Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 497 del 04/08/2015
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------
497a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 4 AGOSTO 2015
_________________
Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI
e del presidente GRASSO
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.
SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 31 luglio.
Sul processo verbale
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,35).
Sulla scomparsa di Giovanni Conso
CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ieri è morto Giovanni Conso. Giovanni era un giurista eccezionale, un maestro del diritto, come riconosciuto generalmente da una serie di generazioni successive.
Io ho avuto la ventura di conoscerlo nel 1976, a un convegno sulla riforma dello Stato, appena eletti entrambi componenti del Consiglio superiore della magistratura, io giovane magistrato e lui già un mostro sacro del diritto.
Vorrei ricordare soltanto alcuni aspetti di quella esperienza, dal momento che ricordare Giovanni Conso sarebbe impossibile. È stato presidente dell'Accademia dei Lincei, Ministro della giustizia, Presidente della Corte costituzionale, Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Ha ricoperto una serie di incarichi internazionali, e mi fermo qui.
Che cosa ha significato Giovanni Conso? Nonostante io non lo votai come vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, perché votai per Vittorio Bachelet, durante quei quattro anni e mezzo Giovanni Conso fu sempre partecipe dell'attività del Consiglio. Come presidente della commissione riforma fu molto attento alle norme elaborate dal Consiglio superiore della magistratura in materia di terrorismo.
La sua preoccupazione era sempre quella di garantire la certezza del diritto, da un lato, ma di preservare le garanzie del cittadino nell'ambito del processo. L'Italia vinse la battaglia contro il terrorismo, all'epoca, garantendo la lotta al terrorismo con il processo, con le regole e con le norme. Giovanni Conso era questo.
E fu un grande aiuto per Vittorio Bachelet. Alla morte di Vittorio Bachelet pochi sanno che noi, componenti del Consiglio superiore della magistratura dell'epoca, costituimmo insieme un'associazione intitolata a Vittorio Bachelet, con sede presso il Consiglio. Di quella associazione Giovanni Conso è stato l'anima e il presidente, perché voleva che rimanesse nelle future generazioni il ricordo di un uomo che, come Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, aveva dato la vita per aver servito lo Stato, per avere applicato le regole del diritto. Fu infatti riconosciuto, nel volantino che ne rivendicò la morte, che Vittorio Bachelet aveva garantito una unanimità di gestione del Consiglio superiore della magistratura pur essendo stato eletto con un voto di maggioranza.
Ecco, Giovanni Conso ha voluto dedicare anche gli ultimi anni della sua vita a questo ricordo. Ci incontravamo infatti ogni anno, per ricordare il giorno della morte di Vittorio Bachelet. Credo che questo aspetto da pochi conoscono della vita di Giovanni Conso andava ricordato.
Credo che in un'Aula come il Senato della Repubblica non ricordare Giovanni Conso per quello che è stato per la storia del diritto processuale penale italiano, sarebbe un grave errore. È per questo, signor Presidente, che a nome del Gruppo Forza Italia rappresento a lei l'opportunità di ricordare Giovanni Conso con un minuto di silenzio. (Applausi).
COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, l'intervento del collega e, se me lo consente, amico Caliendo mi pare particolarmente opportuno e in qualche modo doveroso.
Nel 1993 io ero un giovanissimo senatore e Giovanni Conso era subentrato da qualche settimana a Claudio Martelli al Ministero della giustizia. Proprio in quest'Aula ebbi, insieme al Senato, l'onore di ascoltare uno stupendo intervento di Giovanni Conso la mattina in cui si apprese del suicidio di Gabriele Cagliari nel carcere di Milano. Erano giorni di cronache drammatiche, a cavallo tra episodi di gente che si toglieva la vita (da Cagliari a Gardini) per effetto, ovviamente indiretto e soltanto indiretto, di un brutale esercizio dell'azione penale.
Conso ebbe il coraggio e la dignità di ricordare a quest'Aula quei temi sui quali tutti lo avevamo conosciuto ed apprezzato come studioso. Disse parole di straordinaria umanità sui limiti nei quali deve essere esercitata l'azione penale, rispetto a un certo assolutismo che, in materia, circolava nell'opinione pubblica.
Assieme a quanto ha ricordato il senatore Caliendo, vorrei anche ricordare, fuori dalla più stretta area del diritto e della procedura penale, il grande contributo che alla metà degli anni Novanta Giovanni Conso avrebbe dato al nostro Paese. Fu il capo della delegazione italiana per l'istituzione della Corte penale internazionale. Lavorammo al suo fianco e, sotto la sua guida, riuscimmo a superare, soprattutto con la delegazione americana, molti sospetti e molti equivoci.
Conso fu impegnatissimo, proprio perché penalista della tradizione cristiana nella sua versione migliore, nel considerare sempre il tema dei diritti umani strettamente legato alla sua disciplina, al diritto, alla procedura penale, in qualche misura, poi, al costituzionalismo. Per Conso, quindi, quella battaglia vinta non fu una questione locale, di mini nazionalismo domestico, per ottenere a Roma la sede prestigiosa.
Conso era un uomo che ha onorato la cultura italiana nell'accezione più moderna dell'espressione. Alcune volgarità e alcune malinconie che gli avrebbe riservato la cronaca degli ultimi tempi devono essere ignorate perché non scalfiscono minimamente il profilo di un grande italiano, alla cui memoria il Gruppo dei senatori di Area Popolare si inchina commosso. (Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC), PD e FI-PdL XVII).
*ZANDA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signor Presidente, desidero anch'io dire qualche parola per ricordare una figura molto prestigiosa.
Quella del professor Conso è stata una personalità con un profilo ormai sempre più raro nella vita pubblica italiana. È stata una figura di straordinaria finezza culturale e politica, con modi e forme di confronto di cui purtroppo è rimasta un'eredità molto esile nel Paese e anche nel nostro Parlamento.
Conso non ha mai mancato di cercare le forme più corrette per esprimere le sue opinioni e non è mai sfuggito alla curiosità di conoscere le opinioni di chi la pensava diversamente da lui. Più che per le sue grandi doti di giurista, per la sua importante attività di uomo di Governo, per le volte nelle quali il Parlamento italiano ha pensato alla sua figura immaginando anche che potesse ricoprire cariche molto elevate nel nostro ordinamento, voglio ricordarlo per le sue qualità personali e umane. Ritengo doveroso farlo, soprattutto in un'Aula parlamentare, perché ricordare Conso può rammentare anche a tutti noi come ci si deve rapportare gli uni con gli altri, quali devono essere gli stili dei rapporti tra maggioranza e opposizione e come deve avvenire il confronto sulle idee.
Conso rappresenta una classe dirigente che si fa sempre più rara nel nostro Paese e credo che, se pensiamo alle condizioni dell'Italia in questi anni, se vogliamo guardare al futuro con ottimismo e se vogliamo costruire un futuro per i nostri figli, dobbiamo ricorrere all'esempio umano di Conso e ricordare lo stile con cui ha condotto la sua vita pubblica e l'intensità con cui ha sempre pensato non al proprio personale interesse, ma a quello generale del suo Paese. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Liuzzi).
PRESIDENTE. Colleghi, la Presidenza, avendo avuto l'onore di conoscere personalmente il senatore Conso e avendo apprezzato il contributo intellettuale e scientifico che ha offerto anche al Senato, perché partecipava alle commissioni di concorso per la selezione dei nostri funzionari, si associa al cordoglio e al suo ricordo e chiede all'Assemblea di osservare un minuto di silenzio. (Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio).
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(1577-B) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,48)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, sono state respinte una questione pregiudiziale ed una proposta di non passare all'esame degli articoli e sono stati approvati gli articoli da 1 a 11.
Procediamo all'esame degli articoli successivi, sui quali sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso.
BOCCHINO (Misto-AEcT). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G13.1 che, riferito all'articolo 13, riguarda le deleghe per gli enti pubblici di ricerca.
Ricordo che questo articolo è stato introdotto proprio qui, durante il primo passaggio parlamentare del disegno di legge Madia. Si trattava - poi spiegherò pure perché - di introdurre alcune norme per la legiferazione di alcuni principi relativi allo stato giuridico dei ricercatori, nonché, nella seconda parte della delega, l'introduzione di alcune norme volte a semplificare le procedure e le attività in genere degli enti pubblici di ricerca. Ho detto «si trattava» perché durante il passaggio alla Camera, nonostante il grande lavoro che abbiamo fatto qui al Senato per introdurre questo importante articolo richiesto a gran voce dalla comunità scientifica nazionale e dai lavoratori della conoscenza degli enti pubblici di ricerca, esso è stato purtroppo notevolmente depotenziato nelle sue finalità.
Ciò mi dà l'occasione per introdurre brevemente la questione relativa alla stato giuridico dei ricercatori e, in generale, ai rapporti tra i lavoratori della conoscenza e tutti gli ambiti che regolano questa professione e la contrattazione nazionale. Nel passaggio alla Camera si è decisamente sottovalutato l'aspetto di questa interazione perché si è rimasti, credo, preda della preoccupazione del tutto ingiustificata - e qui lo vorrei ribadire - che l'introduzione di alcuni principi di stato giuridico dei ricercatori andasse a detrimento della contrattazione collettiva nazionale degli enti pubblici di ricerca. Questo lo dico molto serenamente, sapendo che ci sono state delle discussioni e che effettivamente si sono un po' travisati i termini della questione.
Non era nostra intenzione qui al Senato, quando abbiamo introdotto questo articolo, delegittimare questa contrattazione o giungere ad una legificazione totale degli aspetti di questa professione. Noi, invece, ci eravamo concentrati su degli effetti specifici dell'autonomia professionale riguardanti l'indipendenza e la terzietà, che sono caratteristiche proprie di questa professione, che rientra a pieno titolo nell'ambito delle professioni pubbliche e della pubblica amministrazione ma che nel contempo gode di alcune peculiarità che non si ravvisano in alcun altro comparto della pubblica amministrazione. Mentre nel caso della pubblica amministrazione risulta pienamente giustificata una piena contrattualizzazione, nel campo della ricerca, a nostro parere, era necessario rilegiferare su alcuni aspetti, anche in considerazione del fatto - lo ricordo a tutti i colleghi, specialmente a quelli della Camera - che, a causa del decreto legislativo n. 150 del 2009 (la cosiddetta legge Brunetta), è passata l'idea che i comparti di contrattazione collettiva nazionale si fossero ridotti a quattro. Probabilmente prima o poi succederà che il comparto della ricerca, che in questo momento gode di un contratto ad hoc, sarà gioco forza accorpato ad altri comparti e, probabilmente, a quello ministeriale. Questo causerà un gravissimo danno in particolare modo proprio a quegli aspetti della professione che noi vorremmo andare a normare come l'autonomia professionale e l'indipendenza dei ricercatori.
Si causerà un gravissimo danno perché i dipendenti del Ministero non hanno nulla a che fare con una professione interamente basata sulla conoscenza e il cui merito ricade interamente sulle spalle dei ricercatori, perché non esiste un rapporto fiduciario tra il ricercatore e il suo capo ufficio o il suo direttore di struttura. Non esiste questo rapporto fiduciario come esiste nel resto della pubblica amministrazione e, ad esempio, nel comparto ministeriale. Quindi, qualora dovesse avvenire questo accorpamento (così come, tra l'altro, prescritto da una legge dello Stato), la professione di ricercatore sarebbe decisamente depotenziata. A tutt'oggi, quindi, risulta urgente procedere a questa legiferazione.
Purtroppo, nel passaggio alla Camera dei deputati è stato materialmente cancellato il riferimento che era presente nel testo licenziato dal Senato sulla definizione dello stato giuridico di ricercatore, sono state espunte le parole che ad esso facevano riferimento ed ho quindi deciso di presentare sia degli emendamenti per reintrodurre nel testo la formulazione originaria sia, specificamente, questo ordine del giorno volto ad impegnare il Governo, in fase di formulazione dei decreti delegati, ad istituire effettivamente uno status giuridico dei ricercatori per porre rimedio al depotenziamento del testo avvenuto alla Camera dei deputati, frutto di un'incomprensione delle finalità dell'emendamento.
FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G13.2, frutto della trasformazione dell'emendamento 13.2.
Si tratta di un ordine del giorno volto ad aumentare la trasparenza e a scoraggiare, anticipare o gestire ogni possibile conflitto di interesse che potrebbe alterare l'esito degli studi e della ricerca. Mi auguro che tutti voi possiate condividere questo obiettivo.
In particolare per i soggetti che si occupano di ricerca epidemiologica ambientale (e, quindi, degli effetti sulla salute) si chiede di adottare precisi protocolli conformi al documento dell'International Society for Environmental Epidemiology (ISEE) e alla dichiarazione di interesse dell'International Agency for Research on Cancer (IARC). Si tratta di documenti per gli epidemiologi ambientali, che mettono esplicitamente il ricercatore nella posizione di chi deve ottemperare ad una serie di obblighi verso i soggetti della ricerca, la società, i finanziatori, gli impiegati ed i colleghi.
La ricerca scientifica deve essere rigorosa ed oggettiva in tutti gli ambiti e, soprattutto, in campo biomedico, non soltanto perché si tratta di una premessa imprescindibile per ottenere risultati validi e realmente in grado di aumentare le conoscenze, promuovere lo sviluppo di nuove terapie e migliorare gli standard di salute della popolazione, ma soprattutto per preservare la credibilità istituzionale e professionale e mantenere il consenso del pubblico. Infatti, non basta che sia effettivamente ineccepibile, ma deve anche essere globalmente percepita come tale, perché anche l'apparenza conta quando un'ampia quota del denaro necessario per sostenerla proviene dalle tasche dei contribuenti e quando le conclusioni che ne discendono possono avere un impatto sostanziale sulla qualità di vita della popolazione.
È sulla base di questa convinzione che vi chiedo, colleghi, di votare a favore di questo ordine del giorno, che mira a regolare il finanziamento privato ai soggetti di ricerca in modo da restringere le possibilità di alterazione dei risultati per ragioni di interesse particolare.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.
Propongo di riformulare l'ordine del giorno G13.2 inserendo al primo punto del dispositivo le seguenti parole: «valutare le ulteriori iniziative utili per tutelare l'indipendenza della ricerca» e al secondo punto: «valutare l'introduzione di nuove disposizioni in materia di obblighi e prescrizioni». Infine, con riferimento al terzo punto del dispositivo, propongo di riformularlo inserendo le parole: «valutare l'opportunità di».
Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G13.1.
Esprimo infine parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 14, 15 e 16.
MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 12.1.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Mauro Mario, fino alle parole «le seguenti».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.1 e l'emendamento 12.2.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Mauro Mario, fino alle parole «le seguenti».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.3 e l'emendamento 12.4.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.5, presentato dal senatore Mauro Mario, fino alle parole «le seguenti».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.5 e l'emendamento 12.6.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Senatrice Fucksia, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G13.2?
FUCKSIA (M5S). Sì, signor Presidente, ed insisto per la votazione dell'ordine del giorno stesso.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G13.2 (testo 2), presentato dalla senatrice Fucksia.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Senatore Bocchino, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G13.1?
BOCCHINO (Misto-AEcT). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G13.1, presentato dal senatore Bocchino.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.
CRIMI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Signor Presidente, poiché è sicuro che questo emendamento sarà respinto, visto che il testo è tutto blindato, vorrei proporre una sua trasformazione in un ordine del giorno, in quanto la volontà dell'emendamento non è distruttiva. Semplicemente, ovviamente nell'ambito delle gestioni e dell'economia del singolo ufficio, un intervento per la regolazione degli orari di lavoro, per la loro riduzione o comunque per una loro diversa articolazione, finalizzata a tutelare i genitori di bambini piccoli, può anche intervenire, sempre nella libertà della stessa pubblica amministrazione, per agevolare le situazioni dei dipendenti che lavorano fuori sede. Si tratta - lo ripeto - di un'articolazione dell'orario di lavoro all'interno di una pubblica amministrazione, che permette alla fine una maggiore fruizione ed anche una maggiore razionalizzazione del lavoro.
Pertanto trasformo l'emendamento 14.1 in un ordine del giorno, nel senso di valutare la promozione della razionalizzazione delle articolazioni degli orari di lavoro, anche in funzione della riduzione dei disagi per i lavoratori fuori sede.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G14.1.
PAGLIARI, relatore. Sono d'accordo, signor Presidente.
MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G14.1, senatore Crimi?
CRIMI (M5S). No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.1 non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell'articolo 14.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Mauro Mario.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dal senatore Mauro Mario.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dal senatore Mauro Mario.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G17.1 se viene accolta la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di instaurare un rapporto di lavoro di tipo convenzionale con stabilità di incarico tra l'INPS e i medici iscritti nelle liste speciali».
Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G17.2, G17.3 e G17.4.
Esprimo altresì parere favorevole sugli ordini del giorno G17.5 e G17.6 se viene accolta la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità...».
MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
FUCKSIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno relativi all'articolo 17.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.4.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.4, presentato dai senatori Zizza e Fucksia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.6, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.9, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.10, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.13, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.14, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.18, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.19, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.20 (testo 2), presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Senatore Bianco, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G17.1?
BIANCO (PD). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Senatrice De Petris, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G17.2?
DE PETRIS (Misto-SEL). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G17.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17.3 non verrà posto ai voti.
Senatore Berger, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G17.4?
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G17.4, presentato dal senatore Berger e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Senatore Ciampolillo, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G17.5?
CIAMPOLILLO (M5S). Sì, signor Presidente, ed insisto per la votazione.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G17.5 (testo 2), presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Senatore Campanella, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G17.6?
CAMPANELLA (Misto-AEcT). Sì, signor Presidente, ed insisto per la votazione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 17.6 (testo 2).
CAMPANELLA (Misto-AEcT). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMPANELLA (Misto-AEcT). Signor Presidente, il punto è il seguente: come ho già detto nel corso della discussione generale, qualsiasi riforma della pubblica amministrazione perde di senso e di incidenza se non assume in sé la possibilità per i cittadini utenti di valutare l'operato degli uffici che forniscono il servizio.
Negli ultimi anni si è diffusa la cultura della valutazione, ma essa è stata svuotata di senso nel concreto perché, in quasi tutti i casi che ho avuto modo di rilevare, viene effettuata soltanto da un punto di vista formale, su progetti spesso approvati durante l'anno o addirittura alla fine dell'anno al quale si riferiscono.
Una valutazione seria e reale dell'operato degli uffici ha senso se viene fatta da coloro che degli uffici si servono.
Per questo negli emendamenti che ho presentato e che non sono stati approvati ho chiesto, così come chiedo ora al Governo con questo ordine del giorno, di farsi carico del problema: nessuna riforma della pubblica amministrazione sarà mai effettiva se non coinvolge il pubblico, gli utenti che di quell'amministrazione si servono.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G17.6 (testo 2), presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
Quanto all'ordine del giorno G18.1, invito i presentatori a riformularlo, impegnando il Governo: «a valutare l'opportunità di introdurre l'espressa...».
PRESIDENTE. Negli impegni al Governo questa espressione è ormai diventata di moda.
MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.5.
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, questo forse non è l'emendamento più importante all'articolo 18, purtroppo, ben di peggio è contenuto nel testo che il Governo spinge. Vale la pena, però, sottoporre ugualmente all'attenzione dei colleghi il fatto che qui si chiede semplicemente di introdurre una misura di trasparenza, cioè la pubblicazione e l'aggiornamento dei curricula e del certificato penale per le persone che arrivano ad assumere ruoli importanti all'interno del sistema dei servizi essenziali.
Un altro tema è quello del tetto delle retribuzioni; un altro ancora è quello del blocco delle revolving doors, vale a dire lo scambio e la transumanza di poltrone tra i consigli comunali o regionali e le società dei servizi.
L'emendamento che stiamo per votare - ripeto - si limita ad introdurre una semplice misura di trasparenza, per cui invito i colleghi a votarlo o quantomeno il Governo ad assumere un impegno in questo senso. Mi rendo conto che qui non si può votare neppure qualcosa su cui saremmo tutti d'accordo. Per cui, se c'è una disponibilità del Governo ad assumere un impegno per garantire la trasparenza, sarei disponibile a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno. Diversamente, insisterei per la sua votazione.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.
PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, sono favorevole alla proposta di trasformare l'emendamento 18.5 in un ordine del giorno, a condizione che si inserisca l'espressione «a valutare l'opportunità».
MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, siamo seri: questa è una legge delega. Il fatto che in un disegno di legge di questo tipo, in alternativa a precisi precetti cui il Governo dovrebbe attenersi, chiediamo semplicemente un'indicazione e il Governo, attraverso il relatore, pretenda addirittura di riservarsi la possibilità eventuale di non attenersi all'impegno, credo non sia accettabile. Stiamo parlando di una misura minima di trasparenza, vale a dire la pubblicazione dei curricula e del certificato penale.
Non credo che su questo si possa fare meno del minimo. Insisto almeno su una formulazione piena come ordine del giorno: stiamo parlando di una legge delega. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Relatore Pagliari, è d'accordo con la richiesta di una formulazione piena dell'ordine del giorno?
PAGLIARI, relatore. No, signor Presidente. Mantengo la mia opinione.
PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, a questo punto insiste per la votazione dell'emendamento?
ENDRIZZI (M5S). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.5, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.6, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.8.
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, utilizzo questo emendamento in dichiarazione di voto perché - ahimè - come lei sa, Presidente, la 5a Commissione ha falcidiato tutti gli emendamenti aventi contenuti molto più attinenti. Ne sono rimasti in vita pochissimi.
L'emendamento 18.8 fa riferimento alla disposizione, introdotta alla Camera, sulla disciplina della partecipazione societaria dell'amministrazione pubblica, in cui si prevede di individuare un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio per le società partecipate dagli enti locali, che quindi comportano l'obbligo di liquidazione della società.
Sull'articolo 18 c'è un tema relativo al riordino delle partecipate, in particolare sui servizi pubblici locali. La questione che da tempo cerchiamo di affrontare riguarda i risultati del referendum del 2011. Avevamo chiesto che il riordino delle partecipate, in particolare per quanto riguarda i servizi idrici, avvenisse nel rispetto dei risultati referendari. Ma detta questione non è stata accolta né dal Governo né dalla maggioranza.
Questo, signor Presidente, pone un problema molto serio, che affronteremo anche in sede di discussione della riforma costituzionale. Ma, certamente, è davvero incredibile il fatto che, in questo Paese, anche un risultato referendario come quello del 2011, che ha sancito solennemente che l'acqua è un bene comune pronunciandosi contro il processo di privatizzazione dei servizi idrici, è come se non fosse esistito. Sono passati anni e in ogni Regione, in ogni amministrazione comunale si sono realmente seguite norme diverse. E anche con l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori il Governo ha sancito che della volontà popolare, dell'espressione dei cittadini tramite referendum non gliene importa nulla e continua ad andare avanti come se niente fosse.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.9.
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento, che chiedo di poter sottoscrivere, perché è necessario rompere il bavaglio.
È stato impedito di emendare con dubbie osservazioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel senso che si è sostenuto, in Commissione bilancio, che queste misure comportavano spesa. Bene: io ricordo l'esempio del sindaco di Parigi che, dopo aver ripubblicizzato il sistema di gestione del servizio idrico della metropoli, ha ottenuto risparmi milionari, che peraltro nel nostro caso sarebbero in secondo piano rispetto ad un principio superiore, su cui mi soffermerò brevemente fra poco.
Va, però, chiarito che non c'è nemmeno l'alibi della convenienza economica, perché avremmo tutta la convenienza noi cittadini, se è vero che lo Stato siamo noi, ad avere servizi pubblici gestiti da enti pubblici che non fanno la cresta e non fanno fare profitti ai privati. Ne avremmo la convenienza economica proprio perché lo Stato siamo noi.
Avremmo, poi, il dovere di farlo, perché c'è stato un pronunciamento popolare: 27 milioni di cittadini hanno votato perché le cose restassero così e il Partito Democratico, che prima era favorevole alla privatizzazione, è salito sul carro del referendum per poi tradire immediatamente dopo la volontà popolare e tradirla ancora oggi. Allora sarebbe non solo conveniente dal punto di vista economico, ma anche doveroso sul piano istituzionale e costituzionale.
Bene: questo diritto ci è Stato negato in Commissione. In Aula sono stati falciati tutti gli emendamenti che ponevano il tema.
Mi riferisco, quindi, in maniera indiretta, ad una questione fondamentale. Noi siamo qui per rompere un bavaglio. Non si pone solo la questione dell'emendamento al nostro esame, ma un'altra molto più ampia e che riguarda i rapporti del Governo con il Parlamento e i rapporti del Parlamento e del Governo con gli istituti di democrazia diretta, che riguardano i rapporti esistenti tra il diritto di cittadinanza e la sudditanza ai poteri economici. In questa sede si sta giocando questa partita.
Votate come potete. Noi voteremo seguendo la nostra coscienza. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.11, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Senatore Crimi, accoglie la riformulazione proposta dal relatore sull'ordine del giorno G18.1?
CRIMI (M5S). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PAGLIARI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 19.
MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.2.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento di natura linguistica relativo all'emendamento 19.2: con la parola «internalizzazione» che cosa si intende? Possiamo usare un termine più "presente" nella lingua?
CRIMI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). L'emendamento 19.2 intende salvaguardare le realtà che hanno deciso di gestire alcuni servizi pubblici essenziali in proprio, in house, internamente, insomma con proprie risorse. Infatti, una delle prerogative del referendum sull'acqua, votato da milioni di italiani qualche anno fa, era salvaguardare anche per i Comuni la possibilità di gestire in house alcuni servizi senza essere penalizzati, come invece avviene in altre realtà.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, forse è bene ricordare che siamo nella situazione di oggi per via del referendum del 2011, che è stato spacciato come un referendum per mantenere l'acqua pubblica, quando invece il testo di legge, tra l'altro in un emendamento di un senatore del Partito Democratico, affermava chiaramente che l'acqua in quanto tale restava un bene pubblico, ma la sua gestione, cioè il fatto di portarla nelle case dei cittadini, era un'attività che doveva essere sottoposta a concorrenza. E ciò poteva essere fatto sia dalle società partecipate che da quelle non partecipate, ma con un qualcosa che è diventato molto raro, e cioè facendo delle gare all'esito delle quali chi è bravo se ne occupa, chi non lo è perde la gara e farà qualcosa altro o non fa nulla.
Questa è la soluzione che avevamo trovato con la legge del 2009 e che poi è stata abrogata con una campagna piena di bugie - alle quali, per la verità, non c'è stata una grande risposta - che portò ad una vittoria dell'abrogazione.
Da allora, dal mese dopo, proprio il Partito Democratico ha cominciato a dire: ah, queste partecipate; pensa un po' queste partecipate. Esiste un criterio molto bello che vale per le partecipate e per le non partecipate: si fa una gara, chi vince gestisce e chi perde fa qualcos'altro. E questo dovrebbe valere per tutto: per le autostrade, per l'acqua, per i trasporti, per tutto. Al contrario, si preferisce avere criteri molto strani, come le perdite o le non perdite, e in questo modo finiscono per essere incoraggiate le società che impongono, tramite vari meccanismi, delle tariffe insensate ai cittadini: quelle di sicuro non sono in perdita e nessuno pensa di scioglierle.
Bisognerebbe, allora, introdurre un criterio molto semplice: la concorrenza. Noi lo avevamo fatto nel 2009, ma il referendum ha abrogato tale disposizione nel 2011. (Applausi dei senatori Marino Luigi e Amidei).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.3, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.5.
CASTALDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTALDI (M5S). Signor Presidente, come firmatario chiedo al relatore la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 19.5 per gli stessi criteri esposti dal senatore Endrizzi.
PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta in esame.
PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, potrei accoglierlo con la formulazione: «a valutare l'opportunità di».
PRESIDENTE. Senatore Girotto, accoglie la riformulazione proposta per l'ordine del giorno G19.5?
GIROTTO (M5S). Signor Presidente, non la accolgo e mantengo l'emendamento.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.5, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 19.
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, il mostro è stato consentire l'ingresso del privato nelle società che gestiscono beni pubblici, e perché questo? Da un lato, quando abbiamo una società per azioni, l'ente locale che ne detiene una quota di maggioranza non può permettersi di cedere quelle quote (recupero in parte il tema del precedente articolo), né che perdano valore. Si ha, quindi, un'alterazione totale del mercato e delle finalità pubbliche perché, se affido ad una società che garantisce ai miei cittadini un servizio migliore e ad un minor prezzo, le quote che detengo dell'altra società, quella che una volta era dei cittadini, che fine fanno?
Ho un deprezzamento patrimoniale che poi sui bilanci non so più come giustificare e gestire. E il Comune e i cittadini rimangono incaprettati da questo mostro, dove - da un lato - si persegue il lucro e - dall'altro - si dovrebbe perseguire il bene pubblico.
Ecco perché è importante che le società siano o totalmente private o totalmente pubbliche. In caso contrario, abbiamo la massimizzazione dei difetti di una gestione mista e non quella dei pregi.
Noi dobbiamo poter prevedere che le amministrazioni pubbliche in generale tornino a fare ciò che i cittadini chiedono. La politica non si deve frapporre tra la volontà popolare e l'esecuzione delle soluzioni migliori, determinando molto spesso vantaggi per gli amici che finanziano le campagne elettorali. Noi dobbiamo tornare a portare la politica ad essere organo di trasmissione diretto della volontà popolare. E nei servizi essenziali questo deve essere fatto, e può essere fatto, solamente garantendo che non ci siano interessi pubblici. I referendum hanno detto molto chiaramente che i cittadini non vogliono che l'acqua sia gestita da privati e che, in generale, sui servizi essenziali non possono esserci lucro e remunerazione del capitale privato.
Noi, ora, siamo di fronte a un bivio. Questo articolo sancisce semplicemente una volontà di accorpare, di rendere pochi soggetti, quelli con cui interloquire, un Governo e lobby fortissime, in grado in qualche maniera di galleggiare contro una volontà popolare contraria. Altrimenti, ci sarebbe uno scatto di dignità che qui oggi non è possibile.
E io non sono Don Chisciotte che va contro i mulini a vento! Casomai, io sono Giovanni, una voce che grida nel deserto. (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PAGLIARI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
Esprimo parere contrario sull'ordine G20.1. Sull'ordine del giorno G20.2 il parere è favorevole con la seguente riformulazione: sostituire le parole «a valutare le modalità» con «a valutare l'opportunità». Altrimenti, il parere è contrario.
MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.2 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.3 (testo 2), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.4.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con la norma che vorrei modificare con questo emendamento viene introdotto, per la prima volta nel nostro sistema, il frazionamento della funzione del pubblico ministero.
Presso la magistratura ordinaria avremo il pubblico ministero contabile e il pubblico ministero della magistratura ordinaria, a seconda dell'oggetto della giurisdizione. È un problema che è stato sempre risolto ricorrendo alla giurisdizione esclusivo in campo sia di giustizia amministrativa (Consiglio di Stato) che di magistratura contabile (Corte dei conti).
L'emendamento 20.4, a firma mia e della collega Bernini, non fa altro che affermare lo stesso principio senza tradire un principio che è costante, e cioè l'unicità del pubblico ministero presso ciascuna magistratura e ciascuna giurisdizione. Mettere insieme le due cose mi sembra assurdo.
Accogliere l'emendamento 20.4 significa, pertanto, dire - né più, né meno - che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sarà seguita dal pubblico ministero della Corte dei conti e sarà la Corte dei conti a decidere. E questo vale per la giurisdizione esclusiva.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.4, presentato dai senatori Caliendo e Bernini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.5, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.1, presentato dai senatori Caliendo e Bernini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Senatore Crimi, accoglie la riformulazione all'ordine del giorno G20.2?
CRIMI (M5S). Signor Presidente, posso chiedere al relatore di ripetere la riformulazione?
PAGLIARI, relatore. La riformulazione è la seguente: «a valutare l'opportunità di». Cambiano le parole «le modalità» con «l'opportunità».
CRIMI (M5S). Mi sembra che già avevamo posto l'ordine del giorno in una maniera soft («valutare le modalità di introduzione»). In ogni caso, accetto la riformulazione, tanto sappiamo come vengono solitamente presi in considerazione gli ordini del giorno.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G20.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 21.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'articolo 22 non viene posto in votazione in quanto non modificato dalla Camera dei deputati.
Passiamo alla votazione dell'articolo 23.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Solo per chiarezza, la Presidenza conferma che l'emendamento 20.1 non è stato approvato dal Senato.
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione
PRESIDENTE. Comunico che, al fine di consentire la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge 14 aprile 1975, n. 103, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i senatori Luigi D'Ambrosio Lettieri e Mario Ferrara in sostituzione dei senatori Paolo Romani e Gianni Pietro Girotto, dimissionari.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1577-B (ore 10,38)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
BRUNI (CRi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNI (CRi). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro voto contiene una serie di deleghe, che consentono al Governo di incidere teoricamente in modo notevole sul funzionamento della pubblica amministrazione.
Molti colleghi si sono ampiamente soffermati sulla disomogeneità delle fattispecie e delle materie trattate in questo disegno di legge. Io vorrei, con questa dichiarazione di voto, far rilevare le incongruenze e le criticità di un testo che, invece di risolvere e migliorare la nostra amministrazione pubblica, si tradurrà verosimilmente nell'ennesima occasione sfumata.
A titolo meramente esemplificativo, possiamo iniziare dall'articolo 1, relativo alla Carta della cittadinanza digitale. Alcune enunciazioni sono condivisibili, ma stridono platealmente con l'attuale sostegno del Governo a vere e praticate politiche di alfabetizzazione informatica. Basti pensare all'attuale stato dell'informatizzazione nelle nostre scuole: molti istituti, negli ultimi anni, sono stati dotati di lavagne interattive multimediali e di laboratori informatici. Eppure, oggi i dirigenti scolastici non sono in grado di provvedere alle normali manutenzioni e, quindi, la maggior parte degli alunni è sprovvista dei più elementari presidi informatici. In altri termini, si potrebbe dire che il Governo fa riferimento alla cittadinanza digitale senza aver strutturato una città o una comunità digitale. Quali funzioni avranno, quindi, queste regole senza l'investimento di un congruo numero di risorse economiche?
Gli articoli riguardanti la conferenza di servizi, il silenzio-assenso e la SCIA hanno il pregio di porsi l'obiettivo di chiarire una serie di incertezze e di incongruenze che spesso, o quasi sempre, sono risolte solo dopo il vaglio della giustizia amministrativa. Resta però la perplessità sulla confusione dell'Esecutivo che, nel corso degli ultimi mesi, è già intervenuto - per esempio - sulla fattispecie del silenzio-assenso con altri provvedimenti normativi, non facilitando certamente l'approccio al procedimento amministrativo da parte di cittadini e di imprese.
La parte più consistente di questo disegno di legge è comunque quella relativa all'organizzazione e al personale della pubblica amministrazione. Tra le novità più discusse, vi è la previsione della riduzione del numero delle prefetture. Non vorrei sembrare un nostalgico e corporativo sostenitore delle organizzazioni dello Stato unitario, ma rilievo che, a fronte del ridimensionamento e della soppressione in nuce delle Province, l'unico presidio sovracomunale nei diversi territori provinciali è rimasto e rimarrà la prefettura. Soprattutto nei territori con maggiore crisi economica, ancora oggi, la maggior parte delle vertenze occupazionali è rimessa ai tavoli di negoziazione istituiti negli uffici territoriali di Governo. Ridimensionando e superando questo tipo di organizzazione, chi sarà quindi l'interlocutore dei sindaci in materie delicate come l'ordine e la sicurezza pubblica o la gestione delle emergenze ambientali? Come al solito, l'effetto dell'annuncio "abolire le prefetture" prevale sulle soluzioni concrete dei problemi, ma questa è la cifra distintiva del Governo Renzi.
Analogamente, molto demagogica si presenta la riduzione del numero delle camere di commercio: non si sopprimono, ma se ne riduce il numero, ammettendo così la necessarietà della loro funzione. Tutto questo avviene per inseguire qualche voto in più, contrabbandando la riduzione di qualche poltrona per l'eliminazione integrale di questi enti. Alla fine, dovrebbero rimanere in vita sessanta camere di commercio, tra le quali quelle poste nelle zone di frontiera. Ciò comporterà che gli enti camerali sopravvissuti saranno poco più di uno per Regione, con immaginabili conseguenze negative sia per le imprese che per gli stessi dipendenti, i quali, nella migliore delle ipotesi, dovranno mutare sedi di lavoro e condizioni di vita.
Questo disegno di legge non può essere approvato non solo per le ragioni fin qui illustrate, ma anche per altri motivi, tra i quali certamente figura la previsione della soppressione del Corpo forestale dello Stato, di cui si è parlato forse anche troppo nelle ultime settimane. Negli scorsi mesi - come ricorderete - già in occasione della prima lettura in Senato, il procuratore nazionale antimafia aveva sostenuto la necessità di non smantellare il Corpo forestale, aggiungendo che le competenze specialistiche e la conoscenza capillare del territorio sono preziosissime. Nonostante quest'appello e le numerose sollecitazioni, il Governo e la maggioranza nei precedenti due passaggi hanno partorito emendamenti e aggiustamenti che, ad oggi, comportano solo la possibile confluenza del Corpo in un'unica forza di polizia. Questa decisione insoddisfacente non eliminerà gli effetti disastrosi previsti con la soppressione.
Restano tante le domande formulate già nella precedente discussione sul presente disegno di legge. Che fine faranno le stazioni della Forestale sparse sul territorio e il relativo personale, magari reimpiegato per servizi di tutela dell'ordine pubblico o di controllo della viabilità? I nostri parchi naturali da chi saranno controllati? Chi si occuperà dei reati ambientali con la stessa competenza della Forestale? Immagino un piccolo ufficio, posto all'interno di una questura, di un commissariato di polizia o, al limite, di un comando provinciale dei Carabinieri, con un paio di agenti e forse un'auto in dotazione. Tutto ciò comporterà la dispersione del know-how della Forestale.
A tali considerazioni dobbiamo aggiungere che, a seguito della legge Delrio, sul riordino delle Provincie e del presente disegno di legge, anche la polizia provinciale finisce per essere smantellata. Da ciò discenderà che un altro presidio importante sul nostro territorio che garantiva la prevenzione e la repressione degli ecoreati verrà meno. Potremmo, quindi, dire che il combinato disposto dell'articolo 8, dietro il feticcio della razionalizzazione amministrativa e del risparmio finto della spesa pubblica, con un doppio colpo cancella o riassorbe (per usare un eufemismo) gli unici due corpi geneticamente predisposti alla tutela della salute, della natura e dell'ambiente. Tutto ciò avviene proprio nel tempo in cui ogni cittadino italiano ha compreso quanto sia strategica ed essenziale per il futuro dei nostri figli la difesa del territorio, quanto sia decisivo - specie in alcune Regioni - il radicarsi di una cultura della legalità che combatta e prevenga il fenomeno delle ecomafie.
La parte più controversa di questa presunta riforma è, certamente, quella relativa al personale. In particolare, oggetto di contestazione sono i principi e i criteri introdotti dall'articolo 8 riguardante la dirigenza pubblica. Non ritorno alle questioni relative al segretario comunale e mi limito a dire che, a fronte dell'unico vantaggio, dovuto a qualche taglio di stipendio, le amministrazioni comunali saranno private di una figura neutra che in passato ha garantito la tutela della legalità degli atti del Comune. Il ministro Madia per giustificare detta decisione più volte ha voluto sottolineare che la presenza del segretario comunale poteva essere una sorta di complicazione nel procedimento amministrativo. Orbene, chi conosce il ruolo del segretario sa che così non è. Spesso anzi, molti atti del Comune non richiedono una firma ingombrante e complicata, come si diceva prima, del segretario. Sgomberato il campo da questo equivoco, si poteva ritornare alla vecchia idea di far riassorbire la figura nell'Autorità nazionale anticorruzione. Anche questo passaggio è saltato soprattutto nella prima lettura al Senato.
Un altro argomento, che milita inevitabilmente per il voto contrario a questa riforma, riguarda la cosiddetta razionalizzazione della dirigenza pubblica attraverso l'istituzione dei ruoli unici dei dirigenti statali, regionali e degli enti locali. Diverse le doglianze e i possibili rilievi critici su tale punto del disegno di legge. Certamente, l'aspetto più critico, a nostro parere, riguarda quella parte della delega in cui si configura la nuova disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali. Come già osservato da altri colleghi, da tali previsioni nasce in automatico l'effetto di consentire al politico di scegliersi i dirigenti con la conseguenza dell'affievolimento, per non dire dell'eliminazione, della separazione tra politica ed amministrazione. Ciò, peraltro, potrebbe condurre alla violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. La ratio dell'articolo 11 sulla dirigenza pubblica sembra essere quindi, solo quella di consentire al Governo di turno di poter premiare i dirigenti fedeli, indipendentemente dalla valutazione delle capacità professionali degli stessi. Si vuole avere, al fianco del Ministro, del Presidente della Regione, del Sindaco un dirigente ossequioso, appiattito o, comunque, grato nei confronti del politico che lo ha scelto e non competente e responsabile come dovrebbe essere chi amministra e gestisce la cosa pubblica.
Proprio queste ultime riflessioni evidenziano che oggi votiamo una finta riforma, studiata e predisposta secondo la filosofia dell'uomo solo al comando, da cui siamo distanti anni luce e che non risolverà i mali della pubblica amministrazione italiana, ma si tradurrà nel solito spot elettorale utilizzato dal Governo, come ormai sanno tutti gli italiani. Per questi motivi confermo il voto contrario del Gruppo dei Conservatori e Riformisti. (Applausi del senatore Liuzzi).
MAURO Giovanni (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAURO Giovanni (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)). Signor Presidente, signora Ministro, care colleghe e cari colleghi, l'odierno disegno di legge ha una pluralità di deleghe così ampie da aver costituito per noi motivo di scandalo politico. Non si può prevedere che il Parlamento con un unico provvedimento conceda deleghe così ampie al Governo in settori così grandi della pubblica amministrazione. Ciò va ad incidere negativamente dal punto di vista della nostra Costituzione. Questi principi e questo nostro pensiero abbiamo fatto valere nelle pregiudiziali che abbiamo presentato ed esposto, ma che sono state respinte da una maggioranza piuttosto sorda alle ragioni fondamentali e sostanziali.
Nel mio intervento non posso quindi che appellarmi alla ragionevolezza e, visto che i colleghi della maggioranza parlamentare di sinistra non vogliono sentirle, le ragioni le sentiranno i nostri cittadini.
È giusto che si sappia che con questo provvedimento si interviene sull'amministrazione digitale e sul suo codice, sulla conferenza di servizi, sulla disciplina del silenzio-assenso, sulla segnalazione certificata di inizio attività, sull'organizzazione dei Ministeri, delle agenzie governative, degli enti pubblici non economici e degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché sulla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e dei corpi di polizia provinciale. Si interviene altresì sul Pubblico registro automobilistico, sulle prefetture, sulle unità territoriali del Governo, sull'ordinamento sportivo, sulle camere di commercio, sulle carriere per la dirigenza pubblica, sui segretari comunali e provinciali e - ancora - sui dirigenti sanitari, sugli enti pubblici di ricerca, sul lavoro pubblico, sulle società partecipate da pubbliche amministrazioni e sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Come se non bastasse, visto che la materia sembrava piuttosto ristretta, nel passaggio alla Camera dei deputati vi è stato un ulteriore ampliamento delle deleghe assegnate al Governo da parte di un Parlamento che, così, sembra voler svuotare le proprie competenze e dare una delega davvero in bianco ad un Esecutivo che, tra l'altro, dimostra di non meritare questa fiducia. Più di un anno e mezzo fa abbiamo approvato le deleghe in materia di riforma del fisco. Dove sono andati a finire i decreti delegati? A che punto sono? Questo è un Governo che ha bisogno soltanto di alimentare l'enorme fame di protagonismo mediatico che ha.
Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 10,51)
(Segue MAURO Giovanni). Con il provvedimento in esame daremo oggi, ancora una volta, pane ad un Governo che si nutre soltanto di immagine e non riempie di sostanza il suo operato. Penso alla continua decrescita dell'occupazione giovanile (arrivata al limite del 42 per cento), al continuo non raggiungimento dei livelli di PIL predestinati (inchiodati allo 0,7 per cento), alle esigenze delle nostre piccole e medie imprese e al Mezzogiorno d'Italia, desertificato e senza alcuna speranza di sviluppo. Di fronte a tutto ciò noi giochiamo ancora alla politica e il Governo Renzi ancora gioca ai proclami, alle finte riforme e ai finti interventi. Fino a quando potrete continuare a fornire queste scatole vuote dei vostri provvedimenti e delle vostre iniziative?
Abbiamo posto attenzione a tutte le parti del provvedimento e abbiamo voluto determinare dei cambiamenti; alcune cose ci sono riuscite e alcune ci sono piaciute, ma non è questo il concetto. Non è mai emersa una visione strategica della pubblica amministrazione come uno degli elementi di successo di una collettività nazionale, mentre essa contribuisce senz'altro allo sviluppo e all'occupazione di un sistema Paese. Vi siete arrabattati a mettere insieme un'accozzaglia di cose, che, tra l'altro, a volte neanche si armonizzano.
Signora Ministro, le voglio fare un esempio concreto, con riferimento al riordino della conferenza di servizi. Il provvedimento in esame prevede - è scritto testualmente - la definizione di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e le necessarie composizioni degli interessi pubblici nel caso in cui la legge preveda la partecipazione a procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, della salute e della pubblica incolumità. Ci chiediamo come questa composizione degli interessi pubblici, in un passaggio fondamentale soprattutto per alcuni procedimenti amministrativi, possa effettuarsi nel momento in cui la maggioranza sta compattamente sostenendo che l'ISPRA, ente di ricerca per eccellenza in materia di protezione ambientale, diventi, insieme alle ARPA regionali, un'agenzia di amministrazione attiva, dotata della capacità di esprimere pareri vincolanti per la pubblica amministrazione. Questo infatti dice il testo del disegno di legge n. 1458 sulle agenzie ambientali. Ciò costituisce uno degli esempio di schizofrenia che il Governo rischia di creare, facendosi delegare dal Parlamento une pletora di materie tutte importanti e fondamentali, ma che non trovano una minima armonizzazione rispetto alle iniziative.
Questo Parlamento è diventato il luogo di approdo di tutto ciò che, anche in vari segmenti, il Governo ritiene di dover fare, senza avere quella capacità di fornire all'attenzione del Parlamento, ma soprattutto dei cittadini che aspettano veramente le riforme, una visione organica di insieme. Oltre a ciò, se addirittura, volendo fare una nuova legislazione, non riusciamo a delegificare non solo ciò che è già esistente, ma ciò che è in itinere nel Parlamento, anche su iniziativa del Governo, davvero ci troviamo in una condizione di grande imbarazzo.
Ancora una volta, oggi dobbiamo ribadire una grande amarezza, peraltro in una situazione in cui non abbiamo assunto una posizione di opposizione preconcetta, non ci siamo arroccati dietro il paravento dell'opposizione che pregiudizialmente si contrappone alla linea della maggioranza. Noi abbiamo contribuito, e l'ho ricordato a proposito delle prefetture impegnate nelle zone di frontiera a ricevere gli sbarchi degli immigrati. Ringrazio il Governo per avere accolto l'emendamento a mia prima firma che ha tenuto conto di questa esigenza reale, e lo ringrazio per aver espresso parere favorevole sull'ordine del giorno che equipara le posizioni degli appartenenti alla Polizia con quella degli appartenenti delle forze della difesa complessivamente, poiché ci sembrava che ci fosse una disuguaglianza.
Noi riconosciamo quando il Governo sa modificare le proprie posizioni di partenza, ma non possiamo dare un voto favorevole su una riforma che, in tanti passaggi della vita politica, abbiamo detto essere importante, ma non in questa forma, non con questo atteggiamento del Governo verso il Parlamento, non con questa sostanza che mette assieme così tante materie che ci fanno discutere di tanto, ma non ci fanno concentrare su quel molto poco che invece è molto importante. Pertanto, signora Presidente, nel ringraziarla per avermi concesso il tempo di terminare il mio intervento, dichiaro il voto contrario del mio Gruppo.
VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VOLPI (LN-Aut). Signora Presidente, non le chiedo la cortesia di ascoltarmi, anche se mi pare che sarebbe l'unica a farlo in questa situazione di entusiasmo che vedo nella maggioranza e nella partecipazione in Aula dei colleghi della maggioranza per il quasi buon esito del provvedimento del ministro Madia. Parlavamo prima di questioni di stile ma - cosa vuole - cambiano i tempi, gli stili cambiano e non sempre la politica rappresenta quello che dovrebbe essere e forse sarebbe il caso di domandarci anche il perché.
Io penso, signora Presidente, che questo sarebbe stato l'unico vero provvedimento sul quale il Governo avrebbe dovuto porre la fiducia, ma non lo sto dicendo in maniera derubricante rispetto al provvedimento, ma perché di fatto questo disegno di legge è un programma politico del quale noi abbiamo contestato la delega: una delega con tanti punti, un grande libro dei sogni, condivisibili o meno, ma nel quale il Governo dichiara una serie di volontà proprie, non specificate, di intervenire su tantissimi settori.
Io penso che questo sarebbe stato un momento di grande possibilità e un'opportunità di condivisione. Noi abbiamo contestato, in senso parlamentare ovviamente, alcune parti del provvedimento, di cui abbiamo chiesto lo stralcio; ad esempio la parte che riguarda i servizi pubblici locali. Riteniamo che non sia possibile delegare in bianco al Governo il riordino di tale settore, sul quale certamente si è dibattuto molto, magari non trovando soluzioni positive o comunque non arrivando quasi mai ad un progetto generale; forse un provvedimento ad hoc avrebbe potuto consentire un approfondimento diverso sia sui sistemi di governance dei servizi pubblici locali sia sui contenuti veri e propri.
Mi insegna infatti l'onorevole Ministro che su questo argomento ci sono proprio delle filosofie diverse di interpretazione e quindi non si tratta semplicemente di scegliere un riordino: lo si vede dal dibattito che c'è sull'acqua pubblica, sul servizio partecipato dal privato, sulle scelte che possono essere fatte e sulle differenziazioni che ci sono da un servizio all'altro, anche rispetto a dove si svolgono i vari servizi. Probabilmente raccogliere i rifiuti a Milano - a Roma lasciamo stare, è meglio non dirlo - piuttosto che in un paese di montagna ha dei costi diversi e richiede dei sistemi diversi. Quindi il fatto di delegare tutto mi sembra che dovrebbe suscitare qualche dubbio anche nei molti colleghi della maggioranza che hanno fatto gli amministratori locali e che si sono impegnati per ottimizzare questi servizi.
Circa il dibattito sul grande tema dell'acqua. Lei sa, signora Ministro, che c'è questa nuova interessantissima opinione del "benicomunismo", cioè di quale sia la definizione del bene comune e quindi anche delle risorse. Certo, forse potremmo trascendere un pochino dalla filosofia della politica; però la politica è bella anche perché ci sono delle opinioni. La settimana scorsa, su una cosa diversa come la RAI, si è dibattuto su quali potevano essere i sistemi di governance; c'era un emendamento del collega Fornaro - che poi mi sembra sia stato trasformato, un po' in contrasto con quello che stavamo votando, ma non importa - che parlava del sistema duale, il quale, come sapete, è esercitato anche in società che svolgono servizi pubblici. In altri Paesi si sta tornando al sistema originario ed anche qui sarebbe logica la differenziazione fra una società che svolge servizi pubblici locali e che, seppure partecipata dal privato, non è quotata in borsa e una società che invece è quotata in borsa. Credo insomma che un approfondimento diverso, senza una delega in bianco, ci sarebbe stato bene.
È necessario inoltre un pochino di ragionamento sullo stile. Penso che questo provvedimento sia qualche cosa con sopra una placcatura (come si direbbe in gioielleria): c'è qualcosa di brillante sopra, un minimo di sburocratizzazione ed alcuni altri passaggi, ma non riusciamo ad approfondire, non riusciamo a capire, non riusciamo a sapere cosa succederà dopo che oggi avremo esercitato il nostro diritto di voto in Aula, perché non c'è scritto. C'è scritto invece che deleghiamo al Governo di fare tutto.
Però ci sono alcune cose che si volevano fare e che sono state messe nel provvedimento. Il mio collega senatore Arrigoni ha ricordato molto bene la "Caporetto" della Guardia forestale, ad esempio; quella abbiamo deciso di farla e l'abbiamo detto. Magari sugli interessi più ampi non diciamo; però, quando dobbiamo smontare la Guardia forestale, lo diciamo bene.
Ieri ho cercato di accentuare un aspetto di quell'articolo 4 che potrebbe avere un suo senso di semplificazione. Però resta il fatto che deleghiamo al Governo il compito di individuare le opere, per cui il Governo addirittura commissaria, con il Presidente del Consiglio, la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti, senza sapere quali sono, perché la delega prima dice che vanno individuate le opere e poi dice che su quelli che verranno individuati ci sarà la delega per poter agire direttamente, d'imperio, da parte del Governo.
Io ho un po' di preoccupazione, signora Presidente. Ho una storia diversa dalla sua, ma credo che - come ricordava anche prima il presidente Zanda - abbiamo un comune modo di sentire rispetto a delle forme di democrazia diffusa che, pur nella differenza delle opinioni, ci porta comunque ad essere chiari nel dire di sì o di no a qualcosa. L'imbarazzo sta quindi nel chiederci perché questa riforma della pubblica amministrazione non si sia fatta in modo diverso: un provvedimento come questo, in un momento così difficile per il Paese, avrebbe potuto trovare un consenso più ampio in quest'Aula.
A questo punto vorrei fare una riflessione più attuale rispetto alle condizioni giù generali della politica: non tutti sanno fare politica. Oggi, molto spesso, fare politica è pensare di finire sulle copertine dei giornali; fare politica a volte invece è riuscire a capire quali sono le sensibilità di un momento particolare, individuando dei percorsi che non sempre trovano preclusioni sui risultati, magari mantenendo ognuno il proprio ruolo, senza quegli arruolamenti un po' "mercenari" che ci possono essere, ma individuando specifiche situazioni su cui prevalga l'importanza del merito. Ritorniamo quindi al benicomunismo (guardi che cosa mi tocca dire, Presidente - quel comunismo che purtroppo per storia non mi rappresenta), ma dovremmo poter trovare questi momenti, anche se certamente non con queste condizioni.
Se non si capisce che ogni momento della politica, anche in quest'Aula, è un momento importante, perché fuori o al margine di quest'Aula si ragiona su altre cose, vuole dire che c'è un po' di arroganza, che a volte poi si paga.
Al mattino leggo i giornali: una volta ero un dormiglione, ma ora alla mia età mi ritrovo a svegliarmi presto, alle 6,30, e a seguire la rassegna stampa. Non mi piacciono le definizioni del Vietnam; penso che ciascuno abbia la libertà di esprimere le proprie opinioni, ma non solo, di esercitare la propria minima capacità di coscienza politica per compartecipare ad una storia rappresentativa. Se è allora vero com'è vero che qualcuno dice che bisogna ragionare per visioni, se uno è miope deve indossare gli occhiali. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, una delega per il riordino della pubblica amministrazione è un programma molto impegnativo.
Per la verità all'inizio avevamo pensato che si volesse mettere mano ad una riforma per rendere davvero più semplici e più trasparenti i servizi ai cittadini. Avevamo pensato che si potesse davvero rendere più adeguata la vita dei cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione, e, soprattutto, che in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, si volesse veramente porre mano ad una riforma degli uffici pubblici per la valorizzazione ed il rilancio dei servizi pubblici e del lavoro pubblico. Proprio in un momento di crisi come quello attuale, infatti, questo sarebbe stato uno degli elementi davvero importanti per avviare un processo di rilancio anche dal punto di vista economico. Negli ultimi tempi, invece, i servizi pubblici sono stati considerati sempre di più - ahimè - soltanto come un elemento di peso per il bilancio dello Stato. Il loro riordino, la loro riforma e la loro valorizzazione a nostro parere potrebbe essere - e per questo ravvisiamo in questo processo un'occasione mancata - un formidabile strumento anche dal punto di vista economico. Da molto tempo, invece, l'unica filosofia che prevale ogni volta che si parla di servizi ai cittadini è quella della spending review e questo riguarda - ahimè - tutti i campi.
Queste nostre speranze nella presentazione di riforma e ancora di più nel dibattito che si è sviluppato prima qui in Senato, poi alla Camera e ora nuovamente in Senato, sono andate in qualche modo deluse. La preoccupazione, a nostro avviso, non è tanto quella declamata anche ieri dalla Ministra, ossia garantire trasparenza, semplificazione, un processo di adeguamento dei servizi ai nuovi bisogni dei cittadini. A noi, infatti, è sembrato molto di più che l'istanza riformatrice fosse incentrata particolarmente nella definizione della linea di comando piuttosto che nell'avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini per migliorarne i servizi.
La questione della linea di comando, come segno forte di questo processo di delega e di riforma, contraddistingue un po' tutto l'articolato e le svariate deleghe. Non mi soffermerò ancora una volta - l'abbiamo già fatto ampiamente sulla pregiudiziale di costituzionalità - sull'utilizzo delle deleghe, non proprio in linea con l'articolo 76 della Costituzione. Mi preme oggi sottolineare, in dichiarazione di voto, i punti dell'articolato di questo disegno di delega che a nostro avviso sono fortemente critici.
Torno a ripetere, ci siamo approcciati a questo progetto con l'idea che si potesse davvero dare un contributo per migliorare il rapporto tra gli uffici pubblici, quindi la pubblica amministrazione, e i cittadini per migliorare i servizi. Penso che il risultato invece non sia esattamente in linea con questo obiettivo, ma più preoccupato di riconfigurare l'insieme delle amministrazioni pubbliche attraverso un disegno - e per questo parlavo di linea di comando - in realtà molto verticistico, accentratore. Questo compare un po' in tutte le singole deleghe.
Vi sono poi alcune questioni che per la nostra sensibilità sono particolarmente critiche. In generale, su tutta la questione del lavoro pubblico - e mi rivolgo a lei, Presidente, perché sappiamo da quanti anni non c'è il rinnovo del contratto - in realtà in questa delega si fa solo la seguente operazione: si decontrattualizza il lavoro pubblico ed ex lege si interviene su retribuzione e organizzazione; in questo caso, tra l'altro, con una delega così generica da dare ampi poteri al Governo stesso.
Torniamo alle questioni concernenti i punti critici. Ci siamo particolarmente soffermati sugli articoli 2, 3 e 4 perché riteniamo certamente un buon proposito quello di riordinare per l'ennesima volta la conferenza di servizi al fine di dare certezza dei tempi, velocizzare e semplificare, ma la questione fondamentale è che il Parlamento, nel momento stesso in cui mette mano a questi processi (che certamente devono essere finalizzati ad individuare tempi certi, a velocizzare e tutto il resto) deve avere come unico obiettivo quello di preservare al meglio l'interesse pubblico. Non stiamo qui per fare altri interessi, siamo qui innanzitutto per dire, nel caso specifico in cui ci occupiamo di pubblica amministrazione, come tuteliamo al meglio l'interesse pubblico e quindi come per tutelare questo interesse, che ovviamente è articolato, diamo certezza dei tempi e prevediamo procedure nelle quali non possano esserci elementi di ritardo per altri fini, per esempio per corruzione come molte volte è capitato. Ora, questo obiettivo, negli articoli 2, 3 e 4, appare interamente concentrato sulla semplificazione e sulla certezza dei tempi sacrificando, a mio avviso, la questione più importante, vale a dire l'interesse pubblico. L'articolo 2 è interamente basato sulla questione della certezza dei tempi e ancor di più l'articolo 3 è fondato sul meccanismo del silenzio-assenso.
Io vorrei farvi una domanda: se un cittadino semplice volesse utilizzare questo meccanismo non potrebbe perché tale meccanismo non lo riguarda. Non diciamo cose che non sono vere. Infatti se un cittadino qualunque volesse far applicare il silenzio-assenso, ad esempio, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, magari potrebbe essere anche una cosa buona, magari anche verso altre amministrazioni, ma non è così. Sapete perfettamente, infatti, che questo meccanismo non riguarda certamente i diritti dei singoli cittadini ma solo interessi costituiti, che possono essere assolutamente legittimi (chi vuole aprire un'impresa, chi vuole costruire, chi vuole chiedere l'autorizzazione per un progetto) ma, a maggior ragione, la questione fondamentale riguarda la migliore tutela dell'interesse pubblico.
Ora, io trovo che sia molto grave - torno a ripeterlo - il fatto di aver dato la possibilità che il silenzio-assenso si applichi anche per le amministrazioni preposte alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e territoriali. Ci siamo battuti contro questa ipotesi per anni perché riteniamo che tale meccanismo non difenda un interesse vero del nostro Paese, cioè la tutela del nostro territorio e dei beni paesaggistici. Era necessario un altro processo. La delega doveva servire a fare in modo che tutte le Regioni, come hanno fatto Puglia e Toscana, si dotassero di una legge per i piani paesistici. Altro bisognava fare anche per il meccanismo di riordino del Ministero dei beni culturali, potenziando le sovrintendenze che invece adesso sono messe sotto la catena di comando del prefetto. In questo modo, infatti, noi facciamo altri favori agli interessi forti.
Pongo un'altra domanda: il problema di questo Paese è mettere sotto controllo il consumo del suolo, cioè la vera questione dato che siamo uno dei Paesi con più alto consumo del suolo, o anzi accelerare l'iter per progetti che fino ad oggi sono stati tutto meno che una risposta alla crisi economica e un meccanismo di tutela?
L'altro punto critico, sempre sulla questione del territorio, è relativo alle modalità di intervento per riordinare l'amministrazione pubblica in funzione dell'interesse pubblico. A proposito dello smantellamento del Corpo forestale, in attesa dei decreti legislativi passeremo un lungo periodo di confusione perché non si capirà bene quale sarà il destino di tale Corpo, proprio nel momento in cui, invece, abbiamo urgente bisogno di un presidio sul territorio per reprimere e prevenire i reati ambientali, tutelare la biodiversità e difendere i parchi.
La polizia provinciale verrà smembrata. Per un piccolo Comune un poliziotto sostituirà i vigili urbani, dunque il presidio sul territorio non c'è. Perché non avete voluto, invece, mettervi una medaglietta creando, finalmente, una polizia ambientale, certamente attraverso il riordino, la riorganizzazione e l'efficientamento del Corpo forestale e attraverso l'assorbimento della Polizia provinciale? Avremmo fatto una cosa buona che, fra l'altro, è quanto ci prescriverebbe anche l'Europa.
Oggi abbiamo di fronte una situazione di incertezza. Noi daremo il nostro contributo perché si trovi una soluzione che almeno riduca il danno e che preservi la funzione e l'unitarietà del Corpo forestale perché è veramente grave, è una beffa. Tutti hanno postato tweet in cui si diceva che è stata approvata la legge sui reati ambientali e poi questo è il risultato.
Per quanto riguarda, in conclusione, la questione della dirigenza pubblica e i segretari comunali, ritorna la linea di comando. Ho sentito interventi in cui si dice che noi politici siamo stati estromessi quindi, in realtà, al di là del ruolo unico, si cerca di fare in modo che non sia più garantita l'autonomia della pubblica amministrazione perché tutto, di fatto, viene posto sotto il controllo politico. Tra l'altro, la scelta di sopprimere i segretari comunali non serve a tenere sotto controllo la legalità e non è certamente a favore del controllo di legittimità, che è la vera emergenza di questo Paese.
