parole: «articolo 590» sono inserite le seguenti: «e 591, terzo comma»;
4) è, in fine, aggiunto, il seguente comma: «Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.»;
cc-bis) all'articolo 591-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.»;
cc-ter) l'articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo:
«Titolo IV-bis - DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA
Art. 614-bis. - (Misure di coercizione indiretta). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile»;
dd) all'articolo 615, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.»;
ee) dopo l'articolo 631 è inserito il seguente:
«Art. 631-bis (Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche) - Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.»;
ff) all'articolo 492-bis:
1) al primo comma:
a) la parola «procedente» è soppressa;
b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto».
2) al secondo comma, al primo periodo, le parole: «o alle quali le stesse possono accedere» e le parole: «nel pubblico registro automobilistico» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.».
2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016.
Art. 14.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione dei codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni)
1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 155-quater, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice»;
a) all'articolo 155-quinquies:
1) la parola «procedente» è soppressa;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma»;
a-bis) dopo l'articolo 159-bis è inserito il seguente:
«Art. 159-ter. - (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore). - Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni»;
a-ter) all'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima»;
b) all'articolo 161-ter, al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.»;
c) dopo l'articolo 161-ter, è inserito il seguente:
«161-quater (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche) - La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.
Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.
Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.»;
d) nel capo II del titolo IV, dopo l'articolo 169-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 169-sexies. (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati). - Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande di iscrizione all'elenco è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili.»;
e) all'articolo 173-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, dopo il numero 6), sono inseriti i seguenti:
«7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.»;
2) al terzo comma, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
f) l'articolo 173-quinquies, primo comma, è sostituito dal seguente: «Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571.».
2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-octies è inserito il seguente: «Art. 16-novies (Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita) -- 1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.
4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni.
5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.»;
b) al quinto comma dopo le parole: «per cui si procede» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00»;
c) al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore dell'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.».
4. Per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al comma 1, lett. d), è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2015.
Art. 15.
(Portale delle vendite pubbliche)
1. Nel titolo I della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo l'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 18-bis (Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche) - 1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Art. 16.
(Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 106: il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.
3. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 del loro ammontare. L'eccedenza è deducibile secondo le modalità stabilite al comma 4.
4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
5. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4.
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.»;
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
«b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.».
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.
8. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza è deducibile secondo le modalità stabilite al comma 9.
9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
10. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9.
11. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «con decreto» sono sostituite dalle seguenti «con uno o più decreti».
Art. 17.
(Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate)
1. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Titolo IV
PROROGA DI TERMINI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA E DISPOSIZIONI PER IL PROCESSO TELEMATICO NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Art. 18.
(Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari)
1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffici per il regolare svolgimento dell'attività di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016.
Art. 18-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria)
1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio a quest'ultima data.
Art. 18-ter.
(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione)
1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015, 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19.
(Disposizioni in materia di processo civile telematico)
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.»;
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.»;
1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «dal comma 9-bis» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 16-decies»;
1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente.»;
2) al comma 9-bis:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: «presenti nei fascicoli informatici» sono inserite le seguenti: «o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche» e dopo le parole: «firma digitale del cancelliere» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «di attestazione di conformità all'originale»;
2.2) al secondo periodo, dopo la parola: «difensore, » sono inserite le seguenti: «il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,»;
2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.»;
2-ter) dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente:
«9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica»;
b) dopo l'articolo 16-novies, introdotto dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.
Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) - 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto».
1-bis. All'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, le parole: «attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
2. Per gli interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalità informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, è autorizzata la spesa di euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione annui a decorrere dall'anno 2018.
2-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: «comunicazione telematica,» sono inserite le seguenti: «ivi incluso il Ministero della giustizia,»;
b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il Ministro della giustizia e con».
Art. 20.
(Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo)
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati;
b) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: «1º luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».
1-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico:
a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le parole: «Le parti» sono inserite le seguenti: «, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi,»;
b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente:
«2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2»;
c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 è abrogato;
d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 è abrogato;
e) l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato 2 è sostituito dal seguente:
«3. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria».
1-ter. L'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, nell'articolo 54, comma 2, dell'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto», a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile)
1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:
«2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del presente articolo».
Art. 21.
(Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia)
1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia.».
Art. 21-bis.
(Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione)
1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticità della stessa.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21-ter.
(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
1. Il comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.
1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.
1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione».
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21-quater.
(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)
1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.
Art. 21-quinquies.
(Disposizioni in materia di uffici giudiziari)
1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 21-sexies.
(Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo)
1. Dopo il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente:
«99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di cui al comma 99 e la durata dell'incarico del commissario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente».
Art. 21-septies.
(Garanzie dell'accordo o del piano del consumatore)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore».
Art. 21-octies.
(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario)
1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività di impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.
3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.
4. Il piano è trasmesso al comando provinciale dei vigili del fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure e delle attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 22.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell'articolo 21.
2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 190 del 2014, resesi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario, per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario, nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), all'articolo 11 nella parte in cui introduce l'ultimo periodo dell'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), lettera e), numero 1, lettera ee) e all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f), numero 2) e lettera g), si applicano alle vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data.
11. La disposizione di cui all'articolo 503 del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014.
11-bis. Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016.
Art. 24.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: «prededucibili», aggiungere le seguenti: «nei limiti dell'attivo,».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: «, se del caso, sentiti senza formalità i principali ereditori», con le seguenti: «acquisito il consenso della maggioranza dei ereditari,».
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno, di legge di conversione in legge del decreto legge n. 83 del 2015 recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile processuale civile e di organizzazione e di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria»;
premesso che:
il Titolo I (articoli 1-11) reca norme in materia di procedure concorsuali. In particolare l'articolo 1 interviene sulla legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) modificando l'articolo 182-quinquies, in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti. La lettera a) precisa che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili può essere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalità, e ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativa documentazione. L'articolo 2 interviene sulla disciplina del concordato preventivo, inserendo nella legge fallimentare l'articolo 163-bis per prevedere che possano essere presentate offerte alternative (rispetto al piano di concordato) per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo o di specifici beni. Sulle offerte concorrenti si esprimerà il tribunale, aprendo un procedimento competitivo delineato dalla riforma e finalizzato alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari (comma 1). La disposizione, come modificata dalla Camera dei deputati, prevede che, a fronte dell'offerta per l'acquisto, si apra sempre un procedimento competitivo, anche quando il debitore abbia già stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici beni. La disposizione modifica poi (comma 2) l'articolo 182 della legge fallimentare, concernente i provvedimenti in caso di cessione di beni a seguito di concordato, per imporre le nuove forme di pubblicità richieste dal decreto-legge. L'articolo 3 reca modifiche ad alcuni articoli della legge fallimentare al fine di rendere possibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori al fine di prevedere che questi ultimi potranno optare per la proposta che meglio tuteli i loro interessi. In particolare, il testo modifica l'articolo 163 della legge fallimentare per consentire a uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10 per cento dei crediti, di presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano; tale proposta non potrà essere ammessa se la proposta di concordato del debitore assicura comunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40 per cento dei crediti chirografari (comma 1). Nel caso di concordato con continuità aziendale, la proposta alternativa dei creditori non può essere ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30 per cento dei crediti chirografari. Vengono poi modificate gli articoli 165,172, 175 e 177 della legge fallimentare, concernenti la discussione della proposta di concordato, l'introduzione delle proposte concorrenti le modalità di voto in presenza di più. proposte di concordato;
considerato che:
l'articolo 1 consente al debitore di chiedere al Tribunale l'autorizzazione, a contrarre finanziamenti prededucibili all'atto di presentazione della domanda di concordato «in bianco» prima di aver prodotto il piano e la proposta concordatari, nel solco degli interventi adottati a partire dal 2010 per agevolare il reperimento delle risorse necessarie a garantire la sopravvivenza dell'impresa in vista e in pendenza della procedura concordataria. In tale ottica è stato progressivamente ampliato il novero dei finanziamenti prededucibili. A tale beneficio dovrebbe, tuttavia, corrispondere un effettivo incremento del numero di concordati preventivi che sfociano nel risanamento e non già nella mera liquidazione dell'azienda, laddove, invece, nonostante i correttivi introdotti a più riprese, questa forma di concordato risulta ancora utilizzata in chiave prevalentemente liquidatoria, come confermato anche dai dati contenuti nella recente Relazione annuale della Banca d'Italia. Occorre, quindi, adottare misure affinché da ogni ulteriore ampliamento del perimetro della finanza prededucibile derivino effetti concreti in termini di aumento del numero dei risanamenti aziendali;
l'articolo 3 consente ai creditori che rappresentino una percentuale qualificata almeno il 10 per cento dei crediti - di sottoporre all'adunanza dei creditori una proposta concordataria ed il relativo piano, alternativa a quelli presentati dall'imprenditore debitore. La finalità del concordato preventivo è mettere l'imprenditore in crisi nella condizione di proporre ai creditori una sistemazione della posizione debitoria, la quale deve essere rimessa alla valutazione del creditore, ma in primo luogo rientrare nella sfera decisoria e di iniziativa del debitore il quale, nelle more della procedure concordataria, conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa. Il meccanismo delineato dal decreto, oltre ad un rischio di spossessamento dell'imprenditore, comporta la possibilità di una tardiva emersione dalla crisi. Peraltro, i soggetti più strutturati per presentare proposte concorrenti sono naturalmente le banche, poiché dispongono delle informazioni utili e delle risorse necessarie ad implementarle, il che determina un favor nei loro confronti rispetto alle piccole imprese. Si constata, altresì, un appesantimento in termini procedurali rispetto alla situazione esistente, laddove l'obiettivo primario è quello della semplificazione delle procedure concorsuali.
impegna il Governo:
ad assumere le opportune iniziative volte allo svolgimento di una attività di monitoraggio circa gli effetti dell'ampliamento del beneficio delle prededuzione in favore degli intermediari finanziari, al fine di valutare se ed in quale misura abbia stimolato l'erogazione di nuova finanza alle imprese in crisi, relazionando il Parlamento sull'impatto della misura in termini di apporto di nuova finanza alle imprese in crisi e conseguenti prospettive di risanamento di queste ultime, valutando l'opportunità di condizionarne il proseguimento all'esito positivo del richiamato monitoraggio;
ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di apportare le necessarie modifiche alle disposizioni in oggetto volte ad affrontare e risolvere le tematiche di cui in premessa, anche al fine specifico di prevedere che la proposta concorrente debba essere vincolata alla condizione di risultare migliorativa, introducendo altresì appositi filtri che ne consentano la valutazione.
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni)
1. All'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole: "la cui durata non può superare due anni.";
b) al sesto comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale stabilisce il termine, non superiore a venti giorni, entro il quale il ricorrente deve depositare presso la cancelleria del tribunale una somma pari al 15 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minore somma determinata dal giudice; con il medesimo decreto il tribunale può altresì nominare il commissario giudizi aie di cui all'articolo 163, secondo comma, numero 3; si applica l'articolo 170, secondo comma.";
c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancato deposito della proposta, del piano o della documentazione entro il termine fissato, il giudice, con decreto motivato, può stabilire una somma che l'imprenditore deve versare a titolo di contributo per le spese di giustizia, da destinare al fondo Unico di Giustizia.";
d) al settimo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo periodo, dopo le parole: "deve acquisire", sono aggiunte le seguenti: "la valutazione di economicità e di utilità da parte dell'attestatore nonché";
2. al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "a condizione che essi non provochino un peggioramento della situazione debitoria."».
Precluso
Al Titolo I, dopo il Capo I, aggiungere il seguente:
«Capo I-bis.
LIMITI ALLA PROPOSIZIONE DI CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE
Art. 1-bis.
(Concordato con continuità aziendale)
1. All'articolo 186-bis, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunta la seguente lettera: "d) se il debitore non è in grado di soddisfare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, il ricorso è inammissibile, salvo che il debitore modifichi la proposta"».
Precluso
Al Titolo I, dopo il Capo I aggiungere il seguente:
«Capo I-bis.
INTRODUZIONE DEL CONCORDATO DI GRUPPO
Articolo 1-bis.
(Concordato di gruppo)
1. Dopo l'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente articolo:
"Art. 160-bis - (Disposizioni in materia di gruppi di imprese). - La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e) e, nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-bis I fall., ferma restando, in ogni caso, l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.
Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.
La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tribunale del luogo ove l'impresa madre o che esercita l'attività di direzione e coordinamento - ha la sua sede principale.
Il tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile.
Salvo quanto disposto dal comma precedente, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del ereditare o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.
Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso dì nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.
Ai fini della deliberazione del concordato da parte dei creditori, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura, così com'è unica l'adunanza. Le maggioranze di cui all'articolo 177 sono computate sull'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto di tutte le società del gruppo ammesso al concordato .
È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del quinto comma del presente articolo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili"».
BAROZZINO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, capoverso «articolo 163-bis», primo comma, primo periodo aggiungere, in fine, le parole:«nonché misure per preservare le strutture produttive ed aziendali e garantire la piena salvaguardia dei livelli occupazionali».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, secondo comma, aggiungere, infine, le parole: «ovvero quando non apportano un'entità migliorativa almeno del dieci per cento al corrispettivo in denaro dell'offerta di cui al primo comma».
Precluso
Il Senato,
il premesso che:
le novità introdotte alla legge fallimentare dal decreto-legge n. 83 del 2012, il cosiddetto decreto sviluppo, hanno avuto solo in parte effetti positivi;
in particolare l'istituto del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare è nato con il proposito di tutelare la continuità aziendale dell'impresa;
il concordato preventivo è stato però spesso utilizzato con finalità differenti e strumentali, anche ai fini elusivi e di concorrenza;
la procedura offre purtroppo ampi spazi ad abusi, in quanto consente il «saldo a stralcio» delle posizioni debitorie, diventando così anche mezzo di concorrenza sleale a scapito della maggioranza delle imprese sane ed oneste;
per questi motivi l'utilizzo del concordato con continuità aziendale deve essere attentamente monitorato e fortemente limitato per non produrre, come troppe volte è successo, effetti devastanti . opposti a quelli che volevano essere perseguiti;
infatti, la stragrande maggioranza degli abusi - soprattutto in alcune zone d'Italia - si concretizza nell'utilizzo distorto dei concordati «in bianco», depositati (il 90 per cento) solo ai fini dilatori, ed anche nell'omologazione dei concordati «truffa» per i piccoli creditori chirografari, con previsione di percentuali ridicole (anche sotto il 5 per cento). Tutto ciò sfruttando il voto delle banche (che spesso già vantano una fetta consistente di credito in privilegio, ma che possono votare per la loro porzione di credito «degradato» o «chirografario») e con la connivenza di consulenti senza troppi scrupoli e l'eccessiva tolleranza di alcuni magistrati;
è evidente che una percentuale così bassa, quand'anche venisse incassata, provoca spesso il fallimento delle imprese creditrici; in sostanza la ditta in difficoltà scarica sulle imprese creditrici i propri debiti, con tutte le conseguenze del caso;
in molti casi vengono costituite «new company», intestate a prestanome, per ripartire con un azzeramento dei debiti;
in particolare, la possibilità di presentare un concordato in bianco, senza alcuna indicazione circa l'offerta proposta ai creditori, si presta a molteplici abusi;
spesso il concordato in bianco è stato utilizzato come strumento per ottenere un rinvio legittimo della decisione sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ovvero per bloccare le esecuzioni individuali dei creditori;
in taluni casi appare più uno strumento legale per congelare i debiti e continuare ad operare all'interno del mercato, che non come uno strumento per liquidare il massimo possibile evitando la procedura fallimentare che inevitabilmente diluisce i tempi di pagamento;
la legge vigente non prevede nulla se, alla fine della procedura, il concordato non viene omologato e comunque se i creditori si ritrovano a dover agire per la dichiarazione di fallimento dell'impresa dopo aver atteso circa sei mesi o più dalla richiesta di ammissione al concordato preventivo stesso;
ai fini dell'omologazione del concordato, il voto delle banche risulta sproporzionato nell'ottenimento dei voti decisivi per fa approvare concordati con percentuali risibili;
rilevato inoltre che:
le imprese artigiane coinvolte in procedure concorsuali dovrebbero poter beneficiare dell'importante privilegio dei cui all'articolo 2751-bis n. 5; purtroppo il riconoscimento di tale privilegio è soggetto a varie interpretazioni sia da parte degli organi delle procedure sia da parte della giurisprudenza per cui si assiste a comportamenti di vario tipo in base ai quali oltre all'iscrizione all'Albo degli artigiani viene chiesto all'impresa di rientrare in parametri (tra l'altro oltremodo stringenti) mai definiti dal legislatore ed interpretati in modo diverso dai singoli tribunali;
occorre prevedere il pagamento diretto da parte dell'ente pubblico obbligatorio sia dei subappaltatori che dei mandanti dei raggruppamenti di imprese (cosiddette ATI), anziché procedere al pagamento dell'impresa in concordato nel caso di aziende che hanno in corso contratti di appalto, con enti pubblici e che aderiscono ad una procedura concorsuale, ovvero modificare la disciplina dei crediti pre-deducibili (articolo 111-bis L.F.) - sia nel caso di concordato che di fallimento ampliandone l'applicazione anche ai crediti dei subappaltatori di opere pubbliche o delle mandanti di un raggruppamento di imprese nel caso di fallimento o di concordato dell'impresa appaltatrice; per quanto riguarda i mandanti dell'ATI infanti l'incasso da parte della mandatari a è effettuato solo ed esclusivamente in forza di un mandato all'incasso ma il corrispettivo è di diritto del mandante;
preso atto che:
di recente l'aula del Senato ha approvato un ordine del giorno presentato dal sottoscritto che impegnava il Governo «a valutare la possibilità di intervenire sulla normativa attualmente vigente in materia di concordato preventivo e, quindi, di introdurre nuove norme per evitare distorsioni ed abusi da parte degli imprenditori che accedono alle procedure di concordato preventivo; a valutare la possibilità di abolire tout court l'istituto del concordato cosiddetto "in bianco"; a valutare la possibilità di introdurre l'inderogabilità di una soglia percentuale (minimo 20 per cento) per il pagamento dei crediti chirografari, quale deterrente contro gli abusi dello strumento concordatario; a valutare la possibilità che - quanto meno alle gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) - sia preclusa la partecipazione delle imprese ammesse a concordato preventivo»;
durante la trattazione alla Camera del presente provvedimento alcuni fondamentali richieste del succitato ordine del giorno sono state - di fatto - recepite sotto forma di modifiche al testo e in particolare:
la previsione, nei concordati liquidatori, di una percentuale minima del 20 per cento di soddisfo del chirografo;
la vincolatività in ogni caso della percentuale offerta;
la disciplina delle offerte concorrenti per superare il cosiddetto concordato bloccato con l'automaticità dell'apertura di una procedura competitiva;
l'abolizione del meccanismo del silenzio-assenso ai fini dell'approvazione della proposta;
tuttavia le modifiche introdotte, per quanto importanti e auspicabili, non sciolgono del tutto le contraddizioni di norme che hanno prodotto dei livelli di iniquità e un utilizzo strumentale e addirittura di vero e proprio abuso dello strumento del concordato, tanto che diverse organizzazioni professionali, pur salutando positivamente le norme introdotte durante l'iter alla Camera, auspicano l'introduzione di ulteriori misure precauzionali all'interno della prevista revisione generale della normativa in materia,
impegna il Governo a valutare «la possibilità di:
introdurre norme che prevedano il fallimento automatico in ipotesi di revoca, rinuncia o mancata omologa nonché nei casi in cui la percentuale di pagamento sia sensibilmente inferiore alla percentuale dichiarata nel piano ed anche nei casi di rilevante superamento del termine posto all'adempimento del concordato, con lo scopo di evitare l'abuso dello strumento concordatario che passa anche attraverso la soluzione di continuità fra questo ed il fallimento;
introdurre il divieto, per le imprese in concordato in continuità, di partecipare agli appalti pubblici dal momento del deposito della domanda di concordato sino al provvedimento di omologa, come già richiesto con l'ordine del giorno già citato;
prevedere il pagamento diretto dei subappaltatori e quindi sancire la prevalenza della normativa amministrativa su quella concorsuale, anziché procedere al pagamento dell'impresa in concordato o in fallimento nel caso di aziende che hanno in corso contratti di appalto, con enti pubblici e che entrano in una procedura concorsuale, con espressa deroga al rispetto della regolarità contributiva della società in procedura concorsuale;
inserire espressa esclusione della prededuzione ex-articolo n. 111, L.F. per compensi professionali inerenti assistenza su concordati in bianco poi rinunziati, dichiarati inammissibili per qualsiasi motivi o su cui non viene presentato il piano;
prevedere espressamente che la disposizione dell'articolo 69-bis, comma 2 L.F. (princìpio della consecutio fra procedure) operi a prescindere dalla distanza temporale fra concordato preventivo e fallimento ed anche in caso di concordato cosiddetto in bianco;
estendere la revocatoria ad ogni caso di concordato anche in bianco a cui è seguito il fallimento.
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «secondo comma lettera a)», aggiungere le seguenti: «o qualunque soggetto terzo».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: «assicura», con la seguente: «prevede».
DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «quinto comma», dopo il primo periodo, inserire il seguente:«Le proposte di cui al precedente periodo devono, ai fini della loro ammissibilità ed in caso di coinvolgimento di lavoratori, anche garantire la piena salvaguardia dei livelli occupazionali».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresa quella presentata dal debitore,».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 6 aggiungere, infine, il seguente:
«6-bis. La disposizione di cui all'articolo 160, terzo comma, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applica al presente articolo».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Approvazione del concordato)
1. Il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 178 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato».
Precluso
Al comma 1, dopo lo lettera b) inserire lo seguente:
«b-bis) all'articolo 162, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La proposta deve essere dichiarata inammissibile qualora la percentuale offerta ai creditori chirografari sia ritenuta irrisoria e, in ogni caso, qualora sia inferiore al venti per cento"».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se l'incarico è relativo a un fallimento derivante da un concordato preventivo non omologato per il quale il curatore ha già ricoperto la carica di commissario giudiziale il compenso è ridotto del 50 per cento"»;
b) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:
"Art. 161-bis. - (Casi di esclusione dell'obbligo di attestazione). - 1. L'obbligo di cui all'articolo 161, terzo comma, è escluso se il debitore, indipendentemente dalla sua forma giuridica, rispetta i parametri di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.
2. Nel caso di cui al comma 1, la nomina del commissario giudiziale di cui all'articolo 163 è obbligatoria e al commissario giudiziale sono riferiti gli obblighi e gli adempimenti che la legge attribuisce all'attestazione.
3. Nel caso di cui al comma 2, al commissario giudiziale non sono riconosciuti ulteriori compensi"».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e transazione fiscale)
1. Al secondo comma dell'articolo 160 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: "La proposta" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 1 82-ter in caso di accesso all'istituto della transazione fiscale,».
2. Al primo comma dell'articolo 182-ter del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: "ritenute operate e non versate, la proposta" sono aggiunte le seguenti: "contenente la transazione fiscale"».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo comma dell'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali crediti devono essere considerati in prededuzione ai sensi del presente comma anche nelle procedure concorsuali a cui il debitore sia eventualmente sottoposto successive rispetto a quella per cui è stata presentata domanda ai sensi del sesto comma e nella quale è sorta l'obbligazione";
b) all'articolo 169, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "111";
c) al capo II del titolo III è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
Art. 169-ter. - (Continuità aziendale). - 1. Alle cessioni e ai conferimenti di azienda che intervengano successivamente al deposito del piano della proposta o dell'istanza di cui all'articolo 161, commi primo, secondo, terzo e sesto, non si applicano l'articolo 2560 del codice civile e l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le cessioni di azienda devono essere autorizzate dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del debitore che illustri le modalità di determinazione del prezzo e le relative garanzie di pagamento, come la cessione sia parte del piano di cui all'articolo 161, e le ragioni per cui essa costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, nonché il parere del commissario giudiziale con riferimento particolare alla congruità del prezzo e all'adeguatezza delle garanzie dell'obbligo di relativo pagamento.
2. Il conferimento di azienda deve essere autorizzato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del debitore che illustri come il conferimento sia parte del piano di cui all'articolo 161 e le ragioni per cui esso costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, la perizia prevista dagli articoli 2343 e seguenti o 2465 del codice civile, il parere del commissario giudiziale e un piano economico e finanziario della società conferitaria che ne descriva le misure di recupero della redditività e di copertura del fabbisogno finanziario;
d) al primo comma dell'articolo 186-bis, le parole: "la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione", sono soppresse».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relativamente alla percentuale minima spettante ai chirografari)
Al secondo comma dell'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la proposta deve essere dichiarata inammissibile qualora la percentuale offerta ai ereditari chirografari sia ritenuta irrisoria e, in ogni caso, qualora sia inferiore al venti per cento,».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo e disciplina della transazione fiscale)
1. Al secondo comma dell'articolo 160 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: "La proposta" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 182-ter in caso di accesso all'istituto della transazione fiscale,".
2. Al primo comma dell'articolo 182-ter del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: "ritenute operate e non versate, la proposta" sono inserite le seguenti: "contenente la transazione fiscale".
3. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma l il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevo1e difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte;
b) all'articolo 10-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma l il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti dcl regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte.
4. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo comma dell'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali crediti devono essere considerati in prededuzione ai sensi del presente comma anche nelle procedure concorsuali a cui il debitore sia eventualmente sottoposto successive rispetto a quella per cui è stata presentata domanda ai sensi del sesto comma e nella quale è sorta l'obbligazione";
b) all'articolo 169, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "111";
c) al capo II del titolo III è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
Art. 169-ter. - (Continuità aziendale). -1. Alle cessioni e ai conferimenti di azienda che intervengano successivamente al deposito del piano della proposta o dell'istanza di cui all'articolo 161, commi primo, secondo, terzo e sesto, non si applicano l'articolo 2560 del codice civile e l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le cessioni di azienda devono essere autorizzate dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del debitore che illustri le modalità di determinazione del prezzo e le relative garanzie di pagamento, come la cessione sia parte del piano di cui all'articolo 161, e le ragioni per cui essa costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, nonché il parere del commissario giudiziale con riferimento particolare alla congruità del prezzo e al1'adeguatezza delle garanzie dell'obbligo di relativo pagamento.
2. Il conferimento di azienda deve essere autorizzato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del debitore che illustri come il conferimento sia parte del piano di cui all'articolo 161 e le ragioni per cui esso costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, la perizia prevista dagli articoli 2343 e seguenti o 2465 del codice civile, il parere del commissario giudiziale e un piano economico e finanziario del1 società conferitaria che ne descriva le misure di recupero della redditività e di copertura del fabbisogno finanziario;
d) al primo comma dell'articolo 186-bis, le parole: "la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione", sono soppresse.
5. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se l'incarico è relativo a un fallimento derivante da un concordato preventivo non omologato per il quale il curatore ha già ricoperto la carica di commissario giudiziale il compenso è ridotto del 50 per cento";
b) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:
"Art. 161-bis. - (Casi di esclusione dell'obbligo di attestazione) - 1. L'obbligo di cui all'articolo 161, terzo comma, è escluso se il debitore, indipendentemente dalla sua forma giuridica, rispetta i parametri di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.
2. Nel caso di cui al comma 1, la nomina del commissario giudiziale di cui all'articolo 163 è obbligatoria e al commissario giudiziale sono riferiti gli obblighi e gli adempimenti che la legge attribuisce all'attestazione.
3. Nel caso di cui al comma 2, al commissario giudiziale non sono riconosciuti ulteriori compensi"».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Omesso versamento di ritenute certificate)
1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte";
b) all'articolo 10-ter è aggiunto in fine, il seguente comma:
"1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte"».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «di cui all'articolo 33, quinto comma» aggiungere i seguenti periodi: «Le nomine a curatore devono essere stabilite a rotazione, a partire da un elenco di professionisti che hanno comunicato al tribunale la loro disponibilità, e devono essere pubblicate periodicamente nel sito internet del tribunale. Non possono essere nominati curatori i professori universitari e i funzionari dipendenti pubblici».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «giusta causa di revoca del curatore» con le seguenti: «valutato dal tribunale ai fini della revoca del curatore».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e dopo la parola "professionisti" sono aggiunte le seguenti "o società specializzate".»
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «sono trattenute dal curatore» aggiungere le seguenti: «e devono essere depositate».
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Dalla data del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai soggetti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comma 3, come modificato dall'articolo 34-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica, anche per l'accisa qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione, quanto previsto dall'articolo 26, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di conformare le modalità e i principi di compensazione delle altre imposte indirette non espressamente richiamate all'articolo 26, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo i seguenti principi e i criteri direttivi:
a) uniformare le norme per la compensazione delle imposte indirette, purché queste risultino separatamente evidenziate nella fattura relativa alla cessione;
b) compensare le imposte indirette, purché queste risultino separatamente evidenziate nella fattura relativa alla cessione, estendendo la misura a quelle indicate all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
c) prevedere che la compensazione delle imposte indirette possa avere luogo se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla sua registrazione, venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, o a seguito dell'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
Precluso
Il Senato,
considerato che:
l'articolo 34-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha integrato l'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 conferendo ai soggetti passivi dell'accisa la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui beni mobili del debitore non lo stesso grado del privilegio stabilito per i crediti dello Stato per le imposte (articolo 2752 del codice civile), cui viene posposto, limitatamente all'importo corrispondente all'ammontare dell'accisa;
con frequenza, all'emissione del decreto del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le procedure fallimentari si concludono senza, o con parziale, recupero dei crediti a titolo di accisa, con grave pregiudizio per le attività economiche;
appare necessario uniformare, sotto il profilo della compensazione delle altre imposte indirette quali sono le accise, quanto già previsto ai fini della compensazione dell'imposta sul valore aggiunto già versata, secondo quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
impegna il Governo:
adottare uno o più decreti legislativi, al fine di:
a) uniformare le norme per la compensazione delle imposte indirette, purché queste risultino separatamente evidenziate nella fattura relativa alla cessione;
b) compensare le imposte indirette, purché queste risultino separatamente evidenziate nella fattura relativa alla cessione, estendendo la misura a quelle indicate all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
c) prevedere che la compensazione delle imposte indirette possa avere luogo se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla sua registrazione, venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, o a seguito dell'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Precluso
Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria», inserire le seguenti: «autorizzato ai sensi del presente articolo».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria», con le seguenti: «, e accordo di ristrutturazione dei debiti, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria;
Conseguentemente, alla medesima lettera a):
numero 2), dopo la parola: «ristrutturazione,» aggiungere le seguenti: «dei debiti o di un accordo di ristrutturazione»;
numero 3), dopo la parola: «ristrutturazione» aggiungere le seguenti: «dei debiti o di un accordo di ristrutturazione».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) All'articolo 238:
1) alla rubrica, dopo la parola: "fallimento" sono aggiunte le seguenti: ", concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari e convenzione di moratoria con il consenso degli intermediari finanziari";
2) il comma 1 è così riformulato: "Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata, rispettivamente, dopo: la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'articoli 17; il deposito della sentenza di omologazione del concordato preventivo; il deposito della sentenza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari; il deposito della sentenza di omologazione della convenzione di moratoria con il consenso degli intermediari finanziari";
3) è aggiunto, in fine, il comma 3 nel seguente testo: "Nelle fattispecie di cui al primo comma, limitatamente alle procedure di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria con il consenso degli intermediari finanziari, l'azione penale è esercitata anche per fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge ma con riguardo a procedure concorsuali la cui sentenza di omologa è stata pronunciata successivamente alla medesima"».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «574, primo comma» sopprimere le seguenti: «secondo periodo».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, al capoverso «Art. 2929-bis», sopprimere il secondo comma.
Precluso
Dopo il Capo I, del Titolo II, aggiungere il seguente:
«Capo I-bis.
MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI
Art. 12-bis.
(Nuove disposizioni in materia di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali)
1. Dopo l'articolo 2394-bis del codice civile, è aggiunto li seguente:
"Art. 2394-ter. (Obbligo risarcitorio). - Nelle azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli, l'ammontare del risarcimento non può eccedere il danno emergente che sia conseguenza immediata e diretta dell'inosservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitale di rischio, se il danno è stato cagionato con colpa lieve, l'ammontare del risarcimento non può in ogni caso eccedere il quintuplo della media dei compensi complessivamente percepiti dall'amministratore nei tre anni precedenti".
2. All'articolo del 2486, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "in violazione del precedente comma", è aggiunto il seguente periodo: "Fermo quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 2494-ter, nel caso previsto dal numero 4) dell'articolo 2484, nella determinazione del risarcimento del danno il giudice non tiene conto della diminuzione di valore, non imputabile all'operato dell'amministratore, subita dall'attivo patrimoniale in conseguenza del verificarsi della causa di scioglimento o di eventi successivi alla stessa.
3. L'articolo 2407, comma terzo, del codice civile è sostituito dal seguente: "3. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2394-ter e 2395".
4. All'articolo 2476 del codice civile, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: "9. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2394-ter in quanto compatibili".
5. All'articolo 2489 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma: "3. Ai liquidatori si applicano le disposizioni dell'articolo 2394-ter, in quanto compatibili".
6. All'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma: "4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2394-ter, in quanto compatibili"».
Precluso
Dopo il Capo I, del Titolo II, aggiungere il seguente:
«Capo I-bis.
MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PRIVILEGI
Art. 12-bis.
(Nuove disposizioni in materia di privilegi)
1. Dopo l'articolo 2783-bis del codice civile, è aggiunto il seguente articolo: "2783-quater (Ambito di applicazione). - Nel caso di procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 o dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, gli articoli 2752, 2758, 2759, 2771, 2772, 2776, comma terzo, 2778, numeri 7), 18), 19), 20), 2780, numeri 1), 4), 5) del codice civile non si applicano"».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Tutela dei diritti dell'acquirente di immobili posti in asta).
1. All'articolo 2919 del codice civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Non sono comunque opponibili all'acquirente del bene immobile gli atti di disposizione a qualsiasi titolo che, in quanto trascrivibili, anche al di fuori di quelli espressamente indicati all'articolo 2643 C.c., non risultano trascritti in data anteriore al pignoramento".
2. All'articolo 2923 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: "hanno" è sostituita dalle seguenti: "risultano registrate";
b) al quarto comma, le parole da: "Se la locazione" a "cosa locata", sono sostituite dalle seguenti: "Se la locazione non risulta registrata ma ha data certa anteriore al pignoramento della cosa locata";
c) è inserito, in fine, il seguente comma: "Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, ad ogni atto di disposizione patrimoniale non gratuito posto dall'esecutato a qualsiasi titolo sull'immobile oggetto di esecuzione in data anteriore al pignoramento e non soggetto a trascrizione"».
Precluso
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) All'articolo 26-bis del Codice, di procedura civile è aggiunto il seguente comma: "Qualora il debitore abbia residenza, domicilio, dimora o sede all'estero è competente il giudice del luogo in cui il terzo detiene i beni o le somme di denaro di pertinenza del debitore medesimo"».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), è aggiunto il seguente: «1-bis) al secondo comma le parole: "è altresì inserito", sono sostituite dalle seguenti: "possono essere altresì inseriti",».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 495», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «può disporre», con e seguenti: «dispone».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 495», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «entro il termine massimo di trentasei mesi».
Precluso
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche, la parola: «trentasei» è sostituita dalle parola: «ventiquattro».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «sessanta».
Precluso
Al comma 1, lettera d-bis), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: «2-bis) dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
"Gli organi di polizia, su segnalazione della mancata consegna del bene pignorato da parte dell'istituto vendite giudiziarie ovvero del creditore procedente, procedono, altresì, a rintracciarlo, a ritirarne la carta di circolazione nonché, ove possibile, i titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso, e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica sempre il terzo comma.
Il debitore che indebitamente omette o ritarda la consegna all'istituto vendite giudiziarie del bene sottoposto a pignoramento è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro"».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a trentasei mesi».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «non superiore a ventiquattro mesi».
Precluso
All'articolo 13, comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:
i) al numero 1), lettera b), le parole: «sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto".», sono sostituite da: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Contro il decreto di rigetto dell'istanza si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia in camera di consiglio."»;
ii) al numero 1), dopo la lettera b), inserire le seguenti:
«c) dopo le parole: "la dimora o la sede" aggiungere: "o un giudice da lui delegato";
d) nel secondo periodo le parole: "ed il" sono sostituite da: "del";
e) nel secondo periodo le parole: "del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547," sono sostituite da: "e";
f) nel secondo periodo, dopo le parole "posta elettronica certificata" aggiungere: "del difensore"»;
iii) al numero 2), le parole: «al secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.".», sono sostituite da: «al secondo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non si può avanzare la richiesta prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; nel caso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 482, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che proceda al pignoramento."»;
iv) dopo il numero 2) inserire i seguenti:
3) al secondo comma, primo periodo, le parole: «l'autorizzazione», sono sostituite da: «il decreto»;
4) al secondo comma, primo periodo, le parole: «dispone che l'ufficiale giudiziario», sono sostituite da: «dispone che, previa richiesta del ereditare, l'ufficiale giudiziario»;
5) al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «mediante collegamento telematico diretto», aggiungere: «o richiesta al titolare».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) all'articolo 609:
1) al comma 1:
a) aggiungere all'inizio le parole: «Salva l'applicazione dell'articolo 923 del codice civile,»;
b) le parole: «primo comma», sono soppresse;
2) al secondo comma:
a) il periodo: «Il custode è nominato a norma dell'articolo 559.» è soppresso;
b) le parole: «i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione», sono sostituite da: «i beni mobili non sono rimossi dall'immobile. Quando può ritenersi che il valore dei beni è inferiore alle spese di custodia e di asporto, essi sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario ne autorizza lo smaltimento o la distruzione, salva diversa richiesta della parte istante.»;
3) al terzo comma:
a) le parole: «si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo.», sono sostituite da: «i documenti non sono rimossi dall'immobile.»;
b) l'ultimo periodo: «Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.» è sostituito da: «Alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario ne autorizza lo smaltimento o la distruzione, salva diversa richiesta della parte istante.»;
4) al quarto comma:
a) le parole: «colui al quale i beni appartengono», sono sostituite da: «colui al quale i beni o i documenti appartengono»;
b) le parole: «dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo», sono soppresse;
c) le parole: «previa corresponsione delle spese e compensi», sono sostituite da: «previo rimborso delle spese e dei compensi»;
5) al comma 5, le parole: «il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia», sono sostituite da: «il rimborso delle spese e dei compensi per la custodia»;
6) al comma 6, le parole: «si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.», sono sostituite da: «i beni sono considerati abbandonati e il custode è autorizzato allo smaltimento o alla distruzione.».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera 1), sostituire il capoverso settimo comma, con il seguente: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, sono pignorabili nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. La parte rimanente a seguito del pignoramento non può essere inferiore all'ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera l), capoverso ottavo comma, sopprimere le parole da: «possono essere pignorate» fino a: «pignoramento».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole: « le predette somme.».
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 545», la frase: «Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio», è sostituita con la seguente: «Il pignoramento eseguito sulle somme del presente articolo, non può mai eccedere, in ogni caso, un quinto delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza e le violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice d'ufficio».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 545», nono comma, secondo periodo, sostituire le parole: «L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio», con le seguenti: «L'inefficacia deve essere rilevata dal debitore a pena di decadenza entro l'udienza di cui all'articolo 543 numero 4); a tale udienza il debitore deve fare la dichiarazione di cui all'articolo 492 comma 5».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da: «gli obblighi del terzo pignorato non operano», fino a: «dell'assegno sociale».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera m-ter), aggiungere la seguente:
«m-quater) dopo il terzo comma dell'articolo 560 è inserito il seguente: "Il Giudice dell'esecuzione può autorizzare il Custode e l'Ufficiale Giudiziario incaricato all'utilizzo della Forza Pubblica sin dal primo accesso all'immobile finalizzato alla liberazione a favore dell'aggiudicatario e del rassegnatario"».
Precluso
Al comma 1, lettera n), numero 1), apportare le seguenti modifiche:
i) la parola: «sessanta» è sostituita dalla parola: «novanta».
