Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 420 del 31/03/2015

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

420a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)

MARTEDÌ 31 MARZO 2015

_________________

Presidenza del vice presidente GASPARRI,

indi della vice presidente LANZILLOTTA

_________________

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 421 del 1° aprile 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_________________

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_________________

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,04).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 26 marzo.

Sul processo verbale

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,07).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Relazione orale) (ore 16,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 26 marzo si è concluso l'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso presentati.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori e nella mia responsabilità di Presidente della Commissione giustizia, che non è dissimile dalla responsabilità che, comunque, riguarda anche la Presidenza del Senato. Sotto questo profilo, mi permetto di richiamare l'attenzione del relatore, senatore D'Ascola, e del vice ministro Costa. (Brusio).

PRESIDENTE. Senatore D'Ascola, come relatore la pregherei di ascoltare.

PALMA (FI-PdL XVII). Noi abbiamo votato l'articolo 1 e l'articolo 2. In particolare, l'articolo 2 tratta... (Brusio). Ma insomma colleghi, scusatemi!

Come dicevo, in particolare l'articolo 2 tratta del reato di concussione e nel corso dell'ultima seduta è stato respinto un emendamento del senatore Barani che prevedeva un aumento di pena per il reato di concussione commesso da un appartenente all'ordine giudiziario.

Ciò detto, signor Presidente, desidero segnalare una palese incostituzionalità nel testo che stiamo andando ad approvare, con la conseguenza di mettere le basi per una navetta tra la Camera ed il Senato e, quindi, sostanzialmente, di ritardare l'approvazione del disegno di legge in tema di corruzione che tanto a cuore sta, oltre che alle forze politiche, anche al Paese.

Il tema è abbastanza semplice. A seguito della votazione dell'articolo 1 il reato... (Brusio). Mi dovete ascoltare, poi fate quello che volete.

PRESIDENTE. Colleghi, credo che quella del senatore Palma sia un'osservazione che merita attenzione.

PALMA (FI-PdL XVII). A seguito dell'approvazione dell'articolo 1, la pena base per il reato di corruzione in atti giudiziari è da sei a dodici anni. Questa pena è superiore sia alla pena per il reato di concussione per induzione (che va da sei a dieci anni e sei mesi), sia alla pena per concussione, che va da sei a dodici anni, il che equivale a dire che il reato di corruzione in atti giudiziari viene ad essere punito in maniera più grave o identica al reato di concussione commesso da un appartenente all'ordine giudiziario.

Questo evidentemente, sotto il profilo della ragionevolezza, espone questo provvedimento ad una censura di incostituzionalità, perché essendo pacifica la maggiore gravità del reato di concussione rispetto al reato di corruzione, non c'è davvero nessuna ragionevolezza nell'immaginare che il reato di corruzione commesso da un magistrato venga punito in misura maggiore o uguale rispetto al reato di concussione commesso dallo stesso magistrato.

È vero che un disallineamento delle sanzioni vi era anche prima, cioè con la legge Severino, perché il reato di corruzione in atti giudiziari era punito in termini maggiori rispetto al reato per concussione per induzione, ma questo poteva trovare una giustificazione nell'affermare che il legislatore riteneva il reato di corruzione in atti giudiziari più grave del reato di concussione semplice commesso da un pubblico ufficiale qualunque. Nel momento, però, in cui si aumentano le pene nel modo in cui le abbiamo aumentate e ci troviamo di fronte ad un'ipotesi non prevista dalla legge Severino, e cioè che la corruzione in atti giudiziari è punita in termini identici alla concussione per costrizione, la irragionevolezza della sanzione è lampante. Sotto questo profilo credo quindi, ove mai il Governo intenda evitare la navetta tra Camera e Senato, ovvero intenda evitare di esporre la presente norma al giudizio della Corte costituzionale, che sarà inevitabilmente di illegittimità costituzionale, che vi sia ancora tempo per il Governo e per il relatore di presentare un emendamento che individui il reato di concussione in atti giudiziari e sostanzialmente in questo modo venga a sanare una palese illegittimità costituzionale.

Questo emendamento non sarebbe precluso dall'aver respinto nell'ultima seduta l'emendamento presentato dal senatore Barani, perché mentre quell'emendamento si poneva come una circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto al reato di concussione, immaginando un emendamento che configuri la concussione in atti giudiziari si immaginerebbe una figura autonoma di reato che, una volta adeguata la sanzione alle sanzioni previste nel reato di corruzione in atti giudiziari, sanerebbe completamente la questione.

Era mio dovere rappresentare all'Assemblea, al Governo ed al relatore questo problema, che a me non pare essere di poco conto, dopo di che è evidente che questi potranno fare quello che meglio ritengono di dover fare; ma è anche evidente che, nel momento in cui si dovesse cambiare la norma alla Camera, vi sarebbe una navetta la cui responsabilità, con riferimento alla lunghezza dei tempi, non può che assumersi il Governo, ovvero, ove questa navetta non ci dovesse essere e dovesse esservi il giudizio di illegittimità della Corte costituzionale, di questo giudizio di illegittimità non potrebbe che farsene carico il Governo, essendo stata la questione chiaramente denunciata in Aula nel corso dei lavori.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, per contribuire al dibattito dopo l'intervento del presidente Palma, posso dire che proprio ieri, mentre il ministro Orlando era in visita ufficiale al tribunale di Massa, in un incontro con il sottosegretario Ferri e con il sottoscritto, lo stesso Ministro ha ammesso che a questo disallineamento il Senato stesso avrebbe dovuto porre immediatamente rimedio proprio per non rendere la norma incostituzionale.

Quindi, ad adiuvandum rispetto a quanto detto dal senatore Palma, invito il relatore e il vice Ministro a tenere presente questa osservazione, perché il mio Gruppo e le opposizioni ovviamente facciamo opposizione sul merito, ma di fronte a una lapalissiana incongruenza costituzionale - la Costituzione, ripeto, è stata fatta dai nostri Padri costituenti che volevano eguaglianza, giustizia, riforme garantiste - è necessario che il relatore e il Governo ci pensino bene, per non venir meno alla nostra Carta fondamentale e per evitare la staffetta menzionata dal presidente Palma.

Per non essere accusati di ostruzionismo, noi stiamo dando una mano al Governo e al Paese, anche se dissento dal presidente Palma, perché non credo proprio che questo disegno di legge stia a cuore al Paese - alle forze politiche forse sì - perché al Paese sta a cuore lo sviluppo economico e occupazionale e non gliene importa niente di reati che coinvolgono qualche decina o qualche centinaia di unità in un anno. Bisogna evitare che quello percepito sia un Paese diverso dalla realtà.

Noi riteniamo quindi che il Governo debba tornare sulla questione ascoltando chi gli insegna come si fa una legge corretta dal punto di vista del rispetto dei requisiti costituzionali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 3.700. Intanto e preliminarmente, per dar conto all'Aula dell'oggetto della nostra conversazione, ricordo che stiamo parlando della riparazione, ossia della possibilità di imporre al condannato con sentenza di condanna, il pagamento di una somma equivalente a quanto indebitamente ricevuto a titolo di riparazione a vantaggio dell'amministrazione di appartenenza. Questo è l'ambito del nostro intervento.

Il testo originario prevedeva che la somma da pagarsi a titolo di riparazione la si potesse disporre non soltanto con la sentenza di condanna pronunciata in un giudizio ordinario, ma anche con la sentenza di condanna pronunciata a seguito di patteggiamento. Il mio emendamento propone l'eliminazione di quest'ultimo riferimento, ossia la possibilità di imporre l'obbligo della riparazione soltanto con la sentenza penale di condanna e non anche con la condanna pronunciata a seguito di patteggiamento.

Ciò detto, resta da spiegare la ragione che sta alla base di questo emendamento, il quale è determinato da due ragioni. Il testo, per come originariamente preveduto, quindi il testo che prevedeva la possibilità di ordinare la riparazione, vuoi con la sentenza di condanna, vuoi con la sentenza di condanna a seguito di patteggiamento, non si confrontava ancora con l'emendamento governativo introdotto all'articolo 5, ossia quello che prevede quale ragione per l'ammissione al patteggiamento l'obbligo di restituire il provento illecito a carico dell'indagato il quale chiede di patteggiare.

Pertanto, il relatore si è posto il problema della convergenza tra questo obbligo, che costituisce un vero e proprio presupposto per la possibilità di chiedere il patteggiamento (quindi chiunque intenderà patteggiare saprà in anticipo che questa possibilità risulterà condizionata alla restituzione), e la somma da pagarsi a titolo di riparazione, che era prevista originariamente nel testo dell'articolo 3.

Non c'era però soltanto questo aspetto e richiamo qui l'emendamento 6.300, presentato dal senatore Lo Giudice - sul quale, scusandomi con l'Assemblea, anticipo il parere favorevole - nel quale si prevede, non soltanto l'obbligo di ordinare la restituzione, ma anche di disporre la riparazione a carico del condannato a favore dell'amministrazione di appartenenza - proprio quello che stiamo togliendo all'articolo 3 - nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena; istituto quest'ultimo che frequentemente si intreccia con quello del patteggiamento tutte le volte in cui chi intende patteggiare la condanna chiede anche che la stessa sia condizionalmente sospesa.

E allora la ragione dell'eliminazione all'articolo 3 di quanto è poi introdotto con l'articolo 5 - e sarà introdotto successivamente anche mediante l'articolo 6 - è quella di evitare che sullo stesso istituto convergano più disposizioni dotate del medesimo contenuto precettivo. La necessità è ovviamente quella di determinare un qualche ordine e una qualche razionalità per evitare l'affollarsi di istituti analoghi sulla stessa fattispecie.

C'è poi da dire - e qui il relatore conclude il suo intervento - che abbiamo avvertito la necessità di disallineare la condanna pronunciata a seguito di giudizio ordinario rispetto alla condanna pronunciata nell'ambito del patteggiamento. Se infatti non si fosse operato questo disallineamento e, prima ancora, non si fosse pensato, noi avremmo determinato una radicale dissuasione rispetto al patteggiamento: questo va detto con chiarezza. Lo Stato ha interesse al patteggiamento tutte le volte in cui ovviamente ne ricorrano le condizioni, tra le quali oggi sappiamo che c'è anche l'obbligo della restituzione. Stabilire le stesse conseguenze sanzionatorie per il caso di una sentenza di condanna pronunciata dopo un lungo giudizio e di una sentenza di condanna pronunciata dopo il semplice patteggiamento avrebbe determinato l'evidente conseguenza che nessuno avrebbe patteggiato e tutti avrebbero preferito la soluzione costituita dal giudizio ordinario.

Abbiamo quindi dovuto differenziare, oltre che evitare che, rispetto allo stesso istituto, si prevedessero più sanzioni dotate del medesimo contenuto.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, gli emendamenti 3.302 e 3.303 seguono quello del relatore, al quale grosso modo sono allineati, anche se forse i miei sono più cogenti, più concreti e reali. A mio avviso, erano necessari per evitare un lacuna nel testo; in ogni caso, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore, li ritirerò.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, premesso che i giudizi di improponibilità per estraneità di materia sono insindacabili, ritengo che tra gli emendamenti dichiarati ammissibili ci sarebbe stato molto bene anche un emendamento che si proponesse le stesse finalità del provvedimento in esame, che riguarda anche la concussione. Il testo si propone prevedendo di punire e possibilmente prevenire i comportamenti scorretti di quanti si appropriano di denaro pubblico, ovvero dei singoli contribuenti. Purtroppo ci sono dei comportamenti scorretti che sono consentiti dalla legge e dunque il senso di varare una legge sulla corruzione in un Paese dove questa è ampiamente colpita da sanzioni e da azioni di prevenzione era appunto quello di intervenire su quelle disposizioni che consentono a norma di legge di ottenere gli stessi effetti che si hanno, per esempio, con la concussione.

Con un certo emendamento che è stato ritenuto improponibile intendevo affrontare il problema di quei milioni di richieste di pagamento avanzate dall'Agenzia delle entrate e non solo, ma anche da Comuni e da tutti coloro che, a nome dello Stato, hanno titolo a chiedere soldi ai cittadini. Si tratta di richieste di pagamento riferite a pagamenti già effettuati, che siano multe, tasse o imposte; oppure, il caso più noto di questi tempi vede l'Agenzia delle entrate affermare di aver riscontrato non meglio identificati errori nella denuncia presentata dai singoli contribuenti, di solito per cifre modeste che molti contribuenti ritengono di sanare pagando piuttosto che perdere tempo ad andare a raccogliere la documentazione, prendere l'appuntamento con l'Agenzia delle entrate, parlare con un dirigente, sperando di trovarlo attento e ben disposto, per farsi cancellare la contestazione. Siccome sono troppi i casi in cui ciò avviene, la mia proposta era che il funzionario responsabile di tali richieste venisse sanzionato, peraltro in modo modesto; qui, infatti, diversamente dal resto del provvedimento, non propongo anni, decenni, secoli o millenni di carcere, ma una sanzione, perché non è possibile che dei funzionari dello Stato chiedano in continuazione ai cittadini di pagare cose che hanno già pagato. È così che il cittadino vede lo Stato come una forza ostile; ed è così che poi cerca di non pagare anche ciò che sarebbe dovuto e pertanto andrebbe sanzionato, mentre il cittadino colpito da queste richieste andrebbe modestamente risarcito.

Io sono stato attento nel porre la sanzione in quantità decisamente più alta del rimborso dato al cittadino per evitare problemi di copertura; purtroppo ho incontrato il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio, che invece avrebbe dovuto esprimere un parere particolarmente favorevole perché alla fine, siccome al responsabile della richiesta indebita di pagamento si chiede 100 e a colui che è stato colpito si dà 80 (fatte salve alcune spese), c'erano ampiamente i margini perché lo Stato incassasse ancora di più; quindi, ci sarebbe stata un'entrata ulteriore per lo Stato e, contemporaneamente, si sarebbe fatto un atto di giustizia, perché si sarebbe detto ai cittadini: guardate che lo Stato, quando ha torto, deve pagare esattamente come deve pagare il cittadino. Vi è stato invece il parere contrario della 5a Commissione, che può essere giustificato solo in un senso, cioè che se non si dovessero più fare richieste indebite di pagamento lo Stato ci perderebbe troppo; tuttavia, se lo Stato campa con le richieste di pagamento ingiuste, allora abbiamo qualche problema che va ben al di là dell'articolo 81 della Costituzione, perché si va ad incidere sui diritti fondamentali della Costituzione, che sono perfino più importanti del rispettatissimo articolo 81, talmente rispettato che dopo 70 anni di applicazione abbiamo 2.000 miliardi di debiti.

Purtroppo in questo caso non ce l'abbiamo fatta; magari ci saranno occasioni migliori, magari con un disegno di legge autonomo, perché è indegno, inaccettabile e reca un grave danno al senso civico dei cittadini il fatto che lo Stato continui in milioni di casi (non in decine) a chiedere ai cittadini soldi che essi o non devono pagare o hanno già pagato. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. La prima scuola che questa settimana assiste ai nostri lavori dalle tribune è la Scuola secondaria di primo grado «Bartolena Giovanni » di Livorno, che salutiamo. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n.
19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 16,31)

DI MAGGIO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per un problema abbastanza serio. Io mi chiedo che senso abbia proseguire se i lavori parlamentari si conducono a questa stregua.

Il Presidente della Commissione giustizia (quindi non un semplice parlamentare) ha posto un quesito al relatore e al rappresentante del Governo. Io ritengo che sarebbe una buona cosa, prima di procedere con i lavori, visto che, tra l'altro, è stato sollevato un dubbio di costituzionalità su quanto stiamo per andare a votare, se riuscissimo ad avere una risposta dal relatore e dal Governo. Altrimenti, delle due l'una: o non sanno cosa rispondere o forse non è arrivato il verbo di Palazzo Chigi. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Volpi).

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, il problema è stato posto ma noi proseguiamo con i lavori. Chi vuole intervenire può farlo, ma non vi è un obbligo in tal senso, né la Presidenza lo può disporre.

D'ASCOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, siamo stati direttamente chiamati a dare una risposta, relatore e Governo, e la risposta c'è.

Ovviamente, il problema posto dal Presidente della Commissione giustizia è un problema noto; ma è un problema noto prima e a prescindere da questa riforma.

Sappiamo bene che il delitto di corruzione in atti giudiziari esiste non certo da oggi e che il delitto di concussione è un delitto di tipo generalista. Ossia, la categoria soggettiva dei pubblici ufficiali non prevede la distinzione tra un qualsivoglia pubblico ufficiale (per usare impropriamente questo termine), e un magistrato, ossia un pubblico ufficiale che appartiene all'ordine giudiziario. Già basterebbe questa risposta. Non è un problema nuovo, ma un problema già esistente.

Peraltro, c'è da dire che non ci troviamo in una situazione di squilibrio sanzionatorio, ma di perfetto equilibrio sanzionatorio. Il Presidente della Commissione giustizia sostiene che in questo contesto si potrebbe individuare uno squilibrio, perché la concussione eventualmente operata dal pubblico ufficiale, che sia anche appartenente all'ordine giudiziario, dovrebbe costituire un fatto più grave.

Questo è un problema di apprezzamento nel merito del legislatore. Sino ad oggi. E parlo anche della riforma del 2012, alla quale gli stessi parlamentari che oggi pure si dolgono hanno partecipato. (Il senatore Palma fa un gesto di diniego).

Ma è una riforma approvata nella precedente legislatura! Io non ne faccio una questione personale. Voglio solo dire che è una questione che si è posta anche allorquando è stata approvata la legge n. 190 del 2012. (Il senatore Palma fa nuovamente un gesto di diniego).

Non risulta sia stata proposta alcuna questione di legittimità costituzionale. Questo non vuol dire che non possa essere proposta ora, ma che si tratta di un problema esistente.

Tra l'altro, l'emendamento a cui ha fatto riferimento il senatore Palma non consentiva neanche d'intervenire utilmente, perché si limitava a dire che, allorquando i fatti di cui all'articolo 317 del codice penale sono compiuti da un pubblico ministero, ovvero da un giudice e, quindi, più riassuntivamente, da un appartenente all'ordine giudiziario, questi fatti dovrebbero essere puniti diversamente. Tale emendamento non consentiva neanche una riformulazione, ma questo il relatore non lo dice perché dice che, in presenza di un emendamento riformulabile, quell'emendamento sarebbe stato accolto.

Tra l'altro, è una materia che avrebbe implicato una meditazione diversa. Ad esempio, come si costruisce questa concussione del magistrato? Nelle forme duplici della concussione per costrizione? Della concussione attenuata: l'indebita induzione? Si costruisce con le aggravanti del capoverso del delitto di corruzione in atti giudiziari? Insomma, il dibattito su questo punto non è stato neanche stimolato nell'ambito delle discussioni e, quindi, era certamente un dibattito immaturo.

Nulla vieta, a coloro i quali intenderanno sollevare la questione, di porre un'espressa questione, proponendo però un testo che si faccia carico di tutti problemi dei quali questo testo certamente non si era fatto carico.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho apprezzato la bravura del relatore nel tentare di giustificare qualche cosa che giustificabile non è.

Nel 2012, quelli di noi che erano in quest'Aula con me, hanno votato la legge anticorruzione con aumenti di pena, ma si manteneva l'equilibrio tra i vari reati.

Che cosa è avvenuto? Che oggi non c'è più un equilibrio: la concussione viene punita meno gravemente della corruzione, sia pure della corruzione in atti giudiziari.

È veramente folle non riconoscere che c'è un errore che, tra l'altro, porta ad una minor efficacia in termini di deterrenza. Finché c'è tempo, ravvedetevi! C'è la possibilità di correzione? Utilizziamola, prima di determinare uno sconquasso che sarebbe peggiore dell'attuale situazione!

Immaginate quale potrebbe essere lo scenario se, di fronte ad eventuali procedimenti, fosse sollevata una serie di eccezioni di costituzionalità sul mancato equilibrio del sistema sanzionatorio: si determinerebbe l'allungamento dei tempi dei processi di corruzione e probabilmente comporterebbe anche influenze su quella prescrizione cui tutti teniamo.

Mi rendo conto che c'è una risposta evasiva, ma nello stesso tempo dovrebbe essere preoccupazione di tutti di rendere queste norme concretamente applicabili e non farne solo uno spot!

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, in riferimento all'articolo 3, tranne che sulla proposta modificativa che mi sono permesso di proporre, l'emendamento 3.700, invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

COSTA, vice ministro della giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Ho ascoltato l'intervento del senatore D'Ascola, illustrativo del suo emendamento e il presupposto del ragionamento era che siccome all'articolo 5 è stato formulata una figura di patteggiamento diversa dall'attuale, che prevede la restituzione della somma, con l'emendamento 3.700 egli ha ritenuto di sopprimere all'articolo 3 il riferimento all'articolo 444 del codice di procedura penale perché tanto la restituzione verrà prevista dall'articolo 5.

PRESIDENTE. Questo lo esamineremo tra poco, quando saremo giunti all'emendamento.

PALMA (FI-PdL XVII). Scusi, signor Presidente, ma si dà per scontata una cosa che non lo è: e se, per ipotesi, l'articolo 5 non dovesse essere approvato? Siccome - secondo il relatore - il presupposto del suo emendamento è l'approvazione dell'articolo 5, logica vorrebbe di votare prima l'articolo 5 e poi l'articolo 3.

PRESIDENTE. Lei quindi chiede l'accantonamento dell'articolo 3? Se lei ha una proposta al riguardo, la può avanzare.

PALMA (FI-PdL XVII). Presidente Gasparri, mi scusi, ma la proposta l'ho formulata in termini molto chiari ed ho chiesto di votare prima l'articolo 5 e poi l'articolo 3, altrimenti a cosa serviva il ragionamento che ho fatto?

PRESIDENTE. Di fatto, questa sua proposta mira ad accantonare l'articolo 3. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di accantonamento testé formulata.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, per il relatore la questione è indifferente. Se vogliamo votare prima l'articolo 5, il relatore non ha alcuna contrarietà a farlo. Dovremmo però votare prima anche l'articolo 4.

PRESIDENTE. Anche il Governo è d'accordo ad accantonare l'articolo 3?

COSTA, vice ministro della giustizia. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dunque c'è una richiesta di accantonare l'articolo 3 ed il relatore e il Governo sono disponibili ad accantonarlo. Dopo l'articolo 3, si devono esaminare l'articolo 4 e poi il 5, seguendo la logica numerica.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sulle associazioni di tipo mafioso sono stato autore di alcune modifiche della normativa nella passata legislatura, sia sotto il profilo delle pene, sia sotto il profilo di una migliore riscrittura delle norme che riguardano l'utilizzo del 41-bis e di altre norme che servono ad assicurare una vera lotta alla mafia.

I miei emendamenti propongono di aumentare le pene rispetto alle pene attuali, ma in misura non così eccessiva come nel testo approvato in Commissione. L'eccessività della pena prevista dal testo approvato in Commissione comporta infatti, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, che si passi da una pena «da dodici a ventiquattro anni» ad una pena «da quindici a ventisei anni». Vorrei ricordare a tutti che vi è una regola generale nel nostro codice, che fissa a ventiquattro anni il massimo della pena della reclusione. Per chi non lo ricordasse, per quelli come me che hanno sostenuto per anni che l'ergastolo è una pena contraria alla nostra Costituzione, ricordo che si è sempre detto di sostituire l'ergastolo con una pena di trent'anni. Ma portare una pena, sia pure per un'aggravante, a ventisei anni, cioè al di là del massimo previsto per la reclusione (ventiquattro anni) mi sembra del tutto eccessivo. Propongo pertanto che alla lettera c) si confermino i ventiquattro anni, cioè il massimo della pena della reclusione. Inoltre, attraverso gli emendamenti 4.300, 4.302 e 4.305, formulo una rimodulazione degli aumenti in modo tale che vi sia coerenza e si arrivi con il massimo della pena a ventiquattro anni.

Per tale ragione, vorrei che tutti, indipendentemente dall'appartenenza ai Gruppi di Forza Italia o del Partito Democratico, facessero un minimo di riflessione e di controllo su quello che ho detto, con il codice penale davanti. In questo caso, credo che un minimo di attenzione dovrebbe portare all'approvazione dei miei emendamenti. (Applausi del senatore D'ambrosio Lettieri).

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei illustrare le ragioni per le quali abbiamo presentato degli emendamenti volti sostanzialmente a prevedere un aumento di pena. Pur comprendendo le difficoltà che presenta questo testo normativo per quanto riguarda un esame complessivo e l'assetto sistematico dell'introduzione delle norme, abbiamo ritenuto, in particolare riguardo all'articolo 4 (che prevede una modifica al reato di associazione di tipo mafioso, anche straniera), di proporre degli emendamenti volti sostanzialmente a prevedere un aumento di pena. Si tratta di una fattispecie delittuosa gravissima, sulla quale effettivamente tutto lo Stato italiano deve prendere una posizione molto ferma. Purtroppo, pur essendo nel 2015, la mafia rappresenta ancora un serio pericolo, presentandosi in una veste ancora più complessa e difficile.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 4.0.302 propone la modifica della sanzione prevista per il famoso articolo 416-ter che, come ricordiamo tutti, è stato oggetto di esame del Parlamento lo scorso anno con un esito che ci ha visto contrari con la notoria, ricordiamolo, riduzione delle pene previste per il reato di scambio elettorale politico-mafioso del 42 per cento. Noi valutammo anche la quantità di pena ridotta con quel provvedimento. Quella misura fu giustificata (dalla maggioranza e, se ben ricordo, anche da parte dell'opposizione che siede alla nostra sinistra) sulla base di un principio: la necessità dell'asimmetria della pena tra il 416-bis (associazione di tipo mafioso) e il 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso). Si diceva che la punibilità del 416-ter non poteva essere della stessa misura del 416-bis.

Oggi abbiamo una grande occasione: il testo che ci apprestiamo a votare prevede, tra le varie misure che aumentano le sanzioni, come è noto, anche l'aumento delle sanzioni per l'articolo 416-bis, la cui pena per la mera partecipazione è punita oggi da 7 a 12 anni: nel testo che stiamo esaminando è previsto un aumento da 10 a 15 anni. È, quindi, il momento giusto per far sì che questa asimmetria di pene tra il 416-bis e il 416-ter si concretizzi e l'accoglimento del nostro emendamento, che eleva le pene del 416-ter prevedendo una reclusione da 7 a 12 anni, consente il conseguimento di tale fine. A fronte del regime sanzionatorio per l'associazione di tipo mafioso rimarrebbe, infatti, l'asimmetria sostanziale ed effettiva tra le pene edittali.

Veramente non vediamo per quale motivo il Parlamento debba sottrarsi a questa possibilità di ripristinare una sanzione per l'odioso voto di scambio politico-mafioso secondo i criteri che sono anche rispettosi della logica che dalle altre forze politiche veniva sollevata per giustificare quella riduzione. È il momento in cui possiamo fare giustizia. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, relatore. Il relatore invita i presentatori a ritirare gli emendamenti o il parere è contrario.

COSTA, vice ministro della giustizia. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.300, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 4.300, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.301.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.301, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.302, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 4.302, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.303, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.304, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.305, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 4.305, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.306, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

*MANCONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MANCONI (PD). Signor Presidente, intendo votare contro l'articolo 4, in dissenso dal mio Gruppo, perché ritengo che in esso, così come in altri precedenti, si trovi confermata la tendenza, certamente antica, ma che di recente ha conosciuto una sua particolare accentuazione e una sua irresistibile pervasività, a una sorta di illusione punitiva affidata pressoché interamente all'innalzamento delle pene e al loro inasprimento. (Applausi dei senatori Caliendo e Carraro). Una illusione punitiva o, se si preferisce, una cattiva utopia repressiva che ignora totalmente i risultati offerti da tutte le ricerche scientifiche condotte con strumenti criminologici e sociologici a proposito dell'assoluta inefficacia del ricorso privilegiato all'incremento delle misure sanzionatorie. E tale inefficacia viene registrata sul piano preventivo così come su quello repressivo e su quello della limitazione della recidiva. Di conseguenza devo dedurre che la tendenza generalizzata all'innalzamento delle pene, che qualifica molti provvedimenti approvati in questa legislatura, sembra rispondere ad esigenze diverse da quelle della efficacia nella lotta contro la corruzione. E, invece, sembra assumere un significato totalmente diverso: più di natura ideologico-simbolica - in altre parole, di mera propaganda - che di natura operativa e repressiva. Da qui il mio voto contrario, in dissenso dal Gruppo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, non avrei fatto la dichiarazione di voto se non avessi ascoltato e ovviamente condiviso quanto testé ha affermato il senatore Manconi. Per dirla alla dantesca, non si perda ogni speranza entrando qui e sentendo che esiste anche una voce fuori dal coro di allineati, che fa una diagnosi, un esame obiettivo e una prognosi inconfutabili. Il senatore Manconi ha parlato di scientificamente provato, e cioè i massimi esperti della materia dicono che innalzare le pene sic et simpliciter non serve a nulla, è deleterio; quindi, ci stiamo massacrando, ci stiamo fustigando. Per cosa? Per fare piacere a chi? Per andare dove?

Il senatore Manconi chiedeva dove fosse la prevenzione. Non esiste, questa grande sconosciuta. Perché continuare a impegnarsi a mo' di tortura nei confronti di chi commette reati? Piuttosto dovremmo impedire che questi soggetti che li commettono si «ammalino» di questi reati; dovremmo fare in modo di applicare la nostra Carta costituzionale.

Poco fa, signor Presidente, con il senatore Giovanardi facevamo alcune riflessioni a voce alta e dicevamo che se noi parlamentari ricevessimo un'associazione di notai che ci venisse a dire, per esempio, di rivedere una legge approvata (che ovviamente toglie qualcosa ai notai dandolo magari agli avvocati), noi commetteremmo un reato solamente perché li staremmo a sentire. Se poi questa associazione di notai, in una riunione, dicesse che bisognerebbe sostenerci alle prossime elezioni, si configurerebbe il reato di voto di scambio; se poi dovessero fare un versamento di un contributo ci sarebbe anche corruzione.

