Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 447 del 12/05/2015
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------
447a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015
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Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente GASPARRI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).
Si dia lettura del processo verbale.
AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 7 maggio.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,35).
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,36)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1328.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 7 maggio si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
BLUNDO (M5S). Signor Presidente, innanzi tutto vorrei sottoscrivere gli emendamenti presentati dalla collega Donno e soffermarmi sull'emendamento 1.203, sul quale chiedo una particolare attenzione, in quanto prevede che ci sia... (Brusio). Presidente, così è impossibile andare avanti.
PRESIDENTE. Senatrice, purtroppo siamo in avvio di seduta. Prego i colleghi di seguire in silenzio.
BLUNDO (M5S). Questo emendamento chiede di inserire, dopo il comma 2... (Brusio). Presidente, l'Assemblea non è tranquilla oggi.
PRESIDENTE. Siamo in avvio di seduta e l'illustrazione degli emendamenti è più faticosa. Lei cerchi di proseguire il suo intervento, senatrice, mentre i colleghi sono pregati di fare silenzio.
BLUNDO (M5S). Dato che dobbiamo votare questi emendamenti, credo sia bene sapere cosa andiamo a votare.
Come dicevo, in questo emendamento vengono aggiunte, dopo il comma 2, due parti importantissime che fanno rilevare... (Brusio).
PRESIDENTE. La prego di proseguire il suo intervento, senatrice Blundo. Vedrà che, se inizia a parlare, tutti l'ascolteranno.
BLUNDO (M5S). L'emendamento 1.203 propone, dopo il comma 2, l'inserimento del comma 2-bis, secondo cui, in caso di infezioni da batterio patogeno da quarantena o altro comprovato rischio di pandemia fitosanitaria o animale, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nomina un gruppo di ricerca tra esperti italiani ed esteri sulla patologia segnalata.
Credo sia importante uno studio attento, perché quanto sta avvenendo a talune coltivazioni non può essere sottovalutato. È importante, quindi, prevedere un gruppo di esperti della materia e uno studio della patologia segnalata, piuttosto che agire senza conoscere a fondo da cosa essa possa derivare e come affrontarla al meglio.
Quindi, chiedo assolutamente di valutare l'emendamento 1.203 e, soprattutto, vi invito ad ascoltare, eventualmente anche a sottoscriverlo e a votarlo favorevolmente. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).
URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, intervengo per chiedere, con particolare riferimento all'emendamento 1.222 (testo 3), l'accantonamento dell'articolo 1 o almeno dell'emendamento.
In Commissione abbiamo individuato un percorso che potrebbe consentire di intervenire in modo appropriato, anche se noi riteniamo in modo tardivo, al fine di contrastare il parassita Xylella fastidiosa che - com'è noto - rappresenta un serio pericolo per la produzione degli ulivi italiani, in modo particolare nel Mezzogiorno d'Italia, nonché per l'insieme dell'industria della trasformazione delle olive in olio d'oliva, che è un'attività assolutamente rilevante sotto il profilo della bilancia commerciale del nostro Paese.
Su chiede, quindi, al Governo e al relatore di consentire, su questo emendamento e sulla questione da esso trattata, un intervento appropriato e, conseguentemente, l'accantonamento dell'emendamento stesso.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FORMIGONI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.
In merito all'emendamento 1.23, preciso che comunque la norma di cui si propone la modifica è già stata attuata.
Per quanto riguarda l'emendamento 1.205, il parere potrebbe essere favorevole se il testo fosse riformulato sostituendo le parole «accesso diretto» con le parole «secondo le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale».
PRESIDENTE. Senatore Gaetti, accetta la proposta di riformulazione?
GAETTI (M5S). No, non accolgo la proposta di riformulazione.
FORMIGONI, relatore. In questo caso, il parere è contrario anche sull'emendamento 1.205.
L'emendamento 1.222 (testo 3), su cui è intervenuto il senatore Uras chiedendone l'accantonamento, in realtà appare superato dal decreto-legge e, comunque, su di esso è stato espresso parere contrario della 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15 (testo 2).
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 16,55.
(La seduta, sospesa alle ore 16,47, è ripresa alle ore 16,57).
La seduta è ripresa, colleghi. Vi invito pertanto a prendere posto, al fine di procedere con le votazioni.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15 (testo 2), presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35 (testo 2), presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.222 (testo 3) è inammissibile.
URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, avevamo chiesto l'accantonamento di questa proposta emendativa, avendo sentito il parere contrario del relatore e del Governo, poiché tratta un tema non di poco conto.
In Commissione bilancio, dalla quale provengo, si è discusso per consentire di trovare una formulazione che agevolasse l'approvazione di quest'emendamento, avendo l'obiettivo di contrastare un pericolo mortale per un comparto che - com'è noto - è assolutamente delicato, se non prioritario per noi e per il Paese.
Pensare che non vi sia neppure il modo di fare una discussione su quest'emendamento e che venga respinto immediatamente mi pare eccessivo e anche poco riflessivo. Fra l'altro, gli importi che stiamo trattando sono da start-up e da inizio intervento, in quanto servono a richiamare l'attenzione di tutti i responsabili a non sottovalutare tale pericolo, perché, se lo si facesse - e lo dico al Governo - nascerebbero problemi seri.
Non dico che finiremmo per condire tutto con lo strutto o con il burro, ma si corre il rischio di ammazzare un settore rilevantissimo per l'economia agricola nazionale, a favore di altri Paesi - la Spagna piuttosto che altri - nonché di altre attività e realtà del comparto.
Per questo continuiamo a chiedere al rappresentante del Governo e al relatore di consentirci di fare una formulazione che sia coerente con le esigenze di bilancio.
PRESIDENTE. Senatore Uras, le faccio presente che l'emendamento 1.222 (testo 3) è inammissibile, stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Stiamo trattando di un provvedimento collegato e sugli emendamenti abbiamo già ascoltato i pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo.
Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, intervengo soltanto per spiegare che, da quando l'emendamento è stato presentato e discusso fino ad oggi - anche se forse, quando l'emendamento è stato discusso, la questione era già stata affrontata, ma non tutti i colleghi ne erano a conoscenza - è intervenuto un decreto-legge in materia, che tratta proprio il tema specifico e con il quale sono state previste risorse specifiche, che diversamente non potrebbero essere oggi messe a disposizione, stanti le indicazioni date dalla 5a Commissione.
Pertanto, il motivo per il quale non intendiamo accogliere la richiesta avanzata dal senatore Uras sta nel fatto che, nella realtà, il tema è già stato affrontato e, ove i proponenti non ritenessero congruo l'intervento, avremo comunque la possibilità di discuterne da qui a breve, con un provvedimento ad hoc.
La questione ci sta a cuore, per cui ci tenevo a chiarire la posizione del Governo.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «di oliva».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.200 e l'emendamento 1.201.
L'emendamento 1.203 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.204.
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 1.204 è praticamente aggiuntivo. Voglio quindi rispondere al Vice Ministro, che si è stupito quando il Movimento 5 Stelle ha criticato la possibilità di inserire emendamenti in maniera peregrina.
Nel decreto-legge n. 91 del 2014 la cosa è stata fatta a mesi di distanza, per cui abbiamo partecipato al dibattito e discusso. Ricordo al Vice Ministro che l'emendamento 23.0.100, che è diventato poi l'articolo 29 e va a sostituire ben sei articoli del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è stato presentato il 26 novembre 2014 alle ore 15,30, quando il termine per la presentazione degli emendamenti scadeva alle 19,30. Sostituire, quindi, sei articoli piuttosto complessi in quattro ore attraverso dei subemendamenti non è una cosa così facile. Ciò è tanto vero che, se si va a vedere, è stato presentato un solo subemendamento da parte del collega Ruta per aumentare una sanzione da 2.000 a 6.000 euro. In quel caso, forse, la difficoltà dell'articolato credo non abbia permesso una discussione e questo, per noi, è inaccettabile.
L'emendamento 1.204, sul quale qui voglio soffermarmi, è molto semplice. Se l'articolo 1 favorisce - come giustamente deve essere - la regolamentazione e la nuova disciplina di DOP e IGP, la finalità di questo emendamento è assicurare un'analisi accurata con quello che risulta già esistente, onde evitare problematiche come quelle evidenziate anche nella trasmissione «Report», con la creazione di consorzi, per cui avremmo una piadina che si chiamerà romagnola, prodotta però con frumenti non locali, con strutto proveniente dalla Polonia e con olio che forse non è neppure di oliva. L'emendamento presentato da me e da altri colleghi del mio Gruppo mira a regolamentare un po' meglio tutto questo.
Abbiamo visto, come in questo caso, che la regolamentazione prevede a favore delle lobby e degli interessi e non, come sempre, a favore degli agricoltori che producono gli alimenti. (Applausi dal Gruppo M5S).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Epicarmo Corbino» di Contursi Terme, in provincia di Salerno, in visita al Senato e li ringraziamo per la loro presenza. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1328 (ore 17,06)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.204, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.33, sostanzialmente identico all'emendamento 1.36.
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 1.33 è un emendamento molto semplice.
Si parla molto di semplificazione e, quindi, vorremmo semplificare un atto, in quanto l'articolo 36, comma 8-bis, recita: «Gli agricoltori sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto». Abrogando questa previsione, vorremmo semplificare e migliorare un po' la vita ai nostri agricoltori. Tutti parlano di semplificazione ma, poi, di fatto, non la si fa. (Applausi dal Gruppo M5S).
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, vorrei ricordare che la misura in questione è stata votata in quest'Aula in senso positivo già un anno e mezzo fa. Purtroppo, poi, è stata abrogata alla Camera dei deputati.
Parliamo di 400.000 piccoli agricoltori che risparmierebbero 150 euro se non dovessero adempiere a questo atto di burocrazia. Parliamo sempre di combattere la burocrazia, ma qui siamo di fronte ad una cosa assolutamente illogica. Si tratta dell'essere sottoposti all'obbligo della contabilità, perché a fine anno devono presentare l'elenco clienti e fornitori, che praticamente costituisce solo una spesa senza alcun vantaggio. Sappiamo, però, che sono 60 i milioni di euro che chi fa queste dichiarazioni incassa sulle spalle dei piccoli agricoltori.
Per tale motivo, se vogliamo essere logici e poco burocratici, chiedo che questo emendamento venga approvato.
FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALANGA (FI-PdL XVII). Se i presentatori sono d'accordo, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, intervengo soltanto per chiarire che il tema, che è estremamente delicato, ha visto un'ampia contrapposizione tra le organizzazioni agricole. Pertanto - molto opportunamente il senatore Berger ha ricordato che ci sono già stati voti difformi tra le Camere a questo riguardo - si è deciso di non dare un parere positivo, pur essendo naturalmente forte l'attenzione alla riduzione dei carichi burocratici, soprattutto per le piccole imprese, non avendo trovato, ad oggi, una formulazione che possa vedere concordi tutti i sistemi della rappresentanza.
Siccome sappiamo perfettamente quanto sia importante che il processo di sburocratizzazione e di semplificazione che stiamo compiendo sia fatto insieme con le organizzazioni e non sulla testa delle medesime, preferiamo, sia pur naturalmente imprimendo un'accelerazione in tali processi, accompagnarli e non addivenire, appunto, ad un conflitto e non provocarne degli ulteriori.
Pertanto, in tale logica, crediamo che, nel caso specifico, sia meglio non approvare questo emendamento e cercare, invece, come già ci siamo ripromessi, nel prossimo futuro delle soluzioni che possano vedere un'ampia convergenza e superare la difficoltà giustamente qui indicata.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.36, presentato dal senatore Berger e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.223, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205.
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, ritengo l'emendamento 1.205 molto importante, perché cambia un po' la filosofia di pensiero. Giustamente nel provvedimento si semplifica, in quanto non ci sarà più bisogno del passaporto per i bovini che vengono trasportati all'interno dell'Italia tra un allevatore e l'altro. Chiedo, però, che il relativo procedimento informatico possa essere fatto anche dagli allevatori in persona, che in tal modo non saranno più obbligati ad iscriversi alle associazioni, come l'AIA (Associazione italiana allevatori), e a sostenere un costo di diverse decine di euro per ogni operazione informatica eseguita. Anche in questo modo si vuol parlare di semplificazione.
Voglio ricordare che si tratta di un elemento importante, perché la banca dati informatizzata nazionale è certificata dalla Comunità europea dal 2006 e ci sta dicendo che in Italia - come ho riportato nella mia relazione, ma sull'aritmetica il Vice Ministro non mi ha risposto - ci sono 1,2 milioni di vacche. Moltiplicando questo dato per gli 87 quintali di latte, non si ottiene il risultato che comunichiamo all'Europa concernente la quantità di latte prodotta. Noi, quindi, diciamo che sforiamo la quantità di produzione di latte, ma il dato aritmetico non mi è ancora stato spiegato.
Allora, o la banca nazionale non è funzionante, pur essendo certificata dall'Europa, oppure qualcosa non quadra. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.206.
FATTORI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FATTORI (M5S). Signor Presidente, vorrei illustrare la serie di emendamenti a partire dall'emendamento 1.206, anche alla luce delle questioni agricole che stanno emergendo con l'Expo. In particolare, i vari emendamenti presentati sul tema mirano a sopprimere o sostituire alcune parole al comma 9, che prevede di incentivare l'innovazione tecnologica e informatica e l'agricoltura di precisione, senza capire, in realtà, cosa essa sia. Agricoltura di precisione, infatti, è una locuzione che può voler dire tutto o nulla.
Con i nostri emendamenti abbiamo cercato di escludere tutte le manipolazioni genetiche dal calderone dell'agricoltura di precisione. Il fatto che il Governo abbia espresso parere contrario ci fa pensare che la sua posizione riguardo gli organismi geneticamente modificati in agricoltura possa essere cambiata, altrimenti avrebbe espresso parere favorevole. Ciò solleva una grande preoccupazione, perché le nuove direttive europee danno agli Stati membri la libertà di coltivare o meno organismi geneticamente modificati sul loro territorio.
Sto assistendo sui giornali e nei programmi televisivi ad una polemica abbastanza surreale: siccome importiamo mangimi geneticamente modificati, perché non cominciamo anche a coltivarli? È una domanda molto pericolosa, perché si tratta di una contraddizione solo apparente: un conto è importare, molto diverso è coltivare.
Invito, quindi, il Governo a riconsiderare il proprio parere negativo, in modo da dare veramente, una volta per tutte, una risposta a chi chiede che l'agricoltura italiana sia di qualità, tuteli la biodiversità e non rimanga nelle mani delle lobby biotecnologiche del cibo, rendendosi schiava degli stessi attori che stanno finanziando l'Expo di Milano.
Chiederei, quindi, al Governo di ripensarci e alla maggioranza di essere coerente e di votare a favore dei nostri emendamenti contro gli organismi geneticamente modificati in agricoltura. (Applausi dal Gruppo M5S).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento, a prima firma della senatrice Fattori, e anche dei successivi 1.207, 1.209, 1.210 e 1.211, che chiedo di poter sottoscrivere. Francamente, se tutto fosse così pacifico e quanto scritto in questo emendamento non volesse alludere ad altro, sarebbe stato espresso, a mio avviso con estrema tranquillità, un parere favorevole da parte del relatore.
Per la verità, anche la discussione in questa Aula la scorsa settimana ci ha lasciato molta inquietudine sulla vicenda in generale degli organismi geneticamente modificati e, in particolare, su quello che riguarda la coltivazione di ibridi, gli allevamenti ed altro.
Lo stesso dibattito a latere e dentro l'Expo ancora una volta non fa emergere, se non genericamente e a parole, un orientamento del Governo; poi, però, i fatti non sono così precisi da escludere la possibilità dell'inserimento nella nostra agricoltura delle produzioni OGM.
Siccome gli argomenti sono sempre più speciosi e mettono in discussione alcuni punti, che erano stati anche unanimemente accettati e votati da quest'Aula, io chiedo al Governo e al relatore di dare un segnale anche di chiarezza, modificando anche il parere su questi emendamenti.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.206, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.207, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.208, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.209, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.210, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.211, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.212, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.215, presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.219, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.220, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.221, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.8, presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «vigenti disposizioni».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.8 e l'emendamento 1.0.9.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10, presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.200 (testo 2).
OLIVERO,vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200 (testo 2).
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord voterà a favore dell'emendamento 2.200 (testo 2). Ci tengo tuttavia a mettere in evidenza una significativa asincronia rispetto all'operato del Governo, in quanto lo stesso reato previsto dall'articolo 517-quater del codice penale rientra nell'elenco dei 112 reati depenalizzati in attuazione della legge n. 67 del 2014. Pertanto, da una parte, il Governo depenalizza e, dall'altra, la stessa maggioranza legiferando chiede che ci siano sanzioni penali.
Noi siamo d'accordo con questo tipo di sanzioni, anzi andrebbero anche rinforzate proprio perché si sta parlando della tutela dei marchi di denominazione d'origine e non si può far altro che essere molto severi e seri su questo tema (Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).
AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.200 (testo 2).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200 (testo 2), presentato dalla senatrice Pignedoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti identici 3.201, 3.202 e 3.203; il parere è invece contrario sui restanti emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.300.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del Regolamento, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.300, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.201, presentato dalla senatrice Albano e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.202, presentato dal senatore Scoma, e 3.203, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.204, presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.205, presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.
FORMIGONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.300 e 4.200.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.300.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.300, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.200.
BLUNDO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BLUNDO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 4.200 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivino nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Credo sia importante sottolinearlo e pertanto vi invito a votare favorevolmente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.
BLUNDO (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 5.202 si chiede semplicemente di inserire, dopo la parola «formazione» anche le parole «e aggiornamento». Credo infatti che questo emendamento non vada a ledere nessun altra situazione prevista nel disegno di legge in esame; anzi, migliora il provvedimento rendendolo più completo.
Chiedo pertanto una votazione favorevole su questo emendamento.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, illustrando l'emendamento 5.204 in qualche modo intervengo anche sugli altri, perché l'articolo 5 pone in essere una delega talmente ampia da raccontare un po' di tutto e di più. Avevo infatti proposto di sopprimere alcune parti di questo articolo che è davvero uno scioglilingua.
Da ultimo, con l'emendamento 5.204 chiediamo che alla fine del percorso, quando il Governo avrà dato seguito a questa delega, le Camere abbiano un potere vincolante, nel senso che possano incidere in maniera concreta e veritiera sui vari profili. Altrimenti questa risulta essere l'ennesima delega in bianco e quindi ci togliamo, come parlamentari, il compito di intervenire in maniera compiuta.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
FORMIGONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.202 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti. Sugli ordini del giorno mi rimetto al parere del Governo.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, sugli emendamenti esprimo parere conforme a quello del relatore.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sul G5.100, a condizione che venga riformulato il testo del dispositivo, sostituendo le parole «a prevedere misure che prevedano» con le seguenti: «a valutare l'opportunità, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, di prevedere misure che indichino». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G5.101 (testo 2). Sull'ordine del giorno G5.102 (testo 2) esprimo parere favorevole a condizione che venga riformulato il testo del dispositivo, sostituendo al secondo capoverso le parole «ad adottare le opportune iniziative» con le altre «a valutare le opportune iniziative», al terzo capoverso le parole «a prevedere misure che permettano» con le altre «a valutare misure che permettano», all'ultimo capoverso le parole «a rendere sempre obbligatoria» con le altre «a valutare di rendere obbligatoria», ed aggiungendo, al termine, le parole «compatibilmente con la normativa europea». Esprimo infine parere contrario sull'ordine del giorno G5.103.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.200, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.7, presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.201, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.202, presentato dalla senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.203, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.204 presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Sull'ordine del giorno G5.100 c'è una proposta di riformulazione; la accoglie, senatore Candiani?
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, riteniamo necessario e opportuno mantenere la formulazione originaria del dispositivo che impegna il Governo «a prevedere misure» - voglio che l'Assemblea ne sia consapevole - che prevedevano in etichetta dei prodotti un'indicazione chiara che in quell'alimento sono presenti o no OGM, indipendentemente se sia al di sopra o al di sotto della soglia di tolleranza (0,9 per cento), al fine di valorizzare a pieno quei prodotti che vengono da aziende che hanno scelto di non utilizzare OGM e dare ai consumatori quella piena ed esatta informazione dando così possibilità di un acquisto consapevole. Si richiede, cioè, che il consumatore sia informato prima di poter accedere e fare la scelta. Oggi invece questo non è possibile perché c'è una soglia dello 0,9 per cento.
Non è una questione peregrina ma di consapevolezza, al di là comunque, in ogni caso, delle valutazioni in merito all'utilizzo di OGM in agricoltura.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Visto che il tema è particolarmente rilevante, vorrei solo sottolineare che la soglia dello 0,9 per cento fissata per l'etichettatura riguarda esclusivamente la presenza di OGM accidentale e tecnicamente inevitabile. Tale soglia è stabilita dell'articolo 21, comma 2, della direttiva 2001/18 e dalle identiche disposizioni di cui all'articolo 24 del regolamento 1829 del 2003 su alimenti e mangimi, e non è possibile stabilirne una diversa o nessuna. Nei casi invece di contaminazione volontaria, la presenza di OGM deve essere sempre riportata secondo la normativa in etichetta. Infine, si ricorda che la soglia è solo per gli eventi autorizzati: quelli non autorizzati ora hanno tolleranza zero; per quelli in corso di autorizzazione la soglia è dello 0,1 per cento, e se la presenza di OGM è superiore a questo 0,1 per cento sono comunque considerati non conformi al regolamento che ho citato prima. Quindi, credo che da questo punto di vista vi possa essere un'adeguata garanzia per i consumatori italiani.
PRESIDENTE. Senatore Candiani, insiste comunque per la votazione?
CANDIANI (LN-Aut). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100, presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'ordine del giorno G5.101 (testo 2) è stato accolto dal Governo.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, anche in questo caso chiedo che l'ordine del giorno venga messo in votazione, accogliendo il parere favorevole da parte del Governo, perché stiamo parlando di dare garanzie sulle sanzioni pecuniarie in merito alle frodi nella filiera agroalimentare e, come dicevamo prima, non c'è niente di peggio che abbassare il livello di guardia su questo tema. È un semplice ordine del giorno, ma credo sia un impegno al quale né il Ministro, né il Ministero, né ciascuno di noi possa sottrarsi.
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.101 (testo 2), presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Senatore Candiani, accoglie la proposta di riformulazione avanzata sull'ordine del giorno G5.102 (testo 2)?
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, accogliamo, obtorto collo, la proposta di riformulazione avanzata da parte del Governo; dico obtorto collo perché tale ordine del giorno riprende il tema già anticipato precedentemente da un emendamento del senatore Gaetti.
Ci troviamo con prodotti di denominazione di origine controllata, o di indicazione di origine geografica tipica o protetta e si può anche seguire un dato disciplinare, ma il problema è che se i prodotti che vengono utilizzati per produrre un dato alimento provengono da una terra differente, si potrebbe avere, per fare un esempio, un aceto balsamico di Modena prodotto però con uve che in effetti sono prodotte in Spagna o in altre parti del Continente. Questo è quello che noi non vogliamo, perché se ci deve essere l'indicazione geografica, questa deve corrispondere dal nome alla filiera completa, altrimenti da una parte non si tutela la produzione agricola laddove questa esprime la sua migliore tipicità e dall'altra parte si consente di entrare sul mercato a prodotti che, una volta trasformati, acquistano l'etichetta italiana, ma italiani in effetti non sono. Su questo chiederemo al Governo di riportare periodicamente alla Commissione l'esito dell'impegno contenuto in questo ordine del giorno.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.102 (testo 3) non verrà posto ai voti.
Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G5.103?
CANDIANI (LN-Aut). Sì, ne chiedo la votazione, signor Presidente, ricordando all'Assemblea che nell'ordine del giorno si impegna il Governo ad avviare in sede europea le procedure per l'applicazione, quando possibile ed opportuno, di misure doganali per impedire pratiche di concorrenza sleale a tutela dei prodotti made in Italy e delle imprese italiane. (Applausi della senatrice Rizzotti).
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.103, presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.8.
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, vorrei fare una precisazione. Il mio Gruppo si asterrà dal voto su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5, ma non per un problema di sostanza, bensì per un problema di metodo. Infatti abbiamo visto, come ho già dichiarato prima, come quasi tutti i provvedimenti riferiti alla pesca siano stati inseriti all'ultimo momento, con poco tempo per la discussione, dopo una breve audizione senza peraltro nessun testo, mentre avremmo ritenuto opportuno che su un provvedimento così complesso ci fosse stato più tempo per la discussione oppure che la misura fosse inserita in un provvedimento ad hoc, con tutti gli elementi utili alla valutazione. Vediamo infatti quali sono i risultati di questo modo di ragionare sempre a spizzichi e bocconi: con questo provvedimento andiamo già a modificare numerosi punti del decreto-legge competitività, convertito in legge nell'agosto dell'anno scorso. (Applausi dal Gruppo M5S).
Saluto ad una delegazione dell'Università di Padova
PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione dell'Università di Padova, che è uno degli atenei più antichi d'Italia, che sta assistendo ai nostri lavori dalle tribune. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1328 (ore 17,45)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.8, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.17, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.19, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.22, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.23, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.24, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.25, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.26, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.30 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.31, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.
FORMIGONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.200 e 6.204, e parere favorevole sull'emendamento 6.201.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 e anche sui successivi, se possibile.
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, vedremo in seguito come procedere per i successivi emendamenti.
SANTANGELO (M5S). Questo mi eviterebbe di ripetere di volta in volta la filastrocca, come da Regolamento. Magari teniamo i colleghi seduti qualche minuto in più, per la richiesta della votazione mediante procedimento elettronico, che è il metodo che consente ad ogni senatore di votare dal proprio posto.
PRESIDENTE. La ringrazio della spiegazione, senatore Santangelo.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, a proposito, le chiedo se è possibile attivare i senatori Segretari per estrarre le tessere dei senatori assenti, al fine di evitare gli spiacevoli episodi dei pianisti, che purtroppo - ahimè - accadono anche in questo momento. La prego pertanto, prima di proseguire la votazione, di attivare i senatori Segretari per estrarre le schede dei senatori assenti, altrimenti sarò costretto, ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento, a chiederle di invalidare la prossima votazione perché ci sono dei pianisti che votano per dei senatori assenti.
PRESIDENTE. D'accordo, senatore Santangelo.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.201, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 6.202 e 6.203 sono inammissibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.204, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 6.205 e 6.206 sono inammissibili.
Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, questo è un altro articolo che era stato abbondantemente affrontato e discusso in Commissione. Lo riteniamo importante, in quanto stabilisce che le terre disponibili vengano date in gestione e che soprattutto vi sia continuità con l'imprenditoria giovanile.
Per queste ragioni, onde smentire il Vice Ministro, sottolineo che, quando le cose sono discusse, concordate e chiarificate nell'ambito della Commissione, il Movimento 5 Stelle vota favorevolmente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, ancora una volta, esprimo parere conforme a quanto indicato dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.300.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.300, presentato dal senatore Puglia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.200, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori, fino alla parola «autorizzati».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.200 e l'emendamento 7.201.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.301, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.202, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.302, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.300, presentato dai senatori Cioffi e Puglia, identico all'emendamento 7.0.200, presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, anche questo è un articolo per così dire interessante, in quanto disciplina in materia di attività che costituiscono subappalto.
Il problema è che il Senato sta discutendo un provvedimento che riguarda il codice degli appalti e subappalti, quindi, anche qui, non riteniamo che risponda ad un ragionamento organico il fatto di inserire un elemento, che può essere anche giusto, ma in un contesto diverso. Forse dovremmo smettere di procedere sempre inserendo cose qua e là, per cominciare a ragionare in maniera organica e completa.
Ritenendo dunque che questo argomento vada trattato complessivamente nell'ambito del provvedimento attualmente in studio al Senato, il Movimento 5 Stelle si asterrà dalla votazione di quest'articolo. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
FATTORI (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 9.206, a mia prima firma, si prevede semplicemente di aggiungere al comma 2, lettera d), numero 3), dopo le parole: «spin-off tecmologici», la parola «pubblici» e questo perché spesso si fa confusione tra ricerca privata e ricerca pubblica, che sono due cose molte diverse. Noi riteniamo che il maggior sostegno debba andare a chi si dedica alla ricerca per passione, senza scopi di lucro, quindi nelle strutture pubbliche.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FORMIGONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.200, per la parte ammissibile, sostanzialmente identico all'emendamento 9.201.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sui primi cinque emendamenti, a mia prima firma, riferiti all'articolo 9.
PRESIDENTE. Le ricordo che dei cinque emendamenti ai quali lei fa riferimento due sono inammissibili: oltre al già citato 9.200, è inammissibile anche l'emendamento 9.204.
GAETTI (M5S). Esattamente: i tre emendamenti che rimangono sono comunque cumulativi.
L'articolo 9 è l'articolo forte del provvedimento al nostro esame e riguarda, nello specifico, il riordino delle partecipate del Ministero delle politiche agricole.
Come ha già avuto modo di dire il collega Ruvolo nel corso della discussione generale, l'argomento è stato discusso a lungo in Commissione, in quanto erano stati depositati diversi provvedimenti di legge che poi, ad un certo punto, si sono arenati perché la questione è stata inserita in questo provvedimento.
Ricordo che quello al nostro esame è il «testo 6» dell'articolo, che è stato riscritto e limato dalla maggioranza in maniera importante. Al di là di tutto questo, quella cui ci troviamo di fronte è una sorta di delega in bianco al Governo, al quale non si dà alcuna indicazione precisa, come voleva fare invece, ad esempio, l'emendamento 9.204 da me presentato, che è stato inspiegabilmente dichiarato inammissibile, con il quale si prevedeva di mettere insieme l'azione dell'Agecontrol spa, che già effettua controlli, a quella del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Se infatti gli stipendi di Agecontrol vengono pagati oggi da Agea, finanziata a sua volta dal Ministero delle politiche agricole e quindi dallo Stato, lo stesso ragionamento vale anche per il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Non si capisce dunque perché la Commissione bilancio debba dire che non c'è copertura nel momento in cui si sposta un gruppo in un altro: se gli stipendi vengono pagati ora, verranno pagati anche dopo, visto che si tratta solo di una partita di giro. Forse cambia il capitolo, ma il risultato non cambia e questo secondo me è un aspetto importante.
Abbiamo visto quante criticità ha comportato il fatto di avere un sistema informatico ed un'Agea che non ha funzionato: criticità per quanto riguarda i pagamenti PAC e criticità per quanto riguarda il discorso delle quote latte.
Mi dispiace molto che il Vice Ministro sia impegnato al telefono, perché vorrei soffermarmi un attimo su quello che ha detto: a suo avviso, nel momento in cui ho sollevato una criticità parlando di mafia nella gestione di questi enti, avrei mancato di rispetto alle tante vittime della vera mafia e della criminalità organizzata. Mi spiace, signor Vice Ministro, che lei dica queste cose ad uno che ha passato 29 anni della sua vita a gestire un obitorio e che quindi conosce bene le problematiche della morte e dei familiari, per cui ho sempre avuto un grandissimo rispetto, come possono testimoniare anche i colleghi della Commissione sanità le volte in cui partecipo alle sedute di quella Commissione - diversa da quella di cui solitamente mi occupo - e si parla di certi temi. (Applausi dal Gruppo M5S).
Quindi ritengo che non ci siano solo i morti e le mafie, ma anche coltivatori come Franco Slaviero, che si è impiccato a quarantasette anni dopo aver ricevuto una cartella esattoriale. (Applausi dal Gruppo M5S). Si tratta di una cartella esattoriale su cui si dovrebbe discutere e su cui ho chiesto delle verifiche e dei confronti, fra cui anche un semplice calcolo aritmetico, che non mi è stato fornito.