Concludo dicendo che quella sui servizi pubblici locali è un'operazione gravissima. Bisognava stralciare, fare una discussione specifica non prevedendo deleghe sui pubblici locali. Soprattutto,bisognava rendersi conto che in quest'Aula il Governo e tutti noi avevamo solo un dovere, cioè quello di rispettare la volontà popolare, ma ancora una volta avete deciso che il riordino della pubblica amministrazione aveva solo lo scopo di mettere ancora più potere e di verticalizzare il processo dell'amministrazione pubblica stessa e soprattutto, come nel segno della riforma costituzionale, accentrare i poteri in mano al Capo del Governo. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, il Gruppo Area Popolare voterà a favore del disegno di legge delega in esame per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, perché siamo convinti che questa delega, e soprattutto l'esercizio della stessa tramite i decreti legislativi che siamo certi verranno approvati in tempi brevi, contribuirà in maniera fondamentale al percorso riformatore del Paese al quale questo Governo sta lavorando in modo significativo.
Purtroppo, nel nostro Paese la pubblica amministrazione è avvertita come distante, come un peso, come un ostacolo, sia dai cittadini che dalle imprese per i suoi tempi lunghi, la burocrazia asfissiante, le regole farraginose e incomprensibili; soprattutto, la pubblica amministrazione è ritenuta fonte di sprechi e di inefficienze. A tutto questo noi crediamo che il disegno di legge delega in esame dia una risposta e getti le basi perché finalmente nel nostro Paese la pubblica amministrazione, come avverrà con l'esercizio della delega e quindi con i decreti delegati, possa essere moderna, trasparente, digitale, all'altezza dei bisogni dei nostri cittadini e delle nostre imprese nell'erogazione dei servizi e nelle risposte.
Una parte del provvedimento alla quale siamo particolarmente affezionati è quella che prevede che si passi finalmente e con decisione dalla logica delle autorizzazioni ex ante a quella dei controlli ex post e questo avviene nella parte in cui si dettaglia il funzionamento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Con l'esercizio della delega finalmente avremo una dirigenza di ruolo selezionata per concorso, che premi il merito, che incentivi la formazione continua, l'aggiornamento, che promuova la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Queste sono norme alle quali siamo affezionate, perché finalmente inseriranno nella pubblica amministrazione meccanismi di telelavoro che consentiranno anche ai lavoratori e alle lavoratrici della pubblica amministrazione di poter conciliare il lavoro con i propri impegni famigliari. Una parte molto apprezzata è anche quella in cui si promuove il ricambio generazionale, perché noi crediamo fortemente che nella pubblica amministrazione debbano entrare i nativi digitali che davvero potranno renderla, come noi vogliamo, un'amministrazione che sia digital first.
Infine, apprezziamo molto le disposizioni concernenti l'utilizzo delle risorse mediante la riorganizzazione delle società partecipate, dei servizi pubblici locali. Con queste norme finalmente le risorse verranno utilizzate in modo efficace ed efficiente e noi crediamo che questo sia un dovere che abbiamo nei confronti dei cittadini e delle imprese. Non dimentichiamo che le risorse pubbliche sono dei cittadini. Sono le risorse che questi ultimi consegnano allo Stato mediante il pagamento delle imposte e delle tasse, pagamento che in questo momento di grande crisi è avvertito come particolarmente gravoso.
Per concludere, noi voteremo a favore di questa legge delega perché essa ci consegnerà una pubblica amministrazione e uno Stato che siano essenziali ma autorevoli, e che possano finalmente contribuire a liberare, e non a ostacolare, la vitalità della nostra società, dei nostri cittadini, delle nostre imprese e delle nostre famiglie. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).
CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Signora Presidente, questa è l'approvazione definitiva di questo disegno di legge. Quindi, da ora in poi sarà legge e non ci sarà più niente da fare.
Questo provvedimento è come la borsa di Mary Poppins. Infili una mano e trovi una delega. La infili ancora, sembra che non ci sia più spazio e trovi un'altra delega. Delega: questa parola che avremmo voluto sparisse dal panorama politico, che si trasformasse in partecipazione. Invece la delega è stata, ed è ancora, il simbolo il simbolo del fallimento dei partiti.
La delega in bianco è quella che pretendete dai vostri elettori, quella che vi permette di presentarvi a loro con un programma per poi fare tutt'altro, in forza di questa delega. Siete stati eletti, ma non avevate mai detto che avreste abolito il Corpo forestale dello Stato; siete stati eletti, ma non avevate detto che avreste abolito la polizia provinciale, i segretari comunali e la partecipazione degli enti locali alle procedure partecipative. Altrimenti non sareste qui. Avevate nascosto la vostra volontà di approvare quella norma orribile sulla scuola, i tagli alla sanità, lo smantellamento della Costituzione. Altrimenti, non sareste qui. Avete nascosto queste volontà ai vostri elettori.
La delega è quella che il Governo oggi chiede, anzi pretende, da questo Parlamento, sempre sotto il ricatto di nuove elezioni. Una delega in bianco, come a quelle cui siete abituati e che chiedete ai vostri elettori. Ma la pubblica amministrazione è il motore di questo Paese, quell'ingranaggio che permette alle leggi di essere attuate, senza il quale il Paese non funziona. Ci saremmo perciò aspettati una riforma che mettesse al centro il ruolo della pubblica amministrazione.
Invece, ci siamo trovati solo tagli e razionalizzazioni (che è sinonimo di tagli). Non si parla di formazione del personale, di riorganizzazione dei ruoli, della legittima aspettativa di valorizzazione del merito. Merito, una parola tanto abusata e mai attuata. Non si parla di uniformità e omogeneità tra tutte le varie pubbliche amministrazioni o dell'immissione di risorse nella pubblica amministrazione per renderla più efficiente. Efficienza che non vuol dire solo certezza dei tempi, ma vuol dire fare le cose bene. Perché spesso la velocità non è amica del bene e della tutela dell'interesse del cittadino.
Questa delega prevede alcuni punti, che io citerò. Riduzione degli strumenti di partecipazione ai processi autorizzativi (leggasi, conferenza di servizi), con vincoli e paletti e un decisionismo a tutti i costi che va a discapito della tutela degli interessi pubblici e solo nell'interesse di chi, magari, un'opera la vuole realizzare a tutti i costi.
Silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni: spacciato come certezza, per il cittadino e l'impresa, di avere tempi certi, quando in realtà il cittadino di questo non si accorgerà neanche. È piuttosto una scusa per deresponsabilizzare e per permettere di autorizzare tacitamente, senza una responsabilità diretta, trincerandosi dietro carenze organizzative, di organico e di risorse.
Da oggi non ci sarà più un responsabile. Probabilmente si lascerà correre perché qualcosa avvenga tacitamente, dicendo poi che - peccato - non si è potuto fare e non si è fatto in tempo. E non ci sarà un responsabile, con nome e cognome, che firmi e metta la faccia in quelle decisioni.
Uno dei punti più controversi è quello dell'abolizione della figura del segretario comunale. Era una figura di garanzia, un presidio di legalità, finora svincolato dal capo politico, come il sindaco, con il quale poteva avere un rapporto terzo. Un arbitro di legalità. Doveva essere valorizzato, e non soppresso. Nessun freno ci sarà adesso alla bulimia di qualche sindaco che non avrà più un arbitro di legittimità. Addio a questa figura storica. Ricordo ancora le parole scambiate con alcuni senatori della maggioranza che, all'arrivo di questo provvedimento, avevano espresso tutta la loro contrarietà all'abolizione di questa figura e ora siedono lì, tra i banchi di coloro che voteranno questa norma, questa abolizione. Sono tantissimi all'interno della maggioranza, eppure soccombono di fronte al ricatto; il ricatto politico di un Governo che è pronto a mandare alle urne di nuovo la sua maggioranza se non fa quanto richiesto.
Altro punto cruciale, che tocca uno dei problemi più importanti in questo Paese, è l'ambiente, la sicurezza. Si parla di riorganizzazione delle funzioni di polizia: ci saremmo aspettati, in questo caso, interventi volti ad evitare sovrapposizioni, in particolare tra i due corpi di Polizia e Carabinieri, con compiti certi e funzioni definite; invece, questa delega prevede l'accorpamento del Corpo forestale dello Stato in altri corpi di polizia: 8.000 uomini, il Corpo più piccolo, quello più facile da spostare, ma anche quello più specializzato, distribuito capillarmente su tutto il territorio; un presidio di legalità dell'ambiente che viene meno, un presidio di legalità che era distribuito anche nei punti più lontani e distanti della città.
Mentre da una parte si introduce nel codice il delitto ambientale, dall'altra si elimina quel Corpo che proprio quel reato avrebbe potuto perseguire come priorità.
Si è persa anche l'unitarietà, quel principio che eravamo riusciti a inserire in Senato. Sarà uno smembramento; non chiamiamolo accorpamento, perché «accorpamento» significa prendere e inserire in un altro corpo; in realtà questo è un vero e proprio smembramento. Gli agenti della polizia forestale saranno distribuiti in modo eterogeneo, casuale; persone che hanno fatto del loro lavoro una scelta di vita (diciamolo: le persone che lavorano nel Corpo forestale dello Stato del loro lavoro hanno fatto una scelta di vita, a differenza di tanti altri corpi di polizia) saranno costrette a passare presso un'altra amministrazione, perché non hanno alternative, e magari saranno mortificate dietro una scrivania. (Applausi dal Gruppo M5S). Questo è quello che succederà.
L'altro presidio di legalità dell'ambiente, forse inizialmente nato un po' male, con qualche duplicazione e sovrapposizione di funzioni, è la polizia provinciale, che avrebbe trovato la sua naturale collocazione all'interno della polizia forestale, anch'esso viene smembrato. Le persone passeranno nelle varie pubbliche amministrazioni, magari a fare i vigili urbani, i poliziotti comunali o i dipendenti comunali. Anche in questo caso, uno scempio.
Ci saremmo aspettati la nascita di una polizia ambientale, un corpo unitario e onnicomprensivo di tutti i reparti specializzati nella tutela dell'ambiente. Purtroppo la tutela dell'ambiente - l'ha dimostrato ormai in più di un'occasione - non è la priorità di questo Governo.
Passiamo a trattare delle società partecipate. Il Governo ha carta bianca per mettere mano alla regolamentazione delle società partecipate e dei servizi pubblici essenziali; a mettere mano, senza paletti e senza vincoli, senza direttive certe, al cuore dell'economia di questo Paese, ma anche al cuore degli sprechi, al "poltronificio" di questo Paese. E tutto questo dovremmo lasciarlo nelle mani di questo Governo, di questa Presidenza del Consiglio, che ha dimostrato di non essere libera, di essere alla mercé di Confindustria, delle lobby del gioco d'azzardo, delle multinazionali del tabacco e di chissà di chi altri? Nelle mani di questo Governo consegneremo la delega in bianco per mettere mano alle società partecipate. La metteremo, in realtà, nelle mani di questi finanziatori.
L'ultimo punto, ma non meno importante, è l'articolo 21: per me è l'apoteosi del loop legislativo, è uno degli assurdi, che forse è ancora difficile - e lo sarà anche in futuro - da spiegare. Sono stati introdotti una prassi e un elemento che verranno riutilizzati probabilmente in futuro. Significa semplicemente gettare la spugna: il Parlamento ha prodotto delle leggi delega, il Governo non è stato in grado di fare i decreti attuativi e adesso il Parlamento dà al Governo mandato per decidere autonomamente su quali di quelle leggi, per le quali avrebbe dovuto fare e non ha fatto i decreti attuativi, può gettare la spugna e decidere di non fare il decreto attuativo.
Questo è il succo dell'articolo 21. Il Parlamento ha legiferato, quindi tutte queste deleghe che oggi avete approvato sono carta straccia, perché arriverà un altro provvedimento, magari fra un anno, in cui si darà mandato ad un altro Governo di cancellare tutte le leggi delega per le quali non sono stati fatti i decreti attuativi e che non vanno bene al nuovo Governo. (Applausi del senatore Endrizzi). Bene, probabilmente lo useremo anche noi, quando saremo al Governo, per cancellare le porcherie che avete fatto, a questo punto! (Applausi dal Gruppo M5S).
Per concludere e tornare a Mary Poppins e alla metafora iniziale, gli 80 euro, l'annunciata abolizione dell'IMU e tanti altri annunci sono lo zuccherino: basta un poco di zucchero e la pillola va giù, per non usare altri tipi di metafora, ben più volgari. (Applausi dal Gruppo M5S).
MAZZONI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZONI (AL-A). Signora Presidente, premettendo che farò solo alcune brevi considerazioni, le chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
MAZZONI (AL-A). Una riforma come questa potrebbe essere decisiva per il potenziale di crescita di un sistema Paese e della sua economia, ma la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, così come fatta dal Governo, è piena di criticità. Peraltro, l'impasse e il caos nell'attuazione del riordino delle province gettano inevitabilmente un'ombra anche sull'attuazione della riforma Madia. Due sono i punti critici che abbiamo individuato: il jobs act, che non si attua agli statali, e la riforma della dirigenza.
Per queste ed altre criticità, dichiariamo il nostro voto contrario.
PELINO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, questo disegno di legge non rappresenta una riforma della pubblica amministrazione, ma, come recita il titolo stesso del provvedimento, una mera riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Non si ritrova alcun vero intento riformatore nella presente delega per la riorganizzazione, che non può che avvenire a Costituzione invariata. Sarebbe stato opportuno invece far seguire la riforma della pubblica amministrazione alla riforma costituzionale, di cui è titolare, proprio ai sensi della Costituzione, una maggioranza più ampia del Parlamento. Si palesa, al contrario, un semplice intervento di manutenzione ordinaria su un edificio in fase di parziale ricostruzione. E infatti, l'intervento normativo è largamente rivolto al meccanismo di funzionamento e di organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Anche volendo dare per certa l'approvazione di tutte le deleghe previste nel testo - risultato altamente improbabile - l'influenza sulla vita dei cittadini e delle imprese sarà impercettibile e irrilevante.
Sarebbe stato opportuno immaginare un modello di pubblica amministrazione che fosse in linea con i più efficienti modelli di organizzazione delle funzioni pubbliche dei Paesi europei più avanzati. Il disegno di legge, al contrario, non propone alcuna modalità di superamento del policentrismo e della frammentazione amministrativa delle competenze. Si sarebbe dovuto partire da un'autentica riforma dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese e solo successivamente procedere con una riforma per politiche e servizi.
Presidenza del presidente GRASSO (ore 11,37)
(Segue PELINO). È evidente il rischio che vengano mantenuti gli uffici, soggetti a una mera riorganizzazione, ma non vengano erogati servizi adeguati alle mutate esigenze dei cittadini e delle imprese. Manca quindi la necessaria spinta propulsiva in un cammino di reale liberalizzazione, che ridurrebbe il numero e il peso delle incombenze, delle pratiche, delle autorizzazioni e dei nulla osta sulle attività dei cittadini e delle imprese.
Nel dettaglio, grave appare l'assenza nella delega di un chiaro indirizzo verso la riduzione degli enti e delle società partecipate a livello statale e degli enti territoriali. Relativamente alla dirigenza pubblica, il nostro Paese sconta ancora l'assenza di una cultura manageriale, la mancanza di uno scambio di esperienze professionali tra il settore pubblico e quello privato, che sarebbe di ausilio alla cultura della produttività assolutamente non contemplata nella delega in esame.
Oltre ai meccanismi di «scambio» della dirigenza tra pubblico e privato, perlomeno per i ruoli apicali, vanno messi in atto meccanismi di premio e di penalizzazione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Nello specifico, i dirigenti, come accade nel settore privato, devono essere valutati in base alla capacità di gestire budget precisi e obiettivi quantificabili, giudicando al contempo la qualità dei servizi resi a cittadini e imprese.
Non troviamo nel testo neppure la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni e gli standard di qualità dei servizi, nonché dei costi e i fabbisogni standard, cui le pubbliche amministrazioni si devono attenere su tutto il territorio nazionale. Tutto ciò avrebbe favorito l'eliminazione delle differenze nella qualità di erogazione del servizio della pubblica amministrazione. Occorre introdurre e utilizzare, in pratica e non soltanto in teoria, degli indicatori per valutare se la pubblica amministrazione fornisce buoni servizi al pubblico. Nel disegno di legge manca un legame tra azioni di riforma e metodi per fissare gli obiettivi e per misurare i risultati di quello che la pubblica amministrazione cerca di ottenere (con obbligo di riferire periodicamente in Parlamento). Una riforma della pubblica amministrazione deve essere considerata un investimento per l'Italia, alla stregua di quanto hanno fatto Paesi come la Germania o la Francia che vedono nella efficienza dei propri servizi pubblici una delle fondamenta per il proprio ulteriore sviluppo, con il presupposto di una riduzione generale dei costi. Con l'attuazione di questa delega, invece, la pubblica amministrazione continuerà a rimanere un costo non solo per l'enorme onere che grava con le spese incomprimibili (quasi sempre riconducibili a una cattiva conduzione dei livelli di servizi resi dalla pubblica amministrazione), rispetto all'intero bilancio dello Stato, ma come peso burocratico sul valore delle attività economiche dei privati. Infatti, nel testo del disegno di legge non si pone (almeno non esplicitamente) il risparmio di spesa tra gli obiettivi della riforma. Nel testo si legge che da alcune disposizioni deriveranno dei risparmi, che rimangono però sempre non quantificabili e non dimostrabili.
Infine, la soppressione della Forestale rimane un triste capitolo per la storie delle Forze dell'ordine di questo Paese. È una scelta che ci ha visto contrari fin dall'inizio. Unica nota positiva al riguardo è l'accoglimento dell'ordine del giorno a prima firma Romani con cui abbiamo impegnato il Governo a valutare che il Corpo forestale dello Stato possa transitare nell'Arma dei carabinieri, la forza di polizia che rappresenta il miglior modello organizzativo e funzionale per garantire i servizi nei settori della tutela ambientale e della sicurezza agroalimentare e per non disperdere le professionalità e le competenze specialistiche del Corpo forestale dello Stato.
Possiamo, quindi, sintetizzare la sostanziale inefficacia del presente provvedimento in quanto carente del principale obiettivo che dovrebbe conseguire: fare una autentica riforma della pubblica amministrazione.
Per tutti questi motivi, dichiaro il voto contrario del Gruppo di Forza Italia. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).
COCIANCICH (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COCIANCICH (PD). Signor Presidente, in uno dei suoi racconti più famosi e, forse, più inquietanti Franz Kafka descrive il cittadino davanti alla legge. C'è un contadino che arriva e si ferma davanti ad una porta oltre la quale c'è un guardiano: dietro c'è una grande luce e il contadino chiede di poter accedere alla legge. Il guardiano dice: no. Il contadino si ferma e aspetta pensando che più tardi potrà passare. Passano le ore e i giorni. Il contadino ripete questa domanda implorante, ma il guardiano solenne con un naso aguzzo e la barba da tartaro continua a ripetere: no. La narrazione si sviluppa raccontando la fatica, l'implorazione e anche i tentativi di corruzione che il povero contadino fa per poter accedere. In breve, sfiancato dalla fatica di anni, si abbassa la vista fino a che, a un certo punto, il contadino rinuncia e muore davanti alla porta della legge.
Credo che molti nostri concittadini si sentano nella condizione di questo contadino davanti alla porta della legge. Tutti dovrebbero poter accedere alla legge, ai servizi della pubblica amministrazione e ai benefici dello Stato, ma c'è sempre un guardiano che si pone dinanzi dicendo: no, tu non puoi passare.
Il disegno di legge in esame cerca di invertire questa percezione della pubblica amministrazione e di rimettere al centro il cittadino e le imprese, rendendoli non poveri contadini soggetti all'autorità dello Stato che decide unilateralmente se sì o no, se si può entrare ed accedere alla luce oppure se si deve rimanere fuori nell'oscurità. Questo disegno di legge ha lo scopo di rendere il cittadino compartecipe dei processi amministrativi. L'obiettivo è trasmettere una visione più amichevole e di partecipazione del cittadino e delle imprese alle costruzioni del bene comune.
Da questo punto di vista, il focus del provvedimento è centrato proprio sul cittadino, anziché sulla struttura e le disposizioni, che sono numerosissime. Ne cito solo alcune perché, come è stato più volte ricordato, il disegno di legge è estremamente complesso ed articolato. Parlo, ad esempio, della cittadinanza digitale, delle regole e dei tempi certi che vengono riconosciuti per l'iter burocratico, degli snellimenti degli iter, dell'immediato accesso alle informazioni e ai documenti da parte di ciascuno, dei pagamenti digitali e on line, della riforma della conferenza di servizi e del grande tema del silenzio-assenso.
In altre parole, ciò che credo si debba comprendere è che stiamo cercando di spostare l'attenzione dalla procedura agli obiettivi. Fino ad oggi la procedura è stata l'arbitro dietro il quale si celava il guardiano perché, seguendo puntigliosamente, meticolosamente ed attentamente la procedura, si esauriva il compito del pubblico amministratore. Ciò che si cerca di fare oggi è portare l'attenzione sull'obiettivo dell'azione dell'amministrazione pubblica. Lo snellimento è pertanto funzionale alla fornitura di un servizio e di un risultato ed anche ad una maggiore responsabilizzazione, perché non c'è niente che deresponsabilizza come la procedura. Infatti, una volta che ho seguito puntigliosamente e meticolosamente la procedura, magari senza dover fare attenzione ai tempi, ho fatto quello che dovevo fare e sono totalmente esonerato da ogni responsabilità. Pazienza se poi il risultato che auspicavamo venisse raggiunto non viene poi conseguito.
È proprio incentrando il focus sul tema dell'obiettivo dell'azione amministrativa che si attribuisce una responsabilità matura in capo ai dirigenti ed al personale della pubblica amministrazione. Si tratta di una grande sfida, anche culturale, e di una grande responsabilità che oggi vengono proposte all'amministrazione pubblica, facendo diventare i cittadini compartecipi di un processo di modernizzazione del nostro Paese.
Il tema della valutazione dei dirigenti e del personale è esattamente strumentale a questo: premiare coloro che sono in grado di produrre dei risultati ed aiutare il cittadino ad oltrepassare quella soglia che ho descritto prima, non premiando, invece, i comportamenti di deresponsabilizzazione di coloro che si nascondono nel grigiore delle norme e dei faldoni. Non c'è niente come una grande pila di faldoni per poter nascondere quegli interessi, a volte grigi ed oscuri, che purtroppo l'amministrazione pubblica ha spesso dimostrato di voler coltivare al posto dell'interesse pubblico. Siamo dell'idea che una procedura più semplice renda più difficile la corruzione, perché essa si annida in quei faldoni. La possibilità di un accesso diretto alle informazioni e di un controllo da parte dei cittadini sono la migliore medicina ed antidoto nei confronti della corruzione.
Il provvedimento in esame dà grande importanza e rilievo al tema della trasparenza, del Freedom of Information Act: più informazioni nelle mani dei cittadini vuol dire coinvolgerli nel controllo dell'azione della pubblica amministrazione, ottenendo un controllo diffuso e più partecipazione e democrazia. Questa riforma darà quindi risultati positivi non soltanto nell'immediato, ma nel medio tempo, perché consentirà a tutti noi di acquisire una mentalità ed un atteggiamento di cittadinanza più attiva e vigilante. Credo che questa riforma sia anche di natura culturale e non soltanto organizzativa.
Come dicevo, si tratta di una grande opportunità per la dirigenza pubblica, per la parte migliore di essa, che vuole essere protagonista del processo di ammodernamento del nostro Paese. Non sono soltanto le imprese che partecipano all'efficientamento della pubblica amministrazione, come è anche opportuno fare con i percorsi di liberalizzazione di cui abbiamo discusso oggi, ma è anche la pubblica amministrazione che può svolgere un ruolo di impulso, di sostegno, di orientamento dell'attività privata.
Dobbiamo mettere in atto una logica di partnership tra pubblico e privato, in cui la scelta tra una soluzione che dà maggiore rilevanza alla dimensione pubblicistica o alla dimensione privatistica non deve essere rimessa alla assunzione aprioristica di assiomi ideologici. Non ha senso dire che noi dobbiamo contrapporre il pubblico al privato: è una affermazione che è stata fatta nel dibattito odierno, ma che francamente trovo abbastanza grottesca. Noi dobbiamo cercare una cooperazione in vista del raggiungimento e del perseguimento degli obiettivi strategici per il nostro Paese.
Oggi l'Italia compete a livello internazionale e noi dobbiamo riuscire a fare sistema tra le imprese e la pubblica amministrazione; nessuno può pensare che si possa prevalere se non riusciremo a creare questa sintesi. Questa è anche l'occasione per ridisegnare il perimetro della pubblica amministrazione e cogliere effettivamente gli interessi pubblici. Non capisco come, nel XXI secolo, si possa continuare a contrapporre l'interesse pubblico al privato, se è vero che oggi solo il sistema Italia può prevalere e competere in un'economia globalizzata.
Concludo, signor Presidente, ringraziando il relatore Pagliari, che è stato attento e ha seguito fin dall'inizio questo lungo iter. Ringrazio altresì il ministro Madia e il presidente Finocchiaro e dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD).
LUCIDI (M5S). Signor Presidente, domando di parlare, perché ho ascoltato con attenzione la dichiarazione di voto fatta...
PRESIDENTE. Senatore Lucidi, stiamo per procedere alla votazione.
LUCIDI (M5S). Posso fare una considerazione sull'intervento del senatore Cociancich? (Commenti dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)).
PRESIDENTE. Può fare una dichiarazione di voto in dissenso dal suo Gruppo.
LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
LUCIDI (M5S). Signor Presidente, richiamo quanto detto dal senatore Cociancich, pregandolo cortesemente di consegnare in Presidenza la sua versione del racconto di Kafka, perché a me risulta tutt'altro. In base alla sua conoscenza di quel racconto, a me desta grande stupore che lei e voi del Partito Democratico possiate aver riformato la scuola, ad esempio. State distruggendo la pubblica amministrazione, il Corpo forestale, le sovrintendenze, come avete già fatto con il lavoro, con la Costituzione, con il Senato e con le Province, che avete abolito ma che, invece, esistono ancora. (Commenti dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)).
Allora mi chiedo che cosa ci sia di kafkiano in tutto questo, se non il vostro comportamento. Lei parla di cittadinanza quando sa benissimo che avete messo sotto la suola delle vostre scarpe la convenzione di Aahrus.
CARDINALI (PD). Ma dov'è il dissenso dal suo Gruppo?
LUCIDI (M5S). Per voi i cittadini non esistono. Si vergogni, senatore Cociancich. (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).
CASINI (AP (NCD-UDC)). Ma dov'è la dichiarazione in dissenso?
CARDINALI (PD). È in dissenso da se stesso.
MONTEVECCHI (M5S). Stai zitta, pagliaccia.
PRESIDENTE. Abbiamo compreso che non si tratta di una disputa letteraria a livello di Accademia della crusca, ma soltanto di un fatto politico.
Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge nel suo complesso.
Senatore Lucidi, lei dovrebbe votare in dissenso dal suo Gruppo, secondo quanto ha dichiarato.
(Segue la votazione).(Alcuni senatori del Gruppo PD segnalano che il voto del senatore Lucidi non diverge da quello del Gruppo).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).
*PAGLIARI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, vorrei ringraziare molto rapidamente tutti coloro che sono intervenuti in questo lavoro, dalla Commissione affari costituzionali al Ministro, a tutta l'Aula, perché su questo provvedimento siamo stati protagonisti in ragione di un circuito virtuoso in cui abbiamo saputo discutere nel merito senza pregiudiziali. Voglio anche concludere con l'orgoglio di essere stato relatore di un provvedimento che ha assunto la sfida del cambiamento e che tale sfida ha portato avanti, certamente senza certezze, ma non in modo imprudente né improvvisato.
Vorrei aver sentito in quest'Aula non parole di puro disfattismo, che sono quelle di chi non ha idee alternative, ma parole di confronto di merito su una sfida che è di tutti. (Commenti del senatore Puglia). Io vorrei capire dove il Movimento 5 Stelle ha letto questa riforma, quale riforma ha commentato il Movimento 5 Stelle, forse è un film diverso (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dei senatori Puglia, Cioffi e Santangelo), rispetto al quale ha voluto continuare la sua battaglia, che non è una battaglia per l'Italia, ma è una battaglia per il disfattismo, quel disfattismo che è solo un terreno di conquista di questo partito. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti e applausi ironici dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Senatore Lucidi, la richiamo all'ordine, come è mio dovere, in relazione al voto da lei espresso, perché la Presidenza non può essere presa in giro con una finta dichiarazione in dissenso. (Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo M5S). Sia chiaro questo.
AIROLA (M5S). Vergognati! Ti prendono in giro loro! Ci hanno preso in giro per due anni!
SANTANGELO (M5S). Sei piccolo così! Sei piccolo così! (Il senatore Santangelo mostra una pallina di carta).
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, non le consento di offendere nessuno, nemmeno la Presidenza. Cosa c'entra la pallina in questo momento? Quando scopriamo le palline, le eliminiamo, come ha fatto il presidente Calderoli precedentemente.
Informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sui gravi disagi recentemente verificatisi all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino e conseguente discussione (ore 11,57)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sui gravi disagi recentemente verificatisi all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino».
Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti.
Ha facoltà di parlare il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dottor Delrio.
DELRIO, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal 6 maggio scorso l'aeroporto di Fiumicino è stato interessato da una serie di incidenti di entità parziale, che hanno determinato però gravi disservizi all'utenza, agli operatori commerciali e alle compagnie aeree.
Circa l'incendio del 29 luglio scorso in una parte di terreno limitrofo all'aeroporto, l'ENAC ha acquisito le relazioni operative pervenute dal distaccamento aeroportuale dei Vigili del fuoco, dalla società di gestione aeroportuale Aeroporti di Roma e dall'ENAV di Fiumicino. Dall'analisi della documentazione trasmessa, è emerso che per circa due ore la pista dedicata ai decolli e la pista dedicata normalmente agli atterraggi sono rimaste inoperative, per mancanza prima della protezione antincendio e poi per l'interferenza dei Canadair e degli elicotteri intervenuti per domare l'incendio. Fino alle ore 16,17 non è stato possibile utilizzare la pista 2, in direzione opposta all'incendio, a causa del vento in coda che impediva agli aeromobili il decollo in sicurezza. Le operazioni sono state effettuate, con significative limitazioni, dalle ore 14,17 alle ore 19 circa. Durante la limitata operatività, sono stati effettuati complessivamente 95 atterraggi e 46 decolli.
Nella giornata del 29 luglio sono stati effettuati complessivamente 1.013 movimenti tra decolli ed atterraggi, per un totale di 141.132 passeggeri trasportati e sono stato cancellati 22 voli in arrivo e 29 voli in partenza.
La criticità più evidente è emersa al termine dell'emergenza, quando si è reso necessario riportare le operazioni di scalo alla normalità dopo il congestionamento di aeromobili verificatosi nelle ore precedenti sull'aeroporto. Tra l'altro, l'incendio si è inserito in un contesto operativo complesso, a causa di importanti lavori che coinvolgono lo scalo, in particolare il rifacimento della pista 3 e la contemporanea apertura con limitazioni della pista sussidiaria centrale. Inoltre, ci sono lavori in corso anche per la riduzione del numero dei parcheggi per la riconfigurazione e l'ampliamento dei piazzali, nonché la realizzazione del nuovo terminal T3 e del nuovo molo C.
Tali lavori, pur tenuto conto della programmazione operativa della stagione estiva, si presentano del tutto compatibili con le normali operazioni, ma comportano ovviamente una minore flessibilità dell'intero sistema aeroportuale quando si verificano situazioni critiche come quelle accadute il giorno 29 luglio.
Alla criticità dell'incendio si è aggiunto un evento meteorologico che, di fatto, ha impedito per circa un'ora il decollo degli aeromobili in direzione opposta all'incendio, a causa - come ho già detto - del vento di libeccio che non permetteva di rispettare i limiti di sicurezza delle operazioni di decollo, per via del vento in coda.
La situazione di criticità post-incendio è stata aggravata da cancellazioni effettuate in gran parte dal vettore Vueling e amplificata da un'interruzione dell'energia elettrica occorsa nella mattinata del 30 luglio.
A supporto dei passeggeri e per limitare al massimo i disagi, nelle giornate del 29 e 30 luglio - come riferitomi da ENAC - sono state poste in essere le seguenti azioni: impiego nei terminal di ispettori ENAC per attività informativa e di supporto; incremento del numero di addetti di Aeroporti di Roma e di Alitalia per la gestione, sia delle informazioni, sia dei flussi dei passeggeri; distribuzione a cura del gestore aeroportuale di acqua a tutti i passeggeri; istituzione di una task force per la gestione dei bagagli. È stata inoltre fornita assistenza dalle compagnie aeree ai passeggeri per riprotezione in caso di cancellazione del volo (albergo, pasti e così via) con sostituzione, da parte del gestore aeroportuale per il vettore Vueling, per riproteggere i passeggeri con volo charter e trasferimento in albergo degli stessi. Per tutta la notte sono rimasti poi aperti i punti di ristoro aeroportuali.
Nonostante questo, i disagi che si sono verificati sono stati molto seri e gravi ed abbiamo cercato di individuare quali sono le possibilità di miglioramento e di lavoro. Insieme ad ENAC e al gestore dell'attività aeroportuale sono state individuate alcune aree.
In primo luogo, si è rilevata la necessità di individuare miglioramenti nelle dotazioni dei Vigili del fuoco e per le procedure atte a garantire la continuità del presidio antincendio aeroportuale. Come ho detto, una parte dei Vigili del fuoco è andata a spegnere l'incendio esterno per cui non era possibile garantire sicurezza sui voli in arrivo e in partenza.
In secondo luogo, si è rilevata la necessità di individuare miglioramenti nella gestione ordinata delle partenze in situazioni di congestione dello scalo, nonché un maggiore coordinamento di tutti i soggetti interessati (Hander, ENAV, compagnie aeree): tutti devono essere ovviamente coordinati in misura maggiore in situazioni di criticità come quella emersa il 29 luglio e nei giorni seguenti.
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, un complessivo miglioramento dei servizi di handing è atteso a seguito della gara europea, in corso di svolgimento, che si concluderà teoricamente alla fine dell'anno, per limitare a tre gli operatori presenti sullo scalo. Da tale limitazione si ritiene possa derivare, medio tempore, sia un miglioramento della qualità del servizio reso, sia un più efficace coordinamento delle attività da parte del gestore aeroportuale.
Questi eventi hanno comunque evidenziato una fragilità organizzativa che coinvolge alcuni operatori attivi nell'aeroporto di Fiumicino, a cui va necessariamente aggiunta una debolezza strutturale che deriva da ritardi ventennali negli investimenti effettuati.
Come sapete, infatti, il contratto di programma è stato sottoscritto solo nel dicembre 2012 e il quinquennio regolatorio 2012-2016 è quindi partito di fatto solo nel 2013, con un anno di ritardo.
Oggi noi paghiamo ovviamente il tempo perduto: oltre venti anni di assenza nella pianificazione, nella programmazione e nell'esecuzione degli interventi, a fronte di un traffico aeroportuale aumentato - e in previsione di aumento costante - che hanno determinato una paralisi dello sviluppo aeroportuale, che richiede una necessaria accelerazione per colmare il deficit strutturale di un hub internazionale che movimenta oggi, tra partenze e arrivi, oltre 40 milioni di persone l'anno. Dobbiamo quindi coniugare sicurezza ed efficienza, vigilando affinché anche le società di gestione pongano in essere tutte le misure necessarie a tal fine. Questo è stato l'oggetto delle nostre interlocuzioni in questi giorni, proprio a stimolare una velocizzazione degli investimenti previsti
Ad oggi ADR, Aeroporti di Roma, si è impegnata a recuperare il gap non solo per eliminare il ritardo nella realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di programma, ma anche ad eseguire contestualmente tutti gli investimenti che si riterranno necessari per garantire una migliore accoglienza e sicurezza all'interno dell'aeroporto di Fiumicino. Nel 2014 sono stati realizzati 353 milioni di euro di investimenti, più del doppio rispetto agli anni precedenti: questo è frutto, appunto, dell'accordo di programma che il mio predecessore ha giustamente stimolato e messo in esercizio. Nel 2015 sono stati previsti investimenti per oltre 300 milioni, a fronte degli originari 220, e nel 2016 per 454 milioni a fronte dei 219 inizialmente previsti. Come potete notare, vi è un incremento notevolissimo degli investimenti programmati per far fronte al ritardo infrastrutturale. Con gli investimenti del 2016 avremo un incremento di oltre 135 milioni, cumulati nel primo quinquennio, e porteremo a un miliardo e 120 milioni di euro gli investimenti originariamente previsti in 980 milioni. Quindi, non solo rispetto al quinquennio precedente c'è un incremento deciso degli investimenti, ma in questo contratto abbiamo addirittura aumentato la richiesta di investimenti da parte del gestore.
Entro il 2016, con la sistemazione dell'area extra Schengen, si completeranno come opere importanti l'area di imbarco F, l'avancorpo T3 (ex molo C) con un aumento della superficie di 130.000 metri quadrati e con una capacità addizionale sulle infrastrutture di imbarco pari a cinque milioni di passeggeri all'anno, compreso un nuovo sistema di gestione dei bagagli.
Si sta già ragionando sulla pianificazione fino al 2020, che porterà Fiumicino a raggiungere gli standard internazionali A e B anche nell'area Schengen. L'obiettivo è quello dì raggiungere una capacità di 100 milioni di passeggeri circa mediante l'ammodernamento e il completamento di Fiumicino Sud e la successiva progettazione e realizzazione di Fiumicino Nord in linea con le previsioni di traffico a medio termine.
Occorrono tuttavia, in attesa che questi investimenti si concretizzino, una serie di riflessioni e di azioni indispensabili per gestire il presente e per il futuro di un aeroporto di importanza strategica, per una infrastruttura che con la sua operatività incide in maniera significativa sul PIL.
Un valido piano di azioni per il miglioramento della qualità dei servizi deve considerare la gestione diretta della attività critiche, una maggiore flessibilità operativa, una nuova gestione della movimentazione bagagli, la riduzione dei tempi di controllo passaporti, una migliore qualità dei servizi di collegamento da e per l'aeroporto sia rotabile che su gomma. Molte di queste azioni sono già al centro del piano aeroporti che avete già esaminato e approvato. Per noi bisogna mettere il passeggero al centro del processo, assicurando il rispetto della carta dei diritti del passeggero. Le persone sono in grado di comprendere quando accadono emergenze imprevedibili; quello che non possono capire è perché li si abbandona senza informazioni e senza assistenza. Per questo abbiamo cercato di appurare le responsabilità dei disagi ai passeggeri provocati anche dai vettori.
È necessario ragionare quindi da subito - ed è quello che abbiamo già fatto in questi giorni e continueremo a fare con gruppi di lavoro tecnico appositi - sul potenziamento dei servizi, in particolare di quelli che riguardano i Vigili del fuoco, e sul presidio delle aree circostanti all'aeroporto. A questo fine occorre avviare una interlocuzione più serrata con tutte le istituzioni coinvolte, a partire dal Comune di Fiumicino, dalla Città metropolitana e dalla Regione, per aumentare la vigilanza dei luoghi. A questo fine, nei prossimi giorni convocherò nei prossimi giorni un tavolo di lavoro con le amministrazioni coinvolte.
Ritengo necessario, inoltre, un impegno collettivo che coinvolga le compagnie aeree nel rispetto dei diritti dei passeggeri, le società di gestione dei servizi aeroportuali nella pianificazione e programmazione di adeguati interventi che assicurino standard qualitativi dei servizi. Il Governo si farà carico di un efficace coordinamento di tutti i soggetti istituzionali, a partire da ENAC, su cui vigiliamo, e che a sua volta ha responsabilità di vigilanza sui gestori aeroportuali, per individuare tutte le soluzioni che possano consentire, in presenza di questo piano massiccio di investimenti, nel frattempo, di far fronte agli aumentati fabbisogni dell'aeroporto di Fiumicino. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.
MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per la sua dettagliata relazione, ma il problema mi sembra più complesso. Nessun grande Paese può infatti permettersi di trascinare a lungo la situazione in cui versano la sua Capitale e il suo più importante aeroporto, perché così si finisce per arrecare un irreparabile danno d'immagine all'intero sistema Paese. Siamo la terza economia europea e una simile serie di incapacità gestionali penalizza inevitabilmente anche la riconosciuta capacità degli italiani di saper improvvisare di fronte alle emergenze.
Pensavamo di esserci messi alle spalle gli anni bui degli scioperi selvaggi, che assomigliavano molto da vicino a veri e propri sabotaggi, dei trasporti a singhiozzo e del caos assurto a sistema. Nulla di tutto questo: i fatti delle ultime settimane ci hanno riportato tutti di fronte a una cruda realtà. Da maggio, quando divampò il primo incendio al terminal 3, è stato un ininterrotto susseguirsi di paralisi grandi e piccole fino agli incendi nella pineta vicina, forse dolosi, e al nuovo black-out elettrico.
Ebbene, un Governo che ha fatto della modernizzazione dell'Italia il suo mantra, non doveva permettersi, ad esempio, il teatrino della guerriglia andata in scena tra Alitalia e società Aeroporti di Roma, che avrebbero il dovere di lavorare insieme per l'internazionalizzazione dello scalo.
Il problema - non lo dico io, lo ha denunciato il sindaco di Fiumicino - è che al momento dentro all'aerostazione non è previsto alcun tipo di investimento, fatta eccezione per gli interventi sulle piste. Eppure nel 2012 il governo Monti aveva stipulato un nuovo contratto di servizio con Aeroporti di Roma che prevedeva un aumento delle tariffe a fronte di un piano di investimenti approvato nel 2013 e mai applicato. Parliamo di 1,8 miliardi per tre nuovi terminal, automatizzare il sistema attuale in tutta l'aerostazione, costruire una monorotaia per collegare i terminal tra loro e col parcheggio a lunga sosta, cose normali in tutti i grandi aeroporti del mondo. Invece si è pensato solo a fare cassa e il sistema sta collassando.
Vogliamo che le compagnie straniere cancellino Fiumicino dai propri radar? A fine anno si aprirà il Giubileo e in che condizioni ci arriviamo? Gli operatori turistici hanno già rivisto al ribasso le stime sui flussi legati a questo grande evento e dunque rischiamo di perdere un grande volano della ripresa per il territorio, sia per il giro di affari che determina che per il trasporto merci. Non dimentichiamo, poi, che Fiumicino - come lei ha ricordato, signor Ministro - dovrebbe arrivare a 50 milioni di passeggeri entro il 2022 e che Roma è in lizza per le Olimpiadi del 2024. Ma con credenziali ci presentiamo?
Mafia capitale, crisi dell'Ama e dell'Atac, i continui scandali che hanno colpito la pubblica amministrazione, il cambio della terza giunta comunale in poco più di un anno e mezzo sono tutti disastrosi biglietti da visita che non danneggiano solo Roma, ma l'intero Paese. E la colpa non può essere solo della Società di gestione dell'aeroporto. «Fiumicino è solo la punta dell'iceberg, Roma è ormai un caso politico». Sono parole dell'Osservatore romano, e chi governa l'Italia e Roma dovrebbe farne tesoro. E fare soprattutto un lungo esame di coscienza. (Applausi dal Gruppo AL-A).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagnoncelli. Ne ha facoltà.
PAGNONCELLI (CRi). Signor Presidente, signor Ministro, non voglio concentrarmi sui singoli fatti né sul disguido e sul disagio, né sull'efficienza e sulla prontezza nel fronteggiare la singola emergenza. La situazione è ormai diventata un problema di ordine pubblico perché da quel sette maggio nell'aeroporto di Fiumicino, il più grande aeroporto d'Italia con oltre 160.000 passeggeri al giorno, si è innescato un effetto domino di calamità che da oltre tre mesi, una dopo l'altra, sembrano abbattersi con una fatalità quasi crudele.
Per ultimo, cinque giorni fa, si sviluppa un nuovo incendio che semidistrugge la pineta di Focene, dietro l'aeroporto: il fumo interessa tre piste con conseguente paralisi delle attività delle stesse per diverse ore. La colpa sarebbe di un mucchio di rifiuti lasciato sul bordo della strada, sempre che - invece - l'origine non sia dolosa, come la procura della Repubblica di Civitavecchia non ha ancora escluso. C'è anche chi prospetta lo scenario di un vero e proprio sabotaggio, mirato a creare gravi danni e conseguenze per l'operatività dello scalo.
Appena due giorni dopo il rogo, quando ancora si risentiva delle conseguenze dell'incendio con voli soppressi, forti ritardi, esplosioni di rabbia da parte dei passeggeri e lo scalo trasformato in un bivacco per i viaggiatori in attesa, è arrivato, come un fulmine al ciel sereno, il buio più totale: l'aeroporto è rimasto nell'oscurità, per circa venti minuti, a causa di un blackout, con i monitor spenti e i passeggeri, di nuovo, nel panico.
In tutto questo, il personale di servizio si è trovato a dover fronteggiare la situazione insostenibile dei passeggeri inferociti, a ragione, tanto che al terminal 3 si è sfiorata la rissa. Che dire invece del personale che ha un certo punto è stato fatto scortare e difendere da Polizia e Carabinieri, per via dell'esasperazione dei 200 passeggeri per l'ennesimo rinvio di un volo che alla fine è partito con sole 24 ore di ritardo?
Insomma, sono mesi che cittadini romani e stranieri assistono impotenti alla situazione di caos inestricabile che affligge la città eterna. Forse per essere più precisi va detto che è dai tempi di Giulio Cesare che sussistono gravi problemi alla viabilità, ma occorre considerare da un lato il caso di Fiumicino, in cui ogni giorno c'è da sperare non accada una nuova disgrazia, e dall'altro le condizioni del trasporto pubblico, che da oltre trenta giorni rendono la vita impossibile ai romani ormai stremati e sfiduciati.
Sembra che la Capitale non sia più in grado di fornire un qualsivoglia tipo di servizio di trasporto vettoriale, il che significa che non è nemmeno più in grado di fornire ai suoi utenti paganti quel minimo di prestazione che, pur essendo stata sempre inefficiente, sempre svogliata e scadente, quantomeno fino a pochi mesi fa ancora riusciva a garantire.
Si pensi che in un'ottica di potenziamento degli standard qualitativi, i servizi pubblici essenziali costituiscono una delle monete di scambio del rapporto fiduciario con i cittadini che da quei servizi traggono benefici in termini di produttività, di ottimizzazione di tempo e risorse. Al contrario, da un sistema inefficiente consegue che invece dei servizi, spesso ci sono, per le infrastrutture, dei disservizi che si traducono in danni all'economia: nel caso di Roma, in particolare, si traducono in enormi danni per i flussi turistici e per l'occupazione che ne deriva. Allo stesso modo, l'aeroporto principale è il biglietto da visita della nostra Capitale e come tale dovrebbe rappresentarne la produttività ed il dinamismo.
Perfettamente in linea con questi obiettivi, per facilitare la situazione sempre più incandescente nell'aeroporto di Roma Fiumicino, il 24 luglio si è tenuto uno sciopero di 24 ore del personale Alitalia aderente al sindacato ANPAC, giusto pochi giorni prima della riapertura del molo D che ha riportato la piena capacità operativa dello scalo dopo le limitazioni causate dall'incendio di inizio maggio.
Nello scenario che ho brevemente delineato e di cui tutti siamo, purtroppo, più che a conoscenza, non sono certamente l'unico a chiedermi se lei, signor Ministro, non ritenga che i continui problemi dell'aeroporto di Fiumicino e i disservizi del Comune di Roma siano figli della sfortuna, oppure che ci sia invece un nesso che lega tali standard di inefficienza (i quali hanno raggiunto, ormai, un livello di insostenibilità divenuto impossibile da arginare) con le incomplete ed insufficienti misure riparatorie che sono state finora messe in campo.
Nel Comune di Roma, con i suoi bilanci ipertrofici, c'è una situazione analoga, anzi peggiore. Qui chi gestisce non è il privato in concessione, ma il Comune con le sue aziende. Il bilancio comunale supera 6 miliardi annui, quasi tutti di spese correnti: quelle in conto capitale, dal 2013 al 2015, sono diminuite del 34 per cento.
Non le sembra, signor Ministro, che ad oggi siamo arrivati ad un punto molto vicino al collasso dell'intero sistema? Qualche giorno fa, signor Ministro, in Commissione le ho espresso la mia simpatia per il pragmatismo che ha dimostrato nell'affrontare il tema del piano degli aeroporti di interesse nazionale e dando un segno di inversione di tendenza nel perseguire il libro dei sogni delle opere pubbliche. Prevedere un hub unico su Fiumicino è certamente in linea con la logica e con il buon senso strategico della programmazione, ma questo non basta.
Perciò, signor Ministro, noi Conservatori e Riformisti Italiani apprezziamo il suo pragmatismo, ma ci auguriamo che sia anche accompagnato da un deciso interventismo, se necessario, anche, di passata memoria. (Applausi del senatore Zuffada).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Ministro, noi invece non apprezziamo affatto il suo pragmatismo, anche perché non lo abbiamo per niente visto. Abbiamo sentito da parte sua una informativa che null'altro è che la lettura degli articoli usciti sui quotidiani. Francamente, ci saremmo aspettati un pochino più di contenuto da parte del Ministro delle infrastrutture che non un semplice trasportare la cronaca qui nell'Aula del Senato.
Tutto questo, signor Ministro, assomiglia sempre di più ad uno dei classici film all'italiana, dove qualcosa succede, qualcuno si lamenta, qualcun'altro pone rimedio e in qualche modo si va sempre avanti, mettendoci una pezza: non c'è un responsabile, nessuno si dichiara responsabile, nessuno viene individuato come responsabile.
E non sto parlando degli incendi nel bosco a lato di Fiumicino, anche se sarebbe interessante sapere quanti incendi si sono verificati lì nel corso degli ultimi anni. Se non lo sa, glielo dico io: parecchie decine; non era il primo e temo non sarà neanche l'ultimo se non si pone rimedio, perché è chiaro che lì c'è una situazione di malgoverno e, peggio, una situazione di criminalità che va stroncata.
Sorgono allora anche altre domande. Chi amministra questa area aeroportuale? Solo gli amministratori comunali? No, c'è anche una gestione dell'aeroporto. E non sfuggirà, (perché il web è molto più democratico rispetto a quanto, spesso e volentieri, è il Governo) che ad amministrare oggi Aeroporti di Roma ci sono personaggi tutt'altro che secondari. Fabrizio Palenzona è il presidente e l'amministratore delegato è Lorenzo Lo Presti.
Di Palenzona ci piace ricordare il curriculum attuale: vice presidente di Unicredit, membro del consiglio di amministrazione di Mediobanca, presidente di Aviva Italia Assicurazioni, presidente di Aeroporti di Roma, presidente di Assaeroporti, presidente onorario di Confratrasporto, presidente di AISCAT, presidente di AISCAT Servizi, presidente onorario di Asecap, membro del consiglio di amministrazione dell'ABI, presidente nazionale di Faiservice, consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, membro del comitato esecutivo della Giunta degli industriali di Roma e altro ancora. Sull'amministratore delegato, Lorenzo Lo Presti ricordiamo che è presidente di Telepass e presidente di AD Moving SpA. Forse nominando persone più concrete e con meno "cadreghe" da ricoprire si potrebbe avere un po' più di efficienza nella gestione di questi aeroporti. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S). Non risiede infatti semplicemente nel curriculum e in quante "cadreghe" si occupano la capacità, ma nell'affrontare e nel saper risolvere i problemi.
Lei ha appena detto, signor Ministro, che gli aeroporti di Roma hanno problemi che risalgono a decenni, ma ancora oggi siamo qui a sentirci dire da lei che occorrono investimenti, che occorre velocizzare il piano degli investimenti perché questo aeroporto si deve avviare verso i 100 milioni di passeggeri all'anno. Signor Ministro, 100 milioni di passeggeri all'anno quando fuori dell'aeroporto di Roma ci sono i taxi abusivi pronti a prenderli a bordo? Queste sono le situazioni paradossali che sta vivendo in questo momento l'aeroporto della capitale.
Non trascuriamo il fatto che in 8a Commissione, lavori pubblici, è stato approvato il piano nazionale degli aeroporti, con il voto contrario della Lega Nord, perché non ha né capo né coda: è un piano nazionale che prevede più hub, più poli, che dà importanza agli aeroporti solamente con l'attenzione da parte di chi governa a non perdere i voti, laddove ci sono degli aeroporti che potrebbero non essere più oggetto di clientela.
Signor Presidente, ricordiamo al Ministro, che magari non se n'è ancora accorto, che in questo Paese negli anni passati sono stati destinati fiumi di denaro ed investimenti verso un aeroporto, quello di Malpensa, ormai dimenticato.
Dico al Ministro, e attraverso lui al Governo: abbiate il coraggio di desecretare la relazione inviata dai tre prefetti a Franco Gabrielli. Parlo della relazione in cui sono inseriti i rapporti malavitosi di Mafia Capitale. Perché nulla, signor Presidente, ci impedisce in questo momento, avendo la relazione secretata, di vedere Mafia Capitale anche all'interno di queste gestioni.
Infatti, gli aeroporti di Roma hanno una mala gestio che non può essere riconducibile solo all'incapacità delle persone. In quei giorni, infatti, lì dentro hanno agito operatori capaci, che non sono stato difesi dai loro dirigenti, e operatori incapaci, che sono stati invece nascosti rispetto alle proprie responsabilità. Questo è un altro aspetto di Mafia Capitale.
Signor Ministro, togliete il segreto a quella relazione e dimostrate che non ci sono interessi collusi con Mafia Capitale e l'aeroporto di Fiumicino. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.
CERVELLINI (Misto-SEL). Signor Presidente, signor Ministro, il 7 maggio, alle ore 00,06, una scintilla dietro un pannello elettrico in un punto ristoro interno al terminal 3 dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino ha scatenato un incendio; una scintilla ha tenuto in scacco i collegamenti aerei della Capitale, provocando contestualmente la paralisi degli altri mezzi di trasporto nell'area per quattordici ore consecutive. Aeroporti di Roma (ADR) comunica allora che l'aeroporto di Fiumicino resterà interamente chiuso fino alle 14. La polizia stradale chiude le principali strade verso l'aeroporto per isolare lo scalo e far accedere solo i mezzi di soccorso. Interessate, in particolare, la Roma-Fiumicino, in direzione aeroporto, e lo svincolo della Roma-Civitavecchia. Insomma, Ministro, un frigorifero ha isolato il maggiore aeroporto italiano dall'Europa e dal mondo.
Si sostiene che non vi sia stato ritardo in termini di tempi di intervento. Certo, se ci basiamo sulle attuali strutture, non c'è dubbio. Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha dichiarato che i danni sono enormi. Per ripristinare la situazione ci vorranno mesi: il terminal 3 deve essere completamente rifatto; la parte dei varchi per gli imbarchi è ridotta in cenere; l'incendio potrebbe aver messo in pericolo la stabilità stessa della struttura. Intanto il pubblico ministero indaga per incendio colposo contro ignoti, così come nei confronti della ditta cui è affidata la manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aeroporto di Fiumicino.
Lei stesso, signor Ministro, ha fatto un sopralluogo negli ambienti del terminal 3. Pur avendo apprezzato lo sforzo che hanno compiuto la società di gestione e tutti gli operatori per ripristinare al più presto la capacità operativa dello scalo, tornano alla luce gravi criticità, più volte messe in evidenza da amministratori e operatori. Tra queste, la concatenazione dei lavori del terminal 3, che avrebbe potuto essere ristrutturato solo dopo l'apertura del terminal C, dove però i lavori, dopo vicende altalenanti, sono bloccati da dieci anni.
Ai problemi infrastrutturali si aggiungono quelli della messa in sicurezza dei lavoratori. Il pericolo evidenziato dal sindacato è quello delle polveri di amianto che potrebbero essersi depositate dopo il rogo. Dopo l'incendio, infatti, le concentrazioni di diossina nell'area del gate D sono, secondo i nostri campionamenti, trenta volte superiori al limite previsto dall'Organizzazione mondiale per la sanità per una popolazione normalmente non esposta. Lo ha detto il direttore del dipartimento ambiente dell'Istituto superiore di sanità nel corso di un'audizione al Senato: «Per noi l'aeroporto non è un ambiente industriale» - sostiene giustamente il direttore - mentre ADR lo considera come tale e considera i valori sotto i limiti.
Lo scorso 1° giugno 2015, sempre Sinistra, Ecologia e Libertà di Fiumicino chiede al Governo di cogliere l'occasione della vicenda dell'incendio all'aeroporto Leonardo da Vinci per creare una Commissione d'inchiesta che verifichi gli ultimi venti anni di gestione di Aeroporti di Roma e il ruolo del socio di maggioranza.
Il 7 luglio, la procura di Civitavecchia dà tre mesi di tempo per mettersi in regola con la sicurezza e chiede interventi rapidi e urgenti sull'aeroporto: lo fa sulla base della relazione dei Vigili del fuoco, depositata l'11 giugno scorso.
Quanto verificatosi denota ancora una volta l'esigenza di dover affrontare seriamente il problema del governo del nostro aeroporto intercontinentale, vero e unico hub, signor Ministro, pensando in primis a ristrutturazione e ammodernamento, per recuperare il gap che ha accumulato rispetto ai maggiori scali d'Europa e del mondo in termini infrastrutturali e di sicurezza dei passeggeri.
È, quindi, questo il senso, perché il tema prioritario che i cittadini e le associazioni territoriali - faccio l'esempio del comitato "Fuori pista" - pongono è, innanzitutto, quello della qualità dei servizi aeroportuali. Non servono più piste, con il conseguente enorme danno ambientale. Il vero problema, come dimostrano il recente incendio e le disastrose conseguenze che ha provocato, è dato dalla gestione di una dotazione strutturale e infrastrutturale ormai obsoleta e inadeguata alla gestione perfino dell'ordinario. Si dovrebbe, quindi, porre mano con decisione a un piano di interventi e investimenti in termini di rinnovamento delle infrastrutture e dei mezzi esistenti, di sicurezza dei lavoratori e di servizi ai passeggeri.
Ottimizzando, l'aeroporto di Heathrow movimenta, con meno superficie di piste, milioni di passeggeri e merci in più rispetto a Fiumicino. Serve, quindi, ad esempio, separare i low cost, vicini alla città, come avviene in tutte le metropoli d'Europa e del mondo e, quindi, inserire nell'hub quei servizi di qualità.
Arriviamo al 29 luglio, quando alle ore 12...
PRESIDENTE. Concluda, senatore.
CERVELLINI (Misto-SEL). ... tutto ciò ha determinato quelle drammatiche ore che si sono vissute.
Siamo alla vigila del Giubileo straordinario: Fiumicino è la porta dell'area, ma è la porta di Roma davanti ad un evento internazionale di questo tipo, vista la caratteristica dei milioni di pellegrini che verranno: il biglietto da visita, quindi, dell'Italia rispetto al mondo. Questa è la dimensione che dobbiamo sostenere, non abbandonando le amministrazioni, come spesso si è fatto, a cominciare proprio da quella di Fiumicino, investendo sulla qualità e le tecnologie in uso negli altri hub europei e internazionali. Occorre pulire il bazar commerciale e ottimizzare e liberare gli spazi interni, realizzando connessioni su ferro che liberino anche le vaste aree di parcheggio che consumano un territorio critico e fragile, realizzando piuttosto collegamenti intelligenti e strutture adeguate e moderne, recuperando il suolo sprecato.
Quanto al potenziamento della sicurezza e delle strutture preposte, ho letto nei lanci di agenzia sue recenti e importanti affermazioni su diritti, servizi e strumenti adeguati. Su questo ci siamo e siamo pronti al confronto e al lavoro. Un piano straordinario, però, serve solo per Fiumicino e anche rispetto al piano generale superiamo la logica delle risorse a pioggia e per tutti (alcuni aeroporti vengono chiamati anche "internazionali" solo ed esclusivamente per convenienze politiche).
Se si mantiene invece quella politica perversa, che si basa sulla speculazione e sul consumo di suolo, faremo danno a Fiumicino, a Roma e all'evento straordinario del Giubileo, cosa a cui ci opporremo con tutte le nostre forze. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancuso. Ne ha facoltà.
MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, signor Ministro, dopo l'incidente del 7 maggio scorso al terminal C, questo ulteriore incendio, questo incidente proprio non ci voleva, perché mina in maniera preoccupante l'immagine del nostro più importante aeroporto: un hub strategico, quello romano, dove passano milioni di passeggeri, che spesso per la prima volta arrivano in Italia; confrontarsi con queste inefficienze mina sicuramente l'immagine di tutta la nostra Nazione.
L'incidente è stato immediatamente domato, grazie all'intervento dei velivoli canadair e di tre elicotteri, in collaborazione con la Forestale. Per fortuna, la strada e il canale di bonifica pulito e la nuova pista ciclabile hanno fatto da tagliafuoco all'incendio.
Alitalia ha quantificato in 80 milioni di euro i danni subiti in conseguenza dell'incendio divampato. La recente riapertura del terminal 3 ha infatti decretato la fine della fase di emergenza, ma non quella di numerosi problemi e limitazioni che hanno ancora pesanti effetti sulle operazioni aeroportuali. Alitalia è anche l'unica compagnia aerea ad avere il proprio hub a Fiumicino e sono di Alitalia il 50 per cento circa del totale dei voli dell'aeroporto. La stessa compagnia è determinata a ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche perché il suo piano di rilancio è estremamente complesso in uno dei settori a maggior competizione in Italia e nel mondo.
È emerso che l'aeroporto di Fiumicino non è ancora un'infrastruttura adeguata a fungere da hub di compagnie con forti ambizioni di crescita. I problemi di Fiumicino nascono da anni e anni di investimenti e pianificazioni inadeguati e sono ormai strutturali. Auspichiamo quindi meno attenzione alla finanza e più attenzione al mercato e alle esigenze dei passeggeri.
Bisognerà valutare anche la relazione con le compagnie low cost e sui livelli di servizi offerti dalle stesse. Loro accusano l'aeroporto di Fiumicino di essere inefficiente nei servizi di handling, però è chiaro che all'interno del nostro aeroporto bisogna ospitare compagnie che abbiano la strutturazione sufficiente perché i servizi possano anche funzionare perché, a volte, l'inefficienza delle compagnie ricade inevitabilmente anche su quella dell'aeroporto, che spesso è anche incolpevole rispetto alle inefficienze delle compagnie low cost. Cito, per esempio, Vueling che, soprattutto in questi giorni, ha creato parecchi disagi ai propri clienti.
Alitalia ha già annunciato che, se Fiumicino continuerà a puntare su compagnie low cost e servizi mediocri, sarà costretta a spostare la sua crescita altrove. Questo è inimmaginabile e chiaramente noi invitiamo il Governo a mettere in atto tutto ciò che è possibile per evitare che questo succeda, perché Alitalia non può non essere abbinata alla città e all'aeroporto di Roma. È impensabile che il principale hub italiano sia in balia di incidenti o, peggio, di malintenzionati, ammesso che questi incidenti siano dolosi. È la seconda volta che Fiumicino viene messo in ginocchio e questa situazione è intollerabile e non si dovrà necessariamente più ripetere. Serve un maggiore rinforzo di personale per le riparazioni e la manutenzione dello scalo; occorre una vigilanza costante e continua di tutti gli apparati. ADR deve supplire alle carenze di qualche handler in difficoltà. Serve anche accelerare sull'ampliamento dell'aeroporto per un restyling totale che deve essere pronto, possibilmente, entro il 2016.