Noi senatori, approvando questo disegno di legge, se solo ricevessimo qualcuno che ci chiedesse qualcosa da un punto di vista legislativo saremmo soggetti a commettere reati uno dopo l'altro e ad essere giudicati anche colpevoli semplicemente per avere fatto il nostro dovere.

Stiamo entrando in uno Stato che non è di polizia ma giudiziario, e noi sappiamo dalla storia che i regimi giudiziari, ovviamente giustizialisti, sono stati i peggiori che ha avuto il nostro Paese. In questo momento ne stiamo vivendo uno tra i peggiori, e siamo noi causa del nostro male. Quindi, complimenti al senatore Manconi che il coraggio ce l'ha avuto. Questo fa ben sperare che un giorno - chissà - molti magari faranno il mea culpa, dichiareranno di avere sbagliato e cacceranno i falsi profeti - non me ne voglia chi sto citando, ma in Commissione è il mio punto di riferimento e mio bersaglio - alla Lumia dal tempio della democrazia.

CAMPANELLA (Misto-ILC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (Misto-ILC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, vorrei rappresentare una considerazione, nel preannunciare il mio voto favorevole a questo articolo.

L'incremento delle pene, anche se non mi aspetto che avrà un'immediata ripercussione sulla frequenza con cui i reati di cui stiamo parlando verranno perpetrati, segnala comunque una netta valutazione politica di questo Parlamento e una valutazione culturale nel Paese di riprovazione per questo genere di reati.

Voglio ricordare ai colleghi che quando si parla di prevenzione, questi sono reati tipici della classe dirigente, ovvero reati di quelle persone che in qualche modo dovrebbero costituire guida morale per il Paese e la cui mancanza di inclinazione in questo senso ha portato questo Paese alle condizioni in cui si trova adesso.

Per questo motivo io e la componente che rappresento nel Gruppo Misto, Italia Lavori in Corso, voteremo a favore di questo articolo.

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, il Partito Democratico voterà a favore dell'approvazione dell'articolo 4.

Ricordo ai colleghi che stiamo trattando del 416-bis del codice penale (reato di associazione mafiosa). Abbiamo trattato fino ad ora i reati di corruzione. Nell'articolo 4 è previsto l'aumento delle pene per il 416-bis, che - ripeto - punisce il reato di associazione mafiosa diretta; passeremo successivamente ad un terzo pilastro di questo disegno di legge, che è il falso in bilancio.

Per quanto riguarda l'articolo 416-bis, noi ci troviamo in questa condizione, colleghi: adesso i capi mafia, piuttosto che commettere reati cosiddetti fine (cioè i reati di riciclaggio, i reati di estorsione e i reati che li coinvolgono direttamente in fatti criminali di violenza), stanno provando ad organizzarsi facendo in modo che questa parte, dove sono previste dalle pene pesantissime, sia appannaggio della cosiddetta manovalanza, per riservarsi quella parte che è di guida dell'associazione, intorno a cui sanno che le pene non sono così severe come per i reati fine.

Ci troviamo pertanto nella condizione, che ci è stata segnalata anche in Commissione antimafia, su tutti i territori per cui, per scarcerazione per fine pena, abbiamo dei pericolosissimi boss che, appena ritornano fuori, immediatamente riprendono in mano la guida dell'organizzazione, diventando - questi sì - una minaccia per la democrazia, questi sì una minaccia letale per la dignità della persona e, in molti casi, anche per lo sviluppo economico di molti territori.

Ecco perché la proposta che adesso ci apprestiamo a votare, che è contenuta nell'articolo 4, dà una risposta avanzata a questa evoluzione dell'organizzazione mafiosa, impedendo che, come democrazia, noi ci troviamo sotto minaccia da parte dei boss mafiosi e facendo in modo che a questa evoluzione strategica ed organizzativa lo Stato risponda per tempo, passando da quella «antimafia del giorno dopo» (che è stata sempre affannosa e sempre priva di respiro) ad un'«antimafia del giorno prima», che sia in grado di poter colpire quell'evoluzione facendo in modo che la democrazia prevalga sull'organizzazione mafiosa.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sono veramente stupito delle dichiarazioni che ha testé reso il senatore Lumia.

Dopo aver richiamato ripetute volte l'Assemblea a prestare attenzione al fatto che qua si sta votando il reato di associazione mafiosa e, così, sostanzialmente, sotto il profilo della suggestione, consigliarle qualsivoglia tipo di aumento di pena, alla fine il discorso del senatore Lumia si conclude e si risolve in due piccole circostanze. La prima è quella di aver saputo, girando per i territori, di una certa attuale prassi dell'associazione mafiosa. Devo dire la verità: questa è la prima volta che il Parlamento legifera e modifica la norma su dei «sentito dire», senza dei controlli in ordine alla realtà giudiziaria di questo Paese. La seconda è che, sostanzialmente, i capi della mafia avrebbero la "furbizia" di non macchiarsi le mani dei reati di sangue o dei reati più gravi, così da poter scampare le relative sanzioni.

Dicevo che ero e sono stupito. Vedete, noi possiamo aumentare le pene come meglio vogliamo, per cui, forse, potevate aderire ad un emendamento del senatore Giarrusso che, seguendo forse lo stesso ragionamento del senatore Lumia, reclamava per i capi di un'associazione mafiosa armata la pena dell'ergastolo e così avremmo chiuso tutti quanti i giochi. Ma, nella realtà, ci troviamo di fronte ad un reato di pericolo. Quindi non vi è un danno, non vi è una lesione effettiva di un interesse, salvo quella propria del reato di pericolo, che è l'ordine pubblico. Prendiamo atto, allora, che il reato è di particolare gravità, ma non riusciamo a comprendere in che modo questa forsennata corsa agli inasprimenti sanzionatori possa trovare soddisfazione, in ciò denunciando il suo essere squisitamente propagandistico, nell'affermare che la pena da sette a dodici anni passa da dieci a quindici, ovvero, in un ultimo caso, che quella da dodici a ventiquattro passa da quindici a ventisei anni.

In altri termini, gli aumenti di pena rispetto alle pene già attualmente previste sono talmente di poco conto che denunciano esclusivamente la manovra propagandistica che è alla base di questo provvedimento. Ma tant'è, lo si vuole fare e lo si faccia.

Ma dove davvero rimango stupefatto è quando il senatore Lumia afferma, e non è la prima volta che lo fa, che adesso i capi non si macchiano dei reati più gravi. Scusate, ma con tutto quello che noi conosciamo della mafia, sappiamo bene che la cupola di cosa nostra o i centri dirigenti delle cosche calabresi non consentono al semplice aderente all'associazione mafiosa di andare ad uccidere una persona. Quegli omicidi possono essere commessi solo se vi è non solo l'ok da parte del vertice dell'associazione criminale, ma anche l'ok, quanto spontaneo non so, di chi comanda nel territorio in cui quell'omicidio deve essere commesso.

Al senatore Lumia allora vorrei ricordare che questo tipo di atteggiamento, cioè l'ordinare, il consentire, il programmare un omicidio o un reato di pari gravità, per chi è al vertice di quella organizzazione, fa scattare la punibilità per il reato-fine ai sensi dell'articolo 110 del codice penale.

Se il senatore Lumia dovesse avere la compiacenza di rinfrescare la sua memoria andando a leggere la sentenza del maxiprocesso 1 di Palermo o di tante altre sentenze, ad esempio del processo sulla guerra di mafia di Reggio Calabria o ai processi di Raffaele Cutolo, si troverebbe di fronte alla realtà di capi che hanno avuto l'ergastolo senza avere commesso materialmente l'omicidio, solo perché quell'omicidio avevano ordinato.

Noi voteremo contro l'articolo 4, perché condividiamo in grande parte le parole del senatore Manconi e riteniamo che questo inasprimento sanzionatorio, attesi gli attuali tetti di pena, sia sostanzialmente inutile e non sia altro che un trabocchetto suggestivo che il Governo muove nei confronti della popolazione, del tutto similare a quello che sta accadendo per la corruzione, cioè è come se volesse dire «Vedete? Siamo arrivati noi, siamo durissimi nei confronti della associazione mafiosa», ma nella realtà quello che fa non porta risultato, perché qualcuno mi deve spiegare che differenza c'è, ad esempio, tra l'attuale pena di 24 anni e la nuova, severissima pena che viene irrogata con questa legge, di 26 anni. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.300, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.301, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.302, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 4.0.303 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con l'articolo che si intende approvare e che è stato votato in Commissione si dice che l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento nei procedimenti per i delitti previsti agli articoli 314 e 317, ossia tutti i reati contro la pubblica amministrazione, è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. Il mio emendamento, il 5.300, condivide la ratio di questa norma, ma non la limitazione ai soli reati contro la pubblica amministrazione, non solo per un equilibrio sanzionatorio, ma essenzialmente per una parità di diritti tra i cittadini.

Vi sembra normale che la pensionata che riscuote la pensione e che viene scippata davanti allo sportello della banca o dell'ufficio postale vedrà poi il ladro patteggiare e non restituire alcunché? O l'evasore fiscale, che tutti dite di voler combattere, che potrà magnificamente patteggiare senza restituire alcunché? Chi commette un'estorsione, ad esempio nei vostri confronti, potrà patteggiare senza restituire alcunché. Una cosa è se affermiamo il principio secondo il quale chi chiede il patteggiamento deve restituire, se c'è un profitto, mentre il relatore, volendolo limitare solo a questo tipo di reati, lo vuole escludere dall'articolo 3. È giusto, volete lasciare la riparazione pecuniaria all'articolo 3, ma qui invece venite a creare una disparità di trattamento.

Il senatore Zanda non frequentava il dipartimento del Centro per la riforma dello Stato, all'epoca del terrorismo, quando Pecchioli correttamente invitava tutti all'equilibrio delle pene e a tener conto dei diritti della povera gente, di coloro che meno hanno e che hanno necessità di essere protetti. Questo articolo, invece, introduce una differenziazione senza tenere conto di coloro che meno hanno. Mi domando allora: che senso ha? Il mio emendamento fa sì che questa regola si applichi a tutti i reati e non solo a quelli contro la pubblica amministrazione. Non è che sottraggo la regola per i reati contro la pubblica amministrazione. Inoltre, in alcuni di questi reati contro la pubblica amministrazione non c'è alcunché da restituire, perché c'è solo l'utilità.

Ripeto, si crea una diversità di trattamento. Il corruttore potrà magnificamente fare il suo patteggiamento senza restituire alcunché, mentre il corrotto deve restituire. Se c'è una regola generale, secondo la quale chi abbia avuto un profitto da un reato, un qualsiasi guadagno illecito, deve restituirlo per essere ammesso al patteggiamento, è una cosa; ma limitarsi ai reati contro la pubblica amministrazione è incoerente e determina incostituzionalità per differenti trattamenti rispetto agli altri.

Prendo atto che la maggioranza se ne frega di quelle che sono obiezioni di diritto, per la parità dei cittadini di fronte alla legge, votando senza rendersi conto che di fatto si stanno creando delle situazioni di disparità.

Vi invito dunque a leggere il mio emendamento, che mantiene integro l'obbligo di restituzione per coloro che sono responsabili di reati contro la pubblica amministrazione prima di poter chiedere il patteggiamento: l'unica cosa è che avranno questo obbligo così come gli altri autori di reati. Limitare questo obbligo solo ai responsabili di reati contro la pubblica amministrazione determinerebbe, dunque, una situazione di scollamento.

Prevedere invece per questi stessi reati la riparazione pecuniaria, così come stabilito all'articolo 3, è possibile in aggiunta. Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 5, si creerebbe invece una disparità di trattamento rispetto alle persone offese, che verrebbero trattate diversamente, a seconda che si tratti della pubblica amministrazione o di poveri cristi. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 5; diversamente, il parere è contrario.

Fa eccezione l'emendamento 5.0.300, del quale chiedo l'accantonamento.

COSTA, vice ministro della giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.300, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto, identico all'emendamento 5.301.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero prima di tutto assicurare l'Aula sul fatto che questo è l'ultimo intervento che farò, senz'altro per la gioia del senatore Astorre. È l'ultimo intervento che farò, dopo di che alzerò le mani e comincerò a votare silenziosamente, com'è d'uopo quando tutto è già scritto.

In cambio mi permetto di chiedere, solo per questo intervento, un minimo di attenzione all'Assemblea, considerando il fatto che, se è vero che ciascuno di noi vota secondo quelle che sono le indicazioni dei Capigruppo, è altresì vero che in materie come queste ciascuno di noi, quando vota, determina conseguenze di non poco conto sul piano della vita personale dei cittadini.

Personalmente ritengo che l'articolo 5, oggetto di questo emendamento, sia incostituzionale. So bene che la pregiudiziale di costituzionalità è stata già respinta dall'Aula, ma mi permetto, per quel poco di attenzione che intendete dedicarmi, di chiedere a voi per quale ragione questo tipo di patteggiamento condizionato non è richiesto per il corruttore, mentre lo è per il concusso indotto, considerando che per il corruttore è prevista una pena da sei a dieci anni, mentre per il concusso indotto - se non ricordo male - la pena prevista è di gran lunga inferiore.

Vorrei conoscere soprattutto la ragione per la quale il corruttore generale, normale possa patteggiare senza la condizione, mentre analoga cosa non possa fare chi commette lo stesso reato, per cui è prevista la stessa identica pena: in altri termini il corruttore dei membri della Corte penale internazionale, degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di Stati esteri.

Dico questo perché nell'articolo 5 non vi è alcun richiamo al corruttore, non vi è alcun richiamo all'articolo 321 del codice penale, mentre vi è un richiamo esplicito all'articolo 322-bis. Ci troviamo, quindi, di fronte ad una disparità di trattamento evidente, che sarà oggetto dell'attenzione della Corte. Addirittura - ma questo è solo un elemento di colore - in questo articolo si prevede l'impossibilità del patteggiamento normale, quindi patteggiamento condizionato, anche per il reato di peculato d'uso, la cui pena è da uno a tre anni.

Detto tutto questo sul piano della costituzionalità, vorrei fare con voi il seguente ragionamento: aderire al patteggiamento significa la possibilità di ottenere una diminuzione della pena fino ad un terzo. Mi permetto di rammentare a tutti quanti voi che chiedere il giudizio abbreviato significa ottenere una diminuzione della pena secca di un terzo. Quindi, sotto il profilo della convenienza, è più conveniente il giudizio abbreviato rispetto al patteggiamento. È chiaro però che, patteggiandosi la pena, si patteggia anche il limite da cui deve scattare la diminuzione, cosa che nel giudizio abbreviato rimane quantomeno opaca e insicura. Secondo voi, per quale ragione al mondo un soggetto - poco importa che abbia confessato o meno o abbia o meno collaborato - dovrebbe accedere al patteggiamento con la restituzione del maltolto, quando la stessa identica strada sotto il profilo della pena può tranquillamente raggiungere con il giudizio abbreviato?

E non vi è chi non veda e chi non sappia che il patteggiamento è utile non tanto ai fini della deflazione dei carichi giudiziari, quanto ai fini degli effetti che la sentenza di patteggiamento ha in tutti i procedimenti, i dibattimenti e quant'altro cui accedono i correi di chi ha patteggiato. Sotto questo profilo è estremamente emblematico quanto affermato proprio sul punto specifico dal procuratore aggiunto di Venezia Nordio, il quale, a chi si lamentava in ordine ad un tetto non particolarmente rilevante dei patteggiamenti, ha risposto di essere d'accordo e che forse noi abbiamo ragione, ma grazie a quei patteggiamenti l'accusa in dibattimento viene fortificata e, quando la gente comincia a patteggiare, iniziano a patteggiare tutti gli altri.

Siccome - per come vi ho detto - non vi è convenienza a percorrere il patteggiamento nelle condizioni date, perché gli stessi identici effetti - poco più o poco meno - possono essere raggiunti con il giudizio abbreviato, credo che questo articolo sia profondamente sbagliato sotto il profilo costituzionale, ma principalmente anche sotto quello della pratica giudiziaria. E poi delle due l'una: se noi immaginiamo un patteggiamento condizionato per tutti i reati che prevedono un provento economico o qualche altra utilità, in quel caso non vi è un problema di costituzionalità. Ma mi volete spiegare la ragione per la quale il concusso indotto deve patteggiare in termini condizionati e l'evasore fiscale no?

Sbaglio o l'evasione fiscale è uno dei problemi prioritari e più importanti in questo Paese? E non ritenete voi che, nell'immaginare il patteggiamento condizionato solo con riferimento a queste ipotesi di reato e non anche all'evasione fiscale, alla rapina a mano armata e all'estorsione pluriaggravata, vi sia un grande vulnus di natura costituzionale?

Allora la logica è: o seguire una disciplina per tutti i reati di questo genere, ivi compresi tutti quelli che presentano un problema di tipo patrimoniale; ovvero, lasciare il patteggiamento così com'è.

E dovete rispondere anche alla seguente domanda: se il patteggiamento prevede la restituzione integrale del prezzo del profitto del reato e quel provento o profitto del reato viene sequestrato nella fragranza del reato di corruzione, la restituzione è un di più rispetto al provento sequestrato? E come si muove sotto il profilo giuridico? Si muove come una riparazione pecuniaria, similarmente a quanto scritto nell'articolo 3, non potendo sicuramente essere un risarcimento del danno?

Io ho l'impressione che anche qui la propaganda prevalga, almeno, sul buon senso del diritto. Allora, se l'hashtag che dobbiamo far girare è: "Tutti i corrotti in galera", e ci inventiamo questa norma, si tratterà di un hashtag propagandistico. La realtà sarà che i patteggiamenti non ci saranno e, in ragione della loro assenza, le condanne in fase dibattimentale saranno sempre di meno.

D'ASCOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, desidero fare una breve replica all'intervento del senatore Palma.

PALMA (FI-PdL XVII). Ma siamo in dichiarazione di voto!

PRESIDENTE. Senatore Palma, può darsi che il relatore voglia fare una dichiarazione di voto confermando o modificando le sue opinioni. Ritengo sia comunque positivo che il relatore interagisca con le sue osservazioni.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, le mie valutazioni mirano a che l'Aula possa avere un'informazione bilaterale.

Intanto, mi permetto di rifiutare il paragone tra abbreviato e patteggiamento. È vero che l'abbreviato determina la riduzione dell'intero terzo, laddove il patteggiamento determina una riduzione fino ad un terzo. Si tratta, però, chiaramente, di riti completamente diversi.

Il patteggiamento determina la conclusione di quella vicenda giudiziaria in quella fase, ed è possibile soltanto per condanne fino a due anni di reclusione, fatta eccezione per il cosiddetto patteggiamento esteso, che non è neanche qui in discussione. Ovviamente c'è da osservare che l'abbreviato è possibile indipendentemente dai limiti della sanzione. Si può anche fare un abbreviato su una imputazione di omicidio, per la quale imputazione nessuno penserebbe di proporre un patteggiamento, che sarebbe del tutto inammissibile.

Il relatore si permette di dire che - come sempre accade - possono essere paragonate soltanto entità assimilabili, ma non entità talmente differenziate da determinare l'impossibilità di un raffronto che ubbidisca ai termini della razionalità.

Si pone poi un problema nelle vesti della costituzionalità, per una asserita irragionevolezza e/o disparità di trattamento. La questione è certamente nota, ma è altrettanto nota la circostanza che il patteggiamento va inserito tra determinati istituti premiali.

Quindi, noi ci troviamo nel contesto della riduzione dell'area di applicazione di un istituto premiale, una circostanza assolutamente ammissibile. Lo Stato prevede determinati istituti premiali e ne riduce l'applicazione con riferimento a situazioni che si ritengono immeritevoli della premialità implicata da quel determinato provvedimento. Ne abbiamo manifestazioni - per esempio - con riferimento all'articolo 4-bis della legge penitenziaria.

In sostanza, si tratta di istituti premiali e di benefici preveduti in via generalista per una serie di reati che sono preclusi, al contrario, per determinati reati. Non è mai stata proposta alcuna questione di legittimità costituzionale e credo che, se lo fosse stata, sarebbe stata rigettata, per la ovvia ragione che il principio di uguaglianza impone che situazioni identiche non possano essere trattate in maniera differenziata ovvero che situazioni differenziate non possano essere trattate in maniera identica. Ma, se situazioni differenziate sono trattate in maniera differenziata, non si pone in alcun modo il problema della violazione del principio di uguaglianza, nemmeno sul versante dell'articolo 3 e, quindi, del principio di ragionevolezza.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico commerciale «L. Calabrese-P. Levi» di San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, che stanno seguendo i nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n.
19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 17,33)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 5.300, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 5.301, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.302.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.302, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.303, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sull'emendamento 5.0.300 il relatore ha chiesto l'accantonamento. Intende ora pronunciarsi al riguardo?

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, confermo la richiesta di accantonamento poc'anzi fatta.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.300 è pertanto accantonato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.301, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 5.0.302 è improponibile.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti precedentemente accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.300.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.300, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.301, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.700, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 3.302 e 3.303 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.304, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.305, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.300, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.301, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (FI-PdL XVII). Presidente, non insisto nella richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indìco dunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.301, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.302, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 3.0.303 e 3.0.305 sono stato ritirati. L'emendamento 3.0.304 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 6.300 si vuole introdurre un nuovo comma all'interno dell'articolo 165 del codice penale, che già conferisce al giudice la facoltà di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di alcuni obblighi. Si definisce così una condizione necessaria per la concessione del beneficio rispetto ai reati di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, corruzione presso organi delle Comunità europee ed altro. Si inserisce, per questi reati, la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla restituzione e al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Si tratta, quindi, di un adempimento di natura pecuniaria necessario al riconoscimento del beneficio, che costituirebbe titolo di riparazione in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter del codice penale (corruzione in atti giudiziari), in favore dell'amministrazione della giustizia.

È evidente che non stiamo parlando di risarcimento del danno, che ha altre finalità e rimarrebbe per questo impregiudicato. Stiamo parlando di una misura che ha l'obiettivo di intervenire in maniera più radicale accanto alle misure che stiamo assumendo, relative all'inasprimento delle pene, che da più parti sono state motivatamente indicate come non risolutive della questione. Questa misura interviene rispetto al profitto di un reato e, contemporaneamente, permette di ridurre il danno erariale subito dell'amministrazione pubblica.

L'emendamento prevede anche un'ipotesi in cui il reo non abbia la capacità economica di restituire quella somma e che, quindi, il risarcimento possa essere sostituito con la prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, relatore. Il parere sull'emendamento 6.300 è favorevole previa riformulazione. Si propone la soppressione della frase che segue al sostantivo «danno», dalle parole: «Qualora le condizioni economiche» sino alla parola «sospesa"».

PRESIDENTE. In questo caso il parere sarebbe positivo?

D'ASCOLA, relatore. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Lo Giudice, accetta la riformulazione?

LO GIUDICE (PD). Sì, accetto la riformulazione.

Rimane - immagino - valida la formulazione delle ultime due righe relative alla rubrica dell'articolo dove, dopo le parole «in materia», si aggiungono le parole: «di sospensione condizionale della pena e».

D'ASCOLA, relatore. Certo.

PRESIDENTE. Per i colleghi, a pagina 41, l'emendamento è riformulato sopprimendo le parole da «Qualora» fino a «sospesa"».

Senatore D'Ascola, resta la parte della rubrica che comincia con «Conseguentemente»?

D'ASCOLA, relatore. Certo. Vorrei solo spiegare che la proposta di soppressione è determinata dal fatto che non si possono imporre lavori socialmente utili perché vi sarebbe un profilo di incostituzionalità. Questa è la ragione.

PRESIDENTE. Su questo emendamento abbiamo fatto chiarezza.

In merito agli emendamenti aggiuntivi, avendo lei richiesto l'accantonamento dell'emendamento 5.0.300, per ragioni logiche deve essere accantonato anche l'emendamento 6.0.300. Dispongo, quindi, l'accantonamento.

D'ASCOLA, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.0.301. L'emendamento 6.0.302 è stato ritirato.

COSTA, vice ministro della giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.300 (testo 2).

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei l'attenzione del relatore.

Non comprendo il parere favorevole, se non per il fatto che l'emendamento è firmato dai senatori Lo Giudice e Lumia. Lo abbiamo già votato, relatore.

L'articolo 3, che abbiamo votato, dice che con la sentenza di condanna per uno di questi delitti è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto da pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione.

L'emendamento 6.300 prevede che «Nei casi di condanna (...) la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata». Ma come «la sospensione condizionale»? Se abbiamo votato che comunque la condanna, anche ad un giorno di carcere, comporta l'obbligo di restituzione e pene pecuniarie, perché diamo parere favorevole a questo emendamento? È evidente che qualunque condanna, anche nel limite della sospensione condizionale, porta già a questo risultato.

Forse il relatore era distratto oppure è stato pressato dal collega Lumia e, quindi, ci siamo limitati solo alla seconda parte. Ma, in effetti, il testo è uguale a quello che abbiamo già votato e sarebbe ridicolo prevedere l'obbligo di restituzione per la sospensione condizionale, quando anche un giorno di carcere, ossia qualsiasi sentenza di condanna, porta già quella conseguenza.

Credo che questa volta debba essere fatta una riflessione per esprimere un parere negativo oppure per invitare a ritirare l'emendamento. E, quindi, invito il relatore e il Governo a rendersene conto.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, mi sono iscritto a parlare per lo stesso argomento.

Forse il detto latino repetita iuvant non serve: abbiamo già previsto questa norma all'articolo 3 e ora, per una questione di mera civetteria politica, per far vedere fuori, forse ai propri amici e conoscenti, che un emendamento è stato approvato e per appuntarsi due medaglie al petto, la si ripete con un emendamento superfluo, che - come ben ha colto il senatore Caliendo - non serve veramente a nulla.

Signor Presidente, invito il senatore Palma ad intervenire nuovamente...

CARDINALI (PD). Basta!

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). ...perché le cose che ha detto prima erano talmente lapalissiane e veritiere che ne deve essere lasciata traccia. In questo Senato c'è ancora qualcuno in grado di pensare, di ragionare e di far valere il diritto sancito dalla nostra Carta costituzionale. Non possiamo lasciare la parola solo a chi si intende di mafia, a chi si intende un po' troppo di mafia: gli interventi del senatore Lumia sono di un'esperienza e di una conoscenza uniche che mi fanno rabbrividire.

Dobbiamo, quindi, contrapporre la forza della nostra ragione e del nostro garantismo a chi, invece, in maniera sciatta, con narcisismo e civetteria politica, vuole appuntarsi una nuova medaglia tramite un emendamento che non serve proprio a nulla, perché la norma è già prevista, come ben ha colto il senatore Caliendo. Stiamo facendo un emendamento fotocopia, che ovviamente serve solamente per propaganda e non certamente ai fini della giustizia.

D'ASCOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Relatore, lei ha già espresso il parere sugli emendamenti in esame. Intende fare una dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo?

D'ASCOLA,relatore. No. Intervengo per dare una spiegazione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, non c'è dubbio che in questo caso si tratti di una materia speciale. Non stiamo dicendo che la condanna è subordinata a un qualcosa (l'evocazione dell'articolo 3). Con l'emendamento 6.300 specifichiamo a cosa può subordinarsi la sospensione condizionale della pena. È chiaro, poi, che la sospensione condizionale della pena è un beneficio che si applica nei casi di condanna: se l'imputato è assolto, non gli deve essere sospesa la condanna, e questo mi pare di tutta evidenza.

Nel caso specifico, invece, stiamo parlando di una cosa già prevista nell'articolo 165 del codice penale, che disciplina, tra l'altro, le circostanze e gli adempimenti ai quali può essere subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ora ripeto quanto ho detto all'inizio, dando conto delle ragioni del parere favorevole in materia di sospensione condizionale della pena. In questo caso, tra l'altro, l'articolo 165 evoca non soltanto la restituzione, ma anche la riparazione, tant'è che, esordendo e dando conto del parere favorevole all'emendamento a prima firma del senatore Lo Giudice, io dissi che la ragione della soppressione della condanna nei casi di patteggiamento, di cui all'articolo 3, oltre che con riferimento all'articolo 5, trovava giustificazione anche nell'emendamento 6.300, sul quale avrei espresso parere favorevole.

In definitiva, quello che si perde sul versante dell'articolo 3 si recupera sul versante dell'emendamento 6.300, come avevo già detto all'inizio dell'illustrazione dei pareri.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.300 (testo 2), presentato dal senatore Lo Giudice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 6.0.300 è accantonato, essendo connesso all'emendamento 5.0.300 precedentemente accantonato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.301, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 6.0.302 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, finalmente qualche emendamento non parla di pena ma di prevenzione della corruzione.

Lei ricorderà che, nel 2012, abbiamo votato una legge recante, in gran parte, disposizioni per la prevenzione della corruzione, che molte volte non è applicata, e in piccola parte, l'aumento delle pene, che oggi riproponiamo con questo disegno di legge.

L'articolo 1, comma 3, attribuisce all'Autorità anticorruzione, presieduta dal magistrato Cantone, di fronte a condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza, il potere di ordinare a tutte le società l'eliminazione di atti o di clausole contrarie a tali regole. Nel momento in cui viene ordinata l'eliminazione e la società o la stazione appaltante non esegue e non si adegua all'ordine, cosa succede? L'Autorità anticorruzione dovrebbe rivolgersi al TAR o al giudice ordinario per ottenere l'eliminazione di quel provvedimento, quando saranno già finiti i lavori? Allora, con delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, credo che l'Autorità anticorruzione possa assumere provvedimenti in sostituzione dei competenti organi amministrativi, dopo aver dato quell'ordine a cui ho fatto riferimento.

L'emendamento successivo 7.301 dispone, modificando l'articolo 1, comma 32, della stessa legge del 2012, la trasmissione di una serie di notizie, in relazione a fatti che attengono la procedura di appalto, all'Autorità anticorruzione, che contemporaneamente vanno pubblicate on line per i doveri di trasparenza. Per questa ragione, l'emendamento prevede che la trasmissione di queste notizie all'Autorità debba avvenire ogni sei mesi, mentre, ai fini della pubblicazione, quelle notizie vanno trasmesse ai Lavori pubblici ogni anno (e saranno pubblicate ogni anno). A mio avviso, infatti, ai fini dell'attività dell'Autorità anticorruzione, occorre prevedere che quelle stesse notizie vengano trasmesse dalla stazione appaltante all'Autorità anticorruzione.