Quindi, dispiace che su un argomento così importante non ci sia stata una puntualizzazione delle cose da fare e che, invece, siamo di fronte ad un testo dove, praticamente, si usano solo un'infinità di parole, per non dire niente, nel senso che il Parlamento che voterà questo disegno di legge delega si esautora praticamente del compito di mettere dei paletti e di dare delle indicazioni precise, come il sottoscritto aveva proposto di fare. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori, per la parte ammissibile, sostanzialmente identico all'emendamento 9.201, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.202, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.203, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 9.204 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.205.
DONNO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sugli emendamenti 9.205 e 9.207.
Con questi emendamenti chiediamo al Governo di valutare, ma soprattutto di decidere di sostenere e finanziare tutte quelle imprese e quelle aziende agricole che, in questo momento, stanno subendo il calo, non solo della produzione, ma anche del sostegno, perché ci sono gli olivi che sono affetti dal Co.Di.Ro., una fitopatia che bisognerebbe eventualmente accertare.
Con l'emendamento 9.205 chiediamo che si possa stabilire un criterio direttivo di riordino per la razionalizzazione del settore della ricerca mediante l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, mantenendo sempre le funzioni di sostegno ai sistemi territoriali ed impulso all'innovazione delle imprese, anche attraverso l'attivazione degli accordi strutturali con Regioni, con altre pubbliche amministrazioni e con privati. Considerando la particolarità dell'emendamento, chiedo agli altri senatori pugliesi interessati, che solitamente presenziano agli incontri sia in Comune, che in Provincia, che in Regione, di dare un segnale di presenza anche qui dentro, votando in senso favorevole ai nostri emendamenti. (Applausi dal Gruppo M5S).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, come giustamente dicevano prima i colleghi, questo è l'articolo in cui dovrebbe esserci la sostanza principale. Se vogliamo, l'articolo 9 è quello più atteso, perché il riordino dovrebbe ovviamente portare a maggiore efficienza nella gestione del sistema. Nella realtà dei fatti, purtroppo, questo articolo è stato anzitutto molto depotenziato e, quanto meno, confuso dopo la legge di stabilità.
Bisogna anche ricordare che dietro la parola "riordino" ci sono invece dei magheggi che portano semplicemente a mescolare tra CRAI e INEA debiti e crediti delle rispettive società, tali per cui alla fine la società debitrice non chiuda ma venga sostanzialmente incorporata nell'altra, che invece ha patrimonio e sostanze sufficienti per poter porre rimedio ai danni fatti. È lo stesso meccanismo che abbiamo già visto in altre circostanze: si cambia il nome, si cambia, in questo caso, la forma sociale e tutto viene sostanzialmente lasciato come prima.
Ci si chiede come possano in Italia insediarsi la xilella fastidiosa o altre patologie che stanno rendendo la nostra agricoltura sempre più fragile, quando migliaia di persone non sanno più neanche quale sia la loro funzione, salvo quella di essere spostate come un parco buoi da una parte all'altra, a seconda che vi sia la convenienza nel poter mescolare debiti contratti da gestioni scellerate e quindi andare a rimettere tutto in discussione senza discutere niente. È la classica soluzione alla Tomasi di Lampedusa: tutto deve cambiare perché nulla cambi.
Certamente non sull'emendamento in sé, ma su questo modo di fare siamo fortemente critici nei confronti dell'operato del Governo.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.205, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.206, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.207, presentato dalla senatrice Donno e da altre senatrici, fino alle parole «economicamente sostenibili».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.207 e l'emendamento 9.208.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.300, presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.301, presentato dal senatore Scoma, sostanzialmente identico agli emendamenti 9.302, presentato dal senatore Scoma, e 9.303, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.304, presentato dal senatore Scoma, identico all'emendamento 9.305, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.306.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, sono perplesso per il parere contrario espresso dal relatore sull'emendamento 9.306, firmato da me e dal senatore Gaetti. Ricordo, infatti, al relatore (che se fosse un po' più attento non guasterebbe) che si prevede che l'erogazione dei contributi statali previsti a legislazione vigente sia...
PRESIDENTE. Presidente Formigoni, è richiesta la sua attenzione.
CANDIANI (LN-Aut). Presidente Formigoni, questo emendamento prevede che l'erogazione dei contributi statali previsti a legislazione vigente sulla tenuta dei libri genealogici avvenga sulla base del numero dei capi gestiti su base regionale.
Resto stupito per la scelta del presidente Formigoni di esprimere un parere contrario. Ciò contrasta anche con l'attività svolta dalla Regione Lombardia stessa nel momento in cui egli ne fu presidente.
Noi oggi insistiamo su questo emendamento e riteniamo ovviamente che possa esserci anche modo di addivenire ad un debito ripensamento. Infatti, si dà semplicemente risalto all'attività svolta sui libri genealogici, che non sono semplicemente libri su cui si annotano i parenti o gli antenati (come qualcuno può immaginare), ma sono la radice stessa della qualità del nostro allevamento. Se su questo non si costruisce una discriminante, definendo ciò che vale la pena sostenere rispetto a ciò che invece è confuso e mescolato nella massa, perdiamo un'occasione seria con questo provvedimento di legge. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
FORMIGONI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORMIGONI, relatore. Signor Presidente, intervengo per rispondere al senatore Candiani che non trovo infondate le sue argomentazioni; tuttavia, il mio parere è quello di chi ritiene che in questo momento valga la pena concentrare le non molte risorse sull'attività di miglioramento genetico. È per questo che ho espresso parere contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.306, presentato dai senatori Candiani e Gaetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.307, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme al relatore. (Applausi ironici del senatore Candiani).
PRESIDENTE. L'emendamento 10.200 è inammissibile, stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
GAETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 10.200 si chiede a ISMEA di utilizzare dei software open source, facendo così risparmiare del denaro.
Se lei mi dice che tale emendamento è inammissibile per il parere contrario espresso dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81, questo è un controsenso.
Con questo emendamento si consente di risparmiare e questi invece non risparmiano! (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Senatore Gaetti, il parere della 5a Commissione, come lei sa, è sempre ponderato e vincolante. Forse vi erano delle spese sommerse che lei non ha quantificato e che la Commissione ha individuato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.201.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.201, presentato dalla senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.202, presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
DONNO (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 11.200 si specifica la finalità relativa all'implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea, inserendo espressamente la tracciabilità.
È fondamentale che le imprese abbiano un sistema di tracciabilità, anche prendendo a modello quello della regione Campania dove vengono tracciate sia le entrate che le uscite di prodotti finiti, con riguardo ad esempio alla mozzarella di bufala.
Ciò è importante per far sì che, nella produzione e nella manipolazione degli alimenti (quindi, nel loro assemblaggio) risulti esattamente da dove arriva il prodotto, così da non rischiare la mistificazione degli alimenti e affinché possa rispecchiarsi anche l'etichetta finale della produzione italiana.
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 18,15)
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FORMIGONI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 11.200, sul quale il parere è favorevole.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.200.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Chiedo di sottoscrivere l'emendamento 11.200.
PRESIDENTE. I presentatori accettano la sottoscrizione del senatore Candiani.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 11.201 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 11.200.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.202, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 11.0.202, presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 11.0.201 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'articolo 12.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Signora Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 13.300 oppure il parere è contrario.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
RUVOLO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUVOLO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Lo ritiro, signora Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.
DONNO (M5S). Signora Presidente, l'emendamento 14.203 chiede di specificare che l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare debba effettuare interventi finanziari a condizioni agevolate o a condizioni di mercato a società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoltori e da piccoli imprenditori agricoli. La specificazione: «piccoli imprenditori agricoli,» non è casuale, perché è volta a tutelare la piccola imprenditorialità, in modo da fare uno sforzo maggiore per tutte quelle persone che in questo momento stanno perdendo il lavoro o comunque non possono mantenere i pochi dipendenti che hanno in azienda.
Chiediamo quindi al Governo di valutare questa possibilità, in modo da dare uno slancio diverso al comparto agricolo, visto che è l'unico dal quale si continua a prendere denaro per darlo ad altri.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
FORMIGONI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 14.202 e 14.208; il parere è contrario sui restanti emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore per quanto riguarda gli emendamenti.
L'ordine del giorno G14.100 è accolto come raccomandazione, nell'eventualità che il presentatore accetti la seguente riformulazione che prevede di espungere il penultimo capoverso delle premesse, dalle parole: «non è giusto» fino alla parola: «risarciti». Leggendolo il senatore ne comprenderà le motivazioni. Invito inoltre ad espungere anche l'ultimo capoverso dell'impegno, dalle parole «a prevedere» fino alle parole «agricoltura italiana». Se il presentatore accettasse queste modifiche, il Governo accoglierebbe l'ordine del giorno come raccomandazione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.200, identico all'emendamento 14.201.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.200, presentato dal senatore Scoma, identico all'emendamento 14.201, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.202, presentato dalla senatrice Pignedoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.203.
AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMIDEI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, quando si chiede di inserire le parole «piccoli imprenditori agricoli» non si tiene conto di quanto diventi difficile classificarli. A nostro avviso, quindi, la definizione è poco chiara e non classificabile da un punto di vista normativo.
DONNO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signora Presidente, si fa riferimento al fatto che il capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli e da piccoli imprenditori agricoli. È su questa percentuale che bisogna fondare la propria opinione e la conseguente scelta. Sono stata molto chiara su questo punto in fase di illustrazione e avendo fornito la spiegazione nel dettaglio, invito il senatore Amidei a rivedere la sua posizione.
PRESIDENTE. Se la sua spiegazione ha modificato la posizione del senatore Amidei, lo potrà valutare in fase di votazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.203, presentato dalla senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.204, presentato dal senatore Scoma, identico all'emendamento 14.205, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.206, presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.207, presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.208, presentato dalla senatrice Pignedoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 14.209 è inammissibile.
Senatore Candiani, il Governo ha proposto una riformulazione dell'ordine del giorno G14.100, che accoglierebbe come raccomandazione. Accoglie tali richieste?
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, piuttosto che una cattiva raccomandazione approvata è meglio un ordine del giorno non accolto dal Governo. Ciò vale ancora di più perché l'ordine del giorno in esame si riferisce alla crisi che ha colpito le nostre esportazioni verso la Russia. Se aspettiamo ancora un po' l'approvazione di questo provvedimento, quel problema internazionale potrebbe essere già superato. È un paradosso reale.
No, signora Presidente, non accettiamo la riformulazione e insistiamo per la votazione. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
DONNO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signora Presidente, vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno G14.100 del senatore Candiani.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14.100, presentato dai senatori Candiani e Donno.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
FATTORI (M5S). Signora Presidente, l'articolo 15 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi sulla base di determinati principi. L'emendamento 15.201 propone di disciplinare i fondi di mutualità per la copertura di danni non solo da avversità atmosferiche e da fitopatie, ma anche dalle avversità dovute alla crisi economica. In particolare, si chiede «la concessione di strumenti di sostegno economico a piccoli imprenditori agricoli per il mantenimento della strumentazione strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività produttiva».
Vorrei ricordare a quest'Assemblea il terribile evento del suicidio del mugnaio Silvio Pauselli, che è solo un esempio di quanti si suicidano perché la crisi toglie loro gli strumenti di produzione. Silvio Pauselli era un mugnaio che forniva un servizio alla società, perché coltivava grani antichi e vendeva le sue farine nei mercatini rionali. Si è suicidato perché purtroppo la crisi gli ha portato via i suoi strumenti per produrre reddito. Crediamo quindi che il Governo debba considerare emergenze non solo le fitopatie e gli eventi atmosferici, ma anche questa crisi, che toglie gli strumenti di sopravvivenza a chi si spacca la schiena per produrre il nostro cibo. (Applausi del senatore Puglia). Quindi invito tutti i colleghi a votare a favore di questo emendamento, che non determina maggiori oneri per lo Stato, perché si tratta di fondi di mutualità. Veniamo incontro ai nostri agricoltori. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FORMIGONI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.300.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.300, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.200.
DONNO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signora Presidente, l'articolo 15 riguarda l'ennesima delega al Governo. Con l'emendamento 15.200 vengono poste delle specificazioni riguardo ai principi e ai criteri direttivi che il Governo deve seguire. In particolare, viene richiesta un'apposita modifica del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in tema di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, al fine di intervenire in maniera più efficace riguardo alla copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie e fitopatie, sempre in considerazione degli ultimi fatti avvenuti sul territorio nazionale. Si tratta infatti di tutto il territorio nazionale: non c'è soltanto la Puglia, per quanto riguarda le fitopatie, ma ci sono anche la Liguria e la Toscana. Quindi parliamo di territorio nazionale.
Speriamo che con questa delega l'Esecutivo si assuma la responsabilità e finalmente accetti questi fattori. Riteniamo, quindi, che il Governo debba esprimere parere favorevole a questi emendamenti; invito pertanto il Vice Ministro a rivedere la sua posizione, ovvero il parere contrario. Magari potrebbe proporre anche una riformulazione, ma non respingere totalmente le nostre proposte.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.200, presentato dalla senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 15.201 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.301, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.300.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, ancora una volta insistiamo su questo emendamento che semplicemente mira a tutelare gli agricoltori veri da quelli falsi e interviene anche rispetto a possibili snaturamenti del provvedimento stesso, perché si richiede semplicemente che le imprese che in questo caso beneficeranno dei termini di legge debbano avere sede legale, amministrativa e operativa nel territorio nazionale. Ancora, si richiede che i giovani imprenditori agricoli siano residenti nel territorio nazionale da almeno cinque anni consecutivi. Questo perché non si possa scoprire tra qualche tempo che si sarà creato un meccanismo per cui le imprese agricole si aprono semplicemente per l'opportunità di accedere a contributi e finanziamenti da parte di stranieri che nulla hanno a che fare con il nostro territorio, quindi semplicemente per la possibilità di venire e utilizzare le nostre opportunità di finanziamento, per poi chiudere l'impresa una volta incassato il maltolto.
BIGNAMI (Misto-MovX). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIGNAMI (Misto-MovX). Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 15.0.300.
PRESIDENTE. Senatore Candiani, accetta?
CANDIANI (LN-Aut). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.300, presentato dai senatori Candiani e Bignami.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.301.
DONNO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signora Presidente, con questo emendamento chiediamo l'inserimento delle imprese agricole del settore della pesca tra i beneficiari del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Questo perché riteniamo che anche il settore della pesca debba essere aiutato al pari del comparto agricolo. Per noi è fondamentale che anche questo settore possa accedere alla richiesta del prestito per il Fondo di garanzia.
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, vorrei apporre anch'io la mia firma su questo emendamento.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.301, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.
FATTORI (M5S). Signora Presidente, illustrerò gli emendamenti 16.300 e 16.200 che attengono rispettivamente al comma 1 e al comma 2.
L'articolo 16 riguarda disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica. Il comma 1 disciplina il sostegno riguardo alle istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere. Si chiedono in sostanza «criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, agricola e ittica, e prodotti agricoli alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale». Ebbene, noi vorremmo sostituire alle parole «possono prevedere» le parole «devono prevedere», in modo da avere mense scolastiche ed ospedaliere in cui vi sia preferenza per prodotti da pesca e agricoltura sociale, venendo incontro in tal modo a determinate situazioni, ed anche per prodotti a basso patto ambientale e a chilometro zero, che poi sarebbe la vocazione del nostro Expo: nutrire il pianeta con i nostri prodotti.
Il comma 2 invece disciplina i mercati rionali, quindi quei mercati da cui i nostri agricoltori ormai in difficoltà economiche traggono molto del loro sostentamento. Anche qui, laddove si prevede che: «i Comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità», noi chiediamo un impegno un po' più forte, semplicemente sostituendo le parole «possono definire» con la parola «definiscono». Non si tratta quindi di un must, ma di un impegno più consistente a tutela della nostra agricoltura, delle nostre mense, dei nostri bambini e dei nostri malati. (Applausi dal Gruppo M5S).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, sottoscrivo l'emendamento 16.300.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
FORMIGONI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno presentati all'articolo 16.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
Rispetto all'ordine del giorno G16.100 (testo 2), presentato dal senatore Candiani, il parere è contrario in quanto è sostanzialmente in contrasto con quanto prevede il testo, cioè la facoltà e non l'obbligatorietà, rispetto alla possibilità di prevedere nei capitolati d'appalto la preferenza di prodotti provenienti dal territorio. Teniamo presente che esistono norme precise riguardo alla concorrenza che, qualora si stabilisse un'obbligatorietà, sarebbero violate.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.300.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
Le anticipo anche la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 16.0.200.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.300, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.200, presentato dalle senatrici Fattori e Donno.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G16.100 (testo 2).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, non possiamo che prendere atto che al Governo non interessa definire in maniera netta quello che noi chiediamo nell'impegno - anche se, come spesso ci siamo sentiti dire in quest'Aula, un ordine del giorno non si nega proprio a nessuno - cioè di «prevedere misure che rendano obbligatorio e non facoltativo prevedere nei capitolati di appalto la preferenza di prodotti provenienti dal territorio della Provincia, Regione ma soprattutto italiani per l'approvvigionamento degli alimenti da destinare alla refezione da reperire, principalmente, attraverso modalità finalizzate a favorire l'avvicinamento tra la fase produttiva agricola e quella di consumo», nonché prodotti di qualità. Inoltre, chiediamo attenzione in merito al tema dell'IGP e al made in Italy.
Occorre partire dalle scuole per insegnare che magari è meglio mangiare una mela un po' più piccola e con qualche bozzetto piuttosto che una bella mela rotondetta e prodotta a 5.000 chilometri di distanza. Se non partiamo dalle scuole dove arriveremo, signor Vice Ministro? Stiamo forse facendo un provvedimento solo finalizzato ad un Paese destinato ad essere trasformatore e non più produttore? È così? Noi vogliamo credere di no, ma l'atteggiamento del Governo non depone a favore.
Signora Presidente, insistiamo sull'ordine del giorno e, come dicevo prima, ciascuno si assuma la responsabilità di dire sì o no.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei proporre al senatore Candiani di inserire nel dispositivo una clausola che ad esempio contenga le seguenti parole: «la preferenza, a parità di qualità e di affidabilità». Io sono d'accordo sul principio, ma sconsiglierei di comprare le arance della mia Provincia.
PRESIDENTE. Senatore Candiani, le è stata suggerita una riformulazione. La accoglie?
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, accolgo il suggerimento.
PRESIDENTE. Sarebbe bene mettere per iscritto la riformulazione.
Ascoltiamo il parere del Governo.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Ritengo che non sia particolarmente significativo modificare l'ordine del giorno, perché introducendo una forma facoltativa (perché in ogni caso si andrebbe a confrontarsi con altro) si ripresenterebbe quanto è già previsto nel testo, il quale già prevede esattamente il fatto che si possa svolgere questa attività. Invece l'elemento determinante dell'ordine del giorno, che è stato ribadito dal senatore Candiani, è l'inserimento dell'obbligatorietà.
Voglio rispondere con chiarezza. Noi comprendiamo perfettamente qual è l'istanza, ma dobbiamo tenere presente che oggi esiste un sistema di norme soprattutto in tema di concorrenza, che da questo punto di vista non possono imporre una determinata scelta. Pertanto nel provvedimento abbiamo inserito un invito pressante sotto questo profilo a quanti sono soggetti nel territorio di valutazione affinché vadano nella direzione che lei, senatore Candiani, e indica, che naturalmente ci vede favorevoli. Ma l'obbligatorietà non è oggi nelle facoltà del Governo, perché va contro altre leggi dello Stato.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Vice Ministro, prenda un po' di coraggio. Qui stiamo passando dalle mozioni agli ordini del giorno e dagli ordini del giorno alle raccomandazioni. Adesso inseriamo anche l'invito e l'invito pressante. Prenda un po' di coraggio; non stiamo certo rivoluzionando il mondo, ma facciamo un atto significativo nei confronti dei più piccoli e delle scuole!
PRESIDENTE. Con l'intervento del Vice Ministro, che ha chiesto di rispondere, concludiamo questo colloquio.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha ragione signora Presidente e mi scuso, se intervengo ancora. Vorrei soltanto precisare che il coraggio non può mai portare il Governo a dare indicazioni contrarie a norme di legge. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.100 (testo 3), presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.200, sul quale è stata preannunciata una richiesta di votazione per parti separate dal senatore Santangelo, che invito a specificare.
SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiedo la votazione separata dei due commi dell'emendamento 16.0.200.
PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, possiamo procedere in tal senso.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.0.200, presentato dai senatori D'Alì e Ruvolo, fino alle parole «salute umana».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della restante parte dell'emendamento 16.0.200, presentato dai senatori D'Alì e Ruvolo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.0.300, presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «sessanta giorni».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.0.300 e l'emendamento 16.0.301.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.302, presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.0.303, presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «a 18.000».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.0.303 e l'emendamento 16.0.304.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.305, presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.306, presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.307, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.201, presentato dai senatori D'Alì e Ruvolo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.202, presentato dai senatori D'Alì e Ruvolo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.203, presentato dai senatori D'Alì e Ruvolo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 17.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 18.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 19.
BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signora Presidente, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 20 altri emendamenti oltre quello soppressivo 20.300, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 20.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Signora Presidente, il parere è contrario su entrambi gli emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.300.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.300, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.301, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 22.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Signora Presidente, il parere sull'emendamento è contrario.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.300.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.300, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 24.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, intervengo per segnalare che nella votazione sull'articolo 23 è figurato per errore il mio voto contrario. Voglio chiarire che il mio voto voleva essere invece favorevole.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FORMIGONI, relatore. Sull'ordine del giorno G25.100 (testo 2) mi rimetto al Governo.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, sul testo 2 dell'ordine del giorno il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Insiste per la votazione, senatore Candiani?
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, prendiamo atto con favore dell'impegno del Governo.
Di che cosa stiamo parlando? È giusto che l'Aula ne abbia coscienza. Ne abbiamo discusso spesso in Commissione, più di quanto se ne sia parlato poi effettivamente sui giornali. Il nostro Paese è estremamente importante nella produzione risicola, con difficoltà oggettive però in termini di concorrenza rispetto ai produttori dei cosiddetti Paesi meno avanzati.
Con l'ordine del giorno G25.100 (testo 2) si impegna il Governo ad intervenire presso le istituzioni dell'Unione europea affinché sia attivata la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 22 del Regolamento comunitario a tutela della filiera risicola italiana, con il ripristino dei normali dazi della tariffa doganale comune per le importazioni di riso lavorato proveniente dalla Cambogia e da altri Paesi meno avanzati.
È un passo avanti rispetto ad una filiera che è già notevolmente in sofferenza e che ha difficoltà di produzione significative. Pertanto, apprezziamo che il Governo si impegni in questa direzione, ma chiedo ugualmente che l'ordine del giorno venga posto in votazione.
FUCKSIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FUCKSIA (M5S). Chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G25.100 (testo 2).
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.100 (testo 2), presentato dai senatori Candiani e Fucksia.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 26.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 27, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
TOMASELLI (PD). Ritiro l'emendamento 27.200.
PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
FORMIGONI, relatore. Il parere è contrario.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.201.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.201, presentato dal senatore Galimberti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 28, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
DONNO (M5S). Signora Presidente, illustro gli emendamenti 28.201, 28.202 e 28.203.
Con questi emendamenti è stabilito che lo sportello unico della pesca e dell'acquacoltura, istituito con l'articolo 28, nelle sue funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni, venga ad occuparsi del sostegno e della promozione di attività di pescaturismo ed ittiturismo, con priorità per iniziative di imprenditoria locale. Inoltre, viene ridotto da ottanta a sessanta giorni il termine entro il quale il suddetto sportello deve effettuare verifiche relative al rilascio di concessioni ed autorizzazioni per l'esercizio dell'acquacoltura e la definizione delle modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto di riferimento.
L'emendamento successivo si riferisce sempre all'istituzione dello sportello unico della pesca e dell'acquacoltura e si occupa del sostegno e della promozione di attività di pescaturismo ed ittiturismo, con priorità per iniziative volte all'aumento dell'imprenditoria locale.
Infine, l'emendamento 28.203 prevede una riduzione da ottanta a sessanta giorni (lo rimarchiamo ancora) del termine entro il quale lo sportello di pesca e acquacoltura deve effettuare le verifiche. È importantissimo per noi che questo sportello verifichi il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'esercizio dell'acquacoltura e definisca le modalità e, ovviamente, i requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto di riferimento. Per noi è fondamentale che vi sia, anche in questo caso, la tracciabilità e la concessione previa verifica di tutti i dati di accesso e dell'idoneità per l'accesso alle autorizzazioni e alle concessioni.
SCOMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei che il Governo mi spiegasse perché sugli emendamenti 28.205 e 28.206 (che mirano a snellire le procedure) è sempre contrario. Capisco che il Governo è contrario per scelta personale, ma vorrei che mi spiegasse perché lo è sugli emendamenti 28.205 e 28.206. Ma il Governo è impegnato al telefono.
PRESIDENTE. Scusi, senatore, preciso che gli emendamenti che lei sta citando sono inammissibili per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FORMIGONI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.200.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.200, presentato dalle senatrici Fattori e Donno.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 28.201, presentato dalla senatrice Donno e da altre senatrici, fino alle parole «imprenditoria locale».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 28.201 e l'emendamento 28.202.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.203, presentato dalla senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 28.204 a 28.209 sono inammissibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.
TOMASELLI (PD). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 29.201.
BERTUZZI (PD). Signora Presidente, l'emendamento 29.206 (testo 2) è dettato da un'emergenza che sta colpendo una zona del fiume Po, dove il dilagare della pesca di frodo sta mettendo in grave difficoltà sia le risorse del fiume, sia le attività ittiche che si muovono attorno a questo.
L'emendamento richiede che ciò che noi andremo ad approvare in questo articolo, nella definizione delle contravvenzioni e delle sanzioni per la pesca illecita già previste per il mare, sia esteso anche alla pesca dei fiumi. E su questo chiedo un parere al Ministero.
DALLA TOR (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA TOR (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 29.206 (testo 2). (Applausi dal Gruppo AP-NCD-UDC).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, chiedo anch'io di sottoscrivere l'emendamento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
FORMIGONI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 29.205 (testo 2). Sull'emendamento 29.206 (testo 2) mi rimetto al Governo. Il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signora Presidente, esprimo parere conforme al relatore su tutti gli emendamenti.
Per quanto riguarda l'emendamento 29.206 (testo 2)... (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, capisco che la giornata sia stata abbastanza dura e che arrivare alla fine sia impegnativo fisicamente. Stiamo però quasi arrivando a conclusione, e vi chiedo pochi minuti di pazienza. (Commenti dal Gruppo M5S).
Evidentemente è stata dura, visto che nessuno riesce a prestare attenzione. Prego, signor Vice Ministro, la invito a proseguire.
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La senatrice Bertuzzi ha giustamente sollevato una questione importante che merita la nostra attenzione.
Purtroppo, io non sono nelle condizioni di accogliere l'emendamento presentato nella formulazione attuale, in quanto la disciplina degli aspetti sanzionatori delle acque fluviali e lacustri non è nelle competenze del Governo nazionale, ma è affidata alle Regioni, alle Province e ai Comuni. Pertanto, è necessario che su questo si intervenga.
Noi possiamo intervenire con una legge quadro che dia direttive a questo riguardo, e il Governo è assolutamente favorevole a poter anche legiferare in tempi rapidi in questo senso, se arriveranno proposte.
Pertanto, chiedo alla senatrice Bertuzzi di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo affinché provveda ad emanare una legge quadro che preveda questa tipologia di sanzioni. Questo ordine del giorno dovrebbe invitarci, di conseguenza, a svolgere il nostro compito di indirizzo per le Regioni, le Province e i Comuni affinché essi possano introdurre quelle modalità sanzionatorie tali da mettere nelle condizioni gli enti preposti di vigilare ed agire nei confronti di quanti compiono atti che, come è stato giustamente riferito, creano danni rilevanti rispetto ai nostri fiumi e ai nostri territori. Questa è la proposta che io formulo alla senatrice Bertuzzi, che ringrazio per l'attenzione a questo tema.
Signora Presidente, con riferimento agli altri ordini del giorno esprimo parere favorevole sul G29.100, a prima firma della senatrice Valentini. Per quanto riguardo l'ordine del giorno G29.101, sempre a prima firma della senatrice Valentini, il parere è favorevole a condizione che si inserisca, dopo le parole «a valutare l'opportunità», la seguente formula: «compatibilmente con il quadro economico e finanziario».
RUTA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUTA (PD). Signora Presidente, vorrei ritirare gli emendamenti 29.200 e 29.202, anche se su quest'ultimo credo che potesse essere fatta una riflessione. Comunque non è un problema.
DONNO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signora Presidente, anche a nome dei colleghi Gaetti e Fattori, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 29.205 (testo 2).
PRESIDENTE. La senatrice Bertuzzi è d'accordo.
Gli emendamenti 29.200, 29.201, 29.202 e 29.203 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.204.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.204, presentato dal senatore Galimberti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.205 (testo 2), presentato dalla senatrice Bertuzzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 29.206 (testo 2) è stato trasformato nell'ordine del giorno G29.206 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.207, presentato dal senatore Scoma.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G29.100 non verrà posto ai voti.
Senatrice Valentini, accoglie la riformulazione proposta all'ordine del giorno G29.101?
VALENTINI (PD). Sì, signora Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G29.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
DONNO (M5S). Signora Presidente, l'articolo 30 introduce modifiche al cosiddetto decreto competitività in materia di lavoro agricolo. Nello specifico, è stabilito che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.
Con l'emendamento 30.202 in primo luogo sono specificati i compiti della cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità, la quale, nei suoi monitoraggi costanti, dovrà tener conto anche della retribuzione media e dell'orario di lavoro dei lavoratori agricoli. È inoltre specificato che la rete si occupi di promuovere iniziative al fine di garantire parità di diritti per i lavoratori stranieri immigrati rispetto ai lavoratori cittadini dell'Unione europea.
Queste sono le informazioni che ci tenevamo a trasmettere all'Assemblea riguardo a questo emendamento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FORMIGONI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
OLIVERO,vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.203.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.203, presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.200.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200, presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.201, presentato dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.202, presentato dalla senatrice Donno e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 31.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signora Presidente, poiché restano solo quaranta minuti e per le dichiarazioni di voto finale è necessario disporre di almeno un'ora e dieci minuti, proporrei di evitare lo «spezzatino» delle dichiarazioni di voto rinviandole alla seduta antimeridiana di domani. In tal modo, probabilmente, otterremo un miglior coordinamento ed una maggiore attenzione.
PRESIDENTE. Senatore Ferrara, mi sembra giusto che le dichiarazioni di voto avvengono nell'imminenza della votazione finale. Accogliendo pertanto la sua proposta, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Per lo svolgimento di un'interpellanza e di un'interrogazione
FASIOLO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FASIOLO (PD). Signora Presidente, intervengo per portare in quest'Aula la voce e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo Carraro (SIAP) di Gorizia, ai quali... (Brusio).
PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Fasiolo, se la interrompo. Dal momento che abbiamo molto tempo a disposizione per gli interventi di fine seduta, lascerei uscire i senatori dall'Aula per darle modo di svolgere il suo intervento in un contesto più consono.
Prego, quindi, i senatori che non intendono restare in Aula di affrettarsi ad uscire, e di farlo silenziosamente, per consentire ai colleghi di intervenire. Prego, senatrice Fasiolo.
FASIOLO (PD). Come dicevo, intervengo per portare in quest'Aula la voce e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo Carraro (SIAP) di Gorizia, ai quali, esattamente una settimana fa, l'azienda ha comunicato la volontà di chiudere il sito produttivo.
Lo scorso 5 maggio si era tenuto un incontro tra la proprietà Carraro e le organizzazioni sindacali di tutti gli stabilimenti del gruppo, per sentire le proposte aziendali, che dovevano illustrare i piani industriali dei singoli stabilimenti.