All'articolo 13, comma 1, lettera n), numero 2), apportare le seguenti modifiche:
ii) la parola: «sessanta» è sostituita dalla parola: «novanta».
All'articolo 13, comma 1, lettera p), numero 1), ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:
iii) la parola: «novanta» è sostituita dalla parola: «centoventi»,
Precluso
Al comma 1, lettera p), numero 2), sopprimere le parole: «Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine superiore a dodici mesi»;
La lettera t), dell'articolo 13, comma 1, è soppressa.
La lettera u), dell'articolo 13, comma 1, è soppressa.
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera p), numero 2), sostituire le parole: «della metà rispetto al» con le seguenti: «alla metà del.».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera bb), numero 2), sostituire le parole: «della metà rispetto al» con le seguenti: «alla metà del.».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera ee), capoverso articolo «631-bis», primo comma, primo periodo, dopo le parole: «dal giudice» aggiungere le seguenti: «ovvero nel termine prorogato, per massimo una volta, a seguito di istanza presentata dal creditore procedente o da uno dei creditori intervenuti».
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice, pur facendo ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico sul sito internet del Ministero della Giustizia, nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", deve prevedere inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Garantendo così interesse del creditore affinché la notizia sia diffusa attraverso la stampa anche a tutte quelle persone che non hanno accesso a Internet e che non possono vedere il Sito che verrà attivato dal Ministero della Giustizia.
Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore».
Per un periodo transitorio di almeno 5 anni l'attuale sistema, che prevede l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata, viene mantenuto in attesa che il sito internet del Ministero della giustizia vada a regime».
CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Il Senato
premesso che:
la perdurante crisi economica ha messo a dura prova le capacità di rimborso di crediti da parte di famiglie e imprese, producendo un esponenziale aumento d'insolvenze, e quindi di procedure coatte di esecuzione su immobili intraprese dal sistema bancario, tanto che la cronaca consegna casi drammatici di episodi consequenziali alle espropriazione della casa di abitazione ed al suo pignoramento, azioni che spesso vengono avviate senza preliminarmente valutare, anche in caso di indigenza comprovata; le reali condizioni personali e finanziarie del debitore;
il sistema bancario, dal canto suo, sentito si spinto, sotto la scure del progressivo e costante aumento dei cc.dd. non-performing loans, verso livelli di esposizione non più sostenibili, avendo registrato nell'aprile del 2015 sofferenze lorde per 191,5 miliardi di euro per crediti deteriorati complessivi superiori ai 350 miliardi di euro, ha chiesto al governo l'emanazione di nuove e più stringenti regole finalizzate all'accorciamento dei tempi necessari per il completo recupero delle somme prestate, disposizioni che oggi integrano gran parte del provvedimento all'esame dell'aula;
il provvedimento, che reca tra l'altro una serie di disposizioni che modificano il codice di procedura civile con riferimento al pignoramento dei beni immobili, sembra aver trascurato il dato che dietro ad ogni ipoteca può celarsi una famiglia temporaneamente in affanno che non meriterebbe di dover subire dal suo creditore privato, come un istituto di credito, un trattamento diverso da quello che gli riserverebbe lo Stato. A tal ultimo proposito, infatti, grazie all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come novellato dall'articolo 52, comma 1, lettera g) del decreto-legge n. 69 del 2013, meglio conosciuto come «Decreto del fare», il debitore esecutato da Equitalia, attraverso la dichiarazione d'impignorabilità della casa (non di lusso) di abitazione, oltre a vedersi salvaguardato un bene primario, può vantare il diritto a continuare a fruire della propria abitazione, diritto che arriva a superare quello dello Stato di rientrare di un proprio credito fiscale o contributivo;
di più. La 111º Sezione civile della Corte di Cassazione, con una magistrale interpretazione, ha inoltre sciolto definitivamente ogni dubbio in relazione al profilo di efficacia temporale del suddetto principio derivante dal novellato articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, fornendo anche talune istruzioni di carattere operativo, stabilendo che quando l'espropriazione immobiliare abbia ad oggetto l'unico bene di proprietà, non di lusso, ove il contribuente abbia stabilito la propria residenza, «l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente di riscossione» (cfr. sentenza n. 19270 del 12 settembre 2014);
in uno scenario nel quale anche l'emergenza abitativa, accanto alla disoccupazione, risulta essere uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale del Paese, avendo assunto dimensioni allarmanti, soprattutto, come si è visto, nelle grandi aree urbane ove le percentuali di sfratti per morosità incolpevole, riferibili spesso a locazioni di alloggi popolari, arrivano a superare il 90 per cento, il tema della tutela del diritto di abitazione non ha ancora pervaso tutti gli ambiti del diritto; eppure è sin dagli anni '80 che dottrina e giurisprudenza si affannano ad affermare che il diritto a godere della disponibilità di un'abitazione è meritevole di protezione legislativa in quanto strumentale rispetto al godimento di altri diritti costituzionali, primo fra tutti quello dello sviluppo della persona umana di cui all'articolo 2 della Costituzione diverrebbe così compito dell'intera collettività tutelare il diritto sociale all'abitazione, quale diritto primario insopprimibilmente legato alla dignità personale, impedendo che delle persone ne possano rimanere prive;
probabilmente anche sulla scia di tale orientamento, con una recente modifica introdotta dal parlamento al decreto-legge n. 132 del 2014 sulla riforma della giustizia civile, come convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162, è stata soppressa l'originaria previsione governativa che era diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell'immobile pignorato nel momento in cui autorizza la vendita, intervento che, essendo volto a conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, avrebbe dovuto porre l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di diritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato, liberando in tal modo l'acquirente dalle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio dell'immobile. Grazie alla soppressione della norma intervenuta in sede di esame parlamentare, il proprietario dell'immobile pignorato potrà pertanto continuare ad occuparlo fino alla data di effettivo perfezionamento della vendita coatta;
ma nonostante il suddetto quadro normativo, molta strada deve ancora farsi sul piano delle tutele di coloro che, a causa della sopravvenuta incapacità economica ad onorare le loro esposizioni debitorie nei confronti di soggetti privati (banche o terzi), si sono visti pignorare un bene primario quale è la casa di abitazione. Anzi si deve rimarcare che si tratta di una tutela abrogata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha soppresso il terzo comma dell'articolo 560 del c.p.c. (Modo della custodia) che testualmente stabiliva: «Con l'autorizzazione del giudice il debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui ed alla sua famiglia.», tutela che oggi è semplicemente rimessa alla valutazione del giudice;
impegna il Governo:
ad adottare, con riferimento a situazioni di involontaria esposizione debitoria nei confronti di creditori privati da parte di soggetti che versino in condizioni di obiettivo disagio economico, disposizioni normative volte a prevedere:
a) una sospensione di 12 mesi dei procedimenti di esecuzione immobiliare esecutivi a carico degli immobili adibiti ad abitazione principale, con particolare riguardo a coloro che sono maggiormente esposti a difficoltà economiche e finanziarie ed ai nuclei familiari privi di collocazione abitativa alternativa;
b) in sede di asta giudizi aria relativa al pignoramento del bene immobile del debitore adibito ad abitazione principale, l'attribuzione per legge allo Stato del diritto di prelazione, anche al fine di garantire alla famiglia vittima del provvedimento esecutivo il diritto a continuare ad abitare, dietro corresponsione di un canone sociale, nell'immobile acquisito dallo Stato, o al fine di destinarlo, se libero, all'edilizia popolare;
ad introdurre nel codice di procedura civile una norma che stabilisca che in caso di pignoramento di un bene primario quale è un'abitazione principale, sia del debitore che di terzi, questi ultimi hanno il diritto ad abitarla fino al completamento della vendita.
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
preso atto che il provvedimento in esame ha modificato norme in tema di crediti impignorabili;
rilevato che appare utile prevedere delle norme in materia di impignorabilità della prima casa, e ciò risulta necessario al fine di una perequazione sociale che salvaguardi un bene, la prima casa, che costituisce tra l'altro un elemento fondamentale di aggregazione familiare, di coesione sociale e che consente dunque di tutelare le famiglie e il diritto, di tutti, ad avere un alloggio anche al fine di scongiurare il rischio di indigenza e disagio sociale abitativo che ne deriverebbe, anche in relazione alle difficoltà degli enti locali di mettere a disposizione alloggi di edilizia sociale;
ritenuto che la modificazione proposta andrebbe nella direzione già oggi esistente prevista dal decreto-legge 21 gennaio 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, cosiddetto «decreto del fare», in tema di non pignorabilità della prima casa per debiti fiscali, estendendola anche ai debiti sorti in ambito privatistico, in tema della cosiddetta garanzia generica, ovvero ex articolo 2740 codice civile «Responsabilità patrimoniale» in forza della quale il creditore in caso di in adempimento contrattuale può ottenere soddisfazione agendo sulla totalità dei beni del debitore, beni mobili ed immobili, crediti e diritti di ogni genere in forza di un titolo esecutivo ex articolo 474 del codice di procedura civile,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative al fine di procedere alle modifiche legislative ritenute utili al fine estendere l'attuale previsione normativa prevista dal decreto-legge 21 gennaio 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, cosiddetto «decreto del fare», in tema di non pignorabilità della prima Casa per debiti fiscali, anche ai debiti sorti in ambito privatistico, in tema della cosiddetta garanzia generica, ovvero ex articolo 2740 codice civile «Responsabilità patrimoniale» in forza della quale il creditare in caso di inadempimento contrattuale può ottenere soddisfazione agendo sulla totalità dei beni del debitore, beni mobili ed immobili, crediti e diritti di ogni genere in forza di un titolo esecutivo ex articolo 474 del codice di procedura civile.
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
preso atto che il provvedimento in esame all'articolo 13 prevede una modificazione all'articolo 545 codice di procedura civile in tema di crediti impignorabili, che ha previsto il superamento dell'attuale limite di impignorabilità del quinto delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative all'apporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza;
rilevato che appare utile al fine di definire un limite generale unico oltre il quale non si può procedere a pignoramento, prendere a riferimento quello già previsto dall'articolo del codice di procedura civile in esame, ovverosia il quinto delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative al fine di verificare la possibilità di introdurre una soglia generale unica oltre il quale non si può procedere a pignoramento, prendendo a riferimento quale limite massimo il quinto delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
BIGNAMI, BONFRISCO, VACCIANO, CASALETTO, ORELLANA, BENCINI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
premesso che:
nei primi 10 anni di applicazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004,. n. 122» sono emerse forti criticità, sia circa l'applicazione delle norme relative alla stipula da parte dei costruttori delle polizze fideiussorie a favore degli acquirenti di immobili, sia per quanto riguarda la consegna della polizza assicurativa decennale indennitaria a beneficio degli acquirenti;
studi di settore hanno rilevato che il rilascio delle garanzie fideiussorie è rispettato solo dal 30% dei costruttori di nuovi immobili, e tale percentuale si riduce fortemente nelle regioni del sud Italia;
in alcuni casi i costruttori chiedono agli acquirenti di firmare la dichiarazione di rinunzia alla fideiussione, o in altri casi viene proposto loro un prezzo più vantaggioso di acquisto in caso di rinuncia alla fideiussione;
è stata, inoltre, verificata la prassi frequente di non consegnare all'acquirente un'assicurazione postuma decennale a garanzia dei gravi difetti degli immobili;
considerato che:
il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 prevede un sistema sanzionatorio inadeguato che va a limitare l'efficacia della tutela introdotta a beneficio degli acquirenti;
il mancato rilascio della garanzie previste dalla legge fa sì che i cittadini che hanno versato acconti per acquistare un immoblle, in caso di procedura fallimentare dell'impresa costruttrice, risultano privi di tutela circa la perdita dei risparmi versati nell'atto di acquisto;
il mancato rilascio della fideiussione comporta la mancata alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime dei fallimenti immobiliari già avvenuti in passato, facendo venire meno una delle finalità del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;
la non corretta applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 comporta, inoltre, uno squilibrio di mercato tra gli imprenditori che, osservando la legge, si fanno carico di maggiori oneri, e gli altri operatori sleali;
considerato, altresì, che:
per rendere efficace il provvedimento sarebbe necessario inserire adeguati meccanismi sanzionatori, introducendo la responsabilità per il notaio rogante di verificare in sede di stipula del contratto, il rilascio della polizza fideiussoria e dell'assicurazione decennale, denunciando al Comune in cui si trova l'immobile, il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge, ai fini della successiva sanzione da parte dell'organo amministrativo comunale;
tenuto conto che:
in data 14 maggio 2014 è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno n. G10.0.200, presentato al disegno di legge 1413 di «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015» che impegna il Governo a «predisporre entro sei mesi un adeguato impianto sanzionatorio a carico del costruttore in caso di mancata attuazione degli adempimenti obbligatori relativi al rilascio al promissario acquirente della garanzia fideiussoria, dell'assicurazione contro vizi e difetti della costruzione»;
preso atto che:
il Governo non ha ad oggi ancora dato seguito all'impegno assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno sopra richiamato;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di intervenire con provvedimenti normativi per dare efficacia alle norme contenute nel decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, prevendo in particolare l'adozione delle seguenti disposizioni:
a) obbligo per il notaio, in sede di stipula del contratto, di verificare l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione e della polizza assicurativa indennitaria, inserendo nell'atto espressa menzione di entrambe, segnalando in caso contrario l'inadempienza al sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile;
b) la previsione dell'obbligo per il comune ove è ubicato l'immobile, di applicare nel caso in cui si verifichi l'inadempienza di cui sopra, la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento;
c) la previsione della destinazione dei proventi della sanzione di cui sopra per i tre quinti al Fondo di Solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire e per i restanti due quinti al Comune nel quale si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2015 recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile processuale civile e di organizzazione e di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria» ;
premesso che:
l'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, disciplina la sospensione dei termini a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8. Si tratta dei termini di scadenza che vengono conseguentemente prorogati. Il comma 7 del citato articolo dispone che le sospensioni dei termini e la proroga hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo;
ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 20 il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge 44/1999, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto. Con riferimento a tali disposizioni sono state riscontrate criticità nella fase applicativa che necessitano di un intervento anche di carattere normativo;
impegna il Governo:
ad assumere le opportune iniziative volte ad integrare l'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, comma 7-bis, di cui in premessa con la previsione in base alla quale nelle more del provvedimento giurisdizionale, a seguito del parere favorevole comunicato dal pubblico ministero si verifica ed ha pieno effetto la sospensione dei termini della procedura esecutiva.
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente: «01. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
"Art. 11-bis. L'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, può essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto.
Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore, il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del ereditare si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-ter e 165 disp. atto c.p.c.
L'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, informato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.
L'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.
Per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore"».
Conseguentemente al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: "L'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 192-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, può essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto.
Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informati ci, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del ereditare si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-ter e 165 disp. atto c.p.c.
L'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del credito re procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.
L'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.
Per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore"».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 169-sexies, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «di iscrizione all'elenco», fino a: «maturate», con le seguenti: «è allegata la documentazione comprovante le competenze, le risorse e la struttura a disposizione per l'adempimento dei compiti previsti».
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Si applicano» aggiungere le seguenti: «anche per quanto riguarda la turnazione negli incarichi».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 122 i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono abrogati».
Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c).
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
preso atto che il provvedimento in esame all'articolo 14 prevede una modificazione all'articolo 155-quater, il primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, ed ha previsto una modificazione in tema di fruibilità informatica delle banche dati da parte degli ufficiali giudiziari ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile;
rilevato che appare utile stabilire comunque un termine entro il quale debba essere stipulata la convenzione di cui all'articolo in parola, previo parere, come previsto dalla norma, del Garante per la protezione dei dati personali, e ciò al fine di consentire effettivamente l'accesso alle informazioni da parte degli ufficiali giudiziari delle banche dati di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative al fine di procedere alla stipula della convenzione di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie finalizzata alla fruibilità informatica dei dati da parte degli ufficiali giudiziari ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civìle, previo parere, come previsto dalla norma, del Garante per la protezione dei dati personali, entro un periodo limitato e comunque non superiore a tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto-legge.
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 100» con le seguenti: «euro 10».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16.
(Soppressione deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari ed imprese di assicurazione)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:
a) i commi 158 e 159 sono abrogati;
b) al comma 160, le lettere b) e c) sono soppresse;
c) i commi da 161 a 163 sono abrogati;
d) il comma 167 è abrogato».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16.
(Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106" sono soppresse;
b) all'articolo 106, il comma 3 è abrogato.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:
a) i commi 158 e 159 sono abrogati;
b) al comma 160, le lettere b) e c) sono soppresse;
c) i commi da 161 a 163 sono abrogati;
d) il comma 167 è abrogato».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. - (Deducibilità delle svalutazioni e perdite sui crediti e maggiori investimenti a favore dell'economia reale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a condizione che gli enti creditizi e finanziari, diversi dagli operatori di microcredito, investano l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto sotto forma di finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/36l/CE della Commissione.
2. Ai fini del calcolo del valore dei finanziamenti di cui al presente articolo sono computati esclusivamente i finanziamenti a favore di famiglie e mi ero, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono subordinate alla certificazione, da parte della Banca d'Italia, dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. - (Deducibilità delle svalutazioni e perdite sui crediti e maggiori investimenti a favore dell'economia reale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a condizione che gli enti creditizi e finanziari, diversi dagli operatori di microcredito, investano l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto sotto forma di finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
2. Ai fini del calcolo del valore dei finanziamenti di cui al presente articolo sono computati esclusivamente i finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. - (Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione). - 1. All'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106" sono sostituite dalle seguenti: "comprese quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106"».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, premettere le parole: «Al fine di aumentare il margine patrimoniale di enti creditizi e finanziari da destinare alla concessione di nuovo credito per famiglie ed imprese,».
Conseguentemente, dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. I maggiori spazi finanziari che si determinino dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, sono destinati dagli enti creditizi e finanziari, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla concessione di nuovo credito per famiglie ed imprese.».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: «le svalutazioni e le perdite» inserire la seguente: «definitive».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e le perdite su crediti» aggiungere le seguenti: «coperti da garanzia reale,».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «integralmente nell'esercizio» con le seguenti: «in 18 rate annuali a partire dall'esercizio»;
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106" sono soppresse».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Al comma 5, quarto periodo, dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15.000 euro" e le parole: "non superiore a 2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 12.500 euro".
1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".
l-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«l-bis. Al comma 5, quarto periodo, dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 12.500 euro" e le parole: "non superiore a 2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 10.000 euro".
1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".
1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Al comma 5, quarto periodo, dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 10.000 euro" e le parole: "non superiore a 2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 7.500 euro".
1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".
1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,50 percento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento" e le parole: "5 per cento" sono sostituite dalla seguenti: "10 per cento".
l-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".
1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: "0,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento" e le parole: "5 per cento" sono sostituite dalla seguenti: "10 per cento".
l-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:
a) i commi 158 e 159 sono abrogati;
b) al comma 160 le lettere b) e c) sono soppresse;
c) i commi da 161 a 163 sono abrogati;».
d) il comma 167 è abrogato».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/3611CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al comma 12-bis».
Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4 e 5; sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deduci bili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al comma 12-bis;
sopprimere i commi 8, 9 e 10;
dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli enti creditizi e finanziari per i quali il volume complessivo degli investimenti a favore dell'economia reale sotto forma di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, sia pari ad almeno il 70 per cento del volume complessivo dell'attività di rischio e limitatamente al volume complessivo di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dal presente articolo.
12-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo sono subordinate alla certificazione da parte della Banca d'Italia dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al comma 12-bis».
Conseguentemente:
sopprimere i commi 3, 4 e 5;
sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanzia menti di cui al comma 12-bis»;
sopprimere i commi 8, 9 e 10;
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli enti creditizi e finanziari per i quali il volume complessivo degli investimenti a favore dell'economia reale sotto forma di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, sia pari ad almeno il 70 per cento del volume complessivo dell'attività di rischio e limitatamente al volume complessivo di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dal presente articolo».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso dell'ente creditizio e finanziario sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo».
Conseguentemente:
sopprimere i commi 3, 4 e 5; sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 dell'ente creditizio e finanziario sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo».
sopprimere i commi 8, 9 e 10;
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono subordinate alla certificazione da parte della Banca d'Italia dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/3611CE della Commissione».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole da: «dal periodo» fino alla fine del comma con le seguenti: «per la durata di un quinquennio a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino al periodo d'imposta al 31 dicembre 2019.».
Conseguentemente:
sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano per la durata di un quinquennio a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino al periodo d'imposta al 31 dicembre 2019»;
al comma 11, sopprimere le parole: «in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «di imposta», aggiungere le seguenti: «successivo a quello».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti certificate dalla Banca d'Italia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sulla base delle modalità e dei criteri da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti certificate dall'Agenzia delle entrate sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti certificate dall'Agenzia delle entrate».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti derivanti da elementi certi e definitivi».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «75 del loro ammantare», con le seguenti: «45 per cento del loro ammontare».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e sulla base dei criteri e delle modalità fissate dall'Agenzia delle entrate».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «deducibili per il 5 per cento», con le seguenti: «deducibili per il 3 per cento».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12-bis. Le deducibilità di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/3611CE della Commissione;
b) il valore dei finanziamenti di cui alla lettera a) sia superiore al volume di finanziamenti dello stesso genere effettuati nell'anno precedente al periodo di riferimento della deducibilità di una misura pari al valore della deducibilità prevista;
c) l'ammontare massimo della quota di deducibilità sia pari al valore dei finanziamenti erogati, verso famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo;
d) gli amministratori degli enti creditizi e finanziari abbiano un trattamento economico annuo onnicomprensivo pari ad un terzo dell'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372;
e) previa certificazione da parte della Banca d'Italia dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/3611CE della Commissione.
12-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 12-bis i finanziamenti erogati dagli operatori di microcredito non necessitano dell'assistenza della garanzia reale».
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
premesso che:
nel corso dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario, svoltasi presso la Commissione VI - Finanze e Tesoro del Senato, i rappresentati degli istituti di credito, della Banca d'Italia e dell'Associazione Bancaria Italiana hanno individuato, tra i possibili fattori che hanno portato alla contrazione del credito degli ultimi anni, l'impossibilità di dedurre in un unico esercizio le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela;
considerato che:
le disposizioni sulle imposte dirette introdotte dall'articolo 16, in particolare, consentiranno la deducibilità delle predette svalutazioni e perdite in un unico esercizio, in luogo dei precedenti cinque;
impegna il Governo:
a monitorare gli effetti delle disposizioni fiscali introdotte dall'articolo 16 con particolare riferimento alla auspicabile maggiore disponibilità degli istituti di credito di erogare finanziamenti a famiglie e PMI;
a seguito del predetto monitoraggio, laddove non si rilevassero effetti positivi, valutare una possibile revisione delle disposizioni fiscali appena introdotte e, in ogni caso, aprire un confronto con gli operatori della filiera del credito volto ad analizzare gli ulteriori fattori che impediscono l'aumento delle disponibilità di credito nei confronti di famiglie e imprese, come invece auspicato indirettamente dalle agevolazioni introdotte dall'articolo 16.
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016».
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile c processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
premesso che:
la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;
attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e cosi diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;
la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, sicuramente sarebbe il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, oltre ad uniformarsi ai paesi più civili in tema di celerità dei procedimenti giudiziari;
occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione oltre che di stabilizzazione degli incarichi e che tenga conto anche della previdenza;
è assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,
impegna il Governo:
a procedere con celerità alla proposta organica di riforma della magistratura onorari, tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2015, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori provvedimenti emergenziali, temporanei o tesi a proroghe dell'esistente, salvo le misure necessarie al fine di garantire la continuità dell'azione giudizi aria della magistratura onoraria nelle more della proposta organica di riforma in parola.
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
premesso che:
la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;
attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e cosi diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precari età non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari e con celerità imparagonabili;
in questo contesto, mentre si attende una riforma organica della magistratura onoraria. appare utile procedere ad un aumento delle competenze dei giudici di pace, tali da consentire con celerità di diminuire l'arretrato esistente e di consentire, per il futuro, tempi più coerenti con la ragionevole durata del processo;
impegna il Governo:
a prevedere, anche con provvedimenti di natura emergenziale, attraverso l'assegnazione dei giudizi civili pendenti dinanzi ai Tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in, istruttoria.
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
premesso che:
la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dai precedenti Governi con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 13 8 del 2011, - soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace -, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti - senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali - e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;
rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero. degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso di impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate.
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza un provvedimento normativa correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n, 155 e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati del 1º agosto 2012 e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente procedere al riordino organico dei Tribunali ed in particolare, alla riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri.
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
premesso che:
rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi di organizzazione e di re distribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;
impegna il Governo:
nell'ambito dell'attuazione della nuova dislocazione sul territorio degli Uffici Giudiziari, ad esaminare, analizzare e valutare il territorio nazionale, ed in'particolare il territorio del nord, sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell'organizzazione giudiziaria esistente, al fine di introdurre o potenziare competenze specializzate della magistratura al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18-bis. - (Proroga nelle funzioni della magistratura onoraria) - 1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari sono prorogati nelle loro funzioni. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di età cessano dall'ufficio a quest'ultima data».
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 18-bis. - (Proroga nelle funzioni della magistratura onoraria). - 1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari sono prorogati nelle loro funzioni, fermo il limite di età di 75 anni».
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e eli organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
premesso che:
la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;
attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari e con celerità imparagonabili;
in questo contestò, mentre si attende una riforma organica della magistratura onoraria, appare utile procedere ad una proroga dell'incarico dei magistrati onorari in esercizio;
impegna il Governo:
a prevedere, anche con provvedimenti di natura emergenziale, in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei magistrati onorari, che il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace, vice procuratore onorario o giudice onorario di tribunale alla scadenza del mandato, ovvero che sia stato prorogato, venga rinnovato nell'incarico per una durata pari a quella, subordinatamente al giudizio di idoneità, mancante alla cessazione dalle funzioni al settantaduesimo anno di età.
V. testo 2
Il Senato,
considerato che,
è noto come i ritardi della giustizia italiana incidono sull'economia del Paese e non invogliano gli investitori stranieri che hanno paura, in caso di controversia commerciale, di dover attendere diversi anni per una sentenza definitiva.
L'Italia ha pertanto, ricevuto la raccomandazione specifica di riformare la Giustizia che «deve essere più affidabile e tornare ad attrarre gli investitori».
L'inefficienza della giustizia civile italiana, ampiamente documentata anche in uno studio della Banca d'Italia, è sotto gli occhi di tutti e si riscontra nelle statistiche del Ministero della Giustizia ed in quelle ripetute dal Presidenti di Corte di Cassazione alle inaugurazioni degli anni giudiziari degli ultimi anni.
L'Osservatorio permanente sulla giurisdizione del CNF ha calcolato il costo a carico dello Stato nel 2013 per la irragionevole durata dei processi in circa 387 milioni di Euro!
La ragionevole durata dei processi è uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto, inserito tra le prime previsioni della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 'libertà fondamentali.
Negli ultimi anni la spesa per la giustizia (al settimo posto tra i Ministeri) è decuplicata passando da appena 673 milioni di Euro del 1980 a ben 8.474 milioni di Euro del 2011, con una percentuale raddoppiata, rispetto alle spese del bilancio dello Stato, passando dallo 0,85 per cento del 1980 all'1,70 per cento del 2006.
La spesa per i giudici di pace è stata appena di 97 milioni nel 2009, di 96 milioni nel 2010 e di 84 milioni nel 2011 (poco più dell'1 per cento) e si è ulteriormente ridotta nei successivi anni.
Il numero dei magistrati ordinari in servizio in Italia varia dai 6661 del 1980 ai 9211 del 2011.
Negli ultimi anni, in Italia, il ruolo organico della magistratura professionale è rimasto costante e, nonostante ciò, vi è un raddoppio dei tempi di definizione dei procedimenti, con un significativo aumento dei ritardi negli ultimi anni.
Il ruolo della magistratura onoraria, invece, è stato più che dimezzato e ciò nonostante, non si segnalano ritardi consistenti nella definizione dei procedimenti loro assegnati. Infatti numero dei giudici di pace in servizio nel 2013 su un organico di 4690 era di 2131. Tale numero si è ulteriormente ridotto oggi a seguito del raggiungimento dei limiti di età.
Nonostante la sensibile diminuzione numerica dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, l'ufficio della magistratura onoraria assolve ad una importante ed imprescindibile funzione che assicura il funzionamento della giustizia, procedere ad una loro ulteriore sensibile riduzione per gli effetti dell'articolo 18-bis del provvedimento in esame rappresenta un danno ai cittadini e mina il principio di ragionevole durata dei processi che è uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto,
impegna il Governo:
a valutare, l'adozione di provvedimenti volti a garantire, sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, il mantenimento in servizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.
Precluso
Il Senato,
premesso che,
è noto come tra i diversi problemi che affliggono la giustizia italiana, che peraltro incidono anche sull'economia del Paese, disincentivando gli investitori stranieri che temono in caso di controversia commerciale di dover attendere diversi anni per una sentenza definitiva, vi è quello della carenza di organico nei differenti ruoli e funzioni della magistratura;
l'Italia, tra le molte raccomandazioni, ha ricevuto più volte quella di riformare la Giustizia che «deve essere più affidabile e tornare ad attrarre gli investitori»;
l'inefficienza della giustizia civile italiana si riscontra nelle statistiche del Ministero della Giustizia ed in quelle ripetute dai Presidenti di Corte di Cassazione alle inaugurazioni degli anni giudiziari degli ultimi anni;
l'Osservatorio permanente sulla giurisdizione del CNF ha calcolato il costo a carico dello Stato nel 2013 per la irragionevole durata dei processi in circa 387 milioni di euro;
la ragionevole durata dei processi è uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto, inserito tra le prime previsioni della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
secondo i dati del Consiglio Superiore della Magistratura il numero dei magistrati ordinari in servizio in Italia al luglio 2015 è di 9717 in organico, di cui 1168 vacanti (7265 giudicanti e 2452 requirenti, dei 1168 vacanti sono 876 i giudicanti 292 i requirenti);
i magistrati della Corte dei Conti in organico sono 640 e ne risultano, in servizio, alla medesima data 427;
sempre alla medesima data del luglio 2015 il numero dell'organico della magistratura onoraria (aggregato per i diversi ruoli) è di 10.227 unità di cui 2793 vacanti. I posti vacanti sono ripartiti in: 6 per il Componente privato Sez. minori della Corte di Appello, 31 per il Componente privato Tribunale dei Minori, 36 per Esperti di Sorveglianza, 24 Giudici Ausiliari di Corte d'Appello, 1641 Giudici di Pace, 536 Giudici Onorari di Tribunale, 320 Vice Procuratori Onorari);
in relazione all'espletamento delle funzioni giurisdizionali delle magistrature ordinaria, onoraria e contabile, nel complesso sono vacanti ben 4144 posti;
il numero dei posti vacanti nelle diverse magistrature rischia di aumentare con il collocamento anticipato a riposo rispetto al settantacinquesimo anno di età, già ricondotto al settantaduesimo anno di età dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
considerato che:
al Titolo IV del provvedimento in esame, l'articolo 18 comma 1 provvede; con il differimento degli effetti dell'articolo 1 comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al 31 dicembre 2016 e dunque al trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015, ma che debbano essere collocati a riposo tra il 31 dicembre 2015 e il 30 dicembre 2016;
i magistrati della Corte dei Conti, al comma 1-bis del medesimo articolo 18, vengono trattenuti in servizio sino al completamento della procedura di reclutamento in atto, ma solo fino al 30 giugno del 2016 con evidente ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla magistratura ordinaria;
al di la del differente periodo indicato dalla norma per il collocamento a riposo, la misura del trattenimento in servizio è adottata e motivata, per la magistratura ordinaria e contabile, con il supremo interesse di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari;
al contrario all'articolo 18-bis si dispone per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015, la cessazione dall'incarico;
la differente data di cessazione dall'incarico, a parità di requisito anagrafico viola gli articoli 3, 4, 97 e 111 della Costituzione,
impegna il Governo:
a valutare, l'adozione di provvedimenti omogenei e volti a garantire anche alla magistratura contabile ed onoraria, il mantenimento in servizio con le medesime previsioni normative adottate all'articolo 18 comma 1 del decreto legge 27 giugno 2015 per la magistratura ordinaria.
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Dopo l'articolo 18-bis, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.1.
(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili)
1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'arto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile o alle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.
2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte promissaria acquirente, donataria o mutuataria ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014. n.162.
3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bono, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.
5. All'articolo 5, comma 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 dopo la parola: "autorizzato", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, dagli avvocati che le assistono"».
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Dopo l'articolo 18-bis.1, inserire l'articolo:
«Art. 18-bis.2.
(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad uso non abitativo)
1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo. come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.
2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.
3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3».
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Sopprimere l'articolo.
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, sopprimere le parole: «a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre».
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
premesso che:
l'articolo 18-ter, introdotto dalla Camera, reca disposizioni concernenti la funzionalità di taluni uffici giudiziari, mentre l'amministrazione della giustizia sul territorio è interessata anche dal disposto degli articoli 21, 21-ter e 21-quinquies. L'articolo 20, comma 1, lettera a), interviene sulle norme in materia di riorganizzazione dei TAR previste dall'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2014, abrogando le disposizioni che ne scandivano i tempi e ne dettavano le modalità.
considerato che:
sono emerse da tempo le principali criticità derivanti dalla strategia di revisione della geografia giudizi aria recata dai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», i quali hanno disatteso parzialmente i pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato relativi al rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011;
le criticità in questione risultano avvalorate dalle correzioni alla revisione delle geografia giudiziaria in questione, che si sono però rivelate parziali. Permangono, infatti, situazioni molto gravi, quali quella determinata dalla chiusura del Tribunale di Bassano del Grappa e dalle conseguenti ricadute negative sull'accesso al servizio giustizia nella provincia di Vicenza, essendo stata la sede giudiziaria in questione assorbita da un Tribunale già gravato da carenze di personale;
impegna il Governo
a valutare tutte le opportune misure, anche di carattere normativo, volte a risolvere le problematiche di cui in premessa, al fine di assicurare, nelle sedi interessate, un migliore funzionamento dell'amministrazione della giustizia.
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
rilevato, altresì, che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione, tenuto conto che vengono stabilite disposizioni (articolo 18-ter) afferenti l'applicazione straordinaria dì magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione;
considerato che:
- il 15 settembre 2014 il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno in audizione in Commissioni riunite I e II ha dichiarato che dei 125.876 arrivi in Italia dall'inizio dell'anno le richieste di protezione sono state invece 38.000;
- i centri di identificazione ed espulsione, così denominati con decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e previsti dall'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 2, luglio 1998, n. 286), come modificato dall'articolo 12 della legge n. 189 del 2002, sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione e si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle forze dell'ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari;
- l'istituzione e l'operatività di tali centri sono del tutto in linea con quanto dispone e richiede l'Unione europea, poiché è la stessa direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri») a prevede, agli articoli 15 e 16, il «trattenimento» «in appositi centri di permanenza temporanea» (per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» ce ad imporre agli Stati membri, tra cui l'Italia, l'adozione di «norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d'immigrazione correttamente gestita»;
- oltre al «trattenimento» nei centri di identificazione ed espulsione, necessario per procedere all'effettiva espulsione dei clandestini, sempre la direttiva cosiddetta rimpatri (direttiva 2008/115/CE) dispone altresì che «al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i Paesi terzi»;
- dopo l'entrata in vigore del reato di ingresso e soggiorno illegale ex articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'anno 2010 gli sbarchi sono diminuiti dell'88 per cento, secondo i dati del Ministero dell'interno pubblicati a suo tempo, ma ora però non più disponibili sul sito, salvando così numerose vite umane e dando un duro colpo ai trafficanti di esseri umani che gestiscono, come è noto ormai a tutti; l'organizzazione di tali viaggi illegali;
- attualmente degli Il centri di identificazione ed espulsione presenti in Italia (Bari, Bologna, Brindisi, Caltanisetta, Crotone, Gorizia, Milano, Roma, Torino, Trapani e Trapani Milo) meno di 5 sono in funzione, come risulta dal Rapporto sui Centri di Identificazione ed Espulsione del luglio 2014 .approvato dalla Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani il 24 settembre 2014;
- sempre dal medesimo Rapporto si evince che i CIE di Bologna e Milano sono stati convertiti in centri di prima accoglienza ed è in via di riconversione anche il CIE di Trapani Vulpitta e che «tutti i centri visitati dalla Commissione ospitavano un numero di immigrati ben inferiore alla loro effettiva capienza»;
- il numero dei clandestini rimpatriati nel 2013 è stato di soli 2.749 rispetto ai 4.015 del 2012 e che vi è da attendersi un numero ancora inferiore per l'anno in corso alla luce della chiusura e riconversione in atto dei Centri di Identificazione ed Espulsione;
impegna il Governo,
ad assumere ogni più opportuna iniziativa al fine di potenziare e rafforzare, anche con provvedimenti emergenziali, l'attuale sistema di detenzione amministrativa, legittimo ed in linea con le normative europee e con quelle di altri Stati dell'Unione, rendendo immediatamente operativo in ogni Regione un Centro di Identificazione ed Espulsione.
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge dì conversione, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudizi aria,
rilevato, altresì, che il provvedimento legislativo in parola,. anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione, tenuto conto che vengono stabilite disposizioni (articolo 18-ter) afferenti l'applicazione straordinaria di magistrati per l'emergenza connessa; con i procedimenti di riconoscimento dello di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione;
considerato che:
- il 15 settembre 2014 il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno in. audizione in Commissioni riunite I e II ha dichiarato che dei 125.876 arrivi in Italia dall'inizio dell'anno le richieste di protezione sono state 38.000;
- i centri di identificazione ed espulsione, sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione e si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle forze dell'ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari;
- l'istituzione e l'operatività di tali centri sono del tutto in linea con quanto dispone e richiede l'Unione europea, poiché è la stessa direttiva 20081115/CE («direttiva rimpatri») a prevede, agli articoli 15 e 16, il «trattenimento» «in appositi centri di permanenza temporanea» «per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» e ad imporre agli Stati membri, tra cui l'Italia, l'adozione di «norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d'immigrazione correttamente gestita»;
- oltre al «trattenimento» nei centri dì identificazione ed espulsione, necessario per procedere all'effettiva espulsione dei clandestini, sempre la direttiva cosiddetta rimpatri (direttiva 2008/115/CE) dispone altresì che «al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i Paesi terzi»;
- secondo i dati del Rapporto sui CIE del luglio 2014 approvato dalla Commissione Straordinaria per la Tutela e Promozione dei Ditini Umani, il numero dei clandestini rimpatriati ne12013 è stato di soli 2.749 rispetto ai 4.015 del 2012;
- vi è da attendersi un numero ancora inferiore per l'anno in corso alla luce della chiusura e riconversione in atto dei Centri di Identificazione ed Espulsione;
- invece, secondo quanto riportato dall'allora rappresentante del Governo pro-tempore nella seduta della I Commissione del 5 luglio 2011 le espulsioni sono state, dal 2008 al 2010, circa 60 mila;
- la Direttiva cosiddetto Rimpatri dispone il trattenimento in appositi centri fino a 18 mesi ai fini non solo dell'identificazione ma soprattutto dell'ammontamento effettivo del clandestino
impegna il Governo:
a rendere effettivo il recepimento della direttiva 2008/115/CE («Direttiva Rimpatri»), in particolare dell'articolo 15, comma 6, mantenendo i tempi di trattenimento nei cm a 18 mesi e procedendo in modo celere all'identificazione e al rimpatrio dei clandestini presenti sul territorio italiano, mediante anche il rinnovo e la stipula di accordi con i Paesi di origine.
