Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 491 del 27/07/2015
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------
491a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
LUNEDÌ 27 LUGLIO 2015
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Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,02).
Si dia lettura del processo verbale.
AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 22 luglio.
Sul processo verbale
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,07).
Discussione del disegno di legge:
(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (Relazione orale)(ore 16,07)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1977.
Le relatrici, senatrici Zanoni e Chiavaroli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Zanoni.
ZANONI, relatrice. Signor Presidente, senatrici e senatori, oggi siamo chiamati a convertire un decreto-legge molto atteso dagli enti locali, per le ricadute indispensabili alla predisposizione del bilancio di previsione 2015.
Al di là delle questioni di merito, su cui ci si dilungherà fra poco, le relatrici vogliono esprimere una valutazione positiva per il percorso e il lavoro svolto in queste settimane. Tale metodo di lavoro ha consentito a tutti di esprimersi, di capire la portata del provvedimento e di confrontarsi all'interno dei Gruppi parlamentari e fra i Gruppi stessi in modo costruttivo e privo di posizioni preconcette, con la volontà da parte di tutti - che ringraziamo - di arrivare a dare mandato ai relatori. La discussione nel merito e la presentazione di emendamenti uguali o molto simili da parte di tutti i Gruppi, che raccoglievano le istanze raccolte nelle audizioni, ha agevolato la presentazione di emendamenti in Assemblea a firma della Commissione.
Per quanto riguarda la maggioranza, il confronto ha riguardato in parte anche i colleghi della Camera e si sono raccolte anche le loro sollecitazioni, visti i tempi ristretti per la conversione definitiva del decreto-legge. Il tutto con il supporto, sempre disponibile e competente, degli uffici governativi e del Senato, che hanno fatto le ore piccole con noi. Si sono auditi i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, delle Regioni e delle organizzazioni sindacali.
Il lavoro in Commissione, a stretto contatto con il Governo, ha apportato modifiche e implementazioni significative, in molti casi condivise da tutti i Gruppi, il che ha portato alla votazione degli emendamenti più significativi all'unanimità. Sono stati valutati circa mille emendamenti dei senatori, una ventina di emendamenti del Governo e circa duecento subemendamenti, senza contare le rielaborazioni dei testi.
Come sempre, si sarebbe potuto fare di più. Alcuni gravi problemi posti dai senatori, ma anche dal Governo, non hanno trovato soluzione, il più delle volte per motivi tecnici o per mancanza di copertura. Solo per fare alcuni esempi: i precari della regione Calabria, l'ARPA della Puglia, la scuola europea di Parma, le problematiche del Molise. Ma la discussione avviata potrà dare i suoi frutti in prossimi provvedimenti, in primo luogo nella legge di stabilità.
Veniamo ora ai contenuti. Il provvedimento recepisce: l'intesa sancita nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 19 febbraio scorso. I Comuni hanno espresso un giudizio positivo sottolineando che il provvedimento segna un salto di qualità nell'attenzione del Governo verso i Comuni e consente il miglioramento del quadro normativo e finanziario entro cui i Comuni sono chiamati ad operare.
Sulle questioni rimaste fuori dal provvedimento, tuttavia, gli enti locali hanno auspicato la prosecuzione del dialogo e del metodo utilizzato per arrivare nei prossimi mesi al superamento effettivo del Patto di stabilità, all'adeguamento delle risorse proprie per le Città metropolitane e all'impostazione della nuova local tax.
Il provvedimento recepisce altresì l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio e, con un emendamento del Governo, l'intesa Stato-Regioni su misure urgenti per la razionalizzazione e l'efficientamento del Servizio sanitario.
Oltre al recepimento di queste intese, il testo licenziato dal Governo persegue i seguenti obiettivi prioritari: programmare l'attività finanziaria per l'anno in corso e predisporre in tempi rapidi il bilancio di esercizio per l'anno 2015; prevedere l'attribuzione di spazi finanziari e l'anticipazione di risorse in favore degli enti locali in attesa della definizione del Fondo di solidarietà comunale e dei versamenti delle imposte locali, nonché l'assegnazione di ulteriori risorse ai Comuni, anche al fine di consentire spese per specifiche finalità, come la bonifica dell'amianto dagli edifici scolastici e del territorio.
Tra gli obiettivi, abbiamo quello di consentire a Città metropolitane, Province e Comuni la rinegoziazione dei mutui e la rimodulazione dei piano pluriennali di equilibrio; specificare ed assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali come da accordi; infine, di proseguire negli interventi di pagamento dei debiti pregressi di regioni ed enti locali maturati nei confronti delle imprese.
Sempre negli obiettivi prioritari che si pone il Governo vi è quello di affrontare e risolvere le problematiche relative al personale delle province in esubero e non essenziale per l'espletamento delle funzioni fondamentali; di superare il blocco delle assunzioni previsto per le amministrazioni pubbliche, proprio per consentire una più agevole collocazione del personale delle province e garantire i servizi comunali. Questo - sulla carta - sembra un problema banale: in realtà, siccome riguarda la ricollocazione di 20.000 persone - che sono davvero tante - ciascuna delle quali ha dietro di sé problemi familiari, proprie storie professionali e quanto altro, è davvero un impegno importante.
Tra gli impegni prioritari c'è anche quello di proseguire negli interventi in favore delle aree territoriali colpite da eventi sismici (nel 2009 in Abruzzo e nel 2012 in Emilia-Romagna e in Lombardia); da eventi alluvionali (nel 2013 in Sardegna), nonché la recente tromba d'aria nel Veneto. Anche in questo caso la Commissione ha più volte ribadito - come ripeterà anche le senatrice Chiavaroli dopo di me - la necessità di un intervento probabilmente ormai organico su questi temi.
Ancora, tra le novità, prorogare al 30 settembre l'entrata in vigore della clausola di salvaguardia, prevista dalla legge di stabilità 2015 a copertura delle misure di reverse charge, che prevede l'incremento delle accise sui carburanti (anche questa è una manovra prorogata a cui si spera che si riesca a mettere una toppa); favorire il funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e l'avvio della carta d'identità elettronica; prevedere misure finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile. Ricordo a tutti che l'armonizzazione contabile è stata una grande riforma, di quelle a minore impatto mediatico, perché è chiaro che i cittadini non colgono direttamente il significato di questo processo, ma è una grande riforma che ci consente di essere, dal punto di vista contabile, pienamente all'interno delle regole europee. Infine, favorire il rafforzamento dei servizi per l'impiego. Questo per quanto riguarda tutta la parte del testo base.
Il lavoro della Commissione in Senato, in accordo con il Governo, ha implementato e modificato significativamente il testo originario; in primo luogo, coprendo la sostanziale mancanza di norme sulle Province e le Città metropolitane, prevedendo, in parallelo, lo spostamento della data per l'approvazione dei bilanci al 30 settembre, come concordato in Conferenza Stato-Città.
Che cosa è capitato? Si è preso atto del processo ancora in atto di trasformazione delle Province, del ritardo delle leggi regionali che devono definire le funzioni e dell'avvio di un nuovo ente come le Città metropolitane; quindi si è definito il 2015 come un anno straordinario, di transizione, e si è deciso che per consentire l'approvazione dei bilanci in pareggio erano necessarie misure di assoluta straordinarietà, come la redazione del bilancio solo per l'anno 2015 e non la redazione del bilancio pluriennale, andando contro un principio fondante della contabilità, ma che si rende necessario proprio per la straordinarietà del 2015, in attesa della revisione delle funzioni e soprattutto di capire quali possono essere non solo le spese ma anche le necessità e i fabbisogni della popolazione in relazione alle aree vaste.
Inoltre, sono state inserite alcune ulteriori novità; ad esempio la possibilità di utilizzare l'avanzo destinato già in fase di bilancio di previsione (questo sempre per le Città metropolitane e le Province); la riduzione delle sanzioni, per gli enti che non hanno rispettato il Patto stabilità nel 2014, dal tre al due per cento (sembra poco, ma vuole dire liberare risorse per quasi 60 milioni di euro). Si è eliminato l'obbligo di versare allo Stato il 10 per cento dei ricavi dalle vendite immobiliari in analogia a quanto previsto per i Comuni: questa era chiaramente una sorta di svista del testo di base che prevedeva questo esonero per i Comuni e non anche per gli altri enti.
Infine, la possibilità per gli enti in dissesto di prevedere un piano di rientro in quattro anni in luogo dei precedenti tre anni. Anche questo consente agli enti in predissesto di avere un tempo più lungo davanti a sé per ripianare. Molte altre norme e novità sono contenute nel provvedimento e pertanto entreremo ora nel dettaglio della descrizione dei singoli articoli.
Consegnerò agli Uffici il testo integrale del mio intervento in modo da dare un'indicazione più precisa, soffermandomi ora solo su pochi elementi.
In particolare, una delle parti più significative è la riformulazione complessiva dell'articolo 5, che ha visto una riscrittura completa in Commissione a firma delle relatrici. L'articolo 5 dispone il transito del personale della polizia provinciale, che non entrerà esclusivamente nei ruoli della polizia municipale, come previsto dall'articolo originario. Si prevede infatti che le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali. Quindi, gli enti di area vasta e le città metropolitane individueranno il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e quello non individuato o non ricollocato potrà, su base volontaristica, entro il 31 ottobre 2015, essere trasferito ai Comuni, singoli o associati. Anche su questo pare essersi trovata una soluzione che ha messo d'accordo un po' tutte le istanze.
Dopo l'articolo 5, è stato introdotto un articolo aggiuntivo che recepisce le disposizioni relative alla proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate, già contenute nel decreto-legge 1 luglio 2015, n. 85, il cosiddetto Strade sicure, che viene conseguentemente abrogato.
In Commissione sono state approvate ulteriori numerose modifiche al testo, ma poiché la descrizione è davvero molto tecnica, rinvio al testo integrale dell'intervento che ho chiesto di depositare agli atti.
Nel ringraziare la relatrice Chiavaroli, che in queste tre settimane ha intrapreso questo lavoro insieme a me, desidero sottolineare che abbiamo lavorato molto bene insieme e le cedo volentieri la parola. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatrice Zanoni, la Presidenza l'autorizza in tal senso.
Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Chiavaroli.
CHIAVAROLI, relatrice. Signor Presidente, per le considerazioni generali mi associo a quanto detto dalla collega Zanoni. Mi occuperò degli articoli dall'11 fino alla fine del testo.
Gli articoli 11, 12 e 13 si occupano di eventi calamitosi. In particolare l'articolo 11 tratta della ricostruzione a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009. L'articolo 12 si occupa dei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e quelli del sisma del 2012 ed istituisce per essi una zona franca urbana. L'articolo 13 reca disposizioni in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia-Romagna.
La Commissione ha lungamente discusso di questi tre articoli ed in particolare dell'esigenza, non più prorogabile, di avere una normativa chiara ed omogenea da applicare, nei casi di eventi calamitosi, per non lasciare i territori più deboli meno tutelati rispetto a quelli che riescono ad avere un'interlocuzione più forte con il Governo.
Sono state apportate, pertanto, alcune modifiche che rendono i tre articoli più efficaci. In particolare, per quanto attiene all'articolo 11, la Commissione, con il contributo di tutti i Gruppi, ha lavorato per aumentare l'efficacia dell'articolo in termini di trasparenza e prevenzione di condotte malavitose, modificandone il primo comma. Pertanto, tutti i contratti tra privati saranno nulli se non stipulati per iscritto e contenenti alcuni documenti tra i quali l'attestazione SOA e la certificazione antimafia. A tal riguardo, inoltre, è stato rafforzato il ruolo di controllo delle Prefetture. Altre modifiche sono state introdotte allo scopo di contemperare le esigenze di trasparenza con la necessità che la ricostruzione proceda spedita.
L'articolo 12 è stato riscritto in Commissione per specificarne meglio l'ambito di applicazione, ferme restando le risorse stanziate per l'istituzione delle zone franche urbane, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
All'articolo 13, per quanto riguarda il sisma del 20 e 29 maggio 2012, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2016. Sono stati stanziati infine 5 milioni di euro per la Sardegna, per istituire la zona franca urbana di Olbia, a seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013.
Per quanto riguarda i restanti articoli, l'articolo 14 sposta al 30 settembre 2015 il termine, previsto al 30 giugno scorso dall'articolo unico, comma 632, della legge di stabilità per il 2015, per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dall'anno in corso.
L'articolo 15 concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro. Si prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati dai fondi europei.
A questo articolo sono state apportate due importanti modifiche: la prima recependo un emendamento del Governo che aumenta le risorse statali da 70 a 90 milioni di euro; la seconda dalla Commissione che, per rendere utilizzabili tali risorse da parte delle Province e delle Città metropolitane per il finanziamento dei centri per l'impiego e per le politiche attive del lavoro, le autorizza a stipulare contratti a tempo determinato con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016.
L'articolo 16 prevede la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio), di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip SpA anche quale centrale di committenza per lo svolgimento delle predette procedure.
L'articolo 17, infine, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria ai fini dell'immediata attuazione di quanto previsto dal decreto-legge.
Infine, è stato approvato un importante emendamento per assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In particolare, 1.050 unità per la Polizia di Stato, altrettante per l'Arma dei carabinieri, 400 unità per il Corpo della Guardia di finanza e 250 unità per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Questo è il contenuto dei restanti articoli.
Mi consenta, signor Presidente, di ringraziare tutti i colleghi della Commissione bilancio e, in particolare per tutti, il presidente Sangalli, che si è trovato a dirigere la Commissione in questo momento così difficile. (Applausi dal Gruppo PD). Questo è un decreto-legge importante; mi consenta di ringraziare anche tutti i funzionari della Commissione, che hanno lavorato con noi fino a tarda sera per interi giorni e ci hanno consentito di completare il lavoro e di arrivare in Aula con il mandato ai relatori. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.
Ha chiesto di intervenire il senatore D'Alì per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la mia illustrazione potrebbe anche essere ultronea, dopo aver ascoltato le relazioni delle relatrici. Infatti, uno dei principali elementi di incostituzionalità che questo decreto-legge presenta riguarda l'assoluta disomogeneità di materia, aggravata dal dibattito in Commissione, di cui abbiamo sentito gli esiti attraverso l'intervento delle relatrici.
Mi appello a lei, signor Presidente, che con tanta puntualità tante volte ha intercettato il cosiddetto "fuori materia" nell'esame degli emendamenti, ma anche dei testi. Gli emendamenti approvati dalla Commissione, tranne alcuni relativi al testo originario (ma anche tra quelli ne troviamo fuori materia), sono tutti palesemente fuori materia, principalmente quelli presentati dal Governo.
Mi sono permesso di fare un elenco esemplificativo. Cosa c'entrano le Agenzie fiscali con gli enti territoriali? Cosa c'entrano le Forze armate? Cosa c'entra il Fondo gas? Cosa c'entra l'INEA, Istituto del Ministero dell'agricoltura? Cosa c'entrano - e questi sono emendamenti parlamentari - le erogazioni finanziarie per gli autoveicoli? Cosa c'entra il CINECA, il Consorzio interuniversitario? Cosa c'entra tutta la vasta materia della sanità con gli enti locali? Cosa c'entra l'Agenzia italiana per il farmaco? Cosa c'entra il sito archeologico di Pompei (ma essendo un Comune, può darsi che sia inteso in tal senso)? Cosa c'entrano le fondazioni UNESCO? Cosa c'entrano le assunzioni delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco?
Signor Presidente, noi qui siamo in presenza di una palese violazione della Costituzione, che impone per i decreti-legge l'omogeneità di materia, l'urgenza e l'indifferibilità. Molte di queste materie, infatti, erano assolutamente compatibili con altri possibili provvedimenti emanati dal Governo, da sottoporre alle Camere; ho invece il sospetto che siano state inserite in questo provvedimento nelle ultime quarantotto ore, sotto forma di emendamenti, proprio per sottrarle al dibattito parlamentare.
In Commissione, infatti, ci siamo trovati - e nel merito spiegherò perché siamo in difficoltà anche sull'articolo 81 della Costituzione - con una valanga di emendamenti del Governo che, se fossero stati oggetto di separati provvedimenti - come era giusto che fosse, ai sensi della nostra Costituzione - sarebbero stati sottoposti ad un dibattito parlamentare, qualora fossero stati presentati sotto forma di decreti-legge (ammesso che avessero i requisiti di urgenza e necessità), almeno per sessanta giorni, mentre in realtà lo sono stati per sessanta ore, con l'aggravante che ci siamo dovuti affannare ed esercitare ad una prassi subemendativa, assolutamente incompleta per quanto ci riguarda e per quello che abbiamo potuto fare noi e i nostri uffici legislativi, di proposte modificative sottoposte all'immediata approvazione.
Si consideri, inoltre, che su questo provvedimento è preannunciato un voto di fiducia e, naturalmente, anche la sua immodificabilità alla Camera dei deputati.
Tutto questo viola in maniera pesante le prerogative parlamentari.