Si tratta di due emendamenti che intervengono nella fase precedente all'effettuazione delle opere e volti, quindi, ad evitare qualsiasi ipotesi di corruzione attraverso una maggiore trasparenza ed una maggiore conoscenza da parte dell'Autorità anticorruzione.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, l'ordine del giorno G7.100 impegna il Governo ad assumere un'iniziativa concreta. C'è un dato che risulta dalla presentazione del rapporto dell'organismo indipendente di valutazione sull'attività segnalata dall'ANAC, l'Autorità nazionale anticorruzione. Dall'ultimo rapporto consegnato emerge un dato in relazione al controllo su 98 enti obbligati a presentare la loro valutazione di trasparenza, tra cui 35 aziende sanitarie locali, 8 Autorità indipendenti, 20 Comuni Capoluogo di Regione, 13 Ministeri e 22 Regioni. Ebbene, il 92 per cento dei Ministeri ha espletato tutte le procedure previste, pubblicando l'attestazione OIV (cioè quella relativa agli organismi indipendenti di valutazione), tranne il MISE, il Ministero dello sviluppo economico.

Con questo ordine del giorno vorremmo che il Governo adottasse in maniera rapida tutte le opportune iniziative perché questa mancanza, che coinvolge un Ministero di caratteristiche veramente rilevanti, possa essere colmata. Chiediamo che si possa fare in modo che dal 92 per cento si arrivi al 100 per cento dei Ministeri che hanno espletato tutte le pratiche relative all'OIV. (Applausi dal Gruppo M5S).

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, colleghi, il contenuto dell'ordine del giorno G7.104 riprende quello dell'emendamento 11.0.309, dichiarato inammissibile. Francamente mi sfuggono le ragioni di questa scelta e, anzi, chiedo, se possibile, spiegazione ed invito a rivalutare eventualmente questa decisione.

Gli inglesi parlano di revolving doors (porte girevoli) per designare il fenomeno dell'occupazione delle istituzioni da parte del ceto politico per sistemare parenti, amici e amici degli amici e dispensare favori. Da noi è una prassi più che consolidata. Penso a tutti quei politici che nella scorsa legislatura sedevano in Parlamento o erano membri del Governo, ai quali dopo sono stati attribuiti incarichi in fondazioni, authority, enti ed organismi pubblici di vario tipo, talora di dubbia utilità, sia pure con le dovute differenze fra ruoli puramente formali e simbolici e posti di minore visibilità mediatica, ma di grande potere. Il problema ha trovato una soluzione solamente a livello locale, grazie ad un decreto nel 2013.

Piena libertà, invece, per i pesci grossi (si fa per dire): chiunque abbia ricoperto ruoli nazionali (quindi ex Ministri, ex parlamentari ed ex Sottosegretari) può migrare a piacimento da un incarico all'altro, senza limite alcuno.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 18,01)

(Segue FUCKSIA). Lo stesso presidente dell'Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, ha affermato con chiarezza che questa lacuna va colmata. Quale migliore occasione di questa?

Ricordo che con questo emendamento si incide su un decreto attuativo della legge Severino, che ha trattato il tema dell'anticorruzione. Per questo ho presentato un solo emendamento al testo in discussione, che va proprio in questa direzione, precludendo il ricollocamento degli "ex" per due anni dalla loro uscita dal Palazzo. Il Movimento 5 Stelle lo dice da sempre: la gestione amministrativa deve essere indipendente dai partiti. Basta inciuci, basta giochi di potere, basta favoritismi.

Giornalisticamente questo emendamento potrebbe essere definito «norma anti-trombati». Io, più garbatamente, prendo in prestito le parole del presidente Renzi, che il 22 ottobre 2012, rivolgendosi a Giovanna Melandri, da poco nominata presidente della Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, disse: «C'è una vita fuori dalla politica, c'è un mondo, la bellezza delle relazioni, mettersi in gioco nel privato, com'è possibile che ci sia ancora una via d'uscita come il MAXXI quando esci dal Parlamento?», e la definisco: «norma a tutela della bellezza delle relazioni». Invito tutti a votarla.

Immagino che in particolare i colleghi del PD, prendendo spunto dalle parole del proprio segretario, non avranno problemi a dare il proprio sì. (Applausi dal Gruppo M5S).

MORONESE (M5S). Signora Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G7.105.

La corruzione è dilagata, perché mafiosi e corrotti hanno un terreno comune: arricchirsi. «La corruzione in Italia è un fenomeno di sistema assolutamente dilagante, perché mai efficacemente contrastata e combattuta, ma anzi per troppo tempo tollerata e giustificata» e sul cui fronte vi è stato un «deciso arretramento quando sono state assicurate ampie prospettive di impunità per il falso in bilancio»; utilizzo e condivido queste parole del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti.

Il Movimento 5 Stelle è stato sempre duro in materia di lotta alla corruzione e alla mafia e lo dimostriamo ogni giorno. Al momento, ci troviamo di fronte ad un sistema normativo insufficiente e contraddittorio e non mi riferisco solo alle pene per i delitti di corruzione di cui abbiamo più volte discusso: pensiamo, ad esempio, alla disciplina dell'inconferibilità degli incarichi amministrativi. Attualmente, il decreto legislativo n. 39 del 2013 individua i casi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di responsabilità amministrativa di vertice, che comportano l'esercizio di funzioni amministrative e di amministrazione e gestione nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, a soggetti interni o esterni alla pubblica amministrazione.

Sono inconferibili, cioè è precluso il conferimento di incarichi, nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale; coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi; coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Da una prima lettura, emerge un'evidente contraddizione tra le cause ostative all'assunzione di incarichi amministrativi: non è contemplato il cosiddetto danno erariale, consistente nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro prodotto alla propria o ad altra amministrazione, o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali, così come disposto dall'articolo 1223 del codice civile.

Dunque, ricapitolando, se una persona cagiona un danno erariale e viene condannata a risarcire un ente pubblico per il danno cagionato, può continuare ad operare per lo stesso ente e continuare ad assumere altri incarichi, magari cagionando ulteriori danni in altre amministrazioni.

Tutto questo non è accettabile, per questo motivo chiediamo al Governo, con quest'ordine del giorno, di assumere due impegni. Il primo è a provvedere alla revoca immediata di ogni incarico affidato dalla pubblica amministrazione, da enti pubblici, da enti di diritto privato in controllo pubblico, a soggetti condannati - anche con sentenza non definitiva - per illeciti amministrativi, con particolare riferimento al danno erariale. Il secondo è a provvedere, attraverso gli opportuni interventi di carattere normativo, all'incremento delle situazioni giuridiche di inconferibilità degli incarichi amministrativi, anche per soggetti condannati con sentenza non definitiva, per illeciti amministrativi, con specifico riguardo al danno erariale. (Applausi dal Gruppo M5S).

CRIMI (M5S). Signora Presidente,vorrei illustrare l'ordine del giorno G7.102 non tanto per chiedere che sia votato, quanto per evidenziare la stranezza delle norme e di come si interpreta l'anticorruzione da parte di questo Governo.

L'articolo 7 ha previsto una serie di norme che prevedono un ruolo fondamentale dell'ANAC, l'Autorità nazionale anticorruzione. Sono state introdotte anche dal decreto-legge n. 90 del 2014 delle norme che riguardano l'ANAC ed altri suoi compiti. Eppure con la legge di stabilità approvata qualche mese fa dalle Camere è stata prevista una decurtazione di 100.000 euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, delle risorse stanziate per l'Autorità nazionale anticorruzione. Se questo è il modo di interpretare l'anticorruzione, se questo è il modo di interpretare l'aumento delle funzioni di un organo che oggi si sta rivelando importante e fondamentale nel denunciare e anche nell'esprimere pareri importanti sull'anticorruzione, non capiamo quale sia la logica.

Il nostro ordine del giorno impegna al Governo a ripristinare i fondi che, a nostro avviso, sono stati tagliati in maniera sconsiderata all'ANAC per gli anni 2015, 2016 e 2017. Invitiamo il Governo a ripristinare quei fondi togliendoli magari da qualche altro spreco. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

D'ASCOLA, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.300.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.301 si richiede la seguente riformulazione: «Al comma 32 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, dopo le parole "somme liquidate" inserire le seguenti: "le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla Commissione di cui al comma 2"». In questi termini di riformulazione il parere è favorevole.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 7.302 e 7.303.

Esprimo quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G7.100 se accolta la seguente riformulazione, potrei dire tradizionale: aggiungere dopo le parole «impegna il Governo» le parole «a valutare l'opportunità di».

Esprimo poi parere contrario sull'ordine del giorno G7.101 e parere favorevole agli ordini del giorno G7.102, G7.103 e G7.104, se accolti come raccomandazione.

Esprimo quindi parere contrario sull'ordine del giorno G7.105 e parere favorevole all'ordine del giorno G7.106.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi, segnalo che l'emendamento 7.0.300 è stato ritirato, che gli emendamenti da 7.0.301 a 7.0.306 sono stati dichiarati improponibili.

D'ASCOLA, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.0.307 e 7.0.308.

COSTA, vice ministro della giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.300.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei che tutti mi ascoltassero. (Brusio).

PRESIDENTE. Ci proviamo, senatore.

Colleghi, il senatore Caliendo chiede l'attenzione dell'Aula.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Stiamo parlando dei poteri di vigilanza dell'Autorità anticorruzione sulle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, alla lettera f), prevede che l'Autorità eserciti la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del medesimo articolo. Nello stesso articolo 1 si prevede inoltre, al comma 3: «Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f)» - quello che ho appena letto - «la Commissione» - cioè l'Autorità anticorruzione - «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati».

Nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione non adempia all'ordine di espunzione di alcuni atti, con il mio emendamento ho proposto che, previa delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, trattandosi di pubblica amministrazione, l'Autorità anticorruzione possa adottare i provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e alle condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza.

Su questo emendamento viene però espresso parere contrario e non si capisce perché. Si tratta di una regola fondamentale per evitare la corruzione. Vorrei capire allora la ragione per la quale è stato espresso un parere contrario.

L'Autorità anticorruzione ha già i poteri per intervenire, in base all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, che ho prima richiamato. Il problema è un altro: se la pubblica amministrazione di fronte all'ordine non si adegua, che facciamo? Si va al TAR o dove? In ogni caso, di fatto avremmo un contrasto tra pubbliche amministrazioni.

Credo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - che è anche il vertice della pubblica amministrazione nel nostro Paese - possa deliberare di volta in volta, e solo in casi eccezionali, l'autorizzazione per l'adozione da parte dell'Autorità anticorruzione dei provvedimenti imposti dal piano. Badate, l'Autorità può addirittura adottare il piano, ma per i provvedimenti soppressivi di atti non ispirati alla trasparenza può solo limitarsi all'ordine, non può fare altro.

La mia domanda è perché è stato espresso parere contrario a tale emendamento. Questa è una norma seria per chi vuole fare un'effettiva lotta alla corruzione. Mi si dica la ragione specifica, poiché opporsi ad essa significa affermare, né più né meno, che non vogliamo rendere effettivo il potere dell'Autorità anticorruzione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.300, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Caliendo, accetta la riformulazione proposta all'emendamento 7.301?

CALIENDO (FI-PdL XVII). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.301 (testo 2), presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.302.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, sorprendentemente prima non ho avuto il tempo di interloquire con il Vice Ministro e con il relatore sull'emendamento 7.302, ma vedo che su di esso c'è un parere contrario. Ci tengo a specificare che si tratta di un raccordo normativo, atteso che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche non esiste più, perché oggi i suoi compiti sono assorbiti dall'ANAC. Do il riferimento normativo, se può essere utile per un riscontro: la norma che ha assegnato all'ANAC le funzioni della Commissione è quella disposta dal decreto-legge n. 101 del 2013, all'articolo 5, quindi penso che sia di tutta ragionevolezza provvedere a questa correzione del testo, che è solo di tipo formale. Altrimenti, se la maggioranza e il Governo ritengono di avere necessità di tempo, propongo di accantonare l'emendamento per verificare se quanto esposto corrisponde a verità.

PRESIDENTE. Senatore D'Ascola, è una sorta di proposta di coordinamento.

D'ASCOLA, relatore. La Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 7 è l'ANAC.

BUCCARELLA (M5S). Ma perché usate il termine «Commissione»?

D'ASCOLA, relatore. C'è scritto nella legge.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, si tratta di una raccomandazione che l'ANAC ha fatto al Governo e che forse è sfuggita: è la segnalazione n. 2, fatta nel febbraio 2015. Si tratta di individuare qual è l'autorità che ha la potestà di erogare le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 (il famoso decreto attuativo anche della legge Severino in tema di trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Stiamo quindi parlando della normativa che impone la pubblicazione sulla Rete dei compensi e degli incarichi.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, lei è già intervenuto per dichiarazione di voto.

BUCCARELLA (M5S). Infatti sto dichiarando il mio voto favorevole auspicando che, rispetto al parere contrario del Governo e del relatore, si possa avere un attimo di resipiscenza e di verifica di quanto sto dicendo, anche accantonando l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo avevo capito. Chiedo al relatore se accoglie la sua richiesta.

D'ASCOLA, relatore. È stato dato parere favorevole all'ordine del giorno G7.100...

PRESIDENTE. Senatore, parleremo degli ordini del giorno quando ci arriveremo, altrimenti si fa confusione.

D'ASCOLA, relatore. Stavamo chiarendo la ragione del parere contrario all'emendamento 7.302, perché ritenevamo che vi fosse una connessione con l'ordine del giorno G7.100, al quale si era dato parere favorevole. Peraltro, come questione di ordine generale, perché altrimenti non si capiscono le ragioni del sì e del no, si era ripetutamente detto in Commissione anche nel corso dei lavori che le norme di natura preventiva sono assolutamente necessarie ma che mancava, nel contesto del dibattito, un documento razionalmente orientato e completo in materia di prevenzione.

Il testo sulla prevenzione deve essere un testo organico. La Commissione ha ritenuto di non potere intervenire in maniera estemporanea sul tema della prevenzione, perché questo tema deve essere oggetto di un testo complessivo. Noi non possiamo intervenire di volta in volta, tant'è che i pareri favorevoli sono mirati agli obblighi informativi, per allargare l'informazione. Abbiamo, infatti, ritenuto di non spostare nulla o di non determinare conflitti con quanto comunque si dovrà fare in seguito.

PRESIDENTE. Rimane pertanto il parere contrario del relatore.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.302, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.303, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Petrocelli, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G7.100 o insiste per la sua votazione.

PETROCELLI (M5S). Signora Presidente, accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G7.101.

CASTALDI (M5S). Sì, insisto.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.101, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G7.102, G7.103 e G7.104 sono accolti come raccomandazione.

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G7.105.

MORONESE (M5S). Signora Presidente, con questo ordine del giorno noi abbiamo chiesto la revoca immediata, per ogni incarico nella pubblica amministrazione, per i soggetti condannati per illeciti amministrativi o danno erariale.

Con questo parere contrario il Governo e il relatore non hanno mostrato la benché minima intenzione di andare in questo verso, non esprimendo neanche un parere favorevole con riformulazione o come raccomandazione, che comunque non avrei accettato.

Invece di dare l'indicazione di voler andare in questo verso, avete fatto una misera e pessima figura. Si trattava di stare da parte dei disonesti o dei disonesti. E abbiamo capito voi da che parte state! Insisto pertanto per la votazione dell'ordine del giorno (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.105, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.106 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 7.0.300 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 7.0.301 a 7.0.306 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.307.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, intervengo su due miei emendamenti, il 7.0.307 e il 7.0.308, che vanno nel senso della prevenzione.

Se oggi si aprono i giornali, si legge che gli incarichi di studio e gli arbitrati sono forme spurie adottate dalle pubbliche amministrazioni per la corruttela. Ormai ne sono pieni i tribunali e i giornali. E lo stesso vale per i libri scritti da grandi esponenti politici e statisti, o pseudotali. Gli incarichi a professionisti della porta accanto, o dello studio accanto, sono una pratica adottata dalle oltre 8.000 amministrazioni italiane e, ovviamente, dalle società partecipate.

Era un modo per dirvi: attenzione che la corruttela è in questi incarichi di studio. (Commenti dal Gruppo PD. Richiami del Presidente). Negli arbitrati e nell'affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali, quelli dati in house, cioè al proprio interno: si costituiscono società il cui amministratore delegato è del proprio partito e poi l'amministrazione dà a questa società l'incarico e le affida servizi di vario genere.

Questo emendamento era una forma per dirvi: se volete veramente combattere la corruzione ed il malaffare questa è la strada. Qualcuno vi ha indicato la strada, ma abbiamo capito che questa strada non la volete perseguire e volete continuare, con le vostre cooperative rosse, a concludere i vostri sporchi affari!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.307, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.308, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, l'articolo 8, che riguarda il famoso falso in bilancio, ha avuto un percorso estremamente difficoltoso ed accidentato e forse è una delle poche parti succose che rimangono in questo disegno di legge, che è stato infinitamente smembrato e nel quale si sono un pochino perse le tracce della volontà fondamentale. (Brusio).

Come dice il senatore Caliendo, a me piacerebbe essere ascoltata. Nell'emendamento 8.300 ho voluto raccogliere tutta una serie di principi che ho visto i colleghi hanno presentato separatamente negli emendamenti successivi. Presentando questo emendamento faccio anche una sorta di dichiarazione rispetto alle tracce, che saranno accolte o non accolte, presenti negli emendamenti successivi.

In buona sostanza, quello che succede con il falso in bilancio... (Brusio. La senatrice Mussini smette di parlare).

PRESIDENTE. Purtroppo nelle discussioni lunghe, senatrice, è molto complicato. Prego il senatore Lumia ed il rappresentante del Governo di non intrattenersi nell'emiciclo.

MUSSINI (Misto-MovX). Quello che è significativo è che parliamo di falso in bilancio, un tema che ha appassionato tanto, dentro e fuori quest'Aula, rispetto al quale tutti si vogliono appuntare delle stellette sul petto, quindi forse sarebbe il caso che capissimo sia cosa stiamo facendo sia cosa non stiamo facendo.

Con l'emendamento presentato dal Governo si attua un'operazione che qui in Aula è stata ripetutamente criticata e cioè l'innalzamento delle pene, che però vengono trattenute accuratamente entro i cinque anni, il che le fa rientrare, in modo non casuale ma voluto, in quanto è stato approvato e non è ancora entrato in vigore (perché andrà in vigore tra un paio di giorni) e cioè nella famigerata «tenuità del fatto». Stiamo ragionando quindi su un articolo all'interno del quale troviamo pene che è previsto che tra due giorni rientrino nella fattispecie della tenuità del fatto.

Non solo. È vero che viene introdotta una modifica delle pene, ma è anche vero che all'interno di questa formulazione, con alcune diciture, viene talmente ristretto l'ambito di applicabilità della norma che di fatto reintroduciamo un falso in bilancio rendendolo però sostanzialmente poco applicabile.

Passo ad illustrare il contenuto del mio emendamento. Intanto io propongo di sostituire con le parole «un vantaggio» l'attuale formulazione dell'articolo 8, che è «un ingiusto profitto» per sé o per altri. Di fatto questa è una limitazione della portata applicativa; è infatti difficile dimostrare che l'attività sia stata compiuta per conseguire un ingiusto profitto. Peraltro, accade anche che i falsi in bilancio spesso non siano tesi a conseguire un profitto immediato, ma piuttosto ad occultare delle perdite, al fine di fingere che un'attività sia ancora in buona salute, quando magari è completamente decotta. Si potrebbe dire che questo è un ingiusto profitto indiretto; però, di fatto, possiamo anche dire che a volte non c'è un ritorno per i soggetti che siano autori del reato stesso o per qualcun altro. Rimane comunque il fatto che si tratta di un grave danno che viene procurato a chi con quella società ha oppure ha avuto rapporti.

Un altro aspetto che trovo estremamente rilevante è il fatto che sia stata inserita l'espressione «fatti materiali» al posto di «informazioni», perché l'espressione «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» esclude tutta la parte relativa alle valutazioni, che tra l'altro spettano proprio ai vertici, nel momento in cui si forma il bilancio. Escludere le valutazioni e considerare solo i fatti materiali non è sufficiente. Faccio un esempio. Poniamo il caso che io abbia 100 veicoli in un magazzino, ai quali assegno, per mia valutazione, un valore di 10.000 euro l'uno; avrò un valore totale di 1 milione di euro. È chiaro che il fatto materiale consisterebbe nel modificare il numero dei veicoli che ho in magazzino; però, se io vado a modificare il valore dei veicoli stessi, comunico comunque un'informazione falsa, ma non un fatto materiale non rispondente al vero, perché si rimane nell'ambito delle valutazioni.

Un altro aspetto è costituito dalla soppressione dell'avverbio «consapevolmente», così come dalla soppressione dell'espressione «concretamente idoneo ad indurre altri in errore». Questa di fatto è un'ulteriore limitazione della possibilità di applicare questa norma, perché occorre che ci sia una condotta decettiva e, allo stesso tempo, questa condotta deve esserlo in concreto. Tra l'altro, non si risolve il problema dell'esatta definizione di colui che viene tratto in errore. Si dice infatti: «indurre altri in errore». Altri chi? Tra l'altro, la definizione di questi «altri» dipende anche dalla capacità di leggere un bilancio e di cadere in errore; dipende quindi dalle qualità soggettive di questi «altri», che concretamente dovrebbero essere indotti in errore. La soppressione dell'avverbio «consapevolmente» viene chiesta per le stesse ragioni che mi inducono a chiedere la soppressione dell'espressione «concretamente idoneo ad indurre altri in errore».

Gli emendamenti all'articolo 9 li vedremo successivamente. Queste stesse considerazioni che mi hanno portata a presentare questo emendamento all'articolo 8 sono alla base anche degli emendamenti all'articolo 10, dove vengono ripetuti gli stessi contenuti. (Applausi della senatrice Bencini).

RICCHIUTI (PD). Signora Presidente con l'articolo 8 si fa un passo in avanti, perché si reintroduce il principio della punibilità del falso documentale societario e si consente alla giurisdizione di tornare a tutelare gli interessi dei creditori e dei risparmiatori. Però ci sono troppi paletti e troppe trappole. Si distingue tra l'ambito delle società non quotate e quello delle quotate e questo può essere ragionevole. La condotta incriminata è l'esposizione di fatti non rispondenti al vero e questo non mi preoccupa perché tutti i fatti sono, in qualche misura, oggetto di valutazione, posta più, posta meno. Una stima può essere palesemente falsa se totalmente sganciata dai valori contenuti, ma il testo proposto forgia un reato a dolo specifico con una tale scalettatura che sembra fatta apposta per gli azzeccagarbugli berlusconiani. Si mette il falso commissivo e quello omissivo; c'è quello nelle società quotate e quello delle società non quotate. Poi c'è la necessità che il falso sia idoneo concretamente a indurre il lettore in errore. Come vedete, gli oggetti dell'accertamento del giudice sono plurimi, ma non basta: è prevista... (Brusio. Il vice ministro Costa conversa con il relatore) ...signora Presidente, ma io a chi sto parlando? Non c'è nessuno del Governo.

PRESIDENTE. Senatrice, non posso costringere. Posso solo chiedere ai colleghi di fare silenzio, al rappresentante del Governo di sedere ai banchi destinati all'Esecutivo e al relatore di ascoltare l'illustrazione degli emendamenti che saranno oggetto del suo parere.

RICCHIUTI (PD). Dicevo, che non basta: è prevista una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità e un'ipotesi scriminante per quelli di particolare tenuità. Allora, mi domando e dico: a che serve quel termine «rilevanti»? C'è un limite di finalità; c'è l'idoneità della condotta; ci sono le ipotesi attenuanti e quella scriminante. A che serve dire che il solo falso punibile è quello sostanzioso o rilevante? Oltre che sul piano logico, quella parola è anche una sgrammaticatura giuridica. Quello che può essere rilevante per il giudice di Varese potrebbe non esserlo per quello di Brescia.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di abbassare il brusio perché è veramente insostenibile.

RICCHIUTI (PD). Quello che è rilevante per il settore merceologico meccanico a Monza potrebbe non esserlo per l'ambito agroalimentare di Treviso.

Insomma, la rilevanza è un concetto del tutto indeterminato e contrastante con l'articolo 25 della Costituzione.

Invito, quindi, ad approvare l'emendamento 8.311, che, peraltro, va incontro ai rilievi espressi nel parere della Commissione affari costituzionali.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei ricordare a tutti che da sempre nel falso in bilancio, quando si parla di comunicazioni non rispondenti al vero, è sempre stata aggiunta la frase «ancorché oggetto di valutazioni».

Nel corso dell'esame in Commissione ho chiesto al relatore e al Governo se, essendo oggetto di valutazione, non è più punibile. Mi è stato risposto che sarà la giurisprudenza a dire sì o no. Vorrei ricordarvi un articolo sul «Corriere della Sera», a firma di Ferrarella, il quale dice che dal testo sono state espunte le valutazioni. Per cui, a una lettura letterale, il testo porta ad escludere che le valutazioni possano rientrare nel reato. Rispetto a questa incongruenza e indecisione o genericità della norma, come volete chiamarla, vi chiedo di valutare quale può essere la posizione di un'azienda straniera che deve venire a investire in Italia. Prima di investire, ovviamente vuole rendersi conto di quale sono le norme penali che sovrintendono alla corretta gestione delle informazioni sociali.

Nell'ipotesi di specie, la domanda è la seguente: se voi vi trovaste al posto dell'amministratore delegato di quella società, non sareste in grado di dire se la dizione «ancorché oggetto di valutazioni» sia o meno presente nel testo. Credo che tale dizione non possa non essere inserita. Infatti, quando dipendono da stime, le notizie non risultate veritiere... (Brusio).

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, la sua voce sovrasta anche quella del senatore che parla al microfono.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Immaginiamo che un determinato fatto, che io devo comunicare dipenda da stime e che, per ipotesi, i miei esperti e consulenti a cui mi sono rivolto siano quattro commercialisti che hanno, nella valutazione, dato una stima di un certo tipo; un domani un pubblico ministero potrebbe contestarla, dicendo: siccome le stime dicevano 100 e il mio consulente tecnico dice 105, hai commesso il reato.

Pertanto, in primo luogo, occorre specificare all'interno del testo se le espressioni non rispondenti al vero comprendono o meno le valutazioni. Poi vedremo, nell'articolo 2621-bis, di cosa si tratta. Nell'ipotesi che le valutazioni siano comprese, dobbiamo porci il problema del limite di scostamento, altrimenti tutto è punibile.

Vogliamo affossare definitivamente l'economia italiana già in crisi? Vogliamo mettere le piccole imprese nell'impossibilità di funzionare? Liberi di farlo. Per il momento, signora Presidente, mi limito a dire che comunque questa precisazione è necessaria all'interno del testo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

D'ASCOLA, relatore. Signora Presidente, ovviamente, sia nella relazione introduttiva, come anche nell'intervento che ho fatto allorquando ho commentato gli emendamenti, ci sono tutte le risposte alle questioni che sono state poste. Nessuno ha la presunzione di dire che la propria risposta è la verità, ma, dal punto di vista della completezza delle argomentazioni, ognuna delle obiezioni che sono state proposte in questa sede ha già avuto, in due occasioni, un'articolata risposta. Siccome, però, è giusto che il dibattito sia il più possibile approfondito e articolato e che le questioni, ancorché trattate, lo siano ulteriormente, visto che gli argomenti usati non hanno avuto l'efficacia persuasiva di indurre a diverse considerazioni, è giusto che il relatore si spenda ulteriormente.

La prima delle questioni proposte riguarda i fatti rilevanti. Io ho reiteratamente detto che l'espressione «rilevanti», l'aggettivo «rilevanti», non è usato come elemento quantitativo indeterminato. Infatti, in questo caso si potrebbero porre quei problemi di costituzionalità in relazione alla sentenza del 1989, n. 247, della Corte costituzionale. Io uso il condizionale («si potrebbero porre») perché non è vero che quella sentenza sia generalizzante. Quella sentenza dice con assoluta chiarezza che non è possibile che l'intero carico di disvalore di una fattispecie graviti su elementi indeterminati di tipo quantitativo della fattispecie, perché, se questo carico di disvalore gravasse su elementi della condotta, secondo la Corte costituzionale il principio di legalità e di ragionevolezza non riceverebbero alcuna ferita. Infatti, vi sarebbe comunque una rilevante - e torno, non a caso, sull'aggettivo «rilevante» - disvalore di condotta. (Brusio).

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, relatore.

Colleghi, credo che il relatore stia facendo uno sforzo per rispondere alle obiezioni che sono state sollevate su un tema molto delicato; quindi, vi pregherei di abbassare il tono della voce o, ancora meglio, di tacere.

D'ASCOLA, relatore. Ora, il paradosso è costituito, tra l'altro, dalla circostanza che molti illustri senatori si lamentano che il fatto è iperpregnante. Abbiamo obiezioni che si lamentano che sia stata usata l'espressione «fatti materiali»; si lamentano del «concretamente idoneo»; si lamentano del «consapevolmente», ossia di tutte quelle componenti dimostrative di una evidente pregnanza fattuale della componente oggettiva come del suo versante soggettivo. Voglio dire che il fatto è un fatto iperdeterminato e che l'attributo di rilevanza non è un elemento quantitativo indeterminato, ma un elemento ulteriormente confermativo della pregnanza sul piano della offensività della condotta dal momento che rilevante significa qui effettivamente dotato di carica di offensività.