Al tavolo l'azienda aveva parlato esclusivamente della chiusura del sito e della volontà di ricollocare parzialmente le maestranze di Gorizia in quel di Maniago e Campodarsego. A quel punto i sindacati hanno rigettato le intenzioni dell'azienda e hanno richiesto, come pregiudiziale per la continuazione della discussione, il ritiro dal tavolo di quanto annunciato.
A prescindere dai vari passi compiuti nei giorni precedenti alla giornata di ieri, devo dire che la preoccupazione dei lavoratori che presidiano l'azienda è molto forte. Ieri si è tenuto a Gorizia un consiglio comunale molto effervescente. La preoccupazione è continua. Io mi sono impegnata con questi lavoratori a portare la loro voce. Sul sito Internet della Carraro Group ho letto una pagina intitolata «I nostri Valori»: si tratta di un codice di comportamento rivolto, in primo luogo, all'interno dell'azienda, in cui spicca il valore della responsabilità e della condivisione del lavorare bene insieme. Aver declinato per iscritto tali impegni di civiltà del lavoro è già importante. Spero veramente che la proprietà voglia tradurre in fatti i buoni propositi di questa buona impresa, perché non siano soltanto parole. Non possiamo assistere impotenti alla volontà di desertificare un tessuto industriale che non si è arreso alla crisi. Ricordo che quel territorio soffre profondamente per la desertificazione industriale. Vengono soppressi stabilimenti di eccellenza e questo è uno stabilimento di eccellenza e di tutto rilievo.
Quindi, informo lei, signora Presidente, e, per il suo tramite, il Ministro dello sviluppo economico di aver presentato un'interrogazione urgente in merito, che auspico possa trovare un concreto e tempestivo riscontro, sulla scorta delle numerose mediazioni già concluse positivamente presso la sede del Ministero. Oggi i lavoratori hanno un incontro con la Regione Friuli-Venezia Giulia. Speriamo arrivino a qualche buona soluzione. (Applausi dal Gruppo PD).
MORONESE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORONESE (M5S). Signora Presidente, anche oggi sollecito la risposta all'interpellanza urgente 2-00267, e lo stesso farà anche il nostro Capogruppo nella Conferenza dei Capigruppo di domani sera, perché i 1.350 operai della ex Indesit, oggi Whirlpool, che rischiano il loro posto di lavoro, attendono delle risposte ormai da giorni e giorni.
Ieri, 11 maggio 2015, presso il municipio del Comune di Carinaro (Caserta) si è tenuto un tavolo di discussione organizzato dal sindaco del Comune di Carinaro, alla presenza del prefetto, delle istituzioni locali, degli operai e anche del sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro, Teresa Bellanova. Ebbene, ho approfittato della presenza del Sottosegretario per porre queste domande che - ahimè - ovviamente non hanno avuto risposta.
Durante l'incontro è emerso maggiormente il fatto che l'azienda americana Whirlpool si è presa gioco del Governo italiano, questione evidenziata con forza negli interventi dei lavoratori. Uno di loro ha dichiarato, nel suo intervento, che il presidente del Consiglio Matteo Renzi, durante un incontro a Pompei, gli disse che aveva appoggiato l'acquisizione della Indesit da parte della Whirlpool - ricordiamo che la definì un'operazione «fantastica» - perché gli americani, in confronto ai cinesi, gli avevano dato maggiori garanzie di preservare il livello occupazionale. Abbiamo visto invece che così non è stato e che gli accordi sottoscritti dal Governo italiano, vengono considerati cartastraccia dagli americani. A dimostrazione di questo, faccio presente che, al termine dell'incontro di ieri a Carinaro, il sottosegretario Bellanova, il sindaco e il prefetto di Caserta si sono dovuti fermare dinanzi ai cancelli della sede Whirlpool di Carinaro. Il gruppo americano ha, infatti, negato l'accesso agli stabilimenti dall'azienda allo stesso Sottosegretario, che vi si era recato in compagnia delle massime cariche istituzionali locali.
Ora davvero ci risulta difficile comprendere come possa una azienda, la Whirlpool, sedere ad un tavolo di trattative con il Governo italiano, dichiarando di essere disponibile a collaborare, e poi chiudere le porte in faccia dello stabilimento ad un rappresentante del Governo in visita di cortesia. Questa è la considerazione di cui gode il Governo italiano.
Dimenticavo che, anche oggi, il terzo incontro al MISE si è chiuso con un nulla di fatto e con un ulteriore rinvio al 20 maggio. È ormai chiaro che Renzi, non potendo risolvere l'errore madornale commesso nella gestione Indesit/Whirlpool, vuole portare la discussione a dopo le elezioni.
Davvero una pessima, ma davvero pessima figura. Anzi, dico a Renzi: complimenti davvero, una figuraccia «fantastica». (Applausi dal Gruppo M5S).
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signora Presidente, ritorno ancora una volta sull'argomento degli scrutatori.
Il momento delle elezioni è fondamentale per il Paese. Molti gruppi locali del Movimento 5 Stelle hanno fatto la formale richiesta affinché gli scrutatori vengano sorteggiati pubblicamente. Purtroppo c'è una brutta pratica, quella della nomina, dell'aumm aumm, la pratica de «li nomino io», «piazzo io le persone lì dentro».
Questa volta è interessato il comune di Terzigno. I nomi di coloro che si sono opposti al sorteggio ed hanno voluto nominare direttamente le persone sono: Avino Felice, Del Giudice Giuseppe, Salvatore Mosca e il sindaco facente funzione Stefano Pagano.
Mentre a Piano di Sorrento: sindaco Giovanni Ruggiero... (Commenti del senatore Cuomo).
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Puglia, lei nomina persone che in questa sede non possono interloquire.
PUGLIA (M5S). E che cosa c'entra, signora Presidente? Io sto facendo un intervento di fine seduta. Sono persone che pubblicamente hanno dichiarato la loro contrarietà al sorteggio pubblico ed io pubblicamente in quest'Aula faccio loro i nomi. Grazie, signora Presidente.
I consiglieri Antonio Russo e Costantino Russo hanno optato per le nomine aumm aumm.
La ringrazio, signora Presidente. (Applausi dal Gruppo M5S).
CUOMO (PD). Io facevo il sorteggio, ma è legittimo anche non farlo fare.
PRESIDENTE. Senatore Cuomo, se vuole, può svolgere anche lei un intervento di fine seduta.
DE BIASI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BIASI (PD). Signora Presidente, poiché è appena uscita la notizia di un infermiere contagiato da Ebola e il Ministro ha preso, in quest'Aula, l'impegno di riferire costantemente sull'andamento e sugli eventuali ingressi di Ebola nel nostro Paese, credo sia opportuna - e le chiedo di farsi interprete di ciò nelle sedi opportune - un'informativa del Governo sullo stato di salute dell'infermiere e dei suoi familiari.
Vorrei altresì capire se l'ospedale Spallanzani sia effettivamente messo nelle condizioni di poter intervenire con tempestività e in modo adeguato su questo caso di contagio. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà immediatamente e informerà l'Assemblea sull'esito di questa sollecitazione al Governo.
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 13 maggio 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 13 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 19,30).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (1328)
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SICUREZZA AGROALIMENTARE
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
(Semplificazioni in materia di controlli)
1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione».
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva».
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
4. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000.
7. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario.
8. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati.
9. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione,».
EMENDAMENTI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è sostituito dal seguente:
"3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore nonché della corretta immissione del titolo di conduzione dell'azienda e degli altri dati di ordine meramente tecnico, che non comportino scelte discrezionali, concernenti l'esercizio dell'attività d'impresa, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 163/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, ai fini del controllo della regolarità formale dei dati immessi nel sistema informativo, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati."».
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.».
STEFANO, DE PETRIS, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
V. testo 3
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 466, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:
«3-bis) nei saldi di competenza e cassa le risorse provenienti dallo Stato destinate agli interventi per il contrasto alla diffusione della xylella fastidiosa e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale nonché gli impegni ed i pagamenti effettuati, per la predetta finalità, dalla regione Puglia con risorse autonome. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle risorse statali trasferite e nel limite di 5 milioni di euro per gli interventi finanziati con risorse autonome della regione Puglia».
1-ter. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle Regioni destinate agli interventi per il contrasto alla diffusione della xylella fastidiosa e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale nonché gli impegni ed i pagamenti effettuati, per la predetta finalità, dagli enti locali della regione Puglia con risorse autonome. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle risorse statali e regionali trasferite e nel limite di 15 milioni di euro per gli interventi finanziati con le risorse autonome degli enti locali.
1-quater. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
STEFANO, DE PETRIS, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 466, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:
"3-bis) nei saldi di competenza e cassa le risorse provenienti dallo Stato destinate agli interventi per il contrasto alla diffusione della xylella fastidiosa e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale nonché gli impegni ed i pagamenti effettuati, per la predetta finalità, dalla regione Puglia con risorse autonome. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle risorse statali trasferite e nel limite di 5 milioni di euro per gli interventi finanziati con risorse autonome della regione Puglia".
1-ter. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle Regioni destinate agli interventi per il contrasto alla diffusione della xylella fastidiosa e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale nonché gli impegni ed i pagamenti effettuati, per la predetta finalità, dagli enti locali della regione Puglia con risorse autonome. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle risorse statali e regionali trasferite e nel limite di 3 milioni di euro per gli interventi finanziati con le risorse autonome degli enti locali.
1-quater. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "fondi di riserva speciali" della missione "fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015 allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5,2 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 0,8 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Le parole da: «Sostituire» a: «oliva";» respinte; seconda parte preclusa
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
a. dopo le parole: "depositi di prodotti petroliferi" sono inserite le seguenti: "e di olio di oliva";
b. sostituire le parole: "6 metri cubi" con le seguenti: "5 metri cubi";
b) sopprimere il comma 2».
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo l-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma l dopo le parole: "depositi di prodotti petroliferi" sono inserite le seguenti: "e di olio di oliva";
b) sopprimere il comma 2».
Inammissibile
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. In caso di infezioni da batterio patogeno da quarantena o altro comprovato rischio di pandemia fitosanitaria o animale, il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali nomina, su segnalazione del Comitato Nazionale per le Ricerche (CNR), un gruppo di ricerca tra esperti italiani ed esteri sulla patologia segnalata, col compito di individuare un protocollo di difesa. Il CNR indica un proprio esperto nella materia e per la patologia riscontrata con funzione di coordinatore del gruppo di ricerca.
2-ter. A seguito della dichiarazione di stato d'emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per infezioni da batteri patogeni da quarantena o rischi di pandemia fitosanitaria o animale, il Consiglio dei ministri tramite il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, predispone le misure di attuazione del piano di difesa elaborato dal gruppo di ricerca di cui al comma 2-bis. Al fine della esecuzione di quanto programmato nel piano possono essere adottati provvedimenti derogatori a piani urbanistici, paesistici o ambientali, ferma restando la possibilità di ripristinare, al termine del periodo di attuazione del protocollo di difesa, lo stato dei luoghi. Per l'esecuzione delle operazioni prescritte previste nel piano di difesa l'autorità competente, ove possibile incarica le aziende agricole, le coop. Agricole e loro consorzi che ricadono nelle regioni e nei comuni interessati che siano in possesso delle competenze tecniche ed organizzative prescritte nel piano stesso.
2-quater. Alle aziende agricole che ricadono nelle regioni e nei comuni interessati dalla dichiarazione di stato d'emergenza di cui al comma 2-ter:
a) è riconosciuta la sospensione dei contributi agricoli unificati per il periodo di tempo stabilito nella dichiarazione di stato di emergenza;
b) è garantito, a domanda, il consolidamento senza interessi dei mutui contratti o da contrarre per il finanziamento degli interventi straordinari richiesti alle aziende agricole;
2-quinquies. In attuazione di quanto previsto nell'art. 120 comma 2 della Costituzione, in caso di inerzia delle amministrazioni incaricate ed in ogni loro livello di competenza, il Governo può sostituirsi alle amministrazioni inadempienti. In particolare, decorso inutilmente il termine di prescrizione notificato all'amministrazione incaricata, il Governo provvede direttamente in sostituzione di essa per quanto concerne l'attivazione delle misure a superficie previste nei Piani di Sviluppo Rurale o da normative comunitarie, nazionali o regionali in materia, al fine di consentire:
a) l'accompagnamento ed il sostegno delle imprese colpite nella effettuazione delle pratiche colturali o delle prescrizioni loro indicate, ivi compresa la consulenza diretta in campo;
b) la promozione dei prodotti del territorio e dell'immagine del territorio medesimo.
2-sexies. Ferma restando l'applicazione di quanto disposto dai commi da 5-bis a 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure per la raccolta volontaria di fondi al fine di finanziare gli interventi del piano di difesa di cui al comma 2-ter».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo l-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "sono dematerializzati", sono sostituite dalle seguenti: "possono essere dematerializzati"».
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando l'omogeneità dell'ambito territoriale di riferimento e evitando sovrapposizioni con consorzi già esistenti».
CIOFFI, DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA, FALANGA (*), CANDIANI (*)
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO
Sost. id. em. 1.33
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».
DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Respinto
Dopo il comma 5, inserire il seguente
5-bis. All'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole "da euro 516,00 a euro 20.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000,00 a euro 50.000,00";
b) al comma 6, le parole "da euro 516,00 a euro 3.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.000,00 a euro 20.000,00";
c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis. Nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui al comma 8 concernente il mercato del latte fresco, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato avvia obbligatoriamente una indagine sui rapporti di filiera, ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora, per un periodo superiore a sei mesi, il prezzo medio del prodotto all'origine risulti inferiore al 26 per cento del prezzo medio di vendita al dettaglio"».
Respinto
Al comma 6, sostituire le parole da: «della piena operatività», fino alla fine del comma, con le seguenti: «da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000, della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale cui deve essere garantito l'accesso diretto a ciascun allevatore».
FATTORI, GAETTI, DONNO, DE PETRIS (*)
Respinto
Sopprimere il comma 9.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
FATTORI, DONNO, GAETTI, DE PETRIS (*)
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione,», con le seguenti: «, nonché l'innovazione tecnologica, con esclusione di tecnologia genetica volta alla coltivazione di ibridi od organismi geneticamente modificati, ed informatica, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità della specie».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
DONNO, GAETTI, LEZZI, BLUNDO (*)
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione,», con le seguenti: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità della specie».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
FATTORI, GAETTI, DONNO, DE PETRIS (*)
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione,», con le seguenti: «, nonché l'innovazione tecnologica, con esclusione di tecnologia genetica volta alla coltivazione di ibridi od organismi genetica mente modificati, ed informatica e l'agricoltura di precisione».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
FATTORI, DONNO, GAETTI, DE PETRIS (*)
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione,», con le seguenti: «, nonché l'innovazione informatica, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità della specie».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
FATTORI, GAETTI, DONNO, DE PETRIS (*)
Respinto
Al comma 9, sopprimere le parole: «tecnologica ed».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:
«9-bis. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:
a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;
b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;
c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;
d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;
e) lavorazione dei legumi;
f) produzione di formaggi e salumi;
g) produzione di vino;
h) produzione di olio d'oliva;
i) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.
9-ter. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 9-bis non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.».
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. A far corso dall'annualità 2015, i costi delle attività di controllo previste dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, 2 marzo 2010, "Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2010, n. 103, vengono sostenuti dai produttori elettrici. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali i produttori elettrici corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo periodo, alle Amministrazioni competenti.».
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.».
DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle organizzazioni di rappresentanza del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.».
Sost. id. em. 1.219
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001».
DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere in fine, il seguente:
«9-bis. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'azienda agricola", sono aggiunte le seguenti: "o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità"».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «disposizioni,''» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sopprimere le parole: '', nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,''
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
c) sopprimere il comma 3-bis».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
All'articolo 1, comma 2 sopprimere le parole: '', nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,''».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
''2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002''».
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato nel testo emendato
(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)
1. All'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese».
2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 518. - (Pubblicazione della sentenza). - La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater comporta la pubblicazione della sentenza».
3. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: «474,» è inserita la seguente: «517-quater,».
4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: «articolo 51, commi 3-bis» sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale,».
EMENDAMENTO
PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, VALENTINI
V. testo 2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 517-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 fino a euro 100.000.";
b) al secondo comma, dopo le parole: "denominazioni contraffatte", sono aggiunte le seguenti: ", imitate, usurpate, evocate";
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese."».
PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, VALENTINI, FEDELI, AMIDEI (*)
Approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 517-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera indicazioni geogafiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 fino a euro 100.000.";
b) al secondo comma, dopo le parole: "denominazioni contraffatte", sono aggiunte le seguenti: ", imitate, usurpate, evocate".».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
Approvato nel testo emendato
(Disposizioni in materia di servitù)
1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i campi adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno, che deve comprendere l'eventuale danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni.
EMENDAMENTI
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «di contatori», inserire le seguenti: «nonché delle reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, di comunicazione elettronica in fibra ottica e di nuove tecnologie di radiodiffusione».
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i campi adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni».
ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, VALENTINI
Approvato
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «i campi» con le seguenti: «i terreni agricoli».
Id. em. 3.201
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «i campi», con le seguenti: «i terreni agricoli».
GAETTI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA
Id. em. 3.201
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:«i campi», con le seguenti: «i terreni agricoli».
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:«adiacenti», con le seguenti: «eventualmente adiacenti».
Respinto
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «alle coltivazioni», aggiungere le seguenti:«ove presenti».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato
(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)
1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».
2. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome.
EMENDAMENTI
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», con le seguenti: «entro novanta giorni».
DONNO, GAETTI, LEZZI, BLUNDO (*)
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato nel testo emendato
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura)
1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;
e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura;
f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura;
g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
h) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, fermi restando gli obblighi di formazione all'utilizzo mirata a garantire la sicurezza sul lavoro;
i) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
l) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;
m) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;
n) coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia di pesca;
o) sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con gli altri Ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette entro quarantacinque giorni i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti: «dodici mesi».
DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Respinto
Al comma 2, sopprimere le lettere e), f), g), o).
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) revisione normativa al fine di semplificare, nell'ambito delle competenze nazionali, e rendere celeri e certe le procedure di pagamento dei premi relativi al fermo pesca, anzitutto per quanto riguarda quello relativo all'anno 2013».
Approvato
Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «formazione», inserire le seguenti: «e aggiornamento».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.».
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica»;
premesso che:
in occasione del Consiglio europeo del 12 giugno 2014 è stata approvata a larga maggioranza, la proposta di compromesso della Presidenza greca sulla bozza di regolamento COM (2010) 375, che lascia gli Stati membri liberi di decidere se consentire o vietare sul proprio territorio, oppure su una porzione o regione, una coltura geneticamente modificata (OGM) senza dover esporre alla Commissione europea la ragione del divieto;
questo consentirà una flessibilità agli Stati membri di decidere in merito alla gestione della propria agricoltura, permettendo di vietare o limitare la coltivazione di OGM nel proprio Paese;
con decreto interministeriale del 12 luglio 2013, è stata vietata la coltivazione delle sementi di organismi geneticamente modificati (OGM) in Italia per un periodo di 18 mesi. Tale divieto è stato confermato anche dalla sentenza n. 4410 del 23 aprile 2014 del TAR del Lazio. Sentenza confermata anche dal Consiglio di Stato;
preoccupazione destano le importazioni di prodotti agroalimentari o delle materie prime utilizzate per la produzione nel nostro Paese che provengono dall'estero, siano essi Stati membri o extra UE, che sono stati coltivati, allevati o prodotti con coltivazioni OGM;
l'etichettatura concernente la presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti a livello europeo è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1830 del 2003 sulla tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati. L'etichetta deve chiaramente riportare la dicitura «genetica mente modificato» o «prodotto da (nome dell'ingrediente) geneticamente modificato»;
ciò assume particolare importanza per i Paesi come il nostro che sono tradizionalmente OGM free;
forme di etichette che chiaramente indichino la totale assenza di OGM potrebbero favorire sul mercato tutte quelle piccole e medie aziende agricole, che non hanno e non usano organismi geneticamente modificati;
impegna il Governo:
a prevedere misure che prevedano in etichetta una indicazione chiara che in quell'alimento sono presenti o meno OGM, indipendentemente se sia al di sopra o al di sotto della soglia di tolleranza (0,9 per cento) al fine di valorizzare a pieno quei prodotti che vengono da aziende che hanno scelto di non utilizzare OGM e dare ai consumatori quella piena ed esatta informazione dando così la possibilità di un acquisto consapevole e informato.
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
la contraffazione alimentare detta «agropirateria» si distingue in falsificazione degli alimenti ovvero nota come «frode di qualità» dove il prodotto viene modificato con la sostituzione, sottrazione e/o integrazione degli alimenti che lo compongono e falsificazione del marchio ovvero nota come «frode sull'origine» che riguarda la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale l'alimento è prodotto;
frode alimentare è un crimine particolarmente odioso perché si fonda soprattutto sull'inganno nei confronti di quanti, per la ridotta capacità di spesa, sono stati costretti a tagliare la spesa alimentare e a optare per alimenti economici con prezzi troppo bassi per essere prodotti autentici, con conseguenze economiche e sanitarie di rilievo per i consumatori e per i produttori;
le frodi e le contraffazioni nel settore agricolo e agroalimentare rappresentano un fenomeno preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera crescente e fanno perdere risorse al nostro Paese, risorse che creano indispensabili rapporti commerciali che sono fondamentali per l'economia del territorio;
al fine di contrastare e contenere l'illecita attività della contraffazione, il legislatore ha previsto sanzioni sia amministrative che penali - in ordine alle diverse fattispecie sono stati individuati differenti tipi di sanzioni - per le violazioni che si configurano in condotte illecite poste in essere dagli imprenditori ed operatori commerciali, ma che non sembrano essere sufficienti per contrastare gli illeciti derivanti dalla persistente azione della cosiddetta agropirateria nel nostro Paese, ormai penetrata stabilmente nel tessuto industriale e commerciale del comparto agroalimentare italiano;
spesso accade che il consumatore possa essere fuorviato dall'indicazione sul marchio in merito alla provenienza del prodotto in quanto reca una dicitura o un marchio commerciale che può far intendere che l'articolo sia fatto totalmente con prodotti italiani mentre andando a controllare l'etichetta si legge, non sempre in caratteri ben visibili a tutti, che questo è un articolo prodotto con materie prime di provenienza estera;
attraverso il marchio il consumatore sceglie un particolare prodotto piuttosto che un altro, quindi, il marchio indica la qualità del prodotto e determina le scelte del consumatore e diventa anche una forma di comunicazione tra produttore e cliente;
il valore delle merci contraffatte nel settore alimentare e bevande è pari a 1153 miliardi di euro, il 15 per cento dell'intera contraffazione rinvenuta nel nostro Paese che va dall'usurpazione della denominazione alle sofisticazioni e frodi alimentari;
la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ai commi 49 e seguenti dell'articolo 4, adotta misure per la tutela del marchio «made in italy». Si stabilisce che l'immissione sul mercato e la commercializzazione di merce recante «false e fallaci indicazioni» di provenienza od origine italiana, che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, costituisce reato punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Il comma 49-bis prevede, inoltre, che l'uso del marchio da parte del titolare dell'azione con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in assenza di precise ed evidenti indicazioni sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, è soggetto solamente a sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 250.000 euro;
la legge 14 gennaio 2013 recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini» con l'articolo 6 introduce il comma 49-quater all'articolo 4 della suddetta legge n. 350 del 2003 con il quale si stabilisce che la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis della suddetta legge è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale;
il fenomeno di illeciti nel settore agroalimentare richiede urgenti e ulteriori misure anche di carattere penale, per invertire un trend pericoloso, che nel corso degli ultimi anni sta negativamente caratterizzando un importante settore che rappresenta un pilastro nell'economia italiana;
la tutela sanzionatoria del comparto agroalimentare necessita di essere rafforzata e costituisce un punto chiave nella strategia di contrasto del fenomeno. È necessario focalizzare l'attenzione sulla verifica dell'efficacia degli strumenti legislativi vigenti per contrastare le pratiche illecite. Gli strumenti sono da ricercare anche all'interno del nostro codice penale, nelle legislazioni speciali di settore nonché, a livello europeo, nella normativa dell'Unione europea,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che le misure adottate con riferimento all'olio di oliva citate nella legge n. 9 del 2013 possano essere ampliate anche ad ulteriori tipologie di prodotti della filiera agroalimentare che non usufruiscono di tutele adeguate e sulle quali si prevedono solo sanzioni amministrative pecuniarie e sono quindi oggetto di frodi e contraffazioni al fine di rendere più incisive le misure sanzionatorie previste, che facciano da deterrente alle suddette pratiche illecite.
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
la contraffazione alimentare detta «agropirateria» si distingue in falsificazione degli alimenti ovvero nota come «frode di qualità» dove il prodotto viene modificato con la sostituzione, sottrazione e/o integrazione degli alimenti che lo compongono e falsificazione del marchio ovvero nota come «frode sull'origine» che riguarda la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale l'alimento è prodotto;
frode alimentare è un crimine particolarmente odioso perché si fonda soprattutto sull'inganno nei confronti di quanti, per la ridotta capacità di spesa, sono stati costretti a tagliare la spesa alimentare e a optare per alimenti economici con prezzi troppo bassi per essere prodotti autentici, con conseguenze economiche e sanitarie di rilievo per i consumatori e per i produttori;
le frodi e le contraffazioni nel settore agricolo e agroalimentare rappresentano un fenomeno preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera crescente e fanno perdere risorse al nostro Paese, risorse che creano indispensabili rapporti commerciali che sono fondamentali per l'economia del territorio;
al fine di contrastare e contenere l'illecita attività della contraffazione, il legislatore ha previsto sanzioni sia amministrative che penali - in ordine alle diverse fattispecie sono stati individuati differenti tipi di sanzioni - per le violazioni che si configurano in condotte illecite poste in essere dagli imprenditori ed operatori commerciali, ma che non sembrano essere sufficienti per contrastare gli illeciti derivanti dalla persistente azione della cosiddetta agropirateria nel nostro Paese, ormai penetrata stabilmente nel tessuto industriale e commerciale del comparto agroalimentare italiano;
spesso accade che il consumatore possa essere fuorviato dall'indicazione sul marchio in merito alla provenienza del prodotto in quanto reca una dicitura o un marchio commerciale che può far intendere che l'articolo sia fatto totalmente con prodotti italiani mentre andando a controllare l'etichetta si legge, non sempre in caratteri ben visibili a tutti, che questo è un articolo prodotto con materie prime di provenienza estera;
attraverso il marchio il consumatore sceglie un particolare prodotto piuttosto che un altro, quindi, il marchio indica la qualità del prodotto e determina le scelte del consumatore e diventa anche una forma di comunicazione tra produttore e cliente;
il valore delle merci contraffatte nel settore alimentare e bevande è pari a 1153 miliardi di euro, il 15 per cento dell'intera contraffazione rinvenuta nel nostro Paese che va dall'usurpazione della denominazione alle sofisticazioni e frodi alimentari;
la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ai commi 49 e seguenti dell'articolo 4, adotta misure per la tutela del marchio «made in italy». Si stabilisce che l'immissione sul mercato e la commercializzazione di merce recante «false e fallaci indicazioni» di provenienza od origine italiana, che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, costituisce reato punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Il comma 49-bis prevede, inoltre, che l'uso del marchio da parte del titolare dell'azione con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in assenza di precise ed evidenti indicazioni sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, è soggetto solamente a sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 250.000 euro;
la legge 14 gennaio 2013 recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini» con l'articolo 6 introduce il comma 49-quater all'articolo 4 della suddetta legge n. 350 del 2003 con il quale si stabilisce che la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis della suddetta legge è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale;
il fenomeno di illeciti nel settore agroalimentare richiede urgenti e ulteriori misure anche di carattere penale, per invertire un trend pericoloso, che nel corso degli ultimi anni sta negativamente caratterizzando un importante settore che rappresenta un pilastro nell'economia italiana;
la tutela sanzionatoria del comparto agroalimentare necessita di essere rafforzata e costituisce un punto chiave nella strategia di contrasto del fenomeno. È necessario focalizzare l'attenzione sulla verifica dell'efficacia degli strumenti legislativi vigenti per contrastare le pratiche illecite. Gli strumenti sono da ricercare anche all'interno del nostro codice penale, nelle legislazioni speciali di settore,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che le misure adottate con riferimento all'olio di oliva citate nella legge n. 9 del 2013 possano essere ampliate anche ad ulteriori tipologie di prodotti della filiera agroalimentare che non usufruiscono di tutele adeguate e sulle quali si prevedono solo sanzioni amministrative pecuniarie e sono quindi oggetto di frodi e contraffazioni al fine di rendere più incisive le misure sanzionatorie previste, che facciano da deterrente alle suddette pratiche illecite.
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
in molti punti vendita delle principali catene di Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e packaging ai DOP e IGP, in un unico contesto, mescolati fra di loro;
oltre all'affiancamento materiale, vengono anche esposti cartelli che sottintendono l'instaurazione di una vera e propria equivalenza fra un prodotto generico ed un prodotto DOP, evidenziando la maggiore economicità del prodotto generico;
le pratiche in questione possono sviare i consumatori, inducendoli a credere che gli alimenti offerti in tali contesti unitari siano tutti uguali e, quindi, a non identificare correttamente le caratteristiche e peculiarità proprie dei prodotti garantiti da DOP-IGP concentrando la loro attenzione solo su aspetti quali il prezzo, il packaging etc...;
a prescindere da ogni valutazione di merito sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti «similari» affiancati di volta in volta ai prodotti DOP-IGP, risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al bancovendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;
il Regolamento U.E. 1151 del 2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari protegge su tutto il territorio dell'Unione i prodotti registrati come DOP-IGP da ogni tentativo di imitazione, usurpazione, evocazione della denominazione, dall'impiego commerciale diretto o indiretto del nome registrato per prodotti che non abbiano diritto al suo utilizzo, dalle indicazioni false ed ingannevoli relative all'origine di prodotti apparentemente simili ma non registrati, ed, infine, da qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti;
la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, recepita con decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, considera «azioni ingannevoli» le pratiche commerciali che in qualsiasi modo, anche attraverso la presentazione complessiva, ingannino o possano ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo all'esistenza o la natura del prodotto e/o le caratteristiche principali del prodotto stesso e in ogni caso lo inducano o siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
l'attuale prassi commerciale nelle modalità di vendita dei prodotti DOP-IGP e generici in G.D.O. non sembra essere conforme, quindi, alle norme dell'Unione europea in materia di tutela dei prodotti a denominazione di origine-indicazione geografica, in materia di etichettatura-presentazione-pubblicità dei prodotti alimentari nonché in materia di pratiche commerciali scorrette,
impegna il Governo:
a prevenire, scongiurare e nel caso adeguatamente reprimere la prassi esposta In premessa la quale è senza dubbio da considerarsi potenzialmente ingannevole per i consumatori;
ad adottare le opportune iniziative volte a evitare possibile confusione da parte dei consumatori in relazione a quanto esposto in premessa;
a prevedere misure che permettano agli organi di controllo di intervenire, dove opportuno anche in chiave repressivo-sanzionatoria, laddove i prodotti generici offerti in vendita non evidenzino in modo chiaro la diversa natura rispetto ai prodotti DOP-IGP con cui possano essere confusi, al fine di garantire la tutela dei diritti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto.