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
rilevato altresì, che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione e protezione internazionale, tenuto conto che vengono stabilite disposizioni (articolo 18-ter) afferenti l'applicazione straordinaria di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione;
considerato che:
- la protezione umanitaria è una forma di protezione (non internazionale) diversa rispetto allo status di rifugiato e allo status di protezione sussidiaria, e infatti è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione e dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- detta forma dì protezione è riconosciuta al richiedente protezione internazionale quando la Commissione Territoriale, pur non accertando la sussistenza di esigenze di protezione internazionale, ritiene che esistano seri motivi di carattere umanitario che giustificano la permanenza del richiedente sul territorio nazionale;
- la disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione e pertanto si presti a maggior utilizzo, costituendo la forma di protezione più riconosciuta. ai richiedenti asilo;
- la normativa italiana non definisce in termini univoci quali siano le esigenze di protezione umanitaria di un individuo: l'articolo 5, e comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 adotta una previsione di carattere generale che consente la tutela di una vasta categoria dì fattispecie soggettive, non riconducibili alla protezione internazionale.
- la mancanza assoluta di una disciplina normativa che definisca il contenuto del titolo di soggiorno per motivi. umanitari, i diritti a esso connessi e le modalità di rilascio e rinnovo del titolo stesso, ha causato l'adozione di prassi del tutto difformi da territorio a territorio;
- valutato che la protezione umanitaria non rientra nella nozione di protezione internazionale ed altresì va ad aggiungersi ad altre forme di protezione già previste dal nostro ordinamento;
impegna il Governo:
ad assumere le più opportune iniziative, anche di natura emergenziale, al fine di razionalizzare i sistemi di protezione già disposti dal nostro ordinamento, mediante l'abrogazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Precluso
Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a)dopo le parole: «volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale», inserire le seguenti: «e innanzi alle corti di appello»;
b)sostituire le parole: «il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite», con le seguenti: «il deposito di tutti gli atti processuali e di tutti i documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite»;
c)aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma»..
Precluso
Al comma 1, lettera a), n. 1, capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2015», con le seguenti: «1º luglio 2015».
Precluso
Al comma 1, lettera a), n. 1, capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «è sempre ammesso», con le seguenti: «è obbligatorio».
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere il comma 1-ter.
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire il punto «1-ter)» con il seguente: «1-ter) il comma 9 è abrogato;».
Precluso
Al comma 1, capoverso «1-ter», al primo periodo, sopprimere le parole: «anche di copia cartacea» e sopprimere le parole: «, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee».
Al secondo periodo, sostituire le parole: «su supporto cartaceo», con le parole: «con modalità non telematiche».
ORELLANA, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MUSSINI
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria»;
premesso che:
l'Agenda Digitale Europea ha definito con precisione gli obiettivi per sviluppare l'economia e la cultura digitale in Europa nell'ambito della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita nell'Unione europea da raggiungere entro il 2020;
in tale contesto l'Italia ha elaborato una propria strategia nazionale, individuando priorità e modalità di intervento, nonché le azioni da compiere in linea con gli scoreboard dell'Agenda Digitale Europea;
l'Agenda Digitale Italiana costituisce l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale e rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020;
nel nostro ordinamento l'attuazione dell'Agenda digitale è stata avviata dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 e dal decreto-legge n. 83 del 2012, che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
l'AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con 1'Agenda digitale europea;
nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza del Consiglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Agenzia per l'Italia Digitale e all'Agenzia per la Coesione ha predisposto i piani nazionali «Piano nazionale Banda Ultra Larga» e «Crescita Digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale;
premesso altresì che:
il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», procede nell'attuazione dell'Agenda Digitale italiana, prevedendo, tra l'altro, nella Sezione VI, l'adozione delle necessarie misure per la realizzazione della Giustizia digitale;
principio alla base del summenzionato decreto è la dematerializzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, ossia l'abolizione di ogni interazione fisica e cartacea, considerata uno strumento potentissimo per semplificare la vita delle imprese e dei cittadini, ridurre il costo e il peso della burocrazia e migliorare, al contempo, la qualità di tutti i servizi erogati;
in particolare l'articolo 16 del decreto, contenente disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica, modifica ulteriormente la previgente disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel processo civile e penale, con il precipuo scopo di snellire modi e tempi delle medesime;
l'estrema rilevanza di tale passaggio può essere colta appieno se rapportata al processo di revisione della geografia giudiziaria, esso, difatti, garantirebbe che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese;
al fine di rimarcare ulteriormente tale orientamento è stato successivamente introdotto, tramite l'articolo 1, comma 19, n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'articolo 16-bis, che rende obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali;
considerato che:
un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione della giustizia è stato fatto mediante l'adozione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.»;
l'intero Titolo IV del succitato provvedimento introduce specifiche misure volte allo snellimento del processo amministrativo, nonché all'attuazione del processo civile telematico. Tali misure si concretizzano principalmente nella possibilità di consultare i registri di cancelleria e i documenti elettronici inseriti nei fascicoli informatici di tutti gli UU.GG; nella possibilità di depositare gli atti, firmati digitalmente, chiusi in una busta elettronica cifrata e trasmessi tramite PEC; di effettuare pagamenti telematici delle spese di Giustizia; nella creazione del portale dei servizi telematici, che fornisce informazioni, di carattere tecnico e pratico, sui servizi disponibili e permette l'accesso ai servizi di consultazione e di pagamento telematico e del portale delle procedure concorsuali, che fornisce informazioni di carattere generale e specifico sulle procedure di fallimento in cui i soggetti compaiono in qualità di creditori;
mediante l'articolo 19 del provvedimento in esame, recante: «Disposizioni in materia di processo civile telematico», si intende attribuire valore legale alla possibilità di depositare, con modalità telematiche, gli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, compiuto dai difensori o dai dipendenti di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente;
pertanto, si conferisce a tali soggetti il potere di attestare la conformità delle copie informatiche degli atti introduttivi utilizzati per la notifica, al fine di consentire il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, a ulteriore riprova della volontà del Governo di procedere nella piena attuazione del Processo Civile Telematico;
nel corso dell'esame del provvedimento presso la II Commissione della Camera dei deputati è stato approvato l'emendamento 19.1 00 che, inserendo il punto 1-ter al comma l, lettera a), stabilisce che il Ministro della giustizia, mediante apposito decreto ministeriale, deve fissare: «misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo»;
pertanto, l'adozione di tale modifica, che di fatto reintroduce un'alternativa al digitale, determinando un grave prolungamento dei tempi per la realizzazione del cosiddetto switch-off (elemento imprescindibile per una concreta digitalizzazione della giustizia), appare in palese contrasto con quello che, ad oggi, è stato il percorso intrapreso dall'esecutivo e dal legislatore nazionale;
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità di confermare il processo di dematerializzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, con specifico riferimento al Processo Civile Telematico, realizzando una graduale ma, al contempo, definitiva eliminazione dell'utilizzo dei supporti cartacei in tale ambito.
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Il Senato,
in. sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e :funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
premesso che;
l'informatizzazione degli uffici giudiziari rappresenti una condizione indispensabile per assicurare un servizio giustizia realmente efficace e sottolineata l'esigenza di finanziare in maniera adeguata un maggior sviluppo del programma di informatizzazione del servizio giustizia,
impegna il Governo:
ad adottare tutte le misure necessarie, anche dì natura normativa ed emergenziale, per, realizzare investimenti a favore di completare l'informatizzazione della giustizia di almeno 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, anche al fine di ottimizzare i servizi della giustizia in una ottica di maggiore efficienza della relativa organizzazione si informatica che telematica.
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione,. con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale, civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
preso atto che il provvedimento in esame, seppur in modo alquanto limitato, prevede ulteriori risorse finanziarie per lo sviluppo del processo telematica;
rilevato che per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale occorre stanziare risorse finanziarie al fine di consentire la definitiva implementazione del processo cosiddetto telematico, anche, ed in parti colar modo, oltre al settore civile, nel settore contabile, amministrativo e penale;
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare atte a consentire un la definitiva implementazione all'utilizzo del solo del processo cosiddetto telematica, anche,. ed in particolar modo, nel settore contabile, amministrativo e penale.
Precluso
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: «acquisisce», inserire le seguenti: «per un 50 per cento».
Conseguentemente,
al medesimo periodo:
dopo le parole: «comma 96», inserire le seguenti: «nonché, per il restante 50 per cento sul fondo per la mobilità istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2014»;
dopo le parole: «area vasta», inserire le seguenti: «e da Croce Rossa».;
all'articolo 22:
al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) quanto a 23.000.000 di euro per l'anno 2015 e 2016 e 46.000.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la mobilità istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2014;».
al comma 2, sostituire le parole da: «, nonché in mancanza», fino alla fine del comma con le seguenti: «e per rifinanziare il Fondo unico di Amministrazione, nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, in applicazione dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 114, per i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo ai sensi della legge n. 228'del 2012 e della legge n. 147 del 2013».
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Al comma 1, la frase: «di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016», è sostituta con la seguente: «totale».
Conseguentemente, al comma 5 la frase: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016,» è soppressa.
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni; del decreto-legge 27 giugno 2015, 11. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
preso atto che il provvedimento in esame, seppur in modo alquanto limitato, prevede all'articolo 21-bis, incentivi fiscali al fine di concedere alle parti un credito di imposta e ciò per incentivare la degiurisdizionalizzazione dei procedimenti civili;
rilevato che per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale, nell'ottica di una implementazione efficace ed effettiva della degiurisdizionalizzaizone dei procedimenti civili, occorre stanziare risorse finanziarie che consentano un riconoscimento, alle parti, di un credito di imposta pari al compenso corrisposto per la negoziazione assistita ovvero agli arbitri,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare atte a consentire un la definitiva implementazione della degiurisdizionalizzaizone dei procedimenti, attraverso un riconoscimento, alle parti, di un credito di imposta uguale al compenso corrisposto per la negoziazione assistita ovvero agli arbitri.
Precluso
Al comma 1, capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «riconosciuta priorità alla minore età anagrafica» con le seguenti: «conosciuto come criterio qualificante l'aver frequentato i suddetti corsi in uno degli uffici giudiziari della regione in cui si presenta la domanda».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «2.604.333 per l'anno 2015» fino alla fine del comma con le seguenti: «5.208.667 per l'anno 2015 e di euro 10.417.334 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché con le risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181».
LO GIUDICE, LUMIA, LO MORO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, TONINI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziari.» (A.S.2021);
premesso che:
l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha previsto la presa in carico da parte del Ministero della giustizia di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, a partire dal 2010, hanno prestato attività attraverso lavori socialmente utili negli uffici giudizi ari garantendo per il 2013 il completamento del tirocinio formativo e un contributo economico da parte del Ministero per tutti coloro che al momento della presentazione della domanda fossero in Una lista di mobilità, cassaintegrati, inoccupati e disoccupati;
la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), all'articolo 1, comma 344, ha previsto che con decreto. del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fosse stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitale del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per essere destinate anche, e per il solo 2014, per consentire lo svolgimento di un periodo di perfezionamento, da completare entro il 31 dicembre 2014, a coloro che avessero completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;
l'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 114, ha stabilito che «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio. 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari;
il decreto-legge cosiddetto «Milleproroghe» del 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla legge del 27 febbraio 2015, n. 11 (G.U. 28/02/2015, n. 49) ha prorogato al 30 aprile 2015 il termine per la conclusione del periodo di perfezionamento formativo dei tirocinanti distribuiti sul territorio nazionale presso gli uffici giudiziari;
ad oggi gli ex tirocinanti presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011 sono circa 2600;
questi lavoratori hanno svolto un'attività assai utile di sostegno allo smaltimento di lavoro arretrato di cui gli uffici giudizi ari sono oberati ed hanno acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità utilizzabile negli uffici giudiziari e nella pubblica amministrazione;
considerato che:
il provvedimento in esame conferma, all'articolo 21-ter, l'impegno assunto con la legge 114 del 2014 a utilizzare nell'ufficio del processo i soggetti che abbiano completato il tirocinio formativo ex articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
tale utilizzo riguarderà solo una parte di quegli ex tirocinanti, il cui numero complessivo supera le 2600 unità, e solo per un periodo non superiore ai dodici mesi,
impegna il Governo:
ad attivare in tempi rapidi, in sede di Conferenza Stato Regioni, un tavolo relativo ai soggetti che hanno concluso il tirocinio formativo ex articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, finalizzato a individuare soluzioni idonee a valorizzare negli uffici giudiziari e nella pubblica amministrazione l'esperienza maturata, con adeguate forme di sostegno economico e attraverso l'utilizzo di ogni risorsa disponibile compresi i Programmi Operativi Regionali (POR), i Piani Operativi Nazionali (PON) e il Fondo Unico Giustizia (FUG).
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziari.» (A.S.2021);
premesso che:
una efficace riforma del processo civile postula un progetto di smaltimento dell'arretrato;
sono lavoratori tirocinanti, quei lavoratori cassa integrati, in mobilità, disoccupati e inoccupati, che dall'anno 2010 sino ad oggi hanno usufruito dei tirocini formativi negli uffici giudiziari, di fatto inserendosi a tutti gli effetti nel ciclo lavorativo ed affiancando il personale interno;
altresì, premesso che:
l'articolo 21-ter dell'A.S. 2021 prevede al comma 1, secondo capoverso, che con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e I delle Finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento, di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica;
considerato che:
il suddetto criterio anagrafico determina una evidente disparità di trattamento tra le 2650 unità lavorative impiegate nelle amministrazioni giudiziarie italiane: i cosiddetti precari della giustizia,
Impegna il governo:
nella redazione del suddetto decreto a salvaguardare tutti i lavoratori tirocinanti che dall'anno 2010 hanno usufruito dei tirocini formativi negli uffici giudiziari.
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21-quater.
1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni norma limitativa in materia di assunzione e di progressione professionale, tutto il personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore, a far data dal 1 o settembre 2015, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 10 del CCNL 2006/2009 e con le modalità previste dal Protocollo d'Intesa 9 novembre 2006, siglato tra l'Amministrazione Giudiziaria e le Organizzazioni Sindacali.
2. Il Ministro della Giustizia, eli concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 predispone un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria volto ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche in maniera confacente alla ricomposizione dei profili professionali all'interno delle aree e tra le stesse, secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, quadriennio normativo 2006/2009, al fine di collocare le figure professionali dell'Ausiliario (ex posizioni economiche A1 e A1 Super) in II area funzionale, fascia retributiva ex B1 e dell'ex Cancelliere B3 e B3 Super, dell'ex Ufficiale Giudiziario B3 e B3 super, dell'ex Contabile B3, dell'ex Esperto Informatico B3 e dell'ex Esperto Linguistico B3, attualmente appartenente all'area II, nella III area funzionale, fascia retributiva ex C1 (passaggi tra le aree) e al fine di attuare le progressioni professionali nelle posizioni giuridiche ed economiche all'interno delle aree, con l'inquadramento alla posizione economica immediatamente superiore.
3. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - utilizza le proprie graduatorie concorsuali in corso di validità, in assenza delle quali ricorre alle graduatorie vigenti nell'ambito del proprio comparto di contrattazione collettiva e, successivamente, alle graduatorie delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza di almeno i150 per cento della carenza organica accertata alla data di entrata in vigore del presente decreto, iniziando, concretamente, ad assumere a partire dal 1º gennaio 2016.
4. A copertura di una percentuale non inferiore al 20 per cento, o a totale copertura della percentuale che dovesse residuare a seguito delle assunzioni di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - utilizza il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte.
A tale personale, è consentito, a partire dal 1º gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2016, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della Giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente e previa adeguata e preventiva formazione. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della Giustizia in apposito bando.
Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
5. Per la copertura dei restanti posti vacanti, nei ruoli del personale giudiziario (DOG), il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - è autorizzato a predisporre un programma di ulteriori assunzioni, attraverso nuovi bandi di concorsi pubblici, nonché un piano di reinternalizzazione dei servizi di stenotipia, fonoregistrazione, assistenza informatica e notifiche, al fine di garantire enormi risparmi economici, da reinvestire per il personale giudiziario, nonché maggiore sicurezza alla macchina giudiziaria.
Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Agli oneri fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 21-quater, valutati in 385 milioni di euro, si provvede utilizzando una quota del gettito derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per un totale di euro 115 milioni, a decorrere dal 1º settembre 2015, a copertura di quanto previsto nei commi 1 e 2, nonché per un totale di euro 250 milioni a copertura di quanto previsto nei commi 3,4 e 5, da ripartire in 70 milioni di euro per l'anno 2015, 100 milioni di euro per l'anno 2016, e 100 milioni di euro per l'anno 2017».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21-quater.
1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, il personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1º giugno 2015, ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 6, del CCNL 2006/2009 comparto ministeri e eventualmente con le modalità previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le organizzazioni sindacali.
2. Al personale inquadrato nella posizione economica ex C3 figura professionale di direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo in esaurimento della ex qualifica funzionale.
3. Il Ministero della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 predispone un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep volte ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche propedeutiche all'attuazione del comma l del presente articolo al fine di inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree - da ex A1 e ex A1S in ex B1; da ex B1 in ex B2; da ex B2 a ex B3; da ex B3 e B3S in ex C1; da ex C1 e ex C1S in ex C2; da ex C2 in ex C3; e ex C3 in ex ruolo ad esaurimento».
Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1) aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 21-quater, valutati incirca 96 milioni e cinquecentomila euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede utilizzando una quota del gettito derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza» con le seguenti: «dei lavoratori appartenenti ai profili professionali della ex posizione giuridica B3 all'area terza, nei profili professionali corrispondenti alla exposizione giuridica C 1».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario» con le seguenti: «profili professionali della ex posizione giuridica B3».
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione dell'AS 2021, in materia di «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria»
premesso che:
il Ministro della giustizia, un anno fa, presentando la riforma della giustizia, annunciava la riqualificazione del personale;
sino ad oggi tutti gli interventi da parte del Governo non hanno preso in considerazione le problematiche del personale di ruolo e dell'organizzazione del lavoro;
l'articolo 21 del decreto-legge n. 83 del 2015, in corso di conversione alla Camera, prevede che il Ministero della giustizia acquisisca un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dalle aree vaste (Province) da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, a valere sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014;
sono trascorsi ormai 5 anni dall'inizio dei percorsi di formazione avviati nel biennio 2010-2012 per circa 3.000 soggetti all'interno degli uffici giudiziari di tutta Italia. Con l'approvazione della legge n. 228 del 2012 (articolo 1, comma 25, lettera c)) il Ministero della giustizia ha preso in carico tutti quei soggetti cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati e inoccupati che a partire dall'anno 2010 avevano partecipato ai progetti formativi regionali o provinciali presso detti uffici giudiziario Attraverso detta previsione normativa, nonché attraverso le successive previsioni e gli ulteriori stanziamenti di fondi pubblici, espressamente finalizzati al completa mento ed al perfezionamento del percorso, emerge l'inequivocabile intenzione da parte del Ministero di considerare lo stesso, pur nella sua frammentarietà temporale e originaria, come un unicum finalizzato alla formazione di nuovo personale che potesse essere proficuamente impiegato negli uffici, dove, al fianco del personale già presente in organico avrebbe potuto, tra l'altro, contribuire a dare attuazione alla riforma della giustizia;
appare di tutta evidenza il fatto che l'impegno e la volontà da parte dei tirocinanti di contribuire attivamente alla prestazione di un servizio delicato e importante come quello prestato dall'amministrazione giudiziaria da un lato, e la grave carenza di organico dall'altro, costituiscano un insieme di circostanze che, nella pratica dei singoli uffici, ha condotto in modo innegabile ad un uso distorto dello strumento del tirocinio, allontanandolo dalla sua unica finalità, identificata dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali con un percorso di formazione al fine dell'inserimento nel mondo del lavoro, e ciò in palese contrasto con gli intenti espressamente sanciti a livello legislativo dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 92 del 2012, nonché con quanto espresso attraverso la dettagliata disciplina prevista dalle «Linee guida in materia di tirocini» approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nel gennaio 2013;
è evidente che sinora si è permesso, attraverso un uso reiterato di detto strumento, il perpetrarsi di una situazione di illegalità, in cui sono state utilizzate, attraverso forme più o meno varie di progetti formativi, persone senza lavoro, principalmente allo scopo di coprire la grave carenza di organico che affligge da anni il Ministero della giustizia;
l'intento di porre un freno a tale uso distorto dello strumento formativo appare ad oggi ancora più evidente alla luce della recente nota emessa dal Ministero del lavoro in data 3 aprile 2015, nella quale si esclude la possibilità di ospitare tirocinanti da parte degli enti pubblici, e ciò in conseguenza dell'impossibilità da parte degli stessi di addivenire ad un'assunzione se non a seguito di pubblico concorso, così venendo meno il fine di inserimento nel mondo del lavoro per gli eventuali tirocinanti che abbiano prestato servizio presso uffici pubblici;
considerato che:
il fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 è stato inizialmente istituito per rendere maggiormente efficienti gli uffici e, in parte, da quanto dichiarato dal Ministro della giustizia, avrebbe dovuto essere destinato alle procedure relative alla riqualificazione del personale di ruolo, unico nel comparto Stato a non aver mai effettuato alcuna progressione di carriera da oltre 20 anni;
impegnando interamente il fondo nelle procedure di mobilità senza prevedere alcuna norma per le procedure di progressione, si crea un vulnus, una forte disparità di trattamento per il personale di ruolo,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, per il personale interno, nel momento di avvio delle procedure alla mobilità,
di espletare le procedure di riqualificazione mai effettuate e, allo stesso tempo, tenere conto, nell'ambito dell'espletamento delle mobilità, dei posti che devono essere riservati al personale giudiziario;
a prevedere la possibilità che le mobilità vengano finanziate per il 50 per cento con il fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, e per il restante 50 per cento con il fondo per la mobilità, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2014, garantendo così le somme per le procedure di riqualificazione del personale giudiziario;
a destinare le somme non utilizzate del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, al Fondo unico di amministrazione;
ad individuare con certezza i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e della legge n. 147 del 2013 per far parte dell'ufficio per il processo al fine di svolgere uno stage di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri sarebbe opportuno riconoscere priorità al titolo di studio, assicurare un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari, nonché riconoscere come criterio qualificante l'aver frequentato i suddetti corsi in uno degli uffici giudiziari della regione in cui si presenta la domanda;
a prevedere, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione e nelle procedure concorsuali indette o/e da indire, che il completa mento del periodo di stage formativo presso l'ufficio per il processo costituisca titolo di preferenza a parità di merito introducendo, altresì, meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di stage;
a prevedere la possibilità di finanziare l'assunzione dei circa 2.650 tirocinanti, ricorrendo al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e, eventualmente, per la parte eccedente utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190.del 2014.
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
premesso che:
rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi atti ad aumentare l'efficienza del sistema giudiziario, ed in particolare, attraverso la stabilizzazione del personale precario dell'amministrazione giudiziaria, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione dì istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;
impegna il Governo:
a prevedere provvedimenti. anche di natura emergenziale, al fine aumentare l'efficienza del sistema giudiziario attraverso la stabilizzazione del personale precario dell'amministrazione giudizi aria, poiché il solo procedere a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario, e ciò al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 21-quinquies.1.
(Disposizioni in materia di uffici giudiziari militari)
1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dallo gennaio 2016:
a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;
b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;
c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2015 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.
2. I procedimenti pendenti al 1º gennaio 2016 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.
3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2015; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semi direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati i ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi, i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;
b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilitò di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.
4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2015, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.
5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.
Art. 21-quinquies.2.
(Soppressione del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma)
1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1º gennaio 2016 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.
2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera f) è abrogata;
b) l'articolo 56 è abrogato;
c) all'articolo 57:
1) al comma 1, dopo le parole: "tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale";
3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello";
3. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero dello giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.
4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 21-septies.
(Disposizioni a favore delle vittime dell'usura)
1. All'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, comma 7-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nelle more del provvedimento giurisdizionale, a seguito del parere favorevole comunicato dal pubblico ministero ha effetto la sospensione dei termini della procedura esecutiva"».
BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, FUCKSIA, PUGLIA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Sopprimere l'articolo.
DE PIN, PEPE, CASALETTO, GAMBARO, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, Giovanni MAURO
Precluso
Sopprimere l'articolo.
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 1.
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è abrogato».
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
BAROZZINO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, sopprimere la parola: «non».
Conseguentemente,
al medesimo comma sopprimere le parole da: «come già previsto» fino a: «n. 231;».
sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 1, sopprimere la parola: «non».
Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere le parole da: «come già previsto» fino a: «n. 231;»
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sino all'adozione delle misure ed attività di cui al comma 3».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole da: «come già previsto», fino a: «n. 231».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «tranne nei casi di dolo o colpa del datore di lavoro».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano nel caso il provvedimento di sequestro si riferisca ad ipotesi di reato che hanno comportato la morte».
DE PIN, PEPE, CASALETTO, GAMBARO, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, Giovanni MAURO
Precluso
Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:«disposizioni previste dal presente comma non si applicano nei casi in cui i provvedimenti di sequestro siano stati emessi in presenza di incidenti mortali».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «tre mesi».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «senza soluzione di continuità», fino a: «trenta giorni», con le seguenti: «l'impresa deve predisporre».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contenuti del piano sono sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria procedente».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soluzione di continuità,», inserire le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, sentite le organizzazioni sindacali di categoria,».
BAROZZINO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soluzione di continuità,» inserire le seguenti:«nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, sentite le organizzazioni sindacali di categoria,».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l'impresa deve predisporre», inserire le seguenti: «di concerto con gli ispettori del lavoro delle direzioni regionali e provinciali».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l'impresa deve predisporre», aggiungere le seguenti: «con il Comando dei vigili del fuoco».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l'impresa deve predisporre», aggiungere le seguenti: «con gli uffici della ASL».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l'impresa deve predisporre», aggiungere le seguenti: «con l'INAIL».
BAROZZINO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l'impresa deve predisporre» inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali di categoria,».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quindici giorni».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:«trenta giorni» con le seguenti:«venti giorni».
Precluso
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «un piano», inserire le seguenti: «dettagliato»;
b) dopo la parola: «recante», inserire le seguenti: «previsione specifica termini, delle modalità e delle date di sviluppo, nonché delle»;
c) sostituire le parole: «è comunicata», con le seguenti: «, nonché il piano stesso una volta predisposto, sono comunicati»;
d) dopo le parole: «all'autorità giudiziaria procedente», aggiungere le seguenti: «e contestualmente agli uffici del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «anche di tipo provvisorio».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:«anche di tipo provvisorio».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:«è comunicata» con le seguenti: «è contestualmente trasmessa».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:«è comunicata» con le seguenti: «è trasmessa».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini della prosecuzione dell'attività, l'impresa inoltra formalmente al Gip procedente l'istanza di dissequestro del bene aziendale in questione e il piano predisposto».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, cui viene integralmente trasmesso il piano medesimo».
Conseguentemente,
al comma 4:
al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, previo asseveramento, per i rispettivi profili di competenza, del piano medesimo.»;
dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'asseveramento del piano deve intervenire nel termine di dieci giorni dal deposito e può contenere, ove ritenuto necessario, le prescrizioni ritenute necessarie a garantirne la idoneità.»;
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nelle more della presentazione e della completa attuazione del piano medesimo l'impresa è comunque tenuta a porre immediatamente in essere le attività e ad adottare le misure necessarie per migliorare le condizioni di sicurezza dell'impianto.».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La prosecuzione dell'attività è consentita solo previa approvazione del piano da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentiti l'INAIL e il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPESAL)».
BAROZZINO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:«La prosecuzione dell'attività è consentita solo previa approvazione del piano da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentiti l'INAIL e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL)».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il piano, previsto dal comma 3, è pubblicato sul sito aziendale dello stabilimento di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro giudiziario».
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «agli uffici dell'azienda sanitaria locale», con le seguenti: «agli uffici del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «(INAIL)», aggiungere le seguenti: «e gli ispettori del lavoro delle Direzioni regionali e provinciali».
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «attività di vigilanza e controllo, che», inserire le seguenti: «dettano proprie prescrizioni contenenti le misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e che».
Precluso
Al comma 4 dopo le parole: «per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che» inserire le seguenti: «dettano proprie prescrizioni contenenti le misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, e che».
Precluso
Al comma 4 dopo le parole: «il piano è trasmesso al comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo che» aggiungere le seguenti: «dettano proprie prescrizioni contenenti le misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e per fa salute dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, e che».
BAROZZINO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «oggetto di sequestro» inserire le seguenti:«nonché assicurare l'idoneità delle misure previste dal piano di cui al comma 3 a raggiungere l'obiettivo di messa in sicurezza dell'impianto».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «mediante lo svolgimento» inserire la seguente:«frequenti».
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento alla effettiva adozione dei provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas, al controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento e la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente:«I risultati delle attività dei soggetti di cui al precedente periodo sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il piano di cui al presente articolo è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti».
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguenten periodo:«Il piano di cui al presente articolo è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti».
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la ASL e l'INAIL competenti per territorio pubblicano sui propri siti istituzionali i risultati dei controlli e delle ispezioni effettuate presso lo stabilimento di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro giudiziario, garantendo il principio della trasparenza dell'azione amministrativa».
BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 5.
DE PIN, PEPE, CASALETTO, GAMBARO, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, Giovanni MAURO
Precluso
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per quei provvedimenti di sequestro già adottati all'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92».
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «del presente articolo» aggiungere la seguente: «non».
FABBRI, BORIOLI, D'ADDA, FAVERO, FASIOLO, GRANAIOLA, SILVESTRO
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudizi aria»
premesso che:
l'Articolo 21-octies del provvedimento in discussione prevede di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre per l'Uva;
per garantire la prosecuzione delle attività, l'azienda deve predisporre un piano recante misure e attività aggiuntive) anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro;
il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e della salute è un tema cardine per le attività dell'ILVA, ancora di più oggi che l'azienda, in amministrazione straordinaria, è sotto controllo dello Stato;
impegna il Governo:
ad attivare il management di ILVA affinché sia attuata una revisione ed un aggiornamento completa del piano della sicurezza sui luoghi di lavoro e della salute, individuandone ogni attività aggiuntiva che possa, garantire la sicurezza massima dei lavoratori;
a valutare l'opportunità, per una maggiore tutela e sicurezza per i lavoratori dell'ILVA, a reperire le somme necessarie per rendere più moderno e innovativo il piano, anche con eventuali misure e attività aggiuntive, affinché siano evitati incidenti e morti sul lavoro.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 83 del 2015 recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile processuale civile e di organizzazione e di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria»;
premesso che:
la Camera dei Deputati, con emendamento del Governo, ha introdotto nel decreto in esame un articolo 21-octies contenente la trasposizione letterale dell'articolo 3 del decreto legge n. 92 del 2015 recante «Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale» all'esame della Camera dei Deputati;
le disposizioni contenute in tale articolo ampliano quanto già stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge n. 207 del 2012, consentendo la prosecuzione delle attività produttive di uno stabilimento di interesse strategico nazionale, nel caso di specie l'ILVA di Taranto, anche in presenza di un provvedimento di sequestro giudiziario di beni adottato in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori, ponendo come unica condizione per garantire la continuità produttiva che venga presentato dall'impresa un piano contenente misure e attività aggiuntive per la sicurezza dell'impianto oggetto di provvedimento cautelare, che sia sottoposto alle attività di vigilanza del Comando provinciale dei VVFF, dell'azienda sanitaria locale e dell'INAIL. Nel rilevare che il decreto consente, in tal modo, l'esercizio dell'attività d'impresa pur in presenza di impianti pericolosi per la vita o l'incolumità umana senza pretendere dall'azienda l'adeguamento degli stessi alle più avanzate tecnologie di sicurezza, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, su richiesta della Procura, ha sollevato sul decreto n. 92 del 2015 una questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale, che, a questo punto, va riferita anche all'articolo 21-octies del decreto-legge n. 83 del 2015 in esame;
considerato che:
appare fuorviante e strumentale richiamare in riferimento al nuovo articolo 21-octies quanto disposto dei commi 4 e 1 del decreto legge n. 207 del 2014 che ha consentito, a fronte tra l'altro di una specifica autorizzazione del Ministero dell'Ambiente, di proseguire le attività degli impianti in un regime transitorio per le difformità tra natura, finalità e procedure dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e le disposizioni poste a tutela della sicurezza sul lavoro, tenuto conto che si è in presenza di una misura cautelare adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori;
appare quindi discutibile che sia possibile, qualora si tratti di stabilimenti di interesse strategico nazionale, proseguire l'esercizio dell'attività di impresa anche in presenza di provvedimenti di sequestro per ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori. In tal modo, in violazione di quanto disposto dall'articolo 41 della Costituzione, la logica del profitto verrebbe a predominare sulle esigenze di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro e a disincentivare l'azienda stessa dall'attuare tutte le misure preventive prescritte, potendo contare essa sulla inapplicabilità pro-futuro di misure cautelari qualora, malauguratamente, in seguito a un infortunio grave o mortale se ne verificasse un altro per gli stessi motivi in un stabilimento analogo in condizioni similari . Non può considerarsi dirimente, a tale proposito, il mero obbligo della predisposizione da parte dell'impresa di un piano recante misure e attività aggiuntive per la tutela della sicurezza riferite all'impianto oggetto di sequestro, poiché di tale piano non si specificano i termini, le modalità e il cronoprogamma;
impegna il Governo:
ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di prevedere che:
a) il piano di cui all'articolo 21-octies in esame sia dettagliato e non si riduca ad un generico progetto di «miglioramento» del reparto interessato, recando invece la previsione specifica dei termini, delle modalità e delle date di sviluppo degli interventi previsti;
b) l'intero piano - e non già la sola notizia della sua avvenuta predisposizione - sia comunicato all'autorità giudiziaria procedente e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, o ad altro analogo servizio ASL, territorialmente competente, in luogo del generico riferimento agli «uffici dell'azienda sanitaria locale», al fine di assicurare, insieme ai vigili del fuoco per la parte di loro competenza, l'effettiva verifica dell'attendibilità del piano e dell'adeguata attuazione delle misure previste nello stesso.
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso
Il Senato,
premesso che:
durante l'iter del provvedimento alla Camera dei Deputati è stato approvato un emendamento del Governo che ripropone esattamente l'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2015, n. 92 recante «Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio scorso, e attualmente all'esame delle Commissione congiunte Ambiente e Attività produttive della Camera;
il citato articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, ora confluito interamente, come articolo aggiuntivo 21-octies nel disegno di legge in esame, contiene disposizioni volte a consentire la continuità dell'attività produttiva dell'ILVA, sottoposta ad un (ennesimo) sequestro preventivo avvenuto, questa volta, per violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito della morte sul lavoro, lo scorso mese di giugno, di un operaio che lavorava all'altoforno 2 dello stabilimento;
siamo di fronte all'ennesimo intervento emergenziale che, nel caso specifico, consente «l'esercizio dell'attività d'impresa pur in presenza di impianti pericolosi per la vita o l'incolumità umana senza pretendere dall'azienda l'adeguamento degli stessi alle più avanzate tecnologie di sicurezza», come giustamente sostenuto dal gip di Taranto Martino Rosati che il 13 luglio scorso, su richiesta della Procura, ha sollevato la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale;
con queste norme, ancora una volta «ad aziendam», si impedisce la chiusura dell'impianto in attesa che venga adeguato alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Si interviene sull'operato della magistratura scegliendo la strada del conflitto tra poteri dello Stato, in nome della strategicità dell'impianto siderurgico di Taranto, e della supremazia della produzione anche rispetto alla morte di un giovane operaio;
impegna il Governo:
a predisporre opportuni interventi normativi integrativi volti a prevedere - quale condizione necessaria al fine della prosecuzione dell'attività dello stabilimento - che il piano di adeguamento alle norme di sicurezza che deve essere presentato dall'ILVA venga ritenuto idoneo e congruo rispetto a quanto chiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito l'Inail e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL), sentite le organizzazioni sindacali; a prevedere che il piano di adeguamento alle norme di sicurezza che deve essere presentato dall'ILVA, e che dovrà consentire la prosecuzione dell'attività industriale, venga trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti;
ad avviare tutte le iniziative normative volte all'effettivo potenziamento dell'Arpa di Taranto, come promesso in più occasioni dal Governo, quale soggetto pubblico autonomo preposto al delicato compito di monitoraggio e controllo sul polo industriale e sull'attuazione delle autorizzazioni integrate ambientali.
Precluso
Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente
«Titolo IV-bis.
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE PROFESSIONALI
Art. 21-nonies.
(Riduzione transitoria dei costi delle procedure previste dalla legge fallimentare)
1. Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, nonché al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, previsti per le attività relative alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 16 marzo 1942, n. 267 non liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridotti della metà.
2. Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi per le attività relative alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 16 marzo 1942, n. 267, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, nonché al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 come modificati dalla presente legge si applicano anche alle società di advisor, ed eventuali patti contrari sono nulli e sostituiti di diritto dalla presente norma».
BIGNAMI, BONFRISCO, VACCIANO, CASALETTO, ORELLANA, BENCINI
Precluso
Dopo l'articolo 21-octies, aggiungere il seguente:
«Art 21-nonies.
(Sanzioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire)
1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210", dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
"Art. 4-bis.
(Sanzioni)
1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento di immobili, per i quali il permesso di costruire ovvero altra denuncia ovvero provvedimento abilitativo sia stato richiesto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge a fronte dei singoli pagamenti dichiarati ai sensi dell'articolo 35, comma 22, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 della presente legge, inserendo nell'atto espressa menzione di entrambe. In caso di mancanza anche parziale della fideiussione o di sua non conformità a quanto previsto al comma 1, dell'articolo 3 o in caso di mancanza della polizza assicurativa indennitaria ovvero di sua non conformità a quanto previsto dall'articolo 4, il notaio è tenuto, entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento, a segnalare l'inadempimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.
2. Per le violazioni di cui al comma precedente, il comune ove è ubicato l'immobile applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. Nel caso di edifici ovvero complessi edilizi che comprendono una pluralità di unità immobiliari, qualora il costruttore compia violazioni riferite a differenti unità del medesimo edificio ovvero complesso, la sanzione amministrativa è aumentata della metà.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1 costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto procede alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre1981, n. 689.
4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 24 novembre1981, n. 689 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati ad alimentare per tre quinti il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per due quinti al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.
7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione.
8. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento riconosce la quota spettante al Fondo di Solidarietà"»
Allegato B
Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Mussini nella discussione della questione di fiducia posta sull'articolo unico del disegno di legge n. 2021
Non ci riscalda per nulla il cuore pensare di dover contare sulla riconoscenza delle banche che da anni, non solo non rispondono quando l'economia reale batte alla loro porta, ma che prima hanno concorso allo sfacelo facendo credito in modo incauto e indiscriminato, pensando di fare cassa con tassi di interesse che più volte sentenze di tribunale hanno definito da usura e con garanzie immobiliari il cui valore è crollato lasciandole sguarnite e oggi, per le stesse incapacità tecniche di valutazione del merito di credito, proseguono l'opera negando all'economia del Paese l'unica funzione sociale per cui nacquero (dai primi Monti di Pietà a metà del '400): il credito per sostenere idee (giovani), impresa che per diventare grande è sempre partita dal piccolo.
Negare così lavoro, mobilità sociale, speranza e futuro e favorire i potenti è esattamente il contrario di quello che noi vorremmo.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Esposito Stefano, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sacconi, Stucchi, Torrisi, Vicari e Zin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Gruppi parlamentari, nuova denominazione
Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, senatore Mario Ferrara, ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati)".
Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Giovanni Mauro;
2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Giovanni Mauro;
5a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice De Pin, entra a farne parte il senatore Mario Ferrara;
6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Pepe;
10a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Pepe;
12a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Caridi;
13a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice De Pin.
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti
Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 5 agosto 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 19 luglio 2013, n. 87 - la relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 5 agosto 2015 (Doc. XXIII, n. 6).