Già due volte ho dato una spiegazione - ci mancherebbe altro, ovviamente ognuno è libero di poter dire che queste spiegazioni non convincono; nessuno ha la pretesa di convincere gli altri - ma adesso lo faccio per la terza volta: «rilevante» significa un fatto materiale dotato di una capacità concretamente offensiva dell'interesse giuridicamente protetto. Questo lo si fa nel solco di una giurisprudenza della Corte costituzionale che riconosce il principio di offensività in due dimensioni tra di loro concorrenti: in senso astratto, perché la norma deve essere popolata di elementi dimostrativi della astratta offensività della condotta; in senso concreto, perché questo richiamo contenuto nel testo della norma impone al giudice una interpretazione che noi qualifichiamo come orientata all'offesa. Quindi, rilevante vuol dire offensivo dell'interesse giuridicamente protetto, ovviamente nel solco di una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale. D'altronde, come ho già detto - e mi permetto di invitare i colleghi senatori a riflettere, poi certamente a dissentire - «rilevante» è attributo non di un elemento quantitativo. Qui nessuno ha scritto variazioni, entità, quantità rilevanti; qui si è scritto «fatti materiali rilevanti» e il principio di materialità, evocato con assoluta chiarezza dall'attributo «materiali», è connesso ai fatti, e quindi a dimensioni ontologiche e non a categorie dello spirito. Quando si parla di fatti si indica una realtà ontologica, una circostanza che è dotata di una sua materialità, per l'appunto; si evoca un principio, quello di materialità, che storicamente è connesso nel diritto penale alla offensività. Quindi, noi diciamo, per ben tre volte, che ci deve essere un fatto, quindi un'entità dotata di consistenza ontologica; che questo fatto deve essere materiale, e che per di più deve essere un fatto offensivo. Allora non si può dire che questa è una condotta indeterminata. Qui non stiamo parlando di alcunché che riguarda l'evento perché sono reati di pura condotta, tra l'altro costruiti sul pericolo; l'evento è una circostanza possibile, ma non necessaria al fine della sussistenza degli elementi del tipo legale.

Si è parlato contro il dolo specifico, dicendo che è difficile provarlo. Queste sono affermazioni che vanno sfatate una volta per tutte. Dei problemi probatori non si può far carico certamente il legislatore, ci mancherebbe altro: il problema probatorio è un problema che dà serietà e consistenza, senatrice Mussini, alla norma penale ed incriminatrice, perché le conferisce quel requisito di concretezza che impone agli organi titolari dell'azione penale di dimostrare le peculiarità e le specificità della norma penale incriminatrice. Dire poi che sono elementi difficili da provare significa ignorare che il furto è costruito sul dolo specifico, altrimenti non avremmo mai potuto condannare nessuno per furto perché c'è scritto «al fine di trarre profitto». Sono cose di una tale evidenza che il relatore pensava di non doverne parlare.

A proposito poi dell'espressione «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto», si chiede chi siano gli «altri». Gli altri sono persone diverse dall'autore del fatto, ma questo fa parte della grammatica giuridica, non è necessario intervenire addirittura davanti al Senato per spiegare che «altri» significa persone diverse dall'autore del fatto, tant'è che la legge dice, proponendo una opposizione tra i due termini, o per sé o per persona diversa da sé: questo vuol dire «altri». Non penso che dobbiamo specificare che si tratti di Giovane Rossi o di Mario Bianchi. Questa, peraltro, è un'espressione che sta nel codice dal 1930 e non possiamo meravigliarci di espressioni collaudate da 85 anni di applicazione del diritto penale, perché costituisce ovviamente un vero e proprio paradosso.

Venendo all'ingiusto profitto, anche qui francamente potrei esimermi dal dire che questa espressione sta nel codice penale da sempre, chiaramente per quei reati rispetto ai quali il legislatore, nell'ambito di una discrezionalità che non gli può essere negata (se c'è qualcuno che pensa che le norme penali si scrivano con il computer mi permetto di dire che non è così) non segue delle categoria preontiche che gli impongano da una parte o dall'altra di orientarsi per come taluno pretende che il legislatore si debba orientare. Il legislatore fa delle scelte, peraltro il dolo specifico significa mirare ad un fine, la realizzazione del quale non è richiesta ai fini della sussistenza del fatto di reato, quindi è sufficiente dimostrare che taluno abbia agito ad un fine, ma poi quel fine non è necessario che si sia realizzato perché il reato sia punibile. Tant'è che noi diciamo che il dolo specifico è un arretramento del momento della punibilità, cioè finisce per determinare un allargamento del campo di applicazione della norma penale incriminatrice.

Dire poi che in una perdita di bilancio non c'è un profitto è una cosa che francamente non riesco a capire, perché è chiaro che l'occultamento di una perdita determini un vantaggio per il soggetto che si avvale di questa mistificazione, di questo nascondimento: se una perdita non la si porta in bilancio, questo è un vantaggio. È chiaro che i concetti non sono antitetici, ma anzi perfettamente consonanti l'uno rispetto all'altro.

Ci si lamenta poi di questi diversi livelli. Le norme - mi sia consentito - vanno interpretate e capite e quanto all'interpretazione, approfitto per anticipare un concetto: nessuno può pensare che noi oggi in Senato finiamo per indovinare quale sarà il percorso giurisprudenziale che verrà assegnato all'articolo 2621, all'articolo 2622, all'articolo 2621-bis o all'articolo 2621-ter. Noi riteniamo di avere scritto, e di avere prima ancora pensato, delle norme ragionevoli e conformi ai nostri principi. Ovviamente dobbiamo, come in ogni caso del genere, prefigurare che ci saranno dei tribunali, delle corti d'appello una Corte di cassazione le quali poi daranno risposta ai nostri dubbi. A noi basta aver scritto delle norme che si inseriscono in un quadro di natura costituzionale.

Bene, noi abbiamo fatto un fatto base, un fatto materiale offensivo. Rispetto a questo fatto, in via scalare e subordinata, come valore successivo in un ordine gerarchico che vede al primo posto inserita la categoria dei fatti materiali rilevanti, abbiamo i fatti di lieve entità.

Illustri senatori, i fatti di lieve entità stanno nel sistema penale da sempre. Noi abbiamo addirittura la possibilità di dire che l'elemento indeterminato, allorquando faccia parte di una norma favorevole, non pone alcun problema di legittimità costituzionale, per come è collaudato nel nostro sistema penale. I fatti di lieve entità stanno nell'articolo 73 - giusto per citarne uno - del testo unico in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Sotto questi fatti di lieve entità ci sono i fatti di tenue offensività, con un gradualismo che - mi sia consentito dirlo con un'unica parola - si capisce: c'è il fatto di lieve entità, che è un fatto offensivo, e poi un fatto offensivo tenuamente tale; c'è un ordine scalare che sta anche nel nostro sistema penale.

Il senatore Caliendo ha posto ripetutamente questo problema: insomma, le valutazioni stanno o non stanno dentro i fatti materiali rilevanti? Qui non do la mia interpretazione, non perché non abbia una risposta (perché io una risposta ce l'ho), ma non credo che il relatore debba dare una sua interpretazione. Questo è un problema interpretativo e qui non c'è da scandalizzarsi, perché sappiamo bene che i giudici interpretano le norme. Il relatore è convinto di quello che dice... (Commenti del senatore Caliendo) ...ma è fuor di dubbio che la teoria della interpretazione si inserisca...

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, lasci parlare il relatore.

D'ASCOLA, relatore. La nostra Corte di cassazione dovrà valutare se gli elementi valutativi e le stime possano o meno rientrare all'interno di un concetto che implica fatti materiali rilevanti.

Ripeto, il relatore a tal proposito non dà alcuna risposta, perché non la deve dare; ci mancherebbe altro che la desse. Noi non siamo la Corte di cassazione che dà risposte giurisprudenziali; questo è un tema che la giurisprudenza affronterà. Ripeto, il relatore ha la sua risposta, ma non avrebbe alcuna efficacia e alcun significato vincolante, pertanto il relatore ritiene non di non poterla dare, bensì di non dover dare alcuna risposta su questo aspetto.

"Consapevolmente": io l'ho anche detto: l'avverbio «consapevolmente» ha una doppia funzione: la funzione di... (Brusio).

Signora Presidente, il relatore parla anche per ore, però è un paradosso che taluni si lamentino e pongano questioni e poi...

PRESIDENTE. Senatore D'Ascola, vedo l'Aula con una tenuta di attenzione...

Senatore Romani, la pregherei di aiutare l'Assemblea a procedere nei suoi lavori.

Abbiamo ascoltato la sua replica molto puntuale, senatore D'Ascola.

D'ASCOLA, relatore. Mi taccio, perché parlare in questo contesto non ha senso.

PRESIDENTE. Se lei lo ritiene, sviluppi i suoi argomenti perché credo che riguardino una parte delicatissima del provvedimento.

D'ASCOLA, relatore. Quando l'Assemblea sarà meno stanca, riprenderò le spiegazioni nate dalle obiezioni fatte, ma mi pare che procedere in questo contesto sia perfettamente inutile.

PRESIDENTE. Inutile non è, perché su un tema molto delicato i lavori preparatori sono sempre rilevanti e quello che lei dice viene registrato. Purtroppo, i senatori sono stati richiamati molte volte.

D'ASCOLA, relatore. Se mi è consentito, signora Presidente, in sede di emendamenti darò per la quarta volta le stesse spiegazioni.

PRESIDENTE. Dal momento che mi sembra che oggi abbiamo lavorato speditamente e che l'impostazione della questione trattata dagli articoli 8 e 9 sia stata avviata, e mi risulta che ci sia un'intesa sostanziale dei Gruppi per riprendere la discussione del provvedimento domani mattina, credo che, sulla base della sua ampia replica, forse i pareri sarebbe opportuno esprimerli domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MANASSERO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio).

Invito coloro che intendono allontanarsi dall'Aula a farlo silenziosamente.

MANASSERO (PD). La ringrazio, Presidente. (Brusio).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, aspetti un momento: lo dico per lei, perché altrimenti diventa difficile parlare.

Colleghi, invito chi deve lasciare l'Aula ad affrettarsi, in modo da consentire alla collega di svolgere il suo intervento.

Prego, senatrice.

MANASSERO (PD). Senatrici, senatori, Burgo Group è uno dei principali produttori europei di carte grafiche e speciali e si configura oggi come un vero sistema che si sviluppa intorno al mondo della carta: produzione, distribuzione, riciclo e lavorazione di prodotti forestali, studio, progettazione, realizzazione ed engineering di impianti cartari, ma anche factoring ed energia. (Brusio).

PRESIDENTE. Mi scusi ancora, senatrice.

Senatore Gasparri, senatore Viceconte, vi prego di consentire alla collega di parlare.

MANASSERO (PD). L'azienda Burgo ha 12 stabilimenti attivi di cui 11 in Italia, uno in Belgio e lo stabilimento di Mantova attualmente in cessione, con circa 4.800 addetti, a certificare una realtà produttiva importante qualitativamente e quantitativamente. (Brusio).

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, in qualità di Vice Presidente, le chiedo di aiutarmi ad evitare il brusio.

MANASSERO (PD). Nel 1905 venne aperta la cartiera di Verzuolo, in Provincia di Cuneo, che segnò la nascita del gruppo: una cartiera con due linee di produzione da cui escono carta per stampa, roto-offset e rotocalco. Oltre alla produzione, è presente anche un magazzino prodotti finiti automatizzato tra i più grandi esistenti: 6.000 metri quadrati con una capacità di 32.000 tonnellate di carta.

Adesso nello stabilimento di Verzuolo l'azienda ha intenzione di aprire unilateralmente la procedura per il licenziamento collettivo di 46 operai e lo ha comunicato ieri alle rappresentanze sindacali presso la sede Confindustria di Cuneo, come conseguenza dell'annunciata modifica dell'orario di lavoro su una delle due linee produttive giudicata maggiormente in sofferenza dalla proprietà.

Nella storica cartiera a partire dal 2008 è stata avviata una riorganizzazione che, d'intesa con i sindacati, ha portato alla riduzione di circa 100 posti di lavori per arrivare all'attuale forza produttiva di 400 dipendenti. (Brusio).

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, la prego di abbassare la voce e di avere un po' di rispetto per la collega che sta svolgendo il suo intervento.

Prego, senatrice.

MANASSERO (PD). Senza accordi tra proprietà e sindacati il rischio è di dare inizio a una serie di tensioni che porteranno scarsi risultati, con l'irrigidimento delle parti in campo a scapito di un accordo che, come è accaduto nel recente passato, possa essere occasione di presidio e rilancio dello stabilimento, consentendo anche all'azienda di ottimizzare i costi.

Ho depositato oggi un'interrogazione ai Ministeri dei lavoro e dello sviluppo economico per sollecitare un loro intervento. Questa situazione rischia di portare tensioni e incertezze sul territorio del saluzzese, nell'area della Provincia di Cuneo, in cui è ubicato lo stabilimento di Verzuolo.

Teniamo conto che sempre la Burgo solo sei mesi fa ha chiuso lo stabilimento di Cuneo della Comecart, azienda del gruppo specializzata in produzione di macchinari e componenti per l'industria della carta e officina di riferimento per le cartiere Burgo, mettendo in mobilità per cessazione di attività ben 39 dipendenti. (Applausi dal Gruppo PD).

SCIBONA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signora Presidente, è stata revocata la scorta a Pino Masciari, di nuovo. Ciclicamente, il Ministero dell'interno revoca le misure di protezione a questo cittadino che ha denunciato la mafia; in questo caso non le ha revocate solo nel caso in cui Masciari si trovi in Calabria.

Nel 1992 Pino Masciari si ribella alla 'ndrangheta, subendo gravi ripercussioni in ambito lavorativo e familiare, cominciando ad essere oggetto di furti, incendi, danneggiamenti e minacce. Alcuni malavitosi avvicinarono uno dei suoi fratelli e gli spararono alle gambe. Pino, che nel frattempo aveva subito numerose perdite economiche, fu costretto dai malavitosi a non costituirsi parte civile.

Masciari, che ha contribuito ad assicurare alla giustizia molti malviventi, non abita più in Calabria da anni, ma questa non è una motivazione sufficiente. La 'ndrangheta è dappertutto e le ultime vicende ancora una volta ce lo dimostrano.

Oggi, lo Stato abbandona chi si espone per denunciare il malaffare, le ritorsioni, il sistema mafioso che sempre di più opprime i liberi cittadini del nostro Paese. Come possono gli italiani fidarsi di uno Stato che chiede ai suoi cittadini di denunciare il malaffare e poi, quando il cittadino è minacciato, lo abbandona?

Spero si tratti solo di una incomprensione, altrimenti verrebbe da pensare veramente a qualcosa di drammatico e pericoloso per quella che continuiamo a chiamare Italia. Non possiamo che unirci agli appelli e alle petizioni che numerosi cittadini, e svariati consigli comunali e regionali chiedono a gran voce: ridate la scorta a Pino! (Applausi dal Gruppo M5S).

MORONESE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signora Presidente, mi rivolgo a lei, ma il mio intervento è indirizzato all'Aula intera.

Dalle notizie di stampa di questi giorni apprendiamo che il presidente dell'Autorità anticorruzione Raffaele Cantone ha chiesto alla Sogesid di valutare l'adozione di un provvedimento in autotutela al fine di revocare l'aggiudicazione all'associazione temporanea di imprese TreErre/Italrecuperi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori dei messa in sicurezza della discarica Resit di Giugliano in provincia di Napoli. La TreErre SpA è stata, infatti, giudicata inidonea ad eseguire i lavori per l'invaso che appartenne a Cipriano Chianese, il re delle ecomafie. La TreErre risulta tra le aziende coinvolte nelle false bonifiche di Bagnoli e alcuni suoi membri risultano nell'inchiesta di mafia capitale. Come è potuto accadere ancora una volta che appalti siano stati affidati senza controlli?

Era il 5 febbraio 2014 quando in quest'Aula, in sede di approvazione del provvedimento sulla cosiddetta terra dei fuochi, per l'ennesima volta non siamo stati ascoltati; anzi siamo stati derisi. Avevo personalmente chiesto di eliminare l'emendamento introdotto alla Camera che permetteva di andare in deroga alle norme in materia di antimafia per gli appalti delle bonifiche nella terra dei fuochi: sarebbe stata una pazzia e si sarebbe tradotto in un appoggio a norma di legge alla criminalità organizzata. Ci fu detto che non sapevamo leggere e che andare in deroga significava migliorare la norma. Sì, lo so, suona ridicolo, ma questa è stata la risposta della maggioranza. Signora Presidente, è successo. Già nel mese di gennaio, prima dell'approvazione del provvedimento sulla terra dei fuochi, c'erano stati i primi casi di aziende legate al clan dei casalesi che avevano provato a mettere le mani sul primo bando di gara delle bonifiche, in particolare sempre sulla discarica Resit. Eppure, nonostante i fatti noti e da noi denunciati in quest'Aula, l'emendamento si è trasformando in legge ed oggi, come al solito, a pagarne il prezzo sono i cittadini.

Visto che si sta giocando con la vita delle persone e visto che il Movimento 5 Stelle aveva avuto ed ha ragione da vendere, gradiremmo almeno le scuse, che non sarebbero dirette a noi, ma ai cittadini che nella terra dei fuochi stanno morendo ogni giorno. (Applausi dal Gruppo M5S).

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, la situazione della sicurezza continua ad allarmare sempre di più, ma purtroppo altri episodi ci dicono quanto il Governo stia sottovalutando le circostanze.

Proprio la scorsa settimana a Varese nel centro della città, in via delle Medaglie d'Oro, è accaduta una vicenda a dir poco paradossale e drammatica. A un posto di controllo 30 stranieri clandestini extracomunitari hanno circondato gli agenti di polizia, i quali hanno avuto la peggio. Il fatto è stato riportato dalla cronaca locale ed ha allarmato molto i cittadini, ma ancora di più gli agenti delle Forze dell'ordine.

«Non siamo tutelati. Non abbiamo mezzi. Chiunque si sente in diritto di poterci accusare o aggredire. Ma noi non siamo né picchiatori né violenti. Siamo persone normali, che hanno una famiglia e pagano un mutuo. Ne abbiamo piene le scatole. Ora basta».

L'aggressione dell'altra sera è stata la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso. Signora Presidente, io voglio chiedere al Ministro dell'interno di venire a visitare una città tra le tante e, nel caso specifico, anche Varese: una città abituata alla tranquillità di provincia che però si trova soffocata dall'aggressione di persone che nulla hanno a che fare con il nostro contesto di vivere civile e che, unite assieme in branco, si fanno forza e aggrediscono, anche le Forze dell'ordine, e mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini.

Venga il Ministro dell'interno in Piazza della Repubblica a Varese. Venga a Malnate, un comune limitrofo dove un giovane è stato aggredito nella stessa maniera. Venga senza scorta, faccia un giro in piazza, si confronti con questa realtà e si renda conto che lasciare le Forze dell'ordine senza gli strumenti normativi e, ancora di più, i cittadini senza la garanzia che lo Stato reprima queste situazioni significa lasciare il Paese allo sbando. Noi su questo siamo molto arrabbiati. (Applausi del senatore Divina).

PRESIDENTE. Sono sicura che il sottosegretario Pizzetti trasmetterà al Ministro dell'interno l'invito del senatore Candiani.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 1° aprile 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 1° aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,14).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio (19-657-711-810-846-847-851-868)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio (n. 19)

Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio (n. 657)

Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio (n. 711)

Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura (n. 810)

Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio (n. 846)

Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio (n. 847)

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato (n. 851)

Disposizioni in materia di falso in bilancio (n. 868)

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale in materia di riparazione pecuniaria)

  1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale è inserito il seguente:

    «Art. 322-quater. - (Riparazione pecuniaria). - Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

EMENDAMENTI

3.300

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.301

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:

        «Dopo l'articolo 322-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:».

        Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 322-quater» aggiungere il seguente:

        «Art. 322-quinquies. - (Interdizione perpetua dai pubblici uffici) - Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

3.700

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater», dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» sopprimere le seguenti: «ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,».

3.302

BARANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» inserire le seguenti: «passata in giudicato».

3.303

BARANI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» inserire la seguente: «definitiva».

3.304

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» sostituire le parole: «pari all'ammontare» con le seguenti: «non inferiore a due volte l'ammontare».

3.305

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria)», sopprimere le seguenti parole: «in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter,».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.300

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.3-bis.

(Modifiche agli articoli 346 e 346-bis in materia di traffico di influenze illecite)

        1. L'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:

        "Articolo 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

        Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni.

        La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

        Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

        Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

        Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di lieve entità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione".

        2. L'articolo 346 è abrogato».

3.0.301

CASSON, LUMIA, LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI, PUPPATO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio)

        1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 648-bis. - (Riciclaggio) - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittizziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

        Si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000 nei confronti di chi, avendo commesso un delitto non colposo, e al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore profitto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da tate delitto o comunque li impiega in attività imprenditoriali o finanziarie.

        La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministrazione, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

        La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

        La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

        Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

3.0.302

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 648-ter.1. del codice penale in materia di autoriciclaggio)

        1. L'articolo 648-ter.1 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio). - Si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa.

        Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni.

        Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

        La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

        La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

        Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

3.0.303

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Anagrafe degli amministratori locali e regionali e dei relativi candidati)

        1. L'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "Art. 76. - (Anagrafe degli amministratori locali e regionali e dei relativi candidati). - 1. Il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi coloro che competono per le medesime cariche. Nel caso in cui il candidato accetta di figurare nella lista presentata alle elezioni da un partito, formazione politica o movimento che aderisce ad un codice di autoregolamentazione, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni, l'anagrafe include una dichiarazione sostitutiva, resa al competente ufficio elettorale ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, con cui il medesimo candidato assevera l'insussistenza delle condizioni ostative contemplate dal predetto codice.

        2. L'anagrafe è costituita dalle notizie, relative ai soggetti di cui al comma 1, concernenti:

            a) i dati anagrafici;

            b) la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, con l'indicazione dell'adesione della medesima lista o gruppo al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni;

            c) il titolo di studio conseguito;

            d) la professione esercitata;

            e) i dati significativi ai fini del riscontro della fedeltà della dichiarazione allegata all'adesione al codice di autoregolamentazione, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni, di cui al secondo periodo del comma 1.

        3. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica. I dati appartenenti all'amministrazione dell'Interno transitano nell'anagrafe di cui al comma 1, previo parere favorevole del Garante per la riservatezza dei dati personali; ad essi non si applica il comma 5 e gli unici soggetti titolati a prenderne visione sono i rappresentanti legali dei partiti che ne hanno acquisito la disponibilità alla candidatura.

        4. Per gli amlninistratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

        5. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe".».

3.0.304

MALAN

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Danno all'immagine delle pubbliche amministrazioni)

        1. I responsabili di richieste di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, anche notificate tramite l'agente di riscossione, in fase di riscossione dei ruoli di cui al titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ove il debitore trasmetta prova, anche in copia, che le somme richieste sono state pagate entro la scadenza prevista e secondo le modalità stabilite dalle norme, ovvero che, prima della comunicazione inviata dall'agente stesso, la pretesa è stata oggetto di annullamento o si è prescritta, sono soggetti a una sanzione a.mministrativa pari a un centesimo della somma richiesta con il minimo di venticinque euro e un massimo di mille euro. Tali somme vengono versate ad un apposito fondo.

        2. Al contribuente colpito da richieste di cui al comma precedente, va erogata una somma pari allo 0,8 per cento di quanto indebitamente richiesto, con il minimo di venti euro».

3.0.305

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Non sono elettori:

            a) coloro che sono condannati, con sentenza passata in giudicato, ad uno dei reati di cui all'articolo 32-quinquies del codice penale, per dieci anni dal passaggio in giudicato della condanna. Nel caso di applicazione, in sede cautelare o per effetto della sentenza non definitiva, della misura della sospensione dalla carica elettiva ricoperta, il periodo così trascorso è considerato all'interno del termine decennale;

            b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

            c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a Inisure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

            d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

            e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il teInpo della sua durata"».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)

    1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;

  b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;

  c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalla seguenti: «da quindici a ventisei anni».

EMENDAMENTI

4.300

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da dieci a quindici anni» con le seguenti: «da sette a quattordici anni».

4.301

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da dieci a quindici» con le seguenti: «da dodici a sedici».

4.302

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da dodici a diciotto anni» con le seguenti: «da nove a sedici anni».

4.303

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da dodici a diciotto» con le seguenti: «da quattordici a venti».

4.304

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al quarto comma, le parole: "da nove a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni"; e le parole: "da dodici a ventiquattro anni" sono sostituite dalla seguenti: "da venti anni all'ergastolo"».

4.305

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da quindici a ventisei anni», con le seguenti: «da dodici a ventiquattro anni»

4.306

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da quindici a ventisei», con le seguenti: «da diciotto a ventotto»

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.300

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 4l6-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

        1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

            "Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

            La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma"».

4.0.301

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 4l6-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

        1. All'articolo 4l6-ter del codice penale, primo comma, le parole: "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis" sono sostituite dalle seguenti: "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 4l6-bis"».

4.0.302

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

        1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: "reclusione da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sette a dodici anni"».

4.0.303

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. All'articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa i magistrati addetti alla direzione:

            a) per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale;

            b) per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti civili concernenti beni o rapporti giuridici per i quali valuti opportuno l'intervento in giudizio nell'interesse della legge;

            c) per il collegamento con la Procura regionale della Corte dei conti, ai fini del trasferimento di informazioni utili all'esercizio delle rispettive competenze;

            d) per il coordinamento della stazione appaltante di cui all'articolo 120 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 119, 120 e 121 del medesimo codice"».

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Modifiche in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

  1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

    «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

EMENDAMENTI

5.300

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis».

5.301

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Id. em. 5.300

Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis».

5.302

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e 322-bis», inserire le seguenti: «nonché per i delitti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, 2621-tere 2622 del codice civile».

5.303

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e 322-bis» inserire le seguenti: «nonché 648-ter.1».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.300

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interdizioni perpetue per reati contro la pubblica amministrazione)

        1. Alla concfanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

5.0.301

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Corruzione tra privati)

        1. Dopo l'articolo 513-bis del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazioni della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

        La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocumento a terzi o alla società.

        La pena di cui al primo com ma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legate, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

        La pena di cui al presente comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

        Per i delitti di cui ai presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudizi aria nella raccolta di elementi decisivi perla ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà".

        2. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.

        3 All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: "346-bis" sono inserite le seguenti: "e 513-ter"».

5.0.302

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tutela dell'identità del whistleblower)

        1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

        «Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, ovvero l'identità del segnalante, di cui all'articolo 54-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750.".

        2. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

        "Art. 25-terdecies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote"».

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)

  1. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione».

EMENDAMENTO

6.300

LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI, RICCHIUTI

V. testo 2

Al comma 1, premettere il seguente

        «01. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

        "Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno. Qualora le condizioni economiche del condannato non consentano il pagamento, il giudice subordina la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato ragguagliando l'importo di 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità, entro il limite massimo comunque non superiore alla durata della pena sospesa"».

        Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia» aggiungere le seguenti: «di sospensione condizionale della pena e».

6.300 (testo 2)

LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI, RICCHIUTI

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente

        «01. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

        "Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno. "».

        Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia» aggiungere le seguenti: «di sospensione condizionale della pena e».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.300

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interdizioni perpetue per reati contro la pubblica amministrazione)

        1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

6.0.301

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Introduzione dell'articolo 322-quinquiesdel codice penale)

        1. Dopo l'articolo 322-quater è inserito il seguente:

        "Art. 322-quinquies. - (Decorso per la prescrizione nei reati contro la Pubblica amministrazione) - Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

6.0.302

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misura di prevenzione)

        1. Al libro I, titolo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

        "Art. 34-bis. - (Misura di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione) - 1. Quando, anche a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le attività delittuose di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), siano compiute dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio e non ricorrono i presupposti per l'applicazione di altre misure di prevenzione, il procuratore nella Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale cOlnpetente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di:

            a) disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiere anche per mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudizi aria, sulle disponibilità economiche che sostengono il tenore di vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e che non sono congrue con gli elnolumenti annuali resi pubblici ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

            b) disporre l'obbligo, nei confronti delle persone sopraindicate, di giustificare la legittima provenienza di beni o altre utilità, di cui abbiano la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo, e che siano di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica.

        2. Quando il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui al comma 1 e ricorrono sufficienti elementi di fatto per ritenere che la proprietà o la disponibilità dei beni o delle altre utilità di cui al comma l contribuiscano abitualmente al suo tenore di vita, il tribunale, valutata la pericolosità sociale anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione interessata, dispone l'alnministrazione giudiziaria dei beni e delle utilità di cui al comma 1, lettera b).

        3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

        4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

        5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 è trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

        6. L'alnministratore giudiziario adelnpie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.

        7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chialnato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

        8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

        9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3".

        2. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal codice delle leggi antimafia e delle lnisure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

            b) all'articolo 10, comma 1, le parole: "dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"».

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)

  1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

  2. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

«32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla Commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.300

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Commissione, previa diffida nel confronti dell'amministrazione inadempiente, in seguito a delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, può sostituirsi ai competenti organi amministrativi per l'adozione dei provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza"».

7.301

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le stazioni appaltanti sono tenute in ogni caso a trasmettere, con cadenza semestrale alla Commissione di cui al comma 2, notizie relativamente a tali informazioni anche se riferite a fasi del relativo procedimento"».

7.301 (testo 2)

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo le parole: «somme liquidate» sono aggiunte le seguenti: "Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla Commissione di cui al comma 2"».

7.302

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «Commissione» con le seguenti: «Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.)».

7.303

BUCCARELLA, PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

        «2-bis. Al fine di garantire la prevenzione della corruzione e l'accessibilità totale delle informazioni, è individuata nell'Anac l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni».