Aggiungiamo, poi, il fatto che nello stesso testo vi erano già palesi violazioni. Quando un decreto-legge impone ai cittadini o agli enti che devono osservare le norme termini che scadono addirittura prima dei sessanta giorni - come previsto in alcuni articoli di questo provvedimento - è chiaro che il Parlamento è nell'impossibilità di modificarli; addirittura vi è un termine che scadeva dopo dieci giorni dalla pubblicazione del decreto-legge, quando sappiamo che un decreto‑legge può essere modificato entro sessanta giorni attraverso la legge di conversione. Ci sono, quindi, palesi violazioni della Costituzione.
Non parliamo poi dell'articolo 81, signor Presidente. Abbiamo ricevuto questo provvedimento in 5ª Commissione, dove normalmente esprimiamo un oculato parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In questo caso, il fatto che noi avessimo anche la competenza nel merito, ha fatto accantonare - non per colpa della Presidenza o dei commissari, ma per evidente gestione del provvedimento - tutta la parte di maggiore severo controllo ai sensi dell'articolo 81. Abbiamo sforamenti incredibili, che nella nostra questione pregiudiziale sono tutti elencati (quindi, anche considerato il tempo disponibile, ne risparmio l'elencazione verbale). Vi è tuttavia una palese violazione dell'articolo 81 che noi denunciamo.
Stiamo inoltre assistendo ad un capolavoro di lavoro progressivo (non voglio usare i termini inglesi, perché sono abituato a parlare in italiano in quest'Aula) sulla riforma degli enti territoriali, che è veramente sconvolgente. Il decreto-legge in esame dimostra tutta l'assoluta confusione che il Governo ha voluto creare nella riforma degli enti territoriali, presumendo di poterla fare prima della riforma costituzionale, quindi anticipando la riforma costituzionale con la cosiddetta legge Delrio e con altri provvedimenti e creando una confusione enorme. Oggi si deve intervenire per cercare di ovviare alle discrasie che hanno le Province e le Città metropolitane, ma queste ultime sono state esse stesse Comuni fino a poco tempo fa, quindi si accavallano norme che creano ulteriori complicazioni, tra l'altro creando una forte discriminazione tra i livelli degli enti territoriali. Signor Presidente, se l'articolo 3 della Costituzione, oltre che riguardare la parità tra i cittadini, per proprietà transitiva riguardasse sicuramente il rispetto della parità dei diritti tra i cittadini attraverso gli enti che li amministrano, noi oggi saremmo in una palese, evidente e continua violazione dell'articolo 3 della Costituzione, perché qui ci vuole fortuna a essere nati in un Comune piuttosto che in una Città metropolitana, perché ci si trova di fronte a diversi trattamenti o in un Comune particolarmente privilegiato. Il Governo ci propone e la Commissione a maggioranza (naturalmente con il nostro voto contrario) approva un'ulteriore dazione di decine di milioni al Comune di Milano e il motivo è l'Expo. Io non faccio commenti su questa motivazione, ne faremo forse nel dibattito se ce ne sarà l'opportunità, dato che certamente il voto di fiducia ne accorcerà i tempi, ma è incredibile pensare che noi ci siamo impegnati allo spasimo per ottenere una manifestazione che tutti i Paesi del mondo si contendono perché porta ricchezza e continuiamo a erogare, anche dopo che essa è stata inaugurata ed è in corso, denari pubblici su una cosa che dovrebbe essere, non solo - come si suol dire - autoliquidante dal punto di vista economico, ma dovrebbe portare risorse anche allo stesso Comune che tanto ha fatto per aggiudicarsela.
Vi è poi un altro piccolo capolavoro di violazione del principio di equità contributiva, che in Costituzione è - o almeno dovrebbe essere - uno dei pilastri fondamentali della nostra società nazionale. Nel testo del Governo c'è un comma che prevede che nella gestione della tassa o della tariffa sui rifiuti il non pagato venga addebitato l'anno successivo a chi ha già pagato e ciò basterebbe per inficiare la costituzionalità dell'intero testo. Signor Presidente, lei sicuramente avrà pagato la tassa sui rifiuti per le sue abitazioni private; ebbene, l'anno prossimo la sua bolletta sarà aumentata di una quota relativa agli importi di coloro che non hanno pagato. Credo che questa sia una enorme e palese violazione del principio di equità contributiva, anche perché non si basa sull'effettiva capacità contributiva di ogni cittadino, ma sul fatto che un cittadino abbia onorato o meno l'impegno a pagare.
Pertanto, questi esempi - e ne potrei aggiungere molti, ma vedo che il tempo a mia disposizione sta per scadere - evidenziano una palese incostituzionalità del decreto-legge in esame, sia nel testo originario sia nella formulazione proposta dalla Commissione. Mi appello a lei per quanto riguarda l'omogeneità di materia e anche al Presidente della Repubblica per quanto riguarda l'articolo 81, affinché veramente il decreto-legge in esame possa non venire pubblicato tra le leggi della nostra Nazione perché ne guadagneremmo in dignità. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, devo dire che a nostro avviso possiamo ritrovare tutti i motivi di inosservanza dell'articolo 77 della Costituzione nel presente decreto-legge. Devo dire, per la verità, che nel caso del provvedimento in esame tale questione si pone sia per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza sia, in particolare, per ciò che concerne la sua disomogeneità. Il lavoro della Commissione in sede referente, pur apprezzabile nel farsi carico di una serie di problemi molto seri, provenienti dai territori, a nostro avviso ha prodotto una dose maggiore di disomogeneità e quindi anche di mancato rispetto dell'articolo 77 della Costituzione.
Torniamo sempre sullo stesso argomento, ma la questione non può e non deve essere considerata in modo superficiale. Ci troviamo sempre a dover discutere del ricorso alla decretazione d'urgenza e anche se sembra che nei primi mesi di quest'anno ci sia stato un piccolo rallentamento nel suo utilizzo, il ricorso alla decretazione, a nostro avviso, continua ad essere comunque assolutamente eccessivo. Inoltre, signor Presidente, il combinato disposto tra questo eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza, le disposizioni del provvedimento che non presentano alcun carattere d'urgenza e l'inserimento quasi surrettizio di disposizioni completamente estranee all'oggetto proprio del decreto-legge iniziale, in tempi successivi, attraverso la presentazione di emendamenti, soprattutto da parte dei relatori, spesso quasi a ridosso della scadenza del decreto-legge, configura, oltre che uno sgarbo istituzionale al Parlamento, non consentendo certamente un'approfondita valutazione di tutti gli argomenti, un vero e proprio svuotamento di fatto del ruolo e della funzione propri dell'intero Parlamento. Dico questo anche perché - come vedremo tra qualche ora - quasi certamente su questi decreti-legge, che inevitabilmente diventano omnibus, assisteremo all'apposizione del voto di fiducia. Quindi, a quel punto, ci troveremo di fronte al capolavoro dello svuotamento delle prerogative che l'articolo 70 della Costituzione attribuisce al Parlamento, ovvero della sua funzione legislativa, e dello stesso articolo 77 della Costituzione, attraverso l'apposizione della questione di fiducia: ciò diventa quindi una patologia, che non possiamo ancora una volta non denunciare.
In particolare, vorrei dire con molta chiarezza che è evidente che nel provvedimento in esame ci sono delle questioni provenienti dagli enti locali e territoriali, che stanno attraversando una fase molto difficile, a causa del Patto di stabilità e della mancanza di risorse adeguate, che ad esempio permettano di far fronte al funzionamento dei servizi pubblici locali di base e ad altri problemi molto seri, che meritano certamente tutta l'attenzione del Parlamento e delle Commissioni competenti, e un intervento a cui si può provvedere attraverso una serie di emendamenti che sono stati presentati. Quello che mettiamo in discussione è però che l'insieme di questi emendamenti è assolutamente disomogeneo e che manca qualsiasi tipo di filo conduttore che leghi l'uno all'altro: ciò rischia di far apparire come finalità del provvedimento non la volontà di far fronte ad eventi straordinari, ma quella di finire di sistemare delle questioni che si trascinano da molto tempo, con modalità di intervento a pioggia. Nel provvedimento in esame ci sono interventi su tutto: vorrei a tal proposito citare alcuni esempi, che a nostro avviso avrebbero dovuto essere inseriti in provvedimenti legislativi ordinari e che non hanno certamente la caratteristica della straordinarietà. Cito, ad esempio, l'emendamento 4.0.1000, in cui si prevedono disposizioni varie per la funzionalità delle agenzie fiscali, o l'emendamento 9.0.1000, composto da ben dieci articoli, che riguardano in modo specifico la sanità e che configurano nel loro complesso un organico intervento legislativo (si utilizza quindi, in modo assolutamente improprio e inconsueto, un treno, come quello del decreto-legge, tra l'altro dopo più di trenta giorni dalla sua pubblicazione e quindi "in corsa").
Un altro emendamento riguarda una norma ordinamentale come quella relativa alla riorganizzazione dell'Agenzia del farmaco. Tra l'altro, molti di questi emendamenti hanno a che fare con la materia sanitaria, il che ovviamente avrebbe consigliato, anche per un ordinato modo di legiferare, di produrre un decreto-legge ad hoc oppure un provvedimento legislativo, perché appunto alcuni di questi hanno carattere assolutamente ordinamentale.
Un altro emendamento riguarda l'assunzione straordinaria nelle Forze di polizia e nei Vigili del fuoco di 1.700 lavoratori: va bene l'assunzione, ma anche in questo caso avviene tutto in corsa.
L'emendamento 16.0.1000 viola il principio sancito dall'articolo 36 della Costituzione, che prescrive che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», in quanto in questo emendamento si fa preciso riferimento ai ruoli iniziali relativi ad un personale per la retribuzione del quale si prevedono risorse per soli due anni, scaduti i quali o perderà il lavoro o verrà riassunto alle stesse condizioni iniziali, a differenza dei lavoratori dello stesso comparto.
Per non parlare, signor Presidente, di una questione che a noi sta particolarmente a cuore, che riguarda il destino della Polizia provinciale. La previsione, infatti, contenuta nell'articolo 5 e modificata ulteriormente nell'iter in Commissione, che fa sì che un patrimonio anche di esperienza in campo ambientale venga di fatto completamente disperso e questa è la seconda puntata di una vicenda iniziata già con l'assorbimento del Corpo forestale da parte di altre Polizie. Viene stabilito che la Polizia provinciale, che sul territorio è quella che in questi anni ha sviluppato ovviamente esperienza, capacità, specializzazione nella difesa dell'ambiente, nella tutela della fauna, nella vigilanza ittico-venatoria nelle aree protette, di fatto venga assorbita dalla Polizia municipale, quindi con una dispersione in una o due unità e questo a nostro avviso, signor Presidente, è assolutamente in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, che nell'accezione più ampia è quello preposto alla tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.
Ci sono voluti ventun'anni per approvare l'introduzione nel codice penale dei reati ambientali e noi ci chiediamo, a questo punto, chi si occuperà di prevenire e di reprimere quei reati, perché la Polizia provinciale con l'articolo 5 del decreto-legge viene di fatto liquidata e dispersa e analoga vicenda si sta consumando per il Corpo forestale dello Stato.
Potrei qui fare ulteriori esempi, ma è evidente a tutti che questo decreto-legge, soprattutto poi nel passaggio in Commissione, ha fatto sì che le condizioni di necessità ed urgenza previste dall'articolo 77 della Costituzione, oltre al criterio di omogeneità, fossero completamente disattese. Per questo motivo, signor Presidente, chiediamo di non precedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge. (Applausi della senatrice Bignami).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bonfrisco per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (CRi). Signor Presidente, l'articolato all'esame di questa Assemblea consta di un insieme particolarmente eterogeneo di disposizioni, che vanno, solo a titolo esemplificativo, dalla rideterminazione, con allentamento dei relativi vincoli, del Patto di stabilità interno per gli anni 2005-2018 per gli enti territoriali (che sono oggetto di questo decreto-legge, in relazione ad interventi connessi alla cura del territorio, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, all'erogazione dei servizi, alla riallocazione del personale delle Provincie, ivi incluso il transito del personale del Corpo di polizia provinciale in quello della Polizia municipale, come è stato già ricordato), a misure volte ad attribuire liquidità agli enti commissariati, a disposizioni concernenti le Regioni in tema di sanità e università, a misure in materia di carta d'identità elettronica ed interventi per l'accelerazione dei processi di ricostruzione dell'Abruzzo per il terremoto del 2009 e l'istituzione di una zona franca nell'Emilia-Romagna per l'alluvione del 2014 e per le zone colpite dal terremoto del 2012. Va premesso, inoltre che, all'articolo 14, in particolare, viene altresì disposto uno slittamento del termine di cui all'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (la legge di stabilità in vigore questo anno 2015) delle clausole di salvaguardia dal 30 giugno al 30 settembre 2015. Segniamoci bene queste date perché scandiranno la nostra vita da qui alla fine dell'anno perché in questo periodo queste clausole potrebbero entrare in vigore e allora saranno dolori, visto che salgono ancora le accise sui prodotti petroliferi e, soprattutto, scattano quelle clausole di salvaguardia anche in relazione all'IVA. Si tratta pertanto di una mera posticipazione di qualche mese dell'attivazione della clausola di salvaguardia, peraltro per un importo di 1.716 milioni di euro e non di 732 milioni di euro, come previsto nella relazione del Governo al decreto-legge. In tal modo, l'importo da recuperare attraverso l'aumento delle accise sui carburanti viene compresso in soli tre mesi del 2015 (provate a pensare cosa vuol dire una clausola di salvaguardia che scatta sulle accise che, invece, di essere spalmata nel corso dell'anno si concentra e scatta per tre mesi dell'anno), con effetti sui consumatori che, per effetto degli importanti aumenti stimati sui volumi di carburante esitati (non meno, secondo i calcoli più semplici, di 13-15 centesimi di euro in più al litro), con il rischio di compressione dei consumi (e conseguente contrazione del gettito erariale, al quale tutti pensiamo di poter garantire una fluidità costante) e, dunque, sulle coperture finanziarie, previste dalla legge di stabilità. Tanto meno si consuma, tanto meno il gettito erariale è garantito e tanto meno ci saranno le coperture finanziare a provvedimenti già approvati.
Considerato tutto questo il decreto-legge in esame si caratterizza, innanzitutto, come un provvedimento a contenuto plurimo che frustra, in primis, l'attività di esame delle Commissioni e successivamente il dibattito parlamentare. Provate solo a immaginare il lavoro e il compito della Commissione bilancio che, oltre ad essere la Commissione di merito, è anche, allo stesso tempo, la Commissione che rende il parere sulle coperture finanziarie. Va rammentato che in proposito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle cosiddette norme "intruse", cioè del tutto estranee alla materia e alle finalità del decreto-legge. Qual è la vera finalità del decreto-legge? A quel testo ci si dovrebbe attenere.
In secondo luogo, vi è la presenza di alcuni contenuti tipici delle manovre finanziarie che non hanno la visione e il forte collegamento con la triennalità cui tutte le norme dovrebbero essere ispirate nel momento in cui vengono calate nei decreti legge, in ossequio alla tempistica della legge di stabilità e, prima ancora, del DEF. Tutte queste norme si concentrano, infatti, per molti aspetti solo sull'anno in corso, o meglio, solo su ciò che resta dell'anno in corso, visto che ormai siamo alla fine del mese di luglio.
Da ultimo, ma non per importanza, vorrei far rilevare che il decreto-legge dispone su materie in relazione alle quali risultano completamente assenti i fondamentali requisiti della necessità e dell'urgenza. Si pensi, a titolo esemplificativo, agli interventi previsti per il terremoto in Abruzzo del 2009. È vero che c'è sempre l'urgenza di aggiornare il portato normativo, consentendo di migliorare alcuni aspetti che, in corso d'opera, vengono valutati come inefficienti o inefficaci rispetto all'obiettivo ultimo di consentire a quegli enti territoriali e, quindi, fondamentalmente, a quei cittadini di poter avere le risposte che meritano di ottenere, ma dove sta però l'urgenza per un'azione ed un tema come quello del terremoto dell'Abruzzo, avvenuto nel 2009?
È palese, dunque, la violazione sotto molteplici aspetti del dettato costituzionale, dove, all'articolo 77, si attribuisce in via eccezionale al Governo l'iniziativa legislativa in presenza di requisiti di necessità ed urgenza. Siamo sicuri che questi requisiti ci siano davvero?
Per questa ragione, sottoponiamo all'Assemblea la nostra questione pregiudiziale, al fine di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1977 e di poter invece svolgere una discussione, secondo i tempi e le modalità di quest'Assemblea, per consentire certamente al Governo di poter lavorare, ma senza per questo espropriare il Parlamento del proprio ruolo. (Applausi dal Gruppo CRi e della senatrice Bignami).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.
MANDELLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per segnalare un aspetto che già nella questione pregiudiziale illustrata dal collega D'Alì è espressa in maniera precisa, ma su cui tenevamo davvero a ritornare.
Si tratta sostanzialmente dell'osservazione per cui, come già detto dal collega D'Alì, il decreto-legge in oggetto presenta un contenuto ampio ed articolato, spesso costituendo una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. In taluni casi le disposizioni del decreto-legge intervengono su discipline che risultano già stratificate nel corso del tempo e si rivelano ancora una volta eterogenee e prive delle caratteristiche cui il decreto‑legge in quanto tale dovrebbe ispirarsi, anche in considerazione dei richiami del presidente emerito della Repubblica, senatore Napolitano, e del presidente della Repubblica in carica Mattarella.
