Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 406 del 10/03/2015
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------
406a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 10 MARZO 2015
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI
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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 407 dell'11 marzo 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).
Si dia lettura del processo verbale.
SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 5 marzo.
Sul processo verbale
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,39).
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1552) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati)
(572) DI BIAGIO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996
(Relazione orale) (ore 16,39)
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1552, con il seguente titolo: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996»
Stralcio degli articoli da 4 a 12 e dell'articolo 14 (1552-bis)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1552, già approvato dalla Camera dei deputati, e 572.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 5 marzo le relatrici hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Desidero sollevare una questione molto delicata.
Al nostro esame - come lei ha detto - signor Presidente, abbiamo la Convenzione dell'Aja, che prevede l'introduzione nel diritto dei Paesi che ad essa aderiscono della kafala, un istituto di rito islamico.
Non parlerò del fatto che, durante le audizioni svolte in Commissione, tutti gli auditi hanno espresso forti perplessità su questo istituto, ma del fatto che oggi ho ricevuto - quindi non in tempo per poterlo usare nel corso della discussione generale che si è tenuta e chiusa giovedì scorso e tanto meno in Commissione - un estratto della relazione approvata dal Comitato per l'Islam italiano. Si tratta di un organismo del Governo italiano... (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, è impensabile che addirittura nella fila a fianco e in quella dietro il senatore Malan si disturbi in questo modo.
MALAN (FI-PdL XVII). Facevo riferimento ad un estratto, di cui sono venuto in possesso solo questa mattina, della relazione approvata nel 2010 dal Comitato per l'Islam italiano. Detto Comitato non è un istituto privato, ma un organismo del Ministero dell'interno, e quindi pienamente governativo, che ha operato dal 2010 al 2011. Anche oggi esiste un organismo analogo, istituito però con principi lievemente diversi.
In questa relazione - peraltro ampiamente critica, e ricordo che di detto Comitato facevano parte rappresentanti di varie organizzazioni islamiche italiane, oltre a esponenti del Ministero dell'interno - è contenuta una frase - purtroppo ho solo un estratto, per cui non so se ce ne sono altre - che dice che il recepimento nel diritto italiano della kafala, seppure giudiziale, in cui risulti affidatario uno straniero, non garantisce un sufficiente controllo preventivo sull'effettiva rispondenza dell'affidamento agli interessi del minore, ad esempio - e qui il problema è notevole - per escludere che, attraverso la kafala, giungano in Italia spose bambine o minori destinati a costituire una precoce forza lavoro o comunque a condizioni di vita che non garantiscano il loro adeguato sviluppo. È peraltro evidente - continua l'estratto della relazione - che anche dal Paese di origine possono esserci gravi difficoltà a capire davvero quale sia la situazione del minore.
Spinto da ciò ho fatto una semplicissima ricerca sulla kafala, ma non nei siti in italiano bensì in inglese. Ebbene, la maggior parte delle volte in cui oggi viene menzionata la kafala è per evidenziare che, in diversi Paesi islamici, questo istituto è in discussione. Addirittura nel Bahrain è stato abolito, perché portava a situazioni assimilabili alla schiavitù delle persone adottate o meglio, non essendo un'adozione, delle persone affidate attraverso questo istituto.
Trattandosi di un documento ufficiale del Governo italiano, credo sarebbe opportuno prima avere la relazione integrale del Comitato per l'Islam in Italia, anche perché, se non ci si avvale di tali organismi in casi del genere, è inutile che esistano, e solo dopo proseguire la discussione. Sarebbe una soluzione equilibrata. Tra l'altro, il Senato dovrebbe essere in possesso di questo documento, perché il Comitato - come dovrebbero fare tutti gli organismi di questo genere, anche se generalmente non lo fanno - inviava le sue relazioni anche al Parlamento.
In sostanza, rischiamo di ratificare una norma che, secondo un organismo del Governo italiano, composto in gran parte da rappresentanti di comunità islamiche in Italia, non garantisce i minori e dunque può coprire, attraverso questo istituto, l'ingresso in Italia di spose bambine e di minori destinati allo sfruttamento.
Non credo si possa andare avanti senza avere maggiori spiegazioni e notizie su questo punto. Non si tratta, infatti, della mera ratifica di una convenzione internazionale come tante, quasi fosse un adempimento burocratico, bensì dell'introduzione di un istituto estremamente pericoloso che - ripeto - è stato abolito in Bahrein per i disastrosi risultati prodotti. In Qatar si ritiene che siano centinaia i lavoratori morti, portati lì in condizioni quasi di schiavitù a causa di questo istituto. Parlo di notizie internazionali che sono all'esame anche dei Governi del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi. Non possiamo essere più per il diritto islamico di quanto lo sia l'Arabia Saudita. Credo che la prudenza sia estremamente opportuna, trattandosi delle possibili condizioni di minori. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Fattorini.
FATTORINI, relatrice. Il dibattito e l'ultimo intervento del senatore Malan hanno richiamato opportunamente in molti passaggi dubbi ed obiezioni sulla kafala. È una questione complicata e di difficile traduzione nell'ordinamento italiano. È la ragione - come abbiamo detto l'altra volta io e la senatrice Filippin - per cui ci limitiamo ora a votare la ratifica semplice della Convenzione, prendendoci più tempo per un'adeguata traduzione nel nostro ordinamento di questa complicata questione.
Nell'ultimo intervento sono state fatte estremizzazioni che ci devono non tanto allarmare ma portare a fare le opportune verifiche. La complessità di fondo, che abbiamo riscontrato anche l'altra volta e che ci ha portato appunto a prendere più tempo per trovare i termini adatti per la nostra giurisdizione, nasce da questa radice di fondo, ossia una sorta di atteggiamento proprietario che ha il mondo islamico sul piano dell'affidamento dei minori. In quella cultura e religione vi è l'impossibilità di avere un'adozione a tutti gli effetti definitiva, come è previsto nel nostro ordinamento, che è della civiltà occidentale e cristiana ed ha, come fondamento, la libertà di scelta. Nella nostra cultura si può scegliere di adottare un figlio liberamente, anche in assenza di legami di sangue. Nel mondo islamico è diverso, perché effettivamente in ogni momento si può rivendicare l'appropriazione e quindi, in questo senso, la proprietà. Ciò conferma quanto sia complicato, ma non impossibile, perché noi abbiamo una serie di contromisure di giurisdizione - di cui adesso ci parlerà in generale la collega Filippin sul piano strettamente giuridico - che ci consente di evitare forme estreme come la conversione forzata e la messa in servitù delle spose bambine. È evidente che dovremo trovare tutti i modi per evitare tutto questo.
Ciò serve a dire quanto siamo consapevoli della situazione.
PRESIDENTE. Relatrici, ho verificato l'ampiezza degli stralci proposti dalla Commissione e la cautela con cui si è affrontato l'argomento.
Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Filippin.
FILIPPIN, relatrice. Chiediamo all'Aula di decidere se approvare o meno la proposta delle relatrici circa lo stralcio degli articoli. L'Aula, cioè, dovrà decidere se è condivisibile la proposta delle relatrici di prendere ulteriore tempo rispetto alla ratifica secca o semplice della Convenzione, proprio per studiare l'adeguato inserimento di istituti di diritto islamico nell'ambito delle nostre norme.
Tuttavia, a parziale rassicurazione di quanto ha appena detto il collega Malan, mi permetto di leggere l'articolo 22 della Convenzione: «La legge individuata dalle disposizioni del presente capitolo può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore».
Che cosa significa? Significa che, poiché in Italia si applica comunque la legge italiana, non si può dar luogo ad applicazione di norme che siano in contrasto all'ordine pubblico, anche se procediamo con la ratifica secca o la ratifica semplice della Convenzione.
Cosa diversa è stabilire con quale istituto italiano, se affidamento od adozione, definiamo la situazione dei minori che vengono accolti nel nostro Paese con l'istituto della kafala.
PRESIDENTE. Mi pare che in tal senso ci sia anche un ordine del giorno a firma del senatore Giovanardi, di cui parleremo dopo.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, desidero effettuare alcune precisazioni.
In diversi interventi è stata evidenziata la necessità di ratificare questa Convenzione, che è del 1996, e per questo il Governo ha apprezzato la scelta fatta anche in Commissione di procedere ad una ratifica secca.
Voglio tuttavia evidenziare che l'istituto della kafala è previsto come forma di protezione del minore già nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, all'articolo 20, Convenzione ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991. In sede di ratifica di quella Convenzione si era parlato di detto istituto e quindi, oggi, non aggiungiamo alcunché rispetto a quanto introdotto dal citato articolo 20.
Inoltre, è importante sottolineare che la Convenzione già prevede che provvedimenti di autorità straniere non siano riconosciuti in Italia se contrari all'ordine pubblico e, tra le ragioni di contrarietà all'ordine pubblico, vi è senza dubbio anche la coartazione religiosa.
Peraltro, in forza della Convenzione che andiamo a ratificare, si applica la legge del luogo di residenza del minore e, quindi, mai il giudice italiano potrà essere chiamato ad applicare l'istituto della kafala ad un minore che si trovi in Italia.
Le stesse sezioni unite della Cassazione più volte hanno invitato il legislatore a procedere a questa ratifica, proprio perché si è creato un vuoto normativo e per consentire di intervenire e distinguere tra affidamento ed adozione. È chiaro che la kafala è un istituto non previsto nel nostro ordinamento, che assomiglia all'istituto dell'affidamento.
Il Governo è disponibile a tenere conto di ulteriori miglioramenti emersi in sede emendativa e desidera sottolineare la necessità di arrivare, comunque, ad una approvazione di questa Convenzione, perché sicuramente è un passo in avanti, un atto necessario ed improcrastinabile che porta l'Italia ad adeguarsi dopo diversi anni.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, credo sia un obbligo per ciascuno di noi, prima di votare, valutare la relazione a cui ha fatto riferimento il senatore Malan.
PRESIDENTE. Alla proposta di sospensiva avanzata non intendo accedere, essendo stata su di essa espressa la contrarietà sia delle relatrici che del Governo. Esistono altri strumenti, se ritenete di doverli utilizzare, che non sono quelli della sospensiva.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, volevo solo rispondere, nel senso che non basta dire che vi è la regola dell'ordine pubblico.
Signor Sottosegretario e signore relatrici, l'ordine pubblico internazionale mi porta a dire da giudice, esaminando un provvedimento di kafala, che devo rendermi conto se quel provvedimento, per come è scritto, è contrario o meno all'ordine pubblico internazionale. Non lo è, perché formalmente - vi ha detto l'Osservatorio della Presidenza del Consiglio dei ministri - è un provvedimento corretto, dal punto di vista dell'utilizzazione, attraverso la kafala, della strumentalizzazione dei minori ai fini del lavoro.
Signor Sottosegretario, io sono stato uno di quelli che ha votato a favore della riduzione a tre articoli e ad espungere gli altri. Credo sia normale tornare in Commissione, per svolgere una valutazione seria. Tutti noi che abbiamo esperienza delle aule giudiziarie conosciamo la valutazione di quello che avremmo come documento, che consentirà di dire che quel minore ha avuto un'assistenza, ma poi di fatto, attraverso quella procedura, viene strumentalizzato per l'utilizzo sul lavoro oppure viene avviato al matrimonio da bambino.
Mi domando allora per quale motivo vi dovete opporre ad una valutazione corretta, che possa essere svolta in Commissione e non in Aula, tenendo conto di quanto ha detto il Presidente. Mi chiedo se non sia il caso di rinviare il provvedimento in Commissione per una valutazione di questo tipo, al fine di esprimere un voto che sia cosciente e coerente con gli accertamenti effettuati, e perché non ci sia quel pericolo segnalato dallo stesso organismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Chiedo, pertanto, il rinvio del provvedimento in Commissione, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ciò non è ammissibile in questa fase della discussione.
SACCONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Senatore Sacconi, se è un intervento sull'ordine dei lavori, le do la parola. In caso contrario, quando entreremo nel merito dei vari passaggi, ciascuno esprimerà la propria posizione.
SACCONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, la mia richiesta è proprio in relazione all'ordine dei lavori, come peraltro implicitamente ha appena fatto il collega Caliendo, e come ha fatto prima di lui il collega Malan. Non voglio formalizzare una richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione, ma voglio associarmi a coloro che hanno avanzato detta proposta, affinché il Governo rifletta su di essa, auspicando un suo accoglimento.
Mi ha fatto riflettere una considerazione svolta poco fa dal sottosegretario Ferri, quando ha ricordato la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989. Nel 1989 c'era un altro mondo; nel 1989 eravamo molto diversi, così come lo eravamo negli anni Novanta, anni nei quali la gran parte degli altri Paesi europei ha recepito questa Convenzione. Come non porci, allora, il problema del suo ingresso in un tempo straordinariamente cambiato, in un contesto nel quale si pongono problemi dello stesso ordine pubblico, cui prima si è fatto riferimento, molto differenti, che possono essere interpretati e letti così diversamente da allora. È questo l'appello che rivolgo al Governo.
Mi chiedo se non sia auspicabile un breve passaggio in Commissione, per riflettere sul contesto e chiarire alcune modalità di recepimento successivo all'eventuale atto che noi qui compiamo, di recepimento cioè da parte delle nostre amministrazioni e dello Stato in tutte le sue articolazioni. Mi chiedo se, guardando a questi possibili atti di recepimento, non siano eventualmente necessari chiarimenti ulteriori e, perché no, anche l'accoglimento di ordini del giorno che costituiscano indirizzo nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
PRESIDENTE. Senatore Sacconi, mi sembra di aver capito che, alla fine del percorso emendativo, ciò che residua è una ratifica secca, che demanda ad un'iniziativa legislativa successiva il riempimento di questo contenitore. Il dibattito, quindi, ha portato proprio allo stralcio di diversi articoli e a trasformare così il provvedimento in una ratifica tecnica del Trattato, senza esecuzione tecnica di alcunché.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G.100, su cui invito le relatrici ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo un parere conforme.
PRESIDENTE. Senatrice Stefani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G100?
STEFANI (LN-Aut). Sì, signor Presidente, e chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei sollecitare i colleghi a leggere il testo, a prescindere del parere espresso dai relatori e dal Governo, su una tematica che credo possa assolutamente essere condivisa.
Si tratta di una problematica che riguarda tutto il mondo dell'infanzia, connessa ai flussi migratori. Ci sono minori totalmente sradicati dal loro ambiente naturale, che versano in condizioni di estrema povertà, diventando quindi facilmente preda di situazioni in cui vengono violati i diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile all'accattonaggio, dallo sfruttamento sessuale all'utilizzo a fini di criminalità. Purtroppo l'Italia, per la sua posizione geopolitica, è ad oggi continuamente esposta a questo tipo di fenomeno migratorio. Ci troviamo ora di fronte ad una realtà che riguarda tutti i minori non accompagnati che, nel nostro Paese, sono numerosissimi. Dobbiamo cercare di evitare un approccio di tipo buonista ed essere, invece, capaci di assumerci delle responsabilità nei confronti del principio fondamentale della tutela dell'infanzia.
Secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, dal gennaio del 2014 i minori entrati in Italia sono stati 6.722, di cui 4.598 non accompagnati. Il quinto rapporto ANCI 2011-2012 sui minori stranieri non accompagnati rileva che il problema sta assumendo dimensioni emergenziali.
Pertanto, il Gruppo della Lega Nord voterà ovviamente a favore dell'ordine del giorno G100, sollecitando i colleghi a leggere correttamente il suo contenuto. Ciò che chiediamo è estremamente semplice, per certi versi, e proprio per questa semplicità ci sorprende che non sia stato adottato dal Governo. Vogliamo che il Governo promuova dei progetti di aiuto effettivo per le popolazioni del Sud del mondo, volti in primo luogo alla presa in carico dei minori e, in secondo luogo, ad adottare una politica di intervento comune, per contrastare i flussi migratori verso il nostro Paese, con particolare riguardo alla posizione dei minori stranieri non accompagnati. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni e gli insegnanti del Liceo scientifico "Giulietta Banzi Bazoli" di Lecce, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1552 e 572 (ore 17,05)
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole all'ordine del giorno G100, sul quale non ho capito - forse mi è sfuggito - per quale ragione sia stato espresso un parere contrario. Mi riesce, infatti, difficile trovare qualcosa, in questo ordine del giorno, che non dovrebbe essere condiviso da tutti.
Il fatto di occuparsi di istituire un fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati dovrebbe andare d'accordo con le buone intenzioni che sono alla base dell'idea di approvare la Convenzione in esame. Il fatto che questo fondo non debba gravare sui Comuni mi sembra che dovrebbe interessare tutti. I Comuni si trovano ad essere vittime di decisioni delle quali non hanno alcuna voce in capitolo (né l'amministrazione del Comune, né tanto meno la popolazione di quel Comune). Può accadere infatti che, da un giorno all'altro, il prefetto li chiami per dire loro che devono prendere in carico una, dieci, cinquanta persone e, nel caso specifico, parliamo di minori (l'ordine del giorno si limita a parlare di minori). Ma questa è un'ulteriore difficoltà cui i Comuni devono fare fronte, rispetto a situazioni nelle quali non hanno alcuna voce in capitolo e neanche alcuna responsabilità, neppure indiretta. Non si tratta, infatti, di prendersi cura di minori in stato di abbandono di quel Comune, ma di minori che arrivano da chissà dove e che qualcuno, a livello governativo, decide che devono andare in quella realtà.
Quindi, non riesco francamente a capire la ragione per la quale dire di no a questo. Forse è perché si chiede il contrasto ai flussi migratori verso il nostro Paese, intendendo evidentemente i flussi migratori illegali. A qualcuno sfugge che testimonianze sempre più numerose ci dicono che le persone che arrivano direttamente sulle nostre coste (in casi sempre più rari) o che vengono raccolte in qualche modo da navi, che adesso sappiamo essere militari, all'epoca con l'operazione Mare nostrum e adesso con l'operazione Triton, non sono loro a volere ciò. Abbiamo notizie di persone che vengono fatte imbarcare a forza, sotto la minaccia delle armi, e questo è uno strumento sia di aggressione al nostro Paese, sia di arricchimento da parte dei criminali che gestiscono questo orrendo traffico, che è tranquillamente equiparabile al traffico degli schiavi che attraversava l'Atlantico fino al 1800.
Francamente spero che ci sia un ripensamento su questo ordine del giorno e anche sul provvedimento in generale, perché è vero che non ci sono le norme di adattamento al diritto interno, ma intanto lo ratifichiamo. Facciamo questo passo e, una volta ratificato, ci si verrà a dire che non si possono non adattare le norme del diritto interno ad un istituto che - lo ripeto - è stato abolito in alcuni Paesi islamici, mentre in altri se ne studia l'abolizione. Credo che una leggerezza di questo genere sia ingiustificabile e non capisco neanche perché dobbiamo a tutti i costi andare avanti oggi, come un rullo compressore: non conta valutare le ragioni, non conta prevenire le orribili conseguenze di cui ha parlato anche un membro del Governo, perché l'importante è approvare il provvedimento, anche se non si sa cosa esso contenga. Spero che, nel frattempo, almeno questo ordine del giorno venga approvato.
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, molto semplicemente ci sono degli ordini del giorno che vengono presentati evidentemente per raccogliere il massimo consenso dell'Assemblea e per dare un contributo in positivo. Ci sono, invece, ordini del giorno - come quello che stiamo per votare - che evidentemente usano critiche molto accese nei confronti del Governo e della politica governativa per quanto riguarda l'immigrazione, quindi, per evidenti ragioni, non possono avere il voto favorevole dei Gruppi della maggioranza. (Applausi delle relatrici Fattorini e Filippin).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G100, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1552, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario a questo articolo, che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare questa Convenzione. Tale Convenzione - lo ripeto - accetta l'introduzione dell'istituto islamico della kafala nell'ordinamento degli Stati che la ratificano. È vero che noi oggi non stiamo introducendo norme che modificano il nostro ordinamento in modo da recepirlo, ma intanto stiamo ratificando la Convenzione. Pertanto, se non vogliamo fare una cosa assai poco seria, ossia ratificare la Convenzione con l'intenzione, poi, di non applicarla, credo che dovremmo ragionare un po' più approfonditamente. Nel frattempo, si fa un passo avanti verso questo istituto.
Provo a dire qualcosa di più su questo istituto, che parte dal presupposto coranico che un bambino non possa essere adottato. I figli sono solo ed esclusivamente quelli che sono generati da un rapporto sessuale lecito (mi chiedo se si intenda, poi, anche recepire questo aspetto di questa concezione, che potrebbe anche rappresentare un primo passo, anche se conto che ciò non avvenga, perché dall'altra parte si va in direzioni estremamente opposte). Di conseguenza, non ci può essere una vera e propria adozione: il bambino di cui una famiglia, composta da uno o due genitori, si prende cura non è adottato, non entra a far parte della famiglia, con una serie di conseguenze.
I bambini che dovessero venire in Italia a seguito di questo istituto non sarebbero membri della famiglia che se ne prende cura, dunque non avrebbero alcun titolo, poi, per avere la cittadinanza italiana, perché si tratterebbe sostanzialmente di una procedura simile all'affidamento. Questi minori, pertanto, si verrebbero a trovare in una situazione estremamente anomala e di estrema debolezza.
Ci ricordiamo o non ci ricordiamo del fatto che molto sfruttamento della prostituzione nel nostro Paese avviene sfruttando la situazione di debolezza sociale e legale di persone, generalmente donne, che vengono portate in Italia dove, poi, qualcuno - ma violando la legge - si impadronisce del loro passaporto e le sfrutta?
In questo caso, addirittura, si determina una situazione per la quale siamo noi a dare in mano ad altri il passaporto di questi minorenni: ci saranno dei minorenni che verranno nel nostro Paese, soggetti all'autorità della loro famiglia (che spesso avrà un'interpretazione della disciplina familiare piuttosto rigida o un tantino diversa da quella che noi abbiamo generalmente), la cui sorte sarà nelle mani, a tutti gli effetti e legalmente, di persone che non sono i genitori.
Aggiungo un dettaglio: poiché questi bambini non sono membri della famiglia che se ne prende cura, non c'è alcuna proibizione ad avere rapporti sessuali con queste persone: non essendo membri delle famiglia, infatti, non è incesto. Per cui, noi crediamo che si tratti di un'adozione, quando invece si tratta di una specie di affidamento con la possibilità di fare qualsiasi cosa.
Se il Comitato per l'Islam italiano ha parlato del pericolo delle spose bambine - e ripeto, non si tratta di un comitato formato da chissà quali estremisti anti islamici, ma da esponenti delle comunità islamiche - ci sarà una ragione. Ci sono continue e numerosissime testimonianze su ciò che avviene in alcuni Paesi, in particolare in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. C'è un documento, che si trova facilmente su Internet, che parla degli abusi cui sono sottoposte le domestiche portate in quel Paese attraverso questo istituto. L'unica accortezza che l'introduzione, attraverso questa Convenzione di questo istituto in Italia rispetto a quanto avviene in quei Paesi è che lì si può fare questo che di fatto è un contratto anche con dei maggiorenni, mentre qui si potrebbe fare solo con i minorenni (e direi che questo ci inquieta molto).
Ci sono molte persone del tutto benintenzionate che vogliono introdurre in Italia questo ordinamento, e ci sono già delle domande di molte persone residenti in Italia (alcuni sono cittadini e altri no), che hanno chiesto di poter portare in Italia, in nome di questo istituto, dei bambini. Queste persone si appelleranno immediatamente al fatto che noi oggi ratifichiamo questa Convenzione e ci sarà probabilmente qualche giudice che darà loro ragione. Peccato che né noi né il giudice che finirà per dare lo loro ragione possiamo sapere quali sono le reali intenzioni. Vi invito ad andare a leggere le testimonianze agghiaccianti che abbiamo: una per tutte, che riguarda gli Emirati Arabi Uniti, si intitola «Io ti ho comprata», che è la frase che viene ripetuta nei confronti delle ragazze che si ribellano ai tanti soprusi e abusi cui sono sottoposte. Proprio perché ci sono delle persone benintenzionate, queste saranno portate avanti, e accanto, o addirittura forse un passo avanti alle persone benintenzionate, ci saranno quelle che hanno ben altre intenzioni.
Francamente non vedo la fretta di procedere all'approvazione di questo provvedimento oggi. Eppure non mancano i provvedimenti alla nostra attenzione: ce ne sono tantissimi e sebbene il mio parere sul complesso di questi provvedimenti è tutt'altro che positivo comunque ci sono. Invece si vuole andare avanti con questo. Francamente credo che dovremmo rifletterci e chiedo a ciascuno di noi di farlo, perché importare in Italia lavoro minorile con un contratto capestro e correre il pericolo delle spose bambine direi che non corrisponde al nostro dovere di parlamentari. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord su questo articolo e sul provvedimento ha le idee molte chiare. Forse qualcuno però non si è accorto che questa ratifica è "appesa", chiusa nei cassetti del Senato dal 1996, e siamo peraltro in prima lettura. Verrebbe da domandarsi allora: come mai tutti i Governi che si sono susseguiti nel tempo non hanno mai preso in esame tale ratifica? Come mai si arriva così, in maniera fulminea, molto veloce, durante questa legislatura e con questo Governo, alla ratifica?
Noi crediamo, signor Presidente, che un'infezione inizi da un piccolo punto e poi dilaghi in tutto il corpo. Quello a cui stiamo assistendo non è nient'altro che un meccanismo per inserire nel nostro sistema giuridico degli elementi che culturalmente non ci appartengono, ma che gradatamente ne possono modificare la stessa natura, snaturandolo.
Specifico meglio il punto cercando di essere più chiaro. Quando si fa riferimento a un'istituzione del diritto islamico come la kafala, che viene richiamata esplicitamente in questo provvedimento e i cui riferimenti saranno inseriti, se approvati, nel nostro ordinamento giuridico, si abiura non a un decennio, non a un secolo, ma a secoli di cultura giuridica e, ancora di più, a secoli di cultura che ci hanno reso oggi una civiltà libera, democratica, rispettosa dei diritti degli altri, di cui non siamo più consapevoli. Noi siamo invece consapevoli che oggi debba essere detto di no a questa ratifica, perché nel dimostrarci disponibili a modificare le nostre regole a vantaggio - diciamolo pure - di sistemi che nulla hanno a che fare con il nostro e che anzi, quando si esprimono, sono contrari alle nostre leggi e alle nostre regole di convivenza (penso al mondo femminile o a quello legato come in questo caso ai minori), se si dovesse dar seguito a ciò, in futuro fin dove si potrebbe arrivare, signor Sottosegretario? Da noi, l'istituto dell'adozione ha radici profonde e pertiene alla stessa Costituzione e alla stessa formula della famiglia; se dovessimo adottare questo provvedimento, sarebbero inseriti nel nostro ordinamento elementi che nulla hanno a che fare con una storia millenaria, ma che addirittura potrebbero mettere in soggezione o addirittura discriminare i minori nei loro diritti.
Signor Presidente, noi a questo siamo contrari, non siamo per nulla d'accordo e diciamo al resto del Senato di meditare, perché se anche i Governi che hanno preceduto questo Esecutivo non hanno provveduto alla ratifica e invece oggi, semplicemente perché bisogna mettere all'ordine del giorno del Senato qualcosa per riempire il vuoto dell'Aula, si arriverà a questa approvazione, il Governo avrà una responsabilità fortissima e voi con il vostro voto ancora di più: quella di aver snaturato gli stessi principi che stanno alla base delle adozioni, che per noi sono un valore aggiunto all'interno di una famiglia e che invece rischiano di diventare una mina all'interno del sistema giuridico che impianta la nostra cultura. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, il momento parlamentare che stiamo vivendo non è facile, perché vengono portate delle obiezioni, come quella del collega Malan, provenienti direttamente da enti che hanno un contatto con il Governo e che hanno sottolineato in documenti ufficiali una serie di criticità che, per la verità, in sede di discussione generale non avevo presenti. Mi sembra però che in qualche modo siano sottostanti ad altri aspetti dell'introduzione della kafala nel nostro ordinamento per quanto riguarda i rapporti che potrebbero istituirsi tra le famiglie affidatarie e gli affidati nel momento dell'adozione; è stato citato il fenomeno delle spose bambine le quali, non sussistendo alcun rapporto di parentela con le famiglie affidatarie, potrebbero essere merce di un meccanismo infernale che gioca a loro sfavore.
Le obiezioni che sono state portate sono molto serie. Richiamo anche l'attenzione del Governo circa l'allarme contenuto in un documento citato dal senatore Malan e proveniente da un organismo governativo, o comunque che svolge a Palazzo Chigi una funzione consultiva con le comunità musulmane, da cui derivano segnalazioni sui rischi che corriamo nell'introdurre questo istituto nel nostro ordinamento. Pertanto, o quanto detto dal collega Malan non corrisponde a verità o, se lo è, naturalmente apre una serie di problemi, come quelli che avevamo introdotto nella discussione generale in merito ad altri aspetti; mi riferisco al problema della libertà religiosa, e all'obbligo della conversione all'Islam per le coppie affidatarie, pena la mancata consegna del bambino, con tutto ciò che ne consegue.
A questo proposito, sempre per via della dialettica e della giusta evoluzione che deve esserci in Parlamento, noi avevamo trasformato l'emendamento 3.103 nell'ordine del giorno G3.103 a garanzia sostanzialmente di un impegno del Governo a considerare, quando si arriverà (e tornerò tra un attimo su questo punto assolutamente importante in questo contesto) a introdurre e a rendere operativa la kafala nel nostro ordinamento in ogni caso contrari all'ordine pubblico i provvedimenti di assistenza legale tramite kafala o istituto analogo che risultino in contrasto con i principi di cui all'articolo 19 della nostra Costituzione. Non c'è solo un problema di ordine pubblico, ma c'è anche un problema specifico di libertà religiosa che la kafala, nell'ottica dei Paesi che la praticano, disconosce, obbligando anzi a una conversione coatta se si vuole l'affidamento di un bambino.
Richiamo dunque le relatrici, e desidero dal Governo adesso una risposta su questo ordine del giorno. Noi stiamo per votare l'articolo 1, che è quello fondamentale, ma vorrei una spiegazione anche su un'altra criticità relativa all'articolo 2, e la chiedo in sede di dichiarazione di voto.
Il principio è che noi abbiamo "asciugato" tutto e ci accingiamo a votare tre articoli che, semplicemente, introducono la kafala nel nostro ordinamento. Ma le modalità con le quali la kafala verrà poi gestita saranno demandate a un ulteriore e successivo disegno di legge, che stabilirà il come, il dove, il quando e la eventuale conformità o meno al nostro ordinamento.
L'articolo 2 di questo disegno di legge di ratifica, però, recita: «Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della medesima». Quindi, quel disegno di legge futuro arriverà nel momento in cui il Capo dello Stato avrà firmato la ratifica della Convenzione e questa sarà esecutiva nel nostro Paese. Allora, ciò di cui parlava il collega Malan diventerà un diritto individuale, per chi vuole avere in affidamento un bambino, al fine di ottenerlo, dal momento che la Convenzione diventa già operativa nel nostro territorio.