G7.100

PETROCELLI, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di esame dei disegni di legge in materia di corruzione; considerato che l'articolo 7 reca disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)

        premesso che:

            l'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 dispone l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi di comunicazione di alcuni dati sulla situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico di cui all'articolo 14 del medesimo decreto nonché per la mancata pubblicazione dei dati indicati all'articolo 22, comma 2, concernenti gli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e per la mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai soci pubblici del proprio incarico e del relativo compenso; l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che, per ciascuno degli enti e società precedentemente citati, le amministrazioni pubblichino i dati relativi alla ragione sociale, alla misura delle eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente e al relativo. trattamento economico complessivo;

            ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, «la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento»;

            ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e dell'individuazione dell'autorità competente il medesimo articolo 47, comma 3, stabilisce che le sanzioni «sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689»;

            l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), nella segnalazione n. 2 del 11 febbraio 2015, inviata al Governo e al Parlamento, ha evidenziato che: «il mero e generico rinvio alla legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» operato dall'articolo n. 47, comma 3 citato, risulta carente ove si consideri l'esigenza di individuare correttamente 1'autorità competente all'adozione delle misure afflittive, tenendo conto anche del principio di stretta legalità che informa il sistema sanzionatorio. La norma, pertanto, ha dato luogo a numerose incertezze interpretative»;

            in sede di prima applicazione, l'A.N.AC., con la delibera n. 66 del 2013 aveva operato un tentativo di lettura della normativa incentrata sull'elaborazione da parte di ciascuna amministrazione di un regolamento in cui individuare, sulla base dei principi contenuti negli articoli 17 e 18 della legge n. 689 del 1981, i soggetti competenti all'istruttoria dei procedimenti sanzionatori e i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni, ma detta delibera ha comportato un'attuazione eterogenea del regime sanzionatorio sul territorio in ragione di scelte effettuate autonomamente da ogni singolo ente o amministrazione;

            l'ANAC ha rilevato che tale eterogeneità può comportare «conseguenze sia di non effettività dell'applicazione delle sanzioni, che di violazione del principio di uguaglianza rispetto alla tutela della trasparenza, quale accessibilità totale delle informazioni ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013, come livello essenziale delle prestazioni»;

        considerato che:

            a seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 90 del 2014, l'A.N.AC. ha adottato la delibera 10/2015, ai sensi della quale l'Autorità, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, d'ufficio o su segnalazione, sul rispetto degli obblighi di trasparenza, è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, provvedendo all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (articolo n. 16, legge n. 689 del 1981);

            qualora non sia stato effettuato ad ANAC il pagamento in misura ridotta, il Presidente dell'Autorità, in base all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 90 del 2014, ne dà comunicazione, con un apposito rapporto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981, al prefetto del luogo ove ha sede l'ente in cui sono state riscontrate le violazioni per l'irrogazione della sanzione definitiva (articolo 18, leggi n. 689 del 1981);

            nella segnalazione citata l'Autorità ha evidenziato che: «analogamente a quanto avviene relativamente ad altre Autorità indipendenti, l'Autorità nazionale anticorruzione auspica che il legislatore voglia privilegiare un'impostazione che indichi l'ANAC quale autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 47, cc. 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013»,

        impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a chiarire, in coerenza con il principio di legalità che informa il sistema sanzionatorio, il procedimento e i soggetti competenti ad irrogare le sanzioni disposte dall'articolo n. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, in particolare individuando l'ANAC quale autorità amministrativa competente all'irrogazione delle medesime sanzioni, al fine di garantire l'accessibilità totale delle informazioni e la prevenzione della corruzione.

G7.100 (testo 2)

PETROCELLI, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame dei disegni di legge in materia di corruzione; considerato che l'articolo 7 reca disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)

        premesso che:

            l'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 dispone l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi di comunicazione di alcuni dati sulla situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico di cui all'articolo 14 del medesimo decreto nonché per la mancata pubblicazione dei dati indicati all'articolo 22, comma 2, concernenti gli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e per la mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai soci pubblici del proprio incarico e del relativo compenso; l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che, per ciascuno degli enti e società precedentemente citati, le amministrazioni pubblichino i dati relativi alla ragione sociale, alla misura delle eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente e al relativo. trattamento economico complessivo;

            ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, «la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento»;

            ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e dell'individuazione dell'autorità competente il medesimo articolo 47, comma 3, stabilisce che le sanzioni «sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689»;

            l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), nella segnalazione n. 2 del 11 febbraio 2015, inviata al Governo e al Parlamento, ha evidenziato che: «il mero e generico rinvio alla legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» operato dall'articolo n. 47, comma 3 citato, risulta carente ove si consideri l'esigenza di individuare correttamente 1'autorità competente all'adozione delle misure afflittive, tenendo conto anche del principio di stretta legalità che informa il sistema sanzionatorio. La norma, pertanto, ha dato luogo a numerose incertezze interpretative»;

            in sede di prima applicazione, l'A.N.AC., con la delibera n. 66 del 2013 aveva operato un tentativo di lettura della normativa incentrata sull'elaborazione da parte di ciascuna amministrazione di un regolamento in cui individuare, sulla base dei principi contenuti negli articoli 17 e 18 della legge n. 689 del 1981, i soggetti competenti all'istruttoria dei procedimenti sanzionatori e i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni, ma detta delibera ha comportato un'attuazione eterogenea del regime sanzionatorio sul territorio in ragione di scelte effettuate autonomamente da ogni singolo ente o amministrazione;

            l'ANAC ha rilevato che tale eterogeneità può comportare «conseguenze sia di non effettività dell'applicazione delle sanzioni, che di violazione del principio di uguaglianza rispetto alla tutela della trasparenza, quale accessibilità totale delle informazioni ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013, come livello essenziale delle prestazioni»;

        considerato che:

            a seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 90 del 2014, l'A.N.AC. ha adottato la delibera 10/2015, ai sensi della quale l'Autorità, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, d'ufficio o su segnalazione, sul rispetto degli obblighi di trasparenza, è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, provvedendo all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (articolo n. 16, legge n. 689 del 1981);

            qualora non sia stato effettuato ad ANAC il pagamento in misura ridotta, il Presidente dell'Autorità, in base all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 90 del 2014, ne dà comunicazione, con un apposito rapporto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981, al prefetto del luogo ove ha sede l'ente in cui sono state riscontrate le violazioni per l'irrogazione della sanzione definitiva (articolo 18, leggi n. 689 del 1981);

            nella segnalazione citata l'Autorità ha evidenziato che: «analogamente a quanto avviene relativamente ad altre Autorità indipendenti, l'Autorità nazionale anticorruzione auspica che il legislatore voglia privilegiare un'impostazione che indichi l'ANAC quale autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 47, cc. 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013»,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a chiarire, in coerenza con il principio di legalità che informa il sistema sanzionatorio, il procedimento e i soggetti competenti ad irrogare le sanzioni disposte dall'articolo n. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, in particolare individuando l'ANAC quale autorità amministrativa competente all'irrogazione delle medesime sanzioni, al fine di garantire l'accessibilità totale delle informazioni e la prevenzione della corruzione.

________________

(*) Accolto dal Governo

G7.101

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, BUCCARELLA

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame dei disegni di legge in materia di corruzione; considerato che l'articolo 7 reca disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.),

        premesso che:

            ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo n. 14 marzo 2013, n. 33, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

            allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014, il Consiglio dell'Autorità, con delibera n. 148 del 2014 del 3 dicembre 2014, ha richiesto agli Organismi Indipendenti di Valutazione (ON) o strutture con funzioni analoghe delle pubbliche amministrazioni di attestare al 31 dicembre 2014 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, osservando le indicazioni fornite ed utilizzando specifici modelli di rilevazione e attestazione;

            sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, compresi i nuclei di valutazione, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, così come previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n 33 del 2013;

            il Report degli esiti delle verifiche sulla pubblicazione dell'attestazione OIV in attuazione della delibera A.N.AC. n. 148 del 2014 riferisce che in data 17 febbraio 2015, l'Ufficio vigilanza sugli obblighi di trasparenza ha concluso una prima verifica sull'avvenuta pubblicazione delle attestazioni OIV, predisposte in attuazione della delibera precedentemente citata. Le verifiche, condotte nel periodo 6-17 febbraio 2015 hanno riguardato le Asl ed altri enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Autorità indipendenti, i Comuni capoluoghi di regione, i Ministeri e le Regioni;

            in particolare, sono stati verificati novantotto enti, tra cui 35 Asl ed altri enti del Servizio sanitario nazionale, 8 Autorità indipendenti, 20 Comuni capoluogo di Regione, 13 Ministeri, 22 Regioni;

            l'Ufficio, in attuazione degli indirizzi del Piano di Vigilanza 2015 dell'Autorità, verificherà successivamente il contenuto delle attestazioni degli OIV, predisposte in attuazione della delibera n. 148 del 2014, monitorando anche il grado di concordanza fra le stesse e quanto effettivamente pubblicato nei siti web istituzionali degli enti coinvolti;

            i dati riportati nel Report mostrano, tra le altre cose, che tre autorità indipendenti su otto non hanno provveduto alla pubblicazione dell'attestazione OIV ex delibera 148 del 2014 e, segnatamente, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,

            il dato maggiormente rilevante è che dalle verifiche effettuate risulta inoltre che il 92 per cento Ministeri monitorati hanno pubblicato l'attestazione OIV ex del. N. 148 del 2014 sul sito web istituzionale, ma tra questi non figura il Ministero dello Sviluppo economico,

        impegna il Governo ad assumere tutte le opportune iniziative volte a garantire che il dicastero dello Sviluppo economico provveda urgentemente ad ottemperare agli specifici obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di trasparenza intesa quale accessibilità totale delle informazioni da pubblicare, strettamente connessa alla prevenzione della corruzione.

G7.102

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame dell'Atto Senato 19-A e connessi (Norme in materia di corruzione);

            considerato che l'articolo 7 reca disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e che: il decreto legge n. 90 del 2014 convertito in legge n. 114 del 2014 ha ridefinito la missione istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine della prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione;

            la ratio normativa assegna all'Autorità il compito di vigilare e prevenire il fenomeno corruttivo, attraverso la collaborazione attiva con le amministrazioni pubbliche;

        considerato che:

            l'articolo 1, comma 252, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici e, segnatamente, ha ridotto la somma da assegnare all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni di 100.000 euro per gli anni 2015, 2016 e 2017;

            dalla disposizione summenzionata emerge, in tutta evidenza, come nei fatti il Governo, dietro i proclami, non consideri la corruzione - e la lotta ad essa - come prioritario e rilevante, stante la riduzione economico-finanziaria posta in essere ai danni dell'ANAC;

        impegna il Governo:

            a voler provvedere, per l'anno 2015, al ripristino della somma previsionalmente assegnata all'Autorità Nazionale Anticorruzione, neutralizzando la decurtazione di cui all'articolo 1, comma 252, della Legge 23 dicembre 2014;

            a voler significativamente incrementare, per gli anni 2016 e 2017, le risorse economico-finanziarie dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G7.103

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame dei disegni di legge in materia di corruzione;

        premesso che:

            in Commissione Giustizia, durante l'esame in sede referente, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G/19-657-711-846-847-851-868NT/1/2 con il quale si impegnava il Governo medesimo provvedere con urgenza ad un rafforzamento dei presidi anticorruzione e dei controlli antimafia nell'area interessata dall'Expo 2015, ove necessario modificando ed integrando le recenti linee guida Linee Guida per i controlli antimafia di cui all'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, anche con riferimento all'ampliamento dell'ambito dei controlli sui contratti e subcontratti e sulle autocertificazioni presentate dalle imprese, riducendo la soglia ivi prevista;

            nell'atto di Segnalazione n. 1, del 21 gennaio 2015, l'ANAC evidenzia come la normativa per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53 preveda l'obbligo dell'istituzione presso ogni prefettura di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori (c.d. White List). Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014 è stato esplicitamente sancito per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, le stazioni uniche appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e i contraenti generali di consultare gli elenchi in questione. Per via interpretativa è dedotta la sussistenza di una regola generale che attribuisce all'iscrizione delle imprese nei medesimi elenchi la natura di condizione necessaria per ottenere l'affidamento di contratti nei settore di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge anticorruzione, ciò che rende l'iscrizione, di fatto, obbligatoria,

        impegna il Governo a provvedere ad un intervento di armonizzazione, anche attraverso la modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 nel senso di esplicitare l'obbligo di iscrizione nei citati elenchi per le imprese interessate quale condizione necessaria per ottenere l'affidamento di contratti e ad informare le Commissioni competenti in ordine ai risultati dei controlli sugli appalti indicati in premessa.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G7.104

FUCKSIA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MORRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S.19 e connessi (Norme in materia di corruzione);

        premesso che:

            la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l'articolo 1, commi 49 e 50, ha delegato il Governo all'emanazione di decreti legislativi volti a disciplinare l'attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

            l'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, seppur rubricato «Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale», prevede per i componenti del Governo e per i parlamentari divieti scarni e limitati con riferimento all'assunzione di incarichi amministrativi, immediatamente dopo l'incarico istituzionale;

            è viceversa necessario incrementare il regime delle inconferibilità di incarichi amministrativi per coloro che hanno ricoperto - immediatamente prima - incarichi politici ad altissimo livello nazionale, onde evitare il possibile continuum tra loro, in regime di confitto di interessi ancorché temporalmente differenziato,

        impegna il Governo a voler provvedere, attraverso gli opportuni interventi di carattere normativo, all'incremento delle situazioni giuridiche di inconferibilità degli incarichi amministrativi prevedendo - per coloro che nei due anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo o di parlamentare - l'inconferibilità degli:

                a) incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

                b) incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

                c) incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

                d) incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G7.105

MORONESE, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, BERTOROTTA, LEZZI, SCIBONA, PUGLIA, DONNO

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S.19-A e connessi (Norme in materia di corruzione);

        premesso che:

            la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l'articolo 1, commi 49 e 50, ha delegato il Governo all'emanazione di decreti legislativi volti a disciplinare l'attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

            opportunamente, l'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dispone l'inconferibilità di incarichi amministrativi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, ai soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

                a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

                b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

                c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

                d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

                e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale;

            tra le cause ostative all'assunzione di incarichi amministrativi non è contemplato il c.d. danno erariale, consistente nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro prodotto alla propria o ad altra amministrazione o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali così come disposto dall'articolo 1223 c.c. Peraltro, il danno di cui dà notizia la Corte dei Conti non si configura soltanto a fronte di una condotta contra ius, ma può riscontrarsi anche dinanzi ad una condotta che, pur prevista da specifiche regole, si palesi inopportuna in riferimento a norme o principi giuridici generali di grado maggiore, o non conforme all'ottenimento di esiti utili, e causa di dispendio o di perdita di pubbliche risorse;

        preso atto che:

            risultano in essere incarichi di carattere amministrativo tra la pubblica amministrazione e soggetti condannati dalla Corte dei conti, anche con sentenza non definitiva, per danno erariale;

        impegna il Governo:

            a voler provvedere alla revoca immediata di ogni incarico affidato dalla pubblica amministrazione, da enti pubblici, da enti di diritto privato in controllo pubblico, a soggetti condannati - anche con sentenza non definitiva - per illeciti amministrativi, con particolare riferimento al danno erariale;

            a voler provvedere, attraverso gli opportuni interventi di carattere normativo, all'incremento delle situazioni giuridiche di inconferibilità degli incarichi amministrativi, anche per soggetti condannati con sentenza non definitiva, per illeciti amministrativi, con specifico riguardo al danno erariale.

G7.106

MATURANI, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            un sistema sanitario affetto da illegalità è un danno per tutti, e soprattutto per le persone più fragili e povere;

            per quanto il fenomeno sia ancora poco conosciuto, è ormai noto che la corruzione produce effetti non solo economici ma anche sulla salute delle popolazioni (riduce l'accesso ai servizi, peggiora gli indicatori generali di salute ed è associata a una più elevata mortalità infantile) nonché mina la fiducia nel sistema di tutela della salute;

            la corruzione prospera nella combinazione tra «questione morale» e «organizzazioni criminali», i cui effetti sono particolarmente riprovevoli in un settore che si deve occupare della salute e del benessere delle persone;

            la relazione Garofoli sulla corruzione già nel 2012 aveva evidenziato gli alti livelli di rischio che sono presenti nel settore sanitario menzionando le molteplici situazioni che danno adito a tentativi di condizionamento illecito;

            la legge 190/2012, il d.lgs 33/2013, il d.lgs 39/2013 prevedono una serie di strumenti per favorire la trasparenza e prevenire ogni forma di illegalità e corruzione. Le aziende sanitarie risultano in larghissima misura adempienti rispetto alle prescrizioni normative, ma è necessario che l'attuazione della stessa non si esaurisca in un mero adempimento burocratico ma diventi patrimonio comune di ogni operatore e di ogni cittadino;

            a tal fine è necessario un forte coordinamento tra tutte le regioni e all'interno di ogni regione, affinché le azioni adottate dalle singole aziende sanitarie siano messe in rete e siano favorite le sinergie che ne possono aumentare l'efficacia;

            appare inoltre necessario affrontare il tema facendo specifico riferimento alle peculiarità e alle complessità del settore sanitario, solo in parte comuni a quelle delle altre amministrazioni pubbliche,

        impegna il Governo a procedere con la massima urgenza affinché il Ministero della salute predisponga un piano nazionale di coordinamento degli interventi e delle iniziative regionali e aziendali, in grado di dare impulso e rendere più efficaci le azioni di contrasto della corruzione e di promozione della trasparenza, monitorare sistematicamente le attività realizzate sul territorio, favorire il confronto delle esperienze e delle problematiche, coinvolgendo e in stretta collaborazione con tutti gli attori istituzionali e non che possono contribuire all'obiettivo, in particolare con Anac, Corte dei Conti, Agenas, Regioni, Commissioni di Camera e Senato, nonché con le associazioni e gli enti con specifica esperienza nel settore.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.300

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza)

        1. L'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

        "Art. 45. - (Compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione). - 1. L'Autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

        2. L'Autorità controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'Autorità può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

        3. L'Autorità può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

        4. In relazione alla loro gravità, l'Autorità nazionale anticorruzione segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità:

            a) all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;

            b) ai vertici politici delle amministrazioni, ai fini della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            c) al competente organismo indipendente di valutazione (OIV) ed all'organismo di controllo interno investito della verifica di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            d) ai soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance del funzionario responsabile dell'atto e se del caso, alla Corte dei conti;

            e) se del caso, alla direzione distrettuale antimafia di cui all'articolo 70-bis, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

        5. L'Autorità rende pubblici i provvedimenti relativi a quanto previsto dal comma 4. Essa, inoltre, controlla e rende noti:

            a) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione;

            b) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 36 del presente decreto, comunicando ai sensi della lettera f) del comma 4 tutti i casi in cui abbia accertato l'effettuazione di pagamenti derivanti da istanze, dichiarazioni, dati e documenti, scambiati tra le imprese e le amministrazioni pubbliche senza l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

            c) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 38 del presente decreto, comunicando al pubblico:

                1) la violazione dello schema tipo in ordine alle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate;

                2) l'esistenza di pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni, ovvero di esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante, in ordine alle opere pubbliche di loro competenza"».

7.0.301

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali)

        1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. La nomina è effettuata attraverso la scelta, analiticamente motivata, tra tre nominativi individuati da parte di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi in base ai quali la Commissione forma la tema da sottoporre alla regione sono periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, non che del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. La regione assicura adeguate misure di pubblicità della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, non che di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero universitarie"».

7.0.302

BARANI, FALANGA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali)

        1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre. 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. La nomina è effettuata attraverso la scelta, analiticamente motivata, tra tre nominativi individuati da parte di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi in base ai quali la Commissione forma la terna da sottoporre alla regione sono periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, non che del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. La regione assicura adeguate misure di pubblicità della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, non che di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero universitarie'"».

7.0.303

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali)

        1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, all'articolo 3, il comma 1-quinquies, è sostituito dal seguente:

        "1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. La nomina è effettuata sulla base del nominativo indicato dalla Commissione di cui all'articolo 3-bis, comma 3. La Commissione avanza la proposta di nomina sulla base di elenchi periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Il direttore generale può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione; deve comunque motivare analiticamente il diniego a procedere. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale"».

7.0.304

BARANI, FALANGA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali)

        1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, all'articolo 3, il comma 1-quinquies, è sostituito dal seguente:

        "1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. La nomina è effettuata sulla base del nominativo indicato dalla Commissione di cui all'articolo 3-bis, comma 3. La Commissione avanza la proposta di nomina sulla base di elenchi periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Il direttore generale può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione; deve comunque motivare analiticamente il diniego a procedere. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale"».

7.0.305

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei dirigenti delle strutture sanitarie complesse)

        1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al comma 7-bis, capoverso, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            "b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al direttore generale il nominativo selezionato sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale procede alla nomina proposta dalla Commissione; può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione ed è comunque chiamato a motivare analiticamente il diniego a procedere"».

7.0.306

BARANI, FALANGA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei dirigenti delle strutture sanitarie complesse)

        1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al comma 7-bis, capoverso, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            "b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi co. dparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al direttore generale il nominativo selezionato sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale procede alla nomina proposta dalla Commissione; può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione ed è comunque chiamato a motivare analiticamente il diniego a procedere"».

7.0.307

BARANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni relative ad incarichi di studio e arbitrati)

        1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie o i compromessi sottoscritti in violazione della presente disposizione sono nulli e l'avvenuta sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per danno erariale in capo ai responsabili dei relativi procedimenti. Tale divieto si estende alle società interamente controllate dalle citate pubbliche amministrazioni».

7.0.308

BARANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali)

        1. È vietato, anche in favore,di società controllate in house, l'affidamento diretto senza gara, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli appalti per la produzione di servizi strumentali all'attività di tali enti».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 19-657-711-810-846-847-851-868:

sull'emendamento 4.0.301, il senatore Marton avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 3.305, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bianconi, Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Crosio, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fabbri, Formigoni, Galimberti, Lai, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Martini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Sposetti, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Buemi, Di Maggio, Falanga e Gaetti, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Floris, Scilipoti Isgrò, Uras e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Amoruso e Casini, per attività dell'Unione interparlamentare.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Bondi e la senatrice Repetti hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura e di aderire al Gruppo Misto.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in data 25 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 37, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la "Relazione sulle cosiddette operazioni "Farfalla" e "Rientro" e sulla vicenda "Flamia", approvata nella seduta del 12 marzo 2015.

Il predetto documento è stampato e distribuito (Doc. XXXIV, n. 2).

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 30 marzo 2015 é stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa del senatore:

Turano - "Modifica degli articoli 29, 53 e 55 del Regolamento in materia di armonizzazione dei lavori d'assemblea e di commissione e rapporto con l'elettorato" (Doc. II, n. 28).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, trasmissione e deferimento

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, con lettera in data 13 marzo 2015, pervenuta il successivo 25 marzo, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Giulio Tremonti - in qualità di Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore - più altri, unitamente alla richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, formulata nella relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Milano (Doc. IV-bis n. 2).

In data 26 marzo 2015, la predetta richiesta di autorizzazione a procedere è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale e dell'articolo 135-bis, comma 1, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Centinaio Gian Marco

Disposizioni volte a contrastare il tumore mammario (1851)

(presentato in data 27/3/2015 );

senatore Sposetti Ugo

Disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo di riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici (1852)

(presentato in data 27/3/2015 );

senatori Crosio Jonny, Arrigoni Paolo, Centinaio Gian Marco, Consiglio Nunziante

Esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (1853)

(presentato in data 27/3/2015 ).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Ricchiuti Lucrezia

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace (1798)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/03/2015 );

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Catalfo Nunzia ed altri

Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di causa di servizio e relativi benefici previdenziali (1799)

previ pareri delle Commissioni 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 31/03/2015 );

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Manconi Luigi

Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno (1765)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 31/03/2015 );

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Stefani Erika ed altri

Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (1784)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 31/03/2015 ),

2ª Commissione permanente Giustizia

Dep. Ferranti Donatella ed altri

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (1844)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

C.2150 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1174, C.1528, C.2767);

(assegnato in data 31/03/2015 );

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 (1830)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')

C.2674 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1374);

(assegnato in data 31/03/2015 );

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Longo Fausto Guilherme

Istituzione del Comitato per il sostegno della cultura nazionale (1761)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 31/03/2015 );

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Filippi Marco

Disciplina dei consulenti chimici di porto (1679)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 31/03/2015 );

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Castaldi Gianluca ed altri

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, per la bonifica dell'amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, nonché in materia di eguaglianza nell'accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto (1783)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione

europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 31/03/2015 );

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

Sen. Fucksia Serenella

Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (1284)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 31/03/2015 );

Commissioni 7° e 10° riunite

Sen. Idem Josefa

Misure per la tutela dei segni distintivi caratterizzanti eventi, società aventi fini di lucro e non, società sportive, federazioni ed eventi sportivi, Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per il contrasto del fenomeno dell'ambush marketing (1635)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 31/03/2015 ).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri in data 27/03/2015 il senatore Corsini Paolo ha presentato la relazione 1335-A sul disegno di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e

la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010" (1335).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alla 2ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro di valutazione UE della giustizia 2015" (COM (2015) 116 definitivo (Atto comunitario n. 63), trasmesso dalla Commissione europea il 13 marzo 2015 e annunciato all'Assemblea nella seduta n. 416 del 25 marzo 2015.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 marzo 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 154).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 10a e 13a, che esprimeranno il parere entro il 10 maggio 2015. Le Commissioni 1a, 2a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 30 aprile 2015.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 19 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, cinque decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2007, per "Restauro dell'abside e cappelle laterali della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli in Napoli". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 1a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 532);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Esecuzione di opere aggiuntive atte alla salvaguardia della navata destra della Chiesa di Santa Prisca in Roma". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 533);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Opere aggiuntive atte alla salvaguardia della struttura lignea e del manto di copertura del Convento Santa Maria del Buon Consiglio in Genazzano (Roma)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 534);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Restauro e consolidamento della chiesa ex conventuale dei Padri Predicatori di San Domenico e dedicata a Santa Maria della Grazia in Andrano (Lecce)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 535);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Completamento e restauro della Chiesa dell'Annunziata e del Monastero in Genzano di Lucania (Potenza)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 536).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 16 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, riferita al primo semestre 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Doc. LXXI-bis, n. 3).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 20 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative e di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, relativa all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 11a Commissione permanente (Doc. CXCIV, n. 2).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 27 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento, in sede referente, alla 14a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti (Doc. LXXXVII, n. 2).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2014.

La predetta relazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 4a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (Doc. LXVII, n. 3).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente per la regione Campania, con lettera in data 10 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 530).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 19 marzo 2015, ha inviato la deliberazione n. 1/2015/G concernente la relazione sui "Piani strategici nazionali e Programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 531).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della Regione Puglia sul riconoscimento internazionale del diritto umano alla pace.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (n. 54).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 26 marzo 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM (2015) 129 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 maggio 2015.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 30 aprile 2015.

La Commissione europea, in data 26 marzo 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (COM (2015) 141 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 maggio 2015.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 30 aprile 2015.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Astorre, Cuomo, Stefano Esposito, Fasiolo, Giacobbe, Lai, Lo Giudice, Lucherini, Pezzopane, Saggese, Sollo, Tomaselli e Zanoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01805 della senatrice Mattesini.

Il senatore Bertacco ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03715 del senatore Panizza ed altri.