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatore Giovanardi Carlo
Divieto per i minorenni di frequentare discoteche nelle ore notturne (2039)
(presentato in data 05/8/2015 ) ;
senatore Tarquinio Lucio
Avanzamenti di carriera a titolo onorifico nelle Forze Armate (2040)
(presentato in data 05/8/2015 ) ;
senatori Saggese Angelica, Fedeli Valeria, Lanzillotta Linda, Albano Donatella, Bencini Alessandra, Bocchino Fabrizio, Borioli Daniele Gaetano, Conte Franco, Cuomo Vincenzo, Gambaro Adele, Padua Venera, Palermo Francesco, Pegorer Carlo, Pezzopane Stefania, Pignedoli Leana, Romani Maurizio, Scalia Francesco, Silvestro Annalisa, Sollo Pasquale, Spilabotte Maria, Idem Josefa, Mattesini Donella
Misure in materia di contrasto alla violenza di genere nonchè in tema di atti persecutori (2041)
(presentato in data 05/8/2015 );
senatrice Pignedoli Leana
Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di favorire l'educazione al valore del cibo (2042)
(presentato in data 05/8/2015 ) ;
senatori Compagna Luigi, Corsini Paolo, Albertini Gabriele, Bernini Anna Maria, Caliendo Giacomo, D'Ascola Nico, Fattorini Emma, Giovanardi Carlo, Marino Luigi, Rossi Luciano
Norme contro le discriminazioni (2043)
(presentato in data 05/8/2015 ) .
Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21, 23, 28, 30 luglio e 4 agosto 2015, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.
Nel periodo dal 21 luglio al 4 agosto 2015, la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.
I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.
Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.
Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 luglio 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96 - lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (n. 198).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 12a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 14 settembre 2015. Le Commissioni 1a, 2a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 4 settembre 2015.
Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 agosto 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", copia dell'ordinanza n. 182 T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 10 luglio 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (n. 16).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 luglio 2015, ha inviato il Budget dello Stato rivisto per l'anno 2015, predisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stao.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Doc. CLVIII, n. 1-ter).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 luglio 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dirigente di prima fascia dottor Francesco Paolo Schiavo, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Con lettera in data 17 luglio 2015 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Borgo Vercelli (Vercelli).
Mozioni, apposizione di nuove firme
I senatori Lai, Manassero e Tocci hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00459 del senatore Ruta ed altri.
I senatori Del Barba, Gambaro e Maurizio Romani hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00460 del senatore Tomaselli ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02133 della senatrice Elena Ferrara ed altri.
I senatori Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Pezzopane, Sollo, Conte e Lanièce hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02136 della senatrice Favero e del senatore Susta.
Il senatore Iurlaro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04419 del senatore Mandelli.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 31 luglio al 5 agosto 2015)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 95
AMATI ed altri: sui rischi delle campagne vaccinali massive dei militari (4-02741) (risp. PINOTTI, ministro della difesa)
AUGELLO: sul decesso di un dipendente dell'Atac di Roma (4-04381) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
BUCCARELLA ed altri: sulla gestione della Asl di Taranto (4-03390) (risp. LORENZIN, ministro della salute)
COMPAGNA: sulla realizzazione di un museo dell'arte islamica a Venezia (4-01641) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo)
FUCKSIA ed altri: sulla disciplina dei contributi pubblici alle attività circensi che utilizzano animali (4-03943) (risp. BARRACCIU, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo)
PANIZZA ed altri: sul sostegno finanziario alle bande musicali (4-03272) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo)
PEPE: sul ritiro cautelativo di un vaccino contro la meningite per presenza di agenti chimici tossici (4-03059) (risp. LORENZIN, ministro della salute)
Mozioni
MORGONI, ZAVOLI, AMATI, COCIANCICH, COLLINA, FAVERO, GRANAIOLA, MIRABELLI, VERDUCCI, LEPRI - Il Senato,
premesso che:
sebbene non sia stata diffusa una cifra ufficiale sul numero delle armi da fuoco detenute legalmente in Italia, l'ultima stima attendibile, elaborata dall'Eurispes nel 2008, indicava nel numero di 10 milioni le armi legali presenti in Italia, con almeno 4 milioni di famiglie che risulterebbero "armate", cioè in possesso di almeno una pistola. Erano 34.000 i privati che possedevano un porto d'armi, ai quali si aggiungevano 50.000 guardie giurate, circa 800.000 cacciatori con licenza per abilitazione all'esercizio venatorio e 178.000 permessi per uso sportivo (tiro a volo o tiro a segno). Altri 3 milioni di italiani avevano denunciato, infine, la presenza di armi in casa, ereditate o inservibili;
dai dati diffusi dalla stampa, emerge che, nel corso degli ultimi 4-5 anni, mentre il numero complessivo dei cittadini con porto d'armi è rimasto invariato, è cresciuto il numero delle licenze ad uso sportivo, che sono raddoppiate tra il 2007 al 2014, passando da 187.000 a quasi 400.000;
l'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, prevede che il questore abbia facoltà di rilasciare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto abbia facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale;
attualmente la normativa per il porto d'arma per difesa personale prevede che sia necessario essere maggiorenni ed avere una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati, e una certificazione comprovante l'idoneità psicofisica, rilasciata dalla ASL di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato; documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale. La licenza permette il porto dell'arma fuori dalla propria abitazione;
la licenza di porto di fucile per uso di caccia a scopo venatorio è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza, ed il primo rilascio avviene dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio. È necessaria la certificazione comprovante l'idoneità psicofisica, rilasciata dalla ASL di residenza ovvero dagli uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia da non più di 10 anni o il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria regolato dall'art. 22 della legge n. 157 del 1992. La validità del porto d'armi in questo caso è di 6 anni, come stabilito all'articolo 22, comma 9;
la licenza di porto di arma lunga per il tiro a volo per uso sportivo permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno, e può essere ottenuta presentando certificazione comprovante l'idoneità psicofisica, rilasciata dalla ASL di residenza ovvero dagli uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato; la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia o il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale; questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni; la licenza per uso sportivo resta valida 6 anni. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 85 del 1986, delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione del tiro a segno nazionale o di un' associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva. Per il porto d'armi per il tiro a volo, ai sensi della legge n. 323 del 1969, art. 1, comma 1, il questore può rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza, che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa;
considerato che:
chi non ha una licenza di porto d'armi deve richiedere apposito nulla osta per ogni operazione di acquisto di una o più armi. Il questore, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, e che non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di altra certificazione sanitaria richiesta dalla normativa vigente;
la legge n. 89 del 1987 prevede che per ottenere la licenza per porto d'armi e il nulla osta per la detenzione è sufficiente dimostrare con la presentazione di un certificato medico di essere in possesso di determinati requisiti psicofisici, i quali sono specificati dal decreto del Ministero della sanità 28 aprile 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998, n. 143. Tuttavia, non sono richieste analisi oggettive per accertare la non "assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti" o "l'abuso di alcool e/o psicofarmaci", che pure sono cause di esclusione di accesso alla licenza;
inoltre, avvenendo i controlli dell'idoneità psicofisica per le licenze per uso da caccia e per l'uso sportivo di 6 in 6 anni, non è possibile un reale monitoraggio dell'idoneità dei soggetti detentori di armi. È ancor più significativo che per il rilascio di nulla osta la certificazione di idoneità psicofisica non è assoggettata a controlli nel tempo;
come riportato da alcuni organi di stampa, le stesse associazioni di funzionari di polizia hanno sottolineato che sarebbero necessari sia maggiori controlli per ottenere la certificazione di idoneità da parte del medico curante, con esami clinici obbligatori al momento del rilascio della licenza (ad esempio, drug test sulle urine, esami per verificare l'abuso di alcool, visita psichiatrica), sia il dimezzamento dei tempi di durata delle stesse licenze per le armi da caccia e sportive, nonché la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della presa in carico di pazienti con patologie neuropsichiatriche da parte di qualunque sanitario;
l'articolo 699 del codice penale prevede che "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate";
rilevato che:
l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 121 del 2013, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", in vigore dal 5 novembre 2013, ha stabilito che, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ovvero il 4 maggio 2015, i soggetti detentori di armi devono presentare, in attesa dell'adozione di apposito decreto da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi attualmente previsto all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
il decreto del Ministro della salute previsto all'articolo 6, comma 2, avrebbe quindi dovuto essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 121, e avrebbe dovuto disciplinare le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione e al conseguimento di qualunque licenza di porto d'armi, nonché al rilascio del nulla osta, prevedendo altresì una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto già detenessero armi. Il decreto avrebbe dovuto inoltre definire le modalità dello scambio protetto di dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 121 stabiliva infine che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, si sarebbero applicate le disposizioni vigenti in materia. Il decreto ministeriale non è ancora stato emanato;
considerato che:
negli ultimi anni, il verificarsi di molti fatti cruenti di cronaca, sia in Italia che all'estero, hanno posto in piena evidenza la pericolosità di un'eccessiva diffusione delle armi da fuoco, senza un controllo preventivo adeguato in merito ai requisiti psicofisici di chi deterrà le armi;
nel corso dell'audizione informale presso la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato nella XVI Legislatura, in sede di esame del disegno di legge della senatrice Adamo recante "Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo" (AS 1558), l'Associazione familiari vittime di stragi aveva avuto modo di sottolineare come alcune delle terribili notizie di cronaca, che potrebbero a prima vista sembrare "azioni frutto della follia", risultano in realtà non imprevedibili, proprio perché, ad esempio, è stato concesso il porto d'armi a persone con disabilità mentali anche permanenti; si legge nella memoria depositata dall'Associazione: «quando per esperienza diretta o per contiguità amicale ci imbattiamo in essa vediamo le cose in modo diverso; ne comprendiamo le conseguenze devastanti, irreparabili; ci chiediamo cosa si è fatto per evitare che accadesse. (..) Più si va a fondo più si vede che (...) visto che questi folli non sono malavitosi è stato grazie al porto d'armi, a un regolare porto d'armi, che hanno potuto dotarsi dei loro strumenti di morte»;
allo stato attuale, nonostante il moltiplicarsi di tragedie legate alla diffusione delle armi da fuoco e nonostante le previsioni di legge, manca ancora un vero controllo, con analisi oggettive, delle condizioni psicofisiche dei soggetti detentori di licenza, e un adeguato monitoraggio nel tempo delle certificazioni prodotte;
manca ancora, inoltre, la possibilità di uno scambio di informazioni e di comunicazione, nei casi della presa in carico di pazienti con patologie neuropsichiatriche, tra medico ed autorità di pubblica sicurezza;
considerato altresì che nell'opinione pubblica si sta diffondendo con sempre maggiore presa la convinzione che, contro ogni evidenza, il possesso di un'arma rappresenti un fattore di sicurezza, mentre invece anche la semplice detenzione aumenta la possibilità che la stessa venga utilizzata in maniera impropria,
impegna il Governo:
1) ad individuare requisiti più stringenti e rigorosi per il rilascio di autorizzazioni sia alla detenzione che al porto di armi da fuoco di ogni tipologia;
2) a valutare l'introduzione di analisi di tipo obiettivo per il rilascio del certificato di idoneità psicofisica valido per licenza di porto delle armi;
3) a procedere alle opportune modifiche normative al fine di ridurre i tempi di validità delle certificazioni di idoneità per il possesso e l'uso di armi da fuoco e di introdurre l'obbligo di certificazioni periodiche anche per il solo possesso;
4) a procedere alla revisione della normativa relativa alla custodia delle armi ad uso sportivo, in modo da rendere lecita la custodia nei soli luoghi in cui venga effettivamente esercitata l'attività sportiva.
(1-00461)
BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, MARINELLO, CONTE, DI BIAGIO, D'ADDA, SONEGO, SPILABOTTE - Il Senato,
premesso che:
la riduzione dell'uso del contante e l'incremento del ricorso alla moneta elettronica nelle sue diverse forme dovrebbero costituire uno strumento assai potente per raggiungere diversi obiettivi, come il miglior servizio al cliente, la lotta al riciclaggio e alla contraffazione e l'eliminazione dei costi vivi associati alla produzione, trasporto, distribuzione e custodia del contante;
tuttavia, la giustificazione per l'introduzione della sempre più restringente normativa all'uso del contante, ossia la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, sembra da tempo essersi rivelata infondata. Da ultimo, anche un recente studio della Cgia di Mestre ha confermato come, nonostante l'introduzione di tali misure, l'evasione fiscale non abbia registrato alcun trend di diminuzione;
a partire dal 2007, il legislatore è intervenuto numerose volte per disciplinare l'uso del contante attraverso la fissazione di tetti massimi sempre più bassi e l'introduzione di regole sempre più stringenti sulla tracciabilità dei pagamenti, creando anche delle problematiche e delle distorsioni che necessitano di bilanciare vantaggi e svantaggi per i diversi soggetti, evitando che i soggetti più forti come le banche e i circuiti di pagamento, impongano soluzioni ai soggetti più deboli come i piccoli esercenti e le fasce più deboli della popolazione;
per quanto riguarda in dettaglio la normativa italiana sull'uso del contante si può osservare un susseguirsi di misure dal 2007. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha ridotto il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta in vigore fino a quando l'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ripristinato il limite di 12.500 euro; successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (articolo 20, comma 2, lettera a), che, a partire dal 31 maggio 2010, ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata poi ridotta a 2.500 euro dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (articolo 2, comma 4); da ultimo, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha fissato, all'articolo 12, il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011 ad un importo inferiore ad 1.000 euro;
oltre alle norme che limitano l'uso del denaro contante si aggiunge il decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2014, in vigore dal 28 marzo, che prevede l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti superiori a 30 euro, disposti a favore di professionisti ed imprese, per l'acquisto di prodotti o prestazione di servizi;
il termine di decorrenza della nuova disposizione era stato poi prorogato; tuttavia dal 30 giugno 2014 vige dunque l'obbligo per ogni artigiano e libero professionista di munirsi di POS (point of sale) e farsi carico di tutti i costi di mantenimento visto che, per prestazioni o prodotti del valore superiore a 30 euro, al cliente dovrà essere consentito l'uso del POS per usare carta bancomat o di credito. I costi aggiuntivi del servizio, in ogni transazione, sono a carico dell'esercente;
tali misure, oltre ad aver generato un aumento degli oneri finanziari e delle commissioni sulle singole transazioni a carico dei cittadini e a favore del sistema bancario, stanno determinando da tempo gravi ripercussioni su più settori, come il turismo e il commercio, e sono sempre di più i turisti italiani che preferiscono trascorrere i viaggi o i periodi di vacanza in altri Paesi dove possono pagare più facilmente con denaro contante, piuttosto che restare in Italia e pagare con carta di credito o assegno bancario, ma, soprattutto, ne stanno risentendo i flussi turistici provenienti dall'estero, se si pensa che, a distanza di soli 10 chilometri, dal confine italiano è possibile avere una libertà di spesa maggiore, anche solo per l'acquisto di carburante;
infatti, nelle zone transfrontaliere, gli operatori economici di ogni settore risultano oltremodo svantaggiati: il loro volume d'affari diminuisce anche a causa degli stessi cittadini italiani che, abitando nelle zone di confine, possono facilmente recarsi nel territorio dei Paesi confinanti non soltanto per acquistare beni o servizi, ma anche per svolgere qualsiasi tipo di attività economica, compresa l'apertura di esercizi commerciali o l'attività d'impresa;
le statistiche recenti riportano un bilancio negativo della spesa interna, il che significa che gli italiani spendono di più all'estero di quanto non facciano in Italia e la conferma arriva anche dai dati relativi alla presenza di turisti dall'altra parte del Brennero, in forte crescita (in Tirolo si registra un aumento del 4 per cento), mentre si registra un forte calo in Alto Adige/Südtirol, in Trentino e in altre località o regioni di confine, con le dovute conseguenze anche sul commercio e sulla prestazione di servizi, settori strettamente collegati al turismo;
in ambito europeo, gli unici Paesi, oltre all'Italia, che prevedono un limite all'uso del contante sono la Spagna (2.500 euro), la Francia (3.000 euro), il Belgio (15.000 euro), la Danimarca (13.400 euro), Grecia (1.500 euro), la Slovenia (15.000 euro), quasi tutti, però, per soglie di molto superiori a quella italiana di soli 1.000 di euro, mentre Germania, Austria e Olanda non prevedono limiti più stringenti (valgono, quindi, i 15.000 euro previsti dalla normativa comunitaria),
impegna il Governo:
1) a dare rapida attuazione al regolamento (UE) n. 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, nelle parti in cui si prevede una facoltà dello Stato membro di definire alcune misure, con la finalità di equiparare il costo dei mezzi di pagamento elettronici in Italia alla media dei costi in essere presso gli altri Stati europei;
2) ad attuare i provvedimenti necessari ad ottenere l'azzeramento o quantomeno ridurre le spese a carico degli esercenti, in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, con il fine di abbassare i costi per i consumatori;
3) a modificare la legislazione italiana riguardo al limite del trasferimento del denaro contante, prevedendo una soglia più alta di quella attualmente prevista di 1.000 euro, in linea con gli altri Paesi europei;
4) a prevedere un accordo con gli altri Paesi dell'Unione europea e, in particolare, con quelli confinanti con l'Italia per la definizione di soglie uguali per tutti, al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza;
5) nel rispetto del diritto della libera circolazione del denaro, a prevedere che i limiti per il trasferimento del denaro contante in Italia per i cittadini dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato siano quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario.
(1-00462)
MORONESE, NUGNES, ENDRIZZI, PETROCELLI, SERRA, PAGLINI, MONTEVECCHI, BERTOROTTA, GIROTTO, CASTALDI, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIAMPOLILLO, DONNO, FATTORI, GAETTI, LEZZI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, TAVERNA, MORRA - Il Senato,
premesso che:
la legge n. 257 del 1992, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto;
i rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c), come "i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse";
in attuazione della legge sono stati emanati numerosi provvedimenti volti, tra l'altro, a definire le modalità di predisposizione dei "piani regionali amianto" (previsti dall'art. 10 della legge), di valutazione del rischio amianto, di gestione dei manufatti contenenti amianto nonché le tipologie di interventi per la bonifica;
in particolare, si prevede, all'articolo 10, comma 2, lettera l), che i piani regionali contengano, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti; all'articolo 12, comma 5, che si istituisca presso le unità sanitarie locali un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali citati;
il decreto ministeriale 6 settembre 1994 ha definito le metodologie per l'applicazione delle legge n. 257 del 1992;
la legge n. 426 del 1998 ed il decreto ministeriale n. 468 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, hanno individuato numerosi siti da bonificare di interesse nazionale in cui l'amianto è presente sia come fonte di contaminazione principale che come fonte secondaria;
con la legge n. 93 del 2001, e con il relativo decreto ministeriale n. 101 del 2003, è stata posta in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la realizzazione, di concerto con le Regioni, la mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, il cosiddetto piano nazionale amianto;
con il successivo decreto legislativo n. 36 del 2003 sono state emanate, inoltre, nuove norme per lo smaltimento dell'amianto, nell'ambito della nuova disciplina delle discariche di rifiuti, nonché le regole per la mappatura e gli interventi di bonifica urgenti; è stato altresì introdotto l'obbligo di iscrizione all'albo nazionale dei gestori dei rifiuti (ora albo nazionale gestori ambientali) per le imprese di bonifica da amianto, obbligo oggi contemplato dall'art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni;
in materia di amianto e precisamente "sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente" è intervenuta più volte l'Unione europea, tra l'altro con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, 2012/2065 (INI), esortando gli Stati membri a cooperare per un'attuazione efficace e incontrastata della normativa europea in materia di amianto e a intensificare le ispezioni ufficiali, invitando gli Stati membri a portare avanti la progressiva eliminazione dell'amianto, nel minor tempo possibile;
il 18 giugno 2014 è stata approvata alla Camera dei deputati, unanimemente, la mozione 1-00505, con la quale il Governo si è impegnato, tra l'altro, ad attivarsi "in accordo con le regioni, affinché in tempi congrui sia concluso il programma dettagliato di censimento, bonifica e smaltimento dei materiali contaminati tramite i piani regionali amianto" e, "compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica", ad assumere iniziative per incrementare "le risorse assegnate al Fondo per le vittime dell'amianto" istituito dalla legge finanziaria per il 2008, con l'obiettivo di aumentare le prestazioni del fondo per i lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto;
considerato, inoltre, che:
ogni anno in Italia sono registrati circa 4.000 decessi per malattie correlate all'amianto, con oltre 15.000 casi di mesotelioma maligno diagnosticati dal 1993 al 2008, secondo i dati del registro nazionale mesotelioma di Inail;
gli impegni, da ultimo assunti nella citata mozione, non sono stati rispettati, neanche parzialmente;
impegna il Governo:
1) ad approvare definitivamente il piano nazionale amianto, con una conseguente mappatura della sua presenza sul territorio nazionale, e ad attivarsi, per quanto di competenza, in accordo con le Regioni, affinché, in tempi congrui, non oltre il 31 dicembre 2015, sia concluso il programma dettagliato di censimento dei materiali contaminati tramite i piani regionali amianto;
2) a verificare, anche d'intesa con le Regioni, che sia terminata la mappatura dell'amianto in ogni sito di pubblica fruizione, in tutti gli edifici pubblici, nonché negli edifici privati in cui sono presenti uffici pubblici, non oltre il 31 dicembre 2015, prioritariamente nelle scuole;
3) a porre in essere ogni iniziativa, anche sotto forma di incentivo finanziario, finalizzata ad agevolare le bonifiche da parte dei titolari di edifici pubblici e privati, o porzioni di essi, contenenti amianto, ponendo come obiettivo per l'integrale bonifica la data del 1o gennaio 2020;
4) ad adottare eventuali provvedimenti amministrativi-normativi che impongano alle Regioni inadempienti termini stringenti per il completamento del censimento e della mappatura, tra l'altro così come previsto dagli impegni assunti dal Governo con la mozione citata;
5) a sollecitare tutte le Regioni a prevedere nei rispettivi piani regionali apposite sanzioni pecuniarie per i soggetti interessati (proprietario o detentore di immobile) che non provvedano, in assenza di un giustificato motivo, a comunicare alle aziende sanitarie locali la presenza di amianto, come già previsto dalla normativa della Regione Lombardia;
6) ad adottare i necessari atti normativi e amministrativi per introdurre nel codice penale specifiche fattispecie di reato che sanzionino la violazione di tali obblighi o prevedano l'inasprimento delle pene per fattispecie penali già vigenti, nonché per porre in capo al datore di lavoro l'obbligo di provvedere alle bonifiche entro il 1° gennaio 2020, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore;
7) ad introdurre un criterio di riequilibrio rispetto al mero requisito temporale per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992, al fine di garantire il risarcimento del danno in favore dei soggetti contaminati, nel pieno rispetto degli attuali vincoli di bilancio ed assicurando la necessaria equità complessiva alla disciplina vigente;
8) a prevedere, con apposito provvedimento, che tra la documentazione necessaria per perfezionare il trasferimento di un edificio venga incluso anche un certificato, rilasciato dalla ASL competente per territorio, attestante la presenza o meno di amianto nell'edificio o, in alternativa, un'autocertificazione del proprietario dell'edificio;
9) ad individuare forme di incentivazione e sostegno per privati, imprese ed enti pubblici e territoriali finalizzate alla bonifica e rimozione dell'amianto dalle superfici di copertura degli edifici, con la sostituzione di pannelli fotovoltaici;
10) ad assumere iniziative per incrementare, compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica, le risorse assegnate al Fondo per le vittime dell'amianto, istituito dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), e rivedere l'attuale legge pensionistica, per garantire benefici ai lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto, nonché per estendere le prestazioni del fondo non solo a coloro che abbiano contratto una patologia correlata per esposizione professionale all'amianto, ma anche ai familiari delle vittime o a coloro che, pur non lavorando direttamente con l'amianto, siano stati comunque esposti, avendo poi contratto tali patologie;
11) a prevedere di attivare iniziative, anche in ambito europeo, per escludere dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le spese per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'amianto;
12) ad assumere iniziative, compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica, per finanziare adeguatamente sia il Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, e mai reso operativo per mancanza di risorse, dando priorità alla messa in sicurezza e bonifica degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico, sia il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;
13) ad avviare un'intesa con le Regioni e le Province autonome per concordare le modalità di regolamentazione delle "micro-raccolte di amianto", anche con il coinvolgimento delle aziende municipalizzate di raccolta rifiuti, e ad individuare in ogni regione dei siti di discarica del materiale rimosso, a tal fine individuando siti idonei allo smaltimento in sicurezza di scarti pericolosi;
14) ad assumere iniziative per semplificare le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva, fissandola in una percentuale che rimanga fissa negli anni per garantire le risorse al fondo anche negli anni futuri;
15) ad emanare, qualora ne sussistano le condizioni, anche di carattere finanziario, gli atti utili a riconoscere valido, in sostituzione del curriculum lavorativo, l'estratto matricolare mercantile o la fotocopia autenticata del libretto di navigazione, quale documento probante l'esposizione all'amianto da parte del lavoratore marittimo;
16) a rafforzare i sistemi di verifica della tracciabilità dell'amianto, anche stimolando lo smaltimento sostenibile, valutando altresì la possibilità di determinazione di un prezzario nazionale per le singole tipologie di opere di bonifica;
17) ad assumere iniziative affinché, entro il 1o gennaio 2016, la presenza di amianto, in qualunque luogo, sia evidenziata con l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile con contrassegni indicanti il pericolo;
18) a provvedere, per quanto di competenza, alla creazione di un sistema di informatizzazione e banca dati dei processi di bonifica, alla georeferenziazione e all'individuazione di siti idonei allo stoccaggio dell'amianto in ciascuna regione italiana entro il 1o gennaio 2016, agendo anche nell'ottica di filiera corta di gestione, di riduzione del rischio e dei costi, avendo cura di riferire con cadenza semestrale alle Commissioni parlamentari competenti sull'avanzamento di tutti i processi di bonifica relativi agli immobili censiti;
19) a promuovere campagne di informazione sul rischio amianto soprattutto nel luoghi di lavoro e sulle possibili conseguenze della presenza di amianto dal punto di vista ambientale e sanitario;
20) a valutare la necessità di predisporre misure in termini di diagnosi precoce, al fine di tutelare la salute dei cittadini esposti al rischio amianto;
21) a predisporre un'area web sul sito istituzionale dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, dedicata ai cittadini, al fine di offrire loro strumenti adeguati, ad esempio attraverso procedure informative semplificate e frequently asked questions(FAQ), con moduli per la raccolta delle segnalazioni, per permettere di riconoscere e denunciare la presenza sul territorio di prodotti contenenti amianto, e conseguentemente ad intervenire nel modo più efficiente possibile rimuovendo e bonificando le zone dei ritrovamenti;
22) a procedere alla pubblicazione in open data, sul proprio sito ufficiale, della mappa dettagliata di tutti i siti a rischio censiti dalle Regioni anche se incompleta, insieme ad una precisa e scadenzata road map per il completamento del censimento nazionale;
23) a supportare efficacemente le attività già in corso nell'area sanitaria del piano, in particolare: a) a valutare ogni soluzione per garantire un rifinanziamento della complessiva dotazione finanziaria del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, attraverso il ripristino delle risorse, relativamente limitate nel quadro dei saldi di finanza pubblica, finora sottratte, almeno per una quota aggiuntiva finalizzata al sostegno delle attività del centro in materia di amianto; b) a promuovere una cabina di regia nazionale, secondo le caratteristiche evidenziate in premessa, per il coordinamento degli studi clinici di settore, tale da coinvolgere significativamente gli operatori industriali, consentendo, in ultima analisi, un sufficiente finanziamento a tale programma di ricerca;
24) a proseguire con determinazione l'impegno già assunto e portato innanzi in sede internazionale per la lotta alla produzione, al commercio e all'utilizzo delle fibre di asbesto, con particolare riferimento al riconoscimento del crisotilo quale sostanza nociva al pari delle altre tipologie di amianto, e per il rafforzamento del sistema dei controlli sulle importazioni di merci contenenti tale materiale ancora largamente in uso nei mercati emergenti.
(1-00463)
VALENTINI, FEDELI, AMATI, GRANAIOLA, ALBANO, CALEO, LUCHERINI, MATURANI - Il Senato,
premesso che:
è del 20 luglio 2015, a distanza di quasi 65 anni dalla chiusura delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cuba, la riapertura delle ambasciate nelle rispettive capitali; un fatto di grande valore simbolico, che segna un altro traguardo importante verso la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi;
il processo che ha condotto a questo risultato è stato lungo, e corrisponde, nelle valutazioni dei commentatori politici più attenti alle vicende americane, ad un più generale riposizionamento statunitense nello scacchiere internazionale, connettendosi in questo senso con ritrovate posizioni comuni con la Cina in vista della prossima conferenza di Parigi sul cambiamento climatico, ai negoziati con i Paesi dell'area del Pacifico per assicurare un nuovo accordo sul commercio (Asia trade pact) e alla recente firma dell'accordo di non proliferazione nucleare con l'Iran, quali bilancio politico di una presidenza e lascito per il successore di Obama alla Casa Bianca, che sappia far prevalere la capacità di influenza, politica ed economica, sull'hard power;
allo stesso tempo, il riavvicinamento diplomatico tra Stati Uniti e Cuba rappresenta in sé un momento di passaggio storico, rappresentando assieme la definitiva chiusura della guerra fredda e del suo ultimo "dossier complicato", e apre prospettive nuove per l'area panamericana e nei rapporti tra il nord e il sud del continente;
il riavvicinamento tra Cuba e Stati Uniti è passato, essenzialmente, attraverso due fasi; dal 2009 al 2014, dal punto di vista ufficiale, non si era potuto avvertire un reale scostamento dalle linee politiche ereditate dalla guerra fredda, ovvero perdurante mancanza di relazioni diplomatiche e mantenimento di sanzioni economiche, anche se i rapporti bilaterali avevano subito un mutamento in senso distensivo, con la ripresa di colloqui bilaterali sull'immigrazione e il ripristino del servizio postale diretto; una discontinuità si era potuta avvertire, in occasione del funerale di Nelson Mandela, con l'incontro, e la stretta di mano, dei due presidenti;
nella seconda fase si sono stabiliti invece contatti diretti più intensi, attraverso oltre 18 mesi di "colloqui segreti", in Canada, avvenuti grazie alla mediazione del Governo di Ottawa e della Santa Sede, la cui esistenza e le cui rilevanti conseguenze sono state rese pubbliche solo il 17 dicembre 2014, con i due storici discorsi, tenuti in contemporanea, di Obama e Raul Castro, che davano conto del "nuovo capitolo" nei rapporti tra i due Paesi;
a questo sono seguiti, con ritmo incalzante, ulteriori e importanti atti: la dichiarazione del presidente statunitense, nel discorso sullo stato dell'Unione del gennaio 2015, della necessità di "lavorare per mettere fine all'embargo"; il 10 aprile, l'incontro al vertice dell'Organizzazione degli Stati americani a Panama tra i due leader; la rimozione di Cuba, il 29 maggio, dalla black list degli Stati considerati sponsor del terrorismo, in cui il Paese caraibico era stato incluso nel 1982; la formale richiesta di riprendere le relazioni diplomatiche tra i due Paesi, sospese dal gennaio 1961; a giugno, la lettera di Obama che annuncia la data del 20 luglio 2015 per la riapertura delle rappresentanze, ovvero della riapertura delle relazioni, ultima tappa nella normalizzazione dei rapporti tra i Governi; il progettato viaggio del segretario di Stato americano John Kerry a Cuba, in agosto;
nel frattempo, si sono avuti concreti cambiamenti dal punto di vista delle relazioni commerciali ed economico-finanziarie tra i due Paesi: facilitazioni sui viaggi, la possibilità di inviare rimesse, la possibilità di importazione negli Stati Uniti di alcuni prodotti cubani, e l'autorizzazione alla cooperazione finanziaria tra istituzioni statunitensi e cubane; la riapertura delle sedi diplomatiche rende più semplice proseguire sulla strada della normalizzazione delle relazioni anche economiche, commerciali e turistiche tra i due Paesi. Ma, in permanenza dell'embargo, non è stato finora possibile procedere ad una piena normalizzazione;
considerato che:
l'Unione europea, che non ha mai rotto le relazioni con il Governo cubano, sta cercando di concludere entro l'anno un accordo quadro di cooperazione e dialogo politico con Cuba, favorito dall'azione dell'alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea, Federica Mogherini;
il mutamento dei rapporti tra Stati Uniti e Cuba rappresenta d'altronde per l'Italia, così come per l'Unione europea, un'occasione importante dal punto di vista dell'ulteriore sviluppo delle relazioni economico-commerciali e della maggiore apertura di un importante mercato per le imprese italiane nel percorso di internazionalizzazione;
già nel corso della missione a Cuba del viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, nel corso del 2014, in occasione della fiera de L'Avana, si era potuta verificare una vera apertura cubana verso un'intensificazione delle relazioni commerciali con l'estero. In quell'occasione, infatti, che aveva tra l'altro visto l'ampia partecipazione di aziende italiane, il Governo cubano aveva presentato oltre 200 progetti di investimenti aperti ai privati;
il nostro Paese ha d'altra parte sempre conservato relazioni positive con Cuba in numerosi campi di cooperazione internazionale, in particolar modo per quanto riguarda la cooperazione imprenditoriale; in questo contesto, l'espansione della rete dei partenariati costituisce un passaggio importante per rilanciare la posizione di Cuba nel contesto internazionale e per far sì che il Paese possa cogliere al meglio le opportunità che si potrebbero presentare;
nel marzo 2015, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gentiloni, primo ministro europeo a visitare l'isola dall'inizio del disgelo con Washington, ha incontrato il presidente Raul Castro, che ha espresso amicizia verso l'Italia e "soddisfazione per i rapporti bilaterali"; la missione a Cuba rappresenta d'altronde un contributo italiano teso a rendere il più possibile aperto il processo di distensione con Stati Uniti e Unione europea;
è poi del mese di giugno la presentazione al Ministero degli affari esteri della nuova normativa sugli investimenti esteri a Cuba, precedentemente approvata dal Parlamento cubano: la nuova legge mira a favorire l'ingresso di capitali stranieri e diversificare i parternariati internazionali di Cuba, rientrando nel più ampio programma di attualizzazione del modello economico cubano, lanciato nel 2011 dal presidente Raul Castro e tuttora in fase di sviluppo; ciò rende inoltre possibile l'ulteriore incremento della cooperazione economica e della collaborazione con l'Italia, che sono già rilevanti ma possono crescere ancora, in particolare nel settore delle PMI, delle cooperative, del turismo e delle energie rinnovabili;
lo stesso Parlamento italiano, grazie in particolare all'azione del gruppo interparlamentare "Per Cuba", ha contribuito all'azione di riavvicinamento tra Cuba e Stati Uniti, favorendo con la sua azione anche la liberazione, nel dicembre 2014, dei 5 cubani detenuti nelle prigioni statunitensi;
considerato infine che:
resta aperta la più spinosa delle questioni nei rapporti tra Cuba e Stati Uniti, ovvero la fine dell'embargo statunitense; in ogni caso, il tema più generale dell'"apertura" di Cuba avrà ripercussioni sulla crescita economica e sull'assetto politico, economico e infrastrutturale non solo dell'isola ma anche dell'intera regione;
resta nell'interesse dei diversi attori coinvolti nel processo, a partire dai due principali senza dimenticare gli Stati del sud America, l'Unione europea, l'Italia stessa, di favorire il superamento anche di questo ultimo scoglio: in questo senso, è vero che la fine dell'embargo apre un mercato potenzialmente in espansione anche ai molti imprenditori europei provati dalla crisi economica; ma vederne esclusivamente le ricadute economiche risulta un'opzione riduttiva rispetto alla portata che il cambiamento in corso potrebbe assumere, come sta dimostrando la "actualizaci?n" del socialismo cubano anche nel campo dei diritti e delle libertà; nelle parole del segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, "la ripresa delle relazioni diplomatiche è un passo importante nel cammino verso la normalizzazione dei rapporti e auspico che andrà a beneficio delle popolazioni di entrambi i Paesi. In linea con i principi della sua Carta, le Nazioni Unite sostengono gli sforzi per promuovere relazioni di vicinato armoniose tra i diversi Stati",
impegna il Governo:
1) a garantire la messa in atto, in tempi strettissimi, di ogni iniziativa diplomatica, nazionale e nell'ambito dell'Unione europea, tesa a favorire la rimozione dell'embargo nei confronti di Cuba, anche in vista della prossima decisione a riguardo del Congresso statunitense;
2) a favorire, con ogni idoneo strumento a disposizione, la completa normalizzazione dei rapporti tra Stati Uniti e Cuba, per le ricadute positive in termini economici, di sviluppo e di espansione di diritti e libertà;
3) a procedere, con rinnovati impegni e strumenti, nella già intrapresa strada di rafforzamento e potenziamento delle relazioni commerciali e di cooperazione con l'isola.