V. testo 3
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
in molti punti vendita delle principali catene di Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e packaging ai DOP e IGP, in un unico contesto, mescolati fra di loro;
oltre all'affiancamento materiale, vengono anche esposti cartelli che sottintendono l'instaurazione di una vera e propria equivalenza fra un prodotto generico ed un prodotto DOP, evidenziando la maggiore economicità del prodotto generico;
le pratiche in questione possono sviare i consumatori, inducendoli a credere che gli alimenti offerti in tali contesti unitari siano tutti uguali e, quindi, a non identificare correttamente le caratteristiche e peculiarità proprie dei prodotti garantiti da DOP-IGP concentrando la loro attenzione solo su aspetti quali il prezzo. il packaging etc...;
a prescindere da ogni valutazione di merito sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti «similari» affiancati di volta in volta ai prodotti DOP-IGP, risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al bancovendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;
il Regolamento U.E. 1151 del 2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari protegge su tutto il territorio dell'Unione i prodotti registrati come DOP-IGP da ogni tentativo di imitazione, usurpazione, evocazione della denominazione, dall'impiego commerciale diretto o indiretto del nome registrato per prodotti che non abbiano diritto al suo utilizzo, dalle indicazioni false ed ingannevoli relative all'origine di prodotti apparentemente simili ma non registrati, ed, infine, da qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti;
la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, recepita con decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, considera «azioni ingannevoli» le pratiche commerciali che in qualsiasi modo, anche attraverso la presentazione complessiva, ingannino o possano ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo all'esistenza o la natura del prodotto e/o le caratteristiche principali del prodotto stesso e in ogni caso lo inducano o siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
l'attuale prassi commerciale nelle modalità di vendita dei prodotti DOP-IGP e generici in G.D.O. non sembra essere conforme, quindi, alle norme dell'Unione europea in materia di tutela dei prodotti a denominazione di origine-indicazione geografica, in materia di etichettatura-presentazione-pubblicità dei prodotti alimentari nonché in materia di pratiche commerciali scorrette;
le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;
le denominazioni di origine rappresentano la punta di diamante della produzione agroalimentare nazionale capace di trascinare l'export dell'intero settore, infatti, abbiamo ben 273 prodotti registrati e siamo i primi in Europa;
il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi. Queste regole vengono stabilite dai produttori e dagli enti che valutano le domande di certificazione, e rappresentano l'essenza stessa della certificazione poiché definiscono le qualità garantite al consumatore che acquista il prodotto certificato;
il disciplinare di produzione deve comprendere il nome del prodotto agricolo o alimentare DOP o IGP, la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche dello stesso, la delimitazione della zona geografica e gli elementi che comprovano il legame del prodotto agricolo o alimentare con la zona geografica di riferimento, la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e/o i metodi locali, leali e costanti unitamente agli elementi che comprovano il legame o l'origine con l'ambiente geografico, gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture equivalenti, le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali;
non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate. Il disciplinare sovente si rivolge al solo metodo di ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il territorio verso il quale questo è riconducibile,
impegna il Governo:
a prevenire, scongiurare e nel caso adeguatamente reprimere la prassi esposta in premessa la quale è senza dubbio da considerarsi potenzialmente ingannevole per i consumatori;
ad adottare le opportune iniziative volte a evitare possibile confusione da parte dei consumatori in relazione a quanto esposto in premessa;
a prevedere misure che permettano agli organi di controllo di intervenire, dove opportuno anche in chiave repressivo-sanzionatoria, laddove i prodotti generici offerti in vendita non evidenzino in modo chiaro la diversa natura rispetto ai prodotti DOP-IGP con cui possano essere confusi, al fine di garantire la tutela dei diritti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto;
a rendere sempre obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il made in Italy e il legame indissolubile con il territorio di origine anche a tutela della salute del consumatore.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
in molti punti vendita delle principali catene di Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e packaging ai DOP e IGP, in un unico contesto, mescolati fra di loro;
oltre all'affiancamento materiale, vengono anche esposti cartelli che sottintendono l'instaurazione di una vera e propria equivalenza fra un prodotto generico ed un prodotto DOP, evidenziando la maggiore economicità del prodotto generico;
le pratiche in questione possono sviare i consumatori, inducendoli a credere che gli alimenti offerti in tali contesti unitari siano tutti uguali e, quindi, a non identificare correttamente le caratteristiche e peculiarità proprie dei prodotti garantiti da DOP-IGP concentrando la loro attenzione solo su aspetti quali il prezzo. il packaging etc...;
a prescindere da ogni valutazione di merito sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti «similari» affiancati di volta in volta ai prodotti DOP-IGP, risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al bancovendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;
il Regolamento U.E. 1151 del 2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari protegge su tutto il territorio dell'Unione i prodotti registrati come DOP-IGP da ogni tentativo di imitazione, usurpazione, evocazione della denominazione, dall'impiego commerciale diretto o indiretto del nome registrato per prodotti che non abbiano diritto al suo utilizzo, dalle indicazioni false ed ingannevoli relative all'origine di prodotti apparentemente simili ma non registrati, ed, infine, da qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti;
la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, recepita con decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, considera «azioni ingannevoli» le pratiche commerciali che in qualsiasi modo, anche attraverso la presentazione complessiva, ingannino o possano ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo all'esistenza o la natura del prodotto e/o le caratteristiche principali del prodotto stesso e in ogni caso lo inducano o siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
l'attuale prassi commerciale nelle modalità di vendita dei prodotti DOP-IGP e generici in G.D.O. non sembra essere conforme, quindi, alle norme dell'Unione europea in materia di tutela dei prodotti a denominazione di origine-indicazione geografica, in materia di etichettatura-presentazione-pubblicità dei prodotti alimentari nonché in materia di pratiche commerciali scorrette;
le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;
le denominazioni di origine rappresentano la punta di diamante della produzione agroalimentare nazionale capace di trascinare l'export dell'intero settore, infatti, abbiamo ben 273 prodotti registrati e siamo i primi in Europa;
il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi. Queste regole vengono stabilite dai produttori e dagli enti che valutano le domande di certificazione, e rappresentano l'essenza stessa della certificazione poiché definiscono le qualità garantite al consumatore che acquista il prodotto certificato;
il disciplinare di produzione deve comprendere il nome del prodotto agricolo o alimentare DOP o IGP, la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche dello stesso, la delimitazione della zona geografica e gli elementi che comprovano il legame del prodotto agricolo o alimentare con la zona geografica di riferimento, la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e/o i metodi locali, leali e costanti unitamente agli elementi che comprovano il legame o l'origine con l'ambiente geografico, gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture equivalenti, le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali;
non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate. Il disciplinare sovente si rivolge al solo metodo di ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il territorio verso il quale questo è riconducibile,
impegna il Governo:
a prevenire, scongiurare e nel caso adeguatamente reprimere la prassi esposta in premessa la quale è senza dubbio da considerarsi potenzialmente ingannevole per i consumatori;
a valutare le opportune iniziative volte a evitare possibile confusione da parte dei consumatori in relazione a quanto esposto in premessa;
a valutare misure che permettano agli organi di controllo di intervenire, dove opportuno anche in chiave repressivo-sanzionatoria, laddove i prodotti generici offerti in vendita non evidenzino in modo chiaro la diversa natura rispetto ai prodotti DOP-IGP con cui possano essere confusi, al fine di garantire la tutela dei diritti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto;
a valutare di rendere obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il made in Italy e il legame indissolubile con il territorio di origine anche a tutela della salute del consumatore, compatibilmente con la normativa europea.
________________
(*) Accolto dal Governo
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
i dazi antidumping sono miranti a scoraggiare la pratica del dumping, cioè l'esportazione di beni ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nel paese d'origine. Con questa azione il produttore si assicura un certo grado di penetrazione nei mercati grazie alla concorrenzialità dei suoi prezzi;
la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea in una fase iniziale era stata concepita nell'ambito di un'unione doganale tra gli Stati membri con l'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative agli scambi e di tutte le altre misure di effetto equivalente, e con la fissazione di una tariffa doganale comune nei rapporti della Comunità con i paesi terzi. In seguito, è stato posto l'accento dell'eliminazione di tutti gli ostacoli restanti alla libera circolazione in modo da realizzare il mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne, ove le merci circolano liberamente come all'interno di un mercato nazionale;
la globalizzazione, oltre ad alcune conseguenze positive, come l'apertura di nuove opportunità di mercato per il nostro tessuto produttivo, ne ha prodotte altre assai nefaste. Il venir meno, secondo le regole imposte dall'Organizzazione mondiale del commercio, delle barriere di carattere protezionistico alla libera circolazione delle merci ha indubbiamente alimentato il diffondersi di fenomeni negativi. Tra essi figurano: la dilagante violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la contraffazione dei prodotti e dei marchi dei Paesi europei, l'ingresso nell'Unione di prodotti che non rispettano le normative ambientali, sociali e gli standard di sicurezza. Si tratta, quasi sempre, di pericoli provenienti da produttori situati nell'Area asiatica e, in particolare, della Cina. Gli effetti negativi di questi fenomeni sono particolarmente preoccupanti per i settori produttivi del cosiddetto made in Ita/y e per i distretti produttivi locali che ne costituiscono l'ossatura portante;
la lentezza e l'atteggiamento renitente con cui la Commissione europea sta operando, si manifesta con l'assenza dei necessari provvedimenti antidumping che penalizza le molte piccole e medie imprese, in particolare del Nord che hanno scelto di produrre prodotti di qualità sul proprio territorio, e che oggi sono seriamente minacciate dalla sleale concorrenza proveniente dai Paesi del Sud-Est asiatico, dove i metodi di produzione sono difficilmente controllabili dall'Unione europea e la qualità dei prodotti non è sempre garantita;
il tessuto produttivo del comparto agricolo, già fortemente provato dalla crisi economica in atto, si trova anche a dover affrontare la concorrenza di paesi, come la Cina, che non osservano le regole di un mercato equilibrato e leale, che usufruiscono di manodopera a bassissimo costo e di politiche di dumping a discapito dei lavoratori e dei consumatori italiani ed europei,
impegna il Governo ad avviare, in sede europea, le procedure per l'applicazione, quando possibile ed opportuno, di misure doganali necessarie per impedire pratiche di concorrenza sleale a tutela dei prodotti made in Italy e delle imprese italiane.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni correttive e modificative del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)
1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dai seguenti:
''2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata ''pesca-turismo'';
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate ''ittiturismo'';
c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, purché gli stessi provengano in prevalenza dall'attività di pesca dell'imprenditore ittico, nonché le azioni di promozione dei relativi prodotti e la valorizzazione socio culturale dell'attività di pesca;
d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.
2. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è soppresso.
3. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: ''comma 1'', sono sostituite con le seguenti: ''comma 2'';
4. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
''3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto''.
5. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
6. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: ''tempi vietati'' sono inserite le seguenti: ''quando tali divieti siano finalizzati alla tutela e conservazione delle risorse ittiche e dell'ambiente marino''».
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Titoli professionali)
1. All'articolo 261, comma 1, punto 5), del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi.''.
2. All'articolo 264 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi''.
3. All'articolo 274 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. In alternativa al numero 5) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo, è sufficiente aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di sei mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisca altresì i programmi''».
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Taglie minime di cattura)
1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
''Art. 86. - (Sottotaglia). - 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento (CE) n. 1967/2006.
5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce 'taglie minime' ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente''».
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione)
1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:
1) lo sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;
2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento''».
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Semplificazione adempimenti per navi da pesca e registro infortuni)
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:
a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ricerca effettuata da strutture cooperative)
1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca istituzionale, il 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.
2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento».
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968)
1. All'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n, 1639 dopo le parole: ''per la raccolta di'' sono inserite le seguenti: ''ricci di mare''.
2. All'articolo 140, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
''g) l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura''».
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Esclusione tenuta inventario di bordo)
1. Alla lettera a) dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ad esclusione delle navi da pesca''.
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interventi in materia ambientale)
1. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rifinanziate dalla legge di stabilità».
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Cessione dei prodotti ittici)
1. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009».
ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 6.
Approvato nel testo emendato
(Società di affiancamento per le terre agricole)
1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad adottare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti criteri:
a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;
b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore, analoghi a quelli previsti per le start-up ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:
1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;
2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;
3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);
d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;
e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;
f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;
i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato del rapporto di affiancamento;
l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.
2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo regolamento di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.
3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata.
4. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora il regolamento di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la relativa copertura deve essere individuata in appostiti provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento.
EMENDAMENTI
DONNO, GAETTI, LEZZI, BLUNDO (*)
Respinto
All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ad adottare», inserire le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
DONNO, GAETTI, LEZZI, BLUNDO (*)
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «ad adottare», inserire le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ZIZZA, PERRONE, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI
Inammissibile
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Le aziende di produzione olivi cola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, potranno usufruire dell'aliquota IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 10%.
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 1-quater.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre'2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma l-quater, ai fini deel rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».
ZIZZA, PERRONE, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI
Inammissibile
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, potranno usufruire dell'aliquota IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 20%.
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 1-quater.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma l-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.».
ZIZZA, PERRONE, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI
Inammissibile
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) ai terreni agricoli posseduti o condotti da giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata per una durata di tempo di tre ,anni «.
5-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 5-quater.
5-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
5-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 5-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 5-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità.
Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 5-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 5-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma."».
ZIZZA, PERRONE, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI
Inammissibile
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono comunque esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli aventi destinazione »qualità uliveto«.».
5-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 5-quater.
5-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
5-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 5-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 5-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 5-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 5-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».
ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 7.
Approvato
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche)
1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.
2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.
3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali, nonché la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato II del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.
5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.
EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica», aggiungere le seguenti: «e delle aziende».
Le parole da: «All'articolo» a: «autorizzati,";» respinte; seconda parte preclusa
All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sopprimere le parole: «sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati,»;
b) al comma 5, sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «sessanta».
Precluso
Al comma 3, sopprimere le parole: «sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati,».
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «sistemi informativi», aggiungere le seguenti: «dagli adempimenti del presente comma, sono esentate le produzioni destinate all'autoconsumo e le produzioni a km zero».
Respinto
Al comma 5, sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «sessanta».
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Al comma 5, ultimo rigo, dopo le parole: «il SIB.» inserire le seguenti: «Le Regioni che non attivano i sistemi informatici sono escluse dai benefici di legge e le conseguenti ricadute positive, non realizzate dai produttori, sono poste a carico delle Regioni non inadempienti».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni degli allevamenti)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:
''z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
| Categoria animale e tipologia di allevamento | Nº capi |
| Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) | Meno di 500 |
| Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) | Meno di 600 |
| Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) | Meno di 600 |
| Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) | Meno di 600 |
| Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) | Meno di 2.500 |
| Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento | Meno di 750 |
| Suini accrescimento/ingrasso | Meno di 2.000 |
| Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) | Meno di 40.000 |
| Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) | Meno di 40.000 |
| Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo) | Meno di 40.000 |
| Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) | Meno di 40.000 |
| Altro pollame | Meno di 40.000 |
| Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) | Meno di 40.000 |
| Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) | Meno di 40.000 |
| Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo) | Meno di 40.000 |
| Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) | Meno di 80.000 |
| Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) | Meno di 80.000 |
| Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) | Meno di 500 |
| Struzzi | Meno di 1.500 |
";
b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa».
Id. em. 7.0.300
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni degli allevamenti)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:
«z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
| Categoria animale e tipologia di allevamento | N. capi |
| Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) | Meno di 500 |
| Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) | Meno di 600 |
| Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) | Meno di 600 |
| Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) | Meno di 600 |
| Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) | Meno di 2.500 |
| Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento | Meno di 750 |
| Suini accrescimento/ingrasso | Meno di 2.000 |
| Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) | Meno di 40.000 |
| Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) | Meno di 40.000 |
| Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo) | Meno di 40.000 |
| Polli da carne (peso vivo medio: l kg/capo) | Meno di 40.000 |
| Altro pollame | Meno di 40.000 |
| Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) | Meno di 40.000 |
| Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) | Meno di 40.000 |
| Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo) | Meno di 40.000 |
| Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) | Meno di 80.000 |
| Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) | Meno di 80.000 |
| Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) | Meno di 500 |
| Struzzi | Meno di 1.500 |
b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa».
ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 8.
Approvato
(Disposizioni in materia di attività che costituiscono subappalto)
1. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati».
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Art. 9.
Approvato
(Delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale)
1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione della struttura degli enti, società ed agenzie vigilati e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti;
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;
d) riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da realizzare mediante:
1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. La riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA;
2) predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici alla riorganizzazione della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza e di realizzare un data base integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati;
3) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli spin-off tecnologici;
4) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;
e) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente, società o agenzia.
3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della disciplina della riproduzione animale e tenendo conto della normativa europea in materia, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;
b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;
c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;
d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;
e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;
f) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) possibilità di autofinanziamento delle associazioni di allevatori attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino e riduzione degli enti, società ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
7. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i predetti soggetti provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.
8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTI
GAETTI, FATTORI, DONNO, FUCKSIA
Respinto (*)
Al comma 2, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
«a) al secondo periodo, sostituire le parole da: "piattaforma informatica", fino alla fine del periodo con le seguenti: "piattaforma informatica pubblica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503, assicurando a ciascun utente l'accesso diretto alla piattaforma informatica stessa.";
b) al terzo periodo, sostituire le parole: "in enti, società o agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", con la seguente: "nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari"».
________________
(*) La parte evidenziata in neretto è inammissibile
GAETTI, FATTORI, DONNO, FUCKSIA
Sost. id. em. 9.200
Al comma 2, lettera d), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole da: «piattaforma informatica», fino alla fine del periodo con le seguenti:«piattaforma informatica pubblica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503, assicurando a ciascun utente l'accesso diretto alla piattaforma informatica stessa.».
GAETTI, FATTORI, DONNO, FUCKSIA
Respinto
Al comma 2, lettera d), numero 1) secondo periodo, dopo le parole: «piattaforma informatica», aggiungere lo seguente:«pubblica».
GAETTI, FATTORI, DONNO, FUCKSIA
Respinto
Al comma 2, lettera d), numero 1), al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«assicurando a ciascun utente l'accesso diretto alla piattaforma informatica stessa.».
GAETTI, FATTORI, DONNO, FUCKSIA
Inammissibile
Al comma 2, lettera d), numero 1), terzo periodo, sostituire le parole: «in enti, società o agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», con la seguente: «nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tute a della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari».
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA, LEZZI, BLUNDO (*)
Respinto
Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 3), con il seguente:
«2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione del settore agricolo, agro alimentare, delle foreste e della pesca mediante incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria, di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454, nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e successiva riorganizzazione che preveda una riduzione e concentrazione delle strutture di ricerca e delle sedi operative, ispirata a criteri di efficacia ed efficienza nell'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e immobiliari, mantenendo funzioni di sostegno ai sistemi territoriali ed impulso all'innovazione delle imprese, anche attraverso l'attivazione degli accordi strutturali con Regioni, con altre pubbliche amministrazioni e con privati».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
FATTORI, GAETTI, DONNO, PUGLIA
Respinto
Al comma 2, lettera d), numero 3), dopo le parole: «spin-offtecnologici» aggiungere la seguente: «pubblici».
Le parole da: «Al comma» a: «sostenibili» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 2, lettera d), al numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato e ai rischi da infezioni da batteri patogeni da quarantena o rischi di pandemia fitosanitaria o animale;».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Precluso
Al comma 2, lettera d), al numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, in particolare per la realizzazione di laboratori di trasformazione dei prodotti agricoli aziendali e la valorizzazione per la vendita diretta dei prodotti agricoli anche tramite commercio elettronico, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;».
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del sistema di consulenza al settore», inserire le seguenti: «e delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».
Respinto
Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «alle relative associazioni di allevatori», con le seguenti: «alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».
Sost. id. em. 9.301
Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «associazioni di allevatori», con le seguenti: «organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia.»
DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Sost. id. em. 9.301
Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «associazioni di allevatori», con le seguenti: «organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».
Respinto
Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».
Id. em. 9.304
Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».
Respinto
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis. Prevedere che l'erogazione dei contributi statali previsti a legislazione vigente sulla tenuta dei libri genealogici avvenga sulla base del numero di capi gestiti su base regionale.».
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA, FUCKSIA
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
«a) Al comma 4, sostituire le parole da: ''sono trasmessi'' fino alla fine del comma, con le seguenti: ''sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.''
b) sopprimere il comma 5.».
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10.
Approvato
(Istituzione della Banca delle terre agricole)
1. È istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca».
2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
3. La Banca è accessibile nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.
4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori.
EMENDAMENTI
Inammissibile
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ISMEA predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un apposito software open source tramite il quale ciascun utente, previa registrazione, inserisce le informazioni relative ai propri terreni».
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole e con le università e gli istituti superiori nazionali».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Respinto
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti ed abbandonati all'entrata in vigore delle presente legge».
TITOLO III
DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 11.
Approvato nel testo emendato
(Modernizzazione della logistica)
1. A decorrere dall'anno 2015 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:
a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziate dalla legge di stabilità.
EMENDAMENTI
DONNO, LEZZI, BLUNDO (*), CANDIANI (*)
Approvato
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Precluso
Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lo sviluppo di piattaforme innovative per la commercializzazione di prodotti agricoli tramite la vendita diretta».
DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«9-bis. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: »Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematica dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11
Inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agro alimentare)
1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: «entro due mesi», premettere le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,"».
Sost. id. em. 11.202
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agro alimentare)
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma."».
ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 12.
Approvato
(Assunzione congiunta di lavoratori)
1. Al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
Art. 13.
Approvato
(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»;
b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.
EMENDAMENTO
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Ritirato
Al comma 1, lettera a), capoverso «7-bis», dopo le parole: «amministrazioni interessate», inserire le seguenti: «i comuni, le unioni dei comuni, le regioni e gli enti vigilati,».
ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 14.
Approvato nel testo emendato
(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:
«132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'ISA Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISA Spa opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISA Spa stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISA Spa interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISA Spa sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea».
2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
Respinto
Al comma 1, capoverso «132», primo periodo, sostituire le parole: «in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura», con le seguenti: «in società, iscritte al registro delle imprese agricole, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano anche nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura».
DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Id. em. 14.200
Al comma 1, capoverso «132», primo periodo, sostituire le parole: «in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura», con le seguenti: «in società, iscritte al registro delle imprese agricole, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano anche nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura».
PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, VALENTINI
Approvato
Al comma 1, capoverso «132» primo periodo, aggiungere, infine le parole: «, nonché dei beni prodotti e le relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Respinto
Al comma 1, capoverso «132», secondo periodo, dopo le parole: «imprenditori agricoli», inserire le seguenti: «piccoli imprenditori agricoli, ».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Respinto
Al comma 1, capoverso «132», secondo periodo, dopo le parole: «che operano», inserire le seguenti: «nella trasformazione,».
DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Id. em. 14.204
Al comma 1, capoverso «132», secondo periodo, dopo le parole: «che operano», inserire le seguenti: «nella trasformazione,».
Respinto
Al comma 1, capoverso «132» ,quarto periodo, dopo le parole: «al valore di mercato», inserire le seguenti: «, che in ogni caso non può superare il valore predeterminato nell'accordo con gli altri soci,».
Respinto
Al comma 1, capoverso «132», quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«destinati al finanziamento del patrimonio della società».
PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, VALENTINI
Approvato
Al comma 1, capoverso «132», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'intervento a condizioni agevolate da parte di ISA è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea.».
DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Inammissibile
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.
2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2016, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
2-quater. Per l'anno 2016 le risorse del Fondo di cui al comma 2-bis sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivi colo oleario.».
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
l'embargo russo è la risposta ad una serie di sanzioni decretate dall'Unione europea contro la Federazione russa alle quali il nostro Paese ha aderito esponendolo così a delle rappresaglie commerciali varate dalle autorità di Mosca;
le decisioni del Governo di Mosca di dire stop alle importazioni di prodotti agroalimentari sono state un duro colpo per il nostro Made in Italy che è un valore aggiunto fondamentale;
per comprendere la portata del problema diamo qualche dato: degli oltre 117 miliardi di euro del totale dell'export europeo verso la Russia circa 12,7 miliardi derivano dall'agroalimentare (circa il 10 per cento del totale delle esportazioni) facendo così di essa il secondo più grande mercato di sbocco per l'export dei prodotti agroalimentari dell'UE. Dell'export europeo agroalimentare il 27 per cento è rappresentato dalla frutta e il 21,5 per cento dalla verdura;
il valore dell'export italiano verso la Russia, nel 2013, ammontava a 10,4 miliardi di euro mentre nei primi quattro mesi del 2014 a 2,8 miliardi rendendo l'Italia il quarto fornitore europeo e pesando per il 2,8 per cento sull'export complessivo italiano. L'export italiano nel settore agroalimentare è stato di 1,1 miliardi di euro nel 2013 di cui un quinto - 221 milioni di euro - riguarda i prodotti che figurano nella «black list» russa;
le previsioni di danno economico per i prodotti e i valori di perdita totale delle esportazioni italiane oscillano tra i 163 e i 200 milioni di euro mentre ammonta a 100 milioni la perdita in valore - cifra che somma le ricadute su produttori, trasformatori ed esportatori - per il 2014 che può arrivare a 250 milioni nel 2015, stime però provvisorie e alquanto aleatorie perché non tengono in considerazione i danni «indiretti» che questo embargo crea e potrebbe ancora produrre;
ai danni diretti, infatti, si devono aggiungere quelli «indiretti» che potrebbero portare a conseguenze ancor più devastanti ed avere effetti protratti nel tempo. Questi potrebbero configurarsi nel rischio di un danno anche definitivo ai rapporti commerciali con la Russia che potrebbero non riprendersi una volta che, finito l'embargo, i nostri produttori sono stati sostituiti da quelli provenienti da altri paesi. Inoltre c'è il danno di immagine in quanto entrerebbero nel mercato russo imitazioni delle nostre eccellenze che nulla hanno a che fare con il Made in Italy, oltre che il rischio di dirottamento nel nostro mercato di prodotti agroalimentari di bassa qualità degli altri paesi che non trovano più sbocchi in quello russo nonché ripercussioni sull'indotto afferente al mondo dei trasporti e del packaging;
non è giusto che le imprese vengano danneggiate per colpa di una decisione del Governo che in molti hanno contestato ed ha portato a danni che devono essere risarciti;
la Commissione europea ha già deciso un pacchetto di aiuti di 125 milioni di euro della PAC per il finanziamento dei ritiri dal mercato e mancata raccolta di frutta e verdura. Ma non sembrano essere sufficienti se si contano, appunto, anche i danni «indiretti»,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di stato, interventi di compensazione dei danni diretti ed indiretti conseguenti al blocco forzato delle esportazioni, visto che le stime prevedono che il per il 2015 si possa arrivare a 250 milioni di danni e quindi gli stanziamenti provenienti dalla PAC sembrano essere del tutto insufficienti;
a prevedere misure per prevenire i danni cosiddetti «indiretti» che rischiano di compromettere ulteriormente le nostre aziende e produzioni agroalimentari, nonché le perdite di posizione sul mercato russo;
a prevedere che i fondi necessari per la compensazine dei danni non siano preferibilmente i medesimi provenienti dalla PAC evitando così l'impoverimento ulteriore delle risorse a sostegno dell'agricoltura italiana.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 15.
Approvato
(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;
b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori;
c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTI
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «fitopatie», inserire le seguenti: «, in particolare attraverso apposita modifica della normativa di cui al decreto legislativo 29 Marzo 2004, n. 102,».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Inammissibile
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «fitopatie», inserire le seguenti: «, per la concessione di strumenti di sostegno economico a piccoli imprenditori agricoli per il mantenimento della strumentazione strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività produttiva».
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA, FUCKSIA
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole da: «sono trasmessi», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»
b) sopprimere il comma 3.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso art. 10-bis (soggetti beneficiari) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
''4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale.
5. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale da almeno 5 anni consecutivi''».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
DONNO, PUGLIA, GAETTI, FATTORI, LEZZI, BLUNDO (*), BUCCARELLA(*)
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)
1. Al comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: ''Ministro dell'economia e delle finanze'', aggiungere le seguenti: ''e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali'';
b) alla lettera a), dopo il punto 4, aggiungere il seguente: ''4-bis. Opportune misure volte a ricomprendere, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese agricole e del settore della pesca tra i soggetti beneficiari del Fondo.''».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 16.
Approvato
(Disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica)
1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.
2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA, FUCKSIA, CANDIANI (*)
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «possono prevedere», con le seguenti: «devono prevedere».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «possono definire», con la seguente: «definiscono».
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
molti dei prodotti alimentari destinati alle mense scolastiche ed ospedaliere non sono ottenuti a partire da materie prime originarie dei territori in cui sono consumati, né sono riferibili alle tradizioni alimentari dei territori medesimi;
le attuali politiche di approvvigionamento di prodotti alimentari destinati alla refezione tendono, nel loro complesso, a contribuire al processo di progressivo indebolimento della componente agricola all'interno delle filiere agroalimentari e a generare costi a carico dell'acquirente finale che, nel caso specifico, è, in primo luogo, identificabile nel contribuente o, in ogni caso, nei soggetti che si fanno materialmente carico di sopportare gli oneri relativi al consumo di pasti nelle mense scolastiche;
il consumo di prodotti tipici e di qualità concorre altresì al mantenimento di forme di agricoltura ancorate al territorio e, quindi, anche alla tutela ed allo sviluppo dei valori economici, sociali e culturali che sono propri dei territori di cui gli stessi prodotti sono espressione;
le Regioni e Province possono garantire un'alimentazione sana, varia, completa, dalle carni ai formaggi, dal riso agli ortaggi, dalle uova alla frutta. Assicurare una dieta equilibrata e corretta educa i bambini a mangiare secondo la stagionalità e la territorialità dei prodotti e sostiene le filiere locali tenendo sempre presente però le necessità di salute, di religione o esigenze particolari;
adottare nelle scuole una dieta alimentare somministrando ai bambini prodotti provenienti sia dal territorio della Provincia che della Regione in cui è situata la scuola, nonché prodotti italiani, lasciando comunque uno spazio nei menù ai prodotti provenienti anche dall'Unione europea o da altre parti del mondo, significa educare i giovani ad una sana e corretta alimentazione e promuove le specificità del territorio;
così si rilancerebbe la filiera locale di produzione che significa prima di tutto prodotti sempre freschi e genuini, con costi molto contenuti e un'attenzione anche all'ambiente;
essendo prodotti provenienti dal territorio si ridurrebbero al minimo le emissioni di anidride carbonica derivate dal trasporto, altresì si incentiverebbe anche la conoscenza dei prodotti tipici locali all'interno delle scuole, prodotti apprezzati e invidiati in tutto il mondo,
impegna il Governo:
a prevedere misure che rendano obbligatorio e non facoltativo prevedere nei capitolati di appalto la preferenza di prodotti provenienti dal territorio della Provincia, Regione ma soprattutto italiani per l'approvvigionamento degli alimenti da destinare alla refezione da reperire, principalmente, attraverso modalità finalizzate a favorire l'avvicinamento tra la fase produttiva agricola e quella di consumo.