Mozioni

MANDELLI, PICCOLI, Paolo ROMANI, GASPARRI, SERAFINI, RIZZOTTI, PERRONE, ARACRI, ZUFFADA, ZIZZA, FALANGA, SCIASCIA, SCILIPOTI ISGRO', MAZZONI, SCOMA, PAGNONCELLI, GALIMBERTI, PICCINELLI, BARANI - Il Senato,

premesso che:

Poste italiane SpA è una società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia. Fondata nel 1862 come azienda autonoma che gestiva in monopolio i servizi postali e telegrafici per conto dello Stato, attualmente è una società per azioni il cui capitale è detenuto al 100 per cento dallo Stato italiano tramite il Ministero dell'economia e delle finanze;

negli ultimi anni la società ha dato vita ad un processo di razionalizzazione degli uffici tramite la riduzione degli orari di apertura, l'accorpamento o la loro definitiva chiusura provocando disfunzioni nell'offerta del servizio e arrecando danni ai cittadini, in particolar modo per coloro che vivono in territori disagiati;

tale riduzione negli anni ha provocato una diminuzione del personale impiegato con contestuale blocco del turnover, che da un lato ha comportato un notevole aumento della mole di lavoro individuale e dall'altro un abbassamento del livello di qualità del servizio offerto;

il rapporto tra Stato e Poste italiane SpA richiede che la società consegua obiettivi di qualità, tra i quali quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste, obiettivi che non possono non tenere conto delle esigenze manifestate dalle autorità locali come espressione delle necessità degli utenti del servizio stesso;

nel corso dell'audizione presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, svoltasi il 5 novembre 2014, il dottor Francesco Caio, amministratore delegato di Poste italiane, ha dato notizia di un piano generale di riorganizzazione della rete di sportelli postali a decorrere dal 2015, che avrebbe tenuto comunque conto, secondo quanto da questi affermato, dei principi di prossimità e presenza di copertura territoriale e di funzionalità;

in data 16 dicembre 2014, Poste italiane SpA ha presentato il piano strategico 2015-2019 in cui è prevista la progressiva chiusura di 455 uffici postali a livello nazionale e la riduzione degli orari di apertura di altri 600, ritenuti improduttivi nonché anti-economici;

dalla decisione si può evincere che nel business plan messo in atto da Poste italiane predomina una politica del profitto, che investe sulle assicurazioni, carte di credito ricaricabili, telefonia cellulare e servizi finanziari, a discapito delle reali necessità della popolazione che necessiterebbe della fornitura di servizi, anche, in condizioni del mercato in perdita;

considerato che:

i servizi postali, in primis per le famiglie e le imprese, sono di vitale importanza per l'esecuzione di tantissime attività quotidiane, quali il prelievo di contante per i titolari di conti correnti postali, il pagamento delle utenze, il deposito di valuta nei libretti postali al portatore, l'invio di comunicazioni urgenti, soprattutto quelle di carattere giudiziario. La paventata chiusura o la limitazione degli orari degli uffici pone in gravi difficoltà cittadini, turisti e aziende;

in particolare, nei piccoli comuni, e specialmente in quelli montani, la soppressione di un ufficio postale, al pari di una farmacia, di un presidio medico o di uno sportello bancario, rappresenterebbe il venire meno di un servizio essenziale per una comunità, e in particolar modo per quei cittadini anziani, o con handicap fisici, per i quali un eventuale accorpamento degli uffici significherebbe raggiungere un comune distante a piedi o con mezzi pubblici: in entrambi i casi la persona per ritirare la corrispondenza, effettuare pagamenti, o utilizzare un qualsiasi servizio offerto da Poste italiane (sportello bancario, servizi finanziari, assicurativi, eccetera) sarà costretta ad impiegare molto tempo in più;

è evidente che ci sia da parte dell'azienda una reale quanto imprescindibile necessità di orientare la gestione dei servizi alla sostenibilità economica ma ciò avviene a scapito del mantenimento di alcuni presidi, soprattutto in zone periferiche come quelle montane che anche a causa di questi processi di razionalizzazione saranno sempre più soggette all'abbandono, ancor più se si considera che, in base alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le zone rurali e montane sono meritevoli di specifica considerazione nell'ambito del servizio postale universale. Al fine di garantire un livello di servizio adeguato in tali aree, Poste italiane dovrebbe tener conto delle particolari esigenze da garantire ai comuni che si caratterizzano per la natura prevalentemente montana del territorio e per la scarsa densità abitativa;

per quanto concerne, specificatamente, la necessità di garantire un'adeguata diffusione nel territorio nazionale, la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio", sottolinea l'importanza delle reti postali rurali, in particolar modo nelle zone impervie, al fine di mantenere la coesione sociale e la salvaguardia dell'occupazione;

l'eventuale privatizzazione totale dell'azienda o la soppressione del servizio a livello locale, proprio per la loro specificità e rilevanza, non possono essere trattati unilateralmente dall'azienda o dal Governo, poiché necessiterebbero di un'ampia condivisione anche a livello parlamentare;

nella transizione economica e normativa verso un mercato aperto, la previsione e la regolamentazione del servizio universale postale garantisce a tutti i cittadini la possibilità di fruire di un servizio di pubblica utilità, indipendentemente da fattori come il reddito o la collocazione geografica. In Italia, il servizio universale postale è affidato a Poste italiane fino al 2026. Sull'affidamento il Ministero dello sviluppo economico effettua, ogni 5 anni, una verifica sulla base di un'analisi dell'Autorità,

impegna il Governo:

1) ad adottare le necessarie azioni affinché sia differita l'entrata in vigore del piano di razionalizzazione 2015-2019 di Poste italiane SpA, a quando vi sarà una completa conoscenza dei disagi arrecati alle famiglie, aziende, turisti e dei benefici nei termini di progresso dell'efficacia, dell'efficienza e della valutazione della performance del servizio universale postale;

2) a scongiurare l'ipotesi che non a tutti i cittadini italiani sia data la possibilità di fruire di un servizio di pubblica utilità, quale quello postale, indipendentemente da fattori quali il reddito e la collocazione geografica;

3) a valutare la possibilità, per verificare congiuntamente il piano della società, di coinvolgere anche l'Associazione nazionale comuni italiani, partendo dal processo di aggregazione dei piccoli Comuni, per stabilire quali siano gli sportelli da ritenere comunque indispensabili;

4) a rendere noti i criteri oggettivi ed omogenei che giustificherebbero l'intenzione di chiudere o ridimensionare, negli orari di apertura, gli uffici postali, anche attraverso una concertazione tra la direzione di Poste italiane SpA e le amministrazioni locali, per evitare che decisioni unilaterali assunte arrechino disagi agli abitanti dei comuni più disagiati del Paese, che si vedrebbero privati dell'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità, così come previsto dall'accordo siglato fra le Poste italiane e lo Stato;

5) ad attuare interventi per far sì che Poste italiane SpA si occupi e garantisca pienamente il servizio pubblico essenziale che presuppone la prossimità e la copertura del territorio nazionale anche per meglio fornire, come accade già in logica di mercato, gli altri servizi connessi.

(1-00395)

ORELLANA, MUSSINI, VACCIANO, BIGNAMI, DE PIN, BENCINI, PEPE, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, CASALETTO, GAMBARO, MASTRANGELI, DE PIETRO, BOCCHINO, SIMEONI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, BATTISTA - Il Senato,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. L'articolo 5 sancisce altresì che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali e attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adeguando i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento;

l'articolo 16 del Trattato dell'Unione europea mette in rilievo l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione europea, nonché il loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale;

il ruolo positivo svolto dai servizi di interesse economico generale è stato sottolineato dallo Speciale Eurobarometro n. 219 dell'ottobre 2005, dove si indica che i servizi postali costituiscono il servizio di interesse economico generale più apprezzato dagli utenti nella UE, con il 77 per cento di pareri positivi delle persone intervistate;

la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 ha fissato le regole comuni, a livello europeo, per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali dell'Unione e il miglioramento della qualità del servizio;

successivamente, la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 ha apportato modifiche alla direttiva 97/67/CE, con particolare riferimento a quel che riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

nel considerando n. 19 della direttiva 2008/6/CE si evidenzia che: "Le reti postali rurali, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, e al fine di mantenere la coesione sociale e salvaguardare l'occupazione. I punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote possono inoltre costituire un'importante rete infrastrutturale ai fini dell'accesso universale ai nuovi servizi di comunicazione elettronica";

considerato che:

nella transizione economica e normativa verso un mercato aperto, la previsione e la regolamentazione del servizio universale postale garantisce a tutti i cittadini la possibilità di fruire di un servizio di pubblica utilità, indipendentemente da fattori come il reddito o la collocazione geografica. In Italia il servizio universale postale è affidato a Poste italiane fino al 2026 e su tale affidamento il Ministero dello sviluppo economico effettua ogni 5 anni una verifica;

il decreto legislativo n. 261 del 1999, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio", prevede, al comma 1 dell'articolo 1, che la fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale;

il successivo comma 5 dell'articolo 3, nel fissare le caratteristiche del servizio, da un lato, stabilisce che esso è "prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno", dall'altro, con riguardo alla dizione "tutti i punti del territorio nazionale", chiarisce la necessità di assicurare "l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso", sulla base di criteri di ragionevolezza, al fine di tener conto delle esigenze dell'utenza;

il decreto legislativo n. 58 del 2011, recante "Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità", e che, pertanto, va a modificare il citato decreto legislativo n. 261 del 1999, prevede all'articolo 3, comma 1, che sia assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza;

ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 261 del 1999, la fissazione dei criteri di ragionevolezza funzionali all'individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio, spetta all'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale (trasformata in Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale tramite le già citate modifiche apportate dal decreto legislativo n. 58 del 2011), attraverso l'adozione di provvedimenti di natura regolatoria;

la fissazione di tali criteri deve essere effettuata avendo presente le necessità alla quali il servizio universale è chiamato a rispondere, come individuate al successivo comma 8 del medesimo articolo. Tra queste si richiamano, in particolare, il rispetto delle esigenze essenziali, l'offerta di un trattamento identico agli utenti che si trovano in condizioni analoghe, la fornitura di un servizio ininterrotto (salvo casi di forza maggiore), l'aderenza del servizio all'evolversi delle esigenze dell'utenza e del contesto tecnico, economico e sociale;

con il comma 20 dell'articolo 21, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale è stata soppressa e le sue funzioni incorporate nell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM);

considerato altresì che:

il decreto 7 ottobre 2008 del Ministero dello sviluppo economico definisce i criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica;

in particolare, esso al comma 1, dell'articolo 2, sancisce che il criterio di distribuzione degli uffici postali è costituito dalla distanza massima di accessibilità al servizio, espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al punto di accesso più vicino, per popolazione residente;

il comma 2 del medesimo articolo, con riferimento all'intero territorio nazionale, specifica che il fornitore del servizio universale assicura, tra l'altro, un punto di accesso entro la distanza massima di 6 chilometri dal luogo di residenza per il 97,5 per cento della popolazione, nonché l'operatività di almeno un ufficio postale nel 96 per cento dei comuni italiani;

inoltre, lo stesso articolo 2, al comma 4, stabilisce che nei comuni con unico presidio postale non è consentito effettuare soppressioni di uffici postali;

tenuto conto del fatto che:

tramite delibera n. 342/14/Cons l'AGCOM, nell'evidenziare la necessità modificare criteri di distribuzione degli uffici postali, tentando, al contempo di delineare criteri che dovranno guidare tale operazione di rinnovamento bilanciando l'esigenza di razionalizzare la rete di uffici postali nel suo complesso e l'obiettivo di preservare gli attuali criteri di copertura del territorio nazionale, riporta i risultati di una consultazione pubblica realizzata al fine di valutare il presumibile impatto di una serie di opzioni regolatorie;

a tal proposito, particolarmente rilevante è stata la risposta al quesito n. 2 della consultazione recante: "Esprimere le proprie osservazioni, debitamente motivate, in merito all'opportunità o meno di introdurre, in aggiunta ai vigenti criteri di distribuzione degli uffici postali previsti dal decreto ministeriale 7 ottobre 2008, il divieto di chiusura di uffici postali nei Comuni rurali che rientrano anche nella categoria dei Comuni montani", data rispettivamente da enti locali e Poste italiane. I primi ritengono opportuna l'introduzione di uno specifico divieto di chiusura di uffici postali situati in comuni rurali (con densità abitativa inferiore a 150 abitanti per chilometro quadrato) rientranti anche nella categoria dei comuni montani. Al contrario Poste italiane non è favorevole all'opzione di intervento di cui al quesito n. 2. Il divieto ivi contemplato impedirebbe, secondo quanto dichiarato dalla società, la chiusura di circa 500 uffici postali situati in circa 400 comuni;

in merito alla situazione delle zone remote del Paese l'AGCOM al punto 93 della delibera evidenzia come in prospettiva, considerando diversi fattori, quali le dinamiche di mercato (contrazione dei volumi), il processo in atto di razionalizzazione della gestione della rete di uffici postali, il quadro normativo, è ragionevole prospettare che, in mancanza di specifiche garanzie, l'offerta di servizi possa subire nelle zone remote un ridimensionamento eccessivo, del servizio universale postale da parte della popolazione ivi residente esserne pregiudicata;

tenuto altresì conto del fatto che:

secondo l'articolo 2 comma 6 del Contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste italiane SpA, approvato dalla legge n. 183 del 2011, la società trasmette all'Autorità entro l'inizio di ogni anno di riferimento l'elenco, da aggiornare con cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di intervento e ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione. Il piano di intervento è redatto in conformità ai criteri di cui al decreto 7 ottobre 2008;

Poste italiane SpA ha presentato il 16 dicembre 2014 il nuovo piano strategico 2015-2019, imperniato principalmente sulla creazione di un unico gruppo integrato, focalizzato su 3 aree principali: logistica e servizi postali, pagamenti e transazioni, risparmio e assicurazioni;

in questo ambito si prevede una possibilità di fatturato in crescita verso i 30 miliardi di euro, una profittabilità che dovrebbe tornare a crescere, investimenti in piattaforme e servizi digitali per circa 3 miliardi di euro, lo sviluppo nella logistica pacchi con obiettivo di quota di mercato superiore al 30 per cento nel segmento business to consumer; piattaforma per i pagamenti digitali, l'ingresso di 8.000 nuove persone, la riqualificazione di altrettante e infine, la ridefinizione del servizio universale postale in quanto considerato disallineato rispetto ai reali bisogni delle famiglie e non più sostenibile dal punto di vista economico, prima della firma del nuovo contratto di programma 2015-2019, prevista entro il 31 marzo 2015;

stando a quanto riferito da fonti sindacali e a quanto riferito dai principali organi di stampa, la ridefinizione del servizio universale postale dovrebbe concretizzarsi nella chiusura di ben 455 uffici postali e la riduzione degli orari di apertura in circa 608 uffici, nell'ambito dell'ormai avviato processo di privatizzazione di Poste italiane;

il 12 febbraio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, si è tenuto un incontro tra il Sottosegretario di Stato, Antonello Giacomelli, l'amministratore delegato di Poste italiane, Francesco Caio, e il presidente dell'AGCOM, Angelo Cardani. La conclusione condivisa raggiunta è stata l'assicurazione, da parte di Poste italiane, circa la realizzazione di un confronto con Regioni e Comuni che precederà la fase attuativa del piano di razionalizzazione degli uffici postali. Poste italiane ha inoltre assicurato che il piano di chiusura degli uffici postali, previsto nel 2015, è conforme ai criteri fissati dalla delibera AGCOM e che spetterà all'authority verificare ex post il rispetto degli obblighi previsti dal decreto ministeriale 7 ottobre 2008;

pertanto il successivo 19 febbraio la Conferenza delle Regioni, al fine di discutere il piano industriale, ha incontrato, insieme ai rappresentati dell'ANCI, il presidente e l'amministratore delegato di Poste italiane, Luisa Todini e Francesco Caio. In questa occasione l'amministratore delegato ha ribadito che il piano industriale dell'azienda comprenderà la chiusura di 450 uffici postali mentre 609 saranno aperti a giorni alterni;

in tale occasione Caio ha rivendicato la bontà del piano strategico di Poste italiane citando, come possibile soluzione alla chiusura degli uffici postali, il potenziamento del così detto "portalettere telematico", in grado di offrire a domicilio i servizi principali dell'ufficio postale, vale a dire l'accettazione di raccomandate, la ricarica di postepay, l'utilizzo di poste mobile e il pagamento dei bollettini. Ha inoltre ricordato che i pagamenti delle pensioni potranno essere erogati su conti correnti o carte libretto che non richiedono l'accesso agli uffici postali;

il "portalettere telematico" richiede che si stabilisca un rapporto di conoscenza e fiducia fra l'utente e lo stesso portalettere e che, in mancanza di questo rapporto, l'utenza, come è buona norma suggerita anche dalla Polizia di Stato, non aprirà la porta allo sconosciuto "portalettere telematico" al fine di evitare truffe, furti e rapine da parte di delinquenti oramai specializzati in questo tipo di reati. Il fenomeno appena descritto colpisce maggiormente la popolazione anziana che, secondo le proiezioni demografiche ISTAT relative al periodo di riferimento 1° gennaio 2011-2065, risulta in aumento. Infatti, gli ultra 65enni aumenteranno fino al 2043, anno in cui oltrepasseranno il 32 per cento. Dopo tale anno, tuttavia, la quota di ultra 65enni si consoliderebbe intorno al valore del 32-33 per cento, con un massimo del 33,2 per cento nel 2056. Il rischio concreto sarà quindi il mancato uso del "portalettere telematico" proprio da parte dell'utenza anziana che, per la ridotta capacità di movimento, ne avrebbe maggiormente bisogno;

nel corso dell'audizione informale tenutasi in 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, nella seduta dell'11 marzo 2015, l'amministratore delegato Caio ha segnalato che Poste italiane ha effettuato 481 incontri con esponenti di Regioni, ANCI, Prefetti, Province e Sindaci;

in tutto il territorio nazionale, sono circa 9.000 i comuni che, direttamente o indirettamente, saranno coinvolti nel piano proposto da Poste italiane che, è bene ricordare, si basa su un totale di 1.064 interventi complessivi;

appare pertanto del tutto evidente che il numero di incontri effettuati da Poste italiane risulti essere decisamente esiguo,

impegna il Governo:

1) a sollecitare AGCOM e Poste italiane affinché venga quanto prima pubblicata la lista completa degli uffici postali prossimi alla chiusura o interessati da una riduzione dell'orario di apertura, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi in capo al fornitore del servizio universale quale, in particolare, il mantenimento dell'operatività di un ufficio postale nel 96 per cento dei Comuni italiani;

2) a richiedere a Poste italiane di mantenere la sospensione recentemente annunciata dell'attuazione del nuovo piano di razionalizzazione di Poste italiane (originariamente prevista per il 13 aprile 2015), al fine di:

a) garantire un maggior coinvolgimento degli enti locali e dei loro amministratori, in modo da tener effettivo conto delle esigenze dei cittadini e delle specificità dei territori;

b) individuare soluzioni che compensino concretamente i disagi legati alla chiusura degli sportelli (coniugando esigenze di profitto economico con quelle di tutela dell'utenza);

c) fornire maggiori chiarimenti circa la concreta possibilità di utilizzo del "portalettere telematico", quale soluzione alla chiusura degli uffici postali nei comuni rurali.

(1-00396)

FUCKSIA, TAVERNA, SERRA, BLUNDO, GIROTTO, PAGLINI, BERTOROTTA, SANTANGELO, CATALFO - Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dell'animale, proclamata il 15 ottobre 1978, ha sancito che «tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all'esistenza». Tale articolo riconosce da una parte il diritto agli animali alla vita ed al benessere, dall'altra impone all'uomo il dovere di tutelare questa loro condizione;

nell'Unione europea sono stati approvati numerosi atti normativi che testimoniano un'evoluzione della condizione animale nell'ambito dei diritti. Per citarne qualcuno, la direttiva 1999/74/CE (regolamentazione più stringente per gli allevamenti di galline ovaiole), la direttiva 1999/22/CE (normativa per la detenzione degli animali nei giardini zoologici), il regolamento (CE) n. 1523/2007, recante il divieto di commercializzare pellicce ricavate da cani e gatti; la direttiva 2009/147/CE (norme concernenti la conservazione degli uccelli selvatici);

in materia di benessere animale, un passo fondamentale in Europa è stato compiuto con la sottoscrizione del Trattato di Lisbona (in vigore dal 1o gennaio 2008). In questo atto si è giunti a considerare gli animali «esseri senzienti» ovvero individui in grado di provare piacere o dolore. L'attribuzione a tutti gli animali, compresi quelli d'affezione, della capacità di sentire, assume un rilievo fondamentale a livello giuridico, in quanto li differenzia definitivamente dalle cose mobili. Alla luce di ciò, dunque, anche il particolare legame tra uomo ed animale d'affezione evolve da una prospettiva tendenzialmente unilaterale ad una più complessa considerazione della relazione uomo-animale, dove il flusso di affetto e ausilio che si verifica è reciprocamente rilevante e dove entrambi i membri del rapporto, pur nella loro specificità, sono attivamente soggetti e partecipi;

l'evoluzione promossa dal Trattato di Lisbona si traduce nell'impegno per gli Stati membri a promuovere concretamente politiche in materia di benessere e tutela degli animali. Per quanto riguarda l'Italia, si è ancora lontani da un'effettiva attuazione di quanto disposto nel Trattato. Infatti, la legislazione in materia di tutela animale è ferma all'entrata in vigore della legge n. 281 del 1991, che pur rappresentando un passo in avanti per l'affermazione di un più civile rapporto tra le persone e gli animali, non raggiunge i livelli di protezione prescritti negli atti comunitari. Inoltre, l'attuazione di molti dei principi sanciti da questa legge viene affidata alle Regioni, che spesso interpretano in modo assai differente il riconoscimento dei diritti animali;

il nostro Paese, nel 2010, ha approvato la legge n. 201 del 2010, con la quale ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987, per la protezione degli animali da compagnia, dettando specifiche norme di adeguamento interno. La normativa citata chiede, in particolare, agli Stati aderenti, l'attuazione di principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. In sostanza, il proprietario, o la persona che se ne occupa, sono considerati responsabili anche del suo benessere, dovendo fornire all'animale, oltre al sostentamento, anche cure e attenzione alla sua salute;

l'effettiva tutela della salute e del benessere animale, al pari di quella umana, è possibile solo prevedendo livelli minimi ed essenziali di assistenza alle prestazioni sanitarie veterinarie. È necessario che vi sia una disciplina più stringente sull'attività professionale veterinaria, promuovendo maggiore trasparenza, informazione e comunicazione tra il veterinario ed il proprietario sui trattamenti terapeutici applicati all'animale. Negli ultimi anni, l'esigenza di una rivisitazione della regolamentazione della professione veterinaria si palesa dal numero di denunce dei casi di malasanità animale e dal proliferare di associazioni che sollecitano i rappresentanti delle istituzioni ad un intervento legislativo in questa direzione. Alcune di queste associazioni il 4 febbraio 2015 hanno indetto la prima giornata in memoria delle vittime della malasanità veterinaria, e con l'occasione hanno richiesto al Presidente del Senato la calendarizzazione dell'Atto Senato 1482, "Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in materia di tutela degli animali";

l'Italia, per onorare gli impegni assunti nei trattati e in recepimento degli atti comunitari, deve alzare i livelli di protezione e di tutela di tutti gli animali, non solo per quelli da compagnia, ad esempio adottando soluzioni più concrete, etiche e sostenibili per gli animali randagi, migliorando le anagrafi canina e felina come strumento di contrasto all'abbandono, inasprendo le pene per i reati contro il sentimento animale, promuovendo procedure di sperimentazione alternative a quelle sugli animali, sancendo il divieto di allevamento degli animali da pelliccia, contrastando il traffico illegale di animali esotici e le adozioni verso Paesi che non garantiscono pari condizioni di tutela;

il decreto legislativo n. 26 del 2014, recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici", introduce disposizioni che mirano alla sostituzione e alla riduzione dell'uso di animali nelle diverse procedure e al miglioramento dei metodi di allevamento, sistemazione, cura ed uso, nonché norme relative alla loro origine, marcatura, cura, sistemazione e soppressione, all'attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori. Il decreto legislativo promuove lo sviluppo e la ricerca di "approcci alternativi" anche attraverso finanziamenti destinati agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi, ma bisognerebbe promuovere maggiormente la formazione dei professionisti della ricerca,

impegna il Governo:

1) a promuovere una più attenta regolamentazione della professione veterinaria, favorendo un rapporto più trasparente tra proprietario e veterinario;

2) ad adottare una politica di maggiore contrasto ai reati contro il sentimento animale, inasprendo le pene personali e pecuniarie previste ed implementando sistemi di controllo più efficaci;

3) a predisporre un intervento, anche a livello europeo, finalizzato all'adozione di un programma diretto a prevenire il randagismo, vietando l'uccisione indiscriminata degli animali randagi. A tal proposito, a predisporre sistemi di controllo e di monitoraggio, al fine di verificare che a livello regionale tale divieto sia osservato;

4) ad assumere misure di contrasto all'esportazione di animali da compagnia in Paesi in cui non siano garantiti medesimi standard di tutela e protezione, nonché al traffico illecito di animali esotici;

5) a sostenere prioritariamente, con iniziative anche di carattere normativo, l'uso di metodi alternativi (validati) ai metodi che utilizzano gli animali per le sperimentazioni, promuovendo a livello universitario la formazione di questi nuovi metodi di ricerca;

6) ad incentivare l'utilizzo nelle strutture sanitarie della pet therapy, assicurando per gli animali impiegati, rispetto per le loro caratteristiche etologiche;

7) ad adottare misure volte a disincentivare negli spettacoli pubblici, in particolare quelli circensi, l'utilizzo di animali, qualora questi ultimi siano costretti ad attività contrarie alla propria natura, in totale negazione alle proprie caratteristiche etologiche, o magari obbligati a rimanere in una condizione di prigionia per mero intrattenimento.

(1-00397)

Interrogazioni

ARACRI, PELINO, GASPARRI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico - Premesso che:

in data 8 ottobre 2014 l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha avviato un'indagine, ipotizzando patti anticoncorrenziali tra i più rilevanti player del mercato pubblico dei servizi di pulizia, in relazione ad una specifica gara d'appalto;

la gara, bando Consip pubblicato l'11 luglio 2012, con aggiudicazione nel settembre 2013, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica amministrazione, è relativa all'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili;

detta procedura risultava suddivisa in 13 lotti, per un importo totale superiore ad 1.000.000.000 di euro;

le imprese oggetto d'accertamento sono il Cns, Exitone e Kuadra, riunite in associazione temporanea di imprese (ATI), e la Manutencoop Facility Management SpA;

l'autorità ritiene che le società componenti l'ATI menzionata (Cns, Exitone e Kuadra) e Manutencoop FM SpA abbiano posto in essere condotte volte alla ripartizione di 8 dei 10 lotti finora aggiudicati;

tra gli elementi ritenuti sintomatici di accordi lesivi della concorrenza e quindi dell'interesse pubblico vi è "la sistematica assenza di evidenze di un effettivo confronto competitivo tra ATI 1 e MF, sia in termini di mancata partecipazione che di scarsa aggressività delle offerte presentate";

le osservazioni svolte dall'Agcm, per cui si è giunti ad una procedura d'accertamento, possono essere attagliate ad una successiva gara indetta da Consip per "l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili adibiti ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché agli immobili in uso alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca" (bando 19 marzo 2014 relativo alla gara denominata FM4, 14 lotti geografici più 4 lotti accessori);

l'analisi incrociata della partecipazione ai singoli lotti e dei soggetti di volta in volta coinvolti ha fatto emergere le stesse considerazioni in merito ad improprie concentrazioni di mercato. Infatti, esaminando la partecipazione dei principali competitori, Romeo gestioni, Manital Idea SpA, Manutencoop FM e Consorzio nazionale servizi, è emerso che tali imprese non hanno partecipato mai o quasi mai sullo stesso lotto;

questa singolare coincidenza è stata, però, ritenuta significativa dall'Agcm nel caso della gara per la pulizia nelle scuole. Verificando i dati della gara precedente avente pari oggetto, denominata FM3, emergerebbe che i competitori su cui potrebbe ricadere il sospetto che abbiano formulato delle offerte tra loro coordinate sono risultati aggiudicatori dei ben 9 lotti su 12;

a giudizio degli interroganti ciò è particolarmente grave e rilevante, in questo momento, in cui, per effetto delle disposizioni del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (artt. 8-10) e dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalle legge 11 agosto 2014, n. 114, si va verso una notevole concentrazione del mercato con l'obbligatorietà delle centrali d'acquisto,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle rispettive competenze, per porre rimedio all'annosa questione delle gare d'appalto pilotate;

se ritengano che le misure adottate dalla Consip siano idonee a garantire la libera concorrenza e l'assenza di pratiche collusive tra le imprese.

(3-01810)

SCILIPOTI ISGRO' - Al Ministro della salute - Premesso che:

l'acufene è una malattia che consiste nella persistente sensazione uditiva di un suono costante e continuo percepito in uno o in entrambe le orecchie o nella testa, il che fa sì che chi ne è colpito subisca gravi conseguenze dal punto di vista dell'assetto psicologico ed emozionale, uno sconvolgimento del ritmo sonno-veglia ed una riduzione considerevole dei livello di attenzione e concentrazione;

come affermato da AIT onlus (Associazione Italiana Tinnitus-Acufene), si tratta di una vera e propria malattia invalidante. Tuttavia, sebbene questa interessi, in modo più o meno grave, circa il 10 per cento della popolazione italiana priva di difetti uditivi, in Italia viene ampiamente sottovalutata e considerata al massimo come un fastidioso disturbo. Nei casi più gravi questa malattia porta ad uno stato di forte depressione psico-fisica che può determinare, talvolta, anche risvolti drammatici, quali il suicidio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare iniziative per sostenere studi e ricerche utili a produrre idonee terapie capaci di alleviare lo stato di sofferenza di milioni di persone nel nostro Paese ed inserire questa patologia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

(3-01812)

MANASSERO - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

Burgo group è uno dei principali produttori europei di carte grafiche e speciali e si configura oggi come un vero sistema che si sviluppa intorno al mondo della carta: produzione, distribuzione, riciclo della carta e lavorazione di prodotti forestali, studio, progettazione, realizzazione ed engineering di impianti cartari, ma anche factoring ed energia;

l'azienda Burgo ha 12 stabilimenti attivi di cui 11 in Italia con un elevato numero di addetti a certificare una realtà produttiva importante qualitativamente e quantitativamente;

considerato che:

nello stabilimento di Verzuolo (Cuneo) l'azienda ha intenzione licenziare 46 operai e lo ha comunicato alle rappresentanze sindacali modificando l'orario di lavoro su una delle due linee produttive giudicata maggiormente in sofferenza dalla proprietà;

nello storica cartiera, attiva dal 1905, a partire dal 2008 è stata avviata una riorganizzazione che, d'intesa con i sindacati, ha portato alla riduzione di circa 100 posti di lavoro per arrivare all'attuale forza produttiva di 400 dipendenti;

senza accordi tra proprietà e sindacati il rischio è di dare inizio a una serie di tensioni che non potranno che portare scarsi risultati con l'irrigidimento delle parti in campo a scapito di un accordo che, come nel recente passato, potrebbe essere occasione di presidio e rilancio dello stabilimento consentendo anche all'azienda di ottimizzare i costi,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa situazione che, pur in fase di definizione, potrebbe portare tensioni e incertezze sul territorio del saluzzese, area della provincia di Cuneo in cui è ubicato lo stabilimento di Verzuolo;

se non ritengano di esercitare una concreta attività di mediazione tra le parti in causa favorendo un accordo tra proprietà e sindacati nella certezza che una concertazione utile per uscire da posizioni sterili per giungere a una soluzione condivisa della questione.