L'oggetto su cui desidero focalizzare questo breve intervento è, ancora una volta, il seguente. Occorre ricordare che, ancora una volta, il presidente Napolitano, nella lettera che indirizzò il 23 dicembre al presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Camere in occasione dell'esame del cosiddetto decreto-legge salva Roma, ribadì con fermezza la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge secondo criteri di stretta attinenza all'oggetto del provvedimento, anche adottando opportune modifiche dei Regolamenti parlamentari. Peraltro, tale messaggio faceva seguito a uno di analogo contenuto del febbraio 2012 e ad un altro del 2002 dell'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
Quindi, confidiamo che, proprio alla luce di queste parole, che sono dei chiari moniti al Parlamento, il provvedimento sia analizzato nella migliore delle maniere e con la massima attenzione. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PAGLIARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLIARI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico voterà contro le questioni pregiudiziali presentate.
Credo che dalla discussione sia emerso chiaramente come si sia teso a motivare la questione pregiudiziale di incostituzionalità per violazione dell'articolo 77 della Costituzione con riferimento non al testo del decreto-legge, ma alle modifiche che sono state introdotte in sede di discussione in Commissione bilancio. È evidente il travisamento dell'oggetto della valutazione e come i presupposti della necessità e dell'urgenza vadano valutati con riferimento al testo del decreto-legge.
Sotto questo profilo, il testo del decreto-legge rivela l'esigenza della necessità e dell'urgenza come pure l'omogeneità, perché sono tutti atti che si riferiscono alla materia degli enti territoriali.
Voglio solo aggiungere che, per quello che riguarda la necessità e l'urgenza, non credo sfugga a nessuno di coloro che sono intervenuti che questi due requisiti non ricorrono solo in presenza di un'emergenza o di un'esigenza sopravvenute all'ultimo minuto. Credo sia evidente a tutti che lo strumento debba servire anche per dare risposte rapide a fronte di esigenze che sono venute maturando nello svilupparsi dei tempi. Si è detto: quali necessità e urgenza possono esservi rispetto al terremoto dell'Abruzzo del 2009? Credo che l'obiezione, nel suo formalismo, si commenti da sola. Bisognerebbe contestare nel merito le disposizioni contenute nel decreto-legge sugli enti territoriali e la loro necessità rispetto all'attuale condizione dei lavori per il terremoto dell'Abruzzo, per poterne contestare la necessità e l'urgenza.
Confermo quindi che il Gruppo del Partito Democratico voterà contro tali questioni pregiudiziali, ritenendo assolutamente rispettati i requisiti posti dall'articolo 77 della Costituzione. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle questioni pregiudiziali.
Verifica del numero legale
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
CRIMI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Signor Presidente, vorrei segnalare che è in corso una seduta di audizioni della Commissione affari costituzionali.
PRESIDENTE. La presidente Finocchiaro è qui.
CRIMI (M5S). L'ho vista ora: era per dare eventualmente tempo a tutti.
PRESIDENTE. Se facciamo in fretta il nostro lavoro, la Commissione potrà riprendere.
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 17,01, è ripresa alle ore 17,21).
Presidenza della vice presidente FEDELI
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1977 (ore 17,21)
PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione delle questioni pregiudiziali.
Verifica del numero legale
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 17,22, è ripresa alle ore 17,42).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1977 (ore 17,42)
PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione delle questioni pregiudiziali.
Verifica del numero legale
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 17,43, è ripresa alle ore 18,03).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1977 (ore 18,03)
PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione delle questioni pregiudiziali.
Verifica del numero legale
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale. (Commenti).
Essendo mancato per la quarta volta consecutiva il numero legale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 28 luglio 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 28 luglio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 18,04).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (1977)
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
Il Senato,
in sede di discussione dell'Atto Senato 1977, recante conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
premesso che,
il decreto-legge al nostro esame è l'ennesimo decreto-legge del Governo Renzi - precisamente il 32º - la cui caratteristica principale continua ad essere quella di essere sprovvisto dei necessari presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza, sanciti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, principio ribadito esplicitamente dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge è ravvisabile già nel fatto che approvato dal Consiglio dei ministri l'11 giugno 2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo una settimana, il 19 giugno;
il decreto-legge introduce disposizioni di assoluta eterogeneità-disomogeneità, al cui interno si rilevano evidenti difformità, che pongono in modo manifesto l'assenza degli opportuni coordinamenti delle norme, che compromettono di conseguenza i caratteri di unitari età ed onnicomprensività della decretazione d'urgenza. Vengono in questo modo violate le sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 o n. 220 del 2013, in cui si dice che i decreti-legge debbono essere omogenei per essere, intrinsecamente, necessari ed urgenti;
il decreto-legge in oggetto presenta un contenuto ampio ed articolato e spesso costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. In taluni casi, le disposizioni del decreto intervengono su discipline che risultano già stratificate nel corso del tempo, e si rivelano ancora una volta eterogenee e prive delle caratteristiche cui il decreto-legge in quanto tale dovrebbe ispirarsi, anche in considerazione dei richiami del Presidente della Repubblica Emerito Sen. Napolitano e del Presidente in carica Mattarella;
ancora una volta occorre ricordare che nel messaggio del Presidente Napolitano indirizzato il 23 dicembre 2013 alle Camere, in occasione dell'esame del decreto-legge cosiddetto «salva Roma», lo stesso ribadì con fermezza «la necessità di verificare con il massimo rigore la ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge a criteri di stretta attinenza all'oggetto del provvedimento, anche adottando opportune modifiche dei regolamenti parlamentari» (tale messaggio faceva seguito ad uno dal contenuto simile inviato nel febbraio 2012 e ad un altro del 2002 dell'allora Presidente Carlo Azeglio Ciampi);
analoghi rilievi possono essere formulati per quanto riguarda le singole norme, che si caratterizzano tutte per la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza; sono state accostate infatti in maniera arbitraria disposizioni in materia di patto di stabilità interno; disposizioni in materia di personale; misure in materia di polizia provinciale; disposizioni in tema di sanità e università; disposizioni in materia di anagrafe nazionale della popolazione e carta d'identità elettronica; misure per l'accelerazione della ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009; rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012; zone franche urbane eccetera;
gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2015, oggetto del provvedimento, sono stati definiti e approvati con Accordo in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali il 19 febbraio 2015, cioè quattro mesi or sono;
le due tabelle allegate al decreto-legge contengono, a loro volta, rispettivamente, disposizioni volte a prevedere:
- la riduzione, per ciascuno degli anni 2015-2018, degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni, di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento per il 2015;
le disposizioni, seppur riferite quasi tutte ad un unico destinatario, cioè le Regioni e gli enti locali, disciplinano differenti situazioni che di per sé fanno venire meno i presupposti fondanti, sotto il profilo procedurale, dell'utilizzo del decreto-legge in quanto sono norme che andrebbero inserite all'interno della legge di stabilità perciò prevedendo le in questo provvedimento esplicherebbero gli effetti ex ante con le annesse problematiche che da ciò ne derivano. Infatti, la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza, specialmente come in questo caso dove le disposizioni non paiono essere legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità;
la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge e la non omogeneità del contenuto sono elementi che, a termini di legge, dovrebbero inficiarlo e determinarne il rigetto da parte del Presidente della Repubblica;
ulteriori profili di criticità di complessa valutazione in ordine alla coerenza delle procedure legislative, si rilevano dall'inosservanza del dettato costituzionale di cui all'articolo 81, terzo comma;
evidenziato che:
è doveroso ribadire, ancora una volta, che le conclusioni alle quali la giurisprudenza della Corte costituzionale consente di pervenire in materia di decreto-legge stabiliscono:
a) quale debba essere la ricostruzione teorica circa il fondamento del decreto-legge, l'abuso di tale strumento normativo, impiegato fuori dei presupposti di necessità e di urgenza, è sindacabile da parte della Corte costituzionale (come vizio in procedendo);
b) che la legge di conversione pur se configurata come esercizio della normale potestà legislativa delle Camere, soggiace ai limiti dell'articolo 77 Costituzionale, e, conseguentemente, il vizio del decreto-legge emanato fuori dei casi di necessità e di urgenza si trasmette alla legge di conversione;
constatato che:
l'articolo 1 ridistribuisce fra i Comuni, per gli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto individuato dalla legge di stabilità 2015. Tale ridefinizione determina anche a favore dei comuni un maggiore contributo (in termini di spazi finanziari) di 100 milioni complessivi rispetto a quello previsto dalla legge di stabilità 2015. Tale contributo viene concesso ai comuni in base alla sussistenza delle seguenti fattispecie: 10 milioni per eventi calamitosi e messa in sicurezza del territorio; 40 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per interventi di bonifica dei siti contaminati dall'amianto; 30 milioni per l'esercizio della funzione di ente capofila nel caso di gestione associata di alcune funzioni; 20 milioni per le spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e procedure di esproprio. È evidente che tali disposizioni, ricadendo sulle finanze comunali, determineranno, con probabilità, una compressione di diritti soggettivi cui dovrà farsi fronte con successivi interventi, in quanto la ridistribuzione fra i Comuni degli obiettivi del patto di stabilità interno avviene lasciando inalterato l'obiettivo complessivo del comparto determinato dal comma 489 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015;
con il comma 2 dell'articolo 1, il Governo prevede che gli enti locali, che non vi hanno provveduto, possano effettuare il riaccertamento straordinario entro il 15 giugno 2015 al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1º gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria. Tuttavia, l'entrata in vigore del decreto-legge il 19 giugno 2015 denota che il Governo non ha attentamente vagliato le disposizioni contenute, disposizioni che necessariamente devono essere modificate. Imprecisione di termini che in un provvedimento necessario ed urgente è da biasimare;
l'articolo 3 introduce disposizioni di efficacia differita nel tempo: prevede infatti, a decorrere dall'anno 2016, di sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, attraverso un'anticipazione annuale. Inoltre, si prevedono ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015;
il comma 1 dell'articolo 4 dispone la non applicazione - al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 - della sanzione del divieto da parte delle pubbliche amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno). Anche l'efficacia di questa disposizione non è immediata necessitando comunque di un iter amministrativo complesso tra soggetto richiedente e amministrazione presso la quale il dipendente della provincia chiede di essere trasferito;
il comma 1 dell'articolo 6 attribuisce un'anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che risultino commissariati - ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame - in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Le anticipazioni sono concesse per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili da parte degli enti commissariati, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2015. La previsione di rendere disponibili risorse finanziarie dovute a soggetti terzi da un'amministrazione sciolta per mafia può compromettere il risanamento della legalità nell'amministrazione comunale potendone beneficiare, per assurdo, anche imprese colluse con la criminalità;
il comma 9 dell'articolo 7, inserendo un comma aggiuntivo alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014, viola il principio di equità contributiva, previsto dalla Costituzione, poiché addossa l'onere dei mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ai cittadini che già tale tributo avevano saldato;
il comma 7 dell'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, adotti entro il 30 giugno 2015, cioè a 11 giorni dalla emanazione del decreto in esame che è del 19 giugno, un decreto per definire i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione ai Comuni delle somme destinate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2014. Tale modalità di attuazione rinvia l'efficacia immediata del decreto-legge;
l'articolo 10 introducendo, in particolare, talune modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prevede per la loro attuazione il rinvio all'adozione di uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Novellando le norme in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente prevede un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018 nonché norme ad efficacia «indefinita», laddove si prevede di tornare, per l'ennesima volta, sulle disposizioni in materia di carta di identità elettronica rilasciando al Ministero dell'interno una sorta di delega in bianco sui modi e sui tempi di emanazione del decreti attuativo;
l'articolo 14 non cancellando l'aumento delle accise sulla benzina, imposto quale clausola di salvaguardia dalla Commissione europea in attesa di una decisione definitiva sulla possibilità di utilizzo dell'inversione contabile in materia di IVA (cosiddetta reverse charge) nella grande distribuzione, ma ne rinvia di 3 mesi l'applicazione, dal 30 giugno al 30 settembre, suscita forti preoccupazioni in ordine alla possibilità di garantire il maggior gettito impudentemente atteso, dato anche l'effetto ulteriormente depressivo che tale inasprimento fiscale avrà sull'economia;
l'articolo 15, comma 1, prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Tale disposizione non ha anch'essa efficacia immediata, necessitando un iter di consultazione tra le parti finalizzato alla conclusione dell'accordo. Accordo che il Governo potrebbe porre in essere senza ricorrere alla decretazione di urgenza;
l'articolo 16 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure. Anche in questo caso non si comprende la necessità di utilizzare un decreto-legge, tenuto conto che la disposizione introdotta non è un obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e, conseguentemente, l'efficacia può essere limitata, se non nulla;
ricordato che:
a decorrere dal 2015, le Province e le Città metropolitane hanno ridotto le spese relative alle loro dotazioni organiche secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 421) del 50 per cento e del 30 per cento nel caso di province montane o Città metropolitane);
con l'articolo 1 il decreto-legge vorrebbe risolvere alcune criticità prodotte da questo Governo con la succitata legge di stabilità per il 2015. È infatti del tutto evidente che le misure individuate per le Province (non ancora abolite) e le Città metropolitane sono insufficienti ad incidere strutturalmente sulla situazione finanziaria degli enti di area vasta al fine di consentire, nel 2015 e nel 2016 e 2017, di approvare bilanci in equilibrio e di assicurare il mantenimento dell'erogazione dei servizi essenziali per i cittadini, le imprese e i territori. Si ricorda, inoltre, che il processo di riordino delle funzioni delle Province non è giunto a conclusione in diverse Regioni. Si evidenzia che il quadro fortemente critico della finanza degli enti di area vasta è stato chiaramente rappresentato dalla Corte dei conti, nella deliberazione n. 17/SEZAUT/2015 dedicata alle Province quale referto al Parlamento, sull'andamento della finanza provinciale, nel quale la magistratura contabile sottolinea come: «Dalle risultanze delle verifiche sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, svolte dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per gli esercizi pregressi, emergono profili critici sintomatici di un graduale, e pressoché diffuso, deterioramento della finanza provinciale, suscettibili di incidere negativamente sulla tenuta degli equilibri di bilancio». Tuttavia il decreto-legge in esame non risolve in alcun modo la condizione gravemente compromessa dei bilanci degli enti di area vasta per il 2016 e 2017 a seguito delle misure previste dalla legge di stabilità per il 2015;
con riferimento all'articolo 5, il trasferimento della polizia provinciale presso i comuni a svolgere funzioni di polizia municipale rischia di lasciare nell'incertezza importanti compiti e ruoli della polizia provinciale connessi sia con le funzioni che le Regioni nel percorso di riordino delle funzioni delle Province gestirà direttamente su materie quali l'ambiente, la caccia, la pesca e l'agricoltura, la gestione delle strade provinciali;
al di là dell'aspetto della copertura finanziaria, si rileva che le funzioni esercitate dalle polizie provinciali sono diverse da quelle esercitate dalle polizie municipali. Tale incongruenza di carattere «funzionale» può generare problemi alla necessità di garantire la continuità dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni fondamentali che ancora restano assegnate alle Province (viabilità e controllo ambientale);
il decreto-legge interviene, infatti, appesantendo gli equilibri economico-finanziari ed organizzativi già precari e a complicare le scelte politiche regionali e non tiene conto della condizione concretamente esistente. Una delle più dirette conseguenze del decreto-legge è infatti l'impossibilità, da parte dei comuni, di assumere vigili stagionali dopo l'entrata in vigore del decreto-legge (20 giugno 2015): per questa necessità infatti le amministrazioni locali devono fare ricorso esclusivamente al personale della polizia provinciale, pena, come sanzione, la nullità del rapporto. Irragionevolmente, tale disposizione non tiene conto dei contratti di lavoro previsti (con chiamata delle persone interessate) e redatti dagli enti locali prima di sabato 20 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto-legge, ma non ancora resi esecutivi. Inoltre, preoccupa la mancanza totale, per il momento, di un Regolamento sul trasferimento del personale delle polizie provinciali ai Comuni, per cui questa possibilità non è concretamente utilizzabile. Non solo: in alcuni casi serve la normativa regionale, in particolare nelle Regioni e nelle Province a statuto speciale; risulterà difficile il passaggio del personale di Polizia provinciale dagli enti di area vasta ai Comuni, visto che spesso si supererà la soglia massima di 50 chilometri fissata dall'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per gli spostamenti dei dipendenti pubblici dalla sede cui sono adibiti;