V. testo 3Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
molti dei prodotti alimentari destinati alle mense scolastiche ed ospedaliere non sono ottenuti a partire da materie prime originarie dei territori in cui sono consumati, né sono riferibili alle tradizioni alimentari dei territori medesimi;
le attuali politiche di approvvigionamento di prodotti alimentari destinati alla refezione tendono, nel loro complesso, a contribuire al processo di progressivo indebolimento della componente agricola all'interno delle filiere agroalimentari e a generare costi a carico dell'acquirente finale che, nel caso specifico, è, in primo luogo, identificabile nel contribuente o, in ogni caso, nei soggetti che si fanno materialmente carico di sopportare gli oneri relativi al consumo di pasti nelle mense scolastiche;
il consumo di prodotti tipici e di qualità concorre altresì al mantenimento di forme di agricoltura ancorate al territorio e, quindi, anche alla tutela ed allo sviluppo dei valori economici, sociali e culturali che sono propri dei territori di cui gli stessi prodotti sono espressione;
le Regioni e Province possono garantire un'alimentazione sana, varia, completa, dalle carni ai formaggi, dal riso agli ortaggi, dalle uova alla frutta. Assicurare una dieta equilibrata e corretta educa i bambini a mangiare secondo la stagionalità e la territorialità dei prodotti e sostiene le filiere locali tenendo sempre presente però le necessità di salute, di religione o esigenze particolari;
adottare nelle scuole una dieta alimentare somministrando ai bambini prodotti provenienti sia dal territorio della Provincia che della Regione in cui è situata la scuola, nonché prodotti italiani, lasciando comunque uno spazio nei menù ai prodotti provenienti anche dall'Unione europea o da altre parti del mondo, significa educare i giovani ad una sana e corretta alimentazione e promuove le specificità del territorio;
così si rilancerebbe la filiera locale di produzione che significa prima di tutto prodotti sempre freschi e genuini, con costi molto contenuti e un'attenzione anche all'ambiente;
essendo prodotti provenienti dal territorio si ridurrebbero al minimo le emissioni di anidride carbonica derivate dal trasporto, altresì si incentiverebbe anche la conoscenza dei prodotti tipici locali all'interno delle scuole, prodotti apprezzati e invidiati in tutto il mondo;
le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;
il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi. Queste regole vengono stabilite dai produttori e dagli enti che valutano le domande di certificazione, e rappresentano l'essenza stessa della certificazione poiché definiscono le qualità garantite al consumatore che acquista il prodotto certificato;
non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate. Il disciplinare sovente si rivolge al solo metodo di ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il territorio verso il quale questo è riconducibile;
è sempre opportuno tener presente come la garanzia della provenienza delle materie prime dei prodotti tuteli la salute dei consumatori. Può essere inutile conoscere il solo processo produttivo o il contenuto delle materie prime con le quali è prodotto un alimento se lo stesso è fatto con materie prime provenienti dall'estero adulterate o sofisticate,
impegna il Governo:
a prevedere misure che rendano obbligatorio e non facoltativo prevedere nei capitolati di appalto la preferenza di prodotti provenienti dal territorio della Provincia, Regione ma soprattutto italiani per l'approvvigionamento degli alimenti da destinare alla refezione da reperire, principalmente, attraverso modalità finalizzate a favorire l'avvicinamento tra la fase produttiva agricola e quella di consumo, nonché di prodotti di qualità;
a rendere sempre obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il made in Italy e il legame indissolubile con il territorio di origine ed anche a tutela della salute del consumatore.
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
molti dei prodotti alimentari destinati alle mense scolastiche ed ospedaliere non sono ottenuti a partire da materie prime originarie dei territori in cui sono consumati, né sono riferibili alle tradizioni alimentari dei territori medesimi;
le attuali politiche di approvvigionamento di prodotti alimentari destinati alla refezione tendono, nel loro complesso, a contribuire al processo di progressivo indebolimento della componente agricola all'interno delle filiere agroalimentari e a generare costi a carico dell'acquirente finale che, nel caso specifico, è, in primo luogo, identificabile nel contribuente o, in ogni caso, nei soggetti che si fanno materialmente carico di sopportare gli oneri relativi al consumo di pasti nelle mense scolastiche;
il consumo di prodotti tipici e di qualità concorre altresì al mantenimento di forme di agricoltura ancorate al territorio e, quindi, anche alla tutela ed allo sviluppo dei valori economici, sociali e culturali che sono propri dei territori di cui gli stessi prodotti sono espressione;
le Regioni e Province possono garantire un'alimentazione sana, varia, completa, dalle carni ai formaggi, dal riso agli ortaggi, dalle uova alla frutta. Assicurare una dieta equilibrata e corretta educa i bambini a mangiare secondo la stagionalità e la territorialità dei prodotti e sostiene le filiere locali tenendo sempre presente però le necessità di salute, di religione o esigenze particolari;
adottare nelle scuole una dieta alimentare somministrando ai bambini prodotti provenienti sia dal territorio della Provincia che della Regione in cui è situata la scuola, nonché prodotti italiani, lasciando comunque uno spazio nei menù ai prodotti provenienti anche dall'Unione europea o da altre parti del mondo, significa educare i giovani ad una sana e corretta alimentazione e promuove le specificità del territorio;
così si rilancerebbe la filiera locale di produzione che significa prima di tutto prodotti sempre freschi e genuini, con costi molto contenuti e un'attenzione anche all'ambiente;
essendo prodotti provenienti dal territorio si ridurrebbero al minimo le emissioni di anidride carbonica derivate dal trasporto, altresì si incentiverebbe anche la conoscenza dei prodotti tipici locali all'interno delle scuole, prodotti apprezzati e invidiati in tutto il mondo;
le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;
il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi. Queste regole vengono stabilite dai produttori e dagli enti che valutano le domande di certificazione, e rappresentano l'essenza stessa della certificazione poiché definiscono le qualità garantite al consumatore che acquista il prodotto certificato;
non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate. Il disciplinare sovente si rivolge al solo metodo di ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il territorio verso il quale questo è riconducibile;
è sempre opportuno tener presente come la garanzia della provenienza delle materie prime dei prodotti tuteli la salute dei consumatori. Può essere inutile conoscere il solo processo produttivo o il contenuto delle materie prime con le quali è prodotto un alimento se lo stesso è fatto con materie prime provenienti dall'estero adulterate o sofisticate,
impegna il Governo:
a prevedere misure che rendano obbligatorio e non facoltativo prevedere nei capitolati di appalto la preferenza, a parità di qualità e di affidabilità, di prodotti provenienti dal territorio della Provincia, Regione ma soprattutto italiani per l'approvvigionamento degli alimenti da destinare alla refezione da reperire, principalmente, attraverso modalità finalizzate a favorire l'avvicinamento tra la fase produttiva agricola e quella di consumo, nonché di prodotti di qualità;
a rendere sempre obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il made in Italy e il legame indissolubile con il territorio di origine ed anche a tutela della salute del consumatore.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16
Respinto. Votato per parti separate.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma l, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
2. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di composto a fini energetici».
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «sessanta giorni'';» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al primo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a euro 18.000'' e sostituire le parole: ''dieci ad un massimo di trenta giorni'' con le seguenti: ''trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni'';
Al primo periodo sopprimere le parole da ''e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione,'' fino alla fine del periodo.
Sopprimere il terzo periodo;».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a euro 18.000'' e sostituire le parole: ''dieci ad un massimo di trenta giorni'' con le seguenti: ''trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni;''».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo sopprimere le parole da: ''e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione,'' fino alla fine del periodo;
sopprimere il terzo periodo».
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «18.000'';» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo sostituire le parole: ''750 ad euro 4.500'' con le seguenti: ''3.000 ad euro 9.000'';
al secondo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a 18.000'';
aggiungere in fine il seguente periodo: ''Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo sostituire le parole: ''750 ad euro 4.500'' con le seguenti: ''3.000 ad euro 9.000'';
al secondo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a 18.000''».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 4, comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: ''Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.''».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 4, comma 8, primo periodo, dopo le parole: ''è punito'' aggiungere le seguenti: ''con la reclusione da 6 mesi a tre anni e''».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 11 novembre 1996, n. 574)
1. Alla legge 11 novembre 1996, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
''Art. 1-bis.
(Ulteriore utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione)
1. Le acque di vegetazione di cui all'articolo l, comma 1 della presente legge possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso il conferimento in impianti confinati di fertirrigazione, realizzati in modo tale da escludere qualsiasi effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali''.
b) all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3-bis. Le Regioni possono autorizzare l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione negli impianti di cui all'articolo 1-bis della presente legge, stabilendone le modalità operative, i limiti quantitativi di spandimento, le esclusioni di talune categorie di terreni ed i termini temporali di stoccaggio anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, al comma 1 dell'articolo 5 e al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.''».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature)
1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f), è sostituita dalla seguente:
"f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti)
1. All'articolo 185, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "di biogas o di compostaggio", sono aggiunte le seguenti: "quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1"».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di essiccatoi agricoli)
1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera v-bis) è inserita la seguente:
"v-ter) impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 450.000 chilo calorie/ora per corpo essiccante";.
b) alla parte II, punto 1, dopo la lettera v-bis) è inserita la seguente:
"v-ter) impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato"».
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO
ARTICOLI DA 17 A 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 17.
Approvato
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 18, fabbricati in Italia.
2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 18 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni indicate al medesimo articolo 18 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 18.
Art. 18.
Approvato
(Definizione dei prodotti)
1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di Solanum lycopersicum L., di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:
a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in:
1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;
2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento;
3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;
b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo secco. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1. È ammesso il successivo passaggio da un residuo secco ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;
c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005;
d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:
1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;
2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro;
e) pomodori semi-dry o semi secchi: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.
Art. 19.
Approvato
(Requisiti dei prodotti)
1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 18, nonché gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dalla autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.
Art. 20.
Approvato
(Etichettatura e confezionamento)
1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.
2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.
EMENDAMENTO
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 21.
Approvato
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;
b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.
3. L'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
EMENDAMENTI
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire rispettivamente le parole: «3.000» e «18.000» con le seguenti: «2.500» e «15.000».
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire rispettivamente le parole: «9.000» e «54.000» con le seguenti: «10.000» e «60.000».
ARTICOLI 22 E 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 22.
Approvato
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge 10 marzo 1969, n. 96;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, fermo restando quanto previsto all'articolo 24, comma 2;
c) l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.
Art. 23.
Approvato
(Clausola di mutuo riconoscimento)
1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
EMENDAMENTO
RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI
Respinto
Al comma l, sopprimere le parole da: «o in Turchia» fino alla fine del paragrafo.
ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 24.
Approvato
(Disposizioni finali e transitorie del presente capo)
1. Tutti i prodotti di cui al presente capo etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.
2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della presente legge.
3. Per gli adempimenti previsti dal presente capo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui al presente capo sono soggette alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO
ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 25.
Approvato
(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;
b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;
c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;
d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;
e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;
g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;
h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ORDINE DEL GIORNO
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegna di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settare agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»
premesso che:
l'articolo 25 del collegato prevede una delega al Governo per il sostegno dei prodotti ottenuti dal riso greggio commercializzati can la dicitura «riso»;
l'intero settore della produzione risicola è armai a rischio sopravvivenza. Il comporta è particolarmente danneggiata dalla concorrenza sleale del risa di importazione, che entra in Europa a dazio zero e a prezzi troppa bassi, proveniente dalla Cambogia, Vietnam e Birmania, ma in generale da tutta l'Estremo oriente;
la Lombardia, il Piemonte e il Veneta producono oltre il 90 per cento del riso nazionale ed il nastro Paese a livella europea è il primo produttore con 216.000 ettari e oltre 10.000 famiglie impiegate. Le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a livella mondiale. La coltivazione del risa fa parte della nastra storia e del nastro paesaggio, un comparto che caratterizza specifici territori della macroregione agricola settentrionale. Difendere la produzione locale significa non sala tutelare un comporta produttiva di qualità, ma anche salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;
solo nel prima trimestre del 2014 le importazioni a dazio zero di riso dalla Cambogia, di qualità indica, hanno. registrata un incrementa del 360 per cento - la qualità indica occupa il 40 per cento della superficie a risa italiana;
le speculazioni sull'import del riso asiatico stanno. mettendo in ginocchio i nostri produttori che, visti gli scarsi guadagni, stanno riconvertendo le loro produzioni versa altre più redditizie mettendo. a rischia il posto di lavoro per migliaia di addetti;
è necessaria tutelare le nostre produzioni agricole, perché non passiamo perdere un comparto, come quella del riso, strategica e di grande valenza culturale. Non si vuole impedire alle economie dell'Asia di affacciarsi nel mercato proponendo prodotti alternativi a prezzi competitivi ma è necessaria che ci sia il rispetta delle regale e l'introduzione di tutele,
impegna il Governo:
a considerare, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dai trattati a tutela
del mercato italiano del riso o l'introduzione di un dazio anche per il riso al fine di evitare che i produttori di riso vengano sottratti dalle importazioni a dazio zero provenienti particolarmente dalla Cambogia e Birmania.
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settare agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica»
premesso che:
l'articolo 25 del collegato prevede una delega al Governo per il sostegno dei prodotti ottenuti dal riso greggio commercializzati con la dicitura «riso»;
il comparto è particolarmente danneggiato dalla concorrenza del riso lavorato, quasi tutto di riso di tipo indica, proveniente dai Paesi Meno Avanzati (PMA), in particolare da Cambogia e Myanmar, che entra nell'Unione europea a dazio zero, potendo beneficiare del regime speciale previsto dal regolamento (VE) n. 978 del 2012;
la Lombardia, il Piemonte e il Veneto producono il 95 per cento del riso nazionale ed il nostro Paese a livello europeo è il primo produttore di riso con circa 220.000 ettari e oltre 10.000 famiglie impiegate. Le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a livello mondiale. La coltivazione del riso fa parte della nostra storia e del nostro. paesaggio, un comparto che caratterizza specifici territori della macroregione agricola settentrionale. Difendere la produzione locale significa non solo tutelare un comparto produttivo di qualità, ma anche salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;
nella campagna 2013/2014 l'Unione europea ha importato dai PMA ben 281.000 tonnellate di riso lavorato, tutte in esenzione dal dazio, il che significa 35 volte il volume importato da tali Paesi prima della completa liberalizzazione, avvenuta il1 o settembre 2009;
dal 1º settembre 2014 al 28 febbraio 2015 le importazioni dell'Unione europea di riso lavorato proveniente dai PMA sono cresciute del 3 per cento rispetto al dato dello stesso periodo della campagna precedente;
parallelamente, per effetto della concorrenza esercitata dal riso lavorato importato dai PMA, la superficie investita a riso indica in Italia si è ridotta da 71.000 ettari del 2013 ai 55.000 ettari del 2014; nel 2015, si ridurrà ulteriormente, attestandosi su valori prossimi a 30.000 ettari;
l'import del riso lavorato dai PMA determina effetti negativi che si concretizzano in una marcata riduzione delle superfici investite; tant'è che i nostri produttori registrano una forte caduta dei margini reddituali della coltivazione. Per attutire questo impatto negativo, sostituiscono il riso di tipo indica, che, come ribadito più volte, subisce la concorrenza diretta del prodotto importato dai PMA, con quello di tipo japonica. Con la riduzione della superficie investita a riso di tipo indica l'industria italiana avrà a disposizione meno prodotto di tipo indica da immettere sui mercati UE dove l'Italia colloca i 2/3 della propria produzione (di cui la metà è rappresentata da riso di tipo indica). Al contempo, la maggior produzione di riso di tipo japonica saturerà i mercati tradizionali nazionali ed UE, a causa della rigidità della domanda. I prezzi, nel breve periodo ed in particolare quelli praticati al produttore, subiranno giocoforza una notevole riduzione (domanda/offerta). Ne consegue che la coltivazione si ridurrebbe ulteriormente, determinando una situazione socio-economica ed agro-ambientale di difficile soluzione.
In tale scenario, non sono, allo stato, facilmente individuabili neppure le disastrose conseguenze idrogeologiche, considerata la complessità e la specificità degli ecosistemi interessata alla coltivazione di riso. È necessario, quindi, attivare tutte le sinergie operative ed amministrative, nonché politiche, al fine di tutelare le nostre produzioni agricole. Non è possibile ridimensionare un comparto, come quello del riso, di grande valenza culturale e, sul piano prettamente economico, strategico per l'intero Paese. È necessario, quindi, che sia garantito, alla filiera italiana, il mantenimento della preferenza comunitaria. In proposito, in data 28 novembre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato alla Commissione europea il dossier di richiesta di applicazione di misure di salvaguardia nei confronti dell'import di riso lavorato dalla Cambogia; dossier che è ancora all'esame dei Servizi della Commissione;
impegna il Governo ad intervenire presso le istituzioni dell'Unione europea, affinché sia attivata la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 22 del regolamento (VE) n.978/2012, a tutela della filiera risicola italiana, con il ripristino dei normali dazi della tariffa doganale comune per le importazioni di riso lavorato proveniente dalla Cambogia ed altri Paesi PMA (Paesi meno avanzati).
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
ARTICOLI 26 E 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 26.
Approvato
(Prodotti della pesca)
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette standard. Le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate cassette standard, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni, sono individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.
Art. 27.
Approvato
(Estensione dell'ambito di applicazione di disposizioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 361.1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotto dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico condotte da giovani.
EMENDAMENTI
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002".».
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002."».
ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 28.
Approvato
(Sportello unico della pesca e dell'acquacoltura)
1. È istituito presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo Sportello unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura, con funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresì la funzione di definire orientamenti e linee guida per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per l'esercizio dell'acquacoltura, nonché di stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto e le modalità per l'effettuazione di ogni altro adempimento richiesto alle imprese di acquacoltura per l'esercizio delle loro attività. Qualora l'autorità di sportello territorialmente competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata dall'impresa istante, ne dà tempestiva comunicazione, per via telematica, precisando gli elementi mancanti ed i termini per il deposito delle integrazioni richieste. Le verifiche dello Sportello unico debbono concludersi entro il termine di ottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende autorizzata. Qualora l'impresa istante non provveda a depositare entro il termine fissato la documentazione richiesta, l'istanza è archiviata e l'iter autorizzativo deve essere ripetuto.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI
Le parole da: «Al comma» a: «locale.";» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento al sostegno ed alla promozione di attività di pescaturismo ed ittiturismo con priorità per iniziative di imprenditoria locale.»;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: «ottanta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Precluso
Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento al sostegno ed alla promozione di attività di pescaturismo ed ittiturismo con priorità per iniziative di imprenditoria locale.».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Respinto
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole:«ottanta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Inammissibile
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura, successivamente alla precedente concessione, modifiche alle opera di presa e restituzione previste dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza.
3-ter. L'Amministrazione competente entro 90 giorni, termine perentorio, deve effettuare le opportune verifiche del caso e richiedere interventi atti a sanare eventuali carenze formali. Entro i 10 giorni successivi, l'Amministrazione deve rilasciare la concessione, che può essere subordinata a sanare le eventuali carenze riscontrate; in questo ultimo caso deve essere dato un congruo termine entro il quale il titolare della concessione deve provvedere, pena la decadenza della concessione medesima. Nel caso di carenze sostanziali l'Amministrazione rigetta la domanda. Dal momento dell'avvenuta ricezione dell'attestazione della presentazione dell'istanza di concessione, vige il principio della prorogatio della precedente concessione, anche nel caso di successivo rigetto.».
Inammissibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applica il canone a titolo ricognitorio, nella misura pari al doppio, previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.».
Inammissibile
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Il provvedimento di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico, qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua, o alle strutture o alle vasche di allevamento, e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione, medesima.
3-ter. La Pubblica Amministrazione concedente 'richiede al gestore dell'impianto la documentazione necessaria che attesti il rispetto dei valori limite di emissione indicati dalla Tabella 3, allegato 5 della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nelle more del procedimento istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione, che non può, comunque, essere superiore a 60 giorni, l'autorizzazione già concessa si intende prorogata, purché, nel frattempo, non si siamo verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa.
3-quater. In caso di omessa risposta da parte della Pubblica Amministrazione competente, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alcun altro onere a carico del gestore dell'impianto, se non le periodiche analisi previste dai relativi disciplinari di concessione ittiogenica.».
Inammissibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per i tratti di corso fluviale interessati da impianti di acquacoltura, nella determinazione del minimo deflusso vitale (DMV), di cui al decreto 28 luglio 2004, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2004, n. 268, le Amministrazioni pubbliche assicurano un adeguato approvvigionamento idrico per i suddetti impianti, salvaguardando la priorità dell'uso per acquacoltura, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 152 del 2006, onde garantire il benessere del pesce allevato».
Inammissibile
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.
3-ter. Fra le imprese a forte consumo di energia, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.».
DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS
Inammissibile
Dopo il comma aggiungere i seguenti:
«3-bis. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.
3-ter. Fra le imprese a forte consumo di energia, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.».
ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO I
Art. 29.
Approvato nel testo emendato
(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)
1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 7. -- (Contravvenzioni) -- 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);
d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;
e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
Art. 8. -- (Pene principali per le contravvenzioni) -- 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 9. -- (Pene accessorie per le contravvenzioni) -- 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.
Art. 10. -- (Illeciti amministrativi) -- 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;
b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;
n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco UE delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);
v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;
z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle norme europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.
4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
Art. 11. -- (Sanzioni amministrative principali) -- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).
2. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).
5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 4, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra citata.
6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.
7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.
9. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto e/o catturato giornalmente, sia uguale o superiore a 100 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione di cui al presente comma, si applica quanto previsto al comma 5.
11. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.
Art. 12. - (Sanzioni amministrative accessorie) - 1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, lettera a), e 9, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita con normativa europea e nazionale;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. -- (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi) -- 1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e d), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r),s) e t), e 2, lettera a).
3. La commissione di una infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.
5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
c) l'allegato I è sostituito dall'allegato I annesso alla presente legge.
2. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 100 e 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Annesso
(Articolo 29, comma 1, lettera c))
«Allegato I
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI
| N. | Infrazione grave | Punti |
| 1 | Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite. Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee. (Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 3 |
| 2 | Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali o non espressamente permessi. (Articolo 10, comma 1, lettera h), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 4 |
| 3 | Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o contrassegni di individuazione dell'unità da pesca. (Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 5 |
| 4 | Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e europea. (Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 5 |
| 5 | Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore. Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore. (Articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 5 |
| 6 | Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione. (Articolo 7, comma 1, lettera e), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 5 |
| 7 | Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità, o di un'autorizzazione in corso di validità. (Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 7 |
| 8 | Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa nazionale ed europea. (Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 6 |
| 9 | Pesca diretta di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito. (Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008). | 6 |
| 10 | Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi. (Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 7 |
| 11 | Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore. (Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008). | 7 |
| 12 | Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e nazionali. (Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 7 |
| 13 | Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi. (Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 7 |
| 14 | Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente. (Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 7 |
| 3 | Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o contrassegni di individuazione dell'unità da pesca. (Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). | 5 |
».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
Ritirato
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10», comma 1, lettera z), dopo le parole: «informazioni al consumatore finale,» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013,».
Ritirato
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10», comma 1, lettera z), dopo le parole: «informazioni al consumatore finale,» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (VE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013,».
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 10, (illeciti amministrativi)», comma 1, lettera z), dopo le parole: «informazioni al consumatore finale,» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013,».
Ritirato
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 11», al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sopprimere le parole: «e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni,»;
b) alla lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi;
c) alla lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi»;
d) alla lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: «e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi».
Ritirato
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 11», al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sopprimere le parole: «e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni,»;
b) alla lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi«;
c) alla lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi»;
d) alla lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: «e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi».
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
V. testo 2
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di semplificare ed armonizzare la normativa nazionale con quella europea, nonché per evitare disparità di trattamento tra gli operatori dei diversi Stati membri dell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 87, sono soppresse le seguenti voci:
cernia (Ephinephelus sp. e Polvorion americanum) cm 45;
orata (Sparus auratus) cm 20.
b) all'articolo 88, è soppressa la seguente voce:
scampo (Nephrops norvegicus) cm 7.
c) all'articolo 89 è soppressa la seguente voce:
vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) cm 2,5.
1-ter. È abrogato il decreto ministeriale 4 agosto 1982, recante "Integrazione all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Lunghezza minima delle Cape Sante (Pecten Jacobaeus)".
1-quater. Per le specie di cui al comma 1-bis e 1-ter, la taglia minima rimane quella stabilita dalla normativa europea in materia».
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI (*)
Approvato
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di semplificare la normativa nazionale e di armonizzarla con quella europea, nonché per evitare disparità di trattamento tra gli operatori dei diversi Stati membri dell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è apportata la seguente modificazione:
a) all'articolo 89 le parole: "vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) cm 2,5" sono soppresse».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Donno, Gaetti e Fattori
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
V. testo 2
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti provenienti da attività di acquacoltura.».
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, CANDIANI (*), DALLA TOR (*)
Ritirato e trasformato nell'odg G29.206
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti provenienti da attività di acquacoltura..».
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2 si applicano altresì alla pesca effettuata nelle acque fluviali e lacustri».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, CANDIANI, DALLA TOR
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1328,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 29.206 (testo 2).
________________
(*) Accolto dal Governo
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti provenienti da attività di acquacoltura.».
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, PIGNEDOLI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame di esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo. Agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica) - A.S. 1328-A,
premesso che:
sembra necessario, ai fini di semplificazione e del buon funzionamento dei sistemi di raccolta dati e controllo procedere alla integrazione delle informazioni contenute nel sistema UNlMARE del Ministero del lavoro con il nuovo sistema SIGEMAR del Ministero dei trasporti e navigazione Comando generale delle Capitanerie di porto), attualmente in fase di predisposizione;
sempre al fine della semplificazione, altrettanto necessario risulta provvedere alla sostituzione, nelle disposizioni in materia di unità da pesca, dei riferimenti alla stazza nazionale a favore della stazza internazionale, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea, nonché alla semplificazione delle procedure di verifica effettuate dalle Autorità marittime e dall'Ente tecnico al fine di eliminare le sovrapposizioni per duplicazioni, attraverso l'accorpamento delle visite ispettive nei periodi di fermo pesca, con l'istituzione di un libretto unico di navigazione;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nelle forme più idonee e in tempi rapidi, di procedere:
a) alla integrazione delle informazioni contenute nel sistema UNIMARE del Ministero del lavoro con il nuovo sistema SIGEMAR del Ministero dei trasporti e navigazione;
b) alla sostituzione, nelle disposizioni in materia di unità da pesca, dei riferimenti alla stazza nazionale a favore della stazza internazionale, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea, nonché alla semplificazione delle procedure di verifica effettuate dalle Autorità marittime e dall'Ente tecnico al fine di eliminare le sovrapposizioni.
________________
(*) Accolto dal Governo
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame di esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo. Agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica) - A.S. 1328,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, definisce le tipologie di lavoratori dipendenti che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, in quanto addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
non sono inclusi, in questo elenco, i lavoratori membri di equipaggio imbarcati su navi esercenti l'attività di pesca;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di procedere alle opportune modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, al fine di inserire i lavoratori membri di equipaggio imbarcati su navi esercenti l'attività di pesca tra le tipologie di lavoratori dipendenti che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in quanto addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame di esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo. Agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica) - A.S. 1328,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, definisce le tipologie di lavoratori dipendenti che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, in quanto addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
non sono inclusi, in questo elenco, i lavoratori membri di equipaggio imbarcati su navi esercenti l'attività di pesca;
impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro economico-finanziario, di procedere alle opportune modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, al fine di inserire i lavoratori membri di equipaggio imbarcati su navi esercenti l'attività di pesca tra le tipologie di lavoratori dipendenti che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in quanto addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
________________
(*) Accolto dal Governo
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO
ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 30.
Approvato
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura»;
b) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) procede a monitoraggi costanti, su base trimestrale, anche accedendo ai dati disponibili presso l'INPS relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;
c-ter) promuove iniziative, anche d'intesa con le autorità competenti in materia e le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere c-bis) e c-ter), avvalendosi delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli, cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola»;
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dai medesimi enti. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa»;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) al comma 3, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: "L'iscrizione non comporta oneri per le imprese.";
a-ter) al comma 4, lettera b), dopo la parola: "perdono", aggiungere le seguenti: "uno o più"».
Respinto
Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 3 primo periodo infine aggiungere le seguenti parole: «L'iscrizione non comporta oneri per le imprese».
Respinto
Al comma 1 alla lettera b) premettere la seguente:
b) al comma 4 alla lettera b) dopo la parola: «perdono» aggiungere le seguenti: «uno o più».
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «c-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la retribuzione media e l'orario di lavoro.»;
b) al capoverso «c-ter» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare al fine di garantire parità di diritti con i lavoratori cittadini dell'Unione europea».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 31.
Approvato
(Copertura finanziaria dei decreti legislativi)
1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie .
Allegato B
Pareri espressi dalla 1a e 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1328 e sui relativi emendamenti
La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando, in riferimento all'articolo 5, la necessità che l'opera di semplificazione e di riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, realizzata attraverso lo strumento della delega legislativa, tenga conto della diffusa normativa regionale di dettaglio. Inoltre, al comma 2, lettera d), si segnala che il criterio ivi previsto, riguardante la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie normative, sembra impropriamente attribuire allo Stato il potere di superare unilateralmente eventuali conflitti con la legislazione regionale.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
sull'emendamento 1.212 parere non ostativo, a condizione che la disposizione, volta a semplificare la regolamentazione delle attività relative ai prodotti agricoli destinati alla vendita diretta, sia formulata come facoltà e non presenti aspetti di eccessivo dettaglio, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali;
sull'emendamento 7.302 parere non ostativo, invitando a chiarire la portata normativa della disposizione ivi prevista, nonché i suoi effetti, dal momento che la norma sembra incidere in modo incongruo e comunque indefinito sul sistema economico e fiscale delle Regioni;
sui restanti emendamenti parere non ostativo.
La 1a Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 6, sull'articolo 13, lettera h), capoverso "7-bis", nonché sugli articoli 28, 29 e 30.
Il parere è di nulla osta sulle restanti parti del testo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.203, 1.222, 6.202, 6.203, 6.205, 6.206, 9.204, 14.209, 28.205, 28.207, 28.208, 28.209, 10.200, 28.204 e 28.206.
Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.33, 1.36, 16.0.201, 16.0.202, 16.0.203 e 1.205.
Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 5.0.24, 5.0.30, 9.200, 14.0.13, 15.200 e 15.201, sulle quali rimane sospeso.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, sui quali il parere era rimasto sospeso, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.30, 9.200 (limitatamente alla lettera b)) e 15.201.
Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 15.200.
Il parere è non ostativo sull'emendamento 14.0.13.
Esaminata, infine, la riformulazione 1.222 (testo 2), pervenuta, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 29.205 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.222 (testo 3), relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1328:
sull'emendamento 1.204, la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 1.33, identico all'emendamento 1.36, la senatrice Repetti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 2.200 (testo 2) e sull'articolo 2, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 3.300, 4,200 e 15.0.300, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 5.202, la senatrice Puppato avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 9, la senatrice Parente avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 24, la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli articoli 22 e 27, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Alicata, Anitori, Bubbico, Cassano, Casson, Cattaneo, Chiti, Ciampi, D'Adda, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Divina, D'Onghia, Fedeli, Finocchiaro, Gambaro, Giacobbe, Gualdani, Idem, Longo Fausto Guilherme, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Padua, Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Rubbia, Scavone, Stefano, Stucchi, Tarquinio, Vicari e Zuffada.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Arrigoni, Pepe e Scalia, per attività della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti; Amoruso, D'Ali' e Mussini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Palermo, per partecipare ad un incontro internazionale.
Commissioni permanenti, trasmissione di documenti
In data 6 maggio 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 29 aprile 2015 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al Regolamento (CE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (COM (2015) 141 definitivo) (Doc. XVIII, n. 89).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.
Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, variazioni nella composizione
La Presidente della Camera, in data 7 maggio 2015, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro il deputato Luca Squeri, in sostituzione del deputato Roberto Occhiuto, dimissionario.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Lucherini Carlo, Mirabelli Franco, Sollo Pasquale, Astorre Bruno, Cuomo Vincenzo, Parente Annamaria, Valentini Daniela
Norme recanti elezione diretta del sindaco e del consiglio delle Città metropolitane (1912)
(presentato in data 08/5/2015 );
senatore Manconi Luigi
Istituzione del reddito di cittadinanza attiva (1913)
(presentato in data 12/5/2015 );
senatori Maran Alessandro, Lanzillotta Linda, Susta Gianluca, Corsini Paolo, Tonini Giorgio
Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (1914)
(presentato in data 12/5/2015 );
senatore Matteoli Altero
Disposizioni recanti modifiche al codice civile e al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di Responsabilità Civile Auto ed istituzione dell'Agenzia antifrode (1915)
(presentato in data 12/5/2015 );
senatori Romano Lucio, Zin Claudio
Introduzione degli articoli 602-quinquies e 602-sexies nel codice penale, concernente il divieto di acquisto di servizi sessuali e altre norme in materia di prostituzione (1916)
(presentato in data 12/5/2015 ).