(1-00464)
SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, Eva LONGO, BARANI, VERDINI, MAZZONI - Il Senato,
premesso che:
nonostante le flebili dinamiche positive che spingono l'economia del Paese (dovute prevalentemente a fattori esogeni come: decremento del prezzo del petrolio, deprezzamento dell'euro, varo del Quantitative Easing da parte della BCE, maggiore flessibilità dei vincoli di bilancio) lasciano intravedere un percorso di ripresa, il divario nel Paese si allarga sempre più, relegando il Sud a prospettive di crisi irreversibile e ad un inesorabile declino;
le anticipazioni del rapporto Svimez sull'economia del Mezzogiorno per il 2015 fotografano un Paese diviso e diseguale, dove il Sud scivola sempre più nell'arretramento: nel 2014 per il settimo anno consecutivo il Pil del Mezzogiorno è ancora negativo (con un calo dell'1,3 per cento); il divario di Pil pro capite è tornato ai livelli di 15 anni fa; negli anni di crisi 2008-2014 i consumi delle famiglie meridionali sono crollati quasi del 13 per cento e gli investimenti nell'industria in senso stretto addirittura del 59 per cento; nel 2014 quasi il 62 per cento dei cittadini meridionali guadagna meno di 12.000 euro annui, contro il 28,5 per cento del Centro-Nord;
secondo lo Svimez, la crisi nel 2014 si attenua nella maggior parte delle regioni del Centro-Nord, molto meno in tutte quelle del Sud. A livello regionale, nel 2014 segno negativo per 15 regioni italiane su 20; si distinguono soltanto le Marche quasi stazionarie (con un aumento dello 0,1 per cento), l'aumento dello 0,3 per cento dell'Emilia-Romagna e del Trentino-Alto Adige, quello dello 0,4 per cento del Veneto. Miglior performance in assoluto si regiStra a livello nazionale per il Friuli-Venezia Giulia, con un aumento dello 0,8 per cento. Le regioni del Centro-Nord oscillano tra il calo dello 0,3 per cento del Lazio e della Toscana e quello dell'1,1 per cento dell'Umbria. Piemonte e Valle d'Aosta segnano un calo dello 0,7 per cento. Nel Mezzogiorno la forbice resta compresa tra il calo dello 0,2 per cento della Calabria e quello dell'1,7 per cento dell'Abruzzo, fanalino di coda nazionale. In posizione intermedia si collocano la Basilicata (con un calo dello 0,7 per cento), il Molise (dello 0,8 per cento), la Campania (un calo dell'1,2 per cento). Giù anche la Sicilia (in calo dell'1,3 per cento), oltre a Puglia e Sardegna, allineate in un calo pari all'1,6 per cento;
guardando agli anni della crisi, dal 2008 al 2014, anche se risultano negative tutte le regioni italiane, a eccezione dell'Umbria (con un 13,7 per cento in meno), delle Marche (13 per cento in meno) e del Piemonte (12 per cento in meno), le perdite più pesanti sono al Sud, con profonde difficoltà in Puglia (con un calo del 12,6 per cento), Sicilia (del 13,7 per cento), Campania (del 14,4 per cento). Situazione ancora più negativa si regiatra in Basilicata (con un calo del 16,3 per cento) e Molise (con il 22,8 per cento in meno);
nel periodo 2001-2014 il Sud va molto peggio della Grecia. Dal 2001 al 2014, infatti, il tasso di crescita cumulato è stato in aumento del 15,7 per cento in Germania, del 21,4 per cento in Spagna e del 16,3 per cento in Francia. Negativa la Grecia, con una flessione dell'1,7 per cento, ma mai quanto il Sud, che, con un calo del 9,4 per cento tira giù al ribasso il dato nazionale (con un 1,1 per cento in meno), contro un rialzo dell' 1,5 per cento del Centro-Nord;
in termini di Pil pro capite, il Mezzogiorno nel 2014 è sceso al 53,7 per cento del valore nazionale, un risultato mai registrato dal 2000 in poi. Il divario tra la regione più ricca, il Trentino-Alto Adige, e la più povera, la Calabria, è stato nel 2014 pari a quasi 22.000 euro;
i consumi delle famiglie meridionali sono ancora scesi, continuando a ridursi nel 2014 dello 0,4 per cento, a fronte di un aumento dello 0,6 per cento nelle regioni del Centro-Nord;
nel 2014, inoltre, gli investimenti fissi lordi hanno segnato una caduta maggiore al Sud rispetto al Centro-Nord: una flessione del 4 per cento rispetto al 3,1 per cento. Dal 2008 al 2014 sono crollati del 38 per cento nel Mezzogiorno e del 27 per cento nel Centro-Nord, con una differenza tra le due ripartizioni di 11 punti percentuali;
e ancora: in tempi di spending review, lo Svimez rileva che a livello nazionale dal 2001 al 2013 la spesa pubblica in conto capitale è diminuita di oltre 17,3 miliardi di euro, passando da 63,7 a 46,3 miliardi di euro. Fatto pari a 100 il livello complessivo del 2001, nel 2013 la spesa è scesa al 72,2 per cento, quale media tra l'80 per cento del Centro-Nord e il 61 per cento del Sud. In altri termini, dal 2001 al 2013 la spesa nel Mezzogiorno è diminuita di 9,9 miliardi di euro, passando da 25,7 a 15,8 miliardi di euro;
inoltre soprattutto al Sud sono diminuiti i trasferimenti in conto capitale a favore delle imprese pubbliche e private: tra il 2001 e il 2013 si è registrato un calo del 52 per cento, pari a oltre 6,2 miliardi di euro. A trainare al ribasso i trasferimenti, il crollo degli incentivi alle imprese private;
negli anni della crisi 2008-2014, la riduzione del valore aggiunto è stata più intensa al Sud in tutti i settori produttivi. Peggio di tutti l'industria: qui il valore aggiunto è crollato al Sud cumulativamente del 35 per cento, a fronte del calo del 17,2 per cento nel resto del Paese. In calo anche le costruzioni, il cui valore aggiunto è diminuito cumulativamente al Sud del 38,7 per cento a fronte di un calo del 29,8 per cento del Centro-Nord. Scendono nel periodo in questione anche i servizi, con un calo del 6,6 per cento al Sud e del 2,6 per cento al Centro-Nord. Segno negativo anche se si guarda al solo 2014, ma soprattutto al Sud: l'agricoltura perde infatti nel Mezzogiorno addirittura il 6,2 per cento, mentre il Centro-Nord guadagna lo 0,4 per cento; l'industria flette nel Sud del 3,3 per cento, una perdita di 2 punti percentuali superiore a quella del Centro-Nord (con un calo dell'1,3 per cento); i servizi segnano un calo dello 0,5 per cento al Sud contro un rialzo dello 0,3 per cento dell'Italia centro-settentrionale;
nel 2014 la quota del valore aggiunto manifatturiero sul Pil è stata pari al Sud all'8 per cento, un dato ben lontano dal 17,9 per cento del Centro-Nord e dal 20 per cento fissato dalla Commissione europea nella nuova strategia di politica industriale;
al Sud sono negativi nel 2014 anche i dati sulle esportazioni, con un 4,8 per cento in meno, che sono cresciute invece nel Centro-Nord (con un 3 per cento);
la situazione è drammatica anche sul fronte dell'occupazione. Il Mezzogiorno, infatti, tra il 2008 ed il 2014 registra una caduta dell'occupazione del 9 per cento, a fronte del calo dell'1,4 per cento del Centro-Nord, oltre 6 volte in più. Delle 811.000 persone che in Italia hanno perso il posto di lavoro nel periodo, ben 576.000 sono residenti nel Mezzogiorno. Nel Sud, dunque, pur essendo presente appena il 26 per cento degli occupati italiani si concentra il 70 per cento delle perdite determinate dalla crisi;
vi sono stati per fortuna segnali di un debole miglioramento nell'ultimo periodo: tra il primo trimestre del 2014 e quello del 2015 gli occupati sono saliti in Italia di 133.000 unità, di cui 47.000 al Sud e 86.000 al Centro-Nord;
secondo un altro importante osservatorio economico sul Mezzogiorno, la fondazione "Curella", si registra in Sicilia la crescita del tasso di disoccupazione (23 per cento), sicché se ai quasi 400.000 disoccupati si sommano i 600-650.000 soggetti che vorrebbero lavorare, la massa degli emarginati dal mercato del lavoro sarebbe di oltre un milione di persone. In tal caso, il tasso di disoccupazione per così dire allargato si impenna al 44 per cento;
le donne continuano a lavorare poco: nel 2014 a fronte di un tasso di occupazione femminile medio del 51 per cento nella UE a 28 Paesi in età 35-64 anni, il Mezzogiorno è fermo al 20,8 per cento. Ancora peggio se si osserva l'occupazione delle giovani donne under 34: a fronte di una media italiana del 34 per cento (in cui il Centro-Nord arriva al 42,3 per cento) e della media UE a 28 Stati del 51 per cento, il Sud si ferma al 20,8 per cento. Tra i 15 e i 34 anni è quindi occupata al Sud solo una donna su 5;
continua l'andamento contrapposto dell'occupazione tra i giovani e i meno giovani. I primi, under 34, hanno visto perdere in Italia dal 2008 al 2014 oltre 1.900.000 posti di lavoro, pari ad un calo del 27,7 per cento; quasi il 32 per cento in meno al Sud. Il Sud negli anni 2008-2014 perde 622.000 posti di lavoro tra gli under 34(con un calo del 31,9 per cento) e ne guadagna 239.000 negli over 55;
il tasso di disoccupazione arriva nel 2014 al 12,7 per cento in Italia, quale media tra il 9,5 per cento del Centro-Nord e il 20,5 per cento del Sud. Colpiti ancora i più giovani: gli under 24 nel 2014 registrano un tasso di disoccupazione del 35,5 per cento nel Centro-Nord e quasi del 56 per cento al Sud. In più, rispetto alla media UE a 28 Stati del 76 per cento, i giovani diplomati e laureati italiani presentano un tasso di occupazione di oltre 30 punti più basso, pari al 45 per cento;
secondo lo Svimez, dunque, si inizia a credere che studiare non paghi più, alimentando così una spirale di impoverimento del capitale umano, determinata da emigrazione, lunga permanenza in uno stato di disoccupazione e scoraggiamento ad investire nella formazione avanzata. I 3.512.000 giovani Neet (Not in education, employment or training) nel 2014, sono aumentati di oltre il 25 per cento rispetto al 2008. Di questi, quasi 2 milioni sono donne, e quasi 2 milioni sono meridionali;
un altro allarme arriva dal rischio di desertificazione. Dal 2001 al 2014 la popolazione è cresciuta a livello nazionale di circa 3,8 milioni, di cui 3,4 milioni al Centro-Nord e 389.000 al Sud;
in 10 anni, dal 2001 al 2014 sono migrate dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord oltre 1.667.000 persone, rientrate 923.000, con un saldo migratorio netto di 744.000 persone, di cui 526.000 under 34 e 205.000 laureati;
il tasso di fecondità al Sud è arrivato a 1,31 figli per donna, ben distanti dai 2,1 necessari a garantire la stabilità demografica, ed inferiore comunque all'1,43 del Centro-Nord. Nel 2014 al Sud si sono registrate solo 174.000 nascite, il valore più basso dall'unità d'Italia; nel 1862 i nati furono 391.000, 217.000 in più di oggi. Nascite in calo anche al Centro-Nord e, per la prima volta, anche nelle coppie con almeno un genitore straniero, che in precedenza avevano invece contribuito ad alimentare la ripresa della natalità nell'area;
il Sud sarà quindi interessato nei prossimi anni da un stravolgimento demografico, uno tsunami dalle conseguenze imprevedibili, destinato a perdere 4,2 milioni di abitanti nei prossimi 50 anni, a fronte di una crescita di 4,6 milioni nel Centro-Nord, arrivando così a pesare per il 27,3 per cento sul totale nazionale a fronte dell'attuale 34,3 per cento;
in Italia negli ultimi 3 anni, dal 2011 al 2014, le famiglie assolutamente povere sono cresciute a livello nazionale di 390.000 nuclei, con un incremento del 37,8 per cento al Sud e del 34,4 per cento al Centro-Nord. Quanto al rischio povertà, nel 2013 in Italia vi era esposto il 18 per cento della popolazione, ma con forti differenze territoriali: uno su 10 al Centro-Nord, uno su 3 al Sud. La regione italiana con il più alto rischio di povertà è la Sicilia (41,8 per cento), seguita dalla Campania (37,7 per cento);
non resta che constatare quindi, se si correla la situazione economica con la desertificazione industriale ed universitaria e le tendenze demografiche (invecchiamento, spopolamento, deflusso di capitale umano), l'encefalogramma piatto del Mezzogiorno, un'area con 20 milioni di persone condannate al sottosviluppo;
i cittadini del meridione sono ormai stabilmente italiani a metà (per Pil, dotazione infrastrutturale, qualità dei servizi pubblici eccetera), salvi gli stessi oneri fiscali. Se il Pil pro capite del Sud era pari al 57 per cento di quello del Centro-Nord nel 2007, nel 2015 sarà sotto il 55 per cento, mentre i tagli alla spese in conto capitale esercitano un effetto depressivo che, insieme a quelli alle spese correnti, concorrono a penalizzare l'economia del meridione;
secondo le più recenti stime della Banca d'Italia, tra il 2000 e il 2008 i flussi redistributivi in termini reali verso il Mezzogiorno sono stati pari in media a circa 56 miliardi di euro all'anno (3,9 per cento del Pil nazionale), con variazioni di anno in anno contenute. Nel biennio 2009-2011 la forte flessione del prodotto e la crescita dei flussi redistributivi netti (saliti a oltre 60 miliardi all'anno), ne hanno addirittura innalzato l'incidenza al 4,4 per cento del Pil. Tali flussi si sono successivamente ridotti sensibilmente, fino a circa 44 miliardi nel 2012 (3,2 per cento del Pil). Mentre, con riguardo ai fondi europei, l'inerzia nell'impiego delle risorse è in gran parte ascrivibile alla complessità dei progetti, alla farraginosità delle procedure, alla maggiore incidenza percentuale delle infrastrutture sui fondi assegnati. Tanto che sugli interventi che non rientrano nei lavori pubblici (e cioè acquisti di beni e servizi, contributi e incentivi alle imprese) a fine 2013 la velocità della spesa è uguale in tutto il Paese;
soltanto un deciso programma di coesione economica, sociale e territoriale può assicurare la crescita e rendere competitivo il Paese, così come avvenuto in Germania, nella quale attraverso la costruzione di 6.600 chilometri di strade e 715 di autostrade, in 20 anni si sono riversate nei lander dell'est risorse enormi, ed oggi quel Paese coeso rappresenta la locomotiva economica e politica del continente, mentre l'Italia repubblicana ha concesso al Sud interventi al confronto assai modesti;
di fronte alle affermazioni del Ministro dell'economia e delle finanze sulla situazione meridionale, solo qualche mese fa a Cernobbio, secondo il quale "il tema va riaperto, senza però politiche specifiche, solo con politiche generali ma senza risorse aggiuntive", occorre chiedersi come si possa fare in economia a riaprire una questione senza politiche specifiche, senza risorse aggiuntive, addirittura senza neanche più parlarne;
come rilevato da molteplici esponenti della cultura e dell'economia il Mezzogiorno vive uno stato di abbandono senza precedenti;
considerato, altresì, che:
l'allarme odierno suscitato dall'anticipazione del rapporto Svimez 2015 non costituisce una novità, dal momento che fin dall'inizio della Legislatura si è evidenziato con tutti gli strumenti a disposizione, come fosse necessario riproporre il ruolo centrale del Mezzogiorno nella definizione di una strategia complessiva per uscire dalla crisi;
tutto questo era stato previsto, tutto questo è stato ripetutamente denunziato, con reiterate e solitarie iniziative parlamentari, sin dall'inizio della Legislatura, e mai il Governo ha ascoltato: infatti al Governo Letta-Alfano era stato chiesto l'attivazione di un tavolo interministeriale per un'organica riprogrammazione dello sviluppo del Paese a partire dal Sud. Si parlò a lungo nel corso delle consultazioni per il varo dell'attuale Governo e ci fu un riscontro alle consultazioni con il presidente Renzi, ma purtroppo il Sud non entrò mai nell'agenda di Governo;
in verità, il 6 agosto 2013 il Governo accolse un ordine del giorno in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013 (decreto-legge "del Fare") in cui si prevedeva un nuovo piano per il Sud, quale ineludibile condizione per la ripresa dell'intero Paese, ma rimase lettera morta;
nell'ottobre 2013, durante le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta, si insistette sull'argomento crisi del Mezzogiorno evidenziando nell'intervento in Aula la scarsa attenzione per un progetto complessivo per il Sud e il Presidente del Consiglio, nella sua replica, raccolse l'invito degli autonomisti siciliani spiegando di aver ascoltato i passaggi sul Mezzogiorno dichiarandosi d'accordo sul rischio che lasciando andare il Mezzogiorno, il Paese nel suo complesso non si sarebbe salvato;
nell'ambito delle leggi di stabilità all'esame è sempre continuata la battaglia per il Mezzogiorno sollecitando il Governo ad un forte impegno anticongiunturale, paventando, in mancanza, lo sprofondamento delle regioni del Sud e rischiando di ricoprire il ruolo sgradevole di "cassandre" inascoltate;
il 23 aprile 2015, i proponenti della presente mozione presentarono una risoluzione al Documento di economia e finanza sulla stessa linea che il Governo non prese in considerazione;
adesso si assiste ad un fragoroso ed ipocrita stupore che guadagna l'attenzione di tutti, Governo e media, mentre il Sud inesorabilmente muore;
ritenuto che è fondamentale agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno in quanto la mancata occupazione delle donne di qualsiasi età costituisce un freno evidente allo sviluppo della società meridionale;
stimato che vanno promosse iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo;
esaminato che è essenziale ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno che sconta tassi superiori a quelli della parte più sviluppata del Paese e che quindi pone le imprese del Sud in un livello di gap concorrenziale rispetto a quelle del Centro-Nord;
analizzato che esistono comunque tante realtà industriali e tanti distretti produttivi nel Sud che rappresentano scommesse vinte dall'imprenditoria meridionale alle quali si può consentire di essere competitive attraverso la concessione di agevolazioni per gli utili d'impresa reinvestiti, la deducibilità degli interessi passivi per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, l'agevolazione degli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile;
osservato che sono comunque necessari programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 70/01, e successive modificazioni, da attuare attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli piani operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria;
verificato che nell'ambito della crisi che ha colpito tutta l'impresa, la priorità dell'imprenditore è quella di far fronte agli impegni con i propri fornitori e in seconda istanza con l'amministrazione finanziaria, che quindi dovrebbe avere un approccio più dialogante con i creditori;
preso atto che, in assenza di infrastrutture adeguate, qualsiasi forma di imprenditoria sana nel Mezzogiorno sarebbe comunque penalizzata dalla mancanza dei raccordi stradali e ferroviari fondamentali al collegamento con i corridoi europei, rilevato che essi stessi scontano un ritardo nella realizzazione nei territori meridionali,
impegna il Governo ad adottare un nuovo piano per il Mezzogiorno, complessivo e definitivo, attraverso la mobilitazione di tutte le energie del Sud, come volano per l'intero sistema Italia, connotato da interventi aggiuntivi e rispettoso dell'addizionalità sancita dall'ordinamento europeo, che abbia una visione d'insieme e di durata pluriennale. Tale piano dovrà includere i seguenti ineludibili impegni progettuali:
1) a valutare l'adozione di misure che consentano ai datori di lavoro che incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti di ogni età con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la concessione, per gli anni 2016, 2017, 2018, di un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del n. 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta dovrà essere concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta dovrà essere concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decadrà qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato dovesse risultare inferiore o pari a quello rilevato nei 12 mesi precedenti all'entrata in vigore della legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge n. 104 del 1992, ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro siano integralmente fiscalizzati per un periodo di 30 mesi dalla data dell'assunzione. Alle donne lavoratrici sia riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992, ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro;
2) a valutare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'adozione di un «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno». Il piano deve essere finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il piano dovrà disporre altresì le misure di coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente;
3) a valutare, ai fini della riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno. Le risorse del fondo devono essere finalizzate alla concessione di un'agevolazione fino alla misura dell'1 per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Per gli anni 2016-2018 il Governo deve adottare, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale. Il Ministro dello sviluppo economico deve essere delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del fondo, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti;
4) a valutare che la parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva sia esente dalle imposte sui redditi per le imprese che operano nelle aree di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
5) a valutare una modifica all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi) al fine di premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, che preveda che gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvederà al monitoraggio degli oneri anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter , comma 7, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni;
6) a valutare, al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le regioni medesime siano autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/01, e successive modificazioni, da attuare attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli piani operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria. Il Ministro dell'economia, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, sarà delegato ad indicare le modalità di attuazione;
7) a valutare la concessione ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali nelle comunità montane e nei comuni ricadenti in area di parco naturale ubicati nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017, sia attribuito un credito d'imposta. Il credito d'imposta deve essere riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2015-2017 e non cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Si considerino agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore, siano individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire. Il credito d'imposta sia commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assuma il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità: a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo; b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunichi telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nullaosta sia consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta sia rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta deve essere rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni si applichino anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, devono essere individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;
8) a valutare l'adozione di misure che prevedano che gli importi rateizzati, concedibili alle imprese dall'Agenzia delle entrate e dalle società di riscossione, vengano calcolati sommando gli interessi legali di rateazione, ma non ricomprendano l'aggio di riscossione e ulteriori oneri o interessi;
9) a valutare che per la concessione dei crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi. All'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: ''il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale'';
10) a valutare la predisposizione di un intervento per le infrastrutture che risolva il ritardo del Mezzogiorno rispetto al resto d'Europa, secondo le indicazioni date dalla UE per la realizzazione dei Corridoi europei che si prolungano sino in Italia e i necessari raccordi autostradali ai Corridoi dalle varie province del Sud;
11) ad adottare misure straordinarie di riequilibrio del fondo di funzionamento ordinario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per rafforzare l'offerta formativa delle università del Mezzogiorno e disincentivare quella che è diventata una vera e propria migrazione di cervelli;
12) a prevedere misure straordinarie per incentivare gli spin-off universitari nel Sud, sul piano del sostegno finanziario e fiscale;
13) a prevedere forme di riduzione fiscale per i non residenti in Italia che acquistino immobili da detenere per almeno 5 anni in aree del Mezzogiorno al fine di incentivare il turismo nelle aree rurali;
14) a prevedere misure di sostegno alla riconversione di dimore storiche in strutture di ospitalità turistica con l'obiettivo di incentivare la qualità dell'offerta turistica e salvaguardare un immenso patrimonio monumentale in disfacimento;
15) ad offrire piena ed integrale attuazione alle previsioni normative sulla perequazione infrastrutturale secondo indici e modalità stabilite dall'art. 22 della legge n. 42 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
16) a potenziare forme di turismo verso le aree naturali protette del Sud mediante programmi che favoriscano le manutenzioni, anche con finalità di prevenzione del rischio idrogeologico.
(1-00465)
Interpellanze
CONSIGLIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
il Presidente del Consiglio dei ministri, il 2 agosto 2015, durante la recente visita di Stato in Giappone, ha affermato, come riportato dai principali organi di stampa, a proposito di enti locali, che "i sindaci devono lavorare di più";
la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, nella relazione sugli andamenti della finanza territoriale relativa all'anno 2014, deliberata il 27 luglio 2015, ha affrontato la situazione finanziaria di tutti gli enti territoriali evidenziando come, tra il 2008 ed il 2015, i vincoli imposti dal patto di stabilità abbiano determinato a carico del comparto degli enti territoriali complessivamente correzioni di poste per 40 miliardi di euro (pari al 2,4 per cento del Pil), con riduzione dei trasferimenti dallo Stato per circa 22 miliardi (e dei finanziamenti nel comparto sanitario regionale per 17,5 miliardi di euro). Ne sono derivati, forzatamente, per gli enti locali e le Regioni un inasprimento della pressione fiscale e una compressione delle funzioni extra-sanitarie, con tagli, soprattutto, delle spese di investimento;
degli oltre 5.600 Comuni sottoposti al patto, rileva ancora la Corte, 95 risultano inadempienti nel 2014, anche se le rilevazioni non sono tuttora definitive. Si tratta soprattutto di Comuni con meno di 5.000 abitanti. Anche i Comuni che hanno rispettato il patto presentano, però, "ampi scostamenti rispetto agli obiettivi, per effetto, prevalentemente, di un anomalo prolungamento dell'esercizio provvisorio, che ha compromesso la capacità programmatoria dei Comuni medesimi";
permane la crisi di liquidità delle Regioni per il pagamento dei debiti, nonostante la predisposizione dei decreti che hanno stanziato appositamente circa 20 miliardi di euro, ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, incrementati dal decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013, e dal decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, per il pagamento dei debiti pregressi;
sul versante delle entrate dei Comuni permangono difficoltà conseguenti ai ripetuti tagli ai trasferimenti statali disposti dalle manovre finanziarie che, verosimilmente, sono all'origine degli aumenti generalizzati dei tributi immobiliari (Ici, Imu,Tasi) i cui incassi sono passati dai 9,6 miliardi di euro circa (corrispondenti all'ICI 2011) a circa 15,3 miliardi di euro del 2014. Il gettito della Tasi ha avuto, di fatto, un effetto redistributivo, gravando in consistente misura sulle "prime case", in quanto, con 3,2 miliardi di euro circa, ha supplito in larga parte al minor gettito Imu conseguente all'esenzione dell'imposta per l'abitazione principale;
il combinato disposto dell'applicazione del patto di stabilità interno, che impedisce agli enti virtuosi di spendere i propri soldi per servizi ed investimenti e allo stesso tempo non ha saputo frenare la spesa degli enti non virtuosi, e dei tagli agli enti locali, disposti da leggi dello Stato, ha trasformato il fondo di solidarietà comunale da sistema di perequazione tra enti locali in cassaforte da cui lo Stato preleva fondi. Quest'anno saranno 625 i Comuni "incapienti" che invece di ricevere fondi dallo Stato si vedranno prelevare risorse dallo Stato;
le parole del Presidente del Consiglio, non chiarite né rettificate in seguito, costituiscono ad avviso dell'interpellante un'offesa a moltissimi sindaci che operano in ristrettezze finanziarie, spesso rinunciando alla propria indennità;
le manovre governative degli ultimi anni hanno privato i Comuni, specie quelli virtuosi, della possibilità di fare manutenzione delle strade, di pulire i parchi pubblici e le piazze, riducendo i sindaci a esattori per conto del Governo e obbligandoli a innalzare Imu, Tasi e addizionali Irpef per garantire i servizi essenziali,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda chiarire quale fosse la finalità di quello che è apparso un attacco ingiustificato al ruolo e alla figura dei sindaci, o se intenda rettificare tali affermazioni;
se e come intenda dare seguito all'annuncio di tagli fiscali, in particolare a valere sulle imposte immobiliari il cui gettito è destinato alle casse dei Comuni, garantendo che essi non si tramuteranno in altrettanti tagli a scapito degli enti locali.
(2-00298)
GIOVANARDI, MALAN, GASPARRI, FORMIGONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
in applicazione della direttiva 2000/43/CE, il decreto legislativo n. 215 del 2003 ha dato attuazione nel nostro ordinamento al "principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003 è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'UNAR (l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, meglio conosciuto come Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali) che deve garantire "parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica";
tale ufficio, secondo il decreto, deve operare "in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità";
senza nessuna norma di legge che lo preveda, l'UNAR ha allargato la sua competenza anche alle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender);
tale ufficio opera avvalendosi di un gruppo nazionale di lavoro nominato con decreto direttoriale del 20 novembre 2012, costituito da 29 associazioni che raggruppano persone omosessuali: comitato provinciale Arcigay "Chimera Arcobaleno" di Arezzo; Ireos - centro servizi autogestito comunità "Queer"; Arcigay; comitato provinciale Arcigay "Ottavio Mai" di Torino; Agedo; Parks - Liberi e uguali; Equality Italia rete trasversale per i diritti civili; Ala Milano onlus; Arci Gay_Lesbica Omphalos; Polis aperta; Di'gay project - DGP; circolo culturale omosessuale "Mario Mieli"; Gay center/Gay help line; Famiglie arcobaleno; Arcilesbica associazione nazionale; Rete genitori Rainbow; Shake LGBTE; circolo culturale Maurice per la comunità GLBT; associazione Icaro onlus; circolo Pink; Cgil nuovi diritti; Movimento identità transessuale; associazione radicale Certi diritti; avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford; Gay.NET; I Ken; Consultorio transgenere; Libellula; Gay LIB;
in collaborazione con tali associazioni di parte, l'UNAR ha emanato un documento intitolato "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)", pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri sotto l'egida del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza e del Ministro pro tempore per l'integrazione. Tale strategia è stata arricchita il 13 dicembre 2013 da un ulteriore documento, sempre pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato ai giornalisti, conosciuto come "Comunicare senza pregiudizi", a giudizio degli interpellanti senza precedenti se non al tempo delle "veline" del Ministro della cultura popolare in epoca fascista, nel quale si propongono 10 punti di cui tener conto quando si tratta di argomenti LGBT, con incredibili e sconcertanti disposizioni che il giornale dei vescovi italiani ha bollato come "il decalogo che rovescia la realtà", come si apprende da un articolo di "Avvenire" del 17 dicembre 2013;
nel testo della "Strategia" si legge che le 29 associazioni hanno partecipato al processo di de?nizione della stessa e che «è stata preziosa la consultazione delle Associazioni LGBT, che hanno svolto un ruolo attivo e propositivo. Le Associazioni sono tra gli stakeholder privilegiati nell'elaborazione della Strategia nel suo complesso, sia nell'identificazione degli obiettivi che nella previsione delle azioni positive da realizzare»; nel capitolo 4.1 "Asse istruzione", nella parte 2, si trovano, tra le misure da mettere in atto, l'«accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità di enti di formazione» e la «valorizzazione dell'expertise delle associazioni LGBT in merito alla formazione e sensibilizzazione dei docenti, degli studenti e delle famiglie, per potersi avvalere delle loro conoscenze»;
il direttore dell'UNAR Marco De Giorgi era stato pesantemente censurato dal vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Guerra durante il Governo Letta per aver prodotto, per la distribuzione nelle scuole, opuscoli intitolati "Educare alla diversità a scuola", destinati alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo e secondo grado, contenenti pesanti giudizi sulla religione, in particolare su quella cattolica, e sul ruolo educativo della chiesa nella società, con inaccettabili ed offensivi apprezzamenti negativi sul ruolo di istituti fondamentali nella storia e nella cultura del nostro Paese;
il Dipartimento per le pari opportunità, per bocca del vice ministro Cecilia Guerra, dichiarava di ignorare l'esistenza di questi libretti annunciando nel contempo l'emanazione di «una nota formale di demerito al direttore dell'UNAR Marco De Giorgi per la diffusione nelle scuole di materiale mai approvato, e addirittura mai conosciuto dagli organi competenti a disporne la relativa autorizzazione»;
il comportamento del direttore dell'UNAR veniva censurato dal vice ministro Guerra con parole inequivocabili: «Una materia così sensibile richiede particolare attenzione ai contenuti ed al linguaggio. Questa attenzione, quando si parla a nome delle istituzioni, ricade nelle responsabilità dell'autorità politica, che devono però essere messe nella condizione di esercitarla! Non è accettabile, inoltre che materiale didattico su questi argomenti sia diffuso fra gli insegnanti da un ufficio del Dipartimento Pari Opportunità senza alcun confronto con il ministero dell'Istruzione della ricerca e dell'Università»;
in questo contesto spicca, tra i componenti del gruppo di lavoro, il circolo culturale "Mario Mieli", intitolato a Mario Mieli, morto suicida a 30 anni, che scriveva nel 1977 la sua opera principale "Elementi di critica omosessuale": «Noi, sì, possiamo amare i bambini. Possiamo desiderarli eroticamente rispondendo alla loro voglia di Eros, possiamo cogliere a viso e a braccia aperte la sensualità inebriante che profondono, possiamo fare l'amore con loro. Per questo la pederastia è tanto duramente condannata: essa rivolge messaggi amorosi al bambino che la società invece, tramite la famiglia, traumatizza, educastra, nega, calando sul suo erotismo la griglia edipica… La pederastia, invece "è una freccia di libidine scagliata verso il feto"» (capitolo I, 8);
i difensori della figura di Mario Mieli dicono giustamente che l'opera suddetta deve essere letta contestualizzandone il significato; ma proprio la contestualizzazione fornisce ulteriori elementi di preoccupazione, poiché l'attenzione verso i minori è tutt'altro che marginale nel complesso dell'opera principale del filosofo, poiché, come sintetizza "Wikipedia", «L'assunto di fondo del pensiero di Mario Mieli consiste nel ritenere che ogni persona è potenzialmente transessuale se non fosse condizionata, fin dall'infanzia, da un certo tipo di società che (attraverso quella che Mieli chiamava "educastrazione"), costringe a considerare l'eterosessualità come "normalità" e tutto il resto come perversione. Per transessualità Mieli non intende quello che si intende oggi nella comune accezione del termine, ma l'innata tendenza polimorfa e "perversa" dell'uomo, caratterizzata da una pluralità delle tendenze dell'Eros e da l'ermafroditismo originario e profondo di ogni individuo»: la vera anormalità da sradicare sarebbe insomma l'eterosessualità;
lo stesso sito del circolo "Mario Mieli" scrive infatti: «Mario Mieli rintracciò il nocciolo della questione che gli omosessuali si trovavano ad affrontare in quegli anni non nello scioglimento dell'opposizione eterosessuale-omosessuale, ma nella denuncia della inconsistenza e del vizio ideologico dietro al principio di "mono-sessualità". A questa prospettiva unilaterale, incapace di cogliere la natura ambivalente e dinamica della dimensione sessuale, oppose un principio di eros libero, molteplice e polimorfo. Nel corso di questa operazione Mieli denunciò con assoluta chiarezza quanto tragicamente ridicola fosse "la stragrande maggioranza delle persone, nelle loro divise mostruose da maschio o da "donna"(...). Se il travestito appare ridicolo a chi lo incontra, tristemente ridicolissima è per il travestito la nudità di chi gli rida in faccia". Queste osservazioni anticipano con impressionante lungimiranza la moda oggi già dismessa del movimento transgender e delle sue profetesse"»;
nella visione di Mieli, dunque, l'individuo va "salvato" quando ancora non è preda della "griglia edipica", cioè da bambino, per evitare che diventi eterosessuale; al capitolo I, 3 di "Elementi di critica omosessuale" si legge infatti: «Sappiamo come, crescendo, il bambino sia costretto a sviluppare soprattutto quelle tendenze che sono un'estrinsecazione della sua "mascolinità" psicologica: chi lo obbliga è la società, in primo luogo tramite la famiglia» sulla base delle «forme storiche contingenti e mutilate della virilità e della femminilità che (…) si reggono sulla soggezione-repressione delle donne, sull'estraneazione dell'essere umano da sé sulla negazione della comunità umana»; più oltre l'autore stigmatizza il fatto che il padre «rifiuta contatti erotici aperti con il figlio (il quale invece desidera "indifferenziatamente" e quindi desidera anche il padre), così come gli altri maschi adulti, in forza del tabù antipederastia, rifiutano rapporti sessuali con il bambino». Secondo Mieli, l'attrazione dei maschi verso le donne è dovuta al fatto che esse «incarnano proprio quella femminilità che egli ha negato in sé», e il rapporto del bambino con la madre, essendo represso dal divieto di pederastia, «lascia una traccia nefasta nella vita (erotica) di ciascuno»; l'atteggiamento eterosessuale, nell'opera di Mieli è costantemente visto come radicalmente sbagliato perché da un lato nega la parte omosessuale del maschio e dall'altro misconosce la donna per quello che è cercando in essa, invece, la propria parte femminile rimossa: «l'eterosessualità è essenzialmente reazionaria poiché... perpetua il maschio fallocrate, quel prototipo di maschio fascista... Gli omosessuali rivoluzionari rifiutano l'eterosessualità in quanto Norma, base della famiglia...» al punto che "[è] auspicabile uno sciopero sessuale ad oltranza delle donne nei confronti dei maschi etero e la creazione di nuovi rapporti totalizzanti tra donne" (cap. V, 4) e "l'amore eterosessuale è negazione della donna" (VI, 6); quanto alla riproduzione Mieli si associa a quanti definiscono "fallocentrica l'assolutizzazione del modo di riproduzione attuale", affermando che "non serve parlare di fecondazione artificiale... perché è assai difficile immaginare quali grandiose conseguenze deriveranno dalla liberazione delle donne e dell'Eros" (cap. VI, 5);
nel capitolo I, 5, "Gli psico-nazisti" della citata opera "Elementi di critica omosessuale", Mieli condanna medici e psicologi che danno un giudizio negativo sull'omosessualità, ma anche quelli che «distinguono i diversi tipi di omosessualità a seconda dell'età dell'oggetto amoroso», parlando di pedofilia e pederastia; al capitolo III, 2 Mieli non manca di affermare che «l'"amico del cuore" dell'infanzia e dell'adolescenza è in realtà "oggetto" di desiderio in senso lato e quindi (anche) sessuale»;
la centralità del bambino nelle teorie di Mario Mieli è autorevolmente rilevata anche da Tim Dean, professore all'università di Buffalo, cui l'editrice Feltrinelli ha affidato la redazione dell'appendice all'edizione del 2002, il quale scrive (come si legge sempre sulla pagina di "Wikipedia" dedicata all'autore): «Nel processo politico di ristrutturazione della società (...) Mieli non esita a includere nel suo elenco di esperienze redentive la pedofilia, la necrofilia e la coprofagia» e «la corporeità umana entra liberamente in relazioni egualitarie multiple con tutti gli esseri della terra, inclusi "i bambini e i nuovi arrivati di ogni tipo, corpi defunti, animali, piante, cose" annullando "democraticamente" ogni differenza non solo tra gli esseri umani ma anche tra le specie»;
al capitolo III, 8 viene presa di mira anche la religione: «L'amore per Dio e il timore di Dio sono il risultato nevrotico di un amore per i genitori censurato dal tabù dell'incesto e da quello antiomosessuale… il desiderio erotico del bimbo per il padre, il desiderio della figlia per la madre, tutto ciò si trasforma nevroticamente in adorazione di Dio», mentre «l'esperienza magica dell'universo recondito… il conosci te stesso passano necessariamente attraverso l'omosessualità manifesta»;
gli stessi titoli dei capitoli di "Elementi di critica omosessuale" illustrano questa ideologia, ad esempio "Il desiderio omosessuale è universale", "Il dogma della procreazione", "La messinscena dell'"amore"", "Ipocrisia del maschio eterosessuale", "L'omosessualità spacciata per eterosessualità", "L'assolutizzazione della genitalità, ovvero l'idiotismo eterosessuale";
ad ogni buon conto l'opera finisce con 10 conclusioni riassuntive del suo contenuto, tra le quali queste: «1) La liberazione dell'Eros e l'emancipazione del genere umano passano necessariamente attraverso la liberazione dell'omoerotismo che comprende... l'espressione concreta della componente omoerotica del desiderio da parte di tutti gli esseri umani»; «3) non esisteranno più etero o omosessuali ma esseri umani polisessuali»; «9)..."Non possiamo raffigurarci l'importanza del contributo fornito alla rivoluzione e all'emancipazione umana dalla liberazione progressiva del sadismo, del masochismo, della pederastia propriamente detta, della gerontofilia, della necrofilia, della zooerastia, dell'autoerotismo, del feticismo, della scatologia, dell'urofilia, dell'esibizionismo del voyeurismo eccetera se non muovendo in prima persona alla disinibizione e alla concreta espressione di tali tendenze» e infine «non possiamo evitare di riconoscere in coloro che sono... transessuali... l'unica espressione contemporanea e concreta... della "miracolosa" ampiezza e portata del desiderio dell'Eros»;
a giudizio degli interpellanti, la pedofilia e la pederastia sono dunque parte essenziale del pensiero di Mario Mieli, all'interno di un quadro dove, così come l'omosessualità e gli altri comportamenti, non costituiscono condotte da tollerare o da comprendere, ma un aspetto indispensabile all'emancipazione dell'individuo e della società; se si tolgono questi assunti dall'opera del "filosofo" scomparso non resta quasi nulla,
si chiede di sapere:
quali dei principi del pensiero di Mario Mieli si ritengano utili all'attività del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'UNAR;
quali proposte del circolo culturale "Mario Mieli" siano state recepite nei documenti prodotti dall'UNAR destinati alle pubbliche istituzioni e in particolare a quelle scolastiche;
se ritenga opportuno l'accreditamento presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in qualità di ente di formazione, del Circolo culturale intitolato a Mario Mieli, anche in considerazione del fatto che l'intellettuale scomparso esortava alle più stravaganti pratiche sessuali, più d'una delle quali proibite dalla legge;
se non ritenga opportuno accertare se altre associazioni che fanno parte del gruppo nazionale di lavoro dell'UNAR condividono le teorie di Mario Mieli su individuo, sessualità e, in particolare, sull'infanzia;
se non ritenga opportuno che il circolo culturale "Mario Mieli", intitolato ad una persona a giudizio degli interpellanti sostenitrice della pedofilia, venga espunto dall'elenco degli organismi LGBT consulenti dell'UNAR.