con riferimento all'articolo 15 e ai servizi per l'impiego, sarebbe opportuno affrontare la materia dell'occupazione con determinazione ma non in maniera affrettata, in una visione organica nell'ambito dei decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e della riforma del Titolo V della Costituzione. Il decreto-legge, inoltre, non recepisce l'accordo della Conferenza Stato-Regioni sulla proroga dei precari dei centri per l'impiego, con conseguenze disastrose per i livelli occupazionali e la tenuta dei servizi a partire dal l° settembre del 2015. Le risorse finanziarie pari a 70 milioni annui previsti dalle convenzioni tra Regioni e Ministero del lavoro risultano non sufficienti per garantire la continuità del servizio, specialmente quando i centri per l'impiego sono impegnati a dare attuazione al Programma garanzia giovani;
il predetto articolo 15 riproduce l'articolo 11 dello schema di decreto legislativo n. 177 - recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive», attualmente all'esame delle Commissioni lavoro del Senato e della Camera dei deputati, in sede consultiva, per l'espressione del relativo parere;
rilevato che:
nel corso dell'esame in Commissione, il Governo ha presentato una serie di emendamenti recanti misure in materia di:
1) funzionalità operativa delle Agenzie fiscali,
2) sanità (razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci; riduzione delle prestazioni inappropriate; rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente; potenziamento del monitoraggio di beni e servizi; rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale; potenziamento delle misure. di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute; programma straordinario per il giubileo 2015-2016; disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti),
3) organizzazione e funzionamento dell'AIFA,
4) economia legale (banca dati unica per la documentazione antimafia),
5) rafforzamento delle attività di tutela e valorizzazione del sito archeologico di Pompei nonché il recepimento di talune delle norme previste dai decreti legge, in itinere, 1º luglio 2015, n.185 - AS 1992 - recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio e 4 luglio 2015, n. 92 - AC 3210 -, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
in particolare, si evidenzia che l'emendamento del Governo recante «Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali», riproduce l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo di revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali, attualmente all'esame delle Commissioni finanze e tesoro del Senato e della Camera dei deputati, in sede consultiva, per l'espressione del relativo parere;
l'emendamento del Governo all'articolo 7, che al comma 9-bis prevede che le regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che non abbiano provveduto nel termine indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato-Regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2015, comporta una maggiore difficoltà per gli enti locali che, già tartassati dalla spending review e dal patto di stabilità interno detengono sempre meno liquidità da poter spendere per interventi in favore della comunità;
un ulteriore emendamento del Governo, inserito durante l'esame del provvedimento in Commissione, ha previsto l'aggiunta all'articolo 7 di un comma 9-ter, che comporta un aggravio economico tramite il versamento di un contributo straordinario, quantificato dall'INPS in euro 13.364,860, da parte dei datori di lavoro, che dovranno sostenere per la copertura degli oneri derivanti dalla soppressione, con effetto dal 1º dicembre 2015, del Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas;
una palese violazione del principio di omogeneità è rappresentata dall'emendamento 11.1000 del Governo che ha recepito il contenuto degli articoli l e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 - ora al vaglio della Camera dei deputati, Atto Camera 3210 -, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Tale decreto è stato presentato in prima lettura alla Camera il 4 luglio 2015 e assegnato alle commissioni riunite 8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e10ª (Attività produttive, commercio e turismo) in sede referente il 6 luglio successivo;
a detto proposito sono stati inseriti, all'articolo 11, i commi 16-bis e 16-ter: il comma 16-bis opera il sostanziale allineamento della normativa nazionale in materia di rifiuti alle previsioni della disciplina dell'Unione europea. Viene ampliata la portata dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del cosiddetto «codice dell'ambiente» (decreto legislativo n. 152 del 2006), ricomprendendo nel novero dei produttori di rifiuti anche i soggetti ai quali sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti; ciò, peraltro, in adesione agli indirizzi giurisprudenziali da ultimo ribaditi nella sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 5916 del 2015. Inoltre, modificando la lettera o) del citato articolo 183, comma 1, viene ricompreso nella definizione di «raccolta» il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti. Modificando la lettera bb) del medesimo articolo 183, comma 1, in primis, il «deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» viene ricompreso nella definizione di «deposito temporaneo»; inoltre, si precisa che per «luogo ove i rifiuti sono prodotti» deve intendersi l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. Con il comma 16-ter viene riformulata la disposizione transitoria riguardante le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE. Dette installazioni, a regime vigente, dovrebbero cessare il proprio esercizio il 7 luglio 2015. La norma proposta non modifica il termine del 7 luglio 2015, già fissato nella precedente versione dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 2014 per la conclusione dei procedimenti di AIA relativi ai suddetti impianti, ma consente la prosecuzione dell'esercizio oltre tale data, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali, esclusivamente per le installazioni che alla predetta data operano nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva, conformemente a quanto proposto in sede di domanda di AIA;
un'ulteriore violazione del criterio di omogeneità dei testi è rappresentata dall'emendamento 5.0.1000, approvato nel corso dell'esame in commissione, che prevede l'inserimento di un articolo 5-bis recante «Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate», recependo e, di fatto, snaturando il contenuto del decreto-legge 10 luglio 2015, n.185 - AS 1992 - recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio, presentato in 1ª lettura al Senato e assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa) in sede referente il 1º luglio 2015, che proroga, per il periodo 1º luglio - 31 dicembre 2015, l'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate per le esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo. Detto emendamento altresì comporta un aggravio finanziario per lo Stato quantificato in 42.446.841 euro;
risulterebbe altresì che l'emendamento 7.184, riguardante l'esigenze del comune di Milano di far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione di talune opere infrastrutturali, non detenga profili di copertura idonei;
tenuto conto infine che:
molti dei termini di scadenza per l'attuazione di alcune norme riferite agli enti locali interessati sono poste entro i termini di scadenza, previsti dalla Costituzione, del decreto-legge in esame perciò si realizza una vera e propria espropriazione della prerogativa parlamentare;
vi sarebbe altresì una palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione a causa della molteplicità delle norme scoperte presenti, della relazione tecnica insufficiente così come dei profili complessivi;
tutte le su evidenziate criticità si sono aggravate dopo il dibattito svolto si in Commissione poiché, per iniziativa del Governo, sono stati inseriti nuovi capitoli di spesa, perlopiù scoperti come già sopra evidenziato;
infine si manifesta la violazione del principio di leale collaborazione fra i vari enti locali in maniera equilibrata e omogenea nonché l'anticipazione attraverso una legge ordinaria degli effetti che produrrà, se entrerà in vigore, la riforma Costituzionale, ora all'analisi in terza lettura della Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica,
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1977.
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
premesso che:
• come conferma il disegno di legge di conversione in esame, il governo prosegue - secondo una consuetudine invalsa sempre più in questi ultimi anni dai diversi governi - nell'utilizzo ripetuto e continuo dello strumento della decretazione di urgenza, svuotando così le prerogative assegnate dalla nostra Carta costituzionale al Parlamento, e producendo un vulnus all'articolo 70 della nostra Costituzione che affida appunto la funzione legislativa alle due Camere;
• l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi;
• il combinato disposto tra l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza, disposizioni del provvedimento che spesso non presentano alcun carattere di urgenza e l'inserimento quasi "surrettizio" di disposizioni completamente estranee all'oggetto proprio del decreto-legge iniziale in tempi successivi attraverso la presentazione di emendamenti in corso di discussione parlamentare quasi a ridosso della scadenza del decreto, configurano, oltre che uno "sgarbo istituzionale" al Parlamento non consentendo una certa ed approfondita valutazione degli argomenti, anche un sostanziale svuotamento del ruolo e della funzione propria dell'intero Parlamento;
• tra le disposizioni del provvedimento introdotte nel corso della discussione in Commissione a ridosso della presentazione in Assemblea che non presentano alcun carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della "straordinarietà" dell'intervento governativo ex articolo 77 della Costituzione possiamo elencare:
- l'emendamento 4.0.1000 col quale si prevedono disposizioni varie per la funzionalità delle agenzie fiscali;
- l'emendamento 9.0.1000 composto da ben 11 articoli che riguardano in modo specifico la Sanità e che configurano nel loro complesso un organico intervento legislativo, utilizza in modo assolutamente improprio e inconsueto per la prima volta nella storia repubblicana, come "un treno ad alta velocità" lo strumento del decreto legge, dopo più di trenta giorni dalla sua pubblicazione;
- l'emendamento 9.0.2000 che propone una norma ordinamentale relativa alla riorganizzazione dell'Agenzia del farmaco le cui norme riguardano il triennio dal 2016 al 2018;
- l'emendamento 11.0.1000 che reca disposizioni in materia di economia legale;
• con l'emendamento 16.0.1000, presentato dal Governo, si dispone l'assunzione straordinaria nelle forze di Polizia e nei Vigili del fuoco di 1.750 lavoratori prevedendo una copertura finanziaria per soli due anni, nonostante l'assunzione a tempo indeterminato necessiti di una copertura di carattere permanente, con ciò violando il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione dove si prescrive che "Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.";
• sempre con l'emendamento 16.0.1000 si viola il principio sancito dall'articolo 36 che prescrive che "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa." in quanto si fa preciso riferimento ai ruoli iniziali relativi a un personale per la retribuzione del quale si prevedono risorse per soli due anni scaduti i quali o perderà il lavoro o verrà riassunto alle stesse condizioni iniziali a differenza dei lavoratori dello stesso comparto con pari mansioni;
• la previsione, contenuta nell'articolo 5, ulteriormente modificata nell'iter in Commissione, relativa all'assorbimento di uomini, mezzi, esperienze e capacità affermate in anni di impegno nella difesa dell'ambiente, nella tutela della fauna e nella vigilanza ittico venatoria e nelle funzioni di sorveglianza dei parchi regionali e nelle aree protette della polizia provinciale, configura la volontà esplicita del Governo di pervenire comunque, attraverso l'atomizzazione di tale personale qualificato e motivato, alla dispersione di energie e di esperienze preziose e indispensabili senza le quali vengono meno quelle funzioni fondamentali e necessarie per il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione nell'accezione più ampia della tutela dell'ambiente e del territorio;
• infine la norma relativa ai servizi per l'impiego se da una parte mira, secondo l'enunciazione, a un rafforzamento dei servizi stessi dall'altra, riducendo le risorse rischia di compromettere sia la politica attiva del lavoro che i servizi resi alla cittadinanza e, non ultimo, i livelli occupazionali. Solo il costo per gli stipendi è stimato infatti in oltre 215 milioni annui, dei quali solo 70 garantiti dallo Stato e sufficienti a coprire solo 4 mensilità. Il problema reale è che questa norma non stanzia risorse per garantire alle Regioni la possibilità di coprire una spesa per il personale pari a 145 milioni. In questo modo vengono seriamente compromessi, per mancanza di risorse, i servizi e la tenuta occupazionale, in aperta violazione dell'articolo 4 della Costituzione secondo il quale la Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di tutti i cittadini,
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
Il Senato,
esaminato il decreto legge n. 1977, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
premesso che:
l'articolato all'esame di questa Assemblea consta di un insieme eterogeneo di disposizioni che vanno a titolo esemplificativo dalla rideterminazione, con allentamento dei relativi vincoli, del patto di stabilità interno per gli anni 2005-2018, per gli enti territoriali in relazione ad interventi connessi alla cura del territorio, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici ed all'erogazione dei servizi, alla riallocazione del personale delle provincie - ivi incluso il transito del personale del Corpo di Polizia provinciale in quello della Polizia municipale -, a misure volte ad attribuire liquidità agli enti commissariati, a disposizioni concernenti le Regioni in tema di sanità e università; misure in materia di carta d'identità elettronica ed interventi per l'accelerazione dei processi di ricostruzione dell'Abruzzo per il terremoto del 2009, e l'istituzione di una zona franca nell'Emilia Romagna per l'alluvione del 2014 e per le zone colpite dal terremoto del 2012;
all'articolo 14, in particolare, viene altresì disposto uno slittamento del termine di cui all'articolo 1, comma 632 della legge 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) delle clausole di salvaguardia dal 30 giugno al 30 settembre 2015. Si tratta pertanto di una mera posticipazione dell'attivazione della clausola di salvaguardia, peraltro per un importo di 1.716 milioni di euro, e non di 732 milioni di euro, come previsto nella relazione al D.L. da parte del Governo. In tal modo l'importo da recuperare attraverso l'aumento delle accise sui carburanti viene compresso in soli tre mesi del 2015, con effetti tanto sul consumatore che, per effetto degli importanti aumenti stimati sui volumi di carburante esitati (non meno di 13-15 centesimi di euro al litro), con il rischio di compressione dei consumi con conseguente contrazione del gettito erariale e dunque sulle coperture finanziarie, previste dalla legge di stabilità;
considerato che:
il decreto legge in esame si caratterizza, innanzi tutto, come un provvedimento a contenuto plurimo, che frustra, in primis, l'attività di esame delle Commissioni e successivamente il dibattito parlamentare. Va rammentato che in proposito la Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle cosiddette norme "intruse" cioè del tutto estranee alla materia e alle finalità del decreto-legge;
in secondo luogo per la presenza di alcuni contenuti tipici delle manovre finanziarie, senza averne la visione triennale e concentrandosi, per molti aspetti, solo sull'anno in corso. In tal modo si attua una indebita intrusione dell'Esecutivo nell'attività legislativa tipica e propria del Parlamento quale quella legislativa in materia finanziaria;
ed ultimo, ma non ultimo per importanza, esso dispone su materie in relazione alle quali risulta completamente assente il fondamentale requisito della "necessità ed urgenza", si pensi a titolo esemplificativo agli interventi previsti per il terremoto in Abruzzo del 2009;
palese, dunque, la violazione sotto molteplici aspetti del dettato costituzionale, laddove all'articolo 77 attribuisce in via eccezionale al Governo l'iniziativa legislativa in presenza di requisiti di necessità ed urgenza,
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n.1977
Allegato B
Testo integrale della relazione orale della senatrice Zanoni sul disegno di legge n. 1977
Presidente, senatrici, senatori, oggi siamo chiamati a convertire un decreto-legge molto atteso dagli enti locali per le ricadute indispensabili alla predisposizione del bilancio di previsione 2015.
Al di là delle questioni di merito, su cui ci si dilungherà fra poco, le relatrici vogliono esprimere una valutazione positiva per il percorso e il lavoro svolto in queste settimane. Un metodo di lavoro che ha consentito a tutti di esprimersi, di capire la portata del provvedimento, di confrontarci all'interno di Gruppi politici e fra i gruppi in modo costruttivo e privo di posizioni preconcette con la volontà da parte di tutti, che ringraziamo, di arrivare a dare mandato ai relatori. La discussione nel merito e la presentazione di emendamenti uguali o molto simili su taluni argomenti da parte tutti i Gruppi, che raccoglievano le istanze raccolte nelle audizioni, ha agevolato la discussione e la presentazione di emendamenti in Aula a firma della Commissione.
Tale positivo confronto ha riguardato anche alcuni colleghi della Camera; si sono raccolte le loro sollecitazioni visti i tempi ristretti per la conversione definitiva dei decreto. Il tutto con il supporto sempre disponibile e competente degli uffici governativi e del Senato che hanno fatto le ore piccole con noi.
Si sono auditi i rappresentanti dell'Anci, dell'Upi, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali.
Il lavoro in Commissione, a stretto contatto con il Governo, ha apportato modifiche e implementazioni significative, in molti casi condivise da tutti i Gruppi e ha portato alla votazione degli emendamenti più significativi all'unanimità. Sono stati valutati circa 1000 emendamenti dei senatori, una ventina di emendamenti del Governo e circa 200 subemendamenti, senza contare le rielaborazioni dei testi.
Come sempre, si sarebbe potuto fare di più, alcuni gravi problemi posti dai senatori, ma anche dal Governo, non hanno trovato soluzione, il più delle volte per motivi tecnici o di mancanza di copertura (solo per fare alcuni esempi: i precari della Regione Calabria, l'Arpa della Puglia, la Scuola Europea di Parma, le problematiche del Molise, ecc.) ma la discussione avviata potrà dare i suoi frutti in prossimi provvedimenti, in primo luogo nella legge di stabilità.
Veniamo ora ai contenuti.
Il provvedimento recepisce:
- l'intesa sancita nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 19 febbraio scorso: i comuni hanno espresso un giudizio positivo sottolineando che il provvedimento segna un salto di qualità nell'attenzione del Governo verso i comuni e consente il miglioramento del quadro normativo e finanziario entro cui i comuni sono chiamati ad operare; sulle questioni rimaste fuori dai provvedimento, tuttavia, gli enti locali hanno auspicato la prosecuzione del dialogo e del metodo utilizzato per arrivare nei prossimi mesi al superamento effettivo del patto di stabilità, all'adeguamento delle risorse proprie per le Città Metropolitane e all'impostazione della nuova "Local tax";
- l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio e, con un emendamento del Governo, l'intesa Stato-Regioni su misure urgenti per la razionalizzazione e l'efficientamento del Servizio sanitario.