Si chiede anche al Governo di valutare il cambiamento dei vertici della società che gestisce l'aeroporto di Roma, oltre alla predisposizione di una task force in vista del giubileo per evitare ulteriori danni di immagine nel mondo all'Italia e alle sue capacità gestionali. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scibona. Ne ha facoltà.
SCIBONA (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, quello che ha descritto è uno scenario apocalittico, di guerra. Non è ammissibile che un hub della portata di Fiumicino abbia a subire tutto quello che lei ha detto. Con riferimento all'incendio al T3 - che, per carità, non è di sua competenza e prevederlo non è nelle sue capacità - sicuramente la messa in sicurezza poteva essere migliore. Quello che ha detto effettivamente sull'essere trasparenti nei confronti dell'informazione al pubblico, sul fatto che la gente era spaesata e non sapeva dove andare è vero e poteva essere migliorato, come, da un lato, anche gli allarmismi e, dall'altro, le voci che cercavano di sospendere certi giudizi.
Per quanto riguarda gli incendi in pineta, effettivamente è una zona particolare. Visto e considerato che è confinante con un hub internazionale, andrebbe curata leggermente meglio: andrebbe monitorata in maniera maggiore. Sicuramente i Vigili del fuoco fanno quello che possono, anche perché con i tagli che continuate a fare hanno dei mezzi limitati.
Per quanto riguarda il black out, in effetti è stato breve, però con gli impianti in sicurezza che devono esserci in una struttura come Fiumicino non doveva neanche essere breve: dovevano intervenire immediatamente le strutture di supporto ed evitare che si bloccasse tutto.
Una cosa che lei non ha detto e che, secondo me, è molto grave - al pari di queste - è il fatto successo il 10 luglio, quando un Cessna 172 è atterrato non visto su una pista per fortuna chiusa. In un periodo in cui si decanta la sicurezza dello Stato un aereo - per carità, era di piccole dimensioni - può permettersi di atterrare a Fiumicino senza che nessuno se ne renda conto? Lo si vede quando è già per terra? È molto particolare questo avvenimento: mi piacerebbe sentire quello che ha da dire al riguardo.
Il piano aeroporti - lo abbiamo detto - è un libro aperto per i bisogni elettorali dei colleghi e sicuramente non è adeguato alle necessità di un sistema trasportistico che vuole essere all'altezza di un grande Paese come desideriamo o ci dipingiamo che vorremmo che sia.
Come ho già detto in Commissione, bisognerebbe pensare molto di più alla logistica dei trasporti e, quindi, avere un sistema integrato tra le varie modalità di trasporto anche per evitare che, in caso di emergenza, possa succedere qualcosa. A proposito di emergenza, lei, ministro Delrio, ha parlato di parcheggi, ma da che mondo è mondo nel periodo estivo si evitano i lavori in autostrada e nei sistemi dei trasporti perché c'è maggior afflusso di utenza. Non riesco a capire come sia possibile che a Fiumicino, hub internazionale ed il non plus ultra «dell'italianità in aria», vi sia la concomitanza di cantieri in periodo estivo. Veramente non riesco a capacitarmi di ciò.
È tutto quanto «un divenire». Lei, ministro Delrio, ha moltissimo lavoro da fare per quanto riguarda il sistema dei trasporti e se ne sarà reso conto in questo suo breve periodo al Dicastero. Bisogna che questo lavoro venga fatto in fretta anche perché, adesso come adesso, con il Giubileo alle porte bisognerà prendere in mano numerose situazioni diverse. Signor Ministro, non le faccio domande, ma sarebbe magari il caso che se le facesse lei. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Matteoli. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ringrazio il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, onorevole Delrio, per la sua relazione in merito ai pesanti disagi che si sono verificati nelle ultime settimane nel principale aeroporto italiano: questi disagi hanno fatto il giro del mondo, arrecando danni all'immagine del nostro Paese.
Non voglio apparire minimalista rispetto agli effetti inaccettabili che si sono determinati per l'utenza, ma non credo ci siano dubbi sulla singolarità dei numerosi e ravvicinati accadimenti verificatisi, a partire dall'incendio che ha interessato una vasta area del terminal 3 di Fiumicino il 7 maggio scorso, fino al rogo che la settimana scorsa ha interessato l'area limitrofa allo scalo e all'interruzione dell'erogazione di energia elettrica durata, per fortuna, poche decine di minuti. Tali eventi hanno causato problemi serissimi all'intero apparato gestionale, per sua natura complesso per un aeroporto delle dimensioni del «Leonardo da Vinci».
Non intendo nemmeno dilungarmi sui ritardi inspiegabili dovuti anche al doppio sequestro giudiziario e alla lentezza per conoscere l'esito degli esami sulla tossicità dei luoghi interessati dal rogo di ripristino del terminal 3. Tali ritardi hanno fatto emergere l'atavica incapacità tutta italiana di realizzare pronti ed urgenti interventi.
Penso che questa sia l'occasione propizia affinché il Governo provi ad imprimere una svolta sull'aeroporto di Fiumicino, affrontando con la dovuta risolutezza la questione - credo centrale - dell'adeguamento, dell'ammodernamento e dell'ampliamento dello scalo romano. Aeroporti di Roma (ADR) dichiara di aver stanziato risorse sufficienti ed occorre allora procedere. Oltretutto, nei primi sei mesi dell'anno negli aeroporti italiani gestiti da ADR c'è stato un incremento di passeggeri pari al 7,2 per cento. È vero che tale questione è all'attenzione del Governo da diversi anni e che, al di là dei buoni propositi da parte sia del concessionario Aeroporti di Roma, sia di ENAC, che degli stessi Esecutivi succedutisi nel tempo, non si è riusciti a risolvere in modo adeguato.
Sta di fatto che, se non si procederà rapidamente ai lavori, fatti come quelli verificatisi negli ultimi mesi si ripeteranno. E qui si torna - ahimè - alle solite problematiche economiche e finanziarie. So bene, per aver svolto il suo ruolo, che le casse dello Stato scarseggiano, ma bisognerà, sburocratizzando, coinvolgere il più possibile i privati. Tutti sappiamo che dall'adeguamento di Fiumicino dipende l'intero trasporto aereo italiano e, con esso, una parte importante delle potenzialità di sviluppo del nostro Paese.
Signor Ministro, anche lei ha ricordato nel suo intervento che in questi anni c'è stato un aumento dei passeggeri: se questo aumento, che nello scorso anno è stato del 6,5 per cento, continuerà nei prossimi anni, fra cinque anni avremo 50 milioni di passeggeri nell'aeroporto di Fiumicino, che allo stato è inadeguato a poterli ricevere.
Si rischiano situazioni caotiche, molto peggiori di quelle vissute negli ultimi giorni. Sono considerazioni, le mie, semplici. Non scopro nulla di nuovo, ma credo sia questa la vera emergenza su cui il Governo, unitamente al concessionario, debba compiere un'adeguata e risolutiva riflessione.
Siamo in ritardo. Forza Italia non intende soffermarsi alla denuncia dei fatti, poiché sarebbe troppo comodo e soprattutto inutile. Pur dall'opposizione, il mio Gruppo intende porsi in modo costruttivo, senza ostruzionismi fuorvianti, ma le proposte e le decisioni toccano al Governo e soprattutto a lei. Leggo che oggi ha ricevuto ENAC e Aeroporti di Roma, e auspico che sia stata trovata una soluzione. Signor Ministro, noi possiamo essere maggioranza o opposizione, poiché sono gli elettori che scelgono, ma noi tifiamo sempre Italia e non ci fa piacere vedere come è stato ridotto l'aeroporto di Fiumicino nelle ultime settimane. Rispetto ai fatti di questi ultimi giorni, se ci sono delle responsabilità non sta a noi denunciarle, ma ci sarà chi interverrà.
Voglio concludere - lo ha accennato poc'anzi anche un collega - sottolineando che è arrivato il momento - siamo coinvolti tutti insieme - di controllare meglio i servizi che vengono erogati da alcune compagnie low cost, che oltretutto non pagano nemmeno le tasse nel nostro Paese e offrono servizi assolutamente inefficienti, vergognosi e intasano i nostri aeroporti senza che per l'Italia ci sia nemmeno un ritorno di ordine fiscale. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Astorre. Ne ha facoltà.
ASTORRE (PD). Signor Presidente, ringrazio il Ministro soprattutto perché è stato rapido e sollecito nell'intervenire in Aula, come richiesto dal Senato in maniera unanime.
Signor Ministro, lei ha accennato ad una questione che credo sia stata poco colta in Aula, soprattutto perché alcuni interventi tendevano più a fare campagna elettorale, magari contro Roma, Mafia Capitale o per l'hub di Malpensa. È giusto ciò a cui lei ha accennato: ci troviamo di fronte ad una catena complessa che governa un bioritmo particolare. Quella dell'hub di Fiumicino è una catena complessa, che comprende il controllo del traffico aereo, i servizi a terra, il trasporto da e per la città, la situazione dell'aeroporto, la città di Fiumicino. Una catena complessa di questo genere non può essere governata per singoli spicchi.
Partiamo dal controllo del traffico aereo. L'ENAV autorizza a Fiumicino, per ragioni di sicurezza, un atterraggio ogni 60 secondi; qualcuno ha sottolineato prima come ad Heathrow ci sia un atterraggio ogni 30 secondi. Questo comporta magari che, per recuperare volume di traffico, si apra l'aeroporto alle compagnie low cost, che poi sono di difficile gestione, perché diverse dalle compagnie di linea.
Quanto al servizio a terra, il cosiddetto handling, è di concreta esperienza di tutti noi, ma credo di tutti i passeggeri che passano a Fiumicino, quanto sia carente il servizio per i passeggeri e per gli aeromobili a terra. È stata da lei annunciata una gara europea, ma sicuramente la concorrenza selvaggia fatta in questi anni, portando anche a centinaia di licenziamenti, è andata a detrimento della qualità del servizio. Chiunque di noi passa all'aeroporto di Fiumicino, rispetto agli altri aeroporti nazionali ed internazionali (nel 2009 in Zambia ho avuto la valigia appena sceso dall'aereo), deve aspettare sempre mezz'ora o quaranta minuti per il ritiro del bagaglio, e ne sono coinvolti anche coloro i quali debbono poi prendere una coincidenza, con il rischio di perdere l'aereo successivo.
Il trasporto da e per la città, fondamentale per Fiumicino (fondamentale per adesso, fondamentale per il Giubileo e per le Olimpiadi), è assicurato da una ferrovia di quaranta chilometri che ci mette quaranta minuti per coprire tale distanza e da una bretella autostradale che è la vergogna della città e che, insieme al grande raccordo anulare - se n'è occupata da poco la senatrice Ginetti - è tutta buia a causa dei furti di rame in qualunque ora della notte. Penso - non me ne voglia il mio amico Razzi - che soltanto in Corea del Nord si abbia una situazione così per quanto riguarda un'importante arteria stradale. Noi affronteremo il Giubileo, che si svolgerà in epoca autunnale ed invernale, con l'autostrada che, dalle cinque del pomeriggio (quando fa buio) fino alla mattina dopo, è completamente buia a causa dei furti di rame, così come è buio tutto il grande raccordo anulare.
A tal proposito, signor Ministro, le faccio notare che il grande raccordo anulare oramai è sostanzialmente bloccato. La sollecito a riprendere il finanziamento CIPE per la Roma-Latina e la Cisterna-Valmontone perché, oltre ad essere un importante investimento pronto per il Lazio, comporterà anche un notevole sgravio di traffico sul grande raccordo anulare. Chiunque conosce quel tratto di strada sa che esso, proprio dall'innesto con la Roma-Fiumicino fino all'innesto con la Roma-L'Aquila, in tutte le ore del giorno è sostanzialmente bloccato e, quindi, assolutamente inadeguato come trasporto e porta di entrata nella città.
Vengo alla gestione dell'aeroporto e alla situazione della città di Fiumicino. Lei ha ricordato - ma l'ha ricordato anche l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma - che dal 2013 c'è un importante piano di investimenti. Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha ricordato invece il grande ritardo di questi investimenti e lo stato assolutamente inefficiente in cui versa la città di Fiumicino, per quanto riguarda le Forze di polizia, i Vigili del fuoco e i Vigili urbani, la quale è trattata ancora come facente parte del XIV municipio. Non è possibile. Lei ha giustamente annunciato un tavolo di coordinamento tra la Città, la Città metropolitana e la Regione. Si tratta di uno dei nodi più importanti, e poi, quando si verificano i problemi, la Città di Fiumicino si trova sempre in prima linea. Aver sentito che i Vigili del fuoco dell'aeroporto sono stati distolti dalla sicurezza interna per andare a spegnere il fuoco all'esterno è sicuramente preoccupante.
Mi auguro che la gestione dell'aeroporto recuperi i vent'anni di ritardi. Il piano di investimenti, in relazione al nuovo contratto di servizio, deve andare avanti, così come deve andare avanti il Molo C. Dobbiamo vigilare affinché questi investimenti siano rapidi e proficui e portino Fiumicino, in prospettiva e nel suo collegamento con la Città, ad essere veramente la porta di accesso principale di cui andare orgogliosi e non vergognarsi, come è accaduto ultimamente. La debolezza strutturale c'è, e non deriva sicuramente dagli ultimi periodi, e deve essere recuperata con una catena complessa di comando sulla quale il Ministero deve sovrintendere e vigilare. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ringrazio per la disponibilità.
Discussione del disegno di legge:
(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,52)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2021, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Casson, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
CASSON, relatore. Signor Presidente, svolgerò la mia relazione orale, ma le chiedo fin d'ora il permesso di allegare il testo integrale della relazione al Resoconto della seduta odierna, visto che si tratta di un provvedimento piuttosto articolato e complesso, che riguarda numerose questioni.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Casson.
CASSON, relatore. Il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, originariamente composto di 24 articoli, durante l'esame alla Camera dei deputati ha subito numerose modifiche. Va ricordato che la Camera dei deputati ha introdotto dieci articoli aggiuntivi, per cui il decreto risulta ora composto da 34 articoli, suddivisi in 5 titoli.
Il titolo I, dall'articolo 1 all'articolo 11, reca disposizioni in materia di procedure concorsuali; il titolo II si occupa di procedure esecutive in campo civilistico; il titolo III riguarda misure fiscali; il titolo IV - è quello che ha subito maggiori modifiche alla Camera dei deputati - reca previsioni in materia di efficienza della giustizia, di processo telematico, nonché altre disposizioni che hanno a che fare con il pensionamento dei magistrati, vale a dire la nota questione dei settanta, settantuno e settantadue anni. Vi è poi una disciplina transitoria contenuta al titolo V, negli articoli da 22 a 24.
Bisognerà cercare ora di trovare il filo connettore della ratio complessiva di questo provvedimento, che interviene certamente per dettare norme specifiche in materia di efficienza della giustizia, ma anche in materia di attività di imprese in crisi per le recenti vicende che hanno riguardato in particolare l'Ilva di Taranto.
Va ricordato che, proprio in questo senso, alla Camera dei deputati all'articolo unico del disegno di legge di conversione è stato inserito un nuovo comma, il secondo, con cui si dispone l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, il cui contenuto è stato sostanzialmente trasfuso nel nuovo articolo 21-octies del decreto-legge in titolo. Quest'ultimo, al comma 1, prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
La disciplina in esame è diretta ad ampliare quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012, che riguardava gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e, in maniera particolare, l'Ilva di Taranto, per le cui disposizioni la Corte costituzionale ha già chiarito, con la sentenza n. 85 del 2013, la possibilità di un intervento del legislatore circa la continuità produttiva compatibile con i provvedimenti cautelari.
La disposizione prevede che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodo massimo di dodici mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestro subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni, di un piano contenente le misure aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratori sull'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. Tale piano va comunicato all'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro ed è trasmesso al comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo. La disciplina introdotta si applica anche ai provvedimenti di sequestro già adottati dalla magistratura, e quindi già in vigore. Si prevede, inoltre, che sia il termine di dodici mesi per il protrarsi dell'attività di impresa che quello di trenta giorni per la redazione del piano per la sicurezza decorrono dalla data di entrata in vigore.
Passando all'esame specifico dei singoli articoli del decreto-legge, ricordo che l'articolo 1 interviene, così come i successivi, fino all'articolo 11, sulla legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) per facilitare il reperimento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore in crisi. A modifica dell'articolo 182-quinquies, in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la riforma precisa che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili può essere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativa documentazione. Consente, inoltre, al tribunale di autorizzare il debitore, fin dalla presentazione della domanda «prenotativa», a contrarre limitati finanziamenti prededucibili a sostegno dell'attività aziendale, nei periodi indicati e con le forme specificate nel decreto-legge. Consente poi di estendere anche alla cessione dei crediti la possibilità, già prevista per il tribunale, di concedere pegno e ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.
L'articolo 2, invece, interviene sulla disciplina specifica del concordato preventivo, inserendo nella legge fallimentare l'articolo 163-bis per prevedere che possano essere presentate offerte alternative rispetto al piano di concordato per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo o di specifici beni. Sulle offerte concorrenti si deve esprimere ovviamente il tribunale, aprendo a richiesta del commissario un procedimento competitivo finalizzato alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari.
Sono state apportate delle modifiche dalla Camera dei deputati con le quali si è stabilito che, a fronte di un'offerta per l'acquisto compresa nel piano di concordato, si debba aprire sempre un procedimento competitivo. Inoltre, il decreto-legge prevede delle norme per la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, fissa l'aumento minimo del corrispettivo e modifica l'articolo 182 della legge fallimentare, concernente i provvedimenti in caso di cessione di beni a seguito di concordato, in particolare in materia di nuove forme di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.
L'articolo 3 del decreto-legge modifica altri articoli della legge fallimentare con l'obiettivo di rendere possibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori. Questi ultimi potranno, quindi, optare per la proposta che meglio tuteli i loro interessi. In particolare, la riforma modifica l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942, per consentire a uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10 per cento dei crediti, di presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano. Tale proposta non potrà essere ammessa se la proposta di concordato del debitore assicura comunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40 per cento dei crediti chirografari.
Altre modifiche di minor rilievo sono state apportate dalla Camera dei deputati. Ricordo, peraltro, quella specifica concernente la proposta alternativa dei creditori, in caso di concordato con continuità aziendale, che non può essere ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30 per cento dei crediti chirografari. Inoltre, la modifica dell'articolo 165 della legge fallimentare obbliga il commissario giudiziale a fornire ai creditori che ne fanno richiesta le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 fanno riferimento ai nuovi termini per depositare le proposte di concordato concorrenti.
Il testo originario dell'articolo 4 modifica l'articolo 161 della legge fallimentare, prevedendo che, con il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo, il debitore debba sempre precisare le specifiche utilità economiche che ogni creditore ricaverebbe dal concordato stesso. La Commissione giustizia della Camera dei deputati ha sostituito l'articolo 4 con disposizioni che, modificando la disciplina del concordato preventivo nella legge fallimentare, precisano i requisiti della proposta di concordato, gli obblighi del commissario giudiziale e le modalità di adesione alla proposta. In particolare, la proposta di concordato deve soddisfare - se non si tratta di concordato con continuità aziendale, come dicevo poc'anzi - almeno il 20 per cento dei crediti chirografari e deve indicare le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore. Fa inoltre riferimento alle comunicazioni dovute al pubblico ministero relative alla domanda di concordato, che devono essere integrate da tutta la relativa documentazione, nonché all'obbligo, nello specifico del commissario giudiziale, di comunicare al pubblico ministero tutti i fatti rilevanti a fini di indagine penale.
Gli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge modificano, invece, le disposizioni della legge fallimentare relative al curatore, con la finalità specifica di accelerazione delle procedure e di garanzia della terzietà dell'organo.
In particolare, l'articolo 5 interviene in materia di requisiti per la nomina del curatore; l'articolo 6 è relativo al programma di liquidazione dell'attivo e l'articolo 7 interviene in materia di chiusura del fallimento, prevedendo in primo luogo la chiusura del fallimento a seguito di ripartizione dell'attivo anche quando vi siano giudizi pendenti; in secondo luogo, che le somme necessarie a coprire le spese di giudizio, nonché quelle ricevute per effetto di provvedimenti non definitivi, siano trattenute dal curatore e, dopo la chiusura del fallimento, le relative trattenute e quelle che residuano dagli accantonamenti siano ripartite tra i creditori; in terzo luogo, che eventuali sopravvenienze dell'attivo derivanti dalla conclusione dei giudizi pendenti non comportino la riapertura della procedura di fallimento; in quarto luogo, la tardiva ammissione alla esdebitazione del fallito quando, a seguito del riparto supplementare conseguente alla chiusura di un giudizio pendente, i creditori siano stati in parte soddisfatti; infine, la permanenza in carico del curatore del giudice delegato quando, nonostante la chiusura del fallimento, pendano giudizi inerenti i rapporti patrimoniali del fallito.
Inoltre, ricordo che la Camera dei deputati ha posto a carico dei magistrati l'obbligo di trattare con priorità le cause in cui è parte un fallimento o un concordato, per i noti motivi relativi al fatto che altrimenti le cause pendenti rischiano di protrarre eccessivamente nel tempo la chiusura delle procedure fallimentari.
L'articolo 8 novella l'articolo 169-bis della legge fallimentare, relativo agli effetti dei contratti in corso dì esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo. La finalità dell'intervento, che uniforma tale disciplina a quella dettata per il fallimento, è quella di eliminare i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità per il debitore di sciogliersi da tali contratti, evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione del concordato.
L'articolo 9 inserisce nella legge fallimentare l'articolo 182-septies, che integra la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dettata dall'articolo 182-bis della medesima legge. Sostanzialmente, si mira a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte.
La nuova disposizione prevede che l'accordo di ristrutturazione del debito possa essere concluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75 per cento del credito della categoria, fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non finanziari. Il debitore può chiedere l'estensione dell'accordo alle banche (e intermediari finanziari) non aderenti, aventi posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli degli aderenti, quando tali operatori finanziari siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative e compiutamente informati dei termini dell'accordo di ristrutturazione. Questi, ovviamente, possono aderire oppure ricorrere al tribunale cui spetta l'omologazione dell'accordo.
L'articolo 10 interviene sull'articolo 236 della legge fallimentare per estendere la disciplina penale ivi prevista (per i soli concordato preventivo e amministrazione controllata) alle ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e convenzione di moratoria introdotti dall'articolo 9 del decreto-legge.
L'articolo 11 interviene sull'articolo 107 della legge fallimentare, stabilendo che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, effettuati dal curatore del fallimento tramite procedure competitive, possano prevedere che il versamento del prezzo possa essere rateizzato.
La seconda parte del disegno di legge comincia con l'articolo 12 che introduce nel codice civile l'articolo 2929-bis, finalizzato a prevedere una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso.
In particolare, il titolare di un credito sorto prima dell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (ad esempio l'atto di pignoramento), procede ad esecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto. Tuttavia, tale azione esecutiva sarà possibile in presenza di due condizioni: che con l'atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo di indisponibilità o ceduto a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato; che il creditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole. Il debitore e il terzo proprietario potranno ovviamente proporre opposizione all'azione esecutiva sia ove contestino i presupposti alla base dell'azione, sia quando rivendichino la buona fede, ovvero la mancata conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione del bene arrecava al creditore.
L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile, che di seguito sintetizzo. La lettera a) prevede che il precetto deve contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità di avvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento; la lettera b) dispone che la pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggi affidata all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, è sostituita dalla pubblicazione sul sito Internet del Ministero della giustizia, in un'area pubblica denominata «portale delle vendite pubbliche»; parallelamente, la lettera c) prevede che la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani non sia più obbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice, su istanza dei creditori. In base alla lettera d), in caso di conversione del pignoramento, tanto in relazione ai beni immobili quanto ai beni mobili, si prevede che le cose pignorate siano liberate con il versamento dell'intera somma; il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita; prima dell'entrata in vigore del decreto-legge i creditori avevano tempo novanta giorni per chiedere di procedere. Secondo la lettera e), nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare presso il debitore è previsto, per l'assegnazione e la vendita dei beni, l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche ed è consentita la rateizzazione quando il valore dei beni pignorati supera i 20.000 euro. La lettera d) prevede che la vendita dei beni mobili a mezzo di commissionario diviene la regola, imponendosi al giudice di procedere in tal senso quando la vendita possa essere effettuata senza incanto; lo stesso giudice dovrà fissare il numero complessivo degli esperimenti di vendita e individuare i criteri per determinare i ribassi. L'alternativa è la vendita all'incanto (lettera h)): il professionista delegato potrà rivolgersi al giudice dell'esecuzione in presenza di qualsiasi problema legato alla vendita e, rispetto alla decisione del giudice, le parti potranno presentare reclamo al collegio. Nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi, il decreto-legge stabilisce l'impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà. In caso di accredito su conto corrente di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento di quiescenza, le somme sono impignorabili nella misura corrispondente al triplo dell'assegno sociale, se l'accredito è anteriore al pignoramento. Le lettere l) ed m) prevedono invece che, se l'accredito è successivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie (ovvero, per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà). Il pignoramento eseguito in violazione di legge è inefficace, o parzialmente inefficace, e il vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice (lettera n)). È riscritta la disposizione sulla determinazione del valore dell'immobile, che dovrà essere ricondotto dal giudice a valori di mercato, in luogo dei più bassi valori catastali. In particolare, la riforma detta dei criteri che l'esperto dovrà seguire nel determinare il valore di mercato: tra i quali ricordo la superficie dell'immobile, il valore al metro quadro, ma anche i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali. Questa parte rientra nella lettera o).
Alla lettera p), quanto all'autorizzazione della vendita, la riforma accelera le procedure, rimette al giudice bell'ordinanza di vendita l'indicazione del prezzo e del termine entro il quale dovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il pagamento rateale.
Nella vendita senza incanto la riforma prevede che siano respinte le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito, che peraltro viene contestualmente riportato ai valori di mercato e, dunque, presumibilmente alzato. L'offerta dovrà essere accolta se pari o superiore al valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 568. Se invece l'offerta è inferiore al valore fissato, ma in misura non superiore a un quarto, il giudice può procedere alla vendita se ritiene che non vi sia modo di conseguire un prezzo più alto.
Se vi sono invece più offerte, il decreto-legge consente la vendita a favore del miglior offerente solo se il giudice ritiene che con una nuova vendita non sia possibile conseguire un prezzo più alto. Il pagamento del prezzo può essere rateale, previa fideiussione, ma il mancato pagamento anche di una sola rata costituisce inadempimento dell'aggiudicatario. Le lettere v), z) e aa), che modificano rispettivamente gli articoli 588, 589 e 590 del codice di diritto processuale civile, hanno finalità di coordinamento.
La Commissione giustizia della Camera dei deputati ha ulteriormente integrato l'articolo 13 del decreto-legge prevedendo, tra l'altro, che, avverso il decreto del giudice dell'esecuzione che risolve le difficoltà insorte durante la vendita, le parti possano presentare reclamo, e ha poi provveduto alla riscrittura dell'articolo 614-bis del codice di diritto processuale civile sulle misure di coercizione indiretta, alle quali è dedicato ora un apposito titolo.
La riforma estende l'ambito di applicazione di queste misure a qualsiasi condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro. Spetterà dunque al giudice, già in sede di condanna, fissare a richiesta di parte la somma dovuta per ogni inosservanza della sentenza stessa, tenendo conto del valore della controversia.
L'articolo 14 del decreto-legge interviene sulle norme di attuazione del codice di procedura civile con finalità di coordinamento. In particolare, con la modifica dell'articolo 155-quinquies, il decreto-legge permette al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, nonché quelle degli enti previdenziali, l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati.
L'articolo 15 interviene sul Testo unico delle spese di giustizia per fissare in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, deve pagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobile o mobile registrato.
L'articolo 16 modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette, in particolare consentendone la deducibilità in un unico esercizio (rispetto ai precedenti cinque anni) e apportando una specifica disciplina transitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
L'articolo 17 blocca parzialmente l'applicazione delle disposizioni sui DTA, che consentono di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio. In particolare, si prevede che esse non trovino applicazione per le attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso al 27 giugno 2015 (che ricordo essere la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame).
In sostanza, l'applicazione delle norme in tema di trasformazione di DTA in crediti d'imposta viene bloccata per gli enti diversi da quelli creditizi e finanziari, i quali possono avvantaggiarsi di tale disciplina solo per le attività relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, come chiarito dall'Agenzia delle entrate.
L'articolo 18 riguarda la terza parte del decreto-legge e disciplina il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari. In particolare, si stabilisce che i magistrati ordinari che, alla data del 31 dicembre 2015, avranno compiuto settantadue anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell'anno - conformemente a quanto già previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2014 - e che i magistrati ordinari che, alla medesima data, non abbiano compiuto settantadue anni, ma debbano essere collocati a riposo nel periodo 31 dicembre 2015 - 30 dicembre 2016, siano trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2016.
Nella relazione di accompagnamento del decreto-legge si evidenza che la disciplina così introdotta determina la proroga parziale e limitata del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, per far fronte all'emergenza creatasi negli organici dell'ordine giudiziario e porre rimedio ai rischi di paralisi denunciati nel funzionamento di taluni uffici, sia requirenti che giudicanti. Su questa materia era intervenuto anche il Consiglio superiore della magistratura, per segnalare la necessità di rinnovare il conferimento di incarichi vacanti, che sarebbero, ulteriormente e in maniera grave, rimasti tali con l'entrata in vigore della norma che ho precedentemente ricordato.
Su questa materia la Camera dei deputati ha introdotto l'articolo 18-bis, che detta disposizioni per il ricambio generazionale - così viene definito - nella magistratura onoraria, in linea con le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 90 del 2014 che, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per i magistrati professionali, ha abrogato le disposizioni sul trattenimento in servizio, al fine di favorire il ricambio generazionale. L'emendamento proposto intende, quindi, unificare la disciplina normativa relativa all'età massima dei magistrati onorari, unificandola per tutti. Nel dettaglio, poi, vengono indicate le specifiche di età, settore per settore.
Dalla Camera dei deputati, poi, è stato introdotto anche l'articolo 18-ter, che - a fronte del problema emergenziale connesso con il fenomeno migratorio e dell'elevato numero di procedimenti connessi alle richieste di protezione internazionale, soprattutto in Sicilia - consente al Consiglio superiore della magistratura di procedere all'applicazione, definendone le modalità, di un numero massimo di venti magistrati presso gli uffici giudiziari nei quali si è verificato il maggior incremento di tali procedimenti; l'applicazione avrà durata di diciotto mesi, rinnovabili per massimo sei mesi.
L'articolo 19 reca disposizioni in materia di processo civile telematico, mentre all'articolo 20, comma 1, viene posticipata di sei mesi l'entrata in vigore del cosiddetto processo amministrativo telematico - spostandolo, quindi, al 1° gennaio 2016 - e vengono soppresse le disposizioni in materia di riorganizzazione dei TAR previste dal decreto-legge n. 90 del 2014, abrogando le disposizioni che ne scandivano i tempi e ne dettavano le modalità. In assenza dell'intervento d'urgenza, a partire dal 1° luglio 2015 sarebbero state soppresse le sezioni staccate dei TAR di Parma, Pescara e Latina.
Con il comma 1-ter dell'articolo 20 si prevede l'estensione anche ai magistrati amministrativi delle riduzioni delle ferie già applicate ai magistrati ordinari con il decreto-legge n. 132 del 2014, contestualmente circoscrivendo al periodo 1° agosto-31 agosto la sospensione feriale dei termini processuali amministrativi.
La Camera dei deputati ha introdotto altresì l'articolo 20-bis, che ha per oggetto disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile ed interviene per estendere anche alla giustizia contabile alcune norme del processo civile telematico relative, in particolare, all'attestazione di conformità delle copie informatiche ad atti cartacei.
L'articolo 21 del decreto-legge reca disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia e prevede l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale proveniente dalle Province. Sul punto, la Camera è intervenuta e ha riformulato la disposizione, prevedendo che le procedure per l'inquadramento di tale personale abbiano carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia già prevista nei contratti e negli accordi collettivi nazionali.
Riguardo agli articoli aggiuntivi all'articolo 21 introdotti in sede di conversione, l'articolo 21-bis reca disposizioni incentivanti sotto il profilo fiscale della degiurisdizionalizzazione. Tale disposizione prevede meccanismi di incentivazione fiscale della negoziazione assistita e dell'arbitrato attraverso l'adozione del modello di credito d'imposta già previsto per la mediazione dal decreto legislativo n. 28 del 2010. Le norme peraltro riconoscono alle parti un credito d'imposta massimo pari a 250 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati nel procedimento di negoziazione assistita.
Nella relazione che è stata svolta all'Aula della Camera dei deputati era stato precisato che, sulla base dei dati in possesso del Ministero della giustizia, sarebbe possibile stimare prudenzialmente in circa 300.000 l'anno il numero delle controversie civili e commerciali già pendenti presso i tribunali e le Corti d'appello che potranno essere trasferite in sede arbitrale e in circa 80.000 all'anno i procedimenti di negoziazione assistita, ai sensi del capo II del decreto-legge n. 132 del 2014.
Considerato che il credito d'imposta è riconosciuto solo in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, commisurato al compenso fino a concorrenza di euro 250, è stato stimato prudenzialmente in sede di prima applicazione delle disposizioni che una percentuale non inferiore al 40 per cento dei circa 380.000 procedimenti avrà esito positivo con l'accordo delle parti (circa 152.000 procedimenti l'anno). L'ammontare del credito d'imposta riconosciuto agli aventi diritto sarà comunque determinato sulla base delle risorse stanziate nel limite di 10 milioni di euro l'anno. Considerato che il credito d'imposta potrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi del 2015, si prevede che la maggior spesa in termini di minori entrate per lo Stato avrà decorrenza dall'anno 2016.
L'articolo 21-ter si riferisce ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011. La disposizione fa riferimento ad un decreto del Ministro della giustizia da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in cui siano determinati il numero e i criteri per l'individuazione di soggetti che, avendo concluso il tirocinio, possano far parte dell'ufficio del processo per ulteriori dodici mesi. La disposizione delinea i criteri e le modalità per procedere alla selezione di questo personale e fissa in 400 euro mensili l'importo massimo della borsa di studio che potrà essere assegnata.
L'articolo 21-quater detta misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria. L'articolo 21-quinquies si riferisce al previsto passaggio dai Comuni allo Stato delle attività di manutenzione degli uffici giudiziari previsto dalla legge di stabilità del 2015 e consente agli uffici giudiziari fino alla fine dell'anno 2015 di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, con specifico riferimento ad attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. È prevista poi una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero e l'ANCI per delineare i contorni della collaborazione.
L'articolo 21-sexies proroga al 31 dicembre la durata dell'incarico del commissario straordinario per gli interventi relativi alla messa in sicurezza del Palazzo di giustizia di Palermo.
L'articolo 21-septies modifica l'articolo 8 della legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindabitamento, per consentire anche ai consorzi fidi e agli intermediari finanziari di prestare le garanzie richieste in sede di presentazione della proposta di accordo o di piano del consumatore.
Dell'articolo 21-octies ho già detto nella fase iniziale di questa mia relazione.
Gli ultimi tre articoli riguardano la parte finanziaria e di copertura. L'articolo 22, infatti, prevede la copertura finanziaria. L'articolo 23 reca disposizioni transitorie e finali e l'articolo 24 riguarda la decorrenza degli effetti del decreto-legge entrato in vigore il 27 giugno scorso.
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali, che saranno esaminate alla ripresa della seduta.
Sospendo la seduta fino alle ore 16.
(La seduta, sospesa alle ore 13,29, è ripresa alle ore 16,01).
La seduta è ripresa.
Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord ha presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità nei confronti del disegno di legge di conversione oggi in esame.
È fuor di dubbio che ormai l'utilizzo, per certi versi anche spregiudicato (mi si passi il termine), del decreto-legge pone il Parlamento nella situazione di vedersi quasi esautorato delle proprie prerogative. Tra l'altro, il provvedimento in esame si caratterizza per una certa disomogeneità della materia trattata, in spregio alla normativa vigente. Stiamo parlando di normative che vengono ad incidere sulla legge fallimentare - apro una parentesi per ricordare che, negli ultimi quattro anni, questa legge è stata modificata ben tre volte - e sulla parte relativa alle procedure esecutive; vi sono inoltre delle misure che riguardano l'abrogazione dell'abolizione di alcuni TAR e un articolo che riguarda l'ILVA.
Si tratta di un provvedimento in relazione al quale discutiamo della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza. Ci si domanda, infatti, soprattutto per quanto riguarda la procedura esecutiva, quale sia la necessità di emanare un decreto‑legge quando alla Camera dei deputati è stato incardinato e si sta già discutendo un disegno di legge recante: «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile» (Atto Camera 2953). In quella sede si sarebbero potute inserite tutte le disposizioni riguardanti il processo esecutivo e, magari, si sarebbe avuta anche la possibilità di esaminare ed analizzare le norme non con la fretta che, purtroppo, ci viene imposta dalle regole che presiedono l'esame di un decreto‑legge.
Ci si domanda della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza posti alla base dell'emanazione di questo decreto-legge, in quanto si prevede che l'entrata in vigore di alcune norme sia differita rispetto a quella del decreto-legge. Questo sorprende perché se un decreto-legge viene adottato per ragioni di urgenza non si comprende come mai l'entrata in vigore di alcune sue norme sia posticipata rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione. In particolare - leggo un appunto - faccio riferimento al comma 2, lettera a), dell'articolo 14, il quale dispone: «La disposizione di cui al presente comma perde efficacia se il decreto dirigenziale non è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Anche l'articolo 23, comma 4, stabilisce che «le disposizioni di cui all'articolo 5 (...) acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia(...)». Quindi anche questa discrepanza, a nostro avviso, non fa altro che confermare i dubbi che abbiamo in merito a questo provvedimento.
Cogliamo altresì l'occasione per ricordare che l'articolo 14 prevede una disposizione molto discutibile, perché la norma transitoria dell'articolo 155-quinquies, contenente disposizioni per l'attuazione dei codici di procedura civile, entra in vigore anche prima dell'adozione del decreto dirigenziale del Ministero che attesti la piena funzionalità delle strutture.
Quanto alle disposizioni riguardanti il TAR, visto che si era ravvisata una profonda difficoltà causata dalla soppressione delle sedi dei TAR, ci si è resi conto che effettivamente non potevano essere soppresse: siamo all'abrogazione di un'abrogazione, e ne siamo sorpresi.
Noi riteniamo e ribadiamo per l'ennesima volta che i decreti‑legge, in particolare sulla giustizia, devono essere strumenti da utilizzare in casi veramente eccezionali. La normativa richiede un'analisi approfondita e non certo l'introduzione, tramite decreto-legge, di norme che mettono in seria difficoltà gli stessi operatori, i quali si vedono sopraggiungere dei provvedimenti con modifiche normative senza sapere se verrà poi il decreto-legge verrà convertito, quindi creando un grande problema legato al periodo di transizione tra il decreto-legge e la legge di conversione.
L'abbiamo detto più volte, il decreto-legge deve essere un'extrema ratio e non può essere utilizzato continuamente come uno strumento che, come dicevamo prima, va a depauperare l'Assemblea del Senato e il Parlamento tutto della sua potestà legislativa. C'è bisogno di analizzare le norme, di approfondirle, di effettuare magari delle audizioni, come abbiamo fatto anche su altre tematiche. Non si comprende, tra l'altro, se il provvedimento è così urgente, come mai sia stato fatto slittare dopo il provvedimento, che abbiamo da poco approvato, sulla pubblica amministrazione. Se era così urgente, perché non è stato considerato prioritario?
Noi, come Gruppo, sollecitiamo quindi il Governo affinché non ci tolga la potestà legislativa; è assurdo che vengano imposte delle norme. A questo punto pensiamo che l'unica motivazione sia che temete che possano essere modificate; temete che l'indicazione del Governo non sia seguita dal Parlamento; temete che il Parlamento possa esprimere la sua opinione. Quindi utilizzate continuamente questi provvedimenti che, semmai, hanno una forma di autorità ma non certo di autorevolezza. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Buccarella per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, ancora una volta l'Assemblea del Senato si trova ad esaminare non un decreto‑legge, ma due contemporaneamente. Infatti, il disegno di legge di conversione in titolo è stato modificato, come sappiamo, dalla Camera dei deputati rispetto al testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con l'introduzione di un articolo volto specificamente a risolvere i più recenti problemi giudiziari dell'ILVA di Taranto al fine di consentire il proseguimento dell'attività d'impresa anche in presenza di un sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento quando la misura cautelare è stata adottata in relazione a ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
Tale inserimento ha indubbiamente alterato l'originario impianto del decreto-legge, che già recava una pluralità di disposizioni eterogenee nel settore della giustizia. A tale primo blocco, afferente la materia fallimentare, si aggiungono alcune norme sulla giustizia digitale; l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di personale proveniente dalle Province; incentivi fiscali (in realtà molto limitati) alle recenti procedure di negoziazione assistita di arbitrato; i tirocinanti della giustizia; la riqualificazione di specifico personale dell'amministrazione giudiziaria in relazione ad un contenzioso in cui il Ministero della giustizia è risultato soccombente; la manutenzione degli uffici giudiziari, avvalendosi di personale comunale; la pericolosa introduzione, con successivo regolamento non ministeriale, della famigerata copia di cortesia cartacea a carico degli avvocati.
Noi abbiamo ascoltato i chiarimenti delle ultime ore e anche ieri sera in televisione il ministro Orlando, che sembra voler fugare le perplessità e i timori che gran parte dell'avvocatura e degli operatori del diritto stanno temendo, cioè sostanzialmente l'introduzione della copia cartacea negli atti dei giudizi, che comporterebbe un chiaro passo indietro rispetto alle prospettive di efficienza del sistema sulla via dell'informatizzazione totale del processo civile telematico.
La gravità della disposizione concernente l'ILVA (articolo 21-octies del decreto) è palese sia sotto il profilo procedimentale che dal punto di vista del merito costituzionale. È stata infatti consentita la riapertura dell'impianto siderurgico sottoposto a sequestro preventivo, questa volta non già rispetto a violazioni della normativa ambientale - a questo ci avevate quasi abituato nei precedenti decreti cosiddetti salva ILVA - bensì ad un gravissimo incidente sul lavoro, sfociato nella morte di un operaio. Di questo operaio ci piace ricordare il nome: si chiamava Alessandro Morricella, aveva trentacinque anni ed è morto investito da un getto di ghisa a 2.000 gradi, che lo ha praticamente fuso; è stato solo il quinto morto, negli ultimi tre anni, a seguito dell'attività del famigerato siderurgico di Taranto. Qui correrebbe l'obbligo di chiedersi se è giustificata la chiusura di una discoteca per quattro mesi, per una morte avvenuta in conseguenza, non dell'attività dell'impresa turistica, ma di attività collaterali, e se è altresì giusto mantenere in piedi forzatamente un impianto industriale la cui nocività è ben nota a tutti, non solo per i cittadini di Taranto e delle zone limitrofe, ma per gli stessi lavoratori. (Applausi dal Gruppo M5S). Questo è un quesito che magari sarà ripreso anche da qualche altro collega.
Seppure accompagnate dai rituali impegni - asseritamente volti a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, la salute e la salubrità ambientale, nonché le stesse finalità di giustizia - le norme inserite nel decreto-legge sono volte a neutralizzare provvedimenti giurisdizionali espressamente finalizzati ad impedire il protrarsi di gravi reati, laddove l'articolo 41, secondo comma, della Costituzione stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera e «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Ripetiamolo: alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La previsione di una disciplina transitoria per i casi in cui il sequestro sia già stato adottato al momento di entrata in vigore del decreto-legge non fa che confermare l'intento del legislatore (cioè di questo Governo) di riaprire uno specifico stabilimento scavalcando il provvedimento giudiziario. Ciò peraltro configura un trattamento assolutamente squilibrato rispetto ad altre attività imprenditoriali e quindi una violazione dell'articolo 3 della Costituzione.
Il decreto-legge in esame non si limita però a disporre per il futuro. Quasi ad individuare una zona territoriale a destinazione produttiva legibus soluta, cioè al di fuori della legge, vengono esplicitamente travolti anche i sequestri che, ad oggi, risultano già adottati. Come osservato da illustri studiosi in casi analoghi, non appare assicurato il rispetto dei limiti richiesti dalla Corte costituzionale per la legittimità delle cosiddette leggi provvedimento, fra le quali spicca la circostanza che non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, laddove il porre nel nulla il sequestro preventivo per violazione delle leggi sulla sicurezza del lavoro appare l'obiettivo unico dell'articolo in oggetto (21-octies). Peraltro, la giurisprudenza della Corte costituzionale sulle leggi aventi portata retroattiva è costante nel porre come limite al legislatore il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. La caducazione di un provvedimento giurisdizionale si tradurrebbe in una illegittima ingerenza del potere legislativo nelle prerogative di quello giudiziario - è esattamente quello che sta accadendo, credo senza precedenti di tale portata - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013. Non dovrebbe mai essere consentito al potere esecutivo di porre nel nulla qualsiasi provvedimento giurisdizionale attraverso un mero atto unilaterale di imperio, anziché attraverso l'esperimento dei mezzi di impugnazione disciplinati dalla legge e dalla Costituzione per assicurare la verifica della legittimità dei provvedimenti stessi.
L'articolo 21-octies appare costruito per non lasciare spazio alcuno alla discrezionalità del gip con riferimento alla sospensione del sequestro. Non solo, infatti, il Governo ha stabilito che l'esercizio dell'attività di impresa non è impedito dal provvedimento di sequestro, ma ha altresì previsto che al gip venga meramente data notizia dell'avvenuta predisposizione del piano di adeguamento, prospettando un successivo monitoraggio che non si comprende bene se consista in un mero controllo in ordine all'attuazione delle misure previste dal piano autonomamente predisposto dall'azienda oppure si estenda sino a ricomprendere, a monte, le valutazioni in ordine all'idoneità del piano stesso a raggiungere l'obiettivo della messa in sicurezza dell'impianto. Nel primo caso, esso si tradurrebbe in un'autorizzazione in bianco alla prosecuzione di attività produttive rispetto alle quali la magistratura rileva una illiceità penale.
Si configura, in altri termini, un provvedimento lesivo di un principio fondamentale della Costituzione e dello Stato di diritto: il principio della separazione dei poteri. Pur nella consapevolezza che la giurisprudenza di legittimità e costituzionale è costante nel ritenere che il giudicato cautelare introduca una preclusione processuale di portata diversa rispetto a quella relativa all'autorità di cosa giudicata, appare illegittima la reiterata limitazione posta, per l'impianto in questione, all'effettività di decisioni della magistratura seppur temporalmente circoscritta.
Con riferimento alla parte ordinamentale riguardante la giustizia, va ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2007 e, più recentemente, con la sentenza n. 128 del 2008, ha configurato proprio l'eterogeneità dei contenuti come elemento sintomatico della carenza dei presupposti costituzionali di adozione del provvedimento di urgenza o di sue parti. Su questo aspetto ci siamo soffermati così tante volte che francamente ci siamo anche un po' stancati, per cui salto appositamente a piè pari questo capitolo, invitando coloro che fossero eventualmente interessati a far riferimento al testo della questione pregiudiziale.
Tutto ciò non ci può però esimere dallo stigmatizzare l'irrazionalità di questo tipo di procedura, come si è già avuto modo di rilevare, ad esempio, in riferimento al decreto-legge n. 91 del 2014. Invece di introdurre nel decreto-legge in esame un emendamento ex novo, si preferisce rendere immediatamente evidente il contenuto di tale emendamento, peraltro ampiamente annunciato sulla stampa, trasformandolo in un autonomo decreto-legge da lasciar cadere successivamente. Sicché l'Assemblea si trova di volta in volta ad esaminare emendamenti che risultano già pienamente in vigore, con effetti paradossali in caso di modificazione o di mancata approvazione. Si è dunque in presenza di un inopportuno inquinamento del processo di conversione in legge dei decreti di urgenza, mediante l'intreccio tra potere di emendamento dei relatori e del Governo ed il potere legislativo temporaneamente riconosciuto al medesimo Governo dall'articolo 77 della Costituzione.
Tale modo di procedere, oltre ad ingenerare confusione nei lavori delle Camere, incide negativamente su delicati profili del rapporto Governo-Parlamento e maggioranza-opposizione. Sono certo che tutto ciò sarà oggetto di studio, anche accademico, con particolare riferimento alla degenerazione dei rapporti e dello strapotere del potere esecutivo - di questo Governo soprattutto - nei confronti degli altri due poteri.
A ciò si aggiunge anche l'esercizio sistematico dell'apposizione della fiducia. Sappiamo che a breve sarà richiesta la fiducia anche su questo decreto-legge, per cui ogni sforzo emendativo, migliorativo e modificativo compiuto dall'Aula sarà frustrato dall'ennesimo voto di fiducia (abbiamo perso il conto, non sappiamo se è il quarantunesimo o il quarantaduesimo). Il Governo blinderà dunque il testo, costringendo anche coloro che avrebbero votato favorevolmente alla conversione in legge del decreto, ad ingoiare le parti che sinceramente avrebbero evitato di votare. Dovete però ingoiare tutto così, perché con Renzi così è, o tutto o niente, e dovete ingoiare tutto purtroppo.
Per tutti questi motivi, signor Presidente, richiamando più diffusamente anche a quanto descritto e dedotto nella questione pregiudiziale a mia prima firma e sottoscritta dai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle, chiedo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, non si proceda all'esame dell'Atto Senato 2021. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Caliendo per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ci troviamo a discutere di un ennesimo decreto-legge, eppure sin dai primi anni di università ci hanno insegnato che la decretazione d'urgenza rappresenta una deroga al principio di divisione del potere legislativo tra Parlamento ed Esecutivo proprio dei moderni sistemi costituzionali.
Per circoscrivere dagli abusi del Governo articolo 77 della Costituzione detta una specifica disciplina, che viene ignorata. Signor Presidente, molte volte la Commissione affari costituzionali, e dunque il nostro Parlamento, negli ultimi anni ha debordato rispetto alla Costituzione perché, per ragioni di numeri e di maggioranza e in ragione della fedeltà al proprio Governo, ha dato pareri favorevoli di costituzionalità anche quando costituzionalità non c'era. Lo abbiamo riscontrato a distanza di qualche mese e di qualche anno, quando la Corte costituzionale ha bocciato quelle leggi, dicendo innanzitutto che vi erano una congerie di materie diverse - come testo in conversione - diverse competenze e diverse attività. Secondo la Costituzione, il contenuto dovrebbe avere il carattere dell'urgenza, ma qui invece si discute, come vedremo, addirittura di provvedimenti che avranno effetti dopo il 2016: ciò è assurdo. Viene così aggirata l'applicazione di legge attraverso deroghe non necessarie, vengono prorogati o differiti i termini della loro applicazione e vengono espressi pareri di costituzionalità anche in mancanza dei requisiti di effettiva costituzionalità delle norme.
Il decreto-legge in esame, con le ulteriori integrazioni apportate dalla Camera dei deputati, che accrescono questi problemi ed evidenziano l'iniziale disomogeneità delle norme contenute, è privo dei necessari presupposti di costituzionalità. Numerose sono le disposizioni introdotte, che riguardano materie del tutto eterogenee: si passa dal diritto fallimentare, al diritto civile, al diritto processuale civile, all'organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, alla materia fiscale, in aperto contrasto con l'articolo 15, della legge n. 400 del 1988, che disciplina la decretazione d'urgenza. Le sentenze della Corte costituzionale n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, innovando proprio la giurisprudenza costituzionale sul tema dei presupposti della decretazione d'urgenza, considerano la non omogeneità del contenuto del decreto-legge un indice della possibile insussistenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza. La sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo il decreto-legge, qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo dell'omogeneità. Mi chiedo dunque quale omogeneità ci sia in questo provvedimento.
Mi limiterò soltanto ad alcune osservazioni: l'articolo 12, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, è finalizzato a prevedere una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore. In particolare, il titolare di un credito sorto prima dell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo, procede ad esecuzione forzata sul bene, anche in assenza di una sentenza definitiva che abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto, con seri dubbi di legittimità costituzionale. È vero che tale azione esecutiva sarà possibile solo in presenza di due condizioni: che con l'atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo di disponibilità o ceduto a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato e che il creditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole. Queste condizioni non eliminano però quei dubbi di legittimità costituzionale a cui ho fatto riferimento. Per non parlare poi dell'articolo 16, comma 1, che prevede modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in cui si stabilisce che per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo n. 87 del 1992 - ossia le banche, tanto per intenderci - le svalutazioni o le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Signor Presidente, il comma 4 prevede però che le deduzione delle perdite iscritte a bilancio nel periodo precedente al 31 dicembre 2014 sia a valere su periodi d'imposta che vanno dal 2016 al 2025, ossia tra dieci anni. Non sembra proprio che si possa parlare di urgenza.
Che dire, poi, degli articoli 18 e 18-bis? Rispetto all'articolo 18, signor Presidente, ricorderà quando avevo presentato un emendamento (ma essendo opposizione il Governo non ne tenne conto) che dilazionava in due anni il pensionamento dei magistrati. Ora non abbiamo presentato emendamenti, anche se la norma non è corretta perché si limita a un solo anno.
Si prevedono, inoltre, disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria, come se un domani qualsiasi Governo potrà parlare di ricambio generazionale della magistratura ordinaria. Che significa? È una contraddizione in termini, perché per la magistratura onoraria si richiede già un'età elevata prima di entrare in servizio, quindi mi chiedo come si fa a parlare di ricambio generazionale. Dite che volete applicare le norme che riguardano la magistratura ordinaria anche ai magistrati onorari, in questo modo avrebbe un suo significato; l'attuale formulazione, invece, è anche brutta dal punto di vista della lettura e dei principi della nostra Costituzione.
L'articolo 20 reca l'abrogazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2014 (di appena un anno fa), che prevedevano la soppressione a partire dal 1° luglio 2015 delle sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale. Abbiamo scherzato anche su questo e quindi anche su questo ci troviamo a ridiscutere della stessa situazione di prima. L'articolo 21 introduce poi disposizioni che non si sarebbero in alcun modo potute attuare quest'anno e, proprio per correggere tali difficoltà di applicazione, la Camera, esaminato nel merito il decreto-legge, ha dovuto introdurre delle modifiche che confermano la loro inattualità, evidenziandole semmai, per tale motivo, come norme di efficacia differita.
L'articolo 23 contiene la disciplina transitoria dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge in esame per la vigenza delle disposizioni sul registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Sulla base della citata disciplina transitoria, le disposizioni acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione sul sito Internet del Ministero delle specifiche tecniche da parte del responsabile per i sistemi informativi automatizzati; pertanto, tale disposizione procrastina di sei mesi l'adozione del provvedimento concernente tali specifiche ed è uno strumento fondamentale anche per la tutela dei dati personali dei cittadini.
Così come è, il decreto-legge nasce con evidenti problemi anche di copertura finanziaria, in palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Il problema si è posto sin dall'esame da parte della Commissione bilancio della Camera, dove il Governo ha dovuto integrare la relazione tecnica con una nuova relazione volta a dare spiegazione alle numerose domande emerse sui profili di quantificazione e su quelli di copertura. Rimangono dubbi sulle determinazioni degli oneri relativi a talune disposizioni e alla circostanza che le misure sovrastanti siano realizzate nel corso di quest'anno o in quelli successivi; non è chiaro quale sia l'onere relativo al registro nazionale dei provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari; non sono stati forniti dati chiarificatori sulla determinazione degli oneri delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Con riferimento alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, va rilevato che le simulazioni effettuate sulla base della situazione dei singoli contribuenti interessati non sono riuscite a fugare i dubbi rispetto alla quantificazione degli oneri.
Per quanto riguarda gli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, il Governo stima una neutralità finanziaria, tuttavia è ipotizzabile che, a una iniziale riduzione degli oneri, segua aumento degli stessi negli anni successivi.
Con riferimento all'articolo 21, non è stato chiarito l'onere relativo alla cosiddetta «acquisizione» del personale delle province da parte della amministrazione della giustizia. La norma sembra non richiamare la vigente disciplina sul trasferimento di personale tra amministrazioni pubbliche. Rimangono da chiarire le disposizioni relative al trattamento economico del personale in questione.
È questione rilevante che necessita assolutamente di un chiarimento per comprendere se a questo personale verrà applicato il trattamento economico di provenienza, come stimato, o quello di destinazione. Tale chiarimento, oltre a una più puntuale stima degli oneri, è funzionale ad evitare il lievitare di oneri che porrebbero essere conseguenti all'instaurarsi di procedimenti di ricorso una volta che questo personale venga inquadrato nella amministrazione della giustizia.
Il Parlamento subisce, ancora una volta, l'utilizzo, improprio e frequente, da parte del Governo della decretazione di urgenza per emanare disposizioni tra loro non omogenee. Approfitto della presenza in Aula del vice ministro Morando, che ricorderà meglio di me come non si fosse mai verificato, in questo Parlamento, una concatenazione, un aggrovigliarsi di decreti-legge così ravvicinati da impedire al Parlamento di esprimere le proprie valutazioni.
Ricorderà che c'erano quei trenta giorni per ciascun ramo del Parlamento, che venivano rispettati e ci consentivano di approfondire. Quando, invece, è arrivato questo provvedimento la settimana scorsa, ci è stato detto che non si poteva modificare e che sarebbe stata posta la questione di fiducia. A quel punto tutto diventa una barzelletta, sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali.
Per tale ragione, io deve chiedere a tutti di deliberare di non procedere all'esame di questo decreto-legge. Per una volta, richiamiamo il Governo al rispetto dei principi costituzionali, affinché ci dia la possibilità di fornire un contributo effettivo all'approvazione del provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, non ripeto qui in premessa tutti i motivi e, ovviamente, l'amplissima giurisprudenza costituzionale in merito all'articolo 77 della Costituzione. È ovvio infatti che l'uso e l'abuso reiterato dello strumento del decreto-legge, signor Presidente, ha, nei fatti, alterato, forse irrimediabilmente, il rapporto tra Parlamento e Governo (e di ciò abbiamo avuto echi anche ieri, nel corso delle ultime audizioni in Commissione affari costituzionali da parte di emeriti costituzionalisti).
Questo rapporto dovrebbe essere improntato ad una reciproca e leale cooperazione, come richiede il rispetto della forma di Governo parlamentare. Invece, questi rapporti sono mutati e ormai il Governo, attraverso un uso ripetuto e un abuso dell'utilizzo del decreto-legge dell'articolo 77 ha, nei fatti, espropriato molte delle prerogative costituzionali del Parlamento stesso.
Io non ribadirò qui tutte le sentenze della Corte costituzionale in oggetto, ma la conversione in legge del decreto-legge n. 83 è quasi un esempio di scuola, perché il provvedimento in esame conferma in pieno che i contenuti dei decreti-legge sono sempre più complessi ed eterogenei e, quindi, non rispondenti al presupposto della omogeneità, così disattendendo in pieno il dettato dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto del 1988, che stabilisce in modo molto chiaro e inequivocabile che i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Tale disposizione, sebbene sia stata richiamata più volte dalla stessa Presidenza della Repubblica, che l'ha ritenuta di carattere ordinamentale, viene puntualmente e costantemente aggirata dall'Esecutivo.
Il decreto-legge n. 83 del 2015, infatti, è un provvedimento omnibus, composto da 34 articoli, rispetto ai 24 originari. A tal proposito si introduce il tema secondo cui nei decreti-legge attraverso gli emendamenti molto spesso confluiscono discipline del tutto eterogenee tra loro, che incidono su una pluralità di materie e fattispecie.
In particolare, il Titolo I reca misure in materia fallimentare, con riferimento al concordato preventivo, all'introduzione di nuovi requisiti per la nomina dei curatori, alla chiusura del fallimento e all'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari; il Titolo II reca misure in materia di procedure esecutive introducendo un'azione revocatoria semplificata; il Titolo III reca disposizioni in materia fiscale con riferimento alle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari; il Titolo IV reca una pluralità di disposizioni in materia di giustizia: alcune riguardano il personale, come il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, nonché l'ingresso nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dalle Province e dalle aree metropolitane; altre disposizioni riguardano la cosiddetta giustizia digitale, i giudici di pace, il potenziamento degli uffici preposti alle richieste di protezione internazionale, il processo civile telematico, gli incentivi fiscali per procedure di negoziazione assistita e di arbitrato, i tirocinanti della giustizia, la riqualificazione del personale della giustizia ed infine gravi limitazioni giurisdizionali ai provvedimenti di sequestro di stabilimenti di interesse strategico nazionale (ILVA, ma non solo).
Nel decreto-legge in esame, quindi, sono presenti disposizioni alle quali difettano in maniera sostanziale le ragioni dell'urgenza dell'intervento, ad esempio quella che modifica i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari o quella che crea sul sito Internetdel Ministero delle giustizia un «portale delle vendite pubbliche», la cui disciplina - in base all'articolo 23 del decreto-legge, sulla normativa transitoria - diventerà efficace trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Abbiamo già indicato in precedenza alcune delle disposizioni del decreto-legge alle quali difetta sicuramente l'intento di fronteggiare situazioni straordinarie (il lungo elenco citato all'inizio) che potrebbe giustificare interventi oggettivamente eterogenei. Da quanto detto si trae la conclusione, come ricordato dalla Corte costituzionale, che la semplice immissione di disposizioni nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alle stesse il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità.
Di particolare gravità è l'articolo 13, che reca tra l'altro una serie di disposizioni che modificano il codice di procedura civile con riferimento al pignoramento dei beni immobili, che sembra aver trascurato il dato che dietro ad ogni ipoteca può celarsi una famiglia temporaneamente in affanno che non meriterebbe di dover subire dal suo creditore privato, come un istituto di credito, un trattamento diverso da quello che gli riserverebbe lo Stato che garantisce l'impignorabilità della casa. Sia la dottrina che la giurisprudenza si affannano ad affermare che il diritto a godere della disponibilità dì un'abitazione è meritevole di protezione legislativa in quanto strumentale rispetto al godimento di altri diritti costituzionali.
Arriviamo così all'articolo 21-octies del provvedimento in esame, che detta esplicitamente che «l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro (...) quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori» e che venga solamente «comunicata all'autorità giudiziaria procedente» l'avvenuta predisposizione di un piano qualsivoglia - quindi magari anche non in regola con la normativa - da parte dell'azienda, per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di interesse strategico, «senza soluzione di continuità», «misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro». Tale articolo appare profondamente lesivo di un principio fondamentale della Costituzione e dello Stato di diritto: il principio della separazione dei poteri, che muove dalla individuazione delle funzioni fondamentali attraverso le quali si manifesta l'autorità dello Stato, presentando altresì gravi e preoccupanti profili di incompatibilità costituzionale con il principio di riserva di giurisdizione e di obbligatorietà dell'azione penale previsto dall'articolo 112 della Costituzione e i principi di tutela costituzionale sanciti dagli articoli 32 e 41 della Costituzione, rispettivamente in materia di tutela della salute e libertà dell'iniziativa economica che non deve in nessun caso recare danno alla sicurezza dei lavoratori.