(2-00299)
Interrogazioni
VACCARI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 449 del 1999 l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), nell'ambito delle proprie funzioni, organizza le corse dei cavalli e contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la remunerazione dei servizi resi;
i rapporti tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le società di corse sono regolati dalla convenzione "Deloitte", attualmente in regime di proroga, secondo il modello di remunerazione definito con determinazione del segretario generale dell'UNIRE n. 3400 del 1° agosto 2005;
il modello prevede, in particolare, per la remunerazione dei servizi resi dalle società per l'organizzazione delle corse, per la gestione degli impianti e per le riprese televisive delle immagini delle corse, 3 voci di corrispettivo e, segnatamente, "corrispettivo impianti", "corrispettivo corse" e "corrispettivo riprese TV";
specificamente, il corrispettivo impianti attualmente riconosciuto alle società di corse è determinato in base alle schede tecniche definite con decreto n. 80273/2014 e successive modificazioni e integrazioni ed al valore unitario stabilito con i decreti n. 92716/2014 e n. 22702/2015;
tenuto conto che:
deve essere implementato un nuovo modello di convenzione;
ai fini dell'impostazione del nuovo modello, il Ministero ha richiesto al Consiglio di Stato di pronunciarsi in ordine alla natura giuridica del rapporto tra l'amministrazione pubblica e le società di corse;
il Consiglio di Stato in data 10 dicembre 2014 si è espresso con parere n. 03951/2014 qualificando il rapporto in termini di "accordo sostitutivo nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge 241 del 1990" e configurando le erogazioni economiche in favore delle società di corse in termini di "sovvenzione";
sulla scorta di questo parere, il Ministero, con nota del 31 marzo 2015, dopo un confronto preliminare con le associazioni di categoria, ha comunicato a tutte le società l'avvio del procedimento per la stipula dell'accordo sostitutivo, indicando come termine di conclusione del procedimento il 31 luglio 2015;
con la medesima nota, è stata proposta alle società la proroga dei rapporti contrattuali sino al 31 luglio 2015, salva cessazione anticipata per effetto delle revisioni del sistema di finanziamento in favore delle società di corse;
nel corso dell'istruttoria del procedimento per la definizione della nuova disciplina dei rapporti con le società di corse, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, l'Agenzia delle entrate, con nota acquisita al prot. n. 47248 del 1° luglio 2015, si è espressa sulla richiesta di parere formulata dal Ministero (prot. n. 2099 del 15 gennaio 2015), in ordine al regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle società di corse, manifestando l'avviso secondo cui le somme corrisposte dal Ministero "seppure erogate nell'ambito di un rapporto non tipicamente sinallagmatico, rappresentino l'interfaccia economica del servizio reso e, pertanto, assumano rilevanza agli effetti dell'IVA";
nella proposta di proroga dei rapporti contrattuali sino al 31 luglio 2015 il Ministero ha affermato la non sussistenza delle condizioni e dei tempi tecnici per apportare al sistema di remunerazione attuale i correttivi e/o aggiornamenti necessari ad assicurarne la revisione in linea con le prospettive di sviluppo del settore; pertanto, alle società di corse è applicato, in fase transitoria, il mantenimento dei corrispettivi attualmente erogati;
considerato che:
in buona sostanza, il Consiglio di Stato nel suo parere ha riconosciuto che quella svolta dalle società di corse non è attività imprenditoriale tout court (volta al perseguimento di un profitto ed esposta al rischio imprenditoriale), ma gestione di un servizio, per conto del Ministero, avente un interesse pubblicistico;
di ciò dà piena conferma il dettato normativo: si veda il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998;
ciò detto, lo svolgimento efficace, economico ed efficiente del servizio richiede che il contributo sia parametrato agli investimenti ed ai costi effettivamente sostenuti dagli ippodromi per l'erogazione del servizio medesimo, secondo un principio analogo a quello del "full cost recovery", di matrice comunitaria e vigente in ambito di tariffe idriche;
considerato inoltre che:
la Società modenese fiere e corse di cavalli ha più volte rappresentato al Ministero la necessità che per garantire la piena "sostenibilità" del servizio è fondamentale che le medesime ottengano contributi parametrati sull'attività effettivamente svolta ai fini del miglioramento delle corse;
in particolare, la suddetta società ha fatto presente che il modello fino ad ora utilizzato ai fini della parametrazione ed erogazione del contributo è inefficace ed incoerente, in quanto non valorizza (e non remunera) uno dei principali costi sostenuti dalle società per lo svolgimento del servizio, ossia il costo legato alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;
le richieste formulate dalla Società modenese non sono state accolte dal Ministero;
a causa della disciplina transitoria tra Ministero e società di corse del 29 luglio 2015, il Ministero continuerà ad erogare parte dei contributi senza corrispettivo di servizi, ma solamente in virtù della popolazione del comune di appartenenza e, quindi, in palese contrasto con il parere del Consiglio di Stato citato. Si fa notare che, a maggiore incongruità, vi sono ippodromi che, senza ragione logica apparente, percepiranno 2 volte il contributo per la popolazione: una volta per l'attività di trotto e un'altra per quella di galoppo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta;
se non ritenga opportuno procedere ad una revisione del modello fino ad ora utilizzato ai fini della parametrazione ed erogazione del contributo, prevedendo che questo sia integrato di due parametri, volti a riconoscere (e remunerare) due "componenti" importanti del servizio, rappresentati dalla realizzazione, da parte delle società, di tribune adeguate e funzionali, nonché l'individuazione di un parametro concernente la gestione dell'area dell'ippodromo, che rappresenta notevoli costi di gestione;
se non ritenga necessario che la nuova convenzione tra Ministero e Società sia ispirata ai criteri del "full cost recovery", di cui alla direttiva 2000/60/CE, in modo tale che siano individuati in modo certo, oggettivo e inconfutabile e che sia assicurata la compensazione dei "costi fissi" e dei "costi variabili";
se non ritenga che la proposta ministeriale (prot. 0049831) del 10 luglio 2015, pervenuta alle società di corse, debba essere modificata in quanto, indicando (al punto 1) quale corrispettivo impianti il valore ottenuto dall'ultima definizione delle schede tecniche come da decreto n. 80237/2014 e prendendo a riferimento i valori dell'anno 2013, appare in contrasto con quanto previsto dal regolamento determinato dal segretario generale n. 3400/2005;
se, infine, non ritenga di dover intervenire affinché non si producano illegittime distorsioni nell'erogazione del contributo a causa della disciplina transitoria tra Ministero e società di corse del 29 luglio 2015.
(3-02138)
FUCKSIA, SCIBONA, PUGLIA, BATTISTA, NACCARATO, BERTOROTTA, BLUNDO, MOLINARI, ORELLANA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
i veicoli moderni sono controllati da sistemi computerizzati sempre più complessi che, pur avendone aumentato la sicurezza, li hanno contemporaneamente resi vulnerabili ad attacchi informatici. Tali sistemi computerizzati, infatti, non sono solo interconnessi ma anche, sempre più spesso e in misura maggiore, collegati con dispositivi esterni al veicolo?
come riportato anche nello studio del 2011 "Comprehensive experimental analyses of automotive attack surfaces" pubblicato da alcuni studiosi e ricercatori delle università della California e di Washington, è possibile inviare input "malevoli" alle automobili moderne utilizzando sia un accesso fisico diretto che uno wireless, di breve come di lungo raggio. I ricercatori, infatti, sono riusciti a interagire con i sistemi computerizzati di alcuni veicoli sia utilizzando un supporto fisico come un cd musicale contente un virus, sia a distanza utilizzando il sistema bluetooth dell'auto. Tra le funzioni manipolate dall'esterno, i ricercatori hanno eseguito la disattivazione dei freni e la selezione di una frenata su una sola ruota del veicolo e hanno fermato l'alimentazione del carburante, annullando gli input inviati dal pilota. Lo stesso gruppo è riuscito ad intercettare a distanza le conversazioni all'interno delle automobili?
la vulnerabilità dei veicoli è nota tanto che una grande azienda produttrice di software come Intel, tramite la sua controllata McAfee, sta studiando e producendo antivirus specificatamente dedicati alle automobili. Tra gli hacker impegnati da McAfee nella scoperta di vulnerabilità nei sistemi che equipaggiano le auto c'è anche Barnaby Jack, un nome noto nella sicurezza informatica per aver individuato "falle" nei bancomat e persino in apparecchi medici?
il settimanale "Wired", in un articolo apparso on line nell'edizione statunitense del 21 luglio 2015, ha riportato il caso di due hacker, Charlie Miller e Chris Valasek, che sono riusciti ad interagire a lunga distanza, tramite internet, con il computer di bordo di una Jeep Cherokee, comandando il sistema radio e audio del veicolo ma, soprattutto, l'acceleratore e i freni. In passato i due hacker erano riusciti a penetrare i sistemi informatici anche di altri modelli di automobili, seppur da distanza più breve, specificamente una Ford Escape e una Toyota Prius?
Miller e Valasek hanno intenzione di rendere pubbliche le loro ricerche, per validarle, in una conferenza denominata "black Hat Talk 2015" in programma a Las Vegas dal 1° al 6 agosto 2015. Prima di procedere al disvelamento dei codici che hanno utilizzato per manomettere le auto, però, hanno informato Chrysler del bug da loro individuato, in modo che l'azienda potesse porvi rimedio, cosa che quest'ultima ha fatto. Il rimedio, però, consiste in un aggiornamento che gli utenti devono scaricare dal sito dell'azienda e, tramite supporto usb, riversarlo nel computer dell'automobile. Appare evidente, a giudizio degli interroganti, che non tutti i possessori delle auto a rischio potranno essere consapevoli di dover svolgere tale operazione né tantomeno essere in grado di compierla?
gli stessi Miller e Valasek hanno studiato i manuali tecnici di dozzine di automobili ottenendo una classifica dei 24 modelli più vulnerabili agli attacchi hacker in base a fattori come: il tipo di connessione a internet del veicolo, quanto siano separati i sistemi di guida dai dispositivi connessi a internet e se siano presenti nei sistemi comandi digitali in grado di dare input fisici come far girare le ruote o attivare i freni. In base al loro studio, la Jeep Cherokee è risultata essere il modello più attaccabile, seguita da vicino dalla Cadillac Escalade e dalla Infiniti Q50. Nella classifica da loro elaborata si trovano anche modelli Ford, Toyota, Bmw, Range Rover, Lexus, Hyundai e Dodge?
Josh Corman, cofondatore dell'organizzazione "I am the Cavalry" attiva nella diffusione dell'informazione relativa ai nuovi rischi legati alla tecnologia, specialmente nei casi in cui, come recita la loro mission, "computer security intersect public safety and human life" (ovvero "la sicurezza informatica intercetta la sicurezza pubblica e la vita umana"), ha dichiarato all'autore del citato articolo di "Wired" che i produttori di automobili sono incentivati dalla richiesta del mercato ad aggiungere sempre nuove caratteristiche e funzioni ai loro veicoli, ma non altrettanto a renderli sicuri rispetto a possibili attacchi informatici?
la Commissione per l'energia e il commercio della Camera dei rappresentanti statunitense nel mese di maggio 2015 ha scritto all'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale e a 17 industrie produttrici di automobili richiedendo informazioni specifiche rispetto ai loro piani ed attività per rispondere alle nuove sfide relative alla cybersecurity dei veicoli?
il Senato deli Stati Uniti sta analizzando una proposta di legge, presentata dai senatori Edward J. Markey e Richard Blumenthal, finalizzata a proteggere i consumatori dalle minacce alla privacy e alla sicurezza che possono provenire dai loro veicoli?
la strategia europea sulla cybersecurity, elaborata e coordinata dalla Commissione europea, per quanto gli interroganti hanno avuto possibilità di verificare, non si occupa dei rischi derivanti dalle operazioni hacker sui veicoli?
i pericoli informatici per l'industria dell'auto potrebbero aumentare con l'arrivo sul mercato, da qui a pochi anni, dei veicoli a guida autonoma, ovvero guidati da un computer senza alcuna interazione umana, già in sperimentazione da parte di General Motors, Audi, BMW, Mercedes e Google negli Stati Uniti, in Svizzera e Inghilterra,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se intenda svolgere o abbia svolto indagini e monitoraggi sullo stato della cybersicurezza legata al settore dei veicoli e, più in generale, dei trasporti nel nostro Paese?
se non ritenga necessario, nelle opportune sedi di competenza, sensibilizzare le istituzioni europee su questo tema al fine di intraprendere un'iniziativa comunitaria volta alla tutela della privacy e della sicurezza dei cittadini europei e, dunque, anche di quelli italiani.
(3-02139)
PETRAGLIA, CERVELLINI, DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, STEFANO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che,
il decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 767 del 17 luglio 2015 ha fornito le indicazioni per la presentazione della domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107 del 2015. Sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale "Concorsi ed Esami" del 21 luglio 2015 è stato pubblicato il relativo avviso che ha valore di notifica a tutti gli effetti;
possono presentare la domanda tutti gli inclusi a pieno titolo nelle graduatorie dei concorsi ordinari 2012 e nelle graduatorie ad esaurimento che non siano già assunti in ruolo come docenti nella scuola statale;
le procedure di assunzione nelle fasi b) e c) saranno automatizzate e terranno conto di tutte le graduatorie di inclusione (e del relativo punteggio) secondo l'ordine delle province indicato da ogni docente aspirante al ruolo, e in ognuna delle due fasi avranno la priorità gli inclusi nelle graduatorie del concorso;
considerato che nella fase b) saranno attribuiti i posti che residueranno nelle fasi precedenti e avranno carattere nazionale e quelli che non troveranno posto nella fase b) verranno assegnati all'organico aggiuntivo delle varie province a livello nazionale (sempre in base alla stessa domanda) ed assunti nella fase c);
ritenuto che:
la fase b) dovrebbe essere completata entro il 15 settembre; per la fase c) bisognerà attendere le delibere dei collegi dei docenti, che si esprimeranno tra la fine di settembre e il mese di ottobre e poi i controlli degli Uffici scolastici regionali, che equilibreranno le richieste delle scuole con i docenti disponibili nelle graduatorie. Può quindi avvenire che un docente che, per minore punteggio, parteciperà alla fase c), sarà assunto nella propria provincia di inserimento, mentre il docente che lo precede, con maggiore punteggio, magari sarà stato destinato ad altra provincia;
la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107 non è obbligatoria: chi non la presenta resta nelle graduatorie ad esaurimento della sua provincia e partecipa, al 50 per cento con i vincitori del futuro concorso, alle operazioni di assunzione dei prossimi anni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivarsi al fine di unificare le fasi b) e c) e procedere secondo un'unica graduatoria in cui confluiscano sia i posti residui dell'organico di diritto che quelli dell'organico potenziato, per evitare iniquità tra gli aspiranti, in considerazione dell'elevato rischio di passaggio da una regione all'altra;
se non intenda chiarire le conseguenze della mancata presentazione della domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, in quanto ad oggi non è possibile sapere quanti saranno i posti disponibili nei prossimi anni, né se futuri provvedimenti legislativi interverranno a modificare la situazione (anche con l'eventuale cancellazione delle graduatorie ad esaurimento) e considerato che, per quanto riguarda il concorso, le graduatorie saranno definitivamente cancellate al termine delle assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016, essendo previsto un nuovo concorso per il prossimo anno e, di conseguenza, l'eventuale rinuncia non permette di permanere nelle stesse.
(3-02140)
TAVERNA, AIROLA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, COTTI, DONNO, GIARRUSSO, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno - Premesso che:
da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 3 agosto 2015, si apprende che il Comune di Catania da anni concede suoi immobili in locazione a canoni bassissimi;
tra essi vi è un immobile di 500 metri quadrati in viale Vittorio Emanuele da Borbida affittato alla clinica "Humanitas" nell'ottobre 2012;
il contratto scade nel 2018 e prevede un canone di 4.600 euro all'anno, circa 383 euro al mese;
dallo stesso articolo si apprende che il polo oncologico Humanitas era finito agli onori della cronaca pochi giorni dopo aver stipulato quel contratto d'affitto, durante la campagna elettorale per le regionali del 2012. In particolare, è dalla sua sede che sarebbero partite telefonate indirizzate ai malati di tumore, con l'invito a votare Luca Sammartino, candidato dell'Udc (oggi è nel Pd), e figlio di Annunziata Sciacca, direttore sanitario della clinica. In seguito Humanitas è stata al centro di un caso che ha coinvolto il Governo regionale, quando la Giunta di Rosario Crocetta è finita sotto attacco per una delibera che aumenta i posti letto al centro oncologico;
considerato che:
la valorizzazione del patrimonio pubblico risponde, in primo luogo, alla tutela dell'interesse comune e va effettuata perseguendo i principi di economicità, efficacia ed efficienza;
la legge impone che all'uso dei beni pubblici corrisponda un canone determinato sulla base dei valori di mercato;
considerato, inoltre, che:
da 2 recenti relazioni della Corte dei conti, Sezione Sicilia, emerge che il Comune di Catania è un "ente strutturalmente deficitario", la cui situazione debitoria viene definita "critica", si legge in un articolo di "livesicilia" del 24 aprile 2015: "desta preoccupazione per le refluenze negative sugli equilibri di bilancio, in particolare riguardo alla presenza, nell'esercizio 2013, di debiti fuori bilancio per 122.835.691,85 euro. Parte di quelli da riconoscere, per circa 41 milioni, inoltre, non è stata inserita nel Piano di riequilibrio. E ancora pignoramenti subiti dall'Ente per la non tempestiva attivazione della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, pari a 27.300.137,85, oltre l'importo di 204.283,04 relativi ai pignoramenti subiti presso la Tesoreria; la violazione del Tuel per aver finanziato, anche in passato, debiti fuori bilancio in assenza del preventivo riconoscimento da parte dell'organo consiliare e rinviato il pagamento a successivi esercizi";
gli interroganti ritengono che sia indifferibile procedere ad una stima del valore di mercato degli immobili concessi in locazione da parte del Comune di Catania e ad un consequenziale adeguamento dei canoni,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere al riguardo presso le sedi di competenza.
(3-02141)
VALDINOSI, PADUA, BIANCO, SILVESTRO, MATTESINI, DALLA ZUANNA, Gianluca ROSSI, PEZZOPANE, BERTUZZI, SOLLO, PUPPATO, LAI, LO GIUDICE, GATTI, CARDINALI, SCALIA, LO MORO, FASIOLO, SPILABOTTE - Al Ministro della salute - Premesso che:
la riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, realizzata con legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, ha modificato l'assetto dei rapporti istituzionali tra Stato, Regioni ed enti locali, introducendo un quadro di devoluzione delle competenze e delle responsabilità in materia sanitaria;
con questa riforma le Regioni hanno assunto la responsabilità, quasi esclusiva, dell'organizzazione e gestione del servizio sanitario, mentre allo Stato è rimasta la responsabilità di stabilire quali sono le prestazioni sanitarie essenziali (cosiddetti livelli essenziali di assistenza) che tutte le Regioni devono offrire ai cittadini, ovunque residenti;
tuttavia, l'offerta di prestazioni sanitarie si configura attualmente come un mosaico estremamente variegato, tanto che si parla di 21 diversi servizi sanitari che hanno sostituito il SSN. In particolare, a fronte di rischi infettivi sostanzialmente omogenei, le politiche vaccinali sono caratterizzate da una forte eterogeneità territoriale evidentemente ingiustificata;
considerato che:
il piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2012-2014 è lo strumento tecnico di supporto operativo all'accordo tra Stato e Regioni in tema di diritto alla prevenzione di malattie per le quali esistono vaccini efficaci e sicuri, diritto che deve essere garantito a tutti i cittadini del Paese, indipendentemente dalla regione di residenza, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione;
il piano rappresenta una base di riferimento perché le Regioni possano garantire in modo uniforme il diritto alla prevenzione vaccinale;
allo stato attuale, invece, lo stesso tipo di vaccinazione è offerta gratuitamente ai nati in alcune Regioni, solo ai nati a rischio in altre e addirittura vi possono essere differenze tra aziende sanitarie locali della stessa Regione;
per fare alcuni esempi, oggi se un bambino nasce in Puglia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Sicilia, Liguria, Calabria e Veneto, riceve gratuitamente il vaccino contro la meningite da meningococco B, ma se nasce in tutto il resto dell'Italia potrà fare il vaccino solo a fronte di una consistente spesa a carico della famiglia;
allo stesso modo, l'adolescente veneto e pugliese riceve il vaccino contro il Papillomavirus anche se è maschio, mentre il resto dei coetanei lo riceve solo se di sesso femminile;
solo se un bambino nasce in Veneto riceve nel secondo anno di vita il vaccino quadrivalente contro il meningococco, nel resto d'Italia riceve l'anti-meningococco C, che viene poi offerto anche a metà degli adolescenti italiani mentre l'altra metà riceve il quadrivalente: ma l'adolescente lombardo, emiliano, campano lo riceve solo pagando;
solo la Sicilia offre gratuitamente l'anti-rotavirus, ottenendo peraltro una copertura molto modesta (pari al 30 per cento) nel 2014, mentre tutti i bambini residenti nel resto d'Italia lo devono pagare;
metà delle Regioni italiane offrono il vaccino contro la varicella a tutti i bambini dal tredicesimo mese, l'altra metà no;
stante la situazione, l'Associazione culturale pediatri (ACP) ha lanciato recentemente un appello al Governo ("Basta col federalismo vaccinale!") e una petizione in cui si chiede un cambiamento radicale della politica vaccinale del Paese;
considerato inoltre che:
è possibile che questa elevata disomogeneità procuri confusione e sia una delle cause del trend di riduzione delle coperture vaccinali in atto nel nostro Paese;
secondo i dati del Ministero della salute, nel 2013 le coperture medie vaccinali a 24 mesi di età hanno raggiunto il livello più basso degli ultimi 10 anni per quasi tutte le vaccinazioni, tanto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha richiamato l'Italia e ha chiesto un incontro urgente col Ministro in indirizzo;
i dati relativi al 2014 non sono ancora disponibili per tutte le Regioni, ma quelli al momento pubblicati (ad esempio l'Emilia-Romagna) confermano il trend decrescente;
la disinformazione presente in particolare sui social network tende ad aumentare una condizione di confusione e preoccupazione da parte dei genitori nei confronti della vaccinazione e dei suoi effetti collaterali e rischi per la salute dei bambini;
considerato, infine, che:
la presenza sul territorio nazionale di differenze nella prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione rappresenta una grave limitazione del diritto costituzionale alla salute che occorre rapidamente superare;
al fine di raggiungere l'obiettivo generale di armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, si possono mettere in campo speciali strumenti finalizzati al superamento delle differenze territoriali, come il monitoraggio dei LEA, il rispetto degli obiettivi del PNPV e la solidarietà tra Regioni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di fare in modo che gli obiettivi previsti dal PNPV siano verificati annualmente attraverso uno o più indicatori per ciascun obiettivo vaccinale specifico, nell'ambito del sistema ordinario di monitoraggio dei LEA;
se, in considerazione del fatto che il mancato rispetto di obiettivi vaccinali da parte anche di una sola Regione può avere ripercussioni sulla salute complessiva della popolazione nazionale, in quanto una scarsa copertura vaccinale in un'area può innescare manifestazioni epidemiche che possono facilmente diffondersi in aree contigue, non ritenga doveroso implementare quanto scritto nel PNPV in merito ad interventi ad hoc contro le Regioni inadempienti;
se non ritenga opportuna la predisposizione e la realizzazione di una campagna informativa autorevole e chiarificatrice sul valore e l'importanza della vaccinazione, da effettuare sia attraverso i tradizionali media (televisioni e radio) sia attraverso i social network sia avvalendosi del ruolo fondamentale dei pediatri di famiglia;
se non consideri opportuno un ripensamento dell'intera politica vaccinale, al fine di ripristinare un sistema vaccinale unico, unitario e nazionale, affinché tutti i bambini abbiano gli stessi standard di protezione ovunque nascano.
(3-02142)
BLUNDO, PAGLINI, COTTI, PUGLIA, MONTEVECCHI, SERRA, FATTORI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
con ricorso n. 503/2015 R.G. presentato nell'interesse dei signori A. A. ed altri, la parte ricorrente procedeva all'impugnazione del decreto ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 dinanzi al TAR Lazio nella parte in cui veniva precluso ai possessori di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'accesso a pieno titolo e "a pettine" nella III fascia delle graduatorie permanenti ad esaurimento;
con ordinanza n.1089/2015 dell'11 marzo 2015 il Consiglio di Stato accoglieva in via cautelare le istanze presentate dalla parte ricorrente e ne ordinava l'immissione nelle graduatorie permanenti ad esaurimento;
pronunciandosi inoltre in via definitiva appena 4 giorni più tardi su analogo ricorso, il Consiglio di Stato scriveva nella sentenza n. 1973/2015 del 16 aprile 2015 che "non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali", e continua affermando che "i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati";
nonostante quanto riportato, ad oggi la maggior pressoché totalità degli uffici scolastici territoriali che invece ha inserito i ricorrenti con "riserva" disciplinata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 235 del 2014 con cui è stato disposto e disciplinato il periodico riaggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento, normalmente destinata ai soggetti in attesa di conseguire valido titolo di accesso in graduatoria, e non invece con "riserva giuridica" disciplinata dal libro II del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010 e normalmente destinata ai soggetti beneficiari di apposita misura cautelare;
si precisa a tal proposito che la "riserva giuridica" disposta dal collegio giudicante, disciplinata dal titolo II del Libro II del codice del processo amministrativo, ha natura ben diversa dall'inserimento con "riserva" normalmente destinato ai soggetti in attesa di conseguire un titolo valido per l'accesso nelle graduatorie permanenti ad esaurimento e disciplinata dai decreti di aggiornamento di tali graduatorie, la cui unica finalità risulta essere quella di permettere a tali soggetti l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie al momento del conseguimento della qualifica di accesso e senza dover attendere l'emanazione di un nuovo decreto di aggiornamento, e che non dà in alcun modo diritto ai suoi beneficiari alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato dalle graduatorie;
la misura cautelare di cui la parte ricorrente è beneficiaria è stata invece ottenuta con apposita ordinanza del Consiglio di Stato: essa ha l'obiettivo di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato al fine di evitare che i ricorrenti possano subire un irrimediabile danno o pregiudizio. Nel caso di specie, i giudici del Consiglio di Stato hanno voluto sospendere gli effetti del decreto ministeriale n. 235, ove veniva preclusa alla parte ricorrente l'accesso a pettine e a pieno titolo in III fascia delle graduatorie permanenti ad esaurimento;
alla luce di tali considerazioni appare del tutto illegittimo il comportamento di quelle amministrazioni che non hanno ancora provveduto ad inserire i ricorrenti in possesso di diploma magistrale abilitante e destinatari dell'ordinanza n. 1089/2015 dell'11 marzo 2015 del Consiglio di Stato;
peraltro si precisa che, a seguito di ricorso per ottemperanza, il Consiglio di Stato mediante l'emanazione del decreto n. 03252/2015 REG.PROV.CAU. del 21 luglio 2015, riconoscendo che l'ufficio scolastico della Lombardia non aveva provveduto ad ottemperare l'ordinanza n. 1089/2015, imponeva alla medesima amministrazione il "termine di 15, dalla notificazione o dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, per dare esecuzione all'ordinanza n. 1089 del 2015, nominando fin d'ora commissario ad acta - in caso di ulteriore inottemperanza - il Prefetto di Milano perché provveda all'esecuzione, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio";
in data 30 luglio 2015, il Consiglio di Stato, pronunciandosi nuovamente su analogo ricorso, con decreto n. 03382/2015 REG.PROV.CAU., riconfermava, questa volta a favore di tutti i ricorrenti iscritti al predetto ricorso e rivolgendosi alle amministrazioni di ogni provincia e regione, il suo orientamento e "bacchettava" nuovamente il Ministero;
accertato che la mancata ottemperanza dell'ordinanza n. 1089/2015 potrebbe comportare per l'amministrazione notevoli spese e disagi, visto che i ricorrenti che ingiustamente si sono visti sottrarre gli incarichi a tempo determinato e a tempo indeterminato potrebbero infatti, mediante l'avvio di apposita azione legale, pretendere il risarcimento dei danni subiti, nonché il conferimento degli incarichi sottratti, con il risultato che si dovrebbero effettuare nuove convocazioni, magari ad anno scolastico già iniziato.
si segnala inoltre che tra le strategie adottate dalle singole amministrazioni provinciali o regionali pur di evitare l'attuazione delle misure previste dall'ordinanza n. 1089/2015 e l'accesso alla stabilizzazione dalla parte ricorrente, vi è il ricorso alla convocazioni da graduatorie vecchie o provvisorie, in ogni caso non definitive (come nell'ufficio scolastico provinciale di Milano); molti uffici hanno volutamente inserito un punteggio inferiore spettante ai ricorrenti, rifiutando in caso di reclamo la rettifica, alcuni ancora si sono rifiutati di riconoscere ai ricorrenti invalidi civili il diritto di accedere alla riserva di posti prevista per legge alle suddette categorie. Tutte misure che, va precisato, devono ritenersi immorali oltre che illegittime,
si chiede di sapere:
se il Ministero abbia provveduto ad inviare agli uffici scolastici del territorio, responsabili dell'attuazione delle misure previste dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1089/2015, o a anche solo ad alcuni, un'apposita circolare ministeriale o qualsiasi atto o documento recante linee guida e indicazioni relative al comportamento e alle misure che gli stessi uffici devono adottare in relazione alla predetta ordinanza;
quali siano gli estremi e i contenuti di tali atti amministrativi e documenti;
quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di dare piena attuazione alla'ordinanza del Consiglio di Stato e porre rimedio alle problematiche richiamate;
quali siano le motivazioni che sottendono alla frequente e grave mancata applicazione, da parte del Ministero, dei provvedimenti giurisdizionali emessi dagli organi di giustizia amministrativa.
(3-02144)
PICCOLI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
la sera del 4 agosto 2015 una frana di notevoli dimensioni ha interessato la zona di San Vito di Cadore (Belluno), arrivando fin sulla strada statale "Alemagna", la strada che porta a Cortina D'Ampezzo, rendendola irraggiungibile. La frana è stata provocata da un fortissimo temporale;
quest'ultimo evento rappresenta l'ennesima manifestazione della fragilità idrogeologica della zona: altre frane hanno infatti interessato, anche recentemente, la riva sinistra del fiume Boite;
il forte maltempo ha interessato il torrente 'Ru Secco, corso d'acqua affluente del Boite. Il torrente ha superato un bacino di contenimento facendo scivolare a valle un'enorme massa di fango e ghiaia;
la frana ha ucciso 2 persone, ed ha investito il comune di San Vito di Cadore, distruggendo impianti di risalita, sommergendo di fango il paese, distruggendo o riempiendo di terra edifici e rendendo inagibili numerose abitazioni;
i sindaci da tempo hanno fatto presente al Governo che la messa in sicurezza del territorio è una necessità, soprattutto per un'area a vocazione turistica qual è il bellunese, e che, senza una appropriata compartecipazione finanziaria da parte dello Stato, non sono in grado di provvedervi. I limiti alle spese imposte dal patto di stabilità interno e la riduzione dei trasferimenti pubblici da parte dello Stato agli enti locali vanificano la possibilità dei Comuni di agire concretamente in ambito ambientale con iniziative efficaci e di lungo periodo,
il territorio necessita di manutenzioni continue, ordinarie e straordinarie, e di un piano, efficace e fattibile, di salvaguardia idrogeologica,
si chiede di sapere quali concrete iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per sostenere le politiche ambientali di messa in sicurezza del territorio poste in essere dai Comuni della provincia di Belluno.
(3-02145)
LO GIUDICE, BENCINI, CARDINALI, FUCKSIA, GAMBARO, IDEM, MIRABELLI, MUSSINI, ORELLANA, PALERMO, PANIZZA, PEGORER, PEZZOPANE, Maurizio ROMANI, ZANONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della salute - Premesso che:
nel 2011 la Global commission on drugs, composta da Asma Jahangir, Carlos Fuentes, César Gaviria, Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso, George Papandreu, George P. Shultz, Javier Solana, John Whitehead, Kofi Annan, Louise Arbour, Maria Cattaui, Mario Vargas Llosa, Marion Caspers-Merk, Michel Kazatchkine, Paul Volker, Richard Branson, Ruth Dreifuss e Thorvald Stoltenberg, ha dichiarato fallito l'approccio proibizionista della guerra globale alla droga;
dal 2011 a questa parte, la Global commission on drugs ha incoraggiato i Governi a sperimentare modelli di regolamentazione giuridica delle droghe per minare il potere del crimine organizzato e salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone; a scoraggiare l'emarginazione e la stigmatizzazione di persone che fanno uso di droghe; a mettere in atto azioni volte a garantire servizi sanitari, cure e programmi di riduzione del danno per i consumatori di sostanze proibite e a rispettare i diritti umani delle persone coinvolte nella fase terminale della filiera della droga (come piccoli spacciatori e corrieri), spesso vittime di violenza o intimidazioni da parte dei boss del narcotraffico;
gli sforzi repressivi in termini di risorse umane ed economiche spesso lasciano in secondo piano o addirittura impediscono misure di sanità pubblica volte alla riduzione del contagio da HIV, overdose mortali e altre conseguenze dannose dell'uso della droga;
la proibizione delle droghe naturali ha innescato un vorticoso processo di ricerca e sviluppo nell'ambito delle droghe sintetiche e, come evidenziato dall'ultimo rapporto dell'Osservatorio europeo delle droghe e di tossicodipendenze di Lisbona, nel 2014 gli Stati membri dell'Unione europea hanno segnalato 101 nuove sostanze psicoattive che non erano state denunciate in precedenza;
considerato che:
il 18 luglio 2015 un ragazzo di sedici anni, L.L., è morto all'interno della discoteca "Cocoricò" di Riccione in seguito all'assunzione di una dose di "MDMA";
in base alle ricostruzioni delle forze dell'ordine rese possibili anche grazie all'aiuto dei due coetanei del giovane deceduto, L.L. avrebbe acquistato insieme agli amici le dosi letali da un ragazzo diciannovenne;
il Questore di Rimini ha disposto la chiusura per 120 giorni della discoteca Cocoricò ex articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 («Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.»);
gli organi di stampa riferiscono già di un piano di prevenzione e repressione in procinto di essere varato dal Ministero dell'interno basato, da quanto riportato dalla stampa, su una forte prevalenza dell'attività di repressione rispetto a quella di prevenzione e di riduzione del danno;
considerato altresì che, a parere degli interroganti:
l'età delle persone coinvolte e l'estrema accessibilità delle sostanze proibite denotano una situazione oramai fuori controllo, che richiede provvedimenti differenti rispetto a quelli ciclicamente proposti dai Governi e dai legislatori che si sono susseguiti, basati su attività di repressione e di prevenzione primaria, ma sempre meno su azioni mirate alla riduzione del danno;
il ricorso alla repressione come strumento principale non ha nessun effetto in termini di riduzione della domanda e dell'offerta di sostanze proibite;
un adeguato intervento di riduzione del danno in caso di assunzione di sostanze stupefacenti potrebbe ridurre seriamente il rischio di morte, considerato, ad esempio, che in caso di assunzione di "ecstasy", la causa di morte può risultare essere l'ipertermia derivante dalla sostanza, che potrebbe essere evitata con un'adeguata assunzione di acqua;
la legalizzazione delle "droghe leggere" favorirebbe la traslazione della domanda di sostanze stupefacenti dal consumo delle droghe sintetiche a quelle naturali, come le infiorescenze della cannabis e l'hashish;
è necessario studiare approfonditamente l'allocazione delle risorse statali per fronteggiare il problema ponendo al primo posto la salute dei concittadini, a partire dai più giovani,
si chiede di sapere:
se risponda al vero che, come denunciato in quei giorni da diversi operatori sanitari, il Dipartimento delle politiche antidroga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia di fatto abbandonato da più di 10 anni le politiche di riduzione del danno nel caso di assunzione di droghe, a favore della sola prevenzione primaria mirante a dissuadere dall'utilizzo di sostanze stupefacenti, oltre che dell'azione di repressione;
che cosa preveda nello specifico il piano d'azione annunciato dal Ministero dell'interno;
se il Governo non rintracci nei recenti fatti di cronaca l'urgenza di un programma congiunto di potenziamento delle azioni di riduzione del danno che, insieme alle altre iniziative da mettere in atto, possa dare maggiore sicurezza ai consumatori di sostanze proibite, offrendo loro, tra gli altri possibili servizi, l'analisi preventiva delle sostanze da parte di figure specializzate e un'adeguata informazione sui comportamenti più sicuri da assumere in caso di assunzione di droghe.
(3-02147)
MONTEVECCHI, MORONESE, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PAGLINI, BUCCARELLA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
il 31 luglio 2015 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un comunicato stampa dal quale si apprende che il ministro Giannini intende avviare una "revisione delle classi di concorso che vengono rese coerenti con gli indirizzi di studio della riforma delle superiori avviata nel 2010 e adeguate ai titoli universitari dell'attuale ordinamento";
il regolamento verrà adottato in attuazione delle Disposizioni in materia di organizzazione scolastica attribuendo al Ministero dell'istruzione, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, il potere di incidere sull'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche seguendo il criterio della razionalizzazione e dell'accorpamento delle classi di concorso per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
le classi di concorso indicano, attraverso un codice alfanumerico, l'insieme di materie che possono essere insegnate da un docente; inoltre, ogni classe prevede specifici titoli di accesso ai percorsi abilitanti;
verranno accorpate e semplificate le classi esistenti, che passano da 168 a 114, e ne vengono introdotte 11 nuove per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, fra cui la A-23, "Lingua italiana per discenti di lingua straniera";
le università italiane da anni formano attraverso scuole di specializzazione e master, con il conseguimento delle relative certificazioni, personale specializzato nell'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda e straniera; si tratta di personale docente che lavora da anni in questo settore in Italia e all'estero, in realtà spesso eterogenee;
considerato che non è mai esistito un percorso abilitativo per questa classe di concorso e il prossimo concorso (stando a quanto previsto nel provvedimento di riforma "Buona scuola" di cui alla legge n. 107 del 2015) per l'inserimento nella scuola dell'insegnamento di tale disciplina prevede la partecipazione dei soli abilitati,
si chiede di sapere se il piano di intervento normativo programmato preveda e predetermini i titoli che consentiranno ai candidati di partecipare al prossimo concorso pubblico e come intenda il Ministro in indirizzo includere il personale specializzato, che ha conseguito le certificazioni Cedils e Ditals, e che vanta anni di esperienza e attività d'insegnamento nel settore.
(3-02149)
MONTEVECCHI, PAGLINI, SERRA, BERTOROTTA, PUGLIA, BUCCARELLA, MORONESE, CASTALDI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
nel dicembre 2014, il Ministro in indirizzo, interveniva presso la 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato per illustrare la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
la riforma si è ispirata ai principi della cosiddetta spending review, con l'ambizione di raggiungere obiettivi riorganizzativi di ampio respiro. La riforma, come si evince dalle prime dichiarazioni del ministro Franceschini riportate nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Ministero in data 11 dicembre 2014: "è stata costruita per integrare pienamente cultura e turismo, semplificare l'amministrazione periferica, ammodernare la struttura centrale, rilanciare le politiche di innovazione e formazione, valorizzare le arti e l'architettura contemporanee con particolare riferimento alle periferie urbane e per dare maggiore autonomia ai musei statali italiani, finora grandemente limitati nelle loro potenzialità";
nelle sue intenzioni quindi si intravedeva un cambiamento di rotta, idoneo a rafforzare la centralità della cultura ed il rilancio di tutti i settori dei beni e delle attività culturali, sia quelli di primaria importanza, sia quelli periferici;
ciò nonostante, risulta agli interroganti che nella Regione Emilia-Romagna il ruolo del soprintendente dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBC), attesa la cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di servizio del titolare dell'incarico, è stato assunto dal direttore del medesimo istituto;
le norme regionali vigenti prevedono che, qualora una posizione apicale risulti non coperta, le funzioni esercitate dal dirigente risalgono al direttore, nel caso di specie, al direttore dell'IBC; tuttavia, sebbene lo scopo sia quello di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la funzione e la competenza del soprintendente sono particolari in quanto il soggetto preposto, di norma, è dotato della competenza specifica e dei titoli necessari per ricoprire il ruolo assegnato;
considerato che:
dal 1983 fa parte dell'IBC la Soprintendenza regionale per i beni librari e documentari, che gestisce gli interventi per le biblioteche e gli archivi storici;
nel caso in questione, si tratta di una figura preposta alla Soprintendenza per i beni librari e documentari che svolge il servizio tecnico-scientifico in quanto all'ufficio spettano il compito di tutela, conservazione, censimento, valorizzazione e promozione dei beni librari e documentari e delle strutture bibliotecarie e archivistiche sul territorio regionale;
nel territorio dell'Emilia-Romagna, sono circa 1.300 le biblioteche esistenti, con un complesso di volumi pari a circa 20 milioni, ai quali vanno aggiunti i documenti in formati diversi (DVD, CD, opere di grafica, immagini, manifesti, eccetera); tra le biblioteche, ben 462 appartengono agli enti locali (molte sono di antica tradizione) e possiedono un patrimonio librario complessivo di oltre 12 milioni di volumi;
in ambito bibliotecario, il Ministero, mediante la Soprintendenza, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione predisponendo il programma poliennale degli interventi; esercita anche funzioni di vigilanza sul patrimonio librario e documentario, promuove il censimento e la catalogazione dei beni librari e documentari nonché lo sviluppo dei servizi e delle attività degli istituti bibliotecari di enti locali;
sebbene le funzioni di soprintendente continuino ad essere esercitate dal direttore, a parere degli interroganti è evidente che lo stesso, non avendo le competenze necessarie, potrà svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione, in un settore che invece richiede interventi specifici data la peculiarità del patrimonio culturale complessivo tutelato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga opportuno per la copertura del posto vacante, come per le altre posizioni dirigenziali scoperte, valutare con urgenza l'attivazione di procedure selettive nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente e, nel caso, indicare il crono-programma entro il quale avvia.