Le cautele del disegno di legge, infatti, che avrebbero dovuto rassicurarci (ma noi abbiamo effettuato uno stralcio per le complicazioni che ne derivavano), viceversa, mi rassicurano poco. Leggo infatti che la Convenzione entra in vigore, che la kafala entra a far parte del nostro ordinamento, nonostante tutte le perplessità che abbiamo espresso, e che solo successivamente, con un disegno di legge, potremmo porre riparo o porre dei limiti in conformità della nostra Costituzione.
Chiedo innanzitutto al Governo di esprimersi sul mio ordine del giorno di tutela della libertà religiosa. E prima di votare l'articolo 1, dal momento che un Gruppo si assume delle responsabilità quando deve votare il recepimento, chiedo come si concili l'articolo 2 (cioè la piena ed intera esecuzione data alla Convenzione) con il fatto che approveremo una legge che la regolamenta solo successivamente, quando è già pienamente in vigore nel nostro Paese.
Quindi, prima di votare l'articolo 1, visto che siamo in Parlamento per questo motivo, vorremmo dei chiarimenti su aspetti emersi solo oggi in sede di discussione, ma che mi sembrano molto rilevanti rispetto al passo che il Parlamento si accinge a fare.
Ricordo poi che c'è anche la Camera dei deputati e, quindi, vi è un ulteriore passaggio parlamentare nel quale tali questioni potranno ulteriormente approfondite, relativamente agli aspetti che resteranno aperti. L'impressione, però, in questo momento, è che di questioni aperte ne rimangano troppe e che siano eccessive rispetto alle responsabilità che dovremmo assumerci.
FILIPPIN, relatrice. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, devo confessare che assisto con un certo smarrimento alla discussione di questo pomeriggio. È come se la discussione svoltasi nella seduta antimeridiana di giovedì scorso non vi fosse stata. Paradossalmente, sento gli stessi argomenti con cui le relatrici hanno proposto lo stralcio essere usati adesso contro la ratifica semplice.
Delle due l'una, allora: o abbiamo sbagliato nel proporre lo stralcio, oppure, evidentemente, se abbiamo proposto lo stralcio, un motivo c'era. Il motivo era la difficoltà di adeguare l'istituzione della kafala al nostro sistema e al nostro ordinamento.
Ma che cosa suggerisce, che cosa contiene la Convenzione di cui stiamo parlando? Chiedo scusa all'Aula, ma vi leggerò il testo dell'articolo 1 della Convenzione stessa. «La presente Convenzione si prefigge di determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione del minore o dei beni del minore; di determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza; di determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale; di assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti; di stabilire tra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione» ovvero stabilire quale autorità e quale legge si applicano ad un minore che non si trova più nello Stato di residenza abituale.
Tutto qui. Il problema della kafala, vale a dire dell'istituto giuridico che deve essere applicato al minore che dovesse entrare nel territorio italiano, è sì denso di problemi, ma è per questo che rispetto alla Camera ne abbiamo proposto all'Aula lo stralcio proprio al fine di valutare quali istituti del diritto italiano è meglio applicare per assicurare il pieno rispetto di tutti i principi costituzionali che qui, in Italia, non si toccano per nessuno, uomo, donna o bambino. (Applausi dal Gruppo PD).
MATTESINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTESINI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per ricordare che il 20 novembre è la giornata internazionale dei diritti dei bambini. Sembra che oggi scopriamo la kafala, quando in realtà questo tema è già inserito nel nostro ordinamento perché la data del 20 novembre corrisponde all'approvazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre del 1989, che all'articolo 20 recita: «Ogni fanciullo, il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure non può essere lasciato in tale ambiente nel suo interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato». «Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafala di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia».
Di cosa parliamo? Sono anni che si interviene su questo punto, non ultima la Corte di cassazione. Non facciamo finta che il tempo non sia passato, perché noi già ci stiamo facendo i conti. Ha ragione la relatrice quando afferma che proprio per serietà, per rigore, per rendere adattabile e conforme alle norme italiane questo istituto ci siamo presi un tempo di serietà in questo Parlamento, soprattutto nei confronti dei bambini. (Applausi delle senatrici De Biasi e Granaiola).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, vorrei aggiungere poche cose a quanto detto, meglio di me, dalla relatrice Filippin, anche per tranquillizzare il senatore Giovanardi su una questione. La Convenzione introduce, quale principio generale, quello del riconoscimento automatico delle misure di protezione adottate dall'autorità di uno Stato contraente, ma il principio dell'immediato riconoscimento delle decisioni emesse da altro Stato contraente prevede alcune eccezioni. E proprio l'articolo 33 della Convenzione ha previsto che nei casi di affidamento, ovvero di assistenza legale tramite kafala, il principio dell'automatico riconoscimento della misura di protezione non possa operare essendo necessario un vaglio preliminare da parte dell'autorità centrale o di un'altra autorità competente dello Stato nel quale il minore dovrà essere collocato.
In questa ipotesi l'autorità competente ad adottare la misura, che nella maggior parte dei casi sarà quella del luogo di residenza del minore, quando il minore dovrà essere collocato tramite l'istituto dell'affidamento familiare della kafala in uno Stato contraente diverso da quello che ha adottato la misura, dovrà consultare preventivamente l'autorità centrale dello Stato ricevente il minore, comunicando un rapporto sul minore o sui motivi del collocamento. L'autorità centrale ricevente dovrà approvare il collocamento all'assistenza tenuto conto del superiore interesse del minore e, solo dopo che sia avvenuta l'approvazione di affidamento di kafala emessa dallo Stato competente, potrà essere riconosciuta ed eseguita nello Stato ricevente. Questi sono stati i motivi che hanno spinto la Camera a inserire nel testo le norme di adeguamento.
Come diceva la senatrice Filippin, abbiamo dato priorità alla ratifica "secca", proprio per evitare discussioni su istituti che non automaticamente possono essere riconosciuti nel nostro ordinamento interno e che, quindi, richiedevano un maggior approfondimento dal punto di vista giuridico. Nel nostro ordinamento, per esempio, non vi è un'automaticità sull'istituto della kafala. Le stesse sezione unite della Corte di cassazione lo hanno definito una sorta d'affidamento, ma non può essere un affidamento tout court. Ne deriva che il riconoscimento dell'istituto non può far derivare nel nostro ordinamento effetti identici o analoghi a quelli dell'adozione, ma svolge piuttosto la funzione di «giustificare l'attività di cura materiale ed affettiva del minore, con esclusione di ogni vincolo di natura parentale o anche di sola rappresentanza legale». Queste non sono parole mie, ma delle sezioni unite della Corte di Cassazione che si è espressa sul punto nella sentenza n. 21108 del 16 settembre 2013. Questo è lo spirito. E noi, proprio tenendo conto delle difficoltà giuridiche di adattamento nel nostro ordinamento e di una materia che poteva creare un dibattito e delle vedute contrapposte dal punto di vista non solo giuridico, ma anche di impostazione e di sensibilità politica, abbiamo preso la decisione - il Governo ha assecondato quella delle relatrici - di ridurre tutto al minimo e di procedere a una ratifica "secca", proprio per non essere inadempienti di fronte alla Convenzione dell'Aja. Ho citato la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo per far capire che già c'era stata una ratifica, che già erano sorti questi problemi. È vero che era datata - sono d'accordo con il presidente Sacconi quando dice che è cambiata la situazione e che sono passati tanti anni - ma non sono sorti problemi giuridici che potevano sorgere qualora anche allora ci fosse stata una normativa di adeguamento. Nel rispetto di tutti e delle diverse sensibilità politiche, il Governo ha adottato e seguito questa scelta delle relatrici. Non vedo sinceramente queste preoccupazioni.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno - anticipo - c'è massima disponibilità da parte del Governo, anche se mi sembra di aver già specificato che nessuno prenderà mai decisioni contrarie all'ordine pubblico e nell'ordine pubblico, secondo me, deve essere ricompresa anche la coartazione religiosa, come prima ho sottolineato.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor rappresentante del Governo, pur avendo contribuito a scrivere questo articolo, le chiedo di fare una riflessione.
Il Comitato per l'islam italiano della Presidenza del Consiglio dei ministri (e non l'opposizione o Forza Italia) ha riconosciuto «l'opportunità che - nella legge di recepimento della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996... - venga emanata una disciplina degli effetti della kafala» nell'ambito del diritto italiano. Tale disciplina, nel rispetto della peculiarità dell'istituto, dovrà assicurare la massima tutela del minore, specie quando sia in stato di abbandono e ne garantirà la permanenza in Italia» per la durata dell'affidamento, «in base alle medesime regole che disciplinano il diritto di permanenza dell'affidatario», eventualmente dopo un periodo di permesso.
Per questa ragione, nonostante abbia scritto insieme alle relatrici e al Sottosegretario il testo dell'articolo, dico ancora una volta al signor Sottosegretario che voterò contro questo articolo, non perché sono contro di esso, ma perché occorrerebbe riflettere su quello che è stato scritto dal Comitato, che tutti ignoravamo. Credo sia un dovere, tanto più che si tratta di un Comitato della Presidenza del Consiglio dei Ministri che il Sottosegretario può benissimo interpellare e valutare quali siano le possibili correzioni.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Colleghi, saluto gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore statale «Carlo Emilio Gadda» di Langhirano, in provincia di Parma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1552 e 572 (ore 17,42)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'articolo 2 chiarisce parecchio su ciò che stiamo per approvare, infatti recita: «Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della medesima».
La lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 61 stabilisce che l'entrata in vigore della Convenzione, per i Paesi che non l'hanno sottoscritta inizialmente, è il primo giorno del mese seguente ad un periodo di tre mesi a far tempo da quando viene ratificata. Vale a dire che oggi votiamo l'autorizzazione, che in pratica è una richiesta al Presidente della Repubblica di ratificare questa Convenzione. Poiché abbiamo apportato alcune modifiche, ci vorrà qualche settimana perché la Camera la approvi, verosimilmente, in un testo conforme; supponiamo che ciò avvenga ad aprile. Questo vuol dire che essa entrerà in vigore a partire dal 1° agosto di quest'anno; rileggo l'articolo che ci accingiamo a votare, spero, per respingerlo: «Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione».
Un soggetto che dal 1° agosto in poi farà richiesta di vedere riconosciuto l'istituto del kafala - del quale ha già chiesto di avvalersi (e credo che sia anche questo ciò che abbia spinto ad andare verso l'approvazione del provvedimento in esame, e abbiamo testimonianze in tal senso) - potrà mostrare la legge che voi oggi state per votare. Pensate che non troverà un giudice di qualche ordinamento, magari amministrativo, che gli darà ragione di fronte ad un rifiuto da parte delle autorità competenti di riconoscere questo bambino?
Ricordo che il Comitato italiano per l'Islam, composto da esponenti delle comunità islamiche, e non da chissà quale estremista anti-islamico, ci ha ammoniti sul pericolo di abusi. Ma lasciamo stare gli abusi. Al di fuori di essi, con questa Convenzione diamo vita ad una nuova figura giuridica: in Italia esistono l'affidamento e l'adozione. Il bello è che di questo ci occuperemo in sede di esame del provvedimento che seguirà immediatamente, sul quale si svolgeranno discussioni, perché ci sarà chi ritiene che non bisogna ulteriormente confondere i due piani e chi invece ritiene positivo avere una sorta di affidamento che in molti casi sfocia nell'adozione. Quale che sia l'esito di quella discussione, quale che sia l'opinione che abbiamo su quella discussione, noi qui stiamo introducendo una cosa nuova, che ha le caratteristiche dell'adozione per quanto riguarda la sua stabilità (poiché è permanente) ed ha le caratteristiche dell'affidamento per il fatto che non comporta l'ingresso dell'affidato nella famiglia alla quale è affidato; e tutto ciò è concesso soltanto alle famiglie islamiche (lo dice la parola stessa «kafala»).
Dunque, potrebbe esserci un bambino di un qualche Paese a maggioranza musulmana (o anche non a maggioranza musulmana), per il quale una famiglia, che deve per forza essere di religione islamica, ha chiesto di avvalersi di questo istituto. Ma, se questo stesso bambino è oggetto di una richiesta da parte di una famiglia che non sia di religione musulmana, non ci si può avvalere di questo istituto, ma ci si deve obbligatoriamente avvalere degli istituti previsti dalla legge italiana. Non viene allora il lieve sospetto che qui abbiamo una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che prevede che tutti i cittadini siano uguali? Non viene questo lieve sospetto? Non viene il lieve sospetto che ci sia anche una coartazione della libertà religiosa? Non viene il lieve sospetto che dovremmo aspettare prima di votare una cosa sul cui pericolo siamo stati ammoniti da un organismo del Governo, peraltro mai smentito? Questo è il bello: non è venuto fuori alcun documento di nessun organismo paragonabile che ha detto che quelli del Comitato per l'Islam italiano del 2010 stavano sognando e che questi pericoli non ci sono. Questi pericoli invece non solo ci sono, ma sono riconosciuti in Paesi a stragrande maggioranza islamica, che applicano gran parte del diritto islamico. Il Bahrein - l'ho già detto, ma lo ripeto, forse qualcuno potrebbe pensare che non dovremmo essere più accomodanti del Bahrein nei confronti dell'introduzione di questi istituti - ha abolito questo istituto. In Arabia Saudita, nel Qatar e negli Emirati Arabi Uniti ci sono grandi discussioni, anche a livello delle autorità, che non sono precisamente un modello di libertarismo, di garanzia degli individui, di eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne o di tutela dei minori rispetto a matrimoni in età indecenti. Ebbene, in questi Paesi ci sono grandi discussioni perché le autorità stesse (parliamo dei Ministeri di questi Paesi) hanno osservato fenomeni in cui questo istituto viene usato per lo sfruttamento (anche sessuale) dei minori, oltre che dei maggiorenni, poiché in quei Paesi è possibile utilizzare l'istituto della kafala anche per i maggiorenni. Qui sarebbe solo per i minorenni; non mi sembra che la cosa migliori molto e non capisco questa ostinazione nel voler andare avanti.
Io apprezzo molto quello che hanno fatto le relatrici: prima hanno detto che hanno sbagliato quando hanno chiesto lo stralcio; non hanno sbagliato, hanno fatto benissimo a chiedere lo stralcio. Lo stralcio riduce il danno e - dicono - ci dovrebbe dare più tempo per pensare. Ma - ripeto - dal 1º agosto qualcuno, che magari già da anni ha fatto richiesta di poter portare (con le migliori intenzioni) un bambino o una bambina in Italia con lo strumento della kafala, andrà da qualcun'altro a reclamare il suo diritto sulla base di questo articolo 2, dicendo che qui c'è scritto che la Convenzione ha piena ed intera esecuzione. Non c'è scritto che poi vedremo il da farsi, né che si rimanda tutto al recepimento nell'ordinamento interno.
Quanto al fatto che si prevede che comunque l'applicazione di questa norma non possa comportare pericoli per l'ordine pubblico, mi chiedo se lo sfruttamento di un minore sia forse una questione di ordine pubblico: purtroppo è fin troppo privato.
Avverrà in casa e avverrà nel chiuso, nell'ambito di una cultura che spesso - come dire - tutela molto la privacy. Lo fa spesso: ci sono naturalmente anche in questo caso varie gradazioni. Dunque non ci sarà alcun problema di ordine pubblico e non lo verrà a sapere nessuno, tranne le vittime che ci potranno essere. Lo ripeto, ci saranno tante famiglie che lo vorranno fare con le migliori intenzioni, ma lo faranno attraverso un istituto che attualmente non concediamo a nessuno. Nessuna famiglia italiana oggi e nessuna famiglia italiana non islamica domani potrà avvalersi di questo istituto, che consente di prendere un bambino definitivamente con sé, senza farlo entrare nella famiglia, senza farlo entrare nell'asse ereditario, senza avere la proibizione di avere rapporti sessuali con questa persona e senza avere alcun altro effetto, se non quello di avere un affidamento permanente. Ebbene, ciò sarà invece reso possibile, contrariamente a ogni principio che vale per tutti gli altri cittadini italiani. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, per le ragioni che ho detto poc'anzi consideriamo l'ordine del giorno G3.103 di straordinaria importanza, perché - in tal modo rispondo al collega Malan, condividendo le sue preoccupazioni - mi sembra di capire che dal punto di vista tecnico, all'articolo 2 del disegno di legge di ratifica, con cui si dà piena attuazione alla Convenzione, si contrappone il contenuto stesso della Convenzione, che prevede invece che per la sua applicabilità l'ordinamento interno sia adeguato attraverso tutta una serie di cautele. Ciò è esattamente quello che chiediamo noi, ovvero che la Convenzione possa cominciare a produrre i suoi effetti in Italia solo quando una legge approvata dal Parlamento avrà chiarito gli aspetti sottolineati dal senatore Malan. Evidenziare tali aspetti è assolutamente giusto, perché tale esigenza arriva dalla comunità islamica, che lancia l'allarme rispetto ai pericoli sottesi a un'interpretazione distorta e malvagia di tale strumento. Per noi è fondamentale, perché riguarda gli articoli 3 e 19 della Costituzione, sottolineare la necessità della garanzia che venga superato il principio per cui una coppia italiana, di religione ebraica o cattolica o senza alcuna religione, non possa avere un minore in affido attraverso la kafala quando magari i nostri enti andranno nei Paesi islamici per ottenere un bambino in affidamento. Ciò potrà essere fatto invece soltanto da una coppia musulmana oppure, se una coppia italiana non religiosa, o di fede cattolica o ebraica vorrà farlo, dovrà cambiare religione e convertirsi all'Islam: è infatti questo che prevede la kafala.
Dunque questo ordine del giorno per noi è discriminante, perché garantisce che il Parlamento e il Governo si rendano conto di tale problematica costituzionalmente rilevante e si impegnino fin da oggi a dare ad essa una risposta positiva.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito le relatrici ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
FILIPPIN, relatrice. Sull'emendamento 3.100 invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Per quanto riguarda l'emendamento 3.101, il parere è favorevole a condizione che il testo venga riformulato come segue: «Art. 3. - 1. Ai fini della presente legge si intende per Autorità Centrale italiana la Presidenza del Consiglio dei Ministri». In questo modo, come relatrici, riteniamo di modificare l'individuazione dell'Autorità centrale di cui parla la Convenzione oggi in ratifica, attribuendola all'istituzione più rappresentativa in Italia e quindi anche quella più adeguata a regolamentare i rapporti con degli Stati esteri ai fini della applicazione della Convenzione medesima. Di conseguenza, naturalmente chiedo al senatore Micheloni se accetti la nostra proposta di riformulazione.
Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento 3.102. Sull'emendamento 3.103, presentato dal senatore Giovanardi e trasformato nell'ordine del giorno G3.103, si esprimerà la relatrice Fattorini. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 3.104 e 3.105.
L'ordine del giorno G3.100, presentato dal senatore Di Biagio, in buona sostanza richiama la necessità di arrivare rapidamente alle norme di adeguamento interno ed è condivisibile; chiediamo però al senatore Di Biagio di accettare la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di supportare l'approfondimento e la trattazione dei punti "stralciati" in sede referente dal provvedimento in titolo, con particolare riferimento alla disciplina connessa all'istituto della kafala, al fine di dare piena e coerente attuazione alla Convenzione».
FATTORINI, relatrice. Signor Presidente, propongo la seguente riformulazione dell'ordine del giorno G3.103, presentato dal senatore Giovanardi: «Il Senato impegna il Governo a valutare la compatibilità dei provvedimenti di assistenza legale tramite kafala o istituto analogo con i principi del nostro ordinamento e con i nostri principi costituzionali». In questo modo si comprendono la libertà religiosa cui si riferiva la precedente formulazione, la difesa dallo sfruttamento minorile sul piano lavorativo, dallo sfruttamento sessuale e tutte le argomentazioni che a nostro parere sono già molto tutelate nel ragionamento che abbiamo fatto fino ad ora, ma che con questo ordine del giorno potrebbero essere ulteriormente garantite.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello delle relatrici. Anche le riformulazioni proposte sono corrette per il Governo e quindi anche su di esse il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Senatrice Mattesini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.100?
MATTESINI (PD). Lo ritiro, signor Presidente.
PRESIDENTE. Senatore Micheloni, accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.101?
MICHELONI (PD). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.101 (testo 2).
CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, poiché non abbiamo ben compreso la riformulazione proposta, chiediamo che sia ripetuta.
PRESIDENTE. Invito la relatrice a dare nuovamente lettura della riformulazione.
FILIPPIN, relatrice. Rileggo la riformulazione: «(...) si intende per Autorità Centrale italiana la Presidenza del Consiglio dei Ministri». In Commissione era stato individuato il Ministero della giustizia, ma si ritiene più opportuno che si tratti della Presidenza del Consiglio.
GAETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101 (testo 2), presentato dai senatori Micheloni e Mattesini, interamente sostitutivo dell'articolo.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Restano pertanto preclusi i restanti emendamenti.
Senatore Di Biagio, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G3.100?
DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Sì.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Senatore Giovanardi, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G3.103?
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo a titolo personale, perché mio era l'emendamento originario.
Credo che abbiamo fatto - anche io personalmente - un grandissimo sforzo per segnalare le criticità, che le stesse relatrici hanno ammesso, presenti nell'iter di conversione nel nostro ordinamento di questa «strumentazione», tipica del diritto musulmano.
La Presidenza del Consiglio - ho prodotto i documenti - per vent'anni ha segnalato, in documenti ufficiali, che la kafala è in contrasto diretto con i nostri principi costituzionali, soprattutto con la libertà religiosa. Infatti, è inammissibile che una coppia italiana venga costretta alla conversione religiosa per avere in affido un bambino. Ciò nonostante, abbiamo semplicemente presentato un ordine del giorno che invita il Governo, nel momento in cui si farà questa benedetta legge che dovrà fissare i confini di adeguamento del nostro ordinamento alla kafala, a tener presente il rispetto dell'articolo 19 della Costituzione. Infatti, è di questo che si parla. Le relatrici hanno soppresso il riferimento all'articolo 19. Ripeto: l'hanno tolto e, quindi, non posso votarlo.
Personalmente, voterò anche contro il disegno di legge perché non viene accolta neanche una posizione che non costava nulla, ma che era solo una difesa di un principio costituzionale e della libertà di religione nel nostro Paese. Si trattava di non compiere un atto di debolezza e di sottomissione rispetto ad un diritto che è estraneo al nostro ordinamento e che lede principi fondamentali.
Fin dalla discussione sull'articolo 1, ho chiesto al rappresentante del Governo come si sarebbe comportamento l'Esecutivo e mi sembrava di aver capito che fosse favorevole all'ordine del giorno che avevamo presentato (mi riferisco a quello sottoscritto da me e dai senatori D'Ascola, Albertini e Gasparri). Le relatrici lo hanno invece modificato in maniera per me inaccettabile e, quindi, pur dispiacendomi, evidentemente non posso condividere questa modifica all'ordine del giorno, che considero riduttiva.
Per quanto mi riguarda, anche in sede di dichiarazione di voto, farò le mie valutazioni personali. (Applausi del senatore Carraro).
PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, mantiene il suo ordine del giorno nel testo originario?
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Sì.
PRESIDENTE. Invito le relatrici ad esprimersi sull'ordine del giorno G3.103.
FATTORINI, relatrice. Il parere è contrario.
VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, non ho trovato il testo derivante dalla riformulazione, quindi il mio intervento non riguarderà ciò, ma l'ordine del giorno così come presentato dal collega Giovanardi, che noi voteremo. (Brusio). Se ogni tanto il rappresentante del Governo ascoltasse, non sarebbe una cattiva cosa. Capita sempre con me, Sottosegretario.
Se anche nella riformulazione - che non vedo e, quindi, rivolgo la domanda alle relatrici - vi fosse un richiamo alla Costituzione...
FILIPPIN, relatrice. C'è!
VOLPI (LN-Aut). Tranquilla, mi si consenta di fare un brevissimo ragionamento.
Mi domando: se noi presentiamo un ordine del giorno, seppur riformulato con un richiamo alla Costituzione, è palese che hanno ragione coloro che hanno dei dubbi rispetto all'applicazione di questo provvedimento sulla kafala. In caso contrario, infatti, nemmeno le relatrici si sentirebbero in dovere di dover utilizzare, in modo seppur riformulato, lo spunto del collega Giovanardi e richiamarsi alla Costituzione. Sbaglio io, Sottosegretario, o no? Infatti, sarebbe una cosa naturale non richiamare la Costituzione, ovvero sarebbe naturale immaginare che il diritto, comunque sia in tutte le sue articolazioni, si rifaccia alla fonte principale, che è la Costituzione.
Le ipotesi sono allora due. Quanto alla prima, su questo provvedimento ci sono dei dubbi - diciamo così, non voglio infierire - sulla possibile applicazione surrettizia della kafala che noi abbiamo detto che non c'è, ma - forse - ci sarà. In questo caso, allora, servirebbe un chiarimento, che è quello del richiamo costituzionale. L'altra possibilità è che non vi sia nessun pericolo, quindi non serve richiamare la Costituzione. Ma le rivolgo una domanda... (Brusio).
Signor Presidente, vorrei anche parlare senza disordine: sto facendo un ragionamento che credo valga per tutti, non per me soltanto.
Come dicevo, nel momento in cui dovessimo in qualche modo richiamare la Costituzione, ci troveremmo nella fattispecie... (Brusio).
D'ALI' (FI-PdL XVII). Presidente, non si riesce a sentire.
PRESIDENTE. Colleghi, chi dovrebbe mantenere l'ordine è pregato di aiutarmi a farlo rispettare e non viceversa.
VOLPI (LN-Aut). Mi scusi, signor Sottosegretario, cerco di continuare, ma penso di essere già stato abbastanza chiaro.
A questo punto, o c'è questo problema - e lo si riconosce, se non come problema immediato, magari nell'ulteriore interpretazione applicativa di quello che stiamo votando - oppure non c'è, e allora non serve alcun richiamo - per così dire - di garanzia. In ogni caso, dobbiamo comunque tenere presente la Costituzione, perché credo che nessuno la voglia violare.
Il senso della mia domanda è: come fanno le relatrici, che sono così certe che non vi sia questo pericolo, a sottoporre all'Assemblea una riformulazione dell'ordine del giorno del senatore Giovanardi con un richiamo alla Costituzione? Ovvero, mi chiedo se le colleghe stesse non abbiano dei dubbi circa il fatto che, senza un richiamo specifico alla Costituzione, vi sia il pericolo di un incerto inserimento. Credo di essere stato chiaro e che la mia non sia una domanda così peregrina. Se così fosse, infatti, significherebbe che si sta cercando di dare un contentino e non di affrontare veramente la problematica. (Applausi del senatore Candiani).
PRESIDENTE. Chiedo alle relatrici di confermare se il testo riformulato è il seguente: «impegna il Governo a valutare la compatibilità dei provvedimenti di assistenza legale tramite kafala o istituto analogo con i principi della nostra Costituzione».
FATTORINI, relatrice. No: «con i principi del nostro ordinamento e con i nostri principi costituzionali». Bisogna ascoltare, altrimenti non si comprende.
PRESIDENTE. Il riferimento, quindi, è al «nostro ordinamento» e ai «nostri principi costituzionali» nella loro interezza e non solo a quelli riferiti all'articolo 19 della Costituzione.
FATTORINI, relatrice. Esatto: è un allargamento dell'ambito e non una diminutio; lo preciso rispetto alle preoccupazioni del senatore Giovanardi. Significa prenderle molto sul serio, ma palesemente in modo inutile, perché qui o non ci si ascolta o non si vuole capire. Nel testo riformulato, infatti, c'è un'estensione, ad esempio, anche rispetto alla tutela sessuale e contro gli abusi sul lavoro. La tutela del minore, quindi, è su tutti i fronti. Bisogna ascoltarsi, per intendersi.
COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, sono un cofirmatario dell'ordine del giorno G3.103 e, per quanto affezionatissimo alla formulazione lessicale «libertà» e «libertà religiosa», preferita dal collega Giovanardi, devo rilevare che, già la scorsa settimana, in sede di discussione generale, pur condividendo lo spirito e gran parte della lettera delle osservazioni del senatore Giovanardi, mi ero permesso di dire che in questo caso non è tanto in gioco la libertà di cui all'articolo 19 della Costituzione, quanto qualcosa, almeno per me, molto più importante: la non barattabilità delle proprie convinzioni in materia religiosa.
Da questo punto di vista, pur avendo finora votato allo stesso modo del collega Malan e avendo molto apprezzato i suoi argomenti e le sue preoccupazioni, per quanto concerne la riformulazione proposta dalle relatrici dell'ordine del giorno G3.103, come cofirmatario non ho difficoltà ad accettarla, quindi a farla mia, a prescindere da quelli che saranno i voti successivi e quelli già espressi sulla materia al nostro esame.
PRESIDENTE. Senatore Compagna, lei può esclusivamente rinunciare alla firma apposta sull'ordine del giorno G3.103 del senatore Giovanardi, ma non può decidere come può fare il primo firmatario.
Se posso suggerire una ipotesi, se le relatrici intendessero proporre un proprio ordine del giorno che riportasse i contenuti suggeriti nella riformulazione, forse un pezzo di strada lo si sarebbe fatto.
FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, come relatrici proponiamo il seguente ordine del giorno: «Il Senato, nell'ottica degli effetti delle previsioni di cui agli articoli 22 e 23, paragrafo 2, lettera d) della Convenzione, impegna il Governo a valutare la compatibilità dei provvedimenti di assistenza legale tramite kafala o istituto analogo ai princìpi costituzionali e del nostro ordinamento».
PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo con la proposta delle relatrici?
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì, Presidente, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.103, presentato dal senatore Giovanardi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.700 non verrà posto in votazione. (Commenti dei senatori Caliendo e Gasparri).
Colleghi, se nessuno insiste sulla votazione, un ordine del giorno è accolto e non c'è bisogno di alcuna votazione.
GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Per quale motivo, senatore Gasparri?
GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, volevo fare una dichiarazione sull'ordine del giorno G3.700 o intervenire sull'ordine dei lavori.
Ritengo positivo tale ordine del giorno, perché rappresenta un elemento di chiarezza sotto il profilo della civiltà giuridica. Se è giusto procedere a delle ratifiche, non possiamo accettare la subordinazione del nostro ordinamento democratico basato su princìpi di tolleranza alla kafala che impone conversioni o conformismi all'islamismo. Pensate se una norma subordinasse un affidamento o un'adozione in Italia all'essere cattolici, essendo questa la religione prevalente: tutti la riterremmo incompatibile con i princìpi laici della nostra Costituzione, pur essendo questo un Paese a forte vocazione cattolica.
Ritengo che sia importante ribadire la inaccettabilità di questa barbarie della kafala, che tale voglio definire, motivando l'adesione all'ordine del giorno che, richiamandosi alla Costituzione, impedirà che vengano recepite usanze e tradizioni barbariche che impongono la conversione a una religione, qualche sia (in questo caso quella islamica), per poter decidere del futuro di un bambino. Pensate se si fosse applicato a noi, alle nostre religioni e ai nostri gusti.