Sempre l'articolo 21-octies del provvedimento detta norme destinate ad incidere sui procedimenti penali in corso, oltre a rivestire un valore universale, potendosi applicare a tutte le aziende nazionali di carattere strategico, e che si attaglia perfettamente alla complessa situazione in cui versa lo stabilimento ILVA di Taranto, recentemente sottoposto ad un nuovo sequestro preventivo, dovuto questa volta non a violazioni della normativa ambientale, bensì ad un incidente sul lavoro, sfociato nella morte dell'operaio Alessandro Moricella di trentacinque anni, già ricordato dal senatore Buccarella, l'8 giugno di quest'anno. Si rileva un'evidente criticità che opera rispetto al duplice termine previsto dalla norma: quello di decadenza, pari a trenta giorni, entro i quali predisporre il piano di risanamento, e quello di durata massima della prosecuzione dell'attività dello stabilimento industriale d'interesse strategico, nelle more del risanamento stesso, pari ad un anno. Rispetto a tale duplice termine, il comma 5 dell'articolo 21-octies detta una disciplina transitoria per le situazioni in cui al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge risulti già adottato un provvedimento di sequestro preventivo, ma senza esplicitare con particolare precisione le misure e le attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, che dovranno essere adottate per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto di sequestro, confermando l'intento del Governo di garantire solo e unicamente la continuità produttiva a qualsiasi costo, lo ribadisco, considerato che l'attività d'impresa potrà protrarsi comunque per un periodo di tempo di dodici mesi indipendentemente dai contenuti o dall'effettiva predisposizione di un piano destinato ad essere semplicemente comunicato all'autorità giudiziaria.
Tale intento era stato già manifestato tre anni or sono con il decreto-legge n. 207 del 3 dicembre 2012, che aveva definito lo stabilimento ILVA d'interesse strategico nazionale ed era entrato in vigore in costanza di un'inchiesta per disastro ambientale e sanitario provocato dalle emissioni dell'acciaieria. All'epoca l'obiettivo perseguito dal decreto-legge n. 207 era quello di impedire l'interruzione della produzione siderurgica nelle more dell'adeguamento alla nuova autorizzazione integrata ambientale. Oggi, con il provvedimento in esame, lo scopo diventa quello sempre più forte di impedire la chiusura dello stesso impianto, in attesa che venga adeguato alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (non a caso, dopo il sequestro e in seguito alla morte dell'operaio Moricella).
Sotto tale profilo, il parallelismo tra i due decreti-legge è evidente, tanto da essere esplicitato direttamente al comma 1 dell'articolo 21-octies del provvedimento, attraverso un espresso richiamo all'intervento del 2012, che in ogni caso appare di per sé privo di qualsiasi significato precettivo ed essenzialmente legato alla logica da parte del Governo di premunirsi rispetto a possibili contestazioni circa la legittimità costituzionale - quindi è artificioso il richiamo al decreto del 2012 - avendo riguardo alla sentenza n. 85 del 2013 della Consulta, in cui i giudici delle leggi avevano affermato che, con riferimento al citato decreto-legge n. 207, il legislatore, lungi dall'essersi indebitamente ingerito nell'attività giurisdizionale, era piuttosto intervenuto sulla disciplina positiva. Sono quindi evidenti a tutti la strumentalità e l'artificiosità del richiamo a quel decreto-legge, perché non ve n'era bisogno.
Analoghe considerazioni si prestano oggi a ritenere a prima vista immune da censure di legittimità costituzionale anche l'articolo 21-octies del provvedimento in esame, perché tale disposizione altro non farebbe che introdurre un'ulteriore ipotesi in cui, in presenza di determinati presupposti (natura strategica dell'impianto, predisposizione di un piano di adeguamento entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento ed attuazione dello stesso entro un anno) il sequestro preventivo non impedisce l'esercizio dell'attività d'impresa.
La realtà è un'altra: esistono alcuni aspetti cruciali delle disposizioni previste dal provvedimento in esame che lo distinguono nettamente dal decreto-legge varato nel 2012. E qui appunto è la questione che mettiamo in discussione: non è assolutamente identico rispetto al suddetto decreto-legge, quindi al profilo di costituzionalità evidenziato nella sentenza n. 85 del 2013 della Corte costituzionale. La differenza riguarda quanto segue.
Un primo aspetto riguarda il problema dei sequestri futuri, ossia quelli ad oggi non ancora adottati, considerato che alla luce di quanto previsto dal provvedimento in esame, d'ora in poi, qualunque sequestro preventivo avente ad oggetto impianti di interesse strategico nazionale potrebbe avere un'efficacia sospesa per trenta giorni a partire dalla sua adozione, termine entro il quale l'impresa dovrà solo comunicare un piano di adeguamento.
Un secondo aspetto riguarda il piano di adeguamento.
Tale combinazione di norme è, a nostro avviso, difettosa dal punto di vista dei principi costituzionali.
Un terzo aspetto riguarda direttamente il già richiamato principio di obbligatorietà dell'azione penale, visto che l'articolo 21-octies del provvedimento in esame sembrerebbe essere stato scritto per non lasciare alcuno spazio alla discrezionalità del giudice delle indagini preliminari nella concessione della sospensione del sequestro.
Per tutti questi motivi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge al nostro esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Bruni per illustrare la questione pregiudiziale QP5. Ne ha facoltà.
BRUNI (CRi). Signor Presidente, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, ancora una volta è all'esame di questa Assemblea un decreto-legge. Per il rispetto dovuto al Parlamento ci auguriamo che il dibattito, data l'importanza dei temi trattati, non sarà svilito e compresso ancora una volta da un voto di fiducia. Se così fosse - ormai così è - sarebbe la 44a questione di fiducia che il Governo ci impone.
Con questo decreto-legge il Governo è intervenuto ad adottare norme in materia fallimentare, civile e processualcivilistica, ivi inclusa la modifica delle norme di attuazione del codice di procedura civile, sul testo unico in materia di spese di giustizia; ha introdotto misure fiscali in materia di svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, e misure in materia deferred tax asset (DTA), che consentono di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio; ha altresì disposto in materia di personale di magistratura, ordinaria, contabile ed onoraria; di personale amministrativo e dei precari; ha previsto l'introduzione del processo telematico al processo amministrativo e contabile; ha proceduto in materia di riorganizzazione dei TAR; ha introdotto incentivi fiscali per le parti che si siano avvalse di professionisti nella definizione pre o paragiurisdizionale delle controversie. Il decreto, infine, contiene una norma (articolo 21-octies) che consente il proseguimento dell'attività d'impresa degli stabilimenti d'interesse strategico nazionale - come abbiamo già sentito e la questione riguarda in particolare l'ILVA -, anche se sottoposti a sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato concernenti la sicurezza dei lavoratori, per un periodo massimo di dodici mesi, subordinatamente alla presentazione entro trenta giorni di un piano contente misure aggiuntive, anche di natura provvisoria per la tutela della sicurezza dei lavoratori.
Come si vede, è una moltitudine di materie che confluisce impropriamente in un decreto legge. Uso l'avverbio «impropriamente» perché è improprio l'uso della decretazione di urgenza, cui ci ha abituato questo Governo e che si caratterizza per l'ormai cronica assenza dei necessari requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.
In primo luogo, ciò che emerge in maniera eclatante è la profonda disomogeneità delle materie trattate che esclude in radice i necessari requisiti di necessità ed urgenza prima richiamati. In proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 220 del 2013, ha sostenuto che la trasformazione per decreto-legge di interi blocchi di materie è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale di interi sistemi come nella fattispecie di cui ci occupiamo oggi. Si consideri che su una delle svariate materie normate dal Governo con questo decreto d'urgenza, quella fallimentare, nel gennaio 2015 è stata istituita una commissione composta da magistrati, docenti universitari e professionisti, presieduta dal dottor Rordorf, presidente della I sezione civile della Corte di cassazione e supportata da un comitato scientifico, il cui mandato prevede anche una scadenza (31 dicembre 2015) per la presentazione di proposte normative in materia. Evidentemente si ragiona sempre su due binari paralleli che non si incontrano.
Sempre in relazione all'assoluta carenza dei requisiti di necessità ed urgenza si evidenzia, quanto alla prevista revisione dell'età pensionabile del personale di magistratura, che in forza della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 18, comma 1, gli effetti della riduzione dell'età pensionabile si produrranno nella loro pienezza non prima del 31 dicembre 2016, ovvero a circa due anni di distanza dall'adozione del decreto-legge. Questa circostanza in re ipsa esclude il requisito dell'urgenza. Ad ogni modo, affronteremo questo tema più avanti.
Il capo V del decreto-legge in esame introduce, con gli articoli 9 e 10, specifiche disposizioni in tema di accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e di convenzioni di moratoria. Ebbene, l'intero capo V risulta fortemente discriminatorio e palesemente incostituzionale. Infatti, viene introdotta una speciale procedura ad esclusivo appannaggio dei creditori più forti (banche ed intermediari finanziari), con evidente violazione del principio di cui all'articolo 3 della Costituzione, in materia di parità di trattamento, in presenza di identità di condizioni e situazioni.
Tale violazione si traduce concretamente, sul piano processuale, nella lesione del generale canone della par condicio di cui all'articolo 2740 del codice civile. Tale lesione è particolarmente marcata nella previsione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge in esame, laddove si dispone addirittura una deroga espressa agli articoli 1372 e 1411 (che disciplina il contratto a favore di terzi, prevedendone la produzione di effetti in capo al terzo, salvo un suo rifiuto) del codice civile. L'efficacia dell'accordo, ovvero della convenzione di moratoria temporanea del credito conclusa con alcuni creditori viene estesa, per non dire imposta, ai creditori non aderenti. Quindi, i forti impongo ai deboli questa situazione.
Si rinvengono, inoltre, profili di illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3, 4, 97 e 111 della Costituzione, sempre nell'articolo 18 del provvedimento in esame, almeno per la parte in cui la nuova norma impedisce anche ai magistrati già valutati idonei al trattenimento in servizio sino al compimento del settantacinquesimo anno di età di condurre a termine il lavoro nello svolgimento della funzione giudiziaria, facendo salvo il trattenimento in servizio del magistrato ultrasettantenne solo fino al 31 dicembre 2016.
Come noto, l'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, riconosceva alle categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di permanere in servizio sino al compimento del settantacinquesimo anno di età. Sennonché, l'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato, tra gli altri, l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 poc'anzi richiamato, prevedendo al comma 3 che i trattenimenti in servizio per magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
Con l'articolo 18, comma 1, si dispone una proroga al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015 e che devono essere collocati a riposo nel periodo tra il 31 dicembre 2015 e l'anno successivo. Ebbene, la riduzione dell'età pensionabile disposta dalla norma richiamata appare illogica ed irrazionale, ponendosi in contrasto con gli articoli della Costituzione prima richiamati. In primo luogo, infatti, l'introduzione del nuovo limite massimo di età oltre il quale il rapporto di lavoro deve essere interrotto, nonostante l'accertata idoneità del magistrato, frustra illegittimamente l'affidamento del cittadino che aveva conseguito il diritto, fondato sulle precedenti leggi, al trattenimento in servizio sino al compimento del settantacinquesimo anno di età. Sul punto rammento che dalla giurisprudenza della Corte costituzionale il valore del legittimo affidamento viene riposto nella sicurezza giuridica dei rapporti e trova la propria copertura, ancora una volta, nell'articolo 3 della Costituzione (si veda la sentenza n. 378 del 1994).
Peraltro, il drastico termine di riduzione del periodo dei trattenimenti in servizio già disposti determinerà un'eccezionale carenza negli organici, negativamente incidente sulla funzionalità degli uffici giudiziari, senza produrre il dichiarato obiettivo del ricambio generazionale.
In particolare, l'esiguità della proroga, prevista per il 31 dicembre 2016 per il collocamento a riposo dei magistrati ultrasettantenni, già autorizzati al trattenimento in servizio, non consentirà nelle more il tempestivo espletamento delle nuove procedure concorsuali. Vi è, pertanto, un palese contrasto fra l'obiettivo perseguito dall'intervento riformatore ed il contenuto della norma, poiché l'eccessiva riduzione del periodo di permanenza in servizio non consentirà la pronta assunzione dei nuovi magistrati in sostituzione di quelli uscenti.
In altre parole, la scelta appare sbilanciata e sproporzionata perché, senza che sia possibile effettuare alcun ricambio, frustra irragionevolmente il diritto quesito al trattenimento in servizio, come già ricordato. Inoltre, ponendo in parallelo gli articoli 18, commi 1 e 1-bis, e l'articolo 18-bis, comma 1, emergono ulteriori conferme ai rilievi già espressi, anche sotto il profilo della sperequazione di trattamento in quanto, a parità di requisito anagrafico dei soggetti interessati, la differente data di cessazione dall'incarico viola gli articoli 3, 4, 97 e 111 della Costituzione.
Più precisamente la violazione si sostanzia là dove, all'articolo 18, comma 1, si prevede, con il citato differimento degli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015, ma che debbano essere collocati a riposo tra il 31 dicembre 2015 e il 30 dicembre 2016.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Bruni.
BRUNI (CRi). Sto concludendo, signor Presidente.
Considerazioni simili possono essere fatte anche per i magistrati della Corte dei conti. Infine, all'articolo 18-bis, comma 1, si dispone per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015, la cessazione dall'incarico alla medesima data, con un trattamento differente rispetto alle altre magistrature.
Per questi motivi, il Gruppo Conservatori, Riformisti italiani chiede che non si proceda all'esame del disegno di legge n. 2021.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei sottolineare alcuni passaggi importanti già illustrati dal senatore Caliendo, in particolare per la nostra assoluta convinzione della incostituzionalità di alcune modifiche proposte al codice civile attraverso un decreto-legge. È una prassi assolutamente censurabile, in misura ancora maggiore quando queste modifiche intervengono sulle libertà strutturali dei cittadini. Mi riferisco in particolare all'articolo 13, ma anche ai seguenti. Si tratta di una lesione evidente della libertà di gestione del proprio patrimonio e dei propri diritti, conseguenti al riconoscimento della proprietà privata esistente in Costituzione, a favore solamente di un settore: quello bancario.
Io sono veramente molto preoccupato della leggerezza con cui il Governo e la maggioranza proseguono in uno stravolgimento delle libertà fondamentali del cittadino, come avviene in questo caso. Credo che questo sia veramente un caso di palese incostituzionalità.
Non so se i colleghi abbiano avuto tutti l'opportunità di seguire questo provvedimento. D'altronde, la prassi ormai instaurata in questo bicameralismo imperfetto ci consegna testi blindati, come si suol dire nel nostro gergo, approvati da una Camera per essere poi semplicemente rivotati (neanche ratificati ma rivotati, dall'altra Camera). Immagino, tra l'altro, che su questo testo ci sarà l'ennesima apposizione del voto di fiducia. Come dicevo, la suddetta prassi toglie al parlamentare, in questo caso al parlamentare della seconda Camera (quindi non ne faccio solo una questione di Senato), l'assoluta possibilità di esprimere le sue valutazioni, quindi di esercitare il mandato costituzionalmente previsto.
Sarò breve, perché capisco che i colleghi sono interessati più alla rapidità che non ai contenuti della discussione. Mi permetto di rivolgerle un appello personale, signor Presidente, come ebbi maniera di fare alcuni mesi fa in occasione di un simile provvedimento. Mi riferisco all'articolo 21-bis, dove compare ancora una volta quell'orribile termine «degiurisdizionalizzazione», che non trovo in nessun vocabolario della lingua italiana e che non dovrebbe trovare asilo in nessun provvedimento della nostra legislazione.
Questo articolo 21-bis lo indico anche come un esempio incredibile di pochezza, se mi consente. Cosa significa dare un incentivo di credito di imposta, su un compenso da corrispondere agli avvocati nella misura di 250 euro, tra l'altro commisurato anche alla congruità di questo compenso? Capisco che alcune categorie professionali siano allo stremo in questo momento nel nostro Paese, ma questa la ritengo un'offesa alla qualità dei professionisti italiani, in particolare della classe forense. Veramente sono assolutamente meravigliato di come si possa giungere a questo tipo di soluzioni in un provvedimento di legge e in un'Aula del Parlamento.
L'incostituzionalità palese di questo provvedimento sta anche nei profili dell'articolo 81. Nonostante il provvedimento sia stato infarcito di numerose e costose previsioni nel passaggio alla Camera, non è stato modificato il cosiddetto articolo di copertura. Al di là di qualche piccola copertura specifica, come questa del credito di imposta di 250 euro o giù di lì (meno sì, più no) da corrispondersi sul compenso ai professionisti per cinque milioni sperimentali nel 2015 (vorrei capire poi cosa significano queste sperimentazioni in sede di legislazione fiscale, sono veramente molto meravigliato), dicevo che, al di là di qualche piccola copertura occasionale, l'articolo 22, che reca la copertura finanziaria dell'intero provvedimento, è rimasto immutato rispetto al provvedimento iniziale, nonostante le numerosissime aggiunte, alcune costose, che sono state introdotte dalla Camera dei deputati.
Questo indica palesemente come vi sia una lesione dell'articolo 81, perché non può essere che una copertura che poteva essere congrua nel testo originario del Governo rimanga nella stessa misura congrua in un testo che ha aumentato di molto le previsioni di spesa. Mi rivolgo naturalmente all'attenzione dei colleghi, ma in questo caso anche alla sua, signor Presidente, e a quella del Presidente della Repubblica, il cui giudizio finale riguarderà anche l'articolo 81 della Costituzione, perché la si smetta con questa prassi di continuare a forzare i profili di copertura di un provvedimento, pur di far entrare tutte le modifiche che il Governo suggerisce al ramo del Parlamento che discute il provvedimento in prima lettura oppure che lo stesso ramo del Parlamento, per esigenze di blocchi della maggioranza, introduce senza neanche provvedere alle relative coperture finanziarie (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Stefani e da altri senatori (QP1), dal senatore Buccarella e da altri senatori (QP2), dal senatore Caliendo e da altri senatori (QP3), dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP4) e dal senatore Bruni e da altri senatori (QP5).
Non è approvata.
MARTELLI (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.
FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, su questo provvedimento molte sono le cose che sarebbero da approfondire, ma il tempo è poco, per cui volo all'articolo 21-octies, un articolo che sarebbe da cassare e riscrivere totalmente, per l'irrazionalità dell'impianto, perché è scritto malissimo, perché è contrario agli articoli 32 e 41 della Costituzione e perché è uno schiaffo alla normativa della sicurezza sul lavoro, in particolare al decreto legislativo n. 81 del 2008, oltre che un insulto alla prevenzione.
Mi riferisco specificamente alla norma introdotta dalla Camera che, in nome di un condivisibile e doveroso bilanciamento tra continuità dell'attività produttiva a salvaguardia dell'occupazione e tutela della salute e della sicurezza del lavoro, prevede che l'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non possa essere impedita dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reati inerenti la sicurezza dei lavoratori.
Già con il decreto-legge sugli enti locali si è fatto scempio della sanità pubblica, sottomettendo l'attività medica a questioni meramente economiche e di bilancio. È passata solo una settimana e questa volta il Governo mette praticamente nero su bianco il predominio della logica del profitto sulle esigenze di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella).
Vi invito a riflettere ora sull'irrazionalità del tutto. Oggi, nel momento in cui si verifica un infortunio grave o gravissimo, si dispone il sequestro dell'impianto, ma la razionalità vorrebbe che il sequestro cautelativo fosse motivato da ragioni molto valide, non da una mera inadempienza burocratica formale, ma da un grave ed effettivo pericolo che, se non rimosso, esponga i lavoratori ad altri infortuni e al rischio di morte: deve trattarsi dunque di un pericolo certo ed imminente. Di solito l'azienda si rivolge all'autorità giudiziaria per chiedere il parziale dissequestro, ma al solo fine di mettere in sicurezza la zona in cui si è verificato l'infortunio, sulla base di un piano di sicurezza e di adeguamento stabilito anche in via provvisoria.
Con questa norma, invece, sovvertendo ogni logica possibile, si fa l'esatto contrario.
Il problema fondamentale è che la sicurezza deve essere uguale in tutte le aziende: non esistono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. La vita è un bene equivalente per tutti, mentre in questo modo si fa una differenza: qualche lavoratore è più tutelato e qualcun altro meno.
Ci si deve ovviamente rendere conto che, nel momento in cui si sequestra un altoforno e lo si spegne, non lo si può poi riaccendere come la candelina di una torta di compleanno, perché un altoforno spento vuol dire un altoforno che non funzionerà più, da distruggere e ricostruire. Ci deve essere dunque un motivo molto valido per disporre il sequestro. Ma, se c'è un pericolo, il motivo non è valido, è validissimo.
Mi chiedo allora come mai, ad esempio - a proposito dell'infortunio mortale che si è verificato all'ILVA, a causa del quale, diciamolo, un operaio è morto fuso - nel 2015 una struttura come l'ILVA non possa permettersi un pirometro ottico. Mi spiegate perché? Forse perché non è economico? (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella). Ma che cos'è più economico, stare fermi un anno, con dodici mesi di non sicurezza? Che cosa vuol dire tutto questo?
Prevenire significa ragionare. Se c'è il pericolo - la legge lo dice - non possiamo esporre nessuno al pericolo. Se poi il pericolo non c'è, il pubblico ministero, il magistrato o chi per lui non deve fare "sceriffate", deve contenere il suo ego, non rompere le scatole e far lavorare l'azienda. Questo è il concetto di base, dopo di che le misure vanno adottate.
La logica vorrebbe quindi che, in caso di sequestro cautelativo, l'azienda predisponga un piano, non da sottoporre all'INAIL, che non ha competenza in materia: semmai è la CONTARP (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione), un organo dell'INAIL, ad averne un minimo. La stessa INAIL, quando ha un'inchiesta per infortunio o malattia professionale, chiede al Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro competente (PSAL). Quindi è allo PSAL competente che bisogna chiedere o ancor meglio sarebbe chiedere al Comitato permanente per la sicurezza sul lavoro, istituito presso le prefetture, in cui sono presenti il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL), i Vigili del fuoco e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Consiglio a tal proposito il modello adottato a Torino, che per questo aspetto funziona, e delle prefettura che ne sono fornite.
Quindi l'articolo sarebbe da sopprimere totalmente e sarebbe corretto prescrivere di disporre il sequestro preventivo circoscritto per il tempo strettamente necessario all'indagine giudiziaria e agli atti del consulente di parte, eventualmente designato dal pubblico ministero, ma con tempi operativi più che tempestivi.
PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Fucksia.
FUCKSIA (M5S). Con il vincolo quindi per il pubblico ministero di lavorare a Pasqua, a Natale e a Ferragosto, se del caso, senza soluzione di continuità. Intanto all'azienda deve essere data la possibilità di porre rimedio, non appena il reparto viene dissequestro, con riavvio subordinato all'approvazione del progetto di modifica da parte degli organismi di controllo competenti sulla prevenzione e la vigilanza per quel tipo di incidente. Semplice, no?
Come al solito, purtroppo, né il Governo, né i Ministeri e men che mai i parlamentari sanno di cosa parlano. Allora, signori miei, se continuiamo a far leggi che non servono o a rendere peggiori o più confuse le leggi esistenti, propongo di valutare l'ipotesi della raccolta di pomodori e patate, estesa ad Esecutivo e Parlamento, anche al costo di togliere il lavoro ai poveri immigrati stagionali, che a tanti piacciono tanto, per altri motivi. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.
ORELLANA (Misto). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, il decreto-legge n. 83 del 2015 è un provvedimento molto complesso e con contenuti importanti, che avrebbero meritato una più lunga e approfondita analisi da parte del Senato. In particolare, in Commissione giustizia lo abbiamo visto passare molto rapidamente - troppo rapidamente - senza poter approfondire adeguatamente i contenuti e le implicazioni che produrrà e ben consci di una sua approvazione, molto probabilmente tramite questione di fiducia. Ciò ha sicuramente inibito e frustrato la nostra attività emendativa che, ricordo, è animata da un positivo intento migliorativo del testo. Spiace invece che si precluda al Senato di suggerire miglioramenti al testo, perché i tempi tecnici per una terza lettura (magari definitiva) alla Camera dei deputati ci sono, in quanto il decreto-legge in esame va convertito in legge entro il 26 agosto, ovvero fra ben ventidue giorni. Chiaramente stiamo parlando di un periodo estivo, del mese di agosto, ma di fronte all'importanza del provvedimento forse si sarebbe potuto chiedere questo sacrificio ai colleghi della Camera dei deputati.
Entrando nel merito del provvedimento commenterò solo alcuni articoli. Mi soffermo sull'articolo 18-ter, che giustamente si occupa dei procedimenti giudiziari connessi con il riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Lo scopo di questo intervento è quello di rendere disponibili più magistrati (fino a un massimo di 20) negli uffici giudiziari dove si è verificato il maggior incremento di tali procedimenti, concedendo ai magistrati che manifestino disponibilità all'applicazione extradistrettuale alcuni incentivi, anche economici.
Mi auguro che questo provvedimento, che dovrebbe ridurre i tempi di definizione delle domande di protezione internazionale, sia realmente efficace e riesca davvero nel suo intento. Infatti, la situazione attuale è sempre più insostenibile, con domande da parte di migranti dello status di richiedenti asilo, che tardano più di un anno ad essere definite in prima istanza e tempi di attesa ancora più lunghi per le definizioni degli appelli alle decisioni avverse alla concessione dello status. Questo porta a mantenere in un limbo (e mantenere anche economicamente) per anni le vite delle persone che hanno raggiunto in qualche modo il nostro Paese. È noto a tutti che è una emergenza e che quindi va affrontata in tutti i suoi aspetti: questo aspetto giudiziario è sicuramente uno di quelli. Ripeto che mi auguro sia efficace e riduca davvero le attese.
Merita ugualmente attenzione l'articolo 20, comma 1, che interviene nello scongiurare la chiusura dei TAR di Pescara, Latina e Parma. Si tratta di tre delle otto sedi staccate dei tribunali amministrativi regionali, che si sommano ai 21 TAR presenti nei 21 capoluoghi di Regione o Provincia autonoma italiani. A questo riguardo va fatta una breve cronistoria: a giugno 2014 il Governo decideva la chiusura, a partire dal 1° ottobre 2014, delle otto sedi distaccate dei TAR presenti in Italia con l'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2014. Nel corso della sua conversione in legge, il Parlamento riduceva le soppressioni a 3 (Pescara, Latina e Parma) e solo a partire dal 1° luglio 2015, in quanto le altre cinque erano state considerate anche sedi di corti d'appello e per questo venivano salvate; con il decreto-legge in esame, infine, il Governo decide di non sopprimere neanche le tre sedi distaccate già citate. Mi domando cosa è cambiato fra giugno 2014, quando il Governo voleva chiudere tutte le otto sedi distaccate, e giugno 2015 (giusto dodici mesi dopo), quando lo stesso Governo non ne vuole più chiudere neanche una? Quali erano le ragioni di allora per la chiusura e quali sono quelle di ora per il loro mantenimento? Non sono domande retoriche, né polemiche le mie, poiché credo sia giusto far sapere agli italiani le ragioni di questo diverso e antitetico orientamento governativo maturato in così poco tempo, solo dodici mesi.
Infine, last but not least, l'articolo 19 del decreto-legge in esame reintroduce la consegna della copia cartacea nel processo civile telematico. Con il decreto-legge n. 179 del 2012, cosiddetto decreto crescita 2.0, si era dato un primo decisivo impulso al processo civile telematico che verrà esteso, mi auguro, al processo amministrativo e a quello contabile. Ora però la norma che stiamo andando ad approvare rappresenta decisamente un passo indietro poiché, cito testualmente: «Con decreto non avente natura regolamentare, il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche». Oltre all'incomprensibile passo indietro della rediviva copia cartacea, questo comma produrrà un aggravio di lavoro in capo sia al Ministero della giustizia, poiché le cancellerie dei tribunali dovranno ricevere e gestire due differenti canali di comunicazione per la stessa pratica (intendo per via telematica, che immagino sarà comunque la più importante, e quella per via cartacea), sia agli avvocati costretti al doppio invio. Evidentemente il doppio formato porta inevitabilmente al problema di accertare che entrambe le copie, seppure in differente formato, abbiano lo stesso identico contenuto: una ulteriore e per me immotivata complicazione al già oneroso lavoro dei tribunali e di tutti gli operatori della giustizia. Temo che con questa scelta si sia voluto assecondare una resistenza al cambiamento da parte di operatori del settore talvolta motivata da carenze organizzative, ma soprattutto dall'abitudine al supporto cartaceo che, ragionevolmente, può rimanere, ma in relazione ad abitudini personali di comodità; queste consuetudini non devono però imporre complicazioni e oneri ad altri operatori del settore.
Infine, sempre su questo tema c'è una ultima chicca: lo slittamento al 1° gennaio 2016 del processo amministrativo telematico, che era invece previsto per il 1° luglio di quest'anno. È chiaro che si sta accumulando ulteriore ritardo nella necessaria transizione verso la smaterializzazione dei procedimenti e questo non è un buon segnale.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signor Presidente, finalmente esaminiamo un provvedimento che tratta di fallimenti, anche se - a mio avviso - l'unico fallimento è questo Governo.
Il testo in esame parla di fallimenti, quindi credevo che veramente si volesse mettere mano a norme che potessero servire a dar riparo ai nostri piccoli imprenditori contro dei fallimenti di grosse realtà che spesso, purtroppo, sono anche ragionati. Da parte nostra, sia alla Camera che in Senato, abbiamo tentato di offrire delle proposte che andassero proprio a favore dei piccoli imprenditori. In particolare misure stringenti per evitare abusi al ricorso al concordato in bianco, che molto spesso viene richiesto da queste grandi realtà, mentre i nostri piccoli imprenditori restano con un pugno di mosche in mano.
Avevamo anche proposto altre norme a favore dei creditori chirografari, perché è una categoria oggi poco tutelata. Avevamo chiesto trasparenza nella nomina dei curatori fallimentari, cosicché non venissero, come oggi succede, nominati sempre gli stessi. Volevamo un apposito albo, dove si potesse pescare a caso e in maniera sempre diversa un curatore fallimentare, che è figura molto importante.
Teniamo infatti presente, signor Presidente, che il fallimento è un periodo buio dell'attività imprenditoriale anche se a volte, purtroppo (con le norme oggi in vigore in Italia), può diventare il periodo più felice per l'imprenditore. Magari l'imprenditore ha questa azienda e comincia a sperperare i suoi beni, attraverso l'acquisto di materiali a prezzi esorbitanti, oppure attraverso consulenze esorbitanti o la vendita di immobili, precedentemente comprati a dieci e venduti poi a quattro.
Sinceramente, le norme che andavamo a proporre evitavano tutto questo, ma niente di fare. E ho qui capito che l'obiettivo del Governo non era la necessità e l'urgenza: di fatti, questo è un decreto-legge. Ma ricordiamo a noi stessi che i decreti-legge sono strumenti eccezionali, pensati dai nostri padri costituenti per far sì che l'Esecutivo (che dovrebbe essere l'organo che esegue ciò che questo Parlamento decide, anche se ormai non lo fa più) andasse a sistemare alcune questioni dotate dei requisiti dell'urgenza.
C'era quella necessità. E giustamente io mi sono detto che finalmente, come ho detto inizialmente, si voleva fare qualcosa per i fallimenti: c'è una urgenza. C'è una necessità e il Governo finalmente ascolta i nostri piccoli imprenditori. Macché! Ho poi capito cosa c'era dietro il provvedimento! Il regalo alle banche! Poi, all'ultimo momento, è stato infilato dentro il regalo all'ILVA: il salva ILVA. Ma parliamoci chiaramente. Questo non è un decreto salva ILVA, bensì ha lo scopo di salvare chi l'ILVA l'ha gestita fino all'altro ieri e che poi - guarda caso - è lo stesso imprenditore che ha finanziato campagne elettorali a destra e a sinistra. Ecco chi volevano realmente salvare! (Applausi dal Gruppo M5S). Non l'imprenditore che si trova in condizione di fallimento, signor Presidente. Più che altro, qui si vuole salvare non l'imprenditore, ma il prenditore. Ma noi non ci stiamo. Addirittura, balena l'idea che, come è successo purtroppo anche alla Camera, il Governo voglia porre la fiducia su questo provvedimento. Ragioniamoci un attimo. Il Governo pone la fiducia, non per aiutare l'imprenditore, ma per aiutare le banche (questo, infatti, è il contenuto del provvedimento) e aiutare i Riva. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, ho chiesto d'intervenire solo per sottolineare un aspetto specifico di questo decreto-legge, che tratta diversi aspetti relativi al funzionamento della macchina della giustizia. Mi riferisco all'aspetto che riguarda l'ufficio del processo e come, all'interno di tale ufficio, si organizzeranno i lavori, anche in relazione alla valorizzazione delle esperienze acquisite nel corso del tempo da chi negli anni ha lavorato a sostegno del funzionamento della macchina giudiziaria non da dipendente dell'amministrazione della giustizia, ma con un ruolo precario di tirocinante formativo.
Volevo, con questo intervento, sottolineare in modo positivo come il Governo si sia fatto carico di accogliere, anche se in maniera contenuta, una necessità, cioè che il lavoro dei precari della giustizia, ex tirocinanti formativi, che in questi anni ha rappresentato un sostegno per il funzionamento degli uffici ed un investimento dello Stato nella formazione di questi operatori, non fosse disperso. Il Governo ha a tal fine previsto che, all'interno del nuovo ufficio per il processo, anche se in maniera limitata e anche se attraverso borse di studio di importo contenuto, una parte di quella platea di 2.600 ex tirocinanti formativi potesse essere inclusa a sostegno del funzionamento di questo organismo che, proprio per la sua novità, avrà bisogno di questa esperienza, oltre che degli altri soggetti che vi lavoreranno, fra cui ricordo anche un altro tipo di tirocinanti, cioè quei giovani laureati avvocati che potranno così formarsi anche in previsione di un possibile loro ingresso all'interno dei ruoli della magistratura.
Noi ci siamo fatti carico di questo tema, anche in Commissione giustizia qualche settimana fa, attraverso un ordine del giorno che è stato positivamente accolto dal Governo, che chiede all'Esecutivo l'impegno a farsi carico del resto di questa platea di precari della giustizia mettendo a valore alcune esperienze importanti che sono state fatte nei mesi scorsi nel rapporto con le Regioni. Penso all'esperienza importante della Regione Piemonte, a quella Regione Emilia-Romagna e a quelle di altre Regioni italiane, in cui la Regione, in relazione con gli uffici giudiziari del territorio, ha ragionato sull'attivazione di percorsi, di progetti di inserimento di queste persone utilizzando i fondi strutturali europei, i cosiddetti PON e POR, ed anche il Fondo unico per la giustizia per costruire percorsi formativi e di integrazione.
Non si tratta solamente di dare una risposta a delle persone che hanno servito in questi anni la macchina della giustizia e che vorrebbero continuare a farlo, ma anche di fare in modo che una maggiore efficientizzazione dell'amministrazione giudiziaria passi anche dalla non dispersione di esperienze importanti che sono state costruite nel corso dell'anno.
Il provvedimento che stiamo discutendo contiene anche un'altra serie di aspetti molto importanti, che vanno nella direzione della riqualificazione del personale giudiziario. Io credo che la scommessa di un migliore funzionamento della macchina giudiziaria passi molto dalla valorizzazione delle persone che vi operano. Noi stiamo affrontando in questi mesi, da vari punti di vista, il tema relativo ai vari soggetti che compongono il mosaico del personale degli uffici giudiziari, dai magistrati ai giudici onorari ai giudici di pace alle varie categorie di tirocinanti o di precari, e credo che da una migliore valorizzazione del ruolo di tutti i soggetti che compongono questo mosaico potrà avere un importante beneficio il funzionamento della macchina della giustizia che - lo voglio ricordare - rappresenta, e io credo debba farlo sempre di più, uno degli obiettivi fondamentali di questa legislatura. Se vogliamo far ripartire veramente l'Italia, dobbiamo fare in modo che riparta l'economia reale anche a partire da un'aggressione nei confronti dei malfunzionamenti della burocrazia, ma pure dei mali che ancora oggi rallentano i tempi in cui i cittadini riescono a ottenere giustizia.
Un investimento sulle persone che lavorano all'interno dell'amministrazione giudiziaria credo sia un elemento fondamentale, in un progetto di questo genere.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.
LIUZZI (CRi). Signor Presidente, il disegno di legge in esame è un ulteriore provvedimento, voluto dal Governo e dalla maggioranza, che ci apprestiamo a varare nel sistema giustizia.
Questo decreto-legge detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile, nonché di natura organizzativa. In particolare, il provvedimento d'urgenza interviene in materie che riguardano le procedure concorsuali ed esecutive, le misure fiscali, l'efficienza della giustizia ed il processo telematico.
L'altro ramo del Parlamento ha apportato numerose modifiche al testo, introducendo anche articoli aggiuntivi, con lo scopo - a mio parere attuato in modo troppo repentino e poco soddisfacente - di affrontare in maniera tempestiva i casi di crisi aziendale e di consentire di limitare le perdite nel tessuto economico del Paese, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario e di risanamento aziendale.
La lunga crisi economica ha falcidiato interi settori industriali e commerciali, ha piegato migliaia di imprese, decimando le filiere e colpendo al cuore il corpus industriale e produttivo del Paese. Ha causato la perdita di milioni di posti di lavoro, ha gettato sul lastrico famiglie, ha tarpato le ali a numerosissimi giovani nati negli anni Settanta, Ottanta e Novanta dello scorso secolo e purtroppo ha armato la mano e la mente di decine di imprenditori che hanno preferito la morte alla vergogna, mentre lo Stato, a fronte di tanta ecatombe, si è dimostrato inerte.
È necessario pertanto intervenire con misure adeguate che consentano agli imprenditori di attenuare gli effetti ed i costi economici e sociali della crisi economica che, nonostante i proclami del Governo, non accenna a diminuire. È però necessario anche un salto culturale: occorre predisporre un contesto positivo che operi una scarificazione della componente psicologica implicata nei rovesci economico-imprenditoriali, favorendo piuttosto una lettura sociologica e meno coinvolgente emotivamente.
Vorrei soffermarmi, signori colleghi, su uno degli articoli di questo decreto, che merita una più attenta riflessione, e non perché le altre parti del provvedimento siano da meno. Si tratta dell'articolo 21-octies, che reca il medesimo contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, attualmente ancora in corso di conversione. La disposizione prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti d'interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro operante sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute dei lavoratori e dei cittadini e la sicurezza sul luogo di lavoro. La disciplina in esame è volta ad ampliare quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012, per gli stabilimenti d'interesse strategico nazionale e segnatamente per l'ILVA di Taranto, per le cui disposizioni la Corte costituzionale ha già chiarito nella sentenza n. 85 del 2013 la possibilità di un intervento del legislatore circa la continuità produttiva compatibile con i provvedimenti cautelari. La disposizione prevede che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodo massimo di dodici mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestro subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni, di un piano contenente le misure aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratori sull'impianto oggetto del provvedimento di sequestro e che riguarda l'attività d'impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario.
Tale modifica chiaramente non compare casualmente, ma si riferisce a ben due realtà imprenditoriali molto importanti del nostro Paese, che sono appunto l'ILVA di Taranto e lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Le finalità dovrebbero essere quelle di bilanciare le esigenze di continuità produttiva, esigenze occupazionali, di salute e tutela dei lavoratori. Per cui, per quello che viene fuori, l'esercizio dell'attività d'impresa non dovrebbe neppure essere seguito dal sequestro, che era normato dal disegno di legge n. 207 del 2012. Il sequestro non dovrebbe impedire quindi attività di impresa neppure quando ci si riferisca alla sicurezza dei lavoratori e neppure quando i sequestri siano già avvenuti. Per cui, è chiaro che ci troviamo di fronte a qualcosa che è difficile da definire. In pratica, dopo tre anni dal sequestro dell'area a caldo dell'ILVA di Taranto da parte del gip, dottoressa Todisco, ci troviamo nuovamente di fronte a un braccio di ferro tra la procura di Taranto e il Governo, ovvero ad una contesa per il buonsenso perché - dobbiamo ricordarcelo - il sequestro senza facoltà di uso dell'altoforno 2 è stato deciso dal pubblico ministero dottor De Luca e confermato dal gip dottor Rosati. La decisione è avvenuta dodici giorni dopo l'incidente che causò la morte di un operaio di trentacinque anni, Alessandro Morricella, deceduto dopo quattro giorni di agonia in ospedale a causa di gravissime ustioni riportate sul 97 per cento del corpo dovute ad un'improvvisa e violenta fiammata sprigionatasi dalla rovente colata mentre stava misurando la temperatura della ghisa. Un incidente anomalo, quello dell'8 giugno scorso, che non si era mai verificato in circa cinquant'anni di storia siderurgica a Taranto. L'impianto, tra l'altro, era uno dei pochi dell'area a caldo già in qualche modo ambientalizzato ed è difficile capire come mai, sino ad oggi, né l'azienda, né i tecnici di ISPRA e ARPA Puglia non si fossero accorti che c'erano problemi e una pericolosità importante sia nelle pratiche che nei componenti presenti nella miscela in corso di fusione. Quindi, vuole spiegarci il Governo se questo decreto sta mettendo a repentaglio la sicurezza dei lavoratori? Non si può soprassedere sulla sicurezza dei lavoratori: non si può chiedere loro di andare incontro a rischi gravissimi fino alla morte. Si parla di conflitto tra istituzioni, Governo e magistratura, in spregio al principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato.
Non voglio entrare nel merito delle questioni tecniche, ma appare evidente che con l'ottavo intervento sull'ILVA si sia scoperta in tutta la sua gravità l'incapacità di questo Governo di uscire fuori da uno stallo che ormai caratterizza questa vicenda. Ci sono stati sette provvedimenti mirati. Questo, in pratica, è l'ottavo. Penso che nella storia della Repubblica italiana non si sia mai verificato che si facessero otto provvedimenti dall'esito finora incerto.
Cari colleghi, il vero problema è che questo Governo ha una carenza di idee su cosa si debba fare per Taranto e la sua provincia, per il suo mare e per il singolare tessuto urbano tarantino, per le aree industriali e portuali di Taranto. Quei lavoratori, i cui destini il Governo rende in bilico per l'ottava volta, vivono la totale incertezza del futuro e ora saranno sempre più sottoposti ai rischi, schiacciati dall'atroce dilemma: lavoro o salute. Saranno costretti a procurarsi l'unica fonte di reddito, spesso senza avere alternative occupazionali, tanto più alla luce dei recentissimi report sullo stato dell'economia nel Mezzogiorno diramati da ISTAT e SVIMEZ.
Questo è quello che noi del Gruppo Conservatori, Riformisti italiani non vogliamo e da cui deriva la nostra opposizione ad un provvedimento che per molti aspetti, come ben evidenziato nella questione pregiudiziale presentata dal nostro Gruppo, non ha i presupposti di urgenza. (Applausi dal Gruppo CRi. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.
DE PIN (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato è oggi chiamato a convertire un disegno di legge che coinvolge aspetti tecnici per il funzionamento della macchina della giustizia. Tuttavia, in modo subdolo il Governo pone in essere l'ennesimo tentativo di salvare l'ILVA, commettendo un abuso sia verso i lavoratori dell'acciaieria, sia verso le loro famiglie. Il provvedimento in discussione costituisce l'ottavo decreto salva ILVA, inserito questa volta artificiosamente nel decreto-legge sulle procedure fallimentari, tendendo ad annullare il sequestro dell'altoforno 2.
Il provvedimento in esame viola ben sei principi della Carta costituzionale, tra i quali il diritto alla vita, l'obbligo di azione penale della magistratura, il diritto alla salute, la tutela dell'ambiente e il principio per cui la legge è uguale per tutti.
Signor Presidente, questo provvedimento porterebbe ad annullare il sequestro dell'altoforno 2, riportandolo in attività senza che siano state avviate o completate le misure di sicurezza dell'impianto previste da norme europee e nazionali. Ma vi è di più. Senza il completamento dei controlli sulla sicurezza, l'attività dell'altoforno 2 riprenderebbe ad inquinare l'area tarantina, oltre a ricreare le condizioni per nuovi incidenti come quello in cui ha perso la vita il giovane operaio Alessandro Morricella.
Il Ministero dell'ambiente ancora non ha accertato, come previsto dal decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, il raggiungimento delle avvenute certificazioni ambientali. In realtà - anche in questo caso con sprezzante furbizia, con il gioco delle tre carte - si è spacchettizzato il criterio di certificazione, diminuendolo ad un insignificante 50 per cento. Diminuite le garanzie per i lavoratori ed i residenti nell'area tarantina, si potrà riaprire un impianto e solo un miracolo impedirà lo sviluppo di nuove malattie tumorali e sofferenze.
I Verdi sono pronti a rivolgersi alle autorità giudiziarie nazionali ed internazionali per verificare che il comportamento del Ministero sia stato rispettoso della legge. Sono a rischio tumore gli operai e le loro famiglie, nonché i 12.500 residenti nell'area limitrofa all'ILVA: non si tratta di un mero dato statistico.
Voterò contro questo provvedimento e, insieme ai Verdi, avvierò un'azione di controllo sulle conseguenze che saranno generate: lo dobbiamo al futuro delle nostre generazioni, alla salute dei nostri cittadini, alla dignità degli operai dell'ILVA e per rivendicare la base democratica e lo Stato di diritto di questo Paese. (Applausi della senatrice Casaletto).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, prendo la parola per sottolineare un particolare elemento di questo provvedimento, rappresentato dal concordato preventivo. Si tratta di una materia sulla quale sono state tantissime le rimostranze e le sollecitazioni di imprenditori e delle rispettive organizzazioni di categoria circa l'utilizzo distorto, per non parlare del vero e proprio abuso, che è stato fatto di questo strumento da parte di troppi soggetti.
Credo che il Governo e questo Parlamento debbano fare tutto il possibile per rivisitare a fondo uno strumento che, per quanto nato con le più nobili intenzioni, ha prodotto situazioni sconcertanti. Infatti, in moltissimi casi, attraverso il concordato il più furbo o il più incapace si è rifatto o ha scaricato le proprie difficoltà sulla pelle dell'onesto. L'azienda che era in crisi, in alcuni casi semplicemente per una sua cattiva e dissennata gestione, si è rifatta sull'azienda che produceva, lavorava e sapeva gestirsi in maniera accorta e responsabile.
Il concordato preventivo è uno strumento nato con lo scopo di preservare la continuità dell'azienda: da qui, la ragione del concordato in continuità rispetto al concordato liquidatorio. Il concordato in bianco, o con riserva, ha come scopo quello di ottenere fin da subito gli effetti della protezione della procedura per preservare al meglio l'azienda che andrà verso la continuità o la liquidazione.
Il concordato in bianco è stato però utilizzato troppo spesso come escamotage per dilazionare nel tempo i pagamenti ai creditori, se non addirittura per eludere i pagamenti, attraverso la costituzione di new company che rilevavano l'attività.
A partire dal settembre 2012, si è verificato un aumento esponenziale del numero di domande per concordati in bianco; tuttavia, solo una percentuale alquanto modesta dei concordati presentati con tale modalità è stata successivamente omologata: si parla di neppure uno su tre.
Altri dati evidenziano invece come siano moltissime le aziende creditrici che non hanno riscosso neppure un euro; tutti possono immaginare cosa significhi questo per un'azienda che è già in crisi, vista la difficile situazione economica.
Questi dati la dicono lunga su come molti operatori hanno utilizzato il preconcordato, a cui hanno avuto accesso, in maniera indiscriminata e senza filtro alcuno, aziende che volevano solo dilazionare o eludere i pagamenti, ed altre che invece erano già decotte e non risanabili in alcun modo.
Non a caso alla Camera sono state depositate diverse proposte di legge per riformare lo strumento, e anche il Governo è stato interessato, sia con l'ordine del giorno da me presentato al codice degli appalti e approvato in Commissione, sia con alcuni significativi emendamenti convintamente sostenuti dagli autonomisti e approvati dalla Camera nell'iter di conversione del decreto che oggi discutiamo in quest'Aula: al Governo va un apprezzamento per averli accolti, perché hanno comunque migliorato di molto il testo. In particolare è stata introdotta la previsione, attraverso un emendamento che raccoglieva l'impegno approvato con il mio ordine del giorno, di prevedere nei concordati liquidatori una percentuale minima del 20 per cento di soddisfacimento dei crediti chirografari, che sono quelli più esposti perché senza garanzie, e che oggi hanno bisogno di più tutela. Sono stati altresì previsti la vincolatività in ogni caso della percentuale offerta, l'abolizione del meccanismo del silenzio-assenso ai fini dell'approvazione della proposta e la disciplina delle offerte concorrenti per superare il cosiddetto concordato bloccato con l'automaticità dell'apertura di una procedura competitiva. Si tratta di interventi normativi importanti, perché vanno nella direzione della tutela dei creditori più esposti.
Tuttavia, forti anche del confronto con le associazioni imprenditoriali e con settori importanti del mondo dell'artigianato (ricordo in particolare la manifestazione tenuta a Trento degli artigiani trentini), siamo convinti che il concordato meriti una più robusta e complessiva rivisitazione. Bisogna prevedere, nei casi in cui la percentuale di pagamento ai chirografari sia inferiore alla percentuale dichiarata nel piano, il fallimento automatico in ipotesi di revoca, rinuncia o mancata omologa, con lo scopo di evitare uno degli abusi più frequenti per cui si avvia un concordato, ovvero quello di bloccare i pagamenti, far maturare crediti privilegiati e poi annullarli, con grave danno dei creditori ordinari.
Occorre impedire alle imprese in concordato in continuità di partecipare agli appalti pubblici dal momento del deposito della domanda di concordato sino al provvedimento di omologa. Nel caso di aziende che hanno in corso contratti di appalto con enti pubblici e che entrano in una procedura concorsuale, dobbiamo prevedere il pagamento diretto dei subappaltatori. Bisogna inserire l'espressa esclusione della prededuzione per compensi professionali inerenti l'assistenza su concordati in bianco poi rinunziati o dichiarati inammissibili.
Occorre prevedere espressamente che la disposizione dell'articolo 69-bis, il principio della consecutio tra procedure, operi a prescindere dalla distanza temporale tra il concordato preventivo e il fallimento ed anche in caso di concordato in bianco. È opportuno estendere la revocatoria ad ogni caso di concordato in bianco a cui è seguito il fallimento.
Da rilevare, infine, che le imprese artigiane coinvolte in procedure concorsuali dovrebbero poter beneficiare dell'importante privilegio previsto dall'articolo 2751-bis n. 5; purtroppo, il riconoscimento di tale privilegio è soggetto a varie interpretazioni, per cui si assiste a comportamenti di vario tipo in base ai quali, oltre all'iscrizione all'albo degli artigiani, viene chiesto all'impresa di rientrare in parametri mai definiti dal legislatore ed interpretati in modo diverso dai singoli tribunali. Pertanto, è importante chiarire anche questo aspetto, prevedendo che, ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano della succitata norma, l'iscrizione all'albo sia condizione necessaria e sufficiente.
In sostanza, bisogna rendere il concordato uno strumento equilibrato tra diritti dei creditori e necessità di non disperdere importanti patrimoni aziendali, perché quello che è accaduto in questi anni è qualcosa di inaccettabile.
Sulla riforma complessiva del concordato depositerò nelle prossime settimane un apposito disegno di legge. Ma, considerate la sensibilità e l'attenzione che diversi parlamentari ed anche il Governo hanno manifestato, il mio auspicio è che il Governo faccia proprie le richieste dell'ordine del giorno che ho presentato (anche se non dovesse essere discusso), che riassume i punti che ho appena elencato. Sarebbe un segnale importante per il mondo delle imprese, dell'artigianato e della cooperazione, che per troppo tempo si sono scontrati con una normativa che, per quanto nata sotto le più nobili intenzioni, nei fatti ha prodotto diverse situazioni di vera e propria ingiustizia.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.
BAROZZINO (Misto-SEL). Signor Presidente, parlerò dell'articolo 21-octies e del lavoro, visto che qui se ne parla sempre meno e, quando lo si fa, purtroppo se ne fa carta straccia.
Devo dire, signor Presidente, che da due anni e mezzo sto qui dentro e ho pensato spesso, leggendo alcuni atti e decreti-legge di questo Governo e della maggioranza, che si fosse toccato il fondo e non si potesse andare oltre. Devo ammettere che mi sbagliavo, perché si va sempre oltre. Con questo Governo al peggio non c'è mai fine. Leggere quello che altri prima di me hanno detto, e cioè che ormai anche il tema della sicurezza sul lavoro per i lavoratori è diventato poco più di carta straccia, veramente mi fa rabbrividire. Sono veramente spaventato ed anche un po' incazzato, signor Presidente.
Devo poi dire che ormai sono troppo frequenti le analogie tra i Governi precedenti e quello attuale e che, anche su questo aspetto, c'è chi l'ha preceduto. In effetti, il primo che ha detto che l'articolo 41 della nostra Costituzione era datato, vecchio e parlava troppo di lavoro e non di impresa è stato ancora una volta Berlusconi. E Renzi ha preso subito la palla al balzo. In effetti, cosa ha fatto con questo ennesimo decreto-legge? Ormai non si può più dire quanti articoli della nostra Costituzione sono in pericolo con questo Governo.
Un'altra cosa che mi spaventa - e mi spaventa seriamente - è che ancora una volta a pagare deve essere la povera gente, devono essere le persone che si alzano la mattina per andare al lavoro e sul serio mettono in pericolo la propria vita.
Questo Governo, poi, ha un altra caratteristica che mi spaventa: riesce sempre a trasformare le cose. Adesso dice che lo fa per salvaguardare i livelli occupazionali. Guardate, quando si vogliono salvaguardare i livelli occupazionali partendo dalla pelle dei lavoratori, credo non si faccia un buon lavoro, oltre a ritenerlo molto pericoloso, perché è un boomerang che, prima o poi, tornerà indietro in maniera pesante. Ormai manca solo che si scriva che i lavoratori possono essere anche frustati; naturalmente non l'avete scritto, ma di fatto già succede. Ve lo dico: nei luoghi di lavoro già succede.
Se questo Parlamento avesse un po' di dignità e volesse sul serio salvaguardare il lavoro, perché un Paese civile parte dal lavoro, dovremmo fare un'inchiesta parlamentare su quello che realmente sta succedendo nel mondo del lavoro. Naturalmente so di rivolgermi a persone che sono sorde, che non vogliono capire e che hanno scelto di stare da una sola parte, la parte forte di questo Paese, cioè i poteri forti. Non si vuole più parlare delle persone reali del Paese. Naturalmente siamo in pochi che ancora forse ci facciamo carico di questo.
L'altro giorno ho sentito la senatrice Fucksia, in un passaggio che ho condiviso, dire che tutti noi dovremmo in qualche modo fare informazione nelle scuole e nella televisione pubblica. Sì, è vero, dovremmo farlo. Ma, dal momento che il Governo va su un'altra linea, quella famosa del jobs act, per onestà intellettuale dovremmo dire alle persone che vogliamo formare su questo tema che chi pretende la sicurezza dal giorno dopo può essere mandato a casa. Diversamente, non daremmo un buon messaggio a chi ci ascolta e a chi vuole realmente rappresentare questo mondo, ormai sempre più devastato.
Signor Presidente, nei pochi minuti a mia disposizione è difficile sviluppare un discorso veramente compiuto. Vorrei, però, terminare rivolgendomi ancora una volta ai colleghi del Partito Democratico che siedono qui alla mia sinistra. Quando si voleva mettere mano alla Costituzione - e sappiamo tutti chi voleva mettere mano alla Costituzione negli ultimi cinque o sei anni - un autorevole esponente del vostro partito, Bersani, disse a Berlusconi che, dal momento che aveva giurato sulla Costituzione - così come lo avevano fatto gli altri che lo avevano preceduto - che è la Carta di tutti se non era contento, poteva tranquillamente tornarsene a casa.
Da quando abbiamo questo Governo, puntualmente in ogni atto, in ogni decreto-legge si tira in ballo la questione costituzionale. Mi meraviglio, dunque, sul serio del silenzio che c'è. Se realmente questo Governo deve andare a casa - e dal mio punto di vista è così - quale migliore occasione è quella di non votare le schifezze che ha fatto sul lavoro e la scuola?
Per quanto riguarda, in particolare, quanto sta accadendo sul lavoro, ogni volta che scendo dalle mie parti vado a trovare i miei compagni di lavoro e cerco di parlare con loro. Quello che mi dicono e che vorrei portare conoscenza di tutti voi e che si è ritornati non a venti, a trenta, a quaranta o a cinquant'anni fa, ma all'Ottocento. Nei luoghi di lavoro non c'è ormai più nessun diritto per i lavoratori: quando va bene, i lavoratori devono sapere quali sono i loro doveri e di doveri ce ne sono a gogò, come io dico sempre.
Quello che penso è che invece, in un normale Paese democratico, si dovrebbe parlare di diritti e di doveri. Con l'attuale maggioranza i diritti sono ormai praticamente scomparsi dalla scena politica: l'esempio lampante è la norma contenuta all'articolo 21, alla quale tanti hanno fatto riferimento prima di me. (Il microfono si disattiva automaticamente).
BAROZZINO (Misto-SEL). Mi consenta di concludere, Presidente.
PRESIDENTE. Sì, prego, senatore.
BAROZZINO (Misto-SEL). Concludo dicendo che i doveri dei nostri lavoratori sono ormai sotto gli occhi di tutti. Di diritti, invece, non parla più nessuno. Eppure, i diritti sono garantiti dalla nostra Costituzione, che dovrebbe essere un bene da salvaguardare. Come è stato detto da tanti prima di noi, e come viene ribadito con forza da molte persone molto autorevoli da questo punto di vista, quando c'è un disastro di tale natura se ne esce tutti insieme, se si è garantiti tutti insieme dalla Costituzione, e non facendo di essa carta straccia. Così non si va da nessuna parte, oltre ad essere anche molto pericoloso. Ricordiamocelo tutti.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.
MARTELLI (M5S). Signor Presidente, noto con piacere che è presente almeno uno degli oratori del settimo decreto salva ILVA, il senatore Mirabelli, che disse che non ci sarebbe stato un ottavo salva ILVA. Eccolo qua invece. Ecco la schifezza nella schifezza. Questo provvedimento fa schifo e avete messo dentro una schifezza nella schifezza per peggiorarlo ulteriormente. Come la mettiamo adesso che abbiamo fatto l'ottavo decreto-legge?
Le dirò però di più: ci sarà anche un nono decreto, perché ad un certo punto vi renderete conto che questa azienda non può andare avanti e ci sarà bisogno di un altro decreto, perché da qualche parte succederà qualcos'altro. Analizziamo, però, quanto è successo adesso.
Innanzitutto vi potevate risparmiare di infilare questa porcheria qua dentro, perché quello di cui l'azienda aveva bisogno era che l'altoforno 2, sotto sequestro, continuasse a funzionare fino al completamento dell'altoforno 1. Questo lo avrebbe garantito il decreto-legge iniziale, senza bisogno di conversione, perché è operativo per sessanta giorni e tutti sapevamo che l'altoforno 1 sarebbe entrato in funzione nella prima decade di agosto, come puntualmente sta avvenendo.
Perché avevate bisogno che funzionasse l'altoforno 2? Perché c'era bisogno del gas d'altoforno, che serve per produrre la corrente elettrica nello stabilimento, senza andarla a comprare fuori solo perché costa di più. Oppure avreste dovuto comprare il gas, ma ENI aveva già detto che non ve lo avrebbe venduto, se non fossero state pagate prima le vecchie bollette, che non sono state pagate.
In nome di tutto questo, in nome del fondoschiena delle banche - stavo per dire altro, ma non l'ho detto - che hanno elargito molti prestiti per mantenere aperta l'ILVA, tanto che in questo momento sono virtualmente le proprietarie, voi la tenete in piedi e la spolpate un pezzetto alla volta. A rimetterci la carne sono gli operai, mandati al macello da voi che, oltre che distruttori dell'ambiente e della salute, siete macellai degli operai (Applausi dal Gruppo M5S).
Che cosa sarà un Alessandro Morricella? Immagino se fosse stato figlio vostro. Sarebbe un'interessante esperienza. Perché non vi trasferite al rione Tamburi e mandate i vostri figli a lavorare nell'acciaieria, nell'altoforno, nella cokeria o in quell'inferno che è il convertitore? Perché non mandate i vostri nipoti in quella scuola che hanno pitturato di rosa, per non vedere la polvere di ferro, che così si mimetizza? Mandateci i vostri nipoti, e poi me lo raccontate. Sono sicuro che nessuno di voi abita lì, né ha intenzione di andarci. Fatelo, anziché mandare gli altri al macello, che è diventato ormai lo sport nazionale. Tra l'altro, c'è una canzone bellissima del 1916 che parla esattamente di questo: sarebbe interessante che la andaste ad ascoltare.
Vediamo dunque perché quello che avete prodotto adesso è un aborto. Avete scritto che volete bilanciare le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e della sicurezza sul luogo di lavoro. Ma è come cercare di bilanciare l'esigenza di mantenere un uovo intero e contemporaneamente di fare la frittata con quell'uovo. Questo è il senso! (Applausi dal Gruppo M5S).
Il sequestro è stato fatto innanzitutto perché quell'impianto è potenzialmente insicuro e può reiterare il danno. Per questo i pubblici ministeri dispongono i sequestri e non per sfregio, e non perché l'ILVA sta loro sulle balle e la vogliono, quindi, mettere sotto sequestro. I sequestri vengono disposti proprio perché c'è la possibilità che avvenga un incidente. Siccome quello dell'ILVA è un impianto sottoposto alla cosiddetta direttiva Seveso, ovvero già prima era a rischio di incidente rilevante, esiste tutta una normativa di riferimento che va rispettata. In primo luogo l'azienda, per poter essere autorizzata ad utilizzare ancora quella parte di impianto, deve fornire un'analisi del rischio, ovvero deve dire come si è verificato l'incidente, perché e quale sia la probabilità che esso si ripeta nel tempo. Ovviamente questo può essere fatto solo a impianto spento, a meno che non mandiamo al macello qualcun altro. Qualcuno di voi si offre? Vorrei estrarre a sorte qualcuno di voi per farlo: questo è quello che vorrei fare. È inutile che mi guardiate così. (Commenti dal Gruppo PD). Farei esattamente questo.
Avete chiesto due consulenze a due esperti, l'ingegner Mapelli e l'ingegner Wurth, che hanno fornito delle indicazioni che non consentono assolutamente di stabilire la natura del rischio. Le loro stesse conclusioni non lo permettono. Sulla base di queste perizie non si sarebbe potuta autorizzare neanche la possibilità di guardare da lontano l'altoforno 2. Ma, naturalmente, chi se ne frega! Stiamo, però, salvando le banche e le salveremo ancora di più nel momento in cui farete il nono provvedimento salva ILVA, dal momento che le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) non saranno rispettate. Ora gli ispettori devono controllare che l'80 per cento delle prescrizioni dell'AIA venga rispettato, perché questa era la quota stabilita, ma sappiamo già che non è stata rispettata. Allora che cosa faremo? Approveremo il nono provvedimento salva ILVA per dire che, se quella quota non viene rispettata, chi se ne frega! Va bene anche il rispetto di una percentuale diversa, del 75, del 74 o magari del 70 per cento, delle prescrizioni. Dite pure un numero a caso, da zero a cento. Questo è quanto ci aspettiamo. E, soprattutto, mi chiedo in nome di cosa stiamo facendo tutto ciò: forse in nome della salvaguardia occupazionale? Questa cosa faceva ridere prima e adesso fa addirittura piangere.