Oltre al recepimento delle intese, il testo licenziato dal Governo persegue i seguenti obiettivi prioritari:
- programmare l'attività finanziaria per l'anno in corso e predisporre in tempi rapidi il bilancio di esercizio per l'anno 2015;
- prevedere l'attribuzione di spazi finanziari e l'anticipazione di risorse in favore degli enti locali in attesa della definizione del Fondo di solidarietà comunale e dei versamenti delle imposte locali, nonché l'assegnazione di ulteriori risorse ai comuni, anche al fine di consentire spese per specifiche finalità, come la bonifica dell'amianto dagli edifici scolastici e del territorio;
- consentire a città metropolitane, province e comuni la rinegoziazione dei mutui e la rimodulazione dei piano pluriennali di equilibrio;
- specificare ed assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali come da accordi;
- proseguire negli interventi di pagamento dei debiti pregressi di regioni ed enti locali maturati nei confronti delle imprese;
- affrontare e risolvere le problematiche relative al personale delle province in esubero e non essenziale per l'espletamento delle funzioni fondamentali e per superare il blocco delle assunzioni previsto per le amministrazioni pubbliche proprio per consentire una più agevole collocazione del personale delle province e garantire i servizi comunali;
- proseguire negli interventi in favore delle aree territoriali colpite da eventi sismici nel 2009 (Abruzzo), nel 2012 (Emilia-Romagna e Lombardia), da eventi alluvionali nel 2013 (Sardegna) e la recente tromba d'aria (Veneto);
- prorogare al 30 settembre l'entrata in vigore della clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2015 a copertura delle misure di "reverse charge", che prevede l'incremento delle accise sui carburanti;
- favorire il funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e l'avvio della carta d'identità elettronica;
- prevedere misure finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile;
- favorire il rafforzamento dei servizi per l'impiego.
Il lavoro della Commissione in Senato in accordo con il Governo ha implementato e modificato significativamente il testo originario.
In primo luogo coprendo una sostanziale mancanza di norme sulle province e città metropolitane prevedendo, in parallelo lo spostamento della data per l'approvazione dei bilanci al 30 settembre come concordato in Conferenza Stato Città. Preso atto del processo ancora in atto di trasformazione delle province, dei ritardi delle leggi regionali che devono definire le funzioni e dell'avvio di un nuovo ente come le Città metropolitane si è definito il 2015 come un anno straordinario, di transizione; per consentire l'approvazione di bilanci in pareggio sono necessarie misure di assoluta straordinarietà come la redazione del bilancio solo per l'anno 2015 e non la redazione del bilancio pluriennale.
Infine, è stato previsto che le Regioni trasferiscano alle province le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali, qualora entro il 30 ottobre non abbiano provveduto al riordino delle funzioni, come previsto dall'accordo Stato-Regioni sancito in sede di Conferenza unificata.
Inoltre, sono state inserite le seguenti novità:
- la possibilità di usare l'avanzo destinato già in fase di bilancio di previsione;
- la riduzione delle sanzioni per gli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità nel 2014 dal 3 per cento al 2 per cento, che significa liberare risorse per circa 60 milioni di euro;
- l'eliminazione dell'obbligo di versare allo stato il 10 per cento dei ricavi dalle vendite immobiliari, in analogia a quanto previsto per i comuni;
- la possibilità per gli enti in dissesto di prevedere il piano di rientro in quattro anni in luogo dei precedenti tre anni.
Molte altre norme e novità sono contenute nel provvedimento e, pertanto, entriamo ora nel dettaglio della descrizione dei singoli articoli.
L'articolo 1 ridetermina per gli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane e prevede, altresì, ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno, in particolare, in termini di maggiori spazi finanziari e di attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto dei patto di stabilità interno.
Le modifiche introdotte all'articolo 1 prevedono:
- la già citata riduzione delle sanzioni a carico di Province e città metropolitane per il mancato rispetto del PSI nei 2014;
- la possibilità per le province e le città metropolitane di poter stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale al 31 dicembre 2015;
- la possibilità per gli enti locali di trasmettere alla Presidenza del consiglio dei Ministri, entro il 10 settembre, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per le spese relative agli eventi calamitosi e per la bonifica dei siti contaminati;
- la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno per i comuni di Dolo, Pianiga e Mira colpiti dalla tromba d'aria del luglio 2015 per un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro.
La Commissione ha introdotto, dopo l'articolo 1, ulteriori articoli:
- il più significativo prevede che le province e le città metropolitane possano predisporre nell'anno 2015 il bilancio per la sola annualità 2015 e utilizzare l'avanzo di gestione nel bilancio di previsione. Inoltre, le province e le città metropolitane possono deliberare i provvedimenti di riequilibrio finanziario entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- si introduce un regime di esenzione fiscale per le operazioni tra enti pubblici finalizzate alla variazione, a titolo non oneroso, dell'assetto proprietario del Parco di Monza;
- si prevede che per l'anno 2015 le regioni che impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti possono imputarle all'esercizio 2015.
L'articolo 2 introduce alcune disposizioni al fine di consentire negli enti locali l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile disciplinata dai decreto legislativo n. 118 dei 2011, come integrato dal decreto legislativo correttivo n. 126 del 2014. Come già accennato in precedenza, la modifica introdotta all'articolo 2 prevede che gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario e che non abbiano presentato ancora i relativi piani possono procedere a tale adempimento fino alla data di approvazione del bilancio 2015.
L'articolo 3 prevede, a decorrere dall'anno 2016, di sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, attraverso un'anticipazione annuale. Inoltre, si prevedono ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015. Il comma 1 dispone la disapplicazione - al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 - della "sanzione" del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno (o nell'uno e nell'altro caso, se non sia rispettato il termine per l'invio della relativa certificazione). Il comma 2 prevede che il personale delle Province che si trovi comandato o distaccato (alla data del 31 dicembre 2014) presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa. Quali condizioni perché il trasferimento si perfezioni sono indicati: il consenso dell'interessato; la capienza della dotazione organica dell'amministrazione ricevente; la disponibilità delle risorse finanziarie a legislazione vigente. Deve comunque risultare garantita la sostenibilità finanziaria a regime della spesa. Il comma 3 novella l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014 che ha rimodulato il turnover negli enti territoriali. La novella ora aggiunge la previsione della utilizzabilità altresì dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. Il comma 4 novella l'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, ossia quella disposizione che vieta alle amministrazioni pubbliche (escluso il Servizio sanitario nazionale) che registrino tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2002, di procedere nell'anno successivo ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. La novella esclude dal computo dei tempi medi di pagamento i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 66 del 2014 e dall'articolo 1, comma 1 e 10 del decreto-legge n. 35 del 2013.
La modifica introdotta all'articolo 3 prevede l'assegnazione al Ministero dell'interno, in un apposito fondo, di 29,2 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto perequativo 2015.
L'articolo 4, prevede misure in materia di personale delle province. In particolare, si prevede la disapplicazione, al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014, della "sanzione" del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno; inoltre, si prevede che il personale delle Province che si trovi comandato o distaccato (alla data del 31 dicembre 2014) presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa. Quali condizioni perché il trasferimento si perfezioni sono indicati: il consenso dell'interessato; la capienza della dotazione organica dell'amministrazione ricevente; la disponibilità delle risorse finanziarie a legislazione vigente. Inoltre si prevedono novelle sulla previsione della utilizzabilità altresì dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente e sull'esclusione dal computo dei tempi medi di pagamento i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari.
Le modifiche introdotte dalla Commissione prevedono:
- che il personale delle province a qualsiasi titolo assegnato presso altra PA sia trasferito a tale amministrazione;
- la possibilità di indire procedure concorsuali per il reclutamento di personale da destinare allo svolgimento delle funzioni relative all'organizzazione e alla gestione dei servizi educativi scolastici;
- la possibilità di estendere la stipula delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale anche tra comune e provincia e tra province (con identici 4.77 e 4.79)
La Commissione ha introdotto, dopo l'articolo 4, un ulteriore articolo che reca disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali. L'articolo stabilisce che per la copertura dei posti vacanti presenti nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive.
L'articolo 5 che dispone il transito del personale della Polizia provinciale nei ruoli della polizia municipale è stato completamente riscritto dalla Commissione. In particolare, si prevede che le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e quello non individuato o non ricollocato entro il 31 ottobre 2015 è trasferito ai comuni, singoli o associati.
Dopo l'articolo 5, è stato introdotto un articolo aggiuntivo che recepisce le disposizioni relative alla proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle forze armate già contenute nel decreto-legge 1 luglio 2015, n. 85, ed. "strade sicure", che viene conseguentemente abrogato.
Il comma 1 dell'articolo 6 attribuisce un'anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che risultino commissariati - ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame - in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Le anticipazioni sono concesse per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili da parte degli enti commissariati, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2015. Il comma 3 dispone in ordine alla restituzione dell'anticipazione. Il comma 4 autorizza, ai fini della concessione dell'anticipazione, l'utilizzo di 40 milioni per il 2015 a valere sulle somme iscritte in conto residui della Sezione relativa agli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili. Il comma 5 stabilisce le modalità di restituzione delle anticipazioni. Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 5 utilizzando parzialmente l'accantonamento riferito al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente. Il comma 7 autorizza gli enti locali destinatari delle norme in commento ad assumere fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato in deroga alle norme sui limiti alle assunzioni di personale nella pubblica amministrazione e alle disposizioni sanzionatone in materia di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali.
L'articolo 7 prevede una serie di disposizioni concernenti gli enti locali. Tra l'altro, si dispone in materia di rinegoziazione dei mutui, di affidamento della gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES, di destinazione di quota parte delle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, di proroga dell'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, di tassa sui rifiuti.
In Commissione sono state approvate numerose modifiche al testo che prevedono:
- l'estensione da tre a quattro anni del periodo entro il quale le città metropolitane, le province e i comuni possono raggiungere il riequilibrio di bilancio;
- che per l'anno 2015 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui possano essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. Inoltre si prevede che, al fine di dare piena attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province, le regioni che non abbiano adempiuto entro il 31 ottobre 2015 a dare applicazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di conferenza unificata, sono tenute a versare a province e città metropolitane entro il 30 novembre per l'anno 2015 e il 30 aprile negli anni successivi, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali
- che le province e le città metropolitane possano derogare al vincolo dei versamento del 10 per cento dei proventi da alienazione degli immobili al fondo ammortamento titoli dello stato;
- nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale;
- l'attribuzione di un contributo di 8 milioni di euro in favore del comune di Campione d'Italia;
- la riprogrammazione delle risorse del fondo per le politiche comunitarie. In particolare, si modifica il comma 122, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 laddove prevede che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 1° gennaio 2015 (e non più del 30 settembre 2014), sono riprogrammate per essere utilizzate a copertura degli oneri degli sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente delle aziende private del gas (Fondo gas) è soppresso e dal 1 dicembre 2015 l'Inps subentra nei rapporti attivi e passivi del predetto fondo.
In aggiunta all'articolo 7, è stato approvato un emendamento che prevede la possibilità di rimborsare agli amministratori degli enti locali le spese legali da loro sostenute per procedimenti giurisdizionali a loro carico conclusisi con esito assolutorio.
L'articolo 8, ai commi da 1 a 5, incrementa di 2 miliardi le risorse per l'anno 2015 per i pagamenti da parte delle regioni dei debiti scaduti nel 2014 o fuori bilancio. I commi da 6 a 9 incrementano di 850 milioni le risorse per i pagamenti da parte degli enti locali delle medesime tipologie di debiti. I commi da 10 a 12 disciplinano l'attribuzione ai comuni e di un contributo di 530 milioni per il 2015 la relativa copertura. Il comma 13 anticipa dal 30 settembre al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014.
Le modifiche introdotte dalla Commissione all'articolo 8, prevedono:
- la suddivisione, per l'anno 2015, del complessivo contributo di 530 milioni di euro in favore dei Comuni tra le due finalità di finanziamento previste dalla norma stessa, in particolare, l'importo di 472,5 milioni è distribuito in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 novembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La restante quota di 57,5 milioni di euro è invece ripartita tenendo conto della verifica del gettito IMU sui terreni agricoli per l'anno 2014 di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015;
- la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di versamento della prima rata dell'IMU sui terreni agricoli entro il termine del 30 ottobre 2015;
- che l'ente CREA possa presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 20 milioni di euro, per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'istituto nazionale di economia agraria (INEA);
- l'erogazione di un contributo in favore della città metropolitana di Milano pari a 60 milioni di euro e a 30 milioni di euro in favore delle Province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote;
- l'attribuzione alla Regione Siciliana un contributo di 200 milioni di euro.
La Commissione ha approvato altresì una proposta aggiuntiva all'articolo 8, con la quale si determina l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta già previsto dalla legge di stabilità, in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015.
L'articolo 9, commi 1-8 prevede una serie di disposizioni concernenti le regioni. In particolare, si dispone in materia di concorso delle regioni alla determinazione dei propri equilibri finanziari e di contributo delle medesime ai fini del risanamento della finanza pubblica. Si rinviano all'anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011 e si dispone in tema di sanità ed università. Il comma 9 modifica le disposizioni contenute in diversi articoli del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
In particolare le modifiche sono le seguenti: l'articolo 2, comma 1, viene novellato con riferimento alla decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Nello specifico il termine iniziale previsto a legislazione vigente per l'anno 2013 viene sostituito con l'anno 2017 ed il relativo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data del 31 luglio 2016; quest'ultima rappresenta il nuovo termine finale previsto per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2 del citato decreto legislativo 68/2011 (tale nuova data è prevista dalla novella di cui si dirà di seguito). L'articolo 4, comma 2, viene novellato modificando i vigenti riferimenti temporali su cui si calcola l'aliquota di compartecipazione al gettito IVA che spetta a ciascuna regione a statuto ordinario. L'articolo 7, comma 1 viene modificato nella decorrenza iniziale, prevista nell'anno 2013, spostandola all'anno 2017; detta decorrenza è relativa alla soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7 si dispone che i trasferimenti da sopprimere dovranno essere individuati non più entro il 31 dicembre 2011, bensì entro il 31 luglio 2016 con DPCM. Nell'articolo 15, commi 1 e 5, i termini iniziali relativi rispettivamente alle fonti di finanziamento delle spese regionali ed alla istituzione del fondo perequativo sono spostati dall'anno 2013 all'anno 2017.
I commi 10 e 11 dell'articolo 9 concernono le università non statali che gestiscono policlinici universitari. La novella di cui al comma 10 estende la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.
Durante l'esame in Commissione, sono state introdotte modifiche ai contenuti dell'articolo 9 con le quali si prevede:
- che la quota di disavanzo delle Regioni formatosi nel 2014 non si applichi interamente all'esercizio 2015;
- che ogni anno il Governo presenti in Relazione al Parlamento su erogazioni effettuate a favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali;
- che fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA le persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, università o ricerca e i servizi informativi strumentali possono essere svolti da tali soggetti direttamente o per il tramite di enti;
- che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è l'utilizzatore.
Dopo l'articolo 9 sono stati introdotti i seguenti articoli che contengono:
- una serie di disposizioni per: a) la razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci; b) la riduzione delle prestazioni inappropriate di assistenza specialistica ambulatoriale; c) la rideterminazione dei fondi di contrattazione integrativa per il personale dipendente; d) il potenziamento del monitoraggio su beni e servizi, compresi i dispositivi medici, da parte di Consip e Autorità nazionale anticorruzione; e) la rideterminazione del livello di finanziamento del SSN che viene ridotto di 2,352 miliardi di euro a decorrere dal 2015; f) il potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del ministero della salute; g) concedere un contributo in favore della Regione Lazio finalizzato all'attuazione del programma straordinario per il Giubileo 2015-2016; h) favorire la tempestività dei pagamenti in ambito sanitario; disposizioni per l'organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco, di seguito Agenzia, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatone europee, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di n. 630 unità. Ai relativi oneri sottostanti alle assunzioni si provvede con l'aumento di tariffe e diritti.
L'articolo 10 introduce talune modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, recata dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale prevedendo l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe Nazionale, di un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni. La norma prevede altresì che l'Anagrafe Nazionale fornisca ai comuni i dati necessari ai fini della tenuta delle liste di leva. I commi da 3 a 6 dettano disposizioni in materia di emissione e rilascio della carta d'identità elettronica e dispongono il superamento del progetto del Documento digitale unificato. Durante l'esame in Commissione bilancio, è stata approvata una proposta che incrementa la dotazione delle risorse per le attività di gestione dell'ANPR per un ammontare pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Battista, Bonaiuti, Broglia, Bubbico, Buemi, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Conte, Cucca, Cuomo, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Fattorini, Formigoni, Fravezzi, Gentile, Giovanardi, Longo Fausto Guilherme, Mauro Giovanni, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Pepe, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romani Maurizio, Rubbia, Ruvolo, Sacconi, Silvestro, Simeoni, Spilabotte, Stefano, Stucchi, Tonini, Torrisi, Valentini e Vicari.
È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Barani, per attività della 2ª Commissione permanente.
Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza
Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, con lettera in data 24 luglio 2015, ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:
Presidente: senatore Gianluca Castaldi
Vice Presidente Vicario: senatore Vito Claudio Crimi
Vice Presidente: senatrice Paola Taverna
Segretario: senatrice Vilma Moronese
Tesoriere: senatrice Manuela Serra
Delegato d'Aula: senatore Vincenzo Santangelo.
Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ghedini, cessa di farne parte il senatore Scilipoti Isgrò;
13a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Scilipoti Isgrò, cessa di farne parte il senatore Ghedini.