FATTORINI, relatrice. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FATTORINI, relatrice. Signor Presidente, si parla di barbarie e abbiamo sentito prima dal collega Malan altri riferimenti ancora più netti. Senatore Gasparri, io vorrei leggerle quanto scriveva Roberto Maroni a proposito del Comitato per l'Islam italiano, quello cui si riferiva Malan all'inizio di questa discussione. Il 14 luglio 2010 il ministro dell'interno Roberto Maroni ha espresso il proprio parere sulla ratifica da parte dell'Italia della convenzione dell'Aja all'ordine del giorno, sottolineando come il riconoscimento della kafala possa costituire un prezioso passaggio nel favorire l'armonico inserimento nel tessuto sociale italiano di «quanti si riconoscono nella fede islamica». Questa è la barbarie, questa è l'origine di tutti i mali, l'invasione islamica; non sto parlando di un pericoloso bolscevico affiliato all'ISIS. Inoltre, il Comitato per l'Islam italiano tanto citato ha evidenziato l'opportunità che nella legge di recepimento sia garantita ai minori che vengono affidati attraverso questo istituto ad adulti residenti in Italia la medesima tutela di cui godono gli altri minori; a tal fine, è stato auspicato che il compito di accordare l'assenso previsto dall'articolo 33 della convenzione sia demandato al tribunale per i minori, che, ove si proceda ad affidamento di minori abbandonati, eserciterà i controlli che sono previsti in caso di adozione internazionale. Non dico altro e non commento. (Applausi della senatrice Mattesini).
PRESIDENTE. Senatrice, proprio in questo senso ho sollecitato le relatrici, affinché avessero questo moto attivo per poter fare un passo in avanti.
Passiamo all'esame della proposta di stralcio S4.100, che si intende illustrata, su cui invito le relatrici ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPIN, relatrice. Esprimo parere favorevole.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è conforme a quello delle relatrici.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S4.100, presentata dalle Commissioni riunite.
È approvata.
Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S4.100 riferita agli articoli da 4 a 12 e 14, le disposizioni ivi contenute confluiranno nell'autonomo disegno di legge n. 1552-bis che sarà immediatamente deferito alle competenti Commissioni parlamentari.
Risulta pertanto precluso l'emendamento presentato all'articolo 5.
Passiamo alla votazione dell'articolo 13.
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 15.
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, non vogliamo dilungarci troppo in questa nostra dichiarazione di voto. Nel corso della discussione in quest'Aula e anche ora sulle dichiarazioni di voto relative ai singoli articoli ed emendamenti si è rilevato come il tempo decorso per il recepimento di questa convenzione denoti il fatto che vi siano serie e decise perplessità sul contenuto della medesima.
Noi desideriamo spendere alcune parole innanzitutto sull'iter che ha portato oggi all'approvazione della convenzione con lo stralcio di interi articoli.
Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 18,20)
(Segue STEFANI). Ricordiamo la grande lotta che è stata fatta alla Camera dal Gruppo della Lega Nord sollevando, da sola rispetto a tutte le altre parti politiche, la problematica connessa al riconoscimento dell'istituto della kafala.
Forse solo noi del Gruppo della Lega Nord ci eravamo accorti di questi problemi. Forse solo noi ci siamo resi conto che effettivamente tutta quella normativa inserita oltre all'articolo che recepiva, sic et simplicter, la Convenzione... (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, se tutti continuate a parlare, diventa impossibile ascoltare la senatrice Stefani.
STEFANI (LN-Aut). Grazie, signora Presidente.
Forse solo il Gruppo della Lega Nord si era reso conto di tutte le problematiche connesse alla disciplina della introduzione dell'istituto della kafala nel nostro ordinamento. E solo in Commissione giustizia del Senato sono emerse e si sono consolidate queste perplessità, che hanno portato poi all'approvazione dello stralcio di gran parte della legge di ratifica.
In realtà, dobbiamo ricordare come, anche nel corso delle audizioni, siano emerse proprio delle problematicità, sollevate non solo da enti che possono essere letti come aventi un certo orientamento ideologico, ma anche da gran parte della magistratura. Ricordo, fra queste figure, l'Associazione italiana amici dei bambini, il presidente del tribunale dei minori di Roma, l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia e l'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie. Non stiamo quindi parlando di organismi natura politica, ma di enti che lavorano nel settore. E stiamo parlando anche della voce di molti giuristi che hanno ritenuto che questa parte della disciplina che si voleva introdurre sarebbe stata contraria al nostro ordinamento.
Anche per comprendere cos'è questa kafala, dal momento che molti di noi non sanno neanche posizionare bene l'accento, noi ricordiamo che, nei Paesi che ispirano la propria legislazione ai precetti coranici, non esiste un rapporto di filiazione diverso dal legame biologico di una discendenza che derivi da un rapporto sessuale lecito. La legge islamica, dunque, non riconosce e vieta l'adozione, in quanto viene ritenuto artificioso un legame giuridico di questa natura creato dall'uomo.
Ricordiamo, dunque, che la kafala è un istituto di derivazione strettamente dottrinale, con il quale è garantito, in un certo verso, la protezione dei minori privi di un ambiente idoneo alla loro crescita. Tale istituto non determina alcun rapporto di filiazione. Quindi, non si riproducono tutti quegli effetti legittimanti che vengono ad esempio riconosciuti con il nostro sistema dell'adozione: il bambino non assume il cognome del padre o di chi ne assume comunque la custodia e non interrompe i rapporti con il nucleo familiare di origine. Questo istituto, come detto da molti colleghi che mi hanno preceduto, è una sorta di affidamento che non trova assoluta ed espressa corrispondenza nel nostro ordinamento.
Ma noi dobbiamo fare una valutazione di un altro tipo. Noi facciamo proprie alcune considerazioni che sono state mosse proprio in sede di audizioni. Molti auditi, fondatamente (ed è per questo che la Commissione ha poi ritenuto di votare per lo stralcio integrale), hanno rinvenuto «una perfetta incongruenza nell'iter di riconoscimento in Italia dell'assistenza legale del minore in situazione di abbandono, tramite il provvedimento straniero di kafala».
Questo perché in tutta la normativa prevista, ancora dalla Camera dei deputati, vi era una forma di collocamento del minore che non teneva assolutamente conto della necessità di armonizzazione con le nostre misure interne di protezione dell'infanzia. Ovvero, questo istituto, così come recepito, non teneva in alcun modo conto dell'interesse del minore a vedersi protetto in condizioni di uguaglianza all'interno del territorio italiano in applicazione delle misure previste per ogni altro bambino residente.
In questa nostra dichiarazione di voto noi vogliamo sostenere che noi siamo sicuramente una Nazione che ha potuto coltivare, grazie proprio alla nostra tradizione storica, un grandissimo approfondimento di temi giuridici. Possiamo ritenere di avere uno degli ordinamenti giuridici più garantista e più tutelante rispetto alle posizioni di debolezza. Non possiamo ritenere che il nostro ordinamento non abbia tenuto in debita considerazione gli interessi dei minori.
Chi conosce gli istituti del diritto di famiglia e chi conosce gli istituti relativi alle adozioni e agli affidamenti sa quanto l'Italia abbia un ordinamento volto a tutelare, in particolare e primariamente, l'interesse del minore. Ci vediamo invece oggi a discutere in questo momento storico, in cui si può parlare ampiamente di tolleranza ma anche delle difficoltà legate alla convivenza tra varie culture e religioni, della possibilità di introdurre nel nostro ordinamento un istituto che, ricordiamolo, trova fondamento su precetti religiosi; un istituto che appartiene ad un'altra cultura, a un altro ordinamento, che trova davvero difficile cittadinanza nel nostro ordinamento.
Riteniamo che questo tipo di istituto comporti una seria e complessa violazione dei precetti sacrosanti della nostra Costituzione. Siamo uno Stato laico che deve restare tale. Siamo uno Stato che deve avere la propria regolamentazione e non si vede ragione per cui si debba inficiare il diritto primario del minore ad essere protetto per un malcelato buonismo nei confronti di altro tipo di orientamento o altri tipi di ordinamento, recependo istituti che con noi hanno poco a che fare.
Il motivo per cui votiamo contro l'autorizzazione alla ratifica di questa Convenzione, nonostante lo stralcio, è che da una sua attenta lettura (a prescindere dagli ordini del giorno di cui sappiamo benissimo il valore), in particolare dalla lettura dell'articolo 3, lettera e), in cui si dice che tutte le misure adottate saranno volte al collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto o alla sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, temiamo (pur avendo letto anche noi gli articoli 22 e 23 sul rispetto dell'ordine pubblico) che l'introduzione di questa previsione possa comportare una seria difficoltà nella gestione, nella trattazione e nella disciplina di un istituto che per noi deve restare sacrosanto: l'adozione. Pertanto, o parliamo di adozioni o non parliamo di nient'altro.
Riteniamo infatti - e lo sosterremo sempre - che l'elemento importante è la posizione del minore, del bambino, di tutti quei minori non accompagnati, di cui abbiamo parlato anche nel nostro ordine del giorno, che arrivano qui e di cui non sappiamo chi sia il padre o la madre; non sappiamo nemmeno di che nazionalità siano. Probabilmente non si sa nemmeno di che religione sono. Quindi, se arriva nel nostro suolo un bambino di cui non si sa nulla, come facciamo a dire se è di fede islamica, se si dovrà applicare l'istituto della kafala o se si dovrà avviare il procedimento di adozione? Non vogliamo creare confusione perché nella confusione alla fine si rischia di perdere le vere tutele.
Per questa ragione il Gruppo della Lega Nord ancora adesso voterà convintamente contro questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
ROMANI Maurizio (Misto-MovX). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Maurizio (Misto-MovX). Signora Presidente, il disegno di legge che stiamo esaminando si limita ad autorizzare la ratifica della Convenzione, firmata dall'Italia il 1° aprile del 2003, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. È inutile dire che ci muoviamo, al solito, sempre con un colpevole ritardo di quasi vent'anni; ritardo cui si è cercato di porre rimedio solo nella passata legislatura con la presentazione di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, mentre il disegno di legge d'iniziativa governativa è stato presentato solo nella legislatura in corso.
La Convenzione dell'Aja nel 1996 mirava - e mira tuttora - a introdurre elementi di maggiore certezza e definizione nel campo della tutela dei minori rispetto alla precedente Convenzione del 1961, che aveva lasciato degli ampi margini di incertezza nella definizione univoca dell'autorità competente a provvedere alla protezione del minore nel caso in cui quest'ultimo si trovasse in un Paese diverso dal proprio. Poteva così accadere, come di fatto poi è già accaduto, che la responsabilità della tutela del minore venisse di volta in volta addossata allo Stato di provenienza piuttosto che allo Stato di residenza, lasciando il minore in una condizione di incertezza e di esposizione al rischio.
Il principio fondamentale che regge la Convenzione è quello chiaramente enunciato dal diritto internazionale in materia di infanzia, ossia quello del migliore interesse del minore che deve, comunque, sempre prevalere sia rispetto alla sua appartenenza a una determinata nazionalità sia rispetto alla rigida applicazione della legislazione nazionale del Paese ospitante. In questo caso, la Convenzione del 1996 stabilisce con chiarezza che l'autorità competente in materia di tutela è quella dello Stato in cui concretamente si svolge la vita del minore (dove si trovano poi, in definitiva, i suoi legami familiari), indipendentemente dalla sua nazionalità. È evidente l'importanza che la responsabilità della protezione di quello che è già chiaramente il soggetto debole debba essere in capo all'autorità a lui più vicina secondo il principio di prossimità. Il provvedimento, infatti, stabilisce il criterio del luogo di residenza abituale del minore per l'individuazione sia dell'autorità competente che della legge applicabile.
L'aspetto che ha reso più complesso l'esame in Commissione del testo, così come licenziato dalla Camera dei deputati, riguarda il fatto che il testo della Convenzione ha tra i suoi i obiettivi anche quello di dare un'adeguata veste normativa nell'ordinamento italiano alla kafala, che è l'istituto giuridico di tutela del minore abbandonato o in difficoltà, diffuso in diversi Paesi di religione islamica, nei quali non è prevista l'adozione. Nel corso delle audizioni in Commissione giustizia si sono rinvenuti a tale riguardo molteplici aspetti problematici. Il testo, come approvato dalla Camera dei deputati, presentava un'incongruenza nell'iter di riconoscimento in Italia dell'assistenza legale del minore in situazione di abbandono. Le disposizioni poi non sembravano in armonia con la legge n. 184 del 1993 e successive modificazioni, producendo il rischio di non tutelare sufficientemente ed efficacemente il superiore interesse del minore. Anche nel caso di minore in stato di abbandono il disegno di legge n. 1552 prevedeva una sorta di affidamento familiare, a fronte dell'obbligo, previsto dalla normativa vigente, di favorire invece la costituzione di una situazione familiare di tipo stabile. Tali incongruenze, se non risolte, rischiavano di mettere in crisi il sistema delle adozioni internazionali. Il disegno di legge introduceva nuovi istituti come l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono. L'articolo 4 introduceva di fatto l'affidamento internazionale senza peraltro specificarne i requisiti. Come sottolineato dall'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia nel corso delle audizioni, la lettura combinata degli articoli 4 e 5 - per fortuna stralciati - induceva a dedurre una partizione che vede: minori non in stato di abbandono cui è riconosciuta l'assistenza legale, se provenienti da Stati islamici, e minori invece in affidamento se provenienti da altri Paesi (articolo 4); minori in stato di abbandono cui è riconosciuta l'assistenza legale, se provenienti da Stati islamici (articolo 5), e minori provenienti da altri Paesi cui si applica l'articolo 29 della normativa sulle adozioni internazionali. Dunque, la differenza tra assistenza legale e affidamento era essenzialmente derivante dell'istituto giuridico del Paese di provenienza, nel caso di Paesi islamici, la kafala. Inoltre, il nuovo istituto, per come è concepito, da un lato si prestava ad offrire occasioni per eludere la disciplina delle adozioni internazionali, in particolare per le coppie italiane e, dall'altro, non sembrava offrire sufficienti garanzie di pieno riconoscimento dei provvedimenti di affidamento dello Stato straniero per cittadini del loro Stato, ivi compresa la kafala.
È evidente quindi che la ratifica della Convenzione non può certamente tradursi nella trasformazione dell'istituto islamico della kafala in una sorta di adozione internazionale camuffata, anche perché con una sentenza divenuta definitiva nel gennaio 2013, pronunciata relativamente al caso Harroudj contro Francia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito che l'istituto della kafala non è assimilabile a quello dell'adozione e, pertanto, non dà vita ad alcun tipo di aspettativa genitoriale tutelata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Queste sono le ragioni che hanno indotto la Commissione a prendere atto della difficile compatibilità dell'istituto della kafala con l'ordinamento giuridico vigente e a procedere alla semplice ratifica della Convenzione, stralciando dal testo le norme di adeguamento interno e rinviando l'adattamento ad un successivo intervento legislativo. Questo, chiaramente, con il solo scopo di interrompere la procedura di infrazione da parte della Commissione europea per il notevole ritardo dell'Italia nella ratifica della Convenzione.
Detto questo, dunque, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo, naturalmente aspettandomi un impegno preciso, da parte di questo Parlamento e di questo Governo, a sciogliere i nodi cruciali che l'adeguamento del nostro ordinamento alla Convenzione richiede. Senza questo impegno la ratifica della Convenzione non rimarrà che mera enunciazione di principi. (Applausi dal Gruppo Misto-MovX e delle senatrici Bencini e De Pin).
DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, non posso nascondere la mia personale soddisfazione per la trattazione quest'oggi del provvedimento di ratifica della Convenzione dell'Aja, dopo un lungo iter costellato da rallentamenti istituzionali, incomprensioni parlamentari e, in ultimo, una procedura di infrazione maturata in capo al nostro Paese. Si tratta di un iter in riferimento al quale, fin dalla passata legislatura, ho sollecitato l'accoglimento della Convenzione attraverso un disegno di legge di ratifica e fa particolarmente riflettere che sia stato necessario attendere diversi anni per approdare ad una sua definitiva risoluzione. Un elemento che merita attenzione va ricercato nel fatto che essa è dettata da esigenze di natura politica, data la sussistenza di un'infrazione, e non dall'esito di un percorso di doverosa sensibilizzazione normativa ed istituzionale. Dunque, un'esigenza di celerità, più che legittima, ma che comporta una maggiore responsabilità in capo al nostro Paese. Infatti, la Convenzione del 1996, sebbene ratificata, mancherà di alcuni degli strumenti legislativi indispensabili per la sua piena attuazione.
Come si discute ormai da diverse settimane, uno degli aspetti particolarmente critici della Convenzione, causa principale del rallentamento della sua ratifica, va ricercato nella disciplina della kafala, intesa come unico istituto giuridico in grado di consentire l'accoglienza in famiglia dei minori il cui Paese d'origine non conosce l'adozione, come avviene in alcuni Paesi islamici tra cui il Marocco, nei cui orfanotrofi e istituti vivono circa 65.000 minori abbandonati.
Stando alla norma di riferimento, si dovrebbero affrontare caso per caso le singole questioni di compatibilità tra il sistema giuridico italiano e quello islamico, distinguendo tra i vari provvedimenti di kafala prima dell'approvazione da parte dell'autorità centrale italiana dei soli provvedimenti che non si manifestino contrari alle norme nazionali in materia di protezione dell'infanzia e, più in generale, alle regole dell'ordine pubblico nazionale.
Queste premesse normative dovrebbero consentire il riconoscimento e la regolamentazione dei differenti provvedimenti, per renderli compatibili con quelli previsti dall'ordinamento interno, al fine di proteggere i minori ed il loro superiore interesse. Tutto ciò, come possiamo immaginare, risulta alquanto complesso da armonizzare con l'ordinamento interno; per questo ci dovrebbe essere una dettagliata regolamentazione, al fine di conferire la dovuta competenza all'autorità centrale, ai sensi della Convenzione.
Sulla delicatezza della materia si sono ovviamente sollevate obiezioni di varia natura, che hanno di fatto caratterizzato la natura dell'iter della ratifica fino ad oggi. Per questo l'idea di congelare la parte più delicata e dunque scomoda della Convenzione è da intendersi come una mediazione necessaria pur di concludere la ratifica; una mediazione che di fatto posticipa la trattazione del tema, poiché non potrebbe permetterci di ratificare una Convenzione che poi risulta inapplicabile in alcune sue parti. Potremmo parlare di una ratifica di comodo. Lo stesso rappresentante del Governo ha espressamente affermato che sarebbe stato preferibile approvare il testo nella sua integralità, ma che, in assenza di un accordo in tempi rapidi sul contenuto del provvedimento, era preferibile procedere nell'immediato ad una pura e semplice ratifica, lasciando ad una fase successiva la definizione delle norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Un orientamento certamente saggio, ma che ci mette in una situazione di ratifica parziale, che rischia di snaturare la ratio del provvedimento.
In questo scenario, ho voluto depositare delle proposte emendative in materia di integrazione delle disposizioni della Convenzione nell'ordinamento italiano, che tuttavia non ho voluto rappresentare in questa sede, condividendo l'esigenza di procedere ad una versione celere della ratifica, una celerità che però non deve essere il lasciapassare di una futura trascuratezza legislativa sull'argomento. L'auspicio è che ci si trovi dinanzi ad uno stralcio momentaneo, come auspicato dalle relatrici, e non ad una sorta di pantano normativo, affinché si creino le condizioni per assicurare al minore la tutela del suo superiore interesse, qualora sussistano situazioni familiari e personali di particolare disagio e sofferenza, esorcizzando nel contempo contrasti con la normativa interna italiana, in particolare con i principi vigenti in materia di adozione e di affidamento.
Proprio su questo punto vale la pena operare un'ulteriore riflessione. Riconoscere l'istituto della kafala nel nostro ordinamento non equivale ad accettarne gli effetti tout court, in maniera quasi passiva ed automatica, ma significa al contrario, oltre che dare seguito in maniera legittima ad un impegno internazionale, anche rimodulare un istituto giuridico di diritto straniero ai dettami e alle esigenze della normativa italiana. Certamente si tratta di una disciplina innovativa, dinanzi alla quale qualche dubbio da parte del legislatore appare più che plausibile. Ma, piuttosto che abbandonarci ad infruttuosi arroccamenti ideologici, sarebbe necessario contestualizzare la disciplina, comprendendoin primis in che modo questa andrebbe a collocarsi nel quotidiano e andrebbe a regolamentare delle situazioni altrimenti ingestibili.
Colleghi, qui parliamo di minori abbandonati: non possiamo permetterci il lusso di sbarrare la strada a formule innovative di protezione, riconosciute già in altri Paesi europei, soltanto perché sono state espressione di diritto islamico. Vale la pena ricordare che l'Italia è l'unico - ribadisco: l'unico - Paese europeo che non ha ancora provveduto a regolamentare questo istituto di protezione dei minori provenienti da Paesi islamici. Abbiamo però l'obbligo di consentire la migliore e più armonica cornice normativa entro la quale questo istituto possa essere regolato ed applicato, secondo il principio del case by case, perché sono tanti i casi in cui alcuni genitori, pur avendo in mano delle sentenze di kafala di tribunali stranieri, in base alle quali sono genitori affidatari, non possono però ricongiungersi ai loro minori. La valutazione del case by case assume un carattere ancora maggiore se si tiene conto della giurisprudenza sull'argomento, ad esempio della sentenza della Corte di cassazione a sezioni riunite. Tale sentenza, del settembre 2013, ha ribadito che non può essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale di un minore con provvedimento di kafala, qualora sussistano determinate condizioni, sempre e comunque nell'interesse del minore. Questa pronuncia ci dà il peso della pregnanza della materia e della inderogabile esigenza di procedere in tempi rapidi ad una sua regolamentazione, non soltanto - lo ripeto - per evitare che la credibilità del nostro Paese, sul versante della legislazione internazionale, venga compromessa, ma soprattutto per consentire una tutela piena, legittima e coerente con i principi nazionali e internazionali, dei minori abbandonati, indipendentemente dalla natura giuridica, religiosa e culturale del Paese di provenienza.
Colleghi, la tutela del preminente interesse del minore è uno dei capisaldi di uno Stato che ambisce a configurarsi come democratico e di diritto e non dobbiamo dimenticarci di questo dinanzi a fattispecie normative, seppur oggettivamente complesse, intimoriti da potenziali rischi per la tenuta culturale e religiosa del nostro Paese. Dobbiamo superare questa palese discriminazione tra strumenti di protezione dei minori e dunque tra minori, delineando insieme un timing legislativo che conduca alla trattazione delle parti stralciate del decreto di ratifica. Sussistendo tali premesse, ritengo che sia importante arrivare quest'oggi alla definitiva risoluzione dell'iter e dunque procedere ad una ratifica, che comunque definirei formale e non sostanziale.
Per tale ragione evidenzio il voto favorevole del Gruppo di Area Popolare al disegno di legge di ratifica in esame perché vogliamo che ci si focalizzi sulla ratio della Convenzione, così come sancito nell'articolo 1, al di là di qualsiasi altra declinazione ideologica. La nostra priorità deve essere quella di migliorare e ampliare gli strumenti a disposizione dell'ordinamento, per offrire una reale e necessaria tutela verso migliaia di bambini in condizioni di abbandono e, nel contempo, per dare risposte a quelle coppie che attendono finalmente il riconoscimento del loro diritto ad essere genitori. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e delle senatrici Bianconi e Filippin).
BLUNDO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BLUNDO (M5S). Presidente, colleghi, giunge oggi a parziale compimento il percorso di ratifica della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori, sulla quale il nostro Parlamento è stato per anni più volte chiamato a pronunciarsi.
In generale, con lo strumento della Convenzione, i Paesi sottoscrittori, mediante la ratifica e non con la semplice firma, creano uno spazio giuridico comune per la regolamentazione ottimale di questioni d'interesse comune. Nel caso specifico, lo spirito della Convenzione dell'Aja è ben riassunto nell'articolo 33 - come si diceva in precedenza - in cui, al fine di garantire la migliore protezione possibile al minore, si promuove la cooperazione tra le autorità del Paese d'origine e quelle del Paese di accoglienza, nel caso in cui il minore venga affidato dalle autorità del suo Paese, in modo tendenzialmente stabile, ad una famiglia residente in un altro Paese oppure sia collocato in una struttura d'accoglienza.
L'Italia è l'ultimo tra i Paesi europei a ratificare la Convenzione dell'Aja dopo che lo scorso 1 settembre anche il Belgio ha assolto a questo dovere. La scelta di optare per la ratifica tout court della Convenzione, posticipando invece la definizione delle norme mediante le quali il nostro ordinamento dovrà adeguarsi ai nuovi istituti di protezione del minore in essa previsti, nasce dai continui richiami del Consiglio dell'Unione europea e dall'imminente apertura di una procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese da parte della Commissione europea, per il ritardo accumulato.
L'Italia ha sottoscritto la Convenzione dell'Aja nel 2003, con ben sette anni di ritardo, e la sta ratificando addirittura con dodici anni di ritardo, nonostante le continue pressioni di Bruxelles. Evidentemente il «ce lo chiede l'Europa» ha una natura straordinariamente vincolante per alcune tematiche piuttosto che per altre.
Di fronte alle perplessità manifestate dalle Commissioni giustizia e affari esteri del Senato rispetto alle misure con le quali il Governo intendeva dare nel nostro ordinamento una veste giuridica all'istituto della kafala, tipico del mondo islamico, si è pensato di stralciare gran parte degli articoli, come avvenuto nella votazione, contenuti nel disegno di legge n. 1552 e di rimandare gli interventi sul diritto interno, pur se necessari, a tempi migliori.
La kafala è un istituto previsto dal diritto islamico con il quale, partendo dal presupposto del divieto di adozione imposto dalla legge coranica, si vuole evitare che i figli senza genitori restino sprovvisti di tutele. Con la kafala, infatti, un adulto musulmano o una coppia di coniugi ottiene la custodia di quel minorenne in stato di abbandono che non è stato possibile affidare alle cure dei parenti.
Il rapporto che si instaura tra l'affidatario ed il minore si limita esclusivamente all'obbligo del primo di provvedere al mantenimento e all'educazione del secondo, fino al raggiungimento della maggiore età. Tra i due non si determina alcun rapporto di filiazione e, quindi, non si produce alcun altro effetto: il bambino non assume il cognome di chi ne ha ottenuto la custodia, non acquista diritti né aspettative successorie nei suoi confronti, non instaura legami giuridici con la famiglia di accoglienza, né interrompe i rapporti con il proprio nucleo familiare di origine.
È comprensibile quindi il timore espresso dal senatore Candiani e da altri colleghi che sono intervenuti prima, in quanto non c'è alcun tipo di corrispondenza nell'ordinamento giuridico italiano, sebbene la Corte di cassazione con sentenza del 23 novembre 2011, pur riconoscendo l'adozione internazionale come unico strumento mediante il quale può avvenire l'inserimento di un minore straniero nel nostro Paese, abbia sostanzialmente paragonato la kafala all'istituto dell'affidamento familiare.
A supportare questo accostamento vi sono innumerevoli studi giuridici, ma consentitemi colleghi, di dissentire su un punto che ritengo qualificante e che, se si seguisse alla lettera quanto disposto dalla legge n. 149 del 2001, giustificherebbe un differente inquadramento giuridico della kafala rispetto all'affidamento familiare. Mentre nella kafala l'affidatario è obbligato a garantire il mantenimento e l'educazione del minore fino al compimento del diciottesimo anno d'età, l'affidamento familiare previsto nel nostro ordinamento si identifica invece, come provvedimento temporaneo, che per legge non deve durare più di ventiquattro mesi, salvo proroghe, e configurarsi come funzionale al ritorno del minore presso la famiglia d'origine.
Di fronte alle evidenti lacune dei testi presentati, incapaci - soprattutto quello del Governo - di individuare nel nostro ordinamento una forma giuridica affine alla kafala e perciò destinati a produrre ulteriore confusione nell'applicazione della legge n. 184 del 1983, di per sé caotica e farraginosa nel garantire effettivamente il diritto del minore ad avere una famiglia, ci chiediamo quanto bisognerà ancora attendere per adeguare il nostro ordinamento ad un istituto, quello della kafala appunto, espressamente previsto nel testo della Convenzione di cui stiamo oggi autorizzando la ratifica.
Pensate, cari colleghi, che in questo modo si stia effettivamente garantendo quell'interesse esclusivo del minore che è il principio ispiratore della Convenzione del 1996?
Non è questo ciò che noi auspichiamo e per questi motivi, come è nella consuetudine del Movimento 5 Stelle, voteremo favorevolmente perché non si abbiamo ulteriori ritardi con la ratifica. Auspichiamo però che si proceda tempestivamente all'emanazione di necessarie norme di adeguamento, sulla scia di quanto avvenuto in gran parte dei Paesi europei, e, soprattutto, cogliendo l'occasione di rivedere l'istituto dell'affido in modo da adeguare la nostra normativa il più possibile, non tanto rendendo conformi i principi del nostro ordinamento alla kafala, quanto la kafala ai principi costituzionali del nostro Stato. (Applausi dal Gruppo M5S).
Saluto ad una rappresentanza delle associazioni «ARCA Mori Vecio»
di Mori (Trento) e Giovani Democratici di Lecco
PRESIDENTE. Rivolgo un saluto ai rappresentanti delle associazioni «ARCA Mori Vecio» di Mori, in provincia di Trento, e Giovani Democratici di Lecco. Benvenuti in Senato. (Applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1552 e 572 (ore 18,56)
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare le relatrici per il lavoro fatto... (Brusio).
PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Malan. Colleghi, se non si abbassa la voce, credo che si faccia tutti una gran fatica a seguire chi vuole parlare. (Applausi dal Gruppo M5S).
Prego, senatore Malan.
MALAN (FI-PdL XVII). La ringrazio, signor Presidente.
Come dicevo, ringrazio anzitutto le relatrici per il lavoro che hanno svolto con coscienza ed attenzione, anche se dissento sulle conclusioni cui siamo reciprocamente arrivati.
Questa Convenzione, che, con il nostro voto (che, ahimè, temo sarà in maggioranza favorevole) autorizzeremo il Presidente della Repubblica a ratificare, introdurrà l'istituto della kafala nel nostro ordinamento. L'articolo 2 dice: piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a partire da una data, che, sostanzialmente, possiamo prevedere sarà il 1° agosto o il 1° settembre.