A proposito della salvaguardia occupazionale, qualcuno di voi ha fatto un'analisi molto semplice? Si prende l'età media dei dipendenti, si calcola quanti hanno più di cinquant'anni di età e si accompagnano costoro alla pensione, perché hanno già dato sin troppo per quello stabilimento. Gli altri li possiamo reimpiegare in loco, per lo smantellamento dell'impianto, e ce n'è d'avanzo, perché costoro lavorano per tutta la vita. Se siete riusciti a trovare le risorse per la bufala degli 80 euro al mese, da dare come mancetta alle persone, per realizzare questa operazione sull'ILVA basta un euro di quegli 80, ovvero basta lo stanziamento di un ottantesimo delle risorse impiegate per finanziare quella misura. Quella roba è costata, infatti, 10 miliardi di euro: per accompagnare le persone all'uscita basta molto meno. Ma naturalmente voi non volete e, quindi, io continuo a farvi una domanda che deve tormentarvi la notte. Voglio sapere perché volete insistere a tenere in piedi questa impresa che non funziona industrialmente, perché l'acciaio che produce non è di qualità. Non funziona nel contesto globale, perché ci conviene di più comprare l'acciaio da un'altra parte. Non funziona a livello occupazionale, perché quanto toglie è più di quello che dà, e non funziona a livello sanitario. Insomma, non funziona da nessuna parte. E allora un minimo di sale in zucca vi dovrebbe suggerire che questa realtà va chiusa adesso, a meno che naturalmente non ci siano degli interessi da salvaguardare.
Ho ancora alcuni secondi per dire che il parallelo è con il Monte dei Paschi di Siena, che avete imbottito di partecipazioni e di crediti assurdi, andando a fargli comprare la Sorgenia di De Benedetti, nella porzione Tirreno Power, che non poteva più pagare, e altre porcate di questo tipo. Allo stesso modo, avete fatto comprare alle banche i crediti dell'ILVA perché alla fine, se si possiede il credito di qualcuno, si possiede quel qualcuno. A questo punto siete legati mani e piedi con il settore bancario. E se volete uscire da questo intrigo, dovete fare un atto di coraggio. In caso contrario, andiamo avanti così facendo l'ottavo, il nono e il decimo provvedimento sull'ILVA, finché ad un certo punto qualcuno di voi verrà qua e dirà che ce l'avete messa tutta, ci avete provato in tutti i modi, ma l'ILVA non siete riusciti a tenerla in piedi. Allora qualcuno di noi vi chiederà quanto avete speso per tutto questo e se li mettete voi questi soldi. Fino ad ora, infatti, ce li ha messi solo il cittadino italiano e, quindi, è ora che siate anche voi a metterci un pochino, visto che finora lo stanno facendo solo gli altri. Vi viene chiesto solo questo: metteteci anche voi qualcosa invece di varare questi decreti-legge o di infilare queste misure alla chetichella, perché è la cosa più fetente che possiate fare. Alla fine voi siete dei macellai delle persone. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho molto apprezzato il vice ministro Morando in Commissione quando ha illustrato le ragioni e le finalità degli articoli che riguardano le modifiche al processo fallimentare, alle procedure esecutive e quelle riguardanti le banche.
Per la prima parte ha correttamente giustificato la necessità di un'accelerazione di tali procedure e dei tempi delle procedure fallimentari. Non ho nulla da obiettare, né da addebitare al vice ministro Morando, se non il far notare al Governo che siamo alla terza modifica delle procedure esecutive nel giro di poco tempo, che comporta ogni volta la necessità di acquistare nuovi codici, oltre il problema della necessità di sedimentazione delle norme, perché il raggiungimento di una certa stabilità nella interpretazione delle norme rappresenta un elemento non secondario della certezza del diritto.
In merito alla seconda parte, quella che riguarda le banche, ha correttamente posto in evidenza il fatto che si tratta di garantire una competitività degli istituti di credito sotto il profilo internazionale, in particolare con quei benefici che vengono descritti sia sotto il profilo fiscale che sotto quello della possibilità di spalmare il cosiddetto credito ormai decotto di cui gode la banca, in modo che possa essere eliminato. Su questo sono d'accordo. Ma, se fossi stato al Governo, avrei garantito anche come pendant che le banche fornissero un maggior credito alle piccole aziende, alle piccole e medie imprese, ai cittadini, mentre di fatto hanno preso i soldi dalla BCE e sono state anche costrette, per la mancanza di investitori privati, ad acquistare titoli di Stato e, nello stesso tempo, a garantire la collocazione dei nostri titoli di Stato.
Vi è poi un altro aspetto. Ragionavo prima con alcuni senatori in Commissione giustizia sul fatto che mi dispiace di avere ragione a distanza di qualche mese, ogni tanto, per decisioni della Corte di cassazione che mettono in evidenza gli errori commessi dalla maggioranza nel non accogliere qualche piccolo emendamento che veniva dalla nostra opposizione. E mi riferisco alle valutazioni nel falso in bilancio.
Ma anche il Governo - e qui mi rivolgo al Sottosegretario della giustizia - a distanza di poco tempo, dopo aver respinto i miei emendamenti riguardanti lo spalmare in due anni la fuoriuscita dei magistrati ordinari che hanno raggiunto o superato i settanta anni, ha detto che non era possibile e che bisognava chiudere tutto entro il 2015. Oggi, però, riconoscete che avevo ragione ma, siccome si è arrivati tardi, si prevede la durata di un anno.
Nello stesso tempo, scrivete una norma un po' vergognosa per quanto riguarda il ricambio generazionale della magistratura onoraria. Ma il requisito anagrafico della magistratura onoraria parte dai cinquant'anni. Ricambio generazionale? Ma stiamo scherzando? È come se un domani un Governo stabilisse che, per ricambio generazionale, sono mandati a casa i magistrati di età superiore a sessanta anni. E rilevo che nella magistratura onoraria l'esperienza, la professionalità e l'età contribuiscono a un equilibrato giudizio, specialmente in coloro che non sono professionalmente giudici.
E devo dire che, di fatto, la norma è di difficile interpretazione se - credo sia corretto - si deve interpretare che nel 2016, se il giudice raggiunge i sattant'anni, va in pensione. Poi, però, si dice che, al 31 dicembre 2016, se coloro che sono in servizio a quella data hanno compiuto, nel corso dell'anno, i settant'anni, vanno in pensione allo scadere del settantesimo anno, cioè all'ultima data possibile. Ma come è possibile che costoro siano in servizio al 31 dicembre se sono già andati in pensione? È solo un errore, probabilmente, ma sarà di difficile interpretazione e darà luogo a ulteriori problemi.
Sui precari della giustizia devo dire che, sin dalla passata legislatura in Commissione giustizia, Partito Democratico e Forza Italia hanno lavorato seriamente per definire tirocini che garantissero a quasi 3.000 persone la possibilità di lavorare negli uffici giudiziari, con compensi veramente irrisori. Si parlava di 280 euro mensili.
Io mi domando se sia possibile, signor Sottosegretario, fare una norma in cui si dice che coloro che hanno fatto il tirocinio possono essere chiamati nell'ufficio del processo per un anno e alla fine di tale periodo, se saranno valutati positivamente, avranno il beneficio di avere un diritto di precedenza ove partecipino ad un concorso del Ministero della giustizia. Però poi, correttamente, subito dopo si precisa che coloro che hanno completato il tirocinio dei due anni hanno lo stesso diritto. Il che rappresenta una presa in giro.
Allora mi domando se non era possibile, come avevamo previsto con un parere della Commissione giustizia all'unanimità, garantire uno stage nell'ambito dell'ufficio del processo e corrispondere un minimo di compenso, così come previsto per il tirocinio.
Da ultimo - è stato già detto e, quindi, mi limito solo a fare una osservazione - come si può pensare di incentivare il processo telematico se, a fronte di quella che oggi è una forma di accordo di cortesia tra i giudici, i cancellieri e gli avvocati (dare la copia cartacea), qui si arriva a dire che il Ministro della giustizia con decreto non regolamentare potrà disporre che si depositi una copia cartacea oltre a quella trasmessa telematicamente?
Infine, signor Sottosegretario, il relatore Cucca, nel valutare il decreto-legge che trattava la materia degli arbitrati, aveva auspicato che il Presidente della Commissione giustizia volesse calendarizzare al più presto i disegni di legge a mia firma che istituivano le camere arbitrali dell'Avvocatura. E ho visto che quei progetti di legge hanno anche registrato il consenso del Consiglio nazionale forense. Si prevedeva soltanto che, quando si trattava di eliminare l'arretrato, poiché i cittadini hanno già pagato gli avvocati con il contributo unificato, si poteva benissimo pensare che quel compenso dell'arbitro fosse, né più né meno, detratto come credito fiscale, un credito d'imposta. Siccome lo Stato non ci rimetteva nulla e aveva già incassato, mi domando che ridicolaggine sia prevedere che sia riconosciuto, in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa complessivo nazionale di cinque milioni di euro per l'anno 2016. È una cosa talmente ridicola che mi meraviglia sia venuta in mente a chi ha visto che il sistema previsto nel decreto-legge non funziona. Al contrario, se fosse stato seguita l'indicazione del disegno di legge che avevo presentato, probabilmente oggi avremmo una effettività di quelle disposizioni. E parlo di effettività perché, per chi non lo sa, non è stato fatto un solo arbitrato in tutta Italia.
Mi auguro, allora, che per il futuro le cose siano diverse. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mauro Maria Marino. Ne ha facoltà.
MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Vice Ministro, signori Sottosegretari, questo decreto-legge si inserisce come un tassello importante nel contesto evolutivo del sistema bancario italiano, contesto che è complesso ed articolato.
La Commissione finanze e tesoro, nel corso dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano e sui meccanismi della vigilanza europea, svolta dal novembre 2014 al luglio 2015, ha potuto seguire da vicino e con un'interlocuzione ai massimi livelli tale contesto. È la ragione per cui ho ritenuto opportuno cogliere l'occasione della odierna discussione per un bilancio e per delineare la prospettiva futura, alla luce delle importanti novità introdotte dal decreto-legge stesso e - permettetemi - anche delle cose che ho sentito dire all'interno del dibattito di oggi pomeriggio.
Voglio ripercorrere in premessa e per titoli le misure o le questioni che hanno interessato le banche negli ultimi mesi: la cessione delle quote di Banca d'Italia, la riforma delle banche popolari, le norme sui requisiti patrimoniali, l'impalcatura della vigilanza europea (che va dal sistema unico alla risoluzione delle crisi e garanzia dei depositi), l'autoriforma del sistema delle banche di credito cooperativo, che è in itinere, il regime di deducibilità di perdite su crediti, le misure di accelerazione del recupero dei crediti e, per ultimo, i programmi di finanziamento della BCE e gli interventi di acquisto titoli pubblici, a cui si è fatto riferimento anche nel dibattito, anche detenuti da banche della stessa autorità di Francoforte.
Ricordo solo a me stesso che, due anni fa, le banche sono servite per un'utile operazione di cassa, con un anticipo dell'acconto IRES e IRAP. Oggi si delineano all'orizzonte, però, un nuovo scenario e una nuova consapevolezza. Gli attori sono molteplici e le situazioni complesse. Il dato di fondo è l'interrelazione tra economia dei prodotti e dei servizi ed economia finanziaria, e cioè del credito e della finanza.
Se dalla crisi nata nel 2008 abbiamo appreso che l'assoluta indipendenza della finanza e la prevalenza delle sue logiche distruggono ricchezza, patrimoni e redditi, di converso appare oggi chiaro che la produzione di beni e servizi sia asfittica e non durevole, senza il sostegno finanziario, del credito e del denaro prestato e da restituire. Non sono le facce di una stessa medaglia, ma lo stesso verso della medaglia, dove si legge sviluppo economico, produzione e redistribuzione del reddito - da una parte - e declino, impoverimento, fine del welfare e della sicurezza sociale, dall'altra.
Le lenti che servono per dare un giudizio sono necessariamente speciali, che vedono la complessità e rifuggono da approcci semplicistici e di cattiva propaganda («i regali alle banche», «la finanza è cattiva», «la politica è asservita alla finanza» oppure «le banche strozzano l'economia» e via dicendo). Talora, sembrano mancare gli spazi per un giudizio non dico sereno, ma almeno equilibrato.
Il decreto-legge è un tassello di assoluto rilievo, soprattutto perché dimostra che il legislatore non è disattento al ruolo del sistema bancario e ai risvolti economici di misure ad alto tasso tecnico, ma nello stesso tempo - voglio essere chiaro - addossa alle banche italiane una grandissima responsabilità. Tocca adesso a tutti i banchieri italiani meritare lo sforzo e la prontezza del legislatore per sostenere con innovazione, fantasia, rischio imprenditoriale e sfida del futuro la ripresa dell'economia.
Partiamo dall'ultima audizione dell'indagine conoscitiva, relativa agli strumenti di finanziamento messi a disposizione dalla BCE. In controtendenza con quanto sarebbe stato sperabile, le banche italiane hanno utilizzato le risorse a bassissimo costo delle TLTRO (Targeted Long Term Refinancing Operation), per restituire alla BCE le linee di finanziamento precedentemente assorbite, ad un costo superiore a quelle delle LTRO (Long Term Refinancing Operation). Nonostante quindi l'auspicio, ma anche le sollecitazioni ai più alti livelli, ad utilizzare in maniera anticiclica la provvista a basso costo per dare una spinta alla produzione e alle esigenze delle famiglie in difficoltà finanziarie, è prevalsa una logica di conservazione e di difesa di margini risicatissimi. Tuttavia, tale scelta trova una spiegazione nella difficoltà delle banche italiane - le uniche a non aver ricevuto aiuti diretti ed interventi pubblici di ricapitalizzazione nel corso della crisi - a fronteggiare la profondità della recessione e, quindi, l'accumularsi delle perdite su crediti e l'insolvenza dei debitori. Inoltre, secondo un'espressione del presidente dell'ABI, le banche devono affrontare la cosiddetta rivoluzione dei tassi bassi: la remunerazione dei prestiti si è fortemente ridotta, la competitività internazionale è aumentata e i costi gestionali non sono scesi come avrebbero dovuto.
Rispetto a tale scenario, abbiamo svolto nei mesi scorsi un'opera di attento ascolto, ripagata dall'accuratezza, dall'approfondimento e dall'autorevolezza dei contributi, in esito alla quale è maturata la convinzione che occorreva ragionare in termini strategici per il Paese sul fronte del credito.
Proprio il ministro Padoan ha anticipato nella nostra Commissione le linee d'intervento che si sono concretizzate nel decreto-legge: un ampio e selettivo gruppo di misure sulle procedure concorsuali e in materia fallimentare e di strumenti concordatari, in grado di superare le lentezze e le incertezze nel recupero dei crediti, senza svilire il principio della parità dei creditori, ma perseguendo l'obiettivo di sbloccare i crediti e rimettere in circolo risorse ed energie. Di converso, come ampiamente dimostrato nel corso dell'indagine, le misure strutturali - richieste, tra l'altro, pubblicamente in Commissione dalle banche, ma anche autorevolmente sostenute - sono in grado di creare a medio termine un ambiente giuridico di sostegno all'attività economica, con riflessi indiretti sul sistema del credito, ma comunque rivolte a tutti gli attori economici.
Il decreto-legge prevede, inoltre, l'integrale deducibilità delle perdite sui crediti nell'esercizio in cui sono maturate, mentre in precedenza tale facoltà era ammessa per i successivi cinque anni o ancora prima, come sappiamo, per i diciotto. In sede consultiva, la Commissione finanze ha convenuto di monitorare gli effetti di tale misura, giudicando opportuno pungolare e sollecitare le banche ad utilizzare il beneficio fiscale per ampliare il credito erogato a famiglie e imprese.
Rimane ancora da affrontare la questione del completo smobilizzo dei crediti deteriorati. Sostengo con convinzione, insieme alla Commissione, la prospettiva di creare un veicolo speciale, cui far confluire la massa dei crediti, per attivare meccanismi di cessione degli stessi. Non mi nascondo che la redistribuzione del credito, senza vincoli e senza regole, è stata alla base dello scoppio della crisi finanziaria del 2008. Per cui, tutta l'operazione andrà condotta con cautela, con ampia condivisione, con attenta valutazione dei rischi e con l'avallo in sede europea. Prima di tutto, se le norme per il più rapido ed efficiente recupero dei crediti avranno effetto, il valore dei crediti ceduti al veicolo sarà più alto, con conseguenze positive sui bilanci bancari, portando a compimento quell'opera di pulizia dei bilanci bancari che è stata una dei leitmotiv dell'indagine conoscitiva stessa.
Inoltre, se - come auspichiamo - sarà possibili affiancare a determinate categorie di crediti la garanzia pubblica, con l'assenso europeo (anche per tali aspetti il ministro Padoan ha anticipato le linee di confronto già a giugno scorso), il rischio di una circolazione incontrollata e di produzione di cattivi titoli si attenua ancora di più.
Infine, una volta avviata l'operazione, la leva finanziaria delle banche italiane si ridurrà e saranno più ampi i margini di erogazione del credito, cosa che noi auspichiamo vivamente nell'interesse dei cittadini, delle imprese e, soprattutto, del Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
CASSON, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica sui vari profili anche di criticità che sono stati segnalati e, a maggior ragione, sugli emendamenti presentati che meriterebbero degli approfondimenti, in quanto è stato preannunciato - come sappiamo - il voto di fiducia.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, farò una replica molto breve, anche perché i senatori di maggioranza hanno già avuto modo di illustrare i contenuti del provvedimento e, in particolare, tutte le norme volte a semplificare le procedure fallimentari e, quindi, ad andare a sostenere in qualche modo, attraverso meccanismi più semplici, le società che sono in crisi in questo momento, nonché le norme che indirettamente possono comportare una maggiore erogazione di credito da parte delle banche.
Ci tengo, però, a sottolineare un unico elemento che è emerso negli interventi delle opposizioni. In particolare, il senatore Martelli ha esposto la posizione molto chiara del Movimento Cinque Stelle dicendo che, per il suo Gruppo, non è un problema se chiude l'ILVA di Taranto. Per noi è un problema. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Martelli).
SANTANGELO (M5S). È un problema di salute.
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Per noi lo è, perché significa tenere a casa 20.000 persone: significa 20.000 posti di lavoro in meno e 20.000 famiglie in difficoltà. C'è, quindi, l'impegno del Governo e della maggioranza non solo a tenere aperta l'ILVA di Taranto, ma anche a mettere quella città e quel territorio in grado di avere un sito industriale importante e una produzione di eccellenza e, soprattutto, di riqualificare un'intera area da un punto di vista ambientale con le bonifiche che dovranno essere effettuate e con norme che vadano a tutelarla la salute dei cittadini. Sappiamo che questo Parlamento e il Governo sono già intervenuti alcuni mesi fa in questo senso per il rilancio della città di Taranto e ancora oggi non possiamo permetterci il lusso di lasciare 20.000 persone a casa nel Sud. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Paglini).
Proprio per queste ragioni, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza articoli aggiuntivi ed emendamenti, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2021, di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Martelli).
PRESIDENTE. Senatore Martelli, non ha la parola. La richiamo all'ordine. Lei ha già parlato. (Commenti del senatore Martelli).
SANTANGELO (M5S). Vergogna!
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.
Convoco, pertanto, immediatamente la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito. (Commenti del senatore Candiani).
La seduta è sospesa e riprenderà a conclusione della riunione della Conferenza della Capigruppo con possibili votazioni.
(La seduta, sospesa alle ore 18,29, è ripresa alle ore 19,08).
Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione della questione di fiducia
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori per la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, già approvato dalla Camera dei deputati. Per la discussione generale sulla fiducia, che avrà inizio domani mattina a partire dalle ore 9,30, è stata ripartita un'ora e venti minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto.
La chiama avrà pertanto inizio intorno alle ore 12.
Domani mattina, prima dell'inizio dei lavori dell'Aula, le Commissioni sono autorizzate a convocarsi per l'esame di provvedimenti urgenti o in scadenza.
L'ordine del giorno della seduta di oggi è integrato con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di cassazione in materia di autodichia.
Poiché la Commissione giustizia non ha ancora concluso l'esame del disegno di legge in materia di unioni civili, la discussione del provvedimento viene rinviata ad altra data che sarà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo dopo la pausa estiva. Conseguentemente, le previste sedute di giovedì 6 e venerdì 7 agosto non avranno luogo.
La Conferenza dei Capigruppo ha altresì approvato a maggioranza il calendario dei lavori per la ripresa dopo la pausa estiva.
L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 8 settembre alle ore 17.
Le Commissioni potranno convocarsi ordinariamente a partire da martedì 1º settembre e sono comunque autorizzate a riunirsi anche nel mese di agosto in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di rispettiva competenza.
Nella settimana dall'8 al 10 settembre saranno esaminati il disegno di legge sull'equilibrio nella rappresentanza nei Consigli regionali, il Rendiconto e l'Assestamento del bilancio dello Stato, nonché ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri.
Nel corso di quella settimana si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per stabilire il calendario delle settimane seguenti.
Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2015:
- Disegno di legge n. 1556 - Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire la parità della rappresentanza di genere nei consigli regionali (Voto finale con la presenza del numero legale)
Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposte di modifica
PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 10 settembre 2015:
| Martedì | 4 | agosto | ant. | h. 9,30-20,30 | - Disegno di legge n. 2021 - Decreto-legge n. 83, in materia fallimentare (Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 26 agosto) - Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione |
| Mercoledì | 5 | " | ant. | h. 9,30 |
L'orario di chiusura delle sedute è indicativo e suscettibile di variazioni valutabili dalla Presidenza in relazione all'andamento dei lavori. Saranno stabilite sospensioni tra le ore 13,30 e le ore 16, suscettibili di variazioni a discrezione della Presidenza.
Le Commissioni torneranno a riunirsi a partire da martedì 1° settembre e sono comunque autorizzate a convocarsi anche in data antecedente in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di rispettiva competenza.
| Martedì | 8 | settembre | pom. | h. 17-20 | - Disegno di legge n. 1556 - Equilibrio nella rappresentanza nei Consigli regionali (Voto finale con la presenza del numero legale) - Disegni di legge nn. 2008 e 2009 - Rendiconto 2014 e Assestamento 2015 (Votazioni finali con la presenza del numero legale) - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri |
| Mercoledì | 9 | " | ant. | h. 9,30-13 | |
| Mercoledì | " | " | pom. | h. 16,30-20 | |
| Giovedì | 10 | " | ant. | h. 9,30-14 | |
|
| |||||
| Giovedì | 10 | settembre | pom. | h. 16 | - Interpellanze e interrogazioni |
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1556 (Equilibrio nella rappresentanza nei Consigli regionali) e ai disegni di legge nn. 2008 e 2009 (Rendiconto 2014 e Assestamento 2015) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 7 settembre.
Ripartizione dei tempi per la discussione
sulla questione di fiducia sul disegno di legge n. 2021
(Decreto-legge n. 83, in materia fallimentare)
| PD |
| 5' |
| FI-PdL XVII |
| 5' |
| M5S |
| 10' |
| AP (NCD-UDC) |
| 5' |
| Misto |
| 10' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE |
| 5' |
| LN-Aut |
| 10' |
| GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV) |
| 10' |
| CRi |
| 10' |
| AL-A |
| 5' |
| Dissenzienti |
| 5' |
Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 2008 e 2009
(Rendiconto 2014 e Assestamento 2015)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| Relatori | 1 h. |
|
| Governo |
| 30' |
| Votazioni |
| 30' |
| Gruppi 5 ore, di cui: |
|
|
| PD | 1 h. | 8' |
| FI-PdL XVII |
| 36' |
| M5S |
| 32' |
| AP (NCD-UDC) |
| 31' |
| Misto |
| 29' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI- MAIE |
| 24' |
| LN-Aut |
| 21' |
| GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV) |
| 20' |
| CRi |
| 20' |
| AL-A |
| 20' |
| Dissenzienti |
| 5' |
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, questo calendario è una cattiva notizia per il sottosegretario Scalfarotto, che immagino sarà costretto a riprendere lo sciopero della fame, perché il disegno di legge sulle unioni civili, che era stato previsto venisse esaminato prima della pausa estiva, non solo non verrà incardinato domani, ma non sarà ripreso neanche nella settimana dall'8 al 10 settembre. Ora, è vero che nel calendario era stato inserito con la dizione «ove concluso», però è anche vero che ormai all'interno della Commissione il lavoro sta andando a rilento da mesi e, da quando è stato inserito in calendario, saranno state effettuate, sì e no, tre votazioni.
Propongo pertanto all'Aula che giovedì 10 settembre sia previsto l'incardinamento del disegno di legge sulle unioni civili. Alla ripresa vi saranno ben tre giorni per poter concludere i lavori e, in tutta franchezza, penso anche che, poiché si tratta di questioni che non riguardano i rapporti tra maggioranza e opposizione, perché vi sono opinioni diverse sia dentro le opposizioni, sia dentro la maggioranza, sia dentro gli stessi Gruppi, la discussione in Aula, qualora non conclusa in Commissione, sia comunque una questione fondamentale, perché si tratta di un disegno di legge da lavoro d'Assemblea. So che è un testo complesso, ma non credo possiamo permetterci di toglierlo dal calendario senza dare neanche la prospettiva di un suo inserimento alla ripresa dei lavori, poiché è atteso da molto tempo. Ognuno potrà avere opinioni differenti sulla sua efficacia o sulla sua necessità, ma credo sia atteso da moltissimo tempo da milioni di persone, perché riguarda una questione che attiene seriamente al grado di civiltà del nostro Paese.
Per questo la mia proposta è molto secca: calendarizzazione del disegno di legge sulle unioni civili giovedì 10 settembre, almeno per il suo incardinamento.
CASTALDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTALDI (M5S). Signor Presidente, ripeto quanto ho detto in Conferenza dei Capigruppo: sarebbe facile per me tentare di inserire in calendario i nostri temi, come il reddito di cittadinanza, contenuto nel disegno di legge a prima firma del Catalfo, il DASPO per i politici, l'agente provocatore, la disciplina penale del voto di scambio e così via. Però per essere concreti e provare a fare qualcosa insieme la mia proposta di modifica del calendario, che sembrava anche condivisa nella Conferenza dei Capigruppo - oltre alla mozione a prima firma del senatore Girotto sulla stabilizzazione dell'ecobonus, che nella prossima Conferenza ci prenderemo eventualmente l'impegno di calendarizzare - è di inserire il disegno di legge per vietare la tecnica dell'air gun.
È stato detto in Conferenza dei Capigruppo che la proposta sarebbe stata accettata se ci fosse stata l'unanimità. L'unanimità la possiamo trovare anche in Assemblea e questo sarebbe anche un bel segnale perché il Movimento 5 Stelle credo che abbia diritto di veder calendarizzato un proprio provvedimento. Tra l'altro - perdo solo un minuto, Presidente - esso riguarda un argomento che "ha mandato giù" il Governo. Su un emendamento si era registrata una trasversalità parlamentare che ha riportato il provvedimento alla Camera. Una volta tornato al Senato, il Movimento ha mostrato anche senso di responsabilità ritirando tutti gli emendamenti. C'era l'impegno - credo che il senatore Marinello lo ricordi - ad occuparsi di questa problematica. Noi responsabilmente abbiamo ritirato gli emendamenti e, quindi, le chiedo, signor Presidente, di incardinare mercoledì 9 settembre (mattina o pomeriggio) questo provvedimento che consta di un solo articolo di tre righe. Se la Commissione lo volesse licenziare il giorno prima, in due ore potrebbe farlo. Credo questa sia una richiesta accettabile da tutta l'Assemblea. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a calendarizzare per giovedì 10 settembre il provvedimento sulle unioni civili, avanzata dalla senatrice De Petris.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a calendarizzare per mercoledì 9 settembre il disegno di legge sul divieto della tecnica dell'air gun, avanzata dal senatore Castaldi.
Non è approvata.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. I senatori Segretari concordano con me nel ritenere che il risultato sia talmente evidente che non c'è bisogno di controprova.
Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di cassazione - sezioni unite civili in materia di autodichia (ore 19,17)
Discussione e approvazione della proposta deliberata dal Consiglio di Presidenza
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con ordinanza-ricorso depositata in cancelleria il 19 dicembre 2014, la Corte di cassazione - sezioni unite civili ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica con riferimento alla deliberazione con la quale il Senato ha approvato gli articoli da 72 a 84 del Titolo II (contenzioso) del testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica.
Comunico che il Consiglio di Presidenza del Senato, nella riunione odierna, ha deliberato di proporre all'Assemblea del Senato della Repubblica la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto di attribuzione promosso dalle sezioni unite della Corte di cassazione con l'ordinanza del 19 dicembre 2014, n. 26934, e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 137 del 10 giugno 2015, depositata il 7 luglio 2015 e notificata al Senato della Repubblica il 14 luglio 2015; che il Senato della Repubblica si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, come già avvenuto nelle precedenti fasi del medesimo contenzioso.
Per riferire sulla proposta del Consiglio di Presidenza, ha la parola il senatore Questore De Poli.
DE POLI, senatore Questore. Signor Presidente, colleghi, con ordinanza n. 137 del 10 giugno 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalle sezione unite civili della Corte di cassazione con ordinanza del 19 dicembre 2014 n. 26934. Il conflitto si riferisce alla deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato gli articoli da 72 a 84 del Titolo II del testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale. Si tratta delle norme per le quali i ricorsi dei dipendenti dell'Amministrazione del Senato contro atti e provvedimenti di quest'ultima sono di competenza esclusiva degli organi dell'autodichia.
Il conflitto trae origine dal ricorso promosso innanzi agli organi di giurisdizione domestica del Senato da parte di un dipendente e dal successivo ricorso per Cassazione, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, proposto dallo stesso dipendente. Il Senato contestò il ricorso per Cassazione e le Sezioni unite sollevarono la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 del Regolamento del Senato stesso, nella parte in cui attribuisce a quest'ultimo l'autodichia sui propri dipendenti.
La Corte costituzionale, con la sentenza 9 maggio 2014, n. 120, dichiarò inammissibile la predetta questione di legittimità, non essendo sindacabili in quella sede i Regolamenti delle Camere. Tuttavia, essa prospettò la possibilità che venisse sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.
La Corte costituzionale, con l'ordinanza 10 giugno 2015, n. 137, depositata il 7 luglio e notificata al Senato il 14 luglio 2015, ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto. Chiaramente l'ordinanza è stata notificata anche alla Camera dei deputati.
Nella riunione del 4 agosto il Consiglio di Presidenza ha deliberato di proporre all'Assemblea del Senato la costituzione in giudizio di questo ramo del Parlamento per resistere al conflitto sollevato dalla Corte di cassazione.
Il Consiglio di Presidenza ha pure ritenuto opportuno proporre di chiedere all'Avvocatura generale dello Stato di proseguire l'assistenza prestata al Senato nelle precedenti fasi del medesimo contenzioso.
L'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati si è già pronunciato proponendo all'Assemblea di quel ramo del Parlamento la costituzione in giudizio, come oggi in questa sede.
PRESIDENTE. Sulla proposta del Consiglio di Presidenza può prendere la parola un oratore per Gruppo.
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, colleghi, apparentemente questa è una questione fastidiosa, ma non lo è dal mio punto di vista.
Dobbiamo infatti riflettere su un privilegio, garantito attraverso la sedimentazione dei decenni, che francamente non trova giustificazione razionale rispetto al trattamento dei pubblici dipendenti, che vede una diversa competenza giurisdizionale tra i dipendenti dei Ministeri e degli altri soggetti pubblici e i dipendenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale.
Credo che tutti i pubblici dipendenti debbano avere lo stesso giudice e invece noi sottraiamo i dipendenti della Camera, del Senato, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale al giudice che tutti dovrebbero avere. Non mi riferisco ad un giudice di unico livello, come in questo caso, che continua a permanere in quanto si tratta, sostanzialmente, di una magistratura domestica e interna, quanto, invece, alla possibilità di avere un giudice che verifica il comportamento del giudice sottostante, come garantito a tutti gli altri dipendenti pubblici, che in primo grado possono vedere accolto o respinto il loro punto di vista, ma con un bilanciamento attraverso i gradi di giudizio.
Francamente questo privilegio (che poi privilegio non è, perché sostanzialmente si impedisce una verifica del giudicato di primo livello) mi sembra una distorsione che dobbiamo cercare di condurre a sistema attraverso l'accoglimento dell'orientamento della Corte di cassazione. Non vedo la necessità di stare in giudizio per respingere quello che la Corte di cassazione ha già giudicato.
BOTTICI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOTTICI (M5S). Signor Presidente, concordo pienamente con il collega che mi ha preceduto, in quanto, anche alla luce della nuova riforma con cui stiamo stravolgendo la Carta costituzionale e anche il Senato della Repubblica, è giusto spostare l'autodichia amministrativa. Ripeto: si tratta di autodichia amministrativa. Perché un conto è ciò che accade in quest'Aula, che deve essere tutelato nello scambio di visioni politiche, ed un conto è quello che riguarda l'Amministrazione stessa, ossia i dipendenti, gli appalti e qualsiasi altra gestione che riguarda questi Palazzi, che deve essere regolamentato come tutto ciò che accade all'esterno.
Quindi, sono per non costituirci in giudizio per resistere al conflitto di attribuzione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta deliberata dal Consiglio di Presidenza.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta deliberata dal Consiglio di Presidenza.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
ALBANO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBANO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le parole possono diventare pietre. Il clima omofobo che ogni giorno vediamo alimentato da personaggi pubblici e da alcuni politici contribuisce a far scatenare episodi violenti e terribili come quelli accaduto a Genova nei giorni scorsi. Mi riferisco al pestaggio da «Arancia meccanica» avvenuto su un autobus ai danni di un quarantenne, picchiato da quattro uomini e due donne perché creduto gay.
Occorre ristabilire al più presto la dovuta laicità davanti al tema dei diritti civili e della libertà di orientamento sessuale, in cui l'Italia è in scandaloso ritardo. Il fatto che questa violenza sia avvenuta sotto gli occhi dell'autista dell'autobus, che ha scelto non solo di non intervenire, ma di essere anche omertoso, ci deve far riflettere tutti su quale tipo di società vogliamo.
Dobbiamo avere la forza di controbattere a chi vuole trasformare l'Italia in una Nazione di bestie intolleranti, violente, egoiste e disumane. Pertanto, chiedo che diventi urgente l'approvazione del disegno di legge sul reato di omofobia, fermo all'esame della Commissione giustizia del Senato. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Orellana).
PAGLINI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLINI (M5S). Signor Presidente, nel territorio della Provincia di Pisa negli ultimi anni sono stati costruiti diversi parchi eolici che hanno stravolto il paesaggio toscano, il quale è il risultato di un rapporto equilibrato tra uomo e natura. È proprio il senso dell'armonia che ha fatto di questa terra la culla del Rinascimento.
Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha voluto andare avanti con un progetto dell'eolico in questa terra: non si è fatto scrupoli, nonostante le riserve manifestate dalla sovrintendenza dei beni culturali e del paesaggio, e nonostante l'attività svolta dal comitato di cittadini, denominato Comitato poggio alla nebbia-no all'eolico selvaggio, e sottolineo il termine «selvaggio». La sua Giunta regionale ha infatti espresso parere positivo affinché proseguisse la costruzione di pale eoliche sulle colline del territorio pisano con torri di metallo enormi: le 15 esistenti sono alte 125 metri, e le prossime cinque, in previsione, raggiungeranno addirittura i 175 metri, cioè l'altezza di tre torri di Pisa una sopra l'altra.
L'energia eolica naturalmente è una risorsa utile per la comunità. Tuttavia è necessario valutare l'impatto che un parco eolico ha sull'ambiente circostante. In questo caso l'impatto visivo colpisce un'area a 360 gradi, che coinvolge numerosi Comuni, frazioni e borghi storici medievali delle colline pisane. Un ambiente deturpato ha come immediata conseguenza una ricaduta negativa sul turismo e sulla qualità della vita di persone del luogo.
Proprio per questo il 18 luglio sono stata nel territorio di Pisa, insieme ai cittadini del luogo e al sindaco di Chianni, il dottor Tarrini Giacomo, per vedere con i miei occhi il parco eolico di Santa Luce. Il 3 agosto ho depositato l'interrogazione 4-04411, affinché sia tutelata la salute dei cittadini e siano attuati periodici monitoraggi sull'area da parte di tutte le autorità competenti.
In questo progetto sono stati sottovalutati moltissimi elementi, tra i quali il valore medio di esposizione all'induzione magnetica nel lungo periodo e le conseguenze sulla salute dei cittadini. Parte di queste installazioni e cavi passano in prossimità di una scuola elementare; è noto che i bambini rischiano danni ancora maggiori alla salute, per la superiore incidenza di casi di leucemie infantili. Sono state sottovalutate le possibili contaminazioni delle sorgenti, sia delle acque superficiali che di quelle sotterranee, che interessano le aree delle torri eoliche. È stato sottovalutato l'inquinamento visivo: avete violentato una cattedrale della bellezza nazionale. C'è poi l'inquinamento sonoro prodotto dalle pale eoliche, che emettono un rumore continuo, sconvolgendo l'ecosistema e la fauna circostante. Ironicamente il comitato locale ha detto che intitolerà il parco eolico "Parco Enrico Rossi", perché anche le prossime generazioni si ricordino chi è l'autore di tanto scempio. (Applausi dal Gruppo M5S).
BAROZZINO (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAROZZINO (Misto-SEL). Signor Presidente, vorrei portare all'attenzione del Presidente del Senato e di quest'Aula la grave situazione dei lavoratori dell'Ikea. Abbiamo già presentato un'interrogazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e a quello dello sviluppo economico. I lavoratori dell'Ikea in Italia stanno scioperando ad oltranza contro la decisione dell'azienda di non rinnovare il contratto integrativo aziendale che scade il prossimo 31 agosto. Naturalmente ha disdettato in maniera unilaterale questa scadenza. Questo vuol dire che saranno abolite tutte le maggiorazioni salariali legate ai turni domenicali e festivi, con perdita di premi di produzione più bonus di anzianità. Ricordo a tutti che stiamo parlando di lavoratori la maggior parte dei quali (il 70 per cento) ha un contratto part-time, per cui percepisce 650-800 euro al mese, quando va bene. Se tutto questo passasse, per questi lavoratori lo stipendio si ridurrebbe mediamente di 150 euro al mese. Ciò è intollerabile, signor Presidente; si strappa ancora una volta la dignità dei lavoratori.
Con il mio intervento, signor Presidente, chiedo che lei si faccia carico di chiedere ai Ministri di convocare l'azienda e naturalmente i rappresentanti dei lavoratori intorno ad un tavolo, perché ancora una volta si vanno a ledere i diritti dei lavoratori. Credo che questa sia una cosa ormai intollerabile in questo Paese. Il mio intervento è teso a far sì che questo Governo si faccia carico almeno di queste vertenze che ormai abbondano in Italia.
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, poiché insieme al collega Malan siamo stati accusati sulle agenzie di essere i mandanti dell'aggressione di Genova, con il nostro atteggiamento contrario alle unioni civili, faccio presente, avendo interpellato il prefetto di Genova, che quello che è successo non lo sa nessuno. La cosa sicura è che la persona picchiata è un eterosessuale, regolarmente fidanzato, che era stato accusato da una serie di persone di molestare una ragazza. Perché sia avvenuta quella rissa non si sa. Un'altra associazione gay ha detto che siamo arrivati al punto che anche gli eterosessuali vengono picchiati se sono scambiati per omosessuali. Ma non si capisce come possa essere accaduto, visto che la rissa è nata perché qualcuno lo aveva accusato di molestare una ragazza.
Quindi, prima di accusare dei senatori di essere mandanti e corresponsabili morali di aggressioni, com'è accaduto in altri cinque, sei, sette o otto casi in cui le notizie erano totalmente false, sarà forse opportuno aspettare di vedere che le autorità competenti chiariscano che cosa è successo a Genova.
Intervengo dunque perché questo metodo di linciare i colleghi - non quelli che hanno parlato - dando subito per buoni fatti che nessuno ancora ha appurato come siano accaduti, non mi sembra assolutamente costruttivo. Allo stesso modo, non mi sembra neppure costruttivo collegare quell'episodio con il dibattito in corso sul matrimonio gay, sulle unioni civili, sull'utero in affitto e sulle adozioni, che non c'entrano assolutamente nulla con quanto è accaduto a Genova.
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 5 agosto 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 19,36).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (1577-B)
ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 12.
Approvato
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di natura e durata degli incarichi direttivi dell'Avvocatura dello Stato)
1. Dopo l'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni e assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.
2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.
4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma, lettera e), e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita, desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio e ricavabili dall'esame dell'attività svolta.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione delle stesse, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio».
EMENDAMENTI
Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «sei anni».
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «cinque anni».
Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 3, capoverso «Art. 16-bis», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «sedici mesi».
Precluso
Al comma 3, capoverso «Art. 16-bis», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».
Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 3, capoverso «Art. 16-bis», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dieci mesi».
Precluso
A comma 3, «Art. 16-bis», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».
ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 13.
Approvato
(Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca)
1. Al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca;
b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;
c) definizione di regole improntate a princìpi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;
d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a budget»;
e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO
Ritirato e trasformato nell'odg G13.2
Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole: «individuare modalità per tutelare l'indipendenza della ricerca e per eliminare i possibili conflitti d'interesse, con particolare riferimento al finanziamento privato dei progetti di ricerca; prevedere obblighi e prescrizioni in materia di finanziamento privato dei progetti di ricerca al fine di evitare possibili distorsioni dei risultati motivati da interessi di parte; adottare, peri progetti riguardanti la ricerca epidemiologica-ambientale e la valutazione degli effetti sulla salute delle popolazioni esposte ai vari rischi ambientali, specifici protocolli in conformità a quanto previsto dal documento. International Society for Environmental Epidemiology (ISEE) e secondo la dichiarazione di interesse dell'International Agency for Research on Cancer (IARC)/ nonché;».
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
l'atto senato in titolo, all'articolo 13, reca «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca». Il comma 1 stabilisce che per favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi nel rispetto di alcuni princìpi e criteri direttivi, tra i quali, quello di «garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca» lettera a);
considerato che:
la ricerca scientifica deve essere rigorosa e oggettiva, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove terapie e migliorare così gli standard di salute della popolazione;
è necessario regolare il finanziamento privato ai progetti di ricerca in modo da restringere le possibilità di alterazione dei risultati per ragioni di interessi particolari;
bisogna aumentare la trasparenza e scoraggiare, anticipare o gestire ogni possibile conflitto d'interesse che potrebbe alterare l'esito degli studi,
impegna il Governo a:
individuare le modalità per tutelare l'indipendenza della ricerca e per eliminare i possibili conflitti d'interesse, con particolare riferimento al finanziamento privato dei progetti di ricerca;
prevedere obblighi e prescrizioni in materia di finanziamento privato dei progetti di ricerca al fine di evitare possibili distorsioni dei risultati motivati da interessi di parte;
adottare, per i progetti riguardanti la ricerca epidemiologica-ambientale e la valutazione degli effetti sulla salute delle popolazioni esposte ai vari rischi ambientali, specifici protocolli in conformità a quanto previsto dal documento International Society for Environmental Epidemiology (ISEE) e secondo la dichiarazione di interesse dell'International Agency for Research on Cancer (IARC).
Approvato
Il Senato,
premesso che:
l'atto senato in titolo, all'articolo 13, reca «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca». Il comma 1 stabilisce che per favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi nel rispetto di alcuni princìpi e criteri direttivi, tra i quali, quello di «garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca» lettera a);
considerato che:
la ricerca scientifica deve essere rigorosa e oggettiva, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove terapie e migliorare così gli standard di salute della popolazione;
è necessario regolare il finanziamento privato ai progetti di ricerca in modo da restringere le possibilità di alterazione dei risultati per ragioni di interessi particolari;
bisogna aumentare la trasparenza e scoraggiare, anticipare o gestire ogni possibile conflitto d'interesse che potrebbe alterare l'esito degli studi,
impegna il Governo a:
valutare le ulteriori iniziative utili per tutelare l'indipendenza della ricerca e per eliminare i possibili conflitti d'interesse, con particolare riferimento al finanziamento privato dei progetti di ricerca;
valutare l'introduzione di disposizioni che prevedano obblighi e prescrizioni in materia di finanziamento privato dei progetti di ricerca al fine di evitare possibili distorsioni dei risultati motivati da interessi di parte;
valutare l'opportunità di adottare, per i progetti riguardanti la ricerca epidemiologica-ambientale e la valutazione degli effetti sulla salute delle popolazioni esposte ai vari rischi ambientali, specifici protocolli in conformità a quanto previsto dal documento International Society for Environmental Epidemiology (ISEE) e secondo la dichiarazione di interesse dell'International Agency for Research on Cancer (IARC).
Approvato
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato n. 1577-B,
premesso che:
l'articolo 13, comma 1, come modificato alla Camera, afferma che « .... Al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca; ... »;
visto che:
la delega al Governo relativa alla sola «semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca» pur rappresentando un significativo passo in avanti per la ricerca pubblica, recepisce solo in parte le proposte innovative contenute nella Risoluzione della VII Commissione Senato sull'affare Enti di ricerca approvata il 7 ottobre 2014 e rischia, paradossalmente, di introdurre ulteriori distorsioni nel sistema ricerca, ampliando la «libertà di manovra» dei vertici degli enti, fortemente condizionabili dalle contingenze e «sganciati» dalle comunità scientifiche interne che non hanno alcun ruolo nell'effettivo governo dell'ente;
la delega, inoltre, non esplicita con sufficiente chiarezza i principi e i criteri direttivi per la definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR come invece fortemente richiesto ed auspicato dal mondo della ricerca;
tenuto conto inoltre che:
ancora permangono posizioni miopi e conservatrici, cui torna utile relegare ricercatori e tecnologi degli EPR a ruoli meramente esecutivi, riproponendo schemi ormai desunti e anacronistici per lo svolgimento della loro attività e che i richiami all'attuazione della Carta europea dei ricercatori rimangono mere enunciazioni di principio;
le comunità scientifiche degli EPR hanno dimostrato piena maturità e capacità di governo dell'attività scientifica degli Enti,
impegna il Governo:
a definire il ruolo di ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di ricercatori e tecnologi definito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico con particolare riferimento a:
- il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;
- lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;
- lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;
- le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;
- la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;
- l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;
- la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;
- la fruizione di periodi sabbatici.
ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 14.
Approvato
(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, possono definire modalità e criteri per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze eccezionali».
EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA, PUGLIA
Ritirato e trasformato nell'odg G14.1
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «anche al fine di tutelare le cure parentali», inserire le seguenti: «e di ridurre i disagi per i lavoratori fuori sede».
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA, PUGLIA
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1577-B,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 14.1.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 15.
Approvato
(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate)
1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«Art. 1393. - (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
EMENDAMENTO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 1393», comma 1, sopprimere le parole: «, in tutto o in parte,».
ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo IV
DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
Art. 16.
Approvato
(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 17, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:
a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;
b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
3. Il Governo si attiene altresì ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli da 17 a 19.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
EMENDAMENTI
ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 17.
Approvato
(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:
a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;
b) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento della capacità dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilità di svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi concorsi;
c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;
d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
e) previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
g) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;
h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g) e i) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;
i) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;
l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;
m) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;
n) per garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, con il compito di:
1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al centro per l'impiego territorialmente competente della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non coperti e di un programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;
p) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;
q) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità;
r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;
s) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;
t) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;
u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;
v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
z) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.
2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 16, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1.
3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
Respinto
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «altresì, adozione di misure che garantiscano la validità e la continuità delle graduatorie relative ai concorsi già espletati, tenendo conto delle restrizioni dettate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e della possibilità di snellimento delle procedure ivi previste».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
«n-bis) prevedere che, con riguardo ai "Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro" di cui all'articolo 42, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale integrata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto, sia estesa anche alle organizzazioni "rappresentative"».
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «valutazione delle politiche» aggiungere le seguenti: «valorizzare il merito, incentivate la produttività e migliorare la prestazione lavorativa, dei dipendenti, attraverso soluzioni alternative alla retribuzione in denaro delle prestazione accessorie, prevedendo corrispondenti forme di benefit consistenti in erogazioni di beni e servizi da determinarsi annualmente dai singoli enti pubblici aderenti, incentivanti la spesa per l'acquisto di beni e servizi made in Italy, nonché lo sviluppo del turismo a livello regionale».
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera r), aggiungere, infine, le seguenti parole: «; ampliamento dei termini di prescrizione dell'accertamento della responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedendo un termine minimo di prescrizione non inferiore a 10 anni».
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT, FUCKSIA (*)
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, gli enti locali non possono procedere a nuove assunzioni e provvedono ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Non è richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT, FUCKSIA (*)
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Nel caso di dichiarazione di dissesto finanziario sono applicabili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica dirigenziale, le disposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo approvato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT, FUCKSIA (*)
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti d titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, FUCKSIA (*)
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577-B, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
premesso che:
il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, all'articolo 4, comma, 10-bis, ha disposto la trasformazione delle liste speciali, costituite dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni della legge 11 novembre 1983, n. 638, in liste speciali ad esaurimento;
considerato che:
la rubrica del citato articolo 4 («Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego») sottintende ad un percorso di stabilizzazione e al superamento di quelle forme atipiche che hanno caratterizzato alcuni rapporti nelle pubbliche amministrazioni, tra cui quello riconosciuto ai medici addetti alle visite mediche di controllo domiciliare, convenzionati con l'INPS;
tenuto conto che:
nel corso dell'audizione riguardante «l'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia», condotta dalla Commissione affari sociali nel 2014, il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha riferito che: «Con riferimento alla natura giuridica del rapporto, si potrebbe valutare l'opportunità di ridefinire i caratteri della collaborazione, secondo i canoni di stabilità rivendicati dai medici fiscali»;
visto l'ordine del giorno accolto dal Governo G12.101 al disegno di legge n. 1577 con cui si impegna il Governo a valutare l'opportunità, in considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali di assicurare la ridefinizione secondo criteri che garantiscano la stabilità della natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici iscritti nelle liste speciali costituite dall'INPS,
impegna il Governo, attenendosi alle indicazioni di cui alla lettera l) dell'articolo 17 del disegno di legge in esame per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori assenti dal servizio per malattia e per eventuali altri compiti istituzionali, a ricorrere ai medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento già costituite dall'INPS attraverso la definizione di un rapporto di lavoro di tipo convenzionale con stabilità di incarico tra l'INPS ed i medici iscritti nelle liste speciali.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, FUCKSIA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577-B, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
premesso che:
il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, all'articolo 4, comma, 10-bis, ha disposto la trasformazione delle liste speciali, costituite dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni della legge 11 novembre 1983, n. 638, in liste speciali ad esaurimento;
considerato che:
la rubrica del citato articolo 4 («Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego») sottintende ad un percorso di stabilizzazione e al superamento di quelle forme atipiche che hanno caratterizzato alcuni rapporti nelle pubbliche amministrazioni, tra cui quello riconosciuto ai medici addetti alle visite mediche di controllo domiciliare, convenzionati con l'INPS;
tenuto conto che:
nel corso dell'audizione riguardante «l'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia», condotta dalla Commissione affari sociali nel 2014, il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha riferito che: «Con riferimento alla natura giuridica del rapporto, si potrebbe valutare l'opportunità di ridefinire i caratteri della collaborazione, secondo i canoni di stabilità rivendicati dai medici fiscali»;
visto l'ordine del giorno accolto dal Governo G12.101 al disegno di legge n. 1577 con cui si impegna il Governo a valutare l'opportunità, in considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali di assicurare la ridefinizione secondo criteri che garantiscano la stabilità della natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici iscritti nelle liste speciali costituite dall'INPS,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di instaurare un rapporto di lavoro di tipo convenzionale con stabilità di incarico tra l'INPS ed i medici iscritti nelle liste speciali.
________________
(*) Accolto dal Governo
DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA, FUCKSIA (*)
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577-B, e in particolare dell'articolo 17, comma 1, lettera l);
premesso che:
il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, all'articolo 4, comma, 10-bis, ha disposto la trasformazione delle liste speciali costituite dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 12, legge 638 del 1983, in liste speciali ad esaurimento;
considerato che:
ad oggi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non ha ancora emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 5, comma 13, legge 11 novembre 1983, n. 638, per recepire nella disciplina che regolamenta il rapporto tra i medici di controllo e l'INPS, la normativa sopra citata e dettare disposizioni all'Istituto per la compilazione delle liste ad esaurimento,
impegna il Governo ad emanare rapidamente il decreto interministeriale previsto dall'articolo 5, comma 13, legge 11 novembre 1983, n. 638, al fine di recepire nella disciplina che regolamenta il rapporto tra i medici di controllo iscritti nelle liste speciali e l'INPS le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e stabilire le modalità di compilazione delle liste ad esaurimento.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
DIRINDIN, BIANCO, LAI, FUCKSIA (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577-B, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
premesso che:
per garantire la possibilità di partecipare alle selezioni concorsuali indette dalle pubbliche amministrazioni senza subire penalizzazioni nel riconoscimento dei servizi e dei titoli acquisiti è necessario intervenire sul piano normativo affinché al personale operante nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, venga riservato, in merito alla valutazione dei servizi e dei titoli acquisiti, un trattamento analogo a quello riconosciuto al personale in servizio presso strutture di uguale qualifica, amministrati da aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche;
considerato che:
si tratta di società totalmente controllate dalla pubblica amministrazione o comunque realtà dove la pubblica amministrazione esercita una funzione di controllo che si esplica nel pieno possesso dei poteri di indirizzo e gestione della società;
tale caratteristica costituisce di per sé un elemento fondamentale nell'equiparazione tra strutture sanitarie gestite in forma societaria ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Peraltro anche tutta la recente normativa si è orientata sempre più verso una sostanziale equiparazione di tali società alle strutture pubbliche;
essendo tali società operanti nel settore sanitario, le stesse sono vincolate in modo rigido e stringente alle imposizioni ed al possesso dei requisiti richiesti dalle procedure di accreditamento, alle stregua di quanto avviene per le altre strutture pubbliche; pertanto risulta del tutto evidente che il servizio prestato è esattamente lo stesso sia in un caso che nell'altro;
offrire tale possibilità ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, che come detto fanno parte a tutti gli effetti del sistema sanitario, rappresenta un opportunità per garantire una continuità di servizio all'interno delle società stesse, che al momento risulta fortemente compromessa vista l'impossibilità di vedersi riconosciuto, ai soli fini concorsuali, un percorso di carriera equivalente. Ciò consentirebbe sia una maggiore tranquillità lavorativa degli operatori e dei professionisti, sia una maggiore stabilità occupazionale delle società che sarebbero così in grado di organizzare con maggiore certezza la propria forza lavoro, evitando in tal senso fughe verso le strutture pubbliche che a tutt'oggi sono in grado di offrire percorsi di carriera maggiormente tutelati. Inoltre anche le stesse prove concorsuali si arricchirebbero di una presenza qualificata che ora viene ingiustamente a mancare; si può senza ombra di dubbio affermare che senza nessun aggravio di spesa si garantirebbe un giusto e legittimo diritto attualmente negato a diversi operatori e professionisti,
impegna il Governo a prendere in considerazione la possibilità di integrare la disciplina relativa allo stato giuridico dei personale delle unità sanitarie locali, in modo tale che i servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazione mista pubblico-privata, siano equiparati, ai soli finì dei concorsi di assunzione ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(**) Accolto dal Governo
Approvato
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 17 individua i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa;
tra i criteri, la lettera p), prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo nel contempo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, al fine di favorire l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni, a condizione di non determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;
la norma è stata introdotta al Senato allo scopo di ridurre la disoccupazione giovanile attraverso la cosiddetta «staffetta generazionale», ovvero le amministrazioni . pubbliche potranno assumere i giovani, utilizzando i risparmi derivanti dalla riduzione dell'orario di lavoro, su base volontaria, dei lavoratori in procinto di andare in pensione;
al fine di rendere efficace la norma e non varificarne invece l'effetto, sarebbe necessario garantire al personale in procinto di essere collocato a riposo, che acconsente alla riduzione dell'orario di lavoro, l'invarianza della contribuzione previdenziale, dal momento che al personale dipendente degli enti locali iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, in fase di calcolo del trattamento di quiescenza, potrebbe venire applicata la media ponderata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 luglio 1965, n. 965, che comporterebbe una riduzione dell'importo della pensione,
impegna il Governo a garantire, in sede di adozione del decreto attuativo di cui in premessa, che il personale che acconsente alla riduzione dell'orario di lavoro per consentire il ricambio generazionale nelle amministrazioni pubbliche, non debba subire penalizzazioni nella contribuzione previdenziale, eventualmente prevedendo la copertura contributiva della parte differenziale a carico dell'amministrazione.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
CIAMPOLILLO, CRIMI, FUCKSIA (*)
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
l'atto senato in titolo, all'articolo 17 - modificato durante l'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati - reca delega per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
considerato che:
la legge 28 giugno 2012, n. 92, a seguito di importanti modificazioni, in vigore dal 25 giugno 2015, reca all'articolo 1, comma 34 -36, disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. Dette disposizioni, rinviano ad accordo da siglarsi entro 180 giorni - tra il Governo e le Regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - per la definizione di linee-guida condivise in materia;
a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui innanzi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), ha «deciso di sospendere momentaneamente l'operatività del proprio programma di tirocini, come atto dovuto di correttezza istituzionale nei confronti degli organi incaricati dell'attuazione della legge, nelle more dell'emanazione delle disposizioni attuative della riforma della disciplina dei tirocini»;
impegna il Governo ad adoperarsi, al fine di siglare nel più breve tempo possibile, nelle citate sedi, gli opportuni accordi volti alla definizione delle linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, così da permettere al MAECI di poter riattivare prontamente il programma di tirocini sospeso, con grave nocumento per i tirocinanti e per la pubblica amministrazione.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Approvato
Il Senato,
premesso che:
l'atto senato in titolo, all'articolo 17 - modificato durante l'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati - reca delega per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
considerato che:
la legge 28 giugno 2012, n. 92, a seguito di importanti modificazioni, in vigore dal 25 giugno 2015, reca all'articolo 1, comma 34 -36, disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. Dette disposizioni, rinviano ad accordo da siglarsi entro 180 giorni - tra il Governo e le Regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - per la definizione di linee-guida condivise in materia;
a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui innanzi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), ha «deciso di sospendere momentaneamente l'operatività del proprio programma di tirocini, come atto dovuto di correttezza istituzionale nei confronti degli organi incaricati dell'attuazione della legge, nelle more dell'emanazione delle disposizioni attuative della riforma della disciplina dei tirocini»;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di adoperarsi, al fine di siglare nel più breve tempo possibile, nelle citate sedi, gli opportuni accordi volti alla definizione delle linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, così da permettere al MAECI di poter riattivare prontamente il programma di tirocini sospeso, con grave nocumento per i tirocinanti e per la pubblica amministrazione.
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI, FUCKSIA (*)
V. testo 2
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 1577-B,
considerata
l'importanza della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini nel monitoraggio e nella valutazione dei risultati degli uffici pubblici,
impegna il Governo a introdurre un sistema di valutazione delle performance e dei risultati degli uffici pubblici in cui possano partecipare i cittadini attraverso i comitati, le associazioni di categoria nonché le associazioni portatrici di interessi pubblici in tutte le fasi della programmazione.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI, FUCKSIA
Approvato
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 1577-B,
considerata
l'importanza della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini nel monitoraggio e nella valutazione dei risultati degli uffici pubblici,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre un sistema di valutazione delle performance e dei risultati degli uffici pubblici in cui possano partecipare i cittadini attraverso i comitati, le associazioni di categoria nonché le associazioni portatrici di interessi pubblici in tutte le fasi della programmazione.
ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 18.
Approvato
(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche)
1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:
a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;
b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei princìpi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;
c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;
d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;
e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;
f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;
g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;
h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;
m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:
1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;
4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;
5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei princìpi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;
6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate.
7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera a), alle parole: «alla misura» premettere le seguenti: «alle modalità di affidamento dei servizi,».
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pubblica dell'affidamento» inserire le seguenti: «al tipo di controllo svolto dall'ente pubblico che usufruisce dei servizi».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e riduzione» con le seguenti: «del sistema».
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle società» inserire le seguenti: «prevedendo, a tal fine, la pubblicazione e l'aggiornamento dei curricula e del certificato penale».
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione del divieto di conferimento di incarichi nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, statali e degli enti territoriali, a soggetti in quiescenza;».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA
Respinto
Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA, ENDRIZZI (*)
Respinto
Al comma 1, lettera m), numero 2), sostituire le parole: «che comportino obblighi di liquidazione delle società,» con le seguenti: «con l'esclusione delle società che gestiscono servizi pubblici essenziali,».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Respinto
Al comma 1, lettera m), numero 4), dopo le parole: «interessati,» inserire le seguenti: «della pianta organica del personale assunto,».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA
Respinto
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 5).
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577-B, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni», modificato dalla Camera;
considerato che
l'articolo 18, modificato durante l'esame presso la Camera, reca la delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni, pubbliche. Per l'esercizio della delega vengono dettati i principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli già previsti dall'articolo 16 del testo in esame. Tra essi figura la individuazione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di amministrazione e controllo delle società, al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari nonché per assicurare la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico,
impegna il Governo a valutare le modalità di introduzione della espressa previsione di un divieto di ricoprire contemporaneamente più di un incarico nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo societario.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577-B, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni», modificato dalla Camera; considerato che
l'articolo 18, modificato durante l'esame presso la Camera, reca la delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni, pubbliche. Per l'esercizio della delega vengono dettati i principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli già previsti dall'articolo 16 del testo in esame. Tra essi figura la individuazione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di amministrazione e controllo delle società, al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari nonché per assicurare la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico,
impegna il Governoa valutare l'opportunità di introdurre l'espressa previsione di un divieto di ricoprire contemporaneamente più di un incarico nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo societario.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 19.
Approvato
(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale)
1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:
a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;
c) individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;
d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;
g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;
h) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;
i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi;
l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;
m) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a princìpi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;
n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi;
o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi;
p) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi degli stessi;
q) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all'articolo 18, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore;
r) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;
s) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;
t) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.
u) definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale;
v) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei princìpi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.
EMENDAMENTI
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione del servizio idrico».
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, adottando modelli di amministrazione e di gestione diretta da parte degli enti pubblici».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
«n-bis) individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011».
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici».
ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 20.
