Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 380 del 20/01/2015
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------
380a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2015
(Pomeridiana)
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Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi della vice presidente FEDELI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.
BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,34).
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Colleghi, accedendo alla richiesta avanzata da alcuni Gruppi parlamentari impegnati in concomitanti riunioni, la seduta è sospesa fino alle ore 17,30.
(La seduta, sospesa alle ore 16,34, è ripresa alle ore 17,34).
Presidenza della vice presidente FEDELI
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1385) Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri)
(1449) BRUNO ed altri. - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 17,35)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1385, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri, e 1449.
Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1385.
Ricordo che nella seduta del 15 gennaio si è conclusa la discussione generale, ha avuto luogo la replica del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e sono stati illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 1.
Ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori, a fronte del numero particolarmente elevato delle proposte emendative presentate all'articolo 1, la Presidenza dispone, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, ultimo periodo, del Regolamento che l'esame sia suddiviso in rapporto alle diverse tipologie di emendamento.
Pertanto, si inizierà dall'esame degli emendamenti premissivi riferiti all'articolo 1, rispetto ai quali, così come sull'ordine giorno G300, chiedo il parere della rappresentante del Governo.
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G300. Esprimo altresì parere contrario su tutti gli emendamenti premissivi all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 01.103, del senatore Stefano Esposito, per il quale il parere è favorevole.
Sulla decisione della Corte costituzionale in merito all'ammissibilità
del referendum per l'abrogazione della legge Fornero
CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, la ringrazio per la sua disponibilità. Mi dispiace che, ancora una volta, i colleghi che dovrebbero notare quando un collega alza la mano fanno la nanna. Prima ancora che il ministro Boschi iniziasse il suo intervento avevo alzato la mano per intervenire sull'ordine dei lavori. Spero che mi lasci intervenire brevemente.
PRESIDENTE. Prego.
CENTINAIO (LN-Aut). La ringrazio.
Volevo comunicare all'Aula che oggi la Consulta si è espressa negativamente sulla richiesta di più di 500.000 cittadini italiani di abrogare la legge Fornero. Siamo amareggiati perché si è buttata alle ortiche la richiesta di 500.000 elettori e si è impedito agli italiani di potersi esprimere. Il diritto di voto, ancora una volta, in questa legislatura è carta straccia perché alla Camera hanno appena votato il Senato non elettivo e l'impossibilità da parte degli elettori italiani di votare i propri rappresentanti; è carta straccia perché questo Presidente del Consiglio ha trasformato le Province in enti elettivi nel Cral della politica italiana. È carta straccia perché, ancora una volta, la Consulta ha deciso che gli elettori italiani non si possono esprimere su una cosa importante con un referendum, su un argomento che, comunque, all'interno dell'opinione pubblica è ritenuto fondamentale.
Chiediamo, Presidente, vista la gravità e l'importanza di quanto è successo, che si interrompa la votazione il dibattito e il lavoro in Aula sulla legge elettorale e che si intraprenda in Aula una discussione sul tema lavoro e pensioni, più utile e più attuale di quello che stiamo trattando. (Applausi dal Gruppo LN-Aute dei senatori Bignami e Campanella). Presidente, siamo in un momento in cui il lavoro è una priorità per le famiglie, per gli esodati, che avete creato voi con il vostro voto favorevole alla riforma Fornero, che aspettano risposte e i pensionati che non arrivano a fine mese. Questa è la priorità dei cittadini italiani, non la legge elettorale, colleghi. La gente, gentili colleghi, non mangia con la legge elettorale e non arriva a fine mese con la legge elettorale.
Colleghi, ve lo chiedo con il cuore in mano e a nome di quasi 600.000 cittadini, di tutti gli esodati e le persone che stanno aspettando una risposta. Chiedo a questa Aula di dare un segnale di concretezza agli italiani, di vicinanza ai loro problemi e alle loro priorità. Chiediamo di impiegare, visto e considerato che poi l'Aula è iniziata anche più tardi a causa di problemi interni ad alcuni Gruppi della maggioranza o pseudo-maggioranza, la giornata di oggi trattando questo argomento che abbiamo proposto e di ripartire domani con tutta tranquillità con la priorità che può avere questo argomento. Chiederò se effettivamente i colleghi sono d'accordo. Presidente, eventualmente si può riunire la Conferenza dei Capigruppo se c'è bisogno di cambiare il calendario.
Ricordo però una cosa, e lo ricordo a tutti gli italiani sperando che rimanga impressa nella loro mente: i giudici della Corte costituzionale che hanno bocciato la richiesta dei cittadini italiani sono gli stessi che hanno bocciato il taglio alle pensioni d'oro (mi riferisco alle pensioni di quei 33.000 italiani che percepiscono più di 90.000 euro all'anno, tra cui loro). Penso che sia una bella vergogna: una bella vergogna nei confronti degli esodati e di tutte quelle persone che ci hanno "smenato" con quella schifezza che si chiama legge Fornero. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. Lei sa che il cambio lo facciamo solo attraverso la Conferenza dei Capigruppo, che convocheremo.
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, lungi da me entrare nel merito di un pronunciamento della Corte costituzionale che, ovviamente, noi non conosciamo nelle motivazioni. È però evidente a tutti che la questione che ha posto il collega Centinaio (cioè quella di avere un dibattito sulla vicenda e nel merito) non è assolutamente peregrina.
Questo lo dico, signora Presidente, perché credo che a tutti noi non sia sfuggito che, negli anni successivi all'approvazione della legge Fornero, la richiesta da parte dei cittadini e di tutti quelli che sono stati colpiti dalla riforma degli esodati è stata, nei confronti nostri e di tutti gli eletti, una richiesta di intervento molto forte e anche di chiarimento. Ciò è così vero che abbiamo presentato varie volte emendamenti e proposte di modifica. Infatti, quello che la riforma Fornero ha provocato sul tema delle pensioni, creando i cosiddetti esodati, è stato il venir meno, in realtà, di un patto tra lo Stato ed i cittadini. Tra di essi vi era un patto ben preciso che, all'improvviso, è stato completamente violato.
So che molti costituzionalisti dicono che, in realtà, c'è un problema di ammissibilità del referendum per materie come queste, che impattano sul bilancio. Vorrei però ricordare a me stessa - lei lo ricorderà perfettamente - che noi abbiamo già avuto due referendum, di cui uno si è celebrato e l'altro no. Uno di questi è stato il referendum del 1981, che ha riguardato la contingenza sulle liquidazioni (lei forse ricorderà). Non si arrivò al referendum perché, dopo la dichiarazione di ammissibilità da parte della Consulta, il Parlamento adottò una legge - allora erano altri tempi e si stava a sentire un po' di più - che modificò la norma, venendo incontro anche alle richieste del referendum. Vorrei ricordare anche il referendum sulla scala mobile che, come lei ricorderà, si celebrò. Quindi, anche nella storia di questo Paese, vi sono stati referendum che, pur avendo certamente un impatto sul bilancio sono stati dichiarati ammissibili.
La questione è molto seria e delicata. Torno a ripetere che, visto che non ci si è mai riusciti, né in Commissione lavoro, né nella stessa Commissione bilancio (per esempio, durante l'esame delle varie leggi di stabilità), quest'Aula dovrebbe discutere ed affrontare con serietà la possibilità di modifica della legge Fornero e di quella benedetta o maledetta riforma, che ha creato davvero un problema drammatico per tantissimi cittadini italiani e che continua a provocarlo.
Quindi io sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'Aula oggi, invece di passare all'esame di un provvedimento che, per quanto importante, certamente non è proprio in cima ai pensieri (si potrebbe tranquillamente continuarne l'esame domani), dovrebbe occuparsi per una volta dei problemi reali di questo Paese. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL e LN-Aut).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto le studentesse e gli studenti del Liceo scientifico statale «Edoardo Amaldi» di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Benvenuti al Senato. (Applausi).
Sulla decisione della Corte costituzionale in merito all'ammissibilità
del referendum per l'abrogazione della legge Fornero
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signora Presidente, la Lega ha posto un problema serio, che è stato sottolineato dalla collega De Petris: il lavoro. L'unica cosa di cui si parla in questo Parlamento, come abbiamo visto, è il lavoro nella sua accezione negativa, ossia la flessibilità che riguarda ormai il mondo del lavoro italiano; una flessibilità che in realtà colpisce i giovani.
Oggi la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità di un referendum che, se avesse avuto successo, avrebbe abrogato la legge Fornero veramente rendendo un grande favore all'Italia. Ma non è stato così. È ovvio che, se è stato dichiarato inammissibile, vuol dire che è stato posto male.
Ma la questione politica resta; resta il lavoro al centro dei problemi dello Stato italiano. La disoccupazione è salita alle stelle ed ha superato il 43 per cento; la percentuale di disoccupazione giovanile purtroppo ha raggiunto un livello che non si era mai visto in Italia negli ultimi trent'anni.
Renzi ha un record, è vero, un record europeo: durante il semestre italiano di Presidenza europeo non ha fatto niente. Ripeto, non ha fatto niente. (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut). È questo il regalo che ha fatto all'Italia. È venuto qua in Aula - me lo ricordo come se fosse ieri - a fare il bamboccio, a tentare di dire che il semestre italiano di Presidenza europeo sarebbe stato fondamentale per l'Italia. È vero: è stato fondamentale per farci fare una magra figura, signora Presidente.
Ritornando al tema del lavoro, ritengo che, anziché parlare di legge elettorale, che veramente non serve a questo Paese, sia opportuno parlare di lavoro e parlare di pensioni. E realmente qui in Parlamento, anziché far firmare ai cittadini un referendum abrogativo, possiamo ora, in questo momento, lavorare tutti insieme affinché la legge Fornero sia veramente superata. Cominciamo le nostre consultazioni, facciamo qualcosa, perché effettivamente le persone lì fuori non ce la fanno più. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Io farei in questo modo. Siccome interpreto - immagino - la vostra richiesta di cambiare in modo urgentissimo l'ordine del giorno, in base all'articolo 56, comma 4, del Regolamento, la pongo in votazione, ricordando che servono i due terzi dei presenti per cambiare l'ordine del giorno.
Dichiaro aperta la votazione. Chi vuole cambiare l'ordine del giorno della seduta di oggi è pregato di alzare... (Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut). Serve il voto elettronico.
SANTANGELO (M5S). Ma chi ha chiesto questo?
PRESIDENTE. Allora, siccome avete chiesto... (Commenti dei senatori Candiani e Centinaio). ...vi avevo già risposto che la faremo. Se invece considerate la richiesta urgentissima, la pongo in votazione in base all'articolo 56, comma 4, del Regolamento, secondo cui la decisione spetta alla Presidenza.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Prolungati applausi ironici dai Gruppi M5S e LN-Aut).
VOCI DAI GRUPPI M5S E LN-AUT. Bravi! (Vivaci proteste del senatore Candiani).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1385e 1449 (ore 17,52)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G300.
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Bravi davvero, gli esodati ringraziano. Anche questo rientra nel patto del Nazareno?
PRESIDENTE. Volete lasciate parlare il senatore Calderoli, per cortesia? Prego, senatore Calderoli, lei ha la parola per fare la sua dichiarazione di voto. (I senatori del Gruppo LN-Aut espongono cartelli recanti la scritta: «Legge Fornero. Lo Stato contro il popolo»).
Vi prego, abbassate quei cartelli altrimenti passo direttamente alla votazione, mentre vorrei rispettare la richiesta del senatore Calderoli di fare la sua dichiarazione di voto. (Gli assistenti parlamentari e i senatori Questori ritirano alcuni cartelli). Senatore Centinaio, lei che è il Capogruppo, inviti i suoi colleghi ad abbassare i cartelli e a lasciare parlare il senatore Calderoli. (La senatrice De Petris fa cenno ripetutamente di voler intervenire).
DE PETRIS (Misto-SEL). Presidente, voglio sapere se ha dichiarato le ammissibilità o meno.
PRESIDENTE. Siamo in votazione, senatrice. Per ora non sono arrivate le ammissibilità. (Il senatore Centinaio rifiuta di consegnare il cartello agli assistenti parlamentari). Senatore Centinaio, la prego, abbassi quel cartello; lei è anche il Capogruppo.
Senatore Calderoli, prenda pure la parola. Io gliel'ho data.
CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, lei deve garantire che io possa farlo senza che mi saltino addosso.
PRESIDENTE. Allora lei mi aiuti con il suo Gruppo per poterle consentire di parlare. (Applausi dal Gruppo PD).
CALDEROLI (LN-Aut). Ci sono i senatori Questori per questo, non è un mio compito.
PRESIDENTE. Altrimenti do la parola ad altri. (Gli assistenti parlamentari ritirano gli ultimi cartelli). Bene, abbiamo ritirato i cartelli e ora può parlare, senatore Calderoli. Prego.
CALDEROLI (LN-Aut). Presidente, resettiamo il tempo però perché io non ho ancora iniziato il mio intervento.
PRESIDENTE. Sì, senatore. Il tempo a sua disposizione parte da questo momento.
CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione perché veramente anche prima è stata avanzata una richiesta assolutamente legittima e non vedo però il perché della sorpresa dei colleghi del mio Gruppo, perché tutti quelli che hanno votato contro, hanno votato la legge Fornero in quest'Aula. Che questo sia chiaro. (Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-SEL e dei senatori Bignami e Campanella).
Vorrei che i colleghi ponessero l'attenzione su questo ordine del giorno su cui, in maniera incredibile, il Governo ha espresso un parere contrario.
Io da un anno a questa parte cerco di ottenere delle risposte se esista o meno in questo momento una legge elettorale che possa essere utilizzata il giorno dopo. Abbiamo chiamato il tecnico esperto del Ministero dell'interno e, di fronte alla mia domanda se esista una legge elettorale subito utilizzabile, ha risposto: «Lei sa meglio di me che in questo momento non c'è una legge elettorale».
Viene chiamato il ministro Alfano, al quale chiediamo se sono state espletate tutte le procedure perché si possa domani eventualmente andare al voto, e il ministro Alfano ci dice - ne sono testimoni i colleghi della Commissione - che è stato già fatto tutto; tutto a posto. Facciamo una verifica se siano stati fatti gli atti secondari con cui eventualmente andare a votare e non è stato fatto assolutamente niente.
Nelle premesse di questo ordine del giorno, di una semplicità disarmante, si afferma quello che dice la Corte costituzionale, ovvero che «la normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto della questione sollevata dalla Corte di cassazione, è complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo, così come richiesto dalla costante giurisprudenza» della Corte (parole della Corte).
Nell'altro punto, la Corte «consente al Governo di adottare interventi normativi secondari meramente tecnici ed applicativi della stessa sentenza, nonché delle soluzioni interpretative ivi contenute». Queste parole sono quello che decise la Corte costituzionale rispetto alla legge elettorale, ossia impegnare il Governo ad adottare gli interventi normativi secondari richiamati in premessa e di cui ho appena dato lettura, nelle more dell'entrata in vigore della nuova normativa elettorale approvata dal Parlamento.
Con l'ordine del giorno al nostro esame, cerco di far attuare al Governo gli atti normativi secondari richiesti dalla Corte costituzionale. Tutti ci auguriamo che siano realizzati la riforma costituzionale, la legge elettorale e tutto il resto, ma se questo non dovesse accadere e dopodomani qualcuno dovesse sciogliere le Camere vogliamo che esista la chiarezza della legge elettorale con cui andremo a votare.
Poiché il suo parere contrario è esplicitamente la negazione che esista una legge elettorale, sarei grato al Governo se volesse cortesemente motivare la volontà di non realizzare gli atti normativi secondari che chiede la Corte costituzionale, altrimenti resterei francamente perplesso; o temo di averlo compreso, ma vorrei capirlo meglio. Il Governo - perlomeno a voce, affinché ne rimanga traccia nel resoconto stenografico - sostiene che esista una normativa utilizzabile domani? Spero proprio di sì: mi spieghi allora perché non vuol far fare al proprio Ministro dell'interno gli atti secondari che equivarrebbero a mettere a fianco della lista una riga su cui si può scrivere la preferenza. Mi sarebbe gradita una spiegazione. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, l'ordine del giorno G300, sul quale esprimeremo voto favorevole, pone una questione che ci ha accompagnati per tutta la discussione che si è svolta in Commissione affari costituzionali e nella fase che l'ha preceduta. Come ha ricordato or ora il senatore Calderoli, si tratta di un tema che, tra l'altro, è stato posto in continuazione agli auditi (Presidenti emeriti della Corte, un funzionario del Ministero degli interni ed il Ministro stesso).
Onestamente, comincio a non capire, colleghi: nel momento in cui abbiamo sostenuto e presentato un nostro emendamento che rimette ancora una volta in fila e a norma, per così dire, il Consultellum, abbiamo posto con forza la questione di comprendere quale sia in questo momento la legge elettorale in vigore nel Paese. Voi mi insegnate, infatti, che non può esservi un Paese democratico in cui - qualsiasi cosa possa accadere tra due ore, dopodomani o tra un mese - non si capisca con quale legge elettorale si può andare a votare. A fronte della nostra richiesta di porre in atto e quindi anticipare norme che permettessero, attraverso il disegno di legge, di rendere applicabile il Consultellum, poiché continuo a sostenere che non sarebbe immediatamente applicabile al Senato e che quindi occorrono norme specifiche, il Governo, sia con la risposta del ministro Alfano sia con altri interventi, ha sempre teso a dire che in realtà la legge c'è ed è il Consultellum - ossia il derivato della sentenza n. 1 del 2014 della Corte - e che quindi basta semplicemente dar vita ad una serie di interventi normativi secondari per permettere di andare a votare in ogni momento.
D'altronde, come ho sentito in queste ore, il Presidente del Consiglio ha minacciato varie volte di andare alle elezioni con il Consultellum. Ferma restando la tesi che c'è stata propinata varie volte in Commissione, ossia che la legge in realtà c'è e basta semplicemente fare qualche piccola sistemazione di carattere secondario, non riesco a capire per quale motivo adesso il Governo esprima parere contrario su questo ordine del giorno.
Francamente comincia a diventare tutto abbastanza incomprensibile. A meno che la tesi che noi abbiamo sempre sostenuto, ossia che si vuole semplicemente approvare l'Italicum, fare finta che si applichi soltanto alla Camera e poi, in caso di elezioni (che vengono minacciate un giorno sì e un giorno no) l'Italicum sia esteso al Senato, magari attraverso un decreto a perdere, non sia il vero scopo del Governo, con buona pace di tutti coloro che si accontentano o fanno finta di accontentarsi della cosiddetta clausola di salvaguardia, secondo la quale questa legge sarà applicabile soltanto dal luglio 2016.
Con estrema franchezza chiederei al Ministro se oltre al parere contrario ci possa anche spiegarne esattamente la ragione (Applausi dal Gruppo Misto-MovX), perché credo che tutti noi e chi ci ascolta dobbiamo sapere con quale legge si andrebbe a votare se domani succedesse qualsiasi cosa e si dovesse andare alle elezioni. Credo che in un Paese democratico questa sia una condizione indispensabile, considerato che in questo momento francamente non c'è più certezza di niente. (Applausi dal Gruppo Misto-MovX).
CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Signora Presidente, credo che questo sia l'esempio lampante dell'incapacità del Governo.
Innanzitutto, signora Presidente, la invito a valutare l'opportunità di inserire ulteriori poltrone in quest'Aula, perché oggi c'è il pienone - chissà come mai - mentre solitamente ci sono tante sedie vuote. Credo che non bastino i posti a sedere. (Applausi dal Gruppo M5S).
Questo è un ordine del giorno che dimostra l'incapacità di questo Governo, ma anche la sua falsità.
Come hanno dichiarato prima i colleghi, il ministro Alfano è venuto a dichiarare in Commissione, su mia domanda specifica (analoga a quella fatta anche da tutti i colleghi), che è ovvio che c'è sempre una legge elettorale pronta per andare al voto in qualunque momento. Ebbene, come hanno dimostrato i colleghi, e non mi dilungo più di tanto scendendo nei particolari, in realtà non è così.
La sentenza della Corte costituzionale, oltre ad aver di fatto abolito il premio di maggioranza (mentre voi lo reintroducete in maniera quasi obbligatoria, perché che si tratta di premio di maggioranza o di ballottaggio, sempre tale rimane e quindi andate anche contro la sentenza), ha anche introdotto delle novità: la sentenza ha aggiunto qualcosa nella legge, ossia la preferenza, che prima non c'era.
Questo cosa comporta? Lo spiego anche a coloro che non hanno ben chiaro di cosa stiamo parlando. Finora si è votato mettendo una croce su un simbolo presente sulla scheda, e non è ammesso alcun altro segno se non una croce, una spunta o una linea sul simbolo, poiché non bisogna esprimere altra indicazione nella scheda: così è scritto. Se domani dovesse essere sciolto questo Parlamento - cosa che ci auguriamo essendo stato eletto con una legge incostituzionale (Applausi dal Gruppo M5S), ma capisco che è difficile staccarsene - si andrebbe a votare con una legge e con una scheda elettorale che dovrebbe prevedere, come ha deciso la Corte costituzionale, la preferenza. Ma banalmente chiedo: sulla scheda elettorale la preferenza dove va messa? Come va scritta? Come va indicata? E quante potranno essere le preferenze?
È possibile indicare il cognome e il nome, in caso di omonimia? Tutta quella regolamentazione che esisteva nella precedente legge, quando c'erano le preferenze, dove è scritta, dove è indicata? L'elettore come fa ad indicare il proprio voto? Ma non solo, la legge prevede che le liste siano presentate secondo un ordine, che poi determinerà l'elezione. Ebbene, anche nella presentazione delle liste bisogna dare indicazioni: se alternare i sessi, se deve esserci un minimo o un massimo di rappresentanti dell'uno o dell'altro sesso. Sono questioni che avete già affrontato anche in altre norme. Il problema è che mancano tutte queste norme.
Il ministro Alfano è venuto di fatto a mentire, ha mentito in Commissione e questo è un fatto gravissimo, perché lui ha detto che è tutto a posto e che c'è tutto, ma non c'è niente. Se domani si va a votare, non c'è uno straccio di regolamento che stabilisca come andare a votare. È da più di un anno che viene richiesto e questo non è un esercizio legislativo, è un esercizio regolamentare che dovrebbero fare gli uffici, i Ministri, i Ministeri e non prevede chissà quali decisioni politiche: occorre semplicemente stabilire come poter applicare oggi la sentenza della Corte costituzionale.
Ebbene, oggi non siamo in grado di andare a votare perché mancano gli strumenti che sono stati indicati dalla Corte. La Corte ha indicato anche le soluzioni: ha detto che per le preferenze si può fare riferimento alla precedente legge, o al referendum, che ha previsto una sola preferenza (quindi non c'è dubbio che la preferenza debba essere una sola), ha creato le condizioni per cui il Ministro, basandosi esclusivamente sulla sentenza, senza dover fare alcuna scelta politica, senza dover interpellare i Gruppi, possa fare direttamente le norme per rendere la sentenza della Corte costituzionale immediatamente operativa.
Questo, lo ripeto, è un ordine del giorno e mi hanno insegnato, quando sono arrivato in Parlamento, che da che mondo è mondo "un ordine del giorno non si nega a nessuno", anche sotto forma di raccomandazione o di invito a valutare l'opportunità, ma non c'è stata neanche una proposta di riformulazione che contenesse almeno l'invito a valutare l'opportunità di intervenire, almeno questo. E invece no.
Questa è la dimostrazione, ancora una volta, dell'incapacità di questo Governo. (Applausi dal Gruppo M5S).
FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, mi associo alle considerazioni fatte dalla senatrice De Petris e da ultimo anche dal senatore Crimi.