(3-01814)

MORONESE, TAVERNA, SERRA, SANTANGELO, PUGLIA, PETROCELLI, PAGLINI, MORRA, MANGILI, LUCIDI, LEZZI, DONNO, CIAMPOLILLO, CASTALDI, CAPPELLETTI, BOTTICI, BERTOROTTA, FUCKSIA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

per pneumatici fuori uso (PFU) si intende ex art. 2 del decreto ministeriale 11 aprile 2011, n. 82 "gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo";

lo smaltimento degli pneumatici fuori uso può rappresentare un problema ambientale particolarmente rilevante, considerate le caratteristiche stesse degli pneumatici, ossia le notevoli dimensioni, la scarsa biodegradabilità nonché la facilità di combustione;

per garantire l'adeguata gestione degli pneumatici fuori uso, a seguito del decreto ministeriale, sono stati istituiti il fondo, il comitato e il contributo ambientale che finanzia l'intero sistema. Inoltre il decreto ministeriale impone a ciascuna azienda che immette pneumatici nel mercato nazionale del ricambio, che sia responsabile e garantisca la gestione di PFU per una quota corrispondente a quanto immesso sul mercato nell'anno solare precedente;

considerato che:

dal primo report sulle attività del Comitato di gestione degli pneumatici fuori uso emerge che i livelli più elevati di raccolta si raggiungono nelle regioni più popolose e in quelle dove maggiore è la presenza di demolitori: Lombardia (2.575 tonnellate raccolte con un incremento del 15,4 per cento), Campania (2.376 tonnellate, con quasi il 9 per cento in più rispetto al 2013) e Lazio (2.341 con un aumento di ben il 56,5 per cento, la variazione più alta in Italia);

considerato inoltre che:

da un'iniziativa di Anci e Greentire (consorzio senza scopo di lucro che raccoglie l'intera filiera della gestione degli pneumatici usati), al fine di massimizzare la raccolta e il riciclo degli pneumatici abbandonati nei comuni, è nato il progetto "PFUrecycle", che permetterà a migliaia di comuni dal 1° marzo al 30 giugno 2015, senza alcun onere a carico dell'amministrazione, di richiedere l'intervento di Greentire per il prelievo degli Pfu abbandonati sul territorio, usufruendo di una piattaforma on line per la richiesta dell'operazione;

dal protocollo d'intesa si evince che la mission del consorzio "sarà massimizzare il recupero dei derivati degli PFU dando loro una seconda vita nel rispetto dell'ambiente, garantendo il 100 per cento del riciclo e la tracciabilità dei flussi per scongiurare l'illegalità e gli stoccaggi abusivi";

la campagna di sensibilizzazione e il servizio di raccolta eccezionale consentiranno ai comuni una gestione immediata degli stock storici per avviare un'operazione di pulizia, decoro e tutela nelle periferie e nelle campagne limitrofe ai centri abitati, garantendo il 100 per cento del riciclo di questi rifiuti attraverso il recupero di materia;

le Regioni interessate dal protocollo saranno le seguenti: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto. Il ritiro degli PFU verrà garantito fino a un massimo di 1.000 tonnellate totali per le Regioni indicate;

la Campania, una delle regioni con più elevato livello di raccolta di PFU (solo nel 2014 sono state raccolte 2.376 tonnellate), non è stata inclusa nel protocollo e, dunque, i suoi Comuni non potranno usufruire delle agevolazioni previste;

considerato altresì che:

il fenomeno dell'abbandono e del successivo rogo di rifiuti e dell'inquinamento causato dall'abusivo smaltimento e dall'abbandono incontrollato di rifiuti è particolarmente allarmante in Campania;

per la particolare emergenza rifiuti in Campania è stato siglato il cosiddetto "patto per la Terra dei fuochi", protocollo contenente un sistema di iniziative concrete rivolte a contrastare il fenomeno dei roghi tossici nelle zone tra le province di Napoli e Caserta;

in particolare nei pressi di Scisciano (Napoli), nel "cimitero delle gomme", sito in via Cerqua Sant'Antonio in località San Martino si presenta una situazione particolarmente problematica, considerata la grande quantità di pneumatici abbandonati, la pericolosità dell'accessibilità del sito senza alcuna messa in sicurezza a causa della distruzione della recinzione, la contaminazione dell'ambiente circostante e gli incendi, dolosi e non, che si sono verificati nel corso degli anni;

il 20 giugno 2013 è stato firmato un protocollo per il prelievo straordinario di PFU in provincia di Napoli e Caserta, tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, i prefetti di Napoli e Caserta, il prefetto Donato Cafagna, commissario all'emergenza roghi nella terra dei fuochi, il direttore di Ecopneus, dottor Corbetta, e il vicesindaco di Napoli Tommaso Sodano, nel quale si finanziavano interventi di recupero di PFU per circa 1,5 milioni di euro;

la superficie di tale sito, la cui destinazione urbanistica è in parte industriale e in parte agricola, è di circa 20.750 metri quadrati e vi sarebbero stoccati ben 11.150 metri cubi di pneumatici con la classificazione di rifiuti codice CER: 160103, 170504, 190112;

nel luglio 2013 con interrogazione a risposta scritta presentata alla Camera dei deputati dall'on. Luigi Di Maio (4-01488), che ad oggi non ha ricevuto risposta nonostante i ripetuti solleciti, il Ministero dell'ambiente era stato invitato ad intervenire al fine di sollecitare la messa in sicurezza del sito;

nel mese di ottobre 2013 è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Scisciano e il consorzio Ecopneus al fine di includere anche Scisciano, comune già aderente al patto per la terra dei fuochi, nel protocollo per il prelievo straordinario di PFU;

nonostante l'intervento di Ecopneus, con finanziamento di 42.700 euro da parte della Regione Campania, la situazione non è cambiata: ad oggi il sito in oggetto risulta ancora occupato da PFU combusti, liberamente accessibile, dal momento che non sono state realizzate misure di messa in sicurezza;

a parere degli interroganti la causa principale del problema è da rintracciare nel fatto che il prelievo ha riguardato solo PFU non combusti, il sito non è stato messo in sicurezza e si registra ancora un continuo e incontrollato abbandono degli pneumatici, quasi sempre mischiati ad altri tipi di rifiuti;

considerato infine che:

come risulta dal protocollo d'intesa per l'attuazione degli interventi di prelievo e gestione di PFU, Ecopneus è tenuta a sospendere la raccolta ogni qualvolta nelle fasi di prelievo vengano riscontrati cumuli di rifiuti diversi da CER 160103 (pneumatici fuori uso);

il consorzio Ecopneus non è tenuto, tra l'altro, a prelevare PFU contaminati da vari agenti, resti di PFU parzialmente bruciati o in uno stato di fatto alterato, una differenziata di pneumatici mischiati ad altri rifiuti urbani;

a giudizio degli interroganti la situazione sin qui illustrata, particolarmente complessa e delicata, richiede un intervento immediato, inoltre sul sito sono state individuate contaminazioni di zinco "non rientranti nei limiti di accettabilità", comprovate dalle analisi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania del 9 luglio 2002,

si chiede di sapere quali ulteriori iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di dover assumere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire un adeguato monitoraggio della situazione, allo scopo di sollecitare il Comune interessato a prevenire e contrastare ulteriori sversamenti, prevedendo in via prioritaria la messa in sicurezza del sito ed avviando la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali rinvenibili sull'area.

(3-01817)

CAMPANELLA, BOCCHINO, CASALETTO, VACCIANO, GAMBARO, DE PIN, BENCINI, SIMEONI, MASTRANGELI, BIGNAMI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

la strada statale 115 "Sud occidentale Sicula" che attraversa le 5 province della costa meridionale della Sicilia, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, ed è parte degli itinerari europei E931 da Castelvetrano a Gela ed E45 da Gela a Rosolini, con i suoi 383 chilometri rappresenta una tra le più lunghe ed importanti arterie dell'isola;

nel corso della seconda metà del XX secolo la strada, che si presenta ad un'unica carreggiata a doppio senso di marcia, con ampie curve, nessun incrocio a raso né attraversamento di centri abitati, è stata interessata dalla costruzione di diverse varianti al fine di attribuire ad alcuni tratti le caratteristiche di uno scorrimento veloce;

negli ultimi mesi nel tratto di strada tra Licata e Gela, si sono verificati una serie di tragici incidenti dove hanno perso la vita 4 giovani per cause in corso di accertamento: Paolo Todaro, 30 anni, e Sara Cammilleri, 25 anni, deceduti il 16 febbraio 2015, in contrada Poggio di Guardia dopo lo scontro frontale tra la loro automobile e un autoarticolato all'uscita di una curva dove 48 ore dopo si è sfiorata un'altra tragedia con il ribaltamento di un'ambulanza con a bordo due sanitari rimasti illesi; Angelo Bonvissuto, 29 anni, e Alessandro Famà, 24 anni, deceduti il 26 marzo 2015 a seguito dell'incidente avvenuto nei pressi di Torre di Gaffe dopo lo scontro tra un pulmino da 9 posti e la loro jeep;

a parere degli interroganti molti degli incidenti avvenuti in quei tratti di strada si sarebbero potuti evitare se ci fosse stata una strada statale ben realizzata, con asfalto drenante, priva di inutili curve pericolose, con canali di scolo per l'acqua piovana. Purtroppo invece alle prime piogge, la copertura di asfalto (quello che ne è rimasto) diventa peggio di una lastra di ghiaccio e pur riducendo la velocità, si rischia l'inevitabile;

il sistema viario della Sicilia presenta molte carenze sul piano infrastrutturale e della sicurezza, specie per quanto riguarda i principali assi viari che collegano i maggiori punti di interesse storico e culturale,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per garantire la sicurezza delle strade siciliane ed in particolare della strada statale 115 Sud occidentale Sicula ed evitare che simili accadimenti si ripetano.

(3-01818)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

STEFANO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

lo studio "Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate", pubblicato il 20 marzo 2015 sulla rivista scientifica "The Lancet Oncology" e redatto dai ricercatori dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) di Lione, classifica 5 pesticidi come probabili o possibili agenti cancerogeni per l'uomo;

le sostanze individuate dallo studio e sospettate anche di provocare danni sul dna sono: il glisofato, il diazinon, il malathion, il parathion e il tetraclorvinfos;

in particolare, il glifosato è una sostanza utilizzata in circa 750 prodotti per l'agricoltura, il giardinaggio, il trattamento degli spazi urbani ed è il principio attivo alla base di uno degli erbicidi più diffusi nel mondo, il "Round up", prodotto dalla multinazionale Monsanto, che tra l'altro commercializza soia, mais, cotone e colza "Roundup Ready", sottoposti alle applicazioni di tale erbicida;

occorre ricordare come le decisioni sulla sicurezza dei prodotti e l'approvazione dei pesticidi siano governate da agenzie con potere regolatorio, come l'americana Epa (Environmental protection agency) e la Commissione europea, così come da enti scientifici indipendenti come l'Efsa (European food safety authority). Pertanto, lo Iarc non ha autorità regolatoria e le sue decisioni non impattano con l'etichettatura, la registrazione e l'uso del glifosato;

la Monsanto ha espresso un giudizio sprezzante e irrispettoso sugli esiti di provenienti da tale studio, definendolo "junk science", scienza spazzatura, e ribadendo come gli studi prodotti da tale Istituto non abbiano valore vincolante;

di diverso avviso sono, invece, le considerazioni di Roberto Bertollini, direttore di ricerca dell'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui lo IARC è partner, e per il quale "le valutazioni dello Iarc sono valide perché elaborate con metodo rigoroso e perché valutano studi indipendenti e pubblicati nella letteratura scientifica: quindi vanno tenute nella massima considerazione dalle autorità regolatorie",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria materia e competenza, dispongano attualmente di ulteriori studi o attestazioni scientifiche in grado di valutare la veridicità e sostenibilità delle conclusioni raggiunte dallo studio prodotto dallo IARC, o se, diversamente, non ritengano necessario provvedere a reperire altri dati scientifici, sia di livello comunitario che internazionale, in grado di costruire una valutazione il più possibile obiettiva ed esaustiva per escludere gli effetti nocivi derivanti dall'impiego e dall'utilizzo dei pesticidi citati;

se, considerato l'impiego previsto del glisofato nel piano di contrasto alla diffusione della "Xylella fastidiosa" presente oggi in Salento, siano in grado di escludere, in maniera chiara e assoluta, che la quantità e la modalità di impiego di tale pesticida risulta privo di effetti dannosi e per la salute umana e per la salubrità dei prodotti derivanti dalle piante interessate da tale trattamento.

(3-01811)

FASANO - Ai Ministri dell'interno e della salute - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, il comitato nazionale "Salva il Corpo militare della CRI" ha avanzato la richiesta di 400 biglietti per partecipare ad una Udienza generale in Vaticano il 28 gennaio 2015;

il presidente della CRI Francesco Rocca il 13 gennaio ha quindi pubblicato un post su "Facebook" in cui ha dichiarato che la richiesta dei biglietti per l'Udienza generale sarebbe stata fatta a titolo personale da alcuni soggetti non identificati che, previa identificazione, sarebbero stati oggetto di provvedimenti disciplinari;

Francesco Rocca è stato eletto presidente nazionale della Croce rossa italiana il 27 gennaio 2013 da un'assemblea straordinaria dei vertici locali, provinciali e regionali, che ha chiuso così il commissariamento dell'associazione, iniziato nel novembre 2008;

il presidente del comitato nazionale "Salva il Corpo militare della CRI", Michele Polini, in risposta al presidente Rocca, ha rilasciato il 22 gennaio una dichiarazione, in cui ha specificato che la richiesta dei biglietti è stata fatta da lui a nome e per conto del comitato, che promuove la conoscenza e la storia del Corpo militare della CRI,

si chiede di conoscere:

se l'attuale presidente del Corpo militare della Croce rossa italiana sia investito dell'autorità per vietare agli aderenti al citato comitato la partecipazione all'evento di cui in premessa;

se risponda al vero che tutti i conti della Croce rossa italiana, compresi quelli del Corpo militare, siano stati pignorati a causa del mancato pagamento di centinaia di ricorsi amministrativi che l'ente Croce rossa ha perso nei confronti di dipendenti civili e militari.

(3-01813)

FASANO - Al Ministro della salute - Premesso che i medici dell'Ifo-San Gallicano e Regina Elena di Roma dal 16 marzo 2015 sono in agitazione, a causa della decisione, presa dopo una sofferta assemblea del 12 marzo, dei rappresentanti di tutte le sigle sindacali (eccetto la CISL), che hanno siglato un documento di denunce a causa delle problematiche che si stanno creando sulla fusione con l'ospedale "Spallanzani" e sulla "ventilata" eliminazione delle specificità dei due istituti;

constatato che:

il documento riporta che la direzione dell'Istituto ha recepito passivamente le disposizioni date dalla Regione Lazio, e non si è fatta promotrice presso quella sede delle iniziative necessarie a tutelare le eccellenze e le specialità di queste strutture ospedaliere, nonostante i rappresentanti dei medici lo abbiano più volte richiesto. L'atto aziendale prodotto, di fatto, sancisce la definitiva eliminazione della specificità clinica e di ricerca dell'istituto nazionale tumori "Regina Elena" e dell'istituto dermatologico "San Gallicano";

certamente la fusione con l'ospedale Spallanzani, che sta creando a operatori e pazienti un'insostenibile confusione, sta impegnando il personale dell'Ifo a chiedere con urgenza che i rappresentanti dei medici siano convocati per stabilire un accordo sugli eventuali cambiamenti organizzativi;

viene rimproverato al commissario straordinario ed al vertice aziendale di non seguire l'evoluzione clinico-scentifica nella lotta al cancro registrata negli ultimi 15 anni;

veri poli di eccellenza ad alta specialità oncologica e dermatologica il Regina Elena e il San Gallicano vengono, oggi, posti sotto accusa per la decisione presa di azzerare la ricerca sperimentale e traslazionale che in tutti gli altri IRCCS viene invece stimolata e realizzata per garantire il progresso nelle terapie e nella migliore assistenza al paziente nella pratica clinica;

tra le altre valutazioni ed analisi negative c'è la declassazione dell'onco-ematologia che fino ad oggi ha offerto un'assistenza di eccellenza a centinaia di pazienti affetti da linfomi, mielomi e leucemie;

nella piattaforma è previsto il depotenziamento della medicina nucleare che è attualmente la prima a Roma e nel Lazio per numero e qualità delle prestazioni;

l'azzeramento della psiconcologia che ha sostenuto migliaia di pazienti per superare i gravissimi problemi familiari, sociali, relazionali e lavorativi causati dalla grave malattia oncologica,

si chiede di sapere:

in quale maniera il Ministro in indirizzo voglia incidere nella riorganizzazione dell'Ifo, un polo di eccellenza, non solo a Roma e nel Lazio ma in tutto il Centro Sud, dell'oncologia e dermatologia sul piano sia dell'assistenza che della ricerca;

in che modo si possa, e si voglia, garantire una corretta amministrazione di queste realtà cliniche complesse, in cui frequentemente la riorganizzazione e gli accorpamenti invece di introdurre misure di semplificazione e trasparenza, finiscono con il moltiplicare l'apparato burocratico-amministrativo;

in quale maniera si possono coinvolgere medici ed infermieri nel processo di re-ingegnerizzazione dell'Ifo, affinché si costruisca una profonda riforma delle strutture in cui lavorano con loro e per loro, ma non contro di loro.

(3-01815)

LUCIDI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, GIARRUSSO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

nella serata tra il 12 ed il 13 marzo 2015 nella città di Terni è avvenuto uno degli episodi di più brutale violenza che si siano registrati nel territorio a danno della vita di un cittadino;

a seguito di fatti e circostanze ad oggi ancora da chiarire, un giovane marocchino, Amine Aassoul, detto Aziz, provocava il ferimento e quindi il decesso di un giovane ternano;

la vittima, David Raggi, un ragazzo di 27 anni, era presente per caso sul posto, totalmente estraneo alla vicenda che ha comportato il suo decesso;

l'aggressore risultava già essere destinatario di provvedimento di espulsione viste le molteplici sentenze di condanna a suo carico; infatti in passato, a seguito di alcuni furti compiuti nelle Marche, gli era stato revocato il permesso di soggiorno ed era stato espulso e rimpatriato. La sua fedina penale era gravata da una lunga serie di precedenti per furto aggravato, lesioni personali, calunnia, spaccio di stupefacenti, danneggiamento, rissa, evasione e resistenza a pubblico ufficiale;

il giovane marocchino successivamente aveva fatto clandestinamente rientro in Italia, sbarcando a Lampedusa, e aveva presentato domanda di asilo politico. La sua richiesta di asilo era stata respinta nel mese di ottobre 2014 e la squadra volante di Terni gli aveva notificato la decisione. Il marocchino aveva però fatto ricorso nei 30 giorni previsti ed era in attesa di una decisione in merito;

nelle ore e giorni immediatamente successivi al delitto il Ministro in indirizzo ha dichiarato che non sarebbe stato possibile espellere l'aggressore, in quanto: "Ha fatto una richiesta d'asilo che è stata respinta e ha poi presentato ricorso; in attesa del pronunciamento non può esserci un provvedimento di espulsione", come si legge in un articolo pubblicato su "il Giornale" il 13 marzo 2015;

in data 16 marzo 2015 il Gip di Terni Maurizio Santoloci ha convalidato l'arresto del marocchino accusato di avere ucciso il giovane David Raggi. Nel provvedimento, una decina di pagine, il giudice sottolinea però anche le "maglie larghe" della procedura amministrativa che ha permesso allo straniero di sfruttare le pieghe della normativa;

in particolare il gip di Terni, infatti, oltre a richiamare la pericolosità dell'uomo (Santoloci lo definisce una "vera e propria macchina da guerra criminale"), mette sotto accusa "le maglie larghe" delle procedure amministrative legate alla legge sull'immigrazione. "È sfruttando i buchi neri dell'ordinamento amministrativo nazionale in materia di espulsioni e i paradossi normativi"", scrive Santoloci, che Amine "è riuscito a muoversi nelle pieghe della normativa", come è riportato in un articolo di "umbriadomani" del 19 marzo;

considerato che:

con riferimento alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, l'impugnazione o ricorso avverso il diniego dello status di rifugiato (o della protezione sussidiaria) sono disciplinati dagli artt. 32, 35 e 36 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e dal decreto legislativo n. 159 del 2008;

l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008 rinvia ad altra norma stabilendo che le controversie di impugnazione o ricorso sono disciplinate dall'art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Detta ultima norma prescrive, ai commi 4 e 5, quanto segue: "La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ovvero c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto legislativo. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25";

considerato inoltre che:

si sottolinea come la disposizione stabilisce che l'eventuale ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia del medesimo (provvedimento di diniego), ma non chiarisce esplicitamente se esso sospenda o meno (anche) un provvedimento di espulsione;

la giurisprudenza, sia di legittimità, sia di merito, si è più volte pronunciata sulla materia, anche con toni molto chiari ed espliciti, ben diversi dalle fumose ed intricate formulazioni legislative: "La pendenza di un ricorso avverso il diniego dello status di rifugiato non ingenera l'obbligo di sospendere il procedimento di espulsione dello straniero", come da sentenza della Cassazione civile, sez. I, n. 11264 del 14 maggio 2009;

inoltre: "La normativa vigente prevede il divieto d'espulsione e di respingimento per i soli casi in cui lo straniero, rientrando nel proprio paese, tenuto conto delle condizioni in cui verrà a trovarsi, possa essere oggetto in concreto di persecuzioni. Si tratta, dunque, di una valutazione probabilistica, da accertarsi non in base a mere ipotesi astratte, ma in base a condizioni concrete esistenti nel paese di origine, la cui sussistenza deve essere dimostrata dal richiedente, quanto meno in termini di prova logica e/o circostanziale. Ciò, in quanto le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un concreto bilanciamento dei valori in gioco, di cui deve farsi carico il legislatore con regole a difesa della collettività nazionale, stabilite in funzione di un ordinato flusso migratorio e di una adeguata accoglienza. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 d.lgs. n. 251/2007, richiamata dagli artt. 2 e 32 d.lgs. n. 25/2008, sulla cui scorta ha quindi diritto alla protezione soltanto chi provi di poter essere oggetto in concreto di persecuzioni in base a precise situazioni individualizzanti esistenti nel paese di origine. Diversamente argomentando intere popolazioni straniere, sulla base di contrasti socio-politici od inter-etnici, potrebbero ottenere il permesso di soggiornare in Italia, ponendo nel nulla qualsiasi regola a difesa di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza", nella sentenza della Corte d'appello di Bari, sez. I, del 4 settembre 2012, n. 951;

oltre a ciò l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato", al comma 5, stabilisce: "Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato è tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo";

il regolamento attuativo, ancorché formalmente abrogato dal decreto legislativo n. 25 del 2008 più volte citato, continua/continuava a trovare applicazione e vigenza (ai sensi degli artt. 38 e 40 del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008), fino all'emanazione di nuovo regolamento attuativo da doversi emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008;

ebbene il regolamento di attuazione è stato emanato solo con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, entrato in vigore il 20 marzo 2015 (una settimana dopo l'omicidio di Terni e quasi 7 anni dopo il termine previsto dalla legge);

si sottolinea come il citato art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011 stabilisca come la proposizione del ricorso in ogni caso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto dal richiedente la cui domanda è stata rigettata per manifesta infondatezza (ravvisando la palese insussistenza dei presupposti o ritenendo essere stata presentata al solo scopo di impedire o ritardare un provvedimento di espulsione o di respingimento) o da chi è stato inviato ai centri accoglienza richiedenti asilo perché irregolarmente presente o ai centri di identificazione ed espulsione;

peraltro, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008 il richiedente asilo "è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi: a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti; b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo; c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare";

ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) e c), del decreto legislativo n. 25 del 2008 è disposto il trattenimento del richiedente asilo che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o che è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per cui il giovane marocchino non sia stato respinto e non gli sia stato fatto divieto di rientro alla frontiera ai sensi del testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al pregresso provvedimento di espulsione e, in subordine, qualora il pregresso provvedimento di espulsione fosse decaduto per decorso dei termini, in base a quale esplicita norma non sia stato emesso nei suoi confronti un nuovo decreto di espulsione;

se, nonostante la pendenza del ricorso avverso il diniego di asilo, la posizione del giovane marocchino rientrasse o meno nelle fattispecie di cui al comma 4 o comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011;

quali siano i motivi per cui, nonostante i precedenti penali ed il provvedimento di espulsione pregresso, la sua domanda non sia stata rigettata per manifesta infondatezza, nonché i motivi per i quali, in ragione dei precedenti penali e del provvedimento di espulsione pregresso, lo stesso non sia stato respinto o inviato ai centri di accoglienza per richiedenti asilo perché irregolarmente presente o ai centri di identificazione ed espulsione, e non vi sia stato trattenuto;

se siano in corso azioni volte ad accertare i fatti, stabilire eventuali responsabilità e sanzioni, nonché adottare provvedimenti (ivi incluso emanare circolari di chiarificazione) che impediscano il ripetersi di quanto avvenuto;

quali siano le modalità e la procedura che hanno consentito allo straniero, sbarcato clandestinamente a Lampedusa, di presentare richiesta d'asilo, essendo stato destinatario di un provvedimento di espulsione, e di allontanarsi dai centri di accoglienza anziché essere trattenuto in attesa della decisione sull'istanza;

quale sia il motivo per cui il rigetto dell'istanza non ha reso immediatamente esecutivo o attuabile un decreto di espulsione;

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di verificare la presunta legittimità della permanenza dello straniero in Italia nelle more dell'impugnativa presentata contro il provvedimento di rigetto dell'asilo politico;

se a seguito dei fatti descritti sia stato deciso il ricorso dello straniero avverso il diniego della richiesta di asilo e se nelle more siano stati emessi un decreto di espulsione efficace e definitivo, un dispositivo atto a trattenere lo straniero, ove scarcerato, nei centri di accoglienza in attesa della decisione sulla richiesta d'asilo e il rigetto esecutivo dell'istanza;

se risulti se a seguito dei pregressi delitti sia stata mai chiesta dagli inquirenti l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

(3-01816)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARIDI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 10 marzo 2015 la giunta nazionale del Coni ha proceduto al commissariamento sub iudice del Comitato regionale Calabria, chiedendo contestualmente un parere al collegio di garanzia del Coni riguardo alla validità formale di tale adempimento;

il commissariamento faceva seguito alla presentazione di un documento recante le firme di 6 componenti della giunta regionale del Coni, nel quale veniva espressa la volontà degli stessi di dimettersi dalla carica a meno di 2 anni dalla scadenza del quadriennio olimpico;

da notizie di stampa diffuse è emerso che uno dei presunti firmatari dell'atto ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per l'ipotesi di reato di falso in atto pubblico, disconoscendo la firma apposta su tale documento;

considerato che:

costante giurisprudenza, civile e amministrativa, riconosce l'assoluta nullità di un atto falso;

l'atto del commissariamento risulterebbe inoltre viziato da eccesso di potere dell'organo che l'ha emanato, come risulterebbe da atti e pareri formalmente già trasmessi al collegio di garanzia nonché al segretariato generale del Coni;

risulta invero assai contraddittorio un provvedimento amministrativo cui faccia seguito una richiesta di parere che invece, secondo la vigente normativa sul procedimento amministrativo, avrebbe dovuto essere richiesto prima del provvedimento di commissariamento, atto gravemente limitativo della volontà democratica del consiglio regionale del Coni Calabria;

tenuto conto che il Comitato regionale Coni della Calabria e il suo presidente per oltre 14 anni hanno amministrato con competenza, trasparenza e risultati concreti un settore strategico sul piano sociale, specie in una regione afflitta da gravi problemi sociali e dalla presenza della criminalità organizzata,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno attivarsi per chiedere formalmente al presidente nazionale del Coni di agire in autotutela al fine di revocare l'illegittimo atto del commissariamento, restituendo pieni poteri al presidente eletto e alla giunta integrata dai membri surroganti, e garantendo così il ripristino di una situazione di legalità e democrazia in seno al Comitato regionale Coni Calabria;

se risultino iniziative dei competenti organi di giustizia sportiva per fare luce sui numerosi punti oscuri della vicenda oggetto della denuncia penale.

(4-03724)

CARIDI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

il servizio adibito al trasporto pubblico non di linea è disciplinato dalla legge n. 21 del 1992;

con il decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, è stato introdotto l'art. 29, comma 1-quater, che ha disposto che l'attività di noleggio sia vincolata al territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

tali modifiche sono state ritenute contrastanti con l'ordinamento vigente sia sotto il profilo costituzionale che comunitario, in relazione alla libera circolazione dei soggetti all'interno dell'Unione europea;

i Governi succedutisi nel tempo hanno sempre disposto la sospensione dell'efficacia di tale norma, rinviandone l'applicabilità di anno in anno;

considerato che:

in prossimità della scadenza della proroga, il decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, in relazione al termine di sospensione dell'entrata in vigore del comma 1-quater del decreto-legge n. 207 del 2008, all'art. 2, comma 3, detta una norma che si incardina su quanto previsto dall'art. 7-bis della legge n. 33 del 2009: "Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia";

dalla diretta applicabilità o meno di tale normativa dipendono le sorti di quasi 80.000 imprese di noleggio con conducente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire se la legge quadro n. 21 del 1992 sia in vigore ed applicabile nella formulazione originaria o in quella modificata dal cosiddetto decreto milleproroghe del 2008 e successive modifiche e integrazioni (di cui al decreto-legge n. 207 del 2008).

(4-03725)

CARIDI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

la crisi economica che ha colpito l'Italia ha costretto molte aziende a ridurre il livello della produzione e dei servizi con conseguente perdita di competitività e del numero degli occupati nei vari settori del sistema produttivo;

in particolare il settore terziario, comprendente una moltitudine di settori economici di attività (servizi a rete, cioè trasporti e comunicazioni, servizi commerciali, gastronomia, turismo e ospitalità; servizi assicurativi e bancari, informatica, formazione, marketing, eccetera), ha subito una forte contrazione della domanda interna;

gli ammortizzatori sociali di cui un'azienda inquadrata nel settore del terziario poteva usufruire fino al 31 dicembre 2014 riguardavano, tra gli altri, il contratto di solidarietà di tipo B, di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, il quale prevedeva che alle imprese che non rientravano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale (inquadrate nel settore terziario ai fini INPS) che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223 del 1991 stipulavano contratti di solidarietà, venisse corrisposto, per un periodo massimo di 2 anni, un contributo, a carico del fondo per l'occupazione, pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario;

in aggiunta alle disposizioni citate, era previsto inoltre un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni straordinaria (cassa integrazione in deroga). La durata era stabilita negli accordi territoriali o nei provvedimenti di concessione e comunque era prevista per 11 mesi nell'anno solare o con accordi ad hoc tra Stato e Regioni;

considerato che:

per l'anno 2015, alla luce delle disposizioni vigenti, non è stato previsto un rinnovo del contributo di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148 del 1993, così come si evince nelle comunicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Divisione III;

per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga per l'anno 2015 è previsto un limite massimo di soli 5 mesi di erogazione del sussidio così come disposto dal decreto ministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014;

tenuto conto che utilizzando la cassa integrazione in deroga solo ed esclusivamente per 5 mesi, ne consegue che al termine di tale periodo, se le aziende non riusciranno a gestire l'esubero, si troveranno costrette ad attivare le procedure di licenziamento collettivo od individuali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi per aumentare la dotazione delle misure citate ed in particolare del contributo di solidarietà previsto dall'art. 5 del decreto-legge n. 148 del 1993.