Che cos'è la kafala? Nell'ordinamento islamico è vietata l'adozione, poiché i figli sono solo coloro generati da rapporti sessuali considerati legittimi, per cui all'interno del matrimonio. Per prendersi cura dei minori che non hanno chi si prenda cura di loro è previsto l'istituto della kafala, che è molto, molto diverso dall'istituto dell'adozione e da quello dell'affidamento, i quali attualmente, anche supponendo che avvenga il pieno recepimento di questa Convenzione nel nostro ordinamento, continuerebbero ad essere i soli istituti cui una famiglia italiana non islamica potrebbe far riferimento. La kafala prevede che ci sia un affidamento permanente, fino alla maggiore età, almeno nella forma in cui è citata nella Convenzione, che però, non comporta l'ingresso del minore nel nucleo familiare: il minore non matura alcun diritto ereditario; non diventa fratello dei figli della coppia alla quale viene affidato; non diventa nipote dei genitori di questa coppia; non diventa figlio di questi genitori. Addirittura, egli può essere sposato dai membri della sua famiglia, cioè da coloro che, se fosse un'adozione, chiameremmo fratelli o genitori.
Questo istituto, che è proprio del diritto islamico, come detto esplicitamente nella Convenzione, a causa degli abusi che venivano perpetrati attraverso di esso, è stato abolito nel Bahrein e la sua abolizione è in discussione (o, quantomeno, sono in discussione misure che ne limitino fortemente la pericolosità) in diversi altri Paesi a stragrande maggioranza islamica o, addirittura, fondati sul diritto islamico come - nientemeno - l'Arabia Saudita, che non è precisamente uno Stato ultraliberale, pericolosamente ostile all'Islam, ma esattamente il contrario.
Il Comitato per l'Islam italiano, costituito presso la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'interno nel 2010, ha stilato una relazione, della quale purtroppo non abbiamo avuto modo di avvalerci perché si è voluto procedere in gran fretta; da un estratto, apprendiamo però che questo Comitato, che - ripetiamo - raccoglie i rappresentanti delle principali organizzazioni islamiche in Italia, sostiene che il recepimento nel diritto italiano della kafala in cui risulti affidatario uno straniero non garantisce infatti un sufficiente controllo preventivo sulla effettiva rispondenza dell'affidamento agli interessi del minore, ad esempio per escludere che attraverso la kafala giungano in Italia spose bambine, o minori destinati a costituire una precoce forza lavoro. La ragione per cui in Bahrein è stato abolito questo istituto è che molti lavoratori, che venivano portati in quello Stato attraverso la kafala, venivano sfruttati a un livello paraschiavistico o, addirittura, sostanzialmente schiavistico, come è stato dichiarato anche da organismi ufficiali di altri Paesi che ancora non l'hanno abolito, ma che ne stanno studiando, quantomeno, la limitazione.
È stata una buona cosa votare lo stralcio, proposto dalle relatrici, delle norme che la Camera ha sciaguratamente approvato; menomale che c'è una seconda Camera che corregge gli errori gravissimi fatti dall'altra, perché è meglio una legge che necessiti un mese o due in più, piuttosto che una legge sbagliatissima. Per fortuna, quindi, sono stati saggiamente stralciati gli articoli che introducevano le norme di recepimento di tale istituto nel nostro diritto; tuttavia, non essendoci norme, non abbiamo neanche quelle che limitano i pericoli ad esso connessi. La raccomandazione che il Comitato per l'Islam italiano aveva fatto era che ci fossero delle norme, che prevenissero in modo attivo ed efficace possibili abusi.
Bisognerebbe andare a dare un'occhiata alla ragione per la quale la kafala è all'attenzione dell'opinione pubblica, o quantomeno degli organi di informazione che si occupano di tali questioni a livello internazionale. Se ricercate su Internet il termine «kafala» nei siti in inglese, vedrete che la maggior parte delle citazioni riguarda casi di gravissimo abuso di questo istituto. In particolare, viene citato il Qatar, dove addirittura si parla di centinaia di morti sul lavoro tra lavoratori che sono stati portati in quel Paese dall'estero attraverso la kafala.
Naturalmente, ci sono moltissime coppie che si vogliono avvalere di questo istituto per ottime ragioni, ma intanto si tratterebbe di introdurre in Italia un istituto che non è nella nostra storia, nel nostro diritto e dal quale sarebbero comunque escluse le famiglie di religione non musulmana (ci sarebbe, quindi, molto da dire sulla conformità all'articolo 3 della Costituzione).
Anche l'ordine del giorno formulato dalle relatrici, che è stato accolto, è apprezzabile e positivo. L'ordine del giorno invita il Governo a valutare (per cui in modo, per la verità, non troppo stringente, ma prendiamolo per buono) la compatibilità di questo istituto con la Costituzione e con l'ordinamento italiano. Ma non sarebbe meglio fare questa valutazione prima di approvare la Convenzione? Invece, prima l'approviamo e poi valutiamo se è compatibile con l'ordinamento italiano. L'ordine del giorno in sé è positivo, ma denuncia chiaramente che ci sono dei problemi.
Il problema non può essere risolto con la previsione che l'applicazione di questo istituto non può dar luogo a problemi di ordine pubblico, perché purtroppo i problemi sono di carattere fin troppo privato. Basta leggere, ad esempio, il rapporto che riguarda la condizione, in particolare, delle donne, peggio ancora se minorenni (poiché sarebbero solo minorenni in questo recepimento, perché ovviamente un maggiore d'età sotto tutela sarebbe totalmente incompatibile con il nostro diritto); basta leggere degli abusi subiti da donne da parte dei loro kafil, ossia delle persone che le adottano. Il titolo di uno dei principali di questi rapporti, redatto da Human rights watch, un'organizzazione internazionale altamente reputata, è «Io ti ho comprata»: è ciò che dicono i kafil che abusano, dal punto di vista sia lavorativo che sessuale, di queste donne, ovviamente spesso molto giovani. Ricordiamo che queste persone, pur facendoci pensare ad una forma come l'adozione, non vengono ritenute membri di famiglie, per cui non è incesto avere con esse rapporti. Sono altresì in un rapporto di debolezza, perché nel nostro Paese sarebbero completamente nelle mani di chi le adotta, che non assume nei loro confronti delle obbligazioni - ad esempio - a livello ereditario, e senza avere il diritto, sulla base delle leggi vigenti, di assumere la cittadinanza italiana, perché non sarebbero né figli né fratelli di cittadini italiani. Un'ulteriore possibilità di sfruttamento di questo istituto è il fatto che poi bisognerà inventarsi la forma per dare loro la cittadinanza.
Se sommiamo il pericolo - non lo dico solo io, ma anche il Comitato per l'Islam italiano con i rappresentanti dell'organizzazione islamica in Italia - delle spose bambine, dello sfruttamento del lavoro, dell'uso di questo istituto per portare in Italia persone che altrimenti non avrebbero titolo, direi che sarebbe molto meglio bocciare questo provvedimento o quanto meno - come abbiamo chiesto - ritardarne l'approvazione.
Pertanto, noi voteremo contro augurandoci che così faccia la maggioranza del Senato. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).
MATTESINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTESINI (PD). Signora Presidente, tra oggi e domani il Senato si accinge a votare due importantissimi provvedimenti che hanno al centro i diritti dei minori, un tema di cui la politica tutta si occupa in modo assolutamente insufficiente. Allora ben venga l'approvazione della ratifica secca della Convenzione dell'Aja, anche se con 16 anni di ritardo.
Sottolineo che la Convenzione dell'Aja si è resa obbligatoria anche a seguito della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, che ha introdotto un profondo mutamento dell'approccio del diritto internazionale posto a tutela dell'infanzia e che dovrebbe essere il nostro faro tutte le volte che parliamo di bambini. All'articolo 3 essa recita: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private, di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». È esattamente quello che ci porta a ratificare questo provvedimento.
Ricordo che la kafala è un istituto assimilabile all'affido e non certo all'adozione e che, attraverso una procedura giudiziaria, determina l'accoglienza dei minori. È un istituto sconosciuto nel nostro Paese, ma che già molti Paesi europei, in adempimento alla stessa Convenzione, hanno approvato. Mi riferisco alla Francia, alla Spagna, al Lussemburgo e al Regno Unito.
È necessario che l'Italia ratifichi la Convenzione. Tra l'altro, siamo a rischio di infrazione. Occorre ratificare questa Convenzione perché essa regola nei dettagli le modalità di ogni specie di misura da emettersi a protezione dei minori, anche in considerazione della crescente dimensione dei flussi migratori e dell'evoluzione che caratterizza l'andamento dei cosiddetti matrimoni misti. La Convenzione disciplina le modalità di attuazione di alcune forme di protezione dei minori, con particolare attenzione ai casi in cui il minore destinatario di tali misure sia cittadino di uno Stato diverso da quello nel quale le stesse devono trovare concreta applicazione.
Tali misure sono elencate in maniera minuziosa nell'articolo 3 della Convenzione e sono: l'esercizio della responsabilità genitoriale, il diritto di affidamento e di visita, la tutela e la curatela, la rappresentanza e l'assistenza, l'amministrazione patrimoniale, ivi compreso il collocamento del minore in kafala previsto dagli ordinamenti statali a matrice islamica.
Occorre ricordare, per fare chiarezza, che la Convenzione, all'articolo 4, esclude in maniera esplicita, dal proprio campo di applicazione, l'adozione e le misure che la preparano. In questo dibattito sono state date informazioni e valutazioni sbagliate al riguardo.
Sottolineo che il testo su cui le due Commissioni congiunte hanno lavorato, e quindi il testo votato alla Camera, non si limitava alla mera ratifica della Convenzione fatta all'Aja, ma prevedeva anche una serie di norme di adeguamento all'ordinamento interno, che noi abbiamo deciso di stralciare.
Rivolgendomi soprattutto al collega Malan, che in questo momento non è presente in Aula, aver scelto di stralciare gli articoli è già un atto di grande rigore, rispetto alla consapevolezza che alcune scelte fatte nel testo approvato alla Camera mettevano, di fatto, in difficoltà l'adeguamento al nostro ordinamento. Tali norme andavano dunque stralciate - ad esempio - perché alla Camera il provvedimento era impostato sulla distinzione tra la protezione mediante kafala di un minore non in stato di abbandono e quella di un minore in stato di abbandono. E ciò, naturalmente, appare difficilmente armonizzabile con la disciplina attuale espressa dalla legge n. 184 del 1983, in quanto di fatto introduce l'affidamento internazionale. Ugualmente, lo stesso articolo 5 (che abbiamo stralciato) in qualche modo legittimava la preoccupazione che si potesse dare adito alla disciplina dell'adozione, aprendo di fatto una procedura parallela di adozione internazionale, aggirando la procedura di adozione già disciplinata dalla Convenzione dell'Aja del 1993. Pertanto, approvando la Convenzione in modo secco e stralciando gli articoli, abbiamo davvero fatto una scelta importante.
Vorrei però ricordare che, proprio perché la kafala era già prevista nella ratifica della Convenzione del fanciullo del 1989 - e quindi era già presente nel nostro ordinamento - è stata oggetto di ripetuti interventi dal parte del nostro sistema giudiziario. Non ultima è la sentenza del 2013 delle sezioni riunite della Cassazione che, oltre ad auspicare la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996, ribadisce che in ogni situazione in cui venga in rilievo l'interesse del minore deve esserne assicurata la prevalenza sugli eventuali interessi confliggenti e che, nell'interpretazione delle norme costituzionalmente orientata e nella loro doverosa produzione nel quadro costituzionale, cioè in ossequio al principio di eguaglianza, debbono essere vietate disparità di trattamento nei confronti dei minori bisognosi dei Paesi islamici. Nella stessa sentenza si ribadisce in modo chiaro che all'affidatario non sono conferiti i poteri di rappresentanza o tutela, che rimangono attribuiti alle autorità pubbliche competenti.
Sottolineo, quindi, ancora una volta, la giusta scelta che hanno fatto le due Commissioni di merito, che le due relatrici ci hanno proposto e che quest'Aula ha votato, di procedere alla ratifica secca della Convenzione, stralciando gli articoli che vanno dal 4 al 12 e l'articolo 14, nella piena consapevolezza però che dobbiamo procedere rapidamente alla definizione delle ulteriori norme di adeguamento stralciate, al fine di rendere applicabili, il prima possibile e in modo uniforme, le norme a tutela dei minori. Ribadisco, quindi, che approvare questo atto e procedere in tempi rapidi a dare corso all'impegno espresso in Aula da molti colleghi - a riprendere cioè il testo del disegno di legge già approvato alla Camera dei deputati - è importante anche per non trovarci nella paradossale situazione di aver ratificato la Convenzione e non avere gli strumenti effettivi per renderla operativamente attuabile.
Dichiarando il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico, vorrei però concludere il mio intervento rivolgendomi a quei colleghi (sto pensando a Malan, Caliendo, Candiani ed altri) che, in modo - lasciatemelo dire - strumentale, hanno parlato dei problemi dei minori, della tratta e dei minori in stato di abbandono. Ricordo che quei 3.700 minori scomparsi dopo essere approdati sui nostri territori potrebbero reclamare dalla politica un rigore e una coerenza che non trovo, se penso ad ogni volta che quest'Aula, l'attuale Governo e anche gli altri del passato hanno proposto finanziamenti specifici, importanti. C'è bisogno di una politica di accoglienza perché quei minori non spariscano, non finiscano nella tratta o in quei percorsi che sono stati ricordati. Servono risorse, e in modo particolare per avere una prima accoglienza fatta in modo dignitoso, con una rete di comunità che possa permettere lo smistamento immediato dei minori. Occorre quindi coerenza. Non ho mai visto chi oggi in Aula ha strumentalmente ricordato questo tema votare a favore dell'impegno di risorse essenziali; anzi, abbiamo trovato nei loro voti e nelle loro dichiarazioni un'espressione di avversione rispetto a questi temi. Pertanto, nel ringraziare per il lavoro fatto per l'approvazione della Convenzione in esame, strumentalizzare i minori che dovrebbero essere il cuore della nostra attenzione politica è qualcosa che non accetto e che penso non sia accettabile, perché in Italia abbiamo una grande emergenza minori.
Noi siamo il Paese con la più alta denatalità in Europa e dovremmo partire dalla questione dei minori, per mettere al centro della nostra azione politica tutto quanto riguarda questo tema, iniziando dalla rapida approvazione nei prossimi mesi della parte oggi stralciata dal provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Avverto che da parte delle relatrici è stata presentata la proposta di coordinamento C1, che è stata già distribuita e che si intende illustrata.
Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, la metto ai voti.
È approvata.
Procediamo dunque alla votazione finale.
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1552 nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996».
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Campanella).
Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 572.
Come da intese intercorse tra i Gruppi, il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1209 è rinviato ad altra seduta.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
GRANAIOLA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANAIOLA (PD). Signora Presidente, ho chiesto di intervenire per sottolineare la grave situazione che la Versilia dovrà affrontare a seguito dei danni provocati mercoledì notte da ciò che possiamo definire un vero e proprio uragano, danni che avranno pesanti ripercussioni anche sulla stagione estiva ormai alle porte, periodo fondamentale per la nostra economia.
L'immagine di una cuspide di campanile portata via dal vento e piantata nel tetto di un vicino edificio potrebbe ricordare una scena di un film catastrofico. Ma purtroppo, oggi, in Versilia, è un'amara realtà che ben rappresenta lo stato delle cose. Centinaia di alberi secolari sradicati, luoghi della cultura e della nostra memoria sconvolti, danni agli edifici, alle infrastrutture e alle strutture economiche è il quadro con il quale la Versilia è chiamata a fare i conti in un momento già di per se particolarmente difficile.
Il Presidente del Consiglio ha detto ai sindaci della Versilia di rassicurare la comunità che il Governo seguirà con attenzione la vicenda. Il sottosegretario Manzione ha detto al prefetto, a me e ai sindaci che la Versilia non sarà lasciata sola. Il Presidente della Regione ha chiesto di dichiarare lo stato di calamità e di intervenire efficacemente per superare questa ennesima emergenza con provvedimenti risolutivi.
Ma bisogna fare presto. Occorre subito un decreto che copra le somme urgenze che i sindaci stanno affrontando, anche per prevenire ulteriori gravissimi danni, specialmente in alta Versilia. La caduta di centinaia di alberi costituisce un grave rischio per la tenuta del territorio. Se dovessero tornare le piogge, un eventuale nubifragio potrebbe trascinare nei canali gli alberi e i tronchi caduti, creando un effetto diga catastrofico. Voglio ricordare che la furia del vento ha addirittura distrutto la grande lapide recante i nomi delle 560 vittime della strage nazifascista del 12 agosto 1944 a Sant'Anna di Stazzema. Era una lapide di marmo. Vi potete, dunque, immaginare la forza del vento e i danni causati.
Il parco della Versiliana non esiste più. Forte dei Marmi è totalmente devastata. L'ultimo baluardo del turismo della Versilia, il più importante, è davvero ridotto allo stremo. Il florovivaismo è totalmente distrutto.
Quindi, signora Presidente, ci auguriamo davvero che, quando il Presidente del Consiglio dice che la Versilia non sarà lasciata sola, non lo sia davvero, dimostrandolo con fatti concreti e soprattutto urgenti. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Paglini).
PRESIDENTE. Senatrice Granaiola, la Presidenza prende atto delle sue importanti parole.
MATTESINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTESINI (PD). Signora Presidente, mi unisco alle valutazioni già svolte dalla senatrice Granaiola per ricordare che, nei giorni da giovedì a domenica, tutta la Toscana è stata devastata da una tempesta di vento, un qualcosa di imprevedibile che, se anche fosse stato prevedibile, era impossibile da fermare. Abbiamo avuto un vento che ha soffiato tra i 120 e i 170 chilometri orari, con danni enormi la cui quantificazione è ancora in corso in tutta la Regione.
Nella sola provincia di Arezzo, calcolandoli al ribasso, in questi giorni si sono valutati danni tra gli 80 e i 130 milioni. Alberi secolari sradicati hanno sollevato diversi metri quadri di asfalto, con danni enormi alle sovrastrutture sottostanti e alle abitazioni private. Un dato per tutti: cito il Comune di Sansepolcro, dove l'80 per cento delle abitazioni e il 70 per cento delle imprese hanno subito danni.
Ma questo vale per tutta la Provincia. Alcune aziende sono state scoperchiate, causando danni enormi anche ai macchinari interni. Molte di esse devono ancora riprendere la loro attività. Pressoché distrutto è il settore agricolo, quello orto florovivaistico, nonché la tabacchicoltura. Inoltre, danni enormi ha subito un bene prezioso, difficilmente quantificabile: il paesaggio. Per la Toscana il paesaggio è una fonte enorme di risorse, di identità per tutto il territorio. Cito soltanto - e credo sia conosciutissimo da tutti - il Santuario della Verna, a cui si arriva passando per una bellissima pineta secolare. Ebbene, anche lì sono stati distrutti dai 3 ai 4 ettari di bosco.
La Regione Toscana ha tempestivamente dichiarato lo stato di emergenza. Io, quindi, intervengo per sollecitare da parte del Governo, una volta quantificati i danni, la dichiarazione dello stato di calamità naturale. C'è davvero bisogno di avere da subito il sostegno necessario affinché le aziende possano ripartire e le famiglie possano vivere sicure nelle proprie case. Vi sono ancora case lesionate ed abitazioni che, nonostante il lavoro straordinario della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, sono ancora senza luce a distanza di una settimana. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatrice Mattesini, la Presidenza farà presente le questioni sinora poste.
MANDELLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANDELLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, all'età di 86 anni si è spento Peppino Fumagalli, patron del gruppo Candy. Con il padre Eden, i fratelli Niso ed Enzo, è stato l'inventore nel 1946 della prima lavatrice italiana. Nominato in seguito alla scomparsa del padre amministratore delegato, nel 1970 ha portato l'azienda del brianzolo ad operare con marchi internazionali come Candy e Hoover, impiegando 5.300 dipendenti in otto stabilimenti con un fatturato di oltre 860 milioni. È un'azienda simbolo dell'Italia che produce in un periodo storico forse irripetibile.
Lo vorrei ricordare con le sue parole: «Compito di un'azienda è lavorare seriamente, realizzare prodotti intelligenti e venderli ad un prezzo onesto». Perdiamo un uomo schivo, riservato, che ha dato lustro al Paese con il suo ingegno e le sue intuizioni, membro di una famiglia che ha contribuito a portare il nome dell'Italia nel mondo, rafforzando l'immagine bella del nostro Paese.
Vorrei esprimere a nome mio personale a Beppe, Aldo, Silvano e Maurizio le più sentite condoglianze per questa grave perdita per il mondo industriale italiano. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVI e della senatrice Albano).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore. La Presidenza si associa alle condoglianze alla famiglia.
PEZZOPANE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEZZOPANE (PD). Signora Presidente, anche in Abruzzo il maltempo ha prodotto notevoli danni e creato consistenti pericoli.
In particolare, voglio segnalare un gravissimo problema, che è stato la conseguenza di una normalissima perturbazione invernale, anche se un po' più impegnativa di altre. Mi riferisco all'esplosione di un gasdotto, avvenuta venerdì 6 marzo nel Comune di Mutignano in provincia di Teramo in Abruzzo. Ci sono stati feriti e gravi danni e, solo per un miracolo, non è avvenuta una strage. Non è la prima volta che accadono incidenti di siffatta natura.
Credo che un incidente come questo debba far riflettere l'intero Parlamento e, sicuramente, il Governo e le sue strutture burocratiche: se a seguito soltanto di uno smottamento, è avvenuta un'esplosione così grave, considerando anche che Mutignano non è in zona sismica, possiamo facilmente immaginare cosa potrebbe accadere con analoghi strumenti di metanodotti in zone sismiche.
La procura della Repubblica presso il tribunale di Teramo, a seguito dell'incidente di Mutignano, ha aperto un procedimento penale per incendio colposo e crollo colposo. Io attenderò fiduciosamente, come tutti, l'esito di questo procedimento giudiziario. Nel frattempo, però, intendo segnalare ancora e per l'ennesima volta che il competente Ministero sta decidendo di collocare in Abruzzo, nelle zone interne, e precisamente in valle Peligna, zona ad altissimo rischio sismico, un altro metanodotto e che tutte le parti sociali, molti partiti e movimenti, i comitati, i Comuni e la Regione chiedono al Ministero di cambiare percorso. E si può cambiare percorso, perché ci sono alternative.
Io chiedo a lei, Presidente, di farsi portavoce presso il Ministero competente di questo allarme enorme che è scaturito dall'incidente di Mutignano. Il gasdotto in Abruzzo non può assolutamente percorrere zone ad alto rischio sismico. Sarebbe una scelta sbagliata, grave, con ripercussioni sull'ambiente e con pericoli per la popolazione di dimensioni gigantesche. Purtroppo, l'Abruzzo è molto fragile, e lo hanno dimostrato significativi eventi sismici che potrebbero ripetersi. Realizzare un nuovo metanodotto in zone ad alto rischio sismico significherebbe sfidare la fragilità dell'Abruzzo.
Confido nell'intelligenza e nella sensibilità del Ministero, che invito a convocare rapidamente un incontro con le Regioni - sono più di una a protestare - per individuare un nuovo percorso.
PRESIDENTE. Senatrice, la Presidenza si renderà interprete della sua richiesta.
PAGLINI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLINI (M5S). Signora Presidente, come già annunciato anche dalle due senatrici prima di me, ci tengo molto a far presente cosa è successo la scorsa settimana.
Nella notte tra giovedì e venerdì la Toscana è stata colpita da una terribile calamità che, dai media nazionali, non è uscita per l'effettiva gravità. In pratica, abbiamo subito una sorta di anomalo uragano presentatosi a macchia di leopardo, con venti che hanno soffiato a più di 200 chilometri orari. Molti Comuni sono stati devastati dal fortissimo vento di grecale, che ha fatto strage di alberi, alcuni anche secolari, sradicandoli e abbattendone a migliaia. Sono crollati su tetti, aziende, ospedali, scuole ed edifici privati. Ci sono state frane. Tutto intorno è stato danneggiato. Si è bloccato tutto, anche la linea ferroviaria tra Firenze e Pistoia. Il vento ha portato via le sbarre di un passaggio a livello. Domenica ho fatto un'ispezione nella zona della Versilia, dove sono venute giù circa 22.000 piante, alcune delle quali secolari. Se questo fenomeno atmosferico fosse avvenuto di giorno, sarebbe stata senz'altro una strage.
Disagi si sono registrati anche sull'autostrada Firenze-Lucca.
A pochi giorni di distanza dall'uragano, centinaia di persone sono tuttora al lavoro per riportare al più presto alla normalità Pistoia, la Versilia, la costa livornese, il territorio di Massa-Carrara, l'entroterra e la zona costiera.
Ingentissimi sono stati i danni in Valdinievole, dove sono stati colpiti capannoni, serre e vivai. Il bilancio dei danni è tuttora in corso.
Gravissimo e anche simbolicamente rilevante è quanto accaduto a Sant'Anna di Stazzema, dove la furia del vento ha devastato il Parco della pace che ricorda l'eccidio del 1944. La lapide con il nome delle vittime della strage nazista si è frantumata e la chiesa è stata scoperchiata. Nell'approssimarsi del settantesimo anniversario della liberazione, ci auguriamo che gli interventi di ripristino vengano attuati in tempi rapidi.
Mediaticamente non è passata l'effettiva gravità di quanto è accaduto. Mi auguro che il Governo non stia sottovalutando il disastro, l'ennesimo che recentemente ha colpito la Toscana.
Il timore è che i cittadini potrebbero essere ancora abbandonati e, dopo gli interventi di urgenza, essere costretti ad arrangiarsi da soli. Sono state fatte promesse dal ministro Martina e dalla sottosegretario Velo ma, come ribadito dalla Protezione civile, nella trentina di emergenze di cui ci si è occupati dalla fine del 2013, il Consiglio dei ministri non ha ancora deliberato risorse economiche per risarcire i privati.
Intanto, la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza regionale con un decreto del presidente Rossi. Privati e aziende che avessero subito danni sono stati invitati a raccogliere documentazioni fotografiche e fatture per la successiva segnalazione, per ottenere risarcimenti. Ma non vorremmo che fosse l'ennesimo intervento spot e, quando sarà finita l'emergenza, si scoprirà che poco o nulla verrà rimborsato. È quanto si è verificato nelle ultime calamità, laddove per ragioni di spending review, dopo aver risolto le situazioni di pericolo imminente, si è detto che non c'erano più risorse disponibili.
Sto depositando un'interrogazione per l'ennesimo disastro in Toscana. Noi del Movimento 5 Stelle ci auguriamo che i cittadini questa volta siano veramente ascoltati ed aiutati. (Applausi dal Gruppo M5S).
Per lo svolgimento di un'interrogazione
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signora Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Intervengo per ricordare una vicenda che, purtroppo, ancora una volta, sta investendo famiglie di lavoratori.
Mi riferisco alla vicenda che vede entrare in crisi la Jabil, un'azienda di Marcianise, un fiore all'occhiello della microelettronica, dove operano centinaia di lavoratori altamente specializzati.
Qualche mese fa la Jabil ha aperto un ultimo tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico e, alla fine, sono stati decisi 205 esuberi.
Ci stiamo battendo con forza affinché si trovi una soluzione diversa e questa azienda possa rientrare tra le aziende fornitrici della grande Finmeccanica, fortunatamente ancora italiana, anche se ho sentito voci secondo le quali si vuole vendere questo fiore all'occhiello dell'industria italiana. Fintanto che ci saremo, ci batteremo affinché questo non avvenga.
Ultimamente c'è stato un nuovo accordo nella zona di Marcianise. In particolare, la Ericsson ha dichiarato di voler andare via dall'Italia: ancora una volta una grande azienda vuole andare via dal nostro Paese.
Noi stiamo spingendo - ed io spero veramente che ciò venga accolto anche dal Governo - affinché queste situazioni vengano risolte dalla politica, perché abbiamo visto che purtroppo ne capitano sempre di più. Si tratta, quindi, di un problema sociale, di cui la politica deve farsi carico, e su cui noi stiamo chiedendo a gran voce al Governo di intervenire.
La Ericsson cosa ha fatto, una volta rilasciata quella dichiarazione? Ha deciso di cedere un ramo di azienda alla Jabil, sempre nella stessa zona di Marcianise. Ricordo, però, che la Jabil, comunque, ha già dei problemi. Allora io spero veramente che il Ministero vigili e controlli, affinché i lavoratori della Jabil abbiano delle garanzie.
Perché dico questo? Oggi - proprio oggi - era prevista presso la Commissione lavoro del Senato della Repubblica - io sono uno dei suoi membri - l'audizione dei rappresentanti sindacali che si stanno occupando della cessione di ramo d'azienda, e volevamo anche ascoltare i rappresentanti aziendali. L'audizione è stata sconvocata, perché questa notte, alle ore 5, hanno chiuso un'ipotesi di accordo (si tratta, quindi, di un preaccordo). Noi siamo contenti che siano riusciti a fare questo accordo, anche se alle 5 di mattina. Ci rendiamo conto che volevano assolutamente chiudere la trattativa prima di venire in Senato. Da un lato, è bene che sia stato fatto un accordo (gli stessi sindacati hanno chiesto di non venire oggi, perché anche loro hanno firmato l'accordo). Tuttavia, c'è un problema: i lavoratori della Jabil non erano al corrente di detto accordo e, sinceramente, sono anch'essi da considerare. Sarà, infatti, la stessa Jabil ad inglobare il ramo d'azienda della Ericsson.
Io sono seriamente preoccupato, a tal riguardo signora Presidente e quindi, vorrei che la Presidenza se ne facesse carico. Sollecito ancora una volta il Governo a rispondere all'interrogazione 3-01409 che ho presentato qualche mese fa sulla Jabil, nella quale vengono specificate tutte le faccende di cui tener conto. (Applausi dal Gruppo M5S).
Saluto ad una rappresentanza dell'associazione «ARCA Mori Vecio» di Mori (Trento)
PRESIDENTE. Salutiamo la seconda tranche dei componenti dell'associazione «ARCA Mori Vecio» di Mori, in provincia di Trento. Benvenuti anche voi al Senato, anche se siamo in chiusura di seduta. (Applausi).