Disegni di legge, presentazione di relazioni
A nome della 1ª Commissione permanente Aff. Costituzionali in data 12/05/2015 il senatore Russo Francesco ha presentato la relazione 1289 e 77-A sul disegno di legge costituzionale:
D'iniziativa della Regione Friuli-Venezia Giulia
"Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare" (1289), con proposta di assorbimento del disegno di legge costituzionale n. 77.
Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 maggio 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (n. 165).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 8 maggio 2015 - alle Commissioni riunite 2a e 10a, che esprimeranno il parere entro il 17 giugno 2015. Le Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 7 giugno 2015.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 maggio 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (n. 166).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 21 giugno 2015. Le Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro l'11 giugno 2015.
Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 maggio 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del Generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate (n. 45).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 1 giugno 2015.
Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 aprile e 7 maggio 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:
alla dottoressa Emilia Fargnoli, collocato fuori del ruolo organico della Magistratura, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;
ai dottori Angela Stefani Lorella Adduce, Rocco Aprile, Laura Belmonte, Mauro D'Amico, Valentina Gemignani, Federico Giammusso e Marco Montanaro, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 30 aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento, in sede referente, alla 14a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti (Doc. LXXXVII, n. 3).
Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione
Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 aprile 2015, ha inviato - in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - le relazioni ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
sulla procedura d'infrazione n. 2015/0145, relativa al mancato recepimento della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (n. 119/1);
sulla procedura d'infrazione n. 2015/4014, sull'attuazione nell'ordinamento italiano della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (n. 120/1).
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente.
Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza
Con lettera in data 21 aprile 2015, è pervenuta - ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di consulenza per prestazione di servizi nonché l'importo del rispettivo compenso, relativo alla società Fintecna S.p.A..
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 maggio 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del FORMEZ PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., per l'esercizio 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Doc. XV, n. 270).
Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni
Il Difensore civico della regione Toscana, con lettera pervenuta in data 6 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2014 (Doc. CXXVIII, n. 32).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente.
Roma Capitale, trasmissione di documenti
Il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, con lettera in data 7 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, la relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale, riferita all'anno 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Doc. CC, n. 3).
Parlamento europeo, trasmissione di documenti
Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 22 aprile 2015, ha inviato il testo di due risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata del 25 marzo 2015:
una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (Doc. XII, n. 688). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla relazione annuale in materia di fiscalità (Doc. XII, n. 689). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Orrù ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03886 del senatore Ranucci.
Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti
L'interrogazione 3-01810, del senatore Aracri ed altri, rivolta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è rivolta anche al Ministro dell'economia e della finanze.
Mozioni
Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI, ORELLANA, SIMEONI, PEPE, GAMBARO, MOLINARI, MASTRANGELI - Il Senato,
premesso che:
il comma 2 dell'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" dispone che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica sia inviata, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata;
la norma specifica inoltre che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisca illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporti il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione;
l'art. 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" prevede che, al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1º gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applichino le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
in tal modo è stata dunque uniformata la disciplina del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, compresi gli aspetti sanzionatori;
la certificazione di malattia in via telematica è dunque un processo che interessa, come utenti, lavoratori e datori di lavoro, i medici abilitati come certificatori della malattia, e il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Inps come gestori del servizio telematico. Quando il medico compila il certificato telematico rilascia su richiesta del cittadino il numero di protocollo, tramite il quale il lavoratore potrà reperire e consultare sul sito Inps l'attestato di malattia, e lo invia al sistema di accoglienza centrale (Sac) del Ministero dell'economia e delle finanze. È il Sac che, una volta assegnato un numero di protocollo univoco (Puc), invia i certificati all'Inps e mette a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro i servizi per la consultazione. In particolare la consultazione da parte del datore di lavoro è consentita solo per quello che riguarda l'attestato di malattia, un documento che riporta i dati del certificato ad eccezione della diagnosi, dato personale che solo il cittadino interessato può conoscere consultando il portale Inps con il proprio codice identificativo;
l'art. 55-quinquies, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina le conseguenze penali, amministrative e disciplinari nei confronti dei lavoratori e dei medici che presentino false attestazioni o certificazioni. Nello specifico si prevede la reclusione da uno a 5 anni e la multa da 400 a 1.600 euro per il lavoratore che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, ovvero giustifichi l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. La stessa pena è applicata al medico;
il successivo comma 3 dispone che la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena comporti, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati;
considerato che:
durante l'audizione informale del 23 giugno 2009 presso le Commissioni I e XI riunite (Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni e Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, la Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha espresso diverse perplessità circa le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di false attestazioni. Le disposizioni definiscono infatti il certificato di malattia come una certificazione relativa allo stato di salute del paziente attestante dati clinici direttamente constatati e oggettivamente documentati, così come già descritto nel codice di deontologia medica. Nel disciplinare la materia si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che un'alta percentuale dei certificati di malattia, relativi ad assenze dal lavoro per brevi periodi, riguardano principalmente sintomi riferiti dal paziente, difficilmente verificabili sul piano clinico e con scarse possibilità di accertamento da parte del medico, che spesso certifica lo stato di malattia sulla base di un rapporto di fiducia con il proprio paziente. Risulta infatti prevalente la conoscenza dello stato complessivo di salute rispetto a procedure di controllo di rado applicabili a sintomi di malessere generale;
una così incerta verifica oggettiva mal si concilia con una disciplina che sanziona con pene piuttosto severe anche il medico che abbia concorso alla produzione di una certificazione per malattia non pienamente rispondente ai criteri dettati per legge. Emergono dubbi in particolare sul comma 3 del citato art. 55-quinquies, laddove si prevede un automatismo fra la condanna penale e la radiazione dall'albo, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Già con la sentenza n. 791 del 14 ottobre 1988 la Corte costituzionale ha sottolineato l'indispensabile gradualità sanzionatoria e la necessità, soprattutto nei casi della massima sanzione espulsiva, che le valutazioni siano ricondotte alla naturale sede di valutazione: il procedimento disciplinare, in difetto del quale risulterebbe incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente in contrasto con i principi fondamentali di ragionevolezza chiaramente desumibili dall'articolo 3 della Costituzione;
numerosi sono stati negli ultimi anni gli interventi legislativi volti a semplificare il rapporto tra cittadini e professionisti con la pubblica amministrazione ed oggi è possibile produrre autocertificazioni sostitutive di numerosi certificati anagrafici o amministrativi, mentre non è consentito sostituire con autocertificazioni i certificati di malattia per giustificare le assenze dal lavoro anche di un solo giorno,
impegna il Governo:
1) ad attivarsi per semplificare la normativa vigente relativa alle modalità di attestazione degli stati di inabilità temporanea al lavoro non direttamente verificabili e documentabili dal medico, prevedendo in particolare la possibilità per il lavoratore di attestare la propria condizione direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ed al datore di lavoro nei casi di assenza dal lavoro, per malattia protratta per un periodo inferiore ai 3 giorni;
2) ad attivarsi per modificare le disposizioni contenenti le sanzioni disciplinari previste nel comma 3 dell'art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eliminando l'automatismo tra la sentenza definitiva di condanna e la radiazione dall'albo, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale, privilegiando un procedimento disciplinare che consenta all'ordine o alla struttura sanitaria pubblica di competenza di graduare l'applicazione della sanzione disciplinare tenendo nella giusta considerazione il riferimento al caso concreto.
(1-00417)
Interpellanze
CATALFO, MARTON, PUGLIA, PAGLINI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PETROCELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
"Garanzia Giovani" (Youth Guarantee) è il piano europeo, definito nei contenuti dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 2013/C 120/01, con cui Stato e Regioni si impegnano ad offrire ai giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in nessun percorso formativo, un percorso di formazione ed una opportunità lavorativa;
in particolare la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia Giovani" invita tutti gli Stati membri ad assicurare ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio o altra misura di formazione, entro 4 mesi dall'uscita dal sistema di istruzione formale o dall'inizio della disoccupazione;
l'obiettivo della "Garanzia Giovani" è quello di offrire una risposta ai giovani che ogni anno si affacciano al mondo del lavoro dopo la conclusione degli studi o in dispersione scolastica;
la raccomandazione distingue chiaramente l'aspetto di riforma strutturale della Garanzia medesima, per la quale raccomanda un recepimento normativo e l'introduzione di un ampio ventaglio di iniziative a favore dei giovani sostenute sia dal finanziamento previsto dal progetto europeo Youth Employment Initiative sia dal Fondo sociale europeo (FSE 2014-2020);
la Youth Guarantee, a detta del Governo italiano, dovrebbe rappresentare la base costitutiva di un'efficace rete di servizi per l'impiego in Italia;
considerato che:
ad un anno dalla sua implementazione da parte del Governo italiano i dati che il Ministro in indirizzo fornisce come bilancio dei primi 12 mesi di attività, a parere degli interroganti, sono desolanti;
da essi infatti emerge che solo il 15-17 per cento di coloro che si sono iscritti hanno ricevuto una proposta concreta. A questo si aggiunge che la qualità delle poche proposte effettuate è spesso dubbia, senza un filtro chiaro e poco in linea con l'obiettivo di aumento dell'occupabilità che il piano si prefiggeva;
risulta agli interroganti, attraverso la consultazione del portale on line di "Garanzia Giovani", che molte delle offerte pubblicate non sono state vagliate;
secondo un sondaggio effettuato da ADAPT (Associazione italiana per gli studi internazionali e comparati in diritto del lavoro e relazioni industriali) per la testata on line "Repubblica degli Stagisti" su un campione di 3.000 giovani, il voto medio dato all'iniziativa, su una scala da 1 a 10, è pari a 3,7;
queste le principali criticità evidenziate: fra i giovani che si sono iscritti e sono stati poi contattati, solo il 48 per cento ha avuto un primo colloquio. Fra questi, il 39 per cento dichiara di non aver ricevuto alcuna proposta concreta, al 44 per cento sono state presentate generiche ipotesi future di lavoro e stage, il 24 per cento ha effettuato un secondo colloquio più operativo;
la problematica principale rimane il carente raccordo tra linee guida del Ministero e implementazione fattuale del piano, demandata totalmente alle Regioni. Inoltre il mancato raccordo e la mancanza di criteri omogenei circa gli obiettivi e gli strumenti per portare avanti il programma hanno portato un divario rilevante tra le Regioni;
il miliardo e mezzo destinato è stato distribuito in base alla percentuale dei disoccupati under 25, con picchi di 191 milioni in Campania, 178 in Sicilia e Lombardia, e 137 nel Lazio;
la fetta più grande delle risorse, in base ai calcoli fatti da Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) sui dati delle convenzioni stipulate tra Ministero e Regioni, è stata destinata per stage (21,3 per cento) e formazione (20,3 per cento). Al bonus occupazionale è stato riservato il 13,5 per cento, il 14,7 per cento all'accompagnamento al lavoro, il 5,7 per cento al sostegno all'autoimpiego;
tutta la macchina organizzativa messa su per "Garanzia Giovani" dipende dai centri per l'impiego e molte Regioni sono talmente in ritardo, che non hanno ancora accreditato le agenzie e gli enti di formazione. In Sicilia solo il 21 marzo 2015 si sono approvate le linee guida per l'accreditamento, ma anche in Regioni come la Lombardia, in testa per le politiche attive sul lavoro, su 41.000 giovani iscritti solo 14.000 sono stati presi in carico;
le Regioni sono gli attori fondamentali da cui dipende la riuscita del programma, sta a loro il compito di definire in dettaglio interventi specifici e rispondenti ad esigenze specifiche del territorio. Punto focale per "Garanzia Giovani" sono i servizi pubblici per l'impiego, precondizione quindi per la messa in campo degli interventi è il potenziamento e l'efficentamento dei CPI (Centri per l'impiego);
in molte Regioni questo non accade: caso principe è la Regione Sicilia, dove l'eliminazione del personale specializzato, circa 1.700 tra funzionari degli sportelli, ha prodotto la mancata applicazione di tutte le attività sull'orientamento e sulle politiche attive del lavoro, ovvero incontro domanda e offerta, portando al blocco delle attività collegate alla "Garanzia Giovani" e all'obbligo di istruzione e formazione;
l'unico successo di "Garanzia Giovani" che viene annunciato dal Ministro Poletti sta nella sola profilazione dei 550.000 giovani iscritti al programma, a parere degli interroganti un magro risultato per un programma europeo finanziato con 1,5 miliardi di euro, il quale doveva garantire una proposta di lavoro ed un'occupazione, a 4 mesi dal momento in cui si finiscono gli studi, ai giovani italiani;
lo stesso Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in occasione delle comunicazioni sul programma europeo "Garanzia Giovani" presso l'11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, in data 1° aprile 2015, alla domanda sui dati circa l'avanzamento dei programmi di formazione ed orientamento non è riuscito a dare risposta alcuna, poiché i piani operativi nazionali non prevedevano un raccordo con le Regioni, a cui era demandata l'applicazione delle direttive;
la mancanza di un organismo unico di vigilanza che vigili sull'applicazione del programma a livello nazionale e regionale è, a giudizio degli interroganti, uno dei difetti principali del applicazione del piano in Italia;
considerato inoltre che:
sono stati presentati atti di sindacato ispettivo (3-01236, 3-01862) inerenti allo stato di avanzamento del programma e le risposte fornite dai Ministri, a parere degli interroganti, appaiono generiche, inadeguate e carenti nel dettaglio dei dati presentati;
da più di un anno i firmatari del presente atto di sindacato ispettivo sollecitano il ministro per la presentazione dei dati e di un bilancio completo del primo anno di attività del programma "Garanzia Giovani",
si chiede di sapere:
se il Governo, nei limiti delle proprie competenze, intenda adoperarsi affinché si garantisca omogeneità al sistema delle politiche d'incentivazione basate su standard unici a livello nazionale, rispondenti ai parametri europei;
se intenda intervenire per un potenziamento dei servizi per l'impiego pubblici, dimostratisi inadeguati a gestire il programma;
se intenda adottare le opportune iniziative per effettuare un monitoraggio circa l'adeguatezza dei tirocini proposti dalle imprese rispetto alle effettive esigenze formative dei soggetti inseriti all'interno del programma;
se non ritenga necessario richiedere una convocazione straordinaria della Conferenza Stato-Regioni per definire linee guida comuni circa l'implementazione del piano o in alternativa dichiarare lo stato di crisi del programma.
(2-00273p. a.)
Interrogazioni
BATTISTA - Al Ministro della difesa - Premesso che:
la task force 45 è un corpo d'elite, un'unità militare interforze composta da forze speciali italiane che svolge, a partire dal 2006 in Afghanistan, operazioni prevalentemente mirate allo sradicamento del terrorismo e all'eliminazione dei fenomeni di insorgenza. Tra queste l''Operazione Sarissa', un intervento di peacekeeping condotto nell'alveo dell'ISAF (International security assistance force) finalizzato al contenimento dei fenomeni legati al terrorismo in Afghanistan;
essa si comporrebbe, secondo fonti giornalistiche, di militari provenienti da tutti i reparti delle forze speciali italiane (altresì noti come TIER1 e TIER2) e delle forze per le operazioni speciali, ossia dal gruppo di intervento speciale (GIS) dei Carabinieri, dagli incursori della marina del gruppo operativo incursori (GOI), dal 4° reggimento Alpini paracadutisti "Monte Cervino" ed infine dagli incursori del 9° reggimento paracadutisti "Col Moschin". Questi ultimi avrebbero il comando dell'unità. Infine, sarebbero due i caduti in battaglia, durante l'operazione Sarissa, appartenenti a questa unità: Rosario Ponziano, primo caporal maggiore del 4° reggimento alpini paracadutisti "Monte Cervino" e Alessandro Romani tenente del 9° reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin";
più in dettaglio, tra i compiti che risulterebbero assegnati alla task force 45, si annovererebbero, tra l'altro, operazioni speciali, ricognizioni e acquisizioni obiettivi, esplorazioni speciali, anti-terrorismo, 'human intelligence', azioni dirette, servizio di scorta per personalità diplomatiche, in ogni caso volte alla prevenzione e al contrasto di attività di matrice terroristica internazionale. Attualmente, la TF45 disporrebbe di 3 basi operative ad Herat, Kandahar, e Farah. Fonti giornalistiche riferiscono inoltre che sarebbe operativa anche in Somalia;
a quanto risulta all'interrogante tramite ricerca open source è possibile raccogliere informazioni generiche circa gli obiettivi e l'utilizzo di tale corpo d'elite, ma non è possibile addivenire a conoscenze più approfondite circa le modalità operative impiegate, le dotazioni, il Ministero d'appartenenza e finanziamento. In sintesi, non è possibile definire la task force 45 un corpo speciale attualmente riconosciuto e a disposizione del Paese. Tale circostanza, seppure sia comprensibile la necessaria riservatezza legata alla natura dell'impiego, costituisce tuttavia un elemento di ulteriore riflessione, qualora le operazioni di peacekeeping condotte travalicassero il dettato dell'articolo 11 della Costituzione;
all'interrogante appare altresì complesso ricostruire la catena di comando, che, da fonti aperte, viene attribuita al comando interforze per le operazioni delle forze speciali (COFS) e sullo scenario afgano l'unità risponderebbe al Joint Special Operation Task Group (JSOTG) "Condor A". Prima facie, emergerebbe quindi una dicotomia tra la sostanziale 'irreperibilità' dell'unità operativa all'interno delle forze armate italiane, a fronte di un riconoscimento in ambito NATO, in ragione delle operazioni svolte a stretto contatto con le forze statunitensi e britanniche;
secondo il settimanale "l'Espresso", in un articolo pubblicato il 27 marzo 2015 a firma di Gianluca Di Feo, l'unità risulterebbe attualmente coinvolta in un'operazione di schedatura dell'iride in Afghanistan, attuata dagli Stati Uniti con la collaborazione del Ministero dell'Interno di Kabul, col fine di identificare possibili terroristi. La raccolta dei dati biometrici effettuata da personale italiano risulterebbe, secondo il settimanale, oggetto di un recente parere del Garante della Privacy su richiesta del Ministero della difesa, ove sarebbe chiarito che tali dati potrebbero essere custoditi solo con il consenso della persona censita ed inoltre, potrebbero essere inseriti nell'archivio centrale del Ministero dell'interno solo dal personale autorizzato, ossia la sola Polizia di Stato. Infine, anche la trasmissione dei dati ai Paesi alleati sarebbe tuttora sub iudice. Ciò potrebbe altresì significare che personale militare italiano si troverebbe ad operare sotto comando e tutela di interessi nazionali di un altro Paese, dando quindi adito ad una anomalia;
sotto il profilo della comparazione, rileva menzionare che i corpi speciali di innumerevoli altri Paesi vengono riconosciuti ufficialmente in quanto tali, garantendo tuttavia l'anonimato dei propri componenti per ragioni di tutela e sicurezza. A titolo d'esempio, gli United States Navy's Sea, Air, Land Teams, noti come Navy Seals, lo Special Air Service SAS britannico, il Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale GIGN francese, il Grenzschutzgruppe 9, GSG9 Tedesco risultano essere riconosciuti a tutti gli effetti quali appartenenti al proprio sistema di difesa nazionale. Per molti di questi sono disponibili informazioni relative ad armamenti a disposizione, criteri d'arruolamento e numero di azioni compiute, garantendo con ciò un duplice obiettivo: da un lato il riconoscimento formale e lo status degli appartenenti da parte delle istituzioni e dall'altro la trasparenza che uno Stato democratico deve assicurare ai propri cittadini e al parlamento circa l'uso di strumenti di offesa in territori bellici e le limitazioni di sovranità che essi comportano. Da ultimo, la nebulosità che permane sulla task force 45 non permette di individuare quali e quanti fondi siano a disposizione di questa unità, e da quale capitolo del bilancio dello stato essi siano tratti,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che quanto esposto in premessa corrisponde al vero ed in tal caso, se sia a conoscenza di come sia composta la task force 45, come venga impiegata e con quali obiettivi;
se risulti quale sia la filiera di comando, chi sia l'attuale vertice, ed in particolare a quale Ministero esso sia afferente in termini di responsabilità e finanziamento;
se corrisponda al vero che la task force 45 sta operando in Afghanistan alla raccolta di dati biometrici e se, al momento, essi siano al centro di una complessa disamina relativa al possesso e alla corretta detenzione degli stessi;
per quali ragioni tale corpo d'elite non sia stato ufficialmente riconosciuto e se non intenda il Ministro in indirizzo mettere in atto le opportune iniziative, al fine di procedere in tal senso, anche in ragione dell'elevato rischio a cui sono sottoposti i membri, nonché di garantire le opportune tutele professionali.
(3-01916)
ARACRI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
Cargo City, inaugurata nel 2004, è una vera e propria "città delle merci", situata all'interno dell'hub aeroportuale Leonardo da Vinci, a Fiumicino (Roma). Il progetto Cargo City è stato voluto da Aeroporti di Roma per soddisfare la crescente domanda di traffico merci, in particolare del mercato del Lazio e del centro-sud Italia. Un progetto innovativo sotto l'aspetto strutturale, logistico, tecnologico e di sicurezza;
la struttura è una realtà all'avanguardia, in grado di gestire e movimentare con efficienza oltre 300.000 tonnellate di merci l'anno di ogni tipo: deperibili, pericolose, di valore e animali;
la logistica è strategica, poiché si trova in una posizione cruciale all'interno del sedime aeroportuale, è direttamente collegata alla rete autostradale, dista circa 70 chilometri dal porto di Civitavecchia ed è inserita in un contesto territoriale in grande espansione;
all'interno dell'area operano 2 handler merci, Fiumicino Logistica Europa, Groundcare e Alitalia in autoproduzione, nonché gli enti di Stato preposti allo svolgimento dei controlli quali l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza, la Sanità aerea, il Servizio veterinario, quello del fitopatologo e il Corpo forestale dello Stato, che permettono l'espletamento di tutte le pratiche necessarie per la movimentazione della merce in importazione ed esportazione;
particolare attenzione viene data alla merce deperibile, componente importante del traffico dell'aeroporto. I magazzini sono dotati di aree refrigerate e di un sistema di stoccaggio automatico denominato ETV (Elevator Transfer Vehicle);
l'infrastruttura dispone, altresì, di 3 piazzole per aeromobili "all cargo", posizionate proprio di fronte ai magazzini, in modo da agevolare e velocizzare le operazioni di assistenza merci;
da notizie in possesso dell'interrogante vi sarebbero state molte segnalazioni da parte delle aziende operanti sullo scalo di Fiumicino, che hanno manifestato la propria perplessità in merito al progetto denominato "Consolidation Center" che dovrebbe svilupparsi presso Cargo City;
a giudizio dell'interrogante, sebbene dalle brochure che Aeroporti di Roma SpA sta veicolando tra gli operatori delle attività commerciali non emergerebbero, in base al metodo, condizioni di sleale concorrenza, vi sarebbero però numerose perplessità riguardanti al merito,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti per quali ragioni l'iniziativa del progetto "Consolidation Center" sia sostenuta dal gestore aeroportuale che, a sua volta, certifica e autorizza i fornitori conosciuti per le forniture in aeroporto;
se risulti in base a quali criteri la società Aeroporti di Roma SpA abbia scelto la Società ND Logistic Italia e per quali ragioni non siano stati minimamente coinvolti i fornitori noti di Fiumicino, che da anni e con alta professionalità espletano il servizio di approvvigionamento delle attività commerciali;
se non si ritenga che Aeroporti di Roma, nella duplice funzione di certificatore dei fornitori conosciuti e di prestatore del servizio di forniture di aeroporto, non entri in conflitto d'interesse e rischi di compiere un abuso di posizione dominante verso gli altri operatori;
se le attività commerciali, operanti presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino, potranno scegliere, senza costrizioni, da quale società servirsi per ricevere gli approvvigionamenti o se saranno indotte o costrette ad avvalersi esclusivamente del "Consolidation Center";
se i fornitori attualmente operanti sulla scalo romano di Fiumicino, in ottemperanza con le norme esistenti, potranno continuare in pieno regime di libera concorrenza ad espletare i servizi di approvvigionamento.
(3-01918)
ARACRI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e delle infrastrutture e dei trasporti -
(3-01919)
(Già 4-03904)
PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI, MARIN - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
il settore turismo e viaggi rappresenta circa un decimo del prodotto interno lordo mondiale ed è cresciuto in media del 3,4 per cento l'anno negli ultimi 4 anni, ben più quindi dell'economia mondiale, cresciuta solo del 2,3 per cento in media, il che dimostra la resilienza del comparto agli shock economici;
secondo i dati Eurispes il turismo incide per oltre il 10 per cento sul prodotto interno lordo dell'Italia; Confindustria stima che la produzione aggiuntiva complessivamente determinata da EXPO Milano 2015 nell'economia italiana, nel periodo 2011-2020, potrà ammontare a più di 69 miliardi di euro, cui corrisponde un incremento di valore aggiunto pari a circa 29 miliardi di euro. Il turismo straniero vale 34 miliardi di euro l'anno; il World Economic Forum, l'ente che organizza da oltre 40 anni il summit di Davos, in un rapporto biennale in cui classifica 141 Paesi in base al «Travel and Tourism Competitiveness Index» posiziona l'Italia all'ottavo posto, preceduta anche dall'Australia. La forza dell'Italia, sottolinea il rapporto, sta nelle sue risorse naturali e culturali (quinta) e nelle infrastrutture (13esima), ma resta molto cara (133esima per la competitività dei prezzi) e risente di un contesto poco favorevole per le imprese (127esima), di una burocrazia soffocante. L'Italia è 140esima (quindi penultima) per le ricadute della tassazione sugli incentivi a lavorare o a investire. Per l'aliquota delle tasse sui profitti è al 129esimo posto. Pesa anche il sistema giudiziario, visto il 140esimo posto nell'efficienza del contesto legale per risolvere le dispute. L'Italia è poi solo 65esima per la priorità data al turismo: il Governo in materia è all'87esimo posto e per l'efficacia del marketing per attirare i turisti il Paese è decisamente a fondo classifica (123esimo posto);
permane quindi la necessità di predisporre iniziative strategiche e programmatiche da parte del Governo, e di numerose Regioni, ognuna per le proprie competenze, per risanare il settore dei beni culturali e garantire l'agibilità delle strutture museali e la fruibilità dei beni ambientali, quale fonte di sviluppo economico, in quanto di sostegno al turismo e alle attività ad esso collegate, in primis l'accoglienza, e la ristorazione che sono elementi fondamentali per garantire un turismo di qualità e sostenere una fidelizzazione dei flussi turistici;
a novembre 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, affermava che una cultura sostenibile è alla base dell'identità e dello sviluppo dell'Italia e che "il paradosso è che, proprio mentre si afferma nel mondo un nuovo capitalismo culturale, fondato sul valore dell'estetica, della creatività, dell'esperienza e della sostenibilità ambientale, l'Italia fatica a trovare il proprio ruolo". Proprio per questo motivo, il Presidente del Consiglio proponeva allora 3 assi strategici per dare nuova vita al modello italiano, basati su cultura, turismo e sostenibilità;
l'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", reca disposizioni per migliorare e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico attraverso l'introduzione di un credito di imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità' delle strutture ricettive;
in particolare il comma 4 del citato articolo dispone che spetta ad un decreto interministeriale di iniziativa del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, definire le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a: a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta; b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2; c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7; d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
il decreto-legge è stato convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106: come disposto dal comma 4, dell'art. 10, il decreto interministeriale di attuazione doveva essere emanato entro il 29 ottobre 2014. Questo non è avvenuto e le disposizioni introdotte dall'articolo 10 ritenute urgenti, necessarie ed indifferibili non hanno efficacia;
a causa di tale enorme ritardo in tutto il Paese gli imprenditori non vengono messi nella condizione di porre in essere validi piani di ammodernamento delle loro strutture alberghiere che possano aumentare, in maniera significativa, la capacità ricettiva, e quindi competitiva, in ogni singola Regione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda accelerare l'emanazione del decreto interministeriale previsto dal comma 4, dell'art. 10, del decreto-legge n. 83 del 2014 in modo da non compromettere la possibilità da parte degli imprenditori di potenziare e migliorare le proprie strutture ricettive a beneficio dell'offerta turistica del nostro Paese.
(3-01920)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
FASIOLO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
l'azienda SIAP SpA del gruppo CARRARO, leader internazionale nella produzione di sistemi di trasmissione per macchine agricole e movimento terra con sedi in Italia, India, Argentina, Cina, Germania e Stati Uniti, opera nella fabbrica di Straccis, a Gorizia, impiegando oltre 70 dipendenti;
dal mese di marzo 2015 gli operatori presidiano ininterrottamente la sede, sperando di trovare una soluzione, come nella precedente crisi del 2009, conclusasi con l'apertura della procedura di mobilità volontaria ed incentivata a fronte dell'impegno del gruppo Carraro di rilancio dello stabilimento di Gorizia;
nel 2013 l'azienda aveva deciso di incorporare Carraro PNH Gorizia (produzione specificamente di assali per veicoli stradali) in SIAP, inserendo 11.400.000 euro di investimento per rilanciare l'attività (all'interno del business-plan 2013-2016);
gli investimenti realizzati hanno prodotto l'installazione di 3 centri di lavoro e isole di montaggio, mentre la parte rimanente degli investimenti che riguardava ulteriori 3 centri di lavoro, 2 lavatrici e 2 torni Maus, parzialmente pagati e non ancora posizionati nello stabilimento, avrebbe garantito il rilancio definitivo dello stabilimento stesso con garanzie occupazionali;
veniva concordato altresì che nelle sedi produttive di Carraro Drive Tech in Italia (Gorizia, Maniago, Campodarsego, Poggiofiorito) venisse introdotto il "ciclo continuo" nelle aree delle lavorazioni meccaniche, ovvero in quelle dove e? necessario che gli impianti lavorino giorno e notte, fine settimana inclusi, per consentire alla produzione di essere competitiva;
valutato che:
a fronte dell'accordo raggiunto, il gruppo Carraro aveva confermato la volontà di investire in Italia oltre 40 milioni di euro nei prossimi anni, destinati all'acquisto di nuovi macchinari ed allo sviluppo delle proprie attività industriale;
gli investimenti previsti, nel più ampio contesto del business-plan 2013-2016 del gruppo, prevedevano azioni mirate a supportare la crescita attesa nei principali mercati e l'avvio di nuovi prodotti, sia in Italia, sia negli stabilimenti asiatici Carraro in Cina e India;
gli investimenti venivano confermati in occasione dell'incontro di coordinamento con la proprietà tenutosi lo scorso 24 novembre 2014 a Campodarsego, quando veniva sottolineata la strategicità dello stabilimento di Gorizia nel contesto del gruppo;
nei primi mesi del 2015, in un incontro con la responsabile del personale, l'azienda ribadiva l'intenzione di proseguire con gli investimenti, ma a fronte dei risultati economici del gruppo essi venivano congelati momentaneamente;
nell'incontro del 21 aprile la proprietà informava i rappresentanti di tutti gli stabilimenti che, a fronte di una perdita di 7.900.000 euro registrata nel 2014 e un portafoglio previsionale di 345 milioni di euro, intendeva proporre di lì a breve dei piani industriali mirati per ogni stabilimento, basati su tagli dei costi fissi e variabili, attivando una politica di "insourching" portando internamente lavorazioni ad oggi allocate all'esterno;
considerato che:
lo scorso 5 maggio si teneva un nuovo incontro a Campodarsego tra la proprietà e le organizzazioni sindacali di tutti gli stabilimenti del gruppo per sentire le proposte aziendali che dovevano illustrare i piani industriali dei singoli stabilimenti;
l'incontro ha invece riguardato esclusivamente le sorti dello stabilimento di Gorizia con l'annuncio da parte dell'azienda di volere procedere alla chiusura del sito, limitandosi ad una solo parziale ricollocazione delle maestranze di Gorizia sugli impianti di Maniago o Campodarsego;
i sindacati rigettavano completamente l'intenzione dell'azienda e richiedevano come pregiudiziale per la continuazione della discussione il ritiro dal tavolo di quanto annunciato;
le maestranze del polo produttivo isontino decidevano all'unanimità il blocco immediato della produzione nonché dei cancelli dello stabilimento;
la Regione Friuli-Venezia Giulia ha deciso di aprire un tavolo di crisi;
l'eventuale chiusura dello stabilimento Carraro di Gorizia rappresenterebbe una ferita per lo sviluppo imprenditoriale della città che sarebbe desertificata dal punto di vista industriale,
si chiede di sapere:
se sia volontà del Ministro, di concerto con la Regione Friuli-Venezia Giulia, convocare immediatamente e permanentemente un tavolo di confronto con le parti, al fine di monitorare e garantire continuità della produzione e dei livelli occupazionali dello stabilimento SIAP di Gorizia;
quali iniziative si intendano adottare per ottenere la piena attuazione del piano degli investimenti previsti nel più ampio contesto del business-plan 2013-2016 del gruppo Carraro, che prevede azioni mirate a supportare in modo adeguato la crescita attesa nei principali mercati e l'avvio di nuovi prodotti, della sede di Gorizia, grazie anche alle nuove azioni di in-sourcing di componenti, nonché all'atteso miglioramento dell'efficienza industriale in numerosi stabilimenti del gruppo.