Approvato
(Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di princìpi generali e assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;
b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai princìpi della concentrazione e dell'effettività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche;
c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonché le funzioni e le attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei princìpi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni;
d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo;
e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione;
g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti princìpi:
1) specificità e concretezza della notizia di danno;
2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione;
3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva;
4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali;
5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;
6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione;
h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari;
i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche;
l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i princìpi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti:
1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformità ai princìpi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialità e terzietà del giudice;
2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile;
m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai princìpi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;
n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai princìpi della nomofilachia e della certezza del diritto;
o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile;
p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì a:
a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e applicabili al rito contabile;
b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate;
d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale.
4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il decreto può essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA
Respinto
Sopprimere l'articolo.
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori»;
2) al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e per un periodo massimo di due anni»;
3) al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante» con le seguenti: «esclusi i casi di dolo, di arricchimento del danneggiante e le azioni aventi natura restitutoria»;
4) al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «acquisita anche d'ufficio»;
5) al comma 2, lettera g), dopo il numero 6), aggiungere il seguente: «6-bis) riordinare e rafforzare i poteri istruttori spettanti al pubblico ministero e la disciplina delle indagini patrimoni ali e finanziarie al fine di assicurare l'effettività della tutela dell'erario, e semplificare gli adempimenti istruttori prevedendo che la procura regionale possa effettuare le notifiche direttamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale nonché a mezzo di ufficiali della Guardia di finanza»;
6) al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza oneri per la Corte dei conti»;
7) al comma 2, lettera l), numero 2), dopo le parole: «credito erariale», inserire le seguenti: «estendendola anche alla concessione di misure atipiche o innominate» e, in fine, aggiungere le seguenti: «con facoltà di prevedere l'esecuzione delle misure cautelari da parte delle Procure regionali mediante ufficiali della Guardia di finanza»;
8) al comma 2, lettera l), dopo il numero 2, aggiungere il seguente: «2-bis) prevedere che le sentenze possano essere motivate in modo semplificato mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali simili»;
9) al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente: «o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno e, al fine di garantire l'effettività del giudicato, prevedere che l'azione di responsabilità possa essere esercitata nei confronti del responsabile del procedimento di esecuzione, ovvero del concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, trascorso un anno dalla trasmissione della sentenza o del ruolo senza che sia stata iniziata o proseguita l'attività di esecuzione, salvo rivalsa dei predetti nei confronti del condannato nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile»;
10) al comma 2, dopo la lettera o), inserire la seguente: «o-bis) istituire un casellario contabile inerente l'attestazione di tutte le .sentenze irrevocabili di condanna»;
11) al comma 2, sopprimere la lettera p);
12) al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio-dinamico alla disciplina del processo civile»;
13) dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi su pensioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare il processo, di merito, cautelare e di ottemperanza, in applicazione dei seguenti canoni: monocraticità dell'organo giurisdizionale in primo grado, concentrazione, oralità, dispositivo con metodo acquisitivo, parità delle parti, divieto di frazionamento della domanda giudiziale, anche in armonia con le disposizioni previste per le controversie in materia di lavoro;
b) conservare la gratuità del ricorso pensionistico in primo grado, ferma restando la condanna alle spese di giudizio in applicazione della regola della soccombenza;
c) disciplinare il giudizio di appello, ammesso esclusivamente per motivi di diritto.
3-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1, si attiene, inoltre, in materia di giudizi sui conti giudiziali, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) affermare l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche in via telematica, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati tenuti per legge o che abbiano maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica, compresi gli agenti della riscossione;
b) semplificare le norme sul giudizio di conto e per resa di conto, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché ridefinire i requisiti e le modalità di compilazione dei conti giudizi ali e dei relativi prospetti contabili;
c) prevedere sanzioni pecuniarie ed accessorie in sede di giudizio per resa di conto in ipotesi di ritardo o di inadempimento dell'obbligo di presentazione del conto.
3-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 1, si attiene, inoltre, in materia di giudizi ad istanza di parte, ai seguenti principio e criteri direttivi:
a) disciplinare e riordinare le tipologie dei giudizi ad istanza di parte nel rispetto del principio del contraddittorio;
b) prevedere che il rito del giudizio ad istanza di parte si applica anche alle azioni promosse dal PM nei casi di responsabilità sanzionatoria ed alle controversie che insorgono tra pubbliche amministrazioni relative ai loro rapporti finanziari e patrimoniali, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, nonché alle azioni di nullità di cui all'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 e s.m.i.;
c) prevedere il potere del giudice di accertare violazioni, omissioni e ritardi in materia di contabilità pubblica, al fine di garantire l'attuazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, con facoltà di ordinare le misure necessarie, anche di natura ripristinatoria, sanzionatoria e di ottemperanza».
14) dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Gli amministratori ed i dipendenti delle società di capitali (interamente) partecipate da enti pubblici sono soggetti alla responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti per i danni arrecati al patrimonio sociale».
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA, PUGLIA
Respinto
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sopprimere le parole: «alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori»;
2) alla lettera d), sopprimere le parole: «e per un periodo massimo di due anni»;
3) alla lettera f), sostituire le parole: «esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante» con le seguenti: «esclusi i casi di dolo, di arricchimento del danneggiante e le azioni aventi natura restitutoria»;
4) alla lettera g), numero 1), aggiungere, infine, le parole: «acquisita anche d'ufficio»;
5) alla lettera g), dopo il numero 6) inserire il seguente: «6-bis) riordinare e rafforzare i poteri istruttori spettanti al pubblico ministero e la disciplina delle indagini patrimoni ali e finanziarie al fine di assicurare l'effettività della tutela dell'erario e semplificare gli adempimenti istruttori, prevedendo che la procura regionale possa effettuare le notifiche direttamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale nonché q mezzo di ufficiali della Guardia di finanza»;
6) alla lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: «senza oneri per la finanza pubblica»;
7) alla lettera l), numero 2, dopo le parole: «credito erariale» aggiungere le seguenti: «estendendola anche alla concessione di misure atipiche»;
8) alla lettera o), sostituire le parole da: «definitive di condanna» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «al risarcimento del danno e, al fine di garantire l'effettività del giudicato, prevedere che l'azione di responsabilità possa essere esercitata nei confronti del responsabile del procedimento di esecuzione, ovvero del concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, trascorso un anno dalla trasmissione della sentenza o del ruolo senza che sia stata iniziata o proseguita l'attività di esecuzione, salvo rivalsa dei predetti nei confronti del condannato nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile»;
9) dopo la lettera o), inserire la seguente: «o-bis) istituire un casellario contabile inerente l'attestazione di tutte le sentenze irrevocabili di condanna»;
10) sopprimere la lettera p).
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:
«o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno pronunciate dalla Corte dei conti, intestando al pubblico ministero contabile la titolarità dell'esecuzione e di agire e di resistere innanzi al giudice contabile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo II, capo II, del codice civile. A tal fine la giurisdizione in materia è attribuita alla Corte dei conti;».
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, FUCKSIA, PUGLIA
Respinto
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi su pensioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare il processo, di merito, cautelare e di ottemperanza, in applicazione dei seguenti canoni: monocraticità dell'organo giurisdizionale in primo grado, concentrazione, oralità, dispositivo con metodo acquisitivo, parità delle parti, divieto di frazionamento della domanda giudiziale, anche in armonia con le disposizioni previste per le controversie in materia di lavoro;
b) conservare la gratuità del ricorso pensionistico in primo grado, ferma restando la condanna alle spese di giudizio in applicazione della regola della soccombenza;
c) disciplinare il giudizio di appello, ammesso esclusivamente per motivi di diritto.
3-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi sui conti giudiziali, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) affermare l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche in via telematica, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati tenuti per legge o che abbiano maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica, compresi gli agenti della riscossione;
b) semplificare le norme sul giudizio di conto e per resa di conto, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché ridefinire i requisiti e le modalità di compilazione dei conti giudiziali e dei relativi prospetti contabili;
c) prevedere sanzioni pecuniarie ed accessorie in sede di giudizio per resa di conto in ipotesi di ritardo o di inadempimento dell'obbligo di presentazione del conto.
3-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi ad istanza di parte, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare e riordinare le tipologie dei giudizi ad istanza di parte nel rispetto del principio del contraddittorio;
b) prevedere che il rito del giudizio ad istanza di parte si applica anche alle azioni promosse dal pubblico ministero nei casi di responsabilità sanzionatoria ed alle controversie che insorgono tra pubbliche amministrazioni relative ai loro rapporti finanziari e patrimoniali, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della Costituzione, nonché alle azioni di nullità di cui all'articolo 17, comma 30-ter del decreto-legge 1º luglio 20-09, n. 78 e s.m.i.;
c) prevedere il potere del giudice di accertare violazioni, omissioni e ritardi in materia di contabilità pubblica, al fine di garantire l'attuazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, con facoltà di ordinare le misure necessarie, anche di natura ripristinatoria, sanzionatoria e di ottemperanza».
Respinto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
premesso che:
l'articolo 20 del disegno di legge in oggetto, introdotto durante l'esame in presso la Camera dei deputati, conferisce al Governo un'ampia delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti;
tra i princìpi direttivi cui dovrà attenersi la normativa delegata, vi è quello di ride finire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile;
tale disposizione, in contrasto con la monolitica giurisprudenza della Corte di cassazione, ipotizza un frazionamento dell'Ufficio del P.M. in ragione della giurisdizione innanzi alla quale viene esercitata la funzione, mentre la giurisprudenza è ferma nel sostenere il principio di unicità dell'Ufficio del P.M.;
l'applicazione di tale disposizione avrebbe come effetto che il P.M. contabile assumerebbe legittimazione ad agire e resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione, per quanto riguarda le sentenze della Corte dei conti, con il risultato che innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria (A.G.O.) coesisterebbero due uffici del pubblico ministero, l'uno composto da magistrati ordinari per tutte le funzioni penali e civile già ad esso intestate dal vigente ordinamento, e l'altro composto da magistrati contabili, per tale specifica attribuzione, con un inammissibile frazionamento della funzione ed enormi problemi operativi, specialmente in quei casi in cui dovessero innestarsi ulteriori interventi o azioni del P.M. ordinario non attribuite al P.M. contabile,
impegna il Governo a valutare la possibilità, nel dare attuazione al principio di delega esposto in premessa, di spostare semplicemente la giurisdizione per l'esecuzione innanzi alla Corte dei conti medesima, con previsione di atti di impulso da parte del P.M. già ivi istituito.
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577-B, recante «Deleghe al Governo in materia di l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni», modificato dalla Camera;
considerato che l'articolo 20, introdotto durante l'esame in presso la Camera dei deputati, concede al Governo un'ampia delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti: il termine di delega è stabilito In un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame,
impegna il Governo a valutare le modalità di introduzione di una espressa previsione in base alla quale gli amministratori ed i dipendenti delle società di capitali interamente partecipate da enti pubblici sono comunque soggetti alla responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti per i danni arrecati al patrimonio sociale.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577-B, recante «Deleghe al Governo in materia di l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni», modificato dalla Camera;
considerato che l'articolo 20, introdotto durante l'esame in presso la Camera dei deputati, concede al Governo un'ampia delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti: il termine di delega è stabilito In un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre una espressa previsione in base alla quale gli amministratori ed i dipendenti delle società di capitali interamente partecipate da enti pubblici sono comunque soggetti alla responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti per i danni arrecati al patrimonio sociale.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 21.
Approvato
(Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)
1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;
b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica.
c) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
d) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;
e) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea;
f) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia.
2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 17 APPROVATO DAL SENATO
Art. 22.
Identico all'articolo 17 approvato dal Senato
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 23.
Approvato
(Disposizioni finanziarie)
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 5, lettera a), dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (2021)
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Respinta (*)
Il Senato,
premesso che:
il Governo interviene con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
per l'ennesima volta il Governo utilizza lo strumento della normativa d'urgenza in modo improprio svuotando il Parlamento delle proprie prerogative;
il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;
gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano un complesso di materie assolutamente eterogeneo;
l'eterogeneità delle materie trattate appare in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo. La legge n. 400 del 1988, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza;
l'elevata disomogeneità del contenuto del decreto-legge comporta una valutazione differenziata sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per ciascuna delle disposizioni legislative in esame; non sussistono, infatti, i requisiti di necessità ed urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. Il Preambolo infine non fa riferimento a circostanze oggettive a supporto della necessità ed urgenza degli interventi che è solo enunciata;
la stessa Corte costituzionale si è più volte pronunciata in tal senso: ricordiamo la sentenza n. 171 del 2007 nella quale stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004 per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza e la sentenza n. 128 del 2008 attraverso la quale puntualizza l'«evidente mancanza» dei presupposti fattuali e disomogeneità dei decreti-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo, non viene sanata dalla legge di conversione che secondo la richiamata giurisprudenza è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;
Il comma 1, lettera a), numero 2) dell'articolo 14, del decreto-legge in esame, prevede la modifica dell'articolo 155-quinquies, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, e specificatamente modifica l'articolo in parola prevedendo «La disposizione di cui al presente comma perde efficacia se il decreto dirigenziale non è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», nonché l'articolo 23, comma 4, prevede che «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Ne discende che le norme citate hanno una discrepanza significativa rispetto alla loro entrata in vigore, e ciò, da un lato, contrasta con il precetto costituzionale dell'urgenza che deve essere di straordinaria necessità, e dall'altro lato, per tale disposizione, viene meno anche la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto;
di poi, sempre in riferimento all'articolo 14 del decreto-legge in esame, si anticipa, per una certa parte, come recita la relazione al provvedimento, l'entrata in vigore di una norma, e precisamente «la norma transitoria dell'articolo 155-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile per consentire al creditore di ottenere l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore ai gestori delle banche dati, anche prima dell'adozione del decreto che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche», e così mettendo gravemente a rischio, poiché non è stato adottato fino ad oggi il decreto che stabilisse le norme volte a tutelare e preservare - attraverso le strutture tecnologiche -, il trattamento dei dati personali dei cittadini, di cui al Codice per la protezione dei dati personali;
le norme che vengono modificate e introdotte con il presente decreto-legge, potevano essere ricomprese all'interno del provvedimento, attualmente all'esame avanti alla Commissione giustizia Atto Camera 2593, «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile», poiché salvo alcune poche norme con carattere di straordinarietà ed urgenza, tra cui l'articolo 20 del decreto-legge in parola, - peraltro oggetto di censura, come oltre si dirà - le nome, come già evidenziato, presentano un carattere di eterogeneità e nessuna sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, oltre ad intervenire in settori della giustizia in cui la ponderazione, l'analisi e l'effettivo impatto normativo risultano esiziali;
inoltre, l'articolo 20 del provvedimento in esame, va ad abrogare le disposizioni introdotte dall'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014 che prevedevano la soppressione, a decorrere dal 1º luglio 2015, delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale (TAR) aventi sede in comuni non sedi di corte d'appello - a eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano - qualora entro il 28 febbraio 2015 il Governo non avesse presentato alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei Tribunali amministrativi regionali corredata da un piano di riorganizzazione di tali uffici e non si fosse dato avvio a misure di attuazione del piano medesimo. Il comma 2 dell'articolo 18 completava la previsione apportando all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, le modifiche consequenziali all'eventuale soppressione delle Sezioni sopra menzionate. L'abrogazione operata con la norma in esame consegue quindi l'effetto di mantenere inalterato l'odierno assetto dei TAR. L'inutilità della soppressione delle sezioni staccate dei Tribunali amministrativi regionali era chiara, ai presenti sotto scrittori, nonché a numerosi parlamentari di opposizione, sin dall'inizio, giacché, da un lato, non si aveva una diminuzione della spesa, e dall'altro, si denegava di fatto, la giustizia amministrativa poiché si provvedeva solo a rendere più difficile l'accesso. Governo sordo non solo alla presente opposizione del gruppo della Lega Nord, ma anche a tutti i giuristi e magistrati amministrativi auditi in Commissione; Governo che caparbiamente aveva proceduto comunque alla soppressione delle sedi staccate del TAR. Sol ora il Governo si rende conto di aver commesso un grave errore di valutazione e del conseguente operato «correndo ai ripari», ma senza tener conto di aver bloccato il Parlamento per la conversione della norma che ora si va ad abrogare per diversi mesi, ma persevera nel continuare a legiferare con la decretazione di urgenza in ambiti dove la ponderazione e l'analisi risultano esiziali;
il disegno di legge è provvisto unicamente della relazione di cui articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (c.d. legge di stabilità), ma non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi eli impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;
infine, il presente decreto-legge è manifestamente incostituzionale in quanto viola il principio esiziale di cui all'articolo 101, primo periodo, della Costituzione, su cui si fonda la giurisdizione, che è «La giustizia è amministrata in nome del popolo». Infatti, l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte dell'esecutivo esautora, in sostanza, la funzione legislativa del Parlamento e quindi dell'organo che per Costituzione è chiamato ad esercitare la rappresentanza e il volere popolare,
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2021 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83.
BUCCARELLA, CASTALDI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA
Respinta (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 2021 - Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
premesso che:
ancora una volta l'Assemblea del Senato si trova ad esaminare non un decreto-legge ma due contemporaneamente. Infatti, il disegno di legge in titolo è stato modificato dalla Camera dei deputati rispetto al testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, mediante una serie di interventi relativi alle misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa e, soprattutto, con l'introduzione di un articolo volto specificamente a risolvere i più recenti problemi giudiziari dell'ILVA al fine di consentire il proseguimento dell'attività di impresa anche in presenza di un sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori. Tale parte del decreto, trasposta interamente da altro decreto-legge, non può che arrecare un pregiudizio alle esigenze di stabilità e certezza del diritto, il che appare ancor più stridente con l'oggetto stesso della decretazione, per come viene esposto nel titolo, vale a dire la giustizia e il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
tale inserimento ha indubbiamente alterato l'impianto originario del decreto, che già recava una pluralità di disposizioni eterogenee nel settore giustizia, trattando di procedure concorsuali, proposta di concordato, organizzazione dei curatori fallimentari, commissari e liquidatori giudiziali, chiusura della procedura di fallimento, accordo di ristrutturazione dei debiti, procedure esecutive, espropriazione e vendite pubbliche. A tale primo blocco, afferente la materia fallimentare si aggiungono articoli recanti la disciplina sul trattenimento in servizio dei magistrati ordinari e della magistratura contabile, disposizioni su applicazioni di poche unità di magistrati per favorire la trattazione dei procedimenti connessi alle richieste di protezione internazionale, alcune norme sulla giustizia digitale, che rinviano, tra l'altro, l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, l'abrogazione della riorganizzazione dei TAR, l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di personale proveniente dalle province, incentivi fiscali alle recenti procedure di negoziazione assistita e di arbitrato, i tirocinanti della giustizia, la riqualificazione di specifico personale dell'amministrazione giudiziaria in relazione ad un contenzioso in cui il Ministero della giustizia è risultato soccombente, la manutenzione degli uffici giudiziari avvalendosi di personale comunale;
considerato che:
la gravità della disposizione concernente ILVA (articolo 21-octies) è palese sia sotto il profilo procedimentale che dal punto di vista del merito costituzionale. Viene infatti consentita la riapertura dell'impianto siderurgico sottoposto a sequestro preventivo, questa volta non già rispetto a violazioni della normativa ambientale bensì ad un gravissimo incidente sul lavoro sfociato nella morte di un operaio, facendo venir meno quanto disposto in via cautelare dalla competente procura;
seppure accompagnate dai rituali impegni - asseritamente volti a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, la salute e la salubrità ambientale, nonché le stesse finalità di giustizia - le norme inserite nel decreto sono volte a neutralizzare provvedimenti giurisdizionali espressamente finalizzati ad impedire il protrarsi di gravi reati, laddove l'articolo 41, secondo comma, della Carta costituzionale, stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera e «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». La previsione di una disciplina transitoria per i casi in cui il sequestro sia già stato adottato al momento di entrata in vigore del decreto, non fa che confermare l'intento del legislatore di riaprire uno specifico stabilimento scavalcando il provvedimento giudiziario. Ciò, peraltro, configurando un trattamento assolutamente squilibrato rispetto ad altre attività imprenditoriali e quindi una violazione dell'articolo 3 della Costituzione;
il decreto in esame non si limita però a disporre per il futuro. Quasi ad individuare una zona territoriale a destinazione produttiva legibus soluta, vengono esplicitamente travolti anche i sequestri che, ad oggi, risultano già adottati. Come osservato da illustri studiosi in casi analoghi, non appare assicurato il rispetto dei limiti richiesti dalla Corte costituzionale per la legittimità delle cosiddette leggi provvedimento, fra le quali spicca la circostanza che non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, laddove il porre nel nulla il sequestro preventivo per violazione delle leggi sulla sicurezza del lavoro appare l'obiettivo unico dell'articolo in oggetto. Peraltro, la giurisprudenza della Corte costituzionale sulle leggi aventi portata retroattiva è costante nel porre come limite al legislatore il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 282 del 2005). La caducazione di un provvedimento giurisdizionale si tradurrebbe in una illegittima ingerenza del potere legislativo nelle prerogative di quello, giudiziario, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.85 del 2013. Non dovrebbe mai essere consentito al potere esecutivo di porre nel nulla qualsiasi provvedimento giurisdizionale attraverso un mero atto unilaterale di imperio, anziché attraverso l'esperimento dei mezzi di impugnazione disciplinati dalla legge e dalla Costituzione per assicurare la verifica della legittimità dei provvedimenti stessi;
l'articolo 21-octies appare costruito per non lasciare spazio alcuno alla discrezionalità del GIP con riferimento alla sospensione del sequestro. Non solo, infatti, il Governo ha stabilito che l'esercizio dell'attività di impresa non è impedito dal provvedimento di sequestro, ma ha altresì previsto che al GIP venga meramente data notizia dell'avvenuta predisposizione del piano di adeguamento, prospettando un successivo monitoraggio che non si comprende bene se consista in un mero controllo in ordine all'attuazione delle misure previste dal piano autonomamente predisposto dall'azienda, oppure si estenda sino a ricomprendere, a monte, le valutazioni in ordine all'idoneità del piano stesso a raggiungere l'obiettivo della messa in sicurezza dell'impianto. Nel primo caso, esso si tradurrebbe in una autorizzazione in bianco alla prosecuzione di attività produttive rispetto alle quali la magistratura rileva una illiceità penale. Si configura, in altri termini, un provvedimento lesivo di un principio fondamentale della Costituzione e dello Stato di diritto: il principio della separazione dei poteri. Pur nella consapevolezza che la giurisprudenza di legittimità e costituzionale è costante nel ritenere che il giudicato cautelare introduca una preclusione processuale di portata diversa rispetto a quella relativa all'autorità di cosa giudicata, appare illegittima la reiterata limitazione posta, per l'impianto in questione, all'effettività di decisioni della magistratura seppur temporalmente circoscritta;
appaiono quindi fondate le preoccupazioni riguardanti i profili di incompatibilità costituzionale di tale articolo aggiuntivo rispetto a quanto disposto dagli articoli 32, 41 e 112 della Costituzione in materia di tutela della salute, libertà dell'iniziativa economica nonché in relazione alla posizione costituzionale della magistratura ordinaria, dovendosi anche valutare l'effetto che la conversione in legge di tale ennesimo decreto riguardante l'ILVA - o le cosiddette aziende strategiche - determina sul principio della certezza del diritto, evidentemente ritenuto ormai obsoleto;
con riferimento alla parte ordinamentale riguardante la Giustizia, per la quale già il preambolo del decreto-legge, della cui conversione si discute, svela la manifesta eterogeneità dei contenuti, va ricordato che la Corte costituzionale, sia nella sentenza n. 171 del 2007 che nella sentenza n. 128 del 2008, ha configurato proprio l'eterogeneità dei contenuti come elemento sintomatico della carenza dei presupposti costituzionali di adozione del provvedimento d'urgenza o di sue parti. Alcune delle disposizioni in esame, ad esempio quelle presenti nell'articolo 23 del provvedimento, recano meccanismi di entrata in vigore differita laddove l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, prevede che il decreto-legge debba contenere misure di immediata applicazione, condizione che la giurisprudenza costituzionale ritiene intrinseca alla natura stessa del decreto-legge. Rileva, altresì, la palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema, come nel caso delle procedure fallimentari. Ma anche nello specifico emergono vizi che il Senato - stante la blindatura del decreto è impossibilitato a correggere. A mero titolo esemplificativo si possono citare l'articolo 10 e l'articolo 21-octies, i quali non dovrebbero costituire oggetto di decretazione d'urgenza, in accordo con la giurisprudenza costituzionale che sottolinea il doveroso maggior rigore nel valutare i requisiti di straordinaria necessità e urgenza qualora i decreti-legge vengano a incidere nella sfera dei diritti fondamentali o nella materia penale (sentenza n. 360 del 1996). La formulazione utilizzata per il nuovo articolo 2929-bis del codice civile appare parzialmente lesiva del diritto di difesa - sancito all'articolo 24 della Costituzione - del debitore, il quale potrà far valere le proprie ragioni non più in un procedimento di cognizione ordinaria, a seguito della proposizione dell'azione revocatoria, bensì solamente in sede di opposizione all'esecuzione;
vi è, infine, un ultimo profilo, di carattere procedimentale, che può rendere opaco, se non inficiare, l'iter del provvedimento in esame. Si tratta di anomalie della tecnica normativa che incidono sulla stessa capacità del Parlamento di svolgere il proprio ruolo istituzionale e costituzionale di fronte al Governo. Come ha rilevato importante dottrina, il primo dei fenomeni di cui occorre dare conto è costituito dalle frequenti concatenazioni di decreti-legge che intervengono nello stesso ambito materiale disciplinato da un precedente decreto già convertito in legge. In alcuni casi, ed è palesemente quello dell'ILVA, il succedersi della decretazione con conseguente espansione dell'ambito di intervento emergenziale per passaggi progressivi. Ci si trova quindi in una prima a fase a derogare la normativa ambientale e in una seconda quella per la sicurezza del lavoro, laddove l'abnormità dei due interventi sarebbe apparsa evidente qualora sin dall'inizio si fosse prospettata una decretazione di così straripante portata. Vi è poi il fenomeno, che sembra inopinatamente rivivere, di quelli che sono stati definiti decreti «a perdere» consistente nella emanazione di un decreto-legge «destinato», talvolta per espressa dichiarazione del Governo, a non completare il suo iter di conversione in legge e dunque a decadere. Questo perché già è nota, all'atto della pubblicazione, la volontà di farne confluire il contenuto normativo all'interno di emendamenti governativi al disegno di legge di conversione di altro diverso decreto-legge. Tale meccanismo distorce e rende caotico l'esame parlamentare perché, tra le altre cose, sottrae alle competenti commissioni parlamentari l'esame delle norme - nel caso di specie alle Commissioni ambiente e industria del Senato - e comporta poi la norma di sanatoria degli effetti del decreto abbandonato. Ebbene, nel giro di pochi giorni abbiamo visto il decreto legge n. 92 del 2015 - cosiddetto decreto ILVA-Fincantieri assegnato alla Camera - smembrato in due parti per confluire parte nel decreto sulla giustizia fallimentare e parte nel decreto sugli enti territoriali;
vale la pena di stigmatizzare la irrazionalità di tale procedura, come si è già avuto modo di rilevare ad esempio in riferimento al decreto-legge n. 91 del 2014. In luogo di introdurre nel decreto in esame un emendamento ex novo il quale entrerebbe in vigore con la tempistica prevista per le altre modificazioni - si preferisce rendere immediatamente vigente il contenuto di tale emendamento, peraltro ampiamente annunciato sulla stampa, trasformandolo in un autonomo decreto-legge da lasciar cadere successivamente. Sicché l'Assemblea si trova di volta in volta ad esaminare emendamenti che risultano già pienamente in vigore, con effetti paradossali in caso di modificazione o mancata approvazione. Si è dunque in presenza di un inopportuno inquinamento del processo di conversione in legge dei decreti, mediante l'intreccio tra il potere di emendamento dei relatori e del Governo ed il potere legislativo temporaneamente riconosciuto al medesimo Governo dall'articolo 77 della Costituzione. Tale modo di procedere, oltre ad ingenerare confusione nei lavori delle Camere, incide negativamente su delicati profili del rapporto Governo-Parlamento e maggioranza-opposizione. E quando, come nei casi richiamati, si aggiunge l'esercizio sistematico del potere di fiducia, ci si trova di fronte ad un caso di scuola di scorrettezza legislativa che nessuna prassi può legittimare. E tale prassi deve cessare al più presto se si vuol restituire al rapporto tra potere esecutivo, giudiziario e legislativo il bilanciamento richiesto dalla Costituzione;
l'effetto di quanto esposto è quello di incidere negativamente sull'operatività dei controlli apprestati dalla Costituzione in tema di decreti-legge. Si perpetua quindi l'abuso delle tecniche più deleterie utilizzate in passato, a dispetto di ogni proclama di rottamazione di vecchi metodi, introducendo però l'innovazione di aver sommato alla pericolosa compressione del Parlamento di fronte al Governo la reiterata e pervicace volontà di contrastare specifici, sgraditi, provvedimenti adottati dalla magistratura, contro i quali, invece, l'ordinamento già presenta tutti i rimedi possibili,
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2021.
Respinta (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2021, di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
premesso che:
la decretazione d'urgenza rappresenta una deroga al principio della divisione del potere legislativo tra parlamento ed esecutivo proprio dei moderni sistemi costituzionali;
per circoscrivere il pericolo di possibili abusi da parte del Governo, l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione subordina l'utilizzo del decreto-legge alla pre-esistenza di una circostanza di fatto straordinaria che necessita di utilizzare, urgentemente, uno strumento legislativo di immediata efficacia. Solo entro tali limiti, il Governo è autorizzato ad esercitare funzioni di decretazione primaria al fine di sopperire ad esigenze indifferibili;
il rispetto dei dettami costituzionali da parte degli organi costituzionali non dovrebbe essere motivo di discussione in questa Aula. Tuttavia, con una modalità che potremo definire sovversiva, in quanto volutamente ripetuta, il Governo, nella fase di redazione delle leggi, e le competenti commissioni Parlamentari quando esaminano i contenuti dei decreti-legge per l'espressione del parere di costituzionalità, non paiono tenere conto della Carta costituzionale e delle disposizioni vigenti in materia di decretazione di urgenza;
tale atteggiamento di superamento dei limiti derivanti dalla Costituzione e delle leggi che la attuano, come nel caso della decretazione di urgenza, palesa, dichiaratamente, l'intenzione della politica di considerarsi altro e sopra la legge; un atteggiamento malsano se la politica vuole garantire una struttura democratica della forma di Stato;
aggirare l'applicazione di leggi attraverso deroghe non necessarie, prorogare o differire i termini della loro applicazione, esprimere pareri di costituzionalità favorevoli anche in mancanza dei requisiti di effettiva costituzionalità delle norme, con l'appoggio del Parlamento, ha indebolito la figura del Parlamento quale soggetto credibile ed autorevole. Inoltre, tale lasciapassare incondizionato nei confronti del Governo ha ridotto, e continua a ridurre, la capacità delle Camere di essere considerate dal Governo un soggetto forte e non un luogo, al momento necessario, per l'approvazione di disposizioni volute dall'Esecutivo, che vorrebbe agire, anche nei casi di assenza dei presupposti di necessità ed urgenza dei suoi provvedimenti, in perfetta autonomia legislativa;
preso atto che:
il decreto-legge in esame (il 33º su 36 del Governo, dei quali 31 sono stati convertiti in legge), con le ulteriori integrazioni che accrescono l'iniziale disomogeneità delle norme contenute, è privo dei necessari presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione;
numerose disposizioni introdotte riguardano materie del tutto eterogenee - diritto fallimentare, civile e processuale civile, di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, materia fiscale-, in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 che disciplina la decretazione di urgenza;
le sentenze della Corte costituzionale n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, innovando la giurisprudenza costituzionale in tema di presupposti della decretazione d'urgenza, considerano la non omogeneità del contenuto del decreto-legge un indice della possibile insussistenza del requisito della straordinaria necessità ed urgenza e, sulla base di tale premessa, analizzavano poi le singole disposizioni - o gruppi di disposizioni - tra loro disomogenee per accertare la mancanza o la presenza di quel requisito;
la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, che la Corte ritiene implicitamente previsto dall'articolo 77 della Costituzione ed esplicitato dal sopra ricordato articolo 15, comma 3;
stigmatizzato che:
nel decreto-legge sono presenti norme che destano forte perplessità, in particolare:
l'articolo 12, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, introduce nel codice civile l'articolo 2929-bis, finalizzato a prevedere una forma semplificata di tutela esecutiva del ereditare pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso. In particolare, il titolare di un credito sorto prima dell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto di pignoramento), procede ad esecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva che abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto (con seri dubbi di legittimità costituzionale). Tale azione esecutiva sarà possibile in presenza di due condizioni: che con l'atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo di indisponibilità o ceduto a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato; che il creditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell'ano pregiudizievole. Sia il debitore che il terzo proprietario potranno proporre opposizione all'azione esecutiva sia ove contestino i presupposti alla base dell'azione di cui all'articolo 2929-bis, sia quando rivendichino la buona fede ovvero la mancata conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione del bene arrecava al creditore;
l'articolo 16, comma 1, il quale prevede modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), stabilendo che per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Il comma 4 prevede che la deduzione delle perdite iscritte a bilancio nel periodo precedente, al 31 dicembre 2014, sia a valere su periodi di imposta che vanno dal 2016 al 2025. Tale periodo di dieci anni non sembra giustificare l'urgenza del provvedimento adottato;
l'articolo 18-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni sul trattenimento in servizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei viceprocuratori onorari (VPT); riguardo alla rubrica dell'articolo, sarebbe più corretto e opportuno prevedere la cessazione dell'ufficio dei magistrati onorari negli stessi termini, dei magistrati ordinari, piuttosto che fare riferimento al ricambio generazionale. Inoltre, non è chiara l'indicazione temporale della cessazione dall'ufficio per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari;
l'articolo 20, che reca l'abrogazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2014 ( legge n. 114 del 2014), che prevedevano la soppressione, a decorrere dal 1º luglio 2015, delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale (TAR) aventi sede in comuni non sedi di corte d'appello - ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano -, qualora entro il 28 febbraio 2015 il Governo non avesse presentato alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei Tribunali amministrativi regionali corredata da un piano di riorganizzazione di tali uffici e non si fosse dato avvio a misure di attuazione del piano medesimo. L'abrogazione operata con la norma in esame ha, pertanto, come effetto quello di mantenere inalterato l'odierno assetto dei TAR, mostrando, a distanza di poco tempo, o l'assoluta inutilità della soppressione delle sezioni staccate dei Tribunali amministrativi regionali, o l'incapacità di giungere ad un'articolazione ragionata da parte del Governo dei TAR che non danneggi il sistema della giustizia e i cittadini;
l'articolo 21, che introduce disposizioni che non si sarebbero in alcun modo potute attuare in questo anno. Proprio per tentare di correggere tale difficoltà di applicazione, la Camera dei deputati, esaminato nel merito il decreto-legge, ha dovuto introdurre delle modifiche che ne confermano la loro inattuabilità ed evidenziandole, semmai: per tale motivo, con norme ad efficacia differita, l'articolo 21 prevede ora l'acquisizione di un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta (Province e Città Metropolitane), da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudizi aria, nel numero di 1.000 nel corso dell'anno 2016 e di ulteriori 1.000 nel corso dell'anno 2017. La Camera ha inoltre dovuto precisate che, attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia. In assenza di queste precisazioni, che comunque trasformano la norma in disposizione ad efficacia differita, le norme del decreto, da valutarsi ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione per i requisiti di necessità e urgenza, non solo sarebbero state necessarie e urgenti;
l'articolo 23, al comma 4 che contiene la disciplina transitoria dell'articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso; del decreto-legge in esame per la vigenza delle disposizioni sul registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia (dove confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari, dei commissari e liquidatori giudiziali e dove vengono annotati i provvedimenti di chiusura dei fallimenti e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse). Sulla base della citata disciplina transitoria, le disposizioni sul registro nazionale acquistano efficacia 60 giorni dopo la pubblicazione sul sito Internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche da parte del responsabile per i sistemi informativi automatizzati dello stesso Ministero, da adottarsi entro 6 mesi dalla citata data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Quindi, tale disposizione procrastina di 6 mesi l'adozione del provvedimento concernente tali specifiche e che è uno strumento fondamentale anche per la tutela dei dati personali dei cittadini, che sarebbe già dovuto essere adottato in base alla previsione di altro decreto-legge (ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto-legge n. 132 del 2014);
rilevato che:
il decreto nasce con evidenti problemi di copertura finanziaria, in, palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Il problema si è posto sin dall'esame della Commissione bilancio della Camera dove il Governo ha dovuto integrare la relazione tecnica, con una nuova relazione volta a dare spiegazioni alle numerose domande emerse sui profili di quantificazione e su quelli di copertura;
rimangono dubbi sulle determinazioni degli oneri relativi a talune disposizioni e alla circostanza che le misure soprastanti siano realizzate nel corso di questo anno o in quelli successivi;
non è chiaro quale sia l'onere relativo al registro nazionale dei provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari;
non sono stati forniti dati chiarificatori sulla determinazione degli oneri delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
con riferimento alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti crediti e finanziari e delle imprese di assicurazione, va rilevato che le simulazioni sulla base delle situazioni dei singoli contribuenti interessati non sono riuscite a fugare i dubbi rispetto alle quantificazioni degli oneri;
per quanto riguarda gli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, il Governo stima una neutralità finanziaria. Tuttavia è ipotizzabile che ad una iniziale riduzione degli oneri segua un aumento degli stessi negli anni successivi;
con riferimento all'articolo 21, non è stato chiarito l'onere relativo alla cosiddetta «acquisizione» del personale delle province da parte della amministrazione della giustizia. La norma sembra non richiamare la vigente disciplina sul trasferimento di personale tra amministrazioni pubbliche. Rimangono da chiarire le disposizioni relative al trattamento economico del personale in questione. E questione rilevante che necessita assolutamente di un chiarimento per comprendere se a questo personale verrà applicato il trattamento economico di provenienza, come stimato, o quello di destinazione. Tale chiarimento, oltre a una più puntuale stima degli oneri, è funzionale ad evitare il lievitare di oneri che porrebbero essere conseguenti all'instaurarsi di procedimenti di ricorso una volta che questo personale venga inquadrato nella amministrazione della giustizia ma con condizioni economiche più penalizzanti;
evidenziato che:
il Parlamento subisce, ancora una volta, l'utilizzo, improprio e frequente, da parte del Governo della decretazione di urgenza per emanare disposizioni tra loro non omogenee per materia e la cui efficacia non è sovente immediata - come prevede la decretazione d'urgenza - ma è differita nel tempo, richiedendo l'emanazione di ulteriori provvedimenti per l'attuazione,
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2021.
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Respinta (*)
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2021 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
premesso che:
l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo, facendo ricorso in maniera reiterata al decreto-legge, ha determinato da tempo che esso non possa più essere ritenuto uno strumento eccezionale, come invece, richiesto dalla Costituzione, il Governo ha alterato la tradizionale divisione di poteri e l'equilibrio definito dalla Costituzione, facendo assumere alla decretazione d'urgenza un ruolo sistematico e primario rispetto al procedimento ordinario di formazione delle leggi, lesivo delle prerogative parlamentari;
la distinzione e il reciproco rispetto delle prerogative costituzionali di Parlamento e Governo, in forma di leale cooperazione, richiede il rispetto della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento di formazione delle leggi, chiaramente evocato anche dall'articolo 77 della Costituzione: «È opinione largamente condivisa che l'assetto delle fonti normative sia uno dei principali elementi che caratterizzano la forma di governo nel sistema costituzionale. Esso è correlato alla tutela dei valori e diritti fondamentali. Negli Stati che si ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle norme primarie spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo. A questi princìpi si conforma la nostra Costituzione laddove stabilisce che» la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere «(articolo 70)» (Corte costituzionale, sentenza n. 171 del 2007). Fino a quando la Costituzione non dovesse subire ulteriori revisioni, essa dovrà essere rispettata anche dal Governo e da tutti gli altri poteri e organi costituzionali dello Stato, questi ultimi coinvolti a vario titolo in fase di adozione o di eventuale controllo successivo sul cronico fenomeno della decretazione d'urgenza, opponendosi ad iniziative contro la Costituzione, la democrazia parlamentare e la ordinaria procedura di approvazione delle leggi;
il provvedimento in esame conferma che i contenuti dei decreti-legge sono sempre più ingenti ed eterogenei, disattendendo il dettato dell'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che stabilisce che i decreti-legge: «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». Tale disposizione, anche se ritenuta dalla Presidenza della Repubblica di carattere ordinamentale, viene puntualmente e costantemente aggirata dall'Esecutivo;
il decreto-legge n. 83 del 2015, infatti, è un provvedimento omnibus, composto da 34 articoli, rispetto ai 24 originari, che introducono discipline del tutto eterogenee, incidenti su una pluralità di materie e fattispecie. In particolare, il Titolo I reca misure in materia fallimentare, con riferimento al concordato preventivo, all'introduzione di nuovi requisiti per la nomina dei curatori, alla chiusura del fallimento e all'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari; il Titolo II reca misure in materia di procedure esecutive introducendo un'azione revocatoria semplificata per atti a titolo gratuito pregiudizievoli per i creditori e numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile, oltre all'introduzione di un contributo di 100 euro a carico del creditore procedente per beni immobili o mobili registrati per la pubblicità sul portale unificato delle vendite esecutive che viene istituito; il Titolo III reca disposizioni in materia fiscale con riferimento alle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione e al blocco della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate; il Titolo IV reca una pluralità di disposizioni in materia di giustizia: alcune riguardano il personale, come il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, nonché l'ingresso nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dalle province e dalle aree metropolitane; altre disposizioni riguardano la cosiddetto giustizia digitale, i giudici di pace, il potenziamento degli uffici preposti alle richieste di protezione internazionale, il processo civile telematico, gli incentivi fiscali per procedure di negoziazione assistita e di arbitrato, i tirocinanti della giustizia, la riqualificazione del personale della giustizia, la manutenzione degli uffici giudiziari, la composizione delle crisi da sovraindebitamento l'abrogazione della riorganizzazione dei TAR sul territorio e infine gravi limitazioni giurisdizionali ai provvedimenti di sequestro di stabilimenti di interesse strategico nazionale (ILVA, ma non solo);
la Corte costituzionale ha individuato molteplici indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione da parte, del Governo che esercita la potestà legislativa ricorrendo l'adozione dello strumento eccezionale del decreto-legge;
la giurisprudenza della Corte collega il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ad un'intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico (sentenze n. 121 del 2008 e n. 171 del 2007). Le fattispecie disciplinate dal decreto-legge in esame, come illustrate, evidenziano che esse non sono accomunate da una natura unitaria oggettiva, né da una natura funzionale e finalistica. Basti pensare, ad esempio, all'assenza di connessioni tra l'introduzione di nuovi requisiti per la nomina dei curatori fallimentari e il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari o l'abrogazione della riorganizzazione dei TAR sul territorio;
l'assenza dei predetti legami si risolvono in una «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o in una «manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione» (ex plurimis, Corte costituzionale sentenze n. 22 del 2012; n. 93 del 2011; n. 355 e n. 83 del 2010; n. 128 del 2008; n. 171 del 2007);
inoltre nel decreto-legge in esame sono presenti disposizioni alle quali difettano in maniera sostanziale le ragioni dell'urgenza dell'intervento ad esempio quella che modifica i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari o quella che crea sul sito internet del Ministero delle giustizia un «penale delle vendite pubbliche», la cui disciplina - in base all'articolo 23 del decreto-legge, sulla normativa transitoria - diventerà efficace trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche, che dovranno essere adottati entro 6 mesi;
abbiamo già indicato in precedenza alcune delle disposizioni del decreto-legge alle quali difetta sicuramente l'intento di fronteggiare situazioni straordinarie che potrebbe giustificare interventi oggettivamente eterogenei da quanto detto si trae la conclusione, come ricordato dalla Corte costituzionale, che la semplice immissione di disposizioni nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alle stesse il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità;
di particolare gravità è l'articolo 13, che reca tra l'altro una serie di disposizioni che modificano il codice di procedura civile con riferimento al pignoramento dei beni immobili, che sembra aver trascurato il dato che dietro ad ogni ipoteca può celarsi una famiglia temporaneamente in affanno che non meriterebbe di dover subire dal suo creditore privato, come un istituto di credito, un trattamento diverso da quello che gli riserverebbe lo Stato che garantisce l'impignorabilità della casa. Sia la dottrina che la giurisprudenza si affannano ad affermare che il diritto a godere della disponibilità dì un'abitazione è meritevole di protezione legislativa in quanto strumentale rispetto al godimento di altri diritti costituzionali primo fra tutti quello dello sviluppo della persona umana di cui all'articolo 2 della Costituzione diverrebbe così compito dell'intera collettività tutelare il diritto sociale all'abitazione, quale diritto primario insopprimibilmente legato alla dignità personale, impedendo che delle persone ne possano rimanere prive;
l'articolo 21-octies del provvedimento in esame detta esplicitamente che «...l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro... quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori» e che venga solamente «...comunicata all'autorità giudiziaria procedente» l'avvenuta predisposizione di un piano da parte dell'azienda, per, la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di interesse strategico, «...senza soluzione di continuità...», «...misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro...». Tale articolo appare profondamente lesivo di un principio fondamentale della Costituzione e dello Stato di diritto: il principio della separazione dei poteri, che muove dalla individuazione delle funzioni fondamentali attraverso le quali si manifesta l'autorità dello Stato, presentando altresì gravi e preoccupanti profili di incompatibilità costituzionale con il principio di riserva di giurisdizione e di obbligatorietà dell'azione penale previsto dall'articolo 112 della Costituzione e i principi di tutela costituzionale sanciti dagli articoli 32 e 41 della costituzione, rispettivamente in materia di tutela della salute e libertà dell'iniziativa economica che non deve in nessun caso recare danno alla sicurezza dei lavoratori;
sempre l'articolo 21-octies del provvedimento in esame detta norme destinate ad incidere sui procedimenti penali in corso, oltre a rivestire un valore universale potendosi applicare a tutte le aziende nazionali di carattere strategico, e che si attaglia perfettamente alla complessa situazione in cui versa lo stabilimento ILVA di Taranto recentemente sottoposta ad un nuovo sequestro preventivo, dovuto questa volta non a violazioni della normativa ambientale bensì ad un incidente sul lavoro sfociato nella morte dell'operaio Alessandro Moricella di 35 anni l'8 giugno di quest'anno, si rileva innanzitutto un'evidente criticità che opera rispetto al duplice termine previsto dalla norma: quello di decadenza, pari a trenta giorni, entro il quale predisporre il piano di risanamento, e quello di durata massima della prosecuzione dell'attività dello stabilimento industriale di interesse strategico nelle more del risanamento stesso, pari a un anno;
rispetto a tale duplice termine, il comma 5 dell'articolo 21-octies detta una disciplina transitoria per le situazioni in cui, al momento dell'entrata in vigore del decreto legge risulti già adottato un provvedimento di, sequestro preventivo, ma senza esplicitare con particolare precisione le misure e le attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio che dovranno essere adottate per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto di sequestro confermando l'intento del Governo di garantire la continuità produttiva a qualsiasi costo, considerato che l'attività dì impresa potrà protrarsi comunque per un periodo di tempo di 12 mesi indipendentemente dai contenuti o dalla effettiva predisposizione di un piano destinato ad essere semplicemente «comunicato» all'autorità giudiziaria;
tale intento era già stato manifestato tre anni or sono con il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 che aveva definito lo stabilimento ILVA di interesse strategico nazionale ed era entrato in vigore in costanza di un'inchiesta per disastro ambientale e sanitario provocato dalle emissioni dell'acciaieria. All'epoca, l'obiettivo perseguito dal decreto-legge n. 207 era quello di impedire l'interruzione della produzione siderurgica nelle more dell'adeguamento alla nuova Autorizzazione integrata ambientale. Oggi, invece con il provvedimento in esame, lo scopo diventa quello di impedire la chiusura dello stesso impianto in attesa che venga adeguato alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (adeguamento che, come si è detto, deve intervenire entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, e sulla base di un piano predisposto entro trenta giorni dalla medesima data);
sotto tale profilo, il parallelismo tra i due decreti-leggi è evidente, tanto da essere esplicitato direttamente al comma 1 dell'articolo 21-octies del provvedimento in esame attraverso un espresso richiamo all'intervento del 2012. Richiamo che, in ogni caso, appare di per sé privo di qualsiasi significato precettivo ed essenziale legato alla logica da parte del Governo di premunirsi rispetto a possibili contestazioni circa la legittimità costituzionale, avendo riguardo alla sentenza n. 85 del 2013 della Consulta dove i giudici delle leggi avevano affermato che, con riferimento al citato decreto legge n. 207 del 2012, il legislatore, lungi dall'essersi indebitamente ingerito nell'attività giurisdizionale, era piuttosto intervenuto sulla disciplina positiva dei presupposti del sequestro preventivo, modificandola secondo il proprio non irragionevole apprezzamento, e dunque privando di base legale i provvedimenti giurisdizionali che sulla base della stessa erano stati in precedenza adottati;
analoghe considerazioni si prestano, oggi, a ritenere a prima vista immune da censure di legittimità costituzionale anche l'articolo 21-octies del provvedimento in esame, perché tale disposizione altro non farebbe che introdurre un'ulteriore ipotesi in cui, in presenza di determinati presupposti (natura strategica dell'impianto, predisposizione di un piano di adeguamento entro giorni dall'adozione del provvedimento ed attuazione dello stesso entro un anno), il sequestro preventivo non impedisce l'esercizio dell'attività di impresa;
ma la realtà è un'altra, perché esistono alcuni aspetti cruciali delle disposizioni previste dal provvedimento in esame che lo distinguono nettamente dal decreto-legge varato nel 2012;
un primo aspetto riguarda il problema dei sequestri futuri, ossia quelli ad oggi non ancora adottati, considerato che alla luce di quanto previsto dal provvedimento in esame, d'ora in poi, qualunque sequestro preventivo avente ad oggetto impianti di interesse strategico nazionale potrebbe avere un'efficacia sospesa per trenta giorni a partire dalla sua adozione, termine entro il quale l'impresa dovrà comunicare a pena di decadenza, e dunque a pena di chiusura dell'impianto un piano di adeguamento alla normativa in materia. di sicurezza del lavoro;
un secondo aspetto riguarda il piano di adeguamento. Si rileva al riguardo che il decreto n. 207 del 2012 consentiva la prosecuzione dell'attività siderurgica in quanto, parallelamente ad essa, i gestori avrebbero dovuto adeguare l'impianto alle pre-visioni dettate dalla nuova Autorizzazione integrata ambientale, ossia da un provvedimento adottato all'esito di un regolare procedimento amministrativo, assistito da una serie di garanzie in termini di trasparenza, partecipazione e soprattutto sindacabilità da parte del giudice amministrativo. Ed era stata proprio la vaporizzazione di questi aspetti a consentire alla Corte costituzionale, nella sentenza n. 85 del 2013, di ritenere la norma immune da censure di legittimità sotto il profilo del sacrificio di interessi di rilievo costituzionale quali la salute umana e la salubrità dell'ambiente. In altre parole, come evidenziato dalla Consulta, lo schema dell'intervento del 2012 prevedeva la combinazione tra un provvedimento legislativo (il decreto n. 207 del 2012) e un atto amministrativo (l'AIA), collocando nella sede del procedimento amministrativo la fase del bilanciamento tra gli interessi contrapposti in gioco (occupazione centro salute umana e salubrità dell'ambiente), ferma restando la sindacabilità di bilanciamenti illegittimi tramite gli strumenti della giustizia amministrativa;
tale combinazione tra norma di legge ed atto amministrativo scompare, invece, nel provvedimento al nostro esame perché si parla di sicurezza sul lavoro, ovvero di un settore che, a differenza di quello ambientale, non prevede un intervento autorizzativo della PA, affidando i relativi poteri e responsabilità alle figure di garanti individuate nel decreto legislativo n. 81 del 2008 e quindi, in sostanza delegando agli stessi garanti che hanno dato origine alla situazione da cui è scaturito il procedimento penale il compito - non solo di attuare bensì anche - di elaborare un piano di adeguamento dell'impresa alla normativa vigente) oltretutto senza chiarire fino in fondo quali siano le forme e le sedi del controllo sul loro operato;
un terzo aspetto riguarda direttamente il già richiamato principio di obbligatorietà dell'azione penale, visto che l'articolo 21-octies. del provvedimento in esame sembrerebbe essere stato scritto per non lasciare alcuno spazio alla discrezionalità del giudice delle indagini preliminari nella concessione della sospensione del sequestro. L'articolo 21-octies del provvedimento, infatti precisa non solo che l'esercizio dell'attività di impresa non è impedito del provvedimento di sequestro, ma viene miche previsto che al giudice delle indagini preliminari sia semplicemente «comunicata» l'avvenuta predisposizione del piano di adeguamento, ovvero una mera notizia circa l'adempimento dell'obbligo, senza necessità di comunicare anche i contenuti del piano stesso;
sotto tale profilo, particolarmente critico appare pure quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 21-octies, ove si prevede che il piano di adeguamento è «trasmesso» ai vigili del fuoco, all'ASL e all'INAIL, chiamati a garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto del sequestro, senza tuttavia chiarire se tale monitoraggio consista in un mero controllo in ordine all'attuazione delle misure previste dal piano autonomamente predisposto dall'azienda, oppure si estenda sino a ricomprendere, a monte, le valutazioni in ordine all'idoneità del piano stesso a raggiungere l'obiettivo della messa in sicurezza dell'impianto, con la evidente e pericolosissima conseguenza che qualora si trattasse di un «mero controllo», di trovarsi, di fronte ad una vera e propria autorizzazione in bianco alla prosecuzione, per 12 mesi, di attività produttive rispetto alle quali la magistratura ha riscontrato il fumus di illiceità penale e la sussistenza di esigenze cautelati;
alla luce di quanto precede, considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame oltre ad integrare un'evidente violazione del già richiamato articolo 112 della Costituzione, violano anche i principi previsti dagli articoli 32 e 41 della Costituzione ove si ponga a mente l'obbligo gravante sulla Repubblica di tutelare la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, posto che il diritto alla salubrità intesa come diritto alla salubrità dell'ambiente costituisce un diritto inviolabile per la stessa autorità pubblica (articolo 32, primo comma) e, infine, l'obbligo di impedire lo svolgimento di iniziative economiche cori modalità tali da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (articolo 41, secondo comma),
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 2021.
BRUNI, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Respinta (*)
Il Senato,
esaminato il disegno di legge n. 2021 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, contenente misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
premesso che:
con il decreto-legge oggi all'esame di questa assemblea per la conversione, il Governo è intervenuto ad adottare norme in materia fallimentare, civile e processual-civilistica, ivi inclusa la modifica delle norme di attuazione del codice di procedura civile, sul testo unico in materia di spese di giustizia; ha introdotto misure fiscali in materia di svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, e misure in materia Deferred tax Assets, DTA, che consentono di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio; ha altresì disposto in materia di personale di magistratura, ordinaria, contabile ed onoraria; di personale amministrativo e dei precari; ha previsto l'introduzione del processo telematico al processo amministrativo e contabile; ha proceduto in materia riorganizzazione dei T.A.R.; ha introdotto incentivi fiscali per le parti che si siano avvalse di professionisti nella definizione pre o paragiurisdizionale delle controversie; il decreto infine contiene una norma (articolo 21-octies) che consente il proseguimento dell'attività d'impresa degli stabilimenti d'interesse strategico nazionale, anche se sottoposti a sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato concernenti la sicurezza dei lavoratori, per un periodo massimo di 12 mesi, subordinatamente alla presentazione; entro 30 giorni, di un piano contente misure aggiuntive, anche di natura provvisoria per la tutela della sicurezza dei lavoratori;
considerato che:
il provvedimento in esame è l'ennesimo decreto-legge utilizzato in modo improprio dal Governo che si caratterizza per l'ormai cronica assenza dei necessari requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione;
in primo luogo ciò che emerge in maniera eclatante è la profonda disomogeneità delle materie trattate che esclude in radice i necessari requisiti di necessità ed urgenza: in proposito la Corte costituzionale, nella sentenza 220 del 2013, ha sostenuto che la trasformazione per decreto di interi blocchi di materie è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale di interi sistemi, sui quali, come nella fattispecie, da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un «caso straordinario di necessità e d'urgenza»: si consideri che su una delle svariate materie normate dal Governo in via d'urgenza, quella fallimentare, nel gennaio 2015 è stata istituita una Commissione composta da magistrati, docenti universitari e professionisti, presieduta dal dottor Renato Rordorf, presidente della I Sezione civile della Corte di cassazione e supportata da un comitato scientifico, il cui mandato prevede anche una scadenza (31 dicembre 2015) per la presentazione di proposte normative in materia;
sempre in relazione alla assoluta carenza dei requisiti di necessità ed urgenza si evidenzia, quanto alla prevista revisione dell'età pensionabile del personale di magistratura, che in forza della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 18, comma 1, gli effetti della disposta riduzione dell'età pensionabile, si produrranno nella loro pienezza, non prima del 31 dicembre 2016, ovvero a circa due anni di distanza dall'adozione del decreto-legge; circostanza, quest'ultima, che smentisce in re ipsa la sussistenza del requisito dell'urgenza. Invero la medesima sopracitata sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013 asserisce che «I decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità. Per questo motivo, il legislatore ordinario, con una norma di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere "misure di immediata applicazione" (articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"). La norma citata, pur non avendo, sul piano formate, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge, che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo»;
il Capo V del disegno di legge in commento introduce, con gli articoli 9 e 10, specifiche disposizioni in tema accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzioni di moratoria. Ebbene l'intero Capo V risulta fortemente discriminatorio e palesemente incostituzionale. Viene introdotta, infatti, una speciale procedura esclusivamente appannaggio dei creditori più forti (banche e intermediari finanziari) con evidente violazione del principio costituzionale della parità di trattamento (articolo 3 della Costituzione) in presenza di identità di condizioni e situazioni; violazione che, sul piano processuale, si traduce concretamente nella lesione del generale canone della par condicio di cui all'articolo 2740 del codice civile. Tale lesione è particolarmente marcata nella previsione di cui all'articolo 9 comma 5 del disegno di legge in esame laddove, contemplandosi addirittura una deroga espressa agli articoli 1372 codice civile (che sancisce il principio dell'inidoneità di un contratto concluso tra le parti di produrre effetti diretti in capo a terzi) e 1411 (che disciplina il contratto a favore di terzi, prevedendone la produzione di effetti in capo al terzo salvo che suo rifiuto), l'efficacia dell'accordo ovvero della convenzione di moratoria temporanea del credito conclusa con alcuni creditori (forti) viene estesa, per non dire imposta, anche ai creditori non aderenti;
si rinvengono, inoltre, profili di illegittimità costituzionale, in relazione gli articoli 3, 4, 97 e 111 della Costituzione, nell'articolo 18 del disegno di legge in commento, almeno per la parte in cui la nuova norma impedisce anche ai magistrati già valutai idonei al trattenimento in servizio sino al compimento del settantacinquesimo anno d'età di condurre a termine il lavoro nello svolgimento della funzione giudiziaria, facendo salvo il trattenimento in servizio del magistrato ultrasettantenne solo fino al 31 dicembre 2016;
com'è noto, infatti, l'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 503 del 1992 riconosceva alle categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di permanere in servizio sino al compimento del settantacinquesimo anno di età;
sennonché l'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato, tra gli altri, l'articolo 16, del decreto legislativo n. 503 del 1992, prevedendo al comma 3 che «Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore»;
con l'articolo 18, comma 1, (Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari) si dispone ora che: «1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014». Ebbene, la riduzione dell'età pensionabile disposta dalla norma richiamata appare illogica e irrazionale, ponendosi in contrasto con gli articoli 3, 4, 97 e 111 della Costituzione;
in primo luogo, infatti, l'introduzione del nuovo limite massimo di età oltre il quale il rapporto di lavoro deve essere interrotto - nonostante l'accertata idoneità del magistrato, positivamente vagliata dalla amministrazione, e nonostante il riconoscimento, positivo e puntuale, dell'utilità oggettiva del trattenimento in servizio già disposto - frustra illegittimamente l'affidamento del cittadino che aveva conseguito il diritto, fondato sulle precedenti leggi, al trattenimento in servizio sino al compimento del settantacinquesimo anno d'età;
sul punto rammento che dalla giurisprudenza della Corte costituzionale il valore del legittimo affidamento viene riposto nella sicurezza giuridica dei rapporti e trova la propria copertura nell'articolo 3 della Costituzione (sentenza Corte costituzionale n. 378 del 1994);
peraltro, il drastico termine di riduzione del periodo dei trattenimenti in servizio già disposti determinerà un'eccezionale carenza negli organici, negativamente incidente sulla funzionalità degli uffici giudiziari, senza produrre il dichiarato obiettivo del ricambio generazionale nel personale di magistratura;
in particolare, l'esiguità della proroga prevista (31 dicembre 2015 per i magistrati che a quella data abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di età e, per effetto della modifica sopravvenuta, 30 dicembre 2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015) per il collocamento a riposo dei magistrati ultrasettantenni, già autorizzati al trattenimento in servizio fino al settantacinquesimo anno di età presumibilmente non consentirà, nelle more, il tempestivo espletamento delle nuove procedure concorsuali, tenuto conto dei relativi tempi di svolgimento e del successivo periodo di tirocinio prima del conferimento delle funzioni giudiziarie;
vi è, pertanto, un palese contrasto fra l'obiettivo perseguito dall'intervento riformatore ed il contenuto della norma, poiché l'eccessiva riduzione del periodo di permanenza in servizio non consentirà la pronta assunzione dei nuovi magistrati in sostituzione di quelli uscenti;
in altre parole la scelta appare sbilanciata e sproporzionata perché, senza che sia possibile effettuare alcun ricambio generazionale per le ragioni sopra esposte, frusta irragionevolmente il diritto quesito al trattenimento in servizio fino ai 75 anni e non si fa carico, per l'esiguità del periodo di permanenza salvaguardato, delle negative ripercussioni che potrebbero derivarne sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione, con conseguente violazione dell'articolo 97 della Costituzione;
inoltre, ponendo in parallelo gli articoli 18, comma 1 e 1-bis, e l'articolo 18-bis, comma 1, emergono ulteriori conferme ai rilievi già espressi, anche sotto il profilo della sperequazione di trattamento in quanto a parità di requisito anagrafico dei soggetti interessati, la differente data di cessazione dall'incarico viola gli articoli 3, 4,97 e 111 della Costituzione;
più precisamente la violazione si sostanzia la dove:
- all'articolo 18 comma 1 si prevede, con il citato differimento degli effetti dell'articolo 1 comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al 31 dicembre 2016 e dunque il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015, ma che debbano essere collocati a riposo tra il 31 dicembre 2015 e il 30 dicembre 2016;
- al comma 1-bis dell'articolo 18, i magistrati della Corte dei conti vengono trattenuti in servizio sino al completamento della procedura di reclutamento in atto, solo fino al 30 giugno 2016, con evidente ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla magistratura ordinaria;
- all'articolo 18-bis, comma 1, invece si dispone per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015, la cessazione dall'incarico alla medesima data. Ciò con un trattamento differente rispetto alle altre magistrature,
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2021.