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 11 marzo 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 11 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 19,39).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1552) (V. nuovo titolo)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 (1552) (Nuovo titolo)
ORDINE DEL GIORNO
STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Respinto
Il Senato,
Premesso che:
esaminato l'A.C. 1552 Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 (n. 572);
il fenomeno dei minori stranieri affidati ai servizi sociali ha assunto, negli ultimi anni, proporzioni vastissime e incontrollabili, a causa delle massicce ondate migratorie che hanno investito il nostro Paese;
nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono spesso connessi all'ondata dei flussi migratori: I minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di povertà, diventano facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile all'accattonaggio, dallo sfruttamento sessuale all'utilizzo a fini di microcriminalità;
per la sua posizione geopolitica, l'Italia è stata da sempre esposta al fenomeno migratorio. In primo luogo poiché geograficamente protesa verso il mare e, di conseguenza, completamente predisposta ai flussi commerciali o migratori, sempre difficilmente controllabili nella loro interezza. In secondo luogo poiché, trovandosi al centro del Mar Mediterraneo, costituisce il confine meridionale del continente europeo, facilmente raggiungibile non solo dalla vicinissima Africa ma anche dal più lontano Medio Oriente. Al di là delle sterili cifre, il fenomeno migratorio è progressivamente divenuto più drammatico. L'immigrazione negli ultimi anni ha fatto registrare un aumento esponenziale anche a seguito della c.d. «primavera araba» ma soprattutto a causa della rivoluzione economico sociale che ha sconvolto il mondo negli ultimi venti anni;
il progetto mondialista, rivoluzione economica, politica e sociale che ha conformato il pensiero culturale alle logiche liberiste del mercato, ha scardinato l'identità e le economie di sussistenza (autoproduzione e autoconsumo) su cui le popolazioni del sud del Mondo avevano vissuto, e a volte prosperato, per secoli e millenni privandoli di quel tessuto di solidarietà familiare e comunitaria. In breve, il potere delle risorse prevale sul potere dell'uomo;
basti pensare che ai primi del Novecento l'Africa era alimentarmente autosufficiente. Lo era ancora, in buona sostanza (al 98 per cento), nel 1961. Ma da quando ha cominciato ad essere aggredita dall'integrazione economica le cose sono precipitate. L'autosufficienza è scesa all'89 per cento nel 1971, al 78 per cento nel 1978;
tutti gli «aiuti» non solo non sono riusciti a tamponare il fenomeno della fame, in Africa e altrove, ma lo hanno aggravato. Perché gli «aiuti» alle popolazioni del Terzo Mondo tendono ad integrarle maggiormente nel mercato economico mondiale. Ed è proprio questa integrazione, come dimostra la storia dell'ultimo mezzo secolo, che le fa ammalare ed esplodere;
prima quindi di affrontare il problema dei minori non accompagnati presenti nel nostro Paese con il solito approccio buonista dovremmo essere capaci di assumerci le nostre responsabilità storiche ma soprattutto dovremmo essere in grado di capire che è necessario un intervento in controtendenza fondato da un lato su un'azione forte di contrasto alla immigrazione di massa e dall'altro lato finalizzato a sviluppare interventi mirati di aiuto sul posto per le popolazioni sofferenti;
il Ministro dell'interno ha reso noto che sarebbero ben 600.000 le persone sulle coste dell'Africa in attesa di imbarcarsi per arrivare via mare in Italia;
se nel 2013 gli sbarchi sono stati 42.925, solo dall'inizio del 2014 gli arrivi hanno già superato quota 20.000 e il Viminale ha fatto sapere che il dato è di oltre 10 volte maggiore a quello registrato nello stesso periodo del 2013, un vero e proprio record;
secondo i dati del ministero dell'Interno dal gennaio 2014 i minori arrivati in Italia sono stati 6.722 di cui 4.598 non accompagnati per la maggior parte di nazionalità eritrea, somala ed egiziana;
il quinto rapporto ANCI 2011-2012 sui Minori non accompagnati rileva che il problema sta assumendo dimensioni emergenziali;
la Commissione antimafia della regione Sicilia nel maggio 2014 ha riportato un dato di non trascurabile importanza relativo alla fuga dai centri di prima accoglienza dell'Isola di 1030 minori immigrati.
la tutela dei minori e del loro equilibrato sviluppo è prioritaria, in quanto i bambini rappresentano il futuro della nostra società; è necessario affermare il diritto delle nuove generazioni a vivere pienamente il loro presente e a sviluppare le proprie potenzialità nel loro contesto familiare, affinché possano affrontare positivamente la loro vita;
il Principio VI della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 1989 che afferma: «Il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione; egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre»;
non è più accettabile l'atteggiamento ipocrita del Governo il quale continua a non volere attuare una corretta gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese e si limita a scaricare le proprie responsabilità sugli enti locali che, già fortemente penalizzati dai tagli di risorse provocate dalla perdurante crisi e dalla mancata attuazione del federalismo fiscale, devono, in aggiunta, accollarsi spese enormi per l'erogazione di tali servizi, socio assistenziali, a scapito dei cittadini residenti;
il piano di accordi bilaterali elaborato al principio della XVI Legislatura al fine di impedire le partenze dai Paesi costieri dell'Africa, prima di essere interrotto, aveva contribuito in modo drastico a far diminuire gli sbarchi di immigrati sulle nostre coste;
con alcuni Stati, e specificamente con quelli a più alta pressione migratoria, è necessario perfezionare pacchetti di intese di portata più ampia che prevedano non soltanto accordi di immissione, ma anche intese di cooperazione di polizia, accordi in materia, di lavoro e progetti specifici volti alla presa in carico dei minori;
il dramma dell'immigrazione e dei suoi risvolti sociali sta toccando picchi emergenziali. I poteri dello Stato si trovano spesso senza mezzi tecnici economici e giuridici per fronteggiarne le derive più estreme. Come è avvenuto in passato in altre situazioni emergenziali (ad esempio nei fenomeni di contrasto al terrorismo negli anni di piombo, di contrasto alla mafia, di contrasto al terrorismo islamico) soltanto una legislazione speciale, accompagnata da deroghe ai trattati internazionali finalizzate alla sicurezza interna (ad esempio come avvenne durante il G8 Italia per quanto riguarda il trattato di Schengen) e accompagnata da una politica di accordi stabili bilaterali può consentire la reale tutela dell'interesse dei cittadini e degli stranieri regolarmente presenti nonché diminuire realmente la pressione migratoria e, quindi, le tragedie umanitarie «degli sbarchi» e quelle dei minori non accompagnati preda delle organizzazioni criminali;
se da un lato è necessario quindi operare al fine, di garantire la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, dall'altro lato è fondamentale avviare una politica reale di contrasto all'immigrazione clandestina. È necessario, quindi, evitare anche solo sotto il profilo esclusivamente culturale la diffusione di un'apertura indiscussa, all'accoglienza, ipotizzando l'introduzione di misure assurde (come particolari deroghe alla normativa nazionale sulle adozioni e affido dei minori) che rischierebbero di alimentare il problema rappresentando nella disperazione vissuta dalle popolazioni colpite dalla povertà e dalle guerre una soluzione. Una soluzione che nella migliore delle ipotesi può garantire il futuro del singolo ma nei fatti rappresenta la negazione del futuro di un Popolo;
impegna il Governo a promuovere da un lato progetti di aiuto per le popolazioni del sud del mondo volti in primo luogo alla presa in carico dei minori e dall'altro lato ad adottare, fino a quando non verrà condivisa dall'Unione Europea una politica di intervento comune, anche attraverso l'utilizzo della normativa d'urgenza, norme speciali per contrastare i flussi migratori verso il nostro Paese, nonché ad assumere iniziative per prevedere la continuità del finanziamento di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che non gravi sui bilanci dei comuni.
ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata: «Convenzione».
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della medesima.
Art. 3.
Non posto in votazione (*)
(Autorità centrale italiana)
1. Ai fini della presente legge si intende per «autorità centrale italiana» il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'autorità centrale italiana si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonché dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che derivano dalla Convenzione.
________________
(*) Approvato l'emendamento 3.101 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
V. testo 2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - 1. Ai fini della presente legge si intende per Autorità Centrale italiana la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione adozioni internazionali».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - 1. Ai fini della presente legge si intende per Autorità Centrale italiana la Presidenza del Consiglio dei Ministri».
MUSSINI, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BENCINI, BIGNAMI, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI
V. testo 2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "autorità centrale italiana" il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile;
b) per "autorità competente italiana" la Commissione per le adozioni internazionali costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, competente ad approvare, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, la proposta di assistenza legale, tramite kafala o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di un altro Stato contraente la Convenzione;
c) per "autorità competente straniera" l'autorità di un altro Stato contraente, competente ad adottare misure di protezione del minore e dei suoi beni, ai sensi degli articoli da 5 a 10 della Convenzione».
MUSSINI, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BENCINI, BIGNAMI, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI
Precluso dall'approvazione dell'em. 3.101 (testo 2)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "autorità competente italiana" la Commissione per le adozioni internazionali costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, competente ad approvare, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, la proposta di assistenza legale, tramite kafala o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di un altro Stato contraente la Convenzione;
b) per "autorità centrale italiana" il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile;
c) per "autorità competente straniera" l'autorità di un altro Stato contraente, competente ad adottare misure di protezione del minore e dei suoi beni, ai sensi degli articoli da 5 a 10 della Convenzione».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, COMPAGNA, GASPARRI
Ritirato e trasformato nell'odg G3.103
Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis.Agli effetti delle previsioni di cui agli articoli 22 e 23, paragrafo 2, lettera d) della Convenzione, si considerano in ogni caso contrari all'ordine pubblico i provvedimenti di assistenza legale tramite Kafala o istituto analogo che risultino in contrasto con i princìpi di cui all'articolo 19 della Costituzione».
GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, COMPAGNA, GASPARRI
Respinto
Il Senato,
nell'ottica degli effetti delle previsioni di cui agli articoli 22 e 23, paragrafo 2, lettera d) della Convenzione,
impegna il Governo a considerare in ogni caso contrari all'ordine pubblico i provvedimenti di assistenza legale tramite kafala o istituto analogo che risultino in contrasto con i principi di cui all'articolo 19 della Costituzione.
BERTOROTTA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Precluso dall'approvazione dell'em. 3.101 (testo 2)
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che derivano dalla convenzione».
BERTOROTTA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Precluso dall'approvazione dell'em. 3.101 (testo 2)
Al comma 2, sostituire le parole: «e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che derivano dalla convenzione» con le seguenti: «, con particolare riferimento all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112».
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1552 e connesso - Ratifica convenzione Aja protezione minori premesso che:
la definizione del testo del disegno di legge all'esame Senato è il punto di approdo di una scelta condivisa tra Governo e buona parte dei parlamentari, circa l'urgenza di procedere rapidamente alla ratifica della Convenzione sussistendo una procedura di infrazione in capo all'Italia per il ritardo finora maturato;
tra i vari provvedimenti che ricadono nell'ambito di applicazione della Convenzione oggetto della ratifica in esame, sono inclusi quelli della kafala, unico istituto giuridico in grado di consentire l'accoglienza in famiglia dei minori il cui Paese d'origine non conosce l'adozione, come avviene in alcuni Paesi islamici tra cui il Marocco, nei cui orfanotrofi e istituti vivono circa 65.000 minori abbandonati. L'istituto della kafala, rientrando tra quelli indicati nella Convenzione ONU del 1989, dovrebbe essere riconosciuto per effetto della ratifica della Convenzione del 1996 al fine di essere regolamentato nei singoli ordinamenti;
si è inteso «stralciare» una parte del testo del disegno di legge governativo, in particolare all'articolato relativo all'istituto della kafala, quale forma di affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici, in rapporto agli istituti giuridici previsti dal nostro ordinamento, al fine di dare seguito celermente alla ratifica della Convenzione, rimandando ad una fase successiva l'approfondimento delle disposizioni maggiormente controverse;
in sede referente, il rappresentante di Governo ha espressamente affermato che sarebbe stato preferibile approvare il testo nella sua integrità ma che in assenza di un accordo, in tempi rapidi, sul contenuto del provvedimento, era preferibile procedere nell'immediato ad una pura e semplice ratifica, lasciando ad una fase successiva la definizione delle norme di adeguamento dell'ordinamento interno nel corso dell'esame del provvedimento sono emerse sul fronte parlamentare delle posizioni alquanto critiche verso l'istituto della kafala, che sembrano essere amplificate dallo scenario storico-politico entro il quale sono inquadrati gli istituti la cui ispirazione va ricercata nel diritto islamico;
Sarebbe stato auspicabile, proprio come sottolineato dal Governo, che il disegno di legge venisse approvato nella sua completezza, anche perché, privando il provvedimento di alcune sue parti il rischio di snaturamento della ratio dello stesso non potrebbe essere escluso,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di supportare l'approfondimento e la trattazione dei punti «stralciati» in sede referente dal provvedimento in titolo, con particolare riferimento alla disciplina connessa all'istituto della Kafala, al fine di dare piena e coerente attuazione alla Convenzione che, allo stato attuale, risulterebbe parziale.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1552 e connesso - Ratifica convenzione Aja protezione minori premesso che:
la definizione del testo del disegno di legge all'esame Senato è il punto di approdo di una scelta condivisa tra Governo e buona parte dei parlamentari, circa l'urgenza di procedere rapidamente alla ratifica della Convenzione sussistendo una procedura di infrazione in capo all'Italia per il ritardo finora maturato;
tra i vari provvedimenti che ricadono nell'ambito di applicazione della Convenzione oggetto della ratifica in esame, sono inclusi quelli della kafala, unico istituto giuridico in grado di consentire l'accoglienza in famiglia dei minori il cui Paese d'origine non conosce l'adozione, come avviene in alcuni Paesi islamici tra cui il Marocco, nei cui orfanotrofi e istituti vivono circa 65.000 minori abbandonati. L'istituto della kafala, rientrando tra quelli indicati nella Convenzione ONU del 1989, dovrebbe essere riconosciuto per effetto della ratifica della Convenzione del 1996 al fine di essere regolamentato nei singoli ordinamenti;
si è inteso «stralciare» una parte del testo del disegno di legge governativo, in particolare all'articolato relativo all'istituto della kafala, quale forma di affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici, in rapporto agli istituti giuridici previsti dal nostro ordinamento, al fine di dare seguito celermente alla ratifica della Convenzione, rimandando ad una fase successiva l'approfondimento delle disposizioni maggiormente controverse;
in sede referente, il rappresentante di Governo ha espressamente affermato che sarebbe stato preferibile approvare il testo nella sua integrità ma che in assenza di un accordo, in tempi rapidi, sul contenuto del provvedimento, era preferibile procedere nell'immediato ad una pura e semplice ratifica, lasciando ad una fase successiva la definizione delle norme di adeguamento dell'ordinamento interno nel corso dell'esame del provvedimento sono emerse sul fronte parlamentare delle posizioni alquanto critiche verso l'istituto della kafala, che sembrano essere amplificate dallo scenario storico-politico entro il quale sono inquadrati gli istituti la cui ispirazione va ricercata nel diritto islamico;
Sarebbe stato auspicabile, proprio come sottolineato dal Governo, che il disegno di legge venisse approvato nella sua completezza, anche perché, privando il provvedimento di alcune sue parti il rischio di snaturamento della ratio dello stesso non potrebbe essere escluso,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di supportare l'approfondimento e la trattazione dei punti «stralciati» in sede referente dal provvedimento in titolo, con particolare riferimento alla disciplina connessa all'istituto della kafala, al fine di dare piena e coerente attuazione alla Convenzione.
________________
(*) Accolto dal Governo
Le Relatrici
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
nell'ottica degli effetti delle previsioni di cui agli articoli 22 e 23, paragrafo 2, lettera d) della Convenzione,
impegna il Governo a valutare la compatibilità dei provvedimenti di assistenza legale tramite kafala o istituto analogo ai principi costituzionali e del nostro ordinamento.
________________
(*) Accolto dal Governo
PROPOSTA DI STRALCIO
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvata
Stralciare gli articoli da 4 a 12 e 14.
ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 4.
Stralciato
(Affidamento o assistenza legale del minore non in stato di abbandono)
1. Allorché un'autorità competente straniera prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento o l'assistenza legale di un minore, che non si trova in situazione di abbandono, presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza, e la misura comporta il collocamento del minore nel territorio italiano, essa consulta l'autorità centrale italiana, informandola sui motivi della proposta e sulla complessiva situazione del minore. L'autorità centrale italiana trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del distretto in cui si propone il collocamento del minore, il quale, valutata la regolarità della proposta, presenta ricorso al tribunale per i minorenni perché sia autorizzata l'assistenza legale.
2. Il tribunale per i minorenni può chiedere, tramite l'autorità centrale italiana, ulteriori informazioni sulla situazione del minore, anche al fine di accertare che non sussista una situazione di abbandono del minore, nonché la documentazione che attesti l'informazione fornita al minore, il suo ascolto, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesti dalla legislazione dello Stato d'origine. Il tribunale assume, anche attraverso i servizi socio-assistenziali degli enti locali, singoli o associati, ovvero le aziende sanitarie locali od ospedaliere, le necessarie informazioni sulla persona, sulla famiglia o sulla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale e approva o respinge con decreto motivato, reclamabile entro quindici giorni presso la corte d'appello dal pubblico ministero e dagli aspiranti all'assistenza legale, la proposta misura di protezione, dandone comunicazione all'autorità centrale italiana. In ogni caso il decreto definitivo è comunicato dal tribunale per i minorenni all'autorità centrale italiana.
3. In ogni caso il tribunale per i minorenni verifica la sussistenza dei seguenti requisiti nella persona o nella famiglia individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale:
a) capacità di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore;
b) disponibilità a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine;
c) non sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; assenza di condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del codice di procedura penale, ovvero per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia, la persona o in materia di stupefacenti o immigrazione; agli effetti del requisito previsto dalla presente lettera, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
d) possesso, da parte di almeno uno dei soggetti indicati all'alinea, dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, anche dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.
4. L'autorità centrale italiana trasmette il decreto del tribunale per i minorenni, di cui al comma 2, all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al giudice tutelare, ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla persona, alla famiglia o alla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale del minore.
5. L'ufficio consolare italiano all'estero, ricevuta la formale comunicazione del decreto di approvazione della misura di protezione emesso dal tribunale per i minorenni, rilascia il visto d'ingresso in Italia in favore del minore.
6. Il visto d'ingresso di cui al comma 5 è comunicato alle competenti autorità dello Stato straniero a cura dell'autorità centrale italiana. A seguito della comunicazione il minore può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza legale, di durata biennale, rinnovabile per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio.
7. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato ai sensi del comma 6, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare. I servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono il minore e la persona, la famiglia o la struttura che lo accoglie, segnalando alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni eventuali difficoltà, per le iniziative di competenza.
8. Il presente articolo non si applica ai minori accolti nel territorio italiano nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea.
Art. 5.
Stralciato
(Assistenza legale del minore in situazione di abbandono)
1. L'assistenza legale di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai residenti in Italia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
2. Gli aspiranti all'assistenza legale presentano la richiesta all'autorità competente italiana, indicando l'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, o il servizio pubblico di cui all'articolo 39-bis, comma 2, della medesima legge, incaricato di assisterli nel procedimento.
3. L'autorità competente italiana, avvalendosi dell'ente autorizzato o del servizio pubblico di cui al comma 2, invia all'autorità competente straniera la richiesta, unitamente alle relazioni dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e a una specifica relazione sull'attitudine degli aspiranti a provvedere all'accoglienza di un minore in regime di assistenza legale.
4. L'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2 del presente articolo svolge le attività di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
5. L'autorità competente italiana riceve dall'autorità competente straniera, tramite l'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2, la proposta di accoglienza del minore in regime di assistenza legale. La proposta deve essere corredata della documentazione attestante:
a) la situazione di abbandono del minore;
b) l'impossibilità di collocamento familiare del minore nello Stato di provenienza;
c) che i consensi richiesti dalla legislazione dello Stato di origine per il collocamento del minore in assistenza legale sono stati prestati dai soggetti a ciò tenuti, nelle forme previste e solo successivamente alla nascita del minore, in modo libero e consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, per sé o per altri;
d) l'informazione fornita al minore, il suo ascolto, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesti dalla legislazione dello Stato di origine;
e) l'identità, la situazione del minore, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria nonché le sue eventuali necessità particolari.
6. Se dalla documentazione trasmessa emergono le circostanze di cui al comma 5, l'autorità competente italiana, tenuto conto del superiore interesse del minore, approva la proposta di assistenza legale e ne informa l'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2, il tribunale per i minorenni e i servizi socio-assistenziali del luogo in cui risiedono gli aspiranti all'assistenza legale.
7. Nessun contatto può aver luogo fra gli aspiranti all'assistenza legale e i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia o di cui sia necessario il consenso, prima che l'autorità competente italiana abbia approvato la proposta di assistenza legale secondo quanto previsto dal comma 6.
8. L'autorità competente italiana, ricevuta la comunicazione del provvedimento con cui l'autorità competente straniera ha disposto l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono e ha autorizzato il trasferimento permanente del minore in Italia, tenuto conto del superiore interesse del minore ne autorizza l'ingresso in Italia e trasmette il provvedimento all'ufficio consolare italiano all'estero, al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare, all'ente autorizzato di cui al comma 2, ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore e alla questura territorialmente competente.
9. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, per il buon esito della procedura e, ricevuta da parte dell'autorità competente italiana la formale comunicazione dell'autorizzazione di cui al comma 8, rilasciano il visto d'ingresso a favore del minore.
10. Il minore, autorizzato dall'autorità centrale ai sensi del presente articolo, può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza legale, di durata biennale, rinnovabile per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio.
11. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato dall'autorità competente italiana ai sensi del comma 10, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare. Ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono il minore e la famiglia che lo accoglie in regime di assistenza legale, riferendo periodicamente al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento e segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
12. Il giudice tutelare provvede a conferire ai coniugi che accolgono il minore le funzioni di tutore e di protutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 348, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile.
13. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 33, 37 e 37-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
EMENDAMENTO
Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S4.100
Al comma 13, dopo le parole: «37 e», sopprimere le seguenti: «e 37-bis».
ARTICOLI DA 6 A 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 6.
Stralciato
(Conversione del permesso di soggiorno)
1. Al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
2. Al minore di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
Art. 7.
Stralciato
(Collocamento all'estero del minore residente in territorio italiano)
1. Quando la competente autorità giudiziaria italiana prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento di un minore stabilmente residente in territorio italiano presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza di un altro Stato contraente la Convenzione, trasmette il relativo provvedimento motivato, insieme con un rapporto sul minore, all'autorità centrale italiana, che inoltra tale documentazione all'autorità competente dello Stato contraente nel quale deve avvenire il collocamento.
2. L'autorità centrale italiana, ricevuto il provvedimento emesso dall'autorità dello Stato richiesto, lo trasmette all'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1.
3. L'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1, ricevuto l'atto dell'autorità dello Stato richiesto che approva la proposta di collocamento, adotta il provvedimento di affidamento del minore e lo trasmette all'autorità centrale italiana, che lo inoltra all'autorità dello Stato richiesto.
Art. 8.
Stralciato
(Provvedimenti provvisori e urgenti)
1. Il tribunale per i minorenni del luogo ove si trovano il minore o i suoi beni è competente ad adottare i provvedimenti provvisori e urgenti previsti dagli articoli 6, 11 e 12 della Convenzione. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale italiana.
Art. 9.
Stralciato
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)
1. All'articolo 71, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: «in violazione delle norme di legge in materia di adozione,» sono inserite le seguenti: «ovvero delle disposizioni di cui alla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché delle relative norme di adeguamento dell'ordinamento interno,».
2. All'articolo 72, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: «in violazione delle disposizioni della presente legge,» sono inserite le seguenti: «ovvero della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché delle relative norme di adeguamento dell'ordinamento interno,» e dopo le parole: «a cittadini italiani» sono inserite le seguenti: «, ovvero a soggetti stabilmente residenti nel territorio italiano,».
3. All'articolo 72-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «inerenti all'adozione di minori stranieri» sono inserite le seguenti: «, ovvero all'assistenza legale di minori in situazione di abbandono di cui all'articolo 5 della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996,»;
b) al comma 3, dopo le parole: «per l'adozione di minori stranieri,» sono inserite le seguenti: «ovvero per l'assistenza legale di minori in situazione di abbandono di cui all'articolo 5 della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996,».
Art. 10.
Stralciato
(Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218)
1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il richiamo a convenzioni nominatamente indicate, fatto nella presente legge, deve intendersi sempre riferito a quelle sostitutive delle stesse, se firmate e ratificate dall'Italia ovvero se firmate e ratificate dall'Unione europea, qualora vincolanti per l'Italia»;
b) all'articolo 42, comma 1, le parole: «Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, resa esecutiva con la relativa legge di ratifica ed esecuzione. Si applicano le norme di adeguamento dell'ordinamento interno previste nella medesima legge».
Art. 11.
Stralciato
(Misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione)
1. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 si applicano, in quanto compatibili, anche alle misure di protezione che comportano il collocamento nel territorio italiano di un minore residente in uno Stato non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali.
2. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano, in quanto compatibili, anche alle misure di protezione che comportano il collocamento di un minore residente nel territorio italiano in uno Stato non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali.
Art. 12.
Stralciato
(Disposizioni attuative)
1. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le specifiche modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 della presente legge.
Art. 13.
Approvato
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14.
Stralciato
(Norme transitorie)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1995, n. 218, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della presente legge si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
2. La presente legge si applica alle istanze finalizzate all'ingresso di un minore straniero, in affidamento o in assistenza legale, presentate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 15.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI COORDINAMENTO
Le Relatrici
Approvata
Nel Titolo sopprimere le seguenti parole: «, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno».
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1552
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 (572)
________________
N.B. Per il disegno di legge n. 572 dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1552 si rinvia all'Atto Senato 1552 e 572-A.
Allegato B
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1552 e 572 e sui relativi emendamenti
La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo nel presupposto dell'approvazione delle proposte di stralcio e sugli emendamenti.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fasiolo, Fattori, Fazzone, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Scavone, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagnone, Orru', Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Guerra e Rizzotti, per partecipare ad una conferenza internazionale.
Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione
In data 6 marzo 2015, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore D'Ascola ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Franco Turigliatto, senatore all'epoca dei fatti, pendente dinanzi al Tribunale di Roma (Doc. IV-ter, n. 5-A).
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Ministro affari esteri
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012 (1801)
(presentato in data 06/3/2015 );
C.2090 approvato dalla Camera dei Deputati
Ministro affari esteri
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012 (1802)
(presentato in data 06/3/2015 );
C.2425 approvato dalla Camera dei Deputati
Ministro affari esteri
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 (1803)
(presentato in data 06/3/2015 );
C.2515 approvato dalla Camera dei Deputati
Ministro affari esteri
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 (1804)
(presentato in data 06/3/2015 );
C.2574 approvato dalla Camera dei Deputati
Ministro affari esteri
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 (1805)
(presentato in data 06/3/2015 );
C.2575 approvato dalla Camera dei Deputati
Ministro affari esteri
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 (1806)
(presentato in data 06/3/2015 );
C.2576 approvato dalla Camera dei Deputati
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro giustizia
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 (1807)
(presentato in data 06/3/2015 );
C.2625 approvato dalla Camera dei Deputati.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Susta Gianluca, Berger Hans, Favero Nicoletta, Romano Lucio, Spilabotte Maria
Agevolazioni normative in materia pensionistica per gli invalidi civili (1808)
(presentato in data 10/3/2015 ).
Disegni di legge, nuova assegnazione
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
in sede deliberante
Dep. Causi Marco, Dep. Misiani Antonio
Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario (1564)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.1752 approvato dalla Camera dei Deputati
Già assegnato, in sede referente, alla 6ª Commissione permanente(Finanze)
(assegnato in data 06/03/2015 ).
Disegni di legge, presentazione di relazioni
A nome della 1ª Commissione permanente Aff. Costituzionali in data 10/03/2015 il senatore Palermo Francesco ha presentato la relazione unica 1261 e 1620-A sui disegni di legge:
Sen. Ferrara Elena
"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" (1261)
Sen. Mazzoni Riccardo
"Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori" (1620).
Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato - ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del professor Ugo Leone a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio (n. 42).
Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.
Il Ministro della salute, con lettera in data 5 marzo 2015 ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori nell'anno 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Atto n. 520).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 5 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, relativa all'anno 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (Doc. CXXXIX, n. 3).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la relazione sui risultati della sperimentazione dell'attuazione del medesimo decreto legislativo, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, riferita al secondo semestre dell'anno 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Doc. CCIII, n. 4).
Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione
Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con lettere in data 6 marzo 2013, ha inviato - in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - le relazioni ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
sulla procedura d'infrazione n. 2014/0515 del 29 settembre 2014, - concernente la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (n. 103/1);
sulla procedura d'infrazione n. 2014/0515, avente ad oggetto il mancato recepimento della direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (n. 108/1).
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente.
Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 4 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito in merito all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di applicazione di incentivi all'immissione di biocarburanti realizzati a partire da determinati prodotti e in merito all'Allegato 1, Tabella 1.A, del decreto 6 luglio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico - Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 518).
Garante del contribuente, trasmissione di atti
Il Garante del contribuente della Regione Basilicata, con lettera in data 25 febbraio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 519).
Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 6 marzo 2015, ha inviato la segnalazione n. 3 del 2015, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente le spese di gestione delle procedure di gara delle centrali di committenza - per l'utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero per la stipula di convenzioni - poste a carico dell'aggiudicatario.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all'8a Commissione permanente (Atto n. 517).
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 3 e 5 marzo 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (Doc. XV, n. 239);
delle Poste Italiane S.p.A., per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 240).
Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni
Il Difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 3 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2014 (Doc. CXXVIII, n. 27).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente.
Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti
E' pervenuto al Senato un voto della Regione Veneto concernente: "Sessione europea 2014 - indirizzi relativi alla programmazione regionale e ai fondi dell'Unione europea".
Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (n. 51).
Mozioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Cervellini ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00386 del senatore Scibona ed altri.
Il senatore Cioffi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00387 del senatore Santangelo ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Sollo e Lucherini hanno aggiunto la propria firma all''interrogazione 3-01740 della senatrice Fasiolo ed altri.
I senatori Bignami, Conte, Campanella, Cuomo, Stefano Esposito, Gambaro, Mattesini, Ricchiuti, Elena Ferrara e Orellana hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03564 dei senatori Buemi e Fausto Guilherme Longo.