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazione nella composizione
La Presidente della Camera dei deputati, in data 23 luglio 2015, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Federico Fauttilli, in sostituzione del deputato Mario Marazziti, dimissionario.
Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni
A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore D'Ascola ha presentato la relazione di minoranza sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Antonio Azzollini, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani nell'ambito di un procedimento penale (Doc. IV, n. 8-A/bis).
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Ministro economia e finanze
Ministro giustizia
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia
fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (2021)
(presentato in data 24/7/2015).
C.3201 approvato dalla Camera dei deputati.
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
2ª Commissione permanente Giustizia
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (2021)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.3201 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 24/07/2015);
Commissioni 1° e 11° riunite
sen. Ichino Pietro ed altri
Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici (2006)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 27/07/2015).
Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 20 luglio 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - lo schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici (n. 194).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 26 agosto 2015. Le Commissioni 5a e 8a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.
Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 24 luglio 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 275, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - lo schema di contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa per il quinquiennio 2015-2019 (n. 195).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, l'atto è deferito alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 16 agosto 2015.
Governo, trasmissione di documenti
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per l'anno 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. LXXXIV, n. 3).
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 17 luglio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione - riferita all'anno 2014 - sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. CLXIV, n. 30).
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 23 luglio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei, aggiornata al 30 giugno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Doc. CCXX, n. 3).
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 17 e 21 luglio 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (Doc. XV, n. 303);
dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli esercizi dal 2012 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Doc. XV, n. 304);
dell'Autorità Portuale di Manfredonia, per gli esercizi dal 2010 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 305);
del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 306);
dell'Istituto Nazionale di ricerca metrologica (INRIM), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 307);
del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Doc. XV, n. 308).
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
La Commissione europea, in data 22 luglio 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE (COM (2015) 341 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 10ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2015.
Le Commissioni 3ª, 13ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 10ª Commissione entro il 1 ottobre 2015.
La Commissione europea, in data 22 luglio 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia (COM (2015) 365 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 5ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2015.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 5ª Commissione entro il 1 ottobre 2015.
Mozioni
PAGLIARI, PIGNEDOLI, VACCARI, MIGLIAVACCA, LO MORO, COCIANCICH, ROMANO, GOTOR - Il Senato,
premesso che:
l'aeroporto internazionale di Parma "Giuseppe Verdi" si trova in una delle zone più industrializzate d'Europa, una posizione territorialmente strategica nel cuore del Nord Italia, tra Milano e Bologna, con i principali servizi autostradali nazionali e ferroviari a sole 2 miglia di distanza;
il Parma international airport, accreditato con la concessione ventennale dello Stato rinnovata di recente, è gestito da SO.GE.AP. SpA, società con diversi azionisti, fra cui Provincia e Comune di Parma, Camera di commercio e Unione degli industriali di Parma. Azionista di maggioranza al 64 per cento è la Meinl Bank AG che, considerando tale attività non più strategica rispetto al proprio core business, nel 2012 ha annunciato il suo ritiro e messo in vendita il proprio pacchetto di azioni per un valore stimato di circa 10 milioni di euro;
la società ha chiuso il proprio bilancio in perdita nel 2012 con 5.400.000 euro e nel 2013 con una perdita di 3.700.000 euro, perdite completamente coperte grazie al capitale SO.GE.AP.. Il protrarsi di tale situazione ha però fortemente minacciato il futuro dello scalo rendendolo sempre più incerto;
nonostante l'assidua ricerca di un investitore a fronte di una crisi ormai definitiva denunciata più volte dal presidente della SO.GE.AP., gli aderenti all'Unione parmense degli industriali, al termine di un consiglio direttivo svoltosi nel giugno 2015, hanno stanziato per l'aeroporto un aumento di capitale di 5 milioni di euro, in modo da bloccarne la chiusura per i prossimi 2 anni;
allo stato attuale si sta ricercando attivamente un partner adatto a rilevare il pacchetto di Meinl Bank, un forte investitore che sostenga lo sviluppo del piano elaborato da SO.GE.AP., un progetto per ampliare l'aeroporto dai 200.000 passeggeri attuali fino a 2 milioni di persone trasportate ogni anno. Il potenziale di crescita dell'aeroporto potrebbe infatti essere molto elevato se si considera il bacino ipotetico di viaggiatori interessanti: un'area vasta che si estende dal l'Emilia occidentale alla bassa Lombardia, a una distanza massima di 30-45 minuti di automobile dall'infrastruttura, con circa 3 milioni di potenziali viaggiatori;
questo obiettivo necessita di un'azione coordinata di sostegno da parte delle Istituzioni (Governo, Regione e Comune), mettendo in valore la potenza strategica di un territorio in cui si trova una sede universitaria antica e di prestigio, un'alta concentrazione di attività economiche tali da rendere questo territorio la "food valley" italiana dove non a caso ha sede l'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare);
è inoltre importante osservare che un'eventuale chiusura danneggerebbe anche gli scali aeroportuali vicini a quello di Parma, dove in situazioni di maltempo atterrano aeromobili destinati ad altri scali momentaneamente impossibilitati a riceverli,
impegna il Governo a sostenere l'azione della Regione, delle istituzioni locali e delle realtà economiche nella ricerca di un nuovo partner industriale e di sinergie tra l'aeroporto di Parma e gli scali vicini tali da costruire una rete infrastrutturale efficiente e in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze del mercato.
(1-00457)
Interrogazioni
Gianluca ROSSI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che le piccole e micro imprese sono sempre più interessate da un marcato credit crunch, nonostante per tale categoria di soggetti il credito bancario rappresenti una fonte di finanziamento di fondamentale importanza, indispensabile per continuare ad operare sul mercato, intercettando i primi deboli segnali di ripresa economica;
considerato che:
la struttura produttiva italiana è lacerata oggi più che mai da una profonda "divaricazione" tra le imprese; ciò è da imputare in gran parte alle politiche creditizie adottate dal sistema bancario, orientato, soprattutto negli ultimi anni, ad erogare finanziamenti solo ad un limitato gruppo di imprese, quelle ritenute migliori, a discapito di quelle piccole e in temporanea difficoltà ma con reali prospettive di sviluppo;
la tendenza ormai consolidata degli istituti di credito di erogare finanziamenti a tale tipo di imprese implica che le risorse immesse nel sistema economico dalla Banca centrale europea non riescono a raggiungere gli obiettivi di politica industriale prefissati, in quanto le imprese che ottengono i finanziamenti, non avendone necessità, li impiegano in investimenti finanziari anziché in quelli produttivi, vanificando totalmente l'intervento della BCE;
il fondo centrale di garanzia, concedendo agli istituti bancari una garanzia diretta pari all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento, a parere del interrogante del tutto anomala ed eccessiva, sta fuorviando il normale funzionamento del mercato del credito. Di fatto lo strumento esercita una sorta di "concorrenza" con il sistema privato della garanzia rappresentato dai confidi, in luogo di una più efficiente ed efficace sinergia tra i diversi attori attraverso la controgaranzia, in grado di apportare anche risorse private delle imprese nel sistema di garanzia;
sin dai primi segnali di crisi, il sistema dei confidi ha continuato ad espletare la sua mission, supportando le PMI per favorire l'accesso al credito presso gli istituti bancari; tuttavia, è pur vero che il contributo offerto da tali strutture, se in una prima fase (2008-2010) è stato fortemente valorizzato, dal 2011 è stato oggetto di un intenso processo di disinterrmediazione favorito anche dalle difficoltà manifestate dalle stesse banche;
la qualità del portafoglio dei confidi è infatti progressivamente peggiorata sia a causa delle generali condizioni di mercato, in cui si registra una maggiore incidenza delle sofferenze, sia delle politiche adottate dagli istituti di credito, che ormai chiedono garanzia su tutte le posizioni, anche su quelle non rischiose, sia a causa della significativa erosione del patrimonio dei confidi;
rilevato che:
il sistema italiano della garanzia è il maggiore in Europa in termini di imprese associate e di finanziamenti bancari garantiti, ed è quello in cui la sinergia tra gli apporti pubblici e la contribuzione privata delle imprese è più elevata;
il legislatore è intervenuto in materia prevedendo, al comma 54 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), un intervento finalizzato a sostenere l'accesso al credito delle PMI attraverso la patrimonializzazione dei confidi con un volume di attività finanziaria uguale o superiore a 150 milioni di euro e ai soggetti che realizzano progetti di fusione o di costituzione di reti utili a conseguire lo stesso limite dimensionale minimo;
da notizie pervenute all'interrogante si apprende che, in attuazione di tale disposizione di legge, già da tempo il Ministero dello sviluppo economico avrebbe completato la predisposizione dello schema del decreto ministeriale che disciplina le modalità di erogazione delle risorse ai confidi e l'avrebbe trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per la sua approvazione;
è altresì noto all'interrogante che il Ministero dello sviluppo economico ha più volte sentito le strutture nazionali di rappresentanza dei confidi al fine di conoscere le esigenze e le criticità del sistema e quindi ha predisposto nel decreto un intervento il più possibile efficace nel conseguire gli obiettivi di politica economica prefissati;
lo stesso Ministero intenderebbe provvedere all'erogazione dei contributi entro la fine del 2015, tenuto anche conto delle difficoltà che si prevede che caratterizzeranno il profilo economico, finanziario e patrimoniale del sistema nell'anno in corso, più volte sollecitato dalle federazioni dei confidi;
considerato, inoltre, che il citato comma 54 prevede altresì che il provvedimento debba essere notificato alla Commissione europea e tale passaggio implicherà ulteriore tempo prima dell'effettiva erogazione dei contributi,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni ostacolano l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze del provvedimento che disciplina le modalità di erogazione delle risorse ai confidi;
se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover rimuovere con la massima sollecitudine gli eventuali ostacoli ravvisati al fine di notificare prontamente l'atto agli uffici competenti della Commissione europea e procedere in tempi rapidi all'erogazione dei contributi ai confidi.
(3-02101)
MONTEVECCHI, DONNO, AIROLA, BERTOROTTA, SERRA, SANTANGELO, NUGNES, ENDRIZZI, CAPPELLETTI, MORONESE, PAGLINI, MORRA, PUGLIA, GIARRUSSO - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
da un articolo del quotidiano "Il Messaggero" del 21 luglio 2015 si apprende, con rammarico e sconcerto degli interroganti, che la villa di Cicerone a Formia (Latina) è in totale stato di abbandono; a lanciare l'allarme è il sindaco di Formia, Sandro Bartolomeo;
in particolare l'articolo narra che, tra il 1867 ed il 1868, la villa fu acquisita dalla famiglia Rubino a seguito della vendita effettuata dallo Stato italiano. Tuttora la famiglia Rubino è proprietaria dell'area, ma, nonostante il vincolo imposto, la villa appare in totale degrado senza che la famiglia Rubino si sia adoperata per intervenire con lavori di manutenzione e/o recupero delle parti esposte maggiormente all'incuria, come ad esempio le decorazioni parietali, gli stucchi ed i ninfei;
la villa, come noto, è la residenza sotto la quale si stendono i resti che molti studiosi identificano con il celebre Formianum, ossia la villa estiva di Cicerone. In questa villa l'oratore si ritirò durante il primo triumvirato di Cesare, Pompeo e Crasso, essendo venuto meno il suo peso politico. Di questo suo soggiorno si ha notizia grazie all'intensa corrispondenza tra Cicerone e l'amico Tito Pomponio Attico. In questo luogo, da lui prediletto, Cicerone continuò a seguire i suoi studi e le vicende politiche di Roma;
profonde modifiche hanno stravolto la struttura originaria della villa, ma si può ancora vedere l'impianto organizzato da ambienti rettangolari a nord e da un settore residenziale a est, su 3 terrazze degradanti verso il mare, e ancora si possono scorgere l'ampia peschiera, il porticciolo privato e il grande edifico con cortile centrale, caratteri peculiari delle nobili residenze d'otium del litorale campano-laziale. Il livello inferiore conserva una serie di ambienti tra i quali spiccano i cosiddetti ninfei maggiore e minore, riccamente decorati. La villa fu restaurata dai Borboni, poi dal principe di Caposele. Villa Rubino, così carica di storia, venne frequentata come albergo di lusso da colti personaggi che la resero famosa in tutta Europa;
il FAI (Fondo Ambiente Italiano) lo ha eletto luogo del cuore da salvare del Lazio, un grande e pregiato patrimonio oggi chiuso al pubblico e in stato di degrado che necessita di urgenti interventi di recupero, un altro esempio di storia del nostro Paese lasciato al suo destino di progressivo disfacimento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, attesa la necessità di restituire alla collettività un pezzo di storia della nostra cultura, se non intenda considerare, data anche l'indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali in corso presso la 7 Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, l'ipotesi di presentare un'offerta di acquisto della proprietà, con l'ambizioso intento di utilizzare l'edificio ed i tesori ivi custoditi per il rilancio artistico-culturale dell'area di Formia.
(3-02102)
MONTEVECCHI, DONNO, AIROLA, BERTOROTTA, SANTANGELO, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
sempre più spesso si apprende dai mass media fatti, a parere degli interroganti sconcertanti, che avvengono all'interno di apparenti tranquille oasi universitarie, luoghi di cultura e di apprendimento che divengono spesso protagonisti delle cronache giudiziarie, a causa di direttori generali indagati per abuso d'ufficio e truffa; uno di questi episodi ha investito l'università di Chieti-Pescara, la quale è tristemente balzata alla cronaca per il suo direttore generale, F. D.V., il quale, nonostante un fascicolo aperto presso la Procura della Repubblica relativamente alla direzione dell'università de L'Aquila, per i reati di truffa ed abuso d'ufficio, è stato prorogato nell'incarico di direttore generale dell'ateneo di Chieti-Pescara;
a parere degli interroganti, in un Paese civile e democratico un soggetto sottoposto ad indagine per reati di tale portata, non solo non si sarebbe mai candidato a ricoprire un simile incarico, ma, una volta nominato, avrebbe per dignità, declinato la nomina e/o rassegnato le dimissioni; ma evidentemente ciò non è avvenuto: infatti, nonostante i gravissimi fatti contestati, F. D.V. è stato riconfermato nel suo incarico di direttore generale mediante proroga del contratto;
nel merito, si apprende vi sarebbe un'indagine in corso della Procura di Chieti per presunte irregolarità nella concessione della proroga;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
l'università di Chieti-Pescara in questi mesi versa in condizioni precarie, con 2 piani chiusi per il crollo di un soffitto ed un insegnante ferito, gli studenti non possono frequentare il centro sportivo universitario e topi si aggirano nelle aule dei lettori di madrelingua;
alla sequela delle criticità descritte si aggiunge che, dal 2001 al 2013, alcuni dipendenti (circa 103) dell'ateneo avrebbero ricevuto un'indennità non dovuta. I nomi dei dipendenti coinvolti sono stati messi on line con accanto le somme da restituire. A giudizio degli interroganti, oltre alla palese violazione della privacy che naturalmente interesserà ben altro consesso, ciò che sconcerta è che tra i nomi dei dipendenti dall'elenco scomparirebbe il nome di M. M., che ricoprirebbe una trentina di incarichi all'interno dell'ateneo stesso;
si apprende da "il Fatto Quotidiano" del 22 luglio 2015 che la dottoressa M. M. si sarebbe laureata nel 2014, grazie ad una calendarizzazione di 4 esami e la tesi finale in pochi giorni; su questa vicenda vi è un'indagine in corso presso la Procura di Chieti;
sempre dal medesimo quotidiano si apprende che ci sarebbero state delle opacità sul bilancio di ateneo del 2013; in un documento trasmesso da F. C., presidente del collegio dei revisori poi dimessosi, al rettore ed al direttore generale di ateneo, lo stesso richiamerebbe l'attenzione sugli obblighi di denuncia segnalati e che non risulta a oggi possibile rendere il parere in merito al rendiconto del 2013;
considerato inoltre che:
il rendiconto del 2013 sarebbe stato comunque approvato e ciò sebbene il vecchio collegio denunciasse che il saldo della cassa dell'ateneo e quello della banca avessero una differenza di ben 28,5 milioni di euro. Tutto ciò getta nello sconforto i tanti che ancora oggi lavorano con impegno negli atenei di tutto il Paese e fanno fronte quotidianamente alle difficoltà nel reperimento dei fondi e nella gestione di quelli a disposizione, spesso affrontando l'umiliazione e la frustrazione che si genera con il confronto con le università dei Paesi d'oltralpe;
inoltre, l'università di Chieti-Pescara sarebbe stata condannata a risarcire una sua funzionaria della somma di 3.000 euro, a seguito di una sanzione disciplinare irrogata, per aver chiesto al rettore di inviare una nota di rettifica in relazione ad un documento che la stessa, non solo non aveva firmato, ma che si era rifiutata di firmare, perché a suo dire era fuori regolamento; ciononostante, sembrerebbe che l'atto faccia il suo corso;
a giudizio degli interroganti la situazione, oltre a far riflettere sull'onorabilità dell'ateneo, conduce inevitabilmente ad una riflessione sulla classe dirigente chiamata a gestire la cultura, quale bene della collettività tutta; una classe dirigente spesso portatrice di interessi personali, lontani dal lustro del luogo che li ospita, dalla storia e dall'onore che molti atenei hanno conquistato nel tempo. Troppo spesso infatti l'onore ed il rispetto di tali luoghi vengono spazzati via dall'egoismo e dal malaffare, cancro difficile da estirpare nel nostro Paese,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali misure intenda attuare, in base al proprio potere di vigilanza, e se non ritenga opportuno attivarsi presso le opportune sedi di competenza, affinché l'attuale direttore generale venga rimosso dall'incarico, restituendo lustro all'ateneo di Chieti-Pescara "Gabriele D'Annunzio".