________________
(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Articolo 1.
1. Il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. L'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83
All'articolo 1, comma 1:
alla lettera a), le parole: «commi secondo e terzo,» sono sostituite dalle seguenti: «commi secondo e terzo»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) al quinto comma, primo periodo, le parole: "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma del presente articolo"».
All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 163-bis:
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni»;
al secondo comma, il primo periodo è soppresso e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere.».
All'articolo 3:
al comma 1, lettera c), secondo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.»;
al comma 5, lettera a), secondo periodo, le parole: «il proprio dissenso» sono sostituite dalle seguenti: «il proprio voto»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"»;
al comma 6, ultimo capoverso, primo periodo, le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi».
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. -- (Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa). -- 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 160 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis";
b) all'articolo 161:
1) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: "adempimento della proposta" sono aggiunte le seguenti: "; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore";
2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.";
c) all'articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie";
d) all'articolo 165, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni";
e) all'articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.";
f) all'articolo 178, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale"».
All'articolo 5, comma 1:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al secondo comma, le parole: "durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento" sono soppresse»;
alla lettera b):
all'alinea, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
il primo capoverso è soppresso;
il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
«Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera a), le parole: «di tale termine» sono sostituite dalle seguenti: «del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36"».
All'articolo 7, comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 39, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.";
0b) all'articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) all'articolo 169 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo"».
All'articolo 8, comma 1:
alla lettera b), primo periodo, le parole: «contratti in corso di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti»;
alla lettera c), le parole: «articolo 161,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 161».
All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 182-septies:
alla rubrica, le parole: «con intermediari finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «con intermediari finanziari»;
al secondo comma, il quarto periodo è soppresso;
al quarto comma, alinea, terzo periodo, dopo le parole: «previo accertamento» sono inserite le seguenti: «, avvalendosi ove occorra di un ausiliario,»;
al quinto comma, la parola: «questa» è sostituita dalle seguenti: «la convenzione di moratoria»;
al sesto comma, le parole: «relazione del professionista ai sensi dell'articolo 67» sono sostituite dalle seguenti: «relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67»;
al settimo comma, le parole: «può essere imposta» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere imposti»;
dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:
«La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma».
All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera b), numero 2), capoverso, le parole: «Su istanza» sono sostituite dalle seguenti: «Anche su istanza»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 495, il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma"»;
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 521-bis:
1) al primo comma, le parole: "Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue" sono sostituite dalle seguenti: "Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o, in mancanza, a quello più vicino";
2) al quarto comma, dopo le parole: "accertano la circolazione dei beni pignorati" sono inserite le seguenti: "o comunque li rinvengono" e le parole: "autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il" sono sostituite dalle seguenti: "più vicino al";
3) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice"»;
alla lettera g), capoverso, le parole: «, oltre alla pubblicità disposta dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice»;
dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:
«m-bis) all'articolo 548:
1) al primo comma, dopo le parole: "di assegnazione" sono inserite le seguenti: "se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo";
2) al secondo comma, le parole: ", primo comma," sono soppresse;
m-ter) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo."»;
alla lettera p), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568,» sono inserite le seguenti: «l'offerta minima,»;
alla lettera s):
al numero 2), le parole da: «Se la gara» fino a: «per primo» sono sostituite dalle seguenti: «Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione»;
al numero 3), le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi» e dopo le parole: «nell'offerta stessa.» è aggiunto il seguente capoverso:
«Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588»;
dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:
«cc-bis) all'articolo 591-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.";
cc-ter) l'articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo:
"Titolo IV-bis -- DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA
Art. 614-bis. -- (Misure di coercizione indiretta). -- Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile";
alla lettera ee), capoverso Art. 631-bis, dopo le parole: «dal giudice» sono inserite le seguenti: «per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo» e le parole: «delle disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni»;
alla lettera ff), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) al secondo comma, al primo periodo, le parole: "o alle quali le stesse possono accedere" e le parole: "nel pubblico registro automobilistico" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento."»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all'articolo 155-quater, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice"»;
alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma"»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) dopo l'articolo 159-bis è inserito il seguente:
"Art. 159-ter. -- (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore). -- Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni";
a-ter) all'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima"»;
alla lettera c), capoverso 161-quater, primo comma, le parole: «del creditore procedente» sono sostituite dalle seguenti: «del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo» e le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
alla lettera d), le parole: «dopo l'articolo 169-quinquies, è inserito il seguente: «169-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «nel capo II del titolo IV, dopo l'articolo 169-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 169-sexies» e dopo le parole: «Alle domande» sono inserite le seguenti: «di iscrizione all'elenco»;
al comma 2, capoverso Art. 16-novies, comma 5, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al comma 3:
alla lettera a), al secondo periodo, le parole: «dell'articolo 530, quarto comma, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.»;
alla lettera c), le parole: «coordinatore l'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «coordinatore dell'ufficio».
All'articolo 15, comma 1:
all'alinea, le parole: «Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «Nel titolo I della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo l'articolo 18 è aggiunto, in fine,»;
al capoverso Art. 18-bis, comma 1, quinto periodo, le parole: «beni diversi da quelli di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma».
All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffici per il regolare svolgimento dell'attività di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016».
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis. -- (Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria). -- 1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio a quest'ultima data.
Art. 18-ter. -- (Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione). -- 1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015, 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1) è premesso il seguente:
«01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma."»;
al numero 1), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità»;
dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
«1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "dal comma 9-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 16-decies";
1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente."»;
il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) al comma 9-bis:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: "presenti nei fascicoli informatici" sono inserite le seguenti: "o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche" e dopo le parole: "firma digitale del cancelliere" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "di attestazione di conformità all'originale";
2.2) al secondo periodo, dopo la parola: "difensore," sono inserite le seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,"»;
dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
«2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.";
2-ter) dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente:
"9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica"»;
alla lettera b):
all'alinea, le parole: «dopo l'articolo 16-octies» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 16-novies, introdotto dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto»;
al capoverso Art. 16-decies:
alla rubrica, la parola: «notificati» è sostituita dalle seguenti: «e dei provvedimenti»;
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53,» sono sostituite dalle seguenti: «processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme»;
al secondo periodo, le parole: «dell'atto notificato» sono sostituite dalle seguenti: «o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento»;
il terzo periodo è soppresso;
al capoverso Art. 16-undecies:
al comma 1, le parole: «dall'articolo 3-bis, comma 2, della» sono sostituite dalla seguente: «dalla»;
al comma 3, le parole: «e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente» sono sostituite dalle seguenti: «e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, le parole: "attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono sostituite dalle seguenti: "attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"»;
al comma 2, dopo le parole: «di euro 1 milione» è inserita la seguente: «annui»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: "comunicazione telematica," sono inserite le seguenti: "ivi incluso il Ministero della giustizia,";
b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole: "di concerto con" sono inserite le seguenti: "il Ministro della giustizia e con"».
All'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico:
a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le parole: "Le parti" sono inserite le seguenti: ", ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi,";
b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente:
"2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2";
c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 è abrogato;
d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 è abrogato;
e) l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato 2 è sostituito dal seguente:
"3. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria".
1-ter. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, all'articolo 54, comma 2, dell'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto", a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014».
Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. -- (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile). -- 1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:
"2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del presente articolo"».
L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. -- (Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia). -- 1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia."».
Nel titolo IV, dopo l'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 21-bis. -- (Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione). -- 1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticità della stessa.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21-ter. -- (Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). -- 1. Il comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dai seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.
1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.
1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione".
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21-quater. -- (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria). -- 1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.
Art. 21-quinquies. -- (Disposizioni in materia di uffici giudiziari). -- 1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 21-sexies. -- (Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo). -- 1. Dopo il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente:
"99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di cui al comma 99 e la durata dell'incarico del commissario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente".
Art. 21-septies. -- (Garanzie dell'accordo o del piano del consumatore). -- 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore".
Art. 21-octies. -- (Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario). -- 1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività di impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.
3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.
4. Il piano è trasmesso al comando provinciale dei vigili del fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure e delle attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data».
Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché altre disposizioni in materia di giustizia».
All'articolo 22, comma 2, le parole: «possono essere annualmente destinate» sono sostituite dalle seguenti: «resesi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario,».
All'articolo 23:
al comma 1 è premesso il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
al comma 6, le parole: «all'articolo 12, comma 1, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12 e»;
al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «quando il giudice» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato»;
al comma 10, le parole: «Le disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni» e dopo le parole: «alle vendite disposte» sono inserite le seguenti: «dal giudice o dal professionista delegato»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016» .
Allegato B
Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Mazzoni sul disegno di legge n. 1577-B
Signor Presidente, il potenziale di crescita di un sistema Paese e della sua economia può essere rafforzato anche da solide riforme strutturali, e la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni è certamente una di queste, anche se in questo testo non mancano certo le criticità. Peraltro l'empasse e il caos nell'attuazione del riordino delle Province gettano inevitabilmente un ombra anche sull'attuazione della riforma Madia.
L'Italia ha un'esigenza inderogabile: tagliare la spesa pubblica che continua ad aumentare in modo esponenziale. Nel 2014 la macchina pubblica è costata agli italiani circa 692 miliardi. Dunque, è inutile girarci intorno: una seria riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni non deve prescindere dalla razionalizzazione della spesa pubblica, e l'ex commissario alla spending review Cottarelli non si è mostrato molto ottimista sui risultati di questa riforma, visto che gli obiettivi non sembrano includere il risparmio di risorse e - testuale - «non si può far finta che con i tagli non ci siano risparmi in termini di personale».
In effetti, nel disegno di legge delega manca una definizione quantificata dei risparmi. O meglio, se va bene resta l'obiettivo di un 1 per cento annuale in meno sul totale della spesa pubblica. Ma se questa riforma doveva essere il punto di partenza per fare finalmente un passo avanti serio nell'attuazione dei 30 miliardi di tagli previsti dal piano Cottarelli, allora siamo di fronte ad una falsa partenza.
Con un'eccezione per cui aspettiamo il Governo alla prova: l'eliminazione delle partecipate pubbliche che non servono un interesse generale ma che in questi anni sono stati contenitori clientelari e sutterrizi ammortizzatori sociali.
Il piano Cottarelli prevedeva una nuova disciplina dei licenziamenti individuali equiparabile a quella del settore privato, impostando una modifica importante nella gestione del pubblico impiego. Seguendo questo principio, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che prevede la licenziabilità dei titolari dei nuovi contratti sia per ragioni economiche che per ragioni disciplinari, si dovrebbe applicare anche al pubblico impiego. Ma, ovviamente, vi è stata una forte resistenza a questa norma da parte dei sindacati e il Governo si è adeguato, lasciando irrisolto il nodo di fondo e non applicando ai dipendenti pubblici le nuove regole del jobs act.
Non c'è dubbio che il jobs act rappresenti uno dei temi più controversi insieme a quello della dirigenza pubblica, rispetto alla quale il Ministro punta sulla valutazione e la licenziabilità dei dirigenti inadeguati. Ebbene, in termini astratti, le linee generali indicate dal Ministro sembrano ineccepibili e condivisibili, quando dice di puntare su una dirigenza autonoma e indipendente dalla politica, alla quale si acceda per concorso e di volere meccanismi che, garantendo l'autonomia e l'indipendenza della dirigenza, ne garantiscano la non inamovibilità, costituendo anche un presidio in più contro l'illegalità e contro la corruzione. Obiettivi giustissimi, ma siamo sicuri che vengano effettivamente centrati da questa riforma?
La realtà è, invece, che in alcuni casi questo provvedimento finisce per cogliere obiettivi completamente opposti alle enunciazioni. Infatti, puntare su una sorta di abilitazione alla dirigenza, significa lasciare mano libera agli organi politici di assegnare gli incarichi con piena discrezionalità. Uno dei cardini della riforma è il cosiddetto ruolo unico nazionale di tutti i manager statali, insieme agli incarichi di durata triennale, rinnovabili una sola volta.
Ma non va dimenticato un particolare importante, ossia che nella pubblica amministrazione ci sono sostanzialmente due categorie di dirigenti: quelli di ruolo, che hanno vinto un regolare concorso, e quelli nominati per contratto, che spesso sono cooptati negli enti locali dalla politica, seppur con incarichi a tempo determinato.
Ebbene, con questa riforma i dirigenti di ruolo potranno un giorno trovarsi improvvisamente a spasso per mancanza di incarichi, pur avendo vinto un regolare concorso, mentre i manager nominati e cooptati dalla politica probabilmente potranno contare ancora sul salvagente degli agganci politici. Non va infatti dimenticato che il decreto-legge n. 90 del 2014 consente oggi agli enti locali di assumere manager cooptati senza concorso fino al 30 per cento degli organici, contro il 10 per cento previsto in precedenza.
Per i dirigenti nominati, insomma, nei Comuni e nelle Regioni ci saranno ancora tanti posti a disposizione. Per chi ha vinto un regolare concorso, invece, c'è lo spettro del licenziamento.
Inoltre, se vogliamo effettivamente riconoscere il merito, non si comprende per quale motivo la riforma diminuisca la parte della retribuzione legata al risultato, cioè quella con cui si premia chi concretamente raggiunge gli obiettivi.
Infine, la riforma della pubblica amministrazione prevede l'abolizione della carica di segretario comunale e provinciale. Eppure, proprio in questa figura, la legge n. 190 del 2012 aveva individuato il responsabile della prevenzione dei fenomeni corruttivi negli enti locali, mentre la riforma intende ora affidarsi solo alla figura del direttore generale, che costituisce l'emblema della mancanza d'imparzialità soggettiva, essendo di esclusiva scelta dei politici locali, che sono quindi liberi di determinarne criteri di nomina e compensi.
Forse sarebbe stato più coerente individuare una figura più autonoma, sul modello dei segretari comunali come erano prima della riforma Bassanini. La figura del direttore generale, che è stata uno dei principali fallimenti delle riforme Bassanini, configura infatti una situazione di equilibrio precario perché posizionata tra politica e burocrazia, ognuna con le sue logiche, spesso in contrasto. E questo vale, ovviamente, anche per la prevenzione dei fenomeni di corruzione negli enti locali.
Si equiparano irragionevolmente dirigenti di tutti i livelli di Governo, ad esempio quelli comunali a quelli statali, pur avendo acquisito professionalità profondamente diverse, e non si introduce alcun significativo elemento di meritocrazia nell'assegnazione degli incarichi.
Per concludere, questa è soltanto una riforma parziale, un insieme spesso disorganico di norme, di deleghe legislative su singoli aspetti dell'organizzazione dei pubblici poteri, ma che non vanno al cuore del problema. Le imprese chiedono una semplificazione totale, una burocrazia che non sia una camicia di forza che impedisce la loro attività, i cittadini chiedono più efficienza, chiedono uno Stato meno invadente che non rallenti la loro vita e la vita delle imprese. Ebbene, questa non è una riforma all'altezza delle attese suscitate.
Una vera riforma doveva mirare ad ottimizzare l'organizzazione del lavoro, doveva assicurare il progressivo miglioramento delle prestazioni erogate al pubblico, doveva avere come bussola l'aumento della produttività del lavoro pubblico e, soprattutto, favorire il riconoscimento dei meriti, ma anche dei demeriti dei dirigenti pubblici e del personale. Al Governo invece è mancato il coraggio di andare fino in fondo, si è fermato in mezzo al guado, ad esempio sugli articoli che riguardano il silenzio-assenso: è stato giusto potenziarlo, ma se non si interviene contestualmente per sanzionare la burocrazia incapace di rilasciare autorizzazioni e permessi in tempi certi anche il silenzio-assenso diventa un'occasione di deresponsabilizzazione.
Dove sta la semplificazione in questa legge ? Quali uffici e quali strutture sono stati eliminati? Ci si è limitati ad accorpare il Corpo forestale dello Stato e le camere di commercio. Si è accorpato, insomma, ciò che era più facile, non certo tutto ciò che era necessario.
Per questo il nostro Gruppo voterà contro questa riforma.
Testo integrale della relazione orale del senatore Casson sul disegno di legge n. 2021
Onorevoli senatori, illustro i contenuti del decreto-legge del 27 giugno 2015, n. 83 - recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria - originariamente composto da 24 articoli, che ha subito numerose modifiche a seguito dell'esame della Camera, che vi ha introdotto dieci articoli aggiuntivi, per cui il decreto risulta ora composto da 34 articoli, suddivisi in cinque titoli.
Il titolo I reca disposizioni in materia di procedure concorsuali (articoli da 1 a 11); il titolo II si occupa di procedure esecutive (articoli da 12 a 15); il titolo III di misure fiscali (articoli 16 e 17); il titolo IV - che ha subito il maggior numero di modifiche, durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento - reca previsioni in materia di efficienza della giustizia, processo telematico nonché altre disposizioni in materia di giustizia (articoli da 18 a 2l-octies); una disciplina transitoria è dettata, infine, dal titolo V (articoli da 22 a 24).
Molteplici sono gli strumenti attraverso i quali si è cercato di rispondere alla ratio complessiva del provvedimento, finalizzato al sostegno delle attività delle imprese in crisi e ad una maggiore efficienza nel settore della giustizia: da un lato, si passa dalla modifica dell'ordinamento fallimentare all'introduzione di una norma sull'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale nel caso in cui vi sia il sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento; dall'altro, vi sono sia norme volte al trattenimento in servizio dei magistrati ordinari e contabili sia norme sui «precari della giustizia».
Prima di passare in rassegna le disposizioni contenute nel decreto legge, occorre segnalare che - nell'ambito dell'esame svolto dalla Camera - all'articolo unico del disegno di legge di conversione è stato inserito un nuovo comma 2, con il quale si dispone l'abrogazione dell'articolo 3 decreto legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario il cui contenuto è stato sostanzialmente trasfuso nel nuovo articolo 21-octies del decreto legge in titolo. Quest'ultimo, al comma 1, prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. La disciplina in esame è diretta ad ampliare quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012 per gli stabilimenti d'interesse strategico nazionale, e segnatamente per l'Ilva di Taranto, per le cui disposizioni la Corte costituzionale ha già chiarito (sentenza n. 85 del 2013) la possibilità di un intervento del legislatore circa la continuità produttiva compatibile con i provvedimenti cautelari. La disposizione prevede che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodo massimo di dodici mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestro subordinatamente alla presentazione - entro trenta giorni - di un piano contenente le misure aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratori sull'impianto oggetto del provvedimento di sequestro (commi 2 e 3). Il piano va comunicato all'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro ed è trasmesso al comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo (comma 4). La descritta disciplina si applica anche ai provvedimenti di sequestro già adottati dalla magistratura al 4 luglio 2015 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 92 del 2015). Sia il termine di dodici mesi per il protrarsi dell'attività di impresa che quello di trenta giorni per la redazione del piano per la sicurezza decorrono dalla data sopracitata (comma 5).
Per consentire che la suddetta previsione possa applicarsi, senza soluzione di continuità, durante il lasso di tempo che intercorre fino all'entrata in vigore del disegno di legge in titolo, si stabilisce - all'articolo 1, comma 2, del medesimo - che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3 del decreto legge n. 92 del 2015.
Passando ad esaminare il contenuto del decreto legge, l'articolo 1 interviene sulla legge fallimentare (regio decreto. n. 267 del 1942) per facilitare il reperimento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore in crisi. Modificando l'articolo 182-quinquies, in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la riforma precisa che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili può essere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativa documentazione (lettera a); consente al tribunale di autorizzare il debitore, fin dalla presentazione della domanda «prenotativa», a contrarre limitati finanziamenti prededucibili a sostegno dell'attività aziendale, nel periodo necessario a presentare l'istanza di autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale, definendo il contenuto del ricorso (in particolare, il debitore dovrà specificare come l'assenza di finanziamento possa provocare danni irreparabili all'azienda) e le modalità di decisione del tribunale (lettera b); estende anche alla cessione dei crediti la possibilità già prevista per il tribunale, di concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti (lettera e).
Anche l'articolo 2 interviene sulla disciplina del concordato preventivo, inserendo nella legge fallimentare l'articolo 163-bis per prevedere che possano essere presentate offerte alternative (rispetto al piano di concordato) per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo o di specifici beni. Sulle offerte concorrenti si esprimerà il tribunale, aprendo a richiesta del commissario un procedimento competitivo finalizzato alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari (comma 1). Con le modifiche apportate alla Camera è stato stabilito che, a fronte di un'offerta
per l'acquisto compresa nel piano di concordato, si debba aprire sempre un procedimento competitivo. Il decreto del tribunale deve disporre la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e fissare l'aumento minimo del corrispettivo (rispetto a quanto riportato nel piano) che le offerte devono prevedere; sono quindi sommariamente disciplinate le modalità della gara, all'esito della quale il debitore dovrà modificare il piano di concordato. Al comma 2 la disposizione modifica l'articolo 182 della legge fallimentare, concernente i provvedimenti in caso di cessione di beni a seguito di concordato, per imporre le nuove forme di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche richieste dal decreto-legge.
L'articolo 3 modifica alcuni articoli della legge fallimentare con l'obiettivo di rendere possibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori; questi ultimi potranno quindi optare per la proposta che meglio tuteli i loro interessi. In particolare, la riforma modifica l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 per consentire a uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10 per cento dei crediti, di presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano; tale proposta non potrà essere ammessa se la proposta di concordato del debitore assicura comunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40 per cento dei crediti chirografari (comma 1). A seguito delle modifiche apportate in prima lettura dalla Camera è stato precisato che, nel caso di concordato con continuità aziendale, la proposta alternativa dei creditori non può essere ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30 per cento dei crediti chirografari. La modifica dell'articolo 165 della legge fallimentare - apportata dal comma 2 dell'articolo in esame - obbliga il commissario giudiziale a fornire ai creditori che ne fanno richiesta le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso (comma 2). Le modifiche alla procedura recate dai commi 3 e 4, con i nuovi termini per depositare le proposte di concordato concorrenti, e le valutazioni comparative alle quali è chiamato il commissario giudiziale, riguardano rispettivamente l'articolo 172 -
in materia di operazioni e relazione del commissario giudiziale - e l'articolo 175 della legge fallimentare, concernente la discussione della proposta di concordato. La modifica dell'articolo 177 della legge fallimentare, sulla maggioranza per l'approvazione del concordato, tiene conto dell'introduzione delle proposte concorrenti e dispone che quando sono poste al voto più proposte di concordato si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Se non si raggiungono le maggioranze prescritte, il giudice rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa; in ogni caso deve essere raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato (comma 5).
Il comma 6 modifica l'articolo 185 della legge fallimentare, sulla esecuzione del concordato, obbligando il debitore a dare esecuzione al concordato omologato, anche quando presentato da uno o più creditori, pena l'intervento del commissario giudiziale o di un amministratore giudiziario. La Commissione giustizia della Camera intervenendo sull'articolo 181 della legge fallimentare - ha allungato da sei a nove mesi il termine concesso per l'omologazione del concordato preventivo.
Il testo originario dell'articolo 4 modifica l'articolo 161 della legge fallimentare, prevedendo che con il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo il debitore debba sempre precisare le specifiche utilità economiche che ogni creditore ricaverebbe dal concordato stesso. La Commissione giustizia della Camera ha sostituito l'articolo 4 con disposizioni che, modificando la disciplina del concordato preventivo nella legge fallimentare, precisano i requisiti della proposta di concordato, gli obblighi del commissario giudiziale e le modalità di adesione alla proposta. In particolare: la proposta di concordato deve soddisfare - se non si tratta di concordato con continuità aziendale - almeno il 20 per cento dei crediti chirografari (lettera a) e deve indicare le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore (lettera b); le comunicazioni al pubblico ministero relative alla domanda di concordato sono integrate da tutta la relativa documentazione (lettera b); all'apertura della procedura di concordato preventivo il tribunale ordina al ricorrente di consegnare entro sette giorni al commissario giudiziale copia digitale delle scritture contabili (lettera e); il commissario giudiziale deve comunicare al pubblico ministero tutti i fatti rilevanti ai fini di indagine penale (lettera d) e, nella relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate alle azioni risarcitone o revocatone che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi (lettera e); viene infine sostituita la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 178, con la soppressione della previsione che, a fronte del silenzio dei creditori sulla proposta di concordato, essi siano da ritenere consenzienti ai fini del computo della maggioranza dei crediti (lett. f).
Gli articoli da 5 a 7 del decreto-legge modificano le disposizioni della legge fallimentare relative al curatore, con finalità di accelerazione delle procedure e di garanzia della terzietà dell'organo. In particolare l'articolo 5 interviene sull'articolo 28 della legge fallimentare, in materia di requisiti per la nomina a curatore; l'articolo 6 modifica l'articolo 104-ter della legge fallimentare, relativo al programma di liquidazione dell'attivo, consentendo al curatore di appoggiarsi su società specializzate nella vendita e prevedendo termini procedurali più stringenti (programma di liquidazione entro centottanta gg. dalla sentenza che dichiara il fallimento; liquidazione dell'attivo del fallimento entro due anni), il cui mancato rispetto può determinare la revoca del curatore. Alla Camera è stato aggiunto che i beni oggetto di eventuali atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento siano acquisiti al patrimonio del fallimento, con la trascrizione della relativa sentenza. Gli interessati potranno proporre reclamo.
L'articolo 7 del decreto-legge modifica gli articoli 118 e 120 della legge fallimentare in materia di chiusura del fallimento prevedendo: a) la chiusura del fallimento a seguito di ripartizione dell'attivo anche quando vi siano giudizi pendenti; b) che le somme necessarie a coprire le spese di giudizio nonché quelle ricevute per effetto di provvedimenti non definitivi siano trattenute dal curatore; dopo la chiusura
del fallimento le somme trattenute e quelle che residuano dagli accantonamenti sono ripartite tra i creditori; e) che eventuali sopravvenienze dell'attivo derivanti dalia conclusione dei giudizi pendenti non comportano la riapertura della procedura di fallimento; d) la tardiva ammissione all'esdebitazione del fallito quando, a seguito del riparto supplementare conseguente alla chiusura di un giudizio pendente, i creditori siano stati in parte soddisfatti; e) la permanenza in carica del curatore e del giudice delegato quando, nonostante la chiusura del fallimento, pendano giudizi inerenti i rapporti patrimoniali del fallito. La Camera, al fine di assicurare la celere definizione delle procedure concorsuali, ha posto a carico dei magistrati l'obbligo di trattare con priorità le cause in cui è parte un fallimento o un concordato. Ha inoltre aggiunto che il giudice non può liquidare acconti a favore del curatore se non dopo un riparto parziale, al fine di accelerare il soddisfacimento dei creditori.
L'articolo 8 novella l'articolo 169-bis della legge fallimentare, relativo agli effetti dei contratti in corso dì esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo. La finalità dell'intervento - che uniforma tale disciplina a quella dettata per il fallimento - è quella di sciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità per il debitore di sciogliersi da tali contratti evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione del concordato. In particolare, la riforma prevede che la richiesta di scioglimento dal contratto possa essere avanzata anche successivamente alla presentazione del ricorso di ammissione al concordato; che lo scioglimento sia autorizzato dal giudice delegato con decreto motivato, sentito l'altro contraente; che lo scioglimento (o la sospensione) del contratto abbiano effetto dalla data di comunicazione all'altro contraente del decreto del giudice; che il credito derivante da prestazioni eseguite dopo la presentazione della domanda di concordato sia prededucibile. Infine, la disposizione estende anche al concordato preventivo i principi stabiliti per il fallimento in relazione allo scioglimento del contratto di leasing.
L'articolo 9 inserisce nella legge fallimentare l'articolo 182-septies che integra -con specifico riferimento a banche ed intermediari finanziari - la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dettata dall'articolo 182-ter della medesima legge. Sostanzialmente, si mira a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte. La nuova disposizione prevede che l'accordo di ristrutturazione del debito possa essere concluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75 per cento del credito della categoria, fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non finanziari. Il debitore può chiedere l'estensione dell'accordo alle banche (e intermediari finanziari) non aderenti, aventi posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli degli aderenti, quando tali operatori finanziari siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative e compiutamente informati dei termini dell'accordo di ristrutturazione. Questi possono aderire oppure ricorrere al tribunale cui spetta l'omologazione dell'accordo. Il tribunale, verificate positivamente le condizioni sopraindicate e ritenuto che le banche e gli intermediari finanziari ai quali si chiede l'estensione dell'accordo possano risultare soddisfatti nei loro crediti «in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili», procede all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito.
L'articolo 10 interviene sull'articolo 236 della legge fallimentare per estendere la disciplina penale ivi prevista (per i soli concordato preventivo e amministrazione controllata) alle ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e convenzione di moratoria introdotti dall'articolo 9 del decreto legge.
L'articolo 11 interviene sull'articolo 107 della legge fallimentare, stabilendo che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, effettuati dal curatore del fallimento tramite procedure competitive possano prevedere che il versamento del prezzo possa essere rateizzato.
L'articolo 12 introduce nel codice civile l'articolo 2929-bis, finalizzato a prevedere una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso. In particolare, il titolare di un credito sorto prima dell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto di pignoramento), procede ad esecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto. Tale azione esecutiva sarà possibile in presenza di due condizioni: che con l'atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo di indisponibilità o ceduto a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato; che il creditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole. Sia il debitore che il terzo proprietario potranno proporre opposizione all'azione esecutiva sia ove contestino i presupposti alla base dell'azione di cui all'articolo 2929-bis, sia quando rivendichino la buona fede ovvero la mancata conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione del bene arrecava al creditore.
L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile, che di seguito si sintetizzano: il precetto deve contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità di avvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (lettera a); la pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggi affidata all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, è sostituita dalla pubblicazione sul sito Internet del Ministero della giustizia, in un'area pubblica denominata «portale delle vendite pubbliche» (lettera b); parallelamente, la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani non è più obbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice, su istanza dei creditori. La mancata pubblicità sul portale determina l'estinzione della procedura esecutiva, ma solo se l'omissione è imputabile al creditore (lettera e). In caso di conversione del pignoramento, tanto in relazione ai beni immobili quanto ai beni mobili, si prevede che le cose pignorate siano liberate con il versamento dell'intera somma; il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita; prima dell'entrata in vigore del decreto-legge i creditori avevano tempo novanta giorni per chiedere di procedere (lettera d); nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare presso il debitore è previsto per l'assegnazione e la vendita dei beni l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche ed è consentita la rateizzazione quando il valore dei beni pignorati supera i 20.000 euro (lettera e); la vendita dei beni mobili a mezzo di commissionario diviene la regola, imponendosi al giudice di procedere in tal senso quando la vendita possa essere effettuata senza incanto; lo stesso giudice dovrà fissare il numero complessivo degli esperimenti di vendita e individuare i criteri per determinare i ribassi (lettera n; lettera g). L'alternativa è la vendita all'incanto (lettera h): il professionista delegato potrà rivolgersi al giudice dell'esecuzione in presenza di qualsiasi problema legato alla vendita e rispetto alla decisione del giudice le parti potranno presentare reclamo al collegio (lettera i); nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi, il decreto-legge stabilisce l'impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà; in caso di accredito su conto corrente di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento di quiescenza, le somme sono impignorabili nella misura corrispondente al triplo dell'assegno sociale, se l'accredito è anteriore al pignoramento. Se l'accredito è successivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie (ovvero, per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà) (lettera 1 e lettera m). Il pignoramento eseguito in violazione di legge è inefficace, o parzialmente inefficace, e il vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice; nell'espropriazione immobiliare, i tempi concessi per gli adempimenti del creditore relativi all'istanza di vendita sono accorciati (lettera n). È riscritta la disposizione sulla determinazione del valore dell'immobile, che dovrà essere ricondotto dal giudice a valori di mercato (in luogo dei più bassi valori catastali): in particolare, la riforma detta dei criteri che l'esperto dovrà seguire nel determinare il valore di mercato, tra i quali spiccano la superficie dell'immobile e il valore al metro quadro, ma anche i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali (lettera o); quanto all'autorizzazione della vendita, la riforma accelera le procedure, rimette al giudice nell'ordinanza di vendita l'indicazione del prezzo e del termine entro il quale dovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il pagamento rateale (lettera p). Nella vendita senza incanto, la riforma prevede che siano respinte le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito (che, peraltro, viene contestualmente riportato ai valori di mercato e dunque presumibilmente alzato) (lettera q). L'offerta dovrà essere accolta se pari o superiore al valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 568; se invece l'offerta è inferiore al valore fissato, ma in misura non superiore a un quarto, il giudice può procedere alla vendita se ritiene che non vi sia modo di conseguire un prezzo più alto (lettera r); se vi sono invece più offerte, il decreto-legge consente la vendita a favore del miglior offerente solo se il giudice ritiene che con una nuova vendita non sia possibile conseguire un prezzo più alto (lettera s). Il pagamento del prezzo può essere rateale, previa fideiussione (lettera t), ma il mancato pagamento anche di una sola rata costituisce inadempimento dell'aggiudicatario (lettera u). Le lettere v), z) e aa), che modificano rispettivamente gli articoli 588, 589 e 590 del codice di procedura, hanno finalità di coordinamento; quanto alla vendita con incanto, la riforma intende garantire il miglior prezzo di vendita, a tutela dei creditori e del debitore, prevedendo che se il primo tentativo di vendita non ha avuto esito, il giudice dell'esecuzione possa procedere con l'incanto solo se ritiene che con tale modalità sarà possibile vendere il bene a un prezzo superiore della metà del valore determinato a norma dell'articolo 568. Il giudice può decidere di ribassare il prezzo di vendita fino a un quarto; se fallisce anche il secondo tentativo di vendita, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio (lettera bb). Le operazioni di vendita dovranno essere delegate dal giudice ad un notaio o ad un professionista, salvo che il giudice non ritenga che gli interessi delle parti siano meglio tutelati da una vendita diretta (lettera ce); nell'opposizione all'esecuzione il giudice può, in caso di contestazione parziale del diritto dell'istante, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata (lettera dd); nella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è eliminato il riferimento al creditore procedente - che aveva indotto alcuni interpreti a ritenere che il procedimento di autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essere avviato esclusivamente dopo il pignoramento - ed è previsto che la richiesta di autorizzazione possa essere proposta al presidente del tribunale solo dopo la notificazione del precetto, salve specifiche ragioni di urgenza. La Commissione giustizia della Camera ha ulteriormente integrato l'articolo 13 del decreto-legge prevedendo, tra l'altro, che avverso il decreto del giudice dell'esecuzione che risolve le difficoltà insorte durante la vendita le parti possano presentare reclamo (lettera ce-bis,) e provvedendo alla riscrittura dell'articolo 614-bis del codice di rito sulle misure di coercizione indiretta, alle quali è dedicato ora un apposito titolo. La riforma estende l'ambito di applicazione di queste misure a qualsiasi condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro (lettera cc-ter). Spetterà dunque al giudice, già in sede di condanna, fissare a richiesta di parte la somma dovuta per ogni inosservanza della sentenza stessa, tenendo conto del valore della controversia.
L'articolo 14 interviene sulle norme di attuazione del codice di procedura civile con finalità di coordinamento. In particolare, con la modifica dell'articolo 155-quinquies, il decreto-legge permette al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, nonché quelle degli enti previdenziali l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati (lettera a). La riforma, inoltre, inserisce l'articolo 161-quater, che detta la disciplina di dettaglio delle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche; l'inserimento dell'articolo 169-sexies riguarda invece l'istituzione presso ogni tribunale di un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati; l'elenco è formato dal presidente del tribunale, sentito il procuratore della Repubblica.
L'articolo 15 interviene sul Testo unico delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) per fissare in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, deve pagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobile o mobile registrato. Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo saranno riassegnate dall'apposito capito dell'entrata del bilancio del Ministero della giustizia e destinate al funzionamento degli uffici giudiziari nonché all'implementazione e allo sviluppo dei sistemi informatizzati.
L'articolo 16 modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette, in particolare consentendone la deducibilità in un unico esercizio (rispetto ai precedenti cinque anni) e apportando una specifica disciplina transitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell'lRAP.
L'articolo 17 blocca parzialmente l'applicazione delle disposizioni sui Deferred Tax Assets - DTA, che consentono di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio; in particolare, si prevede che esse non trovino applicazione per le attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso al 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame). In sostanza, l'applicazione delle norme in tema di trasformazione di DTA in crediti d'imposta viene bloccata per gli enti diversi da quelli creditizi e finanziari, i quali possono avvantaggiarsi di tale disciplina solo per le attività relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, come chiarito dall'Agenzia delle entrate. Le altre ipotesi di trasformazione in crediti di imposta delle DTA continuano invece a trovare applicazione secondo le regole ordinarie.
Il comma 1 dell'articolo 18 disciplina il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari. In particolare, si stabilisce che i magistrati ordinari che alla data del 31 dicembre 2015 avranno compiuto settantadue anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell'anno - conformemente a quanto già previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 90 del 2014 - e che i magistrati ordinari che alla medesima data non abbiano compiuto settantadue anni, ma debbano essere collocati a riposo nel periodo 31 dicembre 2015 - 30 dicembre 2016, siano trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2016. Nella relazione di accompagnamento del decreto legge si evidenza che la disciplina così introdotta determina la proroga parziale e limitata del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, per far fronte all'emergenza creatasi negli organici dell'ordine giudiziario e porre rimedio ai rischi di paralisi del funzionamento di taluni uffici sia requirenti che giudicanti. Tale grave situazione sarebbe particolarmente avvertita, alla luce del rilievo che i vincoli procedimentali che limitano l'azione del Consiglio superiore della magistratura (CSM) non consentirebbero di provvedere con la necessaria tempestività al ricambio dei vertici degli uffici direttivi e semidirettivi. In mancanza dell'entrata in vigore della disposizione in illustrazione, numerosi uffici si verrebbero, infatti, a trovare scoperti, proprio per via dell'indiscriminata uscita dai ruoli di un numero ingente di magistrati alla data del 31 dicembre 2015. Il CSM, peraltro, non potrebbe provvedere con l'opportuna gradualità al rinnovo nel conferimento degli incarichi vacanti, con il rischio aggiuntivo di non poter effettuare con la dovuta ponderazione le valutazioni comparative dei profili degli aspiranti agli incarichi direttivi e semidirettivi da conferire ex novo. Infine, la contestuale cessazione dall'esercizio delle funzioni di numerosi magistrati con incarichi direttivi presso la Suprema corte di cassazione determinerebbe una repentina soluzione di continuità nello svolgimento della funzione nomofilattica attribuita al giudice di legittimità dall'articolo 111 della Costituzione. La proroga del termine consentirebbe invece una limitata, ma ragionevole gradazione nel ricambio e sarebbe rispondente al canone di ragionevolezza e al principio di eguaglianza. Inoltre, permetterebbe di provvedere al rinnovo degli incarichi senza precludere un effettivo svolgimento delle valutazioni comparative tra gli aspiranti a rivestire gli incarichi resisi vacanti.
Il comma 1-bis riguarda i magistrati contabili, per i quali si prevede che in considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffici per il regolare svolgimento dell'attività di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti siano fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge e in ogni caso fino al 30 giugno 2016.
L'articolo 18-ter, introdotto alla Camera, detta disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria in linea con le disposizioni contenute nel decreto legge n. 90 del 2014 che, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per i magistrati professionali, ha abrogato le disposizioni sul trattenimento in servizio, al fine di favorire il «ricambio generazionale». L'emendamento proposto intende quindi unificare la disciplina normativa relativa all'età massima dei magistrati onorari, unificandola per tutti. Attualmente, infatti, i giudici di pace cessano dal servizio col raggiungimento del settantacinquesimo anno di età (articolo 7, comma 1-bis, legge n. 374 del 1991), mentre per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari la cessazione del servizio è prevista quando compiono settantadue anni (articolo 42-sexies, comma 1, lettera a), regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). La modifica si pone l'obiettivo di intervenire con gradualità in modo che la cessazione dall'ufficio si verifichi: al 31 dicembre 2015, per coloro che a tale data hanno compiuto il 72° anno di età; al 31 dicembre 2016, per coloro che a tale data hanno compiuto il settantesimo anno di età.
E' stato introdotto dalla Camera anche l'articolo 18-ter, che - a fronte del problema emergenziale connesso con il fenomeno migratorio e dell'elevato numero di procedimenti connessi alle richieste di protezione internazionale, soprattutto in Sicilia - consente al CSM di procedere all'applicazione, definendone le modalità, di un numero massimo di 20 magistrati presso gli uffici giudiziari nei quali si è verificato il maggior incremento di tali procedimenti; l'applicazione avrà durata di diciotto mesi (rinnovabili per massimo sei mesi).
All'articolo 19 vengono dettate disposizioni in materia di processo civile telematico, mentre all'articolo 20, comma 1, viene posticipata di sei mesi l'entrata in vigore del cosiddetto processo amministrativo telematico - ovverosia al 1° gennaio 2016 - e vengono soppresse le disposizioni in materia di riorganizzazione dei TAR previste dal decreto-legge n. 90 del 2014, abrogando le disposizioni che ne scandivano i tempi e ne dettavano le modalità. In assenza dell'intervento d'urgenza, a partire dal 1° luglio 2015 sarebbero state soppresse le sezioni staccate di TAR di Parma, Pescara e Latina. Con il comma l-ter dell'articolo 20 si prevede l'estensione anche ai magistrati amministrativi della riduzione delle ferie già applicata ai magistrati ordinati dall'articolo 16 del decreto-legge n. 132 del 2014, contestualmente circoscrivendo al periodo 1° agosto - 31 agosto la sospensione feriale dei termini processuali amministrativi.
L'articolo 20-bis, introdotto dalla Camera, ha per oggetto disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile ed interviene per estendere anche alla giustizia contabile alcune norme del processo civile telematico relative all'attestazione di conformità delle copie informatiche ad atti cartacei.
L'articolo 21, recante disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia, prevede l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale proveniente dalle province. Sul punto è intervenuta la Camera che, riformulando la disposizione, ha previsto che le procedure per l'inquadramento di tale personale abbiano carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia, già prevista dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali.
Riguardo agli articoli aggiuntivi all'articolo 21 introdotti in sede di conversione, l'articolo 21-bis reca disposizioni incentivanti sotto il profilo fiscale alla degiurisdizionalizzazione. Tale disposizione prevede meccanismi di incentivazione fiscale della negoziazione assistita e dell'arbitrato, attraverso l'adozione del modello del credito di imposta già previsto per la mediazione dal decreto legislativo n. 28 del 2010. Le norme riconoscono alle parti un credito di imposta massimo pari a 250 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati nel procedimento di negoziazione assistita. Nella relazione orale svolta presso l'Aula della Camera il relatore ha precisato che, sulla base dei dati in possesso del Ministero, sarebbe possibile stimare, prudenzialmente, il numero delle controversie civili e commerciali già pendenti presso i tribunali e le corti d'appello (Capo I del decreto-legge 132 del 2014) che potranno essere trasferite in sede arbitrale in circa 300.000 all'anno e in circa 80.000 all'anno i procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 132 del 2014. Considerato che il credito di imposta è riconosciuto solo in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, commisurato al compenso fino a concorrenza di euro 250, si stima prudenzialmente e in sede di prima applicazione delle disposizioni, che dei circa 380.000 procedimenti, una percentuale non inferiore al 40 per cento avrà esito positivo, con l'accordo delle parti, pari a circa 152.000 procedimenti l'anno. L'ammontare del credito di imposta riconosciuto agli aventi diritto sarà, comunque, determinato sulla base delle risorse stanziate nel limite di euro 10.000.000 all'anno. Considerato che il credito d'imposta potrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2015, si prevede che la maggiore spesa, in termini di minori entrate per lo Stato, avrà decorrenza dall'anno 2016.
L'articolo 21-ter si riferisce ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La disposizione prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che, avendo concluso il tirocinio, possano far parte per ulteriori dodici mesi dell'ufficio del processo. La disposizione delinea i criteri e le modalità per procedere alla selezione di questo personale e fissa in 400 euro mensili l'importo massimo della borsa di studio che potrà essere assegnata. Si stabilisce altresì che lo svolgimento positivo di questa ulteriore attività formativa non solo costituirà titolo di preferenza nei concorsi nella P.A. (preferenza che dovrà essere accordata anche ai tirocinanti che non accedano all'ufficio per il processo), ma dovrà essere valorizzato nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia.
In particolare, l'articolo 21-quater detta misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria. È consentita l'attivazione di procedure di contrattazione collettiva per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il Ministero della giustizia è risultato soccombente e per definire i contenziosi in corso; in particolare, attraverso una procedura interna riservata ai dipendenti in servizio al 14 novembre 2009 sono attribuite funzioni superiori (di funzionario giudiziario e funzionario UNEP dell'area terza).
L'articolo 21-quinquìes, in relazione al previsto passaggio dai Comuni allo Stato delle attività di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), consente agli uffici giudiziari fino alla fine dell'anno 2015 di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Sarà una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero e l'ANCI a delineare i contorni della collaborazione.
L'articolo 21-sexies proroga fino al 31 dicembre la durata dell'incarico del commissario straordinario per gli interventi relativi alla messa in sicurezza del palazzo di giustizia di Palermo.
Con l'articolo 21-septies si intende modificare l'articolo 8 della legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento per consentire anche ai consorzi fidi e agli intermediari finanziari di prestare le garanzie richieste in sede di presentazione della proposta di accordo o di piano del consumatore. Secondo quanto risulta dai lavori preparatori, questa disposizione, nonostante la sua collocazione, è riconducibile alla prima parte del decreto-legge, dove si tratta la materia fallimentare, in quanto la composizione della crisi da sovraindebitamento è una vera e propria procedura parallela al fallimento come finalità, ma che da esso si differenzia per il suo ambito applicativo che riguarda soggetti che non possono essere sottoposti a fallimento.
Dell'articolo 2l-octies si è già detto; l'articolo 22 prevede la copertura finanziaria, l'articolo 23 reca disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 24 riguarda la decorrenza degli effetti del decreto legge, entrato in vigore il 27 giugno scorso.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1577-B:
sull'ordine del giorno G17.5 (testo 2), il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, i senatori Di Biagio e Giovanni Mauro avrebbero voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e uno contrario.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bonaiuti, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiti (dalle ore 15), Ciampi, Colucci, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Esposito Stefano, Formigoni, Fravezzi, Longo Fausto Guilherme, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Stucchi, Torrisi e Vicari
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Carraro, per partecipare a un incontro internazionale.
Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Con lettera in data 3 agosto 2015, il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha comunicato che il senatore Scoma cessa di far parte della 14a Commissione permanente.
La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:
5a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Bellot;
6a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Bellot.
Commissioni permanenti, approvazione di documenti
La 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente e beni ambientali), nella seduta del 30 luglio 2015, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sugli esiti della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso un'economia circolare: Programma per un'Europa a zero rifiuti" e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Doc. XXIV, n. 51).
Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Affari assegnati
Sono stati deferiti alla 13a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, gli affari concernenti:
le problematiche ambientali dei siti di interesse nazionale (Atto n. 589);
le problematiche dell'ex cava di tufo Monti sita in Maddaloni, in provincia di Caserta (Atto n. 590).
E' stato deferito alla 9a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla materia delle nuove tecnologie in agricoltura, con particolare riferimento all'uso delle biotecnologie sostenibili e di precisione (Atto n. 591).
Disegni di Legge, annunzio di presentazione
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro difesa
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 (2036)
(presentato in data 04/8/2015 ) ;
senatrice Pignedoli Leana
Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (2037)
(presentato in data 04/8/2015 ) ;
senatori Manconi Luigi, Airola Alberto, De Petris Loredana, Palermo Francesco, Buemi Enrico, D'Anna Vincenzo, Barozzino Giovanni, Battista Lorenzo, Bocchino Fabrizio, Bottici Laura, Buccarella Maurizio, Bulgarelli Elisa, Capacchione Rosaria, Cappelletti Enrico, Castaldi Gianluca, Cervellini Massimo, Cotti Roberto, Dalla Zuanna Gianpiero, De Cristofaro Peppe, Della Vedova Benedetto, Donno Daniela, Esposito Stefano, Fabbri Camilla, Ferrara Elena, Girotto Gianni Pietro, Ichino Pietro, Lo Giudice Sergio, Maran Alessandro, Margiotta Salvatore, Mattesini Donella, Montevecchi Michela, Nugnes Paola, Orellana Luis Alberto, Pegorer Carlo, Petraglia Alessia, Petrocelli Vito Rosario, Pezzopane Stefania, Ricchiuti Lucrezia, Romani Maurizio, Scalia Francesco, Scibona Marco, Simeoni Ivana, Sollo Pasquale, Spilabotte Maria, Taverna Paola, Uras Luciano, Vaccari Stefano, Bencini Alessandra, Campanella Francesco, Casson Felice, Catalfo Nunzia, Cioffi Andrea, Cirinna' Monica, Crimi Vito Claudio, Filippi Marco, Fucksia Serenella, Giarrusso Mario Michele, Lumia Giuseppe, Manassero Patrizia, Mangili Giovanna, Marton Bruno, Mirabelli Franco, Morgoni Mario, Moronese Vilma, Mussini Maria, Paglini Sara, Puppato Laura, Santangelo Vincenzo, Serra Manuela, Zanoni Magda Angela
Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei
suoi derivati (2038)
(presentato in data 04/8/2015 ) .
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Divina Sergio, Sen. Tosato Paolo
Disposizioni in materia di strumenti di autodifesa volti a dissuadere le aggressioni in montagna da parte di grandi animali selvatici (2015)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 04/08/2015 );
2ª Commissione permanente Giustizia
Dep. Molteni Nicola ed altri
Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (2032)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
C.1129 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 04/08/2015 )
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (2030)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.3027 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 04/08/2015 );
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Mauro Giovanni
Concessione di Amnistia fiscale destinata alla cancellazione dei debiti dei cittadini nei confronti dello Stato inferiori a 50.000 euro (1920)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 04/08/2015 );
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Santangelo Vincenzo ed altri
Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di erogazione dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci (1925)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 04/08/2015 ).
Disegni di legge, presentazione di relazioni
A nome delle Commissioni 3° e 4° riunite, in data 04/08/2015 il Senatore Casini Pier Ferdinando ed altri hanno presentato la relazione 1917-A sul disegno di legge:
Dep. Cirielli Edmondo
"Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali" (1917)
C.45 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.933, C.952, C.1959).
Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione di relazioni del Governo
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 e 24 luglio 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - le seguenti relazioni, che sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi nel bilancio 2016 (COM(2015) 281 definitivo), alle Commissioni 5ª e 14ª;
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (rifusione) (COM(2015) 294 definitivo), alle Commissioni 9ª e 14ª.
Governo, trasmissione di documenti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 31 luglio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, la prima relazione sull'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero dei lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate, aggiornata al 31 luglio 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all'11a Commissione permanente (Doc. CCXXX, n. 1).
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 28 luglio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione - riferita all'anno 2014 - sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Doc. CLXIV, n. 31).
Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione
Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con lettera in data 29 luglio 2015, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/2008 - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - relativa alla direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013, che modifica la direttiva 2009/16/CE concernente il controllo da parte dello Stato di approdo.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 116/1).
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 29 luglio 2015, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/4170, del 29 maggio 2015 - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente il divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-casearie.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 121/1).
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 24 luglio 2015, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/2043, del 29 maggio 2015 - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - relativa all'applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e, in particolare, sull'obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 122/1).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice De Petris e il senatore Cervellini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02116 della senatrice Petraglia.
I senatori Giacobbe e Pagliari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02131 del senatore Vaccari ed altri.
Mozioni
RUTA, RICCHIUTI, STEFANO, CUOMO, SAGGESE, LO MORO, SOLLO, BOCCHINO, BUEMI, CAMPANELLA, COMPAGNONE, CORSINI, D'ADDA, DI BIAGIO, DI GIACOMO, GAMBARO, LO GIUDICE, LUCHERINI, LIUZZI, MUSSINI, NACCARATO, ORELLANA, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, SPILABOTTE, SPOSETTI - Il Senato,
premesso che:
i dati dell'economia del Mezzogiorno rivelati dalle anticipazioni del rapporto Svimez 2015 fotografano un Paese diviso e diseguale, dove il Sud rimane sempre più indietro: nel 2014, per il settimo anno consecutivo, il Pil del Mezzogiorno registra segno negativo, pari all'1,3 per cento in meno, con un calo superiore di oltre un punto percentuale rispetto al Centro-Nord, pari allo 0,2 per cento. Dal 2007 il Pil, nelle regioni meridionali, si è ridotto del 13 per cento, quasi il doppio della flessione registrata nel Centro-Nord (pari al 7,4 per cento in meno);
dal 2008, anno di inizio della crisi, al 2014, anche se risultano negative tutte le regioni italiane, le perdite più pesanti di Pil si riscontrano al Sud, con profonde difficoltà in Puglia (con un calo del 12,6 per cento), Sicilia (pari al 13,7 per cento), Campania (con il 14,45 per cento in meno), Basilicata (con il 16,3 per cento in meno) e Molise (con un calo del 22,8 per cento);
il divario di Pil pro capite tra Centro-Nord e Sud, nel 2014, ha toccato il punto più basso, tornando ai livelli del 2000, con il 53,7 per cento;
nel periodo 2001-2014 il Sud registra un tasso di crescita negativo, addirittura peggiore della Grecia;
nel periodo della crisi, le regioni del Sud hanno risentito, in misura maggiore che nel resto del Paese, della forte riduzione della domanda interna, associata anche al calo della loro competitività sul mercato nazionale, che ha riguardato sia la spesa per consumi, sia la spesa per investimenti. La flessione della spesa per investimenti è stata profonda in tutto il Paese, ma con intensità notevolmente maggiore nel Mezzogiorno. La caduta degli investimenti ha interessato tutti i settori dell'economia, assumendo dimensioni elevate nell'industria in senso stretto, crollata al Sud, nel periodo 2008-2014 addirittura del 59,3 per cento (una riduzione 3 volte maggiore rispetto a quella del Centro-Nord, con un calo del 17,1 per cento). Anche gli investimenti nel settore delle costruzioni hanno segnato un forte calo e un altro settore particolarmente colpito è stato quello dell'agricoltura, nel quale la diminuzione degli investimenti ha raggiunto al Sud, sempre nel periodo 2008-2014, il 38,1 per cento a fronte di un calo del 10,8 per cento nel Centro-Nord;
la spesa in conto capitale della pubblica amministrazione, dal 2001 ad oggi, è diminuita nel Mezzogiorno in misura maggiore rispetto al resto del Paese. Ciò è dovuto, in larghissima parte, al crollo dei trasferimenti di capitale (a favore delle imprese pubbliche e private) che, tra il 2001 e il 2013, ha fatto registrare un calo del 52 per cento, pari a oltre 6,2 miliardi di euro. Si è assistito ad una forte contrazione dei trasferimenti per incentivi alle imprese private senza che fosse in alcun modo compensata dagli investimenti diretti pubblici, che anzi nel Mezzogiorno hanno fatto registrare, tra il 2001 e il 2013, una riduzione di circa 27 punti percentuali;
considerato che:
la netta caduta dell'intervento pubblico a sostegno delle imprese in questi ultimi anni è stata fortemente asimmetrica sotto il profilo territoriale, avendo colpito soprattutto le regioni del Mezzogiorno. Tra il 2008 e il 2013, mentre le agevolazioni concesse alle imprese del Centro-Nord sono diminuite del 17 per cento, quelle destinate al Mezzogiorno sono crollate del 76 per cento. Di conseguenza, la quota del Sud sul totale delle agevolazioni ripartibili territorialmente si è pressoché dimezzata, passando dal 63,5 del 2008 al 33,2 per cento del 2013;
nel periodo 2008-2014, la caduta dei livelli occupazionali è stata al Sud del 9 per cento, di oltre 6 volte superiore a quella del Centro-Nord (con un calo dell'1,4 per cento). Nel Sud, si concentra il 70 per cento delle perdite determinate dalla crisi: delle 811.000 unità perse in Italia, ben 576.000 sono nel Mezzogiorno e riguardano soprattutto giovani e donne. Il numero degli occupati nel Mezzogiorno torna ai livelli del 1977, quasi 40 anni fa;
i nuovi dati sulla povertà assoluta, recentemente diffusi dall'Istat, evidenziano che, a partire dal 2011, la percentuale di famiglie in povertà assoluta è cresciuta nel Mezzogiorno di 2,2 punti percentuali, il doppio rispetto all'1,1 del Centro-Nord. In termini percentuali, l'incidenza della povertà è cresciuta nel Mezzogiorno dal 6,4 all'8,6 per cento, un livello doppio di quello del Centro-Nord. La regione italiana con il più alto rischio di povertà è la Sicilia (41,8 per cento), seguita dalla Campania (37,7 per cento). Guadagna meno di 12.000 euro annui quasi il 62 per cento dei meridionali, contro il 28,5 per cento degli abitanti del Centro-Nord. In particolare, in Campania, quasi il 66 per cento dei nuclei guadagna meno di 12.000 euro annui, in Molise il 70 per cento e in Sicilia il 72 per cento;
la durata della crisi, la riduzione delle risorse per infrastrutture pubbliche produttive, la caduta della domanda interna sono fattori che hanno contribuito notevolmente ad indebolire l'apparato economico del Mezzogiorno; dai dati esposti emerge chiaramente che il Mezzogiorno è a forte rischio di "desertificazione industriale", con la conseguenza che l'assenza di risorse, soprattutto finanziarie, potrebbe impedirgli di "agganciare" la possibile ripresa del Paese;
la criminalità organizzata, radicata in significative realtà territoriali, rappresenta un cancro maligno per la crescita complessiva in ogni settore del Mezzogiorno d'Italia, nonché un freno per gli investitori privati, nazionali e internazionali, tanto da rendere necessarie azioni più incisive e straordinarie che affianchino il lavoro delle tante istituzioni politiche, giudiziarie e civili, che ogni giorno combattono per affrancare il Mezzogiorno da questa piaga che ha esteso i propri tentacoli ben oltre i confini delle realtà territoriali di provenienza;
rilevato che:
i Fondi strutturali, che potrebbero avere un impatto fondamentale per la ripresa, mostrano ritardi nell'attuazione dei piani relativi alla programmazione 2007-2013, ritardi che appaiono significativi nel confronto con gli altri Paesi della UE;
secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico al 30 maggio 2015, ovvero a 7 mesi dalla scadenza fissata dalla UE per la certificazione della spesa del ciclo dei fondi europei 2007-2013, risultano ancora non spesi 12,3 miliardi di euro, pari al 26,4 per cento della dotazione complessiva, di cui circa 10 miliardi nelle regioni del Mezzogiorno;
il Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituito con il decreto legislativo n. 88 del 2011, comprende le risorse nazionali destinate al riequilibrio territoriale. Con la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) la dotazione di tale Fondo è stata determinata in più di 54 miliardi per il periodo 2014-2020. La percentuale riservata alle regioni meridionali è stata fissata all'80 per cento. Tuttavia, ad oggi, non risulta che sia stato avviato il processo di programmazione strategica del Fondo, per il quale è prevista una destinazione prevalente a grandi reti infrastrutturali, materiali e immateriali (art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 88); programmazione strategica da realizzarsi in stretta connessione con quella dei fondi europei (art. 4, comma 2); del resto l'Agenzia per la coesione territoriale, che costituisce un'importante innovazione al fine di promuovere un più efficace coordinamento nazionale nella programmazione dell'uso dei fondi europei e per l'integrazione di tali risorse con quelle del FSC, non risulta ad oggi pienamente operativa, per la mancanza di regolamenti relativi all'organizzazione e alla contabilità. Di fatto, l'Agenzia non ha quindi potuto finora svolgere efficacemente i ruoli per cui era stata con urgenza istituita, con nocumento sia della necessaria azione di riprogrammazione dei fondi 2007-2013 (con i relativi rischi di perdita consistente di tali risorse) che del necessario contributo di coordinamento dei fondi del nuovo ciclo e della loro programmazione integrata con il FSC;
ritenuto che per ridare vigore alla crescita dell'economia del Mezzogiorno è necessario mettere rapidamente in campo delle politiche attive di sviluppo che contribuiscano a recuperare il gap di competitività e di produttività del Sud e a determinare una decisiva inversione di marcia,
impegna il Governo a predisporre e a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 2015, un piano organico per il Mezzogiorno, con misure straordinarie al fine di rendere possibile un vero "cambio di verso" nella direzione della ripresa produttiva e della crescita economica delle regioni meridionali, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie nella manovra finanziaria per il 2016.