(3-01917)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
LUCHERINI, ASTORRE, PARENTE - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
la frazione di Marina di Cerveteri, nella provincia di Roma, in particolare Campo di Mare, da tempo versa in una situazione di grave ed ingiustificabile degrado e abbandono. Tale situazione è stata a più riprese denunciata dai cittadini in varie manifestazioni popolari, assemblee pubbliche, nonché è stata ampiamente descritta dalla stampa locale;
non solo il degrado urbano sta destando le preoccupazioni dei cittadini. Da tempo nella località balneare si vanno perpetrando furti nelle abitazioni, anche in pieno giorno. Al decadimento urbano si somma, dunque, un problema di carenza di sicurezza;
particolare attenzione suscita la vicenda che vede coinvolti alcuni gestori di stabilimenti balneari, la società Ostilia SpA e l'amministrazione comunale. La società, dando seguito ad una sentenza di primo grado, risalente al 2009, per mezzo dei suoi legali rappresentanti ha notificato ad alcuni gestori degli stabilimenti balneari, "Ocean Surf", "Six", "Spiaggia Renzi" ed "Associazione Nautica" l'atto di precetto per l'abbattimento di manufatti e strutture esistenti, rivendicando la legittima proprietà della lottizzazione di Campo di Mare;
corre l'obbligo ricordare che tale situazione trae origine da una lottizzazione abusiva di 170 ettari realizzata molti anni fa: circa 500.000 metri cubi realizzati in luogo dei circa 20.000 consentiti. Tali abusi sono stati confermati da una perizia della procura del tribunale di Civitavecchia (procedimento n. 210/78-A), da una sentenza del Consiglio di Stato (n. 211/1997), da 2 sentenze del TAR del Lazio passate in giudicato (n. 1099/1986 e n. 638/1988) e da un'indagine, in corso, della Corte dei conti;
le opere realizzate dalla società Ostilia SpA sono e restano illegittime e non sanabili e dunque il comune di Cerveteri deve sanzionare l'abuso edilizio, ingiungendo l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree inedificate che erano state oggetto della lottizzazione abusiva su una superficie di 170 ettari in località Campo di Mare nel comune di Cerveteri in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
l'attivazione del precetto di demolizione, anche in presenza di un giudizio d'appello, discende da una sentenza che pur se legale, risulterebbe non priva di illogicità, in quanto ammetterebbe che il litorale sabbioso, sia quello occupato dagli stabilimenti balneari che le spiagge libere, possa essere oggetto di proprietà privata sancendo di fatto la scomparsa della spiaggia pubblica. Stime realizzate sulla base del dispositivo giungono a mostrare come la proprietà della società Ostilia arriverebbe sino quasi alla battigia;
l'esecuzione della sentenza richiamata comporterebbe, tra l'altro, un grave nocumento all'economia dell'area con gravi ripercussioni sotto il profilo occupazionale, nonché una drastica riduzione dell'offerta delle attività sportive e sociali;
avverso tale sentenza l'associazione Assobalnerari, ha presentato ricorso in appello. Il presidente di Assobalneari non molto tempo fa ha spiegato che in sede di ricorso è stata presentata una perizia redatta da tecnici esperti del demanio realizzata con strumentazione di ultima generazione. Tale perizia si porrebbe in netto contrasto con quella realizzata dal consulente tecnico giuridico (CTU), la quale non tiene in conto dei mutamenti nel frattempo intervenuti sulla costa e legati soprattutto ad evidenti e consistenti erosioni marine. Alla luce di ciò risulta, pertanto, necessario prima di qualsiasi decisione e intervento una revisione della linea demaniale;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
la società Ostilia SpA è stata in passato destinataria di un'ordinanza da parte del comune di Cerveteri (ordinanza n. 6 del 25 febbraio 2010) con la quale, a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini e associazioni locali e spontanee, e associazioni di tutela dei consumatori, nonché di relazioni della Polizia locale e della locale stazione dei Carabinieri, si denunciava lo stato di assoluta incuria e decadimento in cui versavano le reti viaria, di illuminazione, idrica e fognaria. Reti che avrebbero dovuto essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte della suddetta società, in quanto proprietaria dei terreni siti nella località Campo di Mare,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere in ordine alle problematiche di disagio sociale e di sicurezza che investono la località balneare;
se, vista l'inottemperanza comunale, per consentire l'acquisizione da parte del Comune di Cerveteri della lottizzazione abusiva di circa 170 ettari realizzata dalla società Ostilia SpA nella località Campo di Mare, possa intervenire con l'attivazione dei poteri sostitutivi che spetterebbero alla Regione Lazio, secondo le forme e le modalità di cui all'art. 74, comma 1, della legge regionale n. 38 del 1999.
(4-03931)
CENTINAIO - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
in uno dei cataloghi, con logo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, presentati in occasione dell'evento EXPO 2015, Padiglione Italia, curato da Vincenzo Trione, ordinario di Arte e Media e vicepreside della facoltà di arti, turismo e mercati alla Libera Università di lingue e comunicazione IULM, in occasione della Biennale Arte 2015, intitolato "Codice Italia" ed edito da Bompiani, è contenuto un intervento di Umberto Eco sul tema della "memoria";
nell'intervista, Umberto Eco scrive: "La memoria quindi è l'identità, ma allo stesso titolo la memoria collettiva è l'identità collettiva. Non possiamo parlare di Europa e sentirci europei se non siamo capaci di ricostituire continuamente quella che è stata l'identità europea. Quando vediamo i negatori beceri dell'Europa come l'onorevole Salvini, si tratta semplicemente di una carenza culturale: lui non sa cos'era l'Europa e quindi non può neanche parlarne, poverino";
Expo 2015 rappresenta una vetrina importante per il nostro Paese. È inimmaginabile che in un evento tale si possa presentare una pubblicazione nella quale viene vilipeso e insultato strumentalmente per fini partigiani ed ideologici il segretario di uno dei partiti maggiormente rappresentati nell'arco costituzionale;
si tratta, a giudizio dell'interrogante, di un vile e gratuito attacco degno di essere relegato nelle pagine più tristi della comunicazione finalizzata ad una campagna di propaganda ideologica tra forze politiche antagoniste;
i sedicenti rappresentati della cultura del nostro Paese ammantati di superbia autoreferenziale pensano di poter essere immuni dal rispetto delle elementari regole dell'educazione e soprattutto dal rispetto del fondamento della nostra Carta costituzionale che articola il nostro sistema Stato come una Repubblica democratica;
se da un lato tali atteggiamenti "spocchiosi" e radical chic sono intollerabili in qualsiasi modo vengano esternati, dall'altro è a parere dell'interrogante inconcepibile che possano trovare spazio in pubblicazioni ufficiali, non solo patrocinate dal Governo, ma anche presentate in occasione di un evento come Expo 2015;
il pensiero di Eco, oltre ad essere oltraggioso, non trova nessuna motivazione ragionevole e si articola su un sofismo relativista: non si può criticare questa Europa perché chi lo fa è un poverino ignorante. In tale elucubrazione mentale Umberto Eco parte dal presupposto che non si possa parlare di Europa e sentirsi europei se non si è capaci di ricostruire continuamente quella che è stata l'identità europea. Un argomentare, quello di Eco, oltre che maleducato, fondato sul nulla o meglio basato esclusivamente sull'offesa finalizzata ad avvalorare una non tesi;
a giudizio dell'interrogante l'Europa, oggi, è una costruzione senza identità, scarsamente democratica, macchinosa e spesso incomprensibile per i cittadini, un modello che esaspera gli aspetti negativi dello Stato centralizzato, senza dare risposte tangibili alle richieste che vengono dalla periferia. Un'Europa con un'impronta prettamente economicistica che ha introdotto la moneta unica, prima di aver raggiunto una sufficiente omogeneità culturale, politica, sociale ed economica. Appare evidente come l'attuale costruzione europea sia caratterizzata da forza normativa e da debolezza politica. Oggi più che mai è lapalissiano come questa Europa, così concepita, si sia dimostrata un fallimento, non solo perché ha prodotto una spaventosa crisi economica, non ciclica ma epocale, ma soprattutto perché ha negato le culture nazionali e di conseguenza l'identità culturale del continente. L'Unione europea sembra ormai non porre più limiti al proprio potere di intromissione nelle decisioni interne di ciascuno Stato sovrano, ben al di la delle effettive competenze autorizzate dai trattati. Questo crescente potere delle istituzioni comunitarie, rafforzatosi attraverso i successivi trattati istitutivi, si è più volte scontrato con il voto popolare, che ha dato esito negativo ogni qual volta è stato possibile sottoporre a referendum la ratifica di un trattato comunitario;
il pensiero di Umberto Eco e di tutti coloro che con complicità lo elevano a riferimento culturale del popolo italiano deriva non dalla storia culturale e identitaria del Vecchio Continente, ma da quella finzione burocratica disegnata a tavolino. Quell'Europa che ha negato il riferimento anche alle radici cristiane che hanno apportato significati prevalentemente morali e spirituali elaborando il concetto di psiche, l'idea dell'uomo capace di intendere e di volere, l'importanza della cura dell'anima, il valore e la centralità dell'uomo come persona in rapporto con gli altri e con Dio, promuovendo i valori dell'uguaglianza, della tolleranza e della libertà oltre che della grandezza dell'umile, mettendo al centro dell'esistenza umana il principio dell'amore,
si chiede di sapere:
quali siano state le procedure messe in atto per autorizzare il patrocinio del Ministro in indirizzo all'iniziativa descritta in premessa e se siano state stanziate risorse riconducibili all'iniziativa e, nel caso, quale sia stata la spesa sostenuta;
quali provvedimenti di competenza il Ministro intenda adottare per ritirare immediatamente la pubblicazione in oggetto e per far sì che nelle iniziative ufficiali promosse dal Governo non si ripetano casi come quello descritto in premessa.
(4-03932)
AUGELLO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
in data 17 aprile 2015 la linea A della metropolitana di Roma veniva evacuata con ordine radio inviato terra-treno, nel corso di uno sciopero dei macchinisti, peraltro a giudizio dell'interrogante non particolarmente riuscito, considerato che nel turno del blocco deciso dall'Atac si contavano in tutto 6 scioperanti;
sui fatti del 17 aprile l'interrogante ha già presentato un atto di sindacato ispettivo, che è in attesa di risposta (4-03819);
tuttavia a quanto risulta all'interrogante sono emersi elementi nuovi che dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il blocco della metro A del 17 aprile non fu determinato da uno "sciopero selvaggio", ma da una catena di decisioni della dirigenza, nell'intento di drammatizzare senza alcun motivo comprensibile una situazione che di certo non richiedeva l'evacuazione;
il fatto nuovo principale è che la scatola nera che registra le conversazioni terra-treno e che quindi avrebbe consentito di identificare l'operatore che diede l'ordine di evacuazione via radio e, per suo tramite, il dirigente che gli impartì istruzioni in tal senso, sarebbe stata sabotata la notte prima dello sciopero;
secondo il quotidiano "Il Messaggero" del 10 maggio 2015, i tecnici dell'Atac, dopo essersi accorti della manomissione del 16 aprile, avrebbero sostituito il connettore che era stato staccato, facendo perdere le tracce del precedente connettore (che pure era perfettamente funzionante), dando così modo alla commissione d'inchiesta dell'Atac di dichiarare impossibile qualsiasi approfondimento sul sabotaggio e sulle responsabilità da attribuire;
ulteriori novità sono emerse sulla gestione, da parte dell'Atac, delle informazioni riguardanti questo sabotaggio;
Atac avrebbe tentato di nascondere dal 20 al 22 aprile alla stampa ed alla città il sabotaggio della scatola nera. È certo infatti che il 20 aprile, come riporta il "Corriere della Sera", Atac fosse in cerca di un perito fonico per accertare l'autenticità di una registrazione non ufficiale diffusa in rete (probabilmente da un macchinista) che documentava l'ordine di evacuazione. Ovviamente non avrebbe avuto alcun senso cercare un perito fonico se Atac non fosse stata già consapevole del sabotaggio della scatola nera e della conseguente indisponibilità delle comunicazioni terra-treno;
anche nella relazione della commissione d'inchiesta, consegnata da Atac all'assessore alla Mobilità, Guido Improta, per una conferenza stampa il 22 aprile, vengono accuratamente evitate le parole manomissione e sabotaggio, riferendo soltanto che "i sistemi di registrazione non risultavano funzionanti e i registratori evidenziavano un malfunzionamento";
risulta accertato che Atac, fino al 22 aprile compreso, avrebbe taciuto anche all'assessore Improta le modalità della manomissione della scatola nera: è infatti lo stesso assessore, dopo che il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo aveva anticipato alle agenzie stampa l'esistenza di un vero e proprio sabotaggio, a dichiarare che qualcuno aveva cancellato le registrazioni, dimostrando così di non aver ricevuto alcuna informazione da Atac, che in quel momento ben sapeva del distacco preventivo del cavo di collegamento avvenuto il giorno prima dello sciopero;
e sarebbero sempre riconducibili ad Atac le informazioni sbagliate fornite a caldo all'assessore, che in un primo tempo imputa il caos della metro A ad un'alta partecipazione imprevista allo sciopero, dato completamente falso, visto che gli scioperanti sul turno risulteranno essere 6 su un organico di 40;
ancora Atac avrebbe fornito altre informazioni sbagliate all'assessore Improta, che le ripete nella conferenza stampa del 22 aprile, addebitando ad un numero di malati "straordinario" il caos del 17 aprile. Mettendo a confronto i dati sugli scioperi della metro A, risulta che il totale dei malati nella giornata in questione (malati e congedi secondo la legge n. 104 del 1992) fosse di 19 unità, contro le 21 unità del 12 dicembre 2014, le 28 unità del 14 novembre 2014, le 22 unità del 24 ottobre 2014;
è infine stato provato, da 2 dichiarazioni scritte consegnate ad Atac e protocollate dalla commissione d'inchiesta, che il 17 aprile si è persino giunti a non utilizzare personale di macchina a disposizione, preferendo non impiegarlo sui treni bloccati dallo sciopero, ma avviarlo verso la stazione della metro Ottaviano per far uscire nuovi treni, salvo poi disdire quest'ultimo ordine, rinviando i due macchinisti verso le loro abitazioni;
sulla base dei fatti fin qui richiamati, risulta quindi evidente a parere dell'interrogante che il blocco della metro A sarebbe stato voluto ed organizzato da una regia occulta che doveva avere un qualche interesse nel fabbricare una bolla mediatica su un inesistente sciopero selvaggio, mettendo in ginocchio la Capitale, criminalizzando i macchinisti e suscitando una campagna contro di loro, peraltro avviata immediatamente dal sindaco Ignazio Marino, subito dopo l'annuncio del blocco della metro A,
si chiede di sapere, alla luce degli inquietanti aggiornamenti richiamati in premessa e delle ombre che questa catena di decisioni getta sull'affidabilità della macchina organizzativa comunale in vista del Giubileo, se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente l'invio di ispettori ministeriali per svolgere un'approfondita inchiesta sull'accaduto e sulla catena di comando che si è resa responsabile di un'illegale interruzione di pubblico servizio.
(4-03933)
TOCCI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (cosiddetto "Art Bonus"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, aveva autorizzato la libera riproduzione di qualsiasi bene culturale con notevoli benefici per gli studiosi impegnati in ricerche documentarie presso archivi e biblioteche, non più costretti, grazie a tale previsione, a spendere cifre considerevoli per riprodurre documenti d'archivio e manoscritti;
nella stessa relazione illustrativa al citato decreto-legge si chiarisce la volontà del legislatore di estendere la liberalizzazione a tutti i beni culturali prevedendo, in particolare, l'esonero dall'obbligo di autorizzazione preventiva, con l'unico vincolo di non poter ricorrere a tecniche di riproduzione che comportino un contatto diretto con il supporto materiale, ovvero fotocopie o scansioni e autorizzando gli scatti a distanza con la fotocamera o smartphone;
in particolare, nella medesima relazione, relativamente al comma 3, dell'articolo 12, si legge:
"L'imposizione di un rigido sistema di restrizioni alla circolazione delle immagini di beni culturali, ove effettuate per scopi non lucrativi (e, in particolare, per finalità di studio o di creazione artistica o letteraria), appare non pienamente rispondente al dettato costituzionale che, da un lato, pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura (articolo 9, primo comma, della Costituzione) e, dall'altro, sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero.
l'introduzione del nuovo comma 3-bis del medesimo articolo 108, che prevede la completa liberalizzazione - con esonero anche dall'obbligo di autorizzazione - di una serie di attività, a condizione che siano attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Tali attività consistono, in particolare, nella riproduzione di beni culturali che non comporti potenziali interferenze con le esigenze di tutela (ossia quella riproduzione che si può attuare senza contatto fisico con il bene e senza l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi).
relativamente ai poteri di controllo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, (…) i controlli saranno diretti, altresì, a riscontrare che la riproduzione sia finalizzata effettivamente a uno degli scopi previsti dalla norma e che non avvenga, invece, per finalità lucrative. Sotto questo diverso profilo, il potere di controllo ex post del Ministero sostituisce quindi, come detto, il potere di rilasciare le concessioni ex ante, previsto dagli articoli 106 e seguenti del codice.
scopo della nuova disposizione è, pertanto, quello di operare non già una riduzione degli introiti pubblici derivanti dalla riproduzione di beni culturali, bensì di operare una diversa distinzione tra soggetti onerati e non onerati dal canone, fondata non già sulla loro natura pubblica o privata, ma sui fini - lucrativi o non lucrativi - cui è diretta l'attività svolta";
considerato che:
il 9 luglio 2014, alla Camera dei deputati, in sede di conversione del decreto-legge in questione (AC 2426), veniva approvato un emendamento restrittivo che escludeva dalla libera riproduzione i beni archivistici e bibliografici, stabilendo, di fatto, un ritorno al regime precedente riguardo ai documenti di archivio e ai manoscritti; pertanto, negli istituti che consentono agli utenti di fotografare, si continuano a tassare le fotografie (da tre euro a faldone fino a due euro a scatto) e negli istituti che negano agli utenti la possibilità di fotografare, torna l'obbligo di rivolgersi a ditte private o fotografi, ai quali il servizio di riproduzione è affidato in appalto esclusivo;
l'articolo 9 della Costituzione riconosce alla Repubblica il ruolo di promozione e sviluppo della cultura e della ricerca; ostacolare le riproduzioni, impedire il dispiegare delle potenzialità della fotografia digitale, tassare la ricerca vuol dire soffocarla e mercificarla, non certo promuoverla;
la modifica apportata al decreto-legge rende nuovamente costoso e inutilmente farraginoso un servizio necessario a favorire la conservazione dei documenti, evitandone la reiterata manipolazione, nonché a promuovere la ricerca storica a tutti i livelli (fortemente penalizzata dai crescenti tagli degli ultimi anni) e le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale che dalla ricerca traggono la loro necessaria linfa vitale;
nel mese di settembre 2014 alcuni studiosi hanno costituito il movimento "Fotografie libere per i Beni Culturali", che sinora ha raccolto più di 3.000 sottoscrizioni di studiosi da tutto il mondo (storici, filologi, archeologi, archivisti, restauratori, storici dell'arte, codicologi, italianisti) e personalità della cultura e della società, tra i quali Stefano Rodotà, Massimo Bray, Gregorio Arena (LabSUS), Massimo Cacciari, Gianni Vattimo;
la petizione è stata resa nota di recente su "Il Giornale dell'Arte" on line e ripresa dalla stampa (articolo di R. Lupoli, Libera foto di fonti documentarie in archivi e biblioteche in libero Stato - Left, marzo 2015),
si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno e necessario ritornare allo spirito originale del decreto- legge "Art Bonus", estendendo nuovamente la libera riproduzione alle fonti documentarie conservate in archivi e biblioteche (documenti di archivio, codici manoscritti e volumi a stampa non più tutelati dal diritto di autore), allineando in tal modo la normativa italiana a quella degli altri Paesi europei dove, secondo le migliori prassi (U.K. National Archives, British Library, Archives Nationales), viene consentito agli utenti di fotografare manoscritti e volumi antichi per motivi di ricerca;
quali iniziative si intendano adottare per rilanciare l'immagine delle biblioteche e degli archivi del nostro Paese che, sempre più marginalizzati, stentano ad essere percepiti come effettivi centri di diffusione della cultura oltre che come centri di conservazione, anche allo scopo di attenuare le disparità tra studiosi che dispongono di maggiori o minori risorse economiche e a tutti i cittadini interessati, in particolare, ai giovani laureandi, ai dottorandi privi di borsa.
(4-03934)
BUCCARELLA, AIROLA, DONNO, CAPPELLETTI, NUGNES, COTTI, PAGLINI, SANTANGELO, PUGLIA - Al Ministro della salute - Premesso che:
i pazienti colpiti da infarto acuto del miocardio ST-elevated, affinché sia loro garantita la prognosi migliore, quoad vitam et quoad valetudinem, qualora eleggibili, andrebbero idealmente indirizzati entro 90 minuti ad un laboratorio di emodinamica per essere sottoposti ad angioplastica. Tale pratica, suggerita da oltre un decennio dalle linee guida internazionali di riferimento, rappresenta un indicatore di efficienza di un sistema sanitario;
tale assunto scientifico è stato recepito solo recentemente nella legislazione italiana col riferimento alle reti ospedaliere per le patologie complesse tempo-dipendenti, contenuto nel regolamento recante "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, in attuazione dell'articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311" e dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
le Regioni e le singole aziende sanitarie, tuttavia, avevano già, in larga parte, provveduto a disciplinare questa materia nel corso degli ultimi anni. La Regione Puglia con delibera della Giunta regionale n. 397 del 2008 ha stabilito che i pazienti colpiti da infarto acuto del miocardio ST-elevated afferiti al sistema 118 fossero da questo trasportati al centro Hub di riferimento, mentre il trasferimento protetto ad Hub di pazienti afferiti alle strutture ospedaliere fosse effettuato con risorse e personale specialistico di queste ultime, nel rispetto della normativa vigente;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
la ASL di Lecce fin dal gennaio 2010 ha adottato una prassi del tutto difforme dalla normativa, imponendo ai medici convenzionati per il servizio 118, sotto minaccia di gravi provvedimenti disciplinari, anche intentati verso alcuni medici, ma respinti dal collegio arbitrale regionale con censura di tale prassi, l'onere del trasporto ad ospedale Hub dei pazienti colpiti da infarto acuto del miocardio ST-elevated,già in carico alle strutture ospedaliere sulla scorta di un documento denominato "Istruzione Operativa soccorso a paziente con SCA-STEMI", di cui non vi è traccia formale negli atti aziendali e ancor meno nei verbali degli organi istituzionali deputati a renderla operativa;
la ASL di Lecce, dalla costituzione del servizio 118 e fino ad oggi, come si legge nella delibera aziendale n. 341 del 15 aprile 2015, si avvale di ambulanze non idonee al soccorso e quindi prive dei requisiti tecnologici e strumentali idonei al trattamento di pazienti critici;
la stessa ASL con deliberazione n. 1012 del 2012, provvedeva ad approvare un accordo integrativo aziendale con i medici convenzionati per il servizio 118 che riportava nell'alveo della legalità la gestione del trasferimento interospedaliero dei pazienti colpiti da infarto, ma dopo aver disatteso i contenuti di quell'accordo e non onorato gli impegni economici stabiliti, con note successive (prot. n. 2014/0117381 del 22 luglio 2014, prot. n. 2014/0126726 dell'8 agosto 2014 e prot. n. 2014/0130777 del 25 agosto 2014), imponeva, precostituendo "uno stato di necessità per ordine di servizio tutti i giorni festivi e tutti i giorni feriali dalle ore 20,00 alle ore 08,00", il trasferimento interospedaliero dei pazienti colpiti da infarto acuto del miocardio al servizio 118, non disciplinandone le modalità di intervento, non prevedendo il consenso informato, non prevedendo strumenti vicarianti le risorse sottratte al soccorso in emergenza sul territorio, né modalità alternative di intervento per le strutture ospedaliere, riconosciute, negli stessi atti, le carenze operative del servizio 118 tali da pregiudicare già i soli compiti istituzionali, con "potenziale esposizione a rischio medicolegale";
contestualmente l'ASL di Lecce affidava con procedura diretta ad una società cooperativa prestazioni mediche già espletate da personale interno. La vicenda è stata oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo presso il Senato della Repubblica (4-02587),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali iniziative di competenza intenda assumere affinché presso l'ASL di Lecce sia garantita una rete di trasporto interospedaliero per il trattamento dell'infarto miocardico ST-elevated con modalità che assicurino ai potenziali pazienti e agli operatori garanzie di efficacia e sicurezza;
se non intenda adottare, nei limiti delle proprie attribuzioni, le opportune iniziative al fine di accertare eventuali responsabilità degli amministratori e dei dirigenti, nell'elevata conflittualità registrata con gli operatori, nella corretta definizione del rischio clinico legato alla prassi descritta, alla luce degli incidenti mortali al vaglio della magistratura, interessata anche dalle continue inchieste che hanno riguardato l'operato delle associazioni di volontariato convenzionate per il servizio 118.
(4-03935)
MATTEOLI - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
l'azienda Smith Bits di Saline di Volterra (Pisa) è ubicata in Valdicecina dal 1960, in un territorio con appena 20.000 abitanti, e vede occupati circa 200 lavoratori;
negli anni '70 l'azienda entrò a far parte del gruppo Smith, diventando nel trentennio successivo eccellenza del gruppo, consolidandosi sul territorio per la qualità del prodotto, la capacità di rispondere ai mercati in maniera efficiente e l'alta professionalità dei lavoratori;
nel 2010 l'azienda entrò a far parte del colosso mondiale Schlumberger (multinazionale di servizi e logistica del settore petrolifero) che ne acquistò il manufacturing. La nuova proprietà instaurò una nuova politica incentrata sullo stimolo e la condivisione delle scelte aziendali che portarono anche a momenti aggregativi extralavoro fra dirigenza e maestranze;
sempre nel 2010 vennero posti allo stabilimento obbiettivi annuali da raggiungere come, ad esempio, l'abbattimento del costo del lavoro, introduzione della massima flessibilità e continuo addestramento del personale;
nel 2011, con gli obbiettivi centrati in pieno, l'employ meeting dell'amministratore delegato decantò le caratteristiche dell'azienda, ma, nel frattempo, si trasferì nello stabilimento americano. Nello stesso periodo venne lanciata una nuova sfida aziendale che prevedeva il miglioramento degli standard qualitativi e la drastica riduzione degli infortuni sul lavoro. Anche questi ultimi obbiettivi vennero centrati in pieno su entrambi i livelli: lo stabilimento di Saline si confermò primo del gruppo, tanto da poter registrare solo un infortunio di lieve entità dopo 600 giorni;
già dal 2010 il nuovo gruppo iniziò a ridurre gli investimenti nei confronti dello stabilimento: condizione imprescindibile per rimanere competitivi sul mercato, cosa che in precedenza avveniva in maniera costante e continua;
nel 2013 venne introdotta una nuova tipologia di prodotto che fu presentata come la garanzia per il futuro dello stabilimento (un prodotto difficile per l'alta specializzazione manuale che serve per realizzarlo). In ogni caso anche questa sfida venne vinta dai tecnici e maestranze dello stabilimento, ottenendo la necessaria certificazione che ne consentì la commercializzazione;
nel 2014 vennero registrati i primi significativi segnali di crisi produttiva sul mercato del tricono, prodotto strategico per lo stabilimento. Al contempo l'approccio nella gestione dei livelli produttivi divenne a corrente alternata, passando da momenti di cassa integrazione guadagni ordinaria a chiusure collettive, ricorrendo infine alla cassa integrazione straordinaria in maniera massiccia. In questo periodo l'amministratore delegato decise di portare in America la produzione italiana di big bit (produzione fondamentale per lo stabilimento), riducendo 2 torni orizzontali e la capacità produttiva dello stabilimento;
il 2015 è stato fino ad oggi caratterizzato dal ricorso massiccio alla cassa integrazione guadagni ordinaria e soprattutto, nell'interfacciarsi con le rappresentanze sindacali e le istituzioni, sono iniziate a comparire risposte vaghe e aleatorie;
per il territorio della Val di Cecina i 200 lavoratori dello stabilimento di Saline di Volterra rappresentano una percentuale significativa degli occupati in Val di Cecina e non potrebbero essere riassorbiti dal tessuto produttivo locale, con ricadute gravissime dal punto di vista sociale ed economico per tutta l'area;
per il colosso americano dell'energia i 200 occupati presso lo stabilimento di Saline di Volterra rappresentano una piccola percentuale rispetto ai 20.000 lavoratori che vorrebbe tagliare su una forza lavoro complessiva a livello mondiale che ne impiega oltre 120.000. Questo almeno secondo i piani della Schlumberger Limited, la più grande società di servizi petroliferi al mondo, con dipendenti di 140 nazionalità occupati in 85 Paesi, che nel 2010 ha acquisito la Smith international, compreso lo stabilimento di Saline, dove si producono scalpelli per la perforazione. L'unico in Italia della società per quanto riguarda il settore manifatturiero;
i vertici dell'azienda hanno comunicato al sindaco del Comune di Volterra pochi giorni fa, così come alle rappresentanze sindacali, la volontà di cessare l'attività nello stabilimento nell'ambito della ristrutturazione del gruppo societario. Lavoratori, sindacati, istituzioni, forze politiche, cittadini tutti, si sono mobilitati sin da subito contro questa decisione;
al momento sono state poste in essere le seguenti iniziative: giovedì 30 aprile 2015, sciopero e manifestazione davanti alla sede di Saline e incontri tra i sindaci del territorio, Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) e sindacati. Martedì 5 maggio, a Pisa, incontro con i vertici dell'azienda, presso l'Unione industriali, al quale hanno partecipato, fuori dal palazzo, numerosi lavoratori e la popolazione;
mercoledì 6 maggio, vertice con l'assessore regionale competente, visto che la Regione, nel luglio 2014, aveva siglato con Smith un protocollo d'intesa per consolidare la presenza dell'azienda sul territorio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano, per quanto di competenza, assumere iniziative al fine di superare questa grave crisi che non riguarda solo i lavoratori coinvolti e le loro famiglie, ma un intero territorio;
se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non intenda aprire un tavolo presso il Ministero con i rappresentanti dell'azienda e i sindacati per individuare un percorso che possa garantire i posti di lavoro nella zona di Saline di Volterra.