(3-02150)
CUCCA, LAI, ANGIONI, CHITI, GOTOR - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
nel corrente anno scolastico 2014/2015 un'alunna di 7 anni, iscritta alla scuola primaria del Comune di Budoni (Olbia-Tempio), a seguito delle valutazioni di fine anno, risulta non ammessa alla classe terza elementare;
la scolara all'età di 3 anni, a causa di una patologia tumorale, è stata trattata con chemioterapia e concorrenti terapie legate alla patologia oncologica e ai loro effetti collaterali;
ad oggi l'alunna viene trattata con pesanti terapie a base di corticosteroidi sistemici, teofillina anidra e altri farmaci, a causa di una grave forma di asma bronchiale con riacutizzazioni frequenti;
l'alunna viene sottoposta a diversi trattamenti terapeutici e a numerosi e ripetuti accertamenti diagnostici, oltre a lungodegenze ospedaliere che le hanno impedito la frequenza scolastica dal 6 marzo 2015 fino alla seconda decade di maggio 2015;
qualora l'istituto di appartenenza accerti assenze rilevanti e continuative è tenuto ad attivare tutti gli strumenti finalizzati ad individuare le ragioni dell'assenza (data la condizione di scuola dell'obbligo), attraverso l'interessamento dei servizi sociali e delle autorità competenti;
qualora le assenze siano reiterate e motivate da patologie di natura grave e che comunque determina l'impossibilità di seguire il percorso scolastico, l'istituto scolastico è tenuto ad attivare, secondo i dettami della circolare ministeriale n. 56 del 4 luglio 2003, i servizi di istruzione domiciliare e ospedaliera, al fine di garantire un'efficace prosieguo dell'iter didattico;
la famiglia dell'alunna, nel mese di aprile 2015, a seguito dell'assenza continuativa da scuola dovuta al ricovero ospedaliero, alle pesanti terapie domiciliari e ai continui accessi al pronto soccorso, ha tentato reiteratamente, ma inutilmente, di conoscere, attraverso il dirigente scolastico e i docenti, le modalità per garantire il diritto all'istruzione della minore, trovando tuttavia difficoltà ad avviare qualsivoglia percorso didattico complementare;
solo in data 8 aprile la madre dell'alunna ha ottenuto un colloquio con il dirigente scolastico. In quella sede ha confermato verbalmente che la prolungata assenza era dovuta al perdurante grave motivo di salute;
nonostante il protrarsi delle assenze l'istituto scolastico non ha provveduto alla segnalazione alle autorità competenti dell'evasione dell'obbligo scolastico, né ha attivato piani di studio personalizzati o percorsi finalizzati volti a gestire la situazione nell'interesse della minore;
nella relazione inerente alla mancata ammissione alla classe successiva risulta evidentemente che le assenze sono state il motivo determinante del giudizio, superando il 30 per cento del monte ore e che, secondo i docenti, non sono state formalmente e pienamente giustificate;
sin dal mese di aprile la famiglia ha depositato un certificato attestante la necessità di esonero dagli esercizi fisici a causa dell'asma bronchiale, richiedendo l'assistenza in classe, a proprie spese, di due figure di supporto per la piccola;
nel mese di maggio 2015 la famiglia ha inoltrato e protocollato presso la scuola, ad integrazione dei certificati medici già depositati, le relazioni mediche dell'ospedale "Meyer" di Firenze, attestanti le condizioni di salute della bambina, motivanti le numerose assenze;
solo nel mese di maggio la famiglia è riuscita ad ottenere, a proprie spese, l'ingresso in classe di due assistenti per fornire all'alunna il supporto emotivo e psicologico necessario per la formazione scolastica;
considerato che:
durante il primo quadrimestre, l'alunna ha riportato voti sufficienti e più che sufficienti in tutte le discipline;
nel giudizio complessivo sul secondo quadrimestre gli insegnanti firmatari hanno riconosciuto un avvio positivo, in linea con il primo quadrimestre, riportando tuttavia giudizio di "non classificata" in diverse discipline, dimostrando contraddittorietà e parzialità, poiché per affermare che la prima parte del secondo quadrimestre era in linea con il primo avrebbero dovuto necessariamente procedere alle valutazioni sullo stato dell'apprendimento;
la scuola non ha attivato nessuno dei servizi integrativi previsti per garantire l'obbligo scolastico e formativo, né ha attivato le procedure previste per il supporto individuale della piccola, pur riconoscendo nella relazione allegata al verbale del consiglio di interclasse la necessità di tale figura per colmare le lacune della scolara;
dalla relazione sulla mancata ammissione dell'alunna alla classe successiva risulta che, tra i motivi fondanti la scelta, vi sia l'impossibilità di attuare interventi individualizzati, scaricando la carenza organica dell'istituto su chi, secondo l'art. 34 della Costituzione della Repubblica italiana, dovrebbe ricevere gratuitamente l'istruzione;
nonostante il corpo docente abbia ritenuto insufficienti i certificati medici depositati per motivare le assenze, l'alunna è stata esonerata dagli esercizi di educazione fisica,
si chiede di sapere:
se sia opportuno, alla luce dei documenti citati e dei numerosi atti sullo stato di salute della minore e sulle modalità di valutazione della stessa, rivalutare l'ammissione alla classe terza elementare;
se non sia parziale, intempestivo e carente l'iter attivato dalla scuola per affrontare lo specifico caso;
se il Ministro in indirizzo ritenga di assumere gli opportuni provvedimenti rispetto agli organismi valutanti il percorso scolastico dell'alunna;
se sia opportuno aprire un'inchiesta ministeriale sul caso specifico e/o altri casi similari che dovessero venire alla luce a seguito della presente interrogazione.
(3-02151)
BERTOROTTA, LEZZI, MORONESE, PUGLIA, CATALFO, DONNO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PAGLINI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
si apprende da notizie di stampa, pubblicato sul "Giornale di Sicilia" del 2 luglio 2015, che «Un tratto di spiaggia e di mare di San Leone, ad Agrigento, è stato sequestrato. Il provvedimento d'urgenza» è stato adottato «dopo che, per due giorni consecutivi, uno sversamento di liquami ha contaminato le acque nella zona del Ragno d'oro»;
il Comune ha transennato «l'intera zona apponendo i cartelli del divieto di balneazione. Gli sversamenti erano stati denunciati anche dall'associazione ambientalista Mareamico. A porre in essere il sequestro, la Guardia costiera della sezione Pg della Procura, unitamente agli agenti del Nucleo tutela ambientale della Polizia municipale»;
considerato che:
come si legge in un articolo di "lavocedinewyork" del 15 maggio, lo stesso procuratore aggiunto di Agrigento, già nel mese di maggio 2015 aveva dichiarato: «Il punto fondamentale è che in questi siti, a partire dal Comune di Agrigento, in interi quartieri, come, per esempio, nel quartiere balneare di San Leone, non esiste alcun tipo di depurazione. Zero. Lo sversamento dei rifiuti, tutti, avviene direttamente a mare»;
inoltre, dal "Quotidiano la Sicilia" del 1° luglio, si apprende che «il sistema fognario di San Leone è gestito da Girgenti Acque, la società che ha in gestione il servizio idrico integrato della provincia»;
"Meridione News on line" del 14 settembre 2013 riferiva che sul fenomeno dell'inquinamento nel mare della zona dell'agrigentino, che spazia da San Leone alla Scala dei Turchi rientrante nel Comune di Realmonte (Agrigento), sembrava fosse coinvolta la Girgenti Acque, in particolare evidenziando che: «Gli agrigentini che si sono allontanati da San Leone per cercare mare pulito, nel corso dell'intera estate, sicuramente sono stati inconsapevolmente costretti a fare i bagni in acque di mare inquinate da ulteriori scarichi illeciti. E mentre "viaggiano" le tre inchieste aperte dalla Procura agrigentina e da quella Distrettuale Antimafia di Palermo, i vertici di Girgenti Acque continuano a resistere»;
considerato inoltre che:
da un articolo pubblicato in data 4 luglio 2015 sul "Giornale di Sicilia" emerge che la Girgenti Acque ha predisposto un sistema di controllo dei livelli della fognatura nella zona in questione: «Quando sarà accesa la luce verde, vorrà dire che i livelli della fognatura sono bassi ma quando la luce sarà di colore rosso e si attiverà un allarme sonoro, vorrà dire che l'innalzamento dei livelli della fognatura è tale da richiedere interventi. I nuovi particolari "semafori", hanno iniziato ad essere installati da Girgenti Acque a San Leone lungo le centraline di sollevamento della fascia costiera che ormai, da più preoccupazioni che soddisfazioni»;
in particolare con tale sistema la Girgenti Acque intenderebbe perseguire l'obiettivo di ottenere il coinvolgimento dei cittadini e dare più trasparenza nella gestione del sistema fognario che riguarda la fascia costiera di Agrigento. Ogni centrale di sollevamento sarà dotata di un allarme visivo e sonoro che consente a tutti i cittadini di monitorarne lo stato. Inoltre, a parere della società questi nuovi allarmi si aggiungono a quelli già esistenti e al controllo "a vista" effettuato ogni giorno, festivi compresi, dal personale di Girgenti Acque;
considerato infine che dal piano strategico della città di Agrigento si apprende che: "l'ambito costiero di San Leone necessita di una profonda operazione di riqualificazione al fine di ricostituire una gerarchia territoriale ed infrastrutturale organica che ne garantisca il rispetto delle risorse ambientali e l'armonia nel futuro sviluppo",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se siano state intraprese le opportune iniziative di verifica, al fine di valutare la situazione attuale nei territori coinvolti;
quali azioni siano state intraprese dagli organi competenti al fine di risolvere il problema dei liquami che vengono sversati direttamente in mare;
quali siano i motivi per cui negli ultimi tempi il depuratore non sia pienamente funzionante;
se intenda promuovere, nei limiti delle proprie attribuzioni, un processo di riammodernamento dei diversi depuratori ed in particolare in Sicilia, considerato che molti, tra quelli che non rientrano nelle procedure di infrazione dell'Unione europea, presentano le stesse condizioni in cui versa il depuratore agrigentino;
quali iniziative di competenza intenda assumere affinché vengano stanziati ulteriori fondi da destinare all'ammodernamento dei depuratori desueti.
(3-02152)
PIGNEDOLI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
Agecontrol SpA, società per azioni avente personalità giuridica di diritto pubblico, è l'organismo di controllo istituito in conseguenza delle azioni comunitarie di cui al regolamento (CEE) n. 2262/1984, per l'esercizio dei controlli e delle azioni comunitarie nella produzione dell'olio di oliva, e, con decreto legislativo n. 99 del 2004, è stata sottoposta al controllo e alla vigilanza di AGEA, che ne detiene la proprietà;
con il decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, fu assegnata ad Agecontrol altresì la competenza di controlli di conformità nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, sia per quanto concerne la commercializzazione sul mercato interno che per le operazioni di import ed export dei medesimi;
nella sua attuale mission, Agecontrol è per lo più impegnata nei controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi per conto di AGEA ma viene anche delegata da quest'ultima per controlli PAC ed altri controlli comunitari di primo e secondo livello su attività di miglioramento, conformità, regolarità in diversi settori (latte, vino, pesca, frutta, zucchero, eccetera);
Agecontrol ha una pianta organica di 260 unità, composta da 140 ispettori di field, 9 dirigenti, 30 quadri e i restanti amministrativi. Ha una finanza derivata da fondi AGEA per l'esecuzione di un programma di attività di verifiche e controlli effettuati sull'intero territorio nazionale: un sistema di controlli polifunzionale che il personale ispettivo di Agecontrol ha maturato con un'esperienza agronomica, contabile e amministrativa consolidata nel settore dell'olio d'oliva, acquisita in quasi 20 anni di attività e poi ampliata con controlli in diversi settori in occasione della riformulazione delle finalità e delle strategie della politica agricola comune del giugno 2003;
considerato che:
il disegno di legge "collegato agricolo" (AC 3119), attualmente all'esame della Camera dei deputati, dopo l'approvazione in prima lettura da parte del Senato, prevede, all'articolo 9, una delega al Governo per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; nell'ambito della riorganizzazione di AGEA, con particolare riferimento al sistema informatico e al sistema dei controlli, non si definisce nel dettaglio il futuro di Agecontrol ma si stabilisce genericamente la sua razionalizzazione o soppressione;
nel frattempo, l'organismo pagatore AGEA, per effetto della spending review, ha ridotto progressivamente il bilancio Agecontrol, portandolo da 24 milioni a 20 milioni di euro;
emergono conflittualità all'interno della società, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra il personale dipendente e l'area dirigenziale, sul quale del Tribunale di Roma con sentenza n. 11727/2014 del 9 dicembre 2014 ha condannato Agecontrol al pagamento delle spese e delle differenze economiche sulle retribuzioni di 60 dipendenti,
si chiede di sapere:
quale sia il concreto intendimento del Ministro in indirizzo in merito al riordino del sistema di controllo dell'utilizzo delle risorse comunitarie, rispettoso di quel carattere di terzietà che pone le condizioni perché l'interesse pubblico venga perseguito in maniera imparziale rispetto ai soggetti coinvolti, sia per quanto concerne le specifiche modalità con cui vengono svolte, sia rispetto alle loro finalità;
quali sia il percorso previsto per la riorganizzazione di Agecontrol rispetto alla sua natura giuridica, dell'assetto organizzativo ed altresì quali azioni di competenza intenda mettere in campo per rimuovere la situazione di disparità di trattamento tra i dipendenti così come anche indicato dalla citata sentenza del Tribunale di Roma.
(3-02153)
GATTI, D'ADDA, MANASSERO, BERTUZZI, PEGORER, GUERRA, GOTOR, CHITI, MIGLIAVACCA, FORNARO, DIRINDIN, FABBRI, VALENTINI, FASIOLO, DE BIASI, AMATI, RUTA, MATTESINI, BIANCO, FEDELI, PADUA, RICCHIUTI, SILVESTRO, SANTINI, ZANONI, Elena FERRARA, TOCCI, SPOSETTI, COCIANCICH, CARDINALI, BROGLIA, FAVERO, FILIPPI, ALBANO, PIGNEDOLI, CIRINNA', VACCARI, SAGGESE, ORRU', PEZZOPANE, PUPPATO, LO MORO, SPILABOTTE, VALDINOSI, CASSON, LO GIUDICE, ANGIONI, LANZILLOTTA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
il 20 luglio 2015 alle ore 14 è morto di infarto un bracciante agricolo che si trovava in uno dei tanti di campi di pomodoro della provincia di Lecce, di proprietà dell'azienda Mariano;
si chiamava Mahamat, era sudanese, di 47 anni, profugo, ed era arrivato in Salento solo due giorni prima per essere impiegato nella raccolta dei pomodori, raccolta che non conosce soste, neanche nelle ore più calde del giorno quando le temperature toccano persino i 40 gradi e lavorare sotto il sole può rivelarsi letale;
a seguito della morte la Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati: la responsabile dell'azienda agricola in cui lavorava; il titolare di fatto, cioè suo marito; il presunto caporale, anche lui sudanese, che avrebbe coperto il ruolo di intermediario tra gli stagionali e gli imprenditori;
considerato che:
la tragedia di Mahamat non è la prima che accade e lo stesso proprietario dei campi era già stato coinvolto in un'inchiesta sul fenomeno del caporalato nel 2012;
Mahamat aveva il permesso di soggiorno ma nessun contratto di lavoro; la mattina del 20 luglio aveva già accusato un malore per il troppo caldo nel campo presso cui si trovava, ma nessuno lo aveva condotto al pronto soccorso;
come sarebbe stato accertato dalla Procura, nessun dispositivo di tutela medica è stato adottato, né il bracciante è mai stato sottoposto ad alcuna visita medica;
tenuto conto che la condizione che vive la maggioranza dei braccianti agricoli è di estrema precarietà: le condizioni di lavoro sono disumane, l'orario va dall'alba al tramonto, il guadagno non supera i 6 euro all'ora, spesso vige il cottimo;
considerato, inoltre, che:
è notizia del 3 agosto, che 8 giorni prima della morte di Mahamat la stessa sorte è toccata a Paola, bracciante italiana di 49 anni di San Giorgio Jonico, nel tarantino, mentre si trovava nelle campagne di Andria intenta al lavoro di acinellatura sotto un tendone ad una temperatura di circa 40 gradi;
la notizia non era trapelata e solo una denuncia della Flai Cgil Puglia ha fatto sì che la tragedia non passasse in sordina e venisse liquidata come semplice morte naturale, come è invece accaduto;
il corpo di Paola non è stato neanche trasportato in ospedale e nessuna autopsia è stata eseguita;
Paola era una delle oltre 40.000 donne italiane vittime del caporalato pugliese, donne trasportate con gli autobus su e giù per tutta la regione che si ritrovano a dover svolgere lavori, come l'acinellatura, tra i meno pagati in agricoltura: 27-30 euro a giornata, nonostante i contratti provinciali stabiliscano un salario di 52 euro al giorno;
considerato infine che la grave crisi che colpisce il Sud Italia costringe sempre più le persone ad accettare di lavorare in nero; la stessa Paola pur di non perdere quel lavoro che svolgeva ormai da 15 anni aveva rinunciato a qualsiasi azione legale contro chi non le pagava i contributi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo sono a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano di dover intervenire presso i territori interessati dal bracciantato agricolo in stretto rapporto con le Regioni interessate per verificare che siano rispettati gli accordi territoriali esistenti che prevedono l'introduzione di presidi medici di primo intervento, pause dal lavoro e momenti di refrigerio;
se non ritengano di dover intensificare i controlli per verificare la regolarità del lavoro sia sotto il profilo della corretta stipula dei contratti e dell'erogazione del salario sia sotto quello delle condizioni igienico-sanitarie, affinché vengano combattute e prevenute le forme di caporalato a tutt'oggi esistenti nel nostro Paese;
se non ritengano di favorire, per quanto di competenza, l'approvazione definitiva del cosiddetto Collegato agricoltura ("Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura") approvato dal Senato il 13 maggio 2015 e ora all'esame della Camera (AC 3119), il cui articolo 30 prevede la realizzazione della "rete del lavoro agricolo di qualità", riconosciuta anche dai sindacati del settore come strumento importantissimo per la lotta al lavoro nero e il contrasto al caporalato in agricoltura.
(3-02154)
BERTOROTTA, DONNO, CIOFFI, CATALFO, CASTALDI, FUCKSIA, MANGILI, PAGLINI, CAPPELLETTI, SERRA, MORRA, SCIBONA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
si apprende da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 31 luglio 2015 che «Il 10 luglio scorso un piccolo Cessna 172 marche D-EGTB era partito da Marina di Campo (Isola d'Elba) e diretto a Salerno. Ad un certo punto a causa di un guasto ha deciso di atterrare nell'aeroporto romano. Nessuna segnalazione dai radar o dai controllori di volo. L'Agenzia per la sicurezza dei voli ha aperto un'inchiesta»;
si legge ancora che «All'Enav (l'ente del controllo aereo) confermano l'episodio mentre all'Ansv (l'Agenzia per la sicurezza dei voli guidata da Bruno Franchi) dopo aver qualificato la faccenda come "inconveniente grave", hanno aperto un'inchiesta per capire come sia potuto succedere»;
in data 4 agosto 2015 presso l'Aula del Senato si è tenuta l'informativa del Ministro in indirizzo sui gravi disagi recentemente verificatesi all'aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino;
in questa sede il Ministro non ha fatto alcun cenno all'aereo fantasma che, secondo la ricostruzione del quotidiano, «ha abbandonato la sua rotta, ha puntanto sulle piste di Fiumicino ed è atterrato senza che nessuno lo avesse visto. Oltretutto su una pista sbagliata, la 25 chiusa al traffico. (…) Non l'ha visto il radar dell'area terminale di Fiumicino, non l'ha seguito il centro che di solito segue gli aerei di quel tipo e anche quelli speciali della polizia o dei carabinieri oppure i Canadair antincendio. E non l'hanno visto neppure i controllori di volo che in quel momento stavano regolando il traffico dalla torre di Fiumicino. A un certo punto hanno intravisto il Cessna sbucare tra i teloni e le impalcature della torre (ci sono i lavori in corso) e sono restati di sale pregando non succedesse la catastrofe. Neanche la difesa aerea si è accorta di nulla»;
considerato che il Ministro durante l'informativa al Parlamento ha dichiarato che «Dobbiamo quindi coniugare sicurezza ed efficienza, vigilando affinché anche le società di gestione pongano in essere tutte le misure necessarie a tal fine» e che «Il Governo si farà carico di un efficace coordinamento di tutti i soggetti istituzionali, a partire da Enac, su cui vigiliamo, e che a sua volta ha responsabilità di vigilanza sui gestori aeroportuali, per individuare tutte le soluzioni che possano consentire, in presenza di questo piano massiccio di investimenti, nel frattempo, di far fronte agli aumentati fabbisogni dell'aeroporto di Fiumicino»;
rilevato che:
nella selezione Enav - CTA2010, la società per azioni in questione, nell'ambito di un complessivo piano di potenziamento dei servizi di assistenza al volo e del conseguente adeguamento e qualificazione delle risorse, ha selezionato il profilo di CTA, ovvero di controllore del traffico aereo che rappresenta una figura professionale altamente specializzata che gestisce e assiste gli aeromobili negli aeroporti e nello spazio aereo nazionale, con lo scopo di garantire un sicuro, ordinato e spedito flusso del traffico aereo;
risulta agli interroganti che già nel 2013 era scoppiato uno scandalo sulle assunzione dei dipendenti di Enav SpA, in particolare si legge su un articolo del blog "tankerenemy" del 20 febbraio 2013: «In questa Italia di corruzione dilagante, anche sull'E.N.A.V. si abbatte uno scandalo che riguarda l'assunzione di alcuni controllori sulla base del più sfacciato nepotismo. Coinvolto nell'inchiesta circa le gravi irregolarità nei concorsi è Massimo Garbini, direttore generale dell'Ente nonché prestigioso interlocutore di Roberto Giacobbo nel programma "Voyager". Egli in un'intervista rassicurò i telespettatori a proposito dell'efficienza e della trasparenza con cui l'E.N.A.V. monitora i voli nei cieli italiani»,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali misure intenda adottare al fine di rendere sicuro lo spazio aeroportuale, anche in considerazione del fatto che, secondo gli interroganti, i dipendenti di Enav, ai quali spetta monitorare i voli, spesso non risultano rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge, ovvero ai requisiti di competenza e professionalità, volti a garantire l'incolumità dei passeggeri e di tutti gli operatori del settore nonché a tutelare i principi di trasparenza, economicità ed efficienza previsti dall'ordinamento giuridico italiano.
(3-02155)
SILVESTRO, MATTESINI, PADUA, VALDINOSI, ALBANO, CARDINALI, FABBRI, FAVERO, FISSORE, IDEM, LAI, LEPRI, LO MORO, ORRU', PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, SCALIA, SPILABOTTE, SOLLO - Al Ministro della salute - Premesso che:
l'attività motoria è universalmente riconosciuta come strumento di prevenzione e cura di malattie metaboliche e raggiungimento di un ottimale stato psicofisico;
sebbene i bambini siano portati, per caratteristiche proprie ad un continuo movimento, a causa di forti condizionamenti socio-economici sono indotti ad un comportamento sedentario, che incide negativamente sul loro stile di vita complessivo e sul loro benessere psico-fisico;
la promozione dell'attività fisica rientra a pieno titolo nei compiti istituzionali della scuola, considerato il ruolo fondamentale che svolge nell'ambito della formazione e della crescita dei bambini;
con decreto 8 agosto 2014 di "Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica", il Ministero della salute ha condizionato l'attività sportiva non agonistica ad un preventivo elettrocardiogramma e al rilascio della certificazione relativa;
la Federazione italiana medici pediatri ha scritto una lettera aperta al Ministro in indirizzo, evidenziando che tale obbligo non ha riscontro nella letteratura pediatrica internazionale e impone un costo che scoraggia l'attività motoria organizzata, soprattutto tra le famiglie indigenti;
la nota del Ministero, prot. n.5479 del 17 giugno 2015, ha confermato che la certificazione per l'attività sportiva non agonistica e l'elettrocardiogramma devono essere richiesti esclusivamente per i soggetti tesserati al CONI o società sportive affiliate a federazioni o enti sportivi da questo riconosciuti;
è noto che quasi tutte le palestre, piscine e circoli sono affiliati al CONI e che quando organizzano corsi di varia tipologia tesserano d'ufficio i praticanti a prescindere dall'età e dal tipo di impegno;
la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera ha ritenuto che non debba essere richiesto il certificato sportivo per l'attività ludico-motoria,
si chiede di sapere:
quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito a quanto rappresentato;
se intenda favorire la diffusione e l'accesso alle attività motorie non agonistiche organizzate, esentandole da qualsiasi obbligo certificativo, quanto meno per la prima infanzia fino a 6 anni.
(3-02156)
TAVERNA, AIROLA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, CRIMI, DONNO, GIARRUSSO, GIROTTO, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA - Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
nel mese di marzo 2015 si sono concluse le indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica di Roma in relazione all'inchiesta afferente al dissesto finanziario del polo sanitario gestito dalla Provincia italiana della congregazione dei figli dell'immacolata concezione (PICFIC) che, nell'aprile 2013, avevano già portato agli arresti domiciliari padre Franco Decaminada (incaricato della gestione del polo sanitario) ed il suo uomo di fiducia Antonio Nicolella, nonché in carcere Domenico Temperini, Direttore amministrativo pro tempore dell'ente, come emerge da un articolo su "romatoday" del 3 marzo;
la PICFIC è l'ente religioso a cui fa capo il comparto "IDI Sanità", comprensivo dell'Istituto dermopatico dell'immacolata (IDI) dell'ospedale "San Carlo di Nancy" di Roma;
l'inchiesta avrebbe rivelato che sull'Istituto dermopatico dell'immacolata grava un passivo patrimoniale di circa 845 milioni di euro, una distrazione di risorse finanziarie per 82 milioni ed un'evasione fiscale per oltre 450 milioni di euro;
la marcata esposizione debitoria aveva comportato, già nel febbraio 2013, il commissariamento della congregazione dei figli dell'immacolata concezione. Il commissario è il cardinale Giuseppe Versaldi;
il cardinale Versaldi, a sua volta, ha nominato come consulente Giuseppe Profiti, manager della sanità cattolica, all'epoca alla guida dell'ospedale "Bambino Gesù";
nel mese di aprile 2015, il Ministero dello sviluppo economico ha dato il via libera all'acquisizione dell'IDI da parte della fondazione "Luigi Maria Monti" e successivamente è stato sottoscritto il contratto di vendita delle aziende ospedaliere e strutture sanitarie della PICFIC, in amministrazione straordinaria, operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
la fondazione Monti è costituita anche dall'ente ecclesiastico congregazione dei figli dell'immacolata concezione;
secondo quanto avrebbero affermato Versaldi e Profiti, il salvataggio sarebbe andato in porto attraverso il finanziamento di 50 milioni di euro erogato dall'Apsa (Amministrazione del patrimonio della sede apostolica);
la Procura di Roma, per quanto risulta agli interroganti, avrebbe iscritto nel registro degli indagati Versaldi e Profiti per tentata malversazione ai danni dello Stato, come emerge da un articolo del "Corriere della Sera" in cronaca di Roma del 27 giugno 2015;
Giuseppe Profiti sembrerebbe attualmemte, secondo quanto risulta agli interroganti, far parte del consiglio di amministrazione dell'IDI, come emerge dall'articolo citato del "Corriere della sera";
considerato, inoltre, che da un articolo di "Il Tempo", del 5 luglio, si apprende che la struttura ospedaliera San Carlo di Nancy sta provvedendo in questi giorni a trasferire presso l'Irccs IDI, gestito dalla fondazione Luigi Maria Monti, circa 80 unità lavorative su 500, in maggioranza infermieri e personale ausiliario. A questo si aggiunge la repentina e imminente chiusura di appalti e servizi affidati a terzi, tra cui quello indispensabile del personale di supporto (operatori socio-sanitari, ausiliari, pulizie, cucina);
a giudizio degli interroganti gli odierni proprietari dell'IDI hanno contribuito con il loro operato al crac della struttura e non sarebbe opportuno che Giuseppe Profiti mantenga la posizione di consigliere di amministrazione dell'IDI e comunque di consulente, anche alla luce delle suddette intercettazioni,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali misure di propria competenza intendano attuare, al fine di porre al riparo il polo sanitario d'eccellenza di cui far parte l'IDI da future gestioni insane.
(3-02157)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
BERNINI, CARRARO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
in data 19 luglio 2015, intorno alle ore 4 del mattino, un sedicenne di Città di Castello (Perugia) ha accusato un grave malore all'interno del locale "Cocoricò" di Riccione (Rimini) e, trasportato successivamente all'ospedale "Ceccarini", è deceduto;
il giorno successivo, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima, dalla quale è emerso che il ragazzo aveva assunto un particolare tipo di droga, "Mdma", che ne ha causato l'arresto cardiaco e la morte;
in data 2 agosto, il questore di Rimini ha disposto la chiusura del locale per 120 giorni, sulla base dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, a decorrere da lunedì 3 agosto;
da notizie in possesso degli interroganti, la decisione del questore, avallata anche dal Ministro in indirizzo, non risolverà il problema, essendosi la platea dei frequentatori, spostata su altri locali della riviera, ma costerà una perdita di utili per la società di circa 1,5-2 milioni di euro nonché la perdita del posto di lavoro per più di 200 persone;
a giudizio degli interroganti, la chiusura del locale non rappresenta la soluzione al problema dello spaccio di stupefacenti, poiché se non verranno adottate misure radicali per sconfiggere la circolazione e cessione delle droghe nei luoghi di ritrovo e la "cultura dello sballo", fatti luttuosi, purtroppo, continueranno ad accadere, anche al di fuori delle discoteche e dei locali notturni;
considerato inoltre che:
nell'epoca attuale, caratterizzata da contesti sociali ed economici difficili, è rilevante il settore terziario e dei servizi, con il suo forte impatto sulla società e l'attività delle imprese;
la grave e perdurante crisi economico-finanziaria che permane ormai da diversi anni ha coinvolto vari settori produttivi e commerciali del nostro Paese, determinando un crescente e preoccupante aumento della disoccupazione, in particolare quella giovanile;
a giudizio degli interroganti, quindi, immaginare di combattere le droghe attraverso roboanti titoli di giornale ed azioni eclatanti ed inutili volte a stornare l'attenzione dal vero problema che affligge il nostro Paese, ovvero l'incapacità di questo Governo di garantire la sicurezza individuale e l'ordine pubblico collettivo, è un'inutile operazione di "distrazione di massa". Operazione che si fonda su scelte politiche autocratiche ed antiliberali che disincentivano lo spirito d'impresa proprio in un momento in cui andrebbe fortemente supportato. È invece indispensabile, per la reale e definitiva soluzione del problema, individuare gli strumenti idonei, da mettere in campo in via strutturale, per contrastare lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti da parte dei minori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della decisione adottata dal questore di Rimini e per quali ragioni l'abbia avallata;
quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla chiusura forzata imposta al locale e, comunque, per evitare azioni che possano indebolire la doverosa azione di contrasto e prevenzione per il consumo e lo spaccio delle sostanze stupefacenti e psicoattive;
se non ritenga di individuare strumenti maggiormente idonei, alternativi alla chiusura forzata di un'attività imprenditoriale che offre lavoro a oltre 200 persone, e di portare avanti ogni azione utile per trovare forme di contrasto per debellare il crescente fenomeno del consumo di droghe, in particolare da parte dei minori;
se intenda promuovere provvedimenti urgenti di competenza per tutelare gli oltre 200 lavoratori della discoteca "Cocoricò" di Riccione.
(3-02143)
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, ORELLANA, MOLINARI, BOCCHINO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
Poste italiane SpA ha presentato, all'inizio del 2015, un piano di razionalizzazione, redatto sulla base dell'accordo triennale sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico (con contratto di programma) e secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 7 ottobre 2008;
il piano comprenderebbe investimenti, assunzioni di nuovo personale, ma, nel contempo, per una supposta ottimizzazione delle risorse, vorrebbe procedere alla chiusura su tutto il territorio nazionale di circa 450 uffici e una conseguente "razionalizzazione" dell'orario di lavoro in circa 600 uffici postali;
sulla base delle affermazioni dei vertici di Poste italiane SpA, anche in Sardegna era stata ipotizzata la chiusura e/o riduzione servizio di oltre 15 uffici postali, dislocati in particolare nelle località di Cortoghiana, Turri, Genuri, Pauli Arbarei, Nurallao, Ballao, Modolo, Borutta, Esporlatu, Ozieri, Nughedu San Nicolò, Cheremule, Ardara, Romana e alcuni uffici di Cagliari;
il piano di razionalizzazione era stato temporaneamente sospeso, in forza di un interessamento delle forze politiche isolane, con l'obiettivo di arrivare ad una valutazione più precisa e aderente alle specificità della Sardegna, attraverso l'avvio di un tavolo di trattative con il fine di analizzare la specifica situazione regionale e l'erogazione dei servizi postali nel territorio sardo;
valutato che il piano di riorganizzazione causerebbe notevoli difficoltà in primis alla popolazione dei piccoli centri menzionati, i cui uffici postali passerebbero inizialmente ad un'apertura a giorni alterni per poi arrivare ad una definitiva chiusura, e lo stesso personale di Poste italiane sarebbe costretto a subire una razionalizzazione in termini di riduzione di orario di lavoro;
tenuto conto che:
da esperienze pregresse di riduzione o soppressione di servizi pubblici è derivato un grosso svantaggio per le comunità interessate;
ancor più in questo caso, interessando zone svantaggiate del territorio, soggette a spopolamento, ad alto tasso di popolazione anziana e con difficoltà di spostamento, vi sono elevati elementi di criticità e presumibili disagi per l'utenza;
nei comuni citati risulta essere debole la copertura wi-fi, che, eventualmente, potrebbe sopperire alla mancanza di postazioni fisiche; comunque, il basso grado di alfabetizzazione informatica della popolazione non consentirebbe allo stato attuale di sostituire in toto gli uffici con i servizi postali on line;
preso atto che il tavolo delle trattative circa la ridefinizione del piano di razionalizzazione proposto da Poste italiane SpA non è mai stato attivato e, pertanto, la sospensione ottenuta nei primi mesi del 2015 ha operato solo come differimento, e non come soluzione, dell'ipotesi di chiusura degli uffici postali a rischio;
tenuto conto che al fine di consentire una valutazione più puntuale dell'impatto del piano di razionalizzazione sulla popolazione locale, nonché l'individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale, l'art. 5, comma 1, della delibera n. 342/14/CONS adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'obbligo di notifica preventiva ai sindaci interessati almeno 60 giorni prima dell'intervento;
accertato che, tra le altre, con specifica mozione 1-00396, presentata a firma dei senatori Orellana ed altri, il Governo veniva impegnato: 1) a sollecitare l'AGCOM e Poste italiane affinché venisse quanto prima pubblicata la lista completa degli uffici postali prossimi alla chiusura o interessati da una riduzione dell'orario di apertura, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi in capo al fornitore del servizio universale quale, in particolare, il mantenimento dell'operatività di un ufficio postale nel 96 per cento dei Comuni italiani e 2) a richiedere a Poste italiane di mantenere la sospensione dell'attuazione del piano di razionalizzazione di Poste italiane (originariamente prevista per il 13 aprile 2015), al fine di: a) garantire un maggior coinvolgimento degli enti locali e dei loro amministratori, in modo da tener effettivo conto delle esigenze dei cittadini e delle specificità dei territori; b) individuare soluzioni che compensino concretamente i disagi legati alla chiusura degli sportelli (coniugando esigenze di profitto economico con quelle di tutela dell'utenza); c) fornire maggiori chiarimenti circa la concreta possibilità di utilizzo del "portalettere telematico", quale soluzione alla chiusura degli uffici postali nei comuni rurali;
accertato inoltre che le comunicazioni di chiusura o riduzione orario degli uffici postali interessati al piano di razionalizzazione sono già state notificate ad alcuni sindaci e, per alcuni uffici postali, si prefigura la chiusura definitiva già in data 7 settembre 2015, senza peraltro aver mai attivato le procedure di trattativa presso il tavolo di confronto per cui si erano assunti i necessari impegni in Parlamento,
si chiede di sapere, esprimendo contrarietà per il merito e la modalità di attuazione del piano di razionalizzazione, se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere tutte le azioni e gli strumenti di competenza atti ad evitare la chiusura degli sportelli postali in Sardegna e agire tempestivamente per l'apertura di un urgente tavolo di trattative tra le amministrazioni regionale e locali interessate, attraverso il quale il Ministero possa indurre i vertici di Poste Italiane SpA a procedere al riesame degli interventi di soppressione degli sportelli territoriali, in ragione delle specificità della situazione sarda.
(3-02146)
MOLINARI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
sono giunti (e, probabilmente, ancora ne giungeranno) a diversi lavoratori del Comune di Reggio Calabria, in seguito alle relative cartelle di pagamento inviate in modo copioso da Equitalia Sud SpA, atti di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
sembra che tali atti siano relativi al presunto mancato pagamento di somme dovute a titolo di IRPEF, che vede ente creditore l'Agenzia delle entrate, Ufficio provinciale di Reggio Calabria;
considerato che:
gli atti di pignoramento presentano seri e gravi indizi di illegittimità, addebitando ai lavoratori la responsabilità del pagamento di somme trattenute a suo tempo, in qualità di sostituto d'imposta, dal Comune di Reggio Calabria, che dovrebbe essere considerato unico debitore;
tra Equitalia, Comune di Reggio Calabria ed Agenzia delle entrate è stata stipulata una transazione per il saldo dell'enorme debito tributario comunale pregresso, probabilmente ricomprendente le somme che si stanno chiedendo ai lavoratori comunali;
a giudizio dell'interrogante è difficilmente qualificabile la condotta di Equitalia Sud SpA che sta provvedendo a notificare ai lavoratori, in qualità di debitori principali, ed al Comune di Reggio Calabria, come terzo debitore nei confronti dei dipendenti comunali, atti di pignoramento dei crediti verso un terzo che, in realtà, risulta il primo colpevole di tali incresciose vicende;
i lavoratori si stanno riservando di agire presso la competente autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ex art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica, trovandosi costretti a rivolgersi ad un'assistenza legale (quando non pregiudicati specificatamente per situazioni soggettive a loro direttamente riconducibili), per recuperare la relativa documentazione e redigere un'istanza di contestazione;
i sicuri strascichi legali aggiungeranno l'onta del danno ai conti pubblici a quella del comune senso di giustizia, in un ente la cui gestione è stata fonte di collasso delle risorse finanziarie e di aumento parossistico dei carichi tributari locali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga, in nome della salvaguardia del rapporto già fragile dei cittadini reggini con le pubbliche istituzioni, intervenire urgentemente in via prioritaria su tale situazione, a giudizio dell'interrogante paradossale.
(3-02148)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
STEFANI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
da quanto si apprende da organi accreditati di stampa, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha firmato il decreto interministeriale (istruzione e economia e finanze) che autorizza le Regioni a stipulare i mutui con la Banca europea degli investimenti, grazie al quale ogni Regione potrà utilizzare la quota di risorse che le è stata assegnata e gli enti locali indicati nel piano annuale 2015 potranno avviare le procedure di gara e i relativi appalti per gli interventi nelle scuole del proprio territorio;
in data 29 luglio 2015 è stato anche pubblicato, sul sito del Ministero dell'istruzione, l'elenco dei 1.215 interventi di edilizia scolastica per il 2015 che saranno finanziati attraverso i mutui agevolati della Bei;
in realtà, però, i Comuni, ad oggi, non possono ancora fattivamente beneficiare delle disponibilità stanziate in quanto il decreto non è ancora entrato in vigore in attesa delle necessarie firme del Ministero dell'economia e del Ministero delle infrastrutture e i trasporti;
ad oggi i Comuni aggiudicatari del contributo non possono procedere con l'iter delle gare d'appalto, così come stabilito dal decreto interministeriale del 27 aprile 2015, recante "Modifiche al decreto 23 gennaio 2015 recante modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che le regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale", perché il decreto interministeriale non è ancora entrato in vigore e rischiano, altresì, di perderlo, poiché l'aggiudicazione provvisoria dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre, secondo quanto stabilito dallo stesso decreto interministeriale del 27 aprile;
infatti, si deve tener conto che dovrebbero intercorrere almeno 60 giorni di tempo tra l'entrata in vigore del decreto e la scadenza del 31 ottobre, al fine di dare la possibilità ai Comuni di espletare tutte le procedure di pubblicazione del bando, così come previsto dall'articolo 122 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;
già il decreto interministeriale del 27 aprile 2015, ex all'articolo 1, comma 1, lettera e), aveva infatti prorogato il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori dal 30 settembre 2015, come stabilito dal decreto interministeriale 23 gennaio 2015, al 31 ottobre 2015, al fine di consentire la redazione dei piani regionali triennali di edilizia scolastica in tempi adeguati;
sembrerebbe quindi opportuno prorogare ulteriormente il termine di aggiudicazione provvisoria dei lavori, qualora non si possa provvedere al più presto all'emanazione,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente emanare il decreto interministeriale oppure, in caso di impossibilità nell'esperire questa soluzione, non ritengano necessario attivarsi al fine di posticipare il termine ultimo del 31 ottobre 2015 per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori.