Interrogazioni
ORELLANA, GAMBARO, CASALETTO, BENCINI, MUSSINI, MASTRANGELI, SIMEONI, DE PIETRO, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, DE PETRIS, CERVELLINI, URAS, VACCIANO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
il comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. L'articolo 5 sancisce che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali e attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adeguando i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento;
l'articolo 16 del trattato dell'Unione europea mette in rilievo l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché il loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale;
il ruolo positivo svolto dai servizi di interesse economico generale è stato sottolineato dallo "Speciale Eurobarometro" n. 219 dell'ottobre 2005, dove si indica che i servizi postali costituiscono il servizio di interesse economico generale più apprezzato dagli utenti nella UE, con il 77 per cento di pareri positivi delle persone intervistate;
la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 ha fissato le regole comuni, a livello europeo, per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali dell'Unione e il miglioramento della qualità del servizio;
successivamente, la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 ha apportato modifiche alla direttiva 97/67/CE, con particolare riferimento a quel che riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
nel considerando n. 19 della succitata direttiva 2008/6/CE si evidenzia che: «Le reti postali rurali, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, e al fine di mantenere la coesione sociale e salvaguardare l'occupazione. I punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote possono inoltre costituire un'importante rete infrastrutturale ai fini dell'accesso universale ai nuovi servizi di comunicazione elettronica»;
considerato che:
nella transizione economica e normativa verso un mercato aperto, la previsione e la regolamentazione del servizio universale postale garantisce a tutti i cittadini la possibilità di fruire di un servizio di pubblica utilità, indipendentemente da fattori come il reddito o la collocazione geografica. In Italia il servizio universale postale è affidato a Poste italiane fino al 2026 e su tale affidamento il Ministero dello sviluppo economico effettua ogni 5 anni una verifica;
il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio", prevede, al comma 1 dell'articolo 1, che la fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale;
il comma 5 dell'art. 3, nel fissare le caratteristiche del servizio, da un lato, stabilisce che esso è «prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno», dall'altro, con riguardo alla dizione "tutti i punti del territorio nazionale", chiarisce la necessità di assicurare «l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso», sulla base di criteri di ragionevolezza, al fine di tener conto delle esigenze dell'utenza;
il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante "Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità", e che modifica l'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, prevede all'articolo 1, comma 3, che è assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza;
ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 261 del 1999, la fissazione dei criteri di ragionevolezza funzionali all'individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio spetta all'autorità nazionale di regolamentazione del settore postale (trasformata in Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale tramite le già citate modifiche apportate dal decreto legislativo n. 58 del 2011), attraverso l'adozione di provvedimenti di natura regolatoria;
la fissazione di tali criteri deve essere effettuata avendo presente le necessità alle quali il servizio universale è chiamato a rispondere, come individuate al successivo comma 8 del nuovo articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999. Tra queste si richiamano, in particolare, il rispetto delle esigenze essenziali, l'offerta di un trattamento identico agli utenti che si trovano in condizioni analoghe, la fornitura di un servizio ininterrotto (salvo casi di forza maggiore), l'aderenza del servizio all'evolversi delle esigenze dell'utenza e del contesto tecnico, economico e sociale;
al comma 20 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale è stata soppressa e le sue funzioni incorporate nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
considerato altresì che:
il decreto 7 ottobre 2008 del Ministero dello sviluppo economico definisce i criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica;
in particolare, al comma 1 dell'articolo 2, sancisce che il criterio di distribuzione degli uffici postali è costituito dalla distanza massima di accessibilità al servizio, espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al punto di accesso più vicino, per popolazione residente;
il comma 2, con riferimento all'intero territorio nazionale, specifica che il fornitore del servizio universale assicura, tra l'altro, un punto di accesso entro la distanza massima di 6 chilometri dal luogo di residenza per il 97,5 per cento della popolazione, nonché al comma 3 l'operatività di almeno un ufficio postale nel 96 per cento dei comuni italiani;
inoltre, al comma 4, stabilisce che nei comuni con unico presidio postale non è consentito effettuare soppressioni di uffici postali;
tenuto conto del fatto che:
tramite delibera n. 342/14/CONS l'AGCOM, nell'evidenziare la necessità modificare criteri di distribuzione degli uffici postali, tentando, al contempo, di delineare criteri che dovranno guidare tale operazione di rinnovamento bilanciando l'esigenza di razionalizzare la rete di uffici postali nel suo complesso e l'obiettivo di preservare gli attuali livelli di copertura del territorio nazionale, riporta i risultati di una consultazione pubblica realizzata al fine di valutare il presumibile impatto di una serie di opzioni regolatorie;
a tal proposito, particolarmente rilevante è stata la risposta al quesito n. 2 della consultazione recante: "Esprimere le proprie osservazioni, debitamente motivate, in merito all'opportunità o meno di introdurre, in aggiunta ai vigenti criteri di distribuzione degli uffici postali previsti dal decreto ministeriale 7 ottobre 2008, il divieto di chiusura di uffici postali nei Comuni rurali che rientrano anche nella categoria dei Comuni montani", data rispettivamente da enti locali e Poste italiane. I primi ritengono opportuna l'introduzione di uno specifico divieto di chiusura di uffici postali situati in comuni rurali (con densità abitativa inferiore a 150 abitanti per chilometro quadrato) rientranti anche nella categoria dei comuni montani. Al contrario Poste italiane non è favorevole all'opzione di intervento di cui al quesito n. 2. Il divieto ivi contemplato impedirebbe, secondo quanto dichiarato dalla società, la chiusura di circa 500 uffici postali situati in circa 400 comuni;
in merito alla situazione delle zone remote del Paese l'AGCOM al punto 93 della delibera evidenzia come in prospettiva, considerando diversi fattori, quali le dinamiche di mercato (contrazione dei volumi), il processo in atto di razionalizzazione della gestione della rete di uffici postali e il quadro normativo, è ragionevole prospettare che, in mancanza di specifiche garanzie, l'offerta dei servizi possa subire nelle zone remote un ridimensionamento eccessivo, e il godimento del servizio universale postale da parte della popolazione ivi residente esserne pregiudicato;
tenuto altresì conto del fatto che:
secondo l'articolo 2 comma 6 del contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste italiane SpA, approvato dall'art. 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la società trasmette all'Autorità entro l'inizio di ogni anno di riferimento l'elenco, da aggiornare con cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di intervento e ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione. Il piano di intervento è redatto in conformità ai criteri di cui al decreto 7 ottobre 2008;
Poste italiane SpA ha presentato il 16 dicembre 2014 il nuovo piano strategico 2015-2019, imperniato principalmente sulla creazione di un unico gruppo integrato, focalizzato su tre aree principali: logistica e servizi postali, pagamenti e transazioni, risparmio e assicurazioni;
nell'ambito di una possibilità di fatturato in crescita verso i 30 miliardi di euro, una profittabilità che dovrebbe tornare a crescere, investimenti in piattaforme e servizi digitali per circa 3 miliardi di euro, lo sviluppo nella logistica pacchi con obiettivo di quota di mercato superiore al 30 per cento nel segmento business to consumer, una piattaforma per i pagamenti digitali, l'ingresso di 8.000 nuove persone e la riqualificazione di altrettante, vi è la ridefinizione del servizio universale postale in quanto considerato disallineato rispetto ai reali bisogni delle famiglie e non più sostenibile dal punto di vista economico, prima della firma del nuovo contratto di programma 2015-2019 prevista entro il 31 marzo 2015;
stando a quanto riferito da fonti sindacali e a quanto riferito dai principali organi di stampa, la ridefinizione del servizio universale postale dovrebbe concretizzarsi nella chiusura di ben 455 uffici postali e la riduzione degli orari di apertura in circa 608 uffici, nell'ambito dell'ormai avviato processo di privatizzazione di Poste SpA;
il 12 febbraio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, si è tenuto un incontro tra il sottosegretario Antonello Giacomelli, l'amministratore delegato di Poste italiane Francesco Caio e il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Angelo Cardani. La conclusione condivisa raggiunta è stata l'assicurazione, da parte di Poste italiane, circa la realizzazione di un confronto con Regioni e Comuni che precederà la fase attuativa del piano di razionalizzazione degli uffici postali. Poste Italiane ha inoltre assicurato che il piano di chiusura degli uffici postali, previsto nel 2015, è conforme ai criteri fissati dalla delibera AGCOM e che spetterà all'authority verificare ex post il rispetto degli obblighi previsti dal decreto ministeriale 7 ottobre 2008;
pertanto il 19 febbraio la Conferenza delle Regioni, al fine di discutere il piano industriale, ha incontrato, insieme ai rappresentati dell'ANCI, il presidente e l'amministratore delegato di Poste Italiane, Luisa Todini e Francesco Caio. In questa occasione l'amministratore delegato di Poste ha ribadito che il piano industriale dell'azienda comprenderà la chiusura di 450 uffici postali mentre 609 saranno aperti a giorni alterni;
in tale occasione Caio ha rivendicato la bontà del piano strategico di Poste italiane citando, come possibile soluzione alla chiusura degli uffici postali, il potenziamento del "portalettere telematico", in grado di offrire a domicilio i servizi principali dell'ufficio postale, vale a dire l'accettazione di raccomandate, la ricarica di postepay, l'utilizzo di poste mobile e il pagamento dei bollettini. Ha inoltre ricordato che i pagamenti delle pensioni potranno essere erogati su conti correnti o carte libretto che non richiedono l'accesso agli uffici postali;
il "portalettere telematico" richiede che si stabilisca un rapporto di conoscenza e fiducia fra l'utente e lo stesso portalettere e che, in mancanza di questo rapporto, l'utenza, come è buona norma suggerita anche dalla Polizia di Stato, non aprirà la porta allo sconosciuto "portalettere telematico" al fine di evitare truffe, furti e rapine da parte di delinquenti oramai specializzati in questo tipo di reati. Il fenomeno appena descritto è maggiormente subito dalla popolazione anziana che, secondo le proiezioni demografiche ISTAT, relative al periodo di riferimento 1° gennaio 2011-2065, risulta in aumento (difatti, gli ultra 65enni aumentano fino al 2043, anno in cui oltrepassano il 32 per cento. Dopo tale anno, tuttavia, la quota di ultra 65enni si consolida intorno al valore del 32-33 per cento, con un massimo del 33,2 per cento nel 2056). Il rischio concreto sarà quindi il mancato uso del "portalettere telematico" proprio da parte dell'utenza anziana che, per la ridotta capacità di movimento, ne avrebbe maggiormente bisogno,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sollecitare Poste italiane affinché venga quanto prima pubblicata la lista degli uffici postali prossimi alla chiusura e di quelli che saranno interessati da una riduzione degli orari, anche in considerazione delle molte preoccupazioni e richieste di intervento da parte di amministratori comunali e regionali e del fatto che a parere degli interroganti l'intervento dell'AGCOM potrà essere unicamente successivo alla realizzazione del piano;
se non ritenga opportuno fornire maggiori chiarimenti circa la concreta possibilità di utilizzo del portalettere telematico, quale soluzione alla chiusura degli uffici postali nei comuni rurali.
(3-01743)
SCIBONA, AIROLA, BERTOROTTA, DONNO, CAPPELLETTI, CASTALDI, PUGLIA, BULGARELLI, MORONESE, PAGLINI, SANTANGELO, CIAMPOLILLO, COTTI, BLUNDO, CATALFO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
la trasparenza rappresenta un fondamentale e necessario strumento per la prevenzione della corruzione e, in generale, per perseguire con maggiore efficacia i reati di mala gestio della "cosa pubblica";
la legge delega 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", attuativa dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 (ratificata dalla legge 3 agosto 2009, n. 116) e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (ratificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 110), istituisce l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere attività di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
in attuazione della legge delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che disciplina l'intera materia della trasparenza e degli obblighi di informazione e comunicazione e le relative modalità di realizzazione a cui sono tenute tutte le organizzazioni e le attività delle pubbliche amministrazioni;
l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 definisce il principio generale della trasparenza "come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", mentre il successivo comma 2 specifica che la trasparenza "concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino". Pertanto, la trasparenza non è da considerarsi solo come un fine, ma piuttosto come uno strumento per un'attività amministrativa eticamente corretta, che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'accountability (attendibilità) con i cittadini;
il decreto, al fine di concretizzare tali principi, stabilisce all'art. 3 che "tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli". A titolo esemplificativo, sono oggetto di pubblicazione obbligatoria: gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12); l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (art. 13); i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14); i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15); la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16) e non a tempo indeterminato (art. 17); i dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18); i bandi di concorso (art. 19); i dati relativi alla valutazione della performance performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20), la contrattazione collettiva (art. 21) e altro ancora;
in merito all'ambito soggettivo di applicazione di tali obblighi, l'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012 prevede che tali disposizioni "si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea", mentre l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che "Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190". Pertanto per gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche vige l'obbligo di adottare il programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, "definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi". Nondimeno per tali società vige l'obbligo di costituire la sezione "amministrazione trasparente" nei propri siti internet;
tra le stesse società rientra a pieno titolo Enav SpA, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e vigilata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, responsabile, assieme all'Aeronautica militare, della fornitura dei servizi del traffico aereo e di altri servizi della navigazione aerea obbligatori per la sicurezza dei nostri cieli. In adempimento delle prescrizioni di legge in tema di trasparenza Enav SpA ha approvato in data 15 novembre 2013 il piano di prevenzione della corruzione quale proprio PTTI predisponendo sulla home page del proprio sito internet la sezione "amministrazione trasparente", dove dovrebbero risultare i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della sopra esposta normativa;
considerato che:
a seguito di un accurato controllo della sezione "amministrazione trasparente" e dell'intero sito web istituzionale di Enav SpA risulta agli interroganti che non sia stato pubblicato alcun elenco di titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, come invece disposto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Nel dettaglio non risultano disponibili né l'elenco dei titolari di tali incarichi né i relativi dati obbligatori quali: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; il curriculum vitae; le competenze e le attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi a tali rapporti di lavoro, di consulenza o di collaborazione;
a giudizio degli interroganti questa mancanza è sospetta considerando che Enav SpA, una società composta da più di 4.000 dipendenti, si è caratterizzata in questi anni per modalità di reclutamento che a parere degli interroganti potrebbero definirsi familistico-clientelari, in particolar modo per quanto riguarda le assunzioni dei suoi quadri dirigenti. Risulta, infatti, agli interroganti che molti degli attuali dirigenti siano stati assunti, con lauti compensi, come consulenti, e alcuni di loro dopo essere andati in quiescenza, godendo così della doppia retribuzione. Tra questi dirigenti, in quiescenza e poi assunti come consulenti, risultano esserci il dottor Cico Amorosi, responsabile delle Relazioni industriali di Enav, e il dottor Umberto Musetti, attuale responsabile delle risorse umane nonché, in palese conflitto di interessi, responsabile della trasparenza;
risulta agli interroganti che le consulenze, a vario titolo e natura, in essere in Enav SpA, nel periodo tra il 2013 e il 2014, sarebbero state oltre 300 di cui molte evitabili attraverso l'impiego, per gli stessi incarichi, di personale interno e senza lo spreco di denaro pubblico:
gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate sono tenute ad attuare le misure previste dall'art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza);
l'omessa pubblicazione degli incarichi di consulenza in Enav SpA, oltre ad essere a giudizio degli interroganti deprecabile, si potrebbe configurare come una palese violazione poiché l'art. 15, comma 4, del decreto legislativo stabilisce che tali dati devono essere pubblicati "entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico". In caso di omessa pubblicazione si determina, ai sensi del comma 3, la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto l'assunzione, comportando il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta;
a parere degli interroganti è necessario verificare la composizione del management di Enav SpA, le modalità di selezione e di reclutamento dei suoi quadri di vertice, anche in virtù delle recenti avarie e black out che hanno messo in discussione non solo gli standard qualitativi dei servizi di assistenza al volo offerti ma la stessa sicurezza nazionale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare le criticità esposte e se non ritenga urgente sollecitare Enav SpA a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco completo di tutti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, così come previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in modo da consentire una stringente verifica.
(3-01744)
LUCIDI, SCIBONA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, VACCIANO, MORONESE, PAGLINI, BLUNDO, CATALFO, SIMEONI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che Poste italiane SpA è una società per azioni il cui capitale è posseduto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze; con legge 22 maggio 2010, n. 73, la società viene posta sotto controllo e vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico;
considerato che:
si apprende da recenti notizie, riportate da diversi quotidiani, che Poste italiane SpA è intenzionata ad attivare un nuovo piano industriale volto al ridimensionamento degli orari ed alla chiusura di numerosi uffici postali; tale iniziativa riguarderà varie regioni italiane e l'attuazione è prevista nel prossimo mese di aprile 2015;
la nuova politica aziendale determinando diffuse preoccupazioni nei cittadini, anzitutto in realtà regionali, come quella umbra, caratterizzate da piccoli centri urbani isolati fra loro così come evidenziato anche dai sindacati dei pensionati nonché da sindacati regionali di categoria come Spi (Sindacato pensionati italiani) Cgil, Fnp (Federazione nazionale pensionati) Cisl e Uilp (Unione italiana lavoratori pensionati) Uil che criticano l'iniziativa societaria in ottica di livelli occupazionali, nonché in virtù delle gravi ripercussioni che si determineranno nella fascia di popolazione più debole composta da disabili e anziani;
considerato inoltre che:
tale problematica è aggravata dalle clausole attivate con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, "decreto salva Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale (art. 12) impone il versamento di stipendi e pensioni esclusivamente presso gli istituti bancari o tramite i servizi di Poste italiane. Tale vincolo a parere degli interroganti colpisce in maniera particolarmente discriminante tutti quei centri urbani e frazioni carenti di istituti bancari che, di conseguenza, al venir meno dei servizi offerti da Poste italiane si troveranno totalmente sprovvisti per adempiere i doveri divenuti essenziali a luce della normativa citata;
a giudizio degli interroganti il riordino previsto dal piano industriale della società appare in forte contrasto rispetto a due principi dell'impresa: il modello dichiarato di responsabilità sociale d'impresa presente nel suo statuto, nel quale si legge "In Poste Italiane questo impegno si traduce nell'adozione e nella promozione di valori e comportamenti attenti ai bisogni e alle aspettative di tutti gli stakeholder: onestà, trasparenza, senso di responsabilità e affidabilità guidano i comportamenti dell'Azienda nelle relazioni interne e nei rapporti con l'esterno, generando fiducia e credibilità" e quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 1996, recante la "Carta della qualità del servizio pubblico postale", che recita che l'ente Poste "promuove a favore dei portatori di handicap, degli anziani e dei clienti in condizioni particolari, facilità di accesso e rapporto diretto agli sportelli";
Poste italiane è stata scelta da molti clienti proprio in virtù di tali principi;
risulta agli interroganti che non sia stato avviato un confronto trasparente con i clienti o nei diversi territori relativamente al nuovo piano industriale annunciato;
considerando infine che:
le zone maggiormente colpite in Umbria risultano essere quelle aree nelle quali insistono numerosi comuni e frazioni interessati dal ridimensionamento messo in atto da Poste italiane; in tali zone attualmente vengono offerti servizi destinati a frazioni contigue già prive di uffici postali;
gli uffici in chiusura sono situati nella provincia di Perugia (Castel Ritaldi, Annifo e Capodacqua, Perugia a piazza Partigiani, Sant'Egidio e Ripa, Villastrada e Gioiella, Collazzone) nonché nella provincia Terni (Collestatte, Porchiano, Schifanoia e Capitone, Sugano, Melezzole); inoltre per altri 18 uffici postali sarebbe previsto un ridimensionamento del servizio;
a giudizio degli interroganti appare inappropriata l'attuazione di tale piano in Umbria alla luce dell'antecedente processo di razionalizzazione attuato dalla società che nel 2012 ha portato nella sola regione alla chiusura di 32 uffici e alla riduzione di orario in altri 44,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire in relazione al previsto ridimensionamento del sistema postale in virtù delle criticità esposte, nonché per garantire un servizio divenuto ancor più essenziale e indispensabile grazie al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
se in alternativa non ritenga opportuno adoperarsi, alla luce delle problematiche insistenti nel territorio umbro, e in particolare per tutti quei cittadini che vivono in aree disagiate dell'Umbria, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
se nell'attuazione del piano sia previsto che i servizi offerti dagli uffici postali siano rapportati in giusta misura alla distanza di altro ufficio con medesime funzioni ed alla densità della popolazione insistente nella zona;
quali iniziative intenda assumere per favorire la fascia di popolazione più fragile composta da disabili e anziani, qualora si concretizzi il ridimensionamento così come annunciato;
se non ritenga che sia necessario attivarsi con iniziative di competenza per favorire la revisione del piano industriale di Poste italiane relativamente all'Umbria, al fine di ridimensionare l'azione dello stesso in considerazione dell'ultimo piano per la razionalizzazione dei servizi di Poste italiane già applicato nella medesima regione.
(3-01746)
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute - Premesso che:
le fibre fiberfrax sono presenti in numerosi prodotti (materassini, pannelli, cementi, tessuti, corde, vernici) e vengono utilizzate solo a fini industriali e segnatamente come isolanti termici o guarnizioni per forni, caldaie o nel settore aerospaziale e automobilistico;
il fiberfrax non poteva essere venduto direttamente al pubblico, ma utilizzato solo per uso professionale;
ormai da alcuni anni il prodotto sta uscendo dal mercato europeo, perché riconosciuto dannoso per la salute e per l'ambiente;
infatti la Thermal Ceramics Italiana Srl di Atella (Potenza), l'unico stabilimento in Italia in cui veniva lavorato il fiberfrax, ha cessato già da molti anni la sua attività;
la pericolosità del prodotto è confermata dall'Unione europea che l'ha inserito nella categoria 2 («sostanze che devono essere considerate come se fossero cancerogene per l'uomo»), giudizio confermato dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) che ha ribadito la classificazione 2B («possibile cancerogeneità per l'uomo»);
è comprovato che le fibre ceramiche refrattarie (RCF) sono un potente agente che causa il mesotelioma e che esiste una chiara relazione tra la dose di esposizione e l'insorgere del mesotelioma in termini d'incidenza e tempo di latenza;
i rischi per i lavoratori lungamente esposti durante la lavorazione del prodotto sono altresì confermati dal programma intensivo che l'Associazione europea delle industrie delle fibre ceramiche (ECFIA) ha promosso al fine di monitorare la concentrazione di polveri presso i produttori, come anche gli utilizzatori finali, con l'intento, all'epoca, di ridurre il più possibile l'esposizione dei lavoratori alle polveri;
i firmatari del presente atto di sindacato ispettivo hanno già presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare che si propone di equiparare la sostanza usata dalla Thermal Ceramics Italiana all'amianto, estendendo altresì ai lavoratori impegnati in quella produzione i benefici della legislazione in materia;
tale riconoscimento comporterebbe un onere finanziario contenuto, tenuto conto che si tratterebbe di circa 20 lavoratori,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di poter emanare un provvedimento per equiparare il fiberfrax all'amianto, consentendo ai lavoratori occupati nel citato stabilimento di Atella di avvalersi dei benefici previsti per i lavoratori impegnati nella produzione di amianto.
(3-01747)
MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI, GAMBARO, ORELLANA, SIMEONI, MASTRANGELI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
con l'ordine del giorno G 6.300 al disegno di legge n. 1214, accolto dal Governo, si impegnava il Governo a porre in essere ogni iniziativa per evitare ulteriori proroghe e, in particolare, a mettere in atto tutte le misure necessarie per rendere quanto più agevole la procedura di assegnazione degli appalti per i lavori di messa a norma e in sicurezza degli edifici scolastici, si chiedeva altresì di conferire carattere d'urgenza alle procedure relative al contenzioso sull'edilizia scolastica, accelerandone in tal modo l'esito, per evitare situazioni di rischio e la dispersione di risorse economiche;
con l'approvazione in via definitiva il 26 gennaio 2015, del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 27 febbraio 2015, e recante "Proroga termini previsti da disposizioni legislative", si è approvata l'ennesima proroga, all'articolo 6, in materia di istruzione, relativa all'edilizia scolastica, laddove invece questa avrebbe un carattere d'urgenza;
a quanto risulta agli interroganti molti degli interventi di edilizia scolastica sono bloccati da un contenzioso giudiziario, il Governo si era impegnato a fare in modo che tutti i contenziosi relativi all'edilizia scolastica avessero una via prioritaria per essere risolti,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo nell'anno intercorso abbia attivato in merito a quanto esposto in premessa;
quali iniziative intenda assumere per rispettare gli impegni già presi.
(3-01750)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
DE PETRIS, CERVELLINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
le politiche di austerity, imposte dalla "Troika" europea (Banca centrale europea, Fondo monetario internazionale, Commissione europea), stanno da anni condizionando pesantemente le scelte politiche e di bilancio degli Stati nazionali;
tali scelte, nel nostro Paese, hanno caratterizzato l'operato degli ultimi Governi con l'imposizione di una serie di tagli che colpisce in modo particolare le fasce sociali più deboli e il ceto medio, che negli ultimi 7 anni di crisi hanno subito un significativo processo di impoverimento;
i tagli imposti agli enti locali anche attraverso la "spending review" pongono le istituzioni di prossimità, in particolare i Comuni e i Municipi, nella condizione, de facto, di non poter operare e di dover tagliare servizi fondamentali (cultura, scuola, trasporti);
nonostante gli annunci del Governo, nessun provvedimento concreto è stato messo in campo per allentare il patto di stabilità;
enti locali importanti, come il Comune di Roma, sono impegnati, in questi giorni, a discutere il proprio bilancio di previsione e, per effetto dei tagli, rischiano di determinare una diminuzione di spesa, nel triennio 2014-2016, pari a 440 milioni di euro: circa il 10 per cento della spesa corrente attuale, che è di 4.460 milioni di euro annui;
considerato che la forte riduzione dell'intervento pubblico, indebolendo tutte le politiche sociali, rischia sempre più di connotarsi come un abbandono della programmazione politica volta all'integrazione, all'inclusione di coloro che maggiormente soffrono la crisi e alla coesione sociale, relegando e trasformando le emergenze in questioni di ordine pubblico;
considerato altresì che:
l'acuirsi del disagio sociale e la mancanza di adeguate politiche pubbliche stanno di fatto peggiorando le condizioni di vita in particolare nelle periferie delle nostre città, dove la mancanza e/o l'insufficienza di reddito e l'emergenza abitativa appaiono problemi cruciali di una moderna questione sociale;
questo stato di difficoltà vissuto da una parte consistente della popolazione rischia di far emergere situazioni di intolleranza di stampo razzista e di guerra tra poveri, di cui i recenti fatti di cronaca a Roma sono solo un esempio;
in un clima come quello descritto preoccupa l'emergere di organizzazioni e movimenti politici di chiaro stampo xenofobo e razzista, che sulla strumentalizzazione del disagio sociale provano a costruire dinamiche di consenso facile;
Roma e i territori del Lazio vivono un momento di crisi estremamente pesante, che non può essere ulteriormente aggravato da politiche pubbliche fondate sui tagli all'emergenza abitativa, al sistema sociale, al welfare, al lavoro, alla lotta al degrado,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di arginare le conseguenze della crisi economica, non ritenga opportuno e necessario predisporre la realizzazione di un piano di intervento sociale volto a risollevare gli enti locali dall'emergenza in cui versano;
se non ritenga che sia arrivato il momento di riconoscere gli oneri e gli extracosti congruenti che Roma deve sostenere realmente in quanto capitale, come avviene anche per altre capitali europee e se a tal fine non ritenga necessario e urgente riaprire un tavolo di confronto con il Comune di Roma;
al fine di arginare le conseguenze della crisi economica, se non ritenga opportuno, in collaborazione con gli enti locali, realizzare adeguate politiche inclusive al fine di contrastare il diffondersi di organizzazioni di stampo xenofobo e neo-fascista che sulla difficoltà vissuta da larghi strati della popolazione costruiscono le basi per un consenso politico populista e pericoloso per la tenuta democratica del Paese.
(3-01742)
RAZZI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che
l'Aterno-Pescara è il fiume più lungo d'Abruzzo e il maggiore per estensione di bacino (3.190 chilometri quadrati) fra quelli che sfociano nell'Adriatico a sud del Reno;
il fiume si sviluppa prevalentemente tra le province de L'Aquila e Pescara, toccando in minima parte anche la provincia di Chieti; nei pressi di Popoli (Pescara) si unisce al fiume Pescara e sfocia nel mare Adriatico nell'omonima città;
esso attraversa la città di Pescara, in molti punti privi di argini, ragione per cui esonda, procurando allarme e terrore tra i cittadini durante le piogge e le precipitazioni abbondanti;
lungo il percorso, nei tratti privi di argine di sicurezza, le imbarcazioni sono costrette ad attraccare letteralmente nell'acqua su apposite boe;
a Pescara, a causa delle ultime abbondanti precipitazioni e dai bollettini meteo della Protezione civile, è stato dichiarato il livello di massima allerta con la chiusura da parte del Comune della circolazione nelle 2 aree golenali in via precauzionale;
da notizie in possesso dell'interrogante le criticità massime riguardano Porta Nuova, le strade limitrofe allo stadio, il lungomare sferzato dalle mareggiate e via Tirino, sommersa dalla pioggia incessante;
il fiume in piena ha altresì inondato la pista ciclabile andando a riversarsi sulla carreggiata;
a giudizio dell'interrogante la situazione è decisamente grave. Non si comprende il motivo per cui, ancora, non siano stati eseguiti, i necessari lavori di rafforzamento degli argini del fiume con maggior portata del basso adriatico,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, in favore della messa in sicurezza del fiume Aterno-Pescara;
se non ritenga di voler intervenire favorendo la realizzazione di adeguati argini almeno nelle zone in cui il fiume attraversa i centri abitati, affinché si scongiurino danni ingenti ed incidenti gravi.