(4-03936)
DI BIAGIO - Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:
successivamente all'atto di sindacato ispettivo 4-03541, con il quale si interrogava il Ministro della giustizia in merito alla vicenda dell'estradizione del signor Henrique Pizzolato, sono sopravvenuti fatti nuovi;
in particolare in data 6 maggio 2015 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, a seguito del ricorso proposto dal signor Henrique Pizzolato per l'annullamento del decreto 21 aprile 2005, a firma del Ministro della giustizia, con il quale viene concessa al Governo della Repubblica Federativa del Brasile l'estradizione dello stesso Pizzolato, ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del decreto;
l'udienza per la trattazione collegiale del merito del ricorso è stata fissata per il prossimo 3 giugno 2015;
nonostante sia in vigore il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989, l'art. 5, comma 51 della Carta costituzionale brasiliano non consente l'estradizione di cittadini brasiliani, in evidente spregio del principio di reciprocità;
proprio sulla scorta della mancanza di reciprocità, il 3 luglio 2001 il Ministro della giustizia pro tempore respinse la richiesta di estradizione avanzata dal Governo brasiliano del cittadino italo - brasiliano Salvatore Alberto Cacciola;
in data 4 febbraio 2015 il Parlamento ha approvato la legge recante "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, (legge n. 17 del 10 febbraio 2015)" che prevede la possibilità per i cittadini italiani di scontare in Italia la pena inflitta dall'autorità giudiziaria brasiliana;
per quanto riguarda le condizioni dei detenuti in Brasile, di recente anche la Corte d'Appello di Roma (nel caso Van Coljwik) ha ritenuto che le carceri brasiliane siano caratterizzate da una situazione di degrado generale e che vi sia quindi il pericolo concreto che l'estradando sia sottoposto ad un trattamento che possa essere pregiudizievole dei diritti fondamentali;
Henrique Pizzolato ha da subito mostrato di non volersi sottrarre alla condanna decidendo di costituirsi una prima volta nel febbraio 2014 per poi essere scarcerato il 28 ottobre 2014, ed in seguito al recente annullamento della decisione da parte della Corte di cassazione Pizzolato si è nuovamente costituito e oggi è detenuto presso la Casa circondariale di Modena;
certamente il caso del signor Pizzolato deve essere valutato e deciso esclusivamente sulla base degli elementi che lo riguardano, senza che intervengano altre considerazioni, anche in relazione ed in funzione del caso del cittadino italiano Cesare Battisti, non essendo opportuno procedere per inutili parallelismi o confronti tra le due vicende;
pur nel massimo rispetto delle decisioni delle autorità giudiziarie che si sono fin adesso pronunciate, spetta al Ministro della giustizia la decisione finale in merito all'estradizione,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, alla luce delle considerazioni indicate in premessa, ed in particolare in ragione dell'approvazione della legge di ratifica del trattato sul trasferimento delle persone condannate, non ritengano opportuno sospendere l'esecuzione del decreto di autorizzazione all'estradizione del signor Henrique Pizzolato.
(4-03937)
DAVICO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
la Regione Sicilia è official partner di Expo Milano 2015 per il Cluster Bio-Mediterraneo;
per la presenza sullo spazio comune del Cluster, sono state investite importanti risorse regionali, quantificate in circa 3 milioni di euro, oltre a ben 11 milioni di euro derivanti dai fondi dell'Unione europea;
lo spazio comune dovrebbe rappresentare il luogo d'incontro delle diverse culture ed anime del Mediterraneo: sono, infatti, 11 i Paesi aderenti al Cluster (Grecia, Libano, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Malta, San Marino, Serbia, Albania e Montenegro) ed è prevista la realizzazione di un palinsesto di appuntamenti legati alla valorizzazione del ricco, biodiverso e prestigioso patrimonio di prodotti della terra e del mare Mediterraneo;
le condizioni del padiglione che ospita la Regione Sicilia, appaiono a parere dell'interrogante semplicemente imbarazzanti, dal momento che quest'ultimo si presenta interessato da fenomeni di infiltrazioni di acque, e dunque, allagato e sporco di fango; le strutture non sembrano stabili e dunque appaiono potenzialmente pericolose; inoltre, la sua collocazione è scarsamente segnalata, quindi difficilmente raggiungibile;
appare indubbio a giudizio dell'interrogante che bisognerà accertare le responsabilità di chi ha causato questa intollerabile situazione, attesi i gravissimi disagi, in termini di ricadute economiche, che ciò sta comportando in danno ad una intera Regione;
l'intero padiglione, infatti, sta ricevendo pochissimi visitatori per le pessime condizioni: mancanza di visibilità dei prospetti esterni che non riportano l'identificazione del Cluster e dei Paesi aderenti, mancanza di segnaletica verso il Cluster Biomediterraneo, mancata di pulizia degli spazi comuni, assenza di adeguato collegamento ad internet, elemento indispensabile per lo svolgimento delle attività e obbligo contrattuale di Expo 2015,
si chiede di sapere:
se il Governo si sia attivato, entro i limiti di propria competenza, per accertare le responsabilità correlate a tale accadimento e per garantire il ristoro dei danni sino ad oggi cagionati;
in particolare se risulti a quali soggetti (società Expo 2015, eventuali società appaltatrici, Regione Sicilia, con il proprio commissario del Cluster) siano ascrivibili le evidenti inadempienze indicate e se sia stata chiesta alla società Expo, alle eventuali società appaltatrici, ovvero ancora, alla Regione Sicilia, e da quest'ultime fornite, una relazione dettagliata sulle strutture realizzate all'interno del Cluster Bio-Mediterraneo, secondo modalità e tempistiche certe;
infine quali interventi concreti verranno adottati per rimediare a questo imbarazzante stato di cose che vede, al momento, il padiglione siciliano in una infelice condizione dinanzi agli occhi del mondo.
(4-03938)
LUCHERINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
la vicenda di cui si narra è stata già oggetto di alcuni atti di sindacato ispettivo (4-02551 del 25 luglio 2014 e 4-03052 del 20 novembre 2014), così come nella XVI Legislatura, dell'interrogazione 4-06844 alla Camera dei deputati. Trattasi di un contenzioso che nel caso specifico coinvolge una società editoriale "Accademia Marketing e Comunicazione S.r.l." e una società di distribuzione "Lanza A.D.G. S.n.c." e che a livello nazionale risulta essere oggetto di molti procedimenti civili e penali;
sul piano generale il contenzioso genera da un contegno fraudolento tenuto da alcune aziende editoriali relativamente all'ambito del ritiro delle rese. Per somme linee, la pratica che accomuna le imprese operanti nel settore dell'editoria, dettata più dalle consuetudini che da specifiche previsioni normative, presuppone la consegna delle pubblicazioni a cura dell'editore. Il distributore provvede nell'ambito del proprio territorio a rifornire le edicole ed a ritirare da queste le copie rimaste invendute; quindi le concentra presso le proprie strutture, ricondizionandole in attesa del ritiro da parte dell'editore;
la pratica fraudolenta si concretizza specie nelle modalità di distruzione dei titoli, prodotti e pubblicazioni editoriali. Sussistono, invero, varie modalità di distribuzione, ovvero: quella in conto/vendita (cosiddetta "resa a specchio") e quella in conto/deposito. In linea generale, nel primo caso, le pubblicazioni non gradite o giudicate non vendibili dagli edicolanti vengono da questi immediatamente rese, non procedendo all'acquisto e alla conseguente emissione di fattura che ne deriva. Nel secondo caso, ovvero nei casi di distribuzione in conto/deposito, si segue una procedura distinta in ragione della peculiarità che riguarda pubblicazioni che non hanno una scadenza, mantenendo una certa vendibilità nel tempo. In sostanza, dunque, l'edicolante paga quanto venduto, rendendo l'invenduto solo a seguito del richiamo del prodotto dalle edicole a cura del distributore, dopo il tempo di permanenza nelle strutture di quest'ultimo, stabilito dall'editore;
a quanto risulta all'interrogante la vicenda processuale che vede in lite la società Accademia Marketing e la società Lanza A.D.G. origina proprio dalla natura degli accordi commerciali tra queste intercorsi, aventi ad oggetto la distribuzione nel territorio ferrarese di uno specifico prodotto editoriale. Da alcune indagini della Guardia di Finanza (nucleo di Polizia tributaria di Ferrara), precedenti a sentenze di condanna nei confronti della società emesse dal tribunale di Ferrara, emergerebbero aspetti penalmente rilevanti a carico della suddetta società, la quale, mediante artifici e raggiri, avrebbe compiuto atti idonei a procurarsi degli ingiusti vantaggi di natura economica, che il Tribunale di Ferrara con la sentenza n. 315 del 17 maggio 2011, ha quantificato in 138.326,34 euro, pari alla somma fra importo richiesto a titolo di pagamento della merce invenduta e l'importo richiesto a titolo di risarcimento danni maggiorato di interessi;
quanto descritto risulterebbe aggravato dalla falsa testimonianza in sede giudiziale dei rappresentanti della società Accademia Marketing, i quali avrebbero negato la presenza di solleciti rivolti ad essa da parte della società di distribuzione menzionata, affinché procedesse al ritiro delle pubblicazioni invendute. A tale riguardo, durante il procedimento civile, sono state ascoltate varie persone le quali hanno riferito, in maniera pressoché univoca, di numerosi solleciti da parte della società di distribuzione;
il modus operandi della società Accademia Marketing, comune ad altre decine di casi giudiziari proposti dalla stessa società su tutto il territorio italiano, sembra seguire nelle sue linee generali un meccanismo ormai rodato. Infatti, dopo un primo periodo di rapporti privi di qualsiasi disputa con le agenzie di distribuzione, la società Accademia Marketing, approfittando di un vuoto normativo in ambito editoriale, esigerebbe dal distributore il pagamento delle pubblicazioni rimaste invendute, interrompendo i ritiri presso i distributori, lasciando decadere i termini per l'esercizio del diritto di resa da parte del distributore, in spregio ai consolidati usi che regolano il settore;
considerato che per disciplinare in modo uniforme e certo su tutto il territorio nazionale il reso della stampa invenduta, dal distributore all'editore, è stato costituito un apposito comitato del quale fanno parte, tra gli altri, anche vari parlamentari,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se e quali iniziative di competenza intenda assumere, anche sul piano normativo, al fine di evitare simili patologie e fare in modo che la disciplina di fattispecie come quelle descritte sia definita secondo criteri di uniformità sul territorio nazionale, tenendo conto dei principi consolidati rinvenibili nei protocolli già applicati nel settore.
(4-03939)
PETRAGLIA, CERVELLINI, DE PETRIS - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
l'interporto "A. Vespucci" in località Guasticce, del Comune di Collesalvetti (Livorno), la cui realizzazione è stata resa possibile con finanziamenti pubblici, della Comunità europea e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con uno stanziamento di ventisei milioni nel 2008, finalizzati alla "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e impiantistiche nelle aree destinate all'attività di logistica" è in fase di completamento nelle opere di urbanizzazione e di messa in sicurezza idraulica;
i suoi 300 ettari rappresentano l'ideale retroterra portuale di Livorno e, con l'ampliamento della cinta doganale, l'interporto costituisce un ulteriore incentivo all'attività di logistica dell'area vasta costiera;
l'avvio dell'impresa ha come base l'accordo di programma sottoscritto tra la Regione Toscana, tutti gli enti locali interessati e gli enti pubblici competenti per materia, l'11 gennaio 2007 per la progettazione dello sviluppo dell'area costiera Pisa - Livorno e che comprendeva, tra l'altro, "iniziative coordinate per la predisposizione dei progetti: (...) piattaforma logistica costiera e difesa idraulica" al quale tutte le parti devono attenersi rigorosamente e senza deroghe;
il Consiglio comunale di Collesalvetti, il 26 settembre 2012, con variante al piano strutturale, ha destinato, tra l'altro, il 40 per cento delle aree dell'interporto ad attività manifatturiere e commerciali e in conseguenza di ciò ha approvato, in data 30 aprile 2013, la variante al regolamento urbanistico con la quale ha introdotto nelle NN.TT.AA. (per il 25 per cento dell'intera area) la possibilità di realizzare le attività produttive e di trasformazione (F2) le attività di fabbricazione (F3) e le attività di recupero (F6) e di servizio, limitatamente ad impianti di riciclaggio, riutilizzo e recupero di rifiuti (H), in deroga al divieto previsto dalla normativa vigente;
in varie occasioni la Regione Toscana è stata chiamata alla valutazione sulla variante al piano strutturale del Comune di Collesalvetti e in particolare la destinazione del 40 per cento dell'area ad attività manifatturiera e commerciale che è in palese contraddizione con le finalità logistiche e retroportuali dell'area e in aperto contrasto con l'accordo di programma sottoscritto agli inizi del 2007;
con proprio intervento dell'agosto 2013 la Regione inviava proprie osservazioni al Comune di Colesalvetti confermando "come, anche in sede di approvazione, la variante al Regolamento Urbanistico (comunale) non sia esaustiva riguardo le valutazioni e verifiche in rapporto alla connessione e compatibilità delle nuove funzioni introdotte con la prioritaria funzione logistica, nonché rispetto agli effetti cumulativi di carattere ambientale e paesaggistico delle previsioni (vecchie e nuove) nel loro insieme" e auspicando, da parte dell'amministrazione comunale di Collesalvetti, la revisione di tutta la variante per tutto il territorio comunale, non solo dell'interporto, nel rispetto delle norme paesaggistiche e del piano di indirizzo territoriale con un'attenzione maggiore rivolta ai dimensionamenti e alla razionalità delle nuove destinazioni introdotte;
nonostante le osservazioni critiche della Regione il Consiglio comunale di Collesalvetti ha, ostinatamente, con delibera del 4 aprile 2014, perseverato nel non prevedere quantomeno lo stralcio delle parti della variante oggetto di osservazioni,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario verificare se allo stato l'intero iter procedurale di costruzione dell'interporto in oggetto, compresi i vari e successivi interventi dei numerosi soggetti pubblici interessati, siano congrui, nel rispetto della normativa vigente e dell'accordo di programma, al progetto e alle finalità originariamente previste e che costituiscono la base integrante e necessaria per la concessione dei finanziamenti pubblici ed europei, o se contengano elementi di incoerenza, anche al fine di evitare di incorrere in eventuali, possibili infrazioni da parte dell'Unione europea.
(4-03940)
PETRAGLIA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che il riordino degli ammortizzatori sociali disposto con il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 204, n.183" introduce in via sperimentale per il 2015 la DIS-COLL, l'indennità di disoccupazione rivolta a collaboratori coordinati e continuativi e a progetto volta ad allargare il sostegno al reddito a categorie di soggetti finora esclusi;
considerato che:
il testo del decreto nomina esplicitamente tra i beneficiari soltanto i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a progetto, appena due delle numerose tipologie contrattuali parasubordinate sottoposte al medesimo regime contributivo e iscritte alla gestione separata Inps;
tra tali tipologie figurano i precari delle università e degli enti di ricerca: assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti sottoposti, nel 2015, ad un'aliquota previdenziale pari al 30,72 per cento esattamente uguale a quella di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a progetto. In tutto si tratta di circa 60.000 soggetti che effettuano versamenti alla gestione separata INPS, mediamente hanno contratti di durata breve e, come ormai da più parti rilevato, alti tassi di espulsione dall'università;
la circolare INPS del 7 aprile 2015, che ha reso operativa la DIS-COLL, non ha chiarito quale sia la platea dei beneficiari, riportando la stessa dicitura presente nel decreto legislativo con le ambiguità richiamate,
si chiede di sapere:
se l'indennità di disoccupazione DIS COLL sia rivolta anche agli altri parasubordinati (non collaboratori coordinati e continuativi o a progetto) iscritti alla gestione separata INPS e se in particolare possa essere riconosciuta ad assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di ricerca;
quali eventuali altre iniziative il Governo intenda attivare per riconoscere il diritto al sostegno al reddito ai giovani ricercatori italiani e a tutti i parasubordinati che sottostanno ad identico regime contributivo e sperimentano la discontinuità del lavoro.
(4-03941)
FATTORI, SERRA, PUGLIA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, MORONESE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il servizio del programma "Le Iene", andato in onda il 7 maggio 2015, ha evidenziato come presso la scuola materna "Marchesi" dell'IC (Istituto comprensivo) "Garibaldi" del Comune di Genzano di Roma non sia garantita un'adeguata assistenza alle necessità fisiologiche dei bambini frequentanti;
durante il turno pomeridiano, dalle ore 14 alle ore 16, i circa 40 bambini iscritti possono avvalersi soltanto della presenza di un'operatrice scolastica a supporto delle educatrici e tale situazione implica, tra l'altro, l'impossibilità di accompagnare i bambini in bagno, generando disagi agli stessi ed alle famiglie spesso costrette ad accorrere a seguito di chiamata del plesso scolastico;
in relazione al servizio televisivo il sito di informazione on line "ilcaffè.tv" dell'8 maggio 2015 riporta che, secondo i genitori, "i bambini subiscono delle umiliazioni, vengono lasciati sporchi ed isolati ad attendere i genitori mentre gli altri compagni giocano liberamente";
considerato che, risulta agli interroganti:
la situazione in molti istituti scolastici del Comune di Genzano di Roma sarebbe critica soprattutto alla luce dei numerosi eventi susseguitisi negli ultimi mesi: allagamenti per carenza strutturale, presenza di escrementi di topo anche successivamente ad un intervento di derattizzazione, chiusura di classi per inagibilità con trasferimento in locali inidonei per la sicurezza degli studenti stessi, carenza di materiali di cancelleria o anche di semplice carta igienica;
nel corso del mese di settembre 2014 i genitori hanno provveduto ad effettuare alcuni interventi di manutenzione con l'avallo dell'amministrazione comunale che non riuscirebbe ad ottemperare alle necessità;
nel comune di Genzano è stata effettuata una raccolta di firme, a cui non è seguita alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione comunale, finalizzata a richiedere i certificati di agibilità dei plessi scolastici cittadini e più in generale ad avere informazioni circa lo stato di sicurezza degli stessi;
l'amministrazione comunale di Genzano non ha aderito con propri progetti al fondo previsto dal cosiddetto "Decreto del fare" (decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013), che prevedeva uno stanziamento (280 milioni di euro) da destinare, per l'anno 2014, ad interventi urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali;
considerato inoltre che:
la grave situazione scolastica del Comune di Genzano di Roma è analoga a quella riscontrata in numerosi comuni italiani;
il rapporto di Legambiente "Ecosistema scuola" del novembre 2014, tra i numerosi e allarmanti dati sottolinea come il 32 per cento delle scuole necessiti di interventi urgenti di manutenzione e che solo il 53 per cento abbia effettivamente il certificato di agibilità;
considerato infine che:
nel corso della citata trasmissione televisiva il Ministro Giannini, intervistata, si è dichiarata consapevole delle difficoltà vissute da numerose scuole italiane e, nello specifico, ha ribadito che l'obiettivo de "La Buona Scuola" è di avere scuole che funzionino da 0 a 6 anni a livello generale e che questo include anche la scuola di Genzano;
a giudizio degli interroganti le carenti condizioni igieniche e strutturali dei plessi scolastici mettono a repentaglio la salute delle generazioni future che andrebbero invece salvaguardate ed inserite in un ambiente scolastico che consenta loro di crescere rispettate nella dignità e nel benessere,
si chiede di sapere:
quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo, in raccordo con le amministrazioni coinvolte e nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo prefissato dal percorso "La buona scuola", al fine di sanare le numerose criticità evidenziate in premessa;
quali provvedimenti di competenza intenda intraprendere per raggiungere uguali standard di qualità strutturale, edilizia e di servizi offerti su tutto il territorio nazionale.
(4-03942)
FUCKSIA, TAVERNA, PUGLIA, MONTEVECCHI, PAGLINI, SANTANGELO - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della salute - Premesso che:
il finanziamento pubblico ai circhi con animali, si basa essenzialmente su norme risalenti nel tempo che non tengono conto né dell'evoluzione che ha raggiunto la società civile sulla tematica animale, né della normativa europea che, a più riprese, con svariate direttive ha stabilito e continua a stabilire standard di tutela e protezione sempre maggiori. Infatti, in Italia sono ancora in vigore: la legge n. 337 del 1968 che, all'articolo 1, legittima il sostegno finanziario ai circhi equestri e allo spettacolo viaggiante, dichiarandone la funzione sociale; la legge n. 163 del 1985 che, istituendo un fondo unico per lo spettacolo (FUS), riconosce anche ai "Circhi e Spettacolo" un contributo economico. Le normative richiamate non contengono, al loro interno, alcun obbligo riguardo alla gestione degli animali o criteri da rispettare a garanzia delle loro condizioni di vita, neanche come requisiti minimi per l'ottenimento dei suddetti contributi. Unica forma di tutela, pena la decadenza dal sostegno economico, il non aver riportato condanne per i delitti di cui al titolo IX-bis del libro II del codice penale, ovvero "contro il sentimento animale" (come recita l'art 4, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 20 novembre 2007);
nel 2013 il Senato ha approvato a larghissima maggioranza e con il parere positivo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo pro tempore, Massimo Bray, l'ordine del giorno (OdG) G9.205 che ribalta l'ormai desueta visione del circo con animali, espressa con le leggi citate. L'ordine del giorno impegna il Governo a prevedere, nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi, a valere sul fondo unico per lo spettacolo, ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con animali, fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018;
nonostante gli impegni stabiliti per il Governo, è stato emanato il decreto ministeriale 1° luglio 2014 che, definendo i nuovi criteri per l'erogazione e le modalità di liquidazione dei contributi allo spettacolo, non dispone alcun divieto riguardo all'esercizio dell'attività circense con impiego di animali, né, tantomeno, dichiara, rispetto a questa forma di manifestazione, l'azzeramento dei finanziamenti pubblici;
il 5 maggio 2015, in Senato, sono stati approvati alcuni atti di indirizzo sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali (1-00239 testo 2, a prima firma della sen. Taverna, 1-00258 testo 5, a prima firma della sen. Amati, 1-00267 testo 2, a prima firma della sen. Cirinnà, 1-00397 testo 2, a prima firma della sen. Fucksia) che impegnano il Governo ad intervenire con una politica di innalzamento dei livelli di protezione e benessere di tutti gli animali, non solo quelli da compagnia. Anche rispetto ai circhi e agli spettacoli viaggianti, ancora una volta il Governo è stato indirizzato verso un approfondimento serio della tematica che coinvolga i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dei beni culturali, al fine di valutare la conformità di queste forme di manifestazioni relativamente agli standard di tutela degli animali fissati in Italia e in Europa;
considerato che:
negli ultimi 5 anni, i circhi e lo spettacolo viaggiante hanno ottenuto quasi 30 milioni di euro di finanziamenti erogati tramite il FUS, per attività svolte sia in Italia che all'estero. Tra i circhi beneficiari, come denunciato da un dossier della Lega Anti-vivisezione (LAV), e dalle numerose interrogazioni parlamentari (a cui non è ancora giunta risposta) presentate trasversalmente dai vari gruppi, compaiono circhi non solo con procedimenti penali in corso, ma anche condannati in via definitiva proprio per reati di maltrattamento animale, dunque, in violazione al richiamato articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 20 novembre 2007;
nei circa 100 circhi italiani vi sono ancora 2.000 animali tenuti in cattività, secondo stime della LAV. Tali stime sono probabilmente prudenziali, non essendoci un'anagrafe nazionale di accesso pubblico relativa agli animali tenuti nei circhi e per la difficoltà di reperire dati precisi a causa dei numerosi cambi societari da parte delle imprese circensi che, spesso, affittano o cedono, senza controlli statali, gli animali impiegati,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali misure siano state assunte in merito alle assegnazioni economiche, a valere sul fondo unico per lo spettacolo, nei confronti dei circhi condannati in via definitiva per i reati di maltrattamento, al fine di revocare le somme attribuite ed impedirne il proseguimento dell'attività circense con impiego di animali;
se non ritengano opportuno, nell'ambito delle rispettive competenze, individuare le responsabilità rispetto al procedimento istruttorio che ha autorizzato l'erogazione dei benefici economici nei confronti dei circhi condannati in via definitiva per maltrattamento degli animali;
se non valutino necessario avviare un'ampia verifica, anche alla luce delle deficitarie normative e procedure vigenti, sull'impiego nei circhi di personale che abbia riportato condanne di maltrattamento sugli animali;
se non si ritenga opportuno, alla luce di quanto approvato con l'OdG G9.205 e con i suddetti atti di indirizzo sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali, nonché in conformità ai livelli di protezione animale nazionali ed europei, revisionare i contenuti del decreto ministeriale del 1° luglio 2014 e procedere all'immediato azzeramento dei finanziamenti pubblici a beneficio dei circhi che utilizzano gli animali;
quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di valutare la possibilità di conferire i fondi FUS ai soli circhi che decidono di assumere giovani artisti, usciti dalle relative accademie circensi, al fine di dare allo stesso tempo maggiori sbocchi occupazionali;
quali sistemi di controllo e di monitoraggio siano stati predisposti per verificare che l'impiego degli animali nei circhi sia conforme agli standard di tutela affermati nella normativa, nazionale ed europea;
se, nelle more degli adempimenti relativi al suddetto OdG e alle mozioni richiamate, non valutino l'opportunità di istituire un'anagrafe nazionale che registri tutti gli animali, attualmente in cattività nei circhi, utile anche per una loro presa in carico, qualora in un prossimo futuro in Italia si affermi il divieto del loro impiego negli spettacoli pubblici;
quali provvedimenti siano stati adottati per dare effettiva applicazione all'ordine del giorno G9.205 e quali si intenda assumere per attuare gli impegni contenuti nelle mozioni richiamate in premessa, in tema di legittimità dei circhi e degli spettacoli viaggianti, con impiego di animali. E se, magari, visti gli scandali ricordati circa i finanziamenti del FUS e le condizioni di vita a cui sono costretti gli animali nei circhi, si intenda emanare una decretazione d'urgenza per imporre l'immediato divieto di utilizzo degli animali negli spettacoli pubblici.
(4-03943)
DAVICO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il terremoto del 6 aprile 2009 avvenuto in provincia de L'Aquila ha causato 309 vittime ed oltre 1.600 feriti, alcuni dei quali rimasti inabili, mentre altri, in gran parte giovani, orfani e spesso senza casa e lavoro;
urge a parere dell'interrogante un provvedimento legislativo volto a riconoscere la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini invalidi, ovvero di indennità in favore degli eredi di persone decedute o disperse in conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile;
il Governo è già stato chiamato, nel recente passato, a verificare la possibilità di prevedere una forma di riconoscimento in favore di tali categorie di cittadini delle zone colpite dal terremoto;
tale verifica è stata espletata tenendo presente gli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto dei vincoli finanziari europei; invero, con atto ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2010 il Governo dell'epoca aveva comunicato che già in passato erano state emanate disposizioni normative volte a riconoscere la qualifica di infortunati del lavoro a cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza di una calamità naturale, per cui nulla ostava alla emanazione di un provvedimento indirizzato agli orfani ed invalidi del sisma;
la problematica è più attuale che mai, non essendo venute meno le criticità che decine e decine di orfani del sisma del 6 aprile 2009 continuano ad affrontare nella loro quotidianità,
si chiede di sapere quali provvedimenti, e con quali modalità e tempistiche, i Ministri in indirizzo abbiano previsto, ovvero abbiano intenzione di prevedere, in favore degli orfani ed invalidi, vittime del sisma, anche in relazione: al riconoscimento di un indennizzo e/ o sussidio per le persone rimaste orfane e/o invalide in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009; al riconoscimento ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 della qualifica di infortunato del lavoro e, conseguentemente, dei benefici che da tale qualifica discendono (ordine del giorno n. 9/2468/39 del 17 giugno 2009, seduta 189); all'estensione della reversibilità oltre il compimento del ventiseiesimo anno, in favore dei figli rimasti orfani, indipendentemente dalla qualifica di studente o dal riconoscimento di inabilità al lavoro.
(4-03944)
DAVICO - Ai Ministri della difesa e dell'interno - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
presso Expo Milano 2015 risultano impiegati 2.400 militari, di cui 1.800 nell'ambito di un programma di sicurezza per l'evento, e 600 per l'operazione "Strade Sicure";
almeno la metà di tale personale militare interforze avrebbe ricevuto come alloggio una sistemazione in tenda, dovuta alla mancanza di posti nelle caserme dell'hinterland milanese; tale collocazione dovrebbe permanere per tutta la durata dell'evento espositivo, e dunque, per almeno 6 mesi;
le problematiche che la soluzione individuata sta facendo emergere non sono di poco conto: i bagni risultano essere pochi rispetto al numero dei militari, e spesso risultano intasati, per ovvi motivi; i pasti sono spesso costituiti da qualche fetta di pane, cibo in scatola e merendine; il riposo in tenda è reso difficoltoso a causa delle elevate temperature che si raggiungono durante il giorno, amplificate dal tessuto di cui le tende sono costituite; all'interno delle stesse si avvertono, infatti, circa 40 gradi di giorno, a fronte dei 10 gradi della notte; inoltre, ai militari non è ancora stato comunicato il tipo di indennità che riceveranno per l'impiego milanese;
il dispiegamento delle forze armate alla manifestazione è reso ovviamente necessario per poter garantire che l'evento si svolga in condizioni di elevata sicurezza pubblica;
nel frattempo, però, in data 7 maggio 2015 si è tenuta, presso il Ministero dell'interno, una riunione nel corso della quale, il Ministro, Angelino Alfano, ha incontrato i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni per fare il punto sull'emergenza profughi, al fine di chiedere di reperire nuove strutture di accoglienza, da individuarsi, con ogni probabilità, nelle caserme e nelle scuole dismesse; l'esito di tale incontro non è stato reso noto, nella sostanza, dal momento che al termine del summit si è dichiarato, in maniera assai generica, che partiranno gruppi di lavoro misti, senza specificare in concreto quali saranno le strutture sul territorio che ospiteranno gli immigrati;
ad ogni modo, emerge a parere dell'interrogante un paradosso tra l'attenzione prestata ai militari impegnati nella "missione Expo", costretti a vivere in condizioni a dir poco disagiate nelle tende campestri, e quella dedicata al problema dei rifugiati, massicciamente accolti nel nostro Paese, e certamente sistemati in condizioni migliori di quelle, invece, al limite della dignità, riservate ai militari, sempre nel totale disinteresse delle istituzioni dell'Unione europea,
si chiede di sapere se il Governo, anche alla luce del comunicato emesso dal COCER, abbia previsto, e con quali modalità e tempistiche, rimedi per migliorare le condizioni di sistemazione del personale militare impegnato nelle operazioni di sicurezza dell'Expo Milano 2015, anche al fine di non creare problemi di uniformità di trattamento con il resto delle altre forze di Polizia impegnate in tale manifestazione.
(4-03945)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
4a Commissione permanente (Difesa):
3-01916, del senatore Battista, sulla costruzione e l'impiego di un reparto d'elite delle forze armate italiane;
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01918, del senatore Aracri, sul progetto di realizzazione di un "Consolidation center" presso la città delle merci nell'aeroporto di Fiumicino (Roma);
3-01919, del senatore Aracri, sui criteri di definizione delle procedure di gara bandite da Consip SpA;
10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-01920, del senatore Piccoli ed altri, sull'emanazione del decreto interministeriale di attuazione del credito di imposta per il settore turistico.
Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione, già assegnata per lo svolgimento alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sarà svolta presso la Commissione permanente:
6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-01893, del senatore Caleo ed altri, su una procedura sperimentale accelerata di sdoganamento delle merci straniere.
Interrogazioni, ritiro di firme
Il senatore Mauro Maria Marino ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 3-01893, del senatore Caleo ed altri.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 444ª seduta pubblica del 6 maggio 2015, a pagina 13, dopo il titolo "Ripresa della discussione delle mozioni nn. 76 (testo 2), 336 (testo 2), 366, 410 e 411 (ore 16,56)", sostituire la prima riga con le seguenti:
"CASTALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.".