(4-03726)

GASPARRI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

all'esito delle indagini condotte dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 16521/2011, il sostituto procuratore dottor Attilio Pisani ha chiesto il rinvio a giudizio, tra le altre persone, della dottoressa Angela Coluzzi per i reati di corruzione e falso ideologico contestando alla stessa, in concorso con altri soggetti, quale pubblico ufficiale componente della commissione preposta al rilascio della licenza di noleggio con conducente, di essersi fatta consegnare la somma di 10.000 euro quale prezzo per il rilascio da parte sua e di altri pubblici ufficiali componenti della commissione del Comune di Bassiano (Latina) di una licenza per noleggio con conducente, somma materialmente versata a un soggetto anch'egli pubblico ufficiale appartenente ad altra amministrazione pubblica;

lo stesso pubblico ministero, come detto, avrebbe chiesto il rinvio a giudizio della nominata per il concorrente delitto di falso, perché, quale pubblico ufficiale componente la commissione preposta al rilascio delle licenze di noleggio con conducente del Comune di Bassiano, avrebbe formato, in concorso con gli altri componenti, la graduatoria finale del concorso relativo alla concessione delle licenze, attestando circostanze non rispondenti al vero con riguardo al riconoscimento di punteggi non dovuti, circostanze queste che non potevano essere ignorate dalla commissione;

i fatti contestati sarebbero avvenuti nel marzo 2011, allorquando la dottoressa Coluzzi, dipendente del Comune di Norma (Latina), con incarico di dirigente dell'area affari generali e politiche sociali, era anche in servizio presso il Comune di Bassiano, in virtù della gestione associata di funzioni e servizi tra i 2 Comuni limitrofi e vi svolgeva funzioni analoghe;

in relazione alla richiesta del pubblico ministero, il giudice dell'udienza preliminare (gup) presso il tribunale di Roma, dottor Massimo Battistini, fissava l'udienza preliminare relativa per il giorno 3 febbraio 2014;

all'esito dell'udienza preliminare, in data 19 gennaio 2015, il gup avrebbe disposto il rinvio a giudizio, tra gli altri, della dottoressa Angela Coluzzi per il contestato delitto di corruzione in concorso ed emetteva sentenza di incompetenza territoriale per il concorrente reato di falso in atto pubblico, indicando la competenza del plesso giurisdizionale di Latina;

la notizia del rinvio a giudizio del funzionario pubblico ha avuto grande eco nella comunità locale ed è stata immediatamente riportata dalla stampa con rilievo, atteso che la stessa Coluzzi era assessore comunale a Cisterna di Latina nonché, come detto, dirigente comunale a Bassiano;

invero a partire dal 20 gennaio 2015 e con crescente rilievo, la stampa riprendeva la notizia del rinvio a giudizio per registrare le prese di posizione sia della diretta interessata, che negava la circostanza del suo avvenuto rinvio a giudizio, con relativa imponente smentita della sua negazione da parte della testata giornalistica, sia di esponenti dell'amministrazione comunale di Bassiano che ne difendevano l'operato, oltre che di altri che chiedevano chiarimenti e interventi in ordine all'incriminazione della dirigente comunale, nel frattempo passata alle dipendenze esclusive del Comune di Bassiano;

infatti il 3 febbraio 2014 la Giunta comunale di Bassiano, composta dal sindaco in carica e da uno solo degli assessori nominati, aveva adottato le deliberazioni n. 17, n. 18, n. 19 e n. 20, in materia di personale e di regolamento uffici e servizi, che preannunciavano l'indizione di una procedura di mobilità volontaria presso lo stesso Comune ed accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità nei ruoli del Comune della dottoressa Angela Coluzzi, domanda accolta il giorno seguente;

a tutt'oggi e nonostante il clamore suscitato dalla notizia del rinvio a giudizio, l'amministrazione comunale non ha ritenuto di adottare nei confronti della dipendente in questione alcuno dei provvedimenti obbligatori previsti dall'art. 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97, che impongono, come è noto, fatta salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dall'ordinamento comunale, il trasferimento ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto o, nell'impossibilità di ciò, come sembrerebbe essere il caso, di porre in aspettativa la dipendente;

la stessa difatti continua a svolgere le mansioni in precedenza svolte le quali hanno, evidentemente, rilevante risvolto interno nonché esterno all'ente, solo che si consideri che la stessa, con decreto sindacale del 28 marzo 2013 prot. 9506, era stata anche individuata quale responsabile della prevenzione della corruzione nell'ente e poi responsabile per l'attuazione del piano triennale anticorruzione adottato dalla Giunta comunale in data 19 dicembre 2013;

da notizie in possesso dell'interrogante la vicenda è stata portata all'attenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione e del prefetto di Latina senza che tali autorità abbiano al momento adottato alcun provvedimento o svolto alcun intervento;

a giudizio dell'interrogante il protrarsi di una tale situazione potrebbe arrecare un grave nocumento al prestigio, all'immagine ed alla personalità pubblica dell'ente comunale che, di fronte ad una condotta illecita, sebbene ancora presunta e che però, se accertata definitivamente, ne minerebbe la credibilità e affidabilità interna ed esterna, e in presenza di un obbligo di legge che impone l'esame della situazione e l'adozione di provvedimenti adeguati, rimanga inerte, come sin qui verificatosi ad oltre un mese dal rinvio a giudizio,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;

se sia a conoscenza delle iniziative poste in essere al riguardo dall'Autorità nazionale anticorruzione e dal prefetto di Latina;

se e quali iniziative intenda porre in essere per continuare a garantire che l'azione amministrativa del Comune di Bassiano sia rispettosa dei principi costituzionali dello Stato di diritto, del buon andamento e dell'imparzialità;

quali siano le ragioni che hanno sin qui impedito l'adempimento degli obblighi sanciti dalla legge n. 97 del 2001;

quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione della dottoressa Angela Coluzzi.

(4-03727)

CENTINAIO - Al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nel gennaio 2014, senza alcun coinvolgimento degli enti locali interessati, il Ministero dell'interno ha inviato un'informativa a tutti i prefetti, affinché rendessero disponibili, nei rispettivi territori di competenza, ulteriori strutture per l'accoglienza degli immigrati;

stando alle informazioni pubblicate dagli organi di stampa, nella località di Santa Croce sull'Arno a Pisa, sarebbe stato individuato l'hotel Cristallo (un vecchio hotel abbandonato) per ospitare 70 extracomunitari;

da quanto emerge dalle notizie, la gestione dell'accoglienza dei 70 profughi sarebbe stata affidata ad una cooperativa romana, una cooperativa già coinvolta nell'inchiesta "Mafia capitale";

la gestione dell'accoglienza sarebbe stata infatti affidata alla Rti, una rete di aziende con capofila la cooperativa romana "Tre Fontane", a sua volta parte del consorzio "Casa della solidarietà", citata nelle intercettazioni che hanno incastrato Salvatore Buzzi;

l'indagine "Mafia capitale" ha fatto emergere con tutta chiarezza come le associazioni criminali gestiscano attraverso il complesso sistema delle cooperative il business dell'immigrazione;

in una delle intercettazioni pubblicate nell'ambito dell'inchiesta il capo della "cosca" romana, Salvatore Buzzi, avrebbe spiegato che i guadagni che si possono fare con l'immigrazione non sono paragonabili neanche a quelli derivanti dal traffico di droga;

diverse inchieste a partire da quella relativa al Cara di Mineo (Catania) mostrano una fotografia dai contorni ben definiti dalla quale emergono i rapporti tra politici corrotti, cooperative e associazioni criminali per la spartizione del nuovo business dell'immigrazione;

le cooperative sociali, pur se nate con l'obiettivo nobile di assorbire il divario dell'intervento statale sulle questioni di impatto sociale, sono state utilizzate impropriamente anche per la loro specifica natura giuridica come strumento di congiunzione tra politica corrotta e criminalità organizzata;

visto e considerato quanto emerge dalle recenti inchieste giudiziarie è opportuno chiarire le dimensioni del fenomeno di commistione tra il malaffare e le cooperative;

pur se la questione dei flussi migratori verso il nostro Paese è oramai da anni una realtà acquisita, la gestione delle problematiche connesse viene affrontata come situazione emergenziale, senza quindi una politica governativa di medio o lungo periodo;

è manifesta a giudizio dell'interrogante l'incapacità del Governo Renzi di mettere in atto azioni dirette a contrastare il continuo flusso di immigrati che sbarcano sulle coste italiane;

non è più accettabile l'atteggiamento ipocrita del Governo il quale continua a non volere attuare una corretta gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese e si limita a scaricare le proprie responsabilità sugli enti locali che, già fortemente penalizzati dai tagli di risorse provocate dalla perdurante crisi e dalla mancata attuazione del federalismo fiscale, devono in aggiunta accollarsi spese enormi per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali, a scapito dei cittadini residenti;

oltre alla normale gestione delle problematiche connesse all'immigrazione di massa oggi bisogna anche fronteggiare il pericolo del terrorismo internazionale di matrice fondamentalista islamica;

è oramai noto come tra gli immigrati che sbarcano in Italia si nascondano anche affiliati alle organizzazioni terroristiche internazionali legate al fondamentalismo islamico,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali siano stati i criteri per l'assegnazione della gestione dell'accoglienza dei 70 extracomunitari nella località di Santa Croce sull'Arno e a quanto ammonti l'appalto;

quali provvedimenti intenda adottare per evitare che le amministrazioni dei piccoli Comuni siano costrette ad ospitare immigrati in numero cospicuo mettendo a rischio l'ordine pubblico e la sicurezza dei propri cittadini.

(4-03728)

CHIAVAROLI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

il pagamento delle varie voci retributive dei dirigenti scolastici grava su 2 diversi capitoli: la parte fissa è a carico della fiscalità generale, mentre la posizione variabile, l'indennità di reggenza e il risultato gravano sul FUN (Fondo unico nazionale) che è stato alimentato nel corso degli anni da accantonamenti dei dirigenti stessi e dai contratti collettivi; si tratta pertanto di fondi che appartengono alla categoria dei dirigenti scolastici e che non gravano in alcun modo sul bilancio dello Stato;

tale Fondo unico nazionale viene poi ripartito nelle diverse Regioni in base al numero dei dirigenti; a livello regionale, poi, in sede di contrattazione, si definiscono gli importi per le voci variabili, in relazione alle fasce di complessità delle scuole;

il decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 è intervenuto definendo un tetto massimo per il FUN; l'art. 9, comma 2-bis prevedeva infatti il blocco delle retribuzioni dei dirigenti scolastici maturate al 31 dicembre 2010, ma non anche la loro progressiva decurtazione;

nel luglio del 2013, però, l'Ufficio centrale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato ha improvvisamente negato il visto per i contratti integrativi regionali (CIR) e ha ritenuto di dover applicare un'altra procedura di calcolo del FUN, secondo una lettura innovativa che non corrisponde al dettato del decreto-legge n. 78 del 2010;

dopo 3 anni dal blocco delle retribuzioni previsto dal decreto-legge citato e dopo la registrazione di 4 contratti regionali, l'Ufficio centrale di bilancio ha ritenuto di dover dare una nuova interpretazione dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge: con tale lettura si espropriano i dirigenti dei fondi derivanti dal Fondo unico nazionale;

in particolare, rispetto all'anno scolastico 2010/2011, si riduce il Fondo nazionale di 19 milioni di euro per l'anno 2012/2013 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013/2014, con una decurtazione media, per ogni dirigente, di 5.700 euro, pari ad una riduzione del 5 per cento della retribuzione media annua lorda;

a seguito della presa di posizione dell'Ufficio centrale di bilancio, il FUN si è prosciugato di circa 16 milioni di euro (precisamente 15.803.314,16 euro); conseguentemente gli importi destinati alla retribuzione di posizione parte variabile, di risultato e delle reggenze sono fortemente, ma ingiustamente, ridotti; inoltre, i contratti regionali già firmati ma non ancora registrati al momento della decisione dell'Ufficio centrale di bilancio non sono stati applicati; è stato interrotto il pagamento delle reggenze e della retribuzione di risultato in quasi tutte le Regioni; in Sardegna non viene riconosciuta la posizione variabile e la quota fissa delle reggenze; in Umbria e in Calabria i dirigenti entrati nei ruoli dal 2012 non vedono riconosciuta la posizione variabile e il risultato, mentre quanti sono entrati nel 2013 non hanno ancora avuto neanche l'adeguamento dello stipendio tabellare;

si comprende facilmente come tale decisione abbia comportato delle conseguenze molto rilevanti, tra le quali il blocco di tutti i contratti collettivi integrativi regionali per l'anno scolastico 2013/2014 e il mancato avvio della contrattazione integrativa regionale per l'anno scolastico in corso;

considerato che:

la dirigenza scolastica ha subito negli ultimi 4 anni una riduzione di organico di circa un quinto, pur mantenendo gli stessi livelli di qualità del servizio pubblico di istruzione e formazione, contribuendo in tal modo alla riduzione della spesa pubblica per circa 150 milioni di euro l'anno;

la categoria dei dirigenti scolastici è, tra quelle della dirigenza pubblica, una delle più sottopagate, nonostante l'impegno profuso per garantire il funzionamento della formazione pubblica;

tali questioni sono state affrontate già in un ordine del giorno (n. 1.23 del 4 marzo 2014) accolto dal Governo durante l'iter di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2014), recante "Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola" presso il Senato della Repubblica; inoltre, il problema è stato portato all'attenzione del Sottosegretario di Stato all'istruzione, Davide Faraone, che aveva assunto l'impegno, nel dicembre 2014, di affrontare la questione a livello politico attraverso un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze all'indomani dell'approvazione definitiva della legge di stabilità,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti come sia possibile che l'Ufficio centrale di bilancio, con tale a giudizio dell'interrogante discutibile interpretazione della norma, sia potuto intervenire sul FUN che non grava sul bilancio dello Stato;

quali azioni, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i Ministri in indirizzo intendano perseguire per porre fine a tale situazione, affinché siano "scongelati" i contratti regionali e sia garantito ai dirigenti il diritto a vedersi corrisposte le retribuzioni contrattualmente spettanti.

(4-03729)

CENTINAIO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

stando alle notizie pubblicate dagli organi di stampa in data 27 marzo 2015, nella località di Borgo Priolo (Pavia), nell'agriturismo "la Torretta", che ospita gli extracomunitari in attesa di vedersi riconoscere o meno lo stato di rifugiati, c'è stata una violenta rivolta;

la protesta, che si sarebbe scatenata perché gli immigrati contestano un'accoglienza non ritenuta degna, è degenerata in atti violenti ed è stata sedata solo con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno denunciato 3 immigrati per resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata;

gli 80 immigrati protagonisti della sommossa hanno lamentato in particolar modo l'isolamento obbligato, visto e considerato che la struttura è lontana dal centro abitato;

è necessario affermare come il programma di accoglienza adottato dal Ministero dell'interno preveda per gli immigrati condizioni di vita più che degne (vitto e alloggio, un sostegno economico, una ricarica telefonica e quant'altro per rendere il soggiorno più agevole possibile);

gli immigrati in attesa di vedersi riconoscere lo status di rifugiati si trovano nella stessa condizione degli extracomunitari entrati clandestinamente nel nostro Paese e si ritiene quindi corretto, quanto meno, che vengano alloggiati in strutture non in prossimità dei centri abitati, soprattutto a garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini;

nel gennaio 2014, senza alcun coinvolgimento degli enti locali interessati, il Ministero dell'interno aveva inviato un'informativa a tutti i Prefetti, affinché rendessero disponibili, nei rispettivi territori di competenza, altre strutture per l'accoglienza;

queste manifestazioni violente di protesta da parte degli immigrati si stanno diffondendo in modo esponenziale in vari centri e talvolta è stato anche ipotizzato che siano strumentalmente sobillate da chi specula e lucra sull'accoglienza;

l'indagine "mafia capitale" ha fatto emergere con tutta chiarezza come le associazioni criminali gestiscano attraverso il complesso sistema delle cooperative il business dell'immigrazione;

in una delle intercettazioni pubblicate nell'ambito dell'inchiesta citata, il capo della "cosca" romana, Salvatore Buzzi, spiega che i guadagni che si possono fare con l'immigrazione non sono paragonabili neanche a quelli derivanti dal traffico di droga;

diverse inchieste, a partire da quella relativa al Cara di Mineo a Catania, mostrano una fotografia dai contorni ben definiti, dalla quale emergono i rapporti tra politici corrotti, cooperative e associazioni criminali per la spartizione del nuovo business dell'immigrazione;

pur se la questione dei flussi migratori verso il nostro Paese è oramai da anni una realtà acquisita, la gestione delle problematiche connesse viene affrontata come situazione emergenziale senza quindi una politica governativa di medio o lungo periodo;

è manifesta a giudizio dell'interrogante l'incapacità del Governo Renzi di mettere in atto azioni dirette a contrastare il continuo flusso di immigrati che sbarca sulle coste italiane;

non è più accettabile l'atteggiamento ipocrita del Governo, il quale continua a non volere attuare una corretta gestione dei flussi migratori verso l'Italia e si limita a "scaricare" le proprie responsabilità sugli enti locali che, già fortemente penalizzati dai tagli di risorse provocate dalla perdurante crisi e dalla mancata attuazione del federalismo fiscale, devono, in aggiunta, accollarsi spese enormi per l'erogazione dei servizi socio assistenziali, a scapito dei cittadini residenti;

oltre alla normale gestione delle problematiche connesse all'immigrazione di massa, oggi è necessario anche fronteggiare il pericolo del terrorismo internazionale di matrice fondamentalista islamica;

è oramai noto come tra gli immigrati che sbarcano in Italia si nascondano anche affiliati alle organizzazioni terroristiche internazionali legate al fondamentalismo islamico,

si chiede di sapere quali provvedimenti di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che le amministrazioni dei piccoli comuni siano costrette ad ospitare immigrati in numero cospicuo, mettendo a rischio l'ordine pubblico e la sicurezza dei propri cittadini.

(4-03730)

DE POLI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che i lavoratori della In.Co. di Rubano (Padova), si sono riuniti in assemblea per discutere e manifestare la loro preoccupazione alla direzione aziendale circa gli imminenti trasferimenti che sembra siano stati decisi;

questa azienda, fornitrice di prodotti per il gruppo Ermenegildo Zegna che impiega circa 230 persone, avrebbe deciso di trasferire la produzione in altri stabilimenti a Novara e Parma assicurando nuovi margini di guadagno;

con gli esigui stipendi che percepiscono, ben pochi lavoratori potranno trasferirsi nelle nuove realtà produttive, con la pericolosa conseguenza della perdita del posto di lavoro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione nelle opportune sedi negoziali, affinché vengano tutelati i posti di lavoro trovando soluzioni alternative alla crisi che, secondo quanto si apprende, potrebbe prospettarsi per i 230 lavoratori della In.Co..

(4-03731)

DI BIAGIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il presidente della Croce rossa italiana, siano "stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare, nonche? tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali";

a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto decreto il personale militare transiterà definitivamente nei ruoli del personale civile della CRI, con tutte le conseguenze in termini di perdita delle potenzialità del comparto, del bagaglio di esperienza e conoscenza, oltre che di legittimo rispetto delle professionalità, senza trascurare le conseguenze in termini di reimpiego delle nuove figure all'interno di una struttura già satura e dalla nuova complessità strutturale;

risulta all'interrogante che il Ministero della salute abbia già sottoposto una proposta per l'inserimento del personale militare della CRI nelle aree previste dal contratto collettivo nazionale del personale civile della CRI alla presidenza della CRI, e che in merito a questa proposta siano stati eccepiti molteplici elementi da parte della presidenza nazionale, segnatamente per quanto attiene al criterio, previsto dalla proposta ministeriale, del mantenere il grado attualmente rivestito dal personale militare interessato a prescindere dal titolo di studio e dalle mansioni svolte;

inoltre, risulta all'interrogante che la posizione della presidenza nazionale vada a confliggere con la tabella suggerita dal Ministero della difesa, di cui si è tenuto conto nella definizione della proposta, e a questo elemento si aggiunge anche il fatto che nel 2012, il Ministero dell'economia alla vigilia dell'emanazione del decreto legislativo n. 178 del 2012, ebbe ad esprimersi sull'opportunità del mantenimento del criterio del "grado-livello" evidenziando, a titolo di esempio, che l'accesso all'area della dirigenza pubblica spetterebbe ai colonnelli, indipendentemente dal possesso di un diploma di laurea;

a tal proposito vale la pena sottolineare che gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati di truppa del Corpo militare della CRI hanno iniziato le loro carriere già da oltre 20, se non 30, anni, e che, quindi, all'epoca per l'accesso a tali profili gerarchici non erano previsti i titoli di studio che ora sono obbligatori nei concorsi banditi per l'inserimento nelle carriere del personale civile, tenuto conto anche delle peculiari professionalità acquisite nel tempo nell'espletamento dei particolari compiti di soccorso, di coordinamento e di organizzazione posseduti dal personale militare CRI con incarichi svolti che non hanno precise corrispondenze sotto il profilo lavorativo;

risulta all'interrogante inoltre che la presidenza nazionale CRI abbia evidenziato al Ministero della salute che dalla rettifica proposta alle suddette tabelle, sebbene notevolmente distanti da quanto proposto dal Ministero della salute e supportato anche dai Ministeri della difesa e dell'economia, non deriverebbero contenziosi da parte del personale direttamente coinvolto. Di contro invece potrebbero essere molti i contenziosi in ragione dell'evidente illegittimità di una tale ipotetica dinamica di equiparazione che potrebbero comportare riverberi economici in capo all'amministrazione;

la transizione del personale militare nei ruoli del personale civile della CRI rappresenta una dinamica alquanto delicata che già sta creando difficoltà agli stessi operatori, che sono di fatto "declassati" sotto il profilo professionale e retributivo, senza trascurare la perdita di professionalità e di competenza acquisita in anni di attività e missioni della CRI, ed in uno scenario già così articolato sarebbe auspicabile prestare il massimo dell'attenzione ai criteri perseguiti per attuare la stessa transizione,

si chiede di sapere:

quali dinamiche stiano caratterizzando l'individuazione dei criteri e le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

se non si ritenga auspicabile compiere adeguati approfondimenti in merito agli stessi criteri, valutando, eventualmente, un posticipo dell'entrata in vigore del decreto attuativo, al fine di evitare che si creino ulteriori criticità su un versante già vistosamente complesso.

(4-03732)

RUVOLO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

la strada statale 115 Trapani-Siracusa è stata considerata da sempre tra le più pericolose della Sicilia;

tale strada, bisognosa di interventi per la messa in sicurezza, ha un manto stradale disastroso, lunghi tratti sono senza protezione per la mancanza del guardrail, è piena di curve pericolosissime e durante le giornate di pioggia viene invasa dal fango;

sono moltissimi gli incidenti avvenuti fino a quello del febbraio 2015 nel quale 2 ragazzi hanno perso la vita;

il 25 marzo tra Palma di Montechiaro e Licata, all'altezza di una pericolosa curva, si è assistito all'ennesimo incidente. Uno scontro frontale tra un pulmino e un'auto ha fatto registrare 2 vittime ed 8 feriti, uno dei quali in condizioni particolarmente gravi ed è stato necessario il trasporto all'ospedale di Caltanissetta in elisoccorso;

sul pulmino viaggiavano 6 insegnanti pendolari di una scuola di Gela (tutte provenienti da Agrigento, Cammarata, Favara, Palma di Montechiaro) e procedevano verso Agrigento, sulla macchina si trovavano 2 ragazzi di 29 e 24 anni che facevano ritorno a Licata;

in un'interpellanza (2-00132) del 12 marzo 2014, a tutt'oggi senza risposta, il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intervenire sul sistema viario del Mezzogiorno, in particolare su quello siciliano che già all'epoca risultava essere quello più in difficoltà,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle condizioni in cui versa la strada statale 115 Trapani-Siracusa;

se, come e quando intenda intervenire affinché la strada statale 115 venga messa realmente in sicurezza, così come richiesto anche dall'Unione europea;

se non intenda urgentemente attivare tutte le procedure che possano dare, finalmente, un po' di serenità alla comunità, ma soprattutto giustizia a tutti quei giovani strappati alle famiglie.

(4-03733)

DI GIACOMO, AIELLO, BILARDI, DALLA TOR, CONTE, PAGANO, TORRISI, COMPAGNA, Luciano ROSSI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute - Visti:

il parere favorevole del nucleo industriale di Termoli (Campobasso) alla realizzazione di un progetto di espansione dell'azienda Momentive, per la produzione di NXT, all'interno dell'area del nucleo industriale stesso;

il parere positivo di VIA dell'ARPA Molise;

la delibera della Giunta regionale n. 745 del 30 dicembre 2014, che ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale favorevole al progetto di espansione proposto da Momentive performance materials specialities Srl, nonostante stabilisca "di far propria la necessità di attivare ulteriori azioni di indagine a livello ambientale ed epidemiologico volte ad ottenere un quadro più preciso sul reale livello di inquinamento del polo industriale di Termoli e sugli effetti di ricaduta degli inquinanti sulla popolazione esposta";

la determinazione dello sportello unico per le attività produttive del Comune di Termoli n. 268 del 13 marzo 2015, assunta in mancanza della convocazione della conferenza dei servizi, in questo caso obbligatoria;

considerato che all'atto del rilascio dell'attestato di compatibilità ambientale mancavano del tutto i dati ambientali ed epidemiologici necessari ad una corretta e compiuta disamina della richiesta, anche a causa di una perdurante inerzia della Regione in ordine all'attivazione del registro dei tumori;

acclarato che contro l'autorizzazione il Codacons ha presentato ricorso al TAR Molise, ipotizzando che l'espansione dell'azienda e il conseguente aumento della produzione possa arrecare danno alla salute della popolazione esposta,

si chiede di sapere:

se esistano studi scientifici ed epidemiologici sul tasso di inquinamento da sostanze tossiche, prodotte ed emesse da industrie chimiche, nel nucleo industriale di Termoli;

se i Ministri in indirizzo ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, che sia opportuno rilasciare l'autorizzazione all'ampliamento di un'industria chimica in totale assenza di dati epidemiologici derivati da un registro dei tumori;

se l'iter procedurale della richiesta e della conseguente autorizzazione risulti legittimo;

se risulti se i pareri favorevoli rilasciati dall'ARPA Molise e dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM) siano conformi e abbiano rispettato la vigente legislazione e regolamentazione;

se ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, che la Giunta regionale del Molise possa autorizzare l'ampliamento, facendo proprio il parere dell'ARPA e del Dipartimento di prevenzione dell'ASREM, pur riconoscendo e ammettendo che comunque sarebbero necessari e doverosi ulteriori accertamenti a livello ambientale ed epidemiologico in relazione a possibili danni alla salute della popolazione esposta.

(4-03734)

DI GIACOMO, AIELLO, BILARDI, DALLA TOR, CONTE, CHIAVAROLI, PAGANO, TORRISI, COMPAGNA, Luciano ROSSI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

sono in corso lavori di demolizione e ricostruzione della soletta del viadotto Callora, sulla strada statale 17 Appulo-Sannitica, in località Boiano (Campobasso);

per la loro esecuzione, contrariamente a quanto disposto nel progetto originario (che prevedeva l'esecuzione dei lavori in costanza di traffico), fu disposta la chiusura al traffico del viadotto, obbligando sia il traffico veicolare che quello pesante ad una lunga e tortuosa deviazione;

ad oggi il viadotto è ancora in via di ricostruzione e si ritiene difficile che i lavori possano concludersi entro il termine contrattuale del 10 giugno 2015;

il perdurare di tale situazione ha causato e sta causando notevoli disagi alle attività produttive locali nonché ai residenti di Boiano, che da mesi sono ostaggio di un traffico insostenibile che, tra l'altro, potrebbe provocare un aumento dell'inquinamento atmosferico per l'incremento di polveri sottili;

tali disagi si aggiungono alle difficoltà economiche di un territorio già colpito dalla chiusura di importanti aziende e dalla conseguente crisi occupazionale che investe da oltre 2 anni migliaia di persone;

su tale vicenda sono state presentate dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo e da altri ben 2 interrogazioni urgenti, in data 24 giugno e 1° luglio 2014 (4-02382 e 4-02420), entrambe ancora senza risposta da parte del Ministro competente;

considerato che:

in data 19 dicembre 2014 ANAS ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 serie speciale - Contratti pubblici n. 145 un nuovo bando di gara che prevede l'esecuzione di nuovi e ulteriori lavori sullo stesso viadotto, per un importo di circa 3 milioni di euro;

tale bando prevede che i lavori vengano eseguiti mediante taglio delle campate, loro sollevamento e sostituzione dei trasversi sottostanti, il tutto in costanza di traffico;

tali lavori dovrebbero durare un ulteriore anno e quindi terminare nel giugno 2016, con disagi non più tollerabili dalla comunità coinvolta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei nuovi lavori che ANAS intende realizzare sul viadotto Callora, lungo la strada statale 17 Appulo-Sannitica;

se non ritenga che tali lavori potessero essere realizzati durante il primo appalto, invece di differirli ulteriormente;

se non ritenga che il nuovo bando di ANAS non possa discendere da un'eventuale errata valutazione contenuta nel progetto iniziale;

se la scelta di ANAS di eseguire questi nuovi lavori potesse essere evitata con una perizia di variante del precedente bando, anticipando così i tempi di consegna e la riapertura della viabilità locale;

quali iniziative di propria competenza voglia assumere per accertare come si siano svolti i fatti.

(4-03735)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01810, del senatore Aracri ed altri, sulla regolarità di una gara di appalto per la fornitura del servizio di pulizia nella scuola;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01818, del senatore Campanella ed altri, sulla sicurezza sulla strada statale 115 "Sud occidentale Sicula";

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-01814, della senatrice Manassero, sulla crisi dell'azienda Burgo group di Verzuolo (Cuneo);

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01812, del senatore Scilipoti Isgrò, sull'inserimento dell'acufene nell'ambito delle patologie riconosciute dal Servizio sanitario nazionale.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 419a seduta pubblica del 26 marzo 2015, a pagina 34, l'interrogazione 4-03717, dei senatori Lanièce ed altri, deve intendersi sottoscritta dal senatore Longo Fausto Guilherme e non dal senatore Guerrieri Paleotti.