(3-02103)
CAPPELLETTI, COTTI - Al Ministro della difesa - Premesso che:
la caserma "Carlo Ederle", in virtù di accordi bilaterali Italia-USA, è sede del comando USA-SETAF (Southern European task force) a cui ne è stato concesso l'uso; la caserma non gode di extraterritorialità, è assoggettata alla legislazione italiana ed all'autorità di un ufficiale superiore dell'Esercito italiano col grado di colonnello, che svolge le mansioni di comandante italiano di caserma. Da quest'ultimo i carabinieri SETAF di Vicenza hanno dipendenza funzionale, per il solo aspetto della sicurezza delle infrastrutture;
la caserma e le stesse strutture esterne alla stessa (sito di Longare, Asp 7 Tormeno, villaggio della Pace, ex aeroporto militare "Dal Molin") possono essere definite "enti o strutture di terzi", pur ricadendo sotto l'egida del comando italiano di caserma, perché sono state concesse in uso agli americani per tutti gli aspetti di manutenzione delle strutture, per l'accasermamento del solo personale militare americano "ad eccezione di alcuni alloggi in uso ai Carabinieri non ammogliati", per tutte le autorizzazioni per l'accesso alle basi e per tutto quello che concerne lo stile di vita americano nelle loro basi, specificato anche nella sentenza del Tar del Veneto nel 2009;
seppur nominalmente il comandante della caserma Carlo Ederle sia il colonnello italiano, di fatto la struttura è utilizzata totalmente dall'US Army. Il comando italiano supervisiona che gli accordi tra le parti vengano rispettati. I carabinieri SETAF, nelle varie postazioni, si interfacciano unicamente con le esigenze dell'amministrazione US Army;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, art. 42, comma 1, ha introdotto il beneficio dell'"indennità di turnazione esterna", con lo scopo di indennizzare il disagio derivante dallo svolgimento di attività lavorativa in ambiente esterno;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, art. 50, comma 2, estende la corresponsione del compenso al personale che esercita principalmente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza ed altri compiti;
ai carabinieri che svolgono servizio presso la caserma Carlo Ederle di Vicenza venne concessa questa indennità per un periodo (alla fine del 2000), ma fu interrotta poco dopo per incerte ragioni;
risulta agli interroganti che il motivo fu un'istanza di alcuni carabinieri relativamente alla richiesta di ottenere gli arretrati che vanno dal momento in cui si matura il diritto secondo il regolamento, fino al momento della decisione del comando Carabinieri SETAF di concederla;
a seguito dell'interruzione della corresponsione dell'indennità, 23 carabinieri decisero di presentare ricorso al Tar del Veneto (nell'ottobre 2003). Il Tar con sentenza nell'anno 2009 dava ragione ai ricorrenti. L'Arma dei Carabinieri interessava l'Avvocatura generale dello Stato per tramite dei Ministeri dell'interno e della difesa e faceva appello al Consiglio di Stato che, con sentenza del 23 dicembre 2010, si esprimeva contro la concessione ai 4 carabinieri che si erano costituiti controparte all'appello, mentre si esprimeva a favore dei restanti 19 non costituitisi per errori commessi nelle notifiche;
per ovviare a quella disparità nel frattempo creatasi (tale veniva vista e sostenuta nella richiesta da parte dell'Avvocatura generale dello Stato), l'Arma dei Carabinieri chiedeva al Consiglio di Stato di rivedere la propria sentenza. Un'altra sezione dello stesso organo sanava il problema esprimendosi contro il diritto ad avere l'indennità anche dei 19, che nel contempo la stavano ottenendo in virtù della sentenza del Tar;
di lì a poco (2010), visti gli esiti, un numero più consistente (64) di carabinieri SETAF proponeva ricorso al Tar del Veneto per ottenere l'indennità. Il ricorso veniva proposto per ovviare alle debolezze risultate da quello proposto dai 23 carabinieri e non ancora definito. La debolezza era dovuta al "suo atteggiarsi in termini del tutto generici e polivalenti sotto il profilo spazio-temporale e contabile", come si è espresso il Consiglio di Stato. In pratica mancava la documentazione di ogni carabiniere che desse conto del servizio che lo stesso aveva compiuto e tralasciando completamente se fosse o meno una struttura di terzi. Naturalmente chi detiene tale documentazione è il comando SETAF che ha frapposto ostacoli (contro la legge) per il rilascio;
considerato che:
il personale dei carabinieri SETAF di Vicenza viene impiegato nella vigilanza armata su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere presso gli ingressi della caserma Ederle e le installazioni militari dislocate nel territorio vicentino per il controllo visivo dell'accesso del personale civile e militare collocato all'interno delle infrastrutture, trovandosi così nelle condizioni di operare in qualsiasi condizione meteorologica;
a parere degli interroganti è evidente la discriminazione che si crea con il resto dei colleghi dei reparti sparsi in tutta la penisola, i quali svolgono compiti simili se non uguali, violando i principi costituzionali di cui all'art. 3;
si evidenziano situazioni paradossali nello svolgimento del servizio d'istituto: i carabinieri appartenenti alla base Ederle di Vicenza, impiegati temporaneamente presso la base Nato di Napoli "Lago Patria" nell'anno 2012 hanno percepito tale indennità. Allo stesso tempo al personale in servizio presso la base Ederle non veniva corrisposta pur svolgendo servizio in situazione eguale a Vicenza (ingresso della base distaccato dal comando) e più gravosa (installazioni distanti chilometri); i carabinieri dell'aeroporto di Ghedi, inviati in servizio provvisorio di supporto presso il comando carabinieri SETAF, ed impiegati nella vigilanza presso la caserma Dal Molin (ora denominata Del Din) in servizio per la nota protesta, agli stessi il comando Carabinieri SETAF attribuiva l'indennità, mentre ai loro veniva negata;
vi sono reparti analoghi con compiti analoghi, tra cui: Carabinieri presso lo Stato maggiore dell'Esercito di via XX Settembre; Carabinieri presso lo Stato maggiore dell'Aeronautica di Roma; Carabinieri di servizio presso il Consiglio di Stato; Carabinieri nelle garitte davanti al comando generale; Carabinieri comando per la Marina militare di Roma; Carabinieri presso l'accademia militare navale di Livorno; Carabinieri R.A.C. Pratica di mare che eseguono servizio di vigilanza interna al perimetro; Carabinieri presso AFSOUTH di Lago Patria (Giugliano in Campania, Napoli); Carabinieri per l'Aeronautica militare presso l'aeroporto di Ghedi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative intenda adottare affinché si ponga fine alla vicenda che, a parere degli interroganti, appare vessatoria nei confronti di servitori dello Stato che ogni giorno rischiano la propria vita, per di più in siti ad alto rischio di attentati terroristici;
se intenda attivarsi perché venga garantito il rispetto dei principi sanciti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, art. 42, e n. 254 del 1999, art. 50.
(3-02104)
Elena FERRARA, BOCCHINO, IDEM, CARDINALI, COLLINA, CUOMO, DIRINDIN, FASIOLO, FAVERO, LAI, LANIECE, MANASSERO, PALERMO, PUPPATO, SOLLO - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
il 1° luglio 2014 è stato emanato (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 191 del 19 agosto 2014) il decreto ministeriale "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo";
il 6 maggio 2015 la 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'offerta culturale nel settore musicale, ha approvato all'unanimità la risoluzione Doc. XXIV, n. 47, con cui impegna il Governo a prevedere un puntuale monitoraggio, anche in sede parlamentare, dell'efficacia del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
considerato che:
da un articolo pubblicato in data 22 luglio 2015 sul quotidiano "La Stampa" si apprende che la compositrice Silvia Colasanti avrebbe rassegnato le sue dimissioni da componente della Commissione musica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'organismo che decide la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo per quel che riguarda le attività musicali;
secondo quanto riportato dalla stampa, la compositrice romana avrebbe motivato la sua decisione sostenendo in una lettera inviata al Ministro in indirizzo e al direttore generale per lo spettacolo dal vivo che l'attuale normativa (il decreto ministeriale citato) lascerebbe poco spazio all'aspetto qualitativo nella valutazione dell'attività delle varie istituzioni musicali, mettendola dunque nell'impossibilità di perseguire gli obiettivi culturali legati al suo ruolo;
oltre alle dimissioni della Colasanti (compositrice tra le più prestigiose nel panorama italiano, le cui opere sono eseguite regolarmente in tutta Europa) preoccupano profondamente anche le rimostranze di numerose associazioni quali Anbima e Feniarco, che raggruppano migliaia di bande e di cori, in ordine alla ripartizione dei fondi statali alla musica che, a differenza di quanto annunciato, non avverrebbe sulla base "del merito e dell'oggettività" che il nuovo meccanismo predisposto avrebbe dovuto assicurare;
forti critiche al nuovo regolamento del FUS sono state mosse anche dalla federazione CEMAT, importante e riconosciuta struttura di promozione della musica contemporanea, che risulterebbe colpita da un provvedimento di cancellazione non rientrando tra i pochissimi soggetti che avranno accesso al finanziamento, che in una lettera inviata al Ministro chiede un incontro per un approfondimento, nonché di valutare l'opportunità di prevedere una riformulazione;
secondo quanto sostenuto, il regolamento del FUS emesso nel 2014 è basato su algoritmi che avrebbero dovuto, a detta degli esperti, generare maggiore equità e riconoscimento di merito, ma, al contrario, si starebbe rilevando inadeguato a questi scopi;
durante la recente audizione del 12 maggio 2015 in 7a Commissione del Senato, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del direttore generale spettacolo dal vivo del Ministero, non emergevano evidenze rispetto a penalizzazioni importanti nel mondo della musica anche a soggetti che per mesi si sono attivati per produrre istanze complete e programmaticamente importanti per la candidatura ai finanziamenti;
buona parte dei verbali delle commissioni di valutazione non sono ancora stati resi noti,
si chiede di sapere:
se la notizia delle dimissioni della compositrice Silvia Colasanti da componente della Commissione musica del Ministero corrisponda al vero e se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano le motivazioni di tale grave decisione;
quale sia lo stato dei lavori delle diverse commissioni istituite per la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo;
se stia monitorando, o non ritenga di dover monitorare, l'efficacia del decreto ministeriale 1° luglio 2014, come richiesto nella risoluzione Doc. XXIV n. 47, anche coinvolgendo le Commissioni parlamentari competenti.
(3-02105)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
GATTI, PIZZETTI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali -
(4-04357)
(Già 3-00737)
DIVINA - Ai Ministri dell'interno e della difesa - Premesso che:
la Vallarsa è una valle che si sviluppa a est di Rovereto (Trento), fino al passo Pian delle Fugazze, al confine con la provincia di Vicenza, un vallata relativamente tranquilla, fra i monti, ma dove l'allarme sociale ultimamente ha raggiunto livelli elevati, per il ripetersi di furti nelle abitazioni;
un tempo, nella frazione di Anghebeni, era in servizio una stazione dei Carabinieri 24 ore su 24, poi in tempi recenti è stata ridimensionata;
il commissariato di Polizia più vicino è quello di Rovereto. Dall'inizio alla fine la valle si estende per circa una trentina di chilometri, con tutta una viabilità montana, percorribili in circa un'ora;
le forze dell'ordine svolgono il loro servizio egregiamente e come sempre vanno ringraziate per il servizio reso. Nonostante tutto ciò, la gente della valle vive in uno stato di insicurezza, ed ha diritto, come tutti i cittadini italiani, ad avere un minimo di garanzia e sicurezza. Ultimamente, si sono verificati episodi che richiederebbero il ripristino completo della stazione carabinieri di Vallarsa,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione creatasi negli ultimi giorni in Vallarsa;
se ritengano opportuno ripristinare la stazione dei Carabinieri;
quando si ritenga che la caserma possa ritornare operativa nell'arco delle 24 ore.
(4-04358)
FATTORI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA, GAETTI, MORRA, CASTALDI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, PAGLINI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il tribunale amministrativo regionale del Lazio, in data 21 luglio 2015, ha accolto il ricorso del consorzio Co.E.Ma., costituito dal gruppo Cerroni, dall'Acea (Azienda comunale energia ed ambiente) e dall'Ama (Azienda municipale ambiente), che chiedeva l'annullamento del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico del mese di marzo 2014, col quale era stata soppressa la convenzione preliminare tra il GSE (Gestore dei servizi energetici) ed il Co.E.Ma. del giugno 2009;
tale sentenza, se confermata in appello, rischia di assegnare al consorzio circa 500 milioni di euro di soldi pubblici per la costruzione dell'inceneritore di Albano Laziale (Roma), in virtù del Cip 6, la delibera del Comitato interministeriale dei prezzi adottata il 29 aprile 1992, a seguito della legge n. 9 del 1991, con cui sono stabiliti prezzi incentivati per l'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e "assimilate";
la convenzione economica si fonda su un presunto avvio del 29 dicembre 2008 del cantiere per la costruzione dell'inceneritore sulla base dell'ordinanza del presidente della Regione Lazio Marrazzo n. Z-0003 del 22 ottobre 2008. La cantierizzazione sembrerebbe fittizia, in quanto consistente nella sola posa di una rete metallica per la recinzione del lotto di terreno interessato, come del resto certificato e verbalizzato dalla Polizia municipale di Albano Laziale. La cantierizzazione, difatti, ha inizio secondo la legge solamente con l'avvio delle attività di escavazione;
un ulteriore verbale della Polizia municipale di Albano, dell'ottobre 2010, evidenzia come al tempo non vi fosse "nessuna attività edilizia";
l'ordinanza citata, emessa dal presidente pro tempore della Giunta regionale del Lazio e la successiva D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) del consorzio Co.E.Ma sono state annullate definitivamente dalla sentenza del Consiglio di Stato del marzo 2012 (n. 1640 del 22 marzo 2012);
in data 9 gennaio 2014, a seguito di un'azione proveniente da più fonti di indagine, sono state emesse ordinanze di arresto nei confronti di alcuni soggetti legati al ciclo dei rifiuti del Lazio, tra cui Manlio Cerroni, a capo della Colari, azienda partecipante al consorzio Co.E.Ma;
i capi di imputazione che hanno portato alle ordinanze di custodia cautelare sono relative ai reati di associazione a delinquere (art. 416 del codice penale), traffico di rifiuti (art. 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006), frode in pubbliche forniture (art. 356 del codice penale), truffa in danno di enti pubblici (art. 640 del codice penale) e falsità ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici (art. 479);
si apprende da fonti di stampa (il quotidiano "Il Messaggero", del 9 gennaio 2014), che il gip Massimo Battistini nell'ordinanza di oltre 400 pagine profilerebbe un "disegno criminoso" ed evidenzierebbe che uno dei fini del "sodalizio criminoso" era quello di costruire l'inceneritore di Albano Laziale accedendo in maniera illegale, con la compiacenza politica, ai finanziamenti pubblici, ovvero al Cip 6;
come si apprende dal comunicato dei Carabinieri (secondo un articolo pubblicato su "l'Unità", del 9 gennaio 2014) "In tale vicenda, che secondo l'ordinanza deve ritenersi emblematica, più di ogni altra, di come la pubblica funzione possa essere sviata per favorire interessi diversi da quelli pubblici, infedeli funzionari pubblici (con sistematica violazione di disposizioni di legge indicate nelle singole ipotesi e dei doveri d'ufficio) e soggetti politici di livello regionale hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di un percorso finalizzato ad agevolare gli interessi di alcuni soggetti imprenditoriali ben definiti e, in particolare, di Manlio Cerroni";
il 19 luglio 2015 sono stati sequestrati 7,5 milioni di euro agli eredi di Arcangelo Spagnoli, deceduto nel 2012, considerato il "punto di snodo fondamentale tra la struttura Commissariale, la Regione e il gruppo Cerroni", nonché "vera e propria quinta colonna dell'organizzazione" ("la Repubblica", cronaca di Roma, del 20 luglio 2015);
considerato che:
nella strategia decennale per la crescita e l'occupazione che l'Unione europea ha varato nel 2010 (Europa 2020) si auspica l'eliminazione degli impianti di incenerimento dei rifiuti e non già nuove costruzioni;
la sottoscrizione da parte del Ministero dello sviluppo economico è subordinata alla redazione del piano rifiuti regionale del Lazio e, a giudizio degli interroganti, necessiterebbe dell'attivazione di nuove tempistiche di costruzione dell'impianto, superando le scadenze imposte dalla UE;
considerato altresì che:
nella zona di costruzione dell'impianto di incenerimento è presente una discarica, quella di Roncigliano, facente capo sempre a Manlio Cerroni. Anche tale discarica è al centro di numerose inchieste da parte della Procura e sono frequenti le emergenze sanitarie per gli abitanti della zona limitrofa, dovute ai miasmi provenienti dalla discarica;
la situazione delle falde acquifere nella zona della discarica è estremamente critica come certificato dall'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) Lazio nel gennaio 2015, quando, a seguito delle analisi dei pozzi spia, è stata individuata la presenza di floruri e arsenico con concentrazione superiore alla soglia massima prevista dalla legge;
inoltre, altri effetti sanitari e ambientali sono stati ampiamente descritti nelle interrogazioni presentate dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, in particolare l'atto 4-00417 pubblicato il 24 giugno 2013 e l'atto 4-00418 pubblicato il 24 giugno 2013, che ad oggi non hanno ricevuto risposta,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quale sia l'orientamento relativamente alla sottoscrizione eventuale di una nuova convenzione;
quali siano le strategie future che intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, rispetto all'erogazione di fondi pubblici per l'incenerimento dei rifiuti e per i surrogati, come la pirolisi e l'impiantistica a biomasse e biogas, e quali quelle di indirizzo orientate ad una chiusura virtuosa del ciclo dei rifiuti, che preveda il reale riuso e riciclo senza comportare danno per la salute, l'ambiente e l'economia del Paese.