(3-01745)
DE PETRIS, PETRAGLIA, CIRINNA', AMATI, TAVERNA, COTTI, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 novembre 2007, relativo ai "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163", stabilisce all'articolo 7 le fattispecie nelle quali si applica la decadenza immediata dai contributi; in particolare al comma 2 recita: "Per i contributi al settore circense, la decadenza è disposta anche nel caso di condanna definitiva per i delitti di cui al titolo IX-bis del libro II del codice penale, o di ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione degli animali";
il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014, relativo ai "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", al comma 3 dell'articolo 33, prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda di contributo sia corredata dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al titolo IX-bis del libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali;
il 24 settembre 2013 è stato approvato dall'aula del Senato l'ordine del giorno G9.205 al disegno di legge 1014 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" che ha impegnato il Governo "a prevedere (...) una riduzione progressiva dei contributi" ai circhi che utilizzano animali, "fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018";
l'ordine del giorno approvato è in totale sintonia e rappresenta la volontà e il sentire della stragrande maggioranza degli italiani, come ha recentemente confermato il nuovo rapporto Eurispes 2014, contraria all'utilizzo di animali negli spettacoli;
ancora oggi vi sono 100 strutture circensi operative in Italia che tengono in cattività circa 2.000 animali, che per la loro intera esistenza sono obbligati in angusti spazi che in molti casi non sono in grado di soddisfare le loro basilari esigenze etologiche, come anche sottolineato da numerosi procedimenti penali in corso;
in base ai dati contenuti in un dossier denuncia pubblicato in questi giorni dalla Lega nazionale antivivisezione (LAV) vi sono evidenze inconfutabili secondo le quali ai circhi indagati per "sevizie", "lesioni" e "crudeltà" verso gli animali vengono concessi ancora oggi i contributi a valere sulle risorse del FUS;
il dossier, in particolare, rivela che tra i circhi beneficiari di risorse pubbliche ve ne sono almeno 8 con condanna definitiva o sotto processo per maltrattamenti: Medrano, American Circus, Darix Togni, Martin, Caroli, Città di Roma, Aldo Martini e Folloni. Si riportano 3 esempi significativi: 1) nonostante la sentenza definitiva per il reato di maltrattamento di animali commesso nel 2003, Rolando Folloni, proprietario del circo Rolando Folloni negli anni 2008 e 2009 ha ricevuto contributi del FUS per 15.000 euro; 2) il circo Città di Roma è stato denunciato in quanto teneva elefanti in condizione di quasi immobilità, tigri in spazi angusti, esposte al freddo, e nel complesso tutti gli animali tenuti in strutture non idonee a garantire l'igiene e la pulizia. Nonostante una condanna definitiva, il circo ha ricevuto, negli anni, i seguenti finanziamenti: nel 2008, 99.500 euro, e nel 2009, 35.000 euro; 3) il circo Lidia Togni, pur con due diverse società, ha ricevuto dal 2008 ad oggi ben 817.633 euro di contributi pubblici. La signora Lidia Togni è stata condannata dal tribunale di Palermo con sentenza n.764 del 2008;
nei 3 casi emblematici esposti, il Ministero ha risposto alle richieste di chiarimento da parte della LAV nella persona del dirigente della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, dottor Salvatore Nastasi, nei seguenti modi. Per quanto riguarda Rolando Folloni, "negli anni 2008 e 2009 l'Amministrazione non aveva ancora ricevuto notifica della sentenza definitiva per reato commesso nel 2003. Nel 2010 anno in cui viene acquisito il certificato di sentenza definitiva (...) il circo non viene ammesso al contributo. Viene riabilitato nel 2011". E comunica che "È stata inoltrata richiesta alla Avvocatura in merito alla procedura ed alla fattibilità di una apertura di procedura per restituzione della somma assegnata in anni precedenti alla acquisizione di notifica di reato da parte di questa Amministrazione". Per quanto riguarda il caso del signor Elio Bizzarro, titolare del circo Città di Roma, "la condanna definitiva è stata rilevata tramite casellario giudiziale solo nel 2010, da allora le sue istanze non sono più state ammesse". Per quanto riguarda, infine la signora Lidia Togni, legale rappresentate del circo Lidia Togni, "acquisito il certificato dal tribunale, il circo non viene ammesso al contributo nel 2010" e precisa che "Il circo Lidia Togni nel mondo a cui sono stati assegnati i contributi fa riferimento ad una nuova società, a statuto cooperativo con un altro rappresentate locale". Infine ammette "Non si può non sottolineare, infine, che una maggiore e più tempestiva informazione interamministrativa costituisce uno strumento indispensabile",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di giudicare scandalosa una simile mancanza di coordinamento e di comunicazione fra le amministrazioni, indispensabile ai fini della tutela della stessa pubblica amministrazione e se non ritenga di dover sospendere immediatamente le erogazioni dei contributi e dare l'avvio ad un procedimento amministrativo, con la dovuta sollecitudine, al fine della revoca e della restituzione dei contributi pubblici del fondo unico per lo spettacolo, erogati e non dovuti, a quelle attività circensi nel cui personale risultino impiegate persone che abbiano riportato condanne definitive per i reati previsti dal titolo IX-bis del codice penale, o che abbiano compiuto una qualsiasi violazione delle normative italiane o dell'Unione europea in materia di protezione degli animali;
se non ritenga opportuna una verifica di eventuali comportamenti fraudolenti da parte dei soggetti beneficiari dei contributi che hanno utilizzato l'autocertificazione come strumento di richiesta degli stessi, rendendosi con ciò responsabili di comportamenti penalmente perseguibili;
se non ritenga necessaria un'ampia verifica, anche alla luce delle deficitarie normative e procedure vigenti, sull'eventuale presenza di casi simili, in cui, nelle attività circensi, si impieghi personale che abbia riportato le condanne o commesso le violazioni indicate;
se non ritenga di adeguarsi alla crescente sensibilità dei cittadini nei confronti dei diritti degli animali, apportando modifiche al meccanismo di assegnazione dei contributi relativi pubblici del fondo unico per lo spettacolo al fine di evitare, nel futuro, che tali contributi vengano erogati ad esercenti attività circensi che non ne abbiano titolo, quali quelli elencati;
se non ritenga di dare immediata applicazione all'ordine del giorno G9.205 a prima firma della senatrice De Petris con il contributo delle senatrici Repetti, Cirinnà, Taverna e del senatore Cotti, che impegna il Governo "a prevedere, nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163, ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con animali fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018 anche per quanto riguarda le attività promozionali, educative, formative, editoriali, collegate alle attività circensi con animali, alle attività circensi con animali all'estero, all'Accademia del circo e a Festival circensi".
(3-01748)
LAI, GUERRA, PEGORER, TOMASELLI, CUCCA, IDEM, FORNARO, PUPPATO, ANGIONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
la nuova Commissione europea ha deciso di promuovere un fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il cosiddetto "Piano Juncker", sostenuto da un finanziamento garantito dalla stessa Commissione e integrato da contributi diretti degli Stati europei, destinato a finanziare progetti attivabili rapidamente e in grado di contribuire al rilancio dell'economia europea, anche grazie ad un moltiplicatore economico dato dagli investimenti privati;
la selezione dei progetti da finanziare con il FEIS avviene a livello europeo secondo criteri che sono in corso di discussione in sede intergovernativa e presso la Commissione europea;
il criterio della "bancabilitá" proposto in sede europea è stato valutato dall'Italia, dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, come inadeguato, se considerato come unico criterio per la valutazione di progetti- pubblici e pubblici-privati - strategici per lo sviluppo;
considerato che per quanto risulta agli interroganti:
da un articolo apparso su un importate quotidiano regionale della Sardegna il 24 febbraio 2015, si apprende che il Governo italiano avrebbe già selezionato 100 progetti da inviare alla Commissione europea;
nel medesimo articolo si riporta inoltre che le Regioni sarebbero rimaste totalmente estranee sia dalla proposta di progetti strategici sia dalle procedure di valutazione e selezione, e che il criterio guida individuato dal Governo per la selezione dei 100 progetti sui 1.000 presi in esame, sia stato quello della bancabilitá dell'iniziativa;
inoltre, la selezione dei progetti sarebbe avvenuta presso la sede stessa del Ministero dell'economia e delle finanze, notizia tra l'altro confermata anche dal Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pierpaolo Baretta, in un'intervista in cui avrebbe affermato che la valutazione è ancora in corso e che vi sarebbero gli spazi per proporre ulteriori progetti;
considerato che:
il Governo ha di recente comunicato che la selezione dei progetti avviene a cura della Commissione europea, che sono in corso di definizione i criteri di valutazione e scelta e che l'Italia è contraria al fatto che la bancabilitá sia l'unico criterio di selezione e di valutazione,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero che il Ministero dell'economia e delle finanze abbia già svolto o stia svolgendo un processo di selezione dei progetti da proporre per il finanziamento del FEIS e, in caso contrario, quale altro soggetto istituzionale stia provvedendo a tale selezione;
se corrisponda al vero la notizia che il Governo abbia già selezionato 100 progetti da inviare alla Comunità europea e, qualora ciò fosse confermato, sulla base di quali criteri siano avvenute le selezioni e se tali criteri siano stati dettati dalla Commissione europea o definiti in sede nazionale;
se risulti chi abbia provveduto alla selezione dei suddetti 100 progetti sottoposti all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze e quali siano i soggetti titolati ad eseguire tale selezione e attraverso quali procedure;
se il Governo ritenga la "bancabilitá" come criterio essenziale per la presentazione di progetti da parte dell'Italia, considerando che si tratta di progetti finalizzati allo sviluppo e alla ripartenza dell'economia europea.
(3-01749)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DI MAGGIO - Ai Ministri della difesa e dell'interno - Premesso che:
nel corso di una puntata della trasmissione televisiva "Le Iene" andate in onda il giorno 5 marzo 2015, il giornalista Mauro Casciari ha realizzato un servizio dal titolo "Chi ruba i pacchi che spedisci";
nel servizio appare evidente che si è in presenza di un reato di truffa ai danni di un cittadino posto in essere dal corriere postale;
la cosa che stupisce è la posizione dei carabinieri e il loro apparente coinvolgimento nella vicenda,
si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per approfondire la vicenda, al fine di salvaguardare la fiducia che ogni cittadino deve avere nei confronti di un'istituzione come l'Arma dei Carabinieri, che ha come scopo preciso quello di proteggere ogni persona.
(4-03590)
BELLOT, STEFANI, ARRIGONI, TOSATO, BISINELLA, CANDIANI, MUNERATO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il tema del mancato pagamento dei propri debiti, soprattutto commerciali, da parte dei diversi livelli della pubblica amministrazione è stato acuito dall'aggravarsi della crisi economica e dal susseguirsi di provvedimenti di tagli lineari della spesa, soprattutto a carico degli enti locali e territoriali;
oltre ai gravi danni economici provocati dal ritardo nei pagamenti alle imprese, dopo l'entrata in vigore nel 2013 della direttiva 2011/7/UE (che sostituisce la precedente direttiva 2000/35/CE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che impone il limite massimo di 60 giorni per il pagamento ai creditori, il nostro Paese rischia anche di dover pagare sanzioni comunitarie;
il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato quasi un anno fa, a mezzo stampa, che la questione dei pagamenti arretrati sarebbe stata pressoché risolta e che tutto l'arretrato sarebbe stato pagato entro settembre 2014. Bisogna tuttavia distinguere tra i fondi che sono stati stanziati, i crediti che hanno potuto essere certificati e quelli che effettivamente sono stati riscossi;
a fronte di un sistema di certificazione sviluppato, permane molta ritrosia da parte delle banche a scontare i crediti, operazione comunque penalizzante per gli imprenditori che otterranno solo una parte del proprio credito;
tra il 2013 e il 2014 gli ultimi Governi hanno messo a disposizione quasi 57 miliardi di euro, ma creditori, imprese e artigiani, ne sono arrivati, al 30 gennaio 2015, solo 36,5, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'economia e delle finanze, Padoan; rimangono quindi fuori altri 37,7 miliardi per i soli debiti già esistenti alla fine del 2013;
ma l'elemento ancora più grave è che, nonostante i debiti pagati, lo stock complessivo del debito rimane invariato nel suo livello intorno ai 70 miliardi, e quindi i meccanismi di pagamento della pubblica amministrazione continuano a generare nuovo debito verso i fornitori;
la CGIA di Mestre ha più volte sostenuto che a suo parere il Governo non conosca l'importo esatto dei debiti;
effettivamente, a quanto risulta agli interroganti si stanno comunque pagando solo ed esclusivamente debiti maturati fino al 31 dicembre 2013, senza alcun dato né provvedimento rispetto al nuovo debito che si è prodotto nel 2014 e che va maturando tuttora; il debito commerciale della pubblica amministrazione continua a crescere inesorabilmente, anche a causa dei limiti di pagamento imposti agli enti dal patto di stabilità interno;
il risparmio dello Stato, realizzato tramite tagli lineari agli enti locali e territoriali, ed il fittizio rispetto del patto di stabilità e crescita, ottenuto mascherando i propri debiti, non possono ricadere interamente su imprese già provate dal carico fiscale e dalla crisi economica;
oltre al pagamento degli arretrati è necessario provvedere affinché chi lavora con la pubblica amministrazione possa essere pagato in tempi certi, senza ricorrere a procedimenti burocratici, incerti e comunque penalizzanti in termini di incasso, e per raggiungere questo obiettivo non esiste altra strada che il superamento del patto di stabilità interno così come oggi è concepito,
si chiede di sapere:
se al Governo risulti a quanto ammontino i crediti verso la pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2013 e ad oggi non riscossi, anche se certificati;
se risulti a quanto ammonti l'ulteriore debito commerciale della pubblica amministrazione maturato dal 1° gennaio 2014 ad oggi;
se risulti che l'Italia rischi la messa in mora da parte della Commissione europea per il mancato rispetto della direttiva 2011/7/UE;
se intenda proporre una radicale riforma del patto di stabilità interno in modo da garantire che gli enti pubblici possano pagare i propri debiti entro 60 giorni.
(4-03591)
FAVERO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
il Consiglio dei ministri del 3 marzo 2015 ha approvato la Strategia italiana per la banda ultralarga e per la crescita digitale 2014-2020 che mira a colmare il ritardo digitale del Paese sul fronte infrastrutturale e dei servizi;
l'Italia nel 2014 risultava, infatti, ancora il Paese con la minor copertura di reti digitali di nuova generazione (NGA) in Europa, sotto la media europea di oltre 40 punti percentuali per l'accesso a più di 30 Mbps (megabyte per secondo), un 20 per cento di copertura, contro il 62 per cento europeo e con la prospettiva di giungere solo nel 2016 al 60 per cento di copertura a 30 Mbps e in assenza di piani di operatori privati per avviare la copertura estensiva a 100 Mbps;
si è reso quindi necessario recuperare il divarioe raggiungere l'obiettivo strategico di massimizzare la copertura entro il 2020 da un punto di vista infrastrutturale, raggiungendo come minimo gli obiettivi minimi definiti per il secondo pilastro dell'Agenda digitale europea (internet in ultrabroadband ad almeno 100 mbps per almeno il 50 per cento della popolazione come utente, con un 100 per cento dei cittadini che abbiano la copertura a 30 mbps) ma dandosi come obiettivo finale il raggiungimento dei 100 mbps fino all'85 per cento dei cittadini. Parallelamente alla creazione delle infrastrutture digitali, attraverso la Strategia per la crescita digitale, il Governo intende stimolare la creazione e l'offerta di servizi che ne rendano appetibile l'utilizzo e la sottoscrizione di abbonamenti in ultrabroadband;
le risorse pubbliche impegnate nel nuovo piano nazionale per la banda ultralarga sarebbero complessivamente pari a 6 miliardi di euro, provenienti dai fondi europei FESR (fondo europeo di sviluppo regionale) e FEASR (fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), il fondo di sviluppo e coesione, a cui si sommano i fondi collegati del cosiddetto "Piano Juncker";
come ha dichiarato alla stampa il presidente di Confindustria digitale, Elio Catania, il piano mette al centro della politica di crescita la trasformazione digitale del Paese, puntando non solo allo sviluppo dell'infrastrutturazione TLC, ma anche ad accelerare tutte quelle azioni, in primis lo switch off della pubblica amministrazione, indispensabili per stimolare la domanda, vero digital divide italiano;
considerato che:
secondo gli ultimi dati resi disponibili dal "Digital Agenda Scoreboard 2014", emergerebbe una situazione di estrema debolezza nell'utilizzo dei servizi in rete da parte di cittadini e imprese italiane;
gli utenti regolari di internet sono solamente il 56 per cento della popolazione di età compresa tra 16 e 74 anni, contro una media europea del 72 per cento, mentre il 34 per cento degli italiani non ha mai utilizzato internet, contro il 21 per cento della media europea. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese (con 10 e più addetti), meno del 5 per cento commercializza in rete, rispetto al 14 per cento dell'Europa;
a parere dell'interrogante tra i motivi del disservizio e ritardo nello sviluppo dell'infrastruttura TLC, vi sarebbe il poco interesse da parte degli operatori privati ad investire nell'allacciamento alla rete di centrali, poste in alcune aree svantaggiate del territorio nazionale, come quelle montane, con un minor numero di abbonati, e il conseguente rischio di un basso ritorno economico per tali soggetti;
dall'altro lato, l'alto costo di allacciamento risulta spesso insostenibile per le imprese e le famiglie che si trovano fuori dai territori metropolitani. Questo è dovuto anche all'assenza di un vero regime di competitività tra gli operatori che operano in tali centri periferici;
infine, esiste una disparità culturale nella diffusione dell'apprendimento delle nuove tecnologie, a sfavore di anziani e altri soggetti deboli, che aumenta il divario di competitività esistente tra l'Italia e gli altri Paesi europei;
considerato che:
i ritardi in questo investimento e i problemi relativi alla connessione "banda larga" sul territorio piemontese, sono stati resi evidenti da una nota inviata al presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, dal viceministro della giustizia, Enrico Costa;
secondo la suddetta nota, in base all'accordo di programma del 2010 sottoscritto tra la Regione Piemonte e il Ministero dello sviluppo economico, che prevedeva una serie di attività di infrastrutturazione per la banda larga, ad oggi sono stati spesi 7.176.071,70 euro per posare la fibra ottica, di cui: 105.668,49 euro per la provincia di Alessandria; 594.903,03 euro per Asti; 1.032.606,10 euro per Biella; 2.487.053,19 euro per Cuneo; 715.199,10 euro per Novara; 1.247.863,97 euro per Torino; 829.644,17 euro per la provincia di Verbano-Cusio-Ossola; 163.133,65 euro per Vercelli;
tuttavia, solo poco più di un quinto delle tratte, il 20 per cento, è stato attivato: una somma pari a 5.636.577,50 euro (di cui 643.209,20 euro nella provincia di Biella) risulta essere stata spesa per posizionare la fibra ottica, raggiungendo centrali Telecom, senza che però sia seguita alcuna attivazione di servizi a banda larga,
si chiede di sapere:
quali atti di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere i problemi di connessione alla banda larga che colpiscono diversi cittadini italiani, in particolare piemontesi, e quelli che si trovano in aree svantaggiate o al di fuori dei centri metropolitani;
se e quali siano gli specifici interventi previsti nel Piano nazionale per la banda ultralarga a favore degli utenti che risiedono nelle citate zone che, al pari degli altri cittadini italiani, hanno diritto all'accesso al servizio universale digitale.
(4-03592)
DE PETRIS - Al Ministro della salute - Premesso che:
tra gli stati patologici non adeguatamente conosciuti e per i quali non sono possibili né sussidi diagnostici, né adeguate forme di prevenzione, né terapie, vi è l'acufene, una patologia devastante caratterizzata da un disturbo uditivo costituito da rumori (come fischi, ronzii, fruscii, pulsazioni, eccetera) che l'orecchio, o entrambe le orecchie, o addirittura la testa, percepiscono in maniera ininterrotta;
l'acufene non è semplicemente "un disturbo molto fastidioso" come si usa spesso liquidarlo, ma una vera e propria malattia che provoca uno stato invalidante dal punto di vista dell'assetto psicologico ed emozionale, del ritmo sonno-veglia, del livello di attenzione e concentrazione, della vita di relazione. Chi ne è colpito spesso non riesce a sopravvivere, il paziente viene portato ad uno stato di forte depressione, con risvolti a volte drammatici, quali la morte per suicidio;
l'acufene (che affligge oltre il 10 per cento della popolazione, in Italia si stimano oltre 5.000.000 portatori) più che una malattia rara si può definire una patologia "orfana", in quanto non riceve le attenzioni e il sostegno economico-sociale adeguati;
negli ultimi anni, grazie alla continua attività di sensibilizzazione portata avanti dall'associazione dei pazienti A.I.T Onlus, che conta più di 2.000 iscritti, hanno avuto inizio studi e ricerche presso l'università di Pavia e l'istituto "Mario Negri", che difficilmente potranno essere portati avanti senza un aiuto concreto da parte del Ministero della salute;
considerato che:
la revisione dei livelli essenziali di assistenza è ferma all'ormai lontano 2001;
la Costituzione impone ai sensi dell'articolo 32 la salvaguardia del principio di equità dell'assistenza per tutti i cittadini,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi per garantire alle persone colpite dall'acufene il pieno accesso alle cure e all'assistenza materiale, economica e psicologica che fino ad oggi sono state loro negate, in particolare prevedendo il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per tutte le prestazioni sanitarie, incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate per la diagnosi, il trattamento, il monitoraggio dell'evoluzione della malattia e la prevenzione degli aggravamenti, comprese le prestazioni riabilitative e di assistenza protesica, nonché l'acquisto dei farmaci di fascia C necessari per il trattamento della malattia nonché dei trattamenti considerati non farmacologici, quali alimenti, integratori alimentari, dispositivi medici e presidi sanitari;
se non ritenga non più procrastinabile l'adozione di iniziative per favorire la ricerca clinica e preclinica finalizzata alla cura dell'acufene, prevedendo risorse finanziarie certe ed adeguate a sostegno di tutti gli enti pubblici e privati che svolgono progetti di ricerca e studi su questa devastante patologia, in particolare a quelle università e istituti che hanno già avviato ricerche in tal senso.
(4-03593)
CENTINAIO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
stando alle informazioni ottenute direttamente dal sindaco di Robbio (Pavia), alcuni cittadini extracomunitari trasferiti nella cittadina dal Ministero dell'Interno secondo il piano di smistamento territoriale adottato dal Ministero per far fronte all'emergenza sbarchi degli extracomunitari che presentano richiesta dello status di protezione umanitaria, hanno occupato il Comune in protesta con l'amministrazione che non voleva rilasciare loro il documento della carta d'identità;
se da un lato è vero che la normativa prevede che anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno temporaneo debba essere rilasciata la carta d'identità dal Comune in cui risiedono, è dall'altro lato inopportuno, in una fase emergenziale come quella attuale, non prevedere delle norme speciali restrittive atte il più possibile a determinare la certezza dello status del cittadino extracomunitario presente in Italia;
è necessario ricordare che, di tutti gli extracomunitari che sbarcano nel nostro Paese e che presentano richiesta di protezione umanitaria, soltanto il 10 per cento riesce a terminare positivamente l'iter per il riconoscimento;
è opportuno riconsiderare l'iscrizione all'anagrafe di soggetti che hanno ancora in corso audizioni di convalida del loro status che, nel caso in cui avessero un diniego, si troverebbero ad avere in possesso documenti e certificazioni validi a tutti gli effetti, di pari grado rispetto ai cittadini italiani e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, garantendo loro documenti d'identità e certificazioni rilasciati sulla base di notizie non veritiere;
il pericolo sempre più diffuso della possibilità di infiltrazioni di terroristi internazionali tra gli immigrati che quotidianamente sbarcano sulle nostre coste dovrebbe far prevalere la ragionevolezza nell'applicazione delle norme prevedendo misure maggiormente restrittive rispetto a quelle ad oggi vigenti nel nostro ordinamento giuridico;
i sindaci rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro Paese, sono la prima istituzione di prossimità e vicinanza con la cittadinanza e nella funzione principale di ufficiali di anagrafe hanno il dovere di agire in modo attento con il fine ultimo di garantire la sicurezza dei cittadini,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno adottare anche con proprio decreto un'interpretazione restrittiva della normativa vigente che permetta ai sindaci di valutare le richieste per il rilascio della carta d'identità, potendo esprimere verso la richiesta un diniego motivato a persone prive di una documentazione tale da assicurare lo status di persona richiedente asilo.
(4-03594)
DONNO, CAPPELLETTI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, PUGLIA, PAGLINI, MORONESE, LEZZI, BUCCARELLA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
nel Comune di Neviano, in provincia di Lecce, risulta essere presente, a partire dal 1999, un ripetitore di telefonia mobile installato sulla palazzina di un privato cittadino, a ridosso della piazza del paese, a soli 12 metri di altezza nel centro cittadino ed in prossimità di strutture che ospitano abitualmente bambini ed anziani;
con autorizzazione n. 7/99 prot. n. 4452, il Comune di Neviano ha autorizzato la ditta interessata a "realizzare la Stazione Radio Base per telefonia mobile" su un immobile privato. Nel medesimo provvedimento è stata altresì prescritta, in caso di eventuale superamento dei valori limite normativamente previsti e "con spesa a carico" della società interessata, la sospensione dell'attività della stazione in questione;
il citato impianto risulta essere stato di recente potenziato, dato che amplifica, di fatto, l'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione residente;
l'impianto è stato monitorato da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Puglia tra aprile e giugno 2014, riscontrando parziali superamenti della soglia limite;
considerato che:
il regolamento comunale di Neviano approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 26 settembre 2007, recante "Disciplina delle installazioni e localizzazioni radioelettrici di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 5 del 8.03.2002", persegue, tra le finalità, quelle di "minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti; minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per le telecomunicazioni; fissare i criteri per la localizzazione degli impianti attraverso l'individuazione delle aree sensibili, delle zone di vincolo, degli impianti esistenti, dei livelli di campo elettromagnetico esistente";
il regolamento della Regione Puglia n. 14 del 14 settembre 2006, per l'applicazione della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz", persegue "la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed intende assicurare che tanto la gestione delle procedure autorizzatorie quanto l'esercizio dei poteri di pianificazione attribuiti agli Enti territoriali seguano linee uniformi e siano orientati alla tutela della salute, dell'ambiente e del territorio, considerando, tra l'altro, l'esigenza di perseguire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se non ritengano opportuno sollecitare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di concerto con le autorità locali e previa sospensione della connessa autorizzazione, un'efficace riallocazione della stazione radio base, sita nel Comune di Neviano;
se non ritengano necessario promuovere la conoscenza degli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute, tenendo conto delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente nonché delle raccomandazioni e degli studi della ricerca comunitaria e internazionale.
(4-03595)
PAGLIARI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:
da molti anni è attivo a Fidenza (Parma) l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio permette a cittadini, imprese e professionisti dei comuni di Fidenza, Bore, Busseto, Fontevivo, Noceto, Polesine Parmense, Salsomaggiore Terme, Soragna e Zibello (79.000 abitanti complessivi) di usufruire dei servizi dell'Agenzia delle entrate senza dover rivolgersi agli uffici di Parma, distanti oltre 30 chilometri, con notevole risparmio di tempo, di costi di trasporto e riducendo la congestione del traffico lungo la direttrice della via Emilia. La presenza dell'ufficio si traduce anche in un elemento di presidio contro l'evasione fiscale e di sostegno alla tax compliance;
questa zona dell'Emilia occidentale compresa fra le città di Parma e Piacenza, nonostante rappresenti un polo di notevole importanza economica a livello nazionale, sta sperimentando una progressiva dismissione dei servizi statali: ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e ospedale a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), uffici postali nelle zone montuose del territorio, sedi di Equitalia, Inps e tribunale, sezione distaccata di Parma;
da quanto si è appreso dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, a fare data dal 1° gennaio 2016 Fidenza perderà anche l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate. La notizia ha provocato malumori tra cittadini, imprenditori e professionisti della zona, nonché tra i lavoratori (20) in servizio presso l'ufficio che, una volta chiuso il servizio, si troverebbero costretti a gravosi spostamenti verso l'ufficio del capoluogo di provincia per registrare un atto (l'ufficio di Fidenza nel 2014 ha registrato 6.000 atti pubblici, privati e giudiziari), fare una dichiarazione di successione (500 nel 2014), ottenere un rimborso delle imposte dirette o indirette (circa 1.000 rimborsi erogati nel 2014), per richiedere informazioni di ordine fiscale (2.000 accessi annui presso l'ufficio) o per trattare pratiche di controllo che richiedono l'interazione con il contribuente, quali controlli formali ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e accertamenti parziali automatizzati (circa 1.500);
fra l'altro l'ufficio di Parma, oltre a presentare delle forti criticità legate al sovraffollamento degli sportelli (criticità che nel 2012 sono giunte alla richiesta di intervento delle forze dell'ordine da parte dell'utenza), risulta difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici da parte dei cittadini residenti nella parte occidentale della provincia;
attualmente l'ufficio territoriale di Fidenza è sito in uno stabile un tempo di proprietà del demanio, dal 2005, per effetto delle cartolarizzazioni, ceduto al fondo Patrimonio Uno, gestito da BNP Paribas REIM SGR SpA. Al fine di adeguare gli standard funzionali dell'ufficio e di efficientare il rapporto tra superfice e personale, nel 2013 l'ufficio è stato ristretto da circa 1.900 metri quadrati a 1.164, con un costo complessivo di restauro, a carico dell'Agenzia delle entrate, di 450.000 euro. La restrizione degli spazi in dotazione all'Agenzia e l'occupazione della parte rimanente dell'immobile alla tenenza della Guardia di finanza di Salsomaggiore Terme (Parma) hanno consentito allo Stato un uso efficiente degli spazi a sua disposizione e, per l'Agenzia delle entrate, un risparmio non solo sul canone di affitto (a rigor di logica) ma anche sulle varie utenze;
il contributo alla spending review da parte dell'Agenzia delle entrate di Fidenza è quindi stato rilevante. Al contrario, l'investimento pubblico di 450.000 euro effettuato nel 2013 in forza di un contratto di locazione "9 più 9" con scadenza nel 2023 si concretizzerebbe in uno spreco di risorse nel caso in cui l'ufficio fosse realmente chiuso,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero quanto lamentato dai cittadini, ordini e associazioni di categoria circa la possibile chiusura dell'ufficio territoriale;
quali motivazioni di ordine economico giustifichino la chiusura dell'ufficio successivamente agli ingenti investimenti effettuati;
quali motivazioni legate all'efficienza nell'erogazione dei servizi giustifichino la chiusura di un servizio pubblico di rilevanza sociale ed economica come quello dell'Agenzia delle entrate.
(4-03596)
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
il quotidiano "La Stampa" dell'8 marzo 2015, nella pagina dedicata alla cronaca di Torino, riporta i seguenti titoli: "Allarme sulla Torino-Genova - Otto Intercity a rischio taglio";
il taglio di risorse in materia di trasporti da parte dello Stato, nonostante gli enti locali cerchino di non ridurre eccessivamente i servizi ai cittadini, determina inevitabilmente disagi a carico dell'utenza;
un anno fa, a fronte dei tagli di trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico locale, la Regione Liguria e la Regione Piemonte si sono confrontate sulla programmazione del servizio ferroviario;
in sostanza si trattava di decidere che cosa tagliare al fine di contenere il più possibile le riduzioni nell'erogazione dei servizi e le Regioni decisero di verificare col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di rivedere la programmazione del collegamento Intercity della linea Torino-Genova;
sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa, l'ipotesi proposta dalle due Regioni sarebbe basata sul taglio del servizio Intercity e il contemporaneo rimodulamento e potenziamento dell'offerta di treni regionali veloci;
pare che al momento, tuttavia, non sia stata presa ancora una decisione ufficiale, ma alcune sigle sindacali avrebbero annunciato l'imminente cancellazione di 8 Intercity Genova-Torino, coinvolgendo i comitati dei pendolari;
considerato che:
la notizia sta suscitando allarme anche tra i tanti pendolari novesi che ogni giorno si recano a lavorare a Genova o a Torino, preoccupati di un aumento dei tempi di attesa e percorrenza;
si apprende ancora che i comitati dei pendolari si sarebbero riuniti e avrebbero presentato una controproposta alle Regioni, chiedendo di limitare il taglio a solo 4 Intercity, negli orari di minor interesse per i lavoratori;
Assoutenti, che riunisce le associazione dei pendolari, ha definito inaccettabile la proposta dei tagli evidenziando che un piano di esercizio decurtato degli 8 Intercity produrrebbe gravissimi riflessi per quanto riguarda la mobilità di migliaia di abbonati liguri e piemontesi che si recano da una regione all'altra per motivi di lavoro o di studio;
si legge tra gli articoli relativi alla vicenda: "Assoutenti insieme ai Comitati Pendolari di territorio, pur essendo totalmente contrari a qualsiasi taglio di treni inseriti nel contratto di servizio sul trasporto universale e stigmatizzando un impuro travaso di risorse dal trasporto universale nazionale al trasporto regionale di Liguria e Piemonte, consci del momento economico drammatico, si sono assunti la responsabilità di proporre una soluzione di mediazione che comporterebbe il taglio di quattro treni (anziché otto) e il risparmio del 50 per cento delle risorse, assicurando però mobilità sostenibile per tutti gli utenti",
si chiede di sapere:
se quanto riportato dagli organi di stampa corrisponda al vero;
se risulti quali siano i treni che saranno effettivamente soppressi e da quale periodo;
quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di non pregiudicare ulteriormente la mobilità dei tanti pendolari liguri e piemontesi, già costretti a sopportare ritardi e condizioni di viaggio disagevoli.