(4-04426)
PAGLIARI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
molti lavoratori, che abitano a Parma e lavorano a Milano, qualche giorno fa hanno appreso dagli operatori di Trenitalia che i treni Frecciabianca 9802 e 35825 verranno cancellati a tempo indeterminato a partire dalla serata del 30 luglio 2015;
tale decisione crea una situazione difficilissima per i pendolari di Parma (ma, si immagina, anche di altre città) che lavorano a Milano;
questi 2 treni sono, infatti, utilizzati da circa l'80 per cento dei pendolari parmigiani, essendo in orario lavorativo e garantendo (a fronte di un costoso abbonamento in parte sovvenzionato dalla Regione tramite il progetto "mi muovo tutto treno") un collegamento con Milano in "solo" un'ora e 15 minuti rispetto ai tempi di un'ora e 35 minuti o di un'ora e 45 minuti dei treni regionali;
la cancellazione del treno Frecciabianca 9802 complica la situazione soprattutto la mattina: i viaggiatori, infatti, potranno prendere un treno per Milano o alle ore 7:05 (con quasi 2 ore di viaggio) o alle ore 8:10 senza fermata a Milano centrale;
una volta finita la manifestazione di Expo 2015, inoltre, sarà soppresso il treno speciale della regione delle ore 8:16,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano i motivi che hanno portato a tale decisione;
se intenda attivarsi, per quanto di competenza, presso Trenitalia affinché si receda dalla decisione, ovviando così ai disagi che si manifesteranno sulla linea e negli spostamenti dei lavoratori.
(4-04427)
TOSATO - Ai Ministri dell'interno e della salute - Premesso che:
l'interrogante ha già presentato un atto di sindacato ispettivo (4-04334) volto ad accertare l'idoneità della struttura di Costagrande di Avesa Verona, individuata dal prefetto per ospitare gli extracomunitari in attesa della concessione dello status di rifugiato;
stando alle notizie pubblicate dagli organi di stampa, il prefetto, sempre nella zona di Verona (ove si è ormai arrivati ai 1.000 richiedenti asilo ospitati e ad altri 722 che sarebbero in arrivo in Veneto), ha individuato, in alternativa alla struttura di Costagrande, tra gli immobili delle caserme dismesse, la palazzina dell'ex alloggio Nato sulle Torricelle, vicino a Castel San Felice;
la decisione del prefetto appare irrazionale, considerato che la caserma Nato sulle Torricelle è in disuso da 2 anni, tra degrado e rifiuti;
l'ex caserma che dovrebbe ospitare gli immigrati risulta, stando alle informazioni in possesso, inabitabile. Si ritiene, quindi, che sarebbe opportuno un sopralluogo da parte delle unità regionali di competenza, per valutare se sussistano i presupposti per l'abitabilità e le condizioni igieniche adeguate per evitare il rischio della diffusione di malattie infettive;
è manifesta l'incapacità del Governo di mettere in atto azioni dirette a contrastare il continuo flusso di immigrati che sbarcano sulle coste italiane;
l'ondata di sbarchi che oramai da anni non accenna a diminuire non può più essere derubricata a situazione emergenziale: è ingiustificabile un'assenza totale di strategia politica volta a programmare azioni concrete per far terminare il flusso verso le coste del nostro Paese;
le politiche messe in atto dal Governo in materia di gestione dei flussi migratori rischiano di creare un impatto sociale ingestibile, alimentando il sentimento di ingiustizia vissuto dai cittadini italiani che si trovano in condizioni estreme di disagio e di emergenza abitativa nel constatare come il Governo abbia soluzioni immediate per far fronte ai problemi di vitto e alloggio solo in favore degli extracomunitari che giungono nel nostro Paese;
l'emergenza abitativa costituisce nell'attuale crisi economica uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti il Ministro dell'interno intenda adottare al fine di prevedere che l'immobile dell'ex caserma di Torricelle non venga adibito all'accoglienza degli extracomunitari;
se il Ministro della salute non ritenga opportuno sollecitare un sopralluogo delle istituzioni sociosanitarie locali, al fine di accertare l'abitabilità della struttura e verificare che non sussistano rischi per la salute dei cittadini extracomunitari ospitati e per i cittadini residenti nella zona.
(4-04428)
AMIDEI, BERTACCO, PICCOLI, MARIN - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il decreto-legge n. 78 del 2015, appena convertito in legge, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", all'articolo 12, ha previsto l'istituzione di una zona franca urbana per l'intero territorio dell'Emilia-Romagna, colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014, di cui al decreto-legge n. 4 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2014, e nei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012;
le zone franche urbane (ZFU) sono aree infra infra-comunali, di dimensione minima prestabilita, dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse;
nello specifico le zone franche prevedono l'esenzione dalle imposte sui redditi, l'esenzione dall'Irap, l'esenzione dall'Imu e l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per un periodo predeterminato di 5 anni;
a distanza di più di 3 anni dal sisma del maggio 2012, che ha colpito in particolar modo le popolazioni dell'Emilia Romagna ma anche del Veneto, non si sono avuti segnali concreti ed incisivi, attraverso provvedimenti significativi, sulla ricostruzione di un territorio e sui danni subiti dalle imprese;
a tal fine, l'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 78, istituendo la zona franca, ha individuato il perimetro della medesima tra i seguenti Comuni: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Comune di Modena (limitatamente alle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto) e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico e Sant'Agostino;
giova sottolineare però che il citato precedente provvedimento legislativo, il decreto-legge n. 74 del 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", già stabiliva le aree colpite dal sisma indicando dei Comuni ben definiti, tra cui taluni della provincia di Rovigo, che nell'attuale decreto-legge n. 78 del 2015 non vengono considerati;
a detto proposito il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, nel corso dell'esame del provvedimento presso la 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato prima, e in Aula poi, ha presentato delle proposte emendative volte ad estendere la zona franca urbana anche ai Comuni del Veneto colpiti dal predetto sisma e già individuati dal decreto-legge n. 74 del 2012;
i Comuni veneti interessati e non inseriti nel perimetro della zona franca urbana sono i seguenti: Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta e Fiesso Umbertiano;
in data 28 luglio 2015, il provvedimento è stato approvato dall'Aula del Senato, previa apposizione della questione di fiducia da parte del Governo, di conseguenza tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati sono decaduti;
da notizie in possesso degli interroganti, durante il veloce iter svoltosi tra il 30 e il 31 luglio in V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) alla Camera dei deputati, tutti gli emendamenti sono stati respinti e non è stata nemmeno affrontata la questione relativa all'estensione della zona franca urbana ai citati Comuni veneti;
a giudizio degli interroganti, ci sono esigenze ed emergenze che non possono essere sottovalutate, come tante volte accade nei provvedimenti presentati dal Governo. Tali misure rappresentano dei palliativi, sempre che abbiano un qualche effetto, visto che spesso non producono nulla, se non disaffezione nei confronti delle istituzioni da parte delle popolazioni colpite dalle calamità naturali;
a tal proposito, sarebbe stato auspicabile che, durante l'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78, fosse stata estesa la zona franca urbana anche ai Comuni veneti già individuati da precedente decreto-legge n. 74 del 2012,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione dei Comuni veneti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014;
se intenda attivarsi, per quanto di propria competenza, al fine di predisporre un provvedimento legislativo specifico per riconoscere ai Comuni veneti, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, le medesime agevolazioni accordate ai Comuni emiliani.
(4-04429)
BRUNI, LIUZZI, ZIZZA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
nell'ambito dell'unione dei Comuni della Grecìa salentina, il Comune di Calimera (Lecce) è stato destinatario dalla Regione Puglia nel P.O. FESR 2007-2013 di un finanziamento per la "Rigenerazione territoriale mediante rafforzamento e riqualificazione dei centri minori";
la Giunta comunale di Calimera con delibera n. 86 del 3 settembre 2013 ha approvato il progetto esecutivo che prevedeva l'installazione di un'opera di grande prestigio internazionale realizzata dal noto architetto Steven Holl;
in data 21 novembre 2013 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e il Comune di Calimera il disciplinare di finanziamento avente codice operazione PA 7.200039;
la Giunta comunale di Calimera con delibera n. 55 del 25 giugno 2015 ha adottato un atto di indirizzo in merito ai lavori di "rigenerazione territoriale mediante rafforzamento e riqualificazione dei centri minori", che interessano anche il completamento dei lavori in piazza del Sole;
l'intervento, finanziato per un importo complessivo di 583.333,37 euro dalla Regione Puglia all'unione dei Comuni della Grecìa, va rendicontato entro il mese di settembre 2015. Esso comprende l'installazione della prestigiosa opera "Inversion" realizzata in pietra leccese dall'architetto Steven Holl in occasione della mostra internazionale "Abitare" tenuta presso l'università di Milano nell'aprile 2013;
la Regione in sede di finanziamento dell'intervento di rigenerazione urbana riservata ai "centri antichi", in considerazione del valore internazionale dell'installazione progettata dall'architetto Steven Holl in pietra leccese, autorizzava la spesa;
il Comune di Calimera si potrebbe fregiare di essere l'unico al mondo ad esporre nella sua piazza sia l'installazione di Steven Holl che le sculture donate dal cittadino onorario architetto Alvaro Siza, entrambi considerati tra i migliori architetti viventi sul pianeta, capaci di portare alla ribalta internazionale la piccola cittadina, da anni impegnata con l'osservatorio urbanistico "Tekné" a premiare gli interventi qualificanti messi a punto ogni anno nel Salento;
l'atto di indirizzo adottato dalla Giunta rischia di compromettere definitivamente la possibilità di dotare una piazza del Salento, della Puglia e dell'Italia di opere di tale rilevanza internazionale, non rispettando i tempi previsti per i rendiconti, con la conseguente perdita dei fondi;
a giudizio degli interroganti l'atto di indirizzo prevarica le prerogative dell'organo esecutivo ed addirittura prevede soluzioni tecniche alternative ai lavori da eseguire, oltre ad uno spostamento dell'opera dell'architetto Steven Holl, che non sarebbe più collocata nel centro antico come prevede la misura finanziata,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri, anche per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale del Ministero dello sviluppo economico, sia a conoscenza delle modifiche progettuali decise dalla Giunta comunale di Calimera che potrebbero comportare la perdita delle risorse assegnate nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013 e, quindi, l'impossibilità di realizzare l'installazione della prestigiosa opera "Inversion" di Steven Holl;
se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sia a conoscenza della vicenda e quali iniziative intenda adottare per assicurare la realizzazione dell'opera di valore internazionale, e scongiurare l'ipotesi di un suo trasferimento in altro Stato, con grave danno per l'immagine del nostro Paese.
(4-04430)
ARACRI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno - Premesso che:
le vigenti disposizioni normative riguardanti i Comuni stabiliscono che il termine ultimo perché i Consigli comunali approvino i tributi e le tariffe relativi all'esercizio finanziario 2015 è il giorno 30 luglio, termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale per gli esercizi finanziari 2015-2017;
il Consiglio comunale di Viterbo è stato convocato il giorno 30 luglio 2015, e nei giorni seguenti, alle ore 15.00, con un ordine del giorno che prevedeva, tra gli altri argomenti, anche l'approvazione dei tributi, tasse e tariffe per l'anno 2015;
i lavori del Consiglio sono iniziati alle ore 16.00 del 30 luglio con la discussione ed eventuale approvazione del primo punto all'ordine del giorno che riguardava: 1) addizionale comunale IRPEF; 2) determinazione aliquota 2015;
conclusa la discussione, il provvedimento è stato posto in votazione ed approvato, a maggioranza, alle ore 00:20 del giorno 31 luglio 2015;
gli altri provvedimenti inerenti alla manovra tributaria e tariffaria all'ordine del giorno erano: 1) IUC con le componenti Tasi e Imu per l'anno 2015, Tari per l'anno 2015, servizi cimiteriali; 2) istituzione nuove tariffe, tariffe servizio mensa scolastica; 3) nuova regolamentazione, tassa di soggiorno;
i provvedimenti citati sono stati tutti approvati in data 31 luglio durante l'arco della giornata fino alle ore 21,20,
si chiede di sapere se i provvedimenti citati, adottati dal Consiglio comunale di Viterbo in materia tributaria e tariffaria, siano legittimi, vista l'approvazione avvenuta alla data del 31 luglio 2015.
(4-04431)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni Silveri nel corso di un'audizione sul tema dell'immigrazione presso la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) del Senato, in una notizia riportata anche da "Il Sole-24 ore" del 23 giugno 2015, ha dichiarato che nell'ultimo periodo sono stati raggiunti accordi con il Gambia, per l'immigrazione via mare, e con la Macedonia, per i flussi migratori via terra. Sono anche in corso trattative con Congo, Ghana, Senegal e Bangladesh;
sul numero di luglio 2015 del periodico "Polizia Moderna", nell'articolo a firma di Antonella Fabiani dal titolo "Cooperazione e Soccorso", si sostiene, a pagina 19, che «Nel frattempo la Direzione centrale dell'immigrazione sta cercando di concentrare gli sforzi in questa direzione, sono infatti in previsione accordi di cooperazione con la Gambia (l'anno scorso sono arrivati 8.000 gambiani in Italia), la Costa d'Avorio e il Senegal»;
su "la Stampa" del 15 giugno Guido Ruotolo riportava che «Due settimane fa è stato sottoscritto un accordo tra il nostro capo della Polizia e quello del Gambia. Forniture, supporti logistici, corsi di formazione in cambio di rimpatri. Ora si sta trattando con Costa d'Avorio, Senegal, Bangladesh. Ma con paesi come il Mali o il Sudan che non vogliono sentir parlare di accordi di riammissione, dovrà scendere in campo la Farnesina. Sono questi i Paesi da dove partono sostanzialmente i flussi migratori per motivi economici che transitano da noi. Solo in questi primi cinque mesi e passa del 2015: 5.725 nigeriani, 3.224 dal Gambia, 2.563 dal Senegal, 2.290 dal Mali, 1.354 da Costa d'Avorio»;
risulta che Italia e Gambia hanno già firmato, nel luglio 2010, un accordo di cooperazione di polizia per "combattere l'immigrazione". Il "Bilateral cooperation agreement for fighting irregular migration" comprendeva 3 settimane di formazione per 40 funzionari del Dipartimento dell'immigrazione gambiano sul pattugliamento marittimo e identificazione di documenti falsi. La formazione è stata a spese dell'Italia. L'Italia ha inoltre regalato, sempre nell'ambito dell'accordo, 12 Toyota Land Cruiser PickUp al Governo del Gambia per controllare eventuali partenze illegali dal Paese;
considerato che:
nel rapporto 2014-2015 di Amnesty international si ricorda che in Gambia il presidente Yahya Jammeh ha festeggiato il suo 20° anno al potere, 2 decenni caratterizzati da una forte intolleranza nei confronti del dissenso, in cui giornalisti, oppositori politici e difensori dei diritti umani hanno continuato a essere vittime di intimidazioni e tortura. L'anno è terminato con un tentativo di colpo di Stato nella notte del 30 dicembre, che ha portato a decine di arresti e a un duro giro di vite sugli organi di stampa;
il 22 luglio 2014 in molti Paesi del mondo organizzazioni non governative come Amnesty international, Article 19 Afrique de l'Ouest, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme e la comunità gambiana in esilio hanno organizzato proteste e manifestazioni per ricordare il colpo di Stato che ha portato al potere il presidente Yahya Jammehe sensibilizzare l'opinione pubblica sulla terribile situazione dei diritti umani in Gambia, dove la gente teme di subire un arresto arbitrario e dove la tortura e la scomparsa degli oppositori sono la norma;
il Governo del Gambia, nel novembre 2014, ha vietato ai 2 ispettori dell'ONU, Christof Heins (sudafricano, relatore speciale sulle esecuzioni extra-giudiziali, sommarie o arbitrarie) e Juan Mandes (statunitense, relatore speciale sulla tortura), l'accesso al braccio della morte nelle galere di Banjul, la capitale del Gambia. Heins e Mandez volevano entrare nell'ex colonia britannica per indagare su torture ed esecuzioni di attivisti, giornalisti e oppositori politici, uccisioni extragiuridiziarie. I 2 sono rimasti nel Paese dal 3 al 7 novembre 2014 e hanno raccolto molte informazioni in proposito: la pena di morte è stata reintrodotta nel 2012 e subito sono state uccise 9 persone,
si chiede di sapere:
se successivamente all'accordo del 2010, sia stato stipulato o sia in corso di stipula o definizione un nuovo accordo bilaterale con il Governo del Gambia;
quali siano i contenuti degli accordi in essere tra i due Paesi e quelli attualmente allo studio;
quali iniziative il Governo abbia in corso a tutela dei diritti umani dei cittadini gambiani in fuga dal proprio Paese a causa della violazione sistematica dei loro diritti.
(4-04432)
GIBIINO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
ai lavoratori degli ex sportelli multifunzionali, assunti con contratto a tempo indeterminato da enti di formazione professionale diretti e controllati dalla Regione Siciliana, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 24 del 1976, e successive integrazioni, recante "Addestramento professionale dei lavoratori", è garantita la continuità lavorativa e il trattamento economico stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria;
da quasi 2 anni, ai suddetti lavoratori è stata tolta ogni certezza e prospettiva sul loro futuro lavorativo senza alcuna giustificazione. Malgrado le continue riunioni, trattative, e forme di lotta non violente, non si è evitato il loro licenziamento illegittimo;
ad oggi, più di 1.000 lavoratori sospesi non percepiscono l'assegno della cassa integrazione in deroga in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS hanno congelato le risorse per il pagamento di tale ammortizzatore sociale;
il personale, che di fatto ha perso il posto di lavoro, oltre a non avere percepito gran parte degli emolumenti pregressi da parte degli enti di appartenenza, si è visto sfumare anche l'appiglio di un "paracadute" sociale, necessario ad evitare un grave stato di malessere e avvilimento che può sfociare in drammatici episodi sociali;
la normativa vigente contempla, per i lavoratori che hanno perduto il lavoro, il pagamento dell'indennità della cassa integrazione in deroga, pari all'80 per cento della retribuzione lorda;
il licenziamento di lavoratori, esperti in politiche attive del lavoro, comporta conseguenze negative per i servizi resi ai cittadini, ma anche per la spesa pubblica a cui dovrà fare fronte la Regione Siciliana, che nel corso degli anni ha investito ingenti risorse finanziare per la continua riqualificazione del personale in questione;
a giudizio dell'interrogante, è inspiegabile il ritardo dell'erogazione, da parte del Ministero dell'economia, delle somme che appartengono alla Regione Siciliana, necessarie per il pagamento della cassa integrazione in deroga del periodo compreso tra il mese di aprile e il mese di dicembre dell'anno 2014,
si chiede di sapere quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per avviare le procedure di sblocco della cassa integrazione in deroga relativa agli operatori degli ex sportelli multifunzionali, affinché, oltre alla perdita ingiustificata del posto di lavoro, non subiscano ulteriori disagi economici.
(4-04433)
DE POLI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
nella relazione 2015 della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, i magistrati contabili, nell'esprimere preoccupazione per il ritardo che sta incontrando l'attuazione del riordino delle Province, come disposto dalla legge n. 56 del 2014, sottolineano lo stato di precarietà della situazione finanziaria degli enti di area vasta e l'aggravamento ipotizzato, soprattutto nella prospettiva dell'esercizio in corso, considerando la fase avanzata della gestione 2015. Il riferimento è, in particolare, alle ricadute sulle gestioni finanziarie interessate, generate dall'anticipazione degli effetti finanziari relativi ai tagli di spesa disposti dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014);
nel quadro critico in cui si trovano le Province, sottolinea la Corte dei conti, di "relativa efficacia" appaiono le misure in tema di trasferimento del personale appartenente ai ruoli della Polizia provinciale e quelle riguardanti la modulazione delle sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità 2014, previste nel decreto-legge "enti locali" n. 78 del 2015, recentemente convertito in legge;
nel prosieguo, evidenziando la precarietà finanziaria delle Province, ha segnalato che l'analisi dei risultati delle manovre 2008-2013 ha confermato il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti, con la conseguente riduzione delle risorse destinate ai servizi essenziali. Le manovre avviate dal 2009 hanno fatto registrare un taglio di 2,9 miliardi di euro per le Province, con una contrazione rilevante degli investimenti (mediamente il 60 per cento delle economie di spesa), registrando altresì una severa riduzione della spesa finale di oltre 1,3 miliardi, con la conseguenza di una profonda divaricazione tra risorse correnti e fabbisogno per l'esercizio delle funzioni fondamentali, difficilmente sostenibile per l'intero comparto;
l'Unione delle Province italiane osserva che la medesima legge di stabilità impone un taglio della spesa, ma non del personale, che, nel frattempo, resta a carico delle Province, in attesa di ricollocamento presso lo Stato, le Regioni e i Comuni. Rappresenta che anche lo stato dei bilanci delle Province è emergenziale, essendo a rischio gli equilibri finanziari degli enti, anche a causa delle sanzioni che saranno applicate per lo sforamento del patto di stabilità del 2014 stimabili, al momento, intorno ai 400 milioni di euro, e che interesseranno almeno 30 tra Province e Città metropolitane;
il ridotto trasferimento di risorse economiche agli enti locali renderà necessario l'innalzamento dei tributi da parte di questi e, se anche l'innalzamento dell'aliquota IRPEF al massimo consentito non fosse sufficiente al regolare funzionamento delle amministrazioni locali, la conseguenza inevitabile sarà la riduzione dei servizi essenziali;
sono state avanzate richieste in più sedi dalle Province, e sottoposte all'attenzione della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-città, al fine di determinare la predisposizione di norme in grado di rendere compatibile la manovra finanziaria con la piena attuazione della legge n. 56 del 2014 e assicurare agli enti locali la possibilità di continuare a garantire l'erogazione dei servizi essenziali, quali il trasporto e l'assistenza scolastica ai disabili nelle scuole e consentire alle persone con disabilità la piena integrazione a tutela dei loro diritti e in attuazione della legislazione nazionale e internazionale,
si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda attuare per risolvere la delicata situazione creatasi.
(4-04434)
MOLINARI, VACCIANO, CASALETTO, GAMBARO, BENCINI, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, SIMEONI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 17 maggio 2013 veniva dato sintetico avviso, a cura di TGE International SpA, nell'albo pretorio del Comune di San Ferdinando (Reggio Calabria) della trasmissione all'autorità competente della richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del R.R. n. 3/2008 (pendente presso la Regione Calabria, Dipartimento ambiente) avente ad oggetto il progetto di un impianto di recupero metalli da rifiuti speciali non pericolosi (CER 150104, 150105, 150106, 191112 e 191104) da localizzare nella "seconda zona industriale";
in data 29 maggio 2013 veniva dato dalla TGE International SpA avviso pubblico della trasmissione all'autorità competente della documentazione necessaria per la VIA nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria;
il progetto prevedeva la riattivazione di impianto esistente nella seconda zona industriale di San Ferdinando, già autorizzato al trattamento di rifiuti con i medesimi codici CER (catalogo europeo dei rifiuti). Come risulta dal suddetto avviso pubblico, il progetto dell'opera, lo studio di impatto ambientale e la sintesi (non tecnica) dovevano risultare depositati presso il Dipartimento ambiente della Regione Calabria, presso la Provincia di Reggio Calabria e lo stesso Comune di San Ferdinando, al fine di permettere agli interessati la presentazione di istanze, di osservazioni nonché della richiesta di ulteriori elementi conoscitivi sull'opera: una possibilità mai concessa ai cittadini di San Ferdinando non essendo, al contrario, mai stata depositata, almeno a suo tempo, in Comune la documentazione inerente alla valutazione di impatto ambientale del progetto;
precedentemente, la stessa società aveva presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi in data 19 dicembre 2012, ottenendo, esperite le necessarie formalità nei confronti degli enti competenti e in Conferenza di servizi, l'autorizzazione provvisoria della Provincia di Reggio Calabria (Settore 14 - Ambiente e Energia - Demanio Idrico e Fluviale - APQ ATO Servizio 1 - Smaltimento Rifiuti e Tutela Aria) con nota di prot. n. 0047871 del 13 febbraio 2013, prorogata con nota di prot. n. 240472 del 9 agosto 2013 sino all'autorizzazione definitiva concessa con nota di prot. n. 300745 del 17 ottobre 2013;
considerato che, per quanto risulta:
solo successivamente, con nota di prot. n. 0235238 del 31 luglio 2014, è stata provvisoriamente autorizzata dalla Provincia di Reggio Calabria la società TGE International SpA, dopo l'istanza presentata in data 24 aprile 2013 (nota di prot. n. 133315), alle emissioni in atmosfera provenienti dal ciclo termico di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'allegato 1 dell'autorizzazione provvisoria e, specificatamente, con ulteriore espansione dei rifiuti trattati con l'autorizzazione definitiva precedente (17 ottobre 2013), quelli di cui ai codici CER 030307, 120103, 120104, 120113, 160118, 160216, 170402, 170407, 170411, 191002, 191203, 191204 e 191212, oltre a quelli censiti con i codici 150104, 150105 e 150106;
la suddetta autorizzazione doveva avere una validità temporale di 180 giorni dalla data di rilascio, con scadenza 30 gennaio 2015, e che solo in data 30 marzo 2015 veniva presentata istanza da parte di TGE International SpA per la sua proroga, tempestivamente (forse troppo, a giudizio degli interroganti) concessa in data 2 aprile 2015;
l'atto di proroga di cui alla nota di prot. n. 115809 della Provincia di Reggio Calabria estende "fino al completamento della attività di messa a regime dello stabilimento" le 37 prescrizioni già impartite nell'autorizzazione provvisoria del 31 luglio 2014, aggiungendone altre e delimitando la validità della proroga medesima entro e non oltre il 15 settembre 2015;
considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 9 luglio 2015, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, provvedeva ad effettuare un sopralluogo presso lo stabilimento di San Ferdinando della TGE International SpA per una verifica dell'impianto e del rispetto delle prescrizioni impartite dall'amministrazione provinciale di Reggio Calabria;
durante tale sopralluogo sono state controllate le aree interne dello stabilimento nelle quali si svolgono le attività inerenti alle fasi di ricezione e stoccaggio del materiale nonché di trattamento meccanico dello stesso e successiva pirolisi e stoccaggio del prodotto della pirolisi. In tale area veniva rinvenuta la presenza di materiale pulverulento proveniente dal trattamento meccanico e macinazione del materiale presente nello stabilimento, ciò in assenza di funzionamento del forno pirolitico;
tra il materiale presente in entrata veniva osservato un cumulo di cavi ed un cumulo di materiale di varia natura di cui si sono acquisiti i relativi FIR (formulari di identificazione dei rifiuti), constatando l'errata codificazione del rifiuto costituente il primo cumulo, codificato erroneamente con CER 191203 (metalli non ferrosi) invece di 191212 (altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211), attribuzione che doveva essere data dopo opportuna caratterizzazione chimica. A tal proposito si imponeva verbalmente alla ditta di non trattare termicamente il materiale presente in tale cumulo, suggerendo di restituirlo alla ditta conferente;
dal 3 aprile 2015 del registro dati di funzionamento del fomo pirolitico (recante le date e gli orari di attività del forno) si acclarava che dal mese di aprile 2015 l'impianto di pirolisi è stato in esercizio in modo discontinuo, senza l'esecuzione dei campionamenti e le successive analisi delle emissioni in atmosfera, disattendendo quanto stabilito nella prescrizione della proroga del 2 aprile 2015 che imponeva: "tutte le operazioni di trattamento sui materiali metallici, comprese quelle rientranti nella procedura del REG UE 333/2011, che presuppongano l'utilizzo dei cicli termici e degli impianti dovranno essere effettuate prevedendo la contestuale esecuzione dei campionamenti dei fumi convogliati e delle successive analisi di laboratorio sulle emissioni, controllando integralmente le concentrazioni dei parametri già riportati nella tabella 1 a pagina 3 dell'autorizzazione n. 235238, nel rispetto di quanto già previsto al punto 19 della stessa autorizzazione n. 235238";
considerato infine che, per quanto risulta agli interroganti:
a seguito del sopralluogo l'ARPA concludeva richiedendo all'amministrazione provinciale di valutare l'opportunità della persistenza dell'autorizzazione di ricezione da parte della ditta di rifiuti con codici CER 191204 e 170411 a causa del quantitativo di materiale non ferroso recuperabile a fronte del quantitativo di materiale plastico sottoposto a trattamento termico;
in merito alle polveri presenti all'interno delle aree di lavoro, sempre l'ARPA, ha anche richiesto all'amministrazione provinciale una più rigida prescrizione, a fronte del punto 25 dell'autorizzazione provvisoria del 31 luglio 2014, per il contenimento del materiale pulverulento rinvenuto in seguito allo svolgimento delle attività produttive;
la mancata ottemperanza a quanto prescritto nella proroga del 2 aprile 2015 porta a far ritenere all'ARPA che sussistano gli estremi relativi alla contestazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede anche la sanzione penale dell'arresto sino ad un anno;
proprio recentemente, gli interroganti hanno avuto notizia di segnalazione alle forze dell'ordine, da parte dei residenti della zona, di puzzo insistente e insopportabile proveniente dallo stabilimento della TGE International SpA;
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga, di esercitare efficacemente la sua specifica attività di vigilanza;
se non risulti razionalmente poco rispondente ad un'attività economica sana questo eccessivo dilatarsi nel tempo di autorizzazioni che hanno reso sostanzialmente "monca" l'attività della TGE International SpA, tra l'autorizzazione definitiva al generico trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e l'autorizzazione provvisoria al loro trattamento termico (ed alle relative e conseguenti emissioni atmosferiche) e, quindi, se ritenga di appurare se i generali motivi di convenienza economica possano essere stati influenzati dalla percezione di provvigioni pubbliche e/o di particolari agevolazioni;
se non ritenga, in surroga dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, di dover dare impulso all'immediata revoca dell'attività della TGE International SpA, data l'attuale precarietà della proroga dell'autorizzazione provvisoria, soprattutto alla luce delle risultanze del sopralluogo dell'ARPA;
se non ritenga, a tutela della salute pubblica e della generale salubrità dei luoghi (ed in particolare di quelli di lavoro), di dover dare impulso immediato all'ARPA per fare tutte quelle analisi prescritte alla TGE International SpA in forza delle autorizzazioni concesse, dato l'obiettivo venir meno della fiducia nel proprio monitoraggio dell'attività produttiva.
(4-04435)
GASPARRI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
da notizie di stampa pubblicate su alcuni quotidiani il 30 luglio 2015, si apprende che la Procura di Palermo avrebbe iscritto nel registro degli indagati Piero Messina e Maurizio Zoppi, giornalisti de "L'Espresso" autori dell'articolo che faceva riferimento alla presunta intercettazione tra il presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, e Matteo Tutino, medico chirurgo suo amico, nella quale Tutino, agli arresti per peculato, avrebbe espresso la necessità di «far fuori come il padre» l'assessore alla Sanità Lucia Borsellino;
l'esistenza dell'intercettazione, che ha suscitato numerose polemiche e interventi istituzionali, è stata smentita dalle Procure di Palermo, di Caltanissetta, di Messina e di Catania, sebbene i due giornalisti sostengano di averla ascoltata;
i due giornalisti sono indagati per «pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico»; Piero Messina risulta indagato anche per calunnia, in quanto sarebbe stato smentito da una presunta fonte;
il Comitato di Presidenza del Consiglio superiore della magistratura ha disposto l'apertura delle pratiche relative alle vicende della pubblicazione delle intercettazioni di Palermo, che hanno coinvolto il presidente della Sicilia Rosario Crocetta;
la pratica è stata assegnata alla Prima commissione consiliare, alla quale il Comitato ha comunicato di «tener conto della pendenza di indagini penali presso la Procura di Palermo e delle iniziative assunte dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (...) ai fini delle valutazioni di sua competenza»,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda esposta;
se non ritenga di avviare un'ispezione ministeriale presso la procura di Palermo, di Caltanissetta, di Messina e di Catania;
se non ritenga di dover riferire in Parlamento in merito al caso.
(4-04436)
AMIDEI, CERONI, STEFANI, CANDIANI, SERAFINI, ARRIGONI, PICCOLI, MARIN, PICCINELLI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
da 6 mesi sono stati collocati a Loreo (Rovigo), comune con poco più di 3.500 abitanti, circa 60 immigrati richiedenti asilo, in una struttura ricettiva denominata "Piccola Venezia";
da notizie in possesso degli interroganti, l'ordine di collocazione degli immigrati è stato impartito dalla Prefettura di Padova, oltraggiando la potestà della Prefettura di Rovigo, attraverso un accordo sancito tra il prefetto padovano, il proprietario dell'immobile e la cooperativa che ha in gestione la struttura turistica;
il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, per fare chiarezza su quanto accaduto, si è recato personalmente presso la Prefettura di Padova per sincerarsi sui motivi secondo i quali, in una piccola comunità quale quella di Loreo, siano stati dirottati ulteriori 39 migranti e, a detto proposito, il prefetto di Padova ha affermato che la scelta è nata da un'emergenza impellente, che, in quanto tale, sarà limitata nel tempo;
a giudizio degli interroganti la situazione creatasi è assurda e paradossale: non si può far finta che il nostro Paese stia passando un momento facile. Il rispetto dei cittadini deve essere più che mai attento, soprattutto considerate le difficoltà quotidiane delle famiglie italiane che talvolta stentano ad arrivare alla fine del mese;
lungi dal voler attuare una politica della non accoglienza, occorre tuttavia, realisticamente, riconoscere che non ci sono più le condizioni per accogliere gli immigrati nel migliore dei modi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della scelta del prefetto di Padova e per quali ragioni l'abbia avallata;
se sia in grado di riferire per quanto tempo gli immigrati si dovranno trattenere a Loreo;
se i 60 immigrati giunti a Loreo detengano lo status di profughi oppure se si tratti di clandestini;
se la struttura "Piccola Venezia" sia idonea ad accogliere, in sicurezza, un numero così elevato di immigrati;
se sia stata rispettata la corretta proporzione tra profughi e cittadini residenti, prima di autorizzare l'arrivo dei migranti presso il citato residence ;
se esista un programma giornaliero per gli immigrati e se non ritenga di doverli inserire in programmi di lavoro socialmente utili in aiuto della comunità;
quali attività di controllo siano state messe a punto onde evitare rischi per la sicurezza e la incolumità dei cittadini di Loreo, e non solo degli immigrati stessi;
se siano stati valutati i presupposti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
se il perdurare di situazioni di tale tipo non possa generare fenomeni criminosi quali la nascita di un business che porterebbe all'aumento del lavoro illegale, con manodopera a basso costo, e conseguente svalutazione sociale.
(4-04437)
DE POLI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
il 9 giugno 2015 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha firmato il decreto per la concessione della cassa integrazione destinata agli equipaggi imbarcati sui pescherecci obbligati al rispetto del fermo biologico;
a distanza di 2 mesi non è stato ancora firmato il provvedimento necessario per consentire all'INPS di provvedere ai pagamenti;
la tutela dell'idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca non può pesare totalmente sulle spalle dei pescatori. In un momento di difficoltà del settore, falcidiato dalle restrittive norme comunitarie sulla misura delle reti, sulle severe norme sulla pesca delle specie ittiche sottomisura, l'erogazione della cassa integrazione dell'indennità rappresenterebbe una boccata d'ossigeno per i lavoratori;
in Veneto i lavoratori della pesca interessati, che sono circa 1.000 ed appartengono alle marinerie di Chioggia, Venezia, Caorle e Pila, hanno annunciato forme di agitazione se la loro situazione non si dovesse sbloccare in tempi rapidi,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare il protrarsi così a lungo di una situazione che lascia i lavoratori del comparto pesca in gravissime condizioni di disagio e di indigenza.
(4-04438)
PAGLIARI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
nella strada "Traversante Pedrignano" in provincia di Parma che costeggia la linea dell'alta velocità della ferrovia mancano le barriere antirumore;
essendo il tratto interessato abitato, ciò determina un notevole disagio per i residenti;
la strada è inoltre, nonostante il divieto, continuamente percorsa da mezzi pesanti. Ciò crea un ulteriore disagio in chi vi abita, creando una situazione di inquinamento acustico che rende la quotidianità molto difficile;
il problema principale e di competenza resta il posizionamento di barriere antirumore sul tratto stradale;
l'interrogante unitariamente ai deputati Patrizia Maestri e Giuseppe Romanini ha sollecitato, con nota inviata il 5 agosto 2015, all'amministratore delegato di Trenitalia la posa delle barriere lungo il tratto indicato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, per quanto di competenza, presso Trenitalia affinché vengano posizionate le barriere antirumore lungo il tratto indicato.
(4-04439)
DIVINA - Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
in data 28 dicembre 2007 veniva stipulata una convenzione fra il comando Aviazione dell'Esercito, e la ditta "Ubertini Lucilla", per la gestione delle sale convegno e distributori automatici di bevande delle caserme "Bazzicchelli" e "Chelotti" a Viterbo;
effettuata una raccolta di offerte, quello della ditta Ubertini Lucilla risultava lo sconto più alto su prezzi posti a base d'asta;
l'accordo prevedeva che il Ministero della difesa cedesse gratuitamente l'uso dei locali e degli impianti alla ditta aggiudicatrice (allegato A alla convenzione, punto 2);
inoltre si prevedeva che le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento fossero a carico del Ministero (allegato A, punto 4);
l'Agenzia delle entrate di Viterbo ha notificato alla ditta Ubertini Lucilla i costi per i mancati oneri relativi agli affitti degli immobili oggetto della convenzione,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario intervenire nel procedimento in corso, anche in sede di autotutela, fermando l'iter dell'Agenzia delle entrate che potrebbe, soccombendo nel giudizio in corso, aggravare la posizione finanziaria dell'amministrazione della difesa stessa.
(4-04440)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02140, della senatrice Petraglia ed altri, sulle nuove procedure di assunzione dei docenti, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015;
3-02144, della senatrice Blundo ed altri, sull'inserimento nelle graduatorie permanenti ad esaurimento dei possessori del diploma magistrale abilitante 2002;
3-02149, della senatrice Montevecchi ed altri, sui titoli abilitanti all'insegnamento della nuova disciplina "Lingua italiana per discenti di lingua straniera";
3-02150, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla direzione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBC) dell'Emilia-Romagna;
8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):
3-02139, della senatrice Fucksia ed altri, sulla sicurezza dei veicoli dal controllo remoto attraverso internet;
3-02155, della senatrice Bertorotta ed altri, sull'aereo da turismo atterrato non visto su una pista dell'aeroporto di Fiumicino (Roma);
9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-02138, del senatore Vaccari, sui criteri di remunerazione dei servizi resi dalle società di corse;
11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-02154, della senatrice Gatti ed altri, su misure di contrasto del caporalato agricolo nel Sud Italia;
12a Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-02142, della senatrice Valdinosi ed altri, sul ripensamento necessario della politica vaccinale nazionale;
3-02156, della senatrice Silvestro ed altri, sull'obbligo di certificazione medica con elettrocardiogramma per l'esercizio di attività sportiva;
13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-02145, del senatore Piccoli, sugli interventi di messa in sicurezza del territorio bellunese dal rischio idrogeologico;
3-02152, della senatrice Bertorotta ed altri, sul depuratore delle acque a San Leone, quartiere balneare di Agrigento.