Vorrei però aggiungere che l'ordine del giorno G300 non viene condiviso dal Governo ed io ho cercato per un attimo di capire le ragioni. Quali sono le ragioni? Le ragioni si collegano alla cosiddetta clausola di salvaguardia che di qui a poco andremo a votare, perché se quella clausola di salvaguardia, così com'è stata formulata nell'emendamento presentato dai Capigruppo, esprimesse con chiarezza quella volontà dichiarata di consentire l'utilizzazione, ovvero l'entrata in vigore della legge elettorale che stiamo per approvare effettivamente dopo la data del 1° luglio 2016, allora quest'ordine del giorno presentato dal senatore Calderoli non avrebbe senso, perché è evidente che questa legge elettorale non potrebbe essere applicata prima del luglio 2016, in virtù della cosiddetta clausola di salvaguardia. Ma per quale ragione quel Governo, il cui Ministro dell'interno in quest'Aula, in una delle ultime occasioni in cui è intervenuto in questa sede, ha dichiarato esattamente ciò che ha oggi consacrato in un ordine del giorno il senatore Calderoli?
Ma c'è di più, signori: c'è una sentenza della Corte costituzionale. Io mi domando se nel nostro Paese a volte alle sentenze deve essere data esecuzione a prescindere e, altre volte, le si può non prendere in considerazione. Posso capire una sentenza di merito, che da avvocato posso anche discutere nelle determinazioni...
PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.
FALANGA (FI-PdL XVII). ...ma non posso capire che ciò accada con una sentenza della Corte costituzionale, la quale dice che, nelle more, il Governo può adottare quegli aggiustamenti, quei ritocchi, che consentono la possibilità di andare al voto con il Consultellum, modificato nelle parti che essa aveva individuato. Ebbene, io non comprendo perché il suggerimento anche della Corte costituzionale non debba essere condiviso e accettato da un Governo. Queste sono le ragioni della mia personale posizione.
PRESIDENTE. Concluda.
FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, mi faccia completare, la prego.
PRESIDENTE. Ha già completato ed ha superato il tempo a sua disposizione da oltre due minuti.
FALANGA (FI-PdL XVII). Voglio soltanto concludere, signora Presidente.
Io amo la chiarezza. Mi si dicesse con chiarezza come si vuole fare questa legge elettorale, quando si vuole che essa si applichi nel nostro Paese, ma non con frasi e diciture sibilline, inusuali sotto il profilo della tecnica normativa: probabilmente potrò anche condividere, per disciplina di partito; ma per disciplina di partito non consento ad alcuno di offendere la mia, ancorché modesta, intelligenza.
D'ANNA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ANNA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, noi come Gruppo GAL ci uniformiamo alle considerazioni svolte dal senatore Calderoli, il quale, però, credo pecchi di una qualche ingenuità.
Lor signori ricorderanno che un famoso filosofo, Protagora di Abdera, era solito dire: «L'uomo è la misura di tutte le cose: di quelle che sono, in quanto sono; di quelle che non sono, in quanto non sono».
Ovviamente, c'è una maggioranza che ritiene sussistere una normativa in caso si vada a votare e una minoranza - ci scuserete la malafede - che vorrebbe vedere dove sono le carte che debbono codificare e disciplinare tale caso. Delle due, l'una.
Io credo che il ministro Boschi dovrebbe rassicurare, al di là dell'espressione del parere, chi lo ha eccitato (nel senso politico, ovviamente) con un ordine del giorno, dicendo dove siano questi elementi cartacei che ci immunizzano, domani mattina, dal dover affrontare una competizione elettorale senza avere punti di riferimento.
Per sostenere la tesi di Protagora - mi consentirete, io cito quello che è - mi è venuta in mente l'azione che fece un grande artista, Piero Manzoni, nel 1961, quando inscatolò degli escrementi umani intitolando l'opera «Merda d'artista». Allora, fosse anche qualcosa che possa richiamare questo singolare artista, ma fateci vedere cosa avete inscatolato se domani mattina noi ci si dovesse recare alle urne.
Credo che sia legittimo, a meno che voi, che siete la misura di tutte le cose, non vogliate dimostrare, per l'ennesima volta, la falcidia di uno dei principali elementi dell'imperialismo politico, cioè che la democrazia si sostanzia nella tirannia della maggioranza. Voi siete una maggioranza in grado finanche di dimostrare, senza elementi fattuali, che esiste qualcosa. Credo che ci sia qualche elemento messianico in questo e che non basti la semplice maggioranza parlamentare.
Al di là dei profili dell'ordine del giorno, rispetto ai quali il Governo si è espresso o no a favore, potreste cortesemente dirci - faccio appello a lei, presidente Fedeli - innanzi al popolo italiano e alla stampa tutta, se esistano questi elementi che ci immunizzano da una traumatica fine della legislatura e che consentano quindi al popolo italiano di andare a votare e di poter svolgere le elezioni, così come la Suprema Corte ha detto?
Non ero certo al Palatrussardi con Zagrebelsky: credo ci sia stato Tonini e le «vestali» della Costituzione durante i Governi di centrodestra, le demi-vierge che si indispettivano ad ogni proposta che il centrodestra faceva, richiamandoci alla sacralità e all'intagibilità della Costituzione, che noi invece ci mettiamo sotto i piedi, egregi signori. Diteci almeno se esistono o no questi elementi, che sono un obbligo per voi. È come se il Capo di Stato maggiore della difesa ci dicesse che stiamo preparando l'Esercito per le future evenienze, ma che, se domani venisse proclamato all'improvviso lo stato di guerra o l'Italia venisse assediata, non avremmo alcun dispositivo per poterci proteggere da un'aggressione. Questa non è un'aggressione manu militari: è un'aggressione alla democrazia, al dovere che voi avete nei confronti del popolo italiano di compiere atti indefettibili. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Gambaro e Pepe).
Vedete, voi potete esercitare certamente la tirannia dei numeri. Quando volevo protestare il mio amico Verdini mi diceva che la voce della maggioranza sono i numeri, invitandomi a stare zitto. Evidentemente è così, ma quella è la democrazia un po' toscana, non quella che si sostanzia del liberalismo, della cultura liberale, del parlamentarismo. Dove ci volete portare, o bischeri? (Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-MovX).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G300, presentato dal senatore Calderoli.
GAETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, il suo Gruppo è già intervenuto. In ogni caso, ci dica su che cosa intende intervenire.
CALDEROLI (LN-Aut). Presidente, c'è stata da parte del collega Crimi una proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G300, a mia firma. Accolgo la richiesta del senatore Crimi e chiedo pertanto al rappresentante del Governo se intenda cambiare il suo parere alla luce della modifica richiesta dal senatore Crimi e da me accettata.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Vorrei invitare cortesemente il senatore Calderoli a dare lettura del testo dell'ordine del giorno, così come verrebbe modificato.
CALDEROLI (LN-Aut). Si tratta di sostituire nel dispositivo la parola "Ad" con le altre "a valutare la possibilità di".
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Il Governo accoglie l'ordine del giorno, così come riformulato.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo... (Il senatore Calderoli chiede la votazione). ...si vota comunque.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G300 (testo 2), presentato dal senatore Calderoli.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, non è una colpa prendere la parola in Parlamento, altrimenti lo avrebbero chiamato "silenziamento": siamo qua per parlare. (Applausi delle senatrici Bignami e Mussini). Mi guarda male ogni volta che domando di parlare.
PRESIDENTE. No, non l'ho guardata male.
CALDEROLI (LN-Aut). Allora ho malcompreso il suo sguardo.
PRESIDENTE. Senatore, lo ha molto malinterpretato.
CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, innanzitutto vorrei dichiarare la mia soddisfazione perché, nonostante tutto, alla fine l'ordine del giorno è stato approvato. È l'unica cosa di buonsenso che si poteva fare, oltre a mettere a posto il mio microfono, perché è dall'anno scorso che cade e continua a farlo.
Signora Presidente, adesso le pongo una questione sull'ordine dei lavori, perché stiamo parlando degli emendamenti premissivi e la questione - come diceva qualcuno - è seria e molto delicata, quindi le chiedo di prestare la massima attenzione perché, visto che in questo momento lei è facente funzione della Presidenza del Senato, lei deve svolgere un ruolo di garanzia rispetto a tutti i senatori, perché in questo momento ci troviamo di fronte a una truffa fraudolenta e le spiego il perché.
In Commissione gli emendamenti premissivi erano stati spostati a livello dell'articolo 3, in quanto trattanti anche materia relativa alla transitorietà; essendoci invece un emendamento che è evidentemente interresse del Governo far approvare, stranamente, giunto il provvedimento all'esame dell'Aula, gli emendamenti che dovevano andare all'articolo 3 si affrontano per primi. Questo è un caso strano, ma la truffa dove nasce? Signora Presidente, chiedo proprio la sua attenzione, perché è un punto molto delicato.
Nella serata del 13 gennaio 2015, con ampia discussione sul merito, alle ore 21,05 abbiamo ricevuto dalla Presidenza una email in cui venivano trasmessi gli emendamenti 1.7000, 1.7001, 3.7000 e 1.7000/1. Chiedendo il motivo del perché fossero stati individuati dalla Presidenza come emendamenti a cui concedere uno spazio subemendativo, il giorno dopo il Presidente ci rispose che, essendoci le firme dei Capigruppo di maggioranza, si intendeva fossero quelli a cui si dovevano riferire i subemendamenti. Lei capisce che dunque si è trattato di una truffa organizzata da già da allora. Cioè noi abbiamo avuto davanti il cosiddetto sambell dietro cui correre e preparare i subemendamenti, quando invece il cavallo di Troia in cui c'erano i veri contenuti dell'emendamento era un altro. Se oggi il Governo esprime il parere favorevole su quell'emendamento, è evidente che ci deve essere stata anche la premeditazione. Io parlo di premeditazione perché ho 12 testimoni qui e noi, presenti alle ore 20,10, in fase emendativa, abbiamo assistito al fatto che c'era il senatore Stefano Esposito che stava scrivendo l'emendamento, che quindi è sicuramente stato presentato fuori dai termini.
ESPOSITO Stefano (PD). No no. (Commenti dai Gruppi LN-Aut e GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)).
CALDEROLI (LN-Aut). Il caso ha voluto (ed è per questo che ho parlato di premeditazione) che non ci siano 100 emendamenti a firma Stefano Esposito, ma ce ne sia uno solo: quindi, il testo che stava scrivendo era quello che noi abbiamo visto e non era ancora stato consegnato.
Quell'emendamento è un ordine del giorno che non modifica, né cambia, né toglie alcunché all'articolo 1. Vedo che lei scuote la testa. Nel momento in cui scopriamo che questo è un emendamento di maggioranza, le chiedo formalmente, e lo faccio come garanzia che il Presidente deve dare a tutti i senatori, di concedere del tempo affinché tutti i senatori lo possano subemendare. Ci dia un'ora o il tempo che vuole, ma ci consenta di potere subemendare l'emendamento che regge il patto del Nazareno e tutto il resto. Tuttavia, escludere la possibilità che i senatori possano intervenire sul vero elemento perno su cui ruoterà tutto il resto del provvedimento vuol dire aver preparato il trucco per far decadere la maggior parte degli emendamenti.
Questa non è discussione. Posso capire che il Governo faccia dei giochini del genere: li avrei fatti anche io, a ruoli invertiti. Ma lei, signora Presidente, non può farlo: deve garantire a tutti di potere presentare le proposte modificative. Poi, se gli emendamenti dovranno decadere decadranno. Ma è assolutamente necessario che noi possiamo presentare delle proposte subemendative a quell'emendamento. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-MovX).
CRIMI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Signora Presidente, mi associo alla richiesta del senatore Calderoli. In particolare, vorrei porre l'attenzione su quanto egli ha dichiarato, perché, se corrispondesse al vero, dovrebbe comportare da parte sua, signora Presidente, una verifica molto approfondita sui fatti. Il senatore Calderoli, infatti, ha rappresentato una situazione ben circostanziata, nella quale non era neanche da solo, ma era alla presenza di altre persone.
Sapere se effettivamente l'emendamento è stato presentato al di fuori dei termini, vista anche tutta la polemica che vi è stata al riguardo, sarebbe opportuno. Inoltre, è effettivamente abbastanza strano che ci sia arrivata una mail nella quale erano indicati gli emendamenti per i quali vi era facoltà di subemendare e non, invece, un emendamento che, come già il parere favorevole del Governo dice con chiarezza, è "l'emendamento trappola".
Ormai lo stanno dicendo tutti e da giorni circola la notizia di questo emendamento trappola che praticamente renderebbe vano ogni altro intervento subemendativo sulla legge, perché premetterebbe quelle condizioni per cui solo l'emendamento della maggioranza, firmato dai Capigruppo, potrebbe essere accolto. Tutto il resto, infatti, sarebbe inammissibile.
Questo emendamento, che ci state facendo votare come emendamento premissivo, ce lo state facendo votare come una specie di cassaforte: blindiamo questi punti e andiamo avanti, senza alcuna possibilità di subemendare, come è stato appena richiesto.
Per questo motivo ci associamo alla richiesta avanzata dal senatore Calderoli e penso che anche le altre opposizioni abbiano la stessa esigenza. (Applausi dal Gruppo M5S).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, invano prima le avevo chiesto la parola sulla questione dell'ammissibilità di alcuni emendamenti e sulla circostanza che le dichiarazioni fossero state fatte o no.
Signora Presidente, rispetto a quanto accaduto la sera in cui scadeva il termine della presentazione degli emendamenti e tutto quanto è accaduto sulla vicenda dell'orario e della possibilità di subemendare, fin dall'inizio si è compreso che c'era un tentativo di fare in modo che una parte delle opposizioni non fosse messa in grado di svolgere adeguatamente il proprio lavoro.
Perché lei ricorderà che il senatore Crimi in quest'Aula, alle ore 18 di quel giorno, aveva posto con chiarezza la questione, visto che stavano uscendo lanci di agenzie di stampa. Insieme ad altri Capigruppo, noi ci eravamo associati per chiedere al presidente Grasso di fornire delle garanzie. In quel momento, infatti, noi non sapevamo quanti sarebbero stati gli emendamenti della maggioranza che, in qualche modo, avrebbero reso espliciti gli emendamenti presentati dall'allora relatrice in Commissione. Tutto quanto è accaduto, anche rispetto agli orari in cui ci è stata data la comunicazione, rappresenta una pagina non edificante.
Adesso abbiamo ascoltato le dichiarazioni del senatore Calderoli, rispetto alle quali è assolutamente necessaria una verifica, secondo le quali addirittura, davanti a testimoni, alle ore 20, quando il termine di presentazione degli emendamenti era già scaduto, vi era qualcuno che - immagino - stava ancora scrivendo il proprio emendamento.
È chiaro che la questione, dal punto di vista delle garanzie procedurali, è molto seria ed inquietante perché, evidentemente, si fa in modo che alla maggioranza sia permesso di presentare gli emendamenti quando le aggrada e senza rispettare i termini. Forse bisognerebbe innanzitutto istituire un protocollo anche sulle procedure di presentazione degli emendamenti entro la scadenza fissata in modo che tutto venga firmato e contro firmato con tanto di ricevuta e iscrizione nell'ordine di presentazione. Da questo punto di vista credo che, comunque, debbano essere forniti a questa Assemblea dei chiarimenti ed effettuata un'attenta verifica da parte sua su quanto denunciato in questa Aula.
Presidente, c'è poi un ulteriore elemento che ancora una volta ci fa pensare. La discussione è legittima: si possono avere posizioni differenziate sulla legge elettorale, ma non è più tollerabile che, da quando è iniziata la discussione, si proceda solo e unicamente non attraverso un leale (e magari anche acceso) dibattito, ma attraverso dei trucchi e dei trucchetti. Prima abbiamo avuto il trucco per cui abbiamo iniziato la discussione, presentato gli emendamenti in Commissione e poi il Governo ha deciso che voleva andare in Aula senza relatrice. Per tre giorni non si è convocata più la Commissione e all'improvviso, prima di Natale, si è dovuto incardinare senza relatore per non presentare gli emendamenti del relatore e non dare la possibilità all'opposizione e a ogni singolo senatore di presentare i subemendamenti. In Commissione ho presentato molti emendamenti premissivi, come ha visto, Presidente. Allora la presidente Finocchiaro ne spostò l'esame alla fine, tant'è che noi chiedevamo a gran voce di votare prima quegli emendamenti, ma questo non fu possibile perché la decisione assunta dalla Presidente fu quella di spostarli alla fine. La cosa più inquietante è che i miei emendamenti propongono delle norme ben precise e non generici principi, mentre oggi si è reso ammissibile - questo riguarda la Presidenza - un emendamento che non può considerarsi tale. In realtà, è un ordine del giorno, perché mette insieme una serie di principi che dovrebbero essere addirittura in premessa. Ciò viene fatto solo e unicamente allo scopo, peraltro dichiarato e sbandierato anche da moltissimi in queste ore ai giornalisti e a tutti gli altri, di poter far decadere tutti gli altri emendamenti che risultassero in contrasto con tali principi. Presidente, credo che la procedura utilizzata sia molto di più di uno strappo al Regolamento. Si usano i trucchi per non farci subemendare: si ammette un emendamento che, a mio avviso, non è assolutamente ammissibile perché è un ordine del giorno. Se il senatore Esposito avesse voluto fare, giustamente da parte sua, un'elencazione dei principi che poi avrebbero dovuto informare il testo si sarebbe potuto benissimo presentare l'ordine del giorno. Invece si è presentato l'emendamento contenente un elenco di principi al solo scopo di poter poi dichiarare preclusi tutti gli altri emendamenti che risultassero in contrasto col testo.
Presidente, la invito, anche da questo punto di vista, a esaminare attentamente la questione dell'ammissibilità. Lei in questo momento è in una posizione delicata, perché ancora di più dovrebbe garantire la terzietà perché è Presidente vicario in un momento delicato. La questione che noi poniamo sull'ammissibilità di questo presunto emendamento, che in realtà è un ordine del giorno, credo lei la debba considerare in modo molto serio.
Per quanto mi riguarda questa è la questione fondamentale e poi, qualora - io spero di no - lei dovesse confermare che questo possa essere considerato un emendamento, sarà evidente a tutti che, a questo punto, debba essere dato comunque lo spazio per la presentazione dei subemendamenti. (Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami, Consiglio e De Pin).
FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, il dibattito che stiamo registrando stratifica interventi che si collegano difficilmente l'uno con l'altro rispetto a quello che in tanti siamo stati abituati a sentire, cioè all'interno di una procedura di formazione di una legge.
Mi sospendo perché l'intervento, più che un richiamo alla volontà dei colleghi, è rivolto a lei ed alle sue prerogative. Il dibattito che viene organizzato e diretto dalla Presidenza non si capisce bene su cosa si stia incentrando: un dibattito per la discussione e l'approvazione di una legge dovrebbe seguire l'avvicendarsi di diverse proposte, discernerle, portarle all'Aula e farne una disposizione, attraverso le votazioni.
Dall'Illuminismo in poi una norma deve avere una portata precettiva, mentre l'emendamento del senatore Esposito, signora Presidente, contiene, di fatto, una delega al Parlamento stesso. Mi permetta il senatore Esposito, ma ho qualche mese di esperienza in più rispetto a lui e credo di aver scritto qualche migliaio in più di emendamenti e averne letti qualche decina di migliaia in più rispetto a lui: un emendamento siffatto non l'ho mai letto.
Subentra adesso il ragionamento che faccio a lei, Presidente, perché si trova in una ben difficile situazione. Lei si trova, rispetto ad un operato compiuto dal presidente Grasso, a dover dirigere una discussione in una situazione che è di grande difficoltà istituzionale. L'altro giorno il costituzionalista Ainis, rispetto a delle voci che si inseguivano in ordine alla possibilità del Presidente facente funzioni di sciogliere il Parlamento, ci ha chiarito che questi atti riguardano la straordinaria amministrazione e che quindi il presidente Grasso non può compierli. Il motivo per cui, nel passato, il Presidente del Senato facente funzioni non si è trovato mai, se non nel precedente Merzagora, in queste condizioni è perché in precedenza la discussione sui provvedimenti legislativi, a meno che non si trattasse di estrema urgenza, è stata sospesa. In questo momento, invece, noi ci troviamo a dover discutere in una situazione di eccezionalità, con un Presidente facente funzioni.
Presidente Fedeli, non me ne voglia, ma faccio presente all'Aula che il Presidente facente funzioni ha - per esempio - votato e si è seduto nel suo banco, mentre prassi consolidata assegna al Presidente del Senato, in necessità della terzietà, una funzione che lo rende superiore a queste funzioni, che sono proprie del senatore. Lei, presidente Fedeli, invece non lo è e, quindi, si ritrova nella difficoltà di discernere una cosa che - come ha detto il presidente Calderoli - ha la connotazione di un trucchetto che difficilmente avrebbe dovuto essere accettato. Esso, infatti, ha una portata modificativa che non attiene al contenuto proprio del provvedimento che, essendo una legge sovraordinata, deve recitare al suo interno (in specie all'inizio) la chiarezza. E questo emendamento chiaro non è.
Lei, a questo punto, ha una difficoltà ad operare in tal senso. Io credo che la difficoltà verrebbe ad essere superata anche perché abbiamo tutti notato che, senza precedente alcuno nella storia di questo Parlamento, è stata fissata la convocazione per l'elezione del Presidente della Repubblica al giorno ultimo possibile. E questo è avvenuto appena dieci o quindici minuti dopo che alla presidente Boldrini, cui attiene questa prerogativa, è stata consegnata la lettera di dimissione del presidente Napolitano. Mi viene da pensare che ciò sia stato fatto per consentire al Governo di avere quanto più tempo possibile per poter approvare le leggi che sono in discussione in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Una siffatta situazione, infatti, non si è mai verificata. Lei, presidente Fedeli, ha una grandissima responsabilità ed un'indubbia difficoltà.
Da parte mia, quello che le suggerirei è molto semplice. Se è vero - come dice il presidente Calderoli - che l'emendamento è stato presentato fuori termine - e ci sono tutti i testimoni che possono avvalorare tale affermazione, e pregherei la Presidente di verificare - abbiamo una possibilità molto semplice: al di là del giudizio di riforma rispetto alla proponibilità, che è stata giudicata tale dal presidente Grasso e metterebbe la presidente Fedeli in difficoltà, si potrebbe benissimo, alla luce di quanto emerge, dichiarare che è stato presentato fuori dai termini previsti.
Nel caso in cui invece non fosse così, di fronte ad una richiesta di subemendarlo, così com'è stato fatto per gli emendamenti sottoscritti dai Presidenti dei Gruppi di maggioranza, non credo che difficoltà ci possa essere. Il presidente Zanda ha detto in quest'Aula, supportandolo con il suo intervento, che il valore specifico degli emendamenti sottoscritti dai Presidenti dei Gruppi, per una migliore discussione in Aula, aveva fatto convincere il Presidente del Senato ad ammettere la subemendabilità di quegli emendamenti. Ma ora emerge che questo emendamento è ancora più importante degli altri. Allora, se abbiamo dichiarato subemendabili quelli, perché non dobbiamo ritenere che sia subemendabile anche il cosiddetto "emendamento Esposito"?
Diversamente - credo che lei abbia letto abbastanza quanto me, signora Presidente - se li immagina Terracini, Fanfani, Merzagora o Mancino permettere che in cinque minuti, con il voto su un emendamento, venga fatta la legge fondamentale di uno Stato, quella che regola il rapporto tra eletto ed elettore? Con il voto - non me ne voglia il collega, l'illustre e bravissimo senatore Esposito - sull'emendamento Esposito? Praticamente, passeremmo dal Mattarellum e dal Porcellum all'"Espositum"? Ma quale sorriso potremmo generare nei Parlamenti degli altri Paesi, che la ministro Boschi ha richiamato e che dice che copieranno le nostre leggi? È una cosa che rasenta davvero il ridicolo.