(4-03597)
COMAROLI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
nonostante il Governo avesse preso l'impegno di saldare tutti i debiti della pubblica amministrazione entro il 21 settembre 2014, ad oggi rimangono da regolarizzare ancora 37,7 miliardi di euro per i soli debiti esistenti fino alla fine del 2013;
il 23 settembre 2014, infatti, il Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato i dati relativi alle risorse che lo Stato ha reso disponibili in risorse e strumenti finanziari, pari a un importo complessivo di circa 57 miliardi di euro, per il pagamento di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2013, di cui 38,4 miliardi sono stati erogati agli enti debitori e di questi solo 31,3 miliardi sono finiti nelle casse dei creditori, ossia il 55 per cento delle risorse effettivamente disponibili;
in particolare, 17,9 miliardi di euro sono stati pagati ad imprese e professionisti che vantavano crediti nei confronti di Regioni e Province autonome; 7,7 miliardi sono andati a fornitori di Province e Comuni e 5,7 miliardi a quelli dello Stato, di cui 5,2 miliardi di euro per rimborsi fiscali e non per crediti commerciali;
a fine gennaio 2015, il Governo ha annunciato un'ulteriore tranche di pagamenti per lo smaltimento dei debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni, comunicando di aver erogato, al 30 gennaio, 36,5 miliardi di euro, con un incremento di 4 miliardi rispetto all'ultimo monitoraggio effettuato a fine ottobre;
tale erogazione, però, si riferisce esclusivamente ai debiti commerciali maturati dalla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2013, pari a 74,2 miliardi di euro, e non ai ritardi maturati durante il 2014, di cui sono stati pagati meno della metà;
in questo modo lo stock dei debiti della pubblica amministrazione si modifica continuamente poiché ogni giorno, a fronte di liquidazioni di debiti pregressi ne sorgono in continuazione di nuovi. Liquidare i debiti pregressi non riduce quindi l'ammontare dello stock, perché ciò potrebbe essere possibile soltanto nel caso in cui i nuovi debiti creatisi nel frattempo risultino inferiori a quelli oggetto di liquidazione. Questa condizione potrà infatti verificarsi soltanto quando il livello di spesa della pubblica amministrazione e i tempi medi di liquidazione dei debiti subiranno una drastica diminuzione;
al momento, però, il tempo medio di pagamento è pari a circa 170 giorni (in cui il nostro Paese detiene un primato negativo rispetto ad ogni altro Paese UE) e, nonostante le promesse del Governo, l'ammontare complessivo del debito è rimasto invariato;
il presidente del centro studi "ImpresaLavoro", Massimo Blasoni, ha recentemente dichiarato che sono gli stessi dati che comunica il Ministero dell'economia a certificare che il Governo non abbia mantenuto l'impegno di saldare tutti i debiti della pubblica amministrazione entro il 21 settembre 2014. «La Pubblica Amministrazione onora i propri impegni in tempi lunghissimi: il Governo, per non essere da meno, sembra adeguarsi a questi tempi nel mantenere le sue promesse. Le imprese, però, non possono più permettersi di aspettare»;
infatti, meno debiti riesce a pagare la pubblica amministrazione, meno liquidità arriva a imprese e professionisti che a fine anno si trovano con crediti non incassati a fronte di prestazioni di opere e servizi comunque forniti, contribuendo in questo modo ad alimentare un ciclo vizioso che in una tale congiuntura economica aggrava più che mai la salute delle nostre imprese nazionali già in difficoltà,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di azzerare rapidamente, o almeno ridurre in maniera considerevole, l'ammontare totale di debito pubblico della pubblica amministrazione;
se non ritenga opportuno informare le Camere circa il piano previsto per la liquidazione del debito e, nel caso in cui non fosse esiste alcuna programmazione ministeriale a tal riguardo, se il Ministro non intenda procedere ad una puntuale e rapida previsione della stessa.
(4-03598)
BERTOROTTA, BUCCARELLA, DONNO, CAPPELLETTI, MORONESE, MORRA, SANTANGELO, SCIBONA, CATALFO, PUGLIA, TAVERNA, SERRA, PETROCELLI, BULGARELLI, ENDRIZZI, FUCKSIA, PAGLINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
da notizie di stampa del 6 marzo 2015 si apprende che "l'Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone ha inviato ai magistrati siciliani la documentazione sulla gara di appalto per il Centro di accoglienza richiedenti asilo in provincia di Catania, da cui emerge che a giudizio dell'Authority la gara è illegittima e lede i principi di concorrenza e trasparenza (…). Il documento firmato da Cantone ricostruisce le modalità di svolgimento della gara da 96,9 milioni di euro per l'affidamento triennale della gestione del Cara. A vincerla il 30 giugno è stato un consorzio di cooperative. Odevaine sedeva nella commissione aggiudicatrice. Secondo Cantone con una sola procedura si sono affidati appalti differenti per attività eterogenee" (da un articolo dell'"Avvenire");
il parere n. 15 del 25 febbraio 2015, reso dall'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) a seguito dell'istanza avanzata da C.O.T. società cooperativa, reca una serie di argomentazioni dalle quali emerge che la gara per l'affidamento per 3 anni della gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo sito nel Comune di Mineo (Catania) appare viziata da profili di illegittimità;
in particolare, nel parere si legge che "La scelta procedurale di appaltare con un'unica procedura e a un unico operatore economico una pluralità di attività eterogenee (lavori, servizi e forniture), per quanto funzionali alla gestione di un centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), senza valutare di procedere attraverso una suddivisione per lotti con riferimento alle diverse attività appaltate, appare in contrasto con i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità applicabili anche agli appalti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti per espresso richiamo dell'art. 27, comma 1, d.lgs. 163/2006";
l'Autorità nazionale anticorruzione ha, inoltre, evidenziato che l'indicazione dell'importo a base d'asta non include gli importi per i singoli servizi, forniture e lavori messi a gara, ledendo così i principi di concorrenza, proporzionalità, trasparenza, imparzialità ed economicità, impedendo pertanto "di compiere una ragionevole valutazione delle offerte economiche";
considerato che:
a parere della società cooperativa C.O.T. sussiste "la violazione degli artt. 2 e 27, d.lgs. n. 163/2006 e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di favor partecipationis, con riferimento alle clausole del bando che prescrivono i seguenti requisiti di capacità tecnica: «…1) Aver gestito, senza demerito … più di una struttura di accoglienza rivolta a stranieri immigrati e/o richiedenti asilo, nell'arco degli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione del presente "Avviso", ed almeno una di queste deve avere accolto un numero di immigrati pari o superiore a 1.500 giornalieri …4) avere gestito, nell'arco degli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione del presente "Avviso", un servizio di ristorazione collettiva non commerciale presso un'unica struttura, erogato con le modalità self-service, per un numero di persone non inferiore a 2.000 pasti giornalieri per turno di servizio (colazione, pranzo e cena) … 5) Aver gestito, nell'arco degli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione del presente "Avviso" i seguenti servizi: a) manutenzione con la formula del global service di complessi residenziali; b) conduzione di acquedotti destinati al consumo umano per un numero minimo di utenti pari a 3.000 unità; c) conduzione di impianti di depurazione a fanghi attivi con finalità riutilizzo reflui a fini irrigui per un numero minimo di 3.000; d) manutenzione di cabine elettriche di trasformazione MT/BT alimentate da una media tensione da 20 kv … 6) essere in possesso dell'attestato SOA per i servizi di manutenzione secondo le seguenti classi: - OG1 … OG6 … OG10 … OG11 …»" (parere ANAC n. 15/2015);
considerato inoltre che:
dal parere citato si apprende che il bando di gara non abbia indicato le percentuali attraverso le quali determinare il regime dell'imposta sul valore aggiunto delle offerte economiche a base d'asta non definendo, pertanto, la reale base d'asta che ciascuna ditta partecipante avrebbe dovuto indicare nella propria offerta;
risulta agli interroganti che alla procedura di gara abbiano partecipato la C.O.T. società cooperativa e l'ATI consorzio di cooperative sociali "Casa della Solidarietà";
risulta agli interroganti che la C.O.T. società cooperativa sia stata esclusa per mancanza dei requisiti di ammissibilità e per non avere presentato un'offerta conforme alle prescrizioni del bando di gara indetto dal Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza" (parere ANAC n. 15/2015);
il 30 giugno 2014 l'unica concorrente rimasta, ovvero l'ATI consorzio di cooperative sociali "Casa della Solidarietà" si "aggiudicava l'appalto per un importo contrattuale pari a euro 96.907.500,00 al netto del ribasso offerto di 1,00671 per cento compreso iva";
da quotidiani on line si legge che dietro questo Consorzio ci sarebbero "le stesse cooperative e società che hanno gestito il centro d'accoglienza per richiedenti asilo anche nel passato: la Senis Hospes, il consorzio Sol Calatino, il consorzio Sisifo, la Cascina Global Service, la Pizzarotti (proprietaria del Residence degli Aranci) e il comitato provinciale della Croce Rossa" ("MeridioNews", del 5 marzo 2015);
risulta agli interroganti che la commissione giudicatrice che ha valutato l'unica offerta "era composta dal presidente Giovanni Ferrera, direttore generale del Consorzio dei Comuni Calatino Terra d'Accoglienza, ente attuatore del Cara e incaricato dal Ministero di bandire la nuova gara; Luca Odevaine, presidente della Fondazione IntegrAzione, arrestato nell'inchiesta su Mafia Capitale e ritenuto l'uomo chiave dell'organizzazione criminale, in grado di far funzionare un giro d'affari di milioni di euro sulla pelle degli immigrati. Insieme a loro sedevano nella commissione l'architetto Salvatore Lentini e Salvatore Vicari" ("MeridioNews", del 5 marzo 2015);
nella seduta d'aula n. 366 al Senato è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-03159, ad oggi senza risposta, con la quale il primo firmatario del presente atto evidenziava come il signor Luca Odevaine, prima di risultare coinvolto nell'inchiesta "Mafia Capitale", avesse "ricoperto il ruolo di componente del Coordinamento nazionale sull'accoglienza per i richiedenti asilo del Ministero dell'interno, nonché consulente e dipendente del Consorzio gestore del Centro di accoglienza dei richiedenti asilo (Cara) di Mineo (Catania), ruoli ricoperti in un contestabile conflitto di interessi";
lo stesso Odevaine ha ricoperto anche il ruolo di esperto del settore immigrazione su nomina di Giuseppe Castiglione, all'epoca dei fatti presidente della Provincia di Catania ed oggi Sottosegretario di Stato alle politiche agricole;
nel sito web della fondazione "IntegrA/Azione" si legge che la "Fondazione IntegrA/Azione promuove una dimensione etica nelle azioni assistenziali, a cominciare dall'approccio degli operatori del sociale, che a vario titolo operano con i migranti. Per questi motivi la Fondazione realizza specifici percorsi di formazione rivolti a tutti i lavoratori impegnati nella delicata pianificazione di una relazione d'aiuto (per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito dell'emergenza Nordafrica sancita dalla proroga del 12 febbraio 2011, e del Centro d'Accoglienza di Mineo in provincia di Catania, il più grande d'Italia)";
l'appalto in questione risulta essere stato "predisposto in conformità allo schema di capitolato di appalto approvato con dm 21 novembre 2008 dal Ministero dell'interno - Dip. Libertà civili e Immigrazione, assunto a riferimento da tutte le Prefetture UTG e altre stazioni appaltanti e, dunque, anche dal Consorzio Calatino Terra di Accoglienza" (parere ANAC n. 15/2015);
con tale decreto il Ministero dell'interno ha approvato lo "schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione dei centri di primo soccorso ed assistenza (CSPA), dei centri di accoglienza (CDA), dei centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e dei centri di identificazione ed espulsione (CIE)", fornendo talune istruzioni operative per la predisposizione dei bandi e dei capitolati tecnici, descrivendo i servizi e le forniture che devono essere resi nei centri di accoglienza ed includendo per la gestione dei centri i servizi di accoglienza e di assistenza generica alla persona, di gestione amministrativa, di assistenza sanitaria, la fornitura di beni come pasti, vestiario e generi di conforto, il servizio di pulizia e di igiene ambientale (parere ANAC n. 15/2015);
considerato infine che:
nonostante lo schema di capitolato non sembri imporre che tutti i servizi indicati debbano essere necessariamente svolti da un unico gestore, a parere del Consiglio dell'ANAC, gli stessi "avrebbero potuto essere messi a gara come lotti funzionali autonomi";
organi di stampa hanno evidenziato come "facendo un unico mega appalto ed evitando la suddivisione in lotti, non si è permesso l'accesso delle piccole e medie imprese, ledendo l'interesse pubblico a un confronto concorrenziale adeguato" ("MeridioNews", del 5 marzo 2015);
alla luce delle citate circostanze, il Consiglio dell'ANAC ha ritenuto illegittima la lex specialis della procedura di gara d'appalto indetta dal Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza" per contrasto con gli artt. 2, comma 1-bis, e 27 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con i principi di concorrenza, proporzionalità, trasparenza, imparzialità ed economicità,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
quali misure intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di verificare quanto accaduto in relazione alla gara di appalto indetta dal Consorzio Calatino Terra di Accoglienza, in base all'indicazione resa dall'Autorità nazionale anticorruzione con parere n. 15 del 25 febbraio 2015, anche con riferimento ai profili di illegittimità della stessa;
se non si ritenga, alla luce delle osservazioni contenute nel parere reso dall'ANAC, di procedere ad una revisione dello schema di capitolato d'appalto previsto dal citato decreto ministeriale del 2008 al fine di renderlo pienamente conforme alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalto;
quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere, con riferimento ai fatti sopra richiamati, affinché siano verificati ed eliminati eventuali conflitti di interesse sussistenti in capo ad alcuni rappresentanti apicali, inclusi i commissari della commissione giudicatrice e i sindaci del Consorzio Calatino Terra di Accoglienza, e quali provvedimenti intenda conseguentemente assumere per assicurare che siano accertate le relative responsabilità.
(4-03599)
MARCUCCI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:
il comma 1, dell'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" dispone che "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza";
nel corso degli anni gli istituti Inps ed ex Inpdap, al fine di sopperire alle carenze di organico e garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali, hanno fatto spesso ricorso all'utilizzo di personale in posizione di comando, grazie al quale sono stati raggiunti gli obiettivi di produzione e sono state assicurate alla collettività le prestazioni a sostegno del reddito e le attività di welfare per giovani e anziani;
nel tempo l'orientamento seguito dagli istituti è stato quello di stabilizzare il personale in comando;
il citato personale in taluni casi ha rivestito e riveste ancora oggi, incarichi di responsabilità con un grado di professionalità che nel corso degli anni si è consolidato;
l'articolo 2, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" ha disposto la soppressione dell'Inpdap a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, nonché l'attribuzione delle relative funzioni e dei relativi rapporti attivi e passivi all'INPS;
rilevato che:
l'Inps dal 23 settembre 2013, in occasione del passaggio definitivo di risorse e personale dell'Inpdap, non ha più provveduto al rinnovo dei comandi in scadenza, comunicandone la relativa cessazione, con l'eccezione di alcuni casi risalenti al mese di luglio 2013;
i mancati rinnovi hanno arrecato un indubbio nocumento a quei lavoratori che nel corso degli anni hanno prestato servizio presso l'Inps e l'ex Inpdap, garantendo ed assicurando la quantità e la qualità dei servizi erogati, ed hanno trasferito interi nuclei familiari presso luoghi distanti anche diverse centinaia di chilometri dal luogo di residenza;
rilevato inoltre che a quanto risulta all'interrogante:
nella seduta del 12 aprile 2011, il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, con deliberazione n. 5 relativa alle "Politiche del Personale", ha ribadito il principio giuridico relativo alla stabilizzazione del personale nei ruoli dell'amministrazione in quanto già professionalizzato ed integrato nel sistema produttivo dell'istituto, precisando, inoltre, "che una consistente parte delle carenze in organico sarà coperta con il ricorso alle procedure di mobilità, atteso che i relativi i bandi dovranno prevedere l'istituto del comando, al fine di verificare la capacità del personale di integrarsi nel sistema produttivo dell'Istituto";
con messaggio n. 000806 del 15 gennaio 2014, il direttore generale dell'INPS, dottor Mauro Nori, ha prorogato la permanenza in servizio ai comandati sino al 31 dicembre 2014, causando a parere dell'interrogante un'indubbia disparità di trattamento rispetto al personale comandato già rientrato nei rispettivi enti di appartenenza,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito ai fatti esposti in premessa;
se non ritengano opportuno provvedere ad allineare la scadenza di tutti i comandi approvati dall'istituto alla data del 31 dicembre 2014;
se non ritengano altresì opportuno adoperarsi al fine di assicurare la definitiva stabilizzazione nei ruoli dell'istituto per tutto il personale in comando, anche alla luce dell'evidente dispendio di risorse cui sarebbe esposta l'amministrazione che, dopo aver investito sulla formazione e specializzazione di una parte di personale, si trovi ad esserne priva.
(4-03600)
BUCCARELLA, PUGLIA, SANTANGELO, BULGARELLI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:
con determinazione n. 146312 R.U. del 16 dicembre 2011 è stato bandito un concorso per assumere 69 dirigenti presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli il cui iter è stato sospeso dal TAR Lazio, con ordinanza n. 5888/2014, essendo stata rilevata la violazione del principio di collegialità da parte della commissione esaminatrice;
in data 26 novembre 2014, l'amministrazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con un nuovo ricorso ex art. 112, comma 5, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ha chiesto "chiarimenti" su come eseguire esattamente la suddetta ordinanza del TAR Lazio;
il TAR Lazio, con nuova ordinanza del 12 gennaio 2015, ha indicato che "l'esatta esecuzione dell'ordinanza n. 5888/2014 postula la conservazione dello stato di fatto nelle more della decisione sul merito del ricorso n. 9045/2014". A parere degli interroganti tale precisazione sembra avere tutta l'aria di un monito a non indulgere in iniziative elusive della precedente ordinanza;
nel frattempo il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 192 del 13 gennaio 2015, ha respinto l'appello cautelare proposto da alcuni dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ma non dall'Agenzia stessa) avverso l'originaria ordinanza di sospensione delle procedure concorsuali;
a giudizio degli interroganti la decisone dei dipendenti di presentare direttamente ricorso indicherebbe che gli stessi funzionari controinteressati, in quanto incaricati di funzioni dirigenziali, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli non si fidano della loro amministrazione e preferiscono agire in proprio senza neanche il sostegno dell'Agenzia;
ad oggi presso l'Agenzia continuano ad essere attivi circa 150 incarichi dirigenziali conferiti a personale non dirigente la cui posizione, recentemente, è stata oggetto di una sequela di "sanatorie": l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15; l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, è stato sottoposto al giudizio della Corte costituzionale con ordinanza della sezione IV del Consiglio di Stato, n. 5619, depositata il 26 novembre 2013, la cui udienza è stata fissata per il giorno 24 febbraio 2015; le successive normative relative alla "sanatoria" sono state ricondotte di fronte allo stesso giudice costituzionale (stessa udienza) con specifiche memorie aggiunte da parte di Dirpubblica (Federazione del pubblico impiego);
analoga situazione si presenta anche presso l'Agenzia delle entrate (circa 2.000 considerando l'avvenuta fusione con l'Agenzia del territorio), dove fin dall'anno 2000 il sindacato Dirpubblica ha avviato una serie di iniziative legali non certo contro i funzionari incaricati della direzione degli uffici dirigenziali bensì nei confronti del "sistema" che, eludendo le pratiche di buon andamento ed imparzialità, a giudizio degli interroganti risulterebbe tendente a fidelizzare funzionari incaricati da vertici amministrativi e politici conferendo loro incarichi dirigenziali anche con quelle che appaiono come violazioni delle leggi ordinarie e quelle costituzionali sul pubblico concorso. Anche tale contenzioso è sostanzialmente riassunto nelle valutazioni che dovrà esprimere la Corte costituzionale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, nei limiti delle proprie attribuzioni, disporre accertamenti concreti ed approfonditi anche tramite l'ispettorato per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di acquisire elementi utili per intervenire in sede ordinamentale e di proposta legislativa con lo scopo di ripristinare un corretto funzionamento delle amministrazioni a tutto vantaggio della legittimità dell'azione amministrativa, attualmente minata, a parere dell'interrogante, dal dubbio sulla validità di atti amministrativi firmati da soggetti non aventi titolo;
se abbiano avviato, con iniziative di competenza, un'indagine interna per chiarire le responsabilità da parte di chi gestisce l'emanazione di bandi concorsuali e le relative procedure, che vengono regolarmente sanzionate dal giudice amministrativo con grave danno per l'organizzazione amministrativa, ma anche dei partecipanti e con gravissimo danno di immagine per la singola amministrazione, per la pubblica amministrazione in generale e per i pubblici funzionari che vi operano;
se gli elementi della vicenda siano stati acquisiti dal responsabile della prevenzione della corruzione ex lege 6 novembre 2012, n. 190, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione ad eventuali atti illeciti collegati con procedure amministrative ripetutamente sanzionate dalla magistratura, ma anche in relazione ai comportamenti posti in essere da singoli dirigenti che appaiono in assoluta contraddizione con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che ha carattere vincolante e natura disciplinare;
se risulti che Dirpubblica, che ha proposto i ricorsi che si susseguono da anni sostanzialmente accolti dalla magistratura amministrativa, sia mai stata convocata presso il Ministero dell'economia e delle finanze per un confronto sulla necessità di contemperare le esigenze operative delle Agenzie fiscali con il rispetto dei diritti e delle legittime aspettative dei funzionari operanti nelle amministrazioni.
(4-03601)
DE CRISTOFARO - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
Villa d'Elboeuf, sita nel Comune di Portici (Napoli) è un edificio vincolato, che fa parte dell'elenco delle ville vesuviane, sottoposto a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004);
la linea ferroviaria adiacente alla Villa è la più antica ferrovia d'Italia (Napoli-Portici) e anch'essa è sottoposta ai medesimi vincoli;
in data 5 febbraio 2014 si è verificato il crollo di una parte della Villa, le cui macerie si sono abbattute sulla linea ferroviaria, coprendone un tratto di diversi metri, con conseguente interruzione del traffico ferroviario;
in data 6 febbraio 2014 il Comune di Portici ha ordinato all'amministratore unico della Società INVEST Srl, proprietaria della Villa, di eseguire, ad horas, tutte le necessarie opere atte ad eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità e a garantire la ripresa del traffico ferroviario;
la società INVEST Srl ha replicato con un ricorso per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Portici, richiedendo altresì l'emissione di una misura cautelare di sospensione. Il ricorso è stato accolto dal TAR Campania di Napoli, sezione V;
sono poi seguiti ulteriori ricorsi e diffide, con il coinvolgimento di numerosi soggetti a vario titolo: Comune e Avvocatura municipale di Portici, TAR della Campania, Ferrovie dello Stato, Regione Campania, Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia, forze di Polizia e Carabinieri. Un iter contorto ed un dispendio di forze che mette in luce come la paralisi burocratica sia di ostacolo alla soluzione delle controversie, impedendo, nel caso, l'esercizio di un diritto di pubblica utilità come la linea ferroviaria;
considerato che a giudizio dell'interrogante:
la linea ferroviaria in oggetto penalizza l'utenza proveniente da centri caratterizzati da un'alta densità abitativa;
nonostante gli impegni sottoscritti, la società INVEST non ha proceduto alla messa in sicurezza della Villa, impedendo il ripristino della ferrovia;
è evidente che permangono elementi ostativi connessi al contenzioso promosso dalla società proprietaria dell'immobile;
a un anno dagli eventi la linea ferroviaria rimane tuttora interrotta,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti citati in premessa e se non ritengano di dover intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per porre fine alla vicenda che penalizza migliaia di cittadini, impossibilitati a fruire del servizio ferroviario.
(4-03602)
CIRINNA', AMATI, GRANAIOLA - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
alla luce delle recenti inchieste sui circhi condannati per violenze nei confronti degli animali, sempre più è avvertita l'esigenza di non poterli più considerare "spettacoli culturali", bensì solo come il residuo folcloristico di una cultura ormai passata. Diverso è il discorso dello "spettacolo circense", del quale è invece importante sottolineare il valore sociale e ricreativo, in quanto vengono valorizzate soltanto le capacità tecniche e la maestria degli artisti, senza alcun ricorso all'impiego degli animali;
attualmente, lo spettacolo itinerante gode degli introiti derivanti dai fonti pubblici finanziati dalla quota del fondo unico dello spettacolo (FUS) ed altro strumento di finanziamento per le attività circensi con animali è costituito dalle risorse derivanti dall'estrazione del gioco del lotto del mercoledì. Difatti la legge n. 662 del 1996, all'art. 3, comma 83, prevede che una parte degli utili debba essere destinato al Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale a sua volta eroga ingenti quantità di denaro per lo svolgimento di queste attività;
per il 2010, lo stanziamento riservato ai circhi è stato di oltre 6 milioni di euro, cifra rilevante se si pensa che lo spettacolo circense con animali non potrebbe sopravvivere senza tale contributo, poiché non incontra più l'interesse dello spettatore. Inoltre, è da notare come alle notevoli cifre devolute a favore di questo genere di intrattenimento non corrisponda un'efficace azione di controllo, visti i casi di maltrattamento e/o di acquisizione e impiego di animali appartenenti a specie protette ed esotiche. Il 61,2 per cento degli italiani, come emerge dall'ultimo sondaggio Eurispes, ha dichiarato di non approvare per nulla l'utilizzo degli animali negli spettacoli circensi, mentre un ulteriore 25 per cento li apprezza poco;
numerosi Comuni italiani, tra i quali Bologna, Modena, Ferrara, Torino, Alessandria, hanno approvato ordinanze o regolamenti il cui modello, adeguandosi alle valutazioni espresse dalla commissione scientifica CITES del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non concede l'attendamento ai circhi che non detengono animali il cui modello gestionale non sia stato trovato compatibile con la vita in una struttura mobile. In Europa e in tutto il mondo sempre più Paesi stanno portando avanti questa scelta di civiltà, bandendo gli animali da circo. Sono 18 i Paesi che hanno vietato o fortemente ridotto gli animali nei circhi: Grecia, Bolivia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Austria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Polonia, Perù, Portogallo, Svezia, Singapore, Costa Rica, India e Israele. Leggi simili sono anche in discussione negli Stati Uniti, in Brasile, Regno Unito, Cile e Colombia;
nella maggior parte, gli animali presenti nei circhi sono stati catturati nel loro ambiente naturale e strappati ai loro branchi e alle loro madri. I metodi per la cattura sono sempre cruenti, e spesso a questi segue un periodo di reclusione a bordo di navi e aerei senza acqua e cibo, maltrattamenti che possono determinare la morte durante il trasporto. Anche l'addestramento risulta essere particolarmente crudele, le condizioni di vita degli animali ignorano totalmente il concetto di "benessere" e di "rispetto delle esigenze etologiche", ed il tutto è documentato dalle moltissime denunce, dai sequestri e dalle condanne a danno dei circhi;
negli ultimi anni in Italia si sono verificati casi di maltrattamento sugli animali nei circhi o di irregolarità amministrative nella loro tenuta che hanno portato a pronunce di condanna penale, nonché a sanzioni amministrative nei confronti di titolari delle strutture con evidenti aggravi di costi per le amministrazioni competenti per la gestione dei procedimenti e degli animali talvolta sequestrati;
le condizioni di detenzione degli animali sono state indicate come non idonee da numerose autorità scientifiche, come ad esempio, la British veterinary association che non ritiene che i bisogni relativi al benessere degli animali selvatici o esotici possa essere soddisfatto nell'ambiente dei circhi itineranti. Anche la commissione scientifica CITES (prot. n. 34891 del 29 settembre 2011) ha riconosciuto che la detenzione di alcune specie di animali non è compatibile con la struttura itinerante. Investigatori dell'associazione inglese "Animals'defender" hanno documentato e filmato tecniche di addestramento brutali e crudeli nel celebre circo di Mary Chipperfield, mettendo in evidenza con quanta disumanità questo sia condotto;
inoltre, psicologi ed educatori hanno espresso rinnovata preoccupazione rispetto alle conseguenze sul piano pedagogico, formativo, psicologico della frequentazione da parte dei bambini di circhi in cui vengono impiegati animali. In tal senso esiste anche un documento promosso, sostenuto e sottoscritto da oltre 600 psicologi sulle valenze antipedagogiche dell'uso degli animali nei circhi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le sue valutazioni in merito;
se non ritenga di dover intervenire con urgenza al fine di evitare che i soldi pubblici siano utilizzati per finanziare lo spettacolo circense con l'utilizzo di animali;
se non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine affinché nel nostro Paese, come nel resto delle nazioni europee, non venga consentita in futuro la partecipazione di animali nelle manifestazioni circensi;
se non ritenga opportuno, in un momento in cui il lavoro sta subendo una reale contrazione e la cultura viene penalizzata in ogni sua forma, valutare il conferimento dei fondi FUS ai soli circhi che decidono di assumere giovani artisti, usciti dalle relative accademie circensi, al fine di dare, da una parte, maggiori sbocchi occupazionali a giovani artisti, e, dall'altra, di tutelare il benessere e il rispetto degli animali.
(4-03603)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01744, del senatore Scibona ed altri, sulla pubblicazione dei dati sulle consulenze di Enav SpA sul suo sito internet;
3-01746, del senatore Lucidi ed altri, sul piano di razionalizzazione della rete di Poste italiane SpA, con particolare riguardo all'Umbria;
11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-01747, del senatore Barozzino ed altri, sull'equiparazione del rischio da esposizione al fiberfrax nella disciplina in materia di amianto.
Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione, già assegnata per lo svolgimento alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), sarà svolta presso la Commissione permanente:
8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01449, della senatrice Catalfo ed altri, su alcuni profili di gestione di Poste italiane SpA, con particolare riguardo all'assunzione di personale in Sicilia.
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni, già assegnate per lo svolgimento alla 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), saranno svolte presso la Commissione permanente:
8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01648, del senatore Borioli, sul piano di razionalizzazione della rete di Poste italiane SpA, con particolare riguardo al Piemonte;
3-01654, del senatore Gianluca Rossi e della senatrice Cardinali, sul piano di razionalizzazione della rete di Poste italiane SpA, con particolare riguardo all'Umbria;
3-01657, della senatrice Pezzopane ed altri, sul piano di razionalizzazione della rete di Poste italiane SpA, con particolare riguardo alla regione Abruzzo;
3-01659, della senatrice Puppato, sul piano di razionalizzazione della rete di Poste italiane SpA, con particolare riguardo alla provincia di Treviso;
3-01660, della senatrice Fasiolo ed altri, sul piano di razionalizzazione della rete di Poste italiane SpA, con particolare riguardo al Friuli-Venezia Giulia.
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 4-03559, del senatore Centinaio.