(4-04359)
CENTINAIO - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
venerdì 24 luglio 2015, circa 2.000 turisti arrivati dalla mattina alle 9 per visitare gli scavi di Pompei sono rimasti in coda per ore sotto il sole, davanti ai cancelli chiusi a causa di un'assemblea sindacale indetta a sorpresa;
solo dopo un'ora e mezza, quando ormai cominciavano a salire tensione ed esasperazione dei visitatori, lo stesso soprintendente di Pompei, Ercolano e Stabia, Massimo Osanna, si è presentato sul posto, aprendo i cancelli per consentire ai turisti infuriati (come pure i tour operator che ignoravano l'iniziativa sindacale non annunciata) di accedere finalmente al sito, patrimonio dell'Unesco;
il problema delle assemblee sindacali a sorpresa a Pompei non è nuovo, anche nel giugno 2013 la fila all'ingresso si era allungata a dismisura in attesa dell'apertura ed era successo anche in precedenza; in dubbio non è la legittimità della protesta, nelle modalità consentite, per i tanti problemi connessi alla sorveglianza del sito, semmai a creare giusta preoccupazione per la fruibilità dell'area archeologica è la reiterazione delle proteste, esercitate a danno proprio della fruizione;
l'impressione di chi visita gli scavi, insieme a stupefatta ammirazione per la bellezza del sito, è rabbia e delusione; delusione per quelle tante parti che continuano ad essere interdette alla visita ufficiale e rabbia per le condizioni di degrado nelle quali si presenta il sito perché, nonostante la videosorveglianza, gli episodi che sottolineano l'estrema inadeguatezza dei controlli sono molteplici, senza contare gli episodi di vandalismo e di furti che sono in crescita;
questo ennesimo episodio provoca sicuramente un danno incalcolabile che rischia di vanificare qualsiasi sforzo per rilanciare l'immagine di Pompei nel mondo,
si chiede di sapere:
per quale motivo il Ministro in indirizzo non abbia esercitato la sua autorità, prima di tutto nel vagliare le richieste delle maestranze e dei sindacati, facendo chiarezza tra giusti diritti e altrettanto giusti doveri. Egli ha giustamente detto: «Non è possibile organizzare assemblee a sorpresa per impedire che il sito resti aperto con personale in sostituzione, con il risultato di lasciare centinaia di turisti in fila sotto il sole, così fa del male ai sindacati, ai diritti dei lavoratori e soprattutto fa del male al proprio Paese»;
quali azioni intenda mettere in campo per riportare Pompei alla normalità, con una regolare gestione del sito, realizzando la manutenzione di tante parti, assicurando il decoro, attraverso un riassetto dell'organizzazione che deve permettere la regolare ed ordinata visita; infatti, finché non si interviene, anche drasticamente, sul sistema che ne dovrebbe assicurare il funzionamento, il pericolo è che i singoli interventi di manutenzione vengano, nei fatti, vanificati.
(4-04360)
ENDRIZZI, MORRA, CRIMI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il 29 maggio 2015 il Comune di Padova ha dato avvio, su richiesta dello IOV (istituto oncologico veneto), ex Busonera, del maggio 2014, al procedimento amministrativo per cambiare nel piano degli interventi (P.I.) la destinazione d'uso di un'area di oltre 4.000 metri quadrati situata tra via Nazareth e via Scardeone da "verde pubblico a servizio di quartiere" a "parcheggio a servizio di quartiere";
l'area è composta in prevalenza di terreni di proprietà di decine di privati cittadini che ne verrebbero espropriati;
l'istruttoria svolta dall'ufficio tecnico del Comune non avrebbe acquisito alcuna documentazione, alcuno studio, alcun dato che offra riscontro oggettivo della necessità di nuovi parcheggi da parte dello IOV, che quantifichi tale necessità e che dimostri l'impossibilità di creare i nuovi posti auto altrove, nelle zone vicine, preservando le proprietà dei privati;
nel gennaio 2015 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia ha autorizzato in via definitiva lo IOV a creare complessivamente nel proprio parco circa 290 posti auto a servizio dell'utenza, e questi non sono stati ancora pienamente realizzati, nonostante uno stanziamento di oltre 800.000 euro;
tale situazione, sopravvenuta rispetto alla richiesta presentata nel maggio 2014 dallo IOV al Comune di Padova per il cambio di destinazione d'uso dell'area, è stata rappresentata mediante deposito di osservazioni formali al Comune, in sede di partecipazione al procedimento, dai cittadini proprietari delle aree sulle quali si intende costruire il nuovo parcheggio; risulta agli interroganti che il Comune non avrebbe valutato tale possibilità;
a circa 20 metri dall'entrata dello IOV esiste un parcheggio multipiano in gestione all'azienda ospedaliera di Padova che ha una capacità di circa 650 posti auto e che rimane per molta parte del giorno vuoto, dato circostanziato dalla documentazione fotografica esibita dai cittadini;
l'assessore Grigoletto ha annunciato, nel corso di un incontro pubblico svoltosi il 14 luglio 2015 con i lettori de "il mattino", di Padova, che entro settembre 2015 sarà realizzato un progetto in via Corrado che permetterà di creare oltre 1.200 posti a favore dello IOV e dell'ospedale civile, "superando così gli espropri nell'area di via Nazareth". Si tratta di un progetto che si somma ad un altro progetto annunciato dal sindaco Bitonci per portare a 800 posti il parcheggio di via S. Massimo, parcheggio già esistente e sito a 200 metri dallo IOV;
il nuovo parcheggio, che si intende creare espropriando i cittadini dei loro giardini, dista dall'ingresso dello IOV ben più del silos multipiano e del parcheggio di via S. Massimo, che risulterebbero perciò più agevoli per l'utenza;
il 20 luglio 2015 il Consiglio comunale di Padova, nonostante tali circostanze, ha approvato la variante al piano degli interventi che prevede la modifica della destinazione d'uso dell'area e, conseguentemente, avviato il procedimento di esproprio delle proprietà dei cittadini;
considerato infine che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia, per aprire una via di accesso dal parco dello IOV ai terreni confinanti sui quali si vuole costruire il nuovo parcheggio, ha autorizzato l'abbattimento del muro storico di confine che divide il parco dai terreni, nonché il taglio degli alberi secolari a ridosso del muro che di fatto impedivano la realizzazione di un collegamento tra le diverse aree, indispensabile per dare seguito al progetto di parcheggio dello IOV,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
in base a quali elementi e valutazioni la Soprintendenza abbia autorizzato l'abbattimento del muro storico di confine nonché il taglio degli alberi secolari;
se intendano verificare, nei limiti delle proprie attribuzioni ed in raccordo con le amministrazioni coinvolte, quale sia la reale necessità di posti auto dello IOV;
se l'esproprio dei terreni dei privati cittadini conseguente all'approvazione della variante al piano degli interventi del Comune sia effettivamente necessario e proporzionale alla soddisfazione di tale esigenza;
quale sia l'ente che cura la gestione e la manutenzione del nuovo parcheggio;
se lo stesso sia gratuito o a pagamento e, nel caso, a quale ente spettino gli utili ricavabili dallo stesso, nonché quali siano i costi comprensivi delle indennità di esproprio per la realizzazione del nuovo parcheggio, considerando che né il Comune di Padova né lo stesso IOV avrebbero finora quantificato la spesa che sarà finanziata da risorse pubbliche, e se i fondi cui si attingerà per finanziare tale progetto siano fondi statali vincolati destinati alla sanità.
(4-04361)
DE PIN, COMPAGNONE, SCAVONE - Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
recentemente sono stati pubblicati su "The Lancet Oncology" i risultati di uno studio, durato oltre 3 anni, svolto da 17 esperti sugli effetti di alcuni pesticidi ed erbicidi molto diffusi in agricoltura;
l'Agenzia per la ricerca sul cancro (IARC), facente capo all'Organizzazione mondiale della sanità ha diffuso i risultati di tale studio evidenziando la pericolosità per la salute dell'uomo del "glifosato" (un erbicida), del "malathion" e dello "diazinon" (entrambi insetticidi);
prima dello studio citato, l'esposizione ai pesticidi ed agli erbicidi veniva ricondotta ad un aumento dei casi di leucemie infantili e malattie neurodegenerative, soprattutto il morbo di Parkinson, mentre le conclusioni cui giunge lo IARC sono indicative di una forte correlazione epidemiologica per l'impiego del glifosato;
gli effetti accertati del glifosato sulla salute umana hanno quindi indotto lo IARC a riclassificare tale sostanza da "possibilmente cancerogena" a "probabilmente cancerogena", mutandone la catalogazione convenzionale da "2B" a "2A";
poco meno di 3 anni fa gli studi condotti dalla professoressa Monika Kruger dell'università di Lipsia sono giunti alla conclusione che il glifosato è fonte di irreversibili modifiche genetiche sugli animali di allevamento, in particolar modo su bovini e suini, evidenziandone l'alta tossicità e la correlazione tra l'utilizzo nei campi e le numerose malattie riscontrate negli animali;
a livello europeo l'ISDE (International society of doctors for environment) ha chiesto al Parlamento europeo e alla Commissione europea che la produzione, l'utilizzo, il commercio di tale sostanza vengano banditi immediatamente su tutto il territorio europeo;
limitatamente allo spazio europeo, emerge che oltre il 97 per cento dei prodotti commercializzati contiene pesticidi, tuttavia con concentrazioni considerate entro i limiti di legge, limiti che però non tenevano in considerazione gli esiti dello studio pubblicato su "The Lancet Oncology", e che evidenziavano controindicazioni soltanto per le triazine, i composti organofosforici, i carbammati e gli organoclorurati;
nell'ultimo ventennio l'utilizzo del glifosato è aumentato esponenzialmente per le colture intensive di cotone, mais e soia OGM in quanto tali organismi sono resistenti al composto e ne consentono un utilizzo diffuso per eliminare le piante infestanti senza rovinare i raccolti. Per tali ragioni il vero boom del glifosato si ebbe quando l'azienda Monsanto introdusse alcune varietà di piante resistenti al glifosato: gli agricoltori potevano liberarsi delle piante infestanti semplicemente irrorando di glifosato i loro campi. Da circa 15 anni il brevetto Monsanto è scaduto e il glifosato può essere prodotto e venduto liberamente. Oggi il glifosato è l'erbicida più utilizzato al mondo, e, secondo alcune ricerche, è uno dei più utilizzati anche in Italia;
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dal canto suo, fa sapere che in Italia, a seguito di un monitoraggio condotto sulle acque, seppur limitato alla sola Lombardia, è emerso che il glifosato è presente nel 31,8 per cento dei punti di monitoraggio delle acque superficiali, mentre il suo metabolita è presente nel 56,6 per cento;
secondo il professor Fabio Taffetani, botanico dell'università politecnica delle Marche, il glifosato è il diserbante più aggressivo e meno selettivo oggi sul mercato, che prevede tra le precauzioni d'uso il divieto assoluto di irrorare i bordi dei corsi d'acqua e delle zone umide a causa della sua accertata tossicità, anche a basse concentrazioni, sugli organismi acquatici. Il professor Taffetani osserva che «gli effetti del veleno non possono essere limitati alle sole erbe indesiderate, ma si estendono inevitabilmente alle specie animali, coinvolgendo l'intera catena alimentare. L'uomo non ne resta certamente escluso, si pensi soltanto all'abitudine della raccolta di piante spontanee per uso alimentare»;
secondo il professor Gianni Tamino, docente di Biologia presso l'università degli studi di Padova, «il glyphosate si trasforma in una sostanza attiva che viene assorbita dal terreno e uno studio scientifico pubblicato dalla rivista Cancer collegherebbe l'uso del glyphosate all'aumento del numero di persone colpite da linfoma non Hodgkin»;
il dottor Patrick Moore, scienziato indipendente, ex appartenente a Greenpeace e attuale sostenitore delle colture OGM, intervistato di recente dall'emittente francese "Canal +" ha sostenuto con fermezza la non pericolosità della sostanza, condividendo quanto riferito dalla Monsanto circa il rapporto diramato dall'OMS (la quale ha screditato il rapporto e ha chiesto all'OMS di ritrattarne il contenuto), e spingendosi fino a dichiarare che sarebbe stato capace di bere il glifosato per dimostrarne la salubrità;
secondo alcuni studi il glifosato limita la capacità di disintossicazione dell'organismo, inibendo gli enzimi del citocromo P450 nell'uomo, essendo questi ultimi di ausilio all'organismo per espellere le tossine. Il glifosato agirebbe trattenendo le sostanze indesiderate, fungendo da catalizzatore, e sarebbe in grado di interferire anche con i batteri presenti nell'intestino umano, ostacolando il sistema immunitario;
secondo altre ricerche, le piante trattate con glifosato producono ammoniaca in eccesso a causa di una maggiore attività dell'enzima PAL. Questo enzima si trova in vegetali, animali e microbi e catalizza la reazione che libera ammoniaca. L'ammoniaca in eccesso crea un'interruzione della crescita delle piante. Si teme che un'azione simile possa agire negativamente sulla flora intestinale degli esseri umani. Gli esperti si chiedono quali possano essere gli effetti negativi sul nostro apparato digerente e temono, tra le conseguenze, infiammazioni che possano verificarsi in tutto il corpo;
nella storia più recente dei Paesi civilizzati si è assistito come i progressi della scienza e della medicina abbiano condotto a scoperte che hanno dimostrato a distanza di anni l'insalubrità e la pericolosità di molteplici sostanze e materiali che facevano parte dell'uso quotidiano. A mero titolo indicativo sino a pochi decenni fa nessuno avrebbe mai immaginato la pericolosità e la nocività, entrambe ampliamente dimostrate e non poste più in dubbio da alcuno, del piombo nella benzina, dell'amianto e del benzene. Per tali sostanze e materiali sono stati adottati tutti i provvedimenti più opportuni per vietarne sia il commercio che l'impiego; ci si aspetta che immediati provvedimenti vengano assunti anche per il glifosato, così come hanno già fatto Russia, Olanda, Danimarca, e a breve anche la Francia, nonché Sri Lanka ed El Salvador;
non occorre attendere la comprovata pericolosità del glifosato per attuare nell'immediatezza il principio di precauzione al fine di tutelare la salute dei cittadini e anche di coloro che per motivi professionali siano posti a contatto con la sostanza, come già predisposto a mero titolo indicativo dalla società "Veneto Strade", che ha sospeso l'utilizzo del glifosato per la manutenzione dei cigli stradali al fine di meglio tutelare la salute dei lavoratori, cercando al contempo soluzioni o sostanze alternative;
ovviamente non è sufficiente l'azione concreta di singoli enti, al più di livello regionale, ma serve l'intervento attivo delle istituzioni con provvedimenti che si estendano a tutto il territorio nazionale e al mercato,
si chiede di sapere:
quali siano le linee guida che i Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbiano adottato o siano in procinto di adottare al fine di applicare nell'immediato il principio di precauzione;
di quali notizie siano in possesso le amministrazioni circa la pericolosità del glifosato per la salute umana;
quali provvedimenti regolamentari i Ministri in indirizzo abbiano adottato o intendano adottare per la messa al bando del glifosato.
(4-04362)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
4a Commissione permanente (Difesa):
3-02104, dei senatori Cappelletti e Cotti, sulle indennità percepite dai Carabinieri in servizio distaccato;
6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-02101, del senatore Gianluca Rossi, sulla normativa sui consorzi di garanzia collettiva dei fidi in favore delle piccole e medie imprese;
7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02102, della senatrice Montevecchi ed altri, sul recupero e la valorizzazione dei resti della villa di Cicerone a Formia (Latina);
3-02103, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla rimozione dall'incarico del direttore generale dell'università di Chieti-Pescara "Gabriele D'Annunzio";
3-02105, della senatrice Elena Ferrara ed altri, sulla ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo alle attività di spettacolo dal vivo.