Signora Presidente, a lei questa possibilità. È una possibilità che le deriva dalla forzatura di una prerogativa, forzatura che è stata voluta dal Governo, forzatura che io ho criticato, forzatura che critica tutto il Paese, forzatura che non ha precedente. Mai è stata fissata all'ultimo giorno utile possibile la convocazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, dopo le sue dimissioni. Pensi che, nel caso Segni, ciò venne fatto dopo tanto tempo, ma soltanto dopo otto giorni; solitamente invece non è intervenuta più di una settimana. Non forziamo oltre il limite ultimo possibile, anche perché la forzatura - come mi sono permesso di dire in Conferenza dei Capigruppo al Governo - potrebbe essere di grave nocumento al Governo e noi sinceramente questo non ce l'auguriamo. Noi ci auguriamo di fare una buona legge. A lei la responsabilità e a lei la decisione. Mi permetta, però, di pregarla sommessamente di prenderla nel senso che ho auspicato. (Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) e LN-Aut).
PRESIDENTE. Ricordo che, sul richiamo al Regolamento, può intervenire un senatore per Gruppo.
FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, io credo che quanto dichiarato dal senatore Calderoli sia molto grave e lesivo della onorabilità non già di chi ha materialmente ricevuto l'emendamento fuori termine o ha prestato collaborazione con il Governo. No, non è una lesione della onorabilità di costui o di alcuni. Io credo che la dichiarazione di Calderoli sia una lesione della onorabilità dell'intero Senato.
Chi sono io, Presidente? E chi è lei, Presidente? Io sono una piccola frazione del potere di questo organismo, e non è una espressione che invento in questo momento, ma che ricavo da affermazioni di principi di costituzionalisti del nostro Paese. Io rappresento una frazione di potere di questo Senato, ed anche lei, signora Presidente, rappresenta una frazione, ma più autorevole di me, perché a lei è affidata non solo la responsabilità di governo dell'Assemblea, ma anche la responsabilità del rispetto delle regole che devono accompagnare le leggi, la formazione delle leggi e, più che mai, di una legge che va a regolamentare il rapporto tra il cittadino e l'istituzione.
Presidente, io non entro nel merito dell'emendamento del collega Esposito. Io non voglio valutare, esaminare, analizzare se esso doveva essere un ordine del giorno, come hanno detto alcuni, come la senatrice De Petris e il collega Ferrara. Questo ormai sta alle nostre spalle. L'Ufficio di Presidenza ha ritenuto quell'emendamento ammissibile. Ebbene, oggi non vi è la possibilità tecnica di vedere revocare quel giudizio di ammissibilità e, quindi, è inutile parlarne. L'Ufficio di Presidenza ha ritenuto di dichiarare l'ammissibilità di quell'emendamento e quell'emendamento è arrivato in Aula.
Presidente, le ho fatto il ragionamento sulla lesione dell'onorabilità mia, sua anche e di tutti noi, per dirle: provveda, decida facendo sì che domani non si dica dai mass‑media che questo Senato, questo ramo del Parlamento è un organismo che adotta, con la forza della maggioranza, trucchetti vari per raggiungere obiettivi voluti. Allora, presidente Palma, è giunto il momento che io dica ciò che penso.
È un momento delicato del mio Paese. Si sta approvando la legge elettorale: lo si faccia, la maggioranza porti a casa questo risultato, seguendo però limpidamente le regole del nostro Regolamento.
Vede, Presidente, già consentire di subemendare gli emendamenti presentati dai Capigruppo è stata di per sé una forzatura, ma ci siamo avviati su questo percorso di subemendare. Adesso, perché non si dica domani che il nostro Senato aggiusta, muove, fa giochetti, io la prego vivamente di consentire il libero dibattito e, quindi, anche un'ora, Presidente, cosa le costa? Cosa costa anche al Governo consentire un'ora di tempo per subemendare eventualmente questo emendamento? Qual è il problema di un'ora in più o in meno? Lo dico nell'interesse del Governo.
Qualcuno che mi ha richiamato ha pensato forse che io voglio contrastare in qualche modo la maggioranza del mio partito. Non è così. Dico questo per tutelare la posizione e l'immagine del Governo, della maggioranza e della forza politica a cui appartengo, che in questa fase sta sostenendo le posizioni di maggioranza del Partito Democratico.
Il mio è, quindi, un intervento che va in quella direzione e non dev'essere poi criticato, in quanto ribelle. Sono semplicemente un modesto operatore del diritto, che offre a lei, signora Presidente, ai colleghi della maggioranza ed al Governo, il suggerimento di evitare che si consumi in questo Senato un atto che, forse, rimarrà nella storia e che ricorderanno i nostri figli. (Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)).
LO MORO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO MORO (PD). Signora Presidente, dal momento che, poco fa, ha detto che ha diritto a parlare un senatore per Gruppo, vorrei chiarire che intendo parlare a titolo personale. Mi dica, quindi, lei se posso continuare o meno.
PRESIDENTE. Prego, ma faccia un richiamo specifico.
LO MORO (PD). In questo discorso il richiamo specifico è che avrei fatto valere le ragioni, che sto per esprimere, in occasione della discussione sull'emendamento 01.103. Siccome il discorso è già emerso e se ne sta discutendo, non ritengo opportuno rinviare.
Vorrei far presente alla Presidente, senza però insistere più di tanto, che anche a mio modestissimo parere quest'emendamento andava dichiarato inammissibile, perché all'articolo 100, comma 8, del Regolamento è previsto che gli emendamenti abbiano contenuto innovativo e precettivo, ma non mi pare che questo li abbia. Per conoscenza di tutti, infatti, altro non è che un ordine del giorno sostanziale. Abbiamo fatto una battaglia politica in Commissione - e io l'ho portata avanti per il Gruppo del PD - contro gli ordini del giorno che volevano precludere la discussione sul merito. Questo altro non è che un insieme di principi che costituisce un articolo che - ove fosse approvato, ma mi auguro proprio che non lo sia - dovrebbe poi costituire le premesse per i precetti e le norme che dovrebbero seguire. (Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) e Misto-MovX e dei senatori Bencini e Campanella).
Senza applausi, colleghi: discuto, quindi, e dico questo perché non vedo quali termini ci si dovrebbero concedere per i subemendamenti ad un emendamento di tale natura. Scusate, ma cosa dovremmo subemendare? Un emendamento che ha l'unica finalità di non farci discutere? Basta bocciarlo. (Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) e Misto-MovX e dei senatori Bencini e Campanella).
BONFRISCO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, con la stessa precisazione di cui sopra.
BONFRISCO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intervengo per muovere a mia volta un richiamo al Regolamento, anche se in modo diverso, perché è un altro quello che le sottopongo.
I rilievi mossi dai colleghi sono tutti giusti: do per definizione che, quando un collega come il senatore Calderoli o la capogruppo De Petris, così come gli altri Capigruppo che si sono succeduti, muovono rilievi, sotto il profilo delle garanzie costituzionali o regolamentari, questi siano tutti accoglibili. Non vorrei, però, che la discussione sul tema fosse necessariamente vincolata a questo come - ad esempio - all'orario di deposito degli emendamenti o altro.
La questione, signora Presidente, mi pare così delicata ed importante da travalicare persino lei. Non voglio togliere nulla all'autorevole guida che esprime in quest'Aula, in una funzione così particolare, unica e rara nella vita politica che ogni sette anni si determina. Penso, invece, che la questione sia più squisitamente politica. Se, da una parte, lei è parte politica per sua natura - e io ovviamente le chiedo di non modificarla - so però che deve conciliarla con il ruolo di garante di quest'Aula e, quindi, con la possibilità, l'opportunità e la libertà di ciascun parlamentare non solo di esprimere un'opinione, ma di vedere garantite le procedure.
Ma il tema non è la procedura, e lo voglio dire, perché è la prima occasione che ho per farlo, signora Presidente. Se 45.000 emendamenti fossero stati presentati in qualsiasi altra struttura o istituzione, questa sarebbe andata certamente in tilt, mentre invece c'è stato comunque un prezioso lavoro ordinato e garante di tutti anche in questo senso. Ci tenevo a sottolinearlo, perché questo mi aiuta a rivolgermi direttamente al collega Stefano Esposito.
Collega Esposito, suo malgrado o malgrado lei, questo testo diventa probabilmente la procedura attraverso la quale lei toglie al Parlamento la possibilità di esprimersi punto su punto, dovendosi esprimere su un testo che lei ha inteso scrivere a metà tra un ordine del giorno e un emendamento vero e proprio. Se viene trattato da emendamento vero e proprio, diventa una tagliola.
Allora noi inseriamo questo nel Regolamento del Senato, avviato alla sua decadenza e alla sua fine dal punto di vista del rango politico. Noi concludiamo un'opera che altri hanno svolto - secondo me sbagliando prima - quando hanno deciso che in quest'Aula sedessero rappresentanti di secondo livello. Ma anche se di secondo livello, il punto è se un collega senatore possa presentare un testo che viene utilizzato, perché utile e buono, per soffocare il dibattito in quest'Aula, in una fase come quella che precede l'elezione di un Capo dello Stato, e quindi particolarmente delicata, o che comunque vede dibattere all'interno dei molti Gruppi parlamentari, di opposizione e maggioranza, testi di straordinaria delicatezza e importanza.
Io la proposta non la rivolgo a lei, signora Presidente, ma mi permetto di farla al collega Stefano Esposito, perché possa ragionare sulla possibilità di fugare ogni dubbio. Non le chiedo di ritirare questo testo, che tra l'altro non si sa se sia un ordine del giorno o un emendamento: lo lascio alla sua coscienza di senatore che, come ciascuno di noi, lascerà il proprio contributo una volta che non saremo più qui e verremo giudicati sulla base delle cose che scriviamo, leggiamo e dichiariamo in modo pubblico in questa sede. Hannah Arendt diceva che gli uomini si giudicano dalle cose che dicono e dalle cose che fanno.
Ecco, senatore Esposito, colga l'invito che l'Aula le rivolge, anche se in modo diverso - io lo faccio con rispetto e con il cuore - di eliminare questo vulnus pericolosissimo dal dibattito del momento, consentendo all'Aula, ai Gruppi e a chi, per Costituzione, è delegato dai cittadini non solo a rappresentare, ma anche a decidere, di poterlo fare serenamente, da pari, sapendo che lei collega, Esposito, è senatore come gli altri e non il sicario del dibattito sulla legge elettorale. (Applausi del senatore Centinaio).
TREMONTI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TREMONTI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, intervengo a titolo personale, ma per una considerazione di carattere generale.
La legge elettorale è parte del programma di Governo. Ma su questa legge elettorale non c'è più l'iniziale originaria maggioranza di Governo: c'è un'altra maggioranza di Governo, quindi, forse un altro Governo, se ci fosse il Capo dello Stato. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Bignami).
ESPOSITO Stefano (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ESPOSITO Stefano (PD). Signora Presidente, io intanto mi rivolgo a lei come Presidente del Senato a tutti gli effetti, visto che ho sentito alcuni fare dei commenti sulla sua possibilità di svolgere appieno la funzione che sta ricoprendo.
Io non entrerò nel merito e ringrazio la senatrice Bonfrisco. Le mie azioni vengono misurate quotidianamente e mi sorprende la perorazione rivolta ad un senatore, quando ci sono emendamenti con le stesse caratteristiche presentati da altri colleghi, che io non mi sognerei mai...
SANTANGELO (M5S). Quali?
ESPOSITO Stefano (PD). ...e che verranno votati prima, peraltro.
AIROLA (M5S). Quali?
CRIMI (M5S). Quali?
ESPOSITO Stefano (PD). Fate i bravi.
Dicevo, emendamenti che non mi sognerei mai di mettere in discussione.
Io comunque intervengo solo per dirvi questo. Senatore Calderoli, di lei ho sempre avuto e continuerò ad avere grande rispetto, ma non accetto che lei, tra l'altro utilizzando parte del suo Gruppo, racconti delle bugie.
Vede, presidente Calderoli, ci siamo ritrovati, alle ore 19,58: lei con i suoi colleghi, i carrellini, gli scatoloni bianchi e verdi pieni di emendamenti, ed io che ero seduto alla scrivania quando lei è arrivato, per non intralciare il suo lavoro e non disturbare i fotografi che stavano riprendendo e facendo selfie... (Commenti dal Gruppo LN-Aut).
CALDEROLI (LN-Aut). No!
PRESIDENTE. Senatori, per favore, lasciate parlare il senatore Stefano Esposito.
COMAROLI (LN-Aut). Dice le bugie!
ESPOSITO Stefano (PD). Sono andato dal funzionario dell'ufficio emendamenti, che voi state facendo passare per bugiardo, e la cosa mi dispiace perché è un dipendente del Senato che fa - credo - onestamente e seriamente il proprio lavoro, come lo ha fatto con voi. Ho consegnato l'emendamento dicendogli che ne avevo uno solo e che immaginavo avesse da fare con tutti quegli emendamenti e me ne sono andato. Quindi, ho consegnato addirittura prima di lei, senatore Calderoli.
CALDEROLI. (LN-Aut). No!
ESPOSITO Stefano (PD). Detto questo, lei è legittimato, naturalmente, a trovare un modo per cercare di risolvere il tema che riguarda il mio emendamento, che è un emendamento di un parlamentare come tanti altri. Non ho inventato niente: ho messo insieme ciò che qualcuno aveva spacchettato, facendo esattamente lo stesso lavoro. C'è chi ne presenta uno e chi ne presenta 40.000. A lei però, senatore Calderoli, non permetto di darmi del bugiardo. Non glielo permetto.
STEFANI (LN-Aut). Lo siamo tutti!
ESPOSITO Stefano (PD). La invito con cortesia. Lei è un maestro della tecnica parlamentare. Mi chiamerò Esposito - lo dico anche al senatore Ferrara - sarò un po' più giovane di voi, avrò meno emendamenti alle spalle, ma qualcuno, questa volta, vi ha battuti sulla tecnica parlamentare. Tenetene conto e rispettate, però, le persone senza dare loro del bugiardo.
CROSIO (LN-Aut). Buffone!
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, è chiaro che stiamo parlando di qualcosa di dirimente e non è una questione personale tra il senatore Stefano Esposito e il senatore Calderoli: qui si sta parlando delle modalità di rispetto delle regole che governano un Senato che dà le regole. Presidente, io quella sera c'ero negli uffici del Senato e non ho visto innanzitutto i fotografi che vengono qui descritti. Quindi, probabilmente il senatore Esposito ha avuto un lapsus o si riferisce ad un'altra circostanza. Al contrario, ho visto oltre le ore 20 il senatore Stefano Esposito ancora fuori da quegli stessi uffici nei quali noi depositavamo gli emendamenti.
Ora, chiedo a lei, signora Presidente, quale sia il vantaggio che ha questa maggioranza nell'usare detti mezzi. Il senatore Esposito può anche vantarsi di non essere più tacchino felice ma di essere diventato cavallo di Troia, se questo può essere qualcosa di cui vantarsi. Ma mi chiedo: questa maggioranza, se è tale, perché ha bisogno di escamotage del genere per non far svolgere un dibattito parlamentare che potrebbe mettere in evidenza la non unitarietà e soprattutto la mancanza di rispetto nei confronti delle minoranze? Lo dissi qualche giorno fa al Presidente: noi non abbiamo tutti gli strumenti che ha la maggioranza o il Governo per poter difendere i cittadini che abbiamo l'ambizione e la pretesa di rappresentare, ma abbiamo il dovere e il diritto di rappresentare le opposizioni e le minoranze. E certamente nessuno può negare quello che è stato ripreso e anche visto da tutti gli altri senatori, con testimonianza anche registrata.
Signora Presidente, lei oggi qui ha il dovere di difendere la rispettabilità di questo Senato. Quando si viene a chiedere che differenza c'è tra l'emendamento del senatore Gotor, della maggioranza PD, e quello del senatore Esposito, è presto detto: lo stesso ministro delle riforme costituzionali Boschi poche ore fa, davanti alle telecamere, si beava di aver individuato l'escamotage per cassare in un colpo solo tutto il dibattito delle opposizioni tramite l'emendamento Esposito. Questo è stato scritto nelle agenzie di stampa. Questo è quello che state facendo oggi: utilizzare questo metodo per fare una legge truffa, come truffaldini sono i vostri modi di operare quando fate le primarie. No, Presidente, non ci si può piegare a questo modo di far politica e lo dico anche a coloro che siedono nella parte destra dell'Emiciclo.
Ma che cosa ci sta in questo patto del Nazareno? Adesso ci avete messo anche la legge Fornero? (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Questa è la dignità con cui difendete gli elettori che vi hanno votato? Noi non ci stiamo.
Signora Presidente, sia di rappresentanza nei confronti dell'istituzione, dia la possibilità a tutti i senatori di emendare quello che ha presentato il senatore Esposito e che diventa, per la maggioranza, l'emendamento come se fosse presentato dal relatore. In caso contrario - ripeto - non solo si imbavaglia l'opposizione, ma si sta facendo della democrazia un esperimento di tirannide. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bignami e Campanella. Commenti dal Gruppo PD).
CAMPANELLA (Misto-ILC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMPANELLA (Misto-ILC). Signora Presidente, prendiamo atto che con questo emendamento il senatore Esposito ha rivendicato il suo ruolo di senatore dell'Alta velocità, costruendo un tunnel che passa attraverso tutta la discussione parlamentare per sbucare dall'altra parte.
Vorrei segnalare una cosa, prima che procedurale, politica. Stiamo trattando della legge che regolerà la formazione dei Parlamenti a venire. In questa legge, così importante, la maggioranza sta dimostrando una sostanziale indisponibilità all'ascolto, che sta diventando la cifra che la contraddistingue. La tendenza è quella di definire un disegno al di fuori delle Aule e attenersi a quello, senza tenere conto delle istanze, dei ragionamenti e delle considerazioni; senza tenere conto, sostanzialmente, del Parlamento, che a questo punto diventa esclusivamente un organo di ratifica.
È questo che volete far diventare il nostro Paese? Un Paese in cui esiste soltanto un Governo e non c'è alcun bilanciamento dei poteri? Un Paese in cui nelle Camere non si può fare altro che votare quello che il Governo ha già deciso e che, più o meno surrettiziamente, fa inserire, con mezzucci, con espedienti? Poi, ciò che si fa può anche essere in linea con il Regolamento, ma dal punto di vista politico vi è una sostanziale negazione del dibattito parlamentare. (Applausi dai Gruppi Misto-ILC e Misto-MovX e del senatore Candiani).
ORELLANA (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORELLANA (Misto). Signora Presidente, ormai stiamo parlando dell'"emendamento Esposito" e vorrei dei chiarimenti. Ho dei dubbi proprio sul testo.
Vedo, al punto a), che si dividerà l'Italia in venti circoscrizioni elettorali e in cento collegi. Poi, al punto h), si dice che i collegi elettorali verranno definiti e determinati con decreto legislativo. Mi domandavo, invece, come fossero definite le circoscrizioni: se non con decreto legislativo, come? Potremo mantenere quelle che abbiamo? Ma quelle che abbiamo non sono venti, ma ventisette; tra l'altro, vi è la circoscrizione estero che non viene nominata. Temo che si voglia surrettiziamente tirare via la circoscrizione estero. In ogni caso, non capisco come verranno definite le circoscrizioni. Al punto h) si dice che verranno definiti con decreto legislativo i collegi, ma non le circoscrizioni.
La seconda questione riguarda il punto g): c'è una frase che si espone a differenti interpretazioni. Dice: «Sono proclamati eletti».
PRESIDENTE. Senatore, mi scusi, ma noi non stiamo discutendo l'emendamento nel merito.
ORELLANA (Misto). Penso che tutti, prima di me, hanno parlato di questo. Io vorrei finire.
PRESIDENTE. No. Se e quando ci arriveremo, ne discuteremo.
CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, lungi da me il voler fare polemica - ne stanno facendo già abbastanza - ma ci devo mettere del mio.
Ho assistito quella sera ad una scena un po' particolare, di cui non mi ero reso conto, ma - come capita nei migliori film di Hitchcock - le questioni saltano fuori poi nel rivedere bene due o tre volte la stessa scena. Non avevo alcuna intenzione, chiaramente, di riprendere l'onorevole senatore Esposito, perché non era assolutamente oggetto dei miei desideri nel filmato. Anzi, io stavo riprendendo il senatore Calderoli che guidava un carrellino di scatoloni bianchi e verdi. Forse il senatore Esposito lavora poco in ufficio, ma dovrebbe sapere che le risme di carta consegnate agli uffici hanno il colore bianco e verde. Quindi, il colore non è assolutamente voluto, anche se ci è piaciuto molto.
Ho fatto un filmato perché con il carrellino bisognava scendere certi gradini e in esso si vede il signore Esposito seduto ad una scrivania, come un gatto nella biblioteca che pensa di catturare il topo appena arrivato che, in questo caso, è il senatore Calderoli con tutti i suoi emendamenti. Gli è andata discretamente male, però: nel filmato che - giuro su Dio, metteremo su «YouTube», facendolo girare un po' dappertutto - si vede lui che scartabella tra le sue pratiche. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Gambaro).
È vero: si può essere anche bugiardi, ma o noi abbiamo fatto un fotomontaggio, o c'è qualcosa che non quadra, signora Presidente. Mutuando da un famoso film di cui non ricordo il titolo, bugiardo è chi il bugiardo fa! (Commenti dal Gruppo PD).
Signora Presidente dai rossi capelli, ho un filmato. Mi dispiace: non era mia volontà riprendere il senatore, ma è rimasto con le dita nella marmellata. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Gambaro).
PRESIDENTE. Rispondo ai richiami al Regolamento che sono stati sollevati, avendo ascoltato tutti ed avendo fatto le verifiche.
La prima questione riguarda il termine accordato dalla Presidenza per la presentazione di subemendamenti. L'oggetto della richiesta, espressamente avanzata in Aula da alcuni senatori in rappresentanza dei rispettivi Gruppi, si riferiva non tanto genericamente agli emendamenti della maggioranza, bensì - in assenza tra l'altro in Aula, come sapete, della figura del relatore - agli emendamenti a firma Finocchiaro ed altri.
Rispetto al termine stabilito inizialmente, è noto che la Presidenza ha esercitato un ampio margine di tolleranza. Non risulta, invece, che tale ampliamento di termini abbia riguardato l'emendamento del senatore Stefano Esposito, come prima insinuato, né rispetto ad altri emendamenti di senatori appartenenti a Gruppi di maggioranza, pur riscontrabili tra i premissivi.
CALDEROLI (LN-Aut). Appunto! È il contrario.
CANDIANI (LN-Aut). È il contrario!
PRESIDENTE. Sono state sollevate, inoltre, obiezioni circa l'ammissibilità dell'emendamento 01.103, a firma del senatore Stefano Esposito. Il contenuto precettivo del richiamato emendamento stabilisce alcune finalità generali, nel caso di specie in materia elettorale, che definiscono un quadro di insieme e una disciplina di per sé coerenti, modificando in parte il testo approvato dalla Camera dei deputati. Tale intervento si inquadra tra le possibili tecniche normative comuni in modo del tutto analogo, o similare, ad innumerevoli esempi rinvenibili nella legislazione ordinaria: da ultimo, la legge n. 56 del 2014, recante disposizioni su Città metropolitane e Province e, inoltre, a mero titolo esemplificativo, si ricordano la legge n. 36 del 2001, in materia di protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici; la legge n. 335 del 1995, recante riforma del sistema pensionistico; la legge n. 109 del 1994, in materia di lavori pubblici; la legge n. 104 del 1992, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti per le persone diversamente abili; la legge n. 217 del 1983, in materia di potenziamento e qualificazione del turismo; la legge n. 18 del 1979, sull'elezione del Parlamento europeo.
Pertanto, tale contenuto non pregiudica successive votazioni attuative ed integrative delle finalità e definizioni sopra richiamate. Di conseguenza, da un eventuale accoglimento dell'emendamento risulterebbero preclusi esclusivamente subemendamenti ed emendamenti in contrasto diretto con le stesse linee fondamentali ivi introdotte. Viceversa, laddove l'emendamento fosse respinto, non risulterebbe alcun effetto preclusivo sulle successive votazioni.
Per le ragioni sopraesposte, la Presidenza considera pertanto ammissibile l'emendamento 01.103, a firma del senatore Stefano Esposito, alla stessa stregua con la quale ritiene ammissibili gli altri emendamenti cosiddetti premissivi presentati da senatori appartenenti a diversi Gruppi parlamentari.
Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 01.6.
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, colgo l'occasione offertami dall'emendamento 01.6 per farle fare anche una piccola valutazione da un punto di vista procedurale e mi creda che la proposta che vado a farle è sincera e collaborativa.
Il comma 5 dell'articolo 100 del nostro Regolamento recita: «Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità,» - e con il dibattito che c'è appena stato mi sembra assolutamente evidente che si siano introdotti dei fattori nuovi - «la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti».
Il mio intento non ostruzionistico mi porta addirittura a fare una proposta: io sono disponibile a ritirare tutti gli emendamenti a mia firma che precedono l'emendamento 01.103 del senatore Stefano Esposito, a condizione che lei mi dia dieci minuti per presentare un subemendamento. Non voglio presentarne 44.000; ne decadranno 44.000, ma mi si lasci però presentare un subemendamento e ritirerò tutte le proposte a mia firma che vengono prima dell'emendamento 01.103 del senatore Stefano Esposito (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
DI MAGGIO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI MAGGIO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, correrò il rischio di disturbare ancora una volta la sensibilità del senatore Zanda, ma è sulla sua posizione che io vorrei intervenire.
Come è stato già affermato in questa Aula (e credo sia indubbio il fatto che non ho grande stima della terzietà dimostrata finora dalla Presidenza del Senato nel nostro dibattito parlamentare), credo che la situazione di questa giornata sia singolare, perché a me non sfugge (e mi creda che farei lo stesso discorso se al suo posto fosse seduto il senatore Calderoli) che lei in quest'Aula ha giocato una partita con una maglia. Pertanto, immaginare o insinuare il dubbio, il sospetto, che le sue decisioni non siano dettate esattamente dalla terzietà che quello scranno deve rappresentare, credo sia legittimo.
Mi permetto quindi di segnalare un fatto molto semplice. È possibile che una volta si possa prendere esempio da comportamenti che sono venuti dalla massima autorità dello Stato? Il Presidente della Repubblica dimissionario ha detto che non parteciperà alle votazioni sul disegno di legge elettorale. Cosa ci vuole a immaginare di sospendere questi lavori e di riprenderli immediatamente dopo l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica? (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, chiedo scusa ma la risposta al senatore Calderoli è importante prima di dichiarare il voto su un emendamento.
PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, esponga le sue argomentazioni e poi la Presidenza risponderà.
ENDRIZZI (M5S). Sarebbe stato più interessante poter valutare la situazione che si viene creando di minuto in minuto, con l'ipotesi di vedere 40.000 emendamenti sgomberati in virtù dell'accettazione di un diritto e di un principio di correttezza e rispetto delle regole. Lei non ha risposto in alcun modo sul fatto che il senatore Esposito abbia presentato il suo emendamento fuori dai termini; questa è una questione che è ancora lì come un macigno sulla coscienza di molti presenti in quest'Aula, e anche sua.
Detto questo io mi trovo a dover argomentare su questo emendamento. Esso dice, sostanzialmente, che, in attesa dell'entrata in vigore della legge, si dovrebbe, in caso di elezioni, andare a votare con una legge del 1957 alla Camera e del 1993 per il Senato.
Ebbene, questa legge si proponeva di garantire, invece, una certezza nella determinazione delle maggioranze all'interno del Parlamento, Camera e Senato, finché siamo ancora a Costituzione vigente, e questo è chiaramente impossibile laddove i sistemi siano invece diversi. Se ciò è stato accettato in passato, non vediamo il motivo per accettarlo anche per il futuro, nel momento in cui si dichiara di voler superare una situazione. Sarebbe allora interessante per noi vedere l'effetto che fa, come diceva una canzone di qualche anno fa.
Non ci sentiamo, però, di venire meno a una coerenza. A suo tempo votammo la mozione Giachetti, perché in quel momento, in attesa di una preannunciata sentenza della Corte costituzionale, era necessario ridare almeno una compatibilità costituzionale al sistema elettorale.
Ora non siamo più in queste condizioni. Ora un sistema esiste e servirebbero degli interventi semplici di rango secondario, o meglio ancora primario. In quest'Aula però, si è rifiutato ancora oggi un atto di responsabilità, cioè di sospendere i lavori per andare ad ottemperare il dovere di garantire la continuità delle istituzioni.
Rispetto a tale fatto noi non ci sentiamo di approvare questo emendamento. Ci saranno altri emendamenti in seguito che consentiranno delle opportunità più precise. Non so cosa poi accadrà perché, se si andrà a votare l'emendamento 01.103 così com'è, senza la possibilità di subemendare, non so se avremo quella possibilità. A questo punto, però, se lei non intende rispondere alla richiesta del senatore Calderoli, noi dobbiamo in questo momento pronunciarci in senso negativo. (Applausi dal Gruppo M5S).
FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, nell'elencazione che le hanno favorito gli Uffici rispetto alle leggi in cui si trova delle argomentazioni a favore dell'ammissibilità dell'emendamento 01.103, e che quindi servono a formare precedenti, è citata in ultimo, con una valenza tutta particolare, e rispetto alle altre di portata di gran lunga maggiore, la legge n. 18 del 1979. Signora Presidente, ma non c'è traccia nella legge di quanto affermato con riferimento all'emendamento in questione. Glielo voglio dire solo per poter effettuare la correzione, almeno facendo eliminare il riferimento a quella legge che, all'articolo 1, infatti, così recita: «I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22». È una precisa disposizione precettiva. «Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale». È una disposizione assolutamente precettiva e, quindi, non colgo assolutamente il riferimento alla legge elettorale per avvalorare la decisione presa dalla Presidenza, atteso che, come detto dalla senatrice Lo Moro e come precedentemente, modestamente, anche da me, invece l'emendamento 01.103, presentato dal senatore Stefano Esposito, reca una previsione assolutamente diversa, perché detta delle condizioni precettive cui fare riferimento all'interno della legge; è una cosa assolutamente diversa.
Se in una legge elettorale - lo dico meno bene di come ha fatto la senatrice Lo Moro - all'articolo 1 viene premesso l'elemento precettivo della legge stessa, la legge elettorale non ha significato. La legge elettorale in dottrina viene richiamata come una legge assolutamente particolare perché non è legge costituzionale, non è legge rafforzata, non è legge fondamentale perché lo è la Costituzione, ma è la legge principale. Ora, che si voglia fare riferimento ad altre leggi per dire che la trattazione della legge elettorale può essere parimenti compiuta mi sembra che non abbia significato e che, sulla base di una semplice lettura, non regga il precedente richiamato della legge elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo. (Applausi del senatore D'Anna).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, confidavo che con la sua Presidenza si risolvesse il problema di come fare per riuscire a iscriversi a parlare. Qualcosa ci dovremo inventare perché sta diventando onestamente molto spiacevole.
Noi speriamo e caldeggiamo che lei accolga la richiesta presentata anche dal senatore Calderoli di permettere la presentazione, con la firma di otto senatori, di un subemendamento all'emendamento Esposito.
Presidente, prima della dichiarazione di voto sull'emendamento 01.6, vorrei precisare alcune questioni.
Dico anche al senatore Stefano Esposito, che inopportunamente ha citato altri emendamenti premissivi, che questi ultimi, di cui ne stiamo esaminando uno adesso, ripristinano tutti norme o hanno una portata normativa assolutamente precisa; ne possiamo dare immediatamente lettura e sfido chiunque a dire il contrario.
Per quanto riguarda i precedenti che lei ha invocato anche per sostenere l'ammissibilità dell'emendamento Esposito, signora Presidente, io sono andata a vedere la legge elettorale citata per le elezioni europee del 1979 e non mi pare che sia un precedente: non siamo esattamente in questa situazione. Gli agli altri precedenti che lei ha citato fanno riferimento evidentemente a leggi e norme di portata molto diversa. Presidente, la legge elettorale nel nostro sistema è particolare. È una legge che, tra l'altro, è fatta anche di norme molto tecniche e particolari e, come si usa sempre dire, spesso il concentrato della legge elettorale sta nei particolari. Basta semplicemente fare qualche piccola modifica su come vengono attribuiti e ricalcolati i collegi - poi vedremo, per esempio, la questione del flipper - e si ottengono dei risultati completamente diversi. È quindi evidente a tutti che non possa essere ritenuto ammissibile un emendamento fatto solo e unicamente di principi generici che poi possono essere applicati in modo diverso.
Ma quello che mi preoccupa, Presidente, è la dichiarazione che lei poco fa ha letto, che conferma esattamente la questione dei trucchi. Infatti, lei ha dichiarato che saranno dichiarati non preclusi gli emendamenti che si attengono a quei principi e preclusi tutti quelli che sono diversi. Siccome non si è voluto discutere il disegno di legge elettorale e non si è voluto chiudere tutto il processo di discussione in Commissione, noi oggi, Presidente, siamo in una situazione aperta, perché non c'è la relatrice e non c'è stata relazione. Quindi, dovremmo essere aperti e liberi di poter esaminare, discutere, votare e trovare magari delle soluzioni.
Torno a ripetere - lo dico al Ministro - che è pienamente legittimo che uno pensi che la legge elettorale debba essere composta dall'Italicum così com'è ed è altrettanto legittimo che ci confrontiamo nel merito con le diverse soluzioni. Non è però più ammissibile, Presidente, e francamente trovo ormai offensivo il fatto che, continuamente, si voglia procedere sempre con i trucchi e i trucchetti. Questo, infatti, nonostante la copertura che lei ha citato dei cosiddetti precedenti, non è altro che un trucco!
Ma che cosa dobbiamo fare, visto che, tra l'altro, ci sono i filmati del senatore Consiglio e della Lega? Dobbiamo fare un film: «Totò e la legge elettorale»? (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Bignami). A questo punto siamo arrivati? Non mi meraviglio più di niente in quest'Aula. Ripeto: non mi meraviglio più di niente, ma vorremmo avere almeno la possibilità di esprimere, di dimostrare le nostre tesi, di dire che non si è d'accordo con il capolista bloccato, che la si pensa in un altro modo, che si poteva fare il Provincellum, che un altro la pensa differentemente; il tutto in un confronto libero. Lo si è voluto fare direttamente in quest'Aula: sottraendo il provvedimento al dibattito in Commissione, si è voluto evitare che ci potesse essere una discussione ancora più approfondita e adesso ci volete togliere la possibilità anche di poter discutere! Lei, Presidente, giovedì ci ha fatto fare una cosa, e siccome noi siamo persone serie, abbiamo illustrato i nostri emendamenti, mentre tutta l'Aula se ne era andata a casa a mangiare! (Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX). Non abbiamo avuto neanche la possibilità di poter esprimere e spiegare per quale motivo noi riteniamo - magari sbagliamo, ma è la nostra tesi - che il meccanismo di elezione degli eletti debba essere articolato in un certo modo e per quale motivo riteniamo che, magari, quel tipo di premio di maggioranza non sia conciliabile con il ballottaggio. Noi siamo persone serie e siamo rimasti qui mentre tutti se ne andavano a casa o da altre parti: siamo rimasti in un'Aula vuota ad illustrare tutti i nostri emendamenti, quando sapevate - mi dispiace, Presidente, ma lo sapeva anche lei, evidentemente - che poi saremmo arrivati al punto che non avremmo avuto neanche la possibilità poi di poter fare la dichiarazione di voto su quegli emendamenti. Non le pare che abbiamo davvero superato ogni limite alla decenza? Ripeto: abbiamo superato ogni limite alla decenza, Presidente.
Adesso il senatore Stefano Esposito si andrà a vantare che è stato bravo e che qualcuno gli ha suggerito o che ha applicato più velocemente una tecnica per fregare le persone (se ne è già vantato). Presidente, ancora una volta qui si sta scrivendo una pagina che rende davvero queste ore e questo lavoro del tutto inutili, perché voi avete semplicemente deciso che si deve fare in quel modo e basta. Innovate, innovate anche questo (lo dico alla Ministra): mettete la fiducia su questa benedetta proposta di legge e la chiudiamo qui! (Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-MovX e del senatore Campanella). Tanto qual è il problema? Avete innovato e avete reso ammissibile un emendamento farlocco che, in realtà, è solo un ordine del giorno; e allora si alzi la ministra Boschi e dica che pone la fiducia sul maxiemendamento. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Campanella). Così, di innovazione in innovazione, surrettiziamente, passiamo all'elezione diretta del Premier. Che altro dobbiamo fare? Non c'è limite. Siccome ormai l'abbiamo capito che non c'è limite, assumetevi le vostre responsabilità. Lei si alzi, Ministra, e dica che pone la fiducia su alcuni emendamenti e su questo maxiemendamento. (Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-MovX e del senatore Campanella).
BIGNAMI (Misto-MovX). Brava!
CARDINALI (PD). Basta!
DE PETRIS (Misto-SEL). Tanto ormai abbiamo visto tutto. Non si preoccupi, siamo certi che la Presidenza di questo Senato riuscirà a dire che anche quella procedura sarebbe assolutamente legittima. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, LN-Aut, dei senatori Bignami, Campanella, Mussini e Orellana).
BONFRISCO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, non sono d'accordo con la collega De Petris. Io penso che una proposta in questa direzione non aiuti il sereno dibattito su una legge così importante qual è la legge elettorale.
Sono invece d'accordo con la proposta del senatore Calderoli, che punta a trovare un regolare e trasparente, oltre che oggettivo, punto di equilibrio tra una forzatura o una serie di forzature che vengono proposte non dal Governo, ma da quest'Aula. Come dicevo prima nel mio intervento, si concede una possibilità a quello che è diventato lo strumento della decapitazione (in questo caso non ad opera dell'ISIS, ma ad opera del senatore Stefano Esposito) della gran parte degli emendamenti che appunto dibattono e discutono sulle questioni tecniche e procedurali della legge elettorale. Sappiamo infatti che è nei dettagli che si forma l'esito di una legge elettorale; i principi magari possiamo condividerli tutti ma poi si possono determinare effetti diversi a seconda delle piccole modifiche. Ma quelle del senatore Stefano Esposito non sono piccole modifiche, sono invece grandi intenzioni enunciate e grandi questioni che attengono all'intero complesso della legge elettorale.
La prego allora di prendere in considerazione la richiesta del senatore Calderoli, signora Presidente, anche per l'igiene di questo dibattito, che, come vede, non riesce ad andare avanti. Se invece ci fosse la possibilità, in un'ora o due (quello che lei ritiene, signora Presidente), di proporre al senatore Stefano Esposito alcune modifiche e magari portarle all'attenzione di tutta l'Aula e se questo dovesse determinare l'effetto che ha annunciato il senatore Calderoli, cioè il ritiro motu proprio da parte di un Gruppo della gran parte degli emendamenti, io credo che ciò converrebbe a tutti, nell'ambito di un corretto e trasparente percorso sotto gli occhi di tutti gli italiani.
D'ANNA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ANNA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, qua non si tratta di voler imporre ad una maggioranza le opinioni di una minoranza; qua si tratta di salvaguardare quel poco di decenza che ci è rimasta e la funzione stessa di una democrazia parlamentare.
Io sono abbastanza anziano da ricordare le geremiadi e le locuzioni con le quali, da De Gasperi in poi, si è sempre detto che sulla legge elettorale e sulle regole del gioco non si poteva transigere. Per la verità, negli anni Cinquanta Alcide De Gasperi propose una legge che il bieco Togliatti definì "legge truffa" (bieco stalinista, scusa Sposetti). Era una legge che assegnava un premio di maggioranza, ministro Boschi, a chi avrebbe avuto il 50 per cento più uno dei voti, cioè dava un premio ad una maggioranza che era già la maggioranza elettorale. Voi invece ci portate, nella vostra concezione dell'Espositum, una legge che fa di una minoranza una maggioranza attraverso un premio. Infatti, se è vero com'è vero, che con l'Espositum, il 40 per cento (di quel 60 per cento che si recherà a votare) prende tutto, noi siamo - basta fare una moltiplicazione - a circa il 23-24 per cento degli aventi diritto al voto. Se a voi questa sembra una buona regola per stabilire chi deve comandare la quadriglia in Italia, non mi sembra che siamo nel solco della democrazia.
Allo stesso modo, a me pare che c'è un'altra voglia inconfessata che con il Governo Renzi si è sempre puntualmente presentata: la voglia di fissare una data e andare a quella data, oltre ogni ragionevolezza, per motivazioni che sono inconfessate e inconfessabili. È un po' quello che chiede il mio partito a me: fare un atto di fede. Voi volete un atto di fede dal Parlamento perché con l'Espositum, più o meno truffaldinamente presentato - io rivendico le radici dell'intelligenza napoletana in Stefano Esposito in questa sua facondia, in questa sua furbizia elevata ad intelligenza - volete tacitare finanche coloro i quali di questo argomento vorrebbero parlare. Allora, fate n'ata cos. Scusate, parlo in napoletano; il collega Stefano Esposito mi capisce perché diciamo che è napoletano quando presenta gli emendamenti ed è torinese quando li scrive, perché li scrive in italiano. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Campanella. Ilarità). Fate un bel decreto-legge. Il senatore Paolo Romani fa parte della maggioranza, come ho letto su quest'ANSA; quindi ci siamo anche noi nella tavola imbandita. Fate un bel decreto-legge, nominate un commissario straordinario nella persona del comandante generale dell'Arma dei carabinieri e sbaracchiamo tutto il Parlamento e i parlamentari. Lo trovate un Tejero (che diavolo, eppure, era un tenente colonnello), un subordinato delle Forze dell'ordine che venga qui dentro e dica che la democrazia è un fastidio? (Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-MovX e dei senatori Campanella e Simeoni).
Vedete, la democrazia è essenzialmente la capacità di ascoltare quelli che non la pensano come te. Se voi avete questa idea sbrigativa, temporale, cronologica della democrazia, per cui basta la furbizia piemontese-napoletana di Stefano Esposito per fare giustizia del dibattito parlamentare, non ci chiamate proprio più, perché, cari amici, noi dovremmo fare, quelli che non la pensano come voi, l'Aventino, come fecero nei lontani anni del delitto Matteotti i parlamentari ai quali il fascismo impediva la parola, impediva di poter determinare. (Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-MovX e dei senatori Campanella e Simeoni).
La vostra diventa una democrazia formale: la democrazia dei pezzi di carta e delle furbizie; diventa un espediente; diventa gli arcana imperii di Tacito, Presidente. I tre mantelli: salus publica (lo facciamo per la salute del popolo); bonum publicum (lo facciamo per il bene del popolo), e poi il più lacero dei mantelli, quello che voi vi mettete sulle spalle, l'intentio, le buone intenzioni, e ci fregate con un Esposito qualsiasi! Questo non va! (Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-MovX e dei senatori Campanella e Simeoni).
Ciò posto, pur con tutto il rispetto che va al senatore Stefano Esposito, che non credo abbia le stigmate o la statura di Metternich, perché, per la verità, ad occhio e croce sembra più Napoleone (Ilarità), cari amici, decidete: finanche il pacioso e simpaticissimo Gotor è diventato Attila, perché dice una cosa che è accessibile a tutti, anche ad un fesso come me (Ilarità dal Gruppo LN-Aut), ossia che un sistema elettorale in cui il numero dei nominati è maggiore di quello degli eletti è una fetenzia ed un'offesa alla democrazia. (Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-MovX e dei senatori Campanella e Simeoni).
Vedete, qua non si tratta di fare un atto di fede per vedere chi è più amico di Verdini (che è il mio maggiore amico sul piano personale), qui non si tratta di una leggina, ma stiamo parlando del sistema elettorale che deve consentire al popolo italiano, per i prossimi dieci-quindici anni, di stabilire chi comanderà questa baracca che si chiama Italia, e non è con gli atti di fede e con le furbizie che lo potrete fare.
Certo, la mia mente è tetragona, non vedo le magnifiche sorti e progressive di Forza Italia, perché sono una specie di talpa e vedo ad un centimetro. Guardatevi alle spalle, però, cari amici, perché votare questa schifezza significa che avremo un grande avvenire dietro alle spalle come partito dei liberali e dei moderati italiani. (Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI),FI-PdL XVII, M5S, LN-Aut, Misto-MovX e del senatore Campanella. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Colleghi, intanto voglio riconoscere alla senatrice De Petris di aver ricordato un fatto importante e dare merito, come Presidenza, a tutte le senatrici ed ai senatori che sono rimasti in Aula la settimana scorsa per illustrare gli emendamenti.
Come ulteriore precisazione, sempre al senatore Ferrara ed alla senatrice De Petris, leggo anche il secondo comma della legge n. 18, cui faceva riferimento quanto ho letto prima, ossia che: «L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli...». Anche in questo caso, dunque, volevo fare tale precisazione.
Senatore Calderoli, essendo davvero un grande esperto dei Regolamenti del Senato, di cui è anche da molti anni Vice Presidente, sa benissimo che il comma 5 dell'articolo 100 del Regolamento, sulla possibilità di presentare subemendamenti in Aula - lo dico solo per memoria di tutti - è disapplicato da almeno quattro legislature, ma ciò non toglie che ci sia. (Commenti del senatore Calderoli). Volevo solo ricordarlo: ciò non toglie che ci sia, ma è disapplicato da quattro legislature.
Proprio in considerazione di tale richiesta, che considero come un richiamo al Regolamento, invito l'Aula a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del Regolamento.
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Colleghi, avete già illustrato quando avete avanzato la vostra proposta.
Metto quindi ai voti la proposta del senatore Calderoli, come previsto dall'articolo 92, comma 3, del Regolamento. (Commenti dei senatori Calderoli, Crimi e Endrizzi).
CALDEROLI (LN-Aut). No!
CRIMI (M5S). Uno per Gruppo può intervenire!
PRESIDENTE. Avete già illustrato, perché facendo la proposta l'avete già illustrata.
MARTELLI (M5S). No!
ENDRIZZI (M5S). Non si può!
BULGARELLI (M5S). Esattamente uguale a Grasso!
PRESIDENTE. Avete già parlato su questo punto e sostenuto tale tesi. (Commenti dal Gruppo M5S).
Non è approvata. (Applausi ironici del senatore Morra).
Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 01.6, con il parere contrario del Governo. (Numerosi senatori dei Gruppi M5S e LN-Aut fanno cenno di voler intervenire). È per una dichiarazione di voto? L'avete già fatta. È per chiedere il voto elettronico? Invito allora il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (Vivaci proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut).
(La richiesta risulta appoggiata).
L'appoggio al voto elettronico c'è e tale richiesta vale per tutti gli emendamenti premissivi. Va bene?
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.6, presentato dai senatori Calderoli e Bisinella.
(Segue la votazione). (Vivaci commenti e proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut. Dai banchi del Gruppo LN-Aut viene lanciata una penna all'indirizzo della Presidenza).
Fermi, colleghi, annullo la votazione... Chi ha lanciato una biro alla Presidenza? (Commenti del senatore Mirabelli). Vorrei solo conoscere il nome di chi ha lanciato una biro alla Presidenza, perché non credo che sia utile e corretto. (Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut).
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
La sua è una dichiarazione di voto sull'emendamento 01.6?
CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, in dichiarazione di voto interverrà un altro collega. Vorrei solo puntualizzare che stiamo ragionando su una questione procedurale su cui non è stato espresso alcun parere da parte del Governo, mentre lei ha detto che il Governo è contrario senza neanche averlo udito.
PRESIDENTE. No, senatore Calderoli, ero già arrivata al voto sull'emendamento. Mi dispiace, non era sulla questione procedurale, perché ero già passata al voto sull'emendamento 01.6, su cui il Governo a inizio di seduta aveva espresso parere contrario.
ENDRIZZI (M5S). Il Governo non ha espresso il suo parere.
CRIMI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Lei interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 01.6?
CRIMI (M5S). Signora Presidente, intervengo per chiedere un po' di ordine, altrimenti non capiamo ciò che stiamo votando.
Lei aveva già posto in votazione l'emendamento 01.6 e vi erano stati diversi interventi: infatti il senatore Endrizzi era intervenuto in dichiarazione di voto.
Quando lei ha fatto la proposta di mettere ai voti la proposta del senatore Calderoli, avrebbe dovuto consentire, come le è stato richiesto, la dichiarazione di voto, ai sensi dello stesso articolo che lei ha citato. Lei ha interpretato le dichiarazioni che si stavano facendo sull'emendamento 01.6 come dichiarazioni su quel voto. (Applausi della senatrice Bottici). Poi se qualcuno si è liberamente sbizzarrito a fare tutte le sue considerazioni, lo ha fatto con diritto per esprimere le proprie motivazioni sul voto. Però anche il senatore Endrizzi ha detto con chiarezza che cosa stavamo facendo. La sua proposta solo dal momento in cui è stata formulata diventa una proposta di voto e deve essere sottoposta a Regolamento, e non prima. Quindi lei non può interpretare gli interventi precedenti come dichiarazioni di voto. Questo solo per fare chiarezza.
Adesso vorremmo intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 01.6, se siamo in fase di votazione.
PRESIDENTE. Siamo alla votazione dell'emendamento 01.6.
CRIMI (M5S). Domando dunque di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Signora Presidente, l'emendamento 01.6 del senatore Calderoli vorrebbe ripristinare lo status quo riportando, in caso di elezioni anticipate e fino alla riforma costituzionale, l'applicazione del Mattarellum, se non sbaglio. Questa è la ratio della norma.
Purtroppo oggi ci troviamo a dover dire no al senatore Calderoli e al suo emendamento, che forse avremmo votato in altri momenti, ossia quando eravamo alla fase iniziale di questo percorso di legge elettorale e avevamo detto che sarebbe andata bene qualunque legge elettorale comunque sostenuta costituzionalmente da un'esperienza e che non sia stata mai cassata dalla Corte costituzionale. Oggi ci troviamo invece, almeno dal nostro punto di vista, ad avere una legge elettorale che è una nostra proposta e che è stata votata con i cittadini, ed è un sistema proporzionale, totalmente distante dal sistema del Mattarellum e da quello dell'uninominale.
Per questo motivo oggi mio malgrado, lo ripeto, perché in altre occasioni avremmo anche votato favorevolmente, pur di dare al Paese una legge elettorale sana e non costituzionalmente viziata, ci troviamo a dover votare no a questo emendamento. Lo dico giusto per chiarire i motivi del nostro voto, visto che su questa materia, in particolare sul Mattarellum, spesso ci sono state delle speculazioni da parte di colleghi del Partito democratico, in particolare alla Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo M5S).
URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, si riconosce quando in un'Aula c'è tensione, e quando c'è tensione vuol dire che c'è interesse anche da parte di chi ordinariamente non partecipa ai lavori di questa Assemblea. C'è interesse, in genere, quando la politica, piuttosto che ai cittadini, si rivolge a sé stessa: non per chi si fa politica, ma per chi fa politica. Questo è il destino delle leggi elettorali.
Voglio dichiarare l'astensione del mio Gruppo dal voto su questo emendamento per diverse motivazioni, ma anche ricordare a noi tutti il contenuto dell'articolo 1 della Costituzione, il quale recita: «La sovranità appartiene al popolo» e quando si dice «al popolo», signora Presidente, non si dice ad un pezzo del popolo, non si dice ad una minoranza del popolo, non si dice ad alcuni del popolo, ma si dice all'insieme della popolazione italiana, a quella che conta oltre 60 milioni di persone e parlo di persone. Ecco perché, quando discutiamo anche della legge elettorale, dovremmo stare attenti per chi si fa politica e non a chi fa politica. E anche quando stiamo attenti a chi fa politica, bisogna stare attenti a chi ci rivolgiamo, perché quando si fanno le leggi elettorali e qualcuno, una maggioranza ha la responsabilità di proporla, non sempre è funzionale a quello che quella maggioranza ha pensato. E qualche volta nascono sorprese e ciò che arriva è molto diverso da quello che ci si aspetta. Ed è per questo, signora Presidente, che la discussione di oggi e anche la modalità con la quale si svolge saranno scritte nella storia di questo Paese e ognuno di noi dovrà fare i conti con quella storia, con i contenuti e gli effetti di questo provvedimento.
Voglio anche soffermarmi su un segmento di questa disposizione, quella che è nota a tutti come la norma di salvaguardia. Qui c'è una norma di salvaguardia scritta bene, non è una norma di salvaguardia come quella che troviamo in altri emendamenti, che stabilisce in che data si può andare a votare. L'ho già detto in altre circostanze: stabilire da che data si può andare a votare in caso di scioglimento anticipato delle Camere è una facoltà del Presidente della Repubblica, di quello che ancora dobbiamo votare e non può essere espropriata né da questa, né dell'altra Camera, e tantomeno espropriata dal Governo. Ma dire «nelle more dell'applicazione» della disposizione che stiamo discutendo e «fino a quando non sarà in vigore la riforma costituzionale», in cui è impegnato il Parlamento, è intelligente; non impedisce al Capo dello Stato di esercitare una facoltà, lega l'attuazione di una disposizione elettorale al completamento del percorso di riforma istituzionale in corso.
Mi chiedo: ma perché non si può scrivere una cosa bene? Perché non si può accettare una cosa scritta bene, anche se viene dall'opposizione, anche se viene dai colleghi della Lega, anche se viene dai colleghi del Gruppo Misto-Sinistra, ecologia e libertà? Ma perché per forza noi dobbiamo scrivere norme, in questa fase della storia del Parlamento, che fanno pietà anche dal punto di vista della logica, dell'utilizzo corretto della scrittura? Ma siamo proprio obbligati a fare brutte figure con i nostri concittadini, con il popolo italiano, quello nei confronti del quale noi dovremmo svolgere la funzione al meglio possibile, quella di rappresentanza e legislativa?
Rileggo con grande passione la Costituzione italiana, perché è stata scritta da persone che credevano in quello che facevano, che avevano sofferto la tirannide, che stavano cominciando a gustare la libertà e pensavano alle nuove generazioni, ai loro figli, ai loro nipoti, a garantire loro i diritti che avevano conquistato con il sangue. È possibile che questa memoria si vada a disperdere in questi giorni? È possibile che non vi sia l'attenzione che noi, invece, dobbiamo sempre a quel dettato costituzionale e al suo valore? Ma dobbiamo scrivere tutto in un angolo buio, lo dobbiamo far passare attraverso canali sconosciuti, in rapporti ambigui con chi deve raccogliere l'emendamento dell'ultima ora? Ma dobbiamo comportarci necessariamente peggio di quanto noi sappiamo comportarci? Dobbiamo essere, ancora una volta, un pessimo esempio per il nostro Paese?
Credo di no, signora Presidente. Mi chiedo quale sia l'animo cinico che ci aiuta a fare cose che non faremmo, anzi che rimproveriamo agli altri e che abbiamo rimproverato più volte agli altri quando le hanno fatte. Che cos'è questo cinismo che ci sta prendendo?
Mi auguro, veramente spero, che chi sa dove andremo a finire abbia calcolato bene tutti i rischi perché forse non l'ha fatto e le sorprese che arriveranno saranno tragiche per il Paese. Questo è un Paese che si salva solo se passa attraverso la partecipazione convinta di tutti. Se continua a creare divisioni, questo è un Paese che non si salverà e chi lo porta nella condizione della divisione sarà il responsabile di questa tragedia. (Applausi della senatrice Simeoni).
Questo è un Paese sfiancato, che non ha respiro. Non è un'invenzione: sta scritto in tutti i dati. Non si vede il sole alla fine del tunnel. Ma noi davvero pensiamo che, dividendo e dividendoci attorno anche alle formulazioni più semplici, agli obiettivi più chiari, riusciremo a dare il contributo che dobbiamo dare perché questo Paese rilanci se stesso e attivi una classe dirigente in grado di risolvere i problemi della crisi? Veramente noi pensiamo questo? Io credo di no e, siccome non lo pensiamo, è questo il dato grave.
Non rimprovero chi usa i trucchi per il fatto che usa i trucchi; rimprovero chi usa i trucchi perché non ha capito a quali conseguenze sicuramente difficili per questo Paese sta andando incontro attraverso questo percorso, senza sapere chi si sta portando dietro. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, nella presunzione di fare un intervento a salvaguardia dell'istituto parlamentare e, quindi, del Senato, il senatore Calderoli aveva fatto un richiamo ai sensi dell'articolo 100, comma 5, del Regolamento che disegna delle prerogative esclusive ed intangibili del Presidente del Senato, prevedendo che il Presidente "può" consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi specificamente indicati. Ella ha inteso il richiamo come un richiamo al Regolamento; il senatore Calderoli, però, non aveva fatto un richiamo al Regolamento, ma, in funzione di un articolo del Regolamento, le aveva chiesto se poteva presentare un emendamento.
Lei lo ha inteso come un richiamo al Regolamento anche se, così facendo, avrebbe dovuto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 92, dire che lo intendeva in tal senso e, quindi, optare tra le due procedure, consentendo o un intervento contro e uno a favore, o ammettendo l'intervento di un esponente per Gruppo. Ritengo quindi che lei, Presidente, non lo abbia inteso in questo senso, visto che non ha recitato la formula di rito.
È accaduta però una cosa un po' più grave, Presidente: lei ha indetto il voto ai sensi del comma 3, il che significa che ha subordinato una prerogativa esclusiva del Presidente ad un voto dell'Aula.
Che cosa potrebbe avvenire in seguito? Successivamente ad una richiesta o ad un evento presentatosi o valutabile ai sensi del comma 5 dell'articolo 100 del Regolamento, nel presupposto che su quella proposta o su quell'evento sia possibile avere il voto della maggioranza dell'Aula, possa essere eccepita la prerogativa esclusiva del Presidente con la richiesta di un voto dell'Aula. In questo modo la terzietà e l'autonomia del Presidente, in funzione di questo precedente, sarebbe intaccata.
La pregherei, Presidente, di valutare come eccezionale il precedente perché in questo caso l'autonomia e la terzietà, l'autorevolezza e le prerogative dell'Assemblea parlamentare del Senato verrebbero ad essere intaccate.
Quello che le chiedo sommessamente, Presidente, è che il Regolamento è uno strumento da maneggiare con cura: la prego, lo faccia.
DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei dire che, a buon titolo, i senatori del Trentino possono dire di non avere mai avuto le critiche che in quest'Aula possono aver avuto magari altri senatori recentemente o, meglio, dal 2001. Per il Trentino, infatti - lo stesso vale per la Valle D'Aosta, che rappresenta un collegio a sé - non si è mai voluto abbandonare il famoso Mattarellum. Si tratta di un sistema che, innanzitutto, va nella direzione di premiare sicuramente la governabilità, stante la suddivisione in collegi uninominali, dando però quello spazio o diritto di tribuna che è rappresentato dal 25 per cento dei seggi che, a scorporo di chi vince nei collegi uninominali, vengono normalmente attribuiti ai rappresentanti delle liste che non hanno vinto nei collegi uninominali.
È un sistema che il Trentino ha gelosamente conservato fino ad oggi e, finché resterà il Senato, probabilmente nessuno si sognerebbe mai di andare a toccare questa norma per il Trentino.
Il collega Calderoli ha detto che, poiché qua si sta navigando nella nebbia e nella nebbia ci siamo addirittura introdotti in una palude, non sapendo come e se ne usciremo, sarebbe bene avere delle norme di salvaguardia. Inoltre, poiché il Governo non ha saputo garantire che qualora domani mattina si dovesse andare a votare, è certo che la norma a cui doversi riferire sarà il Consultellum, questo emendamento propone, male che vada, di avere effettivamente un salvagente elettorale. Poiché il Consultellum ha messo nel nulla il Porcellum e poiché, dovendo andare a votare, il rischio è che il Consultellum non sia nemmeno immediatamente applicabile, il testo propone quindi di riesumare l'ultima legge elettorale che tutto sommato ha dato anche prova di funzionalità. Pertanto, da parte nostra e credo da parte di tutta l'Aula del Senato, ci dovrebbe essere un ringraziamento ad un collega che attentamente, spulciando cosa sarebbe poi accaduto e tutte le evenienze che potrebbero accadere da qua alla fine della legislatura, si è accorto che ci troveremmo in una fase cosiddetta di anatra zoppa e forse non avremmo nemmeno una legge che consente al Governo di governare.
Mi lasci dire, signora Presidente, in che razza di cul de sac lei si è trovata, o probabilmente si è fatta anche trascinare. Il suo predecessore, il Presidente Grasso, chiamato ad altre funzioni, ahimè ha dovuto ammettere che un grosso pasticcio è stato fatto, nel senso che ci troviamo in una fase in cui la legge più importante, quella che in questa legislatura si trova più sotto i riflettori, nasce in un modo drammatico, arriva in Aula senza una relazione, senza dei relatori, senza un testo elaborato in una fase istruttoria dalla Commissione di competenza. Ciò ha fatto sì che non si capisse più bene che procedure adottare, al punto che è nata quella famosa querelle su chi ha depositato gli emendamenti ed entro che tempo; la Lega lo aveva sicuramente fatto entro le ore 20 e probabilmente - ci sono dei documenti - il collega Esposito non lo ha fatto entro quei tempi, però è stato rimesso in tempo dallo stesso Presidente Grasso, il quale ha dovuto ammettere che in punta di diritto non esiste - e lì si poteva anche chiudere la partita - nessuna possibilità di emendare emendamenti di altri colleghi.
Se il presidente Grasso avesse chiuso la partita in questa maniera, nessuno avrebbe potuto rivendicare la possibilità, la facoltà, il diritto di poter emendare un emendamento di un collega, ma si sarebbero potuti emendare soltanto quelli del Governo. Tuttavia, poiché non esisteva più un testo della Commissione, visto che il Governo aveva rinunciato (a questo punto lasciateci un po' di malizia nel pensare che si è voluto anche scegliere questa strada), il presidente Grasso ha dovuto dire qualcosa del tipo: ammettiamo che una serie di emendamenti, ancorché firmati da colleghi, possano far riferimento alla maggioranza, ergo, in questa fase particolarissima, al Governo; pertanto apriamo i tempi per emendare; a questo punto scrive una lettera dalla Presidenza, dicendo che taluni emendamenti possono essere emendabili. Questo è già un errore, perché erano proposte di modifica fatte da colleghi. Tuttavia mi chiedo perché, se si è intrapresa questa strada, tutti gli emendamenti presentati dai colleghi ritenuti alias firmati dal Governo, tra questi non rientrava l'unico vero che avrebbe spiazzato la possibilità di effettuare un dibattito e di votare altri emendamenti? L'emendamento Gotor, per esempio, altro non dice (e ricordo che diamo anche la possibilità di votare l'emendamento 01.6) che non è giusto (e tutta l'Aula lo dovrebbe pensare) che, poiché questo Parlamento è chiamato a scrivere una nuova legge elettorale (perché qui passiamo tutti per nominati, tranne gli eletti della Valle d'Aosta e del Trentino), il cittadino, l'elettore, debba sentirsi spodestato dalla possibilità di scegliere i propri rappresentanti.
Ergo, correggendo, quantomeno facciamo sì che la maggioranza sia eletta dai cittadini, lasciando residualmente una specie di listino ai partiti, che possono portare i propri fedelissimi. Il Mattarellum dice esattamente questo: facciamo eleggere la stragrande maggioranza (il 75 per cento) dei parlamentari nei collegi da parte dei cittadini e lasciamo ai partiti la parte residuale proporzionale del 25 per cento.
L'emendamento Calderoli sta reintroducendo, anche subdolamente, quanto si è voluto buttare dalla finestra. (Commenti del senatore Calderoli). Non proprio in modo subdolo, senatore Calderoli, ma qui ormai si va avanti a colpetti di coda, o con piccole furbate.
Il problema è che in Aula eravamo abituati a fare le leggi in un altro metodo, molto dialettico, e a volte anche con grandi scontri. Ma le furbate non erano mai entrate nelle prassi di queste Aule parlamentari. Oggi, invece, possiamo dire che quest'Aula continua e va avanti con colpi di coda e colpi di furbizia.
Ai colleghi di maggioranza, comunque, che avranno in mano le sorti di questa legge, ricordiamo che soprattutto le leggi elettorali devono servire per dare governabilità al Paese; non devono servire contingentemente ad un partito per vedersi riconoscere un premio e un maggiore potere politico.
Come, infatti, nella vita le persone ingrassano e dimagriscono, così l'elettorato fa ingrassare o dimagrire i partiti. E quando un partito si fa un vestito su misura, cioè una legge elettorale su misura, rischia poi che quel vestito non vada più bene neanche a lui stesso. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
BONFRISCO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei in questa mia dichiarazione di voto, ovviamente di natura personale, spiegare all'Aula interessata a questo dibattito e al senatore Calderoli, primo firmatario di questo testo, che il ritorno al Mattarellum non è la soluzione e che non ci aiuta, come dicevo anche in occasione di un mio precedente intervento, a contribuire a un dibattito sereno.
Tale dibattito, secondo me, resta all'interno e nell'ambito di un percorso che ha dei punti cardinali fissi, primo tra tutti, il pronunciamento della Corte costituzionale. Quindi, è rispetto a quel testo con le nostre osservazioni, il nostro dibattito e anche con il rispetto e l'omaggio che dobbiamo a un pronunciamento molto forte della Corte costituzionale, abbiamo l'obbligo di manifestare la nostra opinione e di rendere agli italiani, nella trasparenza dell'Aula, l'opinione che quest'Aula ha, maggioranza e opposizione, sul testo indicato dal pronunciamento della Corte.
Ma la maggioranza e anche l'opposizione hanno l'obbligo di trovare una soluzione che, se ritiene alternativa e diversa, possa esserlo, proponendola al dibattito parlamentare e all'attenzione degli italiani, al chiaro e alla luce di un dibattito dove ciascuno si assume la responsabilità di quanto dice e sa cosa vota, perché è scritta sulla carta della Senato in questo caso.
Ecco perché vorrei dichiarare il mio voto di astensione - che sappiamo in Senato quale valore abbia - ad una proposta che aiuta il dibattito ma non ci porta nella direzione giusta. Vorrei, quindi, suggerire al senatore Calderoli, prima che avvenga questo voto, di non alimentare questa speculazione possibile e mi permetto di chiedere al senatore Calderoli di rivedere magari se questo deve essere un testo di emendamento oppure qualcos'altro.
CAMPANELLA (Misto-ILC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMPANELLA (Misto-ILC). Signora Presidente, dichiaro il voto mio e dei colleghi con cui mi sono coordinato sull'emendamento del senatore Calderoli non prima di aver fatto un paio di considerazioni: la prima è sul Mattarellum, che non era esente da difetti, ma che aveva delle caratteristiche che sia la legge che l'ha seguito che quella che ci è proposta adesso magari avessero. Dava, infatti, all'elettore l'effettiva possibilità di scegliere il proprio eletto, il candidato da votare, anche se tutto questo avveniva nell'ambito di una scelta che gli era posta dai partiti che, ricordo, sceglievano i collegi a seconda del candidato che dovevano eleggere.
Mi piace anche fare una considerazione sull'opportunità, correttamente colta dal collega Calderoli, di non indicare una data fissa, ma una scadenza logica entro la quale impiegare questo sistema elettorale. Ricordo a tutti che la legge che stiamo votando è relativa solo al sistema elettorale della Camera. Se quindi come noi speriamo, non dovessero andare in porto le riforme costituzionali, che riteniamo essere liberticide, ci ritroveremmo con due sistemi elettorali assolutamente sbilanciati per l'una e per l'altra Camera. Quindi, mettere come condizione sospensiva non un termine fisso, ma l'approvazione delle riforme e mettere nel frattempo il Mattarellum come sistema elettorale da impiegare - tra l'altro, mi chiedo come i colleghi del Partito Democratico, che hanno sempre preferito il collegio uninominale, possano voltare le spalle a questa ipotesi - sono scelte che rendono onore al Parlamento come luogo di riflessione, come luogo in cui si possono manifestare, proporre e manifestare delle ipotesi costruttive e non come, come dicevo poc'anzi, una Camera che ratifica la volontà del re perché in questo modo si sta comportando l'attuale Presidente del Consiglio.
Per questo motivo non ci asterremo e voteremo a favore dell'emendamento del senatore Calderoli. (Applausi dal Gruppo Misto-ILC).
FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALANGA (FI-PdL XVII). Intervengo per dichiarare il mio voto di astensione sull'emendamento del senatore Calderoli.
C'è la mia totale condivisione sulla premessa dell'emendamento. Il senatore Calderoli ha ritenuto di regolamentare la legge elettorale e prevedere come si debba votare nel periodo precedente all'approvazione della modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione. Ebbene, come lo ha fatto nella parte dispositiva? Premetto che non amo i termini come il Mattarellum o il Consultellum, che ci derivano dai mass media. In Aula parlerei con i nomi propri delle disposizioni di legge. Si sono riesumati il Testo Unico n. 361 del 1957 e il Testo Unico n. 533 del 1993: due Testi Unici che regolamentavano la legge elettorale prima dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
Quindi si va in una direzione totalmente diversa dalla sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato - sì - l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge elettorale ma che ha lasciato, comunque sia, tutto l'impianto in vigore. Pertanto, nel momento in cui si dovesse andare al voto prima dell'approvazione della legge elettorale e prima della modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione, è evidente che la soluzione principe, la più tecnicamente corretta, sarebbe quella di votare secondo la legge regionale vigente, con le correzioni che la Corte costituzionale ha inteso apportare, dichiarando l'illegittimità di talune norme di essa.
PRESIDENTE. Procediamo pertanto alla votazione.
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, non procediamo alla votazione perché, avendo ascoltato il dibattito che si è svolto e per rafforzare l'ordine del giorno, che è stato approvato, che introduce definitivamente il Consultellum, ritengo opportuno ritirare l'emendamento 0.16 e trasformarlo in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Sono le ore 20,30, senatore Calderoli.
Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Il parere è contrario anche sull'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, insiste per la votazione?
CALDEROLI (LN-Aut). Non insisto per la votazione.
PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione
PRESIDENTE. Comunico che è convocata la Conferenza dei Capigruppo.
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 21 gennaio 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 21 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 20,30).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (1385)
ORDINE DEL GIORNO
V. testo 2
Il Senato,
preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014, che, «avendo modificato in parte qua la normativa. che disciplina le elezioni per la Camera e, per il Senato», consente al Governo di adottare «interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi» della stessa sentenza, nonché delle soluzioni interpretative ivi contenute;
preso atto altresì che, come espressamente stabilito dalla sopracitata sentenza, «la normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto delle questioni sollevate dalla Corte di Cassazione è, complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo, così come richiesto dalla costante giurisprudenza» della stessa Corte.
Costituzionale:
in sede di discussione della riforma della legge elettorale,
impegna il Governo:
1. Ad adottare gli interventi normativi secondari richiamati in premessa nelle more dell'entrata in vigore della nuova normativa elettorale approvata dal Parlamento.
Approvato
Il Senato,
preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, che, «avendo modificato in parte qua la normativa. che disciplina le elezioni per la Camera e, per il Senato», consente al Governo di adottare «interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi» della stessa sentenza, nonché delle soluzioni interpretative ivi contenute;
preso atto altresì che, come espressamente stabilito dalla sopracitata sentenza, «la normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione è, complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo, così come richiesto dalla costante giurisprudenza» della stessa Corte costituzionale:
in sede di discussione della riforma della legge elettorale,
impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare gli interventi normativi secondari richiamati in premessa nelle more dell'entrata in vigore della nuova normativa elettorale approvata dal Parlamento.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO TENDENTI A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1
Ritirato e trasformato nell'odg G01.6
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01.
1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.
2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I della Parte seconda della Costituzione di cui al comma 3, per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano le disposizioni, rispettivamente, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalle prime elezioni della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione ove sia riservato alla Camera dei deputati il rapporto di fiducia di cui all'articolo 94, primo comma, della Costituzione».
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1385,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 01.6.
________________
(*) Non accolto dal Governo
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Efficacia). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalle prime elezioni della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione ove sia riservato alla Camera dei deputati il rapporto di fiducia di cui all'articolo 94, primo comma, della Costituzione. Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modificazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni, ai fini di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole ", con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza," sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ha facoltà di attribuire fino a due preferenze, per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente testo unico";
c) all'articolo 18-bis il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da due elenchi di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Le preferenze possono essere espresse per candidati compresi nel primo elenco. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione. Il numero dei candidati compresi nel secondo elenco non può essere superiore a un quarto, con arrotondamento all'unità superiore, del numero complessivo dei candidati della lista. I nomi dei candidati del primo elenco devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi.
Gli elenchi recanti più di un nome sono formati da candidati e candidate, In ordine alternato.";
d) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nessun candidato può essere incluso nel secondo elenco di liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso nel primo e nel secondo elenco della medesima lista della circoscrizione.";
e) all'articolo 24, n. 5), dopo le parole: "rispettivi contrassegni delle liste" sono inserite le seguenti: ", con l'indicazione dei nominativi dei candidati per ciascun elenco".
f) all'articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sotto ogni singolo contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di'esprimere per i candidati del primo elenco della lista votata.";
g) all'articolo 58, il'secondo comma è sostituito dal seguente: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive. istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.";
h) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
"Articolo 59 - Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. L'elettore può. manifestare la preferenza esclusivamente per candidati del primo elenco della lista da lui votata. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'elenco indicato all'articolo 18-bis, comma 3, siano in testa al primo elenco della lista votata.
Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nel primo elenco della lista votata.
Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nel primo elenco della lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nelle righe sotto il contrassegno votato.
Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso dello stesso elenco, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato che, tra i due, è indicato nella riga più in basso.
Nel caso in cui l'elettore esprima tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere.
Nel caso in cui l'elettore esprima più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, ferma restando la validità del voto per la suddetta lista.
Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto sotto il contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nel primo elenco della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.";
i) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutato re designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.";
l) all'articolo 68, comma 3-bis, dopo le'parole: "voti di lista" sono inserite le seguenti: "e i voti di preferenza";
m) all'articolo 71, primo comma, n. 2), dopo le prole: "dà atto del numero dei voti di lista" sono inserite le seguenti: "e dei voti di preferenza";
n) all'articolo 77, comma 1, dopo il n. 2) sono aggiunti i seguenti:
"3) determina la cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di ciascuna lista. La cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di ciascuna lista è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2) dell'articolo 76;
4) determina la graduatoria dei candidati del primo elenco di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.";
o) all'articolo 83, comma 1:
1) al n. 7) le parole "qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo," sono soppresse;
2) al n. 8), le parole "salvo quanto disposto dal comma 2," sono soppresse;
3) al n. 9), le parole "salvo quanto disposto dal comma 2," sono soppresse;
p) all'articolo 83, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
q) all'articolo 84, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima. A tal fine, fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:
a) proclama prima eletto il candidato del primo elenco della lista, che risulti primo nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, n. 4);
b) proclama poi eletto il primo candidato del secondo elenco della medesima lista, secondo l'ordine di presentazione;
c) proclama quindi eletti,'in alternanza, i candidati dei due elenchi, rispettivamente nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, n. 4) e nell'ordine di presentazione, fino alla proclamazione di tutti i candidati spettanti alla lista.
2. Qualora uno dei due elenchi della medesima lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad esso spettanti, sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi spettanti alla lista, i candidati dell'altro elenco della medesima lista. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.".
3. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni, ai fini di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole: ", con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale." sono soppresse;
b) all'articolo 9:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da due elenchi di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Le preferenze possono essere espresse per candidati compresi nel primo elenco. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione. Il numero dei candidati compresi nel secondo elenco non può'essere superiore a un quarto, con arrotondamento all'unità superiore, del numero complessivo dei candidati della lista. I nomi dei candidati del primo elenco devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi. Gli elenchi recanti più di un nome sono formati da candidati e candidate, in ordine alternato.";
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"6. Nessun candidato può essere incluso nel secondo elenco di liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso nel primo e nel secondo elenco della medesima lista della circoscrizione.";
c) all'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 2), dopo le parole: "con le liste dei candidati," sono inserite le seguenti: "con l'indicazione dei nominativi dei candidati per ciascun elenco";
d) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sotto ogni singolo contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati del primo elenco della lista votata.";
e) all'articolo 14, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con la stessa matita è indicato il voto di preferenza, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 14-bis.";
f) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati del primo elenco della lista da lui votata. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa al primo elenco della lista votata.
2. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
3. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nel primo elenco della lista votata.
4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il'cognome dei candidati preferiti, compresi nel primo elenco della lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nelle righe sotto il contrassegno votato.
5. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso dello stesso elenco, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato che, tra i due, è indicato nella riga più in basso.
6. Nel caso in cui l'elettore esprima tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere.
7. Nel caso in cui l'elettore esprima più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, fermo restando la validità del voto per la suddetta lista.
8. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto sotto il contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
9. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nel primo elenco della. medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.";
g) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"c) determina la cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di ciascuna lista. La cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di ciascuna lista è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato;
d) determina la graduatoria dei candidati del primo elenco di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.";
h) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole "ad una prima attribuzione provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "all'attribuzione";
2) al comma 3, le parole "Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo," sono soppresse;
3) i commi 5 e 6 sono abrogati;
4) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, A tal fine, fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:
a) proclama prima eletto il candidato del primo elenco della lista, che risulti primo nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e);
b) proclama poi eletto il primo candidato del secondo elenco della medesima lista, secondo l'ordine di presentazione;
c) proclama quindi eletti, in alternanza, i candidati dei due elenchi, rispettivamente nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e) e nell'ordine di presentazione, fino alla proclamazione di tutti i candidati spettanti alla lista.
7-bis. Qualora uno dei due elenchi della medesima lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad esso spettanti, sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi spettanti alla lista, i candidati dell'altro elenco della medesima lista."».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Premettere il seguente:
«Art. 01. - 1. La presente legge entra in vigore dopo la promulgazione della legge di revisione delle norme del Titolo I della parte seconda della costituzione.
2. Fino all'entrata in vigore della presente legge si apportano al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni le seguenti modifiche:
"all'articolo 1 il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83,.
all'articolo 4 il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di due voti di preferenza il secondo dei quali deve essere di genere diverso dal primo, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno, di ciascuna lista con accanto le due righe per l'espressione delle preferenze.
All'articolo 18-bis il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. 0gni lista, all'atto della presentazione, è composta da due elenchi di candidati, la prima presentata secondo un determinato ordine, con alternanza di genere e formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al 25 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione. La seconda in ordine alfabetico e formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al 75 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione, sulla quale gli elettori esprimeranno voto di preferenza.
All'articolo 58 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
Se lo ritiene può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome del candidato prescelto, ovvero il nome e il cognome nel caso vi fossero omonimie, se dovesse esprimere una seconda preferenza dovrà scegliere un candidato di genere diverso da quello scelto per la prima preferenza. In caso siano espresse preferenze per due candidati dello stesso genere entrambe le preferenze non saranno valide".
L'articolo 77 è sostituito dal seguente:
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) determina la cifra individuale di ogni candidato tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione
3) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale il candidato più giovane.
4) determina l'incidenza dei voti di preferenza sui voti di lista, dividendo la somma delle cifre elettorali di tutti i candidati della lista per la cifra elettorale della lista stessa
5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché l'incidenza dei voti di preferenza sui voti di lista.
L'articolo 83 è sostituito dal seguente:
1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1 in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio.
3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.
4) stabiliti i seggi da attribuire a ciascuna lista in ogni circoscrizione provvederà ad assegnare i seggi alle liste con preferenza (75 per cento degli eligenti) e alle liste bloccate (25 per cento degli eligendi) Per assegnare i seggi nella lista bloccata dividerà il numero di seggi assegnati a ciascuna lista nella circoscrizione per 100 e moltiplicherà per 25 approssimando per difetto all'unità inferiore. I seggi restanti, assegnati alla lista nella circoscrizione, verranno attribuiti alla lista sulla quale sono state espresse le preferenze.
5) Per assegnare i seggi alle liste che, secondo i calcoli di cui al numero 2, non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista in modo da garantire una proporzione tra gli eletti con preferenza e quelli su liste bloccate, si dividerà il totale dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni alla lista per 100 e si moltiplicherà per 25, quindi si stabilirà una graduatoria delle circoscrizioni elettorali sulla base dell'incidenza delle preferenze sul voto di lista, quindi si assegneranno i seggi alle ,liste bloccate in quelle circoscrizione dove il rapporto di incidenza è più alto fino alla concorrenza con il risultato della divisione. I restanti seggi verranno assegnati nelle circoscrizioni dove il risultato del calcolo di cui al numero 2) ha dato i più alti resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio.
6). L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista indicando quanti seggi per la lista con preferenza e quanti seggi per la lista bloccata.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.
L'articolo 84 è sostituito dal seguente:
1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista bloccata (25 per cento degli eligendi), secondo l'ordine di presentazione e proclama eletti i candidati compresi nella lista con preferenze (75 per cento degli eligendi), secondo la graduatoria di cui al numero 3) dell'articolo 77, in caso di parità proclama eletto il più giovane di età.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
3. L'ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi del comma 2 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimi a, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza";
b) all'articolo l8-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. A pena di inammissibilità, nel complesso dei candidati capilista presentati da ciascuna lista in ambito circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, arrotondato all'unità superiore; nel complesso delle altre candidature circoscrizionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, arrotondato all'unità superiore".
2. Al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Accanto ad ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza";
b) all'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione recante il superamento del bicameralismo paritario e l'attribuzione alla sola Camera dei deputati della facoltà di accordare o revocare la fiducia al Governo.
Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigenti alla data di entrata in vigore della presente, legge, con le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo».
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza".;
b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. A pena di inammissibilità, nel complesso dei candidati capilista presentati da ciascuna lista in ambito circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, arrotondato all'unità superiore; nel complesso delle altre candidature circoscrizionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, arrotondato all'unità superiore".
2. Al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Accanto ad ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza";
b) all'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalle prime elezioni della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione ove sia riservato alla Camera dei deputati il rapporto di fiducia di cui all'articolo 94, primo comma, della Costituzione. Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le'disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo".
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza.";
b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. A pena di inammissibilità, nel complesso dei candidati capilista presentati da ciascuna lista in ambito circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, arrotondato all'unità superiore; nel complesso delle altre candidature circoscrizionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, arrotondato all'unità superiore.".
2. Al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Accanto ad ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza.";
b) all'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione recante il superamento del bicameralismo paritario e l'attribuzione alla sola Camera dei deputati della facoltà di accordare o revocare la fiducia al Governo».
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza.";
b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. A pena di inammissibilità, nel complesso dei candidati capilista presentati da ciascuna lista in ambito circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, arrotondato all'unità superiore; nel complesso delle altre candidature circoscrizionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, arrotondato all'unità superiore.".
2. Al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Accanto ad ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza.";
b) all'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza.".
3. Art. 01. - (Efficacia) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione recante il superamento del bicameralismo paritario e l'attribuzione alla sola Camera dei deputati della facoltà di accordare o revocare la fiducia al Governo, e comunque a decorrere dalla prima elezione delle Camere successiva alla data del 31 dicembre 2016.
Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo».
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01
(Recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza.";
b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. A pena di inammissibilità, nel complesso dei candidati capilista presentati da ciascuna lista in ambito circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, arrotondato all'unità superiore; nel complesso delle altre candidature circoscrizionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, arrotondato all'unità superiore.".
2. Al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Accanto ad ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza.";
b) all'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza.".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione recante il superamento del bicameralismo paritario e l'attribuzione alla sola Camera dei deputati della facoltà di accordare o revocare la fiducia al Governo, e comunque a decorrere dalla prima elezione delle Camere successiva alla data del 30 giugno 2016.
Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo».
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza";
b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. A pena di inammissibilità, nel complesso dei candidati capilista presentati da ciascuna lista in ambito circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, arrotondato all'unità superiore nel complesso delle altre candidature Circoscrizionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, arrotondato all'unità superiore".
2. Al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Accanto ad ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza";
b) all'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato ,o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza"».
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Fino all'entrata in vigore della Riforma costituzionale di modifica della II parte, Titolo I, e dell'articolo 94 della Costituzione, si applicano per l'elezione del Senato della Repubblica le norme recate dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui, al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 14, comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole «e le preferenze si esprimono indicando il nome del candidato, distinto per, genere, negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».
b) All'articolo 16, comma 1, lettera a), sostituire le parole «3 per cento» con le seguenti «2 per cento» e lettera b), n. 2 sostituire le parole «l'8 per cento» con le seguenti «il 2 per cento»;
c) All'articolo 17, sopprimere il comma 2;
Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere in fine le parole: «e del Senato della Repubblica».
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Fino all'entrata in vigore della Riforma costituzionale di modifica della II parte, Titolo I, e dell'articolo 94 della Costituzione, si applicano per l'elezione del Senato della Repubblica le norme recate dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 14, comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole «e le preferenze si esprimono indicando il nome del candidato, distinto per genere, negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».
b) All'articolo 16, comma 1, lettera b), n. 2 sostituire le parole «l'8 per cento» con le seguenti «il 2 per cento»;
c) All'articolo 17, sopprimere il comma 2;
Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere in fine le parole: «e del Senato della Repubblica».
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. - (Norme transitorie per il recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014) - 1. Fino all'entrata in vigore della Riforma costituzionale di modifica della II parte, Titolo I, e dell'articolo 94 della Costituzione, si applicano per l'elezione del Senato della Repubblica le norme recate dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 14, comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole «e le preferenze si esprimono indicando il nome del candidato, distinto per genere, negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».
b) All'articolo 16, comma 1, lettera b), n. 2 sostituire le parole «l'8 per cento» con le seguenti «il 3 per cento»;
c) All'articolo 17, sopprimere il comma 2;
Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere in fine le parole: «e del Senato della Repubblica».
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01.
1. Fino all'entrata in vigore della Riforma costituzionale di modifica della II parte, Titolo I, e dell'articolo 94 della Costituzione, si applicano per l'elezione della Camera dei Deputati le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole da: "con l'eventuale", fino alla fine del comma;
b) all'articolo 4, comma 2, aggiungere in fine: "e la possibilità di esprimere due preferenze per candidati di genere diverso";
c) sopprimere l'articolo 14-bis;
d) all'articolo 18-bis, al comma 3, sopprimere le parole: "presentati secondo un ordine numerico";
e) all'articolo 59, aggiungere in fine: "e un voto individuale per ciascuno dei candidati di genere diverso prescelti";
f) all'articolo 83, comma 1, sopprimere il numero 2-bis e la lettera a) del numero 3, alla lettera b) del numero 3 ove ricorrano sopprimere le parole: "non collegate" e ove ricorrano sostituire le parole "l'8 per cento" con le seguenti: "il 2 per cento"; sopprimere il numero 5, il numero 6, il numero 7, il numero 8, il numero 9, il numero 10»;
Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3 e l'allegato Tabella A.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. Fino all'entrata in vigore della Riforma costituzionale di modifica della II parte, Titolo I, e dell'articolo 94 della Costituzione, si applicano per l'elezione della Camera dei Deputati le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole da: "con l'eventuale" fino alla fine del comma;
b) all'articolo 4, comma 2, aggiungere in fine: "e la possibilità di esprimere due preferenze per candidati di genere diverso";
c) sopprimere l'articolo 14-bis;
d) all'articolo 18-bis, al comma 3, sopprimere le parole: "presentati secondo un ordine numerico";
e) all'articolo 59, aggiungere in fine: "e un voto individuale per ciascuno dei candidati di genere diverso prescelti";
f) all'articolo 83, comma 1, sopprimere il numero 2-bis e la lettera a) del numero 3, alla lettera b) del numero 3 ove ricorrano sopprimere le parole: "non collegate" e ove ricorrano sostituire le parole: "l'8 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento"; sopprimere il numero 5, il numero 6, il numero 7, il numero 8, il numero 9, il numero 10»;
Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3 e l'allegato Tabella A.
GOTOR, ALBANO, ASTORRE, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CUOMO, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FILIPPIN, GATTI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, SPILABOTTE, TOCCI (*)
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01 - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale del Titolo I della parte II della Costituzione, ove questa abbia riservato alla Camera dei deputati, il rapporto di fiducia di cui all'articolo 94, comma 1, della Costituzione, al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito, con possibilità di espressione del voto di preferenza, a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali, collegate ad elenchi circoscrizionali di candidati. In ciascuna circoscrizione, il 30 per cento dei seggi assegnati ad ogni lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla stessa lista, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 01, in caso di esaurimento dei candidati dell'elenco. I seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.
2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, il territorio nazionale è ripartito in 100 collegi plurinominali, distribuiti nelle 33 circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, rassegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83";
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero dei collegi plurinominali, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.
3. Con il decreto di cui al comma 1, è altresì determinato il numero massimo di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione tra quelli assegnabili nell'ambito degli elenchi circoscrizionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura del 30 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore";
c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante nel medesimo rettangolo il contrassegno di ciascuna lista e i nominativi dei candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla lista medesima, nonché, in un riquadro affiancato, due righe utilizzabili per l'espressione del voto di preferenza in favore dei candidati concorrenti nel collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo"».
Conseguentemente, all'articolo 1:
a) sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4;
b) apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 13, lettera a), premettere la seguente lettera:
«0a) al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni";
2) Sostituire la lettera c), del comma 14 con la seguente: c)dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale".
3) al comma 17, sostituire il capoverso "Art. 83" con il seguente:
"Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2-bis), corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;
6) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 37 per cento del voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi ovvero abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali;
7) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 5), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'Indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero del seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero del seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti, sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali del quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra (le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta Il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.
5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, .sl procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma l, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.
6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma l, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma l, numero 6), e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.
7. L'Ufficio centrale nazionale comunica al singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.
4) al comma 17, sostituire il capoverso «Art. 83-bis» con il seguente:
«Art. 83-bis. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8, procede all'attribuzione nei Singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:
1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide Il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli Indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista o al gruppo di liste di minoranza eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista o al gruppo di liste di minoranza deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle Iiste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;
5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza.
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
6) Al comma 18, capoverso «Art. 84», comma 5, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3».
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(*) Ritirano la firma in corso di seduta i senatori Albano, Astorre, Idem, Lucherini, Puppato e Spilabotte
GOTOR, GUERRA, MUCCHETTI, ALBANO (*), PUPPATO (*)
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01 - 1. A decorrere dal 1º luglio 2016, al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito, con possibilità di espressione del voto di preferenza, a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali, collegate ad elenchi circoscrizionali di candidati. In ciascuna circoscrizione, il 30 per cento dei seggi assegnati ad ogni lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla stessa lista, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 01, in caso di esaurimento dei candidati dell'elenco. I seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.
2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, il territorio nazionale è ripartito in 100 collegi plurinominali, distribuiti nelle 33 circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83";
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto del presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero dei collegi plurinominali, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.
3. Con il decreto di cui al comma 1, è altresì determinato il numero massimo di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione tra quelli assegnabili nell'ambito degli elenchi circoscrizionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura del 30 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore";
c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante nel medesimo rettangolo il contrassegno di ciascuna lista e i nominativi dei candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla lista medesima, nonché, in un riquadro affiancato, due righe utilizzabili per l'espressione del voto di preferenza in favore dei candidati concorrenti nel collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo"».
Conseguentemente, all'articolo 1:
a) sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4;
a-bis) sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Dopo l'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 14-ter. - 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo"».
b) apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 13, lettera a), premettere la seguente lettera:
«0a) al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni";
2) al comma 14, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: "delle liste collegate o", sopprimere, ovunque ricorra, la parola: "singole", sopprimere le parole: "delle coalizioni di liste e", sostituire le parole: "nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti" con le seguenti: "è stabilito";
3) al comma 17, capoverso l'Art. 83 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere il numero 2);
b) al comma 1, numero 2-bis), sopprimere le parole: "la coalizione di liste o" e le parole: "non collegata";
c) al comma 1, numero 3), sopprimere la lettera a);
d) al comma 1, numero 3), lettera b), sopprimere le parole: "singole" e "non collegate", ovunque ricorrano, e sopprimere le parole da: "nonché" sino alla fine della lettera;
e) al comma 1, numero 4), sopprimere le parole: "le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e", sopprimere le parole: "lettera b)", sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola" ovunque ricorrano e sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole";
f) al comma 1, sopprimere il numero 5);
g) al comma 1, numero 6), sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola";
h) al comma 1, numero 9), sopprimere la parola: "varie", le parole da: "per ciascuna coalizione di liste, divide" sino a: "alle liste della coalizione medesima. Analogamente", sopprimere le parole: "lettera b" sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole", ovunque ricorrano, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola", ovunque ricorrano, sopprimere le parole: "coalizioni o singole", sopprimere le parole: "coalizione di liste o alla singola";
i) al comma 1, sopprimere il numero 10);
l) al comma 2, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola" e le parole: "coalizione o della singola";
m) al comma 3, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola", ovunque ricorrano, nonché le parole: "coalizioni di liste o singole", ovunque ricorrano;
n) sopprimere il comma 4;
o) al comma 5, sostituire le parole: "commi 2, 3 e 4" con le seguenti: "commi 2 e 3", sostituire le parole: "numeri 9) e 10)" con le seguenti: "numero 9)" e sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola" e le parole: "coalizioni di liste o singole";
p) al comma 6, sopprimere le parole: "o le coalizioni di liste", le parole: "coalizione di liste o singola", le parole: "coalizioni di liste e singole" e sostituire le parole: "dei commi 4 e 5" con le seguenti: "del comma 5";
q) al comma 7, sostituire le parole: "della coalizione di liste o della lista singola" con le seguenti: "della lista" e sostituire le parole: "delle coalizioni di liste o delle liste singole" con le seguenti: "delle liste";
3-bis) al comma 17, capoverso "Art. 83", al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: "l'8 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento";
4) al comma 17, capoverso "Art. 83-bis" al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), sopprimere le parole: "o delle liste" e le parole: ", di seguito denominate "gruppo di liste" e sostituire le parole: "di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza";
b) al numero 2), sopprimere le parole: "o, in caso di coalizioni di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria" sostituire le parole: "alle liste della coalizione maggioritaria" con le seguenti: "alla lista maggioritaria", sostituire le parole: "a ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza", sostituire le parole: "ai gruppi di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza" e sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole";
c) al numero 3), sostituire le parole: "a ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza", sostituire le parole: "al gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza" e sostituire le parole: "gruppo di liste" con le seguenti: "lista o gruppo di liste di minoranza", ovunque ricorrano;
d) al numero 4), sostituire le parole: "alle liste di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alle liste del gruppo di liste di minoranza" e sostituire le parole: "quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza";
e) al numero 5), sostituire le parole: "ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza";
5) al comma 18, capoverso "Art. 84", comma 5, sostituire le parole: "commi 2, 3 e 4" con le seguenti: "commi 2 e 3"».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Elezione della Camera dei deputati)
1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce::
a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per le quali sono previste disposizioni particolari;
b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso, i capolista dello stesso sesso non eccedono il sessanta per cento del totale in ogni circoscrizione, nessuno può essere candidato, in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;
c) l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;
d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;
e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il tre per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);
f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;
i) la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1º luglio 2016».
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 14, comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole «e le preferenze si esprimono indicando il nome del candidato, distinto per genere, negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».
b) All'articolo 16, comma 1, lettera b), n. 2 sostituire le parole «l'8 per cento» con le seguenti «il 2 per cento»;
c) All'articolo 17, sopprimere il comma 2;
Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere in fine le parole: «e del Senato della Repubblica».
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati allo svolgimento delle elezioni politiche della Camera dei deputati sono incrementati a decorrere dal 2015 di 5 milioni di euro al fine dell'applicazione delle norme modificative contenute nel presente disegno di legge.
Conseguentemente dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 01 pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015, 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01. - 1. Dopo l'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 14-ter. - 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo"».
Conseguentemente all'articolo 1, sopprimere il comma 8.
Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Discussione di argomenti non all'ordine del giorno (articolo 56, comma 4, del Regolamento):
sulla proposta di discussione di argomenti non all'ordine del giorno ex articolo 56, comma 4, del Regolamento, il senatore Maurizio Romani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Congedi e missioni
Sono in congedo i Senatori: Anitori, Bisinella, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Cioffi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fazzone, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Stefano, Stucchi e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagnone, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE ha comunicato che il senatore Giorgio Napolitano entra a far parte della 3a Commissione permanente.
Governo, trasmissione di documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 gennaio 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dirigente di prima fascia dottor Antonio Lirosi, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 15 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, la relazione concernente l'attuazione della procedura di cessione dei crediti da parte delle Amministrazioni pubbliche, relativa all'anno 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. XLIV, n. 1).
Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza
L'Unità Sanitaria Locale Umbria 2, con lettera in data 7 gennaio 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - la comunicazione concernente la stipula di un contratto d'opera libero-professionale con la dottoressa Tacconi Cinzia, nell'ambito del Dipartimento Prevenzione di Terni - Servizio PSAL.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Con lettera in data 12 gennaio 2015, è pervenuta - ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di consulenza per prestazione di servizi nonché l'importo del rispettivo compenso, relativo alla società Fintecna S.p.A..
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Regioni e province autonome, trasmissione di atti
Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione della Regione Sardegna, con lettera in data 22 dicembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il rendiconto delle entrate e delle spese concernenti gli interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sardegna nel novembre 2013, corredato da una relazione concernente i medesimi interventi, aggiornati al 13 novembre 2014.
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 450).
Interpellanze, apposizione di nuove firme
Le senatrici Capacchione e Orrù hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00235 della senatrice Puppato ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Cuomo, Borioli e Astorre hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03278 della senatrice Ginetti ed altri.
Mozioni
DONNO, SANTANGELO, SERRA, BERTOROTTA, PAGLINI, BUCCARELLA, MANGILI, MARTON, FATTORI, GAETTI, LEZZI, MORONESE, BULGARELLI, AIROLA, GIARRUSSO - Il Senato,
premesso che:
il comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012 (come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014) stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Da tali disposizioni deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014;
in attuazione della norma citata è stato emanato il decreto ministeriale 28 novembre 2014;
l'articolo 2 del decreto ministeriale individua 3 fasce altimetriche: i terreni dei comuni con altitudine dal centro sopra 600 metri saranno esenti; i terreni dei comuni con altitudine dal centro compresa tra 281 metri e 600 metri saranno esenti solo se di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali; i terreni dei comuni con altitudine dal centro fino a 280 metri saranno tutti oggetto di imposta. Sono esenti dall'IMU i terreni a immutabile destinazione agro-silvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
conseguentemente solo 1.578 comuni fruiranno dell'esenzione totale IMU rispetto ai 3.524 attuali. Ben 2.568 avranno invece un'esenzione parziale, che si limita ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali. I restanti contribuenti, 3.912 comuni, dovranno pagare entro il 26 gennaio 2015 tutta l'imposta sui terreni relativa al 2015, come stabilito dal decreto-legge n. 185 del 2014;
la norma ha previsto inoltre che i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta avrebbero dovuto effettuare il versamento entro il 16 dicembre 2014, termine poi prorogato al 26 gennaio 2015 dalla legge di stabilità per il 2015 (di cui alla legge n. 190 del 2014) che ha recepito le disposizioni del decreto-legge n. 185 del 2014, n. 185;
considerato che:
a seguito del ricorso presentato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem), il TAR del Lazio ha disposto la sospensiva del decreto ministeriale, contestando il criterio del parametro altimetrico della sede municipale come riferimento per l'individuazione dei terreni in esenzione Imu, rimandando al 21 gennaio 2015 la decisione definitiva;
la reintroduzione dell'Imu per i terreni agricoli ricadenti in aree montane si configura come una ulteriore vessazione della montagna, la cui produzione agricola già sconta condizioni di disagio e difficoltà operative e di esercizio legate alle particolarità morfologiche dei territori, alle impervie condizioni climatiche nonché alle difficoltà di spostamento e contrasta con la necessità, più volte rimarcata dalle istituzioni locali, dal Governo e dalla stessa Unione europea, di risolvere i problemi della frammentazione fondiaria, della gestione dei terreni disagiati e dei boschi al fine di difendere e valorizzare la produttività delle aree montane, marginali e rurali;
il criterio dell'altitudine, cosi come stabilito dal decreto ministeriale, appare inoltre del tutto inadeguato ad individuare i terreni soggetti al pagamento dell'imposta, posto che tra Alpi ed Appennino il territorio montano non è tutto uguale ma ha precise conformazioni che vanno considerate e rispettate, essendosi verificati numerosi casi in cui la sede del Municipio è posta a 590 metri di altitudine mentre molte sue frazioni, che ospitano terreni agricoli, si trovano ad oltre 1.000 metri, ovvero ampi terreni che si estendono per una parte a 590 metri e per l'altra a 602 metri di altezza,
impegna il Governo:
1) anche alla luce della sospensiva pronunciata dal Tar del Lazio, a porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine di stabilire l'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dei terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con conseguente soppressione del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché a reperire le opportune risorse;
2) a valutare l'opportunità di escludere dal pagamento dell'Imu le aziende agricole che ricadono nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio italiano nell'anno 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale, come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
3) ad attivare un tavolo di concertazione con gli enti locali e le associazioni di rappresentanza (ANCI e UNCEM) per confrontarsi sulle modalità di individuazione dei comuni montani;
4) a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, un apposito provvedimento normativo al fine di riconoscere l'importanza della ricomposizione fondiaria, aggiornando il catasto, sull'esempio di quanto fatto in altri Paesi dell'Unione europea;
5) in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, a riconoscere, tramite appositi provvedimenti normativi, l'attività agricola anche non professionale, nonché la gestione forestale attiva, come forma di tutela, protezione, difesa delle aree montane del Paese, a vantaggio dell'intero territorio italiano.
(1-00373)
Interrogazioni
ROMANO, AIELLO, BAROZZINO, COMPAGNONE, CUOMO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, DE CRISTOFARO, DI BIAGIO, DI MAGGIO, D'ONGHIA, FLORIS, MARAN, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI, Maurizio ROSSI, SAGGESE, SOLLO, SPILABOTTE, URAS, VOLPI - Al Ministro della salute -
(3-01573)
(Già 4-01059)
ROMANO, DI BIAGIO - Al Ministro della salute -
(3-01574)
(Già 4-01932)
D'AMBROSIO LETTIERI - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
in Italia il ticketsanitario rappresenta una quota di partecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica quale controprestazione per l'assistenza sanitaria fornita dallo Stato;
esso rappresenta inoltre una leva fondamentale con la quale è possibile incidere direttamente sui principi fondanti del Servizio sanitario nazionale come equità e soprattutto solidarietà e raffigura di fatto l'aliquota di contribuzione da parte del cittadino al costo associato ad una prestazione del SSN;
i cittadini sono tenuti a versare il ticketsanitario per diagnostica, specialistica, day hospital, farmaceutica e per il pronto soccorso. Esiste altresì un sistema di esenzioni per reddito e fasce di età e per i servizi considerati "salvavita";
il coordinatore degli assessori regionali per la Sanità e assessore per la Sanità del Veneto, dottor Luca Coletto, avrebbe avanzato una proposta di soppressione delle esenzioni di pagamento del ticket per le persone over 65 ad esclusione dei pensionati sociali, delle patologie gravi, dei disoccupati e delle famiglie numerose;
da notizie emerse sul quotidiano "il Giornale" del 13 gennaio 2015 si può evincere come egli abbia affermato anche che: "Le aspettative di vita sono aumentate e si va in pensione più tardi; dunque non ha senso dare esenzioni a persone non affette da gravi patologie";
"Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato", associazione in sostegno e a tutela dei cittadini, ha proposto di sopprimere il "superticket", attualmente in vigore, sulla ricetta, visto come una vera e propria "tassa" che ad oggi sta favorendo il sistema sanitario privato a scapito di quello pubblico;
se le indiscrezioni trapelate da Governo e Regioni in merito ad un'azione di revisione dei ticket sanitari dovessero trovare conferma, sarebbe un ulteriore passo, dopo l'entrata in vigore del nuovo Isee che considera reddito anche le prestazioni assistenziali, verso il totale dispregio dei diritti dei più deboli;
a giudizio dell'interrogante dovrebbe essere applicata una revisione alternativa che potrebbe essere rappresentata dall'applicazione di un sistema di compartecipazione di tipo progressivo in base alla capacità di reddito e, contemporaneamente, esenzioni totali in base a reddito, età e patologie, a cominciare dai malati cronici e rari,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione delle esenzioni al ticket sanitario;
quali orientamenti intendano esprimere circa la tutela delle esenzioni totali per patologie croniche e malattie rare;
se sulla bozza di proposta di revisione dei ticket intendano audire formalmente le associazioni di cittadini e pazienti maggiormente rappresentative;
se intendano prevedere soluzioni alternative alla soppressione delle esenzioni di pagamento del ticket per le persone over 65.
(3-01575)
SCILIPOTI ISGRO' - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
si legge sul sito internet della società che tra i principali clienti della cooperativa "29 giugno" (il cui nuovo consiglio di amministrazione è stato nominato il 9 dicembre 2014 su indicazione dell'autorità giudiziaria) figurano l'Ama SpA Roma e i Comuni di Castelnuovo di Porto, di Morlupo, di Moricone, di Anguillara Sabazia, di Castel Madama, di Lariano e di Formello (tutti in provincia di Roma);
secondo il quotidiano "il Tempo" del giorno 8 gennaio 2015 la Procura della Corte dei conti del Lazio ha dato il via a una corposa attività di indagine sull'organizzazione "Mafia capitale", che verrà "spacchettata" in più fascicoli;
in un articolo pubblicato dal quotidiano "la Repubblica", il presidente della Corte, Pasquale Squitieri, ha annunciato che «interverremo pesantemente per recuperare quello che è stato sperperato», «quanto è successo a Roma è di una gravità non esattamente concepibile, anche in termini di immagine, difficilmente si può misurare», ha commentato a proposito del danno prodotto da mafia capitale;
il presidente dell'Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, ha dichiarato a sua volta che questo «È un momento in cui vanno dati segnali forti» nell'ambito della lotta alla corruzione, e che, d'intesa con il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone che segue le indagini di "Mafia Capitale", è necessario applicare «una serie di strumenti che valgono per la lotta alla mafia», e tra questi i tempi di prescrizione previsti per i reati di mafia;
risulta all'interrogante che ci sarebbero tentativi atti a spostare l'indagine su Mafia capitale e sui Comuni della provincia di Roma in altre Procure, quali ad esempio Perugia, al fine di bloccare l'inchiesta e renderla innocua;
sarebbe necessario a giudizio dell'interrogante sollecitare gli organi preposti a fare pienamente luce su questa vicenda e inviare ulteriore personale ispettivo presso il tribunale di Tivoli, tenuto conto che a quanto risulta all'interrogante la locale Procura sembra procedere con lentezza nell'avvio delle indagini, soprattutto nei confronti di alcuni dei Comuni ricordati,
si chiede di conoscere se risulti al Ministro in indirizzo che presso la Procura di Tivoli giacciono fascicoli relativi a funzionari e dirigenti di alcuni dei Comuni della provincia di Roma ricordati senza che siano state avviate indagini e se non ritenga doveroso nell'ambito delle proprie competenze attivare i propri poteri ispettivi per verificare se ciò corrisponda al vero e i motivi di tale inerzia ed inefficienza.
(3-01576)
VACCIANO, SIMEONI - Al Ministro della difesa - Premesso che:
in data 8 maggio 2014, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato l'interrogazione 4-02184 relativa all'aeroporto "Enrico Comani" di Latina, scalo militare collocato sulla piana pontina ai piedi dei monti Lepini, sede della scuola di volo dell'Aeronautica militare e dotato di una flotta che vede inutilizzati 30 aerei SF260EA, a causa di problemi tecnici riscontrati poco dopo l'entrata in linea degli stessi;
l'atto ha ricevuto risposta dal Ministro in indirizzo il 1° dicembre 2014;
a parere degli interroganti non trova riscontro all'interno della risposta il quesito circa i motivi che hanno reso impossibile appurare, al momento dell'impegno di spesa, la reale idoneità del velivolo SF-260EA,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi che, al momento dell'impegno di spesa, hanno reso impossibile appurare la reale idoneità del velivolo SF-260EA considerando che a parere degli interroganti, anche in relazione all'ingente importo investito, l'acquisto dovrebbe essere avvenuto con la messa in opera di tutte le più opportune verifiche tecniche;
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di chi abbia autorizzato l'acquisto dei 30 aerei SF260EA.
(3-01577)
ORELLANA, CASALETTO - Ai Ministri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:
il 7 gennaio 2015 è stato condotto un attentato di matrice islamica contro la sede del giornale satirico "Charlie Hebdo", a Parigi. Nell'attentato sono morte 12 persone e 11 sono rimaste ferite;
la mattina dell'8 gennaio 2015, nella città di Montrouge, a sud di Parigi, un altro terrorista, il trentaduenne Amedy Coulibaly, ha aperto il fuoco contro la polizia francese, provocando la morte di una poliziotta, Clarissa Jean-Philippe, e il ferimento di un altro agente. Nella fuga Coulibaly si è deliberatamente barricato in un supermercato kosher, prendendo alcuni ostaggi e chiedendo per il loro rilascio la liberazione degli attentatori dello Charlie Hebdo, nel frattempo asserragliatisi in una tipografia;
l'organizzazione "Al Qaeda" ha successivamente rivendicato gli attacchi di Parigi;
considerato che:
a seguito degli attentati, il Primo Ministro francese ha innalzato il livello di allerta del piano antiterrorismo denominato "dispositif Vigipirate", al grado di "allarme attentato" in Picardia e nella regione dell'Île-de-France, la zona settentrionale della Francia nella quale si trovano Parigi, e le accademie di Parigi, Creteil e Versailles;
conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha diramato una serie di linee guida sulla sicurezza, prevedendo in particolare la sospensione, fino a nuovo ordine, di tutti i viaggi di istruzione e le gite scolastiche nella regione dell'Île-de-France e Picardia;
sono state contestualmente irrigidite le misure di sicurezza vigenti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti illustrati;
se non ritengano opportuno adottare analoghe misure per quel che concerne il rafforzamento della sicurezza degli istituti scolastici nonché in merito ad eventuali viaggi di istruzione all'estero e, in particolare in Francia, fornendo le opportune indicazioni e linee guida valide in tutto il territorio italiano.
(3-01578)
BIGNAMI, CANDIANI, MARTON - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
ad aprile 2015 entrerà in vigore il nuovo piano dei trasporti della Regione Lombardia in vista di Expò 2015;
nell'ambito della riorganizzazione degli orari, il treno Malpensa Express, a partire dal 26 aprile, perderà la fermata di Busto Arsizio sulla tratta dallo scalo aeroportuale alla stazione di Milano-Cadorna;
i pendolari saranno privati del collegamento più veloce con il centro di Milano, con la possibilità di raggiungere il capoluogo in soli 30 minuti;
alla stazione ferroviaria di Busto Arsizio fermeranno invece i treni diretti dall'aeroporto alla stazione di Milano centrale;
la riduzione di corse del Malpensa Express segna la perdita di un servizio importante per migliaia di pendolari provenienti dal nordovest della Lombardia e appare a giudizio degli interroganti una scelta molto discutibile in vista dell'imminente apertura di Expò 2015, che richiederà un'implementazione dei servizi infrastrutturali;
la riorganizzazione dei servizi ferroviari è al centro del dibattito del tavolo convocato a Milano alla presenza del Ministro in indirizzo;
il sindaco di Busto Arsizio, Gianluigi Farioli, ha definito la riorganizzazione dei servizi di trasporto ferroviario: "una concessione ad Alitalia Ethiad e a Italo", in quanto la previsione sarebbe quella di spostare definitivamente il capolinea del treno Malpensa-Milano su Porta Garibaldi e sulla stazione Centrale di Milano,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
se sia a conoscenza di quanto abbiano inciso sulla riorganizzazione ferroviaria descritta gli accordi con Alitalia/Etihad;
se, alla luce delle proteste di migliaia di pendolari, non intenda sollecitare la Regione Lombardia a provvedere ad una riorganizzazione del trasporto ferroviario locale, e al ripristino del servizio diretto Malpensa- Busto Arsizio - Milano-Cadorna, anche in virtù dell'imminente avvio della manifestazione internazionale di Expò 2015.
(3-01579)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
GIBIINO - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
da anni si trascina una situazione di incertezza in materia di diritto alla pesca al largo delle coste della Sicilia. È accaduto spesso, anche di recente con i motopescherecci "Alba Chiara", di Siracusa, e "Jonathan" di Cagliari, che natanti militari appartenenti all'Egitto, o alla Tunisia, o alla Libia accostino i pescherecci siciliani e interrompano le loro attività di pesca;
secondo le autorità di questi Stati i motopescherecci italiani vengono fermati, il loro equipaggio scortato nei rispettivi porti e trattenuto, ed il loro pescato sequestrato, in quanto i natanti avrebbero svolto, illegittimamente, attività di pesca all'interno della loro zona economica esclusiva (ZEE);
la questione, investendo i rapporti interstatuali ed il rispetto di confini, rientra, in senso ampio, nella sfera della politica estera;
il rispetto del diritto internazionale e delle attività ittiche nel mar Mediterraneo è diventata particolarmente complessa, non solamente a causa dell'incertezza politica di alcuni Stati del nord Africa ma anche perché taluni di questi rivendicano un'estensione delle loro acque territoriali in contrasto con il diritto internazionale consolidato;
il diritto alla pesca nel Mediterraneo nel tratto di mare che interessa l'Italia, Egitto, Tunisia e Libia deve essere affrontato a giudizio dell'interrogante tempestivamente, ed in via definitiva, facendo riferimento ai trattati internazionali che regolano le modalità di definizione dei confini marittimi degli Stati;
nel periodo 2012-2015 i sequestri di motopescherecci siciliani da parte di autorità di polizia della Repubblica Araba di Egitto hanno provocato considerevoli danni economici al mercato ittico italiano già in grave difficoltà a causa di direttive europee particolarmente restrittive;
il presidente regionale della Federazione armatori siciliani, Carmelo Micalizzi, ha affermato, con assoluta certezza, che i natanti "Alba Chiara" e "Jonathan", sequestrati il 18 gennaio 2015 e quindi rilasciati dalle autorità egiziane, sicuramente "erano in acque internazionali, come dimostra la strumentazione satellitare di bordo",
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano congiuntamente intraprendere, anche in sede di Unione europea, con le autorità dei Paesi che in questi anni hanno sequestrato illegittimamente pescherecci italiani, al fine di giungere ad un accordo che garantisca definitivamente il diritto alla pesca nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.
(3-01580)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, PUGLIA, DONNO, AIROLA, BERTOROTTA, MORRA, LEZZI, PAGLINI, LUCIDI, TAVERNA - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il Comune di Roma, a seguito dei numerosi incontri svolti tra i rappresentanti dell'Università "La Sapienza" e degli enti territoriali, nel corso dei quali sono stati individuati i principi generali di collaborazione per la ristrutturazione del sistema universitario metropolitano e regionale, ha ritenuto opportuno e necessario promuovere la redazione di un piano di assetto generale quale strumento di inquadramento urbanistico degli ambiti interessati dal "Progetto di riqualificazione e sviluppo delle strutture dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza";
sulla base del protocollo di intesa sottoscritto in data 6 aprile 2000 anche dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma, il Comune di Roma e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" hanno concordato nell'assumere come riferimento per l'elaborazione del piano di assetto generale il documento "Linee di sviluppo e riassetto territoriale dell'Ateneo di Roma La Sapienza";
nell'aprile 2003, con deliberazione n. 76, il Comune di Roma approvava "l'adeguamento alle nuove esigenze di decongestionamento delle strutture universitarie e la riqualificazione dei quartieri limitrofi" in particolare prevedendo uno sviluppo territoriale nel senso della creazione di un polo centrale, facente capo principalmente agli insediamenti della Città universitaria, del Policlinico Umberto I e del Castro laurenziano;
nel 2006, il consiglio di amministrazione dell'Università "La Sapienza" deliberava la costruzione di un parcheggio interrato nell'area fra via Cesare De Lollis e via dei Dalmati e del basamento di una piscina comunale; la fase esecutiva veniva affidata nel 2007 al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;
il 10 ottobre 2008, con nota prot. n. 37661, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, facendo seguito a precedente istanza inoltrata il 20 maggio 2008, chiedeva l'attivazione della procedura ex decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 per "l'intervento complessivo di riqualificazione" dell'area fra via Cesare De Lollis e via dei Dalmati;
tale intervento veniva disarticolato in due stralci: a) lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano interrato nell'area fra via Cesare De Lollis e via dei Dalmati; b) interventi per la realizzazione di strutture sportive e la riqualificazione dell'area di superficie tra via Cesare De Lollis e via dei Dalmati;
l'11 dicembre 2008, con nota n. 35567 la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma ribadiva "la già dichiarata necessità di ulteriori indagini che consentano alla Scrivente di acquisire tutte le informazioni indispensabili all'elaborazione di un parere sul progetto che, per quanto fino ad ora noto, interferisce con le stratigrafie archeologiche identificate, questo Ufficio richiede l'esecuzione di una indagine con Tomografia elettrica tridimensionale ad alta definizione, secondo una maglia di acquisizione quadrata di m. 1,5 che assicuri un elevato dettaglio fino ad almeno m 12 di profondità e l'elaborazione in 3D dei dati ottenuti dalla sezioni adiacenti, per evidenziare con apprezzabile dettaglio la presenza di anomalie riconducibili a strutture archeologiche e, in particolare, a cavità e galleria", precisando che "successivamente si procederà all'esecuzione di indagini di scavo sull'area, con particolare riferimento alle anomalie evidenziate dai risultati in Tomografia";
nel giugno 2009, l'agenzia del Demanio, filiale del Lazio, il Comune di Roma, Laziodisu (ente per il diritto allo studio nel Lazio), il Municipio II del Comune di Roma e l'Università "La Sapienza" firmavano un protocollo d'intesa che prevedeva la realizzazione di un parcheggio multipiano da 252 posti auto, che "sarà a disposizione della comunità universitaria e nella fascia oraria pomeridiana e serale potrà essere utilizzato da tutta la cittadinanza";
il 18 febbraio 2010, con nota n. 5560 la Soprintendenza speciale per i beni archeologici esprimeva parere favorevole con le seguenti prescrizioni: "Questo ufficio recepisce positivamente l'opportunità prospettata dalla riqualificazione dell'area a condizione che il progetto esecutivo si integri con la realtà archeologica valorizzandola. Si forniscono dunque le seguenti condizioni vincolanti: 1. Si eseguiranno gli scavi archeologici e tutte le indagini che questo Ufficio reputi necessarie; 2. La progettazione dovrà recepire le prescrizioni che la Soprintendenza esprimerà successivamente alla valutazione dei risultati delle indagini; 3. L'attuale progetto, a discrezione dello Scrivente Ufficio, potrà subire varianti anche sostanziali compresa la totale irrealizzabilità dei piani interferenti con preesistenze archeologiche; 4. L'intervento dovrà prevedere documentazione completa e valorizzazione della realtà archeologica";
il 4 maggio 2010, con nota prot. n. 113670, la Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti esprimeva il seguente parere: "come specificato dal comma 3 del suddetto art. 3, detti ambiti di valorizzazione della città storica sono ad intervento indiretto e si attuano mediante programma integrato, progetto urbano, piano di recupero o altro strumento urbanistico esecutivo, estesi nell'intero ambito. Pertanto, l'approvazione del progetto complessivo si pone in difformità dal PRG in quanto interessa solo una parte dell'ambito. Tuttavia, per quanto riguarda l'intervento a) - lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano interrato - è possibile ritenere il medesimo autorizzabile in conformità in considerazione del fatto che la legge 122 del 1989 consente la realizzazione di parcheggi pertinenziali anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici. Detta possibilità viene consentita ai proprietari degli immobili al fine del reperimento di parcheggi necessari al soddisfacimento del fabbisogno di edifici esistenti. A tale proposito però risulta necessario che venga chiarito con esattezza l'assetto proprietario dell'area di intervento. Il progetto dovrà inoltre avere recepito le eventuali prescrizioni derivanti dal parere della competente Soprintendenza archeologica. Relativamente all'intervento b) - realizzazione di strutture sportive e riqualificazione dell'area di superficie - ricordato che la relativa approvazione si pone in difformità al PRG vigente per le ragioni sopra esposte, al fine di consentirne la valutazione urbanistica, occorre acquisire una dettagliata analisi urbanistica dell'intervento complessivo con riferimento alle previsioni urbanistico edilizie del PRG vigente ad esso applicabili e che approfondisca il tema del soddisfacimento degli standard minimi richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere previste (...) Alla luce di quanto sopra si ritiene autorizzabile in conformità la realizzazione dell'intervento a) "Lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano interrato nell'area fra via Cesare De Lollis e via dei Dalmati" con le precisazioni sopra indicate. Si resta in attesa delle integrazioni richieste per l'intervento b) "Interventi per la realizzazione di strutture sportive e la riqualificazione dell'area di superficie tra via Cesare De Lollis e via dei Dalmati", la cui approvazione si pone invece in difformità dal vigente PRG";
il 15 giugno 2010, con nota prot. n. 25877, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche dichiarava autorizzato il progetto definitivo a) Lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano interrato nell'area fra via C. De Lollis e via dei Dalmati;
nel 2011, l'Università "La Sapienza" acquistava il terreno, cedendo a Roma capitale il diritto di superficie sull'intera area per consentire l'edificazione della piscina; il bando di gara del Provveditorato del 4 gennaio 2011 stabiliva per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi al progetto definitivo generale l'importo di 7.624.657,24 euro; le opere da realizzarsi si riferiscono a un parcheggio multipiano interrato, alla riqualificazione di superficie tra via C. De Lollis e via dei Dalmati nonché a un impianto natatorio;
il 9 aprile 2013, alla luce del "Progetto Urbano San Lorenzo", veniva approvata dal consiglio del Municipio Roma III la risoluzione di moratoria con oggetto "Permessi a costruire a San Lorenzo", con cui si chiedeva il blocco dei lavori di tutti i cantieri in corso e dei permessi rilasciati dal Dipartimento IX, nonché l'interruzione dell'iter amministrativo per il rilascio di nuovi permessi;
il 23 aprile 2013, l'ex presidente del Municipio, Marcucci, invia la moratoria al sindaco Alemanno e agli assessori competenti, malgrado il consiglio comunale fosse decaduto il 20 aprile 2013;
nel corso del secondo semestre del 2013 le indagini archeologiche preliminari confermavano l'esistenza dei resti di una grande villa romana, con pavimentazioni marmoree e a mosaico; un tratto considerevole di una strada basolata fornita di crepidini e marciapiedi laterali (verosimilmente l'antico tracciato della via Tiburtina); un articolato sistema fognario che assicurava lo smaltimento e il deflusso delle acque piovane. L'entità dei ritrovamenti consentiva di ritenere che quanto identificato costituiva solo una parte di ciò che scavi estensivi avrebbero potuto rilevare;
il 15 luglio 2014, con nota prot. n. 25372 la Soprintendenza speciale per i beni archeologici rilevava espressamente che "il lotto interessato dalla realizzazione del parcheggio e delle strutture sportive conserva strutture antiche - solo parzialmente indagate - che coprono un arco cronologico dall'alta media età repubblicana fino al medioevo". La nota evidenzia altresì che "oltre ad un percorso viario e a depositi di materiale antico, sono da segnalare i resti di una domus (si sono evidenziati l'impianto termale ed ambienti relativi alla pars rustica), strutture idrauliche ed un vasto sistema di cavatura ipogea del tufo" e che, a motivo dell'importanza del ritrovamento, "tutela e conservazione del sito archeologico nel suo complesso dovranno essere integrali";
malgrado ciò, la stessa Soprintendenza chiedeva l'elaborazione di un progetto di variante del parcheggio interrato cosicché l'intradosso del solaio del piano garage si ponesse a un livello superiore 2,70 metri rispetto al piano di calpestio della quota archeologica, "al fine di rendere visitabile e fruibile al pubblico il complesso archeologico";
il 29 ottobre 2014, l'assessore ai Lavori pubblici, Santoriello, del Municipio II e l'architetto Geusa del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica del Comune di Roma annunciavano che la zona in questione sarebbe divenuta un'area archeologica permanente, ma veniva, comunque, presentato il nuovo progetto con una versione sopraterra dei parcheggi per 200 posti auto oltre la realizzazione di una piscina; il costo dell'opera era indicato in 7 milioni di euro;
l'8 novembre 2014, nella riunione del comitato "Vestini-Dalmati-Marrucini", gli architetti del comune presentavano un progetto variato rispetto all'ultima assemblea, che prevedeva l'edificazione di un parcheggio fuori terra, costituito da un enorme parallelepipedo contenente parcheggi per 250 auto con annessa piscina, sopraelevato su pali alti 2,70 metri, e per consentire il passaggio degli archeologi che lavoreranno sugli scavi;
il 3 dicembre 2014, il consiglio d'istituto dell'Istituto comprensivo statale "Via Tiburtina Antica, 25" Roma, considerando, tra l'altro, che "il quartiere San Lorenzo, in cui si trova il nostro Istituto, è già eccessivamente vittima di speculazioni edilizie e non, che non tengono affatto conto delle reali esigenze dei cittadini che lo abitano; che il quartiere San Lorenzo è carente di spazi destinati a verde pubblico; che la realizzazione di un parco archeologico attrezzato potrebbe costituire una risorsa per i bambini ed i ragazzi della nostra scuola che potrebbero usufruirne facilmente data la vicinanza con i due plessi scolastici Saffi Borsi" chiedeva che "le autorità competenti in materia (Ministero Beni Culturali ed Ambientali, Laziodisu, Regione, Comune e Municipio) mettano in atto tutte le iniziative di propria competenza affinché il parcheggio universitario venga realizzato altrove, in un'area di minore impatto ambientale, e che si realizzino nell'area via de Lollis-via dei Dalmati un parco Archeologico attrezzato e la piscina comunale";
il 22 dicembre 2014, il comitato "Vestini-Dalmati-Marrucini" e il coordinamento "Quadrante Dalmati" (Anpi, Associazione nazionale partigiani d'Italia, Legambiente, Libera Repubblica di San Lorenzo, altre associazioni e singoli cittadini) con lettera avente ad oggetto "Richiesta di incontro prima della riunione del 7 gennaio 2015 tra l'Università e gli Uffici competenti per vagliare il nuovo progetto "parcheggio De Lollis" chiedeva al rettore dell'Università "La Sapienza" di respingere il nuovo progetto avanzato dal Provveditorato, per tutte le motivazioni indicate nella lettera medesima, avvertendo che, in caso contrario, un componente del comitato e membro dell'associazione ecopacifista "PeaceLink" (recentemente accreditata presso la Commissione europea e il Parlamento europeo per le questioni ambientali) intendeva sollecitare un parere della Commissione al riguardo e sarebbero state comunque assunte ulteriori iniziative per ottenere il diniego invocato;
considerato che, a parere degli interroganti:
è indubbio il valore archeologico e storico - artistico dei ritrovamenti effettuati nel cantiere aperto per la realizzazione del parcheggio interrato, come riconosciuto espressamente dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici;
appare evidente che gli obiettivi posti dalla medesima amministrazione di tutelare e conservare in modo integrale il sito archeologico nel suo complesso e di rendere visitabile e fruibile al pubblico il complesso archeologico non possono essere raggiunti mediante la realizzazione del proposto parcheggio sopraelevato, costituito da un grosso cubo di cemento di 3 piani e sorretto su pilastri. Tale edificio, difatti, contrasterebbe ogni possibilità di valorizzazione, non solo in quanto i pali di fondamento sarebbero posizionati all'interno del sito, ma anche perché l'incombenza dell'edificio ad appena 2,70 metri rispetto al piano di calpestio renderebbero di fatto il sito stesso inaccessibile al pubblico; l'unica modalità per tutelare e valorizzare i ritrovamenti è la costituzione di un parco archeologico attrezzato, con sentieri per le visite agli scavi con costi complessivi e tempistiche di realizzazione di gran lunga inferiori al progetto in questione;
l'edificazione di un ecomostro in cemento di 3 piani fuori terra, oltre a danneggiare irrimediabilmente il sito archeologico, avrebbe comunque un impatto negativo nell'ambito dell'edilizia del quartiere e rappresenterebbe un ennesimo capitolo della speculazione edilizia che lo ha interessato (il "sacco" di San Lorenzo), unitamente alla già avvenuta distruzione delle ex "Fonderie Bastianelli", alla ricostruzione dei fabbricati nell'area di via dei Dalmati, alla proposta trasformazione dell'ex dogana in un enorme centro commerciale, alla realizzazione del complesso "Città del Sole" che ha sacrificato il sito archeologico di estrema rilevanza, rinvenuto durante i lavori (il più importante giacimento del Pleistocene del territorio romano, fossili animali databili 650.000 anni fa, strutture che testimoniano un insediamento dal V secolo a.C. all'età repubblicana e imperiale fino al Medioevo e Rinascimento);
considerato inoltre che:
come rilevato nella risoluzione di moratoria del 9 aprile 2013, il quartiere San Lorenzo ha subito per decenni trasformazioni urbanistiche incontrollate, prive di qualsivoglia organicità che hanno stravolto il suo equilibrio architettonico; al fine di evitare ulteriori danni, si è imposta la necessità di elaborare un piano particolareggiato e unitario degli interventi da effettuare, rappresentato dal "Progetto Urbano San Lorenzo", all'interno del quale individuare in modo partecipato e complessivo gli spazi per la collocazione dei servizi pubblici, del verde, dei luoghi per il tempo libero e la cultura, gli spazi per gli interventi di recupero edilizio e quelli per la realizzazione di nuovi fabbricati; il percorso, iniziato nel 2002, ha trovato una sintesi nel 2010, con l'elaborazione di un documento da parte dei cittadini si San Lorenzo, votato dal Consiglio municipale, nel quale sono contenute le linee di indirizzo degli assetti futuri del quartiere; il progetto in variante del parcheggio in questione risulta evidentemente del tutto in contrasto con tali linee di indirizzo;
considerato infine che, a giudizio degli interroganti:
la costruzione dei nuovi parcheggi aumenterebbe il congestionamento e l'inquinamento, già molto consistente sul quadrante de Lollis - Marruccini, aggravando, inoltre, una situazione già insostenibile per il quartiere, poiché la cementificazione dell'area comporterebbe la perdita di uno spazio verde in un territorio che ne è già drammaticamente privo;
la costruzione del parcheggio non risponde ad alcun interesse pubblico, poiché avrebbe unicamente l'effetto di consentire a 200 dipendenti dell'Università "La Sapienza", di poter arrivare al lavoro semplicemente attraversando la strada, anziché camminare 12 minuti dal parcheggio universitario già esistente di Largo Passamonti, ad oggi ingiustificatamente non utilizzato, che potrebbe essere anche eventualmente ampliato, con un bassissimo impatto ambientale e con un considerevole contenimento dei costi rispetto al mega-progetto attuale;
la costruzione del parcheggio inoltre disattende gli indirizzi comunali sulla mobilità, tesi a scoraggiare l'uso del mezzo privato per coloro che lavorano nel centro, attraverso un nuovo piano strategico finalizzato al miglioramento dell'offerta dei sistemi di trasporto collettivi, della mobilità ciclabile al servizio dei cittadini e dei pedoni;
è ragionevole prevedere che il costo dell'opera, già molto elevato, potrebbe lievitare in ragione delle prevedibili iniziative giudiziarie o dalle altre possibili contestazioni dei residenti della zona,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che l'edificazione del parcheggio, consistente in una costruzione in cemento di 3 piani fuori terra, possa irrimediabilmente danneggiare il sito archeologico rinvenuto nell'area di cui in premessa;
quali siano le ragioni che hanno indotto la Soprintendenza speciale per i beni archeologici ad esprimere parere favorevole all'elaborazione di un progetto di parcheggio sopraelevato di 2,70 metri rispetto al piano di calpestio della quota archeologica, nonostante il riconoscimento della rilevanza dei rinvenimenti archeologici e la manifestata necessità di tutelare e conservare il sito archeologico nella sua interezza;
quali opportune ed urgenti iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano adottare al fine di impedire la realizzazione del progetto di parcheggio multipiano interrato e/o fuori terra di cui in premessa;
quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intendano intraprendere per valorizzare il rinvenuto sito archeologico e se abbiano valutato la possibilità di creare un progetto di musealizzazione dei reperti o di realizzare un parco archeologico al fine di tutelare la godibilità e fruibilità pubblica di tutta l'area.
(4-03285)
FUCKSIA, PUGLIA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
lo stato di invalidità civile, nell'ambito delle commissioni invalidi civili e della medicina legale, è riferito a soggetti con minorazioni congenite o acquisite (compresi gli esiti permanenti di infermità fisiche, psichiche e/o sensoriali che comportano un danno funzionale permanente), la cui capacità lavorativa (generica e astratta, stabilita e valutata soltanto per soggetti in età lavorativa) sia ridotta di almeno un terzo, nei soggetti minori di 18 anni, siano accertate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
l'art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, rubricato "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile", attribuisce all'INPS nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità con l'intento di ottenere tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dei relativi benefici. La nuova normativa rivede significativamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento, la valutazione sanitaria, la concessione delle prestazioni nonché il ricorso in giudizio;
gli accertamenti relativi all'invalidità civile vengono effettuati, su richiesta dei cittadini, dalle commissioni di prima istanza per l'invalidità civile presso le Aziende sanitarie locali (ASL) per verificare e definire la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità e, per i minori, la sussistenza dei requisiti fisici per il diritto alla indennità di frequenza;
alle commissioni può essere richiesto di pronunciarsi in merito a: stato (situazione) di handicap (ex legge n. 104 del 1992) riferito a natura e consistenza di minorazione, difficoltà del portatore di handicap, necessità di intervento assistenziale permanente, capacità complessiva individuale residua; riconoscimento di disabilità (ex legge n. 68 del 1999) recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili") attraverso un' analisi funzionale della persona orientata ad individuare le potenzialità occupazionali;
gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla commissione sanitaria, previa validazione da parte del responsabile del Centro medico legale territorialmente competente, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio-economici al fine di contenere al massimo i tempi di concessione;
la procedura per il riconoscimento dell'invalidità prevede: a) il cittadino intenzionato a presentare domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, handicap e disabilità deve recarsi da un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico che attesti le infermità invalidanti; b) a seguito della compilazione del certificato on line a cura del medico (certificazione non in convenzione col Sistema sanitario nazionale e quindi soggetta a pagamento) la procedura genera una ricevuta che il medico dovrà stampare e consegnare al cittadino; c) la ricevuta rilasciata reca il numero di certificato che il cittadino deve riportare nella domanda (da presentare entro 90 giorni); d) il medico provvede alla stampa e al rilascio del certificato firmato in originale da esibire all'atto della visita; e) il cittadino deve richiedere il PIN indispensabile per prenotare la domanda on line accedendo alla procedura disponibile sul sito dell'INPS; f) per redigere la domanda è necessario compilare il modello on line, inserendo i dati anagrafici e il numero di certificato (compilato precedentemente dal medico), entro 30 giorni dal rilascio del certificato stesso;
dal 2010 tutto il processo di riconoscimento delle certificazioni di invalidità è governato dall'INPS che ne gestisce le fasi preliminari e successive alla valutazione della commissione presso l'ASL, dalla ricezione delle domande fino all'emissione finale delle certificazioni;
considerato che:
risulta agli interroganti che numerosi cittadini residenti nell'area dei Comuni di Pesaro e di Fano (in provincia di Pesaro e Urbino), nel corso dell'espletamento della procedura descritta, a distanza di molti mesi dall'inizio della stessa, si trovino ancora in attesa della valutazione circa la sussistenza della propria eventuale percentuale di invalidità. Inoltre, in tutto il territorio nazionale sono segnalate numerose inefficienze e lungaggini che gravano sul cittadino disabile, con particolare riferimento all'attività di accertamento sanitario da parte della commissione medica dell'ASL integrata dal medico dell'INPS;
a parere degli interroganti la suddetta situazione reca la deprecabile conseguenza che soggetti con disabilità conclamate non riescano ad ottenere, a distanza di tempo dalla domanda, alcuna prestazione,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di verificare il quadro complessivo della situazione esposta in premessa, con particolare riferimento agli effettivi tempi d'attesa derivanti dagli accertamenti amministrativi e sanitari previsti dalla procedura di riconoscimento dell'invalidità civile;
quali provvedimenti intenda adottare per consentire ai cittadini disabili di ottenere la certificazione di invalidità richiesta in tempi ragionevoli senza dover subire ulteriori disagi considerato che, a parere degli interroganti, è doveroso ed urgente porre rimedio alle emerse inefficienze relative all'attività di accertamento sanitario per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, handicap e disabilità.
(4-03286)
FISSORE, AMATI, BUEMI, D'ADDA, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPIN, GIACOBBE, MANASSERO, PAGLIARI, PUPPATO, SANTINI, SILVESTRO, SOLLO, SONEGO, SPILABOTTE, VACCARI, VALDINOSI, VALENTINI, VATTUONE, ZANONI - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
l'attuale crisi economica e la restrizione dei prestiti bancari hanno prodotto un nuovo importante fenomeno, ovvero il proliferare di nuove società di consulenza che nascono come strumento di tutela del cittadino in difficoltà, con il fine presunto di soccorrerlo dalle cartelle esattoriali e dai pignoramenti delle banche;
sono cresciute così a dismisura agenzie di consulenza che impropriamente promettono la risoluzione dei problemi dei debitori, ingannandoli tuttavia con promesse che nella realtà sembrerebbero non mantenere. In particolare, tra queste, c'è "Agenzia debiti", indagata dalla Procura della Repubblica di Milano, a seguito delle ripetute denunce penali dell'Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari) e dei cittadini coinvolti;
l'inchiesta ha portato ad arresti per reati di bancarotta fraudolenta ed associazione a delinquere di diversi soggetti coinvolti in questa importante truffa, che sostenevano di essere in grado di far risparmiare ai propri clienti fino al 70 per cento dei debiti accumulati e soprattutto di opporsi alle riscossioni forzate da parte di banche, Equitalia e Esatri. L'Adusbef ha accusato la società "Agenzia debiti" di attività fraudolenta, in particolare puntando ad incassare un iniziale versamento di 390 euro da parte di ogni cliente, per poi concretamente far poco e nulla al fine della risoluzione dei problemi;
l'Adusbef ha denunciato anche l'agenzia "SDL Centrostudi" SpA ad alcune procure della Repubblica e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), a causa del messaggio pubblicitario ingannevole rilevato sul suo sito, con cui la società presentava la propria attività di supporto alle aziende come atta a rilevare e tutelare il cliente da anomalie bancarie, finanziarie, irregolarità fiscali e problematiche di gestione aziendale;
la "SDL Centrostudi" si qualificava come onlus, operando come tale in una prima fase, attraverso la predisposizione di check-up gratuiti su tutti i suoi prodotti/servizi offerti, al fine di ripristinare la correttezza dei rapporti tra il sistema finanziario/bancario e imprese e famiglie, ma nella realtà si trattava di servizi a pagamento con costi minimi a partire da 1.575 euro, oltre al 25 per cento del valore che la società sarebbe riuscita ad ottenere dalle banche a seguito del recupero degli interessi passivi e delle spese bancarie ingiustamente addebitate dall'istituto di credito;
in data 9 dicembre 2014, l'Antitrust, con provvedimento n. 25195 pubblicato sul Bollettino AGCM n. 47, ha deliberato di irrogare alla "SDL Centrostudi" una sanzione amministrativa di 100.000 euro, in ragione del fatto che il messaggio pubblicitario costituiva una pubblicità ingannevole/comparativa illecita ai sensi degli artt. 1 e 3 del decreto legislativo n. 145 del 2007, che disciplina tale materia;
l'AGCM, negli ultimi 2 anni e mezzo, ha esaminato circa 29.000 conti correnti intestati ad aziende rivoltesi alla società inquisita, scoprendo che il 90 per cento di queste era afflitta da problemi di usura ed anatocismo, a cui veniva promesso puntualmente, tramite perizie di parte, la restituzione delle somme indebitamente sottratte;
in sintesi, l'Antitrust ha rilevato su larga scala la diffusione da parte della SDL di informazioni pubblicitarie ingannevoli ed incomplete, nonché l'utilizzo improprio della qualifica di "Onlus", adottata in maniera pretestuosa per attrarre la clientela laddove infine risultava lo svolgimento di attività lucrative, reclamizzando anche consulenze certificate che invero risulterebbero riconosciute da diversi enti, come lacunose, inattendibili e non spendibili nelle opportune sedi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali siano le valutazioni e le iniziative di competenza che si intendano adottare;
se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, porre in essere attività di prevenzione volte a scoraggiare il proliferare di società di consulenza poco professionali e che speculano su imprese già in gravi difficoltà economiche e finanziarie.
(4-03287)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
2a Commissione permanente(Giustizia):
3-01576, del senatore Scilipoti Isgrò, sull'inchiesta "Mafia capitale" a Roma e Comuni limitrofi;
4a Commissione permanente(Difesa):
3-01577, del senatore Vacciano e della senatrice Simeoni, sulla idoneità dei 30 velivoli SF260EA in dotazione all'aeroporto "Enrico Comani" di Latina;
12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-01573 del senatore Lucio Romano ed altri, sull'attività libero-professionale prestata dai medici presso gli ospedali universitari;
3-01574 dei senatori Lucio Romano e Di Biagio, sulla riorganizzazione dei comitati provinciali e locali della Croce rossa italiana;
3-01575 del senatore D'Ambrosio Lettieri, sulla revisione della disciplina in materia di esenzione dai ticket sanitari.