(1-00459)
TOMASELLI, FINOCCHIARO, ORRU', LAI, VERDUCCI, CUOMO, PEZZOPANE, SONEGO, ASTORRE, CALEO, BORIOLI, MARGIOTTA, SCALIA, FABBRI, AMATI, LUCHERINI, DI BIAGIO, DI GIACOMO, FILIPPI, MICHELONI, PAGLIARI, SAGGESE - Il Senato,
premesso che:
le recenti anticipazioni del rapporto Svimez sull'economia del Mezzogiorno 2015 hanno riportato l'attenzione del Paese sulle sue profonde divisioni, con un Mezzogiorno che precipita sempre più verso l'arretramento: nel 2014 per il settimo anno consecutivo il Pil del Mezzogiorno e? ancora negativo (pari all'1,3 per cento in meno); il divario di Pil pro capite e? tornato ai livelli di 15 anni fa; negli anni di crisi 2008-2014 i consumi delle famiglie meridionali sono crollati quasi del 13 per cento e gli investimenti nell'industria in senso stretto addirittura del 59 per cento; nel 2014 quasi il 62 per cento dei cittadini meridionali ha guadagnato meno di 12.000 euro annui, contro il 28,5 per cento del Centro-Nord;
già nelle scorse settimane dal rapporto Istat 2015 "La situazione del Paese" emergeva la permanenza di disuguaglianze socio-economiche e territoriali, con uno svantaggio per chi ha posizioni sociali più fragili, soprattutto nel Mezzogiorno;
dopo 2 anni di calo, nel 2014, in Italia l'occupazione è tornata a crescere (con 88.000 unità, pari allo 0,4 per cento), tuttavia, i divari territoriali non accennano a diminuire: la crescita ha riguardato soltanto il Centro-Nord, mentre il Mezzogiorno ha perso 45.000 occupati (con un calo pari allo 0,8 per cento);
il tasso di disoccupazione è passato dal 12,1 per cento nella media del 2013 al 12,7 per cento del 2014, quello giovanile è cresciuto ulteriormente fino a raggiungere il 42,7 per cento, con punte del 55,9 per cento nel Mezzogiorno;
il tasso di disoccupazione di lunga durata si è attestato al 7,1 per cento, 6 decimi di punto in più rispetto all'anno precedente;
secondo le prime stime dell'Istat, nel primo trimestre 2015 si registra una inversione di tendenza, tanto che il tasso di disoccupazione, cresciuto ininterrottamente dal terzo trimestre del 2011, è diminuito al 13 per cento (con un calo di 0,6 punti percentuali in confronto a un anno prima); la riduzione ha riguardato sia gli uomini sia le donne, ha interessato sia il Nord (con un calo di 0,4 punti) che il Mezzogiorno (con 1,2 punti in meno), ma i divari territoriali restano elevati (con valori dell'indicatore del 9 e 20,5 per cento rispettivamente);
come riportato dallo Svimez nel suo rapporto sull'economia del Mezzogiorno per l'anno 2014, ci si trova di fronte ad un Sud dove si continua ad emigrare (116.000 abitanti nel solo 2013), a non fare figli (anche nel 2013 ci sono stati più decessi che nascite), e ad impoverirsi; infatti, i consumi delle famiglie sono crollati di quasi il 13 per cento in 5 anni, a causa dell'assenza di lavoro;
dall'inizio della crisi, il prodotto interno lordo meridionale è diminuito di quasi 14 punti percentuali contro poco più di 5 punti nel resto del Paese (attualmente il prodotto interno lordo pro capite meridionale è pari ad appena il 56 per cento di quello del Centro-Nord). Gli investimenti fissi lordi meridionali sono diminuiti, sempre dall'inizio della crisi, di oltre 30 punti percentuali, con punte di quasi il 50 per cento nel settore industriale;
il Mezzogiorno interno, il raggruppamento meno dinamico e demograficamente più esiguo (4,1 milioni di abitanti) che si sviluppa lungo la dorsale appenninica peninsulare tra il Lazio interno e la Basilicata, la Calabria, la Sicilia interna e la Sardegna centrale, si sta spopolando da decenni (abitanti in calo del 3,1 per cento solo nell'ultimo decennio e quota di abitazioni non occupate superiore al 60 per cento), la popolazione è strutturalmente anziana e il mercato del lavoro asfittico;
si conferma la distanza fra la performance complessiva della generalità dei grandi comuni del Mezzogiorno e quella dei loro omologhi del Centro e del Nord nelle aree dell'innovazione tecnologica, dell'innovazione sociale e della trasparenza e partecipazione;
le famiglie residenti nelle aree del Sud e delle isole segnalano difficoltà nell'accesso a tutti i servizi; le situazioni più gravi si riscontrano nei centri urbani meridionali per l'accesso a pronto soccorso, ai presidi delle forze dell'ordine e agli uffici comunali;
il grado di soddisfazione espresso dai cittadini per il Servizio sanitario nazionale, soprattutto per quanto riguarda l'accessibilità ai servizi, è più basso fra i residenti del Mezzogiorno, ad eccezione di alcune realtà della Puglia e della Sardegna;
la congiuntura economica ha inasprito la competizione fra le diverse destinazioni della spesa pubblica, imponendo soprattutto agli enti locali, tanto più nelle aree urbane economicamente e socialmente più fragili, un limite severo agli investimenti;
il crollo della domanda interna negli anni trascorsi ha penalizzato fortemente soprattutto le aree più deboli, dove le imprese sono più piccole e meno internazionalizzate;
le stesse politiche di rigore fiscale hanno finito per colpire di più il Mezzogiorno: l'aumento della pressione fiscale, infatti, è concentrato sulla tassazione locale, meno progressiva, e più intensa al Sud;
la relazione annuale della Banca d'Italia ribadisce che non tutte le imprese stanno sopravvivendo e sopravvivranno a questa fase storica, ma lo faranno solo alcune: quelle che hanno raggiunto dimensioni sufficienti, che innovano e crescono sui mercati internazionali, laddove, invece, le imprese meridionali sono più piccole, meno innovative e meno internazionalizzate (anche se non mancano esempi di agglomerati industriali efficienti anche al Sud);
negli ultimi anni gli interventi per le imprese si sono ridotti molto di più nel Mezzogiorno: fra il 2008 e il 2013 le "agevolazioni" concesse sono diminuite del 17 per cento nel Centro-Nord e del 76 per cento nel Mezzogiorno;
considerato che:
mentre è evidente l'urgenza di politiche specifiche per attirare gli investimenti nel Mezzogiorno, va considerato che sono in corso positivi processi di consolidamento di realtà produttive di eccellenza, fondate sulla diffusione di realtà distrettuali e di cluster tecnologici tra i più significativi del Paese intero, come il settore dell'elettronica nell'area di L'Aquila e Avezzano; dell'aerospaziale in Campania e in Puglia; le aziende attive nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a Cagliari; la meccatronica a Bari e l'elettronica a Catania. In queste realtà produttive, nel complesso, trovano occupazione più di 40.000 addetti (molti dei quali ricercatori e personale qualificato) e il fatturato totale ha superato negli scorsi anni gli 8,5 miliardi di euro, di cui circa un terzo destinato all'esportazione;
sono in corso, altresì, fenomeni di reshoring, ovvero ritorno in Italia di produzioni precedentemente delocalizzate, anche in produzioni "tradizionali", e appare evidente e naturale la disponibilità del Mezzogiorno a rappresentare un asse portante di questo fenomeno;
negli ultimi mesi l'iniziativa congiunta di Governo e Parlamento ha creato le condizioni normative e relazionali che hanno consentito di promuovere una vasta attività non solo di salvataggio, ma di rilancio e valorizzazione di segmenti decisivi dell'apparato industriale del Mezzogiorno, dall'Ilva alla Whirlpool: da tali positivi esempi consegue la consapevolezza che il processo di cosiddetta "desertificazione industriale" denunciato dalla Svimez non solo non sia irreversibile ma, anzi, possa per davvero essere vinto e superato;
è necessario scongiurare il rischio che cadano inutilizzate le risorse europee non ancora impegnate, ma soprattutto bisogna individuare tutte le misure utili a superare i ritardi e le inefficienze sin qui registratesi nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e, in ogni caso, individuare i meccanismi, anche di carattere sostitutivo da parte dello Stato, finalizzati ad assicurare nel futuro la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di quegli interventi indispensabili per il suo riscatto;
è essenziale, quindi, assumere provvedimenti anche urgenti al fine di assicurare interventi concreti in favore dei territori del Mezzogiorno, nella convinzione che, se non ripartirà l'economia di tale area, è l'intero Paese che rimarrà più povero e più fragile sul piano della concorrenza internazionale, oltre che più ingiusto e meno coeso;
come richiamato anche dalla Commissione europea, tra le criticità che hanno caratterizzato la gestione dei fondi europei nel nostro Paese vanno richiamate: la dispersione e la parcellizzazione delle risorse europee in un numero eccessivo di progetti che ne minano la stessa efficacia ed efficienza, la scarsa capacità amministrativa e l'assenza di piani specifici settoriali,
impegna il Governo:
1) a rilanciare un'adeguata iniziativa in sede europea volta ad affrontare le criticità e i divari strutturali tra economie nazionali, oltre che all'interno delle singole nazioni, resi più acuti dall'impatto della lunga crisi di questi anni;
2) in particolare, in sede comunitaria, ad aggiornare le politiche di coesione mediante: l'adozione di strumenti di fiscalità di compensazione e/o di vantaggio per le aree più deboli, nell'ambito del processo di armonizzazione delle politiche fiscali; il rilancio degli investimenti pubblici, a cominciare dalla destinazione di una quota significativa del "piano Juncker" alla riduzione degli squilibri strutturali tra le varie aree; l'utilizzo dei margini di flessibilità nell'ambito della finanza pubblica, così come previsti dai vigenti Trattati europei, per le risorse da destinare al rilancio degli investimenti mediante, nello specifico, l'esclusione dal patto di stabilità del cofinanziamento delle spese degli stessi;
3) a riconsiderare, sempre in sede comunitaria, l'attuale rete integrata europea dei trasporti (TEN) che, così come definita negli anni scorsi, esclude e penalizza larga parte del Mezzogiorno, a cominciare dalla necessità di definire il prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico da Ravenna a Brindisi e Lecce, obiettivo ancora più urgente alla luce dell'ormai prossima approvazione della "macro regione adriatico-ionica";
4) ad assicurare che, nelle priorità delle opere strategiche da confermare nella prossima programmazione e da finanziare, come già definito in varie occasioni negli ultimi anni, vi siano le due più grandi interconnessioni ferroviarie attualmente previste nel Mezzogiorno, la Bari-Napoli e la Messina-Catania-Palermo;
5) a promuovere misure volte a rendere ancora più agevole la continuità territoriale tra tutti i territori isolani, anche attraverso l'istituzione di norme ed incentivi utili a garantire tale continuità via mare, via ferro e via aerea;
6) a promuovere interventi aventi per obiettivo quello di potenziare le strutture nel Mezzogiorno finalizzate a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare per i giovani;
7) ad assicurare, in sede di monitoraggio dell'attuazione della legge di riforma del mercato del lavoro, con particolare riferimento al Mezzogiorno, la verifica dell'impatto delle misure previste in materia di: alternanza scuola-lavoro per assicurare ai giovani adeguate competenze ed opportunità; il rafforzamento della presenza quanto più diffusa dell'istruzione tecnico-professionale; l'efficace utilizzo degli strumenti del tirocinio formativo e dell'apprendistato; la riforma dei servizi pubblici per l'impiego ed il loro rapporto con i territori a più alta densità di disoccupazione;
8) a sviluppare tale attività di verifica e monitoraggio in stretto raccordo con gli altri livelli istituzionali, a cominciare dalle Regioni, e con particolare attenzione ai fenomeni più delicati dal punto di vista sociale, ossia la condizione femminile e la disoccupazione degli adulti espulsi dal ciclo produttivo;
9) a favorire, di conseguenza, d'intesa con le Regioni interessate, piani di formazione permanente a beneficio dei lavoratori ultracinquantenni, al fine di promuovere politiche attive di reinserimento lavorativo;
10) a promuovere lo sviluppo di un sistema creditizio e finanziario in grado di sostenere e supportare le imprese, con particolare attenzione ai settori ad alta capacità di innovazione, nonché a procedere ad un riordino complessivo, e ad un loro effettivo coordinamento, di enti e strutture, a partire dalla Banca del Mezzogiorno, che operano nel settore, definendo altresì un più solido quadro di misure a sostegno di tali processi, dal rafforzamento del Fondo centrale di garanzia alla costituzione di fondi di private equity specialistici;
11) a rendere pienamente operativi e a rafforzare gli strumenti di contrasto del disagio sociale presente in ampie fasce della società meridionale;
12) ad attivare politiche generali e di promozione locale finalizzate ad una nuova residenzialità nei territori caratterizzati, in questi ultimi anni, da un forte calo demografico, prevedendo politiche sperimentali in favore dei piccoli comuni situati nelle zone svantaggiate e nelle aree interne;
13) ad individuare, nel quadro di un ampio confronto con le Regioni e le amministrazioni del Mezzogiorno, le opportune soluzioni, anche di carattere normativo, volte ad assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse dei fondi strutturali della politica agricola comune per interventi e progetti da realizzarsi esclusivamente nelle "regioni obiettivo-convergenza" del Sud, facendo ricorso, ove necessario, all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni che si dovessero rivelare inadempienti;
14) a considerare come l'eccessiva cementificazione, assieme all'abbandono del territorio agricolo nelle aree del Mezzogiorno, abbia contribuito ai fenomeni di dissesto idrogeologico e, pertanto, a contrastare il disboscamento e l'abbandono dei terreni e riconoscere il valore strategico dell'agricoltura: non solo come presidio e strumento di manutenzione ordinaria del territorio, rivedendo funzione ed organizzazione dei consorzi di bonifica, ma anche e soprattutto come strumento per favorire l'occupazione giovanile;
15) ad attivare misure ed interventi anche di carattere finanziario e fiscale per il recupero dei terreni coltivati e per la ristrutturazione di quei territori che hanno subito un esodo agricolo e per far rivivere complessivamente le comunità, che sono un elemento fondamentale di forte contrasto al depauperamento del territorio, anche mediante progetti innovativi per la manutenzione del territorio e dei corsi d'acqua;
16) ad assicurare una più solida ed avanzata "governance " delle risorse previste dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, che tenga conto dei limiti e delle difficoltà largamente denunciate e condivise negli ultimi anni e che, in particolare, assuma la necessità di un più forte coordinamento centrale tra le Regioni interessate, sia nell'ambito della stessa azione di governo che nel rilancio delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale da integrare con l'attività della stessa Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.
(1-00460)
Interpellanze
VACCIANO, MOLINARI, GAMBARO, Maurizio ROMANI, MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, ORELLANA, SIMEONI, DE PIETRO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
in questi giorni è stata ampiamente rilanciata dai mass media nazionali la notizia dell'epocale sentenza pronunciata da un giudice di pace di Venezia, a conclusione di un ricorso di un utente contro l'Enel con la quale è stata sancita l'illegittimità del conteggio dell'IVA sulla quota delle accise delle utenze. La portata storica del dispositivo giurisprudenziale, le cui motivazioni non risultano ancora pubblicate, risiede nel fatto che il ricorrente veneziano verrà risarcito dell'oramai illegittimo calcolo. Viene chiamato in causa anche lo Stato, in quanto, trattandosi di un'imposta che finisce nelle casse dell'erario pubblico, questa somma viene automaticamente restituita alla società che eroga tali servizi dopo la nota di variazione annuale sull'Iva e pone gli utenti italiani nella condizione di corrispondere indirettamente allo Stato un tributo non dovuto;
relativamente alla stessa notizia, "il Fatto Quotidiano" on line del 20 luglio 2015 scrive: "Nel decreto il giudice richiama il principio stabilito dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza 3671/97, secondo il quale, salvo deroga esplicita, un'imposta non costituisce mai base imponibile per un'altra. Il decreto ingiuntivo è passato in giudicato visto che Enel non aveva fatto opposizione. Probabilmente perché la società ha ritenuto di non essere lei a dover contestare il ricorso, visto che l'imposta è stabilita da una legge dello Stato";
premesso inoltre che Federconsumatori ha annunciato che presenterà un maxi ricorso sulla base di questo verdetto. Inoltre, lo stesso quotidiano web riferisce che, nella stessa sentenza di Venezia, si fa menzione del riconosciuto diritto al rimborso dell'Iva inclusa nella tassa dei rifiuti (Tia), ipotesi che potrebbe applicarsi anche a casi simili, come succede per il calcolo dell'Iva sulle accise di benzina e gasolio;
considerato che la sentenza della Corte di cassazione del 1997 richiamata dall'articolo del quotidiano, infatti, precisa che: "Ad avviso del Collegio, ai fini della determinazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 52 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, per prezzo di acquisto della merce deve intendersi il corrispettivo versato dall'operatore economico che organizza l'operazione a premio, al netto della componente fiscale". I giudici continuano con l'elenco degli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che dispongono la deducibilità dell'IVA: "Dalla suddetta normativa emerge, con chiarezza, un elemento di continuità rispetto alla disciplina precedente all'introduzione dell'Iva, che induce ad escludere la riconducibilità di questo tributo nella nozione di prezzo, rispetto al quale rimane sempre esterno e perciò non computabile come componente del corrispettivo della cessione",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda procedere con il rimborso delle quote ingiustamente corrisposte dagli utenti delle compagnie di pubblica utilità, a fronte dell'illegittimo assoggettamento delle accise all'imposta sul valore aggiunto. La corresponsione diretta dei suddetti rimborsi, inoltre, eviterebbe i probabili effetti del ricorso annunciato da Federconsumatori, il quale, in assenza di azioni preventive, comporterebbe un sicuro aggravio del circuito giudiziario, quindi ulteriori costi per l'erario pubblico;
se non ritenga, altresì, necessario trovare una soluzione interpretativa anche dettata dalle citate sentenze e quali misure normative intenda predisporre in merito all'illegittimità del calcolo dell'IVA sulla quota delle accise incluse nei corrispettivi delle utenze domestiche e commerciali, oltre che nelle tariffe di gasolio e benzina.
(2-00297)
Interrogazioni
DE PETRIS - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
la via Francigena costituisce il principale itinerario di pellegrinaggio che attraversa il nostro Paese, riconosciuto il 9 dicembre 2004 dal Consiglio d'Europa quale "grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa", ai sensi della risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei ministri il 17 marzo 1998;
il Ministero per i beni e le attività culturali ha promosso nel 2008 un apposito progetto rivolto a dotare il tracciato di pellegrinaggio di una prima segnaletica e ha stipulato uno specifico accordo con l'Associazione europea delle vie Francigene per la promozione e la valorizzazione dell'itinerario;
iniziative ed atti di indirizzo rivolti a riconoscere e promuovere l'antico tracciato sono stati approvati da varie Regioni, anche se ancora in quadro disomogeneo e non coordinato e comunque non in grado, ad oggi, di dare vita ad un percorso interamente percorribile in sicurezza e con idonea segnaletica;
il tracciato dell'antica via può costituire un'importante occasione di valorizzazione e promozione per i beni culturali e per il territorio delle regioni interessate, in particolare in occasione del giubileo straordinario che avrà inizio il prossimo 8 dicembre 2015;
con riferimento specifico al giubileo e alla città di Roma, desta particolare preoccupazione, in previsione dell'incremento dei pellegrini che utilizzeranno l'antica via, la situazione dell'ingresso del tracciato nella capitale, attualmente in condizioni di grave insicurezza;
in particolare, in accesso a Roma, a partire dall'antico borgo di Isola Farnese, il percorso attuale prevede che i pellegrini percorrano la via Cassia e la via Trionfale, quest'ultima senza neanche le più elementari condizioni di sicurezza, in assenza di marciapiedi e itinerari protetti;
non sono ad oggi andati a buon fine i tentativi degli enti locali rivolti a prevedere che il percorso della via Francigena in accesso a Roma avvenga in un contesto ambientale, paesaggistico e di sicurezza adeguato all'importanza dell'itinerario e alla qualità dei luoghi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente, in occasione dell'imminente avvio del giubileo straordinario della misericordia, adottare provvedimenti di competenza che consentano di realizzare le opere indispensabili, in collaborazione con le Regioni e con i Comuni interessati, per rendere percorribile dai pellegrini, in condizioni di sicurezza, l'intero tracciato dell'antica via Francigena, unitamente alle opere indispensabili per la ricettività turistica e la fruizione dei beni culturali e dei luoghi di culto localizzati lungo il percorso;
se non ritengano necessario e urgente intervenire in particolare per risolvere l'attuale critica situazione dell'accesso della via Francigena a Roma, promuovendo gli interventi indispensabili per assicurare che l'ingresso dei pellegrini nella città eterna avvenga in condizioni accettabili di sicurezza e qualità ambientale.
(3-02135)
FAVERO, SUSTA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
a quanto risulta agli interroganti e secondo quanto comunicato dai sindacati del settore, nel mese di settembre 2015 sarebbe prevista una riduzione del personale ATA (ausiliari, tecnici ed amministrativi) in servizio presso gli istituti scolastici del territorio nazionale;
secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 334, dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), con decreto dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla revisione di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità e una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all'anno scolastico 2015/2016;
il 15 luglio, il Ministero dell'istruzione ha inoltrato con una circolare MIUR. AOODGPER registro ufficiale (U) 0020965, lo schema di decreto interministeriale che definisce l'organico ATA, avendone stabilito l'applicazione con le tabelle relative all'organico di diritto ATA 2015/2016 che, alla luce delle suddette prescrizioni, prevede la riduzione di 2.020 posti, con la soppressione di 1.165 posti di assistente amministrativo e 855 posti di collaboratore scolastico;
considerato che:
dai dati diffusi dalla Flc Cgil di Biella, il Piemonte risulta fortemente colpito dalle riduzioni dell'organico ATA previste;
in particolare, la Provincia di Biella ancora una volta rischia di essere duramente penalizzata con la perdita di 10 assistenti amministrativi, 5 assistenti tecnici e 5 collaboratori scolastici. In termini percentuali, si registra un decremento del 7,5 per cento sugli assistenti amministrativi, il 13,2 per cento sugli assistenti tecnici e l'1,3 per cento sui collaboratori scolastici. La perdita totale sarebbe quindi di 20 posti con un decremento complessivo del 3,4 per cento. Complessivamente, la Regione Piemonte perderebbe l'1 per cento di organico ATA, quindi la Provincia di Biella subirebbe una riduzione di organico di oltre 3 volte la media regionale;
sempre secondo i dati cui si fa riferimento, dal 2009, la Provincia di Biella avrebbe perso 207 unità di personale ATA per un taglio pari al 26,7 per cento, circa 10 punti percentuali oltre la media regionale del 17,2 per cento;
le riduzioni, descritte in termini numerici e percentuali, rischiano di avere ripercussioni nella gestione dell'organico ATA presso gli istituti scolastici, creando inevitabilmente una situazione inaccettabile, che penalizzerebbe sia gli alunni che i docenti, compromettendo il funzionamento amministrativo-contabile delle scuole;
in particolare, nella provincia di Biella, a quanto risulta all'interrogante, sarebbero state attivate pochissime delle proroghe richieste per i mesi di luglio ed agosto per il contratto, ormai scaduto, del personale in questione. Di conseguenza, molti istituti scolastici sarebbero fortemente in difficoltà nel regolare servizio da effettuare nel periodo estivo come la cura delle pratiche relative alle iscrizioni, agli esami di Stato, ai pagamenti del fondo di istituto, degli stipendi, ai procedimenti amministrativi legati alle varie attività fiscali, ai pagamenti di fatture, alla gestione della piattaforma dei crediti oltre alla gestione delle assegnazioni provvisorie, TFR e gestione ordinaria. Tutti adempimenti che gravano su tali soggetti e devono essere effettuati in tempi certi e rapidi. Si vanificherebbero, infine, molti degli sforzi compiuti per migliorare la progettualità e l'offerta formativa di alcuni istituti, non riuscendo a gestire i finanziamenti statali ed europei faticosamente ottenuti;
inoltre, tali misure rischiano di penalizzare ulteriormente la provincia biellese, viste anche le caratteristiche del territorio, in prevalenza montano, essendo presenti numerosi istituti comprensivi che hanno più sedi scolastiche e plessi distanti tra di loro. In questo casi, la carenza di collaboratori scolastici risulterebbe tale da non assicurare il regolare svolgimento del servizio loro assegnato e che deve essere garantito, come l'apertura e la chiusura dei plessi scolastici e la presenza durante le attività didattiche;
secondo quanto comunicato dai sindacati del settore, nell'incontro svoltosi martedì 14 luglio 2015 presso il Ministero dell'istruzione, il sottosegretario Davide Faraone avrebbe dichiarato che il Ministero effettuerà, suo malgrado, questi tagli in organico di diritto impegnandosi a restituirli, in sede di adeguamento alle situazioni di fatto. Tale scelta è dovuta all'impossibilità per il Parlamento di adottare, in tempo utile per le imminenti operazioni di mobilità degli ATA, un provvedimento legislativo ad hoc. I posti tagliati per effetto della legge di stabilità per il 2015 sarebbero ripristinati attraverso previsioni nella manovra finanziaria per il 2016,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione e quale sia la sua valutazione in merito;
se i posti ridotti nell'organico del personale ATA, ai sensi dell'art. 1, comma 334, delle legge di stabilità per il 2015, saranno effettivamente ripristinati nell'organico "di fatto", vista la situazione delle singole realtà scolastiche e territoriali e in particolare della Provincia di Biella, fortemente penalizzata dalle previsioni e dalla condizione economico-finanziaria della Provincia;
quali siano le misure legislative in previsione all'interno della manovra finanziaria per il 2016 per eliminare tali riduzioni di organico;
se e come intenda al contrario intervenire, attraverso atti di propria competenza, per valorizzare il lavoro e il servizio del personale ATA che garantisce il corretto andamento amministrativo-contabile degli istituti scolastici.
(3-02136)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
DE PETRIS, CERVELLINI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno - Premesso che:
l'incendio della pineta adiacente all'aeroporto di Fiumicino del 29 luglio 2015, che ha determinato un black out elettrico all'interno della struttura aeroportuale con conseguenti ritardi e disservizi nei voli, non è che l'ultimo episodio in ordine di tempo che mette in pericolo la sicurezza del più importante hub del Paese;
non è più tollerabile che un'infrastruttura nevralgica per l'intero Paese sia così esposta e fragile ai problemi della sicurezza, soprattutto in considerazione della situazione internazionale connotata da un'elevata allerta per possibili episodi di terrorismo nonché dalla previsione di massicci arrivi di pellegrini in vista dell'imminente giubileo;
i recenti episodi che hanno interessato l'aeroporto di Fiumicino, fino all'ultimo incendio della pineta, e che hanno messo in profonda crisi il servizio aeroportuale, evidenziano che l'incapacità di rispondere immediatamente ed efficacemente a qualsiasi emergenza sia fuori che dentro l'aeroporto stesso è legata ad una carenza strutturale dell'infrastruttura aeroportuale che risulta così non essere sufficientemente adeguata alle esigenze del traffico aereo nazionale, internazionale e intercontinentale in continua evoluzione e che necessita di continui adeguamenti tecnici per la sicurezza e per l'offerta di un servizio degno di un Paese avanzato;
oltre ai problemi strutturali esistono, però, problemi di gestione e di coordinamento, fra enti diversi con competenze varie e che a volte si sovrappongono (l'ente gestore ADR, ENAC, Comune di Fiumicino, Regione Lazio, vigili del fuoco, corpo forestale, forze di polizia ed esercito), altrettanto gravi, che necessitano di un controllo e di un coordinamento centralizzato e che abbia come obiettivi primari la sicurezza, la regolarità dei voli e un adeguato servizio di assistenza all'utenza fuori e dentro l'aeroporto, in stretta connessione con le vie di comunicazione verso la capitale e il resto del Paese;
nel caso specifico dell'ultimo incendio, si è assistito, solo dopo 3 ore dall'allarme, all'intervento dei vigili del fuoco, che erano di servizio all'interno dell'aeroporto, sguarnendo così un importante servizio di sicurezza dei voli,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente predisporre un sistema centralizzato di coordinamento, al fine di assicurare condizioni ottimali di sicurezza, gestione delle emergenze, offerta di un adeguato servizio aeroportuale all'utenza con adeguate strutture di trasporto per il collegamento con la capitale;
se non ritengano necessario e urgente intervenire per assicurare risorse congrue per investimenti di adeguamento strutturale dell'aerostazione, con la garanzia che tali risorse verranno utilizzate ai fini indicati;
se non ritengano di dover approntare, stante l'imminenza del giubileo e lo svolgimento dell'Expo in Italia, nonché in considerazione della particolare fase internazionale contrassegnata da reali minacce terroristiche, misure di sicurezza straordinarie che garantiscano il controllo dell'area aeroportuale e delle aree limitrofe;
se non ritengano di dover approntare misure stringenti e significative al fine di affrontare e risolvere qualsiasi tipo di emergenza, che non abbiano alcuna ripercussione su un'adeguata, corretta ed efficiente erogazione del servizio;
quali siano stati negli ultimi 3 anni gli investimenti effettuati dall'ente gestore ADR, anche al fine di verificare il rispetto dei termini contenuti nel contratto di servizio stipulato nel 2012.
(3-02134)
URAS, LAI, FLORIS, SERRA, MANCONI, CUCCA, ANGIONI, BOCCHINO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
a conclusione di 10 anni di lavori, dal 2013 è operativo in Sardegna il Sardinia radio telescope (SRT). Il progetto è nato dalla proficua collaborazione con l'INAF (Istituto nazionale di astrofisica) e dagli investimenti effettuati dalla Regione Sardegna, che hanno determinato la nascita di un vero e proprio comparto regionale dell'astrofisica e delle connesse tecnologie;
il presidente della Regione autonoma sarda ha segnalato al Ministro in indirizzo che la Regione ha investito negli anni ingenti risorse nell'astrofisica e nelle connesse tecnologie;
in particolare, la Regione ha investito circa 5,5 milioni di euro per la realizzazione delle opere edilizie necessarie alla creazione del SRT;
è stata avviata una serie di azioni e investimenti coordinati nel settore dell'astrofisica quali: 1) l'inserimento di SRT e della sede cittadina dell'osservatorio astronomico nella rete regionale di supercalcolo "CyberSAR"; 2) il finanziamento di circa una dozzina di percorsi di alta formazione in astrofisica e tecnologie relative nell'ambito del programma "Master & Back"; 3) il finanziamento per circa 1,5 milioni di euro per un progetto di sviluppo delle apparecchiature accessorie di SRT; 4) il finanziamento di svariati progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico a valere sulla legge regionale n. 7 del 2007 per un totale di circa un milione di euro; 5) il finanziamento, con risorse POR FESR 2007-2013, di vari progetti cluster di tipo sia "top down" che "bottom up", per un totale di 730.000 euro, oggi in fase di conclusione per la disseminazione alle imprese ed organizzazioni regionali e non; 6) il finanziamento, a valere sul POR Sardegna ed erogato a favore del Comune di Selargius (circa 10 milioni di euro) per la realizzazione della nuova sede cittadina dell'osservatorio dotata di ampi spazi per attività di didattica, formazione e divulgazione, e per attività di ricerca e sviluppo, nei pressi della "cittadella universitaria"; 7) il finanziamento su base negoziale di un progetto per lo sviluppo delle microonde nell'ambito del protocollo di intesa con la Regione Lombardia, per un importo di 3 milioni di euro, che ha visto l'allestimento di laboratori avanzati di sviluppo nella nuova sede dell'osservatorio astronomico; 8) la stipula di un accordo con l'Istituto nazionale di astrofisica, con il quale la Regione, per il triennio 2014-2016, concorre con un budget di 500.000 euro per anno allo "Sviluppo scientifico, il trasferimento tecnologico, la formazione e divulgazione in astrofisica e tecnologie relative"; 9) la fondazione del distretto aerospaziale della Sardegna (DASS), di cui SRT rappresenta una delle eccellenze messe in campo;
considerato che:
la proficua collaborazione tra la Regione Sardegna e l'INAF si è improvvisamene interrotta a seguito della seduta del consiglio di amministrazione dell'INAF del 18-19 febbraio 2015, che ha avviato le procedure finalizzate alla costituzione dell'osservatorio di radio astronomia (ORA), basato sull'accorpamento dell'Istituto di radioastronomia di Bologna e dell'osservatorio astronomico di Cagliari;
con decisione del consiglio di amministrazione del 25-26 marzo 2015, l'INAF ha ribadito e formalizzato la decisione di accorpare i due osservatori, procedendo con atti conseguenti secondo il percorso preordinato;
questa decisione, nei fatti, ufficializza l'accorpamento delle due strutture e trasforma in maniera surrettizia il centro d'eccellenza della Sardegna in un semplice "avamposto osservativo" sottoposto a linee guida e a logiche determinate a Roma e a Bologna;
l'Istituto nazionale di astrofisica ha proceduto con decreto del 28 luglio alla nomina del direttore ad interim dell'osservatorio di radioastronomia;
gli interroganti esprimono piena contrarietà all'accorpamento,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi che hanno portato ad una decisione unilaterale su una materia che coinvolge in pieno gli interessi della Regione Sardegna, pregiudicando, oltre tutto, gli investimenti pregressi;
quali iniziative di competenza intenda intraprendere per superare la problematica, attraverso lo studio di soluzioni alternative in grado di contemperare le esigenze di coordinamento degli osservatori INAF con gli interessi strategici della Regione Sardegna; soluzioni che garantiscano la necessaria autonomia territoriale dell'osservatorio di Cagliari e per posizionare in Sardegna la sede del coordinamento tra le strutture, vista la rilevanza di quello operante nel territorio sardo;
quali iniziative intenda assumere per valorizzare le strutture d'eccellenza, i risultati che l'osservatorio di Cagliari è stato in grado di collezionare negli ultimi anni e gli investimenti messi in campo dalla Regione.
(3-02137)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DI BIAGIO - Ai Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:
come riferiscono numerose fonti di stampa, il 6 luglio 2015 l'azienda italiana "Hacking Team" ha subito uno dei più violenti attacchi informatici recenti, che ha condotto alla conseguente diffusione in rete di documenti riservati inerenti alle attività della società per circa 400 gigabyte di dati;
la Hacking Team Srl è leader nel settore della produzione di strumenti di hacking, intercettazione e sorveglianza, in particolare un software "trojan" (remote control system RCS) in grado di registrare tutta l'attività svolta su computer (anche dalle sue vicinanze) e smartphone, inclusi messaggi criptati, file salvati nel disco rigido, email, messaggi istantanei, password ed altro. In tal senso RCS rappresenta un riferimento indiscusso nel settore dello spionaggio informatico in un'era in cui la capacità di controllare e di garantire sicurezza con strumenti digitali è fondamentale;
dai documenti segreti resi pubblici a seguito dell'attacco, emerge che la società milanese abbia fornito e continui a fornire software "spia" per la sorveglianza informatica a diversi Paesi tra i quali figurano anche i cosiddetti Stati "canaglia", regimi autoritari alcuni dei quali sottoposti a misure di embargo sui prodotti e le tecnologie dual use, tra i quali Arabia Saudita, Azerbaijan, Bahrain, Colombia, Egitto, Etiopia, Guatemala, Honduras, Kazakhstan, Marocco, Nigeria, Russia, Sud Sudan, Thailandia, Turchia, Ungheria e Uzbekistan;
le stesse fonti di stampa suggeriscono che tali software sarebbero utilizzati presso gli Stati acquirenti non solo per azioni di sorveglianza informatica interna rivolte anche ai dissidenti e attivisti politici, giornalisti e altri interlocutori invisi ai regimi, ma anche in funzione "offensiva" verso stati esteri considerati "nemici";
secondo l'indice di libertà di stampa 2015 di "Reporters sans frontières", Paesi come l'Arabia saudita (164°), Azerbaijan (162°) e Bahrain (163°), per fare qualche esempio, figurano agli ultimi posti per la libertà di informazione e indipendenza dei media su un campione di 180 Paesi. In questi stessi Stati, varie organizzazioni non governative internazionali come Human rights watch e Amnesty international denunciano da anni violazioni massicce del rispetto dei diritti umani verso attivisti per i diritti civili e giornalisti contrari al regime e divenuti prigionieri politici (per citare i più noti, il caso Vladimir Kozlov in Kazakhstan e il caso Khadija Ismailova in Azerbaijan);
considerato che:
secondo il rapporto intitolato «Mapping Hacking Team's untraceable spyware» pubblicato il 17 febbraio 2014 dal laboratorio antisorveglianza "Citizen lab" dell'università di Toronto, che aveva come oggetto l'analisi dell'infrastruttura segreta di server usati dai Governi acquirenti delle soluzioni della società milanese, la presenza di un endpoint (punto di destinazione) in un Paese evidenzia che in quel Paese il Governo o le agenzie sono utilizzatori dei servizi di Hacking Team: in questo modo è stato possibile individuare con un margine di correttezza alquanto elevato l'elenco dei Paesi utilizzatori dei software, molti dei quali considerati "autoritari";
le rivelazioni di questi giorni in seguito all'attacco ad Hacking Team sembrerebbero confermare i sospetti e le denunce risalenti al 2014 presentate da organizzazioni non governative internazionali quali Reporters sans frontières, Privacy international e altre;
la conferma di tali denunce e sospetti circa dinamiche commerciali in chiara violazione dei dettami internazionali e delle misure di embargo verso Stati terzi conferma quanto siano limitati gli strumenti, normativi, amministrativi e tecnologici in capo agli organi deputati al controllo dinanzi a violazioni di misure di embargo di tecnologia digitale dual use: in uno scenario ampio e complesso in cui paradossalmente è indiscutibile la sofferenza delle esportazioni da parte delle imprese e aziende italiane, limitate nella geografia delle esportazioni proprio dalla sussistenza di regimi di embargo, fa riflettere come alcune aziende operino in una sorta di regime in deroga dei controlli normativamente previsti;
a livello europeo il regolamento (CE) n. 428/09 successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 388/12 e recepito dall'Italia con il decreto legislativo n. 96 del 2003, istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali presi dagli Stati, che hanno aderito ai regimi di controllo all'esportazione; tale controllo è demandato al Ministero dello sviluppo economico;
è evidente l'esigenza di aggiornare i meccanismi di monitoraggio delle presunte violazioni dei regimi di embargo attualmente vigenti, e, a conferma di tale auspicato orientamento, esistono alcuni "scenari" geopolitici che meriterebbero di essere analizzati anche alla luce delle possibili ripercussioni che la vicenda potrebbe comportare: a titolo di esempio, si evidenzia che nel febbraio 1992, a seguito del conflitto nell'area del Nagorno-Karabakh, l'allora Conferenza per la sicurezza e cooperazione in Europa CSCE richiese agli Stati membri di imporre un embargo sulle forniture di armi delle forze impegnate nei combattimenti nell'area oggetto del conflitto. Questo embargo è tuttora vigente, ma vistosamente aggirato da alcuni Paesi che intrattengono relazioni commerciali su materiali sensibili, e la presenza dell'Azerbaijan tra i Paesi acquirenti della società milanese sembra confermare questo discutibile trend;
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'attacco hacker e se sussistano rischi per la sicurezza nazionale derivanti dal furto, estrapolazione e diffusione dei dati sensibili in seguito a tale attacco;
quale tipo di controllo venga operato dal Ministero competente, anche attraverso intermediari, sulle esportazioni delle cosiddette armi informatiche della società Hacking Team a Paesi posti in black list per massicce violazioni di diritti umani e quali iniziative siano state poste in essere per evitare che anche altre società italiane possano vendere armi di intercettazione e sorveglianza a regimi non democratici e sottoposti a misure di embargo;
quali iniziative ritengano opportuno intraprendere per individuare rinnovati meccanismi di monitoraggio dei flussi di scambio di materiale digitale con Paesi sensibili al fine di prevenire in futuro episodi simili;
se non ritengano opportuno sollecitare in sede europea ed internazionale l'individuazione di misure ed iniziative tese ad adeguare gli attuali strumenti di controllo dei flussi commerciali verso Paesi sensibili legati a dinamiche di acquisizione di materiale digitale dinanzi ai quali il livello di attenzione in ragione dei riflessi in termini di equilibri geopolitici e per l'incolumità delle popolazioni deve essere particolarmente elevato;
se possano esserci conseguenze in termini di equilibri geopolitici derivanti dall'utilizzazione degli strumenti digitali di hacking, intercettazione e sorveglianza da parte degli "Stati canaglia" anche per finalità belliche.
(4-04416)
GUALDANI, COMPAGNA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
in data 7, 8 e 10 luglio 2015 si sono svolte le prove scritte del concorso in magistratura; nei giorni precedenti al concorso è stata resa nota sul sito della Gazzetta Ufficiale la commissione esaminatrice e si sono riscontrate delle incompatibilità per alcuni dei membri;
infatti, due commissari, il professor A. Meale, docente di diritto amministrativo, ed il professor F. Greco, docente di diritto civile, collaborano con le case editrici "Nel Diritto" e "Dike", coordinate rispettivamente da R. Garofali e F. Caringella, in qualità di docenti all'interno di un corso di preparazione al concorso in magistratura. Tutto ciò comporta la loro incompatibilità con la carica di membro della commissione, poiché il decreto ministeriale di indizione del bando del 5 novembre 2014 afferma, all'articolo 6, che non possono essere nominati membri della commissione magistrati, avvocati e professori universitari che abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrati ordinari. Del resto, alcuni anni addietro, il professor Fiandaca è stato escluso dalla commissione del concorso per aver tenuto una sola lezione in un corso privato di preparazione;
considerato che:
nel secondo giorno di svolgimento del concorso, l'8 luglio, per il tema di diritto civile dalla terna di tracce possibili viene estratto il seguente: "Negoziazione degli strumenti finanziari, alea contrattuale e funzioni speculative. Profili di meritevolezza";
il professor F. Greco ha scritto svariati articoli e contributi scientifici proprio in materia di strumenti finanziari derivati; in questo caso, ad opinione degli interroganti, si paleserebbe una grave violazione di legge, poiché un membro della commissione non può inserire nella terna di tracce possibili temi su cui ha già trattato nei suoi scritti;
occorre, pertanto, far chiarezza su diversi profili attinenti a tale traccia: innanzitutto, così come asserito da insigni professori di diritto civile, tra cui Paladini, Calvo e Plaia, è tecnicamente dubbio che la traccia possa qualificarsi di diritto civile: i contratti finanziari derivati sono, di norma, oggetto di corsi di diritto bancario e, per la specificità e complessità dei loro contenuti, sembrano esulare dall'ambito delle materie oggetto della prova concorsuale; procedere ad interpretazioni così estensive di ciò che può rientrare nel diritto civile può essere pericoloso, in quanto amplierebbe esponenzialmente gli ambiti di studio per una preparazione concorsuale;
ad avviso degli interroganti, non sembra costituire un parametro oggettivo di giudizio della preparazione del candidato la logica della "caccia" all'argomento più astruso e specifico possibile, la quale, pur manifestandosi idonea a ridurre il numero delle consegne e rendere più agevole le correzioni, non consente agli studenti di misurarsi con tracce che, nell'ambito delle materie oggetto della prova concorsuale, siano tali da testimoniare la reale preparazione acquisita negli anni;
inoltre, non è chiaro come sia stato possibile che una traccia di tal genere, non certo generica, ma con forti elementi di dettagli tecnici, sia stata affrontata in forma identica durante un corso di preparazione al concorso indetto dal "diritto per i concorsi"; a giudizio degli interroganti, la specificità della traccia rende arduo pensare che si sia dinanzi ad una mera coincidenza;
in aggiunta, anche un altro ben noto corso di preparazione al concorso, in concomitanza del cambiamento della commissione esaminatrice e dell'ingresso nella stessa del professor F. Greco, inviava ai propri corsisti una dispensa di diritto civile, avente ad oggetto proprio gli argomenti concernenti la traccia successivamente estratta, ossia la natura e causa del contratto di interest rate swap, la sua struttura e causa nella recente giurisprudenza, derivati speculativi e causa negoziale al vaglio di meritevolezza. Anche in questo caso la concomitanza degli eventi a giudizio degli interroganti non lascia spazio ad una semplice ipotesi di coincidenza casuale;
a tutto ciò sia aggiungono, come ormai da routine, molteplici denunce di irregolarità tra cui il ritrovamento di temi già svolti sull'argomento nei servizi igienici delle strutture che hanno ospitato la procedura concorsuale;
anche il Codacons, sulla base di alcune segnalazioni, ha annunciato un esposto alla Procura di Roma affinché si faccia chiarezza sulle presunte irregolarità denunciate da parte dei candidati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto, e quali accertamenti o provvedimenti intenda adottare per approfondire la questione e valutare la presenza di irregolarità nella procedura concorsuale, considerando, inoltre, la delicatezza e l'importanza del concorso;
se non ritenga opportuno adottare un provvedimento di sospensione e sostituzione dei due citati commissari, qualora, dai riscontri effettuati, emergesse una chiara e delineata posizione in conflitto di interessi;
se non intenda adottare delle linee guida che possano meglio definire, nelle procedure concorsuali, le modalità di definizione di un traccia all'interno di una determinata materia, per evitare, come nel caso descritto, la scelta di argomenti specifici, a giudizio degli interroganti estremamente border line, e che impediscono la reale valutazione dei candidati.
(4-04417)
DONNO, BERTOROTTA, SERRA, SANTANGELO, MORRA, CAPPELLETTI, PUGLIA, NUGNES, BUCCARELLA, MORONESE, FUCKSIA, LEZZI, CATALFO, PAGLINI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
ai consorzi di bonifica, incaricati dell'esercizio e della manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, quali la sicurezza idraulica, la gestione degli impianti e delle reti irrigue e la tutela del patrimonio ambientale e agricolo, è assegnato un ruolo fondamentale nell'amministrazione e nella conservazione della risorsa idrica;
i consorzi costituiti tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, come disposto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, sono riconosciuti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;
in attuazione del regolamento (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Ministero delle politiche agricole, al fine di fronteggiare una serie di problematiche di portata nazionale, ha predisposto un programma operativo nazionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 che riguarda, tra l'altro, la realizzazione di investimenti irrigui con una dotazione di circa 300 milioni di euro;
risulta agli interroganti che il Ministero non dispone né di informazioni né di dati utili a valutare l'efficienza dei consorzi né eventuali criticità legate alla gestione degli stessi da parte dei consorziati e, pertanto, non sarebbe in grado di monitorare l'efficace utilizzo delle risorse finalizzate all'amministrazione della risorsa idrica;
in alcuni territori le attività di bonifica e manutenzione delle opere pubbliche svolte dai consorzi sono valutate, dalle comunità interessate, come assolutamente insoddisfacenti e, anche a fronte delle numerose pronunce della Corte di cassazione che legittima la richiesta di contributo solo con l'accertamento del concreto beneficio per singolo immobile, le polemiche ed i contenziosi riguardanti il pagamento delle quote consortili sono sempre più frequenti;
considerato inoltre che:
la situazione debitoria in cui versano taluni consorzi di bonifica pugliesi risulta allarmante. In tal senso, secondo quanto diffuso dal sito "affaritaliani", in data 1° agosto 2015, "il debito presunto accumulato dai quattro Consorzi di bonifica -Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo, Ugento Li Foggi - è ingente: 274 milioni di euro";
in data 31 luglio, il Consiglio regionale della Puglia approvava a maggioranza, con 28 voti a favore e 20 contrari, tra cui quelli del Movimento 5 Stelle, il rendiconto 2014 della Regione. All'uopo, nell'allegato del disegno di legge regionale n. 72 del 22 luglio 2015, recante "Anticipazione di liquidità di cui all'art. 8 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78. Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017", veniva disposta un'erogazione straordinaria a favore dei consorzi di bonifica pari a 8.500.000 euro;
tale erogazione straordinaria, tuttavia, non risulta essere, a giudizio degli interroganti, risolutiva della problematica,
si chiede di sapere:
di quali ulteriori elementi disponga il Ministro in indirizzo relativamente a quanto esposto;
se non ritenga urgente intraprendere ogni utile iniziativa volta a garantire la valutazione e il monitoraggio dell'attività svolta dai consorzi di bonifica, anche in considerazione delle evidenze nel territorio pugliese e delle ingenti somme previste per la gestione della risorsa idrica dal programma operativo nazionale di sviluppo rurale.
(4-04418)
MANDELLI - Al Ministro della salute - Premesso che:
l'interrogante, richiamando l'atto di sindacato ispettivo 4-04162 del 23 giugno 2015 al quale, ad oggi, non è stata data risposta, chiede ulteriori chiarimenti in merito all'accesso ai nuovi farmaci innovativi per il trattamento dei pazienti affetti da epatite C cronica che aumentano del 30 per cento la possibilità di guarire dalla malattia, accesso ad oggi fortemente limitato;
il 30 settembre 2014, l'Aifa ha reso noto l'intervenuto accordo con Gilead per la rimborsabilità del farmaco Sovaldi (sofosbuvir) per il trattamento dei pazienti affetti da epatite C cronica, facendo riferimento al piano nazionale per la lotta alle epatiti virali (PNEV), presentato nel 2012;
tale farmaco viene ceduto nei vari Paesi europei a prezzi diversi, ma comunque elevatissimi e tali da mettere in discussione la tenuta dei sistemi sanitari nazionali; in Italia, infatti, dovrebbe essere immediatamente assicurato il trattamento ai 15.000-20.000 pazienti a rischio della vita, ma si dovrebbe prevedere l'estensione della cura ai 300.000-400.000 cittadini mono e coinfetti da epatite C, e la corrispondente spesa appare insostenibile se non sarà accompagnata da finanziamenti aggiuntivi al fondo sanitario nazionale;
l'Aifa ha, quindi, riconosciuto delle priorità limitando l'accesso al farmaco ad alcune categorie di pazienti ben definite: soggetti con epatite cronica severa, cirrosi epatica e/o tumore del fegato, soggetti in lista d'attesa per trapianto di fegato o con recidiva di epatite dopo epatotrapianto, soggetti con epatite C cronica e gravi manifestazioni extraepatiche HCV-correlate (sindromi crioglobulinemiche, sindromi linfoproliferative a cellule B);
i fondi per l'accesso al farmaco attraverso le Regioni dipendono dall'attuazione del nuovo piano nazionale per la lotta alle epatiti virali (PNEV), presentato nel 2012 che, ad oggi, non risulta ancora approvato;
la mancata attuazione del piano comporta il rischio di esporre il sistema sanitario nazionale alla pressione di migliaia di pazienti che vedono negata la concreta possibilità di guarigione da patologie gravissime che spesso portano alla morte;
secondo le Regioni, servono fondi straordinari per far fronte all'emergenza e garantire un accesso universale al farmaco;
nella precedente interrogazione si chiedeva al Ministro in indirizzo di vigilare sull'armonizzazione e l'unificazione delle procedure per l'accesso universale ai farmaci innovativi;
in attesa di comunicazioni ufficiali in merito all'attuazione del nuovo piano nazionale per la lotta alle epatiti virali, i cittadini vivono situazioni di confusione e poca trasparenza nelle liste d'attesa;
come si apprende dagli organi di stampa e dalle dichiarazioni del coordinatore nazionale del Tribunale dei diritti del malato, si stanno verificando casi di turismo verso l'Oriente, in particolare in India, di pazienti che non sono eleggibili al trattamento gratuito in Italia secondo i criteri stabiliti dall'Aifa, ove ottengono l'accesso alle terapie con i farmaci innovativi sostenendo un costo molto basso;
nei giorni scorsi, inoltre, il Tribunale dei diritti del malato ha inviato una nota alla Commissione salute della Conferenza delle Regioni, in merito alla bozza di piano nazionale per la prevenzione delle epatiti virali da virus B e C, in cui l'associazione ha sottolineato, tra l'altro, l'assenza di stanziamento di risorse economiche, la necessità di affrontare il tema della co-infezione HIV-HCV che interessa almeno 33.0000 persone, e la necessità di prevedere che vengano coinvolte, oltre alle associazioni di pazienti, anche quelle di cittadini, così da permettere il fattivo contributo anche di associazioni, ad esempio, come quelle di tutela dei diritti dei detenuti, delle comunità degli immigrati, delle persone affette da HIV,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della consistenza numerica di questo fenomeno e quali iniziative intenda adottare per garantire la sicurezza delle cure evitando che soggetti intermediari possano approfittare della disperazione dei malati per lucrare sul loro stato di salute.
(4-04419)
IURLARO - Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
in varie dichiarazioni su organi di stampa, il presidente della Provincia di Brindisi, Maurizio Bruno, si è dimostrato preoccupato delle condizioni delle strade provinciali 54 (Francavilla fontana-Manduria) e 57 (Oria-Manduria) che conducono a Manduria in direzione mare. Due strade interprovinciali (metà Brindisi, metà Taranto) che, quest'anno in particolare, presentano un manto stradale dissestato a causa delle numerose buche e in alcuni tratti di veri e propri crateri;
tantissimi sono i danni subiti dalle auto in transito, ai quali hanno fatto seguito numerose richieste di risarcimento;
le stesse problematiche affliggono anche altri presidenti delle Province, costretti a fare i conti con i tagli imposti dalla "riforma Delrio" di cui alla legge n. 56 del 2014, propedeutica alla soppressione degli enti intermedi tra Regioni e Comuni. Una riforma che ha tagliato costi della politica e risorse, ma senza toccare minimamente alcuni ambiti di competenza tra i quali, appunto, la viabilità extraurbana;
il maggiore timore del presidente Bruno sta però nell'ipotesi che "prima o poi, specie in questo periodo ad alta densità di traffico, possa accadere qualcosa di grave";
nei giorni scorsi i presidenti delle 6 Province pugliesi si sono recati dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, manifestando forte preoccupazione per la difficile situazione nella quale versano le medesime province;
hanno manifestato l'intenzione di scrivere alle Procure della Repubblica, ciascuno per proprio conto, per annunciare che, qualora dovessero verificarsi eventi spiacevoli e di una certa portata lungo le strade dissestate di loro competenza (da Lecce a Foggia, passando per Barletta, Andria e Trani), le responsabilità non sarebbero loro addebitabili;
il presidente Bruno ha affermato che "Senza soldi non possiamo fare proprio nulla, e allora perché dovremmo andare incontro a responsabilità giuridiche e politiche quando noi in tutto questo non c'entriamo nulla?";
a giudizio dell'interrogante è inconcepibile il comportamento del presidente della Provincia di Brindisi il quale, consapevole della pericolosità delle strade, auspica che "non accada nulla di grave", scaricando il problema su altri,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere affinché venga garantita la sicurezza dei cittadini sulle strade pugliesi.
(4-04420)
BARANI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
l'INPS, settore welfare, sarebbe in ritardo nel conferire delle borse di studio universitarie, bandite nel dicembre 2014 e non ancora liquidate;
recentemente è stato bandito un nuovo concorso denominato "Supermedia" che dovrebbe premiare studenti delle scuole secondarie, la cui pubblicazione è avvenuta a pochi giorni dalla scadenza del bando;
non sono poche le critiche rivolte all'INPS, facilmente riscontrabili sui social network, attraverso le quali si lamenta soprattutto la difficoltà di contattare l'ente, anche attraverso l'apposito call center;
diversi ritardi si registrano anche ai danni degli aventi diritto al fondo welfare e sono relativi all'erogazione di contributi per l'assistenza domiciliare di persone non autosufficienti, stanziati con il progetto "Home care premium";
anche a seguito della pubblicazione del bando "Valore Vacanza 2015", relativo a soggiorni estivi di studio in Italia e all'estero, si è scatenata una bufera sui social network. Il bando, infatti, opera una selezione meritocratica tra i piccoli utenti, in forza del richiesto requisito della promozione senza debiti formativi nell'anno scolastico 2013/2014. Inoltre, per partecipare, requisito necessario era la presentazione dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), pena il rigetto della domanda di partecipazione al bando. I termini tassativi per la presentazione della documentazione hanno fatto sì che numerose richieste di partecipazione a Valore Vacanza 2015 fossero respinte, sebbene il ritardo nella presentazione del documento ISEE fosse dovuto per di più ai CAF;
un nutrito gruppo di utenti ha esercitato una class action contro il bando Valore Vacanza e, bilanci alla mano, esprime forti perplessità sul corretto utilizzo del fondo che l'INPS destina ai bandi;
considerato che:
un rapporto diretto e trasparente tra l'INPS e i cittadini dovrebbe essere prioritario, tanto che lo stesso presidente dell'ente ha dichiarato fin dal momento del proprio insediamento che questo rientrava tra i suoi obiettivi prioritari;
tutte le attività del settore welfare sono finanziate dal Fondo credito e attività sociali, alimentato dal prelievo obbligatorio, in busta paga, pari allo 0,35 per cento sulle retribuzioni dei dipendenti ex INPDAP ed allo 0,40 per cento per quanto attiene ai dipendenti ex IPOST,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione e quali iniziative di competenza intenda intraprendere, anche alla luce delle numerose proteste dei cittadini.
(4-04421)
RICCHIUTI, RUTA - Al Ministro della difesa - Premesso che:
gli aerei militari F-35, che l'Italia si è impegnata ad acquistare in numero mai esattamente definito, rappresentano un onere molto gravoso per le casse dello Stato in un momento storico di estrema difficoltà economica;
nel 2014, il Ministro della difesa aveva preso l'impegno con il Parlamento che la parola definitiva sul coinvolgimento dell'Italia nel progetto degli F-35 (che soppianta e rende vana la spesa per il progetto "Eurofighter", in cui pure l'Italia si era impegnata) sarebbe stata lasciata al "Libro bianco sulla difesa";
nell'aprile 2015 il Libro bianco è stato pubblicato, ma sugli F-35 non vi sono riferimenti specifici, se è vero (come è vero) che, a pag. 58, si legge soltanto che "Nel campo dell'acquisizione degli equipaggiamenti, accanto ad un'indispensabile progettualità strategica di lungo termine, compiti prioritari della Difesa sono quelli di garantire la definizione di precise esigenze, di assicurare che le conoscenze e le esperienze operative maturate siano valorizzate nell'ambito dei processi di definizione e sviluppo dei mezzi e sistemi necessari e che le capacità d'innovazione e sperimentazione possedute possano essere coinvolte nella definizione delle soluzioni fin dalle fasi iniziali dei progetti";
a giudizio degli interroganti si tratta di un linguaggio tanto roboante quanto complessivamente vuoto e burocratico;
nel frattempo la sensibilità civile contro gli F-35 è di molto aumentata, se si prendono in considerazione le mozioni approvate dal 2013 a oggi nei Consigli regionali di Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Umbria; nei Consigli provinciali di La Spezia, Forlì-Cesena, Pisa, Siena; nei Consigli comunali di decine di capoluoghi di provincia (Palermo, Padova, Trieste, Reggio Emilia, Catania, Messina, Firenze, Bari, Piacenza, Milano, Mantova, Pisa, Bologna, Grosseto, Como, Brescia, Urbino) e di centinaia di altri Comuni sparsi in tutta la penisola,
si chiede di sapere quali siano le reali ed effettive intenzioni del Governo in merito all'acquisto degli F-35.
(4-04422)
CENTINAIO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
nell'anno scolastico 2014/2015 appena concluso, su 3.896 maturandi 788 hanno raggiunto il punteggio di 100 e lode, e, dato in netto contrasto con le rilevazioni Invalsi del secondo anno delle scuole superiori, il 2,3 per cento di queste eccellenze sono studenti pugliesi, seguiti poi dai campani e dai siciliani;
questo dato conferma la tendenza degli ultimi anni e degli ultimi scrutini: sono infatti sempre le regioni del Centro-Sud ad avere il primato di promozioni alle superiori, con la Puglia sempre capofila (72 per cento), seguita da Umbria, Molise e Calabria (71 e 70 per cento). La Campania, con 12.000 maturandi in meno rispetto alla Lombardia vanta il doppio dei suoi diplomati con il massimo dei voti;
a giudizio dell'interrogante tale situazione fotografa una realtà alterata in cui il merito non viene giudicato con i medesimi parametri su tutto il territorio nazionale, visto che, a dispetto dei risultati, le classifiche europee certificano come la qualità dell'istruzione al Nord sia migliore e di conseguenza anche la preparazione degli studenti;
si sarebbe auspicato che il Governo, nel momento del varo della riforma della scuola, tenesse conto di queste problematiche, predisponendo delle modifiche normative strutturali che rivedessero i metodi di valutazione delle performance degli studenti nel modo più oggettivo possibile, come del resto accade in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto espresso e se intenda chiarire quali aspetti della riforma recentemente approvata siano volti ad equilibrare i giudizi, in modo tale che possano far emergere in maniera omogenea i meriti degli studenti a livello nazionale;
qualora ritenga che non vi siano delle modifiche normative contenute all'interno della riforma per far sì che finalmente vi sia una scuola capace di valorizzare il merito (come nel resto degli altri Paesi europei), quali provvedimenti intenda adottare nell'arco dell'anno scolastico per far sì che non si verifichi nuovamente quanto accaduto.
(4-04423)
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 14 luglio 2015, alle ore 22.30 circa, si verificava un infortunio del quale rimaneva vittima un dipendente della Carboil Srl, in forza presso il deposito carburanti dell'aeroporto di Ciampino (Roma), alla fine di un turno di lavoro che ha portato il lavoratore ad avere un carico operativo di 19 rifornimenti di aeromobili assegnatogli dall'azienda mentre turnava da solo;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
lasciare il lavoratore in turno da solo e con un carico di lavoro maggiore rispetto agli standard contrattuali provoca una maggiore esposizione al rischio di infortuni, nonché una violazione delle più basilari regole di sicurezza negli ambienti di lavoro;
a seguito dell'infortunio, per mancanza di personale, è rimasta incustodita nel piazzale dell'aeroporto l'autobotte contenente combustibile aeronautico, il che rappresenta anche un pericolo per la sicurezza dei passeggeri e dei soggetti presenti nell'ambiente aeroportuale;
tale potenzialità critica è stata più volte segnalata dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al responsabile del deposito e al responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale, senza però ricevere risposte in merito da parte di Carboil Srl;
considerato inoltre che:
a detta delle organizzazioni sindacali altri casi riguardano l'applicazione di due differenti contratti collettivi nazionali di lavoro, uno di pertinenza specifica per le mansioni svolte dai lavoratori (Aviofornitore) all'interno del sito produttivo (del comparto energia e petrolio) ed un altro imposto dall'azienda, più favorevole per la parte aziendale (Assoaeroporto), che tra l'altro non prevede la mansione esercitata in azienda, creando di fatto forte disparità reddituale tra gli stessi lavoratori;
inoltre l'utilizzo di impianti di videosorveglianza collegati in rete senza nemmeno dare le dovute comunicazioni ai lavoratori, ripresi integralmente durante le normali operazioni di lavoro, ed alle rispettive rappresentanze sindacali Aziendali avviene in violazione dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie competenze, intenda adoperarsi, affinché vengano svolti adeguati controlli in merito alla sicurezza aeroportuale, con particolare attenzione all'area rifornimenti ed alle condizioni di lavoro dei dipendenti all'interno dello scalo di Ciampino.
(4-04424)
BUCCARELLA, BERTOROTTA, CASTALDI, CAPPELLETTI, DONNO, TAVERNA, GIARRUSSO, COTTI, AIROLA, SCIBONA, BOTTICI - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico - Premesso che:
si apprende da un articolo pubblicato in data 3 agosto 2015 sul sito di informazione on line "trnews" del grave stato di abbandono in cui versa il "Country club" di Otranto (Lecce);
la struttura, di proprietà pubblica, della società "Italia Turismo" controllata dal gruppo Invitalia, è composta da 9 campi da tennis, centro congressi, scuderia, 2 piscine, una delle quali olimpionica, pizzeria, spogliatoi, bagni, sauna e discoteca;
italia Turismo è una società immobiliare a capitale interamente pubblico specializzata nello sviluppo e nella riqualificazione di strutture ricettive, con particolare attenzione alle regioni del Sud;
il Country club di Otranto è completamente abbandonato all'incuria e alle incursioni dei vandali, nonostante, nel biennio 1999-2000, siano stati eseguiti lavori di adeguamento normativi e funzionali. L'ampia struttura, 5 ettari, era funzionale al complesso turistico di Alimini, accanto ai villaggi Serra 1 e Serra 2,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano intraprendere, al fine di evitare l'ulteriore decadimento del Country club di Otranto e per restituire alla struttura il suo antico splendore, anche in considerazione del necessario rilancio del turismo che richiede strutture ricettive adeguate che possano consolidare l'offerta turistica del Salento.
(4-04425)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02136, della senatrice Favero e del senatore Susta, sui criteri di riduzione di personale ATA nelle scuole, con particolare riferimento alla Provincia di Biella.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 487° seduta pubblica, del 21 luglio 2015, a pagina 63, sotto al titolo "Congedi e missioni":
al primo capoverso, sopprimere le parole "Esposito Giuseppe,";
al secondo capoverso, dopo le parole "Unione europea" aggiungere le parole "; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica."
Nel Resoconto stenografico della 488° seduta pubblica , del 22 luglio 2015, a pagina 57, sotto al titolo "Congedi e missioni ":
al primo capoverso, sopprimere le parole "Esposito Giuseppe,";
al secondo capoverso, dopo le parole "ad esse correlati" aggiungere le parole"; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica."
Nel Resoconto stenografico della 489° seduta pubblica, del 22 luglio 2015, a pagina 107, sotto al titolo "Congedi e missioni ":
al primo capoverso, sopprimere le parole "Esposito Giuseppe,";
al secondo capoverso, dopo le parole "ad esse correlati" aggiungere le parole"; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica."
Conseguentemente, a partire da pagina 99 della 489° seduta pubblica, nel prospetto delle "Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta" all'altezza delle righe riferite ai senatori Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, inserire nelle eventuali caselle vuote fino alla prima votazione effettuata un asterisco che richiami la seguente nota da pubblicare in calce alla medesima pagina:
"(*) Il senatore è in missione per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e non dunque assente come figura dal prospetto